RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE

11.1.2019 - (COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Dominique Riquet


Procedura : 2018/0162(COD)
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A8-0007/2019
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0315)),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0205/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...[1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni del ...[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0007/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Per mantenere un livello elevato di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino, è essenziale migliorare il livello di conoscenze e competenze dei marittimi dell'Unione sviluppando la loro formazione e certificazione in linea con le norme internazionali.

(1)  Per mantenere un livello elevato di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino, è essenziale migliorare il livello di conoscenze e competenze dei marittimi dell'Unione sviluppando la loro formazione e certificazione in linea con le norme internazionali e con il progresso tecnologico, nonché intraprendere ulteriori azioni per accrescere la base di competenze marittime a livello europeo fornendo opportunità di formazione avanzata e sviluppo per i marittimi dell'Unione.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Il codice STCW contiene già orientamenti sulla prevenzione dell'affaticamento (sezione B-VIII/1) e sull'idoneità al servizio (sezione A-VIII/1). Al fine di garantire livelli elevati di sicurezza, è indispensabile che le norme previste da tale convenzione internazionale siano applicate e rispettate senza eccezioni.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Al fine di promuovere la mobilità professionale dei marittimi all'interno dell'UE ed evitare che il settore marittimo europeo affronti una carenza di personale qualificato con la giusta combinazione di abilità e competenze, dovrebbe essere agevolato il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Gli Stati membri dovrebbero pertanto riconoscere pienamente i certificati di addestramento e le prove documentali rilasciati ai marittimi da un altro Stato membro, anche ai fini del rilascio di certificati nazionali di competenza. Se uno Stato membro si rifiuta di convalidare o accettare uno di questi certificati validi rilasciati da un altro Stato membro, è tenuto a dichiarare le ragioni della sua decisione.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  La direttiva 2008/106/CE contempla inoltre un meccanismo centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare. La valutazione del programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT)14 indica che l'introduzione del meccanismo centralizzato ha comportato notevoli risparmi sui costi per gli Stati membri. Tuttavia, la valutazione rivela anche che, per quanto riguarda alcuni dei paesi terzi riconosciuti, solo un numero fortemente limitato di marittimi è stato successivamente impiegato su navi dell'Unione. Pertanto, allo scopo di utilizzare le risorse umane e finanziarie disponibili in modo più efficiente, la procedura per il riconoscimento dei paesi terzi dovrebbe basarsi su un'analisi della necessità di tale riconoscimento, compresa una stima del numero di comandanti e ufficiali provenienti dal paese terzo che saranno probabilmente impiegati su navi dell'Unione.

(5)  La direttiva 2008/106/CE contempla inoltre un meccanismo centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare. La valutazione del programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT)14 indica che l'introduzione del meccanismo centralizzato ha comportato notevoli risparmi sui costi per gli Stati membri. Tuttavia, la valutazione rivela anche che, per quanto riguarda alcuni dei paesi terzi riconosciuti, solo un numero fortemente limitato di convalide che attestano il riconoscimento di certificati sono state emesse dagli Stati membri riguardo a certificati di competenza o certificati di addestramento rilasciati da tali paesi terzi.

_________________

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14 SWD(2018)19.

14 SWD(2018)19.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  Al fine di garantire il diritto di tutti i marittimi a un lavoro dignitoso e di limitare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, il riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare dai paesi terzi dovrebbe essere subordinato alla ratifica della convenzione internazionale sul lavoro marittimo da parte di detti paesi terzi.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Nell'intento di incrementare ulteriormente l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi, la rivalutazione di paesi terzi che forniscono un numero esiguo di marittimi alla flotta dell'Unione dovrebbe essere effettuata a intervalli più lunghi, la cui durata dovrebbe essere aumentata fino a dieci anni. Tale incremento del periodo di rivalutazione del sistema di tali paesi terzi dovrebbe tuttavia essere associato a criteri di priorità che tengano conto delle preoccupazioni inerenti alla sicurezza, controbilanciando la necessità di efficienza con un meccanismo di salvaguardia efficace in caso di peggioramento della qualità della formazione ricevuta dai marittimi nei paesi terzi in questione.

(7)  Nell'intento di incrementare ulteriormente l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi, la rivalutazione di paesi terzi che forniscono un numero esiguo di marittimi alla flotta dell'Unione dovrebbe essere effettuata a intervalli più lunghi, la cui durata dovrebbe essere aumentata fino a otto anni. Inoltre, tali marittimi dovrebbero essere oggetto di una valutazione da parte degli Stati membri e, ove necessario, dovrebbero seguire una formazione. Tale incremento del periodo di rivalutazione del sistema di tali paesi terzi dovrebbe tuttavia essere associato a criteri di priorità che tengano conto delle preoccupazioni inerenti alla sicurezza, controbilanciando la necessità di efficienza con un meccanismo di salvaguardia efficace in caso di peggioramento della qualità della formazione ricevuta dai marittimi nei paesi terzi in questione.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  A livello di Unione si sono rese disponibili informazioni sui marittimi assunti provenienti da paesi terzi attraverso la comunicazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni pertinenti conservate nei rispettivi registri nazionali in merito alle convalide e ai certificati rilasciati. Queste informazioni non dovrebbero essere utilizzate solo a fini statistici e per la definizione delle politiche, ma anche allo scopo di migliorare l'efficienza del sistema centralizzato di riconoscimento dei paesi terzi. In base alle informazioni comunicate dagli Stati membri, i paesi terzi riconosciuti che non hanno fornito marittimi alla flotta dell'Unione per un periodo di almeno cinque anni sono rimossi dall'elenco dei paesi terzi riconosciuti. Inoltre, tali informazioni vengono utilizzate anche per conferire priorità alla rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti.

(8)  A livello di Unione si sono rese disponibili informazioni sui marittimi assunti provenienti da paesi terzi attraverso la comunicazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni pertinenti conservate nei rispettivi registri nazionali in merito alle convalide e ai certificati rilasciati. Queste informazioni non dovrebbero essere utilizzate solo a fini statistici e per la definizione delle politiche, ma anche allo scopo di migliorare l'efficienza del sistema centralizzato di riconoscimento dei paesi terzi. In base alle informazioni comunicate dagli Stati membri, il riconoscimento dei paesi terzi che non hanno fornito marittimi alla flotta dell'Unione per un periodo di almeno otto anni dovrebbe essere riesaminato. La procedura di riesame dovrebbe contemplare la possibilità di mantenere o revocare il riconoscimento del paese terzo in questione. Inoltre, tali informazioni vengono utilizzate anche per conferire priorità alla rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 non sono applicabili in relazione al riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare a norma della direttiva 2008/106/CE. La direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16 ha disciplinato il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Tuttavia, le definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare di cui alla direttiva 2005/45/CE sono divenute obsolete in seguito alle modifiche apportate nel 2010 alla convenzione STCW. Pertanto, il regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare dovrebbe essere modificato al fine di riflettere le modifiche internazionali e le nuove definizioni dei certificati rilasciati ai marittimi incluse nella direttiva 2008/106/CE. Inoltre, nel regime di reciproco riconoscimento dovrebbero essere inclusi anche i certificati medici rilasciati alla gente di mare sotto l'autorità degli Stati membri. Al fine di evitare qualsiasi ambiguità e il rischio di incoerenze tra la direttiva 2005/45/CE e la direttiva 2008/106/CE, il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare dovrebbe essere disciplinato dalla direttiva 2008/106/CE.

(9)  Le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 non sono applicabili in relazione al riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare a norma della direttiva 2008/106/CE. La direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16 ha disciplinato il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Tuttavia, le definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare di cui alla direttiva 2005/45/CE sono divenute obsolete in seguito alle modifiche apportate nel 2010 alla convenzione STCW. Pertanto, il regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare dovrebbe essere modificato al fine di riflettere le modifiche internazionali e le nuove definizioni dei certificati rilasciati ai marittimi incluse nella direttiva 2008/106/CE. Inoltre, nel regime di reciproco riconoscimento dovrebbero essere inclusi anche i certificati medici rilasciati alla gente di mare sotto l'autorità degli Stati membri. Al fine di evitare qualsiasi ambiguità e il rischio di incoerenze tra la direttiva 2005/45/CE e la direttiva 2008/106/CE, il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare dovrebbe essere disciplinato dalla direttiva 2008/106/CE. Inoltre, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e facilitare la gestione degli imbarchi, è necessario passare a un sistema elettronico dei titoli presentati dalla gente di mare per giungere a una digitalizzazione completa delle convalide e dei titoli entro il 2027.

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15 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

15 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

16 Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160).

16 Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160).

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  Per contribuire a una maggiore sicurezza, a una gestione più efficiente delle navi battenti bandiera di uno degli Stati membri e a una promozione della gente di mare formata all'interno dell'Unione, è importante sviluppare ulteriormente il know-how marittimo europeo e aumentare le qualifiche e le competenze della gente di mare, in particolare nel contesto del progresso tecnologico e della digitalizzazione del settore. Occorre pertanto fornire una formazione che vada oltre i requisiti minimi della convenzione STCW e che porti a un attestato sotto forma di un diploma marittimo di eccellenza europeo, come raccomandato nella relazione del 9 giugno 2011 del gruppo di lavoro sull'occupazione e la competitività nel settore marittimo alla Commissione. Inoltre, per beneficiare degli scambi di buone pratiche tra Stati membri, dovrebbe essere incoraggiata la promozione del meccanismo Erasmus+ per la formazione della gente di mare.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter)  Le convalide e i certificati dovrebbero essere centralizzati grazie a una base di dati elettronica a livello UE, collegata a sua volta alla base di dati di cui alla direttiva 2009/16/CE1bis del Parlamento europeo e del Consiglio. Questa digitalizzazione dei dati avviene naturalmente nel quadro dei progressi tecnologici nella raccolta e nella comunicazione dei dati, al fine di contribuire al risparmio sui costi e all'uso efficiente delle risorse umane.

 

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1Bis Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  È necessario un ampio dibattito che coinvolga le parti sociali, gli Stati membri, gli istituti di formazione e le altre parti interessate per valutare la possibilità di creare un sistema volontario di certificati armonizzati che vadano oltre il livello di formazione STCW, al fine di accrescere il vantaggio competitivo dei marittimi europei. Tale STCW + potrebbe istituire "certificati di eccellenza marittima" sulla base di corsi postuniversitari europei nel settore marittimo, che fornirebbero ai marittimi europei competenze superiori a quelle richieste a livello internazionale. La crescente informatizzazione del settore marittimo dovrebbe contribuire a migliorare e sviluppare tali competenze e qualifiche.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter)  La formazione dei marittimi europei a ruoli di comandanti e ufficiali dovrebbe essere sostenuta da scambi di studenti tra istituti di istruzione e formazione marittima in tutta l'Unione. Al fine di coltivare e sviluppare le competenze e le qualifiche dei marittimi che servono sotto una bandiera europea è necessario uno scambio di buone pratiche tra gli Stati membri. La formazione dei marittimi dovrebbe beneficiare appieno delle opportunità offerte dal programma Erasmus +.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 – paragrafo 10

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(2 bis)  all'articolo 5, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

10. Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 7, qualsiasi certificato previsto dalla presente direttiva deve essere tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare presta servizio.

10. Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 7, qualsiasi certificato previsto dalla presente direttiva deve essere tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare presta servizio, su carta o in formato elettronico, la cui autenticità e validità sono garantite dallo Stato di emissione e possono essere verificate secondo la procedura di cui al paragrafo 12, lettera b), e al paragrafo 13 del presente articolo.'

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 – paragrafo 13

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(2 ter)  all'articolo 5, il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

13. Dal 1° gennaio 2017, le informazioni che devono essere disponibili conformemente al paragrafo 12, lettera b), sono rese disponibili attraverso mezzi elettronici.

13. Dal 1° gennaio 2017, le informazioni che devono essere disponibili conformemente al paragrafo 12, lettera b), sono rese disponibili attraverso mezzi elettronici. Dal 1° gennaio 2027 tutti i titoli, i certificati e le convalide sono disponibili, conformemente al paragrafo 12, lettera a), unicamente in formato elettronico."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0035&from=IT)

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8, dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche, gli Stati membri inviano alla Commissione, una volta l'anno, le informazioni di cui all'allegato V della presente direttiva sui certificati di competenza e sulle convalide che attestano il riconoscimento di tali certificati. Essi possono inoltre fornire, su base volontaria, informazioni sui certificati di addestramento rilasciati a marinai conformemente ai capi II, III e VII dell'allegato della convenzione STCW.";

Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8, e dell'articolo 21, paragrafo 2, nonché per agevolare l'attuazione dell'articolo 8, la Commissione crea, gestisce e aggiorna una banca dati alla quale sono collegati tutti gli Stati membri e che contiene tutte le informazioni di cui all'allegato V della presente direttiva sui certificati di competenza e sulle convalide che attestano il riconoscimento di tali certificati rilasciati conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.   La banca dati dei certificati rilasciati alla gente di mare deve essere collegata alla banca dati sulle ispezioni, di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/16/CE.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 ter– paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ogni Stato membro accetta certificati di addestramento e prove documentali rilasciati da un altro Stato membro, o sotto la sua autorità, al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo della sua flotta.

1.  Ogni Stato membro accetta certificati di addestramento e prove documentali rilasciati da un altro Stato membro, o sotto la sua autorità, in formato cartaceo o elettronico, al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo delle navi della sua flotta e rilasciare certificati di competenza o certificati di addestramento. La decisione iniziale in merito all'accettazione di tali certificati o prove è emessa entro un mese dal ricevimento della richiesta e della relativa documentazione.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 ter– paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ogni Stato membro riconosce i certificati di competenza rilasciati da un altro Stato membro o i certificati di addestramento rilasciati da un altro Stato membro a comandanti e ufficiali, conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I, convalidando tali certificati per attestarne il riconoscimento. La convalida che attesta il riconoscimento è limitata alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento ivi previsti. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.

2.  Ogni Stato membro riconosce i certificati di competenza rilasciati da un altro Stato membro o i certificati di addestramento rilasciati da un altro Stato membro a comandanti e ufficiali, conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I, convalidando tali certificati per attestarne il riconoscimento. La convalida che attesta il riconoscimento è limitata alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento ivi previsti. La convalida è rilasciata soltanto se tutti i requisiti della convenzione STCW sono stati soddisfatti, in conformità del paragrafo 7 della regola I/2 della convenzione STCW. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 ter– paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri assicurano che la gente di mare abbia il diritto di ricorrere contro qualsiasi rifiuto di convalidare o accettare un certificato valido o l'assenza di qualsiasi risposta, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali.

4.  Gli Stati membri assicurano che la gente di mare abbia il diritto di ricorrere contro qualsiasi rifiuto di convalidare o accettare un certificato valido, l'assenza di qualsiasi risposta o ritardi ingiustificati, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali, e che possa disporre gratuitamente di consulenza e assistenza adeguate relativamente a tali ricorsi.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 ter– paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, tenere aggiornata la lista delle loro esigenze e delle offerte di lavoro per i marittimi.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 ter– paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.  Gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione e la partecipazione delle parti sociali, sviluppano un diploma marittimo di eccellenza europeo riconosciuto reciprocamente che fornisca alla gente di mare una formazione avanzata che va oltre i requisiti della convenzione STCW al fine di migliorare ulteriormente la base di competenze marittime a livello europeo.

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 ter – paragrafo 7 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter.  Entro il [inserire la data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione d'impatto del riconoscimento reciproco della formazione della gente di mare e delle qualifiche sull'occupazione e le competenze dei marittimi europei, unitamente a proposte su ulteriori azioni da adottare alla luce di tale valutazione.

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 11; e

a)  soddisfare i requisiti di idoneità sia fisica che mentale, di cui all'articolo 11; e

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 19 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis)  all'articolo 19, il paragrafo 1 è così modificato:

1.  I marittimi che non possiedono il certificato di competenza rilasciato dagli Stati membri e/o il certificato di addestramento rilasciato dagli Stati membri ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro purché sia stata adottata, secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, una decisione sul riconoscimento del loro certificato di competenza e del loro certificato di addestramento.

 

1.  I marittimi che non possiedono il certificato di competenza rilasciato dagli Stati membri e/o il certificato di addestramento rilasciato dagli Stati membri ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro purché sia stata adottata, secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, una decisione sul riconoscimento del loro certificato di competenza e del loro certificato di addestramento e a condizione che il paese terzo oggetto della procedura di riconoscimento abbia ratificato la convenzione internazionale sul lavoro marittimo.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:IT:PDF

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, i certificati di competenza o i certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 rilasciati da un paese terzo a un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera, presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento di tale paese terzo, accompagnata da un'analisi preliminare della conformità del paese terzo ai requisiti della convenzione STCW, acquisendo le informazioni di cui all'allegato II, compresa una stima del numero di comandanti e ufficiali provenienti da tale paese che saranno probabilmente impiegati.

Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, i certificati di competenza o i certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 rilasciati da un paese terzo a un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera, presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento di tale paese terzo, accompagnata da un'analisi preliminare della conformità del paese terzo ai requisiti della convenzione STCW e della convenzione internazionale sul lavoro marittimo, acquisendo le informazioni di cui all'allegato II. In sede di analisi preliminare, lo Stato membro fornisce, a sostegno della sua richiesta, ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del paese terzo. Oltre all'analisi preliminare della conformità, lo Stato membro presenta una stima motivata del numero di comandanti, ufficiali e radiooperatori provenienti da tale paese che saranno probabilmente impiegati, salvo in casi debitamente giustificati.

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Dopo la presentazione della domanda da parte di uno Stato membro, la Commissione adotta una decisione per avviare la procedura di riconoscimento del paese terzo interessato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Dopo la presentazione della domanda da parte di uno Stato membro, la Commissione avvia la procedura di riconoscimento del paese terzo interessato.

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora venga adottata una decisione positiva in merito all'avvio della procedura di riconoscimento, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione dello Stato membro che ha presentato la domanda, provvede a raccogliere le informazioni di cui all'allegato II e procede ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del paese terzo per il quale è stata presentata la domanda di riconoscimento, al fine di verificare se tale paese soddisfa tutti i requisiti della convenzione STCW e se sono state adottate misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti.";

La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione dello Stato membro che ha presentato la domanda e di qualsiasi altro Stato membro interessato, provvede a raccogliere le informazioni di cui all'allegato II e procede ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del paese terzo per il quale è stata presentata la domanda di riconoscimento, al fine di verificare se tale paese soddisfa tutti i requisiti della convenzione STCW e se sono state adottate misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti.

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 20 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Qualora non vi siano convalide che attestano il riconoscimento rilasciate da uno Stato membro in relazione a certificati di competenza o certificati di addestramento, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, emessi da un paese terzo per un periodo superiore a 5 anni, il riconoscimento dei certificati di tale paese è revocato. A tal fine, la Commissione adotta decisioni di esecuzione, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, dopo averne informato gli Stati membri e il paese terzo interessato con un preavviso minimo di due mesi.

8.  Qualora non vi siano convalide che attestano il riconoscimento rilasciate da uno Stato membro in relazione a certificati di competenza o certificati di addestramento, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, emessi da un paese terzo per un periodo superiore a 8 anni, il riconoscimento dei certificati di tale paese è riesaminato. A tal fine, la Commissione adotta decisioni di esecuzione, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, dopo averne informato gli Stati membri e il paese terzo interessato con un preavviso minimo di tre mesi.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 21 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, ed almeno entro dieci anni dall'ultima valutazione, ad una rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, primo comma, compresi quelli indicati all'articolo 19, paragrafo 6, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II e se sono state adottate le misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti.

1.  La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, ed almeno entro sette anni dall'ultima valutazione, ad una rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, primo comma, compresi quelli indicati all'articolo 19, paragrafo 6, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II e se sono state adottate le misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  il numero di programmi approvati dal paese terzo;

d)  il numero di programmi di formazione e sviluppo per la gente di mare approvati dal paese terzo;

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)  il numero totale di marittimi forniti dal paese terzo alla flotta dell'Unione e il livello di formazione e qualifica di tali marittimi;

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

f ter)  informazioni relative agli standard di istruzione e formazione nel paese terzo fornite da qualsiasi autorità o altro portatore di interesse coinvolto.

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 25 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8, dell'articolo 21, paragrafo 2, e del loro uso, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche.

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano trasferite alla banca dati istituita a norma dell'articolo 5 bis non appena il certificato o la convalida pertinenti sono stati rilasciati.

 

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasferite alla banca dati di cui all'articolo 5 bis siano convalidate ai fini della pubblicazione entro 72 ore.

 

Gli Stati membri hanno accesso a tutte le informazioni registrate nella banca dati istituita a norma dell'articolo 5 bis ai fini dell'attuazione dell'articolo 8.

  • [1]  GU C ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
  • [2]  GU C ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

MOTIVAZIONE

Introduzione

L'importanza dell'elemento umano per la sicurezza in mare e la tutela dell'ambiente marino è stata riconosciuta a livello di Unione (UE). Al fine di raggiungere un livello elevato in tale ambito, il miglioramento dell'istruzione marittima nonché della formazione e della certificazione dei lavoratori marittimi è stato ritenuto un elemento particolarmente importante.

In seno all'UE tale questione è regolamentata da due direttive: la direttiva 2008/106/CE che stabilisce requisiti minimi di formazione e di istruzione e la direttiva 2005/45/CE che promuove la mobilità professionale della gente di mare all'interno dell'UE, agevolando il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. In particolare:

  la direttiva 2008/106/CE: integra a livello dell'UE il quadro internazionale sui requisiti in materia di formazione, rilascio di certificati e servizi di guardia per la gente di mare, sviluppato nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale e stabilito dalla convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, nella versione modificata (convenzione STCW);

  la direttiva 2005/45/CE: favorisce la mobilità professionale dei marittimi all'interno dell'UE, introducendo una procedura semplificata e agevolando il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.

Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nell'ambito della valutazione REFIT (programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione) è emerso che il quadro dell'UE relativo alla formazione e alla certificazione della gente di mare ha ampiamente raggiunto i suoi obiettivi principali e conserva il suo carattere pertinente. Esso contribuisce, da un lato, all'eliminazione di equipaggi non conformi alle norme che prestavano servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione mediante il rafforzamento dell'istruzione, della formazione e della certificazione della gente di mare e, dall'altro, ha conseguito, tramite l'istituzione del meccanismo centralizzato dell'UE, condizioni di parità tra i marittimi che hanno ricevuto una formazione nell'Unione e quelli in servizio provenienti da paesi terzi. Infine, il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare, a norma della direttiva 2005/45/CE, ha permesso di conseguire una migliore mobilità dei marittimi tra le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione.

Tuttavia, la valutazione REFIT ha inoltre messo in luce determinate carenze per quanto riguarda la sua efficienza e la proporzionalità di alcuni requisiti normativi, in particolare:

  il quadro amministrativo riguardante la procedura di riconoscimento e rivalutazione dei paesi terzi risulta inefficace;

  l'ambito di applicazione del regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare manca di chiarezza e di certezza giuridica;

  occorre procedere a un allineamento, a intervalli regolari, della direttiva 2008/106/CE tenendo conto delle modifiche più recenti apportate alla convenzione STCW, in particolare nel caso dei nuovi requisiti in materia di formazione e di qualifiche della gente di mare che presta servizio a bordo di navi passeggeri, navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità (codice IGF) e navi che incrociano nelle acque polari. A questo proposito, l'attuale procedura per tenere conto delle modifiche della convenzione STCW, causa ritardi considerevoli e comporta un rischio di contrasto tra il diritto dell'Unione e il quadro internazionale per un periodo di tempo significativo.

Proposta della Commissione 

La proposta della Commissione ha come obiettivo la semplificazione e lo snellimento dell'attuale quadro normativo dell'UE in materia di formazione minima e di certificazione della gente di mare, al fine di conseguire i tre obiettivi seguenti:

  in primo luogo, mantenere le norme UE allineate al quadro internazionale;

  in secondo luogo, riformare il meccanismo centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi allo scopo di aumentarne l'efficacia;

  in terzo luogo, accrescere la chiarezza giuridica per quanto concerne il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.

La posizione del relatore

Il relatore sostiene e accoglie con favore la proposta della Commissione che intende aggiornare le norme europee e allinearle alle norme della convenzione STCW, sviluppate nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale. Il relatore è sensibile al fatto che occorra sostenere e monitorare la qualità della formazione dei marittimi che prestano servizio sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE; tale obiettivo viene conseguito, in particolare, verificando la qualità della formazione dei marittimi in servizio provenienti da paesi terzi in virtù del riconoscimento dei certificati e ciò al fine di garantire la sicurezza a bordo delle navi.

In particolare, il relatore ritiene che le modifiche apportate dalla Commissione europea in materia di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare perseguano gli obiettivi di semplificazione, evitando le ridondanze giuridiche tra il quadro internazionale e la direttiva 2008/106/CE.

Il relatore accoglie inoltre con favore la proposta concernente la revisione della procedura di riconoscimento dei certificati rilasciati da un paese terzo alla gente di mare, nonché la proposta di un meccanismo di revoca di tale riconoscimento. Egli ritiene tuttavia che il periodo, trascorso il quale è possibile revocare il riconoscimento a un paese terzo in assenza di assunzioni di marittimi provenienti da tale paese che prestino servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, dovrebbe essere esteso da 5 a 8 anni, tenuto conto del fatto che tale periodo supplementare si rende necessario per allinearsi alla durata della formazione e della sua convalida.

Per ciò che riguarda la richiesta di riconoscimento dei certificati di competenza o dei certificati di addestramento rilasciati da un paese terzo presentata da uno Stato membro alla Commissione europea, il relatore ritiene che tale richiesta debba essere esaminata sulla base del diritto. La Commissione non può decidere, da sola, l'avvio o meno della procedura in funzione del paese terzo coinvolto.

Il relatore propone altresì due nuove disposizioni finalizzate a migliorare la qualità della formazione dei marittimi europei. Propone, da un lato, un certificato di eccellenza europea per la formazione dei marittimi che vada al di là delle norme minime stabilite a livello internazionale al fine di sviluppare le conoscenze europee, adeguare le competenze dei marittimi alla digitalizzazione della professione, ma non solo, perseguendo l'obiettivo finale di fornire ai marittimi europei un vantaggio competitivo sul mercato mondiale grazie alla formazione.

Dall'altro, il relatore propone che i certificati rilasciati dagli Stati membri o dai paesi terzi riconosciuti siano immediatamente trasmessi a una banca dati elettronica e centralizzata a livello di Unione europea, collegata alla banca dati sulle ispezioni, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, allo scopo di ridurre i costi finanziari e umani consentendo, al tempo stesso, di aumentare l'efficienza del sistema di controllo nel suo complesso.

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (27.11.2018)

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE
(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Relatore per parere: Sofia Ribeiro

BREVE MOTIVAZIONE

Il miglioramento dell'istruzione e della formazione rappresenta una delle priorità principali dell'Unione europea e dei suoi responsabili politici. Fornire competenze ai cittadini europei rappresenta un'ambizione destinata a promuovere la sostenibilità di molti settori dell'economia e il trasporto marittimo non fa eccezione.

Il 90 % delle esportazioni di beni dall'Unione europea verso l'estero e il 40 % del commercio intra-UE avvengono via mare. Il trasporto marittimo rappresenta, pertanto, un mezzo fondamentale per il progresso del commercio europeo, con un impatto economico enorme e una conseguente notevole creazione di occupazione. È quindi necessario garantire la formazione, la specializzazione e la certificazione dei marittimi al fine di ridurre al minimo le minacce potenziali alla sicurezza della vita umana e dei beni in mare o all'ambiente marino durante le operazioni a bordo delle imbarcazioni. La legislazione dell'UE sul livello minimo di formazione e le condizioni minime di lavoro e di sicurezza a bordo devono essere inoltre coerenti con le norme e le convenzioni internazionali, poiché il settore marittimo presenta una natura intrinsecamente globale.

L'attuale quadro normativo dell'UE ha già compiuto notevoli passi avanti, contribuendo ad eliminare gli equipaggi non conformi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera dell'UE tramite un miglioramento dell'istruzione, della formazione e della certificazione marittime. Nel contempo, sono state raggiunte condizioni di parità tra i marittimi formati nell'Unione e i marittimi in servizio provenienti da paesi terzi tramite l'istituzione di un meccanismo centralizzato a livello di UE, conformemente agli obblighi assunti dagli Stati membri nel quadro della convenzione STCW. Tuttavia, alla luce dei recenti sviluppi legislativi, la normativa dell'UE deve essere adattata, semplificata e riformulata.

L'attuale processo di revisione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE dovrebbe pertanto mirare sia a eliminare sia le lacune che sono già stata individuate sia a semplificare e ottimizzare l'attuale quadro normativo dell'UE in tali ambiti.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  La direttiva 2008/106/CE contempla inoltre un meccanismo centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare. La valutazione del programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT)14 indica che l'introduzione del meccanismo centralizzato ha comportato notevoli risparmi sui costi per gli Stati membri. Tuttavia, la valutazione rivela anche che, per quanto riguarda alcuni dei paesi terzi riconosciuti, solo un numero fortemente limitato di marittimi è stato successivamente impiegato su navi dell'Unione. Pertanto, allo scopo di utilizzare le risorse umane e finanziarie disponibili in modo più efficiente, la procedura per il riconoscimento dei paesi terzi dovrebbe basarsi su un'analisi della necessità di tale riconoscimento, compresa una stima del numero di comandanti e ufficiali provenienti dal paese terzo che saranno probabilmente impiegati su navi dell'Unione.

(5)  La direttiva 2008/106/CE contempla inoltre un meccanismo centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare. La valutazione del programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT)14 indica che l'introduzione del meccanismo centralizzato ha comportato notevoli risparmi sui costi per gli Stati membri. Tuttavia, la valutazione rivela anche che, per quanto riguarda alcuni dei paesi terzi riconosciuti, solo un numero fortemente limitato di convalide che attestano il riconoscimento di certificati sono state emesse dagli Stati membri riguardo a certificati di competenza o certificati di addestramento rilasciati da tali paesi terzi.

_______________________________

_________________________________

14 SWD(2018)19

14 SWD(2018)19

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Nell'intento di incrementare ulteriormente l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi, la rivalutazione di paesi terzi che forniscono un numero esiguo di marittimi alla flotta dell'Unione dovrebbe essere effettuata a intervalli più lunghi, la cui durata dovrebbe essere aumentata fino a dieci anni. Tale incremento del periodo di rivalutazione del sistema di tali paesi terzi dovrebbe tuttavia essere associato a criteri di priorità che tengano conto delle preoccupazioni inerenti alla sicurezza, controbilanciando la necessità di efficienza con un meccanismo di salvaguardia efficace in caso di peggioramento della qualità della formazione ricevuta dai marittimi nei paesi terzi in questione.

(7)  Nell'intento di incrementare ulteriormente l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi, la rivalutazione di paesi terzi che forniscono un numero esiguo di marittimi alla flotta dell'Unione dovrebbe essere effettuata a intervalli più lunghi, la cui durata dovrebbe essere aumentata fino a dieci anni. Inoltre, tali marittimi dovrebbero essere oggetto di una valutazione da parte degli Stati membri e, ove necessario, dovrebbero seguire una formazione. Tale incremento del periodo di rivalutazione del sistema di tali paesi terzi dovrebbe tuttavia essere associato a criteri di priorità che tengano conto delle preoccupazioni inerenti alla sicurezza, controbilanciando la necessità di efficienza con un meccanismo di salvaguardia efficace in caso di peggioramento della qualità della formazione ricevuta dai marittimi nei paesi terzi in questione.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  A livello di Unione si sono rese disponibili informazioni sui marittimi assunti provenienti da paesi terzi attraverso la comunicazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni pertinenti conservate nei rispettivi registri nazionali in merito alle convalide e ai certificati rilasciati. Queste informazioni non dovrebbero essere utilizzate solo a fini statistici e per la definizione delle politiche, ma anche allo scopo di migliorare l'efficienza del sistema centralizzato di riconoscimento dei paesi terzi. In base alle informazioni comunicate dagli Stati membri, i paesi terzi riconosciuti che non hanno fornito marittimi alla flotta dell'Unione per un periodo di almeno cinque anni sono rimossi dall'elenco dei paesi terzi riconosciuti. Inoltre, tali informazioni vengono utilizzate anche per conferire priorità alla rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti.

(8)  A livello di Unione si sono rese disponibili informazioni sui marittimi assunti provenienti da paesi terzi attraverso la comunicazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni pertinenti conservate nei rispettivi registri nazionali in merito alle convalide e ai certificati rilasciati. Queste informazioni non dovrebbero essere utilizzate solo a fini statistici e per la definizione delle politiche, ma anche allo scopo di migliorare l'efficienza del sistema centralizzato di riconoscimento dei paesi terzi. In base alle informazioni comunicate dagli Stati membri, il riconoscimento dei paesi terzi che non hanno fornito marittimi alla flotta dell'Unione per un periodo di almeno dieci anni dovrebbe essere riesaminato. La procedura di riesame dovrebbe contemplare la possibilità di mantenere o revocare il riconoscimento del paese terzo in questione, conformemente alla procedura d'esame. Inoltre, tali informazioni vengono utilizzate anche per conferire priorità alla rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  È necessario un ampio dibattito che coinvolga le parti sociali, gli Stati membri, gli istituti di formazione e le altre parti interessate per valutare la possibilità di creare un sistema volontario di certificati armonizzati che vadano oltre al livello di formazione STCW, al fine di accrescere il vantaggio competitivo dei marittimi europei. Tale STCW + potrebbe istituire "certificati di eccellenza marittima" sulla base di corsi postuniversitari europei nel settore marittimo, che fornirebbero ai marittimi europei competenze superiori a quelle richieste a livello internazionale. La crescente informatizzazione del settore marittimo dovrebbe contribuire a migliorare e sviluppare tali competenze e qualifiche.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter)  La formazione dei marittimi europei a ruoli di comandanti e ufficiali dovrebbe essere sostenuta da scambi di studenti tra istituti di istruzione e formazione marittima in tutta l'Unione. Al fine di coltivare e sviluppare le competenze e le qualifiche dei marittimi che servono sotto una bandiera europea, è necessario uno scambio di buone pratiche tra gli Stati membri. La formazione dei marittimi dovrebbe beneficiare appieno delle opportunità offerte dal programma Erasmus +.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, tenere aggiornata la lista delle loro necessità e delle offerte di lavoro per i marittimi.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 ter – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.  Entro il [5 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta una valutazione dell'impatto del riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati dagli Stati membri sull'occupazione dei marittimi europei.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 11; e

a)  soddisfare i requisiti di idoneità sia fisica che mentale, di cui all'articolo 11; e

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, i certificati di competenza o i certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 rilasciati da un paese terzo a un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera, presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento di tale paese terzo, accompagnata da un'analisi preliminare della conformità del paese terzo ai requisiti della convenzione STCW, acquisendo le informazioni di cui all'allegato II, compresa una stima del numero di comandanti e ufficiali provenienti da tale paese che saranno probabilmente impiegati.

Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, i certificati di competenza o i certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 rilasciati da un paese terzo a un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera, presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento di tale paese terzo, accompagnata da un'analisi preliminare della conformità del paese terzo ai requisiti della convenzione STCW, acquisendo le informazioni di cui all'allegato II e, ove possibile, una stima del numero di comandanti e ufficiali provenienti da tale paese che saranno probabilmente impiegati.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Dopo la presentazione della domanda da parte di uno Stato membro, la Commissione adotta una decisione per avviare la procedura di riconoscimento del paese terzo interessato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Dopo la presentazione della domanda da parte di uno Stato membro, la Commissione avvia la procedura di riconoscimento del paese terzo interessato.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora venga adottata una decisione positiva in merito all'avvio della procedura di riconoscimento, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione dello Stato membro che ha presentato la domanda, provvede a raccogliere le informazioni di cui all'allegato II e procede ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del paese terzo per il quale è stata presentata la domanda di riconoscimento, al fine di verificare se tale paese soddisfa tutti i requisiti della convenzione STCW e se sono state adottate misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti.

La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione dello Stato membro che ha presentato la domanda, provvede a raccogliere le informazioni di cui all'allegato II e procede ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del paese terzo per il quale è stata presentata la domanda di riconoscimento, al fine di verificare se tale paese soddisfa tutti i requisiti della convenzione STCW e se sono state adottate misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro che presenta la richiesta può decidere di riconoscere unilateralmente il paese terzo fino a quando non sia stata presa una decisione a norma del presente paragrafo. Qualora abbia luogo tale riconoscimento unilaterale, lo Stato membro comunica alla Commissione il numero di convalide che attestano il riconoscimento rilasciate in relazione a certificati di competenza e certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 emessi dal paese terzo, fino a quando non viene adottata la decisione sul suo riconoscimento.

Lo Stato membro che presenta la richiesta può decidere di chiedere alla Commissione un'autorizzazione provvisoria a riconoscere il paese terzo fino a quando non sia stata presa una decisione a norma del presente paragrafo. In tal caso, lo Stato membro deve fornire alla Commissione tutte le informazioni e la documentazione necessarie per giustificare tale richiesta fino a quando non viene adottata una decisione in base al presente paragrafo.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

In assenza di tale documentazione, la Commissione rifiuta la richiesta di riconoscimento provvisorio, specificando le sue motivazioni.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 20 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Qualora non vi siano convalide che attestano il riconoscimento rilasciate da uno Stato membro in relazione a certificati di competenza o certificati di addestramento, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, emessi da un paese terzo per un periodo superiore a 5 anni, il riconoscimento dei certificati di tale paese è revocato. A tal fine, la Commissione adotta decisioni di esecuzione, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, dopo averne informato gli Stati membri e il paese terzo interessato con un preavviso minimo di due mesi.

8.  Qualora non vi siano convalide che attestano il riconoscimento rilasciate da uno Stato membro in relazione a certificati di competenza o certificati di addestramento, di cui all'articolo 19, emessi da un paese terzo per un periodo superiore a 10 anni, il riconoscimento dei certificati di tale paese è riesaminato, in consultazione con gli Stati membri e le parti interessate pertinenti. A tal fine, a seguito della procedura di riesame di cui sopra, la Commissione adotta decisioni di esecuzione, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 28, dopo averne informato gli Stati membri e il paese terzo interessato con un preavviso minimo di due mesi.";

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)  l'emissione di certificati fraudolenti;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Riferimenti

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

EMPL

11.6.2018

Relatore per parere

       Nomina

Sofia Ribeiro

29.6.2018

Esame in commissione

9.10.2018

 

 

 

Approvazione

27.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

17

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

24

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

17

-

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric

NI

Lampros Fountoulis

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Riferimenti

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Presentazione della proposta al PE

24.5.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Relatori

       Nomina

Dominique Riquet

5.7.2018

 

 

 

Approvazione

10.1.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

5

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Rosa D'Amato, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Deposito

11.1.2019

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

5

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 25 gennaio 2019
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