RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE
11.1.2019 - (COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)) - ***I
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Dominique Riquet
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE
(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0315)),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0205/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni del ...[2],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0007/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(1) Per mantenere un livello elevato di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino, è essenziale migliorare il livello di conoscenze e competenze dei marittimi dell'Unione sviluppando la loro formazione e certificazione in linea con le norme internazionali. |
(1) Per mantenere un livello elevato di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino, è essenziale migliorare il livello di conoscenze e competenze dei marittimi dell'Unione sviluppando la loro formazione e certificazione in linea con le norme internazionali e con il progresso tecnologico, nonché intraprendere ulteriori azioni per accrescere la base di competenze marittime a livello europeo fornendo opportunità di formazione avanzata e sviluppo per i marittimi dell'Unione. | ||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(2 bis) Il codice STCW contiene già orientamenti sulla prevenzione dell'affaticamento (sezione B-VIII/1) e sull'idoneità al servizio (sezione A-VIII/1). Al fine di garantire livelli elevati di sicurezza, è indispensabile che le norme previste da tale convenzione internazionale siano applicate e rispettate senza eccezioni. | ||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(3 bis) Al fine di promuovere la mobilità professionale dei marittimi all'interno dell'UE ed evitare che il settore marittimo europeo affronti una carenza di personale qualificato con la giusta combinazione di abilità e competenze, dovrebbe essere agevolato il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Gli Stati membri dovrebbero pertanto riconoscere pienamente i certificati di addestramento e le prove documentali rilasciati ai marittimi da un altro Stato membro, anche ai fini del rilascio di certificati nazionali di competenza. Se uno Stato membro si rifiuta di convalidare o accettare uno di questi certificati validi rilasciati da un altro Stato membro, è tenuto a dichiarare le ragioni della sua decisione. | ||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 5 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(5) La direttiva 2008/106/CE contempla inoltre un meccanismo centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare. La valutazione del programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT)14 indica che l'introduzione del meccanismo centralizzato ha comportato notevoli risparmi sui costi per gli Stati membri. Tuttavia, la valutazione rivela anche che, per quanto riguarda alcuni dei paesi terzi riconosciuti, solo un numero fortemente limitato di marittimi è stato successivamente impiegato su navi dell'Unione. Pertanto, allo scopo di utilizzare le risorse umane e finanziarie disponibili in modo più efficiente, la procedura per il riconoscimento dei paesi terzi dovrebbe basarsi su un'analisi della necessità di tale riconoscimento, compresa una stima del numero di comandanti e ufficiali provenienti dal paese terzo che saranno probabilmente impiegati su navi dell'Unione. |
(5) La direttiva 2008/106/CE contempla inoltre un meccanismo centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare. La valutazione del programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT)14 indica che l'introduzione del meccanismo centralizzato ha comportato notevoli risparmi sui costi per gli Stati membri. Tuttavia, la valutazione rivela anche che, per quanto riguarda alcuni dei paesi terzi riconosciuti, solo un numero fortemente limitato di convalide che attestano il riconoscimento di certificati sono state emesse dagli Stati membri riguardo a certificati di competenza o certificati di addestramento rilasciati da tali paesi terzi. | ||||||||||||||||||
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14 SWD(2018)19. |
14 SWD(2018)19. | ||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(6 bis) Al fine di garantire il diritto di tutti i marittimi a un lavoro dignitoso e di limitare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, il riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare dai paesi terzi dovrebbe essere subordinato alla ratifica della convenzione internazionale sul lavoro marittimo da parte di detti paesi terzi. | ||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 7 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(7) Nell'intento di incrementare ulteriormente l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi, la rivalutazione di paesi terzi che forniscono un numero esiguo di marittimi alla flotta dell'Unione dovrebbe essere effettuata a intervalli più lunghi, la cui durata dovrebbe essere aumentata fino a dieci anni. Tale incremento del periodo di rivalutazione del sistema di tali paesi terzi dovrebbe tuttavia essere associato a criteri di priorità che tengano conto delle preoccupazioni inerenti alla sicurezza, controbilanciando la necessità di efficienza con un meccanismo di salvaguardia efficace in caso di peggioramento della qualità della formazione ricevuta dai marittimi nei paesi terzi in questione. |
(7) Nell'intento di incrementare ulteriormente l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi, la rivalutazione di paesi terzi che forniscono un numero esiguo di marittimi alla flotta dell'Unione dovrebbe essere effettuata a intervalli più lunghi, la cui durata dovrebbe essere aumentata fino a otto anni. Inoltre, tali marittimi dovrebbero essere oggetto di una valutazione da parte degli Stati membri e, ove necessario, dovrebbero seguire una formazione. Tale incremento del periodo di rivalutazione del sistema di tali paesi terzi dovrebbe tuttavia essere associato a criteri di priorità che tengano conto delle preoccupazioni inerenti alla sicurezza, controbilanciando la necessità di efficienza con un meccanismo di salvaguardia efficace in caso di peggioramento della qualità della formazione ricevuta dai marittimi nei paesi terzi in questione. | ||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 8 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(8) A livello di Unione si sono rese disponibili informazioni sui marittimi assunti provenienti da paesi terzi attraverso la comunicazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni pertinenti conservate nei rispettivi registri nazionali in merito alle convalide e ai certificati rilasciati. Queste informazioni non dovrebbero essere utilizzate solo a fini statistici e per la definizione delle politiche, ma anche allo scopo di migliorare l'efficienza del sistema centralizzato di riconoscimento dei paesi terzi. In base alle informazioni comunicate dagli Stati membri, i paesi terzi riconosciuti che non hanno fornito marittimi alla flotta dell'Unione per un periodo di almeno cinque anni sono rimossi dall'elenco dei paesi terzi riconosciuti. Inoltre, tali informazioni vengono utilizzate anche per conferire priorità alla rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti. |
(8) A livello di Unione si sono rese disponibili informazioni sui marittimi assunti provenienti da paesi terzi attraverso la comunicazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni pertinenti conservate nei rispettivi registri nazionali in merito alle convalide e ai certificati rilasciati. Queste informazioni non dovrebbero essere utilizzate solo a fini statistici e per la definizione delle politiche, ma anche allo scopo di migliorare l'efficienza del sistema centralizzato di riconoscimento dei paesi terzi. In base alle informazioni comunicate dagli Stati membri, il riconoscimento dei paesi terzi che non hanno fornito marittimi alla flotta dell'Unione per un periodo di almeno otto anni dovrebbe essere riesaminato. La procedura di riesame dovrebbe contemplare la possibilità di mantenere o revocare il riconoscimento del paese terzo in questione. Inoltre, tali informazioni vengono utilizzate anche per conferire priorità alla rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti. | ||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 9 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(9) Le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 non sono applicabili in relazione al riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare a norma della direttiva 2008/106/CE. La direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16 ha disciplinato il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Tuttavia, le definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare di cui alla direttiva 2005/45/CE sono divenute obsolete in seguito alle modifiche apportate nel 2010 alla convenzione STCW. Pertanto, il regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare dovrebbe essere modificato al fine di riflettere le modifiche internazionali e le nuove definizioni dei certificati rilasciati ai marittimi incluse nella direttiva 2008/106/CE. Inoltre, nel regime di reciproco riconoscimento dovrebbero essere inclusi anche i certificati medici rilasciati alla gente di mare sotto l'autorità degli Stati membri. Al fine di evitare qualsiasi ambiguità e il rischio di incoerenze tra la direttiva 2005/45/CE e la direttiva 2008/106/CE, il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare dovrebbe essere disciplinato dalla direttiva 2008/106/CE. |
(9) Le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 non sono applicabili in relazione al riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare a norma della direttiva 2008/106/CE. La direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16 ha disciplinato il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Tuttavia, le definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare di cui alla direttiva 2005/45/CE sono divenute obsolete in seguito alle modifiche apportate nel 2010 alla convenzione STCW. Pertanto, il regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare dovrebbe essere modificato al fine di riflettere le modifiche internazionali e le nuove definizioni dei certificati rilasciati ai marittimi incluse nella direttiva 2008/106/CE. Inoltre, nel regime di reciproco riconoscimento dovrebbero essere inclusi anche i certificati medici rilasciati alla gente di mare sotto l'autorità degli Stati membri. Al fine di evitare qualsiasi ambiguità e il rischio di incoerenze tra la direttiva 2005/45/CE e la direttiva 2008/106/CE, il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare dovrebbe essere disciplinato dalla direttiva 2008/106/CE. Inoltre, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e facilitare la gestione degli imbarchi, è necessario passare a un sistema elettronico dei titoli presentati dalla gente di mare per giungere a una digitalizzazione completa delle convalide e dei titoli entro il 2027. | ||||||||||||||||||
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15 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22). |
15 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22). | ||||||||||||||||||
16 Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160). |
16 Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160). | ||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(9 bis) Per contribuire a una maggiore sicurezza, a una gestione più efficiente delle navi battenti bandiera di uno degli Stati membri e a una promozione della gente di mare formata all'interno dell'Unione, è importante sviluppare ulteriormente il know-how marittimo europeo e aumentare le qualifiche e le competenze della gente di mare, in particolare nel contesto del progresso tecnologico e della digitalizzazione del settore. Occorre pertanto fornire una formazione che vada oltre i requisiti minimi della convenzione STCW e che porti a un attestato sotto forma di un diploma marittimo di eccellenza europeo, come raccomandato nella relazione del 9 giugno 2011 del gruppo di lavoro sull'occupazione e la competitività nel settore marittimo alla Commissione. Inoltre, per beneficiare degli scambi di buone pratiche tra Stati membri, dovrebbe essere incoraggiata la promozione del meccanismo Erasmus+ per la formazione della gente di mare. | ||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 9 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(9 ter) Le convalide e i certificati dovrebbero essere centralizzati grazie a una base di dati elettronica a livello UE, collegata a sua volta alla base di dati di cui alla direttiva 2009/16/CE1bis del Parlamento europeo e del Consiglio. Questa digitalizzazione dei dati avviene naturalmente nel quadro dei progressi tecnologici nella raccolta e nella comunicazione dei dati, al fine di contribuire al risparmio sui costi e all'uso efficiente delle risorse umane. | ||||||||||||||||||
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1Bis Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57). | ||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(10 bis) È necessario un ampio dibattito che coinvolga le parti sociali, gli Stati membri, gli istituti di formazione e le altre parti interessate per valutare la possibilità di creare un sistema volontario di certificati armonizzati che vadano oltre il livello di formazione STCW, al fine di accrescere il vantaggio competitivo dei marittimi europei. Tale STCW + potrebbe istituire "certificati di eccellenza marittima" sulla base di corsi postuniversitari europei nel settore marittimo, che fornirebbero ai marittimi europei competenze superiori a quelle richieste a livello internazionale. La crescente informatizzazione del settore marittimo dovrebbe contribuire a migliorare e sviluppare tali competenze e qualifiche. | ||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 10 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(10 ter) La formazione dei marittimi europei a ruoli di comandanti e ufficiali dovrebbe essere sostenuta da scambi di studenti tra istituti di istruzione e formazione marittima in tutta l'Unione. Al fine di coltivare e sviluppare le competenze e le qualifiche dei marittimi che servono sotto una bandiera europea è necessario uno scambio di buone pratiche tra gli Stati membri. La formazione dei marittimi dovrebbe beneficiare appieno delle opportunità offerte dal programma Erasmus +. | ||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2008/106/CE Articolo 5 – paragrafo 10 | |||||||||||||||||||
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT | |||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo) Direttiva 2008/106/CE Articolo 5 – paragrafo 13 | |||||||||||||||||||
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0035&from=IT) | |||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Direttiva 2008/106/CE Articolo 5 bis – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2008/106/CE Articolo 5 bis – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2008/106/CE Articolo 5 ter– paragrafo 1 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2008/106/CE Articolo 5 ter– paragrafo 2 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 Direttiva 2008/106/CE Articolo 5 ter– paragrafo 4 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2008/106/CE Articolo 5 ter– paragrafo 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2008/106/CE Articolo 5 ter– paragrafo 7 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2008/106/CE Articolo 5 ter – paragrafo 7 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera a Direttiva 2008/106/CE Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a | |||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2008/106/CE Articolo 19 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||
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https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:IT:PDF | |||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera a Direttiva 2008/106/CE Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera a Direttiva 2008/106/CE Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera a Direttiva 2008/106/CE Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 Direttiva 2008/106/CE Articolo 20 – paragrafo 8 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 – lettera a Direttiva 2008/106/CE Articolo 21 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 – lettera a Direttiva 2008/106/CE Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d | |||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera b Direttiva 2008/106/CE Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera b Direttiva 2008/106/CE Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 Direttiva 2008/106/CE Articolo 25 bis – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||
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MOTIVAZIONE
Introduzione
L'importanza dell'elemento umano per la sicurezza in mare e la tutela dell'ambiente marino è stata riconosciuta a livello di Unione (UE). Al fine di raggiungere un livello elevato in tale ambito, il miglioramento dell'istruzione marittima nonché della formazione e della certificazione dei lavoratori marittimi è stato ritenuto un elemento particolarmente importante.
In seno all'UE tale questione è regolamentata da due direttive: la direttiva 2008/106/CE che stabilisce requisiti minimi di formazione e di istruzione e la direttiva 2005/45/CE che promuove la mobilità professionale della gente di mare all'interno dell'UE, agevolando il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. In particolare:
la direttiva 2008/106/CE: integra a livello dell'UE il quadro internazionale sui requisiti in materia di formazione, rilascio di certificati e servizi di guardia per la gente di mare, sviluppato nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale e stabilito dalla convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, nella versione modificata (convenzione STCW);
la direttiva 2005/45/CE: favorisce la mobilità professionale dei marittimi all'interno dell'UE, introducendo una procedura semplificata e agevolando il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.
Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Nell'ambito della valutazione REFIT (programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione) è emerso che il quadro dell'UE relativo alla formazione e alla certificazione della gente di mare ha ampiamente raggiunto i suoi obiettivi principali e conserva il suo carattere pertinente. Esso contribuisce, da un lato, all'eliminazione di equipaggi non conformi alle norme che prestavano servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione mediante il rafforzamento dell'istruzione, della formazione e della certificazione della gente di mare e, dall'altro, ha conseguito, tramite l'istituzione del meccanismo centralizzato dell'UE, condizioni di parità tra i marittimi che hanno ricevuto una formazione nell'Unione e quelli in servizio provenienti da paesi terzi. Infine, il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare, a norma della direttiva 2005/45/CE, ha permesso di conseguire una migliore mobilità dei marittimi tra le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione.
Tuttavia, la valutazione REFIT ha inoltre messo in luce determinate carenze per quanto riguarda la sua efficienza e la proporzionalità di alcuni requisiti normativi, in particolare:
il quadro amministrativo riguardante la procedura di riconoscimento e rivalutazione dei paesi terzi risulta inefficace;
l'ambito di applicazione del regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare manca di chiarezza e di certezza giuridica;
occorre procedere a un allineamento, a intervalli regolari, della direttiva 2008/106/CE tenendo conto delle modifiche più recenti apportate alla convenzione STCW, in particolare nel caso dei nuovi requisiti in materia di formazione e di qualifiche della gente di mare che presta servizio a bordo di navi passeggeri, navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità (codice IGF) e navi che incrociano nelle acque polari. A questo proposito, l'attuale procedura per tenere conto delle modifiche della convenzione STCW, causa ritardi considerevoli e comporta un rischio di contrasto tra il diritto dell'Unione e il quadro internazionale per un periodo di tempo significativo.
Proposta della Commissione
La proposta della Commissione ha come obiettivo la semplificazione e lo snellimento dell'attuale quadro normativo dell'UE in materia di formazione minima e di certificazione della gente di mare, al fine di conseguire i tre obiettivi seguenti:
in primo luogo, mantenere le norme UE allineate al quadro internazionale;
in secondo luogo, riformare il meccanismo centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi allo scopo di aumentarne l'efficacia;
in terzo luogo, accrescere la chiarezza giuridica per quanto concerne il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.
La posizione del relatore
Il relatore sostiene e accoglie con favore la proposta della Commissione che intende aggiornare le norme europee e allinearle alle norme della convenzione STCW, sviluppate nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale. Il relatore è sensibile al fatto che occorra sostenere e monitorare la qualità della formazione dei marittimi che prestano servizio sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE; tale obiettivo viene conseguito, in particolare, verificando la qualità della formazione dei marittimi in servizio provenienti da paesi terzi in virtù del riconoscimento dei certificati e ciò al fine di garantire la sicurezza a bordo delle navi.
In particolare, il relatore ritiene che le modifiche apportate dalla Commissione europea in materia di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare perseguano gli obiettivi di semplificazione, evitando le ridondanze giuridiche tra il quadro internazionale e la direttiva 2008/106/CE.
Il relatore accoglie inoltre con favore la proposta concernente la revisione della procedura di riconoscimento dei certificati rilasciati da un paese terzo alla gente di mare, nonché la proposta di un meccanismo di revoca di tale riconoscimento. Egli ritiene tuttavia che il periodo, trascorso il quale è possibile revocare il riconoscimento a un paese terzo in assenza di assunzioni di marittimi provenienti da tale paese che prestino servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, dovrebbe essere esteso da 5 a 8 anni, tenuto conto del fatto che tale periodo supplementare si rende necessario per allinearsi alla durata della formazione e della sua convalida.
Per ciò che riguarda la richiesta di riconoscimento dei certificati di competenza o dei certificati di addestramento rilasciati da un paese terzo presentata da uno Stato membro alla Commissione europea, il relatore ritiene che tale richiesta debba essere esaminata sulla base del diritto. La Commissione non può decidere, da sola, l'avvio o meno della procedura in funzione del paese terzo coinvolto.
Il relatore propone altresì due nuove disposizioni finalizzate a migliorare la qualità della formazione dei marittimi europei. Propone, da un lato, un certificato di eccellenza europea per la formazione dei marittimi che vada al di là delle norme minime stabilite a livello internazionale al fine di sviluppare le conoscenze europee, adeguare le competenze dei marittimi alla digitalizzazione della professione, ma non solo, perseguendo l'obiettivo finale di fornire ai marittimi europei un vantaggio competitivo sul mercato mondiale grazie alla formazione.
Dall'altro, il relatore propone che i certificati rilasciati dagli Stati membri o dai paesi terzi riconosciuti siano immediatamente trasmessi a una banca dati elettronica e centralizzata a livello di Unione europea, collegata alla banca dati sulle ispezioni, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, allo scopo di ridurre i costi finanziari e umani consentendo, al tempo stesso, di aumentare l'efficienza del sistema di controllo nel suo complesso.
PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (27.11.2018)
destinato alla commissione per i trasporti e il turismo
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE
(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))
Relatore per parere: Sofia Ribeiro
BREVE MOTIVAZIONE
Il miglioramento dell'istruzione e della formazione rappresenta una delle priorità principali dell'Unione europea e dei suoi responsabili politici. Fornire competenze ai cittadini europei rappresenta un'ambizione destinata a promuovere la sostenibilità di molti settori dell'economia e il trasporto marittimo non fa eccezione.
Il 90 % delle esportazioni di beni dall'Unione europea verso l'estero e il 40 % del commercio intra-UE avvengono via mare. Il trasporto marittimo rappresenta, pertanto, un mezzo fondamentale per il progresso del commercio europeo, con un impatto economico enorme e una conseguente notevole creazione di occupazione. È quindi necessario garantire la formazione, la specializzazione e la certificazione dei marittimi al fine di ridurre al minimo le minacce potenziali alla sicurezza della vita umana e dei beni in mare o all'ambiente marino durante le operazioni a bordo delle imbarcazioni. La legislazione dell'UE sul livello minimo di formazione e le condizioni minime di lavoro e di sicurezza a bordo devono essere inoltre coerenti con le norme e le convenzioni internazionali, poiché il settore marittimo presenta una natura intrinsecamente globale.
L'attuale quadro normativo dell'UE ha già compiuto notevoli passi avanti, contribuendo ad eliminare gli equipaggi non conformi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera dell'UE tramite un miglioramento dell'istruzione, della formazione e della certificazione marittime. Nel contempo, sono state raggiunte condizioni di parità tra i marittimi formati nell'Unione e i marittimi in servizio provenienti da paesi terzi tramite l'istituzione di un meccanismo centralizzato a livello di UE, conformemente agli obblighi assunti dagli Stati membri nel quadro della convenzione STCW. Tuttavia, alla luce dei recenti sviluppi legislativi, la normativa dell'UE deve essere adattata, semplificata e riformulata.
L'attuale processo di revisione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE dovrebbe pertanto mirare sia a eliminare sia le lacune che sono già stata individuate sia a semplificare e ottimizzare l'attuale quadro normativo dell'UE in tali ambiti.
EMENDAMENTI
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 5 | |||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||
(5) La direttiva 2008/106/CE contempla inoltre un meccanismo centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare. La valutazione del programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT)14 indica che l'introduzione del meccanismo centralizzato ha comportato notevoli risparmi sui costi per gli Stati membri. Tuttavia, la valutazione rivela anche che, per quanto riguarda alcuni dei paesi terzi riconosciuti, solo un numero fortemente limitato di marittimi è stato successivamente impiegato su navi dell'Unione. Pertanto, allo scopo di utilizzare le risorse umane e finanziarie disponibili in modo più efficiente, la procedura per il riconoscimento dei paesi terzi dovrebbe basarsi su un'analisi della necessità di tale riconoscimento, compresa una stima del numero di comandanti e ufficiali provenienti dal paese terzo che saranno probabilmente impiegati su navi dell'Unione. |
(5) La direttiva 2008/106/CE contempla inoltre un meccanismo centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare. La valutazione del programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT)14 indica che l'introduzione del meccanismo centralizzato ha comportato notevoli risparmi sui costi per gli Stati membri. Tuttavia, la valutazione rivela anche che, per quanto riguarda alcuni dei paesi terzi riconosciuti, solo un numero fortemente limitato di convalide che attestano il riconoscimento di certificati sono state emesse dagli Stati membri riguardo a certificati di competenza o certificati di addestramento rilasciati da tali paesi terzi. | ||||||||||||||||||||
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14 SWD(2018)19 |
14 SWD(2018)19 | ||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 7 | |||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||
(7) Nell'intento di incrementare ulteriormente l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi, la rivalutazione di paesi terzi che forniscono un numero esiguo di marittimi alla flotta dell'Unione dovrebbe essere effettuata a intervalli più lunghi, la cui durata dovrebbe essere aumentata fino a dieci anni. Tale incremento del periodo di rivalutazione del sistema di tali paesi terzi dovrebbe tuttavia essere associato a criteri di priorità che tengano conto delle preoccupazioni inerenti alla sicurezza, controbilanciando la necessità di efficienza con un meccanismo di salvaguardia efficace in caso di peggioramento della qualità della formazione ricevuta dai marittimi nei paesi terzi in questione. |
(7) Nell'intento di incrementare ulteriormente l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi, la rivalutazione di paesi terzi che forniscono un numero esiguo di marittimi alla flotta dell'Unione dovrebbe essere effettuata a intervalli più lunghi, la cui durata dovrebbe essere aumentata fino a dieci anni. Inoltre, tali marittimi dovrebbero essere oggetto di una valutazione da parte degli Stati membri e, ove necessario, dovrebbero seguire una formazione. Tale incremento del periodo di rivalutazione del sistema di tali paesi terzi dovrebbe tuttavia essere associato a criteri di priorità che tengano conto delle preoccupazioni inerenti alla sicurezza, controbilanciando la necessità di efficienza con un meccanismo di salvaguardia efficace in caso di peggioramento della qualità della formazione ricevuta dai marittimi nei paesi terzi in questione. | ||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 8 | |||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||
(8) A livello di Unione si sono rese disponibili informazioni sui marittimi assunti provenienti da paesi terzi attraverso la comunicazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni pertinenti conservate nei rispettivi registri nazionali in merito alle convalide e ai certificati rilasciati. Queste informazioni non dovrebbero essere utilizzate solo a fini statistici e per la definizione delle politiche, ma anche allo scopo di migliorare l'efficienza del sistema centralizzato di riconoscimento dei paesi terzi. In base alle informazioni comunicate dagli Stati membri, i paesi terzi riconosciuti che non hanno fornito marittimi alla flotta dell'Unione per un periodo di almeno cinque anni sono rimossi dall'elenco dei paesi terzi riconosciuti. Inoltre, tali informazioni vengono utilizzate anche per conferire priorità alla rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti. |
(8) A livello di Unione si sono rese disponibili informazioni sui marittimi assunti provenienti da paesi terzi attraverso la comunicazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni pertinenti conservate nei rispettivi registri nazionali in merito alle convalide e ai certificati rilasciati. Queste informazioni non dovrebbero essere utilizzate solo a fini statistici e per la definizione delle politiche, ma anche allo scopo di migliorare l'efficienza del sistema centralizzato di riconoscimento dei paesi terzi. In base alle informazioni comunicate dagli Stati membri, il riconoscimento dei paesi terzi che non hanno fornito marittimi alla flotta dell'Unione per un periodo di almeno dieci anni dovrebbe essere riesaminato. La procedura di riesame dovrebbe contemplare la possibilità di mantenere o revocare il riconoscimento del paese terzo in questione, conformemente alla procedura d'esame. Inoltre, tali informazioni vengono utilizzate anche per conferire priorità alla rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti. | ||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||
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(10 bis) È necessario un ampio dibattito che coinvolga le parti sociali, gli Stati membri, gli istituti di formazione e le altre parti interessate per valutare la possibilità di creare un sistema volontario di certificati armonizzati che vadano oltre al livello di formazione STCW, al fine di accrescere il vantaggio competitivo dei marittimi europei. Tale STCW + potrebbe istituire "certificati di eccellenza marittima" sulla base di corsi postuniversitari europei nel settore marittimo, che fornirebbero ai marittimi europei competenze superiori a quelle richieste a livello internazionale. La crescente informatizzazione del settore marittimo dovrebbe contribuire a migliorare e sviluppare tali competenze e qualifiche. | ||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 10 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||
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(10 ter) La formazione dei marittimi europei a ruoli di comandanti e ufficiali dovrebbe essere sostenuta da scambi di studenti tra istituti di istruzione e formazione marittima in tutta l'Unione. Al fine di coltivare e sviluppare le competenze e le qualifiche dei marittimi che servono sotto una bandiera europea, è necessario uno scambio di buone pratiche tra gli Stati membri. La formazione dei marittimi dovrebbe beneficiare appieno delle opportunità offerte dal programma Erasmus +. | ||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2008/106/CE Articolo 5 ter – paragrafo 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||
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Emendamento 7 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2008/106/CE Articolo 5 ter – paragrafo 7 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||
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Emendamento 8 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera a Direttiva 2008/106/CE Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a | |||||||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 – lettera a Direttiva 2008/106/CE Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||||||||||||||||
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Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 – lettera a Direttiva 2008/106/CE Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 | |||||||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 – lettera a Direttiva 2008/106/CE Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3 | |||||||||||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 – lettera b Direttiva 2008/106/CE Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3 | |||||||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 – lettera b Direttiva 2008/106/CE Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2008/106/CE Articolo 20 – paragrafo 8 | |||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 – lettera b Direttiva 2008/106/CE Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) | |||||||||||||||||||||
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Requisiti minimi di formazione per la gente di mare |
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Riferimenti |
COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 11.6.2018 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
EMPL 11.6.2018 |
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Relatore per parere Nomina |
Sofia Ribeiro 29.6.2018 |
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Esame in commissione |
9.10.2018 |
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Approvazione |
27.11.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
24 17 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
24 |
+ |
|
ALDE |
Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber |
|
ECR |
Amjad Bashir, Czesław Hoc |
|
PPE |
Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere |
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VERTS/ALE |
Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs |
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17 |
- |
|
ENF |
Dominique Martin |
|
GUE/NGL |
Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric |
|
NI |
Lampros Fountoulis |
|
S&D |
Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato |
|
0 |
0 |
|
|
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Requisiti minimi di formazione per la gente di mare |
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Riferimenti |
COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
24.5.2018 |
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|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 11.6.2018 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
EMPL 11.6.2018 |
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Relatori Nomina |
Dominique Riquet 5.7.2018 |
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Approvazione |
10.1.2019 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
40 5 2 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Rosa D'Amato, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski |
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Deposito |
11.1.2019 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
40 |
+ |
|
ALDE |
Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička |
|
ECR |
Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski |
|
GUE/NGL |
Merja Kyllönen |
|
PPE |
Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini |
|
S&D |
Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog |
|
VERTS/ALE |
Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor |
|
5 |
- |
|
ECR |
Jacqueline Foster, Peter Lundgren |
|
EFDD |
Daniela Aiuto, Rosa D'Amato |
|
ENF |
Mylène Troszczynski |
|
2 |
0 |
|
ENF |
Georg Mayer |
|
GUE/NGL |
Marie-Pierre Vieu |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti