RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali
11.1.2019 - (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)) - ***I
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Daniela Aiuto
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali
(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0274),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0196/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018[1],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0008/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(1) È obiettivo strategico dell'Unione dimezzare entro il 2020 il numero di vittime della strada rispetto al 2010 e avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050 (obiettivo "zero vittime")13. I progressi verso il raggiungimento di questi obiettivi hanno tuttavia subito un arresto negli ultimi anni. |
(1) È obiettivo strategico dell'Unione dimezzare entro il 2020 il numero di vittime della strada rispetto al 2010 e avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050 (obiettivo "zero vittime")13. I progressi verso il raggiungimento di questi obiettivi hanno tuttavia subito un arresto negli ultimi anni. È pertanto necessario profondere maggiori sforzi a tutti i livelli per conseguire gli obiettivi fissati per il 2020. | |||||||||||||||||||||||||||
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13 Comunicazione della Commissione "Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale" (COM(2010) 389 final).
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13 Comunicazione della Commissione "Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale" (COM(2010) 389 final). | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(2) Secondo l'approccio del "sistema sicuro", i decessi e le lesioni gravi negli incidenti stradali sono in larga misura evitabili. Deve essere responsabilità condivisa a tutti i livelli assicurare che gli incidenti stradali non provochino conseguenze gravi o fatali. In particolare, strade ben progettate e sottoposte a una corretta manutenzione dovrebbero ridurre la probabilità di incidente stradale, mentre le strade che "perdonano l'errore" (forgiving roads), ossia le strade concepite in modo intelligente, per assicurare che gli errori di guida non comportino immediatamente gravi conseguenze, dovrebbero ridurre la gravità degli incidenti. |
(2) Secondo l'approccio del "sistema sicuro", i decessi e le lesioni gravi negli incidenti stradali sono in larga misura evitabili. Deve essere responsabilità condivisa a tutti i livelli assicurare che gli incidenti stradali non provochino conseguenze gravi o fatali. In particolare, strade ben progettate, sottoposte a una corretta manutenzione e dotate di una chiara segnaletica orizzontale e verticale dovrebbero ridurre la probabilità di incidente stradale, mentre le strade che "perdonano l'errore" (forgiving roads), ossia le strade concepite in modo intelligente, per assicurare che gli errori di guida non comportino immediatamente conseguenze gravi o fatali, dovrebbero ridurre la gravità degli incidenti stradali. È opportuno che la Commissione elabori orientamenti per la realizzazione e la manutenzione di "margini della strada che perdonano l'errore" (forgiving roadsides) basandosi sull'esperienza di tutti gli Stati membri. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(4) Le procedure di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali attuate sulla rete transeuropea hanno contribuito a ridurre i casi di decesso e di ferite gravi a seguito di incidenti stradali nell'Unione. Dalla valutazione degli effetti della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 emerge chiaramente che gli Stati membri che applicano i principi di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ("GSIS") su base volontaria alle proprie reti nazionali, al di là della rete TEN-T, hanno conseguito livelli di sicurezza stradale molto superiori rispetto agli altri. |
(4) Le procedure di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali attuate sulla rete transeuropea hanno contribuito a ridurre i casi di decesso e di ferite gravi a seguito di incidenti stradali nell'Unione. Dalla valutazione degli effetti della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 emerge chiaramente che gli Stati membri che applicano i principi di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ("GSIS") su base volontaria alle proprie reti nazionali, al di là della rete TEN-T, hanno conseguito livelli di sicurezza stradale molto superiori rispetto agli altri. È pertanto auspicabile che detti principi ("GSIS") siano applicati ad altri tratti della rete stradale europea. | |||||||||||||||||||||||||||
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15 Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59). |
15 Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59). | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(5) Gran parte degli incidenti stradali si verifica su una piccola parte di strade, in cui il volume di traffico e la velocità sono elevati e in cui vi è un'ampia gamma di traffico che viaggia a velocità diverse. Pertanto, la limitata estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 2008/96/CE alle autostrade e alle strade principali oltre la rete TEN-T dovrebbe contribuire in misura significativa a migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali in tutta l'Unione. |
(5) Gran parte degli incidenti stradali si verifica su una piccola parte di strade, in cui il volume di traffico e la velocità sono elevati e in cui vi è un'ampia gamma di traffico che viaggia a velocità diverse. Pertanto, la limitata estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 2008/96/CE alle autostrade e alle altre strade principali oltre la rete TEN-T dovrebbe contribuire in misura significativa a migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali in tutta l'Unione. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) Per garantire che tale estensione dell'ambito di applicazione produca l'effetto desiderato, è logico che le altre strade principali comprendano quelle strade che collegano importanti città o regioni appartenenti alla categoria di strade più elevata al di sotto della categoria "autostrada" nella classificazione stradale nazionale. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(7) La valutazione delle strade a livello di rete basata sul rischio è risultata uno strumento efficiente ed efficace per individuare i tratti della rete che devono essere oggetto di ispezioni di sicurezza stradale più dettagliate e per definire le priorità di investimento secondo l'apporto potenziale in termini di miglioramento della sicurezza su tutta la rete. L'intera rete stradale oggetto di questa direttiva deve essere quindi sistematicamente valutata per migliorare la sicurezza stradale in tutta l'Unione. |
(7) La valutazione delle strade a livello di rete basata sul rischio è risultata uno strumento efficiente ed efficace per individuare i tratti della rete che devono essere oggetto di ispezioni di sicurezza stradale più dettagliate e per definire le priorità di investimento secondo l'apporto potenziale in termini di miglioramento della sicurezza su tutta la rete. L'intera rete stradale oggetto di questa direttiva deve essere quindi sistematicamente valutata, anche attraverso dati raccolti per via elettronica e digitale, per migliorare la sicurezza stradale in tutta l'Unione. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(10) Il livello di sicurezza delle strade esistenti dovrebbe essere migliorato, concentrando gli investimenti sui tratti che presentano la concentrazione più elevata di incidenti e il maggiore potenziale di riduzione degli stessi. |
(10) Il livello di sicurezza delle strade esistenti dovrebbe essere migliorato garantendo ai conducenti, in particolar modo ai conducenti professionisti, sufficienti aree di parcheggio e di sosta che offrano spazi di parcheggio adeguati, segnatamente nelle regioni montane e periferiche e in tutte le condizioni meteorologiche, nonché concentrando gli investimenti sui tratti che presentano la concentrazione più elevata di incidenti e il maggiore potenziale di riduzione degli stessi. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(11) I tratti della rete stradale contigui a gallerie della rete stradale transeuropea oggetto della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16 presentano un rischio di incidenti particolarmente elevato. Dovrebbero perciò essere introdotte ispezioni di sicurezza stradale congiunte su questi tratti, con il coinvolgimento di rappresentanti delle autorità competenti in materia di strade e gallerie, al fine di migliorare la sicurezza della rete stradale nel suo complesso. |
(11) I tratti della rete stradale contigui a gallerie della rete stradale transeuropea oggetto della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16 presentano un rischio di incidenti particolarmente elevato. Dovrebbero perciò essere introdotte ispezioni di sicurezza stradale congiunte su questi tratti, con il coinvolgimento di rappresentanti delle autorità competenti in materia di strade e gallerie, al fine di migliorare la sicurezza della rete stradale che rientra nella presente direttiva. | |||||||||||||||||||||||||||
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16 Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39). |
16 Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39). | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Il miglioramento della rete di sicurezza può riguardare esclusivamente l'ambito di applicazione della presente direttiva e non la rete nel suo complesso. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(12) Gli utenti della strada vulnerabili hanno costituito il 46% delle vittime di incidenti stradali nell'Unione nel 2016. Assicurare che gli interessi di questi utenti siano considerati in tutte le procedure di GSIS dovrebbe quindi migliorarne la sicurezza sulla strada. |
(12) Gli utenti della strada vulnerabili hanno costituito il 46% delle vittime di incidenti stradali nell'Unione nel 2016. Assicurare che gli interessi di questi utenti siano considerati in tutte le procedure di GSIS e che siano definiti requisiti di qualità per le infrastrutture per pedoni e ciclisti dovrebbe quindi migliorarne la sicurezza sulla strada. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(13) La progettazione e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale rappresentano un elemento importante per la sicurezza delle infrastrutture stradali, soprattutto alla luce dello sviluppo di veicoli dotati di sistemi di assistenza alla guida o di livelli di automazione più elevati. In particolare, è necessario fare in modo che la segnaletica orizzontale e verticale possa essere riconosciuta in modo facile e affidabile da tali veicoli. |
(13) I requisiti minimi di prestazione per la progettazione e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale rappresentano un elemento importante per la sicurezza delle infrastrutture stradali, soprattutto alla luce dello sviluppo di veicoli dotati di sistemi di assistenza alla guida o di livelli di automazione più elevati. In particolare, è necessario fare in modo che tutta la segnaletica orizzontale e verticale europea, compresa quella condizionale, rispetti standard minimi di qualità e sia visibile in tutte le circostanze, assicurando che possa essere riconosciuta in modo facile e affidabile da tutti gli utenti della strada e da tali veicoli su tutte le strade in Europa. Inoltre, essa dovrebbe essere armonizzata all'interno dell'Unione e resa interoperabile con le apparecchiature installate a bordo dei veicoli di nuova concezione. Analogamente, altre normative come la direttiva 2004/54/CE1bis devono essere adattate alle nuove norme di sicurezza e digitalizzazione del settore dei trasporti. | |||||||||||||||||||||||||||
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1bis Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39). | |||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
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(13 bis) Il miglioramento della sicurezza è prioritario nel settore ferroviario. In particolare, è importante sostenere gli investimenti a favore della sicurezza negli incroci (ovvero segnaletica, miglioramento delle infrastrutture). In base alla relazione dell'ERA per il 2014, presso i 114 000 passaggi a livello esistenti nell'Unione, nel 2012 si sono verificati 573 incidenti importanti che hanno causato 369 morti e 339 feriti gravi. Di conseguenza, è auspicabile procedere a un'identificazione a livello dell'Unione dei passaggi a livello che presentano un rischio elevato per la sicurezza al fine di investire a favore del miglioramento delle suddette infrastrutture, che a lungo termine dovrebbero essere sostituite da ponti e sottopassi. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 13 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
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(13 ter) È fondamentale che la segnaletica orizzontale e verticale sia di elevata qualità per poter assistere i conducenti e i veicoli connessi e automatizzati. È opportuno che siano soddisfatti i requisiti minimi di prestazione per la segnaletica orizzontale e quella verticale, al fine di facilitare l'introduzione di sistemi di mobilità connessa e automatizzata. Sarebbe preferibile adottare un approccio armonizzato in tutta l'Unione, in linea con la convenzione di Vienna del 1968 sulla segnaletica stradale. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(14) A fini di trasparenza e per migliorare l'assunzione di responsabilità, è opportuno che siano indicati gli indicatori di prestazione chiave. |
(14) A fini di trasparenza e per migliorare l'assunzione di responsabilità, è opportuno che siano indicati gli indicatori di prestazione chiave, basati su una metodologia comune, in modo tale che gli utenti della strada siano informati sullo stato delle infrastrutture e vengano in generale sensibilizzati al riguardo. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
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(17 bis) La Commissione dovrebbe valutare la possibilità di rivedere entro il 2021 la direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie e considerare l'ipotesi di adottare una nuova proposta legislativa sui requisiti minimi di sicurezza per i ponti. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2008/96/CE Articolo 1 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2008/96/CE Articolo 1 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera b Direttiva 2008/96/CE Articolo 2 – punto 2 ter | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera b Direttiva 2008/96/CE Articolo 2 – punto 2 quater | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera c Direttiva 2008/96/CE Articolo 2 – punto 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera d Direttiva 2008/96/CE Articolo 2 – punto 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera d Direttiva 2008/96/CE Articolo 2 – punto 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2008/96/CE Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2008/96/CE Articolo 5 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2008/96/CE Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2008/96/CE Articolo 5 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2008/96/CE Articolo 5 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera c Direttiva 2008/96/CE Articolo 6 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2008/96/CE Articolo 6 bis – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2008/96/CE Articolo 6 bis – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2008/96/CE Articolo 6 bis – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2008/96/CE Articolo 6 ter – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2008/96/CE Articolo 6 quater – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2008/96/CE Articolo 6 quater – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2008/96/CE Articolo 6 sexies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2008/96/CE Articolo 6 septies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo) – lettera a (nuova) Direttiva 2008/96/CE Articolo 9 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2008/96/CE Articolo 10 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2008/96/CE Articolo 11 bis – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2008/96/CE Articolo 11 bis – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 Direttiva 2008/96/CE Articolo 12 bis – titolo | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 Direttiva 2008/96/CE Articolo 12 bis – paragrafo 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 Direttiva 2008/96/CE Articolo 12 bis – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 Direttiva 2008/96/CE Articolo 12 bis – paragrafo 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 44 Proposta di direttiva Allegato I – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2008/96/CE Allegato I – sezione 2 – lettera e | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 45 Proposta di direttiva Allegato I – punto 2 – lettera b Direttiva 2008/96/CE Allegato II – sezione 1 – lettera n – punto ii | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 46 Proposta di direttiva Allegato I – punto 2 – lettera b Direttiva 2008/96/CE Allegato II – sezione 1 – lettera n – punto iii bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 47 Proposta di direttiva Allegato I – punto 2 – lettera b Direttiva 2008/96/CE Allegato II – sezione 1 – lettera n – punto iii ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 48 Proposta di direttiva Allegato I – punto 2 – lettera b Direttiva 2008/96/CE Allegato II – sezione 1 – lettera n – punto iii quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 49 Proposta di direttiva Allegato I – punto 3 Direttiva 2008/96/CE Allegato II bis – sezione 1 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 50 Proposta di direttiva Allegato I – punto 3 Direttiva 2008/96/CE Allegato II bis – sezione 2 – lettera g | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 51 Proposta di direttiva Allegato I – punto 3 Direttiva 2008/96/CE Allegato II bis – sezione 3 – lettera e | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 52 Proposta di direttiva Allegato I – punto 3 Direttiva 2008/96/CE Allegato II bis – sezione 6 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 53 Proposta di direttiva Allegato I – punto 3 Direttiva 2008/96/CE Allegato II bis – sezione 6 – lettera f bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 54 Proposta di direttiva Allegato I – punto 3 Direttiva 2008/96/CE Allegato II bis – punto 7 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 55 Proposta di direttiva Allegato I – punto 4 Direttiva 2008/96/CE Allegato III – punto 2 – lettera d | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 56 Proposta di direttiva Allegato I – punto 4 Direttiva 2008/96/CE Allegato III – punto 3 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 57 Proposta di direttiva Allegato I – punto 4 Direttiva 2008/96/CE Allegato III – punto 4 – lettera d | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 58 Proposta di direttiva Allegato I – punto 4 Direttiva 2008/96/CE Allegato III – sezione 6 bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 59 Proposta di direttiva Allegato I – punto 4 Direttiva 2008/96/CE Allegato III – sezione 7 – lettera e | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 60 Proposta di direttiva Allegato I – punto 4 Direttiva 2008/96/CE Allegato III – sezione 9 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 61 Proposta di direttiva Allegato I – punto 4 Direttiva 2008/96/CE Allegato III – sezione 9 – lettera a bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 62 Proposta di direttiva Allegato I – punto 4 Direttiva 2008/96/CE Allegato III – sezione 9 – lettera d | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 63 Proposta di direttiva Allegato I – punto 4 Direttiva 2008/96/CE Allegato III – sezione 9 – lettera f | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 64 Proposta di direttiva Allegato I – punto 4 Direttiva 2008/96/CE Allegato III – sezione 9 – lettera f bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 65 Proposta di direttiva Allegato I – punto 4 Direttiva 2008/96/CE Allegato III – sezione 9 bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||
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- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
La relatrice sostiene con forza gli obiettivi generali della proposta che, introducendo modifiche alla direttiva 2008/96/CE, mira a ridurre ulteriormente i decessi e i feriti gravi sulle reti stradali dell'UE attraverso il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali. Concorda sul fatto che gli obiettivi possono essere raggiunti migliorando la trasparenza e il seguito delle procedure di gestione della sicurezza delle infrastrutture, introducendo valutazioni a livello di rete, comprese procedure sistematiche e proattive di mappatura dei rischi, estendendo il campo di applicazione al di là della rete TEN-T e fissando requisiti generali di prestazione per la segnaletica orizzontale e verticale per anticipare nel prossimo futuro un'ampia diffusione dell'uso dei sistemi di mobilità connessi e automatizzati.
La relatrice ritiene inoltre che ulteriori modifiche all'attuale proposta potrebbero tradursi in infrastrutture stradali ancora più sicure e in una legislazione più lungimirante. Propone di includere nel campo di applicazione della direttiva 2004/54/CE parti di gallerie, ponti e intersezioni stradali, nonché aree urbane, soprattutto laddove siano attraversate da strade principali finanziate dal bilancio dell'UE. Ha anche scelto di integrare i mezzi elettronici e digitali tra gli strumenti di valutazione, sia per analizzare meglio i segmenti delle infrastrutture ad alta intensità di incidenti, sia per monitorare costantemente le prestazioni strutturali di ponti e gallerie. Propone inoltre di consentire agli utenti della strada, da un lato, di riferire volontariamente alle autorità competenti le loro preoccupazioni in materia di sicurezza stradale per facilitare l'individuazione dei potenziali rischi e, dall'altro, di essere adeguatamente informati dalle autorità sullo stato dell'infrastruttura che utilizzano mediante un'apposita segnaletica orizzontale e verticale.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali |
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Riferimenti |
COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
17.5.2018 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 31.5.2018 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
ITRE 31.5.2018 |
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Pareri non espressi Decisione |
ITRE 19.6.2018 |
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Relatori Nomina |
Daniela Aiuto 19.7.2018 |
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Esame in commissione |
15.10.2018 |
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Approvazione |
10.1.2019 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
39 6 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski |
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Deposito |
11.1.2019 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
39 |
+ |
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ECR |
Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski |
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EFDD |
Daniela Aiuto, Rosa D'Amato |
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ENF |
Georg Mayer, Mylène Troszczynski |
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GUE/NGL |
Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu |
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PPE |
Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini |
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S&D |
Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog |
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VERTS/ALE |
Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor |
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6 |
- |
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ALDE |
Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička |
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ECR |
Jacqueline Foster, Peter Lundgren |
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0 |
0 |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti