RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori
25.1.2019 - (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)) - ***I
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Daniel Dalton
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori
(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0185),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0143/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati dal Consiglio federale austriaco e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2018[1],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0029/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 2 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(2) La legislazione riguardante la tutela dei consumatori dovrebbe essere applicata efficacemente in tutta l'Unione. Tuttavia, l'ampio controllo dell'adeguatezza delle direttive in materia di diritto dei consumatori e del marketing, svolto dalla Commissione nel 2016 e nel 2017 nel quadro del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), ha concluso che l'efficacia della legislazione dell'Unione sui consumatori è compromessa dalla mancanza di conoscenza sia fra i professionisti che fra i consumatori, da azioni di esecuzione insufficienti e da limitate possibilità di riparazione per i consumatori. |
(2) La legislazione riguardante la tutela dei consumatori dovrebbe essere applicata efficacemente in tutta l'Unione. Tuttavia, l'ampio controllo dell'adeguatezza delle direttive in materia di diritto dei consumatori e del marketing, svolto dalla Commissione nel 2016 e nel 2017 nel quadro del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), ha concluso che l'efficacia della legislazione dell'Unione sui consumatori è compromessa dalla mancanza di conoscenza sia fra i professionisti che fra i consumatori e dal fatto che i mezzi di riparazione esistenti non vengono utilizzati in misura sufficiente. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(6) Per facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni, in particolare in caso di infrazioni intra-UE, di infrazioni diffuse e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale di cui al regolamento (UE) 2017/2394, dovrebbero essere introdotti criteri comuni non esaustivi di applicazione delle sanzioni pecuniarie. Tali criteri dovrebbero includere la natura transfrontaliera della violazione, dovrebbero cioè esaminare se l'infrazione abbia danneggiato consumatori anche in altri Stati membri. Dovrebbe essere presa in considerazione anche un'eventuale azione di riparazione proposta dal professionista al consumatore per il danno causato. Le infrazioni reiterate da parte dello stesso soggetto dimostrano una propensione a commettere tali violazioni e sono pertanto un indice significativo della gravità del comportamento e quindi dell'esigenza di aumentare il livello della sanzione per conseguire un reale effetto dissuasivo. Il criterio dei benefici finanziari conseguiti o delle perdite evitate in virtù della violazione è rilevante soprattutto nei casi in cui la legislazione nazionale prevede sanzioni pecuniarie e ne stabilisce l'importo massimo in termini di percentuale del fatturato del professionista, e nei casi in cui l'infrazione interessi solo uno o più mercati in cui il professionista opera. |
(6) Per facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni, in particolare in caso di infrazioni intra-UE, di infrazioni diffuse e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale quali definite nel regolamento (UE) 2017/2394, dovrebbero essere introdotti criteri comuni non esaustivi di applicazione delle sanzioni pecuniarie. Tali criteri dovrebbero includere la natura transfrontaliera della violazione, dovrebbero cioè esaminare se l'infrazione abbia danneggiato consumatori anche in altri Stati membri, qualora tale informazione sia disponibile attraverso le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/2394 relativo allo scambio di informazioni. Dovrebbero essere presi in considerazione anche un'eventuale azione di riparazione proposta dal professionista al consumatore per il danno causato nonché il livello a cui il professionista ha agito per ovviare alle conseguenze della violazione in questione e attenuarne i possibili effetti negativi. Le infrazioni reiterate da parte dello stesso soggetto dimostrano una propensione a commettere tali violazioni e sono pertanto un indice significativo della gravità del comportamento e quindi dell'esigenza di aumentare il livello della sanzione per conseguire un reale effetto dissuasivo. Il criterio dei benefici finanziari conseguiti o delle perdite evitate in virtù della violazione è rilevante soprattutto nei casi in cui la legislazione nazionale prevede sanzioni pecuniarie e ne stabilisce l'importo massimo in termini di percentuale del fatturato del professionista, e nei casi in cui l'infrazione interessi solo uno o più mercati in cui il professionista opera. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 7 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(7) Inoltre, in caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie, si dovrebbe tenere conto del fatturato annuo e degli utili del professionista che ha commesso la violazione, così come di altre sanzioni pecuniarie inflitte al professionista in altri Stati membri per la stessa infrazione, in particolare nel contesto di infrazioni diffuse del diritto dei consumatori e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale che sono oggetto di attività di indagine coordinate e di meccanismi di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394. |
(7) Inoltre, le sanzioni pecuniarie dovrebbero tenere conto di altre sanzioni pecuniarie inflitte al professionista in altri Stati membri per la stessa infrazione, in particolare nel contesto di infrazioni diffuse e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale che sono oggetto di attività di indagine coordinate e di meccanismi di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(8) Questi criteri comuni e non esaustivi di applicazione delle sanzioni possono non essere rilevanti per tutte le infrazioni, e in particolare ai fini delle decisioni sanzionatorie riguardanti le infrazioni di lieve entità. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto di altri principi generali del diritto applicabili all'imposizione di sanzioni, come il principio non bis in idem. |
(8) Questi criteri comuni e non esaustivi di applicazione delle sanzioni possono non essere rilevanti per tutte le infrazioni, e in particolare ai fini delle decisioni sanzionatorie riguardanti le infrazioni di lieve entità. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto di altri principi generali del diritto applicabili all'imposizione di sanzioni, come il principio non bis in idem e le garanzie procedurali e di protezione dei dati applicabili contenute nel diritto dell'Unione e nel diritto nazionale nonché nella Carta dei diritti fondamentali. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 9 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(9) Per garantire che le autorità degli Stati membri possano imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di infrazioni diffuse del diritto dei consumatori e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale che sono oggetto di attività di indagine coordinate e di meccanismi di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394, le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere introdotte come elemento obbligatorio per tali violazioni. Per garantire l'effetto deterrente delle sanzioni pecuniarie, gli Stati membri dovrebbero fissare nel loro diritto nazionale la sanzione pecuniaria massima per tali infrazioni a un livello che è pari almeno al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro interessato. |
(9) Per garantire che le autorità degli Stati membri possano imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di infrazioni diffuse e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale che sono oggetto di attività di indagine coordinate e di meccanismi di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394, le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere introdotte come elemento obbligatorio per tali violazioni. Per garantire l'effetto deterrente delle sanzioni pecuniarie, gli Stati membri dovrebbero fissare nel loro diritto nazionale l'importo massimo della sanzione pecuniaria per tali infrazioni a un livello pari a 10 000 000 EUR o almeno al 4 % del fatturato annuo del precedente esercizio finanziario del professionista nello Stato membro interessato, se superiore. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 10 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(10) Quando, come risultato del meccanismo di coordinamento previsto dal regolamento (UE) 2017/2394, un'unica autorità nazionale competente ai sensi di tale regolamento infligge una sanzione pecuniaria a un professionista responsabile di un'infrazione diffusa o di un'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, tale autorità dovrebbe poter infliggere una sanzione pecuniaria pari come minimo al 4 % del fatturato annuo del professionista in tutti gli Stati membri interessati dall'azione di esecuzione coordinata. |
(10) Quando, come risultato del meccanismo di coordinamento previsto dal regolamento (UE) 2017/2394, un'unica autorità nazionale competente ai sensi di tale regolamento infligge una sanzione pecuniaria a un professionista responsabile di un'infrazione diffusa o di un'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, tale autorità dovrebbe poter infliggere una sanzione pecuniaria massima di 10 000 000 EUR o pari come minimo al 4 % del fatturato annuo del precedente esercizio finanziario del professionista in tutti gli Stati membri interessati, se superiore. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(11) Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale – per le infrazioni diffuse e per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale del diritto dei consumatori, quali definite nel regolamento (UE) 2017/2394 – sanzioni pecuniarie massime più elevate basate sul fatturato. Il requisito di stabilire la sanzione pecuniaria a un livello non inferiore al 4 % del fatturato del professionista non si dovrebbe applicare alle norme aggiuntive degli Stati membri come penalità periodiche, come ammende giornaliere, per l'inosservanza di decisioni, ordinanze, misure provvisorie, impegni del professionista o altre misure con lo scopo di far cessare l'infrazione. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 12 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(12) Nel decidere per quale finalità usare le entrate generate dalle sanzioni pecuniarie, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dell'obiettivo ultimo della legislazione riguardante i consumatori e della sua applicazione, che è la tutela dell'interesse generale dei consumatori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto considerare di destinare almeno parte delle entrate generate dalle sanzioni pecuniarie al rafforzamento della protezione dei consumatori nello loro giurisdizioni, sostenendo ad esempio i movimenti o le attività dei consumatori volti a rafforzare le loro capacità. |
(12) Nel decidere per quale finalità usare le entrate generate dalle sanzioni pecuniarie, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dell'obiettivo ultimo della legislazione riguardante i consumatori e della sua applicazione, che è la tutela dell'interesse generale dei consumatori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto destinare le entrate generate dalle sanzioni pecuniarie a un fondo destinato a risarcire i danni subiti dai consumatori o al rafforzamento della tutela dei consumatori o della protezione di altri interessi pubblici nelle loro giurisdizioni, anche assegnando dette entrate ad attività intese a rafforzare le capacità dei consumatori, poste in atto direttamente dallo Stato membro o tramite le organizzazioni nazionali dei consumatori. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 15 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(15) Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di rimedi per i consumatori danneggiati da pratiche commerciali sleali per eliminare tutti gli effetti di tali pratiche scorrette. Per realizzare tale obiettivo, essi dovrebbero rendere disponibili rimedi sia contrattuali che extracontrattuali. I rimedi contrattuali previsti dagli Stati membri dovrebbero come minimo includere il diritto di porre fine al contratto. I rimedi extracontrattuali previsti dal diritto nazionale dovrebbero includere, come minimo, il diritto al risarcimento del danno. Agli Stati membri non si impedirebbe di mantenere o introdurre il diritto a rimedi supplementari per i consumatori danneggiati da pratiche commerciali sleali per garantire l'eliminazione totale degli effetti di tali pratiche. |
(15) Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di rimedi per i consumatori danneggiati da pratiche commerciali sleali. Per realizzare tale obiettivo, essi dovrebbero rendere disponibili nel loro diritto nazionale rimedi sia contrattuali che extracontrattuali. I rimedi contrattuali previsti dagli Stati membri dovrebbero includere il diritto di porre fine al contratto e altri rimedi che riflettano la diversa gravità dei danni potenziali, compreso il diritto a una riduzione del prezzo o al risarcimento del danno. I rimedi extracontrattuali previsti dal diritto nazionale dovrebbero includere il diritto al risarcimento del danno. Agli Stati membri non si impedirebbe di mantenere o introdurre il diritto a rimedi supplementari per i consumatori danneggiati da pratiche commerciali sleali per garantire l'eliminazione totale degli effetti di tali pratiche. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 19 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(19) Nella direttiva 2011/83/UE dovrebbero quindi essere previsti specifici requisiti di trasparenza per i mercati online, onde comunicare ai consumatori che si avvalgono di tali mercati le seguenti informazioni: i principali parametri che determinano la classificazione delle offerte; se il contratto è concluso con un professionista o con un non professionista (ad esempio un altro consumatore); se si applica o meno la legislazione in materia di protezione dei consumatori, e a quale professionista spetta la responsabilità dell'esecuzione del contratto e di garantire l'esercizio dei diritti dei consumatori quando tali diritti sono d'applicazione. Queste informazioni dovrebbero essere fornite in modo chiaro e comprensibile e non solo rinviando ai termini e alle condizioni standard o ad analoghi documenti contrattuali. Gli obblighi di informazione per i mercati online dovrebbero essere proporzionati e dovrebbero mantenere un equilibrio fra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività di tali mercati. I mercati online non dovrebbero essere tenuti a elencare gli specifici diritti dei consumatori quando li informano sulla loro applicabilità o non applicabilità. Le informazioni da fornire sulla responsabilità di garantire i diritti dei consumatori dipendono dagli accordi contrattuali fra il mercato online e i professionisti terzi rilevanti. Il mercato online può indicare il professionista terzo come unico responsabile per garantire i diritti dei consumatori, oppure può descrivere le sue specifiche responsabilità nel caso in cui si incarichi di certi aspetti del contratto, ad esempio la consegna o l'esercizio del diritto di recesso. L'obbligo di fornire informazioni sui principali parametri che determinano la classificazione dei risultati delle ricerche non pregiudica eventuali segreti commerciali riguardanti gli algoritmi sottostanti. Le informazioni dovrebbero spiegare i principali parametri di default utilizzati dal mercato, ma non devono essere presentate in modo customizzato in ogni ricerca effettuata. |
(19) Nella direttiva 2005/29/UE e nella direttiva 2011/83/UE dovrebbero quindi essere previsti specifici requisiti di trasparenza per i mercati online, onde comunicare ai consumatori che si avvalgono di tali mercati le seguenti informazioni: i principali parametri presentati in ordine di importanza relativa che determinano la classificazione delle offerte; se il contratto è concluso con un professionista o con un non professionista (ad esempio un altro consumatore); se si applica o meno la legislazione in materia di protezione dei consumatori, e a quale professionista spetta la responsabilità dell'esecuzione del contratto e di garantire l'esercizio dei diritti dei consumatori quando tali diritti sono d'applicazione. Queste informazioni dovrebbero essere fornite in modo chiaro e comprensibile e non solo rinviando ai termini e alle condizioni standard o ad analoghi documenti contrattuali. Gli obblighi di informazione per i mercati online dovrebbero essere proporzionati e dovrebbero mantenere un equilibrio fra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività di tali mercati. I mercati online non dovrebbero essere tenuti a elencare gli specifici diritti dei consumatori quando li informano sulla loro applicabilità o non applicabilità. Le informazioni da fornire sulla responsabilità di garantire i diritti dei consumatori dipendono dagli accordi contrattuali fra il mercato online e i professionisti terzi rilevanti. Il mercato online può indicare il professionista terzo come unico responsabile per garantire i diritti dei consumatori, oppure può descrivere le sue specifiche responsabilità nel caso in cui si incarichi di certi aspetti del contratto, ad esempio la consegna o l'esercizio del diritto di recesso. L'obbligo di fornire informazioni sui principali parametri che determinano la classificazione dei risultati delle ricerche non pregiudica eventuali segreti commerciali conformemente alla direttiva (UE) 2016/943 riguardanti gli algoritmi sottostanti. Le informazioni dovrebbero spiegare i principali parametri di default utilizzati dal mercato, ma non devono essere presentate in modo customizzato in ogni ricerca effettuata. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(19 bis) Gli obblighi di trasparenza per i mercati online devono essere rigorosi al fine di tutelare il consumatore anche una volta che è vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, o da qualsiasi altra offerta corrispondente se, dopo la vendita, si rendono disponibili informazioni essenziali addizionali. I consumatori dovrebbero essere tutelati contro l'acquisto o l'utilizzo di contenuti illegali, che possono costituire una minaccia per la loro salute e la loro sicurezza, ed essere autorizzati a fare ricorso a qualsiasi rimedio disponibile, anche attraverso i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. Essi dovrebbero pertanto essere informati quando hanno acquistato un prodotto o un servizio illegale o nel caso in cui l'offerta fosse fuorviante. I mercati online non sempre sanno se un'offerta o un prodotto è illegale. Tuttavia, quando vengono a conoscenza di una siffatta informazione dopo la vendita, dovrebbero condividerla non solo con i professionisti ma anche con i consumatori. Tale obbligo è in linea con la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter, in quanto si applicherebbe solo se il mercato online ha ricevuto una notifica, ne ha confermato la validità e ha proceduto alla rimozione dell'offerta, del prodotto o del servizio illegale. | ||||||||||||||||||||||||
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1 bis Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE ("Direttiva sull'ADR per i consumatori") (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63). | ||||||||||||||||||||||||
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1 ter Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1). | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 19 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(19 ter) È opportuno osservare che i siti web di confronto non forniscono sempre una classificazione e una visualizzazione oggettive dei prodotti in base al prezzo e alla qualità, e che i consumatori potrebbero non essere a conoscenza del fatto che i mercati online possono essere pagati per dare a un determinato prodotto o servizio un indebito rilievo. Conseguentemente, gli organi nazionali di regolamentazione dovrebbero monitorare i settori in cui i consumatori tendono a utilizzare siti web di confronto e svolgere ricerche per accertare se i consumatori comprendono esattamente le classificazioni del mercato. In caso di discrepanze, dovrebbero essere adottate azioni specifiche per settore. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 20 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(20) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE45, i mercati online non dovrebbero essere tenuti a verificare lo status giuridico dei fornitori terzi. Dovrebbero invece imporre ai fornitori terzi di prodotti su tali mercati di indicare il loro status come professionista o non professionista ai fini del diritto dei consumatori, e di fornire questa informazione sullo stesso mercato online. |
(20) I mercati online dovrebbero essere obbligati ad adottare misure ragionevoli per garantire che i servizi che forniscono non siano oggetto di uso improprio, rendendo i consumatori vulnerabili. Dovrebbe essere previsto un livello adeguato di protezione, coerente con la natura dei beni o dei servizi venduti e con qualsiasi elemento di prova concreto dei danni derivanti dalla vendita. Nello specifico, i mercati online dovrebbero monitorare le attività che sembrano indicare che un professionista si fa passare per un non professionista per influenzare le scelte e le aspettative dei consumatori riguardo alla qualità del prodotto o del servizio che stanno acquistando. | ||||||||||||||||||||||||
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45 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1). |
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Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 21 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(21) I contenuti digitali e i servizi digitali sono spesso forniti online nell'ambito di contratti che non prevedono, da parte del consumatore, il pagamento di un prezzo, bensì la comunicazione di dati personali al professionista. I servizi digitali sono caratterizzati dal continuo intervento del professionista, per tutta la durata del contratto, per permettere al consumatore di utilizzare il servizio, ad esempio per quanto riguarda la creazione, l'elaborazione, la memorizzazione e la condivisione di dati in forma digitale e l'accesso a questi. Esempi di servizi digitali sono i contratti d'abbonamento a piattaforme di contenuti, l'archiviazione su cloud, la webmail, i media sociali e le applicazioni su cloud. La continua implicazione del fornitore di servizi giustifica l'applicazione delle norme sul diritto di recesso previste dalla direttiva 2011/83/UE, che permettono effettivamente al consumatore di provare il servizio e di decidere, entro un periodo di 14 giorni dalla conclusione del contratto, se mantenerlo o no. Invece, i contratti per la fornitura di servizi digitali mediante un supporto non materiale sono caratterizzati da un'unica azione da parte del professionista per fornire al consumatore uno o più elementi specifici del contenuto digitale, come file musicali o video. Il fatto che la fornitura di contenuto digitale abbia tale caratteristica di azione unica da parte del professionista è alla base dell'eccezione dal diritto di recesso di cui all'articolo 16, lettera m) della direttiva 2011/83/UE, che prevede che il consumatore perda tale diritto una volta cominciata l'esecuzione del contratto, come il download o lo streaming dello specifico contenuto. |
(21) I contenuti digitali e i servizi digitali sono spesso forniti online nell'ambito di contratti che non prevedono, da parte del consumatore, il pagamento di un prezzo, bensì la comunicazione di dati personali al professionista. I servizi digitali sono caratterizzati dal continuo intervento del professionista, per tutta la durata del contratto, per permettere al consumatore di utilizzare il servizio che consente la creazione, l'elaborazione, la memorizzazione di dati in forma digitale e l'accesso a questi. Esempi di servizi digitali sono i servizi di condivisione video e audio e altri tipi di file hosting, il trattamento testi o i giochi offerti nell'ambiente di cloud computing e nei media sociali. La continua implicazione del fornitore di servizi giustifica l'applicazione delle norme sul diritto di recesso previste dalla direttiva 2011/83/UE, che permettono effettivamente al consumatore di provare il servizio e di decidere, entro un periodo di 14 giorni dalla conclusione del contratto, se mantenerlo o no. Invece, i contratti per la fornitura di servizi digitali sono caratterizzati da un'unica azione da parte del professionista per fornire al consumatore uno o più elementi specifici del contenuto digitale, come file musicali o video. Il fatto che la fornitura di contenuto digitale abbia tale caratteristica di azione unica da parte del professionista è alla base dell'eccezione dal diritto di recesso di cui all'articolo 16, lettera m), della direttiva 2011/83/UE, che prevede che il consumatore perda tale diritto una volta cominciata l'esecuzione del contratto, come il download o lo streaming dello specifico contenuto. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 22 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(22) La direttiva 2011/83/UE si applica già ai contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale (cioè la fornitura di contenuto digitale online), indipendentemente dal fatto che il consumatore paghi un prezzo o fornisca dati personali. Invece, tale direttiva si applica solo ai contratti di servizi, compresi i contratti di servizi digitali, che prevedono che il consumatore paghi o si impegni a pagare un prezzo. Di conseguenza, la direttiva non si applica ai contratti di servizi digitali nel cui ambito il consumatore fornisce al professionista dati personali e non paga alcun prezzo. Data la loro somiglianza e la loro interscambiabilità, i servizi digitali a pagamento e i servizi digitali forniti contro dati personali dovrebbero essere soggetti alle stesse norme ai sensi della direttiva 2011/83/UE. |
(22) La direttiva 2011/83/UE si applica già ai contratti per la fornitura di contenuto digitale, indipendentemente dal fatto che il consumatore paghi un prezzo o fornisca dati personali. Invece, tale direttiva si applica solo ai contratti di servizi, compresi i contratti di servizi digitali, che prevedono che il consumatore paghi o si impegni a pagare un prezzo. Di conseguenza, la direttiva non si applica ai contratti di servizi digitali nel cui ambito il consumatore fornisce al professionista dati personali e non paga alcun prezzo. Data la loro somiglianza e la loro interscambiabilità, i servizi digitali a pagamento e i servizi digitali forniti contro dati personali dovrebbero essere soggetti alle stesse norme ai sensi della direttiva 2011/83/UE. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 23 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(23) Dovrebbe inoltre garantita la coerenza fra il campo d'applicazione della direttiva 2011/83/UE e la [direttiva sul contenuto digitale], che riguarda i contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali nell'ambito dei quali il consumatore fornisce al professionista dati personali. |
(23) Dovrebbe inoltre essere garantita la coerenza fra il campo d'applicazione della direttiva 2011/83/UE e la [direttiva sul contenuto digitale], che riguarda i contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali nell'ambito dei quali il consumatore fornisce o si impegna a fornire al professionista dati personali. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 24 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(24) Pertanto, il campo d'applicazione della direttiva 2011/83/UE dovrebbe essere ampliato per contemplare anche i contratti nel cui ambito il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio digitale al consumatore, e il consumatore comunica o si impegna a comunicare dati personali. Analogamente ai contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale, la direttiva dovrebbe applicarsi ogniqualvolta il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, eccetto nei casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale, e il professionista non tratti tali dati per nessun altro scopo. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679. |
(24) Pertanto, il campo d'applicazione della direttiva 2011/83/UE dovrebbe essere ampliato per contemplare anche i contratti nel cui ambito il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio digitale al consumatore, e il consumatore comunica o si impegna a comunicare dati personali. Analogamente ai contratti per la fornitura di contenuto digitale, la direttiva dovrebbe applicarsi ogniqualvolta il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, eccetto nei casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale conformemente alla [direttiva sul contenuto digitale], e il professionista non tratti tali dati per nessun altro scopo. Il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali si applica ai dati personali trattati in relazione ai contratti per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 25 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(25) Quando il contenuto digitale e i servizi digitali non sono forniti contro il pagamento di un prezzo, la direttiva 2011/83/UE non dovrebbe inoltre applicarsi alle situazioni in cui il professionista raccoglie dati personali esclusivamente per mantenere in conformità il contenuto digitale o un servizio digitale o per il solo scopo di assolvere agli obblighi di legge. Tali situazioni potrebbero includere i casi in cui la registrazione del consumatore è richiesta dalla legge applicabile ai fini di sicurezza e di identificazione, o i casi in cui lo sviluppatore di un software open-source raccoglie dati dai consumatori solo per garantire la compatibilità e l'interoperabilità di tale software. |
(25) Al fine di garantire il pieno allineamento alla direttiva sul contenuto digitale, quando il contenuto digitale e i servizi digitali non sono forniti contro il pagamento di un prezzo, la direttiva 2011/83/UE non dovrebbe inoltre applicarsi alle situazioni in cui il professionista raccoglie dati personali per il solo scopo di assolvere agli obblighi di legge cui è soggetto. Tali situazioni potrebbero includere i casi in cui la registrazione del consumatore è richiesta dalla legge applicabile ai fini di sicurezza e di identificazione. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 26 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(26) La direttiva 2011/83/UE non dovrebbe poi applicarsi alle situazioni in cui il professionista raccoglie solo metadati, come l'indirizzo IP, la cronologia del browser o altre informazioni raccolte e trasmesse ad esempio dai cookie, tranne nel caso in cui tale situazione sia considerata come un contratto dal diritto nazionale. La direttiva 2011/83/UE non dovrebbe neanche applicarsi alle situazioni in cui il consumatore, senza avere concluso un contratto con il professionista, è esposto a pubblicità solo allo scopo di ottenere l'accesso a un contenuto digitale o a un servizio digitale. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di estendere l'applicazione delle norme della direttiva 2011/83/UE a tali situazioni, o di regolamentare altrimenti sutuazioni di questo tipo escluse dal campo d'applicazione di detta direttiva. |
(26) La direttiva 2011/83/UE non dovrebbe poi applicarsi alle situazioni in cui il professionista raccoglie solo metadati, informazioni sul dispositivo del consumatore o la cronologia del browser, tranne nel caso in cui tale situazione sia considerata come un contratto dal diritto nazionale. La direttiva 2011/83/UE non dovrebbe neanche applicarsi alle situazioni in cui il consumatore, senza avere concluso un contratto con il professionista, è esposto a pubblicità solo allo scopo di ottenere l'accesso a un contenuto digitale o a un servizio digitale. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di estendere l'applicazione delle norme della direttiva 2011/83/UE a tali situazioni, o di regolamentare altrimenti situazioni di questo tipo escluse dal campo d'applicazione di detta direttiva. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 32 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(32 bis) I contratti per consegne puntuali di energia fuori rete dovrebbero essere esentati dal diritto di recesso. A causa delle fluttuazioni dei prezzi di mercato, il professionista sarebbe altrimenti soggetto a un rischio di rivendita incalcolabile. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 33 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(33) La direttiva 2011/83/UE prevede regole pienamente armonizzate per quanto riguarda il diritto di recesso dai contratti a distanza e dai contratti negoziati fuori dei locali commerciali. In tale contesto, due obblighi concreti si sono rivelati un onere sproporzionato per i professionisti e dovrebbero essere eliminati. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 34 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(34) Il primo riguarda il diritto del consumatore di recedere da contratti di vendita conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali, anche dopo aver utilizzato le merci oltre quanto necessario per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, un consumatore può ancora recedere da un acquisto online/fuori dai locali commerciali anche se ha usato i beni più di quanto consentito. In tal caso, tuttavia, il consumatore può essere responsabile della diminuzione del valore dei beni. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di direttiva Considerando 35 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(35) L'obbligo di accettare la restituzione di tali beni crea difficoltà ai professionisti, che sono tenuti a valutare la "diminuzione del valore" dei beni restituiti, e devono rivenderli come beni di seconda mano oppure scartarli. Questo altera l'equilibrio fra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese perseguiti dalla direttiva 2011/83/UE. Il diritto dei consumatori di restituire merci in tali situazioni dovrebbe quindi essere soppresso. L'allegato I della direttiva 2011/83/UE ("Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso") andrebbe a sua volta adattato in funzione di questa modifica. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di direttiva Considerando 36 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(36) Il secondo obbligo riguarda l'articolo 13 della direttiva 2011/83/UE, ai sensi del quale i professionisti possono trattenere il rimborso finché non abbiano ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima. La seconda opzione, in alcune circostanze, può effettivamente obbligare i professionisti a rimborsare i consumatori prima di aver ricevuto le merci restituite e prima di avere avuto la possibilità di controllarle. Questo altera l'equilibrio fra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese perseguiti dalla direttiva 2011/83/UE. Pertanto, l'obbligo, per il professionista, di rimborsare il consumatore sulla mera base della prova che le merci sono state rispedite dovrebbe essere soppresso. L'allegato I della direttiva 2011/83/UE ("Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso") andrebbe a sua volta adattato in funzione di questa modifica. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di direttiva Considerando 38 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(38) Tenuto conto degli sviluppi tecnologici, è necessario sopprimere il riferimento al numero di fax dall'elenco dei mezzi di comunicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2011/83/UE, dato che il fax è usato raramente ed è ampiamente obsoleto. Inoltre, in alternativa all'indirizzo e-mail, i professionisti dovrebbero poter fornire altri mezzi di comunicazione online con i consumatori, ad esempio moduli online e chat, purché tali mezzi alternativi permettano al consumatore di conservare il contenuto della comunicazione su un supporto durevole in modo analogo alla posta elettronica. L'allegato I della direttiva ("Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso") andrebbe a sua volta adattato in funzione di questa modifica. |
(38) Tenuto conto degli sviluppi tecnologici, è necessario sopprimere il riferimento al numero di fax dall'elenco dei mezzi di comunicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE, dato che il fax è usato raramente ed è ampiamente obsoleto. Data la varietà dei tipi di imprese impegnate nel commercio, non si ritiene necessario imporre l'uso della comunicazione online in tutti i casi da parte di tutti i professionisti. Ciò nonostante, se il professionista utilizza la comunicazione online, tali dettagli dovrebbero essere forniti al consumatore. Inoltre, i professionisti dovrebbero poter scegliere di usare altri mezzi di comunicazione online con i consumatori, ad esempio moduli online e chat, purché tali mezzi alternativi permettano al consumatore di conservare il contenuto della comunicazione su un supporto durevole in modo analogo alla posta elettronica. L'allegato I della direttiva ("Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso") andrebbe a sua volta adattato di conseguenza. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di direttiva Considerando 40 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(40) Il punto 11 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE, che vieta la pubblicità occulta nei contenuti redazionali dei media, dovrebbe essere adattato per precisare che lo stesso divieto si applica anche nel caso in cui un professionista fornisca informazioni a un consumatore sotto forma di risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore. |
(40) Il punto 11 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE, che vieta la pubblicità occulta nei contenuti redazionali dei media, dovrebbe essere adattato per precisare che lo stesso divieto si applica anche nel caso in cui un professionista fornisca informazioni a un consumatore sotto forma di risultati presentati in modo evidente che il consumatore non otterrebbe se i risultati fossero presentati come parte del corpo principale dei risultati di ricerca in risposta a una sua ricerca online. Tale posizionamento prominente dovrebbe essere chiaramente indicato. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di direttiva Considerando 40 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(40 bis) Al momento di prendere le loro decisioni di acquisto, i consumatori si affidano sempre più alle recensioni e alle raccomandazioni di altri consumatori. Dovrebbe pertanto essere considerato una pratica commerciale sleale il fatto di indurre i consumatori in errore affermando che una recensione è veritiera quando non è stata presa alcuna misura ragionevole e proporzionata per poter assicurare che essa riflette l'esperienza reale dei consumatori. Siffatte misure potrebbero comprendere, ad esempio, mezzi tecnici intesi a verificare l'attendibilità della persona che posta una recensione, la richiesta di informazioni per verificare che il consumatore abbia effettivamente utilizzato il prodotto e la fornitura ai consumatori di informazioni chiare sul modo in cui vengono elaborate le recensioni, ad esempio, se vengono postate tutte le recensioni, sia positive che negative, o se le recensioni sono state sponsorizzate o influenzate da un rapporto contrattuale con un professionista. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di direttiva Considerando 40 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(40 ter) Per lo stesso motivo occorre aggiornare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per includervi le pubblicità o le raccomandazioni che danno la falsa impressione che amici o conoscenti abbiano acquistato, usato o approvato un prodotto, un servizio o un contenuto digitale. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di direttiva Considerando 41 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(41) L'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE garantisce la libertà d'impresa conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Tuttavia, le attività di marketing, negli Stati membri, che promuovano prodotti come identici, mentre essi hanno in realtà una composizione o caratteristiche significativamente diverse, possono ingannare i consumatori e indurli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. |
(41) La commercializzazione di un prodotto la cui presentazione è identica o apparentemente identica a quella di un prodotto che è commercializzato con lo stesso marchio ma che presenta differenze nella composizione o nelle caratteristiche rappresenta, quando tale diversità non è indicata in modo chiaro ed esauriente in modo da essere immediatamente visibile al consumatore, una pratica ingannevole. Detta pratica dovrebbe essere considerata sleale e quindi aggiunta all'elenco delle pratiche commerciali ingannevoli che sono considerate in ogni caso sleali ai sensi dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE. Tuttavia, un professionista può adattare prodotti dello stesso marchio per mercati geografici diversi in virtù di fattori legittimi, in particolare l'approvvigionamento in ingredienti locali, i requisiti della legislazione nazionale, gli obiettivi di riformulazione o le preferenze dimostrabili dei consumatori, che devono essere confermate da prove soddisfacenti. Possibili elementi di prova possono derivare da test effettuati presso i consumatori mediante degustazioni o prove di prodotti "alla cieca", e altri metodi intesi a dimostrare una chiara preferenza partendo dalle scelte dei consumatori. Nei casi in cui i prodotti sono sostanzialmente diversi per composizione o caratteristiche, pur dando l'impressione, per via dell'aspetto, della descrizione o della rappresentazione grafica, di essere identici ad altri prodotti commercializzati in un altro Stato membro, tale differenza dovrebbe essere indicata in modo chiaro e comprensibile così da essere immediatamente visibile al consumatore. Tuttavia, in particolare nel caso dei prodotti commercializzati per essere utilizzati da lattanti o bambini, ad esempio gli alimenti per l'infanzia, è chiaro che è molto improbabile che le differenze regionali o le preferenze di gusto si manifestino in modo così evidente, ragion per cui non è possibile, per il professionista, evocare tali ragioni per commercializzare prodotti con una composizione o caratteristiche sostanzialmente diverse. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di direttiva Considerando 42 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(42) Una tale pratica può pertanto essere qualificata come contraria alla direttiva 2005/29/CE in base ad una valutazione caso per caso degli elementi rilevanti. Per facilitare l'applicazione delle normative esistenti da parte delle autorità degli Stati membri preposte alla tutela dei consumatori e al controllo degli alimenti, la comunicazione della Commissione del 26.9.2017 "sull'applicazione delle norme in materia di tutela degli alimenti e dei consumatori alle questioni di differenze di qualità dei prodotti – Il caso specifico degli alimenti"46 fornisce orientamenti sull'applicazione delle vigenti norme dell'UE nelle situazioni di duplice livello di qualità nei prodotti alimentari. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||
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46 C(2017)6532. |
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Emendamento 31 Proposta di direttiva Considerando 43 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(43) Tuttavia, l'esperienza acquisita in materia di attuazione ha mostrato che, in assenza di disposizioni esplicite, i consumatori, i professionisti e le autorità nazionali competenti possono non avere una visione chiara di quali pratiche commerciali possano essere contrarie alla direttiva 2005/29/CE. Pertanto, la direttiva 2005/29/CE deve essere modificata per garantire certezza del diritto sia ai professionisti che alle autorità responsabili dell'esecuzione delle normative, inserendo un esplicito riferimento alle attività di marketing che promuovano un prodotto come identico ad uno stesso prodotto commercializzato in vari altri Stati membri, mentre essi hanno una composizione significativamente diversa. Le autorità competenti dovrebbero valutare e trattare tali pratiche caso per caso secondo le disposizioni della direttiva. Nell'intraprendere la sua valutazione l'autorità competente dovrebbe considerare se una tale differenziazione sia facilmente individuabile dai consumatori. Dovrebbe inoltre tenere conto del diritto del professionista di adattare prodotti dello stesso marchio per mercati geografici diversi in virtù di fattori legittimi come la disponibilità o la stagionalità delle materie prime, le specifiche preferenze dei consumatori o strategie volontarie volte a migliorare l'accesso a prodotti alimentari sani e nutrienti, così come del diritto del professionista di offrire prodotti dello stesso marchio in confezioni di diverso peso o volume su mercati geografici diversi. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di direttiva Considerando 44 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(44) Le vendite negoziate fuori dai locali commerciali costituiscono un canale legittimo e consolidato, come le vendite presso i locali commerciali del professionista e le vendite a distanza. Tuttavia alcune pratiche commerciali particolarmente aggressive o ingannevoli, nel contesto di visite presso l'abitazione del consumatore senza previo accordo di questi, o in occasione di escursioni promozionali, possono mettere i consumatori sotto pressione inducendoli all'acquisto di beni che altrimenti non avrebbero comprato e/o all'acquisto a prezzi eccessivi, spesso con pagamento immediato. Tali pratiche spesso prendono di mira persone anziane o altre categorie di consumatori vulnerabili. Alcuni Stati membri, in cui tali pratiche sono indesiderate, ritengono necessario limitare alcuni aspetti e forme delle vendite fuori dai locali commerciali ai sensi della direttiva 2011/83/UE, come la commercializzazione o la vendita aggressiva o ingannevole di un prodotto nel contesto di visite non richieste presso l'abitazione del consumatore o nell'ambito di escursioni promozionali, e questo per motivi di ordine pubblico o ai fini del rispetto della vita privata del consumatore, tutelata dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Conformemente al principio di sussidiarietà e per facilitare l'attuazione delle norme, va pertanto chiarito che la direttiva 2005/29/CE lascia impregiudicata la libertà degli Stati membri di adottare provvedimenti, senza la necessità di una valutazione caso per caso della specifica pratica, per proteggere gli interessi legittimi dei consumatori rispetto a visite non richieste presso la loro abitazione privata da parte di un professionista che offra o venda prodotti, o nel contesto di escursioni promozionali organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di pubblicizzare o vendere prodotti ai consumatori, ove tali provvedimenti siano giustificati da motivi di ordine pubblico o dalla tutela della vita privata. Tutte le disposizioni di questo tipo dovrebbero essere proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a notificare alla Commissione eventuali misure nazionali adottate a tale riguardo, in modo che la Commissione possa rendere tali informazioni disponibili a tutte le parti interessate e possa controllare il carattere proporzionato e la legalità di tali misure. |
(44) Le vendite negoziate fuori dai locali commerciali costituiscono un canale legittimo e consolidato. Tuttavia alcune pratiche commerciali particolarmente aggressive o ingannevoli, nel contesto di ripetute e sgradite sollecitazioni presso l'abitazione del consumatore senza previo accordo di questi, o in occasione di escursioni promozionali, possono mettere i consumatori sotto pressione inducendoli all'acquisto di prodotti che altrimenti non avrebbero comprato e/o all'acquisto a prezzi eccessivi, spesso con pagamento immediato. Tali pratiche spesso prendono di mira persone anziane o altre categorie di consumatori vulnerabili. Conformemente al principio di sussidiarietà e per facilitare l'attuazione delle norme, va pertanto chiarito che la direttiva 2005/29/CE lascia impregiudicata la libertà degli Stati membri di adottare disposizioni per proteggere gli interessi legittimi dei consumatori rispetto a pratiche specifiche associate a ripetute e sgradite sollecitazioni presso la loro abitazione privata da parte di un professionista, o nel contesto di escursioni promozionali organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di pubblicizzare o vendere prodotti ai consumatori, ove tali disposizioni siano proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi imperativi di interesse pubblico. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a notificare alla Commissione eventuali misure nazionali adottate a tale riguardo, in modo che la Commissione possa rendere tali informazioni disponibili a tutte le parti interessate e possa controllare le pratiche che sono soggette a dette disposizioni nazionali, come anche se esse siano proporzionate e legali. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Direttiva 2005/29/CE Articolo 2 – lettere l bis, l ter e l quater (nuove) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 2005/29/CE Articolo 3 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2005/29/CE Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) Direttiva 2005/29/CE Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) Direttiva 2005/29/CE Articolo 7 – paragrafi 5 bis e 5 ter (nuovi) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2005/29/CE Articolo 11 bis – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2005/29/CE Articolo 11 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2005/29/CE Articolo 11 bis – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2005/29/CE Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2005/29/CE Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2005/29/CE Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2005/29/CE Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2005/29/CE Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2005/29/CE Articolo 13 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2005/29/CE Articolo 13 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2005/29/CE Articolo 13 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2005/29/CE Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -6 (nuovo) Direttiva 2005/29/CE Allegato I – punto 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2005/29/CE Allegato I – punto 11 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo) Direttiva 2005/29/CE Allegato I – punto 13 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo) Direttiva 2005/29/CE Allegato I – punto 23 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo) Direttiva 2005/29/CE Allegato I – punto 23 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 quinquies (nuovo) Direttiva 2005/29/CE Allegato I – punto 23 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Al momento di effettuare le loro decisioni di acquisto, i consumatori si affidano sempre di più alle recensioni e alle raccomandazioni dei consumatori. L'allegato I dovrebbe pertanto essere modificato con l'inclusione di questa pratica ingannevole. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 – lettera d Direttiva 2011/83/UE Articolo 2 – punto 16 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 – lettera d Direttiva 2011/83/UE Articolo 2 – punto 17 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 – lettera d Direttiva 2011/83/UE Articolo 2 – punto 18 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2011/83/UE Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera k | |||||||||||||||||||||||||
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537797342987&from=IT) | |||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Questo emendamento è necessario ai fini della coerenza logica del testo e in quanto è collegato direttamente ad altri emendamenti ricevibili. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 Direttiva 2011/83/UE Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 3 Direttiva 2011/83/UE Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 3 Direttiva 2011/83/UE Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera s | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 4 Direttiva 2011/83/UE Articolo 6 bis paragrafo 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 4 Direttiva 2011/83/UE Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 4 Direttiva 2011/83/UE Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 4 Direttiva 2011/83/UE Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
I prezzi scontati offerti, ad esempio, sui mercati online nel settore dei viaggi spesso non sono disponibili per le date specifiche ricercate dal consumatore. Occorre pertanto fornire informazioni accurate sulle riduzioni di prezzo nei risultati di ricerca sui mercati online. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 4 Direttiva 2011/83/UE Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
In alcuni settori esistono sistemi ufficiali di classificazione (si veda ad esempio, nel settore turistico, il sistema a stelle per gli hotel). I mercati online dovrebbero indicare, se applicabile, la classificazione ufficiale di un prodotto o servizio. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 4 Direttiva 2011/83/UE Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 4 Direttiva 2011/83/UE Articolo 6 bis – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
I mercati online che si rendono conto che una determinata offerta, un prodotto o un servizio sulla loro piattaforma è illegale, dovrebbero informare i consumatori in merito alla potenziale illegalità dell'offerta, del prodotto o del servizio da essi acquistato. Tale obbligo offrirebbe una migliore protezione ai consumatori grazie a una maggiore trasparenza. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 70 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo) Direttiva 2011/83/UE Articolo 6 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 71 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto -5 (nuovo) Direttiva 2011/83/UE Articolo 7 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23770&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96674) | |||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. Nell'era digitale non è necessario disporre che tutte le informazioni siano automaticamente fornite su supporto cartaceo. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 72 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto -5 bis (nuovo) Direttiva 2011/83/UE Articolo 7 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=IT) | |||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. Nell'era digitale non è necessario disporre che tutte le informazioni siano automaticamente fornite su supporto cartaceo. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 73 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 7 – lettera a Direttiva 2011/83/UE Articolo 13 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 74 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 7 – lettera b Direttiva 2011/83/UE Articolo 13 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 75 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 8 – punto 1 Direttiva 2011/83/UE Articolo 14 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 76 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 8 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2011/83/UE Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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(Cfr. emendamento concernente l'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE) | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 77 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 9 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2011/83/UE Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537955310239&from=IT) | |||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è reso necessario da ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso con altri emendamenti ricevibili. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 78 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 9 – punto 1 ter (nuovo) Direttiva 2011/83/UE Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera h | |||||||||||||||||||||||||
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537446850688&from=IT) | |||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è reso necessario da ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso con altri emendamenti ricevibili. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 79 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 9 – punto 3 Direttiva 2011/83/UE Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera n | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 80 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 10 Direttiva 2011/83/UE Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 81 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 10 Direttiva 2011/83/UE Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 82 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 10 Direttiva 2011/83/UE Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 83 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 10 Direttiva 2011/83/UE Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 84 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 10 Direttiva 2011/83/UE Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 85 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 10 Direttiva 2011/83/UE Articolo 24 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 86 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 10 Direttiva 2011/83/UE Articolo 24 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 87 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 10 Direttiva 2011/83/UE Articolo 24 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 88 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 10 Direttiva 2011/83/UE Articolo 24 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 89 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 11 – punto 1 – lettera a Direttiva 2011/83/UE Allegato I – punto A | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 90 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 11 – punto 1 – lettera c Direttiva 2011/83/UE Allegato I – punto 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 91 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 11 – punto 1 – lettera d Direttiva 2011/83/UE Allegato I – punto 5 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 92 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 Direttiva 93/13/CEE Articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||
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(Nell'intestazione, il riferimento a un atto modificato (articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera b), corrisponde all'articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera c) della proposta della Commissione. Tale discrepanza è dovuta alla numerazione erronea nella versione inglese della proposta della Commissione. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 93 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 Direttiva 93/13/CEE Articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||
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(Nell'intestazione, il riferimento a un atto modificato (articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera c), corrisponde all'articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera d) della proposta della Commissione. Tale discrepanza è dovuta alla numerazione erronea nella versione inglese della proposta della Commissione. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 94 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 Direttiva 93/13/CEE Articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||
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(Nell'intestazione, il riferimento a un atto modificato (articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera d), corrisponde all'articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera e) della proposta della Commissione. Tale discrepanza è dovuta alla numerazione erronea nella versione inglese della proposta della Commissione. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 95 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 Direttiva 93/13/CEE Articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 96 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 Direttiva 93/13/CEE Articolo 8 ter – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 97 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 Direttiva 93/13/CEE Articolo 8 ter – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 98 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 Direttiva 93/13/CEE Articolo 8 ter – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 99 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 Direttiva 93/13/CEE Articolo 8 ter – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 100 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 Direttiva 93/13/CEE Articolo 8 ter – paragrafo 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 101 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 Direttiva 98/6/CE Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||
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(Nell'intestazione, il riferimento a un atto modificato (articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b), corrisponde all'articolo 8 – paragrafo 2 – lettera j) della proposta della Commissione. Tale discrepanza è dovuta alla numerazione erronea nella versione inglese della proposta della Commissione. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 102 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 Direttiva 98/6/CE Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||
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(Nell'intestazione, il riferimento a un atto modificato (articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c), corrisponde all'articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k) della proposta della Commissione. Tale discrepanza è dovuta alla numerazione erronea nella versione inglese della proposta della Commissione. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 103 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 Direttiva 98/6/CE Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||
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(Nell'intestazione, il riferimento a un atto modificato (articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d), corrisponde all'articolo 8 – paragrafo 2 – lettera l) della proposta della Commissione. Tale discrepanza è dovuta alla numerazione erronea nella versione inglese della proposta della Commissione. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 104 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 Direttiva 98/6/CE Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 105 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 Direttiva 98/6/CE Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 106 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 Direttiva 98/6/CE Articolo 8 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 107 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 Direttiva 98/6/CE Articolo 8 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 108 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 Direttiva 98/6/CE Articolo 8 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 109 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 Direttiva 98/6/CE Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 110 Proposta di direttiva Articolo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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Articolo 4 bis | ||||||||||||||||||||||||
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Applicazione per i diritti dei consumatori europei | ||||||||||||||||||||||||
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1. Entro il 1° gennaio 2021 la Commissione sviluppa un'applicazione mobile che funge da punto di accesso per i cittadini che cercano informazioni sui loro diritti in quanto consumatori e per i consumatori che chiedono la risoluzione extragiudiziale delle controversie disciplinata dal regolamento (UE) n. 524/2013 e un sostegno nei reclami attraverso la Rete dei centri europei dei consumatori. | ||||||||||||||||||||||||
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2. L'applicazione mobile di cui al paragrafo 1 ha le seguenti funzioni: | ||||||||||||||||||||||||
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a) fornire un modulo tipo di reclamo elettronico che possa essere compilato dal consumatore; | ||||||||||||||||||||||||
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b) sottoporre il modulo di reclamo compilato alla piattaforma ODR istituita a norma del regolamento (UE) n. 524/2013 o al competente centro europeo dei consumatori, sulla base delle parti coinvolte; | ||||||||||||||||||||||||
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c) fornire in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile informazioni accurate e aggiornate sui diritti e sulle garanzie dei consumatori in relazione all'acquisto di beni e servizi. |
- [1] GU C 440 del 6.12.2018, pag. 66.
MOTIVAZIONE
Il relatore ritiene che per molti aspetti la proposta della Commissione costituisca una buona base, in quanto introduce riforme soddisfacenti seguendo le risultanze del programma REFIT.
Pertanto, il progetto di relazione non contiene molte modifiche significative rispetto all'approccio iniziale della Commissione, a parte le modifiche che riguardano una delle questioni più controverse, il diritto di recesso.
Il relatore comprende e condivide la necessità di trovare un equilibrio tra i diritti dei consumatori e le aspettative delle imprese. Nel caso del diritto di recesso, vi sono esempi di abuso del diritto esistente da parte di una minoranza di consumatori. Ciò può rappresentare una sfida per le piccole imprese e il relatore rimane favorevole all'eventuale introduzione di misure alternative di attenuazione in loro favore.
Tuttavia, la proposta avanzata dalla Commissione invia un segnale negativo ai consumatori e, a parere del relatore, compromette l'interesse per la crescita del commercio elettronico. Egli ritiene che, nel portare avanti la strategia per il mercato unico digitale, sia altresì necessario garantire che altrove le basi legislative sostengano i cittadini e le imprese quando operano online. Soprattutto in questo settore la vendita di beni online è agevolata dalla possibilità per i consumatori di esercitare il diritto di recesso in modo semplice e agevole. Qualsiasi cambiamento nei ruoli rischia di scoraggiare gli acquisti dal canale delle vendite online, cosa che, secondo il relatore, non gioverebbe ad alcuna delle parti.
Per quanto riguarda le sanzioni, il relatore presenta numerosi emendamenti a fini di chiarezza. In particolare, egli propone di fare in modo che l'articolato rifletta più chiaramente la posizione espressa nei considerando riguardo ai casi in cui può essere inflitta una sanzione pecuniaria basata sul fatturato. Negli articoli pertinenti ciò non è chiaramente legato ai casi in cui vi è stata un'azione positiva nell'ambito del regolamento CPC e pertanto tale aspetto viene ora esplicitato.
Il relatore propone inoltre di sviluppare la riflessione della Commissione sul modo in cui garantire che le sanzioni siano utilizzate per promuovere gli interessi dei consumatori. Secondo il relatore, le sanzioni vanno solo marginalmente, o non vanno proprio, a vantaggio delle persone che hanno subito un danno. Per fare un esempio di attualità, il fatto che un governo nazionale imponga o meno una sanzione pecuniaria può non fare alcuna differenza per i proprietari delle Volkswagen interessati, e non è detto che il danno ambientale verrà riparato direttamente grazie alla sanzione. Il relatore propone pertanto di collegare più esplicitamente le entrate generate dalle sanzioni pecuniarie ad azioni concrete intese a sostenere i consumatori interessati.
Il relatore propone alcuni nuovi chiarimenti riguardanti le disposizioni sulle visite non richieste e le escursioni promozionali, per inquadrare meglio le condizioni alle quali gli Stati membri possono scegliere di introdurre restrizioni. Dovrebbe essere chiaro che non si sta discutendo dei meriti o dei demeriti delle vendite a domicilio in quanto tali, ma che si tratta piuttosto di una disposizione mirata volta ad affrontare i casi di pratiche aggressive o ingannevoli che possono verificarsi.
Per quanto riguarda la questione delle differenze di qualità dei prodotti, il relatore ha preso attentamente nota del risultato preliminare della relazione di iniziativa sull'argomento in sede di commissione IMCO. In tale occasione è stato rilevato che alcune delle proposte della Commissione potrebbero essere migliorate; la relazione non ha tuttavia formulato raccomandazioni concrete in merito ai miglioramenti stessi. Il relatore ritiene che il testo possa essere migliorato attraverso un riferimento più marcato a metodologie su scala europea, una modifica che è stata introdotta nei considerando.
Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza per i mercati online, il relatore introduce due chiarimenti.
Il primo riguarda i messaggi pubblicitari che compaiono fra i risultati di una ricerca. Il relatore concorda con la Commissione sulla necessità di chiarire questo punto; tuttavia, vi sono casi in cui i "pagamenti effettuati" sarebbero uno dei criteri di classificazione dei risultati della ricerca. In questi casi, il pagamento non è il parametro dominante e quindi non sembra opportuno considerarlo allo stesso modo dei messaggi pubblicitari a pagamento. Nel caso del messaggio pubblicitario, il pagamento assicura che per determinate parole chiave il messaggio pubblicitario appaia sulla pagina indipendentemente dal funzionamento dell'algoritmo del mercato. La proposta del relatore mira a cogliere quest'ultimo esempio, e a suo parere questo è anche l'obiettivo della Commissione.
Il secondo chiarimento introdotto riguarda la sintesi che il mercato online deve fornire dei principali parametri che guidano la classificazione dei risultati della ricerca. In questo caso il relatore è dell'avviso che la brevità sia una virtù. Le informazioni che vengono messe a disposizione dei consumatori dovrebbero essere facilmente comprensibili e applicabili a ciò che essi vedono sullo schermo. Non è particolarmente vantaggioso per il consumatore disporre di pagine e pagine di descrizione del funzionamento del motore di ricerca, soprattutto se sta cercando di effettuare una ricerca in tempi rapidi. Analogamente, il consumatore ha in genere la possibilità di riformulare i risultati della ricerca come desidera attraverso filtri e strumenti di riordino sul sito web. Il relatore ritiene pertanto che sia sufficiente che i mercati online elenchino i parametri principali e che non sia necessaria una descrizione dettagliata.
Infine, il relatore ha presentato un emendamento riguardante il funzionamento della piattaforma ODR e il lavoro dei centri europei dei consumatori. A suo avviso, la visibilità e l'esercizio dei diritti dei consumatori potrebbero essere sostenuti mediante l'introduzione di un'applicazione mobile. Essa avrebbe due scopi: a) costituire un comodo punto di riferimento per i consumatori che desiderano comprendere e applicare i loro diritti di consumatori; b) fungere da secondo punto di accesso ai servizi di risoluzione delle controversie e di assistenza offerti dalla piattaforma ODR e dai centri europei dei consumatori. L'applicazione non svolgerebbe alcuna funzione back-end oltre a quella di indirizzare i reclami all'ente competente; tuttavia, tali sistemi e servizi non sono ben noti a molti consumatori, per i quali questo servizio di "segnaletica e orientamento" rappresenterebbe quindi un valore aggiunto.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Una migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell’UE in materia di protezione dei consumatori |
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Riferimenti |
COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
11.4.2018 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 2.5.2018 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
ECON 2.5.2018 |
ENVI 2.5.2018 |
JURI 2.5.2018 |
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Pareri non espressi Decisione |
ECON 31.5.2018 |
ENVI 16.5.2018 |
JURI 23.4.2018 |
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Relatori Nomina |
Daniel Dalton 16.5.2018 |
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Esame in commissione |
11.7.2018 |
3.9.2018 |
10.10.2018 |
21.11.2018 |
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Approvazione |
22.1.2019 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
37 1 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Biljana Borzan, Edward Czesak, Martin Schirdewan, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
David Borrelli |
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Deposito |
28.1.2019 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
37 |
+ |
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ALDE |
Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic |
|
ECR |
Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt |
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EFDD |
Marco Zullo |
|
ENF |
Mylène Troszczynski |
|
GUE/NGL |
Dennis de Jong, Martin Schirdewan |
|
NI |
David Borrelli |
|
PPE |
Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu |
|
S&D |
Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer |
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VERTS/ALE |
Pascal Durand, Igor Šoltes |
|
1 |
- |
|
ENF |
John Stuart Agnew |
|
1 |
0 |
|
EFDD |
Robert Jarosław Iwaszkiewicz |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti