RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori

25.1.2019 - (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Daniel Dalton


Procedura : 2018/0090(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0029/2019

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori

(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0185),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0143/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati inviati dal Consiglio federale austriaco e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2018[1],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0029/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  La legislazione riguardante la tutela dei consumatori dovrebbe essere applicata efficacemente in tutta l'Unione. Tuttavia, l'ampio controllo dell'adeguatezza delle direttive in materia di diritto dei consumatori e del marketing, svolto dalla Commissione nel 2016 e nel 2017 nel quadro del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), ha concluso che l'efficacia della legislazione dell'Unione sui consumatori è compromessa dalla mancanza di conoscenza sia fra i professionisti che fra i consumatori, da azioni di esecuzione insufficienti e da limitate possibilità di riparazione per i consumatori.

(2)  La legislazione riguardante la tutela dei consumatori dovrebbe essere applicata efficacemente in tutta l'Unione. Tuttavia, l'ampio controllo dell'adeguatezza delle direttive in materia di diritto dei consumatori e del marketing, svolto dalla Commissione nel 2016 e nel 2017 nel quadro del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), ha concluso che l'efficacia della legislazione dell'Unione sui consumatori è compromessa dalla mancanza di conoscenza sia fra i professionisti che fra i consumatori e dal fatto che i mezzi di riparazione esistenti non vengono utilizzati in misura sufficiente.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Per facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni, in particolare in caso di infrazioni intra-UE, di infrazioni diffuse e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale di cui al regolamento (UE) 2017/2394, dovrebbero essere introdotti criteri comuni non esaustivi di applicazione delle sanzioni pecuniarie. Tali criteri dovrebbero includere la natura transfrontaliera della violazione, dovrebbero cioè esaminare se l'infrazione abbia danneggiato consumatori anche in altri Stati membri. Dovrebbe essere presa in considerazione anche un'eventuale azione di riparazione proposta dal professionista al consumatore per il danno causato. Le infrazioni reiterate da parte dello stesso soggetto dimostrano una propensione a commettere tali violazioni e sono pertanto un indice significativo della gravità del comportamento e quindi dell'esigenza di aumentare il livello della sanzione per conseguire un reale effetto dissuasivo. Il criterio dei benefici finanziari conseguiti o delle perdite evitate in virtù della violazione è rilevante soprattutto nei casi in cui la legislazione nazionale prevede sanzioni pecuniarie e ne stabilisce l'importo massimo in termini di percentuale del fatturato del professionista, e nei casi in cui l'infrazione interessi solo uno o più mercati in cui il professionista opera.

(6)  Per facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni, in particolare in caso di infrazioni intra-UE, di infrazioni diffuse e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale quali definite nel regolamento (UE) 2017/2394, dovrebbero essere introdotti criteri comuni non esaustivi di applicazione delle sanzioni pecuniarie. Tali criteri dovrebbero includere la natura transfrontaliera della violazione, dovrebbero cioè esaminare se l'infrazione abbia danneggiato consumatori anche in altri Stati membri, qualora tale informazione sia disponibile attraverso le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/2394 relativo allo scambio di informazioni. Dovrebbero essere presi in considerazione anche un'eventuale azione di riparazione proposta dal professionista al consumatore per il danno causato nonché il livello a cui il professionista ha agito per ovviare alle conseguenze della violazione in questione e attenuarne i possibili effetti negativi. Le infrazioni reiterate da parte dello stesso soggetto dimostrano una propensione a commettere tali violazioni e sono pertanto un indice significativo della gravità del comportamento e quindi dell'esigenza di aumentare il livello della sanzione per conseguire un reale effetto dissuasivo. Il criterio dei benefici finanziari conseguiti o delle perdite evitate in virtù della violazione è rilevante soprattutto nei casi in cui la legislazione nazionale prevede sanzioni pecuniarie e ne stabilisce l'importo massimo in termini di percentuale del fatturato del professionista, e nei casi in cui l'infrazione interessi solo uno o più mercati in cui il professionista opera.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Inoltre, in caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie, si dovrebbe tenere conto del fatturato annuo e degli utili del professionista che ha commesso la violazione, così come di altre sanzioni pecuniarie inflitte al professionista in altri Stati membri per la stessa infrazione, in particolare nel contesto di infrazioni diffuse del diritto dei consumatori e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale che sono oggetto di attività di indagine coordinate e di meccanismi di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394.

(7)  Inoltre, le sanzioni pecuniarie dovrebbero tenere conto di altre sanzioni pecuniarie inflitte al professionista in altri Stati membri per la stessa infrazione, in particolare nel contesto di infrazioni diffuse e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale che sono oggetto di attività di indagine coordinate e di meccanismi di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Questi criteri comuni e non esaustivi di applicazione delle sanzioni possono non essere rilevanti per tutte le infrazioni, e in particolare ai fini delle decisioni sanzionatorie riguardanti le infrazioni di lieve entità. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto di altri principi generali del diritto applicabili all'imposizione di sanzioni, come il principio non bis in idem.

(8)  Questi criteri comuni e non esaustivi di applicazione delle sanzioni possono non essere rilevanti per tutte le infrazioni, e in particolare ai fini delle decisioni sanzionatorie riguardanti le infrazioni di lieve entità. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto di altri principi generali del diritto applicabili all'imposizione di sanzioni, come il principio non bis in idem e le garanzie procedurali e di protezione dei dati applicabili contenute nel diritto dell'Unione e nel diritto nazionale nonché nella Carta dei diritti fondamentali.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Per garantire che le autorità degli Stati membri possano imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di infrazioni diffuse del diritto dei consumatori e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale che sono oggetto di attività di indagine coordinate e di meccanismi di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394, le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere introdotte come elemento obbligatorio per tali violazioni. Per garantire l'effetto deterrente delle sanzioni pecuniarie, gli Stati membri dovrebbero fissare nel loro diritto nazionale la sanzione pecuniaria massima per tali infrazioni a un livello che è pari almeno al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro interessato.

(9)  Per garantire che le autorità degli Stati membri possano imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di infrazioni diffuse e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale che sono oggetto di attività di indagine coordinate e di meccanismi di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394, le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere introdotte come elemento obbligatorio per tali violazioni. Per garantire l'effetto deterrente delle sanzioni pecuniarie, gli Stati membri dovrebbero fissare nel loro diritto nazionale l'importo massimo della sanzione pecuniaria per tali infrazioni a un livello pari a 10 000 000 EUR o almeno al 4 % del fatturato annuo del precedente esercizio finanziario del professionista nello Stato membro interessato, se superiore.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Quando, come risultato del meccanismo di coordinamento previsto dal regolamento (UE) 2017/2394, un'unica autorità nazionale competente ai sensi di tale regolamento infligge una sanzione pecuniaria a un professionista responsabile di un'infrazione diffusa o di un'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, tale autorità dovrebbe poter infliggere una sanzione pecuniaria pari come minimo al 4 % del fatturato annuo del professionista in tutti gli Stati membri interessati dall'azione di esecuzione coordinata.

(10)  Quando, come risultato del meccanismo di coordinamento previsto dal regolamento (UE) 2017/2394, un'unica autorità nazionale competente ai sensi di tale regolamento infligge una sanzione pecuniaria a un professionista responsabile di un'infrazione diffusa o di un'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, tale autorità dovrebbe poter infliggere una sanzione pecuniaria massima di 10 000 000 EUR o pari come minimo al 4 % del fatturato annuo del precedente esercizio finanziario del professionista in tutti gli Stati membri interessati, se superiore.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale – per le infrazioni diffuse e per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale del diritto dei consumatori, quali definite nel regolamento (UE) 2017/2394 – sanzioni pecuniarie massime più elevate basate sul fatturato. Il requisito di stabilire la sanzione pecuniaria a un livello non inferiore al 4 % del fatturato del professionista non si dovrebbe applicare alle norme aggiuntive degli Stati membri come penalità periodiche, come ammende giornaliere, per l'inosservanza di decisioni, ordinanze, misure provvisorie, impegni del professionista o altre misure con lo scopo di far cessare l'infrazione.

soppresso

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Nel decidere per quale finalità usare le entrate generate dalle sanzioni pecuniarie, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dell'obiettivo ultimo della legislazione riguardante i consumatori e della sua applicazione, che è la tutela dell'interesse generale dei consumatori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto considerare di destinare almeno parte delle entrate generate dalle sanzioni pecuniarie al rafforzamento della protezione dei consumatori nello loro giurisdizioni, sostenendo ad esempio i movimenti o le attività dei consumatori volti a rafforzare le loro capacità.

(12)  Nel decidere per quale finalità usare le entrate generate dalle sanzioni pecuniarie, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dell'obiettivo ultimo della legislazione riguardante i consumatori e della sua applicazione, che è la tutela dell'interesse generale dei consumatori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto destinare le entrate generate dalle sanzioni pecuniarie a un fondo destinato a risarcire i danni subiti dai consumatori o al rafforzamento della tutela dei consumatori o della protezione di altri interessi pubblici nelle loro giurisdizioni, anche assegnando dette entrate ad attività intese a rafforzare le capacità dei consumatori, poste in atto direttamente dallo Stato membro o tramite le organizzazioni nazionali dei consumatori.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di rimedi per i consumatori danneggiati da pratiche commerciali sleali per eliminare tutti gli effetti di tali pratiche scorrette. Per realizzare tale obiettivo, essi dovrebbero rendere disponibili rimedi sia contrattuali che extracontrattuali. I rimedi contrattuali previsti dagli Stati membri dovrebbero come minimo includere il diritto di porre fine al contratto. I rimedi extracontrattuali previsti dal diritto nazionale dovrebbero includere, come minimo, il diritto al risarcimento del danno. Agli Stati membri non si impedirebbe di mantenere o introdurre il diritto a rimedi supplementari per i consumatori danneggiati da pratiche commerciali sleali per garantire l'eliminazione totale degli effetti di tali pratiche.

(15)  Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di rimedi per i consumatori danneggiati da pratiche commerciali sleali. Per realizzare tale obiettivo, essi dovrebbero rendere disponibili nel loro diritto nazionale rimedi sia contrattuali che extracontrattuali. I rimedi contrattuali previsti dagli Stati membri dovrebbero includere il diritto di porre fine al contratto e altri rimedi che riflettano la diversa gravità dei danni potenziali, compreso il diritto a una riduzione del prezzo o al risarcimento del danno. I rimedi extracontrattuali previsti dal diritto nazionale dovrebbero includere il diritto al risarcimento del danno. Agli Stati membri non si impedirebbe di mantenere o introdurre il diritto a rimedi supplementari per i consumatori danneggiati da pratiche commerciali sleali per garantire l'eliminazione totale degli effetti di tali pratiche.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Nella direttiva 2011/83/UE dovrebbero quindi essere previsti specifici requisiti di trasparenza per i mercati online, onde comunicare ai consumatori che si avvalgono di tali mercati le seguenti informazioni: i principali parametri che determinano la classificazione delle offerte; se il contratto è concluso con un professionista o con un non professionista (ad esempio un altro consumatore); se si applica o meno la legislazione in materia di protezione dei consumatori, e a quale professionista spetta la responsabilità dell'esecuzione del contratto e di garantire l'esercizio dei diritti dei consumatori quando tali diritti sono d'applicazione. Queste informazioni dovrebbero essere fornite in modo chiaro e comprensibile e non solo rinviando ai termini e alle condizioni standard o ad analoghi documenti contrattuali. Gli obblighi di informazione per i mercati online dovrebbero essere proporzionati e dovrebbero mantenere un equilibrio fra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività di tali mercati. I mercati online non dovrebbero essere tenuti a elencare gli specifici diritti dei consumatori quando li informano sulla loro applicabilità o non applicabilità. Le informazioni da fornire sulla responsabilità di garantire i diritti dei consumatori dipendono dagli accordi contrattuali fra il mercato online e i professionisti terzi rilevanti. Il mercato online può indicare il professionista terzo come unico responsabile per garantire i diritti dei consumatori, oppure può descrivere le sue specifiche responsabilità nel caso in cui si incarichi di certi aspetti del contratto, ad esempio la consegna o l'esercizio del diritto di recesso. L'obbligo di fornire informazioni sui principali parametri che determinano la classificazione dei risultati delle ricerche non pregiudica eventuali segreti commerciali riguardanti gli algoritmi sottostanti. Le informazioni dovrebbero spiegare i principali parametri di default utilizzati dal mercato, ma non devono essere presentate in modo customizzato in ogni ricerca effettuata.

(19)  Nella direttiva 2005/29/UE e nella direttiva 2011/83/UE dovrebbero quindi essere previsti specifici requisiti di trasparenza per i mercati online, onde comunicare ai consumatori che si avvalgono di tali mercati le seguenti informazioni: i principali parametri presentati in ordine di importanza relativa che determinano la classificazione delle offerte; se il contratto è concluso con un professionista o con un non professionista (ad esempio un altro consumatore); se si applica o meno la legislazione in materia di protezione dei consumatori, e a quale professionista spetta la responsabilità dell'esecuzione del contratto e di garantire l'esercizio dei diritti dei consumatori quando tali diritti sono d'applicazione. Queste informazioni dovrebbero essere fornite in modo chiaro e comprensibile e non solo rinviando ai termini e alle condizioni standard o ad analoghi documenti contrattuali. Gli obblighi di informazione per i mercati online dovrebbero essere proporzionati e dovrebbero mantenere un equilibrio fra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività di tali mercati. I mercati online non dovrebbero essere tenuti a elencare gli specifici diritti dei consumatori quando li informano sulla loro applicabilità o non applicabilità. Le informazioni da fornire sulla responsabilità di garantire i diritti dei consumatori dipendono dagli accordi contrattuali fra il mercato online e i professionisti terzi rilevanti. Il mercato online può indicare il professionista terzo come unico responsabile per garantire i diritti dei consumatori, oppure può descrivere le sue specifiche responsabilità nel caso in cui si incarichi di certi aspetti del contratto, ad esempio la consegna o l'esercizio del diritto di recesso. L'obbligo di fornire informazioni sui principali parametri che determinano la classificazione dei risultati delle ricerche non pregiudica eventuali segreti commerciali conformemente alla direttiva (UE) 2016/943 riguardanti gli algoritmi sottostanti. Le informazioni dovrebbero spiegare i principali parametri di default utilizzati dal mercato, ma non devono essere presentate in modo customizzato in ogni ricerca effettuata.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)  Gli obblighi di trasparenza per i mercati online devono essere rigorosi al fine di tutelare il consumatore anche una volta che è vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, o da qualsiasi altra offerta corrispondente se, dopo la vendita, si rendono disponibili informazioni essenziali addizionali. I consumatori dovrebbero essere tutelati contro l'acquisto o l'utilizzo di contenuti illegali, che possono costituire una minaccia per la loro salute e la loro sicurezza, ed essere autorizzati a fare ricorso a qualsiasi rimedio disponibile, anche attraverso i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. Essi dovrebbero pertanto essere informati quando hanno acquistato un prodotto o un servizio illegale o nel caso in cui l'offerta fosse fuorviante. I mercati online non sempre sanno se un'offerta o un prodotto è illegale. Tuttavia, quando vengono a conoscenza di una siffatta informazione dopo la vendita, dovrebbero condividerla non solo con i professionisti ma anche con i consumatori. Tale obbligo è in linea con la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter, in quanto si applicherebbe solo se il mercato online ha ricevuto una notifica, ne ha confermato la validità e ha proceduto alla rimozione dell'offerta, del prodotto o del servizio illegale.

 

_____________

 

1 bis Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE ("Direttiva sull'ADR per i consumatori") (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

 

1 ter Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 ter)  È opportuno osservare che i siti web di confronto non forniscono sempre una classificazione e una visualizzazione oggettive dei prodotti in base al prezzo e alla qualità, e che i consumatori potrebbero non essere a conoscenza del fatto che i mercati online possono essere pagati per dare a un determinato prodotto o servizio un indebito rilievo. Conseguentemente, gli organi nazionali di regolamentazione dovrebbero monitorare i settori in cui i consumatori tendono a utilizzare siti web di confronto e svolgere ricerche per accertare se i consumatori comprendono esattamente le classificazioni del mercato. In caso di discrepanze, dovrebbero essere adottate azioni specifiche per settore.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE45, i mercati online non dovrebbero essere tenuti a verificare lo status giuridico dei fornitori terzi. Dovrebbero invece imporre ai fornitori terzi di prodotti su tali mercati di indicare il loro status come professionista o non professionista ai fini del diritto dei consumatori, e di fornire questa informazione sullo stesso mercato online.

(20)  I mercati online dovrebbero essere obbligati ad adottare misure ragionevoli per garantire che i servizi che forniscono non siano oggetto di uso improprio, rendendo i consumatori vulnerabili. Dovrebbe essere previsto un livello adeguato di protezione, coerente con la natura dei beni o dei servizi venduti e con qualsiasi elemento di prova concreto dei danni derivanti dalla vendita. Nello specifico, i mercati online dovrebbero monitorare le attività che sembrano indicare che un professionista si fa passare per un non professionista per influenzare le scelte e le aspettative dei consumatori riguardo alla qualità del prodotto o del servizio che stanno acquistando.

__________________

 

45 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

 

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  I contenuti digitali e i servizi digitali sono spesso forniti online nell'ambito di contratti che non prevedono, da parte del consumatore, il pagamento di un prezzo, bensì la comunicazione di dati personali al professionista. I servizi digitali sono caratterizzati dal continuo intervento del professionista, per tutta la durata del contratto, per permettere al consumatore di utilizzare il servizio, ad esempio per quanto riguarda la creazione, l'elaborazione, la memorizzazione e la condivisione di dati in forma digitale e l'accesso a questi. Esempi di servizi digitali sono i contratti d'abbonamento a piattaforme di contenuti, l'archiviazione su cloud, la webmail, i media sociali e le applicazioni su cloud. La continua implicazione del fornitore di servizi giustifica l'applicazione delle norme sul diritto di recesso previste dalla direttiva 2011/83/UE, che permettono effettivamente al consumatore di provare il servizio e di decidere, entro un periodo di 14 giorni dalla conclusione del contratto, se mantenerlo o no. Invece, i contratti per la fornitura di servizi digitali mediante un supporto non materiale sono caratterizzati da un'unica azione da parte del professionista per fornire al consumatore uno o più elementi specifici del contenuto digitale, come file musicali o video. Il fatto che la fornitura di contenuto digitale abbia tale caratteristica di azione unica da parte del professionista è alla base dell'eccezione dal diritto di recesso di cui all'articolo 16, lettera m) della direttiva 2011/83/UE, che prevede che il consumatore perda tale diritto una volta cominciata l'esecuzione del contratto, come il download o lo streaming dello specifico contenuto.

(21)  I contenuti digitali e i servizi digitali sono spesso forniti online nell'ambito di contratti che non prevedono, da parte del consumatore, il pagamento di un prezzo, bensì la comunicazione di dati personali al professionista. I servizi digitali sono caratterizzati dal continuo intervento del professionista, per tutta la durata del contratto, per permettere al consumatore di utilizzare il servizio che consente la creazione, l'elaborazione, la memorizzazione di dati in forma digitale e l'accesso a questi. Esempi di servizi digitali sono i servizi di condivisione video e audio e altri tipi di file hosting, il trattamento testi o i giochi offerti nell'ambiente di cloud computing e nei media sociali. La continua implicazione del fornitore di servizi giustifica l'applicazione delle norme sul diritto di recesso previste dalla direttiva 2011/83/UE, che permettono effettivamente al consumatore di provare il servizio e di decidere, entro un periodo di 14 giorni dalla conclusione del contratto, se mantenerlo o no. Invece, i contratti per la fornitura di servizi digitali sono caratterizzati da un'unica azione da parte del professionista per fornire al consumatore uno o più elementi specifici del contenuto digitale, come file musicali o video. Il fatto che la fornitura di contenuto digitale abbia tale caratteristica di azione unica da parte del professionista è alla base dell'eccezione dal diritto di recesso di cui all'articolo 16, lettera m), della direttiva 2011/83/UE, che prevede che il consumatore perda tale diritto una volta cominciata l'esecuzione del contratto, come il download o lo streaming dello specifico contenuto.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  La direttiva 2011/83/UE si applica già ai contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale (cioè la fornitura di contenuto digitale online), indipendentemente dal fatto che il consumatore paghi un prezzo o fornisca dati personali. Invece, tale direttiva si applica solo ai contratti di servizi, compresi i contratti di servizi digitali, che prevedono che il consumatore paghi o si impegni a pagare un prezzo. Di conseguenza, la direttiva non si applica ai contratti di servizi digitali nel cui ambito il consumatore fornisce al professionista dati personali e non paga alcun prezzo. Data la loro somiglianza e la loro interscambiabilità, i servizi digitali a pagamento e i servizi digitali forniti contro dati personali dovrebbero essere soggetti alle stesse norme ai sensi della direttiva 2011/83/UE.

(22)  La direttiva 2011/83/UE si applica già ai contratti per la fornitura di contenuto digitale, indipendentemente dal fatto che il consumatore paghi un prezzo o fornisca dati personali. Invece, tale direttiva si applica solo ai contratti di servizi, compresi i contratti di servizi digitali, che prevedono che il consumatore paghi o si impegni a pagare un prezzo. Di conseguenza, la direttiva non si applica ai contratti di servizi digitali nel cui ambito il consumatore fornisce al professionista dati personali e non paga alcun prezzo. Data la loro somiglianza e la loro interscambiabilità, i servizi digitali a pagamento e i servizi digitali forniti contro dati personali dovrebbero essere soggetti alle stesse norme ai sensi della direttiva 2011/83/UE.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Dovrebbe inoltre garantita la coerenza fra il campo d'applicazione della direttiva 2011/83/UE e la [direttiva sul contenuto digitale], che riguarda i contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali nell'ambito dei quali il consumatore fornisce al professionista dati personali.

(23)  Dovrebbe inoltre essere garantita la coerenza fra il campo d'applicazione della direttiva 2011/83/UE e la [direttiva sul contenuto digitale], che riguarda i contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali nell'ambito dei quali il consumatore fornisce o si impegna a fornire al professionista dati personali.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  Pertanto, il campo d'applicazione della direttiva 2011/83/UE dovrebbe essere ampliato per contemplare anche i contratti nel cui ambito il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio digitale al consumatore, e il consumatore comunica o si impegna a comunicare dati personali. Analogamente ai contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale, la direttiva dovrebbe applicarsi ogniqualvolta il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, eccetto nei casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale, e il professionista non tratti tali dati per nessun altro scopo. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679.

(24)  Pertanto, il campo d'applicazione della direttiva 2011/83/UE dovrebbe essere ampliato per contemplare anche i contratti nel cui ambito il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio digitale al consumatore, e il consumatore comunica o si impegna a comunicare dati personali. Analogamente ai contratti per la fornitura di contenuto digitale, la direttiva dovrebbe applicarsi ogniqualvolta il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, eccetto nei casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale conformemente alla [direttiva sul contenuto digitale], e il professionista non tratti tali dati per nessun altro scopo. Il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali si applica ai dati personali trattati in relazione ai contratti per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Quando il contenuto digitale e i servizi digitali non sono forniti contro il pagamento di un prezzo, la direttiva 2011/83/UE non dovrebbe inoltre applicarsi alle situazioni in cui il professionista raccoglie dati personali esclusivamente per mantenere in conformità il contenuto digitale o un servizio digitale o per il solo scopo di assolvere agli obblighi di legge. Tali situazioni potrebbero includere i casi in cui la registrazione del consumatore è richiesta dalla legge applicabile ai fini di sicurezza e di identificazione, o i casi in cui lo sviluppatore di un software open-source raccoglie dati dai consumatori solo per garantire la compatibilità e l'interoperabilità di tale software.

(25)  Al fine di garantire il pieno allineamento alla direttiva sul contenuto digitale, quando il contenuto digitale e i servizi digitali non sono forniti contro il pagamento di un prezzo, la direttiva 2011/83/UE non dovrebbe inoltre applicarsi alle situazioni in cui il professionista raccoglie dati personali per il solo scopo di assolvere agli obblighi di legge cui è soggetto. Tali situazioni potrebbero includere i casi in cui la registrazione del consumatore è richiesta dalla legge applicabile ai fini di sicurezza e di identificazione.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  La direttiva 2011/83/UE non dovrebbe poi applicarsi alle situazioni in cui il professionista raccoglie solo metadati, come l'indirizzo IP, la cronologia del browser o altre informazioni raccolte e trasmesse ad esempio dai cookie, tranne nel caso in cui tale situazione sia considerata come un contratto dal diritto nazionale. La direttiva 2011/83/UE non dovrebbe neanche applicarsi alle situazioni in cui il consumatore, senza avere concluso un contratto con il professionista, è esposto a pubblicità solo allo scopo di ottenere l'accesso a un contenuto digitale o a un servizio digitale. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di estendere l'applicazione delle norme della direttiva 2011/83/UE a tali situazioni, o di regolamentare altrimenti sutuazioni di questo tipo escluse dal campo d'applicazione di detta direttiva.

(26)  La direttiva 2011/83/UE non dovrebbe poi applicarsi alle situazioni in cui il professionista raccoglie solo metadati, informazioni sul dispositivo del consumatore o la cronologia del browser, tranne nel caso in cui tale situazione sia considerata come un contratto dal diritto nazionale. La direttiva 2011/83/UE non dovrebbe neanche applicarsi alle situazioni in cui il consumatore, senza avere concluso un contratto con il professionista, è esposto a pubblicità solo allo scopo di ottenere l'accesso a un contenuto digitale o a un servizio digitale. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di estendere l'applicazione delle norme della direttiva 2011/83/UE a tali situazioni, o di regolamentare altrimenti situazioni di questo tipo escluse dal campo d'applicazione di detta direttiva.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis)  I contratti per consegne puntuali di energia fuori rete dovrebbero essere esentati dal diritto di recesso. A causa delle fluttuazioni dei prezzi di mercato, il professionista sarebbe altrimenti soggetto a un rischio di rivendita incalcolabile.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  La direttiva 2011/83/UE prevede regole pienamente armonizzate per quanto riguarda il diritto di recesso dai contratti a distanza e dai contratti negoziati fuori dei locali commerciali. In tale contesto, due obblighi concreti si sono rivelati un onere sproporzionato per i professionisti e dovrebbero essere eliminati.

soppresso

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  Il primo riguarda il diritto del consumatore di recedere da contratti di vendita conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali, anche dopo aver utilizzato le merci oltre quanto necessario per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, un consumatore può ancora recedere da un acquisto online/fuori dai locali commerciali anche se ha usato i beni più di quanto consentito. In tal caso, tuttavia, il consumatore può essere responsabile della diminuzione del valore dei beni.

soppresso

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  L'obbligo di accettare la restituzione di tali beni crea difficoltà ai professionisti, che sono tenuti a valutare la "diminuzione del valore" dei beni restituiti, e devono rivenderli come beni di seconda mano oppure scartarli. Questo altera l'equilibrio fra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese perseguiti dalla direttiva 2011/83/UE. Il diritto dei consumatori di restituire merci in tali situazioni dovrebbe quindi essere soppresso. L'allegato I della direttiva 2011/83/UE ("Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso") andrebbe a sua volta adattato in funzione di questa modifica.

soppresso

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Il secondo obbligo riguarda l'articolo 13 della direttiva 2011/83/UE, ai sensi del quale i professionisti possono trattenere il rimborso finché non abbiano ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima. La seconda opzione, in alcune circostanze, può effettivamente obbligare i professionisti a rimborsare i consumatori prima di aver ricevuto le merci restituite e prima di avere avuto la possibilità di controllarle. Questo altera l'equilibrio fra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese perseguiti dalla direttiva 2011/83/UE. Pertanto, l'obbligo, per il professionista, di rimborsare il consumatore sulla mera base della prova che le merci sono state rispedite dovrebbe essere soppresso. L'allegato I della direttiva 2011/83/UE ("Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso") andrebbe a sua volta adattato in funzione di questa modifica.

soppresso

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  Tenuto conto degli sviluppi tecnologici, è necessario sopprimere il riferimento al numero di fax dall'elenco dei mezzi di comunicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2011/83/UE, dato che il fax è usato raramente ed è ampiamente obsoleto. Inoltre, in alternativa all'indirizzo e-mail, i professionisti dovrebbero poter fornire altri mezzi di comunicazione online con i consumatori, ad esempio moduli online e chat, purché tali mezzi alternativi permettano al consumatore di conservare il contenuto della comunicazione su un supporto durevole in modo analogo alla posta elettronica. L'allegato I della direttiva ("Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso") andrebbe a sua volta adattato in funzione di questa modifica.

(38)  Tenuto conto degli sviluppi tecnologici, è necessario sopprimere il riferimento al numero di fax dall'elenco dei mezzi di comunicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE, dato che il fax è usato raramente ed è ampiamente obsoleto. Data la varietà dei tipi di imprese impegnate nel commercio, non si ritiene necessario imporre l'uso della comunicazione online in tutti i casi da parte di tutti i professionisti. Ciò nonostante, se il professionista utilizza la comunicazione online, tali dettagli dovrebbero essere forniti al consumatore. Inoltre, i professionisti dovrebbero poter scegliere di usare altri mezzi di comunicazione online con i consumatori, ad esempio moduli online e chat, purché tali mezzi alternativi permettano al consumatore di conservare il contenuto della comunicazione su un supporto durevole in modo analogo alla posta elettronica. L'allegato I della direttiva ("Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso") andrebbe a sua volta adattato di conseguenza.

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)  Il punto 11 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE, che vieta la pubblicità occulta nei contenuti redazionali dei media, dovrebbe essere adattato per precisare che lo stesso divieto si applica anche nel caso in cui un professionista fornisca informazioni a un consumatore sotto forma di risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore.

(40)  Il punto 11 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE, che vieta la pubblicità occulta nei contenuti redazionali dei media, dovrebbe essere adattato per precisare che lo stesso divieto si applica anche nel caso in cui un professionista fornisca informazioni a un consumatore sotto forma di risultati presentati in modo evidente che il consumatore non otterrebbe se i risultati fossero presentati come parte del corpo principale dei risultati di ricerca in risposta a una sua ricerca online. Tale posizionamento prominente dovrebbe essere chiaramente indicato.

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(40 bis)  Al momento di prendere le loro decisioni di acquisto, i consumatori si affidano sempre più alle recensioni e alle raccomandazioni di altri consumatori. Dovrebbe pertanto essere considerato una pratica commerciale sleale il fatto di indurre i consumatori in errore affermando che una recensione è veritiera quando non è stata presa alcuna misura ragionevole e proporzionata per poter assicurare che essa riflette l'esperienza reale dei consumatori. Siffatte misure potrebbero comprendere, ad esempio, mezzi tecnici intesi a verificare l'attendibilità della persona che posta una recensione, la richiesta di informazioni per verificare che il consumatore abbia effettivamente utilizzato il prodotto e la fornitura ai consumatori di informazioni chiare sul modo in cui vengono elaborate le recensioni, ad esempio, se vengono postate tutte le recensioni, sia positive che negative, o se le recensioni sono state sponsorizzate o influenzate da un rapporto contrattuale con un professionista.

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Considerando 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(40 ter)  Per lo stesso motivo occorre aggiornare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per includervi le pubblicità o le raccomandazioni che danno la falsa impressione che amici o conoscenti abbiano acquistato, usato o approvato un prodotto, un servizio o un contenuto digitale.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  L'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE garantisce la libertà d'impresa conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Tuttavia, le attività di marketing, negli Stati membri, che promuovano prodotti come identici, mentre essi hanno in realtà una composizione o caratteristiche significativamente diverse, possono ingannare i consumatori e indurli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

(41)  La commercializzazione di un prodotto la cui presentazione è identica o apparentemente identica a quella di un prodotto che è commercializzato con lo stesso marchio ma che presenta differenze nella composizione o nelle caratteristiche rappresenta, quando tale diversità non è indicata in modo chiaro ed esauriente in modo da essere immediatamente visibile al consumatore, una pratica ingannevole. Detta pratica dovrebbe essere considerata sleale e quindi aggiunta all'elenco delle pratiche commerciali ingannevoli che sono considerate in ogni caso sleali ai sensi dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE. Tuttavia, un professionista può adattare prodotti dello stesso marchio per mercati geografici diversi in virtù di fattori legittimi, in particolare l'approvvigionamento in ingredienti locali, i requisiti della legislazione nazionale, gli obiettivi di riformulazione o le preferenze dimostrabili dei consumatori, che devono essere confermate da prove soddisfacenti. Possibili elementi di prova possono derivare da test effettuati presso i consumatori mediante degustazioni o prove di prodotti "alla cieca", e altri metodi intesi a dimostrare una chiara preferenza partendo dalle scelte dei consumatori. Nei casi in cui i prodotti sono sostanzialmente diversi per composizione o caratteristiche, pur dando l'impressione, per via dell'aspetto, della descrizione o della rappresentazione grafica, di essere identici ad altri prodotti commercializzati in un altro Stato membro, tale differenza dovrebbe essere indicata in modo chiaro e comprensibile così da essere immediatamente visibile al consumatore. Tuttavia, in particolare nel caso dei prodotti commercializzati per essere utilizzati da lattanti o bambini, ad esempio gli alimenti per l'infanzia, è chiaro che è molto improbabile che le differenze regionali o le preferenze di gusto si manifestino in modo così evidente, ragion per cui non è possibile, per il professionista, evocare tali ragioni per commercializzare prodotti con una composizione o caratteristiche sostanzialmente diverse.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  Una tale pratica può pertanto essere qualificata come contraria alla direttiva 2005/29/CE in base ad una valutazione caso per caso degli elementi rilevanti. Per facilitare l'applicazione delle normative esistenti da parte delle autorità degli Stati membri preposte alla tutela dei consumatori e al controllo degli alimenti, la comunicazione della Commissione del 26.9.2017 "sull'applicazione delle norme in materia di tutela degli alimenti e dei consumatori alle questioni di differenze di qualità dei prodotti – Il caso specifico degli alimenti"46 fornisce orientamenti sull'applicazione delle vigenti norme dell'UE nelle situazioni di duplice livello di qualità nei prodotti alimentari.

soppresso

__________________

 

46 C(2017)6532.

 

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Tuttavia, l'esperienza acquisita in materia di attuazione ha mostrato che, in assenza di disposizioni esplicite, i consumatori, i professionisti e le autorità nazionali competenti possono non avere una visione chiara di quali pratiche commerciali possano essere contrarie alla direttiva 2005/29/CE. Pertanto, la direttiva 2005/29/CE deve essere modificata per garantire certezza del diritto sia ai professionisti che alle autorità responsabili dell'esecuzione delle normative, inserendo un esplicito riferimento alle attività di marketing che promuovano un prodotto come identico ad uno stesso prodotto commercializzato in vari altri Stati membri, mentre essi hanno una composizione significativamente diversa. Le autorità competenti dovrebbero valutare e trattare tali pratiche caso per caso secondo le disposizioni della direttiva. Nell'intraprendere la sua valutazione l'autorità competente dovrebbe considerare se una tale differenziazione sia facilmente individuabile dai consumatori. Dovrebbe inoltre tenere conto del diritto del professionista di adattare prodotti dello stesso marchio per mercati geografici diversi in virtù di fattori legittimi come la disponibilità o la stagionalità delle materie prime, le specifiche preferenze dei consumatori o strategie volontarie volte a migliorare l'accesso a prodotti alimentari sani e nutrienti, così come del diritto del professionista di offrire prodotti dello stesso marchio in confezioni di diverso peso o volume su mercati geografici diversi.

soppresso

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  Le vendite negoziate fuori dai locali commerciali costituiscono un canale legittimo e consolidato, come le vendite presso i locali commerciali del professionista e le vendite a distanza. Tuttavia alcune pratiche commerciali particolarmente aggressive o ingannevoli, nel contesto di visite presso l'abitazione del consumatore senza previo accordo di questi, o in occasione di escursioni promozionali, possono mettere i consumatori sotto pressione inducendoli all'acquisto di beni che altrimenti non avrebbero comprato e/o all'acquisto a prezzi eccessivi, spesso con pagamento immediato. Tali pratiche spesso prendono di mira persone anziane o altre categorie di consumatori vulnerabili. Alcuni Stati membri, in cui tali pratiche sono indesiderate, ritengono necessario limitare alcuni aspetti e forme delle vendite fuori dai locali commerciali ai sensi della direttiva 2011/83/UE, come la commercializzazione o la vendita aggressiva o ingannevole di un prodotto nel contesto di visite non richieste presso l'abitazione del consumatore o nell'ambito di escursioni promozionali, e questo per motivi di ordine pubblico o ai fini del rispetto della vita privata del consumatore, tutelata dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Conformemente al principio di sussidiarietà e per facilitare l'attuazione delle norme, va pertanto chiarito che la direttiva 2005/29/CE lascia impregiudicata la libertà degli Stati membri di adottare provvedimenti, senza la necessità di una valutazione caso per caso della specifica pratica, per proteggere gli interessi legittimi dei consumatori rispetto a visite non richieste presso la loro abitazione privata da parte di un professionista che offra o venda prodotti, o nel contesto di escursioni promozionali organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di pubblicizzare o vendere prodotti ai consumatori, ove tali provvedimenti siano giustificati da motivi di ordine pubblico o dalla tutela della vita privata. Tutte le disposizioni di questo tipo dovrebbero essere proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a notificare alla Commissione eventuali misure nazionali adottate a tale riguardo, in modo che la Commissione possa rendere tali informazioni disponibili a tutte le parti interessate e possa controllare il carattere proporzionato e la legalità di tali misure.

(44)  Le vendite negoziate fuori dai locali commerciali costituiscono un canale legittimo e consolidato. Tuttavia alcune pratiche commerciali particolarmente aggressive o ingannevoli, nel contesto di ripetute e sgradite sollecitazioni presso l'abitazione del consumatore senza previo accordo di questi, o in occasione di escursioni promozionali, possono mettere i consumatori sotto pressione inducendoli all'acquisto di prodotti che altrimenti non avrebbero comprato e/o all'acquisto a prezzi eccessivi, spesso con pagamento immediato. Tali pratiche spesso prendono di mira persone anziane o altre categorie di consumatori vulnerabili. Conformemente al principio di sussidiarietà e per facilitare l'attuazione delle norme, va pertanto chiarito che la direttiva 2005/29/CE lascia impregiudicata la libertà degli Stati membri di adottare disposizioni per proteggere gli interessi legittimi dei consumatori rispetto a pratiche specifiche associate a ripetute e sgradite sollecitazioni presso la loro abitazione privata da parte di un professionista, o nel contesto di escursioni promozionali organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di pubblicizzare o vendere prodotti ai consumatori, ove tali disposizioni siano proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi imperativi di interesse pubblico. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a notificare alla Commissione eventuali misure nazionali adottate a tale riguardo, in modo che la Commissione possa rendere tali informazioni disponibili a tutte le parti interessate e possa controllare le pratiche che sono soggette a dette disposizioni nazionali, come anche se esse siano proporzionate e legali.

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettere l bis, l ter e l quater (nuove)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)  All'articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere l bis), l ter) e l quater):

 

"l bis)  "mercato online": un fornitore di servizi che permette ai consumatori di concludere contratti online con professionisti e consumatori sulla sua interfaccia online;

 

l ter)  "servizio di confronto": un servizio che mette a confronto offerte diverse di beni o servizi fatte da professionisti ai consumatori sulla base di criteri quali il prezzo, le caratteristiche o le recensioni, o che individua i professionisti che forniscono beni, servizi o contenuti digitali pertinenti per i consumatori, con lo scopo di agevolare l'avvio di transazioni dirette tra tali professionisti e i consumatori stessi, indipendentemente dal luogo in cui dette transazioni saranno effettivamente concluse;

 

l quater)  "interfaccia online": un'interfaccia online quale definita all'articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) 2018/302."

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 3 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni per tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore, oppure rispetto a escursioni promozionali organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori, purché tali disposizioni siano giustificate da motivi di ordine pubblico o dalla tutela del rispetto della vita privata.

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni per tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendita specifiche che sono riconosciute come aggressive o ingannevoli nel contesto di ripetute e sgradite sollecitazioni da parte di un professionista presso l'abitazione di un consumatore, oppure rispetto a escursioni promozionali organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori, purché tali disposizioni siano proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi imperativi di interesse pubblico.

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  All'articolo 6, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera c):

soppresso

c)  una qualsivoglia attività di marketing che promuova un prodotto come identico ad uno stesso prodotto commercializzato in diversi altri Stati membri, mentre essi hanno una composizione o caratteristiche significativamente diverse.

 

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  All'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera e bis):

 

"e bis)  per i prodotti o i servizi offerti sui mercati online, il fatto che il terzo che offre i prodotti o i servizi sia o meno un professionista."

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 7 – paragrafi 5 bis e 5 ter (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)  All'articolo 7, sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 bis e 5 ter:

 

"5 bis.  Se un mercato online o un servizio di confronto fornisce l'accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni seguenti:

 

a)  una descrizione dei processi utilizzati per sollecitare e presentare le recensioni dei consumatori e se l'autenticità di tali recensioni è verificata; e

 

b)  in caso di controlli di questo tipo, una descrizione delle principali caratteristiche del controllo.

 

5 ter.  Nel fornire ai consumatori la possibilità di cercare prodotti sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, i mercati online e i servizi di confronto forniscono informazioni sui parametri principali, presentati in ordine di importanza relativa, che determinano la classificazione delle offerte presentate al consumatore come risultato della sua ricerca."

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 11 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Oltre all'obbligo, enunciato all'articolo 11, di prevedere mezzi adeguati ed efficaci per garantire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che siano disponibili rimedi contrattuali ed extracontrattuali per i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali, per eliminarne ogni effetto conformemente alla legislazione nazionale.

1.  Gli Stati membri provvedono a che siano disponibili rimedi contrattuali ed extracontrattuali per i consumatori che sono lesi da pratiche commerciali sleali, conformemente alla legislazione nazionale.

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 11 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I rimedi contrattuali includono, come minimo, la possibilità, per il consumatore, di porre fine unilateralmente al contratto.

2.  I rimedi contrattuali includono la possibilità, per il consumatore, di porre fine unilateralmente al contratto. Sono inoltre previsti ulteriori rimedi contrattuali che riflettono la natura e la gravità dell'inadempienza, compreso il diritto di ottenere una riduzione del prezzo o il diritto di ottenere il risarcimento del danno. Tali rimedi lasciano impregiudicato il diritto dell'Unione o il diritto nazionale che disciplinano l'applicazione dei rimedi.

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 11 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I rimedi extracontrattuali includono, come minimo, la possibilità di un risarcimento per i danni subiti dal consumatore.

3.  I rimedi extracontrattuali includono la possibilità di un risarcimento per i danni subiti dal consumatore.

Emendamento    41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  numero di consumatori interessati, anche in altri Stati membri;

b)  numero di consumatori che hanno subito un danno nello Stato membro interessato e in altri Stati membri, qualora tali informazioni siano rese disponibili conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2394;

Emendamento    42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;

c)  eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio, comprese le azioni intraprese dal professionista per segnalare la violazione o per cooperare con gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative competenti;

Emendamento    43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  ove appropriato, il carattere doloso o colposo della violazione;

d)  il carattere doloso o colposo della violazione;

Emendamento    44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)  se il professionista sostiene di aver rispettato i codici di condotta o le qualifiche pertinenti;

Emendamento    45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Gli Stati membri esercitano i poteri di cui al presente articolo in modo proporzionato, efficiente ed efficace, conformemente al diritto dell'Unione, compresi i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le salvaguardie procedurali applicabili e le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, nonché conformemente al diritto nazionale.

 

_____________________

 

1 bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("Regolamento generale sulla protezione dei dati") (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 13 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se la sanzione da irrogare è di tipo pecuniario, nella determinazione dell'importo vengono presi in considerazione anche il fatturato annuo e gli utili netti del professionista che ha commesso la violazione, così come altre sanzioni pecuniarie inflitte per la stessa o altre violazioni della presente direttiva in altri Stati membri.

3.  Nella determinazione del livello di sanzione vengono prese in considerazione anche le sanzioni pecuniarie inflitte per le stesse violazioni della presente direttiva in altri Stati membri.

Emendamento    47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 13 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri provvedono a che le sanzioni inflitte per le infrazioni diffuse e per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale ai sensi del regolamento (UE) n. 2017/2934 possano essere di tipo pecuniario, e prevedano un importo massimo che sia come minimo pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

4.  Gli Stati membri provvedono a che le sanzioni per le infrazioni diffuse e per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale da infliggere a seguito di un'azione coordinata avviata a norma del capo IV del regolamento (UE) 2017/2394 possano essere di tipo pecuniario, e prevedano un importo massimo di 10 000 000 EUR o pari come minimo al 4 % del fatturato annuo del precedente esercizio finanziario del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, se superiore.

Emendamento    48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 13 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Nel decidere in merito alla destinazione delle entrate generate dalle sanzioni pecuniarie gli Stati membri tengono conto dell'interesse generale dei consumatori.

5.  Gli Stati membri utilizzano le entrate generate dalle sanzioni pecuniarie per rafforzare la tutela dell'interesse generale dei consumatori, anche attraverso l'istituzione di un fondo destinato a risarcire i danni da essi subiti e, se del caso, qualsiasi altro danno, ad esempio agli interessi ambientali o ad altri interessi pubblici protetti, derivante dalla violazione.

 

Emendamento    49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  Gli Stati membri non sono tenuti a istituire un sistema globale di esecuzione pubblica ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente direttiva.

Emendamento    50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -6 (nuovo)

Direttiva 2005/29/CE

Allegato I – punto 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-6)  all'allegato I, è aggiunto il seguente punto:

 

"6 bis.  Mostrare una riduzione del prezzo senza indicare il prezzo di riferimento sul quale si basa l'annuncio della riduzione di prezzo e senza essere in grado di dimostrare la correttezza di tale prezzo di riferimento nei 30 giorni precedenti all'annuncio."

Emendamento    51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2005/29/CE

Allegato I – punto 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

11.  Impiegare contenuti redazionali nei media, o comunicare informazioni durante una ricerca online del consumatore, per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga chiaramente dai contenuti, o dai risultati della ricerca, o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore (advertorial ovvero pubblicità redazionale, posizionamento a pagamento o inclusione a pagamento). Tale disposizione è senza pregiudizio della direttiva 2010/13/UE48.

11.  Impiegare contenuti redazionali nei media, o comunicare informazioni durante una ricerca online del consumatore, per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione o posizionamento preminente che bypassa la parte principale dei risultati della ricerca siano stati sostenuti direttamente o indirettamente dal professionista senza che ciò emerga chiaramente in forma concisa, semplice e intelligibile dai contenuti, o dai risultati della ricerca, o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore (advertorial ovvero pubblicità redazionale, posizionamento a pagamento o inclusione a pagamento). Tale disposizione è senza pregiudizio della direttiva 2010/13/UE48.

__________________

__________________

48 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

48 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

Emendamento    52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2005/29/CE

Allegato I – punto 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  all'allegato I, è aggiunto il seguente punto:

 

"13 bis. Affermare o generare comunque l'impressione per via dell'aspetto, della descrizione o della rappresentazione grafica che un prodotto è identico o apparentemente identico a un altro prodotto commercializzato in un altro Stato membro quando invece non lo è, a meno che tali prodotti non si differenzino in ragione di chiare e dimostrabili preferenze regionali dei consumatori, dell'approvvigionamento di ingredienti locali o dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, e tale differenza sia evidenziata in modo chiaro ed esauriente così da essere immediatamente visibile al consumatore."

Emendamento    53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)

Direttiva 2005/29/CE

Allegato I – punto 23 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)  all'allegato I, è aggiunto il seguente punto:

 

"23 bis.  Utilizzare diverse tecniche che consentono l'acquisto di biglietti di eventi su larga scala, anche attraverso software automatizzati, al fine di rivendere i biglietti a un valore superiore al valore nominale."

Emendamento    54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)

Direttiva 2005/29/CE

Allegato I – punto 23 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quater)  all'allegato I, è aggiunto il seguente punto:

 

"23 ter. Affermare o generare comunque l'impressione che una recensione di un prodotto proviene da un consumatore che ha effettivamente utilizzato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per garantire che tale recensione rifletta le reali esperienze dei consumatori."

Emendamento    55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 quinquies (nuovo)

Direttiva 2005/29/CE

Allegato I – punto 23 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quater)  all'allegato I, è aggiunto il seguente punto:

 

"23 quater.  Creare la falsa impressione che altri consumatori abbiano acquistato, utilizzato o raccomandato uno specifico prodotto, servizio o contenuto digitale sulla base di parametri non correlati, comprese le preferenze di marchio e la localizzazione geografica."

Motivazione

Al momento di effettuare le loro decisioni di acquisto, i consumatori si affidano sempre di più alle recensioni e alle raccomandazioni dei consumatori. L'allegato I dovrebbe pertanto essere modificato con l'inclusione di questa pratica ingannevole.

Emendamento    56

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera d

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 2 – punto 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  'contratto per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale': un contratto in base al quale un professionista fornisce o si impegna a fornire uno specifico contenuto digitale al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo. Sono compresi i contratti in base ai quali il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, tranne i casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o dell'assolvimento degli obblighi di legge cui il professionista è soggetto, e questi non tratti tali dati per nessun altro scopo;

(16)  'contratto per la fornitura di contenuto digitale': un contratto in base al quale un professionista fornisce o si impegna a fornire un contenuto digitale al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagare un prezzo. Sono compresi i contratti in base ai quali il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, tranne i casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista per la fornitura del contenuto digitale a norma della [direttiva sul contenuto digitale] o dell'assolvimento degli obblighi di legge cui il professionista è soggetto, e questi non tratti tali dati per nessun altro scopo;

Emendamento    57

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera d

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 2 – punto 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  'servizio digitale': a) un servizio che consente al consumatore la creazione, la trasformazione o la memorizzazione di dati in formato digitale o l'accesso agli stessi; oppure b) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati, inclusi la condivisione video a audio e altri tipi di file hosting, il trattamento testi o i giochi offerti nell'ambiente di cloud computing e nei media sociali.

(17)  'servizio digitale': a) un servizio che consente al consumatore di creare, memorizzare i dati in formato digitale o di accedere agli stessi; oppure b) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati.

Emendamento    58

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera d

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 2 – punto 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  'contratto per servizi digitali': un contratto in base al quale un professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio digitale al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo. Sono compresi i contratti in base ai quali il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, tranne i casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del servizio digitale o dell'assolvimento degli obblighi di legge cui il professionista è soggetto, e questi non tratti tali dati per nessun altro scopo;

(18)  'contratto per servizi digitali': un contratto in base al quale un professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio digitale al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagare un prezzo. Sono compresi i contratti in base ai quali il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, tranne i casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista per la fornitura del servizio digitale a norma della [direttiva sul contenuto digitale] o dell'assolvimento degli obblighi di legge cui il professionista è soggetto, e questi non tratti tali dati per nessun altro scopo;

Emendamento    59

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera k

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(1 bis)  all'articolo 3, paragrafo 3, la lettera k), è sostituita dalla seguente:

k)  di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l’articolo 8, paragrafo 2, e gli articoli 19 e 22;

"k)  di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l’articolo 8, paragrafo 2, e gli articoli 19, 21 e 22;"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537797342987&from=IT)

Motivazione

Questo emendamento è necessario ai fini della coerenza logica del testo e in quanto è collegato direttamente ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento    60

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h)  qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale e dei servizi digitali con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;'

h)  qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale e dei servizi digitali con l'hardware o il software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati un contenuto digitale o servizi digitali dello stesso tipo, se applicabile;'

Emendamento    61

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  'c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, così come il suo numero di telefono, l'indirizzo elettronico o qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui una corrispondenza su un supporto durevole, per consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce anche l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce;

c)  'c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, così come il suo numero di telefono, l'indirizzo elettronico e qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica, ove disponibile, che garantisca al consumatore di poter conservare un registro di contatto con il professionista e custodire copie della corrispondenza scritta intrattenuta con lui su un supporto durevole, per consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce anche l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce;

Emendamento    62

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera s

 

Testo della Commissione

Emendamento

s)  qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale e dei servizi digitali con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;'

s)  qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale e dei servizi digitali con l'hardware o il software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati un contenuto digitale o servizi digitali dello stesso tipo, se applicabile;'

Emendamento    63

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 bis paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, o da una corrispondente offerta, su un mercato online, il mercato online indica anche:

Prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, o da una corrispondente offerta, su un mercato online, il mercato online indica anche, fatte salve le disposizioni della direttiva 2005/29/CE, in maniera chiara e facilmente fruibile:

Emendamento    64

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  i principali parametri che determinano la classificazione delle offerte presentate al consumatore come risultato della sua ricerca sul mercato online;

soppresso

Emendamento    65

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)  se e in che modo sono stati utilizzati algoritmi o processi decisionali automatizzati per presentare offerte o determinare prezzi, incluse le tecniche di determinazione personalizzata dei prezzi.

Emendamento    66

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d ter)  la base di calcolo per qualsiasi riduzione di prezzo del prodotto o del servizio esposto nella ricerca sul mercato online;

Motivazione

I prezzi scontati offerti, ad esempio, sui mercati online nel settore dei viaggi spesso non sono disponibili per le date specifiche ricercate dal consumatore. Occorre pertanto fornire informazioni accurate sulle riduzioni di prezzo nei risultati di ricerca sui mercati online.

Emendamento    67

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d quater)  la classificazione ufficiale, la categorizzazione o il grado di qualità di un prodotto, se applicabile.

Motivazione

In alcuni settori esistono sistemi ufficiali di classificazione (si veda ad esempio, nel settore turistico, il sistema a stelle per gli hotel). I mercati online dovrebbero indicare, se applicabile, la classificazione ufficiale di un prodotto o servizio.

Emendamento    68

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale obblighi di informazione supplementari.

Emendamento    69

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Una volta che il consumatore è vincolato da un contratto a distanza o da un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, ovvero da una corrispondente offerta, su un mercato online, e se l'offerta relativa al bene o servizio venduto è stata notificata al mercato online e rimossa dallo stesso in quanto illegale, il mercato online fornisce prontamente al consumatore le seguenti informazioni in maniera chiara e comprensibile:

 

a)  il prodotto o il servizio venduto ovvero l'offerta ad esso relativa sono illegali o apparentemente illegali e sono stati rimossi;

 

b)  l'identità del professionista che ha presentato l'offerta che è stata rimossa;

 

c)  i motivi alla base della rimozione dell'offerta.

Motivazione

I mercati online che si rendono conto che una determinata offerta, un prodotto o un servizio sulla loro piattaforma è illegale, dovrebbero informare i consumatori in merito alla potenziale illegalità dell'offerta, del prodotto o del servizio da essi acquistato. Tale obbligo offrirebbe una migliore protezione ai consumatori grazie a una maggiore trasparenza.

Emendamento    70

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 6 ter

 

Obblighi di monitoraggio per gli operatori del mercato online

 

Gli operatori del mercato online sono tenuti ad adottare misure ragionevoli per garantire che i servizi forniti non siano oggetto di uso improprio, lasciando i consumatori vulnerabili. Vi è un livello adeguato di protezione, coerente con la natura dei beni o dei servizi venduti e qualsiasi elemento di prova concreto dei danni derivanti dalla vendita. Nello specifico, gli operatori monitorano le attività che lasciano intendere che un professionista sostenga di non essere tale per influenzare le scelte e le aspettative dei consumatori riguardo alla qualità del prodotto o del servizio che intendono acquistare."

Emendamento    71

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto -5 (nuovo)

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-5)  all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.  Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.

"1.  Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, su un mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile."

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23770&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96674)

Motivazione

L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. Nell'era digitale non è necessario disporre che tutte le informazioni siano automaticamente fornite su supporto cartaceo.

Emendamento    72

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto -5 bis (nuovo)

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 7 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-5 bis)  all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.  Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore in conformità dell’articolo 16, lettera m).

2.  Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato su un mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore in conformità dell’articolo 16, lettera m)."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=IT)

Motivazione

L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili. Nell'era digitale non è necessario disporre che tutte le informazioni siano automaticamente fornite su supporto cartaceo.

Emendamento    73

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 13 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

soppresso

‘3.  '3. Salvo che abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto indietro i beni.'

 

Emendamento    74

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 13 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Per quanto riguarda eventuali contenuti digitali che non siano dati personali, caricati o creati dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, il professionista rispetta gli obblighi e può esercitare i diritti di cui alla [direttiva sul contenuto digitale].'

5.  Per quanto riguarda eventuali contenuti digitali che non siano dati personali, forniti o creati dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, il professionista rispetta gli obblighi e può esercitare i diritti di cui alla [direttiva sul contenuto digitale].'

Emendamento    75

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 8 – punto 1

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

soppresso

'Dopo l'estinzione del contratto, il consumatore si astiene dall'utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.'

 

Emendamento    76

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 8 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  è inserito il seguente paragrafo:

 

"2 bis. Dopo l'estinzione del contratto, il consumatore si astiene dall'utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi."

(Cfr. emendamento concernente l'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE)

Emendamento    77

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 9 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(1 bis)  al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b)  la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;

"b)  la fornitura di beni, servizi o energia non di rete il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario, nel mercato dei prodotti di base o nel mercato dell'energia che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537955310239&from=IT)

Motivazione

L'emendamento è reso necessario da ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso con altri emendamenti ricevibili.

Emendamento    78

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 9 – punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera h

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(1 ter)  al paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

h)  i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, occorre applicare il diritto di recesso a tali servizi o beni supplementari;

"h)  i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione o della prestazione di altri servizi urgenti richiesti con breve preavviso. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, occorre applicare il diritto di recesso a tali servizi o beni supplementari;"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537446850688&from=IT)

Motivazione

L'emendamento è reso necessario da ragioni di logica interna del testo e perché è strettamente connesso con altri emendamenti ricevibili.

Emendamento    79

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 9 – punto 3

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera n

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Sono inseriti i seguenti punti:

soppresso

"n)  'n) la fornitura di beni che il consumatore abbia maneggiato, durante il periodo di diritto di recesso, oltre a quanto necessario per stabilirne la natura, le caratteristiche e il funzionamento.'

 

Emendamento    80

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 10

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  numero di consumatori interessati, anche in altri Stati membri;

b)  numero di consumatori che hanno subito un danno nello Stato membro interessato e in altri Stati membri, qualora tali informazioni siano rese disponibili conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2394;

Emendamento    81

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 10

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;

c)  eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio, comprese le azioni intraprese dal professionista per denunciare la violazione o per cooperare con gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative competenti;

Emendamento    82

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 10

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  ove appropriato, il carattere doloso o colposo della violazione;

d)  il carattere doloso o colposo della violazione;

Emendamento    83

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 10

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)  se il professionista sostiene di aver rispettato i codici di condotta o le qualifiche pertinenti;

Emendamento    84

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 10

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Gli Stati membri esercitano i poteri di cui al presente articolo in modo proporzionato, efficiente ed efficace, conformemente al diritto dell'Unione, compresi i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le salvaguardie procedurali applicabili e le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2016/679, nonché conformemente al diritto nazionale.

Emendamento    85

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 10

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 24 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se la sanzione da irrogare è di tipo pecuniario, nella determinazione dell'importo vengono presi in considerazione anche il fatturato annuo e gli utili netti del professionista che ha commesso la violazione, così come altre sanzioni pecuniarie inflitte per la stessa o altre violazioni della presente direttiva in altri Stati membri.

3.  Nella determinazione del livello di sanzione vengono prese in considerazione anche le sanzioni pecuniarie inflitte per le stesse violazioni della presente direttiva in altri Stati membri.

Emendamento    86

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 10

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 24 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri provvedono a che le sanzioni inflitte per le infrazioni diffuse e per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale ai sensi del regolamento (UE) n. 2017/2934 possano essere di tipo pecuniario, e prevedano un importo massimo che sia come minimo pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

4.  Gli Stati membri provvedono a che le sanzioni per le infrazioni diffuse e per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale da infliggere a seguito di un'azione coordinata avviata a norma del capo IV del regolamento (UE) 2017/2394 possano essere di tipo pecuniario, e prevedano un importo massimo di 10 000 000 EUR o pari come minimo al 4 % del fatturato annuo del precedente esercizio finanziario del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, se superiore.

Emendamento    87

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 10

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 24 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Nel decidere in merito alla destinazione delle entrate generate dalle sanzioni pecuniarie gli Stati membri tengono conto dell'interesse generale dei consumatori.

5.  Gli Stati membri utilizzano le entrate generate dalle sanzioni pecuniarie per promuovere la tutela dell'interesse generale dei consumatori, anche attraverso l'istituzione di un fondo destinato a risarcire i danni da essi subiti e, se del caso, qualsiasi altro danno, ad esempio agli interessi ambientali o ad altri interessi pubblici protetti, derivante dalla violazione.

Emendamento    88

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 10

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 24 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  Gli Stati membri non sono tenuti a istituire un sistema globale di esecuzione pubblica ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente direttiva.

Emendamento    89

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 11 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Allegato I – punto A

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  il terzo paragrafo della parte A, sotto "Diritto di recesso" è sostituito dal seguente:

soppresso

"Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci [2] della Sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio una lettera inviata per posta o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è obbligatorio3.

 

Emendamento    90

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 11 – punto 1 – lettera c

Direttiva 2011/83/UE

Allegato I – punto 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  il quarto paragrafo sotto "Istruzioni per la compilazione" è sostituito dal seguente:

soppresso

"[4.] Per i contratti di vendita nei quali Lei non ha offerto di ritirare i beni in caso di recesso, inserire quanto segue: «Il rimborso può essere sospeso fino al ricevimento dei beni .»."

 

Emendamento    91

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 11 – punto 1 – lettera d

Direttiva 2011/83/UE

Allegato I – punto 5 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  la lettera c) del quinto paragrafo sotto "Istruzioni per la compilazione" è soppressa.

soppresso

Emendamento    92

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Direttiva 93/13/CEE

Articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  numero di consumatori interessati, anche in altri Stati membri;

b)  numero di consumatori che hanno subito un danno nello Stato membro interessato e in altri Stati membri, qualora tali informazioni siano rese disponibili conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2394;

(Nell'intestazione, il riferimento a un atto modificato (articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera b), corrisponde all'articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera c) della proposta della Commissione. Tale discrepanza è dovuta alla numerazione erronea nella versione inglese della proposta della Commissione.

Emendamento    93

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Direttiva 93/13/CEE

Articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;

c)  eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio, comprese le azioni intraprese dal professionista per denunciare la violazione o per cooperare con gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative competenti;

(Nell'intestazione, il riferimento a un atto modificato (articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera c), corrisponde all'articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera d) della proposta della Commissione. Tale discrepanza è dovuta alla numerazione erronea nella versione inglese della proposta della Commissione.

Emendamento    94

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Direttiva 93/13/CEE

Articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  ove appropriato, il carattere doloso o colposo della violazione;

d)  il carattere doloso o colposo della violazione;

(Nell'intestazione, il riferimento a un atto modificato (articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera d), corrisponde all'articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera e) della proposta della Commissione. Tale discrepanza è dovuta alla numerazione erronea nella versione inglese della proposta della Commissione.

Emendamento    95

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Direttiva 93/13/CEE

Articolo 8 ter – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)  se il professionista sostiene di aver rispettato i codici di condotta o le qualifiche pertinenti;

Emendamento    96

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Direttiva 93/13/CEE

Articolo 8 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Gli Stati membri esercitano i poteri di cui al presente articolo in modo proporzionato, efficiente ed efficace, conformemente al diritto dell'Unione, compresi i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le salvaguardie procedurali applicabili e le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2016/679, nonché conformemente al diritto nazionale.

Emendamento    97

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Direttiva 93/13/CEE

Articolo 8 ter – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se la sanzione da irrogare è di tipo pecuniario, nella determinazione dell'importo vengono presi in considerazione anche il fatturato annuo e gli utili netti del professionista che ha commesso la violazione, così come altre sanzioni pecuniarie inflitte per la stessa o altre violazioni della presente direttiva in altri Stati membri.

3.  Nella determinazione del livello di sanzione vengono prese in considerazione anche le sanzioni pecuniarie inflitte per le stesse violazioni della presente direttiva in altri Stati membri.

Emendamento    98

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Direttiva 93/13/CEE

Articolo 8 ter – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri provvedono a che le sanzioni inflitte per le infrazioni diffuse e per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale ai sensi del regolamento (UE) n. 2017/2934 possano essere di tipo pecuniario, e prevedano un importo massimo che sia come minimo pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

4.  Gli Stati membri provvedono a che le sanzioni per le infrazioni diffuse e per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale da infliggere a seguito di un'azione coordinata avviata a norma del capo IV del regolamento (UE) 2017/2394 possano essere di tipo pecuniario, e prevedano un importo massimo di 10 000 000 EUR o pari come minimo al 4 % del fatturato annuo del precedente esercizio finanziario del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, se superiore.

Emendamento    99

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Direttiva 93/13/CEE

Articolo 8 ter – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Nel decidere in merito alla destinazione delle entrate generate dalle sanzioni pecuniarie gli Stati membri tengono conto dell'interesse generale dei consumatori.

5.  Gli Stati membri utilizzano le entrate generate dalle sanzioni pecuniarie per promuovere la tutela dell'interesse generale dei consumatori, anche attraverso l'istituzione di un fondo destinato a risarcire i danni da essi subiti e, se del caso, qualsiasi altro danno, ad esempio agli interessi ambientali o ad altri interessi pubblici protetti, derivante dalla violazione.

Emendamento    100

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Direttiva 93/13/CEE

Articolo 8 ter – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  Gli Stati membri non sono tenuti a istituire un sistema globale di esecuzione pubblica ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente direttiva.

Emendamento    101

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Direttiva 98/6/CE

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  numero di consumatori interessati, anche in altri Stati membri;

b)  numero di consumatori che hanno subito un danno nello Stato membro interessato e in altri Stati membri, qualora tali informazioni siano rese disponibili conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2394;

(Nell'intestazione, il riferimento a un atto modificato (articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b), corrisponde all'articolo 8 – paragrafo 2 – lettera j) della proposta della Commissione. Tale discrepanza è dovuta alla numerazione erronea nella versione inglese della proposta della Commissione.

Emendamento    102

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Direttiva 98/6/CE

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;

c)  eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio, comprese le azioni intraprese dal professionista per denunciare la violazione o per cooperare con gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative competenti;

(Nell'intestazione, il riferimento a un atto modificato (articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c), corrisponde all'articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k) della proposta della Commissione. Tale discrepanza è dovuta alla numerazione erronea nella versione inglese della proposta della Commissione.

Emendamento    103

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Direttiva 98/6/CE

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  ove appropriato, il carattere doloso o colposo della violazione;

d)  il carattere doloso o colposo della violazione;

(Nell'intestazione, il riferimento a un atto modificato (articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d), corrisponde all'articolo 8 – paragrafo 2 – lettera l) della proposta della Commissione. Tale discrepanza è dovuta alla numerazione erronea nella versione inglese della proposta della Commissione.

Emendamento    104

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Direttiva 98/6/CE

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)  se il professionista sostiene di aver rispettato i codici di condotta o le qualifiche pertinenti;

Emendamento    105

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Direttiva 98/6/CE

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Gli Stati membri esercitano i poteri di cui al presente articolo in modo proporzionato, efficiente ed efficace, conformemente al diritto dell'Unione, compresi i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le salvaguardie procedurali applicabili e le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2016/679, nonché conformemente al diritto nazionale.

Emendamento    106

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Direttiva 98/6/CE

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se la sanzione da irrogare è di tipo pecuniario, nella determinazione dell'importo vengono presi in considerazione anche il fatturato annuo e gli utili netti del professionista che ha commesso la violazione, così come altre sanzioni pecuniarie inflitte per la stessa o altre violazioni della presente direttiva in altri Stati membri.

3.  Nella determinazione del livello di sanzione vengono prese in considerazione anche le sanzioni pecuniarie inflitte per le stesse violazioni della presente direttiva in altri Stati membri.

Emendamento    107

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Direttiva 98/6/CE

Articolo 8 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri provvedono a che le sanzioni inflitte per le infrazioni diffuse e per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale ai sensi del regolamento (UE) n. 2017/2934 possano essere di tipo pecuniario, e prevedano un importo massimo che sia come minimo pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

4.  Gli Stati membri provvedono a che le sanzioni per le infrazioni diffuse e per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale da infliggere a seguito di un'azione coordinata avviata a norma del capo IV del regolamento (UE) 2017/2394 possano essere di tipo pecuniario, e prevedano un importo massimo di 10 000 000 EUR o pari come minimo al 4 % del fatturato annuo del precedente esercizio finanziario del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, se superiore.

Emendamento    108

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Direttiva 98/6/CE

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Nel decidere in merito alla destinazione delle entrate generate dalle sanzioni pecuniarie gli Stati membri tengono conto dell'interesse generale dei consumatori.

5.  Gli Stati membri utilizzano le entrate generate dalle sanzioni pecuniarie per promuovere la tutela dell'interesse generale dei consumatori, anche attraverso l'istituzione di un fondo destinato a risarcire i danni da essi subiti e, se del caso, qualsiasi altro danno, ad esempio agli interessi ambientali o ad altri interessi pubblici protetti, derivante dalla violazione.

Emendamento    109

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Direttiva 98/6/CE

Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  Gli Stati membri non sono tenuti a istituire un sistema globale di esecuzione pubblica ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente direttiva.

Emendamento    110

Proposta di direttiva

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Applicazione per i diritti dei consumatori europei

 

1.  Entro il 1° gennaio 2021 la Commissione sviluppa un'applicazione mobile che funge da punto di accesso per i cittadini che cercano informazioni sui loro diritti in quanto consumatori e per i consumatori che chiedono la risoluzione extragiudiziale delle controversie disciplinata dal regolamento (UE) n. 524/2013 e un sostegno nei reclami attraverso la Rete dei centri europei dei consumatori.

 

2.  L'applicazione mobile di cui al paragrafo 1 ha le seguenti funzioni:

 

a)  fornire un modulo tipo di reclamo elettronico che possa essere compilato dal consumatore;

 

b)  sottoporre il modulo di reclamo compilato alla piattaforma ODR istituita a norma del regolamento (UE) n. 524/2013 o al competente centro europeo dei consumatori, sulla base delle parti coinvolte;

 

c)  fornire in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile informazioni accurate e aggiornate sui diritti e sulle garanzie dei consumatori in relazione all'acquisto di beni e servizi.

  • [1]  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 66.

MOTIVAZIONE

Il relatore ritiene che per molti aspetti la proposta della Commissione costituisca una buona base, in quanto introduce riforme soddisfacenti seguendo le risultanze del programma REFIT.

Pertanto, il progetto di relazione non contiene molte modifiche significative rispetto all'approccio iniziale della Commissione, a parte le modifiche che riguardano una delle questioni più controverse, il diritto di recesso.

Il relatore comprende e condivide la necessità di trovare un equilibrio tra i diritti dei consumatori e le aspettative delle imprese. Nel caso del diritto di recesso, vi sono esempi di abuso del diritto esistente da parte di una minoranza di consumatori. Ciò può rappresentare una sfida per le piccole imprese e il relatore rimane favorevole all'eventuale introduzione di misure alternative di attenuazione in loro favore.

Tuttavia, la proposta avanzata dalla Commissione invia un segnale negativo ai consumatori e, a parere del relatore, compromette l'interesse per la crescita del commercio elettronico. Egli ritiene che, nel portare avanti la strategia per il mercato unico digitale, sia altresì necessario garantire che altrove le basi legislative sostengano i cittadini e le imprese quando operano online. Soprattutto in questo settore la vendita di beni online è agevolata dalla possibilità per i consumatori di esercitare il diritto di recesso in modo semplice e agevole. Qualsiasi cambiamento nei ruoli rischia di scoraggiare gli acquisti dal canale delle vendite online, cosa che, secondo il relatore, non gioverebbe ad alcuna delle parti.

Per quanto riguarda le sanzioni, il relatore presenta numerosi emendamenti a fini di chiarezza. In particolare, egli propone di fare in modo che l'articolato rifletta più chiaramente la posizione espressa nei considerando riguardo ai casi in cui può essere inflitta una sanzione pecuniaria basata sul fatturato. Negli articoli pertinenti ciò non è chiaramente legato ai casi in cui vi è stata un'azione positiva nell'ambito del regolamento CPC e pertanto tale aspetto viene ora esplicitato.

Il relatore propone inoltre di sviluppare la riflessione della Commissione sul modo in cui garantire che le sanzioni siano utilizzate per promuovere gli interessi dei consumatori. Secondo il relatore, le sanzioni vanno solo marginalmente, o non vanno proprio, a vantaggio delle persone che hanno subito un danno. Per fare un esempio di attualità, il fatto che un governo nazionale imponga o meno una sanzione pecuniaria può non fare alcuna differenza per i proprietari delle Volkswagen interessati, e non è detto che il danno ambientale verrà riparato direttamente grazie alla sanzione. Il relatore propone pertanto di collegare più esplicitamente le entrate generate dalle sanzioni pecuniarie ad azioni concrete intese a sostenere i consumatori interessati.

Il relatore propone alcuni nuovi chiarimenti riguardanti le disposizioni sulle visite non richieste e le escursioni promozionali, per inquadrare meglio le condizioni alle quali gli Stati membri possono scegliere di introdurre restrizioni. Dovrebbe essere chiaro che non si sta discutendo dei meriti o dei demeriti delle vendite a domicilio in quanto tali, ma che si tratta piuttosto di una disposizione mirata volta ad affrontare i casi di pratiche aggressive o ingannevoli che possono verificarsi.

Per quanto riguarda la questione delle differenze di qualità dei prodotti, il relatore ha preso attentamente nota del risultato preliminare della relazione di iniziativa sull'argomento in sede di commissione IMCO. In tale occasione è stato rilevato che alcune delle proposte della Commissione potrebbero essere migliorate; la relazione non ha tuttavia formulato raccomandazioni concrete in merito ai miglioramenti stessi. Il relatore ritiene che il testo possa essere migliorato attraverso un riferimento più marcato a metodologie su scala europea, una modifica che è stata introdotta nei considerando.

Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza per i mercati online, il relatore introduce due chiarimenti.

Il primo riguarda i messaggi pubblicitari che compaiono fra i risultati di una ricerca. Il relatore concorda con la Commissione sulla necessità di chiarire questo punto; tuttavia, vi sono casi in cui i "pagamenti effettuati" sarebbero uno dei criteri di classificazione dei risultati della ricerca. In questi casi, il pagamento non è il parametro dominante e quindi non sembra opportuno considerarlo allo stesso modo dei messaggi pubblicitari a pagamento. Nel caso del messaggio pubblicitario, il pagamento assicura che per determinate parole chiave il messaggio pubblicitario appaia sulla pagina indipendentemente dal funzionamento dell'algoritmo del mercato. La proposta del relatore mira a cogliere quest'ultimo esempio, e a suo parere questo è anche l'obiettivo della Commissione.

Il secondo chiarimento introdotto riguarda la sintesi che il mercato online deve fornire dei principali parametri che guidano la classificazione dei risultati della ricerca. In questo caso il relatore è dell'avviso che la brevità sia una virtù. Le informazioni che vengono messe a disposizione dei consumatori dovrebbero essere facilmente comprensibili e applicabili a ciò che essi vedono sullo schermo. Non è particolarmente vantaggioso per il consumatore disporre di pagine e pagine di descrizione del funzionamento del motore di ricerca, soprattutto se sta cercando di effettuare una ricerca in tempi rapidi. Analogamente, il consumatore ha in genere la possibilità di riformulare i risultati della ricerca come desidera attraverso filtri e strumenti di riordino sul sito web. Il relatore ritiene pertanto che sia sufficiente che i mercati online elenchino i parametri principali e che non sia necessaria una descrizione dettagliata.

Infine, il relatore ha presentato un emendamento riguardante il funzionamento della piattaforma ODR e il lavoro dei centri europei dei consumatori. A suo avviso, la visibilità e l'esercizio dei diritti dei consumatori potrebbero essere sostenuti mediante l'introduzione di un'applicazione mobile. Essa avrebbe due scopi: a) costituire un comodo punto di riferimento per i consumatori che desiderano comprendere e applicare i loro diritti di consumatori; b) fungere da secondo punto di accesso ai servizi di risoluzione delle controversie e di assistenza offerti dalla piattaforma ODR e dai centri europei dei consumatori. L'applicazione non svolgerebbe alcuna funzione back-end oltre a quella di indirizzare i reclami all'ente competente; tuttavia, tali sistemi e servizi non sono ben noti a molti consumatori, per i quali questo servizio di "segnaletica e orientamento" rappresenterebbe quindi un valore aggiunto.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Una migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell’UE in materia di protezione dei consumatori

Riferimenti

COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)

Presentazione della proposta al PE

11.4.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

2.5.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ECON

2.5.2018

ENVI

2.5.2018

JURI

2.5.2018

 

Pareri non espressi

       Decisione

ECON

31.5.2018

ENVI

16.5.2018

JURI

23.4.2018

 

Relatori

       Nomina

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Esame in commissione

11.7.2018

3.9.2018

10.10.2018

21.11.2018

Approvazione

22.1.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Biljana Borzan, Edward Czesak, Martin Schirdewan, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

David Borrelli

Deposito

28.1.2019

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong, Martin Schirdewan

NI

David Borrelli

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

ENF

John Stuart Agnew

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2019
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