RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1073/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus
28.1.2019 - (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)) - ***I
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Roberts Zīle
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1073/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0647),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0396/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Parlamento irlandese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 aprile 2018[1],
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0032/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio17 ha rivelato che, nei mercati nazionali, i trasportatori si trovano ad affrontare ostacoli allo sviluppo di servizi interurbani effettuati con autobus. I servizi di trasporto passeggeri su strada non hanno inoltre tenuto il passo con l'evoluzione delle esigenze dei cittadini in termini di disponibilità e qualità e i modi di trasporto sostenibili continuano a registrare una modesta quota modale. Ne consegue che alcuni gruppi di cittadini si trovano in una posizione di svantaggio per quanto riguarda la disponibilità di servizi di trasporto passeggeri e, a causa del maggior utilizzo di autovetture, gli incidenti stradali sono più frequenti e le emissioni e il traffico aumentano. |
(1) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio17 ha rivelato che, nei mercati nazionali, alcuni trasportatori si trovano ad affrontare ostacoli ingiustificati allo sviluppo di servizi interurbani effettuati con autobus a beneficio dei passeggeri. I servizi di trasporto passeggeri su strada non hanno inoltre tenuto il passo con l'evoluzione delle esigenze dei cittadini in termini di disponibilità e qualità e i modi di trasporto sostenibili continuano a registrare una modesta quota modale. Ne consegue che alcuni gruppi di cittadini si trovano in una posizione di svantaggio per quanto riguarda la disponibilità di servizi di trasporto passeggeri e, a causa del maggior utilizzo di autovetture, gli incidenti stradali sono più frequenti e le emissioni e il traffico aumentano, così come i costi per le infrastrutture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88). |
17 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Al fine di assicurare un quadro normativo coerente per il trasporto interurbano di passeggeri effettuato con servizi regolari di autobus in tutta l'Unione, il regolamento (CE) n. 1073/2009 dovrebbe applicarsi a tutti i servizi regolari di trasporto interurbano. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione di tale regolamento. |
(2) Al fine di assicurare un quadro normativo coerente per il trasporto interurbano di passeggeri effettuato con servizi regolari di autobus in tutta l'Unione, il regolamento (CE) n. 1073/2009 dovrebbe applicarsi a tutti i servizi regolari di trasporto interurbano. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione di tale regolamento, ma senza applicarlo a centri urbani o suburbani o agglomerati urbani e in modo tale da lasciare impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) In ogni Stato membro dovrebbe essere designato un organismo di regolamentazione indipendente e imparziale allo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato del trasporto passeggeri su strada. Tale organismo può anche essere responsabile di altri settori regolamentati, quali le ferrovie, l'energia o le telecomunicazioni. |
(3) Ogni Stato membro dovrebbe designare un organismo di regolamentazione indipendente e imparziale, incaricato di emanare pareri vincolanti, allo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato del trasporto passeggeri su strada. Tale organismo può anche essere responsabile di altri settori regolamentati, quali le ferrovie, l'energia o le telecomunicazioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Le operazioni di servizio commerciale regolare non dovrebbero compromettere l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico esistenti. Per questo motivo l'organismo di regolamentazione dovrebbe essere in grado di condurre un'analisi economica oggettiva al fine di garantire che questo non accada. |
(4) Le operazioni di servizio commerciale regolare non dovrebbero compromettere l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico esistenti o aggiudicati in conformità del regolamento (CE) n. 1370/2007. Per questo motivo l'organismo di regolamentazione dovrebbe essere in grado di condurre un'analisi economica oggettiva e, se del caso, essere autorizzato a proporre le misure necessarie al fine di garantire che questo non accada. Le operazioni di servizio commerciale regolare non dovrebbero competere con i fornitori di servizi di trasporto cui sono stati accordati diritti esclusivi di prestare determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri in cambio dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico nell'ambito di un contratto di servizio pubblico; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) I servizi regolari in forma di trasporti di cabotaggio dovrebbero essere subordinati al possesso di una licenza comunitaria. Allo scopo di agevolare l'effettuazione di verifiche efficaci di tali servizi da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge, le norme relative al rilascio delle licenze comunitarie dovrebbero essere chiarite. |
(5) I servizi regolari in forma di trasporti di cabotaggio dovrebbero essere subordinati al possesso di una licenza comunitaria e all'utilizzo di un tachigrafo intelligente a norma del capo II del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Allo scopo di agevolare l'effettuazione di verifiche efficaci di tali servizi da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge, le norme relative al rilascio delle licenze comunitarie dovrebbero essere chiarite, e dovrebbe essere sviluppato il modulo IMI per l'invio di dichiarazioni di distacco e di richieste in formato elettronico, così da permettere agli ispettori che svolgono i controlli su strada di accedere direttamente, in tempo reale, ai dati e alle informazioni contenuti nel registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU) e nel sistema di informazione del mercato interno (IMI) e al fine di garantire che i contributi sociali per i conducenti di autobus distaccati siano effettivamente versati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Per garantire la concorrenza leale sul mercato, è opportuno concedere agli operatori dei servizi regolari i diritti di accesso alle autostazioni nell'Unione a condizioni giuste, eque, non discriminatorie e trasparenti. I ricorsi contro le decisioni di rigetto o di limitazione dell'accesso dovrebbero essere presentati all'organismo di regolamentazione. |
(6) Per garantire la concorrenza leale sul mercato, è opportuno concedere agli operatori dei servizi regolari i diritti di accesso alle autostazioni nell'Unione a condizioni giuste, eque, non discriminatorie e trasparenti. La gestione di un'autostazione dovrebbe essere approvata da un'autorità nazionale, che dovrebbe verificare quali requisiti sono necessari e quali devono essere soddisfatti. I ricorsi contro le decisioni di rigetto o di limitazione dell'accesso dovrebbero essere presentati all'organismo di regolamentazione. Gli Stati membri potrebbero escludere le autostazioni che sono di proprietà del gestore di autostazioni e a suo uso esclusivo per i propri servizi di trasporto passeggeri su strada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Per l'autorizzazione dei servizi regolari sia nazionali che internazionali dovrebbe essere seguita una procedura di autorizzazione. Tale autorizzazione dovrebbe essere rilasciata a meno che il rifiuto non sia motivato da ragioni chiaramente specificate imputabili al richiedente o il servizio non comprometta l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. Per garantire che le operazioni di servizio commerciale regolare non compromettano l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico esistenti, è opportuno introdurre una distanza limite. Nel caso dei collegamenti già serviti da più di un contratto di servizio pubblico, dovrebbe essere possibile aumentare tale limite. |
(8) Per l'autorizzazione dei servizi regolari sia nazionali che internazionali dovrebbe essere seguita una procedura di autorizzazione. Tale autorizzazione dovrebbe essere rilasciata a meno che il rifiuto non sia motivato da ragioni chiaramente specificate imputabili al richiedente o il servizio non comprometta l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. Per garantire che le operazioni di servizio commerciale regolare non compromettano l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico esistenti, è opportuno introdurre una distanza limite, determinata dagli Stati membri, che in ogni caso non dovrebbe essere superiore a 100 chilometri di percorso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) I vettori non residenti dovrebbero poter effettuare servizi regolari nazionali alle stesse condizioni dei vettori residenti. |
(9) I vettori non residenti dovrebbero poter effettuare servizi regolari nazionali alle stesse condizioni dei vettori residenti, purché abbiano ottemperato alle disposizioni in materia di trasporti su strada o ad altre disposizioni pertinenti del diritto nazionale, internazionale e dell'Unione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) È opportuno snellire per quanto possibile le formalità amministrative, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che garantiscono la corretta applicazione e l'efficace esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009. Il foglio di viaggio costituisce un inutile onere amministrativo e dovrebbe quindi essere abolito. |
(10) È opportuno snellire ove possibile le formalità amministrative, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che garantiscono la corretta applicazione e l'efficace esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Le escursioni locali costituiscono un trasporto di cabotaggio autorizzato e sono disciplinate dalle norme generali sul cabotaggio. L'articolo relativo alle escursioni locali dovrebbe pertanto essere soppresso. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato e del progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1073/2009 e integrare quest'ultimo con le disposizioni concernenti la forma in cui devono essere redatte le attestazioni per i trasporti effettuati per conto proprio, la forma delle domande di autorizzazione e delle autorizzazioni stesse, la procedura e i criteri da rispettare per determinare se un servizio proposto comprometta l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico, nonché gli obblighi di relazione degli Stati membri. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201618. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(14) Al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato e del progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1073/2009 e integrare quest'ultimo con le disposizioni concernenti la forma in cui devono essere redatte le attestazioni per i trasporti effettuati per conto proprio, la forma delle domande di autorizzazione e delle autorizzazioni stesse, la procedura e i criteri da rispettare per determinare se un servizio proposto comprometta l'equilibrio di un contratto di servizio pubblico, nonché gli obblighi di relazione degli Stati membri. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201618. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. |
18 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 1 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera c Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 2 – punto 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera c Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 2 – punto 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera c Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 2 – punto 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera c Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il contratto di servizio pubblico dovrebbe essere definito a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera c Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 2 – punto 11 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 3 bis – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 3 bis – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 3 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 3 bis – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 3 bis – paragrafo 3 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 3 bis – paragrafo 3 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 3 bis – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 3 bis – paragrafo 4 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 3 bis – paragrafo 4 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 3 bis – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 3 bis – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 5 bis – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 5 bis – paragrafo 3 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 5 bis – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 5 bis – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 5 ter – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 5 ter – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 5 ter – paragrafo 5 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 bis – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 bis – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 bis – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 bis – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 bis – paragrafo 3 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 bis – paragrafo 3 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 ter – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 ter – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 ter – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 ter – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 quater – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 quater – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 quater – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 quater – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 quater – paragrafo 2 – comma 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 quinquies – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 quinquies – paragrafo 2 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 quater – paragrafo 3 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 quinquies – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 8 quinquies – paragrafo 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1073&qid=1548063430167&from=EN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 15 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 15") corrisponde a "articolo 1 – punto 14" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La reintroduzione dell'articolo in questione è necessaria per assicurare che le escursioni locali siano considerate come un singolo servizio di trasporto internazionale e non come operazioni di cabotaggio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 15 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 16") corrisponde a "articolo 1 – punto 15" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 15 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 15 – lettera c bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:IT:PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 17 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 21 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 28 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 21 Regolamento (CE) n. 1073/2009 Articolo 28 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- [1] GU C 262 del 25.7.2018, pag. 47.
MOTIVAZIONE
Gli autobus sono uno dei modi di trasporto più accessibili e importanti all'interno dell'Unione. Collegano le zone rurali e urbane degli Stati membri e spesso costituiscono l'unico mezzo di trasporto pubblico disponibile in talune regioni. È pertanto essenziale che i passeggeri ricevano il miglior servizio possibile e una concorrenza sana e leale è il modo migliore per conseguire tale obiettivo.
Il relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione relativa alla modifica del regolamento pertinente, intesa ad aprire il mercato ai vettori non residenti che attualmente non possono accedere a un mercato nazionale per fornire servizi interurbani effettuati con autobus. Un vettore di un paese A dovrebbe quindi poter offrire liberamente servizi nazionali dal punto X al punto Y in un paese B. Le discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento non possono essere ammesse nel mercato unico.
Attraverso gli emendamenti presentati, il relatore ha mantenuto lo spirito della proposta – l'ulteriore liberalizzazione dei mercati dei servizi effettuati con autobus. Al tempo stesso, il relatore tiene conto del fatto che la situazione nel mercato dei servizi effettuati con autobus varia da un paese all'altro e ha prestato attenzione a non compromettere i sistemi ben funzionanti di alcuni Stati membri.
Tutela dei contratti di servizio pubblico e delle aree urbane
I contratti di servizio pubblico perseguono uno scopo specifico e prezioso. L'adeguata tutela di tali contratti è necessaria per assicurare che l'apertura del mercato dei servizi effettuati con autobus non comporti una diminuzione dei servizi per le regioni interessate e la selezione delle tratte più redditizie da parte dei nuovi operatori del mercato. Per questo motivo il relatore ha introdotto una nuova clausola in base alla quale l'autorizzazione per un nuovo servizio può essere di fatto negata anche oltre il tetto dei 100 km proposto dalla Commissione qualora il servizio in questione metta a rischio un contratto di servizio pubblico esistente che è stato aggiudicato in modo trasparente senza la possibilità di una proroga, raggruppa tratte redditizie e non redditizie e non riceve sovvenzioni pubbliche significative suscettibili di compromettere le condizioni di parità.
Inoltre, l'autorizzazione per un servizio esistente può essere sospesa o revocata anche se un organismo di regolamentazione stabilisce, sulla base di un'analisi economica oggettiva, che il servizio ha compromesso l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico esistente. Il relatore confida che tali misure siano sufficienti e proporzionate tanto da assicurare una tutela adeguata dei contratti di servizio pubblico con l'apertura dei mercati alla concorrenza.
Per alleviare ulteriormente le preoccupazioni, il relatore ha introdotto una disposizione supplementare che prevede che gli Stati membri possano limitare il diritto di accesso a un servizio regolare nazionale se, tra l'altro, tale servizio interessa un centro urbano o suburbano, nonché se il servizio proposto presta lo stesso servizio di trasporto pubblico di passeggeri su una particolare tratta o rete in cui un'autorità competente ha concesso a un operatore di servizio pubblico un diritto esclusivo in cambio dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico nell'ambito di un contratto di servizio pubblico.
Assicurare una concorrenza leale e impedire l'abuso di potere di mercato
Oltre a tutelare i contratti di servizio pubblico, il relatore mira a impedire situazioni in cui l'apertura del pertinente mercato comporterebbe altri esiti indesiderati. L'organismo di regolamentazione proposto dovrebbe assicurare che vi siano condizioni di parità e una concorrenza leale tra i vettori. Ciò include la prevenzione dell'abuso di posizione dominante sul mercato o di posizioni di monopolio, anche attraverso il subappalto, o la creazione di condizioni di mercato favorevoli a ciò. Inoltre, le autorità competenti per l'autorizzazione potrebbero respingere una domanda se l'autorità di regolamentazione stabilisce che il richiedente che cerca di accedere al mercato è intenzionato a offrire servizi al di sotto del loro normale valore per un periodo di tempo prolungato, compromettendo in tal modo la concorrenza leale.
Requisito di stabilimento e la possibilità di un regime più liberale
Per impedire l'uso improprio dello spirito della proposta e tenere conto dei requisiti più rigorosi di alcuni Stati membri, il relatore ha altresì introdotto la possibilità per gli Stati membri di imporre lo stabilimento del vettore nello Stato membro ospitante dopo che è stata concessa l'autorizzazione a fornire un servizio regolare nazionale.
Al tempo stesso, il relatore ha precisato che gli Stati membri in cui è già in atto un regime più liberale possono mantenerlo. Parimenti, gli Stati membri che intendano aprire il mercato in misura maggiore rispetto ai requisiti della proposta in esame sono autorizzati a farlo.
Assicurare condizioni di parità
Il relatore ha cercato di migliorare e chiarire ulteriormente lo spirito della proposta attraverso altre modifiche lievi ma estremamente necessarie. Ad esempio, per assicurare la tutela della proprietà privata, gli Stati membri possono escludere le autostazioni che sono di proprietà del gestore di autostazioni e a suo uso esclusivo per i propri servizi di trasporto passeggeri su strada.
Il relatore ritiene pertanto che la proposta modificata abbia affrontato le preoccupazioni non solo di coloro che cercano maggiori tutele, specialmente per i contratti di servizio pubblico, ma anche di coloro che auspicano un approccio più liberale. La proposta modificata cerca di conseguire il giusto equilibrio tra gli interessi dei passeggeri, delle società di trasporti nonché delle autorità locali, regionali e nazionali. Il relatore è convinto che la proposta in esame contribuisca a progredire verso un mercato dei servizi effettuati con autobus davvero unico ed equo nell'Unione europea.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus |
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Riferimenti |
COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
8.11.2017 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 29.11.2017 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
EMPL 29.11.2017 |
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Pareri non espressi Decisione |
EMPL 7.12.2017 |
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Relatori Nomina |
Roberts Zīle 16.1.2018 |
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Esame in commissione |
1.2.2018 |
10.7.2018 |
5.11.2018 |
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Approvazione |
22.1.2019 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
26 14 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon |
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Deposito |
28.1.2019 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
26 |
+ |
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ALDE |
Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička |
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ECR |
Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski |
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PPE |
Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini |
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S&D |
Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Janusz Zemke |
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14 |
- |
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EFDD |
Daniela Aiuto |
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ENF |
Christelle Lechevalier, Georg Mayer |
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GUE/NGL |
João Pimenta Lopes, Marie-Pierre Vieu |
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S&D |
Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Marita Ulvskog |
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VERTS/ALE |
Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor |
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1 |
0 |
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S&D |
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti