RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1073/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus

28.1.2019 - (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Roberts Zīle


Procedura : 2017/0288(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0032/2019
Testi presentati :
A8-0032/2019
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1073/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus

(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0647),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0396/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dal Parlamento irlandese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 aprile 2018[1],

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0032/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  L'applicazione del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio17 ha rivelato che, nei mercati nazionali, i trasportatori si trovano ad affrontare ostacoli allo sviluppo di servizi interurbani effettuati con autobus. I servizi di trasporto passeggeri su strada non hanno inoltre tenuto il passo con l'evoluzione delle esigenze dei cittadini in termini di disponibilità e qualità e i modi di trasporto sostenibili continuano a registrare una modesta quota modale. Ne consegue che alcuni gruppi di cittadini si trovano in una posizione di svantaggio per quanto riguarda la disponibilità di servizi di trasporto passeggeri e, a causa del maggior utilizzo di autovetture, gli incidenti stradali sono più frequenti e le emissioni e il traffico aumentano.

(1)  L'applicazione del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio17 ha rivelato che, nei mercati nazionali, alcuni trasportatori si trovano ad affrontare ostacoli ingiustificati allo sviluppo di servizi interurbani effettuati con autobus a beneficio dei passeggeri. I servizi di trasporto passeggeri su strada non hanno inoltre tenuto il passo con l'evoluzione delle esigenze dei cittadini in termini di disponibilità e qualità e i modi di trasporto sostenibili continuano a registrare una modesta quota modale. Ne consegue che alcuni gruppi di cittadini si trovano in una posizione di svantaggio per quanto riguarda la disponibilità di servizi di trasporto passeggeri e, a causa del maggior utilizzo di autovetture, gli incidenti stradali sono più frequenti e le emissioni e il traffico aumentano, così come i costi per le infrastrutture.

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17 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

17 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Al fine di assicurare un quadro normativo coerente per il trasporto interurbano di passeggeri effettuato con servizi regolari di autobus in tutta l'Unione, il regolamento (CE) n. 1073/2009 dovrebbe applicarsi a tutti i servizi regolari di trasporto interurbano. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione di tale regolamento.

(2)  Al fine di assicurare un quadro normativo coerente per il trasporto interurbano di passeggeri effettuato con servizi regolari di autobus in tutta l'Unione, il regolamento (CE) n. 1073/2009 dovrebbe applicarsi a tutti i servizi regolari di trasporto interurbano. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione di tale regolamento, ma senza applicarlo a centri urbani o suburbani o agglomerati urbani e in modo tale da lasciare impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  In ogni Stato membro dovrebbe essere designato un organismo di regolamentazione indipendente e imparziale allo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato del trasporto passeggeri su strada. Tale organismo può anche essere responsabile di altri settori regolamentati, quali le ferrovie, l'energia o le telecomunicazioni.

(3)  Ogni Stato membro dovrebbe designare un organismo di regolamentazione indipendente e imparziale, incaricato di emanare pareri vincolanti, allo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato del trasporto passeggeri su strada. Tale organismo può anche essere responsabile di altri settori regolamentati, quali le ferrovie, l'energia o le telecomunicazioni.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Le operazioni di servizio commerciale regolare non dovrebbero compromettere l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico esistenti. Per questo motivo l'organismo di regolamentazione dovrebbe essere in grado di condurre un'analisi economica oggettiva al fine di garantire che questo non accada.

(4)  Le operazioni di servizio commerciale regolare non dovrebbero compromettere l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico esistenti o aggiudicati in conformità del regolamento (CE) n. 1370/2007. Per questo motivo l'organismo di regolamentazione dovrebbe essere in grado di condurre un'analisi economica oggettiva e, se del caso, essere autorizzato a proporre le misure necessarie al fine di garantire che questo non accada. Le operazioni di servizio commerciale regolare non dovrebbero competere con i fornitori di servizi di trasporto cui sono stati accordati diritti esclusivi di prestare determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri in cambio dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico nell'ambito di un contratto di servizio pubblico;

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  I servizi regolari in forma di trasporti di cabotaggio dovrebbero essere subordinati al possesso di una licenza comunitaria. Allo scopo di agevolare l'effettuazione di verifiche efficaci di tali servizi da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge, le norme relative al rilascio delle licenze comunitarie dovrebbero essere chiarite.

(5)  I servizi regolari in forma di trasporti di cabotaggio dovrebbero essere subordinati al possesso di una licenza comunitaria e all'utilizzo di un tachigrafo intelligente a norma del capo II del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Allo scopo di agevolare l'effettuazione di verifiche efficaci di tali servizi da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge, le norme relative al rilascio delle licenze comunitarie dovrebbero essere chiarite, e dovrebbe essere sviluppato il modulo IMI per l'invio di dichiarazioni di distacco e di richieste in formato elettronico, così da permettere agli ispettori che svolgono i controlli su strada di accedere direttamente, in tempo reale, ai dati e alle informazioni contenuti nel registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU) e nel sistema di informazione del mercato interno (IMI) e al fine di garantire che i contributi sociali per i conducenti di autobus distaccati siano effettivamente versati.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Per garantire la concorrenza leale sul mercato, è opportuno concedere agli operatori dei servizi regolari i diritti di accesso alle autostazioni nell'Unione a condizioni giuste, eque, non discriminatorie e trasparenti. I ricorsi contro le decisioni di rigetto o di limitazione dell'accesso dovrebbero essere presentati all'organismo di regolamentazione.

(6)  Per garantire la concorrenza leale sul mercato, è opportuno concedere agli operatori dei servizi regolari i diritti di accesso alle autostazioni nell'Unione a condizioni giuste, eque, non discriminatorie e trasparenti. La gestione di un'autostazione dovrebbe essere approvata da un'autorità nazionale, che dovrebbe verificare quali requisiti sono necessari e quali devono essere soddisfatti. I ricorsi contro le decisioni di rigetto o di limitazione dell'accesso dovrebbero essere presentati all'organismo di regolamentazione. Gli Stati membri potrebbero escludere le autostazioni che sono di proprietà del gestore di autostazioni e a suo uso esclusivo per i propri servizi di trasporto passeggeri su strada.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Per l'autorizzazione dei servizi regolari sia nazionali che internazionali dovrebbe essere seguita una procedura di autorizzazione. Tale autorizzazione dovrebbe essere rilasciata a meno che il rifiuto non sia motivato da ragioni chiaramente specificate imputabili al richiedente o il servizio non comprometta l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. Per garantire che le operazioni di servizio commerciale regolare non compromettano l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico esistenti, è opportuno introdurre una distanza limite. Nel caso dei collegamenti già serviti da più di un contratto di servizio pubblico, dovrebbe essere possibile aumentare tale limite.

(8)  Per l'autorizzazione dei servizi regolari sia nazionali che internazionali dovrebbe essere seguita una procedura di autorizzazione. Tale autorizzazione dovrebbe essere rilasciata a meno che il rifiuto non sia motivato da ragioni chiaramente specificate imputabili al richiedente o il servizio non comprometta l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. Per garantire che le operazioni di servizio commerciale regolare non compromettano l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico esistenti, è opportuno introdurre una distanza limite, determinata dagli Stati membri, che in ogni caso non dovrebbe essere superiore a 100 chilometri di percorso.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  I vettori non residenti dovrebbero poter effettuare servizi regolari nazionali alle stesse condizioni dei vettori residenti.

(9)  I vettori non residenti dovrebbero poter effettuare servizi regolari nazionali alle stesse condizioni dei vettori residenti, purché abbiano ottemperato alle disposizioni in materia di trasporti su strada o ad altre disposizioni pertinenti del diritto nazionale, internazionale e dell'Unione.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  È opportuno snellire per quanto possibile le formalità amministrative, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che garantiscono la corretta applicazione e l'efficace esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009. Il foglio di viaggio costituisce un inutile onere amministrativo e dovrebbe quindi essere abolito.

(10)  È opportuno snellire ove possibile le formalità amministrative, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che garantiscono la corretta applicazione e l'efficace esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Le escursioni locali costituiscono un trasporto di cabotaggio autorizzato e sono disciplinate dalle norme generali sul cabotaggio. L'articolo relativo alle escursioni locali dovrebbe pertanto essere soppresso.

soppresso

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato e del progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1073/2009 e integrare quest'ultimo con le disposizioni concernenti la forma in cui devono essere redatte le attestazioni per i trasporti effettuati per conto proprio, la forma delle domande di autorizzazione e delle autorizzazioni stesse, la procedura e i criteri da rispettare per determinare se un servizio proposto comprometta l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico, nonché gli obblighi di relazione degli Stati membri. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201618. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(14)  Al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato e del progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1073/2009 e integrare quest'ultimo con le disposizioni concernenti la forma in cui devono essere redatte le attestazioni per i trasporti effettuati per conto proprio, la forma delle domande di autorizzazione e delle autorizzazioni stesse, la procedura e i criteri da rispettare per determinare se un servizio proposto comprometta l'equilibrio di un contratto di servizio pubblico, nonché gli obblighi di relazione degli Stati membri. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201618. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

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18 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

18 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 1 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il presente regolamento si applica ai servizi nazionali di trasporto di passeggeri effettuati per conto terzi da un vettore non residente, conformemente alle disposizioni del capo V.

4.  Il presente regolamento si applica ai servizi nazionali interurbani di trasporto di passeggeri effettuati per conto terzi da un vettore non residente, conformemente alle disposizioni del capo V, e lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n.  1370/2007.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 2 – punto 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9.  "autostazione": qualsiasi struttura con una superficie minima di 600 m², che comprenda un'area di parcheggio utilizzata da autobus per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri;

9.  "autostazione": una struttura autorizzata che comprenda un'area di parcheggio utilizzata da autobus per la salita e la discesa di passeggeri;

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 2 – punto 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

10.  "gestore dell'autostazione": qualsiasi soggetto responsabile della concessione dell'accesso a un'autostazione;

10.  "gestore dell'autostazione": qualsiasi soggetto responsabile, in uno Stato membro, della gestione di un'autostazione, che rispetta i requisiti di competenza professionale e capacità finanziaria;

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 2 – punto 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

11.  "alternativa valida": un'altra autostazione che sia economicamente accettabile per il vettore, e tale da consentirgli di effettuare il servizio di trasporto di passeggeri interessato.

11.  "alternativa valida": un'altra autostazione che sia economicamente accettabile per il vettore, garantisca una connettività e infrastrutture comparabili all'autostazione inizialmente richiesta e consenta l'accesso dei passeggeri ad altre forme di trasporto pubblico, e tale da consentire al vettore di effettuare il servizio di trasporto di passeggeri interessato in maniera analoga all'autostazione inizialmente richiesta.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis.  "contratto di servizio pubblico": uno o più atti giuridicamente vincolanti che formalizzano l'accordo tra un'autorità competente e un operatore di servizio pubblico mediante il quale all'operatore stesso è affidata la gestione e la fornitura dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri soggetti agli obblighi di servizio pubblico; a seconda del diritto dello Stato membro in questione, il contratto può altresì consistere in una decisione adottata dall'autorità competente che assume la forma di un atto individuale di natura legislativa o regolamentare, oppure che specifica le condizioni alle quali l'autorità competente fornisce essa stessa i servizi o ne affida la fornitura a un operatore interno;

Motivazione

Il contratto di servizio pubblico dovrebbe essere definito a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 2 – punto 11 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 ter. "itinerario alternativo": l'itinerario tra la stessa origine e la stessa destinazione di un itinerario utilizzato da un servizio regolare esistente e che può essere utilizzato al suo posto.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 3 bis – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni Stato membro designa un organismo di regolamentazione nazionale unico per il settore del trasporto di passeggeri su strada. Detto organismo è un'autorità imparziale che, in termini organizzativi, funzionali, gerarchici e decisionali, è giuridicamente distinta e indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato. Tale autorità è indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.

Le autorità competenti in ogni Stato membro designano un organismo di regolamentazione pubblico nazionale per il settore del trasporto di passeggeri su strada. Detto organismo è un'autorità imparziale che, in termini organizzativi, funzionali, gerarchici e decisionali, è giuridicamente distinta, trasparente e indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato. Tale autorità è indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 3 bis – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'organismo di regolamentazione può essere competente per altri settori regolamentati.

L'organismo di regolamentazione può essere un organismo già esistente competente per altri servizi regolamentati.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 3 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'organismo di regolamentazione per il settore del trasporto passeggeri su strada dispone della necessaria capacità organizzativa, in termini di risorse umane e di altro tipo, proporzionata all'importanza di tale settore nello Stato membro interessato.

2.  L'organismo di regolamentazione per il settore del trasporto passeggeri su strada dispone, per lo svolgimento dei suoi compiti, della necessaria capacità organizzativa in termini di risorse umane, finanziarie e di altro tipo, proporzionata all'importanza di tale settore nello Stato membro interessato.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 3 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Fatti salvi i poteri delle autorità nazionali garanti della concorrenza, l'organismo di regolamentazione ha la facoltà di monitorare la situazione concorrenziale del mercato interno dei servizi regolari di trasporto passeggeri su strada, al fine di impedire le discriminazioni o l'abuso di posizione dominante sul mercato, anche attraverso il subappalto. I suoi pareri sono vincolanti.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 3 bis – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  raccoglie e fornisce informazioni sull'accesso alle autostazioni; e

(b)  raccoglie e fornisce informazioni sull'accesso alle autostazioni onde assicurare che l'accesso alle autostazioni per gli operatori di servizi sia garantito a condizioni giuste, eque, non discriminatorie e trasparenti;

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 3 bis – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  decide in merito ai ricorsi contro le decisioni dei gestori delle autostazioni.

(c)  decide in merito ai ricorsi contro le decisioni dei gestori delle autostazioni, e

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 3 bis – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  crea un registro elettronico, accessibile al pubblico, in cui sono elencati tutti i servizi regolari nazionali e internazionali autorizzati.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 3 bis – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'organismo di regolamentazione può, nell'esercizio delle sue funzioni, richiedere le informazioni pertinenti alle autorità competenti, ai gestori delle autostazioni, ai richiedenti un'autorizzazione e ad eventuali terze parti interessate all'interno del territorio dello Stato membro in questione.

L'organismo di regolamentazione può, nell'esercizio delle sue funzioni, richiedere le informazioni pertinenti alle altre autorità competenti, ai gestori delle autostazioni, ai richiedenti un'autorizzazione e ad eventuali terze parti interessate all'interno del territorio dello Stato membro in questione.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 3 bis – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni richieste sono fornite entro un lasso di tempo ragionevole fissato dall'organismo di regolamentazione e non superiore a un mese. In casi debitamente motivati, l'organismo di regolamentazione può prorogare il termine per la trasmissione delle informazioni di due settimane al massimo. L'organismo di regolamentazione è in grado di far rispettare le richieste di informazioni per mezzo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Le informazioni richieste sono fornite entro un lasso di tempo ragionevole fissato dall'organismo di regolamentazione, che non è superiore a un mese. In casi debitamente motivati, l'organismo di regolamentazione può prorogare il termine per la trasmissione delle informazioni di due settimane al massimo. L'organismo di regolamentazione è in grado di far rispettare le richieste di informazioni per mezzo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 3 bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'organismo di regolamentazione siano soggette a controllo giurisdizionale. Tale controllo può avere effetto sospensivo solo quando l'effetto immediato della decisione dell'organismo di regolamentazione può causare danni irrimediabili o manifestamente eccessivi al ricorrente. La presente disposizione lascia impregiudicati i poteri che il diritto costituzionale dello Stato membro interessato conferisce al giudice investito del ricorso.

5.  Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'organismo di regolamentazione siano soggette a un tempestivo controllo giurisdizionale. Tale controllo può avere effetto sospensivo solo quando l'effetto immediato della decisione dell'organismo di regolamentazione può causare danni irrimediabili o manifestamente eccessivi al ricorrente. La presente disposizione lascia impregiudicati i poteri che il diritto costituzionale dello Stato membro interessato conferisce al giudice investito del ricorso.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 3 bis – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Le decisioni adottate dall'organismo di regolamentazione sono rese pubbliche.

6.  Le decisioni adottate dall'organismo di regolamentazione sono rese pubbliche entro due settimane dalla loro adozione.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 5 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Ove i gestori delle autostazioni concedano l'accesso, gli operatori di autobus rispettano i termini e le condizioni esistenti dell'autostazione.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le richieste di accesso possono essere rifiutate soltanto per motivi di mancanza di capacità.

Le richieste di accesso alle autostazioni possono essere rifiutate soltanto per motivi debitamente giustificati relativi alla mancanza di capacità, all'omissione reiterata di pagamento delle imposte, a violazioni gravi e reiterate, debitamente documentate, commesse dal trasportatore su strada o ad altre disposizioni nazionali, purché esse siano applicate con coerenza e non discriminino né specifici vettori che chiedono accesso a un'autostazione, né i relativi modelli commerciali associati. Se una richiesta è rifiutata, il gestore dell'autostazione comunica la sua decisione anche all'autorità di regolamentazione.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso in cui il gestore di un'autostazione rifiuti una richiesta di accesso, indica tutte le alternative valide.

Nel caso in cui il gestore di un'autostazione rifiuti una richiesta di accesso, è incoraggiato a indicare le migliori alternative valide di cui è a conoscenza.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 5 bis – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

I gestori delle autostazioni pubblicano almeno le seguenti informazioni in due o più lingue ufficiali dell'Unione:

I gestori delle autostazioni pubblicano almeno le seguenti informazioni nelle rispettive lingue nazionali e in un'altra lingua ufficiale dell'Unione:

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 5 bis – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  un elenco di tutte le infrastrutture presenti e delle specifiche tecniche dell'autostazione;

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 5 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione del presente articolo le autostazioni che sono di proprietà del gestore di autostazioni e a suo uso esclusivo per i propri servizi di trasporto passeggeri su strada. Nel considerare una domanda di esclusione, gli organismi di regolamentazione tengono conto della disponibilità di alternative valide.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 5 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se l'accesso richiesto nella domanda non può essere concesso, il gestore dell'autostazione avvia consultazioni con tutti i vettori interessati al fine di soddisfare tale domanda.

soppresso

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 5 ter – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il gestore dell'autostazione prende una decisione su ogni domanda di accesso a un'autostazione entro due mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore. Le decisioni relative all'accesso sono motivate.

3.  Il gestore dell'autostazione prende una decisione su ogni domanda di accesso a un'autostazione senza indugio e al più tardi un mese dopo la data di presentazione della domanda da parte del vettore. Qualora l'accesso sia rifiutato, il gestore dell'autostazione giustifica la propria decisione;

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 5 ter – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La decisione dell'organismo di regolamentazione in merito a tale ricorso è vincolante. L'organismo di regolamentazione è in grado di far rispettare tale decisione per mezzo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

La decisione dell'organismo di regolamentazione in merito a tale ricorso è vincolante, fatte salve le disposizioni del diritto nazionale relative al controllo giurisdizionale. L'organismo di regolamentazione è in grado di far rispettare tale decisione per mezzo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Procedura di autorizzazione per il trasporto internazionale di passeggeri su una distanza inferiore a 100 chilometri in linea d'aria

Procedure di autorizzazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di passeggeri su una distanza di massimo 100 chilometri di percorso

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorizzazione è rilasciata con l'accordo delle autorità competenti di tutti gli Stati membri nei cui territori hanno luogo l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri e il loro trasporto su distanze inferiori a 100 chilometri in linea d'aria. L'autorità competente per l'autorizzazione trasmette alle suddette autorità competenti una copia della domanda, corredata di copie di ogni altra documentazione utile e di una richiesta di accordo, entro due settimane dal ricevimento della domanda. Al tempo stesso l'autorità competente per l'autorizzazione inoltra tali documenti, per informazione, alle autorità competenti degli altri Stati membri il cui territorio è attraversato.

1.  L'autorizzazione è rilasciata con l'accordo delle autorità competenti di tutti gli Stati membri nei cui territori hanno luogo l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri e il loro trasporto su distanze definite da ciascuno Stato membro e fino a 100 chilometri di percorso. L'autorità competente per l'autorizzazione trasmette alle suddette autorità competenti una copia della domanda, corredata di copie di ogni altra documentazione utile e di una richiesta di accordo, entro due settimane dal ricevimento della domanda. Al tempo stesso l'autorità competente per l'autorizzazione inoltra tali documenti, per informazione, alle autorità competenti degli altri Stati membri il cui territorio è attraversato.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l'accordo notificano la loro decisione all'autorità competente per l'autorizzazione entro tre mesi. Il termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di accordo, comprovata dall'avviso di ricevimento. Qualora le autorità competenti degli Stati membri non concedano l'accordo che è stato loro richiesto, sono tenute a motivare il loro rifiuto.

Le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l'accordo notificano la loro decisione all'autorità competente per l'autorizzazione entro due mesi. Il termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di accordo, comprovata dall'avviso di ricevimento. Qualora le autorità competenti degli Stati membri non concedano l'accordo che è stato loro richiesto, sono tenute a motivare il loro rifiuto.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione in merito alla domanda entro quattro mesi dalla data di presentazione della medesima da parte del vettore.

3.  L'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione in merito alla domanda entro tre mesi dalla data di presentazione della medesima da parte del vettore.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'autorizzazione è rilasciata a meno che il rifiuto non possa essere motivato in base ad una o più delle ragioni di cui all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere da a) a d).

4.  L'autorizzazione è rilasciata a meno che il rifiuto non possa essere motivato in base ad una o più delle ragioni oggettive relative all'interesse pubblico di cui all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere da a) a d).

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Qualora un servizio internazionale regolare effettuato con autobus abbia compromesso l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico, per motivi eccezionali che non potevano essere previsti al momento del rilascio dell'autorizzazione e che non rientrano nella responsabilità del titolare del contratto di servizio pubblico, lo Stato membro interessato può, con l'accordo con la Commissione, sospendere o revocare l'autorizzazione a fornire il servizio dopo aver dato un preavviso di sei mesi al vettore. Il vettore ha la possibilità di impugnare tale decisione.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Previa consultazione degli Stati membri delle autorità competenti che non hanno dato il loro accordo ed entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione dall'autorità competente per l'autorizzazione, la Commissione adotta una decisione i cui effetti decorrono trenta giorni dopo la notifica agli Stati membri interessati.

6.  Previa consultazione degli Stati membri delle autorità competenti che non hanno dato il loro accordo, al più tardi due mesi dal ricevimento della comunicazione dall'autorità competente per l'autorizzazione, la Commissione adotta una decisione i cui effetti decorrono trenta giorni dopo la notifica alle autorità competenti negli Stati membri interessati.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 bis – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Procedura di autorizzazione per il trasporto internazionale di passeggeri su una distanza pari o superiore a 100 chilometri in linea d'aria

Procedure di autorizzazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di passeggeri su una distanza superiore a 100 chilometri di percorso

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione in merito alla domanda entro due mesi dalla data di presentazione della medesima da parte del vettore.

1.  L'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione in merito alla domanda senza indugio e al più tardi due mesi dalla data di presentazione della medesima da parte del vettore.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorizzazione è rilasciata a meno che il rifiuto non possa essere motivato in base ad una o più delle ragioni di cui all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere da a) a c).

2.  L'autorizzazione è rilasciata a meno che il rifiuto non possa essere motivato in base ad una o più delle ragioni di cui all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere da a) a c bis).

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità competente per l'autorizzazione inoltra alle autorità competenti di tutti gli Stati membri nei cui territori hanno luogo l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, nonché alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di passeggeri, una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione, per informazione.

3.  L'autorità competente per l'autorizzazione inoltra alle autorità competenti di tutti gli Stati membri nei cui territori hanno luogo la salita o la discesa dei passeggeri una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile e una richiesta di accordo, insieme con la propria valutazione, entro due settimane dal ricevimento della domanda. Inoltre, l'autorità competente per l'autorizzazione inoltra i documenti pertinenti alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza che vi sia salita o discesa di passeggeri, per informazione.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Se una delle autorità competenti degli Stati membri nei cui territori hanno luogo la salita o la discesa dei passeggeri non approva l'autorizzazione per uno dei motivi enunciati al paragrafo 2, l'autorizzazione non può essere concessa, ma la questione piò essere deferita alla Commissione entro un mese dal ricevimento della risposta della suddetta autorità.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 bis – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  Previa consultazione degli Stati membri delle autorità competenti che non hanno dato il loro accordo ed entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione dall'autorità competente per l'autorizzazione, la Commissione adotta una decisione i cui effetti decorrono trenta giorni dopo la notifica agli Stati membri interessati.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 bis – paragrafo 3 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.  La decisione della Commissione si applica fino al conseguimento di un accordo tra gli Stati membri e all'adozione di una decisione in merito alla domanda da parte dell'autorità competente per l'autorizzazione.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 ter – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione in merito alla domanda entro due mesi dalla data di presentazione della medesima da parte del vettore. Tale termine può essere esteso a quattro mesi se è stata richiesta un'analisi in conformità all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettera d).

1.  L'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione in merito alla domanda al più tardi due mesi dalla data di presentazione della medesima da parte del vettore. Tale termine può essere esteso a tre mesi se è stata richiesta un'analisi in conformità all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le autorizzazioni dei servizi regolari nazionali sono rilasciate a meno che il rifiuto non possa essere motivato in base ad una o più delle ragioni di cui all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere da a) a c), e, se il servizio di trasporto passeggeri copre una distanza inferiore a 100 chilometri in linea d'aria, all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettera d).

2.  Le autorizzazioni dei servizi regolari nazionali sono rilasciate a meno che il rifiuto non possa essere motivato in base ad una o più delle ragioni di cui all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere da a) a c bis), e, se il servizio di trasporto passeggeri copre una distanza pari al massimo a 100 chilometri di percorso, all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 ter – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La distanza di cui al paragrafo 2 può essere aumentata fino a 120 chilometri se il servizio regolare da introdurre è finalizzato a collegare un punto di partenza e una destinazione già serviti da più di un contratto di servizio pubblico.

soppresso

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 ter – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le decisioni di rigetto di una domanda o di rilascio di un'autorizzazione subordinata a limitazioni sono motivate.

Le decisioni di rigetto di una domanda, di rilascio di un'autorizzazione subordinata a limitazioni o di sospensione o revoca dell'autorizzazione sono motivate e, se del caso, tengono conto delle analisi dell'organismo di regolamentazione. Il richiedente o il vettore che effettua il servizio interessato ha la possibilità di impugnare le decisioni dell'autorità competente per l'autorizzazione.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 quater – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorizzazione è rilasciata a meno che il suo rigetto non possa essere motivato in base ad una o più delle seguenti ragioni:

Una domanda di autorizzazione può essere respinta solo in base ad una o più delle seguenti ragioni:

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 quater – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  il richiedente non ha rispettato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri, o ha commesso infrazioni gravi della normativa dell'Unione in materia di trasporti su strada, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli nonché ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti;

b)  il richiedente non ha rispettato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri, o ha commesso infrazioni gravi della normativa dell'Unione o nazionale o, se del caso, regionale in materia di trasporti su strada, in particolare per quanto riguarda i requisiti tecnici e le norme in materia di emissioni applicabili ai veicoli nonché le norme applicabili ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti;

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 quater – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  il richiedente ha chiesto l'autorizzazione per un servizio regolare che segue lo stesso itinerario o un itinerario alternativo qualora un'autorità competente abbia concesso a un operatore di servizio pubblico un diritto esclusivo di prestare determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri in cambio dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico nell'ambito di un contratto di servizio pubblico in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio. Questa ragione di rigetto lascia impregiudicato l'articolo 8 quinquies, paragrafo 1 bis del presente regolamento;

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 quater – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  un organismo di regolamentazione stabilisce, sulla base di un'analisi economica oggettiva, che il servizio comprometterebbe l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico.

d)  un organismo di regolamentazione stabilisce, sulla base di un'analisi economica oggettiva, che il servizio comprometterebbe l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. Tale analisi valuta le caratteristiche strutturali e geografiche pertinenti del mercato e la rete in questione (dimensione, caratteristiche della domanda, complessità della rete, isolamento tecnico e geografico e i servizi contemplati dal contratto), e valuta se il nuovo servizio apporta un miglioramento della qualità dei servizi o del rapporto costi-benefici.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 quater – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti per l'autorizzazione non respingono una domanda per il mero fatto che il vettore offre prezzi inferiori a quelli offerti da altri vettori stradali, oppure che il collegamento in questione è già servito da altri vettori stradali.

Le autorità competenti per l'autorizzazione non respingono una domanda per il mero fatto che il vettore richiedente l'autorizzazione offre prezzi inferiori a quelli offerti da altri vettori stradali a meno che l'autorità di regolamentazione o altri organismi nazionali competenti non stabiliscano che il richiedente che cerca di accedere al mercato è intenzionato a offrire servizi al di sotto del loro normale valore per un periodo di tempo prolungato, e che è probabile che ciò comprometta la concorrenza leale. Le autorità competenti per l'autorizzazione non respingono una domanda solamente per il fatto che il collegamento in questione è già servito da altri vettori stradali.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 quinquies – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso al mercato internazionale e nazionale dei servizi regolari se il servizio regolare proposto trasporta passeggeri su distanze inferiori a 100 chilometri in linea d'aria e se comprometterebbe l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico.

1.  Gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso al mercato internazionale e nazionale dei servizi regolari effettuati con autobus se il servizio regolare proposto trasporta passeggeri su distanze fino a 100 chilometri di percorso e se comprometterebbe l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico, o su qualsiasi distanza se viene effettuato in un centro urbano o suburbano o in un agglomerato urbano o soddisfa le esigenze di trasporto fra detto centro o agglomerato e le periferie, o se il richiedente non ha rispettato le disposizioni in materia di trasporti su strada o altre disposizioni pertinenti del diritto nazionale, internazionale o dell'Unione.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Se un'autorità competente ha conferito diritti esclusivi a un'impresa che realizza un servizio pubblico a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1370/2007, la tutela dei diritti esclusivi si applica solo alla fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri prestati sugli stessi itinerari o su itinerari alternativi. Tale conferimento di diritti esclusivi non preclude l'autorizzazione di nuovi servizi regolari ove tali servizi non competano con il servizio prestato nell'ambito del contratto di servizio pubblico ovvero siano effettuati su altri itinerari.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 quinquies – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'organismo di regolamentazione esamina la domanda e decide se effettuare l'analisi economica. Esso informa le parti interessate della sua decisione.

Ove sia stata ricevuta tale domanda, l'organismo di regolamentazione esamina la domanda e può decidere se effettuare l'analisi economica conformemente all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettera d) a meno che non vi siano motivi pratici eccezionali o altri motivi che giustifichino una decisione di non procedere in tal senso. Esso informa le parti interessate della sua decisione.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 quater – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora effettui un'analisi economica, l'organismo di regolamentazione informa tutte le parti interessate dei risultati di tale analisi e delle sue conclusioni entro sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. L'organismo di regolamentazione può concludere che sia necessario rilasciare un'autorizzazione, rilasciarla a determinate condizioni o respingerla.

Qualora effettui un'analisi economica, l'organismo di regolamentazione informa tutte le parti interessate dei risultati di tale analisi e delle sue conclusioni al più presto e comunque entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. L'organismo di regolamentazione può concludere che sia necessario rilasciare un'autorizzazione, rilasciarla a determinate condizioni o respingerla.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 quinquies – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, con cui stabilisce la procedura e i criteri da rispettare ai fini dell'applicazione del presente articolo.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, con cui stabilisce la procedura e i criteri da rispettare ai fini dell'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda l'analisi economica.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 quinquies – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Gli Stati membri possono liberalizzare ulteriormente il sistema di autorizzazione per i servizi regolari nazionali per quanto riguarda le procedure di autorizzazione e le soglie di chilometri.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

13 bis)  all'articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

 

"3 bis.   Uno Stato membro può decidere di imporre a un vettore non residente di rispettare le condizioni relative al requisito di stabilimento di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio* nello Stato membro ospitante dopo che a tale vettore è stata concessa l'autorizzazione a fornire un servizio regolare nazionale e prima che il vettore inizi a effettuare il servizio pertinente. Tali decisioni sono motivate. La decisione tiene conto delle dimensioni e della durata dell'attività del vettore non residente nello Stato membro ospitante. Se lo Stato membro ospitante stabilisce che il vettore non residente non soddisfa il requisito di stabilimento, può revocare le pertinenti autorizzazioni per servizi regolari nazionali concesse o sospenderle finché il requisito non è soddisfatto."

 

__________________

 

* Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51);

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1073&qid=1548063430167&from=EN)

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  l'articolo 13 è soppresso;

soppresso

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 15") corrisponde a "articolo 1 – punto 14" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)

Motivazione

La reintroduzione dell'articolo in questione è necessaria per assicurare che le escursioni locali siano considerate come un singolo servizio di trasporto internazionale e non come operazioni di cabotaggio.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 15 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  i servizi occasionali effettuati a titolo temporaneo;

b)  i servizi occasionali;

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 16") corrisponde a "articolo 1 – punto 15" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 7 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 15 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  i servizi regolari effettuati in conformità al presente regolamento.

c)  i servizi regolari effettuati in conformità al presente regolamento da un vettore non residente nello Stato membro ospitante durante un servizio regolare internazionale a norma del presente regolamento ad eccezione dei servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano o quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e le periferie. I trasporti di cabotaggio non sono effettuati indipendentemente da tale servizio internazionale.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 15 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  i servizi regolari effettuati da un vettore non residente nello Stato membro ospitante durante un servizio nazionale regolare in conformità al presente regolamento.

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(16 bis)  all'articolo 16, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

1.  L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:

"1.  L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alla direttiva 96/71 CE del Parlamento europeo e del Consiglio* e alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:"

 

__________________

 

* Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:IT:PDF)

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 17

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  l'articolo 17 è soppresso;

soppresso

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 17

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(17 bis)  l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

"Articolo 17

Documenti di controllo per i trasporti di cabotaggio

 

Documenti di controllo per i trasporti di cabotaggio

1.  I trasporti di cabotaggio in forma di servizi occasionali sono effettuati in base a un foglio di viaggio di cui all’articolo 12 che deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.

1.   I trasporti di cabotaggio in forma di servizi occasionali sono effettuati in base a un foglio di viaggio, su supporto cartaceo o in formato elettronico, esibito su richiesta degli ispettori autorizzati.

2.  Le seguenti informazioni sono riportate nel foglio di viaggio:

2.   Le seguenti informazioni sono riportate nel foglio di viaggio:

a)  i luoghi di partenza e di arrivo del servizio;

a)   i luoghi di partenza e di arrivo del servizio;

b)  le date di partenza e di fine servizio.

b)   le date di partenza e di fine servizio.

3.   I fogli di viaggio di cui all'articolo 12 sono rilasciati in libretti certificati dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro di stabilimento.

 

4.   Per i servizi regolari specializzati, il contratto concluso fra il vettore e l’organizzatore del trasporto, o una copia certificata conforme dello stesso, funge da documento di controllo.

4.   Per i servizi regolari specializzati, il contratto concluso fra il vettore e l’organizzatore del trasporto, o una copia certificata conforme dello stesso, funge da documento di controllo. Tuttavia, un foglio di viaggio è compilato in forma di riepilogo mensile.

Tuttavia, un foglio di viaggio è compilato in forma di riepilogo mensile.

 

5.  I fogli di viaggio utilizzati sono rispediti all’autorità o all’organismo competente dello Stato membro di stabilimento secondo modalità stabilite dall’autorità o dall’organismo suddetti.

5. Nel corso dei controlli, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o soggetto in grado di fornire i documenti richiesti.";

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 28 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro il 31 gennaio di ogni anno, e per la prima volta entro il 31 gennaio […il primo gennaio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di autorizzazioni per servizi regolari rilasciate nel corso dell'anno precedente e il numero totale delle autorizzazioni per servizi regolari in corso di validità al 31 dicembre dello stesso anno. Tali informazioni sono fornite separatamente per ognuno degli Stati membri di destinazione del servizio regolare. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i dati relativi ai trasporti di cabotaggio, in forma di servizi regolari specializzati e occasionali, effettuati nel corso dell'anno precedente dai vettori residenti.

1.  Entro il 31 gennaio di ogni anno, e per la prima volta entro il 31 gennaio […il primo gennaio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento], le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di autorizzazioni per servizi regolari rilasciate nel corso dell'anno precedente e il numero totale delle autorizzazioni per servizi regolari in corso di validità al 31 dicembre dello stesso anno. Tali informazioni sono fornite separatamente per ognuno degli Stati membri di destinazione del servizio regolare. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i dati relativi ai trasporti di cabotaggio, in forma di servizi regolari specializzati e occasionali, effettuati nel corso dell'anno precedente dai vettori residenti.

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 28 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Entro il [inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni relative alla misura in cui il presente regolamento ha contribuito a migliorare il funzionamento del mercato del trasporto passeggeri su strada.

5.  Entro … [cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni relative alla misura in cui il presente regolamento ha contribuito a migliorare il funzionamento del sistema di trasporto passeggeri su strada, in particolare per i passeggeri, il personale degli autobus e l'ambiente.

  • [1]  GU C 262 del 25.7.2018, pag. 47.

MOTIVAZIONE

Gli autobus sono uno dei modi di trasporto più accessibili e importanti all'interno dell'Unione. Collegano le zone rurali e urbane degli Stati membri e spesso costituiscono l'unico mezzo di trasporto pubblico disponibile in talune regioni. È pertanto essenziale che i passeggeri ricevano il miglior servizio possibile e una concorrenza sana e leale è il modo migliore per conseguire tale obiettivo.

Il relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione relativa alla modifica del regolamento pertinente, intesa ad aprire il mercato ai vettori non residenti che attualmente non possono accedere a un mercato nazionale per fornire servizi interurbani effettuati con autobus. Un vettore di un paese A dovrebbe quindi poter offrire liberamente servizi nazionali dal punto X al punto Y in un paese B. Le discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento non possono essere ammesse nel mercato unico.

Attraverso gli emendamenti presentati, il relatore ha mantenuto lo spirito della proposta – l'ulteriore liberalizzazione dei mercati dei servizi effettuati con autobus. Al tempo stesso, il relatore tiene conto del fatto che la situazione nel mercato dei servizi effettuati con autobus varia da un paese all'altro e ha prestato attenzione a non compromettere i sistemi ben funzionanti di alcuni Stati membri.

Tutela dei contratti di servizio pubblico e delle aree urbane

I contratti di servizio pubblico perseguono uno scopo specifico e prezioso. L'adeguata tutela di tali contratti è necessaria per assicurare che l'apertura del mercato dei servizi effettuati con autobus non comporti una diminuzione dei servizi per le regioni interessate e la selezione delle tratte più redditizie da parte dei nuovi operatori del mercato. Per questo motivo il relatore ha introdotto una nuova clausola in base alla quale l'autorizzazione per un nuovo servizio può essere di fatto negata anche oltre il tetto dei 100 km proposto dalla Commissione qualora il servizio in questione metta a rischio un contratto di servizio pubblico esistente che è stato aggiudicato in modo trasparente senza la possibilità di una proroga, raggruppa tratte redditizie e non redditizie e non riceve sovvenzioni pubbliche significative suscettibili di compromettere le condizioni di parità.

Inoltre, l'autorizzazione per un servizio esistente può essere sospesa o revocata anche se un organismo di regolamentazione stabilisce, sulla base di un'analisi economica oggettiva, che il servizio ha compromesso l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico esistente. Il relatore confida che tali misure siano sufficienti e proporzionate tanto da assicurare una tutela adeguata dei contratti di servizio pubblico con l'apertura dei mercati alla concorrenza.

Per alleviare ulteriormente le preoccupazioni, il relatore ha introdotto una disposizione supplementare che prevede che gli Stati membri possano limitare il diritto di accesso a un servizio regolare nazionale se, tra l'altro, tale servizio interessa un centro urbano o suburbano, nonché se il servizio proposto presta lo stesso servizio di trasporto pubblico di passeggeri su una particolare tratta o rete in cui un'autorità competente ha concesso a un operatore di servizio pubblico un diritto esclusivo in cambio dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico nell'ambito di un contratto di servizio pubblico.

Assicurare una concorrenza leale e impedire l'abuso di potere di mercato

Oltre a tutelare i contratti di servizio pubblico, il relatore mira a impedire situazioni in cui l'apertura del pertinente mercato comporterebbe altri esiti indesiderati. L'organismo di regolamentazione proposto dovrebbe assicurare che vi siano condizioni di parità e una concorrenza leale tra i vettori. Ciò include la prevenzione dell'abuso di posizione dominante sul mercato o di posizioni di monopolio, anche attraverso il subappalto, o la creazione di condizioni di mercato favorevoli a ciò. Inoltre, le autorità competenti per l'autorizzazione potrebbero respingere una domanda se l'autorità di regolamentazione stabilisce che il richiedente che cerca di accedere al mercato è intenzionato a offrire servizi al di sotto del loro normale valore per un periodo di tempo prolungato, compromettendo in tal modo la concorrenza leale.

Requisito di stabilimento e la possibilità di un regime più liberale

Per impedire l'uso improprio dello spirito della proposta e tenere conto dei requisiti più rigorosi di alcuni Stati membri, il relatore ha altresì introdotto la possibilità per gli Stati membri di imporre lo stabilimento del vettore nello Stato membro ospitante dopo che è stata concessa l'autorizzazione a fornire un servizio regolare nazionale.

Al tempo stesso, il relatore ha precisato che gli Stati membri in cui è già in atto un regime più liberale possono mantenerlo. Parimenti, gli Stati membri che intendano aprire il mercato in misura maggiore rispetto ai requisiti della proposta in esame sono autorizzati a farlo.

Assicurare condizioni di parità

Il relatore ha cercato di migliorare e chiarire ulteriormente lo spirito della proposta attraverso altre modifiche lievi ma estremamente necessarie. Ad esempio, per assicurare la tutela della proprietà privata, gli Stati membri possono escludere le autostazioni che sono di proprietà del gestore di autostazioni e a suo uso esclusivo per i propri servizi di trasporto passeggeri su strada.

Il relatore ritiene pertanto che la proposta modificata abbia affrontato le preoccupazioni non solo di coloro che cercano maggiori tutele, specialmente per i contratti di servizio pubblico, ma anche di coloro che auspicano un approccio più liberale. La proposta modificata cerca di conseguire il giusto equilibrio tra gli interessi dei passeggeri, delle società di trasporti nonché delle autorità locali, regionali e nazionali. Il relatore è convinto che la proposta in esame contribuisca a progredire verso un mercato dei servizi effettuati con autobus davvero unico ed equo nell'Unione europea.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus

Riferimenti

COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)

Presentazione della proposta al PE

8.11.2017

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

EMPL

29.11.2017

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

EMPL

7.12.2017

 

 

 

Relatori

       Nomina

Roberts Zīle

16.1.2018

 

 

 

Esame in commissione

1.2.2018

10.7.2018

5.11.2018

 

Approvazione

22.1.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

14

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon

Deposito

28.1.2019

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

26

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

14

-

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes, Marie-Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

S&D

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 8 febbraio 2019
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