RELAZIONE sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale dell'UE

30.1.2019 - (2017/2089(INI))

Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Barbara Spinelli


Procedura : 2017/2089(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0051/2019
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A8-0051/2019
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MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE CONSTATAZIONI

Introduzione

L'adozione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta") ha rappresentato un bivio nel processo di integrazione europea. L'UE si è assunta una responsabilità formale di fronte ai suoi cittadini: la transizione da una comunità economica a un'Unione fondata sullo Stato di diritto e sui diritti umani. Il trattato di Lisbona, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, TUE, ha costituzionalizzato tale scelta, conferendo alla Carta lo stesso valore giuridico dei trattati.

A norma dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, la condotta delle istituzioni dell'UE nei confronti della Carta rappresenta il principale punto di riferimento per analizzarne la portata e valutare il grado di attuazione delle disposizioni ivi contenute. La relazione mira ad analizzare, dal punto di vista delle istituzioni dell'Unione, la situazione attuale riguardante il ruolo della Carta quale fonte del diritto primario dell'UE, indicando nel contempo gli ambiti in cui si riscontano ulteriori margini di miglioramento.

Attività di informazione

Sono state condotte le seguenti attività di informazione:

– uno studio[1] del Dipartimento tematico C della DG IPOL, presentato alla commissione AFCO il 28.11.2017, alla presenza del presidente del gruppo di lavoro del Consiglio sui Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone (FREMP) e di un rappresentante dell'unità preposta alle politiche in materia di diritti fondamentali della Commissione europea;

– incontri tecnici con: l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) (10.1.2018), l'unità preposta alle politiche in materia di diritti fondamentali della Commissione europea (22.2.2018), il capo del dipartimento della Carta sociale europea del Consiglio d'Europa (13.3.2018), il Mediatore europeo (30.5.2018);

– un parere giuridico[2] della FRA, presentato alla commissione AFCO l'1.10.2018, basato sui contributi raccolti, fra l'altro, dalle risposte delle agenzie dell'UE a un questionario inviato dal presidente della commissione AFCO a tutte le agenzie.

La Carta nei processi legislativo e decisionale dell'UE

Nonostante i significativi progressi compiuti dalle istituzioni dell'Unione per quanto attiene all'integrazione della Carta nei processi legislativo e decisionale, la Carta appare tuttora come uno strumento sottovalutato, il cui potenziale non viene pienamente sfruttato. Si riscontra generalmente la tendenza a concentrarsi sull'evitare le violazioni della Carta anziché massimizzarne il potenziale[3], sebbene l'obbligo di promuoverne l'applicazione sia chiaramente sancito dalla Carta stessa (articolo 51, paragrafo 1).

Le verifiche di compatibilità e le valutazioni d'impatto (i principali strumenti a disposizione della Commissione per esaminare a priori la conformità delle sue proposte con i diritti fondamentali, e dunque con la Carta) seguono questa rotta, evidenziando un atteggiamento più passivo che proattivo nei confronti della Carta. In particolare, per quanto riguarda la valutazione d'impatto, anche se il ruolo dei diritti umani è stato gradualmente potenziato, il fulcro principale rimangono gli standard tradizionali, soprattutto i fattori economici, sociali e ambientali. Nel frattempo, la proposta della Commissione potrebbe subire considerevoli variazioni nel corso del processo legislativo, correndo il rischio di rendere la valutazione d'impatto priva di significato, soprattutto durante i cosiddetti triloghi: la scarsa trasparenza di tali negoziati congiunti rende estremamente difficoltoso valutare lo svolgimento dei processi decisionali e, al contempo, le considerazioni di natura politica e/o legate ai singoli partiti potrebbero prevalere su altre preoccupazioni. L'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" consente ai colegislatori di effettuare ulteriori valutazioni d'impatto ma su base volontaria. A livello di colegislatori, il Parlamento europeo dispone di mezzi consolidati per valutare il rispetto dei diritti fondamentali, fra cui una procedura specifica prevista dal suo regolamento (articolo 38), che, tuttavia, non è mai stata utilizzata. Cionondimeno, come nel caso della Commissione, si tratta principalmente di procedure interne portate a termine dai propri servizi. Con riferimento al Consiglio, nonostante l'adozione di orientamenti interni finalizzati a controllare la conformità della normativa con i diritti fondamentali, non esiste alcun meccanismo formale di valutazione dell'impatto. Inoltre, la mancanza di trasparenza del suo processo legislativo, come recentemente segnalato dal Mediatore europeo[4], rende difficile verificarne il processo decisionale.

Nel loro campo d'azione, le istituzioni dell'UE dovranno garantire la piena operatività delle disposizioni della Carta, rispettando sia gli obblighi negativi (dovere di astensione) che quelli positivi (dovere di azione), in linea con i requisiti del diritto internazionale in materia di diritti umani. La suddetta responsabilità è chiaramente riaffermata dagli articoli 2 e 6 TUE e in obblighi analoghi sanciti dalle disposizioni di applicazione generale del titolo II, parte I, TFUE. Al fine di conseguire tale obiettivo, integrando al contempo le procedure interne delle istituzioni, si potrebbero prevedere ulteriori misure: promuovere una cooperazione più strutturata e regolamentata con organismi esterni indipendenti, quali la FRA, nel valutare la dimensione delle proposte legislative legata ai diritti umani; condurre valutazioni d'impatto distinte e separate in materia di diritti fondamentali; istituire un meccanismo per individuare la necessità di agire a livello dell'Unione per sostenere e rispettare le disposizioni della Carta, garantendo nel contempo che il diritto dell'Unione sia adeguato alla natura mutevole del diritto internazionale in materia di diritti umani. Sarebbe altresì opportuno creare ulteriori strumenti finalizzati ad effettuare revisioni sistematiche a posteriori della coerenza della normativa dell'UE con la Carta, che è attualmente un compito di competenza quasi esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'inclusione di una clausola di rendicontazione e revisione relativa ai diritti umani e alla Carta all'interno dei testi legislativi potrebbe costituire un punto di partenza in tal senso.

La Carta nelle politiche dell'Unione

La relazione esaminerà il ruolo della Carta con particolare riferimento a due settori della strategia UE.

Anzitutto l'azione esterna, compresa la conclusione di accordi commerciali con paesi terzi. Nell'ambito specifico della politica estera e di sicurezza comune (PESC), la relazione si soffermerà sulle condizioni restrittive in base a cui la Corte di giustizia può esercitare la propria giurisdizione e, di conseguenza, sulla mancanza di mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti umani derivanti da decisioni adottante in questo ambito. Al contempo, il comportamento interno delle istituzioni europee nei confronti della Carta rappresenterà una cartina di tornasole per valutarne la condotta nella dimensione esterna. La capacità dell'UE di sviluppare efficacemente una PESC pienamente conforme ai principi sanciti dall'articolo 21, paragrafo 1, TUE dipenderà dall'abilità di agire al suo interno nel totale rispetto di questi requisiti.

Gli accordi commerciali globali sono particolarmente rilevanti, dato il potenziale impatto di ampia portata che possono avere sui diritti umani. Nonostante l'adozione di pratiche e orientamenti significativi per affrontare la dimensione legata ai diritti umani dei trattati commerciali, la relazione suggerirà di superare il cosiddetto "approccio integrato" seguito attualmente dalla Commissione nelle valutazioni d'impatto per la sostenibilità, sostenendo pienamente le raccomandazioni del Mediatore europeo[5] che suggeriscono di effettuare valutazioni d'impatto specifiche per i diritti umani prima della conclusione di qualsiasi negoziato commerciale.

In secondo luogo, la governance economica: un ambito in cui i poteri dell'Unione sono particolarmente ampi e possono avere ricadute significative sui diritti umani, ma anche un ambito in cui la Carta viene palesemente ignorata. Il diritto primario e derivato dell'UE non assegnano una funzione esplicita alla Carta in questo ambito e ne citano a malapena le disposizioni. Numerosi strumenti che forgiano le politiche economiche e monetarie dell'Unione sono stati adottati al di fuori del quadro dell'UE, sottraendo le istituzioni europee alla responsabilità politica ma conferendo loro, al contempo, un importante ruolo di vigilanza e attuazione. Le decisioni e le scelte compiute senza un'adeguata valutazione della dimensione legata ai diritti umani, e dando la piena priorità ai fattori e alla condizionalità macroeconomici, hanno già avuto profonde ripercussioni sui diritti civili, economici e sociali, come evidenziato anche dal Comitato europeo dei diritti sociali. Secondo il relatore, la sentenza della Corte di giustizia relativa al caso Ledra Advertising dovrebbe convertirsi in uno spartiacque per l'integrazione sistematica della Carta all'interno del quadro di governance economica dell'UE e della sua dimensione intergovernativa, diventando così il metro di valutazione della legittimità delle misure proposte e approvate in questo ambito.

Infine, un riferimento specifico all'Eurogruppo. Sebbene la Corte di giustizia abbia confermato la natura informale e il carattere non vincolante delle sue decisioni[6], da cui l'immunità ex articolo 263 TFUE, l'impatto politico delle sue conclusioni ha profondamente influenzato il processo di elaborazione delle politiche, eludendo le formalità del diritto dell'UE e "de-istituzionalizzando" il processo decisionale. Alla luce di questo potenziato ruolo de facto, risulta opportuno chiarire la sua pertinenza rispetto alla Carta.

Diritti contro principi

La Carta ha caratteristiche uniche, poiché combina all'interno di un solo documento diritti civili e politici così come sociali ed economici, inclusi i "diritti umani di terza generazione". Ciononostante, l'oscura dicotomia fra diritti e principi, riscontrata nell'articolo 51, paragrafo 1, e nell'articolo 52 della Carta e consolidata dalle spiegazioni della Carta, così come il dissimile livello di protezione a loro attribuito (diritti da rispettare/principi da osservare), rischia di minare tale elemento distintivo. Progredire verso una "concettualizzazione" univoca di tutti gli articoli inclusi nella Carta all'interno del processo decisionale e di elaborazione delle politiche dell'UE, tenendo debitamente in considerazione il ruolo primario della Corte di giustizia nell'interpretazione del diritto dell'Unione, contribuirebbe a confermare la sua unicità e a potenziarne l'ambito di applicazione. La promozione di una sinergia sistematica fra la Carta e gli altri strumenti del diritto in materia di diritti umani, così come fra gli organismi di vigilanza competenti, sarebbe reciprocamente utile al fine di rafforzare le disposizioni e gli obblighi ivi contenuti. L'adesione alla Carta sociale europea è un imprescindibile passo avanti che l'Unione deve compiere in questo senso.

La Carta e le agenzie dell'UE

Le agenzie dell'UE sono tenute a rispettare e a promuovere la Carta come qualunque altro organismo dell'UE. Tale obbligo è particolarmente significativo considerando che spesso agiscono come anello di congiunzione operativo fra l'UE e le dimensioni nazionali, sostenendo gli Stati membri e i loro attori pertinenti nell'adempimento delle responsabilità derivanti dal dritto dell'Unione e, di conseguenza, nella potenziale attuazione concreta delle disposizioni della Carta. Osservando l'attuale situazione delle agenzie dell'UE si nota che il grado di consapevolezza interna in relazione alla Carta, così come l'istituzione di procedure interne e/o strumenti che diano efficacia alle sue disposizioni, differisce sensibilmente in base al mandato e alla natura di ciascuna di esse. Diverse buone pratiche sono già in uso e potrebbero essere estese orizzontalmente a tutte le agenzie dell'UE. A tal fine sarebbero utili ulteriori strumenti, quali, per esempio, l'introduzione di funzionari indipendenti per i diritti fondamentali. Rafforzare la cooperazione fra le agenzie e sviluppare un dialogo strutturato con le pertinenti parti interessate nell'ambito dei diritti umani sono elementi fondamentali di questo processo. È necessaria la tempestiva inclusione, da parte del legislatore europeo, di riferimenti espliciti alla Carta nei regolamenti istitutivi di tutte le agenzie.

Attuazione della Carta a livello nazionale

La "dimensione nazionale" della Carta integra quella europea. Un'inadeguata attuazione della Carta a livello nazionale ne mette a repentaglio la coerenza e l'efficacia globali. A norma dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le sue disposizioni riguardanti gli Stati membri si applicano esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Nonostante i chiarimenti forniti dalla Corte di giustizia, le prassi nazionali mostrano che risulta tuttora difficile valutare se e come si applichi concretamente la Carta. È interessante notare che, in alcune circostanze, i giudici nazionali utilizzano la Carta come fonte positiva di interpretazione anche in casi che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Più in generale, tuttavia, tale ambiguità, unitamente a un diffuso divario di consapevolezza in relazione alla Carta e alla mancanza di politiche nazionali volte a promuoverne l'applicazione, ha comportato un suo considerevole sottoutilizzo su scala nazionale. Le istituzioni e le agenzie dell'UE potrebbero rivestire un ruolo fondamentale nel colmare tali divari, adottando un'ampia gamma di misure e azioni finalizzate a sostenere gli Stati membri in tal senso. Rimane comunque imprescindibile limitare ulteriormente l'ambito di applicazione e progredire verso un'interpretazione non vincolata dell'articolo 51 della Carta, valutando nel contempo la possibilità di escluderlo nel caso di una revisione dei trattati.

  • [1]  "L'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel quadro istituzionale dell'UE", prof. Olivier De Schutter (PE 571.397).
  • [2]  Parere della FRA – 4/2018 "Sfide e opportunità per l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali", del 24 settembre 2018.
  • [3]  Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Relazione 2017 sui diritti fondamentali, pag. 23.
  • [4]  Mediatore europeo, decisione nell'indagine strategica OI/2/2017/TE sulla trasparenza del processo legislativo del Consiglio, 15.5.2018.
  • [5]  Mediatore europeo nel caso 1409/2014/MHZ sulla mancata esecuzione da parte della Commissione europea di una valutazione d'impatto sui diritti umani prima della conclusione dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam, 26.2.2016.
  • [6]  Sentenza della Corte del 20 settembre 2016, Mallis e altri, cause riunite da C-105/15 P a C-109/15 P, punto 61.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale dell'UE

(2017/2089(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 23 e 49 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, l'articolo 67, paragrafo 1, e gli articoli 258, 263, 267 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDH),

–  visto il Memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea,

–  visti i pareri e l'elenco dei criteri per la valutazione dello Stato di diritto della Commissione di Venezia,

–  visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali,

–  viste la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) e la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica[1],

–  vista la sua risoluzione del 15 marzo 2007 sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione: metodologia per un controllo sistematico e rigoroso[2],

–  viste le sue risoluzioni annuali sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea,

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali[3],

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali[4],

–  vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 sulla trasparenza, la responsabilità e l'integrità nelle istituzioni dell'UE[5],

–  visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[6],

–  visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali[7],

–  vista la comunicazione della Commissione del 27 aprile 2005 dal titolo "Il rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione – Metodologia per un controllo sistematico e rigoroso" (COM(2005)0172),

–  vista la relazione della Commissione del 29 aprile 2009 sul funzionamento pratico della metodologia per un controllo sistematico e rigoroso del rispetto della Carta dei diritti fondamentali (COM(2009)0205),

–  vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2010 dal titolo "Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (COM(2010)0573),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 6 maggio 2011, dal titolo "Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact Assessments" (Orientamenti operativi per tenere conto dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto della Commissione) (SEC(2011)0567),

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio del 12 dicembre 2011 dal titolo "Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea – Verso un approccio più efficace" (COM(2011)0886),

–  visti il quadro strategico e il piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia del 25 giugno 2012,

–  visti gli orientamenti del Consiglio del 20 gennaio 2015 sulle misure metodologiche da adottare per verificare la compatibilità con i diritti fondamentali in seno agli organi preparatori del Consiglio,

–  visti gli orientamenti per gli organi preparatori del Consiglio dal titolo "La compatibilità dei diritti fondamentali",

–  vista la relazione sul seminario della Presidenza del Consiglio del 13 maggio 2016 dal titolo "Applicazione politica a livello nazionale della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea",

–  visti gli orientamenti della Commissione del 19 maggio 2015 sull'analisi delle incidenze sui diritti umani nelle valutazioni d'impatto delle iniziative politiche attinenti al commercio,

–  viste le relazioni annuali della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti i convegni annuali della Commissione sui diritti fondamentali,

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 20 settembre 2016 nelle cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 P, Ledra Advertising Ltd e altri/Commissione europea e Banca centrale europea (BCE)[8],

–  vista la sentenza della CGUE del 6 novembre 2018 nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16, Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer e Volker Willmeroth/Martina Broßonn[9],

–  visto il parere 2/13 della CGUE del 18 dicembre 2014 sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali[10],

–  visto il parere 4/2018 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 24 settembre 2018 dal titolo "Sfide e opportunità per l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali",

–  viste le relazioni annuali sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

–  visto il manuale della FRA, dell'ottobre 2018, dal titolo "Applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel diritto e nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale – Linee guida",

–  visti gli strumenti per legiferare meglio, in particolare lo strumento n. 28 "Diritti fondamentali e diritti umani",

–  visto l'articolo 38 del suo regolamento,

–  visto il parere del Segretario generale del Consiglio d'Europa del 2 dicembre 2016 sull'iniziativa dell'Unione europea volta a istituire un pilastro europeo dei diritti sociali,

–  visti il documento della delegazione olandese della COSAC del novembre 2017 sulla trasparenza dell'UE, dal titolo "Aprire le porte: Rendere l'UE più trasparente per i suoi cittadini", e la lettera delle delegazioni della COSAC alle istituzioni dell'UE, del 20 dicembre 2017, sulla trasparenza del processo decisionale politico all'interno dell'UE,

–  visti gli studi dal titolo "L'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel quadro istituzionale dell'UE", "L'interpretazione dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: il dilemma di un'applicazione più rigorosa o più ampia della Carta ai provvedimenti nazionali" e "La Carta sociale europea nel contesto dell'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", pubblicati rispettivamente il 22 novembre 2016, il 15 febbraio 2016 e il 12 gennaio 2016 dalla sua Direzione generale delle Politiche interne[11],

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

–  visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per le petizioni (A8-0051/2019),

A.  considerando che il trattato di Lisbona ha conferito lo status di diritto primario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito "la Carta") all'interno del quadro giuridico dell'UE, il che equivale al valore giuridico dei trattati;

B.  considerando che la presente relazione non valuta ogni singolo diritto contenuto nella Carta, ma analizza piuttosto l'attuazione della Carta in quanto strumento di diritto primario;

C.  considerando che le disposizioni sociali costituiscono un elemento essenziale della Carta e della struttura giuridica dell'Unione; che è essenziale garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutta l'Unione e metterne in evidenza l'importanza;

D.  considerando che, secondo la CGUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta sono al centro della struttura giuridica dell'UE e il loro rispetto è un presupposto necessario per la legittimità di qualsiasi atto dell'Unione;

E.  considerando che la Carta comprende, in linea con i requisiti del diritto internazionale in materia di diritti umani e del suo articolo 51, obblighi sia negativi (non-violazione) che positivi (promozione attiva), che dovrebbero essere soddisfatti allo stesso modo al fine di conferire pieno carattere operativo alle sue disposizioni;

F.  considerando che l'articolo 51 della Carta circoscrive l'ambito di applicazione della stessa per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto delle competenze degli Stati membri e dell'Unione e rispettando i limiti delle competenze conferite all'Unione dai trattati;

G.  considerando che l'articolo 51, paragrafo 2, della Carta specifica che questa non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze di quest'ultima, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati;

H.  considerando che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione sono costantemente vincolati dalla Carta, anche quando agiscono al di fuori del quadro giuridico dell'Unione;

I.  considerando che, in virtù dell'articolo 51, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente quando questi attuano il diritto dell'Unione; che, tuttavia, i confini incerti di tale obbligo rendono difficile determinare se e come la Carta si applichi concretamente;

J.  considerando che il potenziale dei diritti sociali ed economici stabiliti nella Carta non è stato finora sfruttato adeguatamente; che, ricordando il parere del Segretario generale del Consiglio d'Europa, il rispetto dei diritti sociali non è solo un imperativo etico e un obbligo giuridico, ma anche una necessità economica;

K.  considerando che l'articolo 6 TUE sottolinea altresì che i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU, devono far parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali;

L.  considerando che l'articolo 151 TFUE fa riferimento a diritti sociali fondamentali quali quelli definiti dalla Carta sociale europea;

M.  considerando che, nel suo studio del 22 novembre 2016 dal titolo "L'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel quadro istituzionale dell'UE"[12], si considera, tra l'altro, la pertinenza della Carta per le attività della Commissione nel quadro del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (trattato MES) e nel contesto del Semestre europeo; che, al momento, nell'ambito della governance economica dell'Unione si presta scarsa attenzione ai diritti sociali definiti dalla Carta; che tali diritti devono essere considerati veri e propri diritti fondamentali;

N.  considerando che l'impegno del pilastro europeo dei diritti sociali di offrire ai cittadini diritti nuovi e più efficaci nei settori della parità di opportunità e dell'accesso al mercato del lavoro, delle condizioni di lavoro eque e della protezione e dell'inclusione sociali rafforza ulteriormente i diritti sanciti dalla Carta;

O.  considerando che il principio della parità di genere è un valore cardine dell'Unione ed è sancito dai trattati UE e dalla Carta; che l'articolo 8 TFUE stabilisce il principio dell'integrazione della dimensione di genere affermando che "Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne";

P.  considerando che la trasparenza dei processi legislativo e decisionale dell'UE è un corollario del diritto ad una buona amministrazione, come stabilito all'articolo 41 della Carta, e un presupposto essenziale affinché i cittadini possano valutare e monitorare adeguatamente l'attuazione di quest'ultima da parte delle istituzioni dell'Unione;

Q.  considerando che la promozione, da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, dell'ampio spettro di diritti previsti dalla Carta – che vanno dai diritti civili e politici ai diritti sociali, economici e di terza generazione – apporterebbe un impulso cruciale per lo sviluppo di una sfera pubblica europea e per dare espressione concreta al concetto di cittadinanza europea e alla dimensione partecipativa dell'Unione sancita dai trattati;

R.  considerando che la FRA ha formulato alcune raccomandazioni in vista dell'efficace attuazione della Carta nel suo parere sul miglioramento dell'accesso ai mezzi di ricorso nell'ambito delle imprese e dei diritti umani a livello dell'UE[13] e nel suo parere sulle sfide e sulle opportunità legate all'attuazione della Carta dei diritti fondamentali[14];

S.  considerando che l'articolo 24 della Carta sancisce i diritti del bambino, obbligando le autorità pubbliche e le istituzioni private a considerare preminente l'interesse superiore del bambino;

T.  considerando che l'articolo 14 della Carta sottolinea il diritto di ogni bambino ad un'istruzione equa;

Rafforzare l'integrazione della Carta nei processi legislativo e decisionale

1.  è fermamente convinto che la strategia della Commissione per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2010)0573) abbia rappresentato uno sforzo iniziale dopo l'entrata in vigore della Carta, ma che necessiti di essere aggiornata con urgenza; accoglie con favore le relazioni annuali sull'applicazione della Carta da parte della Commissione e chiede una riesame di questa strategia, elaborata nel 2010, al fine di aggiornarla per tener conto delle nuove sfide e della realtà istituzionale, in particolare dopo la Brexit;

2.  riconosce i numerosi passi importanti compiuti dalle istituzioni dell'Unione per integrare la Carta nei processi legislativo e decisionale dell'UE; osserva che il ruolo primario della Carta è garantire che la legislazione unionale sia pienamente conforme ai diritti e ai principi in essa sanciti e riconosce le difficoltà che comporta il fatto di promuoverli attivamente e di garantire la loro attuazione;

3.  sottolinea l'importanza del fatto che tutte le proposte di legislazione dell'Unione debbano rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta;

4.  ricorda che le procedure stabilite dalle istituzioni dell'Unione per valutare la compatibilità delle proposte legislative con la Carta sono principalmente di natura interna; chiede la possibilità di prevedere forme rafforzate di consultazione, di valutazione d'impatto, comprese valutazioni d'impatto specifiche in materia di genere, e di controllo giuridico con il coinvolgimento di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali; invita la Commissione a promuovere una cooperazione strutturata e regolamentata con organismi per i diritti umani, quali la FRA, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e gli organismi pertinenti del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite nonché le organizzazioni della società civile che operano nel settore, ogniqualvolta un fascicolo legislativo possa promuovere o incidere negativamente sui diritti fondamentali;

5.  invita la Commissione, il Consiglio e il Parlamento a rivedere il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio per consentire alla FRA di presentare di propria iniziativa pareri non vincolanti sui progetti legislativi dell'Unione e a promuovere consultazioni sistematiche con detta agenzia;

6.  invita la Commissione, le altre istituzioni dell'UE e i governi nazionali e regionali degli Stati membri a consultare la FRA qualora siano in gioco i diritti fondamentali;

7.  riconosce il ruolo essenziale della FRA nel valutare il rispetto della Carta e plaude al lavoro intrapreso dall'agenzia; incoraggia la FRA a continuare a fornire consulenza e sostegno alle istituzioni e agli Stati membri dell'UE per migliorare la cultura dei diritti fondamentali in tutta l'Unione; plaude alla strategia recentemente adottata dalla FRA per il periodo 2018-2022;

8.  prende atto di CLARITY, lo strumento interattivo online sviluppato dalla FRA per consentire di identificare in modo semplice l'organo extragiudiziario più appropriato e competente in materia di diritti umani per una specifica questione di diritti fondamentali;

9.  invita la Commissione ad assicurare valutazioni di impatto globali tramite un'analisi equilibrata delle conseguenze economiche e ambientali nonché una revisione della sua decisione di classificare le proprie considerazioni sui diritti fondamentali nelle tre categorie esistenti - effetti sul piano economico, sociale e ambientale - e a creare due categorie specifiche, "impatto sui diritti fondamentali" e "valutazione dell'impatto di genere", per garantire che siano valutati tutti gli aspetti dei diritti fondamentali;

10.  invita la Commissione a intervenire in modo sistematico a livello dell'Unione per sostenere e rispettare le disposizioni della Carta, e a garantire che il diritto dell'Unione sia adattato al fine di tenere conto degli sviluppi giuridici e giurisprudenziali del diritto internazionale in materia di diritti umani; ribadisce inoltre, a tal proposito, il suo invito alla Commissione di presentare una proposta per dare seguito alla risoluzione del Parlamento del 25 ottobre 2016 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali[15], che consentirebbe il controllo sistematico degli sviluppi all'interno delle istituzioni e degli organi dell'UE nonché negli Stati membri che chiedono misure a favore della tutela e del rispetto dei diritti, delle libertà e dei principi della Carta; suggerisce, in particolare, che le condizioni stabilite dai criteri di Copenaghen relative ai diritti fondamentali non siano utilizzate soltanto una volta come presupposti per l'adesione, ma che gli Stati membri vengano periodicamente valutati al fine di valutare la loro conformità a tali condizioni;

11.  osserva che il Mediatore riveste altresì un ruolo importante nel garantire il rispetto dei diritti fondamentali nel quadro della Carta, non solo per quanto concerne l'articolo 41 relativo al diritto ad una buona amministrazione in quanto tale, ma anche tenendo conto del fatto che una buona amministrazione è determinante per il rispetto degli altri diritti fondamentali; ricorda il lavoro esemplare svolto dal Mediatore, tra le altre cose, in materia di trasparenza e libertà di informazione nonché la relazione speciale su Frontex[16], nel corso della presente legislatura, in relazione in particolare ai diritti di denuncia dei richiedenti asilo e dei migranti;

12.  è consapevole del fatto che la giurisprudenza influirà sull'ambito di applicazione della Carta e che ciò va tenuto in considerazione;

13.  invita i legislatori dell'Unione a riconoscere i risultati della sentenza del Tribunale del 22 marzo 2018 (causa T-540/15) sull'accesso ai documenti dei triloghi[17] e ad agire di conseguenza; insiste sulla necessità di una maggiore trasparenza e di un migliore accesso ai documenti tra le istituzioni dell'Unione europea, al fine di sviluppare una più efficace cooperazione interistituzionale, anche per quanto riguarda la rendicontabilità sulle questioni legate ai diritti fondamentali; esorta il Consiglio ad affrontare rapidamente le preoccupazioni sollevate in merito alla trasparenza del suo processo decisionale e all'accesso ai documenti, in linea con le pertinenti raccomandazioni del Mediatore europeo;

Integrare la Carta nelle politiche dell'Unione

14.  ricorda che la politica dell'Unione si basa sui principi e sugli obiettivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 TUE, sostenendo e applicando pienamente, nel contempo, i requisiti sanciti dalle disposizioni di applicazione generale del titolo II, parte I, TFUE;

15.  ribadisce che tutti gli atti giuridici adottati dall'UE devono rispettare pienamente le disposizioni della Carta, comprese le sue disposizioni sociali; sottolinea l'importanza di includere riferimenti espliciti alla Carta nel quadro giuridico che disciplina la politica economica e monetaria dell'Unione; sottolinea che il ricorso ad accordi intergovernativi non solleva le istituzioni dell'Unione dei loro obblighi di valutare la compatibilità di tali strumenti con il diritto dell'Unione, compresa la Carta;

16.  ritiene fondamentale che l'Unione intraprenda misure decise per rafforzare i propri impegni volti a garantire l'esercizio di tutti i diritti sociali sanciti dalla Carta, compresi i diritti sociali;

17.  invita la Commissione ad assicurare che il processo del semestre europeo, comprese le raccomandazioni specifiche per paese e le raccomandazioni contenute nell'analisi annuale della crescita, sia conforme alle componenti normative dei diritti sociali sanciti dalla Carta;

18.  sostiene l'introduzione di clausole forti e coerenti in materia di diritti fondamentali nei testi operativi dei progetti di regolamento che istituiscono i fondi dell'UE;

19.  invita la Commissione e il Consiglio ad adottare decisioni macroeconomiche tenendo debitamente conto delle valutazioni dei diritti fondamentali, sulla base dell'intera gamma dei diritti civili, politici e sociali garantiti dagli strumenti europei e internazionali in materia di diritti umani;

20.  invita la Commissione ad esaminare i passi necessari per l'adesione dell'Unione europea alla Carta sociale europea e a proporre un calendario per il conseguimento di tale obiettivo;

21.  ricorda che, sulla base delle competenze stabilite nei trattati, è primariamente responsabilità degli Stati membri mettere in pratica la politica sociale e conferire, pertanto, efficacia ed espressione concreta alle disposizioni sociali sancite dalla Carta; ribadisce tuttavia la sua proposta, nel quadro di una possibile revisione dei trattati, relativa a una possibile integrazione di un protocollo sociale nei trattati al fine di rafforzare i diritti sociali fondamentali in relazione alle libertà economiche;

22.  prende atto del ruolo, di fatto fondamentale, ma informale, dell'Eurogruppo nella governance economica della zona euro e dell'impatto che le decisioni di tale gruppo potrebbero avere nell'influenzare il processo decisionale, senza essere controbilanciate da meccanismi adeguati di responsabilità democratica e controllo giurisdizionale; ricorda ai suoi membri i loro obblighi orizzontali derivanti dagli articoli 2 e 6 TUE e dalla Carta;

23.  invita la Commissione e la Banca centrale europea a conformarsi pienamente alla Carta nell'esecuzione dei loro compiti nell'ambito del meccanismo europeo di stabilità, anche per quanto riguarda le pratiche creditizie della Banca, alla luce della giurisprudenza della CGUE;

24.  ricorda che l'azione dell'Unione sulla scena internazionale deve essere guidata dai principi sanciti dall'articolo 21, paragrafo 1, TUE; è convinto che il pieno rispetto e la promozione delle disposizioni della Carta all'interno dell'UE costituiscano un punto di riferimento per valutare la legittimità e la credibilità del comportamento dell'Unione nelle sue relazioni internazionali, anche nel quadro del processo di allargamento a norma dell'articolo 49 TUE;

25.  prende atto della giurisdizione limitata della CGUE nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e mette in guardia contro qualsiasi potenziale limitazione dei diritti a un ricorso effettivo sanciti dalla Carta;

26.  ricorda alle istituzioni dell'UE i loro obblighi in materia di diritti umani nel campo di applicazione della Carta, anche nel settore della politica commerciale; incoraggia la Commissione ad effettuare valutazioni d'impatto specifiche in materia di diritti umani prima di concludere qualsiasi negoziato commerciale, facendo riferimento ai principi guida delle Nazioni Unite sulle valutazioni d'impatto in materia di diritti umani degli accordi commerciali e di investimento;

27.  rammenta che sia i trattati che la Carta fanno riferimento alla tutela delle minoranze nazionali e alla discriminazione sulla base della lingua; chiede misure amministrative concrete all'interno delle istituzioni europee per incoraggiare i governi nazionali a trovare soluzioni sostenibili e promuovere la cultura della diversità linguistica nei loro Stati membri, oltre alle lingue ufficiali dell'UE;

28.  richiama l'attenzione sull'obbligo previsto dall'articolo 6 TUE di aderire alla CEDU; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie a eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono la conclusione del processo di adesione e a presentare un nuovo progetto di accordo per l'adesione dell'Unione alla CEDU che fornisca soluzioni positive alle carenze segnalate dalla CGUE nel parere 2/13 del 18 dicembre 2014; ritiene che il suo completamento introdurrà ulteriori salvaguardie a protezione dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione e fornirà un meccanismo aggiuntivo per garantire il rispetto dei diritti umani, ovvero la possibilità di presentare una denuncia alla CEDH in relazione a una violazione dei diritti umani, rientrante nell'ambito di competenza della CEDU e derivante da un atto di un'istituzione dell'UE o dall'applicazione del diritto dell'UE da parte di uno Stato membro; ritiene, inoltre, che la giurisprudenza della CEDH fornirà quindi un contributo supplementare per l'azione attuale e futura dell'UE in materia di rispetto e promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito delle libertà civili, della giustizia e degli affari interni, oltre alla giurisprudenza della CGUE in tale ambito;

La Carta e le agenzie dell'UE

29.  sottolinea il potenziale di talune agenzie dell'Unione di offrire sostegno agli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi derivanti dalla Carta, agendo spesso come collegamento operativo tra l'Unione e le sfere nazionali; sottolinea che tale compito può essere svolto efficacemente solo sviluppando una vera e propria prassi dei diritti fondamentali all'interno delle agenzie che operano nell'ambito della giustizia e degli affari interni e/o quelle le cui attività potrebbero ripercuotersi sui diritti e i principi derivanti dalla Carta, tenendo conto sia della dimensione interna che di quella esterna della protezione e della promozione dei diritti fondamentali;

30.  invita le pertinenti agenzie dell'UE a intensificare i lavori per attuare i principi della parità di genere sanciti dalla Carta, anche garantendo che tutte le istituzioni e le agenzie dell'UE perseguano una politica di tolleranza zero nei confronti di tutte le forme di violenza sessuale e di molestie fisiche o psicologiche; invita tutte le istituzioni e le agenzie dell'UE a dare piena attuazione alla sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE[18];

31.  prende atto della diversità delle politiche e degli strumenti messi a punto dalle varie agenzie per attuare i loro obblighi in materia di diritti umani fondamentali, con diversi livelli di attuazione; sottolinea la necessità di promuovere la cooperazione tra le agenzie dell'Unione e dialoghi strutturati con gli esperti indipendenti in materia di diritti umani, nonché di basarsi sulle migliori pratiche esistenti, al fine di promuovere un quadro comune e rafforzato in materia di diritti umani;

32.  invita le agenzie dell'Unione che operano nell'ambito della giustizia e degli affari interni e/o quelle le cui attività potrebbero ripercuotersi sui diritti e i principi derivanti dalla Carta ad adottare strategie interne in materia di diritti fondamentali e a promuovere regolari sessioni di formazione sui diritti fondamentali e sulla Carta per il loro personale a tutti i livelli;

33.  deplora l'assenza, in molti regolamenti istitutivi delle agenzie dell'UE, di un riferimento esplicito alla Carta; invita i colegislatori a colmare, ove necessario, tale lacuna ogniqualvolta siano redatti o riveduti i regolamenti o le decisioni che istituiscono le agenzie e a fornire, tenendo conto del mandato e delle specificità di ogni singola agenzia, ulteriori meccanismi operativi volti a garantire il rispetto della Carta;

Sostegno agli Stati membri nell'attuazione della Carta a livello nazionale

34.  ricorda che le dimensioni unionale e nazionale della Carta sono inestricabilmente collegate tra loro e si completano a vicenda nel garantire che le disposizioni della Carta siano applicate in modo coerente nell'ambito del quadro giuridico generale dell'Unione;

35.  sottolinea la persistente mancanza di conoscenza della Carta, del suo ambito di applicazione e del suo grado di applicazione sia tra i titolari di diritti che beneficiano della sua protezione che tra i giuristi e gli specialisti nell'ambito dei diritti umani e deplora la scarsità di misure a livello nazionale volte a porre rimedio a tale lacuna;

36.  invita la Commissione a rafforzare le sue attività di sensibilizzazione relative alla Carta, con il pieno coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, e a promuovere e finanziare moduli di formazione specifici sulla Carta rivolti a magistrati nazionali, professionisti del diritto e funzionari pubblici, al fine altresì di migliorare la conoscenza delle politiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, ivi compresi, tra le altre cose, il diritto sostanziale e procedurale, il ricorso agli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'UE, la giurisprudenza pertinente della CGUE, il linguaggio giuridico e il diritto comparato; invita inoltre la Commissione a dotare gli Stati membri di orientamenti pratici che li sostengano nell'attuazione della Carta a livello nazionale; invita la Commissione, in questo contesto, a dare piena visibilità al manuale recentemente pubblicato dalla FRA sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel diritto e nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale,

37.  incoraggia gli Stati membri a scambiarsi regolarmente informazioni ed esperienze sull'utilizzo, l'applicazione e il controllo della Carta, nonché a integrare gli esempi di migliori pratiche già sviluppati a livello nazionale; incoraggia gli Stati membri a riesaminare le loro norme procedurali sul controllo giuridico e le valutazioni di impatto dei disegni di legge dalla prospettiva della Carta; osserva che tali procedure dovrebbero fare riferimento esplicitamente alla Carta, analogamente a quanto avviene per gli strumenti nazionali in materia di diritti umani, al fine di ridurre al minimo il rischio che la Carta venga ignorata;

38.  evidenzia che le lacune in sede di trasposizione e corretta attuazione del diritto dell'Unione negli Stati membri possono avere conseguenze reali sull'esercizio dei diritti fondamentali dell'UE; ricorda, in tale contesto, il ruolo della Commissione quale custode dei trattati, che la rende responsabile ultimo, se non primario, della salvaguardia dei diritti fondamentali, anche tramite l'avvio di procedure di infrazione, ove necessario; chiede, in tale contesto, che siano adottate iniziative più determinate al fine di garantire un'attuazione corretta della legislazione dell'UE;

Verso un'interpretazione più coerente della Carta

39.  è convinto che le differenti interpretazioni relative all'applicazione delle disposizioni della Carta da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri pregiudichino il valore aggiunto apportato dalla Carta, che rappresenta una serie di norme minime comuni di protezione da applicare orizzontalmente a tutti gli attori istituzionali e a tutte le politiche e attività connesse alla sfera dell'Unione;

40.  sottolinea che l'inclusione della Carta nel diritto primario dell'UE, pur non ampliando le competenze dell'Unione e rispettando il principio di sussidiarietà quale definito nel suo articolo 51, istituisce nuove responsabilità per le istituzioni responsabili del processo decisionale e dell'attuazione, nonché per gli Stati membri nell'attuazione della legislazione dell'UE a livello nazionale, e che le disposizioni della Carta diventano direttamente applicabili da parte dei tribunali europei e nazionali;

41.  incoraggia le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a consentire un'interpretazione più diretta della Carta nel suo complesso;

42.  deplora che ad oggi la Repubblica di Polonia e il Regno Unito non abbiano deciso di recedere dal protocollo n. 30 dei trattati, assicurando pertanto la loro possibilità di non rispettare la Carta;

°

°  °

43.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

  • [1]  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 167.
  • [2]  GU C 301E del 13.12.2007, pag. 229.
  • [3]  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.
  • [4]  GU C 242 del 10.7.2018, pag. 24.
  • [5]  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 120.
  • [6]  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
  • [7]  GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
  • [8]  ECLI:EU:C:2016:701.
  • [9]  ECLI:EU:C:2018:871.
  • [10]  ECLI:EU:C:2014:2454.
  • [11]  Studio dal titolo "L'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel quadro istituzionale dell'UE", Parlamento europeo, Direzione generale delle politiche interne, Dipartimento tematico C, 22 novembre 2016; studio dal titolo "L'interpretazione dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: il dilemma di un'applicazione più rigorosa o più ampia della Carta ai provvedimenti nazionali", Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico C, 15 febbraio 2016, e studio dal titolo "La Carta sociale europea nel contesto dell'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", 12 gennaio 2016.
  • [12]  "L'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel quadro istituzionale dell'UE", Parlamento europeo, Direzione generale delle politiche interne, Dipartimento tematico C – Diritti dei cittadini e affari costituzionali, 22 novembre 2016.
  • [13]  Parere FRA 1/2017, 10 aprile 2017.
  • [14]  Parere FRA 4/2018, 24 settembre 2018.
  • [15]  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.
  • [16]  Risoluzione del Parlamento europeo del 2 dicembre 2015 sulla relazione speciale del Mediatore europeo sull'indagine di propria iniziativa OI/5/2012/BEH-MHZ relativa a Frontex, GU C 399, del 24.11.2017. pag. 2.
  • [17]  Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2018, Emilio de Capitani/Parlamento europeo, T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.
  • [18]  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 192.

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (5.12.2018)

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale dell'UE
(2017/2089(INI))

Relatore per parere: Eduard Kukan

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A.  considerando che le disposizioni sociali costituiscono un elemento essenziale della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della struttura giuridica dell'Unione; che è essenziale garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutta l'Unione e porne in evidenza l'importanza;

B.  considerando che, sin dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta ha rappresentato una fonte di diritto primario, che si applica in primo luogo alle istituzioni e agli organi dell'Unione;

C.  considerando che l'Unione, compresi le istituzioni, gli organi, gli organismi e le agenzie nonché gli Stati membri, hanno l'obbligo di salvaguardare i diritti fondamentali durante l'esecuzione del loro mandato e di rispettare pienamente la Carta, fra l'altro nel corso dell'intero processo legislativo e in sede di attuazione della legislazione dell'UE; che è importante applicare sistematicamente la Carta in tutti i settori d'intervento dell'UE;

D.  considerando che tale obbligo significa che le istituzioni dell'UE non solo dovrebbero adoperarsi per evitare le violazioni dei diritti sanciti dalla Carta, ma dovrebbero anche accrescere il potenziale della Carta integrando attivamente e sistematicamente tali diritti nel momento in cui legiferano o sviluppano politiche;

E.  considerando che il Consiglio e il Parlamento devono sistematicamente garantire che qualsiasi scelta da compiere tra le varie opzioni strategiche in esame sia valutata sulla base del contributo che tali opzioni apportano al rispetto della Carta;

F.  considerando che la proclamazione del pilastro europeo dei diritti sociali sottolinea ulteriormente l'importanza della parità di opportunità e di accesso al mercato del lavoro, di condizioni di lavoro eque e dignitose e della protezione e dell'inclusione sociali, allo scopo di conferire ai cittadini diritti nuovi e più efficaci e di rafforzare ulteriormente i diritti sanciti dalla Carta;

1.  ribadisce che tutti gli atti giuridici adottati dall'Unione devono includere e rispettare pienamente le disposizioni della Carta, comprese le sue disposizioni sociali e le disposizioni riguardanti il settore della governance economica; sottolinea che occorre valutare sistematicamente la conformità della legislazione e delle politiche dell'Unione rispetto alla Carta; invita la Commissione a garantire il rispetto della Carta da parte del processo del semestre europeo, comprese l'analisi annuale della crescita e le raccomandazioni specifiche per paese;

2.  valuta positivamente, nel contesto del pilastro europeo dei diritti sociali, le proposte della Commissione relative all'equilibrio tra vita professionale e vita privata, a condizioni di lavoro prevedibili e trasparenti e al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

3.  è consapevole del fatto che la giurisprudenza influirà sull'ambito di applicazione della Carta e che ciò va tenuto in considerazione;

4.  invita l'Unione europea ad aderire alla Carta sociale europea del Consiglio d'Europa;

5.  sottolinea che tutti gli attori dell'Unione dovrebbero dedicare ai diritti sociali e ai diritti e principi economici la stessa considerazione accordata agli altri diritti e principi fondamentali sanciti dalla Carta;

6.  invita la Commissione, le altre istituzioni dell'UE e i governi nazionali e regionali degli Stati membri a consultare l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea (FRA) quando sono in gioco diritti fondamentali;

7.  sottolinea che l'Unione deve sensibilizzare ulteriormente riguardo alla Carta sia a livello nazionale che a livello dell'Unione, migliorando la comunicazione sui diritti, i valori e le libertà fondamentali, riservando una particolare attenzione alle politiche occupazionali e sociali; sottolinea l'importanza di promuovere ulteriormente i diritti e le libertà fondamentali; invita le istituzioni e le agenzie dell'Unione, con particolare riferimento alle agenzie che operano nel settore delle politiche occupazionali e sociali, ad allineare meglio le loro pratiche per quanto riguarda l'attuazione della Carta; chiede che si presti una particolare attenzione a facilitare l'occupazione delle persone con disabilità e a compensare gli svantaggi che tali persone subiscono nell'avanzamento di carriera; invita la Commissione a istituire una direzione generale responsabile per le questioni relative alle persone con disabilità; deplora che il potenziale della Carta non sia stato ancora pienamente sfruttato;

8.  sottolinea l'importante ruolo del Mediatore europeo nel chiedere conto alle istituzioni dell'Unione e nel promuovere le loro buone prassi amministrative; plaude al lavoro svolto dal Mediatore europeo;

9.  plaude al lavoro svolto dalla Commissione nel settore dei diritti fondamentali e alle sue relazioni annuali sull'applicazione dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Carta;

10.  si compiace della maggiore attenzione che l'Unione rivolge ai diritti delle persone anziane e incoraggia ulteriori passi avanti nell'ambito di un approccio all'invecchiamento basato sui diritti; sottolinea l'importanza della lotta contro la discriminazione basata sull'età;

11.  sottolinea che le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione dovrebbero rispettare i loro obblighi correlati ai requisiti sociali ed economici della Carta mentre si adoperano per assicurare la conformità agli strumenti dell'Unione, come il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG) e il patto di stabilità e crescita; chiede inoltre che la nozione di "circostanze eccezionali" a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del TSCG, che permette uno scostamento dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di adeguamento previsto, sia interpretata in modo tale da includere l'incapacità del paese di conformarsi senza compromettere i propri obblighi derivanti dalle disposizioni sociali della Carta;

12.  riconosce il ruolo essenziale della FRA nel valutare il rispetto della Carta e plaude al lavoro intrapreso dall'Agenzia; incoraggia l'Agenzia a continuare a fornire consulenza e sostegno alle istituzioni e agli Stati membri dell'UE per migliorare la cultura dei diritti fondamentali in tutta l'Unione; plaude alla strategia recentemente adottata dalla FRA per il periodo 2018-2022;

13.  ribadisce che le disposizioni sociali della Carta garantiscono un'adeguata copertura e protezione sociale e sanitaria per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori tramite piattaforma digitale;

14.  sottolinea l'importanza del fatto che tutte le proposte di legislazione dell'Unione debbano rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta; sottolinea, con particolare riguardo ai diritti fondamentali dei lavoratori, la necessità che l'Unione garantisca che ogni lavoratore goda degli stessi diritti fondamentali, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa, dal tipo di contratto o dal rapporto di lavoro;

15.  invita la Commissione e la Banca centrale europea a conformarsi pienamente alla Carta nell'esecuzione dei loro compiti nell'ambito del meccanismo europeo di stabilità, anche per quanto riguarda le pratiche creditizie della Banca, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

3.12.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Caterina Chinnici

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

35

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

Verts/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

2

0

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (11.1.2019)

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale dell'UE
(2017/2089(INI))

Relatore per parere: Dennis de Jong

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 44 e 51,

  visto lo studio dal titolo "L'interpretazione dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: il dilemma dell'applicazione più rigorosa o più ampia della Carta ai provvedimenti nazionali", pubblicato nel febbraio 2016 dal dipartimento tematico C della Direzione generale delle Politiche interne,

  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali[1], in particolare il suo paragrafo 20,

  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea[2], in particolare il suo paragrafo 45,

A.  considerando che l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) afferma che "l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati";

B.  considerando che conformemente all'articolo 51 della Carta, le sue disposizioni si applicano, tra l'altro, alle istituzioni, organi, organismi e agenzie dell'Unione; che, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri "esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione";

C.  considerando che, sempre ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, le istituzioni e gli organi dell'Unione "promuovono l'applicazione" della Carta; che la Carta non consiste solamente in una serie di divieti ma che dovrebbe anche essere considerata uno strumento per l'adozione di misure volte ad assicurare l'effettivo adempimento delle sue disposizioni;

D.  considerando che l'articolo 6 TUE sottolinea altresì che i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), devono essere parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali;

E.  considerando che l'articolo 151 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) fa riferimento ai diritti sociali fondamentali quali quelli definiti nella Carta sociale europea;

F.  considerando che nel suo studio del novembre 2017 relativo all'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel quadro istituzionale dell'Unione europea[3], si considera, tra l'altro, l'importanza della Carta per le attività della Commissione nel quadro del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (trattato MES) e nel contesto del semestre europeo; che, al momento, nell'ambito della governance economica dell'Unione si presta scarsa attenzione ai diritti sociali definiti nella Carta; che tali diritti devono essere considerati veri e propri diritti fondamentali;

G.  considerando che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ha formulato alcune raccomandazioni per l'efficace attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel suo parere sul miglioramento dell'accesso ai mezzi di ricorso nell'ambito delle imprese e dei diritti umani a livello dell'UE[4] e nel suo parere sulle sfide e sulle opportunità legate all'attuazione della Carta dei diritti fondamentali[5];

1.  afferma che la Carta dei diritti fondamentali deve essere applicata nel pieno rispetto della CEDU, riconoscendo nel contempo l'importanza della Carta sociale europea e del pilastro europeo dei diritti sociali, e invita la Commissione ad accelerare la procedura di adesione dell'UE alla CEDU e a dare una maggiore priorità all'esame della possibilità dell'adesione dell'UE alla Carta sociale europea;

2.  esorta la Commissione a chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali in quanto differenti interpretazioni accrescono la confusione e rendono l'applicazione della Carta poco chiara e insoddisfacente[6];

3.  invita la Commissione a fornire agli Stati membri orientamenti su come dovrebbero tenere conto dei diritti umani quando attuano il diritto dell'UE;

4.  sottolinea che l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta invita alla promozione dei diritti e dei principi ivi sanciti ed evidenzia il collegamento tra i valori dell'Unione e la Carta, nonché il collegamento con i criteri di Copenaghen in merito all'adesione dei paesi terzi all'Unione; si rammarica che attualmente l'UE non abbia a disposizione un meccanismo globale per la protezione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, come auspicato dal Parlamento nella sua risoluzione del 14 novembre 2018[7], che consentirebbe il controllo sistematico degli sviluppi all'interno delle istituzioni e degli organi dell'UE nonché negli Stati membri che chiedono di agire a favore della tutela e del rispetto dei diritti, delle libertà e dei principi della Carta; suggerisce, in particolare, che le condizioni stabilite dai criteri di Copenaghen relative ai diritti fondamentali non servano soltanto un'unica volta da presupposti per l'adesione, ma che gli Stati membri vengano periodicamente valutati rispetto a tali condizioni;

5.  osserva con preoccupazione che la Carta dei diritti fondamentali negli Stati membri si applica solo in sede di attuazione del diritto dell'UE e invita le diverse istituzioni dell'UE a valutare il rafforzamento dell'ambito di applicazione della Carta nella prossima revisione del trattato;

6.  invita la Commissione, le altre istituzioni dell'UE e i governi nazionali e regionali degli Stati membri a consultare regolarmente la FRA qualora siano in gioco i diritti fondamentali; chiede inoltre l'introduzione, nell'ambito del semestre europeo, di una valutazione e di un riesame obbligatori dell'adesione degli Stati membri alle disposizioni della Carta;

7.  esprime preoccupazione per la mancanza di valutazioni d'impatto sistematiche in materia di diritti fondamentali precedenti l'adozione, da parte della Commissione, delle sue proposte legislative e invita la Commissione, il Consiglio e il Parlamento a procedere a controlli di compatibilità e a valutazioni d'impatto globali e indipendenti dei diritti fondamentali per ciascuna proposta legislativa, integrando in tal modo i diritti fondamentali in tutti i settori politici pertinenti;

8.  invita la Commissione, il Consiglio e il Parlamento a prevedere forme sistematiche di consultazione degli organi e delle istituzioni che siano competenti in merito ai diritti umani in generale e, in particolare, alla Carta dei diritti fondamentali; fa riferimento, a tal proposito, alla FRA, e agli organi competenti del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite;

9.  ricorda che la Corte di giustizia ha statuito[8] che la Commissione deve rispettare pienamente la Carta anche per ciò che riguarda i compiti ad essa assegnati nel quadro del trattato MES, in particolare quando si tratta di firmare memorandum d'intesa, e che lo stesso vale per le raccomandazioni specifiche per paese nel contesto del semestre europeo; invita la Commissione a integrare sistematicamente le valutazioni di impatto in materia di diritti fondamentali nella governance socioeconomica dell'UE prestando particolare attenzione alla compatibilità con le disposizioni sociali della Carta;

10.  evidenzia che le lacune in sede di trasposizione e corretta attuazione del diritto dell'Unione negli Stati membri possono avere conseguenze reali sul godimento dei diritti fondamentali dell'UE; ricorda in tal senso il ruolo della Commissione quale custode dei trattati e, dunque, responsabile ultimo, se non primario, della salvaguardia dei diritti fondamentali, anche tramite l'avvio di procedure di infrazione, ove necessario; chiede, a tale proposito, una leadership più determinata nel garantire un'attuazione adeguata della legislazione dell'UE, segnatamente per quanto riguarda il diritto alla tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 37 della Carta, mediante procedure di infrazione più rigorose, determinate e approfondite; ricorda l'importanza di un'applicazione tempestiva e di un'attuazione adeguata del pilastro della Convenzione di Aarhus concernente l'accesso alla giustizia;

11.  sottolinea che l'applicazione della Carta si estende anche alle agenzie dell'UE; afferma pertanto che, in sede di redazione o revisione dei regolamenti o delle decisioni che istituiscono le agenzie, dovrebbe essere inserito un riferimento alla necessità che le agenzie rispettino, nell'ambito dei rispettivi mandati, la Carta e il diritto internazionale in materia di diritti umani; invita tutte le agenzie ad adottare una strategia in materia di diritti fondamentali che includa un codice di condotta per il personale e un meccanismo indipendente di individuazione e segnalazione delle violazioni dei diritti fondamentali; incoraggia, in particolare, Frontex e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) a rispettare pienamente la Carta non solo mediante le loro politiche generali, ma anche nell'ambito delle attività quotidiane della guardia di frontiera e costiera, nonché dei funzionari responsabili dell'asilo, assegnati a tali agenzie;

12.  invita a portare a termine senza indugio l'adozione della direttiva orizzontale dell'UE contro la discriminazione[9] al fine di garantire ulteriormente i diritti fondamentali all'interno dell'Unione per mezzo dell'adozione di una concreta legislazione dell'UE, evitando in tal modo l'attuale interferenza dell'articolo 51;

13.  ricorda l'importanza del principio di sussidiarietà, incoraggiando nel contempo gli Stati membri ad applicare la Carta nel suo pieno potenziale conformemente alla CEDU e incoraggia lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri, l'Unione e le sue agenzie; ricorda e incoraggia la valorizzazione della Carta, nonché la sua interpretazione e attuazione positive da parte dei giudici nazionali;

14.  sottolinea che la Carta è probabilmente lo strumento principale per difendere, promuovere e applicare i valori dell'Unione, attraverso la sua attuazione nell'ambito di specifiche strategie e di specifiche attività politiche; sottolinea che è essenziale che l'UE promuova questi valori sia nella sua politica esterna che al suo interno, migliorando l'applicazione della Carta a favore dei suoi cittadini e residenti, nonché in relazione all'accoglienza dei profughi e dei migranti;

15.  sottolinea che tutte le istituzioni dell'UE, le sue agenzie e organi, tra cui Frontex, e gli Stati membri, sono pienamente vincolati dalle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali;

16.  rammenta che sia i trattati che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea fanno riferimento alla tutela delle minoranze nazionali e alla discriminazione sulla base della lingua; chiede misure amministrative concrete all'interno delle istituzioni europee per incoraggiare i governi nazionali a trovare soluzioni sostenibili e promuovere la cultura della diversità linguistica nei loro Stati membri, oltre alle lingue ufficiali dell'UE;

17.  incoraggia la creazione e la promozione degli istituti nazionali dei diritti umani che contribuiscono ad assicurare che i diritti fondamentali siano rispettati nell'ambito dell'elaborazione delle politiche e delle normative, nonché della loro attuazione, e che assistono gli individui in casi specifici;

18.  afferma che persistono ancora lacune per quanto riguarda l'accesso ai mezzi di ricorso per le vittime in paesi terzi che hanno subito violazioni dei diritti fondamentali collegate alle imprese e chiede che negli accordi esterni dell'UE, in particolare negli accordi commerciali e di investimento, siano introdotti meccanismi accessibili e non eccessivamente costosi o burocratici che permettano alle vittime di contrastare tali violazioni quando l'azienda coinvolta è stabilita all'interno dell'UE;

19.  sottolinea che ai cittadini dell'UE è stata conferita la possibilità, attraverso l'iniziativa dei cittadini europei, introdotta dal trattato di Lisbona, e attuata nel 2012, che assicura ai cittadini dell'Unione il diritto di petizione alla Commissione, di proporre una nuova legislazione dell'UE; osserva che finora sono state quattro le iniziative realizzate che si sono concluse con successo, tre delle quali hanno portato alla creazione di una nuova legislazione;

20.  invita la Commissione a eseguire sistematiche valutazioni di impatto in materia di diritti umani prima di concludere accordi esterni, in particolare accordi commerciali;

21.  sottolinea l'importanza di stabilire le norme necessarie per la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto e i diritti fondamentali negli Stati membri; sostiene l'introduzione di clausole forti e coerenti in materia di diritti fondamentali nei testi operativi dei progetti di regolamento che istituiscono i fondi dell'UE;

22.  condanna la decisione isolata e senza precedenti della Polonia di opporsi alle conclusioni del Consiglio in merito all'applicazione della Carta dei diritti fondamentali durante la riunione dei ministri della Giustizia tenutasi a Lussemburgo l'11 ottobre 2018;

23.  richiama l'accordo politico tra le principali istituzioni dell'UE e gli Stati membri in merito all'adesione dell'UE alla CEDU; ritiene che il completamento di tale processo introdurrebbe ulteriori tutele in termini di protezione dei diritti fondamentali dei cittadini e dei residenti dell'Unione; chiede che siano adottate le misure del caso per eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono la conclusione del processo di adesione.

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

10.1.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

8

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in 't Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

8

-

ECR

Marek Jurek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Norbert Erdős, Kinga Gál, Lívia Járóka

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

28.11.2018

POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI

della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

destinata alla commissione per gli affari costituzionali

sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale dell'UE

(2017/2089(INI))

Per la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere: Angelika Mlinar (relatore)

Position

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere presenta alla commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di risoluzione

Visto 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

  vista la sua risoluzione del 13 marzo 2018 sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'UE1,

_________________

1 Testi approvati, P8_TA(2018)0066.

Emendamento    2

Proposta di risoluzione

Visto 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

  viste la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), e la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica1,

_________________

1 GU C 337 del 20.9.2018, pag. 167.

Emendamento    3

Proposta di risoluzione

Visto 1 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

  vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE1,

_________________

1 GU C 346 del 27.9.2018, pag. 192.

Emendamento    4

Proposta di risoluzione

Visto 1 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

  visti il documento di lavoro congiunto dei servizi della Commissione, del 21 settembre 2015, dal titolo "Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020" (Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020) (SWD(2015)0182), e le conclusioni del Consiglio del 26 ottobre 2015 relative al piano d'azione sulla parità di genere 2016-2020,

Emendamento    5

Proposta di risoluzione

Visto 1 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

  visti gli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) aadottati dal Consiglio dell'Unione europea nella sua riunione del 24 giugno 2013,

Emendamento    6

Proposta di risoluzione

Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

G bis.  considerando che il principio della parità di genere è un valore cardine dell'UE ed è riconosciuto nei trattati dell'UE e nell'articolo 23 della Carta; che l'articolo 8 TFUE stabilisce il principio dell'integrazione della dimensione di genere affermando che "in tutte le sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne";

Emendamento    7

Proposta di risoluzione

Considerando G ter (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

G ter.  considerando che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ha il compito di sviluppare, analizzare, valutare e divulgare strumenti metodologici a sostegno dell'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutte le politiche dell'UE e nelle politiche nazionali che ne derivano e a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le istituzioni e gli organi dell'UE;

Emendamento    8

Proposta di risoluzione

Considerando L bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

L bis.  considerando che l'articolo 24 della Carta sancisce i diritti del bambino, obbligando le autorità pubbliche e le istituzioni private a considerare preminente l'interesse superiore del bambino;

Emendamento    9

Proposta di risoluzione

Considerando L ter (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

L ter.  considerando che l'articolo 14 della Carta sottolinea il diritto di ogni bambino ad un'istruzione equa;

Emendamento    10

Proposta di risoluzione

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

1 bis.  deplora il fatto che la violenza di genere sia troppo facilmente tollerata e sottolinea la necessità di porre fine all'impunità garantendo che i responsabili siano perseguiti; invita l'UE a raggiungere un accordo sulla ratifica della convenzione di Istanbul e invita la Commissione a presentare una strategia globale dell'UE contro tutte le forme di violenza di genere, comprese le molestie sessuali e gli abusi sessuali nei confronti delle donne e delle ragazze, in modo da garantire la coerenza tra l'azione interna ed esterna dell'UE in questo settore;

Emendamento    11

Proposta di risoluzione

Paragrafo 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

1 ter.  esprime profonda preoccupazione per la vulnerabilità di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, in particolare donne, bambini e persone LGBTI, e chiede il miglioramento urgente di corridoi sicuri e legali per la migrazione, il pieno rispetto del principio di non respingimento e l'accesso ai servizi di ricongiungimento familiare, agli alloggi, all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e al sostegno psicologico dopo il loro arrivo nell'UE;

Emendamento    12

Proposta di risoluzione

Paragrafo 2

Proposta di risoluzione

Emendamento

2.  ricorda che le procedure stabilite dalle istituzioni dell'Unione per valutare la compatibilità delle proposte legislative con la Carta sono principalmente di natura interna; sottolinea la necessità di prevedere forme rafforzate di consultazione, di valutazione d'impatto e di controllo giuridico con il pieno coinvolgimento di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali; invita la Commissione a promuovere una cooperazione strutturata e regolamentata con organismi esterni indipendenti, quali l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e le organizzazioni della società civile che operano nel settore, ogniqualvolta un fascicolo legislativo possa promuovere o incidere negativamente sui diritti fondamentali;

2.  ricorda che le procedure stabilite dalle istituzioni dell'Unione per valutare la compatibilità delle proposte legislative con la Carta sono principalmente di natura interna; sottolinea la necessità di prevedere forme rafforzate di consultazione, di valutazione d'impatto, comprese valutazioni specifiche dell'impatto di genere e di controllo giuridico con il pieno coinvolgimento di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali; invita la Commissione a promuovere una cooperazione strutturata e regolamentata con organismi esterni indipendenti, quali l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e le organizzazioni della società civile che operano nel settore, ogniqualvolta un fascicolo legislativo possa promuovere o incidere negativamente sui diritti fondamentali;

Emendamento    13

Proposta di risoluzione

Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

3 bis.  sottolinea la necessità di una stretta cooperazione con l'EIGE nel suo ruolo di diffusione di strumenti metodologici precisi e di un'attuazione più efficace dell'integrazione della dimensione di genere nei processi legislativi e decisionali dell'Unione europea;

Emendamento    14

Proposta di risoluzione

Paragrafo 4

Proposta di risoluzione

Emendamento

4.  ribadisce il proprio invito alla Commissione a rivedere la sua decisione di classificare nella valutazione d'impatto le proprie considerazioni sui diritti fondamentali nelle tre categorie esistenti - effetti sul piano economico, sociale e ambientale - e a creare una categoria specifica "impatto sui diritti fondamentali" per garantire che siano presi in considerazione tutti gli aspetti dei diritti fondamentali;

4.  ribadisce il proprio invito alla Commissione a rivedere la sua decisione di classificare nella valutazione d'impatto le proprie considerazioni sui diritti fondamentali nelle tre categorie esistenti - effetti sul piano economico, sociale e ambientale - e a creare due categorie specifiche, "impatto sui diritti fondamentali" e "valutazione dell'impatto di genere", per garantire che siano presi in considerazione tutti gli aspetti dei diritti fondamentali, in particolare quelli relativi alle minoranze e alle categorie più vulnerabili, quali le donne, i bambini e le persone LGBTIQ+;

Emendamento    15

Proposta di risoluzione

Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

7 bis.  invita la Commissione e il Consiglio a promuovere negli accordi commerciali un impegno ad adottare, mantenere e applicare efficacemente le leggi, i regolamenti e le politiche in materia di parità di genere, comprese le misure attive necessarie per promuovere la parità di genere e l'emancipazione femminile a tutti i livelli, conformemente all'articolo 23 della Carta;

Emendamento    16

Proposta di risoluzione

Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

8 bis.  deplora che l'integrazione della dimensione di genere non sia sistematicamente applicata in tutte le attività dell'UE, il che impedisce l'efficace attuazione delle misure volte a combattere la discriminazione di genere e a promuovere la parità di genere;

Emendamento    17

Proposta di risoluzione

Paragrafo 8 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

8 ter.  sottolinea la necessità di realizzare un cambiamento culturale nelle istituzioni mediante un processo sistematico e strutturato di apprendimento organizzativo al fine di conseguire la parità di genere sia a livello interno sia, in particolare, per quanto riguarda i risultati e le conclusioni del loro lavoro;

Emendamento    18

Proposta di risoluzione

Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

16 bis.   invita le pertinenti agenzie dell'UE a intensificare i lavori per attuare i principi della parità di genere sanciti dalla Carta, anche garantendo che tutte le istituzioni e le agenzie dell'UE perseguano una politica di tolleranza zero nei confronti di tutte le forme di violenza sessuale e di molestie fisiche o psicologiche; invita tutte le istituzioni e le agenzie dell'UE a dare piena attuazione alla sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE;

Emendamento    19

Proposta di risoluzione

Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

20 bis.  invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a combattere tutte le forme di discriminazione e di violenza nei confronti delle persone LGBTI nei rispettivi paesi e oltre, come indicato nella Carta;

Emendamento    20

Proposta di risoluzione

Paragrafo 20 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

20 ter.  sottolinea che l'UE dovrebbe porre in essere misure globali e strategiche per consentire agli Stati membri di reagire alle violazioni dei diritti delle donne entro i propri confini e per garantire che promuovano attivamente la Carta dei diritti fondamentali; invita nuovamente tutti gli Stati membri, in tale contesto, a ratificare rapidamente la convenzione di Istanbul in tutte le sue parti;

Emendamento    21

Proposta di risoluzione

Paragrafo 20 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

20 quater.  sottolinea che i diritti delle donne e la parità di genere, compreso il rispetto universale e l'accesso alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi, devono essere posti al centro della Carta dei diritti fondamentali e dell'elaborazione delle politiche a livello nazionale;

Emendamento    22

Proposta di risoluzione

Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

24 bis.  riconosce che l'esclusione sociale può essere causata da una mancanza di istruzione equa e esacerbata dal bullismo; incoraggia le amministrazioni e le scuole nazionali e locali a prevedere misure per assistere le vittime di bullismo e prevenire la loro esclusione sociale, conformemente all'articolo 34 della Carta;

Emendamento    23

Proposta di risoluzione

Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

25 bis.  incoraggia gli Stati membri a sostenere l'utilizzo delle valutazioni d'impatto per i gruppi più vulnerabili (madri sole, bambini, persone con disabilità, ecc.) nell'elaborazione della legislazione nazionale in materia di istruzione, pur riconoscendo che ciò non è richiesto da alcuna legislazione o carta e rappresenta un grave divario e punto di discrepanza tra la legislazione dell'UE e quella nazionale, il che ostacola lo sviluppo della parità di genere sancito dalla Carta;

  • [1]  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.
  • [2]  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 201.
  • [3]  "L'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel quadro istituzionale dell'Unione europea", Parlamento europeo, Direzione generale politiche interne, Unità tematica C - diritti dei cittadini e affari costituzionali, novembre 2017.
  • [4]  Parere FRA 1/2017, 10 aprile 2017.
  • [5]  Parere FRA 4/2018, 24 settembre 2018.
  • [6]  Cfr., ad esempio, la sezione 2.3 del parere FRA 4/2018, del 24 settembre 2018.
  • [7]  Testi approvati, P8_TA(2018)0456.
  • [8]  Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 settembre 2016, Ledra Advertising Ltd e altri contro Commissione europea e Banca centrale europea, ECLI:EU:C:2016:701.
  • [9]  Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426).

PARERE della commissione per le petizioni (21.1.2019)

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale dell'UE
(2017/2089(INI))

Relatore per parere: Josep-Maria Terricabras

SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A.  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 44 e 51,

B.  visto lo studio dal titolo "The interpretation of Article 51 of the EU Charter of Fundamental Rights: the dilemma of stricter or broader application of the Charter to national measures" (L'interpretazione dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: il dilemma dell'applicazione più rigorosa o più ampia della Carta ai provvedimenti nazionali), pubblicato nel febbraio 2016 dal dipartimento tematico C della Direzione generale delle Politiche interne,

C.  vista l'audizione dal titolo "Ampliare l'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Articolo 51)?", organizzata dalla commissione per le petizioni il 23 febbraio 2016;

D.  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali[1], in particolare il suo paragrafo 20,

E.  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea[2], in particolare il suo paragrafo 45,

1.  ribadisce che il diritto fondamentale di petizione, sancito dall'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali e dagli articoli 20 e 227 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), costituisce uno dei pilastri della cittadinanza europea ed è un elemento essenziale della democrazia partecipativa, che mira ad avvicinare i cittadini all'UE attraverso una procedura aperta, democratica, inclusiva e trasparente;

2.  ricorda che un numero crescente di petizioni presentate al Parlamento dopo l'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'UE nel dicembre 2009 fa riferimento alla Carta come base giuridica per la presunta violazione dei diritti fondamentali; rileva che tali petizioni possono dimostrare una grave mancanza strutturale di un approccio basato sui diritti fondamentali nella stesura della legislazione e nell'elaborazione delle politiche, sia a livello dell'UE che nazionale, nonché nell'attuazione della legislazione negli Stati membri; ritiene che i cittadini dell'UE possano beneficiare di una migliore interazione tra la commissione per le petizioni e l'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) in sede di trattamento delle petizioni, qualora l'agenzia risponda direttamente alle preoccupazioni espresse dai firmatari in merito alle possibili violazioni dei diritti fondamentali;

3.  osserva che il Mediatore europeo riveste altresì un ruolo importante nel garantire il rispetto dei diritti fondamentali nel quadro della Carta, non solo per quanto concerne l'articolo 41 sul diritto ad una buona amministrazione, ma anche alla luce del fatto che la buona amministrazione è determinante per il rispetto di altri diritti fondamentali; ricorda il lavoro esemplare svolto dal Mediatore nel corso dell'attuale legislatura, tra l'altro in materia di trasparenza e libertà di informazione, nonché la sua relazione speciale relativa a Frontex[3], inerente soprattutto ai diritti di denuncia da parte dei richiedenti asilo e dei migranti;

4.  osserva che l'entrata in vigore della Carta è percepita dai cittadini e residenti dell'UE come uno dei principali modi in cui l'adesione all'Unione apporta un valore aggiunto; è dell'avviso che la riforma dell'Unione volta a rafforzarne la legittimità e il valore agli occhi dei cittadini e dei residenti possa essere realizzata essenzialmente estendendo la portata della protezione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta; sottolinea che la Carta dei diritti fondamentali ha le potenzialità per colmare il deficit democratico e può essere considerata la pietra angolare su cui sviluppare solide politiche sociali intese a superare le disuguaglianze socioeconomiche e a garantire una vera e propria Unione dei popoli;

5.  esprime preoccupazione il fatto che la Carta dei diritti fondamentali si applichi esclusivamente negli Stati membri quando attuano il diritto dell'UE; ribadisce che molti cittadini e residenti hanno considerato la sua attuazione poco chiara e insoddisfacente; sottolinea, tuttavia, che la Carta è una delle principali fonti del diritto dell'UE, non soltanto per le istituzioni ma anche per gli Stati membri; ricorda che, al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali, gli Stati membri devono anche applicare le disposizioni della Carta e che il suo ristretto ambito di applicazione non va inteso come una "carta bianca" alla violazione dei diritti contenuti nella stessa;

6.  ritiene che il gran numero di fonti di protezione dei diritti fondamentali (nazionale, unionale e internazionale) unitamente alla complessità della loro interazione non dovrebbero indebolire la protezione stessa; sottolinea che un'interpretazione e un'applicazione più rigorose della Carta dei diritti fondamentali sarebbero sufficienti per garantire la protezione e la promozione dei diritti fondamentali in tutta l'Unione; ritiene che questa interpretazione più ampia debba essere in linea con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani dell'UE, in quanto essi derivano dall'obbligo dell'Unione di rispettare il diritto internazionale consuetudinario e i principi generali del diritto pubblico internazionale;

7.  ritiene che le aspettative della maggior parte dei cittadini che presentano petizioni inerenti ai diritti loro conferiti dalla Carta siano elevate e vadano molto oltre il loro attuale campo di applicazione; sottolinea che un'interpretazione eccessivamente restrittiva o incoerente dell'articolo 51 allontana i cittadini dall'UE; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a rafforzare l'applicazione della Carta estendendone il campo di applicazione ed esorta la Commissione ad adottare misure volte a garantire che l'interpretazione del campo di applicazione dell'articolo 51 sia quanto più coerente e ampia possibile, in modo da salvaguardare l'attuazione universale e uniforme della Carta in tutta l'Unione e per tutti i cittadini; ritiene che l'applicazione universale della Carta sia una condizione necessaria per promuovere e consolidare la cittadinanza europea e rafforzare la partecipazione democratica dei cittadini nell'UE;

8.  plaude agli sforzi della Commissione volti a combattere la discriminazione nei confronti delle donne; ricorda che l'articolo 23 della Carta stabilisce che "la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione"; osserva che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato;

9.  considera di cruciale importanza che, oltre alle garanzie generali di libertà e delle tutele dell'uguaglianza nonché dei diritti politici, l'Unione compia passi decisivi per sviluppare, in particolare, i propri impegni al fine di garantire il godimento dei diritti sociali della Carta; ritiene che, in tal modo, le attuali garanzie relative ai diritti civili e politici saranno infine bilanciate da diritti economici, sociali e culturali rafforzati, conformando così l'Unione ai principi di universalità, inalienabilità, indivisibilità, interdipendenza e interrelazione dei diritti umani; auspica che alla Carta sociale europea sia conferita la stessa posizione dei trattati, così come è avvenuto con la Carta dei diritti fondamentali;

10.  insiste affinché l'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 472/2013 sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria[4], il quale specifica che gli sforzi di consolidamento del bilancio indicati nel programma di aggiustamento macroeconomico "tengono in conto l'esigenza di assicurare mezzi sufficienti a politiche fondamentali come l'istruzione e l'assistenza sanitaria", sia interpretato conformemente ai requisiti delle disposizioni sociali della Carta e ai principi della Carta sociale europea;

11.  invita a sviluppare e attuare un codice di condotta applicabile a tutto il personale in linea con la Carta dei diritti fondamentali; chiede l'istituzione di meccanismi di conformità che assicurino che ogni violazione sia rilevata, segnalata e trattata tempestivamente; ritiene che il diritto delle presunte vittime e degli informatori alla protezione dei dati personali dovrebbe essere considerato inalienabile nel corso dell'intero processo; invita a organizzare sessioni di formazione per il personale nell'ottica di risolvere i problemi di discriminazione e incitamento all'odio sulla base del genere, dell'orientamento sessuale, dell'origine etnica o di qualsiasi altra circostanza;

12.  esorta il Consiglio a portare a termine l'adozione della direttiva orizzontale dell'UE contro la discriminazione, al fine di garantire il principio di non discriminazione sancito dalla Carta; deplora che la direttiva sia stata bloccata così a lungo, in quanto la sua adozione garantirebbe ulteriormente i diritti fondamentali all'interno dell'Unione, eviterebbe l'attuale interferenza dell'articolo 51 per mezzo dell'adozione di una specifica legislazione dell'UE che dovrà essere recepita dagli Stati membri, e si conformerebbe agli obblighi assunti dall'Unione in sede di adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

13.  insiste sull'assoluta importanza di garantire l'efficacia della protezione conferita ai cittadini e residenti dell'UE dal sistema attuale, in particolare nell'ambito dei diritti economici, sociali e culturali, ma anche sotto il profilo delle libertà civili, della discriminazione e della partecipazione democratica, estendendo il campo di applicazione della Carta; invita la Commissione, a tale proposito, a garantire che in tutte le nuove proposte legislative sia inclusa una valutazione d'impatto indipendente, partecipativa e trasparente sui diritti fondamentali, al fine di integrare e proteggere efficacemente tali diritti in tutti i settori politici pertinenti; suggerisce di sviluppare e applicare ulteriormente il concetto di "diritti fondamentali sin dalla progettazione", al fine di favorire l'inclusione dei più elevati standard di diritti fondamentali nel corso di tutto il processo decisionale, fin dalle prime fasi; evidenzia che l'esistenza ma la mancata applicazione di un articolo quale l'articolo 9 TFUE relativo a un livello occupazionale e una protezione sociale elevati non favoriscono la natura democratica dell'UE e degli Stati membri ma, al contrario, contribuiscono alla sua delegittimazione;

14.  evidenzia l'importanza della FRA nell'assetto istituzionale; deplora che il lavoro dell'Agenzia non sia integrato nella valutazione della compatibilità delle attività istituzionali con i diritti fondamentali né, su base regolare, con le conoscenze in materia di fascicoli legislativi che interessano le competenze interne ed esterne dell'Unione; ribadisce che è essenziale avvalersi di competenze indipendenti e imparziali nell'organizzazione periodica di controlli di compatibilità in tutti i settori di attività delle istituzioni dell'UE; ritiene, a tal fine, che i contributi delle agenzie pertinenti (l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e la FRA) alle istituzioni legislative e a quelle con competenze operative nel settore potrebbero essere sistematizzati e ulteriormente potenziati per essere resi più sostanziali; prende atto di Clarity, lo strumento interattivo online sviluppato dalla FRA per consentire di identificare in modo semplice l'organo extragiudiziario più appropriato e competente in materia di diritti umani per una specifica questione di diritti fondamentali;

15.  è fermamente convinto che, pur rappresentando un buon primo passo dopo l'entrata in vigore della Carta, la strategia della Commissione per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali da parte dell'Unione europea necessiti di essere aggiornata con urgenza; accoglie con favore le relazioni annuali della Commissione sull'applicazione della Carta e chiede che la strategia elaborata nel 2010 sia rivista per tener conto delle nuove sfide e realtà cui le istituzioni sono confrontate, in particolare alla luce della Brexit;

16.  sottolinea che tutte le istituzioni dell'UE, le sue agenzie e organi, tra cui Frontex, e gli Stati membri, sono pienamente vincolati dalle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali;

17.  rammenta che sia i trattati che la Carta dei diritti fondamentali dell'UE fanno riferimento alla tutela delle minoranze nazionali e alla discriminazione sulla base della lingua; chiede misure amministrative concrete all'interno delle istituzioni dell'UE per incoraggiare i governi nazionali a trovare soluzioni sostenibili e promuovere la cultura della diversità linguistica nei loro Stati membri, oltre alle lingue ufficiali dell'UE;

18.  sottolinea che gli stessi Stati membri possono attuare le disposizioni della Carta nella loro legislazione, e hanno l'obbligo morale di farlo, anche quando non recepiscono direttamente il diritto dell'UE; deplora il peggioramento della situazione della libertà dei mezzi di informazione in diversi Stati membri; invita gli Stati membri a rispettare la libertà dei mezzi di informazione e il pluralismo mediatico e la Commissione ad avviare azioni adeguate per monitorare e attuare la libertà dei media e il pluralismo mediatico; incoraggia la creazione e la promozione degli istituti nazionali dei diritti umani che contribuiscono ad assicurare che i diritti fondamentali siano rispettati nell'ambito dell'elaborazione delle politiche e delle normative, nonché della loro attuazione, e che assistono gli individui in casi specifici; ritiene che il ricorso arbitrario o eccessivo alla violenza da parte della polizia o degli altri corpi di sicurezza degli Stati membri contro le riunioni pacifiche sia contrario alle disposizioni della Carta;

19.  invita la Commissione ad adottare un approccio più coraggioso nel monitorare le misure adottate dalle autorità nazionali per attuare il diritto dell'Unione che sollevano questioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, tanto più che tali diritti non sono necessariamente garantiti in tutta l'UE;

20.  accoglie con favore la ratifica del trattato di Marrakech sull'accesso ai testi pubblicati per le persone con disabilità visiva quale passo essenziale nel quadro dell'articolo 26 della Carta sull'inserimento dei disabili;

21.  prende atto della petizione n. 0657/2016 e sottolinea che è di fondamentale importanza che l'articolo 10 della Carta sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione sia rispettato in tutti gli Stati membri e nell'ambito di tutte le istanze e le istituzioni che compongono la sfera pubblica, in particolare nel campo dell'istruzione;

22.  invita la Commissione, le altre istituzioni dell'UE e le autorità degli Stati membri a consultare regolarmente la FRA qualora siano in gioco i diritti fondamentali; chiede inoltre l'introduzione, nell'ambito della governance economica europea, di una valutazione e di un riesame obbligatori dell'attuale legislazione quadro, oltre alle politiche degli Stati membri, al fine di garantirne l'adesione alle disposizioni della Carta, in particolare alle sue disposizioni sociali; propone lo sviluppo di un quadro di valutazione sui diritti fondamentali al fine di monitorare il rispetto dei diritti fondamentali negli Stati membri;

23.  ritiene che l'attuazione degli aspetti interni della Carta sia considerevolmente carente, in particolare quando gli Stati membri esercitano competenze dell'Unione. invita la Commissione a essere più vigile nel garantire la piena e coerente applicazione della Carta da parte degli Stati membri; chiede alla Commissione di sviluppare un approccio integrato per monitorare il rispetto dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) e degli articoli da 258 a 260 TFUE per consentire notifiche, reazioni e prevenzione tempestive delle violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali; ricorda la promessa fatta dalla precedente Commissione di creare un nuovo strumento da affiancare al ricorso, in ultima istanza, all'attuale articolo 7 TUE, che vada oltre le attuali procedure di infrazioni in termini di sanzioni, al fine di affrontare evidenti violazioni dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, in particolare quando sono interessati i governi degli Stati membri;

24.  si discosta fermamente dall'interpretazione restrittiva dell'articolo 51, paragrafo 1, data dalla Commissione in sede di esame di numerose petizioni presentate al Parlamento e ribadisce fermamente che le istituzioni dell'UE devono rispettare la Carta in ogni circostanza e a prescindere dal loro ruolo;

25.  sottolinea la necessità di garantire il rispetto della Carta, in particolare delle sue disposizioni sociali, in tutte le fasi del semestre europeo, anche durante l'analisi annuale della crescita, potenziando al contempo la relazione comune sull'occupazione; chiede che lo sviluppo dei parametri di riferimento sia monitorato e inserito nelle raccomandazioni specifiche per paese (CSR) nel quadro di un approccio integrato;

26.  sottolinea che le politiche di austerità adottate a livello dell'UE e dagli Stati membri hanno provocato un drastico aumento delle diseguaglianze socioeconomiche, impedendo ai cittadini di godere pienamente e concretamente dei loro diritti fondamentali;

27. rammenta l'accordo politico tra le principali istituzioni dell'UE e gli Stati membri concernente l'adesione, da parte dell'UE, alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo; sottolinea che tale adesione costituisce un obbligo giuridico a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, TUE; ritiene che il suo completamento introdurrebbe ulteriori salvaguardie in termini di diritti fondamentali dei cittadini e dei residenti dell'Unione e fornirebbe un quadro coerente per la protezione dei diritti umani in tutta Europa; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie a eliminare definitivamente gli ostacoli giuridici che impediscono la conclusione del processo di adesione, se del caso redigendo un nuovo accordo di adesione che corregga le carenze segnalate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel parere 2/13;

28.  invita le varie istituzioni dell'UE a prendere in considerazione un rafforzamento dell'ambito di applicazione della Carta, tra cui la soppressione dell'articolo 51, in occasione della prossima revisione del trattato;

29.  esprime il proprio malcontento per l'interpretazione degli articoli 51 e 52 che creano una contraddizione artificiale tra i diritti e i principi, in particolare tra i diritti civili e politici e i principi sociali ed economici; riprende la posizione della FRA espressa nella relazione sulla situazione dei diritti fondamentali del 2017 secondo cui la Carta è unica poiché combina in un unico documento i diritti civili, politici e sociali ed economici ponendoli allo stesso livello; ritiene che i diritti sociali ed economici siano notevolmente carenti e che dovrebbero essere rafforzati con decisione nel diritto dell'UE e negli ordinamenti costituzionali degli Stati membri rendendo giuridicamente vincolanti i 20 principi della Carta sociale europea per tutte le istituzioni e tutti gli Stati membri.

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

21.1.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

11

8

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Ana Miranda, Gabriele Preuß, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Kostadinka Kuneva, Josep-Maria Terricabras

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

José Blanco López, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini, Barbara Spinelli

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

11

+

ALDE

EFDD

GUE

S-D

Verts/ALE

Cecilia Wikström

Eleonora Evi

Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli,

José Blanco López, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Gabriele Preuß

Margrete Auken, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras

8

-

EPP

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini, Jarosław Wałęsa

0

0

-

-

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

  • [1]  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.
  • [2]  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 201.
  • [3]  Relazione speciale del Mediatore europeo, del 7 novembre 2013, sull'indagine di propria iniziativa OI/5/2012/BEH-MHZ relativa a Frontex.
  • [4]  GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

22.1.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

12

2

7

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gerolf Annemans, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Max Andersson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Gabriele Zimmer

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

José Blanco López, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Theresa Griffin, Fernando Ruas

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

12

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Danuta Maria Hübner

S&D

José Blanco López, Theresa Griffin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

2

-

ENF

Gerolf Annemans

PPE

Markus Pieper

7

0

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Paulo Rangel, Fernando Ruas, György Schöpflin

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 8 febbraio 2019
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