sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione
(COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Kosma Złotowski
(Procedura semplificata – articolo 50, paragrafo 2, del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0894),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0514/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del ...(2),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0061/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Oltre che ai certificati di cui al paragrafo 2, il presente regolamento si applica ai moduli di formazione teorica di cui all'articolo 5.
3. Oltre che ai certificati di cui al paragrafo 2, il presente regolamento si applica ai moduli di formazione di cui all'articolo 5.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
I certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), concernenti l'utilizzo di prodotti, parti e pertinenze, restano validi al fine di consentirne la continuità d'uso in o come aeromobili.
I certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), concernenti l'utilizzo di prodotti, parti e pertinenze restano validi.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo
Testo della Commissione
Emendamento
Riporto di moduli di formazione teorica
Riporto di moduli di formazione
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
In deroga al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione1 e al regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione2, le autorità competenti degli Stati membri o l'Agenzia, a seconda dei casi, considerano gli esami sostenuti nelle organizzazioni di addestramento soggette alla sorveglianza dell'autorità competente del Regno Unito prima della data di applicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, come se fossero stati sostenuti presso un'organizzazione di addestramento soggetta alla sorveglianza dell'autorità competente di uno Stato membro.
In deroga al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione1 e al regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione2, le autorità competenti degli Stati membri o l'Agenzia, a seconda dei casi, considerano gli esami sostenuti nelle organizzazioni di addestramento soggette alla sorveglianza dell'autorità competente del Regno Unito, ma che non hanno ancora condotto al rilascio di una licenza prima della data di applicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, come se fossero stati sostenuti presso un'organizzazione di addestramento soggetta alla sorveglianza dell'autorità competente di uno Stato membro.
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1 Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
1 Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
2 Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
2 Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Su richiesta dell'Agenzia, i titolari di certificati di cui agli articoli 3 e 4 trasmettono copia di tutte le relazioni di audit, le risultanze e i piani di azione correttivi pertinenti al certificato che sono stati elaborati nel corso dei tre anni precedenti la richiesta. Se tali documenti non sono forniti entro i termini stabiliti dall'Agenzia nella sua richiesta, l'Agenzia può revocare il beneficio acquisito a norma dell'articolo 3 o 4, a seconda del caso.
2. Su richiesta dell'Agenzia, i titolari di certificati di cui all'articolo 3 e i soggetti che emettono i certificati di cui all'articolo 4 trasmettono copia di tutte le relazioni di audit, le risultanze e i piani di azione correttivi pertinenti al certificato che sono stati elaborati nel corso dei tre anni precedenti la richiesta. Se tali documenti non sono forniti entro i termini stabiliti dall'Agenzia nella sua richiesta, l'Agenzia può revocare il beneficio acquisito a norma dell'articolo 3 o 4, a seconda del caso.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. I titolari di certificati di cui agli articoli 3 o 4 del presente regolamento informano senza indugio l'Agenzia di eventuali azioni intraprese dalle autorità del Regno Unito che possano porsi in conflitto con i loro obblighi derivanti dal presente regolamento o del regolamento (UE) 2018/1139.
3. I titolari di certificati di cui all'articolo 3 o i soggetti che emettono certificati di cui all'articolo 4 del presente regolamento informano senza indugio l'Agenzia di eventuali azioni intraprese dalle autorità del Regno Unito che possano porsi in conflitto con i loro obblighi derivanti dal presente regolamento o del regolamento (UE) 2018/1139.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Ai fini del presente regolamento e per la sorveglianza dei titolari di certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento, l'Agenzia agisce in qualità di autorità competente per i soggetti di paesi terzi di cui al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti di esecuzione e delegati adottati in virtù di esso o a norma del regolamento (CE) n. 216/2008.
Ai fini del presente regolamento e per la sorveglianza dei titolari di certificati, o dei soggetti che li emettono, di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento, l'Agenzia agisce in qualità di autorità competente per i soggetti di paesi terzi di cui al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti di esecuzione e delegati adottati in virtù di esso o a norma del regolamento (CE) n. 216/2008.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Il regolamento (UE) n. 319/20141 della Commissione, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea si applica alle persone fisiche e giuridiche in possesso di certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento alle stesse condizioni previste per i titolari dei corrispondenti certificati rilasciati a persone fisiche o giuridiche di paesi terzi.
Il regolamento (UE) n. 319/20141 della Commissione, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea si applica alle persone fisiche e giuridiche in possesso di certificati o che li emettono di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento alle stesse condizioni previste per i titolari dei corrispondenti certificati rilasciati a persone fisiche o giuridiche di paesi terzi.
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1 Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU L 95 del 28.3.2014, pag.58).
1 Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU L 95 del 28.3.2014, pag.58).
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 2 – punto 2.6 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2.6 bis regolamento (UE) n. 1321/2014, parte M, capitolo H, punto M.A.801, lettera b), numeri 2 e 3 e lettera c) (certificati di riammissione in servizio al termine della manutenzione).