RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009

22.2.2019 - (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)) - ***I

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Michał Boni


Procedura : 2018/0148(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0086/2019
Testi presentati :
A8-0086/2019
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0296),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8 0190/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2019[1],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0086/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  È opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1222/2009 con un nuovo regolamento che integri le modifiche effettuate nel 2011 nonché modifichi e rafforzi alcune disposizioni per chiarirne e aggiornarne il contenuto, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di pneumatici.

(3)  È opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1222/2009 con un nuovo regolamento che integri le modifiche effettuate nel 2011 nonché modifichi e rafforzi alcune disposizioni per chiarirne e aggiornarne il contenuto, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di pneumatici. Tuttavia, poiché l'offerta e la domanda sono cambiate poco in termini di consumo di carburante, in questa fase non è necessario modificare la scala utilizzata per classificare il consumo di carburante. È opportuno inoltre esaminare le ragioni di questa mancata evoluzione e i fattori di acquisto, come ad esempio il prezzo e le prestazioni.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Il settore dei trasporti è responsabile di un terzo del consumo energetico dell'Unione. Al trasporto su strada si può imputare il 22 % circa delle emissioni totali di gas a effetto serra prodotte nell'Unione nel 2015. I pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento, rappresentano tra il 5 e il 10 % del consumo di carburante dei veicoli. Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici potrebbe pertanto contribuire in maniera significativa al contenimento del consumo di carburante del trasporto stradale e quindi alla riduzione delle emissioni.

(4)  Il settore dei trasporti è responsabile di un terzo del consumo energetico dell'Unione. Al trasporto su strada si può imputare il 22 % circa delle emissioni totali di gas a effetto serra prodotte nell'Unione nel 2015. I pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento, rappresentano tra il 5 e il 10 % del consumo di carburante dei veicoli. Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici potrebbe pertanto contribuire in maniera significativa al contenimento del consumo di carburante del trasporto stradale e quindi alla riduzione delle emissioni e alla decarbonizzazione del settore dei trasporti.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  Al fine di conseguire la riduzione delle emissioni di CO2 del trasporto su strada, è opportuno che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, forniscano incentivi per l'innovazione a favore di un nuovo processo tecnologico per pneumatici di classe C1, C2 e C3 sicuri e che riducono il consumo di carburante.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri tra loro correlati. Migliorare un parametro, quale la resistenza al rotolamento, può avere ripercussioni negative su altri, ad esempio l'aderenza sul bagnato, mentre perfezionare quest'ultimo parametro può nuocere al rumore esterno di rotolamento. È opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard già raggiunti.

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  Il miglioramento dell'etichettatura dei pneumatici permetterà ai consumatori di ottenere informazioni più pertinenti e comparabili sul consumo di carburante, la sicurezza e la rumorosità, e di adottare, al momento dell'acquisto di nuovi pneumatici, decisioni efficienti in termini di costi e rispettose dell'ambiente.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Al fine di fornire agli utenti finali le informazioni sulle prestazioni dei pneumatici progettati appositamente per la neve e il ghiaccio, è opportuno prescrivere l'inserimento nell'etichetta di informazioni obbligatorie sui pneumatici da neve e ghiaccio.

(12)  Al fine di migliorare la sicurezza stradale nei climi più freddi dell'Unione e fornire agli utenti finali le informazioni sulle prestazioni dei pneumatici progettati appositamente per la neve e il ghiaccio, è opportuno prescrivere l'inserimento nell'etichetta di informazioni obbligatorie sui pneumatici da neve e ghiaccio. I pneumatici da neve e ghiaccio hanno parametri specifici, non pienamente comparabili a quelli di altri tipi di pneumatici. Per garantire che gli utenti finali possano operare scelte ponderate e informate, nell'etichetta dovrebbero essere inserite le informazioni concernenti l'aderenza sulla neve e l'aderenza sul ghiaccio e il codice QR. La Commissione dovrebbe sviluppare scale di prestazione per l'aderenza sulla neve e per l'aderenza sul ghiaccio. Tali scale dovrebbero basarsi sul regolamento UNECE n. 117 e sulla norma ISO n. 19447, rispettivamente per la neve e per il ghiaccio. In ogni caso, il logo con il pittogramma di una montagna a tre punte con un fiocco di neve ("3PMSF") dovrebbe essere impresso sui pneumatici che rispettano il valore minimo dell'indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117. Analogamente, i pneumatici che rispettano il valore minimo dell'indice di aderenza sul ghiaccio di cui alla norma ISO n. 19447 dovrebbero presentare il logo dei pneumatici da ghiaccio stabilito da tale norma.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  L'abrasione dei pneumatici durante l'uso costituisce una fonte significativa di microplastiche, dannose per l'ambiente, e la comunicazione della Commissione "Strategia europea sulla plastica in un'economia circolare"16 indica pertanto la necessità di far fronte al rilascio accidentale di microplastiche dai pneumatici, tra l'altro attraverso misure informative quali l'etichettatura e requisiti minimi per i pneumatici. Tuttavia al momento non è disponibile un metodo di prova adeguato per misurare l'abrasione dei pneumatici. La Commissione dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo di un simile metodo, tenendo pienamente conto di tutte le norme o i regolamenti più avanzati sviluppati o proposti a livello internazionale, al fine di definire quanto prima un metodo di prova.

(13)  L'abrasione dei pneumatici durante l'uso costituisce una fonte significativa di microplastiche, dannose per l'ambiente. La comunicazione della Commissione "Strategia europea sulla plastica in un'economia circolare" indica pertanto la necessità di far fronte al rilascio accidentale di microplastiche dai pneumatici, tra l'altro attraverso misure informative quali l'etichettatura e requisiti minimi per i pneumatici. L'applicazione di obblighi per l'etichettatura per quanto riguarda il tasso di abrasione dei pneumatici apporterebbe quindi benefici sostanziali alla salute umana e all'ambiente. La Commissione dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo di un simile metodo, tenendo pienamente conto di tutte le norme o i regolamenti più avanzati sviluppati o proposti a livello internazionale nonché dei risultati della ricerca industriale, al fine di definire quanto prima un metodo di prova.

__________________

__________________

16 COM(2018)0028

16 COM(2018)0028

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  L'etichetta energetica a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio17, che classifica il consumo energetico dei prodotti su una scala da "A" a "G", è riconosciuta da oltre l'85 % dei consumatori dell'Unione e si è dimostrata efficace nel promuovere una maggiore efficienza dei prodotti. L'etichettatura dei pneumatici dovrebbe continuare, per quanto possibile, a utilizzare la stessa grafica, pur riconoscendo le specificità dei parametri dei pneumatici.

(15)  L'etichetta energetica a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio17, che classifica il consumo energetico dei prodotti su una scala da "A" a "G", è riconosciuta da oltre l'85% dei consumatori dell'Unione quale strumento informativo chiaro e trasparente e si è dimostrata efficace nel promuovere una maggiore efficienza dei prodotti. L'etichettatura dei pneumatici dovrebbe continuare, per quanto possibile, a utilizzare la stessa grafica, pur riconoscendo le specificità dei parametri dei pneumatici.

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17 Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

17 Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  La presentazione di informazioni comparabili sui parametri dei pneumatici sotto forma di etichetta standard può influenzare gli utenti finali nei loro acquisti, facendoli propendere per pneumatici più sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. I fabbricanti di pneumatici, a loro volta, dovrebbero verosimilmente essere incoraggiati a ottimizzare questi parametri, gettando così le basi per un consumo e una produzione più sostenibili.

(16)  La presentazione di informazioni comparabili sui parametri dei pneumatici sotto forma di etichetta standard può influenzare gli utenti finali nei loro acquisti, facendoli propendere per pneumatici più sicuri, più sostenibili, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. I fabbricanti di pneumatici, a loro volta, dovrebbero verosimilmente essere incoraggiati a ottimizzare questi parametri, gettando così le basi per un consumo e una produzione più sostenibili.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  I potenziali utenti finali dovrebbero disporre di informazioni che illustrino ogni elemento dell'etichetta e la sua importanza. Queste informazioni dovrebbero essere riportate nel materiale tecnico promozionale, ad esempio nei siti web dei fornitori.

(22)  I potenziali utenti finali dovrebbero disporre di informazioni che illustrino ogni elemento dell'etichetta e la sua importanza. Queste informazioni dovrebbero essere riportate nel materiale tecnico promozionale, ad esempio nei siti web dei fornitori. Il materiale tecnico promozionale non dovrebbe comprendere gli avvisi pubblicitari diffusi mediante cartelli pubblicitari, giornali, riviste, radio e televisione.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  Il rispetto delle disposizioni relative all'etichettatura dei pneumatici da parte di fornitori e distributori garantisce condizioni eque nell'Unione. Spetta pertanto agli Stati membri verificare che ciò avvenga mediante la vigilanza del mercato e regolari controlli ex post, in linea con il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio20.

(24)  Il rispetto delle disposizioni relative all'etichettatura dei pneumatici da parte di fornitori e distributori garantisce condizioni eque nell'Unione. Spetta pertanto agli Stati membri verificare che ciò avvenga mediante la vigilanza del mercato e regolari controlli ex post, in linea con il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio20, nonché prevedere sanzioni in caso di etichettatura ingannevole.

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20 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

20 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Al fine di modificare il contenuto e il formato dell'etichetta, di introdurre prescrizioni relative ai pneumatici ricostruiti, al chilometraggio e all'abrasione, e di adeguare gli allegati al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201621. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(30)  Al fine di modificare il contenuto e il formato dell'etichetta, di introdurre prescrizioni relative ai pneumatici ricostruiti, ai pneumatici da neve o da ghiaccio, al chilometraggio e all'abrasione, e di adeguare gli allegati al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201621. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

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21 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

21 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis)  Una volta disponibile un metodo di prova adeguato, i dati relativi al chilometraggio e all'abrasione dei pneumatici saranno uno strumento utile per i consumatori, che ne deriveranno informazioni sulla durabilità, il ciclo di vita e il rilascio accidentale di microplastiche del pneumatico acquistato. Le informazioni sul chilometraggio consentirebbero altresì ai consumatori di operare una scelta informata sui pneumatici con una maggiore durata di vita, il che contribuirebbe alla protezione dell'ambiente e, al tempo stesso, consentirebbe loro di stimare i costi operativi dei pneumatici su un periodo più lungo. Pertanto, i dati sulle prestazioni in termini di chilometraggio e abrasione dovrebbero essere inseriti nell'etichetta una volta disponibile un metodo di prova pertinente, significativo e riproducibile per l'applicazione del presente regolamento. La ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie in tale ambito dovrebbero proseguire. L'indicazione del chilometraggio e dell'abrasione del pneumatico nell'etichetta costituirebbe una modifica fondamentale, che è quindi opportuno effettuare nell'ambito della prossima revisione del presente regolamento.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  Al fine di rafforzare la fiducia nell'etichetta e di garantirne l'accuratezza, la dichiarazione che i fornitori riportano sull'etichetta in merito ai valori di resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumore dovrebbe essere soggetta alla procedura di omologazione prevista dal regolamento (CE) n. 661/2009.

(32)  Al fine di rafforzare la fiducia nell'etichetta e di garantirne l'accuratezza, la dichiarazione che i fornitori riportano sull'etichetta in merito ai valori di resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato, aderenza sulla neve e rumore dovrebbe essere soggetta alla procedura di omologazione prevista dal regolamento (CE) n. 661/2009.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis)  La dimensione dell'etichetta dovrebbe rimanere quella stabilita nel regolamento (CE) n. 1222/2009. Nell'etichetta dovrebbero essere inserite le indicazioni concernenti l'aderenza sulla neve e l'aderenza sul ghiaccio e il codice QR.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il presente regolamento si prefigge di aumentare la sicurezza, la protezione della salute e l'efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada promuovendo l'uso di pneumatici sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante.

1.  il presente regolamento si prefigge di promuovere pneumatici sicuri, sostenibili, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante, che potrebbero contribuire a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e sulla salute, migliorando al contempo la sicurezza e l'efficienza economica dei trasporti su strada.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3.

1.   Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3che vengono immessi sul mercato.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  "parametro", un parametro del pneumatico ai sensi dell'allegato I, quale la resistenza al rotolamento, l'aderenza sul bagnato, il rumore esterno di rotolamento, le prestazioni su neve e ghiaccio, il chilometraggio o l'abrasione, che ha un impatto significativo sull'ambiente, sulla sicurezza stradale o sulla salute durante l'uso;

(19)  "parametro", un parametro del pneumatico ai sensi dell'allegato I, quale la resistenza al rotolamento, l'aderenza sul bagnato, il rumore esterno di rotolamento, le prestazioni su neve o ghiaccio, il chilometraggio o l'abrasione, che ha un impatto significativo sull'ambiente, sulla sicurezza stradale o sulla salute durante l'uso;

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I fornitori garantiscono che i pneumatici di classe C1, C2 e C3 che vengono immessi sul mercato siano corredati:

1.  I fornitori garantiscono che i pneumatici di classe C1, C2 e C3 che vengono immessi sul mercato siano corredati gratuitamente:

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  per ciascun singolo pneumatico, di un'etichetta conforme alle disposizioni di cui all'allegato II in forma di autoadesivo, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all'allegato I, e una scheda informativa del prodotto di cui all'allegato IV;

(a)  per ciascun singolo pneumatico, di un'etichetta conforme alle disposizioni di cui all'allegato II in forma di autoadesivo, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all'allegato I, e una scheda informativa del prodotto di cui all'allegato IV; oppure

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per quanto riguarda i pneumatici venduti su Internet, i fornitori garantiscono che l'etichetta sia esposta in prossimità del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile.

2.  Per quanto riguarda i pneumatici pubblicizzati o venduti su Internet, i fornitori mettono a disposizione l'etichetta e garantiscono, nel contesto dell'acquisto, che l'etichetta sia visibilmente esposta in prossimità del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile. L'etichetta può comparire mediante visualizzazione annidata, tramite un click del mouse, un movimento del cursore del mouse, l'espansione su schermo tattile o tecniche analoghe.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I fornitori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico, anche su internet, riportino l'etichetta.

soppresso

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  I fornitori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a uno specifico tipo di pneumatico, anche su internet, soddisfa i requisiti di cui all'allegato V.

4.  I fornitori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a uno specifico tipo di pneumatico, anche su internet, espone l'etichetta e soddisfa i requisiti di cui all'allegato V.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  I fornitori garantiscono che i valori, le relative classi e le ulteriori informazioni sulle prestazioni dichiarati sull'etichetta per i parametri fondamentali di cui all'allegato I sono stati sottoposti alla procedura di omologazione a norma del regolamento (CE) n. 661/2009.

5.  I fornitori garantiscono che i valori, le relative classi, l'identificativo del modello e le ulteriori informazioni sulle prestazioni dichiarati sull'etichetta per i parametri fondamentali di cui all'allegato I, come pure i parametri della documentazione tecnica di cui all'allegato III, sono stati forniti alle autorità di omologazione prima dell'immissione di un pneumatico sul mercato. L'autorità di omologazione conferma la ricezione della documentazione dal fornitore e verifica tale documentazione.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Su richiesta delle autorità degli Stati membri, i fornitori presentano la documentazione tecnica a norma dell'allegato III.

7.  Su richiesta delle autorità degli Stati membri o di terzi accreditati, i fornitori presentano la documentazione tecnica a norma dell'allegato III.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  nel punto di vendita i pneumatici espongano l'etichetta in conformità all'allegato II sotto forma di autoadesivo messo a disposizione dai fornitori in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), in una posizione chiaramente visibile;

(a)  nel punto di vendita i pneumatici espongano l'etichetta in conformità all'allegato II sotto forma di autoadesivo messo a disposizione dai fornitori in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), in una posizione chiaramente visibile; oppure

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  prima della vendita di un pneumatico che appartiene a un lotto di uno o più pneumatici identici, l'etichetta di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sia mostrata all'utente finale e chiaramente esposta nel punto di vendita in prossimità immediata del pneumatico.

(b)  prima della vendita di un pneumatico che appartiene a un lotto di uno o più pneumatici identici, l'etichetta di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sia presentata all'utente finale e chiaramente esposta nel punto di vendita in prossimità immediata del pneumatico.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  l'etichetta sia apposta direttamente sul pneumatico e sia leggibile nella sua interezza, senza che nulla ne ostacoli la visibilità.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I distributori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico, anche su internet, riportano l'etichetta.

soppresso

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I distributori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a uno specifico tipo di pneumatico, anche su internet, soddisfa i requisiti di cui all'allegato V.

3.  I distributori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a uno specifico tipo di pneumatico, anche su internet, espone l'etichetta e soddisfa i requisiti di cui all'allegato V.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Per quanto riguarda i pneumatici venduti direttamente su internet, i distributori garantiscono che l'etichetta sia esposta in prossimità del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile.

7.  Per quanto riguarda i pneumatici pubblicizzati o venduti direttamente su Internet, i distributori mettono a disposizione l'etichetta e garantiscono, nel contesto dell'acquisto, che l'etichetta sia esposta in prossimità del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile. L'etichetta può comparire mediante visualizzazione annidata, tramite un click del mouse, un movimento del cursore del mouse, l'espansione su schermo tattile o tecniche analoghe.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni da fornire a norma degli articoli 4, 6 e 7 sui parametri indicati sull'etichetta sono ottenute applicando i metodi di prova e di misurazione di cui all'allegato I e la procedura di allineamento in laboratorio di cui all'allegato VI.

Le informazioni da fornire a norma degli articoli 4, 6 e 7 sui parametri indicati sull'etichetta sono ottenute conformemente ai metodi di prova di cui all'allegato I e alla procedura di allineamento in laboratorio di cui all'allegato VI.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di vigilanza del mercato istituiscano un sistema di ispezioni sistematiche e ad hoc dei punti vendita, al fine di assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I programmi generali degli Stati membri per la vigilanza del mercato istituiti ai sensi [dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 765/2008/Regolamento in materia di conformità e applicazione di cui alla proposta COM(2017)795] prevedono azioni volte a garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento.

3.  I programmi generali degli Stati membri per la vigilanza del mercato istituiti ai sensi [dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 765/2008/Regolamento in materia di conformità e applicazione di cui alla proposta COM(2017)795] prevedono azioni volte a garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento e dovranno essere rafforzati.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Pneumatici ricostruiti

 

Entro ... [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 13 al fine di integrare il presente regolamento introducendo negli allegati nuovi requisiti in materia di informazioni per i pneumatici ricostruiti, purché sia disponibile un metodo adeguato e praticabile.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 ter

 

Aderenza sulla neve e sul ghiaccio

 

Entro il 1o giugno 2020 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 13 al fine di integrare il presente regolamento introducendo parametri e requisiti in materia di informazioni per i pneumatici in termini di aderenza sulla neve o sul ghiaccio, al fine di rispecchiare le prestazioni comparative dei pneumatici in condizioni di neve e di ghiaccio e di esporre le etichette aggiornate sia nei negozi che online sei mesi dopo la data di entrata in vigore di tali atti delegati.

 

 

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  introdurre parametri e requisiti in materia di informazioni per i pneumatici in termini di aderenza sulla neve o sul ghiaccio;

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter)  introdurre un metodo di prova adeguato per misurare le prestazioni dei pneumatici in termini di aderenza sulla neve o sul ghiaccio;

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  introdurre parametri o requisiti in materia di informazioni negli allegati, in particolare per il chilometraggio e l'abrasione, a condizione che siano disponibili metodi di prova adeguati;

soppresso

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ove opportuno, durante la preparazione di atti delegati, la Commissione sottopone a titolo di prova la grafica e il contenuto delle etichette di specifici gruppi di prodotti a gruppi rappresentativi di clienti dell'Unione, per accertare che le etichette siano comprese correttamente.

Durante la preparazione di atti delegati, la Commissione sottopone a titolo di prova la grafica e il contenuto delle etichette dei pneumatici a gruppi rappresentativi di clienti dell'Unione, per accertare che le etichette siano comprese correttamente.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 1º giugno 2026 la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Entro il 1º giugno 2022 la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento, integrata da una valutazione d'impatto e da un'indagine condotta presso i consumatori, e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione valuta i requisiti per l'introduzione di nuove classi di pneumatici, di un nuovo formato di etichetta o di nuovi parametri per i pneumatici, in particolare relativamente al chilometraggio e all'abrasione, a condizione che siano disponibili metodi di prova adeguati, ed è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione valuta con quanta efficacia il presente regolamento e gli atti delegati adottati a norma dello stesso hanno consentito agli utenti finali di scegliere i pneumatici con le prestazioni più elevate, tenendo conto delle ripercussioni sulle imprese, sul consumo di carburante, sulla sicurezza, sulle emissioni di gas a effetto serra e sulle attività di vigilanza del mercato. Essa valuta anche costi e benefici della verifica indipendente e obbligatoria da parte di terzi delle informazioni contenute nell'etichetta, tenendo conto altresì dell'esperienza con il quadro più ampio fornito dal regolamento (CE) n. 661/2009.

La relazione valuta con quanta efficacia il presente regolamento e gli atti delegati adottati a norma dello stesso hanno consentito agli utenti finali di scegliere i pneumatici con le prestazioni più elevate, tenendo conto delle ripercussioni sulle imprese, sul consumo di carburante, sulla sicurezza, sulle emissioni di gas a effetto serra, sulle attività di vigilanza del mercato e sulla sensibilizzazione dei consumatori. Essa valuta anche costi e benefici della verifica indipendente e obbligatoria da parte di terzi delle informazioni contenute nell'etichetta, tenendo conto altresì dell'esperienza con il quadro più ampio fornito dal regolamento (CE) n. 661/2009.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2020.

Esso si applica a decorrere dal ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Allegato I – parte A – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La categoria relativa al consumo di carburante è determinata e illustrata sull'etichetta in base al coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC), secondo la scala da "A" a "G" indicata di seguito, che viene misurato in conformità all'allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e allineato in conformità con le procedure di cui all'allegato VI.

La categoria relativa al consumo di carburante è determinata e illustrata sull'etichetta in base al coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC), secondo la scala da "A" a "G" indicata di seguito, in conformità all'allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e allineato in conformità con le procedure di cui all'allegato VI.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Allegato I – parte A – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La categoria F per i pneumatici di classe C1, C2 e C3 non è più immessa nel mercato dopo la piena attuazione della disposizione in materia di requisiti di omologazione di cui al regolamento (CE) n. 661/2009 e figura sull'etichetta in grigio.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Allegato I – parte A – tabella

 

Testo della Commissione

Pneumatici C1

Pneumatici C2

Pneumatici C3

RRC in kg/t

Classe di efficienza energetica

RRC in kg/t

Classe di efficienza energetica

RRC in kg/t

Classe di efficienza energetica

RRC ≤ 5,4

A

RRC ≤ 4,4

A

RRC ≤ 3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

D

6,8 ≤ RRC≤ 8,0

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

F

RRC ≥ 9,3

F

RRC ≥ 7,1

F

Emendamento

Pneumatici C1

Pneumatici C2

Pneumatici C3

RRC in kg/t

Classe di efficienza energetica

RRC in kg/t

Classe di efficienza energetica

RRC in kg/t

Classe di efficienza energetica

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Vuoto

D

Vuoto

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La categoria relativa all'aderenza sul bagnato è determinata e illustrata sull'etichetta in base all'indice di aderenza sul bagnato (G), secondo la scala da "A" a "G" indicata nella tabella sottostante, calcolato come indicato al punto 2 e misurato come indicato nell'allegato 5 del regolamento UNECE n. 117.

1.  La categoria relativa all'aderenza sul bagnato è determinata e illustrata sull'etichetta in base all'indice di aderenza sul bagnato (G), secondo la scala da "A" a "G" indicata nella tabella sottostante, calcolato come indicato al punto 2 e conformemente all'allegato 5 del regolamento UNECE n. 117.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  La categoria F per i pneumatici di classe C1, C2 e C3 non è più immessa nel mercato dopo la piena attuazione della disposizione in materia di requisiti dell'omologazione di cui al regolamento (CE) n. 661/2009 e figura sull'etichetta in grigio.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – punto 2 – tabella

 

Testo della Commissione

Pneumatici C1

Pneumatici C2

Pneumatici C3

G

Categoria relativa all'aderenza sul bagnato

G

Categoria relativa all'aderenza sul bagnato

G

Categoria relativa all'aderenza sul bagnato

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

Vuoto

G

Vuoto

G

G ≤ 0,64

G

Emendamento

Pneumatici C1

Pneumatici C2

Pneumatici C3

G

Categoria relativa all'aderenza sul bagnato

G

Categoria relativa all'aderenza sul bagnato

G

Categoria relativa all'aderenza sul bagnato

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

Vuoto

D

Vuoto

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Allegato I – parte C – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

C  Categorie e valore misurato del rumore esterno di rotolamento

C  Categorie e valore del rumore esterno di rotolamento

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Allegato I – parte C – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il valore misurato del rumore esterno di rotolamento (N) è dichiarato in decibel e calcolato a norma dell'allegato 3 del regolamento UNECE n. 117.

Il valore del rumore esterno di rotolamento (N) è dichiarato in decibel e a norma dell'allegato 3 del regolamento UNECE n. 117.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Allegato I – parte C – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La categoria relativa al rumore esterno di rotolamento è determinata e illustrata sull'etichetta in base ai valori limite (LV) di cui all'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 661/2009 nel modo seguente:

La categoria relativa al rumore esterno di rotolamento è determinata e illustrata sull'etichetta conformemente ai valori limite (LV) di fase 2 di cui al regolamento UNECE n. 117:

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Allegato I – parte C – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

N in dB

N in dB

Categoria di rumore esterno di rotolamento

Categoria di rumore esterno di rotolamento

 

 

N ≤ LV - 6

N ≤ LV - 3

 

 

LV - 6 < N ≤ LV-3

LV - 3 < N ≤ LV

 

 

N > LV - 3

N > LV

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Allegato I – parte D – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le prestazioni sulla neve sono testate in conformità all'allegato 7 del regolamento UNECE n. 117.

Le prestazioni sulla neve sono etichettate in conformità all'allegato 7 del regolamento UNECE n. 117.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Allegato I – parte D – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Un pneumatico che rispetta il valore minimo dell'indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117 è classificato come pneumatico da neve e sull'etichetta figura la seguente icona.

Un pneumatico che rispetta il valore minimo dell'indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117 è classificato come pneumatico da neve e sull'etichetta può figurare la seguente icona.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Allegato I – parte E – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le prestazioni sul ghiaccio sono testate in conformità alla norma ISO 19447.

Le prestazioni sul ghiaccio sono etichettate in conformità alla norma ISO 19447.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Allegato I – parte E – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Un pneumatico che rispetta il valore minimo dell'indice di aderenza sul ghiaccio di cui alla norma ISO n. 19447 è classificato come pneumatico da ghiaccio e sull'etichetta figura la seguente icona.

Un pneumatico che rispetta il valore minimo dell'indice di aderenza sul ghiaccio di cui alla norma ISO n. 19447 e omologato in base alla prestazione sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117 è classificato come pneumatico da ghiaccio e sull'etichetta può figurare la seguente icona.

  • [1] GU C 62 del 15.2.2019, pag. 280.

MOTIVAZIONE

L'Unione si impegna a costruire un'Unione dell'energia dotata di una politica lungimirante in materia di clima. L'efficienza energetica è un elemento cruciale del quadro unionale per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia.

L'etichettatura energetica permette ai consumatori di effettuare scelte informate sulla base del consumo energetico dei prodotti connessi all'energia. L'informazione in merito all'efficienza e alla sostenibilità dei prodotti connessi all'energia contribuisce in modo significativo al risparmio energetico e alla riduzione delle bollette energetiche e, al contempo, promuove l'innovazione e gli investimenti a favore di prodotti più efficienti dal punto di vista energetico. Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia, attraverso le scelte informate dei clienti, e l'armonizzazione degli obblighi pertinenti a livello dell'Unione comportano vantaggi anche per i produttori, l'industria e l'economia dell'Unione nel suo insieme.

Nel novembre 2012 è stata introdotta una prima normativa che prevedeva che tutti i pneumatici fossero provvisti di etichette recanti informazioni sul consumo di carburante, l'aderenza sul bagnato e il rumore di rotolamento.

I pneumatici sono molto più che un prodotto energetico. Sono un fattore attivo di sicurezza, dal momento che costituiscono il solo punto di contatto tra il veicolo e la strada. Vi è inoltre un equilibrio tra prestazioni ambientali e sicurezza.

Un regolamento ambizioso rimane lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che precludono differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l'Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi per i fabbricanti, garantisce parità di condizioni e assicura la libera circolazione delle merci nel mercato interno.

Il relatore appoggia, in particolare, gli elementi della proposta intesi a rafforzare la vigilanza del mercato mediante sanzioni, ad aumentare la visibilità dell'etichetta – in particolare per quanto riguarda la vendita a distanza – e a introdurre obblighi più rigorosi per gli Stati membri.

In tal contesto, il relatore ritiene che adottando un approccio più ambizioso si possano conseguire risultati migliori. Il relatore intende rafforzare le norme in materia di etichettatura, introducendo l'obbligo di mostrare l'etichetta dei pneumatici agli automobilisti in tutti i casi e inserendo informazioni sulle prestazioni su neve e su ghiaccio. Prima di procedere a un riscalaggio la Commissione dovrebbe effettuare un adeguato studio preparatorio.

Il relatore ritiene che l'attuazione del regolamento dovrebbe prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché i fabbricanti possano ottemperare al regime previsto, nell'ambito del quale è possibile adattare i parametri ai progressi tecnici.

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (22.11.2018)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009
(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Relatore per parere: Adina-Ioana Vălean

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri tra loro correlati. Migliorare un parametro, quale la resistenza al rotolamento, può avere ripercussioni negative su altri, ad esempio l'aderenza sul bagnato, mentre perfezionare quest'ultimo parametro può nuocere al rumore esterno di rotolamento. È opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard già raggiunti.

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  L'abrasione dei pneumatici durante l'uso costituisce una fonte significativa di microplastiche, dannose per l'ambiente, e la comunicazione della Commissione «Strategia europea sulla plastica in un'economia circolare» indica pertanto la necessità di far fronte al rilascio accidentale di microplastiche dai pneumatici, tra l'altro attraverso misure informative quali l'etichettatura e requisiti minimi per i pneumatici. Tuttavia al momento non è disponibile un metodo di prova adeguato per misurare l'abrasione dei pneumatici. La Commissione dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo di un simile metodo, tenendo pienamente conto di tutte le norme o i regolamenti più avanzati sviluppati o proposti a livello internazionale, al fine di definire quanto prima un metodo di prova.

(13)  L'abrasione dei pneumatici durante l'uso costituisce una fonte significativa di microplastiche, dannose per l'ambiente, e la comunicazione della Commissione «Strategia europea sulla plastica in un'economia circolare» indica pertanto la necessità di far fronte al rilascio accidentale di microplastiche dai pneumatici, tra l'altro attraverso misure informative quali l'etichettatura e requisiti minimi per i pneumatici. L'applicazione di obblighi per l'etichettatura per quanto riguarda il tasso di abrasione dei pneumatici apporterebbe benefici sostanziali alla salute umana e all'ambiente. Pertanto, la Commissione dovrebbe introdurre quanto prima un metodo di prova adeguato per misurare l'abrasione dei pneumatici, tenendo pienamente conto di tutte le norme o i regolamenti più avanzati sviluppati o proposti a livello internazionale, al fine di introdurre parametri e obblighi in materia di informazione per l'abrasione dei pneumatici prima della data di applicazione del presente regolamento.

__________________

__________________

16 COM(2018) 28 final

16 COM(2018) 28 final

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il presente regolamento si prefigge di aumentare la sicurezza, la protezione della salute e l'efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada promuovendo l'uso di pneumatici sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante.

1.  Il presente regolamento si prefigge di aumentare la sicurezza, la protezione della salute e l'efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada promuovendo l'uso di pneumatici sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante e hanno un impatto minimo sull'ambiente.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  I fornitori garantiscono che i valori, le relative classi e le ulteriori informazioni sulle prestazioni dichiarati sull'etichetta per i parametri fondamentali di cui all'allegato I sono stati sottoposti alla procedura di omologazione a norma del regolamento (CE) n. 661/2009.

5.  I fornitori garantiscono che i valori, le relative classi, l'identificativo del modello e le ulteriori informazioni sulle prestazioni dichiarati sull'etichetta per i parametri fondamentali di cui all'allegato I e che i parametri della documentazione tecnica di cui all'allegato III sono stati forniti all'autorità di omologazione prima dell'immissione di un pneumatico sul mercato. L'autorità di omologazione prende atto del ricevimento della documentazione da parte del fornitore.

Motivazione

In linea di principio, il processo di omologazione e il processo di etichettatura sono procedure indipendenti. Tuttavia, la comunicazione di informazioni alle autorità di omologazione può avere un valore aggiunto in termini di controlli e corretta attuazione. Il fatto di ricevere tutte le informazioni necessarie, prima che i pneumatici siano immessi sul mercato, consentirebbe loro di eseguire test sulla precisione delle misurazioni dell'etichetta, qualora intendessero farlo.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Chilometraggio e abrasione

 

1.  La Commissione adotta, entro il 1° gennaio 2020, atti delegati a norma dell'articolo 13 ad integrazione del presente regolamento, introducendo parametri e obblighi in materia di informazioni per il chilometraggio e l'abrasione dei pneumatici.

 

2.  A tal fine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 13, al fine di introdurre un metodo di prova adeguato per misurare l'abrasione dei pneumatici.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  introdurre modifiche al contenuto e al formato dell'etichetta;

soppresso

Motivazione

Il contenuto e il formato dell'etichetta sono elementi fondamentali del regolamento e dovrebbero essere soggetti alla codecisione.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  introdurre parametri o requisiti in materia di informazioni negli allegati, in particolare per il chilometraggio e l'abrasione, a condizione che siano disponibili metodi di prova adeguati;

soppresso

Motivazione

I parametri e le informazioni sul chilometraggio e l'abrasione sono elementi fondamentali del regolamento e dovrebbero essere soggetti alla codecisione.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 12– comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  introdurre parametri di classificazione per rispecchiare le prestazioni dei pneumatici ricostruiti, a condizione che sia disponibile un metodo di prova armonizzato e adeguato e sia stata eseguita una valutazione della fattibilità;

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 1º giugno 2026 la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Entro il 1º giugno 2022 la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 bis

 

Modifiche del regolamento (CE) n. 661/2009

 

All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 661/2009, è aggiunta la seguente lettera n bis):

 

"n bis) al tasso di abrasione dei pneumatici".

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali

Riferimenti

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ENVI

11.6.2018

Relatore per parere

       Nomina

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Approvazione

20.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

45

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Carlos Zorrinho

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

45

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali

Riferimenti

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Presentazione della proposta al PE

16.5.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

TRAN

11.6.2018

 

Pareri non espressi

       Decisione

IMCO

19.6.2018

TRAN

20.6.2018

 

 

Relatori

       Nomina

Michał Boni

4.7.2018

 

 

 

Esame in commissione

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Approvazione

19.2.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

16

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Eleonora Evi, Luigi Morgano

Deposito

22.2.2019

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Dan Nica, Carlos Zorrinho

16

-

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

S&D

Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

1

0

PPE

Hermann Winkler

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 11 marzo 2019
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