RELAZIONE sull'attuazione del regolamento (UE) n. 978/2012 sul sistema di preferenze generalizzate (SPG)

26.2.2019 - (2018/2107(INI))

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Christofer Fjellner

Procedura : 2018/2107(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0090/2019
Testi presentati :
A8-0090/2019
Testi approvati :

MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE CONSTATAZIONI

Il 19 febbraio 2018, al relatore è stato affidato il compito di preparare una relazione sull'attuazione del regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio.

I.   Fonti delle informazioni

Dalla sua nomina, il relatore ha raccolto informazioni basandosi, in particolare, sulle seguenti fonti:

•  il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;

•  il regolamento (UE) n. 607/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania, e la risoluzione del Parlamento europeo sul ripristino dell'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania (2012/2929(RSP));

•  la valutazione intermedia dell'attuale regolamento SPG (regolamento (UE) n. 978/2012) e la relazione della Commissione accompagnata dal documento dei servizi della Commissione del 4 ottobre 2018;

•  le relazioni della Commissione sul sistema di preferenze generalizzate (SPG) relative al periodo 2014-2015 e 2016-2017 che valutano gli effetti dell'SPG concentrando l'attenzione sulle performance dei beneficiari dell'SPG+;

•  l'audizione pubblica relativa alle preferenze commerciali per lo sviluppo sostenibile: il controllo del nuovo meccanismo SPG+ dopo due anni, organizzata dalla commissione per il commercio internazionale (INTA) il 16 febbraio 2016;

•  lo scambio di opinioni sull'attuazione dell'SPG in occasione della riunione della commissione INTA del 19 febbraio 2018 e lo scambio di opinioni sulla concessione dell'SPG+ allo Sri Lanka il 21 marzo 2017;

•  lo studio sui diritti del lavoro nelle zone di trasformazione per l'esportazione con un'attenzione particolare ai paesi beneficiari dell'SPG+ realizzato dal dipartimento tematico, direzione generale delle Politiche esterne dell'Unione, Parlamento europeo, nel giugno 2017;

•  lo studio sul regolamento (UE) n. 978/2012 relativo al sistema di preferenze tariffarie generalizzate: valutazione dell'attuazione europea, preparato dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS).

II.  Conclusioni principali

Alla luce delle fonti d'informazione comparative di cui sopra, appare evidente che:

•   I paesi ammissibili alle preferenze SPG durante l'intero periodo 2011-2016, nei tre anni precedenti e successivi all'entrata in vigore del nuovo regolamento, hanno aumentato in modo sostanziale le loro esportazioni verso l'UE. Ciò ha riguardato in particolare i paesi soggetti al regime EBA, il cui valore complessivo delle importazioni è aumentato del 62,1 %, mentre il valore delle importazioni dei paesi ammissibili all'SPG+ è cresciuto del 53,8 %. Le importazioni dai beneficiari dell'SPG standard sono rimaste stabili, scendendo solo dello 0,3 %.

•  Le importazioni SPG in percentuale di tutte le importazioni dell'UE sono scese dal 6,1 % del 2013, l'ultimo anno prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, al 4,9 % del 2016, una flessione che può essere spiegata in gran parte dal numero inferiore di beneficiari. L'inasprimento dei criteri di ammissibilità all'SPG nel nuovo regolamento ha ridotto il numero di beneficiari di tale sistema a 92, con un maggior numero di paesi, come la Cina, esclusi dopo l'entrata in vigore del regolamento.

•  Sia i beneficiari dell'EBA che quelli dell'SPG+ hanno aumentato notevolmente il loro tasso di utilizzo delle preferenze dal 2014, in media di oltre 10 punti percentuali, anche se 10 beneficiari EBA su 49 hanno registrato una riduzione del tasso di utilizzo delle preferenze di oltre 10 punti percentuali, mentre i paesi beneficiari dell'SPG standard nel periodo 2011-2016 hanno assistito a una diminuzione media dei tassi di utilizzo di 3 punti percentuali.

•  L'effetto dell'SPG sulla diversificazione delle esportazioni appare ambiguo, poiché i dati mostrano che il livello è aumentato per i beneficiari EBA partendo da un livello inizialmente basso, mentre si è ridotto notevolmente in tutti i settori per i beneficiari dell'SPG standard, e i beneficiari eterogenei dell'SPG+ differiscono notevolmente riguardo alle prestazioni relative alla diversificazione delle esportazioni.

•  Il settore tessile domina le importazioni dell'SPG, dato che le importazioni tessili hanno raggiunto il 50 % delle importazioni SPG complessive nel 2016, ovvero una percentuale più che doppia della quota di importazioni SPG rispetto alla situazione anteriore alla riforma.

•  La diversificazione sembra essere stata frenata dal fatto che il regolamento SPG non consente il cumulo o l'uso di fattori di produzione non originari dei paesi che sono stati esclusi dall'SPG e dei paesi che sono rimasti in tale sistema, con un esempio pratico offerto dall'industria delle biciclette in Cambogia.

•  Si sono verificati effetti negativi limitati sui paesi che hanno smesso di essere ammissibili ai fini delle preferenze SPG dopo la riforma del 2012, dato che non sembra che i paesi riclassificati abbiano subito conseguenze a lungo termine, con l'eccezione di alcuni settori specifici, come i produttori di tabacco a Cuba.

•  L'SPG ha chiaramente incentivato i paesi in via di sviluppo a ratificare le convenzioni internazionali, al fine di prepararsi a un maggiore accesso al mercato dell'UE attraverso l'SPG+. Sebbene la sola ratifica non comporti necessariamente che i diritti sanciti dalle convenzioni siano rispettati, apporta uno slancio importante e un quadro per il miglioramento.

•  Il maggiore monitoraggio dei paesi che beneficiano dell'SPG+, con un'attenzione particolare all'effettiva attuazione (una richiesta fondamentale del Parlamento europeo ai fini della riforma) delle 27 convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, alla tutela dell'ambiente e al buon governo, ha permesso un dialogo sostanziale, consentendo all'UE di collaborare con i paesi beneficiari in tutti i settori in cui l'attuazione è insoddisfacente.

•  Gli effetti ambientali del sistema SPG sono difficili da determinare a causa della mancanza di dati disponibili sugli indicatori ambientali e di lunghi intervalli di tempo prima della loro disponibilità, ma le prove suggeriscono che l'SPG+ abbia incentivato i paesi beneficiari ad aderire alla tutela ambientale, pur aumentando al contempo le esportazioni di prodotti tessili e di abbigliamento, che tendono ad avere effetti negativi sull'ambiente.

•  La riforma dell'SPG ha dato origine a conseguenze non preventivate positive e negative, come la creazione di opportunità di lavoro per le donne e una maggiore partecipazione di queste ultime alla forza lavoro delle industrie esportatrici che commerciano con l'UE, ma anche l'accelerazione del degrado ambientale collegato alle industrie esportatrici nei paesi beneficiari.

III.  Raccomandazioni di base

•  Considerare diverse misure per aumentare la diversificazione tra i beneficiari.

•  A tale riguardo, reintrodurre nel prossimo regolamento SPG la possibilità di cumulo con i paesi che sono stati esclusi dall'SPG, sulla base dell'approccio adottato dal Canada all'atto della riforma del proprio regime di SPG.

•  È inoltre opportuno valutare la possibilità di includere i servizi nel prossimo regolamento SPG, al fine di promuovere una maggiore diversificazione e in considerazione dell'accresciuta importanza degli scambi di servizi in generale, sulla base dell'esperienza della deroga dell'OMC per i servizi dei paesi meno avanzati.

•  Mentre la Commissione ha chiaramente intensificato il suo monitoraggio dell'effettiva attuazione delle convenzioni richieste, in particolare per i beneficiari SPG+, ma anche per alcuni paesi EBA, tale processo può essere reso ancora più trasparente attraverso una procedura per la presentazione delle informazioni degli attori della società civile definita con maggiore chiarezza.

•  I beneficiari SPG e, in particolare, i paesi SPG+ dovrebbero anche beneficiare di un maggiore rafforzamento delle capacità, al fine di poter attuare le convenzioni più efficacemente.

•  Serve un approccio più mirato per la revoca delle preferenze, limitandola a determinati settori o, in caso di specifiche violazioni, valutare forse la possibilità di revocare il certificato di esportazione a specifici operatori economici, con un meccanismo di "liste nere" all'interno del sistema degli esportatori registrati.

•  Occorrono ulteriori misure per garantire che l'SPG rafforzi uno sviluppo ambientale positivo.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Attuazione del regolamento (UE) n. 978/2012 sul sistema di preferenze generalizzate (SPG)

(2018/2107(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio[1],

–  visti il regolamento (UE) n. 607/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania[2], e la sua risoluzione del 23 maggio 2013 sul ripristino dell'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania[3],

–  viste la valutazione intermedia dell'attuale regolamento SPG del luglio 2018[4] e la relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012[5] accompagnata dal documento dei servizi della Commissione del 4 ottobre 2018[6],

–  viste le relazioni della Commissione, del 28 gennaio 2016 e del 19 gennaio 2018, sul sistema di preferenze generalizzate (SPG) relative rispettivamente ai periodi 2014-2015[7] e 2016-2017[8], che valutano gli effetti dell'SPG concentrando l'attenzione sulle performance dei beneficiari dell'SPG+,

–  visti l'audizione pubblica sull'SPG organizzata dalla commissione per il commercio internazionale (INTA) il 16 febbraio 2016, lo scambio di opinioni sulla concessione dell'SPG+ allo Sri Lanka del 21 marzo 2017 e lo scambio di opinioni sull'attuazione del regolamento SPG del 19 febbraio 2018,

–  visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE),

  visto l'articolo 21 TUE,

–  visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la decisione del Mediatore europeo nel caso 1409/2014/MHZ sulla mancata esecuzione da parte della Commissione europea di una valutazione d'impatto preventiva sui diritti umani relativa all'accordo di libero scambio UE-Vietnam[9],

–  vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese[10],

–  vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica dell'Unione europea in materia[11],

–  vista la sua risoluzione del 27 aprile 2017 sull'iniziativa faro dell'UE nel settore dell'abbigliamento[12],

–  vista la risoluzione del 14 giugno 2017 sullo stato di attuazione del Patto di sostenibilità in Bangladesh[13],

–  visti i partenariati specifici per paese volontari come il patto di sostenibilità con il Bangladesh e l'iniziativa sui diritti del lavoro in Myanmar/Birmania,

–  vista la strategia congiunta del 2007 dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di aiuti al commercio: rafforzare il sostegno dell'UE alle esigenze in materia commerciale nei paesi in via di sviluppo,

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite (OSS),

–  viste le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro minorile, sul lavoro forzato, sulla discriminazione, sulla libertà di associazione e la contrattazione collettiva,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2016 sull'UE e le catene globali del valore responsabili,

–  vista la sua risoluzione, del 12 settembre 2017, sull'impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'Unione europea sulle catene globali del valore[14],

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa[15],

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo (A8-0090/2019),

A.  considerando che l'UE è stata la prima ad attuare un sistema di preferenze generalizzate (SPG) nel 1971 in seguito alla raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) ai sensi della quale i paesi industrializzati avrebbero concesso preferenze commerciali generalizzate, non reciproche e non discriminatorie ai paesi in via di sviluppo, aiutandoli in tal modo a ottenere entrate aggiuntive attraverso il commercio internazionale, nel tentativo di ridurre la povertà, favorire il buon governo e promuovere lo sviluppo sostenibile;

B.  considerando che l'articolo 207 TFUE stabilisce che la politica commerciale deve basarsi sui principi e sugli obiettivi della politica esterna dell'UE e promuovere i valori che l'Unione difende, quali enunciati all'articolo 2 TUE, nonché contribuire alla realizzazione degli obiettivi definiti all'articolo 21, fra cui il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, delle libertà e dei diritti fondamentali, l'uguaglianza, il rispetto della dignità umana e la tutela dell'ambiente e dei diritti sociali;

C.  considerando che nelle sue conclusioni il Mediatore europeo ha dichiarato quanto segue: per buona amministrazione si intende l'osservanza e il rispetto dei diritti fondamentali; non vi può essere buona amministrazione laddove i diritti fondamentali non sono rispettati; le istituzioni e gli organi dell'UE devono sempre considerare la conformità delle loro azioni con i diritti fondamentali e dovrebbero altresì mirare a promuovere la causa dei diritti umani nei paesi partner;

D.  considerando che l'attuale sistema SPG è stato istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 978/2012 del 25 ottobre 2012, il quale è stato adottato sulla base dell'articolo 207 TFUE nel quadro della procedura legislativa ordinaria in cui il Parlamento europeo ha assunto per la prima volta la funzione di colegislatore per un regolamento SPG;

E.  considerando che ai sensi dell'articolo 40 del regolamento SPG, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento SPG cinque anni dopo l'adozione, relazione che dovrebbe definire il prossimo regolamento SPG che sarà adottato entro il 2022; che tale regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2014; che è stata condotta una valutazione indipendente approfondita del funzionamento dell'attuale regolamento nel tentativo di fornire informazioni per l'esercizio di revisione della Commissione, e che è stato elaborato un elenco di raccomandazioni concrete;

F.  considerando che il sistema prevede tre regimi: il regime SPG generale, il regime di incentivazione SPG+ e il regime "Tutto tranne le armi - Everything But Arms" (EBA); che i beneficiari del regime SPG standard (attualmente 18 paesi) beneficiano di dazi doganali ridotti sul 66 % di tutte le categorie di prodotti dell'UE; che gli otto beneficiari SPG+ esportano circa il 66 % di tutte le categorie di prodotti in esenzione dai dazi in cambio del loro impegno a un'attuazione effettiva di 27 convenzioni internazionali essenziali relative ai diritti del lavoro, ai diritti umani, al buon governo e all'ambiente; che ai 49 paesi meno sviluppati soggetti al regime EBA dell'SPG è concesso un accesso all'UE in esenzione dai dazi per tutti i prodotti, tranne le armi e le munizioni; che ai sensi del regolamento SPG, tutti i paesi beneficiari sono tenuti a rispettare le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e del lavoro, mentre i paesi SPG+ sono tenuti a rispettare anche le convenzioni internazionali in materia di ambiente e buona governance; che il regime SPG+ prevede un dialogo strutturato per valutare l'effettiva applicazione di dette convenzioni da parte dei paesi beneficiari; che i paesi beneficiari dell'SPG devono essere anche in grado di applicare standard e norme internazionali, tra cui l'elaborazione, il recepimento e l'attuazione di una legislazione adeguata, soprattutto in termini di creazione di uno Stato di diritto e di lotta alla corruzione;

G.  considerando che i principali obiettivi della riforma dell'SPG del 2012 sono stati una maggiore attenzione ai paesi in difficoltà, quali i paesi meno sviluppati e gli altri paesi a basso reddito e a reddito medio-basso, l'ulteriore promozione dei principi fondamentali dello sviluppo sostenibile e del buon governo, il rafforzamento della stabilità e della prevedibilità e una maggiore certezza per gli operatori commerciali;

H.  considerando che varie convenzioni, linee guida e norme internazionali sono volte a prevenire le violazioni dei diritti umani; che i paesi beneficiari dell'SPG in particolare hanno l'obbligo di applicare tali linee guida e di creare adeguate condizioni giuridiche ed economiche per il funzionamento delle imprese e per la loro partecipazione alle catene di approvvigionamento globali;

I.  considerando che l'UE dovrebbe rispondere in modo ancora più efficace al dumping sociale e ambientale, alle pratiche commerciali e alla concorrenza sleali, oltre ad assicurare la parità di condizioni;

J.  considerando che in diversi paesi le zone di trasformazione per l'esportazione (ZTE) sono esentate dal rispetto della legislazione nazionale sul lavoro, impedendo in tal modo il pieno diritto di esercitare attività sindacali o di chiedere riparazione attraverso le vie legali; che il primo aspetto costituisce una violazione delle norme fondamentali dell'OIL e potrebbe comportare ulteriori impatti negativi sui diritti umani;

K.  considerando che l'articolo 8 TFUE stabilisce fermamente la parità di genere in tutte le politiche dell'UE; che gli accordi commerciali e di investimento tendono ad avere conseguenze diverse sulle donne e sugli uomini a causa delle disparità strutturali tra i generi; che, secondo l'OIL, nel 2012 le vittime del lavoro forzato a livello mondiale sono state 21 milioni (di cui il 55 % donne e bambine) e che il 90 % di esse riguarda l'ambito del settore dell'economia privata;

L.  considerando che ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento SPG, la Commissione tiene conto di "tutte le informazioni pertinenti", comprese quelle fornite dalla società civile, nel determinare se i paesi beneficiari dell'SPG rispettano debitamente i loro obblighi in materia di diritti umani; che il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali nell'attuazione del regime SPG può rafforzare la legittimità e l'efficacia della politica commerciale comune dell'UE;

M.  considerando che il regolamento SPG consente all'UE di sospendere le preferenze nei casi più gravi di violazione dei diritti umani sulla base del capo V, articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG, che prevede la revoca temporanea del trattamento preferenziale per una serie di motivi, comprese le violazioni sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell'allegato VIII, parte A;

N.  considerando che la Commissione ha avviato il processo nel caso della Cambogia, e sta per avviare indagini sulla violazione dei diritti umani nel caso del Myanmar/Birmania nel quadro della possibile revoca degli accordi "Tutto tranne le armi";

Principali conclusioni e raccomandazioni

1.  accoglie con favore la valutazione intermedia sull'applicazione dell'attuale regolamento SPG, che valuta se gli obiettivi che ha fissato saranno probabilmente raggiunti; si compiace del fatto che il nuovo regolamento abbia registrato un aumento delle esportazioni dei beneficiari dell'iniziativa "Tutto tranne le armi" (Everything But Arms — EBA) e del regime SPG +, il che rappresenta un importante fattore che contribuisce all'eliminazione della povertà;

2.  rileva con soddisfazione che nel 2016 sono entrate nell'UE a titolo dell'SPG importazioni per 62,6 miliardi di EUR (tendenza in aumento), ripartite come segue: 31,6 miliardi di EUR da beneficiari standard dell'SPG, circa 7,5 miliardi di EUR da beneficiari dell'SPG + e 23,5 miliardi di EUR da beneficiari dell'EBA (dati Eurostat di settembre 2017);

3.  ricorda che l'SPG aiuta le industrie dei paesi in via di sviluppo a superare le difficoltà che esse incontrano sui mercati di esportazione a causa di costi iniziali elevati; ricorda che, secondo l'UNCTAD, l'SPG mira ad aumentare i proventi delle esportazioni, a promuovere l'industrializzazione dei paesi in via di sviluppo, e quindi dei paesi meno sviluppati, e ad accelerare la crescita di tali paesi al fine di eliminare la povertà;

4.  sottolinea che il sistema SPG+ è uno strumento essenziale della politica commerciale UE, che fornisce un migliore accesso al mercato ed è accompagnato da un meccanismo di monitoraggio rigoroso per promuovere i diritti umani e del lavoro, la protezione ambientale e il buon governo nei paesi in via di sviluppo vulnerabili;

5.  osserva che l'attuale regolamento SPG è in vigore da tre anni, dall'inizio del processo di valutazione intermedia, un aspetto che ha già evidenziato elementi da considerare nell'ambito della riforma del prossimo regolamento SPG; accoglie con favore le raccomandazioni contenute nella relazione finale della valutazione intermedia;

6.  evidenzia che l'SGP, nel quadro della politica commerciale dell'UE, deve fondarsi sui principi della politica esterna dell'UE (efficacia, trasparenza e valori) secondo quanto stabilito nell'articolo 21 TUE; sottolinea che l'articolo 208 TFUE stabilisce il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e pone l'eliminazione della povertà come obiettivo principale; che la comunicazione della Commissione "Commercio per tutti" ribadisce tali principi;

7.  riconosce che l'SPG + riveste un ruolo importante nella promozione delle norme internazionali in materia di diritti del lavoro, diritti umani, buona governance e tutela dell'ambiente nei paesi beneficiari, non solo incentivando il rispetto di tali norme, ma anche predisponendo una piattaforma per un dialogo regolare in relazione agli ambiti contemplati dalle convenzioni e promuovendo l'attuazione di riforme sostanziali;

8.  riconosce che il sistema SPG ha apportato vantaggi economici ai paesi beneficiari e all'UE, con un aumento delle esportazioni verso l'UE e migliori percentuali di utilizzo delle preferenze da parte dei beneficiari EBA e SPG+; esorta l'UE ad adoperarsi per sensibilizzare sulle norme SPG nei paesi beneficiari, al fine di promuovere una partecipazione ancora superiore al sistema; chiede alla Commissione di valutare la distribuzione dei proventi per quanto riguarda il sistema SPG, ove possibile, sulla base della disponibilità di dati; prende atto del fatto che, in alcuni casi, anche l'aumento delle esportazioni e delle opportunità economiche ha avuto ripercussioni indirette negative e indesiderate sui diritti fondamentali e sullo sviluppo sociale, come ad esempio l'accaparramento dei terreni o il mancato rispetto dei diritti in materia di lavoro; sottolinea, pertanto, che le preferenze commerciali devono essere seguite dall'attuazione delle convenzioni e delle riforme internazionali, in modo da impedire che i programmi SPG possano condurre potenzialmente a un aumento dei livelli di dumping ambientale e sociale;

9.  accoglie con favore il meccanismo semplificato di ingresso nell'SPG+ al fine renderlo più attraente per i paesi beneficiari dell'SPG standard; sottolinea il fatto che molti dei paesi candidati all'SPG+ hanno ratificato varie convenzioni internazionali necessarie ai fini dell'ammissione all'SPG+; sottolinea che il monitoraggio migliorato, costante e sistematico del processo di attuazione è di fondamentale importanza e può essere conseguito intensificando la cooperazione tra tutti gli attori al fine di migliorare la raccolta di informazioni e l'analisi approfondita utilizzando tutte le informazioni e le risorse disponibili, come le relazioni degli organismi internazionali di controllo, tra cui le Nazioni Unite, l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), compreso il coinvolgimento diretto della società civile e delle parti sociali nel processo; ricorda che ciò è necessario per garantire che il regime SPG + possa sviluppare appieno il potenziale di migliorare la situazione concernente i diritti dei lavoratori, la promozione della parità di genere e l'abolizione del lavoro minorile e del lavoro forzato attraverso l'effettiva attuazione delle 27 convenzioni;

10.  esorta la Commissione ad affrontare le questioni relative alla riduzione dello spazio per la società civile e alla protezione dei difensori dei diritti umani a rischio quando si impegna con i paesi beneficiari dell'SPG + e attraverso l'impegno rafforzato in materia di EBA, in quanto tali questioni sono direttamente collegate agli obblighi derivanti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e alle pertinenti disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'OIL, in linea con la comunicazione della Commissione relativa al commercio per tutti; chiede inoltre alla Commissione di esaminare ulteriori opzioni per la partecipazione strutturata, formale e indipendente della società civile, dei rappresentanti dei sindacati e del settore privato, che potrebbe fungere come potenziale mezzo per rafforzare il processo di monitoraggio;

11.  evidenzia che, nel complesso, il sistema SPG sembra avere creato incentivi alla ratifica delle convenzioni internazionali e ha pertanto definito un quadro migliore per il progresso; sottolinea l'importanza di un'ulteriore attuazione mediante misure atte a garantire che l'SPG rafforzi uno sviluppo ambientale positivo; raccomanda l'aggiunta dell'accordo di Parigi all'elenco delle 27 convenzioni internazionali essenziali che i paesi beneficiari dell'SPG+ devono rispettare; sottolinea che occorre realizzare ancora molti progressi nei paesi beneficiari per raggiungere un modello di sviluppo sostenibile;

12.  prende atto dei progressi compiuti verso un'efficace attuazione, conseguiti attraverso un rafforzamento del monitoraggio e del dialogo tra l'UE e i paesi beneficiari, in particolare per quanto concerne il monitoraggio dell'attuazione delle 27 convenzioni fondamentali; sottolinea la necessità di un ulteriore coordinamento tra il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), le delegazioni dell'Unione, le missioni diplomatiche degli Stati membri, i governi dei paesi beneficiari, le organizzazioni internazionali, le imprese, le parti sociali e la società civile, al fine di migliorare la raccolta delle informazioni e approfondire l'analisi dell'esercizio di monitoraggio; raccomanda, nella misura del possibile, una maggiore trasparenza e comunicazione tra i colegislatori e i portatori di interessi nell'ambito delle procedure di revoca dell'SPG, in particolare durante la procedura di indagine della Commissione;

13.  riconosce che la ratifica e lo stato di avanzamento dell'effettiva attuazione delle convenzioni pertinenti sono parametri di riferimento importanti per ottenere i progressi necessari nell'ambito del sistema; chiede alla Commissione di garantire che le azioni intraprese per monitorare l'effettiva attuazione delle convenzioni da parte dei paesi beneficiari siano pienamente in linea con i documenti di strategia nazionali, al fine di garantire la coerenza delle politiche, la continuità e l'integrazione dei diritti umani nella politica commerciale;

14.  sottolinea la necessità di un impegno continuo e di un ulteriore miglioramento della trasparenza nel monitoraggio dell'SPG +, garantendo nel contempo che l'UE possa mantenere la sua piena influenza sui paesi beneficiari in tale dialogo, in particolare nell'ambito dell'esercizio relativo alle schede di valutazione; invita la Commissione a prendere in considerazione ulteriori misure in tale ambito e nel quadro del dialogo con i paesi beneficiari al fine di aumentare la trasparenza, la sorveglianza e l'efficacia del sistema;

15.  ritiene che qualsiasi decisione di sospendere le preferenze debba essere del tutto coerente con l'obiettivo generale di alleviare la povertà e sottolinea che gli atti del diritto derivato dell'UE devono essere progettati e interpretati in conformità del diritto primario dell'UE e dei principi generali del diritto dell'UE in materia; sottolinea pertanto la necessità di mantenere l'attuale approccio mirato per la revoca delle preferenze e di garantire che la revoca sia limitata a settori specifici e concepita in modo tale da ridurre al minimo gli effetti negativi per la popolazione locale; invita la Commissione a utilizzare la revoca graduale delle preferenze commerciali o altre misure di revoca temporalmente definite ove appropriato; sottolinea, infine, che la revoca delle preferenze commerciali dovrebbe essere considerata una misura di ultima istanza che si applica solo in caso di gravi carenze nell'efficace attuazione delle convenzioni internazionali e di una chiara mancanza di volontà e di impegno da parte del paese beneficiario a rimediarvi; sottolinea, nel contempo, la natura condizionale dei regimi e che tale condizionalità dovrebbe essere utilizzata per preservare la credibilità di ciascun regime e garantire l'intervento in caso di violazioni gravi e sistematiche delle convenzioni;

16.  si compiace delle recenti decisioni della Commissione di avviare la procedura di revoca delle preferenze dell'EBA nei confronti della Cambogia e di inviare una missione UE di emergenza di alto livello in Myanmar/Birmania, in risposta alla situazione dei diritti umani nei due paesi; si attende che la Commissione tenga il Parlamento opportunamente informato e lo renda partecipe nelle successive fasi, anche in relazione alla sospensione delle preferenze;

17.  osserva che il numero dei paesi beneficiari si è notevolmente ridotto in seguito alla riforma dei criteri di ammissibilità che, insieme alla graduazione dei prodotti, ha determinato un calo generale del volume delle importazioni dell'UE dai paesi SPG; riconosce che tali riforme permettono di concentrare le preferenze sui paesi maggiormente in difficoltà; chiede alla Commissione di assicurare la coerenza tra i regimi SPG e ALS nell'ambito della valutazione d'impatto per il prossimo regolamento, al fine di garantire il ruolo centrale svolto dall'SPG per i paesi in via di sviluppo nella politica commerciale dell'UE; osserva, a tale proposito, che i paesi beneficiari dell'EBA devono far fronte a una crescente pressione concorrenziale da parte dei paesi che hanno stabilito accordi di libero scambio con l'UE constata, inoltre, che alcuni paesi precedentemente soggetti al monitoraggio dell'SPG + sono ora coperti da accordi di libero scambio che includono capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, che dovrebbero essere efficaci e applicabili;

18.  si rammarica del fatto che il regime SPG, in particolare nel caso di 29 paesi EBA, non abbia condotto a nessun cambiamento, pervenendo in alcuni casi a un deterioramento dei loro profili di diversificazione delle esportazioni a livello di prodotto; deplora inoltre il fatto che non abbia sufficientemente contribuito alla diversificazione economica; chiede l'adozione di ulteriori misure per migliorare la diversificazione delle esportazioni dai paesi SPG; deplora il fatto che la diversificazione tra i beneficiari sembra essere stata ostacolata dall'eliminazione della possibilità di cumulo con i paesi che sono stati esclusi dall'SPG, dato che questi non possono più beneficiare delle norme di origine per i beneficiari SPG; chiede fermamente la reintroduzione di tale possibilità, soprattutto per i paesi più vulnerabili; prende nota della notevole diminuzione della diversificazione delle esportazioni a livello di tutti i settori per i beneficiari dell'SPG standard; invita inoltre la Commissione a considerare la revisione e l'ampliamento dell'elenco di prodotti inclusi nel regolamento, in particolare per quanto concerne i prodotti lavorati e semilavorati, e, ove necessario, ad allentare le norme di origine per i paesi più vulnerabili; incoraggia altresì i paesi beneficiari dell'SPG a introdurre misure efficaci ai fini della diversificazione dei prodotti; sottolinea, in tal senso, la necessità di consentire l'accesso alla conoscenza e alla tecnologia per diversificare i prodotti, affinché le esportazioni possano autosostenersi nell'ambito della concorrenza globale, in particolare in Europa;

19.  invita i paesi beneficiari dell'SPG ad adottare e attuare efficacemente provvedimenti giuridici per proteggere la proprietà intellettuale;

20.  si compiace del fatto che il tasso di utilizzo delle preferenze per i beneficiari dell'EBA sia elevato; sottolinea l'importanza del consolidamento delle capacità nei paesi beneficiari, al fine di aiutarli a beneficiare al massimo dal regime; chiede che le misure riguardanti l'iniziativa degli aiuti per il commercio siano utilizzate in modo più efficace a tale scopo; è del parere che sia opportuno valutare l'inserimento dei servizi nel prossimo regolamento SPG, al fine di promuovere ulteriormente una maggiore diversificazione; sottolinea inoltre a tal proposito l'importanza di un approccio business-to-business; chiede la creazione di piattaforme e strumenti online settoriali e multilaterali, che riuniscano società esportatrici dei paesi beneficiari dell'SPG, società importatrici dell'UE e potenziali nuovi operatori da entrambe le parti che attualmente non esportano né importano, al fine di attuare uno scambio di migliori prassi e sensibilizzare in merito alle norme e alle condizioni dell'SPG e alle prospettive economiche che offre;

21.  accoglie con favore la conclusione della prima indagine di salvaguardia ai sensi del regolamento e ritiene che tale clausola debba garantire la tutela degli interessi finanziari, economici, sociali e ambientali dell'UE; sottolinea che, al momento di offrire preferenze per i prodotti sensibili, è necessario consentire loro di ricevere un trattamento speciale per evitare di mettere a repentaglio determinati settori;

22.  sottolinea che ogni parte del territorio dei paesi beneficiari, comprese le ZTE, sono interessate dal regime e dagli obblighi derivanti dalla ratifica delle pertinenti convenzioni; esorta i paesi beneficiari ad attuare efficacemente le norme in materia di lavoro, e sollecita la Commissione ad affrontare le violazioni delle norme dell'OIL, compresa la contrattazione collettiva e la libertà di associazione nelle ZTE situate negli attuali o nei potenziali paesi beneficiari, e a garantire l'abolizione di eventuali deroghe; invita la Commissione a esaminare i mezzi per garantire che i prodotti delle ZTE non rientrino nel regime di preferenze, nella misura in cui sono esenti dalla legislazione nazionale e in violazione delle pertinenti convenzioni internazionali;

23.  sottolinea che l'SPG ha reso più dinamico il settore delle imprese, ha contribuito in una certa misura all'emancipazione economica delle donne e ha favorito la loro partecipazione alla forza lavoro, in particolare nelle industrie dei paesi esportatori che commerciano con l'UE; sottolinea, in tal senso, l'importanza di creare ambienti imprenditoriali adeguati per le donne, affinché possano mettere a frutto queste nuove competenze ed esperienze ed essere in grado di avanzare di posizione all'interno delle strutture societarie o di creare una propria nuova impresa; osserva tuttavia che le donne continuano a essere discriminate ed esprime preoccupazione per le condizioni di lavoro delle donne, in particolare nel settore dei prodotti tessili e dell'abbigliamento; ribadisce la risoluzione del Parlamento del 27 aprile 2017 sull'iniziativa faro dell'UE nel settore dell'abbigliamento[16] e invita la Commissione a darvi seguito;

24.  accoglie con favore l'effetto che l'SPG ha avuto sull'adozione di tecnologie più pulite e più sicure e su iniziative volontarie di responsabilità sociale delle imprese, che hanno avuto un impatto positivo diretto sui lavoratori e sull'ambiente; è del parere che debbano essere previste misure volte a incoraggiare ulteriormente e a valutare in maniera attendibile tale sviluppo; riconosce la necessità di conseguire il giusto equilibrio tra l'azione normativa e l'azione volontaria in materia di dovere di diligenza delle imprese a tale riguardo e invita la Commissione a esaminare le modalità per stabilire gli obblighi in materia di dovere di diligenza;

25.  ritiene che l'UE dovrebbe garantire la coerenza delle politiche incoraggiando altri attori internazionali, come le multinazionali, a partecipare pienamente al miglioramento dei diritti umani, dei diritti sociali e delle norme ambientali a livello mondiale, non da ultimo obbligando gli operatori economici a mettere in atto pratiche di dovuta diligenza in linea con i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani; invita la Commissione a dar prova di leadership al fine di garantire il rispetto dei diritti umani e dei diritti del lavoro nelle catene globali del valore e a riferire in merito all'attuazione della risoluzione del Parlamento del 2016 sull'attuazione delle sue raccomandazioni in materia di norme sociali e ambientali, diritti umani e responsabilità delle imprese, compreso l'invito a includere la responsabilità sociale delle imprese nel regolamento e a riformare le norme dell'OMC per istituire obblighi di dovuta diligenza e di trasparenza nella catena di approvvigionamento, basandosi sui principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani;

26.  ricorda che l'UE, ai fini della coerenza delle politiche di altri attori internazionali, come le multinazionali, deve incoraggiare a partecipare appieno al miglioramento del rispetto dei diritti umani, dei diritti dei minori, dei diritti sociali, dei diritti ambientali e della salute pubblica nel mondo; chiede che l'UE garantisca che siano rispettati i diritti umani in materia di lavoro nelle catene del valore globali, vale a dire lungo l'intera catena di approvvigionamento;

27.  invita la Commissione, per quanto riguarda il prossimo regolamento SPG, a valutare la possibilità di introdurre preferenze tariffarie supplementari per i prodotti per cui è dimostrato che sono stati realizzati in modo sostenibile; ritiene, a tale proposito, che le merci dovrebbero essere sottoposte a una certificazione volontaria che attesti la sostenibilità dei processi produttivi e che le relative prove documentali dovrebbero essere presentate al momento dell'importazione nell'UE;

28.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

  • [1]  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.
  • [2]  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 13.
  • [3]  GU C 55 del 12.2.2016, pag. 112.
  • [4]  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157434.pdf.
  • [5]  COM(2018)0665.
  • [6]  SWD(2018)0430.
  • [7]  COM(2016)0029.
  • [8]  COM(2018)0036.
  • [9]  https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308.
  • [10]  GU C 101 del 16.3.2018, pag. 19.
  • [11]  Testi approvati, P8_TA(2018)0515.
  • [12]  GU C 298 del 23.8.2018, pag. 100.
  • [13]  GU C 331 del 18.9.2018, pag. 100.
  • [14]  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 33.
  • [15] http://www.europarl.europa.eu/RegData/organes/conf_pres_groupes/proces_verbal/2002/12-12/CPG_PV(2002)12-12(ANN01)_IT.doc.
  • [16]  GU C 298 del 23.8.2018, pag. 100.

PARERE della commissione per gli affari esteri (22.1.2019)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sull'attuazione del regolamento SPG (UE) n. 978/2012
(2018/2107(INI))

Relatore per parere: Pier Antonio Panzeri

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A.  considerando che l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) sancisce l'obbligo dell'UE di garantire la coerenza tra i diversi settori della sua azione esterna, comprese le sue politiche in materia di commercio e diritti umani, rafforzando in tal modo l'efficacia potenziale di tali politiche; che l'articolo 3, paragrafo 5 TUE sancisce che l'UE contribuisce, tra l'altro, allo sviluppo sostenibile, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani;

B.  considerando che la politica commerciale dell'UE deve contribuire alla promozione dei valori che l'Unione difende, quali enunciati all'articolo 2 TUE, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti all'articolo 21 TUE, fra cui il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, delle libertà e dei diritti fondamentali, l'uguaglianza, il rispetto della dignità umana e la tutela dell'ambiente e dei diritti sociali; che il Sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), l'SPG + e il regime "Tutto tranne le armi" (EBA) possono essere strumenti essenziali per promuovere il rispetto di tali valori ed è importante che essi siano efficacemente attuati e monitorati;

C.  considerando che, nella sua risoluzione del 5 luglio 2016 sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese[1], il Parlamento ha proposto: l'introduzione della responsabilità sociale delle imprese nel regolamento SPG (di seguito "il regolamento"); la garanzia che le imprese transnazionali rispettino i diritti umani e del lavoro; la riforma delle norme dell'OMC al fine di istituire il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e requisiti di trasparenza, basandosi sui principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani;

D.  considerando che l'SPG si è trasformato in uno strumento di pressione politica applicato dall'Unione europea e dai suoi Stati membri al fine di ottenere il sostegno di paesi terzi per vari aspetti delle loro agende internazionali; che l'Unione europea dovrebbe promuovere altri modelli di relazioni commerciali basati sull'uguaglianza tra le parti;

1.  asserisce che l'SPG si è dimostrato uno strumento importante per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e dei principi di sviluppo sostenibile; si compiace del riconoscimento dell'esigenza di rafforzare la trasparenza e la responsabilità grazie ad un'opportuna partecipazione della società civile e di altri attori quali le parti sociali, il Parlamento e il Consiglio al monitoraggio dell'efficace attuazione degli impegni in materia di diritti umani definiti nel sistema GSP+; chiede che sia istituito un meccanismo di monitoraggio strutturato per garantire la conformità alle pertinenti convenzioni SPG che dovrebbe applicarsi anche al regime generale SPG e all'EBA; invita la Commissione a valutare la possibilità di istituire strutture più permanenti per la partecipazione della società civile, come ad esempio commissioni congiunte di sorveglianza o gruppi consultivi nazionali con la partecipazione della società civile locale, dei difensori dei diritti umani e dei rappresentanti sindacali;

2.  ricorda l'importanza di una collaborazione costante con le organizzazioni internazionali e gli organi di controllo competenti istituiti dalle convenzioni pertinenti, come quelle dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), dell'OCSE e dell'ONU, e di sostenere le organizzazioni locali della società civile che svolgono un ruolo nella difesa degli interessi delle comunità emarginate, comprese le persone con disabilità;

3.  sottolinea che il monitoraggio e la valutazione dell'SPG + dovrebbero tenere conto delle relazioni degli organi di controllo internazionali, come le Nazioni Unite, l'OIL e le ONG internazionali, come pure delle raccomandazioni per paese formulate nel quadro di ciascuna convenzione, e dovrebbero cercare di accertare che il regolamento sia attuato in modo efficace;

4.  deplora che le schede di valutazione utilizzate per il monitoraggio dei paesi beneficiari dell'SPG + rimangano confidenziali; invita la Commissione a rendere pubbliche le valutazioni di ammissibilità all'SPG + e le schede di valutazione, in modo da rafforzare la trasparenza e la sorveglianza del sistema;

5.  riconosce che l'SPG + riveste un ruolo importante nella promozione delle norme internazionali in materia di diritti del lavoro, diritti umani, buona governance e tutela dell'ambiente nei paesi beneficiari, non solo incentivando il rispetto di tali norme, ma anche predisponendo una piattaforma per un dialogo regolare in relazione agli ambiti contemplati dalle convenzioni e promuovendo l'attuazione di riforme sostanziali;

6.  ricorda il potenziale del sistema SPG + per migliorare la situazione dei diritti umani, dello sviluppo sostenibile e del buon governo, compresi i diritti dei lavoratori, l'abolizione del lavoro minorile e del lavoro forzato, la promozione della parità di genere, l'applicazione limitata della pena di morte che rispetti tutti gli obblighi stabiliti dalle convenzioni internazionali, i diritti civili e politici, la libertà di religione e la libertà di espressione e la protezione dell'ambiente; ricorda che il pieno potenziale del sistema potrà esplicarsi solo se saranno migliorati i requisiti di comunicazione e i meccanismi di monitoraggio per l'efficace attuazione degli obblighi previsti dalle 27 convenzioni richieste per la concessione delle preferenze commerciali nel quadro dell'SPG + e se gli incentivi alle preferenze commerciali saranno accompagnati da altre misure di sostegno, sulla base di tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto degli impegni vincolanti; sottolinea la necessità di una valutazione d'impatto dei diritti umani e del lavoro, in consultazione con la società civile;

7.  invita la Commissione a intensificare la sua azione con i paesi beneficiari, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), le delegazioni UE, le missioni diplomatiche degli Stati membri, le organizzazioni internazionali, le imprese, le parti sociali e la società civile, per migliorare la raccolta delle informazioni e approfondire l'analisi dell'esercizio di monitoraggio al fine di giungere a una valutazione chiara dell'attuazione di tutti gli aspetti del sistema;

8.  chiede che la convenzione n. 169 dell'OIL relativa alle popolazioni indigene e tribali sia inserita tra le convenzioni vincolanti fondamentali che condizionano la concessione delle preferenze commerciali;

9.  sottolinea che ai progressi compiuti sul piano legislativo non corrispondono ancora progressi a livello di attuazione in numerosi paesi beneficiari;

10.  sottolinea che il coinvolgimento locale delle organizzazioni della società civile è indispensabile per l'attuazione efficace dei loro obiettivi e invita la Commissione ad esaminare la riduzione degli spazi per la società civile in base a criteri oggettivi e in modo comparabile, ad affrontare le minacce ai sindacati indipendenti, i rischi e le minacce per i difensori dei diritti umani e gli ostacoli al finanziamento UE alle ONG nelle schede di valutazione e nei dialoghi SPG +, poiché tali questioni sono direttamente collegate agli obblighi giuridici derivanti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e alle pertinenti disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'OIL; esorta ancora una volta la Commissione a continuare a finanziare le iniziative della società civile che monitorano l'attuazione di tale sistema;

11.  sottolinea che i difensori dei diritti umani dovrebbero essere in grado di svolgere i loro compiti liberamente e senza ostacoli e che le circostanze in cui essi devono lavorare dovrebbero parametrarsi nella valutazione della conformità all'SPG +;

12.  raccomanda, nel quadro del riesame del regolamento, di estendere le convenzioni attualmente elencate nel quadro dell'SPG + ai paesi beneficiari dell'EBA e dell'SPG; reitera l'invito a inserire lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale nell'elenco di convenzioni richieste per ottenere lo status GSP+;

13.  ricorda l'importanza di definire chiari parametri di riferimento afferenti ai problemi e alle carenze di ogni paese, al fine di valutare l'effettiva attuazione delle 27 convenzioni internazionali e, ove opportuno, a includere sistematicamente tali parametri nei documenti di strategia per paese in materia di diritti umani, al fine di garantire la coerenza delle politiche;

14.  chiede l'istituzione di un meccanismo di denuncia indipendente e di un organo dedicato nel quadro del sistema SPG affinché tutte le parti interessate, compresi i soggetti interessati locali, possano presentare denunce su presunte violazioni dei diritti umani e del lavoro commesse da Stati o imprese che beneficiano di preferenze commerciali a titolo del regolamento;

15.  invita la Commissione ad affrontare le norme del lavoro, comprese la contrattazione collettiva e la libertà di associazione, nelle zone di trasformazione per l'esportazione (ZTE) nei paesi beneficiari effettivi o potenziali; invita inoltre la Commissione a garantire l'abolizione delle deroghe alla protezione dei diritti del lavoro nelle ZTE, e a istituire una tabella di marcia a lungo termine con i paesi partner interessati;

16.  manifesta preoccupazione per le notizie secondo le quali il sistema SPG + sta contribuendo all'accaparramento dei terreni e ad altre violazioni dei diritti umani; invita la Commissione a fronteggiare efficacemente tali conseguenze negative e a garantire opportune misure di attenuazione e ricorso;

17.  raccomanda un maggiore impegno con i paesi meno sviluppati nel quadro del regime EBA per quanto riguarda la prevenzione e la gestione dei casi di violazione grave e sistematica dei diritti umani; chiede, a tale riguardo, di estendere il sistema di valutazione del regime EBA; ritiene che la minaccia di revoca delle preferenze commerciali debba essere accompagnata da iniziative politiche e un'assistenza opportune, al fine di garantire che i paesi beneficiari rispettino realmente gli impegni internazionali in materia di diritti umani;

18.  ritiene che qualsiasi decisione di sospendere le preferenze commerciali debba essere attuata in piena coerenza con l'obiettivo generale della riduzione della povertà e che, qualora si scelga come metodo la sospensione parziale, essa dovrebbe configurarsi in modo tale da ridurre al minimo le conseguenze negative per la popolazione locale; sottolinea che la revoca delle preferenze commerciali dovrebbe essere considerata una misura di ultima istanza che si applica solo in caso di gravi carenze nell'efficace attuazione delle convenzioni internazionali e di una chiara mancanza di volontà e di impegno da parte del paese beneficiario dell'EBA a rimediarvi;

19.  si compiace delle recenti decisioni della Commissione di avviare la procedura di revoca delle preferenze dell'EBA nei confronti della Cambogia e di inviare una missione UE di emergenza di alto livello in Myanmar/Birmania, in risposta alla situazione dei diritti umani nei due paesi; si attende che la Commissione tenga il Parlamento opportunamente informato e lo renda partecipe nelle successive fasi, anche in relazione alla sospensione delle preferenze.

20.  ritiene che l'UE dovrebbe garantire la coerenza delle politiche incoraggiando altri attori internazionali, come le multinazionali, a partecipare pienamente al miglioramento dei diritti umani, dei diritti sociali e delle norme ambientali a livello mondiale, non da ultimo obbligando gli operatori economici a mettere in atto pratiche di dovuta diligenza in linea con i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani; invita la Commissione a dar prova di leadership al fine di garantire il rispetto dei diritti umani e dei diritti del lavoro nelle catene globali del valore e a riferire in merito all'attuazione della risoluzione del Parlamento del 2016 sull'attuazione delle sue raccomandazioni in materia di norme sociali e ambientali, diritti umani e responsabilità delle imprese, compreso l'invito a includere la responsabilità sociale delle imprese nel regolamento e a riformare le norme dell'OMC per istituire obblighi di dovuta diligenza e di diligenza nella catena di approvvigionamento, basandosi sui principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani;

21.  invita la Commissione a istituire una task force interistituzionale in materia di imprese e diritti umani e a dare impulso a una legislazione vincolante in materia di dovere di diligenza a livello UE senza indugi;

22.  invita la Commissione a modificare i sistemi SPG ed EBA standard nel nuovo regolamento dopo il 2023, al fine di autorizzare l'inserimento in una lista nera delle imprese responsabili di gravi violazioni dei diritti umani che intendono esportare nell'UE.

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

22.1.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

50

2

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

50

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

6

0

ECR

Geoffrey Van Orden

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Dobromir Sośnierz

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

  • [1]  GU C 101 del 16.3.2018, pag. 19.

PARERE della commissione per lo sviluppo (24.1.2019)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sull'attuazione del regolamento (UE) n. 978/2012 SPG
(2018/2107(INI))

Relatore per parere: Frank Engel

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  accoglie con favore la valutazione intermedia della Commissione del sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE; si compiace del fatto che il nuovo regolamento abbia registrato un aumento delle esportazioni dei beneficiari dell'iniziativa "Tutto tranne le armi" (Everything But Arms – EBA) e del regime SPG +, il che rappresenta un importante fattore che contribuisce all'eliminazione della povertà;

2.  sottolinea che la politica commerciale dell'UE deve fondarsi sui principi della politica esterna dell'UE (efficacia, trasparenza e valori); osserva che l'articolo 208 TFUE stabilisce il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e pone l'eliminazione della povertà come obiettivo principale;

3.   rileva con soddisfazione che nel 2016 sono entrate nell'UE a titolo del SPG importazioni per 62,6 miliardi di EUR (tendenza in aumento), ripartite come segue: 31,6 miliardi di EUR da beneficiari standard dell'SPG, circa 7,5 miliardi di EUR da beneficiari dell'SPG + e 23,5 miliardi di EUR da beneficiari dell'EBA (dati Eurostat di settembre 2017);

4.  ricorda che l'SPG aiuta le industrie dei paesi in via di sviluppo a superare le difficoltà che esse incontrano sui mercati di esportazione a causa di costi iniziali elevati; ricorda che, in linea con gli obiettivi dell'UNCTAD, l'SPG mira ad aumentare i proventi delle esportazioni, a promuovere l'industrializzazione dei paesi in via di sviluppo, e quindi dei paesi meno avanzati (PMA), e ad accelerare il ritmo di crescita di tali paesi al fine di eliminare la povertà;

5.  sottolinea che il sistema SPG+ è uno strumento essenziale della politica commerciale UE, che fornisce un migliore accesso al mercato ed è accompagnato da un meccanismo di monitoraggio rigoroso per promuovere i diritti umani e del lavoro, la protezione ambientale e il buon governo nei paesi in via di sviluppo vulnerabili;

6.  si compiace del fatto che il tasso di utilizzo delle preferenze per i beneficiari dell'EBA sia elevato; ricorda che l'accesso al mercato da solo non è sufficiente a ridurre la povertà e le disuguaglianze nei PMA; sottolinea pertanto che, per diventare più efficace, l'EBA dovrebbe essere integrato da aiuti allo sviluppo nonché da assistenza in campo commerciale e da un potenziamento di capacità; osserva in particolare che è necessario un maggiore sforzo per affrontare questioni quali l'accaparramento di terreni e il degrado ambientale nel contesto dell'EBA;

7.  deplora che la valutazione intermedia indichi che l'SPG abbia avuto solo un impatto limitato sullo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale; osserva con preoccupazione che la produzione e il commercio di prodotti tessili e di abbigliamento, che sono i principali prodotti importati nel quadro dell'SPG, hanno contribuito all'accelerazione del degrado ambientale nei paesi beneficiari, in assenza di adeguati meccanismi di gestione ambientale e dei rifiuti[1]; si aspetta che la revisione intermedia dell'SPG incoraggi ulteriormente i partner commerciali dell'UE ad adottare norme sociali, del lavoro e ambientali più rigorose, obiettivo che potrebbe essere conseguito mediante incentivi quali ad esempio ulteriori preferenze tariffarie per i prodotti ottenuti in modo sostenibile;

8.  prende atto delle valutazioni secondo le quali l'SPG ha contribuito largamente allo sviluppo sociale e ai diritti umani, in particolare all'occupazione delle donne, ai diritti fondamentali e ai diritti del lavoro, al rispetto delle norme ambientali, all'attuazione di buone prassi di governance, segnatamente la lotta agli stupefacenti, alla corruzione, al riciclaggio e al terrorismo, e alla ratifica delle convenzioni fondamentali dell'OIL; esorta la Commissione a intensificare il dialogo con i paesi partner su tali questioni al fine di garantire un costante progresso;

9.  ricorda tuttavia che l'SPG è un regime basato su incentivi che deve essere utilizzato in modo uniforme per essere efficace; deplora che le indagini sulle presunte inosservanze dei requisiti non siano state avviate in modo coerente e tempestivo; ritiene che la revoca temporanea delle preferenze tariffarie in caso di violazioni gravi e sistematiche dei diritti fondamentali dovrebbe essere usata in modo coerente ed efficace; sottolinea l'importanza di proseguire l'impegno e il monitoraggio, unitamente a una maggiore partecipazione della società civile a tali processi;

10.  esorta la Commissione a intraprendere un'azione più rapida e decisa sulle presunte violazioni dei diritti umani o del lavoro ai sensi delle disposizioni dell'SPG; chiede l'istituzione di un meccanismo che possa essere utilizzato da singoli individui o gruppi che abbiano risentito negativamente dell'attuazione dell'SPG;

11.  invita a fornire un maggior sostegno ai paesi beneficiari dell'SPG+ per invertire la tendenza verso una minore diversificazione dei prodotti; ritiene che un sistema di monitoraggio più intensificato dell'SPG +, unitamente ai risultati degli organi di controllo delle Nazioni Unite e dell'OIL e alle informazioni fornite da terzi, abbiano contribuito al fatto che tutti i beneficiari dell'SPG + stanno compiendo progressi nell'attuazione delle 27 convenzioni; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per migliorare la trasparenza del sistema di monitoraggio dell'SPG + dell'UE, il cui meccanismo dovrebbe applicarsi in ugual misura ai paesi beneficiari dell'SPG e dell'EBA;

12.  osserva con preoccupazione la mancanza di condizionalità per spingere i paesi beneficiari dei regimi SPG e EBA ad aderire alle norme ambientali e a rispettare le convenzioni internazionali sui cambiamenti climatici e la tutela ambientale; ritiene che l'elenco delle convenzioni sui diritti del lavoro e umani fondamentali nonché sui principi ambientali e di governance debba essere aggiornato nella prossima riforma del regolamento SPG, in particolare includendo come nuova condizionalità la ratifica e l'effettiva applicazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e, in senso più lato, invita la Commissione a fornire sostegno tecnico per migliorare la protezione dell'ambiente nell'ambito dell'attuazione di ognuno dei tre regimi EBA e SPG;

13.  ricorda che l'UE, ai fini della coerenza delle politiche di altri attori internazionali, come le multinazionali, deve incoraggiare a partecipare appieno al miglioramento del rispetto dei diritti umani, dei diritti dei minori, dei diritti sociali, dei diritti ambientali e della salute pubblica nel mondo; chiede che l'UE controlli che siano rispettati i diritti umani in materia di lavoro nelle catene del valore globali, vale a dire lungo l'intera catena di approvvigionamento;

14.  ricorda che l'SPG copre più di qualsiasi altro il settore del tessile e dell'abbigliamento, che i bassi costi di investimento e la disponibilità di posti di lavoro poco qualificati fanno sì che le industrie tessili e dell'abbigliamento siano un settore importante in termini di industrializzazione dei PMA, e che i tessili e l'abbigliamento svolgono un ruolo chiave nell'emancipazione delle donne; invita l'UE a definire un quadro normativo vincolante di dovuta diligenza per le imprese e a estendere al comparto tessile i modelli elaborati per i minerali provenienti da zone di conflitto, in particolare in fatto di trasparenza e di tracciabilità;

15.  chiede una maggiore partecipazione al processo di monitoraggio da parte della società civile e delle agenzie per lo sviluppo.

16.  sottolinea l'importanza del rafforzamento delle capacità nei paesi beneficiari, al fine di ridurre le limitazioni dal lato dell'offerta nella diversificazione e nell'utilizzo delle preferenze; chiede che le misure di aiuto per il commercio siano utilizzate in modo più efficace al riguardo.

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

22.1.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

1

0

EFDD

Mireille D’Ornano

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

  • [1]  Cfr. valutazione intermedia dell'SPG di cui sopra.

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

19.2.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Mirja Vehkaperä, Marco Zanni

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

36

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

2

-

ENF

France Jamet, Marco Zanni

1

0

ENF

Georg Mayer

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2019
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