RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione
27.2.2019 - (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)) - ***I
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Miriam Dalli
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI
- PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA
- PARERE della commissione per lo sviluppo
- PARERE della commissione per i bilanci
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0471),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0271/2018),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A8-0106/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Titolo | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
Proposta di |
Proposta di | |||||||||||||||||||||
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO | |||||||||||||||||||||
che istituisce il Fondo Asilo e migrazione |
che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione | |||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Visto 1 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 80, | |||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 1 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(1) Nel contesto delle sfide migratorie in evoluzione, caratterizzate dalla necessità, per gli Stati membri, di sostenere forti sistemi di accoglienza, asilo, integrazione e gestione della migrazione, è cruciale prevenire e gestire adeguatamente le situazioni di pressione e sostituire gli arrivi irregolari e pericolosi con percorsi legali e sicuri, investendo in una gestione efficiente e coordinata della migrazione nell'Unione, per conseguire l'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
(1) Nel contesto delle sfide migratorie in evoluzione, caratterizzate dalla necessità, per gli Stati membri, di sostenere forti sistemi di accoglienza, asilo, integrazione e gestione della migrazione, è cruciale prevenire e gestire adeguatamente e solidalmente le situazioni di pressione e sostituire gli arrivi irregolari e pericolosi con percorsi legali e sicuri, investendo in una gestione efficiente e coordinata della migrazione nell'Unione, per conseguire l'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 2 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(2) L'importanza di un approccio coordinato da parte dell'Unione e degli Stati membri è indicata nell'agenda europea sulla migrazione del maggio 2015, che sottolinea l'esigenza di una politica comune coerente e chiara che ripristini la fiducia nella capacità dell'Unione di riunire gli sforzi europei e nazionali per affrontare la migrazione e collaborare efficacemente, nel rispetto dei principi di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, ed è stata confermata nel riesame intermedio del settembre 2017 e nella relazione sui progressi compiuti del marzo e del maggio 2018. |
(2) L'importanza di un approccio coordinato da parte dell'Unione e degli Stati membri è indicata nell'agenda europea sulla migrazione del maggio 2015, che sottolinea l'esigenza di una politica comune coerente e chiara che ripristini la fiducia nella capacità dell'Unione di riunire gli sforzi europei e nazionali per affrontare la migrazione e collaborare efficacemente, nel rispetto del principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri sancito dall'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed è stata confermata nel riesame intermedio del settembre 2017 e nella relazione sui progressi compiuti del marzo e del maggio 2018. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 3 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(3) Nelle conclusioni del 19 ottobre 2017 il Consiglio europeo ha ribadito l'esigenza di un approccio globale, pragmatico e determinato alla gestione della migrazione, volto a ristabilire il controllo delle frontiere esterne e ridurre gli arrivi irregolari e il numero di vittime in mare, basato su un uso flessibile e coordinato di tutti gli strumenti disponibili dell'Unione e degli Stati membri. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato a garantire una sostanziale intensificazione dei rimpatri tramite azioni a livello sia dell'UE che degli Stati membri, quali accordi e intese efficaci in materia di riammissione. |
(3) Nelle conclusioni del 19 ottobre 2017 il Consiglio europeo ha ribadito l'esigenza di un approccio globale, pragmatico e determinato alla gestione della migrazione, volto a ristabilire il controllo delle frontiere esterne e ridurre gli arrivi irregolari e il numero di vittime in mare, basato su un uso flessibile e coordinato di tutti gli strumenti disponibili dell'Unione e degli Stati membri. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato a garantire una sostanziale intensificazione dei rimpatri tramite azioni a livello sia dell'UE che degli Stati membri, quali accordi e intese efficaci in materia di riammissione. Il Consiglio europeo ha inoltre chiesto l'attuazione e lo sviluppo di programmi di reinsediamento volontario. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 4 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(4) Per sostenere l'impegno a favore di un approccio globale alla gestione della migrazione, basato sulla fiducia reciproca, sulla solidarietà e sulla ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, allo scopo di realizzare una politica comune sostenibile dell'Unione sull'asilo e sulla migrazione, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate istituendo il Fondo Asilo e migrazione (qui di seguito, "il Fondo"). |
(4) Per sostenere l'impegno a favore di un approccio globale alla gestione della migrazione, basato sulla fiducia reciproca, sulla solidarietà e sulla ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, allo scopo di realizzare una politica comune sostenibile dell'Unione sull'asilo e sulla migrazione, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate istituendo il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (qui di seguito, "il Fondo"). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(4 bis) Il Fondo dovrebbe rispettare pienamente i diritti umani, l'Agenda 2030, il principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo, come stabilito all'articolo 208 TFUE, e gli impegni assunti a livello internazionale in materia di migrazione e asilo, in particolare il patto globale sui rifugiati e il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(4 ter) La gestione del Fondo in una prospettiva di sviluppo dovrebbe tenere conto delle diverse cause profonde della migrazione, quali i conflitti, la povertà, la mancanza di capacità agricola, l'istruzione e le disuguaglianze. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(5) Il Fondo dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi internazionali dell'Unione relativi ai diritti fondamentali. |
(5) Le azioni sostenute dal Fondo dovrebbero essere eseguite nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il diritto alla protezione dei dati personali, e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri relativi ai diritti fondamentali, comprese la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo del 31 gennaio 1967. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(5 bis) I principi della parità di genere e della non discriminazione, che fanno parte dei valori fondamentali dell'Unione, dovrebbero essere rispettati e promossi nell'ambito dell'attuazione del Fondo. Il Fondo non dovrebbe sostenere nessuna azione che possa contribuire a qualsivoglia forma di segregazione o di esclusione sociale. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(5 ter) Nell'attuazione del Fondo è opportuno dare priorità alle azioni che si occupano della situazione dei minori non accompagnati e separati dalla loro famiglia attraverso l'identificazione e la registrazione precoci, nonché alle azioni svolte per tutelare gli interessi preminenti del minore. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 7 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(7) Il Fondo dovrebbe sostenere la gestione efficace dei flussi migratori, fra l'altro promuovendo misure comuni nel settore dell'asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri per accogliere le persone che necessitano di protezione internazionale tramite il reinsediamento e il trasferimento di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro, sostenendo strategie di integrazione e una politica più efficace in materia di migrazione legale, in modo da assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione e il futuro del suo modello sociale e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare tramite una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di riammissione. Il Fondo dovrebbe sostenere il potenziamento della cooperazione con i paesi terzi per migliorare la gestione dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale e i percorsi per la migrazione legale, e per combattere la migrazione irregolare e favorire il carattere durevole del rimpatrio e la riammissione effettiva nei paesi terzi. |
(7) Il Fondo dovrebbe sostenere la solidarietà tra Stati membri e la gestione efficace dei flussi migratori, fra l'altro promuovendo misure comuni nel settore dell'asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri per accogliere le persone che necessitano di protezione internazionale tramite il reinsediamento, l'ammissione umanitaria e il trasferimento di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro, rafforzando la protezione dei richiedenti asilo vulnerabili come i minori, sostenendo strategie di integrazione e una politica più efficace in materia di migrazione legale, creando vie d'accesso sicure e legali all'Unione, che dovrebbero altresì contribuire ad assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione e il futuro del suo modello sociale e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare tramite una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di riammissione. In qualità di strumento di politica interna dell'Unione e di unico strumento di finanziamento per l'asilo e la migrazione a livello dell'Unione, il Fondo dovrebbe sostenere primariamente azioni riguardanti l'asilo e la migrazione all'interno dell'Unione. Tuttavia, entro limiti definiti e in presenza delle opportune salvaguardie, il Fondo dovrebbe sostenere il potenziamento della cooperazione con i paesi terzi per migliorare la gestione dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale, per istituire percorsi per la migrazione legale, e per combattere la migrazione irregolare e le reti dedite al traffico e alla tratta di esseri umani e favorire il carattere durevole del rimpatrio sicuro e dignitoso e la reintegrazione nei paesi terzi. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 8 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(8) La crisi migratoria ha evidenziato la necessità di riformare il sistema europeo comune di asilo per garantire procedure di asilo efficaci al fine di prevenire i movimenti secondari, offrire condizioni di accoglienza uniformi e appropriate ai richiedenti protezione internazionale, definire norme uniformi per la concessione della protezione internazionale e accordare diritti e benefici adeguati ai beneficiari di protezione internazionale. La riforma era altresì necessaria per stabilire un sistema più equo e più efficace di definizione della competenza degli Stati membri riguardo ai richiedenti protezione internazionale e un quadro dell'Unione per le attività di reinsediamento degli Stati membri. È quindi opportuno che il Fondo sostenga di più l'impegno profuso dagli Stati membri per attuare pienamente e correttamente il sistema europeo comune di asilo riformato. |
(8) La crisi migratoria e il numero crescente di morti nel Mediterraneo negli ultimi anni hanno evidenziato la necessità di riformare il sistema europeo comune di asilo e di stabilire un sistema più equo e più efficace di definizione della competenza degli Stati membri riguardo ai richiedenti protezione internazionale, nonché un quadro per le attività di reinsediamento e di ammissione umanitaria degli Stati membri, al fine di aumentare il numero complessivo dei posti di reinsediamento disponibili a livello mondiale. Al tempo stesso la riforma è necessaria per garantire la presenza e l'accessibilità di procedure di asilo efficaci e basate sui diritti e per offrire condizioni di accoglienza uniformi e appropriate ai richiedenti protezione internazionale, definire norme uniformi per la concessione della protezione internazionale e accordare diritti e benefici adeguati ai beneficiari di protezione internazionale, nonché procedure di rimpatrio efficaci ed efficienti per i migranti irregolari. È quindi opportuno che il Fondo sostenga di più l'impegno profuso dagli Stati membri per attuare pienamente e correttamente il sistema europeo comune di asilo riformato. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 9 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(9) Il Fondo dovrebbe inoltre completare e rafforzare le attività intraprese dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo istituita con regolamento (UE) [.../...] [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo]14 per facilitare e migliorare il funzionamento del sistema europeo comune di asilo, coordinando e potenziando la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, promuovendo il diritto e le norme operative dell'Unione sull'asilo per raggiungere un alto livello di uniformità basato su norme elevate in materia di protezione riguardo alle procedure di protezione internazionale, alle condizioni di accoglienza e alla valutazione delle esigenze di protezione in tutta l'Unione, permettendo una distribuzione sostenibile ed equa delle domande di protezione internazionale, agevolando la convergenza nella valutazione di tali domande in tutta l'Unione, sostenendo le attività di reinsediamento degli Stati membri e fornendo agli Stati membri, soprattutto a quelli i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione sproporzionata, assistenza operativa e tecnica per la gestione di tali sistemi. |
(9) Il Fondo dovrebbe inoltre completare e rafforzare le attività intraprese dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per facilitare e migliorare il funzionamento del sistema europeo comune di asilo, potenziando la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni sull'asilo, in particolare sulle migliori pratiche, tra gli Stati membri, promuovendo il diritto dell'Unione e il diritto internazionale e contribuendo mediante orientamenti pertinenti, comprese norme operative, a un'attuazione uniforme del diritto dell'Unione sull'asilo basato su norme elevate in materia di protezione riguardo alle procedure di protezione internazionale, alle condizioni di accoglienza e alla valutazione delle esigenze di protezione in tutta l'Unione, permettendo una distribuzione sostenibile ed equa delle domande di protezione internazionale, agevolando la convergenza nella valutazione di tali domande in tutta l'Unione, sostenendo le attività di reinsediamento degli Stati membri e fornendo agli Stati membri, soprattutto a quelli i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione sproporzionata, assistenza operativa e tecnica per la gestione di tali sistemi. | |||||||||||||||||||||
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14 Regolamento (UE) [ .../...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] (GU L [...] del [...], pag. […]). |
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Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(9 bis) Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri volti a rafforzare le capacità di questi ultimi di sviluppare, sorvegliare e valutare le rispettive politiche di asilo nel rispetto degli obblighi loro imposti dal vigente diritto dell'Unione. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 10 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(10) Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri volti a rafforzare le capacità di questi ultimi di sviluppare, sorvegliare e valutare le rispettive politiche di asilo nel rispetto degli obblighi loro imposti dal vigente diritto dell'Unione. |
(10) Il Fondo dovrebbe sostenere l'Unione e gli Stati membri nell'attuazione del vigente diritto dell'Unione, assicurando il pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare delle direttive 2013/33/UE1 bis (direttiva sulle condizioni di accoglienza), 2013/32/UE1 ter (direttiva sulle procedure di asilo), 2011/95/UE1 quater (direttiva sulla qualifica di beneficiario) e 2008/115/CE1 quinquies (direttiva sui rimpatri) del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 sexies (regolamento di Dublino). | |||||||||||||||||||||
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1 bis Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96). | |||||||||||||||||||||
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1 ter Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60). | |||||||||||||||||||||
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1 quater Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9). | |||||||||||||||||||||
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1 quinquies Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98). | |||||||||||||||||||||
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1 sexies Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 11 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(11) I partenariati e la cooperazione con i paesi terzi sono una componente essenziale della politica di asilo dell'Unione volta a garantire una gestione adeguata dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale. Per consentire ai cittadini di paesi terzi o apolidi che necessitano di protezione internazionale di arrivare nel territorio degli Stati membri in modo legale e sicuro anziché in modo pericoloso e irregolare, per esprimere solidarietà nei confronti dei paesi che si trovano in regioni verso le quali o nelle quali sono state sfollate numerose persone che necessitano di protezione internazionale contribuendo ad alleviare la pressione che grava su tali paesi, per aiutare a conseguire gli obiettivi della politica migratoria dell'Unione aumentando la sua forza di negoziato nei confronti dei paesi terzi e per contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi, è opportuno che il Fondo fornisca incentivi finanziari all'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento [e l'ammissione umanitaria]. |
soppresso | |||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(11 bis) Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri tesi ad assicurare protezione internazionale e soluzioni durature nei loro territori ai rifugiati e agli sfollati ritenuti ammissibili al reinsediamento o nell'ambito di programmi nazionali di ammissione umanitaria, che dovrebbero tenere conto delle proiezioni delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR. Per contribuire in modo ambizioso ed efficace, il Fondo dovrebbe fornire un'assistenza mirata sotto forma di incentivi finanziari per ogni persona ammessa o reinsediata. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 12 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(12) Considerando i livelli elevati dei flussi migratori diretti nell'Unione negli ultimi anni e l'importanza di mantenere la coesione delle nostre società, è essenziale sostenere le politiche degli Stati membri per un'integrazione precoce dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, specialmente nei settori prioritari indicati nel piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi adottato dalla Commissione nel 2016. |
(12) Considerando l'importanza di mantenere la coesione delle nostre società, è essenziale sostenere le politiche degli Stati membri per un'integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, specialmente nei settori prioritari indicati nel piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi adottato dalla Commissione nel 2016. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 13 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(13) Per accrescere l'efficienza, aumentare al massimo il valore aggiunto dell'UE e assicurare che la risposta dell'Unione in materia di promozione dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che le azioni finanziate dal Fondo siano specifiche e complementari a quelle finanziate dal Fondo sociale europeo Plus (FES+) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Le misure finanziate nell'ambito del presente Fondo dovrebbero sostenere azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi che sono in genere attuate nella fase iniziale dell'integrazione, e azioni orizzontali a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell'integrazione, mentre gli interventi a favore dei cittadini di paesi terzi con un'incidenza a lungo termine dovrebbero essere finanziati nell'ambito del FESR e del FES+. |
(13) Per accrescere l'efficienza, aumentare al massimo il valore aggiunto dell'UE e assicurare che la risposta dell'Unione in materia di promozione dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che le azioni finanziate dal Fondo siano specifiche e complementari a quelle finanziate dai fondi strutturali dell'Unione. Le misure finanziate nell'ambito del presente Fondo dovrebbero sostenere azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi che sono in genere attuate nelle fasi iniziali dell'integrazione, e azioni orizzontali a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell'integrazione, completate da interventi volti a promuovere l'inclusione sociale ed economica dei cittadini di paesi terzi finanziati nell'ambito dei fondi strutturali. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(13 bis) Le misure di integrazione dovrebbero estendersi anche ai beneficiari di protezione internazionale, in modo da garantire un approccio globale all'integrazione che tenga conto delle specificità di tale gruppo di riferimento. Qualora le misure di integrazione siano combinate con l'accoglienza, le azioni, se del caso, dovrebbero anche consentire l'inclusione dei richiedenti asilo. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 14 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(14) In tale contesto, le autorità degli Stati membri competenti per l'attuazione del Fondo dovrebbero essere tenute a cooperare e a stabilire meccanismi di coordinamento con le autorità designate dagli Stati membri ai fini della gestione degli interventi del FES+ e del FESR, e ove necessario con le loro autorità di gestione e con le autorità di gestione di altri fondi dell'Unione che contribuiscono all'integrazione dei cittadini di paesi terzi. |
(14) In tale contesto, le autorità degli Stati membri competenti per l'attuazione del Fondo dovrebbero essere tenute a cooperare e a stabilire meccanismi di coordinamento con le autorità designate dagli Stati membri ai fini della gestione degli interventi dei fondi strutturali, e ove necessario con le loro autorità di gestione e con le autorità di gestione di altri fondi dell'Unione che contribuiscono all'integrazione dei cittadini di paesi terzi. Attraverso questi meccanismi di coordinamento, la Commissione dovrebbe valutare la coerenza e la complementarità tra i fondi e la misura in cui le azioni poste in essere attraverso ciascun fondo contribuiscono all'integrazione dei cittadini di paesi terzi. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 16 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(16) È opportuno consentire agli Stati membri che lo desiderino di prevedere nei rispettivi programmi che le azioni di integrazione possano contemplare anche i parenti stretti dei cittadini di paesi terzi nella misura necessaria all'efficace esecuzione di tali azioni. Per "parente stretto" si dovrebbero intendere il coniuge, il partner e qualsiasi discendente o ascendente in linea retta del cittadino di paese terzo oggetto delle azioni di integrazione che altrimenti non sarebbero contemplati dal Fondo. |
(16) È opportuno consentire agli Stati membri che lo desiderino di prevedere nei rispettivi programmi che le azioni di integrazione possano contemplare anche i parenti stretti dei cittadini di paesi terzi, favorendo in tal modo l'unità familiare nell'interesse superiore del minore, nella misura necessaria all'efficace esecuzione di tali azioni. Per "parente stretto" si dovrebbero intendere il coniuge, il partner e qualsiasi discendente o ascendente in linea retta del cittadino di paese terzo oggetto delle azioni di integrazione che altrimenti non sarebbero contemplati dal Fondo. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 17 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(17) Dato il ruolo cruciale svolto dalle autorità locali e regionali e dalle organizzazioni della società civile ai fini dell'integrazione, e per agevolare l'accesso di tali entità ai finanziamenti a livello dell'Unione, il Fondo dovrebbe facilitarle nell'attuazione di azioni nel settore dell'integrazione, anche con il ricorso allo strumento tematico e accordando un tasso di cofinanziamento più elevato per tali azioni. |
(17) Dato il ruolo cruciale svolto dalle autorità locali e regionali e dalle loro associazioni rappresentative, nonché dalle organizzazioni della società civile, incluse associazioni di rifugiati e migranti nel campo dell'integrazione, e per agevolare l'accesso diretto di tali entità ai finanziamenti a livello dell'Unione, il Fondo dovrebbe facilitarle nell'attuazione di azioni nel settore dell'integrazione, anche accordando un tasso di cofinanziamento più elevato per tali azioni e facendo ricorso a una componente dedicata dello strumento tematico laddove tali autorità locali e regionali dispongono della competenza per attuare misure di integrazione. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 18 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(18) Considerate le sfide economiche e demografiche a lungo termine a cui deve far fronte l'Unione, è cruciale stabilire canali efficaci di migrazione legale nell'Unione affinché quest'ultima rimanga una meta attraente per i migranti e per assicurare la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale e la crescita dell'economia dell'Unione. |
(18) Tenuto conto delle sfide economiche e demografiche a lungo termine a cui deve far fronte l'Unione e del carattere sempre più globalizzato della migrazione, è cruciale stabilire canali efficaci di migrazione legale nell'Unione affinché quest'ultima rimanga una meta attraente per la migrazione regolare, in linea con le esigenze economiche e sociali degli Stati membri, e per assicurare la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale e la crescita dell'economia dell'Unione, proteggendo al tempo stesso i lavoratori migranti dallo sfruttamento della manodopera. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 19 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(19) È opportuno che il Fondo aiuti gli Stati membri a stabilire strategie per l'organizzazione della migrazione legale e a migliorare le loro capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, compresi gli strumenti giuridici dell'Unione. Il Fondo dovrebbe anche sostenere lo scambio di informazioni e migliori prassi e la cooperazione tra i vari servizi amministrativi e i vari livelli di governance, nonché tra gli Stati membri. |
(19) È opportuno che il Fondo aiuti gli Stati membri a stabilire strategie per l'organizzazione e l'ampliamento dei percorsi di migrazione legale e a migliorare le loro capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, in particolare gli strumenti dell'Unione per la migrazione legale. Il Fondo dovrebbe anche sostenere lo scambio di informazioni e migliori prassi e la cooperazione tra i vari servizi amministrativi e i vari livelli di governance, nonché tra gli Stati membri. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 20 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(20) Un'efficace politica di rimpatrio è un fattore integrante dell'approccio globale alla migrazione perseguito dall'Unione e dai suoi Stati membri. Il Fondo dovrebbe sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare efficacemente e sviluppare ulteriormente le norme comuni in materia di rimpatrio stabilite, in particolare, dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15, e un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri. Per rendere sostenibili le politiche di rimpatrio, il Fondo dovrebbe inoltre finanziare misure corrispondenti nei paesi terzi, quali la reintegrazione dei rimpatriati. |
(20) Un'efficace e dignitosa politica di rimpatrio è un fattore integrante dell'approccio globale alla migrazione perseguito dall'Unione e dai suoi Stati membri. Il Fondo dovrebbe sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare efficacemente e sviluppare ulteriormente le norme comuni in materia di rimpatrio, ponendo particolare enfasi sul rimpatrio volontario, stabilite, in particolare, dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15, e un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri. Il Fondo dovrebbe inoltre finanziare misure corrispondenti nei paesi terzi per facilitare e garantire un rimpatrio e una riammissione sicuri e dignitosi, nonché una reintegrazione sostenibile, come previsto dal patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare. | |||||||||||||||||||||
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15 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98). |
15 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 21 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(21) Gli Stati membri dovrebbero privilegiare il rimpatrio volontario. Per promuovere il rimpatrio volontario, gli Stati membri dovrebbero prevedere incentivi quali il trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell'interesse sia dei rimpatriati sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia. |
(21) Gli Stati membri dovrebbero privilegiare il rimpatrio volontario e garantire un rimpatrio efficace, sicuro e dignitoso dei migranti irregolari. Pertanto, il Fondo dovrebbe fornire un sostegno preferenziale alle azioni connesse al rimpatrio volontario. Per promuovere quest'ultimo, gli Stati membri dovrebbero prevedere incentivi quali il trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio e un sostegno alla reintegrazione a lungo termine. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell'interesse sia dei rimpatriati sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia. L'interesse superiore del minore dovrebbe essere una considerazione primaria in tutte le azioni o decisioni riguardanti i minori in migrazione, compresi i rimpatri, tenendo pienamente conto del diritto del minore di esprimere il proprio parere. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 22 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(22) I rimpatri volontari e quelli forzati, tuttavia, sono interconnessi e si rafforzano reciprocamente. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati ad aumentare la complementarità delle due forme. La possibilità di procedere ad allontanamenti costituisce un elemento importante per l'integrità dei sistemi di asilo e di migrazione legale. Il Fondo dovrebbe pertanto promuovere le azioni degli Stati membri volte ad agevolare ed effettuare gli allontanamenti in conformità delle norme previste dal diritto dell'Unione, ove applicabile, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei rimpatriati. |
(22) Benché i rimpatri volontari debbano prevalere su quelli forzati, essi sono tuttavia interconnessi e si rafforzano reciprocamente. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati ad aumentare la complementarità delle due forme. La possibilità di procedere ad allontanamenti costituisce un elemento importante per l'integrità dei sistemi di asilo e di migrazione legale. Il Fondo dovrebbe pertanto promuovere le azioni degli Stati membri volte ad agevolare ed effettuare gli allontanamenti in conformità delle norme previste dal diritto dell'Unione, ove applicabile, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei rimpatriati. Il Fondo dovrebbe sostenere azioni relative al rimpatrio dei minori solo se tale rimpatrio si basa su una valutazione positiva dell'interesse superiore del minore. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 23 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(23) Misure specifiche di sostegno ai rimpatriati negli Stati membri e nei paesi di rimpatrio possono migliorare le condizioni del rimpatrio e favorire la reintegrazione. |
(23) Misure specifiche di sostegno ai rimpatriati, con particolare attenzione alle loro esigenze umanitarie e di protezione, negli Stati membri e nei paesi di rimpatrio possono migliorare le condizioni del rimpatrio e favorire la reintegrazione. È opportuno prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili. Le decisioni di rimpatrio dovrebbero basarsi su una valutazione globale e attenta della situazione nel paese di origine, compresa una valutazione della capacità di assorbimento a livello locale. Misure e azioni specifiche a sostegno dei paesi di origine, in particolare delle persone vulnerabili, contribuiscono a garantire la sostenibilità, la sicurezza e l'efficacia dei rimpatri. Tali misure dovrebbero essere attuate con la partecipazione attiva delle autorità locali, della società civile e delle diaspore. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 24 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(24) Gli accordi di riammissione e altre intese in materia sono parte integrante della politica di rimpatrio dell'Unione e sono strumenti fondamentali per una gestione efficace dei flussi migratori in quanto favoriscono il pronto rimpatrio dei migranti irregolari. Tali accordi e intese sono un elemento importante nell'ambito del dialogo e della cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito dei migranti irregolari, e ne andrebbe sostenuta l'attuazione nei paesi terzi per rendere efficaci le strategie di rimpatrio a livello nazionale e dell'Unione. |
(24) Gli accordi formali di riammissione sono parte integrante e cruciale della politica di rimpatrio dell'Unione e sono strumenti fondamentali per una gestione efficace dei flussi migratori in quanto favoriscono il pronto rimpatrio dei migranti irregolari. Tali accordi sono un elemento importante nell'ambito del dialogo e della cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito dei migranti irregolari, e il Fondo dovrebbe sostenerne l'attuazione nei paesi terzi per rendere efficaci, sicure e dignitose le strategie di rimpatrio entro limiti definiti e in presenza delle opportune salvaguardie. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 25 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(25) Oltre a sostenere il rimpatrio delle persone come previsto dal presente regolamento, il Fondo dovrebbe sostenere anche altre misure volte a combattere la migrazione irregolare e a ridurre gli incentivi alla migrazione illegale o l'elusione delle norme vigenti in materia di migrazione legale, così da preservare l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri. |
(25) Oltre a sostenere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi negli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche altre misure volte a combattere la tratta dei migranti, per incoraggiare e facilitare l'istituzione di norme in materia di migrazione legale, così da preservare l'integrità dei sistemi di immigrazione nei paesi di origine, nel pieno rispetto del principio di coerenza per lo sviluppo sostenibile. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 26 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(26) L'impiego di migranti irregolari costituisce un fattore di richiamo della migrazione irregolare e compromette lo sviluppo di una politica di mobilità dei lavoratori basata su programmi di migrazione legale. Il Fondo dovrebbe pertanto sostenere gli Stati membri, direttamente o indirettamente, nell'attuazione della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16, che vieta l'assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e prevede sanzioni contro i datori del lavoro che violano tale divieto. |
(26) L'impiego di migranti irregolari compromette lo sviluppo di una politica di mobilità dei lavoratori basata su programmi di migrazione legale e mette in pericolo i diritti dei lavoratori migranti, rendendo questi ultimi vulnerabili alle violazioni e all'abuso dei diritti. Il Fondo dovrebbe pertanto sostenere gli Stati membri, direttamente o indirettamente, nell'attuazione della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16, che vieta l'assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevede un meccanismo di denuncia e recupero dei salari per i lavoratori sfruttati e prevede sanzioni contro i datori del lavoro che violano tale divieto. | |||||||||||||||||||||
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16 Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24). |
16 Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(26 bis) Gli Stati Membri dovrebbero appoggiare le istanze della società civile e delle associazioni dei lavoratori, come la creazione di una rete europea delle lavoratrici e dei lavoratori per l'accoglienza, in modo da mettere in contatto tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori d'Europa che operano nel campo della migrazione per favorire una accoglienza dignitosa e un approccio alla migrazione basato sui diritti umani e lo scambio di buone pratiche in materia di accoglienza e integrazione lavorativa. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di regolamento Considerando 27 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(27) Il Fondo dovrebbe sostenere gli Stati membri, direttamente o indirettamente, nell'attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio17, che prevede disposizioni sull'assistenza, sul sostegno e sulla protezione delle vittime della tratta di esseri umani. |
(27) Il Fondo dovrebbe sostenere gli Stati membri, direttamente o indirettamente, nell'attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio17, che prevede disposizioni sull'assistenza, sul sostegno e sulla protezione delle vittime della tratta di esseri umani. Dette misure dovrebbero tenere conto della natura specifica di genere della tratta di esseri umani. Nell'attuazione del Fondo, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione che le persone che sono obbligate a lasciare le proprie case abituali in ragione di improvvisi o progressivi mutamenti ambientali legati al clima, che influiscono negativamente sulla loro vita o sulle loro condizioni di vita, sono esposte a un rischio elevato di divenire vittime della tratta di esseri umani. | |||||||||||||||||||||
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17 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU 101 del 15.4.2011, pag. 1). |
17 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU 101 del 15.4.2011, pag. 1). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(27 bis) Il Fondo dovrebbe sostenere in particolare l'identificazione e le misure volte a soddisfare le esigenze dei richiedenti asilo vulnerabili – quali i minori non accompagnati, le vittime di torture o di altre gravi forme di violenza – come previsto dall'acquis dell'Unione in materia di asilo. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di regolamento Considerando 27 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(27 ter) Per conseguire una distribuzione equa e trasparente delle risorse tra gli obiettivi del Fondo, andrebbe garantito un livello minimo di spesa per taluni obiettivi, a prescindere dal fatto che si adotti un regime di gestione diretta, indiretta o concorrente. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di regolamento Considerando 28 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(28) Il Fondo dovrebbe completare e rafforzare le attività intraprese nel settore del rimpatrio dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita con regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio18, contribuendo in tal modo a un'efficace attuazione della gestione europea integrata delle frontiere, quale definita all'articolo 4 di detto regolamento. |
(28) Il Fondo dovrebbe completare e rafforzare le attività intraprese nel settore del rimpatrio dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita con regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio18, senza che ciò comporti un ulteriore flusso di finanziamenti all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, cui l'autorità di bilancio assegna un bilancio annuale che dovrebbe consentirle di svolgere tutti i suoi compiti. | |||||||||||||||||||||
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18 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1). |
18 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di regolamento Considerando 29 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(29) È opportuno ricercare sinergie e garantire coerenza ed efficacia con altri fondi dell'Unione ed evitare sovrapposizioni tra le azioni. |
(29) È opportuno ricercare sinergie e garantire coerenza, complementarità ed efficacia con altri fondi dell'Unione ed evitare sovrapposizioni o contraddizione tra le azioni. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di regolamento Considerando 30 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(30) È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dal Fondo completino altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione, e con gli impegni internazionali dell'Unione. Per quanto attiene alla dimensione esterna, il Fondo dovrebbe orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali della gestione della migrazione in settori di interesse per la politica migratoria dell'Unione. |
(30) Il Fondo dovrebbe attribuire priorità al finanziamento di azioni all'interno dell'Unione stessa. Il Fondo può finanziare azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dal Fondo, che dovrebbero essere limitate in termini finanziari ma adeguate per raggiungere gli obiettivi del Fondo come stabilito all'articolo 3 del presente regolamento, e fatte salve le opportune garanzie. Tali misure dovrebbero completare altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza e complementarità con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione, e con gli impegni internazionali dell'Unione. È opportuno rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo stabilito al paragrafo 35 del consenso europeo in materia di sviluppo. Durante l'attuazione dell'assistenza emergenziale andrebbe garantita coerenza con i principi umanitari stabiliti dal consenso europeo sull'aiuto umanitario. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di regolamento Considerando 31 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(31) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Il sostegno finanziario previsto dal presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell'Unione nei settori dell'asilo e della migrazione. |
(31) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Il sostegno finanziario previsto dal presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare alla solidarietà degli Stati membri in materia di asilo e migrazione, conformemente all'articolo 80 TFUE, e al rafforzamento delle capacità nazionali e dell'Unione nei settori dell'asilo e della migrazione. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di regolamento Considerando 32 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(32) Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente acquis dell'Unione, anche per quanto riguarda il ricorso al sostegno operativo nell'ambito di questo Fondo, se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nei settori dell'asilo e della migrazione, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell'Unione da parte di tale Stato membro nell'attuazione dell'acquis in materia di asilo e migrazione, o se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio di Schengen o dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo emergono carenze nel settore in questione. |
(32) Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente acquis dell'Unione, anche per quanto riguarda il ricorso al sostegno operativo nell'ambito di questo Fondo, se non si è conformato alla Carta dei diritti fondamentali o non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nei settori dell'asilo e dell'immigrazione, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell'Unione da parte di tale Stato membro nell'attuazione dell'acquis in materia di asilo e immigrazione. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 43 Proposta di regolamento Considerando 33 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(33) Il Fondo dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento. |
(33) Il Fondo dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore trasparenza, flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento. L'attuazione del Fondo dovrebbe basarsi sui principi dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della spesa. Inoltre, l'attuazione del Fondo dovrebbe essere quanto più agevole possibile. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 44 Proposta di regolamento Considerando 34 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(34) Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali da assegnare agli Stati membri, consistenti di un importo fisso e di un importo calcolato in base ai criteri di cui all'allegato I, che rispecchi le esigenze e le pressioni sperimentate dai vari Stati membri nei settori dell'asilo, dell'integrazione e del rimpatrio. |
(34) Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali da assegnare agli Stati membri, che rispecchi le esigenze e le pressioni sperimentate dai vari Stati membri nei settori dell'asilo, della migrazione, dell'integrazione e del rimpatrio. Dovrebbe essere prestata un'attenzione particolare alle società insulari che affrontano problemi migratori sproporzionati. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 45 Proposta di regolamento Considerando 35 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(35) Tali importi iniziali dovrebbero costituire la base degli investimenti a lungo termine degli Stati membri. Per tenere conto dei cambiamenti dei flussi migratori e sopperire alle esigenze nella gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza e nell'integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, e per lottare contro la migrazione irregolare tramite una politica di rimpatrio efficace e sostenibile, è opportuno assegnare agli Stati membri un importo aggiuntivo a metà percorso in funzione dei tassi di assorbimento. Tale importo dovrebbe basarsi sui più recenti dati statistici disponibili di cui all'allegato I per rispecchiare i cambiamenti nella situazione di partenza degli Stati membri. |
(35) Tali importi iniziali dovrebbero costituire la base degli investimenti a lungo termine degli Stati membri. Per tenere conto dei cambiamenti dei flussi migratori e sopperire alle esigenze nella gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza e nell'integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, per sviluppare la migrazione legale e per lottare contro la migrazione irregolare tramite una politica di rimpatrio efficace, rispettosa dei diritti e sostenibile, è opportuno assegnare agli Stati membri un importo aggiuntivo a metà percorso in funzione dei tassi di assorbimento. Tale importo dovrebbe basarsi sui più recenti dati statistici disponibili di cui all'allegato I per rispecchiare i cambiamenti nella situazione di partenza degli Stati membri. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 46 Proposta di regolamento Considerando 36 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(36) Al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo strategico del Fondo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi comprendano azioni che perseguano gli obiettivi specifici del presente regolamento, che le priorità prescelte siano coerenti con le misure di attuazione previste all'allegato II e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi garantisca il conseguimento dell'obiettivo generale. |
(36) Al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo strategico del Fondo, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero assicurare che i programmi degli Stati membri comprendano azioni che contribuiscono alla realizzazione di ciascuno degli obiettivi specifici del presente regolamento. Essi dovrebbero inoltre garantire che l'assegnazione dei finanziamenti agli obiettivi specifici risponda nel miglior modo possibile a tali obiettivi e si basi sulle esigenze più aggiornate, che i programmi includano un livello minimo di spesa rispetto a tali obiettivi, che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia in proporzione alle sfide da affrontare, che le priorità prescelte siano coerenti con le misure previste all'allegato II e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi garantisca il conseguimento dell'obiettivo generale. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 47 Proposta di regolamento Considerando 37 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(37) Poiché le sfide nel settore della migrazione sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti dei flussi migratori. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell'Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto dell'UE, una parte del finanziamento dovrebbe essere periodicamente destinata ad azioni specifiche, ad azioni dell'Unione, all'assistenza emergenziale, al reinsediamento e alla fornitura di sostegno aggiuntivo agli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà e responsabilità, tramite uno strumento tematico. |
(37) Poiché le sfide nel settore della migrazione sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti dei flussi migratori. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell'Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto dell'UE, una parte del finanziamento dovrebbe essere periodicamente destinata ad azioni specifiche, ad azioni dell'Unione, ad azioni delle autorità locali e regionali, all'assistenza emergenziale, al reinsediamento e alla fornitura di sostegno aggiuntivo agli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà e responsabilità, tramite uno strumento tematico. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 48 Proposta di regolamento Considerando 38 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(38 bis) Gli sforzi profusi dagli Stati membri per attuare pienamente e correttamente l'acquis dell'Unione in materia di asilo, anche per concedere condizioni di accoglienza adeguate a chi fa richiesta e a chi beneficia di protezione internazionale, per garantire la corretta determinazione dello status, conformemente alla direttiva 2011/95/UE e per applicare procedure di asilo eque ed efficaci, dovrebbero essere sostenuti dal Fondo, in particolare quando tali sforzi sono diretti a minori non accompagnati per i quali i costi sono più elevati. Gli Stati membri dovrebbero pertanto ricevere una somma forfettaria per ogni minore non accompagnato cui è stata concessa la protezione internazionale, ma tale somma forfettaria non dovrebbe essere cumulabile con i finanziamenti supplementari previsti dal presente regolamento per il reinsediamento. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 49 Proposta di regolamento Considerando 40 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(40) Il Fondo dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi all'asilo e al rimpatrio, e consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per fornire il servizio in questione all'intera Unione. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dal Fondo e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri. |
(40) Il Fondo dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi all'asilo e all'immigrazione, e consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per fornire il servizio in questione all'intera Unione. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dal Fondo e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 50 Proposta di regolamento Considerando 41 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(41) Per completare l'attuazione dell'obiettivo strategico del Fondo svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell'ambito di intervento del Fondo, relativi all'analisi politica e all'innovazione, all'apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l'Unione. |
(41) Per completare l'attuazione dell'obiettivo strategico del Fondo svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell'ambito di intervento del Fondo, relativi all'analisi politica e all'innovazione, all'apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l'Unione, nel rispetto della necessità di fornire finanziamenti adeguati, in modo equo e trasparente, per raggiungere gli obiettivi del Fondo. Attraverso queste azioni dovrebbe essere garantita la tutela dei diritti fondamentali nell'attuazione del Fondo. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 51 Proposta di regolamento Considerando 42 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(42) Per potenziare la capacità dell'Unione di affrontare immediatamente forti pressioni migratorie impreviste o sproporzionate su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni, e forti pressioni migratorie sui paesi terzi dovute a capovolgimenti politici o , dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale in conformità del quadro stabilito dal presente regolamento. |
(42) Per potenziare la capacità dell'Unione di affrontare immediatamente un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi in uno o più Stati membri, che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni, o sfide migratorie o esigenze significative di reinsediamento in paesi terzi dovute a capovolgimenti politici, conflitti o catastrofi naturali, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale in conformità del quadro stabilito dal presente regolamento. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 52 Proposta di regolamento Considerando 44 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(44) L'obiettivo strategico del presente Fondo dovrebbe essere perseguito anche tramite strumenti finanziari e garanzie di bilancio mediante le finestre di InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un evidente valore aggiunto dell'UE. |
soppresso | |||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||
La soppressione riflette le modifiche proposte per la parte operativa del regolamento. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 53 Proposta di regolamento Considerando 47 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(47) Ai fini dell'attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che il Fondo si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) .../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni]. |
(47) Ai fini dell'attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che il Fondo si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) .../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni]. In caso di conflitto tra le disposizioni, il presente regolamento dovrebbe prevalere sul regolamento (UE) n. X [regolamento recante disposizioni comuni]. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 54 Proposta di regolamento Considerando 48 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(48) Il regolamento (UE) …/2021 [regolamento recante le disposizioni comuni] stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione del FESR, del FES+, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), del Fondo Asilo e migrazione (AMF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF), e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. Occorre pertanto specificare gli obiettivi dell'AMF e stabilire disposizioni specifiche relative alle tipologie di attività che possono essere finanziate dall'AMF. |
(48) Al di là del quadro che stabilisce norme finanziarie comuni a diversi fondi dell'Unione, compreso il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), occorre specificare gli obiettivi dell'AMIF e stabilire disposizioni specifiche relative alle tipologie di attività che possono essere finanziate dall'AMIF. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 55 Proposta di regolamento Considerando 50 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(50) In conformità al regolamento finanziario21, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio22, ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9523, (Euratom, CE) n. 2185/9624 e (UE) 2017/1939 del Consiglio25, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio26. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. |
(50) In conformità al regolamento finanziario21, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio22, ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9523, (Euratom, CE) n. 2185/9624 e (UE) 2017/1939 del Consiglio25, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e/o penali. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio26. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri devono cooperare pienamente e fornire tutta l'assistenza necessaria alle istituzioni, alle agenzie e agli organi dell'Unione nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione. I risultati delle indagini sulle irregolarità o le frodi connesse al Fondo dovrebbero essere messi a disposizione del Parlamento europeo. | |||||||||||||||||||||
_________________ |
_________________ | |||||||||||||||||||||
21 GU C del , pag. . |
21 GU C del , pag. . | |||||||||||||||||||||
22 GU C del , pag. . |
22 GU C del , pag. . | |||||||||||||||||||||
23 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). |
23 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). | |||||||||||||||||||||
24 GU C del , pag. . |
24 GU C del , pag. . | |||||||||||||||||||||
25 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1). |
25 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1). | |||||||||||||||||||||
26 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29). |
26 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 56 Proposta di regolamento Considerando 51 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(51 bis) Qualora sia chiaramente dimostrato che la legittimità dei progetti, la legalità e la regolarità del finanziamento o l'esecuzione dei progetti sarebbero messe in dubbio a seguito di un parere motivato della Commissione in merito a una violazione dell'articolo 258 TFUE, la Commissione dovrebbe garantire che non vi siano finanziamenti disponibili per tali progetti. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 57 Proposta di regolamento Considerando 53 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(53 bis) Le organizzazioni della società civile, le autorità locali e regionali e i parlamenti nazionali degli Stati membri e dei paesi terzi dovrebbero essere consultati durante il processo di programmazione, attuazione e valutazione dei programmi finanziati dal Fondo. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 58 Proposta di regolamento Considerando 54 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(54) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario che il presente Fondo sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del Fondo sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori comuni e relativi target in relazione a ciascun obiettivo specifico del Fondo. Tramite tali indicatori comuni e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l'attuazione del Fondo, in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) .../2021 del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento recante le disposizioni comuni] e del presente regolamento. |
(54) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario che il presente Fondo sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere, se del caso, indicatori misurabili, tra i quali indicatori qualitativi e quantitativi, che fungano da base per valutare gli effetti del Fondo sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori comuni e relativi target in relazione a ciascun obiettivo specifico del Fondo. Tramite tali indicatori comuni e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l'attuazione del Fondo. Per assolvere adeguatamente il proprio ruolo di controllo, la Commissione dovrebbe essere in grado di stabilire gli importi effettivamente spesi dal Fondo in un dato anno. Nel comunicare i conti annuali del loro programma nazionale alla Commissione, gli Stati membri dovrebbero pertanto distinguere tra recuperi, pagamenti di prefinanziamento ai beneficiari finali e rimborsi delle spese effettivamente sostenute. Per facilitare l'audit e il monitoraggio dell'attuazione del Fondo, la Commissione dovrebbe includere tali importi nella sua relazione annuale di attuazione del Fondo, nonché i risultati dell'attività di monitoraggio e l'attuazione delle azioni a titolo del Fondo a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione, compresi progetti e partner specifici. Ogni anno, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi delle relazioni annuali in materia di performance accettate. Dovrebbero essere rese pubblicamente disponibili e presentate al Parlamento europeo relazioni che illustrino i risultati dell'attività di monitoraggio e l'attuazione delle azioni a titolo del Fondo a livello sia di Stati membri che di Unione. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 59 Proposta di regolamento Considerando 55 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(55) Data l'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente Fondo contribuirà alla presa in considerazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25% delle spese di bilancio dell'UE al sostegno di obiettivi climatici. Le relative azioni saranno identificate nel corso della preparazione e dell'attuazione del Fondo e saranno nuovamente valutate nell'ambito dei pertinenti processi di valutazione e riesame. |
(55) Data l'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente Fondo contribuirà alla presa in considerazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25% delle spese di bilancio dell'UE al sostegno di obiettivi climatici nel periodo del QFP 2021-2027 nonché di un obiettivo annuale del 30 % quanto prima e al più tardi entro il 2027. Le relative azioni saranno identificate nel corso della preparazione e dell'attuazione del Fondo e saranno nuovamente valutate nell'ambito dei pertinenti processi di valutazione e riesame. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 60 Proposta di regolamento Considerando 56 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(56) Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE riguardo all'elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato che figura nell'allegato IV e al sostegno operativo, e per sviluppare ulteriormente il quadro comune di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". |
(56) Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda i programmi di lavoro per lo strumento tematico, l'elenco delle azioni ammissibili al sostegno dello strumento di cui all'allegato III, l'elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato che figura nell'allegato IV e il sostegno operativo previsto all'allegato VII, e per sviluppare ulteriormente il quadro comune di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e con le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di migranti e rifugiati, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". | |||||||||||||||||||||
Emendamento 61 Proposta di regolamento Considerando 58 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(58) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori nell'Unione conformemente alla politica comune di asilo e protezione internazionale e alla politica comune dell'immigrazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(58) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la solidarietà tra Stati membri e contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori e all'attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell'immigrazione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
1. Il presente regolamento istituisce il Fondo Asilo e migrazione ("Fondo"). |
1. Il presente regolamento istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione ("Fondo"). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera a | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(a) "richiedente protezione internazionale": il richiedente come definito all'articolo 2, lettera [x], del regolamento (UE) .../... [regolamento procedure]30; |
(a) "richiedente protezione internazionale": il richiedente come definito all'articolo 2, lettera [c], della direttiva 2013/32/UE; | |||||||||||||||||||||
__________________ |
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30 GU C del , pag. . |
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Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(b) "beneficiario di protezione internazionale": la persona di cui all'articolo [2], paragrafo 2, del regolamento (UE) .../.. [regolamento qualifiche]; |
(b) "beneficiario di protezione internazionale": la persona di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE; | |||||||||||||||||||||
__________________ |
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31 GU C del , pag. . |
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Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera e | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(e) "ammissione umanitaria": l'ammissione umanitaria ai sensi dell'articolo [2] del regolamento (UE) .../... [quadro dell'Unione per il reinsediamento [e l'ammissione umanitaria]]32; |
(e) "programma umanitario": l'ammissione nel territorio degli Stati membri di cittadini di paesi terzi o di apolidi cui sia concessa protezione internazionale o uno status umanitario in conformità della legislazione nazionale, che prevede diritti e obblighi equivalenti a quelli di cui agli articoli da 20 a 32 e all'articolo 34 della direttiva 2011/95/UE per i beneficiari di protezione sussidiaria, e che provengono da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati, a seguito di una segnalazione dell'UNHCR o di un altro organismo internazionale competente, ove richiesto da uno Stato membro; | |||||||||||||||||||||
_______________ |
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32GU C del , pag. . |
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Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera g | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(g) "reinsediamento": il reinsediamento come definito all'articolo [2] del regolamento (UE) .../... [quadro dell'Unione per il reinsediamento [e l'ammissione umanitaria]]; |
(g) "reinsediamento": l'ammissione nel territorio degli Stati membri, a seguito di una segnalazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ("UNHCR"), di cittadini di paesi terzi o apolidi che provengono da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati, e ai quali è stata concessa la protezione internazionale ed è stata offerta una soluzione duratura in conformità del diritto dell'UE e nazionale; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera j bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(j bis) "minore non accompagnato": il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
1. L'obiettivo strategico del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori in conformità del pertinente acquis dell'Unione e nel rispetto degli impegni dell'Unione relativi ai diritti fondamentali. |
1. L'obiettivo strategico del Fondo è contribuire all'attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo di tutti gli aspetti della politica comune europea in materia di asilo a norma dell'articolo 78 TGUE e della politica comune europea in materia di immigrazione a norma dell'articolo 79 TFUE in conformità del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità, nel pieno rispetto degli obblighi dell'Unione e degli Stati membri stabiliti dal diritto internazionale e dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(b) sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, contribuendo anche all'integrazione dei cittadini di paesi terzi; |
(b) rafforzare e sviluppare le politiche sulla migrazione legale a livello europeo e nazionale conformemente alle esigenze economiche e sociali degli Stati membri; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(c) contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l'efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi. |
(c) contribuire all'integrazione e all'inclusione sociale efficaci dei cittadini di paesi terzi e promuoverle, integrando altri fondi dell'UE; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(c bis) contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione efficaci, sicuri e dignitosi nei paesi terzi; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(c ter) garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, in particolare nei confronti di quelli più esposti alle sfide nell'ambito dell'immigrazione, anche attraverso una cooperazione pratica. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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Articolo 3 bis | |||||||||||||||||||||
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Partenariato | |||||||||||||||||||||
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Ai fini del presente Fondo, i partenariati includono almeno le autorità locali e regionali o le loro associazioni rappresentative, le pertinenti organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative, in particolare le organizzazioni per i migranti e rifugiati, le istituzioni nazionali operanti nell'ambito dei diritti umani e gli organismi per le pari opportunità nonché le parti sociali ed economiche. | |||||||||||||||||||||
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I partner sono coinvolti in modo considerevole nella preparazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3 e in linea con le misure di attuazione di cui all'allegato II, il Fondo sostiene in particolare le azioni elencate nell'allegato III. |
1. In conformità delle misure di attuazione di cui all'allegato II, il Fondo sostiene le azioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 ed elencati nell'allegato III. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare l'elenco di azioni ammissibili a beneficiare del sostegno del Fondo di cui all'allegato II. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
2. Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, il Fondo può sostenere le azioni in linea con le priorità dell'Unione elencate nell'allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, se del caso, in conformità agli articoli 5 e 6. |
2. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il Fondo può in casi eccezionali, entro limiti definiti e fatte salve adeguate misure di salvaguardia, sostenere le azioni elencate nell'allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, se del caso, in conformità agli articoli 5 e 6. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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2 bis. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, l'importo totale dei finanziamenti per le azioni di sostegno nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell'ambito dello strumento tematico conformemente all'articolo 9 non supera il 5% dell'importo totale stanziato per lo strumento tematico, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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2 ter. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, l'importo totale dei finanziamenti per le azioni di sostegno nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nel quadro dei programmi degli Stati membri conformemente all'articolo 13 non supera, per ciascuno Stato membro, il 5 % dell'importo complessivo assegnato allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 1, e all'allegato I. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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2 quater. Le azioni finanziate a norma del presente paragrafo sono pienamente coerenti con le misure sostenute attraverso gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e con i principi e gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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Articolo 4 bis | |||||||||||||||||||||
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Parità di genere e non discriminazione | |||||||||||||||||||||
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La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la parità di genere e l'integrazione della prospettiva di genere formino parte integrante delle varie fasi di esecuzione del Fondo e siano promosse nel corso delle stesse. La Commissione e gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza, colore, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni, opinione politica o di altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale nell'accesso al Fondo e durante le varie fasi della sua esecuzione. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 5 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
Il Fondo è aperto ai paesi terzi alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al Fondo Asilo e migrazione, purché tale accordo: |
Il Fondo è aperto ai paesi terzi associati Schengen alle condizioni stabilite in un accordo specifico, da adottare in conformità dell'articolo 218 TFUE, relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al Fondo, purché tale accordo: | |||||||||||||||||||||
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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Nell'elaborazione dell'accordo specifico di cui al presente articolo, la Commissione consulta l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda gli aspetti dell'accordo inerenti ai diritti fondamentali. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto 3 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(3) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni ivi specificate; |
(3) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni ivi specificate, purché tutte le azioni da parte del paese terzo elencato, in tale paese o in relazione a esso rispettino pienamente i diritti e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali. |
(b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali pertinenti. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
3. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione. |
soppresso | |||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Le disposizioni dell'articolo 5 prevedono la partecipazione dei paesi terzi al Fondo. Non è opportuno alcun ulteriore coinvolgimento di enti di paesi terzi. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
4. Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno due soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d'oltremare ad essi connessi, o in paesi terzi. |
4. Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno due soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d'oltremare ad essi connessi, qualora ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 3 del presente regolamento. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
1. Il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento integra l'intervento nazionale, regionale e locale, e mira ad apportare valore aggiunto agli obiettivi del presente regolamento. |
1. Il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento integra l'intervento nazionale, regionale e locale, e mira ad apportare valore aggiunto dell'Unione agli obiettivi del presente regolamento. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell'Unione e sia complementare rispetto agli altri strumenti dell'Unione. |
2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell'Unione e sia complementare e coordinato rispetto agli strumenti nazionali e ad altri strumenti e misure dell'Unione finanziati a titolo di altri fondi dell'Unione, in particolare i fondi strutturali e gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo 2021-2027 ammonta a 10 415 000 000 EUR a prezzi correnti. |
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo 2021-2027 ammonta a 9 204 957 000 EUR a prezzi del 2018 (10 415 000 000 EUR a prezzi correnti). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(a) 6 249 000 000 EUR sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente; |
(a) 5 522 974 200 EUR a prezzi del 2018 (6 249 000 000 EUR a prezzi correnti) sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(b) 4 166 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico. |
(b) 3 681 982 800 EUR a prezzi del 2018 (4 166 000 000 EUR a prezzi correnti) sono stanziati per lo strumento tematico. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
3. Fino allo 0,42% della dotazione finanziaria è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) .../... [regolamento recante le disposizioni comuni]. |
3. Fino allo 0,42% della dotazione finanziaria è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
e) sostegno agli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà e responsabilità; |
e) sostegno agli Stati membri, anche alle autorità locali e regionali, e alle organizzazioni internazionali e non governative che contribuiscono agli sforzi di solidarietà; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
2. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto per l'Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell'Unione di cui all'allegato II. |
2. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto per l'Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell'Unione di cui all'allegato II e tramite le azioni ammissibili di cui all'allegato III. La Commissione garantisce un impegno regolare con le organizzazioni della società civile nella preparazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi di lavoro. | |||||||||||||||||||||
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Almeno il 20% dei finanziamenti a titolo dello strumento tematico è assegnato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a). | |||||||||||||||||||||
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Almeno il 10% dei finanziamenti a titolo dello strumento tematico è assegnato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b). | |||||||||||||||||||||
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Almeno il 10% dei finanziamenti a titolo dello strumento tematico è assegnato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c). | |||||||||||||||||||||
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Almeno il 10% dei finanziamenti a titolo dello strumento tematico è assegnato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c ter). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
3. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono concessi agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, si garantisce che i progetti selezionati non siano oggetto di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti. |
3. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono concessi agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, non è disponibile alcun finanziamento per i progetti laddove vi siano prove chiare che la legittimità di tali progetti, la legittimità e la regolarità di tali finanziamenti o la performance di tali progetti sarebbero messe in discussione a seguito di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
4. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, la Commissione si assicura, ai fini dell'articolo 18 e dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) .../... [regolamento recante le disposizioni comuni], che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti. |
4. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, la Commissione si assicura che non sia disponibile alcun finanziamento per i progetti laddove vi siano prove chiare che la legittimità di tali progetti, la legittimità e la regolarità di tali finanziamenti o la performance di tali progetti sarebbero messe in discussione a seguito di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
5. La Commissione stabilisce l'importo totale disponibile per lo strumento tematico nell'ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell'Unione. La Commissione adotta decisioni di finanziamento di cui all'articolo [110] del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1. Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. |
5. La Commissione stabilisce l'importo totale disponibile per lo strumento tematico nell'ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell'Unione. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di definire i programmi di lavoro riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1. I programmi di lavoro sono messi a disposizione del pubblico. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
6. Lo strumento tematico sostiene segnatamente azioni di sostegno rientranti nella misura di attuazione di cui all'allegato II, punto 2, lettera b), che sono attuate da autorità locali e regionali o da organizzazioni della società civile. |
6. Lo strumento tematico sostiene segnatamente azioni di sostegno rientranti nella misura di attuazione di cui all'allegato II, punto 2 bis, che sono attuate da autorità locali e regionali o da organizzazioni della società civile. A tale proposito, almeno il 5% della dotazione finanziaria dello strumento tematico è assegnato, in regime di gestione diretta o indiretta, alle autorità locali e regionali che attuano azioni di integrazione. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 7 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
7. A seguito dell'adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 5, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente. |
7. A seguito dell'adozione dei programmi di lavoro di cui al paragrafo 5, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 8 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
8. Le decisioni di finanziamento possono essere annuali o pluriennali e riguardare una o più componenti dello strumento tematico. |
8. I programmi di lavoro possono essere annuali o pluriennali e riguardare una o più componenti dello strumento tematico. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
2. Il sostegno nell'ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente a norma dell'articolo [63] del regolamento finanziario e del regolamento (UE) .../... [regolamento recante le disposizioni comuni]. |
2. Il sostegno nell'ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente a norma dell'articolo [63] del regolamento finanziario e del quadro che stabilisce norme finanziarie comuni a diversi fondi dell'Unione, compreso il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
1. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili di un progetto. |
1. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili di un progetto. Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire finanziamenti complementari per le attività sostenute dal Fondo. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
3. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all'allegato IV. |
3. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione è aumentato a un minimo dell'80 % e può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all'allegato IV. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
1. Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nel proprio programma siano coerenti con le priorità e le sfide dell'Unione nel settore della gestione della migrazione, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell'Unione e le priorità concordate dell'Unione. Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all'allegato II. |
1. Ciascuno Stato membro e la Commissione garantiscono che le priorità affrontate nel programma nazionale siano coerenti con le priorità e le sfide dell'Unione nei settori della gestione dell'asilo e della migrazione, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell'Unione, nonché con gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono firmatari, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all'allegato II. A tale riguardo, gli Stati membri destinano almeno il 20 % dei loro finanziamenti assegnati all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a). | |||||||||||||||||||||
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Gli Stati membri destinano almeno il 10 % dei loro finanziamenti assegnati agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b). | |||||||||||||||||||||
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Gli Stati membri destinano almeno il 10 % dei loro finanziamenti assegnati agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c). | |||||||||||||||||||||
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Gli Stati membri destinano almeno il 10 % dei loro finanziamenti assegnati agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c ter). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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1 bis. Gli Stati membri assicurano inoltre che i loro programmi comprendano misure relative a tutti gli obiettivi specifici del Fondo stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2, e che la ripartizione delle risorse tra questi obiettivi garantisca il conseguimento degli stessi. Nella valutazione dei programmi degli Stati membri, la Commissione si assicura che non sia disponibile alcun finanziamento per i progetti laddove vi siano prove chiare che la legittimità di tali progetti, la legittimità e la regolarità di tali finanziamenti o la performance di tali progetti sarebbero messe in discussione a seguito di un parere motivato della Commissione in relazione a procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
2. La Commissione garantisce che l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera siano associate allo sviluppo dei programmi in una fase precoce per le materie di loro competenza. La Commissione consulta l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo sui progetti di programmi per garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni delle agenzie e quelle degli Stati membri. |
2. La Commissione garantisce che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera siano associate allo sviluppo dei programmi in una fase precoce per le materie di loro competenza. La Commissione consulta l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo sui progetti di programmi per garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni delle agenzie e quelle degli Stati membri. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
3. Se del caso, la Commissione può associare l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione. |
3. Se del caso, la Commissione può associare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
4. In seguito a un esercizio di sorveglianza svolto in conformità del regolamento (UE) .../.. [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] o all'adozione di raccomandazioni in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato esamina, insieme alla Commissione e, se del caso, all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, il modo di tener conto delle conclusioni tratte, comprese eventuali lacune o carenze in termini di capacità e preparazione, e attua le raccomandazioni nel corso del suo programma. |
4. In seguito a un esercizio di sorveglianza svolto o all'adozione di raccomandazioni in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato esamina, insieme alla Commissione e, se del caso, all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, il modo di tener conto delle conclusioni tratte, comprese eventuali lacune o carenze in termini di capacità e preparazione, e attua le raccomandazioni nel corso del suo programma. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
5. Se necessario, il programma in questione è modificato per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 4. A seconda dell'incidenza dell'adeguamento, il programma riveduto può essere approvato dalla Commissione. |
5. Se necessario, il programma in questione è modificato per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 4 e dei progressi compiuti nel conseguimento dei target intermedi e target finali valutati nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a). A seconda dell'incidenza dell'adeguamento, il programma riveduto può essere approvato dalla Commissione. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 7 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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7 bis. I programmi nazionali possono consentire l'inclusione nelle azioni di cui al punto 3 bis dell'allegato III di parenti stretti delle persone appartenenti al gruppo di riferimento di cui a tale punto nella misura necessaria all'efficace esecuzione di tali azioni. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 8 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
8. Lo Stato membro che decida di attuare progetti sostenuti dal Fondo con un paese terzo o in un paese terzo consulta la Commissione prima dell'avvio del progetto. |
8. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro che decida di attuare progetti sostenuti dal Fondo con un paese terzo o in un paese terzo chiede l'approvazione della Commissione prima dell'avvio del progetto. La Commissione garantisce la complementarità e la coerenza dei progetti previsti con altre azioni dell'Unione e degli Stati membri avviate nel paese terzo interessato o in relazione ad esso e verifica che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto 3. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 9 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
9. La programmazione di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) .../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni] è basata sulle tipologie di intervento indicate nella tabella 1 dell'allegato VI. |
9. Ogni programma nazionale definisce, per ciascun obiettivo specifico, le tipologie di intervento conformemente alla tabella 1 dell'allegato VI e fornisce una ripartizione indicativa delle risorse programmate secondo la tipologia di intervento o il settore di sostegno. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 9 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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9 bis. Ciascuno Stato membro pubblica il suo programma su un sito web dedicato e lo trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale sito web precisa le azioni sostenute nell'attuazione del programma e l'elenco dei beneficiari. Esso viene aggiornato periodicamente, almeno in concomitanza con la pubblicazione della relazione annuale in materia di performance di cui all'articolo 30. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo -1 (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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-1. I programmi sono soggetti a un riesame e a una valutazione intermedi conformemente all'articolo 29 del presente regolamento. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
1. Nel 2024 la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui all'allegato I, punti da 1, lettera b), a 5. Il finanziamento ha effetto per il periodo a decorrere dall'anno civile 2025. |
1. Entro la fine del 2024 e previa notifica al Parlamento europeo, la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui all'allegato I, punti da 1, lettera b), a 5. Il finanziamento ha effetto per il periodo a decorrere dall'anno civile 2025. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
2. Se almeno il 10% della dotazione iniziale di un programma di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), non è stato oggetto di domande di pagamento intermedio presentate conformemente all'articolo [85] del regolamento (UE) .../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni], lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere l'importo aggiuntivo per il programma di cui al paragrafo 1. |
2. Se almeno il 30% della dotazione iniziale di un programma di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), non è stato oggetto di domande di pagamento, lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere l'importo aggiuntivo per il programma di cui al paragrafo 1. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
3. L'assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto, se del caso, dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo [12] del regolamento (UE) .../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni] e nell'eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione. |
3. L'assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e nell'eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
1. Le azioni specifiche sono progetti transnazionali o nazionali in linea con gli obiettivi del presente regolamento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione supplementare per il loro programma. |
1. Le azioni specifiche sono progetti transnazionali o nazionali che apportano un valore aggiunto dell'Unione in linea con gli obiettivi del presente regolamento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione supplementare per il loro programma. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 118 Proposta di regolamento Articolo 16 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
Articolo 16 |
soppresso | |||||||||||||||||||||
Risorse a sostegno del quadro dell'Unione per il reinsediamento [e l'ammissione umanitaria] |
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1. In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono un contributo di 10 000 EUR per ciascuna persona reinsediata in conformità del programma mirato di reinsediamento dell'Unione. Tale contributo assume la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo [125] del regolamento finanziario. |
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2. L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato agli Stati membri mediante modifica del loro programma, a condizione che la persona per la quale è assegnato il contributo sia stata effettivamente reinsediata in conformità del quadro dell'Unione per il reinsediamento [e l'ammissione umanitaria]. |
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3. Il finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma. |
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4. Gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate e della data del loro reinsediamento. |
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Emendamento 119 Proposta di regolamento Articolo 16 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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Articolo 16 bis | |||||||||||||||||||||
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Risorse per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria | |||||||||||||||||||||
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1. In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono ogni due anni un importo aggiuntivo sulla base di una somma forfettaria di 10 000 EUR per ogni persona ammessa tramite il reinsediamento. | |||||||||||||||||||||
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2. In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono ogni due anni un importo aggiuntivo sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per ogni persona ammessa tramite programmi umanitari. | |||||||||||||||||||||
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3. Se del caso, gli Stati membri possono essere ammessi all'assegnazione di somme forfetarie anche per i familiari delle persone di cui al paragrafo 1, per garantire l'unità familiare. | |||||||||||||||||||||
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4. Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono assegnati agli Stati membri ogni due anni, la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale e in seguito con decisione di finanziamento da allegarsi alle decisioni di approvazione del programma nazionale. | |||||||||||||||||||||
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5. Tenendo conto dei tassi attuali di inflazione, degli sviluppi pertinenti nel settore del reinsediamento, nonché di fattori che possono ottimizzare l'uso dell'incentivo finanziario creato dall'importo forfettario, ed entro i limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per adeguare, se ritenuto opportuno, l'importo forfettario di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 120 Proposta di regolamento Articolo 17 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
Articolo 17 |
soppresso | |||||||||||||||||||||
Risorse a sostegno dell'attuazione del regolamento .../... [regolamento Dublino] |
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1. In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro riceve un contributo di [10 000] EUR per ciascun richiedente protezione internazionale per il quale diventa competente, dal momento in cui tale Stato membro si trova nelle circostanze problematiche di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento Dublino]. |
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2. In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro riceve un contributo di [10 000] EUR per ciascun richiedente protezione internazionale assegnatogli al di sopra della quota equa dello Stato membro beneficiario. |
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3. Lo Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 riceve un contributo aggiuntivo di [10 000] EUR per ciascun richiedente a cui è stata concessa la protezione internazionale, per l'attuazione di misure di integrazione. |
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4. Lo Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 riceve un contributo aggiuntivo di [10 000] EUR per ciascuna persona per la quale può stabilire, sulla base dei dati aggiornati di cui all'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) .../... [regolamento Eurodac], che essa ha lasciato il suo territorio, su base obbligatoria o volontaria, per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento. |
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5. In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro riceve un contributo di [500] EUR per ciascun richiedente protezione internazionale trasferito da uno Stato membro a un altro, per ciascun richiedente trasferito in conformità dell'articolo 34(i), primo comma, lettera c), del regolamento (UE) .../... [regolamento Dublino] e, se del caso, per ciascun richiedente trasferito in conformità dell'articolo 34(j), punto g), del regolamento (UE) .../... [regolamento Dublino]. |
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6. Gli importi di cui al presente articolo assumono la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo [125] del regolamento finanziario. |
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7. Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono assegnati agli Stati membri nei loro programmi, a condizione che la persona per cui è assegnato il contributo sia stata, a seconda dei casi, effettivamente trasferita in uno Stato membro, effettivamente rimpatriata o registrata come richiedente nello Stato membro competente in conformità del regolamento (UE) .../... [regolamento Dublino]. |
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8. Tale finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma. |
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Emendamento 121 Proposta di regolamento Articolo 17 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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Articolo 17 bis | |||||||||||||||||||||
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Risorse a sostegno dell'attuazione del regolamento (UE) n. 604/2013 | |||||||||||||||||||||
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1. In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione riceve il rimborso dei costi di accoglienza di un richiedente protezione internazionale dal momento in cui la domanda è stata presentata fino al trasferimento del richiedente allo Stato membro competente o fino a quando lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione non si assuma la responsabilità del richiedente a norma del regolamento (UE) n. 604/2013. | |||||||||||||||||||||
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2. In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro che provvede al trasferimento riceve il rimborso dei costi necessari a trasferire un richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 604/2013. | |||||||||||||||||||||
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3. In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), ciascuno Stato membro riceve una somma forfettaria di 10 000 EUR per ciascun minore non accompagnato cui è concessa protezione internazionale in tale Stato membro, a condizione che lo Stato membro non possa beneficiare di un pagamento forfettario per tale minore non accompagnato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1. | |||||||||||||||||||||
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4. Il rimborso di cui al presente articolo assume la forma di finanziamento in conformità dell'articolo 125 del regolamento finanziario. | |||||||||||||||||||||
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5. Il rimborso di cui al paragrafo 2 è assegnato agli Stati membri nei loro programmi, a condizione che la persona per cui è assegnato il rimborso sia stata effettivamente trasferita in uno Stato membro in conformità del regolamento (UE) n. 604/2013. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 122 Proposta di regolamento Articolo 17 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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Articolo 17 ter | |||||||||||||||||||||
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Risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale | |||||||||||||||||||||
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1. Al fine di dare attuazione al principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, in aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono un importo aggiuntivo sulla base di una somma forfettaria di 10 000 EUR per ciascun richiedente o beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro. | |||||||||||||||||||||
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2. Se del caso, gli Stati membri possono essere ammessi all'assegnazione di somme forfetarie anche per i familiari delle persone di cui al paragrafo 1, purché tali familiari siano stati trasferiti in conformità del presente regolamento. | |||||||||||||||||||||
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3. Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sono assegnati agli Stati membri la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale e in seguito con decisione di finanziamento da allegarsi alla decisione di approvazione del programma nazionale. Tale finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma. | |||||||||||||||||||||
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4. Per perseguire con efficacia gli obiettivi di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri di cui all'articolo 80 TFUE e tenendo conto dei tassi attuali di inflazione, degli sviluppi pertinenti nel settore del trasferimento di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro e nel settore del reinsediamento e di altre ammissioni umanitarie ad hoc, nonché di fattori che possono ottimizzare l'uso dell'incentivo finanziario creato dall'importo forfettario, ed entro i limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per adeguare, se ritenuto opportuno, l'importo forfettario di cui al paragrafo 1 del presente articolo. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 123 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
2. Uno Stato membro può utilizzare fino al 10 % dell'importo stanziato nell'ambito del Fondo per il suo programma per finanziare il sostegno operativo nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e c). |
2. Uno Stato membro può utilizzare fino al 10 % dell'importo stanziato nell'ambito del Fondo per il suo programma per finanziare il sostegno operativo nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 124 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
3. Lo Stato membro che beneficia del sostegno operativo si conforma all'acquis dell'Unione in materia di asilo e rimpatrio. |
3. Lo Stato membro che beneficia del sostegno operativo si conforma all'acquis dell'Unione in materia di asilo e immigrazione e rispetta pienamente i diritti e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 125 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
4. Gli Stati membri giustificano nel programma e nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 30 l'uso del sostegno operativo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Prima dell'approvazione del programma la Commissione, insieme all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conformemente all'articolo 13, valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di ricorrere al sostegno operativo. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili in seguito agli esercizi di sorveglianza svolti in conformità del regolamento (UE) .../... [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e del regolamento (EU) n. 1053/2013 rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
4. Gli Stati membri giustificano nel programma e nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 30 l'uso del sostegno operativo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Prima dell'approvazione del programma la Commissione, insieme all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conformemente all'articolo 13, valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di ricorrere al sostegno operativo. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili in seguito agli esercizi di sorveglianza svolti dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo in conformità del regolamento (EU) n. 1053/2013 rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 126 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
5. Il sostegno operativo si concentra sui compiti e servizi specifici stabiliti nell'allegato VII. |
5. Il sostegno operativo si concentra sulle azioni ammissibile stabilite nell'allegato VII. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 127 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
6. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare l'elenco dei compiti e servizi specifici stabilito nell'allegato VII. |
6. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare l'elenco delle azioni ammissibili stabilite nell'allegato VII. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 128 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al [titolo VIII] del regolamento finanziario. |
4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta e indiretta sono concesse e gestite conformemente al [titolo VIII] del regolamento finanziario. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 129 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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4 bis. La Commissione garantisce flessibilità, equità e trasparenza nella distribuzione delle risorse tra gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 130 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
6. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui al[l'articolo X del] regolamento (UE) .../... [regolamento successivo al regolamento sul fondo di garanzia]. |
6. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 131 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
2. L'importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell'ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati dalla Commissione, previa approvazione da parte del comitato direttivo in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), della decisione 2008/381/CE (quale modificata). La decisione della Commissione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell'articolo [110] del regolamento finanziario. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, la Commissione può adottare il programma di lavoro della rete europea sulle migrazioni con una decisione di finanziamento distinta. |
2. L'importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell'ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati dalla Commissione, previa approvazione da parte del comitato direttivo in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), della decisione 2008/381/CE (quale modificata). La decisione della Commissione costituisce una decisione di finanziamento a norma del regolamento finanziario. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, la Commissione può adottare il programma di lavoro della rete europea sulle migrazioni con una decisione di finanziamento distinta. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 132 Proposta di regolamento Articolo 21 bis (nuovo) Decisione 2008/381/CE Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 133 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
Le operazioni di finanziamento misto a titolo del presente Fondo sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario. |
Le operazioni di finanziamento misto a titolo del presente Fondo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 134 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. |
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e significative destinate a diversi pubblici pertinenti, tra cui i media e il vasto pubblico nelle lingue pertinenti. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione, i destinatari di tali finanziamenti fanno riferimento alla loro provenienza quando comunicano informazioni in merito alle azioni in questione. A tale scopo, i destinatari garantiscono che in tutte le comunicazioni destinate ai media e al pubblico figuri l'emblema dell'Unione e si menzioni esplicitamente il sostegno finanziario dell'Unione. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 135 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento. |
2. Al fine di raggiungere un pubblico che sia il più ampio possibile, la Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle singole azioni e sui risultati. In particolare, la Commissione pubblica informazioni relative allo sviluppo dei programmi annuali e pluriennali dello strumento tematico. La Commissione rende inoltre noto su un sito web pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per il sostegno nell'ambito dello strumento tematico e aggiorna tale elenco almeno ogni tre mesi. Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale dell'attuazione delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento. In particolare, la Commissione può promuovere le migliori pratiche e uno scambio di informazioni relativamente all'attuazione dello strumento. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 136 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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2 bis. La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 2 in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati. È possibile ordinare i dati per priorità, obiettivo specifico, costo totale ammissibile delle operazioni, costo totale dei progetti, costo totale delle procedure di appalto, nome del beneficiario e nome del contraente. | |||||||||||||||||||||
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_____________ | |||||||||||||||||||||
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1bis Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 137 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
1. Il Fondo fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza derivante da una o più delle seguenti circostanze: |
1. La Commissione può decidere di fornire sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza derivante da una o più delle seguenti circostanze: | |||||||||||||||||||||
Emendamento 138 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(a) forti pressioni migratorie su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni; |
(a) un imprevisto afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi in uno o più Stati membri che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento, i sistemi di protezione dei minori e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 139 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(a bis) ricollocazione volontaria; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 140 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(c) forti pressioni migratorie su paesi terzi, in particolare qualora persone che necessitano di protezione internazionale rimangano bloccate a seguito di capovolgimenti politici o conflitti, specialmente se ciò può influire sui flussi migratori in direzione dell'UE. |
(c) un imprevisto afflusso massiccio o sproporzionato di persone in paesi terzi, in particolare qualora persone che necessitano di protezione internazionale rimangano bloccate a seguito di capovolgimenti politici, conflitti o calamità naturali, specialmente se ciò può influire sui flussi migratori in direzione dell'UE. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 141 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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1 bis. Le azioni attuate nei paesi terzi conformemente al presente articolo sono coerenti e se del caso complementari con la politica umanitaria dell'Unione e rispettano i principi umanitari stabiliti nel consenso sull'aiuto umanitario. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 142 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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1 ter. Nei casi descritti al paragrafo 1, lettere a), a bis), b) e c) del presente articolo, la Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 143 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
2. L'assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie decentrate. |
2. L'assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, all'UNHCR e alle autorità locali e regionali sottoposte a imprevisti afflussi massicci o sproporzionati di cittadini di paesi terzi, e in particolare quelle che hanno la responsabilità di accogliere e integrare i minori migranti non accompagnati. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 144 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al [titolo VIII] del regolamento finanziario. |
4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al regolamento finanziario. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 145 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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4 bis. Qualora necessario per attuare l'azione, l'assistenza emergenziale può coprire spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della richiesta di assistenza, ma non anteriormente al 1° gennaio 2021. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 146 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del Fondo può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all'azione da un programma dell'Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi ammissibili totali dell'azione e il sostegno dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che fissano le condizioni del sostegno. |
1. Un'operazione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del Fondo può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. I programmi presentati dalla Commissione si completano in maniera sinergica e sono strutturati in modo trasparente per evitare qualsiasi duplicazione di attività. Al contributo fornito all'operazione da un programma dell'Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi ammissibili totali dell'operazione e il sostegno dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che fissano le condizioni del sostegno. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 147 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparabili: |
Le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparabili: | |||||||||||||||||||||
Emendamento 148 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
1. Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell'articolo [41, paragrafo 3, lettera h), punto i), punto ii),] del regolamento finanziario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all'allegato V. |
1. Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma del regolamento finanziario, la Commissione trasmette, almeno uno volta all'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all'allegato V. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 149 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
3. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi previsti dal presente regolamento figurano nell'allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi. |
3. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi previsti dal presente regolamento figurano nell'allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi. Su richiesta, i dati ricevuti dalla Commissione sugli indicatori di output e di risultato sono resi disponibili al Parlamento europeo e al Consiglio. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 150 Proposta di regolamento Articolo 29 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
Articolo 29 |
soppresso | |||||||||||||||||||||
Valutazione |
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1. La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento, comprese le azioni attuate nell'ambito del presente Fondo. |
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2. La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale. |
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Emendamento 151 Proposta di regolamento Articolo 29 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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Articolo 29 bis | |||||||||||||||||||||
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Valutazione | |||||||||||||||||||||
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1. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione presenta una valutazione intermedia dell'attuazione del presente regolamento. La valutazione intermedia esamina l'efficacia, l'efficienza, la semplificazione e la flessibilità del Fondo. Più in particolare, essa comprende una valutazione: | |||||||||||||||||||||
|
(a) dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili, in particolare delle relazioni annuali in materia di performance trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 30 e degli indicatori di output e di risultato di cui all'allegato VIII; | |||||||||||||||||||||
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(b) del valore aggiunto UE delle azioni e delle operazioni attuate nel quadro del Fondo; | |||||||||||||||||||||
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(c) del contributo alla solidarietà dell'UE in materia di asilo e migrazione; | |||||||||||||||||||||
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(d) del sussistere della pertinenza delle misure di attuazione di cui all'allegato II e delle azioni di cui all'allegato III; | |||||||||||||||||||||
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(e) della complementarità, del coordinamento e della coerenza tra le azioni sostenute nel quadro del presente Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione, quali i fondi strutturali, e gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione; | |||||||||||||||||||||
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(f) dell'impatto a più lungo termine e della sostenibilità degli effetti del Fondo. | |||||||||||||||||||||
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La valutazione intermedia tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva sull'impatto a più lungo termine del fondo predecessore– il Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 – e, ove opportuno, è corredata di una proposta legislativa di revisione del presente regolamento. | |||||||||||||||||||||
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2. Entro il 31 gennaio 2030, la Commissione effettua una valutazione retrospettiva. Entro la stessa data, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione. La valutazione retrospettiva include una valutazione di tutti gli elementi di cui al paragrafo 1. A tale riguardo, l'impatto a più lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Fondo sono valutati nel contesto di un'eventuale decisione di rinnovo o modifica di un successivo fondo. | |||||||||||||||||||||
|
Le relazioni di valutazione intermedia e di valutazione retrospettiva di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo sono condotte con una partecipazione significativa delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di migranti e rifugiati, degli organismi per la parità, delle istituzioni nazionali per i diritti umani e di altre organizzazioni pertinenti conformemente al principio di partenariato sancito dall'articolo 3 bis. | |||||||||||||||||||||
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3. Nella sua valutazione intermedia e retrospettiva, la Commissione presta particolare attenzione alla valutazione delle azioni condotte da paesi terzi, in tali paesi o in relazione a essi, conformemente agli articoli 5 e 6 e all'articolo 13, paragrafo 8. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 152 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) .../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni]. La relazione presentata nel 2023 copre l'attuazione del programma nel periodo fino al 30 giugno 2022. |
1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance. La relazione presentata nel 2023 copre l'attuazione del programma nel periodo fino al 30 giugno 2022. Gli Stati membri pubblicano tali relazioni su un sito web dedicato e le trasmettono al Parlamento europeo e al Consiglio. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 153 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali, tenuto conto dei dati più recenti come richiesto dall'articolo [37] del regolamento (UE) .../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni]; |
(a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali, tenuto conto dei dati cumulativi più recenti trasmessi alla Commissione; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 154 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(a bis) una ripartizione dei conti annuali del programma nazionale in recuperi, prefinanziamento ai beneficiari finali e spese effettivamente sostenute; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 155 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte; |
(b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte, ivi compresi i pareri motivati emessi dalla Commissione in relazione a una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 156 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(c) la complementarità tra le azioni sostenute dal Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione, in particolare quelle nei paesi terzi o in relazione a tali paesi; |
(c) la complementarità, il coordinamento e la coerenza tra le azioni sostenute nel quadro del presente Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione, quali i fondi strutturali, e gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 157 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera d | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(d) il contributo del programma all'attuazione dell'acquis e dei piani d'azione dell'Unione pertinenti; |
(d) il contributo del programma all'attuazione dell'acquis e dei piani d'azione dell'Unione pertinenti nonché alla cooperazione e alla solidarietà fra Stati membri in materia di asilo; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 158 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
|
(d bis) il rispetto dei requisiti in materia di diritti fondamentali; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 159 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera g | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(g) il numero di persone reinsediate con il contributo del Fondo in linea con gli importi di cui all'articolo 16, paragrafo 1; |
(g) il numero di persone reinsediate o ammesse con il contributo del Fondo in linea con gli importi di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 160 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera h | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(h) il numero di richiedenti e di beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro in conformità dell'articolo 17. |
(h) il numero di richiedenti e di beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro in conformità dell'articolo 17 ter. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 161 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
|
(h bis) il numero di persone vulnerabili assistite attraverso il programma, compresi i minori e coloro che hanno ottenuto protezione internazionale; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 162 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
3. La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni sulla relazione annuale in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro tale termine, la relazione s'intende accettata. |
3. La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni sulla relazione annuale in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro tale termine, la relazione s'intende accettata. Una volta che le relazioni sono state accettate, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio le sintesi delle relazioni annuali in materia di performance e le pubblica su un sito web dedicato. Se gli Stati membri non trasmettono il testo integrale della relazione annuale in materia di performance a norma del paragrafo 1, esso viene messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio su loro richiesta. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 163 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 13, 18, 28 e 31 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4, 9, 13, 16, 17 ter, 18, 28 e 31 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 164 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli 13, 18, 28 e 31 in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli 4, 9, 13, 16, 17 ter, 18, 28 e 31 in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 165 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 13, 18, 28 e 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4, 9, 13, 16, 17 ter, 18, 28 e 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 166 Proposta di regolamento Allegato I – punto 1 – lettera a | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(a) ogni Stato membro riceve dal Fondo un importo fisso pari a 5 000 000 EUR solo all'inizio del periodo di programmazione; |
(a) ogni Stato membro riceve dal Fondo un importo fisso pari a 10 000 000 EUR solo all'inizio del periodo di programmazione; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 167 Proposta di regolamento Allegato I – punto 4 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
4. Nel settore della lotta alla migrazione irregolare, compreso il rimpatrio, sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo: |
4. Nel settore della lotta alla migrazione irregolare, compreso il rimpatrio, è preso in considerazione il seguente criterio: | |||||||||||||||||||||
Emendamento 168 Proposta di regolamento Allegato I – punto 4 – lettera a | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(a) il 50% in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro e che sono oggetto di una decisione di rimpatrio in virtù di norme di diritto nazionale e/o dell'Unione, vale a dire di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che dichiari l'illegalità del soggiorno e imponga l'obbligo di rimpatrio; |
(a) il numero di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro e che sono oggetto di una decisione definitiva di rimpatrio in virtù di norme di diritto nazionale e/o dell'Unione, vale a dire di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che dichiari l'illegalità del soggiorno e imponga l'obbligo di rimpatrio; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 169 Proposta di regolamento Allegato I – punto 4 – lettera b | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(b) il 50% in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro in ottemperanza ad un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario. |
soppresso | |||||||||||||||||||||
Emendamento 170 Proposta di regolamento Allegato I – punto 5 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
5. Ai fini dell'assegnazione iniziale, le cifre di riferimento sono i più recenti dati statistici annuali relativi ai tre anni civili precedenti, prodotti dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri alla data di applicazione del presente regolamento in conformità del diritto dell'Unione. Ai fini del riesame intermedio, le cifre di riferimento sono i più recenti dati statistici annuali relativi ai tre anni civili precedenti, prodotti dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione, disponibili al momento del riesame intermedio nel 2024. Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori. |
5. Ai fini dell'assegnazione iniziale, le cifre di riferimento sono i più recenti dati statistici annuali relativi ai tre anni civili precedenti, prodotti dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri alla data di applicazione del presente regolamento in conformità del diritto dell'Unione. I dati, inclusi quelli sui minori, sono disaggregati in base all'età e al sesso, alle vulnerabilità specifiche e allo status di asilo. Ai fini del riesame intermedio, le cifre di riferimento sono i più recenti dati statistici annuali relativi ai tre anni civili precedenti, prodotti dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione, disponibili al momento del riesame intermedio nel 2024. Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 171 Proposta di regolamento Allegato II – punto 1 – lettera b | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(b) sostenere, ove necessario, le capacità dei sistemi di asilo degli Stati membri per quanto riguarda le infrastrutture e i servizi; |
(b) sostenere, ove necessario, le capacità dei sistemi di asilo degli Stati membri, anche a livello locale e regionale, per quanto riguarda le infrastrutture, come adeguate condizioni di accoglienza, in particolare per i minori, e i servizi, come servizi di assistenza e rappresentanza legali e servizi di interpretazione; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 172 Proposta di regolamento Allegato II – punto 1 – lettera c | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(c) rafforzare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori, e fornire sostegno agli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà; |
soppresso | |||||||||||||||||||||
Emendamento 173 Proposta di regolamento Allegato II – punto 1 – lettera d | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(d) rafforzare la solidarietà e la cooperazione con i paesi terzi esposti ai flussi migratori, anche tramite il reinsediamento e altre vie di accesso legali alla protezione nell'Unione, nonché i partenariati e la cooperazione con i paesi terzi ai fini della gestione della migrazione. |
(d) rafforzare la solidarietà e la cooperazione con i paesi terzi verso i quali sono state sfollate numerose persone che necessitano di protezione internazionale, anche attraverso la promozione della capacità di tali paesi di migliorare le condizioni di accoglienza e di protezione internazionale e tramite il reinsediamento e altre vie di accesso legali alla protezione nell'Unione, in particolare per i gruppi vulnerabili come i bambini e gli adolescenti esposti a rischi in termini di protezione, nonché i partenariati e la cooperazione con i paesi terzi nel quadro degli sforzi di cooperazione a livello mondiale nel settore della protezione internazionale. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 174 Proposta di regolamento Allegato II – punto 1 – lettera d bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
|
(d bis) fornire assistenza tecnica e operativa a uno o più altri Stati membri in cooperazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 175 Proposta di regolamento Allegato II – punto 2 – lettera a | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(a) sostenere lo sviluppo e l'attuazione di politiche che promuovano la migrazione legale e l'attuazione dell'acquis dell'Unione in materia di migrazione legale; |
(a) sostenere lo sviluppo e l'attuazione di politiche che promuovano la migrazione legale, compreso il ricongiungimento familiare, e l'attuazione dell'acquis dell'Unione in materia di migrazione legale, in particolare degli strumenti relativi alla migrazione legale di manodopera, in linea con le norme internazionali applicabili in materia di migrazione e protezione dei lavoratori migranti; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 176 Proposta di regolamento Allegato II – punto 2 – lettera a bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(a bis) promuovere ed elaborare misure strutturali e di sostegno che agevolino l'ingresso e il soggiorno legali nell'Unione; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 177 Proposta di regolamento Allegato II – punto 2 – lettera a ter (nuova) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(a ter) rafforzare i partenariati e la cooperazione con i paesi terzi esposti ai flussi migratori, anche tramite vie di accesso legali all'Unione, allo scopo di compiere sforzi di cooperazione a livello mondiale nel settore della migrazione; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 178 Proposta di regolamento Allegato II – punto 2 – lettera b | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(b) promuovere misure di integrazione precoce per l'inclusione sociale ed economica dei cittadini di paesi terzi, che preparino la loro partecipazione attiva alla società di accoglienza e la loro accettazione da parte della stessa, in particolare con il coinvolgimento di autorità locali o regionali e organizzazioni della società civile. |
soppresso | |||||||||||||||||||||
Emendamento 179 Proposta di regolamento Allegato II – punto 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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2 bis. Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), tramite le seguenti misure di attuazione: | |||||||||||||||||||||
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(a) promuovere misure di integrazione per l'inclusione sociale ed economica dei cittadini di paesi terzi, facilitando il ricongiungimento familiare e preparando la loro partecipazione attiva alla società di accoglienza e la loro accettazione da parte di quest'ultima, in particolare con il coinvolgimento delle autorità locali o regionali, delle organizzazioni non governative, comprese le organizzazioni che si occupano di rifugiati e migranti, e delle parti sociali; e | |||||||||||||||||||||
|
(b) promuovere e attuare misure di protezione per le persone vulnerabili nel quadro delle misure di integrazione. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 180 Proposta di regolamento Allegato II – punto 3 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
3. Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), tramite le seguenti misure di attuazione: |
3. Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis), tramite le seguenti misure di attuazione: | |||||||||||||||||||||
Emendamento 181 Proposta di regolamento Allegato II – punto 3 – lettera b | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(b) sostenere un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri a livello dell'Unione e degli Stati membri e lo sviluppo di capacità che consentano rimpatri efficaci e sostenibili, e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare; |
(b) sostenere un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri a livello dell'Unione e degli Stati membri e lo sviluppo di capacità che consentano rimpatri efficaci, dignitosi e sostenibili, e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 182 Proposta di regolamento Allegato II – punto 3 – lettera c | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(c) sostenere il rimpatrio volontario assistito e la reintegrazione; |
(c) sostenere il rimpatrio volontario assistito, la ricerca dei familiari e la reintegrazione, nel rispetto dell'interesse superiore dei minori; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 183 Proposta di regolamento Allegato II – punto 3 – lettera d | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(d) rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e le loro capacità di attuare accordi e altre intese in materia di riammissione, e consentire rimpatri sostenibili. |
(d) rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e le loro capacità di attuare accordi in materia di riammissione, compresa la reintegrazione, al fine di consentire rimpatri sostenibili. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 184 Proposta di regolamento Allegato II – punto 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
|
3 bis. Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c ter), tramite le seguenti misure di attuazione: | |||||||||||||||||||||
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(a) promuovere e garantire il rispetto del diritto internazionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nelle politiche e nelle misure in materia di asilo e migrazione; | |||||||||||||||||||||
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(b) rafforzare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, in particolare la solidarietà nei confronti degli Stati membri più esposti ai flussi migratori, e fornire sostegno agli Stati membri a livello centrale, regionale o locale, alle organizzazioni internazionali, alle organizzazioni non governative e alle parti sociali nei loro sforzi di solidarietà; | |||||||||||||||||||||
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(c) sostenere il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 185 Proposta di regolamento Allegato III – titolo | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
Ambito di applicazione del sostegno |
Azioni ammissibili al sostegno dello Strumento a norma dell'articolo 3 | |||||||||||||||||||||
Emendamento 186 Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
1. Nell'ambito dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il Fondo sostiene in particolare quanto segue: |
1. Nell'ambito dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il Fondo sostiene quanto segue: | |||||||||||||||||||||
Emendamento 187 Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera a | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(a) l'istituzione e lo sviluppo di strategie nazionali in materia di asilo, migrazione legale, integrazione, rimpatrio e migrazione irregolare; |
(a) l'istituzione e lo sviluppo di strategie nazionali, regionali e locali per l'attuazione dell'acquis dell'Unione in materia di asilo, migrazione legale, integrazione, in particolare strategie locali di integrazione, rimpatrio e migrazione irregolare; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 188 Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera b | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(b) la creazione di strutture, sistemi e strumenti amministrativi, e la formazione del personale, comprese le autorità locali e altri soggetti interessati; |
(b) la creazione di strutture, sistemi e strumenti amministrativi, e la formazione del personale, comprese le autorità locali e altri soggetti interessati, in cooperazione con le pertinenti agenzie dell'Unione, ove opportuno; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 189 Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera c | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(c) lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione di politiche e procedure, anche sulla raccolta e sullo scambio di informazioni e dati, lo sviluppo e l'applicazione di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare i progressi conseguiti e valutare gli sviluppi strategici; |
(c) lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione di politiche e procedure, comprese l'elaborazione, la raccolta, l'analisi e la divulgazione di dati e statistiche qualitativi e quantitativi sulla migrazione e sulla protezione internazionale, e lo sviluppo e l'applicazione di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare i progressi conseguiti e valutare gli sviluppi strategici; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 190 Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera e | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(e) servizi di assistenza e sostegno adeguati allo status e alle esigenze delle persone interessate, specialmente dei gruppi vulnerabili; |
(e) servizi di assistenza e sostegno sensibili alle specificità di genere e adeguati allo status e alle esigenze delle persone interessate, specialmente delle persone vulnerabili; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 191 Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera e bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
|
(e bis) la protezione efficace dei minori migranti, in particolare la conduzione di valutazioni dell'interesse superiore del minore prima che siano adottate decisioni, l'insieme delle misure figuranti nella comunicazione della Commissione del 12 aprile 2017 sulla protezione dei minori migranti, come ad esempio garantire a tutti i minori non accompagnati un alloggio adeguato e la nomina tempestiva di tutori, contributi alla rete europea degli istituti di tutela, e lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione di politiche e procedure di tutela dei minori, incluso un meccanismo di ricorso basato sui diritti dei minori; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 192 Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera f | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(f) azioni volte a sensibilizzare i portatori di interessi e il pubblico sulle politiche in materia di asilo, integrazione, migrazione legale e rimpatrio. |
(f) azioni volte a sensibilizzare i portatori di interessi e il pubblico sulle politiche in materia di asilo, integrazione, migrazione legale e rimpatrio, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, compresi i minori. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 193 Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
2. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il Fondo sostiene in particolare quanto segue: |
2. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il Fondo sostiene quanto segue: | |||||||||||||||||||||
Emendamento 194 Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 – lettera a | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(a) la fornitura di aiuti materiali, compresa l'assistenza alle frontiere; |
(a) la fornitura di aiuti materiali, compresa l'assistenza alle frontiere, strutture adatte ai minori e sensibili alle specificità di genere, servizi di emergenza forniti dalle autorità locali, istruzione, formazione, servizi di sostegno, assistenza e rappresentanza legali, cure mediche e psicologiche; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 195 Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 – lettera b | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(b) lo svolgimento delle procedure di asilo; |
(b) lo svolgimento delle procedure di asilo, incluse la ricerca dei familiari e la garanzia dell'accesso ai servizi di assistenza e rappresentanza legali nonché di interpretazione per i richiedenti asilo in tutte le fasi della procedura; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 196 Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 – lettera c | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(c) l'identificazione dei richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari; |
(c) l'identificazione dei richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari, compresa l'identificazione tempestiva delle vittime di tratta, dei minori e di altre persone vulnerabili come le vittime di tortura e di violenza di genere, e il rinvio a servizi specializzati; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 197 Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 – lettera c bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(c bis) la fornitura di servizi psicosociali e di riabilitazione qualificati alle vittime di violenza e tortura, compresa la violenza di genere; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 198 Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 – lettera d | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(d) la creazione o il miglioramento di infrastrutture destinate all'accoglienza e all'alloggio, compreso l'eventuale uso comune di tali infrastrutture da parte di più Stati membri; |
(d) la creazione o il miglioramento di infrastrutture destinate all'accoglienza e all'alloggio, come l'alloggio in piccole unità e in infrastrutture su piccola scala che rispondano alle esigenze delle famiglie con minori, inclusi gli alloggi e le infrastrutture resi disponibili dalle autorità locali e regionali e compreso l'eventuale uso comune di tali infrastrutture da parte di più Stati membri; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 199 Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 – lettera d bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(d bis) la fornitura di forme alternative di assistenza che siano integrate nei vigenti sistemi nazionali di protezione dei minori e che rispondano alle esigenze di tutti i minori, conformemente alle norme internazionali; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 200 Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 – lettera e | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(e) il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e diffusione di informazioni sui paesi d'origine; |
(e) il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e condivisione tra loro di informazioni sui paesi d'origine; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 201 Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 – lettera f | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(f) azioni connesse allo svolgimento di procedure per l'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento [e l'ammissione umanitaria] o di programmi nazionali di reinsediamento che siano compatibili con il quadro dell'Unione per il reinsediamento; |
(f) azioni connesse allo svolgimento di procedure per l'attuazione dei piani nazionali di reinsediamento o di ammissione umanitaria di cui al presente regolamento; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 202 Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 – lettera g | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(g) trasferimenti di beneficiari di protezione internazionale; |
(g) trasferimenti di richiedenti e di beneficiari di protezione internazionale; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 203 Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 – lettera h | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(h) il rafforzamento della capacità dei paesi terzi di migliorare la protezione delle persone che ne necessitano; |
(h) il rafforzamento della capacità dei paesi terzi di migliorare la protezione delle persone che ne necessitano, in particolare sostenendo lo sviluppo di solidi meccanismi di tutela dei minori nei paesi terzi e garantendo che i minori siano protetti in tutti i settori da violenza, abusi e negligenza e abbiano accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 204 Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 – lettera i | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(i) la creazione, lo sviluppo e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie. |
(i) la creazione, lo sviluppo e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento e all'assistenza in istituti, in particolare per i minori non accompagnati e i minori con famiglie, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 205 Proposta di regolamento Allegato III – punto 3 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
3. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il Fondo sostiene in particolare quanto segue: |
3. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il Fondo sostiene quanto segue: | |||||||||||||||||||||
Emendamento 206 Proposta di regolamento Allegato III – punto 3 – lettera b | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(b) lo sviluppo di programmi di mobilità verso l'Unione, quali regimi di migrazione temporanea o circolare, compresa la formazione atta a migliorare l'occupabilità; |
(b) lo sviluppo di programmi di mobilità verso l'Unione, inclusi, ma non solo, regimi di migrazione temporanea o circolare, compresa la formazione professionale e di altra natura atta a migliorare l'occupabilità; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 207 Proposta di regolamento Allegato III – punto 3 – lettera d | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(d) la valutazione delle competenze e delle qualifiche acquisite in un paese terzo, nonché della loro trasparenza e compatibilità con quelle acquisite in uno Stato membro; |
(d) la valutazione e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, inclusa l'esperienza professionale, acquisite in un paese terzo, nonché della loro trasparenza e compatibilità con quelle acquisite in uno Stato membro, e l'elaborazione di standard di valutazione comuni; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 208 Proposta di regolamento Allegato III – punto 3 – lettera e | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(e) l'assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare ai sensi della direttiva 2003/86/CE del Consiglio51; |
(e) l'assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare al fine di garantire un'attuazione armonizzata della direttiva 2003/86/CE del Consiglio51; | |||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | |||||||||||||||||||||
51 Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pagg. 12-18). |
51 Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pagg. 12-18). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 209 Proposta di regolamento Allegato III – punto 3 – lettera f | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(f) l'assistenza in relazione a un cambiamento di status di cittadini di paesi terzi che soggiornano già legalmente in uno Stato membro, specialmente in relazione all'acquisizione di uno status di soggiorno legale definito a livello di Unione; |
(f) l'assistenza, compresa l'assistenza e la rappresentanza legali, in relazione a un cambiamento di status di cittadini di paesi terzi che soggiornano già legalmente in uno Stato membro, specialmente in relazione all'acquisizione di uno status di soggiorno legale definito a livello di Unione; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 210 Proposta di regolamento Allegato III – punto 3 – lettera f bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(f bis) l'assistenza in relazione all'esercizio dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'Unione, in particolare per quanto riguarda la mobilità all'interno dell'Unione e l'accesso all'occupazione; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 211 Proposta di regolamento Allegato III – punto 3 – lettera g | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(g) misure di integrazione precoce, quali un sostegno mirato in conformità delle esigenze dei cittadini di paesi terzi e programmi di integrazione incentrati sull'istruzione e sulla formazione linguistica e di altro tipo, ad esempio corsi di educazione civica e orientamento professionale; |
soppresso | |||||||||||||||||||||
Emendamento 212 Proposta di regolamento Allegato III – punto 3 – lettera h | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(h) azioni che promuovono la parità di accesso dei cittadini di paesi terzi ai servizi pubblici e privati e la parità di prestazione dei medesimi, anche adattando tali servizi alle esigenze del gruppo di riferimento; |
soppresso | |||||||||||||||||||||
Emendamento 213 Proposta di regolamento Allegato III – punto 3 – lettera i | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(i) la cooperazione tra organismi governativi e non governativi secondo un metodo integrato, anche tramite centri di assistenza all'integrazione coordinati, quali sportelli unici; |
soppresso | |||||||||||||||||||||
Emendamento 214 Proposta di regolamento Allegato III – punto 3 – lettera j | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(j) azioni volte a consentire e favorire l'inserimento di cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e la loro partecipazione attiva alla medesima, e azioni volte a promuovere la loro accettazione da parte della società di accoglienza; |
soppresso | |||||||||||||||||||||
Emendamento 215 Proposta di regolamento Allegato III – punto 3 – lettera k | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(k) la promozione degli scambi e del dialogo tra i cittadini di paesi terzi, la società di accoglienza e le autorità pubbliche, anche mediante la consultazione dei cittadini di paesi terzi, e del dialogo interculturale e interreligioso. |
soppresso | |||||||||||||||||||||
Emendamento 216 Proposta di regolamento Allegato II – punto 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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3 bis. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), il Fondo sostiene in particolare quanto segue: | |||||||||||||||||||||
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(a) misure di integrazione, quali un sostegno mirato in conformità delle esigenze dei cittadini di paesi terzi e programmi di integrazione incentrati sull'istruzione e l'assistenza inclusive, sulla lingua, sulla consulenza e sulla formazione professionale e di altro tipo, ad esempio corsi di educazione civica e orientamento professionale; | |||||||||||||||||||||
|
(b) lo sviluppo delle capacità dei servizi di integrazione forniti dalle autorità locali; | |||||||||||||||||||||
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(c) azioni che promuovono la parità di accesso dei cittadini di paesi terzi ai servizi pubblici e privati e la parità di prestazione dei medesimi, in particolare l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e al sostegno psicosociale e l'adattamento di tali servizi alle esigenze del gruppo di riferimento; | |||||||||||||||||||||
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(d) la cooperazione tra organismi governativi e non governativi secondo un metodo integrato, anche tramite centri di assistenza all'integrazione coordinati, quali sportelli unici; | |||||||||||||||||||||
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(e) azioni volte a consentire e favorire l'inserimento di cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e la loro partecipazione attiva alla medesima, e azioni volte a promuovere la loro accettazione da parte della società di accoglienza; | |||||||||||||||||||||
|
(f) la promozione degli scambi e del dialogo tra i cittadini di paesi terzi, la società di accoglienza e le autorità pubbliche, anche mediante la consultazione dei cittadini di paesi terzi, e del dialogo interculturale e interreligioso. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 217 Proposta di regolamento Allegato III – punto 4 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
4. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), il Fondo sostiene in particolare quanto segue: |
4. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis), il Fondo sostiene quanto segue: | |||||||||||||||||||||
Emendamento 218 Proposta di regolamento Allegato III – punto 4 – lettera a | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(a) infrastrutture destinate all'accoglienza e all'alloggio, compreso l'eventuale uso comune di tali infrastrutture da parte di più Stati membri; |
(a) il miglioramento delle infrastrutture destinate all'accoglienza aperta e il miglioramento delle infrastrutture esistenti destinate all'alloggio, compreso l'eventuale uso comune di tali infrastrutture da parte di più Stati membri; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 219 Proposta di regolamento Allegato III – punto 4 – lettera b | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(b) l'introduzione, lo sviluppo e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie; |
(b) l'introduzione, lo sviluppo, l'attuazione e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento basate sulla gestione dei casi all'interno della comunità, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 220 Proposta di regolamento Allegato III – punto 4 – lettera b bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(b bis) l'identificazione e l'accoglienza delle vittime di tratta in conformità della direttiva 2011/36/UE e della direttiva 2004/81/CE del Consiglio1 bis; | |||||||||||||||||||||
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___________________ | |||||||||||||||||||||
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1 bis Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 221 Proposta di regolamento Allegato III – punto 4 – lettera d | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(d) la lotta contro gli incentivi all'immigrazione irregolare, compresa l'assunzione di migranti irregolari, tramite ispezioni efficaci e adeguate basate sulla valutazione dei rischi, la formazione del personale, l'istituzione e l'applicazione di meccanismi tramite i quali i migranti irregolari possano richiedere le retribuzioni arretrate e presentare denuncia nei confronti dei datori di lavoro, o campagne di informazione e di sensibilizzazione volte a informare datori di lavoro e migranti irregolari dei loro diritti e obblighi in virtù della direttiva 2009/52/CE53; |
(d) la riduzione degli incentivi all'immigrazione irregolare, compresa l'assunzione di migranti irregolari, tramite ispezioni efficaci e adeguate basate sulla valutazione dei rischi, la formazione del personale, l'istituzione e l'applicazione di meccanismi tramite i quali i migranti irregolari possano richiedere le retribuzioni arretrate e presentare denuncia nei confronti dei datori di lavoro, o campagne di informazione e di sensibilizzazione volte a informare datori di lavoro e migranti irregolari dei loro diritti e obblighi in virtù della direttiva 2009/52/CE53; | |||||||||||||||||||||
__________________ |
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53 Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pagg. 24-32). |
53 Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pagg. 24-32). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 222 Proposta di regolamento Allegato III – punto 4 – lettera g | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(g) l'assistenza al rimpatrio, in particolare il rimpatrio volontario assistito e informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito; |
(g) l'assistenza al rimpatrio, in particolare il rimpatrio volontario assistito e informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito, anche fornendo orientamenti specifici per i minori nelle procedure di rimpatrio e garantendo procedure di rimpatrio basate sui diritti dei minori; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 223 Proposta di regolamento Allegato III – punto 4 – lettera j | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(j) strutture e servizi nei paesi terzi che garantiscano adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all'arrivo, anche per i minori non accompagnati e altri gruppi vulnerabili, secondo le norme internazionali; |
(j) strutture e servizi di sostegno nei paesi terzi che garantiscano adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all'arrivo e una rapida transizione verso alloggi basati sulla comunità; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 224 Proposta di regolamento Allegato III – punto 4 – lettera k | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(k) la cooperazione con paesi terzi per combattere la migrazione irregolare e per rendere efficaci il rimpatrio e la riammissione, anche nel quadro dell'applicazione di accordi e altre intese in materia di riammissione; |
(k) la cooperazione con paesi terzi per combattere la migrazione irregolare e per rendere efficaci il rimpatrio e la riammissione, anche nel quadro dell'applicazione di accordi in materia di riammissione; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 225 Proposta di regolamento Allegato III – punto 4 – lettera l | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(l) misure volte a sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per l'immigrazione e ai rischi dell'immigrazione irregolare; |
(l) misure volte a sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per la migrazione e ai rischi dell'immigrazione irregolare; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 226 Proposta di regolamento Allegato III – punto 4 – lettera m | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(m) sostegno a paesi terzi e azioni in paesi terzi, anche per quanto riguarda infrastrutture, attrezzature e altre misure, a condizione che contribuiscano a potenziare una cooperazione efficace tra i paesi terzi e l'Unione e i suoi Stati membri in materia di rimpatrio e riammissione. |
soppresso | |||||||||||||||||||||
Emendamento 227 Proposta di regolamento Allegato III – punto 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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4 bis. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c ter), il Fondo sostiene quanto segue: | |||||||||||||||||||||
|
(a) l'esecuzione dei trasferimenti di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro, comprese le misure di cui all'articolo 17 ter del presente regolamento; | |||||||||||||||||||||
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(b) la fornitura di sostegno operativo, in termini di personale distaccato o di assistenza finanziaria, da parte di uno Stato membro a un altro Stato membro esposto alle sfide della migrazione; | |||||||||||||||||||||
|
(c) azioni connesse allo svolgimento di procedure per l'attuazione di piani nazionali di reinsediamento o di ammissione umanitaria. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 228 Proposta di regolamento Allegato IV – trattino 1 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
– Misure di integrazione attuate da autorità locali e regionali e organizzazioni della società civile. |
– Misure di integrazione attuate da autorità locali e regionali e organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni che si occupano di rifugiati e migranti. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 229 Proposta di regolamento Allegato IV – trattino 2 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
– Azioni volte a sviluppare e attuare alternative efficaci al trattenimento. |
– Azioni volte a sviluppare e attuare alternative efficaci al trattenimento e all'assistenza in istituti. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 230 Proposta di regolamento Allegato IV – trattino 4 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
– Misure a favore di persone vulnerabili e richiedenti protezione internazionale con esigenze di accoglienza e/o procedurali particolari, comprese misure volte a fornire una protezione efficace ai minori migranti, specialmente ai non accompagnati. |
– Misure a favore di persone vulnerabili e richiedenti protezione internazionale con esigenze di accoglienza e/o procedurali particolari, comprese misure volte a fornire una protezione efficace ai minori migranti, specialmente ai minori non accompagnati. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 231 Proposta di regolamento Allegato V – parte -1 (nuova) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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-1. Tutti gli indicatori di performance chiave elencati di seguito sono disaggregati in base al sesso e all'età. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 232 Proposta di regolamento Allegato V – parte 1 – punto 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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1 bis. numero di persone ammesse mediante programmi di ammissione umanitaria; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 233 Proposta di regolamento Allegato V – parte 1 – punto 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
|
3 bis. numero di richiedenti protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro con il sostegno del Fondo; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 234 Proposta di regolamento Allegato Vi – parte 1 – punto 3 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
|
3 ter. numero di beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro con il sostegno del Fondo; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 235 Proposta di regolamento Allegato V – parte 1 bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
|
Obiettivo specifico 1 bis: sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri: | |||||||||||||||||||||
|
1. numero di Carte blu rilasciate con il sostegno del Fondo; | |||||||||||||||||||||
|
2. numero di lavoratori trasferiti all'interno di una società che hanno ottenuto tale status con il sostegno del Fondo; | |||||||||||||||||||||
|
3. numero di richiedenti ricongiungimento familiare effettivamente ricongiunti con la loro famiglia con il sostegno del Fondo; | |||||||||||||||||||||
|
4. numero di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto un permesso di soggiorno a lungo termine con il sostegno del Fondo. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 236 Proposta di regolamento Allegato V – parte 2 – obiettivo specifico 2 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
Obiettivo specifico 2: sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, contribuendo anche all'integrazione dei cittadini di paesi terzi: |
Obiettivo specifico 2: contribuire all'integrazione dei cittadini di paesi terzi: | |||||||||||||||||||||
Emendamento 237 Proposta di regolamento Allegato V – parte 2 – punto 2 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
2. numero di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo e riferiscono che tali misure hanno favorito la loro integrazione precoce, rispetto al numero totale di persone che hanno partecipato alle misure di integrazione sostenute dal Fondo. |
2. numero di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 238 Proposta di regolamento Allegato V – parte 2 – punto 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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2 bis. numero di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo e che hanno successivamente ottenuto un posto di lavoro; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 239 Proposta di regolamento Allegato V – parte 2 – punto 2 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
|
2 ter. numero di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo e che hanno assistito al riconoscimento delle loro qualifiche o hanno conseguito un diploma in uno degli Stati membri. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 240 Proposta di regolamento Allegato V – parte 3 – punto 1 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
1. numero di rimpatri eseguiti a seguito di un'intimazione a lasciare il territorio, rispetto al numero di cittadini di paesi terzi a cui è stato ordinato di lasciare il territorio; |
1. numero di rimpatri eseguiti con il sostegno del Fondo a seguito di un'intimazione a lasciare il territorio, rispetto al numero di cittadini di paesi terzi a cui è stato ordinato di lasciare il territorio; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 241 Proposta di regolamento Allegato V – parte 3 bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
|
Obiettivo specifico 3 bis: garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità: | |||||||||||||||||||||
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1. numero di trasferimenti di richiedenti protezione internazionale eseguiti a norma dell'articolo 17 ter del regolamento che istituisce il Fondo; | |||||||||||||||||||||
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1 bis. numero di trasferimenti di beneficiari di protezione internazionale eseguiti a norma dell'articolo 17 ter del regolamento che istituisce il Fondo; | |||||||||||||||||||||
|
2. numero di membri del personale distaccati o entità del sostegno finanziario fornito agli Stati membri esposti alle sfide della migrazione; | |||||||||||||||||||||
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3. numero di persone reinsediate o ammesse mediante programmi di ammissione umanitaria con il sostegno del Fondo. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 242 Proposta di regolamento Allegato VIII –parte -1 (nuova) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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-1 Tutti gli indicatori di performance chiave elencati di seguito sono disaggregati in base al sesso e all'età. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 243 Proposta di regolamento Allegato VIII – parte 1 bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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Obiettivo specifico 1 bis: sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri: | |||||||||||||||||||||
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1. numero di Carte blu rilasciate con il sostegno del Fondo; | |||||||||||||||||||||
|
2. numero di lavoratori trasferiti all'interno di una società che hanno ottenuto tale status con il sostegno del Fondo; | |||||||||||||||||||||
|
3. numero di richiedenti ricongiungimento familiare effettivamente ricongiunti con la loro famiglia con il sostegno del Fondo; | |||||||||||||||||||||
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4. numero di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto un permesso di soggiorno a lungo termine con il sostegno del Fondo. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 244 Proposta di regolamento Allegato VIII – parte 2 – obiettivo specifico 2 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
Obiettivo specifico 2: sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, contribuendo anche all'integrazione dei cittadini di paesi terzi: |
Obiettivo specifico 2: contribuire all'integrazione dei cittadini di paesi terzi: | |||||||||||||||||||||
Emendamento 245 Proposta di regolamento Allegato VIII – parte 2 – punto 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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2 bis. numero di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo e che hanno successivamente ottenuto un posto di lavoro; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 246 Proposta di regolamento Allegato VIII – parte 2 – punto 2 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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2 ter. numero di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo e che hanno successivamente conseguito un diploma in uno degli Stati membri; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 247 Proposta di regolamento Allegato VIII – parte 2 – punto 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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4 bis. numero di cittadini di paesi terzi che hanno terminato con successo il ciclo di istruzione primaria, secondaria o terziaria nello Stato membro con il sostegno del Fondo. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 248 Proposta di regolamento Allegato VIII – parte 3 – punto 4 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
4. numero di rimpatriati che hanno ricevuto un'assistenza alla reintegrazione prima o dopo il rimpatrio cofinanziata dal Fondo, rispetto al numero totale di rimpatri sostenuti dal Fondo. |
4. numero di rimpatriati che hanno ricevuto un'assistenza alla reintegrazione prima o dopo il rimpatrio cofinanziata dal Fondo, rispetto al numero totale di rimpatri sostenuti dal Fondo: | |||||||||||||||||||||
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(a) persone rimpatriate volontariamente; | |||||||||||||||||||||
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(b) persone allontanate; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 249 Proposta di regolamento Allegato VIII – parte 3 bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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Obiettivo specifico 3 bis: garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità: | |||||||||||||||||||||
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1. numero di trasferimenti di richiedenti protezione internazionale eseguiti a norma dell'articolo 17 ter del regolamento che istituisce il Fondo; | |||||||||||||||||||||
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1 bis. numero di trasferimenti di beneficiari di protezione internazionale eseguiti a norma dell'articolo 17 ter del regolamento che istituisce il Fondo; | |||||||||||||||||||||
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2. numero di membri del personale distaccati o entità del sostegno finanziario fornito agli Stati membri esposti alle sfide della migrazione; | |||||||||||||||||||||
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3. numero di persone reinsediate con il sostegno del Fondo. |
MOTIVAZIONE
In un momento in cui l'asilo e la migrazione hanno una priorità estremamente elevata nell'agenda politica, è assolutamente necessario ribadire l'impegno dell'UE nei confronti del suo acquis in materia di asilo e immigrazione. Questa è una delle ragioni principali per cui il relatore accoglie con favore la proposta di un Fondo Asilo e migrazione, che fungerà da successore dell'attuale Fondo Asilo, migrazione e integrazione e che continuerà a fornire sostegno finanziario per l'attuazione dell'acquis in materia di asilo e migrazione.
Gli elevati livelli di migrazione verso l'UE nel 2015 hanno messo in luce gravi mancanze del sistema di asilo dell'Unione europea. Ad oggi, gli Stati membri in prima linea continuano a trovarsi in difficoltà, dato che l'Unione europea nel suo complesso non attribuisce ai principi di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità un significato concreto.
Il relatore ritiene che tutta l'Unione europea dovrebbe cercare di utilizzare il Fondo per contribuire a far fronte alle diverse sfide che si pongono su più fronti: riformare il sistema europeo comune di asilo, rendere più sostenibile e più efficace la politica di rimpatrio, creare canali di migrazione legali e promuovere l'integrazione dei rifugiati nelle nostre società.
Il relatore si compiace del fatto che, per il prossimo periodo finanziario pluriennale, la Commissione europea proponga una dotazione di 10,4 miliardi di euro per far fronte alle sfide dell'asilo, della migrazione e dell'integrazione in Europa. Per iniziare, il relatore ritiene che sia giusto che ciascuno di tali ambiti strategici sia riflesso nel nome del Fondo.
Il relatore ritiene che un fondo dedicato alle politiche di asilo, migrazione e integrazione all'interno dell'Unione europea dovrebbe concentrarsi esattamente su tali politiche. Agli Stati membri dovrebbe essere fornito il sostegno necessario nelle loro azioni e misure volte ad alleviare le pressioni migratorie e a ottemperare ai loro obblighi giuridici. A tale proposito, il relatore ritiene che introdurre percentuali minime dovrebbe contribuire a garantire che tutti gli Stati membri adempiano i loro obblighi a favore di ognuno dei diversi obiettivi del Fondo.
Nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione proposto, gli Stati membri dovrebbero ottemperare ai loro obblighi riguardanti il rafforzamento e lo sviluppo di tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, la creazione di canali di migrazione legale, la promozione dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi, l'esecuzione di rimpatri efficaci e sostenibili e la concretizzazione della solidarietà e dell'equa ripartizione delle responsabilità.
I meccanismi di reinsediamento e ricollocazione sono due sistemi che possono dare un'effettiva dimostrazione di vera solidarietà nei confronti sia degli Stati membri in prima linea sia delle persone bisognose di protezione. Tali meccanismi funzioneranno meglio se tutti gli Stati membri vi prenderanno parte e solo se onoreranno gli impegni che si sono assunti.
Inoltre, il relatore ritiene che non vi siano sufficienti percorsi sicuri verso l'Europa che offrano alle persone bisognose di protezione un'alternativa percorribile alle rischiose traversate irregolari. A tale proposito, il relatore incoraggia gli Stati membri a vagliare le opportunità esistenti, in particolare quelle che potrebbero rispondere alle sfide comuni poste dalle necessità economiche e sociali.
Le persone che giungono in Europa necessitano di un'adeguata accoglienza e assistenza e di accesso a procedure di asilo eque ed efficienti, soprattutto per quanto riguarda le persone con esigenze specifiche, compresi i minori non accompagnati e separati dalle loro famiglie e le persone sopravvissute alla violenza sessuale e di genere. A tale proposito, il relatore ritiene anche che sia necessaria maggiore solidarietà all'interno dell'UE per garantire la protezione, anche attraverso procedure di ricongiungimento familiare e ricollocazione efficienti e rapide.
Per la corretta integrazione di migranti e rifugiati, le azioni e le misure previste sia dai programmi di lavoro che dallo strumento tematico dovrebbero comprendere la partecipazione attiva delle autorità locali e regionali, che spesso sono quelle che hanno contatti quotidiani con le realtà concrete. Il relatore ritiene che i comuni e le regioni dovrebbero disporre di risorse sufficienti a garantire inclusività e dignità per tutti, tra l'altro anche attraverso l'istruzione, la formazione linguistica, corsi di educazione civica e altre azioni che promuovano l'uguaglianza e l'inclusione sociale.
Il relatore riconosce che un piano d'azione onnicomprensivo che favorisca soluzioni a lungo termine richiede un'intensa cooperazione con i paesi terzi. Alla luce delle proposte avanzate in materia di cooperazione con i paesi terzi, è importante ribadire che il Fondo è l'unico strumento per l'asilo e la migrazione all'interno dell'Unione e che esso non deve finanziare primariamente azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi. Inoltre, il relatore ritiene prudente sottolineare che tutte le azioni, indipendentemente dal fatto che si svolgano sul territorio dell'Unione o in paesi terzi, devono rispettare l'acquis dell'Unione in materia di asilo e immigrazione, gli obblighi internazionali nonché i diritti e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Il Fondo deve essere sufficientemente flessibile da rispondere alle varie esigenze degli Stati membri, le quali differiscono considerevolmente all'interno dell'Unione. Il relatore ritiene tuttavia che a tale flessibilità, che consente una rapida assegnazione e riassegnazione dei finanziamenti, dovrebbero essere associate misure che garantiscano una distribuzione equa delle risorse tra gli obiettivi e un grado elevato di trasparenza in merito alla spesa dell'Unione.
Infine, il relatore ribadisce che, nel suo ruolo di colegislatore e nell'assolvimento del proprio dovere di chiamare la Commissione a rispondere del suo operato, il Parlamento europeo deve avere accesso a informazioni adeguate sull'utilizzo del Fondo, in particolare per quanto concerne gli indicatori di output ove necessario, le valutazioni intermedia e retrospettiva e le relazioni annuali in materia di performance.
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI
L'elenco seguente è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione della relazione e fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:
Entità e/o persona |
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UNHCR – Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati |
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FRA – Agenzia europea per i diritti fondamentali |
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ECRE – Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli |
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OIM – Organizzazione internazionale per le migrazioni |
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OIL – Organizzazione internazionale del lavoro |
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Save the Children |
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Eurochild |
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EU Alliance for Investing in Children |
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UNICEF – Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia |
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PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA
On. Claude Moraes
Presidente
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
BRUXELLES
Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (AMF) (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))
Signor Presidente,
con lettera del 24 gennaio 2019, Lei ha chiesto alla commissione giuridica di emettere un parere, a norma dell'articolo 39 del regolamento, sull'opportunità di aggiungere l'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) alla base giuridica della proposta della Commissione in oggetto.
La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 18.2.2019.
I - Contesto
La presente proposta mira ad istituire il Fondo Asilo e migrazione (FAM) come fondo successore dell'attuale Fondo Asilo, migrazione e integrazione[1], con l'obiettivo primario di fornire sostegno alla gestione efficace della migrazione da parte degli Stati membri. Grazie al Fondo l'UE intende continuare ad onorare i suoi obblighi nei confronti di coloro che necessitano di protezione internazionale, agevolare il rimpatrio di coloro che non hanno diritto a soggiornare nell'UE e favorire soluzioni che sostituiscano ai flussi migratori irregolari e incontrollati percorsi sicuri e ben gestiti.
La presente proposta mira innanzitutto a rendere più flessibile la gestione del Fondo rispetto all'attuale periodo di programmazione, creando nuovi meccanismi affinché i finanziamenti siano indirizzati verso la gestione concorrente, diretta e indiretta.
La proposta è basata sull'articolo 78, paragrafo 2, e sull'articolo 79, paragrafi 2 e 4, del TFUE, relativi ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione. Vari emendamenti sono stati presentati in seno alla commissione LIBE al fine di aggiungere, alla base giuridica, l'articolo 80 del TFUE sul principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità, comprese le sue implicazioni finanziarie, tra gli Stati membri.
La relazione della commissione LIBE dovrebbe essere adottata il 19 febbraio 2019 al fine di adottare una posizione in prima lettura in Aula prima delle elezioni. Non si svolgeranno quindi negoziati interistituzionali su questo fascicolo fino a dopo le elezioni.
II - Articoli del trattato pertinenti
La base giuridica della proposta della Commissione è costituita dall'articolo 78, paragrafo 2, del TFUE e dall'articolo 79, paragrafi 2 e 4, del TFUE, che figurano nel capitolo sulle politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione, nel quadro del titolo sullo spazio di libertà, giustizia e sicurezza.
L'articolo 78 recita quanto segue (la sottolineatura è aggiunta):
Articolo 78
(ex articolo 63, punti 1 e 2, e articolo 64, paragrafo 2, del TCE)
1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non-respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:
a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione;
b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;
c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;
d) procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;
e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;
f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;
g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.
3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
L'articolo 79 TFUE recita quanto segue (la sottolineatura è aggiunta):
Articolo 79
(ex articolo 63, punti 3 e 4, del TCE)
1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori:
a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;
c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;
d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.
3. L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.
4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo.
L'articolo 80 del TFUE, che si propone di aggiungere alla base giuridica della proposta e che figura nello stesso titolo e capo degli articoli 78 e 79 del TFUE, recita (sottolineatura aggiunta):
Articolo 80
(nuovo articolo introdotto dal trattato di Lisbona)
Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.
III - Giurisprudenza sulla base giuridica
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, "la scelta del fondamento normativo di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto"[2]. La scelta di una base giuridica scorretta potrebbe pertanto giustificare l'annullamento dell'atto in questione.
In presenza di molteplici basi occorre stabilire se la proposta:
1. persegue molteplici scopi o ha molteplici componenti, e uno di questi scopi o una di queste componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre gli altri sono solo accessori; o
2. persegue contemporaneamente più obiettivi o possiede più componenti tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro.
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, nel primo caso l'atto deve basarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dallo scopo o dalla componente principale o preponderante, mentre nel secondo caso l'atto dovrà basarsi sulle diverse basi giuridiche corrispondenti.[3]
IV. SCOPO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO PROPOSTO
L'obiettivo principale della proposta è quello di fornire sostegno alla gestione efficiente della migrazione da parte degli Stati membri, garantendo il costante rispetto degli obblighi dell'UE nei confronti di coloro che necessitano di protezione internazionale, agevolando il rimpatrio di coloro che non hanno diritto a soggiornare nell'UE e favorendo soluzioni che sostituiscano ai flussi migratori irregolari e incontrollati percorsi sicuri e ben gestiti. La presente proposta mira innanzitutto a rendere più flessibile la gestione del Fondo rispetto all'attuale periodo di programmazione, creando nuovi meccanismi affinché i finanziamenti siano indirizzati verso la gestione concorrente, diretta e indiretta.
La proposta è costituita da 61 considerando, 35 articoli e 8 allegati.
I considerando da 1 a 9 illustrano il retroterra politico e legislativo e il contesto della proposta, compresa l'agenda europea sulla migrazione del maggio 2015 e il Consiglio europeo del 19 ottobre 2017, che sottolineano la capacità dell'Unione di unire gli sforzi europei e nazionali per affrontare la migrazione e lavorare insieme in modo efficace, nel rispetto dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità, e ribadiscono la necessità di perseguire un approccio globale, pragmatico e risoluto in materia di gestione della migrazione che miri a ripristinare il controllo delle frontiere esterne e a ridurre il numero di arrivi irregolari e di decessi in mare. Tali misure dovrebbero basarsi su un uso flessibile e coordinato di tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione e degli Stati membri. La crisi migratoria ha, inoltre, evidenziato la necessità di riformare il sistema europeo comune di asilo e di integrare e rafforzare le attività intraprese dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (AUEA).
Il considerando 10 indica che il FAM dovrebbe sostenere gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri volti a rafforzare le capacità di questi ultimi di sviluppare, sorvegliare e valutare le rispettive politiche di asilo alla luce degli obblighi loro imposti dal vigente diritto dell'Unione.
I considerando da 11 a 30 stabiliscono settori e obiettivi dettagliati delle misure da adottare.
Il considerando 31 stabilisce che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Il sostegno finanziario previsto dal presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell'Unione nei settori dell'asilo e della migrazione
I considerando 32-40 stabiliscono le modalità per ripartire i fondi e le risorse e per rimborsare i costi.
Il considerando 41 stabilisce che, per completare l'attuazione dell'obiettivo strategico del FAM a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il FAM dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali che rientrano nell'ambito di intervento del FAM.
Il considerando 42 stabilisce che dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale in conformità del quadro stabilito dal regolamento.
I considerando da 43 a 48 definiscono in termini pratici il rapporto del FAM con altri fondi e strumenti dello stesso ambito.
I considerando da 49 a 55 definiscono i metodi di attuazione, le disposizioni relative ai paesi e ai territori d'oltremare e alle regioni ultraperiferiche, i requisiti di sorveglianza e la relazione con l'azione per il clima.
I considerando 56-66 contengono disposizioni sul conferimento dei poteri delegati e di esecuzione, sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità e sullo status del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca.
L'articolo 3 stabilisce che l'obiettivo strategico del FAM è di contribuire ad una gestione efficace dei flussi migratori in conformità del pertinente acquis dell'Unione e nel rispetto degli impegni dell'Unione in relazione ai diritti fondamentali, con gli obiettivi specifici di rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, sostenere la migrazione legale negli Stati membri, anche per contribuire all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, e contribuire a contrastare la migrazione irregolare e a garantire l'efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi.
Gli articoli 1-6 comprendono disposizioni generali. L'articolo 6 specifica i soggetti che possono ricevere fondi e sostegno: Stati membri, paesi terzi a condizioni specifiche e qualsiasi soggetto giuridico creato ai sensi del diritto dell'Unione o di qualsiasi organizzazione internazionale.
Gli articoli da 7 a 31 delineano il quadro finanziario e di esecuzione del FAM, che è suddiviso in sezioni su sostegno e attuazione nell'ambito della gestione condivisa, diretta e indiretta conformemente al regolamento finanziario. Ciò comprende altresì disposizioni su sorveglianza, relazioni e valutazione. L'articolo 9 stabilisce che il finanziamento della struttura tematica venga utilizzato per le sue componenti a sostegno degli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà e responsabilità. L'articolo 17 prevede una somma forfettaria pro capite relativa al trasferimento dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari.
Gli articoli 32-35 comprendono disposizioni transitorie e finali.
Gli allegati I-VIII stabiliscono criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per i programmi in regime di gestione concorrente, misure di attuazione, ambito di applicazione del sostegno, azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato, indicatori di performance chiave, tipologie di intervento,azioni ammissibili al sostegno operativo e indicatori di output e indicatori di risultato.
Nel progetto di relazione della commissione LIBE si suggerisce di aggiungere l'articolo 80 del TFUE alla base giuridica (cfr. emendamento 2) e tale aggiunta è stata anche suggerita dagli emendamenti di vari relatori ombra in seno alla commissione LIBE (cfr. emendamenti 161-163).
Diversi emendamenti in commissione LIBE mirano anche ad aggiungere il seguente obiettivo del FAM all'articolo 3 (cfr. emendamenti 46, 322, 323, 325):
[Per] garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, in particolare nei confronti di quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso una cooperazione pratica.
Inoltre, diversi emendamenti della commissione LIBE sulle relative misure di attuazione negli allegati fanno riferimento alla ricollocazione e alla solidarietà (cfr. Emendamenti 137, 568, 569).
V - Determinazione della base giuridica appropriata
Occorre innanzitutto sottolineare che il Parlamento europeo ha già proposto di aggiungere l'articolo 80 del TFUE alla base giuridica nel corso della procedura legislativa per l'attuale Fondo Asilo, migrazione e integrazione[4]. Il Servizio giuridico è stato quindi invitato a fornire un parere giuridico su tale aggiunta: la conclusione è stata che fosse opportuno aggiungere la seconda frase dell'articolo 80 del TFUE come base giuridica congiunta per le misure specifiche in materia di ricollocazione.[5] Sebbene il regolamento sia stato infine adottato senza includere l'articolo 80 del TFUE, nella sua risoluzione del 26 marzo 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione, il Parlamento europeo affermava quanto segue nel primo paragrafo della risoluzione[6]:
1. sottolinea che la solidarietà deve essere il principio su cui si basa l'azione dell'Unione in materia di migrazione; rileva che il principio di solidarietà, quale sancito dall'articolo 80 TFUE, riguarda le politiche di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere; è del parere che l'articolo 80 fornisca una base giuridica "congiuntamente" agli articoli da 77 a 79 TFUE per attuare il principio di solidarietà in tali settori;
La posizione del Parlamento europeo, confermata dalla votazione in Aula sulla risoluzione di cui sopra, è pertanto che l'articolo 80 del TFUE potrebbe e dovrebbe essere utilizzato come base giuridica congiuntamente alle basi giuridiche proposte dalla Commissione per la presente proposta.
Inoltre, il Servizio giuridico afferma, nel suo parere giuridico del 2013 che analizza la base giuridica dell'attuale Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che l'inclusione dell'articolo 80 nel trattato trae origine da una raccomandazione della Convenzione europea, e che la seconda frase di tale articolo è stata elaborata con l'intento di creare una forma di base giuridica con l'obiettivo di dare un contenuto, nelle politiche dettagliate, al principio di solidarietà. Questa seconda frase dell'articolo 80 TFUE, analogamente alla clausola di flessibilità di cui all'articolo 352, fornisce all'Unione una base giuridica per adottare misure adeguate volte a colmare una lacuna ove i trattati non prevedano, esplicitamente o implicitamente, i poteri che sono necessari per realizzare gli obiettivi dell'Unione, in questo caso specificamente l'obiettivo di conseguire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri[7].
Dato che l'attuale Fondo Asilo, migrazione e integrazione è basato sull'articolo 78, paragrafo 2, del TFUE e sull'articolo 79, paragrafi 2 e 4, del TFUE - rispettivamente su misure relative a un sistema europeo comune di asilo, una politica comune in materia di immigrazione e misure per la promozione dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi - e dato che il regolamento persegue contemporaneamente tali obiettivi con componenti tra loro inscindibili, senza che una di esse assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altra, tali articoli devono rientrare nella base giuridica della proposta.
La questione diventa quindi se anche l'articolo 80 del TFUE debba essere parte integrante della base giuridica, in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 2, del TFUE e con l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, del TFUE.
La proposta mira principalmente, secondo la Commissione, a fornire sostegno ad una efficiente gestione della migrazione da parte degli Stati membri affrontando l'esigenza di una maggiore flessibilità di gestione rispetto all'attuale periodo di programmazione, creando nuovi meccanismi affinché i finanziamenti siano indirizzati verso la gestione concorrente, diretta e indiretta. La proposta contiene inoltre disposizioni relative al sostegno finanziario agli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà e di responsabilità (articolo 9) e ai contributi forfettari pro capite per quanto riguarda la ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari (articolo 17). La proposta della Commissione contiene già disposizioni in materia di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.
Come già accennato in precedenza, il progetto di relazione della commissione LIBE e gli emendamenti presentati in seno alla commissione LIBE rafforzano ulteriormente questo aspetto aggiungendo all'articolo 3 l'obiettivo di garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, in particolare quelli maggiormente interessati dai flussi migratori e di richiedenti asilo, e con l'inclusione negli allegati delle relative misure di attuazione.
Come concluso dal Servizio giuridico, poiché le summenzionate disposizioni in materia di solidarietà e ricollocazione prevedono chiaramente il finanziamento di misure specifiche volte a dare attuazione al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità, il riferimento all'articolo 80 del TFUE contribuirebbe a garantire chiarezza e certezza del diritto per quanto riguarda l'inclusione nell'atto delle misure specifiche in questione, sottolineandone l'obiettivo[8].
L'articolo 80 del TFUE stabilisce che gli atti dell'Unione adottati in virtù del capo relativo alle politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione (articoli 77-80 del TFUE) contengano, se del caso, misure appropriate ai fini dell'applicazione del principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, comprese le sue implicazioni finanziarie, tra gli Stati membri. Come indicato in precedenza, la presente proposta della Commissione, compresa la proposta di modifica, contiene disposizioni relative a tali misure. Poiché il regolamento proposto persegue contemporaneamente tali obiettivi, che sono tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto agli obiettivi e alle componenti di cui all'articolo 78, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 79, paragrafi 2 e 4, del TFUE, esso dovrebbe basarsi anche sull'articolo 80 del TFUE.
VI - Conclusione e raccomandazione
Alla luce dell'analisi precedente, l'articolo 80 del TFUE potrebbe essere aggiunto all'articolo 78, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 79, paragrafi 2 e 4, del TFUE per costituire la base giuridica della proposta.
Nella sua riunione del 18 febbraio 2019, la commissione giuridica ha pertanto deciso, con 11 voti favorevoli, 6 contrari e 0 astensioni[9], di raccomandare che la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni possa quindi includere l'articolo 80 TFUE come base giuridica aggiuntiva nella loro relazione sul fascicolo.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.
(f.to) Pavel Svoboda
- [1] Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).
- [2] Causa C-45/86, Commissione/ Consiglio (Preferenze tariffarie generalizzate), [1987] Racc. 1439, punto 5; Causa C-440/05 Commissione/Consiglio [2007] Racc. I-9097; causa C-411/06, Commissione/Parlamento europeo e Consiglio [2009] Racc. I-7585.
- [3] Cfr. causa C-411/06, già citata, punti 46-47.
- [4] Si veda la nota 1.
- [5] Si veda il parere del Servizio giuridico del PE del 2013, SJ-0139/13, allegato 1.
- [6] Testi approvati, P8_TA(2016)0102.
- [7] Si veda il parere del Servizio giuridico del PE del 2013, SJ-0139/13, punti 27 e 41.
- [8] Si veda il parere del Servizio giuridico del PE del 2019, SJ-0088/19, punto 13.
- [9] Erano presenti al momento della votazione finale: Pavel Svoboda (presidente), Jean Marie Cavada, Mady Delvaux (vicepresidenti), Gilles Lebreton (relatore per parere), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.
PARERE della commissione per lo sviluppo (20.12.2018)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))
Relatore per parere: Elly Schlein
BREVE MOTIVAZIONE
La Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta che istituisce il Fondo Asilo e migrazione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. Il Fondo fornirà sostegno alla gestione efficiente della migrazione da parte degli Stati membri dell'UE con una dotazione di 10,4 miliardi di euro.
La crisi migratoria ha dimostrato la necessità di un approccio comune europeo basato sulla solidarietà e un'equa ripartizione della responsabilità. La relatrice accoglie quindi con favore l'aumento del bilancio disponibile per la migrazione e l'asilo quale strumento fondamentale per costruire un sistema di asilo e accoglienza forte, equo ed efficace nell'UE.
Ritiene tuttavia che la proposta, nella sua forma attuale, ponga eccessivamente l'accento sull'aumento dei tassi di rimpatrio. Infatti, i criteri proposti per l'assegnazione dei finanziamenti ai programmi nazionali in gestione concorrente prevedono che il 40 % di tali finanziamenti sarà assegnato in base a indicatori relativi alla lotta all'immigrazione irregolare e al rilascio di rimpatri a scapito delle azioni in materia di asilo, migrazione legale e integrazione. Ciò incentiverebbe gli Stati membri a emettere ed eseguire decisioni di rimpatrio, senza tenere conto dei rischi per le persone rimpatriate e del possibile impatto per i paesi di origine.
Le misure adottate dalla Commissione per costruire una solida politica migratoria dell'UE devono essere accolte con favore. La relatrice ritiene tuttavia che il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero includere nella proposta le necessarie garanzie per le persone rimpatriate e i paesi di origine. Le decisioni di rimpatrio non possono essere prese senza una valutazione globale della situazione nei paesi di origine e della capacità di assorbimento a livello locale. È essenziale verificare il possibile impatto dei rimpatri sulla stabilità dei paesi di origine, in quanto potrebbero contribuire a conflitti, attriti e fragilità.
Inoltre, il Parlamento e il Consiglio dovrebbero garantire che le relazioni dell'UE con i paesi terzi non siano subordinate alla cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione. La cooperazione con i paesi terzi dovrebbe basarsi sull'interesse reciproco e su un approccio globale piuttosto che sugli interessi e le priorità dell'UE in materia di migrazione. Un'attenzione che si limiti alla gestione della migrazione può compromettere la cooperazione dell'UE con i paesi terzi.
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(4 bis) Il Fondo dovrebbe rispettare pienamente i diritti umani, l'Agenda 2030, il principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo, come stabilito all'articolo 208 del TFUE, e gli impegni assunti a livello internazionale in materia di migrazione e asilo, in particolare il patto globale sui rifugiati e il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(4 ter) La gestione del Fondo in una prospettiva di sviluppo dovrebbe tenere conto delle diverse cause profonde della migrazione, quali i conflitti, la povertà, la mancanza di capacità agricola, l'istruzione e le disuguaglianze. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 quater) La cooperazione allo sviluppo con i paesi terzi dovrebbe tra l'altro costituire un elemento importante negli accordi di riammissione per stimolare il mercato del lavoro e le opportunità di lavoro nei paesi di rimpatrio, onde evitare che i migranti rimpatriati siano nuovamente incentivati ad attraversare le frontiere europee. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Il Fondo dovrebbe sostenere la gestione efficace dei flussi migratori, fra l'altro promuovendo misure comuni nel settore dell'asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri per accogliere le persone che necessitano di protezione internazionale tramite il reinsediamento e il trasferimento di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro, sostenendo strategie di integrazione e una politica più efficace in materia di migrazione legale, in modo da assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione e il futuro del suo modello sociale e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare tramite una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di riammissione. Il Fondo dovrebbe sostenere il potenziamento della cooperazione con i paesi terzi per migliorare la gestione dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale e i percorsi per la migrazione legale, e per combattere la migrazione irregolare e favorire il carattere durevole del rimpatrio e la riammissione effettiva nei paesi terzi. |
(7) Il Fondo dovrebbe sostenere la promozione di misure comuni nel settore dell'asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri per accogliere le persone tramite il reinsediamento e il trasferimento da uno Stato membro all'altro, nonché sostenere strategie di integrazione, accoglienza e inclusione e una politica più efficace in materia di migrazione legale, contrastare la migrazione irregolare e attuare una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di riammissione. Il Fondo dovrebbe sostenere il potenziamento della cooperazione con i paesi terzi per migliorare la gestione dei flussi e la creazione di percorsi per la migrazione legale, per combattere la migrazione irregolare e la tratta di migranti, nonché per assicurare il carattere durevole del rimpatrio e la riammissione effettiva nei paesi terzi. La cooperazione con i paesi terzi dovrebbe basarsi realmente sull'interesse reciproco. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) La crisi migratoria ha evidenziato la necessità di riformare il sistema europeo comune di asilo per garantire procedure di asilo efficaci al fine di prevenire i movimenti secondari, offrire condizioni di accoglienza uniformi e appropriate ai richiedenti protezione internazionale, definire norme uniformi per la concessione della protezione internazionale e accordare diritti e benefici adeguati ai beneficiari di protezione internazionale. La riforma era altresì necessaria per stabilire un sistema più equo e più efficace di definizione della competenza degli Stati membri riguardo ai richiedenti protezione internazionale e un quadro dell'Unione per le attività di reinsediamento degli Stati membri. È quindi opportuno che il Fondo sostenga di più l'impegno profuso dagli Stati membri per attuare pienamente e correttamente il sistema europeo comune di asilo riformato. |
(8) È opportuno sostenere e migliorare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare pienamente e correttamente l'acquis dell'Unione in materia di asilo, in particolare concedere condizioni di accoglienza adeguate agli sfollati, ai richiedenti protezione internazionale e ai beneficiari della stessa, assicurare la corretta determinazione dello status, applicare procedure di asilo eque ed efficaci e promuovere buone prassi nel settore dell'asilo allo scopo di tutelare i diritti di quanti necessitano di protezione internazionale e di consentire l'efficace funzionamento dei sistemi di asilo degli Stati membri. È quindi opportuno che il Fondo sostenga di più l'impegno profuso dagli Stati membri per attuare pienamente e correttamente il sistema europeo comune di asilo riformato. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Il Fondo dovrebbe inoltre completare e rafforzare le attività intraprese dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo istituita con regolamento (UE) [.../...] [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] 14 per facilitare e migliorare il funzionamento del sistema europeo comune di asilo, coordinando e potenziando la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, promuovendo il diritto e le norme operative dell'Unione sull'asilo per raggiungere un alto livello di uniformità basato su norme elevate in materia di protezione riguardo alle procedure di protezione internazionale, alle condizioni di accoglienza e alla valutazione delle esigenze di protezione in tutta l'Unione, permettendo una distribuzione sostenibile ed equa delle domande di protezione internazionale, agevolando la convergenza nella valutazione di tali domande in tutta l'Unione, sostenendo le attività di reinsediamento degli Stati membri e fornendo agli Stati membri, soprattutto a quelli i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione sproporzionata, assistenza operativa e tecnica per la gestione di tali sistemi. |
(9) Il Fondo dovrebbe inoltre completare e rafforzare le attività intraprese dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo istituita con regolamento (UE) [.../...] [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] per facilitare e migliorare il funzionamento del sistema europeo comune di asilo, coordinando e potenziando la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, promuovendo il diritto e le norme operative dell'Unione sull'asilo per assicurare il rispetto dei diritti umani e un alto livello di uniformità basato su norme elevate in materia di protezione riguardo alle procedure di protezione internazionale, alle condizioni di accoglienza e alla valutazione delle esigenze di protezione in tutta l'Unione, permettendo una distribuzione sostenibile ed equa delle domande di protezione internazionale, alla fine sempre nella ricerca dell'interesse superiore del richiedente, agevolando la convergenza nella valutazione di tali domande in tutta l'Unione, sostenendo le attività di reinsediamento degli Stati membri e fornendo agli Stati membri, soprattutto a quelli i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione sproporzionata, assistenza operativa e tecnica per la gestione di tali sistemi. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri volti a rafforzare le capacità di questi ultimi di sviluppare, sorvegliare e valutare le rispettive politiche di asilo nel rispetto degli obblighi loro imposti dal vigente diritto dell'Unione. |
(10) Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri volti a rafforzare le capacità di questi ultimi di sviluppare, sorvegliare e valutare le rispettive politiche di asilo nel rispetto degli obblighi loro imposti dal vigente diritto dell'Unione e dal diritto internazionale, sulla base di un approccio orizzontale basato sul rispetto dei diritti umani. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) I partenariati e la cooperazione con i paesi terzi sono una componente essenziale della politica di asilo dell'Unione volta a garantire una gestione adeguata dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale. Per consentire ai cittadini di paesi terzi o apolidi che necessitano di protezione internazionale di arrivare nel territorio degli Stati membri in modo legale e sicuro anziché in modo pericoloso e irregolare, per esprimere solidarietà nei confronti dei paesi che si trovano in regioni verso le quali o nelle quali sono state sfollate numerose persone che necessitano di protezione internazionale contribuendo ad alleviare la pressione che grava su tali paesi, per aiutare a conseguire gli obiettivi della politica migratoria dell'Unione aumentando la sua forza di negoziato nei confronti dei paesi terzi e per contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi, è opportuno che il Fondo fornisca incentivi finanziari all'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento [e l'ammissione umanitaria]. |
(11) I partenariati e la cooperazione con i paesi terzi sono una componente essenziale delle politiche di migrazione e asilo dell'Unione al fine di garantire che le persone non siano costrette a lasciare il proprio paese d'origine e assicurare una gestione adeguata dei flussi migratori di persone, incluse quelle che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale. Per consentire ai cittadini di paesi terzi o apolidi, inclusi quelli che necessitano di protezione internazionale, di arrivare nel territorio degli Stati membri in modo legale e sicuro anziché in modo pericoloso e irregolare, per esprimere solidarietà nei confronti dei paesi che si trovano in regioni verso le quali o nelle quali sono state sfollate numerose persone che necessitano di protezione internazionale contribuendo ad alleviare la pressione che grava su tali paesi e per contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi, è opportuno che il Fondo fornisca incentivi finanziari all'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento [e l'ammissione umanitaria] e ad altre iniziative umanitarie analoghe adottate dagli Stati membri singolarmente o congiuntamente. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Considerando i livelli elevati dei flussi migratori diretti nell'Unione negli ultimi anni e l'importanza di mantenere la coesione delle nostre società, è essenziale sostenere le politiche degli Stati membri per un'integrazione precoce dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, specialmente nei settori prioritari indicati nel piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi adottato dalla Commissione nel 2016. |
(12) Considerando l'importanza di mantenere la coesione delle nostre società, è essenziale sostenere le politiche degli Stati membri per un'accoglienza, un'integrazione e un'inclusione precoci dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, specialmente nei settori prioritari indicati nel piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi adottato dalla Commissione nel 2016. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Per accrescere l'efficienza, aumentare al massimo il valore aggiunto dell'UE e assicurare che la risposta dell'Unione in materia di promozione dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che le azioni finanziate dal Fondo siano specifiche e complementari a quelle finanziate dal Fondo sociale europeo Plus (FES+) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Le misure finanziate nell'ambito del presente Fondo dovrebbero sostenere azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi che sono in genere attuate nella fase iniziale dell'integrazione, e azioni orizzontali a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell'integrazione, mentre gli interventi a favore dei cittadini di paesi terzi con un'incidenza a lungo termine dovrebbero essere finanziati nell'ambito del FESR e del FES+. |
(13) Per migliorare e consolidare il processo di integrazione nelle società europee, il Fondo dovrebbe agevolare la migrazione legale nell'Unione in conformità del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri e anticipare il processo di integrazione già nel paese di origine del cittadino di paese terzo che giungerà nell'Unione. Le azioni nei paesi terzi dovrebbero conformarsi pienamente al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e agli impegni per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 bis) Le misure di integrazione dovrebbero estendersi anche ai beneficiari di protezione internazionale, in modo da garantire un approccio globale all'integrazione che tenga conto delle specificità di tale gruppo di riferimento. Qualora le misure di integrazione siano combinate con l'accoglienza, le azioni, se del caso, dovrebbero anche consentire l'inclusione dei richiedenti asilo. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) In tale contesto, le autorità degli Stati membri competenti per l'attuazione del Fondo dovrebbero essere tenute a cooperare e a stabilire meccanismi di coordinamento con le autorità designate dagli Stati membri ai fini della gestione degli interventi del FES+ e del FESR, e ove necessario con le loro autorità di gestione e con le autorità di gestione di altri fondi dell'Unione che contribuiscono all'integrazione dei cittadini di paesi terzi. |
(14) Per essere efficiente e apportare il massimo valore aggiunto, il Fondo dovrebbe perseguire un approccio più mirato, a sostegno di strategie coerenti specificamente concepite per promuovere l'integrazione di cittadini di paesi terzi a livello nazionale, locale e/o regionale, se del caso. È opportuno che ad attuare tali strategie siano prevalentemente le autorità locali o regionali e gli attori non statali, senza per questo escludere le autorità nazionali, in particolare ove la specifica struttura amministrativa di uno Stato membro lo imponga oppure in uno Stato membro ove le azioni di accoglienza, integrazione e inclusione sono di competenza concorrente fra lo Stato e l'amministrazione periferica. Le organizzazioni incaricate dell'attuazione dovrebbero scegliere fra le misure disponibili quelle più adeguate alla loro situazione particolare. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Un'efficace politica di rimpatrio è un fattore integrante dell'approccio globale alla migrazione perseguito dall'Unione e dai suoi Stati membri. Il Fondo dovrebbe sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare efficacemente e sviluppare ulteriormente le norme comuni in materia di rimpatrio stabilite, in particolare, dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15, e un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri. Per rendere sostenibili le politiche di rimpatrio, il Fondo dovrebbe inoltre finanziare misure corrispondenti nei paesi terzi, quali la reintegrazione dei rimpatriati. |
(20) Un'efficace politica di rimpatrio è un fattore integrante dell'approccio globale alla migrazione perseguito dall'Unione e dai suoi Stati membri. Il Fondo dovrebbe sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare efficacemente e sviluppare ulteriormente le norme comuni in materia di rimpatrio, ponendo particolare enfasi sul rimpatrio volontario, stabilite, in particolare, dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15, e un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri. Il Fondo dovrebbe inoltre finanziare misure corrispondenti nei paesi terzi per facilitare e garantire un rimpatrio e una riammissione sicuri e dignitosi, nonché una reintegrazione sostenibile, come previsto dal patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare. |
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15 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98). |
15 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98). |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 21 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Gli Stati membri dovrebbero privilegiare il rimpatrio volontario. Per promuovere il rimpatrio volontario, gli Stati membri dovrebbero prevedere incentivi quali il trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell'interesse sia dei rimpatriati sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia. |
(21) Gli Stati membri dovrebbero privilegiare il rimpatrio volontario. Per promuovere il rimpatrio volontario, gli Stati membri dovrebbero prevedere incentivi quali il trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio, attraverso una formazione professionale in Europa intesa ad aiutare i rimpatriandi a reinserirsi nel mercato del lavoro nel loro paese di origine. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell'interesse sia dei rimpatriati sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Misure specifiche di sostegno ai rimpatriati negli Stati membri e nei paesi di rimpatrio possono migliorare le condizioni del rimpatrio e favorire la reintegrazione. |
(23) Misure specifiche di sostegno ai rimpatriati, con particolare attenzione alle loro esigenze umanitarie e di protezione, negli Stati membri e nei paesi di rimpatrio possono migliorare le condizioni del rimpatrio e favorire la reintegrazione. È opportuno prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili. Le decisioni di rimpatrio dovrebbero basarsi su una valutazione globale e attenta della situazione nel paese di origine, compresa una valutazione della capacità di assorbimento a livello locale. Misure e azioni specifiche a sostegno dei paesi di origine, in particolare delle persone vulnerabili, contribuiscono a garantire la sostenibilità, la sicurezza e l'efficacia dei rimpatri. Tali misure dovrebbero essere attuate con la partecipazione attiva delle autorità locali, della società civile e delle diaspore. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Gli accordi di riammissione e altre intese in materia sono parte integrante della politica di rimpatrio dell'Unione e sono strumenti fondamentali per una gestione efficace dei flussi migratori in quanto favoriscono il pronto rimpatrio dei migranti irregolari. Tali accordi e intese sono un elemento importante nell'ambito del dialogo e della cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito dei migranti irregolari, e ne andrebbe sostenuta l'attuazione nei paesi terzi per rendere efficaci le strategie di rimpatrio a livello nazionale e dell'Unione. |
(24) Gli accordi di riammissione e altre intese in materia sono parte integrante della politica di rimpatrio dell'Unione e sono strumenti fondamentali per una gestione efficace dei flussi migratori in quanto favoriscono il pronto rimpatrio dei migranti irregolari. Tali accordi e intese sono un elemento importante nell'ambito della cooperazione e del dialogo politico con i paesi terzi di origine e di transito dei migranti irregolari, e ne andrebbe sostenuta l'attuazione nei paesi terzi per rendere efficaci le strategie di rimpatrio a livello nazionale e dell'Unione. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) Oltre a sostenere il rimpatrio delle persone come previsto dal presente regolamento, il Fondo dovrebbe sostenere anche altre misure volte a combattere la migrazione irregolare e a ridurre gli incentivi alla migrazione illegale o l'elusione delle norme vigenti in materia di migrazione legale, così da preservare l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri. |
(25) Oltre a sostenere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi negli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche altre misure volte a combattere la tratta dei migranti, per incoraggiare e facilitare l'istituzione di norme in materia di migrazione legale, così da preservare l'integrità dei sistemi di immigrazione nei paesi di origine, nel pieno rispetto del principio di coerenza per lo sviluppo sostenibile. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) L'impiego di migranti irregolari costituisce un fattore di richiamo della migrazione irregolare e compromette lo sviluppo di una politica di mobilità dei lavoratori basata su programmi di migrazione legale. Il Fondo dovrebbe pertanto sostenere gli Stati membri, direttamente o indirettamente, nell'attuazione della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16, che vieta l'assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e prevede sanzioni contro i datori del lavoro che violano tale divieto. |
(26) Il Fondo dovrebbe sostenere gli Stati membri, direttamente o indirettamente, nell'attuazione della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16, che vieta l'assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e prevede sanzioni contro i datori del lavoro che violano tale divieto. La direttiva include inoltre misure protettive quali il diritto dei cittadini di paesi terzi assunti illegalmente di presentare denuncia e di chiedere le retribuzioni loro dovute. Il Fondo dovrebbe sostenere l'attuazione di queste misure protettive in quanto non sono state attuate in misura sufficiente, come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 maggio 2014, relativa all'applicazione della direttiva 2009/52/CE, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. |
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16 Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24). |
16 Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).
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Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(26 bis) Gli Stati Membri dovrebbero appoggiare le istanze della società civile e delle associazioni dei lavoratori, come la creazione di una rete europea delle lavoratrici e dei lavoratori per l'accoglienza, in modo da mettere in connessione tutte le lavoratrici e i lavoratori d'Europa che operano nel campo della migrazione per favorire una accoglienza dignitosa e un approccio alla migrazione basato sui diritti umani e lo scambio di buone pratiche in ambito di accoglienza e integrazione lavorativa. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 30 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dal Fondo completino altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione, e con gli impegni internazionali dell'Unione. Per quanto attiene alla dimensione esterna, il Fondo dovrebbe orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali della gestione della migrazione in settori di interesse per la politica migratoria dell'Unione. |
(30) Le azioni adottate nell'ambito del Fondo in relazione ai paesi terzi dovrebbero essere pienamente coerenti con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna, la politica estera e la politica di sviluppo dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione, e con gli impegni internazionali dell'Unione. La cooperazione con i paesi terzi non dovrebbe essere intesa a sostenere azioni direttamente orientate allo sviluppo e non dovrebbe pregiudicare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Tali importi iniziali dovrebbero costituire la base degli investimenti a lungo termine degli Stati membri. Per tenere conto dei cambiamenti dei flussi migratori e sopperire alle esigenze nella gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza e nell'integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, e per lottare contro la migrazione irregolare tramite una politica di rimpatrio efficace e sostenibile, è opportuno assegnare agli Stati membri un importo aggiuntivo a metà percorso in funzione dei tassi di assorbimento. Tale importo dovrebbe basarsi sui più recenti dati statistici disponibili di cui all'allegato I per rispecchiare i cambiamenti nella situazione di partenza degli Stati membri. |
(35) Tali importi iniziali dovrebbero costituire la base degli investimenti a lungo termine degli Stati membri. Per tenere conto dei cambiamenti dei flussi migratori e sopperire alle esigenze nella gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza e nell'integrazione dei cittadini di paesi terzi, per lottare contro la tratta di migranti, per attuare una politica di rimpatrio efficace, rispettosa dei diritti e sostenibile, è opportuno assegnare agli Stati membri un importo aggiuntivo a metà percorso in funzione dei tassi di assorbimento. Tale importo dovrebbe basarsi sui più recenti dati statistici disponibili di cui all'allegato I per rispecchiare i cambiamenti nella situazione di partenza degli Stati membri. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 41 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Per completare l'attuazione dell'obiettivo strategico del Fondo svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell'ambito di intervento del Fondo, relativi all'analisi politica e all'innovazione, all'apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l'Unione. |
(41) Per completare l'attuazione dell'obiettivo strategico del Fondo svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell'ambito di intervento del Fondo, relativi all'analisi politica e all'innovazione, all'apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, al lavoro svolto dalle comunità delle diaspore e al ruolo di intermediazione che possono rivestire a tale riguardo, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l'Unione. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 42 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(42) Per potenziare la capacità dell'Unione di affrontare immediatamente forti pressioni migratorie impreviste o sproporzionate su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni, e forti pressioni migratorie sui paesi terzi dovute a capovolgimenti politici o conflitti, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale in conformità del quadro stabilito dal presente regolamento. |
(42) Per potenziare la capacità dell'Unione di affrontare immediatamente forti pressioni migratorie impreviste o sproporzionate su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni, e forti pressioni migratorie sui paesi terzi dovute a capovolgimenti politici o conflitti, dovrebbe essere possibile fornire in qualsiasi momento assistenza emergenziale ad azioni volte a garantire il rispetto dei diritti umani dei migranti e degli impegni internazionali degli Stati membri, in particolare in materia di asilo e rifugio, in conformità del quadro stabilito dal presente regolamento. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 53 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(53 bis) Le organizzazioni della società civile, le autorità locali e regionali e i parlamenti nazionali degli Stati membri e dei paesi terzi dovrebbero essere consultati durante il processo di programmazione, attuazione e valutazione dei programmi finanziati dal Fondo. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'obiettivo strategico del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori in conformità del pertinente acquis dell'Unione e nel rispetto degli impegni dell'Unione relativi ai diritti fondamentali. |
1. L'obiettivo strategico del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori in conformità del pertinente acquis dell'Unione e nel rispetto degli impegni dell'Unione relativi ai diritti fondamentali, in particolare il diritto di asilo, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, contribuendo anche all'integrazione dei cittadini di paesi terzi; |
(b) sostenere la creazione di percorsi sicuri e legali verso gli Stati membri, contribuendo anche all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale, e il rafforzamento della protezione dei diritti umani dei migranti; |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l'efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi. |
(c) contribuire a combattere la migrazione irregolare aprendo percorsi legali per la migrazione, contrastando la tratta di esseri umani e garantendo l'efficacia e la sostenibilità del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi tanto per i rimpatriati quanto per i paesi di origine. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l'efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi. |
(c) contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l'efficacia e la sostenibilità del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi tanto per i rimpatriati quanto per i paesi di origine. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi di migranti e richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica. |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 5 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il Fondo è aperto ai paesi terzi alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al Fondo Asilo e migrazione, purché tale accordo: |
Il Fondo è aperto ai paesi terzi che non violano i diritti fondamentali dei migranti per attività nel settore della migrazione legale, del rimpatrio e della riammissione alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al Fondo Asilo e migrazione, che dovrebbero essere rese pubbliche, purché tale accordo: |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 5 – trattino 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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– preveda un meccanismo di ricorso per quanti ritengono che i loro diritti fondamentali siano stati violati. |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che le azioni inerenti a paesi terzi siano intraprese in conformità con altre azioni realizzate mediante strumenti dell'Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, siano incentrate su misure non orientate allo sviluppo e rispettino pienamente i diritti umani e il diritto internazionale. |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Lo strumento tematico sostiene segnatamente azioni di sostegno rientranti nella misura di attuazione di cui all'allegato II, punto 2, lettera b), che sono attuate da autorità locali e regionali o da organizzazioni della società civile. |
6. Lo strumento tematico sostiene segnatamente azioni di sostegno rientranti nella misura di attuazione di cui all'allegato II, punto 2, lettera b), che sono attuate da autorità locali e regionali o da organizzazioni della società civile, in particolare le comunità delle diaspore. |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nel proprio programma siano coerenti con le priorità e le sfide dell'Unione nel settore della gestione della migrazione, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell'Unione e le priorità concordate dell'Unione. Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all'allegato II. |
1. Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nel proprio programma siano coerenti con le priorità e le sfide dell'Unione nel settore della gestione della migrazione e nel settore dell'asilo e dell'accoglienza, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell'Unione e le priorità concordate dell'Unione. Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all'allegato II. |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione garantisce che l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera siano associate allo sviluppo dei programmi in una fase precoce per le materie di loro competenza. La Commissione consulta l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo sui progetti di programmi per garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni delle agenzie e quelle degli Stati membri. |
2. La Commissione garantisce che l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera siano associate allo sviluppo dei programmi in una fase precoce per le materie di loro competenza. La Commissione consulta l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo sui progetti di programmi per garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni delle agenzie e quelle degli Stati membri. |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione garantisce che l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera siano associate allo sviluppo dei programmi in una fase precoce per le materie di loro competenza. La Commissione consulta l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo sui progetti di programmi per garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni delle agenzie e quelle degli Stati membri. |
2. La Commissione garantisce che l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera siano associate allo sviluppo dei programmi in una fase precoce per le materie di loro competenza. La Commissione consulta l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo sui progetti di programmi per garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni delle agenzie e quelle degli Stati membri. |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se del caso, la Commissione può associare l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione. |
3. Se del caso, la Commissione può associare l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione. |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. In seguito a un esercizio di sorveglianza svolto in conformità del regolamento (UE) .../.. [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] o all'adozione di raccomandazioni in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato esamina, insieme alla Commissione e, se del caso, all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, il modo di tener conto delle conclusioni tratte, comprese eventuali lacune o carenze in termini di capacità e preparazione, e attua le raccomandazioni nel corso del suo programma. |
4. In seguito a un esercizio di sorveglianza svolto in conformità del regolamento (UE) .../.. [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] o all'adozione di raccomandazioni in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato esamina, insieme alla Commissione e, se del caso, all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, il modo di tener conto delle conclusioni tratte, comprese eventuali lacune o carenze in termini di capacità e preparazione, e attua le raccomandazioni nel corso del suo programma. |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Lo Stato membro che beneficia del sostegno operativo si conforma all'acquis dell'Unione in materia di asilo e rimpatrio. |
3. Lo Stato membro che beneficia del sostegno operativo si conforma all'acquis dell'Unione in materia di asilo, rimpatrio e diritti fondamentali. |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri giustificano nel programma e nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 30 l'uso del sostegno operativo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Prima dell'approvazione del programma la Commissione, insieme all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conformemente all'articolo 13, valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di ricorrere al sostegno operativo. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili in seguito agli esercizi di sorveglianza svolti in conformità del regolamento (UE) .../... [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e del regolamento (EU) n. 1053/2013 rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
4. Gli Stati membri giustificano nel programma e nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 30 l'uso del sostegno operativo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Prima dell'approvazione del programma la Commissione, insieme all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conformemente all'articolo 13, valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di ricorrere al sostegno operativo. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili in seguito agli esercizi di sorveglianza svolti in conformità del regolamento (UE) .../... [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e del regolamento (EU) n. 1053/2013 rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) forti pressioni migratorie su paesi terzi, in particolare qualora persone che necessitano di protezione internazionale rimangano bloccate a seguito di capovolgimenti politici o conflitti, specialmente se ciò può influire sui flussi migratori in direzione dell'UE. |
(c) forti pressioni migratorie su paesi terzi, in particolare qualora persone che necessitano di protezione internazionale rimangano bloccate a seguito di capovolgimenti politici o conflitti. |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento, comprese le azioni attuate nell'ambito del presente Fondo. |
1. La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento, comprese le azioni attuate nell'ambito del presente Fondo nonché una valutazione dell'impatto dei rimpatri sui paesi terzi e del rispetto dei diritti fondamentali dei migranti. |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale. |
2. La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale e i relativi risultati sono resi pubblici e accessibili. |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(h bis) il modo in cui è stato garantito il rispetto dei diritti fondamentali dei migranti nell'ambito dell'attuazione del Fondo. |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Allegato I – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
– il 30% per l'asilo; |
– il 40% per l'asilo; |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Allegato I – paragrafo 1 – lettera b – trattino 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
– il 30% per la migrazione legale e l'integrazione; |
– il 40% per la migrazione legale, l'integrazione e l'inclusione; |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Allegato I – paragrafo 1 – lettera b – trattino 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
– il 40% per la lotta all'immigrazione irregolare, compresi i rimpatri. |
– il 20 % per la lotta all'immigrazione irregolare, compresi i rimpatri. |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Allegato II – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) rafforzare la solidarietà e la cooperazione con i paesi terzi esposti ai flussi migratori, anche tramite il reinsediamento e altre vie di accesso legali alla protezione nell'Unione, nonché i partenariati e la cooperazione con i paesi terzi ai fini della gestione della migrazione. |
(d) rafforzare la solidarietà, la cooperazione e lo scambio di migliori prassi con i paesi terzi esposti ai flussi migratori, anche tramite il reinsediamento e altre vie di accesso legali alla protezione nell'Unione, nonché i partenariati e la cooperazione con i paesi terzi ai fini della gestione della migrazione. |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 3 – lettera k | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(k) la promozione degli scambi e del dialogo tra i cittadini di paesi terzi, la società di accoglienza e le autorità pubbliche, anche mediante la consultazione dei cittadini di paesi terzi, e del dialogo interculturale e interreligioso. |
(k) la promozione degli scambi e del dialogo, in particolare con l'aiuto delle comunità delle diaspore, tra i cittadini di paesi terzi, la società di accoglienza e le autorità pubbliche, anche mediante la consultazione dei cittadini di paesi terzi, e del dialogo interculturale e interreligioso. |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) infrastrutture destinate all'accoglienza e all'alloggio, compreso l'eventuale uso comune di tali infrastrutture da parte di più Stati membri; |
(a) infrastrutture destinate all'accoglienza, compreso l'eventuale uso comune di tali infrastrutture da parte di più Stati membri; |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) la lotta contro gli incentivi all'immigrazione irregolare, compresa l'assunzione di migranti irregolari, tramite ispezioni efficaci e adeguate basate sulla valutazione dei rischi, la formazione del personale, l'istituzione e l'applicazione di meccanismi tramite i quali i migranti irregolari possano richiedere le retribuzioni arretrate e presentare denuncia nei confronti dei datori di lavoro, o campagne di informazione e di sensibilizzazione volte a informare datori di lavoro e migranti irregolari dei loro diritti e obblighi in virtù della direttiva 2009/52/CE8; |
(d) la lotta contro l'immigrazione irregolare, compresa l'assunzione di migranti irregolari, tramite ispezioni efficaci e adeguate basate sulla valutazione dei rischi, la formazione del personale, l'istituzione e l'applicazione di meccanismi tramite i quali i migranti irregolari possano richiedere le retribuzioni arretrate e presentare denuncia nei confronti dei datori di lavoro, o campagne di informazione e di sensibilizzazione volte a informare datori di lavoro e migranti irregolari dei loro diritti e obblighi in virtù della direttiva 2009/52/CE8; |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(d bis) la valutazione della situazione e della stabilità dei paesi di origine nonché della capacità di assorbimento a livello locale; |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) la preparazione del rimpatrio, comprese misure che conducono all'emissione di decisioni di rimpatrio, l'identificazione dei cittadini di paesi terzi, il rilascio di documenti di viaggio e la ricerca di familiari; |
(e) la preparazione del rimpatrio, comprese misure che conducono all'emissione di decisioni di rimpatrio, l'identificazione dei cittadini di paesi terzi, il rilascio di documenti di viaggio, la ricerca di familiari e la possibilità di acquisire una formazione professionale in Europa che favorisca il reinserimento nel paese di origine; |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera h | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(h) le operazioni di allontanamento, comprese le misure ad esse collegate, conformemente alle norme stabilite dal diritto dell'Unione, ad eccezione delle attrezzature coercitive; |
(h) le operazioni di allontanamento, comprese le misure ad esse collegate, nel pieno rispetto dei diritti umani e conformemente alle norme stabilite dal diritto dell'Unione, ad eccezione delle attrezzature coercitive; |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera i | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(i) misure a sostegno del rimpatrio sostenibile e della reintegrazione dei rimpatriati; |
(i) misure a sostegno, con un approccio di lungo termine, del rimpatrio sostenibile e della reintegrazione dei rimpatriati, comprese attività di sviluppo delle competenze; |
Emendamento 56 Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera j | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(j) strutture e servizi nei paesi terzi che garantiscano adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all'arrivo, anche per i minori non accompagnati e altri gruppi vulnerabili, secondo le norme internazionali; |
(j) sostegno ai paesi terzi nell'assicurare adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all'arrivo secondo le norme internazionali; |
Emendamento 57 Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera k | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(k) la cooperazione con paesi terzi per combattere la migrazione irregolare e per rendere efficaci il rimpatrio e la riammissione, anche nel quadro dell'applicazione di accordi e altre intese in materia di riammissione; |
soppresso |
Emendamento 58 Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera m | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(m) sostegno a paesi terzi e azioni in paesi terzi, anche per quanto riguarda infrastrutture, attrezzature e altre misure, a condizione che contribuiscano a potenziare una cooperazione efficace tra i paesi terzi e l'Unione e i suoi Stati membri in materia di rimpatrio e riammissione. |
(m) sostegno a paesi terzi e azioni in paesi terzi a condizione che contribuiscano a potenziare una cooperazione efficace tra i paesi terzi e l'Unione e i suoi Stati membri in materia di rimpatrio e riammissione. |
Emendamento 59 Proposta di regolamento Allegato IV – trattino 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
– Misure di integrazione attuate da autorità locali e regionali e organizzazioni della società civile. |
– Misure di integrazione attuate da autorità locali e regionali e organizzazioni della società civile, comprese le comunità delle diaspore; |
Emendamento 60 Proposta di regolamento Allegato V – Obiettivo specifico 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Obiettivo specifico 2: sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, contribuendo anche all'integrazione dei cittadini di paesi terzi; |
soppresso |
1. numero di persone che hanno partecipato a misure antecedenti alla partenza sostenute dal Fondo; |
|
2. numero di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo e riferiscono che tali misure hanno favorito la loro integrazione precoce, rispetto al numero totale di persone che hanno partecipato alle misure di integrazione sostenute dal Fondo. |
|
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Istituzione del Fondo Asilo e migrazione |
||||
Riferimenti |
COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 2.7.2018 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
DEVE 2.7.2018 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Elly Schlein 18.7.2018 |
||||
Esame in commissione |
29.8.2018 |
8.10.2018 |
|
|
|
Approvazione |
13.12.2018 |
|
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
15 3 0 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Frank Engel, Ádám Kósa |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
15 |
+ |
|
ALDE |
Mirja Vehkaperä |
|
ECR |
Eleni Theocharous |
|
EFDD |
Ignazio Corrao |
|
PPE |
Frank Engel, Teresa Jiménez‑Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller |
|
S&D |
Doru‑Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein |
|
VERTS/ALE |
Maria Heubuch, Tilly Metz |
|
3 |
- |
|
ENF |
Jean‑Luc Schaffhauser |
|
GUE/NGL |
Miguel Urbán Crespo |
|
PPE |
Ádám Kósa |
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0 |
0 |
|
|
|
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE della commissione per i bilanci (21.11.2018)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))
Relatore per parere: Karine Gloanec Maurin
BREVE MOTIVAZIONE
L'obiettivo generale del Fondo Asilo e migrazione (AMF), come pure del quadro finanziario pluriennale, è la fornitura di un sostegno finanziario e tecnico agli Stati membri onde garantire una gestione sostenibile delle sfide legate all'asilo, alla migrazione e alle frontiere esterne.
L'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce esplicitamente che le politiche comuni in materia si fondano sui due principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri.
Il Fondo Asilo e migrazione, inteso a realizzare questa impostazione globale, deve essere finanziato attraverso una dotazione sostanziale per il periodo 2021-2027, in modo da agevolarne la realizzazione in modo equo, efficace e diligente.
EMENDAMENTI
La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Proposta di |
Proposta di |
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
che istituisce il Fondo Asilo e migrazione |
che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione |
Motivazione | |
Emendamento orizzontale che si applica all'intero testo legislativo in esame. L'integrazione è una componente essenziale del Fondo e dovrebbe essere rispecchiata anche nel nome. | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Il Fondo dovrebbe sostenere la gestione efficace dei flussi migratori, fra l'altro promuovendo misure comuni nel settore dell'asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri per accogliere le persone che necessitano di protezione internazionale tramite il reinsediamento e il trasferimento di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro, sostenendo strategie di integrazione e una politica più efficace in materia di migrazione legale, in modo da assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione e il futuro del suo modello sociale e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare tramite una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di riammissione. Il Fondo dovrebbe sostenere il potenziamento della cooperazione con i paesi terzi per migliorare la gestione dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale e i percorsi per la migrazione legale, e per combattere la migrazione irregolare e favorire il carattere durevole del rimpatrio e la riammissione effettiva nei paesi terzi. |
(7) Il Fondo dovrebbe sostenere la gestione efficace dei flussi migratori, fra l'altro promuovendo misure comuni nel settore dell'asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri per accogliere le persone che necessitano di protezione internazionale tramite il reinsediamento e il trasferimento di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro, sostenendo strategie di integrazione e una politica più efficace in materia di migrazione legale, in modo da assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione e il futuro del suo modello sociale e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare tramite una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di riammissione. Il Fondo dovrebbe sostenere il potenziamento della cooperazione con i paesi terzi per migliorare la gestione dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale e i percorsi per la migrazione legale, e per combattere la migrazione irregolare e favorire il carattere durevole del rimpatrio e la riammissione effettiva nei paesi terzi, su base sia volontaria che forzata. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Dato il ruolo cruciale svolto dalle autorità locali e regionali e dalle organizzazioni della società civile ai fini dell'integrazione, e per agevolare l'accesso di tali entità ai finanziamenti a livello dell'Unione, il Fondo dovrebbe facilitarle nell'attuazione di azioni nel settore dell'integrazione, anche con il ricorso allo strumento tematico e accordando un tasso di cofinanziamento più elevato per tali azioni. |
(17) Dato il ruolo cruciale svolto dalle autorità locali e regionali e dalle organizzazioni della società civile ai fini dell'integrazione, e per migliorare e velocizzare l'accesso di tali entità ai finanziamenti a livello dell'Unione, il Fondo dovrebbe facilitarle nell'attuazione di azioni nel settore dell'integrazione, anche con il ricorso allo strumento tematico e accordando un tasso di cofinanziamento più elevato per tali azioni. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Un'efficace politica di rimpatrio è un fattore integrante dell'approccio globale alla migrazione perseguito dall'Unione e dai suoi Stati membri. Il Fondo dovrebbe sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare efficacemente e sviluppare ulteriormente le norme comuni in materia di rimpatrio stabilite, in particolare, dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15, e un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri. Per rendere sostenibili le politiche di rimpatrio, il Fondo dovrebbe inoltre finanziare misure corrispondenti nei paesi terzi, quali la reintegrazione dei rimpatriati. |
(20) Un'efficace politica di rimpatrio è un fattore integrante dell'approccio globale alla migrazione perseguito dall'Unione e dai suoi Stati membri. Il Fondo dovrebbe sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare efficacemente e sviluppare ulteriormente le norme comuni in materia di rimpatrio stabilite, in particolare, dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15, e un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri. Per rendere sostenibili le politiche di rimpatrio, sia volontario che forzato, il Fondo dovrebbe inoltre finanziare misure corrispondenti nei paesi terzi, quali la reintegrazione dei rimpatriati. |
_________________ |
_________________ |
15 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98). |
15 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98). |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) I rimpatri volontari e quelli forzati, tuttavia, sono interconnessi e si rafforzano reciprocamente. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati ad aumentare la complementarità delle due forme. La possibilità di procedere ad allontanamenti costituisce un elemento importante per l'integrità dei sistemi di asilo e di migrazione legale. Il Fondo dovrebbe pertanto promuovere le azioni degli Stati membri volte ad agevolare ed effettuare gli allontanamenti in conformità delle norme previste dal diritto dell'Unione, ove applicabile, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei rimpatriati. |
(22) I rimpatri volontari e quelli forzati, tuttavia, sono interconnessi e si rafforzano reciprocamente. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati ad aumentare la complementarità delle due forme. La possibilità di procedere ad allontanamenti costituisce un elemento importante per l'integrità dei sistemi di asilo e di migrazione legale. Il Fondo dovrebbe pertanto promuovere le azioni degli Stati membri volte ad agevolare ed effettuare gli allontanamenti e i rimpatri forzati in conformità delle norme previste dal diritto dell'Unione, ove applicabile, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei rimpatriati. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) Oltre a sostenere il rimpatrio delle persone come previsto dal presente regolamento, il Fondo dovrebbe sostenere anche altre misure volte a combattere la migrazione irregolare e a ridurre gli incentivi alla migrazione illegale o l'elusione delle norme vigenti in materia di migrazione legale, così da preservare l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri. |
(25) Oltre a sostenere il rimpatrio delle persone, sia volontario che forzato, come previsto dal presente regolamento, il Fondo dovrebbe sostenere anche altre misure volte a combattere la migrazione irregolare e a ridurre gli incentivi alla migrazione illegale o l'elusione delle norme vigenti in materia di migrazione legale, così da preservare l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 33 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) Il Fondo dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento. |
(33) Il Fondo dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore trasparenza, flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 40 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) Il Fondo dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi all'asilo e al rimpatrio, e consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per fornire il servizio in questione all'intera Unione. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dal Fondo e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri. |
(40) Il Fondo dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi all'asilo e al rimpatrio, sia volontario che forzato, e consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per fornire il servizio in questione all'intera Unione. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dal Fondo e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 55 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(55) Data l'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente Fondo contribuirà alla presa in considerazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25% delle spese di bilancio dell'UE al sostegno di obiettivi climatici. Le relative azioni saranno identificate nel corso della preparazione e dell'attuazione del Fondo e saranno nuovamente valutate nell'ambito dei pertinenti processi di valutazione e riesame. |
(55) Data l'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente Fondo contribuirà alla presa in considerazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell'UE al sostegno di obiettivi climatici nel periodo del QFP 2021-2027 nonché di un obiettivo annuale del 30 % non appena possibile e al più tardi entro il 2027. Le relative azioni saranno identificate nel corso della preparazione e dell'attuazione del Fondo e saranno nuovamente valutate nell'ambito dei pertinenti processi di valutazione e riesame. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 57 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(57) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio29. È opportuno applicare la procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre la procedura consultiva andrebbe applicata per l'adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione delle informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica. |
(57) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Gli atti delegati presentati dalla Commissione devono consentire assoluta trasparenza, nei confronti del Consiglio e del Parlamento, quanto all'utilizzo dei fondi europei. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio29. È opportuno applicare la procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre la procedura consultiva andrebbe applicata per l'adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione delle informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica. |
_________________ |
_________________ |
29 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
29 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l'efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi. |
(c) contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l'efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi, sia nei casi in cui sono volontari che nei casi in cui sono forzati. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo 2021-2027 ammonta a 10 415 000 000 EUR a prezzi correnti. |
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo 2021-2027 ammonta a 9 204 957 000 EUR a prezzi 2018 (10 415 000 000 EUR a prezzi correnti). |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) 6 249 000 000 EUR sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente; |
(a) 5 522 974 200 EUR a prezzi 2018 (6 249 000 000 EUR a prezzi correnti) sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente; |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) 4 166 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico. |
(b) 3 681 982 800 EUR a prezzi 2018 (4 166 000 000 EUR a prezzi correnti) sono stanziati per lo strumento tematico. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione non supera il 75% del totale delle spese ammissibili di un progetto. |
1. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione non supera l'80 % del totale delle spese ammissibili di un progetto. Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire finanziamenti complementari per le attività sostenute dal Fondo. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del Fondo può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all'azione da un programma dell'Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi ammissibili totali dell'azione e il sostegno dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che fissano le condizioni del sostegno. |
1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del Fondo può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. I programmi presentati dalla Commissione si completano in maniera sinergica e vanno strutturati in modo trasparente per evitare qualsiasi duplicazione di attività. Al contributo fornito all'azione da un programma dell'Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi ammissibili totali dell'azione e il sostegno dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che fissano le condizioni del sostegno. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) .../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni]. La relazione presentata nel 2023 copre l'attuazione del programma nel periodo fino al 30 giugno 2022. |
1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) .../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni]. La relazione presentata nel 2023 copre l'attuazione del programma nel periodo fino al 30 giugno 2022. Gli Stati membri pubblicano le relazioni sull'apposito sito web dell'autorità di gestione, come previsto all'articolo 44 del regolamento recante disposizioni comuni. La Commissione rende disponibili le relazioni annuali in materia di performance su una pagina web dedicata. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo in merito all'utilizzo o non utilizzo delle risorse finanziarie, al successo o al fallimento delle misure finanziate e al valore aggiunto europeo di queste ultime. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Allegato I – punto 1 – lettera b – trattino 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
– il 40% per la lotta all'immigrazione irregolare, compresi i rimpatri. |
– il 40 % per la lotta all'immigrazione irregolare, compresi i rimpatri, sia volontari che forzati. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Allegato I – punto 4 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Nel settore della lotta alla migrazione irregolare, compreso il rimpatrio, sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo: |
4. Nel settore della lotta alla migrazione irregolare, compreso il rimpatrio volontario e forzato, sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo: |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) l'istituzione e lo sviluppo di strategie nazionali in materia di asilo, migrazione legale, integrazione, rimpatrio e migrazione irregolare; |
(a) l'istituzione e lo sviluppo di strategie nazionali in materia di asilo, migrazione legale, integrazione, rimpatrio volontario e forzato e migrazione irregolare; |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Allegato III – punto 4 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) la preparazione del rimpatrio, comprese misure che conducono all'emissione di decisioni di rimpatrio, l'identificazione dei cittadini di paesi terzi, il rilascio di documenti di viaggio e la ricerca di familiari; |
(e) la preparazione del rimpatrio volontario e forzato, comprese misure che conducono all'emissione di decisioni di rimpatrio, l'identificazione dei cittadini di paesi terzi, il rilascio di documenti di viaggio e la ricerca di familiari; |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Allegato III – punto 4 – lettera k | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(k) la cooperazione con paesi terzi per combattere la migrazione irregolare e per rendere efficaci il rimpatrio e la riammissione, anche nel quadro dell'applicazione di accordi e altre intese in materia di riammissione; |
(k) la cooperazione con paesi terzi per combattere la migrazione irregolare e per rendere efficaci il rimpatrio e la riammissione, volontari e forzati, anche nel quadro dell'applicazione di accordi e altre intese in materia di riammissione; |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Istituzione del Fondo Asilo e migrazione |
||||
Riferimenti |
COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 2.7.2018 |
|
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
BUDG 2.7.2018 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Karine Gloanec Maurin 28.6.2018 |
||||
Esame in commissione |
24.9.2018 |
25.9.2018 |
|
|
|
Approvazione |
21.11.2018 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
25 5 0 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
25 |
+ |
|
ALDE |
Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet |
|
PPE |
Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský |
|
S&D |
Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos |
|
VERTS/ALE |
Jordi Solé, Indrek Tarand |
|
5 |
- |
|
ECR |
Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel |
|
ENF |
André Elissen, Stanisław Żółtek |
|
NI |
Eleftherios Synadinos |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Istituzione del Fondo Asilo e migrazione |
||||
Riferimenti |
COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
13.6.2018 |
|
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 2.7.2018 |
|
|
|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
AFET 2.7.2018 |
DEVE 2.7.2018 |
BUDG 2.7.2018 |
|
|
Relatori Nomina |
Miriam Dalli 9.7.2018 |
|
|
|
|
Contestazione della base giuridica Parere JURI |
JURI 18.2.2019 |
|
|
|
|
Esame in commissione |
27.11.2018 |
19.2.2019 |
|
|
|
Approvazione |
19.2.2019 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
31 23 1 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in 't Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland |
||||
Deposito |
27.2.2019 |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
31 |
+ |
|
ALDE |
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström |
|
EFDD |
Eleonora Evi, Laura Ferrara |
|
GUE/NGL |
Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat |
|
PPE |
Roberta Metsola |
|
S&D |
Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer |
|
VERTS/ALE |
Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero |
|
23 |
- |
|
ECR |
Marek Jurek, Innocenzo Leontini, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg |
|
ENF |
Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra |
|
PPE |
Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský |
|
1 |
0 |
|
PPE |
Carlos Coelho |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti