RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013

27.2.2019 - (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)) - ***I

Commissione per la cultura e l'istruzione
Relatore: Milan Zver


Procedura : 2018/0191(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0111/2019
Testi presentati :
A8-0111/2019
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0367),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 165, paragrafo 4, e 166, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0233/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018[1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 6 febbraio 2019[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0111/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013

che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  In un contesto di cambiamenti rapidi e profondi, determinati dall'evoluzione tecnologica e dalla globalizzazione, investire nella mobilità ai fini dell'apprendimento, nella cooperazione e nello sviluppo di politiche innovative nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport è fondamentale per costruire società inclusive, coese e resilienti e per sostenere la competitività dell'Unione, contribuendo nel contempo al rafforzamento dell'identità europea e a un'Unione più democratica.

(1)  Investire nella mobilità per tutti, a prescindere dal contesto sociale o culturale e indipendentemente dai mezzi, nonché nella cooperazione e nello sviluppo di politiche innovative nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport è fondamentale per costruire società inclusive, democratiche, coese e resilienti e per sostenere la competitività dell'Unione, contribuendo nel contempo al rafforzamento dell'identità, dei principi e dei valori europei e a un'Unione più democratica.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato solennemente e firmato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, sancisce, nel suo primo principio fondamentale, che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro.

(4)  Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato solennemente e firmato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, sancisce, nel suo primo principio fondamentale, che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. Il pilastro europeo dei diritti sociali chiarisce inoltre l'importanza di un'istruzione di qualità nella prima infanzia e di garantire pari opportunità per tutti.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Il 16 settembre 2016, a Bratislava, i leader dei 27 Stati membri hanno espresso la propria intenzione di offrire migliori opportunità ai giovani. Nella dichiarazione di Roma, firmata il 25 marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea si sono impegnati ad adoperarsi per realizzare un'Unione in cui i giovani ricevano l'istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente; un'Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale.

(5)  Il 16 settembre 2016, a Bratislava, i leader dei 27 Stati membri hanno espresso la propria intenzione di offrire migliori opportunità ai giovani. Nella dichiarazione di Roma, firmata il 25 marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea si sono impegnati ad adoperarsi per realizzare un'Unione in cui i giovani ricevano l'istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente; un'Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale; un'Unione che lotti contro la disoccupazione, la discriminazione, l'esclusione sociale e la povertà.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  La relazione di valutazione di medio termine del programma Erasmus+ 2014-2020 ha confermato che la creazione di un unico programma in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport si è tradotta in semplificazione, razionalizzazione e sinergie importanti nella gestione del programma, sebbene siano necessari altri miglioramenti per consolidare ulteriormente gli incrementi di efficienza del programma 2014-2020. Nelle consultazioni per la valutazione di medio termine e sul futuro del programma, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno vivamente esortato a garantire continuità nella portata, nell'assetto e nei meccanismi di erogazione del programma e ad apportare una serie di miglioramenti, ad esempio rendendolo maggiormente inclusivo. Si sono inoltre detti pienamente a favore del mantenimento del paradigma dell'apprendimento permanente a integrazione e sostegno del programma. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 2 febbraio 2017 sull'attuazione di Erasmus+, ha accolto con favore la struttura integrata del programma e ha chiesto alla Commissione di sfruttare pienamente la dimensione del programma legata all'apprendimento permanente promuovendo e incoraggiando la cooperazione intersettoriale nell'ambito del futuro programma. Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno inoltre evidenziato l'esigenza di mantenere una forte dimensione internazionale nel programma ed estenderla ad altri settori dell'istruzione e della formazione.

(6)  La relazione di valutazione di medio termine del programma Erasmus+ 2014-2020 ha confermato che la creazione di un unico programma in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport si è tradotta in semplificazione, razionalizzazione e sinergie importanti nella gestione del programma, sebbene siano necessari altri miglioramenti per consolidare ulteriormente gli incrementi di efficienza del programma 2014-2020. Nelle consultazioni per la valutazione di medio termine e sul futuro del programma, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno esortato a garantire continuità nella portata, nell'assetto e nei meccanismi di erogazione del programma e ad apportare una serie di miglioramenti, ad esempio rendendolo maggiormente inclusivo, più semplice e più gestibile per i beneficiari più piccoli e i progetti di minori dimensioni. Si sono inoltre detti pienamente a favore del mantenimento del paradigma dell'apprendimento permanente a integrazione e sostegno del programma. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 2 febbraio 2017 sull'attuazione di Erasmus+, ha accolto con favore la struttura integrata del programma e ha chiesto alla Commissione di sfruttare pienamente la dimensione del programma legata all'apprendimento permanente promuovendo e incoraggiando la cooperazione intersettoriale nell'ambito del futuro programma. La valutazione d'impatto della Commissione, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno inoltre evidenziato l'esigenza di rafforzare ulteriormente la dimensione internazionale nel programma ed estenderla ad altri settori dell'istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  La Corte dei conti europea, nella sua relazione speciale n. 22/2018 del 3 luglio 2018 su Erasmus+1bis, ha sottolineato che il programma ha prodotto un valore aggiunto europeo dimostrabile, ma che non tutte le dimensioni di tale valore aggiunto, tra cui un maggiore senso di identità europea o un multilinguismo rafforzato, sono state adeguatamente prese in considerazione o misurate. La Corte ha ritenuto che il prossimo programma dovrebbe garantire che gli indicatori siano meglio allineati agli obiettivi del programma, al fine di garantire un'adeguata valutazione della performance. Nella relazione, la Corte ha altresì osservato che, nonostante gli sforzi di semplificazione del programma 2014-2020, gli oneri amministrativi restano troppo elevati ed ha pertanto raccomandato alla Commissione di semplificare ulteriormente le procedure del programma, in particolare le procedure di domanda e gli obblighi di comunicazione, nonché di migliorare gli strumenti informatici.

 

__________________

 

1bis Relazione speciale n. 22/2018 della Corte dei conti europea del 3 luglio 2018 dal titolo "La mobilità nel quadro di Erasmus+: milioni di partecipanti e valore aggiunto europeo multidimensionale, ma la misurazione della performance deve essere ulteriormente migliorata".

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Nella sua comunicazione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027"26, adottata il 2 maggio 2018, la Commissione ha proposto di rafforzare la componente "giovani" nel prossimo quadro finanziario raddoppiando, come minimo, l'entità del programma Erasmus+ 2014-2020, uno dei successi più visibili dell'Unione. Il nuovo programma dovrebbe concentrarsi sull'inclusione e cercare di raggiungere un numero più elevato di giovani che beneficiano di minori opportunità. Ciò dovrebbe permettere a più giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o lavorare.

(8)  Nella sua comunicazione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027"26, adottata il 2 maggio 2018, la Commissione ha proposto di investire maggiormente nelle persone e di rafforzare la componente "giovani" nel prossimo quadro finanziario, e ha riconosciuto che il programma Erasmus+ è stato uno dei successi più visibili dell'Unione. Nonostante il successo generale, il programma 2014-2020 non è stato in grado di soddisfare l'elevata domanda di finanziamenti e ha accusato bassi tassi di successo dei progetti. Per ovviare a tali carenze è necessario aumentare il bilancio pluriennale per il programma che succederà al programma 2014-2020. Il programma successivo mira inoltre ad essere più inclusivo, raggiungendo un maggior numero di persone che beneficiano di minori opportunità, e comprende una serie di iniziative nuove e ambiziose. Pertanto, come sottolineato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo quadro finanziario pluriennale, è necessario triplicare la dotazione di bilancio, a prezzi costanti, per il programma successivo rispetto al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

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__________________

26 COM(2018)0321.

26 COM(2018)0321.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  In tale contesto, è necessario istituire il programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ("programma") che succede al programma Erasmus+ 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio27. La natura integrata del programma 2014-2020, che abbraccia l'apprendimento in tutti i contesti (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, dovrebbe essere mantenuta per promuovere percorsi di apprendimento flessibili che consentano alle persone di sviluppare le competenze necessarie per affrontare le sfide del ventunesimo secolo.

(9)  In tale contesto, è necessario istituire il programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ("programma") che succede al programma Erasmus+ 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio27. La natura integrata del programma 2014-2020, che abbraccia l'apprendimento in tutti i contesti (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, dovrebbe essere rafforzata, al fine di garantire un approccio di apprendimento permanente e promuovere percorsi di apprendimento flessibili che consentano alle persone di acquisire e migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per svilupparsi come individui e affrontare le sfide e sfruttare al massimo le opportunità del ventunesimo secolo. Tale approccio dovrebbe inoltre riconoscere il valore delle attività di istruzione non formale e informale e i legami tra di esse.

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27 Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

27 Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Il programma dovrebbe essere dotato degli strumenti per poter recare un contributo ancora maggiore alla realizzazione degli obiettivi politici e delle priorità dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport. Un approccio coerente di apprendimento permanente è essenziale per gestire le diverse transizioni che ogni persona dovrà affrontare nel corso della vita. Nel perseguimento di tale approccio, il prossimo programma dovrebbe mantenere una relazione stretta con il quadro strategico generale per la cooperazione dell'Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù, comprese le agende politiche per le scuole, l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento degli adulti, rafforzando e sviluppando nel contempo sinergie con altri programmi e settori di intervento correlati dell'Unione.

(10)  Il programma dovrebbe essere dotato degli strumenti per poter recare un contributo ancora maggiore alla realizzazione degli obiettivi politici e delle priorità dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport. Un approccio coerente di apprendimento permanente è essenziale per gestire le diverse transizioni che ogni persona dovrà affrontare nel corso della vita, in particolare per le persone anziane che devono acquisire nuove competenze per la vita o competenze per un mercato del lavoro in evoluzione. Tale approccio dovrebbe essere incoraggiato mediante una cooperazione intersettoriale efficace e una maggiore interazione tra diverse forme di istruzione. Nel perseguimento di tale approccio, il prossimo programma dovrebbe mantenere una relazione stretta con il quadro strategico generale per la cooperazione dell'Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù, comprese le agende politiche per le scuole, l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento degli adulti, rafforzando e sviluppando nel contempo sinergie con altri programmi e settori di intervento correlati dell'Unione.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  Le organizzazioni che operano in un contesto transfrontaliero forniscono un contributo importante alla dimensione transnazionale e internazionale del programma. Pertanto, se del caso, il programma dovrebbe fornire sostegno alle reti pertinenti a livello dell'Unione e alle organizzazioni europee e internazionali le cui attività sono inerenti e contribuiscono agli obiettivi del programma.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il programma costituisce un elemento chiave della costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione. Dovrebbe essere dotato degli strumenti per contribuire al nuovo quadro strategico per la cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione e all'agenda per le competenze per l'Europa28 con un impegno comune nei confronti dell'importanza strategica delle competenze e delle abilità per sostenere l'occupazione, la crescita e la competitività. Dovrebbe assistere gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi della dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione29.

(11)  Il programma costituisce un elemento chiave della costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione e dello sviluppo di competenze chiave per l'apprendimento permanente, come indicato nella raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente27bis entro il 2025. Dovrebbe essere dotato degli strumenti per contribuire al nuovo quadro strategico per la cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione e all'agenda per le competenze per l'Europa28 con un impegno comune nei confronti dell'importanza strategica delle competenze, delle abilità e delle conoscenze per sostenere e creare occupazione, crescita, competitività, innovazione e coesione sociale. Dovrebbe assistere gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi della dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione29.

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27 bis GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1.

28 COM(2016)0381.

28 COM(2016)0381.

29 [Riferimento]

29 [Riferimento]

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Il programma dovrebbe essere coerente con la nuova strategia dell'Unione per la gioventù30, il quadro di riferimento per la cooperazione europea in materia di gioventù per il periodo 2019-2027, sulla base della comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2018, "Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell'UE per la gioventù"31.

(12)  Il programma dovrebbe essere coerente con la nuova strategia dell'Unione per la gioventù30, il quadro di riferimento per la cooperazione europea in materia di gioventù per il periodo 2019-2027, sulla base della comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2018, "Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell'UE per la gioventù"31, anche rispetto all'obiettivo della strategia di sostenere l'occupazione giovanile di alta qualità e l'apprendimento non formale.

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30 [Reference - to be adopted by the Council by the end of 2018].

30 [Reference - to be adopted by the Council by the end of 2018].

31 COM(2018)0269.

31 COM(2018)0269.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Il programma dovrebbe tenere conto del piano di lavoro dell'Unione per lo sport, che costituisce il quadro di riferimento per la cooperazione a livello di Unione nel settore dello sport per il periodo [...]32. Dovrebbero essere garantite coerenza e complementarità tra il piano di lavoro dell'Unione e le azioni sostenute nell'ambito del programma nel settore dello sport. Occorre prestare un'attenzione particolare agli sport di base, tenendo conto del ruolo importante che lo sport svolge nel promuovere l'attività fisica, uno stile di vita sano, l'inclusione sociale e l'uguaglianza. Il programma dovrebbe contribuire a promuovere i valori comuni europei tramite lo sport, il buon governo e l'integrità nello sport nonché l'istruzione, la formazione e le competenze nello sport e attraverso lo sport.

(13)  Il programma dovrebbe tenere conto del piano di lavoro dell'Unione per lo sport, che costituisce il quadro di riferimento per la cooperazione a livello di Unione nel settore dello sport per il periodo [...]32. Dovrebbero essere garantite coerenza e complementarità tra il piano di lavoro dell'Unione e le azioni sostenute nell'ambito del programma nel settore dello sport. Occorre prestare un'attenzione particolare agli sport di base, tenendo conto del ruolo importante che lo sport svolge nel promuovere l'attività fisica e uno stile di vita sano, le relazioni interpersonali, l'inclusione sociale e l'uguaglianza. Il programma dovrebbe sostenere azioni di mobilità soltanto nel contesto di sport di base, sia per i giovani che praticano uno sport organizzato su base regolare sia per il personale sportivo. Occorre inoltre riconoscere che il personale sportivo può essere costituito da professionisti, ossia da persone che si guadagnano da vivere attraverso lo sport, ed essere comunque impegnato in sport di base. Le azioni di mobilità dovrebbero pertanto essere aperte a questo gruppo. Il programma dovrebbe contribuire a promuovere i valori comuni europei tramite lo sport, il buon governo e l'integrità nello sport, la sostenibilità e le buone pratiche ambientali nello sport, nonché l'istruzione, la formazione e le competenze nello sport e attraverso lo sport. Tutti i soggetti interessati, inclusi gli istituti di istruzione e formazione, dovrebbero poter partecipare a partenariati, alla cooperazione e al dialogo politico nel settore dello sport.

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32 [Riferimento]

32 [Riferimento]

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Il programma dovrebbe contribuire al rafforzamento della capacità di innovazione dell'Unione, in particolare sostenendo attività di mobilità e cooperazione che promuovano lo sviluppo di competenze in discipline o campi di studio orientati al futuro quali le scienze, le tecnologie, l'ingegneria e la matematica, i cambiamenti climatici, l'ambiente, le energie pulite, l'intelligenza artificiale, la robotica, l'analisi dei dati e le arti e il design, per consentire alle persone di sviluppare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per il futuro.

(14)  Il programma dovrebbe contribuire al rafforzamento della capacità di innovazione dell'Unione, in particolare sostenendo attività di mobilità e cooperazione che promuovano lo sviluppo di abilità e competenze in discipline o campi di studio orientati al futuro quali le scienze, le tecnologie, l'arte, l'ingegneria e la matematica (STEAM), i cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile, le energie pulite, l'intelligenza artificiale, la robotica, l'analisi dei dati, il design e l'architettura e l'alfabetismo digitale e mediatico per consentire alle persone di sviluppare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per il futuro.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)  In linea con la sua missione di stimolare l'innovazione nel settore dell'istruzione e della formazione, il programma dovrebbe rafforzare lo sviluppo di strategie di istruzione e apprendimento rivolte a bambini dotati e talentuosi, indipendentemente dalla loro nazionalità, dalla loro condizione socioeconomica o dal loro genere.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter)  Il programma dovrebbe contribuire al seguito dell'Anno europeo del patrimonio culturale sostenendo attività concepite per sviluppare le competenze necessarie per proteggere e preservare il patrimonio culturale europeo e sfruttare appieno le opportunità didattiche che il settore culturale e creativo offre.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le risorse combinate del programma e del programma Orizzonte Europa33 siano utilizzate per sostenere attività destinate al rafforzamento e all'ammodernamento degli istituti di istruzione superiore europei. Orizzonte Europa, ove opportuno, integrerà il sostegno del programma all'iniziativa Università europee, in particolare per quanto riguarda la dimensione della ricerca, come parte dell'elaborazione di nuove strategie comuni e integrate sostenibili e a lungo termine in materia di istruzione, ricerca e innovazione. Le sinergie con Orizzonte Europa contribuiranno a promuovere l'integrazione dell'istruzione e della ricerca negli istituti di istruzione superiore.

(15)  Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le risorse combinate del programma e del programma Orizzonte Europa33 siano utilizzate per sostenere attività destinate al rafforzamento e all'ammodernamento degli istituti di istruzione superiore europei. Orizzonte Europa, ove opportuno, integrerà il sostegno del programma alle iniziative che dimostrano una dimensione della ricerca, come l'iniziativa Università europee, in particolare per quanto riguarda la dimensione della ricerca, come parte dell'elaborazione di nuove strategie comuni e integrate sostenibili e a lungo termine in materia di istruzione, ricerca e innovazione. Le sinergie con Orizzonte Europa contribuiranno a promuovere l'integrazione dell'istruzione e della ricerca, in particolare negli istituti di istruzione superiore.

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33 COM(2018) [ ].

33 COM(2018) [ ].

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Il programma dovrebbe essere maggiormente inclusivo, incrementando la propria capacità di raggiungere le persone che beneficiano di minori opportunità, anche tramite formati più flessibili di mobilità ai fini dell'apprendimento, e promuovendo la partecipazione di organizzazioni di piccole dimensioni, in particolare nuovi operatori e organizzazioni di base di livello locale che lavorano direttamente con i discenti svantaggiati di tutte le età. Dovrebbero essere incentivati i formati virtuali, come la cooperazione virtuale e la mobilità virtuale e mista, in modo da raggiungere più partecipanti, soprattutto le persone che beneficiano di minori opportunità e le persone per le quali lo spostamento fisico in un paese diverso da quello di residenza costituirebbe un ostacolo.

(16)  Il programma dovrebbe essere maggiormente inclusivo, incrementando il tasso di partecipazione tra le persone che beneficiano di minori opportunità. È importante riconoscere che bassi livelli di partecipazione tra le persone che beneficiano di minori opportunità potrebbero derivare da cause diverse e dipendere da diversi contesti nazionali. Pertanto, entro un quadro a livello dell'Unione, le agenzie nazionali dovrebbero sviluppare strategie di inclusione con misure per migliorare la divulgazione, semplificare le procedure, offrire formazione e supporto e monitorare l'efficacia. Andrebbero inoltre utilizzati altri meccanismi per migliorare l'inclusione, anche offrendo formati più flessibili di mobilità, in linea con le esigenze delle persone che beneficiano di minori opportunità, ai fini dell'apprendimento e promuovendo la partecipazione di organizzazioni di piccole dimensioni, in particolare nuovi operatori e organizzazioni di base di livello locale che lavorano direttamente con i discenti svantaggiati di tutte le età.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  Qualora le persone che beneficiano di minori opportunità non siano in grado di partecipare al programma per motivi finanziari, a causa della loro situazione economica o a causa dei costi più elevati di partecipazione al programma dovuti alla loro situazione specifica, come spesso è il caso delle persone con disabilità, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che siano istituite misure adeguate di sostegno finanziario. Tali misure possono includere altri strumenti dell'Unione, come il Fondo sociale europeo Plus, programmi nazionali o adeguamenti delle sovvenzioni o integrazioni del sostegno attraverso il programma. Nel valutare se le persone che beneficiano di minori opportunità non siano in grado di partecipare al programma per motivi finanziari e stabilire il livello di sostegno di cui necessitano, si dovrebbero utilizzare criteri oggettivi. I costi supplementari delle misure volte a facilitare l'inclusione non dovrebbero mai costituire le basi per il rifiuto di una candidatura.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 ter)  Il programma dovrebbe continuare a focalizzare il suo sostengo sulla mobilità fisica ai fini dell'apprendimento e dovrebbe offrire maggiori opportunità per le persone con minori possibilità di beneficiare di azioni di mobilità fisica ai fini dell'apprendimento. Nel contempo, si dovrebbe riconoscere che formati virtuali, come la cooperazione virtuale e la mobilità virtuale e mista possono completare in modo efficace la mobilità fisica ai fini dell'apprendimento e massimizzarne l'efficacia. In casi eccezionali, qualora le persone non siano in grado di partecipare ad azioni e attività di mobilità, i formati virtuali possono consentire loro di beneficiare di molti vantaggi del programma in modo innovativo ed efficace sul piano dei costi. Il programma dovrebbe pertanto fornire sostegno anche per tali formati e strumenti virtuali. Tali formati e strumenti, in particolare quelli utilizzati per l'apprendimento delle lingue, dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico nel modo più ampio possibile.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 quater)  In linea con gli obblighi dell'Unione e degli Stati membri ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in particolare l'articolo 9 sull'accessibilità e l'articolo 24 sull'istruzione, si dovrebbe prestare particolare attenzione a garantire che le persone con disabilità beneficino di un accesso non discriminatorio e libero da ostacoli al programma. A tal fine si dovrebbe fornire un sostegno aggiuntivo incluso, ove necessario, un sostegno finanziario.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 16 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 quinquies)  Gli ostacoli giuridici e amministrativi, come le difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e all'accesso a servizi di sostegno, in particolare i servizi sanitari, possono ostacolare l'accesso al programma. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte le misure necessarie per rimuovere tali ostacoli, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, e per facilitare gli scambi transfrontalieri, ad esempio tramite il rilascio della tessera di assicurazione sanitaria europea.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Nella sua comunicazione "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura" la Commissione ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dall'istruzione, dalla cultura e dallo sport nel promuovere la cittadinanza attiva e i valori comuni tra le generazioni più giovani. Rafforzare l'identità europea e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini ai processi democratici è essenziale per il futuro dell'Europa e delle nostre società democratiche. Andare all'estero per studiare, imparare, formarsi e lavorare o partecipare ad attività sportive o destinate ai giovani contribuisce a consolidare questa identità europea in tutta la sua diversità, come pure il senso di appartenenza a una comunità culturale, e a promuovere la cittadinanza attiva tra persone di tutte le età. Coloro che partecipano ad attività di mobilità dovrebbero condividere la propria esperienza nelle loro comunità locali e in quelle del paese ospitante. Dovrebbero essere sostenute le attività collegate alla promozione delle competenze chiave individuali e al rafforzamento di tutti gli aspetti della creatività nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù.

(17)  Nella sua comunicazione "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura" la Commissione ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dall'istruzione, dalla cultura e dallo sport nel promuovere la cittadinanza attiva, i valori comuni e un senso di solidarietà tra le generazioni più giovani. Rafforzare l'identità europea e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini e della società civile ai processi democratici è essenziale per il futuro dell'Europa e delle nostre società democratiche. Andare all'estero per studiare, imparare, formarsi e lavorare o partecipare ad attività sportive o destinate ai giovani contribuisce a consolidare questa identità europea in tutta la sua diversità, come pure il senso di appartenenza a una comunità culturale, e a promuovere la cittadinanza attiva, la coesione sociale e il pensiero critico tra persone di tutte le età. Coloro che partecipano ad attività di mobilità dovrebbero condividere la propria esperienza nelle loro comunità locali e in quelle del paese ospitante. Dovrebbero essere sostenute le attività collegate alla promozione delle competenze chiave individuali e al rafforzamento di tutti gli aspetti della creatività nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)  È importante che il programma produca un valore aggiunto europeo. Pertanto, le azioni e le attività dovrebbero essere ammissibili al finanziamento a titolo del programma solo se possono dimostrare un potenziale valore aggiunto europeo. Dovrebbe essere possibile dimostrare il valore aggiunto europeo in vari modi, per esempio attraverso il carattere transnazionale delle azioni, la loro complementarità e le sinergie con altri programmi e politiche dell'Unione, il loro contributo all'uso efficace degli strumenti di trasparenza e di riconoscimento dell'Unione, il loro contributo allo sviluppo di norme di garanzia della qualità a livello di Unione, il loro contributo allo sviluppo di norme comuni a livello di Unione nei programmi di istruzione e formazione, la loro promozione del multilinguismo e del dialogo interculturale e interreligioso, la loro promozione di un senso di appartenenza a livello europeo e il loro rafforzamento della cittadinanza europea.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Dovrebbe essere consolidata la dimensione internazionale del programma, con l'obiettivo di offrire un maggior numero di opportunità di mobilità, cooperazione e dialogo politico con i paesi terzi non associati al programma. Dando seguito alla realizzazione efficace di attività internazionali nel campo dell'istruzione superiore e della gioventù nell'ambito dei programmi precedenti in materia di istruzione, formazione e gioventù, le attività di mobilità internazionale dovrebbero essere estese ad altri settori, ad esempio all'istruzione e alla formazione professionale.

(18)  Dovrebbe essere consolidata la dimensione internazionale del programma offrendo sia alle persone sia alle organizzazioni un maggior numero di opportunità di mobilità, cooperazione e dialogo politico con i paesi terzi non associati al programma, segnatamente i paesi in via di sviluppo. La dimensione internazionale dovrebbe sostenere lo sviluppo di competenze e gli scambi interpersonali, in modo particolare per i cittadini dei paesi in via di sviluppo, dovrebbe sostenere il trasferimento di conoscenze nei loro paesi di origine al termine del loro periodo di studi. Dovrebbe inoltre rafforzare la costruzione di capacità dei sistemi di istruzione nei paesi in via di sviluppo. Dando seguito alla realizzazione efficace di attività internazionali nel campo dell'istruzione superiore e della gioventù nell'ambito dei programmi precedenti in materia di istruzione, formazione e gioventù, le attività di mobilità internazionale dovrebbero essere estese ad altri settori, ad esempio all'istruzione e alla formazione professionale e allo sport.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)  Al fine di potenziare l'impatto delle attività nei paesi in via di sviluppo, è importante rafforzare le sinergie tra il programma Erasmus+ e gli strumenti dell'azione esterna dell'Unione, quali lo strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale e lo strumento di assistenza preadesione.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Il programma dovrebbe rafforzare le opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento esistenti, in particolare nei settori dove sono possibili i maggiori incrementi di efficienza, per raggiungere un pubblico più ampio e rispondere all'ingente domanda non soddisfatta, in particolare incrementando e facilitando le attività di mobilità per gli studenti dell'istruzione superiore, gli alunni delle scuole e i discenti dell'istruzione e della formazione professionale. La mobilità dei discenti adulti scarsamente qualificati dovrebbe essere integrata nei partenariati per la cooperazione. Le opportunità di mobilità per i giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale dovrebbero essere inoltre ampliate in modo da raggiungere un pubblico di giovani più vasto. Dovrebbe altresì essere rafforzata, in ragione del suo effetto leva, la mobilità del personale dei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. In linea con l'obiettivo di realizzare un autentico spazio europeo dell'istruzione, il programma dovrebbe inoltre promuovere la mobilità e gli scambi e favorire la partecipazione degli studenti alle attività didattiche e culturali sostenendo la digitalizzazione dei processi, ad esempio con la carta europea dello studente. Tale iniziativa può rappresentare uno strumento importante per fare della mobilità per tutti una realtà, sia consentendo agli istituti di istruzione superiore di inviare e accogliere più studenti in scambio, continuando nel contempo a migliorare la qualità della mobilità degli studenti, sia agevolando l'accesso degli studenti a vari servizi (biblioteca, trasporti, alloggio) prima del loro arrivo presso l'istituto all'estero.

(20)  Il programma dovrebbe rafforzare le opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento esistenti, in particolare nei settori dove sono possibili i maggiori incrementi di efficienza, per raggiungere un pubblico più ampio e rispondere all'ingente domanda non soddisfatta, in particolare incrementando e facilitando le attività di mobilità per gli studenti e il personale dell'istruzione superiore, gli alunni e il personale delle scuole, inclusi gli insegnanti delle scuole materne e il personale di assistenza nelle scuole della prima infanzia e i discenti e il personale dell'istruzione e della formazione professionale, prevedendo azioni mirate che tengano conto delle specifiche esigenze educative delle persone a cui sono rivolte. Le opportunità di mobilità per i docenti dell'istruzione e della formazione professionale nelle regioni di frontiera dovrebbero essere ulteriormente promosse per prepararli allo specifico contesto del mercato del lavoro transfrontaliero. Il programma dovrebbe inoltre offrire opportunità di mobilità per i discenti e il personale dell'istruzione degli adulti. Gli obiettivi principali dell'istruzione degli adulti sono il trasferimento di conoscenze, competenze e abilità e la promozione dell'inclusione sociale, della cittadinanza attiva, dello sviluppo personale e del benessere. Le opportunità di mobilità per i giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale dovrebbero essere inoltre ampliate in modo da raggiungere un pubblico di giovani più vasto, in particolare i nuovi arrivati, le persone che beneficiano di minori opportunità e i gruppi di popolazione difficili da raggiungere. Dovrebbe altresì essere rafforzata, in ragione del suo effetto leva, la mobilità del personale dei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, concentrandosi in particolare sulla riqualificazione e sul perfezionamento professionale e la promozione dello sviluppo di competenze per il mercato del lavoro. In linea con l'obiettivo di realizzare un autentico spazio europeo dell'istruzione, il programma dovrebbe inoltre promuovere la mobilità e gli scambi e favorire la partecipazione degli studenti alle attività didattiche, culturali e sportive attraverso la digitalizzazione dei processi per agevolare le procedure di presentazione delle domande e la partecipazione al programma, sviluppando sistemi online di facile utilizzo basati sulle migliori pratiche e creando nuovi strumenti come ad esempio la carta europea dello studente. Tale iniziativa può rappresentare uno strumento importante per fare della mobilità per tutti una realtà, sia consentendo agli istituti di istruzione superiore di inviare e accogliere più studenti in scambio, continuando nel contempo a migliorare la qualità della mobilità degli studenti, sia agevolando l'accesso degli studenti a vari servizi (biblioteca, trasporti, alloggio) prima del loro arrivo presso l'istituto all'estero.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)  Il programma dovrebbe garantire esperienze di mobilità di qualità basate sui principi stabiliti nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: la Carta europea di qualità per la mobilità1 bis, che chiarisce che la qualità dell'informazione, la preparazione, il sostegno e il riconoscimento delle esperienze e delle qualifiche, nonché piani di apprendimento chiari e risultati dell'apprendimento elaborati in anticipo hanno un impatto dimostrabile sui benefici della mobilità. Le attività di mobilità dovrebbero essere adeguatamente preparate in anticipo. Tale preparazione può essere fatta frequentemente e in modo efficiente mediante l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Se del caso, il programma dovrebbe altresì fornire un sostegno alle visite preparatorie per le attività di mobilità.

 

__________________

 

1 bis GU L 394 del 30.12.2006, pag. 5.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 ter)  Il programma dovrebbe sostenere e incoraggiare la mobilità degli insegnanti e del personale educativo a tutti i livelli, al fine di migliorare le pratiche di lavoro e contribuire allo sviluppo professionale. Dato il ruolo essenziale che l'educazione prescolastica e della prima infanzia svolge nel prevenire le diseguaglianze sociali ed economiche, è importante che gli insegnanti e il personale a questo livello possano partecipare alla mobilità di apprendimento nel quadro del programma. Per quanto concerne l'insegnamento, il programma dovrebbe inoltre incoraggiare la sperimentazione di innovazioni delle politiche per affrontare alcune delle sfide comuni con cui si confrontano i sistemi d'istruzione nell'UE, come attrarre nuovi talenti nel settore dell'insegnamento rivolto ai bambini più marginalizzati e sviluppare formazioni per aiutare i docenti nell'insegnamento a favore dei discenti svantaggiati. Al fine di sfruttare al massimo i benefici della partecipazione al programma per i docenti e il personale didattico, ci si dovrebbe adoperare in ogni modo per garantire che essi beneficino di un contesto favorevole alla mobilità, nel cui quadro beneficino di un programma di lavoro e di un carico di lavoro regolare, abbiano accesso a possibilità di formazione adeguate e beneficino di un sostegno finanziario adeguato in funzione del paese e, se del caso, della regione in cui si deve svolgere l'attività di mobilità a fini di apprendimento.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 quater)  Nel riconoscere il ruolo fondamentale che l'istruzione e la formazione professionale svolgono nel migliorare le prospettive di lavoro e nel promuovere l'inclusione sociale, il programma dovrebbe contribuire a rafforzare l'inclusività, la qualità e la pertinenza dell'istruzione e della formazione professionale, in linea con la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 su "Una nuova agenda per le competenze per l'Europa: Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività"1bis. Il programma dovrebbe promuovere legami più stretti tra coloro che dispensano istruzione e formazione professionale e i datori di lavoro, sia pubblici sia privati. Il programma dovrebbe inoltre affrontare questioni specifiche al settore dell'istruzione e della formazione professionale, come la formazione linguistica, la promozione di partenariati di alta qualità e il riconoscimento e la certificazione delle competenze, e incoraggiare coloro che dispensano istruzione e formazione professionale a richiedere la carta di mobilità per l'istruzione e la formazione professionale quale attestato di qualità.

 

__________________

 

1 bis COM(2016)0381.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Il programma dovrebbe incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa, fra l'altro, sostenendo progetti partecipativi che li coinvolgano e consentano loro di imparare a partecipare alla società civile, sensibilizzando in merito ai valori comuni europei, compresi i diritti fondamentali, avvicinando i giovani e i responsabili delle decisioni a livello locale, nazionale e di Unione e contribuendo al processo di integrazione europea.

(21)  Il programma dovrebbe incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa, fra l'altro, sostenendo progetti partecipativi che li coinvolgano e consentano loro di imparare a partecipare alla società civile, sensibilizzando in merito ai valori comuni europei, compresi i diritti fondamentali, la storia europea, la cultura e la cittadinanza, avvicinando i giovani e i responsabili delle decisioni a livello locale, nazionale e di Unione e contribuendo al processo di integrazione europea. Il programma dovrebbe sensibilizzare in merito agli strumenti di democrazia elettronica, compresa l'iniziativa dei cittadini europei. Dovrebbe inoltre promuovere gli scambi intergenerazionali tra giovani e anziani. Alla luce del ruolo chiave delle organizzazioni giovanili e dell'animazione giovanile per il conseguimento di tali obiettivi, il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo del settore della gioventù nell'Unione.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Il programma dovrebbe offrire ai giovani maggiori possibilità di scoprire l'Europa tramite esperienze di apprendimento all'estero. Ai diciottenni, in particolare quelli che beneficiano di minori opportunità, dovrebbe essere offerta l'occasione di avere una prima breve esperienza di viaggio in Europa, da soli o in gruppo, nel quadro di un'attività di istruzione informale destinata a sviluppare il loro senso di appartenenza all'Unione europea e a promuovere la scoperta della sua diversità culturale. Il programma dovrebbe individuare gli organismi responsabili della sensibilizzazione e della selezione dei partecipanti e sostenere attività intese a promuovere la dimensione di apprendimento dell'esperienza.

(22)  Il programma dovrebbe offrire ai giovani maggiori possibilità di scoprire l'Europa tramite esperienze di apprendimento all'estero nel quadro della nuova iniziativa denominata DiscoverEU. Ai giovani di età compresa tra i 18 e i 20 anni, in particolare quelli che beneficiano di minori opportunità, dovrebbe essere offerta l'occasione di avere una prima breve esperienza di viaggio in Europa, da soli o in gruppo, nel quadro di un'attività di istruzione formale o informale destinata a sviluppare il loro senso di appartenenza all'Unione europea e a promuovere la scoperta della sua diversità linguistica e culturale. L'iniziativa dovrebbe contenere una componente di apprendimento valida e verificabile e dovrebbe garantire un'adeguata diffusione delle esperienze e condivisione delle lezioni apprese, al fine di valutare e migliorare l'iniziativa su base costante. Il programma dovrebbe individuare gli organismi responsabili della sensibilizzazione e della selezione dei partecipanti, prestando la dovuta attenzione all'equilibrio geografico, e sostenere attività intese a promuovere la dimensione di apprendimento dell'esperienza. Tali organismi dovrebbero altresì essere coinvolti, se del caso, nella fornitura di formazione e sostegno pre e postmobilità, anche per quanto concerne le competenze linguistiche e interculturali. L'iniziativa DiscoverEU dovrebbe inoltre costruire legami con le iniziative "Capitali europee della cultura", "Capitali europee della gioventù", "Capitali europee del volontariato" e "Capitali verdi europee".

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Il programma dovrebbe altresì potenziare l'apprendimento delle lingue, in particolare tramite un maggior ricorso agli strumenti online, dati i vantaggi supplementari offerti dall'e-learning per l'apprendimento linguistico in termini di accesso e flessibilità.

(23)  L'apprendimento delle lingue contribuisce alla comprensione reciproca e alla mobilità all'interno e all'esterno dell'Unione. Nel contempo, le competenze linguistiche sono competenze essenziali nella vita e sul lavoro. Pertanto, il programma dovrebbe altresì potenziare l'apprendimento delle lingue tramite corsi di lingua in loco e un maggior ricorso a strumenti online accessibili, dati i vantaggi supplementari che l'e-learning può offrire per l'apprendimento linguistico in termini di accesso e flessibilità. Il sostegno all'apprendimento delle lingue offerto attraverso il programma dovrebbe prestare attenzione alle esigenze degli utenti, con una particolare attenzione alle lingue utilizzate nel paese ricevente e, nelle regioni di frontiera, alle lingue dei paesi confinanti. Il sostegno all'apprendimento delle lingue dovrebbe altresì fornire le lingue dei segni nazionali. Lo strumento per il sostegno linguistico online offerto da Erasmus dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dei partecipanti al programma ed essere aperto a tutti.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis)  Il programma dovrebbe fare uso di tecnologie linguistiche, come le tecnologie della traduzione automatica, allo scopo di facilitare gli scambi tra autorità e migliorare il dialogo interculturale.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  Il programma dovrebbe sostenere misure che potenzino la cooperazione tra istituti e organizzazioni attivi nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, riconoscendone il ruolo fondamentale per dotare le persone delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie in un mondo che cambia e per realizzare adeguatamente il potenziale di innovazione, creatività e imprenditorialità, in particolare nell'ambito dell'economia digitale.

(24)  Il programma dovrebbe sostenere misure che potenzino la cooperazione tra istituti e organizzazioni attivi nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, riconoscendone il ruolo fondamentale per dotare le persone delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie in un mondo che cambia e per realizzare adeguatamente il potenziale di innovazione, creatività e imprenditorialità, in particolare nell'ambito dell'economia digitale. A tal fine è opportuno garantire una cooperazione efficace tra tutti i soggetti interessati a tutti i livelli di attuazione del programma.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017, il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a portare avanti una serie di iniziative per intensificare la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, anche favorendo l'emergere, entro il 2024, di "Università europee" composte da reti di università in tutta l'Unione, caratterizzate da un approccio dal basso verso l'alto. Il programma dovrebbe assicurare sostegno a tali Università europee.

(25)  Nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017, il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a portare avanti una serie di iniziative per intensificare la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, anche favorendo l'emergere, entro il 2024, di "Università europee" composte da reti di università in tutta l'Unione, caratterizzate da un approccio dal basso verso l'alto. Il programma dovrebbe assicurare sostegno a tali Università europee, che dovrebbero essere università d'eccellenza e mirare a rafforzare l'attività degli istituti di istruzione superiore nell'Unione europea e a migliorare la cooperazione tra ricerca, innovazione e istruzione. La nozione di eccellenza va intesa in senso ampio, anche in relazione all'abilità di rafforzare l'inclusione. Il programma di sostegno dovrebbe mirare ad una maggiore copertura geografica delle "Università europee".

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  Il comunicato di Bruges del 2010 ha invocato il sostegno all'eccellenza professionale per una crescita intelligente e sostenibile, mentre la comunicazione del 2017 "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa" punta al collegamento tra istruzione e formazione professionale e sistemi di innovazione, come parte delle strategie di specializzazione intelligente a livello regionale. Il programma dovrebbe offrire i mezzi per rispondere a queste richieste e sostenere lo sviluppo di piattaforme transnazionali di centri di eccellenza professionale fortemente integrati nelle strategie locali e regionali per la crescita, l'innovazione e la competitività. Tali centri di eccellenza dovrebbero fungere da elementi trainanti per competenze professionali di qualità in un contesto di sfide settoriali, sostenendo nel contempo i mutamenti strutturali generali e le politiche socioeconomiche nell'Unione.

(26)  Il comunicato di Bruges del 2010 ha invocato il sostegno all'eccellenza professionale per una crescita intelligente e sostenibile, mentre la comunicazione del 2017 "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa" punta al collegamento tra istruzione e formazione professionale e sistemi di innovazione, come parte delle strategie di specializzazione intelligente a livello regionale. Il programma dovrebbe offrire i mezzi per rispondere a queste richieste e sostenere lo sviluppo di piattaforme transnazionali di centri di eccellenza professionale fortemente integrati nelle strategie locali e regionali per la crescita, l'innovazione, la competitività, lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale. Tali centri di eccellenza dovrebbero fungere da elementi trainanti per competenze professionali di qualità in un contesto di sfide settoriali, sostenendo nel contempo i mutamenti strutturali generali e le politiche socioeconomiche nell'Unione.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  Per incrementare il ricorso ad attività di cooperazione virtuale, il programma dovrebbe sostenere un uso più sistematico di piattaforme online quali eTwinning, la School Education Gateway, la Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa, il Portale europeo per i giovani e la piattaforma online per l'istruzione superiore.

(27)  Per incrementare il ricorso ad attività di cooperazione virtuale, il programma dovrebbe sostenere un uso più sistematico di piattaforme online esistenti quali eTwinning, la School Education Gateway, la Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa, il Portale europeo per i giovani e la piattaforma online per l'istruzione superiore. Il programma dovrebbe inoltre incoraggiare, se del caso, la creazione di nuove piattaforme online per rafforzare e modernizzare la realizzazione delle politiche in materia di istruzione, formazione, sport e gioventù a livello europeo. Tali piattaforme dovrebbero essere di facile utilizzo e accessibili ai sensi della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis.

 

__________________

 

1bisDirettiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Il programma dovrebbe contribuire a facilitare la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, come pure il trasferimento dei crediti o delle unità di risultati dell'apprendimento, per promuovere l'assicurazione di qualità e sostenere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, la gestione delle competenze e l'orientamento. In quest'ottica, il programma dovrebbe anche assicurare sostegno a punti di contatto e reti a livello nazionale e di Unione che facilitano gli scambi transeuropei, come pure allo sviluppo di percorsi di apprendimento flessibili tra diversi campi dell'istruzione, della formazione e della gioventù e attraverso contesti formali e non formali.

(28)  Il programma dovrebbe contribuire a facilitare la trasparenza e il riconoscimento automatico e reciproco delle competenze, delle abilità, delle qualifiche e dei diplomi, come pure il trasferimento dei crediti o di altri elementi di prova dei risultati dell'apprendimento, per promuovere l'assicurazione di qualità e sostenere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, la gestione delle competenze e l'orientamento. In quest'ottica, il programma dovrebbe anche assicurare sostegno a punti di contatto e reti a livello nazionale e di Unione atti a fornire informazioni e assistenza ai potenziali partecipanti, facilitando così gli scambi transeuropei, come pure allo sviluppo di percorsi di apprendimento flessibili tra diversi campi dell'istruzione, della formazione e della gioventù e attraverso contesti formali e non formali.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis)  Il programma dovrebbe porre l'accento in particolare sulla convalida e sul riconoscimento dei periodi di istruzione e formazione all'estero, tra cui l'istruzione secondaria. A tale proposito, la concessione di sovvenzioni dovrebbe essere collegata alle procedure di valutazione della qualità, alla descrizione dei risultati dell'apprendimento e alla piena applicazione della raccomandazione del Consiglio del 15 marzo 2018 sul quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità1bis, della raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento informale e non formale1ter e agli strumenti europei che contribuiscono al riconoscimento dell'apprendimento all'estero e garantiscono un apprendimento di qualità, come il quadro europeo delle qualifiche (EQF), il registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR), il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) e il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET).

 

__________________

 

1 bis GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1.

 

1 ter GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Al fine di assicurare la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e sostenere le altre politiche dell'Unione, dovrebbero essere offerte opportunità di mobilità alle persone in vari settori di attività, quali il settore pubblico, l'agricoltura e le imprese, affinché possano maturare un'esperienza di apprendimento all'estero che permetta loro, in qualsiasi fase della vita, di crescere e svilupparsi dal punto di vista non solo professionale ma anche personale, in particolare sviluppando una consapevolezza della propria identità europea e una comprensione della diversità culturale europea. Il programma dovrebbe costituire un punto di accesso per i piani di mobilità transnazionale dell'Unione con una forte dimensione di apprendimento, semplificandone l'offerta per i beneficiari e i partecipanti. L'espansione dei progetti Erasmus dovrebbe essere agevolata; dovrebbero essere adottate misure specifiche per aiutare i promotori di progetti Erasmus a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute e cultura.

(30)  Al fine di assicurare la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e sostenere le altre politiche dell'Unione, dovrebbero essere offerte opportunità di mobilità alle persone in vari settori di attività, quali il settore pubblico e privato, l'agricoltura e le imprese, affinché possano disporre di una formazione, un tirocinio o maturare un'esperienza di apprendimento all'estero che permetta loro, in qualsiasi fase della vita, di crescere e svilupparsi dal punto di vista personale, in particolare sviluppando una consapevolezza della propria identità europea e una comprensione della diversità culturale europea, e dal punto di vista professionale, in particolare acquisendo competenze rilevanti per il mercato del lavoro. Il programma dovrebbe costituire un punto di accesso per i piani di mobilità transnazionale dell'Unione con una forte dimensione di apprendimento, semplificandone l'offerta per i beneficiari e i partecipanti. L'espansione dei progetti Erasmus dovrebbe essere agevolata; dovrebbero essere adottate misure specifiche per aiutare i promotori di progetti Erasmus a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute, mezzi di comunicazione e cultura, nonché del corpo europeo di solidarietà.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  È importante promuovere l'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca in materia di integrazione europea e promuovere dibattiti su tali questioni tramite il sostegno delle azioni Jean Monnet nel campo dell'istruzione superiore e in altri ambiti dell'istruzione e della formazione. Promuovere un senso di impegno e identità europea è particolarmente importante in un momento in cui i valori comuni su cui l'Unione è fondata, e che costituiscono parte della nostra identità europea, sono messi alla prova e in cui il livello di partecipazione dei cittadini è ridotto. Il programma dovrebbe continuare a contribuire allo sviluppo dell'eccellenza negli studi sull'integrazione europea.

(31)  È importante promuovere l'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca in materia di integrazione europea e le future sfide e opportunità dell'Unione, e promuovere il dibattito su tali questioni tramite il sostegno delle azioni Jean Monnet in tutti i gli ambiti dell'istruzione e della formazione. Promuovere un senso europeo di impegno e appartenenza è particolarmente importante alla luce delle sfide che si pongono ai valori comuni su cui l'Unione è fondata, e che costituiscono parte di un'identità europea comune, e tenendo conto del fatto che i cittadini stanno dimostrando un livello di partecipazione ridotto. Il programma dovrebbe continuare a contribuire allo sviluppo dell'eccellenza negli studi sull'integrazione europea e migliorare, al tempo stesso, l'impegno della comunità di apprendimento in generale e del grande pubblico nei confronti dell'integrazione europea.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e sarà funzionale al raggiungimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e saranno riesaminate nel contesto del processo di revisione e delle pertinenti valutazioni.

(32)  Il programma dovrebbe essere in linea con l'obiettivo principale dell'accordo di Parigi, ossia rafforzare la risposta globale ai cambiamenti climatici. In linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'Unione e a raggiungere un obiettivo complessivo di almeno il 25% delle spese del bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi climatici nel periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e un obiettivo annuale del 30 % che sarà introdotto non appena possibile e al più tardi entro il 2027. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e saranno riesaminate nel contesto del processo di revisione e delle pertinenti valutazioni.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis)  Dato il ruolo dell'Unione quale attore globale e in linea con l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli impegni assunti dagli Stati membri alla conferenza Rio+20, il programma dovrebbe integrare un'istruzione inclusiva, equa e di qualità e l'apprendimento permanente, anche tenendo conto del ruolo essenziale che l'istruzione svolge nella lotta contro la povertà. Il programma dovrebbe inoltre contribuire all'agenda per lo sviluppo sostenibile, sostenendo gli sforzi intesi a sviluppare le competenze necessarie per lo sviluppo sostenibile ed educare le persone in materia di sostenibilità, protezione dell'ambiente e cambiamento climatico attraverso l'istruzione formale, non formale e informale.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [reference to be updated as appropriate punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria34].

(33)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [reference to be updated as appropriate punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria34]. È opportuno assicurare, a partire dal 2021, un aumento significativo del bilancio annuale del programma rispetto all'ultimo anno del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, seguito da un incremento lineare e graduale degli stanziamenti annuali. Questo profilo di bilancio contribuirebbe a garantire un accesso più ampio fin dall'inizio del periodo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ed eviterebbe aumenti sproporzionati negli ultimi anni, che potrebbero essere difficili da assorbire.

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34 GU L […] del […], pag. […].

34 GU L […] del […], pag. […].

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  Nell'ambito della dotazione di base per le azioni gestite dalle agenzie nazionali nel settore dell'istruzione e della formazione, dovrebbe essere definita una ripartizione di dotazioni minime per settore (istruzione superiore, istruzione scolastica, istruzione e formazione professionale e istruzione degli adulti) al fine di garantire una massa critica di stanziamenti per conseguire le realizzazioni e i risultati attesi in ciascuno di tali settori.

(34)  Nell'ambito della dotazione di base per le azioni gestite dalle agenzie nazionali nel settore dell'istruzione e della formazione, dovrebbe essere definita una ripartizione di dotazioni minime per settore (istruzione superiore, istruzione scolastica, istruzione e formazione professionale e istruzione degli adulti) al fine di garantire una massa critica di stanziamenti per conseguire le realizzazioni e i risultati attesi in ciascuno di tali settori. La ripartizione esatta del bilancio per azione e per iniziativa dovrebbe essere stabilita nel programma di lavoro.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, dell'onere amministrativo e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo [125, paragrafo 1,] del regolamento finanziario.

(36)  Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, dell'onere amministrativo e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo [125, paragrafo 1,] del regolamento finanziario. Nell'attuazione del programma dovrebbero essere rispettati i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, quali figurano nel regolamento finanziario.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare al programma nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che prevede l'attuazione dei programmi dell'Unione sulla base di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. Il presente regolamento dovrebbe concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. La piena partecipazione dei paesi terzi al programma dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite in accordi specifici per la partecipazione del paese terzo in questione al programma. La piena partecipazione comporta inoltre l'obbligo di istituire un'agenzia nazionale e di gestire alcune delle azioni del programma a livello decentrato. Le persone fisiche e i soggetti di paesi terzi che non sono associati al programma dovrebbero poter partecipare ad alcune delle azioni del programma, quali definite nel programma di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione. Nell'attuazione del programma si potrebbero prevedere modalità specifiche per quanto riguarda le persone fisiche e i soggetti dei microstati europei.

(37)  I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare al programma nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che prevede l'attuazione dei programmi dell'Unione sulla base di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. Il presente regolamento dovrebbe concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. La piena partecipazione dei paesi terzi al programma dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite in accordi specifici per la partecipazione del paese terzo in questione al programma. La piena partecipazione comporta inoltre l'obbligo di istituire un'agenzia nazionale e di gestire alcune delle azioni del programma a livello decentrato. Le persone fisiche e i soggetti di paesi terzi che non sono associati al programma dovrebbero poter partecipare ad azioni del programma, quali definite nel programma di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione. Nell'attuazione del programma si potrebbero prevedere modalità specifiche per quanto riguarda le persone fisiche e i soggetti dei microstati europei.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  In linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"36, il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni. Dovrebbero essere promossi gli scambi e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi, in particolare i loro vicini. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente.

(38)  In linea con l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"36 (la "comunicazione sul partenariato strategico"), il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni. Dovrebbero essere promossi gli scambi e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi, in particolare i loro vicini. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente.

__________________

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36 COM(2017)0623.

36 COM(2017)0623.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(38 bis)  Nella comunicazione sul partenariato strategico, la Commissione ha riconosciuto che una maggiore mobilità dei discenti e del personale impegnato nell'istruzione e nella formazione, in particolare nell'ambito del programma Erasmus+, sarebbe molto proficua per le regioni ultraperiferiche e si è impegnata ad adeguare ulteriormente il sostegno finanziario a favore dei partecipanti che viaggiano da e verso le regioni ultraperiferiche, mantenendo regole specifiche di finanziamento per tali regioni nell'ambito del programma Erasmus+, a esplorare le possibilità di estendere la cooperazione regionale del programma Erasmus+ al fine di incoraggiare ulteriormente la mobilità tra le regioni ultraperiferiche e i paesi terzi vicini, e a utilizzare il Fondo sociale europeo+ a integrazione del programma Erasmus +.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)  In conformità al regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro dovrebbero definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti di esecuzione in conformità alla procedura d'esame.

(40)  Il programma dovrebbe mantenere la continuità riguardo ai suoi obiettivi e alle sue priorità. Tuttavia, dato che esso sarà attuato nell'arco di un periodo di sette anni, è necessario prevedere un certo grado di flessibilità affinché possa adeguarsi alle realtà e alle priorità politiche in mutamento nel settore dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Pertanto, il presente regolamento non definisce nel dettaglio in che modo le iniziative specifiche dovranno essere concepite e non pregiudica tutte le priorità politiche e le rispettive priorità di bilancio per i prossimi sette anni. Le scelte e le priorità strategiche secondarie, compresi i dettagli di nuove iniziative specifiche, dovrebbero invece essere determinate mediante programmi di lavoro in conformità al regolamento finanziario. La concezione delle nuove iniziative dovrebbe trarre insegnamenti dalle iniziative pilota passate e attuali in tale settore e dovrebbe tenere debitamente conto del valore aggiunto europeo sia nella sostanza che nella struttura dell'iniziativa. I programmi di lavoro dovrebbero inoltre definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti delegati. È di particolare importanza che durante i suoi lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e di concerto con le agenzie nazionali e i portatori di interessi, e che tali consultazioni siano condotte in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(40 bis)  La Commissione, di concerto con le agenzie nazionali, dovrebbe monitorare l'attuazione del programma e riferire in merito, sia nel corso del programma sia dopo il suo completamento. La valutazione finale del programma dovrebbe essere eseguita tempestivamente in modo tale che possa confluire nella revisione intermedia del programma successivo, se del caso. In particolare, la Commissione dovrebbe effettuare una revisione intermedia del programma, corredandola, ove appropriato, di una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201638, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori specifici, realistici e misurabili nel tempo che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

(41)  Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201638, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico dei beneficiari. Tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori specifici, realistici e misurabili nel tempo che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

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38 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

38 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  A livello europeo, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, anche, se del caso, con il sostegno di altri portatori di interessi chiave.

(42)  A livello europeo, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, anche, se del caso, con il sostegno di altri pertinenti portatori di interessi.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al vasto pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano correlate all'obiettivo generale del presente regolamento.

soppresso

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di erogazione già esistenti. L'attuazione del programma dovrebbe pertanto essere affidata alla Commissione e alle agenzie nazionali. Ove possibile, e al fine di massimizzare l'efficienza, le agenzie nazionali dovrebbero essere le stesse agenzie designate per la gestione del programma precedente. La portata della valutazione di conformità ex ante dovrebbe essere limitata ai requisiti nuovi e specifici del programma, salvo eccezioni giustificate, ad esempio in caso di gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte delle agenzie nazionali in questione.

(44)  Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di erogazione già esistenti. L'attuazione del programma dovrebbe pertanto essere affidata alla Commissione e alle agenzie nazionali, che dovrebbero assicurare un'applicazione coerente e agevole delle norme del programma in tutta l'Unione e nel corso del tempo. A tal fine, e per assicurare l'attuazione efficace del programma, la Commissione e le agenzie nazionali dovrebbero collaborare, in consultazione con i portatori di interessi, per sviluppare procedure coerenti, semplici e di elevata qualità e facilitare lo scambio di buone prassi che possano migliorare la qualità dei progetti nel quadro del programma. Ove possibile, e al fine di massimizzare l'efficienza, le agenzie nazionali dovrebbero essere le stesse agenzie designate per la gestione del programma precedente. La portata della valutazione di conformità ex ante dovrebbe essere limitata ai requisiti nuovi e specifici del programma, salvo eccezioni giustificate, ad esempio in caso di gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte delle agenzie nazionali in questione.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 bis)  Al fine di incoraggiare gli organizzatori di progetti che non hanno esperienza di programmi di finanziamento dell'Unione a richiedere finanziamenti, la Commissione e le agenzie nazionali dovrebbero fornire consulenza e sostegno e garantire che le procedure di presentazione delle domande siano quanto più possibile chiare e semplici. La guida del programma dovrebbe essere ulteriormente migliorata per renderla chiara e di facile utilizzo e i moduli di domanda dovrebbero essere semplici e dovrebbero essere messi a disposizione tempestivamente. Per modernizzare e armonizzare ulteriormente la procedura di presentazione delle domande, è opportuno sviluppare uno strumento unico, comune e multilingue per i beneficiari del programma e per coloro che sono coinvolti nella sua gestione.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Considerando 44 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 ter)  Come regola generale, le domande di sovvenzione e le candidature dei progetti dovrebbero essere presentate all'agenzia nazionale del paese in cui ha sede il richiedente e gestite dalla stessa. Tuttavia, a titolo di deroga, le richieste di sovvenzione e le candidature dei progetti riguardanti attività organizzate da reti a livello dell'Unione e da organizzazioni europee e internazionali dovrebbero essere presentate alla Commissione e gestite direttamente dalla stessa.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46)  Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno. In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio39, gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di ammissione accelerate.

(46)  Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi che possano impedire l'accesso al programma o il suo corretto funzionamento. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno. In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio39, gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di ammissione accelerate.

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__________________

39 Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

39 Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio40.

soppresso

__________________

 

40 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

 

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49)  Al fine di semplificare i requisiti applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero tenere conto dei costi della vita e di sostentamento nel paese ospitante. La Commissione e le agenzie nazionali dei paesi di partenza dovrebbero avere la possibilità di adeguare tali sovvenzioni semplificate sulla base di criteri oggettivi, in particolare per assicurare l'accesso alle persone che beneficiano di minori opportunità. In conformità al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi ai soggetti pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati.

(49)  Al fine di semplificare i requisiti applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria e al fine di semplificare l'amministrazione del programma, si dovrebbe fare ricorso a pagamenti forfettari basati sul progetto in questione per le attività di mobilità in tutti i settori. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero essere periodicamente riviste e adeguate ai costi della vita e di sostentamento nel paese e nella regione ospitante. La Commissione e le agenzie nazionali dei paesi di partenza dovrebbero avere la possibilità di adeguare tali sovvenzioni semplificate sulla base di criteri oggettivi, in particolare per assicurare l'accesso alle persone che beneficiano di minori opportunità. In conformità al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi ai soggetti pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Considerando 52

Testo della Commissione

Emendamento

(52)  Sebbene nel precedente periodo di programmazione il quadro normativo consentisse già agli Stati membri e alle regioni di generare sinergie tra Erasmus+ e altri strumenti dell'Unione, ad esempio i Fondi strutturali e d'investimento europei, che a loro volta sostengono lo sviluppo qualitativo dei sistemi dell'istruzione, della formazione e della gioventù nell'Unione, tale potenziale non è finora stato pienamente sfruttato, limitando così gli effetti sistemici dei progetti e l'impatto sulle politiche. Si dovrebbero assicurare una comunicazione e una cooperazione efficaci a livello nazionale tra gli organismi nazionali responsabili della gestione dei vari strumenti al fine di massimizzarne l'impatto. Il programma dovrebbe consentire la cooperazione attiva con tali strumenti.

(52)  Sebbene nel precedente periodo di programmazione il quadro normativo consentisse già agli Stati membri e alle regioni di generare sinergie tra Erasmus+ e altri strumenti dell'Unione, ad esempio i Fondi strutturali e d'investimento europei, che a loro volta sostengono lo sviluppo qualitativo dei sistemi dell'istruzione, della formazione e della gioventù nell'Unione, tale potenziale non è finora stato pienamente sfruttato, limitando così gli effetti sistemici dei progetti e l'impatto sulle politiche. Si dovrebbero assicurare una comunicazione e una cooperazione efficaci a livello nazionale tra gli organismi nazionali responsabili della gestione dei vari strumenti al fine di massimizzarne l'impatto. Il programma dovrebbe consentire la cooperazione attiva con tali strumenti, in particolare garantendo che una domanda di elevata qualità che non può essere finanziata nel quadro del programma, a causa di fondi insufficienti, possa essere presa in considerazione per il finanziamento, mediante una procedura semplificata, nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei. Al fine di semplificare la procedura per tali azioni, dovrebbe essere possibile attribuire loro un "marchio di eccellenza" che ne riconosca l'elevata qualità. Tale complementarità tra i vari programmi dovrebbe consentire un aumento complessivo dei tassi di riuscita dei progetti.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(52 bis)  Al fine di massimizzare l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione e del sostegno alle politiche, è importante favorire le sinergie e la complementarità tra tutti i programmi pertinenti in modo coerente. Dette sinergie e complementarità non dovrebbero comportare che la gestione dei fondi assegnati al programma Erasmus+ avvenga all'esterno della struttura del programma, né che tali fondi siano utilizzati per perseguire obiettivi diversi da quelli di cui al presente regolamento. Qualsiasi sinergia e complementarità dovrebbe tradursi a livello attuativo in procedure di domanda semplificate.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Considerando 55

Testo della Commissione

Emendamento

(55)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nello specifico, il presente regolamento si propone di assicurare il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(55)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nello specifico, il presente regolamento si propone di assicurare il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il programma dovrebbe pertanto sostenere attivamente iniziative volte a sensibilizzare e a promuovere percezioni positive riguardo ai gruppi che possono essere oggetto di discriminazione e a promuovere la parità di genere. Dovrebbe inoltre sostenere gli sforzi intesi ad affrontare il divario educativo e le difficoltà specifiche che i rom incontrano, agevolandone la piena e attiva partecipazione al programma. Il rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dovrebbe essere integrato nell'intero processo di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del programma.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  "apprendimento permanente": l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, comprese educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore e istruzione degli adulti, che dà luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle competenze e degli atteggiamenti o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale e/o occupazionale, inclusa l'erogazione di servizi di consulenza e orientamento;

(1)  "apprendimento permanente": l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, comprese educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore e istruzione degli adulti, che dà luogo a un miglioramento o aggiornamento delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e degli atteggiamenti o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale e/o occupazionale, inclusa l'erogazione di servizi di consulenza e orientamento;

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  "mobilità ai fini dell'apprendimento": lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per studio, formazione o apprendimento non formale o informale. Può essere accompagnata da misure quali formazione e sostegno linguistico e/o essere integrata da apprendimento online e cooperazione virtuale. In alcuni casi specifici, può assumere la forma di apprendimento tramite l'uso di strumenti di comunicazione e tecnologia dell'informazione;

(2)  "mobilità ai fini dell'apprendimento": lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per studio, formazione, compresi la riqualificazione o il perfezionamento professionale, o apprendimento non formale o informale. Può assumere la forma di tirocinio, apprendistato, scambi di giovani, attività didattica oppure di partecipazione ad attività di sviluppo professionale. Può essere accompagnata da misure quali formazione e sostegno linguistico, ivi comprese le lingue dei segni nazionali, e/o essere integrata da apprendimento online accessibile e cooperazione virtuale;

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  "apprendimento virtuale": l'acquisizione di abilità e conoscenze mediante l'uso di strumenti accessibili di informazione e comunicazione;

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)  "apprendimento misto": l'acquisizione di abilità e conoscenze mediante una combinazione di strumenti di istruzione e formazione virtuali e metodi di istruzione e formazione tradizionali;

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  "sport di base": attività sportiva organizzata praticata a livello locale da sportivi dilettanti, e sport per tutti;

(6)  "sport di base": attività sportiva organizzata praticata regolarmente da sportivi dilettanti di tutte le età a fini sanitari, educativi o sociali;

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  "studente dell'istruzione superiore": una persona iscritta a un istituto di istruzione superiore a livello di laurea, laurea breve, laurea magistrale o specialistica, dottorato o equivalenti. Sono compresi i neolaureati;

(7)  "studente dell'istruzione superiore": una persona iscritta a un istituto di istruzione superiore a livello di laurea, laurea breve, laurea magistrale o specialistica, dottorato o equivalenti, o qualsiasi persona che abbia ottenuto un diploma in un istituto di questo tipo nell'arco dei 24 mesi precedenti;

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  "personale": gli individui che partecipano, su base professionale o volontaria, all'istruzione, alla formazione o all'apprendimento non formale, compresi professori, insegnanti, formatori, dirigenti scolastici, animatori giovanili, allenatori, personale non docente e altri professionisti che operano nell'ambito della promozione dell'apprendimento;

(8)  "personale": gli individui che partecipano, su base professionale o volontaria, all'istruzione a tutti i livelli, alla formazione o all'apprendimento non formale, compresi professori, insegnanti, formatori, ricercatori, dirigenti scolastici, animatori giovanili, personale non docente e altri professionisti che operano nell'ambito della promozione dell'apprendimento;

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  "personale sportivo": gli individui che partecipano alla gestione, all'istruzione o all'allenamento di una squadra sportiva o di diversi singoli sportivi, su base remunerata o volontaria;

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  "discente dell'istruzione e della formazione professionale": una persona iscritta a un programma di istruzione o formazione professionale iniziale o continua a qualsiasi livello da secondario a post-secondario. Sono comprese le persone che hanno recentemente ottenuto un diploma nell'ambito di tali programmi;

(9)  "discente dell'istruzione e della formazione professionale": una persona iscritta a un programma di istruzione o formazione professionale iniziale o continua a qualsiasi livello da secondario a post-secondario, o una persona che abbia ottenuto un diploma nell'ambito di tale programma nell'arco dei 24 mesi precedenti;

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  "alunno": una persona iscritta come discente presso un istituto che eroga istruzione generale a qualsiasi livello compreso tra l'educazione e cura della prima infanzia e l'istruzione secondaria di secondo grado e che le autorità nazionali considerino ammissibile a partecipare al programma nel rispettivo territorio;

(10)  "alunno": una persona iscritta come discente presso un istituto che eroga istruzione generale a qualsiasi livello compreso tra l'educazione e cura della prima infanzia e l'istruzione secondaria di secondo grado, o una persona formata al di fuori di un contesto istituzionale e che le autorità competenti considerino ammissibile a partecipare al programma nel rispettivo territorio;

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  "paese terzo non associato al programma": un paese terzo che non partecipa pienamente al programma ma i cui soggetti giuridici possono eccezionalmente beneficiare del programma, in casi debitamente giustificati di interesse dell'Unione;

soppresso

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  "master congiunto": un programma di studi integrato offerto da almeno due istituti di istruzione superiore che si conclude con un unico diploma rilasciato e firmato congiuntamente da tutti gli istituti partecipanti e riconosciuto ufficialmente nei paesi in cui gli istituti partecipanti sono ubicati;

(15)  "master o dottorato congiunto": un programma di studi integrato offerto da almeno due istituti di istruzione superiore che si conclude con un unico diploma rilasciato e firmato congiuntamente da tutti gli istituti partecipanti e riconosciuto ufficialmente nei paesi in cui gli istituti partecipanti sono ubicati;

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  "istituto di istruzione superiore": qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, come pure qualsiasi altro tipo di istituto di istruzione superiore che le autorità nazionali considerino ammissibile a partecipare al programma nel rispettivo territorio;

(18)  "istituto di istruzione superiore": qualsiasi entità che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, come pure qualsiasi altra entità comparabile che le autorità nazionali considerino ammissibile a partecipare al programma nel rispettivo territorio;

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  "attività di partecipazione dei giovani": un'attività extrascolastica svolta da gruppi informali di giovani e/o organizzazioni giovanili, e caratterizzata da un approccio non formale all'apprendimento;

(20)  "attività di partecipazione dei giovani": un'attività extrascolastica svolta da gruppi informali di giovani e/o organizzazioni giovanili, caratterizzata da un approccio non formale o informale all'apprendimento e dal sostegno all'accessibilità e all'inclusione;

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  "animatore giovanile": un operatore professionale o volontario che partecipa all'apprendimento non formale e sostiene i giovani nel loro personale sviluppo socioeducativo e professionale;

(21)  "animatore giovanile": un operatore professionale o volontario che partecipa all'apprendimento non formale o informale e sostiene i giovani nel loro personale sviluppo, ivi compresi il loro sviluppo socioeducativo e professionale e lo sviluppo delle loro competenze;

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  "dialogo dell'UE con i giovani": il dialogo con i giovani e le organizzazioni giovanili che funge da sede di riflessione comune permanente sulle priorità, sull'attuazione e sul seguito della cooperazione europea in materia di gioventù;

(22)  "dialogo dell'UE con i giovani": il dialogo tra responsabili delle politiche, decisori politici, esperti, ricercatori o portatori di interessi della società civile, a seconda dei casi, e i giovani e le organizzazioni giovanili; funge da sede di riflessione comune permanente sulle priorità, sull'attuazione e sul seguito della cooperazione europea in tutti i settori rilevanti per i giovani;

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  "paese terzo associato al programma": un paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione per partecipare al programma e che soddisfa tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento per gli Stati membri;

soppresso

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  "persone che beneficiano di minori opportunità": individui che incontrano ostacoli che impediscono loro di avere effettivo accesso alle opportunità nell'ambito del programma per motivi economici, sociali, culturali, geografici o sanitari, a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali la disabilità e le difficoltà di apprendimento;

(25)  "persone che beneficiano di minori opportunità": individui che sono svantaggiati nell'accesso al programma a causa di vari ostacoli che derivano, ad esempio, da disabilità, problemi di salute, difficoltà di apprendimento, provenienza da un contesto migratorio, differenze culturali, situazione economica, sociale e geografica personale, incluse le persone appartenenti a comunità emarginate o a rischio di discriminazioni basate su uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis)  "marchio di eccellenza": marchio di alta qualità assegnato ai progetti presentati al programma ritenuti meritevoli di un finanziamento ma che non lo ricevono a causa di limiti di bilancio; esso riconosce il valore della proposta e sostiene la ricerca di finanziamenti alternativi.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'obiettivo generale del programma è sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale come pure al rafforzamento dell'identità europea. Il programma rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per costruire uno spazio europeo dell'istruzione, sostenere l'attuazione della cooperazione strategica europea in materia di istruzione e formazione e le relative agende settoriali, portare avanti la cooperazione sulla politica in materia di gioventù nell'ambito della strategia dell'Unione per la gioventù 2019-2027 e sviluppare la dimensione europea dello sport.

1.  L'obiettivo generale del programma è sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nel campo dell'istruzione, della formazione, delle attività giovanili e dello sport attraverso l'apprendimento permanente, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all'occupazione di qualità, alla coesione e all'inclusione sociali, alla promozione della cittadinanza attiva come pure al rafforzamento dell'identità europea. Il programma rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per costruire uno spazio europeo dell'istruzione, stimolare l'innovazione nell'istruzione e nella formazione e sostenere l'attuazione della cooperazione strategica europea in materia di istruzione e formazione e le relative agende settoriali, portare avanti la cooperazione sulla politica in materia di gioventù nell'ambito della strategia dell'Unione per la gioventù 2019-2027 e sviluppare la dimensione europea dello sport.

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  promuovere la mobilità degli individui ai fini dell'apprendimento come pure la cooperazione, l'inclusione, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore dell'istruzione e della formazione;

(a)  promuovere la mobilità degli individui ai fini dell'apprendimento come pure la cooperazione, l'inclusione, l'equità, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore dell'istruzione e della formazione;

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento non formale e la partecipazione attiva dei giovani come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore della gioventù;

(b)  promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento non formale e informale, l'apprendimento multiculturale, il pensiero critico e la partecipazione attiva dei giovani come pure la cooperazione, l'inclusione, la qualità, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore della gioventù;

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento degli allenatori e del personale sportivo come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche sportive.

(c)  promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento, nell'ambito dello sport di base, del personale sportivo e dei giovani che praticano regolarmente uno sport in un contesto organizzato, come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche sportive.

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  promuovere l'apprendimento permanente mediante un approccio intersettoriale tra i contesti formali, non formali e informali e sostenendo percorsi di apprendimento flessibili.

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Il programma prevede una dimensione internazionale rafforzata volta a sostenere l'azione esterna dell'Unione e i suoi obiettivi di sviluppo mediante la cooperazione tra l'Unione e i paesi terzi.

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La descrizione delle azioni sostenute nell'ambito di ciascuna azione chiave figura nel capo II (Istruzione e formazione), nel capo III (Gioventù) e nel capo IV (Sport).

Tutte le azioni del programma prevedono una solida componente di apprendimento che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma di cui al presente articolo. La descrizione delle azioni sostenute nell'ambito di ciascuna azione chiave figura nel capo II (Istruzione e formazione), nel capo III (Gioventù) e nel capo IV (Sport). Gli obiettivi operativi e le corrispondenti priorità politiche per ciascuna azione sono precisati nel dettaglio nel programma di lavoro di cui all'articolo 19.

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 bis

 

Valore aggiunto europeo

 

1.  Il programma sostiene soltanto le azioni e le attività che producono un potenziale valore aggiunto europeo e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

 

2.  Il valore aggiunto europeo delle azioni e delle attività del programma è assicurato, per esempio, attraverso i seguenti elementi:

 

(a)  il carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità e la cooperazione tese a conseguire un impatto sistemico sostenibile;

 

(b)  la complementarità e le sinergie con altri programmi e politiche a livello nazionale, dell'Unione e internazionale;

 

(c)  il contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento;

 

(d)  il contributo allo sviluppo di norme di garanzia della qualità, comprese carte, a livello di Unione;

 

(e)  il contributo allo sviluppo di norme comuni a livello di Unione nei programmi di istruzione e formazione;

 

(f)  la promozione del dialogo interculturale e interreligioso all'interno dell'Unione;

 

(g)  la promozione del multilinguismo all'interno dell'Unione; o

 

(h)  la promozione di un senso di appartenenza europeo e il rafforzamento di una cittadinanza europea comune.

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  la mobilità degli alunni e del personale delle scuole;

(c)  la mobilità degli alunni e del personale delle scuole, compresi gli insegnanti delle scuole materne e il personale addetto all'educazione e alla cura della prima infanzia;

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  la mobilità del personale dell'istruzione degli adulti;

(d)  la mobilità del personale dell'istruzione degli adulti e dei discenti adulti;

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il programma sostiene l'apprendimento virtuale e misure di apprendimento misto intese ad accompagnare le attività di mobilità di cui al paragrafo 1. Sostiene tali misure anche per le persone impossibilitate a partecipare a tali attività di mobilità.

 

La Commissione assicura, ove opportuno, che gli strumenti di apprendimento virtuale e misto sviluppati nel quadro del programma siano messi a disposizione del pubblico.

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Può essere concesso sostegno per la preparazione delle attività di mobilità di cui al presente articolo, comprese, se necessario, le visite preparatorie.

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  i partenariati per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;

(a)  i partenariati strategici per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  i partenariati per l'eccellenza, in particolare le Università europee, i centri di eccellenza professionale e i master congiunti;

(b)  i partenariati per l'eccellenza, in particolare le Università europee, i centri di eccellenza professionale e i master o dottorati congiunti di Erasmus Mundus. Le Università europee e i centri di eccellenza professionale coinvolgono almeno un'entità stabilita in uno Stato membro;

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  i partenariati per l'innovazione per rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa;

(c)  i partenariati per l'innovazione, quali le alleanze nell'ambito dell'istruzione degli adulti, per rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa;

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  le piattaforme online e gli strumenti per la cooperazione virtuale, compresi i servizi di supporto per eTwinning e per la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa.

(d)  le piattaforme online e gli strumenti accessibili e di facile utilizzo per la cooperazione virtuale, compresi i servizi di supporto per eTwinning e per la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa, gli strumenti per promuovere l'uso dei metodi di progettazione universale dell'apprendimento nonché gli strumenti per facilitare la mobilità, come la carta europea dello studente di cui all'articolo 25, paragrafo 7 quater;

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  la creazione mirata di capacità nel settore dell'istruzione superiore in paesi terzi non associati al programma.

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il sostegno agli strumenti e alle misure dell'Unione che promuovono la qualità, la trasparenza e il riconoscimento delle competenze, delle abilità e delle qualifiche45;

(b)  il sostegno agli strumenti e alle misure dell'Unione che promuovono la qualità, la trasparenza, il riconoscimento e l'aggiornamento delle competenze, delle abilità e delle qualifiche45;

__________________

__________________

45 In particolare il quadro unico dell'Unione per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze; il quadro europeo delle qualifiche; il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale; il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale; il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti; il registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore; l'associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore; la rete europea dei centri di informazione e dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico dell'Unione europea; e le reti Euroguidance.

45 In particolare Europass, il quadro unico dell'Unione per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze; il quadro europeo delle qualifiche; il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale; il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale; il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti; il registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore; l'associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore; la rete europea dei centri di informazione e dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico dell'Unione europea; e le reti Euroguidance.

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il dialogo politico e la cooperazione con i portatori di interessi chiave, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore dell'istruzione e della formazione;

(c)  il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi e il sostegno degli stessi, comprese le reti a livello di Unione e le organizzazioni europee e internazionali nel settore dell'istruzione e della formazione;

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  le misure che contribuiscono all'attuazione qualitativa e inclusiva del programma;

(d)  le misure mirate che contribuiscono all'attuazione inclusiva e di elevata qualità del programma;

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Articolo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma sostiene l'insegnamento, l'apprendimento, la ricerca e i dibattiti in materia di integrazione europea tramite le seguenti azioni:

Il programma sostiene l'insegnamento, l'apprendimento, la ricerca e i dibattiti in materia di integrazione europea e di sfide e opportunità future dell'Unione tramite le seguenti azioni:

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  l'azione Jean Monnet nel campo dell'istruzione superiore;

soppresso

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  l'azione Jean Monnet in altri ambiti dell'istruzione e della formazione;

(b)  l'azione Jean Monnet in tutti gli ambiti dell'istruzione e della formazione;

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  i partenariati per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;

(a)  i partenariati strategici per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  le piattaforme online e gli strumenti per la cooperazione virtuale.

(c)  le piattaforme online e gli strumenti accessibili e di facile utilizzo per la cooperazione virtuale.

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  la preparazione e l'attuazione dell'agenda politica dell'Unione in materia di gioventù, con il sostegno della rete Youth Wiki;

(a)  la preparazione e l'attuazione dell'agenda politica dell'Unione in materia di gioventù, con il sostegno della rete Youth Wiki, se pertinente;

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi chiave, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore della gioventù, il dialogo dell'UE con i giovani e il sostegno al Forum europeo della gioventù;

(c)  il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi e il sostegno delle stesse, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni europee e internazionali nel settore della gioventù, il dialogo dell'UE con i giovani e il sostegno al Forum europeo della gioventù;

Emendamento    111

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  le misure che contribuiscono all'attuazione qualitativa e inclusiva del programma;

(d)  le misure che contribuiscono all'attuazione inclusiva e di elevata qualità del programma;

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In materia di sport, il programma sostiene la mobilità degli allenatori e del personale sportivo nell'ambito dell'azione chiave 1.

In materia di sport, il programma sostiene la mobilità dei giovani che praticano sport di base e del relativo personale sportivo nell'ambito dell'azione chiave 1.

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Articolo 12 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  gli eventi sportivi senza scopo di lucro che mirano a sviluppare ulteriormente la dimensione europea dello sport.

(b)  gli eventi sportivi di base senza scopo di lucro, compresi gli eventi su scala ridotta, che mirano a sviluppare ulteriormente la dimensione europea dello sport.

Emendamento    114

Proposta di regolamento

Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi chiave, comprese le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore dello sport;

(b)  il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni europee e internazionali nel settore dello sport;

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  le misure che contribuiscono a un'attuazione inclusiva e di elevata qualità del programma;

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Articolo 13 –lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)  la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e il sostegno ad altre politiche dell'Unione;

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Capo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Capo IV bis

 

Inclusione

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 bis

 

Strategia di inclusione

 

1.  Entro il 31 marzo 2021 la Commissione elabora un quadro di misure di inclusione, insieme ad orientamenti per la loro attuazione. Sulla base di tale quadro e prestando particolare attenzione alle sfide specifiche legate all'accesso al programma nel contesto nazionale, le agenzie nazionali elaborano una strategia nazionale pluriennale di inclusione. Tale strategia è resa pubblica entro il 30 giugno 2021 e la sua attuazione è monitorata periodicamente.

 

2.  Il quadro e la strategia di cui al paragrafo 1 prestano particolare attenzione ai seguenti elementi:

 

(a)  la cooperazione con le parti sociali, le autorità nazionali e locali e la società civile;

 

(b)  il sostegno alle organizzazioni di base di livello locale che lavorano direttamente con i gruppi destinatari;

 

(c)  la capacità di raggiungere e di comunicare con i gruppi destinatari, anche attraverso la diffusione di informazioni di facile consultazione;

 

(d)  la semplificazione delle procedure di domanda;

 

(e)  la prestazione di servizi specifici di consulenza, formazione e sostegno per i gruppi destinatari, sia prima della presentazione della domanda sia in preparazione all'effettiva partecipazione al programma;

 

(f)  le migliori pratiche in materia di accessibilità e servizi di supporto per le persone con disabilità;

 

(g)  la raccolta di dati qualitativi e quantitativi adeguati per valutare l'efficacia della strategia;

 

(h)  l'applicazione di misure di sostegno finanziario conformemente all'articolo 13 ter.

Emendamento    119

Proposta di regolamento

Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 ter

 

Misure di sostegno finanziario per l'inclusione

 

1.  La Commissione e gli Stati membri cooperano per garantire che siano predisposte misure adeguate di sostegno finanziario, tra cui prefinanziamenti, se del caso, a favore delle persone con minori opportunità la cui partecipazione al programma è ostacolata da motivi finanziari, in quanto si trovano in una situazione di svantaggio economico o perché i costi supplementari di partecipazione al programma in ragione della loro situazione specifica rappresentano un ostacolo significativo. La valutazione dei motivi finanziari e del livello di sostegno si basa su criteri oggettivi.

 

2.  Le misure di sostegno finanziario di cui al paragrafo 1 possono comprendere:

 

(a)  sostegno disponibile a titolo di altri strumenti dell'Unione, come il Fondo sociale europeo+;

 

(b)  sostegno disponibile a titolo dei programmi nazionali;

 

(c)  adeguamento e integrazione del sostegno per le azioni di mobilità disponibili nell'ambito del programma.

 

3.  Al fine di rispettare il paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, la Commissione, ove necessario, adegua le sovvenzioni a sostegno delle azioni di mobilità nell'ambito del programma o autorizza le agenzie nazionali ad adeguarle. La Commissione stabilisce inoltre, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, un bilancio specifico per finanziare misure di sostegno finanziario supplementari nell'ambito del programma.

 

4.  I costi delle misure destinate a facilitare o a sostenere l'inclusione non giustificano in alcun caso il rigetto di una domanda nell'ambito del programma.

Emendamento    120

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 30 000 000 000 di EUR a prezzi correnti.

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 41 097 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 (46 758 000 000 EUR a prezzi correnti).

Emendamento    121

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Emendamento    122

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  24 940 000 000 di EUR per le azioni in materia di istruzione e formazione, di cui:

(a)  l'83 % dell'importo di cui al paragrafo 1 per le azioni in materia di istruzione e formazione, di cui:

Emendamento    123

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  almeno 8 640 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati alle azioni in materia di istruzione superiore di cui all'articolo 4, lettera a), e all'articolo 5, lettera a);

(1)  almeno il 34,66 % è assegnato alle azioni in materia di istruzione superiore di cui all'articolo 4, lettera a), e all'articolo 5, lettera a);

Emendamento    124

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  almeno 5 230 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati alle azioni in materia di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 4, lettera b), e all'articolo 5, lettera a);

(2)  almeno il 23 % è assegnato alle azioni in materia di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 4, lettera b), e all'articolo 5, lettera a);

Emendamento    125

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  almeno 3 790 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati alle azioni in materia di istruzione scolastica di cui all'articolo 4, lettera c), e all'articolo 5, lettera a);

(3)  almeno il 15,63 % è assegnato alle azioni in materia di istruzione scolastica, compresa l'educazione prescolastica e della prima infanzia, di cui all'articolo 4, lettera c), e all'articolo 5, lettera a);

Emendamento    126

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  almeno 1 190 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati alle azioni in materia di istruzione degli adulti di cui all'articolo 4, lettera d), e all'articolo 5, lettera a);

(4)  almeno il 6 % è assegnato alle azioni in materia di istruzione degli adulti di cui all'articolo 4, lettera d), e all'articolo 5, lettera a);

Emendamento    127

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  450 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati alle azioni Jean Monnet di cui all'articolo 7;

(5)  l'1,8 % è assegnato alle azioni Jean Monnet di cui all'articolo 7;

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  il 13,91 % dell'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo è assegnato ad azioni che sono principalmente gestite in modo diretto, comprese quelle di cui all'articolo 4, lettera e), all'articolo 5, lettere da b) a d) e all'articolo 6, lettere da a) a f);

Emendamento    129

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)  il restante 5 % può essere utilizzato per finanziare qualsiasi azione di cui al capo II;

Emendamento    130

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  3 100 000 000 di EUR per le azioni in materia di gioventù di cui agli articoli da 8 a 10;

(b)  il 10,3 % dell'importo di cui al paragrafo 1 per le azioni in materia di gioventù di cui agli articoli da 8 a 10;

Emendamento    131

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  550 000 000 di EUR per le azioni in materia di sport di cui agli articoli da 11 a 13; e

(c)  il 2 % dell'importo di cui al paragrafo 1 per le azioni in materia di sport di cui agli articoli da 11 a 13; e

Emendamento    132

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  almeno 960 000 000 di EUR come contributo ai costi operativi delle agenzie nazionali.

(d)  almeno il 3,2 % dell'importo di cui al paragrafo 1 come contributo ai costi operativi delle agenzie nazionali.

Emendamento    133

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il restante 1,5 % che non è assegnato a titolo della ripartizione indicativa di cui al primo comma può essere utilizzato per il sostegno al programma.

Emendamento    134

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, è reso disponibile un contributo finanziario aggiuntivo dal regolamento .../... [strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale]46 e dal regolamento .../... [IPA III]47 a sostegno delle azioni attuate e gestite in conformità al presente regolamento. Tale contributo è finanziato in conformità ai regolamenti che istituiscono tali strumenti.

3.  Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, il regolamento .../... [strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale]46 e il regolamento .../... [IPA III]47 apportano contributi finanziari a favore delle azioni di sostegno stabilite e attuate nell'ambito del presente regolamento. Il presente regolamento si applica all'uso di tali fondi, assicurando nel contempo la conformità ai regolamenti che disciplinano rispettivamente l'NDICI e l'IPA III.

__________________

__________________

46 [Riferimento]

46 [Riferimento]

47 [Riferimento]

47 [Riferimento]

Emendamento    135

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

4.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali nonché la consulenza e la formazione in relazione all'accessibilità.

Emendamento    136

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  Le priorità per l'assegnazione del bilancio a ogni singola azione di cui al paragrafo 2 sono stabilite nel programma di lavoro di cui all'articolo 19.

Emendamento    137

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda le azioni di cui agli articoli da 4 a 6, all'articolo 7, lettere a) e b), e agli articoli da 8 a 10, 12 e 13, il programma può essere aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi:

Per quanto riguarda le azioni di cui agli articoli da 4 a 6, all'articolo 7, lettere a) e b), e agli articoli da 8 a 13, il programma può essere aperto alla partecipazione dei soggetti giuridici di qualsiasi paese terzo in casi debitamente giustificati di interesse dell'Unione.

(a)  i paesi terzi di cui all'articolo 16 che non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;

 

(b)  qualsiasi altro paese terzo.

 

Emendamento    138

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nell'attuazione del programma, tra l'altro nella selezione dei partecipanti e nell'attribuzione di sovvenzioni, la Commissione e gli Stati membri assicurano che siano profusi sforzi per promuovere l'inclusione sociale e migliorare la capacità di raggiungere le persone che beneficiano di minori opportunità.

soppresso

Emendamento    139

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  I livelli del sostegno finanziario come le sovvenzioni, le somme forfettarie, i tassi fissi e i costi unitari, sono periodicamente riesaminati e adeguati ai costi della vita e ai costi di sussistenza nel paese o nella regione ospitante, sulla base dei dati Eurostat. L'adeguamento ai costi della vita e di sussistenza tiene debitamente conto delle spese di viaggio da e verso il paese o la regione ospitante.

Emendamento    140

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Per migliorare l'accesso per le persone che beneficiano di minori opportunità e assicurare l'agevole attuazione del programma, la Commissione può adeguare, o autorizzare le agenzie nazionali di cui all'articolo 23 ad adeguare, sulla base di criteri oggettivi, le sovvenzioni per sostenere le azioni di mobilità del programma.

soppresso

Emendamento    141

Proposta di regolamento

Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo [108] del regolamento finanziario. Il programma di lavoro dà inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite tramite l'agenzia nazionale. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31.

Le strategie e le priorità secondarie, compresi i dettagli delle iniziative specifiche di cui agli articoli da 4 a 13, sono definite mediante il programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. Il programma di lavoro stabilisce altresì le modalità di attuazione del programma. Il programma di lavoro dà inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite tramite l'agenzia nazionale. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 al fine di integrare il presente regolamento adottando il programma di lavoro.

Emendamento    142

Proposta di regolamento

Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Valutazione

Valutazioni, riesame intermedio e revisione

Emendamento    143

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

1.  Tutte le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

Emendamento    144

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. Essa è inoltre accompagnata da una valutazione finale del programma precedente.

2.  Il riesame intermedio del programma va effettuato non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024. Esso è inoltre accompagnato da una valutazione finale del programma precedente, che è tenuta in considerazione ai fini del riesame intermedio. Il riesame intermedio, oltre a valutare l'efficacia e la performance globale del programma, analizza in particolare i risultati delle misure di inclusione di cui al capo IV bis, gli sforzi compiuti per semplificare il programma per i beneficiari e l'attuazione delle nuove iniziative di cui all'articolo 5, lettera b), e all'articolo 8, lettera c). In tal contesto valuta la ripartizione dei partecipanti al programma, in particolare per quanto concerne le persone con minori opportunità.

Emendamento    145

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Fatti salvi i requisiti fissati nel capo IX e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all'articolo 24, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 30 aprile 2024, una relazione sull'attuazione e sull'impatto del programma nei rispettivi territori.

3.  Fatti salvi i requisiti fissati nel capo IX e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all'articolo 24, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 30 aprile 2024, una relazione sull'attuazione e sull'impatto del programma nei rispettivi territori. Il SEAE presenta una relazione analoga sull'attuazione e l'impatto del programma nei paesi in via di sviluppo partecipanti.

Emendamento    146

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  La Commissione, se necessario e sulla base del riesame intermedio, presenta proposte legislative adeguate per modificare il presente regolamento. La Commissione riferisce dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e all'organo competente del Consiglio in merito al riesame intermedio e alla propria decisione sull'eventuale necessità di una modifica del presente regolamento.

Emendamento    147

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4.  Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

Emendamento    148

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5.  La Commissione trasmette le valutazioni e il riesame intermedio, corredati delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento    149

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le agenzie nazionali di cui all'articolo 24 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese.

1.  In collaborazione con la Commissione e sulla base di un quadro a livello dell'Unione, le agenzie nazionali di cui all'articolo 24 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, e assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati. Le agenzie nazionali informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese, nell'ottica di migliorare la cooperazione tra i portatori di interessi e di sostenere un approccio intersettoriale all'attuazione del programma. Nel condurre attività di comunicazione e sensibilizzazione e nel divulgare informazioni, la Commissione e le agenzie nazionali, in conformità del capo IV bis, prestano particolare attenzione alle persone con minori opportunità, nell'ottica di incrementare la loro partecipazione al programma.

Emendamento    150

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Tutti i documenti del programma fondamentali per i beneficiari, tra cui i moduli di domanda, le istruzioni e le informazioni essenziali, sono resi disponibili almeno in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Emendamento    151

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

4.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati, in forma accessibile.

Emendamento    152

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Le agenzie nazionali divulgano inoltre informazioni sul programma ai servizi di orientamento professionale presso gli istituti di istruzione e formazione e ai servizi per l'impiego.

Emendamento    153

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie e opportune per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del programma, comprese, ove possibile, misure tese alla risoluzione delle questioni che generano difficoltà nell'ottenimento dei visti.

2.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie e opportune per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del programma, comprese, ove possibile, misure tese all'esenzione delle borse di studio dalle imposte, alla garanzia della portabilità dei diritti tra i sistemi sociali dell'Unione e alla risoluzione delle questioni che generano difficoltà nell'ottenimento dei visti o dei permessi di soggiorno.

Emendamento    154

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.  Sulla base della dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale, del parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo e dell'analisi della Commissione sulla conformità e sulla performance dell'agenzia nazionale, l'autorità nazionale fornisce ogni anno alla Commissione informazioni in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al programma.

9.  Sulla base della dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale, del parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo e dell'analisi della Commissione sulla conformità e sulla performance dell'agenzia nazionale, l'autorità nazionale fornisce ogni anno alla Commissione informazioni in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al programma. Ove possibile, tali informazioni sono rese disponibili al pubblico.

Emendamento    155

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  dispone delle competenze necessarie per coprire tutti i settori del programma;

Emendamento    156

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.  In cooperazione con la Commissione, le agenzie nazionali garantiscono la coerenza e la semplicità delle procedure predisposte per l'attuazione del regolamento, nonché l'elevata qualità delle informazioni, anche attraverso l'elaborazione di norme comuni per le domande e la valutazione relative ai progetti. Le agenzie nazionali consultano periodicamente i beneficiari del programma per garantire il rispetto di tale requisito.

Emendamento    157

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  se del caso, fondi aggiuntivi per le misure di cui all'articolo 6, lettera d), e all'articolo 10, lettera d).

(c)  se del caso, fondi aggiuntivi per le misure di cui all'articolo 6, lettera d), all'articolo 10, lettera d), e all'articolo 13, lettera b bis).

Emendamento    158

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  La Commissione è responsabile dell'attuazione delle azioni che gestisce direttamente. Essa gestisce pertanto tutte le fasi delle domande di sovvenzione e delle candidature di progetti per le azioni del programma elencate ai capi II, III e IV quando queste sono presentate da reti su scala unionale o organizzazioni europee e internazionali.

Emendamento    159

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Sono organizzate riunioni periodiche con la rete di agenzie nazionali per garantire un'attuazione coerente del programma in tutti gli Stati membri e in tutti i paesi terzi di cui all'articolo 17.

7.  sono organizzate riunioni periodiche con la rete di agenzie nazionali per garantire un'attuazione coerente del programma in tutti gli Stati membri e in tutti i paesi terzi di cui all'articolo 17 e assicurare lo scambio delle migliori prassi. A tali riunioni sono invitati a partecipare esperti esterni, tra cui rappresentanti della società civile, delle parti sociali e dei paesi terzi associati al programma. Il Parlamento europeo è invitato a tali riunioni in qualità di osservatore.

Emendamento    160

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.  Al fine di semplificare e armonizzare la procedura di presentazione delle domande, la Commissione presenta, entro il 30 giugno 2024, uno strumento comune unico e multilingue per il programma. Tale strumento è messo a disposizione, sia online sia sui dispositivi mobili, di qualsiasi ente che beneficia del programma o che partecipa alla sua gestione. Lo strumento fornisce altresì informazioni sui possibili partner per i potenziali beneficiari.

Emendamento    161

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter.  La Commissione garantisce che i risultati dei progetti siano pubblicamente disponibili e ampiamente diffusi al fine di promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra le agenzie nazionali, i portatori di interessi e i beneficiari del programma.

Emendamento    162

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 quater.  Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione crea una carta europea dello studente per tutti gli studenti che partecipano al programma. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione mette a disposizione di tutti gli studenti dell'Unione la carta europea dello studente.

Emendamento    163

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni e le attività del programma gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo di audit indipendente.

2.  La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni e le attività del programma gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo di audit indipendente, tenendo conto dei sistemi di controllo interno delle finanze pubbliche nazionali.

Emendamento    164

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi.

2.  Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione.

Emendamento    165

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le azioni ammissibili nel quadro del programma che sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma e soddisfano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte, ma non sono finanziate a causa di vincoli di bilancio, possono essere selezionate per il finanziamento da parte dei Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE). In questo caso si applicano i tassi di cofinanziamento e le norme di ammissibilità basati sul presente regolamento. Tali azioni sono attuate dall'autorità di gestione di cui all'articolo [65] del regolamento (UE) XX [CPR] in conformità alle norme stabilite in tale regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai singoli fondi, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie.

4.  Le azioni ammissibili nel quadro del programma, che rispettano le seguenti condizioni cumulative e comparative:

 

- sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma,

 

- soddisfano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte,

 

- non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,

 

possono ricevere un marchio di eccellenza che ne riconosce l'elevata qualità, e che quindi aumenta le possibilità che beneficino di finanziamenti provenienti da altre fonti o consente loro di essere selezionate per il finanziamento da parte dei Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) senza che sia necessario presentare una nuova domanda. In questo caso si applicano i tassi di cofinanziamento e le norme di ammissibilità basati sul presente regolamento. Tali azioni sono attuate dall'autorità di gestione di cui all'articolo [65] del regolamento (UE) XX [CPR] in conformità alle norme stabilite in tale regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai singoli fondi, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie.

Emendamento    166

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 19 e 20 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

Emendamento    167

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La delega di potere di cui all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.  La delega di potere di cui agli articoli 19 e 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento    168

Proposta di regolamento

Articolo 31

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 31

soppresso

Procedura di comitato

 

1.  La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2.  Il comitato può riunirsi in gruppi specifici per trattare questioni settoriali. Se del caso, conformemente al suo regolamento interno e su base ad hoc, gli esperti esterni, compresi i rappresentanti delle parti sociali, possono essere invitati a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.

 

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

Emendamento    169

Proposta di regolamento

Allegato I

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato I

soppresso

Indicatori

 

(1)  Mobilità ai fini dell'apprendimento di elevata qualità per persone provenienti da contesti diversi

 

(2)  Europeizzazione e internazionalizzazione di organizzazioni e istituti

 

Cosa misurare?

 

(3)  Numero di persone che partecipano ad attività di mobilità nell'ambito del programma

 

(4)  Numero di persone che beneficiano di minori opportunità che partecipano ad attività di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma

 

(5)  Quota di partecipanti che ritengono di aver tratto benefici dalla partecipazione ad attività di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma

 

(6)  Numero di istituti e organizzazioni sostenuti dal programma nell'ambito dell'azione chiave 1 (mobilità ai fini dell'apprendimento) e dell'azione chiave 2 (cooperazione)

 

(7)  Numero di nuove organizzazioni sostenute dal programma nell'ambito dell'azione chiave 1 (mobilità ai fini dell'apprendimento) e dell'azione chiave 2 (cooperazione)

 

(8)  Quota di istituti e organizzazioni sostenuti dal programma che hanno sviluppato prassi di elevata qualità in seguito alla partecipazione al programma

 

Emendamento    170

Proposta di regolamento

Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato I bis

 

Tutti gli indicatori quantitativi sono disaggregati almeno per Stato membro e per genere.

 

Obiettivo da misurare: Azione chiave 1 - Mobilità ai fini dell'apprendimento

 

Indicatori:

 

Numero di persone che partecipano ad azioni e attività di mobilità nell'ambito del programma;

 

Numero di persone che utilizzano strumenti di apprendimento virtuali o misti a sostegno della mobilità nell'ambito del programma;

 

Numero di persone che utilizzano strumenti di apprendimento misti o virtuali in quanto non sono in grado di partecipare alle attività di mobilità;

 

Numero di organizzazioni/istituzioni che partecipano ad azioni e attività di mobilità nell'ambito del programma;

 

Numero di organizzazioni/istituzioni che utilizzano strumenti di apprendimento virtuali o misti a sostegno della mobilità nell'ambito del programma;

 

Numero di organizzazioni/istituzioni che utilizzano strumenti di apprendimento misti o virtuali in quanto non sono in grado di partecipare alle attività di mobilità;

 

Quota di partecipanti che ritengono di aver beneficiato della propria partecipazione ad attività dell'azione chiave 1;

 

Quota di partecipanti che ritengono di aver rafforzato il proprio senso di appartenenza all'Europa con la partecipazione al programma;

 

Quota di partecipanti che ritengono di aver migliorato la propria conoscenza di una lingua straniera con la partecipazione al programma;

 

Obiettivo da misurare: Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituti

 

Indicatori:

 

Numero di organizzazioni/istituti sostenuti dal programma nell'ambito dell'azione chiave 2;

 

Quota di organizzazioni/istituti che ritengono di aver beneficiato della propria partecipazione ad attività dell'azione chiave 2;

 

Numero di organizzazioni/istituti che fanno uso degli strumenti e delle piattaforme per la cooperazione dell'Unione;

 

Obiettivo da misurare: Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

 

Indicatori:

 

Numero di persone o organizzazioni/istituti che beneficiano di azioni nell'ambito dell'azione chiave 3;

 

Obiettivo da misurare: Inclusione

 

Indicatori:

 

Numero di persone con minori opportunità che partecipano ad azioni e attività di mobilità;

 

Numero di persone con minori opportunità che utilizzano strumenti di apprendimento virtuali o misti a sostegno della mobilità nell'ambito del programma;

 

Numero di persone con minori opportunità che utilizzano strumenti di apprendimento misti o virtuali in quanto non sono in grado di partecipare alle attività di mobilità;

 

Numero di nuove organizzazioni sostenute dal programma nell'ambito dell'azione chiave 1 e dell'azione chiave 2;

 

Quota di persone con minori opportunità che ritengono di aver beneficiato della propria partecipazione al programma;

 

Obiettivo da misurare: Semplificazione

 

Indicatori:

 

Numero di partenariati su scala ridotta sostenuti nell'ambito dell'azione chiave 2;

 

Numero di partecipanti che ritengono che le procedure per la domanda, la partecipazione e la valutazione siano proporzionate e semplici;

 

Tempo medio necessario per completare ciascuna domanda per azione rispetto al programma precedente;

  • [1]  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 194.
  • [2]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

La posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura è da intendersi come un pacchetto. Qualora la dotazione finanziaria per il programma 2021-2127 fosse inferiore all'importo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della posizione del Parlamento, il Parlamento europeo si riserva il diritto di riesaminare il proprio sostegno a qualsiasi azione del programma al fine di assicurare che le attività principali del programma e il relativo sostegno rafforzato a favore delle misure di inclusione possano essere effettivamente realizzati.

Inoltre, il Parlamento europeo specifica che il suo sostegno alle iniziative contenute nella sua posizione, in particolare le Università europee, i centri di eccellenza professionale e DiscoverEU, dipende da: a) la valutazione delle fasi pilota attualmente in corso, e b) l'ulteriore definizione di ciascuna iniziativa. In mancanza di ciò, il Parlamento europeo si avvarrà delle proprie prerogative nell'ambito della procedura annuale di bilancio per iscrivere i fondi in questione in riserva fino a quando tali condizioni non saranno soddisfatte.

MOTIVAZIONE

Il 30 maggio 2018 la Commissione europea ha presentato la sua proposta per il nuovo programma Erasmus(+), a seguito della sua proposta, del 2 maggio 2018, relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027. Nella nuova proposta di QFP, la Commissione ha accantonato ingenti risorse supplementari per il nuovo programma Erasmus(+) (con un aumento del 93 % in termini reali rispetto all'attuale QFP), in linea con un approccio inteso a investire nelle persone e sostenere programmi di successo.

Valutazione della proposta della Commissione da parte del relatore e approccio al progetto di relazione

Il relatore accoglie con grande favore la proposta della Commissione, in particolare poiché mantiene un'architettura di programma ormai ben consolidata, che ha funzionato bene per il programma attuale. Quando i programmi ottengono risultati positivi, i cambiamenti dovrebbero concentrarsi unicamente sugli aspetti realmente necessari (evoluzione e non rivoluzione), ed è ciò che fa la proposta della Commissione. Oltre a mantenere una struttura efficace del programma, la Commissione integra altresì alcuni dei principali insegnamenti tratti dalla valutazione intermedia e dalla risoluzione del Parlamento, del 2 febbraio 2017, per la quale il relatore ha avuto l'onore di redigere la relazione. A tale proposito, è positivo che si presti una maggiore attenzione all'inclusione e alla semplificazione, almeno nei messaggi principali della Commissione. Lo stesso vale per la decisione di abolire il meccanismo di garanzia per i prestiti destinati agli studenti. Benché l'idea non fosse sbagliata, è essenziale riconoscere quando le buone idee non hanno funzionato nella pratica e agire di conseguenza.

Vi sono altre modifiche positive: l'applicazione della struttura delle azioni chiave allo sport, la promozione delle opportunità di mobilità per gli allievi delle scuole nell'ambito dell'azione chiave 1 e l'estensione delle azioni Jean Monnet a tutti i tipi di istruzione e formazione. Il relatore accoglie inoltre con favore le nuove iniziative faro incluse nella proposta della Commissione. I fondi Erasmus dovrebbero essere utilizzati per contribuire a promuovere una rete di università europee d'eccellenza che ci aiuti a competere con le migliori università del mondo, e si dovrebbe fare di più per promuovere la cooperazione di eccellenza tra i nostri centri di formazione professionale. Il programma DiscoverEU, se orientato all'apprendimento, offre ai giovani l'opportunità di scoprire l'Unione europea in tutta la sua diversità culturale e linguistica e consente loro, attraverso un'attività educativa non formale o informale, di sviluppare importanti competenze trasversali, come la comunicazione, il lavoro di squadra, la creatività e la risoluzione dei problemi.

I principali emendamenti contenuti nella relazione vanno intesi nel contesto generale del sostegno all'approccio della Commissione. Tuttavia, il relatore ritiene che le seguenti modifiche siano cruciali per garantire che la nuova versione del programma Erasmus(+) offra opportunità di qualità elevata al maggior numero possibile di persone.

Bilancio

Se in termini generali ha avuto un grande successo, l'attuale programma Erasmus(+) ha dovuto far fronte a tassi di riuscita dei progetti persistentemente bassi, il che rischia in ultima analisi di frustrare i partecipanti e di minare il valore del programma. È imperativo migliorare i tassi di riuscita del prossimo programma. A questo proposito, data l'ambizione di triplicare il numero dei partecipanti, rafforzare l'inclusione dei gruppi difficili da raggiungere e aggiungere tre nuove importanti iniziative, è irrealistico affermare che un aumento del 93 % in termini reali sia sufficiente per potenziare e migliorare il programma. Il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto una triplicazione in termini reali dei fondi per Erasmus(+) e anche questo è inferiore a quanto alcuni, tra cui il Presidente della Commissione e alcuni Stati membri, hanno precedentemente richiesto. Di conseguenza, il relatore introduce un emendamento per triplicare il bilancio a prezzi 2018. Per il momento tutte le altre dotazioni di bilancio sono espresse in percentuale per facilitare i negoziati, con alcuni aggiustamenti che corrispondono all'ampliamento della portata della mobilità per l'istruzione degli adulti (discenti e membri del personale), per le scuole (sono inclusi gli insegnanti della scuola dell'infanzia e il personale delle scuole per la prima infanzia) e per lo sport (sono inclusi i giovani che praticano regolarmente attività sportive organizzate), nonché a una maggiore attenzione all'istruzione e alla formazione professionale.

Inclusione

La comunicazione relativa alla nuova proposta Erasmus(+) chiarisce che il nuovo programma porrà un accento particolare sull'ampliamento dell'accesso e sulla promozione dell'inclusione sociale. Il testo giuridico, tuttavia, rimane cauto. In primo luogo, chiede semplicemente agli Stati membri e alla Commissione di intensificare gli sforzi e prevede la possibilità di adeguare le sovvenzioni. Per questo motivo, il relatore attribuisce un'importanza notevolmente maggiore alle misure di inclusione, inserendo nel testo giuridico un capitolo a sé stante sull'inclusione e chiedendo agli Stati membri di sviluppare una strategia di inclusione basata su una serie di parametri possibili, nell'ambito di un quadro stabilito dalla Commissione. Chiede inoltre esplicitamente alla Commissione e agli Stati membri di garantire un sostegno finanziario per le persone con minori opportunità il cui accesso al programma è ostacolato in quanto si trovano in una situazione di svantaggio economico o perché i costi di partecipazione al programma risultano proibitivi a causa della loro situazione specifica.

Infine, il progetto di regolamento consente alle persone di partecipare alla "mobilità virtuale ai fini dell'apprendimento". Il relatore chiarisce che la mobilità è intrinsecamente fisica, ma l'apprendimento virtuale può integrare la mobilità fisica, pur non potendo mai sostituirla. L'apprendimento virtuale può fungere da alternativa soltanto nei casi in cui le persone non possono recarsi in un altro paese.

In sostanza, il relatore chiede di attribuire maggiore importanza all'inclusione, di rafforzare le misure destinate a promuoverla e di agevolare la valutazione dei risultati del programma. A suo parere, è indispensabile che, al termine del ciclo del programma, sia possibile misurare con precisione se abbiamo davvero reso Erasmus(+) più inclusivo, offrendo alle persone provenienti da contesti svantaggiati maggiori opportunità di partecipare a veri e propri scambi di mobilità. Se anche l'Unione non raggiungerà i 12 milioni di partecipanti entro la fine del 2027, ma potrà sinceramente affermare che il programma è più inclusivo e ha offerto opportunità di qualità elevata a un maggior numero di persone, allora potrà essere giustamente orgogliosa. Il programma dovrebbe essere più orientato alla qualità che alla quantità.

Controllo parlamentare

Il relatore condivide la posizione della Commissione secondo cui il programma ha bisogno di una certa flessibilità nel corso del suo ciclo di vita di sette anni. Le realtà e le priorità cambiano e sarebbe errato valutare il programma in base alle nostre percezioni del 2018 sul modo in cui le cose evolveranno o dovrebbero evolvere. Tuttavia, la flessibilità del programma non significa che la Commissione abbia carta bianca. Un regolamento snello presenta indubbiamente dei vantaggi, ma richiede inevitabilmente scelte politiche importanti attraverso i programmi di lavoro. Le nuove iniziative, come DiscoverEU o le Università europee, sono buone idee, ma sono appena abbozzate e devono essere approfondite nel corso del programma sulla base delle esperienze acquisite nelle rispettive fasi pilota. Le priorità politiche e le corrispondenti dotazioni di bilancio sono lasciate ai programmi di lavoro. Per i motivi di cui sopra, è essenziale che tali programmi di lavoro siano adottati mediante atti delegati anziché atti di esecuzione. Tale approccio è inteso a mantenere la massima flessibilità del programma e a garantire che il Parlamento possa esercitare il proprio diritto di controllo e chiamare l'esecutivo a rispondere del proprio operato. L'unica alternativa possibile a questo approccio razionalizzato consisterebbe nel definire in modo molto più dettagliato il regolamento stesso, il che sarebbe contrario all'obiettivo di garantire la flessibilità.

Semplificazione

Come per l'inclusione, il concetto di semplificazione ha avuto un ruolo di primo piano nella comunicazione relativa al nuovo programma. Tuttavia, le misure specifiche previste dal regolamento sono poche e isolate. Il relatore accoglie con favore la promozione di partenariati su piccola scala, ma introduce una serie di emendamenti volti a migliorare i processi di applicazione e gestione e ad agevolare la mobilità. Rafforza inoltre le disposizioni intese a migliorare la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche tra le agenzie nazionali e a promuovere norme comuni per le domande e la valutazione. Infine, introduce indicatori volti a misurare la semplificazione.

Aspetti di continuità

Come indicato in precedenza, il relatore sostiene l'attenzione posta dalla Commissione sulla continuità. Reintroduce pertanto due elementi chiave del programma attuale:

a)  la denominazione. Secondo il relatore, il nome Erasmus+ è ormai ben noto e rispecchia il fatto che il programma non è destinato solo all'istruzione superiore, ma copre anche una serie di programmi precedenti. Pertanto, è preferibile mantenere la denominazione attuale.

b)  il valore aggiunto europeo. Va osservato che il futuro programma dovrebbe continuare a sostenere progetti che presentano un potenziale valore aggiunto europeo. Oltre alle misure sul valore aggiunto europeo contenute nell'attuale programma, il relatore si ispira anche alla recente relazione pubblicata dalla Corte dei conti europea su tale programma.

PARERE della commissione per lo sviluppo (17.12.2018)

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Relatore per parere: Ignazio Corrao

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione di istituire il programma "Erasmus" dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, che abroga il precedente programma Erasmus + 2014-2020, comprende una dimensione internazionale quale "elemento fondamentale e trasversale importante per la mobilità, la cooperazione e il dialogo politico".

I finanziamenti per la dimensione internazionale deriveranno dagli strumenti di finanziamento esterno conformemente ai rispettivi regolamenti. Il livello dei finanziamenti sarà stabilito nel ciclo di programmazione, una volta che questi strumenti saranno operativi. Tutti i finanziamenti devono essere coerenti con gli obiettivi degli strumenti. L'obiettivo della proposta è, per quanto riguarda la dimensione internazionale del programma, di "garantire sinergie con gli strumenti esterni dell'Unione per perseguire gli obiettivi delle sue azioni esterne, al fine di contribuire allo sviluppo umano e istituzionale nei paesi terzi, anche in quelli in via di sviluppo, e per coinvolgere i loro giovani, quale elemento essenziale per costruire società più resistenti e rafforzare la fiducia tra le culture".

Pur sostenendo l'obiettivo generale della proposta, il relatore è preoccupato per i limitati riferimenti alla dimensione internazionale e quindi al legame con gli obiettivi esterni dell'Unione, in particolare quelli di sviluppo, nonché alle esigenze e alle strategie dei paesi partner.

Gli emendamenti proposti dal relatore si prefiggono pertanto l'obiettivo di:

- sottolineare che il programma proposto deve essere coerente con i principi e i valori dell'Unione europea nonché con gli obiettivi di politica esterna;

- garantire il contributo del Programma agli obiettivi di sviluppo sostenibile e, nella sua dimensione internazionale, allo sviluppo umano e istituzionale nei paesi terzi e all'eliminazione della povertà nei paesi in via di sviluppo;

- promuovere la migrazione circolare ed evitare la fuga di cervelli collegando le azioni in materia di mobilità a misure volte a incentivare il rientro di studenti e ricercatori;

- richiedere che i processi di programmazione rispettino la titolarità dei paesi partner.

Sebbene il relatore accolga con favore la determinazione dei livelli di finanziamento nella fase di programmazione, sulla base e in linea con le strategie di sviluppo nazionali e regionali, sottolinea che nella definizione dei settori prioritari per la cooperazione occorre tener conto dell'importanza dell'istruzione ai fini dello sviluppo sostenibile.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  In un contesto di cambiamenti rapidi e profondi, determinati dall'evoluzione tecnologica e dalla globalizzazione, investire nella mobilità ai fini dell'apprendimento, nella cooperazione e nello sviluppo di politiche innovative nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport è fondamentale per costruire società inclusive, coese e resilienti e per sostenere la competitività dell'Unione, contribuendo nel contempo al rafforzamento dell'identità europea e a un'Unione più democratica.

(1)  In un contesto di cambiamenti rapidi e profondi, determinati dall'evoluzione tecnologica e dalla globalizzazione, investire nella mobilità ai fini dell'apprendimento, nella cooperazione e nello sviluppo di politiche innovative nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport è fondamentale per costruire società inclusive, coese e resilienti e per sostenere la competitività dell'Unione, contribuendo nel contempo al rafforzamento dell'identità, dei principi e dei valori europei e a un'Unione più democratica.

Motivazione

Qualsiasi misura adottata nell'ambito del presente programma dovrebbe essere coerente con i principi e i valori dell'Unione europea, in particolare con quelli di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea: rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Il 16 settembre 2016, a Bratislava, i leader dei 27 Stati membri hanno espresso la propria intenzione di offrire migliori opportunità ai giovani. Nella dichiarazione di Roma, firmata il 25 marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea si sono impegnati ad adoperarsi per realizzare un'Unione in cui i giovani ricevano l'istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente; un'Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale.

(5)  Il 16 settembre 2016, a Bratislava, i leader dei 27 Stati membri hanno espresso la propria intenzione di offrire migliori opportunità ai giovani. Nella dichiarazione di Roma, firmata il 25 marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea si sono impegnati ad adoperarsi per realizzare un'Unione in cui i giovani ricevano l'istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente; un'Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale. Nel contempo si sono impegnati a sviluppare ulteriormente i partenariati esistenti, a crearne di nuovi e a promuovere la stabilità e la prosperità nell'immediato vicinato dell'Europa a est e a sud, ma anche in Medio Oriente, in tutta l'Africa e nel mondo1 bis.

 

_________________

 

1 bis Dichiarazione dei leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea, adottata il 25 marzo 2017.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)  Il programma dovrebbe contribuire alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale dell'Unione e dei suoi Stati Membri, sostenendo attività di mobilità e cooperazione che promuovano lo sviluppo di competenze per la tutela e la promozione del patrimonio artistico e culturale europeo.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Dovrebbe essere consolidata la dimensione internazionale del programma, con l'obiettivo di offrire un maggior numero di opportunità di mobilità, cooperazione e dialogo politico con i paesi terzi non associati al programma. Dando seguito alla realizzazione efficace di attività internazionali nel campo dell'istruzione superiore e della gioventù nell'ambito dei programmi precedenti in materia di istruzione, formazione e gioventù, le attività di mobilità internazionale dovrebbero essere estese ad altri settori, ad esempio all'istruzione e alla formazione professionale.

(18)  Dovrebbe essere consolidata la dimensione internazionale del programma, con l'obiettivo di offrire un maggior numero di opportunità di mobilità, cooperazione e dialogo politico con i paesi terzi non associati al programma, segnatamente i paesi in via di sviluppo. Dando seguito alla realizzazione efficace di attività internazionali nel campo dell'istruzione superiore e della gioventù nell'ambito dei programmi precedenti in materia di istruzione, formazione e gioventù, le attività di mobilità internazionale dovrebbero essere estese ad altri settori, ad esempio all'istruzione, alla formazione professionale, allo sport e alla cultura. La dimensione internazionale dovrebbe promuovere la comprensione tra i popoli e il dialogo interculturale nonché contribuire all'eliminazione della povertà e allo sviluppo sostenibile. Dovrebbe incoraggiare i cittadini dei paesi in via di sviluppo a rientrare nei propri paesi di origine al termine dei periodi di studio o di ricerca onde consentire loro di contribuire allo sviluppo economico e al benessere di detti paesi in via di sviluppo. Attraverso l'attuazione del programma si dovrebbe inoltre mirare ad ampliare l'accesso agli studi per i gruppi svantaggiati e vulnerabili e rispondere attivamente alle specifiche esigenze di apprendimento delle persone con disabilità.

Motivazione

Tale programma dovrebbe contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile ed essere coerente con le altre politiche dell'UE e ad esse complementare. Gli obiettivi dell'UE in materia di cooperazione allo sviluppo dovrebbero pertanto essere menzionati esplicitamente tra gli obiettivi della dimensione internazionale del regolamento. Per incentivare la migrazione circolare, la promozione della mobilità deve andare di pari passo con la promozione del rientro di studenti e ricercatori nei rispettivi paesi di origine. Un accesso più ampio è in linea con i valori europei sulla dignità umana e l'uguaglianza.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)  Allo stesso tempo, la dimensione internazionale dovrebbe facilitare il dialogo interculturale e interreligioso, rafforzare la cooperazione nel campo dell'istruzione sull'asse nord-sud e contribuire allo sviluppo sostenibile. Dovrebbe potenziare lo sviluppo delle capacità dei sistemi di istruzione nei paesi partner, sostenere il trasferimento di conoscenze e incoraggiare i giovani dei paesi in via di sviluppo a studiare in Europa e quindi a utilizzare le conoscenze acquisite a beneficio dei loro paesi di origine. Dovrebbe contribuire allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze necessarie a far fronte alle esigenze di sviluppo di lungo termine, stimolando la crescita reciproca e sostenibile.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)  Il programma dovrebbe essere coerente con la comunicazione della Commissione "riguardante una nuova alleanza Africa - Europa per gli investimenti e l'occupazione sostenibili: far avanzare allo stadio successivo il nostro partenariato per gli investimenti e l'occupazione", la quale prevede che, entro il 2027, il numero di studenti e ricercatori che beneficeranno del programma sarà pari a 105 000.

Motivazione

L'inclusione di studenti e ricercatori dei paesi africani contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del programma.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)  Al fine di potenziare l'impatto delle attività nei paesi partner, saranno rafforzate le sinergie tra il programma Erasmus e gli strumenti dell'azione esterna dell'UE, quali lo strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale e lo strumento di assistenza preadesione.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Il programma dovrebbe incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa, fra l'altro, sostenendo progetti partecipativi che li coinvolgano e consentano loro di imparare a partecipare alla società civile, sensibilizzando in merito ai valori comuni europei, compresi i diritti fondamentali, avvicinando i giovani e i responsabili delle decisioni a livello locale, nazionale e di Unione e contribuendo al processo di integrazione europea.

(21)  Il programma dovrebbe incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa, con particolare attenzione ai giovani proveniente dalle zone più remote e da contesti migratori, fra l'altro, sostenendo progetti partecipativi che li coinvolgano e consentano loro di imparare a partecipare alla società civile, sensibilizzando in merito ai valori comuni europei, compresi i diritti fondamentali, avvicinando i giovani e i responsabili delle decisioni a livello locale, regionale, nazionale e di Unione e contribuendo al processo di integrazione europea.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Il programma dovrebbe altresì potenziare l'apprendimento delle lingue, in particolare tramite un maggior ricorso agli strumenti online, dati i vantaggi supplementari offerti dall'e-learning per l'apprendimento linguistico in termini di accesso e flessibilità.

(23)  Il programma dovrebbe altresì potenziare l'apprendimento di tutte le lingue dell'Unione, comprese le lingue dei segni, in particolare tramite un maggior ricorso agli strumenti online, che dovrebbero essere gratuiti, dati i vantaggi supplementari offerti dall'e-learning per l'apprendimento linguistico in termini di accesso e flessibilità.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  Il programma dovrebbe sostenere misure che potenzino la cooperazione tra istituti e organizzazioni attivi nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, riconoscendone il ruolo fondamentale per dotare le persone delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie in un mondo che cambia e per realizzare adeguatamente il potenziale di innovazione, creatività e imprenditorialità, in particolare nell'ambito dell'economia digitale.

(24)  Il programma dovrebbe sostenere misure che potenzino la cooperazione tra istituti e organizzazioni attivi nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport in Europa, ma anche, in particolare tramite gli strumenti per la cooperazione virtuale, tra istituti e organizzazioni e le loro controparti nei paesi in via di sviluppo e nei paesi e territori d'oltremare (PTOM), riconoscendone il ruolo fondamentale per dotare le persone delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie in un mondo che cambia e realizzando correttamente il potenziale di innovazione, creatività e imprenditorialità, in particolare nell'ambito dell'economia digitale.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e sarà funzionale al raggiungimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e saranno riesaminate nel contesto del processo di revisione e delle pertinenti valutazioni.

(32)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare lo sviluppo sostenibile e l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e sarà funzionale al raggiungimento dell'obiettivo generale di destinare il 25% delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e saranno riesaminate nel contesto del processo di revisione e delle pertinenti valutazioni.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  In linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"36, il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni. Dovrebbero essere promossi gli scambi e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi, in particolare i loro vicini. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente.

(38)  In linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"36, il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni, segnatamente tramite la cooperazione virtuale. Dovrebbero essere promossi gli scambi e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi, in particolare i loro vicini, così come i programmi di apprendimento online. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente.

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36 COM(2017) 0623.

36 COM(2017) 0623.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  A norma dell'[reference to be updated as appropriate according to a new Decision on OCTs articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio37 ] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi o territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. Nell'attuazione del programma si dovrebbe tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di tali paesi o territori e la loro partecipazione al programma dovrebbe essere monitorata e valutata regolarmente.

(39)  A norma dell'[reference to be updated as appropriate according to a new Decision on OCTs articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio37 ] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi o territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. Nell'attuazione del programma si dovrebbe tenere conto delle specificità e dei vincoli imposti dalla lontananza di tali paesi o territori al fine di agevolare la loro effettiva partecipazione al programma. Tale partecipazione dovrebbe essere monitorata e valutata regolarmente.

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37 Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

37 Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  A livello europeo, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, anche, se del caso, con il sostegno di altri portatori di interessi chiave.

(42)  A livello europeo, nazionale, regionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, anche, se del caso, con il sostegno di altri portatori di interessi chiave.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46)  Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno. In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio39, gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di ammissione accelerate.

(46)  Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e di altre difficoltà giuridiche o amministrative che potrebbero impedire l'accesso al programma. In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio39, gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di ammissione accelerate.

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39 Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

39 Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49)  Al fine di semplificare i requisiti applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero tenere conto dei costi della vita e di sostentamento nel paese ospitante. La Commissione e le agenzie nazionali dei paesi di partenza dovrebbero avere la possibilità di adeguare tali sovvenzioni semplificate sulla base di criteri oggettivi, in particolare per assicurare l'accesso alle persone che beneficiano di minori opportunità. In conformità al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi ai soggetti pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati.

(49)  Al fine di semplificare i requisiti applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero tenere conto dei costi della vita e di sostentamento nel paese ospitante. La Commissione e le agenzie nazionali dei paesi di partenza dovrebbero avere la possibilità di adeguare tali sovvenzioni semplificate sulla base di criteri oggettivi, in particolare per assicurare l'accesso alle persone che beneficiano di minori opportunità e alle persone con status di rifugiato politico. In conformità al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi ai soggetti pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51)  È necessario garantire la complementarità delle azioni svolte nell'ambito del programma con le attività svolte dagli Stati membri e con altre attività dell'Unione, in particolare quelle nei settori dell'istruzione, della cultura e dei media, della gioventù e della solidarietà, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, della ricerca e dell'innovazione, dell'industria e delle imprese, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione nei confronti dei giovani agricoltori, della coesione, della politica regionale, della cooperazione internazionale e dello sviluppo.

(51)  È necessario garantire la complementarità delle azioni svolte nell'ambito del programma con le attività svolte dagli Stati membri e con altre attività dell'Unione, in particolare quelle nei settori dell'istruzione, della cultura e dei media, della gioventù e della solidarietà, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, della ricerca e dell'innovazione, dell'industria e delle imprese, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione nei confronti dei giovani agricoltori, della coesione, della politica regionale, della cooperazione internazionale e dello sviluppo. Il programma dovrebbe sviluppare sinergie con l'azione e le politiche esterne dell'Unione, compresi i programmi di sviluppo, nel pieno rispetto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo sancito dall'articolo 208 del TFUE.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  "mobilità ai fini dell'apprendimento": lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per studio, formazione o apprendimento non formale o informale. Può essere accompagnata da misure quali formazione e sostegno linguistico e/o essere integrata da apprendimento online e cooperazione virtuale. In alcuni casi specifici, può assumere la forma di apprendimento tramite l'uso di strumenti di comunicazione e tecnologia dell'informazione;

(2)  "mobilità ai fini dell'apprendimento": lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per studio, formazione o apprendimento non formale o informale. Può essere accompagnata da misure quali formazione e sostegno linguistico, compresa l'interpretazione nella lingua dei segni, e/o essere integrata da apprendimento online e cooperazione virtuale. In alcuni casi specifici, può assumere la forma di apprendimento tramite l'uso di strumenti di comunicazione e tecnologia dell'informazione;

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  "paese e territorio d'oltremare": paese o territorio associato a uno Stato membro dell'Unione cui si applicano le disposizioni della parte IV del TFUE;

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  "cooperazione virtuale": qualsiasi forma di cooperazione che utilizzi strumenti di comunicazione e tecnologia dell'informazione;

(17)  "cooperazione virtuale": qualsiasi forma di cooperazione che utilizzi strumenti di comunicazione e informazione accessibili anche alle persone con disabilità;

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'obiettivo generale del programma è sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale come pure al rafforzamento dell'identità europea. Il programma rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per costruire uno spazio europeo dell'istruzione, sostenere l'attuazione della cooperazione strategica europea in materia di istruzione e formazione e le relative agende settoriali, portare avanti la cooperazione sulla politica in materia di gioventù nell'ambito della strategia dell'Unione per la gioventù 2019-2027 e sviluppare la dimensione europea dello sport.

1.  L'obiettivo generale del programma è sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo allo sviluppo e alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale, al rafforzamento delle politiche di integrazione all'interno di una società pluralista, come pure al rafforzamento dell'identità europea, al dialogo e a una migliore comprensione reciproca tra le diverse culture. Il programma rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per costruire uno spazio europeo dell'istruzione, promuovere norme comuni e sostenere l'attuazione della cooperazione strategica europea in materia di istruzione e formazione e le relative agende settoriali, portare avanti la cooperazione sulla politica in materia di gioventù nell'ambito della strategia dell'Unione per la gioventù 2019-2027 e sviluppare la dimensione europea dello sport.

 

Il Programma prevede una dimensione internazionale, da includere nel quadro dell'azione esterna dell'Unione, compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la cooperazione tra l'Unione e i paesi terzi.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  contribuire all'Agenda 2030 per quanto concerne gli obiettivi di sviluppo sostenibile e in particolare l'obiettivo 4 "Istruzione di qualità", che ha lo scopo di assicurare un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento per tutti.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  Le azioni intraprese nell'ambito della dimensione internazionale contribuiscono allo sviluppo umano e istituzionale nei paesi terzi nonché all'eliminazione della povertà nei paesi in via di sviluppo. Tali azioni sono basate su strategie di sviluppo nazionali e regionali e sono in linea con esse.

Motivazione

Sebbene la motivazione del regolamento ponga l'accento sullo sviluppo sostenibile e sulla coerenza con gli obiettivi di sviluppo dell'UE, il progetto di regolamento non contiene alcun riferimento a questo aspetto. Il progetto di regolamento non comprende una descrizione degli obiettivi della dimensione internazionale del programma.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  le opportunità di apprendimento linguistico, comprese quelle a sostegno delle attività di mobilità.

e)  le opportunità di apprendimento linguistico, comprese quelle della lingua dei segni e quelle a sostegno delle attività di mobilità.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma.

f)  le attività accessibili prive di barriere connesse alla diffusione di informazioni e alla sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi chiave, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore della gioventù, il dialogo dell'UE con i giovani e il sostegno al Forum europeo della gioventù;

c)  il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi chiave, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore della gioventù, comprese quelle che collaborano con giovani delle diaspore, il dialogo dell'UE con i giovani e il sostegno al Forum europeo della gioventù;

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In materia di sport, il programma sostiene la mobilità degli allenatori e del personale sportivo nell'ambito dell'azione chiave 1.

In materia di sport, comprese le attività sportive per le persone con disabilità, il programma sostiene la mobilità degli allenatori e del personale sportivo nell'ambito dell'azione chiave 1.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  la preparazione e l'attuazione dell'agenda politica dell'Unione nel settore dello sport e dell'attività fisica;

a)  la preparazione e l'attuazione dell'agenda politica dell'Unione nel settore dello sport, comprese le attività sportive per le persone con disabilità, e dell'attività fisica;

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  i paesi e territori d'oltremare (PTOM) in base alla decisione del Consiglio relativa all'associazione dei PTOM all'Unione europea e alle disposizioni applicabili allo Stato membro al quale sono associati tali PTOM;

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

d)  altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo

d)  altri paesi terzi, in particolare paesi in via di sviluppo, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

–  garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

–  garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione; per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo, detto giusto equilibrio tiene conto dell'obiettivo di eliminare la povertà nonché dei principi della cooperazione allo sviluppo;

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- garantisca la coerenza con le politiche e gli obiettivi esterni dell'Unione, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile, il consenso europeo in materia di sviluppo e la strategia globale dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza;

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  i paesi terzi di cui all'articolo 16 che non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;

a)  i paesi terzi di cui all'articolo 16 che non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, in particolare i paesi in via di sviluppo;

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  la partecipazione al programma da parte dei paesi in via di sviluppo è fortemente incoraggiata e sostenuta al fine di conformarsi e contribuire agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Le azioni intraprese nell'ambito della dimensione internazionale contribuiscono allo sviluppo umano e istituzionale nei paesi terzi nonché all'eliminazione della povertà nei paesi in via di sviluppo. Sono basate su strategie di sviluppo nazionali e regionali e sono in linea con esse.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  La Commissione può pubblicare inviti congiunti a presentare proposte insieme a paesi terzi non associati al programma, o alle loro organizzazioni e agenzie, per finanziare progetti sulla base del cofinanziamento. È possibile valutare e selezionare i progetti mediante procedure congiunte di valutazione e selezione che devono essere concordate dalle agenzie o dalle organizzazioni di finanziamento competenti, conformemente ai principi fissati nel regolamento finanziario.

6.  La Commissione può pubblicare inviti congiunti a presentare proposte insieme a paesi terzi, in particolare con i paesi in via di sviluppo, non associati al programma, o alle loro organizzazioni e agenzie, per finanziare progetti sulla base del cofinanziamento. È possibile valutare e selezionare i progetti mediante procedure congiunte di valutazione e selezione che devono essere concordate dalle agenzie o dalle organizzazioni di finanziamento competenti, conformemente ai principi fissati nel regolamento finanziario.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo [108] del regolamento finanziario. Il programma di lavoro dà inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite tramite l'agenzia nazionale. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31.

Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo [108] del regolamento finanziario. Il programma di lavoro dà inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite tramite l'agenzia nazionale. Esso fornisce un'indicazione specifica della ripartizione dei fondi assegnati ai paesi in via di sviluppo. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Fatti salvi i requisiti fissati nel capo IX e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all'articolo 24, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 30 aprile 2024, una relazione sull'attuazione e sull'impatto del programma nei rispettivi territori.

3.  Fatti salvi i requisiti fissati nel capo IX e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all'articolo 24, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 30 aprile 2024, una relazione sull'attuazione e sull'impatto del programma nei rispettivi territori. Il SEAE presenta una relazione analoga sull'attuazione e l'impatto del programma nei paesi in via di sviluppo partecipanti.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4.  Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. La valutazione pone l'accento in particolare sui risultati nel settore della cooperazione allo sviluppo.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  La valutazione delinea il contributo del programma alla cooperazione allo sviluppo mettendo in particolare evidenza i progressi compiuti con riguardo all'obiettivo di sviluppo sostenibile 4 "Istruzione di qualità".

Motivazione

È importante che il contributo del programma alla cooperazione allo sviluppo e all'obiettivo di sviluppo sostenibile sull'istruzione sia evidenziato nel programma di lavoro.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1)  Le informazioni e la comunicazione devono essere prive di barriere e accessibili anche alle persone con disabilità.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

"Erasmus", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport

Riferimenti

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

CULT

14.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

DEVE

14.6.2018

Relatore per parere

       Nomina

Ignazio Corrao

22.10.2018

Esame in commissione

19.11.2018

 

 

 

Approvazione

13.12.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

15

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Frank Engel

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Miguel Urbán Crespo

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per i bilanci (26.11.2018)

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Relatore per parere: Jean Arthuis

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Nella sua comunicazione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027"26, adottata il 2 maggio 2018, la Commissione ha proposto di rafforzare la componente "giovani" nel prossimo quadro finanziario raddoppiando, come minimo, l'entità del programma Erasmus+ 2014-2020, uno dei successi più visibili dell'Unione. Il nuovo programma dovrebbe concentrarsi sull'inclusione e cercare di raggiungere un numero più elevato di giovani che beneficiano di minori opportunità. Ciò dovrebbe permettere a più giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o lavorare.

(8)  Nella sua comunicazione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027"26, adottata il 2 maggio 2018, la Commissione ha proposto di rafforzare la componente "giovani" nel prossimo quadro finanziario raddoppiando, come minimo, l'entità del programma Erasmus+ 2014-2020, uno dei successi più visibili dell'Unione. Nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo quadro finanziario pluriennale, il Parlamento europeo ha chiesto a sua volta di triplicare il bilancio del programma. Il nuovo programma dovrebbe concentrarsi sull'inclusione e cercare di raggiungere un numero più elevato di giovani che beneficiano di minori opportunità. Ciò dovrebbe permettere a più giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o lavorare.

__________________

__________________

26 COM(2018) 321 final.

26 COM(2018) 321 final.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Nella sua comunicazione "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura" la Commissione ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dall'istruzione, dalla cultura e dallo sport nel promuovere la cittadinanza attiva e i valori comuni tra le generazioni più giovani. Rafforzare l'identità europea e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini ai processi democratici è essenziale per il futuro dell'Europa e delle nostre società democratiche. Andare all'estero per studiare, imparare, formarsi e lavorare o partecipare ad attività sportive o destinate ai giovani contribuisce a consolidare questa identità europea in tutta la sua diversità, come pure il senso di appartenenza a una comunità culturale, e a promuovere la cittadinanza attiva tra persone di tutte le età. Coloro che partecipano ad attività di mobilità dovrebbero condividere la propria esperienza nelle loro comunità locali e in quelle del paese ospitante. Dovrebbero essere sostenute le attività collegate alla promozione delle competenze chiave individuali e al rafforzamento di tutti gli aspetti della creatività nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù.

(17)  Nella sua comunicazione "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura" la Commissione ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dall'istruzione, dalla cultura e dallo sport nel promuovere la cittadinanza attiva e i valori comuni tra le generazioni più giovani. Rafforzare l'identità europea e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini ai processi democratici è essenziale per il futuro dell'Europa e delle nostre società democratiche. Andare all'estero per studiare, imparare, formarsi e lavorare o partecipare ad attività sportive o destinate ai giovani contribuisce a consolidare questa identità europea in tutta la sua diversità, come pure il senso di appartenenza a una comunità culturale, e a promuovere la cittadinanza attiva tra persone di tutte le età. Di conseguenza, il programma punta a riflettere la diversità della società europea in termini di etnia, genere, abilità e contesto sociale e la geografia dell'Unione. Coloro che partecipano ad attività di mobilità dovrebbero condividere la propria esperienza nelle loro comunità locali e in quelle del paese ospitante. Dovrebbero essere sostenute le attività collegate alla promozione delle competenze chiave individuali e al rafforzamento di tutti gli aspetti della creatività nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù.

Motivazione

I programmi dell'UE che raggiungono tutti i segmenti della società europea rappresentano un miglior rapporto costi-benefici in particolare per la promozione dei valori dell'UE e per la creazione di pari opportunità e, di conseguenza, occorre riferire in merito all'utilizzo dei programmi.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Il programma dovrebbe contribuire a facilitare la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, come pure il trasferimento dei crediti o delle unità di risultati dell'apprendimento, per promuovere l'assicurazione di qualità e sostenere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, la gestione delle competenze e l'orientamento. In quest'ottica, il programma dovrebbe anche assicurare sostegno a punti di contatto e reti a livello nazionale e di Unione che facilitano gli scambi transeuropei, come pure allo sviluppo di percorsi di apprendimento flessibili tra diversi campi dell'istruzione, della formazione e della gioventù e attraverso contesti formali e non formali.

(28)  Il programma dovrebbe contribuire a facilitare la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, come pure il trasferimento dei crediti o delle unità di risultati dell'apprendimento, per promuovere l'assicurazione di qualità e sostenere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, la gestione delle competenze e l'orientamento. In particolare, nel settore della formazione professionale il superamento dell'eterogeneità dei sistemi nazionali dovrebbe garantire, in vista del rilascio dei diplomi, la convalida e il riconoscimento delle competenze acquisite nel quadro della mobilità all'interno dell'UE e nei confronti dei paesi terzi associati al programma Erasmus. In quest'ottica, il programma dovrebbe anche assicurare sostegno a punti di contatto e reti a livello nazionale e di Unione che facilitano gli scambi transeuropei, come pure allo sviluppo di percorsi di apprendimento flessibili tra diversi campi dell'istruzione, della formazione e della gioventù e attraverso contesti formali e non formali.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  È importante promuovere l'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca in materia di integrazione europea e promuovere dibattiti su tali questioni tramite il sostegno delle azioni Jean Monnet nel campo dell'istruzione superiore e in altri ambiti dell'istruzione e della formazione. Promuovere un senso di impegno e identità europea è particolarmente importante in un momento in cui i valori comuni su cui l'Unione è fondata, e che costituiscono parte della nostra identità europea, sono messi alla prova e in cui il livello di partecipazione dei cittadini è ridotto. Il programma dovrebbe continuare a contribuire allo sviluppo dell'eccellenza negli studi sull'integrazione europea.

(31)  È importante promuovere l'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca in materia di integrazione, storia e cittadinanza europee e promuovere dibattiti su tali questioni tramite il sostegno delle azioni Jean Monnet nel campo dell'istruzione superiore e in altri ambiti dell'istruzione e della formazione. Promuovere un senso di impegno come pure un senso di identità e di cittadinanza europea è particolarmente importante in un momento in cui i valori comuni su cui l'Unione è fondata, e che costituiscono parte della nostra identità europea, sono messi alla prova e in cui il livello di partecipazione dei cittadini è ridotto. Il programma dovrebbe continuare a contribuire allo sviluppo dell'eccellenza negli studi sull'integrazione, la storia e la cittadinanza europee.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e sarà funzionale al raggiungimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e saranno riesaminate nel contesto del processo di revisione e delle pertinenti valutazioni.

(32)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e sarà funzionale al raggiungimento dell'obiettivo generale di destinare almeno il 25 % delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima nel periodo del QFP 2021-2027 e un obiettivo annuale del 30 % non appena possibile e al più tardi entro il 2027. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e saranno riesaminate nel contesto del processo di revisione e delle pertinenti valutazioni.

Motivazione

La modifica rispecchia l'obiettivo fissato dal Parlamento per la spesa connessa alle azioni per il clima.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [reference to be updated as appropriate punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria]34.

(33)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [reference to be updated as appropriate punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria]34. Occorre assicurare a partire dal 2021 un aumento significativo del bilancio annuale del programma rispetto al quadro finanziario pluriennale 2014‑2020, seguito da un incremento lineare e graduale degli stanziamenti annuali. Ciò garantirebbe l'accesso al maggior numero possibile di partecipanti fin dall'inizio del periodo del quadro finanziario pluriennale 2021‑2027.

__________________

__________________

34 GU L […] del […], pag. […].

34 GU L […] del […], pag. […].

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  "mobilità ai fini dell'apprendimento": lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per studio, formazione o apprendimento non formale o informale. Può essere accompagnata da misure quali formazione e sostegno linguistico e/o essere integrata da apprendimento online e cooperazione virtuale. In alcuni casi specifici, può assumere la forma di apprendimento tramite l'uso di strumenti di comunicazione e tecnologia dell'informazione;

(2)  "mobilità ai fini dell'apprendimento": lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per studio, formazione o apprendimento non formale o informale, compresa una formazione in alternanza. Può essere accompagnata da misure quali formazione e sostegno linguistico e/o essere integrata da apprendimento online e cooperazione virtuale. In alcuni casi specifici, può assumere la forma di apprendimento tramite l'uso di strumenti di comunicazione e tecnologia dell'informazione;

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  "discente dell'istruzione e della formazione professionale": una persona iscritta a un programma di istruzione o formazione professionale iniziale o continua a qualsiasi livello da secondario a post-secondario. Sono comprese le persone che hanno recentemente ottenuto un diploma nell'ambito di tali programmi;

(9)  "discente dell'istruzione e della formazione professionale": una persona iscritta a un programma di istruzione o formazione professionale iniziale, continua o in alternanza, a qualsiasi livello da secondario a post-secondario. Sono comprese le persone che hanno recentemente ottenuto un diploma nell'ambito di tali programmi;

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  promuovere la mobilità degli individui ai fini dell'apprendimento come pure la cooperazione, l'inclusione, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore dell'istruzione e della formazione;

a)  promuovere la mobilità degli individui ai fini dell'apprendimento come pure la cooperazione, l'inclusione, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore dell'istruzione, della formazione e della formazione alla cittadinanza e alla storia europee;

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 30 000 000 000 di EUR a prezzi correnti.

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 41 097 000 000 EUR a prezzi 2018 (46 758 000 000 EUR a prezzi correnti).

Motivazione

Si propone di modificare la dotazione finanziaria conformemente alle risoluzioni del Parlamento europeo del 14 marzo e del 30 maggio sul prossimo quadro finanziario pluriennale, in base a una ripartizione tecnica per programma che potrebbe essere adattata in futuro, nel rispetto comunque della posizione globale del Parlamento europeo espressa in tali risoluzioni e del livello globale dell'1,3 % dell'RNL dell'UE-27.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  24 940 000 000 di EUR per le azioni in materia di istruzione e formazione, di cui:

(a)  l'83,14 % dell'importo di cui al paragrafo 1 per le azioni in materia di istruzione e formazione, di cui:

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  almeno 8 640 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati alle azioni in materia di istruzione superiore di cui all'articolo 4, lettera a), e all'articolo 5, lettera a);

(1)  almeno il 28,8 % dell'importo di cui al paragrafo 1 dovrebbe essere assegnato alle azioni in materia di istruzione superiore di cui all'articolo 4, lettera a), e all'articolo 5, lettera a);

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  almeno 5 230 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati alle azioni in materia di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 4, lettera b), e all'articolo 5, lettera a);

(2)  almeno il 17,43 % dell'importo di cui al paragrafo 1 dovrebbe essere assegnato alle azioni in materia di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 4, lettera b), e all'articolo 5, lettera a);

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  almeno 3 790 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati alle azioni in materia di istruzione scolastica di cui all'articolo 4, lettera c), e all'articolo 5, lettera a);

(3)  almeno il 12,63 % dell'importo di cui al paragrafo 1 dovrebbe essere assegnato alle azioni in materia di istruzione scolastica di cui all'articolo 4, lettera c), e all'articolo 5, lettera a);

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  almeno 1 190 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati alle azioni in materia di istruzione degli adulti di cui all'articolo 4, lettera d), e all'articolo 5, lettera a);

(4)  almeno il 3,97 % dell'importo di cui al paragrafo 1 dovrebbe essere assegnato alle azioni in materia di istruzione degli adulti di cui all'articolo 4, lettera d), e all'articolo 5, lettera a);

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  450 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati alle azioni Jean Monnet di cui all'articolo 7;

(5)  l'1,5 % dell'importo di cui al paragrafo 1 dovrebbe essere assegnato alle azioni Jean Monnet di cui all'articolo 7;

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  3 100 000 000 di EUR per le azioni in materia di gioventù di cui agli articoli da 8 a 10;

(b)  il 10,33 % dell'importo di cui al paragrafo 1 per le azioni in materia di gioventù di cui agli articoli da 8 a 10;

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  550 000 000 di EUR per le azioni in materia di sport di cui agli articoli da 11 a 13; e

(c)  l'1,83 % dell'importo di cui al paragrafo 1 per le azioni in materia di sport di cui agli articoli da 11 a 13; e

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  almeno 960 000 000 di EUR come contributo ai costi operativi delle agenzie nazionali.

(d)  almeno il 3,2 % dell'importo di cui al paragrafo 1 come contributo ai costi operativi delle agenzie nazionali.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  I contributi finanziari al programma ricevuti da paesi terzi e/o altri strumenti dell'Unione saranno comunicati su base annua al Consiglio e al Parlamento in quanto autorità di bilancio dell'Unione.

Motivazione

Contributi di paesi terzi e di altri strumenti esterni al bilancio dell'UE. L'autorità di bilancio e le commissioni competenti dovrebbero essere informati dell'entità di tali contributi al fine di valutare più efficacemente la portata dei programmi e il loro impatto.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  La valutazione del programma includerà l'analisi della partecipazione al programma sulla base del genere, dell'etnia, dell'abilità, del contesto sociale e della geografia dell'Unione, al fine di determinare con maggiore precisione il rapporto costi-benefici, la portata e l'utilizzo del programma nonché la misura in cui esso rispecchia la diversità della società europea.

Motivazione

I programmi dell'UE che raggiungono tutti i segmenti della società europea rappresentano un miglior rapporto costi-benefici in particolare per la promozione dei valori dell'UE e per la creazione di pari opportunità e, di conseguenza, occorre riferire in merito all'utilizzo dei programmi.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni e le attività del programma gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo di audit indipendente.

2.  La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni e le attività del programma gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo di audit indipendente, tenendo conto dei sistemi di controllo interno delle finanze pubbliche nazionali.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il programma è attuato in modo da garantirne la coerenza complessiva e la complementarità con altri pertinenti programmi, politiche e fondi dell'Unione, in particolare quelli correlati a istruzione e formazione, cultura e media, gioventù e solidarietà, occupazione e inclusione sociale, ricerca e innovazione, industria e imprese, politica digitale, agricoltura e sviluppo rurale, ambiente e clima, coesione, politica regionale, migrazione, sicurezza e cooperazione internazionale e sviluppo.

1.  Il programma è attuato in modo da garantirne la coerenza complessiva e la complementarità con altri pertinenti programmi, politiche e fondi dell'Unione, in particolare quelli correlati a istruzione e formazione, cultura e media, gioventù e solidarietà, occupazione e inclusione sociale, ricerca e innovazione, industria e imprese, politica digitale, agricoltura e sviluppo rurale, ambiente e clima, coesione, politica regionale, migrazione, sicurezza e cooperazione internazionale e sviluppo. In tali circostanze, le procedure di istruzione dei dossier saranno unificate per soddisfare un'esigenza di semplificazione. L'onere delle procedure amministrative deve essere notevolmente ridotto.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

"Erasmus", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport

Riferimenti

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

CULT

14.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

14.6.2018

Relatore per parere

       Nomina

Jean Arthuis

28.6.2018

Esame in commissione

26.9.2018

 

 

 

Approvazione

21.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

29

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (4.12.2018)

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Relatore per parere: Emilian Pavel

BREVE MOTIVAZIONE

Erasmus+ è uno dei programmi di maggiore successo dell'UE oltre ad essere una forte marchio europeo. Esso ha svolto un ruolo vitale dal punto di vista economico e sociale nel promuovere l'identità, i valori, la cittadinanza, l'integrazione, la crescita inclusiva e sostenibile, l'occupazione di qualità e la coesione sociale in Europa, apportando un contributo positivo al miglioramento dei sistemi europei di istruzione e formazione e per quanto concerne l'apprendimento permanente. Il programma ha offerto ai cittadini europei l'opportunità di acquisire una serie di abilità e competenze personali e professionali, trasversali e trasferibili, necessarie per affrontare le sfide sociali ed economiche e che consentono loro di avere una vita gratificante.

La denominazione del programma è di fondamentale importanza e per garantire che simboleggi la vera natura di Erasmus+, il relatore suggerisce di mantenere l'etichetta "+". Erasmus+ va oltre l'istruzione superiore e si concentra su tutti i settori e su tutte le fasi dell'istruzione come l'apprendimento permanente o l'istruzione degli adulti, e tutte queste diverse iniziative e azioni devono rientrare nel quadro dell'Erasmus+.

Data l'importanza e l'impatto del programma Erasmus+, il relatore sostiene pienamente l'invito del Parlamento europeo espresso nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo quadro finanziario pluriennale e volto a triplicare il bilancio del programma. Il nuovo programma Erasmus+ avrà per oggetto gli ulteriori obiettivi strategici evidenziati a Göteborg in merito all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e le priorità contenute nella futura strategia dell'UE per la gioventù, inoltre dovrà attuare l'approccio relativo all'apprendimento permanente. Una maggiore dotazione di bilancio dimostra un impegno concreto a livello europeo a favore di queste priorità.

Erasmus+ è uno strumento fondamentale per migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione professionale (IFP) in tutta l'UE, fornendo esperienze di mobilità in materia di IFP, il che è fondamentale dal punto di vista economico e sociale in Europa. L'inclusione dell'IFP nel programma Erasmus+ avvicina il programma a una maggiore eterogeneità di cittadini, favorendo le pari opportunità e l'inclusione sociale per tutti i cittadini, compresi quelli con minori opportunità. Il programma richiede un bilancio adeguato per rafforzare un'IFP inclusiva e di qualità. Occorre inoltre fornire un sostegno strutturale specifico e meccanismi di finanziamento flessibili e adeguati per i partecipanti al programma. In Europa l'IFP necessita ancora di un rilancio in termini di immagine e qualità, e gli scambi di studenti in materia di IFP o le iniziative riguardanti il personale dell'IFP possono contribuire a rendere gli enti dell'IFP e l'IFP stessa più interessanti e prestigiosi.

Il programma è inoltre fondamentale per garantire che l'apprendimento permanente e lo sviluppo continuo delle principali competenze dell'UE siano parte integrante della vita di tutti gli europei. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero promuovere con forza la pertinenza dei progetti che interessano diversi settori dell'istruzione e della formazione, che hanno un approccio rivolto all'apprendimento permanente e promuovono percorsi flessibili. Il relatore ritiene pertanto che l'apprendimento permanente debba essere un obiettivo trasversale di Erasmus+. Il programma dovrebbe ricevere una dotazione di bilancio adeguata per incoraggiare la cooperazione intersettoriale e consentire a diversi settori dell'istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport di realizzare progetti comuni su questioni trasversali.

L'istruzione degli adulti sta affrontando molte delle sfide più urgenti dell'Europa come l'inclusione dei migranti e dei rifugiati, la ridefinizione delle competenze a causa dell'automazione e della digitalizzazione e l'inclusione delle persone socialmente isolate. Al fine di rispecchiare l'impegno europeo a favore dell'apprendimento degli adulti e del sostegno degli adulti con un basso livello di competenze, il relatore ritiene che il programma Erasmus+ debba stanziare fondi adeguati per tale obiettivo.

Per attuare il pilastro europeo dei diritti sociali, il nuovo programma Erasmus+ deve essere incentrato chiaramente sull'inclusione e deve migliorare la capacità di raggiungere le persone che beneficiano di minori opportunità, comprese quelle provenienti da gruppi socialmente svantaggiati come i Rom, i giovani disoccupati, le persone con disabilità fisiche o mentali, gli abitanti delle zone periferiche, i migranti e i rifugiati. Il relatore ritiene che siano necessari regimi di finanziamento specifici come il prefinanziamento, e strutture di sostegno rafforzate a livello locale e nazionale. Ciò comprende un sostegno a favore dell'interpretazione in ambito culturale, sociale, linguistico e nella lingua dei segni prima, durante e dopo la rispettiva esperienza di mobilità, contribuendo a concedere alle persone con minori opportunità un accesso senza ostacoli e non discriminatorio a tutte le attività che rientrano nel quadro del programma Erasmus+. Il relatore ritiene inoltre che il Fondo sociale europeo+ sia un importante fondo di sostegno a favore delle persone con minori opportunità a livello degli Stati membri e che dovrebbe fungere da complemento ai programmi di mobilità dell'Erasmus+ attraverso la condivisione degli obiettivi comuni e la garanzia di una gestione e di una cooperazione adeguate.

Il relatore ritiene che i livelli del sostegno finanziario, tra cui sovvenzioni, somme forfettarie di viaggio o per l'amministrazione, tassi fissi e costi unitari, dovrebbero essere rivisti periodicamente ed essere adeguati al costo della vita e di sussistenza del paese o della regione ospitanti, così come gli aspetti relativi agli spostamenti.

Il relatore ritiene inoltre che debba essere debitamente rispettato il principio della "parità di retribuzione per uno stesso lavoro" e chiede che i costi del personale per le organizzazioni che partecipano agli stessi progetti con risultati intellettuali siano basati su una remunerazione unica.

Il relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione intesa a rafforzare i partenariati per l'eccellenza come i "Centri di eccellenza professionale" o le "Università europee", ma chiede che tali partenariati abbiano un'ampia copertura geografica in tutta Europa al fine di evitare un sostegno sproporzionato ad alcuni Stati membri e ritiene che un sostegno finanziario chiaramente limitato debba essere impedito dal bilancio centralizzato Erasmus+.

Al fine di essere pienamente in linea con l'obiettivo del programma Erasmus+ inteso a fornire esperienze di apprendimento di qualità, il relatore ritiene che l'iniziativa Discover EU debba contenere una forte componente di apprendimento se sarà destinata a far parte del programma.

Il relatore ritiene che il considerevole bilancio di Erasmus+ debba essere speso in modo da garantire il massimo impatto positivo sui cittadini europei. Il relatore ribadisce pertanto che il programma dovrebbe garantire esperienze di mobilità di qualità basate sui principi stabiliti nella Carta europea di qualità per la mobilità[1]. Inoltre devono essere garantite le disposizioni pratiche concernenti la qualità come le informazioni, la preparazione, il sostegno e il riconoscimento delle esperienze e delle qualifiche, nonché chiari piani di apprendimento e i risultati di apprendimento.

Il relatore desidera inoltre evidenziare che il programma, con il sostegno della Commissione europea e degli Stati membri, dovrebbe garantire che le competenze sviluppate tramite le esperienze di mobilità in qualsiasi contesto siano adeguatamente documentate, convalidate e riconosciute e che la dotazione di bilancio e le sovvenzioni concrete siano collegate alle procedure di valutazione della qualità. Il relatore chiede con forza agli Stati membri di assicurare la piena applicazione della raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, della raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento informale e non formale e degli strumenti europei che contribuiscono al riconoscimento dell'apprendimento all'estero e garantiscono l'apprendimento di qualità.

In conclusione, il relatore ritiene che il nuovo programma Erasmus+ apporti numerosi e importanti cambiamenti e che sulla base di un'attuazione qualitativa avrà un forte impatto positivo sul futuro dell'Europa.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013

che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  In un contesto di cambiamenti rapidi e profondi, determinati dall'evoluzione tecnologica e dalla globalizzazione, investire nella mobilità ai fini dell'apprendimento, nella cooperazione e nello sviluppo di politiche innovative nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport è fondamentale per costruire società inclusive, coese e resilienti e per sostenere la competitività dell'Unione, contribuendo nel contempo al rafforzamento dell'identità europea e a un'Unione più democratica.

(1)  In un contesto di cambiamenti rapidi e profondi, investire nella mobilità ai fini dell'apprendimento, nell'educazione alla democrazia e alla solidarietà, nella cooperazione e nello sviluppo di politiche innovative nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport è fondamentale per costruire società inclusive, democratiche, coese e resilienti e per sostenere la competitività dell'Unione e la solidarietà all'interno dell'Unione, contribuendo nel contempo al rafforzamento dell'identità europea e a un'Unione più democratica.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  La mobilità non dovrebbe essere una fatalità motivata dall'assenza di prospettive nel proprio paese, ma una scelta accessibile al maggior numero possibile di persone, a prescindere dall'estrazione sociale, dal bagaglio culturale e dai mezzi disponibili.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato solennemente e firmato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, sancisce, nel suo primo principio fondamentale, che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro.

(4)  Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato solennemente e firmato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, sancisce, nel suo primo principio fondamentale, che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le integrazioni nel mercato del lavoro. Il suo terzo principio fondamentale stabilisce che a prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, ogni persona ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità in materia di occupazione, protezione sociale, istruzione e accesso a beni e servizi disponibili al pubblico. Il suo diciassettesimo principio stabilisce che le persone con disabilità hanno diritto a un sostegno al reddito che garantisca una vita dignitosa, a servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze. Occorre promuovere le pari opportunità e garantire un finanziamento sufficiente da parte dell'Unione.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Il 16 settembre 2016, a Bratislava, i leader dei 27 Stati membri hanno espresso la propria intenzione di offrire migliori opportunità ai giovani. Nella dichiarazione di Roma, firmata il 25 marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea si sono impegnati ad adoperarsi per realizzare un'Unione in cui i giovani ricevano l'istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente; un'Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale.

(5)  Il 16 settembre 2016, a Bratislava, i leader dei 27 Stati membri hanno espresso la propria intenzione di offrire migliori opportunità ai giovani. Nella dichiarazione di Roma, firmata il 25 marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea si sono impegnati ad adoperarsi per realizzare un'Unione in cui i giovani ricevano l'istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro dignitoso in tutto il continente; un'Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale, la solidarietà e la democrazia.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  La relazione di valutazione di medio termine del programma Erasmus+ 2014-2020 ha confermato che la creazione di un unico programma in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport si è tradotta in semplificazione, razionalizzazione e sinergie importanti nella gestione del programma, sebbene siano necessari altri miglioramenti per consolidare ulteriormente gli incrementi di efficienza del programma 2014-2020. Nelle consultazioni per la valutazione di medio termine e sul futuro del programma, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno vivamente esortato a garantire continuità nella portata, nell'assetto e nei meccanismi di erogazione del programma e ad apportare una serie di miglioramenti, ad esempio rendendolo maggiormente inclusivo. Si sono inoltre detti pienamente a favore del mantenimento del paradigma dell'apprendimento permanente a integrazione e sostegno del programma. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 2 febbraio 2017 sull'attuazione di Erasmus+, ha accolto con favore la struttura integrata del programma e ha chiesto alla Commissione di sfruttare pienamente la dimensione del programma legata all'apprendimento permanente promuovendo e incoraggiando la cooperazione intersettoriale nell'ambito del futuro programma. Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno inoltre evidenziato l'esigenza di mantenere una forte dimensione internazionale nel programma ed estenderla ad altri settori dell'istruzione e della formazione.

(6)  La relazione di valutazione di medio termine del programma Erasmus+ 2014-2020 ha confermato che la creazione di un unico programma in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport si è tradotta in semplificazione, razionalizzazione e sinergie importanti nella gestione del programma, sebbene siano necessari altri miglioramenti al fine di soddisfare gli obiettivi del programma, migliorare la qualità della mobilità e offrire opportunità di mobilità di qualità a tutti, e quindi per consolidare ulteriormente gli incrementi di efficienza del programma 2014-2020. Nelle consultazioni per la valutazione di medio termine e sul futuro del programma, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno esortato a garantire continuità nella portata, nell'assetto e nei meccanismi di erogazione del programma e ad apportare una serie di miglioramenti, ad esempio rendendolo maggiormente inclusivo e gestibile anche per i beneficiari più piccoli e i progetti di dimensioni più ridotte. Si sono inoltre detti a favore del mantenimento del paradigma dell'apprendimento permanente a integrazione e sostegno del programma. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 2 febbraio 2017 sull'attuazione di Erasmus+, ha accolto con favore la struttura integrata del programma e ha chiesto alla Commissione di sfruttare pienamente la dimensione del programma legata all'apprendimento permanente promuovendo e incoraggiando la cooperazione intersettoriale nell'ambito del futuro programma. Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno inoltre evidenziato l'esigenza di mantenere una forte dimensione internazionale nel programma ed estenderla ad altri settori dell'istruzione e della formazione.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  La consultazione pubblica aperta sui Fondi dell'Unione europea nel settore dei valori e della mobilità ha confermato queste conclusioni chiave e posto l'accento sulla necessità di rendere il futuro programma più inclusivo e continuare a perseguire l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, rafforzando inoltre le priorità in materia di promozione dell'identità europea, cittadinanza attiva e partecipazione alla vita democratica.

(7)  La consultazione pubblica aperta sui Fondi dell'Unione europea nel settore dei valori e della mobilità ha confermato queste conclusioni chiave e posto l'accento sulla necessità di rendere il futuro programma più inclusivo e continuare a perseguire l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, rafforzando inoltre le priorità in materia di promozione dell'identità europea, cittadinanza attiva, migliorando il senso di appartenenza dei cittadini all'Unione europea, e partecipazione alla vita democratica.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Nella sua comunicazione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027"26, adottata il 2 maggio 2018, la Commissione ha proposto di rafforzare la componente "giovani" nel prossimo quadro finanziario raddoppiando, come minimo, l'entità del programma Erasmus+ 2014-2020, uno dei successi più visibili dell'Unione. Il nuovo programma dovrebbe concentrarsi sull'inclusione e cercare di raggiungere un numero più elevato di giovani che beneficiano di minori opportunità. Ciò dovrebbe permettere a più giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o lavorare.

(8)  Nella sua comunicazione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027"26, adottata il 2 maggio 2018, la Commissione ha proposto di rafforzare la componente "giovani" nel prossimo quadro finanziario raddoppiando, come minimo, l'entità del programma Erasmus+ 2014-2020, uno dei successi più visibili dell'Unione. Nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020, il Parlamento europeo ha invitato a di triplicare la dotazione di bilancio del programma. La valutazione di medio termine ha confermato che il bilancio di Erasmus+ è costantemente assorbito in toto e che i fondi disponibili non sono sufficienti a soddisfare la forte domanda. Il nuovo programma dovrebbe concentrarsi sull'inclusione e cercare di raggiungere un numero più elevato di giovani che beneficiano di minori opportunità. Ciò dovrebbe permettere a più giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o lavorare.

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COM(2018) 321 final.

COM(2018) 321 final.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  La Corte dei conti europea, nella sua relazione speciale dal titolo "La mobilità nel quadro di Erasmus+: milioni di partecipanti e valore aggiunto europeo multidimensionale, ma la misurazione della performance deve essere ulteriormente migliorata", pubblicata il 6 settembre 2018, ha confermato il valore aggiunto europeo del programma con particolare riferimento alla componente dell'istruzione e della formazione. Tuttavia, gli elementi del valore aggiunto che vanno al di là di quanto prescritto dalla normativa, ivi compresi un approccio strategico alla mobilità, un incremento del senso di identità europea e il multilinguismo, non sono oggetto della misurazione della performance. I revisori hanno dunque chiesto che gli indicatori utilizzati per misurare la performance del programma siano meglio allineati agli obiettivi di quest'ultimo, e che siano introdotti indicatori aggiuntivi che dovrebbero avere priorità in fase di valutazione dei progetti ed essere oggetto di monitoraggio e di relazioni.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)  Pur riconoscendo l'introduzione di diverse innovazioni che hanno semplificato l'amministrazione nel settore della mobilità, la Corte dei conti europea, nella stessa relazione, ha anche raccomandato alla Commissione di semplificare ulteriormente il regime al fine di ridurre gli oneri amministrativi. I revisori hanno invitato la Commissione a facilitare la presentazione delle domande e la comunicazione per i beneficiari e i singoli partecipanti, nonché a migliorare gli strumenti informatici e continuare ad informatizzare le procedure.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater)  Nella sua comunicazione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE" del 24 ottobre 2017, la Commissione riconosce che una maggiore mobilità dei discenti e del personale impegnato nell'istruzione e nella formazione, in particolare nell'ambito del programma Erasmus+, sarebbe molto proficua per le regioni ultraperiferiche e si impegna ad adeguare ulteriormente il sostegno finanziario a favore dei partecipanti che viaggiano da e verso le regioni ultraperiferiche, mantenendo regole specifiche di finanziamento per tali regioni nell'ambito del programma Erasmus+, a esplorare le possibilità di estendere la cooperazione regionale del programma Erasmus+ al fine di incoraggiare la mobilità tra le regioni ultraperiferiche e i paesi terzi vicini, e a utilizzare il Fondo sociale europeo + a integrazione del programma Erasmus +.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  In tale contesto, è necessario istituire il programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ("programma") che succede al programma Erasmus+ 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio27. La natura integrata del programma 2014-2020, che abbraccia l'apprendimento in tutti i contesti (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, dovrebbe essere mantenuta per promuovere percorsi di apprendimento flessibili che consentano alle persone di sviluppare le competenze necessarie per affrontare le sfide del ventunesimo secolo.

(9)  In tale contesto, è necessario istituire il programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ("programma") che succede al programma Erasmus+ 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio27. La natura integrata del programma 2014-2020, che abbraccia l'apprendimento in tutti i contesti (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, dovrebbe essere rafforzata per promuovere percorsi di apprendimento flessibili e un approccio di apprendimento permanente che consentano alle persone di sviluppare le competenze necessarie per lo sviluppo personale e per affrontare le sfide del ventunesimo secolo. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero promuovere con forza la cooperazione intersettoriale con un bilancio sufficiente anche per l'attuazione di progetti strategici di ampia portata, garantendo altresì la flessibilità di bilancio per le autorità nazionali e i soggetti che presentano proposte di progetti per la realizzazione di progetti comuni su questioni trasversali, che abbiano un approccio di apprendimento permanente e promuovano percorsi flessibili.

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27 Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

27 Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Il programma dovrebbe essere dotato degli strumenti per poter recare un contributo ancora maggiore alla realizzazione degli obiettivi politici e delle priorità dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport. Un approccio coerente di apprendimento permanente è essenziale per gestire le diverse transizioni che ogni persona dovrà affrontare nel corso della vita. Nel perseguimento di tale approccio, il prossimo programma dovrebbe mantenere una relazione stretta con il quadro strategico generale per la cooperazione dell'Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù, comprese le agende politiche per le scuole, l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento degli adulti, rafforzando e sviluppando nel contempo sinergie con altri programmi e settori di intervento correlati dell'Unione.

(10)  Il programma dovrebbe essere dotato degli strumenti per poter recare un contributo ancora maggiore alla realizzazione degli obiettivi politici e delle priorità dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport. Un approccio coerente di apprendimento permanente è essenziale per gestire le diverse transizioni che ogni persona dovrà affrontare nel corso della vita, in particolare per le persone che hanno più di 50 anni e che non possiedono le competenze necessarie per una transizione rapida nel mercato del lavoro. Nel perseguimento di tale approccio, il prossimo programma dovrebbe mantenere una relazione stretta con il quadro strategico generale per la cooperazione dell'Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù, comprese le agende politiche per le scuole, l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento degli adulti, rafforzando e sviluppando nel contempo sinergie con altri programmi e settori di intervento correlati dell'Unione.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  Uno degli obiettivi principali di Erasmus+ deve essere quello di preservare all'interno del programma lo status delle attività extrascolastiche, della formazione professionale e dello studio. Vi sono pertanto margini per migliorare la promozione dell'occupazione giovanile, delle attività artistico-culturali, del concetto di democrazia, dell'istruzione degli adulti e degli sport di massa.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il programma costituisce un elemento chiave della costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione. Dovrebbe essere dotato degli strumenti per contribuire al nuovo quadro strategico per la cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione e all'agenda per le competenze per l'Europa28 con un impegno comune nei confronti dell'importanza strategica delle competenze e delle abilità per sostenere l'occupazione, la crescita e la competitività. Dovrebbe assistere gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi della dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione29.

(11)  Il programma costituisce un elemento chiave della costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione e dello sviluppo delle competenze chiave dell'Unione per l'apprendimento permanente. Dovrebbe essere dotato degli strumenti per contribuire al nuovo quadro strategico per la cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione e all'agenda per le competenze per l'Europa28 con un impegno comune nei confronti dell'importanza strategica delle competenze e delle abilità per sostenere l'occupazione di qualità, la crescita e la competitività. Dovrebbe assistere gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi della dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione29.

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28 COM(2016) 381 final.

28 COM(2016) 381 final.

29 [Reference].

29 [Reference].

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  Il programma dovrebbe dare a studenti, insegnanti e discenti adulti la possibilità di ampliare i loro orizzonti e ridurre il pregiudizio nei confronti delle persone LGBTI. Le attività di formazione dei docenti dovrebbero insegnare a questi ultimi come introdurre nei piani di studio i temi LGBTI sotto una luce positiva, come sostenere gli studenti LGBTI e i loro colleghi e come proteggere gli studenti LGBTI nella legislazione scolastica. Inoltre, l'istruzione e la formazione professionale degli adulti e le opportunità di formazione dovrebbero aiutare gli studenti LGBTI che hanno abbandonato la scuola o l'università a causa di un ambiente scolastico o di studio non sicuro.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter)  Il programma Erasmus+ è volto a incoraggiare un numero maggiore di organizzatori di progetti senza esperienza nell'Unione a presentare domande di finanziamento. Pertanto le agenzie nazionali dovrebbero introdurre o ampliare i meccanismi di sostegno specifici a favore di tali organizzatori.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 quater)  La guida al programma della Commissione dovrebbe essere ulteriormente migliorata per rispettare la facilità d'uso, la semplicità e la chiarezza.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  Il programma Erasmus+ è considerato dai giovani principalmente come un programma destinato agli studenti universitari. A livello europeo, nazionale e regionale occorre pertanto conferire una maggiore importanza alla necessità di innalzare il profilo dei diversi settori e dei relativi sottoprogrammi, compresi l'istruzione a livello scolastico (Comenius), l'istruzione superiore (Erasmus), l'istruzione superiore a livello internazionale (Erasmus Mundus), l'istruzione e la formazione professionali (Leonardo da Vinci) e l'istruzione degli adulti (Grundtvig), nonché i giovani (Gioventù in azione) e lo sport.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Il programma dovrebbe tenere conto del piano di lavoro dell'Unione per lo sport, che costituisce il quadro di riferimento per la cooperazione a livello di Unione nel settore dello sport per il periodo [...]32. Occorre prestare un'attenzione particolare agli sport di base, tenendo conto del ruolo importante che lo sport svolge nel promuovere l'attività fisica, uno stile di vita sano, l'inclusione sociale e l'uguaglianza. Occorre prestare un'attenzione particolare agli sport di base, tenendo conto del ruolo importante che lo sport svolge nel promuovere l'attività fisica, uno stile di vita sano, l'inclusione sociale e l'uguaglianza. Il programma dovrebbe contribuire a promuovere i valori comuni europei tramite lo sport, il buon governo e l'integrità nello sport nonché l'istruzione, la formazione e le competenze nello sport e attraverso lo sport.

(13)  Il programma dovrebbe tenere conto del piano di lavoro dell'Unione per lo sport, che costituisce il quadro di riferimento per la cooperazione a livello di Unione nel settore dello sport per il periodo [...]32. Occorre prestare un'attenzione particolare agli sport di base, tenendo conto del ruolo importante che lo sport svolge nel promuovere l'attività fisica, uno stile di vita sano, l'inclusione sociale e l'uguaglianza. Occorre prestare un'attenzione particolare agli sport di base, tenendo conto del ruolo importante che lo sport svolge nel promuovere l'attività fisica, uno stile di vita sano, l'inclusione sociale e l'uguaglianza. Il programma dovrebbe contribuire a promuovere i valori comuni europei tramite lo sport, il buon governo e l'integrità nello sport nonché l'istruzione, la formazione e le competenze nello sport e attraverso lo sport. In tal senso, è necessario promuovere la mobilità degli allenatori, in particolare tra gli allenatori delle squadre sportive femminili che necessitano di sostegno nella lotta al sessismo e alla misoginia.

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32 [Reference].

32 [Reference].

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  Le autorità competenti dovrebbero garantire che i moduli di domanda siano resi disponibili in modo tempestivo e adeguato.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Il programma dovrebbe essere maggiormente inclusivo, incrementando la propria capacità di raggiungere le persone che beneficiano di minori opportunità, anche tramite formati più flessibili di mobilità ai fini dell'apprendimento, e promuovendo la partecipazione di organizzazioni di piccole dimensioni, in particolare nuovi operatori e organizzazioni di base di livello locale che lavorano direttamente con i discenti svantaggiati di tutte le età. Dovrebbero essere incentivati i formati virtuali, come la cooperazione virtuale e la mobilità virtuale e mista, in modo da raggiungere più partecipanti, soprattutto le persone che beneficiano di minori opportunità e le persone per le quali lo spostamento fisico in un paese diverso da quello di residenza costituirebbe un ostacolo.

(16)  Il programma dovrebbe essere maggiormente inclusivo, incrementando la propria capacità di raggiungere le persone che beneficiano di minori opportunità, anche tramite formati più flessibili di mobilità ai fini dell'apprendimento, e promuovendo la partecipazione di organizzazioni di piccole dimensioni, in particolare nuovi operatori e organizzazioni di base di livello locale che lavorano direttamente con i discenti svantaggiati di tutte le età, attraverso strutture amministrative semplificate e una comunicazione chiara. Pur non sostituendo la mobilità fisica, ma agendo a titolo di elemento aggiuntivo, dovrebbero essere incentivati i formati virtuali, come la cooperazione virtuale e la mobilità virtuale e mista, in modo da raggiungere più partecipanti, soprattutto le persone che beneficiano di minori opportunità e le persone per le quali lo spostamento fisico in un paese diverso da quello di residenza costituirebbe un ostacolo. Le strutture di sostegno rafforzate a livello locale e nazionale come la preparazione mirata in ambito culturale, sociale e linguistico e il sostegno continuo durante la rispettiva esperienza di mobilità, o l'interpretazione nella lingua dei segni, conferirebbero alle persone con minori opportunità un accesso senza ostacoli e non discriminatorio a tutte le attività che rientrano nel quadro del programma Erasmus+, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la strategia europea sulla disabilità. Un finanziamento mirato per tali gruppi e misure come la nomina di consulenti ad hoc presso le agenzie nazionali volti a fornire consulenza sulla migliore assegnazione possibile dei finanziamenti contribuirà inoltre all'inclusività del programma. Il Fondo sociale europeo+ è un importante fondo di sostegno a favore delle persone con minori opportunità a livello degli Stati membri e attraverso la condivisione di obiettivi comuni esso dovrebbe fungere da complemento ai programmi di mobilità del programma Erasmus+.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)  Il programma dovrebbe garantire esperienze di mobilità di qualità basate sui principi stabiliti nella Carta europea di qualità per la mobilità (2006/961/CE), in cui la qualità delle disposizioni pratiche quali le informazioni, la preparazione, il sostegno e il riconoscimento delle esperienze e delle qualifiche, nonché i piani di apprendimento chiari e i risultati dell'apprendimento elaborati in anticipo, hanno un impatto decisivo sui vantaggi delle esperienze di mobilità. I seminari preparativi e informativi, all'interno dei quali si impartiscono corsi di lingua e si acquisiscono competenze interculturali dovrebbero essere parte integrante dell'esperienza di mobilità e dovrebbero essere forniti dalle organizzazioni di invio o di accoglienza o dai fornitori di mobilità. Al fine di promuovere la diffusione, l'inclusione e la qualità della mobilità ai fini dell'apprendimento, i fornitori di mobilità con esperienza dovrebbero beneficiare di una procedura di domanda semplificata come l'accreditamento, nel rispetto delle carte di qualità.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Il programma dovrebbe rafforzare le opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento esistenti, in particolare nei settori dove sono possibili i maggiori incrementi di efficienza, per raggiungere un pubblico più ampio e rispondere all'ingente domanda non soddisfatta, in particolare incrementando e facilitando le attività di mobilità per gli studenti dell'istruzione superiore, gli alunni delle scuole e i discenti dell'istruzione e della formazione professionale. La mobilità dei discenti adulti scarsamente qualificati dovrebbe essere integrata nei partenariati per la cooperazione. Le opportunità di mobilità per i giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale dovrebbero essere inoltre ampliate in modo da raggiungere un pubblico di giovani più vasto. Dovrebbe altresì essere rafforzata, in ragione del suo effetto leva, la mobilità del personale dei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. In linea con l'obiettivo di realizzare un autentico spazio europeo dell'istruzione, il programma dovrebbe inoltre promuovere la mobilità e gli scambi e favorire la partecipazione degli studenti alle attività didattiche e culturali sostenendo la digitalizzazione dei processi, ad esempio con la carta europea dello studente. Tale iniziativa può rappresentare uno strumento importante per fare della mobilità per tutti una realtà, sia consentendo agli istituti di istruzione superiore di inviare e accogliere più studenti in scambio, continuando nel contempo a migliorare la qualità della mobilità degli studenti, sia agevolando l'accesso degli studenti a vari servizi (biblioteca, trasporti, alloggio) prima del loro arrivo presso l'istituto all'estero.

(20)  Il programma dovrebbe rafforzare le opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento esistenti, in particolare nei settori dove sono possibili i maggiori incrementi di efficienza, per raggiungere un pubblico più ampio e rispondere all'ingente domanda non soddisfatta, in particolare incrementando e facilitando le attività di mobilità per i gruppi attualmente meno oggetto di attenzioni quali i discenti dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare per quanto concerne l'IFP iniziale, gli alunni delle scuole e gli studenti dell'istruzione superiore. La mobilità dei discenti adulti scarsamente qualificati o delle persone con minori opportunità dovrebbe essere integrata nei partenariati per la cooperazione. Le opportunità di mobilità per i giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale dovrebbero essere inoltre ampliate in modo da raggiungere un pubblico di giovani più vasto. Dovrebbe altresì essere rafforzata, in ragione del suo effetto leva, la mobilità del personale dei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. In linea con l'obiettivo di realizzare un autentico spazio europeo dell'istruzione, il programma dovrebbe inoltre promuovere la mobilità e gli scambi e favorire la partecipazione degli studenti alle attività didattiche e culturali sostenendo la digitalizzazione dei processi, ad esempio con la carta europea dello studente. Tale iniziativa può rappresentare uno strumento importante per fare della mobilità per tutti una realtà, sia consentendo agli istituti di istruzione superiore di inviare e accogliere più studenti in scambio, continuando nel contempo a migliorare la qualità della mobilità degli studenti, sia agevolando l'accesso degli studenti a vari servizi (biblioteca, trasporti, alloggio) prima del loro arrivo presso l'istituto all'estero.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)  Le opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento nelle regioni frontaliere dovrebbero ricevere un sostegno supplementare. Per i discenti dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare, la possibilità di effettuare un tirocinio o una parte degli studi all'estero dovrebbe diventare maggiormente accessibile, affinché possano familiarizzarsi con il mercato del lavoro transfrontaliero.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 ter)  Il programma dovrebbe rafforzare l'istruzione e la formazione professionale (IFP) inclusiva e di qualità, in quanto svolge un ruolo economico e sociale vitale in Europa, favorisce le pari opportunità e l'inclusione sociale per tutti i cittadini, compresi quelli provenienti da gruppi socialmente svantaggiati e le persone con minori opportunità. Il programma affronterà questioni specifiche al settore dell'IFP quali il sostegno strutturale specifico come la fornitura di competenze linguistiche e di corsi di lingua specifici per settore o adeguate misure di valutazione per i partecipanti, nonché finanziamenti per compensare i limitati fondi nazionali disponibili per gli scambi di studenti, insegnanti e personale nell'ambito dell'IFP, o per facilitare il reperimento di partner per una mobilità di alta qualità.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 quater)  Il programma dovrebbe sostenere l'esperienza di mobilità nell'ambito dell'istruzione degli adulti il cui obiettivo principale sia la promozione dell'inclusione sociale, la cittadinanza attiva, l'occupabilità, lo sviluppo e il benessere personali, unitamente al trasferimento di conoscenze, competenze e abilità;

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 quinquies)  Il programma dovrebbe promuovere la mobilità degli insegnanti o di altro personale dell'istruzione, ivi compreso il personale dell'istruzione prescolare e per la prima infanzia, contribuendo al loro sviluppo professionale iniziale e continuo, e dovrebbe inoltre garantire che gli insegnanti ricevano un sostegno dalle rispettive scuole durante la partecipazione ai periodi di mobilità, compresa un'adeguata formazione pre-mobilità e il miglioramento delle conoscenze e delle competenze da utilizzare nell'insegnamento e nella formazione destinati agli studenti in scambio. Al fine di ampliare l'accesso al programma da parte dei docenti, dovrebbero essere coinvolte le associazioni rappresentative a livello nazionale e regionale, mediante campagne locali di divulgazione coordinate dalle rispettive agenzie nazionali. Il periodo di mobilità degli insegnanti non dovrebbe essere considerato come un congedo ma dovrebbe far parte del loro orario di lavoro ufficiale.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Il programma dovrebbe incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa, fra l'altro, sostenendo progetti partecipativi che li coinvolgano e consentano loro di imparare a partecipare alla società civile, sensibilizzando in merito ai valori comuni europei, compresi i diritti fondamentali, avvicinando i giovani e i responsabili delle decisioni a livello locale, nazionale e di Unione e contribuendo al processo di integrazione europea.

(21)  Il programma dovrebbe incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa, fra l'altro, sostenendo progetti partecipativi che li coinvolgano e consentano loro di imparare a partecipare alla società civile, sensibilizzando in merito ai valori comuni europei, compresi i diritti fondamentali, avvicinando i giovani e i responsabili delle decisioni a livello locale, nazionale e di Unione e contribuendo al processo di integrazione europea. Il programma riconosce il ruolo chiave delle organizzazioni giovanili e dell'animazione giovanile per il conseguimento di tale obiettivo e sarà incentrato sulla costruzione di un più solido settore giovanile in Europa sostenendo e promuovendo le attività e i progetti delle organizzazioni giovanili in Europa e nei paesi vicini nonché la cooperazione con il resto del mondo.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Il programma dovrebbe offrire ai giovani maggiori possibilità di scoprire l'Europa tramite esperienze di apprendimento all'estero. Ai diciottenni, in particolare quelli che beneficiano di minori opportunità, dovrebbe essere offerta l'occasione di avere una prima breve esperienza di viaggio in Europa, da soli o in gruppo, nel quadro di un'attività di istruzione informale destinata a sviluppare il loro senso di appartenenza all'Unione europea e a promuovere la scoperta della sua diversità culturale. Il programma dovrebbe individuare gli organismi responsabili della sensibilizzazione e della selezione dei partecipanti e sostenere attività intese a promuovere la dimensione di apprendimento dell'esperienza.

(22)  Il programma dovrebbe offrire ai giovani maggiori possibilità di scoprire l'Europa tramite esperienze di apprendimento all'estero di qualità. Ai giovani di ogni età, in particolare quelli che beneficiano di minori opportunità, dovrebbe essere offerta l'occasione di avere una prima breve esperienza di viaggio in Europa per quanto concerne l'apprendimento di qualità, da soli o in gruppo, nel quadro di un'attività di istruzione informale destinata a sviluppare il loro senso di appartenenza all'Unione europea e a promuovere la scoperta della sua diversità culturale. Il programma dovrebbe individuare gli organismi, ivi comprese le organizzazioni giovanili e della società civile, responsabili della sensibilizzazione e della selezione dei partecipanti e sostenere attività intese a promuovere la dimensione di apprendimento dell'esperienza. Nel contesto dell'iniziativa DiscoverEU, il programma dovrebbe perseguire obiettivi e attività di apprendimento chiari. La Commissione provvede affinché i posti siano assegnati secondo una ripartizione geografica equilibrata. Il programma può altresì operare in collaborazione con le Capitali europee della cultura, le Capitali europee della gioventù, le Capitali europee del volontariato e le Capitali verdi europee per migliorare l'esperienza complessiva.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis)  Il programma dovrebbe inoltre promuovere la mobilità per l'apprendimento permanente dei discenti più anziani, compresi gli studenti delle università della terza età e i lavoratori 50 + che si trovano nel processo di transizione nel mercato del lavoro e le attività di scambio intergenerazionale tra giovani e persone anziane.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Il programma dovrebbe altresì potenziare l'apprendimento delle lingue, in particolare tramite un maggior ricorso agli strumenti online, dati i vantaggi supplementari offerti dall'e-learning per l'apprendimento linguistico in termini di accesso e flessibilità.

(23)  Il programma dovrebbe altresì potenziare l'apprendimento delle lingue, comprese le lingue dei segni, le lingue minoritarie e dei paesi vicini, in particolare tramite un maggior ricorso agli strumenti online accessibili, nonché l'insegnamento tradizionale in classe delle lingue, al fine di superare uno degli ostacoli alla mobilità degli studenti.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  Il programma dovrebbe sostenere misure che potenzino la cooperazione tra istituti e organizzazioni attivi nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, riconoscendone il ruolo fondamentale per dotare le persone delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie in un mondo che cambia e per realizzare adeguatamente il potenziale di innovazione, creatività e imprenditorialità, in particolare nell'ambito dell'economia digitale.

(24)  Il programma dovrebbe sostenere misure che potenzino la cooperazione tra istituti e organizzazioni attivi nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, riconoscendone il ruolo fondamentale per dotare le persone delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie in un mondo che cambia e per realizzare adeguatamente il potenziale di sviluppo sostenibile, progresso sociale, innovazione, creatività e imprenditorialità, in particolare nell'ambito dell'economia digitale.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)  Ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il programma dovrebbe sostenere la sensibilizzazione nei confronti delle persone con disabilità in tutta la società, e al fine di promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale dovrebbe riconoscere le competenze, i meriti e le capacità delle persone con disabilità; inoltre dovrebbe promuovere, a tutti i livelli del sistema educativo, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità e includere programmi di formazione alla sensibilizzazione riguardo alle persone con disabilità e ai loro diritti.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017, il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a portare avanti una serie di iniziative per intensificare la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, anche favorendo l'emergere, entro il 2024, di "Università europee" composte da reti di università in tutta l'Unione, caratterizzate da un approccio dal basso verso l'alto. Il programma dovrebbe assicurare sostegno a tali Università europee.

(25)  Nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017, il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a portare avanti una serie di iniziative per intensificare la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, anche favorendo l'emergere, entro il 2024, di "Università europee" composte da reti di università in tutta l'Unione, caratterizzate da un approccio dal basso verso l'alto. Il programma dovrebbe assicurare sostegno a tali Università europee garantendo nel contempo un sostegno finanziario massimo del 20 % a carico del bilancio centralizzato dedicato alle azioni nel settore dell'istruzione e della formazione. Il programma dovrebbe provvedere affinché la rete delle università europee garantisca una copertura geografica completa delle università europee.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  Il comunicato di Bruges del 2010 ha invocato il sostegno all'eccellenza professionale per una crescita intelligente e sostenibile, mentre la comunicazione del 2017 "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa" punta al collegamento tra istruzione e formazione professionale e sistemi di innovazione, come parte delle strategie di specializzazione intelligente a livello regionale. Il programma dovrebbe offrire i mezzi per rispondere a queste richieste e sostenere lo sviluppo di piattaforme transnazionali di centri di eccellenza professionale fortemente integrati nelle strategie locali e regionali per la crescita, l'innovazione e la competitività. Tali centri di eccellenza dovrebbero fungere da elementi trainanti per competenze professionali di qualità in un contesto di sfide settoriali, sostenendo nel contempo i mutamenti strutturali generali e le politiche socioeconomiche nell'Unione.

(26)  Il comunicato di Bruges del 2010 ha invocato il sostegno all'eccellenza professionale per una crescita intelligente e sostenibile, mentre la comunicazione del 2017 "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa" punta al collegamento tra istruzione e formazione professionale e sistemi di innovazione, come parte delle strategie di specializzazione intelligente a livello regionale. Il programma dovrebbe offrire i mezzi per rispondere a queste richieste e sostenere lo sviluppo di piattaforme transnazionali di centri di eccellenza professionale fortemente integrati nelle strategie locali e regionali per la crescita, l'innovazione, la competitività, l'inclusione sociale e lo sviluppo sostenibile. Tali centri di eccellenza dovrebbero fungere da elementi trainanti per competenze professionali di qualità in un contesto di sfide settoriali, sostenendo nel contempo i mutamenti strutturali generali e le politiche socioeconomiche nell'Unione. Per tali centri di eccellenza il programma dovrebbe prevedere finanziamenti di almeno il 10 % provenienti dal bilancio centralizzato dedicato alle azioni nel campo dell'istruzione e della formazione, inoltre dovrebbe garantire una copertura geografica completa in tutta Europa.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  Per incrementare il ricorso ad attività di cooperazione virtuale, il programma dovrebbe sostenere un uso più sistematico di piattaforme online quali eTwinning, la School Education Gateway, la Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa, il Portale europeo per i giovani e la piattaforma online per l'istruzione superiore.

(27)  Per incrementare il ricorso ad attività di cooperazione virtuale, il programma dovrebbe sostenere un uso più sistematico e accessibile di piattaforme online quali eTwinning, la School Education Gateway, la Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa, il Portale europeo per i giovani e la piattaforma online per l'istruzione superiore.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Il programma dovrebbe contribuire a facilitare la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, come pure il trasferimento dei crediti o delle unità di risultati dell'apprendimento, per promuovere l'assicurazione di qualità e sostenere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, la gestione delle competenze e l'orientamento. In quest'ottica, il programma dovrebbe anche assicurare sostegno a punti di contatto e reti a livello nazionale e di Unione che facilitano gli scambi transeuropei, come pure allo sviluppo di percorsi di apprendimento flessibili tra diversi campi dell'istruzione, della formazione e della gioventù e attraverso contesti formali e non formali.

(28)  Il programma dovrebbe contribuire a facilitare la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, come pure il trasferimento dei crediti o delle unità di risultati dell'apprendimento, per promuovere l'assicurazione di qualità e sostenere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, la gestione delle competenze e l'orientamento. In quest'ottica, il programma dovrebbe anche assicurare sostegno a punti di contatto e reti a livello nazionale e di Unione che facilitano gli scambi transeuropei, come pure allo sviluppo di percorsi di apprendimento flessibili e inclusivi tra diversi campi dell'istruzione, della formazione e della gioventù e attraverso contesti formali e non formali.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis)  Il programma dovrebbe garantire che le competenze sviluppate tramite le esperienze di mobilità in qualsiasi contesto siano adeguatamente documentate, convalidate e riconosciute. Il programma dovrebbe porre l'accento in particolare sulla convalida e sul riconoscimento dei periodi di istruzione e formazione all'estero, tra cui l'istruzione scolastica secondaria, e a tale proposito gli stanziamenti di bilancio e le sovvenzioni concrete dovrebbero essere collegati alle procedure di valutazione della qualità, alla descrizione dei risultati dell'apprendimento e alla piena applicazione della raccomandazione del Consiglio del 2012 sul quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, della raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento informale e non formale e agli strumenti europei che contribuiscono al riconoscimento dell'apprendimento all'estero e garantiscono un apprendimento di qualità, come il quadro europeo delle qualifiche (EQF), il registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR), il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) e il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET).

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Al fine di assicurare la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e sostenere le altre politiche dell'Unione, dovrebbero essere offerte opportunità di mobilità alle persone in vari settori di attività, quali il settore pubblico, l'agricoltura e le imprese, affinché possano maturare un'esperienza di apprendimento all'estero che permetta loro, in qualsiasi fase della vita, di crescere e svilupparsi dal punto di vista non solo professionale ma anche personale, in particolare sviluppando una consapevolezza della propria identità europea e una comprensione della diversità culturale europea. Il programma dovrebbe costituire un punto di accesso per i piani di mobilità transnazionale dell'Unione con una forte dimensione di apprendimento, semplificandone l'offerta per i beneficiari e i partecipanti. L'espansione dei progetti Erasmus dovrebbe essere agevolata; dovrebbero essere adottate misure specifiche per aiutare i promotori di progetti Erasmus a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute e cultura.

(30)  Al fine di assicurare la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e sostenere le altre politiche dell'Unione, dovrebbero essere offerte opportunità di mobilità alle persone, comprese le persone con disabilità, in vari settori di attività, quali il settore pubblico, l'agricoltura e le imprese, affinché possano maturare un'esperienza di apprendimento all'estero che permetta loro, in qualsiasi fase della vita, di crescere e svilupparsi dal punto di vista non solo professionale ma anche personale, in particolare sviluppando una consapevolezza della propria identità europea e una comprensione della diversità culturale europea. Il programma dovrebbe costituire un punto di accesso per i piani di mobilità transnazionale dell'Unione con una forte dimensione di apprendimento, semplificandone l'offerta per i beneficiari e i partecipanti. L'espansione dei progetti Erasmus dovrebbe essere agevolata; dovrebbero essere adottate misure specifiche per aiutare i promotori di progetti Erasmus a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute e cultura, nonché del corpo europeo di solidarietà.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e sarà funzionale al raggiungimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e saranno riesaminate nel contesto del processo di revisione e delle pertinenti valutazioni.

(32)  Il programma è in linea con l'obiettivo principale dell'accordo di Parigi, ossia rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici. Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e sarà funzionale al raggiungimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e saranno riesaminate nel contesto del processo di revisione e delle pertinenti valutazioni.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis)  Il programma e i suoi strumenti in questo contesto internazionale unico dovrebbero svolgere un ruolo cruciale nell'educare le persone alla sostenibilità globale, agli studi globali, alla tutela dell'ambiente, ai cambiamenti climatici e, oltre ai programmi mirati, tali studi dovrebbero figurare in tutte le principali attività come elemento orizzontale sotto forma di istruzione formale e non formale o apprendimento informale.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Considerando 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 ter)  In considerazione dell'obbligo giuridico dell'Unione europea di eliminare le disuguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività, come sancito dall'articolo 8 del TFUE, il presente programma dovrebbe contribuire all'integrazione della dimensione di genere nelle politiche dell'Unione. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e saranno riesaminate nel contesto del pertinente processo valutazione e revisione. In particolare è necessario migliorare l'uguaglianza di genere dei partecipanti dei paesi terzi.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  Nell'ambito della dotazione di base per le azioni gestite dalle agenzie nazionali nel settore dell'istruzione e della formazione, dovrebbe essere definita una ripartizione di dotazioni minime per settore (istruzione superiore, istruzione scolastica, istruzione e formazione professionale e istruzione degli adulti) al fine di garantire una massa critica di stanziamenti per conseguire le realizzazioni e i risultati attesi in ciascuno di tali settori.

(34)  Nell'ambito della dotazione di base per le azioni gestite dalle agenzie nazionali nel settore dell'istruzione e della formazione, dovrebbe essere definita una ripartizione di dotazioni minime per settore (istruzione superiore, istruzione scolastica, istruzione e formazione professionale e istruzione degli adulti) al fine di garantire una massa critica di stanziamenti per conseguire le realizzazioni e i risultati attesi in ciascuno di tali settori. Inoltre potrebbe essere definita anche una dotazione minima in funzione del gruppo di destinatari.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, dell'onere amministrativo e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo [125, paragrafo 1,] del regolamento finanziario.

(36)  Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, dell'onere amministrativo e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo [125, paragrafo 1,] del regolamento finanziario. Il sostegno finanziario mirato come le opzioni di prefinanziamento per le persone con minori opportunità o il finanziamento dei costi aggiuntivi sostenuti dalle persone con disabilità sulla base della loro disabilità, è di fondamentale importanza per l'inclusività del programma.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 bis)  I livelli del sostegno finanziario sotto forma di sovvenzioni, somme forfettarie di viaggio o per fini amministrativi, tassi fissi e costi unitari dovrebbero essere rivisti annualmente e adeguati al costo della vita e di sussistenza del paese e della città ospitanti, secondo i dati Eurostat aggiornati, al fine di garantire che siano in linea con la realtà evitando discriminazioni. È fondamentale che il costo in materia di alloggio, trasporti internazionali e locali, vitto, corsi di lingua e un minimo per vivere dignitosamente sia tenuto in considerazione nel calcolo dei sussidi concessi.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)  In conformità al regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro dovrebbero definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti di esecuzione in conformità alla procedura d'esame.

(40)  In conformità al regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro dovrebbero definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti delegati.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201638, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori specifici, realistici e misurabili nel tempo che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

(41)  Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201638, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico delle organizzazioni beneficiarie ma anche degli Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori specifici, realistici e misurabili nel tempo che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

_________________

_________________

38 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

38Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 bis)  La Commissione dovrebbe semplificare le definizioni e migliorare gli orientamenti sulle azioni decentrate al fine di garantire che le regole del programma siano applicate in modo armonizzato dalle agenzie nazionali, nel rispetto di pratiche procedurali e norme comuni di qualità. La Commissione dovrebbe incoraggiare un coordinamento più efficace tra le agenzie al fine di migliorare l'attuazione del programma.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Considerando 44 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 ter)  Il programma dovrebbe incoraggiare l'apprendimento tra pari dopo gli studi, la formazione e l'esperienza professionale all'estero onde incrementare l'incidenza di Erasmus + sulle comunità locali e agevolare la condivisione di buone pratiche, il che è essenziale per migliorare la qualità dei progetti svolti nell'ambito del programma Erasmus+.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46)  Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno. In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio39, gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di ammissione accelerate.

(46)  Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Ciò include l'esenzione delle borse di studio da imposte e oneri sociali, la facilitazione della portabilità dei diritti tra i sistemi sociali dell'Unione, nonché la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e di altre difficoltà giuridiche o amministrative che potrebbero impedire l'accesso al programma. In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio39, gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di ammissione accelerate.

__________________

__________________

39 Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

39 Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio40.

soppresso

__________________

 

40 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

 

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49)  Al fine di semplificare i requisiti applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero tenere conto dei costi della vita e di sostentamento nel paese ospitante. La Commissione e le agenzie nazionali dei paesi di partenza dovrebbero avere la possibilità di adeguare tali sovvenzioni semplificate sulla base di criteri oggettivi, in particolare per assicurare l'accesso alle persone che beneficiano di minori opportunità. In conformità al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi ai soggetti pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati.

(49)  Al fine di semplificare i requisiti applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero tenere conto dei costi della vita e di sostentamento nel paese ospitante. La Commissione e le agenzie nazionali dei paesi di partenza dovrebbero avere la possibilità di adeguare tali sovvenzioni semplificate sulla base di criteri oggettivi, in particolare per assicurare l'accesso alle persone che beneficiano di minori opportunità. In conformità al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi ai soggetti pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(49 bis)  È importante garantire la sana gestione finanziaria di ogni programma e un'attuazione dello stesso quanto più possibile efficiente e semplice per l'utente. Gli Stati membri o le agenzie nazionali dovrebbero astenersi dall'introdurre norme che complichino l'utilizzo dei fondi da parte dei beneficiari.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Considerando 53

Testo della Commissione

Emendamento

(53)  Al fine di rivedere o integrare gli indicatori di performance del programma, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo all'allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(53)  Al fine di rivedere o integrare gli indicatori di performance del programma e dare un'indicazione dell'importo attribuito a ogni azione e della distribuzione dei fondi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo all'adozione e alla modifica dei programmi operativi e alla modifica dell'allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento istituisce Erasmus, il programma di azione dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport ("programma").

Il presente regolamento istituisce Erasmus+, il programma di azione dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport ("programma").

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  "mobilità ai fini dell'apprendimento": lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per studio, formazione o apprendimento non formale o informale. Può essere accompagnata da misure quali formazione e sostegno linguistico e/o essere integrata da apprendimento online e cooperazione virtuale. In alcuni casi specifici, può assumere la forma di apprendimento tramite l'uso di strumenti di comunicazione e tecnologia dell'informazione;

(2)  "mobilità ai fini dell'apprendimento": lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per studio, formazione o apprendimento non formale o informale. Può assumere la forma di tirocinio, apprendistato, scambi di giovani, attività didattica oppure di partecipazione ad attività di sviluppo professionale; può essere accompagnata da misure quali formazione e sostegno linguistico, ivi comprese le lingue dei segni, e/o essere integrata da apprendimento online accessibile e cooperazione virtuale. In alcuni casi specifici, in aggiunta alla mobilità fisica, può assumere la forma di apprendimento tramite l'uso di strumenti di comunicazione e tecnologia dell'informazione accessibili e/o specificamente adattati;

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  "apprendimento informale": apprendimento derivante da esperienze e attività quotidiane, non organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempi o sostegno all'apprendimento. Può non essere intenzionale dal punto di vista del discente;

(4)  "apprendimento informale": apprendimento derivante da esperienze e attività quotidiane, non organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempi o sostegno all'apprendimento. Può non essere intenzionale dal punto di vista del discente e offre risultati di apprendimento vantaggiosi per quest'ultimo;

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  "cooperazione virtuale": qualsiasi forma di cooperazione che utilizzi strumenti di comunicazione e tecnologia dell'informazione;

(17)  "cooperazione virtuale": qualsiasi forma di cooperazione che utilizzi strumenti e sistemi di comunicazione e tecnologia dell'informazione accessibili e/o specificamente adattati;

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  "attività di partecipazione dei giovani": un'attività extrascolastica svolta da gruppi informali di giovani e/o organizzazioni giovanili, e caratterizzata da un approccio non formale all'apprendimento;

(20)  "attività di partecipazione dei giovani": un'attività extrascolastica accessibile svolta da gruppi informali di giovani e/o organizzazioni giovanili, e caratterizzata da un approccio non formale all'apprendimento;

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  "animatore giovanile": un operatore professionale o volontario che partecipa all'apprendimento non formale e sostiene i giovani nel loro personale sviluppo socioeducativo e professionale;

(21)  "animatore giovanile": un operatore professionale o volontario che partecipa all'apprendimento non formale e informale e sostiene i giovani nel loro personale sviluppo, ivi compreso lo sviluppo socioeducativo e professionale e lo sviluppo delle loro competenze. Gli animatori giovanili sono coinvolti, unitamente ai giovani, nella pianificazione, nell'orientamento, nel coordinamento, nell'attuazione e nella valutazione delle attività di animazione giovanile e nel relativo sviluppo di detta animazione;

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  "dialogo dell'UE con i giovani": il dialogo con i giovani e le organizzazioni giovanili che funge da sede di riflessione comune permanente sulle priorità, sull'attuazione e sul seguito della cooperazione europea in materia di gioventù;

(22)  "dialogo strutturato": il dialogo con i giovani e le organizzazioni giovanili e con i responsabili e i decisori politici che funge da sede di riflessione comune permanente sulle priorità, sull'attuazione e sul seguito della cooperazione europea in materia di gioventù in tutti i campi rilevanti per i giovani;

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  "persone che beneficiano di minori opportunità": individui che incontrano ostacoli che impediscono loro di avere effettivo accesso alle opportunità nell'ambito del programma per motivi economici, sociali, culturali, geografici o sanitari, a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali la disabilità e le difficoltà di apprendimento;

(25)  "persone che beneficiano di minori opportunità": individui che non sono in grado di accedere pienamente ed effettivamente alle opportunità nell'ambito del programma in ragione della propria condizione svantaggiata rispetto ai loro pari dovuta a vari ostacoli, come ad esempio disabilità, problemi di salute, difficoltà educative, differenze culturali o economiche, ostacoli sociali o geografici, inclusi gli individui appartenenti a comunità emarginate, provenienti da un contesto migratorio o a rischio di discriminazioni basate su uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; tali ostacoli impongono la necessità di servizi di sostegno supplementari per consentire loro di partecipare pienamente al programma;

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis)  "cooperazione intersettoriale": la cooperazione tra i diversi ambiti del programma (istruzione superiore, istruzione e formazione professionale, istruzione scolastica, istruzione degli adulti, gioventù e sport), nonché tra i contesti di apprendimento formali, non formali e informali e i diversi soggetti giuridici all'interno di tali settori;

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 ter)  "competenze chiave": conoscenze, abilità e attitudini di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Tra le competenze chiave figurano: l'alfabetizzazione, la competenza multilinguistica, la matematica, le scienze, la tecnologia, l'ingegneria, le competenze digitali, le competenze personali, sociali e di apprendimento, la competenza in materia di cittadinanza, l'imprenditorialità, la consapevolezza e l'espressione culturale;

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'obiettivo generale del programma è sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale come pure al rafforzamento dell'identità europea. Il programma rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per costruire uno spazio europeo dell'istruzione, sostenere l'attuazione della cooperazione strategica europea in materia di istruzione e formazione e le relative agende settoriali, portare avanti la cooperazione sulla politica in materia di gioventù nell'ambito della strategia dell'Unione per la gioventù 2019-2027 e sviluppare la dimensione europea dello sport.

1.  L'obiettivo generale del programma è sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù, dell'istruzione degli adulti e dello sport, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all'occupazione dignitosa, all'inclusione e alla coesione sociale, alla protezione dell'ambiente, alla cittadinanza attiva, alla promozione dei diritti e dei valori e alla partecipazione alla vita democratica, come pure al rafforzamento dell'identità europea. Il programma rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per costruire uno spazio europeo dell'istruzione accessibile e inclusivo, sostenere l'attuazione della cooperazione strategica europea in materia di istruzione, formazione e gioventù e le relative agende settoriali, portare avanti la cooperazione sulla politica in materia di gioventù nell'ambito della strategia dell'Unione per la gioventù 2019-2027 e sviluppare la dimensione europea dello sport.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento non formale e la partecipazione attiva dei giovani come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore della gioventù;

(b)  promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento non formale e informale e la partecipazione attiva dei giovani come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore della gioventù;

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  promuovere l'apprendimento permanente di tutti i cittadini a prescindere dall'età rafforzando la cooperazione tra i contesti di apprendimento formali, non formali e informali e sostenendo percorsi di apprendimento flessibili;

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  la mobilità del personale dell'istruzione degli adulti;

(d)  la mobilità dei discenti e del personale dell'istruzione degli adulti;

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  i partenariati per l'innovazione nell'istruzione e in altre forme di apprendimento mediante azioni di ampia portata quali le alleanze nell'ambito dell'istruzione degli adulti e i partenariati per la cooperazione intersettoriale;

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  i partenariati per l'eccellenza, in particolare le Università europee, i centri di eccellenza professionale e i master congiunti;

(b)  i partenariati per l'eccellenza, tra cui i centri di eccellenza professionale e i master congiunti, garantendo che tali partenariati abbiano una copertura geografica completa in tutta Europa;

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  i partenariati per l'innovazione per rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa;

(c)  i partenariati per l'innovazione per rafforzare la capacità di innovazione sostenibile dell'Europa;

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  la preparazione e l'attuazione delle agende politiche generali e settoriali dell'Unione nel campo dell'istruzione e della formazione, anche con il sostegno della rete Eurydice o delle attività di altre organizzazioni pertinenti;

(a)  la preparazione e l'attuazione delle agende politiche generali e settoriali dell'Unione nel campo dell'istruzione e della formazione inclusive, anche con il sostegno della rete Eurydice o delle attività di altre organizzazioni pertinenti;

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il dialogo politico e la cooperazione con i portatori di interessi chiave, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore dell'istruzione e della formazione;

(c)  il dialogo politico, il sostegno e la cooperazione con i portatori di interessi chiave, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni non governative europee, nazionali, regionali e locali e le organizzazioni internazionali nel settore dell'istruzione e della formazione, che comportano, in particolare, il sostegno strutturale;

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  il dialogo strutturato con i giovani;

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  la mobilità dei giovani;

(a)  la mobilità dei giovani, ivi compresi quelli con disabilità;

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  i partenariati per l'innovazione nella partecipazione giovanile mediante azioni di ampia portata quali le alleanze nell'ambito dell'animazione giovanile;

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  i partenariati per una maggiore diffusione del programma, in particolare mediante l'uso dei mass media e dei nuovi strumenti digitali;

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi chiave, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore della gioventù, il dialogo dell'UE con i giovani e il sostegno al Forum europeo della gioventù;

(c)  il dialogo politico, la cooperazione e il sostegno per i pertinenti portatori di interessi chiave, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore della gioventù, il dialogo strutturato e il sostegno strutturale al Forum europeo della gioventù e ad altre organizzazioni giovanili europee;

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 13 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  il dialogo strutturato con i giovani;

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 13 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma, compresi premi e riconoscimenti sportivi.

(c)  le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma, compresi premi e riconoscimenti sportivi, accessibili anche alle persone con disabilità.

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 30 000 000 000 di EUR a prezzi correnti.

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 41 097 000 000 di EUR a prezzi costanti.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  24 940 000 000 di EUR per le azioni in materia di istruzione e formazione, di cui:

(a)  l'83,5 % per le azioni centralizzate e decentrate in materia di istruzione e formazione, di cui:

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  almeno 8 640 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati alle azioni in materia di istruzione superiore di cui all'articolo 4, lettera a), e all'articolo 5, lettera a);

(1)  almeno il 34 % dovrebbe essere assegnato alle azioni decentrate in materia di istruzione superiore di cui all'articolo 4, lettera a), e all'articolo 5, lettera a);

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  almeno 5 230 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati alle azioni in materia di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 4, lettera b), e all'articolo 5, lettera a);

(2)  almeno il 25 % dovrebbe essere assegnato alle azioni decentrate in materia di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 4, lettera b), e all'articolo 5, lettera a);

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  almeno 3 790 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati alle azioni in materia di istruzione scolastica di cui all'articolo 4, lettera c), e all'articolo 5, lettera a);

(3)  almeno il 15% dovrebbe essere assegnato alle azioni decentrate in materia di istruzione scolastica di cui all'articolo 4, lettera a), e all'articolo 5, lettera a);

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  almeno 1 190 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati alle azioni in materia di istruzione degli adulti di cui all'articolo 4, lettera d), e all'articolo 5, lettera a);

(4)  almeno il 6% dovrebbe essere assegnato alle azioni decentrate in materia di istruzione degli adulti di cui all'articolo 4, lettera a), e all'articolo 5, lettera a);

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  450 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati alle azioni Jean Monnet di cui all'articolo 7;

(5)  l'1,8 % dovrebbe essere assegnato alle azioni Jean Monnet di cui all'articolo 7;

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  al massimo il 20 % e almeno il 10 % provenienti dal bilancio centralizzato dovrebbero essere assegnati rispettivamente alle "Università europee" e ai "Centri di eccellenza professionale" per azioni nel settore dell'istruzione e della formazione;

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  3 100 000 000 di EUR per le azioni in materia di gioventù di cui agli articoli da 8 a 10;

(b)  il 10 % per le azioni in materia di gioventù di cui agli articoli da 8 a 10;

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  550 000 000 di EUR per le azioni in materia di sport di cui agli articoli da 11 a 13; e

(c)  l'1,8% per le azioni in materia di sport di cui agli articoli da 11 a 13; e

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  almeno 960 000 000 di EUR come contributo ai costi operativi delle agenzie nazionali.

(d)  il 3,2% come contributo ai costi operativi delle agenzie nazionali.

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Nel concedere la mobilità ai richiedenti, si mira a una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne.

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

4.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, nonché l'assistenza all'accessibilità.

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  I livelli del sostegno finanziario, tra cui sovvenzioni, somme forfettarie di viaggio o per l'amministrazione, tassi fissi e costi unitari, sono rivisti annualmente e sono adeguati al costo della vita e di sussistenza del paese, della regione o della città ospitanti, in base ai dati Eurostat aggiornati, così come le condizioni di viaggio.

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  I costi del personale delle organizzazioni che partecipano a progetti con produzioni dell'intelletto si basano su una remunerazione equa e paritaria. Il livello dei costi del personale è rivisto e adeguato secondo i dati Eurostat con cadenza annuale.

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.  Per sostenere l'inclusione di coloro che affrontano ostacoli aggiuntivi e richiedono assistenza per esigenze speciali verrà fornito un bilancio specifico, distinto dal bilancio del progetto principale, per coprire i costi di tale assistenza.

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nell'attuazione del programma, tra l'altro nella selezione dei partecipanti e nell'attribuzione di sovvenzioni, la Commissione e gli Stati membri assicurano che siano profusi sforzi per promuovere l'inclusione sociale e migliorare la capacità di raggiungere le persone che beneficiano di minori opportunità.

2.  Nell'attuazione del programma, tra l'altro nella selezione dei partecipanti e nell'attribuzione di sovvenzioni, la Commissione e gli Stati membri assicurano che siano profusi sforzi per promuovere l'inclusione sociale e migliorare la capacità di raggiungere le persone che beneficiano di minori opportunità. Sono predisposti servizi di sostegno aggiuntivi per consentire alle persone che beneficiano di minori opportunità di accedere a tutte le attività senza ostacoli e di essere preparate da un punto di vista culturale, sociale e linguistico per le loro esperienze di apprendimento in mobilità. Le agenzie nazionali sono responsabili del monitoraggio di tali servizi di sostegno.

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Per migliorare l'accesso per le persone che beneficiano di minori opportunità e assicurare l'agevole attuazione del programma, la Commissione può adeguare, o autorizzare le agenzie nazionali di cui all'articolo 23 ad adeguare, sulla base di criteri oggettivi, le sovvenzioni per sostenere le azioni di mobilità del programma.

5.  Per migliorare l'accesso per le persone che beneficiano di minori opportunità e assicurare l'agevole attuazione del programma, la Commissione può adeguare, o autorizzare le agenzie nazionali di cui all'articolo 23 ad adeguare, sulla base di criteri oggettivi, le sovvenzioni per sostenere le azioni di mobilità del programma, ad esempio erogando prefinanziamenti a favore di dette persone. Un bilancio specifico destinato a coprire i costi di tali servizi supplementari di sostegno è fornito alle agenzie nazionali, che garantiscono che i costi aggiuntivi per l'accessibilità e l'inclusione non possono di per sé giustificare il rifiuto di un progetto.

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo [108] del regolamento finanziario. Il programma di lavoro dà inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite tramite l'agenzia nazionale. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31.

Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo [108] del regolamento finanziario. Il programma di lavoro dà inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite tramite l'agenzia nazionale. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 30 per adottare il programma di lavoro e ogni sua eventuale modifica.

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 19 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione e gli Stati membri compiono maggiori sforzi per semplificare le procedure e ridurre l'elevato onere amministrativo a carico degli studenti, degli istituti e delle imprese ospitanti coinvolti nei progetti Erasmus+, in particolare quelli che non sfruttano a sufficienza tale opportunità, al fine di migliorare e facilitare la parità di accesso e i processi di registrazione, convalida e riconoscimento. La Commissione e le agenzie nazionali rendono standard i criteri di accesso al fine di rendere il programma accessibile al maggior numero possibile di candidati.

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello appropriato di dettaglio, da parte dei beneficiari dei fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo [2, paragrafo 5,] del regolamento finanziario. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai beneficiari dei fondi dell'Unione e agli Stati membri.

3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una disaggregazione per genere e una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello appropriato di dettaglio, da parte dei beneficiari dei fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo [2, paragrafo 5,] del regolamento finanziario. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai beneficiari dei fondi dell'Unione e agli Stati membri.

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. Essa è inoltre accompagnata da una valutazione finale del programma precedente.

2.  La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, al fine di valutare l'efficacia delle misure adottate per conseguire gli obiettivi del programma e valutarne l'efficienza, ed è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che modifichi il presente regolamento. Essa è inoltre accompagnata da una valutazione finale del programma precedente.

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4.  Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre il 30 giugno 2019, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5.  La Commissione presenta le relazioni di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le agenzie nazionali di cui all'articolo 24 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese.

1.  Le agenzie nazionali di cui all'articolo 24, di concerto con la Commissione, sviluppano una strategia coerente e coordinata a livello di Unione per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere in maniera accessibile informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese. Le informazioni relative al programma sono fornite in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

4.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione, accessibili anche alle persone con disabilità, sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Il programma Erasmus+ è considerato dai giovani principalmente come un programma destinato agli studenti universitari. A livello europeo, nazionale e regionale si attribuisce pertanto una maggiore importanza alle misure di comunicazione e informazione, al fine di innalzare il profilo dei diversi settori e dei relativi sottoprogrammi, mentre la Commissione e gli Stati Membri riservano all'IFP e alla mobilità in materia di IFP una posizione importante nella scelta che conduce all'integrazione sul mercato del lavoro e a una carriera promettente, incrementando in questo modo la visibilità dei programmi in materia di IFP.

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.  Il programma è altresì promosso e raccomandato dai servizi di orientamento professionale presso gli istituti di istruzione e formazione e i servizi per l'impiego.

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie e opportune per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del programma, comprese, ove possibile, misure tese alla risoluzione delle questioni che generano difficoltà nell'ottenimento dei visti.

2.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie e opportune per rimuovere gli ostacoli amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del programma, comprese, ove possibile, misure tese ad evitare la tassazione delle sovvenzioni, ad agevolare la portabilità dei diritti tra i sistemi sociali dell'Unione e alla risoluzione delle questioni che generano difficoltà nell'ottenimento dei visti e dei permessi di soggiorno e altri ostacoli giuridici o amministrativi che possano impedire l'accesso al programma.

Emendamento    111

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'agenzia nazionale è responsabile della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto per le azioni descritte nel programma di lavoro di cui all'articolo [19], in conformità all'articolo [58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi),] del regolamento finanziario.

2.  L'agenzia nazionale è responsabile della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto per le azioni descritte nel programma di lavoro di cui all'articolo [19], in conformità all'articolo [58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi),] del regolamento finanziario. L'agenzia nazionale garantisce che i progetti siano facilmente accessibili e inclusivi. Essa garantisce esperienze di mobilità di qualità basate sui principi stabiliti nella Carta europea di qualità per la mobilità (2006/961/CE).

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.  Le agenzie nazionali rendono facilmente accessibili i fondi disponibili per azione chiave e per settore dopo ciascun processo di candidatura al fine di consentire ai candidati di pianificare strategicamente le loro azioni future. Esse pubblicano altresì i risultati della selezione dei progetti e le linee di bilancio, in modo da rendere possibile un adeguato monitoraggio esterno del programma. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna preferenza per gli istituti più grandi rispetto a quelli piccoli e di più recente creazione in termini di candidati al programma.

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter.  L'agenzia nazionale consulta periodicamente i beneficiari del programma (individui e organizzazioni) al fine di raccogliere i loro riscontri relativi al programma, comunicarli alla Commissione e migliorare la sua attuazione a livello nazionale sulla base dei loro riscontri e know-how. 

Emendamento    114

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Sono organizzate riunioni periodiche con la rete di agenzie nazionali per garantire un'attuazione coerente del programma in tutti gli Stati membri e in tutti i paesi terzi di cui all'articolo 17.

7.  Sono organizzate riunioni periodiche e attività di apprendimento tra pari con la rete di agenzie nazionali per garantire un'attuazione coerente del programma in tutti gli Stati membri e in tutti i paesi terzi di cui all'articolo 17. La Commissione promuove la condivisione delle buone pratiche e lo scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda le misure in materia di accessibilità e alloggi ragionevoli.

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.  La Commissione migliora la piattaforma per la divulgazione dei risultati dei progetti e garantisce un approccio più deciso nei confronti della condivisione delle buone pratiche e degli scambi internazionali di opinioni a livello di agenzie nazionali, partner e beneficiari del programma.

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter.  La Commissione fornisce sostegno ai candidati al programma nella ricerca di partner internazionali, sviluppando piattaforme di facile utilizzo che raccolgano informazioni pubbliche sui vari beneficiari e sui loro progetti.

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Articolo 31

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 31

soppresso

Procedura di comitato

 

1.  La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2.  Il comitato può riunirsi in gruppi specifici per trattare questioni settoriali. Se del caso, conformemente al suo regolamento interno e su base ad hoc, gli esperti esterni, compresi i rappresentanti delle parti sociali, possono essere invitati a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.

 

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Mobilità ai fini dell'apprendimento di elevata qualità per persone provenienti da contesti diversi

(1)  Mobilità ai fini dell'apprendimento inclusiva e di elevata qualità per persone provenienti da contesti diversi, incluse le persone con minori opportunità

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

"Erasmus", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport

Riferimenti

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

CULT

14.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

EMPL

14.6.2018

Relatore per parere

       Nomina

Emilian Pavel

18.6.2018

Esame in commissione

18.10.2018

19.11.2018

 

 

Approvazione

3.12.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

40

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

EFDD

Laura Agea

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

  • [1]  Raccomandazione (CE) n. 2006/961 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006].

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

"Erasmus", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport

Riferimenti

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Presentazione della proposta al PE

30.5.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

CULT

14.6.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

DEVE

14.6.2018

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

Pareri non espressi

       Decisione

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Relatori

       Nomina

Milan Zver

1.6.2018

 

 

 

Esame in commissione

22.10.2018

3.12.2018

 

 

Approvazione

20.2.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Liadh Ní Riada, Michel Reimon, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Deposito

28.2.2019

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Michel Reimon

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2019
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