RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/... e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009

4.3.2019 - (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein


Procedura : 2018/0145(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0151/2019
Testi presentati :
A8-0151/2019
Discussioni :
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/... e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0286),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0194/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018[1],

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0151/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/... e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009

relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame in riferimento al regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1). L'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Il regolamento (UE) 2018/ del Parlamento europeo e del Consiglio24 stabilisce disposizioni amministrative e requisiti tecnici per l'omologazione di nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche, allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e offrire un elevato livello di sicurezza e prestazioni ambientali.

(1)  Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio24 stabilisce disposizioni amministrative e requisiti tecnici per l'omologazione di nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche, allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e offrire un elevato livello di sicurezza e prestazioni ambientali.

__________________

__________________

24 Regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L …, del .., pag. ).

24 Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

25 + PO: please insert in the text the number of the Regulation contained in document PE-CONS No73/17 (2016/0014 (COD)) and insert the number, date and OJ reference of that Regulation in the footnote.

 

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  La sicurezza stradale nell'Unione necessita di una politica coordinata a livello internazionale nel quadro della convenzione UNECE e segnatamente nel gruppo di lavoro 29 ("Working Party 29", WP.29) nonché di un approccio integrato a livello unionale, nazionale, regionale e locale. È pertanto necessario coordinare le azioni compiute e le misure adottate da diverse autorità in merito a elementi chiave della sicurezza stradale riguardanti i veicoli, i comportamenti alla guida nonché le infrastrutture e la segnaletica stradali.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Nei decenni passati, gli sviluppi nel campo della sicurezza dei veicoli hanno recato un importante contributo alla riduzione complessiva del numero di decessi e di lesioni gravi sulle strade. Recentemente però questa tendenza alla riduzione ha subito una battuta d'arresto nell'Unione, a causa di vari fattori strutturali e comportamentali; in mancanza di nuove iniziative per la sicurezza stradale generale, l'attuale approccio avrà effetti sulla sicurezza che non riusciranno più a compensare quelli dell'incremento dei volumi di traffico. Occorre quindi migliorare ulteriormente le prestazioni di sicurezza dei veicoli nel quadro di un approccio integrato alla sicurezza stradale e allo scopo di proteggere meglio gli utenti vulnerabili della strada.

(3)  Nei decenni passati, gli sviluppi nel campo della sicurezza dei veicoli hanno recato un importante contributo alla riduzione complessiva del numero di decessi e di lesioni gravi sulle strade. Tuttavia, nel 2017, sulle strade dell'Unione hanno perso la vita 25 300 persone, dato che è rimasto invariato negli ultimi quattro anni. Inoltre, 135 000 persone rimangono gravemente ferite ogni anno a seguito di incidenti. L'Unione deve compiere ogni sforzo al fine di ridurre notevolmente tali cifre con l'obiettivo di conseguire l'obiettivo "zero vittime" di Vision Zero. Oltre alle misure di sicurezza per proteggere gli occupanti dei veicoli, l'applicazione di misure specifiche al fine di evitare i decessi e le lesioni degli utenti vulnerabili della strada, quali i ciclisti e i pedoni, è necessaria per proteggere gli utenti all'esterno del veicolo. In mancanza di nuove iniziative per la sicurezza stradale generale, l'attuale approccio avrà effetti sulla sicurezza che non riusciranno più a compensare quelli dell'incremento dei volumi di traffico. Occorre quindi migliorare ulteriormente le prestazioni di sicurezza dei veicoli nel quadro di un approccio integrato alla sicurezza stradale e allo scopo di proteggere meglio gli utenti vulnerabili della strada.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  La definizione di utenti vulnerabili della strada dovrebbe includere gli utenti della strada motorizzati, ad esempio a bordo di segway, scooter, sedie a rotelle e biciclette elettriche.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Il progresso tecnico nel settore dei sistemi avanzati di sicurezza dei veicoli offre nuove possibilità di far diminuire il numero delle vittime. Per ridurre al minimo il numero di decessi è necessario introdurre alcune nuove tecnologie pertinenti.

(4)  Il progresso tecnico nel settore dei sistemi avanzati di sicurezza dei veicoli offre nuove possibilità di far diminuire il numero delle vittime. Per ridurre al minimo il numero di lesioni gravi e decessi è necessario introdurre un pacchetto di nuove tecnologie pertinenti.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Per garantire la neutralità tecnologica per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, il requisito di prestazione dovrebbe consentire sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici sia diretti che indiretti.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)  Le misure normative proposte possono essere efficaci nel diminuire il numero di decessi, ridurre il numero di incidenti stradali e attenuare le lesioni e i danni solo se vengono accettate dagli utenti. I costruttori di veicoli dovrebbero pertanto fare tutto il possibile per garantire che i sistemi e i dispositivi previsti dal presente regolamento siano sviluppati in modo tale da fornire assistenza al conducente, garantire l'accettazione degli utenti e aumentare la probabilità che siano utilizzati. A tal fine, il funzionamento di tali sistemi e dispositivi come pure i loro limiti dovrebbero essere spiegati in modo chiaro e facilmente comprensibile nelle istruzioni del veicolo a motore.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  I sistemi di adattamento intelligente della velocità, mantenimento della corsia, monitoraggio dell'attenzione e della stanchezza del conducente, riconoscimento della distrazione e rilevamento in retromarcia offrono un elevato potenziale per una notevole riduzione del numero delle vittime. Inoltre, tali sistemi si basano su tecnologie che saranno usate anche per l'impiego di veicoli connessi e automatizzati. È pertanto opportuno introdurre a livello di Unione procedure di prova e norme armonizzate sia per l'omologazione dei veicoli in relazione a tali sistemi, sia per l'omologazione dei sistemi stessi come entità tecniche.

(6)  Il sistema avanzato di frenata di emergenza, il sistema di adattamento intelligente della velocità, il sistema di emergenza di mantenimento della corsia, il sistema di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente, il sistema di avviso avanzato della distrazione del conducente e il sistema di rilevamento in retromarcia sono sistemi di sicurezza che offrono un elevato potenziale per una notevole riduzione del numero delle vittime. Inoltre, alcuni di tali sistemi formano la base di tecnologie che saranno usate anche per l'impiego di veicoli automatizzati. I sistemi di sicurezza di questo tipo dovrebbero funzionare senza utilizzare alcun tipo di informazioni biometriche dei conducenti o dei passeggeri, compreso il riconoscimento facciale. È pertanto opportuno introdurre a livello di Unione procedure di prova e norme armonizzate sia per l'omologazione dei veicoli in relazione a tali sistemi, sia per l'omologazione dei sistemi stessi come entità tecniche. I progressi tecnologici di tali sistemi dovrebbero essere presi in considerazione in occasione di ogni valutazione della legislazione vigente, affinché siano adeguati alle esigenze future, nel rigoroso rispetto del principio della privacy e della protezione dei dati, e sostengano gli sviluppi verso una guida in linea con gli obiettivi di Vision Zero. È altresì necessario assicurare che tali sistemi possano essere utilizzati in condizioni di sicurezza per l'intero ciclo di vita del veicolo.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  Dovrebbe essere possibile disattivare l'adattamento intelligente della velocità, ad esempio, quando il conducente riceve segnalazioni ingiustificate o risposte inadeguate a causa di condizioni meteorologiche inclementi, segnaletiche orizzontali in conflitto in zone di costruzione e a segnali stradali fuorvianti, difettosi o mancanti. Tale possibilità di disattivazione dovrebbe essere sotto il controllo del conducente, dovrebbe durare per il tempo necessario e dovrebbe poter essere attivata con facilità dal conducente. Il sistema dovrebbe essere sempre attivo al momento dell'accensione del veicolo e il conducente dovrebbe sempre sapere se il sistema è attivato o disattivato.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)  La cintura di sicurezza è ampiamente riconosciuta come uno dei dispositivi di sicurezza più importanti ed efficaci dei veicoli. I sistemi di segnalazione per le cinture di sicurezza non allacciate sono potenzialmente in grado di prevenire ulteriormente i decessi o di ridurre le lesioni attraverso l'aumento del tasso di utilizzo delle cinture di sicurezza in tutta l'Unione. Per questo motivo, il regolamento (CE) n. 661/2009 ha reso il sistema di segnalazione per le cinture di sicurezza non allacciate già obbligatorio per il sedile del conducente in tutte le autovetture nuove dal 2014. Ciò è stato possibile grazie all'attuazione del regolamento UNECE n. 16 contenente le pertinenti disposizioni tecniche. Grazie all'adeguamento al progresso tecnico di tale regolamento UNECE, diventerà ora obbligatoria anche l'installazione di sistemi di segnalazione per le cinture di sicurezza non allacciate su tutti i sedili anteriori e posteriori dei veicoli M1 e N1, come pure su tutti i sedili anteriori dei veicoli N2, N3, M2 e M3, a partire dal 1° settembre 2019 per le nuove tipologie e dal 1° settembre 2021 per tutti i nuovi veicoli a motore.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  L'introduzione di registratori di dati di evento (incidente), che memorizzino una serie di dati essenziali relativi al veicolo in un breve arco di tempo prima, durante e dopo l'evento che li ha innescati (ad esempio il gonfiaggio dell'airbag), è un passo importante per acquisire dati più precisi e approfonditi sugli incidenti. È quindi opportuno esigere che i veicoli a motore siano dotati di tali registratori. Si dovrebbe inoltre prevedere che tali registratori siano in grado di registrare e memorizzare i dati in modo che questi siano utilizzabili dagli Stati membri per effettuare analisi della sicurezza stradale e valutare l'efficacia delle specifiche misure adottate.

(7)  L'introduzione di registratori di dati sugli incidenti, che memorizzino una serie di dati essenziali anonimizzati relativi al veicolo in un breve arco di tempo immediatamente prima, durante e immediatamente dopo un incidente stradale (ad esempio, innescati dal gonfiaggio dell'airbag), è un passo importante per acquisire dati più precisi e approfonditi sugli incidenti. È quindi opportuno esigere che tutti i veicoli a motore siano dotati di tali registratori. Tali registratori dovrebbero essere in grado di registrare e memorizzare i dati in modo che questi siano utilizzabili dagli Stati membri per effettuare analisi della sicurezza stradale e valutare l'efficacia delle specifiche misure adottate senza la possibilità di identificare il proprietario o il titolare di un particolare veicolo sulla base dei dati conservati.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Qualsiasi trattamento di dati personali, quali le informazioni sul conducente trattate dal registratore di dati di evento (incidente) o quelle raccolte mediante il sistema di monitoraggio dell'attenzione e della stanchezza del conducente o di riconoscimento avanzato della distrazione, dovrebbe essere effettuato in conformità alla legislazione dell'UE sulla protezione dei dati, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati27. Inoltre il trattamento dei dati personali raccolti mediante il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 è soggetto a tutele specifiche28.

(8)  Qualsiasi trattamento di dati personali, quali le informazioni sul conducente trattate dal registratore di dati sugli incidenti o quelle raccolte in merito all'attenzione e alla stanchezza del conducente o mediante il riconoscimento avanzato della distrazione del conducente, dovrebbe essere effettuato in conformità alla legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati28. I registratori di dati sugli incidenti dovrebbero funzionare con un sistema a circuito chiuso in cui i dati memorizzati vengono sovrascritti e che non permette l'identificazione del veicolo o del conducente. Inoltre, il sistema di avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente e il sistema di avviso avanzato della distrazione del conducente e non dovrebbero registrare o conservare costantemente dati diversi da quelli necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati nell'ambito del sistema a circuito chiuso. Inoltre, il trattamento dei dati personali raccolti mediante il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 è soggetto a tutele specifiche29.

__________________

__________________

27 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

27 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

28 Regolamento (UE) n. 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).

28 Regolamento (UE) n. 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Poiché l'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi durante la guida pregiudica significativamente la capacità di guida, i costruttori dei veicoli dovrebbero pubblicare le loro prove onde dimostrare la conformità alla dichiarazione europea dei principi in materia di interfaccia uomo-macchina ("Human-Machine Interface", HMI) relativa ai sistemi di informazione e di infotainment di bordo.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)  In alcuni casi il sistema avanzato di frenata di emergenza o il sistema di emergenza di mantenimento della corsia potrebbero non essere pienamente operativi, in particolare a causa di carenze dell'infrastruttura stradale. In tali casi, i sistemi dovrebbero disattivarsi e informare il conducente della loro disattivazione. Se non si disattivano automaticamente, dovrebbe essere possibile spegnerli manualmente. Tale disattivazione dovrebbe essere temporanea e durare soltanto per il periodo durante il quale il sistema non è completamente funzionante. I conducenti potrebbero altresì dover ignorare il sistema avanzato di frenata di emergenza o il sistema di emergenza di mantenimento della corsia, laddove il funzionamento del sistema potrebbe comportare rischi o danni maggiori. Ciò garantisce che i veicoli siano sempre sotto il controllo del conducente. Tuttavia, i sistemi potrebbero anche riconoscere i casi in cui il conducente non è in grado di agire ed è pertanto necessario un intervento del sistema per evitare l'aggravarsi di un incidente.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio33, i requisiti tecnici e le procedure di prova per l'omologazione di veicoli alimentati a idrogeno e di impianti e componenti a idrogeno sono stati ulteriormente sviluppati a livello di Nazioni Unite, per tener conto dei progressi tecnici. Per quanto riguarda l'omologazione di impianti a idrogeno nei veicoli a motore, attualmente nell'Unione si applica anche il regolamento UNECE n. 13434. In aggiunta a tali requisiti, si applicano anche criteri relativi alla qualità dei materiali utilizzati per gli impianti dei veicoli alimentati a idrogeno compresso, che però attualmente sono stabiliti solo a livello di Unione.

(13)  Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio33, i requisiti tecnici e le procedure di prova per l'omologazione di veicoli alimentati a idrogeno e di impianti e componenti a idrogeno sono stati ulteriormente sviluppati a livello di Nazioni Unite, per tener conto dei progressi tecnici. Per quanto riguarda l'omologazione di impianti a idrogeno nei veicoli a motore, attualmente nell'Unione si applica anche il regolamento UNECE n. 13434. In aggiunta a tali requisiti, i criteri relativi alla qualità dei materiali e ai recipienti di rifornimento utilizzati per gli impianti dei veicoli alimentati a idrogeno dovrebbero essere stabiliti a livello di Unione.

__________________

__________________

33 Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32).

33 Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32).

34 Regolamento UNECE n. 134 che fissa disposizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro componenti, riguardo alle prestazioni dal punto di vista della sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno (HFCV).

34 Regolamento UNECE n. 134 che fissa disposizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro componenti, riguardo alle prestazioni dal punto di vista della sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno (HFCV).

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Storicamente, le norme dell'Unione hanno limitato la lunghezza totale delle combinazioni di autocarri: da ciò derivano le tipiche configurazioni con la cabina sopra il motore, che massimizzano lo spazio per il carico. La posizione elevata del conducente ha però allargato gli angoli morti, peggiorando la visibilità diretta attorno alla cabina dell'autocarro. Questa è una delle cause principali degli incidenti con autocarri che coinvolgono utenti vulnerabili della strada. Migliorando la visione diretta si potrebbe ridurre notevolmente il numero di vittime: è quindi opportuno introdurre requisiti atti a conseguire tale miglioramento.

(15)  Storicamente, le norme dell'Unione hanno limitato la lunghezza totale delle combinazioni di autocarri: da ciò derivano le tipiche configurazioni con la cabina sopra il motore, che massimizzano lo spazio per il carico. La posizione elevata del conducente ha però allargato gli angoli morti, peggiorando la visibilità diretta attorno alla cabina dell'autocarro. Questa è una delle cause principali degli incidenti con autocarri che coinvolgono utenti vulnerabili della strada. Migliorando la visione diretta si potrebbe ridurre notevolmente il numero di vittime: è quindi opportuno introdurre requisiti atti a migliorare la visione diretta così come la visibilità diretta dei pedoni, dei ciclisti e di altri utenti vulnerabili della strada dalla posizione del conducente. In fase di progettazione dei requisiti specifici relativi alla visione diretta, le specifiche dei diversi tipi di veicoli dovrebbero essere tenute in considerazione.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Considerata l'importanza che i regolamenti dell'UE in materia di sicurezza dei veicoli attribuiscono alla protezione degli utenti vulnerabili della strada (insistendo soprattutto sulla necessità di garantire un'adeguata visibilità ai conducenti), i soggetti pubblici e privati dovrebbero astenersi dall'esigere l'affissione di qualsiasi tipo di etichetta, vignetta o adesivo, per qualsiasi scopo, su qualunque parte della superficie trasparente dei vetri del veicolo. Le autorità nazionali dovrebbero inoltre provvedere affinché i parabrezza e i finestrini laterali rimangano effettivamente liberi da etichette, vignette, adesivi o qualsiasi altro oggetto che possa intralciare il campo visivo in modo da non vanificare l'efficacia del diritto dell'Unione sulla visibilità dei conducenti.

(16)  Considerata l'importanza che i regolamenti dell'Unione in materia di sicurezza dei veicoli attribuiscono alla protezione degli utenti vulnerabili della strada (insistendo soprattutto sulla necessità di garantire un'adeguata visibilità ai conducenti), è opportuno promuovere il fatto che i parabrezza rimangano liberi da etichette, vignette, adesivi, dispositivi per il pagamento del pedaggio o altri oggetti. I costruttori di veicoli, in collaborazione con le autorità nazionali e i gruppi di salvaguardia della sicurezza, dovrebbero, a tale scopo, valutare la possibilità di specificare quali aree della superficie trasparente dei vetri del veicolo possano essere utilizzate in modo sicuro per l'affissione di qualsiasi tipo di etichetta, vignetta, adesivo o dispositivo per il pagamento del pedaggio senza ridurre la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  I veicoli automatizzati e connessi possono recare un contributo preziosissimo alla riduzione dei decessi sulle strade in quanto, secondo le stime, circa il 90% degli incidenti stradali è provocato da errori umani. Dal momento che i veicoli automatizzati sostituiranno gradualmente il conducente in alcuni suoi compiti, è opportuno adottare norme e requisiti tecnici armonizzati a livello dell'Unione per i sistemi dei veicoli automatizzati.

(17)  I veicoli automatizzati possono recare un contributo preziosissimo alla riduzione dei decessi sulle strade in quanto, secondo le stime, oltre il 90 % degli incidenti stradali è provocato in qualche misura da errori umani. Dal momento che i veicoli automatizzati sostituiranno gradualmente il conducente in alcuni suoi compiti, è opportuno adottare e promuovere a livello internazionale nel quadro del WP 29 dell'UNECE norme e requisiti tecnici armonizzati a livello dell'Unione per i sistemi dei veicoli automatizzati, anche per quanto riguarda la garanzia sulla sicurezza verificabile per i processi decisionali dei veicoli automatizzati.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)  Giacché l'età media dei veicoli nell'Unione supera i 10 anni, l'ammodernamento dei veicoli esistenti con sistemi avanzati di assistenza alla guida può contribuire in modo significativo a ridurre i decessi sulle strade dell'Unione. A tale proposito, l'Unione dovrebbe contribuire a valutare se l'ammodernamento del parco veicoli esistente, segnatamente gli autobus e gli autocarri, con sistemi avanzati di assistenza alla guida sia praticabile ed efficace sotto il profilo dei costi.

Motivazione

I dispositivi di sicurezza installati a posteriori migliorano il livello di sicurezza dei veicoli esistenti utilizzati e proteggono gli utenti vulnerabili della strada. Il presente emendamento è in linea con la comunicazione della Commissione e con le precedenti relazioni del Parlamento europeo in tale ambito.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 ter)  La sicurezza dei veicoli non si limita più alla protezione dal furto dei veicoli, ma deve prendere in considerazione la protezione della struttura dei veicoli nel suo complesso per evitare che venga persa o compromessa l'integrità dei componenti e dei sistemi. Ciò garantisce che la conformità dei veicoli, dei sistemi, delle entità tecniche, dei componenti nonché delle parti e delle attrezzature ai requisiti di omologazione riguardanti l'ambiente e la sicurezza rimanga valida e abbia un minor rischio di essere compromessa durante il ciclo di vita del veicolo, nell'ambito di misure di protezione ragionevoli ma aggiornate. La connettività e l'automazione dei veicoli aumenta la possibilità di accessi a distanza non autorizzati ai dati di bordo e di modifiche illegali via etere al software; per tener conto dei rischi emergenti che ne derivano, i regolamenti UNECE in materia di sicurezza, cibersicurezza e aggiornamenti software via etere dovrebbero essere applicati su base obbligatoria non appena possibile dopo la loro entrata in vigore. È opportuno che i veicoli, i loro sistemi, le entità tecniche, i componenti, le parti e le attrezzature dispongano di una tecnologia per la sicurezza aggiornata quando vengono immessi sul mercato e che tale elevato livello di sicurezza sia mantenuto attraverso aggiornamenti hardware e software periodici fino al fine vita del veicolo. Tali misure in materia di sicurezza non dovrebbero tuttavia compromettere gli obblighi per il costruttore di veicoli di fornire l'accesso a informazioni diagnostiche globali e a dati di bordo pertinenti per la riparazione e la manutenzione del veicolo.

Motivazione

Conformemente alla relazione finale del gruppo sui sistemi di trasporto intelligenti e sulla guida automatizzata ("Intelligent Transport Systems/Automated Driving", ITS/AD) dell'UNECE, era stato raccomandato al WP.29 di elaborare un regolamento UNECE sulla cibersicurezza. La cibersicurezza rappresenta soltanto un pilastro della sicurezza globale dei veicoli. La sicurezza deve essere garantita dall'inizio alla fine del ciclo di vita dei veicoli e presa in considerazione fin dalla progettazione per la sicurezza dei veicoli connessi, rendendone la manomissione, fisica o a distanza via etere, molto difficile dal punto di vista tecnico e poco interessante dal punto di vista economico.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  L'Unione dovrebbe continuare a promuovere a livello di Nazioni Unite lo sviluppo di requisiti tecnici per la rumorosità, la resistenza al rotolamento e le prestazioni di aderenza sul bagnato degli pneumatici. Ciò in quanto il regolamento UNECE n. 117 contiene attualmente tali disposizioni dettagliate. Il processo di adattamento dei requisiti relativi agli pneumatici al fine di tener conto dei progressi tecnici dovrebbe continuare a livello di Nazioni Unite, in particolare per garantire che le prestazioni degli pneumatici siano valutate anche alla fine del ciclo di vita degli stessi, quando sono consumati, e per promuovere l'idea che gli pneumatici dovrebbero soddisfare i requisiti per tutta la loro durata, senza essere sostituiti prematuramente. I requisiti attualmente previsti dal regolamento (CE) n. 661/2009 per le prestazioni degli pneumatici dovrebbero essere sostituiti da regolamenti UNECE equivalenti.

(19)  L'Unione dovrebbe continuare a promuovere a livello di Nazioni Unite lo sviluppo di requisiti tecnici per la rumorosità, la resistenza al rotolamento e le prestazioni di aderenza sul bagnato degli pneumatici. Ciò in quanto il regolamento UNECE n. 117 contiene attualmente tali disposizioni dettagliate. Il processo di adattamento dei requisiti relativi agli pneumatici al fine di tener conto dei progressi tecnici dovrebbe essere portato avanti con rapidità e con obiettivi ambiziosi a livello di Nazioni Unite, in particolare per garantire che le prestazioni degli pneumatici siano valutate anche alla fine del ciclo di vita degli stessi, quando sono consumati, e per promuovere l'idea che gli pneumatici dovrebbero soddisfare i requisiti per tutta la loro durata, senza essere sostituiti prematuramente. Per garantire che siano rispettate norme rigorose, i requisiti attualmente previsti dal regolamento (CE) n. 661/2009 per le prestazioni degli pneumatici dovrebbero essere monitorati e valutati e dovrebbero essere sostituiti qualora le prestazioni degli pneumatici possano essere migliorate all'interno dell'Unione.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  È opportuno definire, tramite atti delegati, dettagliati requisiti tecnici e specifiche procedure di prova per l'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche, prima della data di applicazione del presente regolamento. Inoltre, occorre concedere ai costruttori tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti contenuti nel presente regolamento e negli atti delegati adottati a norma di quest'ultimo. Pertanto, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere differita.

(25)  È opportuno definire, tramite atti delegati, dettagliati requisiti tecnici e specifiche procedure di prova per l'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche, prima della data di applicazione del presente regolamento. Inoltre, occorre concedere ai costruttori tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti contenuti nel presente regolamento e negli atti delegati adottati a norma di quest'ultimo. Pertanto, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere differita, ove necessario.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)  Per assicurare la conformità al presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero intraprendere tutte le azioni necessarie affinché le disposizioni relative alle misure correttive e alle sanzioni di cui al regolamento (UE) 2018/858 siano attuate.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce i requisiti:

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti:

1.  per l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche concepiti e costruiti per tali veicoli per quanto riguarda la loro sicurezza, le loro caratteristiche generali e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada;

a)  per l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche concepiti e costruiti per tali veicoli per quanto riguarda la loro sicurezza, le loro caratteristiche generali e la protezione e la sicurezza degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada;

2.  per l'omologazione di veicoli, in relazione ai sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, per quanto riguarda la sicurezza, il consumo di carburante e le emissioni di CO2; e

b)  per l'omologazione di veicoli, in relazione ai sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, per quanto riguarda la sicurezza, il consumo di carburante e le emissioni di CO2; e

3.  per l'omologazione di pneumatici di nuova fabbricazione per quanto riguarda le loro prestazioni ambientali e di sicurezza.

c)  per l'omologazione di pneumatici di nuova fabbricazione per quanto riguarda le loro prestazioni ambientali e di sicurezza.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Il presente regolamento specifica e integra il regolamento (UE) 2018/858 per quanto concerne la sicurezza generale dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli e per quanto riguarda la protezione e la sicurezza degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1)  "utente vulnerabile della strada": un utente della strada che utilizza un veicolo a motore a due ruote o un utente della strada non motorizzato, quali pedoni o ciclisti;

1)  "utente vulnerabile della strada": un utente della strada che utilizza un veicolo a motore a una o più ruote senza carrozzeria protettiva o un utente della strada non motorizzato, quali pedoni o ciclisti;

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 - punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3)  "adattamento intelligente della velocità": un sistema che aiuta il conducente a rispettare la velocità più appropriata all'ambiente stradale fornendo un segnale aptico attraverso il pedale dell'acceleratore sulla base di informazioni relative al limite di velocità, ottenute mediante l'osservazione della segnaletica stradale e mediante segnali provenienti dall'infrastruttura stradale o da dati di cartografia digitale, o da entrambi, disponibili a bordo del veicolo;

3)  "adattamento intelligente della velocità": un sistema che aiuta il conducente a rispettare la velocità più appropriata all'ambiente stradale fornendo un segnale specifico e appropriato attraverso il comando dell'acceleratore o tramite altri mezzi sufficientemente efficaci per richiamare l'attenzione del conducente, sulla base di informazioni relative al limite di velocità, ottenute mediante l'osservazione della segnaletica stradale e mediante segnali provenienti dall'infrastruttura stradale o da dati di cartografia digitale, o da entrambi, disponibili a bordo del veicolo;

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5)  "monitoraggio dell'attenzione e della stanchezza del conducente": un sistema che valuta il livello di attenzione del conducente mediante l'analisi dei sistemi del veicolo e, se necessario, avverte il conducente;

5)  "avviso di disattenzione e stanchezza del conducente": un sistema che valuta il livello di attenzione del conducente mediante l'analisi dei sistemi del veicolo e, se necessario, avverte il conducente;

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6)  "riconoscimento avanzato della distrazione": un sistema capace di riconoscere il livello di attenzione visiva del conducente rispetto alla situazione del traffico e, se necessario, di avvertire il conducente;

6)  "avviso avanzato della distrazione del conducente": un sistema che avverte il conducente in caso di distrazione o che lo incita a non essere distratto;

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7)  "segnalazione di arresto di emergenza": lampeggiamento rapido delle luci di arresto che indica agli altri utenti della strada che si trovano dietro al veicolo che si sta applicando al veicolo una forza di decelerazione elevata in relazione alle condizioni prevalenti della strada;

7)  "segnalazione di arresto di emergenza": una funzione di segnalazione luminosa che indica agli altri utenti della strada che si trovano dietro al veicolo che si sta applicando al veicolo una forza di decelerazione elevata in relazione alle condizioni prevalenti della strada;

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8)  "rilevamento in retromarcia": una telecamera, uno schermo o un sistema ottico o di rilevamento che segnala al conducente la presenza di persone o oggetti dietro il veicolo, con lo scopo principale di evitare collisioni in retromarcia;

8)  "rilevamento in retromarcia": una telecamera e uno schermo, un sistema ottico o di rilevamento che segnala al conducente la presenza di persone o oggetti dietro il veicolo, con lo scopo principale di evitare collisioni in retromarcia;

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10)  "sistema avanzato di frenata di emergenza": un sistema in grado di individuare automaticamente una possibile collisione e di attivare il sistema di frenata del veicolo per farlo rallentare al fine di evitare o di attenuare una collisione;

10)  "sistema avanzato di frenata di emergenza": un sistema in grado di individuare automaticamente una possibile collisione e di attivare automaticamente all'ultimo istante possibile il sistema di frenata del veicolo per farlo rallentare al fine di evitare o di attenuare una collisione;

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

11)  "sistema di mantenimento della corsia": un sistema che monitora la posizione del veicolo rispetto al limite della corsia e applica una coppia al volante o una pressione sui freni, almeno quando si verifica o sta per verificarsi la deviazione dalla corsia e una collisione può essere imminente;

11)  "sistema di emergenza di mantenimento della corsia": un sistema che aiuta il conducente a mantenere una posizione sicura del veicolo rispetto al limite della corsia o della strada almeno quando si verifica o sta per verificarsi la deviazione dalla corsia e una collisione può essere imminente;

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 –punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

13)  "registratore di dati di evento (incidente)": un sistema che registra e memorizza i parametri relativi agli incidenti e le informazioni prima, durante e dopo una collisione;

13)  "registratore di dati sugli incidenti": un sistema progettato esclusivamente al fine di registrare e memorizzare i parametri relativi agli incidenti e le informazioni immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione;

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 18

Testo della Commissione

Emendamento

18)  "sistema di propulsione a idrogeno": il motore a combustione interna o la pila a combustibile usati per la propulsione del veicolo;

18)  "sistema di propulsione a idrogeno": il convertitore di energia usato per la propulsione del veicolo;

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 21

Testo della Commissione

Emendamento

21)  "veicolo automatizzato": un veicolo a motore progettato e costruito per muoversi autonomamente per lunghi periodi di tempo senza una supervisione umana costante;

21)  "veicolo automatizzato": un veicolo a motore progettato e costruito per muoversi autonomamente per determinati periodi di tempo senza una supervisione umana costante, ma in cui l'intervento del conducente è ancora previsto o necessario;

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

21 bis)  "veicolo automatizzato": un veicolo a motore progettato e costruito per muoversi autonomamente senza una supervisione umana;

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 26

Testo della Commissione

Emendamento

26)  "angolo del sistema di protezione frontale": il punto di contatto del sistema di protezione frontale con un piano verticale che forma un angolo di 60° rispetto al piano verticale longitudinale del veicolo e che è tangente alla superficie esterna del sistema di protezione frontale;

soppresso

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 27

Testo della Commissione

Emendamento

27)  "altezza inferiore del sistema di protezione frontale": ad ogni posizione trasversale, la distanza verticale dal suolo della linea di riferimento inferiore del sistema di protezione frontale, con il veicolo in assetto di marcia normale.

soppresso

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

27 bis)  "cibersicurezza": protezione dalla manomissione a distanza e dalle manipolazioni che compromettono l'integrità del veicolo.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  I costruttori garantiscono che i veicoli sono progettati, costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per gli occupanti dei veicoli e per gli utenti vulnerabili della strada.

4.  I costruttori garantiscono che i veicoli sono progettati, costruiti e assemblati in modo da prevenire o ridurre al minimo il rischio di lesioni per gli occupanti dei veicoli e per gli utenti vulnerabili della strada.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  pedoni, ciclisti, campo visivo e visibilità;

b)  utenti vulnerabili della strada, campo visivo e visibilità;

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  I costruttori garantiscono, inoltre, che i sistemi e i dispositivi di cui agli articoli da 5 a 11 siano sviluppati in modo tale da assicurarne l'accettazione da parte dell'utente e che le istruzioni d'uso del veicolo a motore contengano informazioni chiare e complete riguardo al funzionamento di tali sistemi e dispositivi.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Al fine di garantire che sia raggiunto un elevato livello di sicurezza generale dei veicoli e di protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di stabilire norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per l'omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche per quanto riguarda i requisiti di cui all'allegato II.

7.  Al fine di garantire che sia raggiunto un elevato livello di sicurezza generale dei veicoli e di protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 che integrano il presente regolamento con la definizione di norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per l'omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche per quanto riguarda i requisiti di cui all'allegato II.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tali norme dettagliate sono stabilite e pubblicate almeno 15 mesi prima delle date pertinenti specificate nell'allegato II.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I veicoli sono dotati di sistemi precisi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, capaci di produrre un segnale di allerta per il conducente all'interno del veicolo nel caso in cui si produca una perdita di pressione in uno degli pneumatici, nell'interesse di un ottimale consumo di carburante e della sicurezza stradale, in un'ampia gamma di condizioni stradali e ambientali.

1.  I veicoli sono dotati di sistemi precisi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, capaci di produrre un segnale di allerta per il conducente all'interno del veicolo nel caso in cui si produca una perdita di pressione in uno degli pneumatici in un'ampia gamma di condizioni stradali e ambientali.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di stabilire norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per:

4.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per:

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  l'omologazione di pneumatici, compresi i requisiti tecnici riguardanti la loro installazione.

b)  l'omologazione di pneumatici, anche quando sono consumati, compresi i requisiti tecnici riguardanti la loro installazione.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tali norme dettagliate sono stabilite e pubblicate almeno 15 mesi prima delle date pertinenti specificate nell'allegato II.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  monitoraggio dell'attenzione e della stanchezza del conducente;

c)  avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  riconoscimento avanzato della distrazione;

d)  avviso avanzato di distrazione del conducente

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)  registratore di dati sugli incidenti.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  deve essere possibile per il conducente sentire attraverso il pedale dell'acceleratore che il limite di velocità applicabile è stato raggiunto o superato;

a)  deve essere possibile fornire al conducente un segnale specifico e adeguato tramite il comando dell'acceleratore, o tramite altri mezzi efficaci, che il limite di velocità applicabile è stato superato;

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  non deve essere possibile spegnere o disattivare il sistema;

b)  deve essere possibile spegnere il sistema;

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  deve essere possibile per il conducente ignorare senza difficoltà il suggerimento del sistema relativo alla velocità del veicolo azionando normalmente il pedale dell'acceleratore senza bisogno di raggiungere il punto di kick down;

c)  deve essere possibile per il conducente ignorare senza difficoltà il suggerimento del sistema relativo alla velocità del veicolo azionando normalmente il comando dell'acceleratore;

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  qualora sia attivo il regolatore di velocità (cruise control), il sistema di adattamento intelligente della velocità deve automaticamente adattarsi a qualsiasi limite di velocità inferiore.

soppresso

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)  i suoi obiettivi in termini di prestazione devono essere stabiliti in modo da evitare o minimizzare il tasso d'errore in condizioni di guida reali;

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d ter)  deve funzionare in modalità normale a ogni attivazione dell'interruttore generale del veicolo.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3  

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Un veicolo a motore dotato di un sistema di riconoscimento avanzato della distrazione conformemente al paragrafo 1, lettera d), può essere considerato conforme anche al requisito di cui al paragrafo 1, lettera c).

soppresso

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Il sistema di avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente e il sistema di avviso avanzato della distrazione del conducete sono progettati in modo da non registrare o conservare costantemente dati diversi da quelli necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati nell'ambito del sistema a circuito chiuso. Inoltre, tali dati non sono in alcun momento accessibili o messi a disposizione di terzi e sono immediatamente cancellati dopo il trattamento. Tali sistemi sono altresì progettati in modo da evitare sovrapposizioni e non inviano segnalazioni al conducente in modo separato, contemporaneo o confuso qualora un azione innescasse entrambi i sistemi.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  Un registratore di dati sugli incidenti non è in grado, tuttavia, di registrare e memorizzare le ultime quattro cifre del codice VIS (vehicle indicator section) del numero di identificazione del veicolo (VIN), né qualsiasi altra informazione che possa consentire di individuare il singolo veicolo o il proprietario o titolare del veicolo.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.  I registratori di dati sugli incidenti soddisfano in particolare i seguenti requisiti:

 

a) i dati che sono in grado di registrare e memorizzare per il periodo immediatamente prima, durante e immediatamente dopo la collisione comprendono almeno la velocità del veicolo, la frenata, la posizione e l'inclinazione del veicolo sulla strada, lo stato e la frequenza di attivazione di tutti i suoi sistemi di sicurezza, il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112, l'attivazione del freno e qualsiasi altro parametro di input pertinente dei sistemi di bordo di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti; tali dati presentano un livello elevato di accuratezza e ne è garantita la salvaguardia;

 

b) non è possibile disattivare tali dispositivi;

 

c) i dati sono registrati e memorizzati in modo da:

 

i) funzionare su un sistema a circuito chiuso;

 

ii) essere anonimizzati e protetti da manipolazioni e abusi;

 

iii) consentire l'individuazione accurata del tipo, della versione e della variante del veicolo e dei sistemi di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti in dotazione a tale veicolo.

 

d) i dati possono essere messi a disposizione delle autorità nazionali, mediante un interfaccia standardizzata, in base alla legislazione nazionale o dell'Unione, soltanto ai fini della ricerca e dell'analisi in relazione all'incidente, anche al fine dell'omologazione di sistemi e componenti e in conformità al regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quinquies.  I dispositivi di sicurezza e i segnali di allerta utilizzati nella guida assistita sono facilmente percepiti da tutti i conducenti, compresi gli anziani e le persone con disabilità.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di stabilire norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per:

4.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per:

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  l'omologazione di sistemi avanzati per veicoli di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), come entità tecniche.

b)  l'omologazione di sistemi avanzati per veicoli di cui al paragrafo 1, lettere a) e f bis), come entità tecniche.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tali norme dettagliate sono stabilite e pubblicate almeno 15 mesi prima delle date pertinenti specificate nell'allegato II.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  rilevano veicoli in movimento e ostacoli fissi davanti al veicolo a motore nella prima fase;

a)  rilevano e rallentano veicoli in movimento e ostacoli fissi davanti al veicolo a motore nella prima fase;

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  estendono le capacità di rilevamento in modo da includere anche gli utenti vulnerabili della strada situati davanti al veicolo a motore nella seconda fase.

b)  estendono le capacità di rilevamento e di rallentamento in modo da includere anche gli utenti vulnerabili della strada situati davanti al veicolo a motore nella seconda fase.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I veicoli delle categorie M1 e N1 sono dotati di sistemi di mantenimento della corsia.

3.  I veicoli delle categorie M1 e N1 sono dotati di sistemi di emergenza di mantenimento della corsia.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.  I sistemi avanzati di frenata di emergenza e i sistemi di mantenimento della corsia soddisfano in particolare i seguenti requisiti:

4.  I sistemi avanzati di frenata di emergenza e i sistemi di emergenza di mantenimento della corsia soddisfano in particolare i seguenti requisiti:

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  deve essere possibile spegnere tale sistemi soltanto uno alla volta e solo a veicolo fermo con il freno di stazionamento innestato, mediante una complessa sequenza di azioni che devono essere effettuate dal conducente;

a)  deve essere possibile spegnere tali sistemi soltanto uno alla volta e solo a veicolo fermo con il freno di stazionamento innestato;

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  deve essere possibile per il conducente ignorare i sistemi;

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  I veicoli delle categorie M1 e N1 sono dotati di registratori di dati di evento (incidente). I registratori di dati di evento (incidente) soddisfano in particolare i seguenti requisiti:

soppresso

a)  i dati che sono capaci di registrare e memorizzare per il periodo prima, durante e dopo la collisione devono comprendere almeno la velocità del veicolo, lo stato e la frequenza di attivazione dei suoi sistemi di sicurezza e qualsiasi altro parametro di input pertinente dei sistemi di bordo di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti;

 

b)  non deve essere possibile disattivare tali dispositivi;

 

c)  i dati sono registrati e memorizzati in modo da non essere manipolabili e da poter essere messi a disposizione delle autorità nazionali, in base alla legislazione nazionale o dell'Unione in conformità al regolamento (UE) 2016/679, mediante un'interfaccia standardizzata ai fini dell'analisi dei dati dell'incidente, e in modo tale da consentire l'individuazione accurata del tipo, della versione e della variante del veicolo e dei sistemi di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti in dotazione a tale veicolo.

 

I dati che i registratori di dati di evento (incidente) sono capaci di registrare e memorizzare non comprendono tuttavia le ultime quattro cifre del codice VIS (vehicle indicator section) del numero di identificazione del veicolo (VIN), né qualsiasi altra informazione che possa consentire di individuare il singolo veicolo.

 

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di stabilire norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per:

7.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per:

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  l'omologazione di registratori di dati di evento (incidente) come entità tecniche.

b)  l'omologazione di registratori di dati sugli incidenti come entità tecniche.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tali norme dettagliate sono stabilite e pubblicate almeno 15 mesi prima delle date pertinenti specificate nell'allegato II.

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I sistemi di protezione frontale, sia previsti nella dotazione originale dei veicoli delle categorie M1 e N1 sia messi a disposizione sul mercato come entità tecniche per tali veicoli, sono conformi ai requisiti di cui all'allegato IV, punto 2, e agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

1.  I sistemi di protezione frontale, sia previsti nella dotazione originale dei veicoli delle categorie M1 e N1 sia messi a disposizione sul mercato come entità tecniche per tali veicoli, sono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2 e agli atti delegati di cui al paragrafo 3.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di stabilire norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per l'omologazione di sistemi di protezione frontale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compresi i requisiti tecnici riguardanti la loro costruzione e installazione.

3.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per l'omologazione di sistemi di protezione frontale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compresi i requisiti tecnici riguardanti la loro costruzione e installazione.

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tali norme dettagliate sono stabilite e pubblicate almeno 15 mesi prima delle date pertinenti specificate nell'allegato II.

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 sono dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di utenti vulnerabili della strada situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta o di evitare la collisione con essi.

3.  I veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 sono dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di utenti vulnerabili della strada situati in prossimità della parte anteriore del veicolo e sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta o di evitare la collisione con essi.

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  deve essere possibile spegnere tale sistemi soltanto uno alla volta e solo a veicolo fermo con il freno di stazionamento innestato, mediante una complessa sequenza di azioni che devono essere effettuate dal conducente;

a)  deve essere possibile spegnere tali sistemi soltanto uno alla volta e solo a veicolo fermo con il freno di stazionamento innestato;

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  deve essere possibile per il conducente ignorare facilmente il sistema in qualsiasi momento;

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  I veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 sono progettati e costruiti in modo da migliorare la visibilità diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida.

5.  I veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 sono progettati e costruiti in modo da migliorare la visibilità diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida, eliminare gli angoli morti davanti al posto di guida e ridurre significativamente gli angoli morti attraverso i vetri laterali. Si tiene conto delle specificità dei diversi tipi di veicoli.

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di stabilire norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per:

7.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per:

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le norme dettagliate concernenti i requisiti di cui al presente articolo, paragrafi da 2 a 4, sono fissate e pubblicate almeno 15 mesi prima delle date pertinenti specificate nell'allegato II.

 

Le norme dettagliate concernenti i requisiti di cui al paragrafo 5 del presente articolo sono fissate e pubblicate almeno 36 mesi prima delle date pertinenti specificate nell'allegato II.

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In aggiunta agli altri requisiti di cui al presente regolamento e di cui agli atti delegati adottati a norma dello stesso applicabili anche ai veicoli delle categorie M e N, i veicoli alimentati a idrogeno di tali categorie, i relativi impianti a idrogeno e i componenti di tali impianti sono conformi ai requisiti di cui all'allegato V e di cui agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

1.  In aggiunta agli altri requisiti di cui al presente regolamento e di cui agli atti delegati adottati a norma dello stesso applicabili anche ai veicoli delle categorie M e N, i veicoli alimentati a idrogeno di tali categorie, i relativi impianti a idrogeno e i componenti di tali impianti sono conformi ai requisiti stabiliti negli atti delegati di cui al paragrafo 3.

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di:

3.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per l'omologazione di veicoli alimentati a idrogeno, per quanto riguarda i relativi impianti a idrogeno, inclusi la compatibilità dei materiali e i recipienti di rifornimento, e per l'omologazione di componenti a idrogeno, compresi i requisiti per la loro installazione.

a) stabilire norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per l'omologazione di veicoli alimentati a idrogeno, per quanto riguarda i relativi impianti a idrogeno e per l'omologazione di componenti a idrogeno, compresi i requisiti per la loro installazione.

 

b)  modificare l'allegato V per adattarlo al progresso tecnico.

 

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tali norme dettagliate sono stabilite e pubblicate almeno 15 mesi prima delle date pertinenti specificate nell'allegato II.

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Requisiti specifici relativi ai veicoli automatizzati

Requisiti specifici relativi ai veicoli automatizzati e completamente automatizzati

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In aggiunta agli altri requisiti di cui al presente regolamento e di cui agli atti delegati adottati a norma dello stesso applicabili anche ai veicoli delle rispettive categorie, i veicoli automatizzati sono conformi ai requisiti e di cui agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2 relativi:

1.  In aggiunta agli altri requisiti di cui al presente regolamento e di cui agli atti delegati adottati a norma dello stesso applicabili anche ai veicoli delle rispettive categorie, i veicoli automatizzati e completamente automatizzati sono conformi ai requisiti stabiliti negli atti delegati di cui al paragrafo 2 relativi:

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  ai sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo, comprese le operazioni di sterzata, accelerazione e frenata;

a)  ai sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo, comprese le operazioni di segnalazione, sterzata, accelerazione e frenata;

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  ai sistemi di monitoraggio della prontezza del conducente;

c)  ai sistemi di monitoraggio della disponibilità del conducente;

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  ai registratori di dati di evento (incidente) per i veicoli automatizzati;

soppressa

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Il sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente di cui al paragrafo 1, lettera c), non si applica ai veicoli completamente automatizzati.

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Al fine di garantire il funzionamento sicuro dei veicoli automatizzati sulle strade pubbliche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di stabilire requisiti relativi ai sistemi e altri elementi di cui ai punti da a) a e) del paragrafo 1 del presente articolo e di stabilire norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per l'omologazione di veicoli automatizzati per quanto riguarda tali requisiti.

2.  Al fine di garantire il funzionamento sicuro dei veicoli automatizzati e completamente automatizzati sulle strade pubbliche, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 per integrare il presente regolamento stabilendo requisiti relativi ai sistemi e altri elementi di cui ai punti da a) a e) del paragrafo 1 del presente articolo e di stabilire norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per l'omologazione di veicoli automatizzati e completamente automatizzati per quanto riguarda tali requisiti.

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 14 bis

 

Sanzioni

 

L'articolo 84 del regolamento (UE) 2018/858 si applica mutatis mutandis alle violazioni del presente regolamento.

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 16 bis

 

Riesame e relazioni

 

1. Entro … [quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento di tutti i sistemi e le misure di sicurezza, ivi compresi quelli installati a posteriori nei veicoli esistenti. La Commissione valuta se tali misure e sistemi sono attuati in conformità al presente regolamento, il loro tasso di penetrazione e l'accettazione da parte degli utenti. Se del caso, la relazione è accompagnata da raccomandazioni, ivi compresa una proposta legislativa volta a modificare i requisiti in materia di sicurezza generale e di protezione e sicurezza degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, al fine di sostenere gli sviluppi verso una guida in linea con gli obiettivi di Vision Zero.

 

2. Prima di ciascuna sessione del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli dell'UNECE (WP.29), la Commissione riferisce al Parlamento europeo in merito ai progressi compiuti in relazione all'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei veicoli per quanto concerne i requisiti di cui agli articoli da 5 a 11 e in merito alla posizione dell'Unione nella sessione.

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [PO: Please insert the date 36 months following the date of entry into force of this Regulation].

Esso si applica a decorrere da … [11° settembre seguente i 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 7, l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 7, paragrafo 7, l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 7, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 12 si applicano a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Allegato II – tabella

 

Requisiti concernenti

A

SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D'URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL'ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO

A1

Finiture interne

Regolamento UNECE n. 21

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

Sedili e poggiatesta

Regolamento UNECE n. 17

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A3

Sedili di autobus

Regolamento UNECE n. 80

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A4

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

Regolamento UNECE n. 14

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A5

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

Regolamento UNECE n. 16

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A6

Cicalini per le cinture di sicurezza

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7

Dispositivi di separazione

Regolamento UNECE n. 126

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

A8

Ancoraggi di ritenuta per bambini

Regolamento UNECE n. 145

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9

Sistemi di ritenuta per bambini

Regolamento UNECE n. 44

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

A

A

A10

Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini

Regolamento UNECE n. 129

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

B

B

A11

Protezione antincastro anteriore

Regolamento UNECE n. 93

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A12

Protezione antincastro posteriore

Regolamento UNECE n. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13

Protezione laterale

Regolamento UNECE n. 73

 

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

 

 

A14

Sicurezza dei serbatoi del combustibile

Regolamento UNECE n. 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A15

Sicurezza del gas di petrolio liquefatto

Regolamento UNECE n. 67

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A16

Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto

Regolamento UNECE n. 110

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A17

Sicurezza dell'idrogeno

Regolamento UNECE n. 134

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A18

Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno

 

Allegato V

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A19

Sicurezza elettrica in uso

Regolamento UNECE n. 100

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A20

Urto frontale parziale (offset)

Regolamento UNECE n. 94

Si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1 con massa massima ≤ 2 500 kg

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A21

Urto frontale su tutta la larghezza

Regolamento UNECE n. 137

L'uso del dispositivo antropomorfo di prova (crash dummy) "Hybrid III" è ammesso fino a quando l'uso del dispositivo di prova per la ritenuta degli occupanti umani "THOR" non sarà previsto dal regolamento UNECE.

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A22

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d'urto

Regolamento UNECE n. 12

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

A

 

A23

Airbag sostitutivi

Regolamento UNECE n. 114

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

B

 

A24

Urto della cabina

Regolamento UNECE n. 29

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A25

Urto laterale

Regolamento UNECE n. 95

Si applica a tutti i veicoli delle categorie M1 e N1, compresi quelli nei quali il punto R del sedile più basso si trova a > 700 mm dal suolo

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A26

Urto laterale contro un palo

Regolamento UNECE n. 135

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A27

Urto posteriore

Regolamento UNECE n. 34

Si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1 con massa massima ≤ 3 500 kg Deve essere garantito il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza elettrica post-incidente

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti concernenti

B

UTENTI DELLA STRADA VULNERABILI, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ

B1

Protezione di gambe e testa dei pedoni

Regolamento UNECE n. 127

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

Zona d'urto estesa della testa di ciclisti e pedoni

Regolamento UNECE n. 127

L'area di prova corrispondente alla testa di bambini e adulti è circoscritta dalla "distanza di inviluppo per gli adulti" pari a 2 500 mm o dalla "linea di riferimento posteriore del parabrezza", se più avanzata. L'urto della testa contro i montanti A, la zona sovrastante il parabrezza e la capote è escluso ma va monitorato.

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

Sistema di protezione frontale

 

Allegato IV

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

A

 

B4

Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B5

Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B6

Sistema di informazione degli angoli morti

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B7

Sicurezza in retromarcia

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

B8

Campo visivo anteriore

Regolamento UNECE n. 125

Si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1

A

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B9

Visione diretta nei veicoli pesanti

 

 

 

D

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

B10

Vetri di sicurezza

Regolamento UNECE n. 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

B11

Sbrinamento/disappannamento

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

 

 

 

 

 

 

B12

Lavacristalli/tergicristalli

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

 

 

 

 

A

 

B13

Dispositivi per la visione indiretta

Regolamento UNECE n. 46

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti concernenti

C

TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO

C1

Sterzo

Regolamento UNECE n. 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C2

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento UNECE n. 130

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C3

Sistemi di emergenza per il mantenimento della corsia

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

Frenatura

Regolamento UNECE n. 13 Regolamento UNECE n. 13-H

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C5

Ricambi per freni

Regolamento UNECE n. 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

 

C6

Dispositivo di assistenza alla frenata

Regolamento UNECE n. 139

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

Controllo della stabilità

Regolamento UNECE n. 13 Regolamento UNECE n. 140

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C8

Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti

Regolamento UNECE n. 131

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C9

Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici

Regolamento UNECE n. 30 Regolamento UNECE n. 54 Regolamento UNECE n. 117

Deve essere garantita anche una procedura di prova per gli pneumatici usati; si applicano le date di cui alla nota C.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C11

Ruote di scorta e sistemi antiforatura

Regolamento UNECE n. 64

 

A1

 

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

C12

Pneumatici rigenerati

Regolamento UNECE n. 108 Regolamento UNECE n. 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C13

Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri

Regolamento UNECE n. 141

Si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1

A

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C14

Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

C15

Montaggio degli pneumatici

Regolamento UNECE n. 142

Si applica a tutte le categorie di veicoli

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C16

Ruote sostitutive

Regolamento UNECE n. 124

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti concernenti

D

STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL'USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI

D1

Segnalatore acustico

Regolamento UNECE n. 28

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

D2

Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

Regolamento UNECE n. 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3

Protezione dall'uso non autorizzato, attacchi informatici, sistemi di immobilizzazione e di allarme

Regolamento UNECE n. 18 Regolamento UNECE n. 97 Regolamento UNECE n. 116

 

A

A1

A1

A

A1

A1

 

 

 

 

A

A

D4

Protezione del veicolo dagli attacchi informatici

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5

Tachimetro

Regolamento UNECE n. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D6

Contachilometri

Regolamento UNECE n. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D7

Dispositivi di limitazione della velocità

Regolamento UNECE n. 89

 

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

 

A

D8

Adattamento intelligente della velocità

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

D9

Identificazione di comandi, spie e indicatori

Regolamento UNECE n. 121

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D10

Impianti di riscaldamento

Regolamento UNECE n. 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

D11

Dispositivi di segnalazione luminosa

Regolamento UNECE n. 4 Regolamento UNECE n. 6 Regolamento UNECE n. 7 Regolamento UNECE n. 19 Regolamento UNECE n. 23 Regolamento UNECE n. 38 Regolamento UNECE n. 77 Regolamento UNECE n. 87 Regolamento UNECE n. 91

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D12

Dispositivi di illuminazione della strada

Regolamento UNECE n. 31 Regolamento UNECE n. 98 Regolamento UNECE n. 112 Regolamento UNECE n. 123

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

A

D13

Dispositivi catadiottrici

Regolamento UNECE n. 3

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D14

Sorgenti luminose

Regolamento UNECE n. 37 Regolamento UNECE n. 99 Regolamento UNECE n. 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D15

Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada.

Regolamento UNECE n. 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

D16

Segnalazione di arresto di emergenza

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

D17

Dispositivi tergifari

Regolamento UNECE n. 45

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

 

A

D18

Indicatori di cambio di marcia

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti concernenti

E

CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA

E1

Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E2

Avviso dell'attenzione e della stanchezza del conducente

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E3

Avviso avanzato di distrazione del conducente

 

Possono essere presi in considerazione anche sistemi antidistrazione tramite strumenti tecnici.

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

E4

Monitoraggio della disponibilità del conducente

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E5

Registratore di dati sugli incidenti

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

E6

Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E7

Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E8

Guida in convoglio (platooning)

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti concernenti

F

COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO

F1

Alloggiamento della targa di immatricolazione

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F2

Retromarcia

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F3

Serrature e cerniere delle porte

Regolamento UNECE n. 11

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F4

Predellini, maniglie e pedane

 

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F5

Sporgenze esterne

Regolamento UNECE n. 26

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6

Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali

Regolamento UNECE n. 61

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F7

Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F8

Dispositivi di traino

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F9

Parafanghi delle ruote

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10

Dispositivi antispruzzo 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F11

Masse e dimensioni

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F12

Dispositivi di accoppiamento meccanico

Regolamento UNECE n. 55 Regolamento UNECE n. 102

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

 

A

F13

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Regolamento UNECE n. 105

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F14

Caratteristiche generali di costruzione degli autobus

Regolamento UNECE n. 107

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F15

Resistenza della sovrastruttura negli autobus

Regolamento UNECE n. 66

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16

Infiammabilità degli autobus

Regolamento UNECE n. 118

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Allegato II – Note alla tabella – lettera D

Testo della Commissione

Emendamento

D.  Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato:

D:  Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato:

[PO: Please insert the date 48 months after the date of application of this Regulation]

[36 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.]

Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli e la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche:

Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli e la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche:

[PO: Please insert the date 84 months after the date of application of this Regulation]

[78 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.]

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Allegato II – Note alla tabella – lettera E (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

E:  Data del rifiuto della concessione dell'omologazione UE e data del divieto di immatricolazione dei veicoli da stabilire nell'atto delegato; tale data non deve precedere la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Allegato II – Note alla tabella – nota a piè di pagina 5

Testo della Commissione

Emendamento

5 La conformità è obbligatoria per i veicoli automatizzati.

soppressa

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

"58

Protezione dei pedoni

Regolamento (UE) 2019/...+ Regolamento UNECE n. 127

 

A";

Emendamento

soppressa

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

"58

Protezione dei pedoni

Regolamento (UE) 2019/...+ Regolamento UNECE n. 127

 

A";

Emendamento

soppressa

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Allegato IV

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Allegato V

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Allegato VI

 

Testo della Commissione

Regolamento UNECE

Requisiti specifici

Data ultima per l'immatricolazione di veicoli non conformi e per la vendita o messa in circolazione di componenti non conformi (1)

29

Robustezza della cabina del veicolo commerciale

29 gennaio 2021

 

I veicoli della categoria N devono essere conformi al regolamento

 

142

Montaggio degli pneumatici

31 ottobre 2018

 

I veicoli delle categorie O1, O2, O3 e O4 devono essere dotati di pneumatici della classe C1 o C2 conformi ai requisiti di fase 2 per la resistenza al rotolamento

 

 

Montaggio degli pneumatici

31 ottobre 2020

 

I veicoli delle categorie O3 e O4 devono essere dotati di pneumatici della classe C3 conformi ai requisiti di fase 2 per la resistenza al rotolamento

 

117

Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l'aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento

30 aprile 2019

 

Gli pneumatici delle classi C1, C2 e C3 devono essere conformi ai requisiti di fase 2 per le emissioni sonore prodotte dal rotolamento

 

 

Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l'aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento

30 aprile 2019

 

Gli pneumatici della classe C3 devono essere conformi ai requisiti di fase 1 per la resistenza al rotolamento

 

 

Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l'aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento

30 aprile 2021

 

Gli pneumatici delle classi C1 e C2 devono essere conformi ai requisiti di fase 2 per la resistenza al rotolamento

 

 

Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l'aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento

30 aprile 2023

 

Gli pneumatici della classe C3 devono essere conformi ai requisiti di fase 2 per la resistenza al rotolamento

 

127

Sicurezza dei pedoni

23 agosto 2019

 

Veicoli della categoria M1 con massa massima > 2 500 kg e della categoria N1

 

 

Emendamento

Regolamento UNECE

Requisiti specifici

Data ultima per l'immatricolazione di veicoli non conformi e per la vendita o messa in circolazione di componenti non conformi (1)

29

Robustezza della cabina del veicolo commerciale

29 gennaio 2021

 

I veicoli della categoria N devono essere conformi al regolamento

 

 

Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l'aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento

30 aprile 2021

 

Gli pneumatici delle classi C1 e C2 devono essere conformi ai requisiti di fase 2 per la resistenza al rotolamento

 

 

Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l'aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento

30 aprile 2023

 

Gli pneumatici della classe C3 devono essere conformi ai requisiti di fase 2 per la resistenza al rotolamento

 

  • [1]  GU L 440 del 6.12.2018, pag. 90.

MOTIVAZIONE

La presente iniziativa legislativa fa parte del terzo pacchetto sulla mobilità "L'Europa in movimento" e propone una revisione dell'attuale quadro (regolamento sulla sicurezza generale (CE) n. 661/2009 e regolamento sulla sicurezza dei pedoni (CE) n. 78/2009) al fine di adattarlo ai mutamenti della mobilità derivanti dalle tendenze sociali (per esempio l'incremento del numero di ciclisti e pedoni, l'invecchiamento della società) e dagli sviluppi tecnologici. Essa intende fissare i requisiti tecnici generali per l'omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche in un elenco di aree concernenti la sicurezza. La proposta è intesa a essere applicata parallelamente al recente regolamento (UE) 2018/858 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che la stessa integra. Per quanto concerne il campo d'applicazione, la presente proposta mantiene l'oggetto del GSR, aggiungendo i requisiti per la protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada; tale ambito è stato esteso a tutte le categorie di veicoli (inclusi i SUV e i furgoni attualmente esclusi). L'integrazione dei progressi tecnici è alla base della proposta, in particolare per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, il sistema di adattamento intelligente della velocità, i sistemi di monitoraggio dell'attenzione e della stanchezza del conducente/riconoscimento della distrazione, il rilevamento in retromarcia, interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock; il registratore di dati di evento (incidente), la protezione antiurto più ampia per la testa a favore degli utenti vulnerabili della strada e i sistemi di protezione frontale, il sistema di rilevamento e avviso per gli utenti vulnerabili della strada che si trovano nelle immediate vicinanze di autocarri e autobus e i sistemi per rendere più visibili gli utenti vulnerabili della strada dal sedile del conducente.

Nel 2017 sulle strade dell'UE hanno perso la vita 25 300 persone, a cui si sommano 135 000 feriti gravi. Questi episodi sia singolarmente che nel loro insieme rappresentano un duro colpo per i familiari, gli amici, la società e l'economia. Secondo il relatore queste cifre allarmanti devono essere ridotte in modo significativo. Il numero dei decessi sulle strade dell'UE è diminuito di oltre il 40 % durante il periodo 2001-2010. Sfortunatamente dal 2013 la riduzione del numero di decessi è rimasta stazionaria con un calo del 3 %; sarà quindi estremamente difficile raggiungere l'obiettivo dell'UE per il 2020 di dimezzare il numero di decessi nell'UE entro il 2020 rispetto alle cifre del 2010 senza intraprendere un'ulteriore azione decisiva. Il relatore ritiene che vi sia un urgente bisogno di ridurre il numero di decessi e di incidenti sulle strade dell'UE e che bisognerebbe prestare particolare attenzione alla protezione dei pedoni, dei ciclisti e degli altri utenti vulnerabili della strada, che nel 2017 hanno rappresentato quasi la metà delle vittime della strada.

Gli emendamenti presentati dal relatore vanno in tale direzione e mirano ad aumentare l'efficacia del quadro normativo per ridurre il numero degli incidenti, delle vittime, dei feriti e dei danni mediante l'integrazione di dispositivi di sicurezza attivi e passivi nelle componenti dei veicoli. Il relatore sostiene le misure proposte dalla Commissione negli articoli da 5 a 11. Alcune di queste misure, tuttavia, devono essere sviluppate e chiarite ulteriormente per garantirne l'efficacia e l'accettazione da parte degli utenti. Secondo il relatore questa proposta, da tempo attesa, dovrebbe iniziare a essere applicata prima rispetto a quanto proposto dalla Commissione.

Tra le diverse misure proposte dal relatore è opportuno menzionare le seguenti:

1.  Chiarimento della definizione di utente vulnerabile della strada al fine di includere tutti gli utenti motorizzati a bordo di mezzi privi di carrozzeria protettiva.

2.  Introduzione dell'obbligo di progettare tutti i dispositivi e i sistemi con l'obiettivo di migliorare l'esperienza dell'utente e quindi di aumentare l'accettazione di tali dispositivi e sistemi.

3.  Introduzione di misure di tutela della vita privata e dei dati degli utenti e riguardo all'efficacia dei registratori di dati di incidente e dei sistemi di riconoscimento avanzato della distrazione.

4.  Introduzione di requisiti specifici riguardo all'adattamento intelligente della velocità, al fine di incrementare l'accettazione da parte degli utenti e l'efficacia di tali sistemi.

5.  Introduzione del requisito di pubblicare determinati atti delegati almeno 12 mesi prima dell'applicazione di ogni requisito.

6.  Accelerazione dell'applicazione di tutti i requisiti entro 12 mesi.

7.  Introduzione di obblighi relativi alla revisione e alla presentazione di relazioni circa i requisiti in materia di sicurezza generale.

8.  Applicazione di sanzioni dal regolamento quadro sull'omologazione (UE) 2018/858 al presente regolamento.

9.  Soppressione dei due allegati relativi ai sistemi di protezione frontale e ai veicoli alimentati a idrogeno e introduzione di atti delegati al riguardo al fine di tenere in considerazione il progresso tecnico in modo più efficace.

10.  Introduzione di diversi emendamenti che garantiscano la neutralità tecnologica.

Il relatore ha introdotto inoltre vari emendamenti all'allegato II in merito alla sicurezza in retromarcia, il campo visivo anteriore, la sicurezza e l'efficienza ambientale degli pneumatici e la visione diretta nei veicoli pesanti. Tali emendamenti hanno l'obiettivo di rispecchiare lo stato attuale del progresso tecnico e la possibilità di rendere obbligatoria, in futuro, l'introduzione di diversi dispositivi e sistemi.

Secondo il relatore il presente regolamento rappresenta una proposta ambiziosa che dovrebbe portare a una riduzione significativa del numero di decessi e di lesioni sulle strade dell'Unione europea a breve e a medio termine, e dovrebbe inoltre gettare le basi per lo sviluppo di veicoli completamente automatizzati in un futuro prossimo. I veicoli autonomi utilizzeranno molti dei sistemi e dei dispositivi proposti dal presente regolamento e, più precisamente, conteranno sull'accettazione di tali sistemi e dispositivi da parte degli utenti.

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (25.10.2018)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/... e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009
(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Relatore per parere: Adina-Ioana Vălean

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  ai sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo, comprese le operazioni di sterzata, accelerazione e frenata;

a)  ai sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo, comprese le operazioni di sterzata, accelerazione e frenata, che sono tutte testate e provate in modo indipendente;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti della strada vulnerabili

Riferimenti

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ENVI

28.5.2018

Relatore per parere

       Nomina

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Approvazione

25.10.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

39

+

ALDE

Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin‑Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Adina‑Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (15.1.2019)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/... e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009
(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/145(COD))

Relatore per parere: Matthijs van Miltenburg

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

L'articolo 17 del regolamento sulla sicurezza generale ((CE) n. 661/2009) e l'articolo 12 del regolamento sulla sicurezza dei pedoni ((CE) n. 78/2009) impongono alla Commissione di monitorare gli sviluppi tecnici nelle tecnologie di sicurezza e, eventualmente, di rendere obbligatori nuovi dispositivi di sicurezza aggiornando la legislazione dell'UE. In linea con tali disposizioni, la proposta della Commissione contiene adeguamenti specifici al progresso tecnico per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza dei veicoli da inserire nel regolamento quadro sull'omologazione ((UE) 2018/858). La proposta abroga inoltre, a fini di semplificazione, il diritto derivato in materia di sicurezza stradale e dei pedoni (regolamenti (CE) n. 78/2009 e (CE) n. 79/2009).

Posizione del relatore

Sebbene negli ultimi decenni la sicurezza stradale sia notevolmente migliorata, nel corso degli ultimi cinque anni si è osservata una stagnazione della riduzione della mortalità sulle strade, con 25 300 decessi nel 2017 secondo i dati statistici dell'UE sugli incidenti. I decessi sulle strade sono principalmente dovuti a errori umani e possono essere evitati. Il relatore è profondamente convinto che l'UE debba intraprendere azioni concrete per ridurre ulteriormente il numero di vittime della strada. I nuovi dispositivi di sicurezza dei veicoli introdotti dalla presente proposta hanno notevoli possibilità di invertire questa tendenza alla stagnazione, dal momento che sono intesi a prevenire più efficacemente gli errori umani. Una migliore costruzione dei veicoli e, per esempio, velocità inferiori possono ridurre l'impatto degli incidenti.

Nel complesso, i progressi tecnologici nel settore della guida automatizzata sono in costante sviluppo. Secondo la Commissione, questo mercato registrerà una crescita esponenziale, con benefici economici attesi pari a oltre 620 miliardi di EUR entro il 2025 per l'industria automobilistica dell'UE e 180 miliardi di EUR per il settore elettronico dell'UE. Pertanto, il relatore ritiene che l'industria automobilistica dell'UE debba adeguarsi alle esigenze del futuro sfruttando appieno le nuove opportunità commerciali che il mercato offre e continuerà a offrire per le start-up, le PMI e il settore. I dispositivi avanzati di sicurezza contemplati nella proposta potrebbero senza dubbio aprire la strada per preparare l'industria automobilistica dell'UE alla guida connessa e automatizzata. La proposta potrebbe inoltre aiutare i consumatori ad abituarsi gradualmente ai nuovi dispositivi, il che sarà decisivo per l'accettazione e la fiducia dei consumatori in relazione alla nuova tecnologia.

Il relatore ritiene che la proposta definisca un quadro orientato al futuro e al contempo ambizioso, inteso a migliorare la protezione degli utenti della strada e, più specificamente, di quelli vulnerabili. Il relatore tiene conto del dialogo aperto e dello scambio di opinioni che la Commissione ha svolto con diversi portatori di interessi al fine di presentare misure adeguate e realistiche, prendendo in considerazione sia i consumatori che l'industria.

Su tale base, nel presente parere il relatore intende assicurare che:

A.  la sicurezza (dei veicoli) sia garantita alla luce di norme minime relative alle prestazioni, che dovrebbero applicarsi a tutti i veicoli a motore, indipendentemente dal segmento del veicolo;

B.  qualsiasi trattamento di dati (personali) sia svolto conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679). Inoltre il relatore desidera assicurare tutele più specifiche e più concrete;

C.  le misure proposte si dimostrino efficaci ed efficienti in termini di costi, senza determinare un aumento sostanziale dei prezzi per i consumatori;

D.  la maturità dei dispositivi di sicurezza proposti sia garantita e l'attuazione avvenga in modo responsabile, specificamente per quanto concerne i dispositivi che non possono essere disattivati, per esempio l'adattamento intelligente della velocità o i sistemi avanzati di frenata di emergenza, tra gli altri;

E.  siano introdotte nella proposta disposizioni sullo sviluppo di requisiti tecnici per gli pneumatici a integrazione di tali misure al fine di migliorare la sicurezza dei veicoli in termini di migliori prestazioni di aderenza e per contribuire alla riduzione della rumorosità degli pneumatici e alla riduzione delle emissioni di CO2;

F.  i costruttori forniscano informazioni chiare e di facile consultazione per i consumatori nel manuale del proprietario per aiutare i conducenti a comprendere i sistemi di assistenza alla guida e le loro funzionalità;

G.  i sistemi di sicurezza e i segnali di allerta proposti per assistere i conducenti siano facilmente percepiti da tutti i conducenti, compresi quelli con disabilità. Per garantire ciò i sistemi di sicurezza devono essere adattati, ove necessario;

H.  gli Stati membri adottino misure correttive ai fini dell'esecuzione per garantire che tutti i nuovi veicoli a motore siano prodotti in conformità al presente regolamento.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Nei decenni passati, gli sviluppi nel campo della sicurezza dei veicoli hanno recato un importante contributo alla riduzione complessiva del numero di decessi e di lesioni gravi sulle strade. Recentemente però questa tendenza alla riduzione ha subito una battuta d'arresto nell'Unione, a causa di vari fattori strutturali e comportamentali; in mancanza di nuove iniziative per la sicurezza stradale generale, l'attuale approccio avrà effetti sulla sicurezza che non riusciranno più a compensare quelli dell'incremento dei volumi di traffico. Occorre quindi migliorare ulteriormente le prestazioni di sicurezza dei veicoli nel quadro di un approccio integrato alla sicurezza stradale e allo scopo di proteggere meglio gli utenti vulnerabili della strada.

(3)  Nei decenni passati, gli sviluppi nel campo della sicurezza dei veicoli hanno recato un importante contributo alla riduzione complessiva del numero di decessi e di lesioni gravi sulle strade. Nel 2017, 25 300 persone hanno tuttavia perso la vita sulle strade dell'UE, un dato rimasto pressoché invariato in quattro anni. Inoltre, le collisioni sulle strade dell'UE causano almeno 135 000 feriti gravi ogni anno. In mancanza di nuove iniziative per la sicurezza stradale generale, l'attuale approccio avrà effetti sulla sicurezza che non riusciranno più a compensare quelli dell'incremento dei volumi di traffico. Occorre quindi migliorare ulteriormente le prestazioni di sicurezza dei veicoli nel quadro di un approccio integrato alla sicurezza stradale e allo scopo di proteggere meglio gli utenti vulnerabili e tutti gli altri utenti della strada.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Il progresso tecnico nel settore dei sistemi avanzati di sicurezza dei veicoli offre nuove possibilità di far diminuire il numero delle vittime. Per ridurre al minimo il numero di decessi è necessario introdurre alcune nuove tecnologie pertinenti.

(4)  Il progresso tecnico nel settore dei sistemi avanzati di sicurezza dei veicoli offre nuove possibilità di far diminuire il numero degli incidenti stradali e delle vittime. Per ridurre al minimo il numero di decessi è necessario introdurre alcune nuove tecnologie pertinenti.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  I sistemi di sicurezza di cui al presente regolamento dovrebbero tutti dimostrarsi efficaci ed efficienti in termini di costi e non dovrebbero determinare un aumento sostanziale dei prezzi per i consumatori.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  I sistemi di adattamento intelligente della velocità, mantenimento della corsia, monitoraggio dell'attenzione e della stanchezza del conducente, riconoscimento della distrazione e rilevamento in retromarcia offrono un elevato potenziale per una notevole riduzione del numero delle vittime. Inoltre, tali sistemi si basano su tecnologie che saranno usate anche per l'impiego di veicoli connessi e automatizzati. È pertanto opportuno introdurre a livello di Unione procedure di prova e norme armonizzate sia per l'omologazione dei veicoli in relazione a tali sistemi, sia per l'omologazione dei sistemi stessi come entità tecniche.

(6)  I sistemi avanzati di frenata di emergenza, adattamento intelligente della velocità, mantenimento della corsia, assistenza alla svolta, monitoraggio dell'attenzione e della stanchezza del conducente, riconoscimento della distrazione e rilevamento in retromarcia offrono un elevato potenziale per una notevole riduzione del numero delle vittime. I sistemi di monitoraggio dell'attenzione e della stanchezza del conducente e i sistemi di riconoscimento della distrazione dovrebbero funzionare senza riconoscimento facciale. Inoltre, tali sistemi si basano su tecnologie che saranno usate anche per l'impiego di veicoli connessi e automatizzati. È pertanto opportuno introdurre a livello di Unione procedure di prova e norme armonizzate sia per l'omologazione dei veicoli in relazione a tali sistemi, sia per l'omologazione dei sistemi stessi come entità tecniche. È altresì opportuno assicurare che tali sistemi siano ispezionabili per l'intero ciclo di vita del veicolo in modo che possano essere utilizzati in condizioni di sicurezza.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  L'introduzione di registratori di dati di evento (incidente), che memorizzino una serie di dati essenziali relativi al veicolo in un breve arco di tempo prima, durante e dopo l'evento che li ha innescati (ad esempio il gonfiaggio dell'airbag), è un passo importante per acquisire dati più precisi e approfonditi sugli incidenti. È quindi opportuno esigere che i veicoli a motore siano dotati di tali registratori. Si dovrebbe inoltre prevedere che tali registratori siano in grado di registrare e memorizzare i dati in modo che questi siano utilizzabili dagli Stati membri per effettuare analisi della sicurezza stradale e valutare l'efficacia delle specifiche misure adottate.

(7)  L'introduzione di registratori di dati di evento (incidente), che memorizzino una serie di dati essenziali relativi al veicolo in un breve arco di tempo prima, durante e dopo l'evento che li ha innescati (ad esempio il gonfiaggio dell'airbag), è un passo importante per acquisire dati più precisi e approfonditi sugli incidenti. È quindi opportuno esigere che i veicoli a motore siano dotati di tali registratori. Dovrebbero altresì essere registrati e memorizzati unicamente i dati resi anonimi che possono essere utilizzati per gli studi sugli incidenti. Inoltre, tali registratori dovrebbero essere in grado di registrare e memorizzare i dati in modo che questi siano utilizzabili dagli Stati membri solamente per effettuare analisi della sicurezza stradale e valutare l'efficacia delle specifiche misure adottate, compresa l'efficacia sotto il profilo dei costi, senza che vi sia la possibilità di identificare il proprietario o il titolare del veicolo.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  I requisiti di omologazione concernenti la sicurezza sono testati e garantiti alla luce delle norme specifiche relative alle prestazioni cui devono essere conformi tutti i veicoli, indipendentemente dal segmento del veicolo.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Qualsiasi trattamento di dati personali, quali le informazioni sul conducente trattate dal registratore di dati di evento (incidente) o quelle raccolte mediante il sistema di monitoraggio dell'attenzione e della stanchezza del conducente o di riconoscimento avanzato della distrazione, dovrebbe essere effettuato in conformità alla legislazione dell'UE sulla protezione dei dati, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati27. Inoltre il trattamento dei dati personali raccolti mediante il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 è soggetto a tutele specifiche28.

(8)  Qualsiasi trattamento di dati personali, quali le informazioni sul conducente trattate dal registratore di dati di evento (incidente) o quelle raccolte mediante il sistema di monitoraggio dell'attenzione e della stanchezza del conducente o di riconoscimento avanzato della distrazione, dovrebbe essere effettuato in conformità alla legislazione dell'UE sulla protezione dei dati, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati27. Inoltre il trattamento dei dati personali raccolti mediante il registratore di dati di evento (incidente) e il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 è soggetto a tutele specifiche28.

__________________

__________________

28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

29 Regolamento (UE) n. 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).

29 Regolamento (UE) n. 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  L'introduzione di sistemi eCall sui motocicli, i veicoli commerciali e gli autobus è essenziale per fornire assistenza medica professionale alle vittime di incidenti nel più breve tempo possibile.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Storicamente, le norme dell'Unione hanno limitato la lunghezza totale delle combinazioni di autocarri: da ciò derivano le tipiche configurazioni con la cabina sopra il motore, che massimizzano lo spazio per il carico. La posizione elevata del conducente ha però allargato gli angoli morti, peggiorando la visibilità diretta attorno alla cabina dell'autocarro. Questa è una delle cause principali degli incidenti con autocarri che coinvolgono utenti vulnerabili della strada. Migliorando la visione diretta si potrebbe ridurre notevolmente il numero di vittime: è quindi opportuno introdurre requisiti atti a conseguire tale miglioramento.

(15)  Storicamente, le norme dell'Unione hanno limitato la lunghezza totale delle combinazioni di autocarri: da ciò derivano le tipiche configurazioni con la cabina sopra il motore, che massimizzano lo spazio per il carico. La posizione elevata del conducente ha però allargato gli angoli morti, peggiorando la visibilità diretta attorno alla cabina dell'autocarro. Questa è una delle cause principali degli incidenti con autocarri che coinvolgono utenti vulnerabili della strada. Migliorando la visione diretta si potrebbe ridurre notevolmente il numero di vittime: è quindi opportuno introdurre requisiti atti a conseguire tale miglioramento in modo da migliorare la visibilità diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  La Commissione dovrebbe proporre entro la fine del 2019 che sugli autocarri e gli autobus circolanti siano installati a posteriori gli assistenti alla svolta tecnologicamente più avanzati.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  I veicoli automatizzati e connessi possono recare un contributo preziosissimo alla riduzione dei decessi sulle strade in quanto, secondo le stime, circa il 90% degli incidenti stradali è provocato da errori umani. Dal momento che i veicoli automatizzati sostituiranno gradualmente il conducente in alcuni suoi compiti, è opportuno adottare norme e requisiti tecnici armonizzati a livello dell'Unione per i sistemi dei veicoli automatizzati.

(17)  I veicoli automatizzati e connessi possono recare un contributo preziosissimo alla riduzione dei decessi sulle strade in quanto, secondo le stime, oltre il 90% degli incidenti stradali è provocato da errori umani o dall'interazione tra errori umani con il veicolo e/o le infrastrutture. Dal momento che i veicoli automatizzati sostituiranno gradualmente il conducente in alcuni suoi compiti, è opportuno adottare norme e requisiti tecnici armonizzati efficienti e adeguati a livello dell'Unione per i sistemi dei veicoli automatizzati.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  L'Unione dovrebbe continuare a promuovere a livello di Nazioni Unite lo sviluppo di requisiti tecnici per la rumorosità, la resistenza al rotolamento e le prestazioni di aderenza sul bagnato degli pneumatici. Ciò in quanto il regolamento UNECE n. 117 contiene attualmente tali disposizioni dettagliate. Il processo di adattamento dei requisiti relativi agli pneumatici al fine di tener conto dei progressi tecnici dovrebbe continuare a livello di Nazioni Unite, in particolare per garantire che le prestazioni degli pneumatici siano valutate anche alla fine del ciclo di vita degli stessi, quando sono consumati, e per promuovere l'idea che gli pneumatici dovrebbero soddisfare i requisiti per tutta la loro durata, senza essere sostituiti prematuramente. I requisiti attualmente previsti dal regolamento (CE) n. 661/2009 per le prestazioni degli pneumatici dovrebbero essere sostituiti da regolamenti UNECE equivalenti.

(19)  L'Unione dovrebbe continuare a promuovere a livello di Nazioni Unite lo sviluppo di requisiti tecnici per la rumorosità, la resistenza al rotolamento e le prestazioni di aderenza sul bagnato degli pneumatici. Ciò in quanto il regolamento UNECE n. 117 contiene attualmente tali disposizioni dettagliate. Il processo di adattamento dei requisiti relativi agli pneumatici al fine di tener conto dei progressi tecnici dovrebbe essere portato avanti con rapidità e con obiettivi ambiziosi a livello di Nazioni Unite, in particolare per garantire che le prestazioni degli pneumatici siano valutate anche alla fine del ciclo di vita degli stessi, quando sono consumati, e per promuovere l'idea che gli pneumatici dovrebbero soddisfare i requisiti per tutta la loro durata, senza essere sostituiti prematuramente. Per garantire che siano rispettate norme rigorose, i requisiti attualmente previsti dal regolamento (CE) n. 661/2009 per le prestazioni degli pneumatici dovrebbero essere monitorati e valutati e dovrebbero essere sostituiti qualora le prestazioni degli pneumatici possano essere migliorate all'interno dell'Unione europea.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)  Per assicurare la conformità con il presente regolamento, si applicano al presente regolamento le misure correttive e le disposizioni relative alle sanzioni di cui al regolamento (UE) 2018/858.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  per l'omologazione di pneumatici di nuova fabbricazione per quanto riguarda le loro prestazioni ambientali e di sicurezza.

3.  per l'omologazione di pneumatici di nuova fabbricazione per quanto riguarda le loro prestazioni ambientali e di sicurezza in termini di riduzione del rumore e dell'inquinamento atmosferico.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  "utente vulnerabile della strada": un utente della strada che utilizza un veicolo a motore a due ruote o un utente della strada non motorizzato, quali pedoni o ciclisti;

(1)  "utente vulnerabile della strada": un utente della strada che utilizza un veicolo a motore a due o tre ruote o un dispositivo elettrico di trasporto personale, o un utente della strada non motorizzato, quali pedoni o ciclisti;

Motivazione

Molti veicoli a motore a due ruote sono ora costruiti a 3 ruote, ma rimangono vulnerabili nei confronti di automobili e camion. Analogamente, in città sempre più persone circolano su dispositivi elettrici di trasporto personali (monopattini, monocicli elettrici, ecc.). È opportuno non escluderle dalla definizione di utente vulnerabile della strada.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  "segnalazione di arresto di emergenza": lampeggiamento rapido delle luci di arresto che indica agli altri utenti della strada che si trovano dietro al veicolo che si sta applicando al veicolo una forza di decelerazione elevata in relazione alle condizioni prevalenti della strada;

(7)  "segnalazione di arresto di emergenza": lampeggiamento rapido delle luci di arresto o degli indicatori di direzione che indica agli altri utenti della strada che si trovano dietro al veicolo che si sta applicando al veicolo una forza di decelerazione elevata in relazione alle condizioni prevalenti della strada;

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  "rilevamento in retromarcia": una telecamera, uno schermo o un sistema ottico o di rilevamento che segnala al conducente la presenza di persone o oggetti dietro il veicolo, con lo scopo principale di evitare collisioni in retromarcia;

(8)  "rilevamento in retromarcia": un sistema che segnala al conducente la presenza di persone o oggetti dietro il veicolo, con lo scopo principale di evitare collisioni in retromarcia;

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  "sistema avanzato di frenata di emergenza": un sistema in grado di individuare automaticamente una possibile collisione e di attivare il sistema di frenata del veicolo per farlo rallentare al fine di evitare o di attenuare una collisione;

(10)  "sistema avanzato di frenata di emergenza": un sistema in grado di individuare automaticamente una possibile collisione e di attivare automaticamente all'ultimo istante possibile il sistema di frenata del veicolo per farlo rallentare al fine di evitare o di attenuare una collisione;

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  "sistema di mantenimento della corsia": un sistema che monitora la posizione del veicolo rispetto al limite della corsia e applica una coppia al volante o una pressione sui freni, almeno quando si verifica o sta per verificarsi la deviazione dalla corsia e una collisione può essere imminente;

(11)  "sistema di mantenimento della corsia": un sistema che monitora la posizione del veicolo rispetto al limite della corsia e applica una coppia al volante o una pressione sui freni ed emette un segnale di allerta, almeno quando si verifica o sta per verificarsi la deviazione dalla corsia e una collisione può essere imminente;

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis)  "assistente alla svolta": un sistema tecnologicamente avanzato che rileva gli utenti vulnerabili della strada, in particolare negli angoli morti nelle immediate vicinanze del lato del marciapiede, ed emette un segnale di allerta per impedire la collisione con essi;

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  "registratore di dati di evento (incidente)": un sistema che registra e memorizza i parametri relativi agli incidenti e le informazioni prima, durante e dopo una collisione;

(13)  "registratore di dati di evento (incidente)": un sistema che registra e memorizza i parametri relativi agli incidenti e le informazioni per il periodo di tempo necessario, non superiore a cinque secondi, quando si verifica una collisione;

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  "sistema di protezione frontale": una o più strutture separate, quale un paraurti tubolare rigido, o un paraurti aggiuntivo che, in aggiunta a quello originale, è destinato a proteggere la superficie esterna del veicolo da danni derivanti dalla collisione con un oggetto, a eccezione delle strutture la cui massa è inferiore a 0,5 kg e sono destinate unicamente alla protezione delle luci del veicolo;

(14)  "sistema di protezione frontale": una o più strutture separate, quale un paraurti tubolare rigido, o un paraurti aggiuntivo che, in aggiunta a quello originale, è destinato a proteggere la superficie esterna del veicolo da danni o lesioni derivanti dalla collisione con un oggetto o un animale, a eccezione delle strutture la cui massa è inferiore a 0,5 kg e sono destinate unicamente alla protezione delle luci del veicolo;

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  "veicolo automatizzato": un veicolo a motore progettato e costruito per muoversi autonomamente per lunghi periodi di tempo senza una supervisione umana costante;

(21)  "veicolo automatizzato": un veicolo a motore progettato e costruito per muoversi autonomamente nel rispetto delle norme di circolazione per lunghi periodi di tempo senza una supervisione umana costante;

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  I costruttori garantiscono che i veicoli sono progettati, costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per gli occupanti dei veicoli e per gli utenti vulnerabili della strada.

4.  I costruttori garantiscono che i veicoli sono progettati, costruiti e assemblati in modo tale che, se utilizzati nel modo previsto, il rischio di decesso o lesioni per gli occupanti dei veicoli e per gli utenti vulnerabili della strada sia evitato o, in caso di incidente, ridotto al minimo.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  pedoni, ciclisti, campo visivo e visibilità;

b)  pedoni, ciclisti, utenti con pattini e monopattini, campo visivo e visibilità;

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  I requisiti di omologazione concernenti la sicurezza stabiliti nel presente regolamento sono neutrali dal punto di vista tecnologico e sono testati e garantiti alla luce delle norme specifiche relative alle prestazioni cui devono essere conformi tutti i veicoli, indipendentemente dal segmento del veicolo.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter.  I costruttori forniscono informazioni chiare e di facile consultazione per i consumatori nel manuale del proprietario per aiutare i conducenti a comprendere i sistemi di assistenza alla guida e le loro funzionalità.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  l'omologazione di pneumatici, compresi i requisiti tecnici riguardanti la loro installazione.

b)  l'omologazione di pneumatici, comprese le prove in condizioni di usura e in presenza di condizioni climatiche diverse, tra cui le prove di aderenza sul bagnato, nonché i requisiti tecnici riguardanti la loro installazione.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  l'attuazione a livello dell'Unione europea di un test di omologazione dei pneumatici montati sui veicoli M1 e N1 per quanto riguarda l'aderenza sul bagnato in stato di usura;

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)  sistema eCall;

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f ter)  registratore di dati di evento (incidente);

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  I veicoli a motore sono dotati di sistemi avanzati di frenata di emergenza progettati e attrezzati in modo da funzionare in due fasi e che:

 

a) rilevano veicoli in movimento e ostacoli fissi davanti al veicolo a motore nella prima fase;

 

b) estendono le capacità di rilevamento, in particolare negli angoli morti, in modo da includere anche gli utenti vulnerabili della strada situati davanti al veicolo a motore nella seconda fase.

 

I sistemi avanzati di frenata di emergenza soddisfano in particolare i seguenti requisiti:

 

a) non deve essere possibile spegnere tali sistemi;

 

b) gli interventi attivi automatizzati dei sistemi devono poter essere controllati tramite azioni intenzionali del conducente, ad esempio accelerazioni;

 

c) i sistemi devono essere in modalità di funzionamento normale a ogni attivazione dell'interruttore generale del veicolo;

 

d) deve essere possibile disattivare facilmente i segnali acustici di allerta, ma tale azione non deve disattivare al tempo stesso le altre funzioni dei sistemi diverse dai segnali acustici di allerta.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  I dispositivi di sicurezza e i segnali di allerta utilizzati nella guida assistita sono facilmente percepiti da tutti i conducenti, compresi gli anziani e le persone con disabilità.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.  I registratori di dati di evento (incidente) soddisfano in particolare i seguenti requisiti:

 

a) i dati che sono in grado di registrare e memorizzare per il periodo di tempo necessario, non superiore a cinque secondi, quando si verifica una collisione devono comprendere la velocità del veicolo, lo stato e la frequenza di attivazione dei suoi sistemi di sicurezza e qualsiasi altro parametro di input pertinente dei sistemi di bordo di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti;

 

b) non deve essere possibile disattivare tali dispositivi.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Norme sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati

 

1. Il presente regolamento non pregiudica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualsiasi trattamento di dati personali mediante il registratore di dati di evento (incidente) di cui all'articolo 6, paragrafo 4 bis, è conforme alle norme sulla protezione dei dati personali previste da tale regolamento.

 

2. I dati personali trattati dal registratore di dati di evento (incidente) sono utilizzati soltanto ai fini dell'analisi dei dati dell'incidente. I dati di evento (incidente) sono messi a disposizione esclusivamente delle autorità nazionali, conformemente alla legislazione dell'Unione o nazionale nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, su un'interfaccia standardizzata. I dati resi anonimi che un registratore di dati di un evento (incidente) è in grado di registrare e conservare comprendono il tipo, la versione e la variante del veicolo e, in particolare, i sistemi di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti in dotazione a tale veicolo. Non comprendono tuttavia le ultime quattro cifre del codice VIS (vehicle indicator section) del numero di identificazione del veicolo (VIN), né qualsiasi altra informazione che possa consentire di individuare il singolo veicolo o il proprietario o il titolare del veicolo.

 

3. I dati personali trattati in virtù del presente regolamento sono conservati solo per il periodo di tempo necessario ai fini dell'analisi dei dati dell'incidente di cui al paragrafo 2. Tali dati sono cancellati completamente non appena non sono più necessari per tale scopo.

 

4. I costruttori garantiscono che il registratore di dati di evento (incidente) non sia tracciabile né oggetto di controllo costante.

 

5. I costruttori garantiscono che i dati siano automaticamente e costantemente soppressi dalla memoria interna del registratore di dati di evento (incidente).

 

6. Tali dati non sono disponibili all'esterno del registratore di dati di evento (incidente) ad alcuna entità prima che sia attivato un possibile evento (incidente).

 

7. Le tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata sono integrate nel registratore dei dati di evento (incidente) per fornire ai conducenti un livello adeguato di tutela della vita privata e un elevato livello di sicurezza informatica, nonché le necessarie tutele per prevenire la sorveglianza, la manipolazione a distanza e l'uso improprio, compresi gli attacchi informatici.

 

8. I costruttori forniscono nel manuale del proprietario informazioni chiare e complete sul trattamento dei dati effettuato dal registratore di dati di evento (incidente). Le informazioni contengono:

 

a) il riferimento alla base giuridica per il trattamento dei dati;

 

b) la precisazione del fatto che il registratore di dati di evento (incidente) è attivato per impostazione predefinita;

 

c) le modalità per il trattamento dei dati eseguito dal registratore di dati di evento (incidente);

 

d) lo scopo specifico del trattamento mediante registratore di dati di evento (incidente), che si limita all'analisi dei dati dell'incidente di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2;

 

e) i tipi di dati raccolti e trattati e i destinatari di tali dati;

 

f) il limite di tempo per la conservazione dei dati nel registratore di dati di evento (incidente);

 

g) la precisazione del fatto che non vi è alcun controllo costante del veicolo;

 

h) le modalità per l'esercizio dei diritti degli interessati nonché il servizio di contatto responsabile del trattamento delle domande di accesso.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I veicoli delle categorie M1 e N1 sono dotati di sistemi avanzati di frenata di emergenza progettati e attrezzati in modo da funzionare in due fasi e che:

soppresso

a)  rilevano veicoli in movimento e ostacoli fissi davanti al veicolo a motore nella prima fase;

 

b)  estendono le capacità di rilevamento in modo da includere anche gli utenti vulnerabili della strada situati davanti al veicolo a motore nella seconda fase.

 

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I veicoli delle categorie M1 e N1 sono dotati di sistemi di mantenimento della corsia.

3.  I veicoli delle categorie M1 e N1 sono dotati di sistemi di mantenimento della corsia e sistemi di avviso di deviazione dalla corsia. .

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.  I sistemi avanzati di frenata di emergenza e i sistemi di mantenimento della corsia soddisfano in particolare i seguenti requisiti:

4.  I sistemi di mantenimento della corsia e i sistemi di avviso di deviazione dalla corsia soddisfano in particolare i seguenti requisiti:

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  gli interventi attivi automatizzati dei sistemi devono poter essere controllati tramite azioni intenzionali del conducente, ad esempio sterzate;

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  I veicoli delle categorie M1 e N1 sono dotati di registratori di dati di evento (incidente). I registratori di dati di evento (incidente) soddisfano in particolare i seguenti requisiti:

soppresso

a)  i dati che sono capaci di registrare e memorizzare per il periodo prima, durante e dopo la collisione devono comprendere almeno la velocità del veicolo, lo stato e la frequenza di attivazione dei suoi sistemi di sicurezza e qualsiasi altro parametro di input pertinente dei sistemi di bordo di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti;

 

b)  non deve essere possibile disattivare tali dispositivi;

 

c)  i dati sono registrati e memorizzati in modo da non essere manipolabili e da poter essere messi a disposizione delle autorità nazionali, in base alla legislazione nazionale o dell'Unione in conformità al regolamento (UE) 2016/679, mediante un'interfaccia standardizzata ai fini dell'analisi dei dati dell'incidente, e in modo tale da consentire l'individuazione accurata del tipo, della versione e della variante del veicolo e dei sistemi di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti in dotazione a tale veicolo.

 

I dati che i registratori di dati di evento (incidente) sono capaci di registrare e memorizzare non comprendono tuttavia le ultime quattro cifre del codice VIS (vehicle indicator section) del numero di identificazione del veicolo (VIN), né qualsiasi altra informazione che possa consentire di individuare il singolo veicolo.

 

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 sono dotati di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia e di sistemi avanzati di frenata di emergenza che sono conformi ai requisiti di cui agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 7.

2.  I veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 sono dotati di sistemi di mantenimento della corsia e di avviso di deviazione dalla corsia e di sistemi avanzati di frenata di emergenza che sono conformi ai requisiti di cui agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 7.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 sono dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di utenti vulnerabili della strada situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta o di evitare la collisione con essi.

3.  I veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 sono dotati di assistenti alla svolta, che sono conformi ai requisiti di cui agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 7.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.  I sistemi di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo soddisfano in particolare i seguenti requisiti:

4.  I sistemi di cui al paragrafo 2 del presente articolo soddisfano in particolare i seguenti requisiti:

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  gli interventi attivi automatizzati dei sistemi devono poter essere controllati tramite azioni intenzionali del conducente, ad esempio sterzate;

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Il sistema di cui al paragrafo 3 non può essere disattivato.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  I veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 sono progettati e costruiti in modo da migliorare la visibilità diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida.

5.  I veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 sono progettati e costruiti in modo da migliorare la visibilità diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida. La Commissione propone un atto delegato relativamente ai requisiti sulla visione diretta volti a eliminare l'angolo morto sul lato anteriore e sul lato conducente degli autocarri e a ridurre significativamente l'angolo morto sul lato del marciapiede. Tale requisito è differenziato in base al tipo di autocarro.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  I veicoli delle categorie M2 e M3 con una capacità superiore ai 22 passeggeri oltre al conducente e che dispongono di spazi destinati ai passeggeri in piedi per consentire loro spostamenti frequenti sono progettati e costruiti in modo da essere accessibili alle persone a mobilità ridotta, comprese le persone su sedia a rotelle.

6.  I veicoli delle categorie M2 e M3 con una capacità superiore ai 22 passeggeri oltre al conducente e che dispongono di spazi destinati ai passeggeri in piedi per consentire loro spostamenti frequenti sono progettati e costruiti in modo da essere accessibili alle persone a mobilità ridotta, comprese le persone su sedia a rotelle e le persone con disabilità.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  ai sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo, comprese le operazioni di sterzata, accelerazione e frenata;

a)  ai sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo, comprese le operazioni di sterzata, accelerazione e frenata e che sostituiscono l'obbligo di intervento per la segnalazione;

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 16 bis

 

Riesame

 

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata, ove opportuno, di proposte di modifica al presente regolamento o altre normative pertinenti per quanto riguarda l'inclusione di ulteriori nuove misure di sicurezza.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [PO: Please insert the date 36 months following the date of entry into force of this Regulation].

Esso si applica a decorrere dal [PO: Please insert the date 24 months following the date of entry into force of this Regulation]. Gli atti delegati di cui all'articolo 12 devono essere pubblicati almeno 12 mesi prima della loro applicazione.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Allegato II – tabella – riga 13

 

Testo della Commissione

Oggetto

Regolamenti UNECE

Ulteriori requisiti tecnici specifici

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ET

Componente

Protezione antincastro posteriore

Regolamento UNECE n. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Emendamento

Oggetto

Regolamenti UNECE

Ulteriori requisiti tecnici specifici

1.

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ET

Componente

Protezione antincastro posteriore

Regolamento UNECE n. 58

I veicoli delle categorie N2 e N3 devono essere dotati di un dispositivo di protezione antincastro nell'eventualità di una collisione con veicoli che viaggiano a una velocità fino a 56 km/h.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Allegato II – tabella – riga 36

 

Testo della Commissione

Oggetto

Regolamenti UNECE

Ulteriori requisiti tecnici specifici

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ET

Componente

Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Emendamento

Oggetto

Regolamenti UNECE

Ulteriori requisiti tecnici specifici

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ET

Componente

Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Allegato II – tabella – riga 38

 

Testo della Commissione

Oggetto

Regolamenti UNECE

Ulteriori requisiti tecnici specifici

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ET

Componente

Sistema di informazione degli angoli morti

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Emendamento

Oggetto

Regolamenti UNECE

Ulteriori requisiti tecnici specifici

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ET

Componente

Sistema di assistenza alla svolta

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Allegato II – tabella – riga 49

 

Testo della Commissione

Oggetto

Regolamenti UNECE

Ulteriori requisiti tecnici specifici

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ET

Componente

Sistemi di emergenza per il mantenimento della corsia

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Emendamento

Oggetto

Regolamenti UNECE

Ulteriori requisiti tecnici specifici

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ET

Componente

Sistemi di mantenimento della corsia e di avviso di deviazione dalla corsia

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Allegato II – tabella – riga 61

 

Testo della Commissione

Oggetto

Regolamenti UNECE

Ulteriori requisiti tecnici specifici

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ET

Componente

Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

Emendamento

Oggetto

Regolamenti UNECE

Ulteriori requisiti tecnici specifici

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ET

Componente

Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti

 

 

 

B

B

 

B

B

 

B

B

B

 

 

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Allegato II – tabella – riga 72

 

Testo della Commissione

Oggetto

Regolamenti UNECE

Ulteriori requisiti tecnici specifici

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ET

Componente

Adattamento intelligente della velocità

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

Emendamento

Oggetto

Regolamenti UNECE

Ulteriori requisiti tecnici specifici

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ET

Componente

Adattamento intelligente della velocità

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

C

 

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Allegato II – tabella – riga 90

 

Testo della Commissione

Oggetto

Regolamenti UNECE

Ulteriori requisiti tecnici specifici

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ET

Componente

Registratore di dati di evento (incidente)

 

 

B

B5

B5

B

B5

B5

 

 

 

 

B

 

Emendamento

Oggetto

Regolamenti UNECE

Ulteriori requisiti tecnici specifici

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ET

Componente

Registratore di dati di evento (incidente)

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Allegato II – Note alla tabella– lettera D

Testo della Commissione

Emendamento

D: Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato:

D: Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato:

[PO: Please insert the date 48 months after the date of application of this Regulation]

[PO: Please insert the date 36 months after the date of application of this Regulation]

Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli e la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche:

Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli e la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche:

[PO: Please insert the date 84 months after the date of application of this Regulation]

[PO: Please insert the date 72 months after the date of application of this Regulation]

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti della strada vulnerabili

Riferimenti

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

TRAN

28.5.2018

Relatore per parere

Nomina

Matthijs van Miltenburg

9.7.2018

Esame in commissione

21.11.2018

 

 

 

Approvazione

10.1.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

44

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Rosa D'Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Mylène Troszczynski

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Csaba Sógor, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

2

-

 

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti della strada vulnerabili

Riferimenti

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Presentazione della proposta al PE

17.5.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

TRAN

28.5.2018

 

Pareri non espressi

       Decisione

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Relatori

       Nomina

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

19.6.2018

 

 

 

Esame in commissione

11.10.2018

6.12.2018

21.1.2019

 

Approvazione

21.2.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Nadja Hirsch, Othmar Karas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Georg Mayer

Deposito

4.3.2019

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

33

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Othmar Karas, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2019
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