RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

11.3.2019 - (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)) - ***I

Commissione per gli affari esteri
Relatori: Knut Fleckenstein, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra


Procedura : 2018/0247(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0174/2019

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0465),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0274/2018),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018[1],

 visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018[2],

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0174/2019),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Gli obiettivi di uno strumento di preadesione sono sostanzialmente diversi dagli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione, essendo lo scopo di tale strumento è quello di preparare i beneficiari elencati nell'allegato I alla futura adesione all'Unione e sostenere il loro processo di adesione. Risulta pertanto indispensabile disporre di uno strumento specifico a sostegno dell'allargamento, assicurandone al contempo la complementarità con gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione, in particolare con gli obiettivi dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI).

(2) L'obiettivo di uno strumento di preadesione è quello di preparare i beneficiari elencati nell'allegato I (i "beneficiari") alla futura adesione all'Unione e sostenere il loro processo di adesione in linea con gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione, fra cui il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali, nonché la protezione e la promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. Sebbene la natura diversa del processo di adesione giustifichi uno strumento specifico a sostegno dell'allargamento, gli obiettivi e il funzionamento di tale strumento dovrebbero essere coerenti e complementari agli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione, in particolare con gli obiettivi dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI).

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) L'articolo 49 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che ogni Stato europeo che osservi i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, e che si impegna a promuovere tali valori può domandare di diventare membro dell'Unione. Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all'Unione può diventare membro solo allorché abbia dimostrato di rispettare i criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 (i “criteri di Copenaghen”) e a condizione che l'Unione disponga della capacità di integrare il nuovo membro. I criteri di Copenaghen riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, l'esistenza di un'economia di mercato funzionante, nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione e la capacità non soltanto di godere dei diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati, inclusa l'adesione agli obiettivi di un'unione politica, economica e monetaria.

(3) L'articolo 49 TUE stabilisce che ogni Stato europeo che osservi i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, e che si impegna a promuovere tali valori può domandare di diventare membro dell'Unione. Tali valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il processo di allargamento si basa su criteri consolidati e su condizioni eque e rigorose. Ciascun beneficiario è valutato in base ai propri meriti. La valutazione dei progressi compiuti e l'individuazione delle carenze mirano a fornire incentivi e orientamenti ai beneficiari elencati nell'allegato I perché portino avanti le ambiziose riforme necessarie. Affinché la prospettiva di allargamento diventi realtà, rimane essenziale un forte impegno a rispettare il principio della "priorità alle questioni fondamentali"15. I progressi verso l'adesione dipendono dal rispetto dei valori dell'Unione da parte di ciascun richiedente e dalla capacità di ciascun richiedente di realizzare le riforme necessarie per allineare i suoi sistemi politico, istituzionale, giuridico, amministrativo ed economico alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione.

(4) Il processo di allargamento si basa su criteri consolidati e su condizioni eque e rigorose. Ciascun beneficiario è valutato in base ai propri meriti. La valutazione dei progressi compiuti e l'individuazione delle carenze mirano a fornire incentivi e orientamenti ai beneficiari elencati nell'allegato I perché portino avanti le ambiziose riforme necessarie. Affinché la prospettiva di allargamento diventi realtà, rimane essenziale un forte impegno a rispettare il principio della "priorità alle questioni fondamentali"15. Le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale basate su una risoluzione definitiva, inclusiva e vincolante delle controversie bilaterali sono elementi essenziali del processo di allargamento e fondamentali per la sicurezza e la stabilità dell'Unione nel suo insieme. I progressi verso l'adesione dipendono dal rispetto dei valori dell'Unione da parte di ciascun candidato e dalla capacità di ciascun candidato di realizzare ed implementare le riforme necessarie per allineare i suoi sistemi politico, istituzionale, giuridico, sociale, amministrativo ed economico alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione. Il quadro negoziale stabilisce i requisiti in base ai quali sono misurati i progressi dei negoziati di adesione con ciascun paese candidato.

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15 L'approccio che prevede di dare la “priorità alle questioni fondamentali” stabilisce un collegamento tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali con le altre due dimensioni fondamentali del processo di adesione: la governance economica – che consiste in una maggiore attenzione allo sviluppo economico e al miglioramento della competitività – e il rafforzamento delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione. Ciascuna delle tre questioni fondamentali è di cruciale importanza per i processi di riforma dei paesi candidati e candidati potenziali e affronta le principali preoccupazioni dei cittadini.

15 L'approccio che prevede di dare la “priorità alle questioni fondamentali” stabilisce un collegamento tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali con le altre due dimensioni fondamentali del processo di adesione: la governance economica – che consiste in una maggiore attenzione allo sviluppo economico e al miglioramento della competitività – e il rafforzamento delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione. Ciascuna delle tre questioni fondamentali è di cruciale importanza per i processi di riforma dei paesi candidati e candidati potenziali e affronta le principali preoccupazioni dei cittadini.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all'Unione può diventare membro solo qualora abbia dimostrato di rispettare pienamente i criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 (i "criteri di Copenaghen") e a condizione che l'Unione disponga della capacità di integrare il nuovo membro. I criteri di Copenaghen riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, l'esistenza di un'economia di mercato funzionante nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione e la capacità non soltanto di godere dei diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati, incluso il perseguimento degli obiettivi di un'unione politica, economica e monetaria.

Emendamento  5Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La politica di allargamento dell'Unione è un investimento per la pace, la sicurezza e la stabilità in Europa. Essa fornisce maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco beneficio dell'Unione e dei paesi che desiderano aderirvi. La prospettiva di entrare a far parte dell'Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali.

(5) La politica di allargamento è parte integrante dell'azione esterna dell'UE che contribuisce alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sia all'interno che all'esterno delle frontiere dell'Unione. Essa fornisce maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco beneficio dell'Unione e dei paesi che desiderano aderirvi, rispettando nel contempo il principio di un'integrazione progressiva per garantire un'agevole trasformazione dei beneficiari. La prospettiva di entrare a far parte dell'Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) L'assistenza dovrebbe altresì essere fornita nel rispetto degli accordi conclusi dall'Unione con i beneficiari elencati nell'allegato I. È opportuno che l'assistenza si concentri principalmente sull'obiettivo di aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali e a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione. L'assistenza dovrebbe inoltre sostenere i principi e i diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali17. L'assistenza dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi prodigati dai beneficiari per avanzare nella cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macro-regionali dell'Unione. Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro sviluppo economico e sociale e la governance economica e costituire la base di un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche attraverso l'attuazione dello sviluppo regionale, dello sviluppo agricolo e rurale, delle politiche sociali e occupazionali e dello sviluppo dell'economia e della società digitali, conformemente all'iniziativa faro Agenda digitale per i Balcani occidentali.

(7) L'assistenza dovrebbe altresì essere fornita nel rispetto degli accordi internazionali conclusi dall'Unione, anche con i beneficiari. È opportuno che l'assistenza si concentri principalmente sull'obiettivo di aiutare i beneficiari a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali, compresi quelli delle minoranze, e a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale, il rispetto delle norme internazionali sui diritti dei lavoratori e la non discriminazione dei gruppi vulnerabili, compresi i minori e le persone con disabilità. L'assistenza dovrebbe inoltre sostenere l'adesione dei beneficiari ai principi e ai diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali17, come pure all'economia sociale di mercato e alla convergenza verso l'acquis sociale. L'assistenza dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi prodigati dai beneficiari per avanzare nella cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macro-regionali dell'Unione al fine di sviluppare relazioni di buon vicinato e promuovere la riconciliazione. Essa dovrebbe inoltre promuovere le strutture settoriali di cooperazione regionale e lo sviluppo economico e sociale e la governance economica dei beneficiari, favorire l'integrazione economica con il mercato unico dell'UE, compresa la cooperazione doganale, promuovere un commercio aperto ed equo e costituire la base di un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche attraverso l'attuazione dello sviluppo regionale, della coesione e dell'inclusione, dello sviluppo agricolo e rurale, delle politiche sociali e occupazionali e dello sviluppo dell'economia e della società digitali, conformemente all'iniziativa faro Agenda digitale per i Balcani occidentali.

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17 Il pilastro europeo dei diritti sociali, solennemente proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale di Göteborg per l'occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017.

17 Il pilastro europeo dei diritti sociali, solennemente proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale di Göteborg per l'occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Tenuto conto della capacità di trasformazione del processo di riforma durante il processo di allargamento nei paesi candidati, l'Unione dovrebbe intensificare i propri sforzi volti a privilegiare settori chiave per il finanziamento dell'Unione, come ad esempio il rafforzamento delle istituzioni e della sicurezza, nonché ad incrementare il proprio sostegno ai paesi candidati nell'attuazione dei progetti al fine di proteggere tali paesi dalle influenze esterne all'UE.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) Gli sforzi dell'Unione intesi a sostenere l'avanzamento delle riforme nei paesi candidati mediante i finanziamenti dell'IPA dovrebbero essere correttamente comunicati nei paesi candidati come pure negli Stati membri. L'Unione, a tale riguardo, dovrebbe migliorare l'impegno in materia di campagne di comunicazione, onde garantire la visibilità del finanziamento dell'IPA, in quanto principale strumento dell'UE per la pace e la stabilità nella zona dell'allargamento. 

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 7 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quater) L'importanza dell'agevolazione e dell'esecuzione del bilancio è riconosciuta per quanto concerne il rafforzamento istituzionale, il che aiuterà, a sua volta, a prevenire possibili questioni legate alla sicurezza e impedirà eventuali futuri flussi migratori irregolari verso gli Stati membri.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il rafforzamento della cooperazione strategica e operativa tra l'Unione e i beneficiari elencati nell'allegato I in materia di sicurezza è fondamentale per affrontare in modo efficace i problemi della sicurezza e del terrorismo.

(9) Il rafforzamento della cooperazione strategica e operativa tra l'Unione e i beneficiari in materia di sicurezza e di riforma del settore della difesa è fondamentale per affrontare in modo efficace i problemi della sicurezza, della criminalità organizzata e del terrorismo.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  Le azioni a titolo dello strumento istituito dal presente regolamento dovrebbero anche contribuire ad aiutare i beneficiari ad allinearsi progressivamente alla politica estera e di sicurezza comune (PESC), e nell'applicazione di misure restrittive nonché con le più ampie politiche esterne dell'Unione nel quadro delle istituzioni internazionali e dei consessi multilaterali. La Commissione dovrebbe incoraggiare i beneficiari a sostenere l'ordine mondiale basato su regole e valori e a cooperare nella promozione del multilateralismo e all'ulteriore rafforzamento del sistema commerciale internazionale, comprese le riforme dell'OMC.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) È essenziale intensificare ulteriormente la cooperazione in materia di migrazione, anche a livello di gestione delle frontiere, garantendo l'accesso alla protezione internazionale, condividendo le informazioni, rafforzando i benefici della migrazione in termini di sviluppo, facilitando la migrazione legale e per motivi di lavoro, rafforzando i controlli alle frontiere e proseguendo il nostro impegno di lotta contro la migrazione irregolare, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.

(10) La cooperazione in materia di migrazione, anche a livello di gestione e controllo delle frontiere, garantendo l'accesso alla protezione internazionale, condividendo le informazioni, rafforzando i benefici della migrazione in termini di sviluppo, facilitando la migrazione legale e per motivi di lavoro, rafforzando i controlli alle frontiere e gli sforzi volti a prevenire e scoraggiare la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati, e la lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di persone costituiscono un aspetto importante della cooperazione tra l'Unione e i beneficiari.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il potenziamento dello Stato di diritto, che comprende la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, e il buon governo, compresa la riforma della pubblica amministrazione, restano sfide chiave nella maggior parte dei beneficiari elencati nell'allegato I e sono essenziali perché i beneficiari si avvicinino all'Unione e successivamente assumano pienamente gli obblighi che comporta l'adesione all'Unione. Considerate la natura a lungo termine delle riforme perseguite in tali campi e la necessità di fare bilanci dei risultati ottenuti, l'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento dovrebbe affrontare quanto prima i requisiti imposti ai dei beneficiari elencati nell'allegato I.

(11) Il potenziamento dello Stato di diritto, che comprende l'indipendenza del sistema giudiziario, la lotta contro la corruzione, il riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata, e il buon governo, compresa la riforma della pubblica amministrazione, assicurando sostegno ai difensori dei diritti umani, costante allineamento in materia di trasparenza, concorrenza, aiuti di Stato, proprietà intellettuale e investimenti esteri, restano sfide chiave e sono essenziali perché i beneficiari si avvicinino all'Unione e si preparino ad assumere pienamente gli obblighi che comporta l'adesione all'Unione. Considerate la natura a lungo termine delle riforme perseguite in tali campi e la necessità di fare bilanci dei risultati ottenuti, l'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento dovrebbe essere programmata in modo da affrontare quanto prima tali questioni.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) In conformità del principio della democrazia partecipativa, la Commissione dovrebbe incoraggiare il controllo parlamentare, in ciascuno dei beneficiari elencati nell'allegato I.

(12) La dimensione parlamentare rimane fondamentale nel processo di adesione. In conformità del principio della democrazia partecipativa, la Commissione dovrebbe quindi promuovere il rafforzamento delle capacità parlamentari, il controllo parlamentare, le procedure democratiche e l'equa rappresentanza in ciascuno dei beneficiari.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) I beneficiari elencati nell'allegato I devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi agli sforzi dell'Unione per affrontare tali problematiche. Riconoscendo l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), questo programma dovrebbe contribuire a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire l'obiettivo generale che prevede che il 25% della spesa del bilancio dell'UE venga impiegato a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni nell'ambito del presente programma dovrebbero destinare il 16% della dotazione finanziaria globale del programma agli obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l'attuazione del programma saranno individuate le azioni pertinenti e il contributo complessivo del presente programma dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di revisione e valutazione.

(13) I beneficiari devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi agli sforzi dell'Unione per affrontare tali problematiche. Riconoscendo l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), questo programma dovrebbe contribuire a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire l'obiettivo generale che prevede che il 25% della spesa del bilancio dell'UE venga impiegato a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni nell'ambito del presente programma dovrebbero puntare a destinare almeno il 16 % della dotazione finanziaria globale del programma agli obiettivi in materia di clima, sforzandosi di conseguire l'obiettivo di portare la spesa in materia climatica al 30 % della spesa del QFP entro il 2027. È opportuno privilegiare i progetti ambientali volti ad affrontare l'inquinamento transfrontaliero. Durante la preparazione e l'esecuzione del programma saranno individuate le azioni pertinenti e il contributo complessivo del presente programma dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di revisione e valutazione.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la conformità, la coerenza e la complementarità della loro assistenza, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza. È inoltre opportuno adottare le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche, il coordinamento e la complementarità con gli altri donatori. Il ruolo della società civile dovrebbe essere rafforzato sia nell'ambito dei programmi attuati tramite enti governativi sia nella sua qualità di beneficiaria diretta dell'assistenza dell'Unione.

(16) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la conformità, la coerenza, l'uniformità e la complementarità dell'assistenza finanziaria esterna, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza. È inoltre opportuno adottare le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche, il coordinamento e la complementarità con gli altri donatori. Occorrerebbe che organizzazioni della società civile diversificate e indipendenti e diversi tipi e livelli di autorità locali svolgessero un adeguato ruolo nel processo. In linea con il principio del partenariato inclusivo, le organizzazioni della società civile dovrebbero partecipare sia alla progettazione, all'attuazione, al monitoraggio che alla valutazione dei programmi eseguiti tramite enti governativi e fungere da beneficiari diretti dell'assistenza dell'Unione.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Le priorità d'azione per conseguire gli obiettivi nei pertinenti settori che riceveranno sostegno in virtù del presente regolamento dovrebbero essere definite in un quadro di programmazione elaborato dalla Commissione per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027 in partenariato con i beneficiari elencati nell'allegato I, sulla scorta del programma di allargamento e delle loro esigenze specifiche, in linea con gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento e tenendo in debito conto le pertinenti strategie nazionali. Il quadro di programmazione dovrebbe individuare i settori da sostenere attraverso l'assistenza e stabilire una dotazione indicativa per ciascun settore di sostegno, ivi compresa una stima della spesa relativa al clima.

(17) È opportuno definire per ciascun beneficiario obiettivi specifici e misurabili nei pertinenti settori, accompagnati da priorità d'azione per conseguire tali obiettivi in un quadro di programmazione elaborato dalla Commissione mediante atti delegati. Il quadro di programmazione dovrebbe essere stabilito in partenariato con i beneficiari, sulla scorta del programma di allargamento e delle loro esigenze specifiche, in linea con gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento e con i principi dell'azione esterna dell'Unione, tenendo in debito conto le pertinenti strategie nazionali e le risoluzioni del Parlamento europeo in materia. Tale partenariato dovrebbe coinvolgere, a seconda dei casi, le autorità competenti e le organizzazioni della società civile. La Commissione dovrebbe incoraggiare la cooperazione tra i pertinenti soggetti interessati e il coordinamento dei donatori. Il quadro di programmazione dovrebbe essere rivisto a seguito della valutazione intermedia. Il quadro di programmazione dovrebbe individuare i settori da sostenere attraverso l'assistenza e stabilire una dotazione indicativa per ciascun settore di sostegno, ivi compresa una stima della spesa relativa al clima.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) È nell'interesse dell'Unione assistere i beneficiari elencati nell'allegato I nell'impegno di riforma in vista dell'adesione all'Unione. L'assistenza dovrebbe essere gestita ponendo un forte accento sui risultati e offrendo incentivi a chi dimostra il proprio impegno a favore delle riforme attraverso un'efficiente attuazione dell'assistenza preadesione e progressi verso il soddisfacimento dei criteri di adesione.

(18) È nell'interesse comune dell'Unione e dei beneficiari assistere questi ultimi nell'impegno di riforma dei loro sistemi politici, giuridici ed economici in vista dell'adesione all'Unione. L'assistenza dovrebbe essere gestita con un approccio basato sulla prestazione e offrendo sostanziali incentivi per un utilizzo più efficace ed efficiente dei fondi a chi dimostra il proprio impegno a favore delle riforme attraverso un'efficiente attuazione dell'assistenza preadesione e progressi verso il soddisfacimento dei criteri di adesione. L'assistenza dovrebbe essere concessa in linea con il principio della "quota equa" e prevedendo chiare conseguenze in caso di grave deterioramento o mancanza di progressi in materia di rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) La Commissione dovrebbe istituire chiari meccanismi di monitoraggio e valutazione per garantire che gli obiettivi e le azioni riguardanti i diversi beneficiari continuino a essere pertinenti e realizzabili e per misurare regolarmente i progressi. A tal fine, ogni obiettivo dovrebbe essere accompagnato da uno o più indicatori di prestazione, valutando l'adozione da parte dei beneficiari delle riforme e la loro attuazione concreta.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta da parte dei beneficiari elencati nell'allegato I dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capacità rispettive di tali beneficiari. L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione.

(19) Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta da parte dei beneficiari dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capacità rispettive di tali beneficiari. Tale passaggio dovrebbe essere annullato o sospeso in specifici settori strategici o programmatici qualora i beneficiari non adempiano agli obblighi pertinenti o non amministrino i fondi dell'Unione conformemente alle norme, ai principi e agli obiettivi stabiliti. Una simile decisione dovrebbe tenere debitamente conto delle possibili conseguenze economiche e sociali negative. L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione. Ove pertinente, è quindi opportuno garantire la coerenza e la complementarità con l'assistenza macrofinanziaria.

(20) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Per evitare la sovrapposizione con altri strumenti di finanziamento esterno esistenti, ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza, l'uniformità e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione. Ove pertinente, è quindi opportuno garantire la coerenza e la complementarità con l'assistenza macrofinanziaria.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) Fatta salva la procedura di bilancio e le disposizioni sulla sospensione degli aiuti stabilite negli accordi internazionali con i beneficiari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'allegato I del presente regolamento al fine di sospendere in tutto o in parte l'assistenza dell'Unione. Tale potere andrebbe esercitato nei casi in cui vi siano costanti arretramenti in relazione a uno o più dei criteri di Copenaghen o qualora un beneficiario non rispetti i principi di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali o violi gli impegni assunti nei pertinenti accordi conclusi con l'Unione. Ove la Commissione ritenga che non sussistano più le ragioni che giustificano la sospensione dell'assistenza, dovrebbe esserle conferito il potere di adottare atti delegati al fine di modificare l'allegato I per ripristinare l'assistenza dell'Unione.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine. è opportuno valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, così come i finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(24) Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine. è opportuno valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, così come i finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) L'Unione dovrebbe continuare ad applicare norme comuni per l'attuazione delle azioni esterne. Le norme e le procedure per l'attuazione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna sono stabilite dal regolamento (UE) [NDICI] del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno adottare disposizioni dettagliate supplementari per affrontare le situazioni specifiche, in particolare per i settori della cooperazione transfrontaliera, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.

(25) L'Unione dovrebbe continuare ad applicare norme comuni per l'attuazione delle azioni esterne. Le norme e le procedure per l'applicazione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna sono stabilite dal regolamento (UE) [NDICI] del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno adottare disposizioni dettagliate supplementari per affrontare le situazioni specifiche, in particolare per i settori della cooperazione transfrontaliera, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali, a livello, ad esempio, di diritti umani, democrazia, buona governance, sicurezza e stabilità, cambiamenti climatici e ambiente, così come di migrazione irregolare e delle sue cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, rispettando al contempo il principio che il bilancio dell'Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe mantenere la possibilità di applicare le flessibilità già autorizzate dal regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti impegnati, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell'UE sia per i cittadini che per i beneficiari elencati nell'allegato I, ottimizzando in tal modo i fondi dell'UE disponibili per i suoi interventi di azione esterna.

(26) Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali, a livello, ad esempio, di diritti umani, democrazia, buona governance, sicurezza, difesa e stabilità, cambiamenti climatici e ambiente, protezionismo economico, così come di migrazione irregolare e sfollamenti forzati e delle sue cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze, è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, rispettando al contempo il principio che il bilancio dell'Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe mantenere la possibilità di applicare le flessibilità già autorizzate dal regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti impegnati, rispettando comunque gli obiettivi e le finalità di cui al presente regolamento, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell'UE sia per i cittadini che per i beneficiari, ottimizzando in tal modo i fondi dell'UE disponibili per i suoi interventi di azione esterna. È opportuno prevedere ulteriori forme di flessibilità come ad esempio la ridistribuzione delle priorità, lo scaglionamento dei progetti e l'aggiudicazione di appalti.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis) I programmi di cooperazione transfrontaliera sono i programmi più visibili dello strumento di assistenza preadesione che sono ben noti ai cittadini. Essi potrebbero pertanto migliorare in modo significativo la visibilità dei progetti finanziati dall'Unione nei paesi candidati.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis) Tutte le risorse assegnate a titolo del presente regolamento dovrebbero essere effettuate in maniera trasparente, efficace, responsabile, depoliticizzata e non discriminatoria, anche attraverso una distribuzione equa che rifletta le esigenze delle regioni e dei comuni. La Commissione, il vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("VP/AR") e, in particolare, le delegazioni dell'Unione dovrebbero controllare attentamente che tali criteri siano soddisfatti e che nell'assegnazione delle risorse siano rispettati i principi della trasparenza, della responsabilità e della non discriminazione.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 31 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 ter) La Commissione, il VP/AR e, in particolare, le delegazioni dell'Unione e i beneficiari dovrebbero accrescere la visibilità dell'assistenza preadesione dell'Unione al fine di divulgare il valore aggiunto del sostegno dell'Unione. I beneficiari dei finanziamenti dell'Unione dovrebbero riconoscere l'origine dei fondi dell'Unione e garantirne l'opportuna visibilità. L'IPA dovrebbe contribuire al finanziamento di azioni di comunicazione volte a promuovere i risultati dell'assistenza dell'Unione presso vari pubblici nei paesi beneficiari.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni e le strutture specifiche di gestione indiretta con i beneficiari elencati nell'allegato I e l'attuazione dell'assistenza allo sviluppo rurale. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al [regolamento (UE) n. 182/201125 del Parlamento europeo e del Consiglio]. All'atto di stabilire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, è opportuno tener conto degli insegnamenti tratti dalla gestione e dall'attuazione dell'assistenza preadesione passata. Tali condizioni uniformi dovrebbero essere modificate se gli sviluppi lo rendono necessario.

soppresso

_________________

 

25 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13).

 

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34) È opportuno che il comitato istituito a norma del presente regolamento sia competente per gli atti giuridici e gli impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 1085/200626, ai sensi del regolamento (UE) n. 231/2014 nonché per l'attuazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/200627 del Consiglio.

soppresso

_________________

 

26 Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

 

27 Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5).

 

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis) Il Parlamento europeo dovrebbe essere pienamente coinvolto nelle fasi di elaborazione, programmazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti, al fine di garantire il controllo politico nonché il controllo e la responsabilità democratici dei fondi dell'Unione in materia di azione esterna. È opportuno instaurare un dialogo rafforzato tra le istituzioni al fine di garantire che il Parlamento europeo sia in grado di esercitare un controllo politico durante l'applicazione del presente regolamento in modo sistematico e regolare, incrementando pertanto sia l'efficienza che la legittimità.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) "principio della quota equa di assistenza": l'integrazione dell'approccio basato sulla prestazione con un meccanismo di assegnazione correttivo, nei casi in cui l'assistenza fornita al beneficiario sarebbe altrimenti sproporzionatamente ridotta o elevata rispetto ad altri beneficiari, tenendo conto delle esigenze della popolazione interessata e dei relativi progressi nelle riforme legate all'avvio di negoziati di adesione o dei progressi compiuti nei negoziati stessi.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'obiettivo generale dell'IPA III è aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I ad adottare ed attuare le riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie affinché tali beneficiari rispettino i valori dell'Unione e si allineino progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione in vista dell'adesione all'Unione, contribuendo in tal modo alla loro stabilità, sicurezza e prosperità.

1. L'obiettivo generale dell'IPA III è aiutare i beneficiari ad adottare ed attuare le riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie affinché tali beneficiari rispettino i valori e l'acquis dell'Unione e si allineino progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione in vista dell'adesione all'Unione, contribuendo in tal modo alla pace, alla stabilità, alla sicurezza e alla prosperità nonché agli interessi strategici dell'Unione.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) rafforzare lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, la società civile e la sicurezza e migliorare la gestione della migrazione, ivi compresa la gestione delle frontiere;

(a) rafforzare lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle minoranze e dei minori, la parità di genere, dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, la società civile, la libertà accademica, la pace e la sicurezza, il rispetto della diversità culturale, la non discriminazione e la tolleranza;

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) affrontare gli sfollamenti forzati e la migrazione irregolare, garantendo che la migrazione avvenga in modo sicuro, ordinato e regolare, salvaguardando l'accesso alla protezione internazionale;

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) consolidare l'efficienza della pubblica amministrazione e sostenere le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli;

(b) consolidare l'efficienza della pubblica amministrazione e sostenere la trasparenza, le riforme strutturali, l'indipendenza della magistratura, la lotta contro la corruzione e la buona governance a tutti i livelli, anche nei settori degli appalti pubblici, degli aiuti di Stato, della concorrenza, degli investimenti esteri e della proprietà intellettuale;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) definire le norme, gli standard, le politiche e le prassi dei beneficiari elencati nell'allegato I in linea con quelli dell'Unione e rafforzare la riconciliazione e i rapporti di buon vicinato, nonché i contatti interpersonali e la comunicazione;

(c) definire le norme, gli standard, le politiche e le prassi dei beneficiari in linea con quelli dell'Unione, compreso in materia di PESC, rafforzare l'ordine internazionale multilaterale basato sulle regole come pure la riconciliazione interna ed esterna e i rapporti di buon vicinato, nonché il consolidamento della pace e la prevenzione dei conflitti, anche attraverso il rafforzamento della fiducia e la mediazione, un'istruzione inclusiva e integrata, i contatti interpersonali, la libertà dei media e la comunicazione;

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) rafforzare lo sviluppo economico e sociale, anche aumentando la connettività e lo sviluppo regionale, lo sviluppo agricolo e rurale e le politiche sociali e occupazionali, rafforzare la tutela dell'ambiente, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e sviluppare l'economia e la società digitali;

(d) rafforzare lo sviluppo e la coesione economici, sociali e territoriali, anche aumentando la connettività e lo sviluppo regionale, lo sviluppo agricolo e rurale e le politiche sociali e occupazionali, riducendo la povertà e gli squilibri regionali, promuovendo la protezione e l'inclusione sociale grazie al rafforzamento delle strutture di cooperazione regionale a livello statale, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle capacità delle iniziative a livello di comunità, e sostenendo gli investimenti nelle zone rurali e il miglioramento del clima imprenditoriale e degli investimenti;

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  rafforzare la protezione dell'ambiente, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e sviluppare l'economia e la società digitali, creando in tal modo opportunità di lavoro soprattutto per i giovani;

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) sostenere la cooperazione territoriale e transfrontaliera.

(e) sostenere la cooperazione territoriale e transfrontaliera, anche attraverso le frontiere marittime, e incrementare le relazioni economiche e commerciali dando piena attuazione agli accordi esistenti con l'Unione, riducendo gli squilibri regionali.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'IPA III nel periodo 2021-2027 è di 14 500 000 000 EUR a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'IPA III nel periodo 2021-2027 è di 13 009 976 000 EUR a prezzi del 2018 (14 663 401 000 EUR a prezzi correnti).

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, così come ogni attività relativa alla preparazione del programma successore relativo all'assistenza preadesione, conformemente all'articolo 20 del [regolamento NDICI].

2. Una percentuale fissa dell'importo di cui al paragrafo 1 è utilizzata per finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'esecuzione del programma, che comprende le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, il sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo delle capacità amministrative, compresi i sistemi informatici istituzionali, così come ogni attività relativa alla preparazione del programma successore relativo all'assistenza preadesione.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell'attuazione del presente regolamento, saranno garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con altri settori dell'azione esterna dell'Unione, con altre politiche e altri programmi pertinenti dell'Unione, nonché la coerenza politica nell'ambito dello sviluppo.

1. Nell'applicazione del presente regolamento, saranno garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con altri settori dell'azione esterna dell'Unione, con altre politiche e altri programmi pertinenti dell'Unione, nonché la coerenza politica nell'ambito dello sviluppo.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il [regolamento NDICI] si applica alle attività attuate a titolo del presente regolamento, laddove vi si faccia riferimento nel presente regolamento.

2. Il [regolamento NDICI] si applica alle attività eseguite a titolo del presente regolamento, laddove vi si faccia riferimento nel presente regolamento.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'assistenza nel quadro dell'IPA III può essere fornita per il tipo di azioni previste nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale30 e del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo Plus31 e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale32.

4. L'assistenza nel quadro dell'IPA III può essere fornita per il tipo di azioni previste nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione30, del Fondo sociale europeo Plus31,, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale32 e del Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori, a livello nazionale nonché in un contesto transfrontaliero, transnazionale, interregionale o macroregionale.

__________________

__________________

30 COM(2018) 372 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

30 COM(2018) 372 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

31 COM(2018) 382 final Proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo sociale europeo Plus (FSE+).

31 COM(2018) 382 final Proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo sociale europeo Plus (FSE+).

32 COM(2018) 392 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

32 COM(2018) 392 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. La Commissione assegna una percentuale di risorse dello strumento IPA III per preparare i beneficiari elencati nell'allegato I per la partecipazione ai Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), in particolare al Fondo sociale europeo (FSE).

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il [FESR]32 contribuisce ai programmi o alle misure stabiliti ai fini della cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato I e gli Stati membri. Tali programmi e misure sono adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 16. L'importo del contributo a titolo dell'IPA-CBC è determinato a norma dell'articolo10, paragrafo 3, del [regolamento CTE]. I programmi IPA-CBC sono gestiti in conformità del [regolamento CTE].

5. Il [FESR]32 contribuisce ai programmi o alle misure stabiliti ai fini della cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari e uno o più Stati membri. Tali programmi e misure sono adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 16. L'importo del contributo a titolo dell'IPA-CBC è determinato a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del [regolamento CTE], con una soglia massima di un contributo a titolo dell'IPA III fissata all'85 %. I programmi IPA-CBC sono gestiti in conformità del [regolamento CTE].

________________________

_____________________

32 COM(2018) 372 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

32 COM(2018) 372 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8. In situazioni debitamente giustificate e al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione, oppure per promuovere la cooperazione regionale, la Commissione può decidere di estendere l'ammissibilità dei programmi d'azione e delle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, a paesi, territori e regioni diversi da quelli elencati nell'allegato I, qualora il programma o la misura da attuare abbia carattere mondiale, regionale o transfrontaliero.

8. In situazioni debitamente giustificate e al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione, oppure per promuovere la cooperazione regionale, la Commissione può decidere di estendere l'ammissibilità dei programmi d'azione e delle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, a paesi, territori e regioni diversi da quelli elencati nell'allegato I, qualora il programma o la misura da applicare abbia carattere mondiale, regionale o transfrontaliero.

 

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, gli accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari elencati nell'allegato I, così come le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e le comunicazioni congiunte della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza pertinenti costituiscono il quadro politico generale per l'attuazione del presente regolamento. La Commissione garantisce la coerenza tra l'assistenza e il quadro della politica di allargamento.

1. Il quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, gli accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari, così come le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e le comunicazioni congiunte della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza pertinenti costituiscono il quadro politico globale per l'applicazione del presente regolamento. La Commissione garantisce la coerenza tra l'assistenza e il quadro generale della politica di allargamento.

 

Il VP/HR e la Commissione garantiscono il coordinamento tra l'azione esterna dell'Unione e la politica di allargamento nel quadro degli obiettivi strategici di cui all'articolo 3.

 

La Commissione coordina la programmazione a norma del presente regolamento con un'appropriata partecipazione del SEAE.

 

Il quadro della politica di allargamento costituisce la base su cui è fornita l'assistenza.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2


 

Testo della Commissione

Emendamento

2. I programmi e le azioni di cui al presente regolamento integrano le considerazioni relative ai cambiamenti climatici, alla tutela dell'ambiente e alla parità di genere e, se del caso, tengono conto delle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile33, per promuovere azioni integrate che possano generare benefici collaterali e soddisfare molteplici obiettivi in modo coerente.

2. I programmi e le azioni di cui al presente regolamento integrano le considerazioni relative ai cambiamenti climatici, alla tutela dell'ambiente, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti in materia di diritti umani, alla migrazione e agli sfollamenti forzati, alla sicurezza, alla coesione sociale e regionale, alla riduzione della povertà e alla parità di genere e, se del caso, tengono conto delle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile34, per promuovere azioni integrate che possano generare benefici collaterali e soddisfare molteplici obiettivi in modo coerente. Essi puntano a destinare almeno il 16 % della dotazione finanziaria globale agli obiettivi in materia di clima.

__________________

____________________

33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione e gli Stati membri cooperano nel garantire la coerenza e si impegnano per evitare la duplicazione tra l'assistenza fornita nell'ambito dell'IPA III e le altre forme di assistenza fornite dall'Unione, dagli Stati membri e dalla Banca europea per gli investimenti, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, e per armonizzare le politiche e le procedure, in particolare i principi internazionali di efficacia dello sviluppo35. Il coordinamento comprende consultazioni periodiche, scambi frequenti di informazioni nelle diverse fasi del ciclo di assistenza e riunioni inclusive mirate al coordinamento dell'assistenza e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione dell'Unione e degli Stati membri.

3. La Commissione e gli Stati membri cooperano nel garantire la coerenza e evitano la duplicazione tra l'assistenza fornita nell'ambito dell'IPA III e le altre forme di assistenza fornite dall'Unione, dagli Stati membri e dalla Banca europea per gli investimenti, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, e per armonizzare le politiche e le procedure, in particolare i principi internazionali di efficacia dello sviluppo35. Il coordinamento comprende consultazioni periodiche, scambi frequenti di informazioni nelle diverse fasi del ciclo di assistenza e riunioni inclusive mirate al coordinamento dell'assistenza e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione dell'Unione e degli Stati membri. L'assistenza è finalizzata a garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'attuazione efficiente ed efficace dei fondi, modalità per il principio del partenariato e un approccio integrato allo sviluppo territoriale.

_________________

_________________

35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. La Commissione agisce in partenariato con i beneficiari. Il partenariato include, se del caso, le competenti autorità nazionali e locali, nonché le organizzazioni della società civile, permettendo loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione e monitoraggio.

 

La Commissione dovrebbe incoraggiare il coordinamento tra i pertinenti soggetti interessati. L'assistenza IPA III rafforza le capacità delle organizzazioni della società civile, incluse, se del caso, come beneficiarie dirette dell'assistenza;

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Capo III – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

ESECUZIONE

QUADRO DI PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, l'assistenza nell'ambito dell'IPA III si basa su un quadro di programmazione dell'IPA definito dalla Commissione per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione.

1. Il presente regolamento deve essere integrato da un quadro di programmazione dell'IPA che stabilisca ulteriori norme sulle modalità di perseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3. Il quadro di programmazione dell'IPA viene definito dalla Commissione mediante atti delegati, in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.

 

La Commissione presenta al Parlamento europeo i pertinenti documenti di programmazione con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del periodo programmatico. Tali documenti stabiliscono le assegnazioni indicative previste per sezione tematica e, ove disponibili, per paese/regione, comprendenti i risultati attesi e la scelta delle modalità di assistenza.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali entro i limiti del quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il quadro di programmazione dell'IPA tiene debitamente conto delle pertinenti strategie nazionali e politiche settoriali.

Il quadro di programmazione dell'IPA tiene debitamente conto delle pertinenti risoluzioni e posizioni del Parlamento europeo e strategie nazionali e politiche settoriali.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Fatto salvo il paragrafo 4, la Commissione adotta il quadro di programmazione dell'IPA mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità alla procedura d'esame del comitato di cui all'articolo 16.

3. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione adotta il quadro di programmazione dell'IPA, comprese le disposizioni per attuare il principio della "quota equa", mediante atti delegati conformemente all'articolo 14. Il quadro di programmazione dell'IPA cessa di avere efficacia entro e non oltre il 30 giugno 2025. La Commissione adotta un nuovo quadro di programmazione dell'IPA entro il 30 giugno 2025, sulla base della coerenza della valutazione intermedia con altri strumenti di finanziamento esterno e tenendo conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo. La Commissione può altresì rivedere, se del caso, l'attuazione efficace del quadro di programmazione dell'IPA, in particolare ove intervengano cambiamenti sostanziali nel quadro strategico di cui all'articolo 6 e tenendo conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il quadro di programmazione dell'IPA comprende gli indicatori per la valutazione dei progressi per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi ivi riportati.

5. Il quadro di programmazione dell'IPA si basa su indicatori di rendimento chiari e verificabili di cui all'allegato IV del presente regolamento per la valutazione dei progressi per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi ivi riportati, tra cui i progressi e i risultati in materia di:

 

a) democrazia, Stato di diritto, indipendenza ed efficienza del sistema giudiziario;

 

b) diritti umani e libertà fondamentali, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze e gruppi vulnerabili;

 

c) parità di genere e diritti delle donne;

 

d) lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata;

 

e) riconciliazione, consolidamento della pace e relazioni di buon vicinato;

 

f) libertà dei media

 

Nelle sue relazioni annuali la Commissione include i progressi rispetto a tali indicatori.

 

L'approccio basato sulle prestazioni previsto dal presente regolamento è oggetto di periodici scambi di opinioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Valutazione

 

1. La Commissione adotta un nuovo quadro di programmazione dell'IPA sulla base della valutazione intermedia  Entro il 30 giugno 2024 la Commissione presenta una relazione di valutazione intermedia sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 ed esamina il contributo dell'Unione alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, mediante indicatori che misurano i risultati ottenuti e le eventuali risultanze e conclusioni relative all'impatto del presente regolamento.

 

2. La relazione di valutazione intermedia esamina altresì l'efficienza, il valore aggiunto, i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna e il sussistere della pertinenza degli obiettivi del presente regolamento.

 

3. La relazione di valutazione intermedia è elaborata allo scopo specifico di migliorare l'applicazione dei finanziamenti dell'Unione. Essa orienta le decisioni sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azione attuate nell'ambito del regolamento.

 

4. La relazione di valutazione intermedia contiene altresì informazioni consolidate delle pertinenti relazioni annuali relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese beneficiario, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti.

 

5. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. Gli esiti sono tenuti in considerazione al momento di concepire i programmi e di decidere l'assegnazione delle risorse.

 

6. La Commissione coinvolge tutti i soggetti interessati nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione di cui al presente regolamento e può eventualmente effettuare valutazioni comuni con gli Stati membri e i partner dello sviluppo in stretta collaborazione con i paesi partner.

 

7. La Commissione presenta la relazione di valutazione intermedia di cui al presente articolo al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da proposte legislative che apportano le necessarie modifiche al presente regolamento.

 

8. Al termine del periodo di applicazione del presente regolamento e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del regolamento alle stesse condizioni della valutazione intermedia di cui al presente articolo.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 7 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 ter

 

Sospensione dell'assistenza dell'Unione

 

1. Alla Commissione è delegato, conformemente all'articolo 14, il potere di adottare atti delegati con riguardo alla modifica dell'allegato I del presente regolamento al fine di sospendere in tutto o in parte l'assistenza dell'Unione, allorché un beneficiario non rispetti i principi di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali o violi gli impegni assunti nei pertinenti accordi conclusi con l'Unione o costantemente arretri in relazione a uno o più dei criteri di Copenaghen. Nell'eventualità di una sospensione parziale sono indicati i programmi cui si applica la sospensione.

 

2. Ove la Commissione ritenga che non sussistano più le ragioni che giustificano la sospensione dell'assistenza, le è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14, al fine di modificare l'allegato I per ripristinare l'assistenza dell'Unione.

 

3. In caso di sospensione parziale, l'assistenza dell'Unione è destinata principalmente a sostenere le organizzazioni della società civile e gli attori non statali per quanto riguarda le misure volte a promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, nonché a sostenere i processi di democratizzazione e di dialogo nei paesi partner.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 7 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 quater

 

Governance

 

Un gruppo direttivo orizzontale composto da tutti i competenti servizi della Commissione e del SEAE e presieduto dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) o da un rappresentante di detto ufficio, è responsabile dell'indirizzo, del coordinamento e della gestione di tale strumento nell'ambito di tutto il ciclo di gestione così da garantire la coerenza, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità di tutti i finanziamenti esterni dell'Unione Il vicepresidente/alto rappresentante assicura il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione. Nell'ambito dell'intero ciclo di programmazione, pianificazione ed applicazione di detto strumento, il vicepresidente/alto rappresentante e il SEAE collaborano con i pertinenti membri e servizi della Commissione. Il vicepresidente/alto rappresentante, il SEAE e la Commissione preparano tutte le proposte di decisione conformemente alle procedure della Commissione e le presentano per adozione.

 

Il Parlamento europeo è pienamente coinvolto nelle fasi di elaborazione, programmazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di finanziamento esterno al fine di garantire il controllo politico nonché il controllo e la responsabilità democratici dei fondi dell'Unione in materia di azione esterna.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 8 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Misure e metodi di attuazione

Misure e metodi di esecuzione

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'assistenza a titolo dell'IPA III è attuata in regime di gestione diretta o di gestione indiretta in conformità al regolamento finanziario attraverso i piani d'azione e le misure annuali o pluriennali di cui al titolo II, capo III del [regolamento NDICI]. Il titolo II, capo III del [regolamento NDICI] si applica al presente regolamento ad eccezione dell'articolo 24, paragrafo 1 [persone ed entità ammissibili].

1. L'assistenza a titolo dell'IPA III è eseguita in regime di gestione diretta o di gestione indiretta in conformità al regolamento finanziario attraverso i piani d'azione e le misure annuali o pluriennali di cui al capo III bis.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La gestione indiretta può essere annullata qualora il beneficiario non sia in grado di gestire i fondi aggiudicati, o non intenda farlo, in conformità delle norme, dei principi e degli obiettivi stabiliti a norma del presente regolamento. La Commissione può, nel caso in cui il beneficiario non osservi i principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali o ove violi gli impegni assunti nei pertinenti accordi conclusi con l'Unione, in specifici ambiti o programmi strategici, stabilire che si torni dalla gestione indiretta con tale beneficiario alla gestione indiretta da parte di una o più delle entità incaricate diverse da un beneficiario o alla gestione diretta.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. La Commissione avvia un dialogo con il Parlamento europeo e tiene conto delle opinioni di detta istituzione negli ambiti in cui esso gestisce i propri programmi di assistenza, come il rafforzamento delle capacità e l'osservazione elettorale.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione mantiene il Parlamento europeo pienamente partecipe nelle questioni riguardanti la pianificazione e l'attuazione di misure a norma del presente articolo, compresa qualsiasi modifica sostanziale o assegnazione di risorse prevista.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. L'esborso del sostegno al bilancio generale o settoriale è subordinato a progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con un beneficiario.

 

La Commissione applica i criteri di condizionalità relativi al sostegno al bilancio definiti all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) .../... [regolamento NDICI]. Essa adotta misure volte a ridurre o a sospendere i finanziamenti dell'Unione erogati attraverso il sostegno al bilancio in caso di irregolarità sistemiche nei sistemi di gestione e di controllo o qualora i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con il beneficiario siano insoddisfacenti.

 

Al ripristino dell'assistenza della Commissione a seguito della sospensione di cui al presente articolo si accompagna un'assistenza mirata alle autorità nazionali di audit.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Capo III bis (nuovo) – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

CAPO III bis

 

Esecuzione

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Piani d'azione e misure

 

1. La Commissione adotta piani d'azione o misure annuali o pluriennali. Le misure possono assumere la forma di misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, le modalità di applicazione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse.

 

2.  I piani d'azione si basano sui documenti di programmazione, tranne nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4.

 

Se necessario, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei piani d'azione. Le misure individuali si basano su documenti di programmazione, tranne nei casi di cui al paragrafo 3 e in altri casi debitamente giustificati.

 

In caso di esigenze o situazioni impreviste, e qualora il finanziamento non sia possibile mediante fonti più appropriate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 del regolamento... [regolamento NDICI] che stabiliscono misure speciali non basate sui documenti di programmazione.

 

3. I piani d'azione annuali o pluriennali e le misure individuali possono essere utilizzati per attuare le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento... [regolamento NDICI].

 

4.  La Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria per le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento... [regolamento NDICI].

 

5. Le misure adottate a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4, possono avere una durata massima di 18 mesi e possono essere prorogate di un ulteriore periodo fino a sei mesi per due volte, fino a una durata totale massima di 30 mesi, nel caso di ostacoli obiettivi e imprevisti all'esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo della misura.

 

Nel caso di crisi e conflitti prolungati, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata non può superare 18 mesi. In casi debitamente giustificati possono essere adottate ulteriori misure, se la continuità dell'azione dell'Unione a norma del presente paragrafo è indispensabile e non può essere assicurata con altri mezzi.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 8 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 ter

 

Le misure di aiuto

 

1. Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per l'esecuzione dello strumento e la realizzazione dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini di tale esecuzione, nonché le spese sostenute dalla sede centrale e dalle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo richiesto dal programma e per gestire le operazioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, comprese le azioni di informazione e comunicazione e i sistemi informatici istituzionali.

 

2. Se le spese di sostegno non sono incluse nei piani d'azione o nelle misure di cui all'articolo 8 quater, la Commissione adotta eventualmente misure di sostegno. Il finanziamento dell'Unione per le misure di sostegno può coprire:

 

a) studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la programmazione e la gestione delle azioni, inclusi gli esperti esterni retribuiti;

 

b) attività di ricerca e innovazione e studi su questioni pertinenti e relativa divulgazione;

 

c) spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione, la comunicazione istituzionale e la visibilità delle priorità politiche dell'Unione.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 8 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 quater

 

Adozione di piani d'azione e misure

 

1. La Commissione adotta i piani d'azione e le misure mediante decisione in conformità del regolamento finanziario.

 

2. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva applicazione dei piani d'azione e di tali misure, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio e del Parlamento europeo al riguardo.

 

La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo in merito alla programmazione dei piani d'azione e delle misure ai sensi del presente articolo, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti, e informa il Parlamento europeo anche di modifiche o proroghe sostanziali di detta assistenza. Quanto prima possibile dopo l'adozione di un piano d'azione o di una misura, e in ogni caso entro due mesi dalla sua adozione, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e fornisce una descrizione generale della natura, del contesto e della motivazione del piano d'azione o della misura adottata, compresa la sua complementarità con la risposta dell'Unione, sia in corso che programmata.

 

3. Prima di adottare eventuali piani d'azione e misure che non siano basati sui documenti di programmazione di cui all'articolo 7, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 14 per integrare il presente regolamento definendo gli obiettivi specifici da perseguire, i risultati attesi, gli strumenti da utilizzare, le attività principali e le assegnazioni finanziarie indicative di tali piani d'azione e misure.

 

4. Per le singole azioni è effettuata, conformemente ai vigenti atti legislativi dell'Unione, comprese la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis e la direttiva 85/337/CEE del Consiglio1ter, un'idonea analisi che verta sui diritti umani e sugli aspetti sociali e ambientali, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti una valutazione dell'impatto ambientale per le azioni sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare le grandi nuove infrastrutture.

 

Ove pertinente, nell'ambito dell'esecuzione dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni strategiche che vertono sui diritti umani e sugli aspetti sociali e ambientali. La Commissione garantisce la partecipazione dei soggetti interessati a dette valutazioni e l'accesso pubblico ai risultati di tali valutazioni.

 

__________________

 

1bis Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

 

1ter Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.07.1985, pag.  40).

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 8 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 quinquies

 

Modalità di cooperazione

 

1.  I finanziamenti previsti dal presente strumento sono effettuati dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario, direttamente dalla Commissione stessa, dalle delegazioni e dalle agenzie esecutive dell'Unione, oppure indirettamente tramite una delle entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

 

2.  I finanziamenti previsti dal presente strumento possono essere erogati anche mediante contributi a fondi internazionali, regionali o nazionali, come quelli istituiti o gestiti dalla BEI, dagli Stati membri, da paesi e regioni partner, oppure da organizzazioni internazionali o altri donatori.

 

3.  Le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario e all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento ...[regolamento NDICI], sono tenute ad adempiere ogni anno gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 155 del regolamento finanziario. Gli obblighi di comunicazione per tali entità sono stabiliti nell'accordo quadro di partenariato, nell'accordo di contributo, nell'accordo sulle garanzie di bilancio o nella convenzione di finanziamento.

 

4.  Le azioni finanziate nell'ambito del presente strumento possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto.

 

5.  Nel caso del cofinanziamento parallelo, un'azione è scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo da poter sempre individuare la destinazione finale del finanziamento.

 

6.  Nel caso del finanziamento congiunto, il costo totale di un'azione è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune in modo tale da non poter più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione.

 

7.  La cooperazione tra l'Unione e i suoi partner può assumere le forme seguenti:

 

a)  accordi triangolari con cui l'Unione coordina con paesi terzi i fondi per l'assistenza a un paese o una regione partner;

 

b)  misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato membro e quelli di un paese o di una regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dai rispettivi enti regionali e locali;

 

c) contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato, compreso il sostegno a una vasta partecipazione mediante l'istituzione di un organo di un'organizzazione della società civile terza per valutare e monitorare gli avviamenti di partenariati pubblico-privati;

 

d)  programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale del paese partner;

 

e)  contributi alla partecipazione dei paesi ai programmi dell'Unione e azioni attuate dalle agenzie e dagli organi dell'Unione, nonché da organismi o soggetti incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea;

 

f)  abbuoni di interesse.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 8 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 sexies

 

Forme di finanziamento dell'Unione e modalità di applicazione

 

1.  I fondi dell'Unione possono essere erogati tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento finanziario, in particolare:

 

a)  sovvenzioni;

 

b)  appalti pubblici di servizi, forniture o lavori;

 

c)  sostegno al bilancio;

 

d)  contributi a fondi fiduciari istituiti dalla Commissione, conformemente all'articolo 234 del regolamento finanziario;

 

e)  strumenti finanziari;

 

f)  garanzie di bilancio;

 

g)  finanziamenti misti;

 

h)  alleggerimento del debito, nel contesto di programmi in materia concordati a livello internazionale;

 

i)  assistenza finanziaria;

 

j)  esperti esterni retribuiti.

 

2. Nel collaborare con i soggetti interessati dei paesi partner, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi il contesto e le esigenze, al momento di definire le modalità di finanziamento, il tipo di contributo, le modalità di concessione e le disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni, allo scopo di raggiungere e rispondere al meglio al maggior numero di tali soggetti. Tale valutazione tiene conto delle condizioni per una partecipazione e un coinvolgimento significativi di tutte le parti interessate, in particolare la società civile locale. Sono incoraggiate modalità specifiche in conformità del regolamento finanziario, quali accordi di partenariato, autorizzazioni di sostegno finanziario a terzi, concessione diretta, inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate, o somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso, nonché finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Le diverse modalità indicate garantiscono la trasparenza, la tracciabilità e l'innovazione. La cooperazione tra ONG locali e internazionali viene favorita per rafforzare le capacità della società civile locale in vista di realizzare la sua piena partecipazione ai programmi di sviluppo.

 

3.  In aggiunta ai casi di cui all'articolo 195 del regolamento finanziario, la procedura di aggiudicazione diretta può essere utilizzata per:

 

a) sovvenzioni di valore modesto a difensori dei diritti umani e a meccanismi di tutela di difensori dei diritti umani a rischio per finanziare azioni di protezione d'urgenza, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, nonché a mediatori e altri attori della società civile coinvolti in dialoghi legati a situazioni di crisi e conflitti armati, nella risoluzione dei conflitti, nella riconciliazione e nella costruzione della pace;

 

b) sovvenzioni, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, per finanziare azioni nelle condizioni più difficili, ove la pubblicazione di un invito a presentare proposte è inopportuna, anche in situazioni in cui vi è una grave mancanza di libertà fondamentali, minacce alle istituzioni democratiche, un'escalation della crisi o un conflitto armato in cui la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio, o le organizzazioni e i difensori dei diritti umani, i mediatori e gli altri attori della società civile coinvolti nel dialogo correlato alle crisi e ai conflitti armati, nella riconciliazione e nella costruzione della pace operano nelle situazioni più difficili. Tali sovvenzioni non superano l'importo di 1 000 000 EUR e hanno una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata di ulteriori 12 mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisti all'applicazione;

 

c) sovvenzioni a favore dell'Ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché del Global Campus, il Centro inter-universitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani e democratizzazione e il programma di borse di studio UE-ONU, e della sua rete associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, comprese le borse di studio per studenti, ricercatori, insegnati e difensori dei diritti umani di paesi terzi.

 

d) Piccoli progetti come descritti all'articolo 23 bis del regolamento ...[regolamento NDICI]

 

Il sostegno al bilancio di cui al paragrafo 1, lettera c), anche tramite contratti intesi a valutare l'andamento delle riforme settoriali, si fonda sulla titolarità nazionale, la responsabilità reciproca e l'impegno comune a favore dei valori universali, della democrazia, dei diritti umani, della parità di genere, dell'inclusione sociale e dello sviluppo umano e dello Stato di diritto, e mira a rafforzare i partenariati tra l'Unione e i paesi partner. Esso comprende il rafforzamento del dialogo politico, lo sviluppo delle capacità e il miglioramento della governance, integrando gli sforzi dei partner per raccogliere di più e spendere meglio al fine di sostenere uno sviluppo socioeconomico sostenibile e inclusivo a beneficio di tutti, la creazione di posti di lavoro dignitosi, con particolare attenzione ai giovani, la riduzione delle disuguaglianze e l'eliminazione della povertà, tenendo in debita considerazione le economie locali, i diritti ambientali e sociali.

 

Le decisioni di concedere un sostegno di bilancio si basano su politiche di sostegno di bilancio approvate dall'Unione, una chiara serie di criteri di ammissibilità e un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici. Uno dei fattori determinanti fondamentali per tale decisione è rappresentato da una valutazione dell'impegno, dei risultati e dei progressi dei paesi partner con riguardo alla democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto.

 

4.  Il sostegno al bilancio generale è differenziato in modo tale da rispondere meglio al contesto politico, economico e sociale del paese partner, tenendo conto delle situazioni di fragilità.

 

Nel fornire sostegno al bilancio conformemente all'articolo 236 del regolamento finanziario, la Commissione ne definisce chiaramente e controlla i criteri della condizionalità, tra cui i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e la trasparenza, e sostiene lo sviluppo del controllo parlamentare, le capacità di audit nazionali, la partecipazione delle organizzazioni della società civile al monitoraggio e la maggiore trasparenza e il più ampio accesso del pubblico alle informazioni nonché lo sviluppo di solidi sistemi di appalti pubblici che sostengano lo sviluppo economico locale e le imprese locali.

 

5.  L'esborso del sostegno al bilancio si fonda su indicatori che dimostrino progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con il paese partner.

 

6.  Gli strumenti finanziari previsti dal presente regolamento possono assumere la forma di prestiti, garanzie, partecipazioni o investimenti azionari o quasi-azionari, o altri strumenti di ripartizione del rischio, ove possibile e conformemente ai principi di cui all'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento finanziario sotto la guida della BEI, di un'istituzione finanziaria multilaterale europea, come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o di un'istituzione finanziaria bilaterale europea, come le banche di sviluppo bilaterali, possibilmente combinati con altre forme di sostegno finanziario, sia da parte degli Stati membri che di terzi.

 

I contributi agli strumenti finanziari dell'Unione previsti dal presente regolamento possono essere versati dagli Stati membri, nonché da qualsiasi entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

 

7. Tali strumenti finanziari possono essere raggruppati in meccanismi a scopo di applicazione e rendicontazione.

 

8. La Commissione e il SEAE non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni definite nell'ambito della politica dell'Unione non cooperative, o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio o che non rispettano effettivamente le norme sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale e di Unione.

 

9.  I finanziamenti dell'Unione non generano né attivano la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.

 

10.  Le imposte, le tasse, i dazi e gli oneri imposti dai paesi partner possono essere ammissibili al finanziamento in virtù del presente regolamento.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 8 septies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 septies

 

Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, entrate e rimborsi generati dagli strumenti finanziari

 

1.  Oltre a quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati ai sensi del presente regolamento sono riportati automaticamente e possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per la prima volta durante l'esercizio finanziario successivo.

 

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni relative agli stanziamenti automaticamente riportati, compresi i relativi importi, in linea con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

 

2.  In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento finanziario sulla ricostituzione degli stanziamenti, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni effettuati a seguito dell'inesecuzione totale o parziale di un'azione ai sensi del presente regolamento sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d'origine.

 

I riferimenti all'articolo 15 del regolamento finanziario di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale comprendono un riferimento a questo paragrafo ai fini del presente regolamento.

 

3.  Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, in linea con l'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

 

L'articolo 114, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario non si applica a queste azioni pluriennali. La Commissione disimpegna automaticamente qualsiasi parte di un impegno di bilancio per un'azione che, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'impegno di bilancio, non sia stata utilizzata ai fini del prefinanziamento o di pagamenti intermedi, o per la quale non sia stata presentata una dichiarazione certificata di spesa o una domanda di pagamento.

 

Il paragrafo 2 del presente articolo si applica anche alle frazioni annue.

 

4.  In deroga all'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le entrate e i rimborsi generati da uno strumento finanziario sono assegnati alla linea di bilancio d'origine come entrate interne con destinazione specifica, previa detrazione dei costi e delle commissioni di gestione. Ogni cinque anni, la Commissione esamina il contributo dato al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dagli strumenti finanziari esistenti e l'efficacia di questi ultimi.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora i programmi di cooperazione transfrontaliera vengano annullati in conformità dell'articolo 12 del [regolamento CTE], il sostegno a titolo del presente regolamento destinato al programma annullato ancora disponibile può essere utilizzato per finanziare altre azioni ammissibili a norma del presente regolamento.

4. Qualora i programmi di cooperazione transfrontaliera vengano annullati in conformità dell'articolo 12 del [regolamento CTE], il sostegno a titolo del presente regolamento destinato al programma annullato ancora disponibile può essere utilizzato per finanziare altre azioni ammissibili a norma del presente regolamento. In questo caso, in assenza di azioni ammissibili da finanziare nell'esercizio in corso, gli stanziamenti possono essere riportati all'esercizio successivo. 

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Capo VI – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli indicatori utilizzati per monitorare l'attuazione dell'IPA III e i progressi realizzati nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato IV del presente regolamento.

2. Gli indicatori utilizzati per monitorare l'esecuzione dell'IPA III e i progressi realizzati nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato IV del presente regolamento.

 

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Oltre agli indicatori di cui all'allegato IV, il quadro di valutazione dei risultati dell'assistenza a titolo dell'IPA III tiene conto anche delle relazioni sull'allargamento.

4. Oltre agli indicatori di cui all'allegato IV, il quadro di valutazione dei risultati dell'assistenza a titolo dell'IPA III tiene conto anche delle relazioni sull'allargamento e delle valutazioni della Commissione riguardanti i programmi di riforma economica.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. La Commissione trasmette e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni sulle valutazioni intermedia e finale di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) .../... [regolamento NDICI]. Tali relazioni sono rese pubbliche dalla Commissione.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Oltre ad applicare l'articolo 129 del regolamento finanziario relativo alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, nel quadro della gestione indiretta, i beneficiari elencati nell'allegato I sono inoltre tenuti a comunicare senza indugio alla Commissione le irregolarità e le frodi che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e a tenerla al corrente dell'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie. La comunicazione va effettuata per via elettronica, tramite il sistema di gestione delle irregolarità istituito dalla Commissione.

5. Oltre ad applicare l'articolo 129 del regolamento finanziario relativo alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, nel quadro della gestione indiretta, i beneficiari sono inoltre tenuti a comunicare senza indugio alla Commissione le irregolarità e le frodi che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e a tenerla al corrente dell'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie. La comunicazione va effettuata per via elettronica, tramite il sistema di gestione delle irregolarità istituito dalla Commissione. La Commissione sostiene lo sviluppo delle capacità di controllo parlamentare e di revisione contabile dei beneficiari, nonché il rafforzamento della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni. La Commissione, il VP/AR e in particolare le delegazioni dell'Unione presso i beneficiari garantiscono che tutte le assegnazioni di risorse in regime di gestione indiretta siano effettuate in maniera trasparente, depoliticizzata e imparziale, operando tra l'altro una distribuzione equa che rifletta le esigenze delle regioni e dei comuni.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13.

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e agli articoli 7 bis (nuovo), 13 e 15.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 14 bis

 

Responsabilità democratica

 

1. Per rafforzare il dialogo tra le istituzioni e i servizi dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, la Commissione e il SEAE, favorire la coerenza globale di tutti gli strumenti di finanziamento esterno e aumentare la trasparenza e la responsabilità, nonché la rapidità nell'adozione degli atti e delle misure da parte della Commissione, il Parlamento europeo può invitare la Commissione e il SEAE a comparire dinanzi ad esso per esaminare gli orientamenti strategici e le linee guida per la programmazione a norma del presente regolamento. Tale dialogo può aver luogo prima dell'adozione degli atti delegati e del progetto di bilancio annuale da parte della Commissione o, su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione o del SEAE, su una base ad hoc in vista di importanti sviluppi politici.

 

2. Se è previsto un dialogo di cui al paragrafo 1, la Commissione e il SEAE presentano al Parlamento europeo tutti i documenti pertinenti allo stesso. Se il dialogo è connesso al bilancio annuale, sono presentate informazioni consolidate su tutti i piani d'azione e tutte le misure adottati o pianificati in linea con l'articolo 8 quater e informazioni sulla cooperazione per paese, regione e settore tematico e sull'utilizzo delle azioni di risposta rapida e della garanzia per le azioni esterne.

 

3. La Commissione e il SEAE tengono nella massima considerazione la posizione espressa dal Parlamento europeo. Nel caso in cui non tengano conto delle posizioni del Parlamento europeo, la Commissione o il SEAE forniscono debita giustificazione.

 

4. La Commissione e il SEAE, in particolare attraverso il gruppo direttivo di cui all'articolo 7 quater, sono responsabili di tenere informato il Parlamento europeo in merito allo stato di applicazione del presente regolamento, in particolare riguardo alle misure e alle azioni in corso e ai risultati ottenuti.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 15 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Adozione di ulteriori modalità di applicazione

Adozione di ulteriori disposizioni

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le disposizioni specifiche che stabiliscono le condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le strutture da istituire in preparazione all'adesione e l'assistenza allo sviluppo rurale, sono adottate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16.

1. Le disposizioni specifiche per quanto riguarda le strutture da istituire in preparazione all'adesione e l'assistenza allo sviluppo rurale sono adottate mediante atti delegati.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. La Commissione adotta i piani d'azione e le misure mediante decisione in conformità del regolamento finanziario.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16

soppresso

Comitato

 

1.  La Commissione è assistita da un comitato (il “comitato dello strumento di assistenza preadesione”). Si tratta di un comitato ai sensi del [regolamento (UE) n. 182/2011].

 

2.  Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

 

3.  Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato in relazione alle questioni riguardanti la BEI.

 

4.  Il comitato IPA III assiste la Commissione ed è altresì competente per gli atti e impegni giuridici a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e del regolamento 231/2014 e per l'attuazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006.

 

5.  Il comitato IPA III non è competente per il contributo a Erasmus+ di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

 

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 17 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Informazione, comunicazione e pubblicità

Informazione, comunicazione, visibilità e pubblicità

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Si applicano gli articoli 36 e 37 del [regolamento NDICI].

1. Nel fornire assistenza finanziaria a norma del presente regolamento, la Commissione, il VP/AR e in particolare le delegazioni dell'Unione presso i beneficiari adottano tutte le misure necessarie a garantire la visibilità del sostegno finanziario dell'Unione, compreso il monitoraggio della conformità dei destinatari ai pertinenti requisiti. Le azioni finanziate a titolo dell'IPA sono soggette ai requisiti illustrati nel manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'UE. La Commissione adotta per ciascun beneficiario orientamenti in merito alle azioni di visibilità e comunicazione relative ai progetti finanziati dall'Unione.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La Commissione adotta misure volte a rafforzare la comunicazione strategica e la diplomazia pubblica allo scopo di divulgare i valori dell'Unione e mettere in risalto il valore aggiunto del sostegno dell'Unione.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. I beneficiari dei finanziamenti dell'Unione riconoscono l'origine dei fondi dell'Unione e ne garantiscono l'opportuna visibilità:

 

a) apponendo una dichiarazione che evidenzi in modo visibile il sostegno ricevuto dall'Unione su documenti e sul materiale di comunicazione relativo all'esecuzione dei fondi, nonché su un sito web ufficiale, ove questo esista; e

 

b) promuovendo le azioni e i relativi risultati attraverso la fornitura di informazioni mirate, coerenti, efficaci e proporzionate a molteplici pubblici, compresi i media e l'opinione pubblica.

 

La Commissione attua misure di informazione e comunicazione riguardanti il presente regolamento nonché le azioni da esso stabilite e i risultati conseguiti. Le risorse finanziarie destinate al presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono direttamente agli obiettivi di cui all'articolo 3 e agli allegati II e III.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2027.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) garantire e promuovere da subito il corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assicurare lo Stato di diritto. Gli interventi in tale settore mirano a: istituire sistemi giudiziari indipendenti, responsabili ed efficienti che prevedano sistemi di assunzione, valutazione e promozione trasparenti e basati sul merito, promuovere la cooperazione giudiziaria e procedure disciplinari efficaci in caso di infrazioni; assicurare la creazione di solidi sistemi di protezione delle frontiere, gestire i flussi di migrazione e fornire asilo ai bisognosi; sviluppare strumenti efficaci per prevenire e combattere la criminalità organizzata, la tratta degli esseri umani, il traffico di migranti, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la corruzione; promuovere e tutelare i diritti umani, i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, e le libertà fondamentali, compresa la libertà dei mezzi di comunicazione e la protezione dei dati;

(a) garantire e promuovere da subito il corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assicurare lo Stato di diritto. Gli interventi in tale settore mirano a: separare i poteri, istituire sistemi giudiziari indipendenti, responsabili ed efficienti che prevedano sistemi di assunzione, valutazione e promozione trasparenti e basati sul merito, promuovere la cooperazione giudiziaria e procedure disciplinari efficaci in caso di infrazioni; assicurare la creazione di adeguati sistemi di protezione delle frontiere, gestire i flussi di migrazione e fornire asilo ai bisognosi; sviluppare strumenti efficaci per prevenire e combattere la criminalità organizzata, la tratta degli esseri umani, il traffico di migranti,  il traffico di stupefacenti, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la corruzione; promuovere e tutelare i diritti umani, compresi i diritti dei minori, la parità di genere, i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, e le libertà fondamentali, compresa la libertà dei mezzi di comunicazione e la protezione dei dati;

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) rafforzare la governance economica. Gli interventi mirano a: sostenere la partecipazione alla realizzazione del programma di riforme economiche (ERP) e la cooperazione sistematica con le istituzioni finanziarie internazionali per quanto riguarda gli aspetti fondamentali della politica economica; incrementare la capacità di rafforzare la stabilità macroeconomica e di sostenere i progressi verso la creazione di un'economia di mercato funzionante in grado di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione;

(c) rafforzare la governance economica. Gli interventi mirano a: sostenere la partecipazione alla realizzazione del programma di riforme economiche (ERP) e la cooperazione sistematica con le istituzioni finanziarie internazionali per quanto riguarda gli aspetti fondamentali della politica economica e il rafforzamento delle istituzioni economiche multilaterali; incrementare la capacità di rafforzare la stabilità macroeconomica e la coesione sociale e di sostenere i progressi verso lo sviluppo sostenibile e la creazione di un'economia di mercato funzionante in grado di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione;

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) rafforzare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, consolidare la pace e affrontare le situazioni che precedono o seguono le crisi, anche attraverso l'attivazione di sistemi di allarme rapido e l'uso di analisi dei rischi di conflitto; promuovere le relazioni interpersonali, la riconciliazione e l'adozione di misure idonee a consolidare la pace e la fiducia e potenziare le capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD);

(d) rafforzare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, consolidare la pace, sviluppare relazioni di buon vicinato e affrontare le situazioni che precedono o seguono le crisi, anche attraverso l'attivazione di sistemi di allarme rapido e l'uso di analisi dei rischi di conflitto; promuovere le relazioni interpersonali, la riconciliazione, la responsabilità, la giustizia internazionale e l'adozione di misure idonee a consolidare la pace e la fiducia, compresa l'istituzione della commissione regionale per l'accertamento dei fatti sui crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani commessi nell'ex Jugoslavia (RECOM), nonché potenziare le capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD) e rafforzare le capacità di ciberdifesa e comunicazione strategica per favorire l'individuazione sistematica della disinformazione;

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) potenziare le capacità delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali, comprese le associazioni professionali, dei beneficiari elencati nell'allegato I e promuovere il collegamento in rete a tutti i livelli tra le organizzazioni stabilite nell'Unione e quelle dei beneficiari elencati nell'allegato I, consentendo loro di avviare un dialogo efficace con gli operatori pubblici e privati;

(e) potenziare le capacità, l'indipendenza e il pluralismo delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali, comprese le associazioni professionali, dei beneficiari e promuovere il collegamento in rete a tutti i livelli tra le organizzazioni stabilite nell'Unione e quelle dei beneficiari, consentendo loro di avviare un dialogo efficace con gli operatori pubblici e privati; occorre compiere sforzi affinché l'assistenza sia accessibile a un ventaglio quanto più ampio possibile di organizzazioni dei beneficiari;

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) promuovere l'allineamento di norme - ivi comprese le norme in materia di aiuti di Stato - standard, politiche e prassi dei paesi partner a quelli dell'Unione;

(f) promuovere l'allineamento di norme - ivi comprese le norme in materia di PESC, appalti pubblici e aiuti di Stato - standard, politiche e prassi dei paesi partner a quelli dell'Unione;

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g) rafforzare l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente e la loro qualità a tutti i livelli e sostenere i settori culturali e creativi. Gli interventi in tale settore mirano a: promuovere la parità di accesso ai servizi di istruzione e assistenza della prima infanzia e all'istruzione primaria e secondaria, migliorando l'insegnamento delle competenze di base; innalzare i livelli d'istruzione, ridurre l'abbandono scolastico precoce e consolidare la formazione degli insegnanti; sviluppare i sistemi dell'istruzione e formazione professionale (IFP) e promuovere i sistemi di apprendimento basati sul lavoro, per agevolare la transizione verso il mercato del lavoro; migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore, incoraggiando le attività che prevedono il coinvolgimento degli ex studenti; migliorare l'accesso all'apprendimento permanente e sostenere gli investimenti nelle infrastrutture dell'istruzione e della formazione, in particolare al fine di ridurre le disparità territoriali e promuovere un'istruzione non segregativa, anche ricorrendo alle tecnologie digitali;

(g) rafforzare l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente e la loro qualità a tutti i livelli e sostenere i settori culturali e creativi e lo sport. Gli interventi in tale settore mirano a: promuovere la parità di accesso ai servizi di istruzione e assistenza della prima infanzia inclusivi e basati sulla comunità, e all'istruzione primaria e secondaria, migliorando l'insegnamento delle competenze di base; innalzare i livelli d'istruzione, ridurre l'abbandono scolastico precoce e consolidare la formazione degli insegnanti; responsabilizzare i bambini e i giovani e consentire agli stessi di realizzare appieno il loro potenziale; sviluppare i sistemi dell'istruzione e formazione professionale (IFP) e promuovere i sistemi di apprendimento basati sul lavoro, per agevolare la transizione verso il mercato del lavoro; migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore, incoraggiando le attività che prevedono il coinvolgimento degli ex studenti; migliorare l'accesso all'apprendimento permanente e all'attività fisica e sostenere gli investimenti nelle infrastrutture dell'istruzione, della formazione e dello sport, in particolare al fine di ridurre le disparità territoriali e promuovere un'istruzione non segregativa, anche ricorrendo alle tecnologie digitali;

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h) promuovere l'occupazione di qualità e l'accesso al mercato del lavoro. Gli interventi in tale settore mirano a: contrastare gli elevati tassi di disoccupazione e inattività, sostenendo l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda i giovani (in particolare quelli che non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o di formazione (NEET)), le donne, i disoccupati di lungo periodo e tutti i gruppi sottorappresentati. Saranno adottate misure in grado di incentivare la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenere l'applicazione efficace delle norme e delle disposizioni in materia di diritto del lavoro su tutto il territorio nazionale. Altri settori chiave di intervento sono il sostegno all'uguaglianza di genere, la promozione dell'occupabilità e della produttività, l'adeguamento dei lavoratori e delle imprese al cambiamento, l'instaurazione di un dialogo sociale sostenibile e la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, quali i servizi pubblici per l'impiego e gli ispettorati del lavoro;

(h) promuovere l'occupazione di qualità e l'accesso al mercato del lavoro. Gli interventi in tale settore mirano a: contrastare gli elevati tassi di disoccupazione e inattività, sostenendo l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda i giovani (in particolare quelli che non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o di formazione (NEET)), le donne, i disoccupati di lungo periodo e tutti i gruppi sottorappresentati. Saranno adottate misure in grado di incentivare la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenere l'applicazione efficace delle norme concordate a livello internazionale e delle disposizioni in materia di diritto del lavoro su tutto il territorio nazionale, promuovendo tra l'altro l'adesione ai principi e ai diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali. Altri settori chiave di intervento sono il sostegno all'uguaglianza di genere, la promozione dell'occupabilità e della produttività, l'adeguamento dei lavoratori e delle imprese al cambiamento, l'instaurazione di un dialogo sociale sostenibile e la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, quali i servizi pubblici per l'impiego e gli ispettorati del lavoro;

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i) promuovere la protezione e l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà. Gli interventi in tale settore mirano a modernizzare i regimi di previdenza sociale per fornire una protezione efficace, efficiente e adeguata in tutte le fasi della vita della persona, stimolare l'inclusione sociale, promuovere le pari opportunità e affrontare il problema delle disuguaglianze e della povertà. Gli interventi in tale settore mirano inoltre a integrare le comunità emarginate quali i rom; combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sul credo, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale; migliorare l'accesso a servizi economicamente abbordabili, sostenibili e di alta qualità, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione e l'assistenza della prima infanzia, gli alloggi, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali essenziali e l'assistenza a lungo termine, anche mediante la modernizzazione dei sistemi di previdenza sociale;

(i) promuovere la protezione e l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà. Gli interventi in tale settore mirano a modernizzare i regimi di previdenza sociale per fornire una protezione efficace, efficiente e adeguata in tutte le fasi della vita della persona, stimolare l'inclusione sociale, promuovere le pari opportunità, affrontare il problema delle disuguaglianze e della povertà e promuovere la transizione dall'assistenza istituzionale a quella nell'ambito della famiglia e della comunità. Gli interventi in tale settore mirano inoltre a integrare le comunità emarginate quali i rom; combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sul credo, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale; migliorare l'accesso a servizi basati sulla famiglia e sulla comunità economicamente abbordabili, sostenibili e di alta qualità, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione e l'assistenza della prima infanzia inclusive e non segregate, gli alloggi, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali essenziali e l'assistenza a lungo termine, anche mediante la modernizzazione dei sistemi di previdenza sociale. Non sono sostenute azioni che contribuiscono a qualsiasi forma di segregazione o esclusione sociale;

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

(j) promuovere sistemi di trasporto intelligenti, sostenibili, inclusivi e sicuri ed eliminare le strozzature delle principali infrastrutture di rete, investendo in progetti che apportano un elevato valore aggiunto UE. Gli investimenti dovrebbero essere classificati in ordine di priorità in base alla loro rilevanza per i collegamenti TEN-T con l'UE e al contributo che possono dare alla mobilità sostenibile, alla riduzione delle emissioni e dell'impatto sull'ambiente e alla sicurezza dei trasporti, in sinergia con le riforme promosse dal trattato che istituisce una Comunità dei trasporti;

(j) promuovere sistemi di trasporto intelligenti, sostenibili, inclusivi e sicuri ed eliminare le strozzature delle principali infrastrutture di rete, investendo in progetti che apportano un elevato valore aggiunto UE. Gli investimenti dovrebbero essere classificati in ordine di priorità in base alla loro rilevanza per i collegamenti TEN-T con l'UE, per i collegamenti transfrontalieri e per la creazione di posti di lavoro, nonché al contributo che possono dare alla mobilità sostenibile, alla riduzione delle emissioni e dell'impatto sull'ambiente e alla sicurezza dei trasporti, in sinergia con le riforme promosse dal trattato che istituisce una Comunità dei trasporti;

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera k

 

Testo della Commissione

Emendamento

(k) migliorare il contesto del settore privato e la competitività delle imprese, compresa la specializzazione intelligente, in quanto principali motori di crescita, creazione di posti di lavoro e coesione. Sarà data priorità a progetti che migliorano il contesto imprenditoriale;

(k) migliorare il contesto del settore privato e la competitività delle imprese, in particolare le PMI, compresa la specializzazione intelligente, in quanto principali motori di crescita, creazione di posti di lavoro e coesione. Sarà data priorità a progetti sostenibili che migliorano il contesto imprenditoriale;

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera m

 

Testo della Commissione

Emendamento

(m) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e alla conservazione di sistemi agricoli diversificati ed efficienti in comunità rurali dinamiche e nello spazio rurale;

(m) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e idrico e alla conservazione di sistemi agricoli diversificati ed efficienti in comunità rurali dinamiche e nello spazio rurale;

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera p

 

Testo della Commissione

Emendamento

(p) incrementare la capacità del settore agroalimentare e della pesca di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato nonché di allinearsi gradualmente alle norme e agli standard dell'Unione, perseguendo al contempo obiettivi economici, sociali e ambientali nel quadro di un equilibrato processo di sviluppo territoriale delle zone rurali e delle zone costiere.

(p) incrementare la capacità del settore agroalimentare e della pesca di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato nonché di allinearsi gradualmente alle norme e agli standard dell'Unione nell'ottica di accrescere la capacità di esportare nel mercato dell'Unione, perseguendo al contempo obiettivi economici, sociali e ambientali nel quadro di un equilibrato processo di sviluppo territoriale delle zone rurali e delle zone costiere.

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera p bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(p bis) promuovere le attività e migliorare le strategie e le politiche a lungo termine volte a prevenire e contrastare la radicalizzazione e l'estremismo violento.

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Allegato III – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) promuovere l'occupazione, la mobilità professionale e l'inclusione sociale e culturale transfrontaliera mediante, tra l'altro: l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera; iniziative locali congiunte per l'occupazione; servizi di informazione e consulenza e attività di formazione congiunta; la parità di genere, le pari opportunità; l'integrazione delle comunità di immigranti e di gruppi vulnerabili; investimenti nei servizi pubblici per l'impiego; investimenti a sostegno dei servizi sanitari e sociali pubblici;

(a) promuovere l'occupazione, la mobilità professionale e l'inclusione sociale e culturale transfrontaliera mediante, tra l'altro: l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera; iniziative locali congiunte per l'occupazione; servizi di informazione e consulenza e attività di formazione congiunta; la parità di genere, le pari opportunità; l'integrazione delle comunità di immigranti e di gruppi vulnerabili; investimenti nei servizi pubblici per l'impiego; investimenti a sostegno della sanità pubblica e della transizione verso i servizi sociali basati sulla famiglia e sulla comunità;

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Allegato III – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) promuovere l'eliminazione degli ostacoli inutili agli scambi, compresi gli ostacoli burocratici e le barriere tariffarie e non tariffarie; 

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Allegato III – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) incoraggiare il turismo e valorizzare il patrimonio culturale e naturale;

(e) incoraggiare il turismo e lo sport e valorizzare il patrimonio culturale e naturale;

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Allegato III – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) investire nella gioventù, nell'istruzione e nelle competenze mediante, tra l'altro, lo sviluppo e l'attuazione di iniziative comuni nei settori dell'istruzione e della formazione professionale, di sistemi ed infrastrutture di formazione a sostegno di attività comuni a favore dei giovani;

(f) investire nella gioventù, nello sport, nell'istruzione e nelle competenze, tra l'altro assicurando il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche e sviluppando e attuando iniziative comuni nei settori dell'istruzione e della formazione professionale e sistemi e infrastrutture di formazione a sostegno di attività comuni a favore dei giovani;

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Allegato III – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g) promuovere la governance locale e regionale e rafforzare le capacità di programmazione e amministrative delle autorità locali e regionali;

(g) promuovere la governance locale e regionale, compresa la cooperazione transfrontaliera tra le amministrazioni nell'ottica di favorire la riconciliazione e il consolidamento della pace, e rafforzare le capacità di programmazione e amministrative delle autorità locali e regionali;

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Allegato III – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis) investire nel rafforzamento delle capacità delle organizzazioni della società civile;

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Allegato III – lettera g ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g ter) promuovere la cooperazione transfrontaliera tra le amministrazioni nell'ottica di favorire la riconciliazione e il consolidamento della pace, istituendo tra l'altro la commissione regionale per l'accertamento dei fatti sui crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani commessi nell'ex Jugoslavia (RECOM);

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Allegato III – lettera i bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis) migliorare la cooperazione transfrontaliera di polizia e giudiziaria e lo scambio di informazioni per agevolare le indagini e il perseguimento riguardanti la criminalità organizzata transfrontaliera e i casi connessi di reati economici e finanziari e di corruzione, tratta e traffico.

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Allegato IV – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il seguente elenco di indicatori chiave di rendimento viene utilizzato per aiutare a misurare il contributo dell'Unione al conseguimento dei propri obiettivi specifici:

Il seguente elenco di indicatori chiave di rendimento e la loro evoluzione annuale vengono utilizzati per aiutare a misurare il contributo dell'Unione al conseguimento dei propri obiettivi specifici e i progressi compiuti dai beneficiari:

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Indicatore composito sugli sforzi dei partner relativi alla riconciliazione, al consolidamento della pace, alle relazioni di buon vicinato, agli obblighi internazionali, alla parità di genere e ai diritti delle donne.

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Indicatore sull'assenza di violenza in combinazione con le riduzioni delle cause dei conflitti (ad esempio esclusione politica o economica) rispetto a una valutazione della situazione di partenza.

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater. Percentuale dei cittadini dei beneficiari che ritengono di essere ben informati circa l'assistenza dell'Unione a norma del presente regolamento (fonte: Commissione europea).

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Tasso ed evoluzione annuale dell'allineamento alle decisioni e alle misure in materia di PESC (fonte: SEAE).

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Spese pubblica per la previdenza sociale (in percentuale del PIL) (fonte: OIL) o tasso di occupazione (fonte: statistiche nazionali)

5. Spesa pubblica per la previdenza sociale (in percentuale del PIL) quale indicata dall'OIL, spesa sanitaria, disparità di reddito, tasso di povertà, tasso di occupazione e di disoccupazione, quali indicati dalle statistiche nazionali ufficiali.

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Evoluzione del coefficiente di Gini di un beneficiario nel corso del tempo.

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

10. Numero di programmi di cooperazione transfrontaliera conclusi tra i beneficiari dell'IPA e tra i beneficiari dell'IPA e gli Stati membri dell'UE (fonte: Commissione europea)

10. Numero di programmi di cooperazione transfrontaliera conclusi e attuati tra i beneficiari dell'IPA e tra i beneficiari dell'IPA e gli Stati membri dell'UE, quale indicato dalla Commissione europea.

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis. Numero di nuove organizzazioni partecipanti alle azioni e ai programmi nel corso del tempo.

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Allegato IV – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se opportuno, gli indicatori sono disaggregati in base al sesso.

Se opportuno, gli indicatori sono disaggregati in base all'età minima e al genere.

MOTIVAZIONE

Dal 2007 lo strumento di assistenza preadesione è il principale strumento finanziario a sostegno delle riforme nei paesi candidati e potenziali candidati, ossia i sei paesi dei Balcani occidentali e la Turchia, allo scopo di preparare i beneficiari al rispetto degli obblighi correlati all'adesione all'UE. I finanziamenti dell'IPA sostengono il processo di adesione rafforzando le capacità e apportando cambiamenti positivi, irreversibili e a lungo termine nei paesi che si prefiggono di diventare in futuro membri dell'Unione. Il quadro giuridico della seconda generazione dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), approvato nel 2014, cesserà di avere efficacia il 31 dicembre 2020.

Osservazioni di carattere generale

La posizione del Parlamento sul quadro finanziario generale 2021-2027, illustrata nella relazione interlocutoria sul nuovo QFP (2018/0166R(APP)), definisce il suo giudizio sulla dotazione a titolo del regolamento IPA III. Il QFP e l'IPA III dovrebbero essere rivisti prima del 2027 nel caso di una o più adesioni all'Unione, così da tenere conto dei requisiti di spesa derivanti.

I correlatori prendono atto della proposta di accrescere la dotazione dell'IPA 2021-2027 in termini nominali a 14,5 miliardi di EUR (a prezzi correnti), ma sono convinti che, se non saranno eguagliati o superati gli stanziamenti in termini reali per l'IPA II 2014-2020, non sarà possibile garantire finanziamenti sufficienti durante il periodo cruciale per il processo di adesione e l'attuazione delle riforme legate all'UE.

I finanziamenti dell'IPA costituiscono un investimento a lungo termine nel futuro europeo dei Balcani occidentali ed è necessario garantire un uso efficiente delle risorse dell'UE attraverso un rigoroso controllo e monitoraggio, al fine di assicurare che siano raggiunti risultati e che i soldi dei contribuenti siano valorizzati.

Ferma restando la decisione finale riguardante la fusione proposta tra la maggior parte degli altri strumenti di finanziamento dell'azione esterna dell'UE in un unico strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), è importante che la politica di allargamento continui a essere finanziata da un distinto strumento dedicato, garantendo nel contempo sufficiente uniformità e coerenza tra gli strumenti di finanziamento dell'azione esterna. Data la natura specifica del processo di allargamento nel quadro dell'azione esterna, i correlatori sottolineano la necessità che l'IPA rimanga uno strumento a sé stante, sostenuto dalla strategia per i Balcani occidentali e dalle relazioni con la Turchia.

I correlatori sono convinti che il finanziamento dell'IPA per la cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri dell'UE nel quadro della cooperazione territoriale europea (Interreg) dovrebbe essere limitato e monitorato per assicurare un co-contribuito più equilibrato. Ciò garantirebbe che esso non vada a sostituire, bensì a integrare e incoraggiare la cooperazione esistente o potenziale tra i beneficiari dell'IPA nel quadro delle priorità tematiche definite all'allegato III.

Un orientamento strategico più chiaro

Per i paesi candidati, la terza generazione dell'IPA deve essere concepita in modo da fungere da trampolino di lancio per l'attuazione del futuro quadro di coesione in seguito alla loro adesione all'UE; per i potenziali candidati, deve gettare le basi per predisporre le riforme legate ai negoziati di adesione.  È essenziale garantire una transizione senza ostacoli dall'IPA II all'IPA III e, successivamente all'adesione di nuovi membri, dall'IPA III al quadro dei fondi strutturali e d'investimento europei.

L'assistenza preadesione deve continuare a sostenere riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative e socioeconomiche trasversali e orientate all'UE nei paesi candidati e potenziali candidati, basandosi sui criteri di Copenaghen, la condizionalità e il progressivo allineamento alle norme, disposizioni e politiche dell'Unione.

I finanziamenti dovrebbero essere riorientati per rispondere a specifiche esigenze fondamentali e alla necessità, che sussiste ormai da lungo tempo, di avviare riforme in ciascuno dei paesi interessati. Oltre a dare maggiore risalto alle priorità consolidate dell'IPA riguardanti lo Stato di diritto, i diritti fondamentali, la buona governance, la coesione socioeconomica e un'attenta preparazione in relazione ai 35 capitoli dell'acquis dell'UE, compreso l'allineamento alla PESC, l'IPA III deve rafforzare la resilienza dei destinatari negli ambiti della migrazione, della sicurezza, della parità di genere, della protezione del clima e della facilitazione del commercio.

L'IPA III deve inoltre sottolineare maggiormente la dimensione sociale della politica di allargamento promuovendo la coesione e la convergenza in relazione ai diritti e ai principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali. Oltre a concentrarsi maggiormente sull'economia sociale di mercato e sulla coesione sociale e regionale nell'attuazione dell'IPA, occorre tenere in considerazione la dimensione sociale nel riesame intermedio dell'IPA e valutarla mediante indicatori chiari e misurabili, come il coefficiente di Gini.

L'UE deve riorientare gli sforzi volti al rafforzamento della democratizzazione consolidando le capacità dei parlamenti, della società civile e dei media, sostenendo nel contempo misure atte a realizzare un dialogo politico e una riconciliazione autentici, che costituiscono un presupposto per la pace. A tale riguardo, la cooperazione transfrontaliera, che migliora il dialogo, le relazioni di vicinato, la connettività regionale e l'integrazione economica, è di grande importanza.

Un ruolo più forte per il Parlamento europeo

Benché il ruolo del Parlamento sia quello di provvedere all'orientamento generale e al controllo degli strumenti di finanziamento dell'azione esterna piuttosto che occuparsi della loro "microgestione", i correlatori sottolineano la necessità di preservare il ruolo del Parlamento europeo e il dovere della Commissione di mantenere il Parlamento costantemente, tempestivamente e pienamente partecipe.

Attingendo dagli insegnamenti appresi dal riesame intermedio dell'IPA II, i relatori propongono di rafforzare il coinvolgimento del Parlamento europeo, senza compromettere la velocità del processo decisionale, attraverso un maggiore ricorso alla procedura per gli atti delegati.

I relatori sono inoltre convinti che il quadro di programmazione dovrebbe essere soggetto a una "clausola di cessazione dell'efficacia", che ne garantirebbe un effettivo riesame intermedio.

È essenziale che le posizioni del Parlamento europeo negli ambiti in cui esso ha propri programmi di assistenza, come il rafforzamento delle capacità, la mediazione e l'osservazione elettorale, siano tenute pienamente in considerazione nella programmazione generale.

Un maggiore coinvolgimento della società civile e delle autorità locali

È particolarmente importante che i finanziamenti siano assegnati in maniera trasparente, efficace, responsabile, depoliticizzata e non discriminatoria, operando tra l'altro una distribuzione equa che rifletta le esigenze delle regioni e dei comuni.

I correlatori sottolineano il ruolo cruciale delle delegazioni dell'UE in loco nel garantire l'uso corretto e la visibilità dei finanziamenti dell'UE e nel coinvolgere un'ampia gamma di pertinenti organizzazioni della società civile e autorità locali nelle diverse fasi del ciclo di assistenza.

Un approccio basato sui risultati

Il cambiamento principale nel quadro di programmazione proposto è il passaggio da assegnazioni per paese ad assegnazioni per priorità, seguendo il principio della "quota equa", che implica una programmazione dell'IPA basata su cinque "sezioni" che riflettono gli obiettivi specifici e i relativi risultati.

I correlatori sono favorevoli all'aumento di flessibilità derivante dal passaggio dagli stanziamenti per paese alle assegnazioni per sezione tematica prioritaria e all'approccio basato sui risultati. Il quadro di programmazione e valutazione dei risultati dell'IPA III, basato sui criteri della necessità e del rendimento e sul principio della quota equa, dovrebbe essere attuato e rifinito mediante atti delegati nel corso della preparazione, dell'attuazione e della valutazione dell'IPA III.

Una condizionalità rafforzata

Pur sostenendo un approccio maggiormente basato sui risultati, i relatori suggeriscono di rafforzare la condizionalità dell'assistenza dell'IPA prevedendo la possibilità di sospendere l'assistenza preadesione in caso di violazione dei principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché in caso di inosservanza degli impegni assunti nei pertinenti accordi conclusi con l'Unione. A tale proposito, il meccanismo di monitoraggio, sospensione e ripristino previsto nel sistema di preferenze generalizzate dell'UE (SPG) può fungere da esempio.

In linea con gli articoli 2 e 49 e in analogia con l'articolo 7 del trattato sull'Unione europea, i futuri Stati membri dell'UE dovrebbero subire la sospensione dell'assistenza dell'Unione per le violazioni dei valori fondamentali dell'UE e per gli arretramenti in relazione allo Stato di diritto. In conformità della norma della sana gestione finanziaria prevista dal regolamento finanziario [regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012] e nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia, la Commissione dovrebbe inoltre sospendere i pagamenti in caso di errori sistemici che mettono in dubbio la legalità e la regolarità delle operazioni.

I correlatori ricordano la necessità di applicare e monitorare la condizionalità a livello politico e di progetto e di rafforzare il monitoraggio e la valutazione sistematici dei programmi e dei progetti delicati. Gli stanziamenti annuali devono basarsi su un quadro di monitoraggio e valutazione realizzabile, da istituire mediante un atto delegato, e su un attento esercizio di valutazione dei risultati, che rifletta i progressi compiuti o la loro assenza.

Prendendo atto degli arretrati e dei ritardi nell'attuazione dell'IPA I e II, i relatori esortano a mantenere la flessibilità di riportare e reimpegnare i fondi già impegnati, incoraggiando nel contempo la Commissione a riconsiderare la reintroduzione della gestione diretta ove opportuno, in particolare per combattere la corruzione ad alto livello e la criminalità organizzata e rafforzare la società civile e la libertà dei media.

Il sostegno al bilancio deve essere ridotto o sospeso in caso di irregolarità sistemiche nei sistemi di gestione e di controllo o qualora i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con i paesi beneficiari siano insoddisfacenti. A una condizionalità rafforzata per il sostegno al bilancio, basata sui progressi compiuti nelle riforme e sulla sana gestione, deve essere associata un'assistenza mirata che promuova lo sviluppo del controllo parlamentare, il consolidamento delle capacità nazionali di revisione contabile e il rafforzamento della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni.

Una visibilità rafforzata

Unitamente al sostegno dell'IPA destinato ai paesi che si prefiggono di diventare membri dell'UE, i correlatori chiedono sforzi di comunicazione più mirati al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione, permettendo di monitorare meglio e di mettere a frutto gli investimenti dell'UE. La Commissione, le delegazioni dell'UE in loco e i beneficiari dell'IPA dovrebbero migliorare la comunicazione dei risultati dell'assistenza dell'UE al fine di contribuire a una migliore comprensione dei suoi benefici nel miglioramento della vita dei cittadini.

Allineamento delle norme generali che disciplinano il finanziamento esterno

Sebbene la politica di allargamento continui ad essere sostenuta nel quadro di uno strumento dedicato, le disposizioni dell'IPA III dovrebbero essere coerenti con l'architettura complessiva di finanziamento dell'azione esterna dell'Unione. In linea con il risultato della votazione della commissione AFET sull'IPA III, le pertinenti disposizioni orizzontali del presente regolamento che devono essere allineate a quelle dell'NDICI durante la fase della plenaria riguardano norme relative a: piani d'azione, misure, metodi di applicazione; valutazione, governance e responsabilità democratica.


 

 

 

PARERE della commissione per il commercio internazionale (4.12.2018)

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Relatore per parere: David Borrelli

 

 

 

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Gli obiettivi di uno strumento di preadesione sono sostanzialmente diversi dagli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione, essendo lo scopo di tale strumento quello di preparare i beneficiari elencati nell'allegato I alla futura adesione all'Unione e sostenere il loro processo di adesione. Risulta pertanto indispensabile disporre di uno strumento specifico a sostegno dell'allargamento, assicurandone al contempo la complementarità con gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione, in particolare con gli obiettivi dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI).

(2) Gli obiettivi di uno strumento di preadesione sono sostanzialmente diversi dagli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione, essendo lo scopo di tale strumento quello di preparare i beneficiari elencati nell'allegato I alla futura adesione all'Unione e sostenere il loro processo di adesione. Risulta pertanto indispensabile disporre di uno strumento specifico a sostegno dell'allargamento, assicurandone al contempo la complementarità e la coerenza con gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione, in particolare con gli obiettivi dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI).

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La politica di allargamento dell'Unione è un investimento per la pace, la sicurezza e la stabilità in Europa. Essa fornisce maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco beneficio dell'Unione e dei paesi che desiderano aderirvi. La prospettiva di entrare a far parte dell'Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali.

(5) La politica di allargamento dell'Unione è un investimento per la pace, la sicurezza e la stabilità in Europa. Essa fornisce maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco beneficio dell'Unione e dei paesi che desiderano aderirvi, rispettando nel contempo il principio di un'integrazione asimmetrica e progressiva per garantire una trasformazione agevole delle fragili economie degli aspiranti Stati membri. La prospettiva di entrare a far parte dell'Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) L'assistenza dovrebbe altresì essere fornita nel rispetto degli accordi conclusi dall'Unione con i beneficiari elencati nell'allegato I. È opportuno che l'assistenza si concentri principalmente sull'obiettivo di aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali e a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione. L'assistenza dovrebbe inoltre sostenere i principi e i diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali16. L'assistenza dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi prodigati dai beneficiari per avanzare nella cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macro-regionali dell'Unione. Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro sviluppo economico e sociale e la governance economica e costituire la base di un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche attraverso l'attuazione dello sviluppo regionale, dello sviluppo agricolo e rurale, delle politiche sociali e occupazionali e dello sviluppo dell'economia e della società digitali, conformemente all'iniziativa faro Agenda digitale per i Balcani occidentali.

(7) L'assistenza dovrebbe altresì essere fornita nel rispetto degli accordi conclusi dall'Unione con i beneficiari elencati nell'allegato I. È opportuno che l'assistenza si concentri principalmente sull'obiettivo di aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali e a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione. L'assistenza dovrebbe inoltre sostenere i principi e i diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali16. L'assistenza dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi prodigati dai beneficiari per avanzare nella cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macro-regionali dell'Unione. Essa dovrebbe inoltre promuovere le relazioni di buon vicinato, la riconciliazione e la cooperazione regionale, nonché lo sviluppo economico e sociale e la governance economica dei beneficiari, favorire l'integrazione economica con il mercato unico dell'UE, compresa la cooperazione doganale, promuovere un commercio aperto ed equo e costituire la base di un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche attraverso l'attuazione dello sviluppo regionale, dello sviluppo agricolo e rurale, delle politiche sociali e occupazionali e dello sviluppo dell'economia e della società digitali, conformemente all'iniziativa faro Agenda digitale per i Balcani occidentali.

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16 Il pilastro europeo dei diritti sociali, solennemente proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale di Göteborg per l'occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017.

16 Il pilastro europeo dei diritti sociali, solennemente proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale di Göteborg per l'occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) L'Unione dovrebbe fornire sostegno alla transizione verso l'adesione a vantaggio dei beneficiari elencati nell'allegato I sulla base dell'esperienza dei suoi Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe essere imperniata, in particolare, sulla condivisione delle esperienze acquisite dagli Stati membri nel processo di riforma.

(8) L'Unione dovrebbe fornire sostegno alla transizione verso l'adesione a vantaggio dei beneficiari elencati nell'allegato I sulla base dell'esperienza dei suoi Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe essere imperniata, in particolare, sulla condivisione delle esperienze acquisite dagli Stati membri nel processo di riforma, sulla promozione della cooperazione economica e doganale e su un'azione congiunta intesa a combattere la corruzione, il contrabbando, il riciclaggio di denaro e la contraffazione.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) La Commissione dovrebbe incoraggiare i beneficiari elencati nell'allegato I a cooperare con le attività dell'Unione collegate alla promozione del multilateralismo e all'ulteriore rafforzamento del sistema commerciale internazionale, comprese le riforme dell'OMC.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il potenziamento dello Stato di diritto, che comprende la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, e il buon governo, compresa la riforma della pubblica amministrazione, restano sfide chiave nella maggior parte dei beneficiari elencati nell'allegato I e sono essenziali perché i beneficiari si avvicinino all'Unione e successivamente assumano pienamente gli obblighi che comporta l'adesione all'Unione. Considerate la natura a lungo termine delle riforme perseguite in tali campi e la necessità di fare bilanci dei risultati ottenuti, l'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento dovrebbe affrontare quanto prima i requisiti posti nei confronti dei beneficiari elencati nell'allegato I.

(11) Il potenziamento dello Stato di diritto, che comprende la lotta contro la corruzione, il riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata, e il buon governo, compresa la riforma della pubblica amministrazione, l'indipendenza del sistema giudiziario, la trasparenza, gli appalti pubblici, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la proprietà intellettuale e gli investimenti esteri, restano sfide chiave nella maggior parte dei beneficiari elencati nell'allegato I e sono essenziali perché i beneficiari si avvicinino all'Unione e successivamente assumano pienamente gli obblighi che comporta l'adesione all'Unione.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) In conformità del principio della democrazia partecipativa, la Commissione dovrebbe incoraggiare il controllo parlamentare, in ciascuno dei beneficiari elencati nell'allegato I.

(12) In conformità del principio della democrazia partecipativa, la Commissione, in stretta cooperazione con il Parlamento europeo, dovrebbe incoraggiare il controllo parlamentare e il ruolo proattivo dei parlamenti nazionali nel processo di adesione all'UE e nel rispetto dei criteri di adesione, in ciascuno dei beneficiari elencati nell'allegato I.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) I beneficiari elencati nell'allegato I devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi agli sforzi dell'Unione per affrontare tali problematiche. Riconoscendo l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), questo programma dovrebbe contribuire a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire l'obiettivo generale che prevede che il 25% della spesa del bilancio dell'UE venga impiegato a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni nell'ambito del presente programma dovrebbero destinare il 16% della dotazione finanziaria globale del programma agli obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l'attuazione del programma saranno individuate le azioni pertinenti e il contributo complessivo del presente programma dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di revisione e valutazione.

(13) I beneficiari elencati nell'allegato I devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e il perseguimento di un ordine globale basato sulle norme e i valori, e allinearsi agli sforzi dell'Unione per affrontare tali problematiche. Riconoscendo l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), questo programma dovrebbe contribuire a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire l'obiettivo generale che prevede che il 25% della spesa del bilancio dell'UE venga impiegato a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni nell'ambito del presente programma dovrebbero destinare il 16% della dotazione finanziaria globale del programma agli obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l'attuazione del programma saranno individuate le azioni pertinenti e il contributo complessivo del presente programma dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di revisione e valutazione.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Le azioni contemplate dal presente regolamento dovrebbero altresì contribuire agli aspetti delle relazioni esterne dell'Unione legati al commercio, come le iniziative di aiuto per il commercio, la cooperazione con i paesi terzi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e di oro, e il processo di Kimberley, il patto di sostenibilità e il monitoraggio degli impegni dei paesi terzi nel quadro del regolamento SPG per garantire la coerenza politica a livello dell'UE e salvaguardare e promuovere ulteriormente le norme e i regolamenti commerciali in un quadro multilaterale.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Le priorità d'azione per conseguire gli obiettivi nei pertinenti settori che riceveranno sostegno in virtù del presente regolamento dovrebbero essere definite in un quadro di programmazione elaborato dalla Commissione per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027 in partenariato con i beneficiari elencati nell'allegato I, sulla scorta del programma di allargamento e delle loro esigenze specifiche, in linea con gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento e tenendo in debito conto le pertinenti strategie nazionali. Il quadro di programmazione dovrebbe individuare i settori da sostenere attraverso l'assistenza e stabilire una dotazione indicativa per ciascun settore di sostegno, ivi compresa una stima della spesa relativa al clima.

(17) Le priorità d'azione per conseguire gli obiettivi nei pertinenti settori che riceveranno sostegno in virtù del presente regolamento dovrebbero essere definite in un quadro di programmazione elaborato dalla Commissione, in collaborazione con il Parlamento europeo, per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027 in partenariato con i beneficiari elencati nell'allegato I, sulla scorta del programma di allargamento e delle loro esigenze specifiche, in linea con gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento e tenendo in debito conto le pertinenti strategie nazionali. Il quadro di programmazione dovrebbe individuare i settori da sostenere attraverso l'assistenza e stabilire una dotazione indicativa per ciascun settore di sostegno, ivi compresa una stima della spesa relativa al clima.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) È nell'interesse dell'Unione assistere i beneficiari elencati nell'allegato I nell'impegno di riforma in vista dell'adesione all'Unione. L'assistenza dovrebbe essere gestita ponendo un forte accento sui risultati e offrendo incentivi a chi dimostra il proprio impegno a favore delle riforme attraverso un'efficiente attuazione dell'assistenza preadesione e progressi verso il soddisfacimento dei criteri di adesione.

(18) È nell'interesse dell'Unione assistere i beneficiari elencati nell'allegato I nell'impegno di riforma in vista dell'adesione all'Unione. L'assistenza dovrebbe essere gestita ponendo un forte accento sui risultati e offrendo incentivi a chi dimostra il proprio impegno a favore delle riforme attraverso un'efficiente attuazione dell'assistenza preadesione e progressi verso il soddisfacimento dei criteri di adesione. I progressi sostanziali compiuti dai beneficiari nell'apertura del loro ambiente economico in linea con i trattati dell'UE e gli accordi dell'OMC, nonché nella piena attuazione degli accordi esistenti con l'Unione costituirebbero un passo positivo in vista dell'adesione a quest'ultima.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta da parte dei beneficiari elencati nell'allegato I dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capacità rispettive di tali beneficiari. L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione.

(19) Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta da parte dei beneficiari elencati nell'allegato I dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capacità rispettive di tali beneficiari. Tale passaggio dovrebbe essere sospeso qualora i fondi dell'UE fossero utilizzati in modo inefficiente, causando significative carenze a livello degli obblighi pertinenti. L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione. Ove pertinente, è quindi opportuno garantire la coerenza e la complementarità con l'assistenza macrofinanziaria.

(20) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione, e di relazioni commerciali tra l'Unione e i beneficiari elencati nell'allegato I in particolare. Ove pertinente, è quindi opportuno garantire la coerenza e la complementarità con l'assistenza macrofinanziaria.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali, a livello, ad esempio, di diritti umani, democrazia, buona governance, sicurezza e stabilità, cambiamenti climatici e ambiente, così come di migrazione irregolare e delle sue cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, rispettando al contempo il principio che il bilancio dell'Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe mantenere la possibilità di applicare le flessibilità già autorizzate dal regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti impegnati, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell'UE sia per i cittadini che per i beneficiari elencati nell'allegato I, ottimizzando in tal modo i fondi dell'UE disponibili per i suoi interventi di azione esterna.

(26) Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali, a livello, ad esempio, di diritti umani, democrazia, buona governance, sicurezza e stabilità, cambiamenti climatici e ambiente, e protezionismo, così come di migrazione irregolare e delle sue cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, rispettando al contempo il principio che il bilancio dell'Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe mantenere la possibilità di applicare le flessibilità già autorizzate dal regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti impegnati, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell'UE sia per i cittadini che per i beneficiari elencati nell'allegato I, ottimizzando in tal modo i fondi dell'UE disponibili per i suoi interventi di azione esterna.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'obiettivo generale dell'IPA III è aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I ad adottare ed attuare le riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie affinché tali beneficiari rispettino i valori dell'Unione e si allineino progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione in vista dell'adesione all'Unione, contribuendo in tal modo alla loro stabilità, sicurezza e prosperità.

1. L'obiettivo generale dell'IPA III è aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I ad adottare ed attuare le riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie affinché tali beneficiari rispettino l'acquis e i valori dell'Unione e si allineino progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione in vista dell'adesione all'Unione, contribuendo in tal modo alla loro stabilità, sicurezza e prosperità.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) consolidare l'efficienza della pubblica amministrazione e sostenere le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli;

(b) consolidare l'efficienza della pubblica amministrazione e garantire l'indipendenza dei giudici, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché sostenere le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli, anche nel settore degli appalti pubblici, degli aiuti di Stato, della concorrenza, degli investimenti esteri e della proprietà intellettuale;

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) definire le norme, gli standard, le politiche e le prassi dei beneficiari elencati nell'allegato I in linea con quelli dell'Unione e rafforzare la riconciliazione e i rapporti di buon vicinato, nonché i contatti interpersonali e la comunicazione;

(c) definire le norme, gli standard, le politiche e le prassi dei beneficiari elencati nell'allegato I in linea con quelli dell'Unione, anche al fine di beneficiare pienamente degli strumenti bilaterali di integrazione economica previsti dagli accordi di stabilizzazione e di associazione, e rafforzare la riconciliazione e i rapporti di buon vicinato, nonché i contatti interpersonali e la comunicazione;

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) rafforzare lo sviluppo economico e sociale, anche aumentando la connettività e lo sviluppo regionale, lo sviluppo agricolo e rurale e le politiche sociali e occupazionali, rafforzare la tutela dell'ambiente, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e sviluppare l'economia e la società digitali;

(d) rafforzare lo sviluppo e la cooperazione a livello economico e sociale, anche aumentando la connettività e lo sviluppo regionale, lo sviluppo agricolo e rurale, l'armonizzazione degli standard sanitari e fitosanitari, e le politiche sociali e occupazionali, rafforzare la tutela dell'ambiente, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e sviluppare l'economia e la società digitali;

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  sostenere la cooperazione territoriale e transfrontaliera.

(e) sostenere la cooperazione territoriale e transfrontaliera, anche attraverso le frontiere marittime, e promuovere le relazioni  commerciali ed economiche dando piena attuazione agli accordi esistenti con l'Unione, nonché lottando contro il contrabbando e la contraffazione .

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, gli accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari elencati nell'allegato I, così come le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e le comunicazioni congiunte della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza pertinenti costituiscono il quadro politico generale per l'attuazione del presente regolamento. La Commissione garantisce la coerenza tra l'assistenza e il quadro della politica di allargamento.

1. Il quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, gli accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari elencati nell'allegato I, così come le risoluzioni del Parlamento europeo, le risultanze e le conclusioni dei gruppi di monitoraggio, delle missioni e delle delegazioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e le comunicazioni congiunte della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza pertinenti costituiscono il quadro politico generale per l'attuazione del presente regolamento. La Commissione garantisce la coerenza tra l'assistenza e il quadro della politica di allargamento.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La distribuzione equilibrata, depoliticizzata e non discriminatoria dei fondi è garantita in tutto il paese e verso tutti i livelli della società.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, l'assistenza nell'ambito dell'IPA III si basa su un quadro di programmazione dell'IPA definito dalla Commissione per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione.

1. Per il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, l'assistenza nell'ambito dell'IPA III si basa su un quadro di programmazione dell'IPA definito dalla Commissione previa consultazione del Parlamento europeo per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'assistenza è mirata e adeguata alla specifica situazione dei beneficiari elencati nell'allegato I, tenuto conto degli sforzi ancora necessari per rispettare i criteri di adesione, nonché delle capacità di tali beneficiari. La portata e l'intensità dell'assistenza differiscono a seconda delle esigenze, dell'impegno nei confronti delle riforme e dei progressi nell'attuazione delle riforme stesse.

L'assistenza è mirata e adeguata alla specifica situazione dei beneficiari elencati nell'allegato I, tenuto conto dei progressi ancora necessari per rispettare i criteri di adesione, nonché delle capacità di tali beneficiari. La portata e l'intensità dell'assistenza differiscono a seconda delle esigenze, dell'impegno nei confronti delle riforme e dei progressi nell'attuazione delle riforme stesse, tenendo presente la necessità di uno sviluppo economico e di una crescita sostenibili, di un clima favorevole per le imprese e gli investimenti e di un consolidamento fiscale. I progressi sono regolarmente monitorati e valutati dalla Commissione.

 

L'assistenza dell'Unione è sospesa o parzialmente sospesa in caso di progressi insoddisfacenti nella realizzazione degli obiettivi specifici quali definiti all'articolo 3 o qualora il beneficiario non rispetti il principio di democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali ovvero violi gli impegni assunti nel quadro dei pertinenti accordi conclusi con l'Unione. Alle stesse condizioni e su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione esamina la sospensione o la sospensione parziale dell'assistenza dell'Unione e riferisce al riguardo giustificando tale decisione.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. La Commissione assicura un monitoraggio attento durante tutto il processo di attuazione dei progetti attraverso un meccanismo rigoroso e coerente, fornisce un'analisi qualitativa e quantitativa della valutazione e segue i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi fissati, al fine di garantire una maggiore responsabilità e trasparenza, e un orientamento più preciso delle spese a titolo dei fondi. Il Parlamento europeo ha la facoltà di chiedere alla Commissione di esaminare casi specifici in cui la procedura stabilita nel presente regolamento non sia stata seguita dai beneficiari e di adottare le misure necessarie, ove esistano elementi che lo giustifichino.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) garantire e promuovere da subito il corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assicurare lo Stato di diritto. Gli interventi in tale settore mirano a: istituire sistemi giudiziari indipendenti, responsabili ed efficienti che prevedano sistemi di assunzione, valutazione e promozione trasparenti e basati sul merito, promuovere la cooperazione giudiziaria e procedure disciplinari efficaci in caso di infrazioni; assicurare la creazione di solidi sistemi di protezione delle frontiere, gestire i flussi di migrazione e fornire asilo ai bisognosi; sviluppare strumenti efficaci per prevenire e combattere la criminalità organizzata, la tratta degli esseri umani, il traffico di migranti, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la corruzione; promuovere e tutelare i diritti umani, i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, e le libertà fondamentali, compresa la libertà dei mezzi di comunicazione e la protezione dei dati;

(a) garantire e promuovere da subito il corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assicurare lo Stato di diritto. Gli interventi in tale settore mirano a: separare i poteri, istituire sistemi giudiziari indipendenti, responsabili ed efficienti che prevedano sistemi di assunzione, valutazione e promozione trasparenti e basati sul merito, promuovere la cooperazione giudiziaria e procedure disciplinari efficaci in caso di infrazioni; assicurare la creazione di solidi sistemi di protezione delle frontiere, gestire i flussi di migrazione e fornire asilo ai bisognosi; sviluppare strumenti efficaci per prevenire e combattere la criminalità organizzata, la tratta degli esseri umani, il traffico di migranti, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la corruzione; promuovere e tutelare i diritti umani, i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, e le libertà fondamentali, compresa la libertà dei mezzi di comunicazione e di espressione e la protezione dei dati;

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) rafforzare la governance economica. Gli interventi mirano a: sostenere la partecipazione alla realizzazione del programma di riforme economiche (ERP) e la cooperazione sistematica con le istituzioni finanziarie internazionali per quanto riguarda gli aspetti fondamentali della politica economica; incrementare la capacità di rafforzare la stabilità macroeconomica e di sostenere i progressi verso la creazione di un'economia di mercato funzionante in grado di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione;

(c) rafforzare la governance economica. Gli interventi mirano a: sostenere la partecipazione alla realizzazione del programma di riforme economiche (ERP) e la cooperazione sistematica con le istituzioni finanziarie internazionali per quanto riguarda gli aspetti fondamentali della politica economica; incrementare la capacità di rafforzare la stabilità macroeconomica e di sostenere i progressi verso lo sviluppo sostenibile e la creazione di un'economia di mercato funzionante in grado di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione;

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h) promuovere l'occupazione di qualità e l'accesso al mercato del lavoro. Gli interventi in tale settore mirano a: contrastare gli elevati tassi di disoccupazione e inattività, sostenendo l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda i giovani (in particolare quelli che non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o di formazione (NEET)), le donne, i disoccupati di lungo periodo e tutti i gruppi sottorappresentati. Saranno adottate misure in grado di incentivare la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenere l'applicazione efficace delle norme e delle disposizioni in materia di diritto del lavoro su tutto il territorio nazionale. Altri settori chiave di intervento sono il sostegno all'uguaglianza di genere, la promozione dell'occupabilità e della produttività, l'adeguamento dei lavoratori e delle imprese al cambiamento, l'instaurazione di un dialogo sociale sostenibile e la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, quali i servizi pubblici per l'impiego e gli ispettorati del lavoro;

(h) promuovere l'occupazione di qualità e l'accesso al mercato del lavoro. Gli interventi in tale settore mirano a: contrastare gli elevati tassi di disoccupazione e inattività, sostenendo l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda i giovani (in particolare quelli che non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o di formazione (NEET)), le donne, i disoccupati di lungo periodo e tutti i gruppi sottorappresentati. Saranno adottate misure in grado di incentivare la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenere l'applicazione efficace delle norme e delle disposizioni in materia di diritto del lavoro e la contrattazione collettiva sulla base delle norme del lavoro dell'OIL su tutto il territorio nazionale. Altri settori chiave di intervento sono il sostegno all'uguaglianza di genere, la promozione dell'occupabilità e della produttività, l'adeguamento dei lavoratori e delle imprese al cambiamento, l'instaurazione di un dialogo sociale sostenibile e la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, quali i servizi pubblici per l'impiego e gli ispettorati del lavoro;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera k

 

Testo della Commissione

Emendamento

(k) migliorare il contesto del settore privato e la competitività delle imprese, compresa la specializzazione intelligente, in quanto principali motori di crescita, creazione di posti di lavoro e coesione. Sarà data priorità a progetti che migliorano il contesto imprenditoriale;

(k) il miglioramento del settore privato e della competitività delle imprese, in particolare le PMI, compresa la specializzazione intelligente in quanto principali motori della crescita, della creazione di posti di lavoro e della coesione. Sarà data priorità a progetti sostenibili che migliorano il contesto imprenditoriale;

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Allegato III – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) promuovere l'eliminazione degli ostacoli inutili al commercio, compresi gli ostacoli burocratici, le tariffe e le barriere non tariffarie; 

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Allegato IV – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il seguente elenco di indicatori chiave di rendimento viene utilizzato per aiutare a misurare il contributo dell'Unione al conseguimento dei propri obiettivi specifici:

Il seguente elenco di indicatori chiave di rendimento viene utilizzato per aiutare a misurare il contributo dell'Unione al conseguimento dei propri obiettivi specifici e i progressi compiuti dai beneficiari:

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis. Riconciliazione, relazioni di buon vicinato e obblighi internazionali

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

Riferimenti

COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

AFET

2.7.2018

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

INTA

2.7.2018

Relatore per parere

 Nomina

David Borrelli

9.7.2018

Esame in commissione

5.11.2018

 

 

 

Approvazione

3.12.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

2

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Ralph Packet, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Birgit Collin-Langen, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Alojz Peterle, Kosma Złotowski

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

27

+

ALDE

Nadja Hirsch

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Ralph Packet, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel

NI

David Borrelli

PPE

Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Alojz Peterle, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Jonás Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

 

2

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

 

2

0

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


 

 

PARERE della commissione per i bilanci (22.11.2018)

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Relatore per parere: Ivana Maletić

 

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

L'IPA svolge un ruolo cruciale per l'allargamento in quanto rappresenta lo strumento principale per la preparazione dei candidati, e dei potenziali candidati, al processo di negoziato e alla piena adesione. Il processo di allargamento rafforza la pace, la democrazia e la stabilità in Europa e consente all'Unione di trovarsi in una posizione migliore per far fronte alle sfide mondiali.

Nel bilancio dell'Unione, l'IPA rappresenta un elemento cardine della politica di azione esterna e dovrebbe essere strettamente collegato ad altri programmi dell'azione esterna. Occorre altresì garantire la coerenza con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione pertinenti.

L'IPA III tiene conto delle nuove sfide relative alla migrazione, alla sicurezza, alla protezione dell'ambiente e al cambiamento climatico e, pertanto, il relatore sostiene la proposta della Commissione europea di destinare al nuovo IPA finanziamenti superiori di 1,2 volte rispetto all'importo stanziato per l'IPA II nell'ambito del QFP 2014-2020. Il relatore sottolinea l'importanza della programmazione strategica e la misurazione dei risultati nell'IPA III, nonché la necessità di disporre di maggiore flessibilità per far fronte a sfide e crisi non prevedibili.

L'IPA II ha contribuito all'attuazione delle riforme in settori chiave quali il sistema giudiziario, la lotta alla corruzione, la pubblica amministrazione e l'inclusione sociale, oltre ad aver sostenuto il progressivo allineamento con la legislazione e le norme unionali. Per l'IPA III occorre un maggiore sostegno per concentrarsi maggiormente sullo sviluppo, sul rafforzamento della competitività, sul consolidamento delle istituzioni democratiche e sulla riforma della pubblica amministrazione.

È opportuno che la Commissione adotti misure adeguate per accelerare l'assorbimento dei fondi IPA, segnatamente nei primi anni, al fine di evitare l'accumulo di arretrati nell'assegnazione dei contratti e nei pagamenti. L'architettura generale di tali strumenti e le procedure amministrative e finanziarie dovrebbero essere semplificate. Dovrebbe altresì essere fornita una maggiore assistenza tecnica a sostegno dello sviluppo delle capacità, della preparazione dei progetti, dell'assegnazione dei contratti e dell'esecuzione.

Il relatore pone l'accento sull'importanza della coerenza e della complementarità fra le politiche interne e quelle esterne dell'Unione, nonché tra gli strumenti esterni stessi, al fine di garantire sinergie e un elevato valore aggiunto europeo.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) L'assistenza dovrebbe altresì essere fornita nel rispetto degli accordi conclusi dall'Unione con i beneficiari elencati nell'allegato I. È opportuno che l'assistenza si concentri principalmente sull'obiettivo di aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali e a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione. L'assistenza dovrebbe inoltre sostenere i principi e i diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali17. L'assistenza dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi prodigati dai beneficiari per avanzare nella cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macro-regionali dell'Unione. Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro sviluppo economico e sociale e la governance economica e costituire la base di un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche attraverso l'attuazione dello sviluppo regionale, dello sviluppo agricolo e rurale, delle politiche sociali e occupazionali e dello sviluppo dell'economia e della società digitali, conformemente all'iniziativa faro Agenda digitale per i Balcani occidentali.

(7) L'assistenza dovrebbe altresì essere fornita nel rispetto degli accordi conclusi dall'Unione con i beneficiari elencati nell'allegato I. È opportuno che l'assistenza si concentri principalmente sull'obiettivo di aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali e a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione. L'assistenza dovrebbe inoltre sostenere i principi e i diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali17. L'assistenza dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi prodigati dai beneficiari per avanzare nella cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macro-regionali dell'Unione, al fine di superare gli ostacoli geografici e culturali, sviluppare relazioni di buon vicinato e conseguire la riconciliazione. Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro sviluppo economico e sociale e la governance economica e costituire la base di un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche attraverso l'attuazione dello sviluppo regionale, dello sviluppo agricolo e rurale, delle politiche sociali e occupazionali e dello sviluppo dell'economia e della società digitali, conformemente all'iniziativa faro Agenda digitale per i Balcani occidentali.

__________________

__________________

17 Il pilastro europeo dei diritti sociali, solennemente proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale di Göteborg per l'occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017.

17 Il pilastro europeo dei diritti sociali, solennemente proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale di Göteborg per l'occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il rafforzamento della cooperazione strategica e operativa tra l'Unione e i beneficiari elencati nell'allegato I in materia di sicurezza è fondamentale per affrontare in modo efficace i problemi della sicurezza e del terrorismo.

(9) Il rafforzamento della cooperazione strategica e operativa tra l'Unione e i beneficiari elencati nell'allegato I in materia di sicurezza e questioni legate alla difesa è fondamentale per affrontare in modo efficace i problemi della sicurezza e del terrorismo.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) I beneficiari elencati nell'allegato I devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi agli sforzi dell'Unione per affrontare tali problematiche. Riconoscendo l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), questo programma dovrebbe contribuire a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire l'obiettivo generale che prevede che il 25% della spesa del bilancio dell'UE venga impiegato a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni nell'ambito del presente programma dovrebbero destinare il 16% della dotazione finanziaria globale del programma agli obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l'attuazione del programma saranno individuate le azioni pertinenti e il contributo complessivo del presente programma dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di revisione e valutazione.

(13) I beneficiari elencati nell'allegato I devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi agli sforzi dell'Unione per affrontare tali problematiche. Riconoscendo l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), questo programma dovrebbe contribuire a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire l'obiettivo generale che prevede che almeno il 25% della spesa del bilancio dell'UE venga impiegato a sostegno degli obiettivi in materia di clima nel periodo del QFP 2021-2027 e un obiettivo annuale del 30 % non appena possibile e al più tardi entro il 2027. Le azioni nell'ambito del presente programma dovrebbero destinare il 20 % della dotazione finanziaria globale del programma agli obiettivi in materia di clima. Nel caso dell'inquinamento transfrontaliero, la spesa dell'IPA dovrebbe essere destinata in maniera prioritaria alla preparazione e all'attuazione di progetti in grado di eliminare detta forma di inquinamento. Durante la preparazione e l'attuazione del programma saranno individuate le azioni pertinenti e il contributo complessivo del presente programma dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di revisione e valutazione.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Le azioni intraprese a titolo del presente strumento dovrebbero sostenere l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in quanto programma universale, alla cui realizzazione l'UE e i suoi Stati membri si sono pienamente impegnati e che tutti i beneficiari elencati nell'allegato I hanno approvato.

(14) Le azioni intraprese a titolo del presente strumento dovrebbero sostenere l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in quanto programma universale, alla cui realizzazione l'UE e i suoi Stati membri si sono pienamente impegnati e che tutti i beneficiari elencati nell'allegato I hanno approvato. In questo contesto, dovrebbe essere attribuita particolare attenzione agli obiettivi di sviluppo sostenibile 1 "Povertà zero", 5 "Parità di genere", 7 "Energia pulita e accessibile", 8 "Lavoro dignitoso e crescita economica", 9 "Industria, innovazione e infrastrutture" 10 "Ridurre le disuguaglianze", 11 "Città e comunità sostenibili", 13 "Azione per il clima" e 16 "Pace, giustizia e istituzioni forti".

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la conformità, la coerenza e la complementarità della loro assistenza, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza. È inoltre opportuno adottare le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche, il coordinamento e la complementarità con gli altri donatori. Il ruolo della società civile dovrebbe essere rafforzato sia nell'ambito dei programmi attuati tramite enti governativi sia nella sua qualità di beneficiaria diretta dell'assistenza dell'Unione.

(16) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la conformità, la coerenza e la complementarità della loro assistenza, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza. È inoltre opportuno adottare le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche, il coordinamento e la complementarità con gli altri donatori. L'assistenza dovrebbe essere finalizzata a garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché definire le modalità per il principio del partenariato e un approccio integrato allo sviluppo territoriale. Il ruolo della società civile dovrebbe essere rafforzato sia nell'ambito dei programmi attuati tramite enti governativi sia nella sua qualità di beneficiaria diretta dell'assistenza dell'Unione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) È nell'interesse dell'Unione assistere i beneficiari elencati nell'allegato I nell'impegno di riforma in vista dell'adesione all'Unione. L'assistenza dovrebbe essere gestita ponendo un forte accento sui risultati e offrendo incentivi a chi dimostra il proprio impegno a favore delle riforme attraverso un'efficiente attuazione dell'assistenza preadesione e progressi verso il soddisfacimento dei criteri di adesione.

(18) È nell'interesse dell'Unione assistere i beneficiari elencati nell'allegato I nell'impegno di riforma in vista dell'adesione all'Unione. L'assistenza dovrebbe essere gestita ponendo un forte accento sui risultati e offrendo incentivi maggiormente legati a un utilizzo più efficace ed efficiente dei fondi a chi dimostra il proprio impegno a favore delle riforme attraverso un'efficiente attuazione dell'assistenza preadesione e progressi verso il soddisfacimento dei criteri di adesione conseguendo risultati positivi nel proprio contesto socio-economico e nel rispondere alle sfide attuali.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta da parte dei beneficiari elencati nell'allegato I dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capacità rispettive di tali beneficiari. L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione.

(19) Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta da parte dei beneficiari elencati nell'allegato I dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capacità rispettive di tali beneficiari. Il passaggio alla gestione indiretta da parte dei beneficiari dovrebbe essere sospeso o annullato laddove tali capacità si evolvano negativamente. L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) È opportuno accelerare l'attuazione e la Commissione dovrebbe fornire assistenza tecnica ai beneficiari per mettere a punto adeguati sistemi di gestione e controllo finanziario e di sviluppo di capacità nell'ambito della preparazione di riserve di progetti, delle procedure di assegnazione dei contratti e di monitoraggio, nonché per l'attuazione delle riforme strutturali che contribuiranno al conseguimento degli obiettivi e dei risultati dell'IPA.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione. Ove pertinente, è quindi opportuno garantire la coerenza e la complementarità con l'assistenza macrofinanziaria.

(20) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna, onde evitare la duplicazione degli obiettivi e la sovrapposizione. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso una logica, una forte coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche, le azioni esterne, le risorse di finanziamento e gli altri programmi dell'Unione. Ove pertinente, è quindi opportuno garantire la coerenza e la complementarità con l'assistenza macrofinanziaria.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali, a livello, ad esempio, di diritti umani, democrazia, buona governance, sicurezza e stabilità, cambiamenti climatici e ambiente, così come di migrazione irregolare e delle sue cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, rispettando al contempo il principio che il bilancio dell'Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe mantenere la possibilità di applicare le flessibilità già autorizzate dal regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti impegnati, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell'UE sia per i cittadini che per i beneficiari elencati nell'allegato I, ottimizzando in tal modo i fondi dell'UE disponibili per i suoi interventi di azione esterna.

(26) Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali, a livello, ad esempio, di diritti umani, democrazia, buona governance, sicurezza, difesa e stabilità, cambiamenti climatici e ambiente, così come di migrazione irregolare e delle sue cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, rispettando al contempo il principio che il bilancio dell'Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe mantenere la possibilità di applicare le flessibilità già autorizzate dal regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti impegnati, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell'UE sia per i cittadini che per i beneficiari elencati nell'allegato I, ottimizzando in tal modo i fondi dell'UE disponibili per i suoi interventi di azione esterna. È opportuno consentire ulteriori forme di flessibilità in termini di ridistribuzione delle priorità, scaglionamento dei progetti e a livello dell'aggiudicazione dei contratti.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) rafforzare lo sviluppo economico e sociale, anche aumentando la connettività e lo sviluppo regionale, lo sviluppo agricolo e rurale e le politiche sociali e occupazionali, rafforzare la tutela dell'ambiente, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e sviluppare l'economia e la società digitali;

(d) rafforzare lo sviluppo economico e sociale e la competitività aumentando la connettività e lo sviluppo regionale, lo sviluppo agricolo e rurale e le politiche sociali e occupazionali, rafforzare la tutela dell'ambiente, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sviluppare l'economia e la società digitali, migliorare il contesto imprenditoriale e degli investimenti, promuovere la specializzazione intelligente, lo sviluppo di competenze, la ricerca e l'innovazione, nonché creare opportunità di impiego in particolare per i giovani;

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'IPA III nel periodo 2021-2027 è di 14 500 000 000 EUR a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'IPA III nel periodo 2021-2027 è di 13 009 976 000 EUR a prezzi del 2018 (14 663 401 000 EUR a prezzi correnti).

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, così come ogni attività relativa alla preparazione del programma successore relativo all'assistenza preadesione, conformemente all'articolo 20 del [regolamento NDICI].

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione (assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti), di sostegno al rafforzamento istituzionale e sviluppo di capacità amministrative volte a garantire l'efficacia delle attività di gestione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, così come ogni attività relativa alla preparazione del programma successore relativo all'assistenza preadesione, conformemente all'articolo 20 del [regolamento NDICI].

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. I programmi e le azioni di cui al presente regolamento integrano le considerazioni relative ai cambiamenti climatici, alla tutela dell'ambiente e alla parità di genere e, se del caso, tengono conto delle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile34, per promuovere azioni integrate che possano generare benefici collaterali e soddisfare molteplici obiettivi in modo coerente.

2. I programmi e le azioni di cui al presente regolamento integrano le considerazioni relative ai cambiamenti climatici, alla tutela dell'ambiente e alla parità di genere e, se del caso, tengono conto delle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile34, per promuovere azioni integrate che possano generare benefici collaterali e soddisfare molteplici obiettivi in modo coerente. Nel caso dell'inquinamento transfrontaliero, la spesa dell'IPA dovrebbe essere destinata in maniera prioritaria alla preparazione e all'attuazione di progetti in grado di eliminare detta forma di inquinamento.

__________________

__________________

34 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

34 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione e gli Stati membri cooperano nel garantire la coerenza e si impegnano per evitare la duplicazione tra l'assistenza fornita nell'ambito dell'IPA III e le altre forme di assistenza fornite dall'Unione, dagli Stati membri e dalla Banca europea per gli investimenti, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, e per armonizzare le politiche e le procedure, in particolare i principi internazionali di efficacia dello sviluppo35. Il coordinamento comprende consultazioni periodiche, scambi frequenti di informazioni nelle diverse fasi del ciclo di assistenza e riunioni inclusive mirate al coordinamento dell'assistenza e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione dell'Unione e degli Stati membri.

3. La Commissione e gli Stati membri cooperano nel garantire la coerenza e si impegnano per evitare la duplicazione tra l'assistenza fornita nell'ambito dell'IPA III e le altre forme di assistenza fornite dall'Unione, dagli Stati membri e dalla Banca europea per gli investimenti, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, e per armonizzare le politiche e le procedure, in particolare i principi internazionali di efficacia dello sviluppo35. Il coordinamento comprende consultazioni periodiche, scambi frequenti di informazioni nelle diverse fasi del ciclo di assistenza e riunioni inclusive mirate al coordinamento dell'assistenza e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione dell'Unione e degli Stati membri. L'assistenza dovrebbe essere finalizzata a garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'attuazione efficiente ed efficace dei fondi, nonché definire le modalità per il principio del partenariato e un approccio integrato allo sviluppo territoriale.

__________________

__________________

35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, adotta inoltre le iniziative necessarie per garantire il coordinamento e la complementarità con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni, le istituzioni finanziarie e le agenzie internazionali e i donatori non UE.

4. La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, adotta inoltre le iniziative necessarie per garantire il coordinamento e la complementarità con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni, le istituzioni finanziarie e le agenzie internazionali, i donatori non UE e gli attori della società civile.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'assistenza è mirata e adeguata alla specifica situazione dei beneficiari elencati nell'allegato I, tenuto conto degli sforzi ancora necessari per rispettare i criteri di adesione, nonché delle capacità di tali beneficiari. La portata e l'intensità dell'assistenza differiscono a seconda delle esigenze, dell'impegno nei confronti delle riforme e dei progressi nell'attuazione delle riforme stesse.

L'assistenza è mirata e adeguata alla specifica situazione dei beneficiari elencati nell'allegato I, tenuto conto degli sforzi ancora necessari per rispettare i criteri di adesione, nonché delle capacità di tali beneficiari. La portata e l'intensità dell'assistenza differiscono a seconda delle esigenze, dell'impegno nei confronti delle riforme, dei progressi nell'attuazione delle riforme stesse e dei risultati conseguiti nell'adempiere ai criteri di adesione, nell'apportare cambiamenti positivi al contesto socio-economico e nel rispondere alle sfide attuali.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora i programmi di cooperazione transfrontaliera vengano annullati in conformità dell'articolo 12 del [regolamento CTE], il sostegno a titolo del presente regolamento destinato al programma annullato ancora disponibile può essere utilizzato per finanziare altre azioni ammissibili a norma del presente regolamento.

4. Qualora i programmi di cooperazione transfrontaliera vengano annullati in conformità dell'articolo 12 del [regolamento CTE], il sostegno a titolo del presente regolamento destinato al programma annullato ancora disponibile può essere utilizzato per finanziare altre azioni ammissibili a norma del presente regolamento. In questo caso, in assenza di azioni ammissibili da finanziare nell'esercizio in corso, sarà possibile riportare gli stanziamenti all'esercizio successivo. 

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo II – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) rafforzare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, consolidare la pace e affrontare le situazioni che precedono o seguono le crisi, anche attraverso l'attivazione di sistemi di allarme rapido e l'uso di analisi dei rischi di conflitto; promuovere le relazioni interpersonali, la riconciliazione e l'adozione di misure idonee a consolidare la pace e la fiducia e potenziare le capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD);

(d) rafforzare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, consolidare la pace e affrontare le situazioni che precedono o seguono le crisi, anche attraverso l'attivazione di sistemi di allarme rapido e l'uso di analisi dei rischi di conflitto; promuovere le relazioni interpersonali, la riconciliazione e l'adozione di misure idonee a consolidare la pace e la fiducia e potenziare le capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD); contribuire alla difesa e alla ciberdifesa dei beneficiari di cui all'allegato I; rafforzare le capacità di comunicazione strategica per favorire l'individuazione sistematica della disinformazione.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

Riferimenti

COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

AFET

2.7.2018

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

BUDG

2.7.2018

Relatore per parere

 Nomina

Ivana Maletić

11.7.2018

Esame in commissione

25.9.2018

 

 

 

Approvazione

21.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

 

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

 

0

0

 

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


 

 

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (22.11.2018)

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Relatore per parere: Adina-Ioana Vălean

 

 

 

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) I beneficiari elencati nell'allegato I devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi agli sforzi dell'Unione per affrontare tali problematiche. Riconoscendo l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), questo programma dovrebbe contribuire a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire l'obiettivo generale che prevede che il 25% della spesa del bilancio dell'UE venga impiegato a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni nell'ambito del presente programma dovrebbero destinare il 16% della dotazione finanziaria globale del programma agli obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l'attuazione del programma saranno individuate le azioni pertinenti e il contributo complessivo del presente programma dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di revisione e valutazione.

(13) I beneficiari elencati nell'allegato I devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi agli sforzi dell'Unione per affrontare tali problematiche. Riconoscendo l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), questo programma dovrebbe contribuire a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire l'obiettivo generale che prevede che il 30 % della spesa del bilancio dell'UE venga impiegato a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni nell'ambito del presente programma dovrebbero destinare il 16% della dotazione finanziaria globale del programma agli obiettivi in materia di clima. Nel caso dell'inquinamento transfrontaliero, la spesa dell'IPA dovrebbe essere destinata in maniera prioritaria alla preparazione e all'attuazione di progetti in grado di eliminare tale forma di inquinamento. Durante la preparazione e l'attuazione del programma saranno individuate le azioni pertinenti e il contributo complessivo del presente programma dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di revisione e valutazione.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la conformità, la coerenza e la complementarità della loro assistenza, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza. È inoltre opportuno adottare le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche, il coordinamento e la complementarità con gli altri donatori. Il ruolo della società civile dovrebbe essere rafforzato sia nell'ambito dei programmi attuati tramite enti governativi sia nella sua qualità di beneficiaria diretta dell'assistenza dell'Unione.

(16) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la conformità, la coerenza e la complementarità della loro assistenza, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza. È inoltre opportuno adottare le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche, il coordinamento e la complementarità con gli altri donatori. Tale assistenza dovrebbe essere finalizzata a garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché definire le modalità per attuare il principio del partenariato e un approccio integrato allo sviluppo territoriale. Il ruolo della società civile dovrebbe essere rafforzato sia nell'ambito dei programmi attuati tramite enti governativi sia nella sua qualità di beneficiaria diretta dell'assistenza dell'Unione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) Le strategie nazionali e le politiche settoriali devono garantire il massimo livello di protezione dell'ambiente e della natura, che dovrebbe chiaramente essere parte integrante di tali strategie e politiche dopo la messa in atto di adeguate procedure di valutazione dell'impatto ambientale e di consultazioni pubbliche la cui durata non dovrebbe superare i 30 giorni. Inoltre, le valutazioni devono altresì tenere conto dell'incidenza transfrontaliera potenziale sull'ambiente e la natura.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) rafforzare lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, la società civile e la sicurezza e migliorare la gestione della migrazione, ivi compresa la gestione delle frontiere;

(a) rafforzare lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, la società civile e la sicurezza e migliorare la gestione della migrazione, ivi compresa la gestione delle frontiere;

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le strategie nazionali e le politiche settoriali di cui al primo comma sono oggetto di adeguate valutazioni d'impatto sulla natura e sull'ambiente.

 

Tali strategie nazionali e politiche settoriali, basate su procedure di valutazione che comportano consultazioni pubbliche, includono opportune raccomandazioni per ridurre il potenziale impatto negativo sull'ambiente e sulla natura che potrebbe derivare dalla loro attuazione, compresa la procedura transfrontaliera se si ritiene che tale impatto possa verificarsi al di là delle frontiere nazionali, e prevedono un monitoraggio adeguato sulla base delle esigenze individuate per ciascuna di esse.

 

Tali procedure transfrontaliere includono procedure di valutazione d'impatto, nonché consultazioni pubbliche nel paese vicino interessato, al fine di ridurre al minimo l'incidenza dell'attuazione di siffatte strategie o politiche settoriali sull'ambiente e sulla natura.

 

Tali consultazioni pubbliche durano almeno 30 giorni.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) rafforzare la capacità di affrontare le sfide in materia di sicurezza e migrazione, segnatamente attraverso: l'istituzione di un solido sistema di protezione delle frontiere, la prevenzione e la lotta contro i fenomeni della migrazione illegale, una politica efficace di rimpatrio e di riammissione, la concessione dell'asilo agli aventi diritto, lo sviluppo di strumenti efficaci di lotta alla criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo così come la lotta alla corruzione e il rafforzamento della cooperazione con l'Unione per combattere il terrorismo, la radicalizzazione e le minacce ibride;

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i) promuovere la protezione e l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà. Gli interventi in tale settore mirano a modernizzare i regimi di previdenza sociale per fornire una protezione efficace, efficiente e adeguata in tutte le fasi della vita della persona, stimolare l'inclusione sociale, promuovere le pari opportunità e affrontare il problema delle disuguaglianze e della povertà. Gli interventi in tale settore mirano inoltre a integrare le comunità emarginate quali i rom; combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sul credo, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale; migliorare l'accesso a servizi economicamente abbordabili, sostenibili e di alta qualità, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione e l'assistenza della prima infanzia, gli alloggi, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali essenziali e l'assistenza a lungo termine, anche mediante la modernizzazione dei sistemi di previdenza sociale;

(i) promuovere la protezione e l'inclusione sociale, in particolare delle minoranze, e la lotta contro la povertà. Gli interventi in tale settore mirano a modernizzare i regimi di previdenza sociale per fornire una protezione efficace, efficiente e adeguata in tutte le fasi della vita della persona, stimolare l'inclusione sociale, promuovere le pari opportunità e affrontare il problema delle disuguaglianze e della povertà. Gli interventi in tale settore mirano inoltre a integrare le comunità emarginate quali i rom; combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sul credo, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale; migliorare l'accesso a servizi economicamente abbordabili, sostenibili e di alta qualità, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione e l'assistenza della prima infanzia, gli alloggi, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali essenziali e l'assistenza a lungo termine, anche mediante la modernizzazione dei sistemi di previdenza sociale;

 

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

Riferimenti

COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

AFET

2.7.2018

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

ENVI

2.7.2018

Relatore per parere

 Nomina

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Approvazione

20.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

43

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Bas Eickhout, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Christofer Fjellner, Merja Kyllönen, Norbert Lins, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Carlos Zorrinho

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Richard Ashworth, Innocenzo Leontini, Paul Rübig, Kosma Złotowski

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

43

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Kosma Złotowski

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Richard Ashworth, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, Christofer Fjellner, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Marijana Petir, Paul Rübig, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gabriele Preuß, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor

 

1

-

EFDD

Julia Reid

 

1

0

NI

Zoltán Balczó

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


 

 

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (21.1.2019)

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Relatore per parere: Joachim Zeller

 

 

 

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La politica di allargamento dell'Unione è un investimento per la pace, la sicurezza e la stabilità in Europa. Essa fornisce maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco beneficio dell'Unione e dei paesi che desiderano aderirvi. La prospettiva di entrare a far parte dell'Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali.

(5) La politica di allargamento dell'Unione è un investimento per la pace, la sicurezza, la stabilità e la prosperità in Europa. Essa fornisce maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco beneficio dell'Unione e dei paesi che desiderano aderirvi. La prospettiva di entrare a far parte dell'Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici, sociali e ambientali.

 

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Nella sua comunicazione "Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE europea per i Balcani occidentali"16, la Commissione europea ha ribadito la prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all'UE, decisa e fondata sul merito. Si tratta di un forte messaggio di incoraggiamento per tutti i Balcani occidentali e una dimostrazione dell'impegno dell'UE nei confronti del loro futuro europeo.

(6) Nella sua comunicazione "Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali"16, la Commissione europea ha ribadito la prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all'UE, decisa e fondata sulle riforme e sul merito. Si tratta di un forte messaggio di incoraggiamento per tutti i Balcani occidentali e una dimostrazione dell'impegno dell'UE nei confronti del loro futuro europeo.

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16 COM(2018) 65 final, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0321&from=EN.

16COM(2018) 65 final, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0321&from=EN.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) L'assistenza dovrebbe altresì essere fornita nel rispetto degli accordi conclusi dall'Unione con i beneficiari elencati nell'allegato I. È opportuno che l'assistenza si concentri principalmente sull'obiettivo di aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali e a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione. L'assistenza dovrebbe inoltre sostenere i principi e i diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali17. L'assistenza dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi prodigati dai beneficiari per avanzare nella cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macro-regionali dell'Unione. Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro sviluppo economico e sociale e la governance economica e costituire la base di un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche attraverso l'attuazione dello sviluppo regionale, dello sviluppo agricolo e rurale, delle politiche sociali e occupazionali e dello sviluppo dell'economia e della società digitali, conformemente all'iniziativa faro Agenda digitale per i Balcani occidentali.

(7) L'assistenza dovrebbe essere fornita nel rispetto degli accordi conclusi dall'Unione con i beneficiari elencati nell'allegato I. È opportuno che l'assistenza si concentri, da un lato, sull'obiettivo di aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare la libertà dei media e i diritti umani fondamentali, in particolare i diritti delle minoranze, a rispettare e a fare avanzare i diritti dei lavoratori e a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione nonché sostenere i principi e i diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali17. Dall'altro lato, l'assistenza dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi prodigati dai beneficiari per avanzare nello sviluppo economico, sociale e territoriale e nella cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera, adottando gradualmente le politiche e le pratiche pertinenti dell'UE, in particolare in materia di politica di coesione, contribuendo altresì all'attuazione delle strategie macro-regionali dell'Unione. Inoltre, l'IPA III dovrebbe promuovere il loro sviluppo economico e sociale e la governance economica e costituire la base di un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche attraverso l'attuazione di programmi pluriennali in materia di sviluppo regionale, sviluppo agricolo e rurale, politiche sociali e occupazionali e sviluppo dell'economia e della società digitali, conformemente all'iniziativa faro Agenda digitale per i Balcani occidentali.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) L'Unione dovrebbe fornire sostegno alla transizione verso l'adesione a vantaggio dei beneficiari elencati nell'allegato I sulla base dell'esperienza dei suoi Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe essere imperniata, in particolare, sulla condivisione delle esperienze acquisite dagli Stati membri nel processo di riforma.

(8) L'Unione dovrebbe fornire sostegno alla transizione verso l'adesione e alla partecipazione alla politica di coesione dell'UE all'atto dell'adesione a vantaggio dei beneficiari elencati nell'allegato I sulla base dell'esperienza dei suoi Stati membri e tenendo in considerazione le loro situazioni specifiche. Tale cooperazione dovrebbe essere imperniata, in particolare, sulla condivisione delle esperienze e delle migliori pratiche acquisite dagli Stati membri, e dai beneficiari di cui all'allegato I, nel processo di riforma.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) È essenziale intensificare ulteriormente la cooperazione in materia di migrazione, anche a livello di gestione delle frontiere, garantendo l'accesso alla protezione internazionale, condividendo le informazioni, rafforzando i benefici della migrazione in termini di sviluppo, facilitando la migrazione legale e per motivi di lavoro, rafforzando i controlli alle frontiere e proseguendo il nostro impegno di lotta contro la migrazione irregolare, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.

(10) È essenziale intensificare ulteriormente la cooperazione in materia di migrazione, anche a livello di gestione delle frontiere, garantendo l'accesso alla protezione internazionale, condividendo le informazioni, rafforzando i benefici della migrazione in termini di sviluppo, facilitando la migrazione legale e per motivi di lavoro, rafforzando i controlli alle frontiere, assicurando la fornitura di aiuto umanitario e proseguendo il nostro impegno di lotta contro la migrazione irregolare, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti e altre forme di criminalità.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il potenziamento dello Stato di diritto, che comprende la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, e il buon governo, compresa la riforma della pubblica amministrazione, restano sfide chiave nella maggior parte dei beneficiari elencati nell'allegato I e sono essenziali perché i beneficiari si avvicinino all'Unione e successivamente assumano pienamente gli obblighi che comporta l'adesione all'Unione. Considerate la natura a lungo termine delle riforme perseguite in tali campi e la necessità di fare bilanci dei risultati ottenuti, l'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento dovrebbe affrontare quanto prima i requisiti posti nei confronti dei beneficiari elencati nell'allegato I.

(11) Il potenziamento dello Stato di diritto, che comprende la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, e il buon governo, compresa la riforma della pubblica amministrazione e il rafforzamento della capacità amministrativa, restano sfide chiave nella maggior parte dei beneficiari elencati nell'allegato I e sono essenziali perché i beneficiari si avvicinino all'Unione e successivamente assumano pienamente gli obblighi che comporta l'adesione all'Unione. Considerate la natura a lungo termine delle riforme perseguite in tali campi e la necessità di fare bilanci dei risultati ottenuti, l'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento dovrebbe affrontare quanto prima i requisiti posti nei confronti dei beneficiari elencati nell'allegato I.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) I beneficiari elencati nell'allegato I devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi agli sforzi dell'Unione per affrontare tali problematiche. Riconoscendo l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), questo programma dovrebbe contribuire a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire l'obiettivo generale che prevede che il 25% della spesa del bilancio dell'UE venga impiegato a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni nell'ambito del presente programma dovrebbero destinare il 16% della dotazione finanziaria globale del programma agli obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l'attuazione del programma saranno individuate le azioni pertinenti e il contributo complessivo del presente programma dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di revisione e valutazione.

(13) I beneficiari elencati nell'allegato I devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile, la protezione dell'ambiente, i cambiamenti climatici e l'adeguamento al modello di economia circolare dell'Unione, e allinearsi agli sforzi dell'Unione per affrontare tali problematiche. Riconoscendo l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), questo programma dovrebbe contribuire a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire l'obiettivo generale che prevede che il 25% della spesa del bilancio dell'UE venga impiegato a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni nell'ambito del presente programma dovrebbero destinare il 16% della dotazione finanziaria globale del programma agli obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l'attuazione del programma saranno individuate le azioni pertinenti e il contributo complessivo del presente programma dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di revisione e valutazione.

 

 

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la conformità, la coerenza e la complementarità della loro assistenza, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza. È inoltre opportuno adottare le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche, il coordinamento e la complementarità con gli altri donatori. Il ruolo della società civile dovrebbe essere rafforzato sia nell'ambito dei programmi attuati tramite enti governativi sia nella sua qualità di beneficiaria diretta dell'assistenza dell'Unione.

(16) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la conformità, la coerenza e la complementarità della loro assistenza, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza. È inoltre opportuno adottare le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche, il coordinamento e la complementarità con gli altri donatori. Il ruolo della società civile e delle amministrazioni locali e regionali, in particolare nei territori che confinano con l'Unione europea, nonché dei media liberi e del settore privato dovrebbe essere rafforzato sia nell'ambito dei programmi attuati tramite enti governativi sia nella loro qualità di beneficiari diretti dell'assistenza dell'Unione.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta da parte dei beneficiari elencati nell'allegato I dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capacità rispettive di tali beneficiari. L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione.

(19) Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta da parte dei beneficiari elencati nell'allegato I dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capacità rispettive di tali beneficiari. L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione. Inoltre, l'IPA III dovrebbe finanziare azioni mirate al potenziamento delle capacità per predisporre le strutture necessarie per la gestione condivisa all'atto dell'adesione, anche attraverso l'attuazione di programmi operativi pilota attraverso queste strutture, mirando allo sviluppo economico e sociale modellato sulle pertinenti pratiche dell'UE. L'Unione dovrebbe agevolare lo scambio di esperienze e di migliori pratiche tra i beneficiari, nonché tra i beneficiari e uno o più Stati membri.

 

 

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione. Ove pertinente, è quindi opportuno garantire la coerenza e la complementarità con l'assistenza macrofinanziaria.

(20) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili in modo efficace, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione. Ove pertinente, è quindi opportuno garantire la coerenza e la complementarità con l'assistenza macrofinanziaria e le strategie macroregionali dell'UE.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Al fine di ottimizzare l'impatto degli interventi combinati per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe essere in grado di contribuire alle azioni previste da altri programmi, a condizione che il contributo non copra gli stessi costi.

(21) Al fine di ottimizzare l'impatto degli interventi combinati per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe essere in grado di contribuire alle azioni previste da altri programmi dell'UE, a condizione che il contributo non copra gli stessi costi.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine. è opportuno valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, così come i finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(24) Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati efficaci tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine. è opportuno valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, così come i finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali, a livello, ad esempio, di diritti umani, democrazia, buona governance, sicurezza e stabilità, cambiamenti climatici e ambiente, così come di migrazione irregolare e delle sue cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, rispettando al contempo il principio che il bilancio dell'Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe mantenere la possibilità di applicare le flessibilità già autorizzate dal regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti impegnati, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell'UE sia per i cittadini che per i beneficiari elencati nell'allegato I, ottimizzando in tal modo i fondi dell'UE disponibili per i suoi interventi di azione esterna.

(26) Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali, a livello, ad esempio, di diritti umani, democrazia, buona governance, sicurezza e stabilità, cambiamenti climatici e ambiente, calamità naturali, così come di migrazione irregolare e delle sue cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, rispettando al contempo il principio che il bilancio dell'Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe mantenere la possibilità di applicare le flessibilità già autorizzate dal regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti impegnati, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell'UE sia per i cittadini che per i beneficiari elencati nell'allegato I, ottimizzando in tal modo i fondi dell'UE disponibili per i suoi interventi di azione esterna.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis) I programmi di cooperazione transfrontaliera sono i programmi più visibili dello strumento dell'assistenza preadesione e sono ben conosciuti dai cittadini; essi potrebbero, pertanto, migliorare in modo significativo la visibilità dei progetti finanziati dall'UE nei paesi candidati.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis) Tenendo presente il maggiore rischio di corruzione nel caso di progetti di grandi dimensioni, è auspicabile che i progetti sostenuti costituiscano un gruppo equilibrato e diversificato di progetti di varie dimensioni, con particolare attenzione ai piccoli progetti (in particolare quelli che impiegano il collaudato metodo dell'iniziativa LEADER), che dovrebbero essere favoriti anche sulla base di una serie di altri motivi (come per esempio il loro contributo alla visibilità).

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis) Gli Stati membri, così come i beneficiari e i portatori di interessi elencati nell'allegato I, dovrebbero fare opera di sensibilizzazione sui risultati dei finanziamenti dell'Unione e informare di conseguenza l'opinione pubblica. Le misure di comunicazione e visibilità restano essenziali per conferire visibilità all'azione dell'Unione sul terreno e dovrebbero basarsi su informazioni veritiere, esatte e aggiornate. Affinché tali requisiti siano rispettati, le autorità competenti e la Commissione dovrebbero poter applicare misure correttive in caso di inadempienza.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'obiettivo generale dell'IPA III è aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I ad adottare ed attuare le riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie affinché tali beneficiari rispettino i valori dell'Unione e si allineino progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione in vista dell'adesione all'Unione, contribuendo in tal modo alla loro stabilità, sicurezza e prosperità.

1. L'obiettivo generale dell'IPA III è aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I ad adottare ed attuare le riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali, ambientali ed economiche necessarie affinché tali beneficiari rispettino i valori dell'Unione e si allineino progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione in vista dell'adesione all'Unione, contribuendo in tal modo alla loro stabilità, sicurezza e prosperità.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) rafforzare lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, la società civile e la sicurezza e migliorare la gestione della migrazione, ivi compresa la gestione delle frontiere;

(a) rafforzare lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, la società civile, i mezzi di informazione liberi e indipendenti e la sicurezza e migliorare la gestione della migrazione, ivi compresa la gestione delle frontiere;

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) consolidare l'efficienza della pubblica amministrazione e sostenere le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli;

(b) consolidare l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione, rafforzare le capacità amministrative e sostenere le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli, da quello nazionale a quello regionale e locale;

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) definire le norme, gli standard, le politiche e le prassi dei beneficiari elencati nell'allegato I in linea con quelli dell'Unione e rafforzare la riconciliazione e i rapporti di buon vicinato, nonché i contatti interpersonali e la comunicazione;

(c) definire le norme, gli standard, le politiche e le prassi dei beneficiari elencati nell'allegato I in linea con quelli dell'Unione e rafforzare la riconciliazione, la costruzione della pace e i rapporti di buon vicinato, nonché i contatti interpersonali e la comunicazione;

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) rafforzare lo sviluppo economico e sociale, anche aumentando la connettività e lo sviluppo regionale, lo sviluppo agricolo e rurale e le politiche sociali e occupazionali, rafforzare la tutela dell'ambiente, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e sviluppare l'economia e la società digitali;

(d) rafforzare lo sviluppo economico e sociale e la coesione sulla base delle politiche e delle pratiche pertinenti dell'Unione europea, sostenendo i preparativi dei beneficiari per la partecipazione alla politica di coesione dell'UE all'atto dell'adesione, anche attraverso programmi operativi pluriennali volti ad aumentare la connettività e lo sviluppo regionale, lo sviluppo agricolo e rurale e le politiche sociali e occupazionali, rafforzare la tutela dell'ambiente, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e sviluppare l'economia e la società digitali e creare le condizioni per lo sviluppo dell'imprenditorialità;

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) sostenere la cooperazione territoriale e transfrontaliera.

(e) sostenere la cooperazione territoriale, interregionale e transfrontaliera.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, così come ogni attività relativa alla preparazione del programma successore relativo all'assistenza preadesione, conformemente all'articolo 20 del [regolamento NDICI].

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, così come ogni attività relativa alla preparazione del programma successore relativo all'assistenza preadesione, conformemente all'articolo 20 del [regolamento NDICI]. Inoltre, un importo pari al 4 % del bilancio totale delle azioni IPA III sotto esecuzione deve essere utilizzato per lo stesso tipo di attività su iniziativa delle autorità nazionali IPA III, al fine di coprire le esigenze legate alla programmazione, all'attuazione dei programmi e fornire la capacità amministrativa e le risorse umane.

Motivazione

Le strutture istituzionali responsabili dell'IPA subiscono la costante mancanza di risorse quando si tratta di sviluppare politiche, organizzazioni e capacità umane. I bilanci nazionali sono carenti di fondi, le riforme della pubblica amministrazione stentano a concretizzarsi e le misure mirate di assistenza tecnica incluse nei programmi IPA non hanno finora risolto il problema. In risposta, analogamente all'assistenza tecnica nella politica di coesione, le autorità IPA dovrebbero beneficiare di un'assegnazione automatica dedicata alla gestione e allo sviluppo di capacità, consentendo un approccio strategico in tal senso.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'assistenza nel quadro dell'IPA III può essere fornita per il tipo di azioni previste nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione30, del Fondo sociale europeo Plus31 e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale32.

4. L'assistenza nel quadro dell'IPA III può essere fornita per il tipo di azioni previste nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione30, del Fondo sociale europeo Plus31 e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale32 a livello sia nazionale che transfrontaliero, transnazionale, interregionale o macroregionale.

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30 COM(2018) 372 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

30 COM(2018) 372 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

31 COM(2018) 382 final Proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo sociale europeo Plus (FSE+).

31 COM(2018) 382 final Proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo sociale europeo Plus (FSE+).

32 COM(2018) 392 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

32 COM(2018) 392 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

L'emendamento chiarisce che le tipologie di interventi della politica di coesione dovrebbero essere possibili non solo in un contesto transfrontaliero ma anche nazionale quale parte dei preparativi di ciascun beneficiario per la politica di coesione dell'UE e con l'obiettivo di applicare le pertinenti pratiche europee allo sviluppo socio-economico.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il [FESR]33 contribuisce ai programmi o alle misure stabiliti ai fini della cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato I e gli Stati membri. Tali programmi e misure sono adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 16. L'importo del contributo a titolo dell'IPA-CBC è determinato a norma dell'articolo10, paragrafo 3, del [regolamento CTE]. I programmi IPA-CBC sono gestiti in conformità del [regolamento CTE].

5. Il [FESR]33 contribuisce ai programmi o alle misure stabiliti ai fini della cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato I e gli Stati membri. Tali programmi e misure sono adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 16. L'importo del contributo a titolo dell'IPA-CBC è determinato a norma dell'articolo10, paragrafo 3, del [regolamento CTE]. I programmi IPA-CBC sono gestiti in conformità del [regolamento CTE]. I beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento e le loro amministrazioni locali e regionali sono invitati a partecipare alle forme di cooperazione previste nel quadro del regolamento GECT.

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33COM(2018) 372 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

33 COM(2018) 372 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. I programmi e le azioni di cui al presente regolamento integrano le considerazioni relative ai cambiamenti climatici, alla tutela dell'ambiente e alla parità di genere e, se del caso, tengono conto delle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile34, per promuovere azioni integrate che possano generare benefici collaterali e soddisfare molteplici obiettivi in modo coerente.

2. I programmi e le azioni di cui al presente regolamento integrano le considerazioni relative ai cambiamenti climatici, alla tutela dell'ambiente, alla parità di genere, alla diversità culturale e linguistica e, se del caso, tengono conto delle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile34, per promuovere azioni integrate che possano generare benefici collaterali e soddisfare molteplici obiettivi in modo coerente.

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34 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

34 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, prende le misure necessarie per coinvolgere le amministrazioni locali e regionali nell'identificazione e selezione degli obiettivi specifici del presente regolamento.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il quadro di programmazione dell'IPA tiene debitamente conto delle pertinenti strategie nazionali e politiche settoriali.

Il quadro di programmazione dell'IPA tiene debitamente conto delle pertinenti strategie macroregionali nazionali e locali dell'UE e delle politiche settoriali.

 

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'assistenza a titolo dell'IPA III è attuata in regime di gestione diretta o di gestione indiretta in conformità al regolamento finanziario attraverso i piani d'azione e le misure annuali o pluriennali di cui al titolo II, capo III del [regolamento NDICI]. Il titolo II, capo III del [regolamento NDICI] si applica al presente regolamento ad eccezione dell'articolo 24, paragrafo 1 [persone ed entità ammissibili].

1. L'assistenza a titolo dell'IPA III è attuata in regime di gestione diretta o di gestione indiretta in conformità al regolamento finanziario attraverso i piani d'azione e le misure annuali o pluriennali di cui al titolo II, capo III del [regolamento NDICI]. Il titolo II, capo III del [regolamento NDICI] si applica al presente regolamento ad eccezione dell'articolo 24, paragrafo 1 [persone ed entità ammissibili]. In caso di assistenza accordata mediante sostegni al bilancio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del [regolamento NDICI], tramite contratti intesi a valutare l'andamento delle riforme settoriali, i fondi IPA III disponibili devono essere utilizzati interamente all'interno del settore interessato.

Motivazione

L'assistenza accordata mediante sostegni al bilancio settoriale non dovrebbe essere dirottata su altri ambiti politici, anche se gli obiettivi concordati in materia di riforme sono conseguiti con investimenti minori. Tutti i fondi IPA III resi disponibili attraverso questo metodo di finanziamento dovrebbero garantire obiettivi di riforma nel settore politico originale.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai sensi del presente regolamento, i piani d'azione possono essere adottati per periodi di durata non superiore a sette anni.

2. Ai sensi del presente regolamento, i piani d'azione possono essere adottati per periodi di durata non superiore a sette anni. Ciò include la possibilità di elaborare programmi pilota operativi pluriennali di sviluppo economico e sociale modellati sulle pratiche della politica di coesione dell'UE.

Motivazione

La possibilità di attuare "programmi operativi" ispirati alla pratica della politica di coesione dell'UE è stata messa a disposizione dei beneficiari dell'IPA verso la fine dell'IPA I (intorno al 2012). Nel quadro dell'IPA II, detta possibilità esisteva in linea di principio, ma veniva usata raramente. Sarebbe utile, sia dal punto di vista di investimenti efficaci nello sviluppo socioeconomico che dei preparativi per la politica di coesione, mantenere viva tale possibilità e renderla esplicita a livello del regolamento IPA III.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un importo non superiore al 3% della dotazione finanziaria viene indicativamente assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato I e gli Stati membri, in linea con le loro esigenze e priorità.

1. Un importo non superiore al 5% della dotazione finanziaria viene indicativamente assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato I e gli Stati membri, in linea con le loro esigenze e priorità. Vi rientra il sostegno allo sviluppo di capacità a livello locale e regionale.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Qualora il beneficiario abbia recepito integralmente la pertinente legislazione dell'UE e abbia dimostrato l'esistenza di capacità amministrative per applicare tale legislazione nella pratica, la Commissione europea può decidere di consentire l'uso di norme nazionali per la selezione delle domande di finanziamento e l'aggiudicazione di contratti nel quadro dell'IPA III, soggette a controlli ex post, e la possibilità di revocare tale autorizzazione in caso di irregolarità sistemiche.

Motivazione

La necessità di utilizzare la guida pratica dell'UE (PRAG) per l'aggiudicazione di contratti e appalti nel quadro dell'IPA rende l'attuazione decisamente più complessa e costosa. Ciò è particolarmente vero per quanto concerne le azioni di sviluppo socioeconomico (ad esempio i regimi di aiuto, gli strumenti finanziari ecc.) Nel complesso, la guida PRAG è poco pertinente ai fini dei preparativi dei beneficiari per l'attuazione della politica di coesione all'atto dell'adesione. Pertanto, qualora un beneficiario abbia attuato con successo la pertinente legislazione dell'UE, dovrebbe essere possibile applicare le norme nazionali armonizzate anziché la PRAG.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Capitolo 6 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E VISIBILITÀ

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 12 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Monitoraggio, revisione contabile, valutazione e protezione degli interessi finanziari dell'Unione

Monitoraggio, revisione contabile, valutazione, visibilità e protezione degli interessi finanziari dell'Unione

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Inoltre, in ciascun paese beneficiario, la Commissione e le autorità nazionali istituiscono congiuntamente un comitato di controllo IPA III basato sul partenariato e una rappresentanza equilibrata di autorità nazionali competenti, parti sociali, mondo accademico e rappresentanti delle organizzazioni della società civile. Il comitato di controllo si riunisce almeno una volta l'anno e discute in merito:

 

a) alle priorità proposte dell'IPA III nel paese beneficiario nel quadro del processo di programmazione;

 

b) all'avanzamento dell'attuazione, alle eventuali problematiche che incidono sui risultati dell'IPA III e alle misure adottate per affrontarle;

 

c) al contributo dell'IPA III al processo di adesione all'UE e alle relative riforme socioeconomiche;

 

d) alle relazioni di monitoraggio e alle valutazioni sulle azioni e sui programmi IPA III;

 

e) alle azioni di comunicazione e visibilità;

 

f) ai progressi realizzati nei preparativi per l'attuazione della politica di coesione dell'UE all'atto dell'adesione.

Motivazione

Il capitolo del regolamento NDICI cui si fa riferimento non contiene disposizioni specifiche sul quadro istituzionale di controllo. Al fine di continuare e sviluppare ulteriormente la pratica IPA esistente, detto quadro istituzionale dovrebbe essere imperniato intorno a un comitato di controllo, sulla base della prassi della politica di coesione, con particolare riguardo al partenariato con le pertinenti parti interessate nazionali, compresa la società civile.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Ogni Stato membro e ogni beneficiario elencato nell'allegato I garantisce che sia data visibilità al sostegno fornito dal presente strumento, soprattutto nel caso di progetti di importanza strategica.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter. Nell'ambito delle attività di visibilità e comunicazione gli Stati membri, le autorità e i beneficiari elencati nell'allegato I utilizzano l'emblema dell'Unione europea.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quater. Ognuno dei beneficiari elencati nell'allegato I designa un coordinatore della comunicazione per le attività di visibilità e comunicazione in relazione al sostegno a titolo del presente regolamento. Il coordinatore della comunicazione coordina le misure di comunicazione e visibilità e definisce le misure di visibilità da adottare, in collaborazione con la Commissione.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quinquies. La Commissione gestisce una rete composta dai coordinatori della comunicazione e da rappresentanti della Commissione ai fini dello scambio di informazioni sulle attività di visibilità e comunicazione.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 sexies. Se il beneficiario non ottempera agli obblighi di cui ai paragrafi 5 bis, 5 ter e 5 quater, può essere annullato fino al 5 % del sostegno a favore del progetto in questione.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) garantire e promuovere da subito il corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assicurare lo Stato di diritto. Gli interventi in tale settore mirano a: istituire sistemi giudiziari indipendenti, responsabili ed efficienti che prevedano sistemi di assunzione, valutazione e promozione trasparenti e basati sul merito, promuovere la cooperazione giudiziaria e procedure disciplinari efficaci in caso di infrazioni; assicurare la creazione di solidi sistemi di protezione delle frontiere, gestire i flussi di migrazione e fornire asilo ai bisognosi; sviluppare strumenti efficaci per prevenire e combattere la criminalità organizzata, la tratta degli esseri umani, il traffico di migranti, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la corruzione; promuovere e tutelare i diritti umani, i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, e le libertà fondamentali, compresa la libertà dei mezzi di comunicazione e la protezione dei dati;

(a) garantire e promuovere da subito il corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assicurare lo Stato di diritto. Gli interventi in tale settore mirano a: istituire sistemi giudiziari indipendenti, responsabili ed efficienti che prevedano sistemi di assunzione, valutazione e promozione trasparenti e basati sul merito, promuovere la cooperazione giudiziaria e procedure disciplinari efficaci in caso di infrazioni; assicurare la creazione di solidi sistemi di protezione delle frontiere, arginare i flussi di migrazione e fornire asilo ai bisognosi; sviluppare strumenti efficaci per prevenire e combattere la criminalità organizzata, la tratta degli esseri umani, il traffico di migranti, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la corruzione; promuovere e tutelare i diritti umani, i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, linguistiche e di altro tipo, compresi i Rom, proteggere e promuovere la diversità culturale e linguistica, la libertà dei mezzi di comunicazione e la protezione dei dati;

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) procedere alla riforma delle pubbliche amministrazioni in linea con i principi della pubblica amministrazione. Gli interventi mirano a: consolidare i quadri di riferimento della riforma della pubblica amministrazione; migliorare la pianificazione strategica e l'elaborazione di politiche e normative inclusive e basate su elementi concreti; aumentare la professionalizzazione e la depoliticizzazione del servizio pubblico, introducendo e adottando principi meritocratici; promuovere la trasparenza e la responsabilità; migliorare la qualità e l'erogazione dei servizi, anche attraverso l'uso di adeguate procedure amministrative e di servizi amministrativi online (eGovernment) basati sui bisogni dei cittadini; rafforzare la gestione delle finanze pubbliche e l'elaborazione di statistiche affidabili;

(b) procedere alla riforma delle pubbliche amministrazioni a tutti i livelli, in linea con i principi della pubblica amministrazione. Gli interventi mirano a: consolidare i quadri di riferimento della riforma della pubblica amministrazione; migliorare la pianificazione strategica e l'elaborazione di politiche e normative inclusive e basate su elementi concreti; aumentare la professionalizzazione e la depoliticizzazione del servizio pubblico, introducendo e adottando principi meritocratici; promuovere la trasparenza e la responsabilità; migliorare la qualità e l'erogazione dei servizi, anche attraverso l'uso di adeguate procedure amministrative e di servizi amministrativi online (eGovernment) basati sui bisogni dei cittadini; rafforzare la gestione delle finanze pubbliche e l'elaborazione di statistiche affidabili; potenziare il decentramento;

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) rafforzare la governance economica. Gli interventi mirano a: sostenere la partecipazione alla realizzazione del programma di riforme economiche (ERP) e la cooperazione sistematica con le istituzioni finanziarie internazionali per quanto riguarda gli aspetti fondamentali della politica economica; incrementare la capacità di rafforzare la stabilità macroeconomica e di sostenere i progressi verso la creazione di un'economia di mercato funzionante in grado di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione;

(c) rafforzare la governance economica. Gli interventi mirano a: sostenere la partecipazione alla realizzazione del programma di riforme economiche (ERP) e la cooperazione sistematica con le istituzioni finanziarie internazionali per quanto riguarda gli aspetti fondamentali della politica economica; incrementare la capacità di rafforzare la stabilità macroeconomica e di sostenere i progressi verso la creazione di un'economia di mercato funzionante, incluso il rafforzamento dell'imprenditorialità, in grado di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione;

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) rafforzare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, consolidare la pace e affrontare le situazioni che precedono o seguono le crisi, anche attraverso l'attivazione di sistemi di allarme rapido e l'uso di analisi dei rischi di conflitto; promuovere le relazioni interpersonali, la riconciliazione e l'adozione di misure idonee a consolidare la pace e la fiducia e potenziare le capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD);

(d) rafforzare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, consolidare la pace e la stabilità e affrontare le situazioni che precedono o seguono le crisi, anche attraverso l'attivazione di sistemi di allarme rapido e l'uso di analisi dei rischi di conflitto; promuovere le relazioni interpersonali, la riconciliazione e relazioni di buon vicinato, nonché l'adozione di misure idonee a consolidare la pace e la fiducia e potenziare le capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD); contribuire alla difesa e alla ciberdifesa dei beneficiari di cui all'allegato I; rafforzare le capacità di comunicazione strategica per favorire l'individuazione sistematica della disinformazione.

 

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) potenziare le capacità delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali, comprese le associazioni professionali, dei beneficiari elencati nell'allegato I e promuovere il collegamento in rete a tutti i livelli tra le organizzazioni stabilite nell'Unione e quelle dei beneficiari elencati nell'allegato I, consentendo loro di avviare un dialogo efficace con gli operatori pubblici e privati;

(e) potenziare le capacità delle organizzazioni della società civile, dei mezzi di comunicazione indipendenti e delle parti sociali, comprese le associazioni professionali, dei beneficiari elencati nell'allegato I e promuovere il collegamento in rete a tutti i livelli tra le organizzazioni stabilite nell'Unione e quelle dei beneficiari elencati nell'allegato I, consentendo loro di avviare un dialogo efficace con gli operatori pubblici e privati;

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis) promuovere la governance locale e regionale e sostenere le amministrazioni locali e regionali nell'attività di pianificazione e amministrazione;

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g) rafforzare l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente e la loro qualità a tutti i livelli e sostenere i settori culturali e creativi. Gli interventi in tale settore mirano a: promuovere la parità di accesso ai servizi di istruzione e assistenza della prima infanzia e all'istruzione primaria e secondaria, migliorando l'insegnamento delle competenze di base; innalzare i livelli d'istruzione, ridurre l'abbandono scolastico precoce e consolidare la formazione degli insegnanti; sviluppare i sistemi dell'istruzione e formazione professionale (IFP) e promuovere i sistemi di apprendimento basati sul lavoro, per agevolare la transizione verso il mercato del lavoro; migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore, incoraggiando le attività che prevedono il coinvolgimento degli ex studenti; migliorare l'accesso all'apprendimento permanente e sostenere gli investimenti nelle infrastrutture dell'istruzione e della formazione, in particolare al fine di ridurre le disparità territoriali e promuovere un'istruzione non segregativa, anche ricorrendo alle tecnologie digitali;

(g) rafforzare l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente e la loro qualità a tutti i livelli e sostenere i settori digitali, culturali e creativi. Gli interventi in tale settore mirano a: promuovere la parità di accesso ai servizi di istruzione e assistenza della prima infanzia e all'istruzione primaria e secondaria, migliorando l'insegnamento delle competenze di base; innalzare i livelli d'istruzione, ridurre l'abbandono scolastico precoce e consolidare la formazione degli insegnanti; sviluppare i sistemi dell'istruzione e formazione professionale (IFP) e promuovere i sistemi di apprendimento basati sul lavoro, per agevolare la transizione verso il mercato del lavoro; migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore, incoraggiando le attività che prevedono il coinvolgimento degli ex studenti; migliorare l'accesso all'apprendimento permanente e sostenere gli investimenti nelle infrastrutture dell'istruzione e della formazione, in particolare al fine di ridurre le disparità territoriali e promuovere un'istruzione non segregativa, anche ricorrendo alle tecnologie digitali;

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h) promuovere l'occupazione di qualità e l'accesso al mercato del lavoro. Gli interventi in tale settore mirano a: contrastare gli elevati tassi di disoccupazione e inattività, sostenendo l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda i giovani (in particolare quelli che non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o di formazione (NEET)), le donne, i disoccupati di lungo periodo e tutti i gruppi sottorappresentati. Saranno adottate misure in grado di incentivare la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenere l'applicazione efficace delle norme e delle disposizioni in materia di diritto del lavoro su tutto il territorio nazionale. Altri settori chiave di intervento sono il sostegno all'uguaglianza di genere, la promozione dell'occupabilità e della produttività, l'adeguamento dei lavoratori e delle imprese al cambiamento, l'instaurazione di un dialogo sociale sostenibile e la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, quali i servizi pubblici per l'impiego e gli ispettorati del lavoro;

(h) promuovere l'occupazione di qualità e l'accesso al mercato del lavoro. Gli interventi in tale settore mirano a: contrastare gli elevati tassi di disoccupazione e inattività, sostenendo l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda i giovani (in particolare quelli che non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o di formazione (NEET)), le donne, i disoccupati di lungo periodo e tutti i gruppi sottorappresentati. Saranno adottate misure in grado di incentivare la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenere l'applicazione efficace delle norme e delle disposizioni in materia di diritto del lavoro su tutto il territorio nazionale. Altri settori chiave di intervento sono il sostegno alla promozione dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo e all'uguaglianza di genere, la promozione dell'occupabilità e della produttività, l'adeguamento dei lavoratori e delle imprese al cambiamento, l'instaurazione di un dialogo sociale sostenibile e la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, quali i servizi pubblici per l'impiego e gli ispettorati del lavoro;

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i) promuovere la protezione e l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà. Gli interventi in tale settore mirano a modernizzare i regimi di previdenza sociale per fornire una protezione efficace, efficiente e adeguata in tutte le fasi della vita della persona, stimolare l'inclusione sociale, promuovere le pari opportunità e affrontare il problema delle disuguaglianze e della povertà. Gli interventi in tale settore mirano inoltre a integrare le comunità emarginate quali i rom; combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sul credo, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale; migliorare l'accesso a servizi economicamente abbordabili, sostenibili e di alta qualità, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione e l'assistenza della prima infanzia, gli alloggi, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali essenziali e l'assistenza a lungo termine, anche mediante la modernizzazione dei sistemi di previdenza sociale;

(i) promuovere la protezione e l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà. Gli interventi in tale settore mirano a modernizzare i regimi di previdenza sociale per fornire una protezione efficace, efficiente e adeguata in tutte le fasi della vita della persona, stimolare l'inclusione sociale, promuovere le pari opportunità e affrontare il problema delle disuguaglianze e della povertà. Gli interventi in tale settore mirano inoltre a integrare le comunità emarginate quali i rom; combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla nazionalità, sulla lingua, sulla religione o sul credo, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale; migliorare l'accesso a servizi economicamente abbordabili, sostenibili e di alta qualità, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione e l'assistenza della prima infanzia, gli alloggi, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali essenziali e l'assistenza a lungo termine, anche mediante la modernizzazione dei sistemi di previdenza sociale;

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

(j) promuovere sistemi di trasporto intelligenti, sostenibili, inclusivi e sicuri ed eliminare le strozzature delle principali infrastrutture di rete, investendo in progetti che apportano un elevato valore aggiunto UE. Gli investimenti dovrebbero essere classificati in ordine di priorità in base alla loro rilevanza per i collegamenti TEN-T con l'UE e al contributo che possono dare alla mobilità sostenibile, alla riduzione delle emissioni e dell'impatto sull'ambiente e alla sicurezza dei trasporti, in sinergia con le riforme promosse dal trattato che istituisce una Comunità dei trasporti;

(j) promuovere sistemi di trasporto intelligenti, sostenibili, inclusivi e sicuri ed eliminare le strozzature delle principali infrastrutture di rete, investendo in progetti che apportano un elevato valore aggiunto UE. Gli investimenti dovrebbero essere classificati in ordine di priorità in base alla loro rilevanza per i collegamenti TEN-T con l'UE e per i collegamenti transfrontalieri e al contributo che possono dare alla mobilità sostenibile, alla riduzione delle emissioni e dell'impatto sull'ambiente e alla sicurezza dei trasporti, in sinergia con le riforme promosse dal trattato che istituisce una Comunità dei trasporti;

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera k

 

Testo della Commissione

Emendamento

(k) migliorare il contesto del settore privato e la competitività delle imprese, compresa la specializzazione intelligente, in quanto principali motori di crescita, creazione di posti di lavoro e coesione. Sarà data priorità a progetti che migliorano il contesto imprenditoriale;

(k) migliorare il contesto del settore privato, la competitività delle imprese e l'imprenditorialità, compresa la specializzazione intelligente, in quanto principali motori di crescita, creazione di posti di lavoro e coesione. Sarà data priorità a progetti che migliorano il contesto imprenditoriale;

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera m

 

Testo della Commissione

Emendamento

(m) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e alla conservazione di sistemi agricoli diversificati ed efficienti in comunità rurali dinamiche e nello spazio rurale;

(m) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di cibo e acqua e alla conservazione di sistemi agricoli diversificati ed efficienti in comunità rurali dinamiche e nello spazio rurale;

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Allegato III – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) promuovere l'occupazione, la mobilità professionale e l'inclusione sociale e culturale transfrontaliera mediante, tra l'altro: l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera; iniziative locali congiunte per l'occupazione; servizi di informazione e consulenza e attività di formazione congiunta; la parità di genere, le pari opportunità; l'integrazione delle comunità di immigranti e di gruppi vulnerabili; investimenti nei servizi pubblici per l'impiego; investimenti a sostegno dei servizi sanitari e sociali pubblici;

(a) promuovere l'occupazione, la mobilità professionale e l'inclusione sociale e culturale transfrontaliera mediante, tra l'altro: l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera; iniziative locali congiunte per l'occupazione; servizi di informazione e consulenza e attività di formazione congiunta; la parità di genere, le pari opportunità; la promozione della diversità linguistica e culturale; l'integrazione delle comunità di immigranti e di gruppi vulnerabili; investimenti nei servizi pubblici per l'impiego; investimenti a sostegno dei servizi sanitari e sociali pubblici;

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) incoraggiare il turismo e valorizzare il patrimonio culturale e naturale;

(e) incoraggiare il turismo e lo sport e valorizzare il patrimonio culturale e naturale;

 

 

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

Riferimenti

COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

AFET

2.7.2018

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

REGI

2.7.2018

Relatore per parere

 Nomina

Joachim Zeller

20.6.2018

Esame in commissione

15.11.2018

 

 

 

Approvazione

17.1.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

31

1

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Andor Deli, John Howarth, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

31

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andor Deli, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

 

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

 

3

0

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Tamás Deutsch

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


 

 

PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (23.1.2019)

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Relatore per parere: Bodil Valero

 

 

 

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il regolamento (UE) n. 231/201414 scade il 31 dicembre 2020. Per assicurare l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione, è opportuno garantire il mantenimento di un quadro di riferimento per la pianificazione e la prestazione dell'assistenza esterna.

(1) Il regolamento (UE) n. 231/201414 scade il 31 dicembre 2020. Per assicurare l'efficacia della politica di allargamento dell'Unione si dovrebbe continuare a sostenerla tramite uno strumento di finanziamento specifico dell'azione esterna.

_________________

_________________

14 Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

14 Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) L'articolo 49 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che ogni Stato europeo che osservi i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, e che si impegna a promuovere tali valori può domandare di diventare membro dell'Unione. Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all'Unione può diventare membro solo allorché abbia dimostrato di rispettare i criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 (i "criteri di Copenaghen") e a condizione che l'Unione disponga della capacità di integrare il nuovo membro. I criteri di Copenaghen riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, l'esistenza di un'economia di mercato funzionante, nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione e la capacità non soltanto di godere dei diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati, inclusa l'adesione agli obiettivi di un'unione politica, economica e monetaria.

(3) L'articolo 49 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che ogni Stato europeo che osservi i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, e che si impegna a promuovere tali valori può domandare di diventare membro dell'Unione. Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all'Unione può diventare membro solo allorché abbia dimostrato di rispettare pienamente i criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 (i "criteri di Copenaghen") e a condizione che l'Unione disponga della capacità di integrare il nuovo membro. I criteri di Copenaghen riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, l'esistenza di un'economia di mercato funzionante, nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione e la capacità non soltanto di godere dei diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati, inclusa l'adesione agli obiettivi di un'unione politica, economica e monetaria.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il processo di allargamento si basa su criteri consolidati e su condizioni eque e rigorose. Ciascun beneficiario è valutato in base ai propri meriti. La valutazione dei progressi compiuti e l'individuazione delle carenze mirano a fornire incentivi e orientamenti ai beneficiari elencati nell'allegato I perché portino avanti le ambiziose riforme necessarie. Affinché la prospettiva di allargamento diventi realtà, rimane essenziale un forte impegno a rispettare il principio della "priorità alle questioni fondamentali"15. I progressi verso l'adesione dipendono dal rispetto dei valori dell'Unione da parte di ciascun richiedente e dalla capacità di ciascun richiedente di realizzare le riforme necessarie per allineare i suoi sistemi politico, istituzionale, giuridico, amministrativo ed economico alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione.

(4) Il processo di allargamento si basa su criteri consolidati e su condizioni eque e rigorose. Ciascun beneficiario è valutato in base ai propri meriti. La valutazione dei progressi compiuti e l'individuazione delle carenze mirano a fornire incentivi e orientamenti ai beneficiari elencati nell'allegato I perché portino avanti le ambiziose riforme necessarie. Affinché la prospettiva di allargamento diventi realtà, rimane essenziale un forte impegno a rispettare il principio della "priorità alle questioni fondamentali"15. Inoltre, la cooperazione regionale e i rapporti di buon vicinato sono anch'essi elementi essenziali del processo di allargamento. I progressi verso l'adesione dipendono dal rispetto dei valori dell'Unione da parte di ciascun richiedente e dalla capacità di ciascun richiedente di realizzare le riforme necessarie per allineare i suoi sistemi politico, istituzionale, giuridico, amministrativo ed economico alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione.

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15 L'approccio che prevede di dare la "priorità alle questioni fondamentali" stabilisce un collegamento tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali con le altre due dimensioni fondamentali del processo di adesione: la governance economica – che consiste in una maggiore attenzione allo sviluppo economico e al miglioramento della competitività – e il rafforzamento delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione. Ciascuna delle tre questioni fondamentali è di cruciale importanza per i processi di riforma dei paesi candidati e candidati potenziali e affronta le principali preoccupazioni dei cittadini.

15 L'approccio che prevede di dare la "priorità alle questioni fondamentali" stabilisce un collegamento tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali con le altre due dimensioni fondamentali del processo di adesione: la governance economica – che consiste in una maggiore attenzione allo sviluppo economico e al miglioramento della competitività – e il rafforzamento delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione. Ciascuna delle tre questioni fondamentali è di cruciale importanza per i processi di riforma dei paesi candidati e candidati potenziali e affronta le principali preoccupazioni dei cittadini.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La politica di allargamento dell'Unione è un investimento per la pace, la sicurezza e la stabilità in Europa. Essa fornisce maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco beneficio dell'Unione e dei paesi che desiderano aderirvi. La prospettiva di entrare a far parte dell'Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali.

(5) La politica di allargamento dell'Unione è un investimento per la pace, la sicurezza, la stabilità e la prosperità in Europa. Essa fornisce maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco beneficio dell'Unione e dei paesi che desiderano aderirvi. La prospettiva di entrare a far parte dell'Unione può avere un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali. Tale potenziale dovrebbe essere sfruttato nella massima misura possibile.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) L'assistenza dovrebbe altresì essere fornita nel rispetto degli accordi conclusi dall'Unione con i beneficiari elencati nell'allegato I. È opportuno che l'assistenza si concentri principalmente sull'obiettivo di aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali e a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione L'assistenza dovrebbe inoltre sostenere i principi e i diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali17. L'assistenza dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi prodigati dai beneficiari per avanzare nella cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macro-regionali dell'Unione. Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro sviluppo economico e sociale e la governance economica e costituire la base di un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche attraverso l'attuazione dello sviluppo regionale, dello sviluppo agricolo e rurale, delle politiche sociali e occupazionali e dello sviluppo dell'economia e della società digitali, conformemente all'iniziativa faro Agenda digitale per i Balcani occidentali.

(7) L'assistenza dovrebbe altresì essere fornita nel rispetto degli accordi conclusi dall'Unione con i beneficiari elencati nell'allegato I. È opportuno che l'assistenza si concentri principalmente sull'obiettivo di aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti umani fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, a tutelare le minoranze, a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione, a tutelare i difensori dei diritti umani, gli informatori e la società civile e a sostenere iniziative che promuovano la trasparenza, la responsabilità, l'integrità e la lotta contro la corruzione. L'assistenza dovrebbe inoltre sostenere il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali17. L'assistenza dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi prodigati dai beneficiari per avanzare nella cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera, anche attraverso le frontiere marittime, nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macro-regionali dell'Unione, come la strategia per il Danubio. Tale assistenza dovrebbe sostenere, inoltre, le relazioni di buon vicinato, la riconciliazione e la cooperazione regionale. Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro sviluppo economico e sociale e la governance economica e costituire la base di un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche attraverso l'attuazione dello sviluppo regionale, dello sviluppo agricolo e rurale, delle politiche sociali e occupazionali tramite lo sviluppo delle PMI e dello sviluppo dell'economia e della società digitali, conformemente all'iniziativa faro Agenda digitale per i Balcani occidentali.

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17 Il pilastro europeo dei diritti sociali, solennemente proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale di Göteborg per l'occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017.

17 Il pilastro europeo dei diritti sociali, solennemente proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale di Göteborg per l'occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) L'Unione dovrebbe fornire sostegno alla transizione verso l'adesione a vantaggio dei beneficiari elencati nell'allegato I sulla base dell'esperienza dei suoi Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe essere imperniata, in particolare, sulla condivisione delle esperienze acquisite dagli Stati membri nel processo di riforma.

(8) L'Unione dovrebbe fornire sostegno alla transizione verso l'adesione a vantaggio dei beneficiari elencati nell'allegato I sulla base dell'esperienza dei suoi Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe essere imperniata, in particolare, sulla condivisione delle esperienze acquisite dagli Stati membri nel processo di riforma politica, sociale ed economica.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il rafforzamento della cooperazione strategica e operativa tra l'Unione e i beneficiari elencati nell'allegato I in materia di sicurezza è fondamentale per affrontare in modo efficace i problemi della sicurezza e del terrorismo.

(9) Il rafforzamento della cooperazione strategica e operativa tra l'Unione e i beneficiari elencati nell'allegato I in materia di sicurezza è fondamentale per affrontare in modo efficace ed efficiente le minacce alla sicurezza, compresi i reati gravi, la criminalità organizzata, il terrorismo e altre minacce alla stabilità e alla pace negli Stati membri.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) È essenziale intensificare ulteriormente la cooperazione in materia di migrazione, anche a livello di gestione delle frontiere, garantendo l'accesso alla protezione internazionale, condividendo le informazioni, rafforzando i benefici della migrazione in termini di sviluppo, facilitando la migrazione legale e per motivi di lavoro, rafforzando i controlli alle frontiere e proseguendo il nostro impegno di lotta contro la migrazione irregolare, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.

(10) È essenziale intensificare ulteriormente la cooperazione in materia di migrazione, anche a livello di gestione delle frontiere, garantendo l'accesso alla protezione internazionale, condividendo le informazioni, rafforzando i benefici della migrazione in termini di sviluppo, facilitando la migrazione legale e per motivi di lavoro, rafforzando i controlli alle frontiere e proseguendo il nostro impegno di lotta contro la migrazione irregolare, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti e il terrorismo.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) È essenziale promuovere la protezione e l'inclusione sociali nell'ambito della cooperazione tra l'Unione e i beneficiari elencati nell'allegato I. Gli interventi in tale settore dovrebbero cercare di promuovere sistemi di protezione sociale inclusivi, efficaci, efficienti e adeguati, che favoriscano l'inclusione sociale, promuovano le pari opportunità e affrontino le disuguaglianze e la povertà.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il potenziamento dello Stato di diritto, che comprende la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, e il buon governo, compresa la riforma della pubblica amministrazione, restano sfide chiave nella maggior parte dei beneficiari elencati nell'allegato I e sono essenziali perché i beneficiari si avvicinino all'Unione e successivamente assumano pienamente gli obblighi che comporta l'adesione all'Unione. Considerate la natura a lungo termine delle riforme perseguite in tali campi e la necessità di fare bilanci dei risultati ottenuti, l'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento dovrebbe affrontare quanto prima i requisiti posti nei confronti dei beneficiari elencati nell'allegato I.

(11) Il potenziamento dello Stato di diritto, anche garantendo l'indipendenza del sistema giudiziario, la democrazia e i diritti fondamentali, la tutela e la promozione dell'indipendenza dei mezzi di informazione, la trasparenza e la non arbitrarietà decisionale da parte delle autorità pubbliche e delle forze dell'ordine, il sostegno ai difensori indipendenti dei diritti umani e alle organizzazioni della società civile che verificano il rispetto dello Stato di diritto, la difesa degli informatori, nonché sostenendo iniziative che promuovano la trasparenza, la responsabilità e l'integrità, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, prevengano la radicalizzazione e il terrorismo e rafforzino il buon governo, compresa la riforma della pubblica amministrazione, restano sfide chiave nella maggior parte dei beneficiari elencati nell'allegato I e sono essenziali perché i beneficiari si avvicinino all'Unione e successivamente assumano pienamente gli obblighi che comporta l'adesione all'Unione. Considerate la natura a lungo termine delle riforme perseguite in tali campi e la necessità di fare bilanci dei risultati ottenuti, l'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento dovrebbe affrontare quanto prima i requisiti posti nei confronti dei beneficiari elencati nell'allegato I.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Considerata la complessità etnica della regione dei Balcani occidentali e la sua turbolenta storia recente di relazione etniche, la tutela delle minoranze nazionali, etniche e linguistiche riveste particolare importanza. Se si vuole che la tutela delle minoranze diventi un punto di forza per la stabilità dei paesi candidati e potenziali candidati, l'Unione dovrebbe sostenere i governi nell'adozione, nel controllo e nell'effettiva applicazione di quadri giuridici di tutela delle minoranze sulla base delle norme internazionali pertinenti. A tal fine l'Unione dovrebbe sfruttare gli insegnamenti appresi durante e dopo i precedenti negoziati di adesione.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) La situazione dei rom resta particolarmente problematica nella maggior parte dei paesi candidati e potenziali candidati, dove essi continuano a subire una discriminazione diffusa, condizioni di vita squallide, un accesso inadeguato ai servizi sociali di base e percentuali estremamente alte di analfabetismo e abbandono scolastico, che a loro volta ne aggravano l'esclusione sociale. L'IPA III dovrebbe aiutare a fornire un sostegno mirato e basato su strategie per il miglioramento della situazione dei rom nei paesi beneficiari.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) È inoltre opportuno fornire assistenza per rafforzare ulteriormente l'aspetto dei diritti delle minoranze, migliorando la comprensione multiculturale e la coesistenza pacifica.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) I beneficiari elencati nell'allegato I devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi agli sforzi dell'Unione per affrontare tali problematiche. Riconoscendo l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), questo programma dovrebbe contribuire a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire l'obiettivo generale che prevede che il 25% della spesa del bilancio dell'UE venga impiegato a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni nell'ambito del presente programma dovrebbero destinare il 16% della dotazione finanziaria globale del programma agli obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l'attuazione del programma saranno individuate le azioni pertinenti e il contributo complessivo del presente programma dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di revisione e valutazione.

(13) I beneficiari elencati nell'allegato I devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali la povertà, lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi agli sforzi dell'Unione per affrontare tali problematiche. Riconoscendo l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), questo programma dovrebbe contribuire a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire l'obiettivo generale che prevede che il 25% della spesa del bilancio dell'UE venga impiegato a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni nell'ambito del presente programma dovrebbero destinare il 16% della dotazione finanziaria globale del programma agli obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l'attuazione del programma saranno individuate le azioni pertinenti e il contributo complessivo del presente programma dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di revisione e valutazione.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la conformità, la coerenza e la complementarità della loro assistenza, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza. È inoltre opportuno adottare le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche, il coordinamento e la complementarità con gli altri donatori. Il ruolo della società civile dovrebbe essere rafforzato sia nell'ambito dei programmi attuati tramite enti governativi sia nella sua qualità di beneficiaria diretta dell'assistenza dell'Unione.

(16) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la conformità, la coerenza e la complementarità della loro assistenza, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza. È inoltre opportuno adottare le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche, il coordinamento e la complementarità con gli altri donatori. Il ruolo della società civile, ivi incluse le organizzazioni che si occupano dei diritti umani delle donne, delle persone LGBTI e delle minoranze, dovrebbe essere rafforzato sia nell'ambito dei programmi attuati tramite enti governativi sia nella sua qualità di beneficiaria diretta dell'assistenza dell'Unione.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Le priorità d'azione per conseguire gli obiettivi nei pertinenti settori che riceveranno sostegno in virtù del presente regolamento dovrebbero essere definite in un quadro di programmazione elaborato dalla Commissione per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027 in partenariato con i beneficiari elencati nell'allegato I, sulla scorta del programma di allargamento e delle loro esigenze specifiche, in linea con gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento e tenendo in debito conto le pertinenti strategie nazionali. Il quadro di programmazione dovrebbe individuare i settori da sostenere attraverso l'assistenza e stabilire una dotazione indicativa per ciascun settore di sostegno, ivi compresa una stima della spesa relativa al clima.

(17) Le priorità d'azione per conseguire gli obiettivi nei pertinenti settori che riceveranno sostegno in virtù del presente regolamento dovrebbero essere definite in un quadro di programmazione elaborato dalla Commissione per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027 in partenariato con i beneficiari elencati nell'allegato I, sulla scorta del programma di allargamento e delle loro esigenze specifiche, in linea con gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento e tenendo in debito conto le pertinenti strategie nazionali e le risoluzioni del Parlamento europeo. Il quadro di programmazione dovrebbe individuare i settori da sostenere attraverso l'assistenza e stabilire una dotazione indicativa per ciascun settore di sostegno, ivi compresa una stima della spesa relativa al clima.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) È nell'interesse dell'Unione assistere i beneficiari elencati nell'allegato I nell'impegno di riforma in vista dell'adesione all'Unione. L'assistenza dovrebbe essere gestita ponendo un forte accento sui risultati e offrendo incentivi a chi dimostra il proprio impegno a favore delle riforme attraverso un'efficiente attuazione dell'assistenza preadesione e progressi verso il soddisfacimento dei criteri di adesione.

(18) È nell'interesse comune dell'Unione e dei beneficiari elencati nell'allegato I assistere i beneficiari nell'impegno di riforma in vista dell'adesione all'Unione. L'assistenza dovrebbe essere gestita ponendo un forte accento sui risultati e offrendo incentivi a chi dimostra il proprio impegno a favore delle riforme attraverso un'efficiente attuazione dell'assistenza preadesione e progressi verso il soddisfacimento dei criteri di adesione e il rispetto dei valori dell'Unione.

 

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) Si dovrebbero prevedere chiare conseguenze in caso di grave deterioramento dello Stato di diritto, della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in un paese candidato o potenziale candidato o qualora il beneficiario violi gli impegni assunti negli accordi pertinenti conclusi con l'Unione. In questi casi, fatta salva la procedura di bilancio e le disposizioni sulla sospensione degli aiuti contenute negli accordi internazionali con i beneficiari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo alla modifica dell'allegato I del presente regolamento al fine di sospendere interamente o in parte l'assistenza dell'Unione. Nell'adottare tali decisioni, la Commissione dovrebbe garantire la possibilità di un sostegno finanziario per le azioni i cui vantaggi ricadano direttamente sui cittadini, in particolare riguardo alle azioni gestite da soggetti non governativi direttamente correlate al rafforzamento delle Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Qualora la Commissione ritenga che non sussistano più le ragioni che giustificano la sospensione dell'assistenza, ad essa dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di modificare l'allegato I per ripristinare l'assistenza dell'Unione.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta da parte dei beneficiari elencati nell'allegato I dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capacità rispettive di tali beneficiari. L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione.

(19) Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta da parte dei beneficiari elencati nell'allegato I dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capacità rispettive di tali beneficiari, con l'applicazione di salvaguardie fiduciarie complete, tra cui, a titolo esemplificativo: la trasparenza delle procedure di contabilità e di gara e il riesame periodico esterno da parte dell'OLAF. L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione. Occorre prestare particolare attenzione a fornire assistenza per migliorare la capacità di assorbimento dei paesi beneficiari.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione. Ove pertinente, è quindi opportuno garantire la coerenza e la complementarità con l'assistenza macrofinanziaria.

(20) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Per evitare la sovrapposizione con altri strumenti di finanziamento esterno esistenti, ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione. Ove pertinente, è quindi opportuno garantire la coerenza e la complementarità con l'assistenza macrofinanziaria.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali, a livello, ad esempio, di diritti umani, democrazia, buona governance, sicurezza e stabilità, cambiamenti climatici e ambiente, così come di migrazione irregolare e delle sue cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, rispettando al contempo il principio che il bilancio dell'Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe mantenere la possibilità di applicare le flessibilità già autorizzate dal regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti impegnati, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell'UE sia per i cittadini che per i beneficiari elencati nell'allegato I, ottimizzando in tal modo i fondi dell'UE disponibili per i suoi interventi di azione esterna.

(26) Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e a questioni che richiedono un'azione solidale a livello globale, ad esempio diritti umani, democrazia, buona governance, sicurezza e stabilità, cambiamenti climatici e ambiente, nonché migrazione e relativi molteplici fattori trainanti e terrorismo. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, rispettando al contempo il principio che il bilancio dell'Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe mantenere la possibilità di applicare le flessibilità già autorizzate dal regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti impegnati, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell'UE sia per i cittadini che per i beneficiari elencati nell'allegato I, ottimizzando in tal modo i fondi dell'UE disponibili per i suoi interventi di azione esterna.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis) La trasparenza, la comunicazione e le attività mirate alla visibilità restano essenziali per sensibilizzare riguardo alle azioni dell'Unione sul terreno. Per sensibilizzare l'opinione pubblica, la Commissione, le delegazioni dell'Unione e i beneficiari dovrebbero comunicare in modo chiaro ed efficace le modalità di impiego dell'assistenza preadesione nei paesi beneficiari delineando i loro obiettivi, utilizzi e risultati. I beneficiari dei finanziamenti dell'Unione dovrebbero riconoscere l'origine dei fondi dell'Unione e garantirne l'opportuna visibilità. L'IPA III dovrebbe contribuire al finanziamento di azioni di comunicazione volte a promuovere i risultati dell'assistenza dell'Unione presso molteplici pubblici nei paesi beneficiari.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Al fine di tener conto delle modifiche del quadro della politica di allargamento o di sviluppi significativi nei beneficiari elencati nell'allegato I, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo all'adattamento e all'aggiornamento delle priorità tematiche di assistenza indicate negli allegati II e III. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(32) Al fine di tener conto delle modifiche del quadro della politica di allargamento o di sviluppi significativi nei beneficiari elencati nell'allegato I, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo all'adattamento e all'aggiornamento delle priorità tematiche di assistenza indicate negli allegati II e III. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e di società civile, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli obiettivi specifici dell'IPA III sono i seguenti:

2. (Non concerne la versione italiana)

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) rafforzare lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, la società civile e la sicurezza e migliorare la gestione della migrazione, ivi compresa la gestione delle frontiere;

(a) rafforzare lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, sostenere l'indipendenza del sistema giudiziario e l'effettiva tutela giudiziaria, proteggere le minoranze e sostenere i difensori indipendenti dei diritti umani, gli informatori e le organizzazioni della società civile che si impegnano a monitorare il rispetto dello Stato di diritto, e sostenere iniziative volte a promuovere l'indipendenza dei media, la trasparenza, la responsabilità, l'integrità e la lotta contro la corruzione;

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) consolidare l'efficienza della pubblica amministrazione e sostenere le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli;

(b) consolidare la qualità, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità della pubblica amministrazione, promuovere la trasparenza e la non arbitrarietà da parte delle autorità pubbliche e di contrasto e sostenere le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli;

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) rafforzare la protezione e l'inclusione sociali, anche promuovendo le pari opportunità e affrontando le disuguaglianze e la povertà, garantendo l'accesso alla protezione internazionale, agevolando la migrazione legale e per motivi di lavoro e integrando comunità emarginate come i migranti e i rom;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter) rafforzare la prevenzione dei conflitti e promuovere la riconciliazione, il consolidamento della pace, i rapporti di buon vicinato nonché i contatti interpersonali e la comunicazione;

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) sostenere la cooperazione territoriale e transfrontaliera.

(e) sostenere la cooperazione territoriale e transfrontaliera, nonché migliorare e rafforzare la cooperazione strategica e operativa con l'Unione in materia di gestione delle frontiere e di sicurezza al fine di contrastare le minacce poste dalla criminalità organizzata, dal terrorismo e dalla criminalità informatica;

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'assistenza nel quadro dell'IPA III può essere fornita per il tipo di azioni previste nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione30, del Fondo sociale europeo Plus31 e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale32.

4. L'assistenza nel quadro dell'IPA III può essere fornita per il tipo di azioni previste nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione30, del Fondo sociale europeo Plus31, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale32 e del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori.

__________________

__________________

30 COM(2018) 372 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

30 COM(2018) 372 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

31 COM(2018) 382 final Proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo sociale europeo Plus (FSE+).

31 COM(2018) 382 final Proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo sociale europeo Plus (FSE+).

32 COM(2018) 392 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

32 COM(2018) 392 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. I programmi e le azioni di cui al presente regolamento integrano le considerazioni relative ai cambiamenti climatici, alla tutela dell'ambiente e alla parità di genere e, se del caso, tengono conto delle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile34, per promuovere azioni integrate che possano generare benefici collaterali e soddisfare molteplici obiettivi in modo coerente.

2. I programmi e le azioni di cui al presente regolamento integrano le considerazioni relative ai cambiamenti climatici, alla tutela dell'ambiente, ai diritti fondamentali e alla parità di genere e, se del caso, tengono conto delle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile34, per promuovere azioni integrate che possano generare benefici collaterali e soddisfare molteplici obiettivi in modo coerente.

_________________

_________________

34 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

34 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'assistenza è mirata e adeguata alla specifica situazione dei beneficiari elencati nell'allegato I, tenuto conto degli sforzi ancora necessari per rispettare i criteri di adesione, nonché delle capacità di tali beneficiari. La portata e l'intensità dell'assistenza differiscono a seconda delle esigenze, dell'impegno nei confronti delle riforme e dei progressi nell'attuazione delle riforme stesse.

L'assistenza è mirata e adeguata alla specifica situazione dei beneficiari elencati nell'allegato I, tenuto conto degli sforzi ancora necessari per rispettare i criteri di adesione, nonché delle capacità di tali beneficiari, con particolare attenzione al miglioramento delle loro capacità di assorbimento. La portata e l'intensità dell'assistenza differiscono a seconda delle esigenze, dell'impegno nei confronti delle riforme e dei progressi nell'attuazione delle riforme stesse.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Sospensione dell'assistenza dell'Unione

 

1. In caso di grave deterioramento del rispetto dello Stato di diritto, della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in un paese beneficiario o qualora un beneficiario violi gli impegni assunti negli accordi pertinenti conclusi con l'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 14 al fine di modificare l'allegato I del presente regolamento al fine di sospendere in tutto o in parte l'assistenza dell'Unione. Nell'eventualità di una sospensione parziale sono indicati i programmi cui si applica la sospensione. Nell'adottare tali decisioni, la Commissione garantisce la possibilità di un sostegno finanziario per le azioni i cui vantaggi ricadano direttamente sui cittadini, in particolare riguardo alle azioni gestite da soggetti non governativi direttamente correlate al rafforzamento delle Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

 

2. Ove la Commissione ritenga che non sussistano più le ragioni che giustificano la sospensione dell'assistenza, le è conferito il potere di adottare un atto delegato, conformemente all'articolo 14, al fine di modificare l'allegato I per ripristinare l'assistenza dell'Unione.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17

Articolo 17

Informazione, comunicazione e pubblicità

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. Si applicano gli articoli 36 e 37 del [regolamento NDICI].

1. Nel fornire assistenza finanziaria a norma del presente regolamento, la Commissione e le delegazioni dell'Unione nei paesi beneficiari adottano tutte le misure necessarie a garantire la visibilità del sostegno finanziario dell'Unione, compreso il monitoraggio della conformità dei beneficiari ai pertinenti requisiti. Le azioni finanziate a titolo dell'IPA sono soggette ai requisiti illustrati nel manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'Unione. La Commissione adotta per ciascun beneficiario orientamenti in merito alle azioni di visibilità e comunicazione relative ai progetti finanziati dall'Unione.

 

1 bis. La Commissione adotta misure volte a rafforzare la comunicazione strategica e la diplomazia pubblica allo scopo di divulgare i valori dell'Unione e mettere in risalto il valore aggiunto del sostegno dell'Unione.

 

1 ter. I beneficiari dei finanziamenti dell'Unione riconoscono l'origine dei fondi dell'Unione e ne garantiscono l'opportuna visibilità:

 

(a) fornendo una dichiarazione che evidenzi in modo visibile il sostegno ricevuto dall'Unione su documenti e sul materiale di comunicazione relativo all'esecuzione dei fondi, nonché su un sito web ufficiale, ove questo esista;

 

(b) promuovendo le azioni e i relativi risultati attraverso la fornitura di informazioni mirate, coerenti, efficaci e proporzionate a molteplici pubblici, compresi i media e l'opinione pubblica.

 

1 quater. La Commissione attua misure di informazione e comunicazione relative al presente regolamento nonché le azioni da esso stabilite e i risultati conseguiti. Le risorse finanziarie destinate al presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono direttamente agli obiettivi di cui all'articolo 3 e agli allegati II e III.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) garantire e promuovere da subito il corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assicurare lo Stato di diritto. Gli interventi in tale settore mirano a: istituire sistemi giudiziari indipendenti, responsabili ed efficienti che prevedano sistemi di assunzione, valutazione e promozione trasparenti e basati sul merito, promuovere la cooperazione giudiziaria e procedure disciplinari efficaci in caso di infrazioni; assicurare la creazione di solidi sistemi di protezione delle frontiere, gestire i flussi di migrazione e fornire asilo ai bisognosi; sviluppare strumenti efficaci per prevenire e combattere la criminalità organizzata, la tratta degli esseri umani, il traffico di migranti, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la corruzione; promuovere e tutelare i diritti umani, i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, e le libertà fondamentali, compresa la libertà dei mezzi di comunicazione e la protezione dei dati;

(a) garantire e promuovere da subito il corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assicurare lo Stato di diritto, la democrazia, i diritti fondamentali e i diritti umani, compresi i diritti delle minoranze. Gli interventi in tale settore mirano a: istituire sistemi giudiziari indipendenti, responsabili ed efficienti che prevedano sistemi di assunzione, valutazione e promozione trasparenti e basati sul merito, promuovere la cooperazione giudiziaria e procedure disciplinari efficaci in caso di infrazioni e salvaguardare e promuovere l'indipendenza dei mezzi di comunicazione; sviluppare strumenti efficaci per prevenire e combattere la criminalità organizzata, la tratta degli esseri umani, il contrabbando, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la corruzione; promuovere e tutelare i diritti umani, i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, e le libertà fondamentali, compresa la libertà dei mezzi di comunicazione e la protezione dei dati; incoraggiare e sostenere la partecipazione effettiva delle donne e dei gruppi minoritari alla politica; affrontare la questione dell'integrazione della prospettiva di genere in via prioritaria e adottare misure concrete per integrare la dimensione di genere in tutte le politiche.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) promuovere il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche o linguistiche. Gli interventi mirano a: azioni che sostengano la depoliticizzazione delle questioni legate alle minoranze, lo sviluppo di quadri legislativi e strategie a lungo termine per la tutela dei diritti delle minoranze; l'istituzione di solide capacità di monitoraggio dell'applicazione pratica della normativa esistente per la tutela delle minoranze, al fine di garantire un'applicazione efficace e porre rimedio alle carenze; consentire lo sviluppo di strutture governative, parlamentari, dell'amministrazione statale e giudiziarie che garantiscano la partecipazione delle minoranze e l'istituzione di organismi o consessi specifici per le minoranze, come i consigli delle minoranze; facilitare e promuovere l'uso delle lingue minoritarie nell'istruzione, nella pubblica amministrazione e nella vita pubblica e culturale nonché nei mezzi di comunicazione; condividere le migliori pratiche nel settore della discriminazione positiva e delle azioni positive;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – lettera a ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter) migliorare la situazione dei rom. Gli interventi mirano a: sviluppare strategie a lungo termine credibili, globali e idoneamente finanziate per l'inclusione e l'integrazione dei rom; misure per migliorare la situazione dei rom nei settori dell'istruzione, della salute, degli alloggi e dell'occupazione, con azioni mirate per ridurre l'analfabetismo e l'abbandono scolastico precoce; misure per garantire la partecipazione significativa dei rom alla vita pubblica e politica;

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) procedere alla riforma delle pubbliche amministrazioni in linea con i principi della pubblica amministrazione. Gli interventi mirano a: consolidare i quadri di riferimento della riforma della pubblica amministrazione; migliorare la pianificazione strategica e l'elaborazione di politiche e normative inclusive e basate su elementi concreti; aumentare la professionalizzazione e la depoliticizzazione del servizio pubblico, introducendo e adottando principi meritocratici; promuovere la trasparenza e la responsabilità; migliorare la qualità e l'erogazione dei servizi, anche attraverso l'uso di adeguate procedure amministrative e di servizi amministrativi online (eGovernment) basati sui bisogni dei cittadini; rafforzare la gestione delle finanze pubbliche e l'elaborazione di statistiche affidabili;

(b) procedere alla riforma delle pubbliche amministrazioni in linea con i principi della pubblica amministrazione. Gli interventi mirano a: consolidare i quadri di riferimento della riforma della pubblica amministrazione; migliorare la pianificazione strategica e l'elaborazione di politiche e normative inclusive e basate su elementi concreti; rafforzare la cooperazione con le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni femminili, il cui ruolo è essenziale per il corretto funzionamento della democrazia; aumentare la professionalizzazione e la depoliticizzazione del servizio pubblico, introducendo e adottando principi meritocratici; promuovere la trasparenza e la responsabilità; migliorare la qualità e l'erogazione dei servizi che favoriscono la non discriminazione e offrono un sostegno su misura, anche attraverso l'uso di adeguate procedure amministrative e di servizi amministrativi online (eGovernment) basati sui bisogni dei cittadini; rafforzare e modernizzare la gestione delle finanze pubbliche; riformare le amministrazioni fiscali, sviluppare l'economia digitale e l'elaborazione di statistiche affidabili;

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) rafforzare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, consolidare la pace e affrontare le situazioni che precedono o seguono le crisi, anche attraverso l'attivazione di sistemi di allarme rapido e l'uso di analisi dei rischi di conflitto; promuovere le relazioni interpersonali, la riconciliazione e l'adozione di misure idonee a consolidare la pace e la fiducia e potenziare le capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD);

(d) rafforzare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire la criminalità transfrontaliera, i conflitti, consolidare la pace e affrontare le situazioni che precedono o seguono le crisi, anche attraverso l'attivazione di sistemi di allarme rapido e l'uso di analisi dei rischi di conflitto; promuovere le relazioni interpersonali, la riconciliazione e l'adozione di misure idonee a consolidare la pace e la fiducia e potenziare le capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD); assicurare una cooperazione strategica e operativa con l'Unione in materia di gestione delle frontiere, agevolare la cooperazione di polizia e giudiziaria tra i beneficiari e gli Stati membri dell'Unione per combattere la criminalità transfrontaliera e sostenere lo sviluppo di capacità nel settore della sicurezza informatica e della lotta contro la criminalità informatica.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) promuovere l'allineamento di norme ivi comprese le norme in materia di aiuti di Stato – standard, politiche e prassi dei paesi partner a quelli dell'Unione;

(f) promuovere l'allineamento di norme, standard, politiche e prassi dei paesi partner a quelli dell'Unione, ivi comprese le norme in materia di appalti pubblici, concorrenza, aiuti di Stato e diritti fondamentali, e migliorare la loro capacità di attuare l'acquis dell'Unione;

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g) rafforzare l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente e la loro qualità a tutti i livelli e sostenere i settori culturali e creativi. Gli interventi in tale settore mirano a: promuovere la parità di accesso ai servizi di istruzione e assistenza della prima infanzia e all'istruzione primaria e secondaria, migliorando l'insegnamento delle competenze di base; innalzare i livelli d'istruzione, ridurre l'abbandono scolastico precoce e consolidare la formazione degli insegnanti; sviluppare i sistemi dell'istruzione e formazione professionale (IFP) e promuovere i sistemi di apprendimento basati sul lavoro, per agevolare la transizione verso il mercato del lavoro; migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore, incoraggiando le attività che prevedono il coinvolgimento degli ex studenti; migliorare l'accesso all'apprendimento permanente e sostenere gli investimenti nelle infrastrutture dell'istruzione e della formazione, in particolare al fine di ridurre le disparità territoriali e promuovere un'istruzione non segregativa, anche ricorrendo alle tecnologie digitali;

(g) rafforzare l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente e la loro qualità a tutti i livelli e sostenere i settori culturali e creativi. Gli interventi in tale settore mirano a: promuovere la parità di accesso ai servizi di istruzione e assistenza della prima infanzia e all'istruzione primaria e secondaria, migliorando l'insegnamento delle competenze di base; innalzare i livelli d'istruzione, ridurre l'abbandono scolastico precoce, assicurare il riconoscimento reciproco dei diplomi e delle competenze e consolidare la formazione degli insegnanti; sviluppare i sistemi dell'istruzione e formazione professionale (IFP) e promuovere i sistemi di apprendimento basati sul lavoro, per agevolare la transizione verso il mercato del lavoro; migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore, incoraggiando le attività che prevedono il coinvolgimento degli ex studenti; migliorare l'accesso all'apprendimento permanente e sostenere gli investimenti nelle infrastrutture dell'istruzione e della formazione, in particolare al fine di ridurre le disparità territoriali e promuovere un'istruzione non segregativa, anche ricorrendo alle tecnologie digitali;

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h) promuovere l'occupazione di qualità e l'accesso al mercato del lavoro. Gli interventi in tale settore mirano a: contrastare gli elevati tassi di disoccupazione e inattività, sostenendo l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda i giovani (in particolare quelli che non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o di formazione (NEET)), le donne, i disoccupati di lungo periodo e tutti i gruppi sottorappresentati. Saranno adottate misure in grado di incentivare la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenere l'applicazione efficace delle norme e delle disposizioni in materia di diritto del lavoro su tutto il territorio nazionale. Altri settori chiave di intervento sono il sostegno all'uguaglianza di genere, la promozione dell'occupabilità e della produttività, l'adeguamento dei lavoratori e delle imprese al cambiamento, l'instaurazione di un dialogo sociale sostenibile e la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, quali i servizi pubblici per l'impiego e gli ispettorati del lavoro;

(h) promuovere l'occupazione di qualità e l'accesso al mercato del lavoro. Gli interventi in tale settore mirano a: contrastare gli elevati tassi di disoccupazione e inattività, sostenendo l'integrazione sostenibile e non discriminatoria nel mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda i giovani (in particolare quelli che non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o di formazione (NEET)), le donne, i disoccupati di lungo periodo e tutti i gruppi sottorappresentati. Saranno adottate misure in grado di incentivare la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenere l'applicazione efficace delle norme e delle disposizioni in materia di diritto del lavoro su tutto il territorio nazionale. Altri settori chiave di intervento sono il sostegno all'uguaglianza di genere, la promozione dell'occupabilità e della produttività, l'adeguamento dei lavoratori e delle imprese al cambiamento, l'instaurazione di un dialogo sociale sostenibile e la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, quali i servizi pubblici per l'impiego e gli ispettorati del lavoro;

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i) promuovere la protezione e l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà. Gli interventi in tale settore mirano a modernizzare i regimi di previdenza sociale per fornire una protezione efficace, efficiente e adeguata in tutte le fasi della vita della persona, stimolare l'inclusione sociale, promuovere le pari opportunità e affrontare il problema delle disuguaglianze e della povertà. Gli interventi in tale settore mirano inoltre a integrare le comunità emarginate quali i rom; combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sul credo, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale; migliorare l'accesso a servizi economicamente abbordabili, sostenibili e di alta qualità, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione e l'assistenza della prima infanzia, gli alloggi, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali essenziali e l'assistenza a lungo termine, anche mediante la modernizzazione dei sistemi di previdenza sociale;

(i) promuovere la protezione e l'inclusione sociale ed eradicare la povertà. Gli interventi in tale settore mirano a modernizzare regimi di previdenza sociale inclusivi per fornire una protezione efficace, efficiente, non discriminatoria e adeguata in tutte le fasi della vita della persona, stimolare l'inclusione sociale, promuovere le pari opportunità e affrontare il problema delle disuguaglianze e della povertà. Gli interventi in tale settore mirano inoltre a garantire l'accesso alla protezione internazionale, facilitare la migrazione legale e per motivi di lavoro e integrare le comunità emarginate quali i migranti e i rom; combattere le discriminazioni di qualsiasi natura, quali quelle fondate sul sesso, sulla razza, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione o sul credo, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale; migliorare l'accesso a servizi economicamente abbordabili, sostenibili e di alta qualità, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione e l'assistenza della prima infanzia, gli alloggi, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali essenziali e l'assistenza a lungo termine, anche mediante la modernizzazione dei sistemi di previdenza sociale;

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – lettera l

 

Testo della Commissione

Emendamento

(l) migliorare l'accesso alle tecnologie e ai servizi digitali e rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione attraverso investimenti nella connettività digitale, nella fiducia e nella sicurezza digitali, nelle competenze digitali e negli aspetti digitali dell'imprenditorialità, nonché nelle infrastrutture di ricerca, creando un contesto favorevole alla digitalizzazione, e promuovere il lavoro in rete e la collaborazione;

(l) migliorare l'accesso alle tecnologie e ai servizi digitali e rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione attraverso investimenti nella connettività digitale, prestando particolare attenzione alle microregioni più svantaggiate e alle zone rurali e ai loro abitanti, nella fiducia e nella sicurezza digitali, nelle competenze digitali e negli aspetti digitali dell'imprenditorialità, nonché nelle infrastrutture di ricerca, creando un contesto favorevole alla digitalizzazione, e promuovere il lavoro in rete e la collaborazione;

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – lettera n bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(n bis) valorizzare il turismo e la promozione del patrimonio culturale e naturale. Gli interventi mirano a: preservare e ripristinare il patrimonio culturale, compreso quello delle minoranze, proteggere e promuovere il patrimonio naturale e incoraggiare il turismo sostenibile;

 

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Allegato III – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) promuovere l'occupazione, la mobilità professionale e l'inclusione sociale e culturale transfrontaliera mediante, tra l'altro: l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera; iniziative locali congiunte per l'occupazione; servizi di informazione e consulenza e attività di formazione congiunta; la parità di genere; le pari opportunità; l'integrazione delle comunità di immigranti e di gruppi vulnerabili; investimenti nei servizi pubblici per l'impiego; investimenti a sostegno dei servizi sanitari e sociali pubblici;

(a) promuovere l'occupazione, la mobilità professionale e l'inclusione sociale e culturale transfrontaliera mediante, tra l'altro: l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera; iniziative locali congiunte per l'occupazione; servizi di informazione e consulenza e attività di formazione congiunta; la parità di genere; le pari opportunità; l'integrazione delle comunità di migranti, di rom e di gruppi in situazioni di vulnerabilità; investimenti nei servizi pubblici per l'impiego; investimenti a sostegno dei servizi sanitari e sociali pubblici;

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Allegato III – comma 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) investire nella gioventù, nell'istruzione e nelle competenze mediante, tra l'altro, lo sviluppo e l'attuazione di iniziative comuni nei settori dell'istruzione e della formazione professionale, di sistemi ed infrastrutture di formazione a sostegno di attività comuni a favore dei giovani;

(f) investire nella gioventù, nell'istruzione e nelle competenze, tra l'altro assicurando il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche e sviluppando e attuando iniziative comuni nei settori dell'istruzione e della formazione professionale e sistemi e infrastrutture di formazione a sostegno di attività comuni a favore dei giovani;

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Allegato III – comma 1 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis) investire nel rafforzamento delle capacità delle organizzazioni della società civile;

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Allegato IV – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il seguente elenco di indicatori chiave di rendimento viene utilizzato per aiutare a misurare il contributo dell'Unione al conseguimento dei propri obiettivi specifici:

Il seguente elenco di indicatori chiave di rendimento viene utilizzato per aiutare a misurare il contributo dell'Unione al conseguimento dei propri obiettivi specifici e i progressi compiuti dai beneficiari:

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

Riferimenti

COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

AFET

2.7.2018

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

LIBE

2.7.2018

Relatore per parere

 Nomina

Bodil Valero

9.7.2018

Esame in commissione

27.11.2018

23.1.2019

 

 

Approvazione

23.1.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

4

10

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Wajid Khan, Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Wajid Khan, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

 

4

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

 

10

0

ALDE

Nathalie Griesbeck

ECR

Daniel Dalton, Innocenzo Leontini, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

Riferimenti

COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)

Presentazione della proposta al PE

14.6.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

AFET

2.7.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

 Annuncio in Aula

INTA

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

ENVI

2.7.2018

REGI

2.7.2018

 

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Relatori

 Nomina

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

10.7.2018

Knut Fleckenstein

10.7.2018

 

 

Esame in commissione

21.11.2018

4.2.2019

 

 

Approvazione

4.2.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

44

2

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Michèle Alliot-Marie, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Hilde Vautmans

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Brando Benifei, Neena Gill, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Ingeborg Gräßle, Karin Kadenbach, Gabriel Mato, Claudia Schmidt, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso, Flavio Zanonato

Deposito

11.3.2019

 


 

 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

44

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock

PPE

Michèle Alliot-Marie, Pilar Ayuso, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxelà, Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Joachim Schuster, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler

 

2

-

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

 

2

0

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 


Ultimo aggiornamento: 9 settembre 2019
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