RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

18.3.2019 - (COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)) - ***I

Commissione per la pesca
Relatore: Gabriel Mato


Procedura : 2018/0210(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0176/2019
Testi presentati :
A8-0176/2019
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0390),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2 e l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2 e l'articolo 349 dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0270/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... 2018[1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 16 maggio 2018[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci nonché i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0176/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

 

La modifica si applica all'intero testo in esame e anche alla modifica dell’abbreviazione da FEAMP a FEAMPA. l’approvazione dell’emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Motivazione

La denominazione dovrebbe essere "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura" (FEAMPA). L'importanza dell'acquacoltura è in costante crescita sia a livello mondiale sia nell'UE, pertanto tale settore merita di beneficiare di un capitolo distinto sia della politica della pesca sia dei fondi dell'UE.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 42, l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo 173, paragrafo 3, l’articolo 175, l’articolo 188, l’articolo 192, paragrafo 1, l’articolo 194, paragrafo 2, l’articolo 195, paragrafo 2, e l’articolo 349,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 13, l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2, e l'articolo 349,

Motivazione

Articolo 13: Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  È necessario istituire un Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo 2021-2027. Il Fondo dovrebbe mirare a dirigere in modo mirato i finanziamenti erogati dal bilancio dell’Unione per sostenere la politica comune della pesca (PCP), la politica marittima dell’Unione e gli impegni internazionali dell’Unione in materia di governance degli oceani. Tale sostegno finanziario costituisce uno strumento essenziale per garantire attività di pesca sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine, la sicurezza alimentare grazie all’approvvigionamento di prodotti ittici, la crescita di un’economia blu sostenibile e mari ed oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

(1)  È necessario istituire un Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo 2021-2027. Il Fondo dovrebbe mirare a dirigere in modo mirato i finanziamenti erogati dal bilancio dell’Unione per sostenere la politica comune della pesca (PCP), la politica marittima dell’Unione e gli impegni internazionali dell’Unione in materia di governance degli oceani. Tale sostegno finanziario costituisce uno strumento essenziale per garantire attività di pesca sostenibili, compresa la conservazione delle risorse biologiche marine e degli habitat, l’acquacoltura sostenibile, la sicurezza alimentare grazie all'approvvigionamento di prodotti ittici, la crescita di un'economia blu sostenibile, la prosperità e la coesione economica e sociale nelle comunità della pesca e dell'acquacoltura e mari ed oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Il sostegno nell'ambito del FEAMP dovrebbe contribuire a rispondere alle esigenze sia dei produttori che dei consumatori.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  A seguito dell'accordo di Parigi, le spese orizzontali per le politiche climatiche dovrebbero essere sensibilmente incrementate rispetto all'attuale QFP e raggiungere quanto prima, e comunque al più tardi entro il 2027, una quota del 30 %.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)  Il 14 marzo 2018 e il 30 maggio 2018, il Parlamento europeo ha evidenziato, nelle risoluzioni sul QFP 2021-2027, l'importanza dei principi orizzontali che dovrebbero supportare il QFP 2021-2027 e tutte le relative politiche dell'UE. In tale contesto, Il Parlamento europeo ha ribadito la propria posizione secondo cui l'Unione deve tener fede all'impegno assunto di essere all'avanguardia nell'attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e deplorato l'assenza di un impegno chiaro e visibile in tal senso nelle proposte per il QFP. il Parlamento europeo ha chiesto pertanto l'integrazione degli OSS in tutte le politiche e le iniziative dell'Unione nell'ambito del prossimo QFP. Esso ha ribadito inoltre che sarà possibile realizzare un'Europa più forte e più ambiziosa soltanto dotandola di maggiori risorse finanziarie; Il Parlamento europeo chiedeva, pertanto, di continuare a sostenere le politiche esistenti, in particolare quelle dell'Unione consolidate da tempo e sancite dai trattati, vale a dire la politica agricola comune e la PCP e la politica di coesione, poiché queste apportano ai cittadini dell'Unione vantaggi tangibili.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater)  Nella risoluzione del 14 marzo 2018, il Parlamento europeo ha posto l'accento sull'importanza socioeconomica ed ecologica del settore della pesca, dell'ambiente marino e dell'"economia blu" e sul loro contributo all'autonomia alimentare sostenibile dell'Unione in termini di garanzia della sostenibilità dell'acquacoltura e della pesca europee e di riduzione dell'impatto ambientale. Il Parlamento ha inoltre chiesto che gli importi specifici destinati al settore della pesca nell'attuale QFP siano mantenuti e che, nella misura in cui siano previsti nuovi obiettivi di intervento nell'ambito dell'economia blu, le dotazioni finanziarie destinate agli affari marittimi siano aumentate.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quinquies)  Nelle sue risoluzioni del 14 marzo e del 30 maggio 2018 sul QFP 2021-2027, il Parlamento europeo ha inoltre sottolineato che la lotta contro la discriminazione è essenziale ai fini del rispetto degli impegni assunti dall'Unione a favore di un'Europa fondata sull'inclusione, e che pertanto occorre adottare, nell'ambito del prossimo QFP, misure finanziarie specifiche in materia di parità tra uomini e donne e di integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche e le iniziative nell'Unione.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 sexies)  Il FEAMP deve sostenere prioritariamente la pesca artigianale al fine di dare una risposta ai problemi specifici di quel segmento nonché favorire una gestione sostenibile e di prossimità delle attività di pesca in questione così come lo sviluppo delle comunità costiere.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  In qualità di attore globale degli oceani e quinto produttore mondiale di prodotti ittici, l’Unione ha una grande responsabilità per la protezione, la conservazione e l’uso sostenibile degli oceani e delle risorse che ne derivano. Preservare i mari e gli oceani è infatti di vitale importanza per una popolazione mondiale in rapida crescita. Riveste inoltre un interesse socioeconomico per l’Unione: un’economia blu sostenibile stimola gli investimenti, l’occupazione e la crescita, promuove la ricerca e l’innovazione e contribuisce alla sicurezza energetica grazie all’energia oceanica. Inoltre, mari e oceani sicuri e protetti sono essenziali per un efficace controllo delle frontiere e per la lotta globale contro la criminalità marittima, e consentono quindi di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini in materia di sicurezza.

(2)  In qualità di attore globale degli oceani con lo spazio marittimo più grande del mondo, se si includono le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare, l'Unione è diventata il quinto produttore mondiale di prodotti ittici e ha una grande responsabilità per la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile degli oceani e delle risorse che ne derivano. Preservare i mari e gli oceani è infatti di vitale importanza per una popolazione mondiale in rapida crescita. Riveste inoltre un interesse socioeconomico per l’Unione: un’economia blu sostenibile stimola gli investimenti, l’occupazione e la crescita, promuove la ricerca e l’innovazione e contribuisce alla sicurezza energetica grazie all’energia oceanica. Inoltre, mari e oceani sicuri e protetti sono essenziali per un efficace controllo delle frontiere e per la lotta globale contro la criminalità marittima, e consentono quindi di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini in materia di sicurezza.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Le attività di pesca e di acquacoltura d'acqua dolce e in mare contribuiscono in modo significativo alla sicurezza alimentare dell'Unione, al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro nelle zone rurali nonché alla conservazione dell'ambiente naturale e, in particolare, della biodiversità. Il sostegno e lo sviluppo dei settori della pesca e dell'acquacoltura dovrebbero essere il fulcro della futura politica della pesca dell'Unione.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Nell’ambito della gestione diretta, il FEAMP dovrebbe sviluppare sinergie e complementarità con altri Fondi e programmi dell’Unione pertinenti. Dovrebbe inoltre consentire finanziamenti nella forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto attuate in conformità del regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento relativo a InvestEU]5.

(5)  Nell'ambito della gestione diretta, il FEAMP dovrebbe sviluppare sinergie e complementarità con altri Fondi e programmi dell'Unione pertinenti nonché sinergie tra Stati membri e regioni. Dovrebbe inoltre consentire finanziamenti nella forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto attuate in conformità del regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento relativo a InvestEU]5.

_________________

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5 GU C […] del […], pag. […].

5 GU C […] del […], pag. […].

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Il sostegno nellambito del FEAMP dovrebbe essere usato per ovviare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, e non dovrebbe duplicare né spiazzare gli investimenti privati o falsare la concorrenza nel mercato interno. Il sostegno dovrebbe avere un chiaro valore aggiunto europeo.

(6)  Il sostegno nell'ambito del FEAMP dovrebbe essere usato per ovviare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, e dovrebbe contribuire a migliorare il rendimento dell'attività di pesca, a favorire l'occupazione con diritti nel settore, a garantire prezzi equi per la produzione, ad aumentare il valore aggiunto del pesce e a sostenere il potenziamento delle attività connesse, a monte e a valle della pesca.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione nell’ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelte in base alle rispettive capacità di realizzare le priorità stabilite per le azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inadempienza. Si dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione].

(7)  Le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelte in base alle rispettive capacità di realizzare le priorità stabilite per le azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di inadempienza. Si dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione].

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Il quadro finanziario pluriennale stabilito nel regolamento (UE) xx/xx6 prevede che il bilancio dell’Unione deve continuare a sostenere le politiche della pesca e degli affari marittimi. Il bilancio del FEAMP dovrebbe ammontare, a prezzi correnti, a 6 140 000 000 EUR. Le risorse del FEAMP dovrebbero essere suddivise tra gestione concorrente, diretta e indiretta. Al sostegno in regime di gestione concorrente dovrebbe essere assegnato un importo di 5 311 000 000 EUR e a quello in regime di gestione diretta e indiretta un importo di 829 000 000 EUR. Per garantire stabilità, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi della PCP, le dotazioni nazionali in regime di gestione concorrente per il periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbero essere definite sulla base delle quote del FEAMP 2014-2020. Importi specifici dovrebbero essere riservati alle regioni ultraperiferiche, al controllo e all’applicazione delle norme, alla raccolta e al trattamento dei dati a fini scientifici e di gestione della pesca, mentre agli importi per l’arresto definitivo e l’arresto straordinario delle attività di pesca dovrebbe essere applicato un massimale.

(8)  Il QFP stabilito nel regolamento (UE) xx/xx6 prevede che il bilancio dell'Unione deve continuare a sostenere le politiche della pesca e degli affari marittimi. Il bilancio del FEAMP dovrebbe essere aumentato almeno del 10% rispetto al FEAMP per il periodo 2014-2020 Le sue risorse dovrebbero essere suddivise tra gestione concorrente, diretta e indiretta. Al sostegno in regime di gestione concorrente dovrebbe essere assegnato l’87% e a quello in regime di gestione diretta e indiretta il 13%. Per garantire stabilità, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi della PCP, le dotazioni nazionali in regime di gestione concorrente per il periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbero essere definite sulla base delle quote del FEAMP 2014-2020. Importi specifici dovrebbero essere riservati alle regioni ultraperiferiche, al controllo e all'applicazione delle norme e alla raccolta e al trattamento dei dati a fini scientifici e di gestione della pesca, alla tutela e al ripristino degli ecosistemi e della biodiversità marini e costieri e alla conoscenza marina, mentre agli importi per l'arresto definitivo e l’arresto temporaneo delle attività di pesca e per gli investimenti in imbarcazioni dovrebbe essere applicato un massimale.

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6 GU C […] del […], pag. […].

6 GU C […] del […], pag. […].

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Per quanto riguarda l'importanza del settore dell'acquacoltura, i fondi dell'Unione per il settore e, in particolare, per l'acquacoltura d'acqua dolce, dovrebbero essere mantenuti al livello stabilito per l'attuale periodo di bilancio.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Il settore marittimo europeo rappresenta oltre 5 milioni di posti di lavoro che generano quasi 500 miliardi di EUR all’anno, e ha le potenzialità per creare molti nuovi posti di lavoro. La produzione dell’economia oceanica globale è attualmente stimata attorno a 1 300 miliardi di EUR, cifra che potrebbe più che raddoppiare entro il 2030. La necessità di raggiungere gli obiettivi per le emissioni di CO2, aumentare l’efficienza delle risorse e limitare l’impronta ecologica dell’economia blu ha dato notevole impulso all’innovazione in altri settori, quali le attrezzature marine, la cantieristica navale, l’osservazione degli oceani, il dragaggio, la protezione del litorale e la costruzione marina. I Fondi strutturali dell’Unione, e in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il FEAMP, hanno finanziato investimenti a favore dell’economia marittima. Per sfruttare il potenziale di crescita del settore devono essere utilizzati nuovi strumenti di investimento, come InvestEU.

(9)  Il settore marittimo europeo rappresenta oltre 5 milioni di posti di lavoro che generano quasi 500 miliardi di EUR all’anno, e ha le potenzialità per creare molti nuovi posti di lavoro. La produzione dell’economia oceanica globale è attualmente stimata attorno a 1 300 miliardi di EUR, cifra che potrebbe più che raddoppiare entro il 2030. La necessità di raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi in termini di emissioni di CO2 richiede l'impiego di almeno il 30 % del bilancio dell’Unione per azioni volte a combattere il cambiamento climatico. È altresì necessario aumentare l'efficienza delle risorse e limitare l'impronta ecologica dell'economia blu che si sviluppa entro limiti ecologici e che ha dato, e deve continuare a dare, notevole impulso all'innovazione in altri settori, quali le attrezzature marine, la cantieristica navale, l'osservazione degli oceani, il dragaggio, la protezione del litorale e la costruzione marina. I Fondi strutturali dell’Unione, e in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il FEAMP, hanno finanziato investimenti a favore dell’economia marittima. Per sfruttare il potenziale di crescita del settore dovrebbero essere utilizzati nuovi strumenti di investimento, come InvestEU.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  Le decisioni di investimento nel quadro dell'economia blu sostenibile devono essere fondate sui migliori pareri scientifici disponibili, in modo da evitare effetti negativi sull'ambiente che mettano in pericolo la sostenibilità a lungo termine. Qualora non esistano informazioni o conoscenze adeguate per valutare l'impatto degli investimenti sull'ambiente, occorre adottare un approccio basato sulla precauzione, nel settore sia pubblico che privato, dal momento che è possibile realizzare azioni con potenziali effetti dannosi.

Motivazione

Il principio di precauzione è uno degli elementi fondanti del trattato sull'Unione europea, della dichiarazione di Rio e di altri accordi internazionali e convenzioni per la protezione dell'ambiente marino.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Il FEAMP dovrebbe basarsi su quattro priorità: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine; contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili; consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere; rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Tali priorità dovrebbero essere perseguite attraverso la gestione concorrente, diretta e indiretta.

(10)  Il FEAMP dovrebbe basarsi su cinque priorità: promuovere la pesca sostenibile, compresa la conservazione delle risorse biologiche marine; promuovere l'acquacoltura sostenibile; contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante mercati e settori della trasformazione nell'ambito della pesca dell'acquacoltura competitivi e sostenibili; consentire la crescita di un'economia blu sostenibile, tenendo conto della capacità di carico ecologico, e promuovere la prosperità e la coesione economica e sociale nelle comunità costiere e interne; rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  Si potrebbero indicare priorità con obiettivi specifici dell'Unione, per fare maggiore chiarezza sull'uso che si può fare del Fondo e sull'aumento dell'efficienza di quest'ultimo.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il FEAMP post-2020 dovrebbe essere basato su un’architettura semplificata, senza definire preliminarmente misure e norme di ammissibilità dettagliate a livello di Unione in modo eccessivamente prescrittivo. Dovrebbero piuttosto essere descritti settori di sostegno generali nell’ambito di ciascuna priorità. Gli Stati membri dovrebbero quindi elaborare i rispettivi programmi specificando i mezzi più idonei a conseguire le priorità. Un’ampia gamma di misure identificate dagli Stati membri nei suddetti programmi potrebbe essere finanziata nel quadro delle norme stabilite nell’ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], purché tali misure rientrino nei settori di sostegno identificati nel presente regolamento. Occorre tuttavia stabilire un elenco di operazioni non ammissibili allo scopo di evitare impatti negativi per la conservazione delle risorse della pesca (ad esempio un divieto generale di investimenti intesi a incrementare la capacità di pesca). Inoltre, gli investimenti e gli indennizzi destinati alla flotta dovrebbero essere rigorosamente subordinati alla loro compatibilità con gli obiettivi di conservazione della PCP.

(11)  Il FEAMP post-2020 dovrebbe essere basato su un’architettura semplificata, senza definire preliminarmente misure e norme di ammissibilità dettagliate a livello di Unione in modo eccessivamente prescrittivo. Dovrebbero piuttosto essere descritti settori di sostegno generali nell’ambito di ciascuna priorità. Gli Stati membri dovrebbero quindi elaborare i rispettivi programmi specificando i mezzi più idonei a conseguire le priorità. Un'ampia gamma di misure identificate dagli Stati membri nei suddetti programmi potrebbe essere finanziata nel quadro delle norme stabilite nell'ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], purché tali misure rientrino nelle priorità identificate nel presente regolamento. Occorre tuttavia stabilire un elenco di operazioni non ammissibili allo scopo di evitare impatti negativi per la conservazione delle risorse della pesca (ad esempio un divieto generale sugli investimenti intesi a incrementare la capacità di pesca con determinate deroghe debitamente giustificate). Inoltre, gli investimenti e gli indennizzi destinati alla flotta dovrebbero essere rigorosamente subordinati alla loro compatibilità con gli obiettivi di conservazione della PCP.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  L’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile identifica nella conservazione e nell’uso sostenibile degli oceani uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS 14). L’Unione è pienamente impegnata a perseguire tale obiettivo e la sua attuazione. In tale contesto la Commissione si è impegnata a promuovere un’economia blu sostenibile che sia coerente con la pianificazione dello spazio marittimo, la conservazione delle risorse biologiche e il conseguimento di un buono stato ecologico, a vietare determinate forme di sovvenzione alla pesca che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva, a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e a non introdurre nuove sovvenzioni di questo tipo. Questo risultato dovrebbe scaturire dai negoziati dell’Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni al settore della pesca. Nel corso dei negoziati dell’Organizzazione mondiale del commercio in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 e della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 (Rio+ 20), l’Unione si è altresì impegnata a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva.

(12)  L’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile identifica nella conservazione e nell’uso sostenibile degli oceani uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS 14). L’Unione è pienamente impegnata a perseguire tale obiettivo e la sua attuazione. In tale contesto la Commissione si è impegnata a promuovere un'economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici che sia coerente con un approccio basato sugli ecosistemi che riguardi, in particolare, la pianificazione dello spazio marittimo, tenendo conto del grado di sensibilità delle specie e degli habitat alle attività umane in mare, la conservazione delle risorse biologiche e il conseguimento di un buono stato ecologico, a vietare determinate forme di sovvenzione alla pesca che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva, a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e a non introdurre nuove sovvenzioni di questo tipo. Questo risultato dovrebbe scaturire dai negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni al settore della pesca. Nel corso dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 e della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 (Rio+ 20), l'Unione si è altresì impegnata a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla sovraccapacità della flotta e alla pesca eccessiva. I settori sostenibili della pesca e dell'acquacoltura d'acqua dolce e in mare nell'Unione contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  Il FEAMP contribuisce inoltre agli ulteriori obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. In particolare, il presente regolamento prende in considerazione i seguenti obiettivi:

 

- OSS 1 – Sconfiggere la povertà: il FEAMP contribuisce a migliorare le condizioni di vita delle comunità costiere più fragili, in particolare di quelle che dipendono da un'unica risorsa della pesca minacciata dalla pesca eccessiva, dai cambiamenti globali e dai problemi ambientali.

 

- OSS 3 – Salute e benessere: il FEAMP contribuisce a lottare contro l'inquinamento dei corpi idrici costieri, che causa malattie endemiche, e a garantire una buona qualità degli alimenti pescati o allevati in acquacoltura.

 

- OSS 7 – Energia pulita e accessibile: attraverso il finanziamento dell'economia blu, il FEAMP, congiuntamente ai fondi destinati a Orizzonte Europa, favorisce lo sviluppo delle energie marine rinnovabili e garantisce che tale sviluppo sia compatibile con la protezione dell'ambiente marino e con la conservazione delle risorse della pesca.

 

- OSS 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica: il FEAMP, congiuntamente al FSE, contribuisce allo sviluppo dell'economia blu, fattore di crescita economica. Inoltre, garantisce che tale crescita economica comporti la creazione di occupazione dignitosa per le comunità costiere. In aggiunta, il FEAMP contribuisce a migliorare le condizioni di lavoro dei pescatori.

 

- OSS 12 – Consumo e produzione responsabili: il FEAMP contribuisce a promuovere un uso razionale delle risorse naturali e a limitare lo spreco di risorse naturali ed energetiche.

 

- OSS 13 – Lotta contro il cambiamento climatico: il FEAMP destina parte del suo bilancio alla lotta contro il cambiamento

Motivazione

Il FEAMP contribuisce ad altri obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in conformità degli obiettivi e dei principi istituiti col presente regolamento.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Tenuto conto dell’importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con l’impegno assunto dall’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire a integrare le azioni per il clima e a raggiungere un obiettivo complessivo del 25% della spesa del bilancio dell’Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni intraprese nell’ambito del presente regolamento dovrebbero permettere di destinare il 30% della dotazione finanziaria complessiva del FEAMP agli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione del FEAMP e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di revisione e valutazione.

(13)  Tenuto conto dell'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con l'impegno assunto dall'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire a integrare le azioni per il clima e a raggiungere un obiettivo complessivo del 30 % della spesa del bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni intraprese nell'ambito del presente regolamento dovrebbero permettere al FEAMP di contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici, senza pregiudicare il finanziamento della PCP che richiede una rivalutazione in positivo del finanziamento. Le azioni pertinenti, compresi i progetti finalizzati alla tutela e al ripristino delle praterie marine e delle zone umide costiere che sono importanti pozzi di assorbimento del carbonio, saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del FEAMP e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di revisione e valutazione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Il FEAMP dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell’Unione. Tale contributo dovrebbe essere monitorato mediante l’applicazione di marcatori dell’Unione in materia di ambiente e formare oggetto di relazioni periodiche nel contesto delle valutazioni e delle relazioni annuali sulla performance.

(14)  Il FEAMP dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'Unione tenendo debitamente conto della coesione sociale, nel quadro della PCP e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino ed essere coordinato con la politica ambientale europea, compresa la normativa sulla qualità delle acque che garantisce la qualità dell'ambiente marino ai fini del miglioramento della realtà della pesca. Tale contributo dovrebbe essere monitorato mediante l’applicazione di marcatori dell’Unione in materia di ambiente e formare oggetto di relazioni periodiche nel contesto delle valutazioni e delle relazioni annuali sulla performance.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  A norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (“il regolamento sulla PCP”)7, l’aiuto finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMP dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme della PCP. Le domande presentate da beneficiari che non rispettano le norme applicabili della PCP non dovrebbero essere ammissibili.

(15)  A norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ("il regolamento sulla PCP")7, l'aiuto finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP dovrebbe essere subordinato al pieno rispetto delle norme della PCP e della pertinente normativa ambientale dell'Unione. L'assistenza finanziaria dell'Unione dovrebbe essere concessa solo agli operatori e agli Stati membri che rispettano appieno gli obblighi giuridici pertinenti ad essi incombenti. Le domande presentate da beneficiari che non rispettano le norme applicabili della PCP non dovrebbero essere ammissibili.

_________________

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7 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

7 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Per rispondere alle condizioni specifiche della PCP di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e contribuire al rispetto delle norme della PCP, dovrebbero essere definite disposizioni supplementari in aggiunta alle norme in materia di interruzione, sospensione e rettifiche finanziarie stabilite nel regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. Nel caso in cui uno Stato membro o un beneficiario sia venuto meno ai propri obblighi nell’ambito della PCP o qualora la Commissione disponga di prove che lascino supporre tale inadempienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata, a titolo precauzionale, a interrompere i termini di pagamento. In aggiunta alla possibilità di interruzione dei termini di pagamento e onde evitare un rischio evidente di erogare fondi per una spesa inammissibile, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti e a imporre rettifiche finanziarie in caso di grave inadempienza delle norme della PCP da parte di uno Stato membro.

(16)  Per rispondere alle condizioni specifiche della PCP di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e contribuire al pieno rispetto delle norme della PCP, dovrebbero essere definite disposizioni supplementari in aggiunta alle norme in materia di interruzione, sospensione e rettifiche finanziarie stabilite nel regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. Nel caso in cui uno Stato membro o un beneficiario sia venuto meno ai propri obblighi nell'ambito della PCP o qualora la Commissione disponga di prove che dimostrino tale inadempienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a interrompere i termini di pagamento. In aggiunta alla possibilità di interruzione dei termini di pagamento e onde evitare un rischio evidente di erogare fondi per una spesa inammissibile, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti e a imporre rettifiche finanziarie in caso di grave inadempienza delle norme della PCP da parte di uno Stato membro.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Molto è stato fatto negli ultimi anni nell’ambito della PCP per ricondurre gli stock ittici a livelli sostenibili, aumentare la redditività dell’industria alieutica dell’Unione e garantire la conservazione degli ecosistemi marini. Restano tuttavia da affrontare notevoli sfide per raggiungere gli obiettivi socioeconomici e ambientali della PCP. È pertanto necessario continuare a fornire un sostegno dopo il 2020, specialmente nei bacini marini in cui si sono registrati progressi più lenti.

(17)  Negli ultimi anni sono state adottate misure per ricondurre gli stock ittici a livelli sostenibili, aumentare la redditività dell'industria alieutica dell'Unione e garantire la conservazione degli ecosistemi marini. Restano tuttavia da affrontare notevoli sfide per raggiungere pienamente gli obiettivi socioeconomici e ambientali della PCP, compreso l'obbligo giuridico di ripristinare e mantenere tutte le popolazioni di stock ittici al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. È pertanto necessario continuare a fornire un sostegno dopo il 2020, specialmente nei bacini marini in cui si sono registrati progressi più lenti, in particolare nelle aree più isolate come le regioni ultraperiferiche.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  La pesca ha una funzione essenziale nel garantire la sussistenza e preservare il patrimonio culturale di molte comunità costiere dell’Unione, in particolare nelle regioni in cui la piccola pesca costiera svolge un ruolo importante. Con un’età media che in molte comunità di pescatori supera i 50 anni, il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività continuano a rappresentare una sfida importante.

(18)  La pesca ha una funzione essenziale nel garantire la sussistenza e preservare il patrimonio culturale di molte comunità costiere e insulari dell'Unione, in particolare nelle regioni in cui la piccola pesca costiera svolge un ruolo importante, come quelle ultraperiferiche. Con un'età media che in molte comunità di pescatori supera i 50 anni, il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività del settore della pesca continuano a rappresentare una sfida importante. È pertanto essenziale che il FEAMP sostenga l'attrattiva del settore della pesca, garantendo la formazione professionale nonché l'accesso dei giovani ai mestieri della pesca.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)  L'attuazione di meccanismi di cogestione nel quadro delle attività di pesca professionale e ricreativa e dell'acquacoltura, con la partecipazione diretta dei portatori di interessi, quali le amministrazioni, il settore della pesca e dell'acquacoltura, la comunità scientifica e la società civile, la cui funzionalità si fonda su una distribuzione equa delle responsabilità nel processo decisionale e su una gestione adattativa basata sulla conoscenza, sull'informazione e sull'immediatezza, favorisce il conseguimento degli obiettivi della PCP. Il FEAMP dovrebbe promuovere l'attuazione di tali meccanismi a livello locale.

Motivazione

Il modello della cogestione esplica il suo massimo potenziale nel quadro di una gestione bioeconomica rispettosa dell'ecosistema e di approcci precauzionali. Tale modello dovrebbe offrire gli strumenti necessari per rispondere in tempo reale ai cambiamenti che si presentano nella gestione adattativa.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Il FEAMP dovrebbe mirare a conseguire gli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare.

(19)  Il FEAMP dovrebbe contribuire a conseguire gli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il che contribuirà a conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare sano, garantendo nel contempo condizioni di lavoro eque. A tale proposito, le attività di pesca che dipendono da piccole isole al largo devono esser riconosciute e sostenute in modo specifico per consentire loro di sopravvivere e prosperare.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Il sostegno del FEAMP dovrebbe mirare a raggiungere e a mantenere una pesca sostenibile basata sul rendimento massimo sostenibile (MSY) e a ridurre al minimo gli impatti negativi delle attività di pesca sull’ecosistema marino. Tale sostegno dovrebbe comprendere investimenti a favore dell’innovazione e di pratiche e tecniche di pesca a basso impatto, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio.

(20)  Il sostegno del FEAMP dovrebbe contribuire al tempestivo adempimento dell'obbligo giuridico di ripristinare e mantenere le popolazioni di tutti gli stock ittici al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e a ridurre al minimo, e ove possibile a eliminare, gli impatti negativi delle attività di pesca non sostenibili e dannose sull'ecosistema marino. Tale sostegno dovrebbe comprendere investimenti a favore dell'innovazione e di pratiche e tecniche di pesca a basso impatto, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio, nonché di tecniche finalizzate alla pesca selettiva.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  L’obbligo di sbarco costituisce una delle sfide principali della PCP. Ne sono conseguiti cambiamenti significativi nelle pratiche di pesca per il settore, talvolta associati a costi finanziari significativi. Per l’innovazione e gli investimenti che contribuiscono all’attuazione dell’obbligo di sbarco, quali investimenti a favore di attrezzi da pesca selettivi, del miglioramento delle infrastrutture portuali e della commercializzazione delle catture indesiderate, il FEAMP dovrebbe quindi poter erogare un aiuto di intensità superiore a quella applicabile ad altre operazioni. Il Fondo dovrebbe altresì concedere un’intensità massima di aiuto del 100% per la progettazione, lo sviluppo, la sorveglianza, la valutazione e la gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri (“scambio di contingenti”), al fine di mitigare il cosiddetto fenomeno delle “choke species” (specie a effetto limitante) causato dall’obbligo di sbarco.

(21)  L'obbligo di sbarco costituisce un obbligo giuridico e una delle sfide principali della PCP. Ne sono conseguiti la fine della pratica inaccettabile dal punto di vista ambientale dei rigetti in mare nonché cambiamenti importanti e significativi nelle pratiche di pesca per il settore, talvolta associati a costi finanziari significativi. Per l'innovazione e gli investimenti che contribuiscono alla piena e tempestiva attuazione dell'obbligo di sbarco, quali investimenti a favore di attrezzi da pesca selettivi, del miglioramento delle infrastrutture portuali e della commercializzazione delle catture indesiderate, gli Stati membri dovrebbero quindi utilizzare il FEAMP per erogare un aiuto di intensità superiore a quella applicabile ad altre operazioni. Il Fondo dovrebbe altresì concedere un’intensità massima di aiuto del 100% per la progettazione, lo sviluppo, la sorveglianza, la valutazione e la gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri (“scambio di contingenti”), al fine di mitigare il cosiddetto fenomeno delle “choke species” (specie a effetto limitante) causato dall’obbligo di sbarco.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)  L'obbligo di sbarco dovrebbe essere monitorato allo stesso modo nell'intero spettro, dai piccoli ai grandi pescherecci in ogni Stato membro.

Motivazione

I piccoli pescatori in Irlanda e in altri paesi lamentano in modo costante e coerente che, per quanto riguarda l'ispezione e la sanzione, essendo per la maggior parte costieri, essi rappresentano gli obiettivi più semplici, mentre l'accesso più difficoltoso ai pescherecci più grandi li rende anche più difficili da ispezionare.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere l’innovazione e gli investimenti a bordo dei pescherecci intesi a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro, l’efficienza energetica e la qualità delle catture. Tale sostegno non dovrebbe tuttavia comportare un aumento della capacità di pesca o della capacità di ricerca del pesce e non dovrebbe essere concesso semplicemente per consentire agli operatori di conformarsi a prescrizioni obbligatorie nell’ambito del diritto dell’Unione o nazionale. Nell’ambito dell’architettura che non prevede misure prescrittive, spetta agli Stati membri definire norme precise di ammissibilità per tali investimenti. Per la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci dovrebbe essere autorizzata un’aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.

(22)  Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere l'innovazione e gli investimenti a bordo dei pescherecci intesi a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro, la tutela ambientale, l'efficienza energetica, il benessere degli animali e la qualità delle catture nonché far fronte a specifici problemi in materia di assistenza sanitaria. Tale sostegno non dovrebbe tuttavia comportare il rischio di un aumento della capacità di pesca o della capacità di ricerca del pesce e non dovrebbe essere concesso semplicemente per consentire agli operatori di conformarsi a prescrizioni obbligatorie nell'ambito del diritto dell'Unione o nazionale. Nell'ambito dell'architettura che non prevede misure prescrittive, spetta agli Stati membri definire norme precise di ammissibilità per tali investimenti e sostegno. Per la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci dovrebbe essere autorizzata un’aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  Il successo della PCP dipende dalla disponibilità di pareri scientifici per la gestione della pesca, e quindi dalla disponibilità di dati sulle attività di pesca. Poiché l’acquisizione di dati affidabili ed esaustivi comporta notevoli costi e difficoltà, è necessario sostenere le azioni attuate dagli Stati membri per raccogliere e trattare i dati secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“regolamento sul quadro per la raccolta dei dati”)9 e contribuire alla messa a disposizione dei migliori pareri scientifici. Tale sostegno dovrebbe consentire sinergie con la raccolta e il trattamento di altre tipologie di dati marini.

(24)  Il successo della PCP dipende dalla disponibilità di pareri scientifici per la gestione della pesca, e quindi dalla disponibilità di dati sulle attività di pesca. Poiché l'acquisizione di dati affidabili ed esaustivi comporta notevoli costi e difficoltà, è necessario sostenere le azioni attuate dagli Stati membri per raccogliere, trattare e scambiare i dati secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sul quadro per la raccolta dei dati")9 e contribuire alla messa a disposizione dei migliori pareri scientifici. Tale sostegno dovrebbe consentire sinergie con la raccolta, il trattamento e lo scambio di altre tipologie di dati marini, compresi i dati sulla pesca ricreativa.

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_________________

9 Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

9 Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Il FEAMP dovrebbe sostenere, nell’ambito della gestione diretta e indiretta, un’attuazione basata sulla conoscenza e una governance efficace della PCP attraverso la formulazione di pareri scientifici, lo sviluppo e l’attuazione di un regime unionale di controllo della pesca, il funzionamento dei consigli consultivi e contributi volontari a organizzazioni internazionali.

(25)  Il FEAMP dovrebbe sostenere, nell'ambito della gestione diretta e indiretta, un'attuazione basata sulla conoscenza e una governance efficace della PCP attraverso la formulazione di pareri scientifici, lo sviluppo e l'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca, il funzionamento dei consigli consultivi e contributi volontari a organizzazioni internazionali nonché un maggiore impegno dell'Unione nell'ambito della governance internazionale degli oceani.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  Considerate le difficoltà che comporta il conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce. In tale contesto permane in alcuni casi la necessità di un sostegno per l’adeguamento della flotta per determinati segmenti di flotta e bacini marini. Tale sostegno dovrebbe essere rigorosamente finalizzato alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine nonché al raggiungimento di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili. In quest’ottica dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere l’arresto definitivo delle attività di pesca nei segmenti di flotta in cui la capacità di pesca non è commisurata alle possibilità di pesca disponibili. Tale sostegno dovrebbe costituire uno strumento dei piani d’azione per l’adeguamento dei segmenti di flotta con sovraccapacità strutturale identificata, come disposto all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e dovrebbe essere attuato tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente adattamento dello stesso per adibirlo ad altre attività. Ove l’adattamento si traduca in un aumento della pressione della pesca ricreativa sull’ecosistema marino, il sostegno dovrebbe essere concesso soltanto se conforme alla PCP e agli obiettivi dei pertinenti piani pluriennali. Affinché l’adeguamento strutturale della flotta sia conforme agli obiettivi di conservazione, il sostegno per l’arresto definitivo delle attività di pesca dovrebbe essere rigorosamente subordinato e collegato al conseguimento dei risultati. Esso dovrebbe quindi essere attuato unicamente mediante i finanziamenti non collegati ai costi di cui al regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. In base a tale sistema, gli Stati membri non dovrebbero essere rimborsati dalla Commissione per l’arresto definitivo delle attività di pesca tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti, ma sulla base del rispetto delle condizioni e del conseguimento dei risultati. A tal fine, la Commissione dovrebbe stabilire in un atto delegato tali condizioni, che dovrebbero essere connesse al conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP.

(26)  Considerate le difficoltà che comporta il conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce. In tale contesto permane in alcuni casi la necessità di un sostegno per l’adeguamento della flotta per determinati segmenti di flotta e bacini marini. Tale sostegno dovrebbe essere rigorosamente finalizzato alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine nonché al raggiungimento di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili. In quest’ottica dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere l’arresto definitivo delle attività di pesca nei segmenti di flotta in cui la capacità di pesca non è commisurata alle possibilità di pesca disponibili. Tale sostegno dovrebbe costituire uno strumento dei piani d’azione per l’adeguamento dei segmenti di flotta con sovraccapacità strutturale identificata, come disposto all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e dovrebbe essere attuato tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente adattamento dello stesso per adibirlo ad altre attività. Ove l’adattamento si traduca in un aumento della pressione della pesca ricreativa sull’ecosistema marino, il sostegno dovrebbe essere concesso soltanto se conforme alla PCP e agli obiettivi dei pertinenti piani pluriennali.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)  Per attuare una pesca sostenibile, rispettosa dell'ambiente e che consenta di ridurre la pressione della pesca sulle risorse alieutiche, il FEAMP dovrebbe sostenere l'ammodernamento dei pescherecci, perché siano disponibili unità con consumi energetici inferiori, anche in caso di segmento squilibrato, attraverso sovvenzioni o strumenti finanziari. Il FEAMP, inoltre, dovrebbe consentire di aiutare i giovani pescatori ad acquisire il loro strumento di lavoro, anche quando si tratta di pescherecci di lunghezza superiore a 12 m, tranne nel caso di segmenti squilibrati.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 ter)  Dato che i porti, i luoghi di sbarco, i ripari di pesca e i mercati ittici sono essenziali per garantire la qualità dei prodotti sbarcati, la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP dovrebbe sostenere in via prioritaria l'ammodernamento delle infrastrutture portuali, in particolare nell'ambito della commercializzazione dei prodotti della pesca, per ottimizzare il valore aggiunto dei prodotti sbarcati.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  L’elevato grado di imprevedibilità delle attività di pesca fa sì che circostanze eccezionali possano causare notevoli perdite economiche per i pescatori. Per mitigare tali conseguenze dovrebbe essere possibile per il FEAMP contribuire a indennizzare l’arresto straordinario dell’attività di pesca dovuto all’attuazione di determinate misure di conservazione (piani pluriennali, obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock, misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili e misure tecniche), all’attuazione di misure di emergenza, all’interruzione, per motivi di forza maggiore, dell’applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, a una calamità naturale o a un incidente ambientale. Il sostegno dovrebbe essere concesso soltanto se tali circostanze hanno ripercussioni significative sui pescatori, vale a dire se le attività commerciali della nave in questione sono sospese per almeno 90 giorni consecutivi e se le perdite economiche dovute all’arresto dell’attività ammontano a più del 30% del fatturato medio annuo dell’impresa interessata nel corso di uno specifico periodo di tempo. Le condizioni per la concessione di tale sostegno dovrebbero tenere conto delle specificità della pesca dell’anguilla.

(27)  L'elevato grado di imprevedibilità delle attività di pesca fa sì che l'arresto temporaneo possa causare notevoli perdite economiche ai pescatori. Per mitigare tali conseguenze dovrebbe essere possibile per il FEAMP contribuire a indennizzare l'arresto temporaneo dell'attività di pesca dovuto all'attuazione di determinate misure di conservazione (piani pluriennali, obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock, misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili e misure tecniche), all'attuazione di misure di emergenza, all'interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione o del mancato rinnovo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, a una calamità naturale o a un incidente ambientale, compresi episodi di chiusure sanitarie o di mortalità anormale delle risorse della pesca, incidenti in mare durante le attività di pesca e eventi climatici avversi. Il sostegno dovrebbe essere concesso soltanto se tali circostanze hanno ripercussioni significative sui pescatori, vale a dire se le attività commerciali della nave in questione sono sospese per almeno 120 giorni consecutivi nel corso degli ultimi due anni. Le condizioni per la concessione di tale sostegno dovrebbero tenere conto delle specificità della pesca dell’anguilla.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis)  Dovrebbe essere possibile per i pescatori e i produttori del settore dell'acquacoltura d'acqua dolce e in mare ricevere il sostegno del FEAMPA in caso di crisi dei mercati della pesca e dell'acquacoltura, di calamità naturali o di incidenti ambientali.

Motivazione

Analogamente a quanto avviene con i fondi agricoli, occorre istituire una rete di sicurezza del mercato anche per i pescatori e i produttori del settore dell'acquacoltura.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati. Questo settore rappresenta quasi il 75% di tutte le navi da pesca registrate nell’Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca. Gli operatori della piccola pesca dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Il FEAMP dovrebbe pertanto concedere a tali operatori un trattamento preferenziale che preveda un’intensità di aiuto del 100%, anche per operazioni connesse al controllo e all’esecuzione, allo scopo di incoraggiare le loro pratiche di pesca sostenibili. Inoltre, settori di sostegno quali l’aiuto per l’acquisto di un’imbarcazione di seconda mano e per la sostituzione o l’ammodernamento del motore dovrebbero essere riservati alla piccola pesca nel segmento della flotta in cui vi è equilibrio tra capacità e possibilità di pesca. Il programma degli Stati membri dovrebbe altresì includere un piano d’azione per la piccola pesca costiera, che dovrebbe essere monitorato sulla base di indicatori associati a target intermedi e finali.

(28)  La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati. Questo settore rappresenta quasi il 75% di tutte le navi da pesca registrate nell’Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca. Gli operatori della piccola pesca dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Il FEAMP dovrebbe pertanto concedere a tali operatori un trattamento preferenziale che preveda un'intensità di aiuto del 100 %, anche per operazioni connesse al controllo e all'esecuzione, allo scopo di incoraggiare le loro pratiche di pesca sostenibili in linea con gli obiettivi della PCP. Inoltre, settori di sostegno quali l'aiuto per l'acquisto di un'imbarcazione di seconda mano e per la sostituzione o l'ammodernamento del motore e per i giovani pescatori dovrebbero essere riservati alla piccola pesca nel segmento della flotta in cui vi è equilibrio tra capacità e possibilità di pesca. Il programma degli Stati membri dovrebbe altresì includere un piano d’azione per la piccola pesca costiera, che dovrebbe essere monitorato sulla base di indicatori associati a target intermedi e finali.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  Come sottolinea la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 24 ottobre 2017, dal titolo “Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE”10, le regioni ultraperiferiche sono confrontate a specifiche difficoltà connesse a fattori quali lontananza, topografia e clima di cui all’articolo 349 del trattato e dispongono di particolari risorse per lo sviluppo di un’economia blu sostenibile. Pertanto, il programma degli Stati membri interessati dovrebbe comprendere, per ogni regione ultraperiferica, un piano d’azione per lo sviluppo di settori dell’economia blu sostenibile, compreso lo sfruttamento sostenibile della pesca e dell’acquacoltura, e una dotazione finanziaria dovrebbe essere destinata a sostenere l’attuazione di tali piani d’azione. Dovrebbe essere altresì possibile per il FEAMP contribuire a compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalle regioni ultraperiferiche a causa della loro posizione geografica e insularità. Tale sostegno dovrebbe essere limitato a una percentuale della dotazione finanziaria globale. Nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe inoltre essere applicata un’aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.

(29)  Le regioni ultraperiferiche sono confrontate a specifiche difficoltà connesse a fattori quali lontananza, topografia e clima di cui all'articolo 349 del trattato e dispongono di particolari risorse per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile. Pertanto, il programma degli Stati membri interessati dovrebbe comprendere, per ogni regione ultraperiferica, un piano d’azione per lo sviluppo di settori dell’economia blu sostenibile, compreso lo sfruttamento sostenibile della pesca e dell’acquacoltura, e una dotazione finanziaria dovrebbe essere destinata a sostenere l’attuazione di tali piani d’azione. Per salvaguardare la competitività di taluni prodotti del settore della pesca e dell’acquacoltura provenienti dalle regioni ultraperiferiche rispetto a prodotti analoghi provenienti da altre regioni dell’Unione, nel 1992 quest’ultima ha introdotto misure intese a compensare i costi supplementari nel settore della pesca. Le misure applicabili per il periodo 2014-2020 sono stabilite nel regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio10bis. È necessario continuare a fornire un sostegno per compensare i costi supplementari legati alla pesca, all’allevamento, alla trasformazione e alla commercializzazione di determinati prodotti della pesca provenienti dalle regioni ultraperiferiche, di modo che la compensazione contribuisca a mantenere la redditività economica degli operatori di tali regioni. Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti della pesca ammissibili alla compensazione, i quantitativi massimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro. È opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a variare l'elenco e i quantitativi dei prodotti della pesca interessati nonché l'importo della compensazione nei limiti della dotazione globale loro assegnata. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati ad adeguare i propri piani di compensazione, qualora l'evoluzione della situazione lo giustifichi. Gli Stati membri dovrebbero fissare l’importo della compensazione a un valore atto a compensare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche. Al fine di evitare compensazioni eccessive, tale importo dovrebbe essere proporzionato ai costi supplementari che l’aiuto intende compensare. A tale scopo, è opportuno tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull’entità dei costi supplementari. Nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe inoltre essere applicata un’aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.

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10 COM(2017) 623

 

 

10bis Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis)  Al fine di permettere la sopravvivenza del settore della pesca costiera su piccola scala nelle regioni ultraperiferiche e nel rispetto dei principi del trattamento differenziato per le piccole isole e i territori di cui all'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 14, il FEAMP dovrebbe poter sostenere, sulla base dell'articolo 349 del TFUE, l'acquisizione e il rinnovamento dei piccoli pescherecci costieri delle regioni ultraperiferiche che sbarcano tutte le loro catture nei porti delle regioni ultraperiferiche e contribuire allo sviluppo sostenibile a livello locale, in modo da aumentare la sicurezza umana, rispettare le norme di igiene dell'Unione, contrastare la pesca INN e conseguire una maggiore efficienza ambientale. Tale rinnovamento della flotta da pesca dovrebbe rimanere entro i limiti dei massimali di capacità autorizzati e rispettare gli obiettivi di RMD. Il FEAMP dovrebbe poter sostenere le misure associate, come la costruzione o l'ammodernamento di piccoli cantieri navali dedicati a pescherecci per la pesca costiera su piccola scala nelle regioni ultraperiferiche, l'acquisizione o la ristrutturazione delle infrastrutture e delle attrezzature o gli studi.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 ter)  tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo sulla condizione di insularità (2015/3014(RSP) e del parere del Comitato economico e sociale europeo dal titolo "Problemi specifici delle isole" (1229/2011), l'agricoltura, l'allevamento e la pesca costituiscono un elemento importante delle economie insulari locali. Le regioni insulari europee soffrono a causa della mancanza di accessibilità, in particolare per le PMI, di un livello ridotto di differenziazione dei prodotti e necessitano di una strategia che consenta di sfruttare tutte le possibili sinergie tra i Fondi strutturali e i fondi di investimento europei con altri strumenti europei, al fine di compensare gli svantaggi delle isole e promuoverne la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo sostenibile. Mentre l'articolo 174 TFUE riconosce gli svantaggi naturali o geografici permanenti specifici delle regioni insulari, la Commissione deve istituire un "Quadro strategico dell'UE per le isole" al fine di collegare gli strumenti che possono avere un importante impatto territoriale.

Motivazione

Sarebbe opportuno tenere maggiormente conto della situazione particolare delle isole europee nel considerare il nuovo quadro per il FEAMP 2021.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Nell’ambito della gestione concorrente dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri. A tal fine dovrebbe essere predisposto un sostegno per indennizzare i pescatori che raccolgono attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini e per gli investimenti intesi a predisporre nei porti adeguate strutture in cui depositare gli attrezzi e i rifiuti raccolti. Dovrebbe essere inoltre predisposto un sostegno per le azioni volte a conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell’ambiente marino in conformità della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino”)11, per l’attuazione di misure di protezione spaziale istituite a norma di tale direttiva e, in conformità dei quadri di azioni prioritarie istituiti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (“direttiva Habitat”)12, per la gestione, il ripristino e la sorveglianza di zone NATURA 2000 nonché per la protezione di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva “Uccelli”)13. Nell’ambito della gestione diretta il FEAMP dovrebbe contribuire alla promozione di mari sani e puliti e all’attuazione della strategia europea per la plastica nell’economia circolare illustrata nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 16 gennaio 201614, in linea con l’obiettivo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico nell’ambiente marino.

(30)  Nell’ambito della gestione concorrente dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri. A tal fine dovrebbe essere predisposto un sostegno per indennizzare i pescatori che raccolgono attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini, in particolare la plastica, e per gli investimenti intesi a predisporre nei porti adeguate strutture in cui depositare e immagazzinare gli attrezzi e i rifiuti raccolti. Dovrebbe essere inoltre predisposto un sostegno per le azioni volte a conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino in conformità della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino")11, per l'attuazione di misure di protezione spaziale istituite a norma di tale direttiva e, in conformità dei quadri di azioni prioritarie istituiti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ("direttiva Habitat")12, per la gestione, il ripristino e la sorveglianza di zone NATURA 2000 nonché per la protezione di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva "Uccelli")13 e alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio13bis, nonché la normativa europea in materia di acque reflue urbane e anche per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento e la preparazione e valutazione scientifiche di strutture fisse o mobili destinate a proteggere e valorizzare la fauna e la flora marine nelle regioni ultraperiferiche. Nell’ambito della gestione diretta il FEAMP dovrebbe contribuire alla promozione di mari sani e puliti e all’attuazione della strategia europea per la plastica nell’economia circolare illustrata nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 16 gennaio 201614, in linea con l’obiettivo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico nell’ambiente marino.

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11 Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

11 Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

12 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.07.1992, pag. 7).

12 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.07.1992, pag. 7).

13 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

13 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

 

13 bis Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

14 COM(2018) 28

14 COM(2018) 28

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  La pesca e l’acquacoltura contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. Tuttavia l’Unione importa attualmente oltre il 60% del suo approvvigionamento di prodotti della pesca e dipende quindi fortemente dai paesi terzi. Incoraggiare il consumo di proteine di pesce prodotte nell’Unione con standard di qualità elevati e a prezzi accessibili per i consumatori costituisce una sfida importante.

(31)  L'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile ha identificato nel porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare e migliorare la nutrizione uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS 2). L’Unione è pienamente impegnata a perseguire tale obiettivo e la sua attuazione. In tale contesto, la pesca e l'acquacoltura sostenibile contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. Tuttavia l’Unione importa attualmente oltre il 60% del suo approvvigionamento di prodotti della pesca e dipende quindi fortemente dai paesi terzi. Incoraggiare il consumo di prodotti della pesca prodotti nell'Unione con standard di qualità elevati e a prezzi accessibili, fornendo prodotti della piccola pesca locali a centri pubblici quali ospedali e scuole e attuando programmi di formazione e sensibilizzazione sull'importanza del consumo della pesca locale nei centri di formazione, costituisce una sfida importante.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la promozione e lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura, compresa l’acquacoltura d’acqua dolce, per l’allevamento di animali acquatici e la coltivazione di piante acquatiche per la produzione di prodotti alimentari e di altre materie prime. In alcuni Stati membri la complessità delle procedure amministrative, ad esempio per l’accesso allo spazio e il rilascio delle licenze, rende difficile per il settore migliorare l’immagine e la competitività dei prodotti di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per l’acquacoltura elaborati sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero essere ammissibili al sostegno le azioni per la sostenibilità ambientale, gli investimenti produttivi, l’innovazione, l’acquisizione di competenze professionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le misure compensative intese a fornire servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura. Dovrebbero inoltre essere ammissibili le azioni in materia di sanità pubblica, i regimi di assicurazione degli stock d’acquacoltura e le azioni per la salute e il benessere degli animali. Tuttavia, nel caso di investimenti produttivi il sostegno dovrebbe essere erogato unicamente attraverso strumenti finanziari e InvestEU, che esercitano un maggiore effetto leva sul mercato e sono pertanto più adatti ad affrontare i problemi di finanziamento del settore rispetto alle sovvenzioni.

(32)  Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la promozione e lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura, compresa l’acquacoltura d’acqua dolce, per l’allevamento di animali acquatici e la coltivazione di piante acquatiche per la produzione di prodotti alimentari e di altre materie prime. In alcuni Stati membri la complessità delle procedure amministrative, ad esempio per l’accesso allo spazio e il rilascio delle licenze, rende difficile per il settore migliorare l’immagine e la competitività dei prodotti di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per l’acquacoltura elaborati sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero essere ammissibili al sostegno le azioni per la sostenibilità ambientale, gli investimenti produttivi, l’innovazione, l’acquisizione di competenze professionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le misure compensative intese a fornire servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura. Dovrebbero inoltre essere ammissibili le azioni in materia di sanità pubblica, i regimi di assicurazione degli stock d’acquacoltura e le azioni per la salute e il benessere degli animali. Il sostegno dovrebbe essere preferibilmente erogato tramite strumenti finanziari, attraverso InvestEU e attraverso sovvenzioni.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  La sicurezza alimentare dipende dalla presenza di mercati efficienti e ben organizzati, che migliorino la trasparenza, la stabilità, la qualità e la diversità della catena di approvvigionamento nonché le informazioni fornite ai consumatori. A tale scopo dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (“regolamento OCM”)15. In particolare, dovrebbe essere predisposto un sostegno per la creazione di organizzazioni di produttori, l’attuazione di piani di produzione e commercializzazione, la promozione di nuovi sbocchi di mercato e lo sviluppo e la diffusione di informazioni sul mercato.

(33)  La sicurezza alimentare dipende dalla presenza di mercati efficienti e ben organizzati, che migliorino la trasparenza, la stabilità, la qualità e la diversità della catena di approvvigionamento nonché le informazioni fornite ai consumatori. A tale scopo dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (“regolamento OCM”)15. In particolare, dovrebbe essere predisposto, tra le altre cose, un sostegno per la creazione di organizzazioni di produttori comprese cooperative di pesca, produttori su piccola scala, l’attuazione di piani di produzione e commercializzazione, aiuti allo stoccaggio, campagne promozionali e di comunicazione, la promozione di nuovi sbocchi di mercato, la realizzazione di studi sui mercati, la conservazione e il rafforzamento dell'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA) e lo sviluppo e la diffusione di informazioni sul mercato.

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15 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

15 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis)  La qualità e la diversità dei prodotti marittimi dell'Unione europea offrono un vantaggio competitivo per i produttori, che contribuisce in modo importante al patrimonio culturale e gastronomico, combinando il rispetto delle tradizioni culturali con l'evoluzione nell'applicazione di nuove conoscenze scientifiche. I cittadini e i consumatori chiedono sempre più spesso prodotti di qualità con caratteristiche differenziali specifiche legate alla loro provenienza geografica. A tal fine, il FEAMP può sostenere i prodotti marittimi compresi nel regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis. In particolare, può sostenere il riconoscimento e la registrazione di indicazioni geografiche di qualità ai sensi del presente regolamento. Inoltre, può sostenere gli organismi di gestione della denominazione di origine protetta (DOP) e dell'indicazione geografica protetta (IGP), nonché i programmi di miglioramento della qualità che elaborano. Ugualmente può sostenere la ricerca realizzata da tali organismi di gestione per conoscere meglio il mezzo di produzione specifico, i processi e i prodotti.

 

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1bis Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 ter)  Alla luce della risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su un "Piano europeo di gestione della popolazione di cormorani" e della risoluzione del 17 giugno 2010 su un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea, il FEAMP dovrebbe sostenere la ricerca scientifica e la raccolta dei dati sull'impatto degli uccelli migratori sul settore dell'acquacoltura e sui pertinenti stock ittici dell'Unione.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Considerando 33 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 quater)  Alla luce dell'esigenza di crescita del settore dell'acquacoltura e delle importanti perdite a livello di stock ittici dovute agli uccelli migratori, il FEAMP dovrebbe includere specifici indennizzi per dette perdite finché non sarà attuato un piano di gestione europeo.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  L'industria di trasformazione svolge un ruolo importante nel garantire la disponibilità e la qualità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere gli investimenti destinat i a tale settore, purché contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'OCM. Tale sostegno dovrebbe essere esclusivamente erogato tramite strumenti finanziari e InvestEU e non attraverso sovvenzioni.

(34)  L'industria di trasformazione svolge un ruolo importante nel garantire la disponibilità e la qualità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere gli investimenti destinati a tale settore, purché contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'OCM. Tale sostegno può essere erogato tramite sovvenzioni, strumenti finanziari e InvestEU.

Motivazione

È opportuno continuare a sostenere l’industria di trasformazione, anche mediante sovvenzioni, per rafforzarne la competitività. Non dovrebbero essere escluse sovvenzioni, in quanto le piccole e medie imprese non possono accedere facilmente agli strumenti finanziari.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis)  Oltre alle misure ammissibili già menzionate, il FEAMP dovrebbe poter sostenere altri settori collegati alla pesca e all'acquacoltura dovrebbero, compreso il sostegno per la caccia protettiva o la gestione della fauna selvatica nociva costituita da specie che mettono a repentaglio livello sostenibili di stock ittici, in particolare foche e cormorani.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 quater)  Oltre alle misure ammissibili già menzionate, il FEAMP dovrebbe poter sostenere altri settori collegati alla pesca e all'acquacoltura dovrebbero, compresa la compensazione per i danni alle catture provocati da mammiferi e uccelli protetti dalla normativa dell'Unione, in particolare foche e cormorani.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  La creazione di posti di lavoro nelle regioni costiere si basa sullo sviluppo a livello locale di un’economia blu sostenibile che conferisca nuova vitalità al tessuto sociale di tali regioni. Entro il 2030 la crescita delle industrie e dei servizi oceanici potrebbe superare quella dell’economia mondiale e contribuire in misura significativa all’occupazione e alla crescita. La sostenibilità della crescita blu dipende dall’innovazione e dagli investimenti a favore di nuove attività marittime e della bioeconomia, tra cui modelli di turismo sostenibile, l’energia oceanica rinnovabile, la cantieristica navale innovativa di alta gamma e nuovi servizi portuali, che possano creare posti di lavoro e rafforzare nel contempo lo sviluppo locale. Mentre gli investimenti pubblici a favore dell’economia blu sostenibile dovrebbero essere integrati nel bilancio complessivo dell’Unione, il FEAMP dovrebbe concentrarsi in modo specifico sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un’economia blu sostenibile e sull’eliminazione delle strozzature, al fine di agevolare gli investimenti e lo sviluppo di nuovi mercati e tecnologie o servizi. Il sostegno allo sviluppo dell’economia blu sostenibile dovrebbe essere erogato in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta.

(35)  La creazione di posti di lavoro nelle regioni costiere si basa sullo sviluppo a livello locale di un'economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici e che conferisca nuova vitalità al tessuto sociale di tali regioni, comprese le isole e le regioni ultraperiferiche. Entro il 2030 la crescita delle industrie e dei servizi oceanici potrebbe superare quella dell’economia mondiale e contribuire in misura significativa all’occupazione e alla crescita. La sostenibilità della crescita blu dipende dall'innovazione e dagli investimenti a favore di nuove attività marittime, della bioeconomia e della biotecnologia, tra cui modelli di turismo sostenibile, l'energia oceanica rinnovabile, la cantieristica navale innovativa di alta gamma e nuovi servizi portuali e lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura, che possano creare posti di lavoro e rafforzare nel contempo lo sviluppo locale, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti marini basati sulla biologia. Mentre gli investimenti pubblici a favore dell'economia blu sostenibile dovrebbero essere integrati nel bilancio complessivo dell'Unione, il FEAMPA dovrebbe concentrarsi in modo specifico sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile che cresca entro limiti ecologici e sull'eliminazione delle strozzature, al fine di agevolare gli investimenti e lo sviluppo di nuovi mercati e tecnologie o servizi. Il sostegno allo sviluppo dell’economia blu sostenibile dovrebbe essere erogato in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 bis)  Ai sensi del considerando 3 del regolamento PCP, la pesca ricreativa può avere un impatto significativo sulle risorse ittiche e gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della PCP. La pesca ricreativa, tuttavia, non può essere gestita idoneamente senza dati affidabili e serie temporali relativi a tale tipo di pesca, come sottolineato dalla risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione attuale della pesca ricreativa nell'Unione europea (2017/2120 INI).

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Considerando 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 ter)  Un'economia blu sostenibile ha come obiettivo di garantire un consumo e una produzione sostenibili, nonché l'uso efficiente delle risorse, insieme con la protezione e il mantenimento della diversità, della produttività, della resilienza, delle funzioni principali e dei valori intrinseci degli ecosistemi marini. Si basa sulla valutazione delle necessità a lungo termine delle generazioni attuali e future. Ciò implica, inoltre, la fissazione di prezzi corretti per beni e servizi.

Motivazione

L'economia blu sostenibile implica che le attività economiche, sociali e ambientali siano parte integrante dell'ecosistema marino e pertanto è necessario mantenere un equilibrio volto a migliorare le condizioni di vita e il benessere delle comunità costiere locali e la protezione degli ecosistemi marini. Un'economia blu sostenibile creerà valore economico nell'ambiente marino solo se può essere attuata in modo tale da conservarsi e da proteggere le risorse e gli ecosistemi marini.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Considerando 35 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 quater)  Vi è la necessità di disporre di misure di sostegno che agevolino il dialogo sociale e di avvalersi del FEAMP per contribuire alla formazione di professionisti qualificati per il settore marittimo e della pesca. L'importanza dell'ammodernamento del settore marittimo e della pesca e il ruolo dell'innovazione a tale riguardo richiedono una rivalutazione delle dotazioni finanziarie per la formazione professionale nel quadro del FEAMP.

Motivazione

L'emendamento richiama gli articoli 25 e 27 del parere della PECH 2017/2052 (INI) in merito alla necessità di destinare fondi nel quadro del FEAMP in modo specifico alla formazione dei lavoratori esistenti e nuovi dei settori, senza limitazioni basate sull'età ma allo scopo specifico di migliorare la sostenibilità economica e ambientale delle attività di pesca.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Considerando 35 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 quinquies)   Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime. Il FEAMP dovrebbe pertanto sostenere i servizi di consulenza, la cooperazione fra scienziati e pescatori, la formazione professionale, l'apprendimento permanente e dovrebbe stimolare la divulgazione delle conoscenze, contribuire a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e promuovere il dialogo sociale. Come riconoscimento del loro ruolo nelle comunità dedite alla pesca, anche i coniugi e i conviventi dei lavoratori autonomi dediti alla pesca dovrebbero, a determinate condizioni, beneficiare di sostegno per la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la divulgazione delle conoscenze e la creazione di reti che contribuiscano al loro sviluppo professionale.

Motivazione

Riprende il considerando 31 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla promozione del capitale umano. In particolare per le comunità costiere che dipendono dalle attività di pesca è della massima importanza promuovere l'inclusione di nuovi lavoratori qualificati.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Lo sviluppo di un'economia blu sostenibile dipende in ampia misura dall’esistenza di partenariati tra attori locali che contribuiscano alla vitalità delle comunità e delle economie delle regioni costiere e interne. Il FEAMP dovrebbe offrire strumenti per promuovere questo tipo di partenariati. A tal fine dovrebbe essere disponibile nell'ambito della gestione concorrente un sostegno a favore dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). Tale approccio stimola la diversificazione economica in un contesto locale grazie allo sviluppo di attività di pesca e acquacoltura costiere e interne e di un'economia blu sostenibile. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero aiutare le comunità locali a sfruttare più efficacemente e a trarre vantaggio dalle opportunità offerte dall'economia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali. Ogni partenariato locale dovrebbe pertanto rispecchiare l'asse principale della sua strategia garantendo una partecipazione equilibrata e un'adeguata rappresentanza di tutti i pertinenti portatori di interessi dell'economia blu locale sostenibile.

(36)  Lo sviluppo di un'economia blu sostenibile dipende in ampia misura dall'esistenza di partenariati tra attori locali che contribuiscano alla vitalità e sostenibilità delle popolazioni delle comunità e delle economie delle regioni costiere, isolane e interne. Il FEAMP dovrebbe offrire strumenti per promuovere questo tipo di partenariati. A tal fine dovrebbe essere disponibile nellambito della gestione concorrente un sostegno a favore dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). Tale approccio stimola la diversificazione economica in un contesto locale grazie allo sviluppo di attività di pesca e acquacoltura costiere e interne e di uneconomia blu sostenibile. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero aiutare le comunità locali a sfruttare più efficacemente e a trarre vantaggio dalle opportunità offerte dalleconomia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali. Ogni partenariato locale dovrebbe pertanto rispecchiare lasse principale della sua strategia garantendo una partecipazione equilibrata e unadeguata rappresentanza di tutti i pertinenti portatori di interessi delleconomia blu locale sostenibile.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Nell’ambito della gestione concorrente dovrebbe essere possibile per il FEAMP promuovere l’economia blu sostenibile attraverso la raccolta, la gestione e l’uso dei dati al fine di migliorare le conoscenze sullo stato dell’ambiente marino. Tale sostegno dovrebbe mirare a soddisfare i requisiti di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, a promuovere la pianificazione dello spazio marittimo e a migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati dell’ambiente marino.

(37)  Nell'ambito della gestione concorrente dovrebbe essere possibile per il FEAMPA promuovere un'economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici attraverso la raccolta, la gestione e l'uso dei dati al fine di migliorare le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino e di acqua dolce e delle risorse. Tale sostegno dovrebbe mirare a soddisfare i requisiti di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, a promuovere la pianificazione dello spazio marittimo e la sostenibilità del settore della pesca e dell'acquacoltura e a migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  Nell’ambito della gestione diretta e indiretta il FEAMP dovrebbe concentrarsi sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un’economia blu sostenibile promuovendo una governance e una gestione integrate della politica marittima, migliorando il trasferimento e l’uso dei risultati della ricerca, dell’innovazione e della tecnologia nell’economia blu sostenibile, migliorando le competenze in campo marittimo, la conoscenza degli oceani e la condivisione di dati socioeconomici sull’economia blu sostenibile, promuovendo un’economia blu sostenibile a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici e creando pipeline di progetti e strumenti di finanziamento innovativi. La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche dovrebbe essere presa in debita considerazione in relazione agli ambiti suddetti.

(38)  Nell'ambito della gestione diretta e indiretta il FEAMP dovrebbe concentrarsi sulla creazione delle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici e che favorisca un ambiente marino sano promuovendo una governance e una gestione integrate della politica marittima, migliorando il trasferimento e l'uso dei risultati della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia nell'economia blu sostenibile, migliorando le competenze in campo marittimo, la conoscenza dei mari e degli oceani e la condivisione di dati ambientali e socioeconomici sull'economia blu sostenibile, promuovendo un'economia blu sostenibile a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici e creando pipeline di progetti e strumenti di finanziamento innovativi. La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche e delle isole che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 174 del TFUE dovrebbe essere presa in debita considerazione in relazione agli ambiti suddetti.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Il 60 % degli oceani esula dalla giurisdizione nazionale. Questo comporta una responsabilità internazionale condivisa. La maggior parte dei problemi che interessano gli oceani - sovrasfruttamento, cambiamenti climatici, acidificazione, inquinamento e perdita di biodiversità - ha natura transfrontaliera e richiede pertanto una risposta comune. Nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di cui l’Unione è parte in forza della decisione 98/392/CE del Consiglio16, sono stati istituiti numerosi diritti giurisdizionali, istituzioni e quadri normativi specifici per regolamentare e gestire le attività umane negli oceani. Negli ultimi anni si è andato affermando un consenso globale circa la necessità di gestire in modo più efficace l’ambiente marino e le attività marittime dell’uomo per far fronte alle crescenti pressioni cui sono soggetti gli oceani.

(39)  Il 60 % degli oceani esula dalla giurisdizione nazionale. Questo comporta una responsabilità internazionale condivisa. La maggior parte dei problemi che interessano gli oceani - sovrasfruttamento, cambiamenti climatici, acidificazione, inquinamento, prospezioni petrolifere o attività estrattive in acque profonde, che provocano la riduzione della biodiversità - ha natura transfrontaliera e richiede pertanto una risposta comune. Nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di cui l’Unione è parte in forza della decisione 98/392/CE del Consiglio16, sono stati istituiti numerosi diritti giurisdizionali, istituzioni e quadri normativi specifici per regolamentare e gestire le attività umane negli oceani. Negli ultimi anni si è andato affermando un consenso globale circa la necessità di gestire in modo più efficace l'ambiente marino e le attività marittime dell'uomo per far fronte alle crescenti pressioni cui sono soggetti gli oceani e i mari.

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16 Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

16 Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)  In qualità di attore globale, l'Unione è fermamente impegnata a promuovere la governance internazionale degli oceani, in linea con la comunicazione congiunta al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 10 novembre 2016 dal titolo "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani"17. La politica dell'Unione sulla governance degli oceani è una politica nuova che considera gli oceani secondo un approccio integrato. La governance internazionale degli oceani non solo è fondamentale per realizzare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e in particolare l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 "Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile", ma anche per garantire alle generazioni future mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. L'Unione deve onorare tali impegni internazionali e fungere da forza trainante per una migliore governance internazionale degli oceani a livello bilaterale, regionale e multilaterale, anche al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, migliorare il quadro internazionale di governance degli oceani, ridurre la pressione su mari e oceani, creare le condizioni per un'economia blu sostenibile e rafforzare la ricerca e i dati sugli oceani a livello internazionale.

(40)  In qualità di attore globale, l'Unione è fermamente impegnata a promuovere la governance internazionale degli oceani, in linea con la comunicazione congiunta al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 10 novembre 2016 dal titolo "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani"17. La politica dell'Unione sulla governance degli oceani è una politica nuova che considera gli oceani secondo un approccio integrato. La governance internazionale degli oceani non solo è fondamentale per realizzare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e in particolare l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 "Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile", ma anche per garantire alle generazioni future mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. L'Unione deve onorare tali impegni internazionali e fungere da forza trainante e guida per una migliore governance internazionale degli oceani a livello bilaterale, regionale e multilaterale, anche al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente marino, migliorare il quadro internazionale di governance degli oceani, ridurre la pressione su mari e oceani, creare le condizioni per un'economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici e rafforzare la ricerca e i dati sugli oceani a livello internazionale.

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17 JOIN(2016) 49

17 JOIN(2016) 49

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Nell'ambito della gestione concorrente, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un unico programma che dovrebbe essere approvato dalla Commissione. Nel contesto della regionalizzazione, e per incoraggiare gli Stati membri ad attuare un approccio più strategico nella stesura dei programmi, la Commissione dovrebbe elaborare per ciascun bacino marino un'analisi che individui i punti di forza e le carenze comuni per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale analisi dovrebbe orientare gli Stati membri e la Commissione nella negoziazione di ciascun programma, tenendo conto delle sfide e delle esigenze regionali. Nel valutare i programmi la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali le sfide socioeconomiche ed ambientali della PCP, la performance socioeconomica dell'economia blu sostenibile, le problematiche a livello dei bacini marini, la conservazione e il ripristino degli ecosistemi marini, la riduzione dei rifiuti marini, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi.

(43)  Nell'ambito della gestione concorrente, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un unico programma, in collaborazione con tutte le regioni, che dovrebbe essere approvato dalla Commissione. Nel contesto della regionalizzazione, e per incoraggiare gli Stati membri ad attuare un approccio più strategico nella stesura dei programmi, la Commissione dovrebbe elaborare per ciascun bacino marino un'analisi che individui i punti di forza e le carenze comuni per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale analisi dovrebbe orientare gli Stati membri e la Commissione nella negoziazione di ciascun programma, tenendo conto delle sfide e delle esigenze regionali. Nel valutare i programmi la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali le sfide socioeconomiche ed ambientali della PCP, la performance socioeconomica dell'economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici, in particolare per quanto riguarda la piccola pesca costiera, le problematiche a livello dei bacini marini, la conservazione e il ripristino degli ecosistemi marini, la riduzione e la raccolta dei rifiuti marini, la lotta ai cambiamenti climatici, la loro mitigazione e l'adattamento agli stessi.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(43 bis)  Al fine di conseguire un'attuazione efficace delle misure di gestione a livello regionale, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un regime di cogestione che coinvolga i consigli consultivi, le organizzazioni di pescatori nonché le istituzioni o le autorità competenti in modo da intensificare il dialogo e l'impegno delle parti.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 bis)  Stando a quanto riportato, la procedura di pagamento applicata nel quadro dell'attuale FEAMP è inadeguata, dal momento che dopo quattro anni di applicazione è stato utilizzato solo l'11 % del fondo. Tale procedura dovrebbe essere migliorata per velocizzare i pagamenti destinati ai beneficiari, in particolare ai singoli individui e alle famiglie.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(46 bis)  La Commissione dovrebbe inoltre offrire gli strumenti adeguati per informare la società in merito alle attività della pesca e dell'acquacoltura e ai benefici della diversificazione del consumo di prodotti ittici.

Motivazione

La diversificazione del consumo di pesce riduce la pressione della pesca sugli stock di pesce più richiesto.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  In conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione], del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio19, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/9520 del Consiglio, del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/9621 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/193922 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'investigazione di irregolarità, comprese le frodi, il recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) potrebbe svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, la Procura europea (EPPO) potrebbe indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio23. In conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione], ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero garantire che nella gestione e attuazione del FEAMP siano tutelati gli interessi finanziari dell'Unione in conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione] e del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

(47)  In conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione], del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio19, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/9520 del Consiglio, del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/9621 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/193922 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'investigazione di irregolarità, comprese le frodi, il recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dovrebbe svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, la Procura europea (EPPO) dovrebbe indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio23. In conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione], ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero garantire che nella gestione e attuazione del FEAMP siano tutelati gli interessi finanziari dell'Unione in conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione] e del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

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19 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

19 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

20 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

20 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

21 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

21 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

22 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

22 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

23 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

23 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  Al fine di migliorare la trasparenza per quanto riguarda l'uso dei fondi dell'Unione e la loro sana gestione finanziaria, in particolare potenziando il controllo pubblico del denaro investito, è opportuno che determinate informazioni riguardanti le operazioni finanziate nell'ambito del FEAMP siano pubblicate su un sito web dello Stato membro a norma del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. In caso di pubblicazione, da parte di uno Stato membro, di informazioni sulle operazioni finanziate nell'ambito del FEAMP, devono essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali stabilite nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio24.

(48)  Al fine di migliorare la trasparenza per quanto riguarda l'uso dei fondi dell'Unione e la loro sana gestione finanziaria, in particolare potenziando il controllo pubblico del denaro investito, è opportuno che le informazioni riguardanti le operazioni finanziate nell'ambito del FEAMP siano pubblicate su un sito web dello Stato membro a norma del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. In caso di pubblicazione, da parte di uno Stato membro, di informazioni sulle operazioni finanziate nell'ambito del FEAMP, devono essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali stabilite nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio24.

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24 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

24 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  "ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE)": un ambiente di sistemi sviluppati per favorire lo scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nella sorveglianza marittima, a livello intersettoriale e transfrontaliero, al fine di migliorare la conoscenza delle attività in mare;

(2)  "ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE)": un ambiente di sistemi sviluppati per favorire lo scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nella sorveglianza marittima, a livello intersettoriale e transfrontaliero, al fine di migliorare la conoscenza delle attività condotte in mare;

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  "guardia costiera": le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, le quali comprendono la sicurezza marittima, la protezione marittima, la dogana marittima, la prevenzione e la repressione dei traffici e del contrabbando, l'applicazione del diritto marittimo, il controllo delle frontiere marittime, la sorveglianza marittima, la protezione dell'ambiente marino, la ricerca e il soccorso, la risposta a incidenti e calamità, il controllo della pesca e altre attività connesse a tali funzioni;

(3)  "guardia costiera": le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, le quali comprendono la sicurezza marittima, la protezione marittima, la dogana marittima, la prevenzione e la repressione dei traffici e del contrabbando, l'applicazione del diritto marittimo, il controllo delle frontiere marittime, la sorveglianza marittima, la protezione dell'ambiente marino, la ricerca e il soccorso, la risposta a incidenti e calamità, il controllo della pesca, l'ispezione e altre attività connesse a tali funzioni;

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  "pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)  "settore della pesca ricreativa": tutti i segmenti della pesca ricreativa, nonché le imprese e i posti di lavoro che dipendono o sono generati da tale tipo di pesca.

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  "pescatore a piedi": qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca a piedi commerciale quali riconosciute dallo Stato membro interessato;

Motivazione

La situazione dei pescatori a piedi è spesso simile a quella dei pescatori di piccola pesca costiera. In questo senso, i pescatori a piedi dovrebbero anch'essi rientrare nelle disposizioni di sostegno del FEAMP.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  "investimenti produttivi nell'acquacoltura": gli investimenti per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento o l'equipaggiamento di impianti di acquacoltura;

soppresso

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'eliminazione della parola "produttivi" all'articolo 23, paragrafo 3.

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  "strategia per un bacino marino": un quadro integrato per affrontare le problematiche marine e marittime comuni cui sono confrontati gli Stati membri ed eventualmente i paesi terzi, in un bacino marino o in uno o più sottobacini marini, e per promuovere la cooperazione e il coordinamento al fine di realizzare la coesione economica, sociale e territoriale; è elaborata dalla Commissione in collaborazione con i paesi interessati, le loro regioni ed eventuali altri portatori di interessi;

(13)  "strategia per un bacino marino": un quadro integrato per affrontare le problematiche marine e marittime comuni cui sono confrontati gli Stati membri ed eventualmente i paesi terzi, in un bacino marino specifico o in uno o più sottobacini marini, e per promuovere la cooperazione e il coordinamento al fine di realizzare la coesione economica, sociale e territoriale; è elaborata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e i paesi terzi interessati, le loro regioni ed eventuali altri portatori di interessi;

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  "piccola pesca costiera": la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio26;

(14)  "piccola pesca costiera": la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio26, la pesca a piedi e la raccolta di molluschi;

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26 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

26 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

Motivazione

È necessario indicare espressamente che i pescatori a piedi sono inclusi nella piccola pesca costiera. Nel periodo FEAMP 2014-2020 i servizi della Commissione hanno risposto, in occasione di una consultazione sull'interpretazione della definizione della piccola pesca costiera, che la pesca a piedi e la raccolta di molluschi sono incluse nella piccola pesca costiera.

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)  "flotta su piccola scala proveniente da regioni ultraperiferiche": una flotta su piccola scala operante nelle regioni ultraperiferiche quale definita in ciascun programma operativo nazionale;

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  "economia blu sostenibile": tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell'insieme del mercato unico in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono conformi alla legislazione ambientale dell'Unione.

(15)  "economia blu sostenibile": tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell'insieme del mercato unico in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni insulari e ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, il cui obiettivo è assicurare il benessere ambientale, sociale ed economico per le generazioni presenti e future, conservando e ripristinando al contempo gli ecosistemi marini sani e tutelando le risorse naturali vulnerabili, in conformità della legislazione ambientale dell'Unione;

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)  "cogestione": un accordo di partenariato in cui il governo, la comunità degli utilizzatori delle risorse locali (pescatori), gli agenti esterni (organizzazioni non governative, istituti di ricerca) e talvolta altri portatori di interessi nel settore della pesca e delle risorse costiere (proprietari di navi, commercianti di pesce, agenzie di credito o erogatori di fondi, settore del turismo ecc.) condividono la responsabilità e l'autorità nel processo decisionale sulla gestione di determinate attività di pesca.

Motivazione

Definizione della FAO tratta dal suo portale terminologico. http://www.fao.org/faoterm/en/

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter)  "incidente ambientale": fenomeno accidentale di origine naturale o umana che comporta un degrado dell'ambiente.

Motivazione

Il concetto di incidente ambientale utilizzato all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), non viene definito ed è invece necessario che lo sia ai fini della sicurezza giuridica.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine;

(1)  promuovere la pesca sostenibile;

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  promuovere l'acquacoltura sostenibile;

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante un'acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili;

(2)  contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante mercati e settori della trasformazione nell'ambito della pesca e dell'acquacoltura competitivi e sostenibili;

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere;

(3)  consentire la crescita di un'economia blu sostenibile, tenendo conto della capacità di carico ecologico, e promuovere la prosperità e la coesione economica e sociale nelle comunità costiere, insulari e interne;

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il sostegno nell'ambito del FEAMP contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. Tale contributo è oggetto di sorveglianza in conformità della metodologia di cui all'allegato IV.

Il sostegno nell'ambito del FEAMP contribuisce altresì al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. Tale contributo è oggetto di sorveglianza in conformità della metodologia di cui all'allegato IV.

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Regioni ultraperiferiche

 

Tutte le disposizioni del presente regolamento devono tenere conto dei vincoli specifici riconosciuti dall'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La dotazione finanziaria per l'esecuzione del FEAMP per il periodo 2021-2027 ammonta a 6 140 000 000 EUR a prezzi correnti.

1.  La dotazione finanziaria per l'esecuzione del FEAMP per il periodo 2021-2027 è aumentata a 6 867 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 (vale a dire 7 739 000 000 EUR a prezzi correnti).

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione concorrente di cui al titolo II ammonta a 5 311 000 000 EUR a prezzi correnti, secondo la ripartizione annuale stabilita nell'allegato V.

1.  La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione concorrente di cui al titolo II ammonta all'87 % della dotazione finanziaria del FEAMP [xxx EUR] a prezzi correnti, secondo la ripartizione annuale stabilita nell'allegato V.

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per le operazioni nelle regioni ultraperiferiche ogni Stato membro interessato assegna, nell'ambito del sostegno finanziario dell'Unione stabilito nell'allegato V, almeno:

soppresso

a)  102 000 000 EUR per le Azzorre e Madera;

 

b)  82 000 000 EUR per le Isole Canarie;

 

c)  131 000 000 EUR per la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-Martin.

 

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'indennizzo di cui all'articolo 21 non supera il 50% di ciascuna delle dotazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

soppresso

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Almeno il 15% del sostegno finanziario dell'Unione attribuito a ciascuno Stato membro è assegnato ai settori di sostegno di cui agli articoli 19 e 20. Gli Stati membri che non hanno accesso ad acque dell'Unione possono applicare una percentuale inferiore in relazione alla portata dei loro compiti di controllo e raccolta dei dati.

4.  Almeno il 15% del sostegno finanziario dell'Unione attribuito a ciascuno Stato membro è assegnato ai settori di sostegno di cui agli articoli 19 e 20. Gli Stati membri che non hanno accesso ad acque dell'Unione possono applicare una percentuale inferiore in relazione alla portata dei loro compiti di controllo e raccolta dei dati. Qualora non vengano utilizzati gli stanziamenti per il controllo e la raccolta dei dati di cui agli articoli 19 e 20 del presente regolamento, lo Stato membro interessato può trasferire gli importi corrispondenti perché siano utilizzati nell'ambito della gestione diretta ai fini dello sviluppo e dell'attuazione, da parte dell'Agenzia europea di controllo della pesca, di un regime unionale di controllo della pesca ai sensi dell'articolo 40, lettera b), del presente regolamento.

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Almeno il 10% del sostegno finanziario dell'Unione assegnato per Stato membro è destinato alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri e alle conoscenze oceanografiche (articoli 22 e 27).

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.  Almeno il 10% del sostegno finanziario dell'Unione stanziato per Stato membro è destinato a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro e di vita dell'equipaggio, la formazione, il dialogo sociale, le competenze e l'occupazione. Tuttavia, il sostegno finanziario dell'Unione a carico del FEAMP assegnato per Stato membro per tutti gli investimenti a bordo non supera il 60% del sostegno finanziario dell'Unione assegnato per Stato membro.

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il 10% del sostegno finanziario dell'Unione assegnato per Stato membro.

(b)  il 15% del sostegno finanziario dell'Unione assegnato per Stato membro.

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione diretta e indiretta di cui al titolo III ammonta a 829 000 000 EUR a prezzi correnti.

1.  La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione diretta e indiretta di cui al titolo III ammonta al 13 % della dotazione finanziaria del FEAMP [xxx EUR] a prezzi correnti.

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], ogni Stato membro elabora un unico programma per attuare le priorità di cui all'articolo 4.

1.  In conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], ogni Stato membro elabora un unico programma nazionale o programmi operativi regionali per attuare le priorità di cui all'articolo 4.

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  se del caso, i piani d'azione per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 4.

(c)  se del caso, i piani d'azione per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 29 quater.

Motivazione

Il riferimento alla disposizione pertinente va adattato.

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  se del caso, i piani d'azione per bacini marini destinati alle autorità subnazionali o regionali competenti in materia di pesca, molluschicoltura e affari marittimi.

Motivazione

L'articolazione di strategie e misure a livello di bacino marino potrebbe richiedere, in caso di bacini condivisi tra Stati membri, uno sforzo di pianificazione e consenso con altre regioni e altri paesi ai fini di una formulazione armonizzata degli obiettivi, delle misure e delle risorse finanziarie. Un esempio è costituito dal caso dell'Andalusia, le cui zone costiere comprendono il bacino del Mediterraneo, il bacino dell'Atlantico meridionale e una zona con caratteristiche proprie, lo stretto di Gibilterra, e si distinguono in ciascuno di essi per situazioni diverse.

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nell'ambito del loro programma gli Stati membri interessati elaborano, per ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, un piano d'azione che stabilisce:

soppresso

a) una strategia per lo sfruttamento sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei settori dell'economia blu sostenibile;

 

b) una descrizione delle principali azioni previste e dei corrispondenti mezzi finanziari, tra cui:

 

i il sostegno strutturale al settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al titolo II;

 

ii l'indennizzo per i costi aggiuntivi di cui all'articolo 21;

 

iii qualsiasi altro investimento a favore dell'economia blu sostenibile necessario a conseguire uno sviluppo costiero sostenibile.

 

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione elabora per ciascun bacino marino un'analisi che ne indichi i punti di forza e le carenze comuni con riguardo al conseguimento degli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Se del caso, l'analisi tiene conto delle strategie esistenti a livello di macroregione e bacino marino.

5.  La Commissione, una volta ottenuto il parere dei Consigli consultivi pertinenti, elabora per ciascun bacino marino un'analisi che ne indichi i punti di forza e le carenze comuni con riguardo al conseguimento degli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e al conseguimento di un buono stato ecologico, di cui alla direttiva 2008/56/CE. L'analisi tiene conto delle strategie esistenti a livello di macroregione e bacino marino.

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  se del caso, dell'esigenza di modernizzare o rinnovare le flotte;

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  della lotta alle specie invasive aliene che danneggiano considerevolmente la produttività della pesca;

Motivazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 su Verso un settore europeo dell'acquacoltura sostenibile e competitivo: situazione attuale e sfide future.

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)  del sostegno a favore della ricerca e dell'impiego di attrezzi da pesca selettivi innovativi in tutta l'Unione a norma, tra l'altro, dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  dei dati più recenti relativi alla performance socioeconomica dell'economia blu sostenibile, e in particolare del settore della pesca e dell'acquacoltura;

(e)  dei dati più recenti relativi all'equilibrio tra le priorità ambientali e la performance socioeconomica dell'economia blu sostenibile, e in particolare del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  del contributo del programma alla conservazione e al ripristino degli ecosistemi marini, mentre il sostegno connesso alle zone Natura 2000 è conforme ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE;

(g)  del contributo del programma alla realizzazione di un equilibrio tra le considerazioni economiche e sociali e la conservazione e il ripristino degli ecosistemi marini e di acqua dolce;

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  del contributo del programma alla riduzione dei rifiuti marini in linea con la direttiva xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente]27;

(h)  del contributo del programma alla raccolta e alla riduzione dei rifiuti marini in linea con la direttiva xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente]27;

_________________

_________________

27 GU C […] del […], pag. […].

27 GU C […] del […], pag. […].

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)  del contributo del programma alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

(i)  del contributo del programma alla lotta ai cambiamenti climatici, alla loro mitigazione e all'adattamento agli stessi, compresa la riduzione delle emissioni di CO2 mediante il risparmio di carburante.

Emendamento    111

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis)  del contributo del programma alla lotta contro la pesca INN.

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Una domanda presentata da un beneficiario non è ammissibile al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 se l'autorità competente ha accertato che il beneficiario in questione:

1.  Una domanda presentata da un richiedente non è ammissibile al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 se l'autorità competente ha accertato che il richiedente in questione:

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio28 o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

(a)  ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio28 o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;

__________________

__________________

28 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

28 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Emendamento    114

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio29, se la domanda riguarda il sostegno di cui all'articolo 23.

(c)  ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio29.

__________________

__________________

29 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

29 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 per tutto il periodo di attuazione dell'operazione e per un periodo di cinque anni successivo all'esecuzione del pagamento finale a detto beneficiario.

2.  Dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 per tutto il periodo di attuazione dell'operazione e per un periodo di due anni successivo all'esecuzione del pagamento finale a detto beneficiario.

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  eventuali condizioni per le quali la durata del periodo di inammissibilità viene ridotta;

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter)  la definizione delle condizioni che devono essere rispettate dopo la presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 e delle modalità di recupero dei contributi concessi in caso di inottemperanza, da graduarsi in funzione della gravità dell'infrazione commessa;

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Gli Stati membri possono applicare il periodo di inammissibilità anche alle domande presentate dai pescatori dediti alla pesca nelle acque interne che hanno commesso infrazioni gravi quali definite dalle norme nazionali.

Emendamento    119

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Operazioni ammissibili

 

Il FEAMP può sostenere una serie di operazioni individuate dagli Stati membri nei loro programmi, purché rientrino in una o più delle priorità definite nel presente regolamento.

Motivazione

A fini della chiarezza e della certezza del diritto per gli operatori e gli Stati membri, il testo del regolamento deve indicare esplicitamente il principio secondo cui "ciò che non è vietato è consentito".

Emendamento    120

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio o sovvenzionano l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;

(a)  operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio o sovvenzionano l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci, ad eccezione di quelle mirate a migliorare la sicurezza o le condizioni di lavoro o di vita dell'equipaggio, che comprendono correzioni alla stabilità del peschereccio o la qualità del prodotto, a condizione che l'aumento rientri nei limiti assegnati allo Stato membro interessato, senza compromettere l'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili e senza aumentare la capacità di cattura del peschereccio interessato;

Emendamento    121

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  il trasferimento di proprietà di un'impresa;

(f)  il trasferimento di proprietà di un'impresa, ad eccezione del trasferimento di un'impresa per giovani pescatori o giovani produttori acquicoli;

Emendamento    122

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;

(g)  il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nei casi di ripopolamento sperimentale o associato a processi di miglioramento delle condizioni ambientali e produttive dell'ambiente naturale;

Emendamento    123

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all'asta;

(h)  la costruzione di nuovi porti o nuovi siti di sbarco, ad eccezione di piccoli porti e siti di sbarco in zone remote, in particolare nelle regioni ultraperiferiche, in isole remote e in zone costiere periferiche e non urbane;

Emendamento    124

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)  meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento; per estensione, operazioni di stoccaggio in una catena logistica che, intenzionalmente o involontariamente, possano produrre gli stessi effetti;

(i)  meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento;

Emendamento    125

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j)  investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca;

(j)  salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca, a meno che tali investimenti comportino costi sproporzionati per gli operatori;

Emendamento    126

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

(k)  investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca in mare per meno di 60 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

soppresso

Emendamento    127

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k bis)  la sostituzione o l'ammodernamento del motore principale o ausiliario del peschereccio se ne consegue un aumento della capacità in kW;

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k ter)  la produzione di organismi geneticamente modificati qualora possa incidere negativamente sull'ambiente naturale.

Emendamento    129

Proposta di regolamento

Capo 2 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Priorità 1: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine

Priorità 1: promuovere la pesca sostenibile, la conservazione delle risorse biologiche marine e la sostenibilità socioeconomica

Emendamento    130

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

1.  Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, e favorisce il dialogo sociale tra le parti.

Motivazione

Si ritiene essenziale reintrodurre le misure volte a favorire il dialogo sociale per mantenere la coesione tra le parti e favorire le migliori condizioni di lavoro a bordo e a terra, anche attraverso azioni di formazione e incentivi verso le buone pratiche.

Emendamento    131

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri elaborano, nell'ambito del loro programma, un piano d'azione per la piccola pesca costiera che definisce una strategia per lo sviluppo di una piccola pesca costiera redditizia e sostenibile. Tale strategia si articola, se del caso, negli ambiti seguenti:

1.  Gli Stati membri elaborano, nell'ambito del loro programma, e in debita collaborazione con i settori pertinenti, un piano d'azione specifico per la piccola pesca costiera che definisce una strategia per lo sviluppo di una piccola pesca costiera redditizia e sostenibile. Tale strategia si articola, se del caso, negli ambiti seguenti:

Emendamento    132

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  promozione di competenze, conoscenze, innovazione e dello sviluppo di capacità;

(d)  promozione di competenze, conoscenze, innovazione e dello sviluppo di capacità, in particolare per i pescatori giovani;

Emendamento    133

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  miglioramento della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci;

(e)  miglioramento della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, nella pesca a piedi e nella raccolta di molluschi, nonché a terra nelle attività inerenti alla pesca diretta;

Emendamento    134

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Al fine di alleviare l'onere amministrativo a carico degli operatori che presentano domanda di aiuto, gli Stati membri si adoperano per introdurre un modulo di domanda unico dell'Unione semplificato per le misure del FEAMP.

Emendamento    135

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il primo acquisto di un peschereccio da parte di un giovane pescatore che, al momento della presentazione della domanda, abbia età inferiore ai 40 anni e abbia lavorato per almeno cinque anni come pescatore o abbia acquisito un'adeguata formazione professionale;

(a)  il primo acquisto di un peschereccio da parte di un giovane pescatore che, al momento della presentazione della domanda, possieda un'esperienza adeguata come pescatore, sia ufficialmente riconosciuto dallo Stato membro interessato o abbia acquisito un'adeguata formazione professionale, compreso il caso in cui ne acquisti la proprietà in qualità di azionista di maggioranza di una società;

Emendamento    136

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  agevolazione dell'accesso al credito, alle assicurazioni e agli strumenti finanziari.

Emendamento    137

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I pescherecci di cui al paragrafo 1 devono essere attrezzati per la pesca in mare e avere tra 5 e 30 anni di età.

soppresso

Emendamento    138

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il FEAMP può sostenere gli investimenti di cui al paragrafo 1, lettera b bis), in pescherecci sostenibili, indipendentemente dalla loro lunghezza, qualora siano disponibili fondi, purché nella procedura di selezione sia data priorità ai piccoli operatori costieri.

Emendamento    139

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso nella forma di un indennizzo per l'arresto definitivo delle attività di pesca, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

2.  Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso nella forma di un indennizzo per l'arresto definitivo delle attività di pesca, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

Emendamento    140

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  l'arresto porta a una riduzione permanente della capacità di pesca dato che il sostegno ricevuto non è reinvestito nella flotta;

Emendamento    141

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il peschereccio è registrato come peschereccio in attività e ha svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni all'anno nel corso degli ultimi tre anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;

(c)  il peschereccio è registrato come peschereccio in attività e ha svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;

Emendamento    142

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  una capacità di pesca equivalente è definitivamente radiata dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e le licenze e autorizzazioni di pesca sono definitivamente revocate, a norma dell'articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e

(d)  una capacità di pesca equivalente è definitivamente radiata dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e le licenze e autorizzazioni di pesca sono definitivamente revocate, a norma dell'articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Emendamento    143

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Possono beneficiare del sostegno di cui al paragrafo 1 anche i pescatori, compresi i proprietari di pescherecci e i membri dell'equipaggio, che hanno lavorato in mare per almeno 90 giorni in ciascuno dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto definitivo. I pescatori interessati cessano completamente tutte le attività di pesca. Il beneficiario fornisce all'autorità competente la prova dell'effettivo arresto delle attività di pesca. Qualora riprenda l'attività di pesca entro un periodo inferiore a due anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno, il pescatore rimborsa l'indennizzo pro rata temporis.

Emendamento    144

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il sostegno per l'arresto definitivo delle attività di pesca di cui al paragrafo 2 è attuato mediante finanziamenti non collegati ai costi, a norma dell'articolo 46, lettera a), e dell'articolo 89 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], ed è basato:

Il sostegno per l'arresto definitivo delle attività di pesca di cui al paragrafo 2 è attuato mediante finanziamenti non collegati ai costi, a norma dell'articolo 46, lettera a), e dell'articolo 89 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], ed è basato sul rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Emendamento    145

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sul rispetto di condizioni, in conformità dell'articolo 46, lettera a), punto i), del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]; e

soppresso

Emendamento    146

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  sul conseguimento di risultati, in conformità dell'articolo 46, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

soppresso

Emendamento    147

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 intesi a stabilire le condizioni di cui alla lettera a) con riguardo all'attuazione delle misure di conservazione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

soppresso

Emendamento    148

Proposta di regolamento

Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Arresto straordinario delle attività di pesca

Arresto temporaneo delle attività di pesca

Emendamento    149

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il FEAMP può sostenere il versamento di un indennizzo per l'arresto straordinario delle attività di pesca causato:

1.  Il FEAMP può sostenere il versamento di un indennizzo per l'arresto temporaneo delle attività di pesca causato:

Emendamento    150

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  da misure di conservazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 o da misure di conservazione equivalenti adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca, se applicabili all'Unione;

(a)  da misure di conservazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), i) e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013, compresi i periodi di riposo biologico ed esclusi il totale ammissibile di catture e i contingenti,

o da misure di conservazione equivalenti adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca, se applicabili all'Unione;

Emendamento    151

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  da misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

(b)  da misure di emergenza adottate dalla Commissione o dagli Stati membri in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine ai sensi rispettivamente degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Emendamento    152

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  dall'interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile o del relativo protocollo; o

(c)  dall'interruzione dell'applicazione o dal mancato rinnovo, per motivi di forza maggiore, di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile o del relativo protocollo; o

Emendamento    153

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  da calamità naturali o incidenti ambientali ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

(d)  da calamità naturali o incidenti ambientali, compresi episodi di chiusura per motivi sanitari o mortalità anomala delle risorse alieutiche, incidenti in mare durante le attività di pesca ed eventi climatici avversi, comprese prolungate condizioni meteorologiche non sicure in mare che incidono su un determinato tipo di pesca, ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

Emendamento    154

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I blocchi stagionali ricorrenti delle attività di pesca non sono presi in considerazione ai fini della concessione di indennità o del pagamento ai sensi del presente articolo.

Emendamento    155

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  le attività commerciali della nave in questione sono interrotte per un periodo di almeno 90 giorni consecutivi; e

(a)  le attività di pesca della nave in questione sono interrotte per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi.

Emendamento    156

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  le perdite economiche dovute all'arresto dell'attività ammontano a più del 30% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni civili precedenti.

soppresso

Emendamento    157

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  ai proprietari di pescherecci che sono registrati come pescherecci in attività e hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni all'anno nel corso degli ultimi tre anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; o

(a)  ai proprietari di pescherecci o ai pescatori a piedi che sono registrati come in attività e hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; o

Emendamento    158

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto straordinario per almeno 120 giorni all'anno nel corso degli ultimi tre anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

(b)  ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto temporaneo per almeno 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

Emendamento    159

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci e dai pescatori interessati sono effettivamente sospese nel periodo interessato dall'arresto. L'autorità competente si accerta che la nave in questione abbia sospeso ogni attività di pesca nel periodo interessato dall'arresto straordinario e che il suo utilizzo per altri fini non dia luogo a sovracompensazioni.

5.  Tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci e dai pescatori interessati sono effettivamente sospese nel periodo interessato dall'arresto. L'autorità competente si accerta che la nave in questione abbia sospeso ogni attività di pesca nel periodo interessato dall'arresto temporaneo e che il suo utilizzo per altri fini non dia luogo a sovracompensazioni.

Emendamento    160

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  unicamente nel caso di piccoli pescherecci costieri, l'acquisto e l'installazione, a bordo della nave, dei necessari componenti dei sistemi obbligatori di localizzazione e di comunicazione elettronica utilizzati a fini di controllo;

(a)  unicamente nel caso di pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, l'acquisto, l'installazione e la gestione, a bordo della nave, dei necessari componenti dei sistemi di localizzazione e di comunicazione elettronica utilizzati a fini di controllo e ispezione;

Emendamento    161

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  l'acquisto e l'installazione, a bordo della nave, dei necessari componenti dei sistemi obbligatori di controllo elettronico a distanza utilizzati per controllare l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

(b)  l'acquisto e l'installazione, a bordo della nave, dei necessari componenti dei sistemi di controllo elettronico a distanza utilizzati per controllare l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Motivazione

Il sostegno non dovrebbe dipendere dall'obbligatorietà o meno della misura.

Emendamento    162

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  l'acquisto e l'installazione, a bordo della nave, di dispositivi per la misurazione e registrazione continuative obbligatorie della potenza di propulsione del motore.

(c)  l'acquisto e l'installazione, a bordo della nave, di dispositivi per la misurazione e registrazione continuative della potenza di propulsione del motore.

Motivazione

Il sostegno non dovrebbe dipendere dall'obbligatorietà o meno della misura.

Emendamento    163

Proposta di regolamento

Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Raccolta e trattamento di dati a fini scientifici e di gestione della pesca

Raccolta, trattamento e diffusione di dati a fini scientifici e di gestione della pesca e dell'acquacoltura

Emendamento    164

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il FEAMP può sostenere la raccolta, la gestione e l'uso di dati a fini scientifici e di gestione della pesca, secondo quanto previsto all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) 2017/1004, sulla base dei piani di lavoro nazionali di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1004.

1.  Il FEAMP può sostenere la raccolta, la gestione, il trattamento, l'uso e la diffusione di dati a fini scientifici e di gestione della pesca e dell'acquacoltura, compresi i dati sulla pesca ricreativa, secondo quanto previsto all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) 2017/1004, sulla base dei piani di lavoro nazionali di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1004.

Emendamento    165

Proposta di regolamento

Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21

Articolo 29 sexies

Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche

Indennizzo per costi aggiuntivi

1.  Il FEAMP può sostenere l'indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sui beneficiari nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

1.  Il FEAMP può sostenere l'indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sui beneficiari nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 29 ter, paragrafo 1.

 

1 bis.   L'indennizzo è proporzionale ai costi aggiuntivi che intende compensare. Il livello di indennizzo per i costi aggiuntivi è debitamente giustificato nel piano di compensazione. Tuttavia, l'indennizzo non può in ogni caso superare il 100 % delle spese sostenute.

2.  Per le regioni di cui al paragrafo 1 gli Stati membri interessati determinano, in base ai criteri stabiliti in conformità del paragrafo 7, l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare dell'indennizzo.

2.  Per le regioni di cui al paragrafo 1 gli Stati membri interessati determinano, in base ai criteri stabiliti in conformità del paragrafo 7, l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare dell'indennizzo.

3.  Nello stabilire l'elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2 gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della necessità di assicurare che l'indennizzo sia conforme alle norme della PCP.

3.  Nello stabilire l'elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2 gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della necessità di assicurare che l'indennizzo sia conforme alle norme della PCP.

4.  Non possono beneficiare dell'indennizzo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura:

4.  Non possono beneficiare dell'indennizzo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura:

(a)  catturati da pescherecci di paesi terzi, ad eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell'Unione, in conformità della decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio31;

(a)  catturati da pescherecci di paesi terzi, ad eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell'Unione, in conformità della decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio31;

(b)  catturati da pescherecci dell'Unione che non sono registrati in un porto di una delle regioni di cui al paragrafo 1;

(b)  catturati da pescherecci dell'Unione che non sono registrati in un porto di una delle regioni di cui al paragrafo 1;

 

(b bis)  catturati da pescherecci dell'Unione registrati in un porto di una delle regioni di cui al paragrafo 1, ma che non operano in tale regione o nell'ambito della relativa associazione;

(c)  importati da paesi terzi.

(c)  importati da paesi terzi.

5.  Il paragrafo 4, lettera b), non si applica se la capacità esistente dell'industria di trasformazione nella regione ultraperiferica interessata supera il quantitativo della materia prima fornita.

5.  Il paragrafo 4, lettera b), non si applica se la capacità esistente dell'industria di trasformazione nella regione ultraperiferica interessata supera il quantitativo della materia prima fornita.

6.  Al fine di evitare sovracompensazioni, l'indennizzo versato ai beneficiari che svolgono le attività di cui al paragrafo 1 nelle regioni ultraperiferiche o possiedono una nave registrata in un porto di tali regioni tiene conto:

6.  Al fine di evitare sovracompensazioni, l'indennizzo versato ai beneficiari che svolgono le attività di cui al paragrafo 1 nelle regioni ultraperiferiche o possiedono una nave registrata in un porto di tali regioni, in cui esercitano la propria attività, tiene conto:

(a)  per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate; e

(a)  per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate; e

(b)  di qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi aggiuntivi.

(b)  di qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi aggiuntivi.

7.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 intesi a stabilire i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.

7.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 intesi a stabilire i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate e ad approvare il quadro metodologico per il pagamento dell'aiuto compensativo.

__________________

__________________

31 Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 14.9.2015, pag. 55).

31 Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 14.9.2015, pag. 55).

(L'articolo 21 è modificato e inserito dopo l'articolo 29 quinquies)

Motivazione

Questa disposizione viene inserita nel capo V bis (nuovo) dedicato alle regioni ultraperiferiche.

Emendamento    166

Proposta di regolamento

Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri

Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, costieri e d'acqua dolce

Motivazione

L'acquacoltura d'acqua dolce non dovrebbe essere esclusa dalle misure ambientali e dalle sovvenzioni.

Emendamento    167

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il FEAMP può sostenere azioni per la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri, ivi compreso nelle acque interne.

1.  Il FEAMPA può sostenere azioni per la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, costieri e d'acqua dolce, ivi compreso nelle acque interne. A tale scopo occorre promuovere la cooperazione con l'Agenzia spaziale europea e con i programmi satellitari europei al fine di raccogliere una maggiore quantità di dati sulla situazione dell'inquinamento marino, in particolare dei rifiuti di plastica nelle acque.

Emendamento    168

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  indennizzi a favore dei pescatori per la raccolta in mare di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini;

(a)  indennizzi a favore dei pescatori per la raccolta in mare di attrezzi da pesca perduti e la raccolta passiva di rifiuti marini, compresa la raccolta di alghe sargasso nelle regioni ultraperiferiche interessate;

Emendamento    169

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  investimenti intesi a predisporre nei porti adeguate strutture in cui depositare gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare;

(b)  investimenti intesi a predisporre nei porti adeguate strutture in cui depositare, immagazzinare e riciclare gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini, nonché le catture accidentali di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 1380/2013, raccolti dal mare;

Emendamento    170

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  gli attrezzi di protezione e le catture di mammiferi e uccelli tutelati dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca.

Emendamento    171

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)  l'indennizzo per l'uso di attrezzatura sostenibile per la pesca e per l'allevamento di molluschi;

Motivazione

Tale specificazione contribuirà a dare un trattamento preferenziale alla piccola pesca multispecifica che usa attrezzatura sostenibile, al fine di ammodernare l'attrezzatura e dare continuità alla protezione dell'ambiente marino.

Emendamento    172

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  misure per ottenere e mantenere un buono stato ecologico nell'ambiente d'acqua dolce;

Motivazione

L'acquacoltura d'acqua dolce non dovrebbe essere esclusa dalle misure ambientali e dalle sovvenzioni.

Emendamento    173

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)  azioni di disinquinamento, segnatamente di rimozione della plastica, nelle zone portuali, costiere e di pesca dell'Unione;

Emendamento    174

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  la protezione di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell’articolo 8 della direttiva 92/43/CEE.

(f)  la protezione di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE, alla direttiva 2009/147/CE, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell’articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, e la tutela di tutte le specie incluse nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), e/o che figurano sulla lista rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN);

Emendamento    175

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di dispositivi fissi o mobili destinati a proteggere e valorizzare la fauna e la flora marine, compresa la loro preparazione e valutazione scientifiche e, nel caso delle regioni ultraperiferiche, di dispositivi ancorati di concentrazione del pesce che contribuiscono alla pesca sostenibile e selettiva;

Emendamento    176

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f ter)  regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

Motivazione

Si reitera quanto già presente nel FEAMP 2014-2020 in tema di risarcimento danni causati da uccelli e mammiferi marini.

Emendamento    177

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f quater)  il contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine;

Motivazione

È importante mantenere il sostegno istituito nell'ambito del FEAMP per il periodo 2014-2020 alle operazioni che contribuiscono a una migliore gestione e conservazione delle risorse biologiche marine, per progetti in habitat costieri rilevanti per le risorse marine e relativi a zone importanti per la riproduzione delle specie.

Emendamento    178

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f quinquies)  il sostegno alla caccia protettiva o alla gestione della fauna selvatica nociva costituita da specie che mettono a repentaglio livelli sostenibili di stock ittici;

Emendamento    179

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f sexies)  il ripopolamento diretto previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione;

Motivazione

La mancanza di sostegno per il ripopolamento, il quale migliora direttamente l'abbondanza degli stock, costituisce una minaccia reale per questi ultimi.

Emendamento    180

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f septies)  il sostegno alla raccolta e alla gestione dei dati sulla presenza di specie esotiche che possono avere effetti catastrofici sulla biodiversità;

Motivazione

La conoscenza delle specie esotiche invasive presenti nelle acque marine garantirà la tutela della biodiversità e consentirà di predisporre azioni preventive adatte. Per tutelare l'ambiente marino e le risorse marine viventi dagli effetti delle specie esotiche invasive sarà importante, inoltre, sostenere soluzioni finalizzate a lottare contro tali specie.

Emendamento    181

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f octies)  la formazione dei pescatori a fini di sensibilizzazione e per ridurre gli effetti della pesca sull'ambiente marino, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di attrezzi e apparecchiature da pesca più selettivi.

Motivazione

Occorre che il FEAMP finanzi azioni di formazione dei pescatori per ridurre gli effetti della pesca sull'ambiente marino, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di attrezzi e apparecchiature da pesca più selettivi.

Emendamento    182

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Il FEAMP può fornire finanziamenti al 100% per danni e investimenti con riferimento all'articolo 22, paragrafo 2, lettere a) e b).

Motivazione

La raccolta di attrezzi da pesca perduti e rifiuti non comporta nessuna entrata, ma genera solo costi per i pescatori. I pescatori che raccolgono gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti del mare ricevono un sostegno dal FEAMP che può raggiungere il 100 %.

Emendamento    183

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  Il paragrafo 2, lettere e) e f), include le misure corrispondenti relative alle aziende di allevamento ittico ai piscicoltori.

Emendamento    184

Proposta di regolamento

Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 22 bis

 

Ricerca scientifica e raccolta dei dati sull'impatto degli uccelli migratori

 

1.  Il FEAMP può sostenere, sulla base di piani strategici pluriennali nazionali, l'istituzione di progetti di ricerca scientifica e raccolta dei dati a livello nazionale o transfrontaliero, allo scopo di meglio comprendere l'impatto degli uccelli migratori sul settore dell'acquacoltura e su altri stock ittici dell'Unione pertinenti. Tali progetti dovrebbero pubblicare i risultati annualmente e formulare raccomandazioni per una migliore gestione.

 

2.  Per essere ammissibile, un progetto nazionale di ricerca scientifica e di raccolta dei dati deve includere almeno un'istituzione nazionale o dell'Unione riconosciuta.

 

3.  Per essere ammissibile, un progetto transfrontaliero di ricerca scientifica e di raccolta include almeno un istituto di almeno due Stati membri diversi.

Emendamento    185

Proposta di regolamento

Articolo 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 22 ter

 

Innovazioni

 

1.  Per stimolare l'innovazione nella pesca, il FEAMP può sostenere progetti tesi allo sviluppo o all'introduzione di prodotti e attrezzature nuovi o migliorati in modo sostanziale, progetti e tecniche nuovi o migliorati, sistemi di gestione e organizzazione nuovi o migliorati, anche a livello di trasformazione e commercializzazione, la graduale eliminazione dei rigetti in mare e delle catture accessorie, l'introduzione di nuove conoscenze tecniche o organizzative, la riduzione dell'impatto ambientale delle attività di pesca, compreso il miglioramento delle tecniche di pesca e della selettività degli attrezzi da pesca, o un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine e la coesistenza con i predatori protetti.

 

2.  Le operazioni finanziate ai sensi del presente articolo sono avviate da singoli imprenditori o organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni.

 

3.  I risultati delle operazioni finanziate ai sensi del presente articolo sono resi pubblici dallo Stato membro.

Motivazione

Dato che alcuni dei fenomeni negativi attualmente osservati nell'ecosistema marino sono dovuti prevalentemente all'interazione tra attività di pesca e ambiente marino, è imperativo cercare con urgenza soluzioni che riducano l'impatto negativo della pesca sugli ecosistemi. Una delle possibilità per limitare l'impatto negativo della pesca sull'ecosistema marino può essere l'uso di attrezzature e attrezzi da pesca rispettosi dell'ambiente marino.

Emendamento    186

Proposta di regolamento

Capo II bis (nuovo) – Priorità 1 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

CAPO II bis

 

Priorità 1 bis: promuovere l'acquacoltura sostenibile

Motivazione

L'articolo 23 modificato fa parte del nuovo capo II bis.

Emendamento    187

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il FEAMP può sostenere la promozione di un’acquacoltura sostenibile come disposto all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Può inoltre sostenere la promozione della salute e del benessere degli animali nell’acquacoltura in conformità del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio32 e del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio33.

1.  Il FEAMP può sostenere la promozione di un’acquacoltura sostenibile - d’acqua di mare e d’acqua dolce, compresa l’acquacoltura con sistemi chiusi di contenimento e di ricircolo dell’acqua - come disposto all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e l’aumento della produzione di acquacoltura, tenendo conto della capacità portante ecologica. Può inoltre sostenere la promozione della salute e del benessere degli animali nell’acquacoltura in conformità del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio32 e del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio33.

__________________

__________________

32 Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”) (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

32 Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”) (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

33 Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

33 Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

Emendamento    188

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il sostegno agli investimenti produttivi nell’acquacoltura di cui al presente articolo può essere erogato unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e InvestEU, in conformità dell’articolo 10 di detto regolamento.

3.  Il sostegno agli investimenti nell’acquacoltura di cui al presente articolo può essere erogato attraverso sovvenzioni, a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e, preferibilmente, mediante gli strumenti finanziari di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e InvestEU, in conformità dell’articolo 10 di detto regolamento.

Emendamento    189

Proposta di regolamento

Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 23 bis

 

Rete di informazione statistica sull'acquacoltura

 

1.  Il FEAMP può sostenere la raccolta, la gestione e l'uso dei dati per la gestione dell'acquacoltura come previsto all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) ed e), all'articolo 34, paragrafo 5, e all'articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per l'istituzione della rete di informazione statistica sull'acquacoltura (ASIN-RISA) e dei piani di lavoro nazionali per la sua attuazione.

 

2.  In deroga all'articolo 2, il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere concesso anche a operazioni realizzate fuori dal territorio dell'Unione.

 

3.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per la creazione della rete ASIN-RISA di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 53, paragrafo 2.

 

4.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che approvano o modificano i piani di lavoro nazionali di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno a partire dal quale deve essere applicato il piano di lavoro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 53, paragrafo 2.

Motivazione

La raccolta, la gestione e l'uso dei dati sono essenziali per la gestione dell'acquacoltura e dovrebbero essere sostenuti dal FEAMP.

Emendamento    190

Proposta di regolamento

Capo III – Priorità 2 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Priorità 2: contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili

Priorità 2: promuovere mercati per la pesca e l’acquacoltura competitivi e sostenibili e settori della trasformazione che contribuiscono alla sicurezza alimentare nell’Unione

Motivazione

Per maggiore chiarezza è stata aggiunta una priorità relativa all'acquacoltura. Di conseguenza, il titolo della priorità deve essere adattato.

Emendamento    191

Proposta di regolamento

Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

Il FEAMP può sostenere azioni volte a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura secondo quanto previsto all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) n. 1379/2013. Può inoltre sostenere azioni volte a promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto di prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Il FEAMP può sostenere azioni volte a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura secondo quanto previsto all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) n. 1379/2013. Può inoltre sostenere investimenti materiali e azioni volte a promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto di prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibile.

Emendamento    192

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Per quanto riguarda l'elaborazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013, lo Stato membro interessato può concedere un anticipo pari al 50 % del sostegno finanziario previa approvazione del piano di produzione e commercializzazione conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1379/2013.

Motivazione

Questa disposizione è inclusa nell'attuale FEAMP (articolo 66). È importante mantenere norme comuni per la sua attuazione al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri.

Emendamento    193

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Il sostegno concesso per ogni organizzazione di produttori all'anno a norma del presente articolo non supera il 3 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni civili precedenti o della produzione immessa sul mercato dai membri di tale organizzazione durante lo stesso periodo. Per qualsiasi organizzazione di produttori riconosciuta recentemente, tale sostegno non supera il 3 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri di tale organizzazione nel corso dei tre anni civili precedenti.

Emendamento    194

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.  Il sostegno di cui al paragrafo 2 è concesso solo alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori.

Motivazione

Questa disposizione è inclusa nell'attuale FEAMP (articolo 66). È importante mantenere norme comuni per la sua attuazione al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri.

Emendamento    195

Proposta di regolamento

Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura

Trasformazione e stoccaggio di prodotti della pesca e dell’acquacoltura

Emendamento    196

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il FEAMP può sostenere investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Tale sostegno contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura secondo quanto previsto all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) n. 1379/2013.

1.  Il FEAMP può sostenere investimenti nella trasformazione e nello stoccaggio di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Tale sostegno contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura secondo quanto previsto all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) n. 1379/2013.

Emendamento    197

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Il FEAMP può altresì sostenere gli investimenti per l'innovazione nella trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e per la promozione di partenariati tra OP e organismi scientifici.

Motivazione

Vi è la necessità di un'innovazione reale nel settore della trasformazione concernente la pesca e l'acquacoltura, ad esempio verso il turismo digitale e il turismo di pesca, e questo obiettivo non è specificamente menzionato all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento    198

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il sostegno di cui al presente articolo può essere erogato unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e InvestEU, in conformità dell’articolo 10 di detto regolamento.

2.  Il sostegno di cui al presente articolo può essere erogato mediante sovvenzioni e mediante gli strumenti finanziari di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e InvestEU, in conformità dell’articolo 10 di detto regolamento.

Emendamento    199

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Lo sviluppo degli impianti di trasformazione per il settore della pesca e dell'acquacoltura può essere sostenuto dagli Stati membri con il contributo delle risorse di altri Fondi strutturali.

Emendamento    200

Proposta di regolamento

Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 25 bis

 

Aiuti all'ammasso

 

1.  Il FEAMP può sostenere la compensazione versata a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento e in base alle seguenti condizioni:

 

(a)  l'importo degli aiuti all'ammasso non supera l'importo dei costi tecnici e finanziari delle azioni necessarie per la stabilizzazione e l'ammasso dei prodotti in questione;

 

(b)  i quantitativi ammissibili per gli aiuti all'ammasso non superano il 15 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall'organizzazione di produttori;

 

(c)  il sostegno finanziario concesso all'anno non supera il 2 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri dell'organizzazione di produttori nel periodo 2016-2018. Ai fini della presente lettera, qualora il membro dell'organizzazione di produttori non abbia alcuna produzione immessa sul mercato nel periodo dal 2016 al 2018, è preso in considerazione il valore medio annuo della produzione immessa sul mercato nei primi tre anni di produzione dal membro in questione.

 

2.  Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente una volta che i prodotti siano stati immessi sul mercato per il consumo umano.

 

3.  Gli Stati membri fissano l'importo dei costi tecnici e finanziari applicabili nei propri territori secondo le seguenti modalità:

 

(a)  i costi tecnici sono calcolati ogni anno sulla base dei costi diretti connessi alle azioni richieste per la stabilizzazione e l'ammasso dei prodotti in questione;

 

(b)  i costi finanziari sono calcolati ogni anno sulla base del tasso di interesse fissato annualmente in ciascuno Stato membro; tali costi tecnici e finanziari sono resi accessibili al pubblico.

 

4.  Gli Stati membri svolgono controlli per garantire che i prodotti che beneficiano degli aiuti all'ammasso soddisfino le condizioni di cui al presente articolo. Nell'ambito di tali controlli, i beneficiari degli aiuti all'ammasso tengono una contabilità di magazzino per ciascuna categoria di prodotti immagazzinati e in seguito reintrodotti sul mercato per il consumo umano.

Motivazione

La pesca è un’attività stagionale e le sue rese possono essere incerte, superando talvolta le esigenze del mercato. È pertanto necessario che gli operatori siano in grado di gestire le eccedenze di produzione, stoccando parte della produzione prima di rimetterla in vendita quando le catture diminuiscono. A tal fine, il FEAMP deve continuare a sostenere le organizzazioni di produttori che necessitano di un meccanismo di ammasso temporaneo per i prodotti della pesca destinati al consumo umano.

Emendamento    201

Proposta di regolamento

Capo IV – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Priorità 3: consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere

Priorità 3: consentire un’economia blu sostenibile entro limiti ecologici e promuovere la prosperità delle comunità costiere, insulari e litorali

Emendamento    202

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il FEAMP può sostenere lo sviluppo sostenibile di economie e comunità locali attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

1.  Il FEAMP può sostenere le condizioni favorevoli necessarie a un’economia blu sostenibile e al benessere delle comunità locali attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

Motivazione

L'economia blu sostenibile implica che le attività economiche, sociali e ambientali siano parte integrante dell'ecosistema marino e che pertanto sia necessario mantenere un equilibrio volto a migliorare le condizioni di vita e il benessere delle comunità costiere locali e la protezione degli ecosistemi marini. Un'economia blu sostenibile creerà valore economico dell'ambiente marino solamente se può essere attuata in modo tale da conservare e proteggere le risorse e gli ecosistemi marini.

Emendamento    203

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai fini del sostegno del FEAMP, le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] garantiscono che le comunità locali sfruttino più efficacemente e traggano vantaggio dalle opportunità offerte dall’economia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali.

2.  Ai fini del sostegno del FEAMP, le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] garantiscono che le comunità locali sfruttino più efficacemente e traggano vantaggio dalle opportunità offerte da un’economia blu sostenibile entro limiti ecologici, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali.

Emendamento    204

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Le strategie sono coerenti con le possibilità e le esigenze identificate nella zona pertinente e con le priorità dell'Unione di cui all'articolo 4. Le strategie possono spaziare da quelle incentrate sulla pesca a strategie più vaste volte alla diversificazione delle zone di pesca. Le strategie non si limitano a un semplice insieme di interventi o a una giustapposizione di misure settoriali.

Motivazione

Vi possono essere varie strategie. Le strategie hanno un ambito di applicazione più vasto rispetto a un semplice insieme di operazioni o alla combinazione di misure settoriali. L'aggiunta di questa disposizione consentirà lo sviluppo e l'attuazione di strategie finanziate dal solo FEAMP, in aggiunta a quelle sostenute da più fondi, ove opportuno. Nel caso della priorità 3, non è possibile introdurre alcuna flessibilità nella misura a causa delle disposizioni contenute nel regolamento recante disposizioni comuni. La prosecuzione di questo processo nel regolamento FEAMP consentirà di svilupparlo ulteriormente nella giusta direzione.

Emendamento    205

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  Per consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e la valorizzazione dei territori costieri, le azioni condotte in quest'ambito dovrebbero essere coerenti con le strategie di sviluppo regionale.

Emendamento    206

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater.  Gli Stati membri attuano il regime di cogestione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente regolamento, tenendo conto delle realtà di pesca locali.

Emendamento    207

Proposta di regolamento

Articolo 27 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Conoscenze oceanografiche

Conoscenze oceanografiche e relative all'ambiente d'acqua dolce

Motivazione

È necessario estendere la raccolta di dati all'ambiente d'acqua dolce.

Emendamento    208

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il FEAMP può sostenere la raccolta, la gestione e l’uso di dati per migliorare le conoscenze sullo stato dell’ambiente marino, al fine di:

Il FEAMPA può anche sostenere la raccolta, la gestione, l’analisi, il trattamento e l’uso di dati per migliorare le conoscenze sullo stato dell’ambiente marino e d’acqua dolce, della pesca ricreativa e del settore della pesca ricreativa al fine di:

Emendamento    209

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  soddisfare i requisiti in materia di raccolta dei dati previsti dal regolamento (CE) n. 665/20081 bis della Commissione, dalla decisione 2010/93/UE della Commissione1 ter, dalla decisione di esecuzione 2016/1251/UE1 quater della Commissione e dal regolamento quadro relativo alla raccolta dei dati;

 

____________________

 

1 bis Regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3).

 

1 ter Decisione 2010/93/UE della Commissione, del 18 dicembre 2009, che adotta un programma comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca per il periodo 2011-2013 (notificata con il numero C(2009) 10121) (GU L 41 del 16.2.2010, pag. 8).

 

1 quater Decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione, del 12 luglio 2016, che adotta un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017-2019 (GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 113).

Emendamento    210

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  soddisfare i requisiti in materia di raccolta dei dati previsti dal regolamento PCP;

Emendamento    211

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati dell’ambiente marino (EMODnet).

(c)  migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati dell’ambiente marino (EMODnet) nonché in altre reti di dati relative all’ambiente d’acqua dolce;

Motivazione

È necessario estendere la raccolta di dati all'ambiente d'acqua dolce.

Emendamento    212

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  aumentare i dati affidabili disponibili sulle catture della pesca ricreativa;

Emendamento    213

Proposta di regolamento

Articolo 27 –comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)  investimenti nell'analisi e nell'osservazione dell'inquinamento marino, in particolare della plastica, per aumentare la quantità dei dati sulla situazione;

Emendamento    214

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater)  incrementare la conoscenza in merito ai rifiuti in plastica presenti in mare e alla relativa concentrazione.

Emendamento    215

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  In conformità con l'obiettivo di garantire mari e oceani protetti, sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile, il FEAMP contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Emendamento    216

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il sostegno per le azioni di cui al paragrafo 1 può altresì contribuire allo sviluppo e all’attuazione di un regime unionale di controllo della pesca alle condizioni di cui all’articolo 19.

2.  Il sostegno per le azioni di cui al paragrafo 1 può altresì contribuire allo sviluppo e all’attuazione di un regime unionale di controllo e ispezione della pesca alle condizioni di cui all’articolo 19.

Emendamento    217

Proposta di regolamento

Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 29 bis

 

Protezione della natura e delle specie

 

Il FEAMP sostiene le misure intese a proteggere la natura e adottate nel quadro della Carta mondiale della natura dell'ONU, segnatamente i suoi articoli 21, 22, 23 e 24.

 

Il FEAMP sostiene inoltre azioni volte alla cooperazione e al coordinamento volontari tra forum, organizzazioni, organismi e istituzioni internazionali per la condivisione degli strumenti di lotta alla pesca INN, al bracconaggio delle specie marine e all'abbattimento delle specie considerate come predatrici degli stock ittici.

Emendamento    218

Proposta di regolamento

Capo V bis (nuovo) – Titolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

 

Capo V bis Regioni ultraperiferiche

Emendamento    219

Proposta di regolamento

Articolo 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 29 ter

 

Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente

 

1.  Per le operazioni nelle regioni ultraperiferiche ogni Stato membro interessato assegna, nell'ambito del sostegno finanziario dell'Unione stabilito nell'allegato V, almeno1bis:

 

(a)  114 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 (ovvero 128 566 000 EUR a prezzi correnti) per le Azzorre e Madera;

 

(b)  91 700 000 EUR a prezzi costanti 2018 (ovvero 103 357 000 EUR a prezzi correnti) per le Isole Canarie;

 

(c)  146 500 000 EUR a prezzi costanti 2018 (ovvero 165 119 000 EUR a prezzi correnti) per la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-Martin.

 

2.  Ciascuno Stato membro determina la parte delle dotazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 destinata alla compensazione di cui all'articolo 29 quinquies.

 

3.  In deroga all'articolo 9, paragrafo 8, del presente regolamento e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../...[regolamento recante disposizioni comuni], e per tenere conto dell'evoluzione delle condizioni, gli Stati membri possono adeguare annualmente l'elenco e i quantitativi dei prodotti della pesca ammissibili e il livello della compensazione di cui all'articolo 29 quinquies, purché siano rispettati gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali adeguamenti sono possibili solo nella misura in cui venga effettuato un incremento o una riduzione corrispondente nei piani di compensazione di un'altra regione dello stesso Stato membro. Lo Stato membro informa preventivamente la Commissione in merito agli adeguamenti.

 

____________________

 

1bis Tali dati dovranno essere adeguati in funzione dei dati concordati di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

(Testo dell'articolo 6)

Emendamento    220

Proposta di regolamento

Articolo 29 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 29 quater

 

Piano d'azione

 

1.  Nell’ambito del loro programma gli Stati membri interessati elaborano, per ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, un piano d’azione che stabilisce:

 

(a)  una strategia per lo sfruttamento sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei settori dell’economia blu sostenibile;

 

(b)  una descrizione delle principali azioni previste e dei corrispondenti mezzi finanziari, tra cui:

 

i  il sostegno strutturale al settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al titolo II;

 

ii  la compensazione dei costi supplementari di cui all'articolo 29 quinquies, compresi l'elenco e le quantità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e il livello di compensazione;

 

iii  qualsiasi altro investimento a favore dell'economia blu sostenibile necessario a conseguire uno sviluppo costiero sostenibile.

(Testo dell'articolo 9)

Emendamento    221

Proposta di regolamento

Articolo 29 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 29 quinquies

 

Rinnovamento delle flotte per la piccola pesca costiera e misure connesse

 

1.  Fatto salvo l'articolo 13, lettere a) e b), e l'articolo 16, nelle regioni ultraperiferiche il FEAMP può sostenere:

 

(a)  il rinnovo delle piccole flotte di pesca costiera, compresa la costruzione e l'acquisto di nuove navi, per i richiedenti che, alla data di presentazione della domanda di aiuto, hanno il luogo principale di registrazione nella regione ultraperiferica in cui sarà registrata la nuova nave, che sbarcano tutte le loro catture nei porti delle regioni ultraperiferiche, in modo da migliorare la sicurezza umana, rispettare le norme dell'Unione e nazionali in materia di igiene, salute e condizioni di lavoro a bordo, combattere la pesca INN e conseguire una maggiore efficienza ambientale. La nave acquisita con gli aiuti rimane registrata nella regione ultraperiferica per almeno 15 anni dalla data di concessione degli aiuti. Se tale condizione non è rispettata, l'aiuto è rimborsato con importo proporzionale, tenuto conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione dell'inadempienza. Tale rinnovamento della flotta di pesca rimane entro i limiti di capacità autorizzati e rispetta gli obiettivi in materia di PCP;

 

(b)  la sostituzione o l’ammodernamento di un motore principale o ausiliario. La potenza di un motore nuovo o ammodernato può superare quella del motore attuale in caso di necessità debitamente giustificata di aumentare la potenza per motivi di sicurezza in mare, senza aumentare la capacità di pesca del peschereccio interessato;

 

(c)  il rinnovo parziale dello scafo strutturale in legno di un peschereccio, quando ciò è necessario per migliorare la sicurezza marittima, secondo criteri tecnici oggettivi dell'architettura navale;

 

(d)  la costruzione e l'ammodernamento dei porti, delle infrastrutture portuali, dei siti di sbarco, delle sale per la vendita all'asta, dei cantieri navali e dei laboratori di costruzione e riparazione navale, quando l'infrastruttura contribuisce alla pesca sostenibile;

Emendamento    222

Proposta di regolamento

Articolo 29 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 29 septies

 

Aiuti di Stato

 

1.  Per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I al TFUE, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 TFUE, aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE nell'ambito dei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche in tali regioni, connesse alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità.

 

2.  Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l'attuazione dei piani di compensazione di cui all'articolo 29 quinquies. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione gli aiuti di Stato che la Commissione può approvare conformemente al presente regolamento nell'ambito di detti piani. Gli aiuti di Stato così notificati si considerano notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.

Emendamento    223

Proposta di regolamento

Articolo 29 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 29 octies

 

Revisione - POSEI

 

La Commissione presenta una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente capo entro il 31 dicembre 2023 e, se necessario, adotta proposte adeguate. La Commissione valuta la possibilità di istituire un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI) per le questioni marittime e della pesca.

Emendamento    224

Proposta di regolamento

Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 32 bis

 

Politica marittima e sviluppo di un’economia blu sostenibile

 

Il FEAMP sostiene l'attuazione della politica marittima integrata e la crescita dell'economia blu mediante lo sviluppo di piattaforme regionali per il finanziamento di progetti innovativi.

Emendamento    225

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In conformità dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione può interrompere i termini di pagamento per la totalità o una parte di una domanda di pagamento in caso di accertata inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell’ambito della PCP, se l’inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.

1.  In conformità dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione può interrompere i termini di pagamento per la totalità o una parte di una domanda di pagamento in caso di accertata inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell’ambito della PCP o della pertinente normativa ambientale dell’Unione, se l’inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.

Emendamento    226

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In conformità dell’articolo 91, paragrafo 3, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendono la totalità o una parte dei pagamenti intermedi nell’ambito del programma in caso di grave inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell’ambito della PCP, se la grave inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.

1.  In conformità dell’articolo 91, paragrafo 3, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendono la totalità o una parte dei pagamenti intermedi nell’ambito del programma in caso di grave inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell’ambito della PCP o della pertinente normativa ambientale dell’Unione, se la grave inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.

Emendamento    227

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  le spese figuranti in una domanda di pagamento sono inficiate da casi di grave inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell’articolo 34, e lo Stato membro non dimostra di aver adottato le necessarie azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l’attuazione delle norme applicabili.

(b)  le spese figuranti in una domanda di pagamento sono inficiate da casi di grave inadempienza delle norme della PCP o della pertinente normativa ambientale dell’Unione da parte dello Stato membro, che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell’articolo 34, e lo Stato membro non dimostra di aver adottato le necessarie azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l’attuazione delle norme applicabili.

Emendamento    228

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione stabilisce l’ammontare della rettifica tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della grave inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro o del beneficiario e dell’entità del contributo del FEAMP all’attività economica del beneficiario stesso.

2.  La Commissione stabilisce l’ammontare della rettifica tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della grave inadempienza delle norme della PCP o della pertinente normativa ambientale dell’Unione da parte dello Stato membro o del beneficiario e dell’entità del contributo del FEAMP all’attività economica del beneficiario stesso.

Emendamento    229

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se non è possibile quantificare con precisione l’importo delle spese connesse all’inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o estrapolata a norma del paragrafo 4.

3.  Se non è possibile quantificare con precisione l’importo delle spese connesse all’inadempienza delle norme della PCP o della pertinente normativa ambientale dell’Unione da parte dello Stato membro, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o estrapolata a norma del paragrafo 4.

Emendamento    230

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Ogni Stato membro pubblica la relazione di cui al paragrafo 1 sia nella lingua originale sia in una delle lingue di lavoro della Commissione europea.

Motivazione

Le relazioni annuali della performance degli Stati membri sull'attuazione del regolamento FEAMP dopo il 2020 dovrebbero essere pubblicate regolarmente sul sito web della Commissione, in linea con gli obblighi previsti dal regolamento di Aarhus in termini di trasparenza e partecipazione della società civile al processo decisionale.

Emendamento    231

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  La relazione indicata al paragrafo 1 è pubblicata regolarmente sul sito web della Commissione europea.

Motivazione

Il FEAMP post-2020 dovrebbe prevedere un obbligo per gli Stati membri e la Commissione europea di raccogliere esempi di migliori pratiche delle operazioni finanziate e di pubblicarli sul proprio sito web, per facilitare e incentivare tali pratiche.

Emendamento    232

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.  Ogni Stato membro e la Commissione pubblicano le relazioni relative alle migliori pratiche nei rispettivi siti web.

Motivazione

Il FEAMP post-2020 dovrebbe prevedere un obbligo per gli Stati membri e la Commissione europea di raccogliere esempi di migliori pratiche delle operazioni finanziate e di pubblicarli sul proprio sito web, per facilitare e incentivare tali pratiche.

Emendamento    233

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  La Commissione pubblica tutti i documenti pertinenti relativi all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 7.

Motivazione

Il FEAMP post-2020 dovrebbe prevedere la pubblicazione, nel sito web della Commissione europea, di tutti i documenti pertinenti relativi alla sua attuazione per ragioni di trasparenza.

Emendamento    234

Proposta di regolamento

Articolo 40 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  la partecipazione, nella massima misura possibile, dei finanziamenti del programma di Orizzonte Europa per la ricerca e lo sviluppo, al fine di sostenere e incoraggiare le attività di ricerca e sviluppo nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Motivazione

Nella proposta legislativa è presente una grave carenza, in quanto la quota del settore dell'acquacoltura nelle risorse per la ricerca e lo sviluppo dell'UE non viene aumentata. Occorre porvi rimedio. Di fatto, è necessario sottolineare che le risorse del futuro programma di ricerca e sviluppo dell'UE di Orizzonte Europa devono essere messe a disposizione, nella massima misura possibile, dei pescatori e dei produttori del settore dell'acquacoltura.

Emendamento    235

Proposta di regolamento

Capo II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Priorità 2: contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili

Priorità 2: contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante una pesca, un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili

Emendamento    236

Proposta di regolamento

Articolo 42

Testo della Commissione

Emendamento

Il FEAMP sostiene lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1379/2013.

Il FEAMP sostiene lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1379/2013, segnatamente mediante la creazione di una rete di informazione statistica sull'acquacoltura (ASIN-RISA).

Motivazione

La creazione di una rete di informazione statistica sull'acquacoltura riveste notevole importanza.

Emendamento    237

Proposta di regolamento

Capo III – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Priorità 3: consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere

Priorità 3: consentire condizioni adeguate a un’economia blu sostenibile e promuovere un ambiente marino sano per la prosperità delle comunità costiere

Motivazione

L'economia blu sostenibile implica che le attività economiche, sociali e ambientali siano parte integrante dell'ecosistema marino e che pertanto sia necessario mantenere un equilibrio volto a migliorare le condizioni di vita e il benessere delle comunità costiere locali e la protezione degli ecosistemi marini. Un'economia blu sostenibile creerà valore economico dell'ambiente marino solamente se può essere attuata in modo tale da conservarsi e da proteggere le risorse e gli ecosistemi marini.

Emendamento    238

Proposta di regolamento

Articolo 43 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Politica marittima e sviluppo di un’economia blu sostenibile

Politica marittima e sviluppo di un’economia blu sostenibile che si sviluppa entro limiti ecologici in mare e acqua dolce

Emendamento    239

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il FEAMP sostiene l’attuazione della politica marittima tramite:

Il FEAMPA sostiene l’attuazione della politica marittima e lo sviluppo di un’economia blu sostenibile tramite:

Emendamento    240

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  la promozione di un’economia blu sostenibile, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici;

(a)  la promozione di un’economia blu sostenibile, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, che assicuri il benessere umano e ambientale e che si sviluppi entro limiti ecologici in mare e in acqua dolce;

Emendamento    241

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  il recupero, la protezione e il mantenimento della diversità, della produttività, della resilienza e del valore intrinseco dei sistemi marini;

Motivazione

L'economia blu sostenibile implica che le attività economiche, sociali e ambientali siano parte integrante dell'ecosistema marino e che pertanto sia necessario mantenere un equilibrio volto a migliorare le condizioni di vita e il benessere delle comunità costiere locali e la protezione degli ecosistemi marini. Un'economia blu sostenibile creerà valore economico dell'ambiente marino solamente se può essere attuata in modo tale da conservarsi e da proteggere le risorse e gli ecosistemi marini.

Emendamento    242

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la promozione di una governance e di una gestione integrate della politica marittima, in particolare attraverso la pianificazione dello spazio marittimo, strategie per i bacini marini e la cooperazione marittima regionale;

(b)  la promozione di una governance e di una gestione integrate della politica marittima, in particolare attraverso la pianificazione dello spazio marittimo, strategie per i bacini marini, la cooperazione marittima regionale, le strategie macroregionali dell'Unione e la cooperazione transfrontaliera;

Emendamento    243

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  la promozione di un consumo e di una produzione responsabili, di tecnologie pulite, di energie rinnovabili e di flussi di ricircolo dei materiali;

Motivazione

L'economia blu sostenibile implica che le attività economiche, sociali e ambientali siano parte integrante dell'ecosistema marino e che pertanto sia necessario mantenere un equilibrio volto a migliorare le condizioni di vita e il benessere delle comunità costiere locali e la protezione degli ecosistemi marini. Un'economia blu sostenibile creerà valore economico dell'ambiente marino solamente se può essere attuata in modo tale da conservarsi e da proteggere le risorse e gli ecosistemi marini.

Emendamento    244

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il rafforzamento del trasferimento e dell’uso dei risultati della ricerca, dell’innovazione e della tecnologia nell’economia blu sostenibile, compresa la rete europea di osservazione e di dati dell’ambiente marino (EMODnet);

(c)  il rafforzamento del trasferimento e dell’uso dei risultati della ricerca, dell’innovazione e della tecnologia nell’economia blu sostenibile, compresa la rete europea di osservazione e di dati dell’ambiente marino (EMODnet) e altre reti di dati in materia di acqua dolce, al fine di garantire che i miglioramenti in termini di tecnologia ed efficienza non siano superati dalla crescita, che ci si concentri su attività economiche sostenibili conformi alle necessità delle generazioni attuali e future, e che si sviluppino le capacità e gli strumenti necessari alla transizione verso un'economia circolare in linea con la strategia dell’Unione sulla plastica in un'economia circolare;

Emendamento    245

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il miglioramento delle competenze in campo marittimo, della conoscenza degli oceani e della condivisione di dati socioeconomici sull’economia blu sostenibile;

(d)  il miglioramento delle competenze in campo marittimo, della conoscenza degli oceani e del settore dell’acqua dolce e della condivisione di dati socioeconomici e ambientali sull’economia blu sostenibile;

Emendamento    246

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  il sostegno ad azioni per la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri che prevedono indennizzi a favore dei pescatori per la raccolta in mare di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini.

Motivazione

In linea con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

Emendamento    247

Proposta di regolamento

Articolo 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 43 bis

 

Decisioni di investimento sull'economia blu

 

Le decisioni di investimento nel quadro dell'economia blu sostenibile sono fondate sui migliori pareri scientifici disponibili, in modo tale da evitare effetti negativi sull'ambiente che potrebbero compromettere la sostenibilità a lungo termine. Qualora non esistano informazioni o conoscenze adeguate, occorre adottare un approccio basato sulla precauzione, nel settore sia pubblico che privato, dal momento che è possibile realizzare azioni con potenziali effetti dannosi.

Motivazione

Il principio di precauzione è uno degli elementi fondanti del trattato sull'Unione europea, della dichiarazione di Rio e di altri accordi internazionali e convenzioni per la protezione dell'ambiente marino.

Emendamento    248

Proposta di regolamento

Articolo 45 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  l’attuazione di pertinenti accordi, misure e strumenti internazionali per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

(e)  l’attuazione di pertinenti accordi, misure e strumenti internazionali per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN nonché di misure e strumenti per ridurre al minimo l’impatto sull'ambiente marino, in particolare le catture accidentali di uccelli marini, mammiferi marini e tartarughe marine;

Emendamento    249

Proposta di regolamento

Articolo 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 45 bis

 

Disinquinamento degli oceani

 

Il FEAMP sostiene l'attuazione di misure che consentono la rimozione dai mari e dagli oceani di tutti i tipi di rifiuti, e prioritariamente della plastica, dei "continenti di plastica" e dei rifiuti pericolosi o radioattivi.

Emendamento    250

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Le procedure di pagamento relative al presente regolamento sono velocizzate per ridurre l'onere economico a carico dei pescatori. La Commissione valuta i risultati attuali per migliorare e velocizzare il processo di pagamento.

Emendamento    251

Proposta di regolamento

Articolo 47

Testo della Commissione

Emendamento

Le operazioni di finanziamento misto nell’ambito del FEAMP sono eseguite in conformità del regolamento (UE) [regolamento relativo a InvestEU] e del titolo X del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione].

Le operazioni di finanziamento misto nell’ambito del FEAMP sono eseguite in conformità del regolamento (UE) [regolamento relativo a InvestEU] e del titolo X del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione]. Entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale, la Commissione presenta agli Stati membri un insieme di orientamenti dettagliati per l'attuazione delle operazioni di finanziamento misto nei programmi operativi nazionali nell'ambito del FEAMP, rivolgendo un'attenzione particolare alle operazioni di finanziamento misto da parte di soggetti locali nel quadro dello sviluppo locale.

Emendamento    252

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La valutazione intermedia del sostegno a norma del titolo III è realizzata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull’attuazione, e comunque non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione del sostegno.

2.  La valutazione intermedia del sostegno a norma del titolo III è realizzata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull’attuazione, e comunque non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione del sostegno. Tale valutazione assume la forma di una relazione della Commissione e fornisce un'analisi dettagliata di tutti gli aspetti specifici dell'attuazione.

Motivazione

Come sottolineato dalla conferenza dei presidenti, anche la valutazione intermedia, e non solo la valutazione finale delle misure, dovrebbe essere basata su una relazione sufficientemente dettagliata, per consentire una corretta valutazione della performance del fondo.

Emendamento    253

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La Commissione comunica i risultati di tali valutazioni, corredati delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4.  La Commissione comunica le relazioni delle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Motivazione

Come sottolineato dalla conferenza dei presidenti, anche la valutazione intermedia, e non solo la valutazione finale delle misure, dovrebbe essere basata su una relazione sufficientemente dettagliata, per consentire una corretta valutazione della performance del fondo.

Emendamento    254

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Ove opportuno, la Commissione può proporre emendamenti al presente regolamento sulla base della relazione di cui al paragrafo 2.

Motivazione

Come sottolineato dalla conferenza dei presidenti, anche la valutazione intermedia, e non solo la valutazione finale delle misure, dovrebbe essere basata su una relazione sufficientemente dettagliata, per consentire una corretta valutazione della performance del fondo.

Emendamento    255

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 3 e 4;

(a)  i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, in un paese o territorio d'oltremare o in un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 3 e 4;

Emendamento    256

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali.

(b)  i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione, tra cui in particolare le organizzazioni professionali, o le organizzazioni internazionali.

Emendamento    257

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Motivazione

I casi che rientrano nell'ambito dei poteri esecutivi della Commissione, come i requisiti formali e le specifiche relative al contenuto delle relazioni della performance degli Stati membri, sono talmente importanti da richiedere un intervento significativo da parte degli Stati membri. La procedura consultiva non lo prevede, ma è necessario determinare la procedura che il comitato di gestione deve seguire.

Emendamento    258

Proposta di regolamento

Allegato I – colonna 1 – riga 3

Testo della Commissione

Emendamento

contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili

contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante una pesca, un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili

Emendamento    259

Proposta di regolamento

Allegato I – colonna 1 – riga 4

Testo della Commissione

Emendamento

Consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere

Consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere e insulari

Emendamento    260

Proposta di regolamento

Allegato I – colonna 2 – riga 3

Testo della Commissione

Emendamento

Evoluzione della redditività della flotta peschereccia dell’Unione

Evoluzione della redditività della flotta peschereccia dell’Unione e dell’occupazione in tale settore

Emendamento    261

Proposta di regolamento

Allegato I – colonna 2 – riga 4

Testo della Commissione

Emendamento

Superficie (ha) dei siti Natura 2000 e di altre zone marine protette a norma della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, interessate da misure di protezione, mantenimento e ripristino

Grado di conformità con gli obiettivi ambientali stabiliti nel quadro del piano d'azione per l'ambiente marino, a norma della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino o, in mancanza di questo, superficie (ha) dei siti Natura 2000 e di altre zone marine protette a norma della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, interessate da misure di protezione, mantenimento e ripristino

Emendamento    262

Proposta di regolamento

Allegato I – colonna 2 – riga 6 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Evoluzione della redditività delle flotte pescherecce dell'Unione e dell'occupazione in tale settore

Emendamento    263

Proposta di regolamento

Allegato II – colonna 3 – riga 4

Testo della Commissione

Emendamento

75%

85%

Emendamento    264

Proposta di regolamento

Allegato II – riga 11

 

Testo della Commissione

2

Articolo 23

2.1.

75%

 

Acquacoltura

 

 

Emendamento

2

Articolo 23

2.1.

85%

 

Acquacoltura

 

 

 

Pesca

2.1

75%

Emendamento    265

Proposta di regolamento

Allegato II – riga 11 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

 

 

 

 

Emendamento

2

Articolo 23 bis

X

75%

 

Rete di informazione statistica dell'acquacoltura

 

 

Emendamento    266

Proposta di regolamento

Allegato II – riga 12

 

Testo della Commissione

2

Articolo 24

2.1.

75%

 

Commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura

 

 

Emendamento

3

Articolo 24

3.1

75%

 

Commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura

 

 

Emendamento    267

Proposta di regolamento

Allegato II – riga 13

 

Testo della Commissione

2

Articolo 25

2.1.

75%

 

Trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura

 

 

Emendamento

3

Articolo 25

3.1.

75%

 

Trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura

 

 

Emendamento    268

Proposta di regolamento

Allegato III – colonna 3 – riga 2

Testo della Commissione

Emendamento

30%

55%

Emendamento    269

Proposta di regolamento

Allegato III – colonna 2 – riga 6

 

Testo della Commissione

 

Operazioni nelle isole greche periferiche e nelle isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo

 

Emendamento

 

Operazioni nelle isole irlandesi periferiche, nelle isole greche e nelle isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo

 

Emendamento    270

Proposta di regolamento

Allegato III – riga 17 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

 

 

 

Emendamento

16 bis.

Operazioni effettuate dai beneficiari di progetti collettivi

60%

Emendamento    271

Proposta di regolamento

Allegato III – riga 17 ter (nuova)

 

Testo della Commissione

 

 

 

Emendamento

16 ter.

Operazioni realizzate da un'organizzazione interprofessionale, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori

75%

Emendamento    272

Proposta di regolamento

Allegato IV – colonna 4 – riga 9

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

40%

50%

Emendamento    273

Proposta di regolamento

Allegato IV – riga 11 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

 

 

 

 

Emendamento

Articolo 22 bis Ricerca scientifica e raccolta di dati sull'impatto degli uccelli migratori sull'acquacoltura

2.1.

0%

100%

Emendamento    274

Proposta di regolamento

Allegato IV – colonna 4 – riga 13

Testo della Commissione

Emendamento

40%

75%

Emendamento    275

Proposta di regolamento

Allegato IV – colonna 4 – riga 14

Testo della Commissione

Emendamento

0%

20%

  • [1]  GU C ... del …, pag. ….
  • [2]  GU C 361 del 5.10.2018, pag. 9.

MOTIVAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Scopo della proposta della Commissione è istituire il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo 2021-2027. Il Fondo è finalizzato a dirigere in modo mirato i finanziamenti erogati dal bilancio dell'Unione per sostenere la politica comune della pesca (PCP), la politica marittima dell'Unione e gli impegni internazionali dell'Unione in materia di governance degli oceani, in particolare nel contesto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Tale sostegno finanziario costituisce uno strumento essenziale per garantire attività di pesca sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine, la sicurezza alimentare grazie all’approvvigionamento di prodotti ittici, la crescita di un’economia blu sostenibile e mari ed oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

In qualità di attore globale degli oceani e quinto produttore mondiale di prodotti ittici, l’Unione ha una grande responsabilità per la protezione, la conservazione e l’uso sostenibile degli oceani e delle risorse che ne derivano. Preservare i mari e gli oceani è infatti di vitale importanza per una popolazione mondiale in rapida crescita. Riveste inoltre un interesse socioeconomico per l’Unione: un’economia blu sostenibile stimola gli investimenti, l’occupazione e la crescita, promuove la ricerca e l’innovazione e contribuisce alla sicurezza energetica grazie all’energia oceanica. Inoltre, mari e oceani sicuri e protetti sono essenziali per un efficace controllo delle frontiere e per la lotta globale contro la criminalità marittima, e consentono quindi di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini in materia di sicurezza. Queste priorità rendono necessario il sostegno finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMP.

POSIZIONE DEL RELATORE

Un bilancio che risponde alle esigenze del settore

Il nuovo Fondo per la pesca riguarderà il periodo 2021-2027 con una dotazione finanziaria di 6,14 miliardi di EUR, conformemente alla proposta della Commissione europea per il prossimo quadro finanziario pluriennale. Ciò rappresenta un calo del 5% rispetto all'attuale dotazione di bilancio del FEAMP. Allo stesso tempo, la Commissione propone di ridurre i fondi per la gestione concorrente al fine di destinare maggiori risorse alla gestione diretta e indiretta.

Il relatore desidera sottolineare l'importanza del settore marittimo, della pesca e dell'acquacoltura in Europa, che riguarda più di 85 000 pescherecci, dà lavoro a più di 340 000 persone nell'intera filiera e produce oltre 6 000 000 di tonnellate di pesce e prodotti ittici di alta qualità e ricchi sotto il profilo nutrizionale. L'impatto socioeconomico di questo settore è ingente in molte regioni costiere che da esso dipendono fortemente e che con esso hanno un legame importante dal punto di vista culturale ed etnografico.

Tuttavia esistono numerosi problemi dovuti all'applicazione della PCP, come ad esempio l'eliminazione dei rigetti in mare o il raggiungimento del rendimento massimo sostenibile (MSY), in aggiunta agli altri problemi conseguenti al processo della Brexit e a quelli derivanti dalle nuove sfide determinate quotidianamente dal mercato e dalla produzione globale di proteine di origine marina.

Per questo motivo è importante disporre di un fondo per la pesca specifico, considerevole e accessibile a tutti. È altrettanto importante salvaguardare le risorse di bilancio necessarie per affrontare tali problemi e le sfide che riguardano il settore marittimo e quello della pesca, tenendo conto della dotazione di bilancio dell'UE già molto esigua assegnata a tale politica.

L'attuale FEAMP rappresenta solo lo 0,6 % del totale del bilancio generale dell'UE per il periodo 2014-2020. Qualsiasi riduzione dei finanziamenti nel settore della pesca non ha quasi alcuna ripercussione sul bilancio dell'UE, ma può avere notevoli conseguenze per i pescatori e le regioni costiere.

La Brexit non deve essere addotta come scusa per ridurre i finanziamenti nel settore della pesca, date le sfide importanti che questo processo comporta per la tutela ambientale, la produzione e il commercio.

Flessibilità e semplificazione delle misure ammissibili

In termini generali, l'approccio della Commissione ha imboccato la direzione giusta in quanto mira a introdurre elementi quali la flessibilità nell'elaborazione dei programmi nazionali e la semplificazione amministrativa. Accolgo con particolare favore la possibilità di offrire soluzioni ad hoc nei confronti delle diverse specificità e sfide nelle regioni dell'UE, evitando un approccio unico "uguale per tutti". Tuttavia permangono alcuni dubbi circa i risultati finali di tale approccio.

La proposta sembra basarsi sul principio di autorizzare tutte le misure non esplicitamente vietate, anche se tale principio non è esplicitato nel testo del regolamento, il che può dare adito a confusione.

Ciò che rende la lettura persino meno chiara è che la Commissione propone di finanziare una serie di misure, non specificate nel testo, purché rientrino nei "settori di sostegno" identificati nel futuro regolamento nell'ambito di ciascuna "priorità" (considerando 11). Ad esempio, nell'ambito della priorità 1 "pesca sostenibile", gli unici "settori di sostegno" comprendono: gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce (incentrata sull'arresto definitivo delle attività); arresto straordinario delle attività di pesca; controllo e applicazione; raccolta dei dati; regime di indennizzo nelle regioni ultraperiferiche; tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. La questione è se nell'ambito di questi "settori di sostegno" sia possibile richiedere finanziamenti, ad esempio per determinate misure finanziate nel quadro dell'attuale FEAMP, tra cui: innovazione; servizi di consulenza; partenariati tra pescatori e scienziati; promozione del capitale umano; diversificazione; giovani pescatori; salute e sicurezza; eventi climatici avversi; e molti altri aspetti.

Inoltre, la flessibilità del futuro fondo dipende anche dalle modalità di elaborazione dei programmi da parte degli Stati membri. Ogni Stato membro fisserà le priorità e gli obiettivi strategici per la gestione sostenibile della pesca, nel rispetto di un calendario che gli consenta di elaborare le misure che ritiene appropriate, ma con l'obbligo di conseguire i risultati attesi, se desidera ricevere i finanziamenti dell'UE. La Commissione effettuerà ogni anno una verifica della performance che potrebbe condurre a potenziali azioni correttive.

Sebbene ciò possa risultare logico per una spesa efficiente del denaro pubblico, le condizioni imposte dalle proposte relative al FEAMP e al regolamento recante disposizioni comuni sono draconiane e le norme sono di gran lunga troppo impegnative per le pubbliche amministrazioni. Ciò non solo scoraggerebbe sicuramente gli operatori dal chiedere fondi, ma impedirebbe alle amministrazioni di elaborare programmi ambiziosi.

Occorre osservare che la commissione per la pesca non ha voce in capitolo nel testo finale del regolamento recante disposizioni comuni.

Vi è quindi il rischio di affrontare lo stesso problema del mancato assorbimento dei fondi incontrato nell'attuale periodo finanziario. Oggi, più di quattro anni dopo l'adozione dell'attuale FEAMP, solo l'11 % del Fondo è stato speso dagli Stati membri, principalmente a causa di procedure complesse e della scarsa cooperazione da parte della Commissione. I pescatori, soprattutto quelli di piccole dimensioni, sono frustrati e scoraggiati dai requisiti necessari per ricevere i finanziamenti.

Di conseguenza, per gli operatori e le amministrazioni è necessaria una maggiore chiarezza e certezza del diritto.

Settori specifici di sostegno

Il nuovo FEAMP finanzierà le misure di cessazione temporanea e definitiva (demolizione) richieste dal settore. La proposta è tuttavia estremamente impegnativa in termini di condizioni.

Il futuro fondo deve aiutare il settore della pesca ad attuare un processo di ristrutturazione resosi necessario per una serie di ragioni, e tale processo può comprendere misure quali la sostituzione dei motori inquinanti e l'ammodernamento di imbarcazioni non sicure.

Anche se il FEAMP attribuisce una particolare importanza socioeconomica all'attività di pesca nelle regioni costiere dell'UE e alla pesca costiera, artigianale, tradizionale e su piccola scala, i finanziamenti relativi al processo di ristrutturazione dovrebbero essere disponibili per l'intera flotta.

Il relatore non concorda con il divieto dei meccanismi di intervento quali gli aiuti allo stoccaggio, che impedirebbero di reagire in caso di situazioni estreme di squilibri di mercato.

Un altro elemento che il relatore ritiene problematico è che tutti gli investimenti produttivi nell'ambito dell'acquacoltura e gli investimenti concernenti il settore della trasformazione verrebbero finanziati soltanto mediante strumenti finanziari, il che avrà luogo inoltre nel quadro di un nuovo regolamento recante disposizioni comuni. Benché siano disponibili strumenti finanziari ad hoc per finanziare gli investimenti produttivi nell'economia blu, dovrebbe essere prevista anche la possibilità di ricorrere ad aiuti diretti per determinate azioni.

Il caso specifico delle regioni ultraperiferiche

La Commissione europea propone nuove dotazioni finanziarie a favore delle regioni ultraperiferiche (RUP), che rappresenterebbero l'importo minimo che dovrebbe essere destinato loro dagli Stati membri interessati. All'interno di tali dotazioni l'importo destinato alla compensazione dei costi aggiuntivi verrebbe limitato ad un massimo del 50 % di ciascuna dotazione. Ciò determina una riduzione del 32,7 % e del 24,2 % dei fondi assegnati rispettivamente alle Isole Canarie e alla Francia per quanto concerne le compensazioni nell'attuale FEAMP.

Il relatore si chiede quale sia il criterio che induce la Commissione a proporre un tale massimale. Si tratta di una condizione molto rigida. Le RUP dovrebbero avere il potere discrezionale e la flessibilità necessaria per assegnare i fondi in funzione delle loro esigenze. Occorre osservare che la compensazione dei costi supplementari incoraggia gli operatori a produrre e a commercializzare i prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni in cui i prodotti a basso costo e di scarsa qualità inonderebbero i loro mercati. La proposta della Commissione è pertanto contraria agli sforzi intesi a garantire l'autosufficienza. Giova notare che l'assorbimento dei fondi per questa misura è, in generale, del 100 %.

La proposta della Commissione non consente il rinnovo delle flotte artigianali e tradizionali nelle RUP. Il relatore ritiene che ciò dovrebbe essere possibile laddove le risorse lo consentano. Non è giusto che l'UE difenda il diritto dei paesi in via di sviluppo e delle piccole isole a rinnovare le loro flotte negli stessi bacini marini in cui sono situate alcune RUP, impedendo nel contempo di esercitare il medesimo diritto ai suoi stessi territori.

Occorre osservare che in alcune RUP la flotta odierna è composta da piroghe di legno senza motore e che abbondanti risorse ittiche (per lo più pelagiche) al largo della costa non vengono sfruttate. Di fatto le RUP hanno iniziato ad essere incluse nella PCP quando negli anni '90 è stata introdotta la limitazione dello sforzo di pesca, inoltre le richieste per rinnovare le loro flotte non sono state presentate in tempo utile. Nel frattempo non è più possibile avvalersi di tale possibilità.

Un altro importante elemento relativo alle RUP è la necessità di istituire, a lungo termine, uno strumento specificamente dedicato al sostegno della pesca in tali regioni, sul modello del regime POSEI (programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità) per l'agricoltura. Va osservato che la decisione del Consiglio del 1989 relativa alla creazione di tali programmi è applicabile a tutti i settori economici.

Un nuovo elemento della proposta della Commissione è che ciascuna RUP deve giustamente presentare un piano d'azione strategico dettagliato, il quale tuttavia potrebbe condurre a oneri inutili e al rifiuto da parte della Commissione di assegnare i fondi se non sono soddisfatte le rigorose condizioni imposte. Pertanto i piani d'azione potrebbero rappresentare un'opportunità, ma alla fine potrebbero rivelarsi un vincolo.

Manca inoltre la deroga per una procedura semplificata per la concessione di aiuti di Stato operativi alle RUP, che esistono nell'attuale FEAMP e che si basano sul modello POSEI dell'agricoltura.

Infine, il relatore desidera chiarire che il finanziamento dei FAD ancorati (dispositivi aggregati per la pesca), attorno ai quali i pescatori artigianali e tradizionali pescano con palangari, uno strumento perfettamente sostenibile, che è stato possibile nell'ambito dell'attuale FEAMP, continua ad essere possibile, in quanto non è espressamente vietato.

Acquacoltura, trasformazione e mercati

Il FEAMP dovrebbe rilanciare la promozione e lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura. In alcuni Stati membri persistono difficoltà nell'accesso allo spazio e le procedure per il rilascio delle licenze permangono onerose. Ciò rende difficile per il settore migliorare l'immagine e la competitività dei prodotti di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere concesso mediante sovvenzioni in materia di investimenti produttivi, innovazione, acquisizione di competenze professionali, miglioramento delle condizioni di lavoro, misure compensative intese a fornire servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura, con la possibilità di consentire anche strumenti finanziari nel caso di investimenti produttivi.

È opportuno continuare a sostenere anche il settore della trasformazione e della commercializzazione per rafforzarne la competitività.

Conclusioni

I principi e gli obiettivi proposti per il nuovo FEAMP per il periodo 2021-2027 sono lodevoli. Sussistono tuttavia dubbi in merito all'apparente flessibilità e alla dotazione di bilancio. Le sfide che l'UE intende affrontare a livello mondiale nel settore della pesca e degli affari marittimi non saranno soddisfatte con meno risorse di bilancio.

PARERE DELLA commissione per i bilanci (23.11.2018)

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Relatore per parere: Eider Gardiazabal Rubial

BREVE MOTIVAZIONE

L'obiettivo generale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) è di sostenere gli obiettivi della PCP, una politica di competenza esclusiva dell'UE, di sviluppare ulteriormente la politica marittima integrata dell'UE, nonché di sostenere gli impegni internazionali dell'Unione nel settore della governance degli oceani, in modo complementare rispetto alla politica di coesione, alla PCP e ad altre politiche dell'UE.

Il FEAMP è essenziale nel periodo 2021-2027 ed è inoltre fondamentale potenziare in misura sostanziale il settore della pesca, anche per quanto concerne la sua dotazione finanziaria.

Massimale proposto nel QFP per il FEAMP, in milioni di EUR.

 

QFP 2014-2020 UE-27 a prezzi costanti 2018

QFP 2021-2027 a prezzi costanti 2018

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

6.243

6.866

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 bis.  ricorda che il Parlamento europeo ha approvato due risoluzioni, il 14 marzo e il 30 maggio 2018, sul quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027;

Emendamento    2

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 ter.  evidenzia l'importanza dei principi orizzontali che dovrebbero supportare il QFP 2021‑2027 e tutte le relative politiche dell'UE; osserva che il Parlamento europeo ha ribadito, in tale contesto, la propria posizione secondo cui l'UE deve tener fede all'impegno assunto di essere all'avanguardia nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e ha deplorato l'assenza di un impegno chiaro e visibile in tal senso nelle proposte per il QFP;

Emendamento    3

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 quater.  sottolinea la propria posizione secondo cui, a seguito dell'accordo di Parigi, le spese orizzontali per le politiche climatiche dovrebbero essere sensibilmente incrementate rispetto all'attuale QFP e raggiungere quanto prima, e comunque al più tardi entro il 2027, una quota del 30 %.

Emendamento    4

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 quinquies.  ricorda che, nella risoluzione del 14 marzo 2018, il Parlamento europeo ha posto l'accento sull'importanza socioeconomica ed ecologica del settore della pesca, dell'ambiente marino e dell'"economia blu" e sul loro contributo all'autonomia alimentare sostenibile dell'UE in termini di garanzia della sostenibilità dell'acquacoltura e della pesca europee e di riduzione dell'impatto ambientale; rammenta inoltre che il Parlamento ha chiesto che il livello delle dotazioni finanziarie destinate al settore della pesca nell'attuale QFP sia mantenuto e che, laddove dovessero sorgere nuove esigenze, le dotazioni finanziarie destinate agli affari marittimi siano aumentate;

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Il 14 marzo e il 30 maggio 2018 il Parlamento europeo ha evidenziato, nella risoluzione sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l'importanza dei principi orizzontali che dovrebbero supportare il QFP 2021-2027 e tutte le relative politiche dell'UE. Il Parlamento ha ribadito, in tale contesto, la propria posizione secondo cui l'UE deve tener fede all'impegno assunto di essere all'avanguardia nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e ha deplorato l'assenza di un impegno chiaro e visibile in tal senso nelle proposte per il QFP. Il Parlamento ha chiesto pertanto l'integrazione degli OSS in tutte le politiche e le iniziative dell'UE del prossimo QFP. Esso ribadisce inoltre che sarà possibile realizzare un'Europa più forte e più ambiziosa soltanto dotandola di maggiori risorse finanziarie; chiede, pertanto, di continuare a sostenere le politiche esistenti, in particolare quelle dell'UE consolidate da tempo e sancite dai trattati, vale a dire la politica agricola comune, la politica comune della pesca e la politica di coesione, poiché queste apportano ai cittadini dell'UE i vantaggi tangibili del progetto europeo.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)  Nelle sue risoluzioni del 14 marzo e del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il Parlamento europeo ha sottolineato inoltre che l'eliminazione delle discriminazioni è indispensabile per rispettare gli impegni assunti dall'UE in vista della realizzazione di un'Europa inclusiva. Il Parlamento ha pertanto chiesto un impegno per l'integrazione della dimensione di genere e la parità di genere in tutte le politiche e le iniziative UE del prossimo QFP.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater)  Inoltre, nelle sue risoluzioni del 14 marzo e del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il Parlamento europeo ha sottolineato che, a seguito dell'accordo di Parigi, le spese orizzontali per le politiche climatiche dovrebbero essere sensibilmente incrementate rispetto all'attuale QFP e raggiungere quanto prima, e comunque al più tardi entro il 2027, una quota del 30 %.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelte in base alle rispettive capacità di realizzare le priorità stabilite per le azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inadempienza. Si dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione].

(7)  Le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelte in base alle rispettive capacità di realizzare le priorità stabilite per le azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di inadempienza. Si dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione].

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Il quadro finanziario pluriennale stabilito nel regolamento (UE) xx/xx prevede che il bilancio dell'Unione deve continuare a sostenere le politiche della pesca e degli affari marittimi. Il bilancio del FEAMP dovrebbe ammontare, a prezzi correnti, a 6 140 000 000 EUR. Le risorse del FEAMP dovrebbero essere suddivise tra gestione concorrente, diretta e indiretta. Al sostegno in regime di gestione concorrente dovrebbe essere assegnato un importo di 5 311 000 000 EUR e a quello in regime di gestione diretta e indiretta un importo di 829 000 000 EUR. Per garantire stabilità, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi della PCP, le dotazioni nazionali in regime di gestione concorrente per il periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbero essere definite sulla base delle quote del FEAMP 2014-2020. Importi specifici dovrebbero essere riservati alle regioni ultraperiferiche, al controllo e all'applicazione delle norme, alla raccolta e al trattamento dei dati a fini scientifici e di gestione della pesca, mentre agli importi per l'arresto definitivo e l'arresto straordinario delle attività di pesca dovrebbe essere applicato un massimale.

(8)  Il quadro finanziario pluriennale stabilito nel regolamento (UE) xx/xx prevede che il bilancio dell'Unione deve continuare a sostenere le politiche della pesca e degli affari marittimi. Il bilancio del FEAMP dovrebbe ammontare a 6 866 943 600 EUR a prezzi costanti 2018 (7 739 176 524 EUR a prezzi correnti). Le risorse del FEAMP dovrebbero essere suddivise tra gestione concorrente, diretta e indiretta. Al sostegno in regime di gestione concorrente dovrebbe essere assegnato un importo di 5 939 794 375 EUR a prezzi costanti 2018 (6 694 261 648 EUR a prezzi correnti) e a quello in regime di gestione diretta e indiretta un importo di 927 149 225 EUR a prezzi costanti 2018 (1 044 914 876 EUR a prezzi correnti). Per garantire stabilità, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi della PCP, le dotazioni nazionali in regime di gestione concorrente per il periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbero essere definite sulla base delle quote del FEAMP 2014-2020. Importi specifici dovrebbero essere riservati alle regioni ultraperiferiche, al controllo e all'applicazione delle norme, alla raccolta e al trattamento dei dati a fini scientifici e di gestione della pesca, mentre agli importi per l'arresto definitivo e l'arresto straordinario delle attività di pesca dovrebbe essere applicato un massimale.

__________________

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6 GU C […] del […], pag. […].

6 GU C […] del […], pag. […].

Motivazione

La ripartizione della dotazione finanziaria del programma proposta dalla commissione per i bilanci rappresenta soltanto una traduzione aritmetica indicativa derivante dalla modifica della dotazione generale del programma e non pregiudica la ripartizione decisa in seno alla commissione competente.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Il FEAMP dovrebbe basarsi su quattro priorità: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine; contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante un'acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili; consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere; rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Tali priorità dovrebbero essere perseguite attraverso la gestione concorrente, diretta e indiretta.

(10)  Il FEAMP dovrebbe basarsi su quattro priorità: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine; contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante una pesca, un'acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili; consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere, comprese le isole e le regioni ultraperiferiche; rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Tali priorità dovrebbero essere perseguite attraverso la gestione concorrente, diretta e indiretta.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Tenuto conto dell'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con l'impegno assunto dall'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire a integrare le azioni per il clima e a raggiungere un obiettivo complessivo del 25 % della spesa del bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni intraprese nell'ambito del presente regolamento dovrebbero permettere di destinare il 30 % della dotazione finanziaria complessiva del FEAMP agli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del FEAMP e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di revisione e valutazione.

(13)  Tenuto conto dell'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con l'impegno assunto dall'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire a integrare le azioni per il clima e a raggiungere un obiettivo complessivo di almeno il 25 % della spesa del bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima nel periodo del QFP 2021‑2027 nonché un obiettivo annuale del 30 % non appena possibile e al più tardi entro il 2027. Le azioni intraprese nell'ambito del presente regolamento dovrebbero permettere di destinare il 35 % della dotazione finanziaria complessiva del FEAMP agli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del FEAMP e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di revisione e valutazione.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Il FEAMP dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'Unione. Tale contributo dovrebbe essere monitorato mediante l'applicazione di marcatori dell'Unione in materia di ambiente e formare oggetto di relazioni periodiche nel contesto delle valutazioni e delle relazioni annuali sulla performance.

(14)  Il FEAMP dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'Unione, tenendo debitamente conto della coesione sociale. Tale contributo dovrebbe essere monitorato mediante l'applicazione di marcatori dell'Unione in materia di ambiente e formare oggetto di relazioni periodiche nel contesto delle valutazioni e delle relazioni annuali sulla performance.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  La pesca ha una funzione essenziale nel garantire la sussistenza e preservare il patrimonio culturale di molte comunità costiere dell'Unione, in particolare nelle regioni in cui la piccola pesca costiera svolge un ruolo importante. Con un'età media che in molte comunità di pescatori supera i 50 anni, il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività continuano a rappresentare una sfida importante.

(18)  La pesca ha una funzione essenziale nel garantire la sussistenza e preservare il patrimonio culturale di molte comunità costiere, isole e regioni ultraperiferiche dell'Unione, in particolare nelle regioni in cui la piccola pesca costiera svolge un ruolo importante. Con un'età media che in molte comunità di pescatori supera i 50 anni, il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività continuano a rappresentare una sfida importante.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  La pesca e l'acquacoltura contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. Tuttavia l'Unione importa attualmente oltre il 60% del suo approvvigionamento di prodotti della pesca e dipende quindi fortemente dai paesi terzi. Incoraggiare il consumo di proteine di pesce prodotte nell'Unione con standard di qualità elevati e a prezzi accessibili per i consumatori costituisce una sfida importante.

(31)  L'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile ha identificato nel porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare e migliorare la nutrizione uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS 2). L'Unione è pienamente impegnata a perseguire tale obiettivo e la sua attuazione. In tale contesto, la pesca e l'acquacoltura contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. Tuttavia l'Unione importa attualmente oltre il 60% del suo approvvigionamento di prodotti della pesca e dipende quindi fortemente dai paesi terzi. Incoraggiare il consumo di proteine di pesce prodotte nell'Unione con standard di qualità elevati e a prezzi accessibili per i consumatori costituisce una sfida importante.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la promozione e lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, compresa l'acquacoltura d'acqua dolce, per l'allevamento di animali acquatici e la coltivazione di piante acquatiche per la produzione di prodotti alimentari e di altre materie prime. In alcuni Stati membri la complessità delle procedure amministrative, ad esempio per l'accesso allo spazio e il rilascio delle licenze, rende difficile per il settore migliorare l'immagine e la competitività dei prodotti di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per l'acquacoltura elaborati sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero essere ammissibili al sostegno le azioni per la sostenibilità ambientale, gli investimenti produttivi, l'innovazione, l'acquisizione di competenze professionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le misure compensative intese a fornire servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura. Dovrebbero inoltre essere ammissibili le azioni in materia di sanità pubblica, i regimi di assicurazione degli stock d'acquacoltura e le azioni per la salute e il benessere degli animali. Tuttavia, nel caso di investimenti produttivi il sostegno dovrebbe essere erogato unicamente attraverso strumenti finanziari e InvestEU, che esercitano un maggiore effetto leva sul mercato e sono pertanto più adatti ad affrontare i problemi di finanziamento del settore rispetto alle sovvenzioni.

(32)  Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la promozione e lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, compresa l'acquacoltura d'acqua dolce e i sistemi chiusi di contenimento, per l'allevamento di animali acquatici e la coltivazione di piante acquatiche per la produzione di prodotti alimentari e di altre materie prime. In alcuni Stati membri la complessità delle procedure amministrative, ad esempio per l'accesso allo spazio e il rilascio delle licenze, rende difficile per il settore migliorare l'immagine e la competitività dei prodotti di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per l'acquacoltura elaborati sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero essere ammissibili al sostegno le azioni per la sostenibilità ambientale, gli investimenti produttivi, l'innovazione, l'acquisizione di competenze professionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le misure compensative intese a fornire servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura. Dovrebbero inoltre essere ammissibili le azioni in materia di sanità pubblica, i regimi di assicurazione degli stock d'acquacoltura e le azioni per la salute e il benessere degli animali. Tuttavia, nel caso di investimenti produttivi il sostegno dovrebbe essere erogato unicamente attraverso strumenti finanziari e InvestEU, che esercitano un maggiore effetto leva sul mercato e sono pertanto più adatti ad affrontare i problemi di finanziamento del settore rispetto alle sovvenzioni.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  La creazione di posti di lavoro nelle regioni costiere si basa sullo sviluppo a livello locale di un'economia blu sostenibile che conferisca nuova vitalità al tessuto sociale di tali regioni. Entro il 2030 la crescita delle industrie e dei servizi oceanici potrebbe superare quella dell'economia mondiale e contribuire in misura significativa all'occupazione e alla crescita. La sostenibilità della crescita blu dipende dall'innovazione e dagli investimenti a favore di nuove attività marittime e della bioeconomia, tra cui modelli di turismo sostenibile, l'energia oceanica rinnovabile, la cantieristica navale innovativa di alta gamma e nuovi servizi portuali, che possano creare posti di lavoro e rafforzare nel contempo lo sviluppo locale. Mentre gli investimenti pubblici a favore dell'economia blu sostenibile dovrebbero essere integrati nel bilancio complessivo dell'Unione, il FEAMP dovrebbe concentrarsi in modo specifico sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile e sull'eliminazione delle strozzature, al fine di agevolare gli investimenti e lo sviluppo di nuovi mercati e tecnologie o servizi. Il sostegno allo sviluppo dell'economia blu sostenibile dovrebbe essere erogato in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta.

(35)  La creazione di posti di lavoro nelle regioni costiere si basa sullo sviluppo a livello locale di un'economia blu sostenibile che conferisca nuova vitalità al tessuto sociale di tali regioni, comprese le isole e le regioni ultraperiferiche. Entro il 2030 la crescita delle industrie e dei servizi oceanici potrebbe superare quella dell'economia mondiale e contribuire in misura significativa all'occupazione e alla crescita. La sostenibilità della crescita blu dipende dall'innovazione e dagli investimenti a favore di nuove attività marittime e della bioeconomia, tra cui modelli di turismo sostenibile, l'energia oceanica rinnovabile, la cantieristica navale innovativa di alta gamma e nuovi servizi portuali, che possano creare posti di lavoro e rafforzare nel contempo lo sviluppo locale. Mentre gli investimenti pubblici a favore dell'economia blu sostenibile dovrebbero essere integrati nel bilancio complessivo dell'Unione, il FEAMP dovrebbe concentrarsi in modo specifico sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile e sull'eliminazione delle strozzature, al fine di agevolare gli investimenti e lo sviluppo di nuovi mercati e tecnologie o servizi. Il sostegno allo sviluppo dell'economia blu sostenibile dovrebbe essere erogato in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Lo sviluppo di un'economia blu sostenibile dipende in ampia misura dall'esistenza di partenariati tra attori locali che contribuiscano alla vitalità delle comunità e delle economie delle regioni costiere e interne. Il FEAMP dovrebbe offrire strumenti per promuovere questo tipo di partenariati. A tal fine dovrebbe essere disponibile nell'ambito della gestione concorrente un sostegno a favore dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). Tale approccio stimola la diversificazione economica in un contesto locale grazie allo sviluppo di attività di pesca e acquacoltura costiere e interne e di un'economia blu sostenibile. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero aiutare le comunità locali a sfruttare più efficacemente e a trarre vantaggio dalle opportunità offerte dall'economia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali. Ogni partenariato locale dovrebbe pertanto rispecchiare l'asse principale della sua strategia garantendo una partecipazione equilibrata e un'adeguata rappresentanza di tutti i pertinenti portatori di interessi dell'economia blu locale sostenibile.

(36)  Lo sviluppo di un'economia blu sostenibile dipende in ampia misura dall'esistenza di partenariati tra attori locali che contribuiscano alla vitalità e sostenibilità delle popolazioni delle comunità e delle economie delle regioni costiere, isolane e interne. Il FEAMP dovrebbe offrire strumenti per promuovere questo tipo di partenariati. A tal fine dovrebbe essere disponibile nell'ambito della gestione concorrente un sostegno a favore dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). Tale approccio stimola la diversificazione economica in un contesto locale grazie allo sviluppo di attività di pesca e acquacoltura costiere e interne e di un'economia blu sostenibile. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero aiutare le comunità locali a sfruttare più efficacemente e a trarre vantaggio dalle opportunità offerte dall'economia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali. Ogni partenariato locale dovrebbe pertanto rispecchiare l'asse principale della sua strategia garantendo una partecipazione equilibrata e un'adeguata rappresentanza di tutti i pertinenti portatori di interessi dell'economia blu locale sostenibile.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  Nell'ambito della gestione diretta e indiretta il FEAMP dovrebbe concentrarsi sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile promuovendo una governance e una gestione integrate della politica marittima, migliorando il trasferimento e l'uso dei risultati della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia nell'economia blu sostenibile, migliorando le competenze in campo marittimo, la conoscenza degli oceani e la condivisione di dati socioeconomici sull'economia blu sostenibile, promuovendo un'economia blu sostenibile a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici e creando pipeline di progetti e strumenti di finanziamento innovativi. La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche dovrebbe essere presa in debita considerazione in relazione agli ambiti suddetti.

(38)  Nell'ambito della gestione diretta e indiretta il FEAMP dovrebbe concentrarsi sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile promuovendo una governance e una gestione integrate della politica marittima, migliorando il trasferimento e l'uso dei risultati della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia nell'economia blu sostenibile, migliorando le competenze in campo marittimo, la conoscenza degli oceani e la condivisione di dati socioeconomici sull'economia blu sostenibile, promuovendo un'economia blu sostenibile a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici e creando pipeline di progetti e strumenti di finanziamento innovativi. La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche e delle isole di cui all'articolo 174 TFUE dovrebbe essere presa in debita considerazione in relazione agli ambiti suddetti.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(42 bis)  L'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile ha identificato nel raggiungimento dell'uguaglianza di genere e nell'emancipazione di tutte le donne e le ragazze uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS 5). L'Unione è pienamente impegnata a perseguire tale obiettivo e la sua attuazione. In tale contesto, l'eliminazione delle discriminazioni è essenziale per realizzare gli impegni dell'UE a favore di un'Europa inclusiva. Gli impegni per l'integrazione della dimensione di genere e per la parità di genere dovrebbero pertanto figurare in tutte le politiche dell'UE, compreso il presente regolamento.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Nell'ambito della gestione concorrente, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un unico programma che dovrebbe essere approvato dalla Commissione. Nel contesto della regionalizzazione, e per incoraggiare gli Stati membri ad attuare un approccio più strategico nella stesura dei programmi, la Commissione dovrebbe elaborare per ciascun bacino marino un'analisi che individui i punti di forza e le carenze comuni per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale analisi dovrebbe orientare gli Stati membri e la Commissione nella negoziazione di ciascun programma, tenendo conto delle sfide e delle esigenze regionali. Nel valutare i programmi la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali le sfide socioeconomiche ed ambientali della PCP, la performance socioeconomica dell'economia blu sostenibile, le problematiche a livello dei bacini marini, la conservazione e il ripristino degli ecosistemi marini, la riduzione dei rifiuti marini, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi.

(43)  Nell'ambito della gestione concorrente, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un unico programma che dovrebbe essere approvato dalla Commissione. Nel contesto della regionalizzazione, e per incoraggiare gli Stati membri ad attuare un approccio più strategico nella stesura dei programmi, la Commissione dovrebbe elaborare per ciascun bacino marino un'analisi che individui i punti di forza e le carenze comuni per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale analisi dovrebbe orientare gli Stati membri e la Commissione nella negoziazione di ciascun programma, tenendo conto delle sfide e delle esigenze regionali. Nel valutare i programmi la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali le sfide socioeconomiche ed ambientali della PCP, la performance socioeconomica dell'economia blu sostenibile, in particolare in relazione alla piccola pesca costiera, le problematiche a livello dei bacini marini, la conservazione e il ripristino degli ecosistemi marini, la riduzione dei rifiuti marini, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La dotazione finanziaria per l'esecuzione del FEAMP per il periodo 2021-2027 ammonta a 6 140 000 000 EUR a prezzi correnti.

1.  La dotazione finanziaria per l'esecuzione del FEAMP per il periodo 2021-2027 ammonta a 6 866 943 600 EUR a prezzi costanti 2018 (7 739 176 524 EUR a prezzi correnti).

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione concorrente di cui al titolo II ammonta a 5 311 000 000 EUR a prezzi correnti, secondo la ripartizione annuale stabilita nell'allegato V.

1.  La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione concorrente di cui al titolo II ammonta a 5 939 794 375 EUR a prezzi costanti 2018 (6 694 261 648 EUR a prezzi correnti), secondo la ripartizione annuale stabilita nell'allegato V.

Motivazione

La ripartizione della dotazione finanziaria del programma proposta dalla commissione per i bilanci rappresenta soltanto una traduzione aritmetica indicativa derivante dalla modifica della dotazione generale del programma e non pregiudica la ripartizione decisa in seno alla commissione competente.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  102 000 000 EUR per le Azzorre e Madera;

(a)  114 076 262 EUR a prezzi costanti 2018 (128 566 125 EUR a prezzi correnti) per le Azzorre e Madera;

Motivazione

La ripartizione della dotazione finanziaria del programma proposta dalla commissione per i bilanci rappresenta soltanto una traduzione aritmetica indicativa derivante dalla modifica della dotazione generale del programma e non pregiudica la ripartizione decisa in seno alla commissione competente.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  82 000 000 EUR per le Isole Canarie;

(b)  91 708 367 EUR a prezzi costanti 2018 (103 357 081 EUR a prezzi correnti) per le Isole Canarie;

Motivazione

La ripartizione della dotazione finanziaria del programma proposta dalla commissione per i bilanci rappresenta soltanto una traduzione aritmetica indicativa derivante dalla modifica della dotazione generale del programma e non pregiudica la ripartizione decisa in seno alla commissione competente.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  131 000 000 EUR per la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-Martin.

(c)  146 509 709 EUR a prezzi costanti 2018 (165 119 239 EUR a prezzi correnti) per la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-Martin.

Motivazione

La ripartizione della dotazione finanziaria del programma proposta dalla commissione per i bilanci rappresenta soltanto una traduzione aritmetica indicativa derivante dalla modifica della dotazione generale del programma e non pregiudica la ripartizione decisa in seno alla commissione competente.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione diretta e indiretta di cui al titolo III ammonta a 829 000 000 EUR a prezzi correnti.

1.  La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione diretta e indiretta di cui al titolo III ammonta a 927 149 225 EUR a prezzi costanti 2018 (1 044 914 876 EUR a prezzi correnti).

Motivazione

La ripartizione della dotazione finanziaria del programma proposta dalla commissione per i bilanci rappresenta soltanto una traduzione aritmetica indicativa derivante dalla modifica della dotazione generale del programma e non pregiudica la ripartizione decisa in seno alla commissione competente.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche

Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche e per la piccola pesca costiera svolta sulle isole di cui all'articolo 174 TFUE

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il FEAMP può sostenere l'indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sui beneficiari nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

1.  Il FEAMP può sostenere l'indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sui beneficiari nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche e della piccola pesca costiera svolta sulle isole che rientrano nelle disposizioni dell'articolo 174 TFUE, di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il FEAMP può sostenere azioni per la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri, ivi compreso nelle acque interne.

1.  Il FEAMP può sostenere azioni per la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri, ivi compreso nelle acque interne. A tale scopo occorre promuovere la cooperazione con l'Agenzia spaziale europea e con i programmi satellitari europei al fine di raccogliere una maggiore quantità di dati sulla situazione dell'inquinamento marino, in particolare dei rifiuti di plastica nelle acque.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 27 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  investimenti nell'analisi e nell'osservazione dell'inquinamento marino, in particolare della plastica, per aumentare la quantità dei dati sulla situazione;

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 27 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) incrementare la conoscenza in merito ai rifiuti in plastica presenti in mare e alla relativa concentrazione.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 45 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  la cooperazione internazionale e lo sviluppo della ricerca e dei dati sugli oceani.

(f)  la cooperazione internazionale e lo sviluppo della ricerca e dei dati sugli oceani, soprattutto relativamente ai rifiuti di plastica presenti in mare, ottenuti attraverso adeguati sensori sui satelliti, in particolare della componente Copernicus del programma spaziale dell'UE, attraverso aeromobili autonomi e sistemi di osservazione in situ, in grado di monitorare sia le parti più grandi dei rifiuti galleggianti sia le concentrazioni di componenti più piccole.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Riferimenti

COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

2.7.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

2.7.2018

Relatore per parere

       Nomina

Eider Gardiazabal Rubial

16.7.2018

Esame in commissione

26.9.2018

 

 

 

Approvazione

21.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE DELLA commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (22.11.2018)

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Relatore per parere: Francesc Gambús

BREVE MOTIVAZIONE

Il 12 giugno scorso, la Commissione ha presentato la nuova proposta legislativa relativa al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo 2021-2027. Scopo del Fondo è dirigere in modo mirato i finanziamenti erogati dal bilancio dell'Unione per sostenere la politica comune della pesca (PCP), la politica marittima dell'Unione (PMI) e gli impegni internazionali dell'Unione in materia di governance degli oceani, in particolare nel contesto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

In quanto relatore per parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, accolgo con favore la comunicazione da parte della Commissione, in quanto buona base iniziale su cui i colegislatori potranno lavorare ottimamente per giungere a un accordo. In particolare, accolgo con favore la scelta della Commissione di consolidare l'impatto ambientale del Fondo, concentrandosi sulla protezione degli ecosistemi marini e puntando a destinare il 30 % del relativo bilancio alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, in linea con gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi.

A mio parere, inoltre, grazie alla semplificazione, alla sussidiarietà, all'allineamento con altri fondi e a un miglior orientamento del sostegno alla realizzazione della politica comune della pesca, il nuovo Fondo risulterà più efficace ed efficiente.

La pesca e l'acquacoltura contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. Attualmente, tuttavia, l'Unione importa oltre il 60 % dei prodotti della pesca e, pertanto, dipende fortemente dai paesi terzi. La sfida fondamentale è sensibilizzare i cittadini a consumare pesce dell'Unione, di elevata qualità e a prezzi ragionevoli. A tal proposito, l'acquacoltura deve rafforzare la propria presenza nel settore e la propria massa critica, considerato che attualmente il pesce prodotto dall'acquacoltura rappresenta solamente il 20 % del pesce totale presente nei mercati europei.

In ogni caso ho ritenuto importante integrare la relazione con una serie di emendamenti volti ad adeguarla e a renderla più flessibile, onde evitare che la flotta da pesca, data la sua diversità nell'Unione, subisca un danno eccessivo.

In particolare, mi è parso importante introdurre l'elemento della cogestione, meccanismo di gestione delle attività di pesca professionale, pesca ricreativa e acquacoltura in cui i governi condividono la propria autorità con la comunità locale di attori, con responsabilità e diritti specifici per ciascuna parte rispetto all'informazione e al processo decisionale relativi alla gestione delle attività. Non va dimenticato, infatti, che i primi a essere interessati a proteggere i luoghi di pesca e le popolazioni ittiche sono i pescatori stessi, dato che senza pesce non è possibile la pesca e senza pesca vengono a mancare i posti di lavoro. Per tale ragione, con gli emendamenti presentati, ho cercato di salvaguardare al massimo l'equilibrio tra la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

A mio giudizio, infine, la semplificazione e i chiarimenti a beneficio degli Stati membri rispetto alle attività che è possibile svolgere nel quadro del FEAMP snelliranno la gestione, ridurranno gli oneri amministrativi e, in definitiva, aiuteranno il settore della pesca marittima dell'Unione, oltre a contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  È necessario istituire un Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo 2021-2027. Il Fondo dovrebbe mirare a dirigere in modo mirato i finanziamenti erogati dal bilancio dell'Unione per sostenere la politica comune della pesca (PCP), la politica marittima dell'Unione e gli impegni internazionali dell'Unione in materia di governance degli oceani. Tale sostegno finanziario costituisce uno strumento essenziale per garantire attività di pesca sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine, la sicurezza alimentare grazie all'approvvigionamento di prodotti ittici, la crescita di un'economia blu sostenibile e mari ed oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

(1)  È necessario istituire un Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo 2021-2027. Il Fondo dovrebbe mirare a dirigere in modo mirato i finanziamenti erogati dal bilancio dell'Unione per sostenere la piena e tempestiva attuazione della politica comune della pesca (PCP), della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, della politica marittima dell'Unione e degli impegni internazionali dell'Unione in materia di governance degli oceani. Tale sostegno finanziario, insieme a politiche responsabili in materia di pesca, costituisce uno degli strumenti essenziali per garantire attività di pesca sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine, la sicurezza alimentare grazie all'approvvigionamento di prodotti ittici, la crescita di un'economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici e mari ed oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  In qualità di attore globale degli oceani e quinto produttore mondiale di prodotti ittici, l’Unione ha una grande responsabilità per la protezione, la conservazione e l’uso sostenibile degli oceani e delle risorse che ne derivano. Preservare i mari e gli oceani è infatti di vitale importanza per una popolazione mondiale in rapida crescita. Riveste inoltre un interesse socioeconomico per l’Unione: un'economia blu sostenibile stimola gli investimenti, l'occupazione e la crescita, promuove la ricerca e l'innovazione e contribuisce alla sicurezza energetica grazie all'energia oceanica. Inoltre, mari e oceani sicuri e protetti sono essenziali per un efficace controllo delle frontiere e per la lotta globale contro la criminalità marittima, e consentono quindi di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini in materia di sicurezza.

(2)  In qualità di attore globale degli oceani e quinto produttore mondiale di prodotti ittici, l’Unione ha una grande responsabilità per la protezione, la conservazione e l’uso sostenibile degli oceani e delle risorse che ne derivano. Preservare i mari e gli oceani è infatti di vitale importanza per una popolazione mondiale in rapida crescita. Riveste inoltre un interesse socioeconomico per l’Unione: un'economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici stimola gli investimenti, l'occupazione e la crescita, promuove la ricerca e l'innovazione e contribuisce alla sicurezza energetica grazie all'energia oceanica. Inoltre, mari e oceani sicuri e protetti sono essenziali per un efficace controllo delle frontiere e per la lotta globale contro la criminalità marittima, e consentono quindi di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini in materia di sicurezza.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Il quadro finanziario pluriennale stabilito nel regolamento (UE) xx/xx6 prevede che il bilancio dell’Unione deve continuare a sostenere le politiche della pesca e degli affari marittimi. Il bilancio del FEAMP dovrebbe ammontare, a prezzi correnti, a 6 140 000 000 EUR. Le risorse del FEAMP dovrebbero essere suddivise tra gestione concorrente, diretta e indiretta. Al sostegno in regime di gestione concorrente dovrebbe essere assegnato un importo di 5 311 000 000 EUR e a quello in regime di gestione diretta e indiretta un importo di 829 000 000 EUR. Per garantire stabilità, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi della PCP, le dotazioni nazionali in regime di gestione concorrente per il periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbero essere definite sulla base delle quote del FEAMP 2014-2020. Importi specifici dovrebbero essere riservati alle regioni ultraperiferiche, al controllo e all’applicazione delle norme, alla raccolta e al trattamento dei dati a fini scientifici e di gestione della pesca, mentre agli importi per l’arresto definitivo e l’arresto straordinario delle attività di pesca dovrebbe essere applicato un massimale.

(8)  Il quadro finanziario pluriennale stabilito nel regolamento (UE) xx/xx6 prevede che il bilancio dell’Unione deve continuare a sostenere le politiche della pesca e degli affari marittimi. Il bilancio pluriennale del FEAMP dovrebbe ammontare, a prezzi correnti, a 6 140 000 000 EUR. Le risorse del FEAMP dovrebbero essere suddivise tra gestione concorrente, diretta e indiretta. Al sostegno in regime di gestione concorrente dovrebbe essere assegnato un importo di 5 311 000 000 EUR e a quello in regime di gestione diretta e indiretta un importo di 829 000 000 EUR. Per garantire stabilità, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi della PCP, le dotazioni nazionali in regime di gestione concorrente per il periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbero essere definite sulla base delle quote del FEAMP 2014-2020. Importi specifici dovrebbero essere riservati alle regioni ultraperiferiche, al controllo e all’applicazione delle norme, alla raccolta e al trattamento dei dati a fini scientifici e di gestione della pesca, mentre agli importi per l’arresto definitivo e l’arresto straordinario delle attività di pesca dovrebbe essere applicato un massimale.

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6 GU C […] del […], pag. […].

6 GU C […] del […], pag. […].

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Il settore marittimo europeo rappresenta oltre 5 milioni di posti di lavoro che generano quasi 500 miliardi di EUR all'anno, e ha le potenzialità per creare molti nuovi posti di lavoro. La produzione dell’economia oceanica globale è attualmente stimata attorno a 1 300 miliardi di EUR, cifra che potrebbe più che raddoppiare entro il 2030. La necessità di raggiungere gli obiettivi per le emissioni di CO2, aumentare l’efficienza delle risorse e limitare l’impronta ecologica dell’economia blu ha dato notevole impulso all’innovazione in altri settori, quali le attrezzature marine, la cantieristica navale, l’osservazione degli oceani, il dragaggio, la protezione del litorale e la costruzione marina. I Fondi strutturali dell’Unione, e in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il FEAMP, hanno finanziato investimenti a favore dell’economia marittima. Per sfruttare il potenziale di crescita del settore devono essere utilizzati nuovi strumenti di investimento, come InvestEU.

(9)  Il settore marittimo europeo rappresenta oltre 5 milioni di posti di lavoro che generano quasi 500 miliardi di EUR all'anno, e ha le potenzialità per creare molti nuovi posti di lavoro; ciononostante, è opportuno continuare a monitorare gli stock di specie ittiche ed evitare la pesca eccessiva attraverso idonee misure. La produzione dell’economia oceanica globale è attualmente stimata attorno a 1 300 miliardi di EUR, cifra che potrebbe più che raddoppiare entro il 2030. La necessità di raggiungere gli obiettivi per le emissioni di CO2, aumentare l’efficienza delle risorse e limitare l’impronta ecologica dell’economia blu ha dato notevole impulso all’innovazione in altri settori, quali le attrezzature marine, la cantieristica navale, l’osservazione degli oceani, il dragaggio, la protezione del litorale e la costruzione marina. I Fondi strutturali dell’Unione, e in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il FEAMP, hanno finanziato investimenti a favore dell’economia marittima. Per sfruttare il potenziale di crescita del settore devono essere utilizzati nuovi strumenti di investimento, come InvestEU.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Il FEAMP dovrebbe basarsi su quattro priorità: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine; contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili; consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere; rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Tali priorità dovrebbero essere perseguite attraverso la gestione concorrente, diretta e indiretta.

(10)  Il FEAMP dovrebbe basarsi su quattro priorità pienamente in linea con gli obiettivi della PCP: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine; contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili; consentire un'economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici e promuova la prosperità delle comunità costiere; rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Tali priorità dovrebbero essere perseguite attraverso la gestione concorrente, diretta e indiretta.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il FEAMP post-2020 dovrebbe essere basato su un’architettura semplificata, senza definire preliminarmente misure e norme di ammissibilità dettagliate a livello di Unione in modo eccessivamente prescrittivo. Dovrebbero piuttosto essere descritti settori di sostegno generali nell’ambito di ciascuna priorità. Gli Stati membri dovrebbero quindi elaborare i rispettivi programmi specificando i mezzi più idonei a conseguire le priorità. Un’ampia gamma di misure identificate dagli Stati membri nei suddetti programmi potrebbe essere finanziata nel quadro delle norme stabilite nell’ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], purché tali misure rientrino nei settori di sostegno identificati nel presente regolamento. Occorre tuttavia stabilire un elenco di operazioni non ammissibili allo scopo di evitare impatti negativi per la conservazione delle risorse della pesca (ad esempio un divieto generale di investimenti intesi a incrementare la capacità di pesca). Inoltre, gli investimenti e gli indennizzi destinati alla flotta dovrebbero essere rigorosamente subordinati alla loro compatibilità con gli obiettivi di conservazione della PCP.

(11)  Il FEAMP post-2020 dovrebbe essere basato su un’architettura semplificata, senza definire preliminarmente misure e norme di ammissibilità dettagliate a livello di Unione in modo eccessivamente prescrittivo. Dovrebbero piuttosto essere descritti settori di sostegno generali nell’ambito di ciascuna priorità. Gli Stati membri dovrebbero quindi elaborare i rispettivi programmi specificando i mezzi più idonei a conseguire le priorità. Un’ampia gamma di misure identificate dagli Stati membri nei suddetti programmi potrebbe essere finanziata nel quadro delle norme stabilite nell’ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], purché tali misure rientrino nei settori di sostegno identificati nel presente regolamento. Occorre tuttavia stabilire un elenco di operazioni non ammissibili allo scopo di evitare impatti negativi per la conservazione delle risorse della pesca e il degrado degli ecosistemi (ad esempio un divieto generale di investimenti intesi a incrementare la capacità di pesca). Inoltre, gli investimenti e gli indennizzi destinati alla flotta dovrebbero essere rigorosamente subordinati alla loro compatibilità con gli obiettivi di conservazione della PCP.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Tenuto conto dell’importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con l’impegno assunto dall’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire a integrare le azioni per il clima e a raggiungere un obiettivo complessivo del 25% della spesa del bilancio dell’Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni intraprese nell’ambito del presente regolamento dovrebbero permettere di destinare il 30% della dotazione finanziaria complessiva del FEAMP agli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del FEAMP e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di revisione e valutazione.

(13)  Tenuto conto dell’importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con l’impegno assunto dall’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire a integrare le azioni per il clima e a raggiungere un obiettivo complessivo del 25% della spesa del bilancio dell’Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni intraprese nell’ambito del presente regolamento dovrebbero permettere di destinare il 30% della dotazione finanziaria complessiva del FEAMP agli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti, compresi i progetti finalizzati alla tutela e al ripristino delle praterie marine e delle zone umide costiere che sono importanti pozzi di assorbimento del carbonio, saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del FEAMP e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di revisione e valutazione.

Motivazione

L'ultima relazione IPCC sottolinea che occorre prendere in considerazione non solo la riduzione delle emissioni di CO2, ma anche la rimozione della CO2 dall'atmosfera.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Il FEAMP dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'Unione. Tale contributo dovrebbe essere monitorato mediante l’applicazione di marcatori dell’Unione in materia di ambiente e formare oggetto di relazioni periodiche nel contesto delle valutazioni e delle relazioni annuali sulla performance.

(14)  Il FEAMP dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'Unione, nel quadro della PCP e della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis. Tale contributo dovrebbe essere monitorato mediante l’applicazione di marcatori dell’Unione in materia di ambiente e formare oggetto di relazioni periodiche nel contesto delle valutazioni e delle relazioni annuali sulla performance.

 

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1bis Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  A norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ("il regolamento sulla PCP")7, l'aiuto finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme della PCP. Le domande presentate da beneficiari che non rispettano le norme applicabili della PCP non dovrebbero essere ammissibili.

(15)  A norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ("il regolamento sulla PCP")7, l'aiuto finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP dovrebbe essere subordinato al pieno rispetto delle norme della PCP e della pertinente normativa ambientale dell'Unione. L'assistenza finanziaria dell'Unione dovrebbe essere concessa solo agli operatori e agli Stati membri che rispettano appieno gli obblighi giuridici pertinenti ad essi incombenti. Le domande presentate da beneficiari che non rispettano le norme applicabili della PCP non dovrebbero essere ammissibili.

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7 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

7 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Per rispondere alle condizioni specifiche della PCP di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e contribuire al rispetto delle norme della PCP, dovrebbero essere definite disposizioni supplementari in aggiunta alle norme in materia di interruzione, sospensione e rettifiche finanziarie stabilite nel regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. Nel caso in cui uno Stato membro o un beneficiario sia venuto meno ai propri obblighi nell’ambito della PCP o qualora la Commissione disponga di prove che lascino supporre tale inadempienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata, a titolo precauzionale, a interrompere i termini di pagamento. In aggiunta alla possibilità di interruzione dei termini di pagamento e onde evitare un rischio evidente di erogare fondi per una spesa inammissibile, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti e a imporre rettifiche finanziarie in caso di grave inadempienza delle norme della PCP da parte di uno Stato membro.

(16)  Per rispondere alle condizioni specifiche della PCP di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e contribuire al pieno rispetto delle norme della PCP, dovrebbero essere definite disposizioni supplementari in aggiunta alle norme in materia di interruzione, sospensione e rettifiche finanziarie stabilite nel regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. Nel caso in cui uno Stato membro o un beneficiario sia venuto meno ai propri obblighi nell’ambito della PCP o qualora la Commissione disponga di prove che lascino supporre tale inadempienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata, a titolo precauzionale, a interrompere i termini di pagamento. In aggiunta alla possibilità di interruzione dei termini di pagamento e onde evitare un rischio evidente di erogare fondi per una spesa inammissibile, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti e a imporre rettifiche finanziarie in caso di grave inadempienza delle norme della PCP da parte di uno Stato membro.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Molto è stato fatto negli ultimi anni nell’ambito della PCP per ricondurre gli stock ittici a livelli sostenibili, aumentare la redditività dell'industria alieutica dell'Unione e garantire la conservazione degli ecosistemi marini. Restano tuttavia da affrontare notevoli sfide per raggiungere gli obiettivi socioeconomici e ambientali della PCP. È pertanto necessario continuare a fornire un sostegno dopo il 2020, specialmente nei bacini marini in cui si sono registrati progressi più lenti.

(17)  Negli ultimi anni sono state adottate misure nell'ambito della PCP per ricondurre gli stock ittici a livelli sostenibili, aumentare la redditività dell'industria alieutica dell'Unione e garantire la conservazione degli ecosistemi marini. Restano tuttavia da affrontare notevoli sfide per raggiungere pienamente gli obiettivi socioeconomici e ambientali della PCP, compreso l'obbligo giuridico di ripristinare e mantenere tutte le popolazioni di stock ittici al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. È pertanto necessario continuare a fornire un sostegno dopo il 2020, specialmente nei bacini marini in cui si sono registrati progressi più lenti.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  La pesca ha una funzione essenziale nel garantire la sussistenza e preservare il patrimonio culturale di molte comunità costiere dell'Unione, in particolare nelle regioni in cui la piccola pesca costiera svolge un ruolo importante. Con un’età media che in molte comunità di pescatori supera i 50 anni, il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività continuano a rappresentare una sfida importante.

(18)  La pesca ha una funzione essenziale nel garantire la sussistenza e preservare il patrimonio culturale di molte comunità costiere e insulari dell'Unione, in particolare nelle regioni in cui la piccola pesca costiera svolge un ruolo importante. Con un’età media che in molte comunità di pescatori supera i 50 anni, il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività continuano a rappresentare una sfida importante.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)  L'attuazione di meccanismi di cogestione nel quadro delle attività di pesca professionale e ricreativa e dell'acquacoltura, con la partecipazione diretta dei portatori di interessi, quali le amministrazioni, il settore della pesca e dell'acquacoltura, la comunità scientifica e la società civile, la cui funzionalità si fonda su una distribuzione equa delle responsabilità nel processo decisionale e su una gestione adattativa basata sulla conoscenza, sull'informazione e sull'immediatezza, favorisce il conseguimento degli obiettivi della PCP. Il FEAMP dovrebbe promuovere l'attuazione di tali meccanismi a livello locale.

Motivazione

Il modello della cogestione esplica il suo massimo potenziale nel quadro di una gestione bioeconomica rispettosa dell'ecosistema e di approcci precauzionali. Tale modello dovrebbe offrire gli strumenti necessari per rispondere in tempo reale ai cambiamenti che si presentano nella gestione adattativa.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Il FEAMP dovrebbe mirare a conseguire gli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

(19)  Il FEAMP dovrebbe contribuire a conseguire gli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ossia contribuire a conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Il sostegno del FEAMP dovrebbe mirare a raggiungere e a mantenere una pesca sostenibile basata sul rendimento massimo sostenibile (MSY) e a ridurre al minimo gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Tale sostegno dovrebbe comprendere investimenti a favore dell'innovazione e di pratiche e tecniche di pesca a basso impatto, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio.

(20)  Il sostegno del FEAMP dovrebbe contribuire al tempestivo adempimento dell'obbligo giuridico di ripristinare e mantenere le popolazioni di tutti gli stock ittici al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e di ridurre al minimo, e ove possibile eliminare, gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Tale sostegno dovrebbe comprendere investimenti a favore dell'innovazione e di pratiche e tecniche di pesca a basso impatto, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio e dovrebbe escludere qualsiasi investimento nei metodi di pesca con impiego di corrente elettrica.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  L'obbligo di sbarco costituisce una delle sfide principali della PCP. Ne sono conseguiti cambiamenti significativi nelle pratiche di pesca per il settore, talvolta associati a costi finanziari significativi. Per l'innovazione e gli investimenti che contribuiscono all'attuazione dell'obbligo di sbarco, quali investimenti a favore di attrezzi da pesca selettivi, del miglioramento delle infrastrutture portuali e della commercializzazione delle catture indesiderate, il FEAMP dovrebbe quindi poter erogare un aiuto di intensità superiore a quella applicabile ad altre operazioni. Il Fondo dovrebbe altresì concedere un’intensità massima di aiuto del 100% per la progettazione, lo sviluppo, la sorveglianza, la valutazione e la gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri (“scambio di contingenti”), al fine di mitigare il cosiddetto fenomeno delle “choke species” (specie a effetto limitante) causato dall’obbligo di sbarco.

(21)  L'obbligo di sbarco costituisce un obbligo giuridico e uno dei principali obiettivi della PCP. Ne sono conseguiti la fine della pratica di scarico inaccettabile dal punto di vista ambientale e importanti cambiamenti nelle pratiche di pesca per il settore, talvolta associati a costi finanziari significativi. Per l'innovazione e gli investimenti che contribuiscono all'attuazione completa e tempestiva dell'obbligo di sbarco, quali investimenti a favore di attrezzi da pesca selettivi e di misure di selettività temporale e spaziale, del miglioramento delle infrastrutture portuali e della commercializzazione delle catture indesiderate, gli Stati membri dovrebbero quindi utilizzare il FEAMP per erogare un aiuto massimo di intensità notevolmente superiore a quella applicabile ad altre operazioni. Il Fondo dovrebbe altresì concedere un’intensità massima di aiuto del 100% per la progettazione, lo sviluppo, la sorveglianza, la valutazione e la gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri (“scambio di contingenti”), al fine di mitigare il cosiddetto fenomeno delle “choke species” (specie a effetto limitante) causato dall’obbligo di sbarco.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)  L'obbligo di sbarco dovrebbe essere monitorato allo stesso modo nell'intero spettro, dai piccoli ai grandi pescherecci, in ogni Stato membro dell'Unione.

Motivazione

I piccoli pescatori in Irlanda e in altri paesi lamentano in modo costante e coerente di essere il bersaglio più semplice in caso di ispezioni e sanzioni, dato che si trovano prevalentemente in prossimità della costa, mentre i pescherecci più grandi risultano meno accessibili e quindi più difficili da ispezionare.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere l'innovazione e gli investimenti a bordo dei pescherecci intesi a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro, l'efficienza energetica e la qualità delle catture. Tale sostegno non dovrebbe tuttavia comportare un aumento della capacità di pesca o della capacità di ricerca del pesce e non dovrebbe essere concesso semplicemente per consentire agli operatori di conformarsi a prescrizioni obbligatorie nell’ambito del diritto dell’Unione o nazionale. Nell'ambito dell'architettura che non prevede misure prescrittive, spetta agli Stati membri definire norme precise di ammissibilità per tali investimenti. Per la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci dovrebbe essere autorizzata un’aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.

(22)  Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere l'innovazione e gli investimenti a bordo dei pescherecci intesi a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro, l'efficienza energetica e la qualità delle catture, nonché far fronte a specifici problemi in materia di assistenza sanitaria. Tale sostegno non dovrebbe tuttavia comportare un aumento della capacità di pesca o della capacità di ricerca del pesce e non dovrebbe essere concesso semplicemente per consentire agli operatori di conformarsi a prescrizioni obbligatorie nell’ambito del diritto dell’Unione o nazionale. Nell'ambito dell'architettura che non prevede misure prescrittive, spetta agli Stati membri definire norme precise di ammissibilità per tali investimenti e sostegno. Per la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci dovrebbe essere autorizzata un’aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati. Questo settore rappresenta quasi il 75% di tutte le navi da pesca registrate nell’Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca. Gli operatori della piccola pesca dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Il FEAMP dovrebbe pertanto concedere a tali operatori un trattamento preferenziale che preveda un'intensità di aiuto del 100%, anche per operazioni connesse al controllo e all'esecuzione, allo scopo di incoraggiare le loro pratiche di pesca sostenibili. Inoltre, settori di sostegno quali l'aiuto per l'acquisto di un'imbarcazione di seconda mano e per la sostituzione o l'ammodernamento del motore dovrebbero essere riservati alla piccola pesca nel segmento della flotta in cui vi è equilibrio tra capacità e possibilità di pesca. Il programma degli Stati membri dovrebbe altresì includere un piano d’azione per la piccola pesca costiera, che dovrebbe essere monitorato sulla base di indicatori associati a target intermedi e finali.

(28)  La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati. Questo settore rappresenta quasi il 75% di tutte le navi da pesca registrate nell’Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca. Gli operatori della piccola pesca dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Il FEAMP dovrebbe pertanto concedere a tali operatori un trattamento preferenziale che preveda un'intensità di aiuto del 100 %, anche per operazioni connesse al controllo e all'esecuzione, allo scopo di incoraggiare le loro pratiche di pesca sostenibili in linea con gli obiettivi della PCP. Inoltre, settori di sostegno quali l'aiuto per l'acquisto di un'imbarcazione di seconda mano e per la sostituzione o l'ammodernamento del motore e per i giovani pescatori dovrebbero essere riservati alla piccola pesca nel segmento della flotta in cui vi è equilibrio tra capacità e possibilità di pesca. Il programma degli Stati membri dovrebbe altresì includere un piano d’azione per la piccola pesca costiera, che dovrebbe essere monitorato sulla base di indicatori associati a target intermedi e finali.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  La pesca e l'acquacoltura contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. Tuttavia l’Unione importa attualmente oltre il 60% del suo approvvigionamento di prodotti della pesca e dipende quindi fortemente dai paesi terzi. Incoraggiare il consumo di proteine di pesce prodotte nell’Unione con standard di qualità elevati e a prezzi accessibili per i consumatori costituisce una sfida importante.

(31)  La pesca e l'acquacoltura sostenibili contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. Tuttavia l’Unione importa attualmente oltre il 60% del suo approvvigionamento di prodotti della pesca e dipende quindi fortemente dai paesi terzi. Incoraggiare il consumo di proteine di pesce prodotte nell’Unione con standard di qualità elevati e a prezzi accessibili per i consumatori costituisce una sfida importante.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la promozione e lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, compresa l'acquacoltura d'acqua dolce, per l'allevamento di animali acquatici e la coltivazione di piante acquatiche per la produzione di prodotti alimentari e di altre materie prime. In alcuni Stati membri la complessità delle procedure amministrative, ad esempio per l'accesso allo spazio e il rilascio delle licenze, rende difficile per il settore migliorare l'immagine e la competitività dei prodotti di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per l’acquacoltura elaborati sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero essere ammissibili al sostegno le azioni per la sostenibilità ambientale, gli investimenti produttivi, l'innovazione, l'acquisizione di competenze professionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le misure compensative intese a fornire servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura. Dovrebbero inoltre essere ammissibili le azioni in materia di sanità pubblica, i regimi di assicurazione degli stock d’acquacoltura e le azioni per la salute e il benessere degli animali. Tuttavia, nel caso di investimenti produttivi il sostegno dovrebbe essere erogato unicamente attraverso strumenti finanziari e InvestEU, che esercitano un maggiore effetto leva sul mercato e sono pertanto più adatti ad affrontare i problemi di finanziamento del settore rispetto alle sovvenzioni.

(32)  Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la promozione e lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, comprese l'acquacoltura d'acqua dolce e la protezione dell'acquacoltura dalle specie invasive e dalle malattie, per l'allevamento di animali acquatici e la coltivazione di piante acquatiche per la produzione di prodotti alimentari e di altre materie prime. In alcuni Stati membri l'eccessiva complessità delle procedure amministrative, ad esempio per l'accesso allo spazio e il rilascio delle licenze, rende inutilmente difficile per il settore migliorare l'immagine e la competitività dei prodotti di allevamento Il sostegno dovrebbe essere conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per l’acquacoltura elaborati sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero essere ammissibili al sostegno le azioni per la sostenibilità ambientale, gli investimenti produttivi, l'innovazione, il controllo delle malattie specifiche e delle specie invasive che arrecano ingenti danni all'acquacoltura, l'acquisizione di competenze professionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le misure compensative intese a fornire servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura. Dovrebbero inoltre essere ammissibili le azioni in materia di sanità pubblica, i regimi di assicurazione degli stock d’acquacoltura e le azioni per la salute e il benessere degli animali. Tuttavia, nel caso di investimenti produttivi il sostegno dovrebbe essere erogato unicamente attraverso strumenti finanziari e InvestEU, che esercitano un maggiore effetto leva sul mercato e sono pertanto più adatti ad affrontare i problemi di finanziamento del settore rispetto alle sovvenzioni.

Motivazione

In linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 sul tema "Verso un settore europeo dell'acquacoltura sostenibile e competitivo: situazione attuale e sfide future" (2017/2118(INI)).

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  La sicurezza alimentare dipende dalla presenza di mercati efficienti e ben organizzati, che migliorino la trasparenza, la stabilità, la qualità e la diversità della catena di approvvigionamento nonché le informazioni fornite ai consumatori. A tale scopo dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (“regolamento OCM”)15. In particolare, dovrebbe essere predisposto un sostegno per la creazione di organizzazioni di produttori, l’attuazione di piani di produzione e commercializzazione, la promozione di nuovi sbocchi di mercato e lo sviluppo e la diffusione di informazioni sul mercato.

(33)  La sicurezza alimentare dipende dalla tutela dell'ambiente marino, dalla gestione sostenibile degli stock ittici, dalla piena attuazione della PCP e dalla presenza di mercati efficienti e ben organizzati, che migliorino la trasparenza, la stabilità, la qualità e la diversità della catena di approvvigionamento nonché le informazioni fornite ai consumatori. A tale scopo dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (“regolamento OCM”)15. In particolare, dovrebbe essere predisposto un sostegno per la creazione di organizzazioni di produttori, l’attuazione di piani di produzione e commercializzazione, la promozione di nuovi sbocchi di mercato e lo sviluppo e la diffusione di informazioni sul mercato.

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15 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

15 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  La creazione di posti di lavoro nelle regioni costiere si basa sullo sviluppo a livello locale di un'economia blu sostenibile che conferisca nuova vitalità al tessuto sociale di tali regioni. Entro il 2030 la crescita delle industrie e dei servizi oceanici potrebbe superare quella dell’economia mondiale e contribuire in misura significativa all’occupazione e alla crescita. La sostenibilità della crescita blu dipende dall’innovazione e dagli investimenti a favore di nuove attività marittime e della bioeconomia, tra cui modelli di turismo sostenibile, l’energia oceanica rinnovabile, la cantieristica navale innovativa di alta gamma e nuovi servizi portuali, che possano creare posti di lavoro e rafforzare nel contempo lo sviluppo locale. Mentre gli investimenti pubblici a favore dell’economia blu sostenibile dovrebbero essere integrati nel bilancio complessivo dell’Unione, il FEAMP dovrebbe concentrarsi in modo specifico sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un’economia blu sostenibile e sull’eliminazione delle strozzature, al fine di agevolare gli investimenti e lo sviluppo di nuovi mercati e tecnologie o servizi. Il sostegno allo sviluppo dell’economia blu sostenibile dovrebbe essere erogato in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta.

(35)  La creazione di posti di lavoro nelle regioni costiere e insulari si basa spesso sullo sviluppo a livello locale di un'economia blu sostenibile che conferisca nuova vitalità al tessuto sociale di tali regioni. Entro il 2030 la crescita delle industrie e dei servizi oceanici potrebbe superare quella dell’economia mondiale e contribuire in misura significativa all’occupazione e alla crescita. La sostenibilità della crescita blu dipende dall’innovazione e dagli investimenti a favore di nuove attività marittime e della bioeconomia, tra cui modelli di turismo sostenibile, l’energia oceanica rinnovabile, la cantieristica navale innovativa di alta gamma e nuovi servizi portuali, che possano creare posti di lavoro e rafforzare nel contempo lo sviluppo locale. Mentre gli investimenti pubblici a favore dell’economia blu sostenibile dovrebbero essere integrati nel bilancio complessivo dell’Unione, il FEAMP dovrebbe concentrarsi in modo specifico sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un’economia blu sostenibile e sull’eliminazione delle strozzature, al fine di agevolare gli investimenti e lo sviluppo di nuovi mercati e tecnologie o servizi. Il sostegno allo sviluppo dell’economia blu sostenibile dovrebbe essere erogato in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Nell'ambito della gestione concorrente dovrebbe essere possibile per il FEAMP promuovere l'economia blu sostenibile attraverso la raccolta, la gestione e l'uso dei dati al fine di migliorare le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino. Tale sostegno dovrebbe mirare a soddisfare i requisiti di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, a promuovere la pianificazione dello spazio marittimo e a migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati dell’ambiente marino.

(37)  Nell'ambito della gestione concorrente dovrebbe essere possibile per il FEAMP promuovere un'economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici attraverso la raccolta, la gestione e l'uso dei dati al fine di migliorare le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino. Tale sostegno dovrebbe mirare a soddisfare i requisiti di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, a promuovere la pianificazione dello spazio marittimo e a migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati dell’ambiente marino.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)  In qualità di attore globale, l’Unione è fermamente impegnata a promuovere la governance internazionale degli oceani, in linea con la comunicazione congiunta al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 10 novembre 2016 dal titolo “Governance internazionale degli oceani: un’agenda per il futuro dei nostri oceani”17. La politica dell’Unione sulla governance degli oceani è una politica nuova che considera gli oceani secondo un approccio integrato. La governance internazionale degli oceani non solo è fondamentale per realizzare l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e in particolare l’obiettivo di sviluppo sostenibile 14 “Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”, ma anche per garantire alle generazioni future mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. L'Unione deve onorare tali impegni internazionali e fungere da forza trainante per una migliore governance internazionale degli oceani a livello bilaterale, regionale e multilaterale, anche al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, migliorare il quadro internazionale di governance degli oceani, ridurre la pressione su mari e oceani, creare le condizioni per un'economia blu sostenibile e rafforzare la ricerca e i dati sugli oceani a livello internazionale.

(40)  In qualità di attore globale, l’Unione è fermamente impegnata a promuovere la governance internazionale degli oceani, in linea con la comunicazione congiunta al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 10 novembre 2016 dal titolo “Governance internazionale degli oceani: un’agenda per il futuro dei nostri oceani”17. La politica dell’Unione sulla governance degli oceani è una politica nuova che considera gli oceani secondo un approccio integrato. La governance internazionale degli oceani non solo è fondamentale per realizzare l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e in particolare l’obiettivo di sviluppo sostenibile 14 “Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”, ma anche per garantire alle generazioni future mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. L'Unione deve onorare tali impegni internazionali e fungere da principale forza trainante per una migliore governance internazionale degli oceani a livello bilaterale, regionale e multilaterale, anche al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, migliorare il quadro internazionale di governance degli oceani, ridurre la pressione su mari e oceani, creare le condizioni per un'economia blu sostenibile e rafforzare la ricerca e i dati sugli oceani a livello internazionale.

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17 JOIN(2016) 49.

17 JOIN(2016) 49.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 bis)  Stando a quanto riportato, la procedura di pagamento applicata nel quadro dell'attuale FEAMP è inadeguata, dal momento che dopo quattro anni di applicazione è stato utilizzato solo l'11 % del fondo. Tale procedura dovrebbe essere migliorata per velocizzare i pagamenti destinati ai beneficiari, in particolare ai singoli individui e alle famiglie.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  In conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione], del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio19, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio20, del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio21 e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio22, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’investigazione di irregolarità, comprese le frodi, il recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) potrebbe svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, la Procura europea (EPPO) potrebbe indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio23. In conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione], ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, a concedere i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero garantire che nella gestione e attuazione del FEAMP siano tutelati gli interessi finanziari dell’Unione in conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione] e del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

(47)  In conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione], del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio19, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio20, del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio21 e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio22, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’investigazione di irregolarità, comprese le frodi, il recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dovrebbe svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, la Procura europea (EPPO) dovrebbe indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio23. In conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione], ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, a concedere i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero garantire che nella gestione e attuazione del FEAMP siano tutelati gli interessi finanziari dell’Unione in conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione] e del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

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19 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

19 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

20 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

20 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

21 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

21 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

22 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

22 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

23 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

23 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  Al fine di migliorare la trasparenza per quanto riguarda l'uso dei fondi dell'Unione e la loro sana gestione finanziaria, in particolare potenziando il controllo pubblico del denaro investito, è opportuno che determinate informazioni riguardanti le operazioni finanziate nell'ambito del FEAMP siano pubblicate su un sito web dello Stato membro a norma del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. In caso di pubblicazione, da parte di uno Stato membro, di informazioni sulle operazioni finanziate nell’ambito del FEAMP, devono essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali stabilite nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio24.

(48)  Al fine di migliorare la trasparenza per quanto riguarda l'uso dei fondi dell'Unione e la loro sana gestione finanziaria, in particolare potenziando il controllo pubblico del denaro investito, è opportuno che tutte le informazioni riguardanti le operazioni finanziate nell'ambito del FEAMP siano pubblicate su un sito web dello Stato membro a norma del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. In caso di pubblicazione, da parte di uno Stato membro, di informazioni sulle operazioni finanziate nell’ambito del FEAMP, devono essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali stabilite nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio24.

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24 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

24 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  "investimenti produttivi nell'acquacoltura": gli investimenti per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento o l'equipaggiamento di impianti di acquacoltura;

(12)  "investimenti produttivi nell'acquacoltura": gli investimenti per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, l'innovazione o l'equipaggiamento di impianti di acquacoltura;

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  "economia blu sostenibile": tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell'insieme del mercato unico in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono conformi alla legislazione ambientale dell'Unione.

(15)  "economia blu sostenibile": tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte entro i limiti ecologici nell'insieme del mercato unico in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono conformi alla legislazione ambientale dell'Unione, per ripristinare e mantenere gli ecosistemi marini e proteggere i beni, i servizi e le risorse naturali vulnerabili.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)  "cogestione": un accordo di partenariato in cui il governo, la comunità degli utilizzatori delle risorse locali (pescatori), gli agenti esterni (organizzazioni non governative, istituti di ricerca) e talvolta altri portatori di interessi nel settore della pesca e delle risorse costiere (proprietari di navi, commercianti di pesce, agenzie di credito o erogatori di fondi, settore del turismo ecc.) condividono la responsabilità e l'autorità nel processo decisionale sulla gestione di determinate attività di pesca.

Motivazione

Definizione della FAO tratta dal suo portale terminologico, http://www.fao.org/faoterm/en/

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine;

(1)  promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine, tenendo conto degli aspetti socioeconomici;

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili;

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere;

(3)  consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere e delle zone di pesca;

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La dotazione finanziaria per l'esecuzione del FEAMP per il periodo 2021-2027 ammonta a 6 140 000 000 EUR a prezzi correnti.

1.  La dotazione finanziaria per l'esecuzione pluriennale del FEAMP per il periodo 2021-2027 ammonta a 6 140 000 000 EUR a prezzi correnti.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Almeno il 15% del sostegno finanziario dell’Unione attribuito a ciascuno Stato membro è assegnato ai settori di sostegno di cui agli articoli 19 e 20. Gli Stati membri che non hanno accesso ad acque dell’Unione possono applicare una percentuale inferiore in relazione alla portata dei loro compiti di controllo e raccolta dei dati.

soppresso

Motivazione

L'assegnazione dovrebbe essere stabilita in base alle esigenze individuate di ciascuno Stato membro. Qualsiasi assegnazione eccessiva comporterebbe fondi inutilizzati o spese inutili.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Eventuali finanziamenti non utilizzati a norma degli articoli 19 e 20 sul controllo e la raccolta dei dati possono essere riassegnati all'Agenzia europea di controllo della pesca.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  una strategia per lo sfruttamento sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei settori dell'economia blu sostenibile;

(a)  una strategia per lo sfruttamento sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei settori dell'economia blu sostenibile che si sviluppano entro limiti ecologici;

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione elabora per ciascun bacino marino un'analisi che ne indichi i punti di forza e le carenze comuni con riguardo al conseguimento degli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Se del caso, l’analisi tiene conto delle strategie esistenti a livello di macroregione e bacino marino.

5.  La Commissione, una volta acquisito il parere dei Consigli consultivi pertinenti, elabora per ciascun bacino marino un'analisi che ne indichi i punti di forza e le carenze comuni con riguardo al conseguimento degli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e al conseguimento di un buono stato ecologico, di cui alla direttiva 2008/56/CE. Se del caso, l’analisi tiene conto delle strategie esistenti a livello di macroregione e bacino marino.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  del controllo mirato delle specie esotiche invasive che danneggiano in misura significativa la produttività dei settori dell'acquacoltura e della pesca;

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)  del sostegno a favore della ricerca e dell'impiego di attrezzature da pesca innovative e selettive in tutta l'Unione a norma, tra l'altro, dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  dei dati più recenti relativi alla performance socioeconomica dell'economia blu sostenibile, e in particolare del settore della pesca e dell'acquacoltura;

(e)  dei dati più recenti sull'equilibrio tra le priorità ambientali e la performance socioeconomica dell'economia blu sostenibile, e in particolare del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)  del contributo del programma alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

(i)  del contributo del programma alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, compresa la riduzione delle emissioni di CO2 mediante il risparmio di carburante.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 42 del trattato.

2.  Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio28 o dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

(a)  ha commesso infrazioni ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio28 o dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

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28 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

28 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 per tutto il periodo di attuazione dell'operazione e per un periodo di cinque anni successivo all'esecuzione del pagamento finale a detto beneficiario.

2.  Dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 per tutto il periodo di attuazione dell'operazione e dopo l'esecuzione del pagamento finale a detto beneficiario.

Motivazione

Nessun operatore o beneficiario dovrebbe mai commettere infrazioni gravi, essere coinvolto in attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) o commettere altri reati ambientali.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  la definizione della soglia che fa scattare l'inammissibilità e la durata del periodo di inammissibilità di cui ai paragrafi 1 e 3, che è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'infrazione grave, della violazione o della frode e ha durata minima di un anno;

(a)  la definizione della soglia che fa scattare l'inammissibilità e la durata del periodo di inammissibilità di cui ai paragrafi 1 e 3, che è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'infrazione, della violazione o della frode e ha durata minima di un anno;

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la costruzione e l'acquisto di pescherecci o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento;

(b)  la costruzione, l'acquisto o l'ammodernamento di pescherecci, anche attraverso la sostituzione del motore o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento;

Motivazione

L'ammodernamento o la sostituzione delle attrezzature sono spesso associati a una maggiore efficienza e a una migliore capacità in termini di cattura del pesce. In quanto tali, le misure di ammodernamento e sostituzione del motore comprometterebbero l'OSS 14.6, che vieta le sovvenzioni intese ad aumentare la capacità di pesca. Sebbene gli interventi di ammodernamento o di sostituzione dei vecchi motori siano subordinati al mantenimento della stessa potenza o a una riduzione di quest'ultima, essi non si tradurranno necessariamente in una riduzione della capacità dei pescherecci in termini di cattura di pesce. La Corte dei conti europea ha affermato che i pescherecci dotati di motori efficienti in termini di consumo di carburante hanno tuttora un incentivo ad aumentare il loro sforzo di pesca.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  operazioni che comprendono qualsiasi forma di pesca con impiego di corrente elettrica;

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;

(g)  il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione o di reinsediamento da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j)  investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell’Unione o nazionale, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall’Unione nell’ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca;

soppresso

Motivazione

Non si comprende il motivo per cui gli investimenti necessari per ottemperare ad obblighi di legge concernenti, ad esempio, nuove attrezzature, sistemi di controllo o modifiche degli attrezzi, non dovrebbero essere ammissibili al sostegno.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

(k)  investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca in mare per meno di 60 giorni all’anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

soppresso

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k bis)  costi operativi, ad esempio oneri assicurativi, spese generali, carburante o attrezzature dei pescherecci che ne consentono semplicemente il funzionamento o la navigazione, ad esempio corde, requisiti di sicurezza obbligatori e servizi di manutenzione.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

1.  Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, e favorisce il dialogo sociale tra i portatori di interessi.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  rafforzamento della catena di valore del settore e promozione di strategie di marketing;

(c)  creazione e rafforzamento della catena di valore del settore e promozione di strategie di marketing;

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  agevolazione dell'accesso al credito, ai prodotti assicurativi e agli strumenti finanziari;

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  miglioramento della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci;

(e)  miglioramento della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, consentendo di attirare un maggior numero di giovani e di ridurre in maniera significativa le cause di incidenti marittimi;

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  diversificazione delle attività nel contesto più ampio dell'economia blu sostenibile;

(h)  diversificazione delle attività nel contesto più ampio di un'economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici;

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis)  creazione di un ambiente adeguato per lo sviluppo di piani locali cogestiti.

Motivazione

Il modello della cogestione esplica il suo massimo potenziale nel quadro di una gestione bioeconomica rispettosa dell'ecosistema e di approcci precauzionali. Tale modello dovrebbe offrire gli strumenti necessari per rispondere in tempo reale ai cambiamenti che si presentano nella gestione adattativa.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso nella forma di un indennizzo per l'arresto definitivo delle attività di pesca, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

2.  In casi eccezionali, il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso nella forma di un indennizzo per l'arresto definitivo delle attività di pesca, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  l'arresto delle attività è previsto in quanto strumento di un piano d'azione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

(a)  l'arresto delle attività è previsto in quanto strumento di un piano d'azione per ridurre la capacità della flotta di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  l'arresto comporta una riduzione complessiva della capacità di pesca poiché i fondi ricevuti non sono reinvestiti nel settore;

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Il FEAMP può sostenere l'accesso delle imprese di pesca e dell'acquacoltura agli strumenti di gestione dei rischi quali gli incentivi alle polizze assicurative o ai fondi mutualistici, al fine di coprire le perdite dovute ad uno o più dei seguenti eventi:

 

(a) calamità naturali;

 

(b) eventi climatici avversi;

 

(c) improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l'operatore non è responsabile;

 

(d) malattie nel settore acquicolo o mancato funzionamento o distruzione degli impianti di produzione per l'operatore non è responsabile;

 

(e) costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare, durante le loro attività di pesca.

Motivazione

Si introduce, come avviene per il settore agricolo, il sostegno del FEAMP agli strumenti di gestione dei rischi, quali gli incentivi alle polizze assicurative o ai fondi mutualistici, con le causali definite dalle lettere da a) a e).

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  le attività commerciali della nave in questione sono interrotte per un periodo di almeno 90 giorni consecutivi; e

(a)  le attività commerciali della nave in questione sono interrotte;

Motivazione

In taluni bacini dell'UE, gli arresti annuali delle flotte di pescherecci con rete a cianciolo e a strascico sono compresi tra i 30 e i 60 giorni, a seconda di diverse variabili come il segmento di pesca e il tipo specifico di pesca. Per tale ragione, gli arresti temporanei dovrebbero essere ricompresi a prescindere dalla durata.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci e dai pescatori interessati sono effettivamente sospese nel periodo interessato dall’arresto. L'autorità competente si accerta che la nave in questione abbia sospeso ogni attività di pesca nel periodo interessato dall'arresto straordinario e che il suo utilizzo per altri fini non dia luogo a sovracompensazioni.

5.  Tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci e dai pescatori interessati sono effettivamente sospese nel periodo interessato dall’arresto. L'autorità competente assicura che la nave in questione abbia sospeso ogni attività di pesca nel periodo interessato dall'arresto straordinario e che il suo utilizzo per altri fini non dia luogo a sovracompensazioni.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 bis

 

Arresto temporaneo delle attività di pesca

 

1. Il FEAMP può sostenere le misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca nei casi seguenti:

 

(a) periodi di riposo biologico;

 

(b) qualora l'arresto temporaneo sia previsto in un piano di gestione adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio o in un piano pluriennale adottato ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, laddove, in base ai pareri scientifici, una riduzione dello sforzo di pesca è necessaria al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 5, lettera a), del regolamento(UE) n. 1380/2013.

 

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio, nel corso del periodo dal 2021 al 2027.

 

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente:

 

(a) ai proprietari ovvero armatori di pescherecci dell'Unione che sono registrati come pescherecci in attività e hanno svolto attività di pesca in mare per almeno una media di 90 giorni nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; o

 

(b) ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto temporaneo per almeno una media di 90 giorni nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

 

4. Tutte le attività di pesca svolte dal peschereccio o dal pescatore interessato sono effettivamente sospese. L'autorità competente si accerta che il peschereccio in questione abbia completamente sospeso ogni attività di pesca durante il periodo interessato dall'arresto temporaneo.

Motivazione

Si ritiene necessario reintrodurre una misura che ha dato ottimi risultati in tutte le programmazioni in cui è stata attuata.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il FEAMP può sostenere la raccolta, la gestione e l'uso di dati a fini scientifici e di gestione della pesca, secondo quanto previsto all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) 2017/1004, sulla base dei piani di lavoro nazionali di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1004.

1.  Il FEAMP può sostenere la raccolta, la gestione, il trattamento e l'uso di dati a fini scientifici e di gestione della pesca, secondo quanto previsto all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) 2017/1004, sulla base dei piani di lavoro nazionali di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1004.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nello stabilire l'elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2 gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della necessità di assicurare che l'indennizzo sia conforme alle norme della PCP.

3.  Nello stabilire l'elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2 gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della necessità di assicurare che l'indennizzo rispetti le norme della PCP.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  indennizzi a favore dei pescatori per la raccolta in mare di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini;

(a)  indennizzi a favore dei pescatori per la raccolta di attrezzi da pesca perduti e la raccolta passiva di rifiuti marini in mare;

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 23 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Acquacoltura

Acquacoltura sostenibile

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il FEAMP può sostenere la promozione di un’acquacoltura sostenibile come disposto all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Può inoltre sostenere la promozione della salute e del benessere degli animali nell’acquacoltura in conformità del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio32 e del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio33.

1.  Il FEAMP può sostenere la promozione di un’acquacoltura sostenibile come disposto all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Può inoltre sostenere le azioni necessarie per affrontare i problemi specifici causati nel settore dalle specie esotiche invasive nonché la promozione della salute e del benessere degli animali nell'acquacoltura in conformità del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio32 e del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio33.

_________________

_________________

32 Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”) (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

32 Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”) (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

33 Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

33 Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

Motivazione

In linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 sul tema "Verso un settore europeo dell'acquacoltura sostenibile e competitivo: situazione attuale e sfide future" (2017/2118(INI)), del 12 giugno 2018, con particolare riferimento alla specie esotica invasiva "ocinebrellus inornatus" e alla malattia animale "ostreid herpesvirus".

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il FEAMP può sostenere azioni volte a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura secondo quanto previsto all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) n. 1379/2013. Può inoltre sostenere azioni volte a promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Il FEAMP può sostenere azioni volte a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura secondo quanto previsto all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) n. 1379/2013. Può inoltre sostenere azioni volte a promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto di prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibile.

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il sostegno di cui al presente articolo può essere erogato unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e InvestEU, in conformità dell'articolo 10 di detto regolamento.

2.  Il sostegno di cui al presente articolo può essere erogato unicamente alla piccola pesca costiera mediante gli strumenti finanziari di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e InvestEU, in conformità dell'articolo 10 di detto regolamento.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Titolo 2 – capo IV – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Priorità 3: consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere

Priorità 3: consentire un'economia blu sostenibile entro limiti ecologici e promuovere la prosperità delle comunità costiere

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il FEAMP può sostenere la raccolta, la gestione e l'uso di dati per migliorare le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino, al fine di:

Il FEAMP può sostenere la raccolta, la gestione, l'analisi, il trattamento e l'uso di dati per migliorare le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino, al fine di:

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In conformità dell'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione può interrompere i termini di pagamento per la totalità o una parte di una domanda di pagamento in caso di accertata inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell'ambito della PCP, se l'inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.

1.  In conformità dell'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione può interrompere i termini di pagamento per la totalità o una parte di una domanda di pagamento in caso di accertata inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell'ambito della PCP o della pertinente normativa ambientale dell'Unione, se l'inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In conformità dell'articolo 91, paragrafo 3, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendono la totalità o una parte dei pagamenti intermedi nell'ambito del programma in caso di grave inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell'ambito della PCP, se la grave inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.

1.  In conformità dell'articolo 91, paragrafo 3, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendono la totalità o una parte dei pagamenti intermedi nell'ambito del programma in caso di grave inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell'ambito della PCP o della pertinente normativa ambientale dell'Unione, se la grave inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  le spese figuranti in una domanda di pagamento sono inficiate da casi di grave inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell'articolo 34, e lo Stato membro non dimostra di aver adottato le necessarie azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme applicabili.

(b)  le spese figuranti in una domanda di pagamento sono inficiate da casi di grave inadempienza delle norme della PCP o della pertinente normativa ambientale dell'Unione da parte dello Stato membro, che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell'articolo 34, e lo Stato membro non dimostra di aver adottato le necessarie azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme applicabili.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione stabilisce l'ammontare della rettifica tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della grave inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro o del beneficiario e dell'entità del contributo del FEAMP all'attività economica del beneficiario stesso.

2.  La Commissione stabilisce l'ammontare della rettifica tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della grave inadempienza delle norme della PCP o della pertinente normativa ambientale dell'Unione da parte dello Stato membro o del beneficiario e dell'entità del contributo del FEAMP all'attività economica del beneficiario stesso.

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se non è possibile quantificare con precisione l'importo delle spese connesse all'inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o estrapolata a norma del paragrafo 4.

3.  Se non è possibile quantificare con precisione l'importo delle spese connesse all'inadempienza delle norme della PCP o della pertinente normativa ambientale dell'Unione da parte dello Stato membro, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o estrapolata a norma del paragrafo 4.

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  la promozione di un'economia blu sostenibile, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici;

(a)  la promozione di un'economia blu sostenibile, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, che si sviluppi entro limiti ecologici;

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il miglioramento delle competenze in campo marittimo, della conoscenza degli oceani e della condivisione di dati socioeconomici sull'economia blu sostenibile;

(d)  il miglioramento delle competenze in campo marittimo, della conoscenza degli oceani e della condivisione di dati ambientali e socioeconomici su un'economia blu sostenibile;

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Le procedure di pagamento relative al presente regolamento sono velocizzate per ridurre l'onere economico a carico dei pescatori. La Commissione valuta i risultati attuali per migliorare e velocizzare il processo di pagamento.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Riferimenti

COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

PECH

2.7.2018

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

ENVI

2.7.2018

Relatore per parere

Nomina

Francesc Gambús

21.6.2018

Esame in commissione

10.10.2018

 

 

 

Approvazione

20.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

47

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Michel Dantin, Martin Häusling, Esther Herranz García, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Carlos Zorrinho

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

47

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux , Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

2

0

ECR

John Procter

EFDD

Sylvie Goddyn

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

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PARERE DELLA commissione per lo sviluppo regionale (19.12.2018)

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Relatore per parere: Iskra Mihaylova

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  In qualità di attore globale degli oceani e quinto produttore mondiale di prodotti ittici, l'Unione ha una grande responsabilità per la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile degli oceani e delle risorse che ne derivano. Preservare i mari e gli oceani è infatti di vitale importanza per una popolazione mondiale in rapida crescita. Riveste inoltre un interesse socioeconomico per l'Unione: un'economia blu sostenibile stimola gli investimenti, l'occupazione e la crescita, promuove la ricerca e l'innovazione e contribuisce alla sicurezza energetica grazie all'energia oceanica. Inoltre, mari e oceani sicuri e protetti sono essenziali per un efficace controllo delle frontiere e per la lotta globale contro la criminalità marittima, e consentono quindi di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini in materia di sicurezza.

(2)  In qualità di attore globale degli oceani, di spazio marittimo più grande del mondo, grazie alle RUP e ai PTOM, e di quinto produttore mondiale di prodotti ittici, l'Unione ha una grande responsabilità per la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile dei mari, degli oceani e delle risorse che ne derivano. Preservare i mari e gli oceani è infatti di vitale importanza per una popolazione mondiale in rapida crescita. Riveste inoltre un interesse socioeconomico per l'Unione: un'economia blu sostenibile stimola gli investimenti, l'occupazione e la crescita, promuove la ricerca e l'innovazione e contribuisce alla sicurezza energetica grazie all'energia marina e oceanica. Inoltre, mari e oceani sicuri e protetti sono essenziali per un efficace controllo delle frontiere e per la lotta globale contro la criminalità marittima, e consentono quindi di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini in materia di sicurezza.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Il regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento che istituisce disposizioni comuni] (in appresso, "regolamento recante disposizioni comuni")3 è stato adottato per migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione del sostegno nell'ambito dei Fondi in regime di gestione concorrente ("i Fondi"), al fine precipuo di semplificare l'attuazione delle politiche in modo coerente. Tali disposizioni comuni si applicano alla parte del FEAMP in regime di gestione concorrente. I Fondi perseguono obiettivi complementari e condividono le stesse modalità di gestione. Pertanto, il regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] stabilisce una serie di obiettivi e principi generali comuni quali il partenariato e la governance a più livelli. Contiene inoltre gli elementi comuni di pianificazione e programmazione strategica, tra cui disposizioni sull'accordo di partenariato da concludere con ciascuno Stato membro, e definisce un approccio comune per quanto riguarda l'orientamento alla performance nell'ambito dei Fondi. Esso comprende quindi condizioni abilitanti, una verifica della performance e disposizioni in materia di sorveglianza, stesura di relazioni e valutazione. Vengono altresì stabilite disposizioni comuni con riguardo alle norme di ammissibilità e disposizioni specifiche per gli strumenti finanziari, l'uso di InvestEU, lo sviluppo locale di tipo partecipativo e la gestione finanziaria. Alcune modalità di gestione e di controllo sono infine comuni a tutti i Fondi. In conformità del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], l'accordo di partenariato dovrebbe descrivere le complementarità tra i Fondi, compreso il FEAMP, e altri programmi dell'Unione.

(3)  Il regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento che istituisce disposizioni comuni] (in appresso, "regolamento recante disposizioni comuni")3 è stato adottato per migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione del sostegno nell'ambito dei Fondi in regime di gestione concorrente ("i Fondi"), al fine precipuo di semplificare l'attuazione delle politiche in modo coerente. Tali disposizioni comuni si applicano alla parte del FEAMP in regime di gestione concorrente. I Fondi perseguono obiettivi complementari e condividono le stesse modalità di gestione. Pertanto, il regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] stabilisce una serie di obiettivi e principi generali comuni quali il partenariato e la governance a più livelli. Contiene inoltre gli elementi comuni di pianificazione e programmazione strategica, tra cui disposizioni sull'accordo di partenariato da concludere con ciascuno Stato membro, e definisce un approccio comune per quanto riguarda l'orientamento alla performance nell'ambito dei Fondi. Esso comprende quindi condizioni abilitanti, una verifica della performance e disposizioni in materia di sorveglianza, stesura di relazioni e valutazione. Vengono altresì stabilite disposizioni comuni con riguardo alle norme di ammissibilità e disposizioni specifiche per gli strumenti finanziari, lo sviluppo locale di tipo partecipativo e la gestione finanziaria. Alcune modalità di gestione e di controllo sono infine comuni a tutti i Fondi. In conformità del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], l'accordo di partenariato dovrebbe descrivere le complementarità tra i Fondi, compreso il FEAMP, e altri programmi dell'Unione.

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3 GU C […] del […], pag. […].

3 GU C […] del […], pag. […].

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Nell'ambito della gestione diretta, il FEAMP dovrebbe sviluppare sinergie e complementarità con altri Fondi e programmi dell'Unione pertinenti. Dovrebbe inoltre consentire finanziamenti nella forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto attuate in conformità del regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento relativo a InvestEU]5.

(5)  Nell'ambito della gestione diretta, il FEAMP dovrebbe sviluppare sinergie e complementarità con altri Fondi e programmi dell'Unione pertinenti.

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5 GU C […] del […], pag. […].

5 GU C […] del […], pag. […].

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Il quadro finanziario pluriennale stabilito nel regolamento (UE) xx/xx6 prevede che il bilancio dell'Unione deve continuare a sostenere le politiche della pesca e degli affari marittimi. Il bilancio del FEAMP dovrebbe ammontare, a prezzi correnti, a 6 140 000 000 EUR. Le risorse del FEAMP dovrebbero essere suddivise tra gestione concorrente, diretta e indiretta. Al sostegno in regime di gestione concorrente dovrebbe essere assegnato un importo di 5 311 000 000 EUR e a quello in regime di gestione diretta e indiretta un importo di 829 000 000 EUR. Per garantire stabilità, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi della PCP, le dotazioni nazionali in regime di gestione concorrente per il periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbero essere definite sulla base delle quote del FEAMP 2014-2020. Importi specifici dovrebbero essere riservati alle regioni ultraperiferiche, al controllo e all'applicazione delle norme, alla raccolta e al trattamento dei dati a fini scientifici e di gestione della pesca, mentre agli importi per l'arresto definitivo e l'arresto straordinario delle attività di pesca dovrebbe essere applicato un massimale.

(8)  Il quadro finanziario pluriennale stabilito nel regolamento (UE) xx/xx6 prevede che il bilancio dell'Unione deve continuare a sostenere le politiche della pesca e degli affari marittimi. Il bilancio del FEAMP dovrebbe essere mantenuto almeno agli stessi livelli del periodo 2014-2020. Le risorse del FEAMP dovrebbero essere suddivise tra gestione concorrente, diretta e indiretta. Per garantire stabilità, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi della PCP, le dotazioni nazionali in regime di gestione concorrente per il periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbero essere definite sulla base delle quote del FEAMP 2014-2020. Importi specifici dovrebbero essere riservati alle regioni ultraperiferiche, al controllo e all'applicazione delle norme, alla raccolta e al trattamento dei dati a fini scientifici e di gestione della pesca, mentre agli importi per l'arresto definitivo e l'arresto straordinario delle attività di pesca dovrebbe essere applicato un massimale.

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6 GU C […] del […], pag. […].

6 GU C […] del […], pag. […].

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Il settore marittimo europeo rappresenta oltre 5 milioni di posti di lavoro che generano quasi 500 miliardi di EUR all'anno, e ha le potenzialità per creare molti nuovi posti di lavoro. La produzione dell'economia oceanica globale è attualmente stimata attorno a 1 300 miliardi di EUR, cifra che potrebbe più che raddoppiare entro il 2030. La necessità di raggiungere gli obiettivi per le emissioni di CO2, aumentare l'efficienza delle risorse e limitare l'impronta ecologica dell'economia blu ha dato notevole impulso all'innovazione in altri settori, quali le attrezzature marine, la cantieristica navale, l'osservazione degli oceani, il dragaggio, la protezione del litorale e la costruzione marina. I Fondi strutturali dell'Unione, e in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il FEAMP, hanno finanziato investimenti a favore dell'economia marittima. Per sfruttare il potenziale di crescita del settore devono essere utilizzati nuovi strumenti di investimento, come InvestEU.

(9)  Il settore marittimo europeo rappresenta oltre 5 milioni di posti di lavoro che generano quasi 500 miliardi di EUR all'anno, e ha le potenzialità per creare molti nuovi posti di lavoro. La produzione dell'economia oceanica globale è attualmente stimata attorno a 1 300 miliardi di EUR, cifra che potrebbe più che raddoppiare entro il 2030. La necessità di raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi in termini di emissioni di CO2 richiede l'impiego di almeno il 30% del bilancio UE per azioni volte a combattere il cambiamento climatico. È altresì necessario aumentare l'efficienza delle risorse e limitare l'impronta ecologica dell'economia blu che ha dato, e deve continuare a dare, notevole impulso all'innovazione in altri settori, quali le attrezzature marine, la cantieristica navale, l'osservazione degli oceani, il dragaggio, la protezione del litorale e la costruzione marina. I Fondi strutturali dell'Unione, e in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il FEAMP, hanno finanziato investimenti a favore dell'economia marittima. Per sfruttare il potenziale di crescita del settore potrebbero essere utilizzati nuovi strumenti di investimento, come InvestEU.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il FEAMP post-2020 dovrebbe essere basato su un'architettura semplificata, senza definire preliminarmente misure e norme di ammissibilità dettagliate a livello di Unione in modo eccessivamente prescrittivo. Dovrebbero piuttosto essere descritti settori di sostegno generali nell'ambito di ciascuna priorità. Gli Stati membri dovrebbero quindi elaborare i rispettivi programmi specificando i mezzi più idonei a conseguire le priorità. Un'ampia gamma di misure identificate dagli Stati membri nei suddetti programmi potrebbe essere finanziata nel quadro delle norme stabilite nell'ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], purché tali misure rientrino nei settori di sostegno identificati nel presente regolamento. Occorre tuttavia stabilire un elenco di operazioni non ammissibili allo scopo di evitare impatti negativi per la conservazione delle risorse della pesca (ad esempio un divieto generale di investimenti intesi a incrementare la capacità di pesca). Inoltre, gli investimenti e gli indennizzi destinati alla flotta dovrebbero essere rigorosamente subordinati alla loro compatibilità con gli obiettivi di conservazione della PCP.

(11)  Il FEAMP post-2020 dovrebbe essere basato su un'architettura semplificata, senza definire preliminarmente misure e norme di ammissibilità dettagliate a livello di Unione in modo eccessivamente prescrittivo. Dovrebbero piuttosto essere descritti settori di sostegno generali nell'ambito di ciascuna priorità. Gli Stati membri dovrebbero quindi elaborare i rispettivi programmi specificando i mezzi più idonei a conseguire le priorità. Un'ampia gamma di misure identificate dagli Stati membri nei suddetti programmi potrebbe essere finanziata nel quadro delle norme stabilite nell'ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], purché tali misure rientrino nei settori di sostegno identificati nel presente regolamento. Occorre tuttavia stabilire un elenco di operazioni non ammissibili allo scopo di evitare impatti negativi per la conservazione delle risorse della pesca (ad esempio un divieto generale di investimenti intesi a incrementare la capacità di pesca o di pratiche di pesca dannose per gli oceani). Inoltre, gli investimenti e gli indennizzi destinati alla flotta dovrebbero essere rigorosamente subordinati alla loro compatibilità con gli obiettivi di conservazione della PCP.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  Il FEAMP deve contribuire inoltre al conseguimento di ulteriori obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. Il presente regolamento sottolinea specificamente gli obiettivi seguenti:

 

a) OSS.1 Porre fine alla povertà: il FEAMP contribuisce a migliorare le condizioni di vita delle comunità costiere più fragili, in particolare quelle che dipendono da un unico stock ittico minacciato dalla pesca eccessiva, dal cambiamento globale e da problemi ambientali;

 

b) OSS.3 Salute e benessere: il FEAMP contribuisce alla lotta all'inquinamento dei sistemi idrici costieri, causa di malattie endemiche, e ad assicurare la qualità degli alimenti provenienti dalla pesca o dall'acquacoltura;

 

c) OSS.7 – Energia pulita e accessibile: finanziando l'economia blu, il FEAMP sostiene la diffusione delle energie marine rinnovabili e assicura che tale sviluppo sia compatibile con la tutela dell'ambiente marino e la salvaguardia delle risorse ittiche;

 

d) OSS.8 Lavoro dignitoso e crescita economica: il FEAMP contribuisce allo sviluppo dell'economia blu quale fattore di crescita economica. Garantisce altresì che tale crescita sia fonte di lavoro dignitoso per le comunità costiere. In aggiunta, il FEAMP contribuisce a migliorare le condizioni di lavoro dei pescatori;

 

e) OSS.12 Consumo e produzione responsabili: il FEAMP contribuisce all'utilizzo razionale delle risorse naturali e limita lo spreco delle risorse naturali ed energetiche;

 

f) OSS.13 Affrontare i cambiamenti climatici: il FEAMP destina il 30 % del proprio bilancio alla lotta ai cambiamenti climatici;

 

g) OSS.14 Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.

Motivazione

L'Unione europea ha svolto un ruolo importante nel definire l'agenda globale per il 2030 e si è impegnata a contribuire in modo concreto al conseguimento dei suoi 17 obiettivi (comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni del 22 novembre 2016 - COM (2016)739).

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Molto è stato fatto negli ultimi anni nell'ambito della PCP per ricondurre gli stock ittici a livelli sostenibili, aumentare la redditività dell'industria alieutica dell'Unione e garantire la conservazione degli ecosistemi marini. Restano tuttavia da affrontare notevoli sfide per raggiungere gli obiettivi socioeconomici e ambientali della PCP. È pertanto necessario continuare a fornire un sostegno dopo il 2020, specialmente nei bacini marini in cui si sono registrati progressi più lenti.

(17)  Molto è stato fatto negli ultimi anni nell'ambito della PCP per ricondurre gli stock ittici a livelli sostenibili, aumentare la redditività dell'industria alieutica dell'Unione e garantire la conservazione degli ecosistemi marini. Restano tuttavia da affrontare notevoli sfide per raggiungere gli obiettivi socioeconomici e ambientali della PCP. È pertanto necessario continuare a fornire un sostegno dopo il 2020, specialmente nei bacini marini in cui si sono registrati progressi più lenti, in particolare nelle aree più isolate come le regioni ultraperiferiche.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  La pesca ha una funzione essenziale nel garantire la sussistenza e preservare il patrimonio culturale di molte comunità costiere dell'Unione, in particolare nelle regioni in cui la piccola pesca costiera svolge un ruolo importante. Con un'età media che in molte comunità di pescatori supera i 50 anni, il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività continuano a rappresentare una sfida importante.

(18)  La pesca ha una funzione essenziale nel garantire la sussistenza e preservare la tradizione e il patrimonio culturale di molte comunità costiere dell'Unione, in particolare nelle regioni in cui la piccola pesca costiera svolge un ruolo importante, come quelle ultraperiferiche. Con un'età media che in molte comunità di pescatori supera i 50 anni, il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività continuano a rappresentare una sfida importante.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  L'obbligo di sbarco costituisce una delle sfide principali della PCP. Ne sono conseguiti cambiamenti significativi nelle pratiche di pesca per il settore, talvolta associati a costi finanziari significativi. Per l'innovazione e gli investimenti che contribuiscono all'attuazione dell'obbligo di sbarco, quali investimenti a favore di attrezzi da pesca selettivi, del miglioramento delle infrastrutture portuali e della commercializzazione delle catture indesiderate, il FEAMP dovrebbe quindi poter erogare un aiuto di intensità superiore a quella applicabile ad altre operazioni. Il Fondo dovrebbe altresì concedere un'intensità massima di aiuto del 100% per la progettazione, lo sviluppo, la sorveglianza, la valutazione e la gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri ("scambio di contingenti"), al fine di mitigare il cosiddetto fenomeno delle "choke species" (specie a effetto limitante) causato dall'obbligo di sbarco.

(21)  L'obbligo di sbarco costituisce una delle sfide principali della PCP. Ne sono conseguiti cambiamenti significativi nelle pratiche di pesca per il settore, talvolta associati a costi finanziari significativi. Per l'innovazione e gli investimenti che contribuiscono all'attuazione dell'obbligo di sbarco, quali investimenti a favore di attrezzi da pesca selettivi, del miglioramento delle infrastrutture portuali, della riduzione e della commercializzazione delle catture indesiderate, il FEAMP dovrebbe quindi poter erogare un aiuto di intensità superiore a quella applicabile ad altre operazioni. Il Fondo dovrebbe altresì concedere un'intensità massima di aiuto del 100% per la progettazione, lo sviluppo, la sorveglianza, la valutazione e la gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri ("scambio di contingenti"), al fine di mitigare il cosiddetto fenomeno delle "choke species" (specie a effetto limitante) causato dall'obbligo di sbarco.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere l'innovazione e gli investimenti a bordo dei pescherecci intesi a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro, l'efficienza energetica e la qualità delle catture. Tale sostegno non dovrebbe tuttavia comportare un aumento della capacità di pesca o della capacità di ricerca del pesce e non dovrebbe essere concesso semplicemente per consentire agli operatori di conformarsi a prescrizioni obbligatorie nell'ambito del diritto dell'Unione o nazionale. Nell'ambito dell'architettura che non prevede misure prescrittive, spetta agli Stati membri definire norme precise di ammissibilità per tali investimenti. Per la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci dovrebbe essere autorizzata un'aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.

(22)  Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere l'innovazione e gli investimenti a bordo dei pescherecci intesi a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro, la tutela dell'ambiente, l'efficienza energetica e la qualità delle catture. Tale sostegno non dovrebbe tuttavia comportare un aumento della capacità di pesca o della capacità di ricerca del pesce e non dovrebbe essere concesso semplicemente per consentire agli operatori di conformarsi a prescrizioni obbligatorie nell'ambito del diritto dell'Unione o nazionale. Nell'ambito dell'architettura che non prevede misure prescrittive, spetta agli Stati membri definire norme precise di ammissibilità per tali investimenti. Per la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci dovrebbe essere autorizzata un'aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  Il successo della PCP dipende dalla disponibilità di pareri scientifici per la gestione della pesca, e quindi dalla disponibilità di dati sulle attività di pesca. Poiché l'acquisizione di dati affidabili ed esaustivi comporta notevoli costi e difficoltà, è necessario sostenere le azioni attuate dagli Stati membri per raccogliere e trattare i dati secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sul quadro per la raccolta dei dati")9 e contribuire alla messa a disposizione dei migliori pareri scientifici. Tale sostegno dovrebbe consentire sinergie con la raccolta e il trattamento di altre tipologie di dati marini.

(24)  Il successo della PCP dipende dalla disponibilità di pareri scientifici per la gestione della pesca, e quindi dalla disponibilità di dati sulle attività di pesca. Poiché l'acquisizione di dati affidabili ed esaustivi comporta notevoli costi e difficoltà, è necessario sostenere le azioni attuate dagli Stati membri per raccogliere, trattare e condividere i dati secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sul quadro per la raccolta dei dati")9 e contribuire alla messa a disposizione dei migliori pareri scientifici. Tale sostegno dovrebbe consentire sinergie con la raccolta, il trattamento e la condivisione di altre tipologie di dati marini.

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9 Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

9 Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  Considerate le difficoltà che comporta il conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce. In tale contesto permane in alcuni casi la necessità di un sostegno per l'adeguamento della flotta per determinati segmenti di flotta e bacini marini. Tale sostegno dovrebbe essere rigorosamente finalizzato alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine nonché al raggiungimento di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili. In quest'ottica dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere l'arresto definitivo delle attività di pesca nei segmenti di flotta in cui la capacità di pesca non è commisurata alle possibilità di pesca disponibili. Tale sostegno dovrebbe costituire uno strumento dei piani d'azione per l'adeguamento dei segmenti di flotta con sovraccapacità strutturale identificata, come disposto all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e dovrebbe essere attuato tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente adattamento dello stesso per adibirlo ad altre attività. Ove l'adattamento si traduca in un aumento della pressione della pesca ricreativa sull'ecosistema marino, il sostegno dovrebbe essere concesso soltanto se conforme alla PCP e agli obiettivi dei pertinenti piani pluriennali. Affinché l'adeguamento strutturale della flotta sia conforme agli obiettivi di conservazione, il sostegno per l'arresto definitivo delle attività di pesca dovrebbe essere rigorosamente subordinato e collegato al conseguimento dei risultati. Esso dovrebbe quindi essere attuato unicamente mediante i finanziamenti non collegati ai costi di cui al regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. In base a tale sistema, gli Stati membri non dovrebbero essere rimborsati dalla Commissione per l'arresto definitivo delle attività di pesca tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti, ma sulla base del rispetto delle condizioni e del conseguimento dei risultati. A tal fine, la Commissione dovrebbe stabilire in un atto delegato tali condizioni, che dovrebbero essere connesse al conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP.

(26)  Considerate le difficoltà che comporta il conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce. In tale contesto permane in alcuni casi la necessità di un sostegno per l'adeguamento della flotta per determinati segmenti di flotta e bacini marini. Tale sostegno dovrebbe essere rigorosamente finalizzato alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine nonché al raggiungimento di un equilibrio tra la capacità di pesca e le risorse di pesca disponibili. In quest'ottica dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere l'arresto definitivo delle attività di pesca nei segmenti di flotta in cui la capacità di pesca non è commisurata alle risorse di pesca disponibili. Tale sostegno dovrebbe costituire uno strumento dei piani d'azione per l'adeguamento dei segmenti di flotta con sovraccapacità strutturale identificata, come disposto all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e dovrebbe essere attuato tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente adattamento dello stesso per adibirlo ad altre attività. Ove l'adattamento si traduca in un aumento della pressione della pesca ricreativa sull'ecosistema marino, il sostegno dovrebbe essere concesso soltanto se conforme alla PCP e agli obiettivi dei pertinenti piani pluriennali. Affinché l'adeguamento strutturale della flotta sia conforme agli obiettivi di conservazione, il sostegno per l'arresto definitivo delle attività di pesca dovrebbe essere rigorosamente subordinato e collegato al conseguimento dei risultati. Esso dovrebbe quindi essere attuato unicamente mediante i finanziamenti non collegati ai costi di cui al regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. In base a tale sistema, gli Stati membri non dovrebbero essere rimborsati dalla Commissione per l'arresto definitivo delle attività di pesca tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti, ma sulla base del rispetto delle condizioni e del conseguimento dei risultati. A tal fine, la Commissione dovrebbe stabilire in un atto delegato tali condizioni, che dovrebbero essere connesse al conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  L'elevato grado di imprevedibilità delle attività di pesca fa sì che circostanze eccezionali possano causare notevoli perdite economiche per i pescatori. Per mitigare tali conseguenze dovrebbe essere possibile per il FEAMP contribuire a indennizzare l'arresto straordinario dell'attività di pesca dovuto all'attuazione di determinate misure di conservazione (piani pluriennali, obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock, misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili e misure tecniche), all'attuazione di misure di emergenza, all'interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, a una calamità naturale o a un incidente ambientale. Il sostegno dovrebbe essere concesso soltanto se tali circostanze hanno ripercussioni significative sui pescatori, vale a dire se le attività commerciali della nave in questione sono sospese per almeno 90 giorni consecutivi e se le perdite economiche dovute all'arresto dell'attività ammontano a più del 30 % del fatturato medio annuo dell'impresa interessata nel corso di uno specifico periodo di tempo. Le condizioni per la concessione di tale sostegno dovrebbero tenere conto delle specificità della pesca dell'anguilla.

(27)  L'elevato grado di imprevedibilità delle attività di pesca fa sì che circostanze eccezionali possano causare notevoli perdite economiche per i pescatori. Per mitigare tali conseguenze dovrebbe essere possibile per il FEAMP contribuire a indennizzare l'arresto straordinario dell'attività di pesca dovuto all'attuazione di determinate misure di conservazione (piani pluriennali, obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock, misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili e misure tecniche), all'attuazione di misure di emergenza, all'interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, a una calamità naturale o a un incidente ambientale. Il sostegno dovrebbe essere concesso soltanto se tali circostanze hanno ripercussioni economiche significative sui pescatori, vale a dire se le attività commerciali della nave in questione sono sospese per almeno 90 giorni consecutivi e se le perdite economiche dovute all'arresto dell'attività ammontano a più del 30% del fatturato medio annuo dell'impresa interessata nel corso di uno specifico periodo di tempo. Le condizioni per la concessione di tale sostegno dovrebbero tenere conto delle specificità della pesca dell'anguilla.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati. Questo settore rappresenta quasi il 75 % di tutte le navi da pesca registrate nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca. Gli operatori della piccola pesca dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Il FEAMP dovrebbe pertanto concedere a tali operatori un trattamento preferenziale che preveda un'intensità di aiuto del 100 %, anche per operazioni connesse al controllo e all'esecuzione, allo scopo di incoraggiare le loro pratiche di pesca sostenibili. Inoltre, settori di sostegno quali l'aiuto per l'acquisto di un'imbarcazione di seconda mano e per la sostituzione o l'ammodernamento del motore dovrebbero essere riservati alla piccola pesca nel segmento della flotta in cui vi è equilibrio tra capacità e possibilità di pesca. Il programma degli Stati membri dovrebbe altresì includere un piano d'azione per la piccola pesca costiera, che dovrebbe essere monitorato sulla base di indicatori associati a target intermedi e finali.

(28)  La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati. Questo settore rappresenta quasi il 75 % di tutte le navi da pesca registrate nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca. Gli operatori della piccola pesca dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Il FEAMP dovrebbe pertanto concedere a tali operatori un trattamento preferenziale che preveda un'intensità di aiuto del 100 %, anche per operazioni connesse al controllo e all'esecuzione, allo scopo di incoraggiare le loro pratiche di pesca sostenibili. Inoltre, settori di sostegno quali l'aiuto per l'acquisto di un'imbarcazione, per la sostituzione o l'ammodernamento del motore, per il rinnovo e la ristrutturazione di infrastrutture vecchie o nuove, quali sale per la vendita all'asta o impianti portuali di raccolta, dovrebbero essere riservati alla piccola pesca nel segmento della flotta in cui vi è equilibrio tra capacità e possibilità di pesca. Il programma degli Stati membri dovrebbe altresì includere un piano d'azione per la piccola pesca costiera, che dovrebbe essere monitorato sulla base di indicatori associati a target intermedi e finali.

Motivazione

I siti industriali trascurati o i piccoli villaggi abbandonati potrebbero essere dotati di infrastrutture che possono diventare poli ecologici per le imprese legate alle attività di pesca (come punti d'informazione turistica, ristoranti, strutture di raccolta di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini e per le catture indesiderate).

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  Come sottolinea la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 24 ottobre 2017, dal titolo "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"10, le regioni ultraperiferiche sono confrontate a specifiche difficoltà connesse a fattori quali lontananza, topografia e clima di cui all'articolo 349 del trattato e dispongono di particolari risorse per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile. Pertanto, il programma degli Stati membri interessati dovrebbe comprendere, per ogni regione ultraperiferica, un piano d'azione per lo sviluppo di settori dell'economia blu sostenibile, compreso lo sfruttamento sostenibile della pesca e dell'acquacoltura, e una dotazione finanziaria dovrebbe essere destinata a sostenere l'attuazione di tali piani d'azione. Dovrebbe essere altresì possibile per il FEAMP contribuire a compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalle regioni ultraperiferiche a causa della loro posizione geografica e insularità. Tale sostegno dovrebbe essere limitato a una percentuale della dotazione finanziaria globale. Nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe inoltre essere applicata un'aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.

(29)  Come sottolinea la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 24 ottobre 2017, dal titolo "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"10, le regioni ultraperiferiche sono confrontate a specifiche difficoltà connesse a fattori quali lontananza, topografia e clima di cui all'articolo 349 del trattato e dispongono di particolari risorse per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile e il FEAMP dovrebbe essere in grado di tenere conto dei vincoli specifici riconosciuti dall'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, il programma degli Stati membri interessati dovrebbe altresì comprendere, per ogni regione ultraperiferica, un piano d'azione per lo sviluppo di settori dell'economia blu sostenibile, compreso lo sfruttamento sostenibile della pesca e dell'acquacoltura, e una dotazione finanziaria dovrebbe essere destinata a sostenere l'attuazione di tali piani d'azione. Dovrebbe essere altresì possibile per il FEAMP contribuire a compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalle regioni ultraperiferiche a causa della loro posizione geografica e insularità. Tale sostegno dovrebbe essere limitato a una percentuale della dotazione finanziaria globale. Dovrebbe inoltre essere applicata un'aliquota di aiuto e di finanziamento del FEAMP superiore a quella attualmente applicabile alle regioni ultraperiferiche.

__________________

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10 COM(2017) 623.

10 COM(2017) 623.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis)  Tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo sulla condizione di insularità (2015/3014(RSP) e del parere del Comitato economico e sociale europeo dal titolo "Problemi specifici delle isole" (1229/2011), l'agricoltura, l'allevamento e la pesca costituiscono un elemento importante delle economie insulari locali. Le regioni insulari europee soffrono di una mancanza di accessibilità, in particolare per le PMI, e di un livello ridotto di differenziazione dei prodotti. Tali regioni necessitano di una strategia che consenta loro di sfruttare tutte le possibili sinergie tra i fondi strutturali e di investimento europei con altri strumenti dell'Unione, al fine di compensare gli svantaggi delle isole e di promuoverne la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo sostenibile. Sebbene l'articolo 174 TFUE riconosca gli svantaggi naturali e geografici permanenti specifici della situazione delle isole, la Commissione deve istituire un "Quadro strategico dell'UE per le isole" al fine di collegare gli strumenti che possono avere un importante impatto territoriale.

Motivazione

Sarebbe opportuno tenere maggiormente conto della situazione particolare delle isole europee nel considerare il nuovo quadro per il FEAMP 2021.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis)  Per salvaguardare la competitività di taluni prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura provenienti dalle regioni ultraperiferiche dell'Unione rispetto a prodotti analoghi provenienti da altre regioni dell'Unione, nel 1992 quest'ultima ha introdotto misure intese a compensare i corrispondenti costi supplementari nel settore della pesca. Tali misure sono state fissate per il periodo 2007-2013 dal regolamento (CE) n. 791/2007 e sono prorogate dal regolamento (CE) n. 508/2014 in vigore per il periodo 2014-2020. È necessario continuare a fornire un sostegno per compensare i costi supplementari legati alla pesca, all'allevamento, alla trasformazione e alla commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti dalle regioni ultraperiferiche dell'Unione a partire dal 1° gennaio 2021, di modo che la compensazione contribuisca a mantenere la redditività economica degli operatori di tali regioni.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 ter)  Per attenuare i suddetti vincoli specifici nelle regioni ultraperiferiche, e conformemente all'articolo 349 TFUE, dovrebbe essere possibile concedere aiuti al funzionamento secondo una procedura semplificata.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 ter)  Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti della pesca ammissibili alla compensazione, i quantitativi massimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 29 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 quater)  È opportuno autorizzare gli Stati membri a variare l'elenco e i quantitativi dei prodotti della pesca interessati nonché l'importo della compensazione nei limiti della dotazione globale loro assegnata. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati ad adeguare i propri piani di compensazione, qualora l'evoluzione della situazione lo giustifichi.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 29 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 quinquies)    Gli Stati membri dovrebbero fissare l'importo della compensazione a un valore atto a compensare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche. Al fine di evitare compensazioni eccessive, tale importo dovrebbe essere proporzionato ai costi supplementari che l'aiuto intende compensare. A tale scopo, è opportuno tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi supplementari.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Nell'ambito della gestione concorrente dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri. A tal fine dovrebbe essere predisposto un sostegno per indennizzare i pescatori che raccolgono attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini e per gli investimenti intesi a predisporre nei porti adeguate strutture in cui depositare gli attrezzi e i rifiuti raccolti. Dovrebbe essere inoltre predisposto un sostegno per le azioni volte a conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino in conformità della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino")11, per l'attuazione di misure di protezione spaziale istituite a norma di tale direttiva e, in conformità dei quadri di azioni prioritarie istituiti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ("direttiva Habitat")12, per la gestione, il ripristino e la sorveglianza di zone NATURA 2000 nonché per la protezione di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva "Uccelli")13. Nell'ambito della gestione diretta il FEAMP dovrebbe contribuire alla promozione di mari sani e puliti e all'attuazione della strategia europea per la plastica nell'economia circolare illustrata nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 16 gennaio 201614, in linea con l'obiettivo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico nell'ambiente marino.

(30)  Nell'ambito della gestione concorrente il 25% del FEAMP deve essere destinato a sostenere la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri. A tal fine dovrebbe essere predisposto un sostegno per indennizzare i pescatori che raccolgono attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini e per gli investimenti intesi a predisporre nei porti adeguate strutture in cui depositare gli attrezzi e i rifiuti raccolti. Dovrebbe essere inoltre predisposto un sostegno per le azioni volte a conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino in conformità della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino")11, per l'attuazione di misure di protezione spaziale istituite a norma di tale direttiva e, in conformità dei quadri di azioni prioritarie istituiti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ("direttiva Habitat")12, per la gestione, il ripristino e la sorveglianza di zone NATURA 2000 nonché per la protezione di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva "Uccelli")13. Nell'ambito della gestione diretta il FEAMP dovrebbe contribuire alla promozione di mari sani e puliti e all'attuazione della strategia europea per la plastica nell'economia circolare illustrata nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 16 gennaio 201614, in linea con l'obiettivo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico nell'ambiente marino.

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11 Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

11 Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

12 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.07.1992, pag. 7).

12 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.07.1992, pag. 7).

13 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

13 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

14 COM(2018) 0028.

14 COM(2018) 0028.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la promozione e lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, compresa l'acquacoltura d'acqua dolce, per l'allevamento di animali acquatici e la coltivazione di piante acquatiche per la produzione di prodotti alimentari e di altre materie prime. In alcuni Stati membri la complessità delle procedure amministrative, ad esempio per l'accesso allo spazio e il rilascio delle licenze, rende difficile per il settore migliorare l'immagine e la competitività dei prodotti di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per l'acquacoltura elaborati sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero essere ammissibili al sostegno le azioni per la sostenibilità ambientale, gli investimenti produttivi, l'innovazione, l'acquisizione di competenze professionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le misure compensative intese a fornire servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura. Dovrebbero inoltre essere ammissibili le azioni in materia di sanità pubblica, i regimi di assicurazione degli stock d'acquacoltura e le azioni per la salute e il benessere degli animali. Tuttavia, nel caso di investimenti produttivi il sostegno dovrebbe essere erogato unicamente attraverso strumenti finanziari e InvestEU, che esercitano un maggiore effetto leva sul mercato e sono pertanto più adatti ad affrontare i problemi di finanziamento del settore rispetto alle sovvenzioni.

(32)  Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la promozione e lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, compresa l'acquacoltura d'acqua dolce, per l'allevamento di animali acquatici e la coltivazione di piante acquatiche per la produzione di prodotti alimentari e di altre materie prime. In alcuni Stati membri la complessità delle procedure amministrative, ad esempio per l'accesso allo spazio e il rilascio delle licenze, rende difficile per il settore migliorare l'immagine e la competitività dei prodotti di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per l'acquacoltura elaborati sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero essere ammissibili al sostegno le azioni per la sostenibilità ambientale, gli investimenti produttivi, l'innovazione, l'acquisizione di competenze professionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le misure compensative intese a fornire servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura. Dovrebbero inoltre essere ammissibili le azioni in materia di sanità pubblica, i regimi di assicurazione degli stock d'acquacoltura e le azioni per la salute e il benessere degli animali. È opportuno valutare e ridurre queste complesse e gravose procedure, nel rispetto delle norme applicabili a tali imprese.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  L'industria di trasformazione svolge un ruolo importante nel garantire la disponibilità e la qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere gli investimenti destinati a tale settore, purché contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'OCM. Tale sostegno dovrebbe essere esclusivamente erogato tramite strumenti finanziari e InvestEU e non attraverso sovvenzioni.

(34)  L'industria di trasformazione svolge un ruolo importante nel garantire la disponibilità e la qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere gli investimenti destinati a tale settore, purché contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'OCM.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  La creazione di posti di lavoro nelle regioni costiere si basa sullo sviluppo a livello locale di un'economia blu sostenibile che conferisca nuova vitalità al tessuto sociale di tali regioni. Entro il 2030 la crescita delle industrie e dei servizi oceanici potrebbe superare quella dell'economia mondiale e contribuire in misura significativa all'occupazione e alla crescita. La sostenibilità della crescita blu dipende dall'innovazione e dagli investimenti a favore di nuove attività marittime e della bioeconomia, tra cui modelli di turismo sostenibile, l'energia oceanica rinnovabile, la cantieristica navale innovativa di alta gamma e nuovi servizi portuali, che possano creare posti di lavoro e rafforzare nel contempo lo sviluppo locale. Mentre gli investimenti pubblici a favore dell'economia blu sostenibile dovrebbero essere integrati nel bilancio complessivo dell'Unione, il FEAMP dovrebbe concentrarsi in modo specifico sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile e sull'eliminazione delle strozzature, al fine di agevolare gli investimenti e lo sviluppo di nuovi mercati e tecnologie o servizi. Il sostegno allo sviluppo dell'economia blu sostenibile dovrebbe essere erogato in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta.

(35)  La creazione di posti di lavoro nelle regioni costiere, in particolare in quelle insulari, si basa spesso sullo sviluppo a livello locale di un'economia blu sostenibile che conferisca nuova vitalità al tessuto sociale di tali regioni. Entro il 2030 la crescita delle industrie e dei servizi marittimi e oceanici potrebbe superare quella dell'economia mondiale e contribuire in misura significativa all'occupazione e alla crescita. La sostenibilità della crescita blu dipende dall'innovazione e dagli investimenti a favore di nuove attività marittime e della bioeconomia, tra cui modelli di turismo sostenibile, l'energia oceanica rinnovabile, la cantieristica navale innovativa di alta gamma e nuovi servizi portuali, che possano creare posti di lavoro e rafforzare nel contempo lo sviluppo locale. Mentre gli investimenti pubblici a favore dell'economia blu sostenibile dovrebbero essere integrati nel bilancio complessivo dell'Unione, il FEAMP dovrebbe concentrarsi in modo specifico sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile e sull'eliminazione delle strozzature, al fine di agevolare gli investimenti e lo sviluppo di nuovi mercati e tecnologie o servizi. Il sostegno allo sviluppo dell'economia blu sostenibile dovrebbe essere erogato in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 bis)  Vi è la necessità di adottare misure di sostegno volte ad agevolare il dialogo sociale e ad avvalersi del FEAMP per contribuire alla formazione di professionisti qualificati per il settore marittimo e della pesca. L'importanza dell'ammodernamento del settore marittimo e della pesca e il ruolo dell'innovazione in tal senso richiedono una rivalutazione delle dotazioni finanziarie per la formazione professionale nel quadro del FEAMP.

Motivazione

L'emendamento richiama gli articoli 25 e 27 del parere 2017/2052 (INI) della commissione PECH, segnatamente la necessità di destinare fondi del FEAMP in modo specifico alla formazione dei lavoratori attuali e futuri dei settori, senza limitazioni basate sull'età ma allo scopo specifico di migliorare la sostenibilità economica e ambientale delle attività di pesca.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 ter)  Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime. Il FEAMP dovrebbe pertanto sostenere i servizi di consulenza, la cooperazione fra scienziati e pescatori, la formazione professionale, l'apprendimento permanente e dovrebbero stimolare la divulgazione delle conoscenze, contribuire a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e promuovere il dialogo sociale. Come riconoscimento del loro ruolo nelle comunità dedite alla pesca, anche i coniugi e i conviventi dei lavoratori autonomi dediti alla pesca dovrebbero, a determinate condizioni, beneficiare di sostegno per la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la divulgazione delle conoscenze e la creazione di reti che contribuiscano al loro sviluppo professionale.

Motivazione

L'emendamento riprende il considerando 31 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla promozione del capitale umano. In particolare per le comunità costiere che dipendono dalle attività di pesca è della massima importanza promuovere l'inclusione di nuovi lavoratori qualificati.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  Nell'ambito della gestione diretta e indiretta il FEAMP dovrebbe concentrarsi sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile promuovendo una governance e una gestione integrate della politica marittima, migliorando il trasferimento e l'uso dei risultati della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia nell'economia blu sostenibile, migliorando le competenze in campo marittimo, la conoscenza degli oceani e la condivisione di dati socioeconomici sull'economia blu sostenibile, promuovendo un'economia blu sostenibile a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici e creando pipeline di progetti e strumenti di finanziamento innovativi. La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche dovrebbe essere presa in debita considerazione in relazione agli ambiti suddetti.

(38)  Nell'ambito della gestione diretta e indiretta il FEAMP dovrebbe concentrarsi sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile promuovendo una governance e una gestione integrate della politica marittima, migliorando il trasferimento e l'uso dei risultati della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia nell'economia blu sostenibile, migliorando le competenze in campo marittimo, la conoscenza dei mari e degli oceani e la condivisione di dati socioeconomici sull'economia blu sostenibile, promuovendo un'economia blu sostenibile a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici e creando pipeline di progetti e strumenti di finanziamento innovativi. La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche dovrebbe essere presa in debita considerazione in relazione agli ambiti suddetti.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(41 bis)  Gli obiettivi e le azioni del FEAMP dovrebbero essere coerenti con i processi internazionali e regionali dell'Unione per la gestione dei mari, quali l'accordo relativo all'istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (accordo CGPM). Tale accordo fornisce un quadro adeguato per la cooperazione multilaterale finalizzata a promuovere lo sviluppo, la protezione, la gestione razionale e il migliore utilizzo delle risorse marine viventi nel Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli considerati sostenibili e a basso rischio di esaurimento.

Motivazione

L'emendamento tiene conto dell'attuale proposta della Commissione volta a recepire nel diritto dell'Unione una serie di misure adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) in occasione delle sessioni annuali del 2015, 2016 e 2017.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  Al fine di migliorare la trasparenza per quanto riguarda l'uso dei fondi dell'Unione e la loro sana gestione finanziaria, in particolare potenziando il controllo pubblico del denaro investito, è opportuno che determinate informazioni riguardanti le operazioni finanziate nell'ambito del FEAMP siano pubblicate su un sito web dello Stato membro a norma del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. In caso di pubblicazione, da parte di uno Stato membro, di informazioni sulle operazioni finanziate nell'ambito del FEAMP, devono essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali stabilite nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio24.

(48)  Al fine di migliorare la trasparenza per quanto riguarda l'uso dei fondi dell'Unione e la loro sana gestione finanziaria, in particolare potenziando il controllo pubblico del denaro investito, è opportuno che le informazioni riguardanti le operazioni finanziate nell'ambito del FEAMP siano pubblicate su un sito web dello Stato membro a norma del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. In caso di pubblicazione, da parte di uno Stato membro, di informazioni sulle operazioni finanziate nell'ambito del FEAMP, devono essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali stabilite nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio24.

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24 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

24 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  "economia blu sostenibile": tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell'insieme del mercato unico in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono conformi alla legislazione ambientale dell'Unione.

(15)  "economia blu sostenibile": tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell'insieme del mercato unico in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni insulari e ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono conformi alla legislazione ambientale dell'Unione.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – parte introduttiva – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine;

(1)  promuovere la pesca sostenibile, la protezione, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche marine;

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – parte introduttiva – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante un'acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili;

(2)  contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante un'acquacoltura ecologica e mercati sostenibili e socialmente responsabili, tenendo conto dei criteri relativi alla protezione ambientale;

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 4 – parte introduttiva – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere;

(3)  consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere la prosperità e la conservazione delle comunità costiere, tenendo in dovuta considerazione gli aspetti socioeconomici e nel pieno rispetto degli obiettivi della coesione economica, sociale e territoriale;

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 4 – parte introduttiva – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

(4)  rafforzare la governance internazionale degli oceani e i processi regionali dell'Unione per la governance dei mari al fine di garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 4 – parte introduttiva – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il sostegno nell'ambito del FEAMP contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. Tale contributo è oggetto di sorveglianza in conformità della metodologia di cui all'allegato IV.

Il sostegno nell'ambito del FEAMP contribuisce pienamente al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. Tale contributo è oggetto di sorveglianza in conformità della metodologia di cui all'allegato IV.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Regioni ultraperiferiche

 

L'insieme delle disposizioni del presente regolamento deve tenere conto dei vincoli specifici riconosciuti dall'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La dotazione finanziaria per l'esecuzione del FEAMP per il periodo 2021-2027 ammonta a 6 140 000 000 EUR a prezzi correnti.

1.  La dotazione finanziaria per l'esecuzione del FEAMP per il periodo 2021-2027 ammonta a 6 867 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 (7 739 176 524 EUR a prezzi correnti). Almeno il 25 % di tale dotazione viene assegnato alla priorità 1, quale definita all'articolo 4, comma 1, punto 1 del presente regolamento.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione concorrente di cui al titolo II ammonta a 5 311 000 000 EUR a prezzi correnti, secondo la ripartizione annuale stabilita nell'allegato V.

1.  La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione concorrente di cui al titolo II ammonta a 5 939 794 375 EUR a prezzi costanti 2018 (6 694 261 648 EUR a prezzi correnti), secondo la ripartizione annuale stabilita nell'allegato V.

Motivazione

Dovrebbero essere mantenuti il bilancio del fondo precedente e la stessa quota assegnata nell'ambito della gestione concorrente e della gestione diretta. Il calcolo tiene conto del parere della commissione per i bilanci (BUDG).

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per le operazioni nelle regioni ultraperiferiche ogni Stato membro interessato assegna, nell'ambito del sostegno finanziario dell'Unione stabilito nell'allegato V, almeno:

soppresso

a) 102 000 000 EUR per le Azzorre e Madera;

 

b) 82 000 000 EUR per le Isole Canarie;

 

c) 131 000 000 EUR per la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-Martin.

 

Motivazione

Tutte le norme relative alle RUP sono raccolte in un nuovo capo V bis.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'indennizzo di cui all'articolo 21 non supera il 50 % di ciascuna delle dotazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

soppresso

Motivazione

Tutte le norme relative alle RUP sono raccolte in un nuovo capo V bis.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione diretta e indiretta di cui al titolo III ammonta a 829 000 000 EUR a prezzi correnti.

1.  La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione diretta e indiretta di cui al titolo III ammonta a 927 149 225 EUR a prezzi costanti 2018 (1 044 914 876 EUR a prezzi correnti).

Motivazione

Dovrebbero essere mantenuti il bilancio del fondo precedente e la stessa quota assegnata nell'ambito della gestione concorrente e della gestione diretta. Il calcolo tiene conto del parere della commissione per i bilanci (BUDG).

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la preparazione, la sorveglianza e la valutazione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile e la partecipazione dell'Unione a organizzazioni regionali di gestione della pesca;

(b)  la preparazione, la sorveglianza e la valutazione della partecipazione dell'Unione a organizzazioni regionali di gestione della pesca;

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], ogni Stato membro elabora un unico programma per attuare le priorità di cui all'articolo 4.

1.  In conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], ogni Stato membro elabora un unico programma nazionale e/o diversi programmi operativi regionali per attuare le priorità di cui all'articolo 4.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  se del caso, i piani d'azione per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 4.

c)  se del caso, i piani d'azione per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 29 quater.

Motivazione

Tutte le norme relative alle RUP sono raccolte in un nuovo capo V bis.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  se del caso, il programma operativo regionale per le autorità subnazionali competenti in materia di pesca e di questioni marittime.

Motivazione

Consentire agli Stati membri di elaborare programmi operativi regionali, qualora lo vogliano, nel quadro della programmazione nazionale per le regioni interessate, consentirà di adottare strategie di spesa e di specializzazione più intelligenti entro i limiti della dotazione del FEAMP.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Nell'ambito del loro programma gli Stati membri interessati elaborano, per ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, un piano d'azione che stabilisce:

4.  Nell'ambito del loro programma, e insieme alle autorità interessate e ai portatori di interessi dei loro territori, gli Stati membri interessati elaborano, per ciascuna delle loro regioni, comprese quelle ultraperiferiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, un piano d'azione che stabilisce:

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  una strategia per lo sfruttamento sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei settori dell'economia blu sostenibile;

a)  una strategia per lo sfruttamento sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei settori dell'economia blu sostenibile, combattendo nel contempo i rifiuti marini e promuovendo lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG);

Motivazione

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i gruppi d'azione locale nel settore della pesca devono rimanere una priorità e ricevere maggiori finanziamenti, in quanto consentono alle comunità di pesca locali di affrontare sfide a livello locale, avvalendosi delle conoscenze degli attori presenti sul territorio per far fronte a problemi locali.

Emendamento    50

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