RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jørn Dohrmann

21.3.2019 - (2018/2277(IMM))

Commissione giuridica
Relatore: Evelyn Regner

Procedura : 2018/2277(IMM)
Ciclo di vita in Aula
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A8-0178/2019
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A8-0178/2019
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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jørn Dohrmann

(2018/2277(IMM))

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Jørn Dohrmann presentata dal ministro della giustizia danese, trasmessa il 6 novembre 2018 dal Rappresentante permanente della Danimarca presso l'UE e comunicata in Aula il 28 novembre 2018, nell'ambito dell'azione penale ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, comma primo, dell'articolo 291, paragrafo 1, e dell'articolo 293, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 21 del codice penale danese,

–  avendo ascoltato Jørn Dohrmann, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013[1],

–  visto l'articolo 57 della Legge costituzionale danese,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0178/2019),

A.  considerando che il Procuratore dello Stato di Viborg ha presentato richiesta di revoca dell'immunità di Jørn Dohrmann, deputato al Parlamento europeo eletto per la Danimarca, in relazione a reati punibili ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, comma primo, dell'articolo 291, paragrafo 1, e dell'articolo 293, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 21 del codice penale danese; che, in particolare, la procedura si riferisce a presunti coercizione illecita, danno intenzionale e tentato uso illecito di un oggetto appartenente ad un'altra persona;

B.  considerando che il 26 aprile 2017, all'esterno della sua residenza privata a Vamdrup, Jørn Dohrmann ha strappato la videocamera ad un cameraman che stava filmando la sua casa da una distanza di circa 195 metri per utilizzare le immagini ottenute in un documentario televisivo su alcuni deputati danesi al Parlamento europeo; che Jørn Dohrmann ha minacciato di sfasciare la videocamera; ha danneggiato la videocamera, fra cui il microfono, lo schermo e il cavo; si è impossessato della videocamera e della scheda di memoria con l'intenzione di farne un uso non autorizzato visionando il filmato realizzato, ma alla fine non è riuscito a farlo, essendo giunta sul posto la polizia che ha recuperato la videocamera e la scheda di memoria, che egli aveva estratto dal dispositivo;

C.  considerando che il cameraman è stato dapprima accusato di un reato punibile ai sensi dell'articolo 264 bis del codice civile per aver fotografato illegalmente persone che si trovavano in una proprietà privata; che il procuratore dello Stato ha raccomandato di lasciar cadere le accuse considerata la mancanza dell'elemento doloso necessario per condannare una persona per violazione dell'articolo 264 bis del codice penale danese;

D.  considerando che la polizia dello Jutland sudorientale ha evidenziato che la società da cui dipende il giornalista, proprietaria della videocamera, ha presentato richiesta di risarcimento per 14 724,71 DKK in relazione alla vicenda e che le cause per danno intenzionale, furto, appropriazione indebita e atti simili, qualora la pena richiesta sia un'ammenda, devono essere oggetto di un procedimento giudiziario se la parte lesa ha diritto a un risarcimento danni;

E.  considerando che, inizialmente, la Procura dello Stato ha raccomandato di fissare un'ammenda di 20 000 DKK nella causa contro Jørn Dohrmann anziché una pena detentiva, senza contestargli addebiti formali;

F.  considerando che Jørn Dohrmann ha negato le accuse a suo carico; che, secondo il Procuratore generale, sarebbe quindi incoerente puntare a una soluzione extragiudiziale mediante notifica di un'ammenda fissa;

G.  considerando che, ai fini dell'azione penale nei confronti di Jørn Dohrmann, l'autorità competente ne ha chiesto la revoca dell'immunità;

H.  considerando che, in virtù dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

I.  considerando che l'articolo 57, paragrafo 1, della Legge costituzionale danese sancisce che, senza il consenso del Folketing, nessun membro del Parlamento può esser messo in stato d'accusa né sottoposto ad alcuna forma di detenzione, salvo il caso di arresto in flagranza; che tale disposizione prevede la tutela da procedimenti penali di natura pubblica, ma non da procedimenti penali di natura privata; che, se una causa può essere risolta in via extragiudiziale mediante notifica di un'ammenda fissa, l'approvazione del Folketing non è necessaria;

J.  considerando che la portata dell'immunità riconosciuta ai membri del Folketing corrisponde de facto alla portata dell'immunità riconosciuta ai deputati al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, per poter beneficiare dell'immunità, un'opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo nell'esercizio delle sue funzioni, il che presuppone necessariamente l'esistenza di un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari; che tale nesso deve essere diretto ed evidente;

K.  considerando che gli atti presunti non si riferiscono a opinioni o voti espressi dal deputato al Parlamento europeo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, e non hanno quindi alcuna attinenza all'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo da parte di Jørn Dohrmann;

L.  considerando che non vi è prova o motivo di sospettare fumus persecutionis;

1.  decide di revocare l'immunità di Jørn Dohrmann;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente a ministro della Giustizia danese e a Jørn Dohrmann.

  • [1]  Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

18.3.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

11

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean-Marie Cavada, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Virginie Rozière

Ultimo aggiornamento: 25 marzo 2019
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