RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

7.5.2019 - (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD)) - ***I

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Eric Andrieu


Procedura : 2018/0218(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0198/2019

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0394),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 118, primo comma, e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0246/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018[1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2017[2],

–  visto l'articolo 59 del regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0198/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l'altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ai risultati, di promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari connessi alla normativa dell'UE.

(1)  La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l'altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ai risultati, di promuovere, in linea con l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sul clima, la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali (anche tramite una maggiore attenzione al settore agroforestale), di mitigare gli sprechi alimentari e promuovere l'educazione in merito a sane abitudini alimentari, di produrre alimenti sani e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari connessi alla normativa dell'UE. La comunicazione sottolinea inoltre la dimensione globale della PAC e afferma l'impegno dell'Unione a rafforzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  La conclusione di accordi commerciali, da un lato, ha intensificato la concorrenza tra i produttori agricoli a livello internazionale e, dall'altro, ha aperto loro nuove prospettive. Al fine di mantenere una concorrenza leale e garantire la reciprocità negli scambi internazionali, l'Unione dovrebbe garantire il rispetto delle norme di produzione in conformità a quelle fissate dai propri produttori, in particolare le norme ambientali e sanitarie, con riserva di reciprocità.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Poiché la PAC necessita di attagliare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello di Unione e a livello, internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli oneri amministrativi. Nella PAC basata sulla realizzazione dei risultati ("modello di attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e di adattare il sostegno per massimizzare il contributo agli obiettivi dell'Unione.

(2)  Poiché la PAC necessita di attagliare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello di Unione e a livello, internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli oneri amministrativi. Nella PAC basata sulla realizzazione dei risultati ("modello di attuazione"), e tenendo conto dell'obiettivo principale di fornire un reddito sostenibile ai produttori, l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri si assumono una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e di adattare il sostegno per massimizzare il contributo agli obiettivi dell'Unione.

Motivazione

Sebbene agli Stati membri possa essere concessa una maggiore autonomia nel modo di distribuire i fondi della PAC, alcuni utilizzano ancora un sistema iniquo basato sulle aree, senza tener conto dei più bisognosi, ovvero i piccoli agricoltori.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Tuttavia, la crescente volatilità dei prezzi e il calo dei redditi degli agricoltori, aggravatosi con il sempre maggiore orientamento della PAC al mercato, comportano la necessità di introdurre nuovamente strumenti pubblici di regolazione dell'offerta che garantiscano un'equa distribuzione della produzione tra i Paesi e tra gli agricoltori.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Per garantire la coerenza della PAC, tutti gli interventi della futura PAC dovrebbero fare parte di un piano strategico di sostegno che includa determinati interventi settoriali che sono stati stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10.

(3)  Per garantire la coerenza della PAC, tutti gli interventi della futura PAC dovrebbero rispettare i principi dello sviluppo sostenibile, della parità di genere e dei diritti fondamentali, nonché fare parte di un piano strategico di sostegno che includa determinati interventi settoriali che sono stati stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10.

_________________

_________________

10 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

10 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Al fine di concretizzare gli obiettivi della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e di garantire che l'Unione risponda adeguatamente alle sfide più recenti, è opportuno prevedere una serie di obiettivi generali che rispecchino gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura". Fatti salvi gli obiettivi specifici sanciti nel quadro dei piani strategici relativi alla PAC, è altresì opportuno stabilire una serie di ulteriori obiettivi specifici riguardanti l'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Motivazione

L'emendamento intende fissare obiettivi specifici riguardanti l'organizzazione comune dei mercati ed è da intendersi in combinato disposto con la proposta relativa al nuovo articolo 1 bis.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  L'allegato II del regolamento (UE) n. 1308/2013 fissa talune definizioni riguardanti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Le definizioni riguardanti il settore dello zucchero contenute nella parte II, sezione B, di tale allegato dovrebbero essere soppresse in quanto non più applicabili. Per aggiornare le definizioni riguardanti altri settori menzionati in tale allegato alla luce di nuove conoscenze scientifiche o sviluppi del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica di tali definizioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Di conseguenza, la singola delega di potere conferita alla Commissione nella parte II, sezione A, punto 4, di tale allegato per modificare la definizione dello sciroppo di inulina dovrebbe essere soppressa.

(4)  L'allegato II del regolamento (UE) n. 1308/2013 fissa talune definizioni riguardanti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Le definizioni riguardanti il settore dello zucchero contenute nella parte II, sezione B, di tale allegato dovrebbero essere soppresse in quanto non più applicabili. Per aggiornare le definizioni riguardanti altri settori menzionati in tale allegato alla luce di nuove conoscenze scientifiche o sviluppi del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'aggiornamento di tali definizioni, senza per questo aggiungerne di nuove. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Di conseguenza, la singola delega di potere conferita alla Commissione nella parte II, sezione A, punto 4, di tale allegato per modificare la definizione dello sciroppo di inulina dovrebbe essere soppressa.

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che la delega di potere ha quale scopo l'aggiornamento delle definizioni, nella misura del possibile, alla luce degli sviluppi del mercato.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Tenuto conto della diminuzione dell'effettiva superficie vitata totale in diversi Stati membri nel periodo 2014-2017, nonché della conseguente perdita potenziale di produzione, nello stabilire la superficie per le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra la base esistente e una percentuale della superficie vitata totale nel loro territorio al 31 luglio 2015, maggiorata di una superficie corrispondente ai diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 che potevano essere convertiti in autorizzazioni nello Stato membro interessato al 1° gennaio 2016.

(8)  Fermo restando che un incremento eccessivamente rapido dei nuovi impianti viticoli in risposta al previsto sviluppo della domanda internazionale può condurre nuovamente, nel medio periodo, ad una situazione di capacità di offerta eccessiva, è opportuno tenere conto della diminuzione dell'effettiva superficie vitata totale in diversi Stati membri nel periodo 2014-2017, nonché della conseguente perdita potenziale di produzione, nello stabilire la superficie per le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra la base esistente e una percentuale della superficie vitata totale nel loro territorio al 31 luglio 2015, maggiorata di una superficie corrispondente ai diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 che potevano essere convertiti in autorizzazioni nello Stato membro interessato al 1° gennaio 2016.

Motivazione

L'emendamento ricorda qual è stata la situazione che ha consentito di mantenere sostenibilmente un sistema di autorizzazione all'impianto nel settore vitivinicolo.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Per ovviare ai casi di elusione non previsti dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure volte a evitare l'elusione dei criteri di ammissibilità o di priorità da parte dei richiedenti delle autorizzazioni le cui azioni non siano già coperte da specifiche disposizioni antielusione previste dal presente regolamento per quanto riguarda i criteri specifici di ammissibilità e di priorità.

Motivazione

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con le modifiche introdotte agli articoli 63 e 64, che autorizzano gli Stati membri a disporre del loro potere regolamentare per assicurare che gli operatori non cerchino di eludere le misure restrittive, da un lato, e i criteri di ammissibilità e di priorità, dall'altro.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Le norme per la classificazione delle varietà di uve da vino da parte degli Stati membri dovrebbero essere modificate per includere le varietà di uve da vino Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont, che erano precedentemente escluse. Per garantire che la produzione vinicola nell'Unione sviluppi una maggiore resistenza alle malattie e utilizzi varietà di viti che si adattino meglio ai cambiamenti delle condizioni climatiche, occorre prevedere disposizioni che permettano di piantare le varietà Vitis Labrusca e le varietà ottenute dagli incroci tra Vitis vinifera, Vitis Labrusca e altre specie del genere Vitis per la produzione di vino nell'Unione.

soppresso

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Le disposizioni riguardanti i certificati di conformità e i bollettini di analisi per le importazioni di vini dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi internazionali conclusi in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

(11)  Le disposizioni riguardanti i certificati di conformità e i bollettini di analisi per le importazioni di vini dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi internazionali conclusi in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), garantendo che le norme in materia di tracciabilità e di qualità siano coerenti con quelle a livello europeo.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  La definizione di denominazione di origine dovrebbe essere allineata alla definizione contenuta nell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio12 ("Accordo TRIPS"), approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio13, in particolare all'articolo 22, paragrafo 1, in quanto tale denominazione deve identificare il prodotto come originario di una regione o di una località specifici.

soppresso

__________________

 

12 Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 1c - Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (OMC) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 214)

 

13 Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

 

Motivazione

Avendo optato per la definizione di denominazione di origine figurante nell'Accordo internazionale di Lisbona, il presente considerando risulta inappropriato in quanto fa riferimento a un'altra definizione di denominazione di origine, ossia quella contenuta nell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo "TRIPS").

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Per garantire la coerenza del processo decisionale per quanto riguarda le domande di protezione e di opposizione presentate nel quadro della procedura nazionale preliminare di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione dovrebbe essere informata tempestivamente e regolarmente dell'avvio di procedimenti dinanzi a organi giurisdizionali nazionali o altri organi riguardanti una domanda di protezione inoltrata dallo Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché, in tali casi e ove giustificato, sospenda l'esame della domanda fino a quando un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale si sia pronunciato in merito all'opposizione alla valutazione della domanda da parte dello Stato membro nel quadro della procedura nazionale preliminare.

(13)  Per garantire la coerenza del processo decisionale per quanto riguarda le domande di protezione e di opposizione presentate nel quadro della procedura nazionale preliminare di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione dovrebbe essere informata tempestivamente e regolarmente dell'avvio di procedimenti dinanzi a organi giurisdizionali nazionali o altri organi riguardanti una domanda di protezione inoltrata dallo Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Motivazione

L'emendamento mira a respingere la proposta della Commissione, che affiderebbe agli organi giurisdizionali il sistema delle DOP/IGP e potrebbe bloccare il sistema intero in ragione dei tempi necessari allo svolgimento dei procedimenti giudiziari. Oltre a creare incertezza giuridica per gli operatori, ciò è contrario al principio secondo cui i ricorsi di annullamento dinanzi ai giudizi nazionali o dell'UE non hanno effetto sospensivo.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  La registrazione delle indicazioni geografiche dovrebbe essere semplificata e velocizzata, separando la valutazione della conformità con le norme sulla proprietà intellettuale dalla valutazione della conformità del disciplinare con i requisiti stabiliti nelle norme di commercializzazione e nelle regole relative all'etichettatura.

soppresso

Motivazione

L'emendamento mira a respingere la proposta della Commissione, visto che la politica di qualità dell'Unione non può essere assimilata unicamente a un semplice meccanismo di protezione della proprietà intellettuale delle indicazioni geografiche.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)  Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione a partire dal 2004 dovrebbero essere incoraggiati ad avviare le procedure per la registrazione delle indicazioni geografiche facilitando lo scambio di buone pratiche tra Stati membri.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter)  I partner dei paesi in via di sviluppo dovrebbero pertanto essere aiutati a elaborare a loro volta un sistema di indicazioni geografiche ed etichette. Tali indicazioni ed etichette dovrebbero altresì essere riconosciute anche dall'UE e dai suoi Stati membri.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  La valutazione effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri è una fase essenziale della procedura. Gli Stati membri, disponendo delle conoscenze, delle competenze e dell'accesso ai dati e ai fatti, sono nella posizione più idonea per verificare se le informazioni fornite nella domanda siano esatte e veritiere. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero garantire che il risultato di tale valutazione, che deve essere fedelmente registrato in un documento unico che sintetizza gli elementi pertinenti del disciplinare, sia affidabile e preciso. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe successivamente esaminare le domande per assicurarsi che non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi dei portatori di interessi al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda.

(15)  La valutazione effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri è una fase essenziale della procedura. Gli Stati membri, disponendo delle conoscenze, delle competenze e dell'accesso ai dati e ai fatti, sono nella posizione più idonea per verificare se le informazioni fornite nella domanda siano esatte e veritiere. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero garantire che il risultato di tale valutazione, che deve essere fedelmente registrato in un documento unico che sintetizza gli elementi pertinenti del disciplinare, sia affidabile e preciso. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe successivamente esaminare le domande per assicurarsi che non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi dei portatori di interessi al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda e al di fuori dell'Unione.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)  L'esperienza acquisita nel quadro della protezione sulle denominazioni di origine o sulle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo ha dimostrato che le procedure vigenti in materia di registrazione, modifica e cancellazione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche dell'Unione o di paesi terzi possono essere complicate, onerose e dispendiose in termini di tempo. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha creato vuoti giuridici, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire per le domande di modifica del disciplinare di produzione. Le norme procedurali relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo sono contraddittorie rispetto a quelle applicabili ai regimi di qualità nei settori dei prodotti alimentari, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati, disciplinati dal diritto dell'Unione. Ne derivano incongruenze nelle modalità di attuazione di tale categoria di diritti di proprietà intellettuale. Queste discrepanze dovrebbero essere sanate alla luce del diritto alla tutela della proprietà intellettuale sancito dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe pertanto semplificare, chiarire, completare e armonizzare le pertinenti procedure. Le procedure dovrebbero essere definite basandosi per quanto possibile sulle procedure efficienti e collaudate di protezione dei diritti di proprietà intellettuale concernenti i prodotti agricoli e alimentari stabilite nel regolamento (UE) n. 1151/2012 e nei regolamenti di esecuzione adottati conformemente al suddetto regolamento e adattandole per tenere conto delle specificità del settore vitivinicolo.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento OCM unica con l'adozione, da parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, e a introdurre, in detto atto di base, i principi politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 2 di detto regolamento delegato.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 ter)  Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono intrinsecamente collegate al territorio degli Stati membri. Le autorità nazionali e locali dispongono delle migliori competenze e conoscenze in materia. Questo elemento dovrebbe trovare riscontro nelle norme procedurali pertinenti, tenuto conto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento OCM unica con l'adozione, da parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e introdurre, in detto atto di base, i principi politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 3 di detto regolamento delegato.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 quater)  La valutazione effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri è una fase essenziale della procedura. Gli Stati membri, disponendo delle conoscenze, delle competenze e dell'accesso ai dati e ai fatti, sono nella posizione più idonea per verificare se una domanda di denominazione di origine o di indicazione geografica soddisfa le condizioni per l'ottenimento della protezione. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero garantire che il risultato di tale valutazione, fedelmente riportato in un documento unico riepilogativo dei pertinenti elementi del disciplinare, sia affidabile e preciso. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe successivamente esaminare le domande per assicurarsi che non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi dei portatori di interessi al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento OCM unica con l'adozione, da parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e introdurre, in detto atto di base, i principi politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 9 di detto regolamento delegato.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 17 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 quinquies)  I produttori di prodotti vitivinicoli recanti un nome protetto come denominazione di origine o indicazione geografica devono affrontare un mercato difficile e in evoluzione. Essi hanno bisogno di procedure che consentano loro di adattarsi rapidamente alla domanda del mercato, ma sono di fatto penalizzati dalla durata e dalla complessità dell'attuale procedura di modifica, che ha l'effetto di ostacolare la loro capacità di reagire rapidamente al mercato. Ai produttori di prodotti vitivinicoli recanti un nome protetto come denominazione di origine o indicazione geografica dovrebbe inoltre essere consentito di tenere conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche nonché dei cambiamenti ambientali. Per ridurre le fasi di tali procedure e applicare il principio della sussidiarietà in questo settore, le decisioni sulle modifiche non riguardanti elementi essenziali del disciplinare dovrebbero essere approvate a livello di Stato membro. Ai produttori dovrebbe essere data la possibilità di applicare tali modifiche appena è conclusa la procedura nazionale. Non dovrebbe essere previsto il riesame della domanda a fini di approvazione a livello dell'Unione.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento OCM unica con l'adozione, da parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, e a introdurre, in detto atto di base, i principi politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 15 di detto regolamento delegato.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 17 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 sexies)  Tuttavia, per tutelare gli interessi dei terzi stabiliti in Stati membri diversi da quello di produzione dei prodotti vitivinicoli, la Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità dell'approvazione delle modifiche per le quali è richiesta una procedura di opposizione a livello dell'Unione. Di conseguenza, è opportuno classificare le modifiche secondo nuove categorie: modifiche ordinarie, che si applicano immediatamente dopo l'approvazione da parte dello Stato membro poiché non richiedono una procedura di opposizione a livello dell'Unione, e modifiche dell'Unione, che si applicano soltanto dopo l'approvazione da parte della Commissione successiva alla conclusione di una procedura di opposizione a livello dell'Unione.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento OCM unica con l'adozione, da parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, e a introdurre, in detto atto di base, i principi politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 16 di detto regolamento delegato.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 17 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 septies)  Dovrebbero essere previste modifiche temporanee per poter continuare a commercializzare con il nome protetto prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. Dato il loro carattere emergenziale, le modifiche temporanee dovrebbero applicarsi immediatamente dopo l'approvazione da parte dello Stato membro. L'elenco dei motivi d'urgenza che giustificano le modifiche temporanee è esaustivo dato il carattere eccezionale delle stesse.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento OCM unica con l'adozione, da parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, e a introdurre, in detto atto di base, i principi politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 17 di detto regolamento delegato.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 17 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 octies)  Per essere altrettanto efficaci e dare le stesse garanzie, le modifiche dell'Unione dovrebbero seguire la procedura che disciplina le domande di protezione. Tale procedura dovrebbe essere applicata mutatis mutandis, tranne talune fasi che dovrebbero essere omesse al fine di ridurre l'onere amministrativo. È opportuno definire la procedura di modifica ordinaria e di modifica temporanea, per consentire agli Stati membri di svolgere un'idonea valutazione delle domande e garantire un approccio coerente tra gli Stati membri. L'accuratezza e la completezza della valutazione degli Stati membri dovrebbero essere equivalenti a quelle richieste per il processo di valutazione nell'ambito della procedura che disciplina le domande di protezione.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento OCM unica con l'adozione, da parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, e a introdurre, in detto atto di base, i principi politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 18 di detto regolamento delegato.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 17 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 nonies)  Per le modifiche ordinarie e temporanee inerenti alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette di paesi terzi dovrebbe essere seguito l'approccio previsto per gli Stati membri e la decisione di approvazione dovrebbe essere presa conformemente al regime vigente nel paese terzo di cui trattasi.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento OCM unica con l'adozione, da parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, e a introdurre, in detto atto di base, i principi politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 19 di detto regolamento delegato.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 17 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 decies)  Dovrebbero essere adottate norme in materia di etichettatura temporanea e di presentazione dei prodotti vitivinicoli il cui nome è oggetto di una domanda di protezione come denominazione di origine o indicazione geografica, al fine di garantire la tutela dei legittimi interessi degli operatori e tenere contemporaneamente conto del principio di concorrenza leale e dell'obbligo di garantire un'idonea informazione dei consumatori.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento OCM unica con l'adozione, da parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, e a introdurre, in detto atto di base, i principi politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 21 di detto regolamento delegato.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis)  Al momento dell'applicazione, mediante atto delegato, dell'articolo 119, paragrafo 1, lettera g ter) sull'etichettatura obbligatoria dell'elenco degli ingredienti contenuti nei vini, detto elenco non è presentato per lotto.

Motivazione

Nell'adozione delle misure d'applicazione che riguardano l'etichettatura dell'elenco degli ingredienti contenuti nei vini, si provvederà a non complicare eccessivamente il compito dei viticoltori, assicurando che le informazioni siano fornite rispetto all'intera produzione dell'annata di riferimento e non a ciascun lotto venduto in diversi momenti dell'anno.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis)  Al fine di garantire la certezza giuridica in vista di uno sviluppo sostenibile della produzione di latte nell'Unione europea e tenere conto del ridimensionamento del mercato unico a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione, è opportuno aggiornare i limiti quantitativi applicati nell'UE per quanto riguarda le possibilità, concesse alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte o alle loro associazioni, di negoziare collettivamente con un caseificio le clausole dei contratti, ivi compresi i prezzi, per la totalità o per una parte della produzione di latte crudo dei loro membri.

Motivazione

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con le modifiche proposte all'articolo 149, che mirano a effettuare un adeguamento tecnico alle norme che autorizzano i produttori di latte a negoziare i contratti purché il volume di latte crudo non superi il 3,5 % della produzione totale dell'Unione. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, il mercato interno verrà ridimensionato. Pertanto, si propone semplicemente di adeguare il volume di latte crudo al mercato interno a 27 Stati membri, passando dal 3,5 % al 4 %.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 ter)  Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi legislativi, concretizzatisi nel regolamento (UE) n. 2017/2393, e abrogare talune norme specifiche diventate limitanti rispetto al regime generale, è opportuno precisare che le organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte o loro associazioni possono essere riconosciute a norma degli articoli 152 e 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e sopprimere le norme specifiche relative alle organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il loro riconoscimento e le norme che disciplinano la revoca di detto riconoscimento.

Motivazione

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con le modifiche introdotte agli articoli 150, 157, 158 e 163, che mirano a chiarire le possibilità di riconoscimento delle organizzazioni dei produttori di latte e ad allineare in parte il sistema di deroghe delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari al regime generale delle organizzazioni interprofessionali. Quest'ultima distinzione derivante dal pacchetto latte, in effetti, non ha più ragione d'essere e la sua soppressione consentirà alle organizzazioni interprofessionali del settore del latte di beneficiare di determinati nuovi poteri.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 quater)  È opportuno codificare le norme relative al riconoscimento delle organizzazioni transnazionali di produttori, delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali transnazionali, nonché norme che precisino le responsabilità degli Stati membri interessati. Nel rispetto della libertà di stabilimento, pur prendendo atto delle difficoltà che affrontano tali organizzazioni per essere riconosciute dallo Stato membro in cui tali organizzazioni e associazioni vantano un numero significativo di membri o in cui dispongono di una produzione commercializzabile di un volume o di un valore significativo, o, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, che hanno sede nello Stato membro che decide quindi in merito al loro riconoscimento, è opportuno attribuire alla Commissione la responsabilità di riconoscere tali organizzazioni e associazioni e di stabilire norme riguardanti la predisposizione dell'assistenza amministrativa necessaria da parte degli Stati membri, sia tra gli stessi Stati membri che tra questi ultimi e la Commissione, affinché quest'ultima possa stabilire se un'organizzazione o un'associazione soddisfi le condizioni per il riconoscimento o se si tratti invece di un caso di non conformità.

Motivazione

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con la proposta relativa a un nuovo articolo 158 ter, che mira a codificare nell'atto di base le norme relative alle organizzazioni transnazionali riconosciute (PO, APO o IBO) contenuta nel regolamento delegato (UE) 2016/232. Esso apporta tuttavia una modifica importante tesa a concedere alla Commissione la facoltà di statuire in merito a tali organizzazioni internazionali e a fissare i principi di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per il riconoscimento delle entità che non hanno dimostrazioni in tal senso.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 23 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 quinquies)  Per consentire ai produttori agricoli di far fronte alla crescente concentrazione di altri anelli della catena del valore, sia a monte che a valle dell'offerta agricola, è opportuno riconoscere alle associazioni di organizzazioni di produttori la possibilità di partecipare alla creazione di associazioni di organizzazioni di produttori. Inoltre, per rispondere agli stessi obiettivi, è opportuno riconoscere alle organizzazioni interprofessionali la possibilità di creare associazioni di organizzazioni interprofessionali.

Motivazione

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con le modifiche relative all'articolo 156 e la proposta relativa a un nuovo articolo 158 bis, che mira ad autorizzare le associazioni di organizzazioni di produttori a partecipare alla creazione di organizzazioni di produttori, e a introdurre nel regolamento (UE) n. 1308/2013 la possibilità di riconoscere le associazioni di organizzazioni interprofessionali sul modello delle associazioni di organizzazioni di produttori.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 23 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 sexies)  Tenuto conto dell'importanza delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) nella produzione agricola dell'Unione, e visto il successo ottenuto con l'introduzione di norme di gestione dell'offerta di formaggi e prosciutto stagionato con un marchio di qualità per garantire il valore aggiunto e preservare la qualità di tali prodotti, è opportuno estendere i vantaggi di tali norme a tutti i prodotti agricoli aventi un marchio di qualità. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad applicare norme tese a disciplinare l'intera offerta di prodotti agricoli aventi un marchio di qualità ottenuti in un'area geografica delimitata, su richiesta di un'organizzazione interprofessionale, di un'organizzazione di produttori o di un gruppo quale definito dal regolamento (UE) n. 1151/2012, purché sia favorevole a tali norme un'ampia maggioranza di produttori di detto prodotto e, se del caso, di produttori agricoli nell'area geografica interessata.

Motivazione

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con le modifiche introdotte all'articolo 172. Esso prende atto del successo dei meccanismi di gestione dell'offerta di formaggi e di prosciutto, previsti agli articoli 150 e 172 del presente regolamento, e mira a estendere tali possibilità agli altri prodotti agricoli che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Esso mantiene comunque la specificità attualmente riservata ai formaggi all'articolo 150.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Considerando 23 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 septies)  Per favorire una migliore trasmissione dei segnali del mercato e rafforzare i legami tra il prezzo di produzione e il valore aggiunto lungo tutta la catena di fornitura, è opportuno estendere il meccanismo di ripartizione del valore tra agricoltori, ivi comprese le associazioni di agricoltori, con i loro primi acquirenti, al resto delle filiere di prodotti aventi un marchio di qualità riconosciuto dal diritto dell'Unione e dalla legislazione nazionale. Gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, dovrebbero essere autorizzati a concordare una clausola di ripartizione del valore con gli attori operanti nelle diverse fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione, ivi compresi gli utili e le perdite registrati sul mercato.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Considerando 23 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 octies)  Al fine di garantire un utilizzo efficace di tutti i tipi di clausole di ripartizione del valore, è opportuno precisare che dette clausole potrebbero basarsi in particolare su indicatori economici relativi ai pertinenti costi di produzione e commercializzazione e alla loro evoluzione, ai prezzi dei prodotti agricoli e alimentari rilevati sul mercato o sui mercati interessati e alla loro evoluzione o alle loro quantità, alla composizione, alla qualità, alla tracciabilità o, se del caso, al rispetto di un disciplinare di produzione.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis)  Per conseguire l'obiettivo di partecipare alla stabilità dei mercati agricoli, è opportuno rafforzare gli strumenti che assicurano la trasparenza dei mercati agricoli. Vista l'esperienza acquisita dai diversi osservatori settoriali europei dei mercati agricoli, rivelatasi utile per chiarire le scelte degli operatori economici e di tutti poteri pubblici e facilitare l'osservazione e la registrazione degli sviluppi del mercato, è opportuno istituire un osservatorio europeo dei mercati dei prodotti agricoli e introdurre un sistema di notifica delle informazioni necessarie al lavoro dell'osservatorio.

Motivazione

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con la proposta relativa a un nuovo articolo 218 bis, che mira a introdurre nel regolamento OCM unica un osservatorio dei mercati dei prodotti agricoli sulla base delle attività realizzate dai diversi osservatori settoriali, nonché a creare un sistema di notifica delle informazioni necessarie al lavoro dell'osservatorio.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 ter)  Al fine di chiarire le scelte di tutti gli organi e le istituzioni dell'Unione e rafforzare l'efficacia delle misure di prevenzione e gestione delle turbative del mercato, è opportuno prevedere un meccanismo di allarme precoce attraverso il quale l'osservatorio europeo dei mercati agricoli notificherebbe al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, le minacce di turbativa dei mercati emettendo, se del caso, una raccomandazione contenente le misure da adottare. La Commissione, l'unica ad avere il potere di iniziativa in questo settore, avrebbe a disposizione trenta giorni per presentare al Parlamento europeo e al Consiglio le misure adeguate per far fronte a dette turbative del mercato o per giustificarne l'assenza.

Motivazione

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con la proposta relativa a un nuovo articolo 218 ter, teso a istituire un meccanismo di allarme precoce con cui informare la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle minacce di turbativa dei mercati, invitando altresì la Commissione a proporre misure (o a giustificare l'assenza delle stesse) entro trenta giorni a partire dalla notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  In vista dell'abrogazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio17 mediante il regolamento (UE) …/… (regolamento sui piani strategici della PAC), le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni per quanto riguarda le norme di commercializzazione e le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali dovrebbero essere integrate nel regolamento (UE) n. 1308/2013.

(29)  In vista dell'abrogazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio17 mediante il regolamento (UE) …/… (regolamento orizzontale), le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni per quanto riguarda le norme di commercializzazione e le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali dovrebbero essere integrate nel regolamento (UE) n. 1308/2013, precisando ai fini dell'efficienza che detti controlli possono consistere in controlli documentari e controlli sul posto, che non sarebbero necessari a meno che il disciplinare di produzione non contenga requisiti che non possono essere verificati in modo sicuro attraverso un controllo documentario.

__________________

__________________

17 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

17 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Motivazione

L'emendamento ha natura puramente tecnica e mira a correggere un errore di redazione della Commissione e a precisare ai fini dell'efficienza, insieme al nuovo paragrafo 3 bis proposto nel quadro dell'articolo 116 bis, che tali controlli consistono in controlli documentari e controlli sul posto, e che il controllo sul posto si rende necessario solo laddove il disciplinare di produzione contenga requisiti che non possono essere verificati in modo sicuro mediante un controllo documentario.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis)  Al fine di continuare a sostenere lo sviluppo e la transizione del settore dello zucchero dopo la fine del sistema delle quote, è opportuno precisare che le notifiche dei prezzi di mercato includono anche l'etanolo, autorizzare il ricorso ai meccanismi di conciliazione o di mediazione come alternativa all'arbitrato e codificare nel presente regolamento la clausola di ripartizione del valore.

Motivazione

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con le modifiche introdotte all'articolo 126 e all'allegato X.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis)  È opportuno stabilire meccanismi legali per garantire che i prodotti che recano l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" siano presenti sul mercato di un altro paese solo se non violano i requisiti per l'uso di tale indicazione di qualità nel relativo paese, se esistono.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis)  L'elenco dei prodotti che possono essere protetti come DOP o IGP dovrebbe essere ampliato al fine di includere prodotti che sono oggetto di una domanda crescente da parte dei consumatori dell'Unione, come la cera d'api, che è sempre più utilizzata nell'industria alimentare e cosmetica.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  Gli importi delle risorse finanziarie disponibili per finanziare le misure a norma dei regolamenti (UE) n. 228/201320 e n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio21 dovrebbero essere aggiornati.

(35)  Gli importi delle risorse finanziarie disponibili per finanziare le misure a norma dei regolamenti (UE) n. 228/201320 e n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio21 dovrebbero essere mantenuti.

__________________

__________________

20 Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

20 Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

21 Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

21 Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare gli importi destinati alle regioni ultraperiferiche nel quadro del programma POSEI, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo, e con gli impegni assunti dal presidente della Commissione Juncker, a Caienna, il 27 ottobre 2017.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 bis)  Le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono operatori indispensabili per lo sviluppo delle filiere agricole di diversificazione delle regioni ultraperiferiche, in particolare nelle filiere di allevamento. Infatti, viste le loro dimensioni ridotte e la loro insularità, i mercati locali delle regioni ultraperiferiche sono particolarmente esposti alle variazioni dei prezzi legate ai flussi delle importazioni dal resto dell'Unione o da paesi terzi. Queste organizzazioni interprofessionali riuniscono tutti gli operatori, da monte a valle, che intervengono sul mercato e, a tale titolo, esse mettono in atto le azioni collettive che permettono alla produzione locale di mantenersi sul suo mercato, in particolare attraverso azioni di raccolta di dati o di diffusione di informazioni. A tal fine, fatti salvi gli articoli 28, 29 e 110 del TFUE e gli articoli 164 e 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno consentire, nel quadro di accordi interprofessionali ampliati, allo Stato membro interessato, sentiti gli attori interessati, di imporre il pagamento di contributi ai singoli operatori economici o ai gruppi di operatori che non appartengono all'organizzazione e che intervengono sul mercato locale, indipendentemente dalla loro provenienza e dal fatto che il prodotto di tali contributi finanzi azioni a favore del mantenimento della produzione locale o che detti contributi siano prelevati a un diverso stadio commerciale.

Motivazione

L'emendamento intende adattare l'estensione delle norme interprofessionali alle realtà delle regioni ultraperiferiche. Tali organizzazioni costituiscono operatori indispensabili per lo sviluppo delle filiere ultraperiferiche, che hanno mercati esposti alle variazioni di prezzo. Esse realizzano azioni di raccolta o diffusione di dati, e i contributi percepiti a titolo di questi accordi dovrebbero poter essere estesi dallo Stato membro interessato all'insieme dei prodotti agricoli immessi sul mercato locale, senza distinzione di provenienza.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Considerando 25 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)  È aggiunto il considerando seguente:

 

"(25 bis)  Gli aiuti concessi, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti dovrebbero, ove possibile, promuovere i prodotti delle filiere corte."

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Considerando 127 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis)  È aggiunto il considerando seguente:

 

"(127 bis)  I contratti scritti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che potrebbero essere obbligatori in alcuni Stati membri o che i produttori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori hanno in ogni caso il diritto di richiedere, dovrebbero indicare, tra l'altro, il prezzo da pagare alla consegna che, come soluzione ideale, comprenderebbe il costo di produzione, e che potrebbe essere calcolato sulla base di indicatori di produzione di facile accesso e comprensibili e dei costi di mercato che gli Stati membri possono stabilire conformemente a criteri obiettivi e basati su studi relativi alla produzione e alla filiera alimentare."

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Considerando 139 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 ter)  È aggiunto il considerando seguente:

 

"(139 bis)  I contratti scritti che potrebbero essere obbligatori in alcuni Stati membri o che i produttori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori hanno in ogni caso il diritto di richiedere, dovrebbero indicare, tra l'altro, il prezzo da pagare alla consegna che, come soluzione ideale, comprenderebbe il costo di produzione, e che potrebbe essere calcolato sulla base di indicatori di produzione di facile accesso e comprensibili e dei costi di mercato che gli Stati membri possono stabilire conformemente a criteri obiettivi e basati su studi relativi alla produzione e alla filiera alimentare."

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 quater)  l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

"Articolo 1

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

1.  Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Il presente regolamento definisce le norme pubbliche, le norme di trasparenza del mercato e gli strumenti di gestione dei rischi che consentiranno alle autorità pubbliche, in particolare alla Commissione, di garantire la sorveglianza, la gestione e la regolamentazione dei mercati agricoli.

2.  I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nelle rispettive parti dell'allegato I:

2.  I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nelle rispettive parti dell'allegato I:

a) cereali, parte I;

a) cereali, parte I;

b) riso, parte II;

b) riso, parte II;

c) zucchero, parte III;

c) zucchero, barbabietola da zucchero e canna da zucchero, parte III;

d) foraggi essiccati, parte IV;

d) foraggi essiccati, parte IV;

e) sementi, parte V;

e) sementi, parte V;

f) luppolo, parte VI;

f) luppolo, parte VI;

g) olio di oliva e olive da tavola, parte VII;

g) olio di oliva e olive da tavola, parte VII;

h) lino e canapa, parte VIII;

h) lino e canapa, parte VIII;

i) prodotti ortofrutticoli, parte IX;

i) prodotti ortofrutticoli, parte IX;

j) prodotti ortofrutticoli trasformati, parte X;

j) prodotti ortofrutticoli trasformati, parte X;

k) banane, parte XI;

k) banane, parte XI;

l) settore vitivinicolo, parte XII;

l) settore vitivinicolo, parte XII;

m) piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, parte XIII;

m) piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, parte XIII;

n) tabacco, parte XIV;

n) tabacco, parte XIV;

o) carni bovine, parte XV;

o) carni bovine, parte XV;

p) latte e prodotti lattiero-caseari, parte XVI;

p) latte e prodotti lattiero-caseari, parte XVI;

q) carni suine, parte XVII;

q) carni suine, parte XVII;

r) carni ovine e caprine, parte XVIII;

r) carni ovine e caprine, parte XVIII;

s) uova, parte XIX;

s) uova, parte XIX;

t) carni di pollame, parte XX;

t) carni di pollame, parte XX;

u) alcole etilico di origine agricola, parte XXI;

u) alcole etilico di origine agricola, parte XXI;

v) prodotti dell'apicoltura, parte XXII;

v) prodotti dell'apicoltura, parte XXII;

w) bachi da seta, parte XXIII;

w) bachi da seta, parte XXIII;

x) altri prodotti, parte XXIV.

x) altri prodotti, parte XXIV. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 quinquies)   È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 1 bis

 

Obiettivi specifici

 

Fatti salvi gli obiettivi generali e specifici sanciti dagli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) .../... (regolamento sui piani strategici della PAC), e a norma dell'articolo 39 TFUE, l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli prevista dall'articolo 1 contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

 

a) partecipare alla stabilizzazione dei mercati agricoli e rafforzarne la trasparenza;

 

b) promuovere il buon funzionamento della catena di fornitura agroalimentare e garantire un reddito equo ai produttori agricoli;

 

c) migliorare la posizione dei produttori all'interno della catena del valore e promuovere la concentrazione dell'offerta agricola;

 

d) contribuire al miglioramento delle condizioni economiche di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e rafforzare la qualità della produzione agricola europea."

Motivazione

L'emendamento mira a introdurre una serie di obiettivi per l'organizzazione comune dei mercati della PAC che non pregiudicherebbero il conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento dell'Unione relativo ai piani strategici della PAC e che sarebbero inoltre in linea con l'articolo 39 del TFUE.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 sexies)  L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Articolo 2

Articolo 2

Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC)

Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

Il regolamento (UE) .../... (regolamento orizzontale) e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

Motivazione

L'emendamento apporta una semplice modifica tecnica legata alla riforma in corso del regolamento orizzontale della PAC.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 3 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 227 intesi a modificare le definizioni relative ai settori che figurano nell'allegato II nella misura necessaria per aggiornarle alla luce degli sviluppi del mercato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 227 intesi a modificare, al fine di aggiornare, alla luce degli sviluppi del mercato, le definizioni relative ai settori che figurano nell'allegato II senza introdurne di nuove.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  L'articolo 6 è soppresso;

soppresso

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 6

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(3 bis)  L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Articolo 6

"Articolo 6

Campagne di commercializzazione

Campagne di commercializzazione

Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione:

Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione:

a) dal 1o gennaio al 31 dicembre nel settore degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane;

a) dal 1o gennaio al 31 dicembre nel settore degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane;

b) dal 1o aprile al 31 marzo dell'anno successivo, nel settore dei foraggi essiccati e della bachicoltura;

b) dal 1o aprile al 31 marzo dell'anno successivo, nel settore dei foraggi essiccati e della bachicoltura;

c) dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo:

c) dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo:

i) nel settore dei cereali;

i) nel settore dei cereali;

ii) nel settore delle sementi;

ii) nel settore delle sementi;

iii) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

iii) nel settore del lino e della canapa;

iv) nel settore del lino e della canapa;

iv) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

v) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

 

d) dal 1o agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore vitivinicolo;

d) dal 1o agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore vitivinicolo;

e) dal 1o settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso;

e) dal 1o settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso e delle olive da tavola;

f) dal 1o ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dello zucchero.

f) dal 1o ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dello zucchero e dell'olio di oliva. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 11

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(3 ter)  L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Articolo 11

"Articolo 11

Prodotti ammissibili all'intervento pubblico

Prodotti ammissibili all'intervento pubblico

L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari che possono essere stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 20:

L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari che possono essere stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 20:

a) frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco;

a) frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco;

b) risone;

b) risone;

c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 00 e da 02012020 a 50;

c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 00 e da 02012020 a 50;

d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0 % in peso della materia secca sgrassata.

e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0 % in peso della materia secca sgrassata;

 

e bis)  zucchero bianco;

 

e ter)  isoglucosio di cui ai codici NC 0104, 10, 30 e 0204;

 

e quater)  carni di pollame fresche, refrigerate o surgelate di cui al codice NC 0203;

 

e quinquies)  carni di pollame fresche, refrigerate o surgelate di cui al codice NC 0207. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 12

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(3 quater)  L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Articolo 12

"Articolo 12

Periodi d'intervento pubblico

Periodi d'intervento pubblico

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

I periodi d'intervento pubblico sono disponibili durante tutto l'anno per i prodotti elencati all'articolo 11. "

a) per il frumento (grano) tenero, il frumento (grano) duro, l'orzo e il granturco dal 1o novembre al 31 maggio;

 

b) per il risone, dal 1o aprile al 31 luglio;

 

c) per le carni bovine, durante tutto l'anno;

 

d) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1o marzo al 30 settembre.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 13

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(3 quinquies)  L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

Articolo 13

"Articolo 13

Apertura e chiusura dell'intervento pubblico

Apertura e chiusura dell'intervento pubblico

1.  Durante i periodi di cui all'articolo 12, l'intervento pubblico:

1.  Durante i periodi di cui all'articolo 12, l'intervento pubblico:

a) è aperto per il frumento (grano) tenero, il burro e il latte scremato in polvere;

a) è aperto per il burro e il latte scremato in polvere;

b) può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per il frumento (grano) duro, l'orzo, il granturco e il risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone), qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2;

b) può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per il frumento (grano) tenero, il frumento (grano) duro, l'orzo, il granturco e il risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone), lo zucchero bianco, le carni ovine, le carni suine o le carni di pollame qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2;

c) per le carni bovine può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3, se, durante un periodo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), il prezzo medio di mercato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, registrato in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di cui all'allegato IV, parte A, è inferiore all'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

c) per le carni bovine può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3, se, durante un periodo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), il prezzo medio di mercato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, registrato in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di cui all'allegato IV, parte A, è inferiore all'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

2.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che chiudano l'intervento pubblico per le carni bovine, qualora durante un periodo rappresentativo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), non sussistano più le condizioni specificate al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

2.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che chiudano l'intervento pubblico per le carni bovine, qualora durante un periodo rappresentativo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), non sussistano più le condizioni specificate al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 14

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(3 sexies)  L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Articolo 14

Articolo 14

Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara

Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara

In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le misure relative alla fissazione dei prezzi per gli acquisti all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11 nonché, eventualmente, le misure relative alle limitazioni quantitative in caso di acquisti all'intervento effettuati a prezzo fisso.

"In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le modalità di fissazione dei prezzi per gli acquisti all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

Motivazione

L'emendamento intende favorire un'evoluzione dell'intervento pubblico, così da consentire una maggiore reattività ed efficacia dei relativi strumenti.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(3 septies)  All'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.  Per prezzo di intervento pubblico si intende:

"1.  Per prezzo di intervento pubblico si intende il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara. "

a) il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico a prezzo fisso, oppure

 

b) il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

Motivazione

L'emendamento intende favorire un'evoluzione dell'intervento pubblico, così da consentire una maggiore reattività ed efficacia dei relativi strumenti.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 15 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(3 octies)  All'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.  Il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione del prezzo di intervento pubblico, compresi gli importi delle maggiorazioni e riduzioni, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

'2.  Il Consiglio adotta le modalità relative alla fissazione del prezzo di intervento pubblico, compresi gli importi delle maggiorazioni e riduzioni, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE. '

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

Motivazione

L'emendamento intende favorire un'evoluzione dell'intervento pubblico, così da consentire una maggiore reattività ed efficacia dei relativi strumenti.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 nonies)  All'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"3 bis.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative all'identità delle imprese che si sono avvalse dell'intervento pubblico nonché degli acquirenti di prodotti acquistati all'intervento pubblico a fini di conformità ai paragrafi 1 e 3."

Motivazione

Le informazioni sull'identità degli acquirenti di prodotti acquistati all'intervento pubblico non sono sistematicamente trasmesse alla Commissione, impedendo a quest'ultima di caratterizzare gli effetti delle perturbazioni del mercato e di assicurarsi che gli accordi internazionali siano rispettati. Tale aspetto risulta ancora più importante dal momento che, con le procedure di gara, la vendita delle scorte può essere realizzata a un livello nettamente inferiore al prezzo d'acquisto e che la differenza che ne consegue può essere considerata come una forma di sostegno.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 decies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 17 – comma 1 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(3 decies)  All'articolo 17, la lettera b) del primo comma, è così modificata:

b) olio di oliva;

"b) olio di oliva e olive da tavola;"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 undecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 17 – comma 1 – lettera i bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 undecies)  All'articolo 17, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:

 

"i bis) riso. "

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto ii

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – comma 3 – ultima frase

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  Al paragrafo 2, terzo comma, l'ultima frase è soppressa;

soppresso

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto iii – parte introduttiva

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii)  Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

iii)al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 61

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(4 bis) L'articolo 61 è sostituito dal seguente:

Articolo 61

"Articolo 61

Durata

Durata

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo si applica dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2030, con riesame intermedio da realizzarsi da parte della Commissione ai fini della valutazione del funzionamento del sistema ed, eventualmente, della presentazione di proposte.

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo si applica dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2050, con riesame decennale, a partire dal 1o gennaio 2023, da realizzarsi da parte della Commissione ai fini della valutazione del funzionamento del sistema ed, eventualmente, della presentazione di proposte per migliorarne l'efficacia. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 62 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(4 ter)  All'articolo 62, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.  Il presente capo non si applica a impianti o reimpianti di superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, né a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale.

"4.  Il presente capo non si applica a impianti o reimpianti di superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a impianti o reimpianti di superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente alla produzione di succo d'uva, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, né a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 63 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

5)  All'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

soppresso

'1.  Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti:

 

a)  all'1% della superficie vitata totale effettiva nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente;

 

b)  all'1% di una superficie che comprende la superficie vitata totale effettiva nel loro territorio determinata al 31 luglio 2015 e la superficie coperta dai diritti di impianto concessi ai produttori sul loro territorio in conformità con gli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 che possono essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui all'articolo 68 del presente regolamento."

 

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 63

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 bis)  L'articolo 63 è sostituito dal seguente:

Articolo 63

"Articolo 63

Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti

Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti

1.  Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente.

1.  Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti:

 

a) all'1 % della superficie vitata totale effettiva nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente; o

 

b) all'1 % di una superficie che comprende la superficie vitata totale effettiva nel loro territorio determinata al 31 luglio 2015 e la superficie contemplata dai diritti di impianto concessi ai produttori sul loro territorio in conformità degli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 che possono essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui all'articolo 68 del presente regolamento.

2.  Gli Stati membri possono:

2.  Gli Stati membri possono:

a) applicare a livello nazionale una percentuale inferiore a quella stabilita al paragrafo 1;

a) applicare a livello nazionale una percentuale inferiore a quella stabilita al paragrafo 1;

b) limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale, per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica.

b) limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale, per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica; dette autorizzazioni dovrebbero essere utilizzate in tali regioni.

3.  Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono a garantire un aumento controllato degli impianti viticoli, risultano in un aumento percentuale superiore allo 0 % e sono giustificate in forza di una o più delle seguenti motivazioni specifiche:

3.  Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono a garantire un aumento controllato degli impianti viticoli, risultano in un aumento percentuale superiore allo 0 % e sono giustificate in forza di una o più delle seguenti motivazioni specifiche:

a) l'esigenza di evitare un evidente rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alle prospettive di mercato relative a tali prodotti, senza andare al di là di quanto sia necessario per soddisfare tale esigenza;

a) l'esigenza di evitare un evidente rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alle prospettive di mercato relative a tali prodotti, senza andare al di là di quanto sia necessario per soddisfare tale esigenza;

b) l'esigenza di evitare un evidente rischio di significativo deprezzamento di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

b) l'esigenza di evitare un evidente rischio di significativo deprezzamento di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;

 

b bis) la volontà di contribuire allo sviluppo dei prodotti interessati salvaguardando nel contempo la loro qualità.

 

3 bis.  Gli Stati membri possono adottare tutte le misure regolamentari per impedire l'elusione, da parte degli operatori, delle misure restrittive adottate in applicazione dei paragrafi 2 e 3.

4.  Gli Stati membri pubblicano eventuali decisioni adottate a norma del paragrafo 2. Tali decisioni sono debitamente motivate. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione dette decisioni nonché le relative motivazioni.

4.  Gli Stati membri pubblicano eventuali decisioni adottate a norma del paragrafo 2. Tali decisioni sono debitamente motivate. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione dette decisioni nonché le relative motivazioni.

 

4 bis.  Gli Stati membri, andando oltre le restrizioni previste dal presente articolo, possono concedere autorizzazioni per gli impianti realizzati allo scopo di conservare le risorse genetiche della vite."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 64

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 ter)  L'articolo 64 è sostituito dal seguente:

Articolo 64

"Articolo 64

Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

1.  Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro.

1.  Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro.

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori:

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare, a livello nazionale o regionale, uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori:

a) il richiedente dispone di una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione;

a) il richiedente dispone di una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione;

b) il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali;

b) il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali;

c) la domanda non pone un significativo rischio di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio; c bis)

c) la domanda non pone un significativo rischio di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio; c bis)

d) il richiedente non possiede vigneti piantati senza autorizzazione di cui all'articolo 71 del presente regolamento o senza i diritti di impianto di cui agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;

il richiedente non possiede vigneti piantati senza autorizzazione di cui all'articolo 71 del presente regolamento o senza i diritti di impianto di cui agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;

d) ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio.

d) ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio.

2.  Qualora le domande ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può stabilire una superficie minima e/o massima per richiedente e altresì essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori:

2.  Qualora le domande ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può stabilire una superficie minima e/o massima per richiedente e altresì essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori:

a) produttori che installano un impianto viticolo per la prima volta e che si sono insediati in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori);

a) produttori che installano un impianto viticolo per la prima volta e che si sono insediati in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori);

b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente;

b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente o alla conservazione delle risorse genetiche della vite;

c) superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;

c) superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;

d) superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;

d) superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;

e) sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica;

e) sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica;

f) le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello aziendale e a livello regionale;

f) le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività dell'azienda a livello regionale, nazionale e internazionale;

g) progetti che hanno la potenzialità per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;

g) progetti che hanno la potenzialità per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;

h) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie.

h) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie.

2 bis.  Se decide di applicare uno o più criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro può aggiungere la condizione supplementare che il richiedente sia una persona fisica di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda.

2 bis.  Se decide di applicare uno o più criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro può aggiungere la condizione supplementare che il richiedente sia una persona fisica di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda.

 

2 ter.  Gli Stati membri possono adottare tutte le misure regolamentari per impedire l'elusione, da parte degli operatori, dei criteri restrittivi adottati a norma dei paragrafi 1, 2 e 2 bis.

3.  Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione.

3.  Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione.

 

3 bis.  Qualora si ricorra a una limitazione a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) a livello regionale, è possibile applicare i criteri di priorità e ammissibilità stabiliti all'articolo 64 a tale livello."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 65 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater)  All'articolo 65, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

 

Uno Stato membro, allorquando applica l'articolo 63, paragrafo 2, può avviare una procedura preliminare ufficiale che gli consenta di tenere conto dei pareri delle organizzazioni professionali rappresentative riconosciute a livello regionale in conformità della legislazione di tale Stato membro.

Motivazione

È importante che i rappresentanti delle organizzazioni professionali nazionali siano associati alla procedura di rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quinquies)  All'articolo 69 è inserita la lettera seguente:

 

e bis) i criteri relativi alla conservazione delle risorse genetiche della vite.

Motivazione

La Commissione deve avere la facoltà di definire, mediante un atto delegato, i criteri relativi alla conservazione delle risorse genetiche della vite.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 73

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 sexies)  l'articolo 73 è sostituito dal seguente:

Articolo 73

Articolo 73

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione

Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni concernenti le norme di commercializzazione.

Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, nonché per garantire condizioni di parità concorrenziale tra i produttori dell'Unione e quelli di paesi terzi, la presente sezione reca le disposizioni applicabili alle norme di commercializzazione.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivazione

Il regolamento OCM stabilisce norme di commercializzazione per molti prodotti. Il mancato rispetto di tali norme impedisce che i prodotti siano immessi sul mercato dell'UE. Le norme di commercializzazioni dovrebbero includere il rispetto di condizioni di parità concorrenziale tra i produttori europei e quelli di paesi terzi in modo da garantire il principio di equivalenza.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 75

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 septies)  L'articolo 75 è sostituito dal seguente:

Articolo 75

"Articolo 75

Fissazione e contenuto

Fissazione e contenuto

1.  Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti:

1.  Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti:

a) olio di oliva e olive da tavola;

a) olio di oliva e olive da tavola;

b) ortofrutticoli;

b) ortofrutticoli;

c) prodotti ortofrutticoli trasformati;

c) prodotti ortofrutticoli trasformati;

d) banane;

d) banane;

e) piante vive;

e) piante vive;

f) uova;

f) uova;

g) carni di pollame;

g) carni di pollame;

h) grassi da spalmare destinati al consumo umano;

h) grassi da spalmare destinati al consumo umano;

i) luppolo.

i) luppolo.

 

i bis) riso;

 

i ter) latte e prodotti lattiero-caseari;

 

i quater) miele e prodotti dell'alveare;

 

i quinquies) carni bovine;

 

i sexies) carni ovine;

 

i septies) carni suine.

2.  Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione nonché la qualità dei prodotti agricoli di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227 riguardo le norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori e agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.

2.  Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione nonché la qualità dei prodotti agricoli di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227 riguardo le norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori e agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.

3.  Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi, determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, della necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e delle condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo:

3.  Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi, determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, della necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e delle condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo:

a) le definizioni tecniche, le designazioni e le denominazioni di vendita per settori diversi da quelli indicati nell'articolo 78;

a) le definizioni tecniche, le designazioni e le denominazioni di vendita per settori diversi da quelli indicati nell'articolo 78;

b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;

b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;

c) le specie, le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;

c) le specie, le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;

d) la presentazione, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche fatti salvi gli articoli da 92 a 123;

d) la presentazione, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche fatti salvi gli articoli da 92 a 123;

e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto e il tenore di acqua;

e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto e il tenore di acqua;

f) le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;

f) le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;

g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche e i sistemi avanzati di produzione sostenibile;

g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche, le pratiche di alimentazione animale e i sistemi avanzati di produzione sostenibile;

h) il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni;

h) il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni;

i) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento, il metodo e la temperatura di conservazione, il magazzinaggio e il trasporto;

i) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento, il metodo e la temperatura di conservazione, il magazzinaggio e il trasporto;

j) il luogo di produzione e/o di origine, esclusi carni di pollame e grassi da spalmare;

j) il luogo di produzione e/o di origine;

k) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e al ricorso a determinate pratiche;

k) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e al ricorso a determinate pratiche;

l) destinazioni d'uso specifiche;

l) destinazioni d'uso specifiche;

m) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 78, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti.

m) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 78, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti.

 

m bis) il benessere degli animali.

4.  Oltre al paragrafo 1, le norme di commercializzazione possono applicarsi al settore vitivinicolo. Il paragrafo 3, lettere f), g), h), k) e m)si applica a tale settore.

4.  Oltre al paragrafo 1, le norme di commercializzazione possono applicarsi al settore vitivinicolo. Il paragrafo 3, lettere f), g), h), k) e m)si applica a tale settore.

5.  Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissate fatti salvi gli articoli da 84 a 88 e l'allegato IX e tengono conto di quanto segue:

5.  Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissate fatti salvi gli articoli da 84 a 88 e l'allegato IX e tengono conto di quanto segue:

a) delle peculiarità del prodotto considerato;

a) delle peculiarità del prodotto considerato;

b) della necessità di assicurare le condizioni atte a facilitare l'immissione dei prodotti sul mercato;

b) della necessità di assicurare le condizioni atte a facilitare l'immissione dei prodotti sul mercato;

c) dell'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato, dopo aver effettuato una valutazione, in particolare, dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori e dei benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali;

c) dell'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato, dopo aver effettuato una valutazione, in particolare, dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori e dei benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali;

d) dei metodi disponibili per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;

d) dei metodi disponibili per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;

e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali;

e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali;

f) della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto subisca modifiche sostanziali.

f) della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto subisca modifiche sostanziali.

6.  Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità e le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per modificare l'elenco dei settori di cui al paragrafo 1. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione, e sono oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti, in particolare, le necessità dei consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, compreso l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale e i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali.

6.  Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità e le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per modificare l'elenco dei settori di cui al paragrafo 1. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione, e sono oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti, in particolare, le necessità dei consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, compreso l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale e i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali.

_________________

_________________

10 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

10 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18). "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 78

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 octies)  L'articolo 78 è sostituito dal seguente:

Articolo 78

"Articolo 78

Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti

Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti

1.  Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita di cui all'allegato VII si applicano ai settori o ai prodotti seguenti:

1.  Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita di cui all'allegato VII si applicano ai settori o ai prodotti seguenti:

a) carni bovine;

a) carni bovine;

 

a bis) carni ovine e di agnello;

b) prodotti vitivinicoli;

b) prodotti vitivinicoli;

c) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;

c) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;

d) carni di pollame;

d) carni di pollame;

e) uova;

e) uova;

f) grassi da spalmare destinati al consumo umano;

f) grassi da spalmare destinati al consumo umano;

g) olio di oliva e olive da tavola.

g) olio di oliva e olive da tavola.

2.  Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VII possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato.

2.  Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VII possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione e la promozione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato. L'allegato VII può stabilire le condizioni alle quali tali designazioni o denominazioni di vendita devono essere protette, nella commercializzazione o promozione, dagli utilizzi commerciali, le usurpazioni, le imitazioni o evocazioni illecite.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardanti le modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardanti le modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione.

4.  Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo le relative modalità di interpretazione e applicazione.

4.  Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo le relative modalità di interpretazione e applicazione.

5.  Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a precisare i prodotti lattiero-caseari per i quali devono essere specificate le specie animali che sono all'origine del latte, quando esso non proviene dalla specie bovina, e a stabilire le pertinenti norme necessarie.

5.  Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a precisare i prodotti lattiero-caseari per i quali devono essere specificate le specie animali che sono all'origine del latte, quando esso non proviene dalla specie bovina, e a stabilire le pertinenti norme necessarie. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 79 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 nonies)  È inserito il seguente articolo:

 

Articolo 79 bis

 

Miscela di olio di oliva con altri oli vegetali

 

1.  La miscela di olio di oliva con altri oli vegetali è vietata.

 

2.  La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di integrare il presente regolamento mediante l'introduzione di sanzioni per gli operatori che non rispettano il paragrafo 1 del presente articolo.

Motivazione

Nelle miscele di oli composte da olio di oliva e altri tipi di oli vegetali, è impossibile misurare, in percentuale esatta, l'origine di ciascun olio. Il divieto di miscela è necessario per non ingannare il consumatore.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 decies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 79 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 nonies)  È inserito il seguente articolo:

 

Articolo 79 ter

 

Regole di commercializzazione relative ai settori delle olive e dell'olio di oliva

 

Al fine di tenere conto delle specificità dei settori delle olive e dell'olio di oliva, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di integrare il presente regolamento armonizzando le norme che definiscono le regole di commercializzazione per detti settori.

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 81 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  All'articolo 81, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

soppresso

'2.  Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.

 

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

 

a)  la varietà appartiene alle specie Vitis vinifera o Vitis Labrusca;

 

b)  la varietà proviene da un incrocio tra le specie Vitis vinifera, Vitis Labrusca e altre specie del genere Vitis.

 

L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione.

 

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 81 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(6 bis)  All'articolo 81, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.  Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.

"2.  Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate nel loro territorio per la vinificazione.

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

a) la varietà appartiene alla specie Vitis vinifera o proviene da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;

a) la varietà appartiene alla specie Vitis vinifera o la varietà proviene da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;

b) la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

b) la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

 

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono autorizzare il reimpianto di Vitis Labrusca o delle varietà di cui al secondo comma, lettera b), nei vigneti storici esistenti a condizione che l'attuale superficie di coltivazione non venga estesa.

L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione.

L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 90 bis – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  norme per la costituzione di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri;

(a)  norme per la costituzione o il mantenimento di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri;

Motivazione

In alcuni Stati membri esiste già una base analitica di dati isotopici ed è quindi sufficiente mantenere tale base di dati senza crearne una nuova.

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 92 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

8 bis)  All'articolo 92, il paragrafo 1 è così modificato:

1.  Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.

1.  Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  "denominazione di origine", un nome che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1:

(a)  "denominazione di origine", il nome di una regione, di un luogo specifico o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese utilizzato per descrivere un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1:

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i)  le cui qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e, se pertinenti, ai fattori umani;

(i)  le cui qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e fattori umani;

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

soppresso

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto v bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

v bis)  che non è "parzialmente dealcolizzato" o "dealcolizzato" come indicato ai punti 18 e 19 dell'allegato VII, parte II.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 94 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  All'articolo 94, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

soppresso

"Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono:"

 

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 94

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(10 bis)  L'articolo 94 è sostituito dal seguente:

Articolo 94

Articolo 94

Domande di protezione

Domande di protezione

1.  Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:

"1.  Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono:

a) il nome di cui è chiesta la protezione;

a) il nome di cui è chiesta la protezione;

b) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) il nome e l'indirizzo del richiedente;

c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e

c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e

d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.

d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.

2.  Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica. Il disciplinare di produzione contiene almeno:

2.  Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica. Il disciplinare di produzione contiene almeno:

a) il nome di cui è chiesta la protezione;

a) il nome di cui è chiesta la protezione;

b) una descrizione del vino o dei vini:

b) una descrizione del vino o dei vini:

i) per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;

i) per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;

ii) per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

ii) per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

d) la delimitazione della zona geografica interessata;

d) la delimitazione della zona geografica interessata;

e) le rese massime per ettaro;

e) le rese massime per ettaro;

f) un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;

f) un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;

g) gli elementi che evidenziano il legame di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, al paragrafo 1, lettera b), punto i) dell'articolo 93;

gli elementi che evidenziano il legame di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, al paragrafo 1, lettera b), punto i) dell'articolo 93:

 

i) per quanto riguarda una denominazione d'origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), i dettagli riguardanti i fattori umani dell'ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui all'articolo 93, paragrafo 1;

 

ii) per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta, il legame fra una specifica qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 93, paragrafo 2;

h) le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione;

h) le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione;

i) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.

i) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.

3.  La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

3.  La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  All'articolo 96, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

 

Al momento della trasmissione della domanda di protezione alla Commissione a norma del primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro allega una dichiarazione in cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa le condizioni relative alla protezione previste dalla presente sezione e certifica che il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), costituisce un riepilogo fedele del disciplinare di produzione.

 

Gli Stati membri informano la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate nel quadro della procedura nazionale.

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 96 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Se del caso, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere l'esame della domanda di cui all'articolo 97, paragrafo 2, fino a quando un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale si sia pronunciato in merito a un'opposizione a una domanda di protezione per la quale lo Stato membro ha ritenuto che siano soddisfatte le condizioni nel quadro di una procedura nazionale preliminare conformemente al paragrafo 5.

soppresso

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 o 3.";

 

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 97 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione esamina le domande di protezione che riceve conformemente all'articolo 94 e all'articolo 96, paragrafo 5. La Commissione verifica che non contengano errori manifesti, tenendo conto dell'esito della procedura nazionale preliminare svolta dallo Stato membro interessato.

La Commissione esamina le domande di protezione che riceve conformemente all'articolo 94 e all'articolo 96, paragrafo 5. La Commissione verifica che non contengano errori manifesti, tenendo conto dell'esito della procedura nazionale preliminare svolta dallo Stato membro interessato. Tale esame riguarda, in particolare, il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d).

Motivazione

Il presente emendamento mira ad allineare il regolamento OCM unica a quello del regolamento delegato (UE) del 17 ottobre 2018, adottato dalla Commissione in virtù del regolamento n. 1308/2013, e a introdurre in questo atto di base i principi politici di fondo della revisione. L'emendamento corrisponde all'articolo 10 del suddetto regolamento delegato.

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 103 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

All'articolo 103 è inserito il seguente paragrafo 4:

soppresso

'4.  La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza la loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione e ai prodotti venduti attraverso il commercio elettronico nell'Unione."

 

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 103

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(14 bis)  L'articolo 103 è sostituito dal seguente:

Articolo 103

"Articolo 103

Protezione

Protezione

1.  Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.

1.  Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.

2.  Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

2.  Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto:

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti, indebolisca o svigorisca la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, anche laddove un nome registrato sia utilizzato come ingrediente;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

 

d bis) qualsiasi indicazione fornita in malafede in merito a un nome di dominio simile o suscettibile di creare confusione, in tutto o in parte, con una denominazione protetta.

3.  Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1.

3.  Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1.

 

3 bis.  La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza la loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione e ai prodotti venduti attraverso il commercio elettronico nell'Unione."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 105

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(14 ter)  L'articolo 105 è sostituito dal seguente:

Articolo 105

"Articolo 105

Modifiche del disciplinare

Modifiche del disciplinare

Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste all'articolo 95 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni.

1.  Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste all'articolo 95 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni.

 

1 bis.  Le modifiche del disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: modifiche che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione ("modifiche dell'Unione") e modifiche che sono gestite a livello di Stato membro o di paese terzo ("modifiche ordinarie").

 

Una modifica è considerata modifica dell'Unione quando:

 

a) il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;

 

b) consiste in una modifica, una soppressione o un'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II;

 

c) potrebbe cancellare il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), o lettera b) punto i);

 

d) comporta ulteriori restrizioni sulla commercializzazione del prodotto.

 

Le domande di modifica dell'Unione presentate da paesi terzi o da produttori di paesi terzi contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative in materia di protezione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche vigenti nei paesi terzi interessati.

 

Tutte le altre modifiche sono considerate modifiche ordinarie.

 

1 ter.  Un modifica temporanea è una modifica standard riguardante una variazione temporanea del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 105 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 quater)  È inserito il seguente articolo:

 

Articolo 105 bis

 

Modifiche dell'Unione

 

1.  Una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare di produzione segue mutatis mutandis la procedura stabilita all'articolo 94 e agli articoli da 96 a 99. Le domande di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare sono considerate ammissibili se sono presentate a norma dell'articolo 105 e se sono complete, esaustive e debitamente compilate. L'approvazione da parte della Commissione di una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione dei disciplinari riguarda soltanto le modifiche presentate nella domanda stessa.

 

2.  Se, in base all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 2, ritiene soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 97, paragrafo 3, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la domanda di modifica dell'Unione. La decisione finale sull'approvazione della modifica è adottata senza applicare la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2, salvo qualora sia stata presentata un'opposizione ammissibile oppure la domanda di modifica sia rigettata, nel qual caso si applica l'articolo 99, secondo comma.

 

3.  Se la domanda è giudicata inammissibile, le autorità competenti dello Stato membro o quelle del paese terzo ovvero il richiedente stabilito in un paese terzo sono informati dei motivi dell'inammissibilità.

 

4.  Le domande di approvazione di modifiche dell'Unione contengono esclusivamente modifiche dell'Unione. Se la domanda di modifiche dell'Unione contiene anche modifiche ordinarie o temporanee, la procedura di modifica dell'Unione si applica soltanto alle modifiche dell'Unione. Le modifiche ordinarie o temporanee sono considerate come non presentate.

 

5.  La verifica della domanda di modifica effettuata dalla Commissione verte sulle modifiche proposte.

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 105 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 quater)  È inserito il seguente articolo:

 

Articolo 105 ter

 

Modifiche ordinarie

 

1.  Le modifiche ordinarie sono approvate e rese pubbliche dagli Stati membri in cui è situata la zona geografica della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

 

La domanda di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare è presentata alle autorità dello Stato membro in cui è situata la zona geografica della denominazione o dell'indicazione. I richiedenti devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 95. Se la domanda di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare non proviene dal richiedente che ha presentato la domanda di protezione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare, lo Stato membro dà a tale richiedente, se esiste ancora, la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda.

 

La domanda di modifica ordinaria presenta una descrizione delle modifiche ordinarie e una sintesi dei motivi che le rendono necessarie e dimostra che le modifiche proposte sono da considerarsi ordinarie a norma dell'articolo 105.

 

2.  Se ritiene che i requisiti siano soddisfatti, lo Stato membro può approvare e rendere pubblica la modifica ordinaria. La decisione di approvazione comprende il documento unico consolidato modificato, se del caso, e il disciplinare consolidato modificato.

 

La modifica ordinaria è applicabile nello Stato membro allorché è resa pubblica. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche ordinarie entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione.

 

3.  Le decisioni di approvazione delle modifiche ordinarie concernenti prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi sono adottate in conformità del regime vigente nel paese terzo interessato e sono comunicate alla Commissione da un singolo produttore o da un gruppo di produttori avente un interesse legittimo direttamente alla Commissione o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data in cui sono rese pubbliche.

 

4.  Se la zona geografica si estende su più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati applicano la procedura di modifica ordinaria separatamente per la parte della zona che rientra nel rispettivo territorio. La modifica ordinaria è applicabile dopo l'entrata in applicazione dell'ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica ordinaria la invia alla Commissione entro un mese dalla data in cui è resa pubblica la sua decisione di approvazione della modifica ordinaria.

 

Se uno o più Stati membri interessati non adottano la decisione nazionale di approvazione di cui al primo comma, uno degli altri Stati membri interessati può presentare domanda ai sensi della procedura di modifica dell'Unione. Questa disposizione si applica altresì, mutatis mutandis, quando uno o più dei paesi interessati è un paese terzo.

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 105 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 sexies)  È inserito il seguente articolo:

 

Articolo 105 quater

 

Modifiche temporanee

 

1.  Le modifiche temporanee sono approvate e rese pubbliche dallo Stato membro in cui è situata la zona geografica della denominazione di origine o dell'indicazione geografica. Esse sono comunicate alla Commissione insieme ai motivi a sostegno delle stesse entro un mese dalla data in cui è resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Una modifica temporanea è applicabile nello Stato membro allorché è resa pubblica.

 

2.  Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, la procedura di modifica temporanea si applica separatamente negli Stati membri interessati per la parte della zona che rientra nel rispettivo territorio. Le modifiche temporanee sono applicabili solo allorché entra in applicazione l'ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica temporanea la comunica alla Commissione entro un mese dalla data in cui è resa pubblica la sua decisione di approvazione. Tale disposizione si applica altresì, mutatis mutandis, quando uno o più dei paesi interessati è un paese terzo.

 

3.  Le modifiche temporanee concernenti prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi sono comunicate alla Commissione, insieme ai motivi a sostegno delle stesse, da un singolo produttore o da un gruppo di produttori avente un interesse legittimo direttamente o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data di approvazione.

 

4.  La Commissione rende pubbliche tali modifiche entro tre mesi dalla data in cui perviene la comunicazione dello Stato membro, del paese terzo ovvero del singolo produttore o gruppo di produttori di un paese terzo. Una modifica temporanea è applicabile nel territorio dell'Unione allorché è resa pubblica dalla Commissione.

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 106

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) L'articolo 106 è sostituito dal seguente:

soppresso

"Articolo 106

 

Cancellazione

 

Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica in una o più delle seguenti circostanze:

 

a)  la conformità al relativo disciplinare non è più garantita;

 

b)  non è stato immesso in commercio alcun prodotto con tale denominazione di origine o indicazione geografica per almeno sette anni consecutivi;

 

c)  un richiedente che soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 95 dichiara di non volere più mantenere la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";

 

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 106

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(15 bis)  L'articolo 106 è sostituito dal seguente:

Articolo 106

"Articolo 106

Cancellazione

Cancellazione

Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

1.  Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica in una o più delle seguenti circostanze:

 

a) la conformità al relativo disciplinare non è più garantita;

 

b) non è stato immesso in commercio alcun prodotto con tale denominazione di origine o indicazione geografica per almeno sette anni consecutivi;

 

c) un richiedente che soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 95 dichiara di non volere più mantenere la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

1 bis.  Se ritiene che la richiesta di cancellazione non sia ammissibile, la Commissione comunica all'autorità dello Stato membro o del paese terzo ovvero alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta i motivi a sostegno del giudizio di inammissibilità.

 

1 ter.  Le dichiarazioni motivate di opposizione alla cancellazione sono ammissibili solo ove dimostrino una dipendenza commerciale dal nome registrato da parte di un terzo interessato.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 106 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter)  È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 106 bis

 

Etichettatura temporanea e presentazione

 

Dopo la trasmissione alla Commissione di una domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, i produttori possono indicarla in etichetta e nella presentazione nonché utilizzare loghi e indicazioni nazionali, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare del regolamento (UE) n. 1169/2011.

 

I simboli dell'Unione che indicano la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, le indicazioni dell'Unione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e le abbreviazioni dell'Unione "DOP" o "IGP" possono figurare in etichetta soltanto dopo la pubblicazione della decisione che conferisce la protezione alla denominazione di origine o indicazione geografica in questione.

 

Ove la domanda sia respinta, i prodotti vitivinicoli etichettati conformemente al primo paragrafo possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.";

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 107 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 quater)  È aggiunto il seguente articolo:

 

"Articolo 107 bis

 

Applicazione di un disciplinare di produzione alle zone di produzione di acquaviti di vino

 

Gli Stati membri possono applicare un disciplinare ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, alle superfici di produzione di vini atti a produrre acquaviti di vino a indicazione geografica registrata conformemente all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008.";

Motivazione

Questo nuovo articolo mira a concedere agli Stati membri la possibilità di applicare un disciplinare ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, alle zone di produzione di vini atti a produrre acquaviti di vino a indicazione geografica registrata conformemente all'allegato III del regolamento sulle bevande spiritose, al fine di garantire una migliore corrispondenza tra domanda e offerta.

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 17

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 116 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  All'interno dell'Unione, l'autorità competente di cui al paragrafo 2 o uno o più organismi delegati ai sensi dell'articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625 che operano come organismi di certificazione dei prodotti conformemente ai criteri stabiliti nel titolo II, capo III, di tale regolamento, verifica annualmente il rispetto del disciplinare durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino.

3.  All'interno dell'Unione, l'autorità competente di cui al paragrafo 2 o uno o più organismi delegati ai sensi dell'articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625 che operano come organismi di certificazione dei prodotti conformemente ai criteri stabiliti nel titolo II, capo III, di tale regolamento, verifica annualmente il rispetto del disciplinare durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino, anche nello Stato membro in cui avviene la produzione del vino.

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 17

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 116 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  I controlli di cui al paragrafo 3 sono controlli amministrativi e sopralluoghi. Tali controlli possono essere limitati ai soli controlli amministrativi esclusivamente quando sono sicuri e consentono di garantire pienamente il rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dal disciplinare.

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 17

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 116 bis – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  Al fine di verificare il rispetto del disciplinare, le autorità competenti o gli organismi delegati di cui al paragrafo 3 possono controllare gli operatori stabiliti in un altro Stato membro laddove siano coinvolti nel condizionamento di un prodotto recante una denominazione di origine protetta registrata sul loro territorio. In considerazione della fiducia che possono accordare agli operatori e ai loro prodotti sulla base dei risultati di precedenti controlli, gli organismi delegati di cui al paragrafo 3, possono incentrare le loro azioni di controllo su aspetti chiave del disciplinare precedentemente definiti e comunicati a detti operatori.

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 119 – paragrafi 1 e 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  L'articolo 119 è così modificato:

soppresso

a)   Al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

 

L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 19, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie: ';

 

b)   È aggiunto il seguente paragrafo 4:

 

'4.  Gli Stati membri adottano misure per garantire che i prodotti di cui al paragrafo 1 non etichettati in conformità alle disposizioni del presente regolamento non siano immessi sul mercato o siano ritirati dal mercato se già immessi."

 

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 119

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(18 bis)  L'articolo 119 è sostituito dal seguente:

Articolo 119

"Articolo 119

Indicazioni obbligatorie

Indicazioni obbligatorie

1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15, 16, 18 e 19, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II;

a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II;

b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:

b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:

i) l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e

i) l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta";

ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;

ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;

c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;

c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;

d) l'indicazione della provenienza;

d) l'indicazione della provenienza;

e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;

e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;

f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati e

f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati;

g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero.

g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero.

 

g bis) la dichiarazione nutrizionale, il cui contenuto può essere limitato al solo valore energetico; e

 

g ter) l'elenco degli ingredienti.

2.  In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.

2.  In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.

3.  In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omesso nei seguenti casi:

3.  In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omesso nei seguenti casi:

a) se sull'etichetta figura, conformemente al disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 2, una menzione tradizionale in conformità all'articolo 112, lettera a);

a) se sull'etichetta figura, conformemente al disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 2, una menzione tradizionale in conformità all'articolo 112, lettera a);

b) in circostanze eccezionali e debitamente giustificate che la Commissione stabilisce mediante l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di etichettatura.

b) in circostanze eccezionali e debitamente giustificate che la Commissione stabilisce mediante l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di etichettatura.

 

3 bis.  Per garantire un'applicazione uniforme del paragrafo 1, lettera g bis), il valore energetico:

 

a) è espresso mediante numeri e parole o simboli, in particolare il simbolo (E) per l'energia;

 

b) calcolato utilizzando il coefficiente di conversione di cui all'Allegato XIV del regolamento (UE) n. 1169/2011;

 

c) è espresso sotto forma di valori medi in kcal definiti sulla base:

 

i) dell'analisi del vino da parte del produttore; o

 

ii) di un calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati, sulla base dei valori medi di vini tipici e caratteristici;

 

d) è espresso per 100 ml. Il valore energetico può inoltre essere espresso per unità di consumo, facilmente riconoscibili dal consumatore, a condizione che sia quantificata sull'etichetta l'unità utilizzata e che sia indicato il numero di unità contenute nell'imballaggio.

 

3 ter.  In deroga al paragrafo 1, lettera g ter), l'elenco degli ingredienti può essere indicato con mezzi diversi dall'etichetta incollata sulla bottiglia o altro contenitore, a condizione che l'etichetta riporti un collegamento chiaro e diretto. L'elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing.

 

3 quater.  Gli Stati membri adottano misure per garantire che i prodotti di cui al paragrafo 1 non etichettati in conformità alle disposizioni del presente regolamento non siano immessi sul mercato o siano ritirati dal mercato se già immessi.

 

3 quinquies.  Gli operatori che volontariamente desiderano comunicare ai consumatori le calorie dei prodotti vitivinicoli di una campagna di commercializzazione che ha inizio prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti ad applicare l'articolo 119 nella sua integrità.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 120 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)  È inserita la lettera seguente:

 

f bis) termini relativi alla conservazione delle risorse genetiche vitivinicole;

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 122 – paragrafo 1 – lettere b, c e d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  All'articolo 122, il paragrafo 1 è così modificato:

soppresso

a)  alla lettera b), il punto ii) è soppresso;

 

b)  alla lettera c) è aggiunto il seguente punto iii):

 

"iii)  i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso.";

 

c)  alla lettera d), il punto i) è sostituito dal seguente:

 

"i)  le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e dei dispositivi di chiusura e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche;";

 

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 122

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(20 bis)  L'articolo 122 è sostituito dal seguente:

Articolo 122

"Articolo 122

Poteri delegati

Poteri delegati

1.  Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti regole e restrizioni riguardanti:

1.  Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti regole e restrizioni riguardanti:

a) la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste nella presente sezione;

a) la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste nella presente sezione;

b) le indicazioni obbligatorie, in particolare:

b) le indicazioni obbligatorie, in particolare:

i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni obbligatorie e le relative condizioni d'uso;

i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni obbligatorie e le relative condizioni d'uso;

ii) i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso;

 

iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;

iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;

iv) le disposizioni che autorizzano deroghe supplementari a quelle di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per quanto riguarda l'omissione del riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli e

iv) le disposizioni che autorizzano deroghe supplementari a quelle di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per quanto riguarda l'omissione del riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli;

v) le disposizioni relative all'uso delle lingue;

v) le disposizioni relative all'uso delle lingue; e

 

v bis) le disposizioni relative all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g ter);

 

 

c) le indicazioni facoltative, in particolare:

c) le indicazioni facoltative, in particolare:

i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni facoltative e le relative condizioni d'uso;

i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni facoltative e le relative condizioni d'uso;

ii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;

ii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;

 

ii bis) i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso;

d) la presentazione, in particolare:

d) la presentazione, in particolare:

i) le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche;

i) le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e determinati dispositivi di chiusura e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche;

ii) le condizioni di impiego di bottiglie per vino spumante e dei dispositivi di chiusura;

ii) le condizioni di impiego di bottiglie per vino spumante e dei dispositivi di chiusura;

iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alla presentazione;

iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alla presentazione;

iv) le disposizioni relative all'uso delle lingue;

iv) le disposizioni relative all'uso delle lingue;

 

Entro 18 mesi da... [data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta gli atti delegati di cui alla lettera b), punto v bis).

2.  Per garantire la protezione dei legittimi interessi degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti norme relative all'etichettatura temporanea e alla presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti.

2.  Per garantire la protezione dei legittimi interessi degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti norme relative all'etichettatura temporanea e alla presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti.

3.  Per non pregiudicare gli operatori economici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati conformemente alle norme pertinenti in vigore anteriormente al 1o agosto 2009.

3.  Per non pregiudicare gli operatori economici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati conformemente alle norme pertinenti in vigore anteriormente al 1o agosto 2009.

4.  Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti deroghe alla presente sezione per quanto riguarda i prodotti da esportare qualora richiesto dal diritto del paese terzo in questione.

4.  Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti deroghe alla presente sezione per quanto riguarda i prodotti da esportare qualora richiesto dal diritto del paese terzo in questione. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 125 – titolo

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b bis) all'articolo 125, il titolo è sostituito dal seguente:

Accordi nel settore dello zucchero

"Accordi nel settore della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

Motivazione

Il presente emendamento mira a inserire in modo chiaro i termini "barbabietola da zucchero" e "canna da zucchero", al fine di tenere conto dell'attuale situazione del mercato e del diritto derivato, conformemente alla definizione del settore dello zucchero di cui all'allegato I, parte III, del presente regolamento.

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 126 – titolo

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b ter)  all'articolo 126, il titolo è sostituito dal seguente:

Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero

Comunicazione dei prezzi nei mercati

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

Motivazione

Il presente emendamento mira a inserire in modo chiaro i termini "barbabietola da zucchero" e "canna da zucchero", al fine di tenere conto dell'attuale situazione del mercato e del diritto derivato, conformemente alla definizione del settore dello zucchero di cui all'allegato I, parte III, del presente regolamento. Si propone, inoltre, di includere l'etanolo negli obblighi di comunicazione dei prezzi, dato che l'etanolo costituisce un mercato fondamentale per l'equilibrio del mercato dello zucchero.

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21 – lettera b quater (nuova)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 126 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b quater)  all'articolo 126 il primo comma è sostituito dal seguente:

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, istituire un sistema di informazione sui prezzi praticati sul mercato dello zucchero, compreso un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi su questo mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. Il sistema di cui al primo comma si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero bianco o da altri operatori commerciali del settore dello zucchero. Queste informazioni sono trattate in modo riservato.

"La Commissione può, mediante atti di esecuzione, istituire un sistema di informazione sui prezzi praticati sul mercato della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero nonché sul mercato dello zucchero e dell'etanolo, compreso un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi su questo mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. Il sistema di cui al primo comma si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero o di etanolo o da altri operatori commerciali del settore dello zucchero o dell'etanolo. Queste informazioni sono trattate in modo riservato.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

Motivazione

Il presente emendamento mira a inserire in modo chiaro i termini "barbabietola da zucchero" e "canna da zucchero", al fine di tenere conto dell'attuale situazione del mercato e del diritto derivato, conformemente alla definizione del settore dello zucchero di cui all'allegato I, parte III, del presente regolamento. Si propone, inoltre, di includere l'etanolo ai fini degli obblighi di comunicazione dei prezzi, dato che l'etanolo costituisce un mercato fondamentale per l'equilibrio del mercato dello zucchero.

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(22 bis)  L'articolo 148 è sostituito dal seguente:

Articolo 148

"Articolo 148

Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.  Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, detto contratto e/o tale offerta soddisfano le condizioni definite nel paragrafo 2.

1.  Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, detto contratto e/o tale offerta soddisfano le condizioni definite nel paragrafo 2.

Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori.

Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori.

Ai fini del presente articolo, si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

Ai fini del presente articolo, si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

1 bis.  Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste al paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte crudo a un trasformatore di latte crudo formi oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo.

1 bis.  Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste al paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte crudo a un trasformatore di latte crudo formi oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo.

Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale.

Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale.

2.  Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis:

2.  Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis:

a) è stipulato/a prima della consegna;

a) è stipulato/a prima della consegna;

b) è stipulato/a per iscritto; e

b) è stipulato/a per iscritto; e

c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

– è fisso ed è stabilito nel contratto, o

– è fisso ed è stabilito nel contratto, o

– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato;

– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori obiettivi dei costi di produzione e di mercato, di facile accesso e comprensibili, che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato.

 

A tal fine, gli Stati membri che hanno deciso di applicare il paragrafo 1 possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare, allo scopo di determinarli in qualsiasi momento;

ii) il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne;

ii) il volume di latte crudo che può o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne. Non potranno essere stabilite clausole penali per inadempimenti mensili;

iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

v) le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e

v) le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e

vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

3.  In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna il latte crudo alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

3.  In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna il latte crudo alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4.  Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

4.  Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatorio un contratto scritto per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1, può stabilire:

a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatorio un contratto scritto per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1, può stabilire:

i) un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna;

i) un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna;

ii) una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;

ii) una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;

b) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima per il contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.

b) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima per il contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.

Il secondo comma non pregiudica il diritto dell'agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi quelli di cui al paragrafo 2, lettera c).

Il secondo comma non pregiudica il diritto dell'agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi quelli di cui al paragrafo 2, lettera c).

5.  Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste al presente articolo notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.

5.  Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste al presente articolo notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.

6.  La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

6.  La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 149

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(22 ter)  L'articolo 149 è sostituito dal seguente:

Articolo 149

"Articolo 149

Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.  Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore nel senso di cui all'articolo 148, paragrafo 1, terzo comma.

1.  Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore nel senso di cui all'articolo 148, paragrafo 1, terzo comma.

2.  Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono avere luogo:

2.  Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono avere luogo:

a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;

a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione comune di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione comune di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;

c) purché, per una determinata organizzazione di produttori tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

c) purché, per una determinata organizzazione di produttori tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 3,5 % della produzione totale dell'Unione

i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 4,5 % della produzione totale dell'Unione,

ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro e

ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro e

iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro;

iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro;

d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome, gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome, gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

e) purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto; e

e) purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto; e

f) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.

f) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.

3.  In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un'organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione di latte crudo inferiore alle 500 000 tonnellate l'anno non sia superiore al 45 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro.

3.  In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un'organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione di latte crudo inferiore alle 500 000 tonnellate l'anno non sia superiore al 45 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro.

4.  Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono le associazioni di tali organizzazioni di produttori.

4.  Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono le associazioni di tali organizzazioni di produttori.

5.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.

5.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.

6.  In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 3, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio.

6.  In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 3, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.)

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.)

7.  Ai fini del presente articolo:

7.  Ai fini del presente articolo:

a) per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio;

a) per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio;

b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

8.  Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 6.

8.  Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 6.

__________________

__________________

22 Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

22 Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1). ";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    111

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 150

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(22 quater)  L'articolo 150 è sostituito dal seguente:

Articolo 150

"Articolo 150

Regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

Regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

1.  Su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 3, un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 215, paragrafo 3, o un gruppo di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

1.  Su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, o dell'articolo 161, paragrafo 1, un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 1, o un gruppo di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

2.  Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, ove pertinente, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell'area geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

2.  Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, ove pertinente, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio, o dei loro rappresentanti, che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell'area geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

3.  Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, l'area geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare di produzione del formaggio deve essere la stessa area geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 relativa a tale formaggio.

3.  Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, l'area geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare di produzione del formaggio deve essere la stessa area geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 relativa a tale formaggio.

4.  Le norme di cui al paragrafo 1:

4.  Le norme di cui al paragrafo 1:

a) coprono solo la gestione dell'offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l'offerta di tale formaggio alla domanda;

a) coprono solo la gestione dell'offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l'offerta di tale formaggio alla domanda;

b) hanno effetto solo sul prodotto in questione;

b) hanno effetto solo sul prodotto in questione;

c) possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;

c) possono essere rese vincolanti per un massimo di cinque anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;

d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1;

d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1;

e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del formaggio in questione;

e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del formaggio in questione;

f) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;

f) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;

g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;

g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;

h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;

h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;

i) contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato;

i) contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato;

j) non pregiudicano l'articolo 149.

j) non pregiudicano l'articolo 149.

5.  Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.

5.  Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.

6.  Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.

6.  Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.

7.  Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.

7.  Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.

8.  La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3 del presente regolamento.

8.  La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3 del presente regolamento. ";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 151

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(22 quinquies)  L'articolo 151 è sostituito dal seguente:

Articolo 151

"Articolo 151

Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

A decorrere dal 1o aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.

A decorrere dal 1o aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese e il prezzo medio pagato. Si opera una distinzione tra prodotti agricoli biologici e non biologici. Se il primo acquirente è una cooperativa, il prezzo medio viene comunicato al termine della campagna di commercializzazione di cui all'articolo 6, lettera c), punto v).

 

Le informazioni relative al prezzo medio si considerano riservate e l'autorità competente garantisce che i prezzi medi specifici applicati dai singoli operatori economici o i loro nomi non siano pubblicati.

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 148 per "primo acquirente" si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori:

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 148 per "primo acquirente" si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori:

a) per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;

a) per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;

b) per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

b) per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Gli Stati membri notificano alla Commissione la quantità di latte crudo di cui al primo comma.

Gli Stati membri notificano alla Commissione la quantità di latte crudo e il prezzo medio di cui al primo comma.

La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e periodicità di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e periodicità di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. ";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(22 sexies)  L'articolo 152 è sostituito dal seguente:

Articolo 152

"Articolo 152

Organizzazioni di produttori

Organizzazioni di produttori

1.  Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:

1.  Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:

a) sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2;

a) sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2;

b) sono costituite su iniziativa dei produttori e svolgono almeno una delle seguenti attività:

b) sono costituite su iniziativa dei produttori e svolgono almeno una delle seguenti attività:

i) trasformazione comune;

i) trasformazione comune;

ii) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;

ii) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;

iii) condizionamento, etichettatura o promozione comune;

iii) condizionamento, etichettatura o promozione comune;

iv) organizzazione comune del controllo di qualità;

iv) organizzazione comune del controllo di qualità;

v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;

v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;

vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione;

vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione;

vii) appalti comuni dei mezzi di produzione;

vii) appalti comuni dei mezzi di produzione;

viii) qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui alla lettera c) del presente paragrafo;

viii) qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui alla lettera c) del presente paragrafo;

c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:

c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;

iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;

iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;

iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;

iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;

v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;

v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;

vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;

vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;

vii) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

vii) provvedere alla gestione e alla valorizzazione dei sottoprodotti, dei flussi residui e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità nonché stimolare la circolarità;

viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;

ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;

x) gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo33, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

x) gestire i fondi di mutualizzazione;

xi) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

xi) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

1 bis.  In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

1 bis.  In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

Le attività di cui al primo comma possono avere luogo:

Le attività di cui al primo comma possono avere luogo:

a) purché una o più delle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii), siano effettivamente esercitate, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;

a) purché una o più delle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii), siano effettivamente esercitate, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;

b) purché l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all'organizzazione di produttori;

b) purché l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all'organizzazione di produttori;

c) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;

c) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;

d) purché i produttori interessati non siano aderenti di un'altra organizzazione di produttori per quanto riguarda i prodotti oggetto delle attività di cui al primo comma;

d) purché i produttori interessati non siano aderenti di un'altra organizzazione di produttori per quanto riguarda i prodotti oggetto delle attività di cui al primo comma;

e) purché il prodotto agricolo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto.

e) purché il prodotto agricolo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto.

Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse.

Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse.

1 ter.  Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, qualora tali associazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

1 ter. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, qualora tali associazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

1 quater.  L'autorità nazionale garante della concorrenza di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 può decidere, in casi particolari, che in futuro una o più delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, siano modificate o interrotte o non abbiano affatto luogo, se ritiene che ciò sia necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

1 quater.  L'autorità nazionale garante della concorrenza di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 può decidere, in casi particolari, che in futuro una o più delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, siano modificate o interrotte o non abbiano affatto luogo, se ritiene che ciò sia necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni immediatamente dopo la loro adozione.

Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni immediatamente dopo la loro adozione.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.)

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.)

2.  Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex2208 diversi da quelli compresi nell'allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2.

2.  Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex2208 diversi da quelli compresi nell'allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    114

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 153

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(22 septies)  L'articolo 153 è sostituito dal seguente:

Articolo 153

"Articolo 153

Statuto delle organizzazioni di produttori

Statuto delle organizzazioni di produttori

1.  Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

1.  Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;

a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;

b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola organizzazione di produttori; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola organizzazione di produttori; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse o quando determinati prodotti dei produttori associati sono identificati con precisione e destinati a usi diversi;

c) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici.

c) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici.

2.  Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:

2.  Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:

a) procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a);

a) procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a);

b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;

b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;

c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;

c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, nonché dei suoi conti e del suo bilancio;

d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;

d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;

e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno;

e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno;

f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

3.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

3.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 154

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(22 octies)  L'articolo 154 è sostituito dal seguente:

Articolo 154

"Articolo 154

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1.  Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:

1.  Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:

a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b) abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;

b) abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro. Tali disposizioni non impediscono il riconoscimento delle organizzazioni di produttori dedite a produzioni marginali;

c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta;

c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta;

d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

1 bis.  Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione di produttori che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione di produttori soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni settore per cui chiede il riconoscimento.

1 bis.  Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione di produttori che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione di produttori soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni settore per cui chiede il riconoscimento.

2.  Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2018 e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152.

2.  Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2018 e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152.

3.  Nel caso in cui le organizzazioni di produttori sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2018 ma non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri revocano il loro riconoscimento al più tardi il 31 dicembre 2020.

3.  Nel caso in cui le organizzazioni di produttori sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2018 ma non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri revocano il loro riconoscimento al più tardi il 31 dicembre 2020.

4.  Gli Stati membri:

4.  Gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni di produttori riconosciute rispettino il presente capo;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni di produttori riconosciute rispettino il presente capo;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

d) notificano alla Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.

d) notificano alla Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente. ";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 156

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(22 nonies)  L'articolo 156 è sostituito dal seguente:

Articolo 156

"Articolo 156

Associazioni di organizzazioni di produttori

Associazioni di organizzazioni di produttori

1.  Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le associazioni di organizzazioni di produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute. Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori.

1.  Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le associazioni di organizzazioni di produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori e/o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute. Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori.

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, su richiesta, riconoscere un'associazione di organizzazioni riconosciute di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 161, paragrafo 1.

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, su richiesta, riconoscere un'associazione di organizzazioni riconosciute di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 161, paragrafo 1. ";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 decies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 157

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(22 decies)  L'articolo 157 è sostituito dal seguente:

Articolo 157

"Articolo 157

Organizzazioni interprofessionali

Organizzazioni interprofessionali

1.  Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che:

1.  Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;

b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;

b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;

c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, che può includere segnatamente uno dei seguenti obiettivi:

c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi di tutti i loro aderenti e dei consumatori, che può includere segnatamente uno dei seguenti obiettivi:

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

ii) prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato;

ii) prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato;

iii) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iii) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iv) esplorare potenziali mercati d'esportazione;

iv) esplorare potenziali mercati d'esportazione;

v) fatti salvi gli articoli 148 e 168, redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

v) fatti salvi gli articoli 148 e 168, redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti e/o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato. Questi contratti tipo possono coinvolgere due o più imprese, ciascuna delle quali operante a un diverso livello della catena di produzione, trasformazione o distribuzione, e possono contenere indicatori pertinenti e indici economici definiti a partire dai costi di produzione pertinenti e dalla loro evoluzione, tenendo anche conto delle categorie di prodotto e dei loro diversi sbocchi sul mercato, degli indicatori di valorizzazione dei prodotti, dei prezzi dei prodotti agricoli e alimentari osservati sui mercati e delle relative variazioni, nonché criteri legati alla composizione, alla qualità, alla tracciabilità e al contenuto del disciplinare di produzione;

vi) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

vi) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

vii) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le peculiarità dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente;

vii) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le peculiarità dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, alla protezione dell'ambiente, alle azioni in ambito climatico nonché alla salute e al benessere degli animali;

viii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare attraverso la tracciabilità dei prodotti, e a migliorare la salute e il benessere degli animali;

viii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare attraverso la tracciabilità dei prodotti, e a migliorare la salute e il benessere degli animali;

ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e, se del caso, della trasformazione e della commercializzazione;

ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e, se del caso, della trasformazione e della commercializzazione;

x) realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

x) realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

xi) promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

xi) promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

xii) incoraggiare il consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato interno; e/o informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;

xii) incoraggiare il consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato interno; e/o informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;

xiii) promuoverne il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno;

xiii) promuoverne il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno;

xiv) contribuire alla gestione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti;

xiv) contribuire alla gestione e allo sviluppo di iniziative di valorizzazione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti;

xv) stabilire clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime;

xv) stabilire clausole standard di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra gli operatori della filiera di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime;

 

xv bis) stabilire clausole tipo per l'equa compensazione dei costi sostenuti dagli agricoltori per soddisfare requisiti di natura non giuridica in materia di ambiente, clima e salute e benessere degli animali, compresi i metodi per calcolare tali costi;

xvi) attuare misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale.

xvi) attuare misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale, o a promuovere la prevenzione e il controllo fitosanitari, anche attraverso l'istituzione e la gestione di fondi di mutualizzazione;

 

xvi bis) contribuire a migliorare la trasparenza delle relazioni commerciali nei vari stadi della filiera, in particolare definendo e attuando norme tecniche, nonché monitorandone il rispetto da parte degli operatori del settore.

1 bis.  Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione interprofessionale che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione interprofessionale soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 e, ove applicabile, al paragrafo 3 per ogni settore per cui chiede il riconoscimento.

1 bis.  Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione interprofessionale che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione interprofessionale soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 e, ove applicabile, al paragrafo 3 per ogni settore per cui chiede il riconoscimento.

2.  In casi debitamente giustificati, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, gli Stati membri possono decidere che la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c) è soddisfatta limitando il numero di organizzazioni interprofessionali a livello regionale o nazionale se così previsto dalle disposizioni nazionali vigenti anteriormente al 1o gennaio 2014, e qualora ciò non comprometta il corretto funzionamento del mercato interno.

2.  In casi debitamente giustificati, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, gli Stati membri possono decidere che la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c) è soddisfatta limitando il numero di organizzazioni interprofessionali a livello regionale o nazionale se così previsto dalle disposizioni nazionali vigenti anteriormente al 1o gennaio 2014, e qualora ciò non comprometta il corretto funzionamento del mercato interno.

3.  In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri possono riconoscere organizzazioni interprofessionali che:

 

a) hanno formalmente richiesto il riconoscimento e sono composte di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione di latte crudo e collegate ad almeno una delle seguenti fasi della filiera: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

 

b) sono costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);

"

c) svolgono, in una o più regioni dell'Unione, e nel rispetto degli interessi dei membri delle organizzazioni interprofessionali e dei consumatori, una o più delle seguenti attività:

 

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale e internazionale;

 

ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

 

iii) fornire informazioni relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari e promuoverne il consumo nei mercati interni ed esterni;

 

iv) esplorare potenziali mercati d'esportazione;

 

v) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di latte crudo agli acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati ai distributori e ai dettaglianti, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

 

vi) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;

 

vii) mantenere e sviluppare il potenziale produttivo del settore lattiero-caseario, tra l'altro promuovendo l'innovazione e sostenendo programmi di ricerca applicata e sviluppo, al fine di sfruttare appieno il potenziale del latte e dei prodotti lattiero-caseari, soprattutto al fine di creare prodotti a valore aggiunto che attraggano maggiormente il consumatore;

 

viii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari, migliorare la gestione di altri fattori di produzione e incrementare la sicurezza alimentare e la salute degli animali;

 

ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

 

x) valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché la produzione di prodotti con denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche; e

 

xi) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

 

xii) stabilire clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime; e

 

xiii) attuare misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 undecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 158 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 undecies)  Nel capo III, sezione 1, è aggiunto il seguente articolo:

 

"Articolo 158 bis

 

Associazioni di organizzazioni interprofessionali

 

Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le associazioni di organizzazioni interprofessionali di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni interprofessionali riconosciute.

 

Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione interprofessionale.";

Motivazione

Il presente emendamento mira a introdurre nel regolamento n. 1308/2013 la possibilità di riconoscere le associazioni di organizzazioni interprofessionali, seguendo l'esempio delle associazioni di organizzazioni di produttori.

Emendamento    119

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 duodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 158 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 duodecies)  Nel capo III, sezione 1, è aggiunto il seguente articolo:

 

Articolo 158 ter

 

Organizzazioni transnazionali di produttori e loro associazioni transnazionali e organizzazioni interprofessionali transnazionali

 

1.  Ai fini del presente regolamento, i riferimenti alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali comprendono anche le organizzazioni transnazionali di produttori, le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali transnazionali riconosciute in virtù del presente articolo.

 

2.  Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

 

a) "organizzazione transnazionale di produttori", un'organizzazione di produttori in cui le aziende dei produttori aderenti sono situate in più di uno Stato membro;

 

b) "associazione transnazionale di organizzazioni di produttori", un'associazione di organizzazioni di produttori situate in più di uno Stato membro;

 

c) "organizzazione interprofessionale transnazionale", qualsiasi organizzazione interprofessionale i cui aderenti esercitano un'attività di produzione, di trasformazione o di commercializzazione di prodotti che rientrano nelle attività dell'organizzazione in più di uno Stato membro.

 

3.  La Commissione si pronuncia in merito al riconoscimento delle organizzazioni transnazionali di produttori, delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali transnazionali.

 

Le norme generali per il riconoscimento di cui agli articoli 154, 156 e 158 e le norme specifiche di riconoscimento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui agli articoli 161 e 163 si applicano mutatis mutandis.

 

4.  Lo Stato membro in cui un'organizzazione transnazionale di produttori o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori conta un numero significativo di aderenti o di organizzazioni aderenti o dispone di una produzione commercializzabile con un volume o un valore significativi o lo Stato membro in cui ha sede un'organizzazione interprofessionale transnazionale, nonché gli altri Stati membri in cui sono stabiliti gli aderenti a detta organizzazione o associazione, trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie a consentirle di verificare il rispetto delle condizioni di riconoscimento e le forniscono tutta l'assistenza amministrativa necessaria.

 

5.  La Commissione e lo Stato membro di cui al paragrafo 4 mettono a disposizione tutte le informazioni pertinenti su richiesta di un altro Stato membro in cui sono situati aderenti dell'organizzazione o associazione.

Motivazione

Il presente emendamento mira a codificare nell'atto di base le regole che riguardano le organizzazioni transnazionali riconosciute (organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali) di cui al regolamento delegato (UE) 2016/232. Apporta tuttavia una modifica importante, concedendo alla Commissione il potere di decidere riguardo a tali organizzazioni transnazionali, dal momento che i principi di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per il riconoscimento di tali entità non si sono dimostrati validi.

Emendamento    120

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 terdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 160

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(22 terdecies)  L'articolo 160 è sostituito dal seguente:

Articolo 160

"Articolo 160

Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo

Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo

Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni di produttori perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii).

1.  Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni di produttori perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii).

Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri soci produttori di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori.

1 bis.  Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri soci produttori di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori.

 

In deroga al primo comma, laddove l'organizzazione lo autorizzi nel suo statuto, i soci produttori possono:

 

a) vendere i prodotti al consumatore per fabbisogno personale direttamente o al di fuori della propria azienda;

 

b) commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono, una quantità di prodotti che, in termini di volume o valore, risulta marginale rispetto al volume o al valore della produzione commercializzabile della loro organizzazione per i prodotti in questione;

 

c) commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono, prodotti che, per caratteristiche intrinseche o a causa della produzione limitata, in volume o valore, dei soci produttori, non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.

 

2.  La percentuale di produzione in termini di volume o di valore della produzione commercializzabile di ciascun socio produttore che i soci produttori commercializzano al di fuori dell'organizzazione di produttori non supera la percentuale stabilita dall'atto delegato di cui all'articolo 173 del presente regolamento.

 

Gli Stati membri, tuttavia, possono fissare una percentuale inferiore di produzione che i soci produttori possono commercializzare al di fuori dell'organizzazione di produttori rispetto a quella indicata nell'atto delegato di cui al primo comma, ma non inferiore al 10 %.

 

3.  In caso di prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio o laddove i soci produttori commercializzino la loro produzione tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori a cui aderiscono, la percentuale di produzione che i soci produttori commercializzano al di fuori dell'organizzazione di produttori, di cui al paragrafo 1 bis, non supera la percentuale fissata dall'atto delegato di cui all'articolo 173 del presente regolamento in termini di volume o di valore della produzione commercializzabile di ciascun socio produttore.

 

Gli Stati membri, tuttavia, possono fissare una percentuale inferiore di produzione che tali soci produttori possono commercializzare al di fuori dell'organizzazione di produttori rispetto a quella indicata nell'atto delegato di cui al primo comma, ma non inferiore al 10 %.

Si ritiene che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche, nell'ambito delle loro competenze.

Si ritiene che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche, nell'ambito delle loro competenze. ";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    121

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 quaterdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 163

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(22 quaterdecies)  L'articolo 163 è sostituito dal seguente:

Articolo 163

"Articolo 163

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.  Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni:

1.  Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni:

a) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3;

a) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3;

b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;

b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;

c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 3, lettera a);

c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 3, lettera a);

d) non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

d) non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2.  Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 3.

2.  Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 3.

3.  Qualora si avvalgano della facoltà di riconoscere un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o 2, gli Stati membri:

3.  Qualora si avvalgano della facoltà di riconoscere un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o 2, gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento all'organizzazione interprofessionale entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento all'organizzazione interprofessionale entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente Capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente Capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

d) revocano il riconoscimento se:

d) revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

i) i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

 

ii) l'organizzazione interprofessionale aderisce agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 210, paragrafo 4 fatte salve le altre eventuali sanzioni da imporre a norma del diritto nazionale;

 

iii) l'organizzazione interprofessionale non osserva l'obbligo di notifica di cui all'articolo 210, paragrafo 2, lettera a);

 

e) informano la Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.

e) informano la Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente. ";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    122

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 quindecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 164

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(22 quindecies)  L'articolo 164 è sostituito dal seguente:

Articolo 164

"Articolo 164

Estensione delle regole

Estensione delle regole

1.  Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione.

1.  Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione.

2.  Per le finalità della presente sezione, per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

2.  Per le finalità della presente sezione, per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

3.  Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro, rappresenta:

3.  Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro, rappresenta:

a) in percentuale del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti in parola:

a) in percentuale del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti in parola:

i) almeno il 60 % nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure

i) almeno il 60 % nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure

ii) almeno due terzi negli altri casi e

ii) almeno due terzi negli altri casi e

b) nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50 % dei produttori considerati.

b) nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50 % dei produttori considerati.

Tuttavia, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, qualora la determinazione della percentuale del volume della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati dia luogo a difficoltà pratiche, uno Stato membro può stabilire norme nazionali per determinare il livello di rappresentatività specificato al primo comma, lettera a), punto ii).

Tuttavia, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, qualora la determinazione della percentuale del volume della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati dia luogo a difficoltà pratiche, uno Stato membro può stabilire norme nazionali per determinare il livello di rappresentatività specificato al primo comma, lettera a), punto ii).

Qualora la richiesta di un'estensione delle regole agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra di avere il livello minimo di rappresentatività definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola.

Qualora la richiesta di un'estensione delle regole agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra di avere il livello minimo di rappresentatività definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola.

4.  Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità:

4.  Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità:

a) conoscenza della produzione e del mercato;

a) conoscenza della produzione e del mercato;

b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;

b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;

c) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale;

c) stesura di contratti tipo e clausole di ripartizione del valore ed equa compensazione, compatibili con la normativa unionale;

d) commercializzazione;

d) commercializzazione;

e) tutela ambientale;

e) tutela ambientale;

f) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;

f) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;

g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;

g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;

h) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;

h) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;

i) studi volti a migliorare la qualità dei prodotti;

i) studi volti a migliorare la qualità dei prodotti;

j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell'ambiente;

j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell'ambiente;

k) definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;

k) definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;

l) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti;

l) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti;

m) salute degli animali e dei vegetali o la sicurezza alimentare;

m) salute degli animali e dei vegetali o la sicurezza alimentare;

n) gestione dei sottoprodotti.

n) gestione e valorizzazione dei sottoprodotti;

 

n bis) definizione, attuazione e controllo del rispetto di norme tecniche che consentano di valutare con precisione le caratteristiche del prodotto.

Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore.

Tali regole non danneggiano altri operatori, compresi i produttori biologici, dello Stato membro interessato o dell'Unione né vi impediscono l'ingresso di nuovi operatori, e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore.

 

4 bis.  Quando la Commissione adotta un atto di esecuzione a norma dell'articolo 222 del presente regolamento inteso ad autorizzare la non applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE agli accordi e alle decisioni di cui all'articolo 222, paragrafo 1, del presente regolamento, detti accordi e decisioni possono essere estesi secondo le condizioni previste dal presente articolo.

 

4 ter.  Se lo Stato membro estende le norme di cui al paragrafo 1, l'organizzazione interessata prevede misure proporzionate tese a garantire il rispetto delle norme degli accordi resi obbligatori per estensione.

5. L'estensione delle regole di cui al paragrafo 1 è portata a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

5.  L'estensione delle regole di cui al paragrafo 1 è portata a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.

6.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    123

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 sexdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 165

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(22 sexdecies)  L'articolo 165 è sostituito dal seguente:

Articolo 165

"Articolo 165

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Qualora le regole di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano estese a norma dell'articolo 164 e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere, dopo aver consultato tutte le pertinenti parti interessate, che i singoli operatori economici o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione, ma beneficiano di dette attività, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle attività in parola.

Qualora le regole di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano estese a norma dell'articolo 164 e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere, dopo aver consultato tutte le pertinenti parti interessate, che i singoli operatori economici o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione, ma beneficiano nella pratica di dette attività, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese occasionate dall'esecuzione di una o più delle attività di cui all'articolo 164, paragrafo 4. I bilanci dettagliati relativi all'esecuzione di tali attività sono messi a disposizione in modo trasparente affinché tutti gli operatori economici o i gruppi contribuenti li possano esaminare, indipendentemente dalla loro affiliazione all'organizzazione. ";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&qid=1553179697934&from=IT)

Emendamento    124

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 septdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 166 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 septdecies)  È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 166 bis

 

Regolazione dell'offerta di prodotti agricoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta diversi da formaggi, vini e prosciutto

 

1.  Fatti salvi gli articoli 150, 167 e 172, su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, del presente regolamento, di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 1, del presente regolamento o un di gruppo di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di prodotti agricoli diversi da formaggi, vini e prosciutto che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

 

2.  Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

 

Tale accordo è concluso tra:

 

a) almeno due terzi dei produttori di detto prodotto o della materia prima utilizzata per la produzione di detto prodotto, o dei loro rappresentanti, nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e

 

b) se del caso, almeno due terzi dei trasformatori di tale prodotto agricolo che rappresentino almeno due terzi della produzione di detto prodotto, o dei loro rappresentanti, nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

 

In casi debitamente giustificati in cui i livelli di rappresentatività di cui alle lettere a) e/o b) del presente paragrafo non possano essere raggiunti nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 o qualora la determinazione di detti livelli ponga problemi pratici, gli Stati membri possono stabilire norme nazionali per fissare livelli adeguati di rappresentatività nonché le modalità di consultazione per un accordo preventivo tra le parti.

 

3.  Le norme di cui al paragrafo 1:

 

a) si applicano solo alla regolazione dell'offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l'offerta di detto prodotto alla domanda;

 

b) hanno effetto solo sul prodotto in questione;

 

c) possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate al termine di detto periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;

 

d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle suddette norme;

 

e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto in questione;

 

f) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;

 

g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;

 

h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;

 

i) contribuiscono al mantenimento della qualità (anche in termini di salute) e/o allo sviluppo del prodotto in questione.

 

4.  Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.

 

5.  Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 3 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.

 

6.  Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.

 

7.  La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o pregiudichino il libero scambio, o se ritiene che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&qid=1553179697934&from=IT)

Emendamento    125

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 octodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 167 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 octodecies)  Al titolo II, capo III, sezione 4, è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 167 bis

 

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dell'olio di oliva

 

1.  Allo scopo di migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune nel settore dell'olio di oliva, gli Stati membri produttori possono stabilire norme di commercializzazione intese a regolare l'offerta.

 

Tali norme sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:

 

a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto in questione;

 

b) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;

 

c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto che sarebbe altrimenti disponibile.

 

2.  Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite la loro pubblicazione integrale in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro interessato.

 

3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&qid=1543573613250&from=IT)

Motivazione

Inclusione di un nuovo articolo al fine di poter applicare al settore dell'olio d'oliva un meccanismo analogo a quello del settore vitivinicolo di cui all'articolo 167, che consentirebbe di soddisfare le esigenze specifiche del settore migliorando la sua capacità di autoregolazione.

Emendamento    126

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 novodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(22 novodecies)  L'articolo 168 è sostituito dal seguente:

Articolo 168

"Articolo 168

Relazioni contrattuali

Relazioni contrattuali

1.  Fatto salvo l'articolo 148 riguardante il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'articolo 125 riguardante il settore dello zucchero, qualora uno Stato membro decida, riguardo ai prodotti agricoli facenti parte di un settore, diverso da quelli del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, figurante all'articolo 1, paragrafo 2:

1.  Fatto salvo l'articolo 148 riguardante il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'articolo 125 riguardante il settore dello zucchero, qualora uno Stato membro decida, riguardo ai prodotti agricoli facenti parte di un settore, diverso da quelli del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, figurante all'articolo 1, paragrafo 2:

a) che ogni consegna nel suo territorio di tali prodotti da un produttore ad un trasformatore o distributore deve formare oggetto di un contratto scritto tra le parti; e/o

a) che ogni consegna nel suo territorio di tali prodotti da un produttore ad un trasformatore o distributore deve formare oggetto di un contratto scritto tra le parti; e/o

b) che i primi acquirenti devono fare un'offerta scritta di contratto per la consegna nel suo territorio di tali prodotti da parte dei produttori, detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.

b) che i primi acquirenti devono fare un'offerta scritta di contratto per la consegna nel suo territorio di tali prodotti da parte dei produttori, detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.

1 bis.  Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste dal paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, con riguardo ai prodotti agricoli in un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diverso dal settore del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, può esigere che la consegna dei suoi prodotti a un trasformatore o distributore formi oggetto di un contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4 e al paragrafo 6, primo comma, del presente articolo.

1 bis.  Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste dal paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, con riguardo ai prodotti agricoli in un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diverso dal settore del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, può esigere che la consegna dei suoi prodotti a un trasformatore o distributore formi oggetto di un contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4 e al paragrafo 6, primo comma, del presente articolo.

Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale.

Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale.

2.  Qualora uno Stato membro decida che le consegne dei prodotti di cui al presente articolo da parte di un produttore ad un acquirente devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna sono coperte da un contratto di questo tipo se la consegna dei prodotti interessati viene effettuata attraverso uno o più intermediari.

2.  Qualora uno Stato membro decida che le consegne dei prodotti di cui al presente articolo da parte di un produttore ad un acquirente devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna sono coperte da un contratto di questo tipo se la consegna dei prodotti interessati viene effettuata attraverso uno o più intermediari.

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni che stabiliscono a norma del presente articolo non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni che stabiliscono a norma del presente articolo non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.

3.  Nel caso previsto al paragrafo 2, lo Stato membro può stabilire un meccanismo di mediazione da applicare ai casi in cui non sia stato raggiunto il reciproco accordo per la conclusione di un contratto, assicurando in tal modo relazioni contrattuali eque.

3.  Nel caso previsto al paragrafo 2, lo Stato membro può stabilire un meccanismo di mediazione da applicare ai casi in cui non sia stato raggiunto il reciproco accordo per la conclusione di un contratto, assicurando in tal modo relazioni contrattuali eque.

4.  Ogni contratto o offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis:

4.  Ogni contratto o offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis:

a) è stipulato/a prima della consegna;

a) è stipulato/a prima della consegna;

b) è stipulato/a per iscritto; e

b) è stipulato/a per iscritto; e

c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

i) il prezzo da pagare alla consegna, che:— è fisso ed è stabilito nel contratto, o— calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati;

i) il prezzo da pagare alla consegna, che: — è fisso ed è stabilito nel contratto, o— è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori obiettivi dei costi di produzione e di mercato, di facile accesso e comprensibili, che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati. A tal fine, gli Stati membri che hanno deciso di applicare il paragrafo 1 possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare, allo scopo di determinarli in qualsiasi momento;

ii) la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario di tali consegne;

ii) la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario di tali consegne;

iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

v) le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli evi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

v) le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli evi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

5.  In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna i prodotti interessati alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c).

5.  In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna i prodotti interessati alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c).

6.  Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi da produttori, collettori, trasformatori o distributori, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti. In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

6.  Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi da produttori, collettori, trasformatori o distributori, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti. In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ai sensi del paragrafo 1, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un produttore e il primo acquirente dei prodotti agricoli. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;

a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ai sensi del paragrafo 1, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un produttore e il primo acquirente dei prodotti agricoli. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;

b) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di prodotti agricoli deve presentare un'offerta scritta per un contratto al produttore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima del contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.

b) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di prodotti agricoli deve presentare un'offerta scritta per un contratto al produttore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima del contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.

Il secondo comma è applicato senza pregiudizio del diritto del produttore di rifiutare tale durata minima, purché il rifiuto avvenga per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c).

Il secondo comma è applicato senza pregiudizio del diritto del produttore di rifiutare tale durata minima, purché il rifiuto avvenga per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c).

7.  Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo provvedono affinché le disposizioni stabilite non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri notificano alla Commissione il modo in cui applicano le misure introdotte a norma del presente articolo.

7.  Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo provvedono affinché le disposizioni stabilite non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri notificano alla Commissione il modo in cui applicano le misure introdotte a norma del presente articolo.

8.  La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 5 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo.

8.  La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 5 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. ";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    127

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 vicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 172 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(22 vicies)  All'articolo 172, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.  Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale accordo è concluso, previa consultazione dei suinicoltori della zona geografica, tra almeno due terzi dei trasformatori di tale prosciutto che rappresentino almeno due terzi della produzione di detto prosciutto nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e, se gli Stati membri lo ritengono appropriato, almeno due terzi dei suinicoltori della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

'2.  Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale accordo è concluso, previa consultazione dei suinicoltori della zona geografica, tra almeno due terzi dei trasformatori di tale prosciutto che rappresentino almeno due terzi della produzione di detto prosciutto, o dei loro rappresentanti, nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e, se gli Stati membri lo ritengono appropriato, almeno due terzi dei suinicoltori della zona geografica di cui alla medesima lettera.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivazione

L'articolo 150 prevede che i produttori possano essere rappresentati, ma la formulazione del paragrafo 2 potrebbe lasciar intendere che i trasformatori possano non essere rappresentati. Si tratta di una regola problematica per le filiere che contano numerosi stabilimenti di trasformazione. La previsione di rappresentanti unicamente per i produttori di formaggio e non per i trasformatori sembra essere frutto di una dimenticanza.

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 unvicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 172 bis

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(22 unvicies)  L'articolo 172 bis è sostituito dal seguente:

Articolo 172 bis

"Articolo 172 bis

Ripartizione del valore

Ripartizione del valore

Fatte salve eventuali clausole di ripartizione del valore specifiche nel settore dello zucchero, gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, e il loro primo acquirente possono convenire clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato per i prodotti interessati o di altri mercati di materie prime.

Fatte salve eventuali clausole di ripartizione del valore specifiche nel settore dello zucchero, gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, e il loro primo acquirente nonché una o più imprese, ciascuna delle quali operante a un diverso livello della catena di produzione, trasformazione o distribuzione, possono convenire clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato per i prodotti interessati o di altri mercati di materie prime.";

Emendamento    129

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 duovicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 172 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 duovicies)  È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 172 ter

 

Ripartizione del valore relativo a prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta

 

Per i prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta riconosciuta a norma del diritto dell'Unione europea, gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, e gli operatori dei diversi stadi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione all'interno del settore possono concordare clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato per i prodotti interessati o di altri mercati di materie prime.";

Emendamento    130

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 tervicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 173 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(22 tervicies)  All'articolo 173, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) lo statuto di tali organizzazioni e associazioni, lo statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, comprese le deroghe all'obbligo di vendere tutta la produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori di cui all'articolo 160, paragrafo 2, la struttura, il periodo di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e associazioni, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento e le fusioni;

b) lo statuto di tali organizzazioni e associazioni, lo statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, comprese le deroghe all'obbligo di vendere tutta la produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori di cui all'articolo 160, paragrafo 1 bis, secondo comma, fissando le percentuali di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo nonché le categorie di prodotti di cui al paragrafo 1 bis a cui si applicano tali percentuali, la struttura, il periodo di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e associazioni, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento e le fusioni;

 

";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&qid=1553179697934&from=IT)

Emendamento    131

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 quatervicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 176 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(22 quatervicies)  All'articolo 176, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.  I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione.

3.  I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione. Tutte le informazioni relative ai richiedenti raccolte dagli Stati membri al momento del rilascio dei titoli sono comunicate mensilmente alla Commissione.";

Motivazione

Sebbene l'articolo 177 attribuisca importanti prerogative alla Commissione, questa non sembra farvi ricorso sistematicamente. Le informazioni saranno raccolte una sola volta, senza creare complessità amministrativa per gli utenti. La Commissione sarà inoltre invitata a proporre procedure che sfruttino pienamente le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di ridurre l'onere per gli utenti e ottimizzare l'uso delle informazioni.

Emendamento    132

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 quinvicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 177 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 quinvicies)  All'articolo 177, paragrafo 2, la lettera d) è soppressa.

Motivazione

La lettera d) è soppressa per ragioni di coerenza con la soppressione, richiesta dalla Commissione, dell'articolo 189 relativo alle importazioni di canapa e di semi di canapa.

Emendamento    133

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 sexvicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 182– paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 sexvicies)  All'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera:

 

"b bis) se il volume delle importazioni in un dato anno a tassi preferenziali concordati tra l'Unione e i paesi terzi nel quadro di accordi di libero scambio supera un certo livello ("volume dell'esposizione sui mercati").";

Motivazione

L'emendamento propone un nuovo criterio per l'applicazione del dazio addizionale all'importazione previsto dall'accordo OMC che permette di evitare o di neutralizzare gli effetti pregiudizievoli che le importazioni possono avere sul mercato dell'Unione.

Emendamento    134

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 septvicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 182 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 septvicies)  All'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, viene aggiunta la seguente lettera:

 

"b ter) se i paesi terzi non rispettano gli standard dell'Unione in materia fitosanitaria e di benessere degli animali.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=IT)

Motivazione

È necessario promuovere una maggiore reciprocità negli scambi con i paesi terzi in ambito fitosanitario.

Emendamento    135

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 octovicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 182 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(22 octovicies)  All'articolo 182, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti.

"Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti. Esso è regolarmente ridefinito per tenere conto dell'evoluzione delle dimensioni del mercato dell'Unione. Il prezzo limite è regolarmente ridefinito per tenere conto dell'evoluzione dei mercati mondiali e dei costi di produzione.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivazione

L'emendamento propone che i prezzi e i volumi limite notificati più di 20 anni fa siano aggiornati alla luce dell'evoluzione delle dimensioni del mercato (riduzione del consumo di carne, Brexit e passaggio a un mercato a 27 Stati membri). Va ricordato che l'articolo 182 consente di evitare o di neutralizzare gli effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione che possono derivare da tali importazioni.

Emendamento    136

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 novovicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 182 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 novovicies)  All'articolo 182, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

 

"Il volume dell'esposizione sui mercati è determinato sulla base delle importazioni a tassi preferenziali, espresse in percentuale del livello totale di esposizione commerciale sostenibile per le filiere interessate.";

Motivazione

L'emendamento propone un nuovo criterio per l'applicazione del dazio addizionale all'importazione che permette di evitare o di neutralizzare gli effetti pregiudizievoli che tali importazioni possono avere sul mercato dell'Unione.

Emendamento    137

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 tricies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 184 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(22 tricies)  All'articolo 184, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.  I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

"2.  I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

a) un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");

a) un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");

b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande ("metodo dell'esame simultaneo");

b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande ("metodo dell'esame simultaneo");

c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali ("metodo dei produttori tradizionali/nuovi arrivati").

c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali ("metodo dei produttori tradizionali/nuovi arrivati").

 

d) un metodo che consenta la ripartizione a una varietà di operatori, anche tenendo conto delle norme sociali e ambientali pertinenti, come le convenzioni fondamentali dell'OIL, e degli accordi ambientali multilaterali di cui l'Unione è parte.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivazione

L'aggiunta di questo metodo dovrebbe incoraggiare l'amministrazione dei contingenti tariffari tenendo conto di una varietà di operatori, invece di privilegiare gli operatori più grandi, e la presa in considerazione delle norme sociali e ambientali nella distribuzione di tali contingenti.

Emendamento    138

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 untricies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 188 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 untricies)  Al capo III è aggiunto il seguente articolo:

 

"Articolo 188 bis

 

Importazione di prodotti agricoli e agroalimentari da paesi terzi

 

I prodotti agricoli e agroalimentari possono essere importati da paesi terzi solo se rispettano norme e obblighi di produzione conformi a quelli adottati, segnatamente negli ambiti della tutela dell'ambiente e della salute, per gli stessi prodotti raccolti nell'Unione o ottenuti da tali prodotti. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme di conformità applicabili agli operatori in materia di importazione, tenendo conto degli accordi di reciprocità con i paesi terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";

Emendamento    139

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 23

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 189

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  L'articolo 189 è soppresso;

soppresso

Emendamento    140

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 206

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(26 bis)  L'articolo 206 è sostituito dal seguente:

Articolo 206

"Articolo 206

Orientamenti della Commissione sull'applicazione delle norme sulla concorrenza all'agricoltura

Orientamenti della Commissione sull'applicazione delle norme sulla concorrenza all'agricoltura

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, e conformemente all'articolo 42 TFUE, gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 207 a 210 del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli.

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, e conformemente all'articolo 42 TFUE, gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 207 a 210 del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli.

Per garantire il funzionamento del mercato interno e l'applicazione uniforme delle norme sulla concorrenza dell'Unione, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano le norme sulla concorrenza dell'Unione in stretta collaborazione.

Per garantire il funzionamento del mercato interno e l'interpretazione e applicazione uniformi delle norme sulla concorrenza dell'Unione, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri collaborano strettamente e, nei limiti del possibile, coordinano le loro azioni allorché applicano le norme sulla concorrenza dell'Unione.

Inoltre la Commissione, se del caso, pubblica orientamenti per fornire assistenza alle autorità nazionali garanti della concorrenza e agli operatori economici.

Inoltre la Commissione, se del caso, pubblica orientamenti per fornire assistenza alle autorità nazionali garanti della concorrenza e agli operatori economici. ";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=IT)

Emendamento    141

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 207

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(26 ter)  L'articolo 207 è sostituito dal seguente:

Articolo 207

"Articolo 207

Mercato rilevante

Mercato rilevante

La definizione del mercato rilevante permette di individuare e definire l'ambito entro il quale vi è concorrenza tra le imprese e si basa su due dimensioni cumulative:

La definizione del mercato rilevante permette di individuare e definire l'ambito entro il quale vi è concorrenza tra le imprese e si basa su due dimensioni cumulative:

a) il mercato rilevante del prodotto: ai fini del presente capo, per "mercato del prodotto" si intende il mercato che comprende tutti i prodotti considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore a motivo delle loro caratteristiche, del loro prezzo e dell'utilizzo cui sono destinati;

a) il mercato rilevante del prodotto: ai fini del presente capo, per "mercato del prodotto" si intende il mercato che comprende tutti i prodotti considerati intercambiabili o sostituibili dal cliente e dal consumatore a motivo delle loro caratteristiche, del loro prezzo e dell'utilizzo cui sono destinati;

b) il mercato geografico rilevante: ai fini del presente capo, per "mercato geografico" s'intende il mercato comprendente il territorio nel quale le imprese in causa forniscono i prodotti di cui trattasi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dalle zone geografiche contigue segnatamente perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.

b) il mercato geografico rilevante: ai fini del presente capo, per "mercato geografico" s'intende il mercato comprendente il territorio nel quale le imprese in causa forniscono i prodotti di cui trattasi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dalle zone geografiche contigue segnatamente perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse."; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=IT)

Emendamento    142

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 208

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(26 quater)  L'articolo 208 è sostituito dal seguente:

Articolo 208

"Articolo 208

Posizione dominante

Posizione dominante

Ai fini del presente capo, per "posizione dominante" si intende una posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori.

Ai fini del presente capo, per "posizione dominante" si intende una posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei fornitori, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori. ";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=IT)

Emendamento    143

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 210

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(26 quinquies)  L'articolo 210 è sostituito dal seguente:

Articolo 210

"Articolo 210

Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute

Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. L'articolo 101, paragrafo 1 TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157, paragrafo 1 del presente regolamento, il cui obiettivo è lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 157, paragrafo 1, e, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, all'articolo 157, paragrafo 3, lettera c,) del presente regolamento, nonché, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, all'articolo 162 del presente regolamento.

1. L'articolo 101, paragrafo 1 TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157, paragrafo 1 del presente regolamento, che sono necessarie al conseguimento degli obiettivi elencati all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c) del presente regolamento, nonché, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, all'articolo 162 del presente regolamento.

 

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo 1 si applicano senza che occorra una previa decisione in tal senso. Tuttavia, le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento possono chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità di tali accordi, decisioni e pratiche concordate rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. La Commissione tratta tempestivamente le richieste di pareri e trasmette al richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può modificare il contenuto del parere, soprattutto se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.

2.  Il paragrafo 1 si applica a condizione che:

2.  L'articolo 101, paragrafo 1 TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento, che riguardano attività diverse dagli obiettivi elencati all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), nonché, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, all'articolo 162 del presente regolamento a condizione che:

a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate ivi menzionate siano stati notificati alla Commissione; e

a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate ivi menzionate siano stati notificati alla Commissione; e

b) entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell'Unione.

b) entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell'Unione.

Qualora la Commissione accerta che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 sono incompatibili con la normativa dell'Unione, essa effettua le sue constatazioni senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

Qualora la Commissione accerta che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 2 sono incompatibili con la normativa dell'Unione, essa effettua le sue constatazioni senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

3.  Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b).

3.  Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 2 hanno effetto una volta trascorso il periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b).

4.  Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:

4.  Sono in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:

a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;

a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;

b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;

b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;

c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;

c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;

d) comportano la fissazione di prezzi o di quote;

d) comportano l'obbligo di applicare prezzi o volumi fissi;

e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

5.  Se, alla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), constata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, la Commissione adotta, senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, una decisione con cui dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

5.  Se constata che le condizioni previste per l'applicazione del paragrafo 1 o, alla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte, o hanno cessato di esserlo, la Commissione adotta, senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, una decisione con cui dichiara che in futuro l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o si sia indebitamente valsa dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o si sia indebitamente valsa dell'esenzione di cui ai paragrafi 1 o 2.

6.  In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.

6.  In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.

7.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

7.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. ";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    144

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 210 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 sexies)  È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 210 bis

 

Iniziative verticali per la sostenibilità

 

1.  L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi verticali, alle decisioni e alle pratiche concordate relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, volti ad applicare norme ambientali o sulla salute o sul benessere degli animali più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale, a condizione che i vantaggi per il pubblico interesse apportati da tali norme siano superiori rispetto agli svantaggi per i consumatori e che impongano solo restrizioni indispensabili al conseguimento del loro obiettivo.

 

2.  L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 a condizione che:

 

a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate ivi menzionate siano stati notificati alla Commissione; e

 

b) entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell'Unione.

 

Qualora la Commissione accerti che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 sono incompatibili con la normativa dell'Unione, essa effettua le sue constatazioni senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.";

Emendamento    145

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 214 bis

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(26 septies)  L'articolo 214 bis è sostituito dal seguente:

Articolo 214 bis

"Articolo 214 bis

Pagamenti nazionali per taluni settori in Finlandia

Pagamenti nazionali per taluni settori in Finlandia

Fatta salva l'autorizzazione della Commissione, la Finlandia può continuare, per il periodo dal 2014 al 2020, a concedere aiuti nazionali che, in base all'articolo 141 dell'atto di adesione del 1994, ha concesso nel 2013 ai produttori, purché:

Fatta salva l'autorizzazione della Commissione, la Finlandia può continuare, per il periodo dal 2021 al 2027, a concedere aiuti nazionali che ha concesso nel 2020 ai produttori, purché:

a) l'importo dell'aiuto al reddito sia gradualmente ridotto durante l'intero periodo e, nel 2020, non sia superiore al 30 % dell'importo concesso nel 2013; e

a) l'importo totale dell'aiuto al reddito sia gradualmente ridotto durante l'intero periodo, e;

b) prima di ricorrere a tale possibilità sia stato fatto pieno uso dei regimi di sostegno nell'ambito della PAC per i settori interessati.

b) prima di ricorrere a tale possibilità sia stato fatto pieno uso dei regimi di sostegno nell'ambito della PAC per i settori interessati.

La Commissione dà la propria autorizzazione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3, del presente regolamento.

La Commissione dà la propria autorizzazione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229 del presente regolamento. ";

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN

Emendamento    146

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Parte IV – Capo II bis (nuovo) – articolo 218 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 octies)  Nella parte IV sono aggiunti il seguente capo e il seguente articolo:

 

"Capo II bis

 

Trasparenza dei mercati dei prodotti agricoli

 

Articolo 218 bis

 

Osservatorio europeo dei mercati agricoli

 

1.  Al fine di migliorare la trasparenza della filiera agroalimentare, chiarire le scelte degli operatori economici e di tutte le autorità pubbliche e facilitare la constatazione e la registrazione degli sviluppi del mercato, la Commissione istituisce un Osservatorio europeo dei mercati agricoli (di seguito "l'Osservatorio").

 

2.  L'Osservatorio si occupa almeno dei seguenti settori agricoli definiti all'articolo 1, paragrafo 1:

 

a) cereali;

 

b) zucchero, barbabietola da zucchero e canna da zucchero;

 

c) olio di oliva;

 

d) ortofrutticoli;

 

e) prodotti vitivinicoli;

 

f) latte e prodotti lattiero-caseari;

 

g) carni bovine;

 

h) carni suine;

 

i) carni ovine e caprine;

 

j) carni di pollame.

 

3.  L'Osservatorio raccoglie i dati statistici e le informazioni necessari alla formulazione di analisi e studi riguardanti:

 

a) la produzione e l'approvvigionamento;

 

b) i meccanismi di formazione dei prezzi e, per quanto possibile, dei margini di profitto in tutta la filiera agroalimentare dell'Unione e degli Stati membri;

 

c) le tendenze dell'evoluzione dei prezzi e, per quanto possibile, dei margini di profitto a tutti i livelli della filiera alimentare dell'Unione e degli Stati membri e in tutti i settori agricoli e agroalimentari;

 

d) le previsioni di mercato a breve e medio termine;

 

e) l'evoluzione delle importazioni e delle esportazioni dei prodotti agricoli, in particolare l'utilizzo dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli nel territorio dell'Unione.

 

L'Osservatorio elabora ogni anno una relazione contenente gli elementi di cui al primo comma e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

4.  Gli Stati membri raccolgono le informazioni di cui al paragrafo 3 dalle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli o da altri operatori coinvolti nel commercio di prodotti agricoli e le comunicano all'Osservatorio.

 

Tali informazioni si considerano riservate e l'Osservatorio garantisce che i prezzi specificamente applicati dai vari operatori economici o i loro nomi non siano pubblicati.

 

La Commissione può adottare atti di esecuzione che istituiscono un sistema di notifica e comunicazione ai fini dell'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";

Emendamento    147

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 218 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 nonies)  È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 218 ter

 

Meccanismo di allarme rapido per le turbative di mercato e soglie di allarme

 

1.  L'Osservatorio istituisce un meccanismo di allarme rapido e soglie di allarme e notifica al Parlamento europeo e al Consiglio se la soglia di allarme pertinente viene superata, le minacce di turbativa dei mercati causate, in particolare, da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interni o esterni o da altri eventi e circostanze con effetti simili.

 

Le soglie di allarme sono definite:

 

a) se il prezzo medio ponderato di mercato è inferiore al [XX %] del prezzo medio rilevato per [X] settimane consecutive dopo aver eliminato i riferimenti più alti e più bassi per i prezzi settimanali o per [X] mesi consecutivi nel caso del prezzo mensile;

 

b) se il prezzo medio ponderato di mercato è superiore al [XX %] del prezzo medio rilevato per [X] settimane consecutive dopo aver eliminato i riferimenti più alti e più bassi per i prezzi settimanali o per [X] mesi consecutivi nel caso del prezzo mensile.

 

Entro un termine massimo di 30 giorni dalla data della notifica dell'Osservatorio, la Commissione illustra al Parlamento europeo e al Consiglio la situazione del mercato del prodotto interessato, le cause della turbativa del mercato e, eventualmente, le misure che possono essere adottate, in particolare quelle previste alla parte II, titolo I, capo I del presente regolamento, e/o agli articoli 219, 219 bis, 220, 221 e 222, o ne giustifica l'assenza.";

Emendamento    148

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 decies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 219

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(26 decies)  L'articolo 219 è sostituito dal seguente:

Articolo 219

Articolo 219

Misure per contrastare le turbative del mercato

"Misure per contrastare e gestire le turbative del mercato

1.  Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che causano o minacciano di causare in modo significativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, per l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi in forza del TFUE e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti.

1.  Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che causano o minacciano di causare in modo significativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, per l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi in forza del TFUE.

Qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza in caso di minacce di turbativa del mercato di cui al primo comma del presente paragrafo, agli atti delegati adottati a norma di tale comma si applica la procedura di cui all'articolo 228.

Qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza in caso di minacce di turbativa del mercato di cui al primo comma del presente paragrafo, agli atti delegati adottati a norma di tale comma si applica la procedura di cui all'articolo 228.

Tali ragioni imperative di urgenza possono comprendere la necessità di adottare un'azione immediata per far fronte o evitare turbative del mercato, quando le minacce di turbativa del mercato si manifestano con tale rapidità o in modo talmente inaspettato che è necessaria un'azione immediata per affrontare efficacemente ed effettivamente la situazione o quando l'azione eviterebbe che tali minacce di turbativa del mercato si concretizzino, persistano o si trasformino in una turbativa più grave e prolungata, ovvero quando il ritardo dell'azione immediata minaccerebbe di provocare o di aggravare la turbativa ovvero amplierebbe la portata delle misure successivamente necessarie per far fronte alla minaccia o alla turbativa o nuocerebbe alla produzione o alle condizioni del mercato.

Tali ragioni imperative di urgenza possono comprendere la necessità di adottare un'azione immediata per far fronte o evitare turbative del mercato, quando le minacce di turbativa del mercato si manifestano con tale rapidità o in modo talmente inaspettato che è necessaria un'azione immediata per affrontare efficacemente ed effettivamente la situazione o quando l'azione eviterebbe che tali minacce di turbativa del mercato si concretizzino, persistano o si trasformino in una turbativa più grave e prolungata, ovvero quando il ritardo dell'azione immediata minaccerebbe di provocare o di aggravare la turbativa ovvero amplierebbe la portata delle misure successivamente necessarie per far fronte alla minaccia o alla turbativa o nuocerebbe alla produzione o alle condizioni del mercato.

Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o prevedere restituzioni all'esportazione, oppure sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi.

Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento e di altre misure previste al capo III, articoli da 39 a 63, del regolamento sui piani strategici della PAC, o rafforzare i controlli all'importazione, oppure sospendere o adeguare i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi. Esse possono anche riguardare l'adeguamento del regime di entrata nel settore degli ortofrutticoli attraverso la consultazione con i paesi terzi che esportano verso l'Unione.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

2.  Le misure di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

Tuttavia, la Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228, decidere che le misure di cui al paragrafo 1 si applichino a uno o più dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

Tuttavia, la Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228, decidere che le misure di cui al paragrafo 1 si applichino a uno o più dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

3.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme procedurali e i criteri tecnici necessari per l'applicazione delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

3.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme procedurali e i criteri tecnici necessari per l'applicazione delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. ";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=IT)

Emendamento    149

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 undecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 219 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 undecies)  È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 219 bis

 

Regime di riduzione del volume

 

1.  In caso di gravi squilibri del mercato e qualora le tecniche di produzione lo consentano, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 al fine di integrare il presente regolamento concedendo un aiuto ai produttori di un settore specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che, in un periodo determinato, riducono la loro produzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

 

Al fine di garantire un'attuazione corretta ed efficace di tale regime, gli atti delegati stabiliscono:

 

a) il volume o il quantitativo massimo totale della produzione da ridurre a livello dell'Unione nel quadro del regime di riduzione;

 

b) la durata del periodo di riduzione e, se necessario, la sua proroga;

 

c) l'importo degli aiuti in funzione del volume o del quantitativo ridotto e le relative modalità di finanziamento;

 

d) i criteri di ammissibilità per i richiedenti e le domande di aiuto;

 

e) le condizioni specifiche per l'attuazione del regime.

 

2.  Gli aiuti sono concessi sulla base del principio di una domanda da parte del produttore, presentata nello Stato membro in cui il produttore è stabilito, utilizzando il metodo previsto dallo Stato membro interessato.

 

Gli Stati membri possono decidere che le domande per ricevere aiuti alla riduzione della produzione siano presentate, a nome dei produttori, da organizzazioni riconosciute o da cooperative costituite in conformità del diritto nazionale e/o da singoli produttori. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli aiuti siano versati integralmente ai produttori che hanno effettivamente ridotto la loro produzione.";

Emendamento    150

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 duodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 219 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 duodecies)  È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 219 ter

 

Misure atte a stabilizzare la produzione in periodi di gravi turbative del mercato

 

1.  Se la Commissione ha adottato atti delegati ai sensi dell'articolo 219 bis, laddove i gravi squilibri del mercato sembrano destinati a perdurare o peggiorare, le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 al fine di integrare il presente regolamento relativamente alle misure di cui all'articolo 219 bis tramite l'imposizione di un prelievo a tutti i produttori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che aumentano la loro produzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente:

 

a) nello stesso periodo definito all'articolo 219 bis per motivi imperativi debitamente giustificati;

 

b) in un nuovo periodo di riduzione, se la partecipazione dei produttori di cui all'articolo 219 bis non è stata sufficiente a riequilibrare il mercato.

 

2.  Nell'attuazione della misura di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dell'andamento dei costi di produzione, soprattutto dei costi di fattori produttivi.

 

3.  Al fine di garantire un'attuazione corretta ed efficace del regime, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento, conformemente all'articolo 227, intesi a stabilire:

 

a) l'importo e le condizioni che disciplinano il prelievo imposto ai produttori che aumentano i loro volumi o la quantità durante il periodo di riduzione;

 

b) le specifiche condizioni di attuazione e la complementarietà di tale regime al regime di riduzione del volume di produzione di cui all'articolo 219 bis.

 

4.  Tali misure possono essere accompagnate, se necessario, da altre misure previste dal presente regolamento, in particolare quelle indicate all'articolo 222.";

Emendamento    151

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 terdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Parte V – Capo I – Sezione 4 – titolo

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(26 terdecies)  Nella sezione 4, il titolo è sostituito dal seguente:

Accordi e decisioni durante i periodi di grave squilibrio sui mercati

"Accordi e decisioni per prevenire turbative dei mercati e far fronte a un grave squilibrio sui mercati";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

Emendamento    152

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 quaterdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 222

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(26 quaterdecies)  L'articolo 222 è sostituito dal seguente:

Articolo 222

"Articolo 222

Applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE

Applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE

1.  Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori o delle associazioni di dette associazioni, o delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie:

1.  Al fine di evitare le turbolenze di mercato e di far fronte ai gravi squilibri sui mercati, la Commissione, conformemente all'articolo 219, può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori o delle associazioni di dette associazioni, o delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie:

a) ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti;

a) ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti;

b) trasformazione e trattamento;

b) trasformazione e trattamento;

c) ammasso da parte di operatori privati;

c) ammasso da parte di operatori privati;

d) misure di promozione comuni;

d) misure di promozione comuni;