RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento

6.12.2019 - (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS)) - *

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatrice: Lídia Pereira


Procedura : 2018/0412(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A9-0048/2019
Testi presentati :
A9-0048/2019
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento

(COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0812),

 visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0015/2019),

 visto l'articolo 82 del suo regolamento,

 vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0048/2019),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) In base alla relazione finale del 2019 nel contesto dello "Studio e relazioni sul divario dell'IVA nei 28 Stati membri dell'UE"44 bis, elaborato per la Commissione, il divario dell'IVA nell'Unione, ossia la differenza tra il gettito IVA atteso e l'importo effettivamente riscosso, ammontava a 137,5 miliardi di EUR nel 2017, pari a 267 EUR di entrate perse per cittadino dell'Unione. Vi sono tuttavia notevoli differenze tra gli Stati membri, con divari IVA che vanno da meno dello 0,7 % del totale delle entrate previste in alcuni Stati membri al 35,5 % in altri. Ciò evidenzia la necessità di rafforzare la cooperazione transnazionale per combattere meglio le frodi IVA, soprattutto quelle legate al commercio elettronico, ma anche in senso più generale (compresa la frode "carosello").

 

_________________

 

44 bis Disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) La strategia di lotta contro le frodi IVA dovrebbe evolvere in parallelo con la crescente modernizzazione e digitalizzazione della nostra economia, semplificando al massimo nel contempo il sistema dell'IVA per imprese e cittadini. È quindi particolarmente importante che gli Stati membri continuino a investire in un sistema di riscossione delle imposte basato sulla tecnologia, in particolare collegando automaticamente i registratori di cassa e i sistemi di vendita delle imprese alle dichiarazioni IVA. Inoltre, le autorità fiscali dovrebbero proseguire i loro sforzi verso una cooperazione e uno scambio di migliori pratiche più stretti, anche attraverso il vertice dell'UE in materia di amministrazione fiscale (TADEUS), una rete di responsabili delle amministrazioni fiscali degli Stati membri che persegue un migliore coordinamento a livello strategico tra le amministrazioni fiscali. A tale riguardo, le autorità fiscali dovrebbero adoperarsi per una comunicazione e un'interoperabilità efficaci tra tutte le banche dati relative alle questioni fiscali a livello dell'Unione. La tecnologia blockchain potrebbe essere utilizzata anche per proteggere meglio i dati personali e migliorare lo scambio online di informazioni tra le autorità fiscali.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Attualmente, poiché i pagamenti sono eseguiti solo in un numero limitato di casi attraverso piattaforme di scambio delle valute virtuali, tali piattaforme non sono considerate prestatori di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis. Esiste tuttavia il rischio di frodi IVA, per quanto sia attualmente limitato. La Commissione dovrebbe pertanto valutare entro tre anni se nell'ambito di applicazione di tale direttiva debbano essere incluse le piattaforme di scambio delle valute virtuali.

 

_______________

 

1 bis Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) A norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio46, l'obbligo di un prestatore di servizi di pagamento di conservare e fornire le informazioni relative a un'operazione di pagamento transfrontaliera dovrebbe essere proporzionato e limitato a quanto è necessario affinché gli Stati possano combattere la frode IVA nel commercio elettronico. Inoltre le uniche informazioni relative al pagatore che dovrebbero essere conservate riguardano la sua localizzazione. Per quanto riguarda le informazioni relative al beneficiario e all'operazione di pagamento stessa, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a conservare e a trasmettere alle autorità fiscali unicamente le informazioni necessarie a queste ultime per individuare eventuali autori di frodi ed effettuare controlli sull'IVA. Pertanto i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti unicamente a conservare la documentazione relativa alle operazioni di pagamento transfrontaliere che con ogni probabilità indicano attività economiche. L'introduzione di un massimale sulla base del numero di pagamenti ricevuti da un beneficiario nel corso di un trimestre civile offrirebbe un'indicazione attendibile del fatto che tali pagamenti sono stati ricevuti nell'ambito di un'attività economica, il che escluderebbe i pagamenti a fini non commerciali. Il raggiungimento di tale massimale farebbe scattare l'obbligo contabile per il prestatore di servizi di pagamento.

(7) A norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio46, l'obbligo di un prestatore di servizi di pagamento di conservare e fornire le informazioni relative a un'operazione di pagamento transfrontaliera dovrebbe essere proporzionato e limitato a quanto è necessario affinché gli Stati possano combattere la frode IVA nel commercio elettronico. Inoltre le uniche informazioni relative al pagatore che dovrebbero essere conservate riguardano la sua localizzazione. Per quanto riguarda le informazioni relative al beneficiario e all'operazione di pagamento stessa, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a conservare e a trasmettere alle autorità fiscali unicamente le informazioni necessarie a queste ultime per individuare eventuali autori di frodi ed effettuare controlli sull'IVA. Pertanto i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti unicamente a conservare la documentazione relativa alle operazioni di pagamento transfrontaliere che con ogni probabilità indicano attività economiche. L'introduzione di un massimale sulla base o del numero di pagamenti ricevuti da un beneficiario nel corso di un trimestre civile o di un importo minimo per pagamento offrirebbe un'indicazione attendibile del fatto che tali pagamenti sono stati ricevuti nell'ambito di un'attività economica, il che escluderebbe i pagamenti a fini non commerciali. Il raggiungimento di tale massimale farebbe scattare l'obbligo contabile per il prestatore di servizi di pagamento.

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_________________

46 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

46 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Considerato l'ingente volume di informazioni e la sensibilità delle stesse in termini di protezione dei dati personali, è necessario e proporzionato che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione delle informazioni relative alle operazioni di pagamento transfrontaliere per un periodo di due anni al fine di coadiuvare gli Stati membri nella lotta contro le frodi IVA nel commercio elettronico e nell'individuazione degli autori delle frodi. Tale periodo rappresenta il minimo necessario per consentire agli Stati membri di eseguire controlli efficaci e di indagare su sospette frodi IVA o di individuare le frodi IVA.

(8) Considerato l'ingente volume di informazioni e la sensibilità delle stesse in termini di protezione dei dati personali, è necessario e proporzionato che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione delle informazioni relative alle operazioni di pagamento transfrontaliere per un periodo di tre anni al fine di coadiuvare gli Stati membri nella lotta contro le frodi IVA nel commercio elettronico e nell'individuazione degli autori delle frodi. Tale periodo rappresenta il minimo necessario per consentire agli Stati membri di eseguire controlli efficaci e di indagare su sospette frodi IVA o di individuare le frodi IVA.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) L'obbligo di conservazione e di comunicazione dovrebbe sorgere anche qualora un prestatore di servizi di pagamento riceva fondi o acquisisca operazioni di pagamento per conto del beneficiario e non solo quando un prestatore di servizi di pagamento trasferisca fondi o emetta strumenti di pagamento per il pagatore.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 8 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter) È necessario adottare un mandato ambizioso per la Procura europea (EPPO) in collaborazione con le autorità giudiziarie nazionali onde assicurare l'efficace imputazione degli autori delle frodi dinanzi ai tribunali nazionali. Le frodi IVA transfrontaliere organizzate dovrebbero essere debitamente perseguite e gli autori delle frodi puniti.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 243 ter – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) con riguardo al trasferimento di fondi di cui alla lettera a), il prestatore di servizi di pagamento esegue più di 25 operazioni di pagamento destinate allo stesso beneficiario nel corso di un trimestre civile.

(b) con riguardo al trasferimento di fondi di cui alla lettera a), il prestatore di servizi di pagamento esegue più di 25 operazioni di pagamento destinate allo stesso beneficiario nel corso di un trimestre civile o esegue un trasferimento di fondi di un valore monetario minimo di 2 500 EUR in una singola operazione di pagamento.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 243 ter – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) è conservata dal prestatore di servizi di pagamento in formato elettronico per un periodo di due anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui l'operazione di pagamento è stata eseguita;

(a) è conservata dal prestatore di servizi di pagamento in formato elettronico per un periodo di tre anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui l'operazione di pagamento è stata eseguita;

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 243 quater – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) all'IBAN del conto di pagamento del pagatore o

(a) all'IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e la sua localizzazione;

Motivazione

Riflette il testo del Consiglio

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 243 quinquies – paragrafo 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h) eventuali rimborsi di pagamenti eseguiti per le operazioni di pagamento di cui alla lettera g).

(h) eventuali rimborsi di pagamenti eseguiti per le operazioni di pagamento di cui alla lettera g), se disponibili.

Motivazione

Ai fini della conformità, è importante che i prestatori di servizi di pagamento possano documentare tutte le informazioni richieste.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Titolo XV – Capo 2 bis – Articolo 410 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Nel titolo XV, capo 2bis, è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 410 quater

 

Entro il 31 dicembre 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione sul funzionamento del titolo XI, capo 4, sezione 2 bis, in particolare per quanto riguarda la necessità di includere le piattaforme di scambio delle valute virtuali nell'ambito di applicazione di tale sezione. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa."

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2023, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 


 

MOTIVAZIONE

In questi ultimi anni il commercio elettronico è cresciuto rapidamente, favorendo l'acquisto online di beni e servizi da parte dei consumatori. I consumatori possono scegliere tra diversi fornitori, prodotti e marchi. Possono anche pagare online in un ambiente sicuro senza spostarsi dal proprio computer o abbandonare lo smartphone. I fornitori hanno modificato i propri modelli commerciali per approfittare del commercio elettronico e vendere i loro prodotti ai consumatori su scala mondiale senza la necessità di una presenza commerciale fisica. Tuttavia, imprese fraudolente sfruttano tale opportunità per ottenere un ingiusto vantaggio di mercato non rispettando i loro obblighi in materia di IVA.

La Commissione europea identifica tre principali casi di frode IVA nel commercio elettronico transfrontaliero: i) cessioni di beni e prestazioni di servizi intra-UE, ii) importazioni di beni da imprese stabilite in un paese terzo o territorio terzo (ossia in un paese o territorio al di fuori dell'UE) a favore di consumatori negli Stati membri e iii) prestazioni di servizi da parte di imprese stabilite in un paese terzo a consumatori negli Stati membri.

Secondo la Commissione, il divario dell'IVA (la differenza tra il gettito IVA atteso e l'importo effettivamente riscosso) nell'UE ammonta attualmente a 137 miliardi di EUR, pari a 267 EUR di entrate perse per cittadino dell'UE. Vi sono tuttavia notevoli differenze tra gli Stati membri dell'UE, con divari IVA che vanno da meno dello 0,7% del totale delle entrate previste in alcuni Stati membri al 35,5% in altri. Ciò dimostra la necessità di rafforzare la cooperazione transnazionale per combattere meglio le frodi IVA, soprattutto quelle legate al commercio elettronico, ma anche in senso più in generale (compresa la frode "carosello").

La proposta della Commissione mira a risolvere il problema delle frodi IVA nel commercio elettronico rafforzando la cooperazione tra autorità fiscali e prestatori di servizi di pagamento. In questi ultimi anni oltre il 90% degli acquisti online dei clienti europei è stato effettuato mediante bonifici, addebiti diretti in conto e pagamenti con carte, ossia attraverso un intermediario che interviene nell'operazione (un prestatore di servizi di pagamento), tendenza che proseguirà anche in futuro.

La relatrice sostiene pienamente la proposta della Commissione e propone alcuni emendamenti, in particolare per garantire che la lotta contro le frodi IVA sia più efficace. La relatrice richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di valutare se la piattaforma di scambio delle valute virtuali debba essere inclusa nell'ambito di applicazione della proposta.

La relatrice ritiene peraltro che la strategia di lotta contro le frodi IVA debba evolvere in parallelo con la crescente modernizzazione e digitalizzazione della nostra economia, semplificando al massimo nel contempo il sistema dell'IVA per imprese e cittadini. La relatrice invita pertanto gli Stati membri a continuare a investire in un sistema di riscossione delle imposte basato sulla tecnologia. A questo riguardo, ritiene che la tecnologia blockchain potrebbe essere utilizzata anche per proteggere meglio i dati personali e migliorare lo scambio online di informazioni tra le autorità fiscali.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Requisiti per i prestatori di servizi di pagamento

Riferimenti

COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS)

Consultazione del PE

20.12.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

ECON

14.1.2019

 

 

 

Relatori

 Nomina

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Esame in commissione

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Approvazione

3.12.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

51

4

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Deposito

9.12.2019

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

51

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

4

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

3

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2019
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