RELAZIONE sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

8.5.2020 - (14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS)) - *

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Juan Fernando López Aguilar

Procedura : 2019/0819(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A9-0100/2020
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

(14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

 visto il progetto del Consiglio (14247/2019),

 visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0198/2019),

 vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera[1], in particolare l'articolo 33,

 visto l'articolo 82 del suo regolamento,

 vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9‑0100/2020),

1. respinge il progetto del Consiglio;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


 

MOTIVAZIONE

Il progetto di decisione di esecuzione del Consiglio in esame, basata sull'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio (in appresso "decisione di Prüm")[2], mira a consentire lo scambio di dati dattiloscopici tra il Regno Unito e gli Stati membri vincolati dalla decisione di Prüm.

 

1. Contesto

 

La decisione di Prüm prevede lo scambio di informazioni fra le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione dei reati e le relative indagini. A tal fine, le autorità competenti possono scambiare i dati dattiloscopici trattati nei loro sistemi nazionali automatizzati d'identificazione dattiloscopica creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. L'articolo 9 della decisione di Prüm prevede che l'autorità competente di uno Stato membro proceda alla consultazione automatizzata di dati dattiloscopici nel sistema nazionale di un altro Stato membro. La trasmissione di dati personali prevista da detta decisione può avvenire solo dopo che il Consiglio abbia deciso se uno Stato membro che desidera partecipare a tale scambio ha attuato nella sua legislazione nazionale le disposizioni generali sulla protezione dei dati di cui alla decisione di Prüm (articolo 25, paragrafo 2, e articolo 33). Conformemente alla decisione 2008/616/GAI[3] del Consiglio, la proposta di decisione di esecuzione deve essere adottata dopo una relazione di valutazione relativa all'attuazione delle disposizioni generali sulla protezione dei dati di cui alla decisione di Prüm, relazione basata su un questionario, un'esperienza pilota e una visita di valutazione, i cui risultati devono essere presentati al Consiglio.

Il sistema di scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri istituito dalla decisione di Prüm si basa sul principio della piena reciprocità di accesso e mira a intensificare la cooperazione transfrontaliera mediante lo scambio dei dati trattati nei rispettivi sistemi nazionali per la prevenzione dei reati e le relative indagini (ad esempio, dati sulle persone condannate e sugli indagati). È emerso chiaramente, tuttavia, che l'attuazione della decisione di Prüm da parte di diversi Stati membri non è del tutto in linea con il principio della piena reciprocità. Inoltre, anche la capacità di condivisione delle informazioni tra gli Stati membri varia notevolmente e determina un flusso di informazioni non equilibrato.

 

Nel 2019 il Consiglio ha adottato una decisione che concede al Regno Unito l'accesso al meccanismo di scambio di informazioni sul DNA[4]. Con il progetto proposto il Consiglio mira a fornire al Regno Unito l'accesso allo scambio di dati dattiloscopici. Il Consiglio non ha formulato alcuna intenzione di avviare un processo analogo per i dati di immatricolazione dei veicoli, che è la parte più riuscita dell'architettura di Prüm.

 

Le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI definiscono norme per lo scambio di informazioni tra Stati membri. A questo proposito, va notato che nell'ottobre 2019 la Commissione europea ha deciso di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora ad Austria, Bulgaria, Ungheria e Romania per aver firmato il 13 settembre 2018 un accordo con cinque paesi dei Balcani occidentali sullo scambio automatizzato di dati sul DNA, di dati dattiloscopici e di dati di immatricolazione dei veicoli. La Commissione ritiene che l'accordo violi la competenza esclusiva dell'UE nel settore, soprattutto perché lo scambio di tali dati tra gli Stati membri è disciplinato dalle decisioni di Prüm del Consiglio (decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio[5]). Preoccupazioni analoghe sono state espresse per quanto riguarda l'istituzione di uno scambio di dati sul DNA e di dati dattiloscopici con altri paesi terzi quali gli Stati Uniti.

 

2. Obiettivo ed elementi principali del progetto di decisione del Consiglio

 

Con il presente progetto di decisione di esecuzione il Consiglio intende consentire al Regno Unito di partecipare alla consultazione automatizzata di dati dattiloscopici e di procedere alla trasmissione e ricezione di dati dattiloscopici in conformità del sistema di cui all'articolo 9 della decisione di Prüm.

 

Tuttavia, come afferma il Consiglio nel suo progetto di decisione di esecuzione, il Regno Unito non ha l'intenzione di rendere disponibili i dati dattiloscopici di sospetti, contrariamente alle aspettative del Consiglio e in contrasto con decisioni analoghe adottate per altri Stati membri. Ciò è anche in contrasto con il principio di reciprocità alla base del sistema di Prüm.

 

Il Consiglio ha accettato questa particolare situazione nella sua precedente decisione di esecuzione 2019/968 del 6 giugno 2019 relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati sul DNA, in vigore dal 7 giugno 2019. Il Consiglio, consapevole della violazione del principio di reciprocità, e in seguito al parere negativo della Commissione a causa della violazione del principio di piena reciprocità, ha sottolineato l'importanza pratica e operativa dell'inclusione dei profili dei sospetti nello scambio automatizzato di dati sul DNA per la sicurezza pubblica, in particolare per la lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera. Pertanto, il Consiglio ha espressamente subordinato la prosecuzione di tali scambi all'obbligo per il Regno Unito di procedere a una revisione completa della sua politica di esclusione dei profili dei sospetti dallo scambio automatizzato di dati sul DNA entro il 15 giugno 2020. Se entro tale data il Regno Unito non notificherà di aver riesaminato la propria politica, il Consiglio riesaminerà entro tre mesi la situazione per quanto riguarda la continuazione o cessazione dello scambio di dati sul DNA con il Regno Unito.

 

3. Clausola di revisione

 

Analogamente alla decisione di esecuzione 2019/968 del Consiglio, nel progetto di decisione proposto il Consiglio, consapevole di questa anomalia, ribadisce "l'importanza pratica e operativa dell'inclusione dei profili di sospetti nello scambio automatizzato di dati dattiloscopici per la sicurezza pubblica, segnatamente per la lotta contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera".

Per questo motivo il Consiglio stabilisce anche una clausola di revisione della decisione di esecuzione in esame. Se entro il 15 giugno 2020 il Regno Unito non avrà riesaminato la sua politica di esclusione dei profili dei sospetti dallo scambio automatizzato di dati dattiloscopici, il Consiglio potrà porre fine allo scambio di dati dattiloscopici con il Regno Unito.

 

4. Recesso del Regno Unito dall'UE: impatto del periodo di transizione

 

Nel caso in esame l'effetto pratico dell'adozione del progetto di decisione di esecuzione e dello scambio di dati dattiloscopici tra gli Stati membri e il Regno Unito sarà limitato al periodo transitorio previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica[6]. Il periodo transitorio termina il 31 dicembre 2020, dopo di che il Regno Unito diventerà un paese terzo. Inoltre, il requisito essenziale di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della decisione di Prüm si applica agli Stati membri che partecipano al meccanismo di Prüm. Se ritenuto pertinente, e se così deciso, un paese terzo richiederebbe un strumento giuridico diverso per procedere allo scambio di dati dattiloscopici o di altri dati personali previsti dalla decisione di Prüm.

 

5. Le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito

 

Le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito potrebbero essere disciplinate da un nuovo accordo di partenariato. I negoziati per questo nuovo accordo di partenariato sono già iniziati nel marzo 2020 e riguarderanno anche la cooperazione nell'attività di contrasto e la cooperazione giudiziaria in materia penale. La continuazione dello scambio di dati dattiloscopici tra gli Stati membri e il Regno Unito come paese terzo sarà soggetta a condizioni e salvaguardie specifiche dovute allo status di paese terzo del Regno Unito e al fatto che esso non può ovviamente godere degli stessi diritti e delle stesse agevolazioni di uno Stato membro.

La raccomandazione di decisione del Consiglio del 3 febbraio 2020 che autorizza l'avvio dei negoziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord[7] prevede che il futuro partenariato nel contesto delle attività di contrasto dovrà basarsi sull'impegno a rispettare i diritti fondamentali, compresa l'adeguata protezione dei dati personali, prerequisito per consentire la cooperazione.  Essa indica che il livello di ambizione cui tenderà la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie secondo il partenariato per la sicurezza sarà in funzione del livello di protezione dei dati personali garantito dal Regno Unito e che la Commissione si adopererà per una decisione di adeguatezza che agevoli tale cooperazione se ricorreranno le condizioni applicabili (punto 112).

In una dichiarazione scritta in data 3 febbraio 2020 sulle relazioni tra il Regno Unito e l'UE[8], il primo ministro britannico afferma che in futuro il Regno Unito svilupperà politiche separate e indipendenti in settori quali la protezione dei dati. Inoltre, durante il primo ciclo di negoziati (2-5 marzo 2020) per il futuro accordo di partenariato, il Regno Unito ha comunicato che, per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, non si impegnerà ad applicare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e non accetterà nemmeno la giurisdizione della Corte di giustizia dell'UE.  In risposta a ciò, il negoziatore dell'UE Michel Barnier ha chiarito che, se il Regno Unito manterrà questa posizione, ciò avrà conseguenze immediate e pratiche per la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, cooperazione che rimarrà possibile sulla base di accordi internazionali ma che non sarà molto ambiziosa[9].

Nella risoluzione del 12 febbraio 2020[10], il Parlamento europeo sottolinea che "il Regno Unito non può avere accesso diretto ai dati dei sistemi di informazione dell'UE o partecipare alle strutture di gestione delle agenzie dell'UE nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e che qualsivoglia tipo di condivisione di informazioni, inclusi i dati personali con il Regno Unito, dovrebbe essere soggetta a rigorose condizioni di tutela, controllo e monitoraggio, compreso un livello di protezione dei dati personali equivalente rispetto a quello previsto dal diritto dell'UE".

Il Parlamento ricorda che, ai sensi del diritto dell'Unione quale interpretato dalla Corte di giustizia[11], affinché possa dichiarare l'adeguatezza del quadro giuridico per la protezione dei dati del Regno Unito, la Commissione deve dimostrare che il Regno Unito garantisce un livello di protezione "sostanzialmente equivalente" a quello offerto dal quadro giuridico dell'UE, anche per quanto riguarda i trasferimenti successivi verso paesi terzi. A questo proposito, il Parlamento ritiene necessario prestare particolare attenzione al quadro giuridico del Regno Unito in materia di sicurezza nazionale o di trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto. 

Il Parlamento sottolinea altresì che qualsiasi accordo reciproco per uno scambio tempestivo, efficace ed efficiente dei dati del codice di prenotazione (PNR) e per il trattamento dei dati relativi al DNA, alle impronte digitali e all'immatricolazione dei veicoli (Prüm) nonché per la cooperazione operativa attraverso Europol ed Eurojust, deve basarsi su garanzie e condizioni solide e rispettare appieno il parere n. 1/15 della CGUE[12].

Il Parlamento invita inoltre il Regno Unito a porre immediatamente rimedio alle gravi carenze riscontrate nell'uso del SIS e invita il Consiglio e la Commissione a monitorare da vicino il processo per garantire che tutte le carenze siano affrontate correttamente senza ulteriori indugi. Ritiene che le modalità della futura cooperazione tra l'UE e il Regno Unito nel settore delle attività di contrasto debbano essere discusse solo dopo che le lacune sono state colmate.

6. Conclusione

I dati dattiloscopici sono una categoria particolarmente sensibile di dati personali che richiede una protezione specifica in quanto il loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali. Il diritto dell'Unione prescrive che tale trattamento, se deve essere effettuato, sia soggetto ad adeguate garanzie per i diritti e le libertà della persona interessata.

In considerazione dello stato attuale dei negoziati sulle relazioni future tra il Regno Unito e l'UE, non è ancora chiaro se dopo il 31 dicembre 2020 il Regno Unito soddisferà le condizioni richieste dal diritto dell'Unione per essere considerato in grado di fornire un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto dal diritto dell'Unione. In effetti, senza un livello di protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente o condizioni e garanzie severe e rigorose per il trattamento dei dati dattiloscopici, il trattamento derivante dalla consultazione automatizzata delle impronte digitali e gli scambi di dati personali di cui all'articolo 9 della decisione di Prüm creerebbero gravi rischi per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Inoltre, il relatore ritiene che la questione dell'inclusione dei dati dei sospetti debba essere risolta prima di consentire lo scambio di dati con il Regno Unito, in modo da garantire che gli scambi di dati automatizzati rispettino pienamente il principio di reciprocità del sistema di Prüm, applicato da altri Stati membri che vi partecipano.

Il progetto di decisione di esecuzione proposto potrebbe essere adottato ed entrare in vigore solo poche settimane prima del 15 giugno 2020, data entro la quale il Regno Unito dovrà notificare al Consiglio la sua intenzione di rendere disponibili i profili dei sospetti e il Consiglio dovrà riesaminare la prosecuzione dello scambio di dati.

Inoltre, nonostante la richiesta di ulteriori informazioni espressa dai deputati LIBE alla Presidenza del Consiglio in occasione della riunione della commissione LIBE del 18 febbraio 2020 e le lettere del presidente della LIBE in data 20 febbraio 2020 e 5 marzo alla Presidenza del Consiglio e alla Commissione, che chiedevano risposte a domande scritte concrete e tutti i documenti relativi al presente progetto di decisione di esecuzione e all'attuazione della decisione di Prüm, al Parlamento non è stata fornita la relazione di valutazione che riassume i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota sullo scambio di dati dattiloscopici, che è stata presentata al Consiglio. Nella lettera in data 20 marzo 2020 la Presidenza del Consiglio ha rifiutato di fornire i documenti richiesti senza una chiara giustificazione. La presentazione della relazione di valutazione costituisce un prerequisito per l'approvazione della decisione di esecuzione. Il relatore ritiene che detta relazione avrebbe dovuto essere trasmessa al Parlamento onde consentirgli di svolgere adeguatamente i suoi compiti legislativi e di controllo nell'ambito della procedura giuridica vigente. Inoltre, il relatore è dell'avviso che il Consiglio dovrebbe adottare l'atto di esecuzione dopo che il Regno Unito ha condiviso l'intenzione di includere i dati relativi ai sospetti sia per lo scambio di dati sul DNA che per lo scambio di dati dattiloscopici, confermando così la sua intenzione di applicare la piena reciprocità anche nel futuro rapporto in materia di sicurezza con l'Unione.

Pertanto, in assenza di tale informazione essenziale e in considerazione del fatto che il progetto di decisione di esecuzione del Consiglio in esame sarebbe necessariamente limitato nel tempo, fino al 31 dicembre 2020, e potrebbe anche cessare dopo il 15 giugno 2020, il relatore ritiene che, nelle attuali circostanze, la decisione di esecuzione per consentire al Regno Unito di procedere a una consultazione automatizzata di dati dattiloscopici e di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI non dovrebbe essere adottata.

Il progetto di decisione di esecuzione del Consiglio si basa su un atto giuridico adottato nell'ambito dell'ex terzo pilastro dell'ex trattato sull'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, dell'ex trattato sull'Unione europea, che la Corte di giustizia ha ritenuto ancora applicabile ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 36, quando il Consiglio adotta misure di attuazione sulla base dell'acquis dell'ex terzo pilastro, il Parlamento deve essere consultato, ma il Consiglio può fissare un termine per la formulazione del parere del Parlamento. In fascicoli precedenti analoghi, i rispettivi relatori avevano proposto al Parlamento di approvare l'atto di esecuzione e pertanto veniva giudicata opportuna un'approvazione senza modifiche (procedura semplificata ai sensi dell'articolo 52 del regolamento). Tale procedura era ritenuta appropriata anche per rispettare il termine fissato dal Consiglio. Poiché il relatore ritiene che il Parlamento non dovrebbe approvare il progetto di decisione di esecuzione proposto, è stata seguita la procedura per la stesura delle relazioni di cui all'articolo 59 del regolamento in quanto più appropriata.

7. Raccomandazione del relatore

Il relatore consiglia pertanto al Parlamento di respingere il progetto di decisione di esecuzione del Consiglio e di chiedere a quest'ultimo di non adottare il suo progetto di decisione di esecuzione e di non prendere alcuna decisione al riguardo fino a quando non saranno ottenute dal Regno Unito garanzie circa la piena reciprocità e non sarà negoziato e concluso il nuovo quadro giuridico per la nuova cooperazione di partenariato con il Regno Unito.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Decisione di esecuzione relativa all’avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

Riferimenti

14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS)

Consultazione del PE

12.12.2019

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

LIBE

19.12.2019

 

 

 

Relatori

 Nomina

Juan Fernando López Aguilar

6.2.2020

 

 

 

Esame in commissione

19.2.2020

 

 

 

Approvazione

7.5.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

30

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Cristian Terheş, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Javier Zarzalejos

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Kostas Papadakis, Domènec Ruiz Devesa, Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima

Deposito

8.5.2020

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

35

+

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo,  Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Brigit Sippel, Sylwia Spurek, Cristian Terheş, Bettina Vollath

RENEW

Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba I Giner, Tineke Strik

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

NI

Laura Ferrara, Kostas Papadakis

 

30

-

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

NI

Milan Uhrík

 

0

0

 

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

Ultimo aggiornamento: 11 maggio 2020
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