RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021
11.5.2020 - (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)) - ***I
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatrice: Elsi Katainen
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0581),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0162/2019),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... [1],
– visto il parere del Comitato delle regioni del ... [2],
– visto il parere della Corte dei conti del 26 febbraio 2020[3],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per lo sviluppo regionale,
– vista la lettera della commissione per i bilanci,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0101/2020),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) La Commissione ha proposto di collegare la PAC all'efficacia dell'attuazione ("modello di attuazione"). Nell'ambito del nuovo quadro giuridico, l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi comuni e target finali. Di conseguenza, gli Stati membri devono elaborare piani strategici della PAC che devono essere approvati dalla Commissione e attuati dagli Stati membri. |
(2) La Commissione ha proposto di collegare la PAC all'efficacia dell'attuazione ("modello di attuazione"). Nell'ambito del nuovo quadro giuridico, l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici, come gli obiettivi e i requisiti di base. Un quadro solido a livello di Unione è fondamentale per garantire che la PAC rimanga una politica comune e per assicurare condizioni paritarie. Gli Stati membri dovranno inoltre avere una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi comuni e target finali. Di conseguenza, gli Stati membri devono elaborare piani strategici della PAC, basati su un'analisi ex ante e sulla valutazione delle esigenze, che devono essere approvati dalla Commissione e attuati dagli Stati membri. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) In vista della futura riforma della PAC e tenendo conto delle nuove ambizioni esposte nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (il "Green Deal europeo"), gli Stati membri dovrebbero inoltre promuovere ulteriormente le misure agroambientali e climatiche in vigore e qualsiasi altro strumento che possa sostenere gli agricoltori nei loro sforzi per una transizione ecologica. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 ter) Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo1 bis, il Parlamento europeo ha preso posizione a favore del mantenimento del finanziamento della PAC per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali, iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola, ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre previste nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, qualora il QFP non venisse adottato in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE. |
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1 bis P8_TA(2018)0449. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) La procedura legislativa non è stata conclusa in tempo per consentire agli Stati membri e alla Commissione di preparare tutti gli elementi necessari all'applicazione del nuovo quadro giuridico e dei piani strategici della PAC a decorrere dal 1º gennaio 2021, come inizialmente proposto dalla Commissione. |
(3) La procedura legislativa non è stata conclusa in tempo per consentire agli Stati membri e alla Commissione di preparare tutti gli elementi necessari all'applicazione del nuovo quadro giuridico e dei piani strategici della PAC a decorrere dal 1º gennaio 2021, come inizialmente proposto dalla Commissione. Tale ritardo crea una situazione di incertezza e rischi per gli agricoltori e l'intero settore agricolo. Al fine di attenuare tale incertezza, il presente regolamento prevede il proseguimento dell'applicazione delle norme vigenti e la continuità dei pagamenti agli agricoltori e ad altri beneficiari, garantendo in tal modo prevedibilità e stabilità durante il periodo transitorio fino alla data di applicazione del nuovo quadro giuridico ("periodo transitorio"). |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 bis) La continuità e la prevedibilità del sostegno agli agricoltori attraverso la PAC sono essenziali per la stabilità del settore agricolo e per mantenere la vitalità delle zone e regioni rurali, oltre a contribuire alla sostenibilità ambientale. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Pertanto, per assicurare un sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel 2021, l'Unione dovrebbe continuare a concedere tale sostegno per un anno supplementare alle condizioni del quadro giuridico esistente, che copre il periodo 2014-2020. Il quadro giuridico attuale è stabilito in particolare dai regolamenti (UE) n. 1303/20137, (UE) n. 1305/20138, (UE) n. 1306/20139, (UE) n. 1307/201310, (UE) n. 1308/201311, (UE) n. 228/201312 e (UE) n. 229/201313 del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, per agevolare la transizione dai regimi di sostegno attuali al nuovo quadro giuridico che copre il periodo che inizia il 1º gennaio 2022, è opportuno disporre norme che stabiliscano come integrare determinati aiuti concessi su base pluriennale nel nuovo quadro giuridico. |
(4) Pertanto, per assicurare un sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel 2021, e, se del caso, nel 2022 l'Unione dovrebbe continuare a concedere tale sostegno per un anno o, se del caso, due anni supplementari alle condizioni del quadro giuridico esistente, che copre il periodo 2014-2020. Gli Stati membri dovrebbero garantire il proseguimento, senza interruzioni, di tale sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari durante il periodo transitorio. Il quadro giuridico attuale è stabilito in particolare dai regolamenti (UE) n. 1303/20137, (UE) n. 1305/20138, (UE) n. 1306/20139, (UE) n. 1307/201310, (UE) n. 1308/201311, (UE) n. 228/201312 e (UE) n. 229/201313 del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, per agevolare la transizione dai regimi di sostegno attuali al nuovo quadro giuridico, concepito per coprire il periodo che inizia il 1º gennaio 2022, è opportuno disporre norme che stabiliscano come integrare determinati aiuti concessi su base pluriennale nel nuovo quadro giuridico. |
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7 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320). |
7 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320). |
8 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487). |
8 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487). |
9 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549). |
9 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549). |
10 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608). |
10 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608). |
11 Regolamento (EU) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). |
11 Regolamento (EU) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). |
12 Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23). |
12 Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23). |
13 Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41). |
13 Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41). |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 bis) Il presente regolamento dovrebbe lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente per predisporre i rispettivi piani strategici nazionali della PAC, nonché le strutture amministrative necessarie per l'efficace attuazione del nuovo quadro giuridico. Ciò non dovrebbe disincentivare gli Stati membri dal presentare i loro rispettivi piani strategici nazionali in maniera tempestiva. Tutti i piani strategici della PAC dovrebbero entrare in vigore una volta terminato il periodo transitorio. Ciò garantirebbe una stabilità e una certezza indispensabili al settore agricolo. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 ter) Per garantire il buon esito dell'ammodernamento e della semplificazione della PAC, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero condurre ampie consultazioni con gli agricoltori e tutti i soggetti interessati durante l'elaborazione dei piani strategici della PAC degli Stati membri e al fine di contribuire al Green Deal europeo e alla strategia dal produttore al consumatore. I lavori preparatori relativi all'elaborazione dei piani strategici della PAC degli Stati membri dovrebbero essere avviati senza indugio, onde garantire ai beneficiari una transizione agevole verso un nuovo periodo di programmazione. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) In considerazione del fatto che l'Unione dovrebbe continuare a sostenere lo sviluppo rurale nel 2021, gli Stati membri che dimostrano di essere a rischio di esaurire i fondi e di non potere assumere nuovi impegni giuridici conformemente al regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero avere la possibilità di prorogare i loro programmi di sviluppo rurale o alcuni dei loro programmi regionali di sviluppo rurale finanziati dal FEASR fino al 31 dicembre 2021 e di finanziare tali programmi prorogati dalla corrispondente dotazione di bilancio per l'esercizio 2021. I programmi prorogati dovrebbero cercare di essere almeno altrettanto ambiziosi in materia di ambiente e di clima. |
(5) In considerazione del fatto che l'Unione dovrebbe continuare a sostenere lo sviluppo rurale durante tutto il periodo transitorio, gli Stati membri che dimostrano di essere a rischio di esaurire i fondi e di non potere assumere nuovi impegni giuridici per tutte o per determinate misure e le relative spese conformemente al regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero avere la possibilità di prorogare i loro programmi di sviluppo rurale o alcuni dei loro programmi regionali di sviluppo rurale finanziati dal FEASR durante tutto il periodo transitorio e di finanziare tali programmi prorogati dalla dotazione di bilancio per gli esercizi corrispondenti. I programmi prorogati dovrebbero cercare di essere almeno altrettanto ambiziosi in materia di ambiente e di clima, pertanto essi richiedono almeno la stessa percentuale di spesa del FEASR per le misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del suddetto regolamento. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Poiché alcuni Stati membri potrebbero ancora disporre di fondi forniti dall'Unione in anni precedenti, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non prorogare i loro programmi di sviluppo rurale o di non prorogare alcuni dei loro programmi regionali di sviluppo rurale. Tali Stati membri dovrebbero poter trasferire la dotazione di bilancio del FEASR per il 2021, o la parte della dotazione di bilancio del FEASR assegnata ai programmi regionali di sviluppo rurale che non sono stati prorogati, alle dotazioni finanziarie per gli anni dal 2022 al 2025, conformemente al regolamento (UE) .../... del Consiglio [regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027]14. |
(6) Poiché alcuni Stati membri potrebbero ancora disporre di fondi forniti dall'Unione in anni precedenti, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non prorogare i loro programmi di sviluppo rurale o di non prorogare alcuni dei loro programmi regionali di sviluppo rurale, oppure di completare i fondi rimanenti con parte delle dotazioni per gli anni del periodo transitorio, ove necessario. Tali Stati membri dovrebbero poter trasferire la dotazione di bilancio del FEASR per il 2021 o , se del caso, per il 2022, o la parte della dotazione di bilancio del FEASR che non è stata utilizzata per prorogare i loro programmi di sviluppo rurale, alle dotazioni finanziarie per gli anni rimanenti del periodo di programmazione, conformemente al regolamento (UE) .../... del Consiglio [regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027]14. |
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14 Regolamento QFP, GU L , , pag. . |
14 Regolamento QFP, GU L , , pag. . |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Per consentire alla Commissione di stabilire la necessaria pianificazione finanziaria e di operare gli adeguamenti corrispondenti delle ripartizioni annuali del sostegno dell'Unione indicate nell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione, poco tempo dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, se decidono di prorogare i loro programmi di sviluppo rurale e, nel caso dei programmi regionali di sviluppo rurale, quali di tali programmi intendono prorogare e quindi quale importo corrispondente della dotazione di bilancio per il 2021 non deve essere trasferito agli esercizi successivi. |
(7) Per consentire alla Commissione di stabilire la necessaria pianificazione finanziaria e di operare gli adeguamenti corrispondenti delle ripartizioni annuali del sostegno dell'Unione indicate nell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione, poco tempo dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, se decidono di prorogare i loro programmi di sviluppo rurale, nel caso dei programmi regionali di sviluppo rurale, quali di tali programmi intendono prorogare e se intendono finanziarli in parte con i fondi rimanenti della precedente dotazione di bilancio, e quindi quale importo corrispondente della dotazione di bilancio per gli anni del periodo transitorio non deve essere trasferito agli esercizi successivi. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce disposizioni comuni applicabili al FEASR e ad alcuni altri Fondi che operano nell'ambito di un quadro comune. Tale regolamento dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi finanziati dal FEASR per il periodo di programmazione 2014-2020, nonché ai programmi finanziati dal FEASR per i quali gli Stati membri decidono di prorogare tale periodo fino al 31 dicembre 2021. Per tali Stati membri, l'accordo di partenariato elaborato per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 in conformità del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe continuare a essere utilizzato dagli Stati membri e dalla Commissione come documento strategico per l'attuazione del sostegno concesso dal FEASR per l'anno di programmazione 2021. |
(8) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce disposizioni comuni applicabili al FEASR e ad alcuni altri Fondi che operano nell'ambito di un quadro comune. Tale regolamento dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi finanziati dal FEASR per il periodo di programmazione 2014-2020, nonché ai programmi finanziati dal FEASR per i quali gli Stati membri decidono di prorogare tale periodo fino al 31 dicembre 2021 o, se del caso, al 31 dicembre 2022. Per tali Stati membri, l'accordo di partenariato elaborato per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 in conformità del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe continuare a essere utilizzato dagli Stati membri e dalla Commissione come documento strategico per l'attuazione del sostegno concesso dal FEASR per l'anno di programmazione 2021 o, se del caso, per l'anno di programmazione 2022. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consigli15 e il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione16 prevedono che le spese relative a determinati impegni a lungo termine assunti a norma di taluni regolamenti che concedevano un sostegno allo sviluppo rurale prima del regolamento (UE) n. 1305/2013 debbano continuare a essere pagate dal FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020, a determinate condizioni. Tali spese dovrebbero inoltre continuare a essere ammissibili per la durata del rispettivo impegno giuridico alle stesse condizioni nell'anno di programmazione 2021. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, è altresì opportuno chiarire che gli impegni giuridici assunti nell'ambito di misure che corrispondono a misure del regolamento (UE) n. 1305/2013 cui si applica il sistema integrato di gestione e di controllo dovrebbero essere soggetti a detto sistema integrato di gestione e di controllo e che i pagamenti relativi a tali impegni giuridici devono essere effettuati entro il periodo compreso tra il 1º dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo. |
(10) Il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consigli15 e il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione16 prevedono che le spese relative a determinati impegni a lungo termine assunti a norma di taluni regolamenti che concedevano un sostegno allo sviluppo rurale prima del regolamento (UE) n. 1305/2013 debbano continuare a essere pagate dal FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020, a determinate condizioni. Tali spese dovrebbero inoltre continuare a essere ammissibili per la durata del rispettivo impegno giuridico alle stesse condizioni nell'anno di programmazione 2021 o, se del caso, nell'anno di programmazione 2022. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, è altresì opportuno chiarire che gli impegni giuridici assunti nell'ambito di misure che corrispondono a misure del regolamento (UE) n. 1305/2013 cui si applica il sistema integrato di gestione e di controllo dovrebbero essere soggetti a detto sistema integrato di gestione e di controllo e che i pagamenti relativi a tali impegni giuridici devono essere effettuati entro il periodo compreso tra il 1º dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo. |
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15 Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865). |
15 Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865). |
16 Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1). |
16 Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1). |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Alla luce del fatto che i piani strategici della PAC elaborati dagli Stati membri in conformità al nuovo quadro giuridico devono essere applicabili dal 1º gennaio 2022, è opportuno stabilire norme transitorie per regolamentare la transizione dai regimi di sostegno esistenti al nuovo quadro giuridico, in particolare il regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio18 [regolamento sui piani strategici della PAC]. |
(14) Alla luce del fatto che i piani strategici della PAC elaborati dagli Stati membri in conformità al nuovo quadro giuridico devono essere applicabili dal 1º gennaio 2022 o, se del caso, dal 1° gennaio 2023, è opportuno stabilire norme transitorie per regolamentare la transizione dai regimi di sostegno esistenti al nuovo quadro giuridico, in particolare il regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio18 [regolamento sui piani strategici della PAC]. Secondo i principi enunciati nel codice europeo di condotta sul partenariato istituito dal regolamento delegato della Commissione (UE) n. 240/201418 bis, gli Stati membri dovrebbero garantire la partecipazione degli enti locali e regionali e delle organizzazioni della società civile, compresi i beneficiari, in tutte le fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle misure e dei programmi transitori. |
__________________ |
__________________ |
18 Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [piani strategici della PAC] (GU L ... del ..., pag ...). |
18 Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [piani strategici della PAC] (GU L ... del ..., pag ...). |
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18 bis Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1). |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 bis) Le norme transitorie previste dal presente regolamento intendono consentire l'estensione delle misure attualmente in vigore per la durata del periodo transitorio. Durante il periodo transitorio e al fine di anticipare al meglio l'attuazione del rinnovato quadro normativo futuro per la PAC, gli Stati membri, nei loro lavori e nelle loro consultazioni sulla definizione dei loro futuri piani strategici relativi alla PAC, dovrebbero dare priorità alla riflessione sui nuovi strumenti previsti e in particolare sulla possibilità, per i nuovi settori, di elaborare programmi operativi. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e prevede taluni regimi di aiuti negli articoli da 29 a 60. Tali regimi di aiuti dovrebbero essere integrati nei futuri piani strategici della PAC degli Stati membri quali interventi settoriali di cui all'articolo 39, lettere da a) a e), del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC]. Per assicurare coerenza e continuità, nonché una transizione agevole tra i regimi di aiuti del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i tipi di interventi settoriali del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], è opportuno stabilire norme relative alla durata di ciascuno di tali regimi di aiuti per quanto riguarda la data a decorrere dalla quale i futuri piani strategici della PAC degli Stati membri hanno effetti giuridici. |
(16) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e prevede taluni regimi di aiuti negli articoli da 29 a 60. Tali regimi di aiuti dovrebbero essere integrati nei futuri piani strategici della PAC degli Stati membri quali interventi settoriali di cui all'articolo 39, lettere da a) a e), del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC]. Per assicurare coerenza e continuità, nonché una transizione agevole tra i regimi di aiuti del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i tipi di interventi settoriali del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], è opportuno stabilire norme relative alla durata di ciascuno di tali regimi di aiuti. |
Motivazione
I programmi settoriali in vigore dovrebbero essere autorizzati a proseguire fino alla data di completamento prevista inizialmente per garantire la certezza del diritto ai produttori.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, è opportuno che i programmi di attività in vigore per il periodo compreso tra il 1º aprile 2018 e il 31 marzo 2021 siano prorogati al 31 dicembre 2021. Per quanto riguarda i regimi di aiuti nel settore degli ortofrutticoli, è opportuno stabilire norme riguardanti la modifica o la sostituzione dei programmi operativi. |
(17) Per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, è opportuno che i programmi di attività in vigore per il periodo compreso tra il 1º aprile 2018 e il 31 marzo 2021 siano prorogati alla fine del periodo di transizione. Per quanto riguarda i regimi di aiuti nel settore degli ortofrutticoli, è opportuno stabilire norme riguardanti la modifica o la sostituzione dei programmi operativi. Le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo riconosciute dovrebbero avere inoltre la possibilità di mantenere il programma operativo fino alla sua scadenza. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Al fine di garantire la continuità per quanto riguarda i regimi di aiuti nel settore vitivinicolo e dell'apicoltura, è necessario stabilire norme che consentano di continuare ad applicare tali regimi di aiuti fino al termine dei rispettivi periodi di programmazione. Per questo periodo è pertanto opportuno continuare ad applicare alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per le operazioni realizzate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2021 e fino al termine di tali regimi di aiuti. |
(18) Al fine di garantire la continuità per quanto riguarda i regimi di aiuti nel settore ortofrutticolo, vitivinicolo e dell'apicoltura, è necessario stabilire norme che consentano di continuare ad applicare tali regimi di aiuti fino al termine dei rispettivi periodi di programmazione. Per questo periodo è pertanto opportuno continuare ad applicare alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per le operazioni realizzate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2021 e fino al termine di tali regimi di aiuti e dei programmi operativi. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Per evitare un riporto troppo consistente di impegni dall'attuale periodo di programmazione per lo sviluppo rurale ai piani strategici della PAC, è opportuno limitare a un periodo massimo di 3 anni la durata dei nuovi impegni pluriennali per quanto riguarda gli interventi agro-climatico-ambientali e silvoambientali e l'agricoltura biologica. La proroga degli impegni esistenti dovrebbe essere limitata a un anno. |
(19) Per evitare un riporto troppo consistente di impegni dall'attuale periodo di programmazione per lo sviluppo rurale ai piani strategici della PAC, è opportuno limitare a un periodo massimo di cinque anni, come regola generale, la durata dei nuovi impegni pluriennali per quanto riguarda gli interventi agro-climatico-ambientali, l'agricoltura biologica e il benessere degli animali. Quando il regolamento (UE) .../.... [regolamento relativo ai piani strategici della PAC] entrerà in vigore, le norme che riguardano tali impegni dovrebbero essere adattate conformemente a tale regolamento. La proroga degli impegni esistenti dovrebbe essere limitata a un anno. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Il FEASR dovrebbe poter finanziare lo sviluppo locale di tipo partecipativo istituito conformemente alle nuove norme stabilite dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [nuovo RDC]. Tuttavia, per evitare di avere fondi inutilizzati per lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'anno di programmazione 2021, gli Stati membri che decidono di prorogare i loro programmi di sviluppo rurale al 31 dicembre 2021 e che si avvalgono della possibilità di trasferire importi dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale dovrebbero poter applicare l'assegnazione minima del 5 % per lo sviluppo locale di tipo partecipativo unicamente al contributo del FEASR allo sviluppo rurale prorogato al 31 dicembre 2021, calcolato prima del trasferimento degli importi dai pagamenti diretti. |
(20) Il FEASR dovrebbe poter finanziare lo sviluppo locale di tipo partecipativo istituito conformemente alle nuove norme stabilite dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [nuovo RDC]. Tuttavia, per evitare di avere fondi inutilizzati per lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'anno di programmazione 2021 o, se del caso, nell'anno di programmazione 2022, gli Stati membri che decidono di prorogare i loro programmi di sviluppo rurale al 31 dicembre 2021 e che si avvalgono della possibilità di trasferire importi dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale dovrebbero poter applicare l'assegnazione minima del 5 % per lo sviluppo locale di tipo partecipativo unicamente al contributo del FEASR allo sviluppo rurale prorogato al 31 dicembre 2021 o, se del caso, al 31 dicembre 2022, calcolato prima del trasferimento degli importi dai pagamenti diretti. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Per garantire la continuità durante il periodo transitorio, è opportuno mantenere per il 2021 la riserva per le crisi nel settore agricolo e stabilire l'importo corrispondente della riserva per tale anno. |
(21) Per garantire la continuità durante il periodo transitorio, è opportuno mantenere per il 2021 e, se del caso, per il 2022, la riserva per le crisi nel settore agricolo e stabilire l'importo corrispondente della riserva per il 2021 e, se del caso, per il 2022. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Per quanto riguarda le modalità di prefinanziamento dal FEASR, è opportuno precisare che, qualora gli Stati membri decidano di prorogare il periodo 2014-2020 al 31 dicembre 2021, ciò non dovrebbe comportare la concessione di prefinanziamenti supplementari per i programmi in questione. |
(22) Per quanto riguarda le modalità di prefinanziamento dal FEASR, è opportuno precisare che, qualora gli Stati membri decidano di prorogare il periodo 2014-2020 al 31 dicembre 2021 o, se del caso, al 31 dicembre 2022, ciò non dovrebbe comportare la concessione di prefinanziamenti supplementari per i programmi in questione. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Attualmente l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede per gli Stati membri soltanto l'obbligo di comunicare la loro decisione e il prodotto stimato connesso alla riduzione della parte dell'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per un dato anno civile superiore a 150 000 EUR per gli anni dal 2015 al 2020. Per garantire la continuazione del sistema esistente, gli Stati membri dovrebbero comunicare anche le proprie decisioni e il prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2021. |
(23) Attualmente l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede per gli Stati membri soltanto l'obbligo di comunicare la loro decisione e il prodotto stimato connesso alla riduzione della parte dell'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per un dato anno civile superiore a 150 000 EUR per gli anni dal 2015 al 2020. Per garantire la continuazione del sistema esistente, gli Stati membri dovrebbero comunicare anche le proprie decisioni e il prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2021 e, se del caso, per l'anno civile 2022. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) L'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 consente agli Stati membri di trasferire fondi tra pagamenti diretti e sviluppo rurale per gli anni civili dal 2014 al 2020. Per garantire che gli Stati membri possano mantenere la propria strategia, la flessibilità tra i pilastri dovrebbe essere concessa anche per l'anno civile 2021 (corrispondente all'esercizio finanziario 2022). |
(24) L'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 consente agli Stati membri di trasferire fondi tra pagamenti diretti e sviluppo rurale per gli anni civili dal 2014 al 2020. Per garantire che gli Stati membri possano mantenere la propria strategia, la flessibilità tra i pilastri dovrebbe essere concessa anche per l'anno civile 2021 (corrispondente all'esercizio finanziario 2022) e, se del caso, per l'anno civile 2022 (corrispondente all'esercizio finanziario 2023). |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) Per consentire alla Commissione di stabilire i massimali di bilancio conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 4 e all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è necessario che gli Stati membri notifichino le loro decisioni relative alle dotazioni finanziarie per l'anno civile 2021 entro il 1º agosto 2020. |
(25) Per consentire alla Commissione di stabilire i massimali di bilancio conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 4 e all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è necessario che gli Stati membri notifichino le loro decisioni relative alle dotazioni finanziarie per l'anno civile 2021 entro il 1º agosto 2020 nonché, se del caso, le loro decisioni relative alle dotazioni finanziarie per l'anno civile 2022 entro il 1º agosto 2021. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(25 bis) Gli Stati membri dovrebbero poter continuare a usare aiuti nazionali transitori durante il periodo di applicazione del presente regolamento. Al fine di ridurre le differenze concorrenziali tra gli agricoltori negli Stati membri, dovute a differenze nel pagamento per ettaro, gli Stati membri dovrebbero mantenere gli aiuti nazionali transitori per la durata del periodo transitorio. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Conformemente al quadro giuridico attuale, nel 2014 gli Stati membri hanno comunicato le loro decisioni fino all'anno civile 2020 sulla ripartizione del massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base tra le regioni e sulle eventuali modifiche annue progressive per il periodo coperto dal regolamento (UE) n. 1307/2013. È necessario che gli Stati membri notifichino tali decisioni anche per l'anno civile 2021. |
(27) Conformemente al quadro giuridico attuale, nel 2014 gli Stati membri hanno comunicato le loro decisioni fino all'anno civile 2020 sulla ripartizione del massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base tra le regioni e sulle eventuali modifiche annue progressive per il periodo coperto dal regolamento (UE) n. 1307/2013. È necessario che gli Stati membri notifichino tali decisioni anche per l'anno civile 2021 e, se del caso, per l'anno civile 2022. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) Il meccanismo di convergenza interna è il processo principale per ottenere una distribuzione più equa del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori. Diventa sempre più difficile giustificare differenze significative a livello individuale sulla base di vecchi riferimenti storici. Nel regolamento (UE) n. 1307/2013, il modello di base di convergenza interna consiste nell'applicazione, da parte degli Stati membri, di un tasso forfettario uniforme per tutti i diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale a partire dal 2015. Tuttavia, per garantire una transizione più agevole verso un valore uniforme, è stata prevista una deroga che consente agli Stati membri di differenziare i valori dei diritti all'aiuto applicando una convergenza parziale, detta anche "modello tunnel", tra il 2015 e il 2019. Alcuni Stati membri si sono avvalsi di tale deroga. Per progredire verso una distribuzione più equa dei pagamenti diretti, gli Stati membri possono continuare a convergere verso una media nazionale o regionale dopo il 2019, anziché passare a un tasso forfettario uniforme o mantenere il valore dei diritti ai livelli del 2019. Essi devono comunicare ogni anno la loro decisione per l'anno successivo. |
(28) Il meccanismo di convergenza interna è il processo principale per ottenere una distribuzione più equa del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori. Diventa sempre più difficile giustificare differenze significative a livello individuale sulla base di vecchi riferimenti storici. Nel regolamento (UE) n. 1307/2013, il modello di base di convergenza interna consiste nell'applicazione, da parte degli Stati membri, di un tasso forfettario uniforme per tutti i diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale a partire dal 2015. Tuttavia, per garantire una transizione più agevole verso un valore uniforme, è stata prevista una deroga che consente agli Stati membri di differenziare i valori dei diritti all'aiuto applicando una convergenza parziale, detta anche "modello tunnel", tra il 2015 e il 2019. Alcuni Stati membri si sono avvalsi di tale deroga. Per progredire verso una distribuzione più equa dei pagamenti diretti, gli Stati membri dovrebbero continuare a convergere verso una media nazionale o regionale dopo il 2019, anziché passare a un tasso forfettario uniforme. Essi devono comunicare ogni anno la loro decisione per l'anno successivo. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) L'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede modifiche annue progressive del valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale che tengano conto delle modifiche del massimale nazionale stabilito nell'allegato II di detto regolamento, secondo una gestione "pluriennale" della riserva. Tali norme dovrebbero essere adattate per tenere conto del fatto che è possibile modificare il valore sia di tutti i diritti assegnati che della riserva per adeguarsi alla variazione dell'importo di cui all'allegato II tra un anno e l'altro. Inoltre, in alcuni Stati membri che non hanno raggiunto un tasso forfettario entro il 2019, la convergenza interna è attuata su base annua. Per gli anni civili 2020 e 2021, solo il valore del diritto all'aiuto per l'anno in corso deve essere determinato nell'anno di assegnazione. Il valore unitario dei diritti da assegnare dalla riserva in un determinato anno dovrebbe essere calcolato dopo l'eventuale adeguamento della riserva conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, di tale regolamento. Negli anni successivi, il valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva dovrebbe essere adeguato conformemente all'articolo 22, paragrafo 5. |
(29) L'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede modifiche annue progressive del valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale che tengano conto delle modifiche del massimale nazionale stabilito nell'allegato II di detto regolamento, secondo una gestione "pluriennale" della riserva. Tali norme dovrebbero essere adattate per tenere conto del fatto che è possibile modificare il valore sia di tutti i diritti assegnati che della riserva per adeguarsi alla variazione dell'importo di cui all'allegato II tra un anno e l'altro. Inoltre, in alcuni Stati membri che non hanno raggiunto un tasso forfettario entro il 2019, la convergenza interna è attuata su base annua. Per gli anni civili 2020 e 2021 e, se del caso, per l'anno civile 2022, solo il valore del diritto all'aiuto per l'anno in corso deve essere determinato nell'anno di assegnazione. Il valore unitario dei diritti da assegnare dalla riserva in un determinato anno dovrebbe essere calcolato dopo l'eventuale adeguamento della riserva conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, di tale regolamento. Negli anni successivi, il valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva dovrebbe essere adeguato conformemente all'articolo 22, paragrafo 5. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) L'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie (RPUS) fino al 31 dicembre 2020. Il regolamento sui piani strategici della PAC (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] consente agli Stati membri di attuare un sostegno di base al reddito con le stesse modalità, ossia senza l'assegnazione di diritti all'aiuto sulla base di riferimenti storici. È pertanto opportuno autorizzare la proroga dell'RPUS nel 2021. |
(30) L'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie (RPUS) fino al 31 dicembre 2020. Il regolamento sui piani strategici della PAC (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] consente agli Stati membri di attuare un sostegno di base al reddito con le stesse modalità, ossia senza l'assegnazione di diritti all'aiuto sulla base di riferimenti storici. È pertanto opportuno autorizzare la proroga dell'RPUS nel 2021 e, se del caso, nel 2022. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 34
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) Inoltre, le modifiche dei regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2021 in linea con il regolamento (UE) .../... [regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027], |
(34) Le dotazioni finanziarie previste dai regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2021 in linea con il regolamento (UE) .../... [regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027], |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(34 bis) Viste le loro dimensioni ridotte e la loro insularità, i mercati locali delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE sono particolarmente esposti alle variazioni dei prezzi legate ai flussi delle importazioni dal resto dell'Unione o da paesi terzi. Pertanto, le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare nelle filiere di allevamento, mettono in atto le azioni collettive che permettono alla produzione locale di mantenersi sul suo mercato locale, in particolare attraverso azioni di raccolta di dati o di diffusione di informazioni. A tal fine, fatti salvi gli articoli 28, 29 e 110, TFUE, e gli articoli 164 e 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno consentire, nel quadro di accordi interprofessionali ampliati, allo Stato membro interessato, sentiti i soggetti interessati, di imporre ai singoli operatori economici o ai gruppi di operatori che non appartengono all'organizzazione intersettoriale ma che intervengono sul mercato locale in questione, indipendentemente dalla loro provenienza, il pagamento di tutti o di parte dei contributi finanziari corrisposti dai membri di tale organizzazione, anche nel caso in cui il prodotto di tali contributi finanzi azioni a favore esclusivamente del mantenimento della produzione locale o che detti contributi siano prelevati a un diverso stadio commerciale. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 34 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(34 ter) In ragione della loro situazione geografica, in particolare della loro grande lontananza, insularità, superficie ridotta, nonché della topografia e del clima difficili, le regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 349 TFUE, devono fare i conti con problemi socioeconomici specifici relativi alla fornitura di alimenti e prodotti agricoli fondamentali per il consumo o la produzione agricola. Il regolamento (UE) n. 228/2013, conformemente all'articolo in oggetto, ha stabilito misure specifiche nel settore agricolo al fine di porre rimedio alle difficoltà causate dalla loro situazione specifica. Al fine di rispettare il principio di continuità, il presente regolamento sostiene il mantenimento del bilancio durante il periodo transitorio. Per il programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità ("POSEI") e per le misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo, è opportuno ripristinare le assegnazioni finanziarie ai livelli attuali di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 34 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(34 quater) Nel caso in cui una proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (regolamento QFP) e la relativa proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui piani strategici della PAC) non siano state adottate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 30 ottobre 2020, il periodo transitorio originariamente proposto nel presente regolamento con scadenza al 31 dicembre 2021 dovrebbe essere prorogato, in ultima istanza, di un anno, fino al 31 dicembre 2022. In tal caso, le corrispondenti norme e condizioni transitorie applicabili al periodo transitorio originario dovrebbero continuare ad applicarsi durante il periodo transitorio prorogato e le dotazioni di bilancio e gli orizzonti temporali applicabili dovrebbero essere adeguati di conseguenza. Ciò dovrebbe fornire incentivi sufficienti e consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare con successo il nuovo quadro legislativo per la PAC, garantendo nel contempo la necessaria stabilità ai beneficiari. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo -1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo -1 |
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Periodo transitorio |
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1. Ai fini del presente regolamento, per "periodo transitorio" si intende il periodo che inizia il 1º gennaio 2021 e termina il 31 dicembre 2021. |
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2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e solo nel caso in cui la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio non siano state adottate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 30 ottobre 2020, il periodo transitorio ai fini del presente regolamento è prorogato fino al 31 dicembre 2022. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Titolo I – Capo I – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Continuazione dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'anno di programmazione 2021 e proroga di determinati periodi a norma dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1310/2013 |
Continuazione dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 durante il periodo transitorio e proroga di determinati periodi a norma dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1310/2013 |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Per i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), gli Stati membri che rischiano, a causa della mancanza di risorse finanziarie, di non essere in grado di assumere nuovi impegni giuridici a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono prorogare il periodo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 fino al 31 dicembre 2021. |
Per i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), gli Stati membri che rischiano, a causa della mancanza di risorse finanziarie, di non essere in grado di assumere nuovi impegni giuridici a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono prorogare il periodo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per la durata del periodo transitorio di cui all'articolo -1 del presente regolamento. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri che decidono di avvalersi della possibilità prevista al primo comma possono compensare eventuali riduzioni delle dotazioni globali del FEASR per il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) con un corrispondente aumento del rispettivo cofinanziamento nazionale. |
Motivazione
Per quanto riguarda il mantenimento delle norme della PAC vigenti, gli Stati membri devono poter aumentare il loro cofinanziamento. Le riduzioni proposte dalla Commissione nel QFP per il FEASR non sono accettabili. Gli attuali programmi di sviluppo rurale devono continuare senza riduzioni per gli agricoltori e i beneficiari. Ciò consentirebbe agli Stati membri di mantenere le misure ambientali almeno al livello attuale, come proposto dalla Commissione, e permetterebbe agli Stati membri e agli agricoltori di adeguare o prorogare i loro programmi per far fronte alle sfide ambientali.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri che decidono di avvalersi della possibilità di cui al primo comma notificano la loro decisione alla Commissione entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Se gli Stati membri hanno presentato una serie di programmi regionali conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013, tale notifica contiene anche informazioni su quali programmi regionali devono essere prorogati e sullo stanziamento di bilancio corrispondente nell'ambito della ripartizione annuale per il 2021 di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
Gli Stati membri che decidono di avvalersi della possibilità di cui al primo comma notificano la loro decisione alla Commissione entro due settimane dall'entrata in vigore del presente regolamento. Se gli Stati membri hanno presentato una serie di programmi regionali conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013, tale notifica contiene anche informazioni su quali programmi regionali devono essere prorogati e sullo stanziamento di bilancio corrispondente nell'ambito della ripartizione annuale per il 2021, nonché, qualora si applichi l'articolo -1, paragrafo 2 del presente regolamento, per il 2022, di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Se la Commissione ritiene che una proroga del periodo di cui al primo comma non sia giustificata, ne informa lo Stato membro entro 6 settimane dal ricevimento della notifica di cui al secondo comma. |
Se la Commissione ritiene che una proroga del periodo di cui al primo comma non sia giustificata, ne informa lo Stato membro entro quattro settimane dal ricevimento della notifica di cui al secondo comma. La Commissione fonda la valutazione della richiesta di proroga su criteri chiari e obiettivi conformemente al regolamento (UE) n. 1305/2013 che comunica allo Stato Membro interessato. La Commissione fornisce allo Stato membro interessato i motivi alla base del rifiuto della proroga nonché, ove possibile, raccomandazioni specifiche su come migliorare la notifica al fine di renderla applicabile. Entro quattro settimane dal ricevimento di tali raccomandazioni da parte della Commissione, lo Stato membro interessato può presentare una notifica aggiornata in cui illustra come intende attuare le raccomandazioni della Commissione sull'applicabilità della proroga. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La notifica di cui al secondo comma lascia impregiudicata la necessità di presentare una richiesta di modifica di un programma di sviluppo rurale per l'anno 2021 di cui all'articolo 11, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale modifica si prefigge di mantenere almeno lo stesso livello complessivo della spesa del FEASR per le misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, dello stesso regolamento. |
La notifica di cui al secondo comma lascia impregiudicata la necessità di presentare una richiesta di modifica di un programma di sviluppo rurale per l'anno 2021, nonché, qualora si applichi l'articolo -1, paragrafo 2 del presente regolamento, per l'anno 2022, di cui all'articolo 11, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Non si tiene conto di tale modifica ai fini del limite di modifiche annue di cui alle norme approvate sulla base dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1305/2013 della Commissione. Tale modifica garantisce la stessa percentuale della spesa del FEASR per le misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Per gli Stati membri che decidono di non avvalersi della possibilità di cui al primo comma, alla dotazione non utilizzata per l'esercizio 2021 figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 si applica l'articolo [8] del regolamento (UE).../... [regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027]. |
Per gli Stati membri che decidono di non avvalersi della possibilità di cui al primo comma, alla dotazione non utilizzata per l'esercizio 2021, nonché, qualora si applichi l'articolo -1, paragrafo 2 del presente regolamento, per l'esercizio 2022, figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 si applica l'articolo [8] del regolamento (UE).../... [regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027]. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Se uno Stato membro decide di avvalersi della possibilità di cui al primo comma solo per determinati programmi regionali, la dotazione di cui al primo comma corrisponde all'importo stabilito per lo Stato membro per l'esercizio 2021 nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 meno gli stanziamenti di bilancio notificati a norma del paragrafo 2, primo comma, per i programmi regionali che sono prorogati. |
Se uno Stato membro decide di avvalersi della possibilità di cui al primo comma solo per determinati programmi regionali, la dotazione di cui al primo comma corrisponde all'importo stabilito per lo Stato membro per l'esercizio 2021, nonché, qualora si applichi l'articolo -1, paragrafo 2 del presente regolamento, per l'esercizio 2022, nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 meno gli stanziamenti di bilancio notificati a norma del paragrafo 2, primo comma, per i programmi regionali che sono prorogati. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per i programmi per i quali gli Stati membri decidono di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, i riferimenti ai periodi o alle scadenze di cui all'artico 50, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 2, all'articolo 65, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 76, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono prorogati di un anno. |
2. Per i programmi per i quali gli Stati membri decidono di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, i riferimenti ai periodi o alle scadenze di cui all'artico 50, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 2, all'articolo 65, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 76, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono prorogati per la durata del periodo transitorio di cui all'articolo -1 del presente regolamento. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Per gli Stati membri che decidono di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, l'accordo di partenariato elaborato per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 continua a essere utilizzato dagli Stati membri e dalla Commissione come documento strategico per l'attuazione del sostegno concesso dal FEASR per il 2021. |
3. Per gli Stati membri che decidono di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, l'accordo di partenariato elaborato per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 continua a essere utilizzato dagli Stati membri e dalla Commissione come documento strategico per l'attuazione del sostegno concesso dal FEASR durante il periodo transitorio. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Ammissibilità di alcuni tipi di spesa nel 2021 |
Ammissibilità di alcuni tipi di spesa durante il periodo transitorio |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Fatti salvi l'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento e l'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013, le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1310/2013 e all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 sono ammissibili al contributo del FEASR a titolo della dotazione 2021 per i programmi sostenuti dal FEASR per i quali gli Stati membri decidono di prorogare il periodo 2014-2020 a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, a condizione che: |
Fatti salvi l'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento e l'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013, le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1310/2013 e all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 sono ammissibili al contributo del FEASR a titolo delle dotazioni del periodo transitorio per i programmi sostenuti dal FEASR per i quali gli Stati membri decidono di prorogare il periodo 2014-2020 a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, a condizione che: |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2021; |
a) tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per gli anni coperti dal periodo transitorio; |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Titolo I – Capo II – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Applicazione degli articoli da 25 a 28 del regolamento (UE) [NUOVO RDC] per l'anno di programmazione 2021 |
Applicazione degli articoli da 25 a 28 del regolamento (UE) [NUOVO RDC] per l'anno di programmazione 2021 e, se del caso, 2022 |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1° gennaio 2020 sono ritenuti legittimi e regolari a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il valore di tali diritti da considerarsi legittimi e regolari è il valore per l'anno civile 2020 valido al 31 dicembre 2020. Ciò non pregiudica i pertinenti articoli del diritto dell'Unione relativi al valore dei diritti all'aiuto per gli anni civili dal 2021 in poi, in particolare l'articolo 22, paragrafo 5, e l'articolo 25, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 1307/2013. |
1. I diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1° gennaio 2020 sono ritenuti legittimi e regolari a decorrere dal 1° gennaio 2020. Il valore di tali diritti da considerarsi legittimi e regolari è il valore per l'anno civile 2019 valido al 31 dicembre 2019. Ciò non pregiudica i pertinenti articoli del diritto dell'Unione relativi al valore dei diritti all'aiuto per gli anni civili dal 2020 in poi, in particolare l'articolo 22, paragrafo 5, e l'articolo 25, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 1307/2013. |
Motivazione
L'anno di domanda 2020 sarà già finanziato dal quadro finanziario pluriennale 2021 - 2027 (QFP). Con l'avvio del nuovo QFP è opportuno fornire certezza e chiarezza del diritto, considerando tutti i diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1° gennaio 2020 legittimi e regolari a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il paragrafo 1 non si applica ai diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori sulla base di domande contenenti errori materiali, tranne nei casi in cui l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'agricoltore. |
2. Il paragrafo 1 non si applica ai diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori sulla base di domande contenenti errori materiali, o in violazione della norma sul conflitto d'interessi di cui all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, tranne nei casi in cui l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'agricoltore. |
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__________________ |
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1 bis Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1). |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure di cui agli articoli 23, 39 e 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio19, che beneficiano di un sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 continuano a essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo 2022-2027 coperto dal piano strategico della PAC alle seguenti condizioni: |
1. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure di cui agli articoli 23, 39 e 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio19, che beneficiano di un sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 continuano a essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo 2022-2027 o, qualora si applichi l'articolo -1, paragrafo 2, del presente regolamento, 2023-2027, coperto dal piano strategico della PAC alle seguenti condizioni: |
__________________ |
__________________ |
19 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1). |
19 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1). |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) tali spese sono previste nel rispettivo piano strategico della PAC per il periodo 2022-2027 conformemente al regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici PAC] e sono conformi al regolamento (UE) [RO]; |
a) tali spese sono previste nel rispettivo piano strategico della PAC per il periodo 2022-2027 o, qualora si applichi l'articolo -1, paragrafo 2, del presente regolamento, 2023-2027,conformemente al regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici PAC] e sono conformi al regolamento (UE) [RO]; |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il primo comma si applica anche agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari assunti nell'ambito delle corrispondenti misure di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 che stiano ricevendo sostegno ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
Motivazione
Le disposizioni transitorie dovrebbero anche consentire la regolamentazione degli impegni di lungo termine assunti nell'ambito di programmi di sviluppo rurale anteriormente al periodo 2014-2020. Tale approccio consentirà di effettuare pagamenti per impegni, ad esempio per l'imboschimento, assunti nell'ambito di programmi di sviluppo rurale per il periodo 2004-2006. Per tale motivo l'articolo 6, primo paragrafo, dovrebbe essere integrato da un comma aggiuntivo.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari, sostenute nell'ambito di misure pluriennali di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché le spese relative agli impegni giuridici a norma degli articoli da 14 a 18, dell'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 20, degli articoli da 22 a 27, degli articoli 35, 38, 39 e 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013, per il periodo che va oltre il 1º gennaio 2024, o oltre il 1º gennaio 2025 negli Stati membri che hanno deciso di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, sono ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo 2022-2027 a titolo del piano strategico della PAC, alle seguenti condizioni: |
2. Alle condizioni stabilite al secondo comma, le seguenti spese sono ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo 2022-2027 o, laddove si applica l'articolo -1, paragrafo 2, del presente regolamento, il periodo 2023-2027, a titolo del piano strategico della PAC: |
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a) le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari, sostenute nell'ambito di misure pluriennali di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013; |
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b) le spese relative agli impegni giuridici per il periodo oltre il 1º gennaio 2024 o oltre il 1º gennaio 2025 negli Stati membri che hanno deciso di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, a norma degli articoli da 14 a 18, dell'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 20, degli articoli da 22 a 27, degli articoli 35, 38, 39 e 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013. |
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Le condizioni di ammissibilità per un contributo del FEASR nel periodo 2022-2027 o, laddove si applica l'articolo -1, paragrafo 2, del presente regolamento, il periodo 2023-2027, a titolo del piano strategico della PAC, di cui al primo comma, sono le seguenti: |
a) tali spese sono previste nel rispettivo piano strategico della PAC per il periodo 2022-2027 conformemente al regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici PAC] e sono conformi al regolamento (UE) [RO]; |
a) tali spese sono previste nel rispettivo piano strategico della PAC per il periodo 2022-2027 o, qualora si applichi l'articolo -1, paragrafo 2, del presente regolamento, 2023-2027, conformemente al regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici PAC] e sono conformi al regolamento (UE) [RO]; |
b) si applica il tasso di partecipazione del FEASR per l'intervento corrispondente fissato nel piano strategico della PAC conformemente al regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici della PAC]; |
b) si applica il tasso di partecipazione del FEASR per l'intervento corrispondente fissato nel piano strategico della PAC conformemente al regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici della PAC]; |
c) il sistema integrato di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) [RO] si applica agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono ai tipi di interventi basati sulla superficie e sugli animali di cui al titolo III, capi II e IV, del regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici della PAC] e le operazioni pertinenti sono chiaramente identificate; e |
c) il sistema integrato di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) [RO] si applica agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono ai tipi di interventi basati sulla superficie e sugli animali di cui al titolo III, capi II e IV, del regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici della PAC] e le operazioni pertinenti sono chiaramente identificate; e |
d) i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla lettera c) sono effettuati entro il periodo di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) [RO]. |
d) i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla lettera c) sono effettuati entro il periodo di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) [RO]. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I programmi di attività a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, elaborati per il periodo dal 1º aprile 2018 al 31 marzo 2021, sono prorogati e terminano il 31 dicembre 2021. Le pertinenti organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le pertinenti associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156 del medesimo regolamento e le pertinenti organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 dello stesso regolamento modificano i propri programmi di attività per tener conto di tale proroga. I programmi di attività modificati sono notificati alla Commissione entro il 31 dicembre 2020. |
1. I programmi di attività a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, elaborati per il periodo dal 1º aprile 2018 al 31 marzo 2021, sono prorogati e terminano alla fine del periodo transitorio. Le pertinenti organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le pertinenti associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156 del medesimo regolamento e le pertinenti organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 dello stesso regolamento modificano i propri programmi di attività per tener conto di tale proroga. I programmi di attività modificati sono notificati alla Commissione entro il 31 dicembre 2020 o, qualora si applichi l'articolo -1, paragrafo 2, del presente regolamento, entro il 31 dicembre 2021. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 15 settembre 2021 le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli riconosciute con un programma operativo di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013, approvato da uno Stato membro per un periodo oltre il 31 dicembre 2021, presentano a tale Stato membro una domanda affinché tale programma operativo: |
Entro il 15 settembre 2021 le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli riconosciute con un programma operativo di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013, approvato da uno Stato membro per un periodo oltre la fine del periodo transitorio, possono presentare a tale Stato membro una domanda affinché tale programma operativo: |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Se un'organizzazione di produttori riconosciuta non presenta tale domanda entro il 15 settembre 2021, il programma operativo approvato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 termina il 31 dicembre 2021. |
Se un'organizzazione di produttori riconosciuta non presenta tale domanda, al suo programma operativo si applica il paragrafo 6 fino alla fine di tale programma. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I programmi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1308/2013 terminano il 15 ottobre 2023. Gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2021 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma di tale regolamento prima del 16 ottobre 2023 nell'ambito del regime di aiuti di cui agli articoli da 39 a 52 dello stesso regolamento. |
3. I programmi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1308/2013 terminano il 15 ottobre 2023. Gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono continuare ad applicarsi dopo la fine del periodo transitorio alle operazioni selezionate a norma di tale regolamento prima del 16 ottobre 2023, per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati, nell'ambito del regime di aiuti di cui agli articoli da 39 a 52 dello stesso regolamento. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I programmi nazionali nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 terminano il 31 luglio 2022. Gli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2021 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma di tale regolamento prima del 1° agosto 2022 nell'ambito del regime di aiuti di cui all'articolo 55 dello stesso regolamento. |
4. I programmi nazionali nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 terminano il 31 luglio 2022. Gli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono continuare ad applicarsi dopo la fine del periodo transitorio alle operazioni selezionate a norma di tale regolamento prima del 1o agosto 2022, per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati, nell'ambito del regime di aiuti di cui all'articolo 55 dello stesso regolamento. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Per quanto riguarda i regimi di aiuti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l'articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, gli articoli da 70 a 75, l'articolo 77, gli articoli da 91 a 97, gli articoli 99 e 100, l'articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché le disposizioni pertinenti degli atti delegati e di esecuzione connessi a tali articoli, continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2021 in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo tale data e fino alla fine dei regimi di aiuti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. |
6. Per quanto riguarda i regimi di aiuti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l'articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, gli articoli da 70 a 75, l'articolo 77, gli articoli da 91 a 97, gli articoli 99 e 100, l'articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché le disposizioni pertinenti degli atti delegati e di esecuzione connessi a tali articoli, continuano ad applicarsi dopo la fine del periodo transitorio in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo tale data e fino alla fine dei regimi di aiuti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e fino al termine dei programmi operativi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ove applicabile. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 8 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1305/2013
Articolo 17 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(-1) all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente: |
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"6 bis. Gli Stati membri possono continuare ad assumere nuovi impegni giuridici in relazione ai beneficiari durante il periodo transitorio di cui all'articolo -1 del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento transitorio]. Le domande di sostegno presentate prima del 2021 e non approvate a causa della mancanza di una dotazione finanziaria per tale sostegno nel programma interessato continuano a essere ammissibili durante il periodo transitorio." |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
Motivazione
Occorre chiarire, nel presente regolamento, la possibilità di una transizione delle domande riguardanti investimenti in immobilizzazioni materiali che non sono state approvate nel periodo di programmazione attuale a causa della mancanza di una dotazione finanziaria.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 8 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1305/2013
Articolo 28 – paragrafo 5 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
"Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2021 la proroga non può essere superiore a un anno. A decorrere dal 2021, per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri fissano nei rispettivi programmi di sviluppo rurale un periodo di un anno."; |
"Per i nuovi impegni da assumere a partire dall'inizio del periodo transitorio di cui all'articolo -1 del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio], gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a cinque anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare una durata superiore per i nuovi impegni. In tal caso, gli Stati membri tengono conto del fatto che tali impegni devono essere adattati nella preparazione e al contenuto del piano strategico della PAC. Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale degli impegni esistenti dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, la proroga non può essere superiore a un anno dall'inizio del periodo transitorio. Qualora il sostegno ai beneficiari scenda sotto al livello garantito nel periodo di pianificazione precedente, lo Stato membro può fornire ai beneficiari la possibilità di sottrarsi agli impegni giuridici prima del suo termine originario." |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 8 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1305/2013
Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
"Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale per il mantenimento dell'agricoltura biologica dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2021 la proroga non può essere superiore a un anno. A decorrere dal 2021, per i nuovi impegni concernenti il mantenimento direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri fissano nei rispettivi programmi di sviluppo rurale un periodo di un anno."; |
"Per i nuovi impegni da assumere a partire dall'inizio del periodo transitorio di cui all'articolo -1 del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio], gli Stati membri stabiliscono un periodo da uno a cinque anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Tuttavia, gli Stati membri tengono conto del fatto che tali impegni devono essere adattati nella preparazione e al contenuto del piano strategico della PAC e devono mantenere i vantaggi ambientali e climatici auspicati. Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale degli impegni esistenti dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, la proroga non può essere superiore a un anno dall'inizio del periodo transitorio. Qualora il sostegno ai beneficiari scenda sotto al livello garantito nel periodo di pianificazione precedente, lo Stato membro può fornire ai beneficiari la possibilità di sottrarsi agli impegni giuridici prima del suo termine originario." |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 8 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1305/2013
Articolo 31 – paragrafo 5
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Testo in vigore |
Emendamento |
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(2 bis) all'articolo 31 il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: |
5. Oltre alle indennità di cui al paragrafo 2, tra il 2014 e il 2020 gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura ai beneficiari delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013. Per i beneficiari delle zone che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, dette indennità sono decrescenti per un periodo massimo di quattro anni. Tale periodo decorre dalla data di completamento della delimitazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, e comunque al più tardi nel 2019. Tali indennità non eccedono inizialmente l'80 % dell'importo medio stabilito nel programma per il periodo di programmazione 2007-2013 conformemente all'articolo 36, lettera a), punto ii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, fino ad arrivare a non oltre il 20 % al più tardi nel 2020. Quando l'indennità raggiunge i 25 EUR in seguito all'applicazione del meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l'indennità a tale livello fino al termine del periodo di graduale soppressione. |
"5. Oltre alle indennità di cui al paragrafo 2, tra il 2014 e il 2020 gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura ai beneficiari delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013. Per i beneficiari delle zone che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, dette indennità sono decrescenti per un periodo massimo di quattro anni. Tale periodo decorre dalla data di completamento della delimitazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, e comunque al più tardi nel 2019. Tali indennità non eccedono inizialmente l'80 % dell'importo medio stabilito nel programma per il periodo di programmazione 2007-2013 conformemente all'articolo 36, lettera a), punto ii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, fino ad arrivare a non oltre il 20 % al più tardi alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo -1 del regolamento (UE) …/… [regolamento transitorio]. Quando l'indennità raggiunge i 25 EUR in seguito all'applicazione del meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l'indennità a tale livello fino al termine del periodo di graduale soppressione. |
In deroga al primo comma, se le indennità decrescenti sono erogate soltanto a partire dall'anno 2019, tali indennità non eccedono inizialmente l'80 % dell'importo medio stabilito per il periodo di programmazione 2014-2020. Il livello delle indennità dovrebbe essere fissato in modo tale che il livello finale nel 2020 sia pari alla metà del livello iniziale. |
In deroga al primo comma, se le indennità decrescenti sono erogate soltanto a partire dall'anno 2019, tali indennità non eccedono inizialmente l'80 % dell'importo medio stabilito per il periodo di programmazione 2014-2020. Il livello delle indennità dovrebbe essere fissato in modo tale che il livello finale nel 2020 sia pari alla metà del livello iniziale. Gli Stati membri possono continuare a fornire sostegno a tale livello durante il periodo transitorio di cui all'articolo -1 del regolamento (UE) …/… [regolamento transitorio]. |
Una volta completata la delimitazione, i beneficiari delle zone che rimangono ammissibili ricevono integralmente le indennità previste dalla presente misura. |
Una volta completata la delimitazione, i beneficiari delle zone che rimangono ammissibili ricevono integralmente le indennità previste dalla presente misura." |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
Motivazione
Il periodo transitorio prorogato per le zone soggette a vincoli naturali, che non possono più beneficiare di un sostegno in virtù della nuova delimitazione, garantisce agli agricoltori in tali zone un adattamento agevole alle nuove condizioni. La modifica garantisce la certezza e la continuità del sostegno a favore degli agricoltori europei nelle zone svantaggiate durante il periodo transitorio.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 8 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1305/2013
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
"Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono un rinnovo annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2021 il rinnovo non può essere superiore a un anno."; |
"Per i nuovi impegni da assumere a partire dall'inizio del periodo transitorio gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a cinque anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici auspicati in termini di benessere animale, gli Stati membri possono fissare una durata superiore per i nuovi impegni. In tal caso, gli Stati membri tengono conto del fatto che tali impegni devono essere adattati nella preparazione e al contenuto del piano strategico della PAC. Gli Stati membri possono prevedere un rinnovo annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma." |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 8 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1305/2013
Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo in vigore |
Emendamento |
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(3 bis) all'articolo 38, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: |
Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), è concesso solo per coprire le perdite causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria o un'emergenza ambientale, che distruggano più del 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno. |
"Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), è concesso solo per coprire le perdite causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria o un'emergenza ambientale, che distruggano più del 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno." |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
Motivazione
L'emendamento mira ad anticipare il passaggio ad almeno il 20 % delle perdite come elemento attivatore della compensazione della gestione dei rischi. Esso deriva dalle modifiche adottate nell'ambito del regolamento Omnibus e in linea con la proposta della Commissione all'articolo 70 del regolamento sui piani strategici.
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 8 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1305/2013
Articolo 39 – paragrafo 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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(3 ter) all'articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
1. Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), per «reddito» si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito nell'anno in cui il produttore diventa ammissibile all'assistenza in questione. Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita annua di reddito subita dall'agricoltore." |
"1. Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 20 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), per «reddito» si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito nell'anno in cui il produttore diventa ammissibile all'assistenza in questione. Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita annua di reddito subita dall'agricoltore." |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
Motivazione
L'emendamento mira ad anticipare la riduzione al 20 % della soglia delle perdite al di sopra della quale si attiva la compensazione per la gestione dei rischi. Consegue alle modifiche adottate nell'ambito del regolamento Omnibus e in linea con la proposta della Commissione all'articolo 70 del regolamento sui piani strategici.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 8 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1305/2013
Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) All'articolo 51, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: |
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"Nel caso in cui uno Stato membro decida di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio], tale Stato membro può decidere di aumentare il limite del 4 % di cui al presente paragrafo fino al 6 % per la durata del periodo transitorio di cui all'articolo -1 di detto regolamento. L'importo di tale aumento è compensato da una percentuale inferiore di assistenza tecnica negli anni 2022-2027 o, qualora si applichi l'articolo -1, paragrafo 2, di tale regolamento, negli anni 2023-2027". |
Motivazione
La natura delle modifiche proposte alla riforma della PAC richiederà una pianificazione attenta e impegni significativi da parte del settore agricolo e delle amministrazioni nazionali nell'attuazione e nel raggiungimento dei suoi obiettivi e ambizioni. Consentire agli Stati membri di utilizzare una percentuale maggiore dei fondi stanziati per l'assistenza tecnica durante il periodo di transizione li aiuterebbe a sviluppare adeguatamente gli strumenti e le misure necessari per realizzare gli obiettivi prefissati. Dopo il periodo di transizione è opportuno che l'aumento del livello di assistenza tecnica sia compensato piuttosto che imposto agli agricoltori.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 8 – punto 6 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1305/2013
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
"Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7, l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 è al massimo di 11 258 707 816 di EUR, a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027."; |
"Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7, l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo transitorio di cui all'articolo -1 del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio], è al massimo di X* EUR, a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027."; |
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__________________ |
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* Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo ha preso posizione a favore del mantenimento del finanziamento della PAC per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali, iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola, ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre previste nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, qualora il QFP non venisse adottato in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 8 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1305/2013
Articolo 82 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(9 bis) alla fine del titolo VIII è aggiunto il seguente articolo: |
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"Articolo 82 bis |
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Misure fiscali nazionali |
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Per ridurre gli effetti della variabilità dei redditi, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano alle misure fiscali nazionali nel caso in cui gli Stati membri decidano di discostarsi dalle norme fiscali generali consentendo che la base imponibile dell'imposta sul reddito applicata agli agricoltori sia calcolata sulla base di un periodo pluriennale, anche con il riporto di una parte della base imponibile dell'imposta, o consentendo l'esclusione degli importi versati su un conto di risparmio agricolo dedicato."; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
Motivazione
L'emendamento mira ad anticipare l'applicazione di una nuova misura normativa proposta nel quadro del regolamento COM(2018)0392 sui piani strategici della PAC di cui all'articolo 133 e adottato dalla commissione AGRI nell'aprile 2019. Ha lo scopo di consentire agli agricoltori di istituire regimi di risparmio precauzionali senza rientrare nel regime di aiuti dello Stato.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1306/2013
Articolo 25
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Testo in vigore |
Emendamento |
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(-1) l'articolo 25 è sostituito dal seguente: |
Articolo 25 |
"Articolo 25 |
Riserva per le crisi nel settore agricolo |
Riserva per le crisi nel settore agricolo |
È istituita una riserva per le crisi nel settore agricolo intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli ("riserva per le crisi nel settore agricolo") mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 26. |
È istituita una riserva per le crisi nel settore agricolo intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli ("riserva per le crisi nel settore agricolo") all'inizio di ogni anno nel FEAGA. |
L'importo globale della riserva è pari a 2.800 milioni di EUR frazionato in rate annue uguali di 400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) per il periodo 2014-2020 e rientra nella rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. |
L'importo globale della riserva è pari a 2.800 milioni di EUR frazionato in rate annue uguali di 400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) per il periodo 2014-2020 e rientra nella rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. |
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Per il 2021 l'importo della riserva è pari a 400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) e rientra, in aggiunta ai bilanci del FEAGA e del FEASR, nella rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. [.../...] del Consiglio* [MFF]. |
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All'inizio degli anni successivi al 2021, l'importo della riserva è pari almeno all'importo iniziale assegnato nel 2021 ed è adeguato mediante la procedura di bilancio annuale o nel corso dell'anno, se del caso, sulla base dell'evoluzione delle crisi di mercato o delle prospettive per l'anno in corso o l'anno successivo e tenendo conto delle entrate del FEAGA disponibili o dei margini disponibili nel quadro del sottomassimale del FEAGA. |
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Qualora tali stanziamenti disponibili non siano sufficienti, la disciplina finanziaria può essere utilizzata come risorsa di ultima istanza per finanziare la riserva fino all'importo dell'anno 2021 di cui al terzo comma del presente articolo. |
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In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio*, gli stanziamenti non impegnati della riserva sono riportati senza limiti di tempo per finanziare la riserva negli esercizi successivi. |
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* Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1)."; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=FR)
Motivazione
Conformemente alla posizione sul quadro finanziario pluriennale del Parlamento europeo, questo emendamento mira a indicare nell'articolo sulla riserva di crisi che il capitale iniziale di tale riserva per il periodo 2021-2027 dovrebbe essere aggiunto al bilancio della PAC ed essere inserito nella riserva all'inizio del periodo di programmazione. Inoltre, per non perdere tali fondi alla fine del primo anno, la riforma del funzionamento della riserva dovrebbe essere anticipata onde consentire il riporto dei fondi non impegnati dal 2021 agli anni successivi.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1306/2013
Articolo 25 – paragrafo 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) all'articolo 25 è aggiunto il seguente terzo comma: |
soppresso |
"Per il 2021 l'importo della riserva è pari a 400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) e rientra nella rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. [xxxx/xxxx] del Consiglio* [MFF]. |
|
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1306/2013
Articolo 35 – paragrafo 5
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
"5. Per i programmi per i quali gli Stati membri decidono di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] [il presente regolamento], non è concesso alcun prefinanziamento per la dotazione 2021."; |
"5. Per i programmi per i quali gli Stati membri decidono di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] [il presente regolamento], non è concesso alcun prefinanziamento per le dotazioni durante il periodo transitorio di cui all'articolo -1 del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio]."; |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 11 – paragrafo 6 – comma 4
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
"Per l'anno 2021 gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione adottata in conformità del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni entro il 1° agosto 2020."; |
"Per ogni anno del periodo transitorio di cui all'articolo -1 del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento transitorio], gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione adottata in conformità del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni entro il 1° agosto dell'anno precedente."; |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 7
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
"Entro il 1° agosto 2020 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del FEASR nell'esercizio finanziario 2022, fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2021 fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 1° agosto 2020 e stabilisce la percentuale scelta."; |
"Entro il 31 dicembre 2020 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del FEASR nell'esercizio finanziario 2022, fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2021 fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2020 e stabilisce la percentuale scelta."; |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 7 bis (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
a bis) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: |
|
"Qualora si applichi l'articolo -1, paragrafo 2, del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio], entro il 31 dicembre 2020 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del FEASR nell'esercizio finanziario 2023, fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2022 fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2020 e stabilisce la percentuale scelta."; |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 7
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
"Entro il 1° agosto 2020 gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al paragrafo 1 per l'esercizio finanziario 2022 possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15 % o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia, fino al 25 % dell'importo destinato al sostegno finanziato a titolo del FEASR per l'esercizio finanziario 2022, conformemente alla normativa dell'Unione adottata dopo l'adozione del regolamento (UE) n. [xxxx/xxxx] del Consiglio* [MFF]. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno finanziato a titolo del FEASR. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 1° agosto 2020 e stabilisce la percentuale scelta."; |
"Entro il 31 dicembre 2020 gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al paragrafo 1 per l'esercizio finanziario 2022 possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15 % o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia, fino al 25 % dell'importo destinato al sostegno finanziato a titolo del FEASR per l'esercizio finanziario 2022, conformemente alla normativa dell'Unione adottata dopo l'adozione del regolamento (UE) n. [xxxx/xxxx] del Consiglio* [MFF]. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno finanziato a titolo del FEASR. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2020 e stabilisce la percentuale scelta."; |
_______________ |
_______________ |
* Regolamento (UE) [...] del Consiglio, del [...], [che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU …..)."; |
* Regolamento (UE) [...] del Consiglio, del [...], [che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU …..)."; |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 7 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b bis) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: |
|
"Qualora si applichi l'articolo -1, paragrafo 2, del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio], gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo per l'esercizio finanziario 2023 possono decidere entro il 31 dicembre 2020 di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15 % o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia, fino al 25 % dell'importo destinato al sostegno finanziato a titolo del FEASR per l'esercizio finanziario 2023, conformemente alla normativa dell'Unione adottata dopo l'adozione del regolamento (UE) n. [.../...] del Consiglio [QFP]. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno finanziato a titolo del FEASR. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2020 e stabilisce la percentuale scelta."; |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 15 bis – titolo
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Notifiche per l'anno civile 2021 |
Notifiche per gli anni civili durante il periodo transitorio |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 15 bis – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Per l'anno civile 2021 gli Stati membri notificano, entro il 1º agosto 2020, le percentuali del massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 49, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1 e all'articolo 53, paragrafo 6."; |
Per ogni anno civile del periodo transitorio, gli Stati membri notificano, entro il 1º agosto dell'anno precedente, le percentuali del massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 49, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1 e all'articolo 53, paragrafo 6. |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 2
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
"Per l'anno civile 2021 se il massimale per uno Stato membro stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1 è diverso da quello dell'anno precedente in conseguenza di una modifica dell'importo figurante nell'allegato II o in conseguenza di qualsiasi decisione adottata da tale Stato membro a norma del paragrafo 3 del presente articolo, dell'articolo 14, paragrafi 1 o 2, dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'articolo 51, paragrafo 1, o dell'articolo 53, tale Stato membro pratica una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto e/o una riduzione o un aumento della riserva nazionale o delle riserve regionali al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 4 del presente articolo."; |
"Per ogni anno civile del periodo transitorio, se il massimale per uno Stato membro stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1 è diverso da quello dell'anno precedente in conseguenza di una modifica dell'importo figurante nell'allegato II o in conseguenza di qualsiasi decisione adottata da tale Stato membro a norma del paragrafo 3 del presente articolo, dell'articolo 14, paragrafi 1 o 2, dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'articolo 51, paragrafo 1, o dell'articolo 53, tale Stato membro pratica una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto e/o una riduzione o un aumento della riserva nazionale o delle riserve regionali al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 4 del presente articolo."; |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 23 – paragrafo 6 – comma 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
"Per l'anno civile 2021, entro il 1° agosto 2020 gli Stati membri che applicano il paragrafo 1, primo comma, comunicano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3."; |
"Per ogni anno civile del periodo transitorio, entro il 1° agosto dell'anno precedente gli Stati membri che applicano il paragrafo 1, primo comma, comunicano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3."; |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 25 – paragrafo 11 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Dopo aver applicato l'adeguamento di cui all'articolo 22, paragrafo 5, gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al paragrafo 4 del presente articolo possono decidere che il valore unitario dei diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019 aventi un valore inferiore al valore unitario nazionale o regionale per il 2020, calcolati conformemente al secondo comma del presente paragrafo, sia aumentato fino a concorrenza del valore unitario nazionale o regionale nel 2020. L'aumento è calcolato tenendo conto delle condizioni seguenti: |
Dopo aver applicato l'adeguamento di cui all'articolo 22, paragrafo 5, gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al paragrafo 4 del presente articolo assicurano che il valore unitario dei diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019 e, qualora si applichi l'articolo -1, paragrafo 2, del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio], al 31 dicembre 2020, aventi un valore inferiore al valore unitario nazionale o regionale per l'anno successivo del periodo transitorio, calcolati conformemente al secondo comma del presente paragrafo, sia aumentato fino a concorrenza del valore unitario nazionale o regionale nell'anno corrispondente. L'aumento è calcolato tenendo conto delle condizioni seguenti: |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 25 – paragrafo 11 – comma 1 – lettera b
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) per finanziare l'aumento, tutti o parte dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019, di valore superiore al valore unitario nazionale o regionale nel 2020, calcolato conformemente al secondo comma, sono ridotti. Tale riduzione si applica alla differenza tra il valore di tali diritti e il valore unitario nazionale o regionale nel 2020. L'applicazione di tale riduzione si basa su criteri oggettivi e non discriminatori, che possono includere la fissazione di una riduzione massima. |
b) per finanziare l'aumento, tutti o parte dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019 e, qualora si applichi l'articolo -1, paragrafo 2, del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio], al 31 dicembre 2020, di valore superiore al valore unitario nazionale o regionale nell'anno successivo del periodo transitorio, calcolato conformemente al secondo comma, sono ridotti. Tale riduzione si applica alla differenza tra il valore di tali diritti e il valore unitario nazionale o regionale nell'anno corrispondente. L'applicazione di tale riduzione si basa su criteri oggettivi e non discriminatori, che possono includere la fissazione di una riduzione massima. |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 25 – paragrafo 11 – comma 2
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il valore unitario nazionale o regionale per il 2020 di cui al primo comma è calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base fissato conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, o all'articolo 23, paragrafo 2, per il 2020, escluso l'importo della riserva o delle riserve nazionali o regionali, per il numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019. |
Il valore unitario nazionale o regionale per gli anni del periodo transitorio di cui al primo comma è calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base fissato conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, o all'articolo 23, paragrafo 2, per l'anno in questione, escluso l'importo della riserva o delle riserve nazionali o regionali, per il numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre dell'anno precedente. |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 25 – paragrafo 11 – comma 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
In deroga al primo comma, gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al paragrafo 4 possono decidere di mantenere il valore dei diritti all'aiuto calcolato conformemente a tale paragrafo, fatto salvo l'adeguamento di cui all'articolo 22, paragrafo 5. |
soppresso |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 7
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 25 – paragrafo 12
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
12. Per l'anno civile 2021 gli Stati membri possono decidere di operare una nuova convergenza interna applicando il paragrafo 11 all'anno in questione."; |
12. Per tutto il periodo di applicazione del presente regolamento gli Stati membri operano una nuova convergenza interna applicando il paragrafo 11 all'anno in questione."; |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 8
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 29 – comma 2 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Qualora si applichi l'articolo -1, paragrafo 2, del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio], entro il 1° agosto 2021 gli Stati membri comunicano, per l'anno civile 2022, le eventuali decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 12, del presente regolamento. |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 9
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 30 – paragrafo 8 – comma 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
"Per le assegnazioni dalla riserva nel 2021, l'importo della riserva da escludere conformemente al secondo comma è adeguato in conformità dell'articolo 22, paragrafo 5, secondo comma. Per le assegnazioni dalla riserva nel 2021, il terzo comma del presente paragrafo non si applica."; |
"Per le assegnazioni dalla riserva nel 2021, e, qualora si applichi l'articolo -1, paragrafo 2, del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio], per le assegnazioni della riserva nel 2022, l'importo della riserva da escludere conformemente al secondo comma è adeguato in conformità dell'articolo 22, paragrafo 5, secondo comma. Per le assegnazioni dalla riserva nel 2021, e, qualora si applichi l'articolo -1, paragrafo 2, del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio], per le assegnazioni della riserva del 2022, il terzo comma del presente paragrafo non si applica."; |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(10 bis) all'articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: |
|
"Gli Stati membri che concedono aiuti nazionali transitori nel 2020 possono continuare a farlo fino alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo -1 del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio].". |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 10 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 37 – paragrafo 4– trattini 6 bis e 6 ter (nuovi)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(10 ter) all'articolo 37, paragrafo 4, sono aggiunti i seguenti trattini: |
|
"- 50 % nel 2021, |
|
- il 50 % nel 2022, qualora si applichi l'articolo -1, paragrafo 2, del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio]." |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 13
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 58 – paragrafo 3 – comma 2 – trattino 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
– Bulgaria: 624,11 EUR, |
– Bulgaria: X* EUR, |
|
__________________ |
|
* Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo ha preso posizione a favore del mantenimento del finanziamento della PAC per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali, iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola, ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre previste nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, qualora il QFP non venisse adottato in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE. |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 13
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 58 – paragrafo 3 – comma 2 – trattino 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
– Grecia: 225,04 EUR, |
– Grecia: X* EUR, |
|
__________________ |
|
* Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo ha preso posizione a favore del mantenimento del finanziamento della PAC per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali, iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola, ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre previste nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, qualora il QFP non venisse adottato in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE. |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 13
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 58 – paragrafo 3 – comma 2 – trattino 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
– Spagna: 348,03 EUR, |
– Spagna: X* EUR, |
|
__________________ |
|
* Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo ha preso posizione a favore del mantenimento del finanziamento della PAC per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali, iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola, ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre previste nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, qualora il QFP non venisse adottato in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE. |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 13
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 58 – paragrafo 3 – comma 2 – trattino 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
– Portogallo: 219,09 EUR."; |
– Portogallo: X* EUR."; |
|
__________________ |
|
* Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo ha preso posizione a favore del mantenimento del finanziamento della PAC per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali, iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola, ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre previste nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, qualora il QFP non venisse adottato in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE. |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 13
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 58 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Qualora si applichi l'articolo -1, paragrafo 2, del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio], per il 2022 l'importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento: |
|
– Bulgaria: X* EUR, |
|
– Grecia: X* EUR, |
|
– Spagna: X* EUR, |
|
– Portogallo: X* bis EUR. |
|
__________________ |
|
* Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo ha preso posizione a favore del mantenimento del finanziamento della PAC per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali, iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola, ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre previste nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, qualora il QFP non venisse adottato in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE. |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 11 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) 10 666 000 EUR per la Grecia; |
a) X* EUR per la Grecia; |
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__________________ |
|
* Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo ha preso posizione a favore del mantenimento del finanziamento della PAC per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali, iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola, ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre previste nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, qualora il QFP non venisse adottato in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE. |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 11 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) 554 000 000 EUR per la Francia; |
b) X* EUR per la Francia; |
|
__________________ |
|
* Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo ha preso posizione a favore del mantenimento del finanziamento della PAC per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali, iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola, ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre previste nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, qualora il QFP non venisse adottato in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE. |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 11 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) 34 590 000 EUR per l'Italia."; |
c) X* EUR per l'Italia."; |
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__________________ |
|
* Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo ha preso posizione a favore del mantenimento del finanziamento della PAC per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali, iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola, ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre previste nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, qualora il QFP non venisse adottato in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 11 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Qualora si applichi l'articolo -1, paragrafo 2, del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio], il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 per il 2020 ammonta a: |
|
a) X* EUR per la Grecia; |
|
b) X* EUR per la Francia; e |
|
c) X* EUR per l'Italia. |
|
__________________ |
|
* Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo ha preso posizione a favore del mantenimento del finanziamento della PAC per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali, iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola, ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre previste nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, qualora il QFP non venisse adottato in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE. |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 11 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per il 2021, il finanziamento dell'Unione per l'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a 2 188 000 EUR."; |
Per il 2021, il finanziamento dell'Unione per l'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a X* EUR. |
|
__________________ |
|
* Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo ha preso posizione a favore del mantenimento del finanziamento della PAC per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali, iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola, ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre previste nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, qualora il QFP non venisse adottato in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE. |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 11 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Qualora si applichi l'articolo -1, paragrafo 2, del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio], per il 2022 il finanziamento dell'Unione per l'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a X* EUR. |
|
__________________ |
|
* Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo ha preso posizione a favore del mantenimento del finanziamento della PAC per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali, iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola, ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre previste nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, qualora il QFP non venisse adottato in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE. |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 11 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 68 – paragrafo 1
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
(2 bis) all'articolo 68, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
1. I diritti di impianto concessi ai produttori in conformità con gli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 anteriormente al 31 dicembre 2015, che non sono stati utilizzati da tali produttori e sono ancora in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in autorizzazioni ai sensi del presente capo con decorrenza 1° gennaio 2016. |
"1. I diritti di impianto concessi ai produttori in conformità con gli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 anteriormente al 31 dicembre 2015, che non sono stati utilizzati da tali produttori e sono ancora in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in autorizzazioni ai sensi del presente capo con decorrenza 1° gennaio 2016. Tale conversione avviene su presentazione di una richiesta da parte dei suddetti produttori entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri possono decidere di consentire ai produttori di presentare tale richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del periodo transitorio di cui all'articolo -1 del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio]." |
Tale conversione avviene su presentazione di una richiesta da parte dei suddetti produttori entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri possono decidere di consentire ai produttori di presentare tale richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020. |
|
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 11 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 68 – paragrafo 2
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
(2 ter) all'articolo 68, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: |
2. Le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto di cui al paragrafo 1. Tali autorizzazioni, qualora non siano utilizzate, scadono al più tardi il 31 dicembre 2018 ovvero, qualora gli Stati membri abbiano adottato la decisione di cui al paragrafo 1, secondo comma, non oltre il 31 dicembre 2023. |
"2. Le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto di cui al paragrafo 1. Tali autorizzazioni, qualora non siano utilizzate, scadono al più tardi il 31 dicembre 2018 ovvero, qualora gli Stati membri abbiano adottato la decisione di cui al paragrafo 1, secondo comma, non oltre il 31 dicembre del terzo anno dopo la fine del periodo transitorio di cui all'articolo -1 del regolamento (UE) .../... [periodo transitorio]." |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 11 – punto 2 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 167 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(2 quater) al titolo II, capo III, sezione 4, è inserito l'articolo seguente: |
|
"Articolo 167 bis |
|
Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune nel settore dell'olio di oliva |
|
1. Allo scopo di migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune nel settore dell'olio di oliva, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta. Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e: |
|
a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto; |
|
b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati; |
|
c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile. |
|
2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite una loro pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato. |
|
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo."; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)
Motivazione
L'inserimento del nuovo articolo ha l'obiettivo di consentire di applicare al settore dell'olio di oliva un meccanismo analogo a quello previsto all'articolo 167 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per il settore dei vini, permettendo di soddisfare le esigenze specifiche del settore attraverso il miglioramento della sua facoltà di autoregolamentarsi.
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 11 – punto 2 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 211 – paragrafo 2 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(2 quinquies) all'articolo 211 è aggiunto il paragrafo seguente: |
|
"2 bis. In deroga al paragrafo 1 e allo scopo di limitare gli effetti della variabilità del reddito, incoraggiando gli agricoltori a risparmiare in annate buone per far fronte alle annate cattive, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano alle misure fiscali nazionali nel caso in cui gli Stati membri decidano di discostarsi dalle norme fiscali generali consentendo che la base imponibile dell'imposta sul reddito applicata agli agricoltori sia calcolata sulla base di un periodo pluriennale, anche con il riporto di una parte della base imponibile o consentendo l'esclusione degli importi inseriti in un apposito conto di risparmio agricolo."; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)
Motivazione
Per aiutare gli agricoltori a far fronte alla variabilità del reddito, gli Stati membri possono adattare le loro misure fiscali nazionali per permettere il calcolo della base imponibile in funzione di un periodo pluriennale o l'esclusione temporanea di importi inseriti in appositi conti di risparmio. Tali misure non dovrebbero essere soggette alle norme in materia di aiuti di Stato.
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 11 – punto 2 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 214 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(2 sexies) All'articolo 214 bis, dopo il primo comma è inserito il comma seguente: |
|
"In deroga al primo comma e fatta salva l'autorizzazione della Commissione, la Finlandia può, durane il periodo transitorio previsto dall'articolo -1 del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio], continuare a concedere gli aiuti nazionali che ha concesso nel 2020 ai produttori sulla base del presente articolo."; " |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 11 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VIII – parte I – sezione D – paragrafo 7 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(3 bis) all'allegato VIII, parte I, sezione D, è aggiunto il paragrafo seguente: |
|
"7 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 3, in casi circoscritti e debitamente motivati e in presenza di caratteristiche produttive ed ambientali omogenee, gli Stati membri possono autorizzare che le operazioni di cui alle sezioni B e C siano effettuate in una zona viticola limitrofa a quella in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate." |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 11 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VIII – parte I – sezione D – punto 7 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(3 ter) all'allegato VIII, parte I, sezione D, è aggiunto il paragrafo seguente: |
|
"7 ter. "Nei territori viticoli interessati dall'area di confine di due zone viticole e in presenza di caratteristiche produttive ed ambientali omogenee, gli Stati membri, in deroga ai punti 1 e 3, possono autorizzare che le operazioni di cui alle sezioni B e C siano effettuate in una zona viticola limitrofa a quella in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate." |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 22 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(-1) è inserito l'articolo seguente: |
|
"Articolo 22 bis |
|
Accordi interprofessionali |
|
1. In deroga agli articoli 164 e 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, qualora un'organizzazione interprofessionale riconosciuta a norma dell'articolo 157 di detto regolamento, operante in una regione ultraperiferica, sia considerata rappresentativa della produzione, del commercio o della trasformazione di uno o più dei prodotti di tale regione, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione interprofessionale, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente vengano resi obbligatori, per un periodo di un anno, con possibilità di rinnovo, nei confronti degli altri operatori economici, siano essi singoli operatori economici o meno, attivi nella regione ultraperiferica interessata e non aderenti all'organizzazione. |
|
2. Quando le regole di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta sono estese in conformità del paragrafo 1, e le attività disciplinate da tali regole sono di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono connesse a prodotti destinati esclusivamente al mercato locale della regione ultraperiferica in questione, lo Stato membro può decidere, previa consultazione dei soggetti interessati, che singoli operatori economici o gruppi di operatori non aderenti all'organizzazione interprofessionale, ma che operano sul mercato in questione, siano tenuti a versare all'organizzazione in tutto o in parte i contributi finanziari versati dai membri, nella misura in cui tali contributi siano destinati a coprire i costi direttamente connessi alla conduzione delle attività in questione. |
|
3. Lo Stato membro interessato informa la Commissione di ogni accordo il cui ambito sia esteso a norma del presente articolo. |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R0228-20191214)
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per ciascun esercizio finanziario l'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV del presente regolamento per un importo annuo massimo pari a: |
soppresso |
— per i dipartimenti francesi d'oltremare: 267 580 000 EUR, |
|
— per le Azzorre e Madera: 102 080 000 EUR, |
|
— per le isole Canarie: 257 970 000 EUR. |
|
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
— per i dipartimenti francesi d'oltremare: 25 900 000 EUR, |
— per i dipartimenti francesi d'oltremare: 35 000 000 EUR, |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
— per le Azzorre e Madera: 20 400 000 EUR, |
soppresso |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
— per le isole Canarie: 69 900 000 EUR. |
soppresso |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 13
Regolamento (UE) n. 229/2013
Articolo 18 – paragrafi 2 e 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 13 |
soppresso |
Modifiche del regolamento (UE) 229/2013 |
|
All'articolo 18 del regolamento (UE) n. 229/2013, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: |
|
" |
|
2. L'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV per un importo massimo pari a 23 000 000 EUR. |
|
3. La dotazione assegnata annualmente per finanziare il regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III non deve essere superiore a 6 830 000 EUR. |
|
". |
|
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2
Regolamento (UE) n. 1305/2013
Allegato I – parte 2 – titolo
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
"Parte due: RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE ALLO SVILUPPO RURALE (2021) |
"Parte due: Ripartizione del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale (annualmente per il periodo transitorio, a norma dell'articolo -1 del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio]) |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2
Regolamento (UE) n. 1305/2013
Allegato I – parte 2 – tabella
|
|
Testo della Commissione |
|
(prezzi correnti in EUR) |
|
|
2021 |
Belgio |
67 178 046 |
Bulgaria |
281 711 396 |
Cechia |
258 773 203 |
Danimarca |
75 812 623 |
Germania |
989 924 996 |
Estonia |
87 875 887 |
Irlanda |
264 670 951 |
Grecia |
509 591 606 |
Spagna |
1 001 202 880 |
Francia |
1 209 259 199 |
Croazia |
281 341 503 |
Italia |
1 270 310 371 |
Cipro |
15 987 284 |
Lettonia |
117 307 269 |
Lituania |
195 182 517 |
Lussemburgo |
12 290 956 |
Ungheria |
416 202 472 |
Malta |
12 207 322 |
Paesi Bassi |
73 151 195 |
Austria |
480 467 031 |
Polonia |
1 317 890 530 |
Portogallo |
493 214 858 |
Romania |
965 503 339 |
Slovenia |
102 248 788 |
Slovacchia |
227 682 721 |
Finlandia |
292 021 227 |
Svezia |
211 550 876 |
Totale UE |
11 230 561 046 |
Assistenza tecnica |
28 146 770 |
Totale |
11 258 707 816 |
|
|
Emendamento |
|
(prezzi correnti in EUR) |
|
|
Periodo transitorio, a norma dell'articolo -1 del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio] (annualmente*) |
Belgio |
X |
Bulgaria |
X |
Cechia |
X |
Danimarca |
X |
Germania |
X |
Estonia |
X |
Irlanda |
X |
Grecia |
X |
Spagna |
X |
Francia |
X |
Croazia |
X |
Italia |
X |
Cipro |
X |
Lettonia |
X |
Lituania |
X |
Lussemburgo |
X |
Ungheria |
X |
Malta |
X |
Paesi Bassi |
X |
Austria |
X |
Polonia |
X |
Portogallo |
X |
Romania |
X |
Slovenia |
X |
Slovacchia |
X |
Finlandia |
X |
Svezia |
X |
Totale UE |
X |
Assistenza tecnica |
X |
Totale |
X |
___________________ |
|
* Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo prende posizione a favore del mantenimento del finanziamento della PAC per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali, iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola, ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre previste nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, qualora il QFP non venisse adottato in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE. |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Allegato II – tabella – colonna 7 bis
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2021 |
Periodo transitorio, a norma dell'articolo -1 del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio] (annualmente*) |
485 604 |
X |
773 772 |
X |
838 844 |
X |
846 125 |
X |
4 823 108 |
X |
167 722 |
X |
1 163 938 |
X |
1 856 029 |
X |
4 710 172 |
X |
7 147 787 |
X |
344 340 |
X |
3 560 186 |
X |
46 750 |
X |
299 634 |
X |
510 820 |
X |
32 131 |
X |
1 219 770 |
X |
4 507 |
X |
703 870 |
X |
664 820 |
X |
2 972 978 |
X |
584 650 |
X |
1 856 173 |
X |
129 053 |
X |
383 806 |
X |
506 000 |
X |
672 761 |
X |
|
______________ |
|
* Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo prende posizione a favore del mantenimento del finanziamento della PAC per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali, iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola, ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre previste nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, qualora il QFP non venisse adottato in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE. |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Allegato III – tabella – colonna 7 bis
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2021 |
Periodo transitorio, a norma dell'articolo -1 del regolamento (UE) .../... [regolamento transitorio] (annualmente*, **) |
485,6 |
X |
776,3 |
X |
838,8 |
X |
846,1 |
X |
4 823,1 |
X |
167,7 |
X |
1 163,9 |
X |
2 036,6 |
X |
4 768,7 |
X |
7 147,8 |
X |
344,3 |
X |
3 560,2 |
X |
46,8 |
X |
299,6 |
X |
510,8 |
X |
32,1 |
X |
1 219,8 |
X |
4,5 |
X |
703,9 |
X |
664,8 |
X |
2 973,0 |
X |
584,8 |
X |
1 856,2 |
X |
129,1 |
X |
383,8 |
X |
506,0 |
X |
672,8 |
X |
|
______________ |
|
* Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo prende posizione a favore del mantenimento del finanziamento della PAC per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali, iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola, ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre previste nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, qualora il QFP non venisse adottato in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE. |
|
** Gli importi comprendono le spese relative alle operazioni impegnate nell'ambito della precedente programmazione quinquennale e per le quali i pagamenti sono effettuati durante l'attuale programmazione quinquennale. |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VI – titolo
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
LIMITI DI BILANCIO DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 44, PARAGRAFO 1 |
LIMITI DI BILANCIO DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 44, PARAGRAFO 1* |
|
__________________ |
|
* Gli importi comprendono anche le spese relative alle operazioni impegnate nell'ambito della precedente programmazione quinquennale e per le quali i pagamenti sono effettuati durante l'attuale programmazione quinquennale. |
Motivazione
L'emendamento è coerente con l'emendamento di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento relativo ai programmi vitivinicoli nazionali
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Allegato III
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VI – tabella – colonna 6
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
dal 2021 in poi |
dal 2021 in poi* |
25 721 |
X |
4 954 |
X |
37 381 |
X |
23 030 |
X |
202 147 |
X |
269 628 |
X |
10 410 |
X |
323 883 |
X |
4 465 |
X |
43 |
X |
— |
— |
27 970 |
X |
— |
— |
13 155 |
X |
62 670 |
X |
45 844 |
X |
4 849 |
X |
4 887 |
X |
— |
— |
|
_______________ |
|
* Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (P8_TA(2018)0449), il Parlamento europeo prende posizione a favore del mantenimento del finanziamento della PAC per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali, iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola, ossia 383 255 milioni di EUR a prezzi 2018 (431 946 milioni di EUR a prezzi correnti). Le cifre previste nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere calcolate sulla base delle cifre concordate per il QFP 2021-2027 o, qualora il QFP non venisse adottato in tempo, sulla base dei massimali e delle disposizioni per il 2020, prorogati in conformità dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE. |
MOTIVAZIONE
La procedura legislativa relativa alla riforma della Politica agricola comune non è stata conclusa in tempo per consentire agli Stati membri e alla Commissione di preparare tutti gli elementi necessari all'applicazione del nuovo quadro giuridico e dei piani strategici della PAC a decorrere dal 1º gennaio 2021. Per questo motivo, la Commissione europea ha proposto un regolamento sulla transizione della PAC il 31 ottobre 2019 per il 2021.
Il ritardo nel completamento della riforma della PAC e del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 crea incertezza per gli agricoltori e il settore agricolo. Al fine di attenuare l'incertezza, il presente regolamento si basa sulla proposta della Commissione per assicurare il proseguimento dell'applicazione delle norme vigenti e la continuità dei pagamenti agli agricoltori e ai beneficiari.
L'obiettivo della relatrice è quello di creare stabilità e sicurezza per gli agricoltori e il settore agricolo nel suo complesso e di garantire un percorso chiaro verso il nuovo periodo di programmazione della PAC. Tale obiettivo deve essere raggiunto con un regolamento transitorio equilibrato e semplificato basato sulle attuali norme della PAC. La relatrice ritiene che ciò sia essenziale, dato che gli agricoltori e il settore alimentare conosceranno il contenuto finale del nuovo regolamento transitorio e la sua incidenza solo pochi mesi prima che la legislazione entri in vigore. Tenuto conto del fatto che molti investimenti e ordini a livello delle aziende agricole per l'anno successivo sono effettuati nei mesi estivi, la relatrice sottolinea la necessità di mantenere senza soluzione di continuità le norme e le strutture esistenti e ritiene prudente che il presente regolamento sia caratterizzato da un processo decisionale rapido e chiaro da parte delle istituzioni europee.
La relatrice concorda con il principio fondamentale della proposta della Commissione europea di proseguire con le vecchie norme e i nuovi fondi, ma afferma categoricamente che il periodo di transizione non dovrebbe in alcun modo significare che gli agricoltori debbano lavorare con le vecchie norme e meno fondi. Il presente progetto di relazione è fortemente contrario a qualsiasi riduzione dei finanziamenti destinati all'agricoltura, in quanto il reddito degli agricoltori europei è già inferiore alla media rispetto ad altri settori. Il regolamento in esame dovrebbe rispettare le disposizioni volte a garantire un tenore di vita equo agli agricoltori, come sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La relazione si basa pertanto sulla linea di bilancio adottata dal Parlamento europeo sul quadro finanziario pluriennale, che chiede che i finanziamenti dell'UE al settore agricolo rimangano al livello attuale.
La relatrice considera questo regolamento come un ponte importante tra i periodi di programmazione della PAC e ritiene che il regolamento transitorio dovrebbe offrire agli Stati membri il tempo sufficiente per predisporre i propri piani strategici nazionali, nonché le strutture amministrative e informatiche necessarie per l'efficace attuazione del nuovo quadro giuridico. Pertanto, un sufficiente periodo di transizione che rispetti tali tempistiche garantirebbe la stabilità e la certezza necessarie per il settore agricolo nella transizione verso il nuovo periodo di programmazione della PAC.
La relazione sottolinea che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero condurre ampie consultazioni con gli agricoltori e tutti i soggetti interessati durante l'elaborazione dei loro piani strategici della PAC. La relazione afferma inoltre che i lavori relativi all'elaborazione dei piani strategici degli Stati membri dovrebbero essere avviati senza indugio, onde garantire agli agricoltori una transizione agevole verso un nuovo periodo di programmazione.
Durata
Nella sua proposta, la Commissione ha previsto un periodo transitorio di un anno. Sebbene la relatrice sia favorevole a tale durata in linea di principio, è evidente che a causa della complessità e dello stato di avanzamento della procedura di decisione sul prossimo quadro finanziario pluriennale e sulla riforma della PAC, è possibile che non sia sufficiente un periodo transitorio di un anno. Secondo la proposta della PAC per il periodo successivo al 2020, la Commissione europea prevede che gli Stati membri e le amministrazioni nazionali abbiano bisogno almeno di un anno di anticipo per preparare i loro piani strategici e la Commissione europea avrebbe poi diversi mesi per il processo di approvazione. Per questi motivi, e pur concordando con il principio di un periodo transitorio di un anno, la relatrice ha proposto l'introduzione di una salvaguardia che consentirebbe, se necessario, una proroga del periodo transitorio per un ulteriore anno.
Il termine per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 30 settembre 2020 fissato per l'attivazione della misura di salvaguardia è stato calcolato tenendo conto delle complessità della procedura legislativa e del tempo necessario prima di poter applicare con successo le nuove norme della PAC. Per stabilire una scadenza compatibile con il suddetto calendario, la relatrice ritiene che il punto in cui viene raggiunto l'accordo tra i colegislatori offra una sufficiente garanzia agli Stati membri per avviare il processo di preparazione. La relatrice ritiene che l'accordo dovrebbe essere raggiunto entro il 30 giugno 2020 al più tardi.
La relatrice adotta un approccio pragmatico al regolamento transitorio e sottolinea che dovrebbe essere tenuto separato dalla riforma della PAC. Un principio guida della relatrice per la stesura della presente relazione è che le nuove iniziative non dovrebbero essere introdotte nelle norme transitorie. La base di tale approccio è che questa legislazione sarà in vigore entro 11 mesi dalla presentazione della presente relazione e non è né giusto né realistico chiedere agli agricoltori europei di attuare nuove misure, che non sono state discusse in modo esaustivo né approvate dai colegislatori prima dell'entrata in vigore della legislazione.
Nella riforma della PAC saranno introdotte nuove misure e norme e la Commissione ha indicato che è necessario esaminare ulteriormente tali misure e norme alla luce della sua comunicazione sul Green deal europeo, pubblicata l'11 dicembre 2019. La relatrice ritiene che il Green Deal europeo rappresenti una proposta importante e generale, che plasmerà il futuro a lungo termine della produzione agricola e alimentare europea. Tuttavia, la relatrice ritiene che tali considerazioni debbano essere affrontate nelle proposte di riforma della PAC e non nel presente regolamento, in quanto in tal modo si rischierebbe di avere due processi di riforma paralleli che comporterebbero un'incertezza significativa e onerosa per gli agricoltori e per il settore agricolo in generale.
Creare continuità e opportunità nella transizione
La relatrice sottolinea che tutte le misure adottate durante il periodo transitorio devono basarsi sulle norme e sugli strumenti attuali. Per quanto riguarda il mantenimento delle attuali norme della PAC, la relatrice ha proposto che gli Stati membri possano aumentare il loro cofinanziamento nel secondo pilastro. È importante che gli attuali programmi di sviluppo rurale continuino senza riduzioni per gli agricoltori e i beneficiari.
Inoltre, tale possibilità sosterrebbe l'impegno degli Stati membri di mantenere le misure ambientali almeno al livello attuale, come proposto dalla Commissione. Nella relazione si propone che gli Stati membri abbiano l'opportunità di estendere il campo di applicazione delle misure agroambientali e climatiche nell'ambito del loro programma di sviluppo rurale durante il periodo di transizione.
La relazione modifica il processo di approvazione della Commissione europea sul prolungamento dei programmi di sviluppo rurale. Secondo la relatrice, la Commissione dovrebbe giustificare in modo sufficiente la sua decisione di rifiutare l'estensione dei programmi, il che contribuirebbe a garantire la certezza del diritto e la continuità dei pagamenti agli agricoltori in modo tempestivo. Si afferma, inoltre, che orientamenti dettagliati e tempestivi per gli Stati membri sono essenziali per evitare qualsiasi rischio per la stabilità del settore agricolo.
La relazione propone di razionalizzare la durata dei programmi operativi già adottati. Al fine di garantire la certezza del diritto e consentire la parità di trattamento, i programmi operativi nel settore ortofrutticolo dovrebbero poter restare immutati fino alle rispettive date finali.
Per quanto riguarda i nuovi impegni assunti nel 2021, una durata massima di tre anni può essere considerata appropriata per la maggior parte delle misure di sviluppo rurale. D'altro canto, le misure agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1305/2013 che contribuiscono all'applicazione della direttiva quadro sulle acque, delle direttive Natura 2000 o al rispetto del regolamento (UE) 2018/842 sulla condivisione degli sforzi dipendono fortemente dalla possibilità di assumere impegni a lungo termine per compensare i beneficiari per il mantenimento dei terreni in conformità con gli atti giuridici summenzionati. Pertanto, il limite di tre anni non dovrebbe applicarsi a queste misure, a condizione che esse siano integrate nel quadro del piano strategico della nuova PAC.
La relatrice propone di seguire la logica del proseguimento delle attuali norme anche in materia di aiuti nazionali transitori e di altri sistemi analoghi, che non sono stati prorogati nella proposta della Commissione. Tale approccio perseguirebbe l'obiettivo generale di assicurare un proseguimento senza interruzione del sostegno agli agricoltori e altri beneficiari durante il periodo transitorio e consentirebbe ai rispettivi settori di adeguarsi. Il mantenimento di questi pagamenti può garantire agli agricoltori stabilità, prevedibilità e possibilità di pianificazione. L'eliminazione di questi pagamenti da un giorno all'altro avrebbe un impatto negativo considerevole su diversi settori sensibili dell'agricoltura europea.
La relazione prepara il terreno per una transizione più agevole verso la nuova PAC, aumentando l'assistenza tecnica e incoraggiando gli Stati membri a iniziare a preparare i piani strategici quanto prima. La transizione verso un nuovo periodo di programmazione presenta ulteriori requisiti amministrativi per le amministrazioni nazionali, con un potenziale rischio di impatto sui beneficiari finali. La natura sostanziale delle modifiche proposte in questa riforma della PAC richiederà altresì una pianificazione attenta e impegni significativi da parte del settore agricolo nell'attuazione e nel raggiungimento dei suoi obiettivi e ambizioni. La relatrice ritiene che sia necessario consentire agli Stati membri di utilizzare una percentuale maggiore dei fondi stanziati per l'assistenza tecnica durante il periodo di transizione, al fine di sviluppare adeguatamente gli strumenti e le misure necessari per realizzare gli obiettivi prefissati. Dopo il periodo di transizione è opportuno che l'aumento del livello di assistenza tecnica sia compensato e che l'onere finanziario non sia imposto agli agricoltori.
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI
On. Norbert Lins
Presidente
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
BRUXELLES
Oggetto: Parere su un regolamento che stabilisce talune disposizioni transitorie sul sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))
Signor presidente,
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale sta elaborando una relazione su una proposta di regolamento della Commissione che stabilisce talune disposizioni transitorie sul sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio 2021 (2019/0254(COD)).
La commissione per i bilanci ha deciso di esprimere un parere sotto forma di lettera:
A. considerando che nel maggio-giugno 2018 la Commissione ha presentato una serie di proposte legislative settoriali e di bilancio in vista del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, comprendente nuovi regolamenti per la riforma del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
B. considerando che la riuscita della transizione verso la prossima generazione di programmi di spesa e di regimi di sostegno nell'ambito del periodo di programmazione finanziaria 2021-2027 dipenderà dalla tempestiva adozione della normativa d'insieme sul QFP, nonché degli atti di base per la riforma degli strumenti finanziari;
C. considerando che sono stati compiuti notevoli progressi nei negoziati legislativi tra il Consiglio e il Parlamento europeo sulla maggior parte della legislazione settoriale; che, tuttavia, i negoziati sulla riforma della politica agricola comune hanno subito gravi ritardi procedurali;
D. considerando che il Consiglio sembra stare compiendo progressi molto lenti verso un accordo sul pacchetto finanziario per il prossimo QFP;
E. considerando che i destinatari e i beneficiari finali dei finanziamenti dell'UE che mettono concretamente in atto le politiche e i programmi che ne sono alla base non dovrebbero essere danneggiati da ritardi legislativi e incertezze giuridiche;
F. considerando che, oltre ad una valida base giuridica, è necessario elaborare un certo numero di piani operativi e strategici ben prima del 1º gennaio 2021, in modo da poter avviare le nuove politiche;
G. considerando che, in tale contesto, il Parlamento europeo ha adottato il 10 ottobre 2019 una risoluzione dal titolo "Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini", nella quale chiede una rete di sicurezza intesa a proteggere i beneficiari dei programmi dell'UE e chiede alla Commissione di presentare un piano di emergenza per il QFP volto ad assicurare la continuità dei finanziamenti qualora si rendesse necessario prorogare il QFP in corso;
H. considerando che la continuazione del sostegno agli agricoltori nell'ambito dei regimi di pagamento diretto nel 2021 dovrebbe procedere senza incongruenze giuridiche; che sono necessarie modifiche per consentire l'applicazione della convergenza interna e la proroga del regime di pagamento unico per il 2021; che occorre aggiornare gli importi per il 2021 per diversi programmi;
I. considerando che, in mancanza di dotazioni nazionali ben definite oltre il 2020, gli Stati membri rischiano di non poter assumere nuovi impegni giuridici nel settore dello sviluppo rurale;
J. considerando che, in assenza di taluni adeguamenti tecnici, si verificherebbero incoerenze per quanto riguarda la riserva di crisi, i termini relativi all'estensione del programma di sviluppo rurale e le disposizioni in materia di prefinanziamenti;
riconoscendo i ritardi nelle procedure giuridiche e mirando a garantire una transizione fluida da un periodo di riferimento finanziario all'altro, e consapevole dei rischi per gli Stati membri e i beneficiari finali che potrebbero derivare dalle incertezze giuridiche, la commissione per i bilanci pertanto:
1. sostiene gli obiettivi del pacchetto transitorio proposto dalla Commissione, in particolare la continuità del sostegno della PAC a titolo di entrambi i pilastri nel 2021, conformemente alle norme vigenti in caso di ulteriori ritardi nei negoziati sul pacchetto di riforma agricola per il periodo 2021-2027
2. chiede una rapida adozione del regolamento transitorio;
3. chiede informazioni trasparenti e tempestive su eventuali conseguenti modifiche delle basi giuridiche della PAC aventi un impatto sulle procedure di bilancio annuali per il 2020 e oltre;
4. auspica che tali misure transitorie non pregiudichino e non comportino ulteriori ritardi nel processo legislativo settoriale verso la riforma della politica agricola comune.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.
f.to Johan Van Overtveldt
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE (28.4.2020)
destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))
Relatore per parere: Herbert Dorfmann
BREVE MOTIVAZIONE
Poiché il quadro legislativo che disciplina la politica agricola comune dopo il 2020 è ancora in fase di negoziazione è necessario, al fine di garantire un'agevole transizione, adottare misure transitorie che consentano di prorogare l'applicabilità dei regolamenti esistenti fino all'attuazione del nuovo sistema.
I regolamenti in vigore devono essere modificati, in particolare per includere gli importi/i massimali applicabili, che devono essere fissati per il nuovo QFP 2021-2027.
Poiché la proposta della Commissione prevede un periodo transitorio di un anno, il parere consente una proroga fino al 2022 qualora il nuovo regolamento sulla PAC non sia adottato entro il 30 ottobre 2020.
Per il FEASR, il periodo di notifica per gli Stati membri passa da 10 a 20 giorni. Per quanto riguarda i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, il periodo che deve essere stabilito nel programma di sviluppo rurale può durare quattro anni anziché tre.
Il parere rende possibile l'utilizzo degli stanziamenti del FEASR 2022-2027 per misure per cui sono già stati assunti impegni che prevedono pagamenti dopo il 31 dicembre 2021, qualora i fondi siano già esauriti (com'era previsto all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1310/2013). Poiché la dotazione del FEASR per il 2021 non sarà sufficiente da sola a finanziare gli impegni del periodo di programmazione 2014-2021 per i quali gli stanziamenti del FEASR sono stati interamente utilizzati, la Commissione dovrebbe poter riservare stanziamenti destinati al periodo di programmazione 2022-2027 per nuovi impegni, onde garantire la continuità degli impegni del periodo 2014-2021.
Si è tenuto conto della necessità di mantenere il bilancio POSEI al livello attuale per le regioni ultraperiferiche francesi, spagnole e portoghesi, nonché dell'aumento del massimale per la dotazione POSEI francese, che non aumenta il bilancio complessivo POSEI, né sottrae finanziamenti alle regioni ultraperiferiche spagnole e portoghesi.
Si è aggiunto l'adeguamento delle disposizioni dell'OCM riguardo all'estensione delle norme da parte delle organizzazioni interprofessionali nelle regioni ultraperiferiche. La deroga garantisce la conservazione della produzione, delle industrie e dei posti di lavoro locali in mercati estremamente limitati in termini di opportunità.
In linea con la posizione del Parlamento europeo sul QFP il parere mira a stabilire, nell'articolo relativo alla riserva per le crisi, che il capitale iniziale della riserva dovrebbe aggiungersi al bilancio della CAP e dovrebbe essere iscritto nella riserva all'inizio del periodo di programmazione. Inoltre, per non perdere tali fondi, la riforma del funzionamento della riserva dovrebbe essere anticipata onde consentire il riporto dei fondi non impegnati dal 2021 agli esercizi successivi.
Infine, la commissione ribadisce la posizione espressa dal PE nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul QFP.
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) La Commissione ha proposto di collegare la PAC all'efficacia dell'attuazione ("modello di attuazione"). Nell'ambito del nuovo quadro giuridico, l' |