RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012

10.6.2020 - (05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD)) - ***II

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatrice: Kateřina Konečná


Procedura : 2017/0121(COD)
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A9-0114/2020
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A9-0114/2020
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012

(05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05112/1/2020 – C9-0106/2020),

 visto il parere motivato inviato dal Senato polacco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018[1],

 visto il parere del Comitato delle regioni del 1° febbraio 2018[2],

 visto il parere della Commissione (COM(2020)0151),

 vista la sua posizione in prima lettura[3] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0278),

 visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

 visto l'articolo 67 del suo regolamento,

 vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A9‑0114/2020),

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


 

BREVE MOTIVAZIONE

1. Il mercato internazionale del trasporto di merci su strada

Nel settore del trasporto su strada le norme sociali dell'Unione dovrebbero contribuire a conseguire gli obiettivi politici di migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti, garantire una concorrenza più equa tra imprese di trasporto su strada e migliorare la sicurezza stradale per tutti gli utenti della strada.

Le principali norme sociali applicabili ai trasporti su strada comprendono disposizioni sull'organizzazione dell'orario di lavoro dei conducenti di cui alla direttiva 2002/15/CE[4], le norme minime per l'applicazione di cui alla direttiva 2006/22/CE, le norme in materia di periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo di cui al regolamento (CE) n. 561/2006[5] e le disposizioni in materia di distacco dei lavoratori di cui alla direttiva 96/71/CE[6] e alla direttiva 2014/67/UE[7]. Tali atti giuridici rientrano in un più ampio sforzo volto a migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti, garantire una concorrenza leale tra i trasportatori e migliorare la sicurezza sulle strade europee, nonché a garantire un equilibrio tra la protezione sociale dei conducenti e la libertà dei trasportatori di fornire servizi transfrontalieri.

 

2. La proposta della Commissione

Il 31 maggio 2017 la Commissione ha adottato il "Primo pacchetto sulla mobilità" allo scopo di assicurare la concorrenza leale, semplificare le norme esistenti, preservare il mercato interno dell'UE e garantire i diritti dei lavoratori del settore. Nell'ambito del primo pacchetto sulla mobilità, la Commissione ha proposto di stabilire norme specifiche per il distacco nel settore dei trasporti su strada.

 

La proposta della Commissione mira a garantire un'applicazione proporzionata e adeguata allo scopo delle norme in materia di distacco e a migliorare l'applicazione e rendere più strutturata ed efficiente la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

 

3. Negoziati interistituzionali

A seguito dell'adozione della posizione del Parlamento in prima lettura il 4 aprile 2019, da ottobre a dicembre 2019, sotto la Presidenza finlandese del Consiglio, hanno avuto luogo i negoziati interistituzionali (finalizzati al raggiungimento di un accordo rapido in seconda lettura). Dopo quattro cicli di triloghi, alcuni a livello congiunto, la squadra negoziale del Parlamento ha raggiunto un accordo provvisorio con la Presidenza del Consiglio nel corso dell'ultimo trilogo che ha avuto inizio l'11 dicembre 2019.

Il testo dell'accordo provvisorio è stato presentato alla commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) e confermato il 21 gennaio 2020. Sulla base di tale approvazione, nella sua lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER I), la presidente della commissione TRAN ha comunicato che avrebbe raccomandato all'Aula di approvare la posizione del Consiglio senza modifiche, a condizione che essa fosse conforme all'accordo provvisorio raggiunto dalle due istituzioni. In seguito alla verifica giuridico-linguistica, il 7 aprile 2020 il Consiglio ha adottato formalmente (mediante procedura scritta) la sua posizione conformemente all'accordo provvisorio.

 

4. Principali elementi dell'accordo

L'accordo generale che il Parlamento ha raggiunto con il Consiglio ha ulteriormente rafforzato la proposta al fine di garantire condizioni equilibrate per una concorrenza leale e un'applicazione rigorosa delle norme. In particolare, è stato ottenuto quanto di seguito illustrato.

Esenzioni dal regime di distacco per i lavoratori che effettuano trasporti internazionali su strada

Due elementi chiave dell'accordo riguardano l'introduzione di un'esenzione dalle norme generali in materia di distacco, in ragione dell'elevato grado di mobilità, e l'ambito di applicazione di tale esenzione.

Le esenzioni dalle norme in materia di distacco si riferiscono in particolare alle "operazioni di trasporto bilaterale" nel settore del trasporto sia di merci che di passeggeri, e comportano una flessibilità molto limitata per quanto riguarda le soste supplementari relative al trasporto. Si chiarisce altresì che il trasporto internazionale in transito attraverso il territorio di uno Stato membro non costituisce una situazione di distacco. Sono forniti inoltre chiarimenti in merito al trasporto combinato. Altre operazioni di trasporto, tra cui le operazioni di cabotaggio, costituiscono situazioni di distacco.

Sebbene il Consiglio abbia proposto di estendere ulteriormente l'esenzione alle operazioni di trasporto per proprio conto, il Parlamento ha difeso con successo la limitazione dell'esenzione alla situazione in cui esiste un contratto di servizi tra il datore di lavoro che invia il conducente e una parte che opera nello Stato membro ospitante.

È stato altresì chiarito che le presenze non continuative di un conducente in uno Stato membro ospitante non corrispondono a una situazione di distacco di lunga durata.

Operatori di paesi terzi

Il Consiglio ha accettato la posizione del Parlamento sui trasportatori di paesi terzi onde garantire che il rafforzamento delle norme in materia di distacco dei conducenti dell'UE non comporti un vantaggio competitivo per i trasportatori dei paesi terzi che hanno accesso al mercato dell'UE del trasporto su strada.

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 96/71/CE, le imprese stabilite in Stati al di fuori dell'UE non possono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro. È stato altresì confermato che tale principio dovrebbe applicarsi anche alle norme specifiche relative al distacco. Gli Stati membri devono inoltre rispettare l'obbligo di non discriminazione nei confronti delle imprese dell'Unione, anche al momento di concordare le condizioni per l'accesso al mercato dell'Unione nell'ambito della CEMT. L'Unione dovrebbe inoltre svolgere negoziati nell'ambito dell'accordo AERT al fine di allineare quest'ultimo con i nuovi strumenti di controllo (tachigrafi intelligenti).

Obblighi amministrativi per il distacco, il controllo e l'applicazione

I trasportatori avranno la possibilità, e l'obbligo, di utilizzare il sistema di informazione del mercato interno (IMI) della Commissione per l'invio delle dichiarazioni di distacco e delle informazioni richieste. Questa procedura armonizzata renderà superflui i sistemi di informazione nazionali autonomi.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di controllo, viene operata una distinzione tra controllo su strada e controllo dopo il distacco. Il contratto di lavoro e le buste paga del conducente possono essere richieste direttamente al trasportatore, dopo il distacco. Nella fase di controllo post-distacco, il sistema IMI sarà lo strumento di comunicazione centrale per il trasportatore e uno Stato membro ha l'opportunità di coinvolgere le parti sociali.

Il Consiglio ha accettato la richiesta del Parlamento di stabilire sanzioni contro la violazione delle norme della lex specialis e di sanzionare gli attori della catena logistica nel caso in cui siano a conoscenza delle infrazioni, o dovrebbero esserlo. Infine, il Consiglio ha accettato anche una disposizione relativa all'"applicazione intelligente", che obbliga gli Stati membri a inserire il controllo delle norme in materia di distacco nell'ambito di una strategia globale di controllo.

Trasparenza sulle condizioni di lavoro e di occupazione

Il Consiglio ha accolto la richiesta del Parlamento di istituire una norma speciale riguardante il dovere dello Stato membro ospitante di garantire la trasparenza delle condizioni di lavoro e di occupazione che applica, comprese quelle stabilite da taluni contratti collettivi.

Integrazione della direttiva 2002/15/CE nelle norme di applicazione della legislazione sociale

La direttiva 2006/22/CE ha introdotto norme dell'Unione per il controllo e l'applicazione delle norme relative ai periodi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo, nonché delle norme sui tachigrafi. Escludeva tuttavia dal suo ambito di applicazione la direttiva 2002/15/CE. L'accordo comprende diversi aspetti di tale direttiva, tra cui i sistemi di controllo nazionali, il numero minimo di controlli, i sistemi nazionali di classificazione del rischio o lo scambio di informazioni.

Revisione delle norme di applicazione della legislazione sociale

Sono state apportate due modifiche per migliorare il sistema di classificazione del rischio: in primo luogo, la Commissione introdurrà una formula comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese e, in secondo luogo, le informazioni nazionali sulla classificazione del rischio saranno messe a disposizione delle autorità di controllo in tutta l'UE, anche nell'ambito dei controlli su strada.

Poteri conferiti alla Commissione

L'accordo prevede due casi di conferimento del potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l'aggiornamento degli allegati e tre nuovi casi di conferimento del potere di adottare atti di esecuzione, ossia per una formula comune per calcolare il fattore di rischio, per un approccio comune per la registrazione e il controllo dei periodi di "altre mansioni" e per lo sviluppo delle funzionalità dello strumento di comunicazione IMI da utilizzare per le dichiarazioni di distacco.

Recepimento e riesame

È previsto che gli Stati membri recepiscano la direttiva entro 18 mesi dall'entrata in vigore. Per la fine del 2025 è prevista una valutazione della Commissione sull'applicazione della direttiva, in particolare delle disposizioni speciali relative ai conducenti distaccati.

5. Raccomandazione

La relatrice ritiene che il compromesso raggiunto rappresenti un risultato equilibrato. Dal momento che la posizione del Consiglio è conforme all'accordo provvisorio raggiunto durante i negoziati interistituzionali, la relatrice ne raccomanda l'approvazione senza modifiche.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada

Riferimenti

05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD)

Prima lettura del PE – Numero P

4.4.2019 T8-0339/2019

Proposta della Commissione

COM(2017)0278 - C8-0170/2017

Annuncio in Aula del ricevimento della posizione del Consiglio in prima lettura

17.4.2020

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

TRAN

17.4.2020

 

 

 

Relatori

 Nomina

Kateřina Konečná

10.7.2017

 

 

 

Esame in commissione

28.4.2020

 

 

 

Approvazione

8.6.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

19

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Leila Chaibi, Roman Haider, Henna Virkkunen

Deposito

10.6.2020

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

30

+

ECR

Peter Lundgren

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Henna Virkkunen, Benoît Lutgen, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Verts/ALE

Jakop G. Dalunde

 

19

-

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Marian‑Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Andris Ameriks, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Petar Vitanov

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

0

0

 

 

 

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2020
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