RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi
10.6.2020 - (05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD)) - ***II
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatrice: Henna Virkkunen
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi
(05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05114/1/2020 – C9-0104/2020),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni del 1° febbraio 2018[2],
– visto il parere della Commissione (COM(2020)0151),
– vista la sua posizione in prima lettura[3] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0277),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A9‑0115/2020),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
BREVE MOTIVAZIONE
1. Disposizioni in materia sociale nei trasporti internazionali su strada
Il settore dei trasporti su strada è una componente importante della politica comune dei trasporti, che dà lavoro a più di 11 milioni di persone e rappresenta quasi la metà del totale delle attività di trasporto merci nell'UE. Le disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada perseguono tre obiettivi complementari: 1) migliorare la sicurezza stradale, 2) impedire le distorsioni della concorrenza e 3) migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti.
Il regolamento (CE) n. 561/2006 stabilisce le norme applicabili in materia di periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada. Il processo di attuazione di tale regolamento ha messo in luce diverse sfide. Tra queste figurano pratiche divergenti in materia di applicazione delle norme nei diversi Stati membri dell'UE, la chiarezza del testo del regolamento, l'ampio potere discrezionale degli Stati membri e varie deroghe consentite dal regolamento. Queste sfide influenzano l'armonizzazione del trasporto stradale e la certezza del diritto, e limitano il conseguimento dell'obiettivo del regolamento.
Per affrontare tali sfide, il 31 maggio 2017 la Commissione ha adottato una serie di proposte legislative riguardanti gli aspetti sociali e del mercato interno del trasporto su strada nell'UE, nell'ambito del pacchetto "L'Europa in movimento" per una mobilità pulita, competitiva e interconnessa. Il pacchetto mira a garantire una concorrenza leale e a semplificare le norme esistenti, preservando nel contempo il mercato interno e garantendo i diritti dei lavoratori del settore stradale.
2. La proposta della Commissione
L'obiettivo generale della proposta di modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 relativo al tempo di guida e ai periodi di riposo e del regolamento (UE) n. 165/2014 relativo ai tachigrafi è quello di chiarire determinate disposizioni, adeguare alcune norme alle esigenze in evoluzione del settore e accelerare l'applicazione intelligente delle norme sociali nel settore dei trasporti su strada.
Per conseguire l'obiettivo generale la Commissione ha proposto tra l'altro quanto segue:
- consentire una maggiore flessibilità nell'organizzazione dei periodi di riposo settimanale dei conducenti, in modo che i conducenti possano usufruire di due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi in un periodo di quattro settimane e beneficiare di un periodo di riposo settimanale accumulato;
- chiarire che i conducenti non possono prendere un periodo di riposo settimanale di 45 o più ore in un veicolo e che il datore di lavoro è tenuto a fornire una sistemazione adeguata provvista di servizi igienici e attrezzature per il riposo al conducente che non sia in grado di prendere tali riposi settimanali in un luogo privato di sua scelta. Ciò era inteso a migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti e a garantire buone condizioni di riposo;
- obbligare le imprese di trasporto a organizzare il lavoro dei conducenti in modo tale che possano fare ritorno al loro domicilio per effettuare un riposo settimanale almeno una volta in tre settimane consecutive. Ciò era inteso a prevenire una situazione in cui i conducenti lavorano all'estero per lunghi periodi, senza la possibilità di rientrare a casa periodicamente;
- migliorare le funzionalità dei tachigrafi "intelligenti" in modo da poter registrare con maggiore precisione la posizione dei veicoli usati per operazioni di trasporto transfrontaliero, e aggiungere l'obbligo per i conducenti di registrare nel tachigrafo la posizione del loro veicolo dopo aver attraversato una frontiera, nel punto di sosta appropriato più vicino.
3. Negoziati interistituzionali
A seguito dell'adozione della posizione del Parlamento in prima lettura il 4 aprile 2019, da ottobre a dicembre 2019, sotto la Presidenza finlandese del Consiglio, hanno avuto luogo i negoziati interistituzionali (finalizzati al raggiungimento di un accordo rapido in seconda lettura). Dopo quattro cicli di triloghi, alcuni a livello congiunto, la squadra negoziale del Parlamento ha raggiunto un accordo provvisorio con la Presidenza del Consiglio nel corso dell'ultimo trilogo svoltosi l'11 e il 12 dicembre 2019.
Il testo dell'accordo provvisorio è stato presentato alla commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) e confermato il 21 gennaio 2020. Sulla base di tale approvazione, nella sua lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER I), la presidente della commissione TRAN ha comunicato che avrebbe raccomandato all'Aula di approvare la posizione del Consiglio senza modifiche, a condizione che essa fosse conforme all'accordo provvisorio raggiunto dalle due istituzioni. In seguito alla verifica giuridico-linguistica, il 7 aprile 2020 il Consiglio ha adottato formalmente (mediante procedura scritta) la sua posizione conformemente all'accordo provvisorio.
4. Principali elementi dell'accordo
L'accordo complessivo che il Parlamento europeo ha raggiunto con il Consiglio e la Commissione intende migliorare ulteriormente le attuali norme sociali e del mercato interno dell'UE per il trasporto su strada. In particolare, è stato ottenuto quanto segue:
- in merito all'organizzazione di periodi di riposo settimanali, l'accordo sostiene l'obiettivo della Commissione di prevedere un'ulteriore flessibilità per il trasporto di merci su lunghe distanze, garantendo nel contempo che i conducenti tornino regolarmente al loro domicilio per un lungo periodo di riposo. Questa possibilità è prevista in deroga alla norma attuale che consente di usufruire di un riposo settimanale ridotto ogni due settimane. Essa è limitata ai conducenti impegnati in trasporti internazionali di merci e nel rispetto di determinate condizioni, vale a dire che i due periodi di riposo ridotti consecutivi devono essere effettuati al di fuori dello Stato membro di stabilimento, i periodi di riposo ridotti consecutivi devono essere compensati prima del periodo di riposo regolare successivo e il conducente deve essere in grado di tornare a casa ogni 3 settimane;
- in merito al rientro periodico del conducente, l'accordo specifica che le imprese dovrebbero organizzare il lavoro dei conducenti in modo tale che siano in grado di ritornare alla sede di attività del datore di lavoro da cui essi dipendono o al loro luogo di residenza nell'arco di ciascun periodo di quattro settimane consecutive. Un considerando chiarisce che il conducente "è libero di scegliere dove trascorrere il suo periodo di riposo". L'intervallo è ridotto a tre settimane se il conducente ha usufruito di due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi. I conducenti internazionali potrebbero beneficiare di questa disposizione, in quanto contribuisce a prevenire una situazione in cui i conducenti lavorano all'estero per lunghi periodi, senza la possibilità di rientrare a casa dalle loro famiglie;
- una maggiore flessibilità è consentita con l'introduzione della possibilità di superare in circostanze eccezionali il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il luogo di residenza del conducente per effettuare un periodo di riposo settimanale. In base a tali circostanze eccezionali, il conducente può superare di un'ora al massimo o di due ore al massimo il periodo di guida se è stato osservato un'interruzione di 30 minuti prima del periodo di guida aggiuntivo. La flessibilità è inoltre rafforzata consentendo al conducente di utilizzare per i periodi di riposo settimanale le tratte effettuate su convoglio ferroviario o in nave traghetto della durata pari a otto o più ore, purché il conducente abbia accesso a una cabina letto;
- l'accordo sostiene il divieto di effettuare i periodi di riposo settimanale regolari a bordo del veicolo. Inoltre si spinge anche oltre sforzandosi di garantire per i conducenti appropriate condizioni di riposo e incaricando la Commissione di definire disposizioni dettagliate riguardanti le aree di parcheggio sicure, vale a dire il livello di servizio e la procedura per la certificazione di tali aree di parcheggio;
- un nuovo elemento è l'inclusione degli operatori di veicoli commerciali leggeri superiori alle 2,5 tonnellate nell'ambito di applicazione di tali regolamenti. Poiché tale requisito include solo i veicoli per uso professionale e che operano nel settore dei trasporti internazionali, esso si applicherebbe alle operazioni in cui è richiesta la parità di condizioni. Tale aspetto aumenterà ulteriormente la sicurezza stradale per questo tipo di veicoli utilizzati nei trasporti internazionali per conto terzi;
- al fine di conseguire un'applicazione efficace ed efficiente delle nuove norme in materia sociale e di mercato interno, l'accordo introduce una nuova generazione di tachigrafi "intelligenti" in modo da poter registrare con maggiore precisione la posizione dei veicoli usati per le operazioni di trasporto transfrontaliero, onde garantire la corretta applicazione delle nuove norme. L'accordo chiede altresì un calendario ambizioso ma realistico per l'introduzione di questa nuova tecnologia. Il calendario è fissato per i veicoli nuovi (due anni dalla data di adozione delle specifiche tecniche) e per la flotta esistente (ammodernamento di tutti i veicoli dotati di un tachigrafo diverso dal tachigrafo intelligente versione 1 entro tre anni dalla data di adozione delle specifiche tecniche; ammodernamento di tutti i veicoli dotati di un tachigrafo intelligente versione 1 entro quattro anni dalla data di adozione delle specifiche tecniche).
5. Raccomandazione
Poiché la posizione del Consiglio in prima lettura è conforme all'accordo provvisorio raggiunto durante i negoziati interistituzionali, la relatrice ne raccomanda l'approvazione senza modifiche.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e del regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi |
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Riferimenti |
05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD) |
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Prima lettura del PE – Numero P |
4.4.2019 T8-0340/2019 |
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Proposta della Commissione |
COM(2017)0277 - C8-0167/2017 |
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Annuncio in Aula del ricevimento della posizione del Consiglio in prima lettura |
17.4.2020 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 17.4.2020 |
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Relatori Nomina |
Henna Virkkunen 18.7.2019 |
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Relatori sostituiti |
Henna Virkkunen |
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Esame in commissione |
28.4.2020 |
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Approvazione |
8.6.2020 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
33 15 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Leila Chaibi, Roman Haider, Henna Virkkunen |
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Deposito |
10.6.2020 |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
33 |
+ |
ECR |
Peter Lundgren |
GUE/NGL |
Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura |
ID |
Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo |
NI |
Mario Furore |
PPE |
Benoît Lutgen, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi |
Renew |
José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet |
S&D |
Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Vera Tax |
Verts/ALE |
Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz |
15 |
- |
ECR |
Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski |
NI |
Dorian Rookmaker |
PPE |
Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Marian‑Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
S&D |
Andris Ameriks, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Petar Vitanov |
1 |
0 |
PPE |
Cláudia Monteiro de Aguiar |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti