RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada

10.6.2020 - (05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD)) - ***II

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Ismail Ertug


Procedura : 2017/0123(COD)
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A9-0116/2020
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada

(05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05115/1/2020 – C9-0105/2020),

 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018[1],

 visto il parere del Comitato delle regioni del 1° febbraio 2018[2],

 visto il parere della Commissione (COM(2020)0151),

 vista la sua posizione in prima lettura[3] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0281),

 visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

 visto l'articolo 67 del suo regolamento,

 vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0116/2020),

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 


BREVE MOTIVAZIONE

1. Il mercato internazionale del trasporto di merci

Il settore dei trasporti su strada riveste una notevole importanza, dà lavoro a più di 11 milioni di persone e rappresenta quasi l'80 % di tutte le attività di trasporto interno di merci nell'UE.

 

Attualmente sono in vigore due regolamenti dell'UE con l'obiettivo generale di sostenere il buon funzionamento, l'efficienza e la competitività del mercato unico del trasporto su strada:

 il regolamento (CE) n. 1071/2009 stabilisce le disposizioni che le imprese sono tenute a rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (passeggeri e merci);

 il regolamento (CE) n. 1072/2009 stabilisce le disposizioni che devono essere rispettate dalle imprese che intendono operare sul mercato internazionale del trasporto di merci su strada e sui mercati nazionali diversi dal proprio (cabotaggio).

 

Tuttavia, l'esperienza riguardo all'attuazione di tali regolamenti ha evidenziato che le differenze nell'interpretazione delle disposizioni, le incongruenze nell'esecuzione delle pratiche e la mancanza di cooperazione tra Stati membri hanno diminuito la loro efficacia e hanno creato incertezza giuridica e condizioni inique di concorrenza per gli operatori del settore dei trasportatori.

 

2. La proposta della Commissione

Il 31 maggio 2017 la Commissione ha adottato il "Primo pacchetto sulla mobilità" allo scopo di assicurare la concorrenza leale, semplificare le norme esistenti, preservare il mercato interno dell'UE e garantire i diritti dei lavoratori del settore. Nell'ambito del primo pacchetto sulla mobilità la Commissione ha proposto di modificare le disposizioni attuali che le imprese sono tenute a rispettare se intendono operare sul mercato internazionale del trasporto di merci su strada o sui mercati nazionali diversi dal proprio (cabotaggio).

 

La proposta introduce modifiche in quattro settori specifici: società di comodo, veicoli commerciali leggeri, cabotaggio e applicazione delle norme.

 

Al fine di eliminare il ricorso alle cosiddette società di comodo, ovvero alle "filiali fasulle" istituite in Stati membri dove i salari sono bassi al fine di sfruttare i differenziali salariali, la Commissione ha proposto di rafforzare i criteri in materia di stabilimento onde garantire che il trasportatore eserciti un'attività reale nello Stato membro di stabilimento.

 

Attualmente i veicoli commerciali leggeri (veicoli di peso inferiore alle 3,5 tonnellate) sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009. Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare talune disposizioni del regolamento ai veicoli commerciali leggeri stabiliti nel loro territorio, il che dà luogo ad un mosaico di requisiti in tutta l'UE. Poiché l'uso di veicoli commerciali leggeri è destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni, la Commissione ha proposto di sottoporre i veicoli commerciali leggeri ad alcune delle norme riguardanti l'accesso alla professione.

 

Il mercato del cabotaggio, il trasporto di merci all'interno di uno Stato membro da parte di un'impresa di trasporti stabilita in un altro Stato membro, è soggetto a restrizioni. Le attuali norme dell'UE consentono tre trasporti di cabotaggio entro sette giorni nell'ambito di una consegna internazionale. La Commissione ha proposto una nuova norma che prevede trasporti di cabotaggio illimitati entro cinque giorni nell'ambito di un trasporto internazionale.

 

Infine, la Commissione ha proposto diverse misure per affrontare l'eterogeneità dei livelli e dell'efficacia dei controlli e dell'applicazione delle norme tra gli Stati membri, compresa la fissazione di soglie annuali obbligatorie per i controlli sul cabotaggio e i controlli transfrontalieri concertati, migliorando la cooperazione tra gli Stati membri mediante norme sullo scambio di informazioni, consentendo la realizzazione di controlli mirati mediante l'attribuzione di un rating del rischio attraverso il registro europeo delle imprese di trasporto su strada, e incoraggiando ulteriormente l'uso del tachigrafo intelligente e dei documenti elettronici.

 

 

3. Negoziati interistituzionali

A seguito dell'adozione della posizione del Parlamento in prima lettura il 4 aprile 2019, da ottobre a dicembre 2019, sotto la Presidenza finlandese del Consiglio, hanno avuto luogo i negoziati interistituzionali (finalizzati al raggiungimento di un accordo rapido in seconda lettura). Dopo quattro cicli di triloghi, alcuni a livello congiunto, la squadra negoziale del Parlamento ha raggiunto un accordo provvisorio con la Presidenza del Consiglio nel corso dell'ultimo trilogo che ha avuto inizio l'11 dicembre 2019.

Il testo dell'accordo provvisorio è stato presentato alla commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) e confermato il 21 gennaio 2020. Sulla base di tale approvazione, nella sua lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER I), la presidente della commissione TRAN ha comunicato che avrebbe raccomandato all'Aula di approvare la posizione del Consiglio senza modifiche, a condizione che essa fosse conforme all'accordo provvisorio raggiunto dalle due istituzioni. In seguito alla verifica giuridico-linguistica, il 7 aprile 2020 il Consiglio ha adottato formalmente (mediante procedura scritta) la sua posizione conformemente all'accordo provvisorio.

 

 

4. Principali elementi dell'accordo

L'accordo generale che il Parlamento ha raggiunto con il Consiglio ha ulteriormente rafforzato la proposta al fine di garantire condizioni equilibrate per una concorrenza leale e un'applicazione rigorosa delle norme. In particolare, è stato ottenuto quanto segue:

 al fine di migliorare la lotta alle società di comodo sono state rafforzate e chiarite le disposizioni relative all'esistenza di una sede effettiva e stabile di una vera presenza commerciale, in modo da poter dimostrare un legame reale con lo Stato membro di stabilimento. Ciò comprende prescrizioni connesse alla presenza di veicoli utilizzati dal trasportatore nello Stato membro di stabilimento (una volta ogni 8 settimane) e alla normale sede di servizio dei conducenti;

 inclusione dei veicoli commerciali leggeri: al fine di ridurre gli oneri amministrativi sono esclusi dall'ambito di applicazione i veicoli commerciali leggeri che effettuano soltanto trasporti nazionali e i veicoli commerciali leggeri di piccolissime dimensioni (inferiori alle 2,5 tonnellate). D'altro canto, i veicoli commerciali leggeri che rientrano nell'ambito di applicazione dovrebbero seguire norme simili a quelle dei veicoli pesanti al fine di garantire una concorrenza leale;

 sebbene l'attuale regime applicabile al cabotaggio sia stato mantenuto, al fine di combattere il cabotaggio sistematico, che conduce al fenomeno del nomadismo dei conducenti e al dumping sociale, è stato introdotto un periodo di "incompatibilità" di 4 giorni durante il quale non sono consentite ulteriori operazioni di cabotaggio nello Stato membro in questione. Inoltre è stato affrontato il problema dell'eventuale abuso della direttiva sui trasporti combinati da parte di alcune imprese di trasporto per eludere le norme in materia di cabotaggio;

 al fine di rafforzare e semplificare ulteriormente l'applicazione delle norme, sono state convenute disposizioni specifiche per rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, raccogliere dati più pertinenti sulle imprese di trasporto nei registri elettronici nazionali e per consentire un accesso più facile a tali dati durante i controlli stradali, verificare con maggiore regolarità se le prescrizioni in materia di licenze sono rispettate, anche tramite ispezioni in loco, e concentrare la scarsa capacità di applicazione delle norme a livello nazionale nell'ambito delle imprese ad alto rischio;

 l'introduzione di una responsabilità condivisa nella catena di fornitura al fine di accrescere la responsabilità dei soggetti a monte della catena di fornitura (speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti) per garantire che i servizi di trasporto che commissionano non violino la legge;

 chiarire ulteriormente le norme per migliorare la parità di condizioni e la concorrenza leale nel settore, tenendo conto anche del miglioramento tecnologico e della digitalizzazione dei trasporti.

 

5. Raccomandazione

Dal momento che la posizione del Consiglio è conforme all'accordo provvisorio raggiunto durante i negoziati interistituzionali, il relatore ne raccomanda l'approvazione senza modifiche.

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Modifica dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all’evoluzione del settore

Riferimenti

05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD)

Prima lettura del PE – Numero P

4.4.2019 T8-0341/2019

Proposta della Commissione

COM(2017)0281 - C8-0169/2017

Annuncio in Aula del ricevimento della posizione del Consiglio in prima lettura

17.4.2020

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

TRAN

17.4.2020

 

 

 

Relatori

 Nomina

Ismail Ertug

12.7.2017

 

 

 

Esame in commissione

28.4.2020

 

 

 

Approvazione

8.6.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

16

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Leila Chaibi, Roman Haider, Henna Virkkunen

Deposito

10.6.2020

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

33

+

ECR

Peter Lundgren

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Benoît Lutgen, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

16

-

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Dorian Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Andris Ameriks, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Petar Vitanov

 

0

0

 

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2020
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