RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta
15.7.2020 - (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)) - ***I
Commissione per lo sviluppo regionale
Relatore: Manolis Kefalogiannis
Relatori per parere (*):
Siegfried Mureşan, commissione per i bilanci
Henrike Hahn, commissione per i problemi economici e monetari
Mounir Satouri, commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Alexandr Vondra, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Jerzy Buzek, commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
(*) (Commissioni associate – articolo 57 del regolamento)
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- 094-094/REV1 (PDF - 95 KB)
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- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– viste la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0022) e la proposta modificata (COM(2020)0460),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0007/2020),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– previa consultazione della Corte dei conti,
– previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0135/2020),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo"11 e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile12, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi economici e sociali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti. |
(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, che limita l'aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5°C, nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il pilastro europeo dei diritti sociali, concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo"11 e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile12, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi economici, sociali e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti, tenendo conto dell'impatto della pandemia di COVID-19. |
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11 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019. |
11 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019. |
12 COM(2020) 21 del 14.1.2020. |
12 COM(2020) 21 del 14.1.2020. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) La transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Anche se la lotta ai cambiamenti climatici e il degrado ambientale apporterà vantaggi a tutti nel lungo termine (creando però nel medio termine sia opportunità che sfide), il punto di partenza della transizione non è lo stesso per tutte le regioni o tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione. Alcuni sono in posizione più avanzata rispetto ad altri, in quanto la transizione comporta effetti sociali ed economici di portata maggiore per le regioni che dipendono fortemente dai combustibili fossili (specialmente carbone, lignite, torba e scisto bituminoso) o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra. Tale situazione crea non solo il rischio che la transizione dell'Unione avvenga a velocità diverse per quanto riguarda l'azione per il clima, ma anche quello di aggravare le disparità tra le regioni, a scapito degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale. |
(2) La transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Anche se la lotta ai cambiamenti climatici e il degrado ambientale apporterà vantaggi a tutti nel lungo termine (creando però nel medio termine sia opportunità che sfide), il punto di partenza della transizione non è lo stesso per tutte le regioni o tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione. Alcuni sono in posizione più avanzata rispetto ad altri, in quanto la transizione comporta effetti sociali, economici e ambientali di portata maggiore per le regioni che dipendono fortemente dai combustibili fossili (specialmente carbone, lignite, torba per uso energetico e scisto bituminoso) o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra. Tale situazione crea non solo il rischio che la transizione dell'Unione avvenga a velocità diverse per quanto riguarda l'azione per il clima, ma anche quello di aggravare le disparità tra le regioni, segnatamente quelle ultraperiferiche e le zone remote, insulari e geograficamente svantaggiate, nonché in quelle afflitte da problemi di spopolamento, a scapito degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa e socialmente accettabile per tutti. Pertanto sia l'Unione che gli Stati membri devono tenerne presenti le implicazioni economiche e sociali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo. |
(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa, inclusiva e socialmente accettabile per tutti. Pertanto l'Unione, gli Stati membri e le loro regioni devono tenerne presenti le implicazioni economiche, sociali e ambientali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo per assicurare che nessuno sia lasciato indietro. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali ed economiche della transizione verso la neutralità climatica dell'UE. |
(4) Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali, economiche e ambientali, in particolare per i lavoratori colpiti dal processo della transizione verso la neutralità climatica dell'UE entro il 2050, promovendo un'economia sostenibile, posti di lavoro verdi e la salute pubblica. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato. |
(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è attenuare e compensare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti e promovendo una transizione socioeconomica equilibrata che contrasti la precarietà sociale e l'instabilità del contesto economico. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale attraverso la rigenerazione del patrimonio naturale e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione e sul tenore di vita. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite dal FESR e dal FES+ contribuiranno pienamente al conseguimento di tale obiettivo. |
(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima e l'ambiente. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 30 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite su base volontaria dal FESR e dal FES+ potrebbero contribuire pienamente al conseguimento di tale obiettivo. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione. |
(7) Le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione. L'istituzione del Fondo non dovrebbe comportare tagli agli altri fondi di coesione né trasferimenti obbligatori dagli stessi. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe tenere conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica. |
(8) La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti, o che lo sono stati fino a poco tempo fa, dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe incentrarsi sui territori più colpiti e tenere conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica, prestando particolare attenzione alle regioni meno sviluppate, alle regioni ultraperiferiche, montane, insulari, scarsamente popolate, rurali, remote e geograficamente svantaggiate, la cui esigua popolazione rende più difficile attuare la transizione energetica verso la neutralità climatica, e tenendo conto della posizione di partenza di ciascuno Stato membro. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Al fine di stabilire l'opportuno quadro finanziario per il Fondo, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per ogni Stato membro nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", sulla base di criteri obiettivi. |
(9) Al fine di stabilire l'opportuno quadro finanziario per il Fondo, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per ogni Stato membro nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", sulla base di criteri obiettivi. É opportuno che gli Stati membri provvedano affinché i comuni e le città abbiano accesso diretto alle risorse del Fondo, che dovrebbero essere rese disponibili in base alle loro necessità oggettive. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono le economie locali e sono sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 205013, pur tutelando e rafforzando l'occupazione ed evitando il degrado ambientale. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione e della connettività, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo. |
(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto degli impegni dell'Unione in materia sociale, di clima e ambiente, come pure delle sue priorità. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono i singoli individui, le comunità e le economie locali e sono sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal europeo e del pilastro europeo dei diritti sociali. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla graduale e piena transizione verso un'economia sostenibile, climaticamente neutra, disinquinata e circolare. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 205013, pur tutelando e rafforzando l'occupazione qualificata ed evitando il degrado ambientale. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione, della connettività e della mobilità intelligente e sostenibile, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo, tenendo conto delle caratteristiche economiche, sociali ed energetiche di ogni Stato membro. Sostenendo le attività che riguardano il patrimonio minerario è opportuno altresì riconoscere l'importanza della cultura, dell'istruzione e dello sviluppo delle comunità per il processo di transizione. |
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13 Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final]. |
13 Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final]. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione. |
(11) Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze, la riqualificazione e la formazione professionale dei lavoratori interessati e delle persone in cerca di lavoro, soprattutto le donne, al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali e ad acquisire nuove qualifiche adatte all'economia verde, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione. La promozione della coesione sociale dovrebbe essere un principio guida per la prestazione di assistenza nell'ambito del Fondo. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Al fine di potenziare la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE. |
(12) Al fine di potenziare la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e se comportano la creazione e la conservazione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, essere sostenibili e, se del caso, essere in linea con il principio "chi inquina paga" e con il principio "l'efficienza energetica al primo posto". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE. |
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14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32). |
14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32). |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 bis) Il sostegno agli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI attraverso il Fondo dovrebbe essere limitato alle regioni meno sviluppate e alle regioni in transizione di cui all'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento n. …/… [CPR]. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo dovrebbero essere integrate da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta. |
(13) Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo potrebbero essere integrate su base volontaria da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'efficace attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati. |
(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'efficace e misurabile attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, nell'ambito del dialogo sociale e in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, conformemente al principio di partenariato di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR] e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima ed eventualmente spingendosi oltre questi ultimi. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per realizzare un'economia climaticamente neutra, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide e le esigenze di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione. |
(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per raggiungere i traguardi climatici dell'Unione per il 2030 e realizzare un'economia climaticamente neutra entro il 2050, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra, mantenendo e ampliando al contempo le opportunità di occupazione nei territori interessati al fine di evitare l'esclusione sociale. È opportuno prendere in considerazione fattori aggravanti quali i tassi di disoccupazione e la tendenza allo spopolamento. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide, le esigenze e le opportunità di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal europeo. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno a territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. I motivi principali di tale situazione consistono da un lato nel divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e nel ritardo delle regioni meno favorite e nei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
(19) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno alla popolazione, all'economia e all'ambiente dei territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. I motivi principali di tale situazione consistono da un lato nel divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e nel ritardo delle regioni meno favorite e nei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente e assicuri il rispetto di norme sociali e ambientali rigorose e la promozione della partecipazione dei lavoratori. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno ai territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050. |
1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno alla popolazione, all'economia e all'ambiente dei territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso il raggiungimento dei traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di "consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra". |
In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di "consentire alle regioni, alle persone, alle imprese e ad altri portatori di interessi di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 e verso il raggiungimento degli obiettivi intermedi per il 2030, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 11 270 459 000 EUR a prezzi correnti e possono essere integrate, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile. |
2. Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 25 358 532 750 EUR a prezzi 2018 ("importo principale") e non derivano dal trasferimento di risorse da altri fondi coperti dal regolamento (UE) .../... [nuovo CPR]. L'importo principale può essere integrato, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 3 bis – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La ripartizione annuale tra Stati membri dell'importo di cui al paragrafo 1 è stabilita nella decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo la metodologia di cui all'allegato I. |
3. Su richiesta di uno Stato membro, l'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è messo a disposizione anche per gli anni 2025-2027. Per ciascun periodo, le rispettive ripartizioni annuali tra Stati membri dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono stabilite nella decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo la metodologia di cui all'allegato I. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 3 ter |
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Meccanismo di ricompensa ecologica |
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Il 18 % del totale degli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 3 bis, paragrafo 1, primo comma, è assegnato in funzione della velocità con cui gli Stati membri riducono le emissioni di gas a effetto serra, diviso per il loro RNL medio più recente. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 3 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 3 quater |
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Dotazioni specifiche per le regioni ultraperiferiche e le isole |
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L'1 % del totale degli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 3 bis, paragrafo 1, primo comma, costituisce una dotazione specifica per le isole, e l'1 % costituisce una dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE; dette dotazioni sono assegnate agli Stati membri interessati. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le start-up, finalizzati alla diversificazione e alla riconversione economica; |
a) investimenti produttivi e sostenibili nelle microimprese e PMI, tra cui le start-up e il turismo sostenibile, finalizzati alla creazione di posti di lavoro, alla modernizzazione, alla diversificazione e alla riconversione economica; |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza; |
b) investimenti nella creazione di nuove imprese e nello sviluppo di quelle esistenti, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza, finalizzati alla creazione di posti di lavoro; |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) investimenti in infrastrutture sociali finalizzati alla creazione di posti di lavoro e alla diversificazione economica; |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) investimenti in attività di ricerca e innovazione e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate; |
c) investimenti in attività di ricerca e innovazione, anche nelle università e negli istituti pubblici di ricerca, e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate e pronte per il mercato; |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
d) investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica e nell'energia rinnovabile; |
d) investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili e i relativi sistemi, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica, nelle tecnologie di stoccaggio dell'energia e nell'energia rinnovabile sostenibile, laddove tali investimenti comportino la creazione di posti di lavoro o il mantenimento di posti di lavoro sostenibili su vasta scala; |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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d bis) investimenti nella mobilità intelligente e sostenibile e nelle infrastrutture di trasporto rispettose dell'ambiente; |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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d ter) investimenti in progetti di lotta alla povertà energetica, in particolare nel campo dell'edilizia sociale, e di promozione dell'efficienza energetica, di un approccio climaticamente neutro e del teleriscaldamento a basse emissioni nelle regioni più colpite; |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
e) investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale; |
e) investimenti nella digitalizzazione, nell'innovazione e nella connettività digitali, compresa l'agricoltura digitale e di precisione; |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
f) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni; |
f) investimenti nelle infrastrutture verdi e nella bonifica e decontaminazione di siti e aree dismesse e progetti di conversione laddove non sia possibile applicare il principio "chi inquina paga"; |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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g bis) creazione e sviluppo di servizi sociali e pubblici di interesse generale; |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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g ter) investimenti nella cultura, nell'istruzione e nello sviluppo delle comunità, compresa la valorizzazione del patrimonio minerario tangibile e intangibile e dei centri comunitari; |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
h) miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori; |
h) miglioramento delle competenze, riqualificazione professionale e formazione dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro; |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
i) assistenza nella ricerca di lavoro; |
i) assistenza nella ricerca di lavoro, sostegno all'invecchiamento attivo e sostegno al reddito per i lavoratori che sono in transizione da un lavoro all'altro; |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j
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Testo della Commissione |
Emendamento |
j) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro; |
j) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro, in particolare le donne, i disabili e i gruppi vulnerabili; |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il Fondo può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta. |
Il Fondo può inoltre, nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione di cui all'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento n. .../... [nuovo CPR], sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta, al fine di creare nuovi posti di lavoro, se rispettano gli obiettivi sociali legati alla creazione di posti di lavoro, la parità di genere, la parità di retribuzione e gli obiettivi ambientali e se agevolano la transizione verso un'economia climaticamente neutra senza sostenere la delocalizzazione, conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. .../... [nuovo CPR]. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il Fondo può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera i). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta. |
Il Fondo può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera i), del presente regolamento e rispettino le altre condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo. Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione16; |
c) le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione16, tranne nei casi in cui le difficoltà derivano dal processo di transizione energetica o nel caso in cui le difficoltà sono iniziate dopo il 15 febbraio 2020 e sono imputabili alla crisi della COVID-19; |
__________________ |
__________________ |
16 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). |
16 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili; |
d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, a meno che non risultino compatibili con il comma 1 bis; |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
e) gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui esistono almeno due reti a banda larga di categoria equivalente. |
e) gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui il mercato fornisce alla clientela soluzioni equivalenti a condizioni concorrenziali; |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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e bis) gli investimenti in imprese diverse dalle PMI che comportano il trasferimento di posti di lavoro e processi produttivi da uno Stato membro a un altro o verso un paese terzo; |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera e ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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e ter) le operazioni in una regione NUTS 2 in cui, nel periodo coperto dal programma, sia prevista l'apertura di una nuova miniera di carbone, lignite, scisto bituminoso o di un sito di estrazione della torba oppure la riapertura di una miniera di carbone, lignite, scisto bituminoso o di un sito di estrazione della torba temporaneamente dismessi. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), per le regioni che dipendono fortemente dall'estrazione e dalla combustione di carbone, lignite, scisto bituminoso o torba, la Commissione può approvare piani territoriali per una transizione giusta che comprendono investimenti in attività connesse al gas naturale, posto che tali attività siano da considerarsi ecosostenibili a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/... [Tassonomia] e soddisfino le seguenti condizioni cumulative: |
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a) sono utilizzate come tecnologia ponte in sostituzione del carbone, della lignite, della torba o dello scisto bituminoso; |
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b) rientrano nei limiti della disponibilità sostenibile o sono compatibili con l'utilizzo di idrogeno pulito, biogas e biometano; |
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c) contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'Unione in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, accelerando la progressiva eliminazione totale di carbone, lignite, torba o scisto bituminoso; |
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d) realizzano riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra e dell'inquinamento atmosferico e aumentano l'efficienza energetica; |
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e) contribuiscono ad affrontare la povertà energetica; |
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f) non ostacolano lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nei territori interessati e sono compatibili e in sinergia con un successivo utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. |
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In casi debitamente giustificati, la Commissione può altresì approvare investimenti in attività che non rispettano i criteri dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/... [Tassonomia] qualora esse soddisfino tutte le altre condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo e lo Stato membro sia in grado di giustificare, nel piano territoriale per una transizione giusta, la necessità di sostenere tali attività e dimostri la coerenza delle stesse con gli obiettivi e la legislazione dell'Unione in materia di energia e di clima, nonché con il proprio piano nazionale per l'energia e il clima. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le risorse del Fondo sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 7 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di un programma. |
Le risorse del Fondo sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori o le attività economiche interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 7 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di un programma. |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato. |
A meno che non giustifichi debitamente il rifiuto della sua approvazione, la Commissione approva un programma se i territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicati nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, sono debitamente individuati e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato, con gli obiettivi di neutralità climatica per il 2050, con le tappe intermedie per il 2030 e con il pilastro europeo dei diritti sociali. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e dalle risorse trasferite in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al Fondo è pari ad almeno una volta e mezzo l'importo del sostegno del Fondo a tale priorità, ad esclusione delle risorse di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, ma non supera il triplo di detto importo. |
2. La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri. Tali risorse possono essere integrate dalle risorse trasferite su base volontaria in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ da trasferire alla priorità del Fondo non è superiore a una volta e mezzo l'importo del sostegno del Fondo a tale priorità. Le risorse trasferite dal FESR e dal FSE+ mantengono i loro obiettivi originari e sono incluse nei livelli di concentrazione tematica del FESR e del FSE+. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il Fondo è concepito per le comunità più vulnerabili all'interno di ciascuna regione e, pertanto, i progetti ammissibili finanziati nell'ambito del Fondo che contribuiscono all'obiettivo specifico di cui all'articolo 2 beneficiano di un cofinanziamento fino all'85 % dei costi pertinenti. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di livello NUTS 3") definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione17, o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra. |
1. Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità locali e regionali pertinenti dei territori interessati e conformemente al principio di partenariato stabilito all'articolo 6 del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR] e, se del caso, con l'assistenza della BEI e del FEI, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di livello NUTS 3") definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione17, o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra. |
__________________ |
__________________ |
17 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1). |
17 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1). |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso un'economia climaticamente neutra, compreso un calendario delle fasi principali della transizione che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale per l'energia e il clima ("PNEC"); |
a) descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e un'economia climaticamente neutra entro il 2050, compreso un calendario delle fasi principali della transizione che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale per l'energia e il clima ("PNEC"); |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a), cui va fornito il sostegno del Fondo in conformità al paragrafo 1; |
b) giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a), cui va fornito il sostegno del Fondo in conformità al paragrafo 1, corredata da indicatori quali il tasso di disoccupazione e il tasso di spopolamento; |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori; |
c) valutazione d'impatto delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, del potenziale impatto sulle entrate pubbliche, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori e delle sfide riguardanti la povertà energetica; |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
d) descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte agli effetti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra; |
d) descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte agli effetti sociali, demografici, economici, sanitari e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra; |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
e) valutazione della sua coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali o territoriali; |
e) valutazione della sua coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali o territoriali, se del caso; |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
h) se viene fornito sostegno a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI, l'elenco esaustivo di tali operazioni e imprese e la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati; |
h) se viene fornito sostegno a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI, l'elenco indicativo di tali operazioni e imprese e la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati; |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. |
3. La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e, se del caso, della BEI e del FEI. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi. I target finali non sono soggetti a revisione una volta che una richiesta di modifica del programma, presentata a norma dell'articolo [14, paragrafo 2),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] sia stata approvata dalla Commissione. |
2. Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione, se sulla base dell'esame della relazione finale in materia di performance del programma conclude che non è stato raggiunto almeno il 65 % del target finale stabilito per uno o più indicatori di output o di risultato per le risorse del Fondo, può operare rettifiche finanziarie a norma dell'articolo [98] del regolamento (UE) [nuovo CPR] riducendo il sostegno del Fondo alla priorità in questione per rispecchiare l'effettivo conseguimento. |
La Commissione, sulla base dell'esame della relazione finale in materia di performance del programma, può operare rettifiche finanziarie conformemente al regolamento (UE) [nuovo CPR]. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 10 bis |
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Disposizioni transitorie |
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Gli Stati membri beneficiano di un periodo transitorio fino al ... [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] per la preparazione e l'adozione dei piani territoriali per una transizione giusta. Tutti gli Stati membri sono pienamente ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento durante tale periodo di transizione, che non viene preso in considerazione dalla Commissione in sede di esame di una decisione in materia di disimpegno o perdita di finanziamento. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 10 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 10 ter |
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Riesame |
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Al più tardi entro la fine del riesame intermedio del prossimo quadro finanziario pluriennale, la Commissione riesamina l'attuazione del Fondo e valuta l'opportunità di modificare il suo ambito di applicazione in linea con le eventuali modifiche del regolamento 2020/... [regolamento in materia di tassonomia], con gli obiettivi climatici dell'Unione quali definiti dal regolamento (UE) 2020/... [legge europea sul clima] e con l'evoluzione dell'attuazione del piano d'azione sulla finanza sostenibile. Su tale base, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di proposte legislative. |
MOTIVAZIONE
A. Introduzione
Nell'ambito delle proposte legislative che disciplinano l'uso dei finanziamenti della politica di coesione per il periodo 2021-2027, uno dei principali obiettivi di riferimento per gli investimenti dell'UE sarà la realizzazione di "un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi". Ciò è quanto occorre per attuare l'accordo di Parigi. Inoltre, si prevede di destinare il 25 % della spesa totale del QFP ad attività connesse al clima.
Il Green Deal europeo rafforza ulteriormente l'impegno dell'UE per un futuro più verde, definendo una nuova politica di crescita per l'Europa con l'ambizioso obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Tale obiettivo è stato approvato dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2019.
Lungo il percorso verso un'economia verde e la neutralità climatica persistono tuttavia particolari difficoltà cui dobbiamo far fronte con urgenza. Vi sono, ad esempio, molte regioni ancora dipendenti dai carburanti fossili o da processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra. La transizione di tali regioni verso un'economia climaticamente neutra rappresenta pertanto una sfida enorme. Le attività economiche caratterizzate da un'alta intensità di emissioni di gas a effetto serra o basate sulla produzione e sull'uso di combustibili fossili, quali carbone e lignite, dovranno necessariamente diminuire sia in termini di produzione economica che di livelli di occupazione. Altri settori caratterizzati da elevati livelli di emissioni di gas a effetto serra dovranno abbandonare i processi ad alta intensità di carbonio: occorrerà una trasformazione. Dovranno inoltre trasformarsi, o potrebbero scomparire, anche un certo numero di posti di lavoro che dipendono indirettamente dalle summenzionate attività. Tali cambiamenti avranno tutti un impatto diretto sulla vita delle persone e condurranno inevitabilmente a un'ampia gamma di sfide sociali.
Il relatore accoglie pertanto con particolare favore il fatto che la Commissione, attraverso la presentazione di un nuovo progetto di regolamento distinto per l'istituzione di un Fondo per una transizione giusta nel periodo di finanziamento successivo al 2020, abbia rivolto la sua attenzione a tali sfide di carattere sociale, economico e ambientale e abbia segnalato l'importanza di una risposta comune dell'UE alla necessità di una transizione giusta.
Il relatore è tuttavia del parere che tale proposta, che costituisce la prima proposta legislativa per l'attuazione delle priorità definite nel Green Deal europeo ed è parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile, necessiti ancora di modifiche, integrazioni e adeguamenti. Il relatore è particolarmente preoccupato per l'impatto socioeconomico del processo di transizione verso un'economia climaticamente neutrale e ritiene fermamente che l'UE debba conseguire tale transizione evitando un ulteriore aumento delle disparità tra le regioni e senza lasciare indietro nessuno.
B. Struttura del meccanismo per una transizione giusta
Il relatore plaude alla struttura a tre pilastri del meccanismo per una transizione giusta, la quale consiste nel Fondo per una transizione giusta, nel regime per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU e nello strumento di prestito per il settore pubblico del Gruppo BEI. Il Fondo per una transizione giusta sarà utilizzato principalmente per concedere sovvenzioni e sarà incentrato sulla diversificazione economica e sulla riqualificazione professionale nonché sull'inclusione attiva dei lavoratori e delle persone in cerca di occupazione, mentre gli altri due pilastri opereranno rispettivamente attirando investimenti privati e mobilitando finanziamenti pubblici.
Inoltre, il relatore sottolinea il fatto che il Fondo per una transizione giusta è attuato in regime di gestione concorrente, in stretta collaborazione con le autorità nazionali, regionali e locali e con le parti interessate, in quanto ciò garantisce la titolarità della strategia di transizione. Anche il rispetto del principio di partenariato riveste un'importanza fondamentale, in quanto garantisce che le parti economiche e sociali siano consultate in merito alle tematiche relative a programmazione ed attuazione.
C. Ambito di applicazione del sostegno
Il relatore si compiace del fatto che il Fondo per una transizione giusta (JTF) sosterrà le attività nell'ambito della diversificazione economica, della riqualificazione dei lavoratori e del risanamento ambientale. Si tratta di un'ampia gamma di attività, che comprende investimenti nei seguenti settori: PMI, R&I, tecnologia e infrastrutture connesse all'energia, digitalizzazione, rigenerazione, economia circolare, miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori, assistenza e inclusione delle persone in cerca di un'occupazione. Tuttavia, l'elenco delle attività dovrebbe avere una portata ancora più ampia per consentire alle regioni, alle persone, alle imprese e ad altre parti interessate di affrontare efficacemente le conseguenze sociali, occupazionali, economiche e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra.
Il relatore auspica che siano esclusi dai finanziamenti del Fondo gli investimenti in imprese diverse dalle PMI, nel caso in cui i posti di lavoro e i processi produttivi siano trasferiti da uno Stato membro a un altro o a un paese terzo. Inoltre, il relatore è favorevole a escludere dai finanziamenti gli investimenti connessi ai combustibili fossili, ma ritiene che gli investimenti in attività connesse al gas naturale, in particolare, debbano essere ammissibili al finanziamento a determinate condizioni rigorose.
D. Bilancio
Il relatore plaude al fatto che il JTF proposto promuoverà la transizione energetica e sosterrà una gamma molto più ampia di attività incluse in tre grandi categorie: sostegno sociale, rivitalizzazione economica e ripristino del territorio. Il relatore accoglie inoltre con favore la proposta della Commissione modificata, che presenta un bilancio notevolmente più elevato e risorse aggiuntive a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa. Tuttavia, poiché gli ambiziosi obiettivi politici dell'UE possono essere conseguiti soltanto attraverso un bilancio ambizioso, sono necessarie risorse ancora maggiori, che non dovrebbero compromettere il finanziamento degli altri fondi di coesione. Inoltre, le risorse del Fondo potrebbero essere integrate da trasferimenti dal FESR e dal FSE+ su base volontaria.
Il relatore ritiene inoltre che dovrebbero essere premiati gli sforzi supplementari profusi dagli Stati membri in vista di una riduzione delle emissioni oltre l'obiettivo previsto. Sostiene pertanto l'introduzione di incentivi quali il meccanismo di ricompensa ecologica, che premiano con dotazioni aggiuntive gli Stati membri che riducono più rapidamente le loro emissioni di gas a effetto serra. Secondo il relatore si dovrebbe inoltre rivolgere un'attenzione particolare alle isole e alle regioni ultraperiferiche, garantendo una dotazione speciale a loro favore.
E. Conclusione
La presente relazione è il risultato di intense discussioni e rappresenta un compromesso. In particolare, il relatore desidera ringraziare i relatori ombra degli altri gruppi politici, nonché i relatori per parere delle cinque commissioni associate e delle altre due commissioni competenti per parere. Il relatore attende ora con interesse gli intensi negoziati interistituzionali che si svolgeranno a seguito della pausa estiva.
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI (26.6.2020)
destinato alla commissione per lo sviluppo regionale
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))
Relatore per parere (*): Siegfried Mureşan
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento
BREVE MOTIVAZIONE
Il relatore sostiene pienamente il Fondo per una transizione giusta, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie.[1]
In detta risoluzione, il Parlamento "invita la Commissione a garantire che il prossimo QFP sia pienamente conforme all'accordo di Parigi e sottolinea l'urgente necessità di un ulteriore salto di qualità riguardo agli sforzi politici e finanziari per raggiungere i suoi obiettivi, nonché di una transizione equa verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio basata sui più alti criteri in materia di giustizia sociale, in modo che nessuno e nessun luogo siano lasciati indietro".
Il relatore ritiene che il Fondo per una transizione giusta debba essere rafforzato attraverso una maggiore dotazione al fine di permettere a tale Fondo di conseguire i suoi ambizioni obiettivi. Si dovrebbe accedere ai finanziamenti del Fondo per una transizione giusta in modo indipendente da altri fondi di investimento e strutturali dell'UE. Pertanto, sebbene sia necessario garantire il massimo livello di complementarità tra i fondi dell'UE, il relatore ritiene che l'accesso al Fondo per una transizione giusta non dovrebbe essere subordinato alla "corrispondenza" di altri fondi di coesione per i seguenti motivi:
1. Il Fondo per una transizione giusta è uno strumento complementare agli altri strumenti impiegati nell'ambito della politica di coesione dell'UE. Esso avrà un ruolo fondamentale nel superare una delle maggiori sfide sulla strada verso la neutralità climatica. In linea con l'importanza politica del Fondo, occorre pertanto che il suo funzionamento e la sua dotazione siano il più indipendenti possibile dagli altri strumenti di finanziamento, rimanendo al contempo complementari ad essi.
2. La richiesta di abbinare la dotazione del Fondo per una transizione giusta ai corrispondenti fondi strutturali ostacola l'uso dei rispettivi fondi. Dovrebbe spettare agli Stati membri decidere come assegnare la dotazione nazionale sulla base delle loro caratteristiche economiche, sociali e territoriali e a condizione che tale assegnazione sia conforme al quadro giuridico dell'UE. Esigendo la corrispondenza delle dotazioni del Fondo per una transizione giusta con i finanziamenti a favore della coesione, si imporrebbe agli Stati membri una condizione supplementare, creando così un onere aggiuntivo.
EMENDAMENTI
La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo"11 e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile12, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi economici e sociali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti. |
(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, al fine di limitare l'aumento della temperatura globale a meno di 1,5°C, e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici, nonché sul pilastro europeo dei diritti sociali. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo"11 e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile12, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi economici e sociali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti. |
_________________ |
_________________ |
11 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019. |
11 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019. |
12 COM(2020) 21 del 14.1.2020. |
12 COM(2020) 21 del 14.1.2020. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa e socialmente accettabile per tutti. Pertanto sia l'Unione che gli Stati membri devono tenerne presenti le implicazioni economiche e sociali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo. |
(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere inclusiva e socialmente accettabile per tutti, ridurre le disuguaglianze e non lasciare indietro nessuno. Pertanto sia l'Unione che gli Stati membri, nonché i diversi attori locali e regionali, dovrebbero tenerne presenti le implicazioni economiche, ambientali, sociali e per il mercato del lavoro fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative e per valorizzare quelle positive, quali la creazione di nuovi posti di lavoro dignitosi e sostenibili o il miglioramento della qualità dell'aria. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali ed economiche della transizione verso la neutralità climatica dell'UE. |
(4) Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, che nel prossimo decennio permetteranno di mobilitare almeno 1 000 miliardi di EUR a sostegno di investimenti sostenibili attraverso il bilancio dell'UE e gli strumenti associati, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe sostenere in particolare i lavoratori e i cittadini delle regioni colpite dalla transizione, integrando al contempo le azioni per una transizione ecologica dei pertinenti programmi del QFP 2021-2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali ed economiche, in particolare per i lavoratori colpiti dal processo, verso la neutralità climatica dell'UE entro il 2050. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato. |
(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è non solo attenuare e compensare gli effetti negativi della transizione climatica ma anche creare e valorizzare gli effetti positivi futuri fornendo sostegno ai territori più colpiti, nonché alle persone che vivono in tali luoghi e in particolare i lavoratori interessati dai cambiamenti, e contribuire a conseguire una transizione equa verso la neutralità climatica entro il 2050. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad agevolare e catalizzare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione, il riposizionamento e la modernizzazione dell'economia locale e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione e sul tenore di vita. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato. È altresì opportuno concedere sostegno ai territori che attraversano cambiamenti strutturali significativi in seguito alla graduale eliminazione delle attività estrattive. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) l'applicazione del sostegno e dei finanziamenti dell'Unione dovrebbe garantire che tutti i progetti ammissibili in ogni Stato membro siano coerenti con la responsabilità dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050; |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite dal FESR e dal FES+ contribuiranno pienamente al conseguimento di tale obiettivo. |
(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, la politica di coesione e il Fondo dovrebbero offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite su base volontaria dal FESR e dal FSE + possono contribuire ulteriormente al conseguimento di tale obiettivo e agevolare la transizione verde, contribuendo pienamente, nel contempo, alla creazione di posti di lavoro di qualità, a una crescita inclusiva e sostenibile e allo sviluppo regionale. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) Alla luce della pandemia di COVID-19, e al fine di dimostrare l'impegno dell'Unione volto a raggiungere una ripresa economica percorrendo la strada dello sviluppo sostenibile, è necessario che il prossimo QFP e il piano per la ripresa dell'Europa comprendano un incremento dell'importo destinato al Fondo. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 ter) Le risorse del Fondo dovrebbero essere commisurate al suo ambizioso obiettivo. Al fine di attenuare gli effetti della transizione verso la neutralità climatica, tale Fondo dovrebbe disporre di una dotazione finanziaria distinta, indipendente dalla dotazione degli altri fondi strutturali e di investimento dell'UE. L'accesso al Fondo per una transizione giusta non dovrebbe essere subordinato a trasferimenti da altri fondi dell'UE. Un tale accesso indipendente permetterà al Fondo di funzionare in modo adeguato, conseguire i risultati attesi e generare prevedibilità a favore dei beneficiari. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione. |
(7) Le risorse del Fondo da sole non saranno sufficienti a far fronte a tutte le sfide connesse alla transizione verso la neutralità climatica. Per tale motivo le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione. I contributi volontari trasferiti dal FESR e dal FSE+ al Fondo non pregiudicano gli altri obiettivi della politica di coesione e le dotazioni finanziarie previste per altri obiettivi nel quadro del FESR e del FSE+. I contributi trasferiti non dovrebbero essere superiori al 20 % delle risorse originariamente destinate a uno Stato membro per il FESR e il FSE+. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) La dotazione finanziaria costituisce l'importo di riferimento privilegiato per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio, a norma dell'articolo [17] dell'accordo interistituzionale [tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria]+ e può essere aumentata mediante decisione dell'autorità di bilancio. Inoltre, la dotazione finanziaria del Fondo può essere integrata da contributi aggiuntivi degli Stati membri e da altre risorse, conformemente all'atto di base applicabile, e può costituire un'entrata con destinazione specifica esterna oltre ai casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario. |
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_____________ |
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+Riferimento da aggiornare opportunamente in base all'accordo interistituzionale applicabile per il periodo 2021-2027.+ |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe tenere conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica. |
(8) La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti dai combustibili fossili e, in misura minore, da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe sostenere gli Stati membri in stato di necessità, sulla base della rispettiva capacità finanziaria, affinché effettuino gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica. È opportuno prestare particolare attenzione alle regioni insulari, scarsamente popolate o isolate, in cui la transizione energetica verso la neutralità climatica è più difficile da realizzare. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE riguardano inoltre la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate concernenti lo Stato di diritto negli Stati membri, poiché il rispetto dello Stato di diritto è un requisito essenziale per una sana gestione finanziaria e per finanziamenti dell'Unione efficaci. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(9 bis) Conformemente al regolamento (UE) .../... [strumento dell'Unione europea per la ripresa] ed entro i limiti delle risorse ivi assegnate, nel quadro del Fondo si dovrebbero attuare misure per la ripresa e la resilienza per far fronte agli effetti senza precedenti della crisi COVID-19. È opportuno che tali risorse aggiuntive siano utilizzate in modo da garantire il rispetto delle scadenze previste dal regolamento (UE) .../... [strumento dell'Unione europea per la ripresa]; |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono le economie locali e sono sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 205013, pur tutelando e rafforzando l'occupazione ed evitando il degrado ambientale. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione e della connettività, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo. |
(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono le economie locali e sono sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal, tutelando, preservando e valorizzando nel contempo il capitale naturale dell'Unione, nonché rafforzando la salute e il benessere per quanto riguarda i rischi e le ripercussioni in materia ambientale. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 205013, pur tutelando e rafforzando l'occupazione ed evitando il degrado ambientale. Il sostegno dovrebbe essere disponibile anche per settori e posti di lavoro indiretti che dipendono dalle catene del valore dei combustibili fossili e dai processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, ad esempio per la riqualificazione professionale dei lavoratori. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione e della connettività, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo. |
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13 Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final]. |
13 Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final]. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(10 bis) Il Fondo dovrebbe inoltre essere utilizzato per sostenere gli investimenti in progetti sociali, educativi, sanitari e culturali, a condizione che siano creati nuovi posti di lavoro, in particolare nelle regioni che dipendono da un'economia ad alta intensità di carbonio e che sono colpite dalla transizione strutturale verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a bassa intensità di carbonio. Tale investimento contribuirebbe a garantire che le persone che vivono in regioni soggette alla transizione abbiano accesso a servizi pubblici e di interesse generale di alta qualità, al fine di sostenere una transizione socialmente giusta che non lasci indietro nessuno. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione. |
(11) Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, compresi quelli colpiti dalla povertà energetica e quelli considerati più vulnerabili secondo la definizione del regolamento (UE) .../... [FSE+], il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali e a conseguire l'equilibrio di genere nei vari settori, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione. La determinazione di un effetto netto sull'occupazione, con nuovi posti di lavoro di alta qualità, dovrebbe essere un obiettivo generale della transizione climatica, del meccanismo per una transizione giusta e del Fondo. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11 bis) Per evitare di esacerbare le disuguaglianze in un processo di transizione giusta sono necessarie politiche e strategie inclusive. La promozione della coesione sociale dovrebbe essere un principio guida del sostegno a titolo del Fondo, promuovendo la parità di genere e migliori condizioni per i migranti e i rifugiati, nonché per i lavoratori giovani e anziani e per quelli scarsamente qualificati, garantendo che nessuno sia lasciato indietro. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11 ter) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'attuazione delle priorità finanziate dal Fondo contribuisca al rispetto e alla promozione della parità tra uomini e donne conformemente all'articolo 8 TFUE. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Al fine di potenziare la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE. |
(12) Al fine di potenziare la diversificazione economica e il riposizionamento dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta e dovrebbero essere sostenibili e coerenti con il principio dell'efficienza energetica al primo posto. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini di tutte le categorie elencate all'articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Gli investimenti produttivi a favore delle imprese non dovrebbero distorcere la concorrenza tra di esse. |
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14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32). |
14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32). |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 bis) Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato devono essere flessibili al fine di garantire che le regioni in transizione possano attrarre investimenti privati. In fase di elaborazione di nuovi orientamenti, la Commissione dovrebbe pertanto tenere conto anche dei problemi relativi ai cambiamenti strutturali nelle regioni interessate, assicurando nel contempo una concorrenza leale sul mercato interno. Le norme in materia di aiuti di Stato dovrebbero consentire a tutte le regioni beneficiarie di assistenza a titolo del Fondo di far fronte alla minaccia di perdite occupazionali in una fase precoce e in modo efficace. Dovrebbe essere consentita un'adeguata flessibilità secondo le norme applicabili, indipendentemente dallo status delle regioni assistite. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo dovrebbero essere integrate da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta. |
(13) Al fine di assicurare flessibilità e coerenza alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", gli Stati membri, in stretta collaborazione con le autorità locali e regionali e con le parti sociali, dovrebbero programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR], le risorse del Fondo possono essere integrate su base volontaria da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+, laddove tale complementarità sia giustificata e non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi ai quali sono destinati i finanziamenti a titolo del FESR e del FSE+. In alternativa, si potrebbe elaborare un programma autonomo del Fondo, laddove tale linea di condotta sia giustificata da circostanze oggettive. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 bis) Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 ter) L'attivazione delle risorse del Fondo dovrebbe ridurre al minimo gli oneri amministrativi e i costi per i beneficiari del Fondo e per tutti gli attori coinvolti, in linea con le misure di semplificazione introdotte dal regolamento (UE) .../... [nuovo CPR]. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'efficace attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati. |
(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'efficace attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri redigeranno, in stretta cooperazione con tutti i pertinenti portatori di interessi e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati. Inoltre, i piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero essere coerenti con le pertinenti strategie territoriali di cui all'articolo [23] del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR], comprese le strategie di specializzazione intelligente (S3), i PNEC e il pilastro europeo dei diritti sociali, al fine di definire e attuare il Fondo per una transizione giusta, includendo il coordinamento strategico degli sforzi a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione ai fini della diversificazione delle economie regionali e garantendo al contempo una transizione equa e giusta. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 bis) Tutti gli Stati membri dovrebbero sostenere l'obiettivo dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, al fine di realizzare con successo la transizione ecologica. Gli Stati membri che non si sono ancora impegnati a conseguire tale obiettivo dovrebbero ottenere un accesso soltanto parziale alla loro dotazione nazionale a titolo del Fondo. In tal caso, le regioni di tali Stati membri che si sono impegnate per il conseguimento del suddetto obiettivo dovrebbero essere favorite. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per realizzare un'economia climaticamente neutra, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide e le esigenze di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione. |
(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per realizzare un'economia climaticamente neutra, promuovere l'occupazione e prevenire il degrado ambientale, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e possono far parte di unità più ampie, quali le regioni di livello NUTS 3, o corrispondere ad esse. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide e le esigenze di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal. I piani dovrebbero illustrare nel dettaglio le sinergie e le complementarità con altri programmi dell'Unione e con pilastri del meccanismo per una transizione giusta e, se del caso, del Fondo per la modernizzazione per far fronte alle esigenze di sviluppo individuate. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, se del caso, o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione. Su richiesta degli Stati membri, la Commissione dovrebbe fornire assistenza tecnica, qualora essi non dispongano della capacità amministrativa necessaria o riscontrino difficoltà nell'elaborazione dei piani territoriali per una transizione giusta. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(15 bis) Alla luce degli enormi sforzi che le PMI devono compiere per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, le autorità nazionali, regionali e locali, le imprese e gli altri enti che fanno richiesta di finanziamenti a titolo del Fondo dovrebbero essere sostenuti da un processo di candidatura e di rendicontazione chiaro, completo e agevole, che consenta un sostegno mirato. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Al fine di intensificare l'orientamento ai risultati nell'uso delle risorse del Fondo, è opportuno che la Commissione, in linea con il principio di proporzionalità, possa applicare rettifiche finanziarie nei casi di grave mancato conseguimento dei target finali definiti per l'obiettivo specifico del Fondo. |
(16) Al fine di garantire che l'uso delle risorse del Fondo produca i risultati attesi, è opportuno che la Commissione, in linea con il principio di proporzionalità, possa applicare rettifiche finanziarie nei casi di grave mancato conseguimento dei target finali definiti per l'obiettivo specifico del Fondo. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Al fine di stabilire l'opportuno quadro finanziario per il Fondo, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per ogni Stato membro in conformità all'allegato I. |
(18) Al fine di stabilire l'opportuno quadro finanziario per il Fondo, è opportuno attribuire alla Commissione poteri delegati per definire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per ogni Stato membro in conformità all'allegato I. . |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno ai territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050. |
1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno ai territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche e geografiche derivanti dal processo di transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di "consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra". |
In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di "consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra". Gli investimenti dovrebbero essere finalizzati alla mitigazione delle perdite occupazionali derivanti dalla transizione, sostenendo la riconversione e la creazione di nuovi posti di lavoro. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 7,5 miliardi di EUR a prezzi 2018 e possono essere integrate, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile. |
Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 25 miliardi di EUR a prezzi 2018. La dotazione finanziaria del Fondo può essere ulteriormente integrata da contributi volontari degli Stati membri e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile, che costituiscono un'entrata con destinazione specifica esterna in aggiunta ai casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Lo 0,35 % dell'importo di cui al primo comma è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. |
Una quota minima pari allo 0,35 % dell'importo di cui al primo comma è destinata all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione; tale quota può essere aumentata su richiesta di uno Stato membro, in base alle specificità del piano territoriale per una transizione giusta. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce la ripartizione annuale delle risorse, tra cui le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2, tra gli Stati membri, secondo la metodologia di cui all'allegato I. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10, al fine di integrare il presente regolamento adottando una decisione atta a stabilire la ripartizione annuale delle risorse, tra cui le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2, tra gli Stati membri, secondo la metodologia di cui all'allegato I. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Per gli Stati membri che non si sono ancora impegnati a conseguire l'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica entro il 2050, l'accesso al Fondo sarà limitato a un terzo della rispettiva dotazione nazionale ("tranche non congelata"), mentre i restanti due terzi saranno resi disponibili al momento dell'accettazione di tale impegno ("tranche congelata"). In tal caso, le regioni che si impegnano ad attuare tale obiettivo dovrebbero ottenere un accesso prioritario alla tranche congelata della dotazione nazionale. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. In deroga all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR], le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2, destinate al Fondo nel bilancio dell'Unione o provenienti da altre risorse, non richiedono un sostegno complementare a carico del FESR o del FSE+. |
soppresso |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 3 bis – Titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 3 bis– paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le misure di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) .../... [strumento europeo per la ripresa] sono attuate nel quadro del Fondo con un importo pari a 30 000 000 000 EUR a prezzi 2018 a carico dell'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vi), di tale regolamento, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 8 del suddetto regolamento. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 3 bis– paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tale importo è considerato come facente parte della categoria "altre risorse" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e costituisce un'entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis. |
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Tali importi sono messi a disposizione, in aggiunta alle risorse complessive di cui all'articolo 3, per gli impegni di bilancio nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per gli anni dal 2021 al 2024 come segue: |
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– 2021: 7 495 797 242 EUR; |
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– 2022: 7 496 636 094 EUR; |
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– 2023: 7 496 371 621 EUR; |
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– 2024: 7 495 899 220 EUR. |
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1bis Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1). |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 3 bis– paragrafo 1 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Inoltre, 15 295 823 EUR a prezzi 2018 sono resi disponibili per le spese amministrative a titolo delle risorse di cui al primo comma. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 3 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Una quota minima pari allo 0,35 % dell'importo di cui al primo comma è destinata all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione; tale quota può essere aumentata su richiesta di uno Stato membro, in base alle specificità del piano territoriale per una transizione giusta. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 3 bis – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La ripartizione annuale tra Stati membri dell'importo di cui al paragrafo 1 è stabilita nella decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo la metodologia di cui all'allegato I. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 3 bis– paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le regole di disimpegno di cui al [titolo VII, capo IV] del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR] si applicano agli impegni di bilancio riguardanti le risorse di cui al paragrafo 1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, tali risorse non sono utilizzate per un programma o un'azione successivi. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il Fondo sostiene unicamente le attività direttamente correlate al proprio obiettivo specifico definito nell'articolo 2 e che contribuiscono all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti in conformità all'articolo 7. |
1. Il Fondo sostiene unicamente le attività direttamente correlate al proprio obiettivo specifico definito nell'articolo 2 e che contribuiscono all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti in conformità all'articolo 7. Le risorse del Fondo si aggiungono, senza sostituirle, alle attività sostenute nell'ambito del FESR, del FSE+ o di altri programmi dell'Unione. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le start-up, finalizzati alla diversificazione e alla riconversione economica; |
a) investimenti produttivi e sostenibili, in particolare nelle PMI e le start-up, finalizzati alla creazione di posti di lavoro dignitosi e sostenibili, alla diversificazione e alla riconversione economica; |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza; |
b) investimenti nella creazione di nuove imprese, nella diversificazione di imprese già esistenti o in attività economiche alternative sostenibili, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza; |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) investimenti in attività di ricerca e innovazione e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate; |
c) investimenti in attività di ricerca e innovazione, compresi gli istituti di ricerca e le università, e promozione del trasferimento e dell'adozione di tecnologie avanzate; |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) investimenti volti a promuovere sistemi di trasporto che migliorino la mobilità urbana e la rendano più sostenibile, anche grazie all'utilizzo di soluzioni tecnologiche intelligenti; |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
d) investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica e nell'energia rinnovabile; |
d) investimenti, in particolare se le misure sul versante della domanda sono insufficienti, nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita, sostenibile e a prezzi accessibili, nella riduzione della dipendenza dall'energia ad alta intensità di carbonio e della povertà energetica, nonché delle emissioni di gas a effetto serra, compresi investimenti nei trasporti e nelle infrastrutture sostenibili che promuovano, tra l'altro, l'elettrificazione e l'uso di biocarburanti, e investimenti in misure mirate di efficienza energetica e nell'energia rinnovabile; |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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d bis) investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili, compresi investimenti nel teleriscaldamento; |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
e) investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale; |
e) investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale, comprese reti ad alta velocità quali i cavi in fibra ottica per le singole abitazioni nelle regioni insulari, isolate, rurali e scarsamente popolate; |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
f) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni; |
f) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni, garantendo nel contempo la coerenza con il principio "chi inquina paga"; |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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g bis) investimenti nelle infrastrutture sociali e nello sviluppo di servizi pubblici di interesse generale; |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
h) miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori; |
h) miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori e di quanti cercano lavoro, in particolare coloro che hanno un livello di istruzione basso o sottoutilizzato; |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
i) assistenza nella ricerca di lavoro; |
i) politiche attive in materia di competenze e mercato del lavoro indirizzate all'occupazione e ai settori orientati al futuro, nonché assistenza nella ricerca di lavoro; |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j
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Testo della Commissione |
Emendamento |
j) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro; |
j) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro, garantendo un accesso paritario e l'uguaglianza di genere. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il Fondo può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta. |
Il Fondo può inoltre, per tutte le categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 3, TFUE, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione16; |
c) le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione16, a eccezione delle imprese che possono ottenere un sostegno per gli investimenti verdi, le nuove tecnologie e le infrastrutture in grado di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, all'efficienza energetica o alla produzione di energia da fonti rinnovabili; |
_____________________ |
_______________________ |
16 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). |
16 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
e) gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui esistono almeno due reti a banda larga di categoria equivalente. |
e) gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui esistono almeno due reti a banda larga di categoria equivalente. La presente esclusione non si applica alle regioni insulari, isolate e scarsamente popolate in cui nuove infrastrutture singole ad alta velocità sono necessarie per raggiungere le singole abitazioni. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le risorse del Fondo sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 7 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di un programma. |
Le risorse del Fondo sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 7 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di una o più priorità nell'ambito di un programma sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE+) o dal Fondo di coesione, o di uno o più programmi specifici, laddove tale linea di condotta sia giustificata da circostanze oggettive. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La programmazione delle risorse del Fondo avviene in conformità dell'articolo [6] del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR] e garantisce il coinvolgimento diretto delle autorità dei territori interessati di livello NUTS2 o NUTS3, in particolare attraverso l'assegnazione di risorse a titolo di programmi regionali, se questi sono presenti, o lo sfruttamento degli strumenti territoriali integrati definiti agli articoli [da 22 a 28] del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR]. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato. |
La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato, nonché con le pertinenti strategie locali e regionali esistenti. |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e dalle risorse trasferite in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite a una priorità del Fondo è pari ad almeno a una volta e mezzo l'importo del sostegno del Fondo a tale priorità, ma non supera il triplo di detto importo. |
2. La/le priorità del Fondo possono comprendere le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e dalle risorse trasferite volontariamente in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite volontariamente a una priorità del Fondo non compromette l'adeguato finanziamento delle priorità nell'ambito del FESR e del FSE+. I contributi trasferiti non superano il 20 % delle risorse originariamente destinate a uno Stato membro per il FESR e il FSE+ e non superano il 60 % dell'importo del sostegno proveniente dalla priorità del Fondo. |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di livello NUTS 3") definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione17, o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra. |
1. Gli Stati membri redigono, nel pieno rispetto del principio di partenariato, insieme a tutte le autorità pertinenti e le parti sociali, in particolare a livello locale e regionale, dei territori interessati, conformemente all'articolo [6] del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR], uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati, che possono far parte di livelli più ampi o corrispondere a questi ultimi, per esempio il livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di livello NUTS 3") definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione17, o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici, sociali e sul mercato del lavoro della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra. Per designare le zone obiettivo e stabilire la ripartizione dei finanziamenti fra di esse sono utilizzati criteri oggettivi e trasparenti. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione fornisce assistenza tecnica per l'elaborazione dei piani territoriali per una transizione giusta. |
_________________ |
_________________ |
17 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1). |
17 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1). |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori; |
c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali, nonché i benefici collaterali, in particolare in termini di salute e benessere, della transizione verso un'economia totalmente basata su energie rinnovabili, ad alta efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse e climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, nonché della potenziale creazione di posti di lavoro, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori; |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
d) descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte agli effetti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra; |
d) descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte alle sfide e alle opportunità sociali, economiche e ambientali della transizione verso un'economia totalmente basata su energie rinnovabili, ad alta efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse e climaticamente neutra, con un elenco dettagliato delle azioni programmate; |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera j
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
j) indicazione delle sinergie e delle complementarità con altri programmi dell'Unione e pilastri del meccanismo per una transizione giusta per far fronte alle esigenze di sviluppo individuate. |
j) indicazione delle sinergie e delle complementarità con altri programmi dell'Unione e pilastri del meccanismo per una transizione giusta e, se del caso, del Fondo per la modernizzazione, per far fronte alle esigenze di sviluppo individuate nel territorio del piano. |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. |
3. La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione di tutti i partner pertinenti in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e delle pertinenti parti interessate al livello geografico dei territori interessati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, con un approccio dal basso verso l'alto. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
I piani territoriali per una transizione giusta sono coerenti con le strategie territoriali di cui all'articolo [23] del regolamento (UE) [nuovo CPR], con le pertinenti strategie di specializzazione intelligente, con i PNEC e con il pilastro europeo dei diritti sociali. |
I piani territoriali per una transizione giusta sono coerenti con le strategie territoriali di cui all'articolo [23] del regolamento (UE) [nuovo CPR], con le pertinenti strategie di specializzazione intelligente, preferibilmente definendo il quadro delle priorità e i processi di attuazione, con i PNEC e con il pilastro europeo dei diritti sociali, nonché con le strategie regionali e locali esistenti. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) le dotazioni ottenute applicando la lettera a) sono adeguate per assicurare che nessuno Stato membro riceva un importo superiore a 2 miliardi di EUR. Gli importi superiori a 2 miliardi di EUR per Stato membro sono ridistribuiti in proporzione alle dotazioni di tutti gli altri Stati membri. Le quote degli Stati membri sono ricalcolate di conseguenza; |
b) le dotazioni ottenute applicando la lettera a) sono adeguate per assicurare che nessuno Stato membro riceva un importo superiore al 20 % della dotazione complessiva del Fondo. Gli importi superiori alla soglia del 20 % sono ridistribuiti in proporzione alle dotazioni di tutti gli altri Stati membri. Le quote degli Stati membri sono ricalcolate di conseguenza; |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b bis) due terzi della dotazione nazionale sono subordinati all'approvazione dell'obiettivo dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e all'impegno in tal senso da parte dello Stato membro. Tale importo è iscritto in riserva fino all'accettazione di tale impegno da parte dello Stato membro interessato. In tal caso, le regioni dello Stato membro interessato che approvano l'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e si impegnano ad attuarlo ottengono un accesso prioritario ai fondi. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Istituzione del Fondo per una transizione giusta |
|||
Riferimenti |
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
REGI 29.1.2020 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
BUDG 29.1.2020 |
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Commissioni associate - annuncio in aula |
27.5.2020 |
|||
Relatore(trice) per parere Nomina |
Siegfried Mureşan 5.3.2020 |
|||
Esame in commissione |
4.5.2020 |
|
|
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Approvazione |
24.6.2020 |
|
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|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
33 5 2 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Petros Kokkalis |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
33 |
+ |
ECR |
Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca |
GUE/NGL |
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis |
PPE |
Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig |
RENEW |
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță |
S&D |
Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs |
VERTS/ALE |
Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese |
5 |
- |
ID |
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte |
NI |
Ioannis Lagos |
2 |
0 |
ECR |
Johan Van Overtveldt |
NI |
Mislav Kolakušić |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI (24.6.2020)
destinato alla commissione per lo sviluppo regionale
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))
Relatrice per parere: Henrike Hahn
EMENDAMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo"11 e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile12, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi economici e sociali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti. |
(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi al fine di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5° C al di sopra dei livelli preindustriali, il pilastro europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici e sociali. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo"11 e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile12, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare le sfide e le opportunità economiche, sociali, della sostenibilità energetica, della sicurezza energetica, dell'energia a prezzi accessibili e regionali della transizione verso un'economia sostenibile, climaticamente neutra, resiliente al clima, efficiente in termini di risorse e pienamente circolare entro al più tardi il 2050, nella quale non vi siano emissioni nette di gas a effetto serra, mirando nel contempo ad evitare impatti negativi sulla salute umana e l'ambiente in relazione, tra l'altro, al deterioramento della biodiversità e degli ecosistemi, al consumo eccessivo delle risorse, all'inquinamento atmosferico e chimico e ai rifiuti. |
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11 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019. |
11 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019. |
12 COM(2020) 21 del 14.1.2020. |
12 COM(2020) 21 del 14.1.2020. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) La transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Anche se la lotta ai cambiamenti climatici e il degrado ambientale apporterà vantaggi a tutti nel lungo termine (creando però nel medio termine sia opportunità che sfide), il punto di partenza della transizione non è lo stesso per tutte le regioni o tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione. Alcuni sono in posizione più avanzata rispetto ad altri, in quanto la transizione comporta effetti sociali ed economici di portata maggiore per le regioni che dipendono fortemente dai combustibili fossili (specialmente carbone, lignite, torba e scisto bituminoso) o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra. Tale situazione crea non solo il rischio che la transizione dell'Unione avvenga a velocità diverse per quanto riguarda l'azione per il clima, ma anche quello di aggravare le disparità tra le regioni, a scapito degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale. |
(2) La transizione verso un'economia sostenibile, climaticamente neutra, resiliente al clima, efficiente in termini di risorse e pienamente circolare entro al più tardi il 2050, costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione e richiederà nuovi investimenti significativi, in particolare nelle tecnologie nuove e innovative. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 il nuovo Green Deal europeo e l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Il 17 aprile 2020 il Parlamento europeo ha inoltre sottolineato che l'obiettivo della neutralità climatica dovrebbe orientare le risposte politiche volte a contrastare la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze e che la strategia del Green Deal dovrebbe essere al centro della ripresa e della ricostruzione dell'economia europea. Anche se la lotta ai cambiamenti climatici e il degrado ambientale apporterà vantaggi a tutti nel lungo termine (creando però nel medio termine sia opportunità che sfide), il punto di partenza della transizione non è lo stesso per tutte le regioni o tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione. Alcuni sono in posizione più avanzata rispetto ad altri, in quanto la transizione comporta effetti sociali ed economici di portata maggiore per le regioni che attualmente dipendono fortemente dai combustibili fossili o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra o dalle industrie che producono prodotti che non sono compatibili con l'obiettivo della neutralità climatica. Tale situazione può non solo mettere a repentaglio la transizione dell'Unione per quanto riguarda l'azione per il clima, ma può anche condurre all'aggravamento delle disparità tra le regioni, a scapito degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale. Gli Stati membri dovrebbero ricevere i mezzi necessari a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di neutralità carbonica impedendo che le regioni siano lasciate indietro. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa e socialmente accettabile per tutti. Pertanto sia l'Unione che gli Stati membri devono tenerne presenti le implicazioni economiche e sociali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo. |
(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa e socialmente inclusiva e contribuire alla creazione di posti di lavoro dignitosi e di qualità, all'eliminazione della povertà e allo sviluppo sostenibile dell'Unione, contrastando nel contempo la disoccupazione, l'emarginazione sociale e le crisi economiche nelle regioni più esposte e tenendo conto della sostenibilità energetica, della sicurezza energetica e delle sfide in termini di accessibilità economica. Pertanto sia l'Unione che gli Stati membri devono tenerne presenti le implicazioni economiche, ambientali, sociali e regionali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per agevolare le necessarie modifiche strutturali e attenuare le conseguenze negative sui lavoratori interessati e su altri portatori di interessi particolarmente interessati dalla transizione. Il bilancio dell'Unione dovrebbe svolgere un ruolo importante a tale riguardo. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 bis) Stando alle previsioni, entro il 2030 la transizione dovrebbe creare 1,2 milioni di posti di lavoro in più nell'Unione, che si aggiungeranno ai 12 milioni di nuovi posti di lavoro già previsti. Secondo le stime della Commissione1bis, nelle regioni carbonifere, dove oltre 200 000 posti di lavoro sono direttamente connessi all'attività carbonifera, è possibile creare entro il 2030 fino a 315 000 posti di lavoro utilizzando le tecnologie energetiche pulite, che possono raggiungere 460 000 posti di lavoro entro il 2050. Le regioni carbonifere da sole potrebbero soddisfare il 60 % dell'impiego previsto delle tecnologie energetiche pulite necessarie per conseguire gli ambiziosi obiettivi della neutralità carbonica. Inoltre lo sviluppo di progetti in materia di energia pulita nelle regioni carbonifere beneficia della disponibilità di infrastrutture e di terreni, della presenza di personale già formato con competenze in ambito elettrico e meccanico, elementi che sono particolarmente adatti per il reinserimento nel settore delle energie rinnovabili e nel patrimonio industriale già esistente. |
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1bis Commissione europea, Centro comune di ricerca, "Clean energies technologies in coal regions: opportunities for jobs and growth" (Tecnologie per le energie pulite nelle regioni carbonifere: opportunità per l'occupazione e la crescita), 2020, https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali ed economiche della transizione verso la neutralità climatica dell'UE. |
(4) Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta non dovrebbe essere considerato come uno strumento di finanziamento autonomo, ma dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027, tenendo conto in particolare degli impatti socioeconomici e ambientali sui lavoratori e le comunità più colpiti dalla transizione dall'attuale dipendenza dal carbone e dal carbonio. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale, econtribuendo a un'economia solida e sostenibile, con posti di lavoro in grado di offrire un tenore di vita dignitoso ed effetti positivi sulla salute pubblica, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali, economiche e regionali della transizione verso la neutralità climatica dell'UE e a conseguire tutti gli altri obiettivi ambientali dell'Unione. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato. |
(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. Il Fondo dovrebbe adoperarsi per sviluppare sinergie e complementarità con gli altri pilastri del meccanismo per una transizione giusta, al fine di garantire che tutti e tre i pilastri si adoperino per conseguire gli stessi obiettivi e non escludano gli investimenti del settore privato che saranno agevolati attraverso il meccanismo per una transizione giusta. Esso dovrebbe sostenere gli obiettivi generali del Green Deal europeo ed essere in linea con il quadro per le attività sostenibili di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento dell'UE in materia di tassonomia], al fine di contrastare le sfide climatiche e ambientali senza lasciare indietro nessuno. L'obiettivo del Fondo è affrontare le sfide e le opportunità della transizione climatica fornendo investimenti mirati nelle regioni interessate, con particolare attenzione alle attività economiche sostenibili, garantendo la diffusione di nuovi progetti sostenibili e innovativi e fornendo sostegno ai territori, ai lavoratori e alle comunità locali più colpiti dai cambiamenti per adattare le loro strutture industriali ed economiche, ripristinando nel contempo la competitività a lungo termine delle regioni e migliorando la coesione sociale ed economica. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad agevolare e sostenere il processo di transizione, finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale e consentendo la creazione di nuove opportunità occupazionali, anche attraverso la consultazione tempestiva di tutti i pertinenti portatori di interessi. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato. I destinatari del Fondo dovrebbero rispettare i valori fondamentali dell'Unione sanciti dal trattato. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite dal FESR e dal FES+ contribuiranno pienamente al conseguimento di tale obiettivo. |
(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il pilastro europeo dei diritti sociali e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare almeno il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite volontariamente dagli Stati membri dal FESR e dal FES+, in base alle esigenze di sviluppo individuate a livello regionale e locale nei piani nazionali per una transizione giusta, contribuiranno al conseguimento di tale obiettivo. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione. |
(7) Le risorse del Fondo dovrebbero essere adeguate e commisurate ai suoi ambiziosi obiettivi ed essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione, ma non dovrebbero in alcun modo sostituire tali investimenti e non dovrebbero condurre a tagli o trasferimenti obbligatori da altri fondi dell'Unione disciplinati dal regolamento (UE) .../... [nuovo regolamento recante disposizioni comuni]. Sulla base degli orientamenti della Banca europea per gli investimenti, dovrebbero essere consentiti finanziamenti fino al 75 % od oltre, nei casi di gravi crisi economiche, dei costi presunti di un progetto sostenuto dal Fondo. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) Il Fondo dovrebbe essere finanziato attraverso un QFP 2021-2027 rafforzato e, previa valutazione d'impatto preliminare, mediante nuove risorse supplementari che potrebbero derivare dall'introduzione di nuove risorse dell'Unione quali, ma non solo, imposte applicate alle imprese, al digitale, alla finanza, alla plastica, al carbonio e al reddito derivante dai sistemi di scambio delle quote di emissione; |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe tenere conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica. |
(8) La transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra rappresenta una sfida e un'opportunità per tutti gli Stati membri al fine di rispondere meglio alle crisi future e conseguire la prosperità economica e sociale entro i limiti del pianeta. La transizione sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra o che producono prodotti non compatibili con l'obiettivo della neutralità climatica, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Nessun territorio o cittadino dovrebbe essere lasciato indietro. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe tenere conto delle esigenze e della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per consentire, agevolare e accelerare la transizione verso la neutralità climatica e un'Europa sostenibile. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Al fine di stabilire l'opportuno quadro finanziario per il Fondo, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per ogni Stato membro nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", sulla base di criteri obiettivi. |
(9) Al fine di stabilire l'opportuno quadro finanziario per il Fondo, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per ogni Stato membro nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", sulla base di criteri obiettivi. La Commissione dovrebbe inoltre pubblicare tutte le statistiche e le informazioni pertinenti per comprendere meglio e valutare il criterio di assegnazione tra gli Stati membri. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono le economie locali e sono sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 205013, pur tutelando e rafforzando l'occupazione ed evitando il degrado ambientale. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione e della connettività, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo. |
(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto degli obiettivi e delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente e dovrebbero essere in linea con il quadro dell'Unione per le attività sostenibili di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento dell'UE in materia di tassonomia]. L'elenco degli investimenti dovrebbe dare priorità a quelli che sostengono le persone, i lavoratori, le comunità e le economie locali, che sono sostenibili a medio e lungo termine e che sono pienamente in linea con tutti gli obiettivi del Green Deal, dell'accordo di Parigi e del pilastro europeo dei diritti sociali. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia sostenibile, climaticamente neutra, resiliente al clima, efficiente sotto il profilo delle risorse e pienamente circolare, senza arrecare pregiudizio a nessuno degli obiettivi ambientali dell'Unione, e dovrebbero sostenere l'obiettivo di ripristinare la competitività a lungo termine delle regioni colpite. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da combustibili fossili o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore, garantendo nel contempo una cooperazione efficace con tutti i pertinenti portatori di interessi onde individuare un quadro temporale equilibrato ma ambizioso per tali azioni. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro al più tardi il 2050, pur tutelando e rafforzando l'occupazione ed evitando il degrado ambientale. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione e della connettività, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare e ad agevolare la transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo. |
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13 Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final]. |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione. |
(11) Garantire opportunità occupazionali sostenibili per i lavoratori e i territori interessati dalla transizione climatica è un obiettivo fondamentale del Fondo. Al fine di proteggere i cittadini e i lavoratori dipendenti, in particolare i più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere la formazione professionale, lo sviluppo di nuove competenze, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati e delle persone in cerca di lavoro, al fine di aiutarli a riqualificarsi e ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali sostenibili, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione, tenendo conto della necessità di garantire pari opportunità per tutti e di conseguire l'equilibrio di genere in tutti i settori. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11 bis) La pandemia di COVID-19 e i suoi effetti sulla salute e sull'economia hanno inciso sull'Unione e sulle priorità della Commissione. La crisi della COVID-19 ha messo in luce inoltre l'interdipendenza tra gli ecosistemi e la nostra economia nonché la forte dipendenza del sistema economico dell'Unione dalle filiere lunghe. Ciò ha rafforzato l'importanza del Fondo e la necessità di destinare risorse adeguate per affrontare le sfide della transizione verso un'economia sostenibile e pienamente circolare e rafforzare la resilienza delle economie dell'Unione, in particolare nelle regioni più colpite. Il Fondo e gli stanziamenti del fondo di coesione dovrebbero evitare di aumentare le disparità tra gli Stati membri dopo la crisi della COVID-19. La proposta modificata della Commissione relativa al Fondo propone di aumentare la dotazione del Fondo per una transizione giusta a oltre 40 miliardi di EUR. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11 ter) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'attuazione delle priorità finanziate nell'ambito del Fondo contribuisca al rispetto e alla promozione della parità tra donne e uomini conformemente all'articolo 8 TFUE. Gli obiettivi in materia di parità di genere e l'indipendenza economica delle donne dovrebbero essere garantiti in modo tempestivo e coerente in tutte le dimensioni e in tutte le fasi della preparazione, del monitoraggio, dell'attuazione e della valutazione dei programmi operativi. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Al fine di potenziare la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE. |
(12) Al fine di potenziare la diversificazione economica e la riconversione dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti sostenibili e produttivi con particolare attenzione alle PMI, alle microimprese e agli imprenditori, alle imprese sociali e alle cooperative, al fine di aiutarli a riorientare le loro attività imprenditoriali e a creare nuove opportunità. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi, all'espansione e all'occupazione sostenibile. Gli investimenti sostenibili dovrebbero essere intesi come investimenti ai sensi dell'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio13 bis. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti sostenibili e produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Dovrebbe essere attuato un meccanismo per il controllo della sostenibilità per stabilire se abbiano un impatto negativo sull'ambiente, sul clima o a livello sociale. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione ed evitare di falsare la concorrenza tra le imprese, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE. Il Fondo dovrebbe puntare a sostenere unicamente gli investimenti connessi alla transizione climatica che sono sostenibili nel medio e lungo periodo e che forniscono un valore aggiunto al territorio interessato. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero monitorare su base continuativa la sostenibilità degli investimenti derivanti dal Fondo. |
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13 bis Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1). |
14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32). |
14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32). |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 bis) Al fine di garantire che il Fondo non sia utilizzato per pagare i costi di ripristino dei danni ambientali che ricadono sotto la responsabilità ambientale di un'impresa, il sostegno agli investimenti relativi alla rigenerazione, alla conversione ad altri usi e alla decontaminazione dei siti e al ripristino dei terreni e degli ecosistemi, dovrebbe essere consentito solo se nessuna impresa può essere considerata giuridicamente responsabile di finanziare tali attività, conformemente al principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 191 TFUE. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo dovrebbero essere integrate da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta. |
(13) Al fine di assicurare flessibilità e coerenza alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo potrebbero essere integrate su base volontaria da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta. Il Fondo dovrebbe essere reso operativo quanto prima per sostenere le regioni in fase di transizione, in particolare nel contesto della crisi di COVID-19. La Commissione dovrebbe garantire che i pertinenti processi amministrativi siano gestiti senza intoppi. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'efficace attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati. |
(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe essere misurabile e subordinato all'efficace attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico sulla base di obiettivi, di indicatori di output e di risultato e di un monitoraggio efficace per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, insieme alle pertinenti autorità regionali e locali e in stretta cooperazione a livello locale e regionale con tutti i pertinenti portatori di interessi, i partner economici e sociali, i rappresentanti della società civile, gli esperti, gli istituti di formazione e di ricerca, i datori di lavoro, anche nei settori industriali interessati, i gruppi di lavoratori, le organizzazioni comunitarie di base e altri portatori di interessi pertinenti e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati. Per garantire una strategia di transizione giusta efficace e inclusiva, tutti i pertinenti portatori di interessi e partner dovrebbero essere pienamente coinvolti in tutte le fasi della preparazione, dello sviluppo, dell'attuazione e della valutazione dei programmi del Fondo e dovrebbero essere posti nelle migliori condizioni per partecipare in modo efficace alla selezione e all'attuazione dei progetti e delle operazioni oggetto di finanziamenti. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per realizzare un'economia climaticamente neutra, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide e le esigenze di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione. |
(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per realizzare un'economia climaticamente neutra, al più tardi entro il 2050, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra o la produzione di prodotti colpiti dalla transizione, tutelando nel contempo i lavoratori interessati e ampliando le opportunità di occupazione nei territori interessati al fine di evitare l'esclusione sociale. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide, le esigenze e le opportunità di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal, l'accordo di Parigi e il pilastro europeo dei diritti sociali. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione e che non conducono a effetti di "lock-in" o ad attivi non recuperabili. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno a territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. I motivi principali di tale situazione consistono da un lato nel divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e nel ritardo delle regioni meno favorite e nei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
(19) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno a territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare al più tardi entro il 2050, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. I motivi principali di tale situazione consistono da un lato nel divario tra i livelli di sviluppo e di occupazione delle varie regioni e nel ritardo delle regioni meno favorite e nei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno ai territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050. |
1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno ai cittadini, alle attività economiche e ai territori che fanno fronte alla sostenibilità energetica, alla sicurezza energetica e alle sfide |