RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627

8.9.2020 - (COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD)) - ***I

Commissione per la pesca
Relatore per parere: Giuseppe Ferrandino


Procedura : 2019/0272(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A9-0149/2020
Testi presentati :
A9-0149/2020
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627

(COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0619),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0188/2019),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0149/2020),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nel 2018, nel corso della sua 21a riunione straordinaria, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, "ICCAT"), istituita dalla convenzione, ha adottato la raccomandazione 18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (di seguito, "piano di gestione").Il piano di gestione dà seguito al parere del Comitato permanente della ricerca e delle statistiche (di seguito, "SCRS") che ne suggeriva l'istituzione da parte dell'ICCAT nel 2018, in quanto lo stato in cui versava lo stock in quel momento sembrava non dovesse più richiedere le misure di emergenza introdotte nell'ambito del piano di ricostituzione del tonno rosso (istituito dalla raccomandazione 17-17, che modifica la raccomandazione 14-04).

(4) Nel 2018, nel corso della sua 21a riunione straordinaria, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, "ICCAT"), istituita dalla convenzione, ha adottato la raccomandazione 18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (di seguito, "piano di gestione"). Il piano di gestione dà seguito al parere del Comitato permanente della ricerca e delle statistiche (di seguito, "SCRS") che ne suggeriva l'istituzione da parte dell'ICCAT nel 2018, in quanto lo stato in cui versava lo stock in quel momento sembrava non dovesse più richiedere le misure di emergenza introdotte nell'ambito del piano di ricostituzione del tonno rosso (istituito dalla raccomandazione 17-17, che modifica la raccomandazione 14-04), senza tuttavia attenuare le esistenti misure di monitoraggio e controllo.

Motivazione

L'SCRS dell'ICCAT ha ricordato nella sua ultima relazione che il passaggio da un programma di ricostituzione a un piano di gestione deve essere effettuato senza attenuare le misure di monitoraggio e controllo.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Nella sua 26a riunione ordinaria del 2019, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 19-04 che modifica il piano di gestione pluriennale stabilito dalla raccomandazione 18-02. La raccomandazione ICCAT 19-04 abroga e sostituisce la raccomandazione 18-02.

 

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Il piano di gestione tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e tecniche di pesca. È opportuno che, nell'attuare tale piano, l'Unione e gli Stati membri si adoperino per promuovere attività di pesca costiera e l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi, caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, nonché attrezzi e tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo ad un equo tenore di vita per le economie locali.

(8)  Il piano di gestione tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e tecniche di pesca. È opportuno che, nell'attuare tale piano, l'Unione e gli Stati membri promuovano attività di pesca costiera e l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi, caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, nonché in particolare attrezzi e tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo ad un equo tenore di vita per le economie locali. Esempi di tale pesca tradizionale e artigianale sono l'antica tecnica per intrappolare e catturare il tonno nota come "almadraba" (tonnara), praticata in alcune parti del Mediterraneo, nonché la piccola pesca costiera di pesce fresco, da tonniere con lenze e canne, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano. Nell'assegnare le possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri dovrebbero distribuire le quote nazionali in modo equo e trasparente tra i vari segmenti della flotta, mirando a ridistribuire parte della quota alla pesca tradizionale e artigianale, tenendo conto dei diritti storici.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che una parte sufficiente del loro contingente sia riservata alle catture accessorie di tonno rosso, in particolare per quanto concerne la pesca tradizionale e artigianale.

Motivazione

Molti pescatori dediti alla cattura di specie prossime al tonno rosso, come il pesce spada, non dispongono di un contingente per le catture accessorie di tonno rosso.

 

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter) È opportuno considerare le peculiarità e i bisogni della piccola pesca artigianale.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Tenendo conto del fatto che, attualmente, alcune raccomandazioni dell'ICCAT sono spesso modificate dalle parti contraenti della convenzione e, in futuro, saranno probabilmente oggetto di ulteriori modifiche, al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione le future raccomandazioni dell'ICCAT volte a modificare o integrare il piano di gestione dell'ICCAT, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i seguenti aspetti: i tempi previsti per il raggiungimento del tasso-obiettivo di mortalità per pesca necessario per mantenere la biomassa dello stock a un livello compatibile con l'MSY; i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni; i periodi previsti per le campagne di pesca; le taglie minime di riferimento per la conservazione; le percentuali e i parametri di riferimento; le informazioni da presentare alla Commissione; i compiti degli osservatori nazionali e regionali; i motivi di diniego di un'autorizzazione al trasferimento del pescato; i motivi di un sequestro delle catture e di un ordine di rilascio del pescato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"31. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(14) Tenendo conto del fatto che, attualmente, alcune raccomandazioni dell'ICCAT sono spesso modificate dalle parti contraenti della convenzione e, in futuro, saranno probabilmente oggetto di ulteriori modifiche, al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione le future raccomandazioni dell'ICCAT volte a modificare o integrare il piano di gestione dell'ICCAT, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i seguenti aspetti: i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni; i periodi previsti per le campagne di pesca; le taglie minime di riferimento per la conservazione; le percentuali e i parametri di riferimento; le informazioni da presentare alla Commissione; i compiti degli osservatori nazionali e regionali; i motivi di diniego di un'autorizzazione al trasferimento del pescato; i motivi di un sequestro delle catture e di un ordine di rilascio del pescato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"31. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

__________________

__________________

31 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

31 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Motivazione

È necessario che il considerando sia coerente con l'articolo 65 della proposta.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivo del presente regolamento è mantenere la biomassa del tonno rosso al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Obiettivo del presente regolamento è mantenere la biomassa del tonno rosso intorno a B0.1, conseguita attraverso la pesca pari o inferiore a F0.1.

Motivazione

Tale obiettivo, stabilito dall'ICCAT, non è in contraddizione con l'obiettivo della PCP relativo al rendimento massimo sostenibile, ma è più specifico in termini di indicatore da utilizzare.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva – punto 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) "pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfrutta le risorse biologiche marine a fini ricreativi, turistici o sportivi;

(6) "pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfrutta le risorse biologiche marine a fini ricreativi e/o turistici;

Motivazione

La definizione di pesca sportiva deve essere inclusa nella proposta.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva – punto 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) "pesca sportiva": una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;

Motivazione

Questa è la definizione indicata nella raccomandazione dell'ICCAT.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva – punto 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) "ingabbiamento": trasferimento del tonno rosso vivo nelle aziende e successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale;

(12) "ingabbiamento": trasferimento del tonno rosso vivo dalla gabbia da trasporto o dalla tonnara alle gabbie da allevamento o ingrasso;

Motivazione

Per ragioni di chiarezza e uniformità tra i PCC, la definizione dovrebbe essere la stessa della raccomandazione ICCAT 18-02. Se c'è un problema con questa definizione, dovrebbe essere affrontato nel contesto dell'ICCAT.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva – punto 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) "azienda": zona marina chiaramente delimitata da coordinate geografiche, utilizzata per l'ingrasso o l'allevamento del tonno rosso catturato da tonnare e/o tonniere con reti a circuizione. Un'azienda può comprendere più impianti, tutti delimitati da coordinate geografiche, in cui ciascun punto del poligono è chiaramente definito sia in longitudine che in latitudine;

"azienda": zona marina chiaramente delimitata da coordinate geografiche, utilizzata per l'ingrasso o l'allevamento del tonno rosso catturato da tonnare e/o tonniere con reti a circuizione. Un'azienda può comprendere più impianti di allevamento, tutti delimitati da coordinate geografiche, in cui ciascun punto del poligono è chiaramente definito sia in longitudine che in latitudine

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva – punto 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) "fotocamera stereoscopica": fotocamera con due o più obiettivi, ciascuno dei quali è dotato di un sensore di immagini o di un supporto di pellicola separato, che consente la cattura di immagini tridimensionali allo scopo di misurare la lunghezza del pesce;

(17) "fotocamera stereoscopica": fotocamera con due o più obiettivi, ciascuno dei quali è dotato di un sensore di immagini o di un supporto di pellicola separato, che consente la cattura di immagini tridimensionali allo scopo di misurare la lunghezza del pesce e contribuire ad affinare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso;

Motivazione

La definizione è stata modificata dalla raccomandazione ICCAT 19-04, che ha modificato la raccomandazione ICCAT 18-02.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva – punto 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32) "sforzo di pesca": prodotto tra la capacità di un peschereccio e la sua attività, il cui scopo è misurare l'intensità delle operazioni di pesca. La misurazione varia a seconda dell'attrezzo utilizzato. Per la pesca con palangaro, lo sforzo si misura in numero di ami o in ami-ore. Per la pesca con rete a circuizione, lo sforzo si misura in giorni di nave (tempo di pesca più tempo di ricerca);

(32) "sforzo di pesca": prodotto tra la capacità di un peschereccio e la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutte le imbarcazioni del gruppo.

Motivazione

Le raccomandazioni dell'ICCAT non prevedono una definizione in materia di "sforzo di pesca". Qualora sia necessario inserire una definizione in questa sede, questa dovrebbe essere quella indicata all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento di base della PCP.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati può essere consentito qualora la Commissione abbia messo a punto e notificato al segretariato dell'ICCAT un sistema di controllo rafforzato. Tale sistema è parte integrante del piano di ispezione dello Stato membro di cui all'articolo 13 e comprende almeno le misure di cui all'articolo 26, paragrafo 3, e all'articolo 52.

2. In deroga al paragrafo 1, il riporto all'interno di un'azienda dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati provenienti da catture di un anno precedente può essere consentito qualora la Commissione abbia messo a punto e notificato al segretariato dell'ICCAT un sistema di controllo rafforzato. Tale sistema è parte integrante del piano di ispezione dello Stato membro di cui all'articolo 13 e comprende almeno le misure di cui all'articolo 26, paragrafo 3, e all'articolo 52.

Motivazione

Il paragrafo è stato modificato dalla raccomandazione ICCAT 19-04, che ha modificato la raccomandazione ICCAT 18-02.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere di trasferire al massimo il 5 % del proprio contingente del 2019 al 2020. Gli Stati membri includono tale richiesta nel loro piano di capacità di pesca.

Motivazione

La possibilità di riportare il contingente inutilizzato è una possibilità per tutte le PCC prevista nell'ambito della raccomandazione ICCAT 19-04 e gli Stati Membri dovrebbero avere la stessa possibilità.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Prima dell'inizio di una campagna di pesca, gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono a una valutazione approfondita di qualsiasi quantitativo di tonno rosso vivo riportato dopo un prelievo in blocco nelle aziende sottoposte alla loro giurisdizione. A tal fine, l'intero quantitativo di tonno rosso vivo riportato da un anno di cattura in cui si è proceduto ad un prelievo in blocco all'interno delle aziende viene trasferito in altre gabbie utilizzando sistemi di fotocamere stereoscopiche o metodi alternativi, a condizione che essi garantiscano lo stesso livello di precisione e accuratezza, ai sensi dell'articolo 50. La tracciabilità è garantita e pienamente documentata in ogni momento. Il riporto delle catture di tonno rosso relative ad anni in cui non è stato effettuato alcun prelievo è controllato annualmente secondo la stessa procedura di campionamento basata su una valutazione del rischio.

3. Prima dell'inizio di una campagna di pesca, gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono a una valutazione approfondita di qualsiasi quantitativo di tonno rosso vivo riportato dopo un prelievo in blocco nelle aziende sottoposte alla loro giurisdizione. A tal fine, l'intero quantitativo di tonno rosso vivo riportato da un anno di cattura in cui si è proceduto ad un prelievo in blocco all'interno delle aziende viene trasferito in altre gabbie utilizzando sistemi di fotocamere stereoscopiche o metodi alternativi, a condizione che essi garantiscano lo stesso livello di precisione e accuratezza, ai sensi dell'articolo 50. La tracciabilità è garantita e pienamente documentata in ogni momento. Il riporto delle catture di tonno rosso relative ad anni in cui non è stato effettuato alcun prelievo in blocco è controllato annualmente secondo la stessa procedura di campioni appropriati basata su una valutazione del rischio.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il testo alle raccomandazioni dell'ICCAT.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2 Gli Stati membri possono assegnare contingenti settoriali a pescherecci che praticano la piccola pesca costiera autorizzati a catturare tonno rosso e includono tali contingenti nei loro piani di pesca. Includono inoltre nei loro piani di monitoraggio, controllo e ispezione le misure supplementari adottate per monitorare attentamente l'utilizzo del contingente da parte di tale flotta. Gli Stati membri possono autorizzare un numero diverso di pescherecci a sfruttare appieno le loro possibilità di pesca, utilizzando i parametri di cui al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che hanno pescherecci che praticano la piccola pesca costiera autorizzati a catturare tonno rosso assegnano contingenti settoriali specifici riguardo a tali imbarcazioni e includono tali contingenti nei loro piani di pesca. Includono inoltre nei loro piani di monitoraggio, controllo e ispezione le misure supplementari adottate per monitorare attentamente l'utilizzo del contingente da parte di tale flotta. Gli Stati membri possono autorizzare un numero diverso di pescherecci a sfruttare appieno le loro possibilità di pesca, utilizzando i parametri di cui al paragrafo 1.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il testo con il punto 19, lettera a), della raccomandazione 19-04 dell'ICCAT.

 

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo particolarmente conto della pesca tradizionale e artigianale, nonché per prevedere incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.

Conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico nonché criteri attinenti ai diritti storici, e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo particolarmente conto della pesca tradizionale e artigianale, nonché per prevedere incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.

 

 

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

A tal fine, gli Stati membri che assegnano meno del 20 % del loro contingente di tonno rosso ai loro pescherecci che praticano la piccola pesca costiera stabiliscono un piano annuale di ridistribuzione delle quote di pesca, al fine di aumentare il contingente assegnato a tali pescherecci. In tale piano gli Stati membri definiscono il modo in cui si adoperano per ridistribuire il contingente secondo i principi e i criteri di cui al primo comma.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di gestione annuale della capacità di pesca. In tale piano lo Stato membro adegua il numero dei pescherecci in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura nel periodo contingentale corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell'atto dell'Unione relativo all'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore. L'adeguamento della capacità di pesca per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 % rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.

Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di gestione annuale della capacità di pesca. In tale piano lo Stato membro adegua il numero delle navi da cattura e delle tonnare in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura e alle tonnare nel periodo contingentale corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell'atto dell'Unione relativo all'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore. L'adeguamento della capacità di pesca dell'Unione per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 % rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.

Motivazione

Il paragrafo è stato modificato dalla raccomandazione ICCAT 19-04, che ha modificato la raccomandazione ICCAT 18-02. Le tonnare sono considerate pescherecci a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1380/2013. Anche le tonnare hanno contingenti assegnati.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Se del caso, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, piani di gestione dell'allevamento riveduti.

Motivazione

Il paragrafo è stato modificato dalla raccomandazione ICCAT 19-04, che ha modificato la raccomandazione ICCAT 18-02.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Nel caso in cui uno Stato membro non presenti alla Commissione uno dei piani di cui al paragrafo 1 entro il termine previsto o qualora la Commissione abbia constatato un caso di grave inadempienza alle disposizioni del presente regolamento sulla base di quanto stabilito nelle relazioni finali di ispezione, la Commissione può decidere di non approvare i piani presentati e di trasmettere il piano dell'Unione al segretariato dell'ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato.

(3) Nel caso in cui uno Stato membro non presenti alla Commissione uno dei piani di cui al paragrafo 1 entro il termine previsto o qualora la Commissione abbia constatato un caso di grave inadempienza alle disposizioni del presente regolamento riguardo ai piani di pesca annuali sulla base di quanto stabilito nelle relazioni finali di ispezione, la Commissione può decidere di non approvare i piani presentati e di trasmettere il piano dell'Unione al segretariato dell'ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, Cipro e la Grecia possono chiedere, nei loro piani di pesca annuali di cui all'articolo 10, che i pescherecci con reti a circuizione battenti la loro bandiera siano autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico orientale (zona di pesca FAO 37.3.1 e 37.3.2) dal 15 maggio fino al 1o luglio.

Motivazione

La deroga è inclusa nella raccomandazione ICCAT 18-02.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, la Croazia può chiedere, nei suoi piani di pesca annuali di cui all'articolo 10, che i pescherecci con reti a circuizione battenti la propria bandiera siano autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso a fini di allevamento nel Mare Adriatico (zona di pesca FAO 37.2.1) fino al 15 luglio.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la Croazia e l'Italia possono chiedere, nei loro piani di pesca annuali di cui all'articolo 10, che i pescherecci con reti a circuizione battenti la loro bandiera siano autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso a fini di allevamento nel Mare Adriatico (zona di pesca FAO 37.2.1) dal 26 maggio fino al 15 luglio.

Motivazione

Il testo dovrebbe essere allineato alla raccomandazione ICCAT 18-02.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro dimostra alla Commissione che, a causa di venti di forza pari o superiore a 4 sulla scala Beaufort, alcuni dei suoi pescherecci che praticano la pesca del tonno rosso con reti a circuizione nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo non sono riusciti ad utilizzare i normali giorni di pesca loro assegnati nel corso di un dato anno, lo Stato membro in questione può riportare, per i pescherecci interessati, fino a 10 giorni persi entro l'11 luglio di tale anno. L'inattività di detti pescherecci e, in caso di un'operazione di pesca congiunta, di tutti i pescherecci coinvolti, è debitamente comprovata da bollettini meteorologici e posizioni VMS.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se uno Stato membro dimostra alla Commissione che, a causa di fenomeni meteorologici straordinari o di una crisi sanitaria pubblica, alcuni dei suoi pescherecci che praticano la pesca del tonno rosso con reti a circuizione nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo non sono riusciti ad utilizzare i normali giorni di pesca loro assegnati nel corso della stagione di pesca, lo Stato membro in questione può estendere la campagna di pesca di un numero equivalente di giorni di pesca persi per i pescherecci interessati, fino a 10 giorni persi. L'inattività di detti pescherecci e, in caso di un'operazione di pesca congiunta, di tutti i pescherecci coinvolti, in caso di fenomeno meteorologici straordinari è debitamente comprovata da bollettini meteorologici e posizioni VMS.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro prevede catture accessorie di tonno rosso all'interno del proprio contingente e ne informa la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca.

1. Ogni Stato membro prevede catture accessorie sufficienti di tonno rosso all'interno del proprio contingente e ne informa la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca.

Motivazione

Molti pescatori dediti alla cattura di specie prossime al tonno rosso, come il pesce spada, non dispongono di un contingente per le catture accessorie di tonno rosso. Occorre garantire che una quota sufficiente del contingente di tonno rosso sia fissata per le catture accessorie.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le tonniere con reti a circuizione dell'Unione non partecipano ad operazioni di pesca congiunta con tonniere con reti a circuizione di altre PCC.

(3) Le tonniere con reti a circuizione dell'Unione non partecipano ad operazioni di pesca congiunta con tonniere con reti a circuizione di altre PCC. Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare le loro imbarcazioni con reti a circuizione a praticare operazioni di pesca congiunta con le PCC con meno di cinque imbarcazioni con reti a circuizione autorizzate. A tal fine è preventivamente concordato tra lo Stato membro e la PCC in questione un protocollo sulle disposizioni operative che le imbarcazioni e le autorità di ciascuna parte dovranno seguire, in particolare per quanto riguarda i documenti della dichiarazione di cattura prescritti dalla legislazione applicabile.

Motivazione

La proposta della Commissione omette di includere il paragrafo 62 della raccomandazione 19-04, che prevede una deroga riguardo al divieto di operazioni di pesca congiunta. Tale deroga dovrebbe essere accompagnata da determinate condizioni, in particolare da un protocollo concordato tra le parti interessate.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 35 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Relazioni mensili sui quantitativi

Relazioni settimanali sui quantitativi

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 35 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il giorno 15 di ogni mese, ogni Stato membro comunica alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di tonno rosso catturati, sbarcati, trasbordati o ingabbiati nel corso del mese precedente da pescherecci o tonnare battenti la sua bandiera o registrati nel suo territorio. Le informazioni fornite sono strutturate per tipo di attrezzo e comprendono le catture accessorie, le catture effettuate nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa e le catture nulle. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

Ogni Stato membro invia alla Commissione dichiarazioni di cattura settimanali. Le dichiarazioni includono i dati relativi ai quantitativi di tonno rosso catturati, sbarcati, trasbordati o ingabbiati nel corso settimana precedente da pescherecci o tonnare battenti la sua bandiera o registrati nel suo territorio. Le informazioni fornite sono strutturate per tipo di attrezzo e comprendono le catture accessorie, le catture effettuate nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa e le catture nulle. Nel caso di tonniere con reti a circuizione e di tonnare, i rapporti sono conformi, mutatis mutandis, all'articolo 31. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Gli Stati membri provvedono affinché ad ogni azienda sia assegnato un osservatore regionale dell'ICCAT per l'intera durata delle operazioni di ingabbiamento. In caso di forza maggiore e previa conferma da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato delle circostanze invocate come forza maggiore, lo stesso osservatore regionale dell'ICCAT può essere assegnato contemporaneamente a due aziende diverse per garantire continuità alle attività di allevamento. Tuttavia, lo Stato membro responsabile delle aziende chiede immediatamente l'invio di un altro osservatore regionale.

4. Gli Stati membri provvedono affinché ad ogni azienda sia assegnato un osservatore regionale dell'ICCAT per l'intera durata delle operazioni di ingabbiamento. In caso di forza maggiore e previa conferma da parte delle autorità dello Stato membro di allevamento interessato delle circostanze invocate come forza maggiore, lo stesso osservatore regionale dell'ICCAT può essere assegnato contemporaneamente a due aziende diverse per garantire continuità alle attività di allevamento. Tuttavia, lo Stato membro responsabile delle aziende chiede immediatamente l'invio di un altro osservatore regionale.

Motivazione

Il paragrafo è stato modificato dalla raccomandazione ICCAT 19-04, che ha modificato la raccomandazione ICCAT 18-02.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Tuttavia, nei casi in cui la videoregistrazione sia di qualità insufficiente o non sia abbastanza chiara per poter stimare i quantitativi trasferiti, il comandante del peschereccio o l'operatore dell'azienda o della tonnara può chiedere alle autorità dello Stato membro responsabile l'autorizzazione ad effettuare una nuova operazione di trasferimento e a fornire la videoregistrazione corrispondente all'osservatore regionale. Nel caso in cui tale trasferimento di controllo volontario non abbia un esito soddisfacente, lo Stato membro responsabile avvia un'indagine. Se, dopo questa indagine, si ha la conferma che la qualità della videoregistrazione non consente di stimare i quantitativi oggetto del trasferimento, le autorità di controllo dello Stato membro responsabile ordinano un trasferimento di controllo e forniscono la videoregistrazione corrispondente all'osservatore regionale dell'ICCAT. I nuovi trasferimenti sono effettuati sotto forma di trasferimenti di controllo finché la qualità della videoregistrazione non consenta di stimare i quantitativi trasferiti.

3. Tuttavia, nei casi in cui la videoregistrazione sia di qualità insufficiente o non sia abbastanza chiara per poter stimare i quantitativi trasferiti, il comandante del peschereccio o l'operatore dell'azienda o della tonnara può chiedere alle autorità dello Stato membro responsabile l'autorizzazione ad effettuare una nuova operazione di trasferimento e a fornire la videoregistrazione corrispondente all'osservatore regionale. Nel caso in cui tale trasferimento di controllo volontario non abbia un esito soddisfacente, lo Stato membro responsabile avvia un'indagine. Se, dopo questa indagine, si ha la conferma che la qualità della videoregistrazione non consente di stimare i quantitativi oggetto del trasferimento, le autorità di controllo dello Stato membro responsabile ordinano un altro trasferimento di controllo e forniscono la videoregistrazione corrispondente all'osservatore regionale dell'ICCAT. I nuovi trasferimenti sono effettuati sotto forma di trasferimenti di controllo finché la qualità della videoregistrazione non consenta di stimare i quantitativi trasferiti.

Motivazione

Il paragrafo è stato modificato dalla raccomandazione ICCAT 19-04, che ha modificato la raccomandazione ICCAT 18-02.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora i risultati del programma indichino quantitativi di tonno rosso ingabbiati diversi dai quantitativi catturati e/o trasferiti che sono stati dichiarati, lo Stato membro responsabile dell'azienda avvia un'indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara.

4. Qualora i risultati del programma indichino quantitativi di tonno rosso ingabbiati diversi dai quantitativi catturati e/o trasferiti che sono stati dichiarati, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara avvia un'indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile dell'azienda.

Motivazione

Il paragrafo è stato modificato dalla raccomandazione ICCAT 19-04, che ha modificato la raccomandazione ICCAT 18-02.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 51 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Dichiarazione di ingabbiamento

Rapporto sulle operazioni di ingabbiamento

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro una settimana dal completamento dell'operazione di ingabbiamento, lo Stato membro responsabile dell'azienda presenta allo Stato membro o alla PCC i cui pescherecci o tonnare hanno catturato il tonno rosso, nonché alla Commissione, un rapporto sull'operazione di ingabbiamento conformemente all'allegato XIV. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

1. Entro una settimana dal completamento dell'operazione di ingabbiamento, lo Stato membro responsabile dell'azienda presenta allo Stato membro o alla PCC i cui pescherecci o tonnare hanno catturato il tonno rosso, nonché alla Commissione, un rapporto sull'operazione di ingabbiamento, compresa la dichiarazione di ingabbiamento di cui all'allegato XIV. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

Motivazione

Le raccomandazioni ICCAT 18-02 e 19-04 si riferiscono a questo come a un rapporto sulle operazioni di ingabbiamento, quindi per chiarezza è preferibile usare lo stesso termine.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 2, lo Stato membro responsabile dell'azienda stabilisce una percentuale minima di esemplari da controllare.  Tale percentuale è indicata nel piano di ispezione annuale di cui all'articolo 13. Lo Stato membro comunica alla Commissione i risultati dei controlli a campione effettuati ogni anno. La Commissione trasmette tali risultati al segretariato dell'ICCAT nel mese di aprile dell'anno seguente.

3. Ai fini del paragrafo 2, lo Stato membro responsabile dell'azienda stabilisce una percentuale minima di esemplari da controllare. Tale percentuale è indicata nel piano di ispezione annuale di cui all'articolo 13. Lo Stato membro comunica alla Commissione i risultati dei controlli a campione effettuati ogni anno. La Commissione trasmette tali risultati al segretariato dell'ICCAT nel mese di aprile dell'anno successivo al periodo contingentale corrispondente.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 54 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Rapporto sulle operazioni di ingabbiamento

Rapporto di sintesi sulle operazioni di ingabbiamento

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 54 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri soggetti all'obbligo di presentare dichiarazioni di ingabbiamento ai sensi dell'articolo 51 trasmettono alla Commissione un rapporto sulle operazioni di ingabbiamento relative all'anno precedente. La Commissione invia queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 1° agosto di ogni anno. Il rapporto contiene le informazioni seguenti:

Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri soggetti all'obbligo di presentare dichiarazioni di ingabbiamento e rapporti sulle operazioni di ingabbiamento ai sensi dell'articolo 51 trasmettono alla Commissione un rapporto di sintesi sulle operazioni di ingabbiamento relative all'anno precedente. La Commissione invia queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 1° agosto di ogni anno. Il rapporto di sintesi sulle operazioni di ingabbiamento contiene le informazioni seguenti:

Motivazione

Per motivi di chiarezza è necessario distinguere i singoli rapporti sulle operazioni di ingabbiamento dalla relazione annuale che gli Stati membri sono tenuti a inviare alla Commissione ogni anno.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. A fini di controllo, il comandante, o il suo rappresentante, provvede affinché la trasmissione dei dati VMS da una nave da cattura autorizzata a praticare la pesca attiva del tonno rosso non sia interrotta durante la permanenza in porto della nave.

3. A fini di controllo, il comandante, o il suo rappresentante, provvede affinché la trasmissione dei dati VMS da una nave da cattura autorizzata a praticare la pesca attiva del tonno rosso non sia interrotta durante la permanenza in porto della nave, a meno che non esista un sistema di dichiarazione delle entrate e delle uscite dal porto (sistema "hail").

Motivazione

La deroga è inclusa nella raccomandazione ICCAT 18-02.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 60 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Fatti salvi gli articoli da 89 a 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e senza pregiudicare, in particolare, il dovere degli Stati membri di adottare misure di contrasto adeguate nei confronti di un peschereccio, lo Stato membro responsabile dell'azienda o delle aziende di allevamento del tonno rosso adotta misure di contrasto adeguate nei confronti di una data azienda qualora si sia riscontrato che, conformemente alla legislazione nazionale, tale azienda non rispetta le disposizioni degli articoli da 45 a 55. Le misure adottate possono comprendere, a seconda della gravità dell'infrazione e conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, la sospensione o la radiazione dal registro delle aziende di allevamento del tonno rosso e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Fatti salvi gli articoli da 89 a 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e senza pregiudicare, in particolare, il dovere degli Stati membri di adottare misure di contrasto adeguate nei confronti di un peschereccio, lo Stato membro responsabile dell'azienda o delle aziende di allevamento del tonno rosso adotta misure di contrasto adeguate nei confronti di una data azienda qualora si sia riscontrato che, conformemente alla legislazione nazionale, tale azienda non rispetta le disposizioni degli articoli da 45 a 55. A seconda della gravità dell'infrazione e conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, tali misure possono comprendere, in particolare, la sospensione dell'autorizzazione o la radiazione dal registro ICCAT degli impianti di allevamento del tonno rosso istituito in conformità con la raccomandazione ICCAT 06-07, e/o sanzioni pecuniarie.

Motivazione

Il paragrafo è stato modificato dalla raccomandazione ICCAT 19-04, che ha modificato la raccomandazione ICCAT 18-02.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1005/2008 e (UE) n. 1379/201346, sono vietati nell'Unione il commercio, lo sbarco, l'importazione, l'esportazione, l'ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso non accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prevista dal presente regolamento, dall'articolo 4 ter del regolamento (CE) n. 1936/2001 e dalla legislazione dell'Unione che attua le norme dell'ICCAT sul programma di documentazione delle catture.

1. Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1005/2008 e (UE) n. 1379/201346, sono vietati nell'Unione il commercio, lo sbarco, l'importazione, l'esportazione, l'ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso non accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prevista dal presente regolamento, dall'articolo 4 ter del regolamento (CE) n. 1936/2001 e dalla legislazione dell'Unione che attua le norme dell'ICCAT sul programma di documentazione delle catture di tonno rosso.

_________________

_________________

46 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

46 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il tonno rosso è stato catturato da pescherecci o tonnare il cui Stato di bandiera non dispone di un contingente, di un limite di cattura o di una quota dello sforzo di pesca per il tonno rosso, in base alle condizioni previste dalle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT; o

(a) il tonno rosso è stato catturato da pescherecci o tonnare il cui Stato di bandiera non dispone di un contingente o di un limite di cattura per il tonno rosso, in base alle condizioni previste dalle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT; o

Motivazione

Il paragrafo è stato modificato dalla raccomandazione ICCAT 19-04, che ha modificato la raccomandazione ICCAT 18-02.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'obiettivo di mortalità per pesca mirante a mantenere la biomassa dello stock al livello corrispondente all'MSY previsto all'articolo 3;

soppresso

Motivazione

L'obiettivo della mortalità per pesca è un elemento essenziale del regolamento e, di conseguenza, dovrebbe essere modificato solo mediante la procedura legislativa ordinaria (codecisione).

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2 – trattino 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

- non più del 90 % del suo contingente di tonno rosso tra le sue navi da cattura nell'Adriatico a fini di allevamento;

Motivazione

Questa disposizione è inclusa nella raccomandazione ICCAT 18-02.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Allegato X – punto 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Se la qualità della videoregistrazione non consente di effettuare questa stima, le autorità di controllo chiedono che sia effettuato un nuovo trasferimento.  Tale operazione è effettuata trasferendo in un'ulteriore gabbia, che deve essere vuota, tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente.

(9) Se la qualità della videoregistrazione non consente di effettuare questa stima, l'operatore può chiedere alle autorità di bandiera del peschereccio o della tonnara di effettuare un trasferimento di controllo volontario. Tale trasferimento di controllo volontario è effettuato trasferendo in un'ulteriore gabbia, che deve essere vuota, tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente. Se l'origine del pesce è una tonnara, il tonno rosso già trasferito dalla tonnara alla gabbia ricevente può essere rinviato alla tonnara, nel qual caso il trasferimento di controllo è annullato sotto la supervisione dell'osservatore regionale dell'ICCAT.

Motivazione

Il paragrafo è stato modificato dalla raccomandazione ICCAT 19-04, che ha modificato la raccomandazione ICCAT 18-02.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Allegato XI – parte B – punto 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Lo Stato membro responsabile dell'azienda trasmette allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara e alla Commissione una relazione recante la documentazione di seguito indicata.

(2) Entro 15 giorni dalla data di ingabbiamento lo Stato membro responsabile dell'azienda trasmette allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara e alla Commissione una relazione recante la documentazione di seguito indicata.

Motivazione

Il termine è stabilito dalla raccomandazione ICCAT 18-02.


 

MOTIVAZIONE

Contesto della proposta

 

L'Unione europea è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ("la convenzione ICCAT") dal 14 novembre 1997.

 

La convenzione ICCAT istituisce un quadro di cooperazione regionale per la conservazione e la gestione dei tonnidi e di specie affini nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

 

L'ICCAT ha la facoltà di adottare raccomandazioni vincolanti per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. Si tratta di atti essenzialmente rivolti alle parti contraenti dell'ICCAT, ma che contengono obblighi anche per gli operatori privati (ad esempio per i comandanti delle navi). Le raccomandazioni dell'ICCAT entrano in vigore sei mesi dopo l'adozione e devono essere recepite il prima possibile nel diritto dell'Unione.

 

Contenuto della proposta

 

L'obiettivo della proposta attualmente all'esame [COM (2019)0619] è pertanto quello di recepire nel diritto dell'UE la raccomandazione ICCAT 18-02, che istituisce un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (di seguito "il piano di gestione"). La Raccomandazione è stata adottata durante la 21a riunione speciale dell'ICCAT, che si è tenuta a Dubrovnik dal 12 al 19 novembre 2018.

 

Il piano di gestione fa seguito al parere del Comitato permanente della ricerca e delle statistiche (SCRS), secondo il quale l'ICCAT dovrebbe stabilire un piano di gestione pluriennale per lo stock nel 2018, poiché lo stato attuale dello stock non sembra più richiedere le misure di emergenza introdotte nell'ambito del piano di ricostituzione del tonno rosso a seguito della raccomandazione 17-17 che modifica la raccomandazione 14-04. Quest'ultima è stata recepita nel diritto dell'UE mediante il regolamento (UE) n. 2016/1627.

 

Il recepimento copre tutte le misure di controllo che riguardano la cattura e l'allevamento del tonno rosso nelle acque dell'UE e/o da parte di navi dell'UE nella zona della convenzione.

 

La raccomandazione ICCAT 18-02 prevede un piano di gestione generalmente più flessibile rispetto alle norme esistenti del piano di ricostituzione, anche se alcune misure sono più precise o restrittive, come i controlli negli allevamenti. Le principali differenze possono essere riassunte come segue.

 

a) Periodi di autorizzazione della pesca: la proposta prevede, per le tonniere con reti a circuizione, un'estensione del periodo di autorizzazione della pesca di ulteriori 10 giorni rispetto al regolamento (UE) 2016/1627, a meno che gli Stati membri non dispongano diversamente nei rispettivi piani di pesca annuali;

b) la proposta aumenta al 20 % il limite per le catture accessorie, rispetto al 5 % del regolamento (UE) 2016/1627;

c) Capacità di pesca: la proposta prevede un aumento massimo del 20 % delle tonniere con reti a circuizione autorizzate a pescare (periodo di riferimento 2018) rispetto al regolamento (UE) 2016/1627 e fissa un nuovo contingente settoriale per la pesca su piccola scala nelle Azzorre, a Madera e nelle Canarie;

d) Capacità di allevamento: la proposta potrebbe comportare potenzialmente un aumento del 7 % del quantitativo di pesce presente nelle aziende di allevamento.

e) Trasferimenti all'interno dell'azienda di allevamento e controlli a campione: il sistema di controllo per il tonno rosso è rafforzato per quanto riguarda il monitoraggio del pesce vivo all'interno dell'azienda. Il monitoraggio avviene mediante controlli a campione basati su un'analisi di rischio e mediante una stima dei riporti effettuata utilizzando fotocamere stereoscopiche.

 

Posizione del relatore

 

Il relatore chiede un rigoroso recepimento della raccomandazione 18-02 dell'ICCAT, al fine di stabilire condizioni di parità per gli operatori dell'UE nei confronti degli operatori dei paesi terzi. Egli ritiene fondamentale che a tutti gli attori coinvolti nella pesca si applichino condizioni identiche per garantire il sostegno e la comprensione del settore.

 

In questo caso, la Commissione ha recepito la raccomandazione dell'ICCAT in modo molto accurato, ad eccezione di alcuni casi specifici, ossia:

 

a)  la definizione di "ingabbiamento" di cui all'articolo 5;

b) l'articolo 16 sulle stagioni di pesca dovrebbe includere deroghe per il Mar Mediterraneo orientale e il Mare Adriatico, come previsto dalla Raccomandazione ICCAT;

c) l'articolo 56 sulla trasmissione dei dati VMS dovrebbe includere un'eccezione per le operazioni in cui esiste un sistema di dichiarazione delle entrate e delle uscite dal porto (sistema "hail");

d) l'allegato I dovrebbe includere un limite della percentuale di contingente che può essere assegnata a fini di allevamento nel Mare Adriatico.

e) l'allegato XI dovrebbe includere un calendario per la presentazione delle relazioni tra le autorità degli Stati membri.

Pertanto, il relatore propone modifiche specifiche nei casi di cui sopra, al fine di allineare la proposta alla raccomandazione dell'ICCAT.

 

Il relatore suggerisce inoltre di modificare la terminologia della dichiarazione di ingabbiamento e del rapporto sulle operazioni di ingabbiamento di cui rispettivamente agli articoli 51 e 54 della proposta, al fine di allinearla maggiormente alla terminologia utilizzata nella raccomandazione ICCAT ed evitare confusione.

 

Nel corso della 26a riunione ordinaria, tenutasi a Palma di Maiorca nel novembre 2019, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 19-04, che introduce alcune lievi modifiche alla raccomandazione 18-02. Le modifiche, decise dall'Unione Europea, si riferiscono ai seguenti articoli:

 

a) articolo 5, definizione di fotocamera stereoscopica;

b) articolo 7, riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati;

c) articolo 12, piani di gestione annuali della capacità di pesca;

d) articolo 14, piani annuali di gestione dell'allevamento;

e) articolo 35, relazioni sui quantitativi;

f) articolo 38, programma di osservazione regionale dell'ICCAT;

g) articolo 43, verifica da parte degli osservatori regionali dell'ICCAT e svolgimento di indagini;

h) articolo 50, misure e programmi per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all'ingabbiamento;

i) articoli 51 e 54, dichiarazione di ingabbiamento e rapporto sulle operazioni di ingabbiamento;

j) articolo 60, contrasto;

k) articolo 61, misure di commercializzazione;

l) allegato X, norme minime relative alle procedure di videoregistrazione.

Il relatore propone emendamenti ai suddetti articoli al fine di allineare il testo alla raccomandazione 19-04 dell'ICCAT.

 

Infine, il relatore ritiene che l'epidemia di Covid-19 abbia ripercussioni straordinarie sulle attività di pesca, comprese quelle relative al tonno rosso. Ritiene pertanto opportuno prolungare la stagione di pesca del tonno rosso fino all'11 luglio qualora le tonniere con reti a circuizione che praticano la pesca del tonno rosso non abbiano potuto utilizzare i loro normali giorni di pesca a causa di una crisi sanitaria pubblica.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, che modifica i regolamenti (UE) 2017/2107, (UE) 2019/[NAFO], (UE) 1936/2001 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627

Riferimenti

COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD)

Presentazione della proposta al PE

28.11.2019

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

PECH

16.12.2019

 

 

 

Commissioni competenti per parere

 Annuncio in Aula

ENVI

16.12.2019

 

 

 

Pareri non espressi

 Decisione

ENVI

9.1.2020

 

 

 

Relatori

 Nomina

Giuseppe Ferrandino

22.1.2020

 

 

 

Esame in commissione

21.1.2020

18.5.2020

 

 

Approvazione

3.9.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

1

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Manuel Bompard, Gabriel Mato, Raffaele Stancanelli

Deposito

8.9.2020

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

20

+

ECR

Raffaele Stancanelli, Ruža Tomašić

GUE/NGL

 

ID

Rosanna Conte, France Jamet

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik,

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

 

 

1

-

GUE/NGL

Manuel Bompard

 

4

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2020
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