RELAZIONE sull'atto sui servizi digitali e le questioni sollevate in materia di diritti fondamentali

1.10.2020 - (2020/2022(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Kris Peeters

Procedura : 2020/2022(INI)
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A9-0172/2020
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A9-0172/2020
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'atto sui servizi digitali e le questioni sollevate in materia di diritti fondamentali

(2020/2022(INI))

Il Parlamento europeo,

 visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2,

 visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 16 e 114,

 vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 6, 7, 8, 11, 13, 21, 22, 23, 24, 38 e 47,

 vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico")[1],

 visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("regolamento generale sulla protezione dei dati", GDPR)[2],

 vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche ("direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche")[3],

 vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi ("direttiva sui servizi di media audiovisivi"), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato[4],

 vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE ("direttiva sul diritto d'autore")[5],

 vista la raccomandazione della Commissione del 1° marzo 2018 sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online[6],

  vista la valutazione della minaccia della criminalità organizzata su Internet (IOCTA), pubblicata da Europol il 18 settembre 2018,

  vista la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea,

 visto l'articolo 54 del suo regolamento,

 visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione,

 vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0172/2020),

A. considerando che i diritti fondamentali, ad esempio la protezione della vita privata e dei dati personali, il principio di non discriminazione, nonché la libertà di espressione e di informazione, devono essere ancorati al centro di una politica dell'UE efficace e duratura in materia di servizi digitali; che tali diritti devono essere evidenti sia nella lettera della legge sia nello spirito della loro attuazione;

B. considerando che i tipi di servizi digitali e i ruoli dei fornitori di servizi digitali sono radicalmente cambiati da quando, 20 anni fa, è stata adottata la direttiva sul commercio elettronico;

C. considerando che solo i servizi digitali che rispettano i diritti fondamentali degli utenti possono conquistare la fiducia di questi ultimi, assicurando così sia la diffusione dei servizi sia un vantaggio competitivo e un modello aziendale stabile per le imprese;

D. considerando che le norme sulla protezione dei dati applicabili a tutti i fornitori che offrono servizi digitali nel territorio dell'UE sono state recentemente aggiornate e armonizzate in tutta l'UE con il regolamento generale sulla protezione dei dati; che le norme in materia di tutela della vita privata nell'ambito delle comunicazioni elettroniche, che costituiscono un sottoinsieme dei servizi digitali, rientrano nella direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche e sono attualmente oggetto di revisione;

E. considerando che la quantità di tutti i tipi di contenuti generati dagli utenti e condivisi e dei servizi forniti attraverso le piattaforme online, compresi i servizi cloud, è aumentata in modo esponenziale e a un ritmo senza precedenti, con l'aiuto delle tecnologie avanzate; che ciò include contenuti illegali, quali immagini di materiale pedopornografico online, nonché contenuti che, pur essendo legali, sono potenzialmente dannosi per la società e la democrazia, come la disinformazione sui rimedi contro la COVID-19;

F. considerando che la disinformazione e l'incitamento all'odio online si sono sempre più diffusi negli ultimi anni a causa di persone e soggetti perturbatori che utilizzano le piattaforme online per aumentare la polarizzazione, che a sua volta è sfruttata a fini politici; che le donne, le persone di colore, le persone appartenenti o percepite come appartenenti a minoranze etniche o linguistiche e le persone LGBTIQ sono spesso prese di mira da incitamenti all'odio discriminatorio, bullismo, minacce e ricerca di capri espiatori online;

G. considerando che tale tendenza è stata favorita da piattaforme online il cui modello commerciale si basa sulla raccolta e l'analisi dei dati degli utenti finalizzate a generare più traffico e visualizzazioni nonché, di conseguenza, più dati di profilazione e quindi più profitto; che ciò porta all'amplificazione dei contenuti sensazionalistici; che l'incitamento all'odio e la disinformazione danneggiano l'interesse pubblico compromettendo il dibattito pubblico rispettoso e onesto e pongono minacce alla sicurezza pubblica dal momento che possono suscitare violenza nel mondo reale; che contrastare tali contenuti è fondamentale per garantire il rispetto dei diritti fondamentali e difendere lo Stato di diritto e la democrazia nell'UE;

H. considerando che i social media e altre piattaforme di distribuzione dei contenuti utilizzano tecniche di profilazione per indirizzare in maniera mirata e distribuire i loro contenuti, nonché la pubblicità; che i dati raccolti dalle tracce digitali lasciate dalle persone possono essere estratti in modo tale da consentire un'inferenza altamente accurata di informazioni personali molto intime, specialmente quando tali dati sono combinati con altri insiemi di dati; che gli scandali di Cambridge Analytica e Facebook hanno mostrato i rischi associati a operazioni opache di trattamento dei dati da parte delle piattaforme online, rivelando che determinati elettori erano stati esposti a una propaganda politica micromirata e, talvolta, anche a una disinformazione mirata;

I. considerando che gli algoritmi automatizzati che decidono come trattare, rendere più o meno prioritari, distribuire e cancellare contenuti di terzi sulle piattaforme online, anche durante le campagne politiche ed elettorali, spesso riproducono modelli discriminatori esistenti nella società, determinando pertanto un rischio elevato di discriminazione per le persone già colpite; che l'utilizzo diffuso degli algoritmi per l'eliminazione o il blocco dei contenuti solleva altresì preoccupazioni in merito allo Stato di diritto nonché questioni di legalità, legittimità e proporzionalità;

J. considerando che un esiguo numero di fornitori di servizi principalmente non europei detiene un potere significativo sul mercato ed esercita un'influenza sui diritti e le libertà delle persone, sulle nostre società e le nostre democrazie controllando il modo in cui sono presentati informazioni, servizi e prodotti, il che ha notevoli ripercussioni sul funzionamento degli Stati membri e sui loro cittadini; che le decisioni di tali piattaforme possono avere conseguenze di ampia portata per la libertà di espressione e di informazione e per la libertà e il pluralismo dei media;

K. considerando che finora l'approccio politico volto a contrastare i contenuti illegali online nell'UE si è concentrato principalmente sulla cooperazione volontaria e su rimozioni autorizzate da provvedimenti giudiziari, ma che un numero crescente di Stati membri sta adottando ulteriori normative a livello nazionale che affrontano i contenuti illegali in maniera non armonizzata; che disposizioni volte a far fronte a taluni tipi di contenuti illegali sono state inserite nella recente normativa settoriale a livello dell'UE;

L. considerando che un semplice approccio di autoregolamentazione delle piattaforme non garantisce un adeguato livello di trasparenza, responsabilità e sorveglianza; che un tale approccio non fornisce informazioni adeguate alle autorità pubbliche, alla società civile e agli utenti sul modo in cui le piattaforme affrontano i contenuti illegali e i contenuti che violano i loro termini e condizioni, né sul modo in cui curano i contenuti in generale;

M. considerando che un tale approccio può non garantire il rispetto dei diritti fondamentali e genera una situazione in cui le responsabilità in materia giudiziaria sono in parte affidate a privati, il che crea un rischio di interferenza con il diritto alla libertà di espressione;

N. considerando che la sorveglianza e la supervisione a livello normativo sono settoriali nell'UE; che sarebbe utile un ulteriore coordinamento più globale tra i diversi organismi di sorveglianza in tutta l'UE;

O. considerando che la carenza di dati pubblici solidi e comparabili sulla prevalenza dei contenuti illegali e dannosi online, sulle segnalazioni e la rimozione di tali contenuti autorizzata dal giudice e quella basata sull'autoregolamentazione, nonché sul seguito dato dalle autorità competenti crea una deficit di trasparenza e responsabilità, sia nel settore privato che in quello pubblico; che mancano informazioni sugli algoritmi utilizzati dalle piattaforme e dai siti web e sul modo in cui le piattaforme trattano la rimozione erronea dei contenuti;

P. considerando che lo sfruttamento sessuale dei minori online rappresenta una delle forme di contenuti illegali agevolate dagli sviluppi tecnologici; che la grande quantità di materiale pedopornografico che circola comporta gravi sfide nell'ambito degli sforzi di individuazione, indagine e, soprattutto, l'identificazione delle vittime; che secondo Europol, le segnalazioni ricevute dal Centro nazionale per i minori scomparsi e vittime di sfruttamento, negli Stati Uniti, concernenti condivisioni online di materiale pedopornografico sono aumentate del 106 % nell'ultimo anno;

Q. considerando che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) i contenuti dovrebbero essere rimosso a seguito di un provvedimento giudiziario emesso da uno Stato membro; che i prestatori di servizi di hosting possono ricorrere a strumenti e tecnologie di ricerca automatizzati per rilevare ed eliminare contenuti equivalenti ad altri che siano stati precedentemente dichiarati illeciti, ma non dovrebbero avere un obbligo generale di sorvegliare sulle informazioni che memorizzano né di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, come previsto all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE;

R. considerando che un'identificazione elettronica affidabile è essenziale per garantire un accesso sicuro ai servizi digitali e per effettuare transazioni elettroniche in maniera più sicura; che attualmente solo 15 Stati membri hanno notificato alla Commissione il loro regime di identificazione per il riconoscimento transfrontaliero nel quadro del regolamento (UE) 910/2014[7];

S. considerando che Internet e le sue piattaforme rappresentano tuttora una sede fondamentale per le attività dei gruppi terroristici e sono utilizzati come strumento per alimentare propaganda, reclutare proseliti e promuovere le attività di tali gruppi;

1. crede nei chiari vantaggi sociali ed economici di un mercato unico digitale funzionante per l'UE e i suoi Stati membri; accoglie con favore tali vantaggi, in particolare il migliore accesso alle informazioni e il rafforzamento della libertà di espressione; sottolinea l'importante obbligo di garantire un ecosistema digitale equo in cui siano rispettati i diritti fondamentali quali sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, specialmente la libertà di espressione e di informazione, la non discriminazione, la libertà e il pluralismo dei media, la vita privata e la protezione dei dati, e in cui sia garantita la sicurezza degli utenti online; evidenzia che gli interventi legislativi e gli altri interventi normativi nel mercato unico digitale volti a garantire il rispetto di tale obbligo dovrebbero limitarsi allo stretto necessario; ricorda che l'impiego di meccanismi di rimozione dei contenuti al di fuori delle garanzie previste per il giusto processo contravviene all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

2. esorta la Commissione ad adottare un approccio normativo su misura per affrontare le differenze tuttora esistenti tra il mondo online e quello offline nonché le sfide poste dalla diversità degli attori e dei servizi offerti online; ritiene essenziale, a tale proposito, applicare approcci normativi differenti ai contenuti illeciti e leciti; sottolinea che i contenuti illegali e i reati favoriti dall'informatica dovrebbero essere contrastati con lo stesso rigore e sulla base degli stessi principi giuridici applicati ai contenuti illegali e ai comportamenti criminali offline, e con le stesse garanzie per i cittadini; ricorda che la direttiva sul commercio elettronico è il quadro giuridico per i servizi online nel mercato interno che disciplina la gestione dei contenuti;

3. reputa necessario che i contenuti illegali siano rimossi rapidamente e costantemente per affrontare i reati e le violazioni dei diritti fondamentali; ritiene che i codici di condotta volontari affrontino solo in parte la questione;

4. invita i fornitori di servizi digitali a ritirare i contenuti dalla rete in modo diligente, proporzionato e non discriminatorio e tenendo conto, in ogni circostanza, dei diritti fondamentali degli utenti e dell'importanza fondamentale della libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica, al fine di evitare la rimozione di contenuti che non sono illeciti; chiede ai fornitori di servizi digitali che di loro iniziativa intendono limitare alcuni contenuti leciti dei loro utenti di valutare la possibilità di etichettare tali contenuti, invece di ritirarli dalla rete, fornendo agli utenti la possibilità di scegliere, sotto la propria responsabilità, se accedervi o meno;

5. ritiene che qualsiasi misura di rimozione dei contenuti autorizzata giuridicamente nell'atto sui servizi digitali dovrebbe riguardare solo i contenuti illegali, quali definiti dal diritto dell'UE e nazionale, e che l'atto legislativo non dovrebbe includere concetti e termini indefiniti in quanto ciò creerebbe incertezza giuridica per le piattaforme online e metterebbe a rischio i diritti e la libertà di espressione;

6. riconosce, tuttavia, che l'attuale ecosistema digitale incoraggia anche comportamenti problematici, come il "micro-targeting" basato su caratteristiche che espongono vulnerabilità fisiche o psicologiche, la diffusione dell'incitamento all'odio, i contenuti razzisti e la disinformazione, i problemi emergenti quali l'abuso organizzato di molteplici piattaforme nonché la creazione di account o la manipolazione di contenuti online da parte di algoritmi; osserva con preoccupazione che alcuni modelli commerciali si basano sulla presentazione di contenuti sensazionalistici e polarizzanti agli utenti al fine di aumentare il tempo di visualizzazione e, pertanto, i profitti delle piattaforme online; sottolinea gli effetti negativi di tali modelli commerciali sui diritti fondamentali degli individui e per la società nel suo insieme; chiede trasparenza sulle politiche di monetizzazione delle piattaforme online;

7. evidenzia pertanto che la diffusione di tali contenuti dannosi dovrebbe essere contenuta; è fermamente convinto che, a tal fine, siano fondamentali l'alfabetizzazione mediatica, il controllo degli utenti sui contenuti loro proposti e l'accesso del pubblico a contenuti e a un'istruzione di elevata qualità; accoglie pertanto con favore l'iniziativa della Commissione di creare un Osservatorio europeo dei media digitali per sostenere servizi indipendenti di verifica dei fatti, aumentare la conoscenza del pubblico in merito alla disinformazione online e sostenere le autorità pubbliche incaricate di monitorare i media digitali;

8. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere i media indipendenti e di servizio pubblico nonché le campagne educative sull'alfabetizzazione mediatica e le campagne di sensibilizzazione mirate nell'ambito della società civile; rileva che è opportuno prestare particolare attenzione ai contenuti dannosi nel contesto dell'utilizzo di Internet da parte dei minori, in particolare in merito alla loro esposizione al cyberbullismo, alle molestie sessuali, alla pornografia, alla violenza o all'autolesionismo;

9. rileva che, dato che le attività online di un individuo forniscono informazioni approfondite sulla sua personalità e consentono di manipolarla, la raccolta generalizzata e indiscriminata di dati personali riguardo a ogni utilizzo di un servizio digitale interferisce in modo sproporzionato con il diritto alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali; evidenzia, in particolare, il potenziale impatto negativo della pubblicità micro-mirata e comportamentale e della valutazione delle persone, in particolare dei minori e di gruppi vulnerabili, in quanto interferiscono nella vita privata degli individui, il che solleva questioni in merito alla raccolta e all'uso dei dati utilizzati per personalizzare la pubblicità, offrire prodotti o servizi o fissare prezzi; conferma che il diritto degli utenti a non essere oggetto di un tracciamento diffuso nell'utilizzo dei servizi digitali è stato incluso nel regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e dovrebbe essere adeguatamente applicato in tutta l'UE; osserva che la Commissione, nella sua proposta di un nuovo regolamento relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche (2017/0003 (COD)), ha proposto di subordinare la cura mirata dei contenuti a un esplicito consenso;

10. ritiene che la pubblicità politica oscura o ingannevole sia una classe particolare di minaccia online poiché influenza i meccanismi essenziali che consentono il funzionamento della nostra società democratica, in particolare qualora tali contenuti siano sponsorizzati da terzi, compresi attori stranieri; sottolinea che, quando la profilazione è impiegata su ampia scala per il micro-targeting politico in modo da manipolare il comportamento di voto, può seriamente compromettere le basi della democrazia; invita pertanto i fornitori di servizi digitali ad adottare le misure necessarie a identificare ed etichettare i contenuti caricati da social bot e si attende che la Commissione fornisca orientamenti sull'uso di tali tecnologie digitali persuasive nelle campagne elettorali e nelle strategie di pubblicità politica; chiede, a tale riguardo, l'istituzione di rigorosi requisiti di trasparenza per la visualizzazione di pubblicità politica a pagamento;

11. ritiene necessario che i contenuti illegali siano rimossi in modo coerente e senza indebiti ritardi al fine di affrontare le violazioni, in particolare quelle relative ai minori e ai contenuti terroristici, e le violazioni dei diritti fondamentali con le garanzie necessarie, quali la trasparenza della procedura, il diritto di ricorso e l'accesso a un ricorso effettivo in sede giudiziaria; ritiene che i codici di condotta volontari e le condizioni di fornitura contrattuali standard non siano adeguatamente applicati e abbiano dimostrato di far fronte solo parzialmente alla questione; sottolinea che la responsabilità ultima di applicare la legge, decidere in merito alla legalità delle attività online e ordinare ai fornitori di servizi di hosting di rimuovere i contenuti illegali o di disabilitarne l'accesso spetta alle autorità indipendenti competenti;

12. riconosce il fatto che, sebbene possa essere facilmente stabilita la natura illegale di alcuni tipi di contenuti, la decisione è più difficile per altri tipi di contenuti in quanto richiedono una contestualizzazione; segnala che gli attuali strumenti automatizzati non sono in grado di effettuare analisi critiche e di comprendere adeguatamente l'importanza del contesto per specifici elementi del contenuto, il che potrebbe condurre a inutili rimozioni e danneggiare la libertà di espressione e l'accesso a informazioni diverse, anche sulle opinioni politiche, sfociando così nella censura; sottolinea che un controllo umano delle relazioni automatizzate da parte dei fornitori di servizi o dei loro contraenti non risolve pienamente il problema, specialmente se è esternalizzato a personale privato che non ha l'indipendenza, le qualifiche e la responsabilità sufficienti;

13. osserva con preoccupazione che i contenuti illegali online possono essere moltiplicati con facilità e rapidità e che, pertanto, il loro effetto negativo può essere amplificato in tempi molto brevi; ritiene tuttavia che la legge sui servizi digitali non dovrebbe imporre ai prestatori di servizi di hosting o altri intermediari tecnici l'obbligo di utilizzare strumenti automatizzati per la moderazione dei contenuti;

14. ricorda che i contenuti illegali online non dovrebbero essere soltanto rimossi dalle piattaforme online, ma dovrebbero essere altresì oggetto di un seguito da parte dalle autorità di contrasto e della magistratura qualora si tratti di atti criminali; invita la Commissione a valutare se obbligare le piattaforme online a segnalare i reati gravi alle autorità competenti, quando vengono a conoscenza di un tale reato; ritiene, a tale proposito, che un problema fondamentale in alcuni Stati membri sia il fatto di non avere soltanto casi irrisolti, ma anche casi non aperti; chiede la rimozione degli ostacoli alla presentazione di denunce presso le autorità competenti; è convinto che, data la natura transfrontaliera di Internet e la rapida diffusione dei contenuti illegali online, occorra migliorare e fondare sui principi di necessità e proporzionalità la cooperazione tra i fornitori di servizi e le autorità nazionali competenti, nonché la cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali competenti; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di rispettare l'ordinamento giuridico dell'UE e i principi consolidati della cooperazione transfrontaliera e della reciproca fiducia; invita gli Stati membri a fornire alle rispettive autorità di contrasto e giudiziarie le competenze, le risorse e gli strumenti necessari per consentire loro di trattare in maniera efficace il crescente numero di casi che interessano i contenuti illegali online e la risoluzione delle controversie riguardanti il ritiro di contenuti dalla rete, nonché a migliorare l'accesso alla giustizia nel settore dei servizi digitali;

15. sottolinea che un contenuto specifico può essere considerato illegale in uno Stato membro ma rientrare nel diritto alla libertà di espressione in un altro; evidenzia che, per tutelare la libertà di parola, evitare conflitti tra leggi, scongiurare blocchi geografici ingiustificati e inefficaci e promuovere un mercato unico digitale armonizzato, ai fornitori di servizi di hosting non dovrebbe essere imposto di rimuovere o disabilitare l'accesso alle informazioni che sono lecite nello Stato membro in cui sono ubicati, o in cui risiede o è ubicato il loro rappresentante legale designato; ricorda che le autorità nazionali possono soltanto eseguire gli ordini di rimozione emanati dalle autorità competenti indipendenti indirizzati a prestatori di servizi stabiliti nel loro territorio; ritiene necessario rafforzare i meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri con il sostegno della Commissione e delle pertinenti agenzie dell'Unione; chiede un dialogo strutturato tra gli Stati membri al fine di determinare il rischio di tipi specifici di contenuti e individuare potenziali differenze nella valutazione di tali rischi tra gli Stati membri;

16. sottolinea che i contenuti illeciti dovrebbero essere rimossi dal luogo in cui sono ospitati e che gli intermediari di semplice trasporto non dovrebbero essere tenuti a bloccare l'accesso ai contenuti;

17. è fermamente convinto che l'attuale quadro giuridico dell'UE che disciplina i servizi digitali dovrebbe essere aggiornato per affrontare le sfide poste dalla frammentazione tra gli Stati membri e dalle nuove tecnologie, come la prevalenza della profilazione e del processo decisionale algoritmico che permeano tutti gli ambiti della vita, nonché garantire la chiarezza giuridica e il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e il diritto alla vita privata in maniera adeguata alle esigenze future in considerazione del rapido sviluppo della tecnologia;

18. accoglie con favore l'impegno della Commissione volto a introdurre un approccio armonizzato in materia di obblighi per i fornitori di servizi digitali, compresi gli intermediari online, al fine di evitare la frammentazione del mercato interno e l'applicazione incoerente delle normative; invita la Commissione a proporre le soluzioni più efficienti ed efficaci per il mercato interno nel suo complesso, adoperandosi al contempo per evitare nuovi inutili oneri amministrativi e far sì che il mercato unico digitale rimanga aperto, equo, sicuro e competitivo per tutti i suoi partecipanti; sottolinea che il regime di responsabilità per i fornitori di servizi digitali deve essere proporzionato, non deve sfavorire i fornitori piccoli e medi e non deve limitare irragionevolmente l'innovazione e l'accesso alle informazioni;

19. ritiene che la riforma dovrebbe basarsi sulle solide fondamenta e il pieno rispetto del diritto vigente dell'UE, in particolare del regolamento generale sulla protezione dei dati e della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, attualmente in fase di revisione, e rispettare il primato di altri strumenti settoriali come la direttiva sui servizi di media audiovisivi; sottolinea che la modernizzazione delle norme sul commercio elettronico può incidere sui diritti fondamentali; esorta pertanto la Commissione a essere estremamente vigile nel suo approccio nonché a integrare nella sua revisione le norme internazionali in materia di diritti umani;

20. sottolinea che la capacità pratica dei singoli utenti di comprendere la complessità degli ecosistemi di dati e di orientarsi al loro interno è estremamente limitata, analogamente alla loro capacità di stabilire se le informazioni che ricevono e i servizi che utilizzano siano resi loro disponibili alle stesse condizioni di altri utenti; invita pertanto la Commissione a porre la trasparenza e la non discriminazione al centro della legge sui servizi digitali;

21. insiste affinché la legge sui servizi digitali debba mirare ad assicurare un elevato livello di trasparenza in merito al funzionamento dei servizi online e un ambiente digitale privo di discriminazione; sottolinea che, oltre al solido quadro normativo esistente che tutela la vita privata e i dati personali, è necessario prevedere un obbligo per le piattaforme online al fine di garantire l'uso legittimo degli algoritmi; invita pertanto la Commissione a sviluppare un regime basato sulla direttiva relativa al commercio elettronico che definisca chiaramente la responsabilità dei fornitori di servizi per affrontare i rischi cui sono esposti i loro utenti e tutelare i loro diritti prevedendo un obbligo di trasparenza e spiegabilità degli algoritmi, sanzioni per far rispettare tali obblighi, la possibilità di un intervento umano e altre misure quali audit annuali indipendenti e prove di stress specifiche per favorire e garantire la conformità;

22. sottolinea che alcuni fornitori di servizi digitali devono essere in grado di identificare inequivocabilmente gli utenti in modo equivalente ai servizi offline; prende atto di una raccolta non necessaria di dati personali, come i numeri di cellulare, da parte delle piattaforme online al momento della registrazione per un servizio, spesso indotta dal ricorso alle possibilità di autenticazione unica; sottolinea che il RGPD descrive chiaramente il principio di minimizzazione dei dati, limitando in tal modo i dati raccolti a quelli strettamente necessari allo scopo; raccomanda che le piattaforme online che utilizzano i servizi ad autenticazione unica che detengono una quota di mercato dominante siano tenuti anche a supportare almeno un sistema d'identificazione aperto basato su un quadro non proprietario, decentrato e interoperabile;

23. sottolinea che, qualora sia necessario un determinato tipo di identificazione ufficiale offline, occorre creare un sistema di identificazione elettronica online equivalente e sicuro; ritiene che l'identificazione online possa essere migliorata applicando l'interoperabilità transfrontaliera delle identificazioni elettroniche di cui al regolamento eIDAS[8] in tutta l'Unione europea; chiede alla Commissione di valutare la possibilità di creare un sistema unico europeo di autenticazione come alternativa ai singoli sistemi privati di autenticazione e di introdurre l'obbligo per i servizi digitali di offrire sempre anche un'opzione di autenticazione manuale, stabilita per impostazione predefinita; sottolinea che tale servizio dovrebbe essere sviluppato in modo tale che la raccolta di dati di autenticazione identificabili da parte del fornitore di servizi di autenticazione sia tecnicamente impossibile e che i dati raccolti siano limitati al minimo indispensabile; raccomanda pertanto alla Commissione di valutare anche la possibilità di creare un sistema di verifica per gli utenti dei servizi digitali, al fine di garantire la protezione dei dati personali e la verifica dell'età, in particolare per i minori, che non dovrebbe essere utilizzato per motivi commerciali o per tracciare gli utenti tra i siti; sottolinea che tali sistemi di autenticazione e di verifica dovrebbero applicarsi solo ai servizi digitali che richiedono l'identificazione personale, l'autenticazione o la verifica dell'età; ricorda che gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione devono garantire che le identificazioni elettroniche siano sicure e trasparenti, trattino solo i dati necessari per l'identificazione dell'utente e siano utilizzate esclusivamente per scopi legittimi e non siano utilizzate a fini commerciali né per limitare l'accesso generale a Internet o per tracciare gli utenti tra i siti;

24. ritiene indispensabile disporre della piena armonizzazione e chiarezza a livello dell'UE per quanto concerne le norme in materia di responsabilità per garantire il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà degli utenti in tutta l'UE; ritiene che tali norme debbano mantenere le esenzioni di responsabilità per gli intermediari che non siano effettivamente a conoscenza dell'attività o delle informazioni illecite presenti sulle loro piattaforme; esprime preoccupazione per il fatto che le recenti leggi nazionali per contrastare l'incitamento all'odio e la disinformazione conducano a una crescente frammentazione delle norme e a un minore livello di tutela dei diritti fondamentali nell'UE;

25. chiede, a tal fine, proposte legislative che mantengano aperto e competitivo il mercato unico digitale prevedendo requisiti armonizzati per i fornitori di servizi digitali affinché applichino procedure e garanzie procedurali efficaci, coerenti, trasparenti ed eque per affrontare i contenuti illegali in linea con il diritto nazionale ed europeo, anche attraverso procedure armonizzate di notifica e intervento;

26. ritiene, a tale proposito, che sia essenziale per le piattaforme online avvalersi di norme, requisiti e garanzie chiari riguardo alla responsabilità per i contenuti di terzi; propone che sia posto in essere un quadro normativo comune per individuare e rimuovere in modo efficiente i contenuti illegali;

27. sottolinea che le norme relative ai meccanismi di notifica e intervento dovrebbero essere integrate dagli obblighi per le piattaforme di adottare misure specifiche che sono proporzionate alla loro portata e alle loro capacità tecniche e operative onde affrontare in modo efficace la comparsa di contenuti illegali all'interno dei loro servizi; riconosce pertanto che, ove sia fattibile sul piano tecnologico, sulla base di ordini sufficientemente motivati di autorità pubbliche indipendenti competenti, e tenendo pienamente conto del contesto specifico dei contenuti, ai fornitori di servizi digitali possa essere richiesto di eseguire ricerche periodiche di parti distinte di contenuti che un tribunale abbia già dichiarato illecite, purché la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all'accertamento d'illeceità e che contiene gli elementi specificati nell'ingiunzione, i quali, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2019 nella causa C-18/18[9], sono identici o equivalenti in maniera tale da non costringere il fornitore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto;

28. sostiene che la scelta delle misure concrete dovrebbe essere lasciata alle piattaforme; è favorevole a un approccio equilibrato basato su un dialogo con le parti interessate e su una valutazione dei rischi cui sono esposte le piattaforme, nonché su una chiara catena di responsabilità per evitare oneri normativi superflui per le piattaforme e restrizioni inutili e sproporzionate dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione, l'accesso alle informazioni, anche riguardo alle idee politiche, e il diritto alla vita privata; sottolinea che alcuni obblighi possono essere ulteriormente specificati dalla legislazione settoriale; evidenzia che qualsiasi misura messa in atto a tal fine non può costituire, de jure o de facto, un requisito generale in materia di monitoraggio;

29. sottolinea la necessità di adeguate garanzie e obblighi in materia di giusto processo, tra cui un requisito per l'attività di sorveglianza e verifica umane, oltre a procedure di contronotifica, onde consentire ai titolari dei contenuti e a coloro che caricano i contenuti di difendere adeguatamente i loro diritti in maniera tempestiva e garantire che le decisioni di rimozione o di blocco siano legali, accurate, fondate, tutelino gli utenti e rispettino i diritti fondamentali; evidenzia che le persone che presentano sistematicamente e in maniera ripetuta notifiche errate o abusive dovrebbero essere sanzionate; ricorda che, oltre alle procedure di contronotifica e alle risoluzioni extragiudiziali delle controversie da parte delle piattaforme a norma del sistema interno di reclamo, dovrebbe rimanere disponibile la possibilità di un ricorso giurisdizionale effettivo per soddisfare il diritto a un ricorso effettivo;

30. sostiene il mantenimento dell'attuale quadro relativo alla responsabilità limitata per i contenuti e al principio del paese di origine, ma ritiene essenziale un migliore coordinamento delle richieste di rimozione tra le autorità nazionali competenti; sottolinea che i contenuti illeciti online dovrebbero essere rimossi dal luogo in cui sono ospitati; evidenzia che tali richieste dovrebbero essere soggette alle garanzie giuridiche al fine di impedire gli abusi e garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali; sottolinea che le richieste di rimozione delle autorità competenti dovrebbero essere specifiche e indicare chiaramente la base giuridica per la rimozione; evidenzia che ai prestatori di servizi che non ottemperano agli ordini legittimi dovrebbe applicarsi un meccanismo efficace di controllo e di applicazione, comprese sanzioni proporzionate che tengano conto delle loro capacità tecniche e operative;

31. ricorda che i fornitori di servizi digitali non devono essere giuridicamente tenuti a conservare i dati personali dei loro utenti o abbonati a fini di contrasto, a meno che la conservazione mirata non sia ordinata da un'autorità competente indipendente nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e della giurisprudenza della CGUE; ricorda inoltre che tale conservazione dei dati dovrebbe essere limitata a quanto strettamente necessario rispetto alle categorie di dati da conservare, ai mezzi di comunicazione interessati, alle persone interessate e il periodo di conservazione adottato;

32. ritiene che, al fine di tutelare i diritti fondamentali, la legge sui servizi digitali dovrebbe introdurre norme volte ad assicurare che le condizioni di servizio dei prestatori di servizi digitali siano chiare, trasparenti, eque e rese disponibili agli utenti in modo facile e accessibile; deplora il fatto che le condizioni di servizio di alcune piattaforme di contenuti costringano i funzionari delle autorità di contrasto a utilizzare account personali per indagare su determinate denunce, il che costituisce una minaccia sia per tali indagini che per la sicurezza personale e chiede un coordinamento più efficiente tra gli Stati membri riguardo al seguito dato dalle autorità di contrasto ai contenuti illegali segnalati; ricorda che eventuali ingiunzioni di rimozione da parte di autorità competenti indipendenti devono sempre basarsi sul diritto e non sulle condizioni di servizio dei prestatori di servizi;

33. invita la Commissione a garantire che gli utenti abbiano accesso a contenuti online diversificati e di qualità quale mezzo per garantire che i cittadini siano adeguatamente informati; auspica che la legge sui servizi digitali garantisca che i contenuti mediatici di qualità siano facilmente accessibili e reperibili sulle piattaforme di terzi e che le rimozioni dei contenuti siano in linea con le norme in materia di diritti umani e limitate ai contenuti che siano palesemente illegali o di cui un'autorità competente indipendente ne abbia riscontrato l'illegalità; sottolinea che i contenuti legali non dovrebbero essere soggetti ad alcun obbligo giuridico di rimozione o blocco;

34. sostiene un dialogo maggiore tra gli Stati membri, le autorità competenti e le parti interessate pertinenti al fine di sviluppare, valutare e migliorare gli approcci normativi non vincolanti, tra cui il codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione, onde affrontare ulteriormente le categorie relative ai contenuti legali, compresa la disinformazione; auspica che la Commissione elabori orientamenti che includano norme rafforzate in materia di trasparenza sulla moderazione dei contenuti e sulla strategia pubblicitaria all'interno di uno strumento specifico che accompagna la legge sui servizi digitali, al fine di garantire che la rimozione e il blocco dei contenuti legali sulla base di termini e condizioni siano limitati al minimo indispensabile; invita inoltre la Commissione a istituire un quadro che vieti alle piattaforme di esercitare un secondo livello di controllo sui contenuti forniti sotto la responsabilità di un fornitore di servizi di media e soggetti a una sorveglianza e a norme specifiche;

35. sottolinea, inoltre, che agli utenti dovrebbe essere offerta una maggiore scelta e un maggiore controllo riguardo ai contenuti che vedono, comprese più opzioni sul modo in cui i contenuti sono loro presentati e la possibilità di non partecipare a eventuali selezioni di contenuti; è fortemente convinto che la concezione e le prestazioni dei sistemi di raccomandazione dovrebbero essere di facile utilizzo e pienamente trasparenti;

36. ritiene che la definizione di politiche basate sulla responsabilità, sia nel settore privato che nel settore pubblico, e su elementi concreti richieda dati solidi sull'incidenza e il contrasto per quanto concerne l'attività illecita e la rimozione di contenuti illegali online, nonché dati solidi relativi agli algoritmi di trattamento dei contenuti delle piattaforme online;

37. chiede, a tale proposito, un obbligo di rendicontazione pubblica annuale, globale e costante per le piattaforme, il quale sia proporzionato alla loro portata e alle loro capacità operative, più in particolare nell'ambito delle loro procedure di moderazione dei contenuti, tra cui informazioni sulle misure adottate contro le attività illecite online e dati standardizzati in merito alla quantità di contenuti rimossi e alle motivazioni e basi giuridiche sottostanti, al tipo e alla motivazione delle richieste di rimozione ricevute, al numero di richieste di cui è stata rifiutata l'esecuzione e ai motivi al riguardo; sottolinea che tali relazioni, che contemplano le azioni intraprese in un dato anno, dovrebbero essere presentate entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo;

38. chiede altresì un obbligo di rendicontazione pubblica annuale per le autorità nazionali, tra cui dati standardizzati sul numero di richieste di rimozione e le relative basi giuridiche, sul numero di richieste di rimozione che sono state oggetto di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, sull'esito di tali procedimenti, citando i casi in cui i contenuti o le attività sono erroneamente identificati come illegali, e sul numero totale di decisioni che prevedono l'imposizione di sanzioni, ivi compresa una descrizione del tipo di sanzione imposta;

39. esprime preoccupazione per la frammentazione e la mancanza documentata di risorse finanziarie e umane per quanto concerne gli organi di supervisione e sorveglianza; chiede una maggiore cooperazione tra gli Stati membri in materia di sorveglianza regolamentare dei servizi digitali;

40. ritiene che, al fine di garantire la corretta applicazione della legge sui servizi digitali, sia necessario armonizzare all'interno del mercato unico digitale la vigilanza sul rispetto delle procedure, delle garanzie procedurali e degli obblighi di trasparenza previsti da tale legge; sostiene, a tale proposito, un'applicazione solida e rigorosa da parte di una struttura di vigilanza indipendente dell'UE che abbia la competenza di imporre ammende sulla base di una valutazione di una serie di fattori chiaramente definiti, quali la proporzionalità, le misure tecniche e organizzative e la negligenza; ritiene che ciò dovrebbe includere la possibilità di prevedere ammende basate su una percentuale del fatturato complessivo annuo di una società;

41. sottolinea che gli audit delle politiche e degli algoritmi interni dei fornitori di servizi digitali dovrebbero essere effettuati nel debito rispetto del diritto dell'Unione, in particolare dei diritti fondamentali degli utenti dei servizi, tenendo conto dell'importanza della non discriminazione e della libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica, e senza pubblicare dati sensibili sotto il profilo commerciale; insiste sulla necessità di valutare, in seguito a denunce o su iniziativa degli organi di vigilanza, se e in che modo i fornitori di servizi digitali amplificano i contenuti, ad esempio mediante motori di raccomandazione e funzioni di ottimizzazione quali l'autocompletamento e l'analisi delle tendenze;

42. ritiene che le relazioni sulla trasparenza elaborate dalle piattaforme e dalle autorità competenti nazionali dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico e analizzate ai fini delle tendenze strutturali in materia di rimozione, individuazione e blocco a livello dell'UE;

43. sottolinea l'importanza di consentire agli utenti di far valere i propri diritti fondamentali online, anche mediante procedure di reclamo facilmente accessibili, imparziali, trasparenti, efficienti e gratuite, meccanismi di segnalazione relativi ai contenuti illeciti e a comportamenti criminosi per i singoli individui e le imprese, mezzi di ricorso, misure educative e di sensibilizzazione in materia di protezione dei dati e sicurezza dei minori online;

44. ritiene che le esperienze passate abbiano dimostrato l'efficacia di consentire lo sviluppo di modelli commerciali innovativi e di rafforzare il mercato unico digitale eliminando gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi digitali e impedendo l'introduzione di nuovi ostacoli ingiustificati a livello nazionale, e che il mantenimento di questo approccio ridurrebbe la frammentazione del mercato interno; ritiene inoltre che la legge sui servizi digitali possa offrire opportunità per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei cittadini nel settore della digitalizzazione, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori, anche mediante la tutela della sicurezza online;

45. sottolinea il carattere indispensabile delle norme convenute riguardo alla sicurezza essenziale nel ciberspazio affinché i servizi digitali offrano ai cittadini i loro pieni benefici; prende atto pertanto dell'urgente necessità per gli Stati membri di adottare un'azione coordinata al fine di assicurare l'igiene informatica di base e prevenire pericoli evitabili nel ciberspazio, anche mediante misure legislative;

46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


MOTIVAZIONE

L'impatto dei servizi digitali sulla nostra vita quotidiana e la quantità di contenuti generati dagli utenti sono aumentati drasticamente fin dall'adozione della direttiva sul commercio elettronico avvenuta 20 anni fa. Sebbene la misura sia stata una delle basi per la crescita dei servizi digitali in tutta l'Unione, l'attuale prevalenza dei contenuti illegali online e la mancanza di una trasparenza significativa nel modo in cui i fornitori di servizi digitali la affrontano dimostrano la necessità di una riforma.

Il percorso della cooperazione volontaria e dell'autoregolamentazione è stato esaminato con qualche successo, ma di per sé si è rivelato insufficiente, come dimostra il crescente numero di Stati membri che hanno adottato una legislazione nazionale per contrastare i contenuti illegali in quanto il quadro esistente non affronta sufficientemente le preoccupazioni della società.

Il relatore si compiace pertanto dell'impegno della Commissione a presentare una nuova legge sui servizi digitali. La presente relazione intende fornire un contributo riguardo agli elementi che dovrebbero essere inclusi nella legge sui servizi digitali sotto il profilo dei diritti fondamentali e della protezione dei dati.

Il relatore ritiene, a tale riguardo, che il rispetto dei diritti fondamentali e della protezione dei dati ci impone di affrontare i contenuti illegali online con lo stesso rigore previsto per i contenuti offline, senza restrizioni sproporzionate nei confronti della libertà di espressione. Tale diritto alla libertà di espressione può riguardare contenuti specifici in uno Stato membro ma non in un altro e in molti casi richiede opportune contestualizzazioni. Tale responsabilità implica inevitabilmente un'interpretazione della legge che non dovrebbe essere delegata a società private. Sottolineando che le autorità pubbliche non hanno la possibilità di discutere di ogni singolo contenuto, sarà necessario trovare un valido approccio di coregolamentazione.

Il relatore ritiene che la legge sui servizi digitali dovrebbe basarsi, rispettandola pienamente, sulla legislazione vigente dell'Unione, compreso il regolamento generale sulla protezione dei dati e la direttiva sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche. Per quanto riguarda le attuali norme stabilite nella direttiva sul commercio elettronico, il relatore raccomanda di mantenere il divieto di un obbligo generale di monitoraggio, la responsabilità limitata per i contenuti e la clausola del mercato interno, al fine di evitare un'eccessiva conformità e oneri normativi inutili. Per affrontare in maniera più efficace i contenuti illegali è opportuno introdurre obblighi giuridici per i fornitori di servizi digitali in materia di trasparenza significativa, procedure armonizzate, garanzie procedurali e responsabilità per la moderazione dei contenuti, nonché misure proattive per affrontare la comparsa di contenuti illegali all'interno dei loro servizi. Dovrebbe essere creato un organismo indipendente dell'Unione per esercitare la sorveglianza sugli sforzi procedurali dei fornitori di servizi digitali, esaminare se essi o gli algoritmi utilizzati amplificano i contenuti illegali, imporre sanzioni proporzionate ove necessario e fornire un'analisi strutturata dell'eliminazione dei contenuti illegali a livello dell'Unione.

I contenuti illegali non dovrebbero soltanto essere rimossi, ma dovrebbero essere monitorati dalle autorità di contrasto e dalla magistratura. Il relatore chiede a tale proposito una migliore cooperazione tra i fornitori di servizi digitali e le autorità competenti in tutta l'Unione.



 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI (9.7.2020)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sull'atto sui servizi digitali e le questioni sollevate in materia di diritti fondamentali

(2020/2022(INI))

Relatore per parere: Adam Bielan

 

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore l'impegno della Commissione di introdurre un approccio armonizzato in materia di obblighi per i fornitori di servizi digitali, compresi gli intermediari online, al fine di evitare la frammentazione del mercato interno e l'applicazione incoerente delle normative; sottolinea che qualsiasi nuova misura introdotta dall'atto sui servizi digitali dovrebbe tener conto del possibile impatto sul funzionamento del mercato interno e, al contempo, rispettare i diritti e le libertà fondamentali degli utenti in tutta l'Unione; invita inoltre la Commissione a evitare l'"esportazione" delle normative nazionali e a proporre invece le soluzioni più efficienti ed efficaci per il mercato interno nel suo complesso, adoperandosi al contempo per evitare di creare nuovi oneri amministrativi e per far sì che il mercato unico digitale rimanga aperto, equo, sicuro e competitivo per tutti i suoi partecipanti;

2. reputa che la legge sui servizi digitali debba rispettare il quadro generale dei diritti fondamentali degli utenti e dei consumatori nel mercato interno, tra i quali figurano la tutela della vita privata, la non discriminazione e la dignità, e che soprattutto non debba indebolire la libertà di espressione; ricorda che l'impiego di meccanismi di rimozione dei contenuti senza le garanzie di giusto processo contravviene all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

3. riconosce l'esigenza di modernizzare la legislazione, ove necessario, per affrontare meglio le sfide poste dall'evoluzione delle tecnologie; afferma, tuttavia, che le disposizioni di responsabilità limitata di cui alla direttiva sul commercio elettronico[10] devono essere mantenute nell'atto sui servizi digitali, compreso il principio consolidato che vieta obblighi generali di sorveglianza, in particolare al fine di tutelare i diritti fondamentali, tra cui la libertà di espressione, e di mantenere la libera prestazione di servizi; sottolinea l'importanza di tali tutele per rafforzare e proteggere meglio la fiducia dei consumatori online e promuovere la crescita delle società europee, in particolare le PMI e le microimprese;

4. riconosce che gli intermediari online, compresi le PMI, le microimprese e i grandi operatori, hanno capacità diverse per quanto riguarda la moderazione dei contenuti; avverte che sovraccaricando le imprese di nuovi obblighi sproporzionati si rischia di ostacolare ulteriormente la crescita delle PMI e impedire loro di accedere al mercato; invita pertanto la Commissione a garantire l'apertura e la competitività del mercato unico digitale;

5. ricorda che la direttiva sul commercio elettronico è il quadro giuridico per i servizi online nel mercato interno che disciplina la gestione dei contenuti; sottolinea che è opportuno evitare qualsiasi frammentazione di tale quadro derivante dalla revisione della direttiva sul commercio elettronico nell'ambito del pacchetto relativo all'atto sui servizi digitali; osserva che il pacchetto relativo all'atto sui servizi digitali dovrebbe includere anche uno strumento ex-ante che imponga obblighi alle piattaforme che rappresentano una minaccia per la parità di condizioni, al fine di far fronte alle carenze del mercato e ai comportamenti abusivi, tutelare i diritti fondamentali dei consumatori e rafforzare la libertà di fornire servizi, in particolare per le PMI;

6. prende atto delle differenze significative esistenti tra i servizi digitali e chiede pertanto di evitare un approccio universale; ritiene che la Commissione, anche avvalendosi della consultazione pubblica avviata in vista della sua proposta legislativa relativa all'atto sui servizi digitali, dovrebbe valutare ulteriormente la possibilità che siano necessarie disposizioni diverse per i diversi servizi digitali nonché le diverse circostanze e situazioni;

7. ricorda che la disinformazione e i contenuti non veritieri o dannosi non sono sempre illegali; rammenta che le tipologie di contenuti illegali possono variare da uno Stato membro all'altro; invita pertanto a istituire una procedura ben definita, armonizzata e trasparente di notifica e azione nell'ambito degli attuali principi di responsabilità limitata, tenendo presenti, al contempo, le significative differenze esistenti tra i fornitori di servizi digitali in termini di portata e capacità operative, al fine di evitare inutili oneri normativi; sostiene un rafforzamento del dialogo tra gli Stati membri, le autorità competenti e le parti interessate al fine di sviluppare, valutare e migliorare gli approcci normativi non vincolanti, come ad esempio il codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione, allo scopo di contrastare ulteriormente la disinformazione e altre categorie di contenuti nocivi;

8. evidenzia la proliferazione della disinformazione, diffusa volontariamente o meno, con contenuti falsi o fuorvianti, nonché delle truffe a danno dei consumatori che coinvolgono prodotti non sicuri o contraffatti; sottolinea che l'atto sui servizi digitali dovrebbe distinguere i contenuti "illegali" dai contenuti "nocivi" e di altro tipo; ritiene che i contenuti nocivi non debbano essere regolamentati o definiti nell'atto sui servizi digitali;

9. chiede l'introduzione di tutele adeguate, di obblighi in materia di giusto processo e di strumenti di replica alle notifiche per consentire a chi possiede o carica i contenuti di difendere adeguatamente e tempestivamente i propri diritti, anche mediante il controllo umano, in caso di notifica di una rimozione di contenuti; è del parere che delegare la responsabilità di definire i limiti della libertà di espressione alle imprese private sia inaccettabile e comporti rischi sia per gli individui che per le imprese; ritiene che la rimozione di contenuti illegali debba essere seguita, ove necessario, da un controllo da parte delle autorità di contrasto o giudiziarie e che, qualora la procedura di ricorso o di replica alle notifiche determini che l'attività o l'informazione in questione non è illegale, l'intermediario online debba ripristinare senza indebito ritardo il contenuto rimosso;

10. ritiene che le esperienze passate abbiano dimostrato l'efficacia di consentire lo sviluppo di modelli commerciali innovativi e di rafforzare il mercato unico digitale eliminando gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi digitali e impedendo l'introduzione di nuovi ostacoli ingiustificati a livello nazionale, e che il mantenimento di questo approccio ridurrebbe la frammentazione del mercato interno; ritiene inoltre che l'atto sui servizi digitali possa offrire opportunità per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei cittadini nel settore della digitalizzazione, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori, anche mediante la tutela della sicurezza online;

11. incoraggia la Commissione a valutare, sulla base della legislazione esistente e dei nuovi dati di supporto derivanti, tra l'altro, dalle sue consultazioni pubbliche, la misura in cui l'atto sui servizi digitali debba trattare le sfide connesse agli algoritmi e ad altri strumenti automatizzati, specialmente per quanto riguarda la trasparenza di tali sistemi, o in alternativa a definire quali normative debbano trattare tali questioni; sottolinea l'importanza di un accesso indiscriminato a contenuti e opinioni diversi, nonché il fatto che le reti e l'accesso alle reti non dovrebbero essere ostacolati in assenza di motivi giuridici giustificati.


INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

7.7.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

0

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Stéphanie Yon-Courtin

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

41

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

PPE

Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth; Marion Walsmann

Verts/ALE

David Cormand, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

ID

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI

Marco Zullo

RENEW

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López; Leszek Miller, Christel Schaldemose

 

0

-

 

 

 

3

0

 GUE/NGL

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

ID

Hynek Blaško

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti


 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE (20.7.2020)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sull'atto sui servizi digitali e le questioni sollevate in materia di diritti fondamentali

(2020/2022(INI))

Relatrice per parere: Petra Kammerevert

 


 

SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. osserva che i diritti fondamentali costituiscono un sistema obiettivo di valori capace di garantire che le libertà fondamentali di comunicazione, come il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, la libertà e il pluralismo di espressione, la libertà d'informazione, delle arti, della scienza e dei media, nonché il diritto di proprietà e la sua protezione, siano inderogabili e vengano bilanciate tra di loro, anche attraverso accordi di diritto privato o termini e condizioni commerciali;

2. sottolinea che l'atto sui servizi digitali dovrebbe essere pienamente conforme all'obiettivo di garantire la tutela dei diritti fondamentali, nonché la protezione dei consumatori, la sicurezza degli utenti, la possibilità di anonimato online, la libertà di parola e la protezione della proprietà; evidenzia che i diritti fondamentali non si applicano soltanto in quanto diritti di difesa nei confronti dello Stato, ma si applicano anche a coloro che esercitano il proprio potere attraverso le relative infrastrutture tecniche, il che consente di limitare il loro potere; sottolinea che i diritti fondamentali devono pertanto comportare obblighi anche per coloro che esercitano il potere attraverso le proprie infrastrutture tecniche; sottolinea che è opportuno tenere in debita considerazione il livello di dominio sul mercato, la posizione dominante o quasi monopolistica sul mercato, il grado di dipendenza degli utenti dall'offerta e gli interessi in questione degli utenti, degli stessi soggetti aventi potere e degli altri soggetti terzi;

3. mette in evidenza l'importanza di aiutare i consumatori e gli utenti ad acquisire un maggior controllo e assumersi la responsabilità per i loro dati e la loro identità e caldeggia un elevato livello di protezione dei dati personali, unitamente a un contestuale aumento dei livelli di trasparenza e responsabilità dei servizi digitali;

4. sottolinea che i contenuti legali e condivisi legalmente a norma del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale devono rimanere online e che la rimozione di tali contenuti non deve comportare l'identificazione di singoli utenti né il trattamento di dati personali;

5. osserva che l'ecosistema mediatico subisce gli effetti negativi delle piattaforme online; sottolinea che le autorità pubbliche hanno l'obbligo di adottare un quadro giuridico che promuova lo sviluppo di media indipendenti e pluralistici;

6. ricorda l'obbligo in capo alle piattaforme online e agli altri servizi online di agire rapidamente per rimuovere i contenuti illegali dalle loro piattaforme e dai loro servizi e ribadisce che tali misure di protezione obbligatorie sono attuate nell'ambito di un quadro legislativo e sono soggette a un controllo giurisdizionale; reputa che le norme specifiche per settore possano garantire un accesso senza impedimenti ai contenuti e servizi mediatici, nonché maggiore libertà e pluralismo dei media;

7. chiede che tutte le misure suscettibili di incidere sui diritti fondamentali continuino a fondarsi sul controllo giurisdizionale e regolamentare e che le funzioni di natura pubblica non vengano trasferite in capo a persone giuridiche o fisiche del settore privato;

8. chiede soluzioni equilibrate relative alla rimozione dei contenuti tramite la cooperazione fra le piattaforme, le autorità normative, i titolari di diritti e gli utenti; sottolinea che la condivisione, con le autorità di contrasto e altre autorità, di dati conformi al GDPR relativi ad attività illegali dovrebbe essere una priorità per le piattaforme, in aggiunta alle loro garanzie effettive e appropriate;

9. caldeggia trasparenza nelle procedure utilizzate dalle piattaforme sociali per rimuovere i contenuti e chiede di scongiurare la rimozione di contenuti che non sono illegali; chiede regole chiare per le grandi piattaforme sociali, di modo che siano obbligate a verificare i contenuti segnalati e a rispondere a chi carica contenuti fornendo una decisione motivata laddove tali contenuti vengano bloccati; caldeggia pertanto meccanismi efficaci di reclamo e ricorso nel caso di utenti guidati da esseri umani, evitando al contempo l'abuso di tali meccanismi;

10. invita la Commissione a provvedere affinché gli operatori delle piattaforme rendano disponibili le relazioni di trasparenza contenenti informazioni sul numero di casi in cui i contenuti sono stati erroneamente identificati quali illegali o quali condivisi illegalmente e affinché le autorità competenti forniscano informazioni sul numero di casi in cui la rimozione ha portato all'indagine e al perseguimento di reati;

11. osserva che alcuni contenuti nocivi o informazioni parzialmente accurate possono non essere necessariamente illegali; rileva che gli strumenti di filtraggio automatico possono portare al filtraggio di contenuti legali; ritiene necessario garantire ai proprietari di contenuti la possibilità di difendere adeguatamente i propri diritti in caso di rimozione dei loro contenuti;

12. sottolinea che un eventuale monitoraggio dei loro contenuti ad opera dalle piattaforme online e di altri servizi dovrebbe essere soggetto a norme rigorose e trasparenti, note agli utenti e in grado di consentire un effettivo diritto di ricorso avverso le decisioni, innanzitutto presso i servizi o le piattaforme online, ma anche dinanzi a un'autorità pubblica;

13. suggerisce di prestare particolare attenzione alla tutela dei bambini e dei giovani, garantendola anche attraverso la normativa in materia di protezione dei dati, e chiede che i servizi online ai fini della tutela dei bambini e giovani siano soggetti alle più severe restrizioni previste dalla normativa sulla protezione dei dati;

14. osserva che misure integrative, di sostegno e di coordinamento flessibili, come codici di condotta o autoregolamentazioni e coregolamentazioni, possono essere meccanismi di regolamentazione efficienti, a condizione che gli enti statali ne monitorino gli effetti e che, nel caso in cui ne sia dimostrata l'inefficacia, sia prevista per legge una regolamentazione statale; è del parere che spesso tali misure consentano di rispondere in modo rapido a circostanze mutevoli, coinvolgendo anche le parti interessate di paesi terzi;

15. sottolinea che, in linea di principio, l'applicazione della legge, anche nei casi transfrontalieri, è di competenza delle autorità di regolamentazione nazionali e non dovrebbe essere trasferita a livello europeo senza un valido motivo; ritiene inoltre che l'idea del principio del paese di origine verrebbe rafforzata mettendo a disposizione delle autorità di regolamentazione nazionali efficaci strumenti di applicazione della legge e procedure efficienti di cooperazione transfrontaliera; evidenzia che a livello europeo ciò dovrebbe essere accompagnato da procedure di risoluzione delle controversie rapide ed efficienti, che garantiscano una pace legale durevole;

16. chiede che i servizi sviluppati e impiegati nell'Unione assicurino una protezione efficace e completa della vita privata e dei dati, e che il massimo livello possibile di libertà di espressione e di informazione, la protezione della proprietà intellettuale e della privacy delle comunicazioni, la promozione della diversità di culture e opinioni nonché la neutralità della rete in un ambiente digitale sicuro rappresentino un vantaggio non trascurabile nell'ambito della concorrenza globale; invita la Commissione a promuovere sistematicamente lo sviluppo di tali servizi in maniera più mirata, attraverso soluzioni chiare ed efficienti, adatte all'era digitale;

17. esorta a difendere i valori europei, promuovendo la diversità di opinione, la neutralità della rete, la libertà di parola, la protezione della proprietà e l'accesso alle informazioni, il pluralismo dei media e la diversità culturale e linguistica; chiede norme chiare e, per quanto possibile, uniformemente applicabili in materia di responsabilità delle piattaforme, contenuti illegali o nocivi, responsabilità degli algoritmi, pubblicità trasparente e lotta contro i contenuti nocivi, l'incitamento all'odio e la disinformazione e la relativa diffusione attraverso profili falsi o bot, al fine di preservare i diritti e le libertà fondamentali;

18. sottolinea che qualsiasi nuovo obbligo in capo alle piattaforme dovrebbe essere proporzionale alla quota di mercato e alla capacità finanziaria delle stesse, al fine di promuovere la concorrenza leale e sostenere l'innovazione; ritiene che un simile approccio aiuterebbe a rafforzare la pluralità dell'informazione e dei media, nonché la diversità linguistica e culturale;

19. chiede che le norme specifiche per settore che servono all'attuazione di obiettivi sociali globali e concretizzano questi ultimi in taluni settori, quali la direttiva (UE) 2018/1808 (direttiva sui servizi di media audiovisivi – AVMS) o la direttiva (UE) 2019/790 (direttiva sul diritto d'autore), abbiano la priorità rispetto alle norme di carattere generale, al fine di garantire i diritti dei titolari nell'ambiente digitale.

20. evidenzia che qualsiasi disposizione relativa alla moderazione di contenuti per i fornitori di servizi deve garantire il pieno rispetto della libertà di espressione che, a norma dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, include "la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera", e che l'accesso a un'ampia varietà di opinioni contribuisce allo sviluppo di società aperte e democratiche, anche quando tali opinioni sono controverse o sgradite;

21. evidenzia la necessità di conferire ai cittadini maggiore controllo sulle modalità di gestione e tutela online dei loro dati personali, dando inoltre più responsabilità alle imprese in merito alle loro pratiche di protezione dei dati;

22. invita la Commissione e gli Stati membri a favorire la cooperazione tra i settori pubblico e privato e il mondo accademico per rafforzare la condivisione delle conoscenze, la promozione dell'istruzione e della formazione in materia di sicurezza, la riservatezza dei dati, le implicazioni in termini etici e il rispetto dei diritti umani relativi all'utilizzo della tecnologia digitale, della robotica e dell'intelligenza artificiale (IA);

23. ritiene che la responsabilità delle piattaforme vada adattata in modo da rispettare le dimensioni dell'operatore e che occorra operare una chiara distinzione in funzione del coinvolgimento delle piattaforme nei contenuti, sulla base di criteri e aspetti chiari e verificabili, quali le funzioni editoriali, la reale conoscenza e un certo grado di controllo; ritiene inoltre che qualsiasi sistema proposto debba essere accompagnato da solide garanzie in materia di diritti fondamentali e da un controllo pubblico adeguato, indipendente e parziale;

24. sottolinea che, indipendentemente dai vantaggi sociali offerti dalle nuove tecnologie, dai servizi digitali e dalle tecnologie basate sui dati, inclusa l'IA, analizzare e affrontare i potenziali rischi per i valori democratici, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali devono essere una delle massime priorità.


INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

13.7.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Isabel Benjumea Benjumea, Marcel Kolaja

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Angel Dzhambazki

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

28

+

PPE

Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

S&D

Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio

RENEW

Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva

ID

Gilbert Collard

VERTS/ALE

Romeo Franz, Marcel Kolaja, Niklas Nienaß

ECR

Angel Dzhambazki, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

 

0

-

 

 

 

2

0

ID

Christine Anderson, Gianantonio Da Re

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

22.9.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

50

6

11

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdalena Adamowicz, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Delara Burkhardt, Gwendoline Delbos-Corfield, Kostas Papadakis, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego, Rob Rooken, Paul Tang, Tomáš Zdechovský

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Isabel Benjumea Benjumea

 

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

50

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Kris Peeters, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Tomáš Zdechovský

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Paul Tang, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW

Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

ID

Peter Kofod

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego

NI

Laura Ferrara

 

6

-

ID

Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche

ECR

Rob Rooken

NI

Kostas Papadakis, Milan Uhrík

 

11

0

ID

Nicolaus Fest, Annalisa Tardino

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2020
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