RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno tecnico

2.10.2020 - (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)) - ***I

Commissione per i bilanci
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatori: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru
(Commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)


Procedura : 2020/0103(COD)
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A9-0173/2020
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A9-0173/2020
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno tecnico

(COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0409),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175, paragrafo 3, e l'articolo 197, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0148/2020),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 luglio 2020[1],

 previa consultazione del Comitato delle regioni,

 viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 58 del regolamento,

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

 vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0173/2020),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 

Emendamento  1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[*]

alla proposta della Commissione

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2020/0103 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento di sostegno tecnico

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 197, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

visto il parere del Comitato delle regioni[3],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) A norma degli articoli 120 e 121 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), gli Stati membri sono tenuti ad attuare la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione e nel contesto degli indirizzi di massima elaborati dal Consiglio. L'articolo 148 del trattato prevede che gli Stati membri attuino politiche in materia di occupazione che tengono conto degli orientamenti in materia di occupazione. Il coordinamento della politica economica degli Stati membri è quindi una questione di interesse comune.

(2) L'articolo 175 del trattato stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri dovrebbero coordinare la loro politica economica al fine di raggiungere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 174.

(3) La pandemia di COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche e sociali per gli anni a venire nell'Unione e nel mondo. Nell'Unione sono emerse nuove priorità, legate alla crisi, incentrate in particolare sulla ripresa e sulla resilienza. Tali priorità richiedono una risposta urgente e coordinata da parte dell'Unione per far fronte alle conseguenze economiche, sociali e sanitarie per gli Stati membri e per attenuare le ricadute sociali, economiche e territoriali. La crisi della COVID-19 ▌, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide e resilienti e di sistemi finanziari basati su strutture economiche e sociali robuste e sostenibili aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. Allo stesso tempo, tali crisi hanno chiaramente indicato la necessità di risposte rapide e coerenti ai gravi shock esterni che richiedono una preparazione dei sistemi sanitari, dei servizi pubblici essenziali e dei settori pubblici fondamentali, nonché l'esistenza di efficaci meccanismi di protezione sociale. La relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015 ha sottolineato l'esigenza di rafforzare e completare l'architettura economica e istituzionale dell'Unione economica e monetaria. In particolare, ha evidenziato la necessità di superare le divergenze economiche, sociali e territoriali osservate durante la crisi economica e finanziaria del 2008 e di intraprendere un nuovo processo di convergenza. Inoltre, la crisi della COVID-19 ha nuovamente dimostrato l'evidente necessità di approfondire con urgenza l'Unione economica e monetaria e di migliorare la resilienza delle economie degli Stati membri. In tale contesto, è fondamentale continuare a insistere per rilanciare in primo luogo gli investimenti, perseguire in secondo luogo riforme efficaci che promuovano una crescita sostenibile, intelligente, socialmente responsabile e inclusiva e, in terzo luogo, adottare solide politiche di bilancio. Riforme a favore della crescita, sostenibili e capaci di aumentare la resilienza e investimenti volti a rispondere alle nuove sfide, ad affrontare le debolezze strutturali delle economie e a rafforzarne la resilienza saranno pertanto essenziali per riportare le economie e le società su un percorso di ripresa sostenibile e stimolare il potenziale di crescita sostenibile e inclusiva, rafforzare la capacità di aggiustamento, creare posti di lavoro di elevata qualità, promuovere gli investimenti e sostenere il processo di convergenza economica, sociale e territoriale verso l'alto. In tale contesto è fondamentale continuare a concentrarsi sul benessere dei cittadini dell'Unione e su obiettivi comuni e superare le differenze economiche, sociali e territoriali nell'Unione.

(4) A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro di riferimento per individuare le sfide e le priorità di riforma nazionali e monitorare l'attuazione di tali priorità. Nel quadro del semestre europeo, il Parlamento europeo ha affermato che le riforme socialmente responsabili devono basarsi sulla solidarietà, sull'integrazione, sulla giustizia sociale e su un'equa distribuzione della ricchezza e del reddito, creando così un modello atto a garantire competitività, uguaglianza e tutela sociale, proteggere i gruppi vulnerabili e innalzare il tenore di vita di tutti i cittadini, conformemente ai principi chiave del pilastro europeo dei diritti sociali. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno delle priorità di riforma nel contesto del semestre europeo. Tali strategie sono presentate unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da definire e coordinare le priorità che devono essere sostenute mediante finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. Esse dovrebbero inoltre servire a utilizzare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente, a raggiungere gli obiettivi stabiliti nel presente regolamento e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario ricevuto in particolare dai programmi sostenuti dall'Unione nell'ambito dei fondi strutturali e di coesione e da altri programmi. Le riforme attuate nel quadro del semestre europeo dovrebbero prendere in considerazione le conseguenze sociali, climatiche e ambientali nel lungo periodo, in linea con le comunicazioni della Commissione europea dal titolo "Strategia annuale di crescita sostenibile 2020" e "Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021". Inoltre, è opportuno rivolgere particolare attenzione alla parità di genere, dal momento che le donne sono state colpite in modo particolarmente grave dalle conseguenze economiche della pandemia di COVID-19, come evidenziato dalle agenzie dell'Unione quali l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e il Centro comune di ricerca (JRC).

(4 bis)  Le raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo non sono ancora state attuate in misura adeguata dagli Stati membri. Se, da un lato, gli Stati membri hanno attuato in media solo il 53 % delle raccomandazioni specifiche per paese nel periodo compreso tra il 2012 e il 2018, dall'altro, le potenziali ricadute positive imputabili a un migliore coordinamento della politica di bilancio si situano tra circa lo 0,2 e lo 0,3 % del PIL, ovvero tra i 30 e i 45 miliardi di EUR all'anno, stando alle stime della Banca centrale europea per il 2017 e alle stime della Commissione per il 2018. In tale contesto, lo strumento di sostegno tecnico, la sua capacità e le sue dimensioni potrebbero essere altresì intesi come un investimento nel futuro con un elevato valore aggiunto per l'Unione.

(5) Il regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] ha istituito il programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) per il periodo 2017-2020, con un bilancio di 142 800 000 EUR. L'SRSP era stato istituito per rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali favorevoli alla crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il sostegno tecnico nell'ambito dell'SRSP è fornito dalla Commissione, su richiesta degli Stati membri, e può interessare un ampio ventaglio di aree di intervento. Il presente regolamento è concepito come una continuazione di tale programma, che è stato accolto positivamente dagli Stati membri, e integra al contempo i necessari miglioramenti e adeguamenti.

(6) Gli Stati membri hanno usufruito in misura sempre maggiore del sostegno tecnico fornito nell'ambito dell'SRSP. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe istituire uno strumento di sostegno tecnico al fine di proseguire e rafforzare fortemente il sostegno agli Stati membri nell'attuazione delle riforme. Tale strumento dovrebbe inoltre costituire un importante elemento di una ripresa equa e sostenibile dell'Unione dalla crisi della COVID-19 e dovrebbe essere dotato di risorse finanziarie sufficienti per conseguire gli obiettivi previsti.

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, che riflette il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'Europa e l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo globale di destinare il 30 % del bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici e il 10 % al sostegno degli obiettivi in materia di biodiversità. Le misure e gli obiettivi strategici finanziati nell'ambito di tale strumento dovrebbero essere coerenti con il principio del "non nuocere" del Green Deal europeo a norma dei pertinenti atti normativi. Riconoscendo l'importanza della digitalizzazione in tutti i settori dell'economia e della società dell'Unione, lo strumento di sostegno tecnico dovrebbe altresì sostenere le riforme e gli investimenti volti a garantire la ripresa digitale, anche nelle infrastrutture e competenze digitali e nelle soluzioni di e-government, ivi compresi sistemi di comunicazione digitali sicuri come la videoconferenza, che contribuiranno a conseguire l'obiettivo di creare un mercato unico digitale. Lo strumento di sostegno tecnico dovrebbe inoltre contribuire all'attuazione degli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri nel contesto del pilastro europeo dei diritti sociali. Le pertinenti azioni dovrebbero essere individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione dello strumento di sostegno tecnico e dovrebbero essere rivalutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e di riesame. Tali azioni dovrebbero inoltre affrontare sfide ambientali, digitali e sociali più ampie all'interno dell'Unione, tra cui la protezione della biodiversità e del capitale naturale e il sostegno all'economia circolare e alla transizione energetica, e dovrebbero essere in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, compreso il suo quinto obiettivo riguardante la parità di genere.

(8) Gli obiettivi generali dello strumento di sostegno tecnico dovrebbero essere promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e la trasformazione verde e digitale sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme, incoraggiare gli investimenti pubblici e privati a sostegno di una ripresa economica e sociale all'insegna della parità di genere, sostenibile ed equa, al di là della crisi della COVID-19, necessari per conseguire ▌la resilienza e la convergenza economica e sociale verso l'alto, ridurre la povertà e la diseguaglianza e accrescere la competitività nonché dare efficacemente seguito alle raccomandazioni specifiche per paese adottate nel contesto del semestre europeo, sostenere gli Stati membri nel rafforzamento della loro capacità istituzionale e amministrativa e del loro quadro giuridico per dare attuazione al diritto dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui devono far fronte le istituzioni, la governance, la pubblica amministrazione, anche a livello regionale e locale, e i settori economico e sociale, come pure realizzare gli obiettivi strategici in linea con gli impegni dell'Unione e degli Stati membri nel contesto dell'accordo di Parigi, gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e neutralità climatica entro il 2050, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il pilastro europeo dei diritti sociali.

(9) Al fine di conseguire gli obiettivi generali dello strumento di sostegno tecnico, è opportuno definire obiettivi specifici. Lo strumento di sostegno tecnico dovrebbe perseguire gli obiettivi specifici di assistere le autorità nazionali nel miglioramento della loro capacità di concepire, elaborare e attuare le riforme, come ad esempio nella preparazione, nell'attuazione, nella revisione e nel miglioramento dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza conformemente al regolamento (UE) YYY/XX,  anche attraverso lo scambio di buone pratiche, processi e metodi adeguati, un ampio coinvolgimento dei portatori di interessi e una più efficace ed efficiente gestione delle risorse umane. Tali obiettivi specifici dovrebbero essere perseguiti in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati.

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a rispondere alle esigenze in materia di riforme e a concepire, elaborare e attuare le riforme e gli investimenti in tutte le principali aree economiche e sociali, è opportuno che la Commissione continui a fornire sostegno tecnico, su richiesta di uno Stato membro, in un ampio ventaglio di campi di intervento, tra cui le aree connesse alla gestione delle finanze e dei beni pubblici, alla riforma istituzionale e amministrativa, al contesto imprenditoriale, al settore finanziario, ai mercati dei prodotti, dei servizi e del lavoro, all'istruzione e alla formazione, allo sviluppo sostenibile, alla sanità pubblica e alla previdenza e assistenza sociale, le politiche di promozione e miglioramento dell'alfabetizzazione finanziaria, segnatamente la sensibilizzazione al rischio, e le politiche e la regolamentazione del settore finanziario, compresa la vigilanza, le politiche in materia di capacità di rilevazione precoce e di risposta coordinata, nonché lo sviluppo delle infrastrutture nelle aree summenzionate. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle azioni che promuovono le transizioni verde e digitale. Lo strumento di sostegno tecnico dovrebbe inoltre incoraggiare la convergenza verso l'adesione alla zona euro degli Stati membri la cui moneta non è l'euro.

(11) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per lo strumento di sostegno tecnico che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[5].

(12) Al fine di soddisfare ulteriori esigenze nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasferire al bilancio dello strumento risorse programmate in gestione concorrente nell'ambito dei fondi dell'Unione, secondo la procedura pertinente e con un limite massimo del 3% della dotazione di bilancio dello Stato membro interessato in regime di gestione concorrente per il periodo dal 2021 al 2027. Le risorse trasferite dovrebbero essere eseguite conformemente alle regole dello strumento in questione e utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato. La Commissione dovrebbe fornire un riscontro allo Stato membro interessato in merito all'utilizzo dei contributi volontari aggiuntivi. Tali risorse aggiuntive dovrebbero essere utilizzate conformemente alle norme e per le finalità dello strumento di sostegno tecnico. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter trasferire, su loro richiesta, risorse aggiuntive al bilancio dello strumento di sostegno tecnico.

(12 bis) Al fine di soddisfare ulteriori esigenze nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasferire al bilancio di tale strumento risorse programmate nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, secondo la procedura pertinente. Le risorse trasferite dovrebbero essere eseguite conformemente alle regole dello strumento in questione e utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato. La Commissione dovrebbe fornire un riscontro allo Stato membro interessato in merito all'utilizzo dei contributi volontari aggiuntivi. Tali risorse aggiuntive dovrebbero essere utilizzate in base alle norme e per le finalità dello strumento di sostegno tecnico conformemente al presente regolamento.

(13) Lo strumento di sostegno tecnico dovrebbe essere fornito su richiesta, al fine di sostenere l'attuazione di riforme e investimenti intrapresi su iniziativa degli Stati membri e in linea con gli obiettivi dello strumento, riforme nell'ambito di processi di governance economica che danno efficacemente seguito alle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo o azioni legate all'attuazione del diritto dell'Unione e riforme connesse all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico. Lo strumento di sostegno tecnicodovrebbe inoltre fornire sostegno tecnico nella preparazione, nell'attuazione e nella revisione dei piani per la ripresa avviati a norma del regolamento (UE) YYY/XX.

(14) In linea con le norme e le pratiche ▌esistenti nell'ambito dell'SRSP, dovrebbe essere stabilita una procedura semplice per la presentazione delle richieste di sostegno tecnico. Per tale motivo le richieste degli Stati membri dovrebbero essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno civile, ad eccezione delle richieste avanzate per modificare o sostituire i piani per la ripresa e la resilienza in conformità del regolamento YYY/XX, le quali dovrebbero poter essere presentate in qualsiasi momento. Nel rispetto dei principi generali della parità di trattamento, della sana gestione finanziaria e della trasparenza, è opportuno stabilire adeguati criteri per l'analisi delle richieste presentate dagli Stati membri. Tali criteri dovrebbero basarsi sull'urgenza, sulla gravità e sulla portata dei problemi, nonché sulle esigenze di sostegno individuate nelle aree di intervento in cui è previsto il sostegno tecnico.

(14 bis) La Commissione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri con marcate necessità di assistenza a ricorrere allo strumento di sostegno tecnico. Affinché le riforme perseguite godano di un ampio sostegno e titolarità, gli Stati membri che intendono beneficiare dello strumento di sostegno tecnico dovrebbero consultare, ove opportuno, nell'ambito della richiesta di sostegno tecnico, i pertinenti portatori di interessi, quali le autorità locali e regionali, le imprese, le parti sociali e la società civile, conformemente alle disposizioni pertinenti del Codice di condotta in materia di partenariato nel quadro della politica di coesione, come pure i rispettivi parlamenti nazionali. È opportuno che tali consultazioni si svolgano conformemente alle legislazioni e prassi nazionali.

(15) Dovrebbe essere inoltre specificato il contenuto dei piani di cooperazione e di sostegno che definiscono le misure per la fornitura di sostegno tecnico agli Stati membri. A tal fine, le misure di sostegno tecnico previste e il relativo contributo finanziario globale stimato dovrebbero tenere conto delle azioni e delle attività finanziate dai fondi dell'Unione o dai programmi dell'Unione.

(15 bis) Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare i rappresentanti del Consiglio e della Commissione a discutere dell'attuazione dello strumento.

(16) Ai fini della rendicontabilità, della trasparenza e della visibilità dell'azione dell'Unione, nel rispetto di determinate condizioni di tutela dei dati sensibili, i piani di cooperazione e di sostegno dovrebbero essere presentati simultaneamente e senza indebiti ritardi al Parlamento europeo e al Consiglio e dovrebbero essere opportunamente svolte dalla Commissione attività di comunicazione, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali e gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro interessato. La Commissione dovrebbe pubblicare sul proprio sito Internet un elenco completo dei progetti sostenuti e l'importo assegnato a ciascuno di essi. L'elenco dovrebbe essere aggiornato periodicamente.

(16 bis) La trasparenza è un presupposto essenziale di un sistema democratico ed è pertanto sancita dai trattati. Essa promuove la buona governance e genera fiducia nel processo decisionale, rafforzando in tal modo la legittimità e la credibilità delle istituzioni pubbliche. Si tratta di uno strumento estremamente importante per prevenire la corruzione e le pratiche di cattiva governance. La trasparenza impone la divulgazione di informazioni sul processo decisionale e sulla spesa pubblica, garantendo al contempo l'accesso dei cittadini a tali informazioni. Al fine di garantire la massima trasparenza per quanto riguarda le azioni e i flussi finanziari nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico, tutte le informazioni pertinenti relative ai progetti dovrebbero essere pubblicate in un formato aperto e leggibile da dispositivo automatico, standardizzato e confrontabile, su un registro ufficiale accessibile al pubblico. Laddove i dati non possano essere messi a disposizione del grande pubblico, l'autorità responsabile dovrebbe spiegare la natura della riservatezza. Inoltre, se del caso, dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico software e hardware nonché conseguenti studi.

(17) L'attuazione dello strumento di sostegno tecnico e, in particolare, le modalità di gestione, le forme di finanziamento per le misure di sostegno tecnico e il contenuto dei programmi di lavoro dovrebbero essere disciplinati da disposizioni adottate mediante atti delegati. Vista l'importanza di sostenere gli sforzi delle autorità nazionali nel perseguire e attuare le riforme e gli investimenti, è necessario prevedere un tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni fino al 100 % dei costi ammissibili. Per consentire una mobilitazione rapida del sostegno tecnico in caso di urgenza, dovrebbe essere prevista l'adozione di misure speciali per un periodo di tempo limitato. A tal fine, un importo limitato del bilancio previsto nel programma di lavoro dello strumento di sostegno tecnico, non superiore al 10 % dell'assegnazione annuale, dovrebbe essere accantonato per misure speciali.

(18) Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi provenienti dal bilancio dell'Unione e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa. In particolare, la Commissione e le autorità nazionali dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento fra lo strumento di sostegno tecnico e altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare le misure finanziate dai fondi dell'Unione, compresa la relativa assistenza tecnica, al fine di evitare completamente eventuali duplicazioni o sovrapposizioni.

(19) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è opportuno che lo strumento istituito dal presente regolamento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, semplificando le procedure amministrative e promuovendo la cooperazione amministrativa, in particolare per gli Stati membri. Ḕ opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dello strumento sul terreno.

(20) ▌La Commissione dovrebbe presentare simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione semestrale sull'attuazione del presente regolamento. Inoltre dovrebbe essere effettuata una valutazione intermedia indipendente relativa al conseguimento degli obiettivi dello strumento istituito dal presente regolamento, all'efficienza dell'utilizzo delle sue risorse e al suo valore aggiunto. Se necessario, la relazione di valutazione intermedia dovrebbe essere accompagnata da proposte legislative atte a modificare il presente regolamento. Una valutazione ex post indipendente dovrebbe ▌esaminare l'impatto a lungo termine dello strumento.

(21) Dovrebbero essere stabiliti i programmi di lavoro per l'attuazione del sostegno tecnico. È opportuno attribuire alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato. Tali regole, definite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento finanziario")[6], stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE concernono altresì le norme necessarie per la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri in conformità del regolamento (UE) YYY/XX del Parlamento europeo e del Consiglio [meccanismo per lo Stato di diritto nell'ambito del QFP][7], in quanto il pieno rispetto dello Stato di diritto è un presupposto fondamentale per la legittimità del progetto europeo nel suo complesso, una condizione di base per consolidare la fiducia dei cittadini nell'Unione e garantire l'efficace attuazione delle sue politiche, nonché un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria e finanziamenti dell'UE efficaci.

(22) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95[9], (Euratom, CE) n. 2185/96[10] e (UE) 2017/1939[11] del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. ▌ La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, ▌e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti ▌.

(23) Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento e la modifica delle misure di sostegno approvate dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2017/825 o di qualsiasi altro atto dell'Unione applicabile a tale assistenza entro il 31 dicembre 2020. Le misure approvate a norma del regolamento (UE) 2017/825 dovrebbero pertanto rimanere valide. Inoltre le azioni che perseguono gli obiettivi dello strumento di sostegno tecnico avviate a partire dal 1° febbraio 2020 dovrebbero essere ammissibili. A tal fine dovrebbe essere inoltre prevista una disposizione transitoria che lo consenta.

(25) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento istituisce uno strumento di sostegno tecnico ("lo strumento").

Esso stabilisce gli obiettivi generali e specifici dello strumento, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1) "sostegno tecnico": misure che aiutano gli Stati membri, comprese le loro autorità nazionali, a portare avanti e attuare riforme istituzionali, amministrative, strutturali, che favoriscano la crescita, sostenibili, socialmente inclusive, eque e che rafforzino la resilienza, come pure investimenti che rafforzino la coesione economica, sociale e territoriale e il dialogo sociale, tra l'altro nel contesto della ripresa dell'Unione dalla crisi della COVID-19;

(2) "autorità nazionale": una o più autorità pubbliche a livello di amministrazione, comprese quelle regionali e locali, nonché le organizzazioni di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, punto 42, del regolamento finanziario, che cooperano in uno spirito di partenariato in conformità al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri;

(3) "fondi dell'Unione": i fondi oggetto del regolamento (UE) YYY/XX del Parlamento europeo e del Consiglio [successore dell'RDC][13];

(4) "organizzazione internazionale": un'organizzazione ai sensi dell'articolo 156 del regolamento finanziario e un'organizzazione assimilata alle organizzazioni internazionali a norma di detto articolo;

(4 bis) "semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche" o "semestre europeo": il processo definito all'articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997[14];

(4 ter) "raccomandazioni specifiche per paese": le raccomandazioni rivolte dal Consiglio a ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE nel contesto del semestre europeo.

Articolo 3
Obiettivo generale

L'obiettivo generale dello strumento è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e la trasformazione verde e digitale sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme, incoraggiare gli investimenti pubblici e privati a sostegno di una ripresa economica e sociale all'insegna della parità di genere, sostenibile ed equa, al di là della crisi della COVID-19, necessari per conseguire ▌la resilienza e la convergenza economica e sociale verso l'alto, ridurre la povertà e la diseguaglianza e accrescere la competitività nonché dare efficacemente seguito alle raccomandazioni specifiche per paese adottate nel contesto del semestre europeo, sostenere gli Stati membri nel rafforzamento della loro capacità istituzionale e amministrativa e del loro quadro giuridico per dare attuazione al diritto dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui devono far fronte le istituzioni, la governance, la pubblica amministrazione, anche a livello regionale e locale, e i settori economico e sociale, come pure realizzare gli obiettivi strategici in linea con gli impegni dell'Unione e degli Stati membri nel contesto dell'accordo di Parigi, gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e neutralità climatica entro il 2050, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il pilastro europeo dei diritti sociali.

Articolo 4
Obiettivi specifici

Per conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 3, lo strumento persegue obiettivi specifici che consistono nell'assistere le autorità nazionali nel miglioramento della loro capacità di concepire, elaborare e attuare le riforme e gli investimenti, ad esempio nella preparazione, nell'attuazione, nella revisione e nel miglioramento dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, conformemente al regolamento (UE) YYY/XX, anche attraverso lo scambio di buone pratiche, processi e metodi adeguati, un ampio coinvolgimento dei portatori di interessi e una gestione più efficace ed efficiente delle risorse umane. Tali obiettivi specifici sono perseguiti in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati.

Articolo 5
Ambito di applicazione

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si riferiscono alle aree di intervento connesse alla coesione, alla competitività, all'istruzione, alla produttività, alla ricerca e all'innovazione, alla crescita intelligente, equa, sostenibile e inclusiva, all'occupazione e agli investimenti, con un'attenzione particolare alle azioni che promuovono una transizione verde e digitale giusta, e si concentrano in particolare su uno o più degli investimenti o delle riforme seguenti ▌:

(a) strutture amministrative e sistemi di gestione delle informazioni moderni ed efficienti per la gestione delle finanze e dei beni pubblici, la procedura di bilancio, compreso il bilancio di genere, il quadro macrofinanziario ed economico, la gestione del debito e della liquidità, la politica fiscale e di spesa, la conformità fiscale, la lotta alla pianificazione fiscale aggressiva e alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali, l'amministrazione delle entrate e l'unione doganale;

(b) la riforma istituzionale e il funzionamento efficiente e orientato al servizio della pubblica amministrazione e dell'e-government, compresa la digitalizzazione della pubblica amministrazione, ove opportuno ▌attraverso il chiarimento o la semplificazione delle norme e delle procedure e la promozione della cooperazione amministrativa, un effettivo Stato di diritto, la riforma dei sistemi giudiziari, lo sviluppo delle capacità delle autorità antitrust e garanti della concorrenza e il rafforzamento della lotta contro la frode, la corruzione e il riciclaggio di denaro, incluse le attività di audit, sostegno alle indagini amministrative o penali e controllo di bilancio, nonché il rafforzamento della vigilanza finanziaria;

(c) il contesto imprenditoriale, in particolare per le piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi, gli imprenditori e le imprese dell'economia sociale, la reindustrializzazione e la rilocalizzazione della produzione nell'Unione, lo sviluppo del settore privato, i mercati dei prodotti e dei servizi, gli investimenti pubblici e privati, il sostegno tecnico per i promotori dei progetti e i vivai di progetti, la partecipazione pubblica alle imprese, ▌il commercio e gli investimenti diretti esteri, la concorrenza e ▌appalti pubblici efficienti e trasparenti, lo sviluppo settoriale sostenibile e il sostegno alla ricerca e all'innovazione e alla digitalizzazione;

(d) l'istruzione, l'apprendimento permanente e la formazione, inclusa l'istruzione e la formazione professionale, le politiche per i giovani, le politiche del mercato del lavoro, compreso il dialogo sociale, per la creazione di posti di lavoro di elevata qualità, una maggiore partecipazione al mercato del lavoro dei gruppi sottorappresentati, la promozione dell'invecchiamento attivo, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali, l'alfabetizzazione mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta alla povertà e alla disparità di reddito, al razzismo e a tutte le forme di discriminazione, la parità di genere, gli alloggi, la promozione dell'inclusione sociale, la protezione civile e le politiche in materia di asilo, migrazione, integrazione e frontiere;

(d bis) una sanità pubblica accessibile anche dal punto di vista economico, sistemi di sicurezza sociale e di protezione sociale accessibili e inclusivi, sistemi assistenziali resilienti e un accesso più equo all'assistenza, alla sanità, ai servizi per l'infanzia e ai sistemi assistenziali;

(e) le politiche per la mitigazione dei cambiamenti climatici e la realizzazione di una transizione digitale e verde giusta, le soluzioni di e-government, gli appalti elettronici, la connettività, l'accesso ai dati e la governance dei dati, le soluzioni per la protezione dei dati, l'e-learning, l'uso di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale con algoritmi trasparenti, soluzioni software e hardware aperte, il pilastro ambientale dello sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, l'azione per il clima, i trasporti e la mobilità, inclusi i trasporti pubblici, la promozione dell'economia circolare, l'efficienza energetica e delle risorse, le fonti di energia rinnovabile, il conseguimento della diversificazione energetica e della sicurezza energetica nonché, per il settore agricolo, la protezione del suolo e della biodiversità, la lotta alla povertà energetica, la pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, periferiche e insulari; ▌

(f) le politiche volte a promuovere e migliorare l'alfabetizzazione finanziaria nonché le politiche e la normativa per il settore finanziario, compresi ▌la stabilità finanziaria, l'accesso ai finanziamenti e i prestiti all'economia reale, in particolare per le PMI, i lavoratori autonomi e gli imprenditori, e la produzione, la fornitura e il monitoraggio della qualità dei dati e delle statistiche;

(f bis)  le politiche nel settore delle infrastrutture, tra cui la concezione, la preparazione e l'attuazione di infrastrutture fisiche e virtuali negli ambiti di intervento di cui alle lettere da a) a f);

(f ter)  le politiche pertinenti per la preparazione dell'adesione alla zona euro nonché le politiche che promuovono la convergenza nominale e reale verso l'adesione alla zona euro degli Stati membri la cui moneta non è l'euro; e

(f quater) le politiche in materia di capacità di rilevazione precoce e di risposta coordinata per reagire in caso di rischi elevati per la salute o la sicurezza pubblica e in materia di promozione di soluzioni per la continuità operativa e di servizio di istituzioni e settori pubblici e privati essenziali.

Articolo 6
Bilancio

1. La dotazione finanziaria complessiva per l'attuazione dello strumento per il periodo 2021-2027 è fissata a 1 450 000 000 EUR a prezzi correnti. Per il periodo 2021-2024, la dotazione finanziaria è fissata a 1 000 000 000 EUR a prezzi correnti. Per il periodo 2025-2027, la dotazione finanziaria è fissata a 450 000 000 EUR a prezzi correnti.

2. La dotazione finanziaria dello strumento può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, le spese connesse a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio di informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione dello strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti di sostegno tecnico sul terreno, in particolare attraverso l'invio di esperti, e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle riforme strutturali.

3. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite allo strumento, con un limite massimo del 3 % della dotazione di bilancio dello Stato membro interessato in regime di gestione concorrente per il periodo 2021-2027. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Tali risorse sono utilizzate nel rispetto delle norme e per le finalità dello strumento conformemente al presente regolamento, a beneficio dello Stato membro interessato, ivi compreso a livello regionale e locale.

Articolo 6 bis

Contributo di risorse aggiuntive a favore del bilancio

1. In aggiunta al bilancio di cui all'articolo 6, gli Stati membri possono, su loro richiesta, trasferire risorse aggiuntive al bilancio dello strumento.

2. Tali risorse aggiuntive costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in aggiunta ai casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario. A tali risorse aggiuntive si applica l'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario.

3. Le risorse aggiuntive sono impiegate per finanziare le azioni di cui all'articolo 7 e sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.

 

CAPO II

Sostegno tecnico

Articolo 7
Azioni ammissibili al sostegno tecnico

In conformità agli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, lo strumento finanzia ▌i seguenti tipi di azioni al fine di favorire la capacità di assorbimento:

(a) consulenze in materia di indicazioni strategiche, modifica delle politiche e formulazione di strategie e tabelle di marcia per le riforme e gli investimenti, ▌in materia di riforme legislative, istituzionali, strutturali e amministrative nonché in materia di audit, sostegno alle indagini amministrative o penali e attività di controllo di bilancio;

(b) messa a disposizione, per brevi o lunghi periodi, di esperti anche residenti incaricati di svolgere compiti in ambiti specifici o di eseguire attività operative, all'occorrenza con un supporto di interpretazione, traduzione e cooperazione, assistenza amministrativa e fornitura di infrastrutture e attrezzature;

(c) creazione delle capacità istituzionali, amministrative o settoriali e relative azioni di sostegno a tutti i livelli di governance, anche contribuendo al conferimento di responsabilità alla società civile, comprese le parti sociali, se del caso, in particolare mediante:

i) seminari, conferenze e workshop, se debitamente giustificato e necessario per il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 4, con un'ampia gamma di portatori di interessi nell'ambito di vari consessi, tra cui organizzazioni femminili e rappresentanti dei gruppi vulnerabili;

ii) scambi delle migliori pratiche, incluse, se debitamente giustificate, visite di lavoro organizzate nei pertinenti Stati membri o paesi terzi per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze nelle materie pertinenti;

iii) azioni di formazione e sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo per sviluppare le conoscenze e le competenze professionali necessarie correlate alle riforme pertinenti;

(d)  raccolta di dati e statistiche, compresi dati disaggregati per genere, monitoraggio delle riforme ammissibili, definizione di metodi comuni, tra cui integrazione e monitoraggio della dimensione climatica e di genere, nonché, in relazione agli obiettivi del semestre europeo, del pilastro europeo dei diritti sociali e della valutazione dei vari programmi nel corso della revisione a medio termine del QFP, se del caso, di indicatori o parametri di riferimento;

(e) organizzazione di un sostegno operativo locale in ambiti quali la protezione civile, l'asilo, la migrazione, l'integrazione e il controllo delle frontiere;

(f) creazione delle capacità informatiche, prestando particolare attenzione a soluzioni interoperabili o comuni tra gli Stati membri, comprese consulenze in materia di sviluppo, manutenzione, gestione e controllo di qualità delle infrastrutture e delle applicazioni informatiche necessarie per attuare le riforme pertinenti, cibersicurezza, soluzioni software e hardware aperte, soluzioni per la protezione dei dati nonché consulenze relative a programmi volti alla digitalizzazione dei servizi pubblici, segnatamente nei settori sanitario, assistenziale, giudiziario e dell'istruzione, che sono in larga misura orientati verso le esigenze dei clienti;

(g) studi, ricerca, analisi e indagini, studi di fattibilità, valutazioni e valutazioni d'impatto, comprese le valutazioni dell'impatto di genere e la documentazione tecnica dei risultati e degli impatti quantitativi e qualitativi, in linea con gli obiettivi fissati, nonché elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico da rendere disponibili online;

(h) progetti di comunicazione per attività di apprendimento, compreso l'e-learning, collaborazione, sensibilizzazione, divulgazione e scambio di buone pratiche; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione e di campagne ed eventi mediatici, comprese la comunicazione istituzionale e, se del caso, la comunicazione attraverso i social network e/o le piattaforme, tenendo conto delle esigenze di una strategia di comunicazione;

(i) raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e diffondere i risultati del sostegno tecnico fornito nell'ambito dello strumento, anche mediante lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; e

(j) qualsiasi altra attività pertinente a sostegno degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 4.

 

Articolo 8
Richiesta di sostegno tecnico

1. Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno tecnico nell'ambito dello strumento presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando le aree di intervento e le priorità rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 5 per i quali chiedono il sostegno. Tali richieste sono presentate entro il 31 ottobre dell'anno civile. La Commissione può fornire orientamenti riguardo ai principali elementi da includere nella richiesta di sostegno e può promuovere e incoraggiare ulteriormente il ricorso allo strumento da parte degli Stati membri con marcate necessità di assistenza.

1 bis. Affinché le riforme perseguite godano di un ampio sostegno e titolarità, gli Stati membri che intendono beneficiare dello strumento consultano i pertinenti portatori di interessi, se del caso, nell'ambito della richiesta di sostegno tecnico, in linea con le leggi e pratiche nazionali.

2. Gli Stati membri possono presentare una richiesta di sostegno tecnico nei seguenti casi, connessi:

(a) all'attuazione delle riforme che gli Stati membri intraprendono di propria iniziativa e in linea con gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 4;

(a bis) all'attuazione di riforme sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale che favoriscano la crescita e la resilienza nell'ambito dei processi di governance economica, dando efficacemente seguito alle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo, o di azioni legate alla lotta alla ciclicità e/o all'attuazione del diritto dell'Unione;

(b) all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall'Unione nell'ambito degli strumenti esistenti, in particolare a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[15] per gli Stati membri la cui valuta è l'euro e del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio[16] per gli Stati membri la cui valuta non è l'euro;

(d) alla preparazione di piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) YYY/XX e alla relativa attuazione da parte degli Stati membri;

(e) alla revisione e al miglioramento dei piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) YYY/XX.

2 bis. Gli Stati membri possono presentare in qualsiasi momento richieste che rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 2, lettera e), del presente articolo al fine di modificare o sostituire le proprie proposte conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) YYY/XX.

3. Nel rispetto dei principi della trasparenza, della parità di trattamento e della sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità delle sfide individuate, del sostegno necessario nelle aree di intervento interessate, di un'analisi degli indicatori socio-economici e istituzionali e della capacità amministrativa generale dello Stato membro.

Sulla base di tale analisi e tenendo conto delle azioni e delle misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, la Commissione giunge a un accordo con lo Stato membro interessato in merito alle aree prioritarie per il sostegno, agli obiettivi, a chiari impegni di riforma, se del caso, a un calendario indicativo, ai traguardi intermedi, se del caso, alla portata delle misure di sostegno da prevedere e al contributo finanziario globale stimato per tale sostegno tecnico, da definire in un piano di cooperazione e di sostegno.

4. Il piano di cooperazione e di sostegno di cui al paragrafo 3 indica, separatamente rispetto alle altre azioni di sostegno tecnico, le misure collegate ai piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri a norma del regolamento (UE) YYY/XX.

Articolo 9
Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio e comunicazione sui piani di

cooperazione e di sostegno

1. La Commissione trasmette senza indebiti ritardi ▌il piano di cooperazione e di sostegno simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio ai fini della responsabilità democratica e della visibilità dell'azione dell'Unione. ▌

3. La Commissione avvia attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per i pacchetti di misure di sostegno previste dai piani di cooperazione e di sostegno, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali e gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro interessato. La Commissione pubblica sul proprio sito Internet un elenco completo dei progetti sostenuti e degli importi assegnati a ciascuno di essi. L'elenco è aggiornato periodicamente. La Commissione informa periodicamente gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione e i centri "Europa Experience" in merito a tali progetti negli Stati membri interessati.

Articolo 10
Trasferimenti di risorse allo strumento

1. Oltre alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il bilancio per il sostegno tecnico può essere finanziato mediante trasferimenti volontari dagli Stati membri effettuati a norma dell'articolo 21 del regolamento [successore dell'RDC] e secondo la procedura indicata in tale articolo, come previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.

1 bis. In aggiunta alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri possono proporre di assegnare parte del proprio piano per la ripresa e la resilienza allo strumento di sostegno tecnico. L'importo assegnato contribuisce ad aumentare il sostegno tecnico per la preparazione, la modifica e il miglioramento dei loro piani per la ripresa e la resilienza. L'importo assegnato è attuato conformemente alle norme dello strumento di sostegno tecnico. La Commissione esegue tali risorse in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

2. Un trasferimento effettuato da uno Stato membro in conformità al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente in tale Stato membro.

Articolo 11
Finanziamenti complementari

Le azioni finanziate nell'ambito dello strumento possono ricevere sostegno da altri programmi, strumenti o fondi del bilancio dell'Unione, purché tale sostegno non copra gli stessi costi al fine di conseguire una buona capacità di assorbimento dei fondi.

Articolo 12
Attuazione del sostegno tecnico

1. La Commissione attua lo strumento in conformità al regolamento finanziario, garantendo anche il pieno rispetto delle norme per la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri in conformità del regolamento (UE) YYY/XX del Parlamento europeo e del Consiglio [meccanismo per lo Stato di diritto nell'ambito del QFP][17].

2. Le misure nell'ambito dello strumento possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri in conformità all'articolo XX del regolamento finanziario. In particolare, il sostegno dell'Unione a favore delle azioni di cui all'articolo 7 assume la forma di:

(a) sovvenzioni;

(b) appalti pubblici;

(c) rimborso dei costi sostenuti da esperti esterni, compresi gli esperti delle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri che forniscono o ricevono il sostegno;

(d) contributi a fondi fiduciari istituiti da organizzazioni internazionali; e

(e) azioni realizzate in gestione indiretta.

 

3. Le sovvenzioni possono essere attribuite alle autorità nazionali degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici o privati e a entità aventi la propria sede legale:

(a) negli Stati membri;

(b) nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni da esso stabilite.

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100 % dei costi ammissibili.

3 bis. Le sovvenzioni sono versate soltanto al conseguimento di obiettivi e progressi entro calendari indicativi, come stabilito nei piani di cooperazione e di sostegno.

4. Le misure di sostegno tecnico possono essere realizzate con la collaborazione di entità e organizzazioni internazionali di altri Stati membri.

5. Il sostegno tecnico può essere fornito anche da singoli esperti, che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate laddove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4.

6. Ai fini dell'attuazione del sostegno tecnico, la Commissione adotta programmi di lavoro mediante atti delegati conformemente all'articolo 16 bis.

I programmi di lavoro indicano l'importo assegnato allo strumento. Essi specificano inoltre le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 4, e i criteri di selezione e di attribuzione delle sovvenzioni, nonché tutti gli elementi richiesti dal regolamento finanziario.

7. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, una parte limitata del programma di lavoro, non superiore al 10 % dell'assegnazione annuale, è riservata a misure speciali per casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica, sociale o sanitaria di uno Stato membro che sfuggano al suo controllo.

La Commissione può adottare, su richiesta di uno Stato membro che desideri ricevere sostegno tecnico, misure speciali in conformità agli obiettivi e alle azioni definiti nello strumento per fornire sostegno tecnico alle autorità nazionali che affrontino questioni urgenti. Dette misure speciali sono di natura temporanea e sono collegate ai casi di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Le misure speciali hanno fine entro sei mesi e possono essere sostituite da misure di sostegno tecnico in conformità alle condizioni di cui all'articolo 8.

CAPO III

Complementarità, monitoraggio e valutazione

Articolo 13
Coordinamento e complementarità

1. In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento, complementarietà e coerenza tra lo strumento ▌e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare le misure finanziate dai fondi dell'Unione, onde evitare eventuali duplicazioni o sovrapposizioni. A tal fine essi:

(a) garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale e locale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

(b) ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e

(c) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione a livello di Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale e locale, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate nell'ambito dello strumento.

2. La Commissione si adopera per garantire la complementarità e le sinergie con il sostegno fornito da altre organizzazioni internazionali pertinenti.

Articolo 14
Monitoraggio dell'attuazione

1. La Commissione monitora l'attuazione dello strumento e misura il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 4 utilizzando i piani di cooperazione e di sostegno. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi compiuti e ai fini del monitoraggio e della valutazione del presente regolamento rispetto al conseguimento degli obiettivi generali e specifici sono riportati nell'allegato. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito dello strumento.

2. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace, tempestiva e, ogniqualvolta possibile, disaggregata per genere dei dati per il monitoraggio dell'attuazione dello strumento e dei risultati, dati che, ogni qualvolta possibile, sono in forma disaggregata per genere. A tale scopo ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati.

Articolo 15
Relazione semestrale

1. La Commissione presenta due volte all'anno al Parlamento europeo e al Consiglio simultaneamente una relazione ▌sull'attuazione del presente regolamento.

2. Tale relazione semestrale comprende informazioni riguardanti:

(a)  le richieste di sostegno presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 1;

(b) l'analisi dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, utilizzati per esaminare le richieste di sostegno presentate dagli Stati membri;

(c) i piani di cooperazione e di sostegno di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

(d) le misure speciali adottate a norma dell'articolo 12, paragrafo 7; e

(e) l'attuazione delle misure di sostegno per Stato membro e, se del caso, per regione.

Articolo 15 bis
Dialogo sul sostegno alle riforme

Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare i rappresentanti del Consiglio e della Commissione a comparire dinanzi ad essa per discutere tutte le misure adottate a norma del presente regolamento, ivi compresa la relazione semestrale di cui all'articolo 15.

Articolo 16
Valutazione intermedia e valutazione ex post

1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione intermedia indipendente sulla sua attuazione. La Commissione presenta inoltre a tali istituzioni una relazione di valutazione ex post indipendente entro tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1.

2. La relazione di valutazione intermedia esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi dello strumento di cui agli articoli 3 e 4, l'adeguatezza e l'efficienza dell'utilizzo delle risorse, il valore aggiunto europeo e le attività di comunicazione intraprese per garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti.

3. La relazione di valutazione ex post consiste in una valutazione globale dell'attuazione del presente regolamento e comprende informazioni sul suo impatto a lungo termine ed è presentata simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3 bis. Se del caso, le relazioni di valutazione intermedia e di valutazione ex post sono accompagnate da proposte legislative di modifica del presente regolamento.

Articolo 16 bis

Trasparenza

I beneficiari garantiscono, nell'interesse pubblico, la massima trasparenza relativamente alle azioni e ai flussi finanziari nell'ambito del presente strumento. Tale trasparenza può essere limitata solo da atti giuridici relativi alla riservatezza commerciale, dalle norme applicabili in materia di protezione dei dati o dalle indagini amministrative o penali in corso da parte degli organismi dell'Unione. I beneficiari pubblicano tutte le informazioni pertinenti conformemente alla direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio[18]. Tutti gli appalti pubblici sono pubblicati sul portale Open Data dell'UE

 

CAPO III bis

Esercizio della delega

Articolo 16 ter

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 6, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, entra in vigore se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 17
Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle singole azioni e sui risultati, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali e gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro interessato. Le risorse finanziarie assegnate allo strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 18
Disposizione transitoria

1. Le azioni e le attività di sostegno tecnico avviate entro il 31 dicembre 2020 a norma del regolamento (UE) 2017/825 continuano a essere disciplinate da tale regolamento fino al loro completamento.

1 bis. Le azioni previste dal presente regolamento sono ammissibili al finanziamento se sono state avviate a partire dal 1° febbraio 2020, a condizione che perseguano gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4.

2. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa, ivi comprese le attività di monitoraggio, comunicazione e valutazione richieste a norma del regolamento (UE) 2017/825 e non completate entro il 31 dicembre 2020.

3. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2020 stanziamenti intesi a coprire le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, relative alla gestione di azioni non completate entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 19
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in

ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO

Indicatori

Il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 è misurato sulla base dei seguenti indicatori, ripartiti per Stato membro e per area di intervento.

Gli indicatori sono utilizzati in base ai dati e alle informazioni disponibili, compresi i dati quantitativi e/o qualitativi.

  Indicatori di prestazione:

(a) Indicatori di output:

(a) numero di piani di cooperazione e di sostegno conclusi;

(b) numero di attività di sostegno tecnico svolte; risultati tangibili delle attività di sostegno tecnico quali piani d'azione, tabelle di marcia, orientamenti, manuali e raccomandazioni;

  Indicatori di risultato:

(c) risultati delle attività di sostegno tecnico svolte, quali adozione di una strategia, adozione di una nuova legge o modifica di una legge esistente, adozione di (nuove) procedure e azioni per potenziare l'attuazione delle riforme;

Indicatori di impatto:

(d) gli obiettivi indicati nei piani di cooperazione e di sostegno che sono stati raggiunti grazie, tra l'altro, al sostegno tecnico ricevuto.

La valutazione ex post di cui all'articolo 16 viene effettuata dalla Commissione anche allo scopo di definire i collegamenti tra il sostegno tecnico fornito e l'attuazione delle pertinenti misure nello Stato membro interessato con l'obiettivo di rafforzare la resilienza, la crescita sostenibile, l'occupazione e la coesione.

 


 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI (30.9.2020)

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno tecnico

(COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))

Relatore per parere: Dragoș Pîslaru

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

Dopo aver ritirato la sua proposta sul programma di sostegno alle riforme (RSP), che includeva uno strumento di sostegno tecnico, il 28 maggio 2020 la Commissione ha presentato una proposta per istituire uno strumento di sostegno tecnico autonomo disponibile per tutti gli Stati membri, su base volontaria, che funga da successore del programma di sostegno alle riforme strutturali (Structural Reform Support Programme - SRSP). Tale strumento fa parte delle iniziative intraprese dalla Commissione in risposta alla pandemia di COVID-19 per aiutare gli Stati membri ad attenuarne le conseguenze economiche e sociali negative. È molto importante potenziare la resilienza delle economie europee ed è necessario pianificare strategicamente la ripresa e garantire la crescita sostenibile.

In qualità di successore dell'SRSP, lo strumento di sostegno tecnico mira a fornire un sostegno al rafforzamento della capacità amministrativa e alle riforme strutturali a lungo termine negli Stati membri che, a loro volta, possono avere un impatto significativo sul mercato del lavoro e sui sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri. Inoltre lo strumento fornisce un sostegno per promuovere l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese rivolte agli Stati membri nel contesto del semestre europeo. Lo strumento mira a promuovere la coesione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme necessarie per conseguire la ripresa economica e sociale, la resilienza e la convergenza e a rafforzare la loro capacità amministrativa di dare attuazione al diritto dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui devono far fronte le istituzioni, la governance, la pubblica amministrazione e i settori economico e sociale.

Per rispondere alle nuove sfide nel contesto attuale, parallelamente allo strumento di sostegno tecnico la Commissione ha inoltre proposto un regolamento relativo a un dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a fornire un sostegno finanziario su larga scala per gli investimenti pubblici e le riforme che renderanno le economie degli Stati membri più resilienti e meglio preparate per il futuro. Quindi, lo strumento può sostenere gli Stati membri nella preparazione, nell'attuazione, nella revisione e nel miglioramento dei piani per la ripresa e la resilienza nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il relatore accoglie con favore il fatto che l'attuale proposta della Commissione tenga conto sia della posizione espressa nel progetto di relazione congiunta delle commissioni BUDG ed ECON sugli strumenti di sostegno tecnico contenuti nella proposta RSP, pubblicato il 20 aprile 2020, sia di quella contenuta nel parere della commissione EMPL sul programma di sostegno alle riforme, approvato il 26 maggio 2020. Il relatore intende proporre alcune modifiche connesse al contesto attuale che sottolineano l'importanza di riforme e investimenti socialmente responsabili, intelligenti, sostenibili e inclusivi, a sostegno di una ripresa sostenibile ed equa che vada ben oltre la crisi dovuta alla COVID-19.

La proposta della Commissione presta particolare attenzione alle azioni che promuovono le transizioni verde e digitale. In tale contesto, il relatore sottolinea l'importanza della digitalizzazione in tutti i settori dell'economia e della società dell'UE e il ruolo che lo strumento potrebbe svolgere nel fornire sostegno agli Stati membri per garantire una ripresa digitale, mediante riforme e investimenti nelle infrastrutture e nelle competenze digitali, che contribuirà a conseguire il fine ultimo di creare un mercato unico digitale.

Il relatore propone di ampliare l'ambito di applicazione dello strumento (articolo 5) includendovi, ad esempio, politiche sui giovani, politiche di protezione sociale incentrate sui gruppi vulnerabili, politiche miranti a ridurre la discriminazione di genere e a promuovere l'uguaglianza di genere, politiche volte a migliorare l'accesso all'istruzione per bambini e studenti, l'istruzione e la formazione professionale, l'accesso all'apprendimento permanente e l'integrazione nel mercato del lavoro, politiche volte a migliorare la capacità delle istituzioni pubbliche di garantire i diritti dei lavoratori mobili e transfrontalieri, ecc.

Il relatore ritiene che lo strumento dovrebbe anche incoraggiare la convergenza verso l'adesione alla zona euro degli Stati membri la cui moneta non è l'euro.

In una prospettiva più ampia, lo strumento di sostegno tecnico contribuirà anche all'attuazione degli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri nel contesto del pilastro europeo dei diritti sociali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La pandemia di Covid-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione sono emerse nuove priorità, legate alla crisi, incentrate in particolare sulla ripresa e sulla resilienza. Tali priorità richiedono una risposta urgente e coordinata da parte dell'Unione per far fronte alle conseguenze economiche per gli Stati membri e per attenuare le ricadute sociali ed economiche. La pandemia di Covid-19 in corso, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide e resilienti e di sistemi finanziari basati su robuste strutture economiche e sociali aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. Riforme e investimenti a favore della crescita volti ad affrontare le debolezze strutturali delle economie e a rafforzarne la resilienza saranno pertanto essenziali per riportare le economie e le società su un percorso di ripresa sostenibile e superare le differenze economiche, sociali e territoriali nell'Unione.

(3) La pandemia di Covid-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione sono emerse nuove priorità, legate alla crisi, che sono incentrate in particolare sulla ripresa e sulla resilienza e forniscono sostegno ai gruppi più vulnerabili colpiti dalla crisi. Tali priorità richiedono una risposta urgente e coordinata da parte dell'Unione per far fronte alle conseguenze economiche per gli Stati membri e per attenuare le ricadute territoriali, sociali ed economiche. La pandemia di Covid-19 in corso, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide e resilienti e di sistemi di protezione sociale e finanziari basati su robuste strutture economiche e sociali aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. Riforme socialmente responsabili, intelligenti, sostenibili e inclusive, che accrescano le potenzialità di rafforzare la capacità di aggiustamento e i sistemi di protezione sociale, promuovano la crescita, creino posti di lavoro, promuovano gli investimenti e sostengano il processo di coesione e di convergenza economica, sociale e territoriale verso l'alto, saranno pertanto essenziali per riportare le economie e le società su un percorso di ripresa sostenibile e superare le differenze economiche, sociali e territoriali nell'Unione.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Tali strategie sono presentate unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da definire e coordinare le priorità che devono essere sostenute mediante finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. Esse dovrebbero inoltre servire a utilizzare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario ricevuto in particolare dai programmi sostenuti dall'Unione nell'ambito dei fondi strutturali e di coesione e da altri programmi.

(4) A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro di riferimento principale per individuare le sfide e le priorità di riforma nazionali negli ambiti della politica economica e sociale e monitorarne l'attuazione. Tali riforme dovrebbero essere basate sulla solidarietà, sull'integrazione, sulla giustizia sociale e su un'equa distribuzione della ricchezza e del reddito, in modo da garantire l'uguaglianza, l'accesso alle opportunità e la tutela sociale, proteggere i gruppi vulnerabili e innalzare il tenore di vita di tutti, che sono i principi chiave del pilastro europeo dei diritti sociali. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Tali strategie dovrebbero essere elaborate sulla base di un processo di consultazione pubblica ad ampio raggio e ben documentato, in collaborazione con le parti sociali, e quindi presentate unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da definire e coordinare le priorità che devono essere sostenute mediante finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. Esse dovrebbero inoltre servire a utilizzare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario ricevuto in particolare dai programmi sostenuti dall'Unione nell'ambito dei fondi strutturali e di coesione e da altri programmi.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Poiché gli Stati membri hanno usufruito in misura sempre maggiore del sostegno tecnico fornito nell'ambito dell'SRSP in passato, con il presente regolamento è opportuno istituire uno strumento di sostegno tecnico al fine di continuare a sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle riforme.

(6) Poiché gli Stati membri hanno usufruito in misura sempre maggiore del sostegno tecnico fornito nell'ambito dell'SRSP in passato, con il presente regolamento è opportuno istituire uno strumento di sostegno tecnico al fine di continuare a sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle riforme e degli investimenti che sosterranno una ripresa sostenibile ed equa al di là della pandemia di COVID-19 e renderanno più resilienti i sistemi nazionali.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, che riflette il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'Europa e l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo globale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici. Le pertinenti azioni dovrebbero essere individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione dello strumento e dovrebbero essere rivalutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e di riesame. Tali azioni dovrebbero inoltre affrontare sfide ambientali e sociali più ampie all'interno dell'Unione, tra cui la protezione del capitale naturale e il sostegno all'economia circolare, e dovrebbero essere in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

(7) Lo strumento di sostegno tecnico, che riflette il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'Europa e l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo globale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici. Le pertinenti azioni dovrebbero essere individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione dello strumento e dovrebbero essere rivalutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e di riesame. Lo strumento contribuirà anche alle riforme che assicurano l'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali e affrontano sfide ambientali e sociali più ampie all'interno dell'Unione, tra cui la riduzione delle disuguaglianze, la garanzia di servizi pubblici di alta qualità, la protezione del capitale naturale e il sostegno all'economia circolare, e dovrebbero essere in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Lo strumento di sostegno tecnico contribuirà anche all'attuazione degli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri nel contesto del pilastro europeo dei diritti sociali e all'esecuzione delle riforme e degli investimenti basati sui principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) Lo strumento di sostegno tecnico dovrebbe contribuire a rafforzare la capacità delle autorità nazionali, delle organizzazioni pubbliche e private e delle popolazioni che beneficiano dei progetti che sostiene, preparando il terreno per un uso più efficiente ed efficace dei fondi per la ripresa e la resilienza, garantendo una migliore attuazione e un impatto reale sulla realizzazione di politiche che siano in linea con le esigenze degli Stati membri e le loro strategie di sviluppo, promuovendo un lavoro dignitoso che sia equamente retribuito e basato sulla contrattazione collettiva, che promuovano gli investimenti pubblici nelle infrastrutture e nei settori produttivi, sostenendo lo sviluppo ecologico e innovativo a tutela della coesione sociale e territoriale, e che rafforzino i servizi pubblici e investano negli stessi, offrendo risposte sociali universali e di qualità.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 7 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quater) Riconoscendo l'importanza della digitalizzazione in tutti i settori dell'economia e della società dell'Unione, lo strumento di sostegno tecnico sosterrà gli Stati membri nel garantire una trasformazione digitale mediante riforme e investimenti nelle infrastrutture e nelle competenze digitali che contribuiranno a conseguire l'obiettivo generale di creare un mercato unico digitale.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) L'obiettivo generale dello strumento di sostegno tecnico dovrebbe essere promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme necessarie per conseguire la ripresa economica e sociale, la resilienza e la convergenza. A tal fine esso dovrebbe sostenere il rafforzamento della capacità amministrativa degli Stati membri di dare attuazione al diritto dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui devono far fronte le istituzioni, la governance, la pubblica amministrazione e i settori economico e sociale.

(8) L'obiettivo generale dello strumento di sostegno tecnico dovrebbe essere quello di rafforzare la capacità amministrativa degli Stati membri e delle loro autorità regionali e locali per quanto riguarda le loro istituzioni, la pubblica amministrazione e i settori economico e sociale e di prestare assistenza alle autorità nazionali, regionali e locali nei loro sforzi in materia di concezione, elaborazione e attuazione delle riforme. Dovrebbe inoltre promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme e gli investimenti socialmente responsabili che sosterranno una ripresa economica, sociale e della parità di genere sostenibile ed equa, al di là della pandemia di COVID-19. A tal fine esso dovrebbe sostenere il rafforzamento della capacità amministrativa degli Stati membri di dare attuazione al diritto dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui devono far fronte le istituzioni, la governance, la pubblica amministrazione e i settori economico e sociale.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Gli obiettivi specifici dello strumento di sostegno tecnico dovrebbero consistere nel prestare assistenza alle autorità nazionali nei loro sforzi in materia di concezione, elaborazione e attuazione delle riforme, anche attraverso lo scambio di buone pratiche, processi e metodi adeguati e una più efficace ed efficiente gestione delle risorse umane.

(9) Gli obiettivi specifici dello strumento di sostegno tecnico dovrebbero consistere nel prestare assistenza alle autorità nazionali e locali e alle parti sociali nei loro sforzi in materia di concezione, elaborazione e attuazione di riforme socialmente responsabili e sostenibili e di rafforzamento del dialogo sociale, anche attraverso lo scambio di dati, buone pratiche, processi e metodi adeguati e una più efficace ed efficiente gestione delle risorse umane.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a rispondere alle esigenze in materia di riforme in tutte le principali aree economiche e sociali, è opportuno che la Commissione continui a fornire sostegno tecnico, su richiesta di uno Stato membro, in un ampio ventaglio di campi di intervento, tra cui le aree connesse alla gestione delle finanze e dei beni pubblici, alla riforma istituzionale e amministrativa, al contesto imprenditoriale, al settore finanziario, ai mercati dei prodotti, dei servizi e del lavoro, all'istruzione e alla formazione, allo sviluppo sostenibile, alla sanità pubblica e alla protezione sociale. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle azioni che promuovono le transizioni verde e digitale.

(10) Al fine di aiutare gli Stati membri a rispondere alle esigenze in materia di riforme in tutte le principali aree economiche e sociali, è opportuno che la Commissione continui a fornire sostegno tecnico, su richiesta di uno Stato membro, in un ampio ventaglio di campi di intervento, tra cui le aree connesse alla gestione delle finanze e dei beni pubblici, alla riforma istituzionale e amministrativa, al contesto imprenditoriale, al settore finanziario, ai mercati dei prodotti, dei servizi e del lavoro di qualità, all'istruzione e alla formazione, allo sviluppo sostenibile, ai cambiamenti demografici, alla sanità pubblica e alla protezione sociale, alla promozione dell'invecchiamento attivo, nonché alla coesione economica, sociale e territoriale, alla protezione civile, alle politiche in materia di asilo, migrazione e frontiere e allo sviluppo delle infrastrutture in tutti gli ambiti summenzionati. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle azioni che promuovono le transizioni verde e digitale e il progresso sociale. Lo strumento di sostegno tecnico dovrebbe inoltre sostenere le azioni volte a promuovere la convergenza verso l'adesione alla zona euro da parte degli Stati membri la cui moneta non è l'euro.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Affinché le riforme raccolgano un ampio sostegno, gli Stati membri che intendono beneficiare dello strumento di sostegno tecnico dovrebbero essere tenuti, nell'ambito del processo di elaborazione delle proposte di pacchetti, a consultare i pertinenti portatori di interesse, quali gli enti locali e regionali, le imprese, le parti economiche e sociali e la società civile, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione1 bis, come pure i parlamenti nazionali.

 

 

__________

 

1 bis Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Al fine di soddisfare ulteriori esigenze nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasferire al bilancio dello strumento risorse programmate in gestione concorrente nell'ambito dei fondi dell'Unione, secondo la procedura pertinente. Le risorse trasferite dovrebbero essere eseguite conformemente alle regole dello strumento in questione e utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato. La Commissione dovrebbe fornire un riscontro allo Stato membro interessato in merito all'utilizzo dei contributi volontari aggiuntivi.

(12) Al fine di soddisfare ulteriori esigenze nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasferire al bilancio dello strumento risorse programmate in gestione concorrente nell'ambito dei fondi dell'Unione, secondo la procedura pertinente e con un limite massimo del 10 % della dotazione di bilancio dello Stato membro. Le risorse trasferite dovrebbero essere eseguite conformemente alle regole dello strumento in questione e utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato. La Commissione dovrebbe fornire un riscontro allo Stato membro interessato in merito all'utilizzo dei contributi volontari aggiuntivi.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Date le circostanze eccezionali causate dagli effetti della pandemia di COVID-19, le azioni pertinenti avviate a partire dal 1° febbraio 2020 dovrebbero essere ammissibili al finanziamento a titolo dello strumento di sostegno tecnico a condizione che perseguano gli obiettivi stabiliti nel presente regolamento.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Lo strumento di sostegno tecnico dovrebbe essere fornito su richiesta, al fine di sostenere l'attuazione di riforme intraprese su iniziativa degli Stati membri, riforme nell'ambito di processi di governance economica o azioni legate all'attuazione del diritto dell'Unione e riforme connesse all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico. Dovrebbe inoltre fornire sostegno tecnico nella preparazione e nell'attuazione dei piani per la ripresa avviati a norma del regolamento (UE) YYY/XX.

(13) Lo strumento di sostegno tecnico dovrebbe essere fornito su richiesta al fine di sostenere l'attuazione di riforme intraprese negli Stati membri, riforme nell'ambito di processi di governance economica o azioni legate all'attuazione del diritto dell'Unione e riforme connesse all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico. Lo strumento di sostegno tecnico è fortemente raccomandato e dovrebbe inoltre fornire sostegno tecnico nella preparazione, nella revisione, nel miglioramento e nell'attuazione dei piani per la ripresa avviati a norma del regolamento (UE) YYY/XX1 bis.

 

___________

 

1 bis Regolamento (UE) YYY/XX che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Lo strumento di sostegno tecnico dovrebbe inoltre sostenere le riforme attuate dalle autorità locali e da altre parti interessate. Nel caso in cui il semestre europeo, in particolare le raccomandazioni specifiche per paese, identifichi sfide che richiedono riforme urgenti ma lo Stato membro interessato fa un uso inadeguato dei fondi assegnati, o tali fondi sono sospesi dalla Commissione, le azioni delle autorità regionali e locali che contribuiscono ad affrontare tali sfide dovrebbero continuare a beneficiare dello strumento.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) In linea con le norme e le pratiche già esistenti nell'ambito del programma precedente, l'SRSP, dovrebbe essere stabilita una procedura snella per la presentazione delle richieste di sostegno tecnico. Per questo motivo le richieste degli Stati membri dovrebbero essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno civile. Nel rispetto dei principi generali della parità di trattamento, della sana gestione finanziaria e della trasparenza, è opportuno stabilire adeguati criteri per l'analisi delle richieste presentate dagli Stati membri. Tali criteri dovrebbero basarsi sull'urgenza, sulla gravità e sulla portata dei problemi, nonché sulle esigenze di sostegno individuate nelle aree di intervento in cui è previsto il sostegno tecnico.

(14) In linea con le norme e le pratiche già esistenti nell'ambito del programma precedente, l'SRSP, dovrebbe essere stabilita una procedura snella per la presentazione delle richieste di sostegno tecnico. Per questo motivo le richieste degli Stati membri dovrebbero essere presentate, previo svolgimento delle opportune consultazioni con le parti sociali pertinenti, entro il 31 ottobre dell'anno civile, ad eccezione delle richieste connesse alla revisione e al miglioramento dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri, in particolare le richieste presentate al fine di modificare o sostituire i piani per la ripresa e la resilienza, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) YYY/XX, che dovrebbero poter essere presentate in qualsiasi momento dell'anno. Nel rispetto dei principi generali della parità di trattamento, della sana gestione finanziaria e della trasparenza, è opportuno stabilire adeguati criteri per l'analisi delle richieste presentate dagli Stati membri. Tali criteri dovrebbero basarsi sull'urgenza, sulla gravità e sulla portata dei problemi, nonché sulle esigenze di sostegno individuate nelle aree di intervento in cui è previsto il sostegno tecnico.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Ai fini della rendicontabilità, della trasparenza e della visibilità dell'azione dell'Unione, nel rispetto di determinate condizioni di tutela dei dati sensibili, i piani di cooperazione e di sostegno dovrebbero essere forniti al Parlamento europeo e al Consiglio e dovrebbero essere opportunamente svolte dalla Commissione attività di comunicazione.

(16) Ai fini della rendicontabilità, della trasparenza e della visibilità dell'azione dell'Unione, nel rispetto di determinate condizioni di tutela dei dati sensibili, i piani di cooperazione e di sostegno dovrebbero essere forniti simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, e da essi e controllati, e dovrebbero essere opportunamente svolte dalla Commissione attività di comunicazione.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) L'attuazione dello strumento di sostegno tecnico e, in particolare, le modalità di gestione, le forme di finanziamento per le misure di sostegno tecnico e il contenuto dei programmi di lavoro dovrebbero essere disciplinati da disposizioni adottate mediante atti di esecuzione. Vista l'importanza di sostenere gli sforzi degli Stati membri nel perseguire e attuare le riforme, è necessario prevedere un tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni fino al 100 % dei costi ammissibili. Per consentire una mobilitazione rapida del sostegno tecnico in caso di urgenza, dovrebbe essere prevista l'adozione di misure speciali per un periodo di tempo limitato. A tal fine, un importo limitato del bilancio previsto nel programma di lavoro dello strumento di sostegno tecnico dovrebbe essere accantonato per misure speciali.

(17) L'attuazione dello strumento di sostegno tecnico e, in particolare, le modalità di gestione, le forme di finanziamento per le misure di sostegno tecnico e il contenuto dei programmi di lavoro dovrebbero essere disciplinati da disposizioni adottate mediante atti delegati. Vista l'importanza di sostenere gli sforzi degli Stati membri nel perseguire e attuare le riforme, è necessario prevedere un tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni fino al 100 % dei costi ammissibili. Per consentire una mobilitazione rapida del sostegno tecnico in caso di urgenza, dovrebbe essere prevista l'adozione di misure speciali per il periodo di tempo necessario a superare le sfide causate da tale urgenza. A tal fine, un importo limitato del bilancio previsto nel programma di lavoro dello strumento di sostegno tecnico, non superiore al 5 % dello stesso1bis, dovrebbe essere accantonato per misure speciali.

 

__________________

 

1 bis https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annual_work_programme_of_the_structural_reform_support_programme.pdf

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio", è necessario valutare lo strumento instituito dal presente regolamento sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dello strumento sul terreno.

(19) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio", è necessario valutare lo strumento instituito dal presente regolamento sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, semplificando le procedure amministrative e promuovendo la cooperazione amministrativa, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dello strumento sul terreno.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Dovrebbero essere stabiliti i programmi di lavoro per l'attuazione del sostegno tecnico. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato. Tali regole, definite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento finanziario)17, stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE concernono altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria e finanziamenti dell'UE efficaci.

(21) Dovrebbero essere stabiliti i programmi di lavoro per l'attuazione del sostegno tecnico. Al fine di attuare il sostegno tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione dei programmi di lavoro. Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato. Tali regole, definite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento finanziario)17, stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE concernono altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri in conformità del regolamento (UE) YYY/XX del Parlamento europeo e del Consiglio17bis, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria e finanziamenti dell'UE efficaci.

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__________________

17 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

17 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

 

17bis Regolamento (UE) YYY/XX del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "sostegno tecnico": misure che aiutano gli Stati membri ad attuare riforme istituzionali e amministrative e riforme che favoriscano la crescita e rafforzino la resilienza;

(1) "sostegno tecnico": misure che aiutano gli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale a elaborare, rivedere e attuare riforme istituzionali o amministrative che migliorino la sostenibilità e la resilienza;

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo generale dello strumento è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme necessarie per conseguire la ripresa economica e sociale, la resilienza e la convergenza economica e sociale verso l'alto e sostenere gli Stati membri nel rafforzamento della loro capacità amministrativa di dare attuazione al diritto dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui devono far fronte le istituzioni, la governance, la pubblica amministrazione e i settori economico e sociale.

L'obiettivo generale dello strumento è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme e gli investimenti che favoriscono una ripresa economica e sociale sostenibile, la resilienza e la convergenza economica e sociale verso l'alto e sostenere gli Stati membri nel rafforzamento della loro capacità amministrativa di dare attuazione al diritto dell'Unione, compresa l'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, per quanto riguarda le sfide cui devono far fronte le istituzioni, la governance e la pubblica amministrazione, anche a livello regionale e locale, e i settori economico e sociale.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 3, lo strumento persegue obiettivi specifici che consistono nell'assistere le autorità nazionali nel miglioramento della loro capacità di concepire, elaborare e attuare le riforme, anche attraverso lo scambio di buone pratiche, processi e metodi adeguati e una gestione più efficace ed efficiente delle risorse umane. Tali obiettivi specifici sono perseguiti in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati.

Per conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 3, lo strumento persegue obiettivi specifici che consistono nel sostenere le autorità nazionali e, se del caso, regionali e locali e le parti sociali nel miglioramento della loro capacità di concepire, elaborare e attuare le riforme e di rafforzare il dialogo sociale, in particolare nella preparazione, nell'attuazione, nella revisione e nel miglioramento dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, conformemente al regolamento (UE) YYY/XX, anche attraverso, tra l'altro, lo scambio di dati e di buone pratiche, processi e metodi adeguati, un'ampia partecipazione delle parti interessate e una gestione più efficace ed efficiente delle risorse umane. Tali obiettivi specifici sono perseguiti in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati e, se del caso, in particolare per le aree di intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere d) ed e), conformemente alla legislazione e alla prassi dello Stato membro interessato, con le parti sociali di tale Stato.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si riferiscono alle aree di intervento connesse alla coesione, alla competitività, all'istruzione, alla produttività, alla ricerca e all'innovazione, alla crescita intelligente, equa, sostenibile e inclusiva, all'occupazione e agli investimenti, con un'attenzione particolare alle azioni che promuovono le transizioni verde e digitale, e in particolare a uno o più dei seguenti comparti:

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si riferiscono alle aree di intervento connesse alla coesione, alla competitività, all'istruzione e alla formazione, alla sanità, alla protezione sociale, all'inserimento nel mercato del lavoro, alla produttività, alla valorizzazione dello sviluppo digitale, alla ricerca e all'innovazione, alla crescita intelligente, equa, sostenibile e inclusiva, all'occupazione, agli investimenti  e alle infrastrutture, con un'attenzione particolare alle azioni che promuovono le transizioni verde e digitale e alle azioni che promuovono l'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, e si concentrano su uno o più dei seguenti comparti:

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la riforma istituzionale e il funzionamento efficiente e orientato al servizio della pubblica amministrazione e dell'e-government, ove opportuno anche attraverso la semplificazione normativa, un effettivo Stato di diritto, la riforma dei sistemi giudiziari e il rafforzamento della lotta contro la frode, la corruzione e il riciclaggio di denaro;

(b) la riforma istituzionale e il funzionamento efficiente, non discriminatorio e orientato al servizio della pubblica amministrazione e dell'e-government, la digitalizzazione e un migliore funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, ove opportuno anche attraverso il miglioramento dell'accessibilità e i costi contenuti dei servizi pubblici, la semplificazione delle procedure e la promozione della cooperazione amministrativa, un effettivo Stato di diritto e il sistema di bilanciamento del potere, la riforma dei sistemi giudiziari e il rafforzamento della lotta contro la frode, la corruzione, il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale;

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il contesto imprenditoriale, anche per le piccole e medie imprese e le imprese dell'economia sociale, la reindustrializzazione, lo sviluppo del settore privato, i mercati dei prodotti e dei servizi, gli investimenti, la partecipazione pubblica alle imprese, i processi di privatizzazione, il commercio e gli investimenti diretti esteri, la concorrenza e gli appalti pubblici, lo sviluppo settoriale sostenibile e il sostegno alla ricerca e all'innovazione e alla digitalizzazione;

(c) un contesto imprenditoriale sostenibile, in particolare per le piccole e medie imprese e le imprese dell'economia sociale, la reindustrializzazione, lo sviluppo del settore privato, i mercati dei prodotti e dei servizi, la promozione di investimenti sostenibili e sociali, la partecipazione pubblica alle imprese, i processi di privatizzazione, il commercio e gli investimenti diretti esteri, la concorrenza e gli appalti pubblici, lo sviluppo settoriale sostenibile e il sostegno alla ricerca, all'innovazione, alla digitalizzazione e all'automazione;

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) l'istruzione e la formazione, le politiche del mercato del lavoro, compreso il dialogo sociale, per la creazione di posti di lavoro, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali, l'alfabetizzazione mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta alla povertà e all'eccessiva disparità di reddito, la parità di genere, la promozione dell'inclusione sociale, sistemi di sicurezza sociale e di protezione sociale adeguati e inclusivi, una sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria accessibili, anche dal punto di vista economico, e le politiche in materia di coesione, asilo, migrazione e frontiere;

(d) l'istruzione e la formazione, l'apprendimento permanente, le politiche sui giovani, politiche inclusive del mercato del lavoro per la creazione di posti di lavoro di qualità, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione individuali, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali, compreso il miglioramento delle competenze degli scienziati e una pianificazione migliore delle carriere individuali per tutto il personale accademico, misure volte al miglioramento del settore della ricerca e dello sviluppo (R&S), compresi una migliore diffusione dei risultati della R&S nel mercato e l'accesso ai finanziamenti per il settore, nonché l'alfabetizzazione mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta alla povertà e a eccessive disparità di reddito e di ricchezza, la promozione dell'inclusione sociale, sistemi di sicurezza sociale e di protezione sociale adeguati, di qualità, accessibili economicamente e inclusivi, una sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria accessibili, anche dal punto di vista economico, la promozione dell'invecchiamento attivo, e le politiche in materia di coesione economica, sociale e territoriale, protezione civile, asilo, migrazione e frontiere;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) misure di protezione sociale incentrate sui gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità, le minoranze, i bambini che vivono in condizioni di povertà, gli anziani e i migranti, la partecipazione e la rappresentanza dei lavoratori, il rafforzamento del dialogo sociale e dello sviluppo delle capacità delle parti sociali, che riducano le disuguaglianze e tutte le forme di discriminazione, anche mediante sistemi di assistenza sociale, indennità di sostegno e borse di studio, e misure di riforma del sistema pensionistico incentrate sulla sostenibilità dei sistemi pensionistici per i lavoratori dipendenti e autonomi e sulle pari opportunità per uomini e donne di maturare diritti a pensione, in linea con l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, contribuendo nel contempo a garantire che nessuno sia lasciato indietro;

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva – lettera d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter) misure che riducano la discriminazione di genere e promuovano l'uguaglianza di genere, affrontando il divario salariale di genere, garantendo congedi familiari adeguati e modalità di lavoro flessibili e aumentando la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, anche mediante le pari opportunità e l'avanzamento di carriera nonché infrastrutture di assistenza accessibili, anche dal punto di vista economico, compresa l'assistenza all'infanzia e l'assistenza di alta qualità e a costi contenuti agli anziani e alle persone con disabilità;

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva – lettera d quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d quater) l'istruzione e la formazione professionale (IFP), l'accesso all'apprendimento permanente e l'integrazione nel mercato del lavoro, anche dei giovani, prestando particolare attenzione alle competenze per sostenere le transizioni digitale e verde e alle competenze imprenditoriali e trasversali, nonché perseguendo condizioni di lavoro migliori per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori mobili e transfrontalieri;

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva – lettera d quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d quinquies) misure volte a migliorare l'accesso all'istruzione per bambini e studenti e l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro, anche mediante la riduzione della povertà, il miglioramento delle infrastrutture del settore dell'istruzione, l'accesso all'istruzione formale e non formale e l'offerta di opportunità sul mercato del lavoro, compresi i tirocini retribuiti;

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva – lettera d sexies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d sexies) misure volte a migliorare la capacità delle istituzioni pubbliche di garantire i diritti dei lavoratori mobili e transfrontalieri, comprese condizioni di lavoro sicure ed eque e una retribuzione conforme alla legge;

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) le politiche per la realizzazione delle transizioni digitale e verde, le soluzioni di e-government, gli appalti elettronici, la connettività, l'accesso ai dati e la governance dei dati, l'e-learning, l'uso di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, il pilastro ambientale dello sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, l'azione per il clima, la mobilità, la promozione dell'economia circolare, l'efficienza energetica e delle risorse, le fonti di energia rinnovabile, il conseguimento della diversificazione energetica e della sicurezza energetica nonché, per il settore agricolo, la protezione del suolo e della biodiversità, la pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali; e

(e) le politiche in materia di riduzione dei cambiamenti climatici per la realizzazione delle transizioni verde e digitale, le soluzioni di e-government, gli appalti elettronici, la connettività, l'accesso ai dati e la governance dei dati, l'e-learning e l'istruzione digitale, l'uso di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale garantendo il principio del controllo da parte dell'essere umano, il pilastro ambientale dello sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, l'azione per il clima, la mobilità sostenibile, la promozione dell'economia circolare, l'efficienza energetica e delle risorse, le fonti di energia rinnovabile, il conseguimento della diversificazione energetica e della sicurezza energetica nonché, per il settore agricolo, la protezione del suolo e della biodiversità, la pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, remote o colpite dallo spopolamento; e

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) le politiche per il settore finanziario, comprese la promozione dell'alfabetizzazione finanziaria, la stabilità finanziaria, l'accesso ai finanziamenti e i prestiti all'economia reale, e la produzione, la fornitura e il monitoraggio della qualità dei dati e delle statistiche.

(f) le politiche per il settore finanziario, comprese la promozione dell'alfabetizzazione finanziaria e la lotta contro il sovraindebitamento, la stabilità finanziaria, l'accesso ai finanziamenti e i prestiti all'economia reale, e la produzione, la fornitura e il monitoraggio della qualità dei dati e delle statistiche.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis) misure volte a sviluppare ulteriormente le infrastrutture nazionali nei settori politico, economico, amministrativo, digitale, della sicurezza, abitativo, sanitario, dei trasporti, dell'ambiente, degli appalti e delle funzioni educative;

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva – lettera f ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f ter) misure pertinenti per la preparazione dell'adesione alla zona euro degli Stati membri nonché politiche che promuovano la convergenza nominale e reale verso l'adesione alla zona euro degli Stati membri la cui moneta non è l'euro;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La dotazione finanziaria dello strumento può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, le spese connesse a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio di informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione dello strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti di sostegno tecnico sul terreno e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle riforme strutturali.

2. La dotazione finanziaria dello strumento può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di portatori di interessi ed esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, le spese connesse a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio di informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione dello strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti di sostegno tecnico sul terreno e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle riforme strutturali.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite allo strumento. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

3. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite allo strumento, con un limite massimo del 10 % della dotazione di bilancio dello Stato membro. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato, anche a livello regionale e locale.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 7 – parte introduttiva – lettera c – punto i bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis) consultazioni con un'ampia gamma di portatori di interessi nell'ambito di vari consessi, tra cui organizzazioni femminili e rappresentanti dei gruppi vulnerabili e le parti sociali;

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 7 – parte introduttiva – lettera c – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) visite di lavoro organizzate nei pertinenti Stati membri o paesi terzi per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze nelle materie pertinenti;

ii) scambio delle migliori pratiche tra i pertinenti Stati membri o paesi terzi per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze nelle materie pertinenti;

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 7 – parte introduttiva – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g) studi, ricerca, analisi e indagini, valutazioni e valutazioni d'impatto ed elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;

(g) studi, ricerca, analisi e indagini, studi di fattibilità, progetti e documentazione tecnici, valutazioni e valutazioni d'impatto, valutazioni dell'impatto di genere, i cui risultati sono automaticamente scambiati tra gli Stati membri e con la Commissione al fine di assicurare il massimo livello di trasparenza e garantire la coerenza delle politiche a livello dell'Unione nel settore della parità di genere, ed elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 7 – parte introduttiva – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h) progetti di comunicazione per attività di apprendimento, compreso l'e-learning, collaborazione, sensibilizzazione, divulgazione e scambio di buone pratiche; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione e di campagne ed eventi mediatici, comprese la comunicazione istituzionale e, se del caso, la comunicazione attraverso i social network;

(h) progetti di comunicazione per attività di apprendimento, compreso l'e-learning, collaborazione, sensibilizzazione, divulgazione e scambio di buone pratiche, anche mediante visite tecniche di studio negli Stati membri che hanno attuato riforme analoghe; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione e di campagne ed eventi mediatici, comprese la comunicazione istituzionale e, se del caso, la comunicazione attraverso i social network;

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

I tipi di azione elencati al primo comma del presente paragrafo sono ammissibili al finanziamento se tali azioni sono state avviate a partire dal 1° febbraio 2020, a condizione che perseguano gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno tecnico nell'ambito dello strumento presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando le aree di intervento e le priorità rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 5 per i quali chiedono il sostegno. Le richieste sono presentate entro il 31 ottobre dell'anno civile. La Commissione può fornire orientamenti riguardo ai principali elementi da includere nella richiesta di sostegno.

1. Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno tecnico nell'ambito dello strumento presentano una richiesta in tal senso alla Commissione, previo svolgimento delle opportune consultazioni con le parti sociali interessate, indicando le aree di intervento e le priorità rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 5 per i quali chiedono il sostegno. Le richieste sono presentate entro il 31 ottobre dell'anno civile. La Commissione può fornire orientamenti riguardo ai principali elementi da includere nella richiesta di sostegno e può promuovere e incoraggiare ulteriormente il ricorso al sostegno tecnico da parte degli Stati membri con marcate necessità di assistenza.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. In qualsiasi momento gli Stati membri possono presentare richieste di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettere d) e f), in particolare le richieste di revisione e miglioramento dei piani per la ripresa e la resilienza volte a modificare o sostituire le loro proposte, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) YYY/XX (dispositivo per la ripresa e la resilienza).

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) all'attuazione delle riforme che gli Stati membri intraprendono di propria iniziativa, in particolare per sostenere la ripresa [in linea con il regolamento (UE) YYY/XX], conseguire una crescita economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro e rafforzare la resilienza;

(a) all'attuazione delle riforme che gli Stati membri intraprendono di propria iniziativa, in particolare per sostenere una ripresa sostenibile [in linea con il regolamento (UE) YYY/XX], conseguire una crescita economica sostenibile, promuovere la creazione di posti di lavoro di alta qualità, l'inclusione sociale, l'opportuna protezione sociale, l'aumento della competitività economica, la protezione ambientale, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la parità di genere nonché rafforzare la resilienza sociale ed economica;

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) all'attuazione di riforme che favoriscano la crescita e rafforzino la resilienza nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare delle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo o di azioni legate all'attuazione del diritto dell'Unione;

(c) all'attuazione di riforme socialmente equilibrate che rafforzino la crescita e la resilienza e sostengano lo sviluppo sostenibile e l'occupazione sostenibile nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare delle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo o di azioni legate all'attuazione del diritto dell'Unione, dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali o degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) alla revisione e al miglioramento dei piani per la ripresa e la resilienza;

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter) nelle aree di intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere d) ed e), lo Stato membro che presenta una richiesta di sostegno tecnico specificherà in che modo la richiesta influisca sulle istituzioni del mercato del lavoro, comprese le parti sociali e, ove possibile, specificherà le modalità di coinvolgimento delle parti sociali conformemente alle normative e alle pratiche nazionali;

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d quater) se il sostegno tecnico è richiesto per attuare una raccomandazione specifica per paese che richiede il coinvolgimento delle parti sociali, queste sono prontamente informate dell'esistenza della richiesta e delle modalità del loro coinvolgimento.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base di tale analisi e tenendo conto delle azioni e delle misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, la Commissione giunge a un accordo con lo Stato membro interessato in merito alle aree prioritarie per il sostegno, agli obiettivi, a un calendario indicativo, alla portata delle misure di sostegno da prevedere e al contributo finanziario globale stimato per tale sostegno tecnico, da definire in un piano di cooperazione e di sostegno.

Sulla base di tale analisi e tenendo conto delle azioni e delle misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, la Commissione giunge a un accordo con lo Stato membro interessato in merito alle aree prioritarie per il sostegno, agli obiettivi, a un calendario indicativo, alla portata delle misure di sostegno da prevedere e al contributo finanziario globale stimato per tale sostegno tecnico, e al coinvolgimento, se del caso, delle parti sociali, da definire in un piano di cooperazione e di sostegno.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione trasmette senza indebiti ritardi, con il consenso dello Stato membro interessato, il piano di cooperazione e di sostegno al Parlamento europeo e al Consiglio. Lo Stato membro interessato può rifiutare di dare il suo consenso in caso di informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici.

1. La Commissione trasmette senza indebiti ritardi il piano di cooperazione e di sostegno simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, in particolare ai fini della responsabilità democratica e per garantire la visibilità dell'azione dell'Unione.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione trasmette il piano di cooperazione e di sostegno al Parlamento europeo e al Consiglio nelle circostanze seguenti:

soppresso

(a) non appena lo Stato membro interessato ha occultato tutte le informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici;

 

(b) dopo un periodo di tempo ragionevole, quando la divulgazione delle pertinenti informazioni non incide negativamente sull'attuazione delle misure di sostegno, e comunque entro due mesi dalla realizzazione di dette misure nell'ambito del piano di cooperazione e di sostegno.

 

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Nel caso in cui il semestre europeo, in particolare le raccomandazioni specifiche per paese, identifichi sfide che richiedono riforme urgenti ma lo Stato membro interessato fa un uso inadeguato dei fondi assegnati, o tali fondi sono sospesi dalla Commissione, le azioni delle autorità regionali e locali che contribuiscono ad affrontare tali sfide continuano a beneficiare dello strumento di sostegno tecnico.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Ai fini dell'attuazione del sostegno tecnico, la Commissione adotta programmi di lavoro mediante atti di esecuzione e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

6. Ai fini dell'attuazione del sostegno tecnico, la Commissione adotta programmi di lavoro mediante atti delegati conformemente all'articolo 16 ter.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 7 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, una parte limitata del programma di lavoro è riservata a misure speciali per casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro che sfuggano al suo controllo.

Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, una parte limitata del programma di lavoro, non superiore al 5 % dello stesso, è riservata a misure speciali per casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro che sfuggano al suo controllo.

 

_______________________

 

1bis https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annual_work_programme_of_the_structural_reform_support_programme.pdf

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) garantiscono la complementarità, la sinergia, la coerenza e la coesione tra i diversi strumenti a livello di Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate dai fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

(a) garantiscono la complementarità, la sinergia, la coerenza e la coesione tra i diversi strumenti a livello di Unione, a livello nazionale, regionale e locale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate dai fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione a livello di Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate nell'ambito dello strumento.

(c) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione a livello di Unione, a livello nazionale, regionale e locale, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate nell'ambito dello strumento.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 15 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Relazione annuale

Relazione semestrale

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento.

1. La Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione semestrale sull'attuazione del presente regolamento.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Tale relazione annuale comprende informazioni riguardanti:

2. Tale relazione semestrale comprende informazioni riguardanti:

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La relazione di valutazione intermedia esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi dello strumento di cui agli articoli 3 e 4, l'efficienza dell'utilizzo delle risorse e il valore aggiunto europeo. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti.

2. La relazione di valutazione intermedia esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi dello strumento di cui agli articoli 3 e 4, la sufficienza e l'efficienza dell'utilizzo delle risorse e il valore aggiunto europeo. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 16 bis

 

Trasparenza

 

1. I beneficiari garantiscono, nell'interesse pubblico, la massima trasparenza relativamente alle azioni e ai flussi finanziari nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico. Tale trasparenza è limitata soltanto da atti giuridici relativi alla riservatezza commerciale, dalle norme applicabili sulla protezione dei dati o dalle indagini amministrative o penali in corso da parte di organismi dell'Unione.

 

2. Conformemente alla direttiva (UE) 2019/10241 bis, i beneficiari pubblicano tutte le informazioni pertinenti riguardanti i loro progetti in un formato aperto e leggibile da dispositivo automatico standardizzato e confrontabile su un registro ufficiale accessibile al pubblico, compresi, tra l'altro: proposte di progetto, dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interesse, verbali delle riunioni, valutazioni d'impatto, contratti, relazioni di valutazione e di revisione nonché tutti gli appalti pubblici, che sono pubblicati sul portale Open Data dell'UE.

 

3. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico tutti i risultati della cooperazione (compresi dati, studi, strumenti software ecc.) oppure spiegano la natura della riservatezza del fascicolo.

 

4. Tutti i dati pubblicati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono disponibili a tempo indeterminato. Le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri offrono la loro cooperazione con misure logistiche al fine di mantenere tutti i dati a disposizione del pubblico anche dopo che il beneficiario abbia cessato di esistere.

 

 

_____________

 

1 bis Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 16 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 16 ter

 

A Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 6, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

 

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate al vasto pubblico, anche attraverso i media, in modo non discriminatorio.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione di uno strumento di sostegno tecnico

Riferimenti

COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)

Commissioni competenti per il merito

 Annuncio in Aula

BUDG

17.6.2020

ECON

17.6.2020

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

EMPL

17.6.2020

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Dragoș Pîslaru

25.6.2020

Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte

 Annuncio in Aula

 

 

23.7.2020

Esame in commissione

31.8.2020

 

 

 

Approvazione

21.9.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

11

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Konstantinos Arvanitis, Brando Benifei, Marc Botenga, Samira Rafaela, Anne Sander

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

40

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Margarita de la Pisa Carrión

PPE

Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Anne Sander, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Marc Angel, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

11

-

ECR

Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

GUE/NGL

Leila Chaibi, Özlem Demirel

ID

Dominique Bilde, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

 

4

0

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

NI

Daniela Rondinelli

Renew

Radka Maxová

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


 

 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Istituzione di uno strumento di sostegno tecnico

Riferimenti

COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)

Presentazione della proposta al PE

28.5.2020

Commissioni competenti per il merito

 Annuncio in Aula

BUDG

17.6.2020

ECON

17.6.2020

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

EMPL  ENVI  ITRE  REGI

17.6.2020 17.6.2020 17.6.2020 17.6.2020

 

AGRI  PECH  CULT  JURI

17.6.2020 17.6.2020 17.6.2020 17.6.2020

 

CULT

17.6.2020

JURI

17.6.2020

 

LIBE  FEMM

17.6.2020 17.6.2020

 

 

 

Pareri non espressi

 Decisione

ENVI  ITRE  REGI  AGRI

10.6.2020 25.6.2020 5.6.2020  22.9.2020

 

 

 

 

PECH  CULT  JURI  LIBE

12.6.2020 22.6.2020 15.6.2020 29.6.2020

 

 

 

 

FEMM

7.7.2020

 

 

 

Relatori

 Nomina

Alexandra Geese  Othmar Karas Dragoș Pîslaru

22.7.2020  22.7.2020 22.7.2020

Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte

 Annuncio in Aula

 

 

23.7.2020

Approvazione

1.10.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

74

10

13

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Rasmus Andresen, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazabal Rubial, Luis Garicano, Alexandra Geese, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, Elisabetta Gualmini, José Gusmão, Enikő Győri, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Ioannis Lagos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Margarida Marques, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Silvia Modig, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Victor Negrescu, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Karlo Ressler, Antonio Maria Rinaldi, Bogdan Rzońca, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Nicolae Ştefănuță, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Torvalds, Ernest Urtasun, Nils Ušakovs, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Matteo Adinolfi, Erik Bergkvist, Damian Boeselager, Fabienne Keller, Peter Liese, Eva Maydell, Mick Wallace 

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Robert Roos

Deposito

2.10.2020

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

74

+

ECR

Johan Van Overtveldt

NI

Ioannis Lagos

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Lefteris Christoforou, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo Y Marfil, Enikő Győri, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Sirpa Pietikäinen, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Angelika Winzig

Renew

Gilles Boyer, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Luis Garicano, Valérie Hayer, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Moritz Körner, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Erik Bergkvist, Robert Biedroń, Paolo De Castro, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Ušakovs

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese, Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

10

-

GUE/NGL

José Gusmão, Mick Wallace

ID

Gunnar Beck, Herve Juvin, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

NI

Mislav Kolakušić, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini

 

13

0

ECR

Derk Jan Eppink, Zbigniew Kuźmiuk, Robert Roos, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

GUE/NGL

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

ID

Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2020
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