RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla Covid-19

2.10.2020 - (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD)) - ***I

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatrice: Lucia Ďuriš Nicholsonová


Procedura : 2020/0105(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A9-0174/2020
Testi presentati :
A9-0174/2020
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla Covid-19

(COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0223),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0151/2020),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 giugno 2020[1],

 previa consultazione del Comitato delle regioni,

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0174/2020),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. approva la sua risoluzione allegata alla presente risoluzione;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione sociale e inclusione. I venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero guidare le azioni in risposta alla pandemia di Covid-19 al fine di garantire una ripresa socialmente equa.

(2) Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione sociale e inclusione. I venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero guidare le azioni in risposta alla pandemia di Covid-19 al fine di garantire una ripresa socialmente equa e resiliente.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Gli Stati membri sono stati colpiti come mai prima dalle conseguenze della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19. La crisi ha comportato gravi conseguenze economiche e sociali. Ciò ha dato luogo a una situazione eccezionale, che deve essere affrontata con misure specifiche in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali.

(3) Gli Stati membri sono stati colpiti come mai prima dalle conseguenze della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19. La crisi ha comportato gravi conseguenze economiche e sociali ed ha esacerbato la situazione di più di 109 milioni di persone che vivono in povertà o sono già a rischio di povertà, ha approfondito le spaccature sociali e ha aumentato la perdita di occupazione, i tassi di disoccupazione e le diseguaglianze, soprattutto in seno ai gruppi svantaggiati. Ciò ha dato luogo a una situazione eccezionale, che deve essere affrontata urgentemente con misure specifiche in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e altre misure intese a combattere la povertà.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Queste circostanze hanno un impatto particolare sul FEAD. Considerando che il numero di persone che si trovano in situazioni di deprivazione alimentare e materiale è in aumento a causa della pandemia di Covid-19, e che gli indigenti sono esposti a rischi particolari e a difficoltà ulteriori durante la crisi, gli Stati membri devono far fronte a ulteriori esigenze di finanziamento per l'erogazione del sostegno a titolo del Fondo.

(4) Queste circostanze hanno un impatto particolare sul FEAD. Considerando che , nell'Unione, un considerevole numero di persone  già si trovava in situazioni di deprivazione alimentare e materiale (13 milioni di persone ogni anno, compresi circa 4 milioni di minori, ricevevano, già prima della crisi della Covid-19, sostegno a titolo del FEAD), e che le cifre sono  in aumento a causa della pandemia di Covid-19, situazione che vede  le persone indigenti  più esposte a rischi particolari e a difficoltà ulteriori durante la crisi, gli Stati membri devono far fronte a ulteriori esigenze di finanziamento per l'erogazione del sostegno a titolo del FEAD.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Al fine di rimediare agli enormi shock subiti dall'economia e alle gravi ripercussioni sul funzionamento del mercato unico dovuti alle restrizioni eccezionali attuate dagli Stati membri per contenere la diffusione della Covid-19, il 23 aprile 2020 il Consiglio europeo ha approvato la tabella di marcia per la ripresa con una forte componente di investimento, ha chiesto l'istituzione dello [strumento europeo per la ripresa] e ha incaricato la Commissione di analizzare le esigenze affinché le risorse siano destinate ai settori e alle aree geografiche dell'Europa maggiormente colpiti, chiarendo al tempo stesso il nesso con il quadro finanziario pluriennale.

(5) Al fine di rimediare agli enormi shock subiti dall'economia e dalla società e alle gravi ripercussioni sul funzionamento del modello sociale europeo e del mercato unico dovuti alle restrizioni eccezionali attuate dagli Stati membri per contenere la diffusione della Covid-19, il 23 aprile 2020 il Consiglio europeo ha approvato la tabella di marcia per la ripresa con una forte componente di investimento, ha chiesto l'istituzione dello [strumento europeo per la ripresa] e ha incaricato la Commissione di analizzare le esigenze affinché le risorse siano destinate ai settori e alle aree geografiche dell'Europa maggiormente colpiti, chiarendo al tempo stesso il nesso con il quadro finanziario pluriennale.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il 27 maggio 2020 la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento11 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio12 e ha sbloccato risorse aggiuntive per sostenere gli Stati membri affinché superino gli effetti della crisi, nel contesto della pandemia di Covid-19, e preparino la ripresa economica. Nel quadro di tale pacchetto è messo a disposizione a tale scopo un importo straordinario aggiuntivo di 58 272 800 000 EUR per l'impegno di bilancio dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per gli anni 2020, 2021 e 2022, con l'obiettivo di erogarlo rapidamente per l'economia reale attraverso le strutture esistenti per i programmi della politica di coesione 2014-2020. La Commissione dovrebbe fissare la ripartizione per ciascuno Stato membro delle risorse aggiuntive sulla base di un metodo di assegnazione basato sui dati statistici obiettivi più recenti disponibili riguardanti la prosperità relativa degli Stati membri e sull'entità degli effetti della crisi attuale sulle loro economie. Al fine di riflettere il carattere evolutivo degli effetti della crisi, la ripartizione dovrebbe essere riesaminata nel 2021 sulla base del medesimo metodo di assegnazione, utilizzando i dati statistici più recenti disponibili al 19 ottobre 2021. Per fornire una risposta efficace all'impatto sociale della pandemia di Covid-19 sugli indigenti, è opportuno che gli Stati membri possano assegnare le risorse aggiuntive al FEAD in funzione delle proprie esigenze. Nel farlo, gli Stati membri dovrebbero prestare la debita attenzione all'aumento del numero di indigenti registrato dall'inizio della pandemia di Covid-19. È inoltre necessario stabilire massimali per quanto riguarda l'assegnazione delle maggiori risorse all'assistenza tecnica degli Stati membri. Considerato che si prevede una rapida spesa delle risorse aggiuntive, anche gli impegni connessi a tali risorse aggiuntive dovrebbero essere disimpegnati alla chiusura dei programmi. Per le risorse aggiuntive sono inoltre introdotte possibilità di trasferimenti finanziari tra il FESR, il FSE e il FEAD nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

(6) Il 27 maggio 2020 la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento11 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio12 e ha sbloccato risorse aggiuntive per sostenere gli Stati membri affinché superino gli effetti della crisi, nel contesto della pandemia di Covid-19, e preparino una ripresa sociale, resiliente e sostenibile dell'economia. Nel quadro di tale pacchetto si sta mettendo a disposizione, a tale scopo, un importo straordinario aggiuntivo di 58 272 800 000 EUR per l'impegno di bilancio dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per gli anni 2020, 2021 e 2022, con l'obiettivo di erogarlo rapidamente per l'economia reale attraverso le strutture esistenti per i programmi della politica di coesione 2014-2020. La Commissione dovrebbe fissare la ripartizione per ciascuno Stato membro delle risorse aggiuntive sulla base di un metodo di assegnazione basato sui dati statistici obiettivi più recenti disponibili, anche sulla parità riguardo alla prosperità relativa degli Stati membri, sulla povertà e sui tassi di esclusione sociale e sulla natura e sull'entità degli effetti della crisi attuale sulle loro economie e società, con particolare attenzione alle persone indigenti, prestando attenzione specifica a gruppi quali i senzatetto e le persone che vivono in istituti segregati, che sono tradizionalmente non raggiunti dagli uffici statistici degli Stati membri. A tal fine, dovrebbero essere raccolti dati pertinenti e comparabili coinvolgendo le organizzazioni non governative e le autorità locali che operano nel settore della povertà e dell'esclusione sociale e nell’offerta di servizi alle persone indigenti. Al fine di riflettere il carattere evolutivo degli effetti della crisi della Covid-19, la ripartizione dovrebbe essere riesaminata nel 2021 sulla base del medesimo metodo di assegnazione, utilizzando i dati statistici e sulla parità più recenti disponibili al 19 ottobre 2021. Per fornire una risposta efficace all'impatto sociale della pandemia di Covid-19 sugli indigenti, e in deroga all'articolo 92, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/201312bis, gli Stati membri dovrebbero anche assegnare una quota delle risorse aggiuntive al FEAD. Nel farlo, gli Stati membri dovrebbero prestare la debita attenzione all'aumento del numero di indigenti registrato dall'inizio della pandemia di Covid-19. È inoltre necessario stabilire massimali per quanto riguarda l'assegnazione delle maggiori risorse all'assistenza tecnica degli Stati membri. Considerato che si prevede una rapida spesa delle risorse aggiuntive, anche gli impegni connessi a tali risorse aggiuntive dovrebbero essere disimpegnati alla chiusura dei programmi. Per le risorse aggiuntive dovrebbero inoltre essere introdotte possibilità di trasferimenti finanziari tra il FESR, il FSE e il FEAD nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Tenuto conto del ruolo fondamentale del FSE nell'eliminazione della povertà e nella lotta contro l'esclusione sociale, la sua quota non dovrebbe essere ridotta al di sotto dell'attuale obbligo giuridico del 23,1 % a livello di Unione.

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11 COM(2020) 446.

11 COM(2020) 446.

12 Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

12 Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

 

12bis Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) A causa della femminilizzazione della povertà, che comporta una maggiore incidenza e una maggiore gravità della povertà tra le donne1 bis, gli aspetti di genere dovrebbero essere presi in considerazione durante l'elaborazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del FEAD. Inoltre, in considerazione dell'indissolubile collegamento tra discriminazione e povertà, e in conformità dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

 

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1 bis https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/poverty

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di mezzi finanziari sufficienti per intraprendere rapidamente azioni per il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e per preparare la ripresa dell'economia, è necessario fornire un livello più elevato di prefinanziamento per la rapida attuazione di azioni sostenute dalle risorse aggiuntive. L'entità del prefinanziamento dovrebbe garantire che gli Stati membri dispongano dei mezzi per versare anticipi ai beneficiari, ove necessario, e per rimborsarli rapidamente in seguito alla presentazione di domande di pagamento.

(8) Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di mezzi finanziari sufficienti per intraprendere rapidamente azioni per il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19, alla luce del suo impatto sulla povertà e l’esclusione sociale, e per preparare una ripresa sociale, resiliente e sostenibile dell'economia e della società, è necessario fornire un livello più elevato di prefinanziamento quanto prima possibile per la rapida attuazione di azioni sostenute dalle risorse aggiuntive. L'entità del prefinanziamento dovrebbe garantire che gli Stati membri dispongano dei mezzi per versare anticipi ai beneficiari, ove necessario, e per rimborsarli rapidamente in seguito alla presentazione di domande di pagamento. Al fine di garantire un aiuto immediato ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie per avviare il più rapidamente possibile i pagamenti anticipati.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) La modalità di attuazione del FEAD non dovrebbe essere modificata in conseguenza del presente regolamento e il FEAD dovrebbe rimanere in regime di gestione concorrente.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Al fine di ridurre l'onere gravante sui bilanci pubblici per quanto riguarda il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e di preparare la ripresa dell'economia, è opportuno che le risorse aggiuntive non siano soggette a cofinanziamento.

(9) Al fine di ridurre l'onere gravante sui bilanci pubblici per quanto riguarda il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e di preparare la ripresa sociale, resiliente e sostenibile dell'economia e della società, è opportuno che le risorse aggiuntive non siano soggette a cofinanziamento.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire fornire una risposta all'impatto della crisi sanitaria sugli indigenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire fornire una risposta all'impatto della crisi sanitaria e socio-economica sugli indigenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Tenuto conto della pandemia di Covid-19 e dell'urgenza di affrontare la crisi sanitaria che ne deriva, è ritenuto necessario applicare l'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(14) Tenuto conto della pandemia di Covid-19 e dell'urgenza di affrontare la crisi sanitaria e socio-economica che ne deriva, è ritenuto necessario applicare l'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 223/2014

Articolo 6 bis – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Incremento volontario delle risorse in risposta alla pandemia di Covid-19

Incremento delle risorse in risposta alla pandemia di Covid-19

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 223/2014

Articolo 6 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le risorse di cui all'articolo 6 possono essere incrementate dagli Stati membri su base volontaria in risposta alla pandemia di Covid-19, conformemente all'articolo 92 ter, paragrafo 5, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'incremento può incidere sugli impegni di bilancio per gli anni 2020, 2021 e 2022.

1. Le risorse di cui all'articolo 6 sono incrementate dagli Stati membri in risposta alla pandemia di Covid-19 con una quota minima pari ad almeno il 3 % delle risorse aggiuntive, conformemente all'articolo 92 ter, paragrafo 5, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'incremento può incidere sugli impegni di bilancio per gli anni 2020, 2021 e 2022.


 

MOTIVAZIONE

Il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) è lo strumento che aiuta coloro che si trovano in condizioni di povertà a compiere i primi passi per uscire dalla povertà e dall'esclusione sociale. Circa 13 milioni di persone ricevono ogni anno il sostegno del FEAD, compresi circa 4 milioni di bambini al di sotto dei 15 anni.

Gli effetti diretti e indiretti della pandemia di Covid-19 continuano ad aumentare in tutti gli Stati membri. La situazione attuale non ha precedenti e richiede misure eccezionali adatte all'applicazione in tali circostanze, anche per il sostegno agli indigenti fornito dal FEAD.

La prima "Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus" (CRII)[2], un pacchetto di misure entrato in vigore il 1º aprile 2020, ha introdotto una serie di importanti modifiche al quadro legislativo applicabile ai fondi strutturali e di investimento europei, che consentono una risposta più efficace alla situazione attuale. Nell'ambito dell'"Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus" (CRII Plus) sono state adottate misure integrative[3]. Tale pacchetto prevedeva anche la modifica del regolamento (UE) n. 223/2014[4] (il regolamento FEAD) mediante il regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020[5], entrato in vigore il 25 aprile 2020. Tali modifiche hanno lo scopo di adeguare il FEAD al fine di raccogliere la sfida della pandemia di Covid-19 e, in particolare, di reagire rapidamente alle ulteriori nuove esigenze dei destinatari, esposti a difficoltà supplementari derivanti da questa crisi. Il regolamento ha pertanto introdotto misure specifiche di liquidità e flessibilità supplementari per consentire agli Stati membri di affrontare la pandemia di Covid-19 nell'ambito del FEAD, compresa la possibilità di erogare aiuti alimentari e assistenza materiale di base mediante buoni.

Sebbene la situazione sia in continua evoluzione e gli Stati membri stiano allentando le restrizioni imposte alle loro società e imprese e stiano riavviando le loro economie, gli effetti diretti e indiretti della crisi hanno già avuto ripercussioni negative in molti settori. Il processo di ripresa richiederà tempo e non si può escludere la necessità di ulteriori misure di confinamento in quanto, in molti Stati membri dell'UE, stiamo già assistendo a nuove ondate di Covid-19. sono pertanto necessarie ulteriori azioni per rispondere alle conseguenze sociali della pandemia di Covid-19, al fine di garantire una ripresa socialmente equa in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali.

Il 27 maggio 2020 la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento[6] che modifica il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013[7] del Consiglio e ha sbloccato risorse aggiuntive per sostenere gli Stati membri affinché superino gli effetti della crisi, nel contesto della pandemia di Covid-19, e preparino la ripresa sociale e resiliente dell’economia. Nel quadro di tale pacchetto è messo a disposizione a tale scopo un importo straordinario aggiuntivo di 58 272 800 000 EUR per l'impegno di bilancio dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per gli anni 2020, 2021 e 2022, con l'obiettivo di erogarlo rapidamente per l'economia reale attraverso le strutture esistenti per i programmi della politica di coesione 2014-2020.

La relatrice è del parere che la Commissione dovrebbe definire la ripartizione delle risorse aggiuntive per ciascuno Stato membro sulla base di un metodo di assegnazione basato sugli ultimi dati statistici obiettivi disponibili riguardanti la prosperità relativa e i dati statistici degli Stati membri, compresi i dati sulla parità, sulla portata dell'effetto dell'attuale crisi sulle loro economie e società, con particolare attenzione agli indigenti, come i senzatetto e le persone che vivono in istituti segregati, che sono tradizionalmente non raggiunti dagli uffici statistici degli Stati membri; a tal fine, dovrebbero essere raccolti dati pertinenti e comparabili coinvolgendo le organizzazioni non governative che operano nel settore della povertà e dell'esclusione sociale. Al fine di riflettere il carattere evolutivo degli effetti della crisi, la ripartizione dovrebbe essere riesaminata nel 2021 sulla base del medesimo metodo di assegnazione, utilizzando i dati statistici più recenti disponibili al 19 ottobre 2021.

Le relatrice sottolinea che una risposta efficace all'impatto sociale della pandemia di Covid-19 sugli indigenti, e in deroga all'articolo 92, paragrafo 7, del regolamento n. 1311/2013 richiede, ove opportuno, che una quota delle risorse aggiuntive sia assegnata dagli Stati membri al FEAD (prima o al momento dell'assegnazione al FESR e al FSE). Infine, si dovrebbe tener conto delle questioni di genere nel corso dell’elaborazione, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione del Fondo, in conformità dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Modifica del regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla COVID-19

Riferimenti

COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD)

Presentazione della proposta al PE

28.5.2020

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

EMPL

17.6.2020

 

 

 

Relatori

 Nomina

Lucia Ďuriš Nicholsonová

25.6.2020

 

 

 

Esame in commissione

31.8.2020

21.9.2020

 

 

Approvazione

1.10.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

52

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Konstantinos Arvanitis, Brando Benifei, Marc Botenga, Samira Rafaela, Eugenia Rodríguez Palop

 


 

 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

52

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop

ID

Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

NI

Daniela Rondinelli

PPE

Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Marc Angel, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

2

-

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

 

1

0

Renew

Abir Al-Sahlani

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2020
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