RELAZIONE sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale

2.10.2020 - (2020/2015(INI))

Commissione giuridica
Relatore: Stéphane Séjourné

Procedura : 2020/2015(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A9-0176/2020

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale

(2020/2015(INI))

Il Parlamento europeo,

 visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 4, 16, 26, 114 e 118,

 vista la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche,

 visti l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[1] e gli orientamenti della Commissione in materia (COM(2015)0215),

 visti il trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d'autore, il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi e il documento di sintesi rivisto dell'OMPI del 29 maggio 2020 sulle politiche in materia di proprietà intellettuale e l'intelligenza artificiale,

 vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE[2],

 vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati[3],

 vista la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore[4],

 vista la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti[5],

 vista la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico[6],

 visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE[7],

 visto il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea[8],

 visto il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online[9],

 visto il Libro bianco della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo "Intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia" (COM(2020)0065),

 visti i lavori del gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale istituito dalla Commissione,

 viste le comunicazioni della Commissione dal titolo "Una strategia europea per i dati" (COM(2020)0066) e "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020)0102),

 viste le direttive concernenti l'esame effettuato presso l'Ufficio europeo dei brevetti del novembre 2019,

 visto il documento di lavoro per l'economia digitale 2016/05 del Centro comune di ricerca della Commissione e del suo Istituto di studi delle prospettive tecnologiche dal titolo "An Economic Policy Perspective on Online Platforms" (Una prospettiva di politica economica sulle piattaforme online),

 visti gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024 dal titolo "Un'Unione più ambiziosa – Il mio programma per l'Europa",

 vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica[10],

 visto l'articolo 54 del suo regolamento,

 visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per la cultura e l'istruzione,

 vista la relazione della commissione giuridica (A9-0176/2020),

A. considerando che il quadro giuridico dell'Unione in materia di proprietà intellettuale mira a promuovere l'innovazione, la creatività e l'accesso alla conoscenza e all'informazione;

B. considerando che l'articolo 118 TFUE prevede che il legislatore dell'Unione stabilisca le misure per la creazione di diritti di proprietà intellettuale (DPI) europei al fine di garantire una protezione uniforme di tali diritti nell'Unione; che il mercato unico favorisce una crescita economica più forte onde garantire la prosperità dei cittadini dell'Unione;

C. considerando che i recenti sviluppi dell'intelligenza artificiale (IA) e di tecnologie emergenti analoghe rappresentano un notevole progresso tecnologico che crea opportunità e sfide per i cittadini, le imprese, la pubblica amministrazione, i creatori e il settore della difesa dell'Unione;

D. considerando che le tecnologie di IA possono rendere difficili la tracciabilità dei DPI e la loro applicazione ai prodotti dell'intelligenza artificiale, ostacolando in tal modo l'equa remunerazione dei creatori umani la cui opera originale è utilizzata come base di tali tecnologie;

E. considerando che l'obiettivo di rendere l'Unione leader mondiale delle tecnologie di IA deve includere sforzi volti a riacquisire e salvaguardare la sovranità digitale e industriale dell'Unione, garantire la sua competitività e promuovere e proteggere l'innovazione, e che tale obiettivo impone una riforma strutturale della politica industriale dell'Unione affinché essa sia all'avanguardia nel campo delle tecnologie di IA e rispetti la diversità culturale; che la leadership mondiale dell'Unione nell'ambito dell'IA richiede un sistema efficace di proprietà intellettuale, che sia adatto all'era digitale e consenta agli innovatori di immettere sul mercato nuovi prodotti; che è essenziale predisporre solide garanzie per tutelare il sistema dei brevetti dell'Unione dagli abusi, che vanno a discapito degli sviluppatori innovativi nel campo dell'IA; che è necessario un approccio antropocentrico all'IA, conforme ai principi etici e ai diritti umani, affinché la tecnologia resti uno strumento al servizio delle persone e del bene comune;

F. considerando che, per evitare la frammentazione del mercato unico e la presenza di disposizioni e orientamenti diversi a livello nazionale, è opportuno che la regolamentazione nel settore delle tecnologie di IA avvenga a livello di Unione; che un quadro normativo dell'Unione pienamente armonizzato nel settore dell'IA potrà diventare un riferimento legislativo a livello internazionale; che le nuove norme comuni per i sistemi di IA dovrebbero assumere la forma di regolamenti per garantire l'esistenza di norme uniformi in tutta l'Unione, e che la legislazione deve essere adeguata alle esigenze future, per assicurare che possa tenere il passo con il rapido sviluppo di queste tecnologie, e deve essere accompagnata da valutazioni d'impatto approfondite; che la certezza giuridica favorisce il progresso tecnologico e che la fiducia dei cittadini nelle nuove tecnologie è fondamentale per lo sviluppo di questo settore, in quanto rafforza il vantaggio competitivo dell'Unione; che il quadro normativo che disciplina l'IA dovrebbe pertanto ispirare fiducia nella sicurezza e nell'affidabilità dell'IA e assicurare un equilibrio tra la protezione dei cittadini e gli incentivi alle imprese per sostenere gli investimenti nell'innovazione;

G. considerando che l'IA e le tecnologie correlate si basano su modelli computazionali e algoritmi, che sono considerati metodi matematici ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) e in quanto tali non sono brevettabili; che i metodi matematici e i programmi per elaboratore possono essere brevettati a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, della Convenzione sul brevetto europeo se sono utilizzati come parte di un sistema di IA che contribuisce a produrre un effetto tecnico ulteriore; che è opportuno valutare in modo approfondito l'impatto di tale eventuale brevettabilità;

H. considerando che l'IA e le tecnologie correlate si basano sulla creazione e l'esecuzione di programmi per elaboratore, che in quanto tali sono soggetti a uno specifico regime di tutela del diritto d'autore in base a cui è possibile tutelare solo l'espressione del programma per elaboratore e non le idee, i metodi e i principi alla base di uno dei suoi elementi;

I. considerando che viene concesso un numero crescente di brevetti correlati all'IA;

J. considerando che lo sviluppo dell'IA e delle tecnologie correlate solleva interrogativi circa la protezione dell'innovazione stessa e l'applicazione dei DPI ai materiali, ai contenuti o ai dati generati dall'IA e dalle tecnologie correlate, che possono essere di natura industriale o artistica e generano varie opportunità commerciali; che a tale proposito è importante distinguere tra le creazioni umane ottenute con l'assistenza dell'IA e quelle generate autonomamente dall'IA;

J. considerando che l'IA e le tecnologie correlate dipendono in larga misura da contenuti preesistenti e grandi volumi di dati; che una maggiore trasparenza e un accesso aperto ad alcuni dati non personali e ad alcune banche di dati nell'Unione, in particolare per le PMI e le start-up, nonché l'interoperabilità dei dati, che limita gli effetti di lock-in, svolgeranno un ruolo cruciale nel favorire lo sviluppo dell'IA europea e nel sostenere la competitività delle imprese europee a livello mondiale; che la raccolta di dati personali deve rispettare i diritti fondamentali e le norme in materia di protezione dei dati e presuppone una governance personalizzata, segnatamente in termini di gestione dei dati e trasparenza dei dati utilizzati nello sviluppo e nella diffusione delle tecnologie di IA, nell'intero ciclo di vita di un sistema basato sull'IA;

1. prende nota del Libro bianco della Commissione dal titolo "Intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia" come pure della strategia europea per i dati; sottolinea che gli approcci ivi illustrati contribuiranno con ogni probabilità a sbloccare il potenziale di un'IA antropocentrica nell'Unione; rileva tuttavia che la Commissione non ha affrontato la questione della protezione dei DPI nel quadro dello sviluppo dell'IA e delle tecnologie correlate, nonostante l'importanza cruciale di tali diritti; pone l'accento sulla necessità di creare uno spazio comune europeo dei dati e ritiene che esso svolgerà un ruolo importante per l'innovazione e la creatività nell'ambito dell'economia dell'Unione, che è opportuno incentivare; sottolinea che l'Unione dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nel definire i principi di base per lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'IA, senza ostacolarne l'evoluzione o impedire la concorrenza;

2. evidenzia che lo sviluppo dell'IA e delle tecnologie correlate nei settori dei trasporti e del turismo porterà innovazione, ricerca, la mobilitazione di investimenti e considerevoli benefici economici, sociali, ambientali, pubblici e di sicurezza, rendendo nel contempo tali settori più attraenti per le nuove generazioni e creando nuove opportunità di lavoro e modelli commerciali più sostenibili, ma sottolinea che ciò non dovrebbe arrecare pregiudizi o danni alle persone o alla società;

3. pone l'accetto sull'importanza della creazione di un quadro normativo operativo e pienamente armonizzato nel settore delle tecnologie di IA; suggerisce che tale quadro sia elaborato sotto forma di regolamento e non di direttiva, al fine di evitare la frammentazione del mercato unico digitale europeo e promuovere l'innovazione;

4 invita la Commissione a tenere conto dei sette requisiti fondamentali individuati negli orientamenti del gruppo di esperti ad alto livello, che ha accolto con favore nella sua comunicazione dell'8 aprile 2019[11], e ad attuarli adeguatamente in tutta la legislazione in materia di IA;

5. sottolinea che lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie di IA come pure la crescita dell'economia mondiale dei dati impongono la necessità di affrontare importanti questioni di carattere tecnico, sociale, economico, etico e giuridico in diversi settori di intervento, inclusi i DPI e il loro impatto su tali settori; evidenzia che, al fine di sbloccare il potenziale delle tecnologie di IA, è necessario rimuovere gli ostacoli normativi non necessari per evitare di ostacolare la crescita o l'innovazione dell'economia dei dati dell'Unione, che è ancora in fase di sviluppo; chiede che sia effettuata una valutazione di impatto riguardo alla tutela dei DPI nel contesto dello sviluppo delle tecnologie di IA;

6. pone l'accento sull'importanza fondamentale di una protezione equilibrata dei DPI in relazione alle tecnologie di IA, come pure della natura pluridimensionale di tale protezione, e nel contempo richiama l'attenzione sull'importanza di garantire un elevato livello di protezione dei DPI, di assicurare la certezza giuridica e di creare la fiducia necessaria per incoraggiare gli investimenti in tali tecnologie e garantirne la redditività a lungo termine e l'utilizzo prolungato da parte dei consumatori; ritiene che l'Unione abbia la possibilità di diventare leader nella creazione di tecnologie di IA se si doterà di un quadro normativo operativo che venga valutato periodicamente alla luce degli sviluppi tecnologici e se adotterà politiche pubbliche proattive, in particolare per quanto concerne i programmi di formazione e il sostegno finanziario alla ricerca e alla cooperazione tra settore pubblico e privato; ribadisce la necessità di garantire un margine sufficiente per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e tecnologie; sottolinea che la creazione di un ambiente propizio alla creatività e all'innovazione attraverso la promozione dell'uso delle tecnologie di IA da parte dei creatori non deve avvenire a discapito degli interessi dei creatori umani né dei principi etici dell'Unione;

7. ritiene inoltre che l'Unione debba tenere conto delle diverse dimensioni dell'IA attraverso definizioni tecnologicamente neutre che garantiscano la flessibilità necessaria per adeguarsi alle future evoluzioni tecnologiche nonché ai successivi utilizzi; reputa necessario portare avanti la riflessione sulle interazioni tra l'IA e i DPI dal punto di vista sia degli uffici per la proprietà intellettuale sia degli utenti; ritiene che la sfida rappresentata dalla valutazione delle applicazioni di IA implichi la necessità di adottare requisiti di trasparenza e di sviluppare nuovi metodi quali sistemi di apprendimento adattativo che possono ricalibrarsi dopo ogni input, rendendo così inefficaci talune divulgazioni ex ante;

8. sottolinea che è importante che i servizi di streaming assicurino trasparenza e responsabilità nell'utilizzo degli algoritmi, affinché siano meglio garantiti l'accesso a contenuti culturali e creativi in diverse forme e diverse lingue così come l'accesso equo alle opere europee;

9. ritiene che la crescente necessità dell'IA e delle tecnologie correlate nell'ambito delle tecnologie di riconoscimento a distanza o biometrico, come ad esempio le applicazioni di tracciamento nei trasporti o nel turismo, rappresenti un nuovo modo di affrontare la crisi della COVID-19 ed eventuali altre future crisi sanitarie e di salute pubblica, tenendo presente l'esigenza di proteggere i diritti fondamentali, la vita privata e i dati personali;

10. raccomanda di privilegiare una valutazione per settori e tipi di implicazioni delle tecnologie di IA in materia di DPI; ritiene che tale approccio debba tenere in considerazione, ad esempio, il livello di intervento umano, l'autonomia dell'IA e l'importanza del ruolo e dell'origine dei dati e del materiale protetti dal diritto d'autore utilizzati, come pure l'eventuale coinvolgimento di altri fattori pertinenti; ricorda che qualsiasi approccio deve trovare il giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare gli investimenti in termini di risorse e sforzi e la necessità di incentivare la creazione e la condivisione; è del parere che occorrano ricerche più approfondite ai fini della valutazione del contributo umano riguardo ai dati algoritmici dell'IA; ritiene che tecnologie di rottura come l'IA offrano alle imprese, piccole o grandi che siano, la possibilità di sviluppare prodotti leader del mercato; ritiene che tutte le imprese dovrebbero beneficiare di una protezione dei DPI di pari efficienza ed efficacia; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a offrire sostegno alle start-up e alle PMI attraverso il programma per il mercato unico e i poli dell'innovazione digitale, tutelando i loro prodotti;

11. suggerisce che la valutazione di cui sopra prenda in esame, in particolare, l'impatto e le implicazioni dell'IA e delle tecnologie correlate nel quadro dell'attuale regime in materia di diritto dei brevetti, protezione di marchi, disegni e modelli, diritto d'autore e diritti connessi, ivi compresa l'applicabilità della tutela giuridica delle banche di dati e dei programmi per elaboratore, nonché protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti; riconosce le potenzialità delle tecnologie di IA in termini di miglioramento dell'applicazione dei DPI, fatta salva la necessità di una verifica e di un riesame umani laddove vi possano essere conseguenze giuridiche; sottolinea inoltre la necessità di valutare se sia opportuno aggiornare il diritto contrattuale per proteggere meglio i consumatori e se occorra adattare le regole di concorrenza per far fronte ai fallimenti del mercato e agli abusi nell'economia digitale, la necessità di mettere a punto un quadro giuridico più completo per i settori economici interessati dall'IA, consentendo in tal modo alle imprese europee e alle parti interessate di espandersi, e la necessità di creare certezza del diritto; sottolinea che la protezione della proprietà intellettuale deve sempre essere compatibile con altri diritti e libertà fondamentali;

12. ricorda che i metodi matematici in quanto tali sono esclusi dalla brevettabilità a meno che non siano utilizzati per un fine tecnico nel contesto di invenzioni di carattere tecnico, che sono, a loro volta, brevettabili soltanto se sono soddisfatti i criteri applicabili relativi alle invenzioni; rammenta che se un'invenzione verte su un metodo che utilizza mezzi tecnici o su un dispositivo tecnico, la sua finalità considerata nel complesso ha, di fatto, carattere tecnico e non è quindi esclusa dalla brevettabilità; sottolinea, a tale proposito, il ruolo del quadro di protezione brevettuale nell'incentivare le invenzioni di IA e nel promuoverne la diffusione, nonché la necessità di creare opportunità per le imprese e le start-up europee per favorire lo sviluppo e la diffusione dell'IA in Europa; sottolinea che i brevetti essenziali svolgono un ruolo chiave nello sviluppo e nella diffusione dell'IA e delle nuove tecnologie ad essa correlate, nonché nel garantire l'interoperabilità; invita la Commissione a sostenere l'istituzione di norme per il settore e ad incoraggiare la normazione formale;

13. osserva che la protezione brevettuale può essere riconosciuta a condizione che l'invenzione sia nuova e non evidente e che comporti un'attività inventiva; rileva inoltre che il diritto dei brevetti impone la descrizione completa della tecnologia utilizzata, il che può comportare difficoltà nel caso di alcune tecnologie di IA alla luce della complessità dei ragionamenti; sottolinea altresì le sfide giuridiche dell'ingegneria inversa, la quale costituisce un'eccezione alla protezione del diritto d'autore per i programmi per elaboratore e alla tutela del segreto commerciale, che a loro volta rivestono un'importanza fondamentale per la ricerca e l'innovazione e che dovrebbero essere tenuti debitamente in considerazione nel quadro dello sviluppo delle tecnologie di IA; invita la Commissione a valutare modalità che consentano di valutare adeguatamente i prodotti, ad esempio con un approccio modulare, senza creare rischi per i titolari di DPI o per i segreti commerciali imputabili all'ampia divulgazione di prodotti facilmente riproducibili; evidenzia che le tecnologie di IA dovrebbero essere apertamente accessibili a fini di istruzione e ricerca, quali ad esempio metodologie di apprendimento più efficaci;

14. osserva che l'autonomizzazione del processo creativo di generazione di contenuti di carattere artistico può sollevare interrogativi riguardo alla titolarità dei DPI relativi a tali contenuti; ritiene, a tale proposito, che non sarebbe opportuno dotare di personalità giuridica le tecnologie di IA e ricorda le ripercussioni negative di una siffatta possibilità sugli incentivi per i creatori umani;

15. sottolinea la differenza tra le creazioni umane ottenute con l'assistenza dell'IA e quelle generate autonomamente dall'IA, indicando che sono queste ultime a porre nuove sfide normative in termini di protezione dei DPI, quali ad esempio le questioni della titolarità e della paternità dell'inventore e della remunerazione adeguata, nonché questioni relative alla potenziale concentrazione del mercato; ritiene altresì che i DPI per lo sviluppo delle tecnologie di IA dovrebbero essere distinti dai DPI potenzialmente riconosciuti alle creazioni generate dall'IA; evidenzia che, nei casi in cui l'IA è impiegata solo come strumento per assistere un autore nel processo creativo, il quadro vigente in materia di diritti d'autore rimane applicabile;

16. ritiene che le creazioni tecniche generate dalla tecnologia di IA debbano essere tutelate nell'ambito del quadro giuridico dei DPI al fine di incoraggiare gli investimenti in questa forma di creazione e migliorare la certezza del diritto per i cittadini, le imprese e gli inventori, essendo questi ultimi – per il momento – tra i principali utilizzatori delle tecnologie di IA; ritiene che le opere prodotte autonomamente da agenti artificiali e robot potrebbero non essere ammissibili alla protezione del diritto d'autore, al fine di rispettare il principio di originalità, che è legato a una persona fisica, e dal momento che il concetto di "creazione intellettuale" riguarda la personalità dell'autore; invita la Commissione a sostenere un approccio orizzontale, basato su dati concreti e tecnologicamente neutro in merito alle disposizioni comuni e uniformi in materia di diritti d'autore applicabili alle opere generate dall'IA nell'Unione, se si ritiene che tali opere potrebbero essere ritenute ammissibili alla protezione del diritto d'autore; raccomanda che la titolarità di eventuali diritti sia assegnata soltanto alle persone fisiche o giuridiche che hanno creato l'opera in modo lecito e soltanto se il titolare dei diritti d'autore ha concesso l'autorizzazione in caso di utilizzo di materiale protetto dal diritto d'autore, a meno che non si applichino deroghe o limitazioni in materia di diritto d'autore; sottolinea l'importanza di agevolare l'accesso ai dati e la condivisione dei dati, nonché standard aperti e la tecnologia open source, incoraggiando nel contempo gli investimenti e stimolando l'innovazione;

17. rileva che l'IA consente il trattamento di un elevato volume di dati relativi allo stato dell'arte o all'esistenza di DPI; osserva, nel contempo, che l'IA o le tecnologie correlate utilizzate per la procedura di registrazione per il riconoscimento dei DPI e per la determinazione della responsabilità in caso di violazione dei DPI non possono sostituire un esame umano effettuato caso per caso, al fine di garantire la qualità e l'equità delle decisioni; osserva che l'IA sta progressivamente acquisendo la capacità di svolgere compiti tipicamente svolti dall'uomo e sottolinea pertanto la necessità di istituire salvaguardie adeguate, compresi sistemi di progettazione con controllo dell'intervento umano e procedure di revisione, trasparenza, rendicontabilità e verifica del processo decisionale dell'IA;

18. osserva che, per quanto concerne l'utilizzo di dati non personali da parte delle tecnologie di IA, occorre valutare l'utilizzo lecito di opere e altri materiali e dati associati protetti dal diritto d'autore, compresi contenuti pre-esistenti e set di dati e metadati di alta qualità, alla luce delle norme vigenti in materia di limitazioni e deroghe al diritto d'autore, come ad esempio le deroghe relative all'estrazione di testo e di dati, contemplate dalla direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale; chiede ulteriori chiarimenti per quanto riguarda la tutela dei dati nell'ambito della normativa sul diritto d'autore e la potenziale protezione dei marchi e dei disegni industriali per le opere generate autonomamente attraverso applicazioni di IA; ritiene che la condivisione volontaria di dati non personali tra imprese e settori dovrebbe essere promossa e dovrebbe basarsi su accordi contrattuali equi, tra cui accordi di licenza; richiama l'attenzione sulle sfide per i DPI poste dalla creazione di deep fake utilizzando dati fuorvianti, manipolati o semplicemente di scarsa qualità, indipendentemente dal fatto che tali deep fake contengano dati che possono essere soggetti al diritto d'autore; è preoccupato per la possibilità che la manipolazione di massa dei cittadini sia utilizzata per destabilizzare le democrazie e chiede una maggiore sensibilizzazione e alfabetizzazione mediatica, nonché la messa a disposizione di tecnologie di IA di cui vi è urgente necessità per verificare fatti e informazioni; ritiene che le registrazioni verificabili dei dati non personali utilizzati durante l'intero ciclo di vita delle tecnologie basate sull'IA nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati potrebbero facilitare il tracciamento dell'uso delle opere protette dal diritto d'autore e, pertanto, proteggere meglio i titolari dei diritti e contribuire alla tutela della vita privata, qualora l'obbligo di conservare registrazioni verificabili fosse esteso ai dati che contengono o derivano da immagini e/o video contenenti dati biometrici; sottolinea che le tecnologie di IA potrebbero essere utili nel contesto dell'applicazione dei DPI, ma richiederebbero un riesame umano, come pure la garanzia che qualsiasi sistema decisionale basato sull'IA sia pienamente trasparente; sottolinea che qualsiasi futuro regime di IA non può aggirare gli eventuali requisiti relativi alla tecnologia open source negli appalti pubblici o impedire l'interconnettività dei servizi digitali; osserva che i sistemi di IA sono basati su software e si basano su modelli statistici, che possono comportare errori; sottolinea che i prodotti dell'intelligenza artificiale non devono essere discriminatori e che uno dei modi più efficaci per ridurre le distorsioni nei sistemi di IA consiste nell'assicurare – per quanto possibile nel rispetto del diritto dell'Unione – che siano disponibili quanti più dati non personali possibile a fini di formazione e apprendimento automatico; invita la Commissione a riflettere sull'uso dei dati di dominio pubblico a tali finalità;

19. pone l'accento sull'importanza di una piena attuazione della strategia per il mercato unico digitale al fine di migliorare l'accessibilità e l'interoperabilità dei dati non personali nell'Unione; sottolinea che la strategia europea per i dati deve garantire un equilibrio tra la promozione del flusso, dell'utilizzo e della condivisione dei dati, nonché di un accesso più ampio ai dati, da un lato, e la tutela dei DPI e dei segreti commerciali, dall'altro, rispettando nel contempo le norme in materia di protezione e riservatezza dei dati; sottolinea, a tale proposito, la necessità di valutare se le norme dell'Unione in materia di proprietà intellettuale siano uno strumento adeguato per proteggere i dati, compresi i dati settoriali necessari per lo sviluppo dell'IA, ricordando che i dati strutturati, come le banche dati, allorché sono protetti dalla proprietà intellettuale, generalmente possono non essere considerate dati; ritiene che debbano essere fornite informazioni complete riguardo all'utilizzo dei dati protetti da proprietà intellettuale, segnatamente nel quadro delle relazioni tra piattaforme e imprese; apprezza l'intenzione della Commissione di creare uno spazio comune europeo dei dati;

20. rileva che la Commissione sta valutando l'opportunità di un intervento legislativo incentrato sulle questioni aventi un'incidenza sulle relazioni tra gli attori economici finalizzate allo sfruttamento dei dati non personali, ed è favorevole a una possibile revisione della direttiva sulle banche di dati nonché a un eventuale chiarimento circa l'applicazione della direttiva sulla protezione dei segreti commerciali come quadro generale; attende con interesse l'esito della consultazione pubblica avviata dalla Commissione sulla strategia europea per i dati;

21. pone l'accento sulla necessità che la Commissione miri a fornire una protezione della proprietà intellettuale equilibrata e basata sull'innovazione, a beneficio degli sviluppatori europei di tecnologie di IA, per rafforzare la competitività internazionale delle imprese europee, anche tutelandole da eventuali tattiche abusive di contenzioso, e per conseguire la massima certezza del diritto per gli utilizzatori, segnatamente nel quadro nei negoziati condotti a livello internazionale, in particolare per quanto concerne le discussioni in corso sull'IA e la rivoluzione dei dati in seno all'OMPI; si compiace del fatto che la Commissione abbia recentemente presentato le opinioni dell'Unione alla consultazione pubblica dell'OMPI sul progetto di documento di sintesi redatto da tale organizzazione sulle politiche in materia di proprietà intellettuale e intelligenza artificiale; ricorda, a tale proposito, il dovere etico dell'Unione di sostenere lo sviluppo nel mondo agevolando la cooperazione transfrontaliera nel campo dell'IA, anche mediante le limitazioni e le deroghe per la ricerca e l'estrazione di testo e dati in ambito transfrontaliero, previste dalla direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;

22. è pienamente consapevole del fatto che i progressi in materia di IA dovranno essere accompagnati da investimenti pubblici nelle infrastrutture, formazione sulle competenze digitali e importanti miglioramenti in termini di connettività e interoperabilità al fine di essere sviluppati appieno; sottolinea pertanto l'importanza di reti 5G sicure e sostenibili per la piena diffusione delle tecnologie di IA, ma soprattutto di un lavoro necessario sul livello delle infrastrutture e sulla sicurezza di queste ultime in tutta l'Unione; prende atto dell'intensa attività brevettuale che si svolge nel settore dei trasporti per quanto riguarda l'IA; esprime preoccupazione per il fatto che ciò potrebbe portare a ingenti contenziosi che danneggeranno l'industria nel suo complesso e potrebbero inoltre ripercuotersi sulla sicurezza del traffico se non sarà adottata con urgenza una normativa a livello di Unione relativa allo sviluppo delle tecnologie correlate all'IA;

23. sostiene la volontà della Commissione di invitare gli operatori chiave dell'industria manifatturiera – costruttori di veicoli, innovatori in materia di IA e connettività, prestatori di servizi del settore del turismo e altri attori della catena del valore del settore automobilistico – ad accordarsi sulle condizioni alle quali sarebbero disposti a condividere i propri dati;

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

 


MOTIVAZIONE

L'intelligenza artificiale (IA) indica un settore di ricerca scientifica le cui origini risalgono alla metà del XX secolo. L'obiettivo che tale settore si prefigge è ambizioso: comprendere come funziona il sistema cognitivo umano per poterlo riprodurre al fine di creare processi decisionali paragonabili. Da qualche anno l'IA è quindi entrata in una nuova era, grazie alla convergenza di un'elevata potenza di calcolo, della moltiplicazione delle serie di dati e di algoritmi efficaci.

 

Tale nuovo slancio favorisce lo sviluppo e la diffusione dell'IA in numerosi settori. Essa permette, ad esempio, di automatizzare l'analisi di campioni clinici o anche di impostare i semafori in funzione del traffico stradale senza intervento umano. Sul piano dell'innovazione, il potenziale di tale tecnologia è pertanto estremamente vasto e spetta all'Unione europea dotarsi di un quadro giuridico operativo per lo sviluppo di un'IA europea, nonché di politiche pubbliche all'altezza di una tale sfida, specialmente in termini di formazione degli europei e di sostegno finanziario alla ricerca applicata e di base. Tale quadro deve necessariamente comprendere una riflessione sui diritti di proprietà intellettuale (DPI) al fine di stimolare e proteggere l'innovazione e la creazione nel settore.

 

In un momento in cui la definizione dell'IA è oggetto di discussioni, ma la certezza del diritto tende a favorire gli investimenti indispensabili nel settore all'interno dell'Unione, si tratterà di promuovere una forma di flessibilità legislativa al fine di tenere conto della realtà multiforme dell'IA e di essere adeguati alle esigenze future (e dei progressi tecnologici).

 

A monte, occorre prima di tutto prevedere una valutazione del diritto dei brevetti alla luce dello sviluppo dell'IA. Il brevetto tutela le invenzioni tecniche, vale a dire i prodotti che apportano una nuova soluzione tecnica a un determinato problema tecnico. Pertanto se gli algoritmi, i metodi matematici e i programmi informatici non sono brevettabili in quanto tali, possono essere integrati in un'invenzione tecnica che può essere brevettata. Per lo sviluppo dell'IA europea è essenziale che gli attori economici, in particolare le start-up europee, siano consapevoli di una tale opportunità.

 

Le domande di brevetto registrate dall'Ufficio europeo dei brevetti relative a invenzioni che riguardano direttamente il funzionamento dell'IA (tecnologie "core AI") sono più che triplicate nel corso del decennio, passando da 396 nel 2010 a 1264 nel 2017. Va tuttavia osservato che esse sono numericamente più significative in alcuni paesi terzi e che la concorrenza internazionale in tale settore strategico è notevole.

 

L'IA è anche utilizzata dagli uffici dei brevetti per agevolare la ricerca sullo stato dell'arte. A tale proposito, è importante ricordare che la tecnologia rappresenta un utile aiuto, ma che essa non dovrebbe sostituire l'analisi di un esaminatore umano per quanto concerne la concessione dei diritti. In materia di brevetti, occorre inoltre sottolineare che la complessità dei ragionamenti di alcune tecnologie di IA può far aumentare le difficoltà di verifica della conformità alla normativa vigente di tali invenzioni.

 

A valle, il crescente sviluppo di alcuni processi decisionali può portare a creazioni tecniche o artistiche. In considerazione di tali evoluzioni, la valutazione dell'insieme dei DPI deve essere una priorità per tale ambito del diritto dell'Unione, il cui scopo è promuovere un ambiente favorevole al risveglio della creatività e dell'innovazione premiando i creatori. Il ruolo dell'intervento umano rimane essenziale per la programmazione dei dispositivi che utilizzano l'IA, la selezione dei dati in entrata e l'adeguamento dei risultati conseguiti. La prospettiva di una IA "forte", vale a dire consapevole di sé stessa, sembra essere estremamente futuristica.

 

Per ciò che concerne il diritto d'autore, la condizione di originalità, che caratterizza l'opera grazie all'unicità della personalità del suo autore, potrebbe costituire un ostacolo alla tutela delle creazioni generate dall'IA. Tale condizione è incline però a evolvere verso una concezione obiettiva che tende a caratterizzare una novità relativa consentendo di distinguere le opere protette dalle opere già realizzate. Lo scopo condiviso di una creazione generata dall'intelligenza artificiale e della creazione "tradizionale" rimane l'arricchimento del patrimonio culturale, anche se la creazione avviene per mezzo di un'azione diversa. A mano a mano che la creazione artistica generata dall'IA diventa sempre più diffusa (si veda, ad esempio, il dipinto "The Next Rembrandt"[12] generato grazie alla digitalizzazione di 346 dipinti dell'artista in modo tale che l'IA potesse elaborarli), sembra che ci stiamo avvicinando al riconoscimento che la creazione generata dall'IA potrebbe essere considerata un'opera d'arte, tenendo conto del risultato creativo piuttosto che del processo di creazione. Occorre inoltre osservare che la mancanza di protezione delle creazioni generate dall'IA potrebbe privare dei diritti gli interpreti di tali creazioni poiché la protezione del regime dei diritti connessi implica l'esistenza del diritto d'autore sull'opera interpretata.

 

Si propone quindi di valutare l'opportunità di attribuire il diritto d'autore di una tale "creazione di opera" alla persona fisica che la elabora e la pubblica legalmente, nella misura in cui lo sviluppatore, o gli sviluppatori, delle tecnologie soggiacenti non si oppongano a tale uso. Tale ragionamento sarebbe in linea con il regime europeo di protezione dei "dati opera", i quali possono essere impiegati come parte dei dati di addestramento delle tecnologie di intelligenza artificiale che generano creazioni secondarie, anche a fini commerciali, purché un tale impiego non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti.

 

Infine, tenuto conto del ruolo essenziale dei dati e della loro selezione nell'ambito dello sviluppo delle tecnologie dell'IA, si pongono diversi interrogativi relativi all'accessibilità di tali dati, in particolare la dipendenza da essi, gli effetti di lock-in, la posizione dominante di talune imprese e, in linea generale, una circolazione insufficiente dei dati. Occorrerà pertanto promuovere la condivisione dei dati generati all'interno dell'Unione europea al fine di stimolare le innovazioni in materia di intelligenza artificiale. A breve termine, tale sforzo potrà realizzarsi principalmente mediante il recepimento della direttiva relativa all'apertura dei dati e la promozione del ricorso a contratti di licenza per incoraggiare la condivisione dei dati industriali. A medio termine, si annuncia decisiva la futura proposta della Commissione sul quadro legislativo generico riguardante la governance degli spazi comuni europei dei dati, in particolare per l'accesso alle banche dati sensibili, come quelle in materia di sanità.

 


 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI (9.7.2020)

destinato alla commissione giuridica

sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale

(2020/2015(INI))

Relatore per parere: Adam Bielan

 

 

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda il potenziale che possiede l'intelligenza artificiale (IA) quando si tratta di fornire servizi innovativi alle imprese, ai consumatori e al settore pubblico; sottolinea il ruolo chiave che le tecnologie di IA possono svolgere nella digitalizzazione di numerosi settori dell'economia, come l'industria, l'assistenza sanitaria, l'edilizia e i trasporti, che può portare alla creazione di nuovi modelli imprenditoriali; sottolinea che l'Unione deve integrare attivamente gli sviluppi in questo settore per stimolare il mercato unico digitale; sottolinea che lo sviluppo e l'utilizzo dell'IA nel mercato interno trarranno beneficio da un sistema affidabile, equilibrato ed efficace di diritti di proprietà intellettuale (DPI); rileva l'importanza di operare una distinzione tra le applicazioni o gli algoritmi di IA, le tecnologie e i prodotti generati dall'IA, le banche dati e i dati individuali, che necessitano di diverse forme di diritti;

2. crede che tecnologie di rottura come l'IA offrano alle imprese, piccole o grandi che siano, la possibilità di sviluppare prodotti leader del mercato; ritiene che tutte le imprese o altri proprietari di tali prodotti dovrebbero beneficiare di una protezione dei DPI di pari efficienza ed efficacia; ritiene che ciò possa favorire l'emergere di piccole e medie imprese (PMI) europee e tradursi in un significativo vantaggio competitivo nell'Unione; chiede un'analisi dell'impatto delle pratiche abusive da parte dei "patent troll" e dei contenziosi strategici in materia di DPI, che possono fungere da barriera artificiale all'ingresso sul mercato e proteggere gli operatori già presenti sul mercato; pone l'accento sull'importanza delle tecnologie di IA al fine di consentire una gestione più trasparente, efficiente e affidabile degli aspetti delle operazioni legati alla proprietà intellettuale;

3. sottolinea l'importanza delle misure e dei canali di informazione che aiutano le PMI e le start-up ad avvalersi in modo efficace della tutela dei DPI nel quadro delle tecnologie di IA; invita la Commissione e gli Stati membri a offrire sostegno alle start-up e alle PMI attraverso il programma per il mercato unico e i poli dell'innovazione digitale, onde sviluppare e tutelare i loro prodotti e quindi consentire loro di sviluppare appieno il proprio potenziale di crescita e occupazione in Europa; ritiene si importante che la Commissione e gli Stati membri cerchino di stabilire un coordinamento con altri importanti attori globali in materia di diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo dell'IA, al fine di creare un approccio globalmente compatibile che sia vantaggioso sia per le PMI sia per le start-up;

4. sottolinea l'importanza di proteggere i DPI, compresi i segreti commerciali, in qualsiasi quadro normativo in materia di IA, in particolare per quanto riguarda i requisiti dettagliati per l'insieme ristretto di applicazioni considerate "ad alto rischio", riconoscendo nel contempo la necessità di conciliarli con l'applicazione di altri obiettivi di politica pubblica, incluso il rispetto dei diritti o delle libertà fondamentali; ritiene che, per garantire lo sviluppo di un'IA antropocentrica e affidabile, sia necessaria un'attuazione efficace attuazione della legislazione relativa agli informatori;

5. sottolinea che, oltre alla tutela dei DPI, è nell'interesse dei consumatori poter beneficiare di una certezza giuridica in merito agli utilizzi consentiti delle opere protette, in particolare se si tratta di complicati prodotti algoritmici; invita la Commissione a proporre misure per la tracciabilità dei dati, tenendo conto sia della legalità dell'acquisizione dei dati sia della tutela dei diritti dei consumatori e dei diritti fondamentali;

6. reputa che la difficoltà nel valutare le applicazioni di IA richieda lo sviluppo di nuovi metodi e un'adeguata capacità amministrativa per le autorità di vigilanza del mercato; rileva che i sistemi di apprendimento adattativo possono ricalibrarsi dopo ogni singolo input, rendendo così talune divulgazioni ex ante, di per sé, inefficaci;

7. ritiene che, laddove siano certificate, le applicazioni di IA dovrebbero dimostrare trasparenza, spiegabilità – nella misura del possibile – e il rispetto delle norme etiche; nota che tale obiettivo non può essere conseguito solo attraverso la semplice divulgazione dell'algoritmo; ricorda che le serie di dati sono altrettanto importanti in tale processo;

8. invita la Commissione a riflettere su modalità che consentano di valutare i prodotti, per esempio con un approccio modulare o impiegando strumenti di verifica che consentirebbero di testare adeguatamente i prodotti, rispettando nel contempo la riservatezza al fine di proteggere i segreti aziendali dei titolari dei DPI.

 


INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

7.7.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

43

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pascal Arimont, Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Stéphanie Yon-Courtin

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

43

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

EPP

Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann

EUL/NGL

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

GREENS/EFA

David Cormand, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak,

ID

Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI

Marco Zullo

RENEW

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Hynek Blaško

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 


 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO (14.7.2020)

destinato alla commissione giuridica

sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale

(2020/2015(INI))

Relatore per parere: Andor Deli

 

 

SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

Introduzione

1. plaude alle ambizioni dichiarate dalla Commissione nelle sue comunicazioni del 19 febbraio 2020, nel Libro bianco dal titolo "Intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia" e nella strategia europea in materia di dati nel settore dell'intelligenza artificiale (IA) e dei dati; rileva tuttavia che la questione della protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel contesto dello sviluppo dell'IA e delle tecnologie correlate deve essere trattata più seriamente;

2. sottolinea che lo sviluppo e la diffusione dell'IA e delle tecnologie correlate rendono necessario affrontare questioni tecniche, sociali, economiche, etiche e giuridiche e le implicazioni transettoriali in vari settori strategici, compresi i diritti di proprietà intellettuale, nonché fornire risposte e definire politiche a livello europeo;

3. sottolinea che lo sviluppo dell'IA e delle tecnologie correlate nei settori dei trasporti e del turismo porterà innovazione, ricerca, la mobilitazione di investimenti e considerevoli benefici economici, sociali, ambientali, pubblici e di sicurezza, rendendo nel contempo tali settori più attraenti per le nuove generazioni e creando nuove opportunità di lavoro e modelli commerciali più sostenibili, ma non dovrebbe arrecare pregiudizi o danni alle persone o alla società;

4. prende atto della concorrenza globale tra imprese e regioni economiche nell'ambito dello sviluppo di soluzioni di IA per i trasporti; sottolinea l'esigenza di rafforzare la competitività internazionale delle imprese europee che operano nel settore dei trasporti, consolidando l'UE come ambiente favorevole allo sviluppo e all'applicazione delle soluzioni di IA; evidenzia inoltre che l'IA dovrebbe essere impiegata anche in tutti i modi di trasporto, nelle zone sia urbane sia rurali, e che è pertanto necessario un approccio olistico, tecnologicamente neutro e flessibile per affrontare adeguatamente tutte le sfide nel settore dei trasporti e della mobilità;

5.  ritiene che la definizione di un quadro giuridico adeguato a livello dell'UE per i diritti di proprietà intellettuale per l'IA e le innovazioni in materia di connettività, nonché per l'accesso e la sicurezza dei dati sarà essenziale ai fini dello sviluppo e di una diffusione agevole, sicura e ampia dell'IA e delle tecnologie correlate negli ecosistemi dei trasporti e del turismo;

6.  ritiene che le strategie di protezione della proprietà intellettuale saranno in costante evoluzione nel corso del tempo, parallelamente allo sviluppo dell'IA, e che sarà necessario tenere conto di questioni quali l'adeguamento a tale contesto in evoluzione con il diritto d'autore flessibile, la protezione brevettuale e la tutela dei marchi e dei disegni o modelli o persino norme sul segreto di fabbricazione, e considerare quale strada fornirà agli innovatori gli strumenti più ampi e robusti di proprietà intellettuale in grado di provvedere alla certezza del diritto e incoraggiare nuovi investimenti in imprese private, università, PMI e cluster facendo leva su una collaborazione pubblico-privata per sostenere ricerca e sviluppo;

7. invita la Commissione a tenere conto dei sette requisiti fondamentali individuati negli orientamenti del gruppo di esperti ad alto livello, che ha accolto con favore nella sua comunicazione dell'8 aprile 2019[13], e ad attuarli adeguatamente in tutta la legislazione in materia di IA;

8. ritiene che la crescente necessità dell'IA e delle tecnologie correlate nell'ambito delle tecnologie di riconoscimento a distanza o biometrico, quali applicazioni di tracciamento nei trasporti o nel turismo, rappresenti un nuovo modo di affrontare la crisi della COVID-19 ed eventuali altre crisi sanitarie e di salute pubblica future, tenendo presente l'esigenza di proteggere i diritti fondamentali, la vita privata e i dati personali;

Diritti di proprietà intellettuale e innovazioni in materia di IA

9. nota che l'attuale quadro giuridico frammentato per i diritti di proprietà intellettuale si ripercuote sullo sviluppo dell'IA e delle tecnologie correlate nei trasporti; invita pertanto la Commissione a valutare l'adeguatezza del suo regime di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di IA e, dopo un'analisi e un riesame approfonditi dell'attuale legislazione, a presentare le proposte legislative che ritenga necessarie al fine di garantire la fiducia, la certezza del diritto e la trasparenza ed evitare frammentazioni future, incoraggiando in tal modo gli investimenti in tali tecnologie;

10. prende atto che, sebbene l'IA consenta di elaborare una grande quantità di dati relativi ai diritti di proprietà intellettuale (DPI), essa non può sostituire la verifica umana per quanto concerne la concessione dei DPI e la determinazione della responsabilità in caso di violazione dei DPI;

11. osserva che, per quanto concerne l'utilizzo dei dati da parte dell'IA, occorre valutare l'impiego di dati protetti dal diritto d'autore alla luce delle eccezioni relative all'estrazione di testo e di dati previste dalla direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e alla luce di tutti gli utilizzi oggetto di limitazioni ed eccezioni alla protezione dei DPI;

12. invita la Commissione a valutare la possibilità e l'importanza per le imprese, incluse le PMI, di ottenere brevetti per software o algoritmi, al fine di garantire sia la protezione dell'innovazione sia l'esigenza di trasparenza necessaria per un'IA affidabile, nonché a rendere disponibili gli algoritmi utilizzati a fini pubblici; sottolinea l'esigenza di mantenere condizioni paritarie tra tali imprese e l'importanza di essere coerenti con il diritto della concorrenza;

13. è pienamente consapevole del fatto che i progressi in materia di IA dovranno essere accompagnati da investimenti pubblici nelle infrastrutture, formazione sulle competenze digitali e importanti miglioramenti in termini di connettività e interoperabilità al fine di essere sviluppati appieno; sottolinea pertanto l'importanza di reti 5G sicure e sostenibili per la piena diffusione delle tecnologie di IA, ma soprattutto di un lavoro necessario sul livello delle infrastrutture e sulla sicurezza di queste ultime in tutta l'Unione; prende atto dell'intensa attività brevettuale che si svolge nel settore dei trasporti per quanto riguarda l'IA; esprime preoccupazione per il fatto che ciò potrebbe portare a ingenti contenziosi che danneggeranno l'industria nel suo complesso e potrebbero inoltre ripercuotersi sulla sicurezza del traffico se non sarà adottata con urgenza una normativa a livello europeo relativa allo sviluppo delle tecnologie correlate all'IA;

14. sottolinea che i brevetti essenziali svolgono un ruolo chiave nello sviluppo e nella diffusione dell'IA e delle nuove tecnologie ad essa correlate e nel garantire l'interoperabilità; invita la Commissione a incoraggiare l'emergere di norme intersettoriali e di una normazione formale; ricorda a tale proposito la comunicazione della Commissione del 29 novembre 2017 sulla concessione di licenze per i brevetti essenziali e i principi fondamentali da essa stabiliti per la trasparenza dei brevetti essenziali, ossia una concessione delle licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e il rispetto dei diritti collegati a tali brevetti; richiama in particolare l'attenzione sui brevetti essenziali che possono migliorare l'accessibilità, la sicurezza stradale e la protezione degli utenti dei trasporti;

Diritti di proprietà intellettuale e dati

15. plaude alla volontà della Commissione di garantire che i dati saranno raccolti e utilizzati nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati e delle altre norme rigorose dell'UE in materia di protezione dei dati; sottolinea la necessità di continuare a salvaguardare i dati dei cittadini, ma ritiene che sia necessario un giusto equilibrio tra protezione dei dati e norme in materia di proprietà intellettuale, al fine di garantire la flessibilità necessaria agli innovatori nel settore dell'IA;

16. accoglie con favore l'obiettivo della Commissione di creare uno spazio unico europeo dei dati, investendo in norme, strumenti e infrastrutture; sostiene in particolare la creazione di uno spazio comune europeo dei dati sulla mobilità, tenendo in considerazione il quadro legislativo europeo esistente sulla protezione dei dati;

17. invita la Commissione ad affrontare in modo adeguato e urgente la questione della protezione dei dati e della proprietà intellettuale e le proposte legislative in materia, con una flessibilità equa e adeguata e nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, anche tramite l'elaborazione di iniziative per lo scambio di migliori pratiche e gli investimenti nella ricerca in questo campo;

18. accoglie con favore la futura istituzione di un quadro legislativo abilitante e flessibile per la governance di spazi comuni europei di dati, nonché la volontà della Commissione di promuovere la condivisione dei dati tra imprese e pubblica amministrazione e di limitare l'accesso obbligatorio ai dati a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie solo se richiesto da circostanze specifiche; sottolinea l'importanza di accedere ai dati generati dai veicoli per tutti i portatori di interessi della mobilità al fine di promuovere lo sviluppo di servizi innovativi basati sui dati;

19. invita la Commissione a prestare particolare attenzione all'accesso da parte delle PMI e dei cluster a dati che potrebbero rafforzarne la produttività e ai poli tecnologici e alle università al fine di promuovere i loro programmi di ricerca;

20. sostiene la volontà della Commissione di invitare gli operatori chiave dell'industria manifatturiera – costruttori di veicoli, innovatori in materia di IA e connettività, prestatori di servizi del settore del turismo e altri attori della catena del valore del settore automobilistico – a convenire sulle condizioni alle quali sarebbero disposti a condividere i propri dati.

 


INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

14.7.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

2

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Carlo Fidanza, Maria Grapini, Roman Haider, Alessandra Moretti

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

41

+

ECR

Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, István Ujhelyi

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

2

-

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná

 

6

0

GUE/NGL

Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 


 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE (3.9.2020)

destinato alla commissione giuridica

sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale

(2020/2015(INI))

Relatrice per parere: Sabine Verheyen

 

 

SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che l'intelligenza artificiale (IA) e le tecnologie correlate, più in generale, dovrebbero essere al servizio dell'umanità e che i loro benefici dovrebbero essere ampiamente condivisi, senza alcuna discriminazione; sottolinea che, poiché l'IA rappresenta un insieme in continuo mutamento di tecnologie sviluppate con grande rapidità e continua progressivamente ad acquisire la capacità di svolgere un numero sempre maggiore di compiti tipicamente riconducibili all'uomo, a lungo termine può persino superare la capacità intellettuale umana in alcuni settori; sottolinea pertanto la necessità di istituire misure di salvaguardia adeguate, ivi compresi, ove sensato, sistemi di progettazione con controllo dell'intervento umano e procedure di revisione nonché la trasparenza e la verifica del processo decisionale dell'IA; riconosce che, nei settori culturali e creativi, i creatori impiegano già ampiamente le nuove tecnologie di IA per realizzare le loro opere;

2. pone l'accento sul fatto che l'Unione dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nel definire i principi di base per lo sviluppo, l'impiego, la programmazione e l'utilizzo dell'IA, senza ostacolarne lo sviluppo o impedire la concorrenza, in particolare nei regolamenti e codici di condotta dell'Unione; ricorda che la direttiva (UE) 2019/790 definisce un quadro normativo per l'uso delle opere protette dal diritto d'autore nei processi di estrazione di testo e di dati, fondamentali per qualsiasi processo legato all'IA; evidenzia, pertanto, che occorre che l'accesso a ogni opera utilizzata sia lecito, nonché che i titolari dei diritti si vedano garantito il diritto di scegliere preventivamente che le proprie opere non siano utilizzate in processi legati all'IA senza la propria autorizzazione; sottolinea altresì la necessità di un quadro etico e di una strategia per i dati digitali, accompagnati, se del caso, da una legislazione che sancisca i diritti fondamentali e i valori dell'Unione;

3. mette in rilievo l'importanza di impiegare l'IA in scuole e università onde consentire a tali istituzioni di adottare metodi di apprendimento nuovi e più efficienti, che migliorino il tasso di successo di alunni e studenti; sottolinea l'importanza di promuovere piani di studio dedicati all'IA pensati per aiutare alunni e studenti ad acquisire il know-how necessario per i posti di lavoro del futuro; mette in evidenza che le tecnologie di IA dovrebbero essere apertamente accessibili a fini di istruzione e ricerca;

4. sottolinea che un accesso aperto ed equo all'IA nell'Unione e all'interno degli Stati membri è di fondamentale importanza; mette in rilievo che il sostegno dell'Unione all'innovazione e alla ricerca nel campo dell'IA dovrebbe essere ampiamente accessibile nell'Unione; sottolinea che dovrebbe essere fornito un sostegno speciale agli sviluppatori di IA e ai beneficiari di gruppi svantaggiati e alle persone con disabilità;

5. ritiene che dovrebbero essere ampiamente disponibili a sviluppatori e utilizzatori dell'IA servizi di orientamento e consulenza nel campo della protezione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI);

6. ricorda che l'IA può non solo svolgere attività che prima erano riservate esclusivamente all'uomo, ma anche acquisire e sviluppare funzionalità autonome e cognitive, mediante l'apprendimento attraverso l'esperienza o per rinforzo; sottolinea la nozione di responsabilità nel caso di sistemi di IA con capacità di apprendimento per rinforzo; evidenzia che i sistemi di IA formati possono creare e generare quasi autonomamente opere culturali e creative, con un contributo minimo da parte dell'uomo; osserva inoltre che i sistemi di IA possono evolvere in modo imprevedibile, creando opere originali sconosciute anche ai loro programmatori iniziali, un fatto di cui si dovrebbe tenere conto anche in sede di definizione di un quadro per la protezione dei diritti di sfruttamento derivanti da tali opere; ricorda, tuttavia, che l'IA dovrebbe assistere, e non sostituire, lo spirito creativo umano;

7. osserva che i sistemi di IA sono sistemi basati su software in grado di assumere un comportamento intelligente sulla base di un'analisi del proprio ambiente; sottolinea che tale analisi è basata su modelli statistici in cui sono inevitabili errori, talvolta con cicli di retroazione che replicano, rafforzano e prolungano preferenze, errori e assunti preesistenti; nota la necessità di assicurare che esistano sistemi e metodi che consentano la verifica e la spiegabilità degli algoritmi e la risoluzione di qualsiasi problema;

8. ritiene che i DPI per lo sviluppo delle tecnologie di IA dovrebbero essere distinti dai DPI per i contenuti generati dall'IA; sottolinea la necessità di eliminare gli ostacoli normativi inutili allo sviluppo dell'IA onde liberare il potenziale di tali tecnologie nel campo della cultura e dell'istruzione;

9. sottolinea la necessità di affrontare le questioni relative ai diritti d'autore concernenti le opere culturali e creative generate dall'IA; evidenzia che la creazione per mano dell'uomo, quale autore e produttore di opere, deve costituire la base del sistema dei DPI; constata inoltre che la questione della misura in cui sia possibile ricondurre a un creatore umano un'opera generata dall'IA riveste un'importanza cruciale; richiama l'attenzione sulla necessità di valutare se esista o meno una "creazione originale" che non richiede alcun intervento umano; ritiene che sia necessaria una ricerca approfondita per capire se l'assegnazione automatica dei diritti d'autore di un'opera generata dall'IA al titolare dei diritti d'autore del software, algoritmo o programma di IA sia il modo migliore di procedere, in quanto occorre che un essere umano sia considerato l'autore di una nuova opera creativa; accoglie con favore il bando di gara pubblicato dalla Commissione per uno studio sui diritti d'autore e le nuove tecnologie;

10. esprime preoccupazione per il potenziale vuoto tra i diritti di proprietà intellettuale e lo sviluppo dell'IA, che potrebbe rendere i settori culturali e creativi e dell'istruzione vulnerabili alle opere generate dall'IA protette dal diritto d'autore; esprime preoccupazione per le possibili violazioni della proprietà intellettuale e sottolinea la necessità di monitorare eventuali fallimenti del mercato o danni che potrebbero verificarsi; invita la Commissione a sostenere un approccio orizzontale, basato su dati concreti e tecnologicamente neutro alle disposizioni comuni e uniformi in materia di diritti d'autore applicabili alle opere generate dall'IA nell'Unione, che aumenterebbe la loro crescita e attirerebbe inoltre investimenti del settore privato nello sviluppo tecnologico ed economico del settore dell'IA e della robotica;

11. osserva lo sviluppo delle capacità di IA nella diffusione di cattiva informazione e nella creazione di disinformazione; è preoccupato per il fatto che ciò potrebbe portare a numerose violazioni della legislazione in materia di proprietà intellettuale ed è inoltre estremamente preoccupato per la possibilità che la manipolazione di massa dei cittadini sia utilizzata per destabilizzare le democrazie; chiede, a tale proposito, un'azione volta al rafforzamento dell'alfabetizzazione informatica e mediatica, che tenga conto del fatto che la trasformazione digitale ne costituisce un aspetto essenziale; chiede di dare la priorità allo sviluppo di software per la verifica di fatti e di informazioni;

12. ricorda che i dati rappresentano l'elemento centrale nello sviluppo e nella formazione dei sistemi di IA; sottolinea che questi comprendono dati strutturati, come banche dati, opere protette dal diritto d'autore e altre creazioni protette dalla proprietà intellettuale, che generalmente possono non essere considerate dati; evidenzia, pertanto, che è altresì importante esaminare la nozione di utilizzi pertinenti della proprietà intellettuale correlati al funzionamento delle tecnologie di IA;

13. osserva che il modo più efficiente per ridurre le distorsioni nei sistemi di IA è di garantire che siano disponibili quanti più dati possibile per formare tali sistemi, il che richiede di limitare le barriere superflue all'estrazione di testo e di dati e di agevolare gli usi transfrontalieri;

14. evidenzia che, nei casi in cui l'IA è impiegata solo come strumento per assistere un autore nel processo creativo, il quadro vigente in materia di diritti d'autore rimane applicabile all'opera creata e che l'intervento dell'IA non è preso in considerazione;

15. raccomanda di introdurre funzioni e norme apposite in fatto di sicurezza onde proteggere il diritto alla privacy relativo alle tecnologie di IA; sottolinea che dovrebbero essere obbligatori audit sulla privacy delle tecnologie di IA;

16. ricorda altresì che la riforma del diritto d'autore dell'Unione ha introdotto una deroga per l'estrazione di testo e di dati per cui la ricerca scientifica può beneficiare di un uso gratuito dei dati, e che l'estrazione di testo e di dati ad altri fini sarà anche consentita dalla nuova deroga, qualora siano rispettati ulteriori requisiti;

17. sottolinea che l'IA può essere anche uno strumento efficace per rilevare e segnalare la presenza di contenuti protetti dai diritti d'autore online; sottolinea inoltre la necessità di affrontare la questione della responsabilità per violazioni del diritto d'autore e di altre norme in materia di proprietà intellettuale da parte dei sistemi di IA, così come la questione della proprietà dei dati; evidenzia, tuttavia, che occorre operare una chiara distinzione tra le violazioni autonome e la copia di opere di terzi agevolata, o comunque non impedita, dall'operatore del software di IA; osserva che la tracciabilità è una condizione sine qua non per le attribuzioni di responsabilità, che consente, da un lato, di avere una base per un ricorso giuridico e, dall'altro, di individuare e correggere le irregolarità;

18. sottolinea l'importanza della trasparenza e della responsabilizzazione nell'utilizzo degli algoritmi per i servizi di streaming, affinché siano meglio garantiti l'accesso a contenuti culturali e creativi in diverse forme e diverse lingue così come l'accesso equo alle opere europee;

19. ricorda il dovere etico dell'Unione di sostenere lo sviluppo nel mondo agevolando la cooperazione transfrontaliera nel campo dell'IA, tra l'altro mediante limitazioni e deroghe per la ricerca e l'estrazione di testo e di dati transfrontalieri, ed esorta, pertanto, ad accelerare l'azione internazionale presso l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale onde conseguire tale obiettivo;

20. riconosce che, dato il progresso tecnologico di taluni Stati, all'Unione incombe l'obbligo fondamentale di promuovere la condivisione dei benefici dell'IA, sfruttando una serie di strumenti, ivi compresi gli investimenti nella ricerca in tutti gli Stati membri.


INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

1.9.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Milan Zver

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Isabel Benjumea Benjumea, Christian Ehler, Ibán García Del Blanco, Bernard Guetta, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Martina Michels

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

28

+

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Christian Ehler, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

S&D

Ibán García del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Massimiliano Smeriglio

RENEW

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva

ID

Gilbert Collard

VERTS/ALE

Romeo Franz, Marcel Kolaja, Salima Yenbou

ECR

Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL

Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

NI

Isabella Adinolfi

 

1

-

ID

Christine Anderson

 

1

0

ID

Gianantonio Da Re

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 


 

 

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

1.10.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

3

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, József Szájer, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Patrick Breyer, Evelyne Gebhardt

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

19

+

EPP

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, József Szájer, Axel Voss, Javier Zarzalejos

S&D

Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken

RENEW

Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

ID

Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

NI

Mislav Kolakušić

 

3

-

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Marie Toussaint

GUE/NGL

Manon Aubry

 

2

0

RENEW

Karen Melchior

ID

Gunnar Beck

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2020
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