RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
12.10.2020 - (COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)) - ***I
Commissione giuridica
Relatore: József Szájer
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0085),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 291, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0034/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per gli affari costituzionali,
– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0187/2020),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Il sistema istituito con il regolamento (UE) n. 182/2011 ha dimostrato nel suo complesso di funzionare bene nella pratica, garantendo un giusto equilibrio istituzionale tra il ruolo della Commissione e quelli degli altri attori coinvolti. Tale sistema dovrebbe quindi continuare a funzionare così com'è, ad eccezione di alcune modifiche mirate relative ad aspetti specifici della procedura a livello di comitato di appello. Dette modifiche intendono garantire una maggiore responsabilità e titolarità politica degli atti di esecuzione politicamente sensibili, senza tuttavia modificare le responsabilità giuridiche e istituzionali relative agli atti di esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 182/2011. |
(2) Il regolamento (UE) n. 182/2011 ha dimostrato nel suo complesso di funzionare efficacemente nella pratica, garantendo un giusto equilibrio istituzionale tra il ruolo della Commissione e quelli degli altri attori coinvolti. I principali elementi di tale sistema possono quindi restare immutati. Tuttavia il valore aggiunto del regolamento (UE) n. 182/2011 in termini di adeguatezza del processo decisionale non è del tutto soddisfacente. Risulta pertanto necessario apportare alcune modifiche mirate relative ad aspetti specifici della procedura a livello di comitato di appello. Dette modifiche intendono garantire una maggiore responsabilità e titolarità politica degli atti di esecuzione politicamente sensibili, senza tuttavia modificare le responsabilità giuridiche e istituzionali relative agli atti di esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 182/2011. Il presente atto modificativo ha l'obiettivo ulteriore di sensibilizzare i cittadini dell'Unione riguardo alle procedure relative agli atti di esecuzione. Nell'ottica di rafforzare la fiducia nelle istituzioni e negli organi dell'Unione è fondamentale non solo informare i cittadini circa l'adozione delle decisioni ma anche spiegare i motivi alla base delle decisioni adottate da tali istituzioni e organi. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) In una serie di casi specifici il regolamento (UE) n. 182/2011 prevede il rinvio al comitato di appello. Nella pratica il comitato di appello è interpellato nei casi in cui il comitato d'esame non raggiunge una maggioranza qualificata a favore o contro e quindi non esprime alcun parere. Per lo più si tratta di casi attinenti agli organismi geneticamente modificati, agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e ai prodotti fitosanitari. |
(3) In una serie di casi specifici il regolamento (UE) n. 182/2011 prevede il rinvio al comitato di appello. Nella pratica, soprattutto in relazione agli organismi geneticamente modificati, agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e ai prodotti fitosanitari, il comitato di appello è interpellato nei casi in cui il comitato d'esame non raggiunge una maggioranza qualificata a favore o contro e quindi non esprime alcun parere. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 bis) Di conseguenza solo un numero molto limitato di casi sono stati rinviati al comitato di appello conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 e sono quindi interessati dal presente atto modificativo. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) L'esperienza insegna che nella stragrande maggioranza dei casi il comitato di appello ripete il risultato del comitato d'esame, quindi non viene espresso alcun parere. Il comitato di appello non ha pertanto contribuito a fare chiarezza sulla posizione degli Stati membri. |
(4) L'esperienza insegna che nella stragrande maggioranza dei casi il comitato di appello ripete il risultato del comitato d'esame, quindi non viene espresso alcun parere. Il comitato di appello non ha pertanto contribuito a fare chiarezza sulla posizione degli Stati membri né a ovviare alla mancanza di parere nella procedura d'esame. Il regolamento (UE) n. 182/2011 dispone che in tali casi la Commissione può adottare il progetto di atto di esecuzione, accordandole così la facoltà di stabilire per conto degli Stati membri se e come sia necessario garantire l'efficace attuazione della legislazione. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Il regolamento (UE) n. 182/2011 dispone che in tali casi la Commissione può adottare il progetto di atto di esecuzione, accordandole così un potere discrezionale. |
soppresso |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Tale potere discrezionale è tuttavia considerevolmente ridotto nei casi relativi all'autorizzazione di prodotti o sostanze, come ad esempio nel settore degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, in cui la Commissione ha l'obbligo di adottare una decisione entro un termine ragionevole e non può astenersi dal farlo. |
(6) Tale potere discrezionale è tuttavia considerevolmente ridotto nei casi relativi all'autorizzazione di prodotti o sostanze, come ad esempio nel settore degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, in cui la Commissione ha l'obbligo di adottare una decisione entro un termine ragionevole e non può astenersi dal farlo. A tale riguardo il Mediatore europeo ha indicato, nella sua decisione sul caso 1582/2014, che la Commissione deve rispettare le disposizioni giuridiche vigenti per quanto riguarda i termini fissati per l'autorizzazione di organismi geneticamente modificati. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Sebbene alla Commissione sia conferito il potere di decidere in tali casi, è opportuno, considerata la particolare sensibilità delle questioni in gioco, che anche gli Stati membri si assumano pienamente le proprie responsabilità nel processo decisionale. Non è quanto accade quando gli Stati membri non sono in grado di raggiungere una maggioranza qualificata a causa, tra l'altro, di un numero significativo di astensioni o assenze al momento della votazione. |
(7) Sebbene la Commissione abbia la competenza di decidere in tali casi, è opportuno, considerata la particolare sensibilità delle questioni in gioco, che anche gli Stati membri si assumano una maggiore responsabilità nel processo decisionale. Qualora l'atto di base riguardi la protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante e gli Stati membri non siano in grado di raggiungere una maggioranza qualificata a favore del progetto di atto di esecuzione inteso a concedere un'autorizzazione per un prodotto o una sostanza, tale autorizzazione dovrebbe considerarsi rifiutata. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Per accrescere il valore aggiunto del comitato di appello è pertanto opportuno rafforzarne il ruolo prevedendo la possibilità di una nuova riunione di detto comitato ogniqualvolta non sia stato espresso alcun parere. Il livello appropriato di rappresentanza nella nuova riunione del comitato di appello dovrebbe essere il livello ministeriale, al fine di garantire una discussione politica. Per consentire l'organizzazione di una nuova riunione, è opportuno prorogare il termine per il parere del comitato di appello |
(8) Per accrescere il valore aggiunto del comitato di appello è pertanto opportuno rafforzarne il ruolo prevedendo la possibilità di una nuova riunione di detto comitato ogniqualvolta non sia stato espresso alcun parere. Il livello appropriato di rappresentanza nella nuova riunione del comitato di appello dovrebbe essere un livello politico sufficientemente elevato, quale il livello ministeriale, al fine di garantire una discussione politica. Per consentire l'organizzazione di una nuova riunione, è opportuno prorogare il termine per il parere del comitato di appello. La proroga dovrebbe tuttavia essere concessa solo per un breve periodo. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) La Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi specifici, di chiedere al Consiglio di indicarle punti di vista e orientamenti in merito alle più vaste implicazioni della mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione dovrebbe tener conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. |
(10) La Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi specifici, di chiedere al Parlamento europeo e al Consiglio di indicarle posizioni e orientamenti in merito alle più vaste implicazioni della mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, economiche, politiche e internazionali. La Commissione dovrebbe tener conto di eventuali posizioni espresse dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati da motivi di urgenza la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. Le posizioni espresse dal Parlamento europeo e dal Consiglio dovrebbero altresì essere trasmesse senza indebito ritardo al Comitato economico e sociale europeo, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, a seconda dei casi. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(10 bis) Qualora risulti difficile ottenere pareri favorevoli da parte degli Stati membri in relazione a diversi progetti di atti di esecuzione simili, è opportuno considerare la possibilità di riesaminare le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione nei pertinenti atti di base. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) È opportuno aumentare la trasparenza dei voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato di appello e rendere pubblici i singoli voti dei rappresentanti degli Stati membri. |
(11) È opportuno aumentare la trasparenza dei voti dei rappresentanti degli Stati membri in tutte le fasi della procedura consultiva e della procedura d'esame e rendere pubblici i singoli voti dei rappresentanti degli Stati membri. Qualora l'atto riguardi un settore particolarmente sensibile, ad esempio la protezione dei consumatori, la salute o la sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante o la protezione dell'ambiente, ciascun rappresentante degli Stati membri dovrebbe fornire motivazioni specifiche e dettagliate per i voti e le astensioni. La Commissione dovrebbe altresì fornire informazioni sulla composizione dei comitati, incluse le persone presenti e le autorità o gli organismi cui appartengono, nonché sull'ordine del giorno delle riunioni e sui documenti e i progetti di testi esaminati. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11 bis) Al fine di sensibilizzare i cittadini dell'Unione, migliorare la loro comprensione della procedura e aumentarne la visibilità, ciascun rappresentante degli Stati membri dovrebbe fornire motivazioni in relazione al suo voto o alla sua astensione, oppure in merito alla sua assenza alla votazione. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11 ter) È opportuno aumentare ulteriormente l'accessibilità del registro e modificarne il contenuto nell'ottica di garantire una maggiore trasparenza riguardo al processo decisionale, in particolare inserendo maggiori informazioni sul processo medesimo. Il miglioramento delle funzioni di ricerca del registro onde consentire la ricerca per settore di intervento sarebbe un elemento essenziale a tal fine. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
"Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, il presidente può decidere che il comitato di appello tenga una nuova riunione, a livello ministeriale. In tali casi il comitato di appello esprime il suo parere entro tre mesi dalla data iniziale del rinvio."; |
"Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, il presidente, o la maggioranza semplice degli Stati membri, può decidere che il comitato di appello tenga una nuova riunione a un livello politico sufficientemente elevato, quale il livello ministeriale. In tali casi il comitato di appello esprime il suo parere entro tre mesi dalla data iniziale del rinvio."; |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 6 – paragrafo 3 bis
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Testo della Commissione |
Emendamento |
"3 bis. Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, la Commissione può rinviare la questione al Consiglio per un parere che ne indichi i punti di vista e gli orientamenti in merito alle più vaste implicazioni di tale mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione tiene conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio."; |
"3 bis. Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, la Commissione può rinviare la questione al Parlamento europeo e al Consiglio per un parere che ne indichi le posizioni e gli orientamenti in merito alle più vaste implicazioni di tale mancanza di parere, incluse le implicazioni istituzionali, giuridiche, economiche, politiche e internazionali dell'esito della votazione in seno al comitato di appello. La Commissione tiene conto di eventuali posizioni espresse dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati da motivi di urgenza la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. Le posizioni espresse dal Parlamento europeo e dal Consiglio sono altresì trasmesse senza indebito ritardo al Comitato economico e sociale europeo, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, a seconda dei casi."; |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) è inserito il paragrafo seguente: |
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"4 bis. In deroga al paragrafo 3, qualora l'atto di base riguardi la protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante e il progetto di atto di esecuzione preveda la concessione di un'autorizzazione per un prodotto o una sostanza, tale autorizzazione è concessa solo se viene espresso un parere positivo a seguito della votazione di cui al paragrafo 1. |
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Il primo comma non pregiudica il diritto della Commissione di proporre una versione modificata del progetto di atto di esecuzione in merito alla stessa questione."; |
Motivazione
Considerando che la mancata autorizzazione di prodotti sensibili potrebbe sottoporre la Commissione a forti pressioni giuridiche, in assenza di un parere le attuali norme relative al comitato di appello non lasciano alla Commissione altra scelta se non quella di adottare gli atti di esecuzione. Nel caso di atti importanti che possono avere ripercussioni sulla salute o la sicurezza degli esseri umani e degli animali, l'autorizzazione si dovrebbe considerare approvata solo in presenza di una netta maggioranza di Stati membri a favore.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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b ter) è inserito il paragrafo seguente: |
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"4 ter. I rappresentanti degli Stati membri indicano le motivazioni del proprio voto o della propria astensione ai fini del paragrafo 1 oppure le motivazioni della loro assenza alla votazione. |
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Qualora l'atto riguardi un settore particolarmente sensibile, ad esempio la protezione dei consumatori, la salute o la sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante o l'ambiente, i rappresentanti degli Stati membri forniscono motivazioni specifiche e dettagliate in merito al proprio voto o alla propria astensione."; |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo in vigore |
Emendamento |
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-a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: |
b) gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati; |
"b) gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati, ivi compresi i progetti di testi da sottoporre a decisione e i documenti oggetto di discussione;"; |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo in vigore |
Emendamento |
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-a bis) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: |
c) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli; |
"c) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle persone presenti alla riunione e delle autorità e degli organismi cui appartengono tali persone designate dagli Stati membri a rappresentarli;"; |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
"e) i risultati delle votazioni, compresi, nel caso del comitato di appello, i voti espressi dal rappresentante di ciascuno Stato membro;"; |
"e) i risultati delle votazioni, compresi i voti espressi dai rappresentanti di ciascuno Stato membro e le eventuali astensioni, corredati dalle motivazioni alla base del voto o dell'astensione oppure dell'assenza alla votazione, come pure dalle motivazioni specifiche e dettagliate alla base del voto o dell'astensione qualora l'atto riguardi un settore particolarmente sensibile, ad esempio la protezione dei consumatori, la salute o la sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante o l'ambiente;"; |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 3
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Testo in vigore |
Emendamento |
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a bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: |
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme applicabili. |
"3. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme applicabili e senza indebito ritardo."; |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
"5. I riferimenti di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) e lettere f) e g), e le informazioni di cui al medesimo paragrafo, lettere e) e h), sono resi pubblici nel registro.". |
"5. Tutti i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici nel registro.". |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) è aggiunto il paragrafo seguente: |
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"5 bis. Le funzioni di ricerca del registro consentono di effettuare ricerche per settore di intervento."; |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 11
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Testo in vigore |
Emendamento |
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(3 bis) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: |
Articolo 11 |
"Articolo 11 |
Diritto di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio |
Diritto di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio |
Nel caso in cui l'atto di base sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio possono, in qualsiasi momento, comunicare alla Commissione di ritenere che, a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione ecceda i poteri d'esecuzione previsti nell'atto di base. In tal caso, la Commissione riesamina il progetto di atto di esecuzione, tenendo conto delle posizioni espresse, e informa il Parlamento europeo e il Consiglio se essa intende mantenere, modificare o ritirare il progetto di atto di esecuzione. |
Nel caso in cui l'atto di base sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio possono, in qualsiasi momento, comunicare alla Commissione di ritenere che, a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione ecceda i poteri d'esecuzione previsti nell'atto di base o sia in contrasto con gli obiettivi dell'atto di base. In tal caso, la Commissione riesamina il progetto di atto di esecuzione, tenendo conto delle posizioni espresse, e informa il Parlamento europeo e il Consiglio se essa intende mantenere, modificare o ritirare il progetto di atto di esecuzione. |
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Inoltre, nel caso in cui il Parlamento europeo o il Consiglio ritengano che sia opportuno rivedere, nell'atto di base, il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione, essi possono, in qualsiasi momento, invitare la Commissione a presentare una proposta per modificare tale atto di base.". |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento non si applica alle procedure in corso per le quali il comitato di appello ha già espresso un parere alla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Il presente regolamento si applica alle procedure avviate dopo la data della sua entrata in vigore. |
MOTIVAZIONE
Il 14 febbraio 2017 la Commissione europea ha presentato una proposta (COM(2018) 85 final) volta a riformare il sistema di comitatologia dell'UE (regolamento (UE) n. 182/2011). La proposta mira a rafforzare la trasparenza e la responsabilità nell'attuazione del diritto dell'Unione in alcuni settori di intervento estremamente controversi attraverso le seguenti misure:
modifica delle regole di votazione nell'ultima fase della procedura di comitato (il cosiddetto "comitato di appello") in modo che siano presi in considerazione solo i voti favorevoli o contrari, con l'obiettivo di ridurre il ricorso alle astensioni come pure i casi in cui il comitato non è in grado di esprimere una posizione e la Commissione è quindi obbligata ad agire senza un chiaro mandato degli Stati membri;
coinvolgimento dei ministri nazionali: la Commissione dovrebbe avere la possibilità di effettuare un secondo rinvio al comitato di appello, a livello ministeriale, se gli esperti nazionali non esprimono una posizione;
aumento della trasparenza delle votazioni in seno al comitato di appello;
ottenimento di un contributo politico: la Commissione dovrebbe avere la possibilità di rinviare per parere la questione al Consiglio dei ministri se il comitato di appello non è in grado di esprimere una posizione.
Pur valutando positivamente la proposta della Commissione nel suo insieme, il relatore sottolinea che nella maggior parte dei casi il sistema esistente funziona in modo efficace, per cui la proposta della Commissione riguarda solo un gruppo ridotto, seppur sensibile, di rinvii ai comitati.
Tuttavia, come è emerso in alcuni casi recenti, il meccanismo attuale potrebbe essere migliorato per aumentare la certezza e la trasparenza della procedura. La protezione dell'ambiente e altre questioni fondamentali quali la salute e la sicurezza alimentare rappresentano settori cruciali in cui gli Stati membri devono dare prova di responsabilità politica e agire in modo trasparente, onde garantire che i cittadini siano a conoscenza non solo delle decisioni, ma anche dei motivi alla base delle stesse.
Il trattato sull'Unione europea stabilisce che le decisioni devono essere prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini (articolo 10, paragrafo 3, TUE). Le istituzioni dell'UE mirano a promuovere i valori dell'Unione, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni (articolo 13 TUE). L'Unione europea si fonda sul principio fondamentale dello Stato di diritto – di cui la trasparenza rappresenta l'elemento centrale – e le istituzioni devono essere in prima linea nel garantirne il rispetto.
Dobbiamo adoperarci proattivamente per migliorare la trasparenza e la responsabilità al fine di mantenere e rafforzare la fiducia dei cittadini europei nei processi delle istituzioni dell'UE, in particolare nella procedura di comitato.
Il relatore intende migliorare il sistema a questo riguardo e propone pertanto i seguenti elementi, tenendo altresì conto delle posizioni espresse dalle commissioni competenti per parere.
- In generale è necessario sensibilizzare i cittadini riguardo alle procedure relative agli atti di esecuzione. Nell'ottica di rafforzare la fiducia nelle istituzioni dell'Unione è fondamentale non solo informare i cittadini circa l'adozione di decisioni, ma anche spiegare i motivi alla base delle stesse.
- A tal fine è necessario che il voto degli Stati membri (favorevole o contrario) o la loro astensione siano corredati da una motivazione, indipendentemente dall'esito della votazione.
- Le ulteriori riunioni del comitato di appello richieste dal presidente qualora non venga espresso un parere dovrebbero tenersi a un livello politico sufficientemente elevato, quale il livello ministeriale. Il regolamento interno del comitato di appello prevede già la possibilità di convocare una riunione del comitato al livello ministeriale (articolo 1, paragrafo 5, secondo comma). La modifica è altresì in linea con l'articolo 5 del regolamento interno del comitato di appello.
- È necessario aumentare l'accessibilità del registro dei documenti dei comitati e modificarne il contenuto in modo da permettere ai cittadini di conoscere non solo gli elementi formali della procedura ma anche i motivi alla base delle decisioni degli Stati membri. In questo contesto è essenziale migliorare le funzioni di ricerca del registro.
- È fondamentale garantire che il Parlamento europeo sia informato ogniqualvolta la Commissione decide di rinviare per parere una questione al Consiglio dei ministri in assenza di una chiara posizione del comitato di appello. Il contributo politico fornito dal Consiglio dei ministri dovrebbe essere condiviso con il Parlamento europeo.
Un obiettivo importante degli orientamenti politici adottati dalla nuova Commissione europea per il periodo 2019-2024 è garantire maggiore trasparenza circa il funzionamento delle istituzioni al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini nell'Unione. Il relatore confida che, in quest'ottica, la Commissione riuscirà a promuovere progressi in seno al Consiglio riguardo al progetto di proposta in esame.
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE (19.3.2020)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))
Relatore: Sven Simon
BREVE MOTIVAZIONE
La commissione per il commercio internazionale ha adottato il seguente parere sulla relazione della commissione giuridica il 4 dicembre 2017. Tuttavia, la commissione giuridica non ha portato a termine i lavori su questa proposta durante la precedente legislatura del Parlamento europeo. Il 21 ottobre 2019, il Parlamento ha deciso, conformemente all'articolo 240 del regolamento, di riprendere l'attività su questa proposta. La commissione per il commercio internazionale presenta, quindi, nuovamente il seguente parere alla commissione giuridica. Le statistiche di comitatologia menzionate nella presente motivazione sono state aggiornate dal relatore per includere le ultime informazioni disponibili per il 2018.
In questa proposta, la Commissione ha presentato quattro emendamenti al regolamento (UE) n. 182/2011[1] ("regolamento comitatologia") che affrontano situazioni in cui, nel quadro di una procedura di comitatologia, il comitato di appello non è in grado di formulare un parere su un progetto di atto di esecuzione proposto dalla Commissione. Si tratta, più precisamente di:
• eliminare le astensioni dei membri del comitato dal calcolo della maggioranza qualificata nel comitato di appello; Le decisioni del comitato di appello verrebbero considerate valide solo qualora i membri partecipanti costituiscano una maggioranza semplice degli Stati membri;
• consentire al comitato di appello di indire un'ulteriore riunione a livello ministeriale;
• prevedere la possibilità che la Commissione rinvii la questione al Consiglio per ottenere la sua posizione in merito ad una questione e alle implicazioni più ampie ove il comitato di appello non emetta alcun parere;
• pubblicare il registro dei voti degli Stati membri nel comitato di appello. Tale misura mira ad aumentare la trasparenza delle procedure di comitatologia.
Queste modifiche proposte riguardano solo le procedure a livello di comitato di appello in cui non viene emesso alcun parere. In pratica, la proposta riguarda i casi che costituiscono solo il 2% di tutti i progetti di atti di esecuzione presentati alle commissioni.
Per quanto riguarda la politica commerciale comune che rientra nella competenza della commissione per il commercio internazionale (INTA), esistono 14 comitati di comitatologia (nel 2018[2]) e la maggior parte degli atti di esecuzione adottati riguardano il settore degli strumenti di difesa commerciale ("SDC") , vale a dire le misure antidumping e compensative (a titolo esplicativo: nel 2018, 44 dei 52 atti di esecuzione adottati nel settore della politica commerciale comune riguardavano gli SDC). Il regolamento sulla comitatologia si applica alle misure SDC solo dal febbraio 2014, a seguito dell'adozione del regolamento (UE) n. 37/2014[3]. Da allora la procedura del comitato di appello per le misure SDC è stata attivata due volte, nel 2017, in relazione al caso "pannelli solari"[4] e "taluni prodotti dell'acciaio" [5].
La commissione INTA è anche responsabile dell'esecuzione di atti adottati in altri settori, come ad esempio l'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi o aspetti esterni delle operazioni doganali.
Nel complesso, il relatore per parere accoglie positivamente la proposta della Commissione. Esempi tratti dalla prassi attuale evidenziano che occorrerebbe prevedere meccanismi più precisi per aumentare la certezza e la trasparenza delle posizioni degli Stati membri adottate nell'ambito delle procedure di comitatologia. Occorrerebbe, tuttavia, garantire che le procedure di comitatologia non influenzino negativamente, né a livello di comitato di appello, né a livello di rinvio al Consiglio, l'adozione delle necessarie misure SDC che spesso sono soggette ad una grande urgenza.
In generale, il relatore desidera sottolineare che le procedure all'interno dell'Unione europea ("UE") devono essere ottimizzate ed eseguite in modo celere. È molto importante che l'Unione europea mantenga i propri impegni, obiettivi e obblighi in un momento di intensificazione della competitività economica globale, in modo da poter rimanere competitiva e definire i criteri in relazione ai suoi ambiziosi obiettivi economici, sociali e ambientali.
Il relatore propone dunque che, per quanto riguarda le riunioni del comitato di appello (a livello ministeriale, nonché la riunione iniziale) e il rinvio della questione al Consiglio, occorra precisare che, nei casi in cui i pertinenti atti di base prevedano un termine temporale fisso per le procedure da concludere, dovrebbe sempre essere permesso alla Commissione di abbreviare i termini.
Si propone inoltre di fissare un termine specifico entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare il proprio diritto di controllo. Tale termine esisteva prima dell'adozione dell'attuale regolamento di comitatologia e il relatore ne deplora l'assenza nell'attuale regolamento di comitatologia. Questa modifica dell'attuale regolamento in materia di comitatologia dovrebbe quindi essere considerata come una buona opportunità per stabilire un termine che garantisca al Parlamento europeo una maggiore sicurezza di poter esercitare il proprio diritto di controllo. Occorre altresì prevedere opportune eccezioni per i casi urgenti, in quanto la misura non è in alcun modo intesa ad ostacolare l'efficienza del regime di comitatologia.
EMENDAMENTI
La commissione per il commercio internazionale invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) Quando gli atti legislativi dell'Unione prevedano che la Commissione conduca un'indagine sulla base di una denuncia presentata da una persona fisica o giuridica, come nel caso di procedimenti antidumping e compensativi, la Commissione è tenuta a prendere decisioni entro determinati termini e alla luce delle conclusioni dell'indagine. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Per accrescere il valore aggiunto del comitato di appello è pertanto opportuno rafforzarne il ruolo prevedendo la possibilità di una nuova riunione di detto comitato ogniqualvolta non sia stato espresso alcun parere. Il livello appropriato di rappresentanza nella nuova riunione del comitato di appello dovrebbe essere il livello ministeriale, al fine di garantire una discussione politica. Per consentire l'organizzazione di una nuova riunione, è opportuno prorogare il termine per il parere del comitato di appello |
(8) Per accrescere il valore aggiunto del comitato di appello è pertanto opportuno rafforzarne il ruolo prevedendo la possibilità di una nuova riunione di detto comitato ogniqualvolta non sia stato espresso alcun parere. Il livello appropriato di rappresentanza nella nuova riunione del comitato di appello dovrebbe essere il livello ministeriale, al fine di garantire una discussione politica. Per consentire l'organizzazione di una nuova riunione, è opportuno prorogare il termine per il parere del comitato di appello, tranne quando devono essere rispettati termini stabiliti nei pertinenti atti di base, come nel caso di misure antidumping e compensative. Al fine di garantire che le procedure a livello di comitato di appello non comportino ritardi, la Commissione dovrebbe essere autorizzata, in casi debitamente giustificati, ad abbreviare i termini entro i quali il comitato di appello deve emettere un parere. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) La Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi specifici, di chiedere al Consiglio di indicarle punti di vista e orientamenti in merito alle più vaste implicazioni della mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione dovrebbe tener conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. |
(10) La Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi specifici, di chiedere al Consiglio di indicarle punti di vista e orientamenti in merito alle più vaste implicazioni della mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione dovrebbe tener conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. Termini più brevi dovrebbero essere applicati quando la Commissione è vincolata da termini regolamentari fissi stabiliti nei pertinenti atti di base, come nel caso di misure antidumping e compensative. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) all'articolo 3, paragrafo 7, è aggiunto il seguente sesto comma: |
(1) all'articolo 3, paragrafo 7, sono aggiunti i seguenti commi: |
"Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, il presidente può decidere che il comitato di appello tenga una nuova riunione, a livello ministeriale. In tali casi il comitato di appello esprime il suo parere entro tre mesi dalla data iniziale del rinvio. "; |
"Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, il presidente può decidere che il comitato di appello tenga una nuova riunione, a livello ministeriale. In tali casi il comitato di appello esprime il suo parere entro tre mesi dalla data iniziale del rinvio come previsto al terzo comma del presente paragrafo. Se del caso, la Commissione stabilisce un termine più breve per rispettare i termini stabiliti nei pertinenti atti di base. |
|
La Commissione può, in casi debitamente giustificati, decidere di fissare un termine più breve dei termini di cui al presente paragrafo." |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 6 – paragrafo 3 bis
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3 bis. Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, la Commissione può rinviare la questione al Consiglio per un parere che ne indichi i punti di vista e gli orientamenti in merito alle più vaste implicazioni di tale mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione tiene conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio." |
3 bis. Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, la Commissione può rinviare la questione al Consiglio per un parere che ne indichi i punti di vista e gli orientamenti in merito alle più vaste implicazioni di tale mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione tiene conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. Se del caso, la Commissione indica un termine più breve per rispettare i termini stabiliti nei pertinenti atti di base." |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 bis) All'articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo: |
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"Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno un mese per fornire l'indicazione di cui al primo paragrafo a decorrere dalla data di ricevimento del progetto finale di atto di esecuzione nelle versioni linguistiche presentate alla commissione interessata. Il termine di un mese non si applica nei casi urgenti o nel caso di atti di esecuzione relativi a questioni amministrative quotidiane e/o che abbiano un periodo di validità limitato." |
Motivazione
Il diritto di controllo del Parlamento europeo non può essere efficacemente attuato se non è noto il termine per il suo esercizio. Il termine di un mese per l'esercizio del diritto di controllo esisteva nell'ambito del precedente quadro in vigore per la comitatologia, definito dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio; era stato stabilito nell'accordo interistituzionale del 2008 tra il PE e la Commissione sulle procedure di comitatologia. Questo periodo di tempo dovrebbe essere definito nel presente regolamento 182/2011.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione |
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Riferimenti |
COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 1.3.2017 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
INTA 1.3.2017 |
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Ripresa delle attività Annuncio in Aula |
21.10.2019 |
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Relatore per parere Nomina |
Sven Simon 5.3.2020 |
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Esame in commissione |
30.8.2017 |
12.10.2017 |
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Approvazione |
4.12.2017 |
18.7.2019 (confermato) |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
23 0 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Maria Arena, Tiziana Beghin, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Bendt Bendtsen, Edouard Ferrand, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Maurice Ponga |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
23 |
+ |
ALDE |
Nadja Hirsch, Hannu Takkula |
ECR |
Emma McClarkin |
EFDD |
Tiziana Beghin |
GUE/NGL |
Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz |
PPE |
Bendt Bendtsen, Artis Pabriks, Maurice Ponga, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler |
S&D |
Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster |
VERTS/ALE |
Yannick Jadot |
0 |
- |
|
|
3 |
0 |
ENF |
Edouard Ferrand, Franz Obermayr |
GUE/NGL |
Anne-Marie Mineur |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE (15.5.2020)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))
Relatore per parere: Stanislav Polčák
BREVE MOTIVAZIONE
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha adottato il seguente parere sulla relazione della commissione giuridica il 27 febbraio 2018. Tuttavia, la commissione giuridica non ha portato a termine i lavori su questa proposta durante la precedente legislatura del Parlamento europeo. Il 21 ottobre 2019 il Parlamento ha deciso, conformemente all'articolo 240 del regolamento, di riprendere l'attività su questa proposta. La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare trasmette nuovamente il parere in appresso alla commissione giuridica.
La Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio una modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, per rispondere al problema della mancanza di decisione da parte degli Stati membri su questioni che sono sensibili e spesso di natura politica.
Il presidente Jean-Claude Juncker, nel suo discorso sullo stato dell'Unione al Parlamento europeo nel settembre 2016, ha ricordato infatti che su talune questioni gli Stati membri devono assumersi le proprie responsabilità. Il relatore condivide tale analisi e si compiace delle proposte avanzate per quanto riguarda:
- il metodo di calcolo della maggioranza qualificata. I voti degli Stati membri che si astengono non saranno più conteggiati ai fini del calcolo della maggioranza qualificata al momento del voto in seno al comitato di appello;
- un nuovo rinvio al comitato di appello e un eventuale rinvio da parte della Commissione al Consiglio;
- la divulgazione dei voti.
Il relatore tiene a sottolineare tuttavia che, nella maggior parte dei casi, il sistema attuale funziona bene. Le modifiche proposte riguardano infatti solo le procedure a livello di comitato di appello in cui non è stato emesso alcun parere. Nella fattispecie, la proposta dovrebbe riguardare solo il 2% circa dell'insieme dei progetti di atti di esecuzione presentati ai comitati. È importante quindi non modificare il quadro della comitatologia in quanto tale. Obiettivo del relatore è pertanto, pur mantenendo l'attuale quadro generale, quello di migliorare il sistema al fine di garantire che non si ripetano le situazioni di stallo che si sono verificate da quando la procedura è stata istituita nel 2011, tanto per questioni già trattate quanto per altre questioni che potrebbero emergere.
Per quanto riguarda il relatore, uno degli aspetti che necessitano ancora di miglioramento in questa proposta è la trasparenza. Su temi delicati come la fiscalità, la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e la protezione dell'ambiente, gli Stati membri non solo devono assumersi le proprie responsabilità, ma soprattutto sensibilizzare i cittadini al riguardo. Solo aumentando la trasparenza, ma anche grazie a una migliore informazione sul processo decisionale dell'Unione europea, riusciremo a mantenere la fiducia dei cittadini europei.
Ciò si può conseguire divulgando i voti a livello sia di comitati che di comitato di appello, con una spiegazione dei motivi degli Stati membri, ma anche attraverso ampie campagne di informazione in materia di procedure, analisi dei rischi, ripartizione dei ruoli tra gli organi scientifici ufficiali all'interno dell'Unione europea, le agenzie europee, le istituzioni europee e gli Stati membri.
Il relatore ritiene che divulgare i voti, ma anche chiedere agli Stati membri di motivarli, permetterà altresì agli Stati membri che erano presenti ma che hanno voluto astenersi di illustrare la loro posizione poiché la loro voce non conterà più ai fini del calcolo della maggioranza qualificata. In effetti, per il relatore, c'è una differenza fondamentale tra non partecipare a un comitato e astenersi. L'astensione è anche una scelta politica che deve poter essere spiegata, senza però paralizzare il sistema come avviene attualmente.
Infine, il relatore ritiene che, a tutela della democrazia, è importante che il Parlamento sia sempre adeguatamente informato contestualmente al Consiglio in merito all'adozione degli atti di base. Analogamente, qualora sia istituito un rinvio al Consiglio, come prefigurato nella proposta della Commissione, il Parlamento deve essere informato delle conclusioni di quest'ultima.
EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Il sistema istituito con il regolamento (UE) n. 182/2011 ha dimostrato nel suo complesso di funzionare bene nella pratica, garantendo un giusto equilibrio istituzionale tra il ruolo della Commissione e quelli degli altri attori coinvolti. Tale sistema dovrebbe quindi continuare a funzionare così com'è, ad eccezione di alcune modifiche mirate relative ad aspetti specifici della procedura a livello di comitato di appello. Dette modifiche intendono garantire una maggiore responsabilità e titolarità politica degli atti di esecuzione politicamente sensibili, senza tuttavia modificare le responsabilità giuridiche e istituzionali relative agli atti di esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 182/2011. |
(2) Il sistema istituito con il regolamento (UE) n. 182/2011 ha dimostrato nel suo complesso di funzionare bene nella pratica, garantendo un giusto equilibrio istituzionale tra il ruolo della Commissione e quelli degli altri attori coinvolti. Esso evidenzia però segni di debolezza nei casi in cui gli Stati membri, anziché prendere posizione, non siano in grado di raggiungere le maggioranze necessarie in seno ai comitati istituiti dagli atti di base dando luogo ai "non pareri". In tali casi, la Commissione deve adottare decisioni che pongono spesso problemi su questioni politicamente sensibili. Tali decisioni sono particolarmente problematiche quando esercitano un impatto diretto sui cittadini e sulle imprese. Tale sistema dovrebbe quindi continuare a funzionare così com'è, ad eccezione di alcune modifiche mirate relative ad aspetti specifici della procedura consultiva e della procedura d'esame, compresa la procedura a livello di comitato di appello. Dette modifiche intendono garantire una maggiore responsabilità e titolarità politica, soprattutto da parte degli Stati membri, degli atti di esecuzione politicamente sensibili, senza tuttavia modificare le responsabilità giuridiche e istituzionali relative agli atti di esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 182/2011, mantenendo un processo decisionale basato su elementi scientifici solidi, oggettivi e non discriminatori secondo le procedure stabilite dalla legislazione dell'Unione nonché le norme e i metodi scientifici più recenti. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) In una serie di casi specifici il regolamento (UE) n. 182/2011 prevede il rinvio al comitato di appello. Nella pratica il comitato di appello è interpellato nei casi in cui il comitato d'esame non raggiunge una maggioranza qualificata a favore o contro e quindi non esprime alcun parere. Per lo più si tratta di casi attinenti agli organismi geneticamente modificati, agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e ai prodotti fitosanitari. |
(3) In una serie di casi specifici il regolamento (UE) n. 182/2011 prevede il rinvio al comitato di appello. Nella pratica il comitato di appello è interpellato nei casi in cui il comitato d'esame non raggiunge una maggioranza qualificata a favore o contro e quindi non esprime alcun parere. Per lo più si tratta di casi attinenti settori particolarmente sensibili come la fiscalità, la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare, la protezione dell'ambiente e, più in particolare, gli organismi geneticamente modificati, gli alimenti, i mangimi geneticamente modificati e i prodotti fitosanitari. |
Motivazione
È importante specificare tutti i settori particolarmente sensibili e non concentrarsi solo su alcuni. In effetti, non sappiamo cosa potrebbe costituire in futuro una fonte di stallo.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 bis) È importante evidenziare che solo un numero molto limitato di casi sono stati rinviati al comitato di appello di cui al regolamento (UE) n. 182/2011. |
Motivazione
Nella maggior parte dei casi, il sistema attuale funziona bene. Le procedure a livello di comitato di appello nei casi in cui non è stato ancora formulato un parere riguardano solo circa il 2 % del numero totale di progetti di atti di esecuzione sottoposti ai comitati.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Tale potere discrezionale è tuttavia considerevolmente ridotto nei casi relativi all'autorizzazione di prodotti o sostanze, come ad esempio nel settore degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, in cui la Commissione ha l'obbligo di adottare una decisione entro un termine ragionevole e non può astenersi dal farlo. |
(6) Tale potere discrezionale è tuttavia considerevolmente ridotto nei casi relativi all'autorizzazione di prodotti o sostanze in settori particolarmente sensibili, in cui la Commissione ha l'obbligo di adottare una decisione entro un termine ragionevole e non può astenersi dal farlo. |
Motivazione
Per una maggiore coerenza nel testo, il dettaglio dei settori sensibili è stato spostato al considerando 3, per non concentrarsi unicamente su alcuni settori, poiché non sappiamo quale potrebbe costituire in futuro una fonte di stallo.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Sebbene alla Commissione sia conferito il potere di decidere in tali casi, è opportuno, considerata la particolare sensibilità delle questioni in gioco, che anche gli Stati membri si assumano pienamente le proprie responsabilità nel processo decisionale. Non è quanto accade quando gli Stati membri non sono in grado di raggiungere una maggioranza qualificata a causa, tra l'altro, di un numero significativo di astensioni o assenze al momento della votazione. |
(7) Sebbene alla Commissione sia conferito il potere di decidere in tali casi, è opportuno, considerata la particolare sensibilità delle questioni in gioco, che anche gli Stati membri si assumano una maggiore responsabilità nel processo decisionale. Qualora l'atto riguardi la protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante, è opportuno dare un peso maggiore alla responsabilità politica. Non è quanto accade quando gli Stati membri non sono in grado di raggiungere una maggioranza qualificata a causa di una serie di motivi tra i quali un numero significativo di astensioni o assenze al momento della votazione. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Per accrescere il valore aggiunto del comitato di appello è pertanto opportuno rafforzarne il ruolo prevedendo la possibilità di una nuova riunione di detto comitato ogniqualvolta non sia stato espresso alcun parere. Il livello appropriato di rappresentanza nella nuova riunione del comitato di appello dovrebbe essere il livello ministeriale, al fine di garantire una discussione politica. Per consentire l'organizzazione di una nuova riunione, è opportuno prorogare il termine per il parere del comitato di appello |
(8) Per accrescere il valore aggiunto del comitato di appello è pertanto opportuno rafforzarne il ruolo prevedendo la possibilità, in circostanze eccezionali, di una nuova riunione al più presto possibile di detto comitato ogniqualvolta non sia stato espresso alcun parere. Il livello di rappresentanza nella nuova riunione del comitato di appello dovrebbe corrispondere al livello politico appropriato, come il livello ministeriale, al fine di garantire una discussione politica. Per consentire l'organizzazione di una nuova riunione, è opportuno prorogare il termine per il parere del comitato di appello |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) La Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi specifici, di chiedere al Consiglio di indicarle punti di vista e orientamenti in merito alle più vaste implicazioni della mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione dovrebbe tener conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. |
(10) Su richiesta della Commissione, il Consiglio dovrebbe avere la possibilità, in casi specifici, di esprimere i propri punti di vista in merito alle più vaste implicazioni della mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche, finanziarie e internazionali. La Commissione dovrebbe tener conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. Il Parlamento europeo dovrebbe essere informato al più presto in merito ai risultati del rinvio al Consiglio. |
Motivazione
A tutela della democrazia, è importante che il Parlamento sia informato in merito alle conclusioni del rinvio al Consiglio.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) È opportuno aumentare la trasparenza dei voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato di appello e rendere pubblici i singoli voti dei rappresentanti degli Stati membri. |
(11) È opportuno aumentare la trasparenza nell'intero corso delle procedure consultive e di esame, sia a livello di comitato che a livello di comitato di appello, anche per quanto riguarda le informazioni su come votano i rappresentanti degli Stati membri. I voti di ciascuno Stato membro dovrebbero essere resi pubblici ed essere accompagnati da una motivazione, sia per un parere favorevole che per un parere sfavorevole o un'astensione. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11 bis) Al fine di migliorare la trasparenza, informare meglio i cittadini dell'Unione e aumentarne la fiducia nel processo decisionale dell'Unione, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero lavorare su una comunicazione congiunta concernente la valutazione dei rischi, in particolare per quanto riguarda le questioni sensibili, nonché i processi decisionali dell'Unione e la ripartizione delle competenze tra gli organi scientifici ufficiali all'interno dell'Unione, le agenzie e le istituzioni dell'Unione, e gli Stati membri. |
Motivazione
La proposta intende rafforzare la fiducia dei cittadini europei nel processo decisionale dell'Unione europea. A tal fine, è fondamentale organizzare ampie campagne di informazione.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, il presidente può decidere che il comitato di appello tenga una nuova riunione, a livello ministeriale. In tali casi il comitato di appello esprime il suo parere entro tre mesi dalla data iniziale del rinvio. |
Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, il presidente può decidere che il comitato di appello tenga una nuova riunione al livello politico appropriato, come il livello ministeriale, e al più presto possibile. In tali casi il comitato di appello esprime il suo parere entro tre mesi dalla data iniziale del rinvio. |
|
La Commissione può decidere, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di abbreviare i termini previsti al presente comma. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 6 – paragrafo 3 bis
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3 bis. Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, la Commissione può rinviare la questione al Consiglio per un parere che ne indichi i punti di vista e gli orientamenti in merito alle più vaste implicazioni di tale mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione tiene conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. |
3 bis. Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, il Consiglio, su richiesta della Commissione, può esprimere il proprio parere in merito alle più vaste implicazioni di tale mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione tiene conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. Il Parlamento europeo è informato al più presto in merito ai risultati del rinvio al Consiglio. |
Motivazione
A tutela della democrazia, è importante che il Parlamento europeo sia informato al più presto in merito alle conclusioni del rinvio al Consiglio.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
e) i risultati delle votazioni, compresi, nel caso del comitato di appello, i voti espressi dal rappresentante di ciascuno Stato membro; |
e) i risultati delle votazioni che riflettono la posizione espressa dal rappresentante di ciascuno Stato membro, sia in seno ai comitati che ai comitati di appello, accompagnati da una motivazione, sia per un parere favorevole che per un parere sfavorevole o un'astensione. |
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(La modifica si applica all'intero testo e richiederà corrispondenti adeguamenti in tutto il testo). |
Motivazione
Una maggiore trasparenza è necessaria per ripristinare la fiducia dei cittadini europei nel processo decisionale dell'UE. Ciò richiede la divulgazione dei voti sia a livello di comitati che di comitato di appello con una spiegazione delle motivazioni degli Stati membri. Gli Stati membri devono assumersi le proprie responsabilità.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 11 – comma 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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(3 bis) all'articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente: |
Nel caso in cui l'atto di base sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio possono, in qualsiasi momento, comunicare alla Commissione di ritenere che, a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione ecceda i poteri d'esecuzione previsti nell'atto di base. In tal caso, la Commissione riesamina il progetto di atto di esecuzione, tenendo conto delle posizioni espresse, e informa il Parlamento europeo e il Consiglio se essa intende mantenere, modificare o ritirare il progetto di atto di esecuzione. |
Nel caso in cui l'atto di base sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio, che sono informati in merito all'atto di esecuzione simultaneamente e al più presto possibile, possono, in qualsiasi momento, comunicare alla Commissione di ritenere che, a loro avviso, un progetto di atto o di misura di esecuzione ecceda i poteri d'esecuzione conferiti nell'atto legislativo di base o non sia conforme al diritto dell'Unione per altri motivi. In tal caso, la Commissione riesamina il progetto di atto di esecuzione, tenendo conto delle posizioni espresse, e informa il Parlamento europeo e il Consiglio se essa intende mantenere, modificare o ritirare il progetto di atto di esecuzione. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione |
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Riferimenti |
COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 1.3.2017 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ENVI 1.3.2017 |
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Relatore per parere Nomina |
Stanislav Polčák 18.2.2020 |
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Approvazione |
5.3.2020 |
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA (27.4.2020)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))
Relatore per parere: Ville Niinistö
BREVE MOTIVAZIONE
L'articolo 291 del trattato di Lisbona stabilisce che, allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione, gli atti legislativi conferiscono alla Commissione competenze in tal senso. Il modo in cui gli Stati membri controllano l'esercizio di dette competenze di esecuzione e l'adozione dei risultanti atti è definito dal regolamento (UE) n. 182/2011, qui sottoposto a revisione.
In molti casi, l'attuale procedura funziona in modo soddisfacente. Tuttavia, vi sono casi più problematici, segnatamente nel quadro della "procedura d'esame", che sollevano questioni di responsabilità e titolarità delle decisioni prese dagli Stati membri, soprattutto in settori politicamente sensibili come quello della salute e della sicurezza degli esseri umani, degli animali e delle piante.
In base alla "procedura d'esame", ai fini dell'adozione dell'atto di esecuzione proposto dalla Commissione è necessario raggiungere una maggioranza qualificata favorevole. Se non si raggiunge questa maggioranza, la Commissione può interpellare un comitato di appello. E se neanche in seno al comitato di appello si raggiunge una maggioranza a favore o contro il progetto di atto di esecuzione (situazione di "mancanza di parere"), la Commissione ha facoltà di decidere se adottare o respingere l'atto.
Per risolvere il problema, la Commissione propone, nella sua revisione, di:
rendere pubbliche le posizioni dei rappresentanti degli Stati membri durante le votazioni in seno al comitato di appello;
introdurre ulteriori possibilità di appello a livello ministeriale ed eventualmente un successivo rinvio della questione al Consiglio per parere;
non calcolare le astensioni e introdurre un nuovo quorum per la partecipazione alle votazioni (maggioranza semplice degli Stati membri).
Il vostro relatore per parere è pienamente favorevole alla proposta di migliorare la trasparenza e di suggerire altre misure analoghe lungo tutta la procedura, compresa quella che consiste nel chiedere agli Stati membri di motivare l'adozione o la reiezione di un atto di esecuzione. D'altro canto, il vostro relatore per parere dubita dell'utilità dei livelli di appello supplementari proposti, poiché l'esperienza mostra che gli esiti delle votazioni in seno ai comitati di appello sono raramente diversi da quelli delle votazioni in seno ai comitati permanenti. Inoltre, egli si oppone fermamente alla proposta mirante a modificare il quorum e le prassi di conteggio dei voti, che è inaccettabile dal punto di vista democratico.
Per risolvere il problema delle situazioni di "mancanza di parere", si propone di operare una distinzione fra i vari casi in funzione del settore e della natura della decisione. Per i prodotti e le sostanze nei settori della salute, degli animali e delle piante, la Commissione sarebbe tenuta a vietare la sostanza se non si raggiunge una maggioranza qualificata a favore della concessione della relativa autorizzazione. Questa procedura eviterebbe alla Commissione di operare una scelta caso per caso e garantirebbe una maggior certezza del diritto, dal momento che l'obbligo di non autorizzare la sostanza in assenza di una maggioranza sarebbe sancito dal regolamento.
Inoltre, nei casi che implicano lo stesso atto di base, si verificano sistematicamente situazioni in cui gli Stati membri non esprimono parere. In questa fattispecie, dovrebbe essere previsto che la Commissione prenda in considerazione una revisione dell'atto di base su questo punto preciso.
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 bis) Il Parlamento europeo ha istituito una commissione speciale incaricata di esaminare la procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione con lo scopo di individuare eventuali conflitti di interessi nella procedura di approvazione, di esaminare il ruolo delle agenzie dell'Unione e di accertare se esse siano finanziate e dotate di personale ad un livello adeguato per adempiere i loro obblighi. La relazione finale contenente le constatazioni di fatto e le raccomandazioni, che sarà approvata dall'Aula, dovrebbe essere presa in considerazione ai fini di un miglioramento del sistema istituito con il regolamento (UE) n. 182/2011. |
Motivazione
La commissione speciale istituita dal Parlamento europeo affronterà alcune delle procedure molto specifiche di cui nella proposta. Le sue conclusioni potrebbero pertanto modificare il nostro approccio ed essere prese in considerazione sin dall'inizio.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Il sistema istituito con il regolamento (UE) n. 182/2011 ha dimostrato nel suo complesso di funzionare bene nella pratica, garantendo un giusto equilibrio istituzionale tra il ruolo della Commissione e quelli degli altri attori coinvolti. Tale sistema dovrebbe quindi continuare a funzionare così com'è, ad eccezione di alcune modifiche mirate relative ad aspetti specifici della procedura a livello di comitato di appello. Dette modifiche intendono garantire una maggiore responsabilità e titolarità politica degli atti di esecuzione politicamente sensibili, senza tuttavia modificare le responsabilità giuridiche e istituzionali relative agli atti di esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 182/2011. |
(2) Il sistema istituito con il regolamento (UE) n. 182/2011 ha dimostrato nel suo complesso di funzionare bene nella pratica, garantendo un giusto equilibrio istituzionale tra il ruolo della Commissione e quelli degli altri attori coinvolti. Tale sistema dovrebbe quindi continuare a funzionare così com'è, ad eccezione di alcune modifiche mirate relative ad aspetti specifici della procedura d'esame, della procedura consultiva e della procedura a livello di comitato di appello. Dette modifiche intendono garantire una maggiore responsabilità e titolarità politica, segnatamente da parte degli Stati membri, degli atti di esecuzione politicamente sensibili e prendere maggiormente in considerazione il principio di precauzione, senza tuttavia modificare le responsabilità giuridiche e istituzionali relative agli atti di esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 182/2011. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) In una serie di casi specifici il regolamento (UE) n. 182/2011 prevede il rinvio al comitato di appello. Nella pratica il comitato di appello è interpellato nei casi in cui il comitato d'esame non raggiunge una maggioranza qualificata a favore o contro e quindi non esprime alcun parere. Per lo più si tratta di casi attinenti agli organismi geneticamente modificati, agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e ai prodotti fitosanitari. |
(3) In una serie di casi specifici il regolamento (UE) n. 182/2011 prevede il rinvio al comitato di appello. Nella pratica il comitato di appello è interpellato nei casi in cui il comitato d'esame non raggiunge una maggioranza qualificata a favore o contro e quindi non esprime alcun parere. Per lo più si tratta di casi attinenti agli organismi geneticamente modificati, agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e ai prodotti fitosanitari, questioni in relazione alle quali i pareri e il processo decisionale degli Stati membri sono della massima importanza. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) L'esperienza insegna che nella stragrande maggioranza dei casi il comitato di appello ripete il risultato del comitato d'esame, quindi non viene espresso alcun parere. Il comitato di appello non ha pertanto contribuito a fare chiarezza sulla posizione degli Stati membri. |
(4) L'esperienza insegna che nella stragrande maggioranza dei casi il comitato di appello ripete il risultato del comitato d'esame, quindi non viene espresso alcun parere. Il comitato di appello non ha pertanto contribuito a fare chiarezza sulla posizione degli Stati membri, e siffatte situazioni di ambiguità rallentano a loro volta il processo decisionale dell'Unione su questioni di grande rilievo. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Sebbene alla Commissione sia conferito il potere di decidere in tali casi, è opportuno, considerata la particolare sensibilità delle questioni in gioco, che anche gli Stati membri si assumano pienamente le proprie responsabilità nel processo decisionale. Non è quanto accade quando gli Stati membri non sono in grado di raggiungere una maggioranza qualificata a causa, tra l'altro, di un numero significativo di astensioni o assenze al momento della votazione. |
(7) Sebbene alla Commissione sia conferito attualmente il potere di decidere in tali casi, è opportuno, considerata la particolare sensibilità delle questioni in gioco, che gli Stati membri si assumano maggiori responsabilità nel processo decisionale. Pertanto, è della massima importanza che gli Stati membri siano incentivati a prendere una decisione chiara, favorevole o contraria, e partecipino attivamente alle votazioni almeno con la loro presenza. Qualora il progetto di atto di esecuzione riguardi la protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante, il principio di precauzione dovrebbe prevalere. Quando, in tali casi, gli Stati membri non sono in grado di raggiungere una maggioranza qualificata a favore della proposta di concedere un'autorizzazione per un prodotto o una sostanza, tale autorizzazione dovrebbe considerarsi rifiutata. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Per accrescere il valore aggiunto del comitato di appello è pertanto opportuno rafforzarne il ruolo prevedendo la possibilità di una nuova riunione di detto comitato ogniqualvolta non sia stato espresso alcun parere. Il livello appropriato di rappresentanza nella nuova riunione del comitato di appello dovrebbe essere il livello ministeriale, al fine di garantire una discussione politica. Per consentire l'organizzazione di una nuova riunione, è opportuno prorogare il termine per il parere del comitato di appello. |
soppresso |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Le regole di votazione del comitato di appello dovrebbero essere modificate onde ridurre il rischio di situazioni di mancanza di parere e spingere i rappresentanti degli Stati membri ad assumere una posizione chiara. A tal fine solo gli Stati membri che sono presenti o rappresentati e che non si astengono dovrebbero essere considerati Stati membri partecipanti ai fini del calcolo della maggioranza qualificata. Onde garantire che l'esito della votazione sia rappresentativo, la votazione dovrebbe essere considerata valida solo se la maggioranza semplice degli Stati membri è composta da membri partecipanti del comitato di appello. Se il quorum non è raggiunto prima della scadenza del termine per la decisione del comitato, si considererà che il comitato non abbia espresso alcun parere, come avviene oggi. |
soppresso |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) La Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi specifici, di chiedere al Consiglio di indicarle punti di vista e orientamenti in merito alle più vaste implicazioni della mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione dovrebbe tener conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. |
soppresso |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) È opportuno aumentare la trasparenza dei voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato di appello e rendere pubblici i singoli voti dei rappresentanti degli Stati membri. |
(11) È opportuno aumentare la trasparenza durante tutta la procedura consultiva, la procedura d'esame e la procedura a livello di comitato di appello. In particolare, è altresì opportuno rendere pubblici i voti dei singoli rappresentanti degli Stati membri, comprese le loro intenzioni di voto nel caso in cui non abbia luogo una votazione formale. Questi requisiti dovrebbero applicarsi alle votazioni in seno al comitato di appello e al comitato d'esame nonché durante tutta la procedura consultiva. Dovrebbero essere rese pubbliche informazioni più dettagliate sulla composizione dei comitati di esperti. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) all'articolo 3, paragrafo 7, è aggiunto il seguente sesto comma: |
soppresso |
"Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, il presidente può decidere che il comitato di appello tenga una nuova riunione, a livello ministeriale. In tali casi il comitato di appello esprime il suo parere entro tre mesi dalla data iniziale del rinvio."; |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente secondo comma: |
soppresso |
"Tuttavia sono considerati membri partecipanti solo i membri del comitato di appello che sono presenti o rappresentati al momento della votazione e che non si astengono dal votare. La maggioranza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), TFUE. La votazione si considera valida solo se la maggioranza semplice degli Stati membri è composta da membri partecipanti."; |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 30 bis – paragrafo 3 bis
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis: |
soppresso |
"3 bis. Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, la Commissione può rinviare la questione al Consiglio per un parere che ne indichi i punti di vista e gli orientamenti in merito alle più vaste implicazioni di tale mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione tiene conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio."; |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) è inserito il seguente paragrafo 4 bis: |
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"4 bis. In deroga al paragrafo 3, qualora l'atto di base riguardi la protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante, e il progetto di atto di esecuzione implichi la concessione dell'autorizzazione per un prodotto o una sostanza, in mancanza di un parere positivo votato dalla maggioranza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e l'autorizzazione si considera rifiutata."; |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo in vigore |
Emendamento |
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-a) al paragrafo 1 la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: |
1. La Commissione tiene un registro dei lavori dei comitati che contiene: |
"1. La Commissione tiene un registro pubblico dei lavori dei comitati che è disponibile per consultazione su Internet. Detto registro pubblico contiene:"; |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo in vigore |
Emendamento |
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-a bis) al paragrafo 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente: |
c) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli; |
"c) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle persone presenti e delle autorità e degli organismi cui appartengono tali persone;" |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
"e) i risultati delle votazioni, compresi, nel caso del comitato di appello, i voti espressi dal rappresentante di ciascuno Stato membro;"; |
"e) i risultati delle votazioni, in sede sia di comitati che di comitato di appello, corredati di una motivazione, compresi i casi di astensione;"; |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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a bis) il paragrafo 3 è soppresso; |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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a ter) il paragrafo 4 è soppresso; |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: |
soppresso |
"5. I riferimenti di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) e lettere f) e g), e le informazioni di cui al medesimo paragrafo, lettere e) e h), sono resi pubblici nel registro.". |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 bis) all'articolo 11 è aggiunto il seguente comma: |
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"Inoltre, nel caso in cui il Parlamento europeo o il Consiglio ritengano che sia necessario rivedere, nell'atto di base, il conferimento delle competenze di esecuzione alla Commissione, essi possono, in qualsiasi momento, invitare quest'ultima a presentare una proposta volta a modificare tale atto di base.". |
Motivazione
Qualora risulti difficile, in casi simili, ottenere un parere positivo da parte degli Stati membri, può essere opportuno rivedere le competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione |
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Riferimenti |
COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 1.3.2017 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ITRE 1.3.2017 |
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Relatore per parere Nomina |
Ville Niinistö 18.2.2020 |
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Esame in commissione |
18.2.2020 |
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE (17.6.2020)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))
Relatore per parere: Bronis Ropė
BREVE MOTIVAZIONE
Il presente progetto di parere fa seguito alla proposta legislativa della Commissione volta a modificare le regole sulla "comitatologia", ossia il processo mediante il quale i comitati di esperti – rappresentati da esperti degli Stati membri provenienti dai ministeri e presieduti dal competente servizio della Commissione – stabilisce il diritto derivato dell'UE, in particolare gli atti delegati e gli atti di esecuzione.
Nel caso degli atti delegati, il Parlamento può accettarli o rifiutarli, ma non li può modificare. Con il presente progetto di parere il relatore si prefigge di:
– accrescere la democrazia e la legittimità democratica delle decisioni adottate mediante la comitatologia;
– incrementare la trasparenza in tutte le fasi del processo di comitatologia, rendendolo più responsabile;
– incentivare gli Stati membri a diventare più responsabili e a rendere conto del ruolo chiave che svolgono;
– garantire che decisioni importanti non siano lasciate nelle mani di un piccolo numero di Stati membri, eventualità che si verificherebbe qualora le astensioni non dovessero essere contate, come è ora proposto dalla Commissione.
EMENDAMENTI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Il sistema istituito con il regolamento (UE) n. 182/2011 ha dimostrato nel suo complesso di funzionare bene nella pratica, garantendo un giusto equilibrio istituzionale tra il ruolo della Commissione e quelli degli altri attori coinvolti. Tale sistema dovrebbe quindi continuare a funzionare così com'è, ad eccezione di alcune modifiche mirate relative ad aspetti specifici della procedura a livello di comitato di appello. Dette modifiche intendono garantire una maggiore responsabilità e titolarità politica degli atti di esecuzione politicamente sensibili, senza tuttavia modificare le responsabilità giuridiche e istituzionali relative agli atti di esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 182/2011. |
(2) Il sistema istituito con il regolamento (UE) n. 182/2011 ha dimostrato nel suo complesso di funzionare bene nella pratica, garantendo un giusto equilibrio istituzionale tra il ruolo della Commissione e quelli degli altri attori coinvolti. Tale sistema dovrebbe quindi continuare a funzionare così com'è, ad eccezione di alcune modifiche mirate relative ad aspetti specifici della procedura a livello di comitato di appello, il cui funzionamento non è soddisfacente. Dette modifiche intendono garantire una maggiore responsabilità e titolarità politica degli atti di esecuzione politicamente sensibili, in particolare per quanto riguarda la salute e il benessere degli animali, la sicurezza alimentare, la protezione dell'ambiente e i cambiamenti climatici, tenendo conto del principio di precauzione, senza tuttavia modificare le responsabilità giuridiche e istituzionali relative agli atti di esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 182/2011. Le modifiche dovrebbero consentire che nella valutazione del rischio e nel processo decisionale si mantenga un approccio basato sulla scienza. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) L'esperienza insegna che nella stragrande maggioranza dei casi il comitato di appello ripete il risultato del comitato d'esame, quindi non viene espresso alcun parere. Il comitato di appello non ha pertanto contribuito a fare chiarezza sulla posizione degli Stati membri. |
(4) L'esperienza insegna che nella stragrande maggioranza dei casi il comitato di appello ripete il risultato del comitato d'esame, quindi non viene espresso alcun parere. Il comitato di appello non ha pertanto svolto la propria funzione nel fare chiarezza sulla posizione degli Stati membri, lasciando in molti casi che fosse la Commissione a decidere. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Il regolamento (UE) n. 182/2011 dispone che in tali casi la Commissione può adottare il progetto di atto di esecuzione, accordandole così un potere discrezionale. |
(5) Il regolamento (UE) n. 182/2011 dispone che in tali casi, per assicurare un'attuazione efficace della legislazione, la Commissione può adottare il progetto di atto di esecuzione, accordandole così un potere discrezionale. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Tale potere discrezionale è tuttavia considerevolmente ridotto nei casi relativi all'autorizzazione di prodotti o sostanze, come ad esempio nel settore degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, in cui la Commissione ha l'obbligo di adottare una decisione entro un termine ragionevole e non può astenersi dal farlo. |
(6) Tale potere discrezionale è tuttavia considerevolmente ridotto nei casi relativi all'autorizzazione di prodotti o sostanze, come ad esempio nel settore degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, in cui la Commissione ha l'obbligo di adottare una decisione entro un termine ragionevole e non può astenersi dal farlo. Il Mediatore europeo ha indicato, nella sua decisione sul caso 1582/2014, che la Commissione deve rispettare le disposizioni giuridiche vigenti per quanto riguarda i termini fissati per l'autorizzazione di organismi geneticamente modificati. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Sebbene alla Commissione sia conferito il potere di decidere in tali casi, è opportuno, considerata la particolare sensibilità delle questioni in gioco, che anche gli Stati membri si assumano pienamente le proprie responsabilità nel processo decisionale. Non è quanto accade quando gli Stati membri non sono in grado di raggiungere una maggioranza qualificata a causa, tra l'altro, di un numero significativo di astensioni o assenze al momento della votazione. |
(7) Sebbene alla Commissione sia conferito il potere di decidere in tali casi, è opportuno, considerata la particolare sensibilità delle questioni in gioco, che anche gli Stati membri si assumano pienamente le proprie responsabilità nel processo decisionale. Non è quanto accade quando gli Stati membri non sono in grado di raggiungere una maggioranza qualificata. |
Motivazione
Quando la proposta della Commissione è stata pubblicata, vi è stato un numero significativo di astensioni e assenze al momento della votazione. Tale situazione è notevolmente cambiata dall'inizio del 2019 a questa parte.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Per accrescere il valore aggiunto del comitato di appello è pertanto opportuno rafforzarne il ruolo prevedendo la possibilità di una nuova riunione di detto comitato ogniqualvolta non sia stato espresso alcun parere. Il livello appropriato di rappresentanza nella nuova riunione del comitato di appello dovrebbe essere il livello ministeriale, al fine di garantire una discussione politica. Per consentire l'organizzazione di una nuova riunione, è opportuno prorogare il termine per il parere del comitato di appello. |
(8) Per accrescere il valore aggiunto del comitato di appello è pertanto opportuno rafforzarne il ruolo tenendo le sue riunioni a livello ministeriale, al fine di garantire una discussione politica. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) I valutatori dei rischi dovrebbero tenere conto di un'analisi socioeconomica delle autorizzazioni dei prodotti, dal momento che le modifiche proposte durante la votazione in sede di comitato di appello possono ritardare il processo decisionale, specialmente nei casi altamente sensibili. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Le regole di votazione del comitato di appello dovrebbero essere modificate onde ridurre il rischio di situazioni di mancanza di parere e spingere i rappresentanti degli Stati membri ad assumere una posizione chiara. A tal fine solo gli Stati membri che sono presenti o rappresentati e che non si astengono dovrebbero essere considerati Stati membri partecipanti ai fini del calcolo della maggioranza qualificata. Onde garantire che l'esito della votazione sia rappresentativo, la votazione dovrebbe essere considerata valida solo se la maggioranza semplice degli Stati membri è composta da membri partecipanti del comitato di appello. Se il quorum non è raggiunto prima della scadenza del termine per la decisione del comitato, si considererà che il comitato non abbia espresso alcun parere, come avviene oggi. |
soppresso |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 10
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) La Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi specifici, di chiedere al Consiglio di indicarle punti di vista e orientamenti in merito alle più vaste implicazioni della mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione dovrebbe tener conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. |
soppresso |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 11
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) È opportuno aumentare la trasparenza dei voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato di appello e rendere pubblici i singoli voti dei rappresentanti degli Stati membri. |
(11) È opportuno aumentare la trasparenza lungo tutto il processo, anche per quanto riguarda le informazioni pubblicamente disponibili sulle modalità di voto dei rappresentanti degli Stati membri. Dovrebbero essere rese pubbliche motivazioni valide per i singoli voti dei rappresentanti degli Stati membri. Dovrebbero essere fornite informazioni dettagliate anche sulla composizione dei comitati e sulla partecipazione alle loro riunioni, sulle autorità dello Stato membro rappresentate, sugli ordini del giorno delle riunioni e sui documenti e i testi oggetto di discussione. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 1
|
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Testo in vigore |
Emendamento |
|
(-1) all'articolo 3, paragrafo 7, il primo comma è così modificato: |
7. Se del caso, il meccanismo di controllo prevede il rinvio a un comitato di appello. |
"7. Se del caso, il meccanismo di controllo prevede il rinvio a un comitato di appello a livello ministeriale." |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=IT)
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 6 (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) all'articolo 3, paragrafo 7, è aggiunto il seguente sesto comma: |
soppresso |
"Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, il presidente può decidere che il comitato di appello tenga una nuova riunione, a livello ministeriale. In tali casi il comitato di appello esprime il suo parere entro tre mesi dalla data iniziale del rinvio."; |
|
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente secondo comma: |
soppresso |
"Tuttavia sono considerati membri partecipanti solo i membri del comitato di appello che sono presenti o rappresentati al momento della votazione e che non si astengono dal votare. La maggioranza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), TFUE. La votazione si considera valida solo se la maggioranza semplice degli Stati membri è composta da membri partecipanti."; |
|
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis: |
soppresso |
"3 bis. Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, la Commissione può rinviare la questione al Consiglio per un parere che ne indichi i punti di vista e gli orientamenti in merito alle più vaste implicazioni di tale mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione tiene conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio."; |
|
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b bis) è inserito il seguente paragrafo 4 bis: |
|
"4 bis. In deroga al paragrafo 3, nei casi in cui non sia espresso alcun parere nonostante una valutazione dei rischi positiva che conferma che il prodotto o la sostanza per cui è chiesta l'autorizzazione sono sicuri almeno quanto un prodotto o una sostanza comparabile già presente sul mercato, la Commissione adotta il progetto di atto di esecuzione."; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=it)
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
-a) il paragrafo 1 è così modificato: |
1. La Commissione tiene un registro dei lavori dei comitati che contiene: |
"1. La Commissione tiene un registro pubblico dei lavori dei comitati che contiene:"; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=IT)
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
-a bis) al paragrafo 1, la lettera b) è così modificata: |
b) gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati; |
"b) gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati, compresi i progetti di testo oggetto della decisione e i documenti oggetto di discussione;"; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=IT)
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) i risultati delle votazioni, compresi, nel caso del comitato di appello, i voti espressi dal rappresentante di ciascuno Stato membro; |
e) un elenco dei votanti, il risultato delle votazioni, le dichiarazioni di voto o le astensioni di ciascuno Stato membro e i motivo di eventuali assenze; |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione |
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Riferimenti |
COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 1.3.2017 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
AGRI 1.3.2017 |
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Relatore(trice) per parere Nomina |
Bronis Ropė 18.9.2019 |
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Approvazione |
11.6.2020 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
19 13 15 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Franc Bogovič, Francesca Donato, Lena Düpont, Fredrick Federley, Valter Flego, Emmanouil Fragkos, Claude Gruffat, Anja Hazekamp, Pär Holmgren, Ivo Hristov, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Elena Lizzi, Benoît Lutgen, Tilly Metz, Dan-Ștefan Motreanu, Christine Schneider, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella, Irène Tolleret, Ruža Tomašić |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
19 |
+ |
ECR |
Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová |
ID |
Ivan David |
PPE |
Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann,Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
S&D |
Clara Aguilera |
13 |
- |
GUE/NGL |
Luke Ming Flanagan, Eugenia Rodríguez Palop |
RENEW |
Jérémy Decerle |
S&D |
Eric Andrieu, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Maria Noichl, Juozas Olekas |
Verts/ALE |
Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Claude Gruffat, Pär Holmgren, Bronis Ropė |
15 |
0 |
GUE/NGL |
Chris MacManus |
ID |
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas |
NI |
Dino Giarrusso |
RENEW |
Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Irène Tolleret |
S&D |
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Paolo De Castro, Pina Picierno |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI (29.4.2020)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))
Relatore per parere: Pascal Durand
BREVE MOTIVAZIONE
La commissione per gli affari costituzionali ha adottato il seguente parere sulla relazione della commissione giuridica il 24 maggio 2018. Tuttavia, la commissione giuridica non ha portato a termine i lavori su questa proposta durante la precedente legislatura del Parlamento europeo. Il 21 ottobre 2019, il Parlamento ha deciso, conformemente all'articolo 240 del regolamento, di riprendere l'attività su questa proposta. La commissione per gli affari costituzionali presenta, quindi, nuovamente il seguente parere alla commissione giuridica.
EMENDAMENTI
La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Il sistema istituito con il regolamento (UE) n. 182/2011 ha dimostrato nel suo complesso di funzionare bene nella pratica, garantendo un giusto equilibrio istituzionale tra il ruolo della Commissione e quelli degli altri attori coinvolti. Tale sistema dovrebbe quindi continuare a funzionare così com'è, ad eccezione di alcune modifiche mirate relative ad aspetti specifici della procedura a livello di comitato di appello. Dette modifiche intendono garantire una maggiore responsabilità e titolarità politica degli atti di esecuzione politicamente sensibili, senza tuttavia modificare le responsabilità giuridiche e istituzionali relative agli atti di esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 182/2011. |
(2) Il sistema istituito con il regolamento (UE) n. 182/2011 ha dimostrato nel suo complesso di funzionare bene nella pratica, garantendo un giusto equilibrio istituzionale tra il ruolo della Commissione e quelli degli altri attori coinvolti. Pertanto questo non è il momento migliore per avviare una riforma sostanziale del sistema. Tale sistema dovrebbe quindi continuare a funzionare così com'è, ad eccezione di alcune modifiche mirate relative alla trasparenza dei lavori e ad aspetti specifici della procedura a livello di comitato di appello. Dette modifiche riguardano una minima parte delle procedure d'esame e intendono garantire una maggiore responsabilità e titolarità politica degli atti di esecuzione politicamente sensibili, senza tuttavia modificare le responsabilità giuridiche e istituzionali relative agli atti di esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 182/2011. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) In una serie di casi specifici il regolamento (UE) n. 182/2011 prevede il rinvio al comitato di appello. Nella pratica il comitato di appello è interpellato nei casi in cui il comitato d'esame non raggiunge una maggioranza qualificata a favore o contro e quindi non esprime alcun parere. Per lo più si tratta di casi attinenti agli organismi geneticamente modificati, agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e ai prodotti fitosanitari. |
(3) In una serie di casi specifici il regolamento (UE) n. 182/2011 prevede il rinvio al comitato di appello. Nella pratica, soprattutto in relazione agli organismi geneticamente modificati, agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e ai prodotti fitosanitari, il comitato di appello è interpellato nei casi in cui il comitato d'esame non raggiunge una maggioranza qualificata a favore o contro e quindi non esprime alcun parere. Si tratta pertanto di una percentuale molto ridotta dei casi soggetti alla procedura d'esame. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 6
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Tale potere discrezionale è tuttavia considerevolmente ridotto nei casi relativi all'autorizzazione di prodotti o sostanze, come ad esempio nel settore degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, in cui la Commissione ha l'obbligo di adottare una decisione entro un termine ragionevole e non può astenersi dal farlo. |
(6) Tuttavia, nei casi relativi all'autorizzazione di prodotti o sostanze, come ad esempio nel settore degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, la Commissione ha l'obbligo di adottare una decisione entro un termine ragionevole e non può astenersi dal farlo. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 7
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Sebbene alla Commissione sia conferito il potere di decidere in tali casi, è opportuno, considerata la particolare sensibilità delle questioni in gioco, che anche gli Stati membri si assumano pienamente le proprie responsabilità nel processo decisionale. Non è quanto accade quando gli Stati membri non sono in grado di raggiungere una maggioranza qualificata a causa, tra l'altro, di un numero significativo di astensioni o assenze al momento della votazione. |
(7) Sebbene la Commissione abbia la competenza di decidere in tali casi, è opportuno, considerata la particolare sensibilità delle questioni in gioco, che anche gli Stati membri si assumano una maggiore responsabilità nel processo decisionale. Qualora l'atto riguardi la protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante e quando, in tali casi, gli Stati membri non sono in grado di raggiungere una maggioranza qualificata a favore delle proposte intese a concedere un'autorizzazione per un prodotto o una sostanza, tale autorizzazione dovrebbe considerarsi rifiutata. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 8
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Per accrescere il valore aggiunto del comitato di appello è pertanto opportuno rafforzarne il ruolo prevedendo la possibilità di una nuova riunione di detto comitato ogniqualvolta non sia stato espresso alcun parere. Il livello appropriato di rappresentanza nella nuova riunione del comitato di appello dovrebbe essere il livello ministeriale, al fine di garantire una discussione politica. Per consentire l'organizzazione di una nuova riunione, è opportuno prorogare il termine per il parere del comitato di appello |
(8) È pertanto opportuno rafforzare il ruolo del comitato di appello prevedendo la possibilità di una nuova riunione di detto comitato ogniqualvolta non sia stato espresso alcun parere. Il livello appropriato di rappresentanza nella nuova riunione del comitato di appello dovrebbe essere preferibilmente il livello ministeriale, al fine di garantire una discussione politica. Per consentire l'organizzazione di una nuova riunione, è opportuno prorogare il termine per il parere del comitato di appello |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 9
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Le regole di votazione del comitato di appello dovrebbero essere modificate onde ridurre il rischio di situazioni di mancanza di parere e spingere i rappresentanti degli Stati membri ad assumere una posizione chiara. A tal fine solo gli Stati membri che sono presenti o rappresentati e che non si astengono dovrebbero essere considerati Stati membri partecipanti ai fini del calcolo della maggioranza qualificata. Onde garantire che l'esito della votazione sia rappresentativo, la votazione dovrebbe essere considerata valida solo se la maggioranza semplice degli Stati membri è composta da membri partecipanti del comitato di appello. Se il quorum non è raggiunto prima della scadenza del termine per la decisione del comitato, si considererà che il comitato non abbia espresso alcun parere, come avviene oggi. |
soppresso |
Motivazione
Le modifiche alle regole di voto sembrano essere motivate dal conseguimento di determinati effetti statistici e non dall'aumento della responsabilità degli Stati membri. I rappresentanti degli Stati membri possono avere valide ragioni per astenersi dal voto.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 10
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) La Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi specifici, di chiedere al Consiglio di indicarle punti di vista e orientamenti in merito alle più vaste implicazioni della mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione dovrebbe tener conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. |
(10) In casi specifici, su richiesta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere di indicare il proprio punto di vista in merito alle più vaste implicazioni dell'esito della votazione in seno al comitato di appello, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. In tali casi detti punti di vista dovrebbero essere espressi entro tre mesi. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 11
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) È opportuno aumentare la trasparenza dei voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato di appello e rendere pubblici i singoli voti dei rappresentanti degli Stati membri. |
(11) È opportuno aumentare la trasparenza in tutto il processo legislativo. In particolare, i singoli voti dei rappresentanti degli Stati membri dovrebbero essere resi pubblici. Qualora un atto di base riguardi la protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante, e il progetto di atto di esecuzione implichi in base all'atto di base la proposta di rilasciare l'autorizzazione per un prodotto o una sostanza, è opportuno che ogni rappresentante di uno Stato membro fornisca valide motivazioni in merito a tali voti. Inoltre dovrebbero essere fornite informazioni più dettagliate anche in merito alla composizione dei comitati. |
Motivazione
È opportuno aumentare la trasparenza in tutto il processo legislativo. Inoltre per determinate votazioni dovrebbero essere fornite le motivazioni di merito nell'interesse di un processo decisionale motivato, onde aumentare la responsabilità politica degli Stati membri e alla luce della possibilità che siano intentate azioni legali.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(11 bis) Qualora sorgano prolungate difficoltà nell'attuazione di un atto di base, andrebbe valutata l'opportunità di riesaminare le competenze di esecuzione conferite alla Commissione in tale atto. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 6
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
"Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, il presidente può decidere che il comitato di appello tenga una nuova riunione, a livello ministeriale. In tali casi il comitato di appello esprime il suo parere entro tre mesi dalla data iniziale del rinvio."; |
"Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, o in mancanza di un parere positivo derivante da una votazione in seno al comitato di appello a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 bis, il presidente può decidere che il comitato di appello tenga una nuova riunione, preferibilmente a livello ministeriale. In tali casi il comitato di appello esprime il suo parere entro tre mesi dalla data iniziale del rinvio."; |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente secondo comma: |
soppresso |
"Tuttavia sono considerati membri partecipanti solo i membri del comitato di appello che sono presenti o rappresentati al momento della votazione e che non si astengono dal votare. La maggioranza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), TFUE. La votazione si considera valida solo se la maggioranza semplice degli Stati membri è composta da membri partecipanti."; |
|
Motivazione
Le modifiche alle regole di voto sembrano essere motivate dal conseguimento di determinati effetti statistici e non dall'aumento della responsabilità degli Stati membri. I rappresentanti degli Stati membri possono avere valide ragioni per astenersi dal voto.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 6 – paragrafo 3 bis
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3 bis. Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, la Commissione può rinviare la questione al Consiglio per un parere che ne indichi i punti di vista e gli orientamenti in merito alle più vaste implicazioni di tale mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione tiene conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. |
3 bis. Nei casi in cui non è stato espresso alcun parere dal comitato di appello, la Commissione può chiedere al Parlamento europeo e al Consiglio di esprimere il proprio punto di vista in merito alle più vaste implicazioni dell'esito della votazione in seno al comitato di appello. Tali pareri sono espressi entro tre mesi. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 6 – paragrafo 4 bis
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b bis) è inserito il paragrafo seguente: |
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"4 bis. In deroga al paragrafo 3, qualora l'atto di base riguardi la protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante e il progetto di atto di esecuzione implichi, sulla scorta dell'atto di base, la proposta di rilasciare l'autorizzazione per un prodotto o una sostanza, in mancanza di un parere positivo risultante dalla votazione della maggioranza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, la Commissione non adotta tale progetto di atto di esecuzione e l'autorizzazione si considera rifiutata. Ciò non pregiudica il diritto della Commissione di proporre una versione modificata del progetto di atto di esecuzione in merito alla stessa questione." |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
-a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: |
c) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli; |
c) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle persone presenti e delle autorità e degli organismi cui appartengono tali persone; |
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)
Motivazione
È opportuno aumentare la trasparenza in tutto il processo legislativo. Dovrebbero essere fornite informazioni più dettagliate sulla composizione dei comitati.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) i risultati delle votazioni, compresi, nel caso del comitato di appello, i voti espressi dal rappresentante di ciascuno Stato membro; |
e) i risultati delle votazioni, suddivisi per rappresentante di ciascuno Stato membro, nonché un resoconto delle ragioni di merito addotte da ogni rappresentante di uno Stato membro per il rispettivo voto laddove l'atto di base riguardi la protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante e il progetto di atto di esecuzione implichi in base all'atto di base la proposta di rilasciare l'autorizzazione per un prodotto o una sostanza; |
Motivazione
Occorre incrementare la trasparenza a livello di comitato permanente. Inoltre è necessario fornire valide motivazioni per i voti nell'interesse di un processo decisionale motivato, onde aumentare la responsabilità politica degli Stati membri, tenendo conto di possibili azioni legali.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 5
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I riferimenti di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) e lettere f) e g), e le informazioni di cui al medesimo paragrafo, lettere e) e h), sono resi pubblici nel registro. |
5. Tutti i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad h), sono resi pubblici nel registro. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 11 – paragrafo 1 bis
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(3 bis) all'articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo: |
|
"Inoltre, nel caso in cui il Parlamento europeo o il Consiglio ritengano che sia necessario rivedere, nell'atto di base, il conferimento delle competenze di esecuzione alla Commissione, essi possono, in qualsiasi momento, invitare la Commissione a presentare una proposta per modificare tale atto di base." |
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)
Motivazione
Qualora risulti difficile in casi simili ottenere un parere positivo da parte degli Stati membri, può essere opportuno riesaminare le competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento non si applica alle procedure in corso per le quali il comitato di appello ha già espresso un parere alla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Il presente regolamento si applica alle procedure avviate dopo la data della sua entrata in vigore. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione |
|||
Riferimenti |
COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD) |
|||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 1.3.2017 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
AFCO 1.3.2017 |
|||
Relatore Nomina |
Pascal Durand 20.3.2017 |
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Esame in commissione |
3.5.2017 |
30.5.2017 |
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Approvazione |
24.5.2018 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
10 8 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Martina Anderson, Jérôme Lavrilleux, Jiří Pospíšil, Rainer Wieland |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Fernando Ruas |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
10 |
+ |
ALDE |
Maite Pagazaurtundúa Ruiz |
GUE/NGL |
Martina Anderson, Barbara Spinelli |
S&D |
Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel |
VERTS/ALE |
Pascal Durand |
8 |
- |
PPE |
Danuta Maria Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Jiří Pospíšil, Fernando Ruas, György Schöpflin, Rainer Wieland |
2 |
0 |
NI |
Diane James, Kazimierz Michał Ujazdowski |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione |
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Riferimenti |
COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
14.2.2017 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 1.3.2017 |
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|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
AFET 1.3.2017 |
DEVE 1.3.2017 |
INTA 1.3.2017 |
ECON 1.3.2017 |
|
EMPL 1.3.2017 |
ENVI 1.3.2017 |
ITRE 1.3.2017 |
IMCO 1.3.2017 |
|
TRAN 1.3.2017 |
REGI 1.3.2017 |
AGRI 1.3.2017 |
PECH 1.3.2017 |
|
CULT 1.3.2017 |
LIBE 1.3.2017 |
AFCO 1.3.2017 |
FEMM 1.3.2017 |
Pareri non espressi Decisione |
AFET 6.11.2019 |
DEVE 28.9.2020 |
ECON 22.7.2019 |
EMPL 17.10.2019 |
|
IMCO 22.1.2020 |
TRAN 28.9.2020 |
REGI 12.6.2019 |
PECH 1.7.2019 |
|
CULT 22.3.2017 |
LIBE 11.4.2017 |
FEMM 22.11.2019 |
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Relatori Nomina |
József Szájer 24.7.2019 |
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|
Esame in commissione |
9.1.2020 |
18.2.2020 |
15.6.2020 |
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Approvazione |
1.10.2020 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
21 2 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, József Szájer, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Patrick Breyer, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt |
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Deposito |
12.10.2020 |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
21 |
+ |
EPP |
Geoffroy Didier, Jiří Pospíšil, Axel Voss |
S&D |
Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken |
RENEW |
Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara |
ID |
Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton |
VERTS/ALE |
Patrick Breyer, Marie Toussaint |
ECR |
Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli |
GUE/NGL |
Manon Aubry |
NI |
Mislav Kolakušić |
2 |
- |
EPP |
Esteban González Pons, Javier Zarzalejos |
0 |
0 |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
- [1] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, GU L 55 del 28.2.2011, pagg. 13 - 18).
- [2] Relazione della Commissione sui lavori dei comitati nel 2018, COM(2019)638 final del 16.12.2019.
- [3] Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (GU L 18 del 21.1.2014, pagg. 1-51).
- [4] Regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 (GU L 56 del 03.03.2017, pagg. 131-207).
- [5] Regolamento di esecuzione(UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24).