RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19
10.11.2020 - (COM(2020)0283 – C9-0208/2020 – 2020/0156(COD)) - ***I
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Othmar Karas
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19
(COM(2020)0283 – C9-0208(2020) – 2020/0156(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0283),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0208/2020),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 23 settembre 2020[1],
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 ottobre 2020[2],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0213/2020),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[*]
alla proposta della Commissione
---------------------------------------------------------
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea del 23 settembre 2020[3],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 ottobre 2020[4],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) La pandemia di COVID-19 colpisce pesantemente le persone, le imprese, i sistemi sanitari e le economie degli Stati membri. Nella sua comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 27 marzo 2020 intitolata "Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione", la Commissione ha sottolineato che la liquidità e l'accesso ai finanziamenti continueranno ad essere problematici nei mesi a venire. Per superare il grave shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 è quindi fondamentale sostenere la ripresa, introducendo modifiche mirate ad atti esistenti della legislazione finanziaria. Il pacchetto di misure adottato è denominato "Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali".
(2) Gli enti creditizi e le imprese di investimento ("gli enti") avranno un ruolo centrale nel contribuire alla ripresa. Al tempo stesso, risentiranno probabilmente del deterioramento della situazione economica. Le autorità competenti hanno fornito sostegno temporaneo agli enti in termini di capitale e liquidità e sul fronte operativo per garantire che possano continuare a svolgere il loro ruolo nel finanziamento dell'economia reale in un contesto più difficile. Per le stesse finalità, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno già adottato alcuni adeguamenti mirati dei regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 in risposta alla crisi di COVID-19.
(3) Le cartolarizzazioni sono un elemento importante per il buon funzionamento dei mercati finanziari in quanto contribuiscono a diversificare le fonti di finanziamento degli enti e a liberare capitale regolamentare, che può essere riallocato per sostenere l'ulteriore erogazione di prestiti. Le cartolarizzazioni offrono inoltre agli enti e agli altri partecipanti al mercato possibilità di investimento supplementari, consentendo quindi di diversificare il portafoglio e agevolando il flusso di finanziamenti verso le imprese e i privati sia negli Stati membri che, su base transfrontaliera, in tutta l’Unione.
(4) È importante rafforzare la capacità degli enti di fornire il flusso di finanziamenti necessario all'economia reale in seguito alla pandemia di COVID-19, garantendo nel contempo che siano poste in essere adeguate garanzie prudenziali per preservare la stabilità finanziaria. Modifiche mirate del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il quadro sulle cartolarizzazioni dovrebbero contribuire al conseguimento di tali obiettivi e accrescere la coerenza e la complementarità di tale quadro con le varie misure adottate a livello nazionale e dell'Unione per affrontare la pandemia di COVID-19.
(5) Gli elementi finali del quadro di Basilea III pubblicato il 7 dicembre 2017 impongono, in caso di esposizioni verso la cartolarizzazione, un requisito minimo di rating del credito solo ad una serie limitata di fornitori di protezione, ossia a soggetti che non siano entità sovrane, organismi del settore pubblico, enti o altri enti finanziari sottoposti a requisiti prudenziali. È pertanto necessario modificare l'articolo 249, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per allinearlo con il quadro di Basilea III al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi nazionali di garanzia pubblica a sostegno delle strategie degli enti in materia di cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate in seguito alla pandemia di COVID-19. Ai fini della coerenza con il quadro di Basilea III, un fornitore non regolamentato di protezione del credito di tipo personale è tenuto ad avere una classe di merito di credito 2 all'inizio e, successivamente, una classe di merito di credito 3.
(6) L'attuale quadro prudenziale dell'Unione sulle cartolarizzazioni è stato concepito sulla base delle caratteristiche più comuni delle tipiche operazioni di cartolarizzazione, vale a dire quelle di prestiti in bonis. Nella sua "Opinion on the Regulatory Treatment of Non-Performing Exposure Securitisations" (Parere sul trattamento regolamentare delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate)[5] del 23 ottobre 2019, l'Autorità bancaria europea (ABE) ha sottolineato che l'attuale quadro prudenziale sulle cartolarizzazioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, quando applicato alle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, comporta requisiti di capitale sproporzionati, poiché il metodo basato sui rating interni (SEC-IRBA) e il metodo standardizzato (SEC-SA) per la cartolarizzazione non sono coerenti con i fattori specifici di rischio delle esposizioni deteriorate. Occorre pertanto introdurre un trattamento specifico per la cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate, che si basi sul parere dell'ABE e tenga debitamente conto delle specificità dell'Unione relative al mercato delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate e del mercato delle esposizioni deteriorate, nonché dell'evoluzione delle norme internazionali in materia di esposizioni alle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate. Ai fini della debita valutazione della pertinente norma di Basilea una volta che sia stata pubblicata, è opportuno conferire alla Commissione il mandato di riesaminare il trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate.
(6 bis) Vista l'estrema probabilità che il mercato delle esposizioni deteriorate cresca e muti sostanzialmente a causa della crisi di COVID-19, si ritiene opportuno continuare a monitorare da vicino il mercato delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate e riesaminarne il quadro alla luce di una serie di dati potenzialmente più ampia. Pertanto, l'articolo 519 bis bis dovrebbe prevedere il conferimento all'ABE del mandato di monitorare il mercato delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate e di presentare una relazione al Parlamento europeo e alla Commissione sulla praticità di riesaminare i requisiti patrimoniali regolamentari delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, tenendo conto della situazione del mercato delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, in particolare, e del mercato delle esposizioni deteriorate, in generale, a seguito della crisi di COVID-19.
(7) Come sottolineato dall'ABE nella sua "Report on STS framework for synthetic securitisation" (Relazione sul quadro STS per le cartolarizzazioni sintetiche) del 6 maggio 2020, è necessario introdurre un quadro specifico per la cartolarizzazione nel bilancio semplice, trasparente e standardizzata (STS). Tenuto conto del minor rischio di agenzia e di modellizzazione di una cartolarizzazione STS nel bilancio rispetto a una cartolarizzazione sintetica non STS nel bilancio, è opportuno introdurre un'adeguata calibrazione in funzione del rischio per le cartolarizzazioni STS nel bilancio come raccomandato dall'ABE nella sua relazione sulla base dell'attuale trattamento normativo preferenziale dei segmenti senior dei portafogli delle PMI. Il maggiore ricorso alla cartolarizzazione STS nel bilancio promosso dal trattamento più sensibile al rischio del segmento senior di tali cartolarizzazioni libererà capitale regolamentare e, in ultima analisi, aumenterà ulteriormente la capacità di prestito degli enti in maniera prudenzialmente solida. È inoltre opportuno applicare una norma di salvaguardia nei confronti delle posizioni senior in essere verso le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio alle quali gli enti cedenti hanno applicato il vigente articolo 270 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
(7 bis) Nel contesto della ripresa economica dalla crisi di COVID-19 e al fine di preservare la stabilità finanziaria, è essenziale che gli utenti finali possano coprire efficacemente i propri rischi per proteggere la solidità dei loro bilanci. La relazione finale del Forum ad alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali ha rilevato che un metodo standardizzato eccessivamente prudente per il rischio di credito della controparte (SA-CCR) potrebbe avere un impatto negativo sulla disponibilità e sul costo delle coperture finanziarie per gli utenti finali. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe riesaminare entro il... [30 giugno 2021] l'applicazione dell'approccio SA-CCR tenendo debitamente conto delle specificità del settore bancario e dell'economia europei, della parità di condizioni a livello internazionale e di eventuali sviluppi nelle norme e nei consessi internazionali.
(7 ter) È opportuno che, in stretta cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), la Commissione, nel quadro della prossima attuazione del quadro di Basilea III, elabori entro il... [31 dicembre 2021] una relazione per valutare debitamente il trattamento normativo preferenziale delle esposizioni sotto forma di quote o azioni in organismi di investimento collettivo (OIC) con un portafoglio sottostante costituito da obbligazioni sovrane degli Stati membri della zona euro, il cui peso relativo per le obbligazioni di ciascuno Stato membro è pari al peso relativo del contributo di ciascuno Stato membro al capitale della Banca centrale europea (BCE), tenendo conto della posizione del Parlamento europeo riguardo al regolamento relativo ai titoli garantiti da obbligazioni sovrane adottato il 23 marzo 2019.
▌
(9) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire massimizzare la capacità degli enti di erogare prestiti e assorbire le perdite dovute alla pandemia di Covid-19 continuando ad assicurare comunque la loro tenuta, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013
Il regolamento (UE) n. 575/2013 è modificato come segue:
(-1) all'articolo 242 è inserita la lettera seguente:
"(19 bis) "margine positivo sintetico": un margine positivo sintetico ai sensi dell'articolo 2, punto 28, del regolamento (UE) 2017/2402.";
(-1 bis) L'articolo 248 è così modificato:
(a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
"(d bis) Il valore dell'esposizione di un margine positivo sintetico comprende quanto segue, a seconda dei casi:
(i) eventuali proventi derivanti da esposizioni cartolarizzate già rilevati dall'ente cedente nel suo conto economico ai sensi del quadro contabile applicabile che l'ente cedente ha contrattualmente designato all'operazione come margine positivo sintetico;
(ii) qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall'ente cedente in periodi precedenti che sia ancora disponibile per assorbire le perdite;
(iii) qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dal cedente per il periodo in corso che sia ancora disponibile per assorbire le perdite;
(iv) qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dal cedente per periodi futuri.
Ai fini del primo comma, qualsiasi importo fornito come garanzia o supporto di credito in relazione alla cartolarizzazione sintetica e che è già soggetto a un requisito in materia di fondi propri conformemente alle disposizioni del presente capo non è incluso nel valore dell'esposizione."
(b) è inserito il paragrafo seguente:
"3 bis. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare come l'ente cedente determini il valore dell'esposizione di cui al paragrafo 1, lettera d bis).
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010."
(1) all'articolo 249, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
"In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, ai fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettera g), è assegnata una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI riconosciuta corrispondente a una classe di merito di credito 2 o superiore all'atto del primo riconoscimento della protezione del credito e, successivamente, a una classe di merito di credito 3 o superiore.";
(1 bis) all'articolo 256 è aggiunto il paragrafo seguente:
"5 bis. Ai fini del calcolo dei punti di attacco (A) e dei punti di distacco (D) di una cartolarizzazione sintetica, l'ente cedente della cartolarizzazione tratta il valore dell'esposizione della posizione verso la cartolarizzazione corrispondente al margine positivo sintetico di cui all'articolo 248, lettera d bis) come un segmento, e adegua i punti di attacco (A) e i punti di distacco (D) degli altri segmenti che mantiene aggiungendo tale valore dell'esposizione al saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione. Gli enti diversi dall'ente cedente non effettuano tale adeguamento."
(2) è inserito il seguente articolo:
"Articolo 269 bis
Trattamento delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate
1. Il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione di esposizioni deteriorate è calcolato conformemente all'articolo 254, con un fattore minimo del 100 %.
2. In deroga al paragrafo 1, gli enti assegnano i seguenti fattori di ponderazione del rischio al segmento senior di una cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate con una soglia minima di ponderazione del rischio del 50 % e un massimale di ponderazione del rischio del 100 %:
(a) se il SEC-IRBA o il SEC-SA devono essere utilizzati a norma dell'articolo 254, il fattore di ponderazione del rischio risultante, rispettivamente, dall'articolo 259 o dall'articolo 261;
(b) se il SEC-IRBA deve essere utilizzato a norma dell'articolo 254, il fattore di ponderazione del rischio risultante dall'articolo 263.
3. Gli enti che, a norma del capo 3 del presente titolo, non sono autorizzati a utilizzare le stime interne della LGD e dei fattori di conversione per le esposizioni del portafoglio non sono autorizzati a utilizzare il SEC-IRBA per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione di esposizioni deteriorate.
4. Ai fini dell'articolo 268, paragrafo 1, sono comprese le perdite attese associate a posizioni verso la cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate, previa deduzione dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile ▌e, se del caso, di eventuali ulteriori rettifiche di valore su crediti specifiche.
4 bis. Ai fini dell'articolo 267, se l'ente utilizza il metodo IRB, le perdite attese e i valori delle esposizioni associati a posizioni in una cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate sono inclusi previa deduzione dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile.
5. Ai fini del presente articolo, lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è calcolato come la differenza tra l'importo di cui alla lettera a) e l'importo di cui alla lettera b):
(a) l'importo in essere delle esposizioni sottostanti della cartolarizzazione di esposizioni deteriorate;
(b) la somma del prezzo di vendita dei segmenti o, se del caso, delle parti di segmenti della cartolarizzazione di esposizioni deteriorate ceduti a investitori terzi, e il valore in essere dei segmenti o, se del caso, delle parti di segmenti della cartolarizzazione mantenuti dal cedente.
Ove sia strutturato in modo da poter essere rimborsato in toto o in parte al cedente, lo sconto si considera rimborsabile e non figura come sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile ai fini del presente articolo.
5 bis. Ai fini del presente articolo:
(a) "cartolarizzazione di esposizioni deteriorate": una cartolarizzazione di esposizioni deteriorate quale definita all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2017/2402;
(b) "cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate": una cartolarizzazione tradizionale di esposizioni deteriorate in cui le esposizioni sottostanti sono state trasferite alla SSPE con uno sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile pari ad almeno il 50 % sul saldo in essere di tali esposizioni.";
(3) l'articolo 270 è sostituito dal seguente:
"Articolo 270
Posizioni senior verso la cartolarizzazione STS nel bilancio
L'ente cedente può calcolare gli importi ponderati per il rischio di una posizione di cartolarizzazione verso una cartolarizzazione STS nel bilancio di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 a norma degli articoli 260, 262 o 264 del presente regolamento, a seconda del caso, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti relativamente alla posizione in oggetto:
(a) la cartolarizzazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 243, paragrafo 2;
(b) la posizione ha i requisiti per essere considerata la posizione verso la cartolarizzazione senior;
(b bis) il rischio di credito associato alle posizioni non mantenute dall'ente cedente è trasferito mediante una garanzia o una controgaranzia conforme alle disposizioni sulla protezione del credito di tipo personale di cui al capo 4 per l'applicazione del metodo standardizzato al rischio di credito";
(3 bis) all'articolo 430 è inserito il paragrafo seguente:
"1 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), quando gli enti comunicano i requisiti di fondi propri relativi alle cartolarizzazioni, le informazioni che comunicano includono anche il valore dell'esposizione delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate che beneficiano del trattamento di cui all'articolo 269 bis, il valore dell'esposizione delle cartolarizzazioni sintetiche da essi originate e la ripartizione delle attività sottostanti a tali cartolarizzazioni sintetiche per classe di attività."
▌
(4 bis) è inserito il seguente articolo:
"Articolo 494 ter bis
Salvaguardia per le posizioni verso la cartolarizzazione
In deroga all'articolo 270, un ente cedente può calcolare gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso una cartolarizzazione conformemente agli articoli 260, 262 o 264 ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
(a) la cartolarizzazione è stata emessa prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo];
(b) la cartolarizzazione soddisfaceva, il ... [giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], le condizioni di cui all'articolo 270 applicabili a tale data."
(4 ter) all'articolo 501 quater, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
"L'ABE, previa consultazione del CERS, valuta, sulla base dei dati disponibili e delle conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sulla finanza sostenibile, se un trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività, comprese le cartolarizzazioni, sostanzialmente associate a obiettivi ambientali e/o sociali, sia giustificato. In particolare, l'ABE valuta:"
(4 quater) all'articolo 519 bis è aggiunta la lettera seguente:
"(d bis) come poter integrare i criteri di sostenibilità ambientale nel quadro della cartolarizzazione, anche per le esposizioni verso le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate."
(4 quinquies) è inserito il seguente articolo:
"Articolo 519 bis bis
Cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate
1. Entro il ... [31 dicembre 2020] la Commissione riesamina il trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate a norma dell'articolo 269 bis per tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali in materia di esposizioni verso la cartolarizzazione di esposizioni deteriorate e, se del caso, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. L'ABE vigila sull'applicazione dell'articolo 269 bis e valuta il trattamento patrimoniale regolamentare delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tenendo conto della situazione del mercato delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, in particolare, e del mercato delle esposizioni deteriorate in generale, e presenta una relazione sulle sue conclusioni destinata alla Commissione entro ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].
Sulla base della relazione dell'ABE, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'articolo 269 bis corredata, se del caso, di una proposta legislativa entro ... [18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]."
(4 sexies) è inserito il seguente articolo:
"Articolo 519 ter bis
OIC con un portafoglio sottostante di obbligazioni sovrane della zona euro
In stretta cooperazione con il CERS, la Commissione, nel quadro della prossima attuazione del quadro di Basilea III, elabora entro il... [31 dicembre 2021] una relazione per valutare debitamente un trattamento normativo preferenziale delle esposizioni sotto forma di quote o azioni in organismi di investimento collettivo (OIC) con un portafoglio sottostante costituito da obbligazioni sovrane degli Stati membri della zona euro, il cui peso relativo per le obbligazioni di ciascuno Stato membro è pari al peso relativo del contributo di ciascuno Stato membro al capitale della BCE, tenendo conto della posizione del Parlamento europeo riguardo al regolamento relativo ai titoli garantiti da obbligazioni sovrane adottato il 23 marzo 2019."
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a ...
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Modifica del regolamento (UE) 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro in materia di cartolarizzazione per favorire la ripresa dopo la pandemia della COVID-19 |
|||
Riferimenti |
COM(2020)0283 – C9-0208/2020 – 2020/0156(COD) |
|||
Presentazione della proposta al PE |
27.7.2020 |
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 14.9.2020 |
|
|
|
Relatori Nomina |
Othmar Karas 7.9.2020 |
|
|
|
Approvazione |
10.11.2020 |
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
36 23 0 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Gerolf Annemans, Chris MacManus, Mick Wallace |
|||
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Dietmar Köster |
|||
Deposito |
10.11.2020 |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
36 |
+ |
PPE |
Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere |
Renew |
Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin |
S&D |
Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Dietmar Köster, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli |
23 |
- |
ECR |
Derk Jan Eppink, Cristian Terheş, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle |
GUE/NGL |
José Gusmão, Chris MacManus, Mick Wallace |
ID |
Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni |
NI |
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini |
S&D |
Aurore Lalucq |
Verts/ALE |
Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun |
0 |
0 |
|
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
- [1] GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- [2] GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- [*] Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [3] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- [4] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- [5] https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/npls.