RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza
10.11.2020 - (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD)) - ***I
Commissione per i bilanci
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatori: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
(Commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)
Relatori per parere (*):
Dragoș Pîslaru, commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Pascal Canfin, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
François-Xavier Bellamy, commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Roberts Zīle, commissione per i trasporti e il turismo
(*) Commissioni associate – articolo 57 del regolamento
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE
- POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLE DONNE E L'UGUAGLIANZA DI GENERE
- LETTERA DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0408),
– visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 175, comma 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0150/2020),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 58 del regolamento,
– visti i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale,
– vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,
– vista la lettera della commissione per gli affari costituzionali,
– vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0214/2020),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[*]
alla proposta della Commissione
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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],
visto il parere del Comitato delle regioni[2],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) A norma degli articoli 120 e 121 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono attuare la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione e nel contesto degli indirizzi di massima elaborati dal Consiglio. A norma dell'articolo 148 TFUE, gli Stati membri attuano politiche in materia di occupazione che devono tenere conto degli orientamenti in materia di occupazione. Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri è quindi una questione di interesse comune.
(2) L'articolo 175 TFUE stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri coordinano le proprie politiche economiche al fine di raggiungere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 174.
(2 bis) L'articolo 174 TFUE stabilisce che, per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. Inoltre, a norma del medesimo articolo, l'Unione mira in particolare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale, alle isole, alle regioni ultraperiferiche e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna. È opportuno tenere conto della loro posizione di partenza e delle loro specificità nell'attuazione delle politiche dell'Unione.
(3) A livello dell'Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche ("semestre europeo"), compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i piani nazionali per l'energia e il clima adottati nel quadro della governance dell'Unione dell'energia e i piani per una transizione giusta costituiscono quadri di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. È altresì opportuno prevedere riforme basate sulla solidarietà, l'integrazione, la giustizia sociale e un'equa distribuzione della ricchezza, con l'obiettivo di creare un'occupazione di qualità e una crescita sostenibile, garantire un pari livello di opportunità e protezione sociale, anche in termini di accesso, tutelare i gruppi vulnerabili e migliorare il tenore di vita di tutti i cittadini. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie nazionali pluriennali di investimento a sostegno di tali riforme. Se del caso, è opportuno presentare dette strategie unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali, in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere mediante finanziamenti nazionali e/o dell'Unione.
(3 bis) Come sottolineato dalla Commissione nella strategia annuale di crescita sostenibile 2020 e nel pacchetto di primavera ed estate del semestre europeo 2020, il semestre europeo dovrebbe contribuire al conseguimento del Green Deal europeo, del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
(4) L'insorgere della ▌COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche, sociali e di bilancio per gli anni a venire a livello dell'Unione e mondiale, richiedendo una reazione urgente, efficiente e coordinata a livello sia dell'Unione che nazionale per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali per tutti gli Stati membri. La COVID-19 ha amplificato le sfide connesse al contesto demografico nonché all'inclusione e alla coesione sociali, provocando conseguenze asimmetriche per gli Stati membri. La crisi della COVID-19 ▌, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide, sostenibili e resilienti nonché di sistemi finanziari e di welfare basati su robuste strutture economiche e sociali aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa in modo equo e inclusivo. La mancanza di resilienza può anche comportare effetti di ricaduta negativi dovuti agli shock tra Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, facendo sorgere in tal modo sfide per la convergenza e la coesione nell'Unione. A tale riguardo, una riduzione della spesa per l'istruzione, la cultura e l'assistenza sanitaria può risultare controproducente per una rapida ripresa. Le conseguenze a medio e lungo termine della crisi della COVID-19 dipenderanno essenzialmente dalla rapidità della ripresa economica e sociale degli Stati membri dopo la crisi, rapidità che a sua volta dipende dal margine di bilancio e dalle misure di cui dispongono gli Stati membri per ▌mitigare l'impatto a livello sociale ed economico della crisi e dalla resilienza delle loro economie e strutture sociali. Riforme e investimenti sostenibili e favorevoli alla crescita volti ad affrontare le carenze strutturali delle economie, rafforzare la resilienza degli Stati membri, accrescere la produttività e la competitività e ridurre la dipendenza dall'energia basata sul carbonio saranno pertanto essenziali per rilanciare le economie e ridurre le disuguaglianze e le divergenze nell'Unione.
(5) L'attuazione di riforme e investimenti sostenibili e favorevoli alla crescita che contribuiscano alla coesione e al conseguimento di un livello elevato di resilienza delle economie, delle società e delle istituzioni nazionali, che rafforzino la capacità di aggiustamento e che sblocchino il potenziale di crescita in maniera compatibile con l'accordo di Parigi è una delle priorità politiche dell'Unione. Tali riforme risultano ▌fondamentali per riportare la ripresa su un percorso di sostenibilità, equità e inclusività e sostenere il processo di crescente convergenza economica e sociale. Tali aspetti sono ancora più necessari all'indomani della crisi causata dalla pandemia per aprire la strada a una rapida ripresa.
(5 bis) Gli articoli 2 e 8 TFUE dispongono che nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne. L'integrazione della dimensione di genere, ivi compreso il bilancio di genere, dovrebbe pertanto essere attuata in tutte le politiche e normative dell'Unione.
(5 ter) Le donne sono state in prima linea nella crisi della COVID-19, rappresentando la maggior parte degli operatori sanitari in tutta l'Unione, e hanno conciliato il lavoro di assistenza non retribuito con le loro responsabilità lavorative. La situazione è sempre più difficile per i genitori soli, l'85 % dei quali è costituito da donne. Gli investimenti in una solida infrastruttura di assistenza sono essenziali anche per garantire la parità di genere e l'emancipazione economica delle donne, costruire società resilienti, combattere il precariato in un settore a prevalenza femminile, stimolare la creazione di posti di lavoro nonché prevenire la povertà e l'esclusione sociale, e hanno un effetto positivo sul prodotto interno lordo in quanto consentono a un maggior numero di donne di svolgere un lavoro retribuito.
(6) Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi. Alla luce di ciò, è ▌essenziale sostenere gli investimenti pubblici e privati strategici con un valore aggiunto europeo in questa particolare situazione, mitigare gli effetti della pandemia per accelerare la ripresa, contribuire al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e dell'inclusione e della coesione sociali, rafforzare il potenziale di crescita a lungo termine con risultati concreti nell'economia reale, nonché potenziare la resilienza istituzionale e la preparazione alle crisi. Gli investimenti in tecnologie ▌verdi e digitali, nella ricerca e nell'innovazione (R&I), ivi incluso in un'economia basata sulle conoscenze, e in capacità e processi volti ad assistere la transizione verso l'energia pulita e circolare e a promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia abitativa e in altri settori economici fondamentali, sono importanti per conseguire una crescita equa, inclusiva e sostenibile e contribuire alla creazione di posti di lavoro. Tali investimenti aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più resiliente e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento. È altrettanto importante investire in servizi di interesse economico generale e in servizi sociali di interesse generale al fine di promuovere l'inclusione e la coesione sociali.
(6 bis) È opportuno assicurare la ripresa e migliorare la resilienza dell'Unione e dei suoi Stati membri attraverso il finanziamento di sei priorità europee, vale a dire la transizione verde e giusta, la trasformazione digitale, la coesione economica, la produttività e la competitività, la coesione sociale e territoriale e la resilienza istituzionale, e di politiche volte a garantire che la prossima generazione di europei non diventi la "generazione del confinamento".
(6 ter) Gli investimenti in tecnologie, capacità e riforme verdi, volte ad assistere la transizione verde e giusta e a promuovere la transizione verso l'energia sostenibile nonché la sicurezza e l'efficienza di quest'ultima nell'edilizia abitativa e in altri settori economici fondamentali, sono importanti per contribuire alla decarbonizzazione a lungo termine dell'economia e agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione, promuovere la biodiversità, conseguire la crescita sostenibile, promuovere l'economia circolare e contribuire alla creazione di posti di lavoro.
(6 quater) Gli investimenti in tecnologie, infrastrutture e processi digitali aumenteranno la competitività dell'Unione a livello mondiale e contribuiranno a rendere quest'ultima più resiliente, più innovativa e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento. Le riforme e gli investimenti dovrebbero in particolare promuovere la digitalizzazione dei servizi, lo sviluppo di infrastrutture digitali e di dati, cluster e poli dell'innovazione digitale nonché soluzioni digitali aperte. La transizione digitale dovrebbe inoltre incentivare la digitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI). Gli appalti pubblici dovrebbero rispettare i principi di interoperabilità, efficienza energetica e protezione dei dati personali, consentendo la partecipazione delle PMI e delle start-up e promuovendo il ricorso a soluzioni open source.
(6 quinquies) Le riforme e gli investimenti volti ad accrescere la coesione economica e la produttività, sostenere le PMI, rafforzare il mercato unico e migliorare la competitività dovrebbero consentire una ripresa sostenibile dell'economia dell'Unione. Tali riforme e investimenti dovrebbero inoltre promuovere l'imprenditorialità, l'economia sociale, lo sviluppo di infrastrutture e di trasporti sostenibili nonché l'industrializzazione e la reindustrializzazione, oltre ad attenuare l'effetto della crisi sul processo di adozione della moneta unica da parte degli Stati membri richiedenti che non appartengono alla zona euro.
(6 quinquies bis) Le riforme e gli investimenti dovrebbero altresì migliorare la coesione sociale e contribuire a combattere la povertà e contrastare la disoccupazione. Essi dovrebbero condurre alla creazione di posti di lavoro stabili e di qualità, all'inclusione dei gruppi e delle categorie svantaggiati di cittadini, come pure al rafforzamento delle infrastrutture e dei servizi sociali, del dialogo sociale nonché della protezione sociale e del welfare. Tali misure sono della massima importanza per garantire la ripresa delle nostre economie, senza lasciare indietro nessuno.
(6 sexies) L'Unione dovrebbe intraprendere azioni volte a garantire che la prossima generazione di europei non risenta in modo permanente dell'impatto della crisi della COVID-19 e che il divario generazionale non si acuisca ulteriormente. Le riforme e gli investimenti sono essenziali per promuovere l'istruzione e le competenze, incluse quelle digitali, il ruolo delle competenze attraverso la definizione delle priorità a livello generazionale per il miglioramento delle competenze, la riconversione e la riqualificazione professionale della forza lavoro attiva, il programma di integrazione per i disoccupati, le politiche di investimento nell'accesso e nelle opportunità per bambini e giovani in materia di istruzione, sanità, nutrizione, occupazione e alloggi, nonché le politiche atte a colmare il divario generazionale.
(6 septies) La crisi della COVID-19 ha inoltre messo in luce l'importanza di rafforzare la resilienza istituzionale e amministrativa e la preparazione alle crisi, in particolare migliorando la continuità delle attività e del servizio pubblico, nonché l'accessibilità e la capacità dei sistemi sanitari e di assistenza, di accrescere l'efficacia della pubblica amministrazione e dei sistemi nazionali, anche riducendo al minimo gli oneri amministrativi, e di migliorare l'efficacia dei sistemi giudiziari nonché la prevenzione delle frodi e la vigilanza antiriciclaggio. È opportuno trarre insegnamenti e incrementare la resilienza istituzionale degli Stati membri.
(6 octies) Almeno il 40 % dell'importo di ciascun piano per la ripresa e la resilienza a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo") dovrebbe contribuire all'integrazione delle questioni climatiche e della biodiversità, tenendo conto che almeno il 37 % dell'importo di ciascun piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere destinato a finanziare l'integrazione delle questioni climatiche. I piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero essere coerenti con la strategia dell'Unione per la parità di genere 2020-2025.
(6 nonies) Almeno il 20 % dell'importo di ciascun piano per la ripresa e la resilienza a titolo del dispositivo dovrebbe contribuire alla strategia digitale europea e alla realizzazione di un mercato unico digitale, al fine di accrescere la competitività dell'Unione a livello globale e contribuire a rendere l'Unione più resiliente, innovativa e strategicamente autonoma.
(6 decies) Almeno il 7 % dell'importo di ciascun piano per la ripresa e la resilienza a titolo del dispositivo dovrebbe contribuire alle misure di investimento e riforma legate a ciascuna delle sei priorità europee, mentre l'intera dotazione finanziaria del dispositivo dovrebbe contribuire alle sei priorità europee.
(6 undecies) L'obiettivo generale del dispositivo dovrebbe consistere nel contribuire ad affrontare le sfide legate alle sei priorità europee individuate nel quadro del presente regolamento mediante la promozione della coesione economica, sociale e territoriale, nonché nel contribuire agli obiettivi delle politiche dell'Unione, agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, al pilastro europeo dei diritti sociali, all'accordo di Parigi e al rafforzamento del mercato unico. Il dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a migliorare la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale ▌, ripristinando in tal modo il potenziale di crescita delle economie dell'Unione ▌, incentivando la creazione di posti di lavoro all'indomani della crisi della COVID-19 e promuovendo una crescita sostenibile.
(6 duodecies) Il dispositivo dovrebbe contribuire alla ripresa e alla resilienza attraverso riforme e investimenti che siano vantaggiosi per la società, la demografia e, in particolare, i bambini, i giovani e i gruppi vulnerabili attraverso l'istruzione e la formazione, che migliorino il contesto imprenditoriale, i quadri in materia di insolvenza e la lotta contro le pratiche fiscali aggressive, e che modernizzino le nostre economie e la nostra industria, l'R&I, l'infrastruttura digitale, energetica e dei trasporti sostenibile e la connettività. Il dispositivo dovrebbe altresì contribuire allo sviluppo di un'economia circolare sostenibile, sostenere l'imprenditorialità, incluse le PMI, i settori della sanità e dell'assistenza, la cultura e i media, lo sport, il turismo e il settore ricettivo e i settori agricolo e agroalimentare, rafforzare la biodiversità, la tutela ambientale e le filiere alimentari, promuovere la transizione verde attraverso la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, e contribuire agli investimenti a favore dell'edilizia sostenibile ed energicamente efficiente. Le riforme e gli investimenti dovrebbero rafforzare i sistemi di protezione sociale e welfare, l'amministrazione pubblica e i servizi di interesse generale, tra cui la giustizia e la democrazia, e contribuire ad affrontare le sfide demografiche.
(6 terdecies) La crisi della COVID-19 ha gravi conseguenze per le attività sociali in tutti gli Stati membri. Il settore dell'istruzione e i settori culturali e creativi, come pure quelli ricettivo e turistico, sono paralizzati. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero investire anche in tali settori, che sono di fondamentale importanza. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a destinare almeno il 2 % del bilancio complessivo ai settori culturali e creativi e il 10 % agli investimenti a favore di un'istruzione inclusiva e di qualità.
(7) Non esiste al momento nessuno strumento che preveda un sostegno finanziario diretto connesso al conseguimento dei risultati e all'attuazione di riforme e investimenti pubblici da parte degli Stati membri in risposta a crisi della portata della crisi della COVID-19. La ripresa dell'economia dell'Unione nel suo complesso potrebbe essere conseguita anche incanalando gli investimenti e orientando le riforme verso strategie e sfide dell'UE, ad esempio quelle individuate nel semestre europeo, nel pilastro europeo dei diritti sociali, negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nei piani nazionali per l'energia e il clima adottati nel quadro della governance dell'Unione dell'energia e nei piani per una transizione giusta, con l'obiettivo di avere un impatto duraturo ▌sulla resilienza ▌degli Stati membri.
(8) Nel contesto attuale emerge la necessità di rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire il dispositivo ai sensi del presente regolamento ▌per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto a promuovere l'attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici e privati correlati negli Stati membri, quale strumento dedicato inteso ad affrontare le conseguenze e gli effetti negativi della crisi della COVID-19 nell'Unione. Il dispositivo dovrebbe essere di carattere globale e sfruttare l'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri grazie all'impiego di altri strumenti e programmi. Tale dispositivo potrebbe inoltre prevedere misure volte a incentivare gli investimenti privati attraverso meccanismi di sostegno, compresi strumenti finanziari, sovvenzioni o regimi analoghi, a condizione che le norme in materia di aiuti di Stato siano rispettate. Inoltre, il dispositivo potrebbe altresì includere misure intese a promuovere lo sviluppo di banche di promozione nazionali.
(9) È opportuno scegliere le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione del presente regolamento in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto ▌del rischio previsto di non conformità. È auspicabile che a tal fine sia valutata l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] (regolamento finanziario).
(9 bis) Le misure volte a promuovere la ripresa dallo shock sociale ed economico provocato dalla crisi della COVID-19 dovrebbero essere orientate ai principi della resilienza e della sostenibilità ecologica e sociale e dovrebbero tentare di combinare la necessità di interventi urgenti con una prospettiva a lungo termine. Le misure sostenute da solide prove scientifiche e da un vasto consenso politico e sociale non dovrebbero essere indebolite o posticipate, ma dovrebbero continuare ad avere la priorità.
(10) A norma del regolamento [European Unione Recovery Instrument (strumento dell'Unione europea per la ripresa), EURI] e entro i limiti delle risorse da esso stanziate, è opportuno adottare misure per la ripresa e la resilienza nell'ambito del dispositivo ▌per far fronte all'impatto sociale ed economico senza precedenti della crisi della COVID-19. Le modalità di utilizzo di dette risorse supplementari dovrebbero essere tali da garantire la conformità ai limiti temporali previsti dal regolamento [EURI].
(10 bis) Il dispositivo dovrebbe sostenere i progetti che rispettano il principio dell'addizionalità dei finanziamenti dell'Unione e che creano un autentico valore aggiunto europeo. Esso non dovrebbe sostituirsi alle spese nazionali correnti e non dovrebbe essere in contrasto con gli interessi strategici ed economici dell'Unione, ragion per cui non dovrebbe finanziare piani di investimento di paesi terzi.
(10 ter) Il valore aggiunto europeo dovrebbe derivare dall'interazione e dalle interconnessioni tra le sei priorità europee e dovrebbe generare coerenza e sinergie, nonché garantire un miglior coordinamento, la certezza del diritto, una maggiore efficacia e complementarità.
(10 quater) Uno degli insegnamenti tratti dalla crisi della COVID-19 è che l'Unione dovrebbe diversificare le catene di approvvigionamento critiche, motivo per cui uno degli obiettivi del dispositivo dovrebbe consistere nel rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione.
(10 quinquies) L'importo degli stanziamenti d'impegno non utilizzati e degli stanziamenti disimpegnati dovrebbe essere utilizzato per potenziare i programmi con un valore aggiunto europeo, segnatamente in regime di gestione diretta, come ad esempio i programmi nei settori dell'R&I, dell'istruzione e delle infrastrutture, solo per citarne alcuni.
(10 sexies) I piani per la ripresa e la resilienza a titolo del dispositivo dovrebbero operare in sinergia con il programma InvestEU e potrebbero prevedere contributi per il comparto degli Stati membri nel quadro del programma InvestEU, in particolare a favore della solvibilità delle imprese stabilite negli Stati membri interessati. I piani potrebbero inoltre prevedere contributi per i programmi del quadro finanziario pluriennale (QFP) in regime di gestione diretta destinati all'infanzia, ai giovani, incluso il programma Erasmus, alla cultura, nonché all'R&I, tra cui il programma Orizzonte Europa.
(10 septies) Next Generation EU non dovrebbe divenire un onere finanziario per le prossime generazioni e dovrebbe essere rimborsato mediante le nuove risorse proprie dell'Unione. È inoltre cruciale che i prestiti sottoscritti nell'ambito di Next Generation EU siano rimborsati a tempo debito.
(11) Il dispositivo istituito dal presente regolamento, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'UE e traducendo nella pratica l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell'obiettivo globale di dedicare il 30 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici e il 10 % al sostegno degli obiettivi in materia di biodiversità. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione, nei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza, ai lavoratori che potrebbero subire le conseguenze delle transizioni, fornendo loro sostegno e gli strumenti necessari, in particolare attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e la difesa del principio della contrattazione collettiva.
▌
(15) L'obiettivo specifico del dispositivo dovrebbe essere la fornitura di un sostegno finanziario inteso al raggiungimento dei chiari target intermedi e finali delle riforme e degli investimenti stabiliti nei piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico dovrebbe essere perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati.
(16) Per garantire il proprio contributo agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile che il piano per la ripresa e la resilienza preveda misure volte ad attuare le riforme e i progetti di investimenti pubblici mediante un piano per la ripresa e la resilienza coerente, pertinente, efficace ed efficiente. ▌
(16 bis) Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe includere una spiegazione dettagliata del modo in cui i piani e le misure per la ripresa e la resilienza contribuiscono a ciascuna delle sei priorità europee, incluse le dotazioni di bilancio minime singole e complessive.
(16 ter) Il piano dovrebbe altresì spiegare in che modo contribuisce e non è contrario alle politiche dell'Unione, agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, al pilastro europeo dei diritti sociali, all'accordo di Parigi e al rafforzamento del mercato unico. Il piano dovrebbe inoltre spiegare in che modo contribuisce e non è contrario agli interessi strategici ed economici dell'Unione, non sostituisce le spese di bilancio nazionali e rispetta il principio di addizionalità dei finanziamenti dell'Unione e il principio "non arrecare un danno significativo". Esso dovrebbe altresì spiegare in che modo è coerente con i principi della strategia dell'Unione per la parità di genere 2020-2025.
(16 quater) Il piano nazionale per la ripresa e la resilienza non dovrebbe pregiudicare il diritto di concludere o applicare accordi collettivi o di intraprendere azioni collettive in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché della legislazione e delle prassi nazionali e dell'Unione.
(16 quinquies) Il piano dovrebbe spiegare in che modo contribuisce ad affrontare efficacemente le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo. Nel caso in cui uno Stato membro presenti squilibri o squilibri eccessivi accertati dalla Commissione a seguito di un esame approfondito, il piano dovrebbe includere una spiegazione di come le modalità con cui intende tenere conto delle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] siano compatibili con i piani. Il piano dovrebbe specificare chiaramente i target intermedi e finali e il calendario previsti per l'attuazione delle riforme e degli investimenti.
(16 sexies) Il piano dovrebbe spiegare in che modo rappresenta un pacchetto globale di riforme e investimenti e in che modo è coerente. Esso dovrebbe specificare i progetti di investimento pubblici e privati previsti, il relativo periodo di investimento e i riferimenti alla partecipazione di partner privati, se del caso. Il piano dovrebbe specificare i costi totali stimati delle riforme e degli investimenti. Esso dovrebbe includere, se del caso, informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti e il legame con riforme precedenti o pianificate nel quadro del programma di sostegno alle riforme strutturali o dello strumento di sostegno tecnico, nonché informazioni sulle misure di accompagnamento che potrebbero essere necessarie, incluso un calendario di tutti gli interventi.
(16 septies) Le autorità regionali e locali, essendo le più vicine ai loro cittadini e avendo un'esperienza diretta delle esigenze e dei problemi delle comunità e delle economie locali, svolgono un ruolo fondamentale nella ripresa economica e sociale. Tenuto conto di questo aspetto, esse dovrebbero essere coinvolte da vicino nella pianificazione e nell'attuazione del dispositivo, ivi compresa la preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza nonché la gestione dei progetti nell'ambito del dispositivo. Al fine di sfruttare pienamente il potenziale delle autorità regionali e locali nel conseguimento della ripresa e della resilienza, l'esecuzione di una parte delle risorse del dispositivo dovrebbe essere affidata ad esse, rispettando nel contempo il principio di sussidiarietà degli Stati membri.
(16 octies) Il piano dovrebbe specificare, se del caso, la richiesta di sostegno sotto forma di prestito e i target intermedi supplementari.
(16 nonies) Il piano dovrebbe contenere una spiegazione dei piani, dei sistemi e delle misure concrete dello Stato membro intesi a prevenire, individuare e rettificare i conflitti di interessi, la corruzione e la frode nell'utilizzo dei fondi quali derivanti dal dispositivo.
(16 decies) Il piano dovrebbe contenere dettagli riguardanti le disposizioni prese dagli Stati membri per assicurare che le imprese destinatarie non siano coinvolte in meccanismi fiscali soggetti all'obbligo di notifica a norma della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio[5] relativamente ai meccanismi transfrontalieri.
(16 undecies) Se del caso, i piani dovrebbero prevedere investimenti in progetti transfrontalieri o paneuropei per sostenere la cooperazione europea.
(16 duodecies) Tutti gli Stati membri beneficiari del dispositivo dovrebbero rispettare e promuovere i valori sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di avviare la sospensione degli stanziamenti di impegno o di pagamento agli Stati membri nell'ambito del dispositivo in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto che compromettano o rischino di compromettere i principi della sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il dispositivo dovrebbe prevedere norme e procedure chiare sull'avvio del meccanismo di sospensione o sulla sua revoca. A tale riguardo, la procedura per avviare la sospensione del finanziamento nell'ambito del dispositivo e la sua successiva collocazione in una riserva dovrebbe essere bloccata solo se vi si oppone una maggioranza qualificata in seno al Consiglio o una maggioranza in seno al Parlamento europeo. I pagamenti ai beneficiari o destinatari finali, comprese le autorità locali e regionali, dovrebbero proseguire.
(16 terdecies) Le misure decorrenti dal 1º febbraio 2020 relative alle conseguenze economiche e sociali della crisi COVID-19 dovrebbero essere ammissibili.
(17) Qualora uno Stato membro sia esonerato dal monitoraggio e dalla valutazione del semestre europeo sulla base dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 472/2013[6], o sia soggetto a procedure di verifica a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio[7], dovrebbe essere possibile applicare le disposizioni di cui al presente regolamento allo Stato membro interessato in relazione alle sfide e priorità identificate dalle misure stabilite dai rispettivi regolamenti.
(18) Affinché possano essere in grado di ispirare la preparazione e l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza, è auspicabile che il Parlamento europeo e il Consiglio siano posti nelle condizioni di discutere, nell'ambito del semestre europeo, la situazione relativa alla ripresa, alla resilienza e alla capacità di aggiustamento nell'Unione. Per garantirne la base documentale, è auspicabile che tale discussione sia basata sulle informazioni strategiche e analitiche della Commissione disponibili nel contesto del semestre europeo e, se disponibili, sulle informazioni relative all'attuazione dei piani negli anni precedenti. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, simultaneamente e alle stesse condizioni, tutte le informazioni pertinenti. Al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità, in seno alle pertinenti commissioni del Parlamento europeo si dovrebbe intrattenere un dialogo sulla ripresa e la resilienza, sul modello dell'attuale dialogo economico strutturato.
(19) Al fine di garantire un contributo finanziario significativo commisurato alle esigenze reali degli Stati membri relative all'esecuzione e al completamento delle riforme e degli investimenti previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno definire un contributo finanziario massimo disponibile per gli Stati membri a titolo del dispositivo, per quanto concerne il sostegno finanziario (ossia il sostegno finanziario non rimborsabile). Nel 2021 e 2022 tale contributo massimo dovrebbe essere calcolato in base alla popolazione, all'inverso del ▌PIL pro capite e al relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro per il periodo 2015-2019. Nel 2023 e 2024 tale contributo finanziario massimo dovrebbe essere calcolato in base alla popolazione, all'inverso del PIL, e alla perdita cumulativa del PIL reale osservata nel periodo 2020-2021 rispetto al 2019.
(20) È necessario stabilire una procedura di presentazione delle proposte di piani per la ripresa e la resilienza da parte degli Stati membri e il relativo contenuto. Al fine di garantire la rapidità delle procedure, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare un piano per la ripresa e la resilienza entro il 30 aprile, sotto forma di allegato separato del programma nazionale di riforma. Per garantire un'attuazione rapida, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di presentare il 15 ottobre dell'anno precedente un progetto di piano unitamente al progetto di bilancio per l'anno successivo. Ai fini della preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza gli Stati membri possono avvalersi dello strumento di sostegno tecnico in conformità al regolamento XX/YYYY [che istituisce uno strumento di sostegno tecnico].
(20 bis) Nella sua valutazione, la Commissione dovrebbe tenere conto delle sinergie createsi tra i piani per la ripresa e la resilienza dei diversi Stati membri e della complementarità tra tali piani e altri piani di investimento a livello nazionale. La Commissione dovrebbe consultare, se del caso, i pertinenti portatori di interessi a livello di Unione, per raccogliere il loro punto di vista in merito alla titolarità, alla coerenza e all'efficacia del piano nazionale per la ripresa e la resilienza. La Commissione dovrebbe altresì richiedere una valutazione dell'impatto di genere del piano effettuata da un esperto indipendente o procedere essa stessa a una valutazione di questo tipo.
▌
(22) La Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro e agire in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione dovrebbe rispettare pienamente la titolarità nazionale della procedura e tenere altresì conto delle sinergie createsi tra i piani per la ripresa e la resilienza dei diversi Stati membri e della complementarità fra tali piani e altri piani di investimento a livello nazionale. La Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza sulla base di un elenco di requisiti e di criteri che dovrebbero dimostrarne l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza, e, a tal fine, dovrebbe prendere in considerazione la giustificazione e gli elementi forniti dallo Stato membro interessato ▌.
(23) È opportuno definire orientamenti adeguati in allegato al presente regolamento, che fungano da base per la valutazione trasparente ed equa da parte della Commissione del piano per la ripresa e la resilienza e per la definizione del contributo finanziario in conformità agli obiettivi e agli altri requisiti pertinenti stabiliti dal presente regolamento. Per garantire trasparenza ed efficienza, è opportuno istituire a tal fine un sistema di rating per la valutazione delle proposte di piani per la ripresa e la resilienza. I punteggi attribuiti ai piani adottati dovrebbero essere resi pubblici.
(24) Allo scopo di contribuire all'elaborazione di piani di elevata qualità e assistere la Commissione nella valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri, nonché nella valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi, è opportuno prevedere la possibilità di fare ricorso al parere di esperti e, su richiesta dello Stato membro, a consulenze inter pares e a un sostegno tecnico. Quando tali competenze riguardano in particolare le politiche del lavoro, dovrebbero essere coinvolte le parti sociali.
(25) A fini di semplificazione, è opportuno basare la definizione del contributo finanziario su criteri semplici. Il contributo finanziario dovrebbe essere determinato in base ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro interessato. I finanziamenti a titolo del dispositivo non dovrebbero sostenere misure che riducano le entrate pubbliche per un periodo prolungato o in via permanente, quali sgravi fiscali o riduzioni delle imposte.
(26) A condizione che il piano per la ripresa e la resilienza risponda in misura soddisfacente ai criteri di valutazione, allo Stato membro interessato dovrebbe essere assegnato il contributo finanziario massimo se i costi totali stimati delle riforme e degli investimenti inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza sono pari o superiori all'importo del contributo finanziario massimo stesso. Allo Stato membro interessato dovrebbe invece essere assegnato un importo pari al costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza se tale costo totale stimato è inferiore al contributo finanziario massimo stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun contributo finanziario allo Stato membro se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione. Ogniqualvolta ritenga che il piano non risponda in misura soddisfacente ai criteri di valutazione, la Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio, e chiedere allo Stato membro interessato di presentare un piano rivisto.
▌
(28) Dovrebbe essere possibile fornire un sostegno finanziario al piano di uno Stato membro sotto forma di prestito, previa conclusione di un accordo di prestito con la Commissione, sulla base di una richiesta debitamente motivata da parte dello Stato membro interessato. I prestiti a sostegno dell'attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza dovrebbero essere forniti a scadenze che riflettano la natura a lungo termine di tali spese, prevedendo nel contempo un piano di rimborso chiaro e preciso. Tali scadenze possono differire da quelle dei fondi che l'Unione ottiene in prestito per finanziare i prestiti sui mercati dei capitali. È pertanto necessario prevedere la possibilità di derogare al principio stabilito all'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario, a norma del quale non dovrebbero essere cambiate le scadenze dei prestiti erogati per assistenza finanziaria.
(29) La richiesta di prestito dovrebbe essere giustificata dai fabbisogni finanziari connessi alle riforme e agli investimenti supplementari previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, pertinenti in particolare per le transizioni verde e digitale, e pertanto da un costo più elevato rispetto al contributo finanziario massimo (che sarà) stanziato mediante il contributo non rimborsabile. Dovrebbe essere possibile presentare la richiesta di prestito unitamente alla presentazione del piano. Qualora la richiesta fosse presentata in un altro momento, dovrebbe essere accompagnata da un piano rivisto che preveda target intermedi e finali supplementari. Per garantire l'anticipazione delle risorse, è auspicabile che gli Stati membri richiedano un sostegno sotto forma di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini di una sana gestione finanziaria, l'importo totale di tutti i prestiti erogati a titolo del presente regolamento dovrebbe essere soggetto a un tetto massimo. Inoltre, l'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non dovrebbe superare il 6,8 % del suo reddito nazionale lordo. È opportuno prevedere la possibilità di incrementare l'importo massimo in circostanze eccezionali, compatibilmente con le risorse disponibili. Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, dovrebbe essere possibile erogare il prestito a rate subordinatamente al conseguimento di risultati.
(30) È opportuno che uno Stato membro disponga della possibilità di presentare una richiesta motivata per modificare il piano per la ripresa e la resilienza durante l'attuazione dello stesso, laddove tale linea di condotta sia giustificata da circostanze oggettive. La Commissione dovrebbe in tal caso valutare la richiesta motivata e adottare una nuova decisione entro due mesi. Lo Stato membro dovrebbe poter chiedere un sostegno, in qualsiasi momento nel corso dell'anno, attraverso lo strumento di sostegno tecnico in conformità al regolamento XX/YYYY [che istituisce uno strumento di sostegno tecnico] al fine di modificare o sostituire il piano per la ripresa e la resilienza.
(30 bis) Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano al processo decisionale dovrebbero adoperarsi al massimo per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure al fine di garantire l'agevole e rapida adozione delle decisioni relative alla mobilitazione e all'attuazione del dispositivo.
(31) Per ragioni di efficienza e semplificazione nella gestione finanziaria del dispositivo, il sostegno finanziario dell'Unione destinato ai piani per la ripresa e la resilienza dovrebbe assumere la forma di un finanziamento basato sul conseguimento dei risultati misurato in riferimento ai target intermedi e definitivi indicati nei piani per la ripresa e la resilienza approvati. Il sostegno supplementare sotto forma di prestito dovrebbe essere connesso ai target intermedi e finali supplementari aggiunti a quelli pertinenti per il sostegno finanziario (ossia il sostegno non rimborsabile). L'erogazione dovrebbe avvenire solo al momento dell'attuazione dei pertinenti target intermedi.
(32) Ai fini di una sana gestione finanziaria, gli impegni di bilancio, i pagamenti, la sospensione, l'annullamento e il recupero dei fondi dovrebbero essere regolati da norme specifiche. Per garantire la prevedibilità, gli Stati membri dovrebbero poter presentare le richieste di pagamento ogni sei mesi. I pagamenti dovrebbero essere erogati a rate ed essere basati su una valutazione positiva della Commissione quanto all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione un prefinanziamento pari al massimo al 20 % del sostegno totale fornito dai fondi di cui nella decisione che approva il piano per la ripresa e la resilienza. Laddove il piano per la ripresa e la resilienza non sia stato attuato in misura soddisfacente dallo Stato membro, o in caso di gravi irregolarità, fra cui la frode, la corruzione e il conflitto di interessi, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e all'annullamento, così come a una riduzione e a un recupero, del contributo finanziario. Ove possibile, il recupero dovrebbe essere garantito mediante compensazione con le erogazioni di finanziamenti in sospeso nell'ambito del dispositivo. Per garantire che la decisione della Commissione in merito alla sospensione, all'annullamento e al recupero degli importi pagati rispetti il diritto degli Stati membri di presentare osservazioni, dovrebbero essere stabilite opportune procedure di contraddittorio.
(32 bis) Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione nell'attuazione del dispositivo, gli Stati membri dovrebbero garantire il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, e recuperare gli importi indebitamente versati o non correttamente utilizzati. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere dati e informazioni che consentano di prevenire, individuare e rettificare gravi irregolarità, fra cui la frode, la corruzione e il conflitto di interessi, in relazione alle misure sostenute dal dispositivo.
(33) Per garantire un monitoraggio efficace dell'attuazione, gli Stati membri dovrebbero riferire su base semestrale nel processo del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza. È opportuno che tali relazioni semestrali elaborate dagli Stati membri interessati siano adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che dovrebbero essere utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti in vista del completamento dei piani per la ripresa e la resilienza. Le commissioni competenti del Parlamento europeo possono, in qualsiasi fase, ascoltare i rappresentanti degli Stati membri responsabili dei piani per la ripresa e la resilienza, e altri portatori di interessi e istituzioni pertinenti per discutere delle misure di cui al presente regolamento e da adottare a norma del medesimo.
(34) A fini di trasparenza, i piani per la ripresa e la resilienza adottati dalla Commissione dovrebbero essere comunicati simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio e le attività di comunicazione dovrebbero essere opportunamente svolte dalla Commissione. La Commissione dovrebbe garantire la visibilità della spesa nell'ambito del dispositivo, indicando chiaramente che i progetti sostenuti dovrebbero recare l'esplicita menzione "Iniziativa dell'Unione europea per la ripresa".
(35) La spesa nell'ambito del dispositivo dovrebbe essere efficiente e avrà un doppio impatto positivo sulla ripresa dell'Europa dalla crisi e sulla sua transizione verso un'economia sostenibile. Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi provenienti dal bilancio dell'Unione e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, nonché per evitare i conflitti di interessi, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento, e il sostegno tecnico fornito dallo strumento di sostegno tecnico. Gli Stati membri dovrebbero a tal fine essere tenuti a trasmettere le pertinenti informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti all'atto della presentazione dei loro piani alla Commissione. Il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi e programmi dell'Unione mentre i progetti di riforma e di investimento finanziati nell'ambito del dispositivo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.
(36) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio", è necessario valutare il dispositivo ▌sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del dispositivo sul terreno. A tal fine dovrebbe essere istituito un apposito quadro di valutazione destinato a integrare l'attuale quadro di valutazione della situazione sociale e la procedura esistente per gli squilibri macroeconomici. La spesa nell'ambito del dispositivo dovrebbe essere oggetto di una procedura di discarico dedicata, in un capitolo a parte della relazione di valutazione del discarico da dare alla Commissione a norma dell'articolo 318 TFUE. I dati raccolti a fini di monitoraggio dovrebbero essere raccolti disaggregati per genere.
(36 bis) La Commissione dovrebbe essere responsabile per quanto riguarda l'attuazione del dispositivo e dovrebbe comparire dinanzi al Parlamento europeo per fornire spiegazioni, ove necessario, anche in caso di negligenza o colpa grave. A tale riguardo, il Parlamento europeo può fornire raccomandazioni per affrontare le carenze individuate.
(37) È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione semestrale in merito all'attuazione del dispositivo di cui al presente regolamento. Tale relazione dovrebbe comprendere ▌informazioni dettagliate relative ai progressi compiuti dagli Stati membri nell'ambito dei piani per la ripresa e la resilienza approvati, compreso lo stato di attuazione dei targeti intermedi e finali, come pure le informazioni sul volume dei proventi assegnati al dispositivo l'anno precedente nell'ambito dello strumento dell'Unione europeo per la ripresa, suddivisi per linea di bilancio, e il contributo degli importi raccolti grazie allo strumento dell'Unione europea per la ripresa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo.
(38) Dovrebbe essere effettuata una valutazione indipendente relativa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo istituito dal presente regolamento, all'efficienza dell'utilizzo delle sue risorse e al suo valore aggiunto. Ove opportuno, la relazione dovrebbe essere accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento. Una valutazione indipendente ex post dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine del dispositivo.
(38 bis) La Commissione dovrebbe presentare riesami relativi all'attuazione del dispositivo e proporre, se del caso, modifiche del regolamento al fine di garantire il pieno impegno degli stanziamenti.
(39) I piani per la ripresa e la resilienza che dovranno essere attuati dagli Stati membri e il corrispondente contributo finanziario loro assegnato dovrebbe essere stabilito ▌mediante atti delegati. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione dei piani per la ripresa e la resilienza e al pagamento del sostegno finanziario previo raggiungimento dei pertinenti target intermedi e finali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Dopo l'adozione di un atto delegato, dovrebbe essere possibile per lo Stato membro interessato e la Commissione concordare alcune modalità operative di natura tecnica, per definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi all'attuazione quali calendari, indicatori dei target intermedi e finali e accesso ai dati sottostanti. Per garantire che le modalità operative rimangano pertinenti in funzione delle circostanze durante l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno prevedere la possibilità di modificare di comune accordo gli elementi di tali modalità tecniche. Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria ed un uso efficace dei finanziamenti dell'Unione.
(40) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95[9], (Euratom, CE) n. 2185/96[10] e (UE) 2017/1939[11] del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine di irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]. In conformità al regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea. Per garantire la piena trasparenza, i destinatari finali o i beneficiari dei finanziamenti del dispositivo dovrebbero essere resi noti. Ai fini dell'audit e del controllo dell'utilizzo dei fondi, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni in formato elettronico in un'unica banca dati, senza aggiungere inutili oneri amministrativi.
(41) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Al Parlamento europeo dovrebbero essere forniti riesami e aggiornamenti periodici sul funzionamento del programma al fine di alimentare il dibattito, ad esempio in occasione della Conferenza sul futuro dell'Europa.
(42) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni generali e dotazione finanziaria
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo").
Esso stabilisce i suoi obiettivi, il finanziamento, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione di tale finanziamento.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. "fondi dell'Unione": fondi coperti dal regolamento (UE) YYY/XX del Parlamento europeo e del Consiglio [successore del regolamento RDC][13];
2. "contributo finanziario": sostegno finanziario non rimborsabile che può essere assegnato o che è assegnato agli Stati membri a titolo del dispositivo; ▌
2 bis. "prestito non rotativo": prestito concesso a uno Stato membro con un piano fisso in tempo utile per i rimborsi a rate costanti;
3. "semestre europeo per il coordinamento delle politiche ▌"o "semestre europeo": il processo definito all'articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio ▌[14];
3 bis. "autorità nazionale": una o più autorità pubbliche a livello di governo, comprese quelle regionali e locali, nonché le organizzazioni di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, punto 42, del regolamento finanziario, che cooperano in uno spirito di partenariato in conformità al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri;
3 ter. "addizionalità": ai fini del presente regolamento, la conformità al requisito di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera b)], del [regolamento finanziario] e, ove opportuno, la massimizzazione degli investimenti privati conformemente all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera d)], del [regolamento finanziario];
3 quater. "target intermedi": impegni chiari, qualitativi e quantitativi, misurabili e verificabili che uno Stato membro ha assunto nel contesto dei piani per la ripresa e la resilienza;
3 quinquies. "resilienza": la capacità di affrontare gli shock economici, sociali e ambientali e i persistenti cambiamenti strutturali derivanti da qualsiasi tipo di crisi in modo equo, sostenibile e inclusivo, e di promuovere il benessere per tutti;
3 sexies. "non arrecare un danno significativo": non sostenere o svolgere attività economiche che danneggiano in modo significativo gli obiettivi ambientali, come indicato, se del caso, nel regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[15] (regolamento sulla tassonomia dell'UE). La Commissione elabora una nota tecnica di orientamento sull'applicazione pratica del principio "non arrecare un danno significativo", tenendo conto di tale regolamento.
3 septies. "obiettivi climatici e ambientali dell'Unione": gli obiettivi e i traguardi climatici dell'Unione stabiliti nel regolamento (UE) .../... [legge europea sul clima].
Articolo 3
Ambito di applicazione
L'ambito di applicazione del dispositivo ▌ istituito dal presente regolamento comprende sei priorità europee articolate in pilastri nel modo seguente:
– transizione verde giusta, tenendo conto degli obiettivi del Green Deal;
– trasformazione digitale, tenendo conto degli obiettivi della strategia digitale europea;
– coesione economica, produttività e competitività, tenendo conto degli obiettivi delle strategie industriale e per le PMI;
– coesione sociale e territoriale, tenendo conto degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali;
– resilienza istituzionale, nell'ottica di rafforzare la reattività alle crisi e la preparazione alle stesse e
– politiche per la prossima generazione, tenendo conto degli obiettivi dell'agenda per le competenze per l'Europa, della garanzia per i giovani e della garanzia per l'infanzia.
I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo destinano il 100 % della sua dotazione, misurata in termini di costi aggregati, a misure d'investimento e riforma che rientrano nelle sei priorità europee. Ciascun piano nazionale per la ripresa e la resilienza destina almeno il 7 % della sua dotazione, misurata in termini di costi aggregati, a misure d'investimento e riforma che rientrano in ciascuna delle sei priorità europee.
La Commissione elabora note tecniche di orientamento sull'applicazione pratica dell'assegnazione.
Per contribuire agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione ed essere pienamente coerente con gli stessi, segnatamente la transizione volta a conseguire gli obiettivi climatici aggiornati dell'Unione per il 2030 e a rispettare l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, in conformità del [regolamento (UE) 2020/XXX che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)], almeno il 40% dell'importo di ciascun piano per la ripresa e la resilienza contribuisce all'obiettivo di integrazione delle questioni climatiche e della biodiversità tra le sei priorità europee.
Rispecchiando le priorità della strategia digitale europea e la necessità di realizzare un mercato unico digitale che accresca la competitività dell'Unione a livello mondiale e contribuisca altresì a rendere l'Unione più resiliente, più innovativa e strategicamente autonoma, almeno il 20 % dell'importo di ciascun piano per la ripresa e la resilienza contribuisce a finanziare la spesa digitale tra le sei priorità europee;
Articolo 4
Obiettivi generali e specifici
1. L'obiettivo generale del dispositivo ▌ è concentrarsi sulle sei priorità europee di cui all'articolo 3. Occorre prestare particolare attenzione all'interazione e alle interconnessioni tra le sei priorità europee onde garantire coerenza e sinergie, generando in tal modo un valore aggiunto europeo. Il dispositivo promuove la coesione economica, sociale e territoriale, la convergenza e l'autonomia strategica dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale, economico e di genere della crisi, sostenendo le giuste transizioni verde e digitale, contribuendo ▌ a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro di qualità nel periodo successivo alla crisi della COVID-19, a promuovere una crescita sostenibile e a rafforzare la zona euro.
1 ter. Il dispositivo contribuisce agli obiettivi delle politiche dell'Unione, agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, al pilastro europeo dei diritti sociali, all'accordo di Parigi e al rafforzamento del mercato unico.
2. Per conseguire tale obiettivo generale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza persegue l'obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i chiari target intermedi e finali delle riforme e degli investimenti a sostegno di una crescita sostenibile, stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico è perseguito in stretta e trasparente cooperazione con gli Stati membri interessati.
Articolo 4 bis
Principi orizzontali
1. Il dispositivo non contrasta con gli interessi strategici ed economici dell'Unione. A tale riguardo, il sostegno non è erogato ai progetti che rientrano nei piani strategici di investimento dei paesi terzi cui si applicano i fattori che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, di cui gli Stati membri e la Commissione devono tenere conto a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio[16].
2. Il sostegno a titolo del dispositivo non sostituisce le spese di bilancio correnti a livello nazionale e rispetta il principio dell'addizionalità del finanziamento dell'Unione.
3. Il dispositivo finanzia unicamente i progetti che rispettano il principio "non arrecare un danno significativo".
Articolo 5
Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa
1. Le misure di cui all'articolo 2 del regolamento [EURI] sono attuate nell'ambito del ▌ dispositivo:
a) mediante l'importo di 337 968 000 000 EUR di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento [EURI], a prezzi costanti [312 500 000 000 EUR a prezzi 2018], disponibile per il sostegno non rimborsabile, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4 e 8, del regolamento [EURI].
Detti importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;
b) mediante l'importo di 385 856 000 000 EUR di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [EURI], a prezzi costanti, [360 000 000 000 EUR, a prezzi 2018] disponibile per il sostegno sotto forma di prestito non rotativo agli Stati membri ai sensi degli articoli 12 e 13, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento [EURI].
2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del dispositivo e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, consultazione delle autorità nazionali, delle parti sociali e della società civile, in particolare delle organizzazioni giovanili, e di altri pertinenti soggetti interessati, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del dispositivo. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul terreno e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione di riforme e investimenti a sostegno della crescita sostenibile. In considerazione di tali attività, gli Stati membri possono altresì chiedere un sostegno tecnico in conformità del regolamento XX/YYYY [che istituisce uno strumento di sostegno tecnico].
2 bis. Entro il 31 dicembre [2024] la Commissione valuta l'importo previsto degli stanziamenti d'impegno non utilizzati e del disimpegno degli stanziamenti disponibili per il sostegno non rimborsabile di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, che può essere iscritto nel bilancio dell'Unione per incrementare la dotazione di programmi con un valore aggiunto europeo come entrate con destinazione specifica esterna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario nel progetto di bilancio dell'UE per il 2025.
La Commissione propone, su base individuale, di incrementare la dotazione dei programmi di cui al primo comma soltanto previa valutazione in base alla quale sia appurato che i programmi in questione necessitano di maggiori finanziamenti per conseguire gli obiettivi stabiliti nella rispettiva legislazione.
La valutazione della Commissione è trasmessa all'autorità di bilancio. Il Parlamento e il Consiglio hanno la possibilità di modificare, approvare o respingere singolarmente le proposte della Commissione volte a incrementare la dotazione di programmi specifici di cui al primo comma del presente paragrafo.
Gli importi non impiegati per incrementare la dotazione dei programmi di cui al primo comma del presente paragrafo sono integralmente utilizzati per il rimborso del finanziamento effettuato dalla Commissione ai fini del finanziamento del dispositivo.
Articolo 6
Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente
1. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al dispositivo. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato, con un tetto massimo del 5 % della dotazione di bilancio dello Stato membro.
2. Gli Stati membri possono proporre di destinare un massimo del 5 % del loro piano per la ripresa e la resilienza allo strumento di sostegno tecnico e al programma InvestEU, in particolare per le misure di sostegno alla solvibilità, nonché ai programmi del QFP in regime di gestione diretta destinati all'infanzia e alla gioventù, tra cui Erasmus, alla cultura e al settore R&I, tra cui Orizzonte Europa, solo ed esclusivamente nel caso in cui l'importo assegnato contribuisce al conseguimento degli obiettivi e rispetta i requisiti del presente regolamento a norma degli articoli 3, 4 e 4 bis e segue la procedura di valutazione di cui all'articolo 17. L'importo assegnato è eseguito in conformità delle regole dei fondi a cui le risorse sono trasferite e a favore dello Stato membro interessato. Non è necessario alcun cofinanziamento per l'importo trasferito. La Commissione esegue tali risorse a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.
Articolo 7
Attuazione
Il dispositivo ▌ è attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta, in conformità del regolamento finanziario.
Articolo 8
Addizionalità e finanziamento complementare
Il sostegno nell'ambito del dispositivo ▌ si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi e programmi dell'Unione e ai finanziamenti erogati dal gruppo Banca europea per gli investimenti o da altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.
Articolo 9
Misure per collegare il dispositivo ad una sana governance economica
In caso di disattivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita, la Commissione propone, entro 3 mesi, una proposta di modifica del presente regolamento per collegare il dispositivo a una sana governance economica, come sancito all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento recante disposizioni comuni sul [...] [RDC]. ▌
Articolo 9 bis
Misure per collegare il dispositivo alla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto
1. Il dispositivo è disponibile soltanto per gli Stati membri che si impegnano a rispettare lo Stato di diritto e i valori fondamentali dell'Unione.
2. Alla Commissione è conferito il potere di avviare la sospensione degli stanziamenti d'impegno o di pagamento agli Stati membri a titolo del dispositivo in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto, qualora compromettano o rischino di compromettere i principi di una sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
3. In particolare, sono considerate carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto, qualora compromettano o rischino di compromettere i principi di una sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, gli elementi seguenti:
a) le minacce all'indipendenza della magistratura, compresa qualsiasi limitazione della capacità di esercitare autonomamente le funzioni giurisdizionali conseguita intervenendo dall'esterno sulle garanzie di indipendenza, limitando l'attività giudicante su ordine esterno, rivedendo arbitrariamente le norme relative alla nomina o alle condizioni di servizio del personale giudiziario o influenzando il personale giudiziario in qualsiasi modo che ne metta a repentaglio l'imparzialità o interferendo con l'indipendenza dei rappresentati legali;
b) l'omessa prevenzione, rettifica e sanzione delle decisioni arbitrarie o illegittime assunte da autorità pubbliche, tra cui le autorità di contrasto, la mancata assegnazione di risorse finanziarie e umane a scapito del loro buon funzionamento o il fatto di non garantire l'assenza di conflitti di interesse;
c) il ridimensionamento della disponibilità e dell'efficacia delle vie di ricorso, ad esempio attraverso norme procedurali restrittive, la mancata esecuzione delle sentenze o la limitazione dell'efficacia delle indagini, delle azioni penali o delle sanzioni per violazione della legge;
d) la compromissione della capacità amministrativa degli Stati membri di rispettare gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione, inclusa la capacità di attuare efficacemente le norme, i criteri e le politiche che costituiscono il corpus del diritto dell'Unione;
(e) le misure che ledono la tutela della riservatezza fra avvocato e cliente.
4. Può essere constatata una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto in uno Stato membro in particolare qualora sia compromesso o rischi di essere compromesso uno o più dei seguenti elementi:
a) il corretto funzionamento delle autorità di tale Stato membro che attuano il dispositivo, in particolare nel contesto delle procedure di aggiudicazione di appalti o concessione di sovvenzioni;
b) il corretto funzionamento dell'economia di mercato, rispettando al riguardo la concorrenza e le forze di mercato dell'Unione, nonché attuando efficacemente gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, tra cui il rispetto della finalità dell'unione politica, economica e monetaria;
c) la corretta operatività delle autorità preposte al controllo finanziario, al monitoraggio e agli audit interni ed esterni, nonché il corretto funzionamento di sistemi efficaci e trasparenti di gestione finanziaria e di rendicontabilità;
d) il corretto funzionamento dei servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale nella repressione delle frodi, tra cui quelle di natura fiscale, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell'Unione che riguardano l'attuazione del dispositivo;
e) l'effettivo controllo giurisdizionale, da parte di organi giurisdizionali indipendenti, delle azioni od omissioni compiute dalle autorità di cui alle lettere a), c) e d);
f) la prevenzione e la repressione delle frodi, tra cui quelle fiscali, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell'Unione che riguardano l'attuazione del dispositivo, nonché l'imposizione di sanzioni effettive e dissuasive ai beneficiari da parte degli organi giurisdizionali nazionali o delle autorità amministrative;
g) il recupero dei fondi indebitamente versati;
h) la prevenzione e la repressione dell'evasione fiscale e della concorrenza fiscale e la corretta operatività delle autorità che concorrono alla cooperazione amministrativa in materia fiscale;
i) l'effettiva e tempestiva collaborazione con l'OLAF e, se lo Stato membro interessato vi aderisce, con l'EPPO, nelle loro indagini o azioni penali conformemente ai rispettivi atti giuridici e al principio di leale cooperazione;
j) la corretta attuazione del dispositivo a seguito di una violazione sistematica dei diritti fondamentali.
5. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4, possono essere adottate una o più delle seguenti misure:
a) divieto di sottoscrivere nuovi impegni giuridici;
b) sospensione degli impegni;
c) riduzione degli impegni, anche attraverso rettifiche finanziarie;
d) riduzione dei prefinanziamenti;
e) interruzione dei termini di pagamento;
f) sospensione dei pagamenti.
Salvo ove diversamente disposto dalla decisione recante adozione delle misure, l'imposizione di misure adeguate non incide sull'obbligo di uno Stato membro di effettuare pagamenti ai destinatari o beneficiari finali. Gli interventi a livello regionale e locale che sono ammissibili al sostegno continuano a beneficiare del dispositivo. In caso di eventuali carenze da parte di uno Stato membro, gli interventi a livello regionale e locale che sono ammissibili al sostegno continuano a beneficiare del dispositivo.
Le misure adottate sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla portata della carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto. Esse riguardano, nella misura del possibile, gli interventi dell'Unione effettivamente o potenzialmente compromessi dalla carenza in oggetto.
La Commissione fornisce informazioni e orientamenti a vantaggio dei destinatari o beneficiari finali circa gli obblighi degli Stati membri attraverso un sito web o un portale Internet.
La Commissione mette altresì a disposizione su detto sito web o portale gli strumenti adeguati per consentire ai destinatari o beneficiari finali di informare la Commissione in merito a qualsivoglia violazione di tali obblighi che, secondo detti destinatari o beneficiari finali, li riguarda direttamente. Le informazioni fornite dai destinatari o beneficiari finali ai sensi del presente paragrafo possono essere prese in considerazione dalla Commissione soltanto se corredate della prova che il destinatario o beneficiario finale interessato ha sporto denuncia formale all'autorità competente.
Sulla base delle informazioni fornite dai destinatari o beneficiari finali, la Commissione assicura che qualsiasi importo dovuto dagli Stati membri sia effettivamente versato ai destinatari o beneficiari finali.
6. Se ritiene che vi siano motivi fondati per considerare soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4, la Commissione trasmette allo Stato membro in questione una notifica scritta in cui espone i motivi sui quali ha fondato la propria constatazione. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio di tale notifica e del contenuto della medesima.
Nel valutare se le condizioni di cui al paragrafo 4 sono soddisfatte, la Commissione tiene conto di tutte le informazioni pertinenti, delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, delle risoluzioni del Parlamento europeo, delle relazioni della Corte dei conti e delle conclusioni e raccomandazioni delle organizzazioni e reti internazionali competenti. La Commissione tiene altresì conto dei criteri utilizzati nel contesto dei negoziati di adesione all'Unione, in particolare dei capitoli sull'acquis concernenti il sistema giudiziario e i diritti fondamentali, la giustizia, la libertà e la sicurezza, il controllo finanziario e la tassazione, nonché degli orientamenti utilizzati nel contesto del meccanismo di cooperazione e verifica al fine di monitorare i progressi compiuti da uno Stato membro.
La Commissione è assistita da un gruppo di esperti indipendenti istituito mediante atto delegato.
La Commissione può richiedere qualsiasi informazione supplementare necessaria per la sua valutazione, sia prima che dopo essere giunta a una conclusione.
Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni necessarie e può formulare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione, che non può essere inferiore a un mese o superiore a tre mesi dalla data di notifica della conclusione. Nelle sue osservazioni lo Stato membro può proporre l'adozione di misure correttive.
Al momento di decidere se adottare o meno una decisione su qualsivoglia misura di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto delle informazioni ricevute e delle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, nonché dell'adeguatezza delle misure correttive proposte. La Commissione decide in merito al seguito da dare alle informazioni pervenute entro un termine indicativo di un mese e, in ogni caso, entro un termine ragionevole dalla data in cui ha ricevuto dette informazioni.
Nel valutare la proporzionalità delle misure da imporre, la Commissione tiene debitamente conto delle informazioni e degli orientamenti di cui al presente paragrafo.
Se ritiene assodata la carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto, la Commissione adotta una decisione sulle misure di cui al paragrafo 5 mediante un atto di esecuzione.
Nel momento in cui adotta la sua decisione, la Commissione presenta contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso una riserva di bilancio di un importo equivalente al valore delle misure adottate.
In deroga all'articolo 31, paragrafi 4 e 6, del regolamento finanziario, il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sulla proposta di storno entro quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni. La proposta di storno è considerata approvata a meno che, entro tale periodo di quattro settimane, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei voti espressi, o il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, la modifichi o la respinga. Se il Parlamento europeo o il Consiglio modifica la proposta di storno, si applica l'articolo 31, paragrafo 8, del regolamento finanziario.
La decisione di cui all'ottavo comma entra in vigore se, entro il periodo di cui al decimo comma, né il Consiglio né il Parlamento europeo respinge la proposta di storno.
7. Lo Stato membro interessato può, in qualsiasi momento, presentare alla Commissione una notifica formale contenente elementi idonei a dimostrare che la carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto è stata colmata o ha cessato di esistere.
Su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, la Commissione valuta la situazione nello Stato membro interessato entro un termine indicativo di un mese, e in ogni caso, entro un termine ragionevole dalla data di ricevimento della notifica formale. Allorché vengono meno, in tutto o in parte, le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto in base alle quali sono state adottate le misure di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta senza indugio una decisione relativa alla revoca totale o parziale di dette misure. Nel momento in cui adotta la sua decisione, la Commissione presenta contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per sciogliere, in tutto o in parte, la riserva di bilancio di cui al paragrafo 6. Si applica la procedura di cui al paragrafo 5.
CAPO II
Contributo finanziario, processo di assegnazione e prestiti
Articolo 10
Contributo finanziario massimo
Per ciascuno Stato membro è calcolato un contributo finanziario massimo per l'assegnazione dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), utilizzando la metodologia di cui all'allegato I, basata sulla popolazione, l'inverso del prodotto interno lordo (PIL) pro capite, il relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro e la perdita cumulativa del PIL reale osservata nel periodo 2020-2021 rispetto al 2019.
Per il periodo 2021-2022 il contributo finanziario massimo è calcolato utilizzando la metodologia di cui all'allegato I, basata sulla popolazione, l'inverso del PIL pro capite e il relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro per il periodo 2015-2019.
Per il periodo 2023-2024 il contributo finanziario massimo è calcolato entro il 30 giugno 2022, utilizzando la metodologia di cui all'allegato I, basata sulla popolazione, l'inverso del PIL pro capite e la perdita cumulativa del PIL reale osservata nel periodo 2020-2021 rispetto al 2019.
Articolo 11
Assegnazione del contributo finanziario
1. Per il periodo fino al 31 dicembre 2022 la Commissione mette a disposizione per assegnazione l'importo di 337 968 000 000 EUR di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Al fine di attuare i propri piani per la ripresa e la resilienza, ciascuno Stato membro può presentare richieste entro il limite del rispettivo contributo finanziario massimo di cui all'articolo 10.
2. Per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024, se sono disponibili risorse finanziarie, la Commissione può organizzare inviti in linea con il calendario del semestre europeo. A tal fine pubblica un calendario indicativo degli inviti da organizzare in tale periodo e indica, per ogni invito, l'importo disponibile per l'assegnazione. Al fine di attuare il piano per la ripresa e la resilienza, ciascuno Stato membro può presentare proposta per ricevere importi fino ad un importo massimo corrispondente alla sua quota di assegnazione dell'importo disponibile per l'assegnazione di cui all'allegato I.
Articolo 12
Prestiti
1. Fino al 31 dicembre 2024, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere allo Stato membro interessato un sostegno sotto forma di prestito per l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza.
2. Lo Stato membro può chiedere un prestito contestualmente alla presentazione di un piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 15 o in un momento diverso fino al 31 agosto 2024. In quest'ultimo caso la richiesta è corredata di un piano riveduto comprendente target intermedi e finali supplementari.
3. Nella richiesta di prestito lo Stato membro illustra:
(a) i motivi della richiesta di sostegno sotto forma di prestito, giustificati dai fabbisogni finanziari più elevati connessi a riforme e investimenti supplementari;
(b) le riforme e gli investimenti supplementari in linea con l'articolo 15;
(c) il costo più elevato del piano per la ripresa e la resilienza in questione rispetto all'importo del contributo finanziario massimo di cui all'articolo 10 o al contributo finanziario assegnato al piano per la ripresa e la resilienza sulla base dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b).
(c bis) le informazioni sul modo in cui la richiesta di prestito è integrata nella pianificazione finanziaria complessiva dello Stato membro nell'obiettivo generale di politiche di bilancio sane.
4. Il sostegno sotto forma di prestito per il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra il costo totale del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'articolo 10. L'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non supera il 6,8 % del suo reddito nazionale lordo.
5. In deroga al paragrafo 4, fatta salva la disponibilità di risorse, in circostanze eccezionali l'importo del sostegno sotto forma di prestito può essere aumentato.
6. Il sostegno sotto forma di prestito è erogato a rate, subordinatamente al rispetto dei target intermedi e finali in linea con l'articolo 17, paragrafo 4, lettera g).
7. La Commissione adotta una decisione in merito alla richiesta di sostegno sotto forma di prestito a norma dell'articolo 17. Se del caso, il piano per la ripresa e la resilienza è modificato di conseguenza.
Articolo 13
Accordo di prestito
1. Prima di sottoscrivere un accordo di prestito con lo Stato membro interessato, la Commissione valuta se:
(a) la motivazione della richiesta di prestito e l'importo del prestito sono ritenuti ragionevoli e plausibili in relazione alle riforme e agli investimenti supplementari;
(b) le riforme e gli investimenti supplementari sono conformi ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
2. Se la richiesta di prestito soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1, dopo aver adottato la decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, la Commissione conclude un accordo di prestito con lo Stato membro interessato. L'accordo di prestito, oltre agli elementi elencati all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento finanziario, contiene le informazioni seguenti:
(a) l'importo del prestito in euro, tra cui, se del caso, l'importo del sostegno sotto forma di prestito prefinanziato a norma dell'articolo XX;
(b) la scadenza media; l'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario non si applica a tale scadenza;
(c) la formula di fissazione del prezzo e il periodo di disponibilità del prestito;
(d) il numero massimo di rate e un piano di rimborso chiaro e preciso;
(e) gli altri elementi necessari per l'attuazione del sostegno sotto forma di prestito in relazione alle riforme e ai progetti di investimento interessati, in linea con la decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
3. In conformità dell'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario, i costi connessi all'ottenimento di finanziamenti per l'erogazione dei prestiti di cui al presente articolo sono a carico degli Stati membri beneficiari.
4. La Commissione stabilisce le modalità necessarie per la gestione delle operazioni di erogazione dei prestiti concessi a norma del presente articolo.
5. Gli Stati membri beneficiari di un prestito concesso a norma del presente articolo aprono un conto dedicato per la gestione del prestito ricevuto. Essi trasferiscono inoltre il capitale e gli interessi dovuti su qualsiasi prestito connesso ad un conto indicato dalla Commissione in linea con le modalità stabilite a norma del paragrafo precedente venti giorni lavorativi TARGET 2 prima della scadenza corrispondente.
Articolo 13 bis
Riesami e revisioni
1. Entro la fine del 2022 la Commissione presenta un riesame dell'attuazione delle risorse di cui al capo II del presente regolamento. Tale riesame obbligatorio è, se del caso, accompagnato da una proposta legislativa di revisione del presente regolamento, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse.
2. Entro la fine del 2024 la Commissione presenta un riesame dell'attuazione delle risorse di cui al capo II del presente regolamento. Tale riesame obbligatorio è accompagnato dalle misure necessarie per la revisione del presente regolamento, al fine di garantire il pieno utilizzo degli stanziamenti d'impegno.
CAPO III
Piani per la ripresa e la resilienza
Articolo 14
Ammissibilità
1. Nel perseguire le priorità europee di cui all'articolo 3 e gli obiettivi di cui all'articolo 4, gli Stati membri elaborano piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Tali piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato per i quattro anni successivi. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimenti pubblici e privati, strutturati in un pacchetto globale e coerente. Ai fini dell'elaborazione dei piani per la ripresa e la resilienza gli Stati membri possono avvalersi dello strumento di sostegno tecnico in conformità del regolamento XX/YYYY [che istituisce uno strumento di sostegno tecnico].
Le misure in vigore dal 1° febbraio 2020 in poi relative alle conseguenze economiche e sociali della crisi della COVID-19 sono ammissibili al sostegno del dispositivo per la ripresa e la resilienza, purché rispettino le prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. I piani per la ripresa e la resilienza contribuiscono alle sei priorità europee definite all'articolo 3, incluse le percentuali minime di spesa di cui all'articolo 3, gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 4 e rispettano i principi orizzontali stabiliti a norma dell'articolo 4 bis.
2 bis. In linea con l'ambito di applicazione del dispositivo, i piani per la ripresa e la resilienza contribuiscono ad affrontare efficacemente le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese per lo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, incluse le pertinenti raccomandazioni per la zona euro quali approvate dal Consiglio.
2 ter. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/1999[17], nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta,[18] nei piani di attuazione della garanzia per i giovani, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione e nelle azioni relative all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione.
2 quater. I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con la strategia dell'Unione per la parità di genere 2020-2025, si basano su una valutazione dell'impatto di genere delle misure pianificate e comprendono azioni chiave per affrontare efficacemente l'impatto negativo della crisi sulla parità di genere, unitamente a misure per l'integrazione della dimensione di genere. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le strategie nazionali per la parità di genere.
2 quinquies. I piani per la ripresa e la resilienza non pregiudicano il mercato unico.
3. Qualora uno Stato membro sia esonerato dal monitoraggio e dalla valutazione del semestre europeo sulla base dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 472/2013, o sia soggetto a procedure di verifica a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, le disposizioni di cui al presente regolamento sono applicate allo Stato membro interessato in relazione alle sfide e priorità identificate dalle misure stabilite dai rispettivi regolamenti.
3 bis. I piani nazionali per la ripresa e la resilienza non pregiudicano il diritto di concludere o applicare accordi collettivi o di intraprendere azioni collettive in conformità della legislazione e delle prassi nazionali e unionali e conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Articolo 15
Piano per la ripresa e la resilienza
1. Lo Stato membro che desidera ricevere un contributo finanziario quale messo a disposizione per assegnazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, presenta alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza quale definito all'articolo 14, paragrafo 1.
Nel momento in cui la Commissione mette a disposizione per l'assegnazione l'importo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, uno Stato membro, se del caso, aggiorna e presenta alla Commissione il piano per la ripresa e la resilienza di cui al paragrafo 1 al fine di tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato e calcolato in conformità dell'articolo 10, secondo comma.
2. Il piano per la ripresa e la resilienza presentato dallo Stato membro interessato è trasmesso insieme al programma nazionale di riforma in un unico documento integrato ed in linea di principio è trasmesso ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato membro può presentare un progetto di piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno precedente, unitamente al progetto di bilancio dell'esercizio successivo.
Lo Stato membro che desidera ricevere sostegno a titolo del dispositivo istituisce un dialogo multilivello nell'ambito del quale le autorità locali e regionali, le parti sociali, le organizzazioni della società civile, in particolare le organizzazioni per i giovani, e altri portatori di interessi pertinenti e il pubblico siano in grado di partecipare attivamente e discutere la preparazione e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza. Il progetto di piano è sottoposto all'attenzione delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, in particolare delle organizzazioni per i giovani, e di altri portatori di interessi pertinenti e del pubblico a fini di consultazione prima della presentazione alla Commissione e le parti sociali avranno almeno 30 giorni per rispondere per iscritto conformemente al principio di partenariato.
3. Il piano per la ripresa e la resilienza è debitamente motivato e giustificato. Esso presenta in particolare i seguenti elementi:
(a) una spiegazione dettagliata del modo in cui i piani e le misure per la ripresa e la resilienza contribuiscono a ciascuna delle sei priorità europee quali definite all'articolo 3 e contribuiscono e non sono in contrasto con gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);
(a ter) in linea con l'ambito di applicazione del dispositivo, una giustificazione del modo in cui il piano contribuisce ad affrontare efficacemente le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese per lo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, incluse le pertinenti raccomandazioni per la zona euro quali approvate dal Consiglio;
(a quater) nel caso in cui uno Stato membro presenti squilibri o squilibri eccessivi accertati dalla Commissione a seguito di un esame approfondito, esso fornisce una spiegazione di come le modalità con cui intende tenere conto delle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 siano compatibili con i piani;
(a quinquies) una spiegazione dettagliata del modo in cui il piano rispetta le quote di assegnazione minima per ciascuna delle sei priorità europee di cui all'articolo 3;
(a sexies) una spiegazione dettagliata del modo in cui almeno il 40 % dell'importo richiesto per il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce all'integrazione delle azioni per il clima e la biodiversità utilizzando la metodologia di monitoraggio fornita dalla Commissione. Prima dell'entrata in vigore del regolamento, la Commissione adotta, mediante un atto delegato, la metodologia corrispondente utilizzando, se del caso, i criteri stabiliti dalla tassonomia dell'UE;
(a septies) una spiegazione del modo in cui le misure del piano sono in grado di contribuire alle azioni digitali e se rappresentano un importo che rappresenta almeno il 20 % dell'assegnazione totale del piano, sulla base della metodologia per la marcatura digitale di cui all'allegato...; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nella tabella; i coefficienti di sostegno agli obiettivi digitali possono essere aumentati per gli investimenti individuali al fine di tener conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l'impatto sugli obiettivi digitali;
(a octies) una spiegazione del modo in cui le misure non sono contrarie agli interessi strategici ed economici dell'Unione, non sostituiscono le spese di bilancio nazionali ricorrenti e rispettano il principio di addizionalità e il principio "non arrecare un danno significativo" conformemente all'articolo 4 bis;
(a nonies) una giustificazione di come il piano per la ripresa e la resilienza sia coerente con i principi della strategia dell'Unione per la parità di genere 2020-2025, la strategia nazionale per la parità di genere, una valutazione dell'impatto di genere e una spiegazione di come le misure del piano dovrebbero contribuire alla promozione della parità di genere e al principio dell'integrazione di genere e all'eliminazione della discriminazione di genere o alle sfide che ne derivano;
▌
(d) chiari target intermedi e finali previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle riforme su un periodo massimo di quattro anni, nonché degli investimenti su un periodo massimo di sette anni;
(d bis) una giustificazione del modo in cui i piani per la ripresa e la resilienza rappresentano un pacchetto globale di riforme e investimenti e del modo in cui sono coerenti e le sinergie previste con i piani, le strategie e i programmi stabiliti nei documenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2 ter;
(e) i progetti di investimento pubblici e privati previsti, il relativo periodo di investimento e i riferimenti alla partecipazione di partner privati, se del caso;
(e bis) qualora le misure previste nel piano per la ripresa e la resilienza non siano esentate dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE conformemente al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione[19], il piano per la ripresa e la resilienza è analizzato in via prioritaria dalla Commissione ai fini del rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e concorrenza;
(f) la stima del costo totale delle riforme e degli investimenti oggetto del piano per la ripresa e la resilienza presentato (denominata anche "stima del costo totale del piano per la ripresa e la resilienza"), fondata su una motivazione chiara convalidata da un organismo pubblico indipendente e una spiegazione di come tale costo sia commisurato all'impatto sociale ed economico atteso in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi;
(g) se del caso, informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti e il legame con riforme precedenti o pianificate nel quadro del programma di sostegno alle riforme strutturali o dello strumento di sostegno tecnico;
(h) le misure di accompagnamento che possono essere necessarie, ivi compreso un calendario di tutte le azioni politiche;
(i) una sintesi del dialogo multilivello di cui al paragrafo 2, comma 2, del modo in cui si è tenuto conto dei contributi delle parti interessate e, su richiesta di queste ultime, le loro opinioni potranno essere allegate ai piani nazionali per la ripresa e la resilienza e i dettagli, inclusi i pertinenti target intermedi e finali, delle consultazioni e dei dialoghi previsti in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza;
(j) le modalità per il monitoraggio e l'attuazione effettivi del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro interessato, compresi chiari target intermedi e finali qualitativi e quantitativi proposti e i relativi indicatori, ivi compreso il modo in cui il piano migliora la performance per paese nell'ambito del quadro di valutazione della situazione sociale e della procedura per gli squilibri macroeconomici;
(k) se del caso, la richiesta di sostegno sotto forma di prestito e i target intermedi supplementari di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, e i relativi elementi; e
(k bis) una spiegazione dei piani, dei sistemi e delle misure concrete dello Stato membro per prevenire, individuare e correggere i conflitti di interessi, la corruzione e la frode nell'utilizzo dei fondi derivanti dal dispositivo, compresi quelli volti a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di altri programmi dell'Unione e recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni;
(k ter) modalità adottate dagli Stati membri per assicurare che le imprese destinatarie non siano coinvolte in meccanismi fiscali soggetti all'obbligo di notifica a norma della direttiva (UE) 2018/822 relativamente ai meccanismi transfrontalieri;
(l) qualsiasi altra informazione pertinente.
4. Ai fini della preparazione di proposte per i loro piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche al fine di consentire agli Stati membri richiedenti di beneficiare dell'esperienza di altri Stati membri. Gli Stati membri possono inoltre chiedere in qualsiasi momento dell'anno assistenza tecnica nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico, in conformità del relativo regolamento. L'assistenza tecnica rispetta appieno le norme e le prassi nazionali concernenti la contrattazione collettiva. Le attività di assistenza tecnica non possono compromettere il ruolo delle parti sociali o minacciare l'autonomia della contrattazione collettiva.
4 bis. Al fine di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, i rappresentanti degli Stati membri responsabili del piano per la ripresa e la resilienza e, se del caso, istituzioni di bilancio indipendenti, una volta invitati, compaiono dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo per presentare il piano per la ripresa e la resilienza. La Commissione trasmette le informazioni pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio, simultaneamente e alle stesse condizioni.
Articolo 16
Valutazione della Commissione
1. In sede di valutazione del piano per la ripresa e la resilienza e, se del caso, del relativo aggiornamento, quale presentato dallo Stato membro a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere il piano prima o dopo la sua presentazione ufficiale. Lo Stato membro interessato e la Commissione possono concordare, ove necessario, di prorogare il termine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, di un periodo di tempo ragionevole.
1 bis. Nella sua valutazione, la Commissione tiene conto delle sinergie createsi tra i piani per la ripresa e la resilienza dei diversi Stati membri e della complementarità tra tali piani e altri piani di investimento a livello nazionale.
2. Nel valutare il piano per la ripresa e la resilienza e nel determinare l'importo da assegnare allo Stato membro interessato, la Commissione tiene conto delle informazioni analitiche sullo Stato membro interessato disponibili nel contesto del semestre europeo, nonché della motivazione e degli elementi forniti dallo Stato membro interessato, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e di ogni altra informazione pertinente tra cui, in particolare, quelle contenute nel programma nazionale di riforma e nel piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato come pure nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta, nei piani di attuazione della garanzia per i giovani e, se del caso, le informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita dallo strumento di sostegno tecnico.
Tiene inoltre conto delle informazioni contenute nella relazione annuale sullo Stato di diritto, nel quadro di valutazione UE della giustizia, nel quadro di valutazione della procedura per gli squilibri macroeconomici e nel quadro di valutazione della situazione sociale. La Commissione richiede inoltre una valutazione dell'impatto di genere del piano eseguita da un esperto indipendente o procede essa stessa a effettuare tale valutazione.
La Commissione consulta, se del caso, i pertinenti portatori di interessi a livello di Unione, per raccogliere il loro punto di vista in merito alla titolarità, alla coerenza e all'efficacia del piano nazionale per la ripresa e la resilienza.
3. La Commissione valuta l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza ▌e a tal fine tiene conto dei seguenti elementi:
La Commissione valuta se i piani per la ripresa e la resilienza sono conformi ai seguenti requisiti:
(a) se il piano contribuisce con almeno il 40 % del suo importo all'integrazione delle azioni per il clima e la biodiversità e se la metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 15, paragrafo 3, è applicata correttamente;
(b) se il piano contribuisce con almeno il 20% del suo importo alle azioni digitali e se la metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 15, paragrafo 3, è applicata correttamente;
(c) se ciascuna misura non è contraria agli interessi strategici ed economici dell'Unione, non sostituisce le spese di bilancio nazionali ricorrenti e rispetta il principio di addizionalità e il principio "non arrecare un danno significativo" conformemente all'articolo 4 bis;
(d) se il piano rispetta le quote di assegnazione minima per ciascuna delle sei priorità europee di cui all'articolo 3;
(e) se le modalità adottate dagli Stati membri garantiscono che le imprese destinatarie non sono coinvolte in meccanismi fiscali soggetti all'obbligo di notifica a norma della direttiva (UE) 2018/822 relativamente ai meccanismi transfrontalieri;
▌
Efficacia:
(f) se il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce a ciascuna delle sei priorità europee quali definite all'articolo 3 e se contribuisce e non è in contrasto con gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);
(g) se il dialogo multilivello di cui all'articolo 15, paragrafo 2, comma 2, ha avuto luogo e se le rispettive parti interessate dispongono di opportunità effettive di partecipare alla preparazione e all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza;
(h) se le modalità proposte dagli Stati membri interessati sono tali da garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del piano per la ripresa per la ripresa e la resilienza, compresi chiari target intermedi e finali qualitativi e quantitativi proposti e i relativi indicatori, ivi compreso se il piano migliora la performance per paese nell'ambito del quadro di valutazione della situazione sociale e della procedura per gli squilibri macroeconomici;
(i) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di avere un impatto duraturo sullo Stato membro interessato;
(j) se il piano per la ripresa e la resilienza include investimenti in progetti transfrontalieri o paneuropei che generano valore aggiunto europeo, se del caso tenendo conto dei vincoli degli Stati membri derivanti dalla loro posizione geografica;
Efficienza:
(k) se la motivazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto sociale ed economico atteso in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi;
(l) se le modalità proposte dagli Stati membri interessati sono tali da prevenire, individuare e correggere i conflitti di interessi, la corruzione e la frode nell'utilizzo dei fondi derivanti dal dispositivo, compresi quelli volti a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di altri programmi dell'Unione;
Pertinenza:
(m) se il piano prevede misure che, in linea con l'ambito di applicazione del dispositivo, contribuiscono efficacemente ad affrontare le sfide identificate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, incluse le pertinenti raccomandazioni per la zona euro quali ratificate dal Consiglio;
(n) se il piano, nel caso in cui uno Stato membro presenti squilibri o squilibri eccessivi accertati dalla Commissione a seguito di un esame approfondito, è compatibile con le raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011;
(o) se il piano contiene le informazioni precise di cui all'articolo 15;
Coerenza:
(p) se il piano rappresenta un pacchetto globale di riforme e investimenti e se le modalità forniscono coerenza e sinergie di cui all'articolo 14, paragrafo 2 ter;
(q) se il piano è coerente con i principi della strategia dell'Unione per la parità di genere 2020-2025, la strategia nazionale per la parità di genere, se è stata eseguita una valutazione dell'impatto di genere e se le misure del piano sono tali da contribuire alla promozione della parità di genere e al principio dell'integrazione di genere e all'eliminazione della discriminazione di genere o alle sfide che ne derivano;
Tali criteri di valutazione sono applicati in conformità dell'allegato II.
4. Nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia chiesto un sostegno sotto forma di prestito di cui all'articolo 12, la Commissione valuta se la richiesta di prestito soddisfa i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, in particolare se le riforme e gli investimenti supplementari interessati dalla richiesta di prestito soddisfano i criteri di valutazione di cui al paragrafo 3.
4 bis. Se valuta negativamente un piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione presenta una valutazione debitamente motivata entro il termine di cui all'articolo 17, paragrafo 1.
5. Ai fini della valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri, la Commissione può farsi assistere da esperti, ivi inclusi esperti designati dal Parlamento europeo.
Articolo 17
Decisione della Commissione
1. La Commissione, mediante un atto delegato a norma dell'articolo 25 bis, adotta una decisione entro due mesi dalla presentazione ufficiale del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro. Qualora la Commissione valuti positivamente il piano per la ripresa e la resilienza, tale decisione stabilisce le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati dallo Stato membro, compresi i target intermedi e finali necessari per l'erogazione della rata del contributo finanziario assegnato conformemente all'articolo 11.
2. Nel caso in cui lo Stato membro interessato richieda un sostegno sotto forma di prestito, la decisione stabilisce inoltre l'importo del sostegno sotto forma di prestito di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, e le riforme e i progetti di investimento supplementari che lo Stato membro deve attuare avvalendosi di tale sostegno, compresi i target intermedi e i target finali supplementari.
3. L'importo del contributo finanziario per i piani per la ripresa e la resilienza che soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, ݊ stabilito come segue:
(a) se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è pari o superiore al contributo finanziario massimo per lo Stato membro in questione di cui all'articolo 10, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo totale del contributo finanziario massimo di cui all'articolo 10;
(b) se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è inferiore al contributo finanziario massimo per lo Stato membro in questione di cui all'articolo 10, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza;
(b bis) se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e se il piano riceve una B in aggiunta alle due B per i criteri di cui alle lettere h, i, l, m, p stabiliti all'articolo 16, paragrafo 3, la dotazione finanziaria è ridotta del 2 % per criterio e la riduzione complessiva non supera il 6 % della dotazione finanziaria totale;
(c) se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, allo Stato membro interessato non è assegnato alcun contributo finanziario. Lo Stato membro interessato può chiedere sostegno tecnico nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico onde permettere una migliore preparazione della proposta nei cicli successivi.
4. La decisione di cui al paragrafo 1 stabilisce inoltre:
(a) il contributo finanziario da erogare esclusivamente a rate successivamente all'attuazione soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei pertinenti target intermedi e finali individuati in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza;
(a bis) il contributo finanziario e, se del caso, l'importo del sostegno sotto forma di prestito da erogare in forma di prefinanziamento in conformità dell'articolo 11 bis successivamente all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza;
(b) la descrizione delle riforme e dei progetti di investimento e l'importo del costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza;
(c) il periodo di attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, come segue:
(1) per quanto riguarda il completamento dell'investimento, il periodo di investimento durante il quale il progetto d'investimento deve essere realizzato si conclude entro sette anni dall'adozione della decisione;
(2) per quanto riguarda il completamento delle riforme, il periodo durante il quale le riforme devono essere realizzate si conclude entro quattro anni dall'adozione della decisione;
(d) le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza compresi chiari target intermedi e finali qualitativi e quantitativi e se del caso le pertinenti misure necessarie per conformarsi all'articolo - 19;
(e) gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei target intermedi e finali previsti, compresa la metodologia per misurare la conformità agli obiettivi di spesa in materia di clima e ambiente di cui all'articolo 15; e
(f) le modalità di accesso pieno da parte della Commissione ai pertinenti dati e relazioni sottostanti;
(g) se del caso, l'importo del prestito da erogare a rate e i target intermedi e finali supplementari connessi all'erogazione del sostegno sotto forma di prestito.
5. Se valuta negativamente un piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione presenta una valutazione debitamente motivata entro due mesi dalla presentazione della proposta da parte dello Stato membro. Tale comunicazione include altresì una raccomandazione che invita lo Stato membro ad avvalersi dello strumento di sostegno tecnico in conformità del regolamento XX/YYYY [che istituisce uno strumento di sostegno tecnico] al fine di modificare o sostituire il piano per la ripresa e la resilienza in linea con l'articolo 18 del presente regolamento. Su invito del Parlamento europeo, la Commissione compare dinanzi alle commissioni competenti per fornire spiegazioni circa la valutazione negativa del piano per la ripresa e la resilienza. La Commissione trasmette le informazioni pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio, simultaneamente e alle stesse condizioni.
6. Le modalità e il calendario di attuazione di cui al paragrafo 4, lettera d), gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei target intermedi e dei target finali previsti di cui alla lettera e), le modalità di accesso da parte della Commissione ai dati sottostanti di cui alla lettera f) e, se del caso, i target intermedi e finali supplementari connessi all'erogazione del sostegno sotto forma di prestito di cui alla lettera g) del presente articolo sono ulteriormente illustrati in un accordo operativo che deve essere concluso dallo Stato membro interessato e dalla Commissione dopo l'adozione della decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A seguito dell'adozione della decisione e della pubblicazione sul suo sito web, la Commissione trasmette immediatamente il piano adottato e tutte le altre informazioni pertinenti, compreso l'accordo operativo di cui al paragrafo 6, al Parlamento europeo e al Consiglio, simultaneamente e alle stesse condizioni. La Commissione specifica, mediante un atto delegato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il contenuto degli accordi operativi nell'ottica di promuovere la coerenza e la comparabilità dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza degli Stati membri e garantire dati standardizzati per il quadro di valutazione della ripresa e della resilienza di cui all'articolo 21 bis.
7. Gli atti delegati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati ▌conformemente all'articolo 25 bis.
Articolo 18
Modifica del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro
1. Se il piano per la ripresa e la resilienza di uno Stato membro, compresi i pertinenti target intermedi e finali, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive, o se lo Stato membro interessato ha individuato importanti misure di investimento e riforma supplementari ammissibili al sostegno di cui al presente regolamento, o il medesimo intende migliorare considerevolmente il risultato della valutazione a norma degli articoli 16 e 17, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta motivata per modificare o sostituire le decisioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2. A tal fine lo Stato membro può proporre un piano per la ripresa e la resilienza modificato o un nuovo piano per la ripresa e la resilienza. Lo Stato membro può chiedere, in qualsiasi momento nel corso dell'anno, di avvalersi dello strumento di sostegno tecnico in conformità del regolamento XX/YYYY [che istituisce uno strumento di sostegno tecnico] al fine di modificare o sostituire il piano per la ripresa e la resilienza.
2. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione valuta il nuovo piano in conformità con le disposizioni dell'articolo 16 e adotta una nuova decisione conformemente all'articolo 17 entro due mesi dalla presentazione ufficiale della richiesta.
3. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato non giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione respinge la richiesta entro due mesi dalla sua presentazione ufficiale, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione delle conclusioni della Commissione. Su invito del Parlamento europeo, la Commissione compare dinanzi alle commissioni competenti per fornire spiegazioni circa la valutazione negativa del piano per la ripresa e la resilienza.
3 bis. Gli Stati membri allineano, ove necessario, i rispettivi piani per la ripresa e la resilienza mediante un aggiornamento, conformemente all'obiettivo climatico aggiornato per il 2030 stabilito dal regolamento che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale. La Commissione valuta i piani per la ripresa e la resilienza aggiornati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 16 e adotta una nuova decisione in conformità dell'articolo 17 entro due mesi dalla presentazione ufficiale della richiesta.
CAPO IV
Disposizioni finanziarie
Articolo -19
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. Nell'attuare il dispositivo, gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo del medesimo, adottano tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e, in particolare, per garantire che qualsiasi misura per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile.
2. Gli accordi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 1, contemplano gli obblighi degli Stati membri:
(a) di verificare periodicamente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente in conformità di tutte le norme applicabili e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state correttamente attuate in conformità di tutte le norme applicabili, compresi il diritto dell'Unione e il diritto nazionale;
(b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interesse quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati oggetto di appropriazione indebita, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza;
(c) di corredare una richiesta di pagamento di:
(i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del doppio finanziamento nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e
(ii) un resoconto dettagliato degli audit, un'adeguata giustificazione delle stime dei costi convalidate da un organismo pubblico indipendente, le valutazioni d'impatto, i rendiconti finanziari e altre informazioni pertinenti, nonché i controlli effettuati, in particolare per quanto riguarda i progetti di investimento, comprese le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate;
(d) di raccogliere, ai fini dell'audit e del controllo dell'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, in formato elettronico e in un'unica banca dati che consenta agli organismi investigativi e di controllo dell'Unione, senza aggiungere inutili oneri amministrativi, di godere di un livello di accesso comparabile, le seguenti categorie di dati:
(i) il nome del destinatario finale dei fondi;
(ii) il nome del contraente e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;
(iii) il/i nome/i, cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o contraente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio[20];
(iv) l'elenco di eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza e l'importo totale del finanziamento pubblico, indicando l'importo dei fondi erogati a titolo del dispositivo e di altri fondi dell'Unione;
(e) autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, l'EPPO e la Corte dei conti ad esercitare i loro diritti, come previsto dall'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario, e ad imporre obblighi analoghi a tutti i destinatari finali dei fondi erogati per le misure di attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza, o a tutte le altre persone o entità coinvolte nella loro attuazione;
(f) di conservare i dati conformemente all'articolo 132 del regolamento finanziario;
(f bis) di conservare i dati conformemente all'articolo 75 del regolamento finanziario. Di conseguenza, i documenti relativi all'esecuzione del bilancio sono conservati per almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione del discarico da parte del Parlamento europeo. I documenti relativi alle operazioni sono conservati in ogni caso fino alla fine dell'anno successivo a quello in cui tali operazioni sono definitivamente chiuse. In caso di procedimento giudiziario, il termine è sospeso fino alla scadenza dell'ultima possibilità di ricorso giurisdizionale;
(g) i dati personali contenuti nei documenti giustificativi sono, se possibile, cancellati quando essi non sono necessari ai fini del discarico del bilancio, di controllo o di audit. Alla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni si applica il regolamento UE 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[21].
3. Gli Stati membri rappresentano i partner esecutivi e rintracciano, raccolgono e conservano informazioni sui beneficiari dei finanziamenti per i progetti coperti dal dispositivo.
La Commissione rimane responsabile nei confronti dell'autorità di bilancio nel contesto della procedura annuale di discarico e sottopone il dispositivo in una procedura di discarico separata in un capitolo a parte della sua relazione di valutazione del discarico a norma dell'articolo 318 TFUE.
4. I fondi dell'Unione erogati nell'ambito del dispositivo sono soggetti all'audit esterno della Corte dei conti europea a norma dell'articolo 287 TFUE.
5. La Commissione, l'OLAF, l'EPPO e la Corte dei conti sono espressamente autorizzati dagli Stati membri, a norma del presente regolamento, ad esercitare i loro diritti come previsto all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
In conformità delle disposizioni e delle procedure del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione al sostegno nell'ambito del dispositivo.
La Commissione istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati. A tal fine, la Commissione sviluppa o adatta i sistemi informatici esistenti per creare un sistema digitale di rendicontazione sulla performance che consenta il monitoraggio, l'individuazione e la segnalazione di irregolarità o frodi.
6. Gli accordi di cui agli articoli 13, paragrafo 2, e 19, paragrafo 1, prevedono inoltre il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno a titolo del dispositivo e di recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione o di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di frode, corruzione e conflitto di interessi lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, o di violazione degli obblighi derivanti da detti accordi.
Nel decidere in merito all'entità del recupero, della riduzione o dell'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità della frode, della corruzione e del conflitto di interessi lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, o della violazione degli obblighi. Allo Stato membro è data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che venga effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato.
Articolo 19
Impegno del contributo finanziario
1. La decisione ▌di cui all'articolo 17, paragrafo 1, costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento finanziario, che può essere basato su impegni globali. Se del caso, gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in frazioni annue distribuite su diversi anni.
1 bis. Gli impegni di bilancio possono basarsi su impegni globali e, se del caso, possono essere ripartiti in frazioni annue distribuite su diversi anni.
Articolo 19 bis
Regole sul pagamento, sulla sospensione e sull'annullamento dei contributi finanziari
2. Il pagamento dei contributi finanziari allo Stato membro interessato a norma del presente articolo è effettuato conformemente agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Le decisioni ▌di cui al presente articolo sono adottate conformemente all'articolo 25 bis.
2 bis. Nel 2021, previa adozione da parte della Commissione dell'impegno giuridico di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento e quando richiesto da uno Stato membro contestualmente alla presentazione del piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione effettua un pagamento di prefinanziamento di un importo pari a un massimo del 20 % dell'impegno giuridico sotto forma di sostegno non rimborsabile e, se del caso, pari a un massimo del 20 % del sostegno sotto forma di prestito, come stabilito in conformità dell'articolo 19 del presente regolamento. In deroga all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la Commissione effettua il pagamento corrispondente entro due mesi dall'adozione da parte della Commissione dell'impegno giuridico di cui all'articolo 19 del presente regolamento.
In caso di prefinanziamento a norma del paragrafo 2 bis, i contributi finanziari e, se del caso, il sostegno sotto forma di prestito da erogare a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, lettera a), sono adeguati in maniera proporzionale.
Qualora l'importo del prefinanziamento del contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile versato nel 2021 a norma del paragrafo 1 superi il 20 % del contributo finanziario massimo calcolato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, entro il 30 giugno 2022, la seguente erogazione autorizzata in conformità dell'articolo 19 bis, paragrafo 3, e se necessario, le erogazioni successive sono ridotte fino a compensare l'importo eccedente. Nel caso in cui le rimanenti erogazioni siano insufficienti, l'importo eccedente viene restituito.
2 ter. Gli accordi e le decisioni di cui agli articoli 13, paragrafo 2, e 19, paragrafo 1, prevedono inoltre il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno a titolo del dispositivo e di recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione o di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dello Stato membro, o di violazione degli obblighi derivanti da detti accordi.
Nel decidere in merito all'entità del recupero, della riduzione o dell'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità della frode, della corruzione e del conflitto di interessi lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, o della violazione degli obblighi. Allo Stato membro è data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che venga effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato.
3. Tenuto conto del prefinanziamento di cui all'articolo 19, paragrafo 2 bis, al raggiungimento dei target intermedi e finali concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza quale approvato nell'atto delegato della Commissione, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento di una quota del contributo finanziario commisurata al conseguimento dei target finali e intermedi e, se del caso, della quota del prestito. Gli Stati membri presentano alla Commissione, laddove opportuno, tali richieste di pagamento ogni sei mesi. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta, la Commissione valuta se i pertinenti target intermedi e finali indicati nella decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini della valutazione è tenuto conto anche dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 6. L'erogazione dei fondi è commisurata al livello di conseguimento dei target intermedi e finali concordati. La Commissione può essere assistita da esperti, ivi inclusi esperti designati dal Parlamento europeo.
Se effettua una valutazione positiva, la Commissione adotta una decisione che autorizza l'erogazione del contributo finanziario in conformità del regolamento finanziario. Qualsivoglia decisione di pagamento dovrebbe essere erogata solo se sono stati attuati target intermedi e finali pertinenti ed essi presentano progressi misurabili.
4. Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione accerta che i chiari target intermedi e finali indicati nella decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, la pertinente quota della domanda di pagamento è sospesa. Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione.
La sospensione è revocata solamente quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per garantire una soddisfacente attuazione dei target intermedi e finali di cui all'articolo 17, paragrafo 1.
5. In deroga all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il termine di pagamento inizia a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito positivo allo Stato membro interessato a norma del paragrafo 3, secondo comma, o dalla data di comunicazione della revoca della sospensione a norma del paragrafo 4, secondo comma.
6. Se lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di sei mesi dalla sospensione, la Commissione riduce proporzionalmente l'importo del contributo finanziario a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento finanziario, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni.
7. Se, entro il termine di 18 mesi dalla data di adozione della decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti target intermedi o finali, la Commissione risolve gli accordi o le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento e disimpegna l'importo del contributo finanziario fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Qualsivoglia prefinanziamento erogato a norma del paragrafo 2 bis del presente articolo è recuperato integralmente.
La Commissione adotta una decisione sull'annullamento del contributo finanziario e, se del caso, sul recupero del prefinanziamento dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della sua valutazione relativa alla mancata realizzazione di progressi concreti.
7 bis. In presenza di circostanze eccezionali, l'adozione della decisione che autorizza l'erogazione del contributo finanziario a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 3, può essere rinviata fino a tre mesi.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis al sostegno supplementare sotto forma di prestito in linea con le disposizioni del contratto di prestito di cui all'articolo 13 e della decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
CAPO V
Comunicazione e informazioni
Articolo 20
Comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro nel semestre europeo
Lo Stato membro interessato riferisce su base trimestrale nel processo del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza, compreso l'accordo operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 6, al conseguimento dei target intermedi proposti, di quelli finali e dei relativi indicatori nonché all'attuazione delle raccomandazioni formulate dalla Commissione nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico, se lo Stato membro ne ha fatto richiesta. A tal fine le relazioni trimestrali degli Stati membri sono adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che sono utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti verso il completamento dei piani per la ripresa e la resilienza. Al fine di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, i rappresentanti degli Stati membri responsabili dei piani per la ripresa e la resilienza nonché le istituzioni e le parti interessate pertinenti sono tenuti, su richiesta del Parlamento europeo, a comparire dinanzi alle commissioni competenti per discutere le misure previste e da adottare a norma del presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono le informazioni pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio, simultaneamente e in qualsiasi fase della procedura.
Le istituzioni di bilancio indipendenti, ai sensi della direttiva 2011/85/UE[22] del Consiglio, sono invitate a integrare e valutare tali relazioni su base semestrale, concentrandosi sull'affidabilità delle informazioni, delle previsioni e dei dati forniti, nonché sulle prestazioni e i progressi generali compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza.
Articolo 20 bis
Dialogo per la ripresa e la resilienza
1. Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare rappresentanti del Consiglio e dei suoi organi preparatori, della Commissione e, se del caso, dell'Eurogruppo a comparire dinanzi ad essa per discutere di tutte le misure adottate a norma del presente regolamento e delle misure adottate a norma del regolamento del Consiglio XXX [EURI].
2. Al fine di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, la commissione o le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare i rappresentanti degli Stati membri responsabili del piano per la ripresa e la resilienza e, se del caso, le istituzioni di bilancio indipendenti nazionali a comparire dinanzi ad esse per presentare il piano per la ripresa e la resilienza e le misure previste e da adottare a norma del presente regolamento.
3. La Commissione trasmette simultaneamente al Consiglio e al Parlamento europeo tutte le informazioni fornite dagli Stati membri che sono pertinenti affinché le istituzioni possano adempiere i propri compiti a norma del presente regolamento. Le informazioni sensibili o confidenziali possono essere trasmesse nel rispetto di specifici obblighi di riservatezza.
4. Le informazioni trasmesse dalla Commissione al Consiglio o ai suoi organi preparatori nel quadro del presente regolamento o della sua attuazione sono trasmesse simultaneamente al Parlamento europeo, se necessario nel rispetto di disposizioni di riservatezza. Gli esiti pertinenti delle discussioni in seno agli organi preparatori del Consiglio sono condivisi con le commissioni competenti del Parlamento.
Articolo 21
Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio e comunicazione sui piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri
1. La Commissione trasmette senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio, simultaneamente e alle stesse condizioni, i piani per la ripresa e la resilienza quali approvati dall'atto delegato della Commissione in conformità dell'articolo 17 e qualsiasi altra informazione pertinente. In questo caso, la Commissione consulta il Parlamento e il Consiglio per stabilire le modalità con cui le informazioni redatte possono essere messe a loro disposizione nel rispetto della riservatezza. Al fine di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, i rappresentanti degli Stati membri responsabili dei piani per la ripresa e la resilienza nonché le istituzioni e le parti interessate pertinenti sono tenuti, su richiesta del Parlamento europeo, a comparire dinanzi alle commissioni competenti per discutere le misure previste e da adottare a norma del presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono le informazioni pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio, simultaneamente e in qualsiasi fase della procedura.
2. La Commissione può avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel pertinente piano per la ripresa e la resilienza esponendo un marchio visibile dell'Unione, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali interessate. La Commissione garantisce la visibilità della spesa nell'ambito del dispositivo, indicando chiaramente che i progetti sostenuti devono recare l'esplicita menzione "Iniziativa per la ripresa dell'Unione europea".
2 bis. La Commissione riferisce al Parlamento europeo con cadenza semestrale sui progressi compiuti nell'attuazione dei target intermedi e finali dei piani per la ripresa e la resilienza nonché sulla complementarità dei piani con i programmi esistenti dell'Unione.
2 ter. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio con cadenza semestrale una relazione dettagliata riguardante gli obblighi finanziari contratti con terze parti ai fini del finanziamento del dispositivo. La relazione contiene un piano di rimborso chiaro e credibile, senza fare ricorso al quadro finanziario pluriennale, in conformità dell'articolo 7. Le informazioni sensibili o confidenziali sono messe a disposizione dei deputati al Parlamento europeo nel rispetto di rigorose disposizioni di riservatezza prestabilite.
Articolo 21 bis
Quadro di valutazione della ripresa e della resilienza
1. La Commissione istituisce un quadro di valutazione della ripresa e della resilienza (in appresso "il quadro di valutazione") che integra, senza modificarlo, il quadro di valutazione della situazione sociale esistente con indicatori definiti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dal quadro di valutazione della procedura per gli squilibri macroeconomici già esistente. Il quadro di valutazione delinea lo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti concordati attraverso i piani per la ripresa e la resilienza di ciascuno Stato membro, nonché lo stato di pagamento delle rate agli Stati membri in relazione alla soddisfacente attuazione dei chiari target intermedi e finali.
2. Il quadro di valutazione delinea i progressi compiuti dai piani per la ripresa e la resilienza in ciascuna delle sei priorità che definiscono l'ambito di applicazione del presente regolamento.
3. Il quadro di valutazione include indicatori chiave relativi alle priorità europee di cui all'articolo 3, agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 nonché ai principi orizzontali di cui all'articolo 4 bis, quali indicatori sociali, economici e ambientali, che valutano i progressi compiuti dai piani per la ripresa e la resilienza in ciascuna delle sei priorità europee di cui all'articolo 3 che definiscono l'ambito di applicazione del presente regolamento, nonché una sintesi del processo di monitoraggio riguardante il rispetto delle quote minime di spesa per gli obiettivi in materia di clima e ambiente.
4. Il quadro di valutazione indica il grado di attuazione dei target intermedi pertinenti dei piani per la ripresa e la resilienza e le lacune individuate nella loro attuazione, nonché le raccomandazioni della Commissione per far fronte alle rispettive lacune.
5. Il quadro di valutazione indica le modalità e il calendario per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza e per il pagamento delle rate in relazione alla soddisfacente attuazione dei chiari target intermedi e finali.
6. Il quadro di valutazione costituisce la base per uno scambio permanente di migliori pratiche tra Stati membri che si concretizza sotto forma di un dialogo strutturato organizzato periodicamente.
7. Il quadro di valutazione è costantemente aggiornato e pubblicato sul sito web della Commissione. Esso indica lo stato delle richieste di pagamento, dei pagamenti, delle sospensioni e degli annullamenti dei contributi finanziari.
8. La Commissione presenta il quadro di valutazione in occasione di un'audizione organizzata dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.
9. Nell'istituire il quadro di valutazione, la Commissione dovrebbe basarsi il più possibile sui quadri operativi fondati su molteplici indicatori per il monitoraggio della dimensione sociale ed economica della resilienza e sui quadri operativi per il monitoraggio della dimensione verde e digitale della resilienza allegati alla relazione 2020 in materia di previsione strategica dal titolo "Tracciare la rotta verso un'Europa più resiliente".
CAPO VI
Complementarità, monitoraggio e valutazione
Articolo 22
Coordinamento e complementarità
In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un effettivo coordinamento tra il dispositivo istituito dal presente regolamento e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, tra cui lo strumento di sostegno tecnico, in particolare le misure finanziate dai fondi dell'Unione e i finanziamenti erogati dal Gruppo Banca europea per gli investimenti o da altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione. A tal fine essi:
(a) garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
(b) ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e
(c) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione, del controllo e della supervisione a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, al fine di conseguire gli obiettivi del dispositivo istituito dal presente regolamento.
Articolo 23
Monitoraggio dell'attuazione
1. La Commissione sorveglia l'attuazione del dispositivo e misura il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4. Gli indicatori da utilizzare per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici sono fissati nell'allegato III. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del dispositivo.
2. Il sistema di comunicazione dei risultati garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva di dati disaggregati per genere e per livello di reddito per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati. A tale scopo, ai beneficiari finali e ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati.
2 bis. Il Parlamento europeo ha il diritto di esercitare pieno controllo sulle decisioni di spesa della Commissione. La Commissione fornisce pieno accesso all'organo competente del Parlamento europeo e ai deputati al Parlamento europeo. La Commissione informa il Parlamento europeo con cadenza trimestrale sullo stato dei piani approvati, delle modifiche approvate relative a tali piani, delle domande di pagamento presentate, delle decisioni di pagamento adottate, della sospensione di pagamenti, dell'annullamento di pagamenti e del recupero di fondi. La Commissione presenta con cadenza trimestrale una panoramica di tali informazioni in occasione di un'audizione organizzata dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.
2 ter. La Commissione informa il Parlamento europeo con cadenza trimestrale istituendo una banca dati aperta e accessibile al pubblico contenente i dati dei beneficiari finali dei fondi del dispositivo. Le informazioni sensibili o confidenziali sono messe a disposizione dei deputati al Parlamento europeo nel rispetto di rigorose disposizioni di riservatezza prestabilite.
2 quater. La Commissione riferisce al Parlamento europeo con cadenza trimestrale, mediante audizioni pubbliche, sull'attuazione del dispositivo negli Stati membri. Tale relazione contiene informazioni dettagliate sugli importi impegnati e versati agli Stati membri, lo stato di attuazione dei target intermedi convenuti, nonché tutte le informazioni pertinenti per garantire la piena trasparenza e la trasmissione di un'informativa completa sul dispositivo.
2 quinquies. La Commissione predispone un efficace quadro di monitoraggio dei progetti ultimati.
Articolo 24
Relazione semestrale
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni semestrali in merito all'attuazione del dispositivo di cui al presente regolamento.
2. La relazione semestrale contiene informazioni sui progressi compiuti riguardo ai piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri interessati nell'ambito del dispositivo.
3. La relazione semestrale comprende inoltre le seguenti informazioni:
(a) il volume dei proventi assegnati al dispositivo l'anno precedente nell'ambito dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, suddivisi per linea di bilancio; ▌
(b) il contributo degli importi raccolti grazie allo strumento dell'Unione europea per la ripresa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo;
(b bis) informazioni dettagliate sulle domande di ricorso allo strumento di sostegno tecnico per l'elaborazione, la revisione, l'attuazione e il miglioramento del piano per la ripresa e la resilienza;
(b ter) lo stato di attuazione dei target intermedi e finali per ciascuno Stato membro, gli importi impegnati e versati a ciascuno Stato membro e in totale, le domande di pagamento presentate, le decisioni di pagamento adottate, la sospensione o l'annullamento dei pagamenti, il recupero dei fondi, i destinatari dei fondi e tutte le altre informazioni pertinenti che garantiscano piena trasparenza e responsabilità, nonché informazioni in merito alla complementarità dei piani con i programmi esistenti dell'Unione;
(b quater) una sezione per ciascuno Stato membro, che illustri nel dettaglio le modalità di attuazione del rispetto del principio della sana gestione finanziaria in conformità dell'articolo 61 del regolamento finanziario;
(b quinquies) la quota del dispositivo che contribuisce agli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente;
(b sexies) l'elenco dei destinatari e dei beneficiari finali dei fondi del dispositivo.
4. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità e costituisce parte della procedura di discarico dedicata come capitolo distinto della relazione di valutazione del discarico della Commissione a norma dell'articolo 318 TFUE.
Articolo 25
Valutazione e valutazione ex-post del dispositivo
1. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione indipendente sulla sua attuazione, corredata di una relazione di valutazione ex-post indipendente entro 12 mesi dalla fine del 2027.
2. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti.
3. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento.
4. La relazione di valutazione ex-post comprende una valutazione globale del dispositivo istituito dal presente regolamento e informazioni sul suo impatto nel lungo periodo.
Articolo 25 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 17 e 19 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.
3. La delega di potere di cui di cui agli articoli 17 e 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 17 e 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
CAPO VII
Comunicazione e disposizioni finali
Articolo 26
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità esponendo un marchio visibile dell'Unione, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media, i social media e il vasto pubblico. I destinatari garantiscono la visibilità della spesa nell'ambito del dispositivo, apponendo chiaramente sui progetti sostenuti la menzione "Iniziativa per la ripresa dell'Unione europea".
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul dispositivo istituito dal presente regolamento e sui relativi risultati e azioni. Le risorse finanziarie destinate al dispositivo istituito dal presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4.
2 bis. Nel promuovere le azioni e i risultati, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione e la Commissione informano regolarmente e coinvolgono gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione in merito ai progetti in atto negli Stati membri interessati.
▌Articolo 28
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
Metodologia per il calcolo del contributo finanziario massimo (segnatamente il sostegno finanziario non rimborsabile) per Stato membro nell'ambito del dispositivo
Il presente allegato stabilisce la metodologia per il calcolo del contributo finanziario massimo disponibile per ogni Stato membro in conformità dell'articolo 10. Tale metodologia tiene conto dei seguenti elementi:
• popolazione;
• inverso del PIL pro capite;
• tasso medio di disoccupazione negli ultimi 5 anni rispetto alla media UE (2015-2019);
• calo cumulativo del PIL reale nel periodo dal 2020 al 2021, segnatamente la variazione del PIL reale entro il 2021 rispetto al 2019.
Per evitare un'eccessiva concentrazione di risorse:
• l'inverso del PIL pro capite è limitato al 150% della media UE;
• la deviazione dalla media UE del tasso di disoccupazione del singolo paese è limitata al 150% della media UE;
• per tenere conto della maggiore stabilità dei mercati del lavoro degli Stati membri più benestanti (il cui RNL pro capite supera la media UE), la deviazione dalla media UE del loro tasso di disoccupazione è limitata al 75%.
Per il 2021 e il 2022, il contributo finanziario massimo di uno Stato membro nell'ambito del dispositivo () è definito nel modo seguente:
MFCi(2021-2022) = αi × 0,6 × (FS)
Per il 2023 e il 2024, il contributo finanziario massimo di uno Stato membro nell'ambito del dispositivo (MFCi) è definito nel modo seguente:
MFCi(2023-2024) = betai × [ 0,4(FS) + importo non impegnato (2021-2022)
in cui:
FS (Financial support, Sostegno finanziario) è la dotazione finanziaria disponibile nell'ambito del dispositivo, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a); e è il criterio di ripartizione dello Stato membro i, definito come:
,
con 1.
e con 1. e 0,75
per gli Stati membri in cui
in cui:
è il criterio di ripartizione dello Stato membro i,
è il prodotto interno lordo pro capite del paese i nel 2019,
la media ponderata del prodotto interno lordo pro capite dei 27 Stati membri UE nel 2019,
𝑝𝑜𝑝𝑖 è la popolazione totale del paese i nel 2019,
𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈 è la popolazione totale dei 27 Stati membri UE nel 2019,
𝑈𝑖 è il tasso di disoccupazione medio del paese i nel periodo 2015-2019,
𝑈𝐸𝑈 è il tasso di disoccupazione medio dell'UE-27 nel periodo 2015-2019.
FS (Financial support, Sostegno finanziario) è la dotazione finanziaria disponibile nell'ambito del dispositivo, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a); e
betai è il criterio di ripartizione dello Stato membro i, definito come:
con 1.
e con e 0,75
per gli Stati membri in cui
in cui:
è il criterio di ripartizione dello Stato membro i,
è il PIL pro capite del paese i nel 2019,
la media ponderata del PIL pro capite dei 27 Stati membri UE nel 2019,
è la popolazione totale del paese i nel 2019,
è la popolazione totale dei 27 Stati membri UE nel 2019,
è la perdita cumulativa del PIL reale del paese i nel periodo 2020-2021,
è la perdita cumulativa del PIL reale dei 27 Stati membri UE nel periodo 2020-2021.
Il criterio di ripartizione per il periodo dal 2023 al 2024 è calcolato entro il 30 giugno 2022 sulla base dei dati Eurostat.
Applicando la metodologia si otterranno la quota e l'importo seguenti del contributo finanziario massimo per Stato membro.
Contributo finanziario massimo per Stato membro dell'UE |
||
|
Quota come % del totale |
Importo (milioni, prezzi del 2018) |
BE |
1,55 |
4821 |
BG |
1,98 |
6131 |
CZ |
1,51 |
4678 |
DK |
0,56 |
1723 |
DE |
6,95 |
21545 |
EE |
0,32 |
1004 |
IE |
0,39 |
1209 |
EL |
5,77 |
17874 |
ES |
19,88 |
61618 |
FR |
10,38 |
32167 |
HR |
1,98 |
6125 |
IT |
20,45 |
63380 |
CY |
0,35 |
1082 |
LV |
0,70 |
2170 |
LT |
0,89 |
2766 |
LU |
0,03 |
101 |
HU |
1,98 |
6136 |
MT |
0,07 |
226 |
NL |
1,68 |
5197 |
AT |
0,95 |
2950 |
PL |
8,65 |
26808 |
PT |
4,16 |
12905 |
RO |
4,36 |
13505 |
SI |
0,55 |
1693 |
SK |
1,98 |
6140 |
FI |
0,71 |
2196 |
SE |
1,24 |
3849 |
Totale |
100,00 |
310000 |
ALLEGATO II
Orientamenti per la valutazione del dispositivo
1. Ambito di applicazione
I presenti orientamenti per la valutazione, unitamente al presente regolamento, fungono da base per la valutazione trasparente ed equa da parte della Commissione delle proposte relative ai piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri e per la definizione del contributo finanziario in conformità agli obiettivi e a ogni altro requisito pertinente stabilito nel presente regolamento. I presenti orientamenti costituiscono infatti la base per l'applicazione dei criteri di valutazione e per la definizione del contributo finanziario di cui, rispettivamente, all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 17, paragrafo 3.
Gli orientamenti per la valutazione sono destinati a:
a) guidare il processo di valutazione delle proposte relative ai piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri;
b) fornire ulteriori dettagli sui criteri di valutazione e un sistema di rating, al fine di garantire un processo equo e trasparente; e
c) definire il nesso tra la valutazione che deve essere effettuata dalla Commissione in base ai criteri di valutazione e la definizione del contributo finanziario da stabilire nella decisione della Commissione in relazione ai piani per la ripresa e la resilienza selezionati.
Gli orientamenti sono uno strumento che agevola la valutazione da parte della Commissione delle proposte di piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri e per garantire che i piani per la ripresa e la resilienza sostengano riforme e investimenti pubblici che siano pertinenti, rispettino il principio dell'addizionalità dei finanziamenti dell'Unione e generino un autentico valore aggiunto europeo, garantendo nel contempo la parità di trattamento tra gli Stati membri.
2. Criteri di valutazione
Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, la Commissione valuta l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza ▌e a tal fine tiene conto dei seguenti elementi:
La Commissione valuta se i piani per la ripresa e la resilienza sono conformi ai seguenti requisiti:
(a) il piano contribuisce con almeno il 40 % del suo importo all'integrazione delle azioni per il clima e la biodiversità e la metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera a sexies), è applicata correttamente;
(b) il piano contribuisce con almeno il 20% del suo importo alle azioni digitali e la metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera a septies), è applicata correttamente;
(c) ciascuna misura non è contraria agli interessi strategici ed economici dell'Unione, non sostituisce le spese di bilancio nazionali ricorrenti e rispetta il principio di addizionalità e il principio "non arrecare un danno significativo" conformemente all'articolo 4 bis;
(d) il piano rispetta le quote di assegnazione minima per ciascuna delle priorità europee di cui all'articolo 3;
(e) le modalità adottate dagli Stati membri garantiscono che le imprese destinatarie non siano coinvolte in meccanismi fiscali soggetti all'obbligo di notifica a norma della direttiva (UE) 2018/822 relativamente ai meccanismi transfrontalieri;
Efficacia:
(f) il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce a ciascuna delle sei priorità europee quali definite all'articolo 3 e contribuisce e non è in contrasto con gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);
(g) il dialogo multilivello di cui all'articolo 15, paragrafo 2, ha avuto luogo e le rispettive parti interessate dispongono di opportunità effettive di partecipare alla preparazione e all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza;
(h) le modalità proposte dagli Stati membri interessati sono tali da garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del piano per la ripresa per la ripresa e la resilienza, ▌ dei target intermedi e finali qualitativi e quantitativi proposti e dei relativi indicatori, e il piano migliora la performance per paese nell'ambito del quadro di valutazione della situazione sociale e della procedura per gli squilibri macroeconomici;
(i) il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di avere un impatto duraturo sullo Stato membro interessato;
(j) il piano per la ripresa e la resilienza include investimenti in progetti transfrontalieri o paneuropei che generano valore aggiunto europeo, se del caso tenendo conto dei vincoli degli Stati membri derivanti dalla loro posizione geografica;
Efficienza:
(k) la motivazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata agli effetti sociali ed economici in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi;
(l) le modalità proposte dagli Stati membri interessati sono tali da prevenire, individuare e correggere i conflitti di interessi, la corruzione e la frode nell'utilizzo dei fondi derivanti dal dispositivo, compresi quelli volti a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di altri programmi dell'Unione;
Pertinenza:
(m) il piano prevede misure che, in linea con l'ambito di applicazione del dispositivo, contribuiscono efficacemente ad affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, incluse le pertinenti raccomandazioni per la zona euro quali ratificate dal Consiglio;
(n) il piano, nel caso in cui uno Stato membro presenti squilibri o squilibri eccessivi accertati dalla Commissione a seguito di un esame approfondito, è compatibile con le raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011;
(o) il piano contiene le informazioni precise di cui all'articolo 15;
Coerenza:
(p) il piano rappresenta un pacchetto globale di riforme e investimenti e le modalità forniscono la coerenza e le sinergie di cui all'articolo 14, paragrafo 2 ter;
(q) il piano è coerente con i principi della strategia dell'Unione per la parità di genere 2020-2025 e della strategia nazionale per la parità di genere, è stata eseguita una valutazione dell'impatto di genere e le misure del piano sono tali da contribuire alla promozione della parità di genere e al principio dell'integrazione di genere nonché all'eliminazione della discriminazione di genere o alle sfide che ne derivano.
▌A seguito del processo di valutazione la Commissione attribuisce ai piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri un rating in base a ciascuno dei criteri di valutazione di cui all'articolo 16, paragrafo 3, al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza di detti piani e di definire il contributo finanziario in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3.
A fini di semplificazione ed efficienza, il sistema prevede rating compresi tra A e C, come indicato di seguito.
▌
Rating per le lettere da a) a e)
A – Criteri soddisfatti
C – Criteri non soddisfatti
Rating per le lettere f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q)
A – Criteri soddisfatti in ampia misura / Modalità adeguate per un'attuazione efficace di h)
B – Criteri soddisfatti in misura moderata / Modalità minime per un'attuazione efficace di h)
C – Criteri soddisfatti in misura ridotta / Modalità insufficienti per un'attuazione efficace di h)
Per il criterio j) si applica solo il rating A o B e non viene attribuito alcun rating agli Stati membri che presentano vincoli oggettivi derivanti dalla loro posizione geografica.
▌3. Definizione del contributo finanziario nell'ambito del dispositivo di bilancio per la ripresa e la resilienza
In conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, la Commissione definisce il contributo finanziario tenendo conto dell'importanza e della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro interessato, valutato secondo i criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 3. A tal fine sono applicati i criteri seguenti:
(a) se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è pari o superiore al contributo finanziario massimo per lo Stato membro in questione di cui all'articolo 10, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo totale del contributo finanziario massimo di cui all'articolo 10;
(b) se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è inferiore al contributo finanziario massimo per lo Stato membro in questione di cui all'articolo 10, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza;
(b bis) se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e il piano riceve una B in aggiunta alle due B per i criteri di cui alle lettere h), i), l), m), p) stabiliti all'articolo 16, paragrafo 3, la dotazione finanziaria è ridotta del 2 % per criterio e la riduzione complessiva non supera il 6 % della dotazione finanziaria totale;
(c) se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, allo Stato membro interessato non è assegnato alcun contributo finanziario.
Ai fini dell'attuazione del presente comma si applicano le formule seguenti:
– relativamente alla lettera a) di cui sopra: se 𝐶𝑖 ≥ 𝑀𝐹𝐶𝑖 lo Stato membro i riceve 𝑀𝐹𝐶𝑖
– relativamente alla lettera b) di cui sopra: se 𝑖 < 𝑀𝐹𝐶𝑖 lo Stato membro .riceve 𝐶𝑖
– in cui:
– i si riferisce allo Stato membro interessato
– MFC è il contributo finanziario massimo per lo Stato membro interessato
– C'è l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza
A seguito del processo di valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, e tenendo conto dei rating:
il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di valutazione:
se il rating finale per i criteri di cui alle lettere da a) a q) si configura nel modo seguente:
- un A per i criteri di cui alle lettere da a) a f);
e per gli altri criteri:
- tutti A,
oppure
- maggioranza di A rispetto a B e assenza di C;
Se il piano riceve una B in aggiunta alle due B per i criteri di cui alle lettere h), i), l), m), p) stabiliti all'articolo 16, paragrafo 3, la dotazione finanziaria è ridotta del 2 % per criterio e la riduzione complessiva non supera il 6 % della dotazione finanziaria totale.
Il piano per la ripresa e la resilienza non soddisfa i criteri di valutazione:
se il rating finale per i criteri di cui alle lettere da a) a q) si configura nel modo seguente:
- nessun A per i criteri di cui alle lettere da a) a f);
e per gli altri criteri:
- una maggioranza di B rispetto ad A
oppure
- almeno un C
ALLEGATO III
Indicatori
Il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 è valutato sulla base dei seguenti indicatori, suddivisi per Stato membro e per settore di intervento.
Gli indicatori sono utilizzati in base ai dati e alle informazioni disponibili, compresi i dati quantitativi e/o qualitativi.
Indicatori di output:
(a) numero di piani per la ripresa e la resilienza approvati ▌;
(b) contributo finanziario complessivo assegnato al piano per la ripresa e la resilienza.
Indicatori di risultato:
(c) numero di piani per la ripresa e la resilienza attuati. Indicatori d'impatto stabiliti dal presente regolamento:
(d) gli obiettivi fissati nel piano per la ripresa e la resilienza che sono stati conseguiti grazie, tra l'altro, al sostegno finanziario complessivo (compreso, se del caso, il sostegno sotto forma di prestito) ricevuto nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento.
La valutazione ex post di cui all'articolo 25 è effettuata dalla Commissione anche allo scopo di stabilire i nessi tra il sostegno finanziario complessivo (compreso, se del caso, il sostegno sotto forma di prestito) del dispositivo per la ripresa e la resilienza e l'attuazione delle misure pertinenti nello Stato membro interessato al fine di rafforzare la ripresa, la resilienza, la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro e la coesione.
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI (16.10.2020)
destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))
Relatore per parere: Dragoș Pîslaru
BREVE MOTIVAZIONE
Il 28 maggio 2020 la Commissione ha presentato una proposta per l'istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza che sostituisce la proposta ritirata della Commissione relativa a un programma di sostegno alle riforme. La nuova proposta è basata sul testo recente relativo a un programma di sostegno alle riforme ed è strettamente allineata agli orientamenti politici forniti nell'ambito del semestre europeo. I suoi obiettivi sono stati rivisti e le modalità di realizzazione del dispositivo sono state adattate per tenere conto delle nuove realtà derivanti dalla pandemia di COVID-19. In questo nuovo contesto è fondamentale pianificare strategicamente la ripresa e garantire una crescita sostenibile rafforzando la resilienza delle economie e delle società europee.
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza rappresenterà un programma chiave dello strumento dell'Unione europea per la ripresa che fa parte del quadro finanziario pluriennale rivisto. Il dispositivo fa anche parte di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19, quale "l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus".
Il dispositivo mira a fornire un sostegno finanziario su larga scala per promuovere l'elaborazione e l'attuazione delle necessarie riforme a più lungo termine e dei relativi investimenti pubblici negli Stati membri. L'obiettivo generale è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione mediante misure che consentano agli Stati membri interessati di recuperare più rapidamente e in modo più sostenibile e di diventare più resilienti, di attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e di sostenere le transizioni verdi ed energetiche, favorendo la creazione di posti di lavoro e promuovendo una crescita sostenibile.
In una prospettiva più ampia il dispositivo per la ripresa e la resilienza contribuirà anche all'attuazione degli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri nel contesto del pilastro europeo dei diritti sociali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Il sostegno nell'ambito del dispositivo sarà fornito su richiesta dello Stato membro interessato su base volontaria. Tale sostegno sarà erogato sotto forma di sostegno non rimborsabile in regime di gestione diretta e sotto forma di prestiti.
Gli Stati membri dovrebbero predisporre piani nazionali per la ripresa e la resilienza contenenti misure per l'attuazione delle riforme e progetti relativi agli investimenti pubblici attraverso un pacchetto coerente i quali dovrebbero essere in linea con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, con i programmi nazionali di riforma, con i piani nazionali per l'energia e il clima, con i piani per una transizione giusta e con gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. Tali piani costituiranno un allegato del programma nazionale di riforma e anche le relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione di questi piani saranno presentate nell'ambito del processo del semestre europeo.
Parallelamente al dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Commissione ha proposto anche un regolamento che istituisce uno strumento di sostegno tecnico, che fornirà sostegno per rafforzare la capacità amministrativa e le riforme strutturali a lungo termine negli Stati membri e favorirà l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese rivolte agli Stati membri nel contesto del semestre europeo.
Il relatore accoglie con favore la nuova proposta della Commissione relativa all'istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza ed è convinto che il dispositivo svolgerà un ruolo cruciale per la ripresa e il rinnovamento dell'Unione. Inoltre sostiene la creazione di un pilastro, nell'ambito di questo dispositivo, dedicato alle riforme e agli investimenti concepiti per la prossima generazione, in particolare per i giovani e i minori. Ciò riflette il fermo impegno del relatore a favore dell'idea secondo cui il dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere uno strumento orientato al futuro concepito a vantaggio della prossima generazione.
Il presente parere si basa sul parere relativo alla "Istituzione del programma di sostegno alle riforme" (2018/0213(COD)), adottato dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali il 26 maggio 2020. Di conseguenza esso contiene tutte le modifiche rilevanti anche per il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Il relatore desidera inoltre proporre ulteriori modifiche che evidenzino l'importanza delle riforme strutturali basate sulla solidarietà, l'integrazione e la giustizia sociale nell'ambito degli obiettivi del semestre europeo, in modo da garantire la parità di accesso alle opportunità e alla protezione sociale, proteggere i gruppi vulnerabili e migliorare il tenore di vita di tutti i cittadini. A suo avviso, le riforme perseguite potrebbero ottenere un ampio sostegno nel caso in cui gli Stati membri prevedano l'avvio di consultazioni con le parti interessate pertinenti e i parlamenti nazionali nell'ambito del processo di presentazione delle richieste di sostegno finanziario nel quadro del dispositivo.
Il relatore propone di ampliare l'ambito di applicazione del dispositivo (articolo 3) includendo un'ampia gamma di settori strategici, ad esempio misure per l'istruzione, l'apprendimento permanente e la formazione; misure per un futuro migliore a favore dei bambini svantaggiati, i giovani, gli anziani e le persone con disabilità; misure per ridurre la discriminazione di genere e promuovere l'uguaglianza di genere; misure atte a promuovere le condizioni per il rilancio delle opportunità e delle competenze in materia di imprenditorialità; misure per l'attuazione dell'azione per il clima; misure volte a migliorare la capacità delle istituzioni pubbliche di garantire i diritti dei lavoratori mobili e transfrontalieri; misure per l'istruzione e la formazione professionale (IFP) e l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro; misure di riforma delle pensioni e misure per migliorare i sistemi sanitari pubblici.
Il relatore propone inoltre un emendamento che affronta specificamente la situazione degli Stati membri che presentano squilibri eccessivi e degli Stati membri che non fanno parte della zona euro che sono soggetti a un significativo ritardo per quanto riguarda lo sviluppo strutturale.
EMENDAMENTI
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) Gli articoli 2 e 8 del trattato stabiliscono che la parità tra uomini e donne è un valore dell'Unione e che nelle sue azioni l'Unione dovrebbe mirare a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne. L'integrazione della dimensione di genere, ivi compreso il bilancio di genere, dovrebbe pertanto essere attuata in tutte le politiche e regolamentazioni dell'Unione. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) A livello dell'Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche ("semestre europeo"), compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie nazionali pluriennali di investimento a sostegno di tali riforme. È opportuno presentare dette strategie unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali, in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere mediante finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. |
(3) A livello dell'Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche ("semestre europeo"), compresi gli obiettivi del Green Deal europeo, i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Nel quadro degli obiettivi del semestre europeo sono affrontate anche le riforme strutturali basate sulla solidarietà, l'integrazione e la giustizia sociale, con l'obiettivo di creare un'occupazione e una crescita di qualità, garantire le pari opportunità e l'accesso a tali opportunità e alla protezione sociale, proteggere i gruppi vulnerabili e migliorare il tenore di vita di tutti. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie nazionali pluriennali di investimento a sostegno di tali riforme. È opportuno presentare dette strategie unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali, in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere mediante finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) L'insorgere della pandemia di Covid-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire a livello dell'Unione e mondiale, richiedendo una reazione urgente e coordinata da parte dell'Unione per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali per tutti gli Stati membri. La Covid-19 ha amplificato le sfide connesse al contesto demografico. La pandemia di Covid-19 in corso, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide e resilienti e di sistemi finanziari basati su robuste strutture economiche e sociali aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. Le conseguenze a medio e lungo termine della crisi della Covid-19 dipenderanno essenzialmente dalla rapidità della ripresa economica degli Stati membri dopo la crisi, rapidità che a sua volta dipende dal margine di bilancio di cui dispongono gli Stati membri per adottare misure volte a mitigare l'impatto a livello sociale ed economico della crisi e dalla resilienza delle loro economie. Riforme e investimenti volti ad affrontare le carenze strutturali delle economie e a rafforzarne la resilienza saranno pertanto essenziali per riportare le economie su un percorso di ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore ampliamento delle divergenze nell'Unione. |
(4) L'insorgere della pandemia di Covid-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire a livello dell'Unione e mondiale, richiedendo una reazione urgente e coordinata da parte dell'Unione per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali per tutti gli Stati membri. La Covid-19 ha amplificato le sfide connesse al contesto demografico e sociale, in particolare per le donne e le ragazze a seguito delle disuguaglianze esistenti. La pandemia di Covid-19 in corso, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide e resilienti e di sistemi finanziari e di protezione sociale basati su robuste strutture economiche e sociali garantendo un tenore di vita dignitoso aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. Le conseguenze a medio e lungo termine della crisi della Covid-19 dipenderanno essenzialmente dalla rapidità della ripresa economica degli Stati membri dopo la crisi, rapidità che a sua volta dipende dal margine di bilancio di cui dispongono gli Stati membri per adottare misure volte a mitigare l'impatto a livello sociale ed economico della crisi e dalla resilienza delle loro economie. Riforme e investimenti volti ad affrontare le carenze strutturali delle economie e a rafforzarne la resilienza economica, sociale, ecologica e amministrativa saranno pertanto essenziali per riportare le economie su un percorso di ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore ampliamento delle divergenze nell'Unione ed effetti di ricaduta evitabili degli shock tra gli Stati membri o all'interno dell'Unione nel suo insieme, con conseguenti sfide per la convergenza e la coesione. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 bis) I sistemi di protezione sociale degli Stati membri garantiscono che alle società e ai cittadini siano erogati i servizi integrati e i benefici economici necessari per una vita dignitosa, riguardanti le seguenti aree di intervento: sicurezza sociale, assistenza sanitaria, istruzione, alloggi, occupazione, giustizia e servizi sociali per i gruppi vulnerabili. Essi svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento dello sviluppo sociale sostenibile e nella promozione dell'uguaglianza e della giustizia sociale. A causa della crisi della COVID-19, i sistemi di protezione sociale degli Stati membri si trovano in una situazione senza precedenti di tensione e pressione in quanto non sono stati concepiti per coprire la crescente domanda sociale nel contesto di emergenza sanitaria ed economica. I sistemi di protezione sociale dovranno essere rafforzati in modo da poter funzionare e assistere tutta la popolazione, in particolare in situazioni di crisi o shock sistemici. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 ter) Le conseguenze economiche della crisi di COVID-19 hanno gravemente ridotto il margine di manovra a livello di bilancio per molti Stati membri, il che ne compromette la capacità di attuare importanti priorità in termini di riforme e investimenti. Sebbene il semestre europeo rappresenti il quadro dell'Unione per individuare le riforme economiche e le priorità in termini di investimenti, la necessità di rafforzare la ripresa e la resilienza, messa in luce dalla crisi di COVID-19, oltrepassa l'ambito della politica economica e deve essere affrontata con un'adeguata priorità nel quadro della concezione e dell'istituzione del semestre europeo. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) L'attuazione di riforme che contribuiscano a conseguire un livello elevato di resilienza delle economie nazionali, rafforzare la capacità di aggiustamento e sbloccare il potenziale di crescita è una delle priorità politiche dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto fondamentali per riportare la ripresa su un percorso di sostenibilità e sostenere il processo di crescente convergenza economica e sociale. Tali aspetti sono ancora più necessari all'indomani della crisi causata dalla pandemia per aprire la strada a una rapida ripresa. |
(5) L'attuazione di riforme che contribuiscano a conseguire un livello elevato di resilienza delle economie e società nazionali, rafforzare la capacità di aggiustamento, sbloccare il potenziale di crescita inclusiva adattandosi agli sviluppi tecnologici è una delle priorità politiche dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto fondamentali per riportare la ripresa su un percorso di sostenibilità e sostenere il processo di crescente convergenza economica e sociale. Anche prima della crisi di COVID-19, le economie e le società dell'Unione erano in una fase di profondi cambiamenti dovuti al cambiamento climatico, alle sfide ambientali, digitali e demografiche e alla carenza di investimenti sociali. Tali aspetti sono ancora più necessari all'indomani della crisi causata dalla pandemia per aprire la strada a una rapida ripresa. La sostenibilità e l'inclusione sociali devono essere una pietra miliare di tale processo di creazione di società inclusive e resilienti. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) Le donne sono state in prima linea nella crisi della COVID-19, in quanto costituiscono la maggioranza dei lavoratori nel settore dell'assistenza sanitaria in tutta l'Unione, e si trovano a bilanciare responsabilità di assistenza non retribuita e responsabilità lavorative, con difficoltà crescenti nel caso di famiglie monoparentali, che nell'85 % dei casi hanno a capo donne. Gli investimenti in solide infrastrutture di assistenza sono essenziali per garantire l'uguaglianza tra donne e uomini e l'emancipazione economica delle donne, creare società resilienti, combattere le condizioni precarie in un settore a prevalenza femminile, rafforzare la creazione di posti di lavoro, prevenire la povertà e l'esclusione sociale. Tali investimenti hanno inoltre un effetto positivo sul PIL, in quanto consentono a un maggior numero di donne di svolgere un lavoro retribuito. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi. È tuttavia essenziale sostenere gli investimenti in questa particolare situazione, per accelerare la ripresa e rafforzare il potenziale di crescita a lungo termine. Gli investimenti in tecnologie, capacità e processi verdi e digitali, volti ad assistere la transizione verso l'energia pulita e a promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia abitativa e in altri settori economici fondamentali, sono importanti per conseguire la crescita sostenibile e contribuire alla creazione di posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più resiliente e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento. |
(6) Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi. È tuttavia essenziale sostenere gli investimenti in questa particolare situazione, per accelerare la ripresa economica e sociale e rafforzare il potenziale di crescita sostenibile a lungo termine, accrescere la resilienza e la coesione sociali ed evitare un aumento delle disuguaglianze e della povertà. Gli investimenti in tecnologie, capacità e processi verdi e digitali, volti ad assistere la transizione verso l'energia pulita e a promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia abitativa e in altri settori economici fondamentali, sono importanti per conseguire la crescita sostenibile, contribuire alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro di qualità e realizzare mercati del lavoro resilienti. Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più resiliente e più indipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Nel contesto attuale emerge la necessità di rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire ai sensi del presente regolamento un dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo") per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto a promuovere l'attuazione delle riforme strutturali e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri. Il dispositivo dovrebbe essere di carattere globale e sfruttare l'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri grazie all'impiego di altri strumenti e programmi. |
(8) Nel contesto attuale emerge la necessità di rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un meccanismo che consenta la distribuzione del sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire ai sensi del presente regolamento un dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo") per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto a promuovere l'attuazione delle riforme strutturali connesse alle raccomandazioni specifiche per paese della Commissione formulate nel contesto del semestre europeo e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri, in particolare alla luce degli obiettivi della nuova strategia per la crescita sostenibile presentata nel Green Deal europeo, dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per conseguire la coesione sociale e territoriale. Il dispositivo dovrebbe essere di carattere globale e sfruttare l'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri grazie all'impiego di altri strumenti e programmi. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(10 bis) Il dispositivo dovrebbe garantire sinergie con InvestEU ed essere complementare a quest'ultimo, consentendo agli Stati membri di assegnare all'interno del piano per la ripresa e la resilienza un importo da erogare tramite InvestEU per sostenere la solvibilità delle imprese stabilite negli Stati membri e le relative attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Il dispositivo istituito dal presente regolamento, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'UE e traducendo nella pratica l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell'obiettivo globale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici. |
(11) Il dispositivo istituito dal presente regolamento, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'UE e traducendo nella pratica l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento di una transizione giusta che non lasci indietro nessuno e dell'obiettivo globale di dedicare il 37 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici, senza erogare fondi a favore di misure che incidono negativamente sul percorso verso la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050. Inoltre, dato che l'Agenda 2030 prevede un approccio strategico olistico e intersettoriale per assicurare che le sfide economiche, sociali e ambientali siano affrontate insieme, è necessario che le esigenze in materia di sostenibilità sociale ricevano lo stesso livello di priorità nel quadro del dispositivo. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11 bis) Riflettendo sul pilastro europeo dei diritti sociali quale strategia sociale dell'Europa per assicurare che le transizioni verso la neutralità climatica, la digitalizzazione e il cambiamento demografico, nonché la ripresa dalla crisi di COVID-19, siano socialmente eque e giuste, il dispositivo contribuirà all'attuazione dei suoi 20 principi e al conseguimento dei target finali e intermedi in materia di progresso sociale. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Al fine di consentire l'adozione di misure che colleghino il dispositivo a una sana governance economica, con l'obiettivo di garantire condizioni di attuazione uniformi, è opportuno attribuire al Consiglio la competenza di sospendere, su proposta della Commissione e mediante atti di esecuzione, il periodo di tempo per l'adozione delle decisioni sulle proposte di piani per la ripresa e la resilienza e di sospendere i pagamenti a titolo del dispositivo in questione in caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi pertinenti connessi ai processi di governance economica di cui al regolamento (UE) XXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio [RDC] (...). È opportuno conferire al Consiglio, in relazione ai suddetti casi pertinenti, anche la competenza di revocare tali sospensioni mediante atti di esecuzione, su proposta della Commissione. |
(13) Al fine di consentire l'adozione di misure che colleghino il dispositivo a una sana governance economica, è opportuno delegare alla Commissione la competenza di adottare atti, a norma dell'articolo 290 del trattato, per quanto concerne la sospensione o la revoca della sospensione del periodo di tempo per l'adozione delle decisioni sulle proposte di piani per la ripresa e la resilienza e i pagamenti, in tutto o in parte a titolo del dispositivo in questione in caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi pertinenti connessi ai processi di governance economica di cui al regolamento (UE) XXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio [RDC] (...). La decisione di sospendere i pagamenti non dovrebbe applicarsi a condizione che sia attiva la clausola di salvaguardia generale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 bis) L'ambito di applicazione del dispositivo dovrebbe riferirsi alle aree di intervento connesse alla coesione economica, sociale e territoriale, alla transizione verde e digitale, alla salute, alla competitività, all'imprenditorialità, alla resilienza, alla produttività, alla stabilità dei sistemi finanziari, alla cultura, all'istruzione e alle competenze, alle politiche per l'infanzia e i giovani, alla ricerca e all'innovazione, alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ai sistemi sanitari pubblici, nonché alle politiche in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali che contribuiscono all'attuazione dei suoi principi quali la protezione sociale, posti di lavoro e investimenti di elevata qualità, l'uguaglianza di genere e l'integrazione delle persone con disabilità, il dialogo sociale e il rafforzamento dei sistemi democratici, compresi l'efficienza e sistemi giudiziari indipendenti nonché il pluralismo dei media e la libertà dei media. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) L'obiettivo generale del dispositivo dovrebbe essere la promozione della coesione economica, sociale e territoriale. Il dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a migliorare la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale mirate a conseguire un'Europa climaticamente neutra entro il 2050, ripristinando in tal modo il potenziale di crescita delle economie dell'Unione all'indomani della crisi, incentivando la creazione di posti di lavoro e promuovendo una crescita sostenibile. |
(14) L'obiettivo generale del dispositivo dovrebbe essere la promozione della coesione economica, sociale e territoriale nonché contribuire agli obiettivi delle politiche dell'Unione, agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, al pilastro europeo dei diritti sociali, all'accordo di Parigi, al rafforzamento del mercato interno, alla resilienza delle strutture economiche e sociali, alla resilienza dei mercati del lavoro, alla risposta alle sfide demografiche e al rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) L'obiettivo specifico del dispositivo dovrebbe essere la fornitura di un sostegno finanziario inteso al raggiungimento dei target intermedi e finali delle riforme e degli investimenti stabiliti nei piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico dovrebbe essere perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati. |
(15) L'obiettivo specifico del dispositivo dovrebbe essere la fornitura agli Stati membri di un sostegno finanziario inteso al rafforzamento di progetti che promuovano il loro sviluppo e gli investimenti in settori produttivi e strategici e allo svolgimento di un ruolo strutturante nel fornire servizi pubblici universali, gratuiti e di qualità. L'obiettivo specifico dovrebbe essere perseguito nel debito rispetto delle strategie specifiche di sviluppo degli Stati membri interessati, apportando un contributo significativo mediante risposte immediate all'impatto della crisi di COVID-19 e investimenti pubblici che svolgano un ruolo strutturante nel garantire la coesione sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Per garantire il proprio contributo agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile che il piano per la ripresa e la resilienza preveda misure volte ad attuare le riforme e i progetti di investimenti pubblici mediante un piano per la ripresa e la resilienza coerente. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere coerente con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, con i programmi nazionali di riforma, con piani nazionali per l'energia e il clima, con i piani per una transizione giusta e con gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. Al fine di promuovere le azioni che rientrano tra le priorità del Green Deal europeo e dell'agenda digitale, è auspicabile che il piano stabilisca inoltre misure pertinenti per le transizioni verde e digitale. Si tratta di misure che dovrebbero consentire un rapido conseguimento dei target finali, degli obiettivi e dei contributi fissati nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. |
(16) Per garantire il proprio contributo agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile che il piano per la ripresa e la resilienza preveda misure volte ad attuare le riforme e i progetti di investimenti pubblici mediante un piano per la ripresa e la resilienza coerente. Affinché le riforme perseguite godano di un ampio sostegno, gli Stati membri che intendono beneficiare del dispositivo dovrebbero consultare, nell'ambito del processo di elaborazione dei piani per la ripresa e la resilienza, le autorità regionali e locali, i comuni e altri portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, conformemente alle disposizioni pertinenti del Codice di condotta in materia di partenariato nel quadro della politica di coesione, come pure i parlamenti nazionali. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere coerente con l'autonomia strategica dell'Unione, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli impegni dell'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi e il principio "non arrecare un danno significativo", nonché con le sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare quelle relative alle politiche sociali e occupazionali e tenendo conto degli indicatori sociali specifici individuati per ciascuno Stato membro, con i programmi nazionali di riforma, con i piani nazionali per l'energia e il clima, con i piani per una transizione giusta e con gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe inoltre contenere indicatori sociali specifici da conseguire e una valutazione dell'impatto di genere coerente con gli obiettivi della strategia europea per la parità di genere 2020-2025. Al fine di promuovere le azioni che rientrano tra le priorità del Green Deal europeo e dell'agenda digitale, della garanzia per l'infanzia, della garanzia per i giovani e dei principi del pilastro europei dei diritti sociali, è auspicabile che il piano stabilisca inoltre misure pertinenti nel quadro delle sei aree di intervento individuate nel presente regolamento contribuendovi in modo diretto. Si tratta di misure che dovrebbero consentire un rapido conseguimento dei target finali, degli obiettivi e dei contributi fissati nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le parti sociali siano consultate nell'elaborazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza consentendo loro di apportare il rispettivo contributo in una fase precoce. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Affinché possa essere in grado di ispirare la preparazione e l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza, è auspicabile che il Consiglio sia posto nelle condizioni di discutere, nell'ambito del semestre europeo, la situazione relativa alla ripresa, alla resilienza e alla capacità di aggiustamento nell'Unione. Per garantirne la base documentale, è auspicabile che tale discussione sia basata sulle informazioni strategiche e analitiche della Commissione disponibili nel contesto del semestre europeo e, se disponibili, sulle informazioni relative all'attuazione dei piani negli anni precedenti. |
(18) Affinché possano essere in grado di ispirare la preparazione e l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza, è auspicabile che il Parlamento europeo e il Consiglio siano posti nelle condizioni di discutere, nell'ambito del semestre europeo, la situazione relativa alla ripresa, alla resilienza e alla capacità di aggiustamento nell'Unione. Per garantirne la base documentale, è auspicabile che tale discussione sia basata sulle informazioni strategiche e analitiche della Commissione disponibili nel contesto del semestre europeo e, se disponibili, sulle informazioni relative all'attuazione dei piani negli anni precedenti. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Per garantire la titolarità nazionale e una particolare attenzione alle riforme e agli investimenti pertinenti, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza debitamente motivato e giustificato. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe definire l'insieme dettagliato di misure per la sua attuazione, compresi i target finali e intermedi, e l'impatto previsto del piano stesso sul potenziale di crescita, sulla creazione di posti lavoro e sulla resilienza economica e sociale. Dovrebbe inoltre prevedere misure pertinenti per le transizioni verde e digitale e includere altresì una spiegazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. |
(21) Per garantire la titolarità nazionale e una particolare attenzione alle riforme e agli investimenti pertinenti, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza debitamente motivato e giustificato. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe definire l'insieme dettagliato di misure per la sua attuazione, la portata della consultazione delle autorità regionali e locali e di altri portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, svolte prima della presentazione del piano, compresi i target finali e intermedi, e l'impatto previsto del piano stesso sugli obiettivi del Green Deal europeo, sui principi del pilastro europeo dei diritti sociali e sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare per quanto concerne il potenziale di crescita sostenibile, la creazione di posti lavoro di qualità e la resilienza economica e sociale, nonché gli indicatori sociali da migliorare, in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; dovrebbe inoltre prevedere misure pertinenti per le transizioni verde e digitale contribuendovi direttamente e, se del caso, una stima dell'impatto delle transizioni verde e digitale in termini di posti di lavoro perduti e mancanza di protezione sociale, nonché delle misure appropriate per affrontare tali problemi; e includere altresì una spiegazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo dimostrando altresì in che modo il piano dovrebbe contribuire alla parità di genere nonché alla crescita e alla creazione di posti di lavoro equilibrati sotto il profilo del genere. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) La Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro e agire in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione rispetterà pienamente la titolarità nazionale della procedura e terrà pertanto in considerazione la giustificazione e gli elementi forniti dallo Stato membro interessato nel valutare se il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale e ad affrontare le sfide che ne conseguono, se il piano è in grado di avere un impatto duraturo nello Stato membro interessato, se il piano è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale, se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia e l'occupazione, se il piano per la ripresa e la resilienza proposto prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici che rappresentano azioni coerenti e infine se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono in grado di garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, con i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori. |
(22) La Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro e agire in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato con la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile. La Commissione rispetterà pienamente la titolarità nazionale della procedura e terrà pertanto in considerazione la giustificazione e gli elementi forniti dallo Stato membro interessato nel valutare se il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale e ad affrontare le sfide che ne conseguono, se il piano è in grado di avere un impatto duraturo nello Stato membro interessato, se il piano è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro di qualità e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi, in particolare per quanto concerne i gruppi vulnerabili e i giovani, contribuire ad attuare l'autonomia strategica dell'Unione e degli impegni degli Stati membri, in particolare l'accordo di Parigi, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il pilastro europeo dei diritti sociali, a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale, e ridurre il divario infrastrutturale; se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia, l'occupazione e il progresso sociale, se il piano per la ripresa e la resilienza proposto prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici che rappresentano azioni coerenti e infine se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono in grado di garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, con i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Allo scopo di contribuire all'elaborazione di piani di elevata qualità e assistere la Commissione nella valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri, nonché nella valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi, è opportuno prevedere la possibilità di fare ricorso al parere di esperti e, su richiesta dello Stato membro, a consulenze inter pares. |
(24) Allo scopo di contribuire all'elaborazione di piani di elevata qualità e assistere la Commissione nella valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri, nonché nella valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi, è opportuno prevedere la possibilità di fare ricorso al parere di esperti e, su richiesta dello Stato membro, a consulenze inter pares. Qualora tali consulenze riguardino le politiche connesse al lavoro, le parti sociali sono informate e infine coinvolte. L'assistenza tecnica non dovrebbe essere richiesta in settori che rientrano, in tutto o in parte, nella sfera di competenza delle parti sociali, a meno che queste ultime non diano il loro consenso. Tali attività non possono compromettere il ruolo delle parti sociali o minacciare l'autonomia della contrattazione collettiva. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) La richiesta di prestito dovrebbe essere giustificata dai fabbisogni finanziari connessi alle riforme e agli investimenti supplementari previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, pertinenti in particolare per le transizioni verde e digitale, e pertanto da un costo più elevato rispetto al contributo finanziario massimo (che sarà) stanziato mediante il contributo non rimborsabile. Dovrebbe essere possibile presentare la richiesta di prestito unitamente alla presentazione del piano. Qualora la richiesta fosse presentata in un altro momento, dovrebbe essere accompagnata da un piano rivisto che preveda target intermedi e finali supplementari. Per garantire l'anticipazione delle risorse, è auspicabile che gli Stati membri richiedano un sostegno sotto forma di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini di una sana gestione finanziaria, l'importo totale di tutti i prestiti erogati a titolo del presente regolamento dovrebbe essere soggetto a un tetto massimo. Inoltre, l'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non dovrebbe superare il 4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È opportuno prevedere la possibilità di incrementare l'importo massimo in circostanze eccezionali, compatibilmente con le risorse disponibili. Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, dovrebbe essere possibile erogare il prestito a rate subordinatamente al conseguimento di risultati. |
(29) La richiesta di prestito dovrebbe essere giustificata dai fabbisogni finanziari connessi alle riforme e agli investimenti supplementari previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, pertinenti in particolare per le transizioni verde e digitale, e pertanto da un costo più elevato rispetto al contributo finanziario massimo (che sarà) stanziato mediante il contributo non rimborsabile. Dovrebbe essere possibile presentare la richiesta di prestito unitamente alla presentazione del piano. Qualora la richiesta fosse presentata in un altro momento, dovrebbe essere accompagnata da un piano rivisto che preveda target intermedi e finali supplementari. Per garantire l'anticipazione delle risorse, è auspicabile che gli Stati membri richiedano un sostegno sotto forma di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini di una sana gestione finanziaria, l'importo totale di tutti i prestiti erogati a titolo del presente regolamento dovrebbe essere soggetto a un tetto massimo. Inoltre, l'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non dovrebbe superare il 6,8 % del suo reddito nazionale lordo. È opportuno prevedere la possibilità di incrementare l'importo massimo in circostanze eccezionali, compatibilmente con le risorse disponibili. Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, dovrebbe essere possibile erogare il prestito a rate subordinatamente al conseguimento di risultati. La Commissione dovrebbe valutare la richiesta di sostegno sotto forma di prestito entro due mesi dalla data della richiesta. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(32 bis) Se i piani per la ripresa e la resilienza, compresi i pertinenti target intermedi e finali, non possono più essere realizzati, in tutto o in parte, anche ove i cambiamenti degli indicatori sociali ed economici incidano significativamente sul piano iniziale presentato dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta motivata per modificare o sostituire la sua decisione. A tal fine, lo Stato membro dovrebbe poter proporre modifiche al piano per la ripresa e la resilienza e ricorrere allo strumento di assistenza tecnica. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 32 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(32 ter) Se la Commissione decide di sospendere i finanziamenti assegnati a uno Stato membro in caso di carenze relative allo Stato di diritto, le azioni ammissibili a livello regionale e locale dovrebbero continuare a beneficiare del dispositivo. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 32 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(32 quater) Gli Stati membri che presentano squilibri eccessivi, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e gli Stati membri che sono soggetti a ritardi significativi per quanto concerne lo sviluppo strutturale dovrebbero poter proporre riforme che affrontino i problemi che hanno condotto a tali squilibri eccessivi nei loro piani per la ripresa e la resilienza. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(34 bis) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le attività di comunicazione, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di dare visibilità al sostegno fornito nel quadro del dispositivo, siano adeguatamente diffuse secondo il livello regionale e locale appropriato, in molteplici mezzi d'informazione in maniera non discriminatoria. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) I piani per la ripresa e la resilienza che dovranno essere attuati dagli Stati membri e il corrispondente contributo finanziario loro assegnato dovrebbe essere stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Le competenze di esecuzione relative all'adozione dei piani per la ripresa e la resilienza e al pagamento del sostegno finanziario previo raggiungimento dei pertinenti target intermedi e finali dovrebbero essere esercitate dalla Commissione conformemente alla procedura d'esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto di esecuzione, dovrebbe essere possibile per lo Stato membro interessato e la Commissione concordare alcune modalità operative di natura tecnica, per definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi all'attuazione quali calendari, indicatori dei target intermedi e finali e accesso ai dati sottostanti. Per garantire che le modalità operative rimangano pertinenti in funzione delle circostanze durante l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno prevedere la possibilità di modificare di comune accordo gli elementi di tali modalità tecniche. Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria ed un uso efficace dei finanziamenti dell'UE. |
(39) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'elaborazione dei piani per la ripresa e la resilienza che dovranno essere attuati dagli Stati membri e il corrispondente contributo finanziario che dovrà essere loro assegnato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Dopo l'adozione di un atto delegato, dovrebbe essere possibile per lo Stato membro interessato e la Commissione concordare alcune modalità operative di natura tecnica, per definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi all'attuazione quali calendari, indicatori dei target intermedi e finali e accesso ai dati sottostanti. Per garantire che le modalità operative rimangano pertinenti in funzione delle circostanze durante l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno prevedere la possibilità di modificare di comune accordo gli elementi di tali modalità tecniche. Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del trattato riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto, una magistratura indipendente, il pluralismo dei media e la libertà dei media sono presupposti essenziali per una sana gestione finanziaria ed un uso efficace dei finanziamenti dell'Unione. |
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13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
L'ambito di applicazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento comprende aree di intervento relative a: coesione economica, sociale e territoriale, transizioni verde e digitale, salute, competitività, resilienza, produttività, istruzione e competenze, ricerca e innovazione, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, occupazione e investimenti, e stabilità dei sistemi finanziari. |
L'ambito di applicazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento comprende, mediante la creazione di un futuro migliore per la prossima generazione, il miglioramento della coesione economica, sociale e territoriale, la promozione di riforme a favore della crescita e il rafforzamento del mercato interno, le sei aree di intervento seguenti: |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a) transizione verde, tenendo conto degli obiettivi del Green Deal europeo; |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b) trasformazione digitale, tenendo conto degli obiettivi dell'agenda digitale; |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c) coesione economica, produttività e competitività, tenendo conto degli obiettivi delle strategie dell'Unione per quanto concerne l'industria e le PMI; |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(d) coesione sociale, tenendo conto degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali; |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(e) resilienza istituzionale e sviluppo di capacità; |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera f (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(f) politiche per la prossima generazione, tenendo conto degli obiettivi della garanzia per i giovani e della garanzia per l'infanzia. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 3 bis |
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1. L'applicazione del presente regolamento è pienamente conforme all'articolo 152 del trattato e i piani nazionali per la ripresa e la resilienza emanati a norma del presente regolamento rispettano le prassi e le istituzioni nazionali legate alla determinazione salariale. Il presente regolamento rispetta altresì l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e pertanto non pregiudica il diritto di negoziare, concludere o applicare accordi collettivi e di intraprendere azioni collettive in conformità del diritto e delle prassi nazionali. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e la resilienza è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi della Covid-19 e a promuovere una crescita sostenibile. |
1. L'obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e la resilienza è contribuire ad affrontare le sfide delle sei aree di intervento di cui all'articolo 3, promuovendo così la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi, sostenendo le transizioni verde e digitale, contribuendo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, incentivando la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi della Covid-19, promuovendo una crescita sostenibile e creando un valore aggiunto europeo. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Il dispositivo contribuisce agli obiettivi delle politiche dell'Unione, agli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi e al rafforzamento del mercato interno, del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, mediante l'attuazione di misure, ad esempio per: |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) – lettera a (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a) la transizione a un'Unione climaticamente neutra entro il 2050, una transizione giusta con il sostegno a favore delle regioni più colpite, la mobilità e infrastrutture sostenibili, il contrasto alla povertà energetica, la promozione dell'efficienza energetica e delle risorse, le fonti di energia rinnovabile, il conseguimento della diversificazione energetica e la garanzia della sicurezza energetica, nonché misure per il settore agricolo, la pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e transfrontaliere; |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) – lettera b (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b) la digitalizzazione e l'espansione del ruolo dei servizi pubblici per l'impiego onde promuovere le infrastrutture digitali, migliorare l'accesso al lavoro digitale e promuovere lo sviluppo delle competenze digitali; |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) – lettera c (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c) realizzare mercati del lavoro resilienti con condizioni di lavoro dignitose, promuovere gli investimenti e sostenere il processo di convergenza economica e sociale verso l'alto, misure volte a stimolare le opportunità e le competenze imprenditoriali, creare un contesto favorevole agli investimenti e alle PMI, anche riguardo a una reindustrializzazione innovativa e sostenibile, investimenti nel settore industriale, consolidare la capacità produttiva e strategica dell'Unione, sviluppare gli ecosistemi industriali e sostenere gli Stati membri la cui moneta non è l'euro negli sforzi volti ad adottare la moneta unica; |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) – lettera d (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(d) l'inclusione sociale, il rafforzamento dei sistemi di sicurezza sociale e di protezione sociale, il dialogo sociale, lo sviluppo di infrastrutture sociali, posti di lavoro di qualità, l'inclusione delle persone con disabilità, la parità di genere, la lotta contro la povertà e le disuguaglianze, il divario retributivo di genere, un congedo familiare adeguato e modalità di lavoro flessibili e l'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche garantendo pari opportunità e progressioni di carriera; |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) – lettera e (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(e) rafforzare la capacità amministrativa e istituzionale degli Stati membri e delle rispettive autorità regionali e locali in relazione alle sfide cui devono far fronte le istituzioni, la governance, la pubblica amministrazione e i settori economico e sociale, migliorare i sistemi di sanità pubblica e di assistenza sanitaria, compresa una migliore capacità di risposta alle crisi, lo sviluppo di servizi di assistenza e di assistenza a domicilio di qualità e a prezzi accessibili, rendere più sicuri le case di cura e i centri di assistenza migliorando la loro qualità e accessibilità, misure per migliorare la capacità delle istituzioni di garantire i diritti dei lavoratori mobili e transfrontalieri, comprese condizioni di lavoro sicure ed eque e una retribuzione conforme alla legge e tutte le informazioni necessarie, per la stabilità dei sistemi finanziari, rafforzare sistemi giudiziari efficienti e indipendenti e promuovere il pluralismo dei media e la libertà dei media; |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) – lettera f (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(f) affrontare le sfide demografiche e la cultura, l'istruzione, l'apprendimento permanente e l'IFP, compreso lo sviluppo di strategie e azioni nazionali e regionali per il miglioramento e la riqualificazione delle competenze, una migliore previsione dell'evoluzione del mercato del lavoro, politiche per l'infanzia e i giovani, pari opportunità e accesso per tutti, riforme pensionistiche, con particolare attenzione alla sostenibilità e all'adeguatezza dei sistemi pensionistici per i lavoratori subordinati e autonomi, nonché pari opportunità per le donne e gli uomini in merito all'acquisizione dei diritti pensionistici. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per conseguire tale obiettivo generale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza persegue l'obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i target intermedi e finali delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico è perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati. |
2. Per conseguire tale obiettivo generale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza persegue l'obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i target intermedi e finali delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza, tenendo conto nel contempo del fatto che le disparità economiche, le disuguaglianze sociali e la scarsa protezione sociale hanno effetti di ricaduta che compromettono la stabilità complessiva dell'Unione. L'obiettivo specifico è perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che sono soggetti a ritardi significativi per quanto concerne lo sviluppo strutturale possono proporre piani per la ripresa e la resilienza che affrontino i loro problemi. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Le riforme e gli investimenti avviati dagli Stati membri dopo il 1° febbraio 2020 sono ammissibili nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione di ogni strumento e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione di ogni strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul terreno e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione di riforme e investimenti. |
2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione di ogni strumento e per il conseguimento dei suoi obiettivi, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento e purché non siano azioni ammissibili all'assistenza tecnica a norma dell'articolo 7 del regolamento ... [relativo allo strumento di assistenza tecnica, 2020/0103 (COD)]. Qualora uno Stato membro non si avvalga del finanziamento assegnato, tale finanziamento è reso disponibile da parte della Commissione per le proposte redatte dopo aver consultato le autorità regionali e locali e altri portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, al fine di promuovere un dibattito aperto a sostegno di azioni volte a stimolare la ricerca, il dibattito pubblico e la divulgazione delle informazioni riguardanti le riforme necessarie per affrontare le conseguenze negative della crisi di COVID-19. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento recante disposizioni comuni sul [...] [RDC] il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, per sospendere il periodo di tempo necessario per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per sospendere i pagamenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. |
1. In caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento recante disposizioni comuni sul [...] [RDC] la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 27 bis in merito alla decisione di sospendere il periodo di tempo necessario per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. La decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 1 si applica alle domande di pagamento presentate dopo la data della decisione di sospensione. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. La sospensione del periodo di tempo di cui all'articolo 17 si applica a decorrere dal giorno successivo all'adozione della decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quater. La decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 1 non si applica a condizione che sia attiva la clausola di salvaguardia generale. |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento recante disposizioni comuni sul [...] il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, per revocare la sospensione del periodo di tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo precedente. |
2. In caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento recante disposizioni comuni sul [...] la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 27 bis riguardo alla decisione di revocare la sospensione del periodo di tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo precedente. Le procedure o i pagamenti pertinenti sono riavviati il giorno successivo alla revoca della sospensione. |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Qualora la Commissione decida di sospendere i finanziamenti assegnati a uno Stato membro in caso di carenze relative allo Stato di diritto, le azioni ammissibili a livello regionale e locale continuano a beneficiare del dispositivo. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il sostegno sotto forma di prestito per il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra il costo totale del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'articolo 10. L'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non supera il 4,7 % del suo reddito nazionale lordo. |
4. Il sostegno sotto forma di prestito per il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra il costo totale del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'articolo 10. L'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non supera il 6,8 % del suo reddito nazionale lordo. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) una spiegazione del modo in cui le misure contenute nel piano sono in grado di far fronte alle carenze riguardo ai valori sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea; |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b ter) una spiegazione del modo in cui le misure contenute nel piano tengono conto delle posizioni ricevute dalle organizzazioni della società civile senza scopo di lucro e dalle autorità locali o regionali nello Stato membro. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, gli Stati membri elaborano piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Tali piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato per i quattro anni successivi. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto coerente. |
1. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, gli Stati membri elaborano piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Tali piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato per i quattro anni successivi. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto coerente. Ai fini della preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono avvalersi dello strumento di assistenza tecnica a norma del regolamento XX/YYYY [che istituisce uno strumento di assistenza tecnica]. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita sostenibile dell'Europa e traducendo nella pratica l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, almeno il 37 % dell'importo di ciascun piano per la ripresa e la resilienza contribuisce all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e la biodiversità e degli obiettivi di sostenibilità ambientale. La Commissione adotta, mediante un atto delegato, la metodologia pertinente per aiutare gli Stati membri a soddisfare tale requisito. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Riflettendo il pilastro europeo dei diritti sociali quale strategia per il progresso sociale dell'Europa, una parte significativa dell'importo di ciascun piano per la ripresa e la resilienza contribuisce all'attuazione degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali. La Commissione adotta, mediante un atto delegato, la metodologia pertinente per aiutare gli Stati membri a soddisfare tale requisito. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quater. Riflettendo il carattere orientato al futuro dello strumento per la ripresa Next Generation EU e riconoscendo l'importanza dell'agenda per le competenze digitali, della garanzia per l'infanzia e della garanzia per i giovani, ciascun piano per la ripresa e la resilienza contribuisce a contrastare il rischio di danni duraturi per le prospettive dei giovani sul mercato del lavoro e per il loro benessere generale attraverso soluzioni e risposte rivolte ai giovani in materia di occupazione di qualità, istruzione e qualifiche. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare quelle pertinenti per la transizione verde e digitale o derivanti da detta transizione. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/199921, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta22, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione. |
2. I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare quelle pertinenti per le aree di intervento di cui all'articolo 3, e per la coesione territoriale, sociale ed economica, tenendo conto nel contempo delle esigenze di investimento e delle sfide connesse alle disparità regionali e locali. I piani per la ripresa e la resilienza contribuiscono all'autonomia strategica dell'Unione, alla transizione verso la neutralità climatica entro il 2050 e alla sostenibilità sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/199921, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta22, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione. |
______________________________ |
________________________ |
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. |
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. |
22 […] |
22 […] |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. I piani per la ripresa e la resilienza sono elaborati previa consultazione delle autorità regionali e locali e degli altri portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) XX/xx del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis; |
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____________________________ |
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1bis Regolamento (UE) XX/xx del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (GU L ...). |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Tenendo conto degli sviluppi tecnologici, il dispositivo può contribuire all'adozione di piani di investimento integrati per quanto concerne le infrastrutture e le competenze digitali e all'istituzione di un quadro di finanziamento efficace per garantire la massima competitività possibile delle regioni nell'Unione. |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il piano per la ripresa e la resilienza presentato dallo Stato membro interessato costituisce un allegato del suo programma nazionale di riforma ed è trasmesso ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato membro può presentare un progetto di piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno precedente, unitamente al progetto di bilancio dell'esercizio successivo. |
2. Il piano per la ripresa e la resilienza presentato dallo Stato membro interessato costituisce un allegato del suo programma nazionale di riforma ed è trasmesso ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato membro può presentare un progetto di piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno precedente, unitamente al progetto di bilancio dell'esercizio successivo. Tali progetti di piani sono presentati alle parti sociali per consultazione al più tardi nel mese di febbraio prima del termine di aprile per la presentazione ufficiale del piano alla Commissione, concedendo alle parti sociali almeno 30 giorni per rispondere per iscritto. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) una spiegazione del modo in cui è in grado di affrontare le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo; |
(a) una spiegazione del modo in cui saranno probabilmente affrontate le sfide e priorità specifiche individuate nel quadro del semestre europeo, in particolare quelle relative alle politiche sociali e occupazionali; |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) una spiegazione del modo in cui il piano rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro interessato, attenua l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuisce a migliorare la coesione sociale e territoriale e a rafforzare la convergenza; |
(b) una spiegazione del modo in cui il piano rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro di qualità, il progresso sociale e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro interessato, riduce il divario infrastrutturale, attenua l'impatto sociale ed economico della crisi, riguardo ai gruppi più vulnerabili e ai giovani e all'impatto economico delle PMI, e contribuisce a migliorare la coesione sociale e territoriale e a rafforzare la convergenza, nonché l'autonomia strategica dell'Unione; |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) la portata della consultazione delle autorità regionali e locali e di altri portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, svolta prima della presentazione del piano per la ripresa e la resilienza; il contributo scritto delle parti sociali è presentato in aggiunta al piano; |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano sono in grado di contribuire alle transizioni verde e digitale o affrontare le sfide che ne conseguono; |
(c) una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano sono in grado di contribuire ai sei pilastri di cui all'articolo 3; |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) gli indicatori sociali che devono essere conseguiti dal piano per la ripresa e la resilienza proposto e il contributo apportato verso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c ter) una stima, se del caso, dell'impatto delle transizioni verdi e digitali in termini di posti di lavoro persi o creati, nonché delle misure adeguate per affrontare tali problemi, in particolare nelle regioni che subiranno importanti transizioni energetiche; |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c quater) una spiegazione del modo in cui le misure rispettano i principi di interoperabilità, efficienza energetica, protezione dei dati, promozione della parità digitale, accessibilità digitale, soluzioni di software e hardware aperti e dati personali; |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quinquies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c quinquies) una spiegazione relativa alla coerenza del piano con i documenti pertinenti adottati nel contesto del semestre europeo più recente; |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c sexies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c sexies) una spiegazione dettagliata del modo in cui le misure sono in grado di garantire che almeno il 37 % dell'importo richiesto per il piano per la ripresa e la resilienza contribuisca all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e la biodiversità e degli obiettivi di sostenibilità ambientale sulla base della metodologia fornita dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1; |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c septies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c septies) una spiegazione dettagliata del modo in cui le misure sono in grado di garantire che una parte significativa dell'importo richiesto per il piano per la ripresa e la resilienza contribuisca all'attuazione degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali sulla base della metodologia fornita dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1; |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c octies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c octies) una valutazione dell'impatto di genere del piano, in linea con gli obiettivi definiti nella strategia per la parità di genere, per affrontare efficacemente l'impatto negativo della crisi sulla parità di genere, in particolare assicurando la creazione di posti di lavoro di qualità per le donne, la riduzione del divario retributivo di genere e l'accesso al credito per le donne imprenditrici, e tramite misure per prevenire e combattere la violenza di genere e le molestie sessuali; |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c nonies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c nonies) una garanzia dell'assenza di conflitti di interessi in relazione all'attuazione del bilancio dell'UE per tutte le misure relative agli investimenti pubblici contenute nel piano; |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c decies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c decies) una dimostrazione che le riforme e gli investimenti previsti e inseriti nel piano rispettano il principio "non arrecare un danno significativo"; |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera j
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(j) le modalità per l'attuazione effettiva del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro interessato, compresi i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori; |
(j) le modalità per l'attuazione effettiva del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro interessato, compresi i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori, ivi compreso il modo in cui il piano migliora la performance per paese nell'ambito del quadro di valutazione della situazione sociale; |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(j bis) la garanzia che l'assistenza finanziaria sia fornita solo alle imprese che rispettano gli accordi collettivi applicabili e che non sono ubicate in una giurisdizione figurante nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sull'elenco rivisto dell'UE relativo alle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali; |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ai fini della preparazione di proposte per i loro piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche al fine di consentire agli Stati membri richiedenti di beneficiare dell'esperienza di altri Stati membri. Gli Stati membri possono inoltre chiedere assistenza tecnica nell'ambito dello strumento di assistenza tecnica, in conformità del relativo regolamento. |
4. Ai fini della preparazione di proposte per i loro piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche al fine di consentire agli Stati membri richiedenti di beneficiare dell'esperienza di altri Stati membri. Gli Stati membri possono inoltre chiedere assistenza tecnica nell'ambito dello strumento di assistenza tecnica, in conformità del relativo regolamento. L'assistenza tecnica rispetta appieno le norme e le prassi nazionali concernenti la contrattazione collettiva. Le attività di assistenza tecnica non possono compromettere il ruolo delle parti sociali o minacciare l'autonomia della contrattazione collettiva. L'assistenza tecnica non può essere richiesta in settori che rientrano, in tutto o in parte, nella sfera di competenza delle parti sociali, a meno che queste ultime non diano il loro consenso. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione valuta l'importanza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza nonché il suo contributo alle transizioni verde e digitale, e a tal fine tiene conto dei seguenti criteri: |
3. La Commissione valuta la pertinenza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza nonché il suo contributo alle esigenze economiche, sociali e sanitarie. A tal fine tiene conto dei seguenti criteri: |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo; |
(a) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato, in particolare quelle connesse alle politiche sociali e occupazionali, o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo; |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono; |
soppressa |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) se il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce al conseguimento degli impegni dell'Unione e dei suoi Stati membri, in particolare degli obiettivi climatici dell'Unione volti a realizzare un'Unione climaticamente neutra entro il 2050, compresi i suoi impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi e del Green Deal europeo, nonché all'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, della strategia europea per la parità di genere e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di avere un impatto duraturo sullo Stato membro interessato; |
(c) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di avere un impatto duraturo sullo Stato membro interessato e se il 37 % del piano per la ripresa e la resilienza contribuisce a contrastare i cambiamenti climatici; |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale; |
(d) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente all'ambito di applicazione e agli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4; |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera e
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) se la motivazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia e sull'occupazione; |
(e) se la motivazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia, sull'occupazione e sulla coesione sociale; |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici che rappresentano azioni coerenti; |
(f) se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure coerenti per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici che rappresentano azioni coerenti; |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) se le modalità proposte dagli Stati membri interessati, compresi il calendario e i target intermedi e finali previsti, e i relativi indicatori, sono tali da garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza. |
(g) se le modalità proposte dagli Stati membri interessati, compresi il calendario e i target intermedi e finali previsti, e i relativi indicatori, sono tali da garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, che comprende progressi nei settori contemplati dal quadro di valutazione della situazione sociale; |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(g bis) se il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce allo sviluppo delle infrastrutture fondamentali, in particolare negli Stati membri in cui il PIL pro capite è inferiore alla media dell'UE e il livello del debito pubblico è sostenibile; |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(g ter) se una parte significativa dell'importo richiesto per il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce all'attuazione degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali sulla base della metodologia fornita dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1. |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione entro quattro mesi dalla presentazione ufficiale del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro. Qualora la Commissione valuti positivamente il piano per la ripresa e la resilienza, tale decisione stabilisce le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati dallo Stato membro, compresi i target intermedi e finali e il contributo finanziario assegnato conformemente all'articolo 11. |
1. Entro due mesi dalla presentazione ufficiale del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro, la Commissione adotta una decisione mediante un atto delegato conformemente all'articolo 27 bis effettuando la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza. Qualora la Commissione valuti positivamente il piano per la ripresa e la resilienza, tale decisione stabilisce le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati dallo Stato membro, compresi i target intermedi e finali e il contributo finanziario assegnato conformemente all'articolo 11. |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nel caso in cui lo Stato membro interessato richieda un sostegno sotto forma di prestito, la decisione stabilisce inoltre l'importo del sostegno sotto forma di prestito di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, e le riforme e i progetti di investimento supplementari che lo Stato membro deve attuare avvalendosi di tale sostegno, compresi i target intermedi e i target finali supplementari. |
2. Nel caso in cui lo Stato membro interessato richieda un sostegno sotto forma di prestito, la decisione della Commissione stabilisce inoltre l'importo del sostegno sotto forma di prestito di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, e le riforme e i progetti di investimento supplementari che lo Stato membro deve attuare avvalendosi di tale sostegno, compresi i target intermedi e i target finali supplementari. |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se il piano per la ripresa e la resilienza, compresi i pertinenti target intermedi e finali, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta motivata per modificare o sostituire le decisioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2. A tal fine lo Stato membro può proporre un piano per la ripresa e la resilienza modificato o un nuovo piano per la ripresa e la resilienza. |
1. Se il piano per la ripresa e la resilienza, compresi i pertinenti target intermedi e finali, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, anche qualora le modifiche degli indicatori sociali ed economici incidano in modo significativo sulla proposta iniziale presentata dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta motivata per modificare o sostituire le decisioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2. A tal fine lo Stato membro può proporre un piano per la ripresa e la resilienza modificato o un nuovo piano per la ripresa e la resilienza, dopo aver consultato le parti sociali e altri portatori di interessi pertinenti. Lo Stato membro può ricorrere a tal fine allo strumento di assistenza tecnica e può presentare in qualsiasi momento una richiesta di assistenza tecnica. |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Dopo aver raggiunto i target intermedi e finali concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza quale approvato nell'atto di esecuzione della Commissione, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, della quota del prestito. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento ogni sei mesi. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta, la Commissione valuta se i pertinenti target intermedi e finali indicati nella decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini della valutazione è tenuto conto anche dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 6. La Commissione può essere assistita da esperti. |
3. Dopo aver raggiunto i target intermedi e finali concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza quale approvato nell'atto delegato della Commissione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, della quota del prestito. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento ogni sei mesi. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta, la Commissione valuta se i pertinenti target intermedi e finali indicati nell'atto delegato di cui all'articolo 17, paragrafo 1, siano stati conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini della valutazione è tenuto conto anche dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 6. La Commissione può essere assistita da esperti. |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Se lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di sei mesi dalla sospensione, la Commissione annulla l'importo del contributo finanziario a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento finanziario, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni. |
6. Se lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di sei mesi dalla sospensione, l'importo del contributo finanziario può essere messo a disposizione delle autorità regionali e locali e altri portatori di interessi da parte della Commissione, ivi comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile che contribuiscono ad affrontare le sfide individuate nel piano per la ripresa e la resilienza, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni. |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. In caso di sospensione dei fondi a seguito di carenze relative allo Stato di diritto, la Commissione garantisce che le autorità regionali e locali ammissibili e gli altri portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, continuino a beneficiare del dispositivo. |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Se, entro il termine di 18 mesi dalla data di adozione della decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti target intermedi o finali, l'importo del contributo finanziario è annullato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento finanziario. |
7. Se, entro il termine di 18 mesi dalla data di adozione della decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti target intermedi o finali, l'importo del contributo finanziario è messo a disposizione delle autorità regionali e locali e di altri portatori di interessi, ivi comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile che contribuiscono ad affrontare le sfide individuate nel piano per la ripresa e la resilienza. |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione adotta una decisione sull'annullamento del contributo finanziario dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della sua valutazione relativa alla mancata realizzazione di progressi concreti. |
Lo Stato membro interessato ha la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della valutazione della Commissione relativa alla mancata realizzazione di progressi concreti. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Lo Stato membro interessato riferisce su base trimestrale nel processo del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza, compreso l'accordo operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 6. A tal fine le relazioni trimestrali degli Stati membri sono adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che sono utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti verso il completamento dei piani per la ripresa e la resilienza. |
Lo Stato membro interessato riferisce su base semestrale nel processo del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza, compreso l'accordo operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 6. A tal fine le relazioni semestrali degli Stati membri sono adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che sono utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti verso il completamento dei piani per la ripresa e la resilienza, e in merito alle misure adottate per garantire il coordinamento tra il dispositivo, i Fondi strutturali e di investimento europei e altri programmi finanziati dall'Unione. La relazione è trasmessa simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio senza indebito ritardo. |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione trasmette senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio i piani per la ripresa e la resilienza quali approvati dall'atto di esecuzione della Commissione in conformità dell'articolo 17. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di occultare informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici. |
1. La Commissione trasmette simultaneamente senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio i piani per la ripresa e la resilienza e le loro valutazioni quali approvati dall'atto delegato della Commissione in conformità dell'articolo 17. |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di comunicazione della Commissione di cui al paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di utilizzare il sostegno fornito nel quadro del dispositivo, siano adeguatamente diffuse in base al livello regionale e locale appropriato. |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 21 bis |
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Quadro di valutazione della ripresa e della resilienza |
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1. La Commissione istituisce un quadro di valutazione della ripresa e della resilienza (in appresso "il quadro di valutazione") che riporta lo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti convenuti attraverso i piani per la ripresa e la resilienza di ciascuno Stato membro. |
|
2. Il quadro di valutazione include indicatori chiave, quali indicatori sociali, economici e ambientali, che valutano i progressi compiuti dai piani per la ripresa e la resilienza in ciascuna delle sei aree che definiscono l'ambito di applicazione del presente regolamento. |
|
3. Il quadro di valutazione indica il grado di attuazione dei target intermedi pertinenti dei piani per la ripresa e la resilienza e le lacune individuate nella loro attuazione, nonché le raccomandazioni della Commissione per far fronte alle rispettive lacune. |
|
4. Il quadro di valutazione riporta altresì una sintesi delle principali raccomandazioni rivolte agli Stati membri relativamente ai loro piani per la ripresa e la resilienza. Per quanto riguarda i piani per il progresso sociale, il quadro di valutazione si basa sul quadro di valutazione della situazione sociale del processo del semestre e sarà complementare a quest'ultimo. |
|
5. Il quadro di valutazione costituisce la base per uno scambio permanente di migliori pratiche tra Stati membri che si concretizza sotto forma di un dialogo strutturato organizzato su base regolare. |
|
6. Il quadro di valutazione è costantemente aggiornato e disponibile al pubblico sul sito web della Commissione. Esso indica lo stato delle richieste di pagamento, dei pagamenti, delle sospensioni e degli annullamenti dei contributi finanziari. |
|
7. La Commissione presenta il quadro di valutazione in occasione di un'audizione organizzata dalle commissioni competenti del Parlamento europeo. |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Relazione annuale |
Relazione trimestrale |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito all'attuazione del dispositivo di cui al presente regolamento. |
1. La Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione trimestrale in merito all'attuazione del dispositivo di cui al presente regolamento. |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La relazione annuale contiene informazioni sui progressi compiuti con i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri interessati nell'ambito del dispositivo. |
2. La relazione trimestrale contiene informazioni sui progressi compiuti con i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri interessati nell'ambito del dispositivo. |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La relazione annuale comprende inoltre le seguenti informazioni: |
3. La relazione trimestrale comprende inoltre le seguenti informazioni: |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(b bis) uso dello strumento di assistenza tecnica per l'elaborazione, l'attuazione, la revisione e il miglioramento dei piani per la ripresa e la resilienza; |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(b ter) informazioni sulla portata della consultazione delle autorità regionali e locali e di altri portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, prima della presentazione dei piani per la ripresa e la resilienza. |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b quater (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(b quater) la misura in cui sono state rispettate le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b bis). |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione indipendente sulla sua attuazione, corredata di una relazione di valutazione ex-post indipendente entro tre anni dalla fine del 2027. |
1. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione indipendente sulla sua attuazione, corredata di una relazione di valutazione d'impatto di genere ex-post indipendente entro tre anni dalla fine del 2027. |
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La relazione di valutazione ex-post comprende una valutazione globale del dispositivo istituito dal presente regolamento e informazioni sul suo impatto nel lungo periodo. |
4. La relazione di valutazione ex-post comprende una valutazione globale del dispositivo istituito dal presente regolamento e informazioni sul suo impatto nel lungo periodo, anche sulla parità tra donne e uomini. |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. |
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate al vasto pubblico, anche attraverso i media su base non discriminatoria. |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri provvedono affinché le azioni di informazione e comunicazione della Commissione di cui al paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di utilizzare il sostegno fornito nel quadro del dispositivo, siano adeguatamente diffuse in base al livello regionale e locale appropriato. |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 27 |
soppresso |
Procedura di comitato |
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1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 27 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 27 bis |
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Esercizio della delega |
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1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 17, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
|
3. La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 17, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
|
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
|
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 17, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(g bis) se il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce allo sviluppo delle infrastrutture fondamentali, in particolare negli Stati membri in cui il PIL pro capite è inferiore alla media dell'Unione e il livello di debito pubblico è sostenibile. |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.4 – trattino 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
- il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce all'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.4 – trattino 1 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
- il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce a un futuro migliore per la prossima generazione; |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.4 – trattino 1 quater (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
- il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce all'adozione di piani di investimento integrati per quanto concerne le infrastrutture e le competenze digitali e all'istituzione di un quadro di finanziamento efficace per loro che dovrebbe garantire la massima competitività possibile delle regioni nell'Unione; |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza |
|||
Riferimenti |
COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD) |
|||
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula |
BUDG 17.6.2020 |
ECON 17.6.2020 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
EMPL 17.6.2020 |
|||
Commissioni associate - annuncio in aula |
23.7.2020 |
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Relatore(trice) per parere Nomina |
Dragoș Pîslaru 25.6.2020 |
|||
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula |
23.7.2020 |
|||
Esame in commissione |
7.9.2020 |
1.10.2020 |
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Approvazione |
15.10.2020 |
|
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
38 8 9 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Konstantinos Arvanitis, José Manuel Fernandes |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
38 |
+ |
ECR |
Helmut Geuking |
NI |
Daniela Rondinelli |
PPE |
David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, José Manuel Fernandes, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský |
Renew |
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne |
S&D |
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro |
Verts/ALE |
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka |
8 |
- |
ECR |
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión |
ID |
Dominique Bilde, Nicolaus Fest, France Jamet, Guido Reil |
PPE |
Ádám Kósa |
9 |
0 |
ECR |
Lucia Ďuriš Nicholsonová |
GUE/NGL |
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen |
ID |
Elena Lizzi, Stefania Zambelli |
Renew |
Abir Al-Sahlani |
S&D |
Marianne Vind |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE (14.10.2020)
destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))
Relatore per parere (*): Pascal Canfin
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento
EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(2 bis) Pur tenendo conto dello sviluppo economico e sociale dell'Unione nel suo complesso e dello sviluppo equilibrato delle sue regioni, l'Unione dovrebbe perseguire i seguenti obiettivi di cui all'articolo 191 del trattato: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana e utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(2 ter) Si deplorano vivamente le conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio 2020, che riducono notevolmente i finanziamenti destinati alla ripresa e alla resilienza attraverso i programmi dell'Unione e gli strumenti di finanziamento del pacchetto per la ripresa e la resilienza. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) A livello dell'Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche ("semestre europeo"), compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie nazionali pluriennali di investimento a sostegno di tali riforme. È opportuno presentare dette strategie unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali, in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere mediante finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. |
(3) A livello dell'Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche ("semestre europeo"), compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Al fine di fornire orientamenti agli Stati membri in merito ai settori in cui è maggiormente necessario attuare riforme strutturali e investimenti per sostenere la transizione verso un'economia europea climaticamente neutra, occorre aggiornare progressivamente il semestre europeo tramite l'utilizzo di indicatori armonizzati, onde includere nella sua valutazione tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e gli obiettivi del Green Deal europeo. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie nazionali pluriennali di investimento a sostegno di tali riforme. È opportuno presentare dette strategie unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali, in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere mediante finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(3 bis) Ogni anno che passa l'atmosfera si riscalda e il clima cambia. Degli otto milioni di specie presenti sul pianeta un milione è a rischio di estinzione. Assistiamo all'inquinamento e alla distruzione di foreste e oceani. La risposta a tali sfide è il Green Deal europeo1bis. Esso mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Ai fini della sua attuazione efficace sarà necessario indirizzare la spesa pubblica e gli investimenti privati a un ritmo sempre maggiore verso soluzioni intelligenti sia per il clima che per l'ambiente e l'economia dell'Unione. |
|
_________________ |
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1 bis COM(2019) 640 final |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) L'insorgere della pandemia di Covid-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire a livello dell'Unione e mondiale, richiedendo una reazione urgente e coordinata da parte dell'Unione per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali per tutti gli Stati membri. La Covid-19 ha amplificato le sfide connesse al contesto demografico. La pandemia di Covid-19 in corso, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide e resilienti e di sistemi finanziari basati su robuste strutture economiche e sociali aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. Le conseguenze a medio e lungo termine della crisi della Covid-19 dipenderanno essenzialmente dalla rapidità della ripresa economica degli Stati membri dopo la crisi, rapidità che a sua volta dipende dal margine di bilancio di cui dispongono gli Stati membri per adottare misure volte a mitigare l'impatto a livello sociale ed economico della crisi e dalla resilienza delle loro economie. Riforme e investimenti volti ad affrontare le carenze strutturali delle economie e a rafforzarne la resilienza saranno pertanto essenziali per riportare le economie su un percorso di ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore ampliamento delle divergenze nell'Unione. |
(4) L'insorgere della pandemia di Covid-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire a livello dell'Unione e mondiale, richiedendo una reazione urgente e coordinata da parte dell'Unione per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali per tutti gli Stati membri. La Covid-19 ha amplificato le sfide connesse al contesto demografico. La pandemia di COVID-19 in corso, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide, sostenibili dal punto di vista ambientale e resilienti e di sistemi finanziari basati su robuste strutture economiche e sociali aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. Le conseguenze a medio e lungo termine della crisi della COVID-19 dipenderanno essenzialmente dalla rapidità della ripresa economica degli Stati membri dopo la crisi, rapidità che a sua volta dipende dal margine di bilancio di cui dispongono gli Stati membri per adottare misure volte a mitigare l'impatto a livello sociale ed economico della crisi e dal rafforzamento della resilienza ambientale e della transizione sostenibile delle loro economie. Riforme e investimenti volti a rafforzare la ripresa sostenibile dal punto di vista ambientale e ad affrontare le carenze strutturali delle economie e a rafforzarne la resilienza saranno pertanto essenziali per riportare le economie su un percorso di ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore ampliamento delle divergenze nell'Unione. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) L'attuazione di riforme che contribuiscano a conseguire un livello elevato di resilienza delle economie nazionali, rafforzare la capacità di aggiustamento e sbloccare il potenziale di crescita è una delle priorità politiche dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto fondamentali per riportare la ripresa su un percorso di sostenibilità e sostenere il processo di crescente convergenza economica e sociale. Tali aspetti sono ancora più necessari all'indomani della crisi causata dalla pandemia per aprire la strada a una rapida ripresa. |
(5) L'attuazione di riforme che contribuiscano a conseguire un livello elevato di resilienza ambientale, sociale ed economica delle economie nazionali, rafforzare la capacità di aggiustamento e di mitigazione dei cambiamenti climatici e la transizione circolare e verde e sbloccare il potenziale di crescita nonché realizzare il Green Deal europeo è una delle priorità politiche dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto fondamentali per riportare la ripresa su un percorso di sostenibilità e sostenere il processo di crescente convergenza economica e sociale e ripresa sostenibile dal punto di vista ambientale. Tali aspetti sono ancora più necessari all'indomani della crisi causata dalla pandemia per aprire la strada a una rapida ripresa sostenibile. A tale riguardo sono accolti con favore i cinque principi ad alto livello per la ripresa e la resilienza introdotti dal gruppo di esperti tecnici dell'UE sulla finanza sostenibile (TEG)1bis. |
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1bis https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200715-sustainable-finance-teg-statement-resilience-recovery_en.pdf |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi. È tuttavia essenziale sostenere gli investimenti in questa particolare situazione, per accelerare la ripresa e rafforzare il potenziale di crescita a lungo termine. Gli investimenti in tecnologie, capacità e processi verdi e digitali, volti ad assistere la transizione verso l'energia pulita e a promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia abitativa e in altri settori economici fondamentali, sono importanti per conseguire la crescita sostenibile e contribuire alla creazione di posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più resiliente e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento. |
(6) Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi. È pertanto essenziale sostenere gli investimenti in questa particolare situazione, per accelerare la ripresa e rafforzare il potenziale di crescita sostenibile a lungo termine. Gli investimenti in tecnologie, capacità e processi sostenibili, circolari, climaticamente neutri e digitali, volti a conseguire gli obiettivi dell'Unione di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050, ad assistere la transizione verso l'energia pulita e a promuovere il settore energetico, lo sviluppo di modelli dell'economia circolare e altri settori economici fondamentali, sono importanti per conseguire la crescita sostenibile e contribuire alla creazione di posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più resiliente e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) Gli investimenti a favore del rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari in preparazione a future pandemie, anche attraverso l'esecuzione di prove di stress sui sistemi sanitari nazionali e regionali, e con l'obiettivo di migliorare lo stato di salute generale della società, avendo come effetto una popolazione più in salute e quindi meno suscettibile alle minacce sanitarie, nonché di incentivare la creazione dell'Unione europea della salute, sono importanti per conseguire una crescita sostenibile e per promuovere una coesione economica, sociale e territoriale. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Non esiste al momento nessuno strumento che preveda un sostegno finanziario diretto connesso al conseguimento dei risultati e all'attuazione di riforme e investimenti pubblici da parte degli Stati membri in risposta alle sfide individuate nel semestre europeo e che si ponga l'obiettivo di avere un impatto duraturo sulla produttività e sulla resilienza dell'economia degli Stati membri. |
(7) Non esiste al momento nessuno strumento che preveda un sostegno finanziario diretto connesso al conseguimento dei risultati e all'attuazione di riforme e investimenti pubblici da parte degli Stati membri in risposta alle sfide individuate nel semestre europeo e che si ponga l'obiettivo di avere un impatto duraturo sulla produttività, sulla sostenibilità e sulla resilienza dell'economia degli Stati membri. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Nel contesto attuale emerge la necessità di rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire ai sensi del presente regolamento un dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo") per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto a promuovere l'attuazione delle riforme strutturali e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri. Il dispositivo dovrebbe essere di carattere globale e sfruttare l'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri grazie all'impiego di altri strumenti e programmi. |
(8) Nel contesto attuale emerge la necessità di rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire ai sensi del presente regolamento un dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo") per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto a promuovere l'attuazione delle riforme strutturali e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri, in vista del raggiungimento degli obiettivi della nuova strategia di crescita sostenibile stabilita nel Green Deal europeo. Il dispositivo dovrebbe essere di carattere globale e sfruttare l'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri grazie all'impiego di altri strumenti e programmi. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) A norma del regolamento [European Unione Recovery Instrument (strumento dell'Unione europea per la ripresa), EURI] e entro i limiti delle risorse da esso stanziate, è opportuno adottare misure per la ripresa e la resilienza nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza per far fronte all'impatto senza precedenti della crisi della Covid-19. Le modalità di utilizzo di dette risorse supplementari dovrebbero essere tali da garantire la conformità ai limiti temporali previsti dal regolamento [EURI]. |
(10) A norma del regolamento [European Union Recovery Instrument (strumento dell'Unione europea per la ripresa), EURI] e entro i limiti delle risorse da esso stanziate, è opportuno adottare misure per la ripresa e la resilienza nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza per far fronte all'impatto senza precedenti della crisi della COVID-19 e assicurare la ripresa sostenibile e verde. Le modalità di utilizzo di dette risorse supplementari dovrebbero essere tali da garantire la conformità ai limiti temporali previsti dal regolamento [EURI]. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(10 bis) Il dispositivo dovrebbe sostenere i progetti che rispettano il principio dell'addizionalità dei finanziamenti dell'Unione e creano un autentico valore aggiunto europeo. Esso non dovrebbe sostituirsi alle spese nazionali correnti e non dovrebbe essere in contrasto con gli interessi strategici ed economici dell'Unione, ragion per cui non dovrebbe finanziare piani di investimento di paesi terzi. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Il dispositivo istituito dal presente regolamento, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'UE e traducendo nella pratica l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell'obiettivo globale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici. |
(11) Il dispositivo istituito dal presente regolamento, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'UE e traducendo nella pratica l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale, compresa la biodiversità, e al conseguimento dell'obiettivo di dedicare il 30 % della spesa di bilancio dell'UE al clima e il 10 % alla biodiversità. Quale principio generale, tutte le spese dell'Unione dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. La tassonomia dell'UE istituita dal regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis dovrebbe essere utilizzata per monitorare l'attuazione di detti obiettivi. |
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1bis Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13). |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Le azioni pertinenti al fine del conseguimento dei suddetti obiettivi globali saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del dispositivo e rivalutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e di riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata debita attenzione all'impatto dei piani nazionali, presentati a norma del presente regolamento, sulla promozione non solo della transizione verde, ma anche della trasformazione digitale. Entrambe svolgeranno un ruolo di primo piano per il rilancio e la modernizzazione della nostra economia. |
(12) Le azioni pertinenti al fine del conseguimento dei suddetti obiettivi globali saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del dispositivo e rivalutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e di riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata debita attenzione all'impatto dei piani nazionali, presentati a norma del presente regolamento, sulla promozione non solo della transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra, ma anche della trasformazione digitale. Entrambe svolgeranno un ruolo di primo piano per il rilancio, la decarbonizzazione e la modernizzazione della nostra economia. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Al fine di consentire l'adozione di misure che colleghino il dispositivo a una sana governance economica, con l'obiettivo di garantire condizioni di attuazione uniformi, è opportuno attribuire al Consiglio la competenza di sospendere, su proposta della Commissione e mediante atti di esecuzione, il periodo di tempo per l'adozione delle decisioni sulle proposte di piani per la ripresa e la resilienza e di sospendere i pagamenti a titolo del dispositivo in questione in caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi pertinenti connessi ai processi di governance economica di cui al regolamento (UE) XXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio [RDC] (...). È opportuno conferire al Consiglio, in relazione ai suddetti casi pertinenti, anche la competenza di revocare tali sospensioni mediante atti di esecuzione, su proposta della Commissione. |
soppresso |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento
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(14) L'obiettivo generale del dispositivo dovrebbe essere la promozione della coesione economica, sociale e territoriale. Il dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a migliorare la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale mirate a conseguire un'Europa climaticamente neutra entro il 2050, ripristinando in tal modo il potenziale di crescita delle economie dell'Unione all'indomani della crisi, incentivando la creazione di posti di lavoro e promuovendo una crescita sostenibile. |
(14) L'obiettivo generale del dispositivo dovrebbe consistere nel contribuire ad affrontare le sfide delle aree di intervento individuate a norma del presente regolamento mediante la promozione della coesione economica, sociale e territoriale, nonché nel contribuire agli obiettivi delle politiche dell'Unione, agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, al pilastro europeo dei diritti sociali, all'accordo di Parigi e al rafforzamento del mercato unico. Il dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a migliorare la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi, promuovendo la transizione digitale e sostenendo la transizione giusta e inclusiva verso un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale, efficiente sul piano energetico e delle risorse e circolare, ove non vi siano emissioni nette di gas a effetto serra, entro il 2050, ripristinando in tal modo il potenziale di crescita sostenibile delle economie dell'Unione all'indomani della crisi, incentivando la creazione di posti di lavoro e promuovendo una crescita sostenibile ed equilibrata sotto il profilo del genere. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Per garantire il proprio contributo agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile che il piano per la ripresa e la resilienza preveda misure volte ad attuare le riforme e i progetti di investimenti pubblici mediante un piano per la ripresa e la resilienza coerente. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere coerente con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, con i programmi nazionali di riforma, con piani nazionali per l'energia e il clima, con i piani per una transizione giusta e con gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. Al fine di promuovere le azioni che rientrano tra le priorità del Green Deal europeo e dell'agenda digitale, è auspicabile che il piano stabilisca inoltre misure pertinenti per le transizioni verde e digitale. Si tratta di misure che dovrebbero consentire un rapido conseguimento dei target finali, degli obiettivi e dei contributi fissati nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. |
(16) Per garantire il proprio contributo agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile che il piano per la ripresa e la resilienza preveda misure volte ad attuare le riforme e i progetti di investimenti pubblici mediante un piano per la ripresa e la resilienza coerente. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere coerente con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo e con i programmi nazionali di riforma, e sostenere la transizione verso un'economia europea sostenibile e climaticamente neutra entro al più tardi il 2050 nonché la relativa transizione digitale. I piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero progettare i loro investimenti in linea con il Green Deal europeo quale nuova strategia di crescita sostenibile dell'Unione, il pilastro europeo dei diritti sociali, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e l'agenda digitale. Si tratta di misure che dovrebbero consentire un rapido conseguimento dei target finali, degli obiettivi e dei contributi fissati nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente e rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" di cui al regolamento (UE) 2020/852. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Affinché possa essere in grado di ispirare la preparazione e l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza, è auspicabile che il Consiglio sia posto nelle condizioni di discutere, nell'ambito del semestre europeo, la situazione relativa alla ripresa, alla resilienza e alla capacità di aggiustamento nell'Unione. Per garantirne la base documentale, è auspicabile che tale discussione sia basata sulle informazioni strategiche e analitiche della Commissione disponibili nel contesto del semestre europeo e, se disponibili, sulle informazioni relative all'attuazione dei piani negli anni precedenti. |
(18) Affinché possa essere in grado di ispirare la preparazione e l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza, è auspicabile che il Consiglio, in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, sia posto nelle condizioni di discutere, nell'ambito del semestre europeo, la situazione relativa alla ripresa, alla resilienza, alla transizione climatica e alla capacità di aggiustamento nell'Unione. Per garantirne la base documentale, è auspicabile che tale discussione sia basata sulle informazioni strategiche e analitiche della Commissione disponibili nel contesto del semestre europeo e, se disponibili, sulle informazioni relative all'attuazione dei piani negli anni precedenti e ai progressi compiuti nei piani nazionali per la transizione. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Per garantire la titolarità nazionale e una particolare attenzione alle riforme e agli investimenti pertinenti, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza debitamente motivato e giustificato. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe definire l'insieme dettagliato di misure per la sua attuazione, compresi i target finali e intermedi, e l'impatto previsto del piano stesso sul potenziale di crescita, sulla creazione di posti lavoro e sulla resilienza economica e sociale. Dovrebbe inoltre prevedere misure pertinenti per le transizioni verde e digitale e includere altresì una spiegazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. |
(21) Per garantire la titolarità nazionale e una particolare attenzione alle riforme e agli investimenti pertinenti, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza debitamente motivato e giustificato. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe definire l'insieme dettagliato di misure per la sua attuazione, compresi i target finali e intermedi, e l'impatto previsto del piano stesso sugli obiettivi del Green Deal europeo, in particolare sul potenziale di crescita sostenibile, sulla creazione di posti lavoro, sulla resilienza economica e sociale nonché sul sostegno alla transizione verso un'economia europea sostenibile e climaticamente neutra entro al più tardi il 2050 e alla relativa transizione digitale. Dovrebbe inoltre prevedere misure pertinenti per le transizioni verde e digitale e includere altresì una spiegazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo aggiornato. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(21 bis) Al fine di assicurare che il dispositivo contribuisca in maniera efficace alla transizione verde, i piani nazionali per la ripresa e la resilienza elaborati dagli Stati membri dovrebbero essere pienamente allineati agli obiettivi del Green Deal europeo, in particolare all'obiettivo generale della neutralità climatica entro al più tardi il 2050, e rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" di cui al regolamento (UE) 2020/852. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) La Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro e agire in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione rispetterà pienamente la titolarità nazionale della procedura e terrà pertanto in considerazione la giustificazione e gli elementi forniti dallo Stato membro interessato nel valutare se il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale e ad affrontare le sfide che ne conseguono, se il piano è in grado di avere un impatto duraturo nello Stato membro interessato, se il piano è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale, se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia e l'occupazione, se il piano per la ripresa e la resilienza proposto prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici che rappresentano azioni coerenti e infine se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono in grado di garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, con i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori. |
(22) La Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro e agire in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione rispetterà pienamente la titolarità nazionale della procedura e terrà pertanto in considerazione la giustificazione e gli elementi forniti dallo Stato membro interessato nel valutare se il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro è in grado di rafforzare efficacemente il potenziale di crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica e sociale dello Stato membro, attenuare l'impatto economico e sociale della crisi, contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale e sostenere la transizione verso un'economia europea sostenibile e climaticamente neutra al più tardi entro il 2050 nonché la relativa transizione digitale, affrontando le sfide che ne conseguono, se il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo aggiornato, se il piano è coerente con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi, in particolare con gli obiettivi climatici dell'Unione di cui al [regolamento (UE) 2020/XXX che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (la "legge europea sul clima")] e prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale e ad affrontare le sfide che ne conseguono, se il piano è in grado di avere un impatto duraturo nello Stato membro interessato, se il piano è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale, se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia e l'occupazione, se il piano esclude le attività non conformi al principio "non arrecare un danno significativo" di cui al regolamento (UE) 2020/852, se il piano per la ripresa e la resilienza proposto prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici che rappresentano azioni coerenti e infine se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono in grado di garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, con i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(23 bis) Al fine di valutare se i piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri perseguano in maniera efficace gli obiettivi del Green Deal europeo, è opportuno ricorrere alla tassonomia dell'UE istituita dal regolamento (UE) 2020/852. La valutazione positiva di un piano da parte della Commissione dovrebbe essere subordinata all'effettivo contributo del piano alla transizione verde. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Allo scopo di contribuire all'elaborazione di piani di elevata qualità e assistere la Commissione nella valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri, nonché nella valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi, è opportuno prevedere la possibilità di fare ricorso al parere di esperti e, su richiesta dello Stato membro, a consulenze inter pares. |
(24) Allo scopo di contribuire all'elaborazione di piani di elevata qualità e assistere la Commissione nella valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri, nonché nella valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi, è opportuno prevedere la possibilità di fare ricorso al parere di esperti e, su richiesta dello Stato membro, a consulenze inter pares. La task force della Commissione per la ripresa e la resilienza dovrebbe assistere gli Stati membri nella preparazione e nell'elaborazione dei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza e dovrebbe assicurare che detti piani siano allineati alle priorità dell'Unione, in particolare all'obiettivo della neutralità climatica, utilizzando gli strumenti previsti dalla tassonomia dell'UE istituita dal regolamento (UE) 2020/852. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) A condizione che il piano per la ripresa e la resilienza risponda in misura soddisfacente ai criteri di valutazione, allo Stato membro interessato dovrebbe essere assegnato il contributo finanziario massimo se i costi totali stimati delle riforme e degli investimenti inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza sono pari o superiori all'importo del contributo finanziario massimo stesso. Allo Stato membro interessato dovrebbe invece essere assegnato un importo pari al costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza se tale costo totale stimato è inferiore al contributo finanziario massimo stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun contributo finanziario allo Stato membro se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione. |
(26) A condizione che il piano per la ripresa e la resilienza risponda in misura soddisfacente ai criteri di valutazione, allo Stato membro interessato dovrebbe essere assegnato il contributo finanziario massimo se i costi totali stimati delle riforme e degli investimenti inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza sono pari o superiori all'importo del contributo finanziario massimo stesso. Allo Stato membro interessato dovrebbe invece essere assegnato un importo pari al costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza se tale costo totale stimato è inferiore al contributo finanziario massimo stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun contributo finanziario allo Stato membro se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione, tra cui la tassonomia dell'UE istituita dal regolamento (UE) 2020/852 e il principio "non arrecare un danno significativo" di cui a tale regolamento. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) La richiesta di prestito dovrebbe essere giustificata dai fabbisogni finanziari connessi alle riforme e agli investimenti supplementari previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, pertinenti in particolare per le transizioni verde e digitale, e pertanto da un costo più elevato rispetto al contributo finanziario massimo (che sarà) stanziato mediante il contributo non rimborsabile. Dovrebbe essere possibile presentare la richiesta di prestito unitamente alla presentazione del piano. Qualora la richiesta fosse presentata in un altro momento, dovrebbe essere accompagnata da un piano rivisto che preveda target intermedi e finali supplementari. Per garantire l'anticipazione delle risorse, è auspicabile che gli Stati membri richiedano un sostegno sotto forma di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini di una sana gestione finanziaria, l'importo totale di tutti i prestiti erogati a titolo del presente regolamento dovrebbe essere soggetto a un tetto massimo. Inoltre, l'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non dovrebbe superare il 4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È opportuno prevedere la possibilità di incrementare l'importo massimo in circostanze eccezionali, compatibilmente con le risorse disponibili. Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, dovrebbe essere possibile erogare il prestito a rate subordinatamente al conseguimento di risultati. |
(29) La richiesta di prestito dovrebbe essere giustificata dai fabbisogni finanziari connessi alle riforme e agli investimenti supplementari previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, pertinenti in particolare per la transizione verso un'economia europea sostenibile e climaticamente neutra entro al più tardi il 2050 e la relativa transizione digitale, e pertanto da un costo più elevato rispetto al contributo finanziario massimo (che sarà) stanziato mediante il contributo non rimborsabile. Dovrebbe essere possibile presentare la richiesta di prestito unitamente alla presentazione del piano. Qualora la richiesta fosse presentata in un altro momento, dovrebbe essere accompagnata da un piano rivisto che preveda target intermedi e finali supplementari circoscritti nel tempo e scientificamente fondati. Per garantire l'anticipazione delle risorse, è auspicabile che gli Stati membri richiedano un sostegno sotto forma di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini di una sana gestione finanziaria, l'importo totale di tutti i prestiti erogati a titolo del presente regolamento dovrebbe essere soggetto a un tetto massimo. Inoltre, l'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non dovrebbe superare il 4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È opportuno prevedere la possibilità di incrementare l'importo massimo in circostanze eccezionali, compatibilmente con le risorse disponibili. Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, dovrebbe essere possibile erogare il prestito a rate subordinatamente al conseguimento di risultati. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 37
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(37) È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito all'attuazione del dispositivo di cui al presente regolamento. Tale relazione dovrebbe comprendere le informazioni relative ai progressi compiuti dagli Stati membri nell'ambito dei piani per la ripresa e la resilienza approvati, come pure le informazioni sul volume dei proventi assegnati al dispositivo l'anno precedente nell'ambito dello strumento dell'Unione europeo per la ripresa, suddivisi per linea di bilancio, e il contributo degli importi raccolti grazie allo strumento dell'Unione europea per la ripresa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo. |
(37) È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito all'attuazione del dispositivo di cui al presente regolamento. Tale relazione dovrebbe comprendere le informazioni relative ai progressi compiuti dagli Stati membri nell'ambito dei piani per la ripresa e la resilienza approvati, come pure le informazioni sul volume dei proventi assegnati al dispositivo l'anno precedente nell'ambito dello strumento dell'Unione europeo per la ripresa, suddivisi per linea di bilancio, e il contributo degli importi raccolti grazie allo strumento dell'Unione europea per la ripresa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo. Essa dovrebbe inoltre comprendere il contributo del dispositivo al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione in materia di clima e sostenibilità, in particolare gli obiettivi climatici dell'Unione di cui al [regolamento (UE) 2020/XXX che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)] e le priorità definite nei piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC). |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) I piani per la ripresa e la resilienza che dovranno essere attuati dagli Stati membri e il corrispondente contributo finanziario loro assegnato dovrebbe essere stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Le competenze di esecuzione relative all'adozione dei piani per la ripresa e la resilienza e al pagamento del sostegno finanziario previo raggiungimento dei pertinenti target intermedi e finali dovrebbero essere esercitate dalla Commissione conformemente alla procedura d'esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto di esecuzione, dovrebbe essere possibile per lo Stato membro interessato e la Commissione concordare alcune modalità operative di natura tecnica, per definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi all'attuazione quali calendari, indicatori dei target intermedi e finali e accesso ai dati sottostanti. Per garantire che le modalità operative rimangano pertinenti in funzione delle circostanze durante l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno prevedere la possibilità di modificare di comune accordo gli elementi di tali modalità tecniche. Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria ed un uso efficace dei finanziamenti dell'UE. |
(39) I piani per la ripresa e la resilienza che dovranno essere attuati dagli Stati membri e il corrispondente contributo finanziario loro assegnato dovrebbe essere stabilito dalla Commissione mediante atti delegati. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Le competenze di esecuzione relative all'adozione dei piani per la ripresa e la resilienza e al pagamento del sostegno finanziario previo raggiungimento dei pertinenti target intermedi e finali dovrebbero essere esercitate dalla Commissione conformemente alla procedura d'esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto delegato, dovrebbe essere possibile per lo Stato membro interessato e la Commissione concordare alcune modalità operative di natura tecnica, per definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi all'attuazione quali calendari, indicatori dei target intermedi e finali e accesso ai dati sottostanti. Per garantire che le modalità operative rimangano pertinenti in funzione delle circostanze durante l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno prevedere la possibilità di modificare di comune accordo gli elementi di tali modalità tecniche. Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria ed un uso efficace dei finanziamenti dell'UE. |
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13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
L'ambito di applicazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento comprende aree di intervento relative a: coesione economica, sociale e territoriale, transizioni verde e digitale, salute, competitività, resilienza, produttività, istruzione e competenze, ricerca e innovazione, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, occupazione e investimenti, e stabilità dei sistemi finanziari. |
L'ambito di applicazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento comprende aree di intervento relative a: coesione economica, sociale e territoriale, obiettivi climatici e ambientali dell'Unione, segnatamente la transizione volta a realizzare i target climatici aggiornati dell'Unione per il 2030 e a rispettare l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 in conformità del [regolamento (UE) 2020/XXX che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)], transizione digitale, salute, competitività, resilienza, produttività, istruzione e competenze, ricerca e innovazione, crescita intelligente, sostenibile, equilibrata sotto il profilo del genere e inclusiva, occupazione e investimenti, e stabilità dei sistemi finanziari. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e la resilienza è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi della Covid-19 e a promuovere una crescita sostenibile. |
1. L'obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e la resilienza è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri e contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo la transizione verso il conseguimento dei target climatici aggiornati dell'Unione per il 2030 e il rispetto dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro al più tardi il 2050 e la transizione digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi della COVID-19 e a promuovere una crescita sostenibile. |
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Tutte le attività beneficiarie di sostegno nell'ambito dei piani per la ripresa e la resilienza rispettano il principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. Inoltre, le attività beneficiarie di sostegno nell'ambito dei piani per la ripresa e la resilienza che rientrano negli specifici settori di attività economica contemplati dal regolamento (UE) 2020/852 sono in linea con i criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 3 di tale regolamento. |
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Al fine di contribuire agli obiettivi dell'accordo di Parigi e del Green Deal europeo, e di esservi pienamente conforme, almeno il 37 % del dispositivo è destinato a finanziare le azioni per il clima. Il 10 % del dispositivo è destinato ad azioni a favore della biodiversità, una parte delle quali può sovrapporsi agli investimenti destinati ad azioni per il clima. La combinazione della spesa relativa al clima e alla biodiversità comporta un'assegnazione pari ad almeno il 40 % del bilancio totale del dispositivo. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il dispositivo non è in contrasto con gli interessi strategici ed economici dell'Unione. A tale riguardo, il sostegno non è erogato ai progetti che rientrano nei piani strategici di investimento dei paesi terzi. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 9 |
soppresso |
Misure per collegare il dispositivo ad una sana governance economica |
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1. In caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento recante disposizioni comuni sul [...] [RDC] il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, per sospendere il periodo di tempo necessario per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per sospendere i pagamenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. |
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La decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 1 si applica alle domande di pagamento presentate dopo la data della decisione di sospensione. |
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La sospensione del periodo di tempo di cui all'articolo 17 si applica a decorrere dal giorno successivo all'adozione della decisione di cui al paragrafo 1. |
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In caso di sospensione dei pagamenti si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento recante disposizioni comuni sul (...). |
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2. In caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento recante disposizioni comuni sul [...] il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, per revocare la sospensione del periodo di tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo precedente. |
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Le procedure o i pagamenti pertinenti sono riavviati il giorno successivo alla revoca della sospensione. |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare quelle pertinenti per la transizione verde e digitale o derivanti da detta transizione. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/199921, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta22, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione. |
2. I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con gli obiettivi generali e specifici del dispositivo quali definiti all'articolo 4 del presente regolamento e contribuiscono a tenere presenti le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare quelle pertinenti per la transizione verde e digitale o derivanti dagli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione, segnatamente la transizione volta a realizzare i target climatici aggiornati dell'Unione per il 2030 e a rispettare l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro al più tardi il 2050 in conformità del [regolamento (UE) 2020/XXX che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)] e la transizione digitale. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, nonché nelle loro strategie a lungo termine, a norma del regolamento (UE) 2018/199921, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta22, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione. |
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I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con un percorso volto a conseguire l'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall'accordo di Parigi tenendo conto dei più recenti dati scientifici disponibili, in particolare la relazione speciale del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) dal titolo "Riscaldamento globale di 1,5ºC". |
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I piani per la ripresa e la resilienza sostengono solo le attività che non arrecano danni significativi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. Inoltre, le attività beneficiarie di sostegno nell'ambito dei piani per la ripresa e la resilienza che rientrano negli specifici settori di attività economica contemplati dal regolamento (UE) 2020/852 sono in linea con i criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 3 di tale regolamento. |
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Affinché i piani per la ripresa e la resilienza contribuiscano al conseguimento negli Stati membri dell'obiettivo della neutralità climatica entro al più tardi il 2050 e siano pienamente coerenti con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e del Green Deal europeo, almeno il 37 % dell'importo di ciascun piano per la ripresa e la resilienza è destinato a finanziare le azioni per il clima. Il 10 % dell'importo di ciascun piano per la ripresa e la resilienza è destinato ad azioni a favore della biodiversità, una parte delle quali può sovrapporsi agli investimenti destinati ad azioni per il clima. La combinazione della spesa relativa al clima e alla biodiversità comporta un'assegnazione pari ad almeno il 40 % dell'importo totale di ciascun piano per la ripresa e la resilienza. |
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21 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. |
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. |
22 […] |
22 […] |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. I piani per la ripresa e la resilienza comprendono misure che contribuiscono efficacemente a rafforzare la resilienza dell'assistenza e dei sistemi sanitari in preparazione a future pandemie e con l'obiettivo di migliorare lo stato di salute generale della società, così da conseguire l'obiettivo generale di un elevato livello di protezione della salute umana. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. La Commissione elabora note tecniche di orientamento sull'applicazione pratica dei criteri del "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, dei criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 3 del predetto regolamento e degli atti delegati adottati sulla base del medesimo al dispositivo istituito dal presente regolamento. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 quater. I piani per la ripresa e la resilienza non finanziano attività che comportano una dipendenza da attivi che compromettono il conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione. In particolare, non comprendono investimenti connessi alla produzione, alla raffinazione, alla distribuzione, al trasporto, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il piano per la ripresa e la resilienza è debitamente motivato e giustificato. Esso presenta in particolare i seguenti elementi: |
3. Il piano per la ripresa e la resilienza è debitamente motivato e giustificato. Esso presenta in particolare i seguenti elementi, necessari per garantire il rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 14: |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) una spiegazione del modo in cui il piano rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro interessato, attenua l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuisce a migliorare la coesione sociale e territoriale e a rafforzare la convergenza; |
(b) una spiegazione del modo in cui il piano rafforza il potenziale di crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale, ambientale ed economica dello Stato membro interessato, attenua l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuisce a migliorare la coesione sociale e territoriale e a rafforzare la convergenza, nonché una spiegazione del modo in cui il piano ridurrà in maniera significativa la carenza di investimenti onde conseguire i target dell'Unione in materia di clima e ambiente. Nei casi in cui il dispositivo sia utilizzato per sostenere una grande società in un settore ad alte emissioni di carbonio, gli Stati membri comunicano in che modo la società prevede di allineare il suo modello aziendale all'accordo di Parigi e agli obiettivi climatici associati dell'Unione, anche attraverso la pubblicazione dei piani per la transizione da parte della società. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano sono in grado di contribuire alle transizioni verde e digitale o affrontare le sfide che ne conseguono; |
(c) una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano sono in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione, in particolare in che modo contribuiscono a ciascuno degli elementi seguenti: |
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i) la transizione volta a realizzare i target climatici aggiornati dell'Unione per il 2030 e a rispettare l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 in conformità del [regolamento (UE) 2020/XXX che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)]; |
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ii) il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e la coerenza con i criteri di vaglio tecnico stabiliti conformemente all'articolo 3 di tale regolamento; |
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iii) il contributo al conseguimento dei target per l'integrazione della biodiversità e degli aspetti climatici di cui all'articolo 14, paragrafo 2, quarto comma, che si basano sui criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852; |
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iv) la significativa diminuzione della carenza di investimenti nazionali al fine di conseguire i target dell'Unione in materia di clima e ambiente; |
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v) il contributo al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione in materia di sostenibilità tenendo conto degli obiettivi stabiliti nei PNEC; e, |
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vi) il contributo ad affrontare le sfide sociali, economiche o ambientali derivanti dalla transizione; |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano sono in grado di contribuire alla transizione digitale o affrontare le sfide che ne conseguono; |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c ter) una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano sono in grado di contribuire all'attuazione degli impegni dell'Unione e dei suoi Stati membri, in particolare il Green Deal europeo, l'accordo di Parigi, i PNEC e i relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/1999, i piani territoriali per una transizione giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta, gli accordi di partenariato e i programmi operativi a titolo di altri fondi dell'Unione; |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c quater) una spiegazione di come le misure del piano contribuiranno efficacemente a rafforzare la resilienza dell'assistenza e dei sistemi sanitari in preparazione a future pandemie e con l'obiettivo di migliorare lo stato di salute generale della società, così da conseguire l'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana; |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quinquies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c quinquies) una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano sono in grado di apportare un valore aggiunto europeo; |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nel valutare il piano per la ripresa e la resilienza e nel determinare l'importo da assegnare allo Stato membro interessato, la Commissione tiene conto delle informazioni analitiche sullo Stato membro interessato disponibili nel contesto del semestre europeo, nonché della motivazione e degli elementi forniti dallo Stato membro interessato, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e di ogni altra informazione pertinente tra cui, in particolare, quelle contenute nel programma nazionale di riforma e nel piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato come pure, se del caso, le informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita dallo strumento di assistenza tecnica. |
2. Nel valutare il piano per la ripresa e la resilienza e nel determinare l'importo da assegnare allo Stato membro interessato, la Commissione tiene conto delle informazioni analitiche sullo Stato membro interessato disponibili nel contesto del semestre europeo, nonché della motivazione e degli elementi forniti dallo Stato membro interessato, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e di ogni altra informazione pertinente tra cui, in particolare, il programma nazionale di riforma, il piano per una transizione giusta e il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato come pure, se del caso, le informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita dallo strumento di assistenza tecnica. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono; |
(b) se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione, in particolare in che modo contribuiscono a ciascuno degli elementi seguenti: |
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i) la transizione volta a realizzare i target climatici aggiornati dell'Unione per il 2030 e a rispettare l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 in conformità del [regolamento (UE) 2020/XXX che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)]; |
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ii) il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e la coerenza con i criteri di vaglio tecnico stabiliti conformemente all'articolo 3 di tale regolamento; |
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iii) il contributo al conseguimento dei target per l'integrazione della biodiversità e degli aspetti climatici di cui all'articolo 14, paragrafo 2, quarto comma, che si basano sui criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852; |
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iv) la significativa diminuzione della carenza di investimenti nazionali al fine di conseguire i target dell'Unione in materia di clima e ambiente; |
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v) il contributo al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione in materia di sostenibilità tenendo conto degli obiettivi stabiliti nei PNEC; e, |
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vi) il contributo ad affrontare le sfide sociali, economiche o ambientali derivanti dalla transizione; |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono; |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b ter) se il piano contiene misure che contribuiscono efficacemente a rafforzare la resilienza dell'assistenza e dei sistemi sanitari in preparazione a future pandemie e con l'obiettivo di migliorare lo stato di salute generale della società, così da conseguire un elevato livello di protezione della salute umana; |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(f bis) se le consultazioni effettuate per la preparazione del piano per la ripresa e la resilienza e i dialoghi previsti in relazione all'attuazione del dispositivo garantiscono che tutti i portatori di interessi dispongano di opportunità effettive di partecipare alla preparazione e all'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza; |
Emendamento 48
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(g bis) se il piano assicura il rispetto da parte dello Stato membro dei valori dell'Unione sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. |
Emendamento 49
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 26 bis al fine di integrare la lettera b) del presente paragrafo stabilendo una metodologia per individuare la spesa destinata a integrare le azioni per il clima e per l'ambiente, comprese le azioni in materia di biodiversità di cui all'articolo 4 del presente regolamento. La metodologia si basa sulla tassonomia dell'UE stabilita dal regolamento (UE) 2020/852 e si avvale dei criteri di vaglio tecnico stabiliti dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento, nonché dei principi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852. |
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Al più tardi sei mesi dopo l'adozione dell'atto delegato di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, l'atto delegato di cui al primo comma del presente paragrafo è rivisto al fine di utilizzare i criteri di vaglio tecnico stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852. |
Emendamento 50
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione rende pubbliche le valutazioni effettuate a norma del presente articolo. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione entro quattro mesi dalla presentazione ufficiale del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro. Qualora la Commissione valuti positivamente il piano per la ripresa e la resilienza, tale decisione stabilisce le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati dallo Stato membro, compresi i target intermedi e finali e il contributo finanziario assegnato conformemente all'articolo 11. |
1. La Commissione, mediante un atto delegato, adotta una decisione entro quattro mesi dalla presentazione ufficiale del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro. Qualora la Commissione valuti positivamente il piano per la ripresa e la resilienza, tale decisione stabilisce le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati dallo Stato membro, compresi i target intermedi e finali e il contributo finanziario assegnato conformemente all'articolo 11. |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2. |
7. Gli atti delegati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati conformemente all'articolo 26 bis. |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Dopo aver raggiunto i target intermedi e finali concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza quale approvato nell'atto di esecuzione della Commissione, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, della quota del prestito. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento ogni sei mesi. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta, la Commissione valuta se i pertinenti target intermedi e finali indicati nella decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini della valutazione è tenuto conto anche dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 6. La Commissione può essere assistita da esperti. |
3. Dopo aver raggiunto i target intermedi e finali concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza quale approvato nell'atto delegato della Commissione, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, della quota del prestito. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento ogni sei mesi. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta, la Commissione valuta se i pertinenti target intermedi e finali indicati nella decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini della valutazione è tenuto conto anche dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 6. La Commissione può essere assistita da esperti. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione trasmette senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio i piani per la ripresa e la resilienza quali approvati dall'atto di esecuzione della Commissione in conformità dell'articolo 17. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di occultare informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici. |
1. La Commissione trasmette senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio i piani per la ripresa e la resilienza quali approvati dall'atto delegato della Commissione. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di occultare informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il sistema di comunicazione dei risultati garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati. A tale scopo ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati. |
2. Il sistema di comunicazione dei risultati garantisce una raccolta efficiente, affidabile, indipendente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati, nonché la loro accessibilità al pubblico. A tale scopo ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. |
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, definendo chiaramente i finanziamenti come finanziamenti dell'Unione e diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. I destinatari garantiscono la visibilità della spesa nell'ambito del dispositivo, apponendo chiaramente sui progetti sostenuti la menzione "Iniziativa per la ripresa dell'UE". |
Emendamento 57
Articolo 26 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 26 bis |
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Esercizio della delega |
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1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 17, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 17, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
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4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". |
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5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, e dell'articolo 17, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono; |
(b) il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verso un'economia europea sostenibile e climaticamente neutra entro il 2050, in particolare il loro contributo al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione in materia di sostenibilità, tenendo conto degli obiettivi di cui ai PNEC e degli obiettivi climatici dell'Unione di cui al [regolamento (UE) 2020/XXX che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)], e il loro contributo ad affrontare le sfide sociali, economiche o ambientali derivanti da detta transizione. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2.2 Il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. |
2.2 Il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente agli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente o ad affrontare le sfide che ne conseguono. |
Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti. |
Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto di tutti gli elementi seguenti. |
Ambito di applicazione |
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Emendamento 60
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 – riquadro 1 – trattino 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
– L'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla creazione di sistemi rispettosi dell'ambiente e del clima e a rendere più ecologici i settori economico o sociale al fine di contribuire all'obiettivo generale di un'Europa climaticamente neutra entro il 2050; |
– L'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo a rispettare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente, segnatamente la transizione volta a realizzare i target climatici dell'Unione per il 2030 e a rispettare l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro al più tardi il 2050 in conformità del [regolamento (UE) 2020/XXX che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)] e tenendo conto degli obiettivi di cui ai PNEC e dei criteri stabiliti dalla tassonomia dell'UE; |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 – riquadro 1 – trattino 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
– l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla trasformazione digitale dei settori economico o sociale; |
soppresso |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 – riquadro 1 – trattino 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
– l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo ad affrontare le sfide derivanti dalle transizioni verde e/o digitale |
– l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo ad affrontare le sfide derivanti dagli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente, segnatamente la transizione verso un'economia europea sostenibile e climaticamente neutra entro al più tardi il 2050 |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 – riquadro 1 – trattino 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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– l'attuazione delle misure previste è coerente con un percorso volto a conseguire l'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall'accordo di Parigi tenendo conto dei più recenti dati scientifici disponibili, in particolare la relazione speciale dell'IPCC dal titolo "Riscaldamento globale di 1,5ºC" |
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– l'attuazione delle misure previste è in linea con il principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 – riquadro 1 – trattino 4
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
– l'attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto duraturo. |
– l'attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto duraturo. |
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La Commissione valuta se le misure proposte dal piano sono in grado di contribuire a realizzare gli obiettivi relativi ai target finali in materia di clima di cui all'articolo 4. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2.2 bis Il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. |
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– l'attuazione delle misure previste è in linea con la creazione di sistemi rispettosi dell'ambiente e del clima e l'ecologizzazione della nostra economia al fine di contribuire all'obiettivo generale di un'Europa climaticamente neutra entro al più tardi il 2050, |
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e |
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– l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla trasformazione digitale dell'economia europea, |
|
e |
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– l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo ad affrontare le sfide derivanti dalla transizione digitale, |
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e |
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– l'attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto duraturo. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.4 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2.4 Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale. |
2.4 Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale, ambientale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.4 – riquadro 1 – trattino 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
– Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure volte ad affrontare le carenze dell'economia degli Stati membri e a promuovere il potenziale di crescita dell'economia dello Stato membro interessato, incentivando la creazione di posti di lavoro e attenuando gli effetti negativi della crisi, evitando nel contempo le conseguenze dannose di tali misure sul clima e sull'ambiente; |
– Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure volte ad affrontare le carenze dell'economia degli Stati membri e a promuovere il potenziale di crescita sostenibile dell'economia dello Stato membro interessato, in particolare per quanto riguarda le PMI, incentivando la creazione di posti di lavoro, attenuando gli effetti negativi della crisi e promuovendo la crescita sostenibile, evitando nel contempo le conseguenze dannose di tali misure sul clima e sull'ambiente conformemente ai criteri stabiliti nella tassonomia dell'UE; |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.4 – riquadro 1 – trattino 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
– il piano per la ripresa e la resilienza intende ridurre la vulnerabilità agli shock dell'economia dello Stato membro; |
– il piano per la ripresa e la resilienza intende ridurre la vulnerabilità agli shock dell'economia dello Stato membro, anche per quanto riguarda gli shock relativi alle conseguenze dannose dei cambiamenti climatici o a qualsiasi altro pericolo ambientale; |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza |
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Riferimenti |
COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD) |
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Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula |
BUDG 17.6.2020 |
ECON 17.6.2020 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ENVI 17.6.2020 |
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Commissioni associate - annuncio in aula |
23.7.2020 |
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Relatore per parere Nomina |
Pascal Canfin 10.6.2020 |
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Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula |
23.7.2020 |
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Approvazione |
13.10.2020 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
62 15 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Margarita de la Pisa Carrión, Kateřina Konečná |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
62 |
+ |
PPE |
Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Alexander BERNHUBER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Adam JARUBAS, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, Fulvio MARTUSCIELLO, Liudas MAŽYLIS, Dolors MONTSERRAT, Dan-Ştefan MOTREANU, Ljudmila NOVAK, Stanislav POLČÁK, Jessica POLFJÄRD, Christine SCHNEIDER, Pernille WEISS, Michal WIEZIK |
S&D |
Nikos ANDROULAKIS, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo WÖLKEN |
Renew |
Pascal CANFIN, Fredrick FEDERLEY, Martin HOJSÍK, Frédérique RIES, María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Linea SØGAARD-LIDELL, Nils TORVALDS, Véronique TRILLET-LENOIR |
ID |
Luisa REGIMENTI |
Verts/ALE |
Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS |
GUE/NGL |
Malin BJÖRK, Petros KOKKALIS, Kateřina KONEČNÁ, Silvia MODIG, Mick WALLACE |
NI |
Eleonora EVI, Ivan Vilibor SINČIĆ |
15 |
- |
ID |
Simona BALDASSARRE, Aurelia BEIGNEUX, Marco DREOSTO, Catherine GRISET, Teuvo HAKKARAINEN, Sylvia LIMMER, Joëlle MÉLIN, Silvia SARDONE |
ECR |
Sergio BERLATO, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Pietro FIOCCHI, Joanna KOPCIŃSKA, Rob ROOKEN, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA |
3 |
0 |
PPE |
Edina TÓTH |
Renew |
Andreas GLÜCK, Jan HUITEMA |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA (19.10.2020)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari e alla commissione per i bilanci
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))
Relatore per parere: François-Xavier Bellamy
BREVE MOTIVAZIONE
A seguito della pandemia di COVID-19, delle misure di confinamento e della pesantissima crisi economica che ne è derivata, il Consiglio europeo ha deciso, congiuntamente alla Commissione, di lanciare un piano europeo per la ripresa, lo strumento Next Generation EU. Questa soluzione è di per sé problematica: è finanziata da un debito comune, poiché per la prima volta la Commissione è autorizzata ad assumere cospicui prestiti sui mercati finanziari, ma tale debito è emesso senza un piano di rimborso concreto. Il QFP non è adatto per sostenere in futuro tale onere finanziario e non è stato trovato un accordo su altre risorse per il rimborso del debito. Next Generation EU si basa dunque sulla scelta di scaricare sulla prossima generazione questo pesante onere e i problemi rimasti irrisolti.
Il nostro ruolo in quanto Parlamento consiste ora nel garantire che, quanto meno, il denaro assunto in prestito sarà investito per creare valore e prosperità futuri, in modo che la prossima generazione possa sfruttare al massimo l'effetto leva per il rimborso di tale debito. Tutto ciò non sarebbe necessario trattandosi di spesa pubblica, né urgente, dal momento che ci troviamo davanti alla più grande crisi economica dalla Seconda guerra mondiale, ma considerando il meccanismo di finanziamento di questo piano per la ripresa, occorre assolutamente assumere un chiaro impegno nei confronti delle generazioni future.
Questo è il motivo per cui, come relatore per parere della commissione ITRE sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, che reca disposizioni per l'utilizzo delle risorse di Next Generation EU, ho voluto enunciare chiaramente tale principio nella definizione stessa del dispositivo: "il dispositivo per la ripresa e la resilienza è limitato agli investimenti intesi a produrre reddito futuro, per garantire la capacità di rimborso della prossima generazione". Per garantire che i finanziamenti siano indirizzati verso gli investimenti pertinenti, tale punto viene menzionato esplicitamente in tutte le parti del testo in cui vengono definiti i criteri per lo sblocco dei fondi a vantaggio dei programmi nazionali di ripresa, nonché nell'allegato che fisserà gli orientamenti operativi per la Commissione quanto alle modalità concrete di Next Generation EU. Sempre in quest'ottica, il nostro parere garantisce che gli eventuali fondi non utilizzati siano interamente destinati alla riduzione del debito globale.
Il parere menziona anche altri punti centrali. Risulta fondamentale raggiungere un accordo sul significato della nozione di "resilienza", che è l'obiettivo del dispositivo in esame. La crisi della COVID-19 ci ha mostrato sino a che punto dipendiamo dai paesi terzi, anche in ambiti cruciali per la nostra sicurezza, la nostra sovranità e la nostra capacità di superare shock e crisi. Propongo di far rientrare nella definizione di resilienza la capacità dell'economia, dell'industria e dell'agricoltura europee di produrre i beni e i servizi necessari per garantire la stabilità dei nostri paesi e delle nostre società. Ciò ci obbliga a migliorare significativamente l'autonomia strategica dell'Unione europea. Tale concetto è stato aggiunto come orientamento fondamentale per il piano per la ripresa e la resilienza.
Per evitare qualsiasi spreco di denaro pubblico, abbiamo insistito sulla necessità che i nuovi programmi siano coerenti con le strategie chiave dell'UE già esistenti. I fondi dovrebbero inoltre essere impegnati in modo sicuro grazie alla massima trasparenza quanto ai beneficiari: questo chiaro impegno è legato al principio della democrazia, ed è qualcosa che dobbiamo ai cittadini dei nostri paesi.
Infine, dati i tempi stretti e l'urgenza della situazione, e per collaborare in modo efficiente con le due commissioni competenti, mi sono concentrato sugli articoli relativi alla competenza concorrente.
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i problemi economici e monetari e la commissione per i bilanci, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) L'insorgere della pandemia di COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire a livello dell'Unione e mondiale, richiedendo una reazione urgente e coordinata da parte dell'Unione per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali per tutti gli Stati membri. La COVID-19 ha amplificato le sfide connesse al contesto demografico. La pandemia di COVID-19 in corso, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide e resilienti e di sistemi finanziari basati su robuste strutture economiche e sociali aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. Le conseguenze a medio e lungo termine della crisi della COVID-19 dipenderanno essenzialmente dalla rapidità della ripresa economica degli Stati membri dopo la crisi, rapidità che a sua volta dipende dal margine di bilancio di cui dispongono gli Stati membri per adottare misure volte a mitigare l'impatto a livello sociale ed economico della crisi e dalla resilienza delle loro economie. Riforme e investimenti volti ad affrontare le carenze strutturali delle economie e a rafforzarne la resilienza saranno pertanto essenziali per riportare le economie su un percorso di ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore ampliamento delle divergenze nell'Unione. |
(4) L'insorgere della pandemia di COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire a livello dell'Unione e mondiale, richiedendo una reazione urgente e coordinata da parte dell'Unione per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali per tutti gli Stati membri. La COVID-19 ha amplificato le sfide connesse al contesto demografico. La pandemia di COVID-19 in corso, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide e resilienti e di sistemi finanziari basati su robuste strutture economiche e sociali aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. Le conseguenze a medio e lungo termine della crisi della COVID-19 dipenderanno essenzialmente dalla rapidità della ripresa economica degli Stati membri dopo la crisi, rapidità che a sua volta dipende dal margine di bilancio di cui dispongono gli Stati membri per adottare misure volte a mitigare l'impatto a livello sociale ed economico della crisi e dalla resilienza delle loro economie. Riforme e investimenti volti ad affrontare le carenze strutturali delle economie e a rafforzarne la resilienza saranno pertanto essenziali per riportare le economie su un percorso di ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore ampliamento delle divergenze nell'Unione, garantendo nel contempo l'autonomia strategica a lungo termine dell'Unione. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi. È tuttavia essenziale sostenere gli investimenti in questa particolare situazione, per accelerare la ripresa e rafforzare il potenziale di crescita a lungo termine. Gli investimenti in tecnologie, capacità e processi verdi e digitali, volti ad assistere la transizione verso l'energia pulita e a promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia abitativa e in altri settori economici fondamentali, sono importanti per conseguire la crescita sostenibile e contribuire alla creazione di posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più resiliente e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento. |
(6) Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi. È tuttavia essenziale sostenere gli investimenti in questa particolare situazione, per accelerare la ripresa e rafforzare il potenziale di crescita a lungo termine. Gli investimenti in tecnologie, ricerca e innovazione, capacità e processi verdi e digitali, come pure gli investimenti sociali, volti ad assistere la transizione verso l'energia pulita e a promuovere l'efficienza energetica, la sicurezza e ambienti interni salubri negli edifici, incluse le ristrutturazioni e l'integrazione di soluzioni innovative, e in altri settori fondamentali dell'economia, nonché a creare un'industria europea competitiva e innovativa, sono importanti per conseguire la crescita sostenibile e l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, come pure per contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità nell'Unione. Tali investimenti aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più resiliente e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) Le misure di confinamento durante la crisi della COVID-19 hanno messo in luce l'importanza della transizione digitale, ma hanno anche esacerbato le disuguaglianze digitali e i problemi affrontati dalle persone con un accesso limitato alla tecnologia digitale o dotate di scarse competenze digitali. La ripresa successiva alla pandemia dovrebbe prevedere misure volte a rimediare a questi problemi, in particolare favorendo lo sviluppo delle competenze digitali, inclusi il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori, a promuovere l'uguaglianza digitale, a sostenere soluzioni basate su software e dispositivi open source e a garantire la protezione dei dati personali. Inoltre anche la transizione digitale dovrebbe essere verde: la crescente domanda di elettricità, stimolata dalla crescita del settore digitale, dovrebbe essere soddisfatta in modo sostenibile, sulla base di misure di efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Non esiste al momento nessuno strumento che preveda un sostegno finanziario diretto connesso al conseguimento dei risultati e all'attuazione di riforme e investimenti pubblici da parte degli Stati membri in risposta alle sfide individuate nel semestre europeo e che si ponga l'obiettivo di avere un impatto duraturo sulla produttività e sulla resilienza dell'economia degli Stati membri. |
(7) Non esiste al momento nessuno strumento che preveda un sostegno finanziario diretto connesso al conseguimento dei risultati e all'attuazione di riforme e investimenti pubblici da parte degli Stati membri, tra l'altro in risposta alle sfide individuate nel semestre europeo, che sia in grado di mobilitare anche gli investimenti privati e che si ponga l'obiettivo di avere un impatto duraturo sulla produttività e sulla resilienza dell'economia degli Stati membri. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Nel contesto attuale emerge la necessità di rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire ai sensi del presente regolamento un dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo") per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto a promuovere l'attuazione delle riforme strutturali e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri. Il dispositivo dovrebbe essere di carattere globale e sfruttare l'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri grazie all'impiego di altri strumenti e programmi. |
(8) Nel contesto attuale emerge la necessità di rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire ai sensi del presente regolamento un dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo") per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo e garantire la ripresa dell'economia europea, pesantemente colpita dalla crisi della COVID-19, nonché per rafforzarne la resilienza al fine di promuovere l'attuazione delle riforme strutturali e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri, che sia in grado di mobilitare anche gli investimenti privati, mantenendo nel contempo condizioni di parità nel mercato interno. Il dispositivo dovrebbe essere di carattere globale e sfruttare l'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri grazie all'impiego di altri strumenti e programmi. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Il dispositivo istituito dal presente regolamento, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'UE e traducendo nella pratica l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell'obiettivo globale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici. |
(11) Il dispositivo istituito dal presente regolamento, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'UE e traducendo nella pratica l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell'obiettivo globale di dedicare il 30 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici. A tal fine le misure a sostegno della transizione verde giusta incluse nei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri dovrebbero ammontare ad almeno il 37 % della dotazione del piano, mentre le misure relative alla transizione digitale dovrebbero ammontare ad almeno il 20 % dotazione del piano. I criteri e il quadro di tassonomia dell'UE dovrebbero essere utilizzati per monitorare l'attuazione degli impegni a favore della transizione verde giusta. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11 bis) Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le altre attività incluse nei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza rispettino il principio precauzionale "non arrecare un danno significativo" di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. |
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1 bis Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13). |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Le azioni pertinenti al fine del conseguimento dei suddetti obiettivi globali saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del dispositivo e rivalutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e di riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata debita attenzione all'impatto dei piani nazionali, presentati a norma del presente regolamento, sulla promozione non solo della transizione verde, ma anche della trasformazione digitale. Entrambe svolgeranno un ruolo di primo piano per il rilancio e la modernizzazione della nostra economia. |
(12) Le azioni pertinenti al fine del conseguimento dei suddetti obiettivi globali saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del dispositivo e rivalutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e di riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata debita attenzione all'impatto dei piani nazionali, presentati a norma del presente regolamento, sulla promozione della transizione verde giusta e della trasformazione digitale aperta, sostenibile e inclusiva nonché sul sostegno a favore di una solida strategia per le PMI, incluse le microimprese, e di una strategia industriale, che svolgeranno un ruolo di primo piano per il rilancio, la decarbonizzazione e la modernizzazione della nostra economia e per il mantenimento della sua competitività. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) L'obiettivo generale del dispositivo dovrebbe essere la promozione della coesione economica, sociale e territoriale. Il dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a migliorare la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale mirate a conseguire un'Europa climaticamente neutra entro il 2050, ripristinando in tal modo il potenziale di crescita delle economie dell'Unione all'indomani della crisi, incentivando la creazione di posti di lavoro e promuovendo una crescita sostenibile. |
(14) L'obiettivo generale del dispositivo dovrebbe essere la promozione della coesione economica, sociale e territoriale. Il dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a migliorare la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo la transizione verde giusta e la trasformazione digitale mirate a conseguire un'Europa climaticamente neutra entro il 2050, ripristinando in tal modo il potenziale di crescita delle economie dell'Unione all'indomani della crisi, incentivando la creazione di posti di lavoro e promuovendo una crescita sostenibile ed equilibrata sotto il profilo del genere, garantendo nel contempo condizioni di parità nel mercato unico e l'autonomia strategica dell'Unione e rafforzando la competitività globale dell'Europa. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Per garantire il proprio contributo agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile che il piano per la ripresa e la resilienza preveda misure volte ad attuare le riforme e i progetti di investimenti pubblici mediante un piano per la ripresa e la resilienza coerente. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere coerente con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, con i programmi nazionali di riforma, con piani nazionali per l'energia e il clima, con i piani per una transizione giusta e con gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. Al fine di promuovere le azioni che rientrano tra le priorità del Green Deal europeo e dell'agenda digitale, è auspicabile che il piano stabilisca inoltre misure pertinenti per le transizioni verde e digitale. Si tratta di misure che dovrebbero consentire un rapido conseguimento dei target finali, degli obiettivi e dei contributi fissati nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. |
(16) Per garantire il proprio contributo agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile che il piano per la ripresa e la resilienza di ciascuno Stato membro preveda misure volte ad attuare le riforme e i progetti di investimenti pubblici mediante un piano per la ripresa e la resilienza coerente e in grado di mobilitare anche gli investimenti privati. I piani nazionali per la ripresa e la resilienza dovrebbero essere coerenti e garantire sinergie con i piani nazionali per l'energia e il clima, con i piani per una transizione giusta e con gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione, ed essere coerenti con le priorità e gli obiettivi di altri fondi e programmi dell'Unione, con i programmi nazionali di riforma e con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo. Al fine di promuovere le azioni che rientrano tra le priorità del Green Deal europeo, dell'agenda digitale, della strategia industriale e della strategia per le PMI, è auspicabile che i piani nazionali per la ripresa e la resilienza stabiliscano inoltre misure pertinenti per la transizione verde giusta e la trasformazione digitale. Si tratta di misure che dovrebbero consentire un rapido conseguimento dei target finali, degli obiettivi e dei contributi fissati nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) È necessario stabilire una procedura di presentazione delle proposte di piani per la ripresa e la resilienza da parte degli Stati membri e il relativo contenuto. Al fine di garantire la rapidità delle procedure, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare un piano per la ripresa e la resilienza entro il 30 aprile, sotto forma di allegato separato del programma nazionale di riforma. Per garantire un'attuazione rapida, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di presentare il 15 ottobre dell'anno precedente un progetto di piano unitamente al progetto di bilancio per l'anno successivo. |
(20) È necessario stabilire una procedura di presentazione delle proposte di piani per la ripresa e la resilienza da parte degli Stati membri e il relativo contenuto. Al fine di garantire la rapidità delle procedure, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare un piano per la ripresa e la resilienza entro il 30 aprile, insieme al programma nazionale di riforma. Per garantire un'attuazione rapida, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di presentare il 15 ottobre dell'anno precedente un progetto di piano unitamente al progetto di bilancio per l'anno successivo. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Per garantire la titolarità nazionale e una particolare attenzione alle riforme e agli investimenti pertinenti, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza debitamente motivato e giustificato. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe definire l'insieme dettagliato di misure per la sua attuazione, compresi i target finali e intermedi, e l'impatto previsto del piano stesso sul potenziale di crescita, sulla creazione di posti lavoro e sulla resilienza economica e sociale. Dovrebbe inoltre prevedere misure pertinenti per le transizioni verde e digitale e includere altresì una spiegazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. |
(21) Per garantire la titolarità nazionale e una particolare attenzione alle riforme e agli investimenti pertinenti, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza debitamente motivato e giustificato. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe definire l'insieme dettagliato di misure per la sua attuazione, compresi i target finali e intermedi, e l'impatto previsto del piano stesso sul potenziale di crescita, sulla creazione di posti lavoro e sulla resilienza economica e sociale. Dovrebbe inoltre prevedere misure pertinenti per la transizione verde giusta e la trasformazione digitale e includere altresì una spiegazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) La Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro e agire in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione rispetterà pienamente la titolarità nazionale della procedura e terrà pertanto in considerazione la giustificazione e gli elementi forniti dallo Stato membro interessato nel valutare se il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale e ad affrontare le sfide che ne conseguono, se il piano è in grado di avere un impatto duraturo nello Stato membro interessato, se il piano è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale, se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia e l'occupazione, se il piano per la ripresa e la resilienza proposto prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici che rappresentano azioni coerenti e infine se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono in grado di garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, con i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori. |
(22) La Commissione dovrebbe valutare i piani per la ripresa e la resilienza proposti dagli Stati membri e agire in stretta collaborazione con ciascuno Stato membro. La Commissione rispetterà pienamente la titolarità nazionale della procedura e terrà pertanto in considerazione la giustificazione e gli elementi forniti dallo Stato membro interessato nel valutare se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verde giusta e alla trasformazione digitale e ad affrontare le sfide che ne conseguono; se il piano è in grado di avere un impatto duraturo nello Stato membro interessato; se il piano è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale; se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo; se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia e l'occupazione; se tutte le parti interessate sono state adeguatamente consultate; se gli Stati membri rispettano i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE [Stato di diritto]; se il piano per la ripresa e la resilienza proposto prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici in grado di mobilitare anche gli investimenti privati, che rappresentano azioni coerenti; e infine se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono in grado di garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, con i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) A condizione che il piano per la ripresa e la resilienza risponda in misura soddisfacente ai criteri di valutazione, allo Stato membro interessato dovrebbe essere assegnato il contributo finanziario massimo se i costi totali stimati delle riforme e degli investimenti inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza sono pari o superiori all'importo del contributo finanziario massimo stesso. Allo Stato membro interessato dovrebbe invece essere assegnato un importo pari al costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza se tale costo totale stimato è inferiore al contributo finanziario massimo stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun contributo finanziario allo Stato membro se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione. |
(26) A condizione che il piano per la ripresa e la resilienza risponda in misura soddisfacente ai criteri di valutazione, allo Stato membro interessato dovrebbe essere assegnato il contributo finanziario massimo se i costi totali stimati delle riforme e degli investimenti inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza sono pari o superiori all'importo del contributo finanziario massimo stesso. Allo Stato membro interessato dovrebbe invece essere assegnato un importo pari al costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza se tale costo totale stimato è inferiore al contributo finanziario massimo stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun contributo finanziario allo Stato membro se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente a nessuno dei criteri di valutazione. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) La richiesta di prestito dovrebbe essere giustificata dai fabbisogni finanziari connessi alle riforme e agli investimenti supplementari previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, pertinenti in particolare per le transizioni verde e digitale, e pertanto da un costo più elevato rispetto al contributo finanziario massimo (che sarà) stanziato mediante il contributo non rimborsabile. Dovrebbe essere possibile presentare la richiesta di prestito unitamente alla presentazione del piano. Qualora la richiesta fosse presentata in un altro momento, dovrebbe essere accompagnata da un piano rivisto che preveda target intermedi e finali supplementari. Per garantire l'anticipazione delle risorse, è auspicabile che gli Stati membri richiedano un sostegno sotto forma di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini di una sana gestione finanziaria, l'importo totale di tutti i prestiti erogati a titolo del presente regolamento dovrebbe essere soggetto a un tetto massimo. Inoltre, l'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non dovrebbe superare il 4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È opportuno prevedere la possibilità di incrementare l'importo massimo in circostanze eccezionali, compatibilmente con le risorse disponibili. Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, dovrebbe essere possibile erogare il prestito a rate subordinatamente al conseguimento di risultati. |
(29) La richiesta di prestito dovrebbe essere giustificata dai fabbisogni finanziari connessi alle riforme e agli investimenti supplementari previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, pertinenti in particolare per la transizione verde giusta e la trasformazione digitale, e pertanto da un costo più elevato rispetto al contributo finanziario massimo (che sarà) stanziato mediante il contributo non rimborsabile. Dovrebbe essere possibile presentare la richiesta di prestito unitamente alla presentazione del piano. Qualora la richiesta fosse presentata in un altro momento, dovrebbe essere accompagnata da un piano rivisto che preveda target intermedi e finali supplementari. Per garantire l'anticipazione delle risorse, è auspicabile che gli Stati membri richiedano un sostegno sotto forma di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini di una sana gestione finanziaria, l'importo totale di tutti i prestiti erogati a titolo del presente regolamento dovrebbe essere soggetto a un tetto massimo. Inoltre, l'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non dovrebbe superare il 4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È opportuno prevedere la possibilità di incrementare l'importo massimo in circostanze eccezionali, compatibilmente con le risorse disponibili. Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, dovrebbe essere possibile erogare il prestito a rate subordinatamente al conseguimento di risultati. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) È opportuno che uno Stato membro disponga della possibilità di presentare una richiesta motivata per modificare il piano per la ripresa e la resilienza durante l'attuazione dello stesso, laddove tale linea di condotta sia giustificata da circostanze oggettive. La Commissione dovrebbe in tal caso valutare la richiesta motivata e adottare una nuova decisione entro quattro mesi. |
(30) È opportuno che uno Stato membro disponga della possibilità di presentare una richiesta motivata per modificare il proprio piano per la ripresa e la resilienza durante l'attuazione dello stesso, laddove tale linea di condotta sia giustificata da circostanze oggettive. La Commissione dovrebbe in tal caso valutare la richiesta motivata e adottare una nuova decisione entro due mesi. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 34
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) A fini di trasparenza, i piani per la ripresa e la resilienza adottati dalla Commissione dovrebbero essere comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio e le attività di comunicazione dovrebbero essere opportunamente svolte dalla Commissione. |
(34) A fini di trasparenza, i piani per la ripresa e la resilienza adottati dalla Commissione dovrebbero essere comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio e le attività di comunicazione dovrebbero essere opportunamente svolte dalla Commissione e dallo Stato membro interessato. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) I piani per la ripresa e la resilienza che dovranno essere attuati dagli Stati membri e il corrispondente contributo finanziario loro assegnato dovrebbe essere stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Le competenze di esecuzione relative all'adozione dei piani per la ripresa e la resilienza e al pagamento del sostegno finanziario previo raggiungimento dei pertinenti target intermedi e finali dovrebbero essere esercitate dalla Commissione conformemente alla procedura d'esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto di esecuzione, dovrebbe essere possibile per lo Stato membro interessato e la Commissione concordare alcune modalità operative di natura tecnica, per definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi all'attuazione quali calendari, indicatori dei target intermedi e finali e accesso ai dati sottostanti. Per garantire che le modalità operative rimangano pertinenti in funzione delle circostanze durante l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno prevedere la possibilità di modificare di comune accordo gli elementi di tali modalità tecniche. Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria ed un uso efficace dei finanziamenti dell'UE. |
(39) I piani per la ripresa e la resilienza che dovranno essere attuati dagli Stati membri e il corrispondente contributo finanziario loro assegnato dovrebbero essere approvati mediante atti delegati. Al fine di garantire una valutazione efficace della conformità del piano agli obiettivi del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per integrare il presente regolamento riguardo all'adozione dei piani per la ripresa e la resilienza e al pagamento del sostegno finanziario previo raggiungimento dei pertinenti target intermedi e finali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Dopo l'adozione di un atto delegato, dovrebbe essere possibile per lo Stato membro interessato e la Commissione concordare alcune modalità operative di natura tecnica, per definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi all'attuazione quali calendari, indicatori dei target intermedi e finali e accesso ai dati sottostanti. Per garantire che le modalità operative rimangano pertinenti in funzione delle circostanze durante l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno prevedere la possibilità di modificare di comune accordo gli elementi di tali modalità tecniche. Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria ed un uso efficace dei finanziamenti dell'UE. |
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13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. "resilienza": la capacità di fronteggiare gli shock economici, sociali ed ecologici e i cambiamenti strutturali persistenti derivanti da qualsiasi tipo di crisi in modo equo, sostenibile e inclusivo, nonché di preservare il benessere sociale, garantendo l'autonomia strategica dell'Unione europea relativamente agli attivi e alle tecnologie necessari per assicurare la stabilità e la sicurezza delle società europee, al fine di superare le crisi senza compromettere il patrimonio delle generazioni future, garantendo nel contempo l'apertura dell'UE e la sua forza sul mercato globale; |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. "principio «non arrecare un danno significativo»": garantire che nessuna delle misure o nessuno degli investimenti inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza arrechino un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852, in conformità dell'articolo 17 di tale regolamento. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
L'ambito di applicazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento comprende aree di intervento relative a: coesione economica, sociale e territoriale, transizioni verde e digitale, salute, competitività, resilienza, produttività, istruzione e competenze, ricerca e innovazione, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, occupazione e investimenti, e stabilità dei sistemi finanziari. |
L'ambito di applicazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento comprende aree di intervento relative a: coesione economica, sociale e territoriale, transizione verde giusta e trasformazione digitale, PMI, incluse le microimprese, autonomia strategica dell'Unione, inclusa l'autonomia industriale, in particolare nei settori ad alta tecnologia orientati al futuro, salute, competitività a lungo termine sui mercati globali, resilienza, produttività, formazione professionale e competenze, capitale umano e sociale, ricerca e innovazione all'avanguardia in settori strategici, infrastrutture sociali e critiche, energia, incluse l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e la sicurezza dell'approvvigionamento, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, occupazione e investimenti di qualità, e stabilità dei sistemi finanziari. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli investimenti finanziati attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza hanno un impatto positivo a lungo termine sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità nonché sulla prosperità e competitività a lungo termine degli Stati membri, nell'interesse delle generazioni future, in particolare in virtù del fatto che il dispositivo produce crescita e reddito per gli Stati membri e l'Unione che beneficeranno dello strumento europeo per la ripresa ("Next Generation EU") e dei suoi piani di rimborso. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e la resilienza è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi della COVID-19 e a promuovere una crescita sostenibile. |
1. L'obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e la resilienza è garantire la prosperità economica sostenibile a lungo termine dell'Unione e promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e la competitività a lungo termine dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi, sostenendo la transizione verde giusta e la trasformazione digitale e promuovendo l'autonomia digitale, le strategie chiave, in particolare riguardo a importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), la strategia industriale per l'Europa, la strategia per le PMI europee, l'economia circolare, la ricerca e l'innovazione e le tecnologie orientate al futuro. |
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L'obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e la resilienza contribuisce in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, dei suoi ecosistemi industriali e delle sue catene del valore strategiche, a incentivare la creazione di posti di lavoro, in particolare migliorando l'occupabilità dei giovani e la qualità dei posti di lavoro, a ridurre le dipendenze dai paesi terzi nei settori strategici, tra l'altro attraverso la rilocalizzazione intelligente e la fornitura di sostegno alle industrie che si sono dimostrate critiche nel periodo successivo alla crisi della COVID-19, a preservare la stabilità dei sistemi finanziari, a garantire il valore aggiunto a lungo termine del sostegno finanziario e a mantenerlo nell'Unione, a promuovere una crescita sostenibile a lungo termine, a sfruttare appieno il potenziale del mercato unico e a ridurre le dipendenze dai paesi terzi nei settori strategici. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza e le relative spese sono coerenti con il Green Deal europeo e con l'accordo di Parigi sul clima e rispettano il principio "non arrecare un danno significativo". |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione di ogni strumento e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione di ogni strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul terreno e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione di riforme e investimenti. |
2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione di ogni strumento e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, partecipazione della società civile e delle comunità locali, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione di ogni strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul terreno e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione di riforme e investimenti. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare quelle pertinenti per la transizione verde e digitale o derivanti da detta transizione. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/199921, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta22, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione. |
2. I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare quelle pertinenti per la strategia industriale dell'Unione e degli Stati membri, segnatamente a sostegno delle PMI e delle microimprese, e per la transizione verde giusta verso la neutralità climatica e la trasformazione digitale, o derivanti dalle stesse. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/199921, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta22, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione, nonché con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare quelle pertinenti per l'ambito di applicazione del presente regolamento o da esso derivanti. I piani per la ripresa e la resilienza sono altresì coerenti con l'obiettivo di consentire gli investimenti in attività, tecnologie e infrastrutture orientate al futuro in grado di garantire la resilienza e la competitività a lungo termine dell'Unione sui mercati globali, rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e creare sinergie con tutti i fondi e i programmi dell'Unione pertinenti. |
__________________ |
__________________ |
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. |
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. |
22 […] |
22 […] |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Al fine di contribuire alla transizione verde giusta e alla trasformazione digitale, almeno il 37 % della dotazione del piano per la ripresa e la resilienza contribuisce alle misure a sostegno della transizione verde giusta, conformemente al regolamento in materia di tassonomia, e almeno il 20 % della dotazione del piano contribuisce alle misure a sostegno della trasformazione digitale. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) una spiegazione del modo in cui è in grado di affrontare le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo; |
soppresso |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) una spiegazione del modo in cui il piano rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro interessato, attenua l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuisce a migliorare la coesione sociale e territoriale e a rafforzare la convergenza; |
(b) una spiegazione del modo in cui il piano contribuisce alla realizzazione delle strategie chiave dell'Unione e rafforza l'autonomia strategica dell'Unione, la competitività, il potenziale di crescita, in particolare per le PMI e le microimprese, gli ecosistemi industriali e le catene del valore strategiche, la qualità dei servizi pubblici, la creazione di posti di lavoro di qualità, in particolare l'occupabilità dei giovani, e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro interessato, attenua l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuisce a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale e a rafforzare la convergenza, garantendo nel contempo condizioni di parità nel mercato unico; |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano sono in grado di contribuire alle transizioni verde e digitale o affrontare le sfide che ne conseguono; |
(c) una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano sono in grado di contribuire alla transizione verde giusta e all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE e di dimostrare la propria coerenza con i piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC); |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) una spiegazione del modo in cui il piano è in grado di contribuire alla trasformazione digitale giusta e alle sfide derivanti dall'inclusione dell'accessibilità digitale, con particolare attenzione all'industria dell'Unione, inclusi gli ecosistemi strategici, sostenendo le attività di ricerca e la diffusione della tecnologia in settori quali l'intelligenza artificiale, il 5G, l'economia dei dati, il divario digitale e lo sviluppo delle competenze digitali, compresi il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori; |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c ter) una spiegazione del modo in cui il piano rafforza le strategie dell'Unione riguardanti importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), le PMI e le microimprese europee, l'economia circolare, la ricerca e l'innovazione nel settore delle tecnologie fondamentali e i settori strategici, che possono includere tra l'altro le tecnologie per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica e altri settori ad alta tecnologia orientati al futuro; |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c quater) una spiegazione del modo in cui il piano è interconnesso e coerente con i principali fondi e programmi dell'Unione, quali Orizzonte Europa, il programma Europa digitale, il Fondo per una transizione giusta, il Meccanismo per collegare l'Europa, i Fondi strutturali, il programma spaziale, il Fondo europeo per la difesa e InvestEU; |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quinquies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c quinquies) una spiegazione del modo in cui il piano investe in attività, tecnologie e industrie economiche, sociali e ambientali sostenibili a lungo termine, creando opportunità per le generazioni future; |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c sexies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c sexies) una panoramica delle misure volte a garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione e la trasparenza in merito ai beneficiari, in linea con l'articolo 26; |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(e bis) una spiegazione del modo in cui saranno affrontate le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo; |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera f
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) la stima del costo totale delle riforme e degli investimenti oggetto del piano per la ripresa e la resilienza presentato (denominata anche "stima del costo totale del piano per la ripresa e la resilienza"), fondata su una motivazione adeguata e una spiegazione di come tale costo sia commisurato all'impatto atteso sull'economia e sull'occupazione; |
(f) la stima dei costi unitari e totali delle riforme e degli investimenti oggetto del piano per la ripresa e la resilienza presentato (denominata anche "stima dei costi del piano per la ripresa e la resilienza"), fondata su una motivazione adeguata e una spiegazione di come tali costi siano commisurati all'impatto atteso sull'economia e sull'occupazione; |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione valuta l'importanza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza nonché il suo contributo alle transizioni verde e digitale, e a tal fine tiene conto dei seguenti criteri: |
3. La Commissione valuta l'importanza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza nonché il suo contributo alla transizione verde giusta e alla trasformazione digitale, e a tal fine tiene conto dei seguenti criteri: |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera -a (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(-a) se le misure proposte nel piano contribuiranno al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 4 e se il piano è coerente con l'ambito di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 3; |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono; |
(b) se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente agli obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettere b), c) e c bis); |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) se il piano contribuisce alle strategie dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera c ter); |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b ter) se il piano è interconnesso e coerente con i programmi dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera c quater); |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b quater (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(b quater) se il piano contiene misure efficaci per garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione e la trasparenza in merito ai beneficiari; |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b quinquies (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(b quinquies) se il piano riguarda il prossimo ciclo economico e si concentra su attività, tecnologie e settori capaci di produrre benefici a lungo termine; |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale; |
(d) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro di qualità, la resilienza sociale ed economica e le catene del valore strategiche dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale e l'autonomia strategica dell'Unione; |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici che rappresentano azioni coerenti; |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione entro quattro mesi dalla presentazione ufficiale del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro. Qualora la Commissione valuti positivamente il piano per la ripresa e la resilienza, tale decisione stabilisce le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati dallo Stato membro, compresi i target intermedi e finali e il contributo finanziario assegnato conformemente all'articolo 11. |
1. La Commissione, mediante un atto delegato a norma dell'articolo 27, adotta una decisione entro due mesi dalla presentazione ufficiale del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro. Qualora la Commissione valuti positivamente o in modo parzialmente positivo il piano per la ripresa e la resilienza, tale decisione stabilisce le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati dallo Stato membro, compresi i target intermedi e finali e il contributo finanziario assegnato conformemente all'articolo 11. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera c
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, allo Stato membro interessato non è assegnato alcun contributo finanziario. |
(c) se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente a nessuno dei criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, allo Stato membro interessato non è assegnato alcun contributo finanziario e si applica il paragrafo 5 di tale articolo. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) se il piano per la ripresa e la resilienza risponde in parte o solo ad alcuni dei criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è determinato dalla Commissione ed è pari al massimo all'importo dei costi stimati delle riforme e degli investimenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) la descrizione delle riforme e dei progetti di investimento e l'importo del costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza; |
(b) la descrizione delle riforme e dei progetti di investimento previsti dal piano per la ripresa e la resilienza e le rispettive stime dei costi; |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Se valuta negativamente un piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione presenta una valutazione debitamente motivata entro quattro mesi dalla presentazione della proposta da parte dello Stato membro. |
5. Se valuta negativamente un piano per la ripresa e la resilienza, la decisione della Commissione è accompagnata da una valutazione debitamente motivata e viene comunicata entro due mesi dalla presentazione della proposta da parte dello Stato membro. Lo Stato membro interessato può presentare un altro piano per la ripresa e la resilienza e può altresì utilizzare lo strumento di assistenza tecnica. |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2. |
7. L'atto delegato di cui ai paragrafi 1 e 2 è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 27. |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione valuta il nuovo piano in conformità con le disposizioni dell'articolo 16 e adotta una nuova decisione conformemente all'articolo 17 entro quattro mesi dalla presentazione ufficiale della richiesta. |
2. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione valuta il nuovo piano in conformità con le disposizioni dell'articolo 16 e adotta una nuova decisione conformemente all'articolo 17 entro due mesi dalla presentazione ufficiale della richiesta. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato non giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione respinge la richiesta entro quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione delle conclusioni della Commissione. |
3. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato non giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione respinge la richiesta entro due mesi dalla sua presentazione ufficiale, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione delle conclusioni della Commissione. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Dopo aver raggiunto i target intermedi e finali concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza quale approvato nell'atto di esecuzione della Commissione, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, della quota del prestito. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento ogni sei mesi. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta, la Commissione valuta se i pertinenti target intermedi e finali indicati nella decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini della valutazione è tenuto conto anche dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 6. La Commissione può essere assistita da esperti. |
3. Dopo aver raggiunto i target intermedi e finali concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza quale approvato nell'atto delegato della Commissione, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, della quota del prestito. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento ogni tre mesi. Entro un mese dal ricevimento della richiesta, la Commissione valuta se i pertinenti target intermedi e finali indicati nella decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini della valutazione è tenuto conto anche dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 6. La Commissione può essere assistita da esperti. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione trasmette senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio i piani per la ripresa e la resilienza quali approvati dall'atto di esecuzione della Commissione in conformità dell'articolo 17. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di occultare informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici. |
1. La Commissione trasmette senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio i piani per la ripresa e la resilienza quali approvati dall'atto delegato della Commissione in conformità dell'articolo 17. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di occultare informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Affinché il Parlamento europeo possa esercitare un controllo adeguato sull'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno finanziario fornito nel quadro del dispositivo, la relazione annuale è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità e costituisce parte della procedura annuale di discarico come capitolo distinto della relazione di discarico della Commissione. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. |
1. Gli Stati membri e gli altri destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono costantemente la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, riportando l'emblema dell'Unione unitamente al riferimento al "dispositivo per la ripresa e la resilienza" che sostiene le azioni, sia offline che online, e diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul dispositivo istituito dal presente regolamento e sui relativi risultati e azioni. Le risorse finanziarie destinate al dispositivo istituito dal presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4. |
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione in modo facilmente fruibile, al fine di sensibilizzare i cittadini, le imprese, in particolare le PMI, e le pubbliche amministrazioni in merito alle risorse finanziarie fornite mediante il dispositivo istituito dal presente regolamento e ai relativi risultati e azioni. Le risorse finanziarie destinate al dispositivo istituito dal presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione istituisce un sistema di monitoraggio digitale che garantisca la piena trasparenza pubblica attraverso una piattaforma digitale facilmente accessibile e dotata di funzioni di ricerca in cui figurino tutti i beneficiari dei finanziamenti relativi ai piani nazionali per la ripresa e la resilienza per i quali gli Stati membri sono tenuti a fornire le necessarie informazioni. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 27 |
Articolo 27 |
Procedura di comitato |
Esercizio della delega |
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 17 e 19 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027. |
|
3. La delega di potere di cui di cui agli articoli 17 e 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
|
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. |
|
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
|
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 17 e 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma1 – lettera -a (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(-a) le misure proposte nel piano contribuiranno al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 4 e il piano è coerente con l'ambito di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 3; |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera a
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo; |
soppresso |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(b bis) gli investimenti previsti nel piano rispettano il principio "non arrecare un danno significativo" e i requisiti in materia di "garanzie minime di salvaguardia"; |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera d
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale; |
(d) il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro, la resilienza sociale ed economica, gli ecosistemi industriali e le catene del valore strategiche dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale, garantendo nel contempo condizioni di parità nel mercato unico e l'autonomia strategica dell'Unione; |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera f
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti; |
(f) il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti, anche con le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, e che sono in grado di mobilitare anche gli investimenti privati; |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(g bis) tutte le parti interessate sono adeguatamente consultate, conformemente all'articolo 15; |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 – comma 1 – trattino 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
— L'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla creazione di sistemi rispettosi dell'ambiente e del clima e a rendere più ecologici i settori economico o sociale al fine di contribuire all'obiettivo generale di un'Europa climaticamente neutra entro il 2050; |
— L'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla creazione di sistemi climaticamente neutri e rispettosi dell'ambiente e a rendere più ecologici e più efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse i settori economico o sociale al fine di contribuire all'obiettivo generale di un'Europa climaticamente neutra entro il 2050, rispettando nel contempo la neutralità tecnologica; |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 – comma 1 – trattino 1 – comma 2
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
oppure |
e |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 – comma 1 – trattino 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla trasformazione digitale dei settori economico o sociale; |
— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla trasformazione digitale dei settori economico o sociale, di sostenere la ricerca e la diffusione della tecnologia in settori quali l'intelligenza artificiale, il 5G e l'economia dei dati, di contribuire all'accessibilità digitale e di ridurre il divario digitale; |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 – comma 1 – trattino 2 – comma 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
oppure |
e |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 – comma 1 – trattino 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo ad affrontare le sfide derivanti dalle transizioni verde e/o digitale |
— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo ad affrontare le sfide derivanti dalla transizione verde giusta e dalla trasformazione digitale; |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 – comma 1 – trattino 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
— l'attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto duraturo. |
— l'attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto positivo a lungo termine. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.4 – parte introduttiva
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2.4 Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale. |
2.4 Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, in particolare delle PMI, la creazione di posti di lavoro, l'autonomia strategica e la competitività a lungo termine dell'Unione, gli ecosistemi industriali e le catene del valore strategiche nonché di produrre un impatto positivo duraturo sulla resilienza sociale ed economica, la sostenibilità e la crescita a lungo termine dello Stato membro al fine di creare opportunità per le generazioni future, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.4 – comma 1 – trattino 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
— Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure volte ad affrontare le carenze dell'economia degli Stati membri e a promuovere il potenziale di crescita dell'economia dello Stato membro interessato, incentivando la creazione di posti di lavoro e attenuando gli effetti negativi della crisi, evitando nel contempo le conseguenze dannose di tali misure sul clima e sull'ambiente; |
— Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure volte ad affrontare le carenze dell'economia degli Stati membri e a promuovere il potenziale di crescita, in particolare delle PMI, delle microimprese e delle start-up, nonché a rafforzare gli ecosistemi industriali e le catene del valore strategiche dell'economia dello Stato membro interessato, incentivando la creazione di posti di lavoro e attenuando gli effetti negativi della crisi, evitando nel contempo le conseguenze dannose di tali misure sul clima e sull'ambiente; |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.4 – comma 1 – trattino 4 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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- e |
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- il piano per la ripresa e la resilienza riguarda il prossimo ciclo economico e si concentra su attività, tecnologie e settori capaci di produrre benefici a lungo termine; |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.4 – comma 1 – trattino 4 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
- e |
|
- il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire a rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione nelle principali catene del valore; |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.4 – comma 1 – trattino 4 quater (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
- e |
|
- il piano per la ripresa e la resilienza riguarda investimenti in progetti a lungo termine in grado di produrre crescita e reddito per gli Stati membri e l'Unione che beneficeranno dello strumento europeo per la ripresa ("Next Generation EU") e dei suoi piani di rimborso, a vantaggio delle generazioni future. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) se il piano per la ripresa e la resilienza risponde in parte o solo ad alcuni dei criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato non è superiore all'importo complessivo dei costi stimati delle riforme e degli investimenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza |
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Riferimenti |
COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD) |
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Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula |
BUDG 17.6.2020 |
ECON 17.6.2020 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ITRE 17.6.2020 |
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Commissioni associate - annuncio in aula |
23.7.2020 |
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Relatore(trice) per parere Nomina |
François-Xavier Bellamy 6.7.2020 |
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Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula |
23.7.2020 |
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Esame in commissione |
1.9.2020 |
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Approvazione |
15.10.2020 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
55 3 13 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Clara Ponsatí Obiols, Jérôme Rivière, Robert Roos, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jakop G. Dalunde, Pietro Fiocchi, Sven Schulze, Jordi Solé |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
55 |
+ |
PPE |
François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria Da Graça Carvalho, Pilar Del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Sven Schulze, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss |
S&D |
Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho |
RENEW |
Nicola Beer, Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen |
Verts/ALE |
François Alfonsi, Michael Bloss, Jakop Dalunde, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Jordi Sole |
ECR |
Pietro Fiocchi |
NI |
Ignazio Corrao, Clara Ponsatí Obiols |
3 |
- |
ID |
Markus Buchheit |
ECR |
Robert Roos, Jessica Stegrud |
13 |
0 |
PPE |
András Gyürk |
RENEW |
Martina Dlabajová |
ID |
Paolo Borchia, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri |
ECR |
Izabela-Helena Kloc, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský |
GUE |
Manuel Bompard, Marc Botenga |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO (14.10.2020)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari e alla commissione
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))
Relatore per parere: Roberts Zīle
BREVE MOTIVAZIONE
Il relatore per parere accoglie con favore la proposta di istituire un dispositivo per la ripresa e la resilienza al fine di offrire un sostegno finanziario su larga scala atto a rendere le economie degli Stati membri più resilienti e meglio preparate per affrontare il futuro.
Il relatore per parere desidera sottolineare l'importanza del settore dei trasporti durante la pandemia di COVID-19. La crisi ha evidenziato che il buon funzionamento del trasporto merci è fondamentale per la sicurezza dell'approvvigionamento e che la disponibilità dei trasporti pubblici per quanti esercitano professioni critiche è essenziale per attenuare la crisi. Di conseguenza, è di importanza strategica accrescere la resilienza del sistema europeo dei trasporti. Inoltre, il relatore per parere ricorda che i settori dei trasporti e del turismo rientrano tra quelli che hanno maggiormente risentito della pandemia di COVID-19, e che richiedono pertanto un'attenzione specifica a livello europeo, così come nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza.
Per la rapida ripresa dell'economia europea è necessario investire in progetti maturi con un elevato potenziale in termini di sostegno alla crescita e creazione di posti di lavoro: le esigenze individuate, i ritardi accumulati a livello degli investimenti e il portafoglio esistente di progetti maturi per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto offrono notevoli opportunità al riguardo.
Poiché il settore contribuisce per più del 25 % alle emissioni europee di CO2 e le riduzioni delle emissioni sono state finora modeste, è opportuno dare la priorità agli investimenti volti a sostenere la decarbonizzazione dei trasporti, in linea con le attuali raccomandazioni specifiche per paese nel quadro del processo del semestre europeo, nonché in linea con i piani nazionali per la ripresa e la resilienza.
L'Unione europea rimane un leader mondiale nel settore dei trasporti. Tra i settori di esportazione dell'UE, al comparto dei trasporti, che comprende prodotti e servizi aeronautici, ferroviari e dell'automotive, corrisponde una delle quote maggiori in termini di valore esportato. Ma ora questa posizione di leadership viene messa in discussione e deve essere difesa, anche attraverso l'adozione di tecnologie verdi, la trasformazione digitale e un impegno più risoluto a favore dell'innovazione.
Il relatore per parere è fermamente convinto che occorrano investimenti ambiziosi nel settore dei trasporti per completare le sezioni e i nodi più importanti della rete centrale TEN-T e, ove necessario, integrare i finanziamenti nazionali o quelli a titolo del meccanismo per collegare l'Europa e/o i fondi della politica regionale. Tale sostegno dovrebbe garantire il tempestivo completamento delle sezioni individuate nei piani di lavoro relativi ai corridoi TEN-T e privilegiare le opere che possono essere realizzate nel periodo 2021-2013.
La diffusione di veicoli e navi a basse emissioni e a zero emissioni dovrebbe essere una priorità. Gli investimenti dovrebbero riguardare anche la necessaria infrastruttura di ricarica e rifornimento là dove persistono carenze, segnatamente sui lunghi percorsi, nei porti e nelle zone meno densamente popolate. Dovrebbero essere altresì orientati allo sviluppo della mobilità urbana sostenibile, comprese le flotte e le esigenze in materia di multimodalità. Inoltre, è importante introdurre sistemi intelligenti di gestione del traffico e soluzioni basate sul concetto della mobilità quale servizio, laddove l'attuazione dello spazio comune europeo dei dati sulla mobilità, in quanto importante elemento della strategia europea in materia di dati, dovrebbe riflettersi anche nelle priorità del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Date la breve finestra temporale e l'enfasi posta sulle dotazioni nazionali nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il relatore per parere richiama l'attenzione sul rischio di distorsioni nell'attuazione del dispositivo stesso e nella ripartizione dei fondi per rispettare le brevi scadenze. Egli è del parere che un siffatto approccio sarebbe contrario alla finalità originaria del dispositivo e che dovrebbe dunque essere evitato.
Il relatore per parere sottolinea che il dispositivo per la ripresa e la resilienza non dovrebbe aumentare il rischio di una distorsione della parità di condizioni nel mercato unico. Tale distorsione accrescerebbe le divergenze economiche nell'Unione e aggraverebbe i problemi di crescita a lungo termine dell'Europa. Nel preparare e attuare i propri piani per la ripresa e la resilienza, così come nel proporre riforme e investimenti, gli Stati membri dovranno tener conto dell'articolo 107 TFUE e del quadro sugli aiuti di Stato e delle relative restrizioni. Il corretto funzionamento del mercato unico e le norme del mercato unico in materia di concorrenza e aiuti di Stato vanno a vantaggio dei consumatori e delle imprese europee e sono decisivi per evitare indebite distorsioni della concorrenza. La Commissione deve dunque continuare a svolgere il ruolo assegnatole dai trattati UE per garantire parità di condizioni all'interno del mercato unico dell'UE.
L'indice di disoccupazione, quale elemento della capacità socioeconomica di uno specifico Stato membro, è influenzato dall'andamento della migrazione della forza lavoro di detto Stato membro all'interno dell'UE. Un aumento dell'emigrazione dallo Stato membro in questione non si ripercuote solo sul suo PNL, ma determina anche una riduzione del tasso di disoccupazione, che costituisce parte integrante del criterio di ripartizione. Sebbene da un punto di vista statistico tutto ciò sia corretto, una siffatta riduzione della disoccupazione potrebbe non rispecchiare la reale situazione socioeconomica nello Stato membro interessato. Pertanto, per rispondere all'obiettivo principale, ossia un'attuazione equilibrata del dispositivo per la ripresa e la resilienza conformemente ai suoi obiettivi, è opportuno correggere il tasso di disoccupazione proposto in funzione dei flussi migratori dei singoli Stati membri.
Il relatore per parere riconosce che l'integrazione dei flussi migratori nel criterio di ripartizione potrebbe costituire una sfida, dati il carattere urgente del dispositivo per la ripresa e la resilienza, da un lato, e la necessità di valutare attentamente come apportare questa importante correzione, dall'altro. Qualora non sia politicamente possibile raggiungere un accordo sull'inclusione di tale dato nell'attuale proposta, il relatore per parere ritiene che questo aspetto aggiuntivo del criterio di ripartizione sia un elemento essenziale da includere nella prossima revisione o proroga del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
EMENDAMENTI
La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per i problemi economici e monetari e la commissione per i bilanci, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) L'insorgere della pandemia di Covid-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire a livello dell'Unione e mondiale, richiedendo una reazione urgente e coordinata da parte dell'Unione per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali per tutti gli Stati membri. La Covid-19 ha amplificato le sfide connesse al contesto demografico. La pandemia di Covid-19 in corso, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide e resilienti e di sistemi finanziari basati su robuste strutture economiche e sociali aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. Le conseguenze a medio e lungo termine della crisi della Covid-19 dipenderanno essenzialmente dalla rapidità della ripresa economica degli Stati membri dopo la crisi, rapidità che a sua volta dipende dal margine di bilancio di cui dispongono gli Stati membri per adottare misure volte a mitigare l'impatto a livello sociale ed economico della crisi e dalla resilienza delle loro economie. Riforme e investimenti volti ad affrontare le carenze strutturali delle economie e a rafforzarne la resilienza saranno pertanto essenziali per riportare le economie su un percorso di ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore ampliamento delle divergenze nell'Unione. |
(4) L'insorgere della pandemia di COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire a livello dell'Unione e mondiale, richiedendo una reazione urgente e coordinata da parte dell'Unione per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali per tutti gli Stati membri, in particolare nei settori economici più colpiti dalla crisi, come i trasporti e il turismo. La Covid-19 ha amplificato le sfide connesse al contesto demografico. La pandemia di Covid-19 in corso, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide e resilienti e di sistemi finanziari basati su robuste strutture economiche e sociali aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. Le conseguenze a medio e lungo termine della crisi della Covid-19 dipenderanno essenzialmente dalla rapidità della ripresa economica degli Stati membri dopo la crisi, rapidità che a sua volta dipende dal margine di bilancio di cui dispongono gli Stati membri per adottare misure volte a mitigare l'impatto a livello sociale ed economico della crisi e dalla resilienza delle loro economie. Riforme e investimenti volti ad affrontare le carenze strutturali delle economie e a rafforzarne la resilienza saranno pertanto essenziali per riportare le economie su un percorso di ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore ampliamento delle divergenze nell'Unione. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi. È tuttavia essenziale sostenere gli investimenti in questa particolare situazione, per accelerare la ripresa e rafforzare il potenziale di crescita a lungo termine. Gli investimenti in tecnologie, capacità e processi verdi e digitali, volti ad assistere la transizione verso l'energia pulita e a promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia abitativa e in altri settori economici fondamentali, sono importanti per conseguire la crescita sostenibile e contribuire alla creazione di posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più resiliente e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento. |
(6) Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi e che i servizi pubblici e le persone più emarginate dalla società ne risentono maggiormente. È tuttavia essenziale sostenere gli investimenti in questa particolare situazione, per accelerare la ripresa e rafforzare il potenziale di crescita a lungo termine, evitando nel contempo di ripetere gli errori del passato in termini di danni sociali e ambientali. Gli investimenti in tecnologie verdi e digitali e nell'innovazione, nella mobilità sostenibile e nelle infrastrutture di trasporto, comprese le infrastrutture per combustibili sostenibili alternativi, e in capacità e processi volti ad assistere la transizione verso l'energia pulita e a promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia abitativa e in altri settori economici fondamentali, sono importanti per conseguire la crescita sostenibile e contribuire alla creazione di posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più resiliente e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Nel contesto attuale emerge la necessità di rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire ai sensi del presente regolamento un dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo") per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto a promuovere l'attuazione delle riforme strutturali e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri. Il dispositivo dovrebbe essere di carattere globale e sfruttare l'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri grazie all'impiego di altri strumenti e programmi. |
(8) Nel contesto attuale emerge la necessità di rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire ai sensi del presente regolamento un dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo") per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo per la ripresa dell'economia europea, e in particolare dei settori che hanno subito perdite significative, come i trasporti e il turismo, e per rafforzare la sua resilienza, promuovendo l'attuazione delle riforme strutturali e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri. Il dispositivo dovrebbe essere di carattere globale e sfruttare l'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri grazie all'impiego di altri strumenti e programmi. Per ottenere i massimi benefici dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e conseguire i suoi obiettivi nella maggior misura possibile, gli incentivi dovrebbero essere concepiti in modo da incoraggiare la piena attuazione del piano per la ripresa e la resilienza. Di conseguenza, l'erogazione dei fondi dovrebbe essere proporzionata al livello di completamento del piano per la ripresa e la resilienza e aver luogo soltanto dopo che la Commissione abbia verificato il completamento dei target intermedi. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Il dispositivo istituito dal presente regolamento, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'UE e traducendo nella pratica l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell'obiettivo globale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici. |
(11) Il dispositivo istituito dal presente regolamento, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'UE e traducendo nella pratica l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell'obiettivo globale di dedicare il 30 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici. Esso accelererà la trasformazione strutturale dell'economia verso un'economia più pulita, resiliente e neutra in termini di emissioni di carbonio. A tale proposito, i piani nazionali dovrebbero definire come obiettivo e attuare una ripresa innovativa e sostenibile: ad esempio, nel settore dei trasporti dovrebbero prefiggersi l'obiettivo di "conferire all'Europa un ruolo di precursore in termini di mobilità, attraverso lo sviluppo di sistemi autonomi intelligenti". Il dispositivo dovrebbe principalmente sostenere la ricerca, l'innovazione e le soluzioni circolari (ad esempio, nuovi combustibili, veicoli condivisi ecc.) e le modalità di trasporto più rispettose dell'ambiente (ferrovia e vie navigabili), che devono essere modernizzate rapidamente per migliorare ulteriormente le loro prestazioni energetiche (attraverso l'uso di imbarcazioni elettriche, idrogeno, combustibili alternativi) e la loro accessibilità, in particolare nelle zone ultraperiferiche. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11 bis) Poiché il settore dei trasporti contribuisce per più del 25 % alle emissioni di CO2 dell'Unione, è opportuno dare la priorità agli investimenti volti a sostenere la decarbonizzazione dei trasporti, in linea con le attuali raccomandazioni specifiche per paese nel quadro del processo del semestre europeo, nonché in linea con i piani nazionali per la ripresa e la resilienza. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) L'obiettivo generale del dispositivo dovrebbe essere la promozione della coesione economica, sociale e territoriale. Il dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a migliorare la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale mirate a conseguire un'Europa climaticamente neutra entro il 2050, ripristinando in tal modo il potenziale di crescita delle economie dell'Unione all'indomani della crisi, incentivando la creazione di posti di lavoro e promuovendo una crescita sostenibile. |
(14) L'obiettivo generale del dispositivo dovrebbe essere la promozione della coesione economica, sociale e territoriale, proteggendo nel contempo l'ambiente. Il dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a migliorare la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi, con particolare attenzione ai settori maggiormente colpiti, come il turismo e i trasporti, e sostenendo la transizione verso un'economia circolare digitale e neutra in termini di emissioni di carbonio al fine di conseguire un'Europa neutra in termini di emissioni di carbonio entro il 2050, tenendo conto delle attuali disparità in termini di sviluppo economico delle singole regioni e dei singoli Stati membri, ripristinando in tal modo il potenziale di crescita e la competitività a lungo termine delle economie dell'Unione all'indomani della crisi, incentivando la creazione di posti di lavoro, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori, nonché una trasformazione strutturale dell'economia e una reindustrializzazione innovativa e sostenibile, contribuendo nel contempo al conseguimento della parità di genere. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 bis) Data la forte necessità di innovazione in relazione alla transizione verde e alla trasformazione digitale, il settore dei trasporti dovrebbe costituire una priorità, in particolare i progetti per lo sviluppo della mobilità a zero emissioni e dei veicoli e delle infrastrutture necessari, l'evoluzione dei combustibili sostenibili alternativi e lo sviluppo e la realizzazione di un'infrastruttura transfrontaliera sostenibile per la mobilità elettrica, nonché la transizione verso l'idrogeno verde, i sistemi intelligenti di gestione del traffico e la guida autonoma. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 ter) Il dispositivo dovrebbe contribuire al completamento delle sezioni e dei nodi più importanti della rete centrale e globale TEN-T e, ove necessario, integrare i finanziamenti nazionali o quelli a titolo del meccanismo per collegare l'Europa e/o i fondi della politica regionale. Tale sostegno dovrebbe garantire il tempestivo completamento delle sezioni individuate nei piani di lavoro relativi ai corridoi TEN-T e privilegiare le opere che possono essere realizzate nel periodo 2021-2024. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) L'obiettivo specifico del dispositivo dovrebbe essere la fornitura di un sostegno finanziario inteso al raggiungimento dei target intermedi e finali delle riforme e degli investimenti stabiliti nei piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico dovrebbe essere perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati. |
(15) L'obiettivo specifico del dispositivo dovrebbe essere la fornitura di un sostegno finanziario inteso al raggiungimento dei target intermedi e finali delle riforme e degli investimenti in tutti gli Stati membri stabiliti nei piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico dovrebbe essere perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Per garantire il proprio contributo agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile che il piano per la ripresa e la resilienza preveda misure volte ad attuare le riforme e i progetti di investimenti pubblici mediante un piano per la ripresa e la resilienza coerente. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere coerente con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, con i programmi nazionali di riforma, con piani nazionali per l'energia e il clima, con i piani per una transizione giusta e con gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. Al fine di promuovere le azioni che rientrano tra le priorità del Green Deal europeo e dell'agenda digitale, è auspicabile che il piano stabilisca inoltre misure pertinenti per le transizioni verde e digitale. Si tratta di misure che dovrebbero consentire un rapido conseguimento dei target finali, degli obiettivi e dei contributi fissati nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. |
(16) Per garantire il proprio contributo agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile che il piano per la ripresa e la resilienza preveda misure volte ad attuare le riforme e i progetti di investimenti pubblici mediante un piano per la ripresa e la resilienza coerente. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere coerente con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, con i programmi nazionali di riforma, con piani nazionali per l'energia e il clima, con i piani per una transizione giusta e con gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. Nel quadro del processo di elaborazione dei piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri dovrebbero consultare le autorità regionali e/o locali, i parlamenti nazionali e tutte le parti interessate. Al fine di promuovere le azioni che rientrano tra le priorità del Green Deal europeo e dell'agenda digitale, è auspicabile che il piano stabilisca inoltre misure pertinenti per la transizione verso un'economia circolare digitale e neutra in termini di emissioni di carbonio. Si tratta di misure che dovrebbero consentire un rapido conseguimento dei target finali, degli obiettivi e dei contributi fissati nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 bis) Gli Stati membri dovrebbero considerare lo sviluppo e la digitalizzazione delle infrastrutture di trasporto sostenibili lungo la rete centrale e la rete globale TEN-T nei rispettivi territori e nei nodi transfrontalieri come obiettivi chiave nel quadro dei piani nazionali di investimento per la ripresa all'indomani della pandemia di COVID-19. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 ter) Nel quadro dei piani nazionali di investimento per la ripresa gli Stati membri dovrebbero assicurare maggiori sforzi finanziari per la diffusione di tecnologie essenziali per l'interoperabilità nei trasporti sostenibili, quali l'ERTMS, al fine di contribuire all'obiettivo generale di creare un sistema ferroviario europeo sostenibile e interoperabile. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 16 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 quater) La creazione di uno spazio europeo dei trasporti sostenibile e intelligente implica necessariamente la realizzazione di una rete ferroviaria interoperabile e digitalizzata lungo la TEN-T, attraverso l'installazione dell'ERTMS, con un costo complessivo non inferiore a 15 miliardi di EUR. I piani nazionali per la ripresa dovrebbero pertanto contribuire al conseguimento di tale obiettivo e integrare gli sforzi per la realizzazione dell'ERTMS lungo le reti TEN-T. La Commissione dovrebbe intraprendere tutte le iniziative necessarie per conseguire detto obiettivo. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 16 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 quinquies) Il finanziamento nel quadro del dispositivo per la resilienza è possibile soltanto se lo Stato membro rispetta pienamente lo Stato di diritto e le disposizioni di cui alla risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri1 bis. |
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___________________ |
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1 bis Testi approvati, P8_TA(2019)0349. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(18 bis) Nel preparare e attuare i propri piani per la ripresa e la resilienza, così come nel proporre riforme e investimenti, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'articolo 107 TFUE e del quadro sugli aiuti di Stato e delle relative restrizioni. Il corretto funzionamento del mercato unico e le norme del mercato unico in materia di concorrenza e aiuti di Stato vanno a vantaggio dei consumatori e delle imprese europee e sono decisivi per evitare indebite distorsioni della concorrenza. La Commissione dovrebbe dunque continuare a svolgere il ruolo assegnatole dai trattati UE per garantire parità di condizioni nel mercato interno. La Commissione dovrebbe prendere quanto prima le decisioni pertinenti sulle misure in materia di aiuti di Stato, al fine di consentire la rapida erogazione del sostegno economico alle imprese. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Per garantire la titolarità nazionale e una particolare attenzione alle riforme e agli investimenti pertinenti, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza debitamente motivato e giustificato. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe definire l'insieme dettagliato di misure per la sua attuazione, compresi i target finali e intermedi, e l'impatto previsto del piano stesso sul potenziale di crescita, sulla creazione di posti lavoro e sulla resilienza economica e sociale. Dovrebbe inoltre prevedere misure pertinenti per le transizioni verde e digitale e includere altresì una spiegazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. |
(21) Per garantire la titolarità nazionale e una particolare attenzione alle riforme e agli investimenti pertinenti, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza debitamente motivato e giustificato. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe definire l'insieme dettagliato di misure per la sua attuazione, compresi i target finali e intermedi, e l'impatto previsto del piano stesso sul potenziale di crescita, sulla creazione di posti lavoro e sulla resilienza economica e sociale. Dovrebbe inoltre prevedere misure pertinenti per la transizione a un'economia circolare digitale e neutra in termini di emissioni di carbonio e per il miglioramento della connettività e includere altresì una spiegazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(21 bis) L'obbligo di definire un calendario indicativo con target intermedi e finali nei piani per la ripresa e la resilienza non dovrebbe limitare la possibilità di includere investimenti infrastrutturali più complessi i cui periodi di esecuzione potrebbero essere superiori ai sette anni. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) La Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro e agire in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione rispetterà pienamente la titolarità nazionale della procedura e terrà pertanto in considerazione la giustificazione e gli elementi forniti dallo Stato membro interessato nel valutare se il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale e ad affrontare le sfide che ne conseguono, e il piano è in grado di avere un impatto duraturo nello Stato membro interessato, se il piano è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale, se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia e l'occupazione, se il piano per la ripresa e la resilienza proposto prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici che rappresentano azioni coerenti e infine se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono in grado di garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, con i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori. |
(22) La Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro e agire in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione rispetterà pienamente la titolarità nazionale della procedura e terrà pertanto in considerazione la giustificazione e gli elementi forniti dallo Stato membro interessato nel valutare se il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verso un'economia circolare digitale e neutra in termini di emissioni di carbonio, anche rafforzando le infrastrutture e migliorando la connettività e i trasporti, e ad affrontare le sfide che ne conseguono, e il piano è in grado di avere un impatto duraturo nello Stato membro interessato, se il piano è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, ambientale e sociale dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale e a ridurre le disuguaglianze economiche e di genere, se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia e l'occupazione, se il piano per la ripresa e la resilienza proposto prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici che rappresentano azioni coerenti e infine se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono in grado di garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, con i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Per garantire che il sostegno finanziario sia anticipato nei primi anni successivi alla crisi e per garantire la compatibilità con i finanziamenti disponibili a titolo del dispositivo, l'assegnazione dei fondi agli Stati membri dovrebbe essere resa disponibile entro il 31 dicembre 2024. Almeno il 60 % dell'importo disponibile per il sostegno non rimborsabile dovrebbe essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. L'importo rimanente dovrebbe essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2024. |
(27) Per garantire che il sostegno finanziario sia anticipato nei primi anni successivi alla crisi e per garantire la compatibilità con i finanziamenti disponibili a titolo del dispositivo, l'assegnazione dei fondi agli Stati membri dovrebbe essere resa disponibile entro il 31 dicembre 2024. Il 70 % dell'importo disponibile per il sostegno non rimborsabile dovrebbe essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. L'importo rimanente dovrebbe essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2024. La rapida erogazione dei fondi è essenziale per mitigare gli effetti della crisi COVID-19 sull'economia europea. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(27 bis) Dati l'approccio a breve termine e l'enfasi posta sulle dotazioni nazionali nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, vi è il rischio che il rispetto della scadenza per l'esecuzione dei fondi risulti prioritario rispetto alla verifica che i fondi siano utilizzati per la loro finalità originaria. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 27 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(27 ter) Gli Stati membri dovrebbero includere nei loro piani nazionali di ripresa e resilienza investimenti in progetti transfrontalieri e multinazionali che possano contribuire alla ripresa economica e generare un valore aggiunto europeo, rispettando nel contempo l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione per il 2050. Al fine di sostenere gli Stati membri nella preparazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza, la Commissione dovrebbe redigere un elenco non esaustivo di progetti che presentano un valore aggiunto europeo, compresi, ma non solo, i progetti volti a migliorare la sostenibilità del turismo, a migliorare le infrastrutture per la realizzazione delle reti TEN-T, a fornire collegamenti ferroviari transfrontalieri mancanti, a migliorare la mobilità attiva, a stimolare gli investimenti nell'industria aeronautica e a promuovere la navigabilità delle vie navigabili interne, nonché a incoraggiare lo sviluppo dell'ERTMS sui corridoi europei di trasporto merci. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) La richiesta di prestito dovrebbe essere giustificata dai fabbisogni finanziari connessi alle riforme e agli investimenti supplementari previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, pertinenti in particolare per le transizioni verde e digitale, e pertanto da un costo più elevato rispetto al contributo finanziario massimo (che sarà) stanziato mediante il contributo non rimborsabile. Dovrebbe essere possibile presentare la richiesta di prestito unitamente alla presentazione del piano. Qualora la richiesta fosse presentata in un altro momento, dovrebbe essere accompagnata da un piano rivisto che preveda target intermedi e finali supplementari. Per garantire l'anticipazione delle risorse, è auspicabile che gli Stati membri richiedano un sostegno sotto forma di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini di una sana gestione finanziaria, l'importo totale di tutti i prestiti erogati a titolo del presente regolamento dovrebbe essere soggetto a un tetto massimo. Inoltre, l'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non dovrebbe superare il 4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È opportuno prevedere la possibilità di incrementare l'importo massimo in circostanze eccezionali, compatibilmente con le risorse disponibili. Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, dovrebbe essere possibile erogare il prestito a rate subordinatamente al conseguimento di risultati. |
(29) La richiesta di prestito dovrebbe essere giustificata dai fabbisogni finanziari connessi alle riforme e agli investimenti supplementari previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, pertinenti in particolare per la transizione verso un'economia circolare digitale e neutra in termini di emissioni di carbonio, e pertanto da un costo più elevato rispetto al contributo finanziario massimo (che sarà) stanziato mediante il contributo non rimborsabile. Dovrebbe essere possibile presentare la richiesta di prestito unitamente alla presentazione del piano. Qualora la richiesta fosse presentata in un altro momento, dovrebbe essere accompagnata da un piano rivisto che preveda target intermedi e finali supplementari. Per garantire l'anticipazione delle risorse, è auspicabile che gli Stati membri richiedano un sostegno sotto forma di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini di una sana gestione finanziaria, l'importo totale di tutti i prestiti erogati a titolo del presente regolamento dovrebbe essere soggetto a un tetto massimo. Inoltre, l'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non dovrebbe superare il 4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È opportuno prevedere la possibilità di incrementare l'importo massimo in circostanze eccezionali, compatibilmente con le risorse disponibili. Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, dovrebbe essere possibile erogare il prestito a rate subordinatamente al conseguimento di risultati. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) È opportuno che uno Stato membro disponga della possibilità di presentare una richiesta motivata per modificare il piano per la ripresa e la resilienza durante l'attuazione dello stesso, laddove tale linea di condotta sia giustificata da circostanze oggettive. La Commissione dovrebbe in tal caso valutare la richiesta motivata e adottare una nuova decisione entro quattro mesi. |
(30) È opportuno che uno Stato membro disponga della possibilità di presentare una richiesta motivata per modificare il piano per la ripresa e la resilienza durante l'attuazione dello stesso, laddove tale linea di condotta sia giustificata da circostanze oggettive. La Commissione dovrebbe in tal caso valutare la richiesta motivata e adottare una nuova decisione entro due mesi. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 35
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi provenienti dal bilancio dell'Unione e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. Gli Stati membri dovrebbero a tal fine essere tenuti a trasmettere le pertinenti informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti all'atto della presentazione dei loro piani alla Commissione. Il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi e programmi dell'Unione mentre i progetti di riforma e di investimento finanziati nell'ambito del dispositivo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo. |
(35) Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi provenienti dal bilancio dell'Unione e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la trasparenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. Gli Stati membri dovrebbero a tal fine essere tenuti a trasmettere le pertinenti informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti all'atto della presentazione dei loro piani alla Commissione. Il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi e programmi dell'Unione mentre i progetti di riforma e di investimento finanziati nell'ambito del dispositivo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(35 bis) Per la rapida ripresa dell'economia dell'Unione è necessario investire in progetti maturi con un elevato potenziale in termini di sostegno alla crescita, decarbonizzazione dell'economia e creazione di posti di lavoro; le esigenze individuate, i ritardi accumulati a livello degli investimenti e il portafoglio esistente di progetti maturi per lo sviluppo di infrastrutture di trasporto sostenibili offrono notevoli opportunità al riguardo. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 35 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(35 ter) I criteri di valutazione del valore aggiunto dei progetti a livello dell'Unione dovrebbero essere pubblicati onde evitare approcci nazionali eterogenei che potrebbero essere contraddittori o poco lungimiranti; ad esempio, nell'ambito dei trasporti sostenibili, i progetti che promuovono i collegamenti transfrontalieri avrebbero un impatto positivo a lungo termine sull'economia e la società dell'Unione. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio", è necessario valutare il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del dispositivo sul terreno. |
(36) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio", è necessario valutare il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri e dei destinatari finali dei finanziamenti dell'Unione. Se del caso, tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori chiave di prestazione che fungano da base per valutare gli effetti del dispositivo sul terreno. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 37
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(37) È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito all'attuazione del dispositivo di cui al presente regolamento. Tale relazione dovrebbe comprendere le informazioni relative ai progressi compiuti dagli Stati membri nell'ambito dei piani per la ripresa e la resilienza approvati, come pure le informazioni sul volume dei proventi assegnati al dispositivo l'anno precedente nell'ambito dello strumento dell'Unione europeo per la ripresa, suddivisi per linea di bilancio, e il contributo degli importi raccolti grazie allo strumento dell'Unione europea per la ripresa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo. |
(37) È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione semestrale in merito all'attuazione del dispositivo di cui al presente regolamento. Tale relazione dovrebbe comprendere le informazioni relative ai progressi compiuti dagli Stati membri nell'ambito dei piani per la ripresa e la resilienza approvati, come pure le informazioni sul volume dei proventi assegnati al dispositivo l'anno precedente nell'ambito dello strumento dell'Unione europeo per la ripresa, suddivisi per linea di bilancio, e il contributo degli importi raccolti grazie allo strumento dell'Unione europea per la ripresa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo. Essa dovrebbe inoltre contenere informazioni sui progressi compiuti in relazione ai singoli target intermedi e finali e ai corrispondenti indicatori definiti nel piano per la ripresa e la resilienza di ciascuno Stato membro. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) I piani per la ripresa e la resilienza che dovranno essere attuati dagli Stati membri e il corrispondente contributo finanziario loro assegnato dovrebbe essere stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Le competenze di esecuzione relative all'adozione dei piani per la ripresa e la resilienza e al pagamento del sostegno finanziario previo raggiungimento dei pertinenti target intermedi e finali dovrebbero essere esercitate dalla Commissione conformemente alla procedura d'esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto di esecuzione, dovrebbe essere possibile per lo Stato membro interessato e la Commissione concordare alcune modalità operative di natura tecnica, per definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi all'attuazione quali calendari, indicatori dei target intermedi e finali e accesso ai dati sottostanti. Per garantire che le modalità operative rimangano pertinenti in funzione delle circostanze durante l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno prevedere la possibilità di modificare di comune accordo gli elementi di tali modalità tecniche. Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria ed un uso efficace dei finanziamenti dell'UE. |
(39) I piani per la ripresa e la resilienza che dovranno essere attuati dagli Stati membri e il corrispondente contributo finanziario loro assegnato dovrebbe essere stabilito dalla Commissione mediante atti delegati. |
__________________ |
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13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo"). |
Il presente regolamento istituisce un dispositivo temporaneo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo"). |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
L'ambito di applicazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento comprende aree di intervento relative a: coesione economica, sociale e territoriale, transizioni verde e digitale, salute, competitività, resilienza, produttività, istruzione e competenze, ricerca e innovazione, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, occupazione e investimenti, e stabilità dei sistemi finanziari. |
L'ambito di applicazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento comprende aree di intervento relative a: coesione economica, sociale e territoriale, transizione verso un'economia circolare digitale e neutra in termini di emissioni di carbonio entro il 2050, turismo sostenibile, mobilità sostenibile, infrastrutture di trasporto, sviluppo di combustibili sostenibili alternativi per tutti i modi di trasporto e infrastrutture transfrontaliere sostenibili, in particolare in relazione alle reti centrali TEN-T, sistemi intelligenti di gestione dei trasporti, guida autonoma, mobilità elettrica, transizione verso l'idrogeno verde, salute, competitività, resilienza, produttività, istruzione e competenze, ricerca e innovazione, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, occupazione e investimenti, protezione dell'ambiente e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilità dei sistemi finanziari e buon funzionamento del mercato interno. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e la resilienza è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi della Covid-19 e a promuovere una crescita sostenibile. |
1. L'obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e la resilienza è sostenere la ripresa e promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, le sue infrastrutture critiche e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, tenendo conto delle regioni ultraperiferiche, attenuando l'impatto territoriale, regionale ed economico della crisi, comprese la riduzione delle disuguaglianze economiche e la transizione verso un'economia circolare digitale e neutra in termini di emissioni di carbonio, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita e la competitività a lungo termine delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro, a proseguire gli sforzi volti a incoraggiare il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori nel periodo successivo alla crisi COVID-19 e a promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la connettività, preservando nel contempo il valore aggiunto del sostegno finanziario dell'Unione. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per conseguire tale obiettivo generale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza persegue l'obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i target intermedi e finali delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico è perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati. |
2. Per conseguire tale obiettivo generale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza persegue l'obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i target intermedi e finali delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri garantiscono che i loro piani per la ripresa e la resilienza siano pienamente in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, contribuendo a trasformare l'economia e promuovendo la giustizia sociale. L'obiettivo specifico è perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) fino al 10 % dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), è destinato al finanziamento di progetti con valore aggiunto europeo di cui all'articolo 5 bis. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 bis |
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Progetti con valore aggiunto europeo |
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L'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis), è utilizzato per il finanziamento dei progetti con valore aggiunto europeo che hanno una copertura europea e apportano un notevole contributo alle transizioni verde e digitale e alla ripresa economica nel periodo successivo alla crisi COVID-19. I progetti con valore aggiunto europeo sono introdotti congiuntamente dagli Stati membri interessati, sulla base di una proposta di progetto, e dalla Commissione attraverso la sua procedura di valutazione, al fine di salvaguardare l'importo assegnato. La Commissione propone un elenco non esaustivo di progetti con valore aggiunto europeo che specifica gli Stati membri partecipanti, gli importi e i target intermedi e finali. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, gli Stati membri elaborano piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Tali piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato per i quattro anni successivi. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto coerente. |
1. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, gli Stati membri elaborano piani nazionali per la ripresa e la resilienza, in stretta cooperazione con le autorità nazionali, regionali e locali e tutti i pertinenti portatori di interesse. Tali piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato entro il 31 dicembre 2024. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto coerente. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare quelle pertinenti per la transizione verde e digitale o derivanti da detta transizione. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/199921, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta22, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione. |
2. I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare quelle pertinenti per le aree di intervento di cui all'articolo 3 e per l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e rispettano pienamente il principio di "non arrecare un danno significativo". I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/199921, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta22, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione. |
__________________ |
__________________ |
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. |
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. |
22 […] |
22 […] |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La spesa per consumi e la spesa di bilancio corrente non sono ammissibili al finanziamento, a meno che lo Stato membro non sia in grado di dimostrare che produrranno effetti a più lungo termine conformemente all'articolo 4, che la sostenibilità del loro finanziamento sarà garantita oltre la durata del dispositivo e che l'effetto negativo sul saldo pubblico è solo temporaneo, nel pieno rispetto degli orientamenti della Commissione relativi ai piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) una spiegazione del modo in cui il piano rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro interessato, attenua l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuisce a migliorare la coesione sociale e territoriale e a rafforzare la convergenza; |
(b) una spiegazione del modo in cui il piano rafforza il potenziale di crescita e la competitività a lungo termine, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro interessato, promuove lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto transfrontaliere, attenua l'impatto sociale ed economico della crisi, con un'attenzione specifica rivolta alle microimprese e alle PMI più colpite dalla crisi, e contribuisce a migliorare la coesione sociale e territoriale e a rafforzare la convergenza; |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano sono in grado di contribuire alle transizioni verde e digitale o affrontare le sfide che ne conseguono; |
(c) una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano sono in grado di contribuire alla transizione verso un'economia circolare digitale e neutra in termini di emissioni di carbonio o affrontare le sfide che ne conseguono, in particolare in relazione agli investimenti necessari in infrastrutture di trasporto sostenibili e allo sviluppo di combustibili sostenibili alternativi per tutti i modi di trasporto; |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) una spiegazione di come le misure previste dal piano contribuiscono all'obiettivo generale di un'Europa climaticamente neutra entro il 2050 e di come il piano si allinea al piano nazionale per l'energia e il clima e ai piani territoriali per una transizione giusta; |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c ter) una spiegazione di come il piano contribuirà all'obiettivo di realizzare l'uguaglianza di genere e di ridurre le disuguaglianze economiche; |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) i target intermedi e finali previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle riforme su un periodo massimo di quattro anni, nonché degli investimenti su un periodo massimo di sette anni; |
(d) i target intermedi e finali previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle riforme su un periodo massimo di quattro anni, nonché degli investimenti su un periodo massimo di sette anni, ad eccezione degli investimenti infrastrutturali complessi i cui periodi di esecuzione richiedono tempi più lunghi; |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(j bis) la garanzia che l'assistenza finanziaria sia fornita solo alle imprese che rispettano gli accordi collettivi applicabili e non sono registrate in paradisi fiscali figuranti nella lista UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative a fini fiscali stilata dal Consiglio; |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione valuta l'importanza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza nonché il suo contributo alle transizioni verde e digitale, e a tal fine tiene conto dei seguenti criteri: |
3. La Commissione valuta l'importanza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza nonché il suo contributo alla transizione verso un'economia circolare digitale e neutra in termini di emissioni di carbonio, e a tal fine, tiene conto dei seguenti criteri: |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono; |
(b) il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verso un'economia circolare digitale e neutra in termini di emissioni di carbonio o ad affrontare le sfide che ne conseguono e forniscono mezzi per infrastrutture sostenibili e resilienti; |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) il piano contribuisce all'obiettivo generale di un'Europa climaticamente neutra entro il 2050 e come si allinea al piano nazionale per l'energia e il clima e ai piani territoriali per una transizione giusta dello Stato membro; |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) il piano contribuisce all'obiettivo di realizzare l'uguaglianza di genere e di ridurre le disuguaglianze economiche; |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione entro quattro mesi dalla presentazione ufficiale del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro. Qualora la Commissione valuti positivamente il piano per la ripresa e la resilienza, tale decisione stabilisce le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati dallo Stato membro, compresi i target intermedi e finali e il contributo finanziario assegnato conformemente all'articolo 11. |
1. La Commissione, mediante un atto delegato, adotta una decisione entro due mesi dalla presentazione ufficiale del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro. La decisione si basa sulla valutazione del piano per la ripresa e la resilienza e sulla comunicazione con lo Stato membro interessato, ivi comprese possibili correzioni. Qualora la Commissione valuti positivamente il piano per la ripresa e la resilienza, tale decisione stabilisce le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati dallo Stato membro, compresi i target intermedi e finali e il contributo finanziario assegnato conformemente all'articolo 11. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 - lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) il contributo finanziario da erogare a rate successivamente all'attuazione soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei pertinenti target intermedi e finali individuati in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza; |
(a) il contributo finanziario da erogare a rate successivamente all'attuazione completa, quasi completa o parziale, da parte dello Stato membro, dei pertinenti target intermedi e finali individuati in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza; |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Se valuta negativamente un piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione presenta una valutazione debitamente motivata entro quattro mesi dalla presentazione della proposta da parte dello Stato membro. |
5. Se valuta negativamente un piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione presenta una valutazione debitamente motivata entro due mesi dalla presentazione della proposta da parte dello Stato membro. Lo Stato membro interessato può presentare un altro piano per la ripresa e la resilienza e può altresì utilizzare lo strumento di assistenza tecnica. |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione valuta il nuovo piano in conformità con le disposizioni dell'articolo 16 e adotta una nuova decisione conformemente all'articolo 17 entro quattro mesi dalla presentazione ufficiale della richiesta. |
2. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione valuta il nuovo piano in conformità con le disposizioni dell'articolo 16 e adotta una nuova decisione conformemente all'articolo 17 entro due mesi dalla presentazione ufficiale della richiesta. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato non giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione respinge la richiesta entro quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione delle conclusioni della Commissione. |
3. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato non giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione respinge la richiesta entro due mesi dalla sua presentazione ufficiale, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione delle conclusioni della Commissione. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Dopo aver raggiunto i target intermedi e finali concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza quale approvato nell'atto di esecuzione della Commissione, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, della quota del prestito. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento ogni sei mesi. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta, la Commissione valuta se i pertinenti target intermedi e finali indicati nella decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini della valutazione è tenuto conto anche dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 6. La Commissione può essere assistita da esperti. |
3. Dopo aver raggiunto i target intermedi e finali concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza quale approvato nell'atto delegato della Commissione, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, della quota del prestito. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento ogni sei mesi. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta, la Commissione valuta se i pertinenti target intermedi e finali indicati nella decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini della valutazione è tenuto conto anche dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 6. La Commissione può essere assistita da esperti. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 19 bis |
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Stato di diritto |
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1. Il finanziamento a titolo del dispositivo per la resilienza è possibile solo se gli Stati membri non presentano carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto. La Commissione esamina le eventuali violazioni dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, o dell'articolo 19 bis, paragrafo 3, al momento di valutare se gli Stati membri siano ammissibili a ricevere un finanziamento a titolo del dispositivo per la resilienza. |
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2. In particolare, sono considerati carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto, qualora compromettano o rischino di compromettere i principi di una sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, gli elementi seguenti: |
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(a) le minacce all'indipendenza della magistratura, compresa qualsiasi limitazione della capacità di esercitare autonomamente le funzioni giurisdizionali conseguita intervenendo dall'esterno sulle garanzie di indipendenza, limitando l'attività giudicante su ordine esterno, rivedendo arbitrariamente le norme relative alla nomina o alle condizioni di servizio del personale giudiziario, influenzando il personale giudiziario in qualsiasi modo che ne metta a repentaglio l'imparzialità o interferendo con l'indipendenza dei rappresentati legali; |
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(b) l'omessa prevenzione, rettifica e sanzione delle decisioni arbitrarie o illegittime assunte da autorità pubbliche, incluse le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la mancata assegnazione di risorse finanziarie e umane a scapito del loro buon funzionamento o il fatto di non garantire l'assenza di conflitti di interesse; |
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(c) il ridimensionamento della disponibilità e dell'efficacia delle vie di ricorso, ad esempio attraverso norme procedurali restrittive, la mancata esecuzione delle sentenze o la limitazione dell'efficacia delle indagini, delle azioni penali o delle sanzioni per violazione della legge; |
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(d) la compromissione della capacità amministrativa degli Stati membri di rispettare gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione, inclusa la capacità di attuare efficacemente le regole, le norme e le politiche che costituiscono il corpus del diritto dell'Unione; |
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(e) le misure che ledono la tutela della confidenzialità fra avvocato e cliente. |
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3. Gli Stati membri soggetti a una procedura ai sensi dell'articolo 7 TFUE possono ricevere soltanto il 25 % del contributo finanziario stabilito a norma dell'articolo 19. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Lo Stato membro interessato riferisce su base trimestrale nel processo del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza, compreso l'accordo operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 6. A tal fine le relazioni trimestrali degli Stati membri sono adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che sono utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti verso il completamento dei piani per la ripresa e la resilienza. |
Lo Stato membro interessato riferisce su base trimestrale nel processo del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza, compreso l'accordo operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 6, e nel conseguimento dei singoli target intermedi e finali proposti e degli indicatori correlati. A tal fine le relazioni trimestrali degli Stati membri sono adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che sono utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti verso il completamento dei piani per la ripresa e la resilienza. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione trasmette senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio i piani per la ripresa e la resilienza quali approvati dall'atto di esecuzione della Commissione in conformità dell'articolo 17. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di occultare informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici. |
1. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio i piani per la ripresa e la resilienza quali approvati dall'atto delegato della Commissione in conformità dell'articolo 17, entro un mese dal loro ricevimento. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di occultare informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici. In tal caso, la Commissione consulta il Parlamento e il Consiglio per stabilire le modalità con cui le informazioni occultate possono essere messe a disposizione dei colegislatori nel rispetto della riservatezza. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione; |
(a) garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale e locale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione; |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, al fine di conseguire gli obiettivi del dispositivo istituito dal presente regolamento. |
(c) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale e locale, al fine di conseguire gli obiettivi del dispositivo istituito dal presente regolamento. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) favoriscono e promuovono il rapido completamento dei progetti maturi con un elevato potenziale per quanto riguarda il sostegno alla crescita, la creazione di posti di lavoro e il conseguimento della neutralità in termini di emissioni di carbonio e con un impatto positivo duraturo sull'economia e la società; e |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c ter) pubblicano i criteri di valutazione al fine di giudicare i progetti in base al loro valore aggiunto europeo e definire le priorità per la loro realizzazione; |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nel valutare i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri, la Commissione promuove e attribuisce priorità ai progetti di natura transfrontaliera che collegano due o più Stati membri. |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Relazione annuale |
Relazione semestrale |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito all'attuazione del dispositivo di cui al presente regolamento. |
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione semestrale in merito all'attuazione del dispositivo di cui al presente regolamento. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La relazione annuale contiene informazioni sui progressi compiuti con i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri interessati nell'ambito del dispositivo. |
2. La relazione semestrale contiene informazioni sui progressi compiuti con i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri interessati nell'ambito del dispositivo. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La relazione annuale comprende inoltre le seguenti informazioni: |
3. La relazione semestrale comprende inoltre le seguenti informazioni: |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) volume dei proventi assegnati al dispositivo l'anno precedente nell'ambito dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, suddivisi per linea di bilancio, e |
(a) volume dei proventi assegnati al dispositivo l'anno precedente nell'ambito dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, suddivisi per linea di bilancio e per Stato membro, e |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. |
2. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo, l'adeguatezza delle disposizioni in materia di condizionalità e i rischi morali. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. |
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, riportando l'emblema dell'Unione unitamente al riferimento al "dispositivo per la ripresa e la resilienza" a sostegno delle azioni, sia offline che online, e diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul dispositivo istituito dal presente regolamento e sui relativi risultati e azioni. Le risorse finanziarie destinate al dispositivo istituito dal presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4. |
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione in modo facilmente fruibile, al fine di sensibilizzare i cittadini, le imprese, in particolare le PMI, e le pubbliche amministrazioni sulle risorse fornite attraverso il dispositivo istituito dal presente regolamento nonché sui relativi risultati e azioni. Le risorse finanziarie destinate al dispositivo istituito dal presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Nel promuovere le azioni e i relativi risultati, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolgono i deputati al Parlamento europeo provenienti dalla loro stessa regione. |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
soppresso |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
soppresso |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, la Commissione valuta l'importanza e la coerenza dei piani per la ripresa e la resilienza e il loro contributo alle transizioni verde e digitale, e a tal fine, tiene conto dei seguenti criteri: |
Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, la Commissione valuta l'importanza e la coerenza dei piani per la ripresa e la resilienza e il loro contributo alla transizione verso un'economia circolare digitale e neutra in termini di emissioni di carbonio, e a tal fine, tiene conto dei seguenti criteri: |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono; |
(b) il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verso un'economia circolare digitale e neutra in termini di emissioni di carbonio e ad affrontare le sfide che ne conseguono; |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) il piano contribuisce all'obiettivo di realizzare l'uguaglianza di genere e di ridurre le disuguaglianze economiche; |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale; |
(d) il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi, rafforzare il turismo e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale; |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(f bis) il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure volte a rafforzare le infrastrutture e migliorare la connettività e i trasporti; |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – comma 1 – sottocomma 4 – trattino 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
— il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta globale e adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato. |
— il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta globale e adeguata alla situazione economica, ambientale e sociale dello Stato membro interessato. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – comma 1 – sottocomma 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
A - Il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel semestre europeo e rappresenta una risposta adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato. |
A - Il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel semestre europeo e rappresenta una risposta adeguata alla situazione economica, ambientale e sociale dello Stato membro interessato. |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – comma 1 – sottocomma 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
B - Il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo parziale le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel semestre europeo e rappresenta una risposta parzialmente adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato. |
B - Il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo parziale le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel semestre europeo e rappresenta una risposta parzialmente adeguata alla situazione economica, ambientale e sociale dello Stato membro interessato. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.1 – comma 1 – sottocomma 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
C - Il piano per la ripresa e la resilienza non contribuisce ad affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel semestre europeo e non rappresenta una risposta adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato. |
C - Il piano per la ripresa e la resilienza non contribuisce ad affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel semestre europeo e non rappresenta una risposta adeguata alla situazione economica, ambientale e sociale dello Stato membro interessato. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2.2 Il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. |
2.2 Il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verso un'economia circolare digitale e neutra in termini di emissioni di carbonio e allo sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti o ad affrontare le sfide che ne conseguono. |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2.4 Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale. |
2.4 Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale e le sue infrastrutture. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Creazione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza |
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Riferimenti |
COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
BUDG 17.6.2020 |
ECON 17.6.2020 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
TRAN 17.6.2020 |
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Commissioni associate |
23.7.2020 |
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Relatore per parere Nomina |
Roberts Zīle 30.6.2020 |
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Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula |
23.7.2020 |
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Esame in commissione |
2.9.2020 |
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Approvazione |
12.10.2020 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
32 6 9 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Roman Haider, Anne-Sophie Pelletier, Markus Pieper, Marianne Vind |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
32 |
+ |
ECR |
Angel Dzhambazki, Roberts Zīle |
NI |
Dorien Rookmaker |
PPE |
Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
Renew |
José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet |
S&D |
Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov |
6 |
- |
Verts/ALE |
Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz |
PPE |
Andor Deli |
9 |
0 |
GUE/NGL |
Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier |
ID |
Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo |
NI |
Mario Furore |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI (4.11.2020)
destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))
Relatrice per parere: Monika Hohlmeier
BREVE MOTIVAZIONE
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è uno strumento unico per affrontare lo shock senza precedenti che ha colpito l'UE a causa della pandemia di COVID-19. Per i cittadini dell'UE fornisce una prova tangibile del fatto che l'UE dimostra solidarietà alle persone più colpite dalla pandemia e lavora per un futuro migliore e più forte. La proposta attuale, tuttavia, non è adeguata per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell'UE, il che potrebbe portare ad un'erosione della fiducia da parte dei cittadini dell'UE. Le proposte della commissione per il controllo dei bilanci mirano a porre rimedio a tali carenze, facendo riferimento all'importanza dello Stato di diritto, affrontando la questione delle irregolarità e delle frodi e ponendo maggiormente l'accento sulla sana gestione finanziaria.
EMENDAMENTI
La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) L'insorgere della pandemia di Covid-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire a livello dell'Unione e mondiale, richiedendo una reazione urgente e coordinata da parte dell'Unione per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali per tutti gli Stati membri. La Covid-19 ha amplificato le sfide connesse al contesto demografico. La pandemia di Covid-19 in corso, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide e resilienti e di sistemi finanziari basati su robuste strutture economiche e sociali aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. Le conseguenze a medio e lungo termine della crisi della Covid-19 dipenderanno essenzialmente dalla rapidità della ripresa economica degli Stati membri dopo la crisi, rapidità che a sua volta dipende dal margine di bilancio di cui dispongono gli Stati membri per adottare misure volte a mitigare l'impatto a livello sociale ed economico della crisi e dalla resilienza delle loro economie. Riforme e investimenti volti ad affrontare le carenze strutturali delle economie e a rafforzarne la resilienza saranno pertanto essenziali per riportare le economie su un percorso di ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore ampliamento delle divergenze nell'Unione. |
(4) L'insorgere della pandemia di Covid-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire a livello dell'Unione e mondiale, richiedendo una reazione urgente e coordinata da parte dell'Unione per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali per tutti gli Stati membri. La Covid-19 ha amplificato le sfide connesse al contesto demografico. La pandemia di Covid-19 in corso, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide e resilienti e di sistemi finanziari basati su robuste strutture economiche e sociali aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. Le conseguenze a medio e lungo termine della crisi della Covid-19 dipenderanno essenzialmente dalla rapidità della ripresa economica degli Stati membri dopo la crisi, rapidità che a sua volta dipende dal margine di bilancio di cui dispongono gli Stati membri per adottare misure volte a mitigare l'impatto a livello sociale ed economico della crisi e dalla resilienza delle loro economie. Riforme a favore della crescita e investimenti sostenibili volti ad affrontare le carenze strutturali delle economie e a rafforzarne la resilienza saranno pertanto essenziali per riportare le economie su un percorso di ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore ampliamento delle divergenze nell'Unione. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) L'attuazione di riforme che contribuiscano a conseguire un livello elevato di resilienza delle economie nazionali, rafforzare la capacità di aggiustamento e sbloccare il potenziale di crescita è una delle priorità politiche dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto fondamentali per riportare la ripresa su un percorso di sostenibilità e sostenere il processo di crescente convergenza economica e sociale. Tali aspetti sono ancora più necessari all'indomani della crisi causata dalla pandemia per aprire la strada a una rapida ripresa. |
(5) L'attuazione di riforme a favore della crescita, che contribuiscano a conseguire un livello elevato di resilienza delle economie nazionali, rafforzare la capacità di aggiustamento e sbloccare il potenziale di crescita è una delle priorità politiche dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto fondamentali per riportare la ripresa su un percorso di sostenibilità e sostenere il processo di crescente convergenza economica e sociale. Tali aspetti sono ancora più necessari all'indomani della crisi causata dalla pandemia per aprire la strada a una rapida ripresa. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi. È tuttavia essenziale sostenere gli investimenti in questa particolare situazione, per accelerare la ripresa e rafforzare il potenziale di crescita a lungo termine. Gli investimenti in tecnologie, capacità e processi verdi e digitali, volti ad assistere la transizione verso l'energia pulita e a promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia abitativa e in altri settori economici fondamentali, sono importanti per conseguire la crescita sostenibile e contribuire alla creazione di posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più resiliente e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento. |
(6) Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti sostenibili sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi. È tuttavia essenziale sostenere gli investimenti in questa particolare situazione, per accelerare la ripresa e rafforzare il potenziale di crescita a lungo termine. Gli investimenti in tecnologie, capacità e processi verdi e digitali, volti ad assistere la transizione verso l'energia pulita e a promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia abitativa e in altri settori economici fondamentali, sono importanti per conseguire la crescita sostenibile e contribuire alla creazione di posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più resiliente e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) È opportuno assicurare la resilienza e la ripresa attraverso il finanziamento di sei aree di intervento principali, vale a dire la transizione verde, la trasformazione digitale, la coesione e convergenza economiche, la produttività e la competitività, la coesione e convergenza sociali, la resilienza istituzionale e le misure volte a garantire che la prossima generazione di europei non diventi una "generazione del confinamento". |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 ter) Le riforme e gli investimenti volti ad aumentare la coesione e convergenza economiche e la produttività, a sostenere le piccole e medie imprese (PMI), a rafforzare il mercato unico, la competitività e la coesione sociale e a contrastare la povertà sono della massima importanza per garantire la ripresa delle nostre economie, senza lasciare indietro nessuno. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Non esiste al momento nessuno strumento che preveda un sostegno finanziario diretto connesso al conseguimento dei risultati e all'attuazione di riforme e investimenti pubblici da parte degli Stati membri in risposta alle sfide individuate nel semestre europeo e che si ponga l'obiettivo di avere un impatto duraturo sulla produttività e sulla resilienza dell'economia degli Stati membri. |
(7) Non esiste al momento nessuno strumento che preveda un sostegno finanziario diretto connesso al conseguimento dei risultati e all'attuazione di riforme e riforme a favore della crescita e investimenti pubblici sostenibili da parte degli Stati membri in risposta alle sfide individuate nel semestre europeo e che si ponga l'obiettivo di avere un impatto duraturo sulla produttività e sulla resilienza dell'economia degli Stati membri. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Nel contesto attuale emerge la necessità di rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire ai sensi del presente regolamento un dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo") per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto a promuovere l'attuazione delle riforme strutturali e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri. Il dispositivo dovrebbe essere di carattere globale e sfruttare l'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri grazie all'impiego di altri strumenti e programmi. |
(8) Nel contesto attuale emerge la necessità di rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire ai sensi del presente regolamento un dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo") per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto a promuovere l'attuazione delle riforme strutturali a favore della crescita e degli investimenti pubblici sostenibili correlati negli Stati membri. Il dispositivo dovrebbe essere di carattere globale e sfruttare l'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri grazie all'impiego di altri strumenti e programmi. Il dispositivo dovrebbe essere temporaneo e limitarsi ad affrontare gli effetti negativi della pandemia. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) A norma del regolamento [European Unione Recovery Instrument (strumento dell'Unione europea per la ripresa), EURI] e entro i limiti delle risorse da esso stanziate, è opportuno adottare misure per la ripresa e la resilienza nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza per far fronte all'impatto senza precedenti della crisi della Covid-19. Le modalità di utilizzo di dette risorse supplementari dovrebbero essere tali da garantire la conformità ai limiti temporali previsti dal regolamento [EURI]. |
(10) A norma del regolamento [European Unione Recovery Instrument (strumento dell'Unione europea per la ripresa), EURI] e entro i limiti delle risorse da esso stanziate, è opportuno adottare misure per la ripresa e la resilienza nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza per far fronte all'impatto senza precedenti della crisi della Covid-19. Le modalità di utilizzo di dette risorse supplementari dovrebbero essere tali da garantire la conformità ai limiti temporali previsti dal regolamento [EURI]. Allo scadere dei termini, tutti i fondi non assegnati e disimpegnati dovrebbero essere riassegnati ad altri fondi, a favore degli obiettivi climatici della Commissione o sociali dell'UE; |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(10 bis) Il dispositivo dovrebbe funzionare in sinergia e in modo complementare rispetto a InvestEU, consentendo agli Stati membri di assegnare, nei loro piani per la ripresa e la resilienza, un importo da erogare tramite InvestEU a sostegno della solvibilità della imprese stabilite negli Stati membri e delle relative attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Il dispositivo istituito dal presente regolamento, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'UE e traducendo nella pratica l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell'obiettivo globale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici. |
(11) Il dispositivo istituito dal presente regolamento, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'UE e traducendo nella pratica l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell'obiettivo globale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici. Il dispositivo dovrebbe finanziare solo i progetti che rispettano il principio "non arrecare un danno significativo". |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) L'obiettivo generale del dispositivo dovrebbe essere la promozione della coesione economica, sociale e territoriale. Il dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a migliorare la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale mirate a conseguire un'Europa climaticamente neutra entro il 2050, ripristinando in tal modo il potenziale di crescita delle economie dell'Unione all'indomani della crisi, incentivando la creazione di posti di lavoro e promuovendo una crescita sostenibile. |
(14) L'obiettivo generale del dispositivo dovrebbe essere la promozione della coesione economica, sociale e territoriale e la riduzione del divario infrastrutturale. Il dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a migliorare la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale, contribuendo alla convergenza economica e sociale verso l'alto e ripristinando in tal modo il potenziale di crescita delle economie dell'Unione all'indomani della crisi, incentivando la creazione di posti di lavoro e promuovendo una crescita sostenibile. Gli interventi sostenuti dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 bis) Le risorse del dispositivo, che fa parte dello strumento per la ripresa (Next Generation EU), dovrebbero essere accompagnate da un piano di rimborso chiaro e credibile. Il rimborso dovrebbe avvenire mediante risorse proprie aggiuntive, che dovrebbero essere presenti nel corso del prossimo QFP. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 ter) Per massimizzare l'obiettivo dell'addizionalità del dispositivo e incrementare, pertanto, il suo valore aggiunto europeo, le misure avviate al 1° febbraio 2020 al fine di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi della COVID-19 dovrebbero essere ammissibili. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) L'obiettivo specifico del dispositivo dovrebbe essere la fornitura di un sostegno finanziario inteso al raggiungimento dei target intermedi e finali delle riforme e degli investimenti stabiliti nei piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico dovrebbe essere perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati. |
(15) L'obiettivo specifico del dispositivo dovrebbe essere la fornitura di un sostegno finanziario erogato in quote inteso al raggiungimento dei target intermedi e finali chiari delle riforme a favore della crescita e degli investimenti sostenibili stabiliti nei piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico dovrebbe essere perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(15 bis) Le operazioni sostenute dal dispositivo rispettano i valori dell'Unione quali sanciti all'articolo 2 TUE. La Commissione mette in atto misure di controllo ex post per verificare che nessuna operazione finanziata dal dispositivo abbia uno scopo incompatibile con tali valori e, se necessario, apporta rettifiche finanziarie per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese non conformi all'articolo 2 TUE. |
Motivazione
Questo emendamento è complementare ma diverso da quelli che collegano il dispositivo per la ripresa e la resilienza al meccanismo per lo Stato di diritto. Il rispetto dei valori dell'UE di ogni progetto finanziato dal dispositivo è una necessità assoluta, anche negli Stati membri in cui i meccanismi per lo Stato di diritto non sono generalmente carenti. I controlli ex post dovrebbero pertanto essere attuati a livello più di dettaglio di quanto previsto dal meccanismo per lo Stato di diritto. Emendamento 119
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(15 bis) Il dispositivo non dovrebbe sostenere progetti facenti parte dei piani strategici di investimento di paesi terzi né la regolare spesa di bilancio nazionale. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Per garantire il proprio contributo agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile che il piano per la ripresa e la resilienza preveda misure volte ad attuare le riforme e i progetti di investimenti pubblici mediante un piano per la ripresa e la resilienza coerente. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere coerente con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, con i programmi nazionali di riforma, con piani nazionali per l'energia e il clima, con i piani per una transizione giusta e con gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. Al fine di promuovere le azioni che rientrano tra le priorità del Green Deal europeo e dell'agenda digitale, è auspicabile che il piano stabilisca inoltre misure pertinenti per le transizioni verde e digitale. Si tratta di misure che dovrebbero consentire un rapido conseguimento dei target finali, degli obiettivi e dei contributi fissati nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. |
(16) Per garantire il proprio contributo agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile che il piano per la ripresa e la resilienza preveda misure volte ad attuare le riforme a favore della crescita e i progetti di investimenti pubblici sostenibili mediante un piano per la ripresa e la resilienza coerente. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere in linea con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, con i programmi nazionali di riforma, con piani nazionali per l'energia e il clima, con i piani per una transizione giusta e con gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. Al fine di promuovere le azioni che rientrano tra le priorità del Green Deal europeo e dell'agenda digitale, è auspicabile che il piano stabilisca inoltre misure pertinenti per le transizioni verde e digitale. Si tratta di misure che dovrebbero consentire un rapido conseguimento dei target finali, degli obiettivi e dei contributi fissati nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 bis) Le autorità regionali e locali, essendo le più vicine ai loro cittadini, e avendo un’esperienza diretta in merito alle esigenze e ai problemi delle comunità e delle economie locali, svolgono un ruolo fondamentale nella ripresa economica e sociale. Tenuto conto di questo elemento, esse dovrebbero essere coinvolte da vicino nella pianificazione e nell'attuazione di questo dispositivo, ivi compresa la preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza nonché la gestione dei progetti nell'ambito del dispositivo. Al fine di sfruttare appieno il potenziale delle autorità regionali e locali nel conseguimento della ripresa e della resilienza, una parte significativa delle risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbero essere loro destinate, creando un accesso diretto a tali risorse per le autorità regionali e locali. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 ter) Negli Stati membri in cui l'Unione determini l'esistenza di carenze generalizzate riguardo allo Stato di diritto e decida, di conseguenza, di sospendere il trasferimento di fondi dell'Unione al governo di tale Stato membro, il fondo per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere reso disponibile, attraverso la gestione diretta da parte della Commissione, alle autorità locali e regionali, alle imprese e alle organizzazioni della società civile per progetti definiti e attuati da tali soggetti. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Al fine di garantire un contributo finanziario significativo commisurato alle esigenze reali degli Stati membri relative all'esecuzione e al completamento delle riforme e degli investimenti previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno definire un contributo finanziario massimo disponibile per gli Stati membri a titolo del dispositivo, per quanto concerne il sostegno finanziario (ossia il sostegno finanziario non rimborsabile). Tale contributo massimo dovrebbe essere calcolato in base alla popolazione, all'inverso del prodotto interno lordo (PIL) pro capite e al relativo tasso di disoccupazione di ciascun Stato membro. |
(19) Al fine di garantire un contributo finanziario significativo commisurato alle esigenze reali degli Stati membri relative all'esecuzione e al completamento delle riforme a favore della crescita e degli investimenti sostenibili previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno definire un contributo finanziario massimo disponibile per gli Stati membri a titolo del dispositivo, per quanto concerne il sostegno finanziario (ossia il sostegno finanziario non rimborsabile). Tale contributo massimo dovrebbe essere calcolato in base alla popolazione, all'inverso del prodotto interno lordo (PIL) pro capite e al relativo tasso di disoccupazione di ciascun Stato membro e alla contrazione del PIL nel periodo 2019-2020. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Per garantire la titolarità nazionale e una particolare attenzione alle riforme e agli investimenti pertinenti, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza debitamente motivato e giustificato. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe definire l'insieme dettagliato di misure per la sua attuazione, compresi i target finali e intermedi, e l'impatto previsto del piano stesso sul potenziale di crescita, sulla creazione di posti lavoro e sulla resilienza economica e sociale. Dovrebbe inoltre prevedere misure pertinenti per le transizioni verde e digitale e includere altresì una spiegazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. |
(21) Per garantire la titolarità nazionale e una particolare attenzione alle riforme a favore della crescita e agli investimenti sostenibili pertinenti, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza debitamente motivato e giustificato. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe definire l'insieme dettagliato di misure per la sua attuazione, compresi i target finali e intermedi, e l'impatto previsto del piano stesso sul potenziale di crescita, sulla creazione di posti lavoro e sulla resilienza economica e sociale. Il piano deve inoltre prevedere misure pertinenti per le transizioni verde e digitale e includere altresì una spiegazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nelle più recenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione oppure nelle informazioni analitiche sullo Stato membro interessato elaborate dai servizi della Commissione nel contesto del semestre europeo, nel caso dei paesi della zona euro è opportuno prestare particolare attenzione alle pertinenti raccomandazioni per la zona euro ratificate dal Consiglio. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(21 bis) Al fine di consentire alle autorità competenti dell'Unione di comprendere in che modo lo Stato membro prevede di attuare il piano per la ripresa e la resilienza e di agevolare la trasparenza e la responsabilità, il piano dovrebbe specificare quali autorità nazionali saranno coinvolte nell'attuazione del progetto e quanto bilancio sarà assegnato a ciascuna autorità. È inoltre necessario specificare nel piano per la ripresa e la resilienza se e in che modo il sostegno finanziario del dispositivo sarà combinato con altri pertinenti finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) La Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro e agire in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione rispetterà pienamente la titolarità nazionale della procedura e terrà pertanto in considerazione la giustificazione e gli elementi forniti dallo Stato membro interessato nel valutare se il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale e ad affrontare le sfide che ne conseguono, se il piano è in grado di avere un impatto duraturo nello Stato membro interessato, se il piano è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale, se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia e l'occupazione, se il piano per la ripresa e la resilienza proposto prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici che rappresentano azioni coerenti e infine se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono in grado di garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, con i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori. |
(22) La Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro e agire in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione rispetterà pienamente la titolarità nazionale della procedura e valuterà pertanto l'allineamento e gli elementi forniti dallo Stato membro interessato nel valutare se il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti e più recenti raccomandazioni specifiche per paese, compresi i considerando, rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, quali i programmi nazionali di riforma o nelle informazioni analitiche sullo Stato membro interessato elaborate dai servizi della Commissione nel contesto del semestre europeo; nel caso dei paesi della zona euro è opportuno prestare particolare attenzione alle pertinenti raccomandazioni per tale zona ratificate dal Consiglio; se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale e ad affrontare le sfide che ne conseguono; se il piano è in grado di avere un impatto duraturo nello Stato membro interessato; se il piano è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale, se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia e l'occupazione, se il piano salvaguarda l'uniformità, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento in corso dell’Unione; se il piano proposto per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme a sostegno della crescita e di progetti di investimenti pubblici sostenibili che rappresentano azioni coerenti; e infine se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono in grado di garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, con i chiari target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori. Il sostegno nell'ambito del dispositivo dovrebbe essere erogato in quote collegate a target intermedi chiaramente definiti; una volta raggiunti questi target intermedi, la quota successiva dovrebbe essere versata. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(22 bis) Per garantire la titolarità nazionale, è opportuno rafforzare il collegamento dell'erogazione dei fondi del dispositivo alle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche paese, nonché il monitoraggio dei progressi realizzati in merito all'attuazione delle riforme a favore della crescita e degli investimenti sostenibili. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) La richiesta di prestito dovrebbe essere giustificata dai fabbisogni finanziari connessi alle riforme e agli investimenti supplementari previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, pertinenti in particolare per le transizioni verde e digitale, e pertanto da un costo più elevato rispetto al contributo finanziario massimo (che sarà) stanziato mediante il contributo non rimborsabile. Dovrebbe essere possibile presentare la richiesta di prestito unitamente alla presentazione del piano. Qualora la richiesta fosse presentata in un altro momento, dovrebbe essere accompagnata da un piano rivisto che preveda target intermedi e finali supplementari. Per garantire l'anticipazione delle risorse, è auspicabile che gli Stati membri richiedano un sostegno sotto forma di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini di una sana gestione finanziaria, l'importo totale di tutti i prestiti erogati a titolo del presente regolamento dovrebbe essere soggetto a un tetto massimo. Inoltre, l'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non dovrebbe superare il 4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È opportuno prevedere la possibilità di incrementare l'importo massimo in circostanze eccezionali, compatibilmente con le risorse disponibili. Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, dovrebbe essere possibile erogare il prestito a rate subordinatamente al conseguimento di risultati. |
(29) La richiesta di prestito dovrebbe essere giustificata dai fabbisogni finanziari connessi alle riforme a favore della crescita e agli investimenti sostenibili supplementari previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, pertinenti in particolare per le transizioni verde e digitale, e pertanto da un costo più elevato rispetto al contributo finanziario massimo (che sarà) stanziato mediante il contributo non rimborsabile. Dovrebbe essere possibile presentare la richiesta di prestito unitamente alla presentazione del piano. Qualora la richiesta fosse presentata in un altro momento, dovrebbe essere accompagnata da un piano rivisto che preveda target intermedi e finali supplementari chiari. Per garantire l'anticipazione delle risorse, è auspicabile che gli Stati membri richiedano un sostegno sotto forma di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini di una sana gestione finanziaria, l'importo totale di tutti i prestiti erogati a titolo del presente regolamento dovrebbe essere soggetto a un tetto massimo. Inoltre, l'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non dovrebbe superare il 4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È opportuno prevedere la possibilità di incrementare l'importo massimo in circostanze eccezionali, compatibilmente con le risorse disponibili. Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, dovrebbe essere possibile erogare il prestito a rate subordinatamente al conseguimento di risultati. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Per ragioni di efficienza e semplificazione nella gestione finanziaria del dispositivo, il sostegno finanziario dell'Unione destinato ai piani per la ripresa e la resilienza dovrebbe assumere la forma di un finanziamento basato sul conseguimento dei risultati misurato in riferimento ai target intermedi e definitivi indicati nei piani per la ripresa e la resilienza approvati. Il sostegno supplementare sotto forma di prestito dovrebbe essere connesso ai target intermedi e finali supplementari aggiunti a quelli pertinenti per il sostegno finanziario (ossia il sostegno non rimborsabile). |
(31) Per ragioni di efficienza e semplificazione nella gestione finanziaria del dispositivo, il sostegno finanziario dell'Unione destinato ai piani per la ripresa e la resilienza dovrebbe assumere la forma di un finanziamento basato sul conseguimento dei risultati misurato in riferimento ai target intermedi e definitivi chiari indicati nei piani per la ripresa e la resilienza approvati. Il sostegno supplementare sotto forma di prestito dovrebbe essere connesso ai target intermedi e finali supplementari aggiunti a quelli pertinenti per il sostegno finanziario (ossia il sostegno non rimborsabile). |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(31 bis) Nelle loro relazioni annuali di attuazione, gli Stati membri dovrebbero riferire sulla sana gestione finanziaria. Occorre pertanto formulare obblighi specifici. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 31 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(31 ter) Occorre formulare obblighi specifici in materia di relazioni sulla sana gestione finanziaria affinché gli Stati membri riferiscano in materia nella relazione annuale di attuazione. |
Motivazione
Il considerando 32 riguarda la sana gestione finanziaria per il funzionamento del dispositivo, ma non impone alcun obbligo agli Stati membri, i beneficiari del dispositivo. È pertanto opportuno introdurre un obbligo di rendicontazione sull'attuazione del dispositivo per quanto riguarda la sana gestione finanziaria.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) Ai fini di una sana gestione finanziaria, gli impegni di bilancio, i pagamenti, la sospensione, l'annullamento e il recupero dei fondi dovrebbero essere regolati da norme specifiche. Per garantire la prevedibilità, gli Stati membri dovrebbero poter presentare le richieste di pagamento ogni sei mesi. I pagamenti dovrebbero essere erogati a rate ed essere basati su una valutazione positiva della Commissione quanto all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro. Laddove il piano per la ripresa e la resilienza non sia stato attuato in misura soddisfacente dallo Stato membro, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e all'annullamento del contributo finanziario. Per garantire che la decisione della Commissione in merito alla sospensione, all'annullamento e al recupero degli importi pagati rispetti il diritto degli Stati membri di presentare osservazioni, dovrebbero essere stabilite opportune procedure di contraddittorio. |
(32) Ai fini di una sana gestione finanziaria, gli impegni di bilancio, i pagamenti, la sospensione, l'annullamento e il recupero dei fondi dovrebbero essere regolati da norme specifiche. L'autorità nazionale dovrebbe esercitare la diligenza dovuta obbligatoria in relazione a tutti i richiedenti del dispositivo per mitigare il rischio di un potenziale abuso dei fondi e conflitti di interessi. Per garantire la prevedibilità, gli Stati membri dovrebbero presentare le richieste di pagamento ogni sei mesi. I pagamenti dovrebbero essere erogati a rate ed essere basati su una valutazione positiva della Commissione quanto all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro. Laddove il piano per la ripresa e la resilienza non sia stato attuato in misura soddisfacente dallo Stato membro, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e all'annullamento del contributo finanziario. Per garantire che la decisione della Commissione in merito alla sospensione, all'annullamento e al recupero degli importi pagati rispetti il diritto degli Stati membri di presentare osservazioni, dovrebbero essere stabilite opportune procedure di contraddittorio. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 33
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) Per garantire un monitoraggio efficace dell'attuazione, gli Stati membri dovrebbero riferire su base trimestrale nel processo del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza. È opportuno che tali relazioni trimestrali elaborate dagli Stati membri interessati siano adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che dovrebbero essere utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti in vista del completamento dei piani per la ripresa e la resilienza. |
(33) Per garantire un monitoraggio efficace dell'attuazione, gli Stati membri dovrebbero riferire su base trimestrale nel processo del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza attraverso un sistema digitale di rendicontazione sulla performance che dovrebbe essere sviluppato dalla Commissione. I dati provenienti dal sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbero consentire una preparazione efficiente delle relazioni sulla performance circa il conseguimento dei target intermedi e finali. È opportuno che tali relazioni trimestrali elaborate dagli Stati membri interessati siano adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che dovrebbero essere utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti in vista del completamento dei piani per la ripresa e la resilienza. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(33 bis) Al fine di valutare il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, la Commissione dovrebbe sviluppare o adattare gli attuali sistemi informatici per creare un sistema digitale di rendicontazione sulla performance. Tale sistema digitale dovrebbe essere utilizzato dalle autorità dell'Unione e degli Stati membri coinvolte nell'attuazione del dispositivo per monitorare la performance e, mediante analisi digitali, impedire e individuare irregolarità e frodi. A tal fine, il sistema digitale di rendicontazione sulla performance dovrebbe contenere informazioni sulla titolarità effettiva degli operatori economici che ricevono sostegno nell'ambito del dispositivo. La Commissione dovrebbe garantire che il nuovo sistema non aggiunga un ulteriore livello di oneri amministrativi a carico dell'autorità segnalante, né dovrebbe richiedere dati già a disposizione di tale autorità; |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 33 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(33 ter) La Corte dei conti europea ha sottolineato in diverse occasioni che le norme complesse tendono a essere più a rischio di errori e frodi. È quindi importante tenere presente che preparare contemporaneamente piani per la ripresa e la resilienza, programmi operativi e programmi nazionali di riforma può risultare difficile per gli Stati membri. Pertanto, la Commissione prevede procedure semplici, nella misura del possibile, per i piani per la ripresa e la resilienza e per la richiesta di pagamento. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 33 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(33 quater) Al fine di valutare il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, la Commissione dovrebbe sviluppare o adattare gli attuali sistemi informatici per creare un sistema digitale di rendicontazione sulla performance. Tale sistema digitale dovrebbe essere utilizzato dalle autorità dell'Unione e degli Stati membri coinvolte nell'attuazione del dispositivo per monitorare la performance e, mediante analisi digitali, impedire e individuare irregolarità e frodi. A tal fine, il sistema digitale di rendicontazione sulla performance dovrebbe contenere informazioni sulla titolarità effettiva degli operatori economici che ricevono sostegno nell'ambito del dispositivo. |
Motivazione
Il sistema di rendicontazione sulla performance proposto dalla Commissione all'articolo 23, paragrafo 2, è utilizzato per centralizzare tutti i dati relativi al monitoraggio della performance, compresi i dati che possono essere utilizzati per individuare e impedire irregolarità e frodi.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 34
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) A fini di trasparenza, i piani per la ripresa e la resilienza adottati dalla Commissione dovrebbero essere comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio e le attività di comunicazione dovrebbero essere opportunamente svolte dalla Commissione. |
(34) A fini di trasparenza, i piani per la ripresa e la resilienza adottati dalla Commissione, nonché le relazioni presentate dagli Stati membri, dovrebbero essere comunicati senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio contemporaneamente e le attività di comunicazione dovrebbero essere opportunamente svolte dalla Commissione. La Commissione dovrebbe garantire la visibilità della spesa nell'ambito del dispositivo, indicando che i progetti finanziati dovrebbero recare l'esplicita menzione "Iniziativa per la ripresa dell'UE". |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(34 bis) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le attività di comunicazione, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di dare visibilità al sostegno fornito nel quadro del dispositivo, siano adeguatamente diffuse secondo il livello regionale e locale appropriato, in molteplici mezzi d'informazione in maniera non discriminatoria. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio", è necessario valutare il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del dispositivo sul terreno. |
(36) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio", è necessario valutare il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi eccessivi, in particolare a carico degli Stati membri e dei relativi destinatari finali. Se del caso, tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori misurabili, pertinenti e chiari che fungano da base per valutare gli effetti del dispositivo sul terreno. A tal fine è opportuno mettere a punto un apposito quadro di valutazione nell'ambito del semestre europeo. La spesa nell'ambito del dispositivo dovrebbe essere soggetta a una procedura di discarico da parte del Parlamento europeo. A tal fine è opportuno mettere a punto un apposito quadro di valutazione. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 37
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(37) È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito all'attuazione del dispositivo di cui al presente regolamento. Tale relazione dovrebbe comprendere le informazioni relative ai progressi compiuti dagli Stati membri nell'ambito dei piani per la ripresa e la resilienza approvati, come pure le informazioni sul volume dei proventi assegnati al dispositivo l'anno precedente nell'ambito dello strumento dell'Unione europeo per la ripresa, suddivisi per linea di bilancio, e il contributo degli importi raccolti grazie allo strumento dell'Unione europea per la ripresa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo. |
(37) È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni semestrali in merito all'attuazione del dispositivo di cui al presente regolamento, nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità e fatta salva la procedura di discarico del Parlamento europeo, in conformità del regolamento finanziario, quale parte della relazione di discarico della Commissione in un capitolo separato. Ai fini di una sana gestione finanziaria e del coordinamento con la procedura di discarico, la seconda relazione semestrale dovrebbe essere presentata al più tardi nel novembre dell'anno n+ 1. Tale relazione dovrebbe comprendere le informazioni relative ai progressi compiuti dagli Stati membri nell'ambito dei piani per la ripresa e la resilienza approvati, come pure le informazioni sul volume dei proventi assegnati al dispositivo l'anno precedente nell'ambito dello strumento dell'Unione europeo per la ripresa, suddivisi per linea di bilancio, e il contributo degli importi raccolti grazie allo strumento dell'Unione europea per la ripresa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo, l'elenco completo dei beneficiari finali del dispositivo nel pieno rispetto del regolamento sulla protezione dei dati e lo scopo di ciascuna operazione finanziata in tutto o in parte dal dispositivo; |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) Dovrebbe essere effettuata una valutazione indipendente relativa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo istituito dal presente regolamento, all'efficienza dell'utilizzo delle sue risorse e al suo valore aggiunto. Ove opportuno, la relazione dovrebbe essere accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento. Una valutazione indipendente ex post dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine del dispositivo. |
(38) Dovrebbe essere effettuata una valutazione indipendente per esaminare la corretta gestione amministrativa e finanziaria del dispositivo, il conseguimento dei suoi obiettivi istituiti dal presente regolamento, l'efficienza dell'utilizzo delle sue risorse e il suo valore aggiunto. Ove opportuno, la relazione dovrebbe essere accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento o di modifica delle procedure nazionali. Una valutazione indipendente ex post dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine del dispositivo. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) I piani per la ripresa e la resilienza che dovranno essere attuati dagli Stati membri e il corrispondente contributo finanziario loro assegnato dovrebbe essere stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Le competenze di esecuzione relative all'adozione dei piani per la ripresa e la resilienza e al pagamento del sostegno finanziario previo raggiungimento dei pertinenti target intermedi e finali dovrebbero essere esercitate dalla Commissione conformemente alla procedura d'esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto di esecuzione, dovrebbe essere possibile per lo Stato membro interessato e la Commissione concordare alcune modalità operative di natura tecnica, per definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi all'attuazione quali calendari, indicatori dei target intermedi e finali e accesso ai dati sottostanti. Per garantire che le modalità operative rimangano pertinenti in funzione delle circostanze durante l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno prevedere la possibilità di modificare di comune accordo gli elementi di tali modalità tecniche. Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria ed un uso efficace dei finanziamenti dell'UE. |
(39) I piani per la ripresa e la resilienza che dovranno essere attuati dagli Stati membri e il corrispondente contributo finanziario loro assegnato dovrebbe essere stabilito mediante atti delegati. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo all'adozione dei piani per la ripresa e la resilienza e al pagamento del sostegno finanziario previo raggiungimento dei pertinenti chiari target intermedi e finali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Dopo l'adozione di un atto delegato, dovrebbe essere possibile per lo Stato membro interessato e la Commissione concordare alcune modalità operative di natura tecnica, per definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi all'attuazione quali calendari, indicatori dei target intermedi e finali e accesso ai dati sottostanti. Per garantire che le modalità operative rimangano pertinenti in funzione delle circostanze durante l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno prevedere la possibilità di modificare di comune accordo gli elementi di tali modalità tecniche. Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto, il sistema democratico di bilanciamento dei poteri, l'indipendenza del potere giudiziario e il pluralismo e la libertà dei media sono presupposti essenziali per una sana gestione finanziaria ed un uso efficace dei finanziamenti dell'UE, nonché per la lotta alle frodi e alla corruzione. |
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13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
Motivazione
L'emendamento è in linea con l'emendamento 30 del progetto di relazione delle commissioni BUDG ed ECON sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(39 bis) Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati in conformità dei principi generali sanciti dai trattati, in particolare i valori di cui all'articolo 2 TUE. Il rispetto dello Stato di diritto è una condizione preliminare per ricevere sostegno a titolo del dispositivo e alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di avviare la sospensione degli stanziamenti di impegno o di pagamento agli Stati membri nell'ambito del dispositivo in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto che compromettano o rischino di compromettere i principi della sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; la procedura per avviare la sospensione del finanziamento nell'ambito del dispositivo dovrebbe essere bloccata solo se vi si oppone una maggioranza qualificata in seno al Consiglio o una maggioranza in seno al Parlamento come indicato nella [proposta di regolamento della Commissione sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (COM/2018/324 final) (2018/0136 (COD)]. Se in uno Stato membro persistono carenze generalizzate riguardanti il meccanismo per lo Stato di diritto della [proposta di regolamento della Commissione sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (COM/2018/324 final) (2018/0136 (COD)], tale Stato membro non riceve sostegno finanziario a titolo del dispositivo. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio14 e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9515, (Euratom, CE) n. 2185/9616 e (UE) 2017/1939 del Consiglio17, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine di irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio18. In conformità al regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea. |
(40) Ai fini dell'audit esterno e del discarico, è opportuno stabilire le condizioni affinché la Corte dei conti, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Procura europea esercitino i propri poteri in relazione al dispositivo nonché la procedura di discarico applicabile, in conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) 2018/014613 bis del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio14 e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/951515, (Euratom, CE) n. 2185/961616 e (UE) 2017/193917 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, il resoconto, la rettifica e l'indagine di irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio18. In conformità al regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a segnalare eventuali sospetti di irregolarità o frode e a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea. Per l'individuazione e la segnalazione di irregolarità e frodi, la Commissione dovrebbe sviluppare e/o adattare i sistemi informatici esistenti al fine di creare un sistema digitale di rendicontazione sulla performance che sarà utilizzato dalle autorità nazionali ed europee coinvolte nell'attuazione del sostegno e nelle indagini su qualsiasi sospetto di irregolarità, frode o corruzione nell'ambito del dispositivo. Gli organi inquirenti europei hanno pieno e diretto accesso al sistema digitale di rendicontazione sulla performance. |
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13bis Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1). |
14 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1). |
14 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1). |
15 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). |
15 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). |
16 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2). |
16 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2). |
17 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1). |
17 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1). |
18 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29). |
18 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29). |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo"). |
Il presente regolamento istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo") quale strumento temporaneo concepito per affrontare le conseguenze e gli effetti negativi della pandemia di COVID-19 nell'Unione. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. “valore aggiunto europeo": ai fini del presente regolamento, il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore (che può derivare da diversi fattori, ad esempio un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori) che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli; |
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"piano nazionale per la ripresa e la resilienza"(in prosieguo "piano nazionale"): il piano quadriennale, costituito da singole misure di riforma e investimento, che deve essere preparato e presentato da ciascuno Stato membro ai fini dell'allocazione del sostegno finanziario agli Stati membri nell'ambito del dispositivo; |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. “addizionalità": ai fini del presente regolamento, la conformità al requisito di addizionalità di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario e, ove opportuno, la massimizzazione degli investimenti privati conformemente all'articolo 209, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario; |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
L'ambito di applicazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento comprende aree di intervento relative a: coesione economica, sociale e territoriale, transizioni verde e digitale, salute, competitività, resilienza, produttività, istruzione e competenze, ricerca e innovazione, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, occupazione e investimenti, e stabilità dei sistemi finanziari. |
L'ambito di applicazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento comprende aree di intervento con un chiaro valore aggiunto europeo, relative a: mercato unico, coesione economica, sociale e territoriale, transizioni verde e digitale, salute, competitività, resilienza, produttività, istruzione e competenze, ricerca e innovazione, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, occupazione e investimenti, riduzione del divario infrastrutturale e stabilità dei sistemi finanziari. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'ambito di applicazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento offre un approccio integrato per la ripresa efficace e uniforme dell'Unione e comprende le seguenti aree di intervento prioritarie a livello europeo: |
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- transizione verde, nel contesto del Green deal, degli obiettivi climatici aggiornati dell'Unione per il 2030 e dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050, rispettando nel contempo il principio "non nuocere"; |
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- trasformazione digitale, nel contesto dell'agenda digitale; |
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- coesione economica, produttività e competitività, nel contesto delle strategie industriale e per le piccole e medie imprese; |
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- coesione sociale, nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali; |
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- resilienza istituzionale, nell'ottica di aumentare la capacità di risposta alle crisi; |
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- politiche per la prossima generazione, nel contesto dell'agenda per le competenze per l'Europa, della garanzia per i giovani e della garanzia per l'infanzia. |
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Al fine di rispettare il principio del "non nuocere", il dispositivo non fornisce sostegno finanziario alle attività escluse di cui all'allegato V, punto B, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU. |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e la resilienza è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi della Covid-19 e a promuovere una crescita sostenibile. |
1. L'obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e la resilienza è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione concentrandosi sulle aree di intervento prioritarie a livello europeo e mirando quindi a migliorare la resilienza, la capacità di aggiustamento e la preparazione alle crisi di tutti gli Stati membri, attenuando l'impatto sociale, economico e relativo al genere della crisi, contrastando al contempo le diseguaglianze sociali, e sostenendo la trasformazione verde verso gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente, ivi compreso l'obiettivo climatico nazionale e dell'Unione per il 2030, e la transizione digitale aperta, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l’alto, a ripristinare il potenziale di crescita sostenibile delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi della COVID-19, a garantire la trasformazione verso un'economia dell'assistenza, a tutelare i livelli di investimenti pubblici e a promuovere una crescita sostenibile e a generare un valore aggiunto europeo, per non lasciare indietro nessuno. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per conseguire tale obiettivo generale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza persegue l'obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i target intermedi e finali delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico è perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati. |
2. Per conseguire tale obiettivo generale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza persegue l'obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i chiari target intermedi e finali delle riforme a sostegno della crescita e degli investimenti sostenibili stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico è perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. I progetti apportano un valore aggiunto dell'UE e occorre prestare priorità ai progetti transfrontalieri o a quelli che, a causa degli effetti di ricaduta, generano un valore aggiunto europeo in più di uno Stato membro o di una regione. |
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Le riforme e gli investimenti avviati dagli Stati membri dopo il 15 marzo 2020 (misure per crisi-corona) sono ammissibili nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. |
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Il dispositivo non è in contrasto con gli interessi strategici ed economici dell'Unione. A tale riguardo, il sostegno non è erogato ai progetti che rientrano nei piani strategici di investimento dei paesi terzi. |
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Il dispositivo non sostituisce le spese di bilancio regolari a livello nazionale. |
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Il dispositivo non finanzia progetti dannosi per il mercato unico o che contribuirebbero alla sua frammentazione. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 bis |
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Rispetto dei valori europei e promozione della non discriminazione |
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1. Le operazioni sostenute dal dispositivo rispettano i valori dell'Unione europea sanciti all'articolo 2 TUE. |
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2. Gli Stati membri e la Commissione adottano le azioni e le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri; |
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3. La Commissione adotta misure di controllo ex post per verificare che nessun progetto, organizzazione o entità con uno scopo incompatibile coi valori dell'Unione, compresi quelli contrari al principio di non discriminazione, abbia ricevuto finanziamenti nell'ambito del dispositivo; |
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4. In conformità dell'articolo 101, paragrafo 8, del regolamento finanziario, la Commissione è autorizzata, se del caso, ad apportare rettifiche finanziarie annullando parte del contributo dell'Unione al piano per la ripresa e la resilienza di uno Stato membro e recuperando da tale Stato membro i fondi già erogati al fine di escludere dal finanziamento dell'Unione spese contrarie ai valori sanciti dal diritto applicabile dell'Unione. |
Motivazione
Questo emendamento è complementare ma diverso da quelli che collegano il dispositivo per la ripresa e la resilienza al meccanismo per lo Stato di diritto. Il rispetto dei valori dell'UE di ogni progetto finanziato dal dispositivo è una necessità assoluta, anche negli Stati membri in cui i meccanismi per lo Stato di diritto non sono generalmente carenti. I controlli ex post dovrebbero pertanto essere attuati a livello più di dettaglio di quanto previsto dal meccanismo per lo Stato di diritto.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione di ogni strumento e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione di ogni strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul terreno e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione di riforme e investimenti. |
2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione di ogni strumento e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione di ogni strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul terreno e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione di riforme a sostegno della crescita e investimenti sostenibili. |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 bis |
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Progetti di comune interesse europeo |
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L'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis), è utilizzato per il finanziamento dei progetti di comune interesse europeo che hanno una copertura europea e apportano un grande contributo alla transizione verde e digitale e alla ripresa economica nel periodo successivo alla crisi della COVID-19. I progetti di comune interesse europeo sono introdotti dalla Commissione mediante atti delegati che specificano gli Stati membri partecipanti, gli importi, i target intermedi e finali e i progetti/tipi di progetti prioritari. I progetti di comune interesse europeo sono: |
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- turismo sostenibile |
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- industria aeronautica |
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- navigabilità delle vie navigabili interne |
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- ERTMS sui corridoi europei per il trasporto delle merci |
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- collegamenti transfrontalieri nel settore dell'energia |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al dispositivo. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. |
Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al dispositivo. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato e sono soggette agli stessi requisiti, in materia di sana gestione finanziaria, dei fondi originari. |
Motivazione
Le risorse inutilizzate nell'ambito della gestione concorrente possono essere convogliate nel dispositivo. Nella formulazione attuale della proposta relativa al dispositivo, i requisiti di attuazione favoriscono il dispositivo rispetto ai fondi originari, il che potrebbe avere ripercussioni negative sui fondi in regime di gestione concorrente.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'importo inutilizzato rimanente nell'ambito del dispositivo è trasferito in una riserva di bilancio che può essere utilizzata per rafforzare i programmi dell'Unione in gestione diretta nei settori della ricerca e innovazione (Orizzonte Europa), dell'istruzione (Erasmus+), delle infrastrutture (meccanismo per collegare l'Europa), della digitalizzazione (Europa digitale) e della gestione delle frontiere (Fondo di gestione integrata delle frontiere). La riserva di bilancio è sbloccata in tutto o in parte solo dopo che la Commissione ha concluso che i programmi di cui al primo comma non sono in grado di conseguire gli obiettivi fissati nella pertinente normativa senza un aumento dei finanziamenti. La riserva di bilancio e i successivi trasferimenti rispettano le norme stabilite nel regolamento finanziario e sono soggetti all'approvazione del Parlamento e del Consiglio. L'importo ancora presente nella riserva di bilancio al 31 dicembre 2027 è utilizzato integralmente per il rimborso del finanziamento determinato dalla Commissione ai fini del finanziamento del dispositivo. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 bis |
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Utilizzo del dispositivo attuato tramite o in combinazione con InvestEU |
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1. In conformità delle prescrizioni di cui al presente articolo, gli Stati membri possono assegnare su base volontaria, nel piano per la ripresa e la resilienza, l'importo da eseguire tramite InvestEU. L'importo da eseguire tramite InvestEU può essere utilizzato per sostenere la solvibilità delle società stabilite negli Stati membri interessati. Il piano per la ripresa e la resilienza contiene la motivazione del ricorso alle garanzie di bilancio InvestEU. Nelle dotazioni di cui al primo comma, gli Stati membri possono assegnare una parte delle risorse di cui all'articolo 5, paragrafo 2, a InvestEU per la corrispondente Assistenza InvestEU per le attività indicate nell'accordo di contributo di cui all'articolo [9] del [regolamento InvestEU]. |
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2. Per le richieste di modifica di un piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18 possono essere individuate solo risorse di anni futuri. |
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3. L’importo di cui al paragrafo 1, primo comma, è impiegato per creare la dotazione della parte della garanzia dell’UE che si riferisce al comparto dello Stato membro. |
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4. Se [entro il 31 dicembre 2021] non è stato concluso un accordo di contributo di cui all'articolo [9] del [regolamento InvestEU] per l'importo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del piano per la ripresa e la resilienza conformemente all'articolo 18, al fine di utilizzare l'importo corrispondente. L'accordo di contributo per un importo di cui al paragrafo 1 assegnato nella richiesta di modifica di un piano per la ripresa e la resilienza è concluso contestualmente all'adozione della decisione che modifica il piano. |
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5. Se entro [nove] mesi dall'approvazione dell'accordo di contributo ai sensi dell'articolo 9 del [regolamento InvestEU] un accordo di garanzia non è stato concluso, i rispettivi importi sono trasferiti al dispositivo e gli Stati membri presentano una richiesta corrispondente di modifica del piano per la ripresa e la resilienza. |
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6. Se entro quattro anni dalla sua firma ai sensi dell'articolo 9 del [regolamento InvestEU] un accordo di garanzia non è stato attuato completamente, lo Stato membro può chiedere che gli importi impegnati nell'accordo di garanzia ma non riservati a copertura di prestiti o altri strumenti di rischio sottostanti siano trattati come indicato nel paragrafo 5.7. Le risorse generate da importi contribuiti a InvestEU o imputabili a questi ed eseguite mediante garanzie di bilancio sono messe a disposizione dello Stato membro e impiegate per forme di sostegno rimborsabile in conformità del piano per la ripresa e la resilienza. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il finanziamento del dispositivo, nell'ambito di Next Generation EU, è accompagnato da un piano di rimborso chiaro e credibile, senza ricorrere al QFP. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ai fini del finanziamento sostenibile del dispositivo, la Commissione e il Consiglio si impegnano a introdurre un calendario chiaro e vincolante per un paniere di nuove risorse proprie che entra nel bilancio dell'Unione nel corso del prossimo quadro finanziario pluriennale. L'importo delle nuove risorse proprie è sufficiente a coprire almeno il capitale e gli interessi passivi connessi all'ottenimento di finanziamenti nell'ambito di Next Generation EU. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 7 bis |
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Controlli ed audit efficienti ed efficaci |
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1. La Commissione, l'OLAF, l'EPPO e la Corte dei conti sono espressamente autorizzati ad esercitare i loro diritti come previsto all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario. |
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2. In conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione al sostegno nell'ambito del dispositivo. |
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3. La Commissione istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati. A tal fine, la Commissione sviluppa o adatta i sistemi informatici esistenti per creare un sistema digitale di rendicontazione sulla performance che consenta il monitoraggio, l'individuazione e la segnalazione di irregolarità o frodi. |
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4. Le autorità degli Stati membri coinvolte nell'attuazione del sostegno nell'ambito del dispositivo conservano i dati degli operatori economici e dei loro titolari effettivi, ove tali titolari siano persone fisiche, che partecipano all'esecuzione dei fondi. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il sostegno nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi e programmi dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo. |
Il sostegno nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi e programmi dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo. Al fine di consentire la prevenzione e l'individuazione di doppi finanziamenti, lo Stato membro utilizza il sistema digitale di rendicontazione sulla performance per registrare le spese nell'ambito del dispositivo. |
Motivazione
Gli Stati membri devono registrare le spese nell'ambito del dispositivo per consentire il doppio finanziamento (costi che sono finanziati dal dispositivo ed eventualmente anche da altri fondi dell'UE).
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento recante disposizioni comuni sul [...] [RDC] il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, per sospendere il periodo di tempo necessario per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per sospendere i pagamenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. |
1. In caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento recante disposizioni comuni sul [...] [RDC] la Commissione adotta una decisione, mediante un atto delegato, per sospendere il periodo di tempo necessario per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per sospendere i pagamenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 bis |
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Misure per collegare il dispositivo alla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto |
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1. In caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto in uno Stato membro che compromettano i principi di una sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento [.../...] sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, la Commissione adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione: |
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a) per sospendere il periodo di tempo per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, applicabile a decorrere dal giorno successivo all'adozione della decisione di cui al primo comma, oppure |
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b) per sospendere i pagamenti nell'ambito del dispositivo, applicabile alle domande di pagamento presentate dopo la data della decisione di sospensione e in conformità con l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento [.../…] sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri. |
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2. Qualora la sospensione dei pagamenti incida sui destinatari e beneficiari finali, la Commissione adotta le misure necessarie per assumersi la responsabilità della gestione dei fondi. Ai destinatari e beneficiari finali sono forniti adeguati orientamenti, informazioni e strumenti di facile utilizzo, anche attraverso un sito web o un portale Internet, per continuare a beneficiare dei fondi. |
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3. In caso di valutazione positiva da parte della Commissione conformemente all'articolo 6 del regolamento [.../....] sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, per revocare la sospensione del periodo di tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo precedente. |
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Le procedure o i pagamenti pertinenti sono riavviati il giorno successivo alla revoca della sospensione. |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 bis |
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Misure che collegano il dispositivo ad una sana gestione finanziaria |
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L'articolo 33, paragrafo 1, l'articolo 33, paragrafo 2, lettere a) e b), l'articolo 33, paragrafo 3, e gli articoli 34 e 36 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 si applicano all'esecuzione dei fondi a titolo del dispositivo negli Stati membri. |
Motivazione
Si fa riferimento alla sana gestione finanziaria in un considerando, ma non in un articolo. Il relatore propone pertanto la creazione di un nuovo articolo, subito dopo quello sulla sana governance economica.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Le risorse finanziarie non ancora assegnate e disimpegnate dopo la cessazione del dispositivo sono trasferite a un fondo nell'ambito del quadro finanziario pluriennale. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Lo Stato membro può chiedere un prestito contestualmente alla presentazione di un piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 15 o in un momento diverso fino al 31 agosto 2024. In quest'ultimo caso la richiesta è corredata di un piano riveduto comprendente target intermedi e finali supplementari. |
2. Lo Stato membro può chiedere un prestito contestualmente alla presentazione di un piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 15 o in un momento diverso fino al 31 agosto 2024. In quest'ultimo caso la richiesta è corredata di un piano riveduto comprendente chiari target intermedi e finali supplementari. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) i motivi della richiesta di sostegno sotto forma di prestito, giustificati dai fabbisogni finanziari più elevati connessi a riforme e investimenti supplementari; |
(a) i motivi della richiesta di sostegno sotto forma di prestito, giustificati dai fabbisogni finanziari più elevati connessi a riforme a sostegno della crescita e investimenti sostenibili supplementari; |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) le riforme e gli investimenti supplementari in linea con l'articolo 15; |
(b) le riforme a sostegno della crescita e gli investimenti sostenibili supplementari in linea con l'articolo 15; |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) il rischio di tasso di interesse derivante dalla trasformazione delle scadenze sostenuto dallo Stato membro beneficiario. |
Motivazione
La Corte dei conti ha sottolineato tale rischio di interesse nel suo parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il sostegno sotto forma di prestito per il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra il costo totale del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'articolo 10. L'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non supera il 4,7% del suo reddito nazionale lordo. |
4. Il sostegno sotto forma di prestito per il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato non è superiore alla sua quota dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), calcolato utilizzando la metodologia di cui all'allegato I. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) la motivazione della richiesta di prestito e l'importo del prestito sono ritenuti ragionevoli e plausibili in relazione alle riforme e agli investimenti supplementari; |
(a) la motivazione della richiesta di prestito e l'importo del prestito sono ritenuti ragionevoli e plausibili in relazione alle riforme a sostegno della crescita e agli investimenti sostenibili supplementari; |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) le riforme e gli investimenti supplementari sono conformi ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3. |
(b) le riforme a sostegno della crescita e gli investimenti sostenibili supplementari sono conformi ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) gli altri elementi necessari per l'attuazione del sostegno sotto forma di prestito in relazione alle riforme e ai progetti di investimento interessati, in linea con la decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 2. |
(e) gli altri elementi necessari per l'attuazione del sostegno sotto forma di prestito in relazione alle riforme a sostegno della crescita e ai progetti di investimento sostenibili interessati, in linea con la decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 2. |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, gli Stati membri elaborano piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Tali piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato per i quattro anni successivi. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto coerente. |
1. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, gli Stati membri elaborano piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Tali piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato per i quattro anni successivi. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme a sostegno della crescita e progetti di investimenti pubblici sostenibili, strutturati in un pacchetto coerente. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è destinato ad aiutare l'Unione ad affrontare la crisi causata dalla pandemia di COVID-19, che implica una diversificazione territoriale degli investimenti, pertanto le autorità regionali, le associazioni professionali e le ONG sono essenziali per individuare e valutare le esigenze specifiche di investimento nei piani di ripresa e resilienza. La Commissione presenta un Codice di condotta in materia di partenariato che fissa norme minime per la partecipazione delle autorità locali e regionali competenti e delle organizzazioni della società civile pertinenti e professionali, in linea con il principio di partenariato. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare quelle pertinenti per la transizione verde e digitale o derivanti da detta transizione. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/199921, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta22, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione. |
2. I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo. Per i paesi della zona euro occorre prestare attenzione alle raccomandazioni pertinenti per la zona euro approvate dal Consiglio. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/199921, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta22, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione. I piani per la ripresa e la resilienza sono elaborati a seguito di un'adeguata consultazione delle autorità regionali e locali e di altri portatori di interessi, comprese le parti sociali e la società civile, conformemente al Codice di condotta in materia di partenariato. |
__________________ |
__________________ |
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. |
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. |
22 […] |
22 […] |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione e gli Stati membri assicurano che i piani per la ripresa e la resilienza nonché qualsiasi programma futuro finanziato nell'ambito del dispositivo contribuiscano al rispetto e alla promozione della parità tra uomini e donne in conformità dell'articolo 8 TFUE. Le valutazioni hanno mostrato l'importanza di prendere in considerazione l'aspetto relativo agli obiettivi di parità di genere in tutte le dimensioni e in tutte le fasi della preparazione e del monitoraggio. |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. I piani per la ripresa e la resilienza contribuiscono al rafforzamento del mercato unico. |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Qualora uno Stato membro sia esonerato dal monitoraggio e dalla valutazione del semestre europeo sulla base dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 472/2013, o sia soggetto a procedure di verifica a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, le disposizioni di cui al presente regolamento sono applicate allo Stato membro interessato in relazione alle sfide e priorità identificate dalle misure stabilite dai rispettivi regolamenti. |
3. Qualora uno Stato membro sia esonerato dal monitoraggio e dalla valutazione del semestre europeo sulla base dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 472/2013, o sia soggetto a procedure di verifica a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, le disposizioni di cui al presente regolamento sono applicate allo Stato membro interessato in relazione alle sfide e priorità identificate dalle misure stabilite dai rispettivi regolamenti. I piani per la ripresa e la resilienza comprendono inoltre efficaci misure di sostegno diversificato e indiscriminato per le organizzazioni della società civile senza scopo di lucro, le organizzazioni senza scopo di lucro, i media indipendenti e i comuni, le regioni o altre autorità subnazionali. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Ogni Stato membro soggetto ad una procedura relativa al rispetto dello Stato di diritto beneficia del sostegno finanziario concesso nell'ambito di questo dispositivo solo ove tale procedura sia conclusa e ove lo Stato membro abbia adottato misure correttive conformemente al meccanismo per lo Stato di diritto di cui alla [proposta di regolamento della Commissione sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (COM/2018/324 final) (2018/0136 (COD)]. |
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Ove, durante l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, uno Stato membro danneggi gravemente e ripetutamente il principio dello Stato di diritto, alla Commissione è conferito il potere di orientare direttamente l'erogazione dei fondi a titolo del dispositivo. |
Motivazione
Il rispetto dello Stato di diritto, dopo essere stato menzionato in un nuovo considerando, dovrebbe essere richiesto anche da un articolo, in quanto ciò dovrebbe costituire una condizione preliminare per ricevere sostegno a titolo del dispositivo.
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) una spiegazione del modo in cui è in grado di affrontare le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo; |
(a) una giustificazione su come le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, inclusi gli aspetti fiscali, o nelle informazioni analitiche sullo Stato membro interessato elaborate dai servizi della Commissione nel contesto del semestre europeo, e le sfide connesse all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 sono affrontate; per i paesi della zona euro occorre prestare un'attenzione particolare alle raccomandazioni pertinenti per la zona euro approvate dal Consiglio; |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a bis) le misure considerate in linea con le raccomandazioni specifiche per paese, che ottengono la priorità; |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a ter) nel caso in cui uno Stato membro presenti squilibri o squilibri eccessivi accertati dalla Commissione a seguito di un esame approfondito, esso fornisce una spiegazione delle modalità con cui intende tenere conto delle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011; |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a quater) una spiegazione del modo in cui i piani contribuirebbero al rafforzamento del mercato unico; |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) una spiegazione del modo in cui il piano rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro interessato, attenua l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuisce a migliorare la coesione sociale e territoriale e a rafforzare la convergenza; |
(b) una spiegazione del modo in cui il piano rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro interessato, attenua l'impatto sociale ed economico della crisi, in particolare per le PMI, e contribuisce a migliorare la coesione sociale e territoriale e a rafforzare la convergenza; |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) una spiegazione della coerenza del piano con i pertinenti documenti adottati o con le informazioni analitiche sullo Stato membro interessato elaborate dai servizi della Commissione nel contesto dell'ultimo semestre europeo; |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) i target intermedi e finali previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle riforme su un periodo massimo di quattro anni, nonché degli investimenti su un periodo massimo di sette anni; |
(d) i chiari target intermedi e finali previsti, gli indicatori che consentono di misurarli e un calendario indicativo dell'attuazione delle riforme nell'arco del periodo fino al 31 dicembre 2024, nonché degli investimenti nell'arco del periodo fino al 31 dicembre 2027; |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) i progetti di investimento previsti e il relativo periodo di investimento; |
(e) i progetti di investimento sostenibili previsti e il relativo periodo di investimento; |
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l'indicazione di quali autorità nazionali e intermediari finanziari, diversi dalle banche nazionali di promozione, siano responsabili dell'attuazione dei progetti di investimento; |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(f bis) se del caso, informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti; |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) se del caso, informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti; |
(g) se del caso, informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti nonché il relativo coordinamento e l'addizionalità rispetto al dispositivo; |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera j
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(j) le modalità per l'attuazione effettiva del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro interessato, compresi i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori; |
(j) le modalità per l'attuazione effettiva del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro interessato, compresi i chiari target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori; |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(j bis) una spiegazione delle disposizioni adottate dallo Stato membro per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, comprese le misure di prevenzione, individuazione, relazione, rettifica e indagine in materia di irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni, le misure per garantire un'adeguata cooperazione con le iniziative, le norme e gli organi antifrode dell'Unione e l'uso del sistema di gestione delle irregolarità (IMS) tenuto dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Ai fini dell'individuazione e della comunicazione, lo Stato membro utilizza il sistema digitale di rendicontazione sulla performance e qualsiasi altro strumenti informatico pertinente che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera k
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(k) se del caso, la richiesta di sostegno sotto forma di prestito e i target intermedi supplementari di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, e i relativi elementi; e |
(k) se del caso, la richiesta di sostegno sotto forma di prestito e i chiari target intermedi supplementari di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, e i relativi elementi; e |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. I piani per la ripresa e la resilienza sono preparati con l'adeguato coinvolgimento dei portatori di interessi, quali le autorità regionali e locali (tra cui anche le capitali nazionali e regionali e/o le 10 città più grandi dello Stato membro considerato), le organizzazioni della società civile, le parti sociali e i rappresentanti del settore economico, conformemente al principio di partenariato. |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In sede di valutazione del piano per la ripresa e la resilienza la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere il piano prima della sua presentazione ufficiale. |
1. In sede di valutazione del piano per la ripresa e la resilienza la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, tra cui le autorità locali e regionali e le organizzazioni della società civile pertinenti e professionali, e in consultazione con le medesime. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari per garantire che le risorse non rischino di essere oggetto di alcuna forma di frode, corruzione o altra attività illegale che leda gli interessi economici dell'Unione. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere il piano prima della sua presentazione ufficiale. |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nel valutare il piano per la ripresa e la resilienza e nel determinare l'importo da assegnare allo Stato membro interessato, la Commissione tiene conto delle informazioni analitiche sullo Stato membro interessato disponibili nel contesto del semestre europeo, nonché della motivazione e degli elementi forniti dallo Stato membro interessato, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e di ogni altra informazione pertinente tra cui, in particolare, quelle contenute nel programma nazionale di riforma e nel piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato come pure, se del caso, le informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita dallo strumento di assistenza tecnica. |
2. Nel valutare il piano per la ripresa e la resilienza e nel determinare l'importo da assegnare allo Stato membro interessato, la Commissione tiene conto delle informazioni analitiche sullo Stato membro interessato disponibili nel contesto del semestre europeo, ivi comprese le informazioni disponibili sul livello di corruzione, nonché della motivazione e degli elementi forniti dallo Stato membro interessato, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e di ogni altra informazione pertinente tra cui, in particolare, quelle contenute nel programma nazionale di riforma e nel piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato come pure, se del caso, le informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita dallo strumento di assistenza tecnica. |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo; |
(a) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato, tra cui quelle sullo Stato di diritto e sulla corruzione, o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo; |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(e bis) se il piano per la ripresa e la resilienza assicura un'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante misure antifrode e procedure semplificate, ove possibile, a livello nazionale e, se del caso, regionale per evitare irregolarità di natura non fraudolenta; |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(g bis) se il piano è in grado di garantire uno standard adeguato per quanto riguarda la trasparenza e i principi contabili. |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione entro quattro mesi dalla presentazione ufficiale del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro. Qualora la Commissione valuti positivamente il piano per la ripresa e la resilienza, tale decisione stabilisce le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati dallo Stato membro, compresi i target intermedi e finali e il contributo finanziario assegnato conformemente all'articolo 11. |
1. La Commissione, mediante un atto delegato, adotta una decisione entro due mesi dalla presentazione ufficiale del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro. La decisione si basa sulla valutazione del piano per la ripresa e la resilienza e sulla comunicazione con lo Stato membro interessato, ivi comprese possibili correzioni. Qualora la Commissione valuti positivamente il piano per la ripresa e la resilienza, tale decisione stabilisce le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati dallo Stato membro, compresi i target intermedi e finali e il contributo finanziario assegnato conformemente all'articolo 11. |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, allo Stato membro interessato non è assegnato alcun contributo finanziario. |
(c) se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, allo Stato membro interessato non è assegnato alcun contributo finanziario e si applica il paragrafo 5 di tale articolo. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) il contributo finanziario da erogare a rate successivamente all'attuazione soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei pertinenti target intermedi e finali individuati in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza; |
(a) il contributo finanziario da erogare a rate successivamente al conseguimento, da parte dello Stato membro, dei pertinenti target intermedi e finali individuati in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza; |
Motivazione
I target finali e intermedi sono conseguiti e non sono "attuati in modo soddisfacente".
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Se valuta negativamente un piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione presenta una valutazione debitamente motivata entro quattro mesi dalla presentazione della proposta da parte dello Stato membro. |
5. Se valuta negativamente un piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione presenta una valutazione debitamente motivata entro quattro mesi dalla presentazione della proposta da parte dello Stato membro. La Commissione può comparire dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo su invito delle stesse per spiegare loro la valutazione negativa. La Commissione trasmette le informazioni pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio, simultaneamente e alle stesse condizioni. |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato non giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione respinge la richiesta entro quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione delle conclusioni della Commissione. |
3. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato non giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione respinge la richiesta entro quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione delle conclusioni della Commissione. Se l'attuazione è stata ostacolata per uno dei seguenti motivi, le modifiche sono respinte fino a quando non saranno analizzate completamente nei casi di: cattiva gestione, irregolarità e frodi. |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Dopo aver raggiunto i target intermedi e finali concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza quale approvato nell'atto di esecuzione della Commissione, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, della quota del prestito. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento ogni sei mesi. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta, la Commissione valuta se i pertinenti target intermedi e finali indicati nella decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini della valutazione è tenuto conto anche dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 6. La Commissione può essere assistita da esperti. |
Dopo aver raggiunto i target intermedi e finali concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza quale approvato nell'atto delegato della Commissione, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, della quota del prestito. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento ogni sei mesi. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta, la Commissione valuta se i pertinenti target intermedi e finali indicati nella decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati conseguiti. Ai fini della valutazione è tenuto conto anche dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 6. In caso di segnalazioni di irregolarità, frodi o violazioni dello Stato di diritto, la Commissione elabora una valutazione della misura in cui il conseguimento degli obiettivi è stato compromesso. La Commissione può essere assistita da esperti. |
Motivazione
La sospensione dei pagamenti deve basarsi su una valutazione effettuata dalla Commissione. Per consentire la sospensione dei pagamenti sulla base di segnalazioni di irregolarità, frodi e mancato rispetto dello Stato di diritto. Tali motivi dovrebbero essere esplicitamente inclusi nelle motivazioni dell’elaborazione di una valutazione da parte della Commissione.
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione accerta che i target intermedi e finali indicati nella decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della totalità o di parte del contributo finanziario è sospeso. Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione. |
Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione accerta che i target intermedi e finali indicati nella decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati conseguiti, il pagamento della totalità o di parte del contributo finanziario è sospeso. La Commissione può indicare quali misure devono essere attuate per garantire il conseguimento dei target finali e intermedi. Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione. |
Motivazione
Consentire alla Commissione di indicare quali azioni correttive possono o devono essere adottate dallo Stato membro. Inoltre, i target intermedi e finali non possono essere attuati, ma conseguiti.
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La sospensione è revocata quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per garantire una soddisfacente attuazione dei target intermedi e finali di cui all'articolo 17, paragrafo 1. |
La sospensione è revocata quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per garantire una soddisfacente attuazione dei target intermedi e finali di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e ha garantito che i fondi spesi in maniera non soddisfacente siano rimborsati. |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Se lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di sei mesi dalla sospensione, la Commissione annulla l'importo del contributo finanziario a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento finanziario, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni. |
6. Se lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di sei mesi dalla sospensione, la Commissione rende l'importo del contributo finanziario disponibile alle autorità regionali e locali e ad altri portatori di interessi, ivi comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile che contribuiscono ad affrontare le sfide individuate nel piano per la ripresa e la resilienza, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni. |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Se, entro il termine di 18 mesi dalla data di adozione della decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti target intermedi o finali, l'importo del contributo finanziario è annullato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento finanziario. |
7. Se, entro il termine di 18 mesi dalla data di adozione della decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti target intermedi o finali, l'importo del contributo finanziario è reso disponibile alle autorità regionali e locali e ad altri portatori di interessi, ivi comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile che contribuiscono ad affrontare le sfide individuate nel piano per la ripresa e la resilienza. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 19 bis |
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Tutela degli interessi finanziari dell'Unione |
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Gli Stati membri che ricevono un sostegno nell'ambito del dispositivo garantiscono la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante misure commisurate, comprese le misure di prevenzione, individuazione, relazione, indagine e rettifica in materia di irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni; le autorità pubbliche coinvolte nell'attuazione del dispositivo, i destinatari finali del contributo finanziario nonché eventuali terzi coinvolti devono garantire i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode, alla Procura europea e alla Corte dei conti europea nell'esercizio dei loro poteri. |
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1. Nell'attuare il dispositivo, gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo del dispositivo, adottano tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, compreso esercitare la diligenza dovuta obbligatoria in relazione ai richiedenti del dispositivo, e, in particolare, per garantire che qualsiasi misura per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. |
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2. Gli accordi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e le decisioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, prevedono l'obbligo per gli Stati membri di: |
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a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente in conformità di tutte le norme applicabili e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state correttamente attuate in conformità di tutte le norme applicabili, compreso il diritto dell'Unione e il diritto nazionale; |
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b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interesse quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati oggetto di appropriazione indebita, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza; |
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c) corredare una richiesta di pagamento di: (i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili; e (ii) una sintesi degli audit e dei controlli effettuati, comprese le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate; |
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d) raccogliere, ai fini dell'audit e del controllo dell'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, in formato elettronico consultabile e in un'unica banca dati, le seguenti categorie di dati: (i) nome del destinatario finale dei fondi; (ii) nome del contraente e del subcontraente, se il destinatario finale dei fondi è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della disposizione nazionale o dell'Unione in materia di appalti pubblici; (iii) nome(i), cognome(i) e data di nascita del o dei titolari effettivi del destinatario dei fondi o del contraente, quali definiti all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; (iv) elenco di eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza e importo totale del finanziamento pubblico, indicando l'importo dei fondi erogati a titolo del dispositivo e di altri fondi dell'Unione; |
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e) imporre a tutti i destinatari finali dei fondi erogati per le misure per l’attuazione delle riforme e i progetti di investimento inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza, o a tutte le altre persone o entità coinvolte nella loro attuazione, l'obbligo di autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, l'EPPO e la Corte dei conti ad esercitare i loro diritti, come previsto dall'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario, e ad imporre obblighi analoghi a tutti i destinatari finali dei fondi erogati; |
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f) conservare i dati conformemente all'articolo 132 del regolamento [RF]. |
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3. Gli accordi di cui agli articoli 13, paragrafo 2, e le decisioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, prevedono inoltre il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno a titolo del dispositivo e di recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione o di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di frode, corruzione e conflitto di interessi lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, o di violazione degli obblighi derivanti da detti accordi. Nel decidere in merito all'importo del recupero, della riduzione o dell'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità della frode, della corruzione e del conflitto di interessi lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, o della violazione degli obblighi. Allo Stato membro è data l’opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che venga effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato. |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 19 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 19 ter |
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Pagamenti ai beneficiari finali |
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1. È fissato un massimale per l'importo totale ricevuto per investimenti a titolo del dispositivo da un titolare effettivo, ove tale titolare sia una persona fisica, di un operatore economico che riceve sostegno a titolo del dispositivo. Il massimale è fissato a 1 000 000 EUR per titolare effettivo. La Commissione è informata in caso di superamento del massimale. La Commissione valuta caso per caso se, in casi debitamente giustificati, possa essere concessa un'eccezione. La Commissione elabora criteri obiettivi chiaramente definiti, che sono pubblicati senza indebito ritardo sotto forma di orientamenti destinati alle autorità degli Stati membri. |
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2. È creato un archivio dati separato sui beneficiari ai quali è stato concesso in deroga di superare il massimale di 1 000 000 EUR. La Commissione raccoglie informazioni su tutti i pagamenti effettuati a favore di ciascun beneficiario, compreso il titolare effettivo nel sistema di rendicontazione digitale sulla performance, e aggrega l'importo totale per beneficiario effettivo. |
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3. Il sistema di rendicontazione sulla performance viene adattato a tal fine. |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 19 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 19 ter |
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Audit esterno |
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1. La Corte dei conti esercita i suoi poteri conformemente all'articolo 7 del presente regolamento e all'articolo 287, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
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2. La Corte dei conti è informata della regolamentazione interna di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, compresa la nomina degli ordinatori, nonché dell'atto di delega di cui all'articolo 79 di tale regolamento. |
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3. La Corte dei conti può emettere pareri su questioni relative al dispositivo su richiesta della Commissione, del Consiglio o del Parlamento. |
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4. Contestualmente alla relazione annuale di cui all'articolo 258 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni del dispositivo, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Lo Stato membro interessato riferisce su base trimestrale nel processo del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza, compreso l'accordo operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 6. A tal fine le relazioni trimestrali degli Stati membri sono adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che sono utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti verso il completamento dei piani per la ripresa e la resilienza. |
Lo Stato membro interessato riferisce su base trimestrale nel processo del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza, compreso l'accordo operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 6. A tal fine le relazioni trimestrali degli Stati membri sono adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che sono utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti verso il completamento dei piani per la ripresa e la resilienza. Al fine di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, i rappresentanti degli Stati membri responsabili dei piani per la ripresa e la resilienza nonché le istituzioni e le parti interessate pertinenti sono tenuti, su richiesta del Parlamento europeo, a comparire dinanzi alle commissioni competenti per discutere le misure previste e da adottare a norma del presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono le informazioni pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio, simultaneamente e in qualsiasi fase della procedura. |
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione trasmette senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio i piani per la ripresa e la resilienza quali approvati dall'atto di esecuzione della Commissione in conformità dell'articolo 17. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di occultare informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici. |
1. La Commissione trasmette senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio i piani per la ripresa e la resilienza quali approvati dall'atto delegato della Commissione in conformità dell'articolo 17, nonché le relazioni nazionali di cui all'articolo 20 del presente regolamento. |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione può avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel pertinente piano per la ripresa e la resilienza, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali interessate. |
2. La Commissione può avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel pertinente piano per la ripresa e la resilienza esponendo un marchio visibile dell'Unione, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali, regionali e locali, nonché con le pertinenti organizzazioni professionali della società civile interessate. La Commissione garantisce la visibilità della spesa nell'ambito del dispositivo, indicando chiaramente che i progetti sostenuti devono recare l'esplicita menzione "Iniziativa per la ripresa dell'UE". |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione riferisce al Parlamento europeo con cadenza semestrale sui progressi compiuti nel conseguimento dei target intermedi dei piani per la ripresa e la resilienza nonché sulla complementarità dei piani con i programmi esistenti dell'Unione. Le relazioni semestrali comprendono una ripartizione del bilancio dell'Unione eseguito per Stato membro, indicando quali attività sono state sostenute dal bilancio dell'Unione, compresi gli importi aggregati ricevuti per beneficiario finale utilizzando il sistema digitale di rendicontazione sulla performance. |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a bis) introducono procedure semplici e chiare per evitare un onere amministrativo eccessivo per le autorità pubbliche coinvolte e i destinatari finali; |
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il sistema digitale di rendicontazione centralizza le informazioni necessarie per identificare i destinatari finali, compreso il loro titolare effettivo, del sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo per le attività nell'ambito del dispositivo in ciascuno Stato membro. È responsabilità delle autorità nazionali esercitare pienamente la diligenza dovuta. |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Relazione annuale |
Relazione semestrale |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito all'attuazione del dispositivo di cui al presente regolamento. |
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni semestrali in merito all'attuazione del dispositivo di cui al presente regolamento. |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La relazione annuale contiene informazioni sui progressi compiuti con i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri interessati nell'ambito del dispositivo. |
2. La relazione semestrale contiene informazioni sui progressi compiuti con i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri interessati nell'ambito del dispositivo nonché eventuali sviluppi relativi ai pagamenti. |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La relazione annuale comprende inoltre le seguenti informazioni: |
3. La relazione semestrale comprende inoltre le seguenti informazioni: |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) l'elenco completo dei beneficiari finali del dispositivo nonché lo scopo di ciascuna operazione finanziata in tutto o in parte dallo stesso, |
Motivazione
Tale elenco, una volta reso pubblico, aiuterebbe le istituzioni o organi pertinenti, come il Parlamento europeo, l'OLAF, la Corte dei conti o l'EPPO a svolgere i necessari audit e controlli.
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(b bis) una sezione per ciascuno Stato membro, che illustri nel dettaglio le modalità di attuazione del rispetto del principio della sana gestione finanziaria in conformità dell'articolo 61 del regolamento finanziario. |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. La relazione annuale è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità e costituisce parte della procedura annuale di discarico della Commissione per l'esecuzione del bilancio come stabilito agli articoli da 260 a 262 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in conformità con l'articolo 7 del presente regolamento, come capitolo separato della relazione di discarico della Commissione. |
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. |
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate al vasto pubblico, anche attraverso i media su base non discriminatoria. |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Al fine di creare visibilità per il sostegno dell'Unione europea attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri sono tenuti a informare i loro cittadini in merito ai progetti finanziati nell'ambito del dispositivo utilizzando i loro servizi pubblici di radiodiffusione. In caso di investimenti superiori allo 0,1 % del PIL dello Stato membro, un rappresentante della Commissione deve essere presente alla cerimonia di consegna per mettere in evidenza gli investimenti dell'Unione. |
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Nelle sue attività di comunicazione, la Commissione deve sfruttare le reti dei portatori di interessi locali per assicurare che i fondi raggiungano rapidamente i beneficiari che ne hanno bisogno ed eliminare eventuali ostacoli alle informazioni in merito ai fondi disponibili nell'ambito del dispositivo. |
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 26 bis |
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Esercizio della delega |
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1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
|
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". |
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5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(g bis) l'obbligo di partecipazione dei portatori di interessi nel processo di preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del presente regolamento è stato completamente rispettato in linea con il principio di partenariato. |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2.7 bis Il piano per la ripresa e la resilienza è stato preparato con l'adeguato coinvolgimento dei portatori di interessi, incluse le autorità regionali e locali (tra cui anche le capitali nazionali e regionali e/o le 10 città più grandi dello Stato membro considerato), le organizzazioni della società civile, le parti sociali e i rappresentanti del settore economico, conformemente al principio di partenariato. Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti: |
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- lo Stato membro ha avviato un dialogo con i portatori di interessi nel processo di preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza, sono stati istituiti canali organizzati per raccogliere e analizzare le opinioni dei portatori di interessi; si sono tenuti forum adeguati con la partecipazione dei portatori di interessi per scambiare pareri sui piani per la ripresa e la resilienza; |
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- lo Stato membro ha esaminato, valutato e preso in considerazione le proposte avanzate dai portatori di interessi. |
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Rating |
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A - In ampia misura |
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B - In misura moderata |
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C - In misura ridotta |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza |
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Riferimenti |
COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD) |
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Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula |
BUDG 17.6.2020 |
ECON 17.6.2020 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
CONT 23.7.2020 |
|||
Relatore(trice) per parere Nomina |
Monika Hohlmeier 6.7.2020 |
|||
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula |
23.7.2020 |
|||
Esame in commissione |
28.9.2020 |
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Approvazione |
15.10.2020 |
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
22 3 2 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Maria Grapini, Marian-Jean Marinescu, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu, Viola Von Cramon-Taubadel |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
22 |
+ |
PPE |
Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský |
S&D |
Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters |
RENEW |
Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Pierre Karleskind, Ramona Strugariu |
VERTS/ALE |
Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Viola Von Cramon-Taubadel |
GUE/NGL |
Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee |
NI |
Sabrina Pignedoli |
3 |
- |
PPE |
Tamás Deutsch |
ID |
Joachim Kuhs |
ECR |
Ryszard Czarnecki |
2 |
0 |
ID |
Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE (12.10.2020)
destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))
Relatrice per parere: Corina Crețu
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 4
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) L'insorgere della pandemia di Covid-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire a livello dell'Unione e mondiale, richiedendo una reazione urgente e coordinata da parte dell'Unione per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali per tutti gli Stati membri. La Covid-19 ha amplificato le sfide connesse al contesto demografico. La pandemia di Covid-19 in corso, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide e resilienti e di sistemi finanziari basati su robuste strutture economiche e sociali aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. Le conseguenze a medio e lungo termine della crisi della Covid-19 dipenderanno essenzialmente dalla rapidità della ripresa economica degli Stati membri dopo la crisi, rapidità che a sua volta dipende dal margine di bilancio di cui dispongono gli Stati membri per adottare misure volte a mitigare l'impatto a livello sociale ed economico della crisi e dalla resilienza delle loro economie. Riforme e investimenti volti ad affrontare le carenze strutturali delle economie e a rafforzarne la resilienza saranno pertanto essenziali per riportare le economie su un percorso di ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore ampliamento delle divergenze nell'Unione. |
(4) L'insorgere della pandemia di COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire a livello dell'Unione e mondiale, richiedendo una reazione urgente e coordinata da parte dell'Unione per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali per tutti gli Stati membri. La pandemia di COVID-19 ha amplificato le sfide connesse al contesto demografico. Questa pandemia è molto più di una crisi sanitaria; ha un impatto sociale ed economico che varia da un paese all'altro ed è probabile che accrescerà la povertà e le disuguaglianze all'interno dell'Unione. Gli investimenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza ("il dispositivo") dovrebbero pertanto affrontare le disuguaglianze sanitarie esistenti in tutta l'Unione, garantendo nel contempo un pari livello di protezione con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili della società. La pandemia di COVID-19 in corso, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide e resilienti e di sistemi finanziari basati su robuste strutture economiche e sociali aiuta gli Stati membri a far fronte e reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. Le conseguenze a medio e lungo termine della crisi della COVID-19 sull'economia in generale e sul settore sanitario in particolare dipenderanno essenzialmente dalla rapidità della ripresa economica degli Stati membri dopo la crisi, rapidità che a sua volta dipende dal margine di bilancio di cui dispongono gli Stati membri per adottare misure volte a mitigare l'impatto a livello sociale ed economico della crisi e dalla resilienza delle loro economie. Riforme e investimenti volti ad affrontare le carenze strutturali delle economie e a rafforzarne la resilienza saranno pertanto essenziali per riportare le economie su un percorso di ripresa sostenibile e coeso ed evitare un ulteriore ampliamento delle divergenze nell'Unione. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) L'attuazione di riforme che contribuiscano a conseguire un livello elevato di resilienza delle economie nazionali, rafforzare la capacità di aggiustamento e sbloccare il potenziale di crescita è una delle priorità politiche dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto fondamentali per riportare la ripresa su un percorso di sostenibilità e sostenere il processo di crescente convergenza economica e sociale. Tali aspetti sono ancora più necessari all'indomani della crisi causata dalla pandemia per aprire la strada a una rapida ripresa. |
(5) L'attuazione di riforme che contribuiscano a conseguire un livello elevato di resilienza delle economie nazionali, rafforzare la capacità di aggiustamento e sbloccare il potenziale di crescita è una delle priorità politiche dell'Unione, allo scopo di evitare gli errori commessi nella gestione dell'ultima crisi economica, sociale e finanziaria globale, che ha condotto a un accrescimento delle divergenze economiche e sociali. Tali riforme risultano pertanto fondamentali per riportare la ripresa su un percorso di sostenibilità e sostenere il processo di crescente coesione economica, sociale e territoriale. Tali aspetti sono ancora più cruciali per aprire la strada a una rapida ripresa e a uno sviluppo economico a medio e lungo termine. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) La buona governance è un presupposto per la corretta gestione e amministrazione di una riforma. La capacità amministrativa delle autorità pubbliche e di un'ampia gamma di portatori di interessi svolgono un ruolo fondamentale in tal senso nonché nella presentazione e nell'esecuzione del bilancio, nel rendimento e nella verifica dei conti e nel garantire controlli e la responsabilità degli attori finanziari, conformemente alle norme finanziarie adottate in virtù dell'articolo 322 del trattato. Lo sviluppo delle capacità da parte delle autorità pubbliche e dei beneficiari dovrebbe pertanto avvenire al livello appropriato. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi. È tuttavia essenziale sostenere gli investimenti in questa particolare situazione, per accelerare la ripresa e rafforzare il potenziale di crescita a lungo termine. Gli investimenti in tecnologie, capacità e processi verdi e digitali, volti ad assistere la transizione verso l'energia pulita e a promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia abitativa e in altri settori economici fondamentali, sono importanti per conseguire la crescita sostenibile e contribuire alla creazione di posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più resiliente e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento. |
(6) Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi. È tuttavia essenziale sostenere gli investimenti con valore aggiunto europeo in grado di contribuire in questa particolare situazione ad accelerare la ripresa negli Stati membri, evitare la perdita di migliaia di posti di lavoro e rafforzare il potenziale di crescita a medio e lungo termine. Gli investimenti in tecnologie, capacità e processi verdi e digitali, volti ad assistere la transizione verso l'energia pulita, a prezzi accessibili e rinnovabile e a promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia abitativa e in altri settori economici fondamentali, nonché la loro produttività, sono importanti per promuovere e conseguire la crescita inclusiva sostenibile e contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità, nonché per incentivare la competitività. Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più resiliente e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento e al potenziamento dell'economia basata sulla conoscenza, al fine di ridurre le disparità messe in luce dalla pandemia di Covid-19, in particolare il divario digitale nelle regioni contemplate dall'articolo 174 del trattato. Occorrono maggiori investimenti a favore della digitalizzazione, dell'innovazione digitale e della connettività digitale, in modo da consentire una transizione giusta verso l'economia digitale, in particolare per le persone più vulnerabili della società, come gli anziani. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) Per quanto riguarda gli investimenti nell'ambito del dispositivo, il principio di partenariato e la governance multilivello dovrebbero essere rafforzati in tutte le regioni e in tutti i comuni. La governance multilivello è un elemento importante nel quadro del processo del semestre europeo, dal momento che la pandemia di Covid-19 ha inciso sui territori all'interno di uno Stato membro in modi diversi. Il coinvolgimento delle autorità pubbliche regionali e locali, nonché dei partner economici e sociali e degli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, come le ONG, è dunque essenziale ai fini del funzionamento del dispositivo. Gli Stati membri dovrebbero consultare tutti i partner in sede di elaborazione e di attuazione dei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza, e garantire che i fondi raggiungano rapidamente i beneficiari che ne hanno bisogno. Inoltre, dal momento che i settori in cui predominano i giovani di età inferiore ai 25 anni e le donne sono stati colpiti in misura sproporzionata dalla crisi Covid-19 e che i dati relativi alla disoccupazione in tali settori sono in aumento, è necessario affrontare questa situazione specifica. La parità di genere dovrebbe pertanto essere promossa in via prioritaria in tutte le fasi dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza, in modo da colmare il divario di genere esistente. È opportuno prestare attenzione sia alle zone urbane, in qualità di fattori trainanti della trasformazione verde e digitale, sia alle regioni che presentano svantaggi naturali o demografici. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Nel contesto attuale emerge la necessità di rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire ai sensi del presente regolamento un dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo") per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto a promuovere l'attuazione delle riforme strutturali e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri. Il dispositivo dovrebbe essere di carattere globale e sfruttare l'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri grazie all'impiego di altri strumenti e programmi. |
(8) Nel contesto attuale emerge la necessità di rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un solido sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire ai sensi del presente regolamento il "dispositivo" per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto a promuovere l'attuazione delle riforme strutturali e degli investimenti pubblici correlati che comporterà un miglioramento della sostenibilità e della competitività degli Stati membri. Il dispositivo dovrebbe essere di carattere globale e sfruttare l'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri grazie all'impiego di altri strumenti e programmi. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) È opportuno rispettare i principi orizzontali enunciati agli articoli 8, 10 e 11 del trattato e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come pure gli obblighi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Inoltre, gli obiettivi del dispositivo includono lo sviluppo sostenibile e la promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 191, paragrafo 1, del trattato, e degli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Il dispositivo istituito dal presente regolamento, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'UE e traducendo nella pratica l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell'obiettivo globale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici. |
(11) Il dispositivo istituito dal presente regolamento, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'UE, unitamente ai suoi altri obiettivi di sviluppo, e traducendo nella pratica l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell'obiettivo globale di dedicare il 30 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza e le sinergie con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Al fine di considerare sostenibile un investimento, occorre applicare la tassonomia, quale definita, tra l'altro, nel regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/20881 bis, e nel regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari1 ter, relativamente alle attività economiche ecosostenibili. |
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1 bis GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13. |
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1 ter GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Le azioni pertinenti al fine del conseguimento dei suddetti obiettivi globali saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del dispositivo e rivalutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e di riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata debita attenzione all'impatto dei piani nazionali, presentati a norma del presente regolamento, sulla promozione non solo della transizione verde, ma anche della trasformazione digitale. Entrambe svolgeranno un ruolo di primo piano per il rilancio e la modernizzazione della nostra economia. |
(12) Le azioni pertinenti al fine del conseguimento dei suddetti obiettivi globali saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del dispositivo e rivalutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e di riesame. Inoltre, tenendo conto delle priorità di crescita degli Stati membri, dovrebbe essere prestata debita attenzione all'impatto dei piani nazionali, presentati a norma del presente regolamento, sulla promozione non solo della transizione verde, ma anche della trasformazione digitale, che si basa sulla conoscenza. Entrambe svolgeranno un ruolo fondamentale per la trasformazione e la modernizzazione della nostra economia. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Al fine di consentire l'adozione di misure che colleghino il dispositivo a una sana governance economica, con l'obiettivo di garantire condizioni di attuazione uniformi, è opportuno attribuire al Consiglio la competenza di sospendere, su proposta della Commissione e mediante atti di esecuzione, il periodo di tempo per l'adozione delle decisioni sulle proposte di piani per la ripresa e la resilienza e di sospendere i pagamenti a titolo del dispositivo in questione in caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi pertinenti connessi ai processi di governance economica di cui al regolamento (UE) XXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio [RDC] (...). È opportuno conferire al Consiglio, in relazione ai suddetti casi pertinenti, anche la competenza di revocare tali sospensioni mediante atti di esecuzione, su proposta della Commissione. |
soppresso |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) L'obiettivo generale del dispositivo dovrebbe essere la promozione della coesione economica, sociale e territoriale. Il dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a migliorare la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale mirate a conseguire un'Europa climaticamente neutra entro il 2050, ripristinando in tal modo il potenziale di crescita delle economie dell'Unione all'indomani della crisi, incentivando la creazione di posti di lavoro e promuovendo una crescita sostenibile. |
(14) L'obiettivo generale del dispositivo dovrebbe essere la promozione della coesione economica, sociale e territoriale per uno sviluppo più armonioso in tutti gli Stati membri. Il dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a migliorare la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale mirate a conseguire un'Europa climaticamente neutra entro il 2050, ripristinando in tal modo il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, incentivando la creazione e il mantenimento di posti di lavoro di qualità, segnatamente per i giovani di età inferiore ai 25 anni e le donne, rafforzando i diritti sociali, conformemente al pilastro europeo dei diritti sociali, nonché promuovendo una crescita economica sostenibile a medio e lungo termine. Al fine di assicurare che nessuno sia lasciato indietro, è opportuno prestare particolare attenzione ai segmenti più vulnerabili della popolazione. Il dispositivo dovrebbe altresì contribuire al conseguimento della parità di genere, come specificato all'articolo 8 del trattato. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Per garantire il proprio contributo agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile che il piano per la ripresa e la resilienza preveda misure volte ad attuare le riforme e i progetti di investimenti pubblici mediante un piano per la ripresa e la resilienza coerente. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere coerente con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, con i programmi nazionali di riforma, con piani nazionali per l'energia e il clima, con i piani per una transizione giusta e con gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. Al fine di promuovere le azioni che rientrano tra le priorità del Green Deal europeo e dell'agenda digitale, è auspicabile che il piano stabilisca inoltre misure pertinenti per le transizioni verde e digitale. Si tratta di misure che dovrebbero consentire un rapido conseguimento dei target finali, degli obiettivi e dei contributi fissati nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. |
(16) Per garantire il proprio contributo agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile che il piano per la ripresa e la resilienza preveda misure volte ad attuare le riforme e i progetti di investimenti pubblici mediante un piano per la ripresa e la resilienza coerente. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere coerente con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, con i programmi nazionali di riforma, con piani nazionali per l'energia e il clima, con i piani per una transizione giusta e con gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. Al fine di promuovere le azioni che rientrano tra le priorità del Green Deal europeo e dell'agenda digitale, è auspicabile che il piano stabilisca inoltre misure pertinenti per le transizioni verde e digitale. Si tratta di misure che dovrebbero consentire un rapido conseguimento dei target finali, degli obiettivi e dei contributi fissati nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente e di digitale, nonché della coesione sociale, economica e territoriale. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Al fine di garantire un contributo finanziario significativo commisurato alle esigenze reali degli Stati membri relative all'esecuzione e al completamento delle riforme e degli investimenti previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno definire un contributo finanziario massimo disponibile per gli Stati membri a titolo del dispositivo, per quanto concerne il sostegno finanziario (ossia il sostegno finanziario non rimborsabile). Tale contributo massimo dovrebbe essere calcolato in base alla popolazione, all'inverso del prodotto interno lordo (PIL) pro capite e al relativo tasso di disoccupazione di ciascun Stato membro. |
(19) Al fine di garantire un contributo finanziario significativo commisurato alle esigenze reali degli Stati membri relative all'esecuzione e al completamento delle riforme e degli investimenti previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno definire un contributo finanziario massimo disponibile per gli Stati membri a titolo del dispositivo, per quanto concerne il sostegno finanziario (ossia il sostegno finanziario non rimborsabile). Tale contributo massimo dovrebbe essere calcolato in base alla popolazione, all'inverso del prodotto interno lordo (PIL) pro capite e al relativo tasso di disoccupazione di ciascun Stato membro, tenendo conto della percentuale di giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET) e del tasso di persone a rischio di povertà. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) È necessario stabilire una procedura di presentazione delle proposte di piani per la ripresa e la resilienza da parte degli Stati membri e il relativo contenuto. Al fine di garantire la rapidità delle procedure, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare un piano per la ripresa e la resilienza entro il 30 aprile, sotto forma di allegato separato del programma nazionale di riforma. Per garantire un'attuazione rapida, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di presentare il 15 ottobre dell'anno precedente un progetto di piano unitamente al progetto di bilancio per l'anno successivo. |
(20) È necessario stabilire una procedura di presentazione delle proposte di piani per la ripresa e la resilienza da parte degli Stati membri e il relativo contenuto. Al fine di garantire la rapidità delle procedure, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare un piano per la ripresa e la resilienza entro il 30 aprile, sotto forma di allegato separato del programma nazionale di riforma. Per garantire un'attuazione rapida, gli Stati membri dovrebbero presentare il 15 ottobre dell'anno precedente un progetto di piano unitamente al progetto di bilancio per l'anno successivo. I piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri dovrebbero essere disponibili al pubblico. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Per garantire la titolarità nazionale e una particolare attenzione alle riforme e agli investimenti pertinenti, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza debitamente motivato e giustificato. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe definire l'insieme dettagliato di misure per la sua attuazione, compresi i target finali e intermedi, e l'impatto previsto del piano stesso sul potenziale di crescita, sulla creazione di posti lavoro e sulla resilienza economica e sociale. Dovrebbe inoltre prevedere misure pertinenti per le transizioni verde e digitale e includere altresì una spiegazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. |
(21) Per garantire la titolarità nazionale e una particolare attenzione alle riforme e agli investimenti pertinenti, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza debitamente motivato e giustificato. Il Parlamento europeo dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni sui negoziati tra la Commissione e gli Stati membri sui singoli piani per la ripresa e la resilienza in tutte le fasi del processo. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe individuare i settori in ritardo e definire l'insieme dettagliato di misure per la sua attuazione, compresi i target finali e intermedi, e l'impatto previsto del piano stesso sul potenziale di crescita e sulla creazione di posti lavoro di qualità, in particolare per i giovani di età inferiore ai 25 anni e le donne, rafforzando i diritti sociali e promuovendo la resilienza economica e sociale ai fini di una migliore reazione ai diversi tipi di shock asimmetrici e simmetrici. Dovrebbe inoltre prevedere misure pertinenti per le transizioni verde e digitale e il miglioramento della connettività, e includere altresì una spiegazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) La Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro e agire in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione rispetterà pienamente la titolarità nazionale della procedura e terrà pertanto in considerazione la giustificazione e gli elementi forniti dallo Stato membro interessato nel valutare se il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale e ad affrontare le sfide che ne conseguono, se il piano è in grado di avere un impatto duraturo nello Stato membro interessato, se il piano è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale, se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia e l'occupazione, se il piano per la ripresa e la resilienza proposto prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici che rappresentano azioni coerenti e infine se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono in grado di garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, con i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori. |
(22) La Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro e agire in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione terrà in considerazione la giustificazione e gli elementi forniti dallo Stato membro interessato e il consenso fornito dai portatori di interessi coinvolti nel valutare se il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale, a una migliore resilienza in materia di assistenza sanitaria, a una maggiore competitività e ad affrontare le sfide che ne conseguono, se il piano è in grado di avere un impatto duraturo nello Stato membro interessato, se il piano è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita sostenibile e inclusiva, la capacità di attrarre investimenti, la creazione di posti di lavoro di qualità per tutti e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale, se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia e l'occupazione, se il piano per la ripresa e la resilienza proposto prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici e pubblici-privati che rappresentano azioni coerenti efficaci e adeguate e infine se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono in grado di garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, con i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) A fini di semplificazione, è opportuno basare la definizione del contributo finanziario su criteri semplici. Il contributo finanziario dovrebbe essere determinato in base ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro interessato. |
(25) A fini di semplificazione, è opportuno basare la definizione del contributo finanziario su criteri semplici che rispettino le necessità degli Stati membri. Il contributo finanziario dovrebbe essere determinato in base ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro interessato. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Per garantire che il sostegno finanziario sia anticipato nei primi anni successivi alla crisi e per garantire la compatibilità con i finanziamenti disponibili a titolo del dispositivo, l'assegnazione dei fondi agli Stati membri dovrebbe essere resa disponibile entro il 31 dicembre 2024. Almeno il 60 % dell'importo disponibile per il sostegno non rimborsabile dovrebbe essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. L'importo rimanente dovrebbe essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2024. |
(27) Per garantire che il sostegno finanziario sia anticipato nei primi anni successivi alla crisi e per garantire la compatibilità con i finanziamenti disponibili a titolo del dispositivo, l'assegnazione dei fondi agli Stati membri dovrebbe essere resa disponibile entro il 31 dicembre 2025. Almeno il 60 % dell'importo disponibile per il sostegno non rimborsabile dovrebbe essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2024. L'importo rimanente dovrebbe essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2025. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) La richiesta di prestito dovrebbe essere giustificata dai fabbisogni finanziari connessi alle riforme e agli investimenti supplementari previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, pertinenti in particolare per le transizioni verde e digitale, e pertanto da un costo più elevato rispetto al contributo finanziario massimo (che sarà) stanziato mediante il contributo non rimborsabile. Dovrebbe essere possibile presentare la richiesta di prestito unitamente alla presentazione del piano. Qualora la richiesta fosse presentata in un altro momento, dovrebbe essere accompagnata da un piano rivisto che preveda target intermedi e finali supplementari. Per garantire l'anticipazione delle risorse, è auspicabile che gli Stati membri richiedano un sostegno sotto forma di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini di una sana gestione finanziaria, l'importo totale di tutti i prestiti erogati a titolo del presente regolamento dovrebbe essere soggetto a un tetto massimo. Inoltre, l'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non dovrebbe superare il 4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È opportuno prevedere la possibilità di incrementare l'importo massimo in circostanze eccezionali, compatibilmente con le risorse disponibili. Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, dovrebbe essere possibile erogare il prestito a rate subordinatamente al conseguimento di risultati. |
(29) La richiesta di prestito dovrebbe essere giustificata dai fabbisogni finanziari connessi alle riforme e agli investimenti supplementari previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, pertinenti in particolare per le transizioni verde e digitale, e pertanto da un costo più elevato rispetto al contributo finanziario massimo (che sarà) stanziato mediante il contributo non rimborsabile. Dovrebbe essere possibile presentare la richiesta di prestito unitamente alla presentazione del piano. Qualora la richiesta fosse presentata in un altro momento, dovrebbe essere accompagnata da un piano rivisto che preveda target intermedi e finali supplementari. Per garantire l'anticipazione delle risorse, è auspicabile che gli Stati membri richiedano un sostegno sotto forma di prestito entro il 31 agosto 2025. Ai fini di una sana gestione finanziaria, l'importo totale di tutti i prestiti erogati a titolo del presente regolamento dovrebbe essere soggetto a un tetto massimo. Inoltre, l'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non dovrebbe superare il 4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È opportuno prevedere la possibilità di incrementare l'importo massimo in circostanze eccezionali, compatibilmente con le risorse disponibili. Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, dovrebbe essere possibile erogare il prestito a rate subordinatamente al conseguimento di risultati. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) Ai fini di una sana gestione finanziaria, gli impegni di bilancio, i pagamenti, la sospensione, l'annullamento e il recupero dei fondi dovrebbero essere regolati da norme specifiche. Per garantire la prevedibilità, gli Stati membri dovrebbero poter presentare le richieste di pagamento ogni sei mesi. I pagamenti dovrebbero essere erogati a rate ed essere basati su una valutazione positiva della Commissione quanto all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro. Laddove il piano per la ripresa e la resilienza non sia stato attuato in misura soddisfacente dallo Stato membro, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e all'annullamento del contributo finanziario. Per garantire che la decisione della Commissione in merito alla sospensione, all'annullamento e al recupero degli importi pagati rispetti il diritto degli Stati membri di presentare osservazioni, dovrebbero essere stabilite opportune procedure di contraddittorio. |
(32) Ai fini di una sana gestione finanziaria, gli impegni di bilancio, i pagamenti, la sospensione, l'annullamento e il recupero dei fondi dovrebbero essere regolati da norme specifiche. Per garantire la prevedibilità, gli Stati membri dovrebbero poter presentare le richieste di pagamento ogni sei mesi. I pagamenti dovrebbero essere erogati a rate ed essere basati su una valutazione positiva della Commissione quanto all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro, dando priorità alle misure volte a porre rimedio alle carenze anziché all'imposizione di sanzioni. Laddove il piano per la ripresa e la resilienza non sia stato attuato in misura soddisfacente dallo Stato membro, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e all'annullamento del contributo finanziario. Per garantire che la decisione della Commissione in merito alla sospensione, all'annullamento e al recupero degli importi pagati rispetti il diritto degli Stati membri di presentare osservazioni, dovrebbero essere stabilite opportune procedure di contraddittorio. La Commissione dovrebbe comunicare al Parlamento europeo e al Consiglio la sua decisione di sospendere o annullare i contributi finanziari a uno Stato membro. Per garantire un monitoraggio efficace dell'attuazione, gli Stati membri dovrebbero riferire, in linea con quanto previsto dal processo del semestre europeo, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 34
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) A fini di trasparenza, i piani per la ripresa e la resilienza adottati dalla Commissione dovrebbero essere comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio e le attività di comunicazione dovrebbero essere opportunamente svolte dalla Commissione. |
(34) A fini di trasparenza, i piani per la ripresa e la resilienza adottati dalla Commissione, nonché un elenco esaustivo dei beneficiari finali, dovrebbero essere comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio e le attività di comunicazione dovrebbero essere opportunamente svolte dalla Commissione. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio14 e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9515, (Euratom, CE) n. 2185/9616 e (UE) 2017/193917 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine di irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio18. In conformità al regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea. |
(40) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio14 e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9515, (Euratom, CE) n. 2185/9616 e (UE) 2017/193917 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine di irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio18. In conformità al regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea. Il Parlamento europeo dovrebbe esercitare il controllo democratico ex ante e la verifica ex post per accertarsi che le risorse erogate a titolo del dispositivo siano ben spese, rappresentino un valore aggiunto dell'Unione e sostengano la resilienza economica e sociale degli Stati membri. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati ad adottare e applicare misure antifrode efficaci, con il sostegno delle agenzie antifrode esistenti a livello di Stati membri e di Unione, come l'OLAF e, se del caso, l'EPPO, nonché a far rispettare lo Stato di diritto. |
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14 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1). |
14 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1). |
15 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). |
15 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). |
16 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2). |
16 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2). |
17 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1). |
17 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1). |
18 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29). |
18 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29). |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. "semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche" (di seguito "semestre europeo"): il processo definito all'articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 199720. |
3. "semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche" (di seguito "semestre europeo"): il processo definito all'articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 199720. Ai fini del presente regolamento, tale processo è integrato dalla partecipazione delle regioni, delle città e dei comuni. |
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20 Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1). |
20 Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1). |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Ambito di applicazione |
Ambito di applicazione |
L'ambito di applicazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento comprende aree di intervento relative a: coesione economica, sociale e territoriale, transizioni verde e digitale, salute, competitività, resilienza, produttività, istruzione e competenze, ricerca e innovazione, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, occupazione e investimenti, e stabilità dei sistemi finanziari. |
L'ambito di applicazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento comprende aree di intervento relative a: coesione economica, sociale e territoriale, transizioni verde e digitale, salute, inclusa l'assistenza sanitaria, competitività, resilienza, capacità di coordinamento, procedure di gestione delle crisi, produttività, istruzione e competenze, ricerca e innovazione, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, occupazione e investimenti, e stabilità dei sistemi finanziari. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e la resilienza è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi della Covid-19 e a promuovere una crescita sostenibile. |
1. L'obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e la resilienza è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione ai fini di uno sviluppo più armonioso, migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi, affrontando nel contempo le disparità sociali, e sostenendo le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a rendere l'economia maggiormente competitiva e basata sulla conoscenza, a incentivare la creazione e il mantenimento di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi della Covid-19, in particolare nel settore dell'assistenza sanitaria, nonché a promuovere una crescita sostenibile a medio e lungo termine. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 bis |
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Principi orizzontali |
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1. In sede di attuazione del dispositivo, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
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Dal momento che la Carta comprende tutti i diritti contemplati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e altri diritti e principi derivanti dalle tradizioni costituzionali comuni dei paesi dell'Unione europea e da altri strumenti internazionali, sono adottati gli opportuni provvedimenti per prevenire la violazione di tali diritti fondamentali, ad esempio in materia di lotta alla discriminazione e alla disparità di genere. |
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2. Gli obiettivi del dispositivo sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 del trattato. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione di ogni strumento e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione di ogni strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul terreno e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione di riforme e investimenti. |
2 Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione di ogni strumento e per il conseguimento dei suoi obiettivi, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e le spese di assistenza amministrativa sostenute dalla Commissione, dagli Stati membri o dalle autorità di gestione in relazione al funzionamento di ogni strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul terreno e i costi della consulenza inter pares per la valutazione e l'attuazione di riforme e investimenti. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 6 |
soppresso |
Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente |
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Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al dispositivo. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il sostegno nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi e programmi dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo. |
Il sostegno nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi e programmi dell'Unione; vanno tuttavia evitate sovrapposizioni. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 9 |
soppresso |
Misure per collegare il dispositivo ad una sana governance economica |
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1. In caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento recante disposizioni comuni sul [...] [RDC] il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, per sospendere il periodo di tempo necessario per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per sospendere i pagamenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. |
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La decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 1 si applica alle domande di pagamento presentate dopo la data della decisione di sospensione. |
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La sospensione del periodo di tempo di cui all'articolo 17 si applica a decorrere dal giorno successivo all'adozione della decisione di cui al paragrafo 1. |
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In caso di sospensione dei pagamenti si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento recante disposizioni comuni sul (...). |
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2. In caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento recante disposizioni comuni sul [...] il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, per revocare la sospensione del periodo di tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo precedente. |
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Le procedure o i pagamenti pertinenti sono riavviati il giorno successivo alla revoca della sospensione. |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Per ciascuno Stato membro è calcolato un contributo finanziario massimo per l'assegnazione dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), utilizzando la metodologia di cui all'allegato I, basata sulla popolazione, l'inverso del prodotto interno lordo (PIL) pro capite e il relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro. |
Per ciascuno Stato membro è calcolato un contributo finanziario massimo per l'assegnazione dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), utilizzando la metodologia di cui all'allegato I, basata sulla popolazione, l'inverso del prodotto interno lordo (PIL) pro capite e il relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro, tenendo conto della percentuale di giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET) e del tasso di persone a rischio di povertà. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per il periodo fino al 31 dicembre 2022 la Commissione mette a disposizione per assegnazione l'importo di 334 950 000 000 EUR di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Al fine di attuare i propri piani per la ripresa e la resilienza, ciascuno Stato membro può presentare richieste entro il limite del rispettivo contributo finanziario massimo di cui all'articolo 10. |
1. Per il periodo fino al 31 dicembre 2024 la Commissione mette a disposizione per assegnazione l'importo di 334 950 000 000 EUR di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Al fine di attuare i propri piani per la ripresa e la resilienza, ciascuno Stato membro può presentare richieste entro il limite del rispettivo contributo finanziario massimo di cui all'articolo 10. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Attraverso una revisione del regolamento mediante atto delegato e sulla base della richiesta motivata di uno Stato membro, le risorse aggiuntive possono essere rese disponibili anche per gli impegni di bilancio per il 2023 e il 2024. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024, se sono disponibili risorse finanziarie, la Commissione può organizzare inviti in linea con il calendario del semestre europeo. A tal fine pubblica un calendario indicativo degli inviti da organizzare in tale periodo e indica, per ogni invito, l'importo disponibile per l'assegnazione. Al fine di attuare il piano per la ripresa e la resilienza, ciascuno Stato membro può presentare proposta per ricevere importi fino ad un importo massimo corrispondente alla sua quota di assegnazione dell'importo disponibile per l'assegnazione di cui all'allegato I. |
soppresso |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fino al 31 dicembre 2024, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere allo Stato membro interessato un sostegno sotto forma di prestito per l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza. |
1. Fino al 31 dicembre 2025, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere allo Stato membro interessato un sostegno sotto forma di prestito per l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Lo Stato membro può chiedere un prestito contestualmente alla presentazione di un piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 15 o in un momento diverso fino al 31 agosto 2024. In quest'ultimo caso la richiesta è corredata di un piano riveduto comprendente target intermedi e finali supplementari. |
2. Lo Stato membro può chiedere un prestito contestualmente alla presentazione di un piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 15 o in un momento diverso fino al 31 agosto 2025. In quest'ultimo caso la richiesta è corredata di un piano riveduto comprendente target intermedi e finali supplementari. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, gli Stati membri elaborano piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Tali piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato per i quattro anni successivi. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto coerente. |
1. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, gli Stati membri elaborano piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Tali piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato per i quattro anni successivi, nonché obiettivi annuali. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimenti pubblici e pubblici-privati, strutturati in un pacchetto coerente, che comprende obiettivi annuali e un sistema di valutazione dell'attuazione. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare quelle pertinenti per la transizione verde e digitale o derivanti da detta transizione. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/199921, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta22, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione. |
2. I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare quelle pertinenti per la transizione verde e digitale o derivanti da detta transizione, quali investimenti a favore della connettività Internet, al fine di mantenere collegati i cittadini, in particolare quelli più vulnerabili, e accrescere la sostenibilità dell'economia dell'Unione europea basata sulla conoscenza. A seguito della pandemia è inoltre necessario sostenere i servizi sanitari nazionali attraverso la modernizzazione dell'infrastruttura sanitaria e il miglioramento dell'efficienza dei sistemi di assistenza sanitaria nell'Unione. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/199921, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta22, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione. |
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_________________ |
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. |
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1). |
22 […] |
22 […] |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri coinvolgono i portatori di interessi, in particolare i rappresentanti o le autorità a livello regionale e locale, le parti economiche e sociali nonché le organizzazioni della società civile, nella preparazione e nell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento delegato (UE) n. 204/2014. Essi sono fondamentali per individuare e valutare le esigenze di investimento specifiche in un determinato Stato membro. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il piano per la ripresa e la resilienza presentato dallo Stato membro interessato costituisce un allegato del suo programma nazionale di riforma ed è trasmesso ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato membro può presentare un progetto di piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno precedente, unitamente al progetto di bilancio dell'esercizio successivo. |
2. Il piano per la ripresa e la resilienza presentato dallo Stato membro interessato costituisce un allegato del suo programma nazionale di riforma ed è trasmesso ufficialmente entro il 30 aprile. Gli Stati membri presentano un progetto di piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno precedente, unitamente al progetto di bilancio dell'esercizio successivo. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) una spiegazione del modo in cui è in grado di affrontare le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo; |
(a) una spiegazione del modo in cui è in grado di affrontare le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo dello Stato membro; |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) una spiegazione del modo in cui il piano rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro interessato, attenua l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuisce a migliorare la coesione sociale e territoriale e a rafforzare la convergenza; |
(b) una spiegazione del modo in cui il piano rafforza il potenziale di crescita, la creazione e/o il mantenimento di posti di lavoro, in particolare per i giovani di età inferiore ai 25 anni e le donne, e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro interessato, attenua l'impatto sociale ed economico della crisi, migliora il tessuto imprenditoriale e contribuisce a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale e a rafforzare la convergenza, inclusi il modo in cui saranno interessati i territori con specificità territoriali e il modo in cui il piano è in grado di affrontare le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese; |
Emendamento 43Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano sono in grado di contribuire alle transizioni verde e digitale o affrontare le sfide che ne conseguono; |
(c) una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano sono in grado di contribuire all'economia basata sulla conoscenza e alle transizioni verde e digitale o affrontare le sfide che ne conseguono; detta spiegazione comprende, tra l'altro, le misure adottate dagli Stati membri per assicurare il raggiungimento dei target finali dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030, nonché le misure adottate dagli Stati membri per conseguire un'economia climaticamente neutra entro il 2050; |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) i target intermedi e finali previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle riforme su un periodo massimo di quattro anni, nonché degli investimenti su un periodo massimo di sette anni; |
(d) i target intermedi e finali previsti, gli indicatori che consentono di misurarli e un calendario indicativo dell'attuazione delle riforme su un periodo massimo di quattro anni, nonché degli investimenti su un periodo massimo di sette anni; |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(g bis) una spiegazione del modo in cui affronta le sfide per una buona ed efficace governance e le lacune in termini di capacità, anche attraverso lo sviluppo delle capacità tra le autorità pubbliche e i beneficiari al livello appropriato; |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(h) le misure di accompagnamento che possono essere necessarie; |
(h) altre misure di accompagnamento che possono essere necessarie, inclusi la riduzione degli oneri amministrativi inutili e l'aumento del numero di partenariati pubblico-privato; |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ai fini della preparazione di proposte per i loro piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche al fine di consentire agli Stati membri richiedenti di beneficiare dell'esperienza di altri Stati membri. Gli Stati membri possono inoltre chiedere assistenza tecnica nell'ambito dello strumento di assistenza tecnica, in conformità del relativo regolamento. |
4. Ai fini della preparazione di proposte per i loro piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche al fine di consentire agli Stati membri richiedenti di beneficiare dell'esperienza di altri Stati membri; tale scambio di buone pratiche è reso pubblico alle altre istituzioni e agli altri organismi europei. La Commissione può inoltre fornire agli Stati membri uno strumentario di buone pratiche di facile utilizzo. Gli Stati membri possono inoltre chiedere assistenza tecnica nell'ambito dello strumento di assistenza tecnica, in conformità del relativo regolamento. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In sede di valutazione del piano per la ripresa e la resilienza la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere il piano prima della sua presentazione ufficiale. |
1. In sede di valutazione del piano per la ripresa e la resilienza, previa consultazione del Parlamento europeo, la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere il piano prima della sua presentazione ufficiale. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione valuta l'importanza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza nonché il suo contributo alle transizioni verde e digitale, e a tal fine tiene conto dei seguenti criteri: |
3. La Commissione valuta l'importanza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza nonché il suo contributo alle transizioni verso un'economia basata sulla conoscenza e digitale, nonché a favore di un'economia competitiva, e a tal fine tiene conto dei seguenti criteri:
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono; |
(b) se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verso un'economia basata sulla conoscenza e digitale, in modo da sviluppare un'economia competitiva, o ad affrontare le sfide che ne conseguono; |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale; |
(d) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita a lungo termine di un'economia competitiva, la creazione e/o il mantenimento di posti di lavoro di qualità e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale ai fini di uno sviluppo più armonioso tra gli Stati membri; |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) se la motivazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia e sull'occupazione; |
(e) se la motivazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia e sull'occupazione, nonché se il piano di pagamento è conforme al regolamento finanziario; |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici che rappresentano azioni coerenti; |
(f) se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici che rappresentano azioni efficaci e coerenti per contribuire alla creazione di posti di lavoro, alla crescita e allo sviluppo di una società basata sulla conoscenza; |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) se le modalità proposte dagli Stati membri interessati, compresi il calendario e i target intermedi e finali previsti, e i relativi indicatori, sono tali da garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza. |
(g) se le modalità proposte dagli Stati membri interessati, compresi il calendario, il piano di pagamento e i target intermedi e finali previsti, e i relativi indicatori, sono tali da garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione entro quattro mesi dalla presentazione ufficiale del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro. Qualora la Commissione valuti positivamente il piano per la ripresa e la resilienza, tale decisione stabilisce le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati dallo Stato membro, compresi i target intermedi e finali e il contributo finanziario assegnato conformemente all'articolo 11. |
1. Previa consultazione del Parlamento europeo, la Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione entro due mesi dalla presentazione ufficiale del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro. Qualora la Commissione valuti positivamente il piano per la ripresa e la resilienza, tale decisione stabilisce le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati dallo Stato membro, compresi i target intermedi e finali e il contributo finanziario assegnato conformemente all'articolo 11. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) le modalità di accesso da parte della Commissione ai pertinenti dati sottostanti; |
(f) le modalità di accesso da parte della Commissione ai pertinenti dati sottostanti, inclusi quelli delle amministrazioni nazionali, regionali e locali; |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La sospensione è revocata quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per garantire una soddisfacente attuazione dei target intermedi e finali di cui all'articolo 17, paragrafo 1. |
La sospensione è revocata quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per garantire una soddisfacente attuazione dei target intermedi e finali di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e ha garantito che i fondi spesi in maniera non soddisfacente siano rimborsati. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 21 – titolo
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio e comunicazione sui piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri |
Coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio e comunicazione sui piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione trasmette senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio i piani per la ripresa e la resilienza quali approvati dall'atto di esecuzione della Commissione in conformità dell'articolo 17. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di occultare informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici. |
1. La Commissione trasmette senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio i piani per la ripresa e la resilienza quali approvati dall'atto di esecuzione della Commissione in conformità dell'articolo 17. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di occultare informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici. Detta richiesta non è interpretata in maniera estensiva. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione può avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel pertinente piano per la ripresa e la resilienza, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali interessate. |
2. La Commissione può avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel pertinente piano per la ripresa e la resilienza, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali, regionali e locali, nonché con le pertinenti organizzazioni professionali della società civile. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un effettivo coordinamento tra il dispositivo istituito dal presente regolamento e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi: |
Al fine di evitare qualsiasi sovrapposizione, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un effettivo coordinamento tra il dispositivo istituito dal presente regolamento e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi: |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Al fine di dare visibilità al sostegno dell'Unione attraverso il dispositivo, gli Stati membri informano i cittadini in merito ai progetti finanziati. |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.1 – riquadro 1 – trattino 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
— tali sfide sono considerate significative per promuovere il potenziale di crescita dell'economia dello Stato membro interessato; |
— tali sfide sono considerate significative per promuovere il potenziale di crescita dell'economia dello Stato membro interessato, ad esempio attraverso lo sviluppo responsabile del potenziale di crescita sostenibile; |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2 – riquadro 1 – trattino 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla trasformazione digitale dei settori economico o sociale; |
— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla trasformazione digitale dei settori economico o sociale e di agevolare un accesso più ampio alle tecnologie digitali; |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.4 – parte introduttiva
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2.4 Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale. |
2.4 Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro, in particolare per i giovani di età inferiore ai 25 anni e le donne, e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza |
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Riferimenti |
COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD) |
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Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula |
BUDG 17.6.2020 |
ECON 17.6.2020 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
REGI 17.6.2020 |
|||
Relatrice per parere Nomina |
Corina Crețu 16.6.2020 |
|||
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula |
23.7.2020 |
|||
Approvazione |
24.9.2020 |
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
19 5 16 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Stéphane Bijoux, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Chiara Gemma, Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Martina Michels, Andżelika Anna Możdżanowska, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Vincenzo Sofo, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Viktor Uspaskich, Monika Vana |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Daniel Buda, Stelios Kympouropoulos, Tonino Picula, Bronis Ropė |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
19 |
+ |
RENEW |
Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Viktor Uspaskich |
S&D |
Adrian-Dragoş Benea, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova, Tonino Picula |
VERTS/ALE |
François Alfonsi, Caroline Roose, Bronis Ropė, Monika Vana |
5 |
- |
ID |
Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Vincenzo Sofo |
16 |
0 |
ECR |
Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska |
GUE/NGL |
Martina Michels, Younous Omarjee |
NI |
Rosa D'Amato, Chiara Gemma |
PPE |
Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Andrey Novakov |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLE DONNE E L'UGUAGLIANZA DI GENERE (14.9.2020)
destinata alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))
Per la commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere: Sirpa Pietikäinen (relatrice)
EMENDAMENTI
La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere presenta alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) Gli articoli 2 e 8 del trattato dispongono che, in tutte le sue azioni, l'Unione mira a eliminare le ineguaglianze nonché a promuovere la parità tra uomini e donne. È pertanto opportuno attuare l'integrazione della dimensione di genere, compreso il bilancio di genere, in tutte le politiche e in tutti i regolamenti dell'UE. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) A livello dell'Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche ("semestre europeo"), compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie nazionali pluriennali di investimento a sostegno di tali riforme. È opportuno presentare dette strategie unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali, in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere mediante finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. |
(3) A livello dell'Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche ("semestre europeo"), compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie nazionali pluriennali di investimento a sostegno di tali riforme. È opportuno presentare dette strategie unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali, in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere mediante finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) L'insorgere della pandemia di COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire a livello dell'Unione e mondiale, richiedendo una reazione urgente e coordinata da parte dell'Unione per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali per tutti gli Stati membri. La COVID-19 ha amplificato le sfide connesse al contesto demografico. La pandemia di COVID-19 in corso, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide e resilienti e di sistemi finanziari basati su robuste strutture economiche e sociali aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. Le conseguenze a medio e lungo termine della crisi della COVID-19 dipenderanno essenzialmente dalla rapidità della ripresa economica degli Stati membri dopo la crisi, rapidità che a sua volta dipende dal margine di bilancio di cui dispongono gli Stati membri per adottare misure volte a mitigare l'impatto a livello sociale ed economico della crisi e dalla resilienza delle loro economie. Riforme e investimenti volti ad affrontare le carenze strutturali delle economie e a rafforzarne la resilienza saranno pertanto essenziali per riportare le economie su un percorso di ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore ampliamento delle divergenze nell'Unione. |
(4) L'insorgere della pandemia di COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire a livello dell'Unione e mondiale, richiedendo una reazione urgente e coordinata da parte dell'Unione per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali per tutti gli Stati membri. La crisi della COVID-19 sta avendo un impatto sproporzionato sulle donne e le ragazze a causa delle disuguaglianze esistenti, che hanno comportato, fra l'altro, un aumento del rischio di violenza di genere durante il confinamento e un maggiore tasso di abbandono del mercato del lavoro collegato a un maggiore onere dei compiti di assistenza e a una maggiore percentuale di donne impiegate nei settori interessati dal confinamento, nell'economia informale nonché in settori che presentano condizioni più precarie. La pandemia di COVID-19 in corso, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di un solido sistema di protezione sociale basato su servizi pubblici ed economie solide e resilienti e di sistemi finanziari basati su robuste strutture economiche e sociali aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente e inclusivo agli shock e a registrare una più rapida ripresa. Le conseguenze a medio e lungo termine della crisi della COVID-19 dipenderanno essenzialmente dalla rapidità della ripresa economica degli Stati membri dopo la crisi, rapidità che a sua volta dipende dal margine di bilancio di cui dispongono gli Stati membri per adottare misure volte a mitigare l'impatto a livello sociale ed economico della crisi e dalla resilienza delle loro economie. Riforme e investimenti volti ad affrontare le disuguaglianze e le carenze strutturali delle economie e a rafforzarne la resilienza e l'inclusività saranno pertanto essenziali per riportare le economie su un percorso di ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore ampliamento delle divergenze sociali nell'Unione, nonché per accelerare i progressi verso il conseguimento della parità di genere. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 bis) L'insorgere della pandemia di COVID-19 ha altresì mostrato un significativo impatto di genere sulla società, che riflette le varie disuguaglianze tra donne e uomini. Poiché la maggior parte degli operatori sanitari e di altri servizi essenziali dell'UE sono donne, non solo è diventato evidente il peso sproporzionato della crisi che è ricaduto sulle donne, ma anche il grado di segregazione orizzontale e verticale del mercato del lavoro, esacerbato dalla mancanza di servizi e infrastrutture per la cura dell'infanzia e degli anziani. Inoltre, l'aumento della violenza di genere registrato durante il confinamento in tutta l'UE ha mostrato una preoccupante mancanza di misure di protezione e di sostegno per le donne che sono vittima o che sono a rischio di subire violenza domestica. Lo strumento dovrebbe aiutare gli Stati membri a sostenere e sviluppare iniziative volte a favorire l'accesso delle donne all'imprenditorialità, al microfinanziamento e alle discipline STEM, nonché a promuovere le opportunità di lavoro – soprattutto nei settori prioritari dell'economia digitale e dell'economia verde – garantendo iniziative in materia di occupazione senza discriminazioni. Una particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla lotta contro la segregazione del mercato del lavoro, con misure volte a colmare il divario occupazionale, retributivo e pensionistico di genere. Gli Stati membri dovrebbero inoltre utilizzare il programma per porre in atto e rafforzare le iniziative volte a promuovere e migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata, con particolare attenzione alle infrastrutture e ai servizi di assistenza. Anche le infrastrutture e i servizi come i rifugi e il sostegno alle vittime di violenza saranno importanti sulla via della ripresa dalla crisi. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) L'attuazione di riforme che contribuiscano a conseguire un livello elevato di resilienza delle economie nazionali, rafforzare la capacità di aggiustamento e sbloccare il potenziale di crescita è una delle priorità politiche dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto fondamentali per riportare la ripresa su un percorso di sostenibilità e sostenere il processo di crescente convergenza economica e sociale. Tali aspetti sono ancora più necessari all'indomani della crisi causata dalla pandemia per aprire la strada a una rapida ripresa. |
(5) L'attuazione di riforme che contribuiscano a conseguire un livello elevato di resilienza delle economie nazionali, rafforzare la capacità di aggiustamento e sbloccare il potenziale di crescita è una delle priorità politiche dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto fondamentali per riportare la ripresa su un percorso di sostenibilità e sostenere il processo di crescente convergenza economica e sociale. Occorre che le riforme siano attuate prestando una particolare attenzione alle fasce di popolazione vulnerabili e nel rispetto della parità di genere. Tali aspetti sono ancora più necessari all'indomani della crisi causata dalla pandemia per aprire la strada a una rapida ripresa. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) Le donne sono state in prima linea nella crisi della COVID-19, rappresentando la maggior parte degli operatori sanitari in tutta l'UE, e hanno conciliato il lavoro di assistenza non retribuito con le loro responsabilità lavorative, compito sempre più difficile per i genitori single, di cui le donne costituiscono l'85 %. È essenziale investire in solide infrastrutture di assistenza anche per garantire la parità di genere, l'emancipazione economica delle donne, la costruzione di società resilienti, la lotta alla precarietà in un settore dominato dalle donne, la creazione di posti di lavoro nonché la prevenzione della povertà e dell'esclusione sociale; tali investimenti hanno un effetto positivo sul PIL in quanto consentono a un maggior numero di donne di partecipare al lavoro retribuito. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi. È tuttavia essenziale sostenere gli investimenti in questa particolare situazione, per accelerare la ripresa e rafforzare il potenziale di crescita a lungo termine. Gli investimenti in tecnologie, capacità e processi verdi e digitali, volti ad assistere la transizione verso l'energia pulita e a promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia abitativa e in altri settori economici fondamentali, sono importanti per conseguire la crescita sostenibile e contribuire alla creazione di posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più resiliente e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento. |
(6) Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi, anche nei servizi pubblici, il che ha prodotto conseguenze negative durature sui diritti delle donne, sull'emancipazione economica delle donne e sulla salute delle donne, tra cui la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti. È pertanto essenziale sostenere gli investimenti in questa particolare situazione, per accelerare la ripresa e rafforzare il potenziale di crescita sostenibile a lungo termine e la tutela dell'economia assistenziale come componente essenziale del modello economico. Gli investimenti nella transizione in materia di assistenza e in tecnologie, capacità e processi verdi e digitali, volti ad assistere la transizione verso l'energia pulita e a promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia abitativa e in altri settori economici fondamentali, sono importanti per conseguire la crescita sostenibile e inclusiva e contribuire alla creazione di posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più resiliente e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento. Inoltre, si tratta di un'opportunità decisiva per facilitare la transizione verso un'economia dell'assistenza resiliente e conseguire una società equilibrata dal punto di vista del genere. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 11
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Il dispositivo istituito dal presente regolamento, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'UE e traducendo nella pratica l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell'obiettivo globale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici. |
(11) Il dispositivo istituito dal presente regolamento, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'UE e traducendo nella pratica l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell'obiettivo globale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici e di altri obiettivi ambientali, in linea con la tassonomia dell'UE e il principio di "non arrecare un danno significativo". I cambiamenti climatici e il degrado ambientale colpiscono in modo sproporzionato le donne, che però sono sottorappresentate nel processo decisionale relativo alle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici. Occorre assicurare che le donne e gli altri gruppi vulnerabili siano inclusi in tutti i livelli del processo decisionale a livello nazionale e di Unione. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11 bis) Il dispositivo istituito dal presente regolamento, riflettendo la strategia europea per la parità di genere 2020-2025 e traducendo nella pratica l'impegno dell'Unione di attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'OSS n. 5, contribuirà alla promozione della parità di genere, al principio dell'integrazione della dimensione di genere e all'eliminazione della discriminazione e delle disuguaglianze basate sul genere. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Le azioni pertinenti al fine del conseguimento dei suddetti obiettivi globali saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del dispositivo e rivalutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e di riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata debita attenzione all'impatto dei piani nazionali, presentati a norma del presente regolamento, sulla promozione non solo della transizione verde, ma anche della trasformazione digitale. Entrambe svolgeranno un ruolo di primo piano per il rilancio e la modernizzazione della nostra economia. |
(12) Le azioni pertinenti al fine del conseguimento dei suddetti obiettivi globali saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del dispositivo e rivalutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e di riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata debita attenzione all'impatto dei piani nazionali, presentati a norma del presente regolamento, sulla promozione non solo della transizione verde e in materia di assistenza, ma anche della trasformazione digitale. Entrambe svolgeranno un ruolo di primo piano per il rilancio e la modernizzazione della nostra economia. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) L'obiettivo generale del dispositivo dovrebbe essere la promozione della coesione economica, sociale e territoriale. Il dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a migliorare la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale mirate a conseguire un'Europa climaticamente neutra entro il 2050, ripristinando in tal modo il potenziale di crescita delle economie dell'Unione all'indomani della crisi, incentivando la creazione di posti di lavoro e promuovendo una crescita sostenibile. |
(14) L'obiettivo generale del dispositivo dovrebbe essere la promozione della coesione economica, sociale e territoriale. Il dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a migliorare la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi, promuovendo la parità di genere e sostenendo le transizioni verde e digitale, nonché la transizione verso un'economia dell'assistenza resiliente, mirate a conseguire un'Europa climaticamente neutra entro il 2050 e una società equilibrata sotto il profilo del genere, ripristinando in tal modo il potenziale di crescita delle economie dell'Unione all'indomani della crisi, incentivando la creazione di posti di lavoro che tengano conto della dimensione di genere e promuovendo una crescita sostenibile e inclusiva. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Per garantire il proprio contributo agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile che il piano per la ripresa e la resilienza preveda misure volte ad attuare le riforme e i progetti di investimenti pubblici mediante un piano per la ripresa e la resilienza coerente. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere coerente con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, con i programmi nazionali di riforma, con piani nazionali per l'energia e il clima, con i piani per una transizione giusta e con gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. Al fine di promuovere le azioni che rientrano tra le priorità del Green Deal europeo e dell'agenda digitale, è auspicabile che il piano stabilisca inoltre misure pertinenti per le transizioni verde e digitale. Si tratta di misure che dovrebbero consentire un rapido conseguimento dei target finali, degli obiettivi e dei contributi fissati nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. |
(16) Per garantire il proprio contributo agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile che il piano per la ripresa e la resilienza preveda misure volte ad attuare le riforme e i progetti di investimenti pubblici mediante un piano per la ripresa e la resilienza coerente. Il piano per la ripresa e la resilienza è coerente con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, con i programmi nazionali di riforma, con piani nazionali per l'energia e il clima, con i piani per una transizione giusta, con i piani per la parità di genere e con gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. Al fine di promuovere le azioni che rientrano tra le priorità della strategia europea per la parità di genere, del Green Deal europeo e dell'agenda digitale, è auspicabile che il piano stabilisca inoltre misure pertinenti per la promozione della parità di genere e le transizioni verde e digitale, ad esempio affrontando il divario digitale di genere. Si tratta di misure che dovrebbero consentire un rapido conseguimento dei target finali, degli obiettivi e dei contributi fissati nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di parità, clima e ambiente. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Per garantire la titolarità nazionale e una particolare attenzione alle riforme e agli investimenti pertinenti, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza debitamente motivato e giustificato. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe definire l'insieme dettagliato di misure per la sua attuazione, compresi i target finali e intermedi, e l'impatto previsto del piano stesso sul potenziale di crescita, sulla creazione di posti lavoro e sulla resilienza economica e sociale. Dovrebbe inoltre prevedere misure pertinenti per le transizioni verde e digitale e includere altresì una spiegazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. |
(21) Per garantire la titolarità nazionale e una particolare attenzione alle riforme e agli investimenti pertinenti, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza debitamente motivato e giustificato. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe definire l'insieme dettagliato di misure per la sua attuazione, compresi i target finali e intermedi, e l'impatto previsto del piano stesso sul potenziale di crescita, sulla creazione di posti di lavoro che tengano conto della dimensione di genere, sulla resilienza economica e sociale nonché sulla parità di genere. Dovrebbe inoltre prevedere misure pertinenti per le transizioni verde e digitale, come pure per la transizione verso un'economia dell'assistenza resiliente, nonché per la promozione della parità di genere, e includere altresì una spiegazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) La Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro e agire in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione rispetterà pienamente la titolarità nazionale della procedura e terrà pertanto in considerazione la giustificazione e gli elementi forniti dallo Stato membro interessato nel valutare se il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale e ad affrontare le sfide che ne conseguono, se il piano è in grado di avere un impatto duraturo nello Stato membro interessato, se il piano è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale, se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia e l'occupazione, se il piano per la ripresa e la resilienza proposto prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici che rappresentano azioni coerenti e infine se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono in grado di garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, con i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori. |
(22) La Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro e agire in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, nonché con la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile. La Commissione rispetterà pienamente la titolarità nazionale della procedura e terrà pertanto in considerazione la giustificazione e gli elementi forniti dallo Stato membro interessato nel valutare se il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde, in materia di assistenza e digitale e ad affrontare le sfide che ne conseguono, se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alla promozione della parità di genere e al principio dell'integrazione della dimensione di genere e dell'eliminazione della discriminazione di genere o ad affrontare le sfide che ne derivano, se il piano è in grado di avere un impatto duraturo nello Stato membro interessato, se il piano per la parità di genere incluso nel piano per la ripresa e la resilienza affronta in maniera efficace l'impatto della crisi sulla parità di genere, in particolare nei settori dell'occupazione e dell'accesso ai finanziamenti, come pure se include misure per prevenire e contrastare la violenza di genere, se il piano è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro che tengano conto della dimensione di genere, la parità di genere e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale, se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia e l'occupazione, se il piano per la ripresa e la resilienza proposto prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici che rappresentano azioni coerenti e infine se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono in grado di garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, con i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 33
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) Per garantire un monitoraggio efficace dell'attuazione, gli Stati membri dovrebbero riferire su base trimestrale nel processo del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza. È opportuno che tali relazioni trimestrali elaborate dagli Stati membri interessati siano adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che dovrebbero essere utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti in vista del completamento dei piani per la ripresa e la resilienza. |
(33) Per garantire un monitoraggio efficace dell'attuazione, gli Stati membri dovrebbero riferire su base trimestrale nel processo del semestre europeo, in consultazione con le parti sociali e le organizzazioni della società civile, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza. È opportuno che tali relazioni trimestrali elaborate dagli Stati membri interessati siano adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che dovrebbero essere utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti in vista del completamento dei piani per la ripresa e la resilienza. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio", è necessario valutare il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del dispositivo sul terreno. |
(36) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio", è necessario valutare il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del dispositivo sul terreno. I dati raccolti a fini di monitoraggio sono disaggregati per genere. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 37
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(37) È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito all'attuazione del dispositivo di cui al presente regolamento. Tale relazione dovrebbe comprendere le informazioni relative ai progressi compiuti dagli Stati membri nell'ambito dei piani per la ripresa e la resilienza approvati, come pure le informazioni sul volume dei proventi assegnati al dispositivo l'anno precedente nell'ambito dello strumento dell'Unione europeo per la ripresa, suddivisi per linea di bilancio, e il contributo degli importi raccolti grazie allo strumento dell'Unione europea per la ripresa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo. |
(37) È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito all'attuazione del dispositivo di cui al presente regolamento. Tale relazione dovrebbe comprendere le informazioni relative ai progressi compiuti dagli Stati membri nell'ambito dei piani per la ripresa e la resilienza approvati e al loro impatto sulla parità di genere, come pure le informazioni sul volume dei proventi assegnati al dispositivo l'anno precedente nell'ambito dello strumento dell'Unione europeo per la ripresa, suddivisi per linea di bilancio, e il contributo degli importi raccolti grazie allo strumento dell'Unione europea per la ripresa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) Dovrebbe essere effettuata una valutazione indipendente relativa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo istituito dal presente regolamento, all'efficienza dell'utilizzo delle sue risorse e al suo valore aggiunto. Ove opportuno, la relazione dovrebbe essere accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento. Una valutazione indipendente ex post dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine del dispositivo. |
(38) Dovrebbe essere effettuata una valutazione indipendente che tenga conto della dimensione di genere, in consultazione con le organizzazioni femminili della società civile e gli esperti di bilancio di genere, relativa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo istituito dal presente regolamento, all'efficienza dell'utilizzo delle sue risorse e al suo valore aggiunto. Ove opportuno, la relazione dovrebbe essere accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento. Una valutazione indipendente ex post dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine del dispositivo, anche per quanto riguarda la parità di genere. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
L'ambito di applicazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento comprende aree di intervento relative a: coesione economica, sociale e territoriale, transizioni verde e digitale, salute, competitività, resilienza, produttività, istruzione e competenze, ricerca e innovazione, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, occupazione e investimenti, e stabilità dei sistemi finanziari. |
L'ambito di applicazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento comprende aree di intervento relative a: coesione economica, sociale e territoriale, transizioni verde e digitale e transizione verso un'economia dell'assistenza resiliente, salute, competitività, resilienza, produttività, istruzione e competenze, parità di genere, ricerca e innovazione, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, occupazione e investimenti, e stabilità dei sistemi finanziari. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e la resilienza è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi della COVID-19 e a promuovere una crescita sostenibile. |
1. L'obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e la resilienza è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale, economico e di genere della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale e la promozione della parità di genere, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi della COVID-19 e a promuovere una crescita sostenibile e inclusiva e la parità di genere. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare quelle pertinenti per la transizione verde e digitale o derivanti da detta transizione. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/199921, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta22, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione. |
2. I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo e ne fanno una loro priorità, in particolare quelle pertinenti per le transizioni verde e digitale e per la transizione verso un'economia dell'assistenza resiliente o derivanti da dette transizioni. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima e altri obiettivi ambientali, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/199921, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta22, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione. I piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero inoltre essere coerenti con le strategie nazionali per la parità di genere. |
__________________ |
__________________ |
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. |
21 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. |
22 […] |
22 […] |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) una spiegazione del modo in cui il piano rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro interessato, attenua l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuisce a migliorare la coesione sociale e territoriale e a rafforzare la convergenza; |
(b) una spiegazione del modo in cui il piano rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro tenendo conto della dimensione di genere e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro interessato, attenua l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuisce a migliorare la coesione sociale e territoriale e a rafforzare la convergenza e la parità di genere; |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano sono in grado di contribuire alle transizioni verde e digitale o affrontare le sfide che ne conseguono; |
(c) una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano sono in grado di contribuire alle transizioni verde e digitale e alla transizione verso un'economia dell'assistenza resiliente o affrontare le sfide che ne conseguono; |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) un piano nazionale per la parità di genere per la ripresa, in linea con gli obiettivi delineati nella strategia per la parità di genere, al fine di contrastare efficacemente l'impatto negativo della crisi sulla parità di genere, in particolare garantendo la creazione di posti di lavoro per le donne, la riduzione del divario retributivo di genere e l'accesso al credito per le imprenditrici, comprese misure volte a prevenire e combattere la violenza di genere e domestica e le molestie sessuali; il piano nazionale per la parità di genere è elaborato e attuato in coordinamento con gli organismi nazionali competenti in materia di parità di genere e in consultazione con le organizzazioni per i diritti delle donne e gli esperti in materia di bilancio di genere; |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c ter) una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano sono in grado di contribuire a promuovere la parità di genere e il principio dell'integrazione della dimensione di genere, nonché a eliminare la discriminazione di genere o ad affrontare le sfide che ne conseguono; |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c quater) una valutazione dell'impatto di genere su cui si basino le misure previste dal piano; |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nel valutare il piano per la ripresa e la resilienza e nel determinare l'importo da assegnare allo Stato membro interessato, la Commissione tiene conto delle informazioni analitiche sullo Stato membro interessato disponibili nel contesto del semestre europeo, nonché della motivazione e degli elementi forniti dallo Stato membro interessato, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e di ogni altra informazione pertinente tra cui, in particolare, quelle contenute nel programma nazionale di riforma e nel piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato come pure, se del caso, le informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita dallo strumento di assistenza tecnica. |
2. Nel valutare il piano per la ripresa e la resilienza e nel determinare l'importo da assegnare allo Stato membro interessato, la Commissione tiene conto delle informazioni analitiche sullo Stato membro interessato disponibili nel contesto del semestre europeo, nonché della motivazione e degli elementi forniti dallo Stato membro interessato, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e di ogni altra informazione pertinente tra cui, in particolare, quelle contenute nel programma nazionale di riforma e nel piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato come pure, se del caso, le informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita dallo strumento di assistenza tecnica. La Commissione richiede inoltre una valutazione dell'impatto di genere del piano effettuata da esperti indipendenti o procede essa stessa a tale valutazione. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione valuta l'importanza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza nonché il suo contributo alle transizioni verde e digitale, e a tal fine tiene conto dei seguenti criteri: |
La Commissione valuta l'importanza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza nonché il suo contributo alle transizioni verde e digitale, alla transizione verso un'economia dell'assistenza resiliente e alla promozione della parità di genere, e a tal fine tiene conto dei seguenti criteri: |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono; |
(b) se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale e alla transizione verso un'economia dell'assistenza resiliente o ad affrontare le sfide che ne conseguono; |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) se il piano per la parità di genere incluso nel piano per la ripresa e la resilienza affronta efficacemente le problematiche di genere che emergono a causa della crisi, garantisce la parità di genere, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, la parità retributiva e l'accesso ai finanziamenti, contribuisce a promuovere il principio dell'integrazione della dimensione di genere e a eliminare la discriminazione di genere, e include misure volte a prevenire e combattere la violenza di genere e domestica e le molestie sessuali; |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale; |
(d) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro tenendo conto della dimensione di genere e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale e la parità di genere; |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il sistema di comunicazione dei risultati garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati. A tale scopo ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati. |
2. Il sistema di comunicazione dei risultati garantisce che i dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati siano comparabili, disaggregati per genere e che la loro raccolta sia efficiente, efficace e tempestiva. A tale scopo ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La relazione annuale contiene informazioni sui progressi compiuti con i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri interessati nell'ambito del dispositivo. |
2. La relazione annuale contiene informazioni sui progressi compiuti con i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri interessati nell'ambito del dispositivo e il loro impatto sulla parità di genere. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione indipendente sulla sua attuazione, corredata di una relazione di valutazione ex-post indipendente entro tre anni dalla fine del 2027. |
1. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione indipendente sulla sua attuazione, corredata di una relazione di valutazione ex-post indipendente che tenga conto della dimensione di genere entro tre anni dalla fine del 2027. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. |
2. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo, nonché gli effetti dell'integrazione della dimensione di genere. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La relazione di valutazione ex-post comprende una valutazione globale del dispositivo istituito dal presente regolamento e informazioni sul suo impatto nel lungo periodo. |
4. La relazione di valutazione ex-post comprende una valutazione globale del dispositivo istituito dal presente regolamento e informazioni sul suo impatto nel lungo periodo, anche per quanto riguarda la parità di genere. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – parte introduttiva
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, la Commissione valuta l'importanza e la coerenza dei piani per la ripresa e la resilienza e il loro contributo alle transizioni verde e digitale, e a tal fine, tiene conto dei seguenti criteri: |
Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, la Commissione valuta l'importanza e la coerenza dei piani per la ripresa e la resilienza e il loro contributo alle transizioni verde, digitale e in materia di assistenza e alla promozione della parità di genere, e a tal fine, tiene conto dei seguenti criteri: |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono; |
(b) il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde, digitale e in materia di assistenza o ad affrontare le sfide che ne conseguono; |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente a promuovere la parità di genere e il principio dell'integrazione della dimensione di genere, nonché a eliminare la discriminazione di genere o ad affrontare le sfide che ne conseguono, in particolare misure concernenti il divario retributivo di genere, congedi familiari adeguati e modalità di lavoro flessibili, la fornitura di servizi di cura dell'infanzia e di assistenza a lungo termine accessibili e a prezzi abbordabili e un aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche garantendo pari opportunità e l'avanzamento di carriera; |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) il piano per la parità di genere incluso nel piano per la ripresa e la resilienza è in linea con gli obiettivi delineati nella strategia per la parità di genere e affronta efficacemente l'impatto della crisi sulla parità di genere, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, la parità retributiva e l'accesso ai finanziamenti, e include misure volte a prevenire e combattere la violenza di genere e le molestie sessuali; |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera d
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale; |
(d) il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro, la parità di genere e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale; |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 – titolo
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2.2 Il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. |
2.2 Il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde, digitale e in materia di assistenza o ad affrontare le sfide che ne conseguono. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 – comma 1 bis (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
oppure |
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l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla transizione verso un'economia dell'assistenza; |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 – comma 3 – trattino 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo ad affrontare le sfide derivanti dalle transizioni verde e/o digitale |
— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo ad affrontare le sfide derivanti dalle transizioni verde, digitale e/o in materia di assistenza |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.2 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2.2 bis Il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente a promuovere la parità di genere e il principio dell'integrazione della dimensione di genere, nonché a eliminare la discriminazione di genere o ad affrontare le sfide che ne conseguono. |
|
Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti. |
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Ambito di applicazione |
|
- L'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo a promuovere la parità di genere e il principio dell'integrazione della dimensione di genere; oppure - l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo a eliminare la discriminazione di genere; |
|
oppure |
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- l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo ad affrontare le sfide derivanti dalla disuguaglianza e/o dalla discriminazione di genere; |
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e |
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- l'attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto duraturo. |
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Rating |
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A - In ampia misura |
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B - In misura moderata |
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C - In misura ridotta |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.3 bis (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2.3 bis Il piano per la parità di genere incluso nel piano per la ripresa e la resilienza affronta efficacemente l'impatto della crisi sulla parità di genere, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, la parità retributiva e l'accesso ai finanziamenti, e include misure volte a prevenire e combattere la violenza di genere e le molestie sessuali. |
|
Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti. |
|
Ambito di applicazione |
|
- L'attuazione del piano per la parità di genere, elaborato in consultazione con le organizzazioni femminili della società civile e incluso nel piano per la ripresa e la resilienza, è in grado di contribuire in modo significativo ad affrontare l'impatto della crisi sulla parità di genere; |
|
e |
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- l'attuazione del piano per la parità di genere incluso nel piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire in modo significativo a creare posti di lavoro per le donne; |
|
e |
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- l'attuazione del piano per la parità di genere incluso nel piano per la ripresa e la resilienza è in grado di ridurre il divario retributivo di genere; |
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e |
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- l'attuazione del piano per la parità di genere incluso nel piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire in modo significativo a facilitare l'accesso delle imprenditrici al credito; |
|
e |
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- l'attuazione del piano per la parità di genere incluso nel piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire in modo significativo a prevenire e combattere la violenza di genere e le molestie sessuali. |
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Rating |
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A – Il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare efficacemente l'impatto della crisi sulla parità di genere. |
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B – Il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare parzialmente l'impatto della crisi sulla parità di genere. |
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C – Il piano per la ripresa e la resilienza non contribuisce ad affrontare l'impatto della crisi sulla parità di genere. |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4 – titolo
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2.4 Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale. |
2.4 Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro, la parità di genere e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 3 – punto 2.4 – trattino 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
— Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure volte ad affrontare le carenze dell'economia degli Stati membri e a promuovere il potenziale di crescita dell'economia dello Stato membro interessato, incentivando la creazione di posti di lavoro e attenuando gli effetti negativi della crisi, evitando nel contempo le conseguenze dannose di tali misure sul clima e sull'ambiente; |
— Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure volte ad affrontare le carenze dell'economia degli Stati membri e a promuovere il potenziale di crescita dell'economia dello Stato membro interessato, incentivando la creazione di posti di lavoro e attenuando gli effetti negativi della crisi, promuovendo nel contempo la parità di genere e la transizione verde. |
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI
On. Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES
On. Irene Tinagli
Presidente
Commissione per i problemi economici e monetari
BRUXELLES
Oggetto: Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))
Signori Presidenti,
nel quadro della procedura in oggetto la commissione per gli affari costituzionali è stata incaricata di sottoporre un parere alla Vostre commissioni. Nella riunione del 24 settembre 2020 ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.
La commissione per gli affari costituzionali ha esaminato la questione nella riunione del 12 ottobre 2020. In quest'ultima riunione[23] ha deciso di invitare la commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i suggerimenti in appresso.
Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia più profonda stima.
Antonio Tajani
SUGGERIMENTI
Nelle sue risoluzioni sul futuro dell'Europa del 16 febbraio 2017, il Parlamento sottolinea la necessità di migliorare la capacità di azione dell'Unione e di rafforzare la responsabilità democratica e la trasparenza del suo processo decisionale, ritenendo che il metodo comunitario sia il più adatto al funzionamento dell'Unione. Il Parlamento ritiene che, per quanto riguarda sia le risorse proprie che il QFP, le procedure decisionali in seno al Consiglio debbano passare dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata, e sottolinea la necessità di applicare la procedura legislativa ordinaria per l'adozione del regolamento QFP. Sebbene alcuni di questi miglioramenti richiedano una riforma del trattato, l'articolo 312, paragrafo 2, TFUE consente già l'attivazione del voto a maggioranza qualificata per l'adozione del QFP da parte del Consiglio.
In linea con questa posizione, nel suo parere destinato alla commissione per i bilanci sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, la commissione per gli affari costituzionali sottolineava i vantaggi della creazione di una capacità finanziaria temporanea attraverso fondi presi a prestito sui mercati dei capitali dalla Commissione per conto dell'UE per lo strumento per la ripresa ("Next Generation EU") e la necessità di introdurre nuove autentiche risorse proprie nel periodo di programmazione del QFP 2021-2027, al fine di garantire la credibilità e la sostenibilità del piano di rimborso dello strumento, insistendo nel contempo sul fatto che il nuovo meccanismo deve essere oggetto dell'adeguata codecisione e rendicontabilità parlamentare, nonché della massima trasparenza. Ciò vale anche per le decisioni relative alla definizione delle priorità e all'erogazione dei fondi da destinare a tutti gli strumenti finanziati attraverso le entrate con destinazione specifica esterne nell'ambito del programma "Next Generation EU".
Dal momento che il proposto dispositivo per la ripresa e la resilienza è uno dei pilastri principali delle misure per la ripresa di "Next Generation EU", è quindi opportuno che questo strumento contenga le disposizioni che seguono, al fine di garantire il controllo democratico e la responsabilità, nel debito rispetto del principio dell'equilibrio istituzionale:
– una chiara definizione delle priorità europee e obiettivi di spesa sulle priorità individuate nel regolamento, nonché un'attenzione per i progetti che promuovono l'integrazione dell'Unione;
– il ricorso ad atti delegati anziché atti di esecuzione per l'adozione di piani per la ripresa e la resilienza;
– una revisione obbligatoria, tempestiva e ben strutturata dell'attuazione dello strumento;
– consultazioni a più livelli dei soggetti interessati, con rappresentanti o autorità a livello regionale e locale, partner economici e sociali, nonché organizzazioni della società civile e altri soggetti interessati pertinenti, anche al momento della preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza, senza creare indebiti ritardi nel processo, in conformità con il principio del partenariato;
– la presentazione regolare e tempestiva di relazioni e la trasmissione di informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio, simultaneamente e alle stesse condizioni, sia per iscritto che attraverso la partecipazione di rappresentanti della Commissione e degli Stati membri alle riunioni delle commissioni competenti del Parlamento europeo;
– l'introduzione di strumenti adeguati, come un quadro di valutazione pubblico, per monitorare e valutare l'attuazione e il coinvolgimento del Parlamento europeo nella nomina di eventuali esperti che assistano la Commissione;
– l'accesso per il Parlamento europeo a un'unica base di dati contenente in formato elettronico informazioni dettagliate su tutti i destinatari finali dei fondi provenienti dallo strumento;
– l'accesso a finanziamenti subordinati al rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE, in conformità con le norme che saranno definite a tale riguardo per l'intero bilancio dell'Unione;
– una procedura di discarico da parte del Parlamento europeo per la spesa a titolo di questo strumento, distinguendo chiaramente la spesa dello strumento dalla procedura generale di discarico della Commissione.
Inoltre, la commissione per gli affari costituzionali desidera sottolineare che "Next Generation EU" si presta a far proseguire il dibattito, che è fonte di divisioni, sul cosiddetto rischio morale tra contribuenti netti e beneficiari netti, qualora non fossero introdotte nuove risorse proprie per finanziare i rimborsi al bilancio dell'UE di questo strumento per la ripresa senza precedenti. Ciò andrebbe a scapito dell'unità, della solidarietà e della coesione su cui è costruita la nostra Unione. La commissione chiede pertanto nuovamente l'introduzione, in base a un calendario giuridicamente vincolante, di un paniere di nuove risorse proprie che dovrebbe coprire almeno i costi relativi allo strumento per la ripresa "Next Generation EU" (capitale e interessi), garantendo così la credibilità e la sostenibilità del piano di rimborso dello strumento. A tal fine, è essenziale includere nell'accordo interistituzionale sulle questioni di bilancio un calendario vincolante per l'introduzione del suddetto paniere di nuove risorse proprie nel periodo del QFP 2021-2027. Tale accordo dovrebbe inoltre mirare a rafforzare il ruolo del Parlamento europeo per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del trattato su cui si basa lo strumento per la ripresa.
Infine, alla luce della natura senza precedenti dello strumento per la ripresa – un passo di rilevanza storica, che ha coinciso con il 70° anniversario della dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950 – e dell'importanza che esso riveste per l'ulteriore integrazione dell'Unione, la commissione per gli affari costituzionali ritiene che la Conferenza sul futuro dell'Europa rappresenti un momento opportuno per discutere, tra l'altro, delle sfide democratiche e costituzionali legate all'assetto istituzionale dello strumento per la ripresa e delle procedure decisionali sul QFP e sulle risorse proprie più in generale, tenuto conto del ruolo attualmente limitato del Parlamento europeo nel quadro di tali procedure.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza |
|||
Riferimenti |
COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD) |
|||
Presentazione della proposta al PE |
28.5.2020 |
|
|
|
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula |
BUDG 17.6.2020 |
ECON 17.6.2020 |
|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
CONT 23.7.2020 |
EMPL 17.6.2020 |
ENVI 17.6.2020 |
ITRE 17.6.2020 |
|
IMCO 17.6.2020 |
TRAN 17.6.2020 |
REGI 17.6.2020 |
AFCO 8.10.2020 |
|
FEMM 23.7.2020 |
|
|
|
Pareri non espressi Decisione |
IMCO 15.6.2020 |
|
|
|
Commissioni associate Annuncio in Aula |
ENVI 23.7.2020 |
EMPL 23.7.2020 |
ITRE 23.7.2020 |
TRAN 23.7.2020 |
Relatori Nomina |
Eider Gardiazabal Rubial 22.7.2020 |
Siegfried Mureşan 22.7.2020 |
Dragoș Pîslaru 22.7.2020 |
|
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula |
23.7.2020 |
|||
Esame in commissione |
9.11.2020 |
|
|
|
Approvazione |
9.11.2020 |
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
73 11 15 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Rasmus Andresen, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazabal Rubial, Luis Garicano, Alexandra Geese, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, Elisabetta Gualmini, José Gusmão, Enikő Győri, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Margarida Marques, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Victor Negrescu, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Karlo Ressler, Antonio Maria Rinaldi, Bogdan Rzońca, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Nicolae Ştefănuță, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Nils Torvalds, Ernest Urtasun, Nils Ušakovs, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Gerolf Annemans, Manon Aubry, Damian Boeselager, Niels Fuglsang, Mircea-Gheorghe Hava, Martin Hojsík, Patryk Jaki, Eva Kaili, Younous Omarjee |
|||
Deposito |
10.11.2020 |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
73 |
+ |
ECR |
Johan Van Overtveldt |
GUE/NGL |
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis |
NI |
Piernicola Pedicini |
PPE |
Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Lefteris Christoforou, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Mircea-Gheorghe Hava, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Angelika Winzig |
Renew |
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis Garicano, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Billy Kelleher, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Stéphanie Yon-Courtin |
S&D |
Marek Belka, Robert Biedroń, Paolo De Castro, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Eva Kaili, Aurore Lalucq, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Ušakovs |
Verts/ALE |
Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese, Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun |
11 |
- |
ECR |
Derk Jan Eppink, Patryk Jaki |
ID |
Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Francesca Donato, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen |
NI |
Lefteris Nikolaou-Alavanos |
PPE |
Enikő Győri |
Renew |
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal |
15 |
0 |
ECR |
Raffaele Fitto, Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Cristian Terheş, Roberts Zīle |
GUE/NGL |
Manon Aubry, José Gusmão, Martin Schirdewan |
ID |
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni |
NI |
Mislav Kolakušić |
S&D |
Alfred Sant |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
- [*] Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [1] GU C del , pag. .
- [2] GU C del , pag. .
- [3] Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
- [4] GU L 306 del 23.11.2011.
- [5] GU L 139 del 5.6.2018.
- [6] GU L 140 del 27.5.2013.
- [7] GU L 53 del 23.2.2002.
- [8] Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
- [9] Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
- [10] Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
- [11] Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
- [12] Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
- [13] GU C del ..., pag. .
- [14] Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).
- [15] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
- [16] Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79I l del 21.3.2019, pag. 1).
- [17] 21 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.
- [18] […]
- [19] Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
- [20] Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
- [21] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
- [22] Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41).
- [23] Erano presenti al momento della votazione finale: Antonio Tajani (presidente e relatore per parere), Gabriele Bischoff (vicepresidente), Charles Goerens (vicepresidente), Giuliano Pisapia (vicepresidente), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba (in sostituzione di Jacek Saryusz-Wolski), Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Sophia in 't Veld (in sostituzione di Guy Verhofstadt), Miapetra Kumpula-Natri (in sostituzione di Pedro Silva Pereira), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze e Rainer Wieland.