RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza

10.11.2020 - (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD)) - ***I

Commissione per i bilanci
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatori: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
(Commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)
Relatori per parere (*):
Dragoș Pîslaru, commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Pascal Canfin, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
François-Xavier Bellamy, commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Roberts Zīle, commissione per i trasporti e il turismo
(*) Commissioni associate – articolo 57 del regolamento


Procedura : 2020/0104(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A9-0214/2020
Testi presentati :
A9-0214/2020
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza

(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0408),

 visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 175, comma 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0150/2020),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 58 del regolamento,

 visti i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale,

 vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

 vista la lettera della commissione per gli affari costituzionali,

 vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0214/2020),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 

Emendamento  1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[*]

alla proposta della Commissione

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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Comitato delle regioni[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) A norma degli articoli 120 e 121 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono attuare la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione e nel contesto degli indirizzi di massima elaborati dal Consiglio. A norma dell'articolo 148 TFUE, gli Stati membri attuano politiche in materia di occupazione che devono tenere conto degli orientamenti in materia di occupazione. Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri è quindi una questione di interesse comune.

(2) L'articolo 175 TFUE stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri coordinano le proprie politiche economiche al fine di raggiungere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 174.

(2 bis) L'articolo 174 TFUE stabilisce che, per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. Inoltre, a norma del medesimo articolo, l'Unione mira in particolare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale, alle isole, alle regioni ultraperiferiche e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna. È opportuno tenere conto della loro posizione di partenza e delle loro specificità nell'attuazione delle politiche dell'Unione.

(3) A livello dell'Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche ("semestre europeo"), compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i piani nazionali per l'energia e il clima adottati nel quadro della governance dell'Unione dell'energia e i piani per una transizione giusta costituiscono quadri di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. È altresì opportuno prevedere riforme basate sulla solidarietà, l'integrazione, la giustizia sociale e un'equa distribuzione della ricchezza, con l'obiettivo di creare un'occupazione di qualità e una crescita sostenibile, garantire un pari livello di opportunità e protezione sociale, anche in termini di accesso, tutelare i gruppi vulnerabili e migliorare il tenore di vita di tutti i cittadini. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie nazionali pluriennali di investimento a sostegno di tali riforme. Se del caso, è opportuno presentare dette strategie unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali, in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere mediante finanziamenti nazionali e/o dell'Unione.

(3 bis) Come sottolineato dalla Commissione nella strategia annuale di crescita sostenibile 2020 e nel pacchetto di primavera ed estate del semestre europeo 2020, il semestre europeo dovrebbe contribuire al conseguimento del Green Deal europeo, del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

(4) L'insorgere della ▌COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche, sociali e di bilancio per gli anni a venire a livello dell'Unione e mondiale, richiedendo una reazione urgente, efficiente e coordinata a livello sia dell'Unione che nazionale per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali per tutti gli Stati membri. La COVID-19 ha amplificato le sfide connesse al contesto demografico nonché all'inclusione e alla coesione sociali, provocando conseguenze asimmetriche per gli Stati membri. La crisi della COVID-19 ▌, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide, sostenibili e resilienti nonché di sistemi finanziari e di welfare basati su robuste strutture economiche e sociali aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa in modo equo e inclusivo. La mancanza di resilienza può anche comportare effetti di ricaduta negativi dovuti agli shock tra Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, facendo sorgere in tal modo sfide per la convergenza e la coesione nell'Unione. A tale riguardo, una riduzione della spesa per l'istruzione, la cultura e l'assistenza sanitaria può risultare controproducente per una rapida ripresa. Le conseguenze a medio e lungo termine della crisi della COVID-19 dipenderanno essenzialmente dalla rapidità della ripresa economica e sociale degli Stati membri dopo la crisi, rapidità che a sua volta dipende dal margine di bilancio e dalle misure di cui dispongono gli Stati membri per ▌mitigare l'impatto a livello sociale ed economico della crisi e dalla resilienza delle loro economie e strutture sociali. Riforme e investimenti sostenibili e favorevoli alla crescita volti ad affrontare le carenze strutturali delle economie, rafforzare la resilienza degli Stati membri, accrescere la produttività e la competitività e ridurre la dipendenza dall'energia basata sul carbonio saranno pertanto essenziali per rilanciare le economie e ridurre le disuguaglianze e le divergenze nell'Unione.

(5) L'attuazione di riforme e investimenti sostenibili e favorevoli alla crescita che contribuiscano alla coesione e al conseguimento di un livello elevato di resilienza delle economie, delle società e delle istituzioni nazionali, che rafforzino la capacità di aggiustamento e che sblocchino il potenziale di crescita in maniera compatibile con l'accordo di Parigi è una delle priorità politiche dell'Unione. Tali riforme risultano ▌fondamentali per riportare la ripresa su un percorso di sostenibilità, equità e inclusività e sostenere il processo di crescente convergenza economica e sociale. Tali aspetti sono ancora più necessari all'indomani della crisi causata dalla pandemia per aprire la strada a una rapida ripresa.

(5 bis) Gli articoli 2 e 8 TFUE dispongono che nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne. L'integrazione della dimensione di genere, ivi compreso il bilancio di genere, dovrebbe pertanto essere attuata in tutte le politiche e normative dell'Unione.

(5 ter) Le donne sono state in prima linea nella crisi della COVID-19, rappresentando la maggior parte degli operatori sanitari in tutta l'Unione, e hanno conciliato il lavoro di assistenza non retribuito con le loro responsabilità lavorative. La situazione è sempre più difficile per i genitori soli, l'85 % dei quali è costituito da donne. Gli investimenti in una solida infrastruttura di assistenza sono essenziali anche per garantire la parità di genere e l'emancipazione economica delle donne, costruire società resilienti, combattere il precariato in un settore a prevalenza femminile, stimolare la creazione di posti di lavoro nonché prevenire la povertà e l'esclusione sociale, e hanno un effetto positivo sul prodotto interno lordo in quanto consentono a un maggior numero di donne di svolgere un lavoro retribuito.

(6) Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi. Alla luce di ciò, è ▌essenziale sostenere gli investimenti pubblici e privati strategici con un valore aggiunto europeo in questa particolare situazione, mitigare gli effetti della pandemia per accelerare la ripresa, contribuire al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e dell'inclusione e della coesione sociali, rafforzare il potenziale di crescita a lungo termine con risultati concreti nell'economia reale, nonché potenziare la resilienza istituzionale e la preparazione alle crisi. Gli investimenti in tecnologie ▌verdi e digitali, nella ricerca e nell'innovazione (R&I), ivi incluso in un'economia basata sulle conoscenze, e in capacità e processi volti ad assistere la transizione verso l'energia pulita e circolare e a promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia abitativa e in altri settori economici fondamentali, sono importanti per conseguire una crescita equa, inclusiva e sostenibile e contribuire alla creazione di posti di lavoro. Tali investimenti aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più resiliente e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento. È altrettanto importante investire in servizi di interesse economico generale e in servizi sociali di interesse generale al fine di promuovere l'inclusione e la coesione sociali.

(6 bis) È opportuno assicurare la ripresa e migliorare la resilienza dell'Unione e dei suoi Stati membri attraverso il finanziamento di sei priorità europee, vale a dire la transizione verde e giusta, la trasformazione digitale, la coesione economica, la produttività e la competitività, la coesione sociale e territoriale e la resilienza istituzionale, e di politiche volte a garantire che la prossima generazione di europei non diventi la "generazione del confinamento".

(6 ter) Gli investimenti in tecnologie, capacità e riforme verdi, volte ad assistere la transizione verde e giusta e a promuovere la transizione verso l'energia sostenibile nonché la sicurezza e l'efficienza di quest'ultima nell'edilizia abitativa e in altri settori economici fondamentali, sono importanti per contribuire alla decarbonizzazione a lungo termine dell'economia e agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione, promuovere la biodiversità, conseguire la crescita sostenibile, promuovere l'economia circolare e contribuire alla creazione di posti di lavoro.

(6 quater) Gli investimenti in tecnologie, infrastrutture e processi digitali aumenteranno la competitività dell'Unione a livello mondiale e contribuiranno a rendere quest'ultima più resiliente, più innovativa e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento. Le riforme e gli investimenti dovrebbero in particolare promuovere la digitalizzazione dei servizi, lo sviluppo di infrastrutture digitali e di dati, cluster e poli dell'innovazione digitale nonché soluzioni digitali aperte. La transizione digitale dovrebbe inoltre incentivare la digitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI). Gli appalti pubblici dovrebbero rispettare i principi di interoperabilità, efficienza energetica e protezione dei dati personali, consentendo la partecipazione delle PMI e delle start-up e promuovendo il ricorso a soluzioni open source.

(6 quinquies) Le riforme e gli investimenti volti ad accrescere la coesione economica e la produttività, sostenere le PMI, rafforzare il mercato unico e migliorare la competitività dovrebbero consentire una ripresa sostenibile dell'economia dell'Unione. Tali riforme e investimenti dovrebbero inoltre promuovere l'imprenditorialità, l'economia sociale, lo sviluppo di infrastrutture e di trasporti sostenibili nonché l'industrializzazione e la reindustrializzazione, oltre ad attenuare l'effetto della crisi sul processo di adozione della moneta unica da parte degli Stati membri richiedenti che non appartengono alla zona euro.

(6 quinquies bis) Le riforme e gli investimenti dovrebbero altresì migliorare la coesione sociale e contribuire a combattere la povertà e contrastare la disoccupazione. Essi dovrebbero condurre alla creazione di posti di lavoro stabili e di qualità, all'inclusione dei gruppi e delle categorie svantaggiati di cittadini, come pure al rafforzamento delle infrastrutture e dei servizi sociali, del dialogo sociale nonché della protezione sociale e del welfare. Tali misure sono della massima importanza per garantire la ripresa delle nostre economie, senza lasciare indietro nessuno.

(6 sexies) L'Unione dovrebbe intraprendere azioni volte a garantire che la prossima generazione di europei non risenta in modo permanente dell'impatto della crisi della COVID-19 e che il divario generazionale non si acuisca ulteriormente. Le riforme e gli investimenti sono essenziali per promuovere l'istruzione e le competenze, incluse quelle digitali, il ruolo delle competenze attraverso la definizione delle priorità a livello generazionale per il miglioramento delle competenze, la riconversione e la riqualificazione professionale della forza lavoro attiva, il programma di integrazione per i disoccupati, le politiche di investimento nell'accesso e nelle opportunità per bambini e giovani in materia di istruzione, sanità, nutrizione, occupazione e alloggi, nonché le politiche atte a colmare il divario generazionale.

(6 septies) La crisi della COVID-19 ha inoltre messo in luce l'importanza di rafforzare la resilienza istituzionale e amministrativa e la preparazione alle crisi, in particolare migliorando la continuità delle attività e del servizio pubblico, nonché l'accessibilità e la capacità dei sistemi sanitari e di assistenza, di accrescere l'efficacia della pubblica amministrazione e dei sistemi nazionali, anche riducendo al minimo gli oneri amministrativi, e di migliorare l'efficacia dei sistemi giudiziari nonché la prevenzione delle frodi e la vigilanza antiriciclaggio. È opportuno trarre insegnamenti e incrementare la resilienza istituzionale degli Stati membri.

(6 octies) Almeno il 40 % dell'importo di ciascun piano per la ripresa e la resilienza a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo") dovrebbe contribuire all'integrazione delle questioni climatiche e della biodiversità, tenendo conto che almeno il 37 % dell'importo di ciascun piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere destinato a finanziare l'integrazione delle questioni climatiche. I piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero essere coerenti con la strategia dell'Unione per la parità di genere 2020-2025.

(6 nonies) Almeno il 20 % dell'importo di ciascun piano per la ripresa e la resilienza a titolo del dispositivo dovrebbe contribuire alla strategia digitale europea e alla realizzazione di un mercato unico digitale, al fine di accrescere la competitività dell'Unione a livello globale e contribuire a rendere l'Unione più resiliente, innovativa e strategicamente autonoma.

(6 decies) Almeno il 7 % dell'importo di ciascun piano per la ripresa e la resilienza a titolo del dispositivo dovrebbe contribuire alle misure di investimento e riforma legate a ciascuna delle sei priorità europee, mentre l'intera dotazione finanziaria del dispositivo dovrebbe contribuire alle sei priorità europee.

(6 undecies) L'obiettivo generale del dispositivo dovrebbe consistere nel contribuire ad affrontare le sfide legate alle sei priorità europee individuate nel quadro del presente regolamento mediante la promozione della coesione economica, sociale e territoriale, nonché nel contribuire agli obiettivi delle politiche dell'Unione, agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, al pilastro europeo dei diritti sociali, all'accordo di Parigi e al rafforzamento del mercato unico. Il dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a migliorare la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale ▌, ripristinando in tal modo il potenziale di crescita delle economie dell'Unione ▌, incentivando la creazione di posti di lavoro all'indomani della crisi della COVID-19 e promuovendo una crescita sostenibile.

(6 duodecies) Il dispositivo dovrebbe contribuire alla ripresa e alla resilienza attraverso riforme e investimenti che siano vantaggiosi per la società, la demografia e, in particolare, i bambini, i giovani e i gruppi vulnerabili attraverso l'istruzione e la formazione, che migliorino il contesto imprenditoriale, i quadri in materia di insolvenza e la lotta contro le pratiche fiscali aggressive, e che modernizzino le nostre economie e la nostra industria, l'R&I, l'infrastruttura digitale, energetica e dei trasporti sostenibile e la connettività. Il dispositivo dovrebbe altresì contribuire allo sviluppo di un'economia circolare sostenibile, sostenere l'imprenditorialità, incluse le PMI, i settori della sanità e dell'assistenza, la cultura e i media, lo sport, il turismo e il settore ricettivo e i settori agricolo e agroalimentare, rafforzare la biodiversità, la tutela ambientale e le filiere alimentari, promuovere la transizione verde attraverso la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, e contribuire agli investimenti a favore dell'edilizia sostenibile ed energicamente efficiente. Le riforme e gli investimenti dovrebbero rafforzare i sistemi di protezione sociale e welfare, l'amministrazione pubblica e i servizi di interesse generale, tra cui la giustizia e la democrazia, e contribuire ad affrontare le sfide demografiche.

(6 terdecies) La crisi della COVID-19 ha gravi conseguenze per le attività sociali in tutti gli Stati membri. Il settore dell'istruzione e i settori culturali e creativi, come pure quelli ricettivo e turistico, sono paralizzati. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero investire anche in tali settori, che sono di fondamentale importanza. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a destinare almeno il 2 % del bilancio complessivo ai settori culturali e creativi e il 10 % agli investimenti a favore di un'istruzione inclusiva e di qualità.

(7) Non esiste al momento nessuno strumento che preveda un sostegno finanziario diretto connesso al conseguimento dei risultati e all'attuazione di riforme e investimenti pubblici da parte degli Stati membri in risposta a crisi della portata della crisi della COVID-19. La ripresa dell'economia dell'Unione nel suo complesso potrebbe essere conseguita anche incanalando gli investimenti e orientando le riforme verso strategie e sfide dell'UE, ad esempio quelle individuate nel semestre europeo, nel pilastro europeo dei diritti sociali, negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nei piani nazionali per l'energia e il clima adottati nel quadro della governance dell'Unione dell'energia e nei piani per una transizione giusta, con l'obiettivo di avere un impatto duraturo ▌sulla resilienza ▌degli Stati membri.

(8) Nel contesto attuale emerge la necessità di rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire il dispositivo ai sensi del presente regolamento ▌per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto a promuovere l'attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici e privati correlati negli Stati membri, quale strumento dedicato inteso ad affrontare le conseguenze e gli effetti negativi della crisi della COVID-19 nell'Unione. Il dispositivo dovrebbe essere di carattere globale e sfruttare l'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri grazie all'impiego di altri strumenti e programmi. Tale dispositivo potrebbe inoltre prevedere misure volte a incentivare gli investimenti privati attraverso meccanismi di sostegno, compresi strumenti finanziari, sovvenzioni o regimi analoghi, a condizione che le norme in materia di aiuti di Stato siano rispettate. Inoltre, il dispositivo potrebbe altresì includere misure intese a promuovere lo sviluppo di banche di promozione nazionali.

(9) È opportuno scegliere le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione del presente regolamento in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto ▌del rischio previsto di non conformità. È auspicabile che a tal fine sia valutata l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] (regolamento finanziario).

(9 bis) Le misure volte a promuovere la ripresa dallo shock sociale ed economico provocato dalla crisi della COVID-19 dovrebbero essere orientate ai principi della resilienza e della sostenibilità ecologica e sociale e dovrebbero tentare di combinare la necessità di interventi urgenti con una prospettiva a lungo termine. Le misure sostenute da solide prove scientifiche e da un vasto consenso politico e sociale non dovrebbero essere indebolite o posticipate, ma dovrebbero continuare ad avere la priorità.

(10) A norma del regolamento [European Unione Recovery Instrument (strumento dell'Unione europea per la ripresa), EURI] e entro i limiti delle risorse da esso stanziate, è opportuno adottare misure per la ripresa e la resilienza nell'ambito del dispositivo ▌per far fronte all'impatto sociale ed economico senza precedenti della crisi della COVID-19. Le modalità di utilizzo di dette risorse supplementari dovrebbero essere tali da garantire la conformità ai limiti temporali previsti dal regolamento [EURI].

(10 bis) Il dispositivo dovrebbe sostenere i progetti che rispettano il principio dell'addizionalità dei finanziamenti dell'Unione e che creano un autentico valore aggiunto europeo. Esso non dovrebbe sostituirsi alle spese nazionali correnti e non dovrebbe essere in contrasto con gli interessi strategici ed economici dell'Unione, ragion per cui non dovrebbe finanziare piani di investimento di paesi terzi.

(10 ter) Il valore aggiunto europeo dovrebbe derivare dall'interazione e dalle interconnessioni tra le sei priorità europee e dovrebbe generare coerenza e sinergie, nonché garantire un miglior coordinamento, la certezza del diritto, una maggiore efficacia e complementarità.

(10 quater) Uno degli insegnamenti tratti dalla crisi della COVID-19 è che l'Unione dovrebbe diversificare le catene di approvvigionamento critiche, motivo per cui uno degli obiettivi del dispositivo dovrebbe consistere nel rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione.

(10 quinquies) L'importo degli stanziamenti d'impegno non utilizzati e degli stanziamenti disimpegnati dovrebbe essere utilizzato per potenziare i programmi con un valore aggiunto europeo, segnatamente in regime di gestione diretta, come ad esempio i programmi nei settori dell'R&I, dell'istruzione e delle infrastrutture, solo per citarne alcuni.

(10 sexies) I piani per la ripresa e la resilienza a titolo del dispositivo dovrebbero operare in sinergia con il programma InvestEU e potrebbero prevedere contributi per il comparto degli Stati membri nel quadro del programma InvestEU, in particolare a favore della solvibilità delle imprese stabilite negli Stati membri interessati. I piani potrebbero inoltre prevedere contributi per i programmi del quadro finanziario pluriennale (QFP) in regime di gestione diretta destinati all'infanzia, ai giovani, incluso il programma Erasmus, alla cultura, nonché all'R&I, tra cui il programma Orizzonte Europa.

(10 septies) Next Generation EU non dovrebbe divenire un onere finanziario per le prossime generazioni e dovrebbe essere rimborsato mediante le nuove risorse proprie dell'Unione. È inoltre cruciale che i prestiti sottoscritti nell'ambito di Next Generation EU siano rimborsati a tempo debito.

(11) Il dispositivo istituito dal presente regolamento, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'UE e traducendo nella pratica l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell'obiettivo globale di dedicare il 30 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici e il 10 % al sostegno degli obiettivi in materia di biodiversità. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione, nei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza, ai lavoratori che potrebbero subire le conseguenze delle transizioni, fornendo loro sostegno e gli strumenti necessari, in particolare attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e la difesa del principio della contrattazione collettiva.

 

(15) L'obiettivo specifico del dispositivo dovrebbe essere la fornitura di un sostegno finanziario inteso al raggiungimento dei chiari target intermedi e finali delle riforme e degli investimenti stabiliti nei piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico dovrebbe essere perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati.

(16) Per garantire il proprio contributo agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile che il piano per la ripresa e la resilienza preveda misure volte ad attuare le riforme e i progetti di investimenti pubblici mediante un piano per la ripresa e la resilienza coerente, pertinente, efficace ed efficiente. ▌

(16 bis) Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe includere una spiegazione dettagliata del modo in cui i piani e le misure per la ripresa e la resilienza contribuiscono a ciascuna delle sei priorità europee, incluse le dotazioni di bilancio minime singole e complessive.

(16 ter) Il piano dovrebbe altresì spiegare in che modo contribuisce e non è contrario alle politiche dell'Unione, agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, al pilastro europeo dei diritti sociali, all'accordo di Parigi e al rafforzamento del mercato unico. Il piano dovrebbe inoltre spiegare in che modo contribuisce e non è contrario agli interessi strategici ed economici dell'Unione, non sostituisce le spese di bilancio nazionali e rispetta il principio di addizionalità dei finanziamenti dell'Unione e il principio "non arrecare un danno significativo". Esso dovrebbe altresì spiegare in che modo è coerente con i principi della strategia dell'Unione per la parità di genere 2020-2025.

(16 quater) Il piano nazionale per la ripresa e la resilienza non dovrebbe pregiudicare il diritto di concludere o applicare accordi collettivi o di intraprendere azioni collettive in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché della legislazione e delle prassi nazionali e dell'Unione.

(16 quinquies) Il piano dovrebbe spiegare in che modo contribuisce ad affrontare efficacemente le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo. Nel caso in cui uno Stato membro presenti squilibri o squilibri eccessivi accertati dalla Commissione a seguito di un esame approfondito, il piano dovrebbe includere una spiegazione di come le modalità con cui intende tenere conto delle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] siano compatibili con i piani. Il piano dovrebbe specificare chiaramente i target intermedi e finali e il calendario previsti per l'attuazione delle riforme e degli investimenti.

(16 sexies) Il piano dovrebbe spiegare in che modo rappresenta un pacchetto globale di riforme e investimenti e in che modo è coerente. Esso dovrebbe specificare i progetti di investimento pubblici e privati previsti, il relativo periodo di investimento e i riferimenti alla partecipazione di partner privati, se del caso. Il piano dovrebbe specificare i costi totali stimati delle riforme e degli investimenti. Esso dovrebbe includere, se del caso, informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti e il legame con riforme precedenti o pianificate nel quadro del programma di sostegno alle riforme strutturali o dello strumento di sostegno tecnico, nonché informazioni sulle misure di accompagnamento che potrebbero essere necessarie, incluso un calendario di tutti gli interventi.

(16 septies) Le autorità regionali e locali, essendo le più vicine ai loro cittadini e avendo un'esperienza diretta delle esigenze e dei problemi delle comunità e delle economie locali, svolgono un ruolo fondamentale nella ripresa economica e sociale. Tenuto conto di questo aspetto, esse dovrebbero essere coinvolte da vicino nella pianificazione e nell'attuazione del dispositivo, ivi compresa la preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza nonché la gestione dei progetti nell'ambito del dispositivo. Al fine di sfruttare pienamente il potenziale delle autorità regionali e locali nel conseguimento della ripresa e della resilienza, l'esecuzione di una parte delle risorse del dispositivo dovrebbe essere affidata ad esse, rispettando nel contempo il principio di sussidiarietà degli Stati membri.

(16 octies) Il piano dovrebbe specificare, se del caso, la richiesta di sostegno sotto forma di prestito e i target intermedi supplementari.

(16 nonies) Il piano dovrebbe contenere una spiegazione dei piani, dei sistemi e delle misure concrete dello Stato membro intesi a prevenire, individuare e rettificare i conflitti di interessi, la corruzione e la frode nell'utilizzo dei fondi quali derivanti dal dispositivo.

(16 decies) Il piano dovrebbe contenere dettagli riguardanti le disposizioni prese dagli Stati membri per assicurare che le imprese destinatarie non siano coinvolte in meccanismi fiscali soggetti all'obbligo di notifica a norma della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio[5] relativamente ai meccanismi transfrontalieri.

(16 undecies) Se del caso, i piani dovrebbero prevedere investimenti in progetti transfrontalieri o paneuropei per sostenere la cooperazione europea.

(16 duodecies) Tutti gli Stati membri beneficiari del dispositivo dovrebbero rispettare e promuovere i valori sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di avviare la sospensione degli stanziamenti di impegno o di pagamento agli Stati membri nell'ambito del dispositivo in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto che compromettano o rischino di compromettere i principi della sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il dispositivo dovrebbe prevedere norme e procedure chiare sull'avvio del meccanismo di sospensione o sulla sua revoca. A tale riguardo, la procedura per avviare la sospensione del finanziamento nell'ambito del dispositivo e la sua successiva collocazione in una riserva dovrebbe essere bloccata solo se vi si oppone una maggioranza qualificata in seno al Consiglio o una maggioranza in seno al Parlamento europeo. I pagamenti ai beneficiari o destinatari finali, comprese le autorità locali e regionali, dovrebbero proseguire.

(16 terdecies) Le misure decorrenti dal 1º febbraio 2020 relative alle conseguenze economiche e sociali della crisi COVID-19 dovrebbero essere ammissibili.

(17) Qualora uno Stato membro sia esonerato dal monitoraggio e dalla valutazione del semestre europeo sulla base dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 472/2013[6], o sia soggetto a procedure di verifica a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio[7], dovrebbe essere possibile applicare le disposizioni di cui al presente regolamento allo Stato membro interessato in relazione alle sfide e priorità identificate dalle misure stabilite dai rispettivi regolamenti.

(18) Affinché possano essere in grado di ispirare la preparazione e l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza, è auspicabile che il Parlamento europeo e il Consiglio siano posti nelle condizioni di discutere, nell'ambito del semestre europeo, la situazione relativa alla ripresa, alla resilienza e alla capacità di aggiustamento nell'Unione. Per garantirne la base documentale, è auspicabile che tale discussione sia basata sulle informazioni strategiche e analitiche della Commissione disponibili nel contesto del semestre europeo e, se disponibili, sulle informazioni relative all'attuazione dei piani negli anni precedenti. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, simultaneamente e alle stesse condizioni, tutte le informazioni pertinenti. Al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità, in seno alle pertinenti commissioni del Parlamento europeo si dovrebbe intrattenere un dialogo sulla ripresa e la resilienza, sul modello dell'attuale dialogo economico strutturato.

(19) Al fine di garantire un contributo finanziario significativo commisurato alle esigenze reali degli Stati membri relative all'esecuzione e al completamento delle riforme e degli investimenti previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno definire un contributo finanziario massimo disponibile per gli Stati membri a titolo del dispositivo, per quanto concerne il sostegno finanziario (ossia il sostegno finanziario non rimborsabile). Nel 2021 e 2022 tale contributo massimo dovrebbe essere calcolato in base alla popolazione, all'inverso del ▌PIL pro capite e al relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro per il periodo 2015-2019. Nel 2023 e 2024 tale contributo finanziario massimo dovrebbe essere calcolato in base alla popolazione, all'inverso del PIL, e alla perdita cumulativa del PIL reale osservata nel periodo 2020-2021 rispetto al 2019.

(20) È necessario stabilire una procedura di presentazione delle proposte di piani per la ripresa e la resilienza da parte degli Stati membri e il relativo contenuto. Al fine di garantire la rapidità delle procedure, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare un piano per la ripresa e la resilienza entro il 30 aprile, sotto forma di allegato separato del programma nazionale di riforma. Per garantire un'attuazione rapida, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di presentare il 15 ottobre dell'anno precedente un progetto di piano unitamente al progetto di bilancio per l'anno successivo. Ai fini della preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza gli Stati membri possono avvalersi dello strumento di sostegno tecnico in conformità al regolamento XX/YYYY [che istituisce uno strumento di sostegno tecnico].

(20 bis) Nella sua valutazione, la Commissione dovrebbe tenere conto delle sinergie createsi tra i piani per la ripresa e la resilienza dei diversi Stati membri e della complementarità tra tali piani e altri piani di investimento a livello nazionale. La Commissione dovrebbe consultare, se del caso, i pertinenti portatori di interessi a livello di Unione, per raccogliere il loro punto di vista in merito alla titolarità, alla coerenza e all'efficacia del piano nazionale per la ripresa e la resilienza. La Commissione dovrebbe altresì richiedere una valutazione dell'impatto di genere del piano effettuata da un esperto indipendente o procedere essa stessa a una valutazione di questo tipo.

(22) La Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro e agire in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione dovrebbe rispettare pienamente la titolarità nazionale della procedura e tenere altresì conto delle sinergie createsi tra i piani per la ripresa e la resilienza dei diversi Stati membri e della complementarità fra tali piani e altri piani di investimento a livello nazionale. La Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza sulla base di un elenco di requisiti e di criteri che dovrebbero dimostrarne l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza, e, a tal fine, dovrebbe prendere in considerazione la giustificazione e gli elementi forniti dallo Stato membro interessato ▌.

(23) È opportuno definire orientamenti adeguati in allegato al presente regolamento, che fungano da base per la valutazione trasparente ed equa da parte della Commissione del piano per la ripresa e la resilienza e per la definizione del contributo finanziario in conformità agli obiettivi e agli altri requisiti pertinenti stabiliti dal presente regolamento. Per garantire trasparenza ed efficienza, è opportuno istituire a tal fine un sistema di rating per la valutazione delle proposte di piani per la ripresa e la resilienza. I punteggi attribuiti ai piani adottati dovrebbero essere resi pubblici.

(24) Allo scopo di contribuire all'elaborazione di piani di elevata qualità e assistere la Commissione nella valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri, nonché nella valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi, è opportuno prevedere la possibilità di fare ricorso al parere di esperti e, su richiesta dello Stato membro, a consulenze inter pares e a un sostegno tecnico. Quando tali competenze riguardano in particolare le politiche del lavoro, dovrebbero essere coinvolte le parti sociali.

(25) A fini di semplificazione, è opportuno basare la definizione del contributo finanziario su criteri semplici. Il contributo finanziario dovrebbe essere determinato in base ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro interessato. I finanziamenti a titolo del dispositivo non dovrebbero sostenere misure che riducano le entrate pubbliche per un periodo prolungato o in via permanente, quali sgravi fiscali o riduzioni delle imposte.

(26) A condizione che il piano per la ripresa e la resilienza risponda in misura soddisfacente ai criteri di valutazione, allo Stato membro interessato dovrebbe essere assegnato il contributo finanziario massimo se i costi totali stimati delle riforme e degli investimenti inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza sono pari o superiori all'importo del contributo finanziario massimo stesso. Allo Stato membro interessato dovrebbe invece essere assegnato un importo pari al costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza se tale costo totale stimato è inferiore al contributo finanziario massimo stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun contributo finanziario allo Stato membro se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione. Ogniqualvolta ritenga che il piano non risponda in misura soddisfacente ai criteri di valutazione, la Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio, e chiedere allo Stato membro interessato di presentare un piano rivisto.

(28) Dovrebbe essere possibile fornire un sostegno finanziario al piano di uno Stato membro sotto forma di prestito, previa conclusione di un accordo di prestito con la Commissione, sulla base di una richiesta debitamente motivata da parte dello Stato membro interessato. I prestiti a sostegno dell'attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza dovrebbero essere forniti a scadenze che riflettano la natura a lungo termine di tali spese, prevedendo nel contempo un piano di rimborso chiaro e preciso. Tali scadenze possono differire da quelle dei fondi che l'Unione ottiene in prestito per finanziare i prestiti sui mercati dei capitali. È pertanto necessario prevedere la possibilità di derogare al principio stabilito all'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario, a norma del quale non dovrebbero essere cambiate le scadenze dei prestiti erogati per assistenza finanziaria.

(29) La richiesta di prestito dovrebbe essere giustificata dai fabbisogni finanziari connessi alle riforme e agli investimenti supplementari previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, pertinenti in particolare per le transizioni verde e digitale, e pertanto da un costo più elevato rispetto al contributo finanziario massimo (che sarà) stanziato mediante il contributo non rimborsabile. Dovrebbe essere possibile presentare la richiesta di prestito unitamente alla presentazione del piano. Qualora la richiesta fosse presentata in un altro momento, dovrebbe essere accompagnata da un piano rivisto che preveda target intermedi e finali supplementari. Per garantire l'anticipazione delle risorse, è auspicabile che gli Stati membri richiedano un sostegno sotto forma di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini di una sana gestione finanziaria, l'importo totale di tutti i prestiti erogati a titolo del presente regolamento dovrebbe essere soggetto a un tetto massimo. Inoltre, l'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non dovrebbe superare il 6,8 % del suo reddito nazionale lordo. È opportuno prevedere la possibilità di incrementare l'importo massimo in circostanze eccezionali, compatibilmente con le risorse disponibili. Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, dovrebbe essere possibile erogare il prestito a rate subordinatamente al conseguimento di risultati.

(30) È opportuno che uno Stato membro disponga della possibilità di presentare una richiesta motivata per modificare il piano per la ripresa e la resilienza durante l'attuazione dello stesso, laddove tale linea di condotta sia giustificata da circostanze oggettive. La Commissione dovrebbe in tal caso valutare la richiesta motivata e adottare una nuova decisione entro due mesi. Lo Stato membro dovrebbe poter chiedere un sostegno, in qualsiasi momento nel corso dell'anno, attraverso lo strumento di sostegno tecnico in conformità al regolamento XX/YYYY [che istituisce uno strumento di sostegno tecnico] al fine di modificare o sostituire il piano per la ripresa e la resilienza.

(30 bis) Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano al processo decisionale dovrebbero adoperarsi al massimo per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure al fine di garantire l'agevole e rapida adozione delle decisioni relative alla mobilitazione e all'attuazione del dispositivo.

(31) Per ragioni di efficienza e semplificazione nella gestione finanziaria del dispositivo, il sostegno finanziario dell'Unione destinato ai piani per la ripresa e la resilienza dovrebbe assumere la forma di un finanziamento basato sul conseguimento dei risultati misurato in riferimento ai target intermedi e definitivi indicati nei piani per la ripresa e la resilienza approvati. Il sostegno supplementare sotto forma di prestito dovrebbe essere connesso ai target intermedi e finali supplementari aggiunti a quelli pertinenti per il sostegno finanziario (ossia il sostegno non rimborsabile). L'erogazione dovrebbe avvenire solo al momento dell'attuazione dei pertinenti target intermedi.

(32) Ai fini di una sana gestione finanziaria, gli impegni di bilancio, i pagamenti, la sospensione, l'annullamento e il recupero dei fondi dovrebbero essere regolati da norme specifiche. Per garantire la prevedibilità, gli Stati membri dovrebbero poter presentare le richieste di pagamento ogni sei mesi. I pagamenti dovrebbero essere erogati a rate ed essere basati su una valutazione positiva della Commissione quanto all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione un prefinanziamento pari al massimo al 20 % del sostegno totale fornito dai fondi di cui nella decisione che approva il piano per la ripresa e la resilienza. Laddove il piano per la ripresa e la resilienza non sia stato attuato in misura soddisfacente dallo Stato membro, o in caso di gravi irregolarità, fra cui la frode, la corruzione e il conflitto di interessi, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e all'annullamento, così come a una riduzione e a un recupero, del contributo finanziario. Ove possibile, il recupero dovrebbe essere garantito mediante compensazione con le erogazioni di finanziamenti in sospeso nell'ambito del dispositivo. Per garantire che la decisione della Commissione in merito alla sospensione, all'annullamento e al recupero degli importi pagati rispetti il diritto degli Stati membri di presentare osservazioni, dovrebbero essere stabilite opportune procedure di contraddittorio.

(32 bis) Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione nell'attuazione del dispositivo, gli Stati membri dovrebbero garantire il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, e recuperare gli importi indebitamente versati o non correttamente utilizzati. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere dati e informazioni che consentano di prevenire, individuare e rettificare gravi irregolarità, fra cui la frode, la corruzione e il conflitto di interessi, in relazione alle misure sostenute dal dispositivo.

(33) Per garantire un monitoraggio efficace dell'attuazione, gli Stati membri dovrebbero riferire su base semestrale nel processo del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza.  È opportuno che tali relazioni semestrali elaborate dagli Stati membri interessati siano adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che dovrebbero essere utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti in vista del completamento dei piani per la ripresa e la resilienza. Le commissioni competenti del Parlamento europeo possono, in qualsiasi fase, ascoltare i rappresentanti degli Stati membri responsabili dei piani per la ripresa e la resilienza, e altri portatori di interessi e istituzioni pertinenti per discutere delle misure di cui al presente regolamento e da adottare a norma del medesimo.

(34) A fini di trasparenza, i piani per la ripresa e la resilienza adottati dalla Commissione dovrebbero essere comunicati simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio e le attività di comunicazione dovrebbero essere opportunamente svolte dalla Commissione. La Commissione dovrebbe garantire la visibilità della spesa nell'ambito del dispositivo, indicando chiaramente che i progetti sostenuti dovrebbero recare l'esplicita menzione "Iniziativa dell'Unione europea per la ripresa".

(35) La spesa nell'ambito del dispositivo dovrebbe essere efficiente e avrà un doppio impatto positivo sulla ripresa dell'Europa dalla crisi e sulla sua transizione verso un'economia sostenibile. Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi provenienti dal bilancio dell'Unione e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, nonché per evitare i conflitti di interessi, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento, e il sostegno tecnico fornito dallo strumento di sostegno tecnico. Gli Stati membri dovrebbero a tal fine essere tenuti a trasmettere le pertinenti informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti all'atto della presentazione dei loro piani alla Commissione. Il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi e programmi dell'Unione mentre i progetti di riforma e di investimento finanziati nell'ambito del dispositivo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

(36) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio", è necessario valutare il dispositivo ▌sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri.  Se del caso, tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del dispositivo sul terreno. A tal fine dovrebbe essere istituito un apposito quadro di valutazione destinato a integrare l'attuale quadro di valutazione della situazione sociale e la procedura esistente per gli squilibri macroeconomici. La spesa nell'ambito del dispositivo dovrebbe essere oggetto di una procedura di discarico dedicata, in un capitolo a parte della relazione di valutazione del discarico da dare alla Commissione a norma dell'articolo 318 TFUE. I dati raccolti a fini di monitoraggio dovrebbero essere raccolti disaggregati per genere.

(36 bis) La Commissione dovrebbe essere responsabile per quanto riguarda l'attuazione del dispositivo e dovrebbe comparire dinanzi al Parlamento europeo per fornire spiegazioni, ove necessario, anche in caso di negligenza o colpa grave. A tale riguardo, il Parlamento europeo può fornire raccomandazioni per affrontare le carenze individuate.

(37) È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione semestrale in merito all'attuazione del dispositivo di cui al presente regolamento. Tale relazione dovrebbe comprendere ▌informazioni dettagliate relative ai progressi compiuti dagli Stati membri nell'ambito dei piani per la ripresa e la resilienza approvati, compreso lo stato di attuazione dei targeti intermedi e finali, come pure le informazioni sul volume dei proventi assegnati al dispositivo l'anno precedente nell'ambito dello strumento dell'Unione europeo per la ripresa, suddivisi per linea di bilancio, e il contributo degli importi raccolti grazie allo strumento dell'Unione europea per la ripresa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo.

(38) Dovrebbe essere effettuata una valutazione indipendente relativa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo istituito dal presente regolamento, all'efficienza dell'utilizzo delle sue risorse e al suo valore aggiunto. Ove opportuno, la relazione dovrebbe essere accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento. Una valutazione indipendente ex post dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine del dispositivo.

(38 bis) La Commissione dovrebbe presentare riesami relativi all'attuazione del dispositivo e proporre, se del caso, modifiche del regolamento al fine di garantire il pieno impegno degli stanziamenti.

(39) I piani per la ripresa e la resilienza che dovranno essere attuati dagli Stati membri e il corrispondente contributo finanziario loro assegnato dovrebbe essere stabilito ▌mediante atti delegati. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione dei piani per la ripresa e la resilienza e al pagamento del sostegno finanziario previo raggiungimento dei pertinenti target intermedi e finali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Dopo l'adozione di un atto delegato, dovrebbe essere possibile per lo Stato membro interessato e la Commissione concordare alcune modalità operative di natura tecnica, per definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi all'attuazione quali calendari, indicatori dei target intermedi e finali e accesso ai dati sottostanti. Per garantire che le modalità operative rimangano pertinenti in funzione delle circostanze durante l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno prevedere la possibilità di modificare di comune accordo gli elementi di tali modalità tecniche. Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria ed un uso efficace dei finanziamenti dell'Unione.

(40) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95[9], (Euratom, CE) n. 2185/96[10] e (UE) 2017/1939[11] del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine di irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]. In conformità al regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea. Per garantire la piena trasparenza, i destinatari finali o i beneficiari dei finanziamenti del dispositivo dovrebbero essere resi noti. Ai fini dell'audit e del controllo dell'utilizzo dei fondi, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni in formato elettronico in un'unica banca dati, senza aggiungere inutili oneri amministrativi.

(41) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Al Parlamento europeo dovrebbero essere forniti riesami e aggiornamenti periodici sul funzionamento del programma al fine di alimentare il dibattito, ad esempio in occasione della Conferenza sul futuro dell'Europa.

(42) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali e dotazione finanziaria

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo").

Esso stabilisce i suoi obiettivi, il finanziamento, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione di tale finanziamento.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. "fondi dell'Unione": fondi coperti dal regolamento (UE) YYY/XX del Parlamento europeo e del Consiglio [successore del regolamento RDC][13];

2. "contributo finanziario": sostegno finanziario non rimborsabile che può essere assegnato o che è assegnato agli Stati membri a titolo del dispositivo; ▌

2 bis. "prestito non rotativo": prestito concesso a uno Stato membro con un piano fisso in tempo utile per i rimborsi a rate costanti;

3. "semestre europeo per il coordinamento delle politiche ▌"o "semestre europeo": il processo definito all'articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio ▌[14];

3 bis. "autorità nazionale": una o più autorità pubbliche a livello di governo, comprese quelle regionali e locali, nonché le organizzazioni di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, punto 42, del regolamento finanziario, che cooperano in uno spirito di partenariato in conformità al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri;

3 ter. "addizionalità": ai fini del presente regolamento, la conformità al requisito di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera b)], del [regolamento finanziario] e, ove opportuno, la massimizzazione degli investimenti privati conformemente all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera d)], del [regolamento finanziario];

3 quater. "target intermedi": impegni chiari, qualitativi e quantitativi, misurabili e verificabili che uno Stato membro ha assunto nel contesto dei piani per la ripresa e la resilienza;

3 quinquies. "resilienza": la capacità di affrontare gli shock economici, sociali e ambientali e i persistenti cambiamenti strutturali derivanti da qualsiasi tipo di crisi in modo equo, sostenibile e inclusivo, e di promuovere il benessere per tutti;

3 sexies. "non arrecare un danno significativo": non sostenere o svolgere attività economiche che danneggiano in modo significativo gli obiettivi ambientali, come indicato, se del caso, nel regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[15] (regolamento sulla tassonomia dell'UE). La Commissione elabora una nota tecnica di orientamento sull'applicazione pratica del principio "non arrecare un danno significativo", tenendo conto di tale regolamento.

3 septies. "obiettivi climatici e ambientali dell'Unione": gli obiettivi e i traguardi climatici dell'Unione stabiliti nel regolamento (UE) .../... [legge europea sul clima].

Articolo 3
Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione del dispositivo ▌ istituito dal presente regolamento comprende sei priorità europee articolate in pilastri nel modo seguente:

 transizione verde giusta, tenendo conto degli obiettivi del Green Deal;

 trasformazione digitale, tenendo conto degli obiettivi della strategia digitale europea;

 coesione economica, produttività e competitività, tenendo conto degli obiettivi delle strategie industriale e per le PMI;

 coesione sociale e territoriale, tenendo conto degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali;

 resilienza istituzionale, nell'ottica di rafforzare la reattività alle crisi e la preparazione alle stesse e

 politiche per la prossima generazione, tenendo conto degli obiettivi dell'agenda per le competenze per l'Europa, della garanzia per i giovani e della garanzia per l'infanzia.

I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo destinano il 100 % della sua dotazione, misurata in termini di costi aggregati, a misure d'investimento e riforma che rientrano nelle sei priorità europee. Ciascun piano nazionale per la ripresa e la resilienza destina almeno il 7 % della sua dotazione, misurata in termini di costi aggregati, a misure d'investimento e riforma che rientrano in ciascuna delle sei priorità europee.

La Commissione elabora note tecniche di orientamento sull'applicazione pratica dell'assegnazione.

Per contribuire agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione ed essere pienamente coerente con gli stessi, segnatamente la transizione volta a conseguire gli obiettivi climatici aggiornati dell'Unione per il 2030 e a rispettare l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, in conformità del [regolamento (UE) 2020/XXX che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)], almeno il 40% dell'importo di ciascun piano per la ripresa e la resilienza contribuisce all'obiettivo di integrazione delle questioni climatiche e della biodiversità tra le sei priorità europee.

Rispecchiando le priorità della strategia digitale europea e la necessità di realizzare un mercato unico digitale che accresca la competitività dell'Unione a livello mondiale e contribuisca altresì a rendere l'Unione più resiliente, più innovativa e strategicamente autonoma, almeno il 20 % dell'importo di ciascun piano per la ripresa e la resilienza contribuisce a finanziare la spesa digitale tra le sei priorità europee;

Articolo 4
Obiettivi generali e specifici

1. L'obiettivo generale del dispositivo ▌ è concentrarsi sulle sei priorità europee di cui all'articolo 3. Occorre prestare particolare attenzione all'interazione e alle interconnessioni tra le sei priorità europee onde garantire coerenza e sinergie, generando in tal modo un valore aggiunto europeo. Il dispositivo promuove la coesione economica, sociale e territoriale, la convergenza e l'autonomia strategica dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale, economico e di genere della crisi, sostenendo le giuste transizioni verde e digitale, contribuendo ▌ a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro di qualità nel periodo successivo alla crisi della COVID-19, a promuovere una crescita sostenibile e a rafforzare la zona euro.

1 ter. Il dispositivo contribuisce agli obiettivi delle politiche dell'Unione, agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, al pilastro europeo dei diritti sociali, all'accordo di Parigi e al rafforzamento del mercato unico.

2. Per conseguire tale obiettivo generale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza persegue l'obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i chiari target intermedi e finali delle riforme e degli investimenti a sostegno di una crescita sostenibile, stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico è perseguito in stretta e trasparente cooperazione con gli Stati membri interessati.

Articolo 4 bis
Principi orizzontali

1. Il dispositivo non contrasta con gli interessi strategici ed economici dell'Unione. A tale riguardo, il sostegno non è erogato ai progetti che rientrano nei piani strategici di investimento dei paesi terzi cui si applicano i fattori che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, di cui gli Stati membri e la Commissione devono tenere conto a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio[16].

2. Il sostegno a titolo del dispositivo non sostituisce le spese di bilancio correnti a livello nazionale e rispetta il principio dell'addizionalità del finanziamento dell'Unione.

3. Il dispositivo finanzia unicamente i progetti che rispettano il principio "non arrecare un danno significativo".

Articolo 5
Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa

1. Le misure di cui all'articolo 2 del regolamento [EURI] sono attuate nell'ambito del ▌ dispositivo:

a) mediante l'importo di 337 968 000 000 EUR di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento [EURI], a prezzi costanti [312 500 000 000 EUR a prezzi 2018], disponibile per il sostegno non rimborsabile, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4 e 8, del regolamento [EURI].

Detti importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

b) mediante l'importo di 385 856 000 000 EUR di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [EURI], a prezzi costanti, [360 000 000 000 EUR, a prezzi 2018] disponibile per il sostegno sotto forma di prestito non rotativo agli Stati membri ai sensi degli articoli 12 e 13, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento [EURI].

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del dispositivo e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, consultazione delle autorità nazionali, delle parti sociali e della società civile, in particolare delle organizzazioni giovanili, e di altri pertinenti soggetti interessati, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del dispositivo. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul terreno e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione di riforme e investimenti a sostegno della crescita sostenibile. In considerazione di tali attività, gli Stati membri possono altresì chiedere un sostegno tecnico in conformità del regolamento XX/YYYY [che istituisce uno strumento di sostegno tecnico].

2 bis. Entro il 31 dicembre [2024] la Commissione valuta l'importo previsto degli stanziamenti d'impegno non utilizzati e del disimpegno degli stanziamenti disponibili per il sostegno non rimborsabile di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, che può essere iscritto nel bilancio dell'Unione per incrementare la dotazione di programmi con un valore aggiunto europeo come entrate con destinazione specifica esterna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario nel progetto di bilancio dell'UE per il 2025.

La Commissione propone, su base individuale, di incrementare la dotazione dei programmi di cui al primo comma soltanto previa valutazione in base alla quale sia appurato che i programmi in questione necessitano di maggiori finanziamenti per conseguire gli obiettivi stabiliti nella rispettiva legislazione.

La valutazione della Commissione è trasmessa all'autorità di bilancio. Il Parlamento e il Consiglio hanno la possibilità di modificare, approvare o respingere singolarmente le proposte della Commissione volte a incrementare la dotazione di programmi specifici di cui al primo comma del presente paragrafo.

Gli importi non impiegati per incrementare la dotazione dei programmi di cui al primo comma del presente paragrafo sono integralmente utilizzati per il rimborso del finanziamento effettuato dalla Commissione ai fini del finanziamento del dispositivo.

Articolo 6
Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente

1. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al dispositivo. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato, con un tetto massimo del 5 % della dotazione di bilancio dello Stato membro.

2. Gli Stati membri possono proporre di destinare un massimo del 5 % del loro piano per la ripresa e la resilienza allo strumento di sostegno tecnico e al programma InvestEU, in particolare per le misure di sostegno alla solvibilità, nonché ai programmi del QFP in regime di gestione diretta destinati all'infanzia e alla gioventù, tra cui Erasmus, alla cultura e al settore R&I, tra cui Orizzonte Europa, solo ed esclusivamente nel caso in cui l'importo assegnato contribuisce al conseguimento degli obiettivi e rispetta i requisiti del presente regolamento a norma degli articoli 3, 4 e 4 bis e segue la procedura di valutazione di cui all'articolo 17. L'importo assegnato è eseguito in conformità delle regole dei fondi a cui le risorse sono trasferite e a favore dello Stato membro interessato. Non è necessario alcun cofinanziamento per l'importo trasferito. La Commissione esegue tali risorse a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

Articolo 7
Attuazione

Il dispositivo ▌ è attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta, in conformità del regolamento finanziario.

Articolo 8
Addizionalità e finanziamento complementare

Il sostegno nell'ambito del dispositivo ▌ si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi e programmi dell'Unione e ai finanziamenti erogati dal gruppo Banca europea per gli investimenti o da altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

Articolo 9
Misure per collegare il dispositivo ad una sana governance economica

In caso di disattivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita, la Commissione propone, entro 3 mesi, una proposta di modifica del presente regolamento per collegare il dispositivo a una sana governance economica, come sancito all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento recante disposizioni comuni sul [...] [RDC]. ▌

Articolo 9 bis
Misure per collegare il dispositivo alla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto

1. Il dispositivo è disponibile soltanto per gli Stati membri che si impegnano a rispettare lo Stato di diritto e i valori fondamentali dell'Unione.

2. Alla Commissione è conferito il potere di avviare la sospensione degli stanziamenti d'impegno o di pagamento agli Stati membri a titolo del dispositivo in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto, qualora compromettano o rischino di compromettere i principi di una sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

3. In particolare, sono considerate carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto, qualora compromettano o rischino di compromettere i principi di una sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, gli elementi seguenti:

a) le minacce all'indipendenza della magistratura, compresa qualsiasi limitazione della capacità di esercitare autonomamente le funzioni giurisdizionali conseguita intervenendo dall'esterno sulle garanzie di indipendenza, limitando l'attività giudicante su ordine esterno, rivedendo arbitrariamente le norme relative alla nomina o alle condizioni di servizio del personale giudiziario o influenzando il personale giudiziario in qualsiasi modo che ne metta a repentaglio l'imparzialità o interferendo con l'indipendenza dei rappresentati legali;

b) l'omessa prevenzione, rettifica e sanzione delle decisioni arbitrarie o illegittime assunte da autorità pubbliche, tra cui le autorità di contrasto, la mancata assegnazione di risorse finanziarie e umane a scapito del loro buon funzionamento o il fatto di non garantire l'assenza di conflitti di interesse;

c) il ridimensionamento della disponibilità e dell'efficacia delle vie di ricorso, ad esempio attraverso norme procedurali restrittive, la mancata esecuzione delle sentenze o la limitazione dell'efficacia delle indagini, delle azioni penali o delle sanzioni per violazione della legge;

d) la compromissione della capacità amministrativa degli Stati membri di rispettare gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione, inclusa la capacità di attuare efficacemente le norme, i criteri e le politiche che costituiscono il corpus del diritto dell'Unione;

(e) le misure che ledono la tutela della riservatezza fra avvocato e cliente.

4. Può essere constatata una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto in uno Stato membro in particolare qualora sia compromesso o rischi di essere compromesso uno o più dei seguenti elementi:

a) il corretto funzionamento delle autorità di tale Stato membro che attuano il dispositivo, in particolare nel contesto delle procedure di aggiudicazione di appalti o concessione di sovvenzioni;

b) il corretto funzionamento dell'economia di mercato, rispettando al riguardo la concorrenza e le forze di mercato dell'Unione, nonché attuando efficacemente gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, tra cui il rispetto della finalità dell'unione politica, economica e monetaria;

c) la corretta operatività delle autorità preposte al controllo finanziario, al monitoraggio e agli audit interni ed esterni, nonché il corretto funzionamento di sistemi efficaci e trasparenti di gestione finanziaria e di rendicontabilità;

d) il corretto funzionamento dei servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale nella repressione delle frodi, tra cui quelle di natura fiscale, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell'Unione che riguardano l'attuazione del dispositivo;

e) l'effettivo controllo giurisdizionale, da parte di organi giurisdizionali indipendenti, delle azioni od omissioni compiute dalle autorità di cui alle lettere a), c) e d);

f) la prevenzione e la repressione delle frodi, tra cui quelle fiscali, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell'Unione che riguardano l'attuazione del dispositivo, nonché l'imposizione di sanzioni effettive e dissuasive ai beneficiari da parte degli organi giurisdizionali nazionali o delle autorità amministrative;

g) il recupero dei fondi indebitamente versati;

h) la prevenzione e la repressione dell'evasione fiscale e della concorrenza fiscale e la corretta operatività delle autorità che concorrono alla cooperazione amministrativa in materia fiscale;

i) l'effettiva e tempestiva collaborazione con l'OLAF e, se lo Stato membro interessato vi aderisce, con l'EPPO, nelle loro indagini o azioni penali conformemente ai rispettivi atti giuridici e al principio di leale cooperazione;

j) la corretta attuazione del dispositivo a seguito di una violazione sistematica dei diritti fondamentali.

5. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4, possono essere adottate una o più delle seguenti misure:

a) divieto di sottoscrivere nuovi impegni giuridici;

b) sospensione degli impegni;

c) riduzione degli impegni, anche attraverso rettifiche finanziarie;

d) riduzione dei prefinanziamenti;

e) interruzione dei termini di pagamento;

f) sospensione dei pagamenti.

Salvo ove diversamente disposto dalla decisione recante adozione delle misure, l'imposizione di misure adeguate non incide sull'obbligo di uno Stato membro di effettuare pagamenti ai destinatari o beneficiari finali. Gli interventi a livello regionale e locale che sono ammissibili al sostegno continuano a beneficiare del dispositivo. In caso di eventuali carenze da parte di uno Stato membro, gli interventi a livello regionale e locale che sono ammissibili al sostegno continuano a beneficiare del dispositivo.

Le misure adottate sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla portata della carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto. Esse riguardano, nella misura del possibile, gli interventi dell'Unione effettivamente o potenzialmente compromessi dalla carenza in oggetto.

La Commissione fornisce informazioni e orientamenti a vantaggio dei destinatari o beneficiari finali circa gli obblighi degli Stati membri attraverso un sito web o un portale Internet.

La Commissione mette altresì a disposizione su detto sito web o portale gli strumenti adeguati per consentire ai destinatari o beneficiari finali di informare la Commissione in merito a qualsivoglia violazione di tali obblighi che, secondo detti destinatari o beneficiari finali, li riguarda direttamente. Le informazioni fornite dai destinatari o beneficiari finali ai sensi del presente paragrafo possono essere prese in considerazione dalla Commissione soltanto se corredate della prova che il destinatario o beneficiario finale interessato ha sporto denuncia formale all'autorità competente.

Sulla base delle informazioni fornite dai destinatari o beneficiari finali, la Commissione assicura che qualsiasi importo dovuto dagli Stati membri sia effettivamente versato ai destinatari o beneficiari finali.

6. Se ritiene che vi siano motivi fondati per considerare soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4, la Commissione trasmette allo Stato membro in questione una notifica scritta in cui espone i motivi sui quali ha fondato la propria constatazione. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio di tale notifica e del contenuto della medesima.

Nel valutare se le condizioni di cui al paragrafo 4 sono soddisfatte, la Commissione tiene conto di tutte le informazioni pertinenti, delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, delle risoluzioni del Parlamento europeo, delle relazioni della Corte dei conti e delle conclusioni e raccomandazioni delle organizzazioni e reti internazionali competenti. La Commissione tiene altresì conto dei criteri utilizzati nel contesto dei negoziati di adesione all'Unione, in particolare dei capitoli sull'acquis concernenti il sistema giudiziario e i diritti fondamentali, la giustizia, la libertà e la sicurezza, il controllo finanziario e la tassazione, nonché degli orientamenti utilizzati nel contesto del meccanismo di cooperazione e verifica al fine di monitorare i progressi compiuti da uno Stato membro.

La Commissione è assistita da un gruppo di esperti indipendenti istituito mediante atto delegato.

La Commissione può richiedere qualsiasi informazione supplementare necessaria per la sua valutazione, sia prima che dopo essere giunta a una conclusione.

Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni necessarie e può formulare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione, che non può essere inferiore a un mese o superiore a tre mesi dalla data di notifica della conclusione. Nelle sue osservazioni lo Stato membro può proporre l'adozione di misure correttive.

Al momento di decidere se adottare o meno una decisione su qualsivoglia misura di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto delle informazioni ricevute e delle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, nonché dell'adeguatezza delle misure correttive proposte. La Commissione decide in merito al seguito da dare alle informazioni pervenute entro un termine indicativo di un mese e, in ogni caso, entro un termine ragionevole dalla data in cui ha ricevuto dette informazioni.

Nel valutare la proporzionalità delle misure da imporre, la Commissione tiene debitamente conto delle informazioni e degli orientamenti di cui al presente paragrafo.

Se ritiene assodata la carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto, la Commissione adotta una decisione sulle misure di cui al paragrafo 5 mediante un atto di esecuzione.

Nel momento in cui adotta la sua decisione, la Commissione presenta contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso una riserva di bilancio di un importo equivalente al valore delle misure adottate.

In deroga all'articolo 31, paragrafi 4 e 6, del regolamento finanziario, il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sulla proposta di storno entro quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni. La proposta di storno è considerata approvata a meno che, entro tale periodo di quattro settimane, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei voti espressi, o il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, la modifichi o la respinga. Se il Parlamento europeo o il Consiglio modifica la proposta di storno, si applica l'articolo 31, paragrafo 8, del regolamento finanziario.

La decisione di cui all'ottavo comma entra in vigore se, entro il periodo di cui al decimo comma, né il Consiglio né il Parlamento europeo respinge la proposta di storno.

7. Lo Stato membro interessato può, in qualsiasi momento, presentare alla Commissione una notifica formale contenente elementi idonei a dimostrare che la carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto è stata colmata o ha cessato di esistere.

Su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, la Commissione valuta la situazione nello Stato membro interessato entro un termine indicativo di un mese, e in ogni caso, entro un termine ragionevole dalla data di ricevimento della notifica formale. Allorché vengono meno, in tutto o in parte, le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto in base alle quali sono state adottate le misure di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta senza indugio una decisione relativa alla revoca totale o parziale di dette misure. Nel momento in cui adotta la sua decisione, la Commissione presenta contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per sciogliere, in tutto o in parte, la riserva di bilancio di cui al paragrafo 6. Si applica la procedura di cui al paragrafo 5.

CAPO II

Contributo finanziario, processo di assegnazione e prestiti

Articolo 10
Contributo finanziario massimo

Per ciascuno Stato membro è calcolato un contributo finanziario massimo per l'assegnazione dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), utilizzando la metodologia di cui all'allegato I, basata sulla popolazione, l'inverso del prodotto interno lordo (PIL) pro capite, il relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro e la perdita cumulativa del PIL reale osservata nel periodo 2020-2021 rispetto al 2019.

Per il periodo 2021-2022 il contributo finanziario massimo è calcolato utilizzando la metodologia di cui all'allegato I, basata sulla popolazione, l'inverso del PIL pro capite e il relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro per il periodo 2015-2019.

Per il periodo 2023-2024 il contributo finanziario massimo è calcolato entro il 30 giugno 2022, utilizzando la metodologia di cui all'allegato I, basata sulla popolazione, l'inverso del PIL pro capite e la perdita cumulativa del PIL reale osservata nel periodo 2020-2021 rispetto al 2019.

Articolo 11
Assegnazione del contributo finanziario

1. Per il periodo fino al 31 dicembre 2022 la Commissione mette a disposizione per assegnazione l'importo di 337 968 000 000 EUR di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Al fine di attuare i propri piani per la ripresa e la resilienza, ciascuno Stato membro può presentare richieste entro il limite del rispettivo contributo finanziario massimo di cui all'articolo 10.

2. Per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024, se sono disponibili risorse finanziarie, la Commissione può organizzare inviti in linea con il calendario del semestre europeo. A tal fine pubblica un calendario indicativo degli inviti da organizzare in tale periodo e indica, per ogni invito, l'importo disponibile per l'assegnazione. Al fine di attuare il piano per la ripresa e la resilienza, ciascuno Stato membro può presentare proposta per ricevere importi fino ad un importo massimo corrispondente alla sua quota di assegnazione dell'importo disponibile per l'assegnazione di cui all'allegato I.

Articolo 12
Prestiti

1. Fino al 31 dicembre 2024, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere allo Stato membro interessato un sostegno sotto forma di prestito per l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza.

2. Lo Stato membro può chiedere un prestito contestualmente alla presentazione di un piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 15 o in un momento diverso fino al 31 agosto 2024. In quest'ultimo caso la richiesta è corredata di un piano riveduto comprendente target intermedi e finali supplementari.

3. Nella richiesta di prestito lo Stato membro illustra:

(a) i motivi della richiesta di sostegno sotto forma di prestito, giustificati dai fabbisogni finanziari più elevati connessi a riforme e investimenti supplementari;

(b) le riforme e gli investimenti supplementari in linea con l'articolo 15;

(c) il costo più elevato del piano per la ripresa e la resilienza in questione rispetto all'importo del contributo finanziario massimo di cui all'articolo 10 o al contributo finanziario assegnato al piano per la ripresa e la resilienza sulla base dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b).

(c bis) le informazioni sul modo in cui la richiesta di prestito è integrata nella pianificazione finanziaria complessiva dello Stato membro nell'obiettivo generale di politiche di bilancio sane.

4. Il sostegno sotto forma di prestito per il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra il costo totale del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'articolo 10. L'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non supera il 6,8 % del suo reddito nazionale lordo.

5. In deroga al paragrafo 4, fatta salva la disponibilità di risorse, in circostanze eccezionali l'importo del sostegno sotto forma di prestito può essere aumentato.

6. Il sostegno sotto forma di prestito è erogato a rate, subordinatamente al rispetto dei target intermedi e finali in linea con l'articolo 17, paragrafo 4, lettera g).

7. La Commissione adotta una decisione in merito alla richiesta di sostegno sotto forma di prestito a norma dell'articolo 17. Se del caso, il piano per la ripresa e la resilienza è modificato di conseguenza.

Articolo 13
Accordo di prestito

1. Prima di sottoscrivere un accordo di prestito con lo Stato membro interessato, la Commissione valuta se:

(a) la motivazione della richiesta di prestito e l'importo del prestito sono ritenuti ragionevoli e plausibili in relazione alle riforme e agli investimenti supplementari; 

(b) le riforme e gli investimenti supplementari sono conformi ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

2. Se la richiesta di prestito soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1, dopo aver adottato la decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, la Commissione conclude un accordo di prestito con lo Stato membro interessato. L'accordo di prestito, oltre agli elementi elencati all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento finanziario, contiene le informazioni seguenti:

(a) l'importo del prestito in euro, tra cui, se del caso, l'importo del sostegno sotto forma di prestito prefinanziato a norma dell'articolo XX;

(b) la scadenza media; l'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario non si applica a tale scadenza;

(c) la formula di fissazione del prezzo e il periodo di disponibilità del prestito;

(d) il numero massimo di rate e un piano di rimborso chiaro e preciso;

(e) gli altri elementi necessari per l'attuazione del sostegno sotto forma di prestito in relazione alle riforme e ai progetti di investimento interessati, in linea con la decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

3. In conformità dell'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario, i costi connessi all'ottenimento di finanziamenti per l'erogazione dei prestiti di cui al presente articolo sono a carico degli Stati membri beneficiari.

4. La Commissione stabilisce le modalità necessarie per la gestione delle operazioni di erogazione dei prestiti concessi a norma del presente articolo.

5. Gli Stati membri beneficiari di un prestito concesso a norma del presente articolo aprono un conto dedicato per la gestione del prestito ricevuto. Essi trasferiscono inoltre il capitale e gli interessi dovuti su qualsiasi prestito connesso ad un conto indicato dalla Commissione in linea con le modalità stabilite a norma del paragrafo precedente venti giorni lavorativi TARGET 2 prima della scadenza corrispondente.

Articolo 13 bis
Riesami e revisioni

1. Entro la fine del 2022 la Commissione presenta un riesame dell'attuazione delle risorse di cui al capo II del presente regolamento. Tale riesame obbligatorio è, se del caso, accompagnato da una proposta legislativa di revisione del presente regolamento, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse.

2. Entro la fine del 2024 la Commissione presenta un riesame dell'attuazione delle risorse di cui al capo II del presente regolamento. Tale riesame obbligatorio è accompagnato dalle misure necessarie per la revisione del presente regolamento, al fine di garantire il pieno utilizzo degli stanziamenti d'impegno.

CAPO III

Piani per la ripresa e la resilienza

Articolo 14
Ammissibilità

1. Nel perseguire le priorità europee di cui all'articolo 3 e gli obiettivi di cui all'articolo 4, gli Stati membri elaborano piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Tali piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato per i quattro anni successivi. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimenti pubblici e privati, strutturati in un pacchetto globale e coerente. Ai fini dell'elaborazione dei piani per la ripresa e la resilienza gli Stati membri possono avvalersi dello strumento di sostegno tecnico in conformità del regolamento XX/YYYY [che istituisce uno strumento di sostegno tecnico].

Le misure in vigore dal 1° febbraio 2020 in poi relative alle conseguenze economiche e sociali della crisi della COVID-19 sono ammissibili al sostegno del dispositivo per la ripresa e la resilienza, purché rispettino le prescrizioni di cui al presente regolamento.

2. I piani per la ripresa e la resilienza contribuiscono alle sei priorità europee definite all'articolo 3, incluse le percentuali minime di spesa di cui all'articolo 3, gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 4 e rispettano i principi orizzontali stabiliti a norma dell'articolo 4 bis.

2 bis. In linea con l'ambito di applicazione del dispositivo, i piani per la ripresa e la resilienza contribuiscono ad affrontare efficacemente le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese per lo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, incluse le pertinenti raccomandazioni per la zona euro quali approvate dal Consiglio.

2 ter. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/1999[17], nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta,[18] nei piani di attuazione della garanzia per i giovani, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione e nelle azioni relative all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione.

2 quater. I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con la strategia dell'Unione per la parità di genere 2020-2025, si basano su una valutazione dell'impatto di genere delle misure pianificate e comprendono azioni chiave per affrontare efficacemente l'impatto negativo della crisi sulla parità di genere, unitamente a misure per l'integrazione della dimensione di genere. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le strategie nazionali per la parità di genere.

2 quinquies. I piani per la ripresa e la resilienza non pregiudicano il mercato unico.

3. Qualora uno Stato membro sia esonerato dal monitoraggio e dalla valutazione del semestre europeo sulla base dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 472/2013, o sia soggetto a procedure di verifica a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, le disposizioni di cui al presente regolamento sono applicate allo Stato membro interessato in relazione alle sfide e priorità identificate dalle misure stabilite dai rispettivi regolamenti.

3 bis. I piani nazionali per la ripresa e la resilienza non pregiudicano il diritto di concludere o applicare accordi collettivi o di intraprendere azioni collettive in conformità della legislazione e delle prassi nazionali e unionali e conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Articolo 15
Piano per la ripresa e la resilienza

1. Lo Stato membro che desidera ricevere un contributo finanziario quale messo a disposizione per assegnazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, presenta alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza quale definito all'articolo 14, paragrafo 1.

Nel momento in cui la Commissione mette a disposizione per l'assegnazione l'importo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, uno Stato membro, se del caso, aggiorna e presenta alla Commissione il piano per la ripresa e la resilienza di cui al paragrafo 1 al fine di tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato e calcolato in conformità dell'articolo 10, secondo comma.

2. Il piano per la ripresa e la resilienza presentato dallo Stato membro interessato è trasmesso insieme al programma nazionale di riforma in un unico documento integrato ed in linea di principio è trasmesso ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato membro può presentare un progetto di piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno precedente, unitamente al progetto di bilancio dell'esercizio successivo.

Lo Stato membro che desidera ricevere sostegno a titolo del dispositivo istituisce un dialogo multilivello nell'ambito del quale le autorità locali e regionali, le parti sociali, le organizzazioni della società civile, in particolare le organizzazioni per i giovani, e altri portatori di interessi pertinenti e il pubblico siano in grado di partecipare attivamente e discutere la preparazione e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza. Il progetto di piano è sottoposto all'attenzione delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, in particolare delle organizzazioni per i giovani, e di altri portatori di interessi pertinenti e del pubblico a fini di consultazione prima della presentazione alla Commissione e le parti sociali avranno almeno 30 giorni per rispondere per iscritto conformemente al principio di partenariato.

3. Il piano per la ripresa e la resilienza è debitamente motivato e giustificato. Esso presenta in particolare i seguenti elementi:

(a) una spiegazione dettagliata del modo in cui i piani e le misure per la ripresa e la resilienza contribuiscono a ciascuna delle sei priorità europee quali definite all'articolo 3 e contribuiscono e non sono in contrasto con gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);

(a ter) in linea con l'ambito di applicazione del dispositivo, una giustificazione del modo in cui il piano contribuisce ad affrontare efficacemente le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese per lo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, incluse le pertinenti raccomandazioni per la zona euro quali approvate dal Consiglio;

(a quater) nel caso in cui uno Stato membro presenti squilibri o squilibri eccessivi accertati dalla Commissione a seguito di un esame approfondito, esso fornisce una spiegazione di come le modalità con cui intende tenere conto delle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 siano compatibili con i piani;

(a quinquies)  una spiegazione dettagliata del modo in cui il piano rispetta le quote di assegnazione minima per ciascuna delle sei priorità europee di cui all'articolo 3;

(a sexies) una spiegazione dettagliata del modo in cui almeno il 40 % dell'importo richiesto per il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce all'integrazione delle azioni per il clima e la biodiversità utilizzando la metodologia di monitoraggio fornita dalla Commissione. Prima dell'entrata in vigore del regolamento, la Commissione adotta, mediante un atto delegato, la metodologia corrispondente utilizzando, se del caso, i criteri stabiliti dalla tassonomia dell'UE;

(a septies) una spiegazione del modo in cui le misure del piano sono in grado di contribuire alle azioni digitali e se rappresentano un importo che rappresenta almeno il 20 % dell'assegnazione totale del piano, sulla base della metodologia per la marcatura digitale di cui all'allegato...; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nella tabella; i coefficienti di sostegno agli obiettivi digitali possono essere aumentati per gli investimenti individuali al fine di tener conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l'impatto sugli obiettivi digitali;

(a octies) una spiegazione del modo in cui le misure non sono contrarie agli interessi strategici ed economici dell'Unione, non sostituiscono le spese di bilancio nazionali ricorrenti e rispettano il principio di addizionalità e il principio "non arrecare un danno significativo" conformemente all'articolo 4 bis;

(a nonies) una giustificazione di come il piano per la ripresa e la resilienza sia coerente con i principi della strategia dell'Unione per la parità di genere 2020-2025, la strategia nazionale per la parità di genere, una valutazione dell'impatto di genere e una spiegazione di come le misure del piano dovrebbero contribuire alla promozione della parità di genere e al principio dell'integrazione di genere e all'eliminazione della discriminazione di genere o alle sfide che ne derivano;

(d) chiari target intermedi e finali previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle riforme su un periodo massimo di quattro anni, nonché degli investimenti su un periodo massimo di sette anni;

(d bis) una giustificazione del modo in cui i piani per la ripresa e la resilienza rappresentano un pacchetto globale di riforme e investimenti e del modo in cui sono coerenti e le sinergie previste con i piani, le strategie e i programmi stabiliti nei documenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2 ter;

(e) i progetti di investimento pubblici e privati previsti, il relativo periodo di investimento e i riferimenti alla partecipazione di partner privati, se del caso;

(e bis) qualora le misure previste nel piano per la ripresa e la resilienza non siano esentate dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE conformemente al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione[19], il piano per la ripresa e la resilienza è analizzato in via prioritaria dalla Commissione ai fini del rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e concorrenza;

(f) la stima del costo totale delle riforme e degli investimenti oggetto del piano per la ripresa e la resilienza presentato (denominata anche "stima del costo totale del piano per la ripresa e la resilienza"), fondata su una motivazione chiara convalidata da un organismo pubblico indipendente e una spiegazione di come tale costo sia commisurato all'impatto sociale ed economico atteso in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi;

(g) se del caso, informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti e il legame con riforme precedenti o pianificate nel quadro del programma di sostegno alle riforme strutturali o dello strumento di sostegno tecnico;

(h) le misure di accompagnamento che possono essere necessarie, ivi compreso un calendario di tutte le azioni politiche;

(i) una sintesi del dialogo multilivello di cui al paragrafo 2, comma 2, del modo in cui si è tenuto conto dei contributi delle parti interessate e, su richiesta di queste ultime, le loro opinioni potranno essere allegate ai piani nazionali per la ripresa e la resilienza e i dettagli, inclusi i pertinenti target intermedi e finali, delle consultazioni e dei dialoghi previsti in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza;

(j) le modalità per il monitoraggio e l'attuazione effettivi del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro interessato, compresi chiari target intermedi e finali qualitativi e quantitativi proposti e i relativi indicatori, ivi compreso il modo in cui il piano migliora la performance per paese nell'ambito del quadro di valutazione della situazione sociale e della procedura per gli squilibri macroeconomici;

(k) se del caso, la richiesta di sostegno sotto forma di prestito e i target intermedi supplementari di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, e i relativi elementi; e

(k bis) una spiegazione dei piani, dei sistemi e delle misure concrete dello Stato membro per prevenire, individuare e correggere i conflitti di interessi, la corruzione e la frode nell'utilizzo dei fondi derivanti dal dispositivo, compresi quelli volti a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di altri programmi dell'Unione e recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni;

(k ter) modalità adottate dagli Stati membri per assicurare che le imprese destinatarie non siano coinvolte in meccanismi fiscali soggetti all'obbligo di notifica a norma della direttiva (UE) 2018/822 relativamente ai meccanismi transfrontalieri;

(l) qualsiasi altra informazione pertinente.

4. Ai fini della preparazione di proposte per i loro piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche al fine di consentire agli Stati membri richiedenti di beneficiare dell'esperienza di altri Stati membri. Gli Stati membri possono inoltre chiedere in qualsiasi momento dell'anno assistenza tecnica nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico, in conformità del relativo regolamento. L'assistenza tecnica rispetta appieno le norme e le prassi nazionali concernenti la contrattazione collettiva. Le attività di assistenza tecnica non possono compromettere il ruolo delle parti sociali o minacciare l'autonomia della contrattazione collettiva.

4 bis. Al fine di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, i rappresentanti degli Stati membri responsabili del piano per la ripresa e la resilienza e, se del caso, istituzioni di bilancio indipendenti, una volta invitati, compaiono dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo per presentare il piano per la ripresa e la resilienza. La Commissione trasmette le informazioni pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio, simultaneamente e alle stesse condizioni.

Articolo 16
Valutazione della Commissione

1. In sede di valutazione del piano per la ripresa e la resilienza e, se del caso, del relativo aggiornamento, quale presentato dallo Stato membro a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere il piano prima o dopo la sua presentazione ufficiale. Lo Stato membro interessato e la Commissione possono concordare, ove necessario, di prorogare il termine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, di un periodo di tempo ragionevole.

1 bis. Nella sua valutazione, la Commissione tiene conto delle sinergie createsi tra i piani per la ripresa e la resilienza dei diversi Stati membri e della complementarità tra tali piani e altri piani di investimento a livello nazionale.

2. Nel valutare il piano per la ripresa e la resilienza e nel determinare l'importo da assegnare allo Stato membro interessato, la Commissione tiene conto delle informazioni analitiche sullo Stato membro interessato disponibili nel contesto del semestre europeo, nonché della motivazione e degli elementi forniti dallo Stato membro interessato, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e di ogni altra informazione pertinente tra cui, in particolare, quelle contenute nel programma nazionale di riforma e nel piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato come pure nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta,  nei piani di attuazione della garanzia per i giovani e, se del caso, le informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita dallo strumento di sostegno tecnico.

Tiene inoltre conto delle informazioni contenute nella relazione annuale sullo Stato di diritto, nel quadro di valutazione UE della giustizia, nel quadro di valutazione della procedura per gli squilibri macroeconomici e nel quadro di valutazione della situazione sociale. La Commissione richiede inoltre una valutazione dell'impatto di genere del piano eseguita da un esperto indipendente o procede essa stessa a effettuare tale valutazione.

La Commissione consulta, se del caso, i pertinenti portatori di interessi a livello di Unione, per raccogliere il loro punto di vista in merito alla titolarità, alla coerenza e all'efficacia del piano nazionale per la ripresa e la resilienza.

3. La Commissione valuta l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza ▌e a tal fine tiene conto dei seguenti elementi:

La Commissione valuta se i piani per la ripresa e la resilienza sono conformi ai seguenti requisiti:

(a) se il piano contribuisce con almeno il 40 % del suo importo all'integrazione delle azioni per il clima e la biodiversità e se la metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 15, paragrafo 3, è applicata correttamente;

(b) se il piano contribuisce con almeno il 20% del suo importo alle azioni digitali e se la metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 15, paragrafo 3, è applicata correttamente;

(c) se ciascuna misura non è contraria agli interessi strategici ed economici dell'Unione, non sostituisce le spese di bilancio nazionali ricorrenti e rispetta il principio di addizionalità e il principio "non arrecare un danno significativo" conformemente all'articolo 4 bis;

(d) se il piano rispetta le quote di assegnazione minima per ciascuna delle sei priorità europee di cui all'articolo 3;

(e) se le modalità adottate dagli Stati membri garantiscono che le imprese destinatarie non sono coinvolte in meccanismi fiscali soggetti all'obbligo di notifica a norma della direttiva (UE) 2018/822 relativamente ai meccanismi transfrontalieri;

Efficacia:

(f) se il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce a ciascuna delle sei priorità europee quali definite all'articolo 3 e se contribuisce e non è in contrasto con gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);

(g) se il dialogo multilivello di cui all'articolo 15, paragrafo 2, comma 2, ha avuto luogo e se le rispettive parti interessate dispongono di opportunità effettive di partecipare alla preparazione e all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza;

(h) se le modalità proposte dagli Stati membri interessati sono tali da garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del piano per la ripresa per la ripresa e la resilienza, compresi chiari target intermedi e finali qualitativi e quantitativi proposti e i relativi indicatori, ivi compreso se il piano migliora la performance per paese nell'ambito del quadro di valutazione della situazione sociale e della procedura per gli squilibri macroeconomici;

(i) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di avere un impatto duraturo sullo Stato membro interessato;

(j) se il piano per la ripresa e la resilienza include investimenti in progetti transfrontalieri o paneuropei che generano valore aggiunto europeo, se del caso tenendo conto dei vincoli degli Stati membri derivanti dalla loro posizione geografica;

Efficienza:

(k) se la motivazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto sociale ed economico atteso in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi;

(l) se le modalità proposte dagli Stati membri interessati sono tali da prevenire, individuare e correggere i conflitti di interessi, la corruzione e la frode nell'utilizzo dei fondi derivanti dal dispositivo, compresi quelli volti a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di altri programmi dell'Unione;

Pertinenza:

(m) se il piano prevede misure che, in linea con l'ambito di applicazione del dispositivo, contribuiscono efficacemente ad affrontare le sfide identificate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, incluse le pertinenti raccomandazioni per la zona euro quali ratificate dal Consiglio;

(n) se il piano, nel caso in cui uno Stato membro presenti squilibri o squilibri eccessivi accertati dalla Commissione a seguito di un esame approfondito, è compatibile con le raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011;

(o) se il piano contiene le informazioni precise di cui all'articolo 15;

Coerenza:

(p) se il piano rappresenta un pacchetto globale di riforme e investimenti e se le modalità forniscono coerenza e sinergie di cui all'articolo 14, paragrafo 2 ter;

(q) se il piano è coerente con i principi della strategia dell'Unione per la parità di genere 2020-2025, la strategia nazionale per la parità di genere, se è stata eseguita una valutazione dell'impatto di genere e se le misure del piano sono tali da contribuire alla promozione della parità di genere e al principio dell'integrazione di genere e all'eliminazione della discriminazione di genere o alle sfide che ne derivano;

Tali criteri di valutazione sono applicati in conformità dell'allegato II.

4. Nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia chiesto un sostegno sotto forma di prestito di cui all'articolo 12, la Commissione valuta se la richiesta di prestito soddisfa i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, in particolare se le riforme e gli investimenti supplementari interessati dalla richiesta di prestito soddisfano i criteri di valutazione di cui al paragrafo 3.

4 bis. Se valuta negativamente un piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione presenta una valutazione debitamente motivata entro il termine di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

5. Ai fini della valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri, la Commissione può farsi assistere da esperti, ivi inclusi esperti designati dal Parlamento europeo.

Articolo 17
Decisione della Commissione

1. La Commissione, mediante un atto delegato a norma dell'articolo 25 bis, adotta una decisione entro due mesi dalla presentazione ufficiale del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro. Qualora la Commissione valuti positivamente il piano per la ripresa e la resilienza, tale decisione stabilisce le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati dallo Stato membro, compresi i target intermedi e finali necessari per l'erogazione della rata del contributo finanziario assegnato conformemente all'articolo 11.

2. Nel caso in cui lo Stato membro interessato richieda un sostegno sotto forma di prestito, la decisione stabilisce inoltre l'importo del sostegno sotto forma di prestito di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, e le riforme e i progetti di investimento supplementari che lo Stato membro deve attuare avvalendosi di tale sostegno, compresi i target intermedi e i target finali supplementari.

3. L'importo del contributo finanziario per i piani per la ripresa e la resilienza che soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, ▌è stabilito come segue:

(a) se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è pari o superiore al contributo finanziario massimo per lo Stato membro in questione di cui all'articolo 10, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo totale del contributo finanziario massimo di cui all'articolo 10;

(b) se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è inferiore al contributo finanziario massimo per lo Stato membro in questione di cui all'articolo 10, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza;

(b bis) se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e se il piano riceve una B in aggiunta alle due B per i criteri di cui alle lettere h, i, l, m, p stabiliti all'articolo 16, paragrafo 3, la dotazione finanziaria è ridotta del 2 % per criterio e la riduzione complessiva non supera il 6 % della dotazione finanziaria totale;

(c) se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, allo Stato membro interessato non è assegnato alcun contributo finanziario. Lo Stato membro interessato può chiedere sostegno tecnico nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico onde permettere una migliore preparazione della proposta nei cicli successivi.

4. La decisione di cui al paragrafo 1 stabilisce inoltre:

(a) il contributo finanziario da erogare esclusivamente a rate successivamente all'attuazione soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei pertinenti target intermedi e finali individuati in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza;

(a bis) il contributo finanziario e, se del caso, l'importo del sostegno sotto forma di prestito da erogare in forma di prefinanziamento in conformità dell'articolo 11 bis successivamente all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza;

(b) la descrizione delle riforme e dei progetti di investimento e l'importo del costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza;

(c) il periodo di attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, come segue:

(1) per quanto riguarda il completamento dell'investimento, il periodo di investimento durante il quale il progetto d'investimento deve essere realizzato si conclude entro sette anni dall'adozione della decisione;

(2) per quanto riguarda il completamento delle riforme, il periodo durante il quale le riforme devono essere realizzate si conclude entro quattro anni dall'adozione della decisione;

(d) le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza compresi chiari target intermedi e finali qualitativi e quantitativi e se del caso le pertinenti misure necessarie per conformarsi all'articolo 19;

(e) gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei target intermedi e finali previsti, compresa la metodologia per misurare la conformità agli obiettivi di spesa in materia di clima e ambiente di cui all'articolo 15; e

(f) le modalità di accesso pieno da parte della Commissione ai pertinenti dati e relazioni sottostanti;

(g) se del caso, l'importo del prestito da erogare a rate e i target intermedi e finali supplementari connessi all'erogazione del sostegno sotto forma di prestito.

5. Se valuta negativamente un piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione presenta una valutazione debitamente motivata entro due mesi dalla presentazione della proposta da parte dello Stato membro. Tale comunicazione include altresì una raccomandazione che invita lo Stato membro ad avvalersi dello strumento di sostegno tecnico in conformità del regolamento XX/YYYY [che istituisce uno strumento di sostegno tecnico] al fine di modificare o sostituire il piano per la ripresa e la resilienza in linea con l'articolo 18 del presente regolamento. Su invito del Parlamento europeo, la Commissione compare dinanzi alle commissioni competenti per fornire spiegazioni circa la valutazione negativa del piano per la ripresa e la resilienza. La Commissione trasmette le informazioni pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio, simultaneamente e alle stesse condizioni.

6. Le modalità e il calendario di attuazione di cui al paragrafo 4, lettera d), gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei target intermedi e dei target finali previsti di cui alla lettera e), le modalità di accesso da parte della Commissione ai dati sottostanti di cui alla lettera f) e, se del caso, i target intermedi e finali supplementari connessi all'erogazione del sostegno sotto forma di prestito di cui alla lettera g) del presente articolo sono ulteriormente illustrati in un accordo operativo che deve essere concluso dallo Stato membro interessato e dalla Commissione dopo l'adozione della decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A seguito dell'adozione della decisione e della pubblicazione sul suo sito web, la Commissione trasmette immediatamente il piano adottato e tutte le altre informazioni pertinenti, compreso l'accordo operativo di cui al paragrafo 6, al Parlamento europeo e al Consiglio, simultaneamente e alle stesse condizioni. La Commissione specifica, mediante un atto delegato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il contenuto degli accordi operativi nell'ottica di promuovere la coerenza e la comparabilità dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza degli Stati membri e garantire dati standardizzati per il quadro di valutazione della ripresa e della resilienza di cui all'articolo 21 bis.

7. Gli atti delegati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati ▌conformemente all'articolo 25 bis.

Articolo 18
Modifica del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro

1. Se il piano per la ripresa e la resilienza di uno Stato membro, compresi i pertinenti target intermedi e finali, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive, o se lo Stato membro interessato ha individuato importanti misure di investimento e riforma supplementari ammissibili al sostegno di cui al presente regolamento, o il medesimo intende migliorare considerevolmente il risultato della valutazione a norma degli articoli 16 e 17, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta motivata per modificare o sostituire le decisioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2. A tal fine lo Stato membro può proporre un piano per la ripresa e la resilienza modificato o un nuovo piano per la ripresa e la resilienza. Lo Stato membro può chiedere, in qualsiasi momento nel corso dell'anno, di avvalersi dello strumento di sostegno tecnico in conformità del regolamento XX/YYYY [che istituisce uno strumento di sostegno tecnico] al fine di modificare o sostituire il piano per la ripresa e la resilienza.

2. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione valuta il nuovo piano in conformità con le disposizioni dell'articolo 16 e adotta una nuova decisione conformemente all'articolo 17 entro due mesi dalla presentazione ufficiale della richiesta.

3. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato non giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione respinge la richiesta entro due mesi dalla sua presentazione ufficiale, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione delle conclusioni della Commissione. Su invito del Parlamento europeo, la Commissione compare dinanzi alle commissioni competenti per fornire spiegazioni circa la valutazione negativa del piano per la ripresa e la resilienza.

3 bis. Gli Stati membri allineano, ove necessario, i rispettivi piani per la ripresa e la resilienza mediante un aggiornamento, conformemente all'obiettivo climatico aggiornato per il 2030 stabilito dal regolamento che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale. La Commissione valuta i piani per la ripresa e la resilienza aggiornati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 16 e adotta una nuova decisione in conformità dell'articolo 17 entro due mesi dalla presentazione ufficiale della richiesta.

CAPO IV

Disposizioni finanziarie

Articolo -19
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. Nell'attuare il dispositivo, gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo del medesimo, adottano tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e, in particolare, per garantire che qualsiasi misura per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile.

2. Gli accordi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 1, contemplano gli obblighi degli Stati membri:

(a) di verificare periodicamente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente in conformità di tutte le norme applicabili e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state correttamente attuate in conformità di tutte le norme applicabili, compresi il diritto dell'Unione e il diritto nazionale;

(b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interesse quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati oggetto di appropriazione indebita, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza;

(c) di corredare una richiesta di pagamento di:

(i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del doppio finanziamento nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e

(ii) un resoconto dettagliato degli audit, un'adeguata giustificazione delle stime dei costi convalidate da un organismo pubblico indipendente, le valutazioni d'impatto, i rendiconti finanziari e altre informazioni pertinenti, nonché i controlli effettuati, in particolare per quanto riguarda i progetti di investimento, comprese le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate;

(d) di raccogliere, ai fini dell'audit e del controllo dell'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, in formato elettronico e in un'unica banca dati che consenta agli organismi investigativi e di controllo dell'Unione, senza aggiungere inutili oneri amministrativi, di godere di un livello di accesso comparabile, le seguenti categorie di dati:

(i) il nome del destinatario finale dei fondi;

(ii) il nome del contraente e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;

(iii) il/i nome/i, cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o contraente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio[20];

(iv) l'elenco di eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza e l'importo totale del finanziamento pubblico, indicando l'importo dei fondi erogati a titolo del dispositivo e di altri fondi dell'Unione;

(e) autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, l'EPPO e la Corte dei conti ad esercitare i loro diritti, come previsto dall'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario, e ad imporre obblighi analoghi a tutti i destinatari finali dei fondi erogati per le misure di attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza, o a tutte le altre persone o entità coinvolte nella loro attuazione;

(f) di conservare i dati conformemente all'articolo 132 del regolamento finanziario;

(f bis) di conservare i dati conformemente all'articolo 75 del regolamento finanziario. Di conseguenza, i documenti relativi all'esecuzione del bilancio sono conservati per almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione del discarico da parte del Parlamento europeo. I documenti relativi alle operazioni sono conservati in ogni caso fino alla fine dell'anno successivo a quello in cui tali operazioni sono definitivamente chiuse. In caso di procedimento giudiziario, il termine è sospeso fino alla scadenza dell'ultima possibilità di ricorso giurisdizionale;

(g) i dati personali contenuti nei documenti giustificativi sono, se possibile, cancellati quando essi non sono necessari ai fini del discarico del bilancio, di controllo o di audit. Alla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni si applica il regolamento UE 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[21].

3. Gli Stati membri rappresentano i partner esecutivi e rintracciano, raccolgono e conservano informazioni sui beneficiari dei finanziamenti per i progetti coperti dal dispositivo.

La Commissione rimane responsabile nei confronti dell'autorità di bilancio nel contesto della procedura annuale di discarico e sottopone il dispositivo in una procedura di discarico separata in un capitolo a parte della sua relazione di valutazione del discarico a norma dell'articolo 318 TFUE.

4. I fondi dell'Unione erogati nell'ambito del dispositivo sono soggetti all'audit esterno della Corte dei conti europea a norma dell'articolo 287 TFUE.

5. La Commissione, l'OLAF, l'EPPO e la Corte dei conti sono espressamente autorizzati dagli Stati membri, a norma del presente regolamento, ad esercitare i loro diritti come previsto all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

In conformità delle disposizioni e delle procedure del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione al sostegno nell'ambito del dispositivo.

La Commissione istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati. A tal fine, la Commissione sviluppa o adatta i sistemi informatici esistenti per creare un sistema digitale di rendicontazione sulla performance che consenta il monitoraggio, l'individuazione e la segnalazione di irregolarità o frodi.

6. Gli accordi di cui agli articoli 13, paragrafo 2, e 19, paragrafo 1, prevedono inoltre il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno a titolo del dispositivo e di recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione o di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di frode, corruzione e conflitto di interessi lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, o di violazione degli obblighi derivanti da detti accordi.

Nel decidere in merito all'entità del recupero, della riduzione o dell'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità della frode, della corruzione e del conflitto di interessi lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, o della violazione degli obblighi. Allo Stato membro è data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che venga effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato.

Articolo 19
Impegno del contributo finanziario

1. La decisione ▌di cui all'articolo 17, paragrafo 1, costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento finanziario, che può essere basato su impegni globali. Se del caso, gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in frazioni annue distribuite su diversi anni.

1 bis. Gli impegni di bilancio possono basarsi su impegni globali e, se del caso, possono essere ripartiti in frazioni annue distribuite su diversi anni.

Articolo 19 bis
Regole sul pagamento, sulla sospensione e sull'annullamento dei contributi finanziari

2. Il pagamento dei contributi finanziari allo Stato membro interessato a norma del presente articolo è effettuato conformemente agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Le decisioni ▌di cui al presente articolo sono adottate conformemente all'articolo 25 bis.

2 bis. Nel 2021, previa adozione da parte della Commissione dell'impegno giuridico di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento e quando richiesto da uno Stato membro contestualmente alla presentazione del piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione effettua un pagamento di prefinanziamento di un importo pari a un massimo del 20 % dell'impegno giuridico sotto forma di sostegno non rimborsabile e, se del caso, pari a un massimo del 20 % del sostegno sotto forma di prestito, come stabilito in conformità dell'articolo 19 del presente regolamento. In deroga all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la Commissione effettua il pagamento corrispondente entro due mesi dall'adozione da parte della Commissione dell'impegno giuridico di cui all'articolo 19 del presente regolamento.

In caso di prefinanziamento a norma del paragrafo 2 bis, i contributi finanziari e, se del caso, il sostegno sotto forma di prestito da erogare a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, lettera a), sono adeguati in maniera proporzionale.

Qualora l'importo del prefinanziamento del contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile versato nel 2021 a norma del paragrafo 1 superi il 20 % del contributo finanziario massimo calcolato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, entro il 30 giugno 2022, la seguente erogazione autorizzata in conformità dell'articolo 19 bis, paragrafo 3, e se necessario, le erogazioni successive sono ridotte fino a compensare l'importo eccedente. Nel caso in cui le rimanenti erogazioni siano insufficienti, l'importo eccedente viene restituito.

2 ter. Gli accordi e le decisioni di cui agli articoli 13, paragrafo 2, e 19, paragrafo 1, prevedono inoltre il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno a titolo del dispositivo e di recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione o di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dello Stato membro, o di violazione degli obblighi derivanti da detti accordi.

Nel decidere in merito all'entità del recupero, della riduzione o dell'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità della frode, della corruzione e del conflitto di interessi lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, o della violazione degli obblighi. Allo Stato membro è data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che venga effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato.

3. Tenuto conto del prefinanziamento di cui all'articolo 19, paragrafo 2 bis, al raggiungimento dei target intermedi e finali concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza quale approvato nell'atto delegato della Commissione, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento di una quota del contributo finanziario commisurata al conseguimento dei target finali e intermedi e, se del caso, della quota del prestito. Gli Stati membri presentano alla Commissione, laddove opportuno, tali richieste di pagamento ogni sei mesi. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta, la Commissione valuta se i pertinenti target intermedi e finali indicati nella decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini della valutazione è tenuto conto anche dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 6. L'erogazione dei fondi è commisurata al livello di conseguimento dei target intermedi e finali concordati. La Commissione può essere assistita da esperti, ivi inclusi esperti designati dal Parlamento europeo.

Se effettua una valutazione positiva, la Commissione adotta una decisione che autorizza l'erogazione del contributo finanziario in conformità del regolamento finanziario. Qualsivoglia decisione di pagamento dovrebbe essere erogata solo se sono stati attuati target intermedi e finali pertinenti ed essi presentano progressi misurabili.

4. Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione accerta che i chiari target intermedi e finali indicati nella decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, la pertinente quota della domanda di pagamento è sospesa. Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione.

La sospensione è revocata solamente quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per garantire una soddisfacente attuazione dei target intermedi e finali di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

5. In deroga all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il termine di pagamento inizia a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito positivo allo Stato membro interessato a norma del paragrafo 3, secondo comma, o dalla data di comunicazione della revoca della sospensione a norma del paragrafo 4, secondo comma.

6. Se lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di sei mesi dalla sospensione, la Commissione riduce proporzionalmente l'importo del contributo finanziario a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento finanziario, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni.

7. Se, entro il termine di 18 mesi dalla data di adozione della decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti target intermedi o finali, la Commissione risolve gli accordi o le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento e disimpegna l'importo del contributo finanziario fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Qualsivoglia prefinanziamento erogato a norma del paragrafo 2 bis del presente articolo è recuperato integralmente.

La Commissione adotta una decisione sull'annullamento del contributo finanziario e, se del caso, sul recupero del prefinanziamento dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della sua valutazione relativa alla mancata realizzazione di progressi concreti.

7 bis. In presenza di circostanze eccezionali, l'adozione della decisione che autorizza l'erogazione del contributo finanziario a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 3, può essere rinviata fino a tre mesi.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis al sostegno supplementare sotto forma di prestito in linea con le disposizioni del contratto di prestito di cui all'articolo 13 e della decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

CAPO V

Comunicazione e informazioni

Articolo 20
Comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro nel semestre europeo

Lo Stato membro interessato riferisce su base trimestrale nel processo del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza, compreso l'accordo operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 6, al conseguimento dei target intermedi proposti, di quelli finali e dei relativi indicatori nonché all'attuazione delle raccomandazioni formulate dalla Commissione nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico, se lo Stato membro ne ha fatto richiesta. A tal fine le relazioni trimestrali degli Stati membri sono adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che sono utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti verso il completamento dei piani per la ripresa e la resilienza. Al fine di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, i rappresentanti degli Stati membri responsabili dei piani per la ripresa e la resilienza nonché le istituzioni e le parti interessate pertinenti sono tenuti, su richiesta del Parlamento europeo, a comparire dinanzi alle commissioni competenti per discutere le misure previste e da adottare a norma del presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono le informazioni pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio, simultaneamente e in qualsiasi fase della procedura.

Le istituzioni di bilancio indipendenti, ai sensi della direttiva 2011/85/UE[22] del Consiglio, sono invitate a integrare e valutare tali relazioni su base semestrale, concentrandosi sull'affidabilità delle informazioni, delle previsioni e dei dati forniti, nonché sulle prestazioni e i progressi generali compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza.

Articolo 20 bis
Dialogo per la ripresa e la resilienza

1. Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare rappresentanti del Consiglio e dei suoi organi preparatori, della Commissione e, se del caso, dell'Eurogruppo a comparire dinanzi ad essa per discutere di tutte le misure adottate a norma del presente regolamento e delle misure adottate a norma del regolamento del Consiglio XXX [EURI].

2. Al fine di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, la commissione o le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare i rappresentanti degli Stati membri responsabili del piano per la ripresa e la resilienza e, se del caso, le istituzioni di bilancio indipendenti nazionali a comparire dinanzi ad esse per presentare il piano per la ripresa e la resilienza e le misure previste e da adottare a norma del presente regolamento.

3. La Commissione trasmette simultaneamente al Consiglio e al Parlamento europeo tutte le informazioni fornite dagli Stati membri che sono pertinenti affinché le istituzioni possano adempiere i propri compiti a norma del presente regolamento. Le informazioni sensibili o confidenziali possono essere trasmesse nel rispetto di specifici obblighi di riservatezza.

4. Le informazioni trasmesse dalla Commissione al Consiglio o ai suoi organi preparatori nel quadro del presente regolamento o della sua attuazione sono trasmesse simultaneamente al Parlamento europeo, se necessario nel rispetto di disposizioni di riservatezza. Gli esiti pertinenti delle discussioni in seno agli organi preparatori del Consiglio sono condivisi con le commissioni competenti del Parlamento.

Articolo 21
Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio e comunicazione sui piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri

1. La Commissione trasmette senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio, simultaneamente e alle stesse condizioni, i piani per la ripresa e la resilienza quali approvati dall'atto delegato della Commissione in conformità dell'articolo 17 e qualsiasi altra informazione pertinente. In questo caso, la Commissione consulta il Parlamento e il Consiglio per stabilire le modalità con cui le informazioni redatte possono essere messe a loro disposizione nel rispetto della riservatezza. Al fine di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, i rappresentanti degli Stati membri responsabili dei piani per la ripresa e la resilienza nonché le istituzioni e le parti interessate pertinenti sono tenuti, su richiesta del Parlamento europeo, a comparire dinanzi alle commissioni competenti per discutere le misure previste e da adottare a norma del presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono le informazioni pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio, simultaneamente e in qualsiasi fase della procedura.

2. La Commissione può avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel pertinente piano per la ripresa e la resilienza esponendo un marchio visibile dell'Unione, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali interessate. La Commissione garantisce la visibilità della spesa nell'ambito del dispositivo, indicando chiaramente che i progetti sostenuti devono recare l'esplicita menzione "Iniziativa per la ripresa dell'Unione europea".

2 bis. La Commissione riferisce al Parlamento europeo con cadenza semestrale sui progressi compiuti nell'attuazione dei target intermedi e finali dei piani per la ripresa e la resilienza nonché sulla complementarità dei piani con i programmi esistenti dell'Unione.

2 ter. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio con cadenza semestrale una relazione dettagliata riguardante gli obblighi finanziari contratti con terze parti ai fini del finanziamento del dispositivo. La relazione contiene un piano di rimborso chiaro e credibile, senza fare ricorso al quadro finanziario pluriennale, in conformità dell'articolo 7. Le informazioni sensibili o confidenziali sono messe a disposizione dei deputati al Parlamento europeo nel rispetto di rigorose disposizioni di riservatezza prestabilite.

Articolo 21 bis
Quadro di valutazione della ripresa e della resilienza

1. La Commissione istituisce un quadro di valutazione della ripresa e della resilienza (in appresso "il quadro di valutazione") che integra, senza modificarlo, il quadro di valutazione della situazione sociale esistente con indicatori definiti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dal quadro di valutazione della procedura per gli squilibri macroeconomici già esistente. Il quadro di valutazione delinea lo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti concordati attraverso i piani per la ripresa e la resilienza di ciascuno Stato membro, nonché lo stato di pagamento delle rate agli Stati membri in relazione alla soddisfacente attuazione dei chiari target intermedi e finali.

2. Il quadro di valutazione delinea i progressi compiuti dai piani per la ripresa e la resilienza in ciascuna delle sei priorità che definiscono l'ambito di applicazione del presente regolamento.

3. Il quadro di valutazione include indicatori chiave relativi alle priorità europee di cui all'articolo 3, agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 nonché ai principi orizzontali di cui all'articolo 4 bis, quali indicatori sociali, economici e ambientali, che valutano i progressi compiuti dai piani per la ripresa e la resilienza in ciascuna delle sei priorità europee di cui all'articolo 3 che definiscono l'ambito di applicazione del presente regolamento, nonché una sintesi del processo di monitoraggio riguardante il rispetto delle quote minime di spesa per gli obiettivi in materia di clima e ambiente.

4. Il quadro di valutazione indica il grado di attuazione dei target intermedi pertinenti dei piani per la ripresa e la resilienza e le lacune individuate nella loro attuazione, nonché le raccomandazioni della Commissione per far fronte alle rispettive lacune.

5. Il quadro di valutazione indica le modalità e il calendario per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza e per il pagamento delle rate in relazione alla soddisfacente attuazione dei chiari target intermedi e finali.

6. Il quadro di valutazione costituisce la base per uno scambio permanente di migliori pratiche tra Stati membri che si concretizza sotto forma di un dialogo strutturato organizzato periodicamente.

7. Il quadro di valutazione è costantemente aggiornato e pubblicato sul sito web della Commissione. Esso indica lo stato delle richieste di pagamento, dei pagamenti, delle sospensioni e degli annullamenti dei contributi finanziari.

8. La Commissione presenta il quadro di valutazione in occasione di un'audizione organizzata dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.

9. Nell'istituire il quadro di valutazione, la Commissione dovrebbe basarsi il più possibile sui quadri operativi fondati su molteplici indicatori per il monitoraggio della dimensione sociale ed economica della resilienza e sui quadri operativi per il monitoraggio della dimensione verde e digitale della resilienza allegati alla relazione 2020 in materia di previsione strategica dal titolo "Tracciare la rotta verso un'Europa più resiliente".

 CAPO VI 

Complementarità, monitoraggio e valutazione

Articolo 22
Coordinamento e complementarità

In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un effettivo coordinamento tra il dispositivo istituito dal presente regolamento e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, tra cui lo strumento di sostegno tecnico, in particolare le misure finanziate dai fondi dell'Unione e i finanziamenti erogati dal Gruppo Banca europea per gli investimenti o da altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione. A tal fine essi:

(a) garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

(b) ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e

(c) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione, del controllo e della supervisione a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, al fine di conseguire gli obiettivi del dispositivo istituito dal presente regolamento.

Articolo 23
Monitoraggio dell'attuazione

1. La Commissione sorveglia l'attuazione del dispositivo e misura il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4. Gli indicatori da utilizzare per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici sono fissati nell'allegato III. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del dispositivo.

2. Il sistema di comunicazione dei risultati garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva di dati disaggregati per genere e per livello di reddito per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati.  A tale scopo, ai beneficiari finali e ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati.

2 bis. Il Parlamento europeo ha il diritto di esercitare pieno controllo sulle decisioni di spesa della Commissione. La Commissione fornisce pieno accesso all'organo competente del Parlamento europeo e ai deputati al Parlamento europeo. La Commissione informa il Parlamento europeo con cadenza trimestrale sullo stato dei piani approvati, delle modifiche approvate relative a tali piani, delle domande di pagamento presentate, delle decisioni di pagamento adottate, della sospensione di pagamenti, dell'annullamento di pagamenti e del recupero di fondi. La Commissione presenta con cadenza trimestrale una panoramica di tali informazioni in occasione di un'audizione organizzata dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.

2 ter. La Commissione informa il Parlamento europeo con cadenza trimestrale istituendo una banca dati aperta e accessibile al pubblico contenente i dati dei beneficiari finali dei fondi del dispositivo. Le informazioni sensibili o confidenziali sono messe a disposizione dei deputati al Parlamento europeo nel rispetto di rigorose disposizioni di riservatezza prestabilite.

2 quater. La Commissione riferisce al Parlamento europeo con cadenza trimestrale, mediante audizioni pubbliche, sull'attuazione del dispositivo negli Stati membri. Tale relazione contiene informazioni dettagliate sugli importi impegnati e versati agli Stati membri, lo stato di attuazione dei target intermedi convenuti, nonché tutte le informazioni pertinenti per garantire la piena trasparenza e la trasmissione di un'informativa completa sul dispositivo. 

2 quinquies. La Commissione predispone un efficace quadro di monitoraggio dei progetti ultimati.

Articolo 24
Relazione semestrale

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni semestrali in merito all'attuazione del dispositivo di cui al presente regolamento.

2. La relazione semestrale contiene informazioni sui progressi compiuti riguardo ai piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri interessati nell'ambito del dispositivo.

3. La relazione semestrale comprende inoltre le seguenti informazioni:

(a) il volume dei proventi assegnati al dispositivo l'anno precedente nell'ambito dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, suddivisi per linea di bilancio;

(b) il contributo degli importi raccolti grazie allo strumento dell'Unione europea per la ripresa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo;

(b bis) informazioni dettagliate sulle domande di ricorso allo strumento di sostegno tecnico per l'elaborazione, la revisione, l'attuazione e il miglioramento del piano per la ripresa e la resilienza;

(b ter) lo stato di attuazione dei target intermedi e finali per ciascuno Stato membro, gli importi impegnati e versati a ciascuno Stato membro e in totale, le domande di pagamento presentate, le decisioni di pagamento adottate, la sospensione o l'annullamento dei pagamenti, il recupero dei fondi, i destinatari dei fondi e tutte le altre informazioni pertinenti che garantiscano piena trasparenza e responsabilità, nonché informazioni in merito alla complementarità dei piani con i programmi esistenti dell'Unione;

(b quater) una sezione per ciascuno Stato membro, che illustri nel dettaglio le modalità di attuazione del rispetto del principio della sana gestione finanziaria in conformità dell'articolo 61 del regolamento finanziario;

(b quinquies) la quota del dispositivo che contribuisce agli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente;

(b sexies) l'elenco dei destinatari e dei beneficiari finali dei fondi del dispositivo.

4. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità e costituisce parte della procedura di discarico dedicata come capitolo distinto della relazione di valutazione del discarico della Commissione a norma dell'articolo 318 TFUE.

Articolo 25
Valutazione e valutazione ex-post del dispositivo

1. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione indipendente sulla sua attuazione, corredata di una relazione di valutazione ex-post indipendente entro 12 mesi dalla fine del 2027.

2. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti.

3. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento.

4. La relazione di valutazione ex-post comprende una valutazione globale del dispositivo istituito dal presente regolamento e informazioni sul suo impatto nel lungo periodo.

Articolo 25 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 17 e 19 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.

3. La delega di potere di cui di cui agli articoli 17 e 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 17 e 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO VII

Comunicazione e disposizioni finali

Articolo 26
Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità esponendo un marchio visibile dell'Unione, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media, i social media e il vasto pubblico. I destinatari garantiscono la visibilità della spesa nell'ambito del dispositivo, apponendo chiaramente sui progetti sostenuti la menzione "Iniziativa per la ripresa dell'Unione europea".

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul dispositivo istituito dal presente regolamento e sui relativi risultati e azioni. Le risorse finanziarie destinate al dispositivo istituito dal presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4.

2 bis. Nel promuovere le azioni e i risultati, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione e la Commissione informano regolarmente e coinvolgono gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione in merito ai progetti in atto negli Stati membri interessati.

Articolo 28
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente


ALLEGATO I

Metodologia per il calcolo del contributo finanziario massimo (segnatamente il sostegno finanziario non rimborsabile) per Stato membro nell'ambito del dispositivo

 

Il presente allegato stabilisce la metodologia per il calcolo del contributo finanziario massimo disponibile per ogni Stato membro in conformità dell'articolo 10. Tale metodologia tiene conto dei seguenti elementi:

 popolazione;

 inverso del PIL pro capite;

 tasso medio di disoccupazione negli ultimi 5 anni rispetto alla media UE (2015-2019);

 calo cumulativo del PIL reale nel periodo dal 2020 al 2021, segnatamente la variazione del PIL reale entro il 2021 rispetto al 2019.

Per evitare un'eccessiva concentrazione di risorse:

 l'inverso del PIL pro capite è limitato al 150% della media UE;

 la deviazione dalla media UE del tasso di disoccupazione del singolo paese è limitata al 150% della media UE;

 per tenere conto della maggiore stabilità dei mercati del lavoro degli Stati membri più benestanti (il cui RNL pro capite supera la media UE), la deviazione dalla media UE del loro tasso di disoccupazione è limitata al 75%.

Per il 2021 e il 2022, il contributo finanziario massimo di uno Stato membro nell'ambito del dispositivo () è definito nel modo seguente:

MFCi(2021-2022) = αi × 0,6 × (FS)

Per il 2023 e il 2024, il contributo finanziario massimo di uno Stato membro nell'ambito del dispositivo (MFCi) è definito nel modo seguente:

MFCi(2023-2024) = betai × [ 0,4(FS) + importo non impegnato (2021-2022)

in cui:

FS (Financial support, Sostegno finanziario) è la dotazione finanziaria disponibile nell'ambito del dispositivo, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a); e è il criterio di ripartizione dello Stato membro i, definito come:

,

con 1.

e con 1. e 0,75 per gli Stati membri in cui

in cui:

  è il criterio di ripartizione dello Stato membro i, è il prodotto interno lordo pro capite del paese i nel 2019, la media ponderata del prodotto interno lordo pro capite dei 27 Stati membri UE nel 2019,

𝑝𝑜𝑝𝑖 è la popolazione totale del paese i nel 2019,

𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈 è la popolazione totale dei 27 Stati membri UE nel 2019,

𝑈𝑖 è il tasso di disoccupazione medio del paese i nel periodo 2015-2019,

𝑈𝐸𝑈 è il tasso di disoccupazione medio dell'UE-27 nel periodo 2015-2019.

FS (Financial support, Sostegno finanziario) è la dotazione finanziaria disponibile nell'ambito del dispositivo, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a); e

betai è il criterio di ripartizione dello Stato membro i, definito come:

con 1.

e con e 0,75 per gli Stati membri in cui

in cui:

  è il criterio di ripartizione dello Stato membro i,

è il PIL pro capite del paese i nel 2019,

la media ponderata del PIL pro capite dei 27 Stati membri UE nel 2019,

è la popolazione totale del paese i nel 2019,

è la popolazione totale dei 27 Stati membri UE nel 2019,

è la perdita cumulativa del PIL reale del paese i nel periodo 2020-2021,

è la perdita cumulativa del PIL reale dei 27 Stati membri UE nel periodo 2020-2021.

Il criterio di ripartizione per il periodo dal 2023 al 2024 è calcolato entro il 30 giugno 2022 sulla base dei dati Eurostat.

Applicando la metodologia si otterranno la quota e l'importo seguenti del contributo finanziario massimo per Stato membro.

 

Contributo finanziario massimo per Stato membro dell'UE

 

Quota come % del totale

Importo (milioni, prezzi del 2018)

BE

1,55

4821

BG

1,98

6131

CZ

1,51

4678

DK

0,56

1723

DE

6,95

21545

EE

0,32

1004

IE

0,39

1209

EL

5,77

17874

ES

19,88

61618

FR

10,38

32167

HR

1,98

6125

IT

20,45

63380

CY

0,35

1082

LV

0,70

2170

LT

0,89

2766

LU

0,03

101

HU

1,98

6136

MT

0,07

226

NL

1,68

5197

AT

0,95

2950

PL

8,65

26808

PT

4,16

12905

RO

4,36

13505

SI

0,55

1693

SK

1,98

6140

FI

0,71

2196

SE

1,24

3849

Totale

100,00

310000


ALLEGATO II

Orientamenti per la valutazione del dispositivo

1. Ambito di applicazione

I presenti orientamenti per la valutazione, unitamente al presente regolamento, fungono da base per la valutazione trasparente ed equa da parte della Commissione delle proposte relative ai piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri e per la definizione del contributo finanziario in conformità agli obiettivi e a ogni altro requisito pertinente stabilito nel presente regolamento. I presenti orientamenti costituiscono infatti la base per l'applicazione dei criteri di valutazione e per la definizione del contributo finanziario di cui, rispettivamente, all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 17, paragrafo 3.

Gli orientamenti per la valutazione sono destinati a:

a) guidare il processo di valutazione delle proposte relative ai piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri;

b) fornire ulteriori dettagli sui criteri di valutazione e un sistema di rating, al fine di garantire un processo equo e trasparente; e

c) definire il nesso tra la valutazione che deve essere effettuata dalla Commissione in base ai criteri di valutazione e la definizione del contributo finanziario da stabilire nella decisione della Commissione in relazione ai piani per la ripresa e la resilienza selezionati.

Gli orientamenti sono uno strumento che agevola la valutazione da parte della Commissione delle proposte di piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri e per garantire che i piani per la ripresa e la resilienza sostengano riforme e investimenti pubblici che siano pertinenti, rispettino il principio dell'addizionalità dei finanziamenti dell'Unione e generino un autentico valore aggiunto europeo, garantendo nel contempo la parità di trattamento tra gli Stati membri.

2. Criteri di valutazione

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, la Commissione valuta l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza ▌e a tal fine tiene conto dei seguenti elementi:

La Commissione valuta se i piani per la ripresa e la resilienza sono conformi ai seguenti requisiti:

(a) il piano contribuisce con almeno il 40 % del suo importo all'integrazione delle azioni per il clima e la biodiversità e la metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera a sexies), è applicata correttamente;

(b) il piano contribuisce con almeno il 20% del suo importo alle azioni digitali e la metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera a septies), è applicata correttamente;

(c) ciascuna misura non è contraria agli interessi strategici ed economici dell'Unione, non sostituisce le spese di bilancio nazionali ricorrenti e rispetta il principio di addizionalità e il principio "non arrecare un danno significativo" conformemente all'articolo 4 bis;

(d) il piano rispetta le quote di assegnazione minima per ciascuna delle priorità europee di cui all'articolo 3;

(e) le modalità adottate dagli Stati membri garantiscono che le imprese destinatarie non siano coinvolte in meccanismi fiscali soggetti all'obbligo di notifica a norma della direttiva (UE) 2018/822 relativamente ai meccanismi transfrontalieri;

Efficacia:

(f) il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce a ciascuna delle sei priorità europee quali definite all'articolo 3 e contribuisce e non è in contrasto con gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);

(g) il dialogo multilivello di cui all'articolo 15, paragrafo 2, ha avuto luogo e le rispettive parti interessate dispongono di opportunità effettive di partecipare alla preparazione e all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza;

(h) le modalità proposte dagli Stati membri interessati sono tali da garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del piano per la ripresa per la ripresa e la resilienza, dei target intermedi e finali qualitativi e quantitativi proposti e dei relativi indicatori, e il piano migliora la performance per paese nell'ambito del quadro di valutazione della situazione sociale e della procedura per gli squilibri macroeconomici;

(i) il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di avere un impatto duraturo sullo Stato membro interessato;

(j) il piano per la ripresa e la resilienza include investimenti in progetti transfrontalieri o paneuropei che generano valore aggiunto europeo, se del caso tenendo conto dei vincoli degli Stati membri derivanti dalla loro posizione geografica;

Efficienza:

(k) la motivazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata agli effetti sociali ed economici in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi;

(l) le modalità proposte dagli Stati membri interessati sono tali da prevenire, individuare e correggere i conflitti di interessi, la corruzione e la frode nell'utilizzo dei fondi derivanti dal dispositivo, compresi quelli volti a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di altri programmi dell'Unione;

Pertinenza:

(m) il piano prevede misure che, in linea con l'ambito di applicazione del dispositivo, contribuiscono efficacemente ad affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, incluse le pertinenti raccomandazioni per la zona euro quali ratificate dal Consiglio;

(n) il piano, nel caso in cui uno Stato membro presenti squilibri o squilibri eccessivi accertati dalla Commissione a seguito di un esame approfondito, è compatibile con le raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011;

(o) il piano contiene le informazioni precise di cui all'articolo 15;

Coerenza:

(p) il piano rappresenta un pacchetto globale di riforme e investimenti e le modalità forniscono la coerenza e le sinergie di cui all'articolo 14, paragrafo 2 ter;

(q) il piano è coerente con i principi della strategia dell'Unione per la parità di genere 2020-2025 e della strategia nazionale per la parità di genere, è stata eseguita una valutazione dell'impatto di genere e le misure del piano sono tali da contribuire alla promozione della parità di genere e al principio dell'integrazione di genere nonché all'eliminazione della discriminazione di genere o alle sfide che ne derivano.

▌A seguito del processo di valutazione la Commissione attribuisce ai piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri un rating in base a ciascuno dei criteri di valutazione di cui all'articolo 16, paragrafo 3, al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza di detti piani e di definire il contributo finanziario in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3.

A fini di semplificazione ed efficienza, il sistema prevede rating compresi tra A e C, come indicato di seguito.

Rating per le lettere da a) a e)

A – Criteri soddisfatti

C – Criteri non soddisfatti

Rating per le lettere f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q)

A – Criteri soddisfatti in ampia misura / Modalità adeguate per un'attuazione efficace di h)

B – Criteri soddisfatti in misura moderata / Modalità minime per un'attuazione efficace di h)

C – Criteri soddisfatti in misura ridotta / Modalità insufficienti per un'attuazione efficace di h)

Per il criterio j) si applica solo il rating A o B e non viene attribuito alcun rating agli Stati membri che presentano vincoli oggettivi derivanti dalla loro posizione geografica.

▌3. Definizione del contributo finanziario nell'ambito del dispositivo di bilancio per la ripresa e la resilienza

In conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, la Commissione definisce il contributo finanziario tenendo conto dell'importanza e della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro interessato, valutato secondo i criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 3. A tal fine sono applicati i criteri seguenti:

(a) se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è pari o superiore al contributo finanziario massimo per lo Stato membro in questione di cui all'articolo 10, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo totale del contributo finanziario massimo di cui all'articolo 10;

(b) se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è inferiore al contributo finanziario massimo per lo Stato membro in questione di cui all'articolo 10, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza;

(b bis) se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e il piano riceve una B in aggiunta alle due B per i criteri di cui alle lettere h), i), l), m), p) stabiliti all'articolo 16, paragrafo 3, la dotazione finanziaria è ridotta del 2 % per criterio e la riduzione complessiva non supera il 6 % della dotazione finanziaria totale;

(c) se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, allo Stato membro interessato non è assegnato alcun contributo finanziario.

Ai fini dell'attuazione del presente comma si applicano le formule seguenti:

 relativamente alla lettera a) di cui sopra: se 𝐶𝑖 ≥ 𝑀𝐹𝐶𝑖 lo Stato membro i riceve 𝑀𝐹𝐶𝑖

 relativamente alla lettera b) di cui sopra: se 𝑖 < 𝑀𝐹𝐶𝑖  lo Stato membro .riceve 𝐶𝑖

 in cui:

 i si riferisce allo Stato membro interessato

 MFC è il contributo finanziario massimo per lo Stato membro interessato

 C'è l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza

 

A seguito del processo di valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, e tenendo conto dei rating:

il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di valutazione:

 

se il rating finale per i criteri di cui alle lettere da a) a q) si configura nel modo seguente:

 

- un A per i criteri di cui alle lettere da a) a f);

 

e per gli altri criteri:

 

- tutti A,

 

oppure

 

- maggioranza di A rispetto a B e assenza di C;

Se il piano riceve una B in aggiunta alle due B per i criteri di cui alle lettere h), i), l), m), p) stabiliti all'articolo 16, paragrafo 3, la dotazione finanziaria è ridotta del 2 % per criterio e la riduzione complessiva non supera il 6 % della dotazione finanziaria totale.

Il piano per la ripresa e la resilienza non soddisfa i criteri di valutazione:

 

se il rating finale per i criteri di cui alle lettere da a) a q) si configura nel modo seguente:

 

- nessun A per i criteri di cui alle lettere da a) a f);

 

e per gli altri criteri:

 

- una maggioranza di B rispetto ad A

 

oppure

 

- almeno un C

 

 

 

ALLEGATO III

Indicatori

Il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 è valutato sulla base dei seguenti indicatori, suddivisi per Stato membro e per settore di intervento.

Gli indicatori sono utilizzati in base ai dati e alle informazioni disponibili, compresi i dati quantitativi e/o qualitativi.

  Indicatori di output:

(a) numero di piani per la ripresa e la resilienza approvati ▌;

(b) contributo finanziario complessivo assegnato al piano per la ripresa e la resilienza.

  Indicatori di risultato:

(c) numero di piani per la ripresa e la resilienza attuati. Indicatori d'impatto stabiliti dal presente regolamento:

(d) gli obiettivi fissati nel piano per la ripresa e la resilienza che sono stati conseguiti grazie, tra l'altro, al sostegno finanziario complessivo (compreso, se del caso, il sostegno sotto forma di prestito) ricevuto nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento.

La valutazione ex post di cui all'articolo 25 è effettuata dalla Commissione anche allo scopo di stabilire i nessi tra il sostegno finanziario complessivo (compreso, se del caso, il sostegno sotto forma di prestito) del dispositivo per la ripresa e la resilienza e l'attuazione delle misure pertinenti nello Stato membro interessato al fine di rafforzare la ripresa, la resilienza, la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro e la coesione.


 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI (16.10.2020)

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza

(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Relatore per parere: Dragoș Pîslaru

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

Il 28 maggio 2020 la Commissione ha presentato una proposta per l'istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza che sostituisce la proposta ritirata della Commissione relativa a un programma di sostegno alle riforme. La nuova proposta è basata sul testo recente relativo a un programma di sostegno alle riforme ed è strettamente allineata agli orientamenti politici forniti nell'ambito del semestre europeo. I suoi obiettivi sono stati rivisti e le modalità di realizzazione del dispositivo sono state adattate per tenere conto delle nuove realtà derivanti dalla pandemia di COVID-19. In questo nuovo contesto è fondamentale pianificare strategicamente la ripresa e garantire una crescita sostenibile rafforzando la resilienza delle economie e delle società europee.

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza rappresenterà un programma chiave dello strumento dell'Unione europea per la ripresa che fa parte del quadro finanziario pluriennale rivisto. Il dispositivo fa anche parte di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19, quale "l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus".

Il dispositivo mira a fornire un sostegno finanziario su larga scala per promuovere l'elaborazione e l'attuazione delle necessarie riforme a più lungo termine e dei relativi investimenti pubblici negli Stati membri. L'obiettivo generale è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione mediante misure che consentano agli Stati membri interessati di recuperare più rapidamente e in modo più sostenibile e di diventare più resilienti, di attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e di sostenere le transizioni verdi ed energetiche, favorendo la creazione di posti di lavoro e promuovendo una crescita sostenibile.

In una prospettiva più ampia il dispositivo per la ripresa e la resilienza contribuirà anche all'attuazione degli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri nel contesto del pilastro europeo dei diritti sociali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il sostegno nell'ambito del dispositivo sarà fornito su richiesta dello Stato membro interessato su base volontaria. Tale sostegno sarà erogato sotto forma di sostegno non rimborsabile in regime di gestione diretta e sotto forma di prestiti.

Gli Stati membri dovrebbero predisporre piani nazionali per la ripresa e la resilienza contenenti misure per l'attuazione delle riforme e progetti relativi agli investimenti pubblici attraverso un pacchetto coerente i quali dovrebbero essere in linea con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, con i programmi nazionali di riforma, con i piani nazionali per l'energia e il clima, con i piani per una transizione giusta e con gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. Tali piani costituiranno un allegato del programma nazionale di riforma e anche le relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione di questi piani saranno presentate nell'ambito del processo del semestre europeo.

Parallelamente al dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Commissione ha proposto anche un regolamento che istituisce uno strumento di sostegno tecnico, che fornirà sostegno per rafforzare la capacità amministrativa e le riforme strutturali a lungo termine negli Stati membri e favorirà l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese rivolte agli Stati membri nel contesto del semestre europeo.

Il relatore accoglie con favore la nuova proposta della Commissione relativa all'istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza ed è convinto che il dispositivo svolgerà un ruolo cruciale per la ripresa e il rinnovamento dell'Unione. Inoltre sostiene la creazione di un pilastro, nell'ambito di questo dispositivo, dedicato alle riforme e agli investimenti concepiti per la prossima generazione, in particolare per i giovani e i minori. Ciò riflette il fermo impegno del relatore a favore dell'idea secondo cui il dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere uno strumento orientato al futuro concepito a vantaggio della prossima generazione.

Il presente parere si basa sul parere relativo alla "Istituzione del programma di sostegno alle riforme" (2018/0213(COD)), adottato dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali il 26 maggio 2020. Di conseguenza esso contiene tutte le modifiche rilevanti anche per il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il relatore desidera inoltre proporre ulteriori modifiche che evidenzino l'importanza delle riforme strutturali basate sulla solidarietà, l'integrazione e la giustizia sociale nell'ambito degli obiettivi del semestre europeo, in modo da garantire la parità di accesso alle opportunità e alla protezione sociale, proteggere i gruppi vulnerabili e migliorare il tenore di vita di tutti i cittadini. A suo avviso, le riforme perseguite potrebbero ottenere un ampio sostegno nel caso in cui gli Stati membri prevedano l'avvio di consultazioni con le parti interessate pertinenti e i parlamenti nazionali nell'ambito del processo di presentazione delle richieste di sostegno finanziario nel quadro del dispositivo.

Il relatore propone di ampliare l'ambito di applicazione del dispositivo (articolo 3) includendo un'ampia gamma di settori strategici, ad esempio misure per l'istruzione, l'apprendimento permanente e la formazione; misure per un futuro migliore a favore dei bambini svantaggiati, i giovani, gli anziani e le persone con disabilità; misure per ridurre la discriminazione di genere e promuovere l'uguaglianza di genere; misure atte a promuovere le condizioni per il rilancio delle opportunità e delle competenze in materia di imprenditorialità; misure per l'attuazione dell'azione per il clima; misure volte a migliorare la capacità delle istituzioni pubbliche di garantire i diritti dei lavoratori mobili e transfrontalieri; misure per l'istruzione e la formazione professionale (IFP) e l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro; misure di riforma delle pensioni e misure per migliorare i sistemi sanitari pubblici.

Il relatore propone inoltre un emendamento che affronta specificamente la situazione degli Stati membri che presentano squilibri eccessivi e degli Stati membri che non fanno parte della zona euro che sono soggetti a un significativo ritardo per quanto riguarda lo sviluppo strutturale.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Gli articoli 2 e 8 del trattato stabiliscono che la parità tra uomini e donne è un valore dell'Unione e che nelle sue azioni l'Unione dovrebbe mirare a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne. L'integrazione della dimensione di genere, ivi compreso il bilancio di genere, dovrebbe pertanto essere attuata in tutte le politiche e regolamentazioni dell'Unione.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) A livello dell'Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche ("semestre europeo"), compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie nazionali pluriennali di investimento a sostegno di tali riforme. È opportuno presentare dette strategie unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali, in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere mediante finanziamenti nazionali e/o dell'Unione.

(3) A livello dell'Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche ("semestre europeo"), compresi gli obiettivi del Green Deal europeo, i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Nel quadro degli obiettivi del semestre europeo sono affrontate anche le riforme strutturali basate sulla solidarietà, l'integrazione e la giustizia sociale, con l'obiettivo di creare un'occupazione e una crescita di qualità, garantire le pari opportunità e l'accesso a tali opportunità e alla protezione sociale, proteggere i gruppi vulnerabili e migliorare il tenore di vita di tutti. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie nazionali pluriennali di investimento a sostegno di tali riforme. È opportuno presentare dette strategie unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali, in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere mediante finanziamenti nazionali e/o dell'Unione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) L'insorgere della pandemia di Covid-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire a livello dell'Unione e mondiale, richiedendo una reazione urgente e coordinata da parte dell'Unione per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali per tutti gli Stati membri. La Covid-19 ha amplificato le sfide connesse al contesto demografico. La pandemia di Covid-19 in corso, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide e resilienti e di sistemi finanziari basati su robuste strutture economiche e sociali aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. Le conseguenze a medio e lungo termine della crisi della Covid-19 dipenderanno essenzialmente dalla rapidità della ripresa economica degli Stati membri dopo la crisi, rapidità che a sua volta dipende dal margine di bilancio di cui dispongono gli Stati membri per adottare misure volte a mitigare l'impatto a livello sociale ed economico della crisi e dalla resilienza delle loro economie. Riforme e investimenti volti ad affrontare le carenze strutturali delle economie e a rafforzarne la resilienza saranno pertanto essenziali per riportare le economie su un percorso di ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore ampliamento delle divergenze nell'Unione.

(4) L'insorgere della pandemia di Covid-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire a livello dell'Unione e mondiale, richiedendo una reazione urgente e coordinata da parte dell'Unione per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali per tutti gli Stati membri. La Covid-19 ha amplificato le sfide connesse al contesto demografico e sociale, in particolare per le donne e le ragazze a seguito delle disuguaglianze esistenti. La pandemia di Covid-19 in corso, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide e resilienti e di sistemi finanziari e di protezione sociale basati su robuste strutture economiche e sociali garantendo un tenore di vita dignitoso aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. Le conseguenze a medio e lungo termine della crisi della Covid-19 dipenderanno essenzialmente dalla rapidità della ripresa economica degli Stati membri dopo la crisi, rapidità che a sua volta dipende dal margine di bilancio di cui dispongono gli Stati membri per adottare misure volte a mitigare l'impatto a livello sociale ed economico della crisi e dalla resilienza delle loro economie. Riforme e investimenti volti ad affrontare le carenze strutturali delle economie e a rafforzarne la resilienza economica, sociale, ecologica e amministrativa saranno pertanto essenziali per riportare le economie su un percorso di ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore ampliamento delle divergenze nell'Unione ed effetti di ricaduta evitabili degli shock tra gli Stati membri o all'interno dell'Unione nel suo insieme, con conseguenti sfide per la convergenza e la coesione.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) I sistemi di protezione sociale degli Stati membri garantiscono che alle società e ai cittadini siano erogati i servizi integrati e i benefici economici necessari per una vita dignitosa, riguardanti le seguenti aree di intervento: sicurezza sociale, assistenza sanitaria, istruzione, alloggi, occupazione, giustizia e servizi sociali per i gruppi vulnerabili. Essi svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento dello sviluppo sociale sostenibile e nella promozione dell'uguaglianza e della giustizia sociale. A causa della crisi della COVID-19, i sistemi di protezione sociale degli Stati membri si trovano in una situazione senza precedenti di tensione e pressione in quanto non sono stati concepiti per coprire la crescente domanda sociale nel contesto di emergenza sanitaria ed economica. I sistemi di protezione sociale dovranno essere rafforzati in modo da poter funzionare e assistere tutta la popolazione, in particolare in situazioni di crisi o shock sistemici.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) Le conseguenze economiche della crisi di COVID-19 hanno gravemente ridotto il margine di manovra a livello di bilancio per molti Stati membri, il che ne compromette la capacità di attuare importanti priorità in termini di riforme e investimenti. Sebbene il semestre europeo rappresenti il quadro dell'Unione per individuare le riforme economiche e le priorità in termini di investimenti, la necessità di rafforzare la ripresa e la resilienza, messa in luce dalla crisi di COVID-19, oltrepassa l'ambito della politica economica e deve essere affrontata con un'adeguata priorità nel quadro della concezione e dell'istituzione del semestre europeo.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) L'attuazione di riforme che contribuiscano a conseguire un livello elevato di resilienza delle economie nazionali, rafforzare la capacità di aggiustamento e sbloccare il potenziale di crescita è una delle priorità politiche dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto fondamentali per riportare la ripresa su un percorso di sostenibilità e sostenere il processo di crescente convergenza economica e sociale. Tali aspetti sono ancora più necessari all'indomani della crisi causata dalla pandemia per aprire la strada a una rapida ripresa.

(5) L'attuazione di riforme che contribuiscano a conseguire un livello elevato di resilienza delle economie e società nazionali, rafforzare la capacità di aggiustamento, sbloccare il potenziale di crescita inclusiva adattandosi agli sviluppi tecnologici è una delle priorità politiche dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto fondamentali per riportare la ripresa su un percorso di sostenibilità e sostenere il processo di crescente convergenza economica e sociale. Anche prima della crisi di COVID-19, le economie e le società dell'Unione erano in una fase di profondi cambiamenti dovuti al cambiamento climatico, alle sfide ambientali, digitali e demografiche e alla carenza di investimenti sociali. Tali aspetti sono ancora più necessari all'indomani della crisi causata dalla pandemia per aprire la strada a una rapida ripresa. La sostenibilità e l'inclusione sociali devono essere una pietra miliare di tale processo di creazione di società inclusive e resilienti.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Le donne sono state in prima linea nella crisi della COVID-19, in quanto costituiscono la maggioranza dei lavoratori nel settore dell'assistenza sanitaria in tutta l'Unione, e si trovano a bilanciare responsabilità di assistenza non retribuita e responsabilità lavorative, con difficoltà crescenti nel caso di famiglie monoparentali, che nell'85 % dei casi hanno a capo donne. Gli investimenti in solide infrastrutture di assistenza sono essenziali per garantire l'uguaglianza tra donne e uomini e l'emancipazione economica delle donne, creare società resilienti, combattere le condizioni precarie in un settore a prevalenza femminile, rafforzare la creazione di posti di lavoro, prevenire la povertà e l'esclusione sociale. Tali investimenti hanno inoltre un effetto positivo sul PIL, in quanto consentono a un maggior numero di donne di svolgere un lavoro retribuito.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi. È tuttavia essenziale sostenere gli investimenti in questa particolare situazione, per accelerare la ripresa e rafforzare il potenziale di crescita a lungo termine. Gli investimenti in tecnologie, capacità e processi verdi e digitali, volti ad assistere la transizione verso l'energia pulita e a promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia abitativa e in altri settori economici fondamentali, sono importanti per conseguire la crescita sostenibile e contribuire alla creazione di posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più resiliente e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento.

(6) Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi. È tuttavia essenziale sostenere gli investimenti in questa particolare situazione, per accelerare la ripresa economica e sociale e rafforzare il potenziale di crescita sostenibile a lungo termine, accrescere la resilienza e la coesione sociali ed evitare un aumento delle disuguaglianze e della povertà. Gli investimenti in tecnologie, capacità e processi verdi e digitali, volti ad assistere la transizione verso l'energia pulita e a promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia abitativa e in altri settori economici fondamentali, sono importanti per conseguire la crescita sostenibile, contribuire alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro di qualità e realizzare mercati del lavoro resilienti. Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più resiliente e più indipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Nel contesto attuale emerge la necessità di rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire ai sensi del presente regolamento un dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo") per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto a promuovere l'attuazione delle riforme strutturali e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri. Il dispositivo dovrebbe essere di carattere globale e sfruttare l'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri grazie all'impiego di altri strumenti e programmi.

(8) Nel contesto attuale emerge la necessità di rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un meccanismo che consenta la distribuzione del sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire ai sensi del presente regolamento un dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo") per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto a promuovere l'attuazione delle riforme strutturali connesse alle raccomandazioni specifiche per paese della Commissione formulate nel contesto del semestre europeo e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri, in particolare alla luce degli obiettivi della nuova strategia per la crescita sostenibile presentata nel Green Deal europeo, dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per conseguire la coesione sociale e territoriale. Il dispositivo dovrebbe essere di carattere globale e sfruttare l'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri grazie all'impiego di altri strumenti e programmi.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Il dispositivo dovrebbe garantire sinergie con InvestEU ed essere complementare a quest'ultimo, consentendo agli Stati membri di assegnare all'interno del piano per la ripresa e la resilienza un importo da erogare tramite InvestEU per sostenere la solvibilità delle imprese stabilite negli Stati membri e le relative attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il dispositivo istituito dal presente regolamento, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'UE e traducendo nella pratica l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell'obiettivo globale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici.

(11) Il dispositivo istituito dal presente regolamento, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'UE e traducendo nella pratica l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento di una transizione giusta che non lasci indietro nessuno e dell'obiettivo globale di dedicare il 37 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici, senza erogare fondi a favore di misure che incidono negativamente sul percorso verso la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050. Inoltre, dato che l'Agenda 2030 prevede un approccio strategico olistico e intersettoriale per assicurare che le sfide economiche, sociali e ambientali siano affrontate insieme, è necessario che le esigenze in materia di sostenibilità sociale ricevano lo stesso livello di priorità nel quadro del dispositivo.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Riflettendo sul pilastro europeo dei diritti sociali quale strategia sociale dell'Europa per assicurare che le transizioni verso la neutralità climatica, la digitalizzazione e il cambiamento demografico, nonché la ripresa dalla crisi di COVID-19, siano socialmente eque e giuste, il dispositivo contribuirà all'attuazione dei suoi 20 principi e al conseguimento dei target finali e intermedi in materia di progresso sociale.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di consentire l'adozione di misure che colleghino il dispositivo a una sana governance economica, con l'obiettivo di garantire condizioni di attuazione uniformi, è opportuno attribuire al Consiglio la competenza di sospendere, su proposta della Commissione e mediante atti di esecuzione, il periodo di tempo per l'adozione delle decisioni sulle proposte di piani per la ripresa e la resilienza e di sospendere i pagamenti a titolo del dispositivo in questione in caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi pertinenti connessi ai processi di governance economica di cui al regolamento (UE) XXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio [RDC] (...). È opportuno conferire al Consiglio, in relazione ai suddetti casi pertinenti, anche la competenza di revocare tali sospensioni mediante atti di esecuzione, su proposta della Commissione.

(13) Al fine di consentire l'adozione di misure che colleghino il dispositivo a una sana governance economica, è opportuno delegare alla Commissione la competenza di adottare atti, a norma dell'articolo 290 del trattato, per quanto concerne la sospensione o la revoca della sospensione del periodo di tempo per l'adozione delle decisioni sulle proposte di piani per la ripresa e la resilienza e i pagamenti, in tutto o in parte a titolo del dispositivo in questione in caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi pertinenti connessi ai processi di governance economica di cui al regolamento (UE) XXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio [RDC] (...). La decisione di sospendere i pagamenti non dovrebbe applicarsi a condizione che sia attiva la clausola di salvaguardia generale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) L'ambito di applicazione del dispositivo dovrebbe riferirsi alle aree di intervento connesse alla coesione economica, sociale e territoriale, alla transizione verde e digitale, alla salute, alla competitività, all'imprenditorialità, alla resilienza, alla produttività, alla stabilità dei sistemi finanziari, alla cultura, all'istruzione e alle competenze, alle politiche per l'infanzia e i giovani, alla ricerca e all'innovazione, alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ai sistemi sanitari pubblici, nonché alle politiche in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali che contribuiscono all'attuazione dei suoi principi quali la protezione sociale, posti di lavoro e investimenti di elevata qualità, l'uguaglianza di genere e l'integrazione delle persone con disabilità, il dialogo sociale e il rafforzamento dei sistemi democratici, compresi l'efficienza e sistemi giudiziari indipendenti nonché il pluralismo dei media e la libertà dei media.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) L'obiettivo generale del dispositivo dovrebbe essere la promozione della coesione economica, sociale e territoriale. Il dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a migliorare la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale mirate a conseguire un'Europa climaticamente neutra entro il 2050, ripristinando in tal modo il potenziale di crescita delle economie dell'Unione all'indomani della crisi, incentivando la creazione di posti di lavoro e promuovendo una crescita sostenibile.

(14) L'obiettivo generale del dispositivo dovrebbe essere la promozione della coesione economica, sociale e territoriale nonché contribuire agli obiettivi delle politiche dell'Unione, agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, al pilastro europeo dei diritti sociali, all'accordo di Parigi, al rafforzamento del mercato interno, alla resilienza delle strutture economiche e sociali, alla resilienza dei mercati del lavoro, alla risposta alle sfide demografiche e al rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale.

Il dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a migliorare la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi, in particolare per quanto concerne i gruppi vulnerabili, e sostenendo le transizioni verde e digitale mirate a conseguire un'Europa climaticamente neutra entro il 2050, ripristinando in tal modo il potenziale di crescita delle economie dell'Unione all'indomani della crisi, incentivando la creazione di posti di lavoro di qualità e promuovendo una crescita sostenibile e l'uguaglianza di genere, nonché l'innovatività e la sostenibilità della reindustrializzazione e delle infrastrutture, le riforme dei sistemi di istruzione, formazione, riqualificazione e miglioramento delle competenze, e sostenendo le riforme negli Stati membri non appartenenti alla zona euro al fine di facilitare l'adozione dell'euro come moneta.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) L'obiettivo specifico del dispositivo dovrebbe essere la fornitura di un sostegno finanziario inteso al raggiungimento dei target intermedi e finali delle riforme e degli investimenti stabiliti nei piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico dovrebbe essere perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati.

(15) L'obiettivo specifico del dispositivo dovrebbe essere la fornitura agli Stati membri di un sostegno finanziario inteso al rafforzamento di progetti che promuovano il loro sviluppo e gli investimenti in settori produttivi e strategici e allo svolgimento di un ruolo strutturante nel fornire servizi pubblici universali, gratuiti e di qualità. L'obiettivo specifico dovrebbe essere perseguito nel debito rispetto delle strategie specifiche di sviluppo degli Stati membri interessati, apportando un contributo significativo mediante risposte immediate all'impatto della crisi di COVID-19 e investimenti pubblici che svolgano un ruolo strutturante nel garantire la coesione sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per garantire il proprio contributo agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile che il piano per la ripresa e la resilienza preveda misure volte ad attuare le riforme e i progetti di investimenti pubblici mediante un piano per la ripresa e la resilienza coerente. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere coerente con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, con i programmi nazionali di riforma, con piani nazionali per l'energia e il clima, con i piani per una transizione giusta e con gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. Al fine di promuovere le azioni che rientrano tra le priorità del Green Deal europeo e dell'agenda digitale, è auspicabile che il piano stabilisca inoltre misure pertinenti per le transizioni verde e digitale. Si tratta di misure che dovrebbero consentire un rapido conseguimento dei target finali, degli obiettivi e dei contributi fissati nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente.

(16) Per garantire il proprio contributo agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile che il piano per la ripresa e la resilienza preveda misure volte ad attuare le riforme e i progetti di investimenti pubblici mediante un piano per la ripresa e la resilienza coerente. Affinché le riforme perseguite godano di un ampio sostegno, gli Stati membri che intendono beneficiare del dispositivo dovrebbero consultare, nell'ambito del processo di elaborazione dei piani per la ripresa e la resilienza, le autorità regionali e locali, i comuni e altri portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, conformemente alle disposizioni pertinenti del Codice di condotta in materia di partenariato nel quadro della politica di coesione, come pure i parlamenti nazionali. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere coerente con l'autonomia strategica dell'Unione, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli impegni dell'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi e il principio "non arrecare un danno significativo", nonché con le sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare quelle relative alle politiche sociali e occupazionali e tenendo conto degli indicatori sociali specifici individuati per ciascuno Stato membro, con i programmi nazionali di riforma, con i piani nazionali per l'energia e il clima, con i piani per una transizione giusta e con gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe inoltre contenere indicatori sociali specifici da conseguire e una valutazione dell'impatto di genere coerente con gli obiettivi della strategia europea per la parità di genere 2020-2025. Al fine di promuovere le azioni che rientrano tra le priorità del Green Deal europeo e dell'agenda digitale, della garanzia per l'infanzia, della garanzia per i giovani e dei principi del pilastro europei dei diritti sociali, è auspicabile che il piano stabilisca inoltre misure pertinenti nel quadro delle sei aree di intervento individuate nel presente regolamento contribuendovi in modo diretto. Si tratta di misure che dovrebbero consentire un rapido conseguimento dei target finali, degli obiettivi e dei contributi fissati nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le parti sociali siano consultate nell'elaborazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza consentendo loro di apportare il rispettivo contributo in una fase precoce.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Affinché possa essere in grado di ispirare la preparazione e l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza, è auspicabile che il Consiglio sia posto nelle condizioni di discutere, nell'ambito del semestre europeo, la situazione relativa alla ripresa, alla resilienza e alla capacità di aggiustamento nell'Unione. Per garantirne la base documentale, è auspicabile che tale discussione sia basata sulle informazioni strategiche e analitiche della Commissione disponibili nel contesto del semestre europeo e, se disponibili, sulle informazioni relative all'attuazione dei piani negli anni precedenti.

(18) Affinché possano essere in grado di ispirare la preparazione e l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza, è auspicabile che il Parlamento europeo e il Consiglio siano posti nelle condizioni di discutere, nell'ambito del semestre europeo, la situazione relativa alla ripresa, alla resilienza e alla capacità di aggiustamento nell'Unione. Per garantirne la base documentale, è auspicabile che tale discussione sia basata sulle informazioni strategiche e analitiche della Commissione disponibili nel contesto del semestre europeo e, se disponibili, sulle informazioni relative all'attuazione dei piani negli anni precedenti.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Per garantire la titolarità nazionale e una particolare attenzione alle riforme e agli investimenti pertinenti, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza debitamente motivato e giustificato. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe definire l'insieme dettagliato di misure per la sua attuazione, compresi i target finali e intermedi, e l'impatto previsto del piano stesso sul potenziale di crescita, sulla creazione di posti lavoro e sulla resilienza economica e sociale. Dovrebbe inoltre prevedere misure pertinenti per le transizioni verde e digitale e includere altresì una spiegazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.

(21) Per garantire la titolarità nazionale e una particolare attenzione alle riforme e agli investimenti pertinenti, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza debitamente motivato e giustificato. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe definire l'insieme dettagliato di misure per la sua attuazione, la portata della consultazione delle autorità regionali e locali e di altri portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, svolte prima della presentazione del piano, compresi i target finali e intermedi, e l'impatto previsto del piano stesso sugli obiettivi del Green Deal europeo, sui principi del pilastro europeo dei diritti sociali e sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare per quanto concerne il potenziale di crescita sostenibile, la creazione di posti lavoro di qualità e la resilienza economica e sociale, nonché gli indicatori sociali da migliorare, in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; dovrebbe inoltre prevedere misure pertinenti per le transizioni verde e digitale contribuendovi direttamente e, se del caso, una stima dell'impatto delle transizioni verde e digitale in termini di posti di lavoro perduti e mancanza di protezione sociale, nonché delle misure appropriate per affrontare tali problemi; e includere altresì una spiegazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo dimostrando altresì in che modo il piano dovrebbe contribuire alla parità di genere nonché alla crescita e alla creazione di posti di lavoro equilibrati sotto il profilo del genere. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro e agire in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione rispetterà pienamente la titolarità nazionale della procedura e terrà pertanto in considerazione la giustificazione e gli elementi forniti dallo Stato membro interessato nel valutare se il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale e ad affrontare le sfide che ne conseguono, se il piano è in grado di avere un impatto duraturo nello Stato membro interessato, se il piano è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale, se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia e l'occupazione, se il piano per la ripresa e la resilienza proposto prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici che rappresentano azioni coerenti e infine se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono in grado di garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, con i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori.

(22) La Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro e agire in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato con la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile. La Commissione rispetterà pienamente la titolarità nazionale della procedura e terrà pertanto in considerazione la giustificazione e gli elementi forniti dallo Stato membro interessato nel valutare se il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale e ad affrontare le sfide che ne conseguono, se il piano è in grado di avere un impatto duraturo nello Stato membro interessato, se il piano è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro di qualità e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi, in particolare per quanto concerne i gruppi vulnerabili e i giovani, contribuire ad attuare l'autonomia strategica dell'Unione e degli impegni degli Stati membri, in particolare l'accordo di Parigi, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il pilastro europeo dei diritti sociali, a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale, e ridurre il divario infrastrutturale; se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia, l'occupazione e il progresso sociale, se il piano per la ripresa e la resilienza proposto prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici che rappresentano azioni coerenti e infine se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono in grado di garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, con i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Allo scopo di contribuire all'elaborazione di piani di elevata qualità e assistere la Commissione nella valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri, nonché nella valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi, è opportuno prevedere la possibilità di fare ricorso al parere di esperti e, su richiesta dello Stato membro, a consulenze inter pares.

(24) Allo scopo di contribuire all'elaborazione di piani di elevata qualità e assistere la Commissione nella valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri, nonché nella valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi, è opportuno prevedere la possibilità di fare ricorso al parere di esperti e, su richiesta dello Stato membro, a consulenze inter pares. Qualora tali consulenze riguardino le politiche connesse al lavoro, le parti sociali sono informate e infine coinvolte. L'assistenza tecnica non dovrebbe essere richiesta in settori che rientrano, in tutto o in parte, nella sfera di competenza delle parti sociali, a meno che queste ultime non diano il loro consenso. Tali attività non possono compromettere il ruolo delle parti sociali o minacciare l'autonomia della contrattazione collettiva.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29) La richiesta di prestito dovrebbe essere giustificata dai fabbisogni finanziari connessi alle riforme e agli investimenti supplementari previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, pertinenti in particolare per le transizioni verde e digitale, e pertanto da un costo più elevato rispetto al contributo finanziario massimo (che sarà) stanziato mediante il contributo non rimborsabile. Dovrebbe essere possibile presentare la richiesta di prestito unitamente alla presentazione del piano. Qualora la richiesta fosse presentata in un altro momento, dovrebbe essere accompagnata da un piano rivisto che preveda target intermedi e finali supplementari. Per garantire l'anticipazione delle risorse, è auspicabile che gli Stati membri richiedano un sostegno sotto forma di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini di una sana gestione finanziaria, l'importo totale di tutti i prestiti erogati a titolo del presente regolamento dovrebbe essere soggetto a un tetto massimo. Inoltre, l'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non dovrebbe superare il  4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È opportuno prevedere la possibilità di incrementare l'importo massimo in circostanze eccezionali, compatibilmente con le risorse disponibili. Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, dovrebbe essere possibile erogare il prestito a rate subordinatamente al conseguimento di risultati.

(29) La richiesta di prestito dovrebbe essere giustificata dai fabbisogni finanziari connessi alle riforme e agli investimenti supplementari previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, pertinenti in particolare per le transizioni verde e digitale, e pertanto da un costo più elevato rispetto al contributo finanziario massimo (che sarà) stanziato mediante il contributo non rimborsabile. Dovrebbe essere possibile presentare la richiesta di prestito unitamente alla presentazione del piano. Qualora la richiesta fosse presentata in un altro momento, dovrebbe essere accompagnata da un piano rivisto che preveda target intermedi e finali supplementari. Per garantire l'anticipazione delle risorse, è auspicabile che gli Stati membri richiedano un sostegno sotto forma di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini di una sana gestione finanziaria, l'importo totale di tutti i prestiti erogati a titolo del presente regolamento dovrebbe essere soggetto a un tetto massimo. Inoltre, l'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non dovrebbe superare il  6,8 % del suo reddito nazionale lordo. È opportuno prevedere la possibilità di incrementare l'importo massimo in circostanze eccezionali, compatibilmente con le risorse disponibili. Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, dovrebbe essere possibile erogare il prestito a rate subordinatamente al conseguimento di risultati. La Commissione dovrebbe valutare la richiesta di sostegno sotto forma di prestito entro due mesi dalla data della richiesta.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis) Se i piani per la ripresa e la resilienza, compresi i pertinenti target intermedi e finali, non possono più essere realizzati, in tutto o in parte, anche ove i cambiamenti degli indicatori sociali ed economici incidano significativamente sul piano iniziale presentato dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta motivata per modificare o sostituire la sua decisione. A tal fine, lo Stato membro dovrebbe poter proporre modifiche al piano per la ripresa e la resilienza e ricorrere allo strumento di assistenza tecnica.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 32 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 ter) Se la Commissione decide di sospendere i finanziamenti assegnati a uno Stato membro in caso di carenze relative allo Stato di diritto, le azioni ammissibili a livello regionale e locale dovrebbero continuare a beneficiare del dispositivo.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 32 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 quater) Gli Stati membri che presentano squilibri eccessivi, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e gli Stati membri che sono soggetti a ritardi significativi per quanto concerne lo sviluppo strutturale dovrebbero poter proporre riforme che affrontino i problemi che hanno condotto a tali squilibri eccessivi nei loro piani per la ripresa e la resilienza.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le attività di comunicazione, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di dare visibilità al sostegno fornito nel quadro del dispositivo, siano adeguatamente diffuse secondo il livello regionale e locale appropriato, in molteplici mezzi d'informazione in maniera non discriminatoria.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39) I piani per la ripresa e la resilienza che dovranno essere attuati dagli Stati membri e il corrispondente contributo finanziario loro assegnato dovrebbe essere stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Le competenze di esecuzione relative all'adozione dei piani per la ripresa e la resilienza e al pagamento del sostegno finanziario previo raggiungimento dei pertinenti target intermedi e finali dovrebbero essere esercitate dalla Commissione conformemente alla procedura d'esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio13. Dopo l'adozione di un atto di esecuzione, dovrebbe essere possibile per lo Stato membro interessato e la Commissione concordare alcune modalità operative di natura tecnica, per definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi all'attuazione quali calendari, indicatori dei target intermedi e finali e accesso ai dati sottostanti. Per garantire che le modalità operative rimangano pertinenti in funzione delle circostanze durante l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno prevedere la possibilità di modificare di comune accordo gli elementi di tali modalità tecniche. Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria ed un uso efficace dei finanziamenti dell'UE.

(39) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'elaborazione dei piani per la ripresa e la resilienza che dovranno essere attuati dagli Stati membri e il corrispondente contributo finanziario che dovrà essere loro assegnato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Dopo l'adozione di un atto delegato, dovrebbe essere possibile per lo Stato membro interessato e la Commissione concordare alcune modalità operative di natura tecnica, per definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi all'attuazione quali calendari, indicatori dei target intermedi e finali e accesso ai dati sottostanti. Per garantire che le modalità operative rimangano pertinenti in funzione delle circostanze durante l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno prevedere la possibilità di modificare di comune accordo gli elementi di tali modalità tecniche. Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del trattato riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto, una magistratura indipendente, il pluralismo dei media e la libertà dei media sono presupposti essenziali per una sana gestione finanziaria ed un uso efficace dei finanziamenti dell'Unione.

________________________________

 

13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

 

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'ambito di applicazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento comprende aree di intervento relative a: coesione economica, sociale e territoriale, transizioni verde e digitale, salute, competitività, resilienza, produttività, istruzione e competenze, ricerca e innovazione, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, occupazione e investimenti, e stabilità dei sistemi finanziari.

L'ambito di applicazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento comprende, mediante la creazione di un futuro migliore per la prossima generazione, il miglioramento della coesione economica, sociale e territoriale, la promozione di riforme a favore della crescita e il rafforzamento del mercato interno, le sei aree di intervento seguenti:

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a) transizione verde, tenendo conto degli obiettivi del Green Deal europeo;

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera b (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b) trasformazione digitale, tenendo conto degli obiettivi dell'agenda digitale;

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera c (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c) coesione economica, produttività e competitività, tenendo conto degli obiettivi delle strategie dell'Unione per quanto concerne l'industria e le PMI;

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera d (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d) coesione sociale, tenendo conto degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali;

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera e (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e) resilienza istituzionale e sviluppo di capacità;

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera f (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f) politiche per la prossima generazione, tenendo conto degli obiettivi della garanzia per i giovani e della garanzia per l'infanzia.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 bis

 

1. L'applicazione del presente regolamento è pienamente conforme all'articolo 152 del trattato e i piani nazionali per la ripresa e la resilienza emanati a norma del presente regolamento rispettano le prassi e le istituzioni nazionali legate alla determinazione salariale. Il presente regolamento rispetta altresì l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e pertanto non pregiudica il diritto di negoziare, concludere o applicare accordi collettivi e di intraprendere azioni collettive in conformità del diritto e delle prassi nazionali.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e la resilienza è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi della Covid-19 e a promuovere una crescita sostenibile.

1. L'obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e la resilienza è contribuire ad affrontare le sfide delle sei aree di intervento di cui all'articolo 3, promuovendo così la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi, sostenendo le transizioni verde e digitale, contribuendo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, incentivando la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi della Covid-19, promuovendo una crescita sostenibile e creando un valore aggiunto europeo.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Il dispositivo contribuisce agli obiettivi delle politiche dell'Unione, agli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi e al rafforzamento del mercato interno, del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, mediante l'attuazione di misure, ad esempio per:

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) – lettera a (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a) la transizione a un'Unione climaticamente neutra entro il 2050, una transizione giusta con il sostegno a favore delle regioni più colpite, la mobilità e infrastrutture sostenibili, il contrasto alla povertà energetica, la promozione dell'efficienza energetica e delle risorse, le fonti di energia rinnovabile, il conseguimento della diversificazione energetica e la garanzia della sicurezza energetica, nonché misure per il settore agricolo, la pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e transfrontaliere;

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) – lettera b (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b) la digitalizzazione e l'espansione del ruolo dei servizi pubblici per l'impiego onde promuovere le infrastrutture digitali, migliorare l'accesso al lavoro digitale e promuovere lo sviluppo delle competenze digitali;

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) – lettera c (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c) realizzare mercati del lavoro resilienti con condizioni di lavoro dignitose, promuovere gli investimenti e sostenere il processo di convergenza economica e sociale verso l'alto, misure volte a stimolare le opportunità e le competenze imprenditoriali, creare un contesto favorevole agli investimenti e alle PMI, anche riguardo a una reindustrializzazione innovativa e sostenibile, investimenti nel settore industriale, consolidare la capacità produttiva e strategica dell'Unione, sviluppare gli ecosistemi industriali e sostenere gli Stati membri la cui moneta non è l'euro negli sforzi volti ad adottare la moneta unica;

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) – lettera d (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d) l'inclusione sociale, il rafforzamento dei sistemi di sicurezza sociale e di protezione sociale, il dialogo sociale, lo sviluppo di infrastrutture sociali, posti di lavoro di qualità, l'inclusione delle persone con disabilità, la parità di genere, la lotta contro la povertà e le disuguaglianze, il divario retributivo di genere, un congedo familiare adeguato e modalità di lavoro flessibili e l'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche garantendo pari opportunità e progressioni di carriera;

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) – lettera e (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e) rafforzare la capacità amministrativa e istituzionale degli Stati membri e delle rispettive autorità regionali e locali in relazione alle sfide cui devono far fronte le istituzioni, la governance, la pubblica amministrazione e i settori economico e sociale, migliorare i sistemi di sanità pubblica e di assistenza sanitaria, compresa una migliore capacità di risposta alle crisi, lo sviluppo di servizi di assistenza e di assistenza a domicilio di qualità e a prezzi accessibili, rendere più sicuri le case di cura e i centri di assistenza migliorando la loro qualità e accessibilità, misure per migliorare la capacità delle istituzioni di garantire i diritti dei lavoratori mobili e transfrontalieri, comprese condizioni di lavoro sicure ed eque e una retribuzione conforme alla legge e tutte le informazioni necessarie, per la stabilità dei sistemi finanziari, rafforzare sistemi giudiziari efficienti e indipendenti e promuovere il pluralismo dei media e la libertà dei media;

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) – lettera f (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f) affrontare le sfide demografiche e la cultura, l'istruzione, l'apprendimento permanente e l'IFP, compreso lo sviluppo di strategie e azioni nazionali e regionali per il miglioramento e la riqualificazione delle competenze, una migliore previsione dell'evoluzione del mercato del lavoro, politiche per l'infanzia e i giovani, pari opportunità e accesso per tutti, riforme pensionistiche, con particolare attenzione alla sostenibilità e all'adeguatezza dei sistemi pensionistici per i lavoratori subordinati e autonomi, nonché pari opportunità per le donne e gli uomini in merito all'acquisizione dei diritti pensionistici.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per conseguire tale obiettivo generale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza persegue l'obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i target intermedi e finali delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico è perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati.

2. Per conseguire tale obiettivo generale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza persegue l'obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i target intermedi e finali delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza, tenendo conto nel contempo del fatto che le disparità economiche, le disuguaglianze sociali e la scarsa protezione sociale hanno effetti di ricaduta che compromettono la stabilità complessiva dell'Unione. L'obiettivo specifico è perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che sono soggetti a ritardi significativi per quanto concerne lo sviluppo strutturale possono proporre piani per la ripresa e la resilienza che affrontino i loro problemi.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Le riforme e gli investimenti avviati dagli Stati membri dopo il 1° febbraio 2020 sono ammissibili nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione di ogni strumento e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione di ogni strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul terreno e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione di riforme e investimenti.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione di ogni strumento e per il conseguimento dei suoi obiettivi, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento e purché non siano azioni ammissibili all'assistenza tecnica a norma dell'articolo 7 del regolamento ... [relativo allo strumento di assistenza tecnica, 2020/0103 (COD)]. Qualora uno Stato membro non si avvalga del finanziamento assegnato, tale finanziamento è reso disponibile da parte della Commissione per le proposte redatte dopo aver consultato le autorità regionali e locali e altri portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, al fine di promuovere un dibattito aperto a sostegno di azioni volte a stimolare la ricerca, il dibattito pubblico e la divulgazione delle informazioni riguardanti le riforme necessarie per affrontare le conseguenze negative della crisi di COVID-19.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. In caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento recante disposizioni comuni sul [...] [RDC] il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, per sospendere il periodo di tempo necessario per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per sospendere i pagamenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

1. In caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento recante disposizioni comuni sul [...] [RDC] la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 27 bis in merito alla decisione di sospendere il periodo di tempo necessario per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  La decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 1 si applica alle domande di pagamento presentate dopo la data della decisione di sospensione.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  La sospensione del periodo di tempo di cui all'articolo 17 si applica a decorrere dal giorno successivo all'adozione della decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.  La decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 1 non si applica a condizione che sia attiva la clausola di salvaguardia generale.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. In caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento recante disposizioni comuni sul [...] il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, per revocare la sospensione del periodo di tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo precedente.

2. In caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento recante disposizioni comuni sul [...] la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 27 bis riguardo alla decisione di revocare la sospensione del periodo di tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo precedente. Le procedure o i pagamenti pertinenti sono riavviati il giorno successivo alla revoca della sospensione.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Qualora la Commissione decida di sospendere i finanziamenti assegnati a uno Stato membro in caso di carenze relative allo Stato di diritto, le azioni ammissibili a livello regionale e locale continuano a beneficiare del dispositivo.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il sostegno sotto forma di prestito per il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra il costo totale del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'articolo 10. L'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non supera il 4,7 % del suo reddito nazionale lordo.

4. Il sostegno sotto forma di prestito per il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra il costo totale del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'articolo 10. L'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non supera il 6,% del suo reddito nazionale lordo.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) una spiegazione del modo in cui le misure contenute nel piano sono in grado di far fronte alle carenze riguardo ai valori sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea;

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter) una spiegazione del modo in cui le misure contenute nel piano tengono conto delle posizioni ricevute dalle organizzazioni della società civile senza scopo di lucro e dalle autorità locali o regionali nello Stato membro.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, gli Stati membri elaborano piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Tali piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato per i quattro anni successivi. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto coerente.

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, gli Stati membri elaborano piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Tali piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato per i quattro anni successivi. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto coerente. Ai fini della preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono avvalersi dello strumento di assistenza tecnica a norma del regolamento XX/YYYY [che istituisce uno strumento di assistenza tecnica].

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita sostenibile dell'Europa e traducendo nella pratica l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, almeno il 37 % dell'importo di ciascun piano per la ripresa e la resilienza contribuisce all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e la biodiversità e degli obiettivi di sostenibilità ambientale. La Commissione adotta, mediante un atto delegato, la metodologia pertinente per aiutare gli Stati membri a soddisfare tale requisito.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Riflettendo il pilastro europeo dei diritti sociali quale strategia per il progresso sociale dell'Europa, una parte significativa dell'importo di ciascun piano per la ripresa e la resilienza contribuisce all'attuazione degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali. La Commissione adotta, mediante un atto delegato, la metodologia pertinente per aiutare gli Stati membri a soddisfare tale requisito.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.  Riflettendo il carattere orientato al futuro dello strumento per la ripresa Next Generation EU e riconoscendo l'importanza dell'agenda per le competenze digitali, della garanzia per l'infanzia e della garanzia per i giovani, ciascun piano per la ripresa e la resilienza contribuisce a contrastare il rischio di danni duraturi per le prospettive dei giovani sul mercato del lavoro e per il loro benessere generale attraverso soluzioni e risposte rivolte ai giovani in materia di occupazione di qualità, istruzione e qualifiche.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare quelle pertinenti per la transizione verde e digitale o derivanti da detta transizione. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/199921, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta22, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione.

2. I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare quelle pertinenti per le aree di intervento di cui all'articolo 3, e per la coesione territoriale, sociale ed economica, tenendo conto nel contempo delle esigenze di investimento e delle sfide connesse alle disparità regionali e locali. I piani per la ripresa e la resilienza contribuiscono all'autonomia strategica dell'Unione, alla transizione verso la neutralità climatica entro il 2050 e alla sostenibilità sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/199921, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta22, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione.

______________________________

________________________

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

21 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

22 […]

22 […]

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. I piani per la ripresa e la resilienza sono elaborati previa consultazione delle autorità regionali e locali e degli altri portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) XX/xx del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;

 

____________________________

 

1bis Regolamento (UE) XX/xx del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (GU L ...).

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Tenendo conto degli sviluppi tecnologici, il dispositivo può contribuire all'adozione di piani di investimento integrati per quanto concerne le infrastrutture e le competenze digitali e all'istituzione di un quadro di finanziamento efficace per garantire la massima competitività possibile delle regioni nell'Unione.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il piano per la ripresa e la resilienza presentato dallo Stato membro interessato costituisce un allegato del suo programma nazionale di riforma ed è trasmesso ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato membro può presentare un progetto di piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno precedente, unitamente al progetto di bilancio dell'esercizio successivo.

2. Il piano per la ripresa e la resilienza presentato dallo Stato membro interessato costituisce un allegato del suo programma nazionale di riforma ed è trasmesso ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato membro può presentare un progetto di piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno precedente, unitamente al progetto di bilancio dell'esercizio successivo. Tali progetti di piani sono presentati alle parti sociali per consultazione al più tardi nel mese di febbraio prima del termine di aprile per la presentazione ufficiale del piano alla Commissione, concedendo alle parti sociali almeno 30 giorni per rispondere per iscritto.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) una spiegazione del modo in cui è in grado di affrontare le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo;

(a) una spiegazione del modo in cui saranno probabilmente affrontate le sfide e priorità specifiche individuate nel quadro del semestre europeo, in particolare quelle relative alle politiche sociali e occupazionali;

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) una spiegazione del modo in cui il piano rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro interessato, attenua l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuisce a migliorare la coesione sociale e territoriale e a rafforzare la convergenza;

(b) una spiegazione del modo in cui il piano rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro di qualità, il progresso sociale e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro interessato, riduce il divario infrastrutturale, attenua l'impatto sociale ed economico della crisi, riguardo ai gruppi più vulnerabili e ai giovani e all'impatto economico delle PMI, e contribuisce a migliorare la coesione sociale e territoriale e a rafforzare la convergenza, nonché l'autonomia strategica dell'Unione;

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) la portata della consultazione delle autorità regionali e locali e di altri portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, svolta prima della presentazione del piano per la ripresa e la resilienza; il contributo scritto delle parti sociali è presentato in aggiunta al piano;

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano sono in grado di contribuire alle transizioni verde e digitale o affrontare le sfide che ne conseguono;

(c) una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano sono in grado di contribuire ai sei pilastri di cui all'articolo 3;

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) gli indicatori sociali che devono essere conseguiti dal piano per la ripresa e la resilienza proposto e il contributo apportato verso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) una stima, se del caso, dell'impatto delle transizioni verdi e digitali in termini di posti di lavoro persi o creati, nonché delle misure adeguate per affrontare tali problemi, in particolare nelle regioni che subiranno importanti transizioni energetiche;

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater) una spiegazione del modo in cui le misure rispettano i principi di interoperabilità, efficienza energetica, protezione dei dati, promozione della parità digitale, accessibilità digitale, soluzioni di software e hardware aperti e dati personali;

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quinquies) una spiegazione relativa alla coerenza del piano con i documenti pertinenti adottati nel contesto del semestre europeo più recente;

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c sexies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c sexies) una spiegazione dettagliata del modo in cui le misure sono in grado di garantire che almeno il 37 % dell'importo richiesto per il piano per la ripresa e la resilienza contribuisca all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e la biodiversità e degli obiettivi di sostenibilità ambientale sulla base della metodologia fornita dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1;

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c septies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c septies) una spiegazione dettagliata del modo in cui le misure sono in grado di garantire che una parte significativa dell'importo richiesto per il piano per la ripresa e la resilienza contribuisca all'attuazione degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali sulla base della metodologia fornita dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1;

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c octies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c octies) una valutazione dell'impatto d