RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale
17.11.2020 - (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD)) - ***I
Commissione per la pesca
Relatrice: Isabel Carvalhais
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale
(COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0215),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0157/2020),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0220/2020),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio2, l'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato, in occasione della sua 41a riunione annuale, una serie di decisioni giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche rientranti nel suo ambito di competenza. |
(1) Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio2, l'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato, in occasione delle sue 41a e 42a riunioni annuali, nel 2019 e nel 2020, una serie di decisioni giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche rientranti nel suo ambito di competenza. |
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__________________ |
2 Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1). |
2 Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1). |
Motivazione
È necessario inserire il riferimento alla riunione del 2020, poiché alcune delle decisioni adottate sono introdotte dal relatore come emendamenti.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Tali decisioni sono rivolte alle parti contraenti della NAFO, ma contengono anche obblighi per gli operatori. Dalla loro entrata in vigore, il 2 dicembre 2019, le misure di conservazione e di esecuzione (CEM) della NAFO sono vincolanti per tutte le parti contraenti di tale organizzazione. Per quanto riguarda l'Unione europea, esse devono essere recepite nel diritto dell'Unione a meno che non siano già contemplate dallo stesso. |
(2) Tali decisioni sono rivolte alle parti contraenti della NAFO, ma contengono anche obblighi per gli operatori. Nuove misure di conservazione e di esecuzione (CEM) della NAFO che sono vincolanti per tutte le parti contraenti di tale organizzazione sono entrate in vigore. Per quanto riguarda l'Unione europea, esse devono essere recepite nel diritto dell'Unione a meno che non siano già contemplate dallo stesso. |
Motivazione
È necessario modificare il riferimento all'entrata in vigore di due diverse CEM, le CEM del 2019 e del 2020 che hanno apportato modifiche che sono vincolanti per tutte le parti contraenti della NAFO e che sono ora incorporate nel diritto dell'Unione.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 3 – punto 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
31) "sito web MCS", il sito di monitoraggio, controllo e sorveglianza (Monitor, Control and Surveillance) della NAFO che contiene informazioni pertinenti riguardanti le ispezioni in mare e in porto. La procedura di concessione dell'accesso al sito a persone fisiche appartenenti alle parti contraenti è descritta nell'allegato II.XX delle CEM di cui al punto 45) dell'allegato del presente regolamento. |
"31) "sito web MCS", il sito di monitoraggio, controllo e sorveglianza (Monitor, Control and Surveillance) della NAFO che contiene informazioni pertinenti riguardanti le ispezioni in mare e in porto. La procedura di concessione dell'accesso al sito a persone fisiche appartenenti alle parti contraenti è descritta nell'allegato II.H delle CEM di cui al punto 45) dell'allegato del presente regolamento. |
Motivazione
Il riferimento all'allegato CEM non è corretto.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) all'articolo 6, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente: |
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"f bis) chiudere la pesca diretta del merluzzo bianco nella divisione 3M tra le ore 24:00 UTC (tempo universale coordinato) del 31 dicembre 2020 e le 24:00 UTC 31 marzo 2021;" |
Motivazione
Decisione adottata nel corso della riunione NAFO del 2020 che deve essere integrata nel diritto dell'Unione.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 bis) È inserito il seguente articolo: |
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"Articolo 9 bis |
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Merluzzo bianco nella divisione 3M |
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1. Alle navi con più di 1 250 kg di catture di merluzzo bianco della divisione 3M a bordo si applicano le seguenti misure di controllo: |
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(a) le navi sbarcano o trasbordano le loro catture di merluzzo bianco dalla divisione 3M unicamente nei porti designati conformemente all'articolo 39; |
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(b) almeno 48 ore prima dell’orario previsto di arrivo in porto, una nave o il suo rappresentante che agisce in suo nome, comunica alle competenti autorità portuali l’orario previsto di arrivo, una stima dei quantitativi di catture di merluzzo bianco della divisione 3M presenti a bordo e informazioni sulla divisione o le divisioni in cui sono state effettuate altre catture di merluzzo bianco presenti a bordo; |
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(c) gli Stati membri procedono all'ispezione di ogni sbarco o trasbordo di catture di merluzzo bianco della divisione 3M nei loro porti e redigono un rapporto di ispezione nel formato previsto all'allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell'allegato del presente regolamento e lo inviano alla Commissione, con l'EFCA in copia, entro 12 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'ispezione. Tale rapporto indica e descrive in dettaglio le eventuali infrazioni al regolamento rilevate durante l'ispezione in porto. Esso contiene tutte le informazioni pertinenti disponibili in relazione alle infrazioni constatate in mare durante la bordata in corso del peschereccio ispezionato. |
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2. Ciascuno Stato membro ispeziona le navi con meno di 1 250 kg di catture di merluzzo bianco della divisione 3M a bordo sulla base della gestione del rischio. |
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3. La Commissione o un organismo da essa designato assicura l'immediata trasmissione dell’informazione di cui al paragrafo 1, lettera c), al segretario esecutivo della NAFO, per la pubblicazione sul sito web MCS della NAFO."; |
Motivazione
Decisione adottata nel corso della riunione NAFO del 2020 che deve essere integrata nel diritto dell'Unione.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 10 – punto 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) ciascuno Stato membro comunica il nome di ogni porto a tal fine designato alla Commissione, che lo trasmetterà al segretario esecutivo della NEAFC. Ogni successiva modifica di tale elenco viene inviata in sostituzione del precedente almeno 20 giorni prima della sua entrata in vigore.; |
c) ciascuno Stato membro comunica il nome di ogni porto a tal fine designato alla Commissione, che lo trasmetterà al segretario esecutivo della NAFO. Ogni successiva modifica di tale elenco viene inviata in sostituzione del precedente almeno 20 giorni prima della sua entrata in vigore.; |
Motivazione
Il riferimento alla NEAFC non è corretto e dovrebbe essere NAFO.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) All'articolo 14 è inserito il paragrafo seguente: |
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"3 bis. Le navi da traino che praticano la pesca diretta del merluzzo bianco nella divisione 3M utilizzano una griglia di selezione al fine di ridurre le catture di esemplari più piccoli di merluzzo bianco con uno spazio massimo tra le sbarre di 55 mm. La griglia di selezione è collocata nel pannello superiore della rete da traino che precede il sacco." |
Motivazione
Decisione adottata nel corso della riunione NAFO del 2020 che deve essere integrata nel diritto dell'Unione.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 18 – paragrafo 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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(7 ter) all’articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
1. Fino al 31 dicembre 2020 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo in alcuna delle zone indicate nella figura 3 delle CEM di cui al punto 14) dell'allegato del presente regolamento e definite collegando le coordinate specificate nella tabella 5 delle CEM di cui al punto 15) dell'allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1. |
"1. Fino al 31 dicembre 2021 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo in alcuna delle zone indicate nella figura 3 delle CEM di cui al punto 14) dell'allegato del presente regolamento e definite collegando le coordinate specificate nella tabella 5 delle CEM di cui al punto 15) dell'allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1. |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)
Motivazione
Decisione adottata nel corso della riunione NAFO del 2020 che deve essere integrata nel diritto dell'Unione.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 18 – paragrafo 2
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Testo in vigore |
Emendamento |
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(7 quater) all’articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: |
2. Fino al 31 dicembre 2020 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nella zona della divisione 3O indicata nella figura 4 delle CEM di cui al punto 16) dell'allegato del presente regolamento e definita collegando le coordinate specificate nella tabella 6 delle CEM di cui al punto 17) dell'allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1. |
"2. Fino al 31 dicembre 2021 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nella zona della divisione 3O indicata nella figura 4 delle CEM di cui al punto 16) dell'allegato del presente regolamento e definita collegando le coordinate specificate nella tabella 6 delle CEM di cui al punto 17) dell'allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.” |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)
Motivazione
Decisione adottata nel corso della riunione NAFO del 2020 che deve essere integrata nel diritto dell'Unione.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 18 – paragrafo 3
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Testo in vigore |
Emendamento |
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(7 quinquies) All’articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: |
3. Fino al 31 dicembre 2020 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nelle zone 1-13 indicate nella figura 5 delle CEM di cui al punto 18) dell'allegato del presente regolamento e definite collegando le coordinate specificate nella tabella 7 delle CEM di cui al punto 19) dell'allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1. |
"3. Fino al 31 dicembre 2021 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nelle zone 1-13 indicate nella figura 5 delle CEM di cui al punto 18 dell'allegato del presente regolamento e definite collegando le coordinate specificate nella tabella 7 delle CEM di cui al punto 19 dell'allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.” |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)
Motivazione
Decisione adottata nel corso della riunione NAFO del 2020 che deve essere integrata nel diritto dell'Unione.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera c – punto ii
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 25 – paragrafo 6 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le catture sono indicate a livello di specie con il corrispondente codice alfa-3 figurante nell'allegato I.C delle CEM di cui al punto 11) dell'allegato del presente regolamento oppure, qualora non presente in tale allegato, figurante nell'elenco delle specie del Sistema d'informazione sulle scienze acquatiche e la pesca della FAO utilizzato a fini statistici. È inoltre annotato il peso stimato degli squali catturati per retata o cala.; |
Le catture sono indicate a livello di specie con il corrispondente codice alfa-3 figurante nell'allegato I.C delle CEM di cui al punto 11) dell'allegato del presente regolamento oppure, qualora non presente all’allegato I.C delle CEM, viene usato l'elenco delle specie del Sistema d'informazione sulle scienze acquatiche e la pesca della FAO utilizzato a fini statistici. È inoltre annotato il peso stimato degli squali catturati per retata o cala.; |
Motivazione
Per coerenza con i riferimenti agli allegati CEM.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
e) la pesca in una zona chiusa, in violazione dell'articolo 9, paragrafo 5, e dell'articolo 18;"; |
e) la pesca in una zona chiusa, in violazione dell'articolo 9, paragrafo 5, o dell'articolo 18;"; |
Motivazione
Per coerenza con le CEM 2020.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera g
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Testo in vigore |
Emendamento |
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b bis) all'articolo 35, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: |
g) l'uso di dimensioni di maglia non autorizzate, in violazione dell'articolo 13; |
"g) l'uso di dimensioni di maglia o di griglia non autorizzate, in violazione dell'articolo 13 o dell'articolo 14;" |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)
Motivazione
Per coerenza con le decisioni adottate nella riunione NAFO del 2020.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera c
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera k
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Testo della Commissione |
Emendamento |
k) la mancata comunicazione di messaggi relativi alle catture, in violazione dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 25; |
k) la mancata comunicazione di messaggi relativi alle catture, in violazione dell'articolo 12, paragrafo 1, o dell'articolo 25; |
Motivazione
Per coerenza con le CEM 2020.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 19
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera j
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Testo della Commissione |
Emendamento |
j) le specifiche tecniche relative alle griglie di selezione e alle catenelle distanziatrici per la pesca del gamberetto boreale di cui all'articolo 14, paragrafo 2; |
j) le specifiche tecniche relative alle griglie di selezione e alle catenelle distanziatrici per la pesca del gamberetto boreale di cui all'articolo 14, paragrafo 2, nonché le specifiche tecniche relative alle griglie di selezione o ai dispositivi di cui all’articolo 14, paragrafo 3, o paragrafo 3 bis) ; |
Motivazione
Per coerenza con le decisioni adottate nella riunione NAFO del 2020.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 19
Regolamento (UE) 2019/833
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera k
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Testo della Commissione |
Emendamento |
k) le restrizioni di zona per le attività di pesca di fondo di cui all'articolo 18."; |
k) le restrizioni di zona o periodo per le attività di pesca di fondo di cui all'articolo 18. |
Motivazione
Per coerenza con le decisioni adottate nella riunione NAFO del 2020.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/833
Allegato – punto 45
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Testo della Commissione |
Emendamento |
45) Allegato II.XX delle CEM, di cui all'articolo 3, punto 31).". |
45) Allegato II.H delle CEM, di cui all'articolo 3, punto 31). |
Motivazione
Il riferimento all'allegato CEM non è corretto.
MOTIVAZIONE
(1) Contenuto della proposta
Il 29 maggio 2020, la Commissione ha presentato una proposta intesa a modificare il regolamento (UE) 2019/833 che ha trasposto nel diritto dell'Unione europea le misure di conservazione e di esecuzione (Conservation and enforcement measures – CEM) adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), di cui l'Unione europea è parte contraente dal 1979. Scopo di questa proposta è trasporre nel diritto dell'Unione le modifiche alle misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla NAFO nel corso della sua riunione annuale 2019. La proposta riprende anche i miglioramenti redazionali della NAFO e adatta il testo al contesto giuridico dell'UE.
La NAFO è l’organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione delle risorse alieutiche nell’Atlantico nord-occidentale. Le misure di conservazione e di gestione della NAFO si applicano esclusivamente alla zona di regolamentazione d'alto mare della NAFO. Ai sensi della convenzione NAFO, la sua commissione, organo costitutivo di cui fanno parte tutte le parti contraenti, è responsabile dell'adozione delle misure di conservazione e di esecuzione.
Quest’ultima stabilisce che le misure di conservazione adottate dalla commissione sono vincolanti e che le parti contraenti sono tenute ad attuarle. Le nuove misure sono adottate dalla commissione NAFO nelle sue riunioni annuali sotto forma di decisioni, notificate successivamente alle parti contraenti dal segretario esecutivo. L’articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull’Unione europea stabilisce che l’Unione agisce nel rigoroso rispetto del diritto internazionale; ciò include il rispetto delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.
La presente proposta recepisce le misure adottate dalla NAFO nel 2019 che sono entrate in vigore il 2 dicembre e da allora sono rimaste applicabili.
(2) Posizione della relatrice
La relatrice accoglie con favore la presente proposta di modifica del regolamento, che aggiorna il diritto dell'UE mediante il recepimento delle nuove misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.
Ricorda che, sebbene il numero delle navi dell'UE autorizzate a pescare nella zona di regolamentazione NAFO nel 2020 sia stato ridotto a sole 47, il volume delle catture è comunque significativo rispetto alle dimensioni della flotta. Secondo il sito web della NAFO, navi di cinque Stati membri esercitavano, nel 2019, attività in tale zona, con un totale di catture dell'UE pari a 51 076 tonnellate. Il Portogallo e la Spagna rappresentano l’80 % del totale delle catture dell'UE, ossia rispettivamente il 44,5 % (22 735 tonnellate) e il 35,5 % (18 151 tonnellate).
È essenziale garantire il rispetto delle migliori misure di conservazione per le attività di pesca in queste acque, data la particolare sensibilità di talune specie bersaglio, in particolare di quelle con cicli di vita lunghi. Occorre pertanto introdurre norme CEM per la protezione dello squalo groenlandese, che ha la durata di vita più lunga di tutte le specie vertebrate.
È pertanto necessario garantire l'attuazione generalizzata della politica comune della pesca da parte di tutte le flotte pescherecce dell'Unione, indipendentemente dalla loro zona geografica di attività, e soprattutto ridurre al minimo l'impatto dello sfruttamento delle risorse sugli habitat, sulle altre risorse e su altre specie. La relatrice sottolinea che le attività di pesca nella zona della convenzione comportano l'uso di reti da traino, che possono causare danni ai fondali marini e, di conseguenza, agli habitat. Esorta pertanto la Commissione a far sentire la propria voce nelle riunioni della NAFO e, in particolare, a garantire che le misure di conservazione e di gestione adottate dalla NAFO siano in linea con gli ambiziosi obiettivi della PCP.
Infine, dato che la rapidità è essenziale per quanto riguarda il recepimento delle modifiche delle misure di conservazione e di esecuzione nel diritto dell'Unione, la relatrice ha presentato una serie di emendamenti direttamente derivanti dalle decisioni della 42a riunione annuale della NAFO del settembre 2020. A tale riguardo, sottolinea la necessità di includere disposizioni che blocchino le catture di merluzzo bianco della divisione 3M tra il 1º gennaio e il 31 marzo 2021 e che introducano misure tecniche e di controllo specifiche per le catture di merluzzo bianco in tale divisione per il resto dell'anno. Chiede pertanto che queste importanti misure siano recepite e attuate immediatamente, evitando in tal modo la necessità di ulteriori modifiche del regolamento per far sì che le CEMS adottate nel 2020 facciano parte del diritto dell'Unione.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Modifica del regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale |
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Riferimenti |
COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
29.5.2020 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
PECH 17.6.2020 |
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Relatori Nomina |
Isabel Carvalhais 16.6.2020 |
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Esame in commissione |
25.6.2020 |
26.10.2020 |
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Approvazione |
16.11.2020 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
28 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Valentino Grant |
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Deposito |
17.11.2020 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
28 |
+ |
ECR |
Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić |
GUE/NGL |
João Ferreira, Anja Hazekamp |
ID |
Rosanna Conte, Valentino Grant, France Jamet |
NI |
Rosa D'Amato |
PPE |
François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis, Peter van Dalen |
RENEW |
Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind |
S&D |
Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro |
VERTS/ALE |
Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose |
0 |
- |
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0 |
0 |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti