RELAZIONE sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
19.11.2020 - (2019/2199(INI))
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: Clare Daly
- PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI
- POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLE DONNE E L'UGUAGLIANZA DI GENERE
- INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
Il Parlamento europeo,
– visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD),
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC),
– visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR),
– visti l'agenda 2030 delle Nazioni Unite e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),– visti i riferimenti fatti nelle precedenti relazioni alla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea,
– visto l'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che stabilisce che tutte le persone sono uguali davanti alla legge,
– visto l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, che vieta qualsiasi forma di discriminazione,
– visto l'obbligo dell'UE di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, TUE,
– vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,
– vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,
– vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale,
– vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione,
– visto il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale,
– visto il dibattito della sessione plenaria a Strasburgo sulle urgenti misure necessarie per affrontare il problema dei senzatetto in Europa, tenutosi il 13 gennaio 2020,
– visto il principio 19 del pilastro europeo dei diritti sociali, il quale sancisce che "le persone in stato di bisogno hanno diritto di avere accesso ad alloggi sociali o all'assistenza abitativa di qualità",
– visto l'articolo 31 della Carta sociale europea riveduta sul diritto all'abitazione,
– visto l'articolo 34, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"), il quale sancisce il diritto all'assistenza sociale e abitativa al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà,
– vista la relazione della Commissione del 2019 sulla povertà lavorativa[1],
– vista la relazione della FRA dal titolo "Combating child poverty: an issue of fundamental rights" (Lotta alla povertà infantile: una questione di diritti fondamentali),
– vista la risoluzione n. 2280 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dell'11 aprile 2019 sulla situazione dei migranti e dei rifugiati sull'isola greca[2],
– vista la sua risoluzione legislativa del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)[3],
– visto l'articolo 2 della Carta sociale europea riveduta sul diritto ad eque condizioni di lavoro,
– visto l'articolo 31 della Carta su condizioni di lavoro giuste ed eque,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 9 aprile 2019 sulla politica economica della zona euro (2019/C 136/01),
– vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sull'occupazione e le politiche sociali della zona euro[4],
– vista la strategia dell'UE per la gioventù per il periodo 2019-2027, basata sulla risoluzione del Consiglio del 26 novembre 2018,
– vista la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea,
– vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio,
– vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI,
– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2018) a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime" (COM(2018)0777),
– viste l'ottava relazione generale sulle attività del gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA)[5] e le relazioni di suddetto gruppo relative all'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani da parte di tutti gli Stati membri[6],
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 28 novembre 2018, intitolata "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra" (COM(2018)0773)[7],
– visto il principio 16 del pilastro europeo dei diritti sociali, che sottolinea il diritto di accedere tempestivamente a un'assistenza sanitaria preventiva e terapeutica di buona qualità e a costi accessibili,
– vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione[8],
– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2018 sugli orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato dell'assistenza umanitaria[9],
– vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sulla protezione dei minori migranti[10],
– vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dell'ottobre 2014 sulle alternative alla detenzione dei minori migranti (RES 2020),
– vista la raccomandazione della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa del giugno 2019 dal titolo "Lives saved. Rights protected. Bridging the protection gap for refugees and migrants in the Mediterranean" (Vite salvate. Diritti protetti. Colmare le lacune in materia di protezione dei rifugiati e migranti nel Mediterraneo)[11],
– visti la relazione 2019 sui diritti fondamentali redatta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'aggiornamento del giugno 2019 della nota della FRA dal titolo "NGO ships involved in search and rescue in the Mediterranean and criminal investigations" (Navi di ONG coinvolte in operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo e indagini penali)[12],
– vista la sua risoluzione del 5 ottobre 2017 sui sistemi carcerari e le condizioni di detenzione[13],
– vista la sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo[14],
– vista la sua risoluzione del 15 aprile 2015 in occasione della Giornata internazionale dei rom – antiziganismo in Europa e riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale[15],
– vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2017 sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali nell'integrazione dei rom nell'Unione europea: lotta all'antiziganismo[16],
– vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 sulla necessità di rafforzare il quadro strategico dell'UE per il periodo successivo al 2020 per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e intensificare la lotta contro l'antiziganismo[17],
– vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sull'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei rom: combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di origine romanì in Europa[18],
– vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dal titolo "Roma women in nine EU countries" (Donne rom in nove Stati membri dell'UE),
– vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea[19],
– vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE[20],
– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite[21],
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sull'utilizzo dei dati degli utenti di Facebook da parte di Cambridge Analytica e l'impatto sulla protezione dei dati[22],
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sull'aumento della violenza neofascista in Europa[23],
– vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali[24],
– vista la sua risoluzione legislativa del 17 gennaio 2019 sulla protezione del bilancio dell'Unione in caso di cattivo funzionamento generale dello Stato di diritto negli Stati membri[25],
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione – Programma d'azione" (COM(2019)0343),
– vista la comunicazione della Commissione, del 30 settembre 2020, intitolata "Relazione sullo Stato di diritto 2020 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2020)0580) e i suoi 27 capitoli per paese sullo Stato di diritto negli Stati membri (SWD(2020)0300-0326), che affrontano l'impatto delle misure adottate dagli Stati membri in relazione alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali,
– vista la sua risoluzione dell'8 febbraio 2019 sui diritti delle persone intersessuali[26],
– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2019 sul diritto di manifestazione pacifica e sull'uso proporzionato della forza[27],
– vista la sua risoluzione del 26 marzo 2019 sui diritti fondamentali delle persone di origine africana in Europa[28],
– vista la sua risoluzione del 14 novembre 2019 sulla criminalizzazione dell'educazione sessuale in Polonia[29],
– vista la sua risoluzione del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo[30],
– vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE[31],
– vista la raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione sulle norme riguardanti gli organismi per la parità,
– vista la relazione annuale 2018 della Commissione sull'elenco di azioni per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI,
– vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI[32],
– vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sull'attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato[33],
– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria[34],
– vista la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, del 19 dicembre 2017, relativa alla causa "A.R. e L.R. contro Svizzera" (22338/15), in cui si affermava che un'educazione sessuale completa persegue le finalità legittime di protezione della salute pubblica, di tutela del minore dalla violenza sessuale e di preparazione dei minori alle realtà sociali e che pertanto non ha riconosciuto l'obbligo da parte degli Stati membri di consentire ai genitori di sottrarre i propri figli a tale educazione,
– vista la causa presso la Corte europea dei diritti dell'uomo riguardante Sh.D. e altri contro Grecia, Austria, Croazia, Ungheria, Macedonia del Nord, Serbia e Slovenia[35], la quale afferma che l'estrema vulnerabilità dei minori dovrebbe prevalere sull'irregolarità del loro stato mediante misure necessarie adottate ai fini della loro protezione e che le autorità hanno violato l'articolo 5 applicando automaticamente il regime di custodia cautelare senza prendere in considerazione alternative alla detenzione o l'obbligo ai sensi del diritto dell'UE di evitare la detenzione dei minori[36],
– viste la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 3 ottobre 2019, sulla violenza ostetrica e ginecologica (RES 2306) e la relativa relazione della commissione per l'uguaglianza e la non discriminazione del Consiglio d'Europa del 12 settembre 2019, in cui l'Assemblea invita gli Stati membri del Consiglio d'Europa a contrastare la violenza ginecologica e ostetrica e fornisce raccomandazioni su come agire in tal senso,
– visto il documento tematico intitolato "Women's sexual and reproductive health and rights in Europe" (2017) (Salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti delle donne in Europa) del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa,
– vista la relazione della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa a seguito della sua visita in Ungheria dal 4 all'8 febbraio 2019[37],
– vista la risoluzione 2299 (2019) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulle politiche e le pratiche di respingimento nei Paesi membri del Consiglio d'Europa[38],
– viste le relazioni delle ONG nazionali, europee e internazionali, nonché le relazioni della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa,
– visti i lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), del Consiglio d'Europa e della Commissione di Venezia,
– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo,
– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul ("Convenzione di Istanbul"),
– vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere[39],
– visti i lavori della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni,
– vista la relazione annuale 2018 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[40],
– viste le relazioni 2018 e 2019 sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali[41],
– visti il documento dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo "Civil society space: views of organisations" (Spazio della società civile: punti di vista delle organizzazioni), nonché la relazione della FRA dal titolo "Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU" (Sfide cui fanno fronte le organizzazioni della società civile che operano in materia di diritti umani nell'UE),
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni,
– vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0226/2020),
A. considerando che l'UE non è soltanto un'unione monetaria ma anche sociale, come sancito dalla Convenzione europea dei diritti umani, dalla Carta sociale europea e dal pilastro europeo dei diritti sociali; che l'articolo 151 TFUE fa riferimento a diritti sociali fondamentali come quelli definiti dalla Carta sociale europea; che l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, definiti all'articolo 2 TUE e rispecchiati nella Carta, nonché integrati nei trattati internazionali in materia di diritti umani; che la Carta è una fonte di diritto primario dell'UE; che l'Unione non ha ancora aderito alla CEDU, nonostante sia tenuta a farlo a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, TUE;
B. considerando che tali valori sono condivisi da tutti gli Stati membri e dovrebbero essere rispettati e promossi attivamente dall'UE e da ciascuno Stato membro in tutte le loro politiche, sia interne che esterne, in modo coerente; che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto per la protezione dei diritti fondamentali e che gli Stati membri hanno la responsabilità ultima di salvaguardare i diritti umani di tutti i cittadini;
C. considerando che l'articolo 17 TUE sancisce che la Commissione deve vigilare sull'applicazione dei trattati; che il rifiuto da parte di uno Stato membro di rispettare pienamente il diritto dell'UE, la separazione dei poteri, l'indipendenza della magistratura e la prevedibilità dell'intervento statale mina la credibilità dell'UE; che una magistratura indipendente, la libertà di espressione e di informazione e il pluralismo dei media sono componenti fondamentali dello Stato di diritto;
D. considerando che nel 2018 e nel 2019 l'UE ha affrontato sfide impegnative ed eterogenee, tutte intrinsecamente connesse, in relazione alla protezione dei diritti fondamentali, allo Stato di diritto e alla democrazia; che dall'indagine speciale Eurobarometro della Commissione europea del marzo 2019 emerge che la conoscenza della Carta rimane bassa; che secondo l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nel 2018 sono state riscontrate non solo violazioni dei diritti umani in tutta l'UE, ma anche il rifiuto dei sistemi di protezione dei diritti umani nel loro complesso[42];
E. considerando che è necessaria una migliore promozione della Carta, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, al fine di renderne più efficaci le disposizioni e promuoverla come fonte positiva di interpretazione; che potrebbe essere vantaggioso un maggiore scambio di informazioni sulle esperienze e sugli approcci riguardanti l'utilizzo della Carta tra giudici, associazioni di avvocati e amministrazioni pubbliche all'interno degli Stati membri, nonché oltre i confini nazionali, anche avvalendosi, dove opportuno, delle opportunità di finanziamento esistenti, come quelle previste dal programma Giustizia, e di programmi di formazione mirati per gli operatori del diritto;
F. considerando che la corruzione rappresenta una grave minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e danneggia tutti gli Stati membri e l'UE nel suo insieme; che l'attuazione della normativa anticorruzione rimane disomogenea tra gli Stati membri;
G. considerando che l'aumento del lavoro precario e della disoccupazione giovanile è profondamente preoccupante e può comportare effetti negativi duraturi sui diritti sanciti dall'articolo 31 della Carta;
H. considerando che i diritti dei minori sono sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE; che l'interesse superiore del minore dovrebbe essere una considerazione cruciale in tutte le azioni dell'UE e il principio dell'interesse superiore del minore dovrebbe essere rispettato integralmente in tutte le normative, le sentenze dei tribunali e le decisioni dei governi a tutti i livelli; che gli Stati membri dovrebbero assicurare il diritto all'istruzione per tutti i bambini nell'UE e proteggerli da qualsiasi forma di discriminazione;
I. considerando che la violenza di genere in tutte le sue forme, comprese le molestie e la violenza sul posto di lavoro, a casa e online, è una violazione dei diritti fondamentali che riguarda tutti i livelli della società, indipendentemente dall'età, dall'istruzione, dal reddito, dalla posizione sociale e dal paese di origine o di residenza, e rappresenta un ostacolo considerevole all'uguaglianza tra donne e uomini; che ben 11 Stati membri non forniscono dati sulle donne vittime di omicidio intenzionale da parte di un partner o di un membro della famiglia[43];
J. considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che vari tipi di degrado ambientale possono determinare violazioni dei diritti umani, tra cui il diritto alla vita, alla vita privata e familiare, il divieto di trattamenti inumani e degradanti e il pacifico godimento della casa[44]; che le ingiustizie ambientali sono regolarmente legate ai rischi per la salute e alle conseguenze negative per il benessere e che talune comunità e gruppi, compresi i gruppi svantaggiati dal punto di vista socioeconomico, nonché le persone nere, le persone di colore e le minoranze etniche, sono colpiti in modo sproporzionato dagli oneri ambientali;
K. considerando che l'accesso alla giustizia è un diritto fondamentale e che l'impunità rappresenta un ostacolo significativo per il recupero e la protezione delle vittime;
L. considerando che negli ultimi anni vi è stato un regresso organizzato nei confronti dei diritti delle donne e delle ragazze e che alcuni Stati membri hanno cercato di fare un passo indietro nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, tra cui le tutele giuridiche esistenti per l'accesso delle donne all'assistenza in caso di aborto, ivi compresa l'introduzione di precondizioni regressive prima che l'aborto possa avere luogo, come le consulenze non obiettive o i periodi di attesa obbligatori, l'assenza di garanzia in merito all'eliminazione degli ostacoli che impediscono in pratica l'accesso all'aborto, nonché i tentativi di vietare completamente l'aborto o rimuovere le basi giuridiche esistenti per l'aborto; che in alcuni Stati membri vi sono stati tentativi di limitare o vietare l'educazione sessuale e gli studi di genere e di promuovere campagne contro la Convenzione di Istanbul negando l'esistenza della violenza di genere; che l'arretramento dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere è spesso legato a un più ampio deterioramento della situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali;
M. considerando che i casi di violenza ginecologica e ostetrica vengono denunciati in misura crescente in diversi Stati membri[45]; che i diritti delle donne in tutta la loro diversità sono tutelati a norma del trattato, ivi comprese le donne rom, le donne nere, le donne di colore, le donne LGBTI e le donne con disabilità; che le donne rom sono particolarmente colpite per quanto riguarda i diritti delle donne e si trovano spesso ad affrontare forme estreme di molestie verbali, fisiche, psicologiche e razziali nei contesti legati alla salute riproduttiva; che le persone rom subiscono altresì una segregazione etnica nelle strutture di assistenza sanitaria materna e vengono ospitate in stanze separate con bagni e servizi di ristorazione separati; che in alcuni Stati membri le persone rom sono soggette a pratiche sistematiche di sterilizzazione forzata e non hanno potuto ottenere risarcimenti adeguati, tra cui compensazioni, per le conseguenti violazioni dei loro diritti umani;
N. considerando che l'UE ha assistito alla diffusione del razzismo, dell'intolleranza, dell'estremismo, della xenofobia, e dei sentimenti islamofobici, antisemiti e anti rom che si sono normalizzati in alcuni Stati membri e sono accolti da leader di opinione e politici in tutta l'UE, favorendo un clima sociale che offre un terreno fertile alla proliferazione del razzismo, delle discriminazioni e dei reati generati dall'odio; che i musulmani, ivi comprese le donne musulmane, continuano a risentire della diffusione dell'ostilità e dell'intolleranza in molti paesi dell'UE[46]; che, nella sua relazione del 2019, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha riscontrato in molti paesi pratiche istituzionali, politiche e leggi discriminatorie; che la lotta contro il terrorismo e le politiche antiterrorismo non dovrebbero condurre a una discriminazione generale nei confronti di talune comunità; che la FRA ha creato, nel dicembre 2018, la prima banca dati dedicata relativa all'odio anti-islamico; che l'antisemitismo sembra essere in aumento, come dimostrato dalla relazione del 4 luglio 2019 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e che vari Stati membri segnalano un aumento dei reati motivati dall'antisemitismo; che le minoranze etniche e religiose si trovano spesso ad affrontare molestie verbali, fisiche, psicologiche e razziali; che è essenziale sviluppare l'istruzione e la formazione per favorire il pensiero critico, fornire strumenti per individuare tutte le forme di discriminazione e intolleranza e promuovere l'alfabetizzazione digitale;
O. considerando che il maggiore ricorso da parte degli Stati alle nuove tecnologie, ad esempio la polizia predittiva e l'utilizzo del riconoscimento facciale, presenta una serie di rischi, soprattutto per le minoranze razziali in Europa;
P. considerando che in uno Stato membro si sta verificando un grave regresso in relazione ai diritti delle persone LGBTI, al punto che sono state introdotte "zone libere da LGBTI"[47];
Q. considerando che vi è una ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri nel settore degli alloggi; che sono necessarie sia una strategia nazionale sia una strategia a livello di UE; che la mancanza di fissa dimora è una situazione che priva le persone dei diritti umani ed è di per sé una violazione di tali diritti; che si osserva una tendenza all'aumento degli sgomberi e del numero di persone senza fissa dimora in tutta l'Unione[48];
R. considerando che attualmente in Europa l'offerta di alloggi economicamente accessibili è estremamente limitata, nonostante l'aumento della domanda; che le revisioni annuali pubblicate dalla Federazione europea delle associazioni nazionali che lavorano con persone senza dimora (FEANTSA) hanno evidenziato un aumento delle persone senza fissa dimora in quasi tutta l'UEE e il SEE; che la relazione del FEANTSA del 2018 ha rilevato che i minori stanno diventando il gruppo più numeroso di persone nei rifugi di emergenza, a seguito del deterioramento delle condizioni di vita delle famiglie estremamente vulnerabili[49];
S. considerando che la libertà di espressione e la libertà dei media e il loro pluralismo sono sanciti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU); che un sistema giudiziario indipendente, la libertà di espressione e informazione e il pluralismo dei mezzi d'informazione sono componenti essenziali dello Stato di diritto e sono cruciali per il funzionamento democratico dell'UE e dei suoi Stati membri;
T. considerando che il numero di minacce e attacchi nei confronti di giornalisti è aumentato in tutta l'UE[50]; che, secondo quanto riferito dall'OSCE, predomina l'impunità, dato che, ad esempio, nei paesi membri di tale organizzazione meno del 15 % dei casi di omicidio di giornalisti viene risolto (relazione sulla libertà dei media); che ciò indica un chiaro deterioramento della tutela dei giornalisti, cosa che mina la libertà dei mezzi di informazione e la libertà di espressione, mettendo a rischio la democrazia;
U. considerando che la risoluzione del Parlamento sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea ha sottolineato che gli Stati membri e la Commissione non dovrebbero adottare misure non necessarie o sproporzionate che limitano l'accesso a Internet e l'esercizio dei diritti umani fondamentali o che comportano l'assunzione del controllo delle comunicazioni pubbliche mediante l'imposizione arbitraria dello stato di emergenza o per altri motivi; che tali leggi ricorrono talvolta a formulazioni vaghe e imprecise, concedendo quindi un ampio margine di discrezionalità alle autorità di contrasto per quanto riguarda l'attuazione e aumentando i rischi di restrizioni arbitrarie al diritto alla libertà di riunione pacifica;
V. considerando che nel 2018 e nel 2019 è stato dimostrato che importanti imprese operanti nel settore dei social media, in violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati, hanno concesso ad applicazioni di terzi l'accesso ai dati personali degli utenti e che tali dati personali sono stati sempre più spesso utilizzati in modo improprio per la previsione e la manipolazione dei comportamenti, anche a fini di campagna elettorale; che, alla luce del costante progresso della tecnologia, le interferenze con i diritti fondamentali possono essere realmente numerose; che vari sistemi d'informazione possono avere ripercussioni sui diritti fondamentali, come la protezione dei dati e le violazioni della vita privata;
W. considerando che gli informatori svolgono un ruolo essenziale in qualsiasi democrazia aperta e trasparente; che gli informatori contribuiscono alla promozione della trasparenza, della democrazia e dello Stato di diritto segnalando attività illecite o irregolari che pregiudicano l'interesse pubblico, quali i casi di corruzione, i reati o i conflitti di interesse, che costituiscono minacce contro i diritti e le libertà dei cittadini;
X. considerando che l'articolo 11 della CEDU e l'articolo 12 della Carta sanciscono che ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione, incluso il diritto di fondare sindacati e di aderirvi per tutelare i propri interessi; che, nelle società democratiche, la libertà di riunione costituisce uno degli strumenti che consentono alle persone di partecipare al dibattito pubblico e di produrre un cambiamento sociale;
Y. considerando che gli agenti di polizia in servizio devono sempre essere identificabili, onde consentire lo svolgimento di indagini relative a eventuali abusi dell'uso della forza, e che le autorità nazionali devono determinare le relative responsabilità; che gli Stati membri prevedono soglie diverse per l'uso della forza e delle armi da parte delle autorità di contrasto ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico; che vari Stati membri[51] hanno adottato leggi che potrebbero portare a restrizioni sproporzionate del diritto alla libertà di riunione pacifica;
Z. considerando che in alcuni Stati membri lo spazio lasciato alla società civile diventa sempre più esiguo; che gli Stati membri sono tenuti a garantire che i diritti delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani non siano limitati e che sia attuato un contesto legislativo e normativo favorevole, come ribadito con forza nelle conclusioni del Consiglio recentemente adottate sul tema "Carta dei diritti fondamentali 10 anni dopo: quadro della situazione e lavori futuri"; che gli Stati membri dovrebbero altresì sostenere il lavoro delle organizzazioni della società civile tramite finanziamenti sufficienti e assicurare che vi siano meccanismi per una cooperazione proficua con le stesse;
AA. considerando che le campagne sponsorizzate dallo Stato e da attori non statali volte a screditare i difensori dei diritti umani e le organizzazioni della società civile mirano, attraverso le loro strategie, a sovvertire le leggi esistenti in materia di diritti fondamentali di base; che tali campagne sono spesso state amplificate dai mezzi di informazione tradizionali e dalle reti sociali e che, invece, quanti difendono i migranti e i richiedenti asilo, la comunità LGBTI+, i sopravvissuti alla violenza di genere, i credenti e le figure religiose e altri gruppi emarginati continuano a essere criminalizzati e stigmatizzati;
AB. considerando che, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, 1 885 persone nel 2019 e 2 299 persone nel 2018 sarebbero morte o state date per disperse nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa; che la rotta dalla Libia verso l'Europa continua a essere la rotta migratoria con il numero di vittime più elevato del mondo (646 decessi nel 2019) e che nel 2018 il numero di morti di tale rotta era cinque volte superiore a quello del 2015, in particolare a causa di una riduzione delle attività di ricerca e soccorso al largo delle coste libiche[52]; che salvare vite è un atto di solidarietà nei confronti delle persone in pericolo, ma è innanzitutto un obbligo giuridico sia a norma del diritto internazionale, in quanto l'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) – ratificata da tutti gli Stati membri e dalla stessa Unione – richiede agli Stati di prestare assistenza a chiunque si trovi in pericolo in mare, sia a norma del diritto unionale[53];
AC. considerando che la criminalizzazione della solidarietà ha continuato a essere utilizzata come strumento inteso a compromettere il lavoro delle ONG che cercano di salvare vite umane nel Mediterraneo; che in vari Stati membri dell'UE i singoli cittadini hanno dovuto affrontare accuse legate all'assistenza fornita ai migranti e ai richiedenti asilo, dimostrando la tendenza preoccupante a configurare come reato l'assistenza umanitaria ai migranti e ai richiedenti asilo;
AD. considerando che all'UE incombe l'obbligo, derivante dal diritto internazionale e dell'Unione, di ricevere e trattare le richieste di quanti arrivano nell'Unione alla ricerca di asilo; che i respingimenti rappresentano una violazione del diritto internazionale e dell'UE e impediscono ai richiedenti asilo di fruire delle garanzie giuridiche fermamente sancite da dette legislazioni; che la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha espresso profonda preoccupazione in relazione alle continue segnalazioni di respingimenti violenti;
AE. considerando che la migrazione fa parte del passato, del presente e del futuro dell'UE e rappresenta una delle maggiori sfide dei nostri tempi, con chiare implicazioni per i diritti fondamentali; che i richiedenti asilo hanno il diritto e la possibilità di presentare le proprie domande di asilo ai valichi di frontiera ufficiali all'ingresso nell'UE; che vi sono state accuse di violazione dei diritti fondamentali di migranti e richiedenti asilo; che i funzionari di frontiera devono fornire servizi adeguati ai rifugiati, tenendo conto delle circostanze specifiche delle persone vulnerabili, quali i minori, le persone traumatizzate e le donne incinte;
AF. considerando che, secondo l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nel 2018 le donne rappresentavano il 18 % di tutti gli ingressi irregolari attraverso le frontiere esterne dell'UE, che quasi un migrante su cinque è stato registrato come minore e che circa 3 750 erano minori non accompagnati; che tali donne e minori sono particolarmente vulnerabili alle violazioni dei loro diritti fondamentali, come la tratta di esseri umani; che è necessario che gli Stati membri introducano e potenzino i sistemi di protezione dei minori per prevenire e contrastare la violenza, gli abusi, l'incuria e lo sfruttamento nei confronti dei minori;
AG. considerando che gli Stati membri dovrebbero assicurare che ai minori migranti e rifugiati sia garantito un tempestivo accesso all'istruzione dopo il loro arrivo nel territorio dell'Unione europea;
AH. considerando che gli atti di terrorismo costituiscono una delle violazioni più gravi dei diritti e delle libertà fondamentali; che nel corso del 2018 e del 2019 nell'Unione europea hanno avuto luogo atti di esaltazione del terrorismo e omaggi ai terroristi; che questo tipo di atti legittima il terrorismo, minaccia la democrazia dell'UE e umilia le vittime;
Diritti economici e sociali
1. riconosce che l'Unione riveste un ruolo importante nella prevenzione della povertà e dell'esclusione sociale negli Stati membri; sottolinea l'importanza che l'UE e i suoi Stati membri elaborino programmi specifici intesi a porre fine alla povertà infantile, poiché è necessario dedicare particolare attenzione alle specifiche ripercussioni negative della povertà sullo sviluppo sociale, psicologico e fisico dei bambini e sulle implicazioni per la salute delle future generazioni di adulti; pone in evidenza che i minori sono esposti a un rischio sproporzionato di esclusione sociale ed economica e subiscono violazioni dei loro diritti fondamentali a causa degli abusi, della violenza, dello sfruttamento, della povertà e di tutte le forme di esclusione sociale; sottolinea che la povertà è di per sé una forma di ingiustizia sociale, fondata sulle disparità di genere, la discriminazione e la mancanza di un accesso paritario a beni e servizi; invita la Commissione e il Consiglio a tenere in considerazione i diritti fondamentali in sede di elaborazione delle proposte di politica economica e a garantire che le valutazioni d'impatto sui diritti umani siano condotte parallelamente a qualsiasi decisione relativa all'adozione di dette proposte, al fine di esaminare ogni potenziale effetto negativo sui diritti umani; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione di qualità e agli alloggi su un piano di parità per tutti;
2. sottolinea che le consistenti riduzioni della spesa statale per i servizi pubblici hanno avuto gravi ripercussioni sulle disuguaglianze, che a loro volta hanno determinato un profondo impatto sul tessuto sociale dell'Unione europea in molti Stati membri, e che tale fenomeno è ancora in corso, aggravando ulteriormente le crescenti disparità e violando i diritti fondamentali, e colpisce con particolare durezza le donne, le persone con disabilità, gli anziani, i minori, i migranti, le persone rom, i travellers, le persone LGTBI+ e gli altri gruppi svantaggiati; ribadisce che le politiche macroeconomiche devono essere orientate non solo dalla crescita economica ma anche da norme sociali, al fine di garantire che i segmenti più vulnerabili della società possano godere pienamente dei loro diritti sociali, politici ed economici; sottolinea che la parità di accesso e di opportunità in relazione a un'istruzione e a un'occupazione di qualità hanno un ruolo fondamentale nel contribuire a sanare le disparità e a far uscire le persone dalla povertà; riconosce l'importanza dei diritti dei lavoratori, come i congedi di maternità e paternità, poiché aiutano a offrire un ambiente sano e stabile per i bambini; invita gli Stati membri ad adottare leggi volte a tutelare e rafforzare i suddetti diritti, che contribuiscono alla stabilità sociale ed economica delle famiglie; esorta gli Stati membri a garantire condizioni di lavoro adeguate e una soddisfacente tutela contro lo sfruttamento economico e la discriminazione, in particolare per i gruppi più esposti a tali disuguaglianze, quali i giovani; invita gli Stati membri a rafforzare l'attuazione della Garanzia per i giovani, assicurando che tutti i giovani abbiano accesso a opportunità di lavoro, istruzione e formazione di elevata qualità e che tale offerta sia equamente distribuita tra gli Stati membri e le regioni; invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva sulla parità in materia di occupazione, al fine di garantire parità di accesso alle opportunità di lavoro, indipendentemente dal credo religioso, dall'età, dalla disabilità e dall'orientamento sessuale;
3. sottolinea che gli alloggi non sono soltanto una merce bensì una necessità, senza cui le persone non possono partecipare pienamente alla società e avere accesso a tutti i loro diritti fondamentali; esprime preoccupazione in merito al fatto che gli alloggi stiano diventando troppo onerosi in particolare per i giovani e deplora i casi di discriminazione da parte dei proprietari e le politiche che riducono i sussidi per l'alloggio destinati ai giovani; si dice preoccupato del fatto che fino a un terzo di tutte le persone senza fissa dimora in gran parte degli Stati membri dell'UE appartenga alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni; invita la Commissione e gli Stati membri a integrare le raccomandazioni formulate dalla commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa nelle sue considerazioni del 23 gennaio 2020, dal titolo "Il diritto a un alloggio economicamente accessibile: il dovere trascurato dell'Europa", con particolare riferimento alla raccomandazione secondo cui tutti gli Stati membri dovrebbero rapidamente accettare di essere vincolati dall'articolo 31 della Carta sociale europea riveduta sul diritto all'alloggio; chiede agli Stati membri di rendere il diritto a un alloggio adeguato per i cittadini una questione prioritaria nell'ambito delle politiche sociali e di aumentare gli investimenti in alloggi sociali ed economicamente accessibili al fine di contrastare l'eccessiva onerosità dei costi abitativi, in particolare per tutelare i gruppi svantaggiati e vulnerabili; invita la Commissione a indagare in modo adeguato in relazione ai casi di discriminazione nell'accesso agli alloggi, una pratica vietata a norma della direttiva sull'uguaglianza razziale, e ad avviare procedure di infrazione in caso di violazioni;
4. pone l'accento sull'articolo 37 della Carta, il quale sancisce che le misure tese al conseguimento di un elevato livello di protezione dell'ambiente e al miglioramento della qualità dell'ambiente devono essere integrate nelle politiche dell'Unione; sottolinea la pressante necessità di includere le pertinenti preoccupazioni di natura ambientale nel processo decisionale di tutte le politiche e iniziative e ritiene che la sostenibilità debba essere il principio guida di tutte le politiche macroeconomiche, al fine di garantire una transizione equa verso un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale, proteggendo nel contempo i posti di lavoro e favorendo l'occupazione sostenibile, e di far fronte a una delle più gravi minacce che l'umanità deve affrontare; chiede l'attuazione a livello dell'UE della convenzione di Aarhus che collega i diritti ambientali e i diritti umani; sottolinea che i danni ambientali e l'incapacità di alcune autorità pubbliche di fornire informazioni in merito ai seri rischi ambientali cui le persone sono esposte possono avere gravi conseguenze dannose per le persone stesse;
Diritto alla parità di trattamento
5. ribadisce che le donne e le ragazze devono avere il controllo del proprio corpo e della propria sessualità; invita tutti gli Stati membri a garantire un'educazione completa alla sessualità, un facile accesso per le donne e le ragazze alla pianificazione familiare e l'intera gamma di servizi per la salute sessuale e riproduttiva, compresi metodi contraccettivi moderni e l'aborto sicuro e legale;
6. condanna l'offensiva visibile e organizzata, a livello mondiale ed europeo, nei confronti dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne, ivi compresi la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti; afferma con forza che la negazione dei servizi concernenti la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti è una forma di violenza contro le donne e le ragazze e sottolinea che, in diverse occasioni, le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo hanno stabilito che le leggi restrittive in materia di aborto e la negazione dell'accesso all'aborto legale violano i diritti umani delle donne; ribadisce che il rifiuto da parte degli operatori sanitari di fornire l'intera gamma di servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva per motivi personali non deve compromettere il diritto delle donne e delle ragazze ad accedere all'assistenza riproduttiva; invita la Commissione a includere la necessità di difendere la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti nella sua strategia in materia di diritti fondamentali;
7. condanna vivamente l'allarmante numero di femminicidi nell'Unione europea, che rappresentano la forma di violenza più estrema contro le donne; deplora l'assenza di dati disponibili in alcuni Stati membri, il che riflette il mancato riconoscimento del problema; invita il Consiglio a concludere con urgenza la ratifica, da parte dell'UE, della convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sulla base di un'ampia adesione senza limitazioni; esorta il Consiglio e gli Stati membri che non hanno ancora concluso la ratifica della convenzione di Istanbul a procedere in tal senso;
8. condanna fermamente tutte le forme di violenza sessuale, ginecologica e ostetrica contro le donne, come atti inappropriati o non consensuali, interventi dolorosi senza anestesia, mutilazioni genitali femminili, aborti e sterilizzazioni forzati e maternità surrogata forzata;
9. condanna fermamente la segregazione etnica delle donne rom nelle strutture di assistenza sanitaria materna; invita gli Stati membri a proibire immediatamente tutte le forme di segregazione etnica nelle strutture sanitarie, anche nel contesto delle cure sanitarie dedicate alle madri; chiede agli Stati membri di garantire mezzi di ricorso efficaci e tempestivi per tutti i sopravvissuti a sterilizzazioni forzate, anche mediante l'istituzione di efficaci sistemi di indennizzo;
10. condanna i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio, nonché la discriminazione basata su qualsiasi motivazione, come la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche, l'appartenenza a una minoranza, la disabilità, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione del genere o le caratteristiche sessuali; ribadisce la preoccupazione relativa al fatto che l'incitamento all'odio online continui a essere una questione diffusa e urgente; mette in guardia contro la crescente diffusione e la normalizzazione dell'incitamento all'odio e delle diverse forme di razzismo, come l'islamofobia, l'antiziganismo, l'antisemitismo e il razzismo contro le persone nere e di colore, in numerosi Stati membri, favorite dall'ascesa di movimenti estremisti e dalla loro retorica, così come dai rappresentanti di governo o dai leader politici di taluni Stati membri, che ricorrono alla retorica dell'odio, diffondendo incitamenti al razzismo, alla xenofobia e contro le persone LGBTI; esprime preoccupazione per la riluttanza delle vittime a denunciare reati generati dall'odio alla luce delle garanzie insufficienti e dell'incapacità delle autorità di condurre indagini adeguate e ottenere condanne per i reati generati dall'odio negli Stati membri; sottolinea la necessità di incoraggiare le vittime a denunciare i reati generati dall'odio o le discriminazioni, nonché di agevolare tale processo, e di fornire loro protezione e sostegno adeguati; ricorda che gli Stati membri dovrebbero assicurare che ogni caso di incitamento all'odio e ogni reato generato dall'odio sia registrato, sottoposto a indagine, perseguito e giudicato in modo efficace; invita la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali a proseguire l'attività di monitoraggio dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio negli Stati membri, e a presentare relazioni periodiche sui casi e sulle tendenze in materia;
11. ricorda l'obbligo delle istituzioni e delle agenzie dell'UE di applicare pienamente per tutti i cittadini il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione e il divieto di discriminazione per motivi legati alla religione o alle convinzioni personali, anche di natura filosofica, nella vita pubblica e in quella privata; invita gli Stati membri a tutelare la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo e ad applicare efficacemente gli orientamenti dell'UE relativi alla sua promozione e protezione;
12. esorta gli Stati membri a garantire la piena attuazione della direttiva sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE) al fine di contrastare il persistente razzismo ai danni delle persone nere e di colore, la transfobia, l'antiziganismo, l'antisemitismo e l'islamofobia; condanna il fatto che le minoranze razziali, etniche, linguistiche e religiose subiscano episodi di razzismo strutturale, discriminazione, reati generati dall'odio e incitamento all'odio, nonché una mancanza di accesso alla giustizia e forti disuguaglianze socioeconomiche in settori quali gli alloggi, l'assistenza sanitaria, l'occupazione e l'istruzione, che devono essere riconosciuti come gravi barriere che impediscono il pieno godimento dei diritti fondamentali e come i principali ostacoli all'inclusione e all'uguaglianza;
13. chiede la rapida adozione della proposta di direttiva sulla parità di trattamento del 2008, attualmente in attesa di approvazione in seno al Consiglio, al fine di colmare l'attuale divario di protezione nel quadro giuridico dell'UE in materia di non discriminazione per motivi di età, disabilità, religione o convinzioni personali od orientamento sessuale in ambiti fondamentali della vita, quali la protezione sociale, l'istruzione e l'accesso a beni e servizi; invita la Commissione a combattere attivamente la segregazione e la discriminazione, anche avviando procedure di infrazione per promuovere l'effettiva applicazione della decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale; ricorda che tali misure dovrebbero essere accompagnate da opportune strategie d'integrazione nazionali;
14. ricorda che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) mira ad assicurare pari opportunità in materia di accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, istruzione e formazione, protezione sociale, salute e azioni esterne dell'UE; sottolinea che le persone con disabilità sono ancora sfavorite e discriminate per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale; sottolinea, a tale proposito, l'importanza dell'accessibilità degli spazi pubblici, l'istituzione di percentuali minime di assunzione di persone con disabilità, garanzie per un'istruzione inclusiva, tra cui l'accesso a iniziative quali Erasmus +, con particolare attenzione ai minori con disabilità;
Libertà
15. invita gli Stati membri a proteggere e sviluppare un settore dei media vivace, indipendente, pluralista e libero; condanna, a tale riguardo, eventuali misure volte a mettere a tacere i mezzi di informazione critici e a minare la libertà e il pluralismo dei media, anche con modalità complesse che, generalmente, non portano a una segnalazione alla piattaforma del Consiglio d'Europa per la tutela del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti; esprime preoccupazione in merito alla creazione di organismi controllati dal governo che gestiscono ampie porzioni del panorama mediatico di un paese e al dirottamento dei mezzi di informazione del servizio pubblico per servire interessi di parte; ricorda che, laddove la proprietà dei media rimane fortemente concentrata, sia in mani pubbliche che private, ciò rappresenta un rischio significativo per la diversificazione delle informazioni e dei punti di vista rappresentati nei contenuti mediatici; ricorda che la libertà di espressione e informazione, compresa la libertà di espressione artistica, e la libertà dei media sono fondamentali per la democrazia e lo Stato di diritto, ed esorta gli Stati membri a garantire l'indipendenza delle loro autorità mediatiche; rammenta che la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee oralmente, per iscritto o a mezzo stampa, sotto forma di arte o attraverso qualsiasi altro mezzo, è una componente della libertà di espressione artistica[54];
16. ricorda il ruolo fondamentale di vigilanza del giornalismo d'inchiesta in una società democratica, rafforzando il controllo pubblico dei soggetti politici, anche nell'ambito della corruzione; condanna il persistere e l'aumento in molti Stati membri della violenza, delle minacce e dell'intimidazione nei confronti dei giornalisti, anche in relazione alla diffusione di informazioni sulle violazioni dei diritti fondamentali, che spesso portano all'autocensura e compromettono il diritto dei cittadini all'informazione; chiede alla Commissione di presentare una proposta relativa a meccanismi forti e globali per tutelare e rafforzare la libertà di parola e la libertà dei media e aumentare la protezione dei giornalisti, anche garantendo la trasparenza della titolarità dei media, adottando una direttiva anti-SLAPP a livello di Unione, creando un fondo permanente dell'UE per i media indipendenti e i giornalisti d'inchiesta e istituendo un meccanismo di reazione rapida per i giornalisti in pericolo; invita gli Stati membri a prevenire e sanzionare gli attacchi nei confronti di giornalisti d'inchiesta nell'esercizio del loro lavoro;
17. sottolinea il ruolo particolarmente importante degli informatori nel salvaguardare l'interesse pubblico e nel promuovere una cultura della responsabilità pubblica e dell'integrità nelle istituzioni pubbliche e private; invita gli Stati membri a recepire pienamente e con urgenza nel diritto nazionale le disposizioni della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione in modo da massimizzarne gli effetti non appena entri in vigore; esorta gli Stati membri a integrare tali misure anche per proteggere gli informatori nei casi in cui segnalino violazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;
18. manifesta preoccupazione riguardo alla minaccia che deriva da diverse forme di propaganda e disinformazione per la libertà di parola e di espressione e per l'indipendenza dei media nonché agli effetti negativi che potrebbero avere sulla qualità del dibattito politico e sulla partecipazione dei cittadini all'interno di società democratiche; invita la Commissione a promuovere e investire nel rafforzamento dell'alfabetizzazione mediatica, sostenere attivamente il giornalismo di qualità e promuovere la protezione dei dati, nonché a creare un ecosistema online più trasparente salvaguardando, nel contempo, la libertà e il pluralismo dei media;
19. sottolinea che la profilazione politica, la disinformazione e la manipolazione delle informazioni rappresentano una minaccia per i valori democratici dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a contribuire allo sviluppo dell'istruzione e della formazione al pensiero critico affinché i cittadini possano formarsi una propria opinione per affrontare tali rischi;
20. sottolinea che i funzionari delle autorità di contrasto devono rispettare e proteggere la dignità umana e mantenere e sostenere i diritti umani di tutte le persone nell'esercizio dei loro doveri; sottolinea che il compito primario delle forze dell'ordine è garantire la sicurezza dei cittadini e assicurare che le proteste si svolgano in maniera pacifica; condanna il ricorso a interventi violenti e sproporzionati da parte delle autorità di contrasto in occasione di manifestazioni pacifiche; invita gli Stati membri a garantire che un eventuale uso della forza da parte delle autorità di contrasto sia sempre legittimo, proporzionato e necessario e avvenga come ultima ratio, e che preservi la vita umana e l'integrità fisica della persona; invita le autorità nazionali competenti, in caso di sospetti o denunce di uso sproporzionato della forza, a garantire indagini trasparenti, imparziali, indipendenti ed efficaci e a evitare l'impunità; ricorda che le autorità di contrasto sono pienamente responsabili delle loro azioni nell'ambito dell'adempimento dei loro doveri e del rispetto dei pertinenti quadri giuridici e operativi;
21. condanna con fermezza le crescenti restrizioni alla libertà di riunione, anche durante periodi elettorali; invita gli Stati membri ad astenersi dall'adottare leggi che limitano la libertà di riunione e incoraggia l'UE e gli Stati membri ad adottare ulteriori misure per salvaguardare e proteggere la libertà di riunione intesa come diritto fondamentale e principio essenziale dei processi democratici; invita la Commissione ad assumere un ruolo attivo nella promozione di tali diritti in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani;
22. ricorda il ruolo essenziale a livello locale, regionale, nazionale, internazionale e dell'UE che la società civile svolge per rappresentare l'interesse dei cittadini, per rafforzare le voci delle minoranze che non sono adeguatamente rappresentate e per difendere e promuovere i principi sanciti dall'articolo 2 TUE; sottolinea la necessità di assicurare un ambiente favorevole per le organizzazioni della società civile, ove possano operare in assenza di attacchi e senza restrizioni inutili o arbitrarie;
23. esprime profonda preoccupazione per la crescente riduzione dello spazio per una società civile indipendente all'interno di alcuni Stati membri, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni per i diritti delle donne, le organizzazioni LGBTI e i difensori dei diritti umani, ivi compresi oneri amministrativi irragionevoli, la riduzione del sostegno finanziario alle attività di sensibilizzazione, nonché restrizioni alla libertà di riunione e organizzazione; condanna le restrizioni nell'accesso ai finanziamenti delle organizzazioni della società civile che, in alcuni Stati membri, hanno un aspetto più sistemico sotto forma di cambiamenti giuridici e politici e compromettono notevolmente il loro lavoro e la loro legittimazione; invita la Commissione europea e il Consiglio ad aumentare il sostegno dell'UE alle organizzazioni della società civile che difendono i valori di cui all'articolo 2 TUE nell'Unione europea attraverso il programma Diritti e valori, il cui finanziamento dovrebbe essere notevole, come chiesto dal Parlamento europeo;
24. insiste su fatto che il monitoraggio e l'analisi periodici e globali sono essenziali per comprendere le sfide cui fa fronte la società civile in tutta Europa; invita la Commissione europea a includere indicatori pertinenti relativi allo spazio civico, alla libertà di espressione e alla libertà di associazione nelle prossime relazioni annuali sullo Stato di diritto, a proporre un piano d'azione per la tutela e la promozione della società civile, ivi compresa l'adozione di orientamenti per la tutela della libertà di espressione, della libertà di associazione e di riunione pacifica, nonché la protezione dei difensori dei diritti umani a rischio e a istituire un fondo di emergenza per la loro protezione; accoglie con favore la proposta di revisione del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e sottolinea la necessità di rafforzare e ampliare il suo mandato a seguito di una valutazione d'impatto approfondita; incoraggia la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo a utilizzare in maniera sistematica i dati elaborati dalla FRA nella definizione delle politiche;
25. riconosce i gravi problemi che possono sorgere nelle comunità a prevalenza euroscettica, in particolare quelli associati a opinioni politiche violente, ed esorta l'UE e gli Stati membri a incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini alle questioni inerenti all'Unione, soprattutto tra i giovani, in modo che le loro opinioni possano essere espresse attraverso canali democratici;
26. sottolinea i ruoli importanti svolti dall'educazione civica e dal dialogo interculturale nel migliorare la comprensione da parte dei cittadini dell'UE della loro partecipazione politica; incoraggia l'educazione dei cittadini dell'UE in merito ai loro diritti;
27. osserva che nuove tecniche di raccolta e trattamento dei dati personali ai fini della previsione e della manipolazione dei comportamenti hanno un crescente impatto sui diritti fondamentali di miliardi di persone nell'UE e in tutto il mondo, in particolare il diritto alla vita privata, alla protezione dei dati, all'informazione e alla libertà e al pluralismo dei media; esorta, a tale riguardo, gli attori privati e le autorità competenti ad assicurare la piena applicazione della normativa dell'UE in materia di protezione dei dati e di vita privata e a far sì che i cittadini comprendano quando e come i loro dati personali sono trattati e a quale scopo, e come possono opporsi al trattamento dei dati e presentare reclami, al fine di tutelare il loro diritto alla protezione dei dati personali e alla vita privata;
28. invita la Commissione europea ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri le cui disposizioni legislative che attuano la direttiva sulla conservazione dei dati annullata non sono state abrogate per conformarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea[55];
29. sottolinea i potenziali pericoli per le libertà fondamentali e la sicurezza legati all'uso di nuove tecnologie, in particolare i sistemi di intelligenza artificiale (IA), ivi compresi i rischi connessi al diritto alla protezione dei dati personali e della vita privata, le preoccupazioni bioetiche correlate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'assistenza sanitaria ed eventuali discriminazioni e pregiudizi diretti e indiretti, che potrebbero esacerbare i pregiudizi e l'emarginazione, nonché la diffusione della disinformazione; evidenzia che le distorsioni nei dati di riferimento, nonché nella progettazione e nel funzionamento di questi sistemi, possono portare a risultati distorti, in particolare se utilizzati dalle autorità di contrasto, che possono far sì che questi sistemi riproducano i pregiudizi sociali, personali e di altro tipo esistenti, dando luogo a discriminazioni basate su fattori sociali, economici, etnici, razziali, di orientamento sessuale, di genere, di disabilità o di altro tipo; sottolinea che, dato lo sviluppo di nuove tecnologie, sono necessarie ulteriori salvaguardie per garantire la riservatezza e la protezione dei dati e che devono essere prese in considerazione le eventuali implicazioni per i diritti fondamentali; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad affrontare il "divario digitale", in particolare nei settori della pubblica amministrazione e dei servizi; sottolinea che gli anziani, insieme alle persone provenienti da contesti socioeconomicamente svantaggiati, costituiscono uno dei gruppi maggiormente colpiti dal "divario digitale"; sottolinea che l'approccio all'intelligenza artificiale dovrebbe essere "antropocentrico" e assicurare che lo sviluppo, la diffusione, l'utilizzo e il monitoraggio dei sistemi di intelligenza artificiale poggino su valori umani, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dai trattati e dalla Carta; invita la Commissione a presentare le proposte legislative per un approccio europeo coordinato all'intelligenza artificiale, sulle base degli orientamenti etici per un'intelligenza artificiale affidabile elaborati dal gruppo di esperti ad alto livello sull'IA della Commissione;
30. plaude alle iniziative e alle azioni che mirano a rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza tra gli Stati membri e a istituire un'efficace risposta dell'UE al terrorismo e alle minacce alla sicurezza nell'Unione europea; esorta gli Stati membri a cooperare pienamente tra loro e a migliorare lo scambio di informazioni reciproco e con le agenzie del settore "Giustizia e affari interni"; evidenzia che è importante rispettare i diritti fondamentali nella lotta al terrorismo; sottolinea l'importanza che i meccanismi di controllo in materia di servizi di intelligence siano in linea con la Carta e la CEDU; invita le istituzioni interessate a prevedere garanzie per evitare che si verifichi una successiva vittimizzazione derivante dall'umiliazione e dagli attacchi all'immagine delle vittime provenienti da settori sociali correlati all'autore dell'attacco;
Diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati
31. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare la raccomandazione della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa del giugno 2019, dal titolo "Vite salvate. Diritti tutelati. Colmare il divario in materia di protezione per i rifugiati e i migranti nel Mediterraneo"; ribadisce che i percorsi legali e sicuri per la migrazione sono il modo migliore per evitare la perdita di vite umane; esorta gli Stati membri a intensificare le misure di reinsediamento, porre in essere corridoi umanitari verso l'UE e a introdurre la possibilità di richiedere visti umanitari per i richiedenti asilo;
32. manifesta profonda preoccupazione in merito alle continue segnalazioni di respingimenti violenti da parte dei funzionari delle autorità di contrasto di alcuni Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a indagare sulla questione e ad adottare misure efficaci onde garantire l'abbandono di tali politiche e pratiche, anche garantendo il monitoraggio indipendente delle attività di controllo delle frontiere da parte delle istituzioni nazionali esistenti in materia di diritti umani (difensori civici, NHRI, meccanismi nazionali di prevenzione), con il sostegno dell'UE e degli organismi internazionali (Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, CPT, ECRI, FRA) e garantendo che i finanziamenti dell'UE non vengano utilizzati per perpetrare violazioni dei diritti fondamentali; invita la Commissione e gli Stati membri a rispettare il diritto internazionale e dell'UE e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e a fornire un ampio quadro per consentire la migrazione ordinata ed evitare di spingere i migranti a utilizzare canali di migrazione irregolari;
33. condanna il fatto che alcuni Stati membri abbiano adottato normative, politiche e pratiche che ledono l'effettiva tutela dei diritti umani dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti, a terra e in mare; invita la Commissione europea e gli Stati membri a porre i diritti umani dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché il principio della condivisione delle responsabilità, al centro delle sue politiche in materia di migrazione e asilo; esprime seria preoccupazione per la situazione umanitaria nei punti di crisi; invita la Commissione a proporre una soluzione urgente per risolvere i casi flagranti di violazioni dei diritti umani nei centri di accoglienza per rifugiati e migranti sul territorio europeo;
34. ricorda che salvare vite è un obbligo giuridico ai sensi del diritto internazionale e dell'UE; condanna le intimidazioni, gli arresti e i procedimenti penali avviati in alcuni Stati membri nei confronti di organizzazioni della società civile e singoli individui per aver fornito assistenza umanitaria ai migranti, le cui vite sono a rischio; invita gli Stati membri a garantire che gli atti di assistenza umanitaria non siano criminalizzati in linea con il protocollo delle Nazioni Unite sul traffico di migranti;
35. sottolinea che i migranti privi di documenti dovrebbero poter godere pienamente dei loro diritti fondamentali basilari, indipendentemente dal loro status giuridico o amministrativo; ricorda che le donne e i minori possono essere costretti a compiere atti sessuali per ottenere protezione o sostegno di base per sopravvivere, spesso come conseguenza delle lacune nei servizi di assistenza e nei sistemi di registrazione, del mancato rispetto del principio dell'interesse superiore del minore, delle separazioni familiari o dell'assenza di mezzi sicuri e legali per entrare nell'UE;
36. sottolinea che i minori rappresentano quasi un terzo dei richiedenti asilo e sono quindi particolarmente vulnerabili; invita l'UE e i suoi Stati membri a intensificare i loro sforzi per impedire che i minori non accompagnati siano vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale;
37. ribadisce che il trattenimento dei minori immigrati non è mai nell'interesse superiore del minore in linea con la dichiarazione di New York sui rifugiati e i migranti; invita l'UE e gli Stati membri a intensificare le azioni per porre fine al trattenimento di minori, in particolare nel contesto della migrazione in tutta l'UE, e a proporre alternative al trattenimento basate sulla comunità nonché a dare priorità all'integrazione, all'istruzione e al sostegno psicologico; sottolinea che un minore non accompagnato è innanzitutto un minore potenzialmente in pericolo e che il principio guida degli Stati membri e dell'Unione europea nell'affrontare tale questione deve essere la protezione del minore e non le politiche di immigrazione, in modo che sia rispettato il principio di base dell'interesse superiore del minore;
Stato di diritto e lotta alla corruzione
38. ribadisce che la corruzione rappresenta una seria minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e il trattamento equo di tutti i cittadini; sottolinea il legame tra corruzione e violazione dei diritti fondamentali in vari settori quali l'indipendenza della magistratura, la libertà dei media, la libertà di espressione dei giornalisti e degli informatori, le strutture detentive, l'accesso ai diritti sociali, o la tratta di esseri umani[56];
39. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a combattere risolutamente la corruzione e a elaborare strumenti efficaci per prevenire, contrastare e sanzionare la corruzione e per combattere le frodi, nonché per monitorare regolarmente l'utilizzo dei fondi pubblici; invita pertanto la Commissione a riprendere immediatamente la sua attività annuale di monitoraggio e comunicazione in materia di lotta alla corruzione, prendendo in esame tutti gli Stati membri e le istituzioni dell'UE; invita gli Stati membri a rispettare le raccomandazioni del GRECO;
40. sottolinea che la criminalità organizzata è principalmente favorita dalla corruzione; condanna con fermezza la recrudescenza della tratta di esseri umani ed esorta gli Stati membri e le istituzioni dell'UE ad aumentare la cooperazione e intensificare la lotta alla criminalità organizzata;
41. ribadisce il sostegno del Parlamento alla rapida istituzione di una Procura europea (EPPO) efficiente, indipendente e pienamente operativa al fine di rafforzare la lotta alle frodi nell'Unione europea;
42. sottolinea che lo Stato di diritto è uno dei capisaldi della democrazia, mantiene la separazione dei poteri, assicura la responsabilità, contribuisce a creare fiducia nelle istituzioni pubbliche e garantisce i principi di legalità, certezza del diritto, divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, indipendenza giudiziaria, imparzialità e uguaglianza dinanzi alla legge; sottolinea che lo Stato di diritto e l'indipendenza giudiziaria, in particolare, sono fondamentali per la capacità dei cittadini di esercitare i loro diritti e le loro libertà fondamentali; rileva che, a norma dell'articolo 47 della Carta, il diritto fondamentale a un ricorso effettivo richiede l'accesso a un giudice "indipendente"; sottolinea che l'influenza politica o il controllo del sistema giudiziario e analoghi ostacoli all'indipendenza dei singoli giudici hanno spesso comportato l'incapacità o la mancanza di volontà da parte della magistratura di assolvere il proprio compito di verifica indipendente dell'utilizzo arbitrario del potere da parte del ramo esecutivo e legislativo del governo; condanna l'utilizzo del sistema giudiziario a fini politici, che cerca di danneggiare, delegittimare e mettere a tacere il dissenso politico;
43. ricorda il legame intrinseco esistente tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e la necessità di accrescere la consapevolezza dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta fornendo informazioni sui diritti dei cittadini;
44. condanna con fermezza gli sforzi dei governi di taluni Stati membri volti a indebolire la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura; esprime profonda preoccupazione, in particolare, per le decisioni che mettono in discussione la preminenza del diritto europeo e invita la Commissione a utilizzare tutti i mezzi disponibili per intervenire contro tali attacchi;
45. invita la Commissione ad affrontare tempestivamente le violazioni di cui all'articolo 2 TUE, in particolare quelle concernenti i diritti fondamentali, nel quadro del suo annunciato ciclo di revisione dello Stato di diritto; ribadisce la necessità fondamentale di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, proposto dal Parlamento, che comprenda un esame annuale indipendente, basato su riscontri oggettivi e non discriminatorio, che valuti il rispetto da parte di tutti gli Stati membri dell'articolo 2 TUE; sottolinea che le violazioni dell'articolo 2 TUE compromettono la fiducia reciproca tra gli Stati membri e rendono insostenibile la cooperazione giudiziaria transfrontaliera;
46. deplora la mancanza di progressi significativi in seno al Consegno per quanto riguarda le procedure in corso di cui all'articolo 7, nonostante le relazioni e le dichiarazioni della Commissione, delle Nazioni Unite, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa indichino che la situazione negli Stati membri interessati è peggiorata; invita il Consiglio a tenere conto della situazione dei diritti fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto nelle sue audizioni in merito alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1; ricorda che il Parlamento europeo non può essere escluso da tali audizioni in corso;
47. invita la Commissione e il Consiglio a utilizzare appieno gli strumenti a disposizione per affrontare i rischi di violazioni gravi dello Stato di diritto e di avanzare con le procedure in corso di cui all'articolo 7; rileva che l'inefficacia dell'azione dell'UE volta a tutelare i diritti fondamentali compromette la totalità del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini da esso derivanti e indebolisce la credibilità dell'UE;
Condizioni carcerarie
48. è allarmato dalle condizioni di detenzione al di sotto degli standard in taluni Stati membri; esorta gli Stati membri a rispettare le regole in materia di detenzione derivanti dagli strumenti di diritto internazionale e dalle norme del Consiglio d'Europa; ricorda che la custodia cautelare è destinata a essere una misura eccezionale, da utilizzare in casi in cui sia strettamente necessaria, proporzionata e per il più breve periodo di tempo possibile, e deplora l'utilizzo eccessivo e continuo della custodia cautelare, anziché di misure alternative che non implicano la privazione della libertà; rammenta che gruppi vulnerabili di detenuti come le donne, i minori, le minoranze etniche, i detenuti LGBTI, i detenuti con esigenze di assistenza psichiatrica o i detenuti gravemente malati hanno esigenze particolari che devono essere prese in considerazione; invita a Commissione ad adottare norme comuni dell'UE sulle condizioni detentive al fine di tutelare i diritti dei prigionieri e promuovere standard di detenzione nell'UE;
Adesione dell'UE alla CEDU
49. richiama l'attenzione sull'obbligo previsto dall'articolo 6 TUE di aderire alla CEDU; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie a eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono la conclusione del processo di adesione e a presentare un nuovo progetto di accordo per l'adesione dell'Unione alla CEDU; ritiene che il suo completamento introdurrebbe ulteriori salvaguardie a protezione dei diritti fondamentali dei cittadini e residenti dell'Unione e fornirebbe un meccanismo aggiuntivo per garantire il rispetto dei diritti umani, ovvero la possibilità di presentare una denuncia alla CEDU in relazione a una violazione dei diritti umani, rientrante nell'ambito di competenza della CEDU e derivante da un atto di un'istituzione dell'UE o dall'applicazione del diritto dell'UE da parte di uno Stato membro;
50. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI (3.6.2020)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea – Relazione annuale 2018-2019
Relatore per parere: Antonio Tajani
SUGGERIMENTI
La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. ricorda che i principi "della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze" sono i valori su cui si fonda l'UE, come sancito all'articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE); sottolinea che non esiste una gerarchia dei valori dell'Unione e che l'UE dovrebbe garantire la protezione della totalità dei suoi valori, poiché l'uno non può esistere senza l'altro;
2. è del parere che le conclusioni e i pareri dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (ADF) e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea costituiscano una buona base per l'interpretazione dell'articolo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il campo d'applicazione dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali;
3. evidenzia che l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali stabilisce che gli Stati membri "rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione"; deplora il fatto che, secondo l'ADF, alcuni Stati membri non sembrino compiere sforzi sufficienti per promuovere la sensibilizzazione nei confronti della Carta o l'attuazione delle relative disposizioni; sottolinea che è necessaria una migliore promozione della Carta per renderne più efficaci le disposizioni e forse per incoraggiarne l'uso da parte dei legislatori e dei giudici nazionali come fonte positiva di interpretazione, anche nei casi che non rientrano necessariamente nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE;
4. osserva che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani; sottolinea l'importanza di assicurare, consolidare e promuovere il pieno rispetto di questi valori a livello di Unione e di Stati membri; ricorda l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani;
5. sottolinea l'importanza di garantire il pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali nell'intero processo legislativo; richiama l'attenzione sull'importanza di includere nelle valutazioni d'impatto un'analisi dell'impatto sui diritti fondamentali; ricorda che l'attuazione efficace e dettagliata del diritto dell'UE è essenziale per la salvaguardia dei valori dell'UE, dalla quale dipende la credibilità dell'UE nel suo insieme; sottolinea che i governi nazionali dovranno anche sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica per garantire che i cittadini dell'UE siano pienamente consapevoli dei loro diritti e sappiano come agire in caso di violazioni;
6. invita gli Stati membri ad avviare iniziative e politiche basate su dati concreti al fine di promuovere la sensibilizzazione nei confronti della Carta e la sua attuazione a livello nazionale; invita gli Stati membri ad applicare uno "screening articolo 51" per valutare in una fase precoce se una causa o un fascicolo legislativo sollevino interrogativi a titolo della Carta; ritiene che il manuale dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sull'applicabilità della Carta potrebbe servire da ispirazione al riguardo;
7. sostiene la necessità di un maggiore scambio di informazioni sulle esperienze e sugli approcci all'utilizzo della Carta tra giudici, associazioni di avvocati e amministrazioni pubbliche all'interno degli Stati membri, anche oltre i confini nazionali, anche avvalendosi, dove opportuno, delle opportunità di finanziamento esistenti, come quelle previste dal programma Giustizia, e la necessità di garantire programmi di formazione mirati per i professionisti del diritto;
8. raccomanda vivamente una rapida ripresa dei negoziati sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a seguito del parere 2/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 dicembre 2014[57]; ribadisce l'importanza di accelerare il processo di adesione, in modo da incrementare la protezione dei diritti fondamentali nell'Unione e rafforzare la sua posizione nelle discussioni sullo Stato di diritto, e di mantenere il Parlamento costantemente informato a norma dell'articolo 218, paragrafo 10 del TFUE; accoglie con favore il fatto che, nei prossimi mesi, siano già state programmate due sessioni di negoziati con il Consiglio d'Europa[58] e invita la Commissione europea a comparire di fronte alle commissioni competenti del Parlamento nei momenti politici chiave dei negoziati;
9. chiede l'adozione di un meccanismo UE sulla democrazia, lo stato di diritto e i diritti fondamentali basato su sue precedenti risoluzioni[59] , che non crei una gerarchia di valori e garantisca l'adeguata protezione non solo dello stato di diritto, ma anche di altri valori dell'Unione, compreso un più ampio spettro di diritti fondamentali;
10. sottolinea che una magistratura indipendente rappresenta la pietra angolare dello Stato di diritto e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva[60]; raccomanda di abbandonare l'attuale approccio che affronta le cause in materia di Stato di diritto nei singoli paesi su base puntuale e chiede l'elaborazione di criteri e valutazioni contestuali che guidino gli Stati membri nel riconoscere e nell'affrontare eventuali problemi attinenti allo Stato di diritto in modo regolare e comparativo; invita gli Stati membri ad essere sempre pronti a difendere lo stato di diritto; incoraggia il conseguimento di una cultura condivisa dello Stato di diritto nei 27 Stati membri e nelle istituzioni dell'Unione mediante l'uso di definizioni, norme e parametri di riferimento comuni, in modo tale da definire il concetto di "Stato di diritto" e di determinare un modo per verificarne il corretto funzionamento; osserva che il principio dello Stato di diritto si applica non solo alla qualità dei processi legislativi, ma anche all'applicazione de facto e non discriminatoria della legislazione già esistente; ritiene, inoltre, che valutazioni periodiche da parte di esperti indipendenti sarebbero utili in quanto consentirebbero alla Commissione di decidere in merito alla necessità di avviare procedure di infrazione su una base più coerente;
11. sottolinea che esistono altri strumenti internazionali che introdurrebbero ulteriori salvaguardie nella protezione dei diritti fondamentali dei cittadini e dei residenti dell'Unione, come la Convenzione di Istanbul e la Carta sociale europea; esorta il Consiglio a concludere la ratifica da parte dell'UE della Convenzione di Istanbul e invita la Commissione a prendere le misure necessarie per l'adesione dell'UE alla Carta sociale europea;
12. ribadisce l'importanza di rafforzare i diritti umani e i diritti del minore in ogni Stato membro, rendendolo responsabile di ogni violazione al riguardo che si riscontri sul suo territorio;
13. ribadisce che, nell'ambito della prossima conferenza sul tema "Il futuro di Europa", si potrebbero individuare priorità strategiche predefinite ma non esaustive, quali i valori europei, i diritti e le libertà fondamentali[61]; accoglie con favore il fatto che la protezione dei valori europei e, in particolare, dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini dell'UE, figuri fra le sei priorità politiche della Commissione europea e nell'Agenda strategica del Consiglio europeo per il 2019-2024, poiché si tratta indubbiamente di un oggetto di dibattito caro ai cittadini; ritiene importante che l'adozione di nuovi meccanismi per la protezione dei valori europei, compresi i diritti e le libertà fondamentali, nonché i meccanismi sanzionatori di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del TUE siano discussi durante la conferenza;
14. ribadisce la necessità di misure che garantiscano di tener conto della voce dei cittadini dell'UE nel decidere il futuro dell'Europa nonché di un'autentica consultazione aperta, inclusiva e democratica che raggiunga tutti i cittadini di tutte le regioni e città dell'Unione; sottolinea che l'UE deve continuare a impegnarsi direttamente con i suoi cittadini dopo la Conferenza per stabilire un meccanismo di dialogo permanente.
15. suggerisce che la Conferenza sul futuro dell'Europa prenda in considerazione la possibilità di attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea la giurisdizione su tutti gli aspetti del diritto comunitario, in conformità con il principio della separazione dei poteri;
16. ricorda che la proposta di regolamento sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri consentirebbe di introdurre sanzioni destinate agli Stati membri la cui inosservanza dello Stato di diritto pregiudica la sana esecuzione del bilancio dell'UE e gli interessi finanziari dell'Unione; sottolinea, tuttavia, la necessità di modificare il trattato UE al fine di rafforzare i meccanismi sanzionatori generali previsti dall'articolo 7, paragrafo 3;
17. sottolinea l'importanza di garantire, in tutti gli Stati membri, una protezione efficace e coerente dello Stato di diritto e la prevenzione delle violazioni dei diritti fondamentali; riconosce che lo Stato di diritto svolge un ruolo chiave nel prevenire le violazioni dei diritti fondamentali; ricorda che i diritti fondamentali sono parte integrante dei valori dell'UE e che l'articolo 7 TUE prevede un meccanismo di risposta a qualsiasi grave e persistente violazione o rischio evidente di grave violazione da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2 TUE; sottolinea che l'articolo 7 dovrebbe essere applicato in modo uniforme a tutti gli Stati membri per garantire la parità di trattamento;
18. ricorda che il principale ostacolo all'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del TUE, quale ultimo meccanismo di ricorso per la protezione dei valori dell'Unione, è il requisito dell'unanimità in seno al Consiglio; osserva che tale soglia elevata è particolarmente difficile da raggiungere in un organismo in cui le considerazioni politiche svolgono un ruolo di primo piano e che, pertanto, tale meccanismo non è ancora stato utilizzato in modo efficace;
19. suggerisce che il rispetto dello Stato di diritto, come uno dei criteri per l’adesione di nuovi Stati membri, non dovrebbe costituire solo un presupposto per l'adesione, ma un criterio vincolante e applicabile il cui rispetto da parte degli Stati membri dovrebbe essere monitorato durante tutta la loro appartenenza all'UE[62].
20. sottolinea che l'UE deve fare un uso più sistematico delle clausole specifiche previste dai trattati che rafforzerebbero la protezione dei diritti fondamentali; invita a tale riguardo ad attivare quanto prima le disposizioni di cui all'articolo 83, paragrafo 1 TFUE, al fine di includere la violenza di genere nel catalogo dei reati riconosciuti dall'UE;
21. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia annunciato una nuova Strategia per l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel suo programma di lavoro per il 2020; si aspetta che essa si concentri sulla sensibilizzazione a livello nazionale;
22. riconosce che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea influirà sui diritti dei cittadini di cui alla parte seconda del TFUE e al titolo V della Carta dei diritti fondamentali; insiste sul fatto che un controllo congiunto da parte del Parlamento europeo e del Parlamento britannico sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo di recesso sarebbe benefico e accoglierebbe con favore la creazione di strutture comuni a tal fine[63]; accoglie con favore il fatto che, nei primi cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo di recesso, la Commissione debba riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e l'applicazione dell'Accordo, in particolare in merito alla parte seconda (Diritti dei Cittadini); auspica che la Commissione continui a riferire sulla seconda parte dell'Accordo anche oltre tale termine.
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Approvazione |
26.5.2020 |
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
22 3 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Maria Grapini, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Antonio Tajani, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
François Alfonsi, Brando Benifei, Jorge Buxadé Villalba, Markéta Gregorová |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
22 |
+ |
GUE/NGL |
Leila Chaibi, Helmut Scholz |
NI |
Fabio Massimo Castaldo |
PPE |
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Antonio Tajani, László Trócsányi, Loránt Vincze, Rainer Wieland |
RENEW |
Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Guy Verhofstadt |
S&D |
Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Maria Grapini, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira |
VERTS/ALE |
François Alfonsi, Daniel Freund, Markéta Gregorová |
3 |
- |
ECR |
Jorge Buxadé Villalba |
ID |
Gerolf Annemans, Antonio Maria Rinaldi |
2 |
0 |
ECR |
Geert Bourgeois |
PPE |
Brice Hortefeux |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI (7.9.2020)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
Relatrice per parere: Yana Toom
SUGGERIMENTI
La commissione per le petizioni invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. sottolinea che è importante che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"), un atto di diritto primario dell'UE[64], sia utilizzata dagli Stati membri a livello nazionale attraverso gli organi giurisdizionali nazionali e mediante l'inclusione nelle procedure legislative nell'ambito dell'attuazione del diritto dell'Unione; deplora che le sue disposizioni, in particolare l'articolo 51, siano applicate in modo disomogeneo dagli Stati membri, il che potrebbe indebolire il progetto europeo e pregiudicare la qualità della democrazia nell'Unione europea; esorta la Commissione a garantire il rispetto della Carta e la conformità alla stessa attraverso tutti gli strumenti giuridici disponibili; ricorda che le aspettative dei cittadini dell'UE in merito alla tutela dei loro diritti fondamentali, come dimostrano le petizioni, vanno al di là dell'ambito di applicazione della Carta stessa; ritiene che sia necessaria una migliore promozione della Carta, ad esempio attraverso campagne mirate sia negli Stati membri che sulla scena internazionale, in modo da rendere le sue disposizioni più efficaci e promuoverla quale fonte positiva di interpretazione anche nei casi che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE; incoraggia in quest'ottica i parlamenti nazionali ad assicurare i più elevati standard di tutela dei diritti fondamentali nell'elaborazione dei loro testi legislativi; ritiene che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), se consultata, possa fornire un sostegno prezioso agli Stati membri al riguardo;
2. evidenzia la necessità di apportare eventuali modifiche ai trattati al fine di rafforzare ulteriormente la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione prevista dai trattati dell'UE;
3. ricorda alla Commissione il suo dovere istituzionale di esaminare le denunce ricevute dai cittadini su possibili violazioni dei diritti fondamentali negli Stati membri;
4. invita la Commissione e gli Stati membri a fare in modo che i cittadini e i residenti dell'UE siano informati del diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo e del diritto di ricorso al Mediatore quali strumenti per difendere i propri diritti e segnalare eventuali violazioni, conformemente a quanto stabilito all'articolo 44 della Carta e all'articolo 227 TFUE;
5. sottolinea la necessità di migliorare il ruolo delle petizioni attraverso il dialogo e l'interazione con i cittadini dell'UE per quanto concerne i casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea; ricorda che, di solito, le petizioni sono il primo indicatore di violazioni dei diritti fondamentali negli Stati membri;
6. ritiene che la lotta dell'UE contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza debba partire da una comunicazione chiara e scambi ufficiali di informazioni corrette; è dell'opinione che l'incitamento all'odio e la xenofobia non debbano trovare alcuno spazio nella vita sociale, ivi incluso nelle manifestazioni sportive, ed esprime particolare preoccupazione per le persone appartenenti a gruppi vulnerabili, che sono spesso oggetto di tali atti; invita la Commissione a raccogliere sistematicamente dati al riguardo al fine di facilitare risposte giuridiche e politiche efficaci e basate su elementi concreti; osserva con preoccupazione che alcuni Stati membri non hanno attuato appieno o correttamente la decisione quadro del Consiglio del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale[65] e i suoi standard minimi per i reati di negazione, apologia e minimizzazione grossolana di determinati crimini; invita gli Stati membri dell'UE ad assicurare che qualsiasi discorso d'odio e reato generato dall'odio siano efficacemente individuati e affrontati a norma del diritto nazionale e dell'UE;
7. invita la Commissione a proporre una soluzione urgente per risolvere i casi flagranti di violazione dei diritti umani nei centri di accoglienza per rifugiati e migranti sul territorio europeo;
8. sottolinea che l'indipendenza del potere giudiziario, l'accesso alla giustizia, la libertà di espressione, la libertà di accedere all'informazione, nonché di riceverla e diffonderla, e il pluralismo dei media sono componenti essenziali dello Stato di diritto; invita la Commissione ad applicare tali valori fondamentali dell'UE in caso di violazione da parte degli Stati membri; pone l'accento sul ruolo fondamentale svolto dall'istruzione nello sviluppare la capacità di analizzare i messaggi dei media ed evidenzia in generale la necessità urgente di adottare misure efficaci per contrastare la cattiva informazione e le notizie false, in modo da garantire il corretto funzionamento dei media in una società democratica; manifesta profonda preoccupazione per le carenze nell'accesso alla giustizia, i diritti della difesa e la mancanza di indipendenza del potere giudiziario in alcuni Stati membri, in quanto ciò sta provocando un indebolimento dello Stato di diritto, generando impunità e ingiustizia; invita la Commissione a sviluppare ulteriormente un meccanismo approfondito per una valutazione imparziale e regolare della situazione dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali in tutti gli Stati membri; propone alla Commissione di istituire un organismo dell'UE atto a monitorare il rispetto dello Stato di diritto negli Stati membri;
9. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a migliorare l'efficacia degli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'UE, in particolare il mandato d'arresto europeo, nonché a garantire che tutte le vittime di reato siano consapevoli dei loro diritti e abbiano accesso a servizi di sostegno adeguati, conformemente alla direttiva sui diritti delle vittime[66];
10. si rivolge alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri affinché istituiscano meccanismi giuridici intesi a qualificare come reato l'esaltazione di specifici atti di terrorismo e crimini contro l'umanità, dal momento che ciò umilia le vittime e causa una vittimizzazione secondaria danneggiando la dignità e il recupero delle vittime;
11. invita la Commissione e gli Stati membri a dare ulteriore attuazione ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali, che è considerato la pietra miliare degli sforzi intesi a migliorare l'Unione a vantaggio dei suoi cittadini e residenti, anche mediante strumenti legislativi se del caso, al fine di garantire i diritti sociali a livello dell'UE e nazionale, come l'accesso universale a un'istruzione di qualità e inclusiva, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'integrazione sociale e occupazionale, anche per le persone con disabilità, nonché condizioni di lavoro e servizi sociali migliori, in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali; esorta la Commissione e gli Stati membri a migliorare la trasparenza dei meccanismi di monitoraggio delle misure destinate all'inclusione sociale delle persone con disabilità, come stabilito all'articolo 26 della Carta, nonché a partecipare maggiormente a tali meccanismi; rammenta l'importanza di continuare a sviluppare tutte le dimensioni necessarie del quadro dell'UE sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD); sottolinea l'importanza di un adeguato sostegno di prossimità per le persone con disabilità e, pertanto, insiste affinché i fondi corrispondenti dell'UE siano destinati esclusivamente a tali iniziative, evitando un approccio istituzionalizzato;
12. sollecita tutti gli Stati membri dell'UE che non hanno ancora sottoscritto il protocollo opzionale alla CRPD a ratificarlo senza riserve al fine di consentire la presentazione di comunicazioni da parte o a nome di individui; invita il Consiglio ad adottare le misure necessarie per assicurare l'adesione dell'Unione al protocollo opzionale;
13. invita gli Stati membri a garantire il diritto all'istruzione per tutti i bambini nell'UE e il rispetto dell'interesse superiore del minore, come pure a proteggerli da qualsiasi forma di discriminazione; rileva che i sistemi di istruzione con programmi di immersione linguistica possono compromettere l'apprendimento, in particolare per i minori con disabilità legate a problemi di sviluppo del linguaggio, come ad esempio i disturbi dello spettro autistico;
14. pone in rilievo le numerose petizioni nelle quali si denuncia il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato, anche nel settore pubblico; deplora profondamente tali pratiche vigenti e le considera contrarie agli articoli 30 e 31 della Carta, rispettivamente sulla tutela in caso di licenziamento e sulle condizioni di lavoro eque;
15. ritiene che sia opportuno prestare particolare attenzione al diritto fondamentale alla protezione della salute, quale sancito dall'articolo 35 della Carta, e alle particolari implicazioni per le persone affette da encefalomielite mialgica/sindrome da stanchezza cronica; evidenzia che è fondamentale destinare sufficienti finanziamenti alla ricerca a livello dell'UE per comprendere meglio le cause e i fattori scatenanti dell'encefalomielite mialgica/sindrome da stanchezza cronica e delle malattie rare;
16. richiama all'attenzione la necessità di realizzare, a livello dell'UE, il pilastro della convenzione di Aarhus relativo all'accesso alla giustizia ambientale, in modo da predisporre un quadro adeguato e meccanismi efficaci che consentano alla società civile di contribuire maggiormente al suo dovere di tutela dell'ambiente, in linea con lo spirito dell'articolo 37 della Carta;
17. evidenzia che, dato lo sviluppo di nuove tecnologie, sono necessarie salvaguardie moderne per garantire la riservatezza e la protezione dei dati; osserva che, oltre alle implicazioni etiche delle tecnologie emergenti, quali l'intelligenza artificiale e i big data, occorre tenere conto dei diritti fondamentali degli utenti; accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione per definire un adeguato quadro giuridico per le tecnologie basate sull'intelligenza artificiale; esorta la Commissione, nel contesto della creazione delle reti 5G e della relativa infrastruttura, a garantire il massimo livello di protezione dei diritti dei cittadini, conformemente al diritto dell'UE in materia di protezione dei dati; invita la Commissione a fornire orientamenti, inclusi standard etici e norme comuni in materia di trasparenza, e a definire requisiti comuni per le valutazioni di impatto sui diritti fondamentali;
18. sottolinea che è necessario rafforzare la legislazione a livello dell'UE per proteggere i cittadini dai reati connessi alle nuove tecnologie che potrebbero violare i loro diritti fondamentali;
chiede che le organizzazioni della società civile qualificate siano effettivamente coinvolte nel monitoraggio delle norme in materia di protezione dei dati e che possano denunciare eventuali violazioni alle autorità nazionali preposte alla protezione dei dati; osserva che, oltre al quadro giuridico pertinente, è necessario istruire i cittadini sui nuovi sviluppi digitali onde garantire la protezione efficace del loro diritto alla riservatezza; evidenzia, in particolare, che occorrono iniziative mirate e innovative nonché documenti di orientamento specifici destinati ai professionisti, inclusi quelli del settore sanitario;
19. ricorda che l'attuale quadro giuridico dell'UE prevede la protezione contro la discriminazione per motivi di genere o basata sull'origine razziale o etnica, mentre altre forme di discriminazione sono contemplate solo in relazione all'occupazione e alle condizioni di lavoro; mette in luce l'elevato numero di prove che dimostrano l'esistenza di forme di discriminazione fondata su diversi motivi in settori quali l'istruzione, la protezione sociale e l'accesso a beni e servizi, ivi compresi gli alloggi, e deplora lo stallo registrato nell'adozione della direttiva sulla parità di trattamento;
20. invita la FRA a impegnarsi a favore delle pari opportunità e a rendere il codice etico dell'UE una dichiarazione di solidi principi che tengano conto dell'evoluzione delle tecnologie e delle pratiche di sviluppo;
21. evidenzia che la violenza di genere resta una violazione grave e inaccettabile; invita il Consiglio a concludere con urgenza la ratifica della convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sulla base di un'ampia adesione e senza limitazioni; invita inoltre i restanti Stati membri a ratificare e attuare la convenzione di Istanbul; incoraggia gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto ad attuare la convenzione di Istanbul; plaude, in particolare, al lavoro svolto dal gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) per monitorare l'attuazione della convenzione di Istanbul; invita la Commissione a rivedere la normativa di attuazione, tenendo conto degli effetti collaterali della violenza di genere, e ad accertarsi che siano disponibili dati statistici sulla violenza nei confronti delle donne su scala unionale, al fine di informare i responsabili politici a livello dell'UE e nazionale;
22. è preoccupato per il numero di petizioni nelle quali si evidenziano discriminazioni nei confronti di quanti esercitano i loro diritti fondamentali, in particolare nell'ambito della non discriminazione, dei diritti linguistici, dei diritti delle minoranze e del diritto di proprietà; ricorda, a tale riguardo, che il rispetto della diversità è uno dei principi fondanti dell'UE e rammenta altresì l'obbligo di rispettare la diversità culturale, religiosa e linguistica sancito dall'articolo 22 della Carta; evidenzia che, al fine di preservare tale diversità, è opportuno promuovere azioni di sostegno a livello sia degli Stati membri che dell'UE; ritiene che promuovere maggiormente l'utilizzo delle lingue regionali e minoritarie sia un modo per contrastare la discriminazione linguistica; sottolinea, in particolare, l'importanza del diritto all'istruzione nelle lingue minoritarie; osserva con preoccupazione che, nonostante il loro legame effettivo con l'UE, alcuni residenti a lungo termine hanno un accesso limitato alla libera circolazione e non sono protetti da diritti che li tutelino dalla discriminazione; accoglie con favore, a tale riguardo, l'iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack"; invita la Commissione a proporre strumenti giuridici volti ad attuare i suggerimenti del "Minority SafePack";
23. sottolinea che le disposizioni dell'articolo 24 della Carta sui diritti fondamentali del minore devono essere debitamente rispettate, in particolare il principio secondo cui l'interesse superiore del minore deve essere preminente in tutti gli atti compiuti dalle autorità pubbliche, ad esempio anche nelle decisioni relative alle controversie transfrontaliere in materia di custodia; ricorda altresì, a tale riguardo, il diritto fondamentale del minore di essere ascoltato, nonché il diritto, in linea di massima, di mantenere i contatti con entrambi i genitori, salvo qualora ciò sia manifestamente contrario all'interesse superiore del minore, e ciò nella loro lingua, in modo da salvaguardare il diverso patrimonio culturale del minore;
24. chiede un'azione concertata dell'UE in materia di protezione del minore a livello europeo e internazionale; sottolinea la necessità di intensificare la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE allo scopo di trovare soluzioni adeguate e tempestive nei casi di sottrazione di minori; ritiene che l'UE abbia un ruolo da svolgere nella promozione dei diritti del minore, anche a livello internazionale;
25. insiste affinché i poteri del Mediatore europeo siano aggiornati, come suggerito dalla recente proposta legislativa del Parlamento europeo di revisione dello statuto del Mediatore europeo[67], in modo da rafforzare i diritti fondamentali conferiti dagli articoli 42 e 43 della Carta, rispettivamente sull'accesso ai documenti e sulla presentazione di casi al Mediatore; ricorda che il nuovo regolamento che fissa le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, approvato dal Parlamento, è ancora in attesa del consenso del Consiglio.
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Approvazione |
7.9.2020 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
26 4 4 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Andrus Ansip, Jordan Bardella, Alexander Bernhuber, Markus Buchheit, Ryszard Czarnecki, Eleonora Evi, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Emmanouil Fragkos, Mario Furore, Gianna Gancia, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Cristina Maestre Martín De Almagro, Dolors Montserrat, Frédérique Ries, Alfred Sant, Monica Semedo, Massimiliano Smeriglio, Yana Toom, Loránt Vincze, Thomas Waitz, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Kosma Złotowski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Pernando Barrena Arza, Ádám Kósa, Marie-Pierre Vedrenne |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
26 |
+ |
PPE |
Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Dolors Montserrat, Loránt Vincze |
S&D |
Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Ibán García Del Blanco, Cristina Maestre Martín De Almagro, Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio |
RENEW |
Frédérique Ries, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne |
VERTS/ALE |
Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka |
GUE/NGL |
Pernando Barrena Arza, Alexis Georgoulis |
NI |
Eleonora Evi, Mario Furore |
4 |
- |
RE |
Andrus Ansip |
ECR |
Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski |
4 |
0 |
ID |
Jordan Bardella, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLE DONNE E L'UGUAGLIANZA DI GENERE (4.3.2020)
destinata alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea – Relazione annuale 2018-2019
Per la commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere: Samira Rafaela (relatrice)
EMENDAMENTI
La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere presenta alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di risoluzione
Visto 5 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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– vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), |
Emendamento 2
Proposta di risoluzione
Visto 5 ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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– visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), |
Emendamento 3
Proposta di risoluzione
Visto 5 quater (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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– visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, |
Emendamento 4
Proposta di risoluzione
Visto 5 quinquies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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– vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, |
Emendamento 5
Proposta di risoluzione
Visto 5 sexies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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– vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, |
Emendamento 6
Proposta di risoluzione
Visto 6 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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– visti l'agenda 2030 delle Nazioni Unite e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), |
Emendamento 7
Proposta di risoluzione
Visto 6 ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
Emendamento 8
Proposta di risoluzione
Visto 8 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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– vista la convenzione europea dei diritti dell'uomo, |
Emendamento 9
Proposta di risoluzione
Visto 21 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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– visti l'indice sull'uguaglianza di genere per il 2018 e il 2019 pubblicato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), nonché la sua relazione dal titolo "Beijing +25 – The 5th Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States" (Pechino +25: quinto esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE), |
Emendamento 10
Proposta di risoluzione
Visto 27 bis (nuovo)
|
|
Proposta di risoluzione |
Emendamento |
|
– vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE1, ______________ 1 Testi approvati, P8_TA(2019)0111. |
Emendamento 11
Proposta di risoluzione
Visto 34 bis (nuovo)
|
|
Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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– vista la raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione sulle norme riguardanti gli organismi per la parità, |
Emendamento 12
Proposta di risoluzione
Visto 34 ter (nuovo)
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|
Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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– vista la relazione annuale 2018 della Commissione sull'elenco di azioni per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI, |
Emendamento 13
Proposta di risoluzione
Visto 38 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
|
– visto il documento tematico pubblicato nel 2017 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi delle donne in Europa, |
Emendamento 14
Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)
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|
Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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A bis. considerando che i diritti delle donne sono diritti umani e in quanto tali sono universali e vanno rispettati e promossi in tutti gli Stati membri; |
Emendamento 15
Proposta di risoluzione
Considerando A ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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A ter. considerando che l'arretramento dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere è spesso legato a un più ampio deterioramento della situazione della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti fondamentali; che pertanto i diritti delle donne dovrebbero essere inclusi nel meccanismo per lo stato di diritto nel prossimo quadro finanziario pluriennale; che uomini e donne dovrebbero essere fianco a fianco nel contrastare tale arretramento nonché nel sostenere i progressi in materia di uguaglianza di genere e nel promuovere i diritti delle donne; |
Emendamento 16
Proposta di risoluzione
Considerando A quater (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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A quater. considerando che non sono sufficienti i progressi compiuti in materia di diritti fondamentali, compresi i diritti delle donne, e in particolare negli ambiti chiave dei quadri istituzionali e di intervento per l'uguaglianza di genere; che negli ultimi anni in alcuni Stati membri si è avuta una forte e preoccupante reazione organizzata contro i diritti delle donne e delle persone LGBTI+, con movimenti ostili all'uguaglianza di genere che cercano di limitare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti – tra l'altro negando l'accesso a forme moderne di contraccezione, introducendo precondizioni regressive sull'aborto e tentando di vietarlo completamente – di limitare l'uguaglianza per le persone LGBTI+, di vietare l'educazione sessuale e gli studi di genere e di promuovere campagne contro la convenzione di Istanbul che negano l'esistenza della violenza di genere; |
Emendamento 17
Proposta di risoluzione
Considerando A quinquies (nuovo)
|
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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A quinquies. considerando che la violenza di genere in tutte le sue forme (comprese le molestie e la violenza sul posto di lavoro, a casa e online) è una violazione dei diritti fondamentali che riguarda tutti i livelli della società, indipendentemente da età, istruzione, reddito, posizione sociale e paese di origine o di residenza, e rappresenta un ostacolo considerevole all'uguaglianza tra donne e uomini; |
Emendamento 18
Proposta di risoluzione
Considerando A sexies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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A sexies. considerando che le donne, in particolare le donne disabili, le donne migranti e quelle appartenenti a minoranze etniche, le donne di colore, le donne rom, le donne anziane, le donne con un basso livello di istruzione, le donne con problemi di salute, nonché le donne LGBTI+, sono più spesso soggette a forme di discriminazione multipla e intersettoriale; |
Emendamento 19
Proposta di risoluzione
Considerando A septies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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A septies. considerando che ben 11 Stati membri non forniscono dati sulle donne vittime di omicidio intenzionale da parte di un partner o di un membro della famiglia; che, secondo i dati del 20162 provenienti dai restanti 17 Stati membri dell'UE, 788 donne sono state uccise dal partner o da un membro della famiglia; ______________ 2 https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf |
Emendamento 20
Proposta di risoluzione
Considerando A octies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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A octies. considerando che l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce il principio dell'integrazione della dimensione di genere affermando che "nelle sue azioni, l'Unione mira a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere l'uguaglianza, tra uomini e donne". |
Emendamento 21
Proposta di risoluzione
Considerando A nonies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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A nonies. considerando che l'uguaglianza tra uomini e donne costituisce un valore cardine dell'UE; che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati, che dovrebbe applicarsi nella legislazione, nella pratica, nella giurisprudenza e nella vita quotidiana; |
Emendamento 22
Proposta di risoluzione
Considerando A decies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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A decies. considerando che l'articolo 13 del trattato di Amsterdam fornisce all'UE una base giuridica per combattere la discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali; |
Emendamento 23
Proposta di risoluzione
Considerando A undecies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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A undecies. considerando che l'UE ha già attuato un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, che le conferisce il mandato di combattere la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, l'età, la disabilità e l'orientamento sessuale sul mercato del lavoro; che analoghe misure antidiscriminatorie dovrebbero essere attuate con urgenza anche al di fuori del mercato del lavoro; |
Emendamento 24
Proposta di risoluzione
Considerando A duodecies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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A duodecies. considerando che le donne continuano a essere sottorappresentate e discriminate sul mercato del lavoro, soprattutto nelle posizioni di dirigenza, mentre sono sovrarappresentate nei settori a bassa retribuzione, come in quelli dell'assistenza sociale, della cura alla persona e dell'insegnamento, e che rispetto agli uomini dedicano più tempo al lavoro domestico e di cura non retribuito, poiché l'80 % della cura alla persona nell'UE è fornito in modo informale e non retribuito e nel 75 % dei casi è fornito da donne; che nelle nostre società persiste una forte segregazione occupazionale tra i ruoli e i posti di lavoro di donne e uomini, il che ha un impatto negativo sulla parità di reddito tra i sessi e sullo sviluppo della società; che sono necessarie misure speciali per sostenere le donne, soprattutto quelle che rientrano nel mercato del lavoro dopo una lunga interruzione della carriera, al fine di aumentare il loro potenziale sul mercato del lavoro; |
Emendamento 25
Proposta di risoluzione
Considerando A terdecies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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A terdecies. considerando che, in media, una donna guadagna 84 centesimi all'ora mentre un uomo euro guadagna un euro, con un conseguente divario retributivo tra i sessi del 16 %; che il divario pensionistico tra i sessi è del 35 %3; _______________ 3 https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf |
Emendamento 26
Proposta di risoluzione
Considerando A quaterdecies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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A quaterdecies. considerando che il settore digitale è un esempio di ambito molto ben remunerato e di grande impatto sociale; che solo il 17 % degli specialisti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è composto da donne; che le donne sono sottorappresentate a molti livelli in Europa, ad esempio nelle start-up, nel settore dell'innovazione e come destinatarie di capitale di rischio; |
Emendamento 27
Proposta di risoluzione
Considerando A quindecies (nuovo)
|
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
|
A quindecies. considerando che, in base alle conclusioni dell'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) nella sua relazione 2019 sui diritti fondamentali e alle sue indagini nonché a vari studi nazionali, la discriminazione e le disuguaglianze per motivi diversi permangono una realtà quotidiana in tutta l'UE; che tali risultati dimostrano inoltre sistematicamente che le persone vittime di discriminazioni raramente le denunciano; che gli organismi nazionali per la parità hanno un ruolo fondamentale da svolgere nella promozione della parità di trattamento e nella fornitura di assistenza alle vittime di discriminazione; |
Emendamento 28
Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)
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|
Proposta di risoluzione |
Emendamento |
|
C bis. considerando che, secondo l'indice sull'uguaglianza di genere 2019, nell'UE la rappresentanza politica delle donne a livello ministeriale è ancora inferiore di circa un terzo rispetto a quella degli uomini; |
Emendamento 29
Proposta di risoluzione
Considerando F bis (nuovo)
|
|
Proposta di risoluzione |
Emendamento |
|
F bis. considerando che, secondo l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nel 2018 le donne hanno rappresentato il 18 % di tutti gli ingressi irregolari attraverso le frontiere esterne dell'UE, che quasi un immigrato su cinque è stato registrato come minore e che circa 3 750 erano minori non accompagnati; che queste donne e questi minori sono particolarmente esposti a rischi di violazione dei loro diritti fondamentali, come la tratta di esseri umani; |
Emendamento 30
Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
|
1 bis. esorta il Consiglio a sbloccare urgentemente i negoziati sulla direttiva concernente le donne nei consigli di amministrazione per affrontare il notevole squilibrio tra donne e uomini nel processo decisionale economico al più alto livello, creando così le condizioni affinché le donne possano godere di tutti i loro diritti sociali ed economici; accoglie con favore l'impegno assunto dalla Presidente della Commissione nei suoi orientamenti politici per formare una maggioranza al fine di sbloccare detta direttiva; |
Emendamento 31
Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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2 bis. rileva che il monitoraggio da parte della Commissione dell'attuazione della direttiva 2006/54/CE sul principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego per quanto riguarda la questione della necessità di colmare il divario retributivo di genere non è stato efficace, e chiede la piena attuazione della direttiva, nonché la sua revisione, e l'inclusione dell'obbligo per le imprese di elaborare piani per l'uguaglianza di genere; |
Emendamento 32
Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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2 ter. sottolinea che le disuguaglianze salariali fondate sul genere negli Stati membri hanno un impatto sui diritti fondamentali delle donne; ribadisce l'importanza del principio della "parità di retribuzione per uno stesso lavoro", sancito dall'articolo 157 TFUE, per tutte le politiche relative al mercato del lavoro; |
Emendamento 33
Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 quater (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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2 quater. esorta la Commissione a presentare per approvazione al Consiglio un programma europeo relativo ai prestatori di assistenza, al fine di individuare e riconoscere i vari tipi di assistenza informale in Europa e garantire il sostegno finanziario a chi vi si dedica, rafforzando così i diritti delle donne all'occupazione; |
Emendamento 34
Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 quinquies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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2 quinquies. invita gli Stati membri a sostenere l'attuazione della direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, poiché essa rafforza il principio di uguaglianza in molti ambiti, come quelli dell'occupazione e del lavoro; |
Emendamento 35
Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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4 quinquies. sottolinea che, secondo l'indice sull'uguaglianza di genere 2019, le disuguaglianze di genere sono più preoccupanti nelle sfere di potere; osserva che, come tendenza generale, la rappresentanza femminile è migliorata negli Stati membri che hanno adottato un sistema di quote prescritto dalla legge; si impegna a incoraggiare la partecipazione delle donne al processo elettorale europeo includendo liste equilibrate in base al genere nella prossima revisione dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto; |
Emendamento 36
Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 sexies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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4 sexies. osserva che vi sono differenze significative nell'UE per quanto riguarda i mandati, le competenze e le risorse degli organismi per la parità istituiti dagli Stati membri in conformità delle direttive sulla parità; invita gli Stati membri a garantire che possano svolgere in modo efficace e indipendente i compiti loro assegnati in modo da tenere debitamente conto della raccomandazione della Commissione; |
Emendamento 37
Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 septies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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4 septies. invita il Consiglio a sbloccare urgentemente la proposta di direttiva sulla parità di trattamento dopo 10 anni di stallo, al fine di colmare l'attuale mancanza di protezione nel quadro giuridico dell'UE in materia di non discriminazione per motivi di età, disabilità, religione o convinzioni personali o orientamento sessuale; invita il Consiglio ad attuare, tenendo conto della dimensione di genere, il principio della parità di trattamento tra le persone in settori chiave quali la protezione sociale, l'istruzione e l'accesso a beni e servizi, e a garantire che l'UE non attui una gerarchia artificiale dei motivi; |
Emendamento 38
Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 octies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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4 octies. sottolinea che gli effetti del cambiamento climatico colpiscono l'intera società, ma in particolare le donne e i gruppi in una situazione vulnerabile o precaria, aumentando così le disuguaglianze e diminuendo la loro capacità di esercitare i diritti fondamentali; |
Emendamento 39
Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 nonies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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4 nonies. si rammarica della persistenza di divari retributivi e pensionistici tra i sessi che, secondo i più recenti dati disponibili, si attestano ancora rispettivamente al 16 % e al 35 %; sottolinea che queste cifre riflettono la persistente disuguaglianza nell'ambito del lavoro; |
Emendamento 40
Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 decies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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4 decies. accoglie con favore l'impegno assunto dalla Presidente della Commissione e dalla Commissaria per l'Uguaglianza di presentare proposte per introdurre misure vincolanti in materia di trasparenza retributiva nei primi 100 giorni del mandato della Commissione; ritiene che la prossima direttiva dovrebbe prevedere politiche incisive di contrasto e sanzioni per chi non ottempera agli obblighi e dovrebbe applicarsi sia al settore privato che a quello pubblico, nonché ai pacchetti retributivi nella loro interezza; invita la Commissione a introdurre misure concrete sulla base della raccomandazione del 2014, quali: a) una chiara definizione dei criteri per la valutazione del valore del lavoro; b) sistemi di valutazione e classificazione del lavoro neutri sotto il profilo del genere; c) audit e relazioni obbligatori in materia di retribuzione femminile e maschile al fine di garantire la parità salariale; d) il diritto dei lavoratori di chiedere informazioni salariali complete e il diritto di ricorso; e) obiettivi chiari riguardo alla prestazione delle imprese in materia di parità di genere; |
Emendamento 41
Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 undecies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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4 undecies. si rammarica del fatto che, secondo l'EIGE, i progressi in materia di uguaglianza di genere siano stati realizzati a "passo di lumaca" e che il punteggio dell'UE per l'uguaglianza di genere sia aumentato di un solo punto dal 2017; osserva che in molti settori non si registrano miglioramenti e che i diritti fondamentali delle donne continuano a essere violati; |
Emendamento 42
Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 duodecies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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4 duodecies. invita gli Stati membri e tutti gli organi dell'UE a cooperare con l'EIGE e la FRA con la determinazione condivisa a lavorare insieme per combattere la violenza e la discriminazione di genere; chiede una maggiore cooperazione con gli organismi internazionali competenti, come le Nazioni Unite, in particolare con UN Women; invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati affidabili, disaggregati e comparabili per elaborare politiche di non discriminazione fondate su elementi concreti, monitorare le tendenze e valutare l'attuazione delle direttive UE in materia di parità e delle norme internazionali sui diritti umani; accoglie con favore, a tale riguardo, l'istituzione del sottogruppo sui dati facente capo al gruppo ad alto livello dell'UE sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità e le sue linee guida per migliorare la raccolta e l'utilizzo dei dati; |
Emendamento 43
Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 terdecies
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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4 terdecies. accoglie con favore l'impegno della Commissaria Helena Dalli a presentare entro l'8 marzo 2020 una nuova e ambiziosa strategia per l'uguaglianza di genere, contenente nuove proposte legislative e misure politiche incisive comprendenti, tra l'altro, misure in materia di partecipazione di genere, stereotipi di genere, disabilità, arretramento dei diritti delle donne e lotta alla violenza contro le donne; |
Emendamento 44
Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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5 bis. condanna l'arretramento dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere in diversi Stati membri; esprime preoccupazione per le restrizioni alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti e invita gli Stati membri ad astenersi dall'adottare misure che compromettano i diritti umani, l'uguaglianza di genere e la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti; ribadisce che i diritti legati alla salute sessuale e riproduttiva sono diritti fondamentali di tutte le donne e le minori e vanno rispettati, compreso il diritto all'autonomia fisica e sessuale e all'assenza di coercizione, discriminazione e violenza; è fermamente convinto che l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, e in particolare la scelta della contraccezione e della pianificazione familiare e l'assistenza sanitaria primaria, ginecologica e ostetrica, compreso l'aborto sicuro e legale, debbano essere garantiti a tutte le donne dell'UE; invita tutti gli Stati membri a depenalizzare l'aborto e le cure ad esso connesse; invita la Commissione a includere la promozione e il miglioramento della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti nella prossima strategia sanitaria; |
Emendamento 45
Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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6 bis. sottolinea che la violenza di genere è sia la conseguenza che una delle cause del persistere delle disuguaglianze di genere; |
Emendamento 46
Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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6 ter. ribadisce con forza il valore della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) quale primo strumento internazionale olistico per combattere la violenza di genere; accoglie con favore l'impegno assunto dalla Presidente della Commissione nella sua Agenda per l'Europa di sbloccare l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul; sottolinea che è necessario che l'UE sottoscriva con urgenza detta convenzione sulla base di un'ampia adesione senza limitazioni, ne promuova la ratifica da parte di tutti gli Stati membri e ne garantisca la corretta attuazione; ricorda agli Stati membri che la proposta di adesione dell'UE non li esonera dalla ratifica della convenzione a livello nazionale; accoglie con favore il recente parere della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa sull'Armenia quale eccellente strumento per chiarire e dissipare i fraintendimenti sulla convenzione di Istanbul; |
Emendamento 47
Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 quater (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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6 quater. accoglie con favore gli impegni per l'uguaglianza assunti dalla Presidente della Commissione nei suoi orientamenti politici per la prossima Commissione europea (2019-2024), le misure annunciate nel programma di lavoro della Commissione per il 2020, e in particolare le proposte sulle norme minime sulla definizione di alcuni tipi di violenza e sul rafforzamento della direttiva sui diritti delle vittime, nonché la proposta di aggiungere la violenza contro le donne all'elenco dei reati riconosciuti dall'UE e definiti nel trattato; ritiene che il modo migliore di procedere sia quello di regolamentare la prevenzione e l'eliminazione di tutte le forme e dimensioni della violenza di genere in un unico atto legislativo, adottando una direttiva sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e delle minori e altre forme di violenza di genere; |
Emendamento 48
Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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6 quinquies. esprime profonda preoccupazione per l'allarmante numero di femminicidi in Europa, che rappresentano la forma di violenza più estrema contro le donne; deplora la mancanza di dati disponibili in alcuni Stati membri, il che riflette il fatto che questo problema non è riconosciuto; |
Emendamento 49
Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 sexies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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6 sexies. ricorda che la violenza di genere e la violenza domestica sono diffuse in tutta l'UE e che le vittime hanno spesso un accesso limitato alla giustizia e a una protezione adeguata; esorta la Commissione e gli Stati membri a rispondere in modo appropriato a questo problema diffuso in materia di diritti fondamentali e sicurezza rendendolo una priorità e lavorando con le autorità di contrasto per promuovere un migliore accesso alla giustizia; |
Emendamento 50
Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 septies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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6 septies. invita la Commissione e il Consiglio ad attivare quanto prima la "clausola passerella" sancita dall'articolo 83, paragrafo 1, TFUE al fine di includere la violenza contro le donne e le minori e altre forme di violenza di genere nel catalogo dei reati riconosciuti dall'UE, e a consentire alla Commissione di presentare una proposta di direttiva che utilizzi l'articolo 83 TFUE come base giuridica; |
Emendamento 51
Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 octies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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6 octies. deplora la tendenza degli ultimi anni di tagliare i fondi dell'UE destinati a combattere tutte le forme di violenza contro le donne e le minori; ribadisce la sua richiesta di destinare maggiori risorse alla sezione Daphne del programma Diritti e Valori, nonché al suo obiettivo specifico di promozione e salvaguardia dell'uguaglianza di genere e dell'integrazione della dimensione di genere; |
Emendamento 52
Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 nonies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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6 nonies. fa notare che troppe donne continuano a subire molestie sessuali negli spazi pubblici e sul posto di lavoro; invita gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE a intensificare la loro risposta a questo fenomeno; invita la Commissione e gli Stati membri a contrastare le molestie online che colpiscono in modo sproporzionato le minori e le donne, in particolare nella sfera pubblica e politica; accoglie con favore la convenzione dell'ILO sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro (C190), adottata di recente, e invita tutti gli Stati membri a ratificarla senza indugio; invita gli Stati membri ad attuare campagne di sensibilizzazione al riguardo, rivolte sia al settore pubblico che a quello privato; |
Emendamento 53
Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 decies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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6 decies. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la disponibilità e la comparabilità di dati di qualità disaggregati sulla violenza di genere attraverso la cooperazione con Eurostat, l'EIGE e la FRA, in linea con gli obblighi della convenzione di Istanbul in relazione alla raccolta di dati e alla ricerca; invita ancora una volta la Commissione a istituire un osservatorio europeo sulla violenza di genere al fine di raccogliere dati accurati e comparabili sul modello dell'Osservatorio nazionale dell'EIGE sulla violenza contro le donne; |
Emendamento 54
Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 undecies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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6 undecies. sottolinea che le iniziative volte a mitigare le disuguaglianze di genere nell'UE hanno un ruolo centrale nella promozione e nella protezione dei diritti fondamentali delle donne; chiede, a tale proposito, un approccio solido e basato su dati concreti che consenta l'elaborazione di adeguate e utili valutazioni d'impatto sull'uguaglianza di genere; |
Emendamento 55
Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 duodecies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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6 duodecies. ricorda che l'integrazione della dimensione di genere è uno strumento indispensabile per eliminare le disuguaglianze, promuovere l'uguaglianza di genere e combattere la discriminazione; ribadisce il suo invito alla Commissione a introdurre l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche e attività interne ed esterne dell'Unione; accoglie con favore l'impegno della nuova Commissaria per l'uguaglianza volto a creare una task force sull'uguaglianza con l'obiettivo di costruire un approccio intersettoriale all'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche dell'UE; ritiene che il rafforzamento delle relazioni interistituzionali nel campo dell'integrazione della dimensione di genere possa contribuire allo sviluppo di politiche dell'UE sensibili alle questioni di genere; chiede pertanto una cooperazione strutturata sull'integrazione della dimensione di genere tra tutti i partner istituzionali, come la Commissione, il Consiglio e l'EIGE; |
Emendamento 56
Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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7 bis. chiede che la nuova strategia per la salute dei rom e la strategia 2020 per i rom affrontino la discriminazione contro le donne rom, comprese le gravi violazioni dei diritti alla salute riproduttiva e materna che subiscono nelle strutture sanitarie; |
Emendamento 57
Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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7 ter. osserva che, in relazione all'obiettivo di sviluppo sostenibile 5, la FRA ha pubblicato nel 2014 la prima, e finora unica, indagine a livello europeo sulla violenza contro le donne, e che la serie completa di dati per la prossima indagine sarà raccolta tra il 2020 e il 2022; incoraggia l'agenzia a pubblicare l'indagine con maggiore frequenza e regolarità e a condurne altre sulla discriminazione di genere; |
Emendamento 58
Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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8 bis. invita la Commissione a porre in primo piano la prospettiva dell'integrazione della dimensione di genere nel Semestre europeo introducendo una dimensione di genere nell'indagine annuale sulla crescita e nel processo di formulazione delle raccomandazioni specifiche per paese; |
Emendamento 59
Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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8 ter. sottolinea la necessità di affrontare le barriere di genere che ostacolano l'accesso alla giustizia negli Stati membri, tanto sul piano socioeconomico e giuridico che su quello procedurale, ed esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per eliminarle; invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva sui diritti delle vittime per garantire la consapevolezza dei diritti, e chiede che l'accesso a servizi di sostegno adeguati e a un ricorso effettivo sia disponibile per tutte le vittime di reati; sottolinea che l'accesso alla giustizia è una questione centrale per le donne vittime di violenza di genere e che, tra le vittime, le donne migranti prive di documenti si trovano in una posizione doppiamente vulnerabile in quanto possono essere riluttanti a denunciare le violazioni alla polizia; |
Emendamento 60
Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 quater (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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8 quater. osserva che il bilancio di genere è una delle dimensioni chiave di una strategia di integrazione della dimensione di genere; sottolinea che il bilancio di genere deve diventare parte integrante della procedura di bilancio, anche nel prossimo QFP; pone l'accento sulla sua richiesta di aggiungere una clausola relativa al bilancio di genere nel regolamento del prossimo QFP e una disposizione che garantisca una revisione intermedia che tenga conto della dimensione di genere; |
Emendamento 61
Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 quinquies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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8 quinquies. invita gli Stati membri a rispettare pienamente i loro obblighi ai sensi del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale; |
Emendamento 62
Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 sexies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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8 sexies. invita la Commissione e il Consiglio a fornire un bilancio realistico che consenta di combattere efficacemente la discriminazione e le disuguaglianze fondate su motivi diversi, di promuovere la parità di trattamento e di aiutare le vittime di discriminazione; ribadisce che dovrebbero essere stanziati fondi di bilancio sufficienti per le future attività della FRA; |
Emendamento 63
Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 septies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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8 septies. invita l'UE e gli Stati membri ad attuare pienamente la convenzione sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo opzionale; ricorda che le donne e le minori con disabilità sono particolarmente esposte a molteplici forme di discriminazione e non possono quindi godere pienamente dei loro diritti fondamentali su una base di parità; |
Emendamento 64
Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 octies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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8 octies. invita gli Stati membri a garantire che i diritti delle donne e delle persone LGBTI+ siano tutelati e riconosciuti come principi di uguaglianza intrinseci alla democrazia e allo Stato di diritto; |
Emendamento 65
Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 nonies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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8 nonies. osserva che nel maggio 2019 l'Agenzia ha rilanciato, dopo sette anni, la seconda indagine LGBTI a livello di UE, che mira a raccogliere le esperienze di discriminazione e di crimini motivati dall'odio vissute da lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali in tutta l'UE, nella Macedonia del Nord e in Serbia, così come le loro opinioni e le sfide che si trovano ad affrontare; esorta la FRA a pubblicare i risultati dell'indagine nel 2020 e a garantire che in futuro tale indagine venga condotta con maggiore frequenza e regolarità; |
Emendamento 66
Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 decies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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8 decies. evidenzia la necessità di politiche mirate aventi un approccio intersettoriale per garantire i diritti fondamentali delle donne vulnerabili vittime di discriminazioni multiple, come le donne rifugiate, le richiedenti asilo e le migranti, le donne appartenenti a minoranze religiose ed etniche, le donne LGBTI+ le donne anziane e le donne con disabilità; |
Emendamento 67
Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 undecies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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8 undecies. esprime profonda preoccupazione per il fatto che negli ultimi anni i movimenti contro l'uguaglianza di genere e anti-LGBTI+ hanno guadagnato terreno in diversi Stati membri; sottolinea che tali movimenti cercano di mettere in questione i diritti fondamentali nel campo dell'uguaglianza di genere e mirano a bloccare e rovesciare le leggi e le politiche che proteggono i diritti delle donne e difendono le persone LGBTI+ dai reati di odio e dalla discriminazione; |
Emendamento 68
Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 duodecies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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8 duodecies. ribadisce il suo invito alla Commissione ad adottare una strategia dell'UE per le persone LGBTI+ che tenga conto delle precedenti richieste del Parlamento e garantisca continuità e un solido seguito alla precedente lista di azioni della Commissione per promuovere l'uguaglianza per le persone LGBTI+; |
Emendamento 69
Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 terdecies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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8 terdecies. osserva che le donne più vulnerabili appartengono a gruppi minoritari, comprese le minoranze di genere e sessuali, etniche e religiose; esorta la Commissione e gli Stati membri a intraprendere azioni efficaci per contrastare i discorsi di odio contro tali gruppi vulnerabili; |
Emendamento 70
Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 quaterdecies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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8 quaterdecies. invita la Commissione e gli Stati membri a comunicare e ribadire l'importanza e i vantaggi di salvaguardare i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e di eliminare gli stereotipi di genere nella società, nonché a sostenere ulteriormente lo sviluppo e la diffusione di ricerche e informazioni basate su dati concreti sui diritti delle donne; |
Emendamento 71
Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 quindecies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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8 quindecies. si impegna a proporre misure per raggiungere l'equilibrio di genere nelle istituzioni dell'UE nel quadro dell'imminente conferenza sul futuro dell'Europa; |
Emendamento 72
Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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11 bis. prende atto con preoccupazione del crescente restringimento dello spazio per la società civile indipendente in alcuni Stati membri, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni per i diritti delle donne e i difensori dei diritti umani; invita la Commissione a rafforzare il sostegno e la protezione delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani delle donne operanti a livello nazionale e locale, che lavorano per promuovere l'uguaglianza di genere e la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti in particolare, anche attraverso il programma "Diritti e valori"; sottolinea l'importanza della partecipazione delle organizzazioni della società civile alla conferenza sul futuro dell'Europa; |
Emendamento 73
Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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12 bis. invita gli Stati membri a rispettare i loro obblighi in materia di diritti umani e ad applicare pienamente le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo; |
Emendamento 74
Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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13 bis. sottolinea che le donne e i minori migranti privi di documenti dovrebbero poter godere pienamente dei loro diritti fondamentali basilari, indipendentemente dal loro status giuridico o amministrativo; esprime profonda preoccupazione per la situazione dei migranti e dei richiedenti asilo che vengono introdotti clandestinamente nell'UE; chiede l'apertura di vie legali e sicure per la migrazione e l'asilo al fine di evitare la violenza sessuale e di genere; sottolinea inoltre, a tale riguardo, che tutte le procedure legali e amministrative dovrebbero essere espletate rapidamente; ricorda che le donne e i minori possono essere costretti a fornire servizi sessuali in cambio di protezione o di sostegno di base per sopravvivere; sottolinea a tale riguardo che il miglioramento dei sistemi di assistenza e di registrazione riveste massima importanza, insieme alla necessità di affrontare la questione della separazione familiare e la mancanza di mezzi sicuri e legali per l'ingresso nell'UE; sottolinea la necessità di procedure di ricongiungimento familiare per garantire il rispetto dei diritti individuali delle donne e delle minori che si uniscono alle loro famiglie nell'UE, in modo che non siano obbligate a dipendere da un membro della famiglia per l'accesso alla sanità, all'istruzione o al lavoro; |
Emendamento 75
Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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13 ter. esorta l'UE a mobilitare i mezzi necessari per combattere il traffico e lo sfruttamento sessuale; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per prevenire e affrontare l'uso delle nuove tecnologie come strumento per reclutare donne e ragazze per la tratta di esseri umani, soprattutto per lo sfruttamento sessuale e lavorativo; |
Emendamento 76
Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 quaterdecies (nuovo)
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Proposta di risoluzione |
Emendamento |
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4 quaterdecies. chiede pertanto che si presti particolare attenzione al divario digitale di genere, che ha un impatto sostanziale sull'accesso ai posti di lavoro e ai servizi e quindi sul diritto delle donne all'occupazione; |
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Approvazione |
17.11.2020 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
34 23 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Malik Azmani, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Malin Björk, Delara Burkhardt, Klára Dobrev, Rasa Juknevičienė, Kris Peeters, Karlo Ressler |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
34 |
+ |
S&D |
Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Klára Dobrev, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva |
RENEW |
Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia In 'T Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache |
VERTS/ALE |
Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba I Giner, Tineke Strik |
GUE/NGL |
Malin Björk, Clare Daly, Cornelia Ernst |
NI |
Laura Ferrara |
23 |
- |
PPE |
Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Nadine Morano, Kris Peeters, Emil Radev, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Tomas Tobé |
ID |
Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche |
ECR |
Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska |
3 |
0 |
PPE |
Javier Zarzalejos |
ID |
Peter Kofod |
ECR |
Assita Kanko |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
- [1] https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=it&newsId=9378.
- [2] http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=en.
- [3] Testi approvati, P8_TA(2019)0350.
- [4] Testi approvati, P9_TA(2019)0033.
- [5] https://rm.coe.int/8th-/168094b073.
- [6] https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/197.
- [7] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=IT.
- [8] GU C 58 del 15.2.2018, pag. 9.
- [9] Testi approvati, P8_TA(2018)0314.
- [10] Testi approvati, P8_TA(2018)0201.
- [11] https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87.
- [12]https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal.
- [13] GU C 346 del 27.9.2018, pag. 94.
- [14] Testi approvati, P8_TA(2017)0243.
- [15] Testi approvati, P8_TA(2018)0447.
- [16] Testi approvati, P8_TA(2017)0413.
- [17] Testi approvati, P8_TA(2019)0075.
- [18] Testi approvati, P9_TA(2020)0229.
- [19] Testi approvati, P8_TA(2018)0204.
- [20] Testi approvati, P8_TA(2018)0032.
- [21] Testi approvati, P8_TA(2016)0318.
- [22] Testi approvati, P8_TA(2018)0433.
- [23] Testi approvati, P8_TA(2018)0428.
- [24] Testi approvati, P9_TA(2020)0251.
- [25] Testi approvati, P8_TA(2019)0349.
- [26] Testi approvati, P8_TA(2019)0128.
- [27] Testi approvati, P8_TA(2019)0127.
- [28] Testi approvati, P8_TA(2019)0239.
- [29] Testi approvati, P9_TA(2019)0058.
- [30] Testi approvati, P9_TA(2019)0066.
- [31] Testi approvati, P8_TA(2019)0111.
- [32] Testi approvati, P9_TA(2019)0101.
- [33] Testi approvati, P8_TA(2018)0229.
- [34] Testi approvati, P9_TA(2020)0014.
- [35] Ricorso n. 141165/16, sentenza del 13 giugno 2019.
- [36]https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content.
- [37] https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-hungary-from-4-to-8-february-2019-by-dunja-mija/1680942f0d.
- [38] http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=28074&lang=en.
- [39] Testi approvati, P9_TA(2019)0080.
- [40] Relazione 2018 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE: https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/784b02a4-a1f2-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-it.
- [41] Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), relazione 2018 sui diritti fondamentali/relazione 2019 sui diritti fondamentali.
- [42] https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf.
- [43] https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf.
- [44]https://www.coe.int/it/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-for-all-of-us.
- [45]http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf.
- [46]https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_en.pdf.
- [47] In Polonia sono state introdotte zone "libere da LGBTI" - https://atlasnienawisci.pl/
- [48] https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty
- [49] https://www.feantsa.org/download/full-report-en1029873431323901915.pdf
- [50] https://rm.coe.int/annual-report-2018-democracy-in-danger-threats-and-attacks-media-freed/1680926453
- [51] Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, "Shrinking space for freedom of peaceful assembly", Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2019.
- [52] https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall
- [53] Si vedano anche gli obblighi previsti dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS), dalla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo del 1979 (SAR) e dalla Convenzione internazionale sul salvataggio del 1989.
- [54] Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 24 maggio 1988, causa Müller e altri c. Svizzera, paragrafi 27 e 33; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'8 luglio 1999, causa Karatas c. Turchia; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 22 ottobre 2007, causa Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia.
- [55] Cause riunite C-203/15 e C-698/15 – Tele2 Sverige e cause riunite C-293/12 e C-594/12 – Digital Rights Ireland
- [56] https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83
- [57] ECLI:EU:C:2014:2454
- [58] Lettera dalla Commissaria Jourová dell'11 febbraio 2020.
- [59] Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali - GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162. Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, P8_TA(2018)0456.
- [60] Articolo 19 del TUE, articolo 67, paragrafo 4 del TFUE e articolo 47 della Carta.
- [61] Risoluzione del Parlamento europeo sulla posizione del Parlamento europeo in merito alla conferenza sul futuro dell'Europa. Testi approvati, P9_TA(2020)0010, paragrafo 7.
- [62] Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale dell'UE. Testi approvati, P8_TA(2019)0079, paragrafo 10.
- [63] Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso. Testi approvati, P9_TA(2020)0006, paragrafo 22.
- [64] Cfr. articolo 6 TFUE.
- [65] GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.
-
[66] Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).
- [67] Testi approvati, P8_TA(2019)0080.