RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per le valute di paesi terzi e la designazione di indici di riferimento sostitutivi per determinati indici di riferimento in via di cessazione
19.11.2020 - (COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD)) - ***I
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatrice: Caroline Nagtegaal
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per le valute di paesi terzi e la designazione di indici di riferimento sostitutivi per determinati indici di riferimento in via di cessazione
(COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0337),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0209/2020),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del …,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 ottobre 2020[1],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0227/2020),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[*]
alla proposta della Commissione
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Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per le valute di paesi terzi e la designazione di indici di riferimento sostitutivi per determinati indici di riferimento in via di cessazione e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di coprire l'esposizione alla volatilità dei tassi di cambio per valute che non sono prontamente convertibili o che sono soggette al controllo dei cambi, le imprese dell'Unione stipulano contratti forward e swap su valuta non consegnabili. Tali strumenti consentono all'utilizzatore di tutelarsi dalla volatilità delle valute estere che non sono prontamente convertibili in una valuta di base, quale il dollaro o l'euro. L'indisponibilità di tassi di cambio a pronti per il calcolo del valore di pagamento dovuto nell'ambito di contratti forward e swap su valuta avrebbe un effetto negativo sulle imprese dell'Unione che esportano verso mercati emergenti o detengono attività su tali mercati, con conseguente esposizione alle fluttuazioni delle valute dei mercati emergenti. Dopo la scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], non sarà più possibile ricorrere a tassi di cambio a pronti forniti da un amministratore di un paese terzo diverso da una banca centrale.
(2) Al fine di consentire alle imprese dell'Unione di proseguire le loro attività commerciali attenuando al tempo stesso il rischio di cambio, i tassi di cambio a pronti utilizzati nei contratti forward o swap non consegnabili per il calcolo del valore dei pagamenti contrattuali dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011.
(3) Al fine di designare taluni tassi di cambio a pronti di paesi terzi come esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'esenzione del tasso di cambio a pronti per valute non convertibili quando tale tasso di cambio a pronti è usato per calcolare il valore del pagamento dovuto nell'ambito di contratti forward e swap su valuta non consegnabili. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(3 bis) Il regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2021, gli operatori del mercato dell'Unione possono usare indici di riferimento amministrati in un paese al di fuori dell'Unione, indipendentemente dal fatto che sia stata adottata una decisione di equivalenza o che l'indice sia stato riconosciuto o avallato per essere usato nell'Unione. L'aspettativa dei legislatori era che entro la fine del 2021 i paesi terzi avrebbero adattato il loro regime degli indici di riferimento alle norme introdotte dal presente regolamento e che l'uso da parte degli operatori del mercato dell'Unione di indici di riferimento amministrati in un paese al di fuori dell'Unione sarebbe stato garantito da una decisione di equivalenza o avallo della Commissione, salvaguardando la certezza del diritto. Si sono tuttavia registrati scarsi progressi in tal senso. In considerazione della disparità e dell'intensità esistenti tra la regolamentazione degli indici di riferimento finanziari destinati all'uso nell'Unione e nei paesi terzi, e onde garantire il corretto funzionamento del mercato e la disponibilità di indici di riferimento di paesi terzi destinati all'uso nell'Unione dopo la fine di dicembre del 2021, la Commissione dovrebbe riesaminare, entro il 30 giugno 2021, le disposizioni esistenti relative al regime applicabile ai paesi terzi del regolamento (UE) 2016/1011 mediante un atto delegato, al fine di superare gli ostacoli attuali e, se del caso, essere investita di poteri aggiuntivi per quanto riguarda l'approvazione di indici di riferimento o di famiglie di indici di riferimento di paesi terzi.
(4) A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, il tasso interbancario di offerta sulla piazza di Londra (LIBOR) cesserà di essere considerato un indice di riferimento critico a partire dal 31 dicembre 2020, data che segna la fine del periodo di transizione. La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha comunicato che cesserà di incoraggiare od obbligare le banche a contribuire al LIBOR, determinando di conseguenza un grave rischio di cessazione di uno dei più importanti indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse ▌entro la fine del 2021. ▌La cessazione del LIBOR potrebbe tuttavia comportare effetti negativi tali da produrre perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari dell'Unione. Nell'Unione vi è uno stock di contratti di debito, prestito, deposito a termine e derivati collegati al LIBOR, con scadenza posteriore al 31 dicembre 2021, che non contengono solide clausole contrattuali di riserva che contemplino la cessazione del LIBOR. Molti di questi contratti non possono essere rinegoziati per inserire una clausola contrattuale di riserva prima del 31 dicembre 2021. La cessazione del LIBOR potrebbe pertanto comportare perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari dell'Unione.
(5) L'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 impone alle entità sottoposte a vigilanza diverse dagli amministratori di indici di riferimento di disporre di piani di emergenza in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Se possibile, detti piani di emergenza dovrebbero individuare uno o più potenziali indici di riferimento sostitutivi. Tale metodo decentralizzato e non legislativo dovrebbe rimanere il metodo standard per la copertura in caso di cessazione di un indice di riferimento, ma la questione del LIBOR ha dimostrato che, nella pratica, detto metodo potrebbe non essere sempre sufficiente. Pertanto, per garantire una liquidazione ordinata dei contratti collegati a un indice di riferimento largamente utilizzato la cui cessazione può comportare effetti negativi tali da produrre perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione, e nei casi in cui tali contratti non possano essere rinegoziati al fine di inserire un tasso contrattuale di riserva prima della cessazione dell'indice di riferimento, è opportuno stabilire un metodo di riserva che preveda la designazione pubblica obbligatoria di un indice di riferimento sostitutivo. Tale metodo dovrebbe comprendere un meccanismo che consenta il passaggio di tali contratti a idonei indici di riferimento sostitutivi. Gli indici di riferimento sostitutivi dovrebbero consentire di evitare l'impossibilità di adempiere i contratti, che potrebbe comportare effetti negativi tali da produrre perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari dell'Unione.
(6) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la designazione dell'indice di riferimento sostitutivo da usare per la liquidazione di contratti che non sono stati rinegoziati prima del giorno in cui l'indice di riferimento in fase di cessazione non sarà più pubblicato. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]. La certezza del diritto esige che la Commissione eserciti tali competenze di esecuzione soltanto al verificarsi di eventi attivatori definiti con precisione da cui risulti chiaramente che l'amministrazione e la pubblicazione dell'indice di riferimento da sostituire cesseranno in via definitiva.
(7) Se necessario, a tempo debito la Commissione dovrebbe adottare una raccomandazione che inviti gli Stati membri a designare, in virtù di leggi nazionali, un tasso sostitutivo dell'indice di riferimento in via di cessazione per i contratti stipulati da soggetti che non sono entità sottoposte a vigilanza ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011. Per tener conto dell'interconnessione dei contratti, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di raccomandare che i tassi sostitutivi nazionali siano identici al tasso sostitutivo da essa designato per i contratti stipulati da entità sottoposte a vigilanza.
(8) È opportuno che la Commissione eserciti le sue competenze di esecuzione solo nelle situazioni in cui ritiene che la cessazione dell'indice di riferimento possa comportare effetti negativi tali da produrre perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari e dell'economia reale dell'Unione. La Commissione dovrebbe altresì esercitare le sue competenze di esecuzione solo se è emerso chiaramente che non è possibile ripristinare la rappresentatività dell'indice di riferimento in questione o che l'indice di riferimento non sarà più pubblicato in via definitiva.
(9) L'uso di tale indice di riferimento sostitutivo dovrebbe essere consentito soltanto per i contratti che non sono stati rinegoziati prima della data di cessazione dell'indice di riferimento in questione. L'uso dell'indice di riferimento sostitutivo designato dalla Commissione dovrebbe pertanto essere limitato ai contratti già stipulati da entità sottoposte a vigilanza al momento dell'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che designa l'indice di riferimento sostitutivo. Inoltre, considerando che tale atto di esecuzione è volto a garantire la continuità contrattuale, la designazione dell'indice di riferimento sostitutivo non dovrebbe incidere sui contratti che già contengono un'idonea clausola contrattuale di riserva.
(10) Nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione per designare un indice di riferimento sostitutivo, la Commissione dovrebbe tener conto delle raccomandazioni dei gruppi di lavoro del settore privato che operano sotto l'egida delle autorità pubbliche della valuta in cui sono denominati i tassi di interesse dell'indice di riferimento sostitutivo per quanto riguarda i tassi sostitutivi da usare in strumenti finanziari e contratti in essere collegati all'indice di riferimento in via di cessazione. La Commissione dovrebbe altresì tenere conto delle raccomandazioni della pertinente autorità di vigilanza dell'amministratore dell'indice di riferimento, nonché dell'ESMA. Tali raccomandazioni dovrebbero basarsi su ampie consultazioni pubbliche e conoscenze specialistiche e riflettere l'accordo degli utilizzatori dell'indice di riferimento riguardo al tasso sostitutivo più appropriato per l'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse in via di cessazione. Inoltre, tali raccomandazioni sono esclusivamente espressione della posizione dei suddetti gruppi di lavoro del settore privato, e le autorità pubbliche sotto l'egida delle quali tali gruppi di lavoro operano non si assumono alcuna responsabilità per il contenuto delle raccomandazioni o non condividono necessariamente alcuna delle opinioni ivi espresse.
(11) Poiché l'obiettivo principale di tali competenze di esecuzione è garantire la certezza del diritto per le entità sottoposte a vigilanza che hanno contratti in essere collegati a un indice di riferimento in via di cessazione, le autorità competenti dell'entità sottoposta a vigilanza che usa l'indice di riferimento in via di cessazione dovrebbero monitorare l'evoluzione dello stock esistente tra le controparti di tali contratti e riferire annualmente gli esiti alla Commissione e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
(12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1011.
(12 bis)È attualmente in corso il processo di modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e degli Consiglio[5], allo scopo di chiarire ai partecipanti al mercato che le operazioni stipulate o novate prima dell'inizio dell'applicazione dei requisiti di compensazione o di margine per le operazioni in derivati OTC che rimandano a un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse ("negoziazioni pregresse") non saranno soggette a tali requisiti quando sono novate al solo scopo di attuare o preparare l'attuazione della riforma dell'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Il regolamento (UE) 2016/1011 impone alle entità sottoposte a vigilanza di redigere e mantenere solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito, nonché di riflettere tali piani nella relazione contrattuale con i clienti. Per agevolare l'osservanza di tali obblighi da parte dei partecipanti al mercato e l'adozione di misure da parte degli stessi nell'ottica di rafforzare la solidità dei contratti derivati OTC che rimandano a indici di riferimento di qualsiasi tipo, il regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe essere modificato per chiarire che le negoziazioni pregresse non saranno soggette a tali requisiti di compensazione e di margine quando sono sostituite, modificate o novate, sia individualmente che nel quadro di modifiche relative a un portafoglio di operazioni, al solo scopo di sostituire l'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse a cui esse fanno riferimento per attuare o preparare l'attuazione della riforma dell'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse o di introdurre clausole di riserva in relazione a qualsiasi indice di riferimento a cui esse fanno riferimento per attuare o preparare l'attuazione di detta riforma o altrimenti per rafforzare la solidità dei loro contratti. Tali modifiche sono necessarie per garantire chiarezza ai partecipanti al mercato e non dovrebbero incidere sull'ambito di applicazione degli obblighi di compensazione e di margine in relazione alla sostituzione, alla modifica o alla novazione di un contratto derivato OTC per altri scopi.
(13) Poiché il LIBOR non sarà più un indice di riferimento critico ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 dal 1º gennaio 2021, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2016/1011
(1) L'articolo 2 è così modificato:
(-a) è inserito il seguente paragrafo:
"1 bis. L'articolo 28 bis si applica:
(a) a qualsiasi contratto o strumento finanziario ai sensi della direttiva 2014/65/UE disciplinato dalla legislazione di uno degli Stati membri che faccia riferimento a un indice di riferimento; e
(b) a qualsiasi contratto disciplinato dalla legislazione di un paese terzo, ma le cui parti sono tutte stabilite nell'Unione, e laddove la legge di tale paese terzo non preveda la liquidazione ordinata di un indice di riferimento.";
(a) al paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera i):
"i) all'indice di riferimento per le valute designato dalla Commissione in conformità del paragrafo 3.";
(b) sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:
"3. La Commissione può designare indici di riferimento per le valute amministrati da amministratori ubicati al di fuori dell'Unione se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:
(a) l'indice di riferimento per le valute fa riferimento a un tasso di cambio a pronti della valuta di un paese terzo non liberamente convertibile;
(b) le entità sottoposte a vigilanza usano l'indice di riferimento su base frequente, sistematica e regolare nei contratti derivati a fini di copertura contro la volatilità della valuta del paese terzo;
(c) l'indice di riferimento per le valute è usato come tasso di regolamento per calcolare il valore di pagamento del contratto derivato di cui alla lettera b) in una valuta diversa dalla valuta con limitata convertibilità di cui alla lettera a).
4. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione effettua consultazioni pubbliche onde individuare gli indici di riferimento per le valute che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 49 per creare ▌un elenco di indici di riferimento a pronti per le valute a fini di copertura contro la volatilità della valuta del paese terzo e aggiorna periodicamente tale elenco. Le autorità competenti di entità sottoposte a vigilanza che usano indici di riferimento per le valute di paesi terzi che sono designati dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 comunicano almeno ogni due anni alla Commissione ▌il numero di contratti derivati che usano tale indice di riferimento per le valute a fini di copertura contro la volatilità della valuta del paese terzo.";
(1 bis) l'articolo 3 è così modificato:
(a) al paragrafo 1, è inserito il punto seguente:
"22 bis) "indice di riferimento per la determinazione dei tassi di cambio": un indice di riferimento il cui valore è determinato in relazione al prezzo, espresso in una data valuta, di un'altra valuta o di un paniere di altre valute;"
(b) il punto 24, lettera a), punto i), è così modificato:
"i) una sede di negoziazione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE o una sede di negoziazione in un paese terzo per cui la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione alla stregua della quale il quadro giuridico e di vigilanza di tale paese è ritenuto avere effetti equivalenti ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) o dell'articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, o un mercato regolamentato ritenuto essere equivalente ai sensi dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, ma in ogni caso solo in relazione ai dati sulle operazioni relative agli strumenti finanziari;";
(1 ter) l'articolo 28, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le entità sottoposte a vigilanza, diverse dall'amministratore di cui al paragrafo 1, che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani descrivono uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali è stata sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza inviano prontamente i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente pertinente e li riflettono nella relazione contrattuale con i clienti. Le autorità competenti valutano la solidità di tali piani.";
(2) è inserito il seguente articolo:
"Articolo 28 bis
Sostituzione obbligatoria di un indice di riferimento
(1) La Commissione può designare uno o più indici di riferimento sostitutivi per un indice di riferimento che cesserà di essere pubblicato se la cessazione della pubblicazione potrebbe comportare gravi e significative ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria e sull'economia reale in uno o più Stati membri e a condizione che si sia verificato uno dei seguenti eventi:
(a) l'autorità competente per l'amministratore di tale indice di riferimento ha dichiarato pubblicamente, ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si comunica che la capacità di tale indice di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica non può essere ripristinata ▌; prima di procedere a tale annuncio, l'autorità nazionale competente ha applicato i poteri correttivi di cui all'articolo 23 e ha stabilito che i poteri i cui all'articolo 23 non sono sufficienti a ripristinare l'indice di riferimento;
(b) l'amministratore dell'indice di riferimento, o un soggetto che agisce per conto dell'amministratore, ha dichiarato pubblicamente, rilasciando una dichiarazione pubblica o pubblicando informazioni, che l'amministratore ha cessato o cesserà di fornire l'indice di riferimento, in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire l'indice di riferimento;
(c) l'autorità competente per l'amministratore dell'indice di riferimento o qualsiasi soggetto con autorità su tale amministratore in materia di insolvenza o risoluzione ha dichiarato pubblicamente, rilasciando una dichiarazione pubblica o pubblicando informazioni, che l'amministratore di tale indice di riferimento ha cessato o cesserà di fornire l'indice di riferimento in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire l'indice di riferimento;
(c bis) l'autorità competente revoca o sospende l'autorizzazione o la registrazione dell'amministratore dell'indice di riferimento a condizione che, al momento della revoca o della sospensione, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire l'indice di riferimento.
(2) L'indice di riferimento sostitutivo sostituisce per legge ▌nei contratti disciplinati dall'articolo 2, paragrafo 1 bis, tutti i collegamenti all'indice di riferimento, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) alla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione che designa l'indice di riferimento sostitutivo, tali ▌contratti ▌sono collegati all'indice di riferimento che ha cessato di essere pubblicato;
(b) tali strumenti finanziari, contratti finanziari o misurazioni della performance non contengono idonee clausole di riserva (fall-back);
(b bis) una clausola di riserva non è considerata adeguata se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
(a) non copre la cessazione definitiva di un indice di riferimento;
(b) ricorre una delle seguenti condizioni:
(i) non esiste un tasso di riserva;
(ii) l'applicazione del tasso di riserva richiede il consenso di terzi;
(iii) il tasso di riserva è calcolato mediante quotazioni fornite da terzi o fissa l'ultima pubblicazione dell'indice di riferimento interessato;
(c) l'autorità competente ha stabilito che l'applicazione della clausola di riserva convenuta contrattualmente non riflette più in generale, e con differenze significative, il mercato sottostante o la realtà economica che l'indice di riferimento che sarà oggetto di cessazione intende misurare e che ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria.
Ai fini della lettera c) della lettera b bis), l'autorità competente informa senza indugio la Commissione e l'ESMA della propria valutazione. Qualora la valutazione possa ripercuotersi su entità in più di uno Stato membro, le autorità competenti di tutti i succitati Stati membri effettuano la valutazione congiuntamente.
Gli Stati membri designano una o più autorità competenti che siano in grado di effettuare la valutazione conformemente alla lettera c). Gli Stati membri informano la Commissione e l'ESMA in merito alle autorità competenti designate a norma del presente paragrafo entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
(3) La Commissione adotta atti di esecuzione per designare uno o più indici di riferimento sostitutivi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2, se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 1. Nell'adottare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, ove disponibile, della raccomandazione formulata da un gruppo di lavoro su un tasso di riferimento alternativo che opera sotto l'egida delle autorità pubbliche della valuta in cui sono denominati i tassi di interesse dell'indice di riferimento sostitutivo. Prima di introdurre un nuovo indice di riferimento sostitutivo, la Commissione effettua una consultazione pubblica e interpella l'ESMA nonché l'autorità nazionale competente dell'amministratore dell'indice di riferimento.
(3 bis) L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 include quanto segue:
(i) uno o più indici di riferimento sostitutivi;
(ii) l'adeguamento dello spread, compreso il metodo per determinare tale adeguamento, da applicare all'indice di riferimento sostitutivo che sarà oggetto di cessazione alla data della sostituzione per ciascun termine specifico, al fine di tenere conto degli effetti della transizione o del passaggio dall'indice di riferimento da sopprimere all'indice di riferimento sostitutivo;
(iii) le corrispondenti modifiche essenziali per garantire la conformità legate all'uso o all'applicazione di un indice di riferimento sostitutivo e ragionevolmente necessarie in tal senso;
(iv) la data pertinente a decorrere dalla quale si applica l'indice o gli indici di riferimento sostitutivi.
(4) Le autorità competenti delle entità sottoposte a vigilanza che usano l'indice di riferimento designato dalla Commissione verificano se gli atti di esecuzione adottati in conformità del paragrafo 1 hanno ridotto al minimo l'impossibilità di adempiere i contratti o altri effetti negativi sulla crescita economica e sugli investimenti nell'Unione. Esse riferiscono annualmente alla Commissione e all'ESMA al riguardo.
(4 bis) Il presente articolo si applica agli indici di riferimento critici. Si applica inoltre agli indici di riferimento non critici e agli indici di riferimento dei paesi terzi laddove la loro cessazione potrebbe comportare gravi e significative ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria e sull'economia reale nell'Unione."
(2 bis) All'articolo 29 è inserito il paragrafo seguente:
"1 bis. Un'entità sottoposta a vigilanza può anche utilizzare una sostituzione di un indice di riferimento nell'Unione se la sostituzione è designata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23 bis."
Articolo 1 bis
Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012
Il testo dell'articolo 13 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 è sostituito dal seguente:
"Articolo 13 bis
Sostituzione degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse e inserimento di clausole contrattuali di riserva nelle negoziazioni pregresse
1. Le controparti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, possono continuare ad applicare le procedure di gestione dei rischi in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento per quanto riguarda contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale stipulati o novati prima della data in cui prende effetto l'obbligo di disporre di procedure di gestione dei rischi ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, se, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, tali contratti sono sostituiti, modificati o novati al solo scopo di sostituire l'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse a cui fanno riferimento o di introdurre clausole di riserva in relazione a qualsiasi indice cui si fa riferimento nell'operazione.
2. Le operazioni concluse o novate prima della data in cui prende effetto l'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo 4, e che, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono successivamente sostituite, modificate o novate al solo scopo di sostituire l'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse a cui fanno riferimento o di introdurre clausole di riserva in relazione a qualsiasi indice cui si fa riferimento nell'operazione, non sono per tale motivo soggette all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4."
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’esenzione di determinati indici di riferimento di paesi terzi e la determinazione di indici di riferimento di sostituzione per determinati indici di riferimento in cessazione |
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Riferimenti |
COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
27.7.2020 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 14.9.2020 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
ITRE 14.9.2020 |
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Pareri non espressi Decisione |
ITRE 10.9.2020 |
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Relatori Nomina |
Caroline Nagtegaal 7.9.2020 |
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Approvazione |
19.11.2020 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
49 0 10 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Manon Aubry, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Maximilian Krah, Ville Niinistö, Mick Wallace |
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Deposito |
19.11.2020 |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
49 |
+ |
ECR |
Derk Jan Eppink, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle |
NI |
Piernicola Pedicini |
PPE |
Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere |
Renew |
Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon Courtin |
S&D |
Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Dietmar Köster, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli |
Verts/ALE |
Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Ernest Urtasun |
0 |
- |
10 |
0 |
GUE/NGL |
Manon Aubry, José Gusmão, Mick Wallace |
ID |
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- [*] Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [2] GU C del , pag. .
- [3] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
- [4] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
- [5] Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).