RELAZIONE sull'attuazione del mandato d'arresto europeo e delle procedure di consegna tra Stati membri

8.12.2020 - (2019/2207(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Javier Zarzalejos


Procedura : 2019/2207(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A9-0248/2020
Testi presentati :
A9-0248/2020
Testi approvati :

MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE CONSTATAZIONI

Procedura e fonti

La decisione quadro del 2002 relativa al mandato d'arresto europeo (MAE) è il primo strumento di riconoscimento reciproco in ambito penale dell'UE e quindi lo strumento per il quale esiste la maggiore esperienza in materia di riconoscimento reciproco. Si basa sull'articolo 31, lettere a) e b), e sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del vecchio TUE ed è stata proposta dalla Commissione nell'ambito dell'ex terzo pilastro. Il termine per il recepimento era il 31 dicembre 2003. Gli Stati membri hanno quindi 16 anni di esperienza con il suddetto strumento. Tutti gli Stati membri partecipano allo strumento. La presente relazione è un'occasione per valutare l'applicazione del meccanismo istituito dalla decisione quadro 2002/584/GAI negli Stati membri interessati.

 

Come indicato in precedenza, questo strumento si basa sul principio del reciproco riconoscimento, il che significa che i MAE emessi in uno Stato membro devono essere direttamente riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro, tranne in alcuni casi specifici.

La relazione prenderà in esame:

 gli ostacoli all'attuazione a livello degli Stati membri;

 il collegamento con gli strumenti complementari;

 le sfide correlate alla disparità delle misure che gli Stati membri possono applicare per eseguire i mandati d'arresto europeo;

 l'impatto dello strumento in termini di protezione dei diritti fondamentali;

 le raccomandazioni su come superare le sfide incontrate nella fase di attuazione.

Il relatore ha raccolto informazioni basandosi, in particolare, sulle seguenti fonti:

 un approfondito scambio di opinioni con le parti interessate in occasione della riunione della commissione LIBE del 20 febbraio 2020;

 una valutazione d'impatto ex post del Servizio Ricerca del Parlamento europeo, pubblicata a giugno 2020;

 uno scambio di informazioni con le parti interessate, tra cui la Commissione europea, Eurojust, l'Agenzia per i diritti fondamentali, esponenti del mondo accademico (compresa la relazione del Parlamento europeo del 2016 sul mandato d'arresto europeo) e gli operatori del settore che utilizzano lo strumento;

- la relazione di attuazione della Commissione del 2 luglio 2020.

 

Panoramica dell'attuazione del MAE

Dall'entrata in vigore, nel 2004, della decisione quadro 2002/584/UE relativa al mandato d'arresto europeo, esiste una notevole quantità di dati, anche se la coerenza dei dati raccolti e la loro corretta comprensione pongono talvolta problemi, tra cui la discrepanza statistica tra i mandati d'arresto europei emessi ed eseguiti che, a una semplice lettura delle cifre, darebbe la falsa impressione di un basso tasso di conformità. Come ha spiegato la Commissione, non è questo il caso. Inoltre, un gran numero di sentenze nazionali e della Corte di giustizia chiariscono alcuni punti e mostrano la necessità di possibili miglioramenti o consolidamenti. Inoltre, gli operatori del settore e gli organi dell'UE come Eurojust hanno accumulato una grande esperienza; Eurojust, ad esempio, ha persino pubblicato una guida alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea relativa al mandato d'arresto europeo. La questione è stata anche analizzata in modo approfondito dalle ONG, ad esempio Fair Trials International, il rapporto del CCBE 2016 e altre.

Sulla base di tali dati si può stabilire che, in linea generale, il mandato d'arresto europeo funziona in modo soddisfacente. Tuttavia, con l'applicazione degli strumenti è emersa la necessità di chiarire ulteriori aspetti. Questi riguardano:

- la definizione del principio di ne bis ne idem; in passato la CGUE ha chiaramente definito la questione del non riconoscimento obbligatorio sulla base del principio del ne bis in idem di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, che richiedeva un chiarimento delle nozioni di "stessi fatti" ed "esecuzione della sanzione"

- la questione di diversi MAE provenienti da diversi Stati membri e il loro ordine;

- la questione della proporzionalità - l'emissione di MAE per reati minori in alcuni Stati membri; tale questione è stata affrontata dal manuale MAE;

- la questione di ulteriori motivi di rifiuto di riconoscimento non espressamente previsti dalla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo e relativi ai diritti fondamentali, come le condizioni di detenzione o l'indipendenza della magistratura; la CGUE ha chiarito che l'articolo 3 della CEDU (articolo 4 della Carta) si applica pienamente per quanto riguarda le condizioni di detenzione e ad alcune garanzie fondamentali di un processo equo, come l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura, per cui ha utilizzato uno criterio di valutazione più indulgente (non un flagrante diniego di giustizia della Corte europea dei diritti dell'uomo);

- questioni relative alla definizione dell'autorità giudiziaria; la CGCE ha chiarito che le autorità emittenti possono essere solo procuratori e giudici indipendenti; a tale riguardo Eurojust ha preparato una guida per l'interpretazione dei diversi sistemi nazionali di azione penale;

- la questione della doppia incriminabilità per quanto riguarda la valutazione dei reati che non rientrano nell'elenco dei 32 reati per i quali è stata esclusa la doppia incriminabilità;

- la questione della coerenza con altri strumenti per quanto riguarda i diritti dell'indagato, come la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la direttiva sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e la direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale, nonché con altri strumenti di riconoscimento reciproco, come la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, o la direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale;

- la questione dell'interpretazione comune di alcuni concetti del mandato d'arresto europeo, ad esempio una comprensione comune dei MAE nel corso di un procedimento penale (e la nozione di contestualità all'avvio della fase di procedimento penale), la questione dei reati accessori, dei termini e degli obblighi di notifica, ecc.

Principali conclusioni e raccomandazioni del relatore

Sulla base di quanto precede, il relatore desidera sottolineare i seguenti punti:

a. Aspetti generali

Il sistema del mandato d'arresto europeo, sulla base delle statistiche disponibili, è un successo e i limitati problemi esistenti non lo mettono in discussione. Uno dei principali elementi di valore aggiunto è l'applicabilità a tutti gli Stati membri dell'UE; a tale proposito, eventuali correzioni e miglioramenti dovrebbero basarsi su questo aspetto e tenerne conto.

b. Questioni legali pregresse e il ruolo della CGUE e altri strumenti di soft law

Un gran numero di questioni giuridiche in sospeso potrebbe essere affrontato attraverso questioni pregiudiziali nel quadro della cooperazione tra i tribunali nazionali e la CGUE; ad esempio, sono state fornite risposte circa la definizione di "autorità giudiziaria emittente" (tribunali e pubblici ministeri indipendenti); è stata sottolineata la proibizione della tortura, dei trattamenti inumani e degradanti per quanto riguarda le condizioni di detenzione, nonché l'importanza dell'indipendenza dei sistemi giudiziari nazionali; è stato chiarito il principio del ne bis in idem, nonché il collegamento con altri strumenti (riguardanti il riconoscimento delle pene detentive), ecc. Inoltre, le misure di "soft law", tra cui i manuali MAE, gli avvisi di informazione di Eurojust, la formazione di giudici ed esperti, hanno chiarito questioni in passato.

c. Doppia incriminabilità e ulteriore sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

In alcuni casi la doppia incriminabilità ha rappresentato un problema, soprattutto per quanto riguarda la diversa interpretazione dell'ambito di verifica e la questione dell'elenco dei 32 reati per i quali non dovrebbe essere effettuato alcun controllo; a questo proposito, sembrano necessari alcuni chiarimenti pratici e giudiziari. A tale riguardo, in vista di una maggiore integrazione, si dovrebbe prendere in considerazione un possibile ampliamento dell'elenco dei 32 reati (ad esempio, reati generati dall'odio o reati contro l'ordine pubblico e l'integrità costituzionale degli Stati membri) o anche un approccio diverso alla questione nella decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, con una "lista negativa", come previsto dagli articoli 27 e 28 della proposta iniziale della Commissione sul MAE (COM(2001)0522 final). Nella suddetta proposta, la Commissione ha affermato: "Ai sensi dell'articolo 27, ogni Stato membro può redigere un elenco di condotte per le quali dichiara di rifiutare a priori l'esecuzione dei mandati d'arresto europei (sistema della "lista negativa"). Questa lista dovrà contemplare unicamente delle condotte che non costituiscono reato nello Stato membro che ha redatto la lista, ma che sono passibili di sanzioni penali in altri Stati membri. I reati che, nel corso del tempo, sono stati depenalizzati (aborto, consumo di droghe, eutanasia...) sono l'esempio tipico di ciò che potrebbe figurare in tale lista. Si può, in effetti, ritenere che la depenalizzazione è stata, in questi casi, oggetto di un dibattito democratico all'interno dello Stato il quale, pertanto, non accetta più di prestare la sua collaborazione ad altri Stati che continuano a penalizzare tali attività. Potrebbero anche figurare sulla lista questioni più generali legate al reato, quale ad esempio l'età minima d'imputabilità per i reati. La lista di reati di cui al presente articolo dovrà essere comunicata al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, nonché pubblicata. Tuttavia sarà necessario il decorso di un termine di almeno tre mesi dalla pubblicazione della lista o delle sue modifiche, prima che lo Stato possa invocare le eccezioni in essa contenute.".

d. Coerenza

Secondo il relatore, una delle questioni principali riguarda la coerenza dell'applicazione. Il problema spesso non riguarda la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo in quanto tale, ma, essenzialmente, una diversa comprensione di alcuni concetti e la necessità che la Commissione offra alcune linee guida e, se necessario, avvii una procedura d'infrazione per garantire un'interpretazione comune.

A tale proposito, è importante che vi sia una visione chiara e coerente del diritto penale dell'Unione europea e del riconoscimento reciproco nel diritto penale, tenendo conto anche del livello esistente di armonizzazione dei diritti procedurali e fondamentali nel diritto penale. Un tale approccio coerente richiede che la stessa soluzione si applichi a diversi strumenti di riconoscimento reciproco; un mosaico costituito da casi individuali non è né una buona legislazione né una soluzione utile per gli operatori del settore. Ad esempio, l'uso di motivi obbligatori e facoltativi di non riconoscimento nella decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, ma solo di motivi facoltativi negli altri strumenti, la definizione e l'uso sistematico di un motivo di non riconoscimento relativo ai diritti fondamentali e lo stesso catalogo di motivi di non riconoscimento.

Le questioni di coerenza devono essere risolte mediante misure pratiche (la formazione degli operatori del settore), soft law (manuali e raccomandazioni), eventualmente una legislazione molto mirata (definizione dell'autorità giudiziaria, ne bis in idem, diritti fondamentali, ecc.) e una legislazione integrativa (custodia cautelare). A medio e lungo termine, sarà istituito anche un codice dell'UE in materia penale.

e. Formazione

La formazione è una delle componenti principali di una corretta applicazione del mandato d'arresto europeo. Piattaforme come la Rete europea di formazione giudiziaria, cofinanziata dalla Commissione, hanno fatto molto negli ultimi anni, introducendo una formazione speciale per giudici e procuratori sugli strumenti di riconoscimento reciproco dell'UE e una formazione linguistica. Purtroppo non tutti gli Stati membri e le scuole per magistrati partecipano regolarmente a tali formazioni. In questo contesto, sarà presa in considerazione un'altra piattaforma dell'UE, che comprenda tutti gli Stati membri dell'UE, per lo scambio di informazioni e apprendimento, con una panoramica delle varie giurisprudenze nazionali sul mandato d'arresto europeo.

f. Armonizzazione dei diritti e delle garanzie procedurali e fiducia reciproca

Spesso il problema non riguarda la decisione quadro relativa al MAE, quanto la mancanza di fiducia reciproca dovuta alla mancata armonizzazione di taluni diritti e norme procedurali fondamentali comuni. Sono stati compiuti alcuni progressi con le sei direttive sui diritti processuali degli indagati, la direttiva sui diritti delle vittime e l'armonizzazione di alcuni reati a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, ulteriori normative in materia di ammissibilità delle prove (l'importanza di norme comuni per quanto riguarda le sentenze definitive e il loro reciproco riconoscimento) e ancor più per quanto riguarda la custodia cautelare dovrebbero essere valutate in via prioritaria. Per quanto riguarda le condizioni di detenzione nella fase della custodia cautelare, esiste una base giuridica all'articolo 82, paragrafo 2, TFUE. Tali norme dovrebbero mirare agli standard più elevati possibili e non al minimo comune denominatore. Si dovrebbero evitare deroghe poco chiare, come è stato fatto in passato in alcune direttive, che spingono gli Stati membri a farne ampio uso (come le limitazioni al diritto di avvalersi di un difensore nella fase che precede il processo penale). A tale proposito, la Commissione dovrebbe avvisare con urgenza gli Stati membri che non hanno recepito norme comuni e, se necessario, avviare procedure di infrazione. Solo il pieno rispetto delle norme concordate può favorire la fiducia reciproca.

 


PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione del mandato d'arresto europeo e delle procedure di consegna tra Stati membri

(2019/2207(INI))

Il Parlamento europeo,

 visti gli articoli 2, 3, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

 vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 4, 47, 48 e 52,

 vista la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in riferimento al riconoscimento reciproco, ai diritti fondamentali e agli obblighi di cui all'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sul diritto alla vita[1],

 vista la decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri[2],

 vista la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive[3],

 vista la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo[4],

 vista la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare[5],

 viste le relazioni della Commissione sull'attuazione del mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri (COM(2005)0063 e SEC(2005)0267, COM(2006)0008 e SEC(2006)0079, COM(2007)0407 e SEC(2007)0979, nonché COM(2011)0175 e SEC(2011)0430),

 vista la versione rivista del Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo,

 viste le sue risoluzioni del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell'UE[6], del 27 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sul riesame del mandato d'arresto europeo[7] e del 5 ottobre 2017 sui sistemi carcerari e le condizioni di detenzione[8],

 vista la sua posizione adottata in prima lettura il 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia[9],

 vista la tabella di marcia del 2009 del Consiglio per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali[10],

 vista la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali[11],

 vista la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali[12],

 vista la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari[13],

 vista la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali[14],

 vista la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali[15],

 vista la direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo[16],

 vista la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale[17],

 vista la valutazione dell'attuazione a livello europeo del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), del giugno 2020, sul mandato d'arresto europeo,

 vista la relazione della Commissione del 2 luglio 2020 sull'attuazione della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (COM(2020)0270),

 visti la valutazione del valore aggiunto europeo sul mandato d'arresto europeo, completata nel gennaio 2014 su richiesta dell'EPRS e lo studio dell'EPRS sul costo della non-Europa in merito ai diritti procedurali e alle condizioni di detenzione del dicembre 2017,

 vista la relazione finale del Consiglio del 27 maggio 2009 sul quarto ciclo di valutazioni inter pares dal titolo "L'applicazione pratica del mandato di arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra Stati membri",

 vista la relazione della Commissione del 26 settembre 2019 sull'attuazione della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (COM(2019)0560),

 viste le conclusioni del Consiglio del 13 dicembre 2018 sul reciproco riconoscimento in materia penale – "Promuovere il riconoscimento reciproco rafforzando la fiducia reciproca"[18],

 viste le conclusioni del Consiglio del 16 dicembre 2019 sulle misure alternative alla detenzione: il ricorso a sanzioni e misure non privative della libertà nel settore della giustizia penale[19],

 vista la strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025) (COM(2020)0258),

 viste le relazioni delle ONG nazionali, europee e internazionali,

 visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)[20]

 vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 intitolata "Relazione sullo Stato di diritto 2020: la situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2020) 0580),

 vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali[21],

 visto il protocollo opzionale del 2002 alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti,

 visti il lavoro svolto dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, in particolare le relazioni intitolate "Rights in practice: access to a lawyer and procedural rights in criminal and European arrest warrant proceedings" (Attuazione pratica dei diritti: diritto di avvalersi di un difensore e diritti procedurali nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo), del 13 settembre 2019, "Criminal detention conditions in the European Union: rules and reality" (Condizioni di detenzione penale nell'Unione europea: norme e realtà), dell'11 dicembre 2019, e "Criminal detention and alternatives: fundamental rights aspects in EU cross-border transfers" (Detenzione per crimini e alternative: aspetti connessi ai diritti fondamentali nei trasferimenti transfrontalieri UE), del 9 novembre 2016, e la banca dati sulle condizioni di detenzione penale introdotta nel dicembre 2019,

 viste le convenzioni, le raccomandazioni e le risoluzioni del Consiglio d'Europa sulle questioni penitenziarie e sulla cooperazione in materia di diritto penale,

 visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

 visto il parere della commissione per gli affari costituzionali,

 vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0248/2020),

A. considerando che la cooperazione giudiziaria nell'Unione è un elemento rilevante per affrontare le sfide ambientali, sociali, economiche e digitali;

B. considerando che il mandato d'arresto europeo (MAE) è una procedura giudiziaria di consegna semplificata, transfrontaliera e accelerata che è stata adottata in seguito agli attentati terroristici dell'11 settembre e che, dal suo avvio, è diventata lo strumento emblematico e più comunemente utilizzato per il reciproco riconoscimento in materia penale;

C. considerando che il MAE costituisce, in generale, un successo e ha sostituito le estradizioni con le consegne; che le consegne sono state abbreviate in media a 40 giorni nel 2017 rispetto a una media di 50 giorni nel 2016 in caso di mancato consenso della persona interessata, sebbene alcuni Stati membri ritardino o non rispettino i requisiti del reciproco riconoscimento; che, in rari casi, alcuni Stati membri hanno riferito una durata delle procedure di consegna fino a 90 giorni in caso di mancato consenso della persona interessata;

D. considerando che tra il 2005 e il 2016 sono stati eseguiti 43 000 mandati d'arresto europei su 150 000 emessi; che, come ha spiegato la Commissione, tali dati grezzi sono fuorvianti per quanto riguarda la metodologia utilizzata e il successo complessivo;

E. considerando che la cooperazione giudiziaria dell'UE in materia penale si fonda sul reciproco riconoscimento formulato dal Consiglio europeo di Tampere del 1999; che il trattato di Lisbona ha modificato in maniera significativa l'assetto costituzionale dell'UE e ha previsto una base giuridica esplicita per le norme e le procedure volte a garantire il reciproco riconoscimento di tutte le forme di sentenze e decisioni giudiziarie con l'articolo 82 TFUE;

F. considerando che il reciproco riconoscimento non è un concetto nuovo sviluppato nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ma è stato inizialmente sviluppato nel mercato interno (logica della causa Cassis de Dijon); che, tuttavia, il reciproco riconoscimento nell'ambito della giustizia penale presenta una logica e una base giuridica diverse rispetto al reciproco riconoscimento delle norme di accesso al mercato; che, a tale proposito, il reciproco riconoscimento nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia presenta caratteristiche specifiche, date le implicazioni per i diritti fondamentali e la sovranità nazionale, nonché la misura in cui deve essere agevolato mediante l'armonizzazione del diritto penale sostanziale e procedurale, in particolare per quanto riguarda le garanzie procedurali; che qualsiasi passo indietro nell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento in ambito penale può avere conseguenze negative e incidere sulla sua applicazione in altri settori, come il mercato interno;

G. considerando che il reciproco riconoscimento consiste nel riconoscimento diretto delle decisioni giudiziarie di altri Stati membri e implica che il mancato riconoscimento costituisca un'eccezione, come pure che una decisione giudiziaria non dovrebbe essere rifiutata solo in base al fatto che è stata emessa in un altro Stato membro; che l'applicazione del reciproco riconoscimento delle decisioni adottate da altri Stati membri non è compatibile con la revisione di tali decisioni, se non per motivi previsti dalla decisione quadro 2002/584/GAI; che una cooperazione e una fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie competenti devono presiedere all'applicazione di tale strumento; che il reciproco riconoscimento e i diritti fondamentali devono andare di pari passo;

H. considerando che il reciproco riconoscimento presuppone un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri e ne è conseguenza, sulla base di un'interpretazione condivisa dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; che l'Unione europea necessita di tale fiducia in questo momento storico fondamentale per affrontare con successo le sfide comuni; che il rafforzamento della fiducia è fondamentale ai fini del buon funzionamento del MAE;

I. considerando che l'istituzione del meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali dovrebbe svolgere un ruolo importante nel rafforzare la fiducia reciproca, in quanto mira a individuare i settori in cui è necessario un miglioramento in termini di Stato di diritto; che la scarsa e incoerente applicazione della decisione quadro 2002/584/GAI da parte di alcuni Stati membri non contribuisce a rafforzare tale fiducia reciproca; che un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali può essere utile per fornire elementi atti a garantire un'applicazione coerente in caso di rifiuto dell'esecuzione sulla base di una violazione dei diritti fondamentali e può quindi rafforzare il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri;

J. considerando che la fiducia reciproca impone agli Stati membri di rispettare il diritto dell'UE e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta e dallo Stato di diritto, tra cui l'indipendenza della magistratura;

K. considerando che il MAE ha contribuito a sviluppare e consolidare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia; che l'articolo 6 TUE sulla Carta dei diritti fondamentali e sulla CEDU, l'articolo 8, l'articolo 15, paragrafo 3, l'articolo 16 e gli articoli da 18 a 26 TFUE, le direttive sui diritti procedurali e la direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime[22] sono elementi fondamentali del quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; che l'errata applicazione del MAE potrebbe avere effetti dannosi sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in tutta l'Unione, sulle persone e sulle loro famiglie, nonché sul funzionamento dello spazio Schengen e sui diritti fondamentali;

L. considerando che l'appartenenza all'Unione europea implica il rispetto di una serie di valori come la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, come stabilito sia dall'articolo 2 TUE che dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri, nel quadro della loro esecuzione;

M. considerando che un'Unione dell'uguaglianza che protegge deve garantire la protezione di tutte le vittime di reato[23], tutelando nel contempo i diritti degli indagati e degli imputati; che l'UE ha adottato strumenti volti a rafforzare i diritti delle vittime, con l'adozione di una serie di strumenti in aggiunta alla detenzione e alla consegna degli indagati o dei condannati;

N. considerando che la maggior parte delle questioni sollevate dall'applicazione del MAE sono state chiarite per taluni aspetti dalla Corte di giustizia dell'UE (CGUE), tra cui il principio del ne bis in idem[24], l'autorità giudiziaria[25], il primato del diritto dell'Unione e l'armonizzazione dell'UE[26], l'indipendenza della magistratura[27], i diritti fondamentali[28], la doppia incriminabilità[29], i motivi del rifiuto e l'estradizione di cittadini dell'UE in paesi terzi[30]; che, nel contempo, le sentenze non possono sostituire una legislazione redatta in maniera adeguata a livello dell'Unione;

O. considerando che la doppia incriminabilità costituisce un concetto di estradizione internazionale e, seppur raramente compatibile con il reciproco riconoscimento, può essere utile nella pratica, in modo molto limitato, per le persone ricercate, secondo la giurisprudenza della CGUE; che la doppia incriminabilità costituisce solo un motivo facoltativo di rifiuto del MAE ed è raramente invocata dalle autorità di esecuzione; che l'elenco dei reati senza una doppia incriminabilità già comprende un'ampia gamma di reati, molti dei quali non sono tuttavia molto armonizzati negli Stati membri, e che tale elenco dovrebbe essere riesaminato ed eventualmente ampliato in base alla procedura prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI;

P. considerando che il concetto di reciproco riconoscimento non richiederebbe l'armonizzazione del diritto penale sostanziale e delle relative procedure in quanto tale e che, tuttavia, la pratica della cooperazione giudiziaria ha dimostrato che l'armonizzazione di alcune norme e definizioni comuni limitate è necessaria per facilitare il riconoscimento reciproco, come riconosciuto dall'articolo 82, paragrafo 2, TFUE; che negli ultimi anni sono stati compiuti alcuni progressi, segnatamente l'adozione di sei direttive sui diritti procedurali, la direttiva 2012/29/UE concernente i diritti delle vittime, misure alternative al MAE quale l'ordine europeo d'indagine (OEI) e l'armonizzazione dei reati; che, tuttavia, le sei direttive sulle garanzie procedurali non sono state pienamente e correttamente attuate, il che continua a destare preoccupazione;

Q. considerando che la Commissione ha sottolineato che l'attuazione di talune disposizioni della direttiva 2013/48/UE concernente il diritto di avvalersi di un difensore e il mandato d'arresto europeo crea alcune difficoltà, in particolare per quanto concerne la possibilità di avvalersi di un difensore sia nello Stato membro di esecuzione che in quello di emissione; che il recepimento delle altre direttive sulle garanzie procedurali recanti disposizioni specifiche sul mandato d'arresto europeo (direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE, (UE) 2016/800 e (UE) 2016/1919) è stato finora inadeguato, anche per quanto riguarda la presa in considerazione dell'eguaglianza delle armi;

R. considerando che altri strumenti hanno contribuito a trattare alcune questioni legate al MAE, tra i quali la direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale e il regolamento (UE) 1805/2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca[31], e hanno applicato i principi del reciproco riconoscimento ad altri tipi di decisioni giudiziarie;

S. considerando che la tabella di marcia dell'UE per il rafforzamento dei diritti procedurali in procedimenti penali del 2009 riconosce la questione dei periodi di custodia cautelare; che le condizioni di detenzione costituiscono un problema in molti Stati membri e che devono essere conformi ai valori sanciti all'articolo 2 TUE; che alcuni Stati membri hanno problemi di Stato di diritto, come dimostrato dalle sentenze della CEDU;

T. considerando che, nella sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sul riesame del MAE, il Parlamento europeo ha chiesto, tra l'altro, l'introduzione di un motivo di non esecuzione obbligatoria quando vi sono importanti ragioni per ritenere che l'esecuzione della misura sarebbe incompatibile con l'obbligo dello Stato membro di esecuzione in conformità dell'articolo 6 del TUE e della Carta; che nel 2017 le questioni relative ai diritti fondamentali hanno determinato il rifiuto di consegna in 109 casi;

U. considerando che i professionisti del settore, compresi gli avvocati penalisti, devono essere formati sul diritto dell'UE affinché il reciproco riconoscimento possa concretizzarsi; 

V. considerando che Eurojust svolge un ruolo essenziale nell'agevolazione e nel coordinamento dell'esecuzione dei MAE; che l'assistenza di Eurojust è sempre più richiesta nell'esecuzione dei MAE e che pertanto il suo carico di lavoro è aumentato notevolmente; che solo nel 2019 Eurojust ha agevolato l'esecuzione dei MAE in 703 nuovi processi e 574 processi in corso; che Eurojust è un'agenzia indipendente e autonoma, a fianco della Procura europea;

W. considerando che il confronto dei dati rivela una tendenza all'aumento dei MAE, con un incremento annuo dei MAE emessi;

X. considerando che un'attuazione armonizzata del MAE, unitamente alla piena e corretta attuazione delle direttive sui diritti procedurali, a un maggiore ricorso alle misure alternative al MAE e alla definizione di norme minime dell'UE, ad esempio sulle condizioni carcerarie e detentive, contribuirà a prevenire la ricerca del foro più vantaggioso (forum shopping); che un'attuazione piena e corretta del MAE in tutti gli Stati membri è necessaria per valutare adeguatamente il funzionamento dei pertinenti strumenti legislativi e la necessità di eventuali modifiche;

Valutazione generale dell'attuazione del mandato d'arresto europeo

1. sottolinea che il MAE rappresenta un grande successo e uno strumento efficace e indispensabile per combattere le forme gravi di criminalità transfrontaliera e per consegnare alla giustizia gli autori di gravi reati nello Stato membro in cui hanno avuto o hanno luogo i procedimenti penali, con effetti positivi sul mantenimento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; riconosce che il MAE ha agevolato e migliorato considerevolmente la cooperazione in materia di consegne; sottolinea, tuttavia, che negli ultimi venti anni il mondo ha subito una trasformazione digitale che ha cambiato l'ecosistema della criminalità;

2. prende atto dell'esistenza di problemi specifici; ritiene che tali problemi non mettano in discussione il sistema, ma ne impongano il miglioramento e l'aggiornamento e che tali questioni debbano essere affrontate per evitare talune zone d'ombra e rafforzare in tal modo il sistema generale e salvaguardare la conformità allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali in tutti gli Stati membri; dichiara che lo spazio Schengen e la trasformazione digitale hanno generato numerose opportunità per i cittadini dell'UE; osserva tuttavia che le frontiere aperte e le nuove tecnologie richiedono anche strumenti efficaci che permettano alle autorità di contrasto e alla magistratura di perseguire le forme gravi di criminalità transfrontaliera;

3. osserva che tali problemi si riferiscono principalmente alle condizioni detentive e carcerarie, alla proporzionalità, all'attuazione nei procedimenti relativi al MAE delle garanzie procedurali sancite dal diritto dell'UE, in particolare la duplice rappresentanza legale sia nello Stato di esecuzione che in quello di emissione, alla formazione, a questioni specifiche di Stato di diritto, all'esecuzione delle pene privative della libertà[32], ai termini[33] e alle decisioni pronunciate in contumacia; riconosce che talune cause hanno sollevato la questione della doppia incriminabilità[34]; ravvisa, in altre cause, un'incoerenza nell'applicazione dei motivi del rifiuto di esecuzione dei MAE; sottolinea inoltre l'assenza di un sistema di dati completo che consenta di elaborare statistiche affidabili, sia qualitative che quantitative, relative all'emissione, all'esecuzione o al rifiuto dei MAE; sottolinea che tali problemi non solo minano la fiducia reciproca tra gli Stati membri, ma sono anche costosi in termini sociali ed economici per i soggetti interessati, le loro famiglie e la società in generale;

4. osserva che certe questioni sono state parzialmente trattate e che sono in atto tentativi di risolverle con una combinazione di misure non vincolanti (manuale sul MAE), valutazioni reciproche, assistenza di Eurojust, finanziamento dei programmi di formazione e strumenti per gli operatori del settore nel quadro del programma Giustizia dell'UE, giurisprudenza della CGUE e legislazione integrativa (decisione quadro 2009/299/GAI e adozione delle direttive sui diritti procedurali per gli indagati e gli imputati di cui alla tabella di marcia del 2009, in particolare della direttiva 2013/48/UE), mentre altre questioni permangono;

5. sottolinea che il MAE dovrebbe essere potenziato e migliorato per renderlo più efficace, immediato e rispettoso delle decisioni dei giudici nazionali, rispettando nel contempo la proporzionalità, dato che uno degli obiettivi di un'Unione più forte richiede la fiducia degli Stati membri nei rispettivi sistemi giudiziari e penitenziari e che questo meccanismo è essenziale per tale fiducia; ricorda che l'indebolimento del riconoscimento reciproco in ambito penale può solo portare al suo indebolimento in altri settori e che ciò comprometterebbe la gestione efficace delle politiche comuni, come il mercato interno;

6. osserva che i protocolli n. 21 e n. 22 al TUE prevedono uno status speciale per due Stati membri: un'opzione di partecipazione per l'Irlanda e la non partecipazione al diritto penale dell'UE per la Danimarca, il che significa che essi partecipano al sistema del MAE, ma non necessariamente agli altri strumenti, come le direttive sulle garanzie procedurali; sottolinea l'importanza di garantire la coerenza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

7. sottolinea che il MAE non dovrebbe essere utilizzato impropriamente per reati minori, per i quali la detenzione preventiva non è giustificata; ricorda che l'uso del MAE dovrebbe essere limitato ai reati gravi per i quali è strettamente necessario e proporzionato; esorta a utilizzare strumenti giuridici meno intrusivi, ove possibile, prima dell'emissione di un MAE, come ad esempio l'ordine europeo di indagine penale; sottolinea che le autorità emittenti dovrebbero eseguire controlli di proporzionalità, tenendo conto i) della gravità del reato, ii) della pena che sarà probabilmente irrogata qualora l'interessato sia giudicato colpevole del reato di cui è accusato, iii) della probabilità dell'assoggettamento a custodia della persona nello Stato membro emittente dopo la consegna, iv) dell'impatto sui diritti della persona ricercata e della sua famiglia, e v) degli interessi delle vittime del reato; invita gli Stati membri e le loro autorità giudiziarie a trattare i casi del MAE senza indebito ritardo dopo l'emissione del mandato, al fine di ridurre al minimo la custodia cautelare;

8. sottolinea che, secondo la CGUE, il rifiuto di esecuzione è concepito come un'eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva[35] se si applica uno dei motivi di non riconoscimento (articoli 3 e 4 della decisione quadro 2002/548/GAI) o una delle garanzie (articolo 5 di tale decisione) o in conformità della giurisprudenza della CGUE;

9. chiede che tale rifiuto sia consentito se vi sono importanti ragioni per ritenere che l'esecuzione del mandato d'arresto europeo sarebbe incompatibile con gli obblighi degli Stati membri di esecuzione in conformità dell'articolo 6 TUE e della Carta dei diritti fondamentali; sottolinea che quando la mancata esecuzione è motivata da una violazione dei diritti fondamentali, lo Stato membro di esecuzione deve attribuire il grave rischio di violazione dei diritti fondamentali e deve stabilire i motivi del rifiuto di esecuzione sulla base di elementi fattuali e oggettivi, al fine di evitare l'incertezza giuridica e una potenziale impunità; ricorda che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, la Carta costituisce la norma comune per la protezione dei diritti fondamentali nell'UE[36];

Raccomandazioni per migliorare il funzionamento del MAE

10. invita la Commissione a fornire dati chiari, comprensibili, esaustivi e comparabili poiché quelli esistenti creano confusione e possono dare un'impressione erronea dell'efficienza o dell'inefficienza dei MAE; invita la Commissione a stabilire le modalità con cui gli Stati membri dovrebbero adempiere al loro obbligo di raccogliere e trasferire sistematicamente dati affidabili e aggiornati alla Commissione; invita la Commissione a valutare la possibilità di creare una banca dati comune contente le decisioni giudiziarie sui MAE, utilizzando unicamente dati anonimizzati, che diventi uno strumento intelligente ed efficiente per valutare la cooperazione giudiziaria, individuare i punti deboli e migliorare la preparazione a eventuali adeguamenti; ricorda che la cooperazione giudiziaria è un elemento fondamentale per garantire la stabilità in materia sociale, economica, ambientale e digitale; ribadisce il suo invito alla Commissione a richiedere agli Stati membri dati completi relativi al funzionamento del meccanismo del MAE e a includere tali dati nella sua prossima relazione di attuazione;

11. ritiene che sia necessario adottare ulteriori misure orizzontali per rafforzare il principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE e accrescere la fiducia reciproca nei sistemi nazionali di giustizia penale, rendendo così più efficiente la cooperazione giudiziaria; sottolinea che la verifica della doppia incriminabilità limita il reciproco riconoscimento e che, secondo la CGUE, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva; sottolinea, tuttavia, che sussistono preoccupazioni circa la mancanza di una definizione adeguata dei reati ai quali non si applica più la norma della doppia incriminabilità; osserva che il riconoscimento reciproco dovrebbe idealmente applicarsi automaticamente[37] senza una rivalutazione dei motivi sostanziali dell'accusa e che le decisioni non dovrebbero essere rifiutate, a meno che non vi siano ragioni per invocare uno dei motivi del rifiuto elencati in modo esaustivo nella decisione quadro relativa al MAE o a meno che altre circostanze, quali riconosciute dalla CGUE, giustifichino la limitazione dei principi del reciproco riconoscimento e della fiducia reciproca tra gli Stati membri;

12. sottolinea che il principio del riconoscimento reciproco deve basarsi sulla fiducia reciproca che può essere conseguita solo se si garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e procedurali degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali in tutta l'Unione; ricorda l'importanza di attuare le direttive sui diritti procedurali al fine di garantire il diritto a un equo processo; esorta la Commissione, a tale riguardo, ad assicurare la piena e corretta attuazione di tali direttive e a considerare la possibilità, se necessario, di avviare procedure di infrazione;

13. invita la Commissione ad analizzare i reati comuni negli Stati membri al fine di definire meglio i casi in cui debba essere utilizzato il MAE e ad agevolare le valutazioni della proporzionalità; invita la Commissione ad eseguire una valutazione formale e sostanziale della coerenza dell'elenco delle 32 categorie per le quali non è richiesta una verifica della doppia incriminabilità, integrando il criterio della gravità, la dimensione transnazionale o l'impatto negativo sui valori fondamentali dell'Unione; sottolinea la necessità di fornire una maggiore certezza giuridica a tutti gli attori coinvolti nella sua applicazione, evitando in tal modo inutili conflitti; invita la Commissione a valutare pienamente la questione dell'elaborazione, ove possibile, di un elenco omogeneo di categorie di reato basato su reati specifici e interessi tutelati dalla legge; suggerisce inoltre di valutare l'inclusione di un allegato contenente le definizioni per ogni voce dell'elenco, al fine di agevolarne l'interpretazione;  

14. sottolinea l'importanza di valutare l'inclusione di altri reati o categorie di reato quali i reati ambientali (es. reati di inquinamento provocato dalle navi), talune forme di evasione fiscale, reati di odio, abuso sessuale, violenza di genere, illeciti commessi con mezzi digitali come il furto di identità, reati di ricorso alla violenza, reati contro l'ordine pubblico e l'integrità costituzionale degli Stati membri commessi ricorrendo alla violenza, reati di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra nel quadro di un impegno rafforzato per la cooperazione giudiziaria, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali da parte degli Stati membri; sottolinea che un maggiore livello di cooperazione giudiziaria per questo tipo di reati aiuterebbe l'Unione a raggiungere i suoi obiettivi prioritari nonché a rafforzare la cultura del rispetto della democrazia e dello Stato di diritto nell'Unione;

15. accoglie con favore il gruppo di coordinamento del MAE recentemente istituito dalla Commissione; ritiene che tale gruppo contribuisca a migliorare il rapido scambio di informazioni aggiornate e affidabili e di buone pratiche e a rafforzare la cooperazione che dovrebbe portare a un'applicazione più uniforme del MAE tra le autorità giudiziarie nonché risultare in un migliore scambio di informazioni tra gli avvocati che rappresentano le persone interessate dai MAE negli Stati membri di esecuzione e di emissione;

16. ricorda che, in linea di principio, la soglia per la pena, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al MAE, intende assicurare la proporzionalità del MAE; invita tuttavia la Commissione a valutare la possibilità di ridurre la soglia di 3 anni per taluni reati, quali la tratta di esseri umani nonché lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile;

17. invita la Commissione a chiarire la questione dei reati accessori o connessi ai reati principali che superano la soglia del MAE, ad esempio prendendo in considerazione la possibilità di aggiornare il manuale sul MAE o eventualmente mediante strumenti dell'UE nell'ambito dell'armonizzazione del diritto penale, compresa l'indicazione dell'applicazione dei MAE negli Stati membri in tale ambito; ricorda, a tale riguardo, che il MAE non regolamenta la consegna per i reati accessori o connessi e che la norma della specialità potrebbe applicarsi e impedire allo Stato membro emittente di perseguire tali reati;

18. sottolinea l'importanza di definire in maniera più precisa i doveri e le competenze delle autorità nazionali e degli organismi dell'UE coinvolti nelle procedure del MAE e di garantire che siano specializzati e dotati di esperienza pratica; ribadisce che un ampio margine discrezionale per l'autorità di esecuzione risulterebbe difficilmente compatibile con il reciproco riconoscimento o persino contrario a esso, al di là dei motivi per il non riconoscimento di cui agli articoli 3 e 4 della decisione quadro sul MAE e quali illustrati dalla CGUE; ritiene che qualsiasi riesame della decisione quadro relativa al MAE debba istituire una procedura nell'ambito della quale un MAE possa, se necessario, essere convalidato da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione, conformemente alla giurisprudenza della CGUE, al fine di superare le interpretazioni divergenti del termine "autorità giudiziaria"; reputa che la discrezionalità debba essere limitata nei casi di doppia incriminabilità, se ciò può apportare certezza giuridica in merito ai reati che rientrano chiaramente nella definizione di doppia incriminabilità e a quelli che non vi rientrano; afferma che il miglioramento dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali, delle condizioni carcerarie e della conoscenza degli altri sistemi giuridici da parte degli operatori del settore contribuirà a rafforzare la fiducia reciproca e il riconoscimento reciproco;

19. invita la Commissione a proseguire la sua valutazione del recepimento del MAE e degli altri strumenti di cooperazione giudiziaria e ad avviare procedure di infrazione, se necessario;

20. invita gli Stati membri ad attuare in modo tempestivo e adeguato il MAE, le pertinenti sentenze della Corte di giustizia sul MAE e gli altri strumenti giuridici; sottolinea che strumenti come la decisione quadro 2008/909/GAI sul trasferimento dei detenuti, la decisione quadro 2008/947/GAI sulla sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive, l'ordine europeo di indagine (OEI), l'ordinanza cautelare europea (OCE) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle procedure penali[38] integrano il MAE e forniscono alternative utili e meno invasive; sottolinea che il MAE dovrebbe essere utilizzato solo una volta esperite tutte le altre opzioni alternative e che gli Stati non dovrebbero ricorrere al MAE in situazioni in cui una misura meno invasiva porterebbe agli stessi risultati, ad esempio audizioni in videoconferenza o strumenti correlati; esorta le autorità degli Stati membri, ove possibile, a utilizzare tali strumenti anziché emettere un MAE;

21. invita gli Stati membri a garantire che le autorità giudiziarie abbiano la facoltà di disporre alternative alla detenzione e alle misure coercitive nel procedimento di esecuzione del MAE, in particolare quando una persona acconsente a consegnarsi, a meno che un rifiuto non sia strettamente necessario e giustificato;

22. prende atto della preoccupante relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva 2013/48/UE riguardo al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento di esecuzione del MAE; esorta la Commissione a continuare a valutare il rispetto di tale direttiva da parte degli Stati membri e ad adottare le misure adeguate, ivi comprese procedure di infrazione, per garantire la conformità alle disposizioni; esorta la Commissione a intensificare gli sforzi per garantire la piena attuazione di tutte le direttive sulle garanzie procedurali, al fine di assicurare che le persone ricercate possano ricorrere a una difesa efficace nei procedimenti transfrontalieri; esorta la Commissione a prendere in considerazione l'adozione di misure, vista l'inadeguatezza dell'attuazione della sua raccomandazione del 27 novembre 2013 sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali[39], con particolare riferimento agli adulti vulnerabili;

23. invita gli Stati membri a prevedere flessibilità per i regimi linguistici del MAE e a sviluppare e applicare pratiche comuni al riguardo, rispettando nel contempo il diritto delle persone a usufruire dell'interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali, in linea con la direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; invita, a tale proposito, gli Stati membri a introdurre i meccanismi necessari per evitare ritardi od ostacoli; si rammarica del fatto che la decisione quadro 2002/584/GAI non preveda alcun termine per la trasmissione dei MAE tradotti; 

24. invita la Commissione a garantire un'applicazione uniforme e un monitoraggio efficace dei termini;

25. invita la Commissione ad assicurare finanziamenti adeguati per Eurojust e la rete giudiziaria europea (RGE) affinché siano in grado di agevolare e coordinare il MAE; si rammarica del fatto che gli attuali stanziamenti di bilancio della Commissione per Eurojust siano insufficienti, alla luce delle sfide cui l'agenzia deve far fronte per quanto riguarda il costante aumento dei casi, e abbiano condotto a una stagnazione dei finanziamenti, nonostante l'aumento del carico di lavoro; sottolinea che è essenziale che il bilancio di Eurojust corrisponda ai compiti e alle priorità dell'agenzia, in modo da consentire l'adempimento del suo mandato; ribadisce il suo invito a istituire un'apposita rete giudiziaria per il MAE; 

26. invita la Commissione e gli Stati membri a fornire finanziamenti adeguati per il patrocinio a spese dello Stato alle persone interessate dal procedimento di esecuzione del MAE, anche per l'assistenza legale, sia nello Stato membro di emissione che in quello di esecuzione, prima che venga ordinata la consegna, i finanziamenti per interpreti e traduttori adeguatamente qualificati, la formazione specifica riguardante il MAE per gli operatori, tra cui la polizia, i pubblici ministeri, la magistratura e gli avvocati difensori, in particolare in settori quali gli aspetti del MAE relativi ai diritti fondamentali, la valutazione della proporzionalità e di misure alternative alla detenzione, la rappresentanza nei casi di MAE e per quanto riguarda la procedura per chiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE e cercare di ottenere assicurazioni dalle autorità di altri Stati membri; prende atto del valore dei programmi della rete europea di formazione giudiziaria (REFG), ad esempio per quanto riguarda le simulazioni di MAE e le formazioni linguistiche; sottolinea che, al fine di garantire il principio dell'eguaglianza delle armi, gli avvocati dovrebbero avere accesso a una formazione mirata e accessibile, anche dal punto di vista economico; invita la Commissione a promuovere e agevolare l'offerta di tale formazione;

27. invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, a sostenere ed eventualmente sviluppare ulteriormente la REFG e le piattaforme nazionali di formazione esistenti per il settore giudiziario e, se necessario, a lanciare una piattaforma di formazione supplementare per esperti e operatori in materia di strumenti di riconoscimento reciproco, compreso il MAE; afferma che una piattaforma siffatta dovrebbe fornire loro conoscenze sullo stretto legame tra gli strumenti, come pure uno spazio comune per lo scambio di esperienze;

28. osserva che la cooperazione tra le autorità, anche in materia di rispetto dei diritti fondamentali, può essere migliorata utilizzando le tecnologie sicure e la digitalizzazione; si compiace del fatto che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) abbia istituito la banca dati sulla detenzione penale; chiede che sia sviluppata una banca dati centralizzata contenente la giurisprudenza nazionale relativa all'applicazione del MAE (come avviene per altri ambiti del diritto dell'UE)[40]; ritiene che una banca dati pubblica specifica contenente i dati di avvocati esperti di MAE possa contribuire a garantire il diritto di avvalersi di un difensore;

29. chiede un riesame periodico dei MAE non eseguiti e una valutazione che consenta di stabilire se sia opportuno ritirarli, insieme alle corrispondenti segnalazioni del sistema d'informazione Schengen II (SIS II) e di Interpol; chiede altresì il ritiro dei MAE e delle corrispondenti segnalazioni SIS II e Interpol laddove il MAE sia stato respinto per motivi obbligatori quali il principio del ne bis in idem;

30. invita la Commissione a tenere conto dei pareri dei parlamenti nazionali, in linea con il protocollo 2 TUE, qualora decida di proporre atti legislativi nel settore del diritto penale dell'UE, dal momento che la loro partecipazione consente di verificare l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nel diritto penale dell'UE;

Raccomandazioni sui diritti fondamentali

31. invita gli Stati membri a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 2 TUE per quanto riguarda la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e i diritti umani, compresi i diritti delle minoranze; sottolinea che gli Stati membri devono garantire che ogni individuo, comprese le vittime di reati o le persone ricercate per le quali è stato emesso un MAE, i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione sono violati, ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice in conformità dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea; ricorda che i ricorsi esercitati nello Stato di esecuzione, pur nel pieno rispetto del diritto a un ricorso effettivo, devono essere conformi ai termini stabiliti dallo strumento di riconoscimento reciproco applicabile o, in assenza di un termini espliciti, devono essere trattati con una rapidità sufficiente a garantire che la finalità della procedura di riconoscimento reciproco non sia compromessa;

32. osserva che, sebbene l'applicazione della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE incida sul riconoscimento reciproco, secondo la vigente giurisprudenza della CGUE, l'autorità di esecuzione deve valutare in ciascun caso specifico se sussistono motivi sostanziali per ritenere che, in seguito alla consegna, la persona rischi di subire una violazione dei suoi diritti fondamentali; sottolinea che l'attivazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 TUE non equivale automaticamente a un non-riconoscimento in considerazione dell'importanza della cooperazione in materia penale e del funzionamento dell'intero sistema di cooperazione giudiziaria dell'UE; sottolinea il ruolo di Eurojust nell'assistere gli Stati membri nell'emissione o nell'esecuzione di ordinanze in tale contesto, nell'ottica di rafforzare la fiducia reciproca; raccomanda, quindi, l'introduzione di un sistema di misure precauzionali, che includa la sospensione dello strumento, al fine di rafforzare le garanzie previste, migliorando la fiducia e il riconoscimento reciproci tra gli Stati membri;

33. sottolinea il collegamento tra condizioni di detenzione e misure inerenti al MAE e ricorda agli Stati membri che l'articolo 3 della CEDU e la pertinente giurisprudenza impongono loro non solo obblighi negativi, ma anche obblighi positivi, esigendo che si adoperino per garantire che le condizioni detentive siano coerenti con la dignità umana e che siano svolte indagini approfondite ed efficaci in caso di violazione dei diritti; invita la Commissione a esaminare i mezzi giuridici e finanziari disponibili a livello dell'Unione per migliorare gli standard di detenzione;

34. è preoccupato per le condizioni detentive esistenti in taluni Stati membri; si compiace, a tale riguardo, della creazione della nuova banca dati sulla detenzione penale[41] della FRA e la considera un primo passo positivo verso una migliore valutazione comune delle condizioni di detenzione nell'UE;

35. ribadisce il suo invito[42] rivolto agli Stati membri a migliorare le condizioni detentive insufficienti; invita la Commissione a sfruttare appieno la possibilità di finanziare l'ammodernamento delle strutture di detenzione usando i Fondi strutturali dell'UE; ricorda, a tale riguardo, che nelle sue conclusioni del 2018 dal titolo "Promuovere il riconoscimento reciproco rafforzando la fiducia reciproca"[43] anche il Consiglio ha invitato la Commissione a promuovere l'uso dei fondi dell'UE per aiutare gli Stati membri ad affrontare il problema delle condizioni detentive carenti;

36. ribadisce l'importanza di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, sotto forma di eventuale proposta legislativa sostenuta da un accordo interistituzionale, che consista in un riesame annuale indipendente e basato su elementi concreti volto a valutare il rispetto dell'articolo 2 TUE da parte di tutti gli Stati membri dell'UE, come pure in raccomandazioni specifiche per paese, in modo da migliorare la fiducia reciproca tra gli Stati membri; prende atto che l'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali sarebbe uno strumento fondamentale e contribuirebbe al rafforzamento della fiducia reciproca tra gli Stati membri nel contesto dell'applicazione della decisione quadro relativa al MAE;

37. invita la Commissione a esaminare la fattibilità di strumenti aggiuntivi sui diritti procedurali, quali l'ammissibilità delle prove e le condizioni di detenzione durante la custodia cautelare, prendendo in particolare come base, o anche superando, le norme stabilite dal Consiglio d'Europa, anche per i termini della custodia cautelare; afferma che la Commissione dovrebbe mirare alle norme più rigorose, pur nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; chiede alla Commissione di rafforzare gli strumenti di informazione destinati alle autorità esecutive nazionali sulle condizioni di custodia cautelare e di detenzione in ciascuno Stato membro;

38. invita la Commissione a fornire, tra l'altro, una valutazione del rispetto del principio del ne bis in idem, una verifica della proporzionalità per l'emissione di un MAE, basata su tutti i fattori e le circostanze pertinenti, quali la gravità del reato, la valutazione dello stato di preparazione del processo, l'impatto sui diritti della persona ricercata, le implicazioni in termini di costi e la disponibilità di misure alternative appropriate e meno invasive, una procedura di consultazione standardizzata in base alla quale le autorità competenti dello Stato membro di emissione e quello di esecuzione possono scambiarsi informazioni concernenti l'esecuzione del MAE, in particolare riguardo alla proporzionalità, allo stato di preparazione del processo e ai conflitti di giurisdizione, come pure una panoramica delle possibili azioni legislative a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, TFUE;

39. invita gli Stati membri a ratificare il protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura;

40. sottolinea che le carenze in materia di cooperazione giudiziaria, anche riguardo al MAE, possono andare a scapito degli interessi delle vittime e condurre al diniego di accesso alla giustizia e alla mancata tutela delle vittime; sottolinea che l'impunità che deriva dalle carenze in materia di cooperazione giudiziaria può avere un impatto dannoso e negativo sullo Stato di diritto, sui sistemi giudiziari e sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni, nonché sulle stesse vittime e sulla società in generale;

41. sottolinea che, secondo la FRA, le informazioni fornite agli imputati in merito ai loro diritti procedurali nei procedimenti penali differiscono sia nella portata che nelle modalità di trasmissione; invita gli Stati membri a predisporre garanzie per assicurare che le persone siano effettivamente informate in merito ai loro diritti procedurali non appena siano sospettate di aver commesso un reato;

42. prende atto delle norme della Corte europea dei diritti dell'uomo, come pure delle prescrizioni previste dalla direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore e dalla direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; esorta la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che il diritto di avvalersi di un difensore e il diritto al patrocinio a spese dello Stato siano garantiti, sia nel diritto che nella pratica, nello Stato membro di emissione come in quello di esecuzione;

Coerenza del quadro giuridico del MAE

43. afferma che il MAE è efficace; ritiene, tuttavia, che i problemi principali relativi al MAE riguardino la sua coerenza e la sua efficienza, aree in cui vi sono margini di miglioramento, sebbene sia stata sollevata qualche limitata questione in merito al rispetto dei valori e dei diritti fondamentali dell'UE;

44. invita la Commissione a fornire una politica coerente in materia di riconoscimento reciproco, che tenga conto della giurisprudenza della CGUE, dell'attuale livello di armonizzazione delle procedure e del diritto penale degli Stati membri e dei rischi fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali;

45. invita la Commissione a svolgere uno studio trasversale degli strumenti di riconoscimento reciproco in modo da prevenire le divergenze e assicurare il loro coordinamento e la loro corretta interazione; invita, in particolare, a esaminare l'applicazione pratica dello strumento nei diversi paesi, al fine di individuare le buone pratiche che determinano un livello elevato di conformità dei mandati emessi da determinati Stati, come pure le difficoltà specifiche incontrate laddove il livello di non conformità dei MAE è particolarmente elevato;

46. afferma che le questioni di coerenza connesse all'attuazione della decisione quadro relativa al MAE devono essere risolte mediante una combinazione di misure pratiche (formazione degli operatori del settore), misure non vincolanti (manuali e raccomandazioni), una legislazione estremamente mirata (definizione dell'autorità giudiziaria, principio del ne bis in idem, diritti fondamentali, ecc.) e, in un secondo momento, con i mezzi ritenuti necessari, prendendo in considerazione il nono ciclo di valutazione, in modo da integrare la legislazione mirata (custodia cautelare); ritiene che la Commissione debba adoperarsi per una piena e corretta attuazione del MAE in tutti gli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della CGUE;

47. raccomanda, nel medio termine, la promozione di un codice di cooperazione giudiziaria dell'UE in materia penale che raccolga sistematicamente la legislazione vigente, per garantire la certezza giuridica e la coerenza dei vari strumenti esistenti dell'UE;

Brexit

48. invita la Commissione a proseguire i negoziati con il Regno Unito con l'obiettivo di preservare le norme dell'UE in materia di diritti procedurali e fondamentali degli indagati e degli imputati; esprime preoccupazione per il fatto che i risultati conseguiti nel Regno Unito dopo l'introduzione del MAE potrebbero subire un drastico ribaltamento;

°

° °

49. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI (12.10.2020)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sull'attuazione del mandato d'arresto europeo e delle procedure di consegna tra Stati membri

(2019/2207(INI))

Relatore per parere: Paulo Rangel

 

 

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che il legame tra il mandato d'arresto europeo e la cittadinanza dell'UE rende il primo un corollario della libera circolazione delle persone basato sul principio del riconoscimento reciproco; che la fiducia reciproca tra gli Stati membri è una condizione imprescindibile per l'efficace funzionamento del mandato d'arresto europeo e si fonda sul rispetto condiviso dei diritti fondamentali definiti nel trattato sull'Unione europea (TUE) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

B. considerando che, negli ultimi anni, le preoccupazioni relative alla mancanza di indipendenza delle autorità giudiziarie e alle condizioni di detenzione in alcuni Stati membri hanno contribuito a minare la fiducia reciproca;

C. considerando che le autorità del Regno Unito sono state incaricate di emettere ed eseguire un numero significativo di mandati d'arresto europei; che la dichiarazione politica sulle future relazioni afferma che il Regno Unito e l'UE "prevederanno una cooperazione globale, stretta, equilibrata e reciproca delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale";

D. considerando che sono ancora in corso negoziati relativi a nuove modalità di cooperazione giudiziaria penale tra l'UE e il Regno Unito;

E. considerando che il recesso del Regno Unito dall'UE rende obsoleto l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, del protocollo n. 36 TUE;

1. ricorda che la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, che ha istituito uno dei primi strumenti basati sul riconoscimento reciproco in materia penale, è un efficace strumento di cooperazione giudiziaria che ha prodotto una semplificazione significativa e ha contribuito ad accelerare le procedure di consegna tra gli Stati membri dell'UE rispetto ai tradizionali sistemi di cooperazione in materia di estradizione tra giurisdizioni differenti;

2. riconosce che la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo è una pietra angolare dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e che la sua corretta attuazione è di fondamentale importanza per garantire una cooperazione agevole tra le autorità di contrasto;

3. riconosce che l'attuazione della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo ha messo sotto pressione i sistemi giuridici di numerosi Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'estradizione dei propri cittadini; prende atto che tale decisione quadro ha messo in luce l'esistenza di nette differenze nazionali nel diritto penale sostanziale e procedurale;

4. ritiene che la dimensione transfrontaliera di un numero crescente di reati, inclusi quelli legati alla corruzione, alla tratta, alla criminalità digitale, ai danni ambientali e alla violenza di genere, renda ancora più cruciale il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri, in particolare per quanto concerne i diritti procedurali;

5. sottolinea che la fine effettiva delle misure transitorie in materia di giustizia e affari interni, a norma del titolo VII del protocollo n. 36 TUE, accresce la responsabilità degli Stati membri, in linea con il principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE, di astenersi dall'adottare misure che pregiudichino il conseguimento degli obiettivi dell'Unione, compresi quelli indicati all'articolo 3 TUE;

6. osserva che l'attuazione del mandato d'arresto europeo non ha ancora raggiunto il suo massimo potenziale a causa della mancanza di fiducia tra gli Stati membri; insiste sul fatto che gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire un livello elevato di fiducia reciproca, che si basa sul loro obbligo di rispettare i trattati, la Carta dei diritti fondamentali e la legislazione dell'UE, nonché sull'adesione delle loro istituzioni ai valori dell'UE, compreso il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali (articoli 2 e 6 TUE);

7. sottolinea che il principio del riconoscimento reciproco, sul quale è basato il sistema del mandato d'arresto europeo, si fonda a sua volta sulla fiducia degli Stati membri nel fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali siano in grado di fornire una protezione equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali riconosciuti a livello dell'UE, in particolare nella Carta;

8. sottolinea pertanto, riguardo al mandato d'arresto europeo, che gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire un elevato livello di protezione dei diritti procedurali e fondamentali e di rispetto dello Stato di diritto, nonché l'indipendenza della loro magistratura, al fine di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva; prende atto degli sviluppi significativi nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) che hanno confermato tali principi;

9. sottolinea che l'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali contribuirà a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, migliorando in tal modo il funzionamento del principio del riconoscimento reciproco;

10. osserva che qualsiasi violazione dei valori dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE da parte di uno Stato membro compromette l'applicazione della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo indebolendo tale fiducia; insiste pertanto affinché il rispetto di tali valori sia garantito mediante l'impiego di tutti i meccanismi di monitoraggio e correzione disponibili;

11. prende atto, a tale proposito, dell'iniziativa del "ciclo di esame dello Stato di diritto" annunciata dalla Commissione nel luglio 2019 e della prima relazione annuale sullo Stato di diritto riguardante tutti gli Stati membri, del 30 settembre 2020;

12. ritiene che l'applicazione della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo debba essere analizzata alla luce dell'istituzione di tale meccanismo; invita la Commissione ad aggiornare il suo "Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo", in modo da tenere conto degli sviluppi giurisprudenziali sostanziali in materia;

13. ritiene che sia necessario adottare ulteriori misure orizzontali per accrescere la fiducia reciproca nei sistemi nazionali di giustizia penale, rendendo così più efficiente la cooperazione giudiziaria;

14. sottolinea, a tale riguardo, l'importante ruolo svolto da agenzie come l'Agenzia dell'UE per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e da iniziative quali la recente istituzione del gruppo di coordinamento per il mandato d'arresto europeo, che mira a sviluppare la fiducia reciproca;

15. ricorda l'importanza di garantire che a tutte le persone oggetto di un mandato d'arresto europeo siano garantiti i diritti procedurali, compresi i diritti all'informazione sui procedimenti, alla consulenza e alla rappresentanza da parte di un avvocato, al gratuito patrocinio, all'interpretazione e alla traduzione;

16. sottolinea che, una volta soddisfatti i requisiti procedurali per i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, il principio del riconoscimento reciproco dovrebbe applicarsi pienamente e qualsiasi eccezione dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo, senza giudicare il merito delle accuse;

17. sottolinea che sono necessari ulteriori miglioramenti nell'applicazione della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, che dovrebbero comprendere un'ulteriore attuazione dei diritti procedurali degli indagati, garanzie sul rispetto delle norme minime in materia di condizioni di detenzione, l'applicazione del principio del ne bis in idem e delle norme relative all'esecuzione di un mandato d'arresto se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo è un minore e non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto europeo in base alla legge dello Stato membro di esecuzione;

18. ricorda che la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo è stata adottata impiegando il metodo della cooperazione intergovernativa di cui all'ex terzo pilastro sulla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale; riconosce i vantaggi che comporta integrare pienamente la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo nel trattato di Lisbona, come regolamento dell'UE ai sensi dell'articolo 288 TFUE, e renderla conforme all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo n. 36 TUE, consentendo in tal modo al Parlamento europeo di agire in qualità di colegislatore;

19. è convinto che tale processo di "lisbonizzazione" apporterebbe benefici sostanziali in termini di legittimità democratica, certezza del diritto e trasparenza, rafforzerebbe la coerenza con altri strumenti di diritto penale adottati mediante procedura legislativa ordinaria e consentirebbe di chiarire il concetto di "autorità giudiziaria" come concetto autonomo nel diritto dell'UE; ritiene che tale processo dovrebbe, tra l'altro, prevedere l'obbligo per l'autorità di emissione di effettuare in maniera coerente una verifica della proporzionalità, definire motivi espliciti per rifiutare la consegna di una persona, conformemente all'articolo 6 TUE e alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, prevedere obblighi espliciti per gli Stati membri quanto alla segnalazione delle modalità di emissione ed esecuzione dei mandati d'arresto europei, nonché rafforzare i poteri esecutivi della Commissione; rammenta tuttavia che tale integrazione non dovrebbe avvenire a scapito di un celere miglioramento dell'applicazione dell'attuale quadro giuridico;

20. propone, a tale proposito, che nel corso dell'attuale legislatura il Parlamento organizzi audizioni periodiche con gli Stati membri ed Eurojust in modo da intensificare il dialogo e aumentare la trasparenza sull'applicazione della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo;

21. sostiene la revisione dell'elenco dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, in linea con l'esperienza acquisita con l'applicazione della stessa;

22. sottolinea che, in quanto fonte di diritto primario, la Carta dei diritti fondamentali prevale sempre su qualsiasi atto di diritto derivato concernente il mandato d'arresto europeo; insiste sul fatto che, come affermato all'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, gli Stati membri e, di conseguenza, i loro tribunali devono rispettare la Carta nell'attuazione del diritto dell'Unione, ad esempio quando l'autorità giudiziaria di emissione e l'autorità giudiziaria di esecuzione applicano disposizioni di diritto interno adottate per recepire la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo; è pertanto dell'opinione che la consegna automatica sia fuori discussione, come confermato dalla CGUE nella sentenza Aranyosi (C-404/15); insiste sul fatto che il controllo giurisdizionale è sempre necessario per verificare, tra l'altro, se sia stata adottata una decisione legittima, se sia stata coinvolta un'autorità competente e se siano stati rispettati i diritti fondamentali; osserva che, laddove l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione disponga di prove che dimostrino un reale rischio di violazione dei diritti fondamentali nello Stato membro di emissione, detta autorità giudiziaria è tenuta a valutare l'esistenza di tale rischio nel momento in cui è chiamata a pronunciarsi sulla consegna di una persona alle autorità dello Stato membro di emissione;

23. prende atto che il recesso del Regno Unito dall'UE crea opportunità per un'ulteriore unificazione dello spazio di giustizia penale; ricorda che la dichiarazione politica sulle future relazioni afferma che il Regno Unito e l'UE "prevederanno una cooperazione globale, stretta, equilibrata e reciproca delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale";

24. sottolinea che, qualora l'UE e il Regno Unito non riescano ad adottare un nuovo accordo in materia di estradizione nell'ambito di un accordo di partenariato globale entro la fine del periodo di transizione, le parti dovranno fare riferimento alla Convenzione europea di estradizione del Consiglio d'Europa, del 1957, che prevede procedure molto più lente di natura politica e diplomatica anziché di natura tecnica;

25. insiste sul fatto che qualsiasi accordo tra l'UE e il Regno Unito nell'ambito della cooperazione giudiziaria penale deve essere sostenuto, fra l'altro, dai loro impegni relativi ai diritti fondamentali, compresi la costante adesione del Regno Unito alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la sua attuazione, nonché il rispetto del principio del ne bis in idem e dei diritti procedurali, come pure dal ruolo della CGUE in tale ambito.


INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

12.10.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

5

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Antonio Tajani, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jorge Buxadé Villalba, Sophia in ‘t Veld, Miapetra Kumpula-Natri

 


 

 

 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

23

+

GUE/NGL

Leila Chaibi, Helmut Scholz

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Tajani, László Trócsányi, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW

Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Sophia in 't Veld

S&D

Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Miapetra Kumpula Natri, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Mihai Tudose

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund

 

 

 

5

-

ECR

Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba

ID

Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

 

 

 

0

0

 

 

 


 

 

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

1.12.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

45

14

9

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Beata Kempa, Leopoldo López Gil, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego, Franco Roberti, Miguel Urbán Crespo, Hilde Vautmans

 


 

 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

45

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Leopoldo López Gil, Nuno Melo, Nadine Morano, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Renew

Anna Júlia Donáth, Sophia in ‘t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans

Verts/ALE

Alice Kuhnke

ECR

Patryk Jaki, Beata Kempa

NI

Laura Ferrara

 

14

-

ID

Marcel de Graaff, Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo,

NI

Milan Uhrík

 

9

0

ID

Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

NI

Martin Sonneborn

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2020
Note legali - Informativa sulla privacy