RELAZIONE sul rafforzamento del mercato unico: il futuro della libera circolazione dei servizi

9.12.2020 - (2020/2020(INI))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Morten Løkkegaard

Procedura : 2020/2020(INI)
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Ciclo del documento :  
A9-0250/2020
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A9-0250/2020
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul rafforzamento del mercato unico: il futuro della libera circolazione dei servizi

(2020/2020(INI))

Il Parlamento europeo,

 vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ("direttiva sui servizi")[1],

 vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ("direttiva sulle qualifiche professionali")[2],

 vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno[3],

 vista la direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi[4],

 vista la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni ("direttiva relativa a un test della proporzionalità")[5],

 visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012[6] ("regolamento relativo a uno sportello digitale unico"),

 vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera ("direttiva relativa all'assistenza sanitaria transfrontaliera")[7],

 vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sul pacchetto sul mercato unico[8],

 visto lo studio commissionato dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del febbraio 2019 dal titolo "Contribution to Growth: The Single Market for Services – Delivering economic benefits for citizens and businesses" (Contributo alla crescita: il mercato unico dei servizi – realizzare benefici economici per i cittadini e le imprese),

 vista la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2018 dal titolo "Un settore europeo del commercio al dettaglio adeguato al 21° secolo" (COM(2018)0219),

 vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 su "Individuare e affrontare le barriere al mercato unico" (COM(2020)0093),

 vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 su un "Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico" (COM(2020)0094),

 vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2020 dal titolo "Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne – COVID-19" (C(2020)3250),

 vista la raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero[9],

 vista la lettera dei primi ministri degli Stati membri al presidente del Consiglio europeo, del 26 febbraio 2019, concernente il futuro sviluppo del mercato unico,

 vista la relazione speciale della Corte dei conti europea, del 14 marzo 2016, dal titolo "La Commissione ha assicurato un'attuazione efficace della direttiva sui servizi?",

 visto l'articolo 54 del suo regolamento,

 visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

 vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0250/2020),

A. considerando che la direttiva sui servizi e la direttiva sulle qualifiche professionali sono strumenti fondamentali per garantire la libera circolazione dei servizi all'interno dell'Unione europea, ma che una parte del potenziale del mercato unico dei servizi è ancora inutilizzata;

B. considerando che i servizi rappresentano il 73 % del PIL dell'UE e contribuiscono al 74%[10] dell'occupazione, il che è sottolineato dal fatto che ben 9 nuovi posti di lavoro su 10 creati nell'Unione europea rientrano in questo settore, mentre la quota dei servizi nel commercio intra-UE costituisce solo circa il 20 %, generando appena il 6,5 % del PIL dell'UE; che secondo alcuni studi i potenziali benefici associati all'approfondimento del mercato unico dei servizi mediante un'attuazione efficace e una migliore armonizzazione della legislazione potrebbero potenzialmente ammontare fino a 297 miliardi di EUR, il che corrisponde al 2 % del PIL dell'UE; che il 27 %[11] del valore aggiunto dei beni prodotti nell'UE è generato dai servizi e che 14 milioni di posti di lavoro a sostegno della produzione rientrano nel settore dei servizi; che esistono diversi servizi caratterizzati da complesse catene di approvvigionamento e che pertanto sono meno esposti al commercio;

C. considerando che l'equilibrio tra le libertà economiche, i diritti sociali, gli interessi dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese e l'interesse generale è fondamentale per il quadro del mercato unico; che l'allineamento della crescita economica agli aspetti qualitativi dello sviluppo, tra cui il miglioramento della qualità e dei servizi per la sicurezza della vita e i servizi di alta qualità, è fondamentale per valutare lo sviluppo del mercato unico e dovrebbe condurre a ulteriori miglioramenti per quanto riguarda i diritti dei consumatori e dei lavoratori;

D. considerando che i servizi di alta qualità sono nell'interesse dei consumatori e che la frammentazione del mercato unico attraverso una regolamentazione nazionale ingiustificata e determinate pratiche commerciali, che portano tra l'altro a una minore concorrenza, non solo ostacola le imprese, ma lede anche i consumatori, che hanno meno possibilità di scelta e pagano prezzi più elevati;

E. considerando che la direttiva sui servizi, che copre circa due terzi delle attività di servizi, esclude in tutto o in parte, in linea con i quadri normativi speciali che sono di interesse generale di cui all'articolo 2 del protocollo n. 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e all'articolo 14 del TFUE, i servizi sociali, i servizi di assistenza sanitaria e altri servizi pubblici dal suo ambito di applicazione; che i servizi di interesse generale possono dover essere forniti, commissionati e organizzati dagli Stati membri in linea con le prescrizioni e le circostanze locali al fine di rispondere alle esigenze degli utenti al livello più locale possibile;

F. considerando che l'UE sta attualmente affrontando una recessione e un aumento della disoccupazione causati dalla pandemia di COVID-19 e che l'approfondimento del mercato unico dei servizi rappresenta un metodo fondamentale per incrementare i flussi commerciali nell'UE e migliorare le catene del valore, contribuendo in tal modo alla crescita economica;

G. considerando che i dipendenti del settore dei servizi che hanno lavorato instancabilmente durante la pandemia di COVID-19 nell'Unione europea sono colpiti negativamente a causa della grave insicurezza economica o dell'esposizione in prima linea; che è necessario affrontare la questione a livello dell'UE;

H. considerando che gli Stati membri dovrebbero attuare e monitorare correttamente e tempestivamente la direttiva riveduta relativa al distacco dei lavoratori[12] al fine di tutelare i lavoratori durante il distacco ed evitare indebite restrizioni relative alla libertà di prestare servizi, stabilendo disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;

I. considerando che è necessario un mercato dei servizi più integrato e interconnesso per conseguire risultati nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali, contrastare i cambiamenti climatici, creare un'economia sostenibile che includa il commercio digitale e sfruttare appieno il potenziale del Green Deal europeo;

J. considerando che le diverse scelte normative a livello dell'UE e nazionale e il recepimento e l'attuazione imperfetti e inadeguati della legislazione esistente creano un divario in materia di applicazione, dato che potrebbe essere altresì impossibile applicare in modo efficace le disposizioni non correttamente attuate; che una legislazione coerente e chiara è un prerequisito per contrastare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi; che le violazioni della legislazione in materia di servizi possono essere difficili da individuare e affrontare con i meccanismi di applicazione esistenti, in particolare a livello locale;

K. considerando che le procedure amministrative, le normative nazionali divergenti e in particolare gli ostacoli all'accesso alle informazioni necessarie hanno reso complicato praticare il commercio transfrontaliero, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI); che è opportuno promuovere meglio gli strumenti esistenti a sostegno delle esigenze delle imprese più piccole, tra cui il portale "La tua Europa - Imprese", i centri SOLVIT per la gestione dei casi, gli sportelli unici relativi all'e-government, lo sportello digitale unico e altri strumenti al fine di migliorare gli scambi transfrontalieri di servizi;

L. considerando che non esiste un sistema di raccolta sistematica dei dati a livello dell'UE per fornire dati adeguati sui lavoratori mobili o per consentire a questi ultimi di determinare lo stato della loro copertura previdenziale e di rivendicare i vari diritti maturati; che l'accesso alle informazioni relative alle norme applicabili, nonché il rispetto, il monitoraggio e l'applicazione effettivi di queste ultime sono condizioni necessarie per conseguire una mobilità equa e lottare contro gli abusi del sistema; che, essendo in grado di facilitare la vigilanza e l'applicazione della legislazione a tutela dei diritti dei lavoratori mobili, la tecnologia digitale dovrebbe essere promossa e utilizzata, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati;

M. considerando che l'assenza di strumenti di riconoscimento automatico dei titoli di studio, delle qualifiche, delle abilità e delle competenze tra gli Stati membri ha ripercussioni negative sulla mobilità di discenti, tirocinanti, laureati nonché di forza lavoro qualificata, ostacolando così il flusso di idee all'interno dell'UE, il potenziale d'innovazione dell'economia dell'UE e lo sviluppo di un mercato unico europeo realmente integrato;

Affrontare le barriere all'interno del mercato unico

1. sottolinea che la promozione del mercato unico, comprese la libera, equa e sicura circolazione dei servizi e delle persone, la protezione dei consumatori e la rigorosa applicazione del diritto dell'UE, è di fondamentale importanza per contrastare la crisi economica causata dalla COVID-19; sollecita tutti gli Stati membri ad allentare quanto prima possibile gli ostacoli ingiustificati e sproporzionati che impediscono la libera circolazione dei servizi all'interno del mercato unico; deplora che il piano di ripresa proposto dalla Commissione non preveda alcun finanziamento specifico connesso alla circolazione dei servizi riconoscendone l'importanza come strumento per la ripresa economica;

2. sottolinea che in tutta l'Unione europea le imprese e i lavoratori dovrebbero poter circolare liberamente per offrire i loro servizi, ma l'attuazione e l'applicazione insufficienti delle norme del mercato unico, procedure elettroniche inadeguate, restrizioni normative ingiustificate a carico dei prestatori di servizi e ostacoli all'accesso alle professioni regolamentate continuano a creare barriere che privano i cittadini di posti di lavoro, i consumatori di scelte e gli imprenditori, in particolare le PMI, le microimprese e i lavoratori autonomi, di opportunità; invita gli Stati membri a ridurre i requisiti non necessari e a digitalizzare il processo di documentazione per la prestazione transfrontaliera di servizi; evidenzia la crescente importanza della servizificazione, ovvero il ruolo crescente dei servizi nel settore manifatturiero, e sottolinea che gli ostacoli agli scambi di servizi si traducono sempre più spesso in ostacoli alla produzione; sottolinea che la piena attuazione e applicazione della direttiva sui servizi ha le potenzialità per ridurre gli ostacoli agli scambi e aumentare gli scambi intra-UE nel settore dei servizi; invita la Commissione a definire un calendario di azioni specifiche per quanto riguarda le conclusioni delle comunicazioni della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Individuare e affrontare le barriere al mercato unico" (COM(2020)0093) e "Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico (COM(2020)0094);

3. accoglie con favore il fatto che l'armonizzazione delle qualifiche attraverso il riconoscimento reciproco ispirata alla direttiva sulle qualifiche professionali abbia avuto successo in relazione a diverse professioni e incoraggia gli Stati membri a riconsiderare e coordinare le norme che disciplinano i requisiti di accesso e di esercizio in relazione ad attività o professioni specifiche; sottolinea la necessità di migliorare la comparabilità del livello delle qualifiche professionali al fine di garantire una transizione più agevole verso il riconoscimento reciproco delle qualifiche in materia di istruzione e formazione riguardo al settore dei servizi in tutta l'UE;

4. sottolinea che la tessera professionale europea è utilizzata soltanto per cinque professioni regolamentate e pertanto il suo potenziale non è sfruttato appieno; invita pertanto la Commissione a incrementare il numero di professioni a cui si applica la tessera professionale europea, compresa in particolare l'ingegneria;

5. ricorda lo status specifico delle professioni regolamentate nel contesto del mercato unico e il loro ruolo nella protezione dell'interesse pubblico; sottolinea che tale status specifico non dovrebbe essere utilizzato per mantenere i monopoli nazionali ingiustificati nella prestazione di servizi dando origine alla frammentazione del mercato unico;

6. osserva che il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio, delle qualifiche, delle abilità e delle competenze tra gli Stati membri avrebbe un impatto positivo anche sul mercato unico e sulla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi; accoglie con favore la volontà degli Stati membri di promuovere il riconoscimento reciproco automatico dei titoli acquisiti all'estero e dei risultati conseguiti durante i periodi di studio all'estero; invita tuttavia gli Stati membri a estendere il riconoscimento reciproco a tutti i livelli di istruzione e a migliorare o introdurre quanto prima le procedure necessarie;

7. invita a promuovere il quadro europeo delle qualifiche e a facilitarne l'applicazione in tutta l'Unione europea, onde garantire che diventi uno strumento di riconoscimento ampiamente accettato; accoglie con favore gli sforzi della Commissione intesi a eliminare le indebite restrizioni alle qualifiche professionali e ritiene che debba rimanere attiva e vigile nel perseguire la sua politica d'infrazione quando gli Stati membri non rispettano la normativa dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche;

8. deplora che le complessità giuridiche e gli ostacoli amministrativi ingiustificati riguardo agli appalti pubblici nel settore dei servizi all'interno dell'UE rimangano in essere a causa delle divergenze nell'attuazione a livello nazionale della direttiva 2014/24/UE[13]; invita la Commissione a monitorare e incoraggiare l'ulteriore armonizzazione settoriale degli orientamenti sulle procedure in materia di appalti pubblici con l'obiettivo ultimo di produrre i potenziali benefici e ridurre i costi degli appalti transfrontalieri per le PMI, le microimprese e i lavoratori autonomi; sottolinea l'importanza dei servizi che facilitano una riduzione misurabile dell'impronta ambientale dell'UE ("servizi verdi") ed esorta gli Stati membri a sensibilizzare maggiormente e a utilizzare meglio i sistemi esistenti per promuovere servizi sostenibili negli appalti pubblici al fine di conseguire un'economia circolare e sostenibile;

9. ricorda che la direttiva sui servizi mira a garantire servizi di alta qualità, ridurre la frammentazione del mercato interno e ad approfondire l'integrazione e il rafforzamento di un mercato unico basato sulla trasparenza e sulla concorrenza leale, inoltre getta le fondamenta affinché le imprese conseguano il loro pieno potenziale e conferiscano benefici ai consumatori, contribuendo altresì allo sviluppo sostenibile e alla crescita della competitività dell'economia dell'UE;

10. ritiene che lo sviluppo dei servizi legati alle tecnologie rivoluzionarie o emergenti richieda un'appropriata dimensione del mercato per giustificare gli investimenti e sostenere la crescita delle imprese coinvolte; osserva che la frammentazione del mercato interno spesso scoraggia tali investimenti;

11. deplora che molte imprese innovative o in crescita cerchino di stabilirsi al di fuori dell'UE una volta raggiunta una determinata dimensione pur continuando a operare nel mercato unico; ritiene che il conseguimento della libera prestazione di servizi possa contribuire al rimpatrio della produzione nell'Unione europea e alla competitività delle imprese dell'UE sui mercati globali;

12. osserva che due terzi delle attività di servizi rientrano nel campo di applicazione della direttiva sui servizi e incoraggia la Commissione a valutarne e migliorarne l'attuazione al fine di rafforzare il quadro giuridico del mercato unico;

13. ricorda che i servizi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera rientrano nell'ambito della libera prestazione dei servizi conformemente alla direttiva sulle qualifiche professionali, alla direttiva sul test di proporzionalità e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, purché sia riconosciuta la natura speciale dei servizi sanitari e sia tutelata la salute pubblica; osserva che la direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera è stata adottata anche sulla base dell'articolo 114 TFUE; sottolinea che le normative nazionali non devono creare ostacoli aggiuntivi alla prestazione di servizi di assistenza sanitaria transfrontaliera rispetto alla direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia che applica le disposizioni del trattato sulla libera circolazione dei servizi; sottolinea la necessità di eliminare anche gli ostacoli ingiustificati e sproporzionati a livello nazionale, garantendo nel contempo un elevato livello di assistenza sanitaria per tutti i cittadini dell'UE;

14. ricorda che i principi della direttiva sui servizi e della direttiva sulle qualifiche professionali facilitano la libera circolazione dei servizi; invita la Commissione a formulare orientamenti aggiornati in merito alla direttiva sui servizi al fine di rafforzare l'applicazione, l'armonizzazione e la conformità tra gli Stati membri e i prestatori di servizi;

15. riconosce lo status speciale dei servizi di interesse generale e la necessità di garantirli nell'interesse pubblico, come stabilito dalla Corte di giustizia, tenendo conto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità stabiliti nel protocollo (n. 26) del TFUE sui servizi di interesse generale; deplora, tuttavia, che alcuni Stati membri adducano ancora motivazioni ingiustificate di interesse pubblico per isolare il loro mercato interno per quanto concerne servizi che non possono essere considerati servizi di interesse generale o servizi di interesse economico generale;

16. sottolinea che i requisiti quali le restrizioni territoriali infondate, i requisiti linguistici ingiustificati e le verifiche della necessità economica possono creare, se applicati in modo eccessivo, ostacoli ingiustificati e sproporzionati agli scambi transfrontalieri;

17. esorta a non citare la COVID-19 come giustificazione per limitare la libera circolazione dei servizi all'interno del mercato unico, a meno che la giustificazione non sia appropriata, e incarica la Commissione di continuare a vigilare contro qualsiasi abuso di tale giustificazione;

18. deplora, pur riconoscendo lo status speciale dei servizi pubblici e la necessità di garantirli nell'interesse pubblico, che gli Stati membri utilizzino talvolta il concetto di servizi non economici di interesse generale per escludere taluni settori dall'ambito di applicazione delle norme del mercato interno, nonostante ciò non sia giustificato dall'interesse generale; sottolinea la necessità di definire ulteriormente tale concetto per evitare la frammentazione nazionale e interpretazioni divergenti;

19. accoglie con favore gli orientamenti della Commissione sui lavoratori stagionali del 16 luglio 2020 relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori frontalieri, distaccati e stagionali nel contesto della pandemia di COVID-19 nell'UE e invita gli Stati membri a garantire che i lavoratori frontalieri e stagionali possano attraversare le frontiere, garantendo nel contempo condizioni di lavoro sicure;

20. rileva che la Commissione ha deciso di ritirare la sua proposta relativa alla procedura di notifica in materia di servizi; deplora che non sia stato possibile conseguire alcun risultato legislativo sulla base della posizione del Parlamento, che aveva l'obiettivo di impedire l'introduzione di inutili ostacoli normativi nel settore dei servizi attraverso un approccio di partenariato tra gli Stati membri e la Commissione;

21. osserva che la Commissione ha deciso recentemente di ritirare la sua proposta relativa alla carta elettronica dei servizi; ricorda che la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha respinto tali proposte, che avrebbero dovuto affrontare le complessità amministrative per i prestatori di servizi transfrontalieri che restano in vigore; chiede una nuova valutazione della situazione per risolvere i problemi amministrativi esistenti nel rispetto della direttiva sui servizi nonché dei principi di proporzionalità e sussidiarietà;

22. esorta gli Stati membri a garantire l'attuazione e l'applicazione corrette della legislazione attuale, a notificare alla Commissione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva sui servizi, le nuove disposizioni e i progetti di disposizione di carattere legislativo, regolamentare e amministrativo che prevedono i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva in parola, specificandone le motivazioni, ad evitare requisiti ingiustificati e a introdurre procedure elettroniche semplici per l'ottenimento dei documenti necessari per la prestazione transfrontaliera di servizi, così da garantire condizioni di parità alle imprese e ai lavoratori, assicurando nel contempo il massimo livello di protezione dei consumatori;

23. sottolinea che una maggiore mobilità transfrontaliera può essere conseguita attraverso l'attuazione del principio del riconoscimento reciproco, nonché attraverso il coordinamento delle norme tra gli Stati membri; enfatizza che l'Unione europea sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore della politica sociale in virtù dell'articolo 153 TFUE, che afferma esplicitamente che le norme dell'UE adottate a norma di tale articolo non devono compromettere la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale, non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso e non devono ostacolare a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con i trattati, che prevedano una maggiore protezione;

24. evidenzia che le persone con disabilità continuano ad affrontare molteplici ostacoli che rendono loro difficile o impossibile trarre pienamente vantaggio dalla libera circolazione dei servizi; invita gli Stati membri ad attuare senza indugio l'atto europeo sull'accessibilità, al fine di eliminare efficacemente gli ostacoli per le persone con disabilità e assicurare la disponibilità di servizi accessibili, nonché l'idoneità delle condizioni alle quali i servizi sono prestati; sottolinea l'importanza fondamentale di realizzare un mercato unico pienamente accessibile che garantisca la parità di trattamento e l'inclusione delle persone con disabilità;

25. invita la Commissione a fornire un'assistenza strutturata e orientamenti agli Stati membri su come condurre valutazioni ex ante della proporzionalità della nuova regolamentazione nazionale in materia di servizi in linea con la direttiva relativa a un test della proporzionalità;

26. si appella ai parlamenti nazionali affinché si impegnino attivamente per sostenere l'applicazione delle norme esistenti ed esercitino le proprie funzioni di controllo nei confronti delle autorità nazionali;

27. esorta le parti interessate, la comunità imprenditoriale e le parti sociali a continuare a svolgere la loro parte nel chiedere ai governi di rivitalizzare il settore dei servizi dell'UE e di rafforzare l'interoperabilità settoriale e intersettoriale in settori quali l'ambiente, i trasporti e la salute, in modo da lavorare a favore di servizi transfrontalieri interconnessi; sottolinea che tutte le parti interessate dovrebbero promuovere un mercato unico dei servizi sostenibile, equo e basato su norme, con elevati standard sociali e ambientali, servizi di qualità e una concorrenza leale;

Garantire l'applicazione della legislazione esistente

28. osserva che la libera circolazione dei servizi è al centro del mercato unico e potrebbe apportare sostanziali benefici economici, nonché elevati standard di protezione dell'ambiente, dei consumatori e dei lavoratori, laddove venga rispettato l'equilibrio tra economia di mercato e dimensione sociale dell'Unione europea, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, a condizione che vi sia un'applicazione sufficiente e attiva da parte delle autorità responsabili, dei tribunali nazionali e della Commissione e purché le imprese rispettino le normative nazionali e dell'UE; sottolinea che le frontiere tra gli Stati membri dovrebbero rimanere aperte onde garantire i principi fondamentali dell'UE; pone l'accento sul fatto che l'eventuale reintroduzione temporanea di controlli alle frontiere interne in una situazione di crisi, come ad esempio una crisi sanitaria, deve avvenire con cautela e solo come misura di ultima istanza, sulla base di un coordinamento attento tra gli Stati membri, dal momento che la chiusura delle frontiere minaccia i principi fondamentali dell'UE; evidenzia inoltre che, con il progressivo allentamento delle misure di confinamento nazionali, occorre concentrarsi immediatamente sulla rimozione dei controlli alle frontiere;

29. segnala che le imprese e i consumatori di tutta l'Unione europea traggono beneficio da un'attuazione e da un'applicazione adeguate della legislazione esistente; incoraggia la Commissione ad avvalersi di tutti gli strumenti di cui dispone per garantire il pieno rispetto delle norme esistenti e ad adottare decisioni tempestive in merito ai reclami in modo da assicurare che le questioni rilevanti dal punto di vista degli utenti finali siano trattate in maniera efficace; chiede che siano valutati meccanismi di risoluzione alternativi e che le procedure di infrazione siano applicate in modo rigoroso e senza indebiti ritardi ogniqualvolta sono rilevate violazioni della legislazione pertinente contrarie al corretto funzionamento del mercato interno e sono introdotti oneri sproporzionati;

30. evidenzia che i motivi imperativi di interesse pubblico devono essere invocati dagli Stati membri solo ove legittimo; pone tuttavia in rilievo il diritto degli Stati membri di regolamentare il settore dei servizi nell'interesse pubblico generale per tutelare i consumatori e la qualità dei servizi;

31. invita la Commissione a monitorare meglio i progressi e il livello conseguiti degli Stati membri per quanto riguarda il recepimento, l'attuazione e l'applicazione della legislazione, includendo una relazione annuale al riguardo, e a sviluppare, di concerto con gli Stati membri, le parti sociali e altri portatori di interessi, valutazioni trasparenti e partecipative basate su criteri sia quantitativi che qualitativi;

32. deplora il fatto che ben venti Stati membri abbiano recepito in ritardo la direttiva sui servizi nella legislazione nazionale; ricorda che la gamma di strumenti, come gli sportelli unici, è ancora limitata e che i prestatori di servizi non sono sufficientemente informati di tutte le opportunità a loro disposizione; chiede pertanto alla Commissione di informare le parti interessate, ad esempio attraverso la pubblicità su Internet, circa le opportunità previste dalla direttiva;

33. sottolinea che la creazione di un mercato dinamico e di condizioni di parità per la prestazione transfrontaliera dei servizi della società dell'informazione è una componente essenziale della futura competitività dell'economia dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri ad occuparsi dei rimanenti ostacoli alla prestazione transfrontaliera dei servizi della società dell'informazione nell'ambito del pacchetto legislativo sui servizi digitali;

34. chiede una maggiore determinazione da parte della Commissione nel garantire un coordinamento e uno scambio di informazioni efficienti tra gli Stati membri in modo da evitare la duplicazione delle procedure e dei controlli riguardo alla prestazione transfrontaliera di servizi;

35. esorta la Commissione e gli Stati membri a definire la struttura e il modus operandi della neocostituita task force per l'applicazione delle norme sul mercato unico (SMET), inclusa la sua dimensione pratica, e ad elaborare un calendario di interventi specifici in linea con le priorità fissate dalla SMET[14] attraverso l'istituzione di un nuovo piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme sul mercato unico, in modo da massimizzare il potenziale del mercato unico dei servizi; ritiene che la SMET possa apportare un valore aggiunto garantendo l'attuazione coerente di tutte le strategie per il mercato unico e la condivisione dei dati e delle misurazioni inerenti ai risultati; incoraggia la SMET a istituire una banca dati aperta e trasparente delle barriere nazionali non tariffarie specifiche e delle procedure di infrazione in corso;

36. pone in evidenza la rilevanza delle pronunce pregiudiziali nel plasmare il diritto dell'UE; si rammarica del fatto che, nonostante sia già stata sensibilmente ridotta, la durata media dei procedimenti, pari a 14,4 mesi[15], continua a essere elevata; invita la Corte di giustizia a valutare modi per ridurre ulteriormente tale durata, al fine di evitare problemi per i prestatori e i destinatari di servizi nel mercato unico; sottolinea che le pronunce pregiudiziali producono un impatto notevole sullo sviluppo del mercato unico e sulla riduzione delle barriere ingiustificate all'interno dello stesso;

Promuovere l'informazione normativa e la chiarezza normativa rafforzando il ruolo degli sportelli unici

37. osserva che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce la mancanza di chiarezza normativa e di un'efficace comunicazione tra gli Stati membri in merito a normative soggette a frequenti modifiche; sottolinea l'importanza fondamentale dello sportello digitale unico e degli sportelli unici come punti di accesso online per le informazioni, le procedure e i servizi di assistenza a livello dell'UE e nazionale per quanto concerne il mercato unico, come previsto dalla direttiva sui servizi;

38. raccomanda che gli Stati membri attuino lo sportello digitale unico in maniera favorevole ai consumatori e alle PMI e trasformino gli sportelli unici da semplici portali normativi a portali pienamente operativi; è dell'opinione che ciò dovrebbe essere conseguito fornendo informazioni, servizi di assistenza e procedure semplificate al riguardo, che siano incentrati sull'utente, e collegando lo sportello digitale unico agli sportelli unici, in modo da farne per quanto possibile uno sportello unico virtuale e garantire il massimo livello di centralità dell'utente; propone di adottare gli standard di progettazione della Europa Web Guide onde assicurare un'interfaccia intuitiva e riconoscibile per tutti gli sportelli unici;

39. raccomanda che la Commissione e gli Stati membri forniscano sistematicamente informazioni di facile consultazione attraverso lo sportello digitale unico ogniqualvolta una normativa dell'UE introduce nuovi diritti o obblighi per i consumatori e le imprese; suggerisce, a tal fine, che la Commissione e gli Stati membri si consultino frequentemente con le parti interessate; evidenzia che la trasparenza, la parità di trattamento e la non discriminazione sono essenziali per la libera circolazione dei servizi;

40. rileva che gli Stati membri devono provvedere a che tutte le procedure amministrative realizzabili inerenti alla costituzione di società e alla libera prestazione di servizi possano essere espletate in ambiente digitale, conformemente al regolamento sullo sportello digitale unico; esorta gli Stati membri ad accelerare la loro attività di digitalizzazione, in particolare per le procedure che interessano le imprese e i consumatori, in modo da consentire loro di espletare le procedure amministrative da remoto e online; incita la Commissione a raddoppiare gli sforzi dei soggetti coinvolti e, in particolare, a sostenere attivamente gli Stati membri che fanno registrare risultati insoddisfacenti;

41. raccomanda alla Commissione di aiutare le autorità nazionali di ogni Stato membro a migliorare gli sportelli unici per agevolare la comunicazione in inglese tra le autorità coinvolte, oltre che nella lingua locale, e fungere da intermediario in caso di superamento delle scadenze o di mancata risposta alle richieste; sottolinea che lo sportello unico dovrebbe fornire ai consumatori, ai dipendenti e alle imprese le informazioni e l'assistenza seguenti, nel rispetto di scadenze serrate:

– le norme nazionali e dell'UE che le imprese devono applicare all'interno dello Stato membro in questione e le informazioni destinate ai dipendenti, ad esempio per quanto riguarda il diritto del lavoro, i protocolli in materia di salute e sicurezza, i contratti collettivi applicabili, le organizzazioni delle parti sociali e le strutture di consulenza per i lavoratori e i dipendenti attraverso le quali possono informarsi sui loro diritti e denunciare abusi;

– le azioni che le imprese devono intraprendere per conformarsi a tali norme, riassunte in base alla procedura e con orientamenti passo per passo;

– i documenti di cui le società devono disporre ed entro quale termine;

– le autorità che le società devono contattare per ottenere la necessaria autorizzazione, ecc.;

42. evidenzia che gli sportelli unici dovrebbero fornire alle imprese tutte le informazioni necessarie riguardo a qualsiasi requisito inerente all'attività imprenditoriale nello Stato membro in questione; osserva che gli esempi di cui sopra includono i requisiti in materia di qualifiche professionali, l'IVA (aliquote, requisiti di registrazione, obblighi di segnalazione, ecc.), le imposte sul reddito, la previdenza sociale e gli obblighi in materia di diritto del lavoro; sottolinea che tutte le informazioni legislative e amministrative pertinenti, nonché tutti i documenti pertinenti forniti da ciascuno sportello unico, dovrebbero essere disponibili, ove possibile e opportuno, anche in inglese, oltre che nella lingua locale;

43. suggerisce che gli sportelli unici dovrebbero essere meglio connessi e scambiarsi informazioni sui requisiti e le procedure che le imprese devono rispettare nei rispettivi Stati membri, come pure informazioni specifiche di settore relative alle qualifiche professionali; raccomanda inoltre che gli sportelli unici assistano le società straniere che intendono operare in un determinato Stato membro, nonché le società locali che intendono esportare servizi e merci verso altri Stati membri, fornendo loro le informazioni scambiate e i recapiti necessari; incoraggia a tale riguardo la Commissione a valutare nuove sinergie, ad esempio con l'Autorità europea del lavoro (ELA), al fine di promuovere tale scambio di informazioni; invita la Commissione a valutare, in cooperazione con gli Stati membri, se gli sportelli unici necessiteranno di risorse aggiuntive per svolgere tali compiti;

44. sollecita la cooperazione tra gli sportelli unici degli Stati membri per garantire che le imprese, i dipendenti e le altre parti interessate ricevano informazioni tempestive, corrette, complete e aggiornate nella lingua locale e in inglese;

45. invita la Commissione a svolgere un ruolo di coordinamento nella condivisione delle informazioni tra gli sportelli unici e, se necessario, a fornire orientamenti per aiutare gli Stati membri a razionalizzare le procedure, in particolare per le PMI; sottolinea che tale cooperazione dovrebbe altresì garantire la condivisione delle conoscenze tra gli Stati membri, anche per quanto riguarda i lavoratori mobili, in termini sia di migliori pratiche in materia di comunicazione, sia di requisiti non necessari per il mercato unico;

46. evidenzia che tutti gli sportelli unici dovrebbero essere facilmente accessibili attraverso lo sportello digitale unico, oltre a fornire informazioni e offrire servizi amministrativi degli Stati membri impiegando una terminologia accessibile e garantendo totale disponibilità, con personale qualificato di assistenza che fornisca un supporto efficace e orientato all'utente;

47. esorta gli Stati membri a impegnarsi a fondo a favore della digitalizzazione dei servizi pubblici e ad attuare tutte le componenti del sistema per lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, allo scopo di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e gli istituti di previdenza sociale e facilitare la libera ed equa mobilità dei lavoratori dell'UE; invita gli Stati membri a migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni sui sistemi di sicurezza sociale;

48. chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere l'uso di strumenti digitali e invita gli Stati membri a dotare gli ispettorati del lavoro di risorse sufficienti per contrastare qualsiasi forma di abuso; invita la Commissione a presentare un'iniziativa relativa a un numero di sicurezza sociale dell'UE, che offrirebbe certezza giuridica ai lavoratori e alle imprese, consentendo nel contempo di controllare efficacemente le pratiche di subappalto e contrastando le frodi sociali, quali il lavoro autonomo e il distacco fittizi e le società di comodo; chiede inoltre agli Stati membri di assicurare che i controlli effettuati siano proporzionati, giustificati e non discriminatori; esorta la Commissione a rendere l'ELA pienamente operativa quanto prima, in modo da garantire un migliore coordinamento tra gli ispettorati nazionali del lavoro e far fronte al dumping sociale transfrontaliero;

49. esorta la Commissione a provvedere a che le nuove direttive, i nuovi regolamenti o le nuove raccomandazioni riguardanti il mercato unico dei servizi prevedano l'obbligo di rafforzare gli sportelli unici nelle loro funzioni e dedichino risorse adeguate per adempiere a eventuali funzioni aggiuntive nel quadro della direttiva sui servizi senza pregiudicare la ripartizione di funzioni e competenze tra le autorità all'interno dei sistemi nazionali;

Valutazione: quadro di valutazione del mercato unico e indicatori di restrittività

50. sostiene l'iniziativa preliminare della Commissione volta ad aggiornare il quadro di valutazione del mercato unico con una nuova serie di indicatori con cui valutare l'attuazione della pertinente legislazione sul mercato unico da parte degli Stati membri; incoraggia la Commissione a integrare i dati pubblicati con i dati pertinenti provenienti dal sistema di informazione del mercato interno, da SOLVIT, dal registro centrale delle denunce CHAP e da altre risorse pertinenti; sottolinea che la qualità dell'attuazione dovrebbe essere oggetto di un'attenzione particolare;

51. raccomanda che il quadro di valutazione aggiornato del mercato unico ponga l'accento sulla segnalazione delle questioni pertinenti dal punto di vista dell'utente finale, valutando se le preoccupazioni e le denunce sono risolte, ad esempio nel quadro di SOLVIT o della rete dei centri europei dei consumatori; si rammarica inoltre del fatto che, in molti Stati membri, lo strumento SOLVIT sia a stento utilizzato e spesso non disponga di capacità digitali avanzate; sottolinea che è necessaria una maggiore trasparenza per quanto riguarda le violazioni della libera prestazione dei servizi; ritiene che il quadro di valutazione del mercato unico dovrebbe includere informazioni adeguate, tra cui il numero di denunce, il numero di cause avviate, il relativo settore d'infrazione, il numero di cause portate a termine e il risultato o il motivo dell'archiviazione delle stesse;

52. esorta la Commissione ad adottare un metodo di valutazione quantitativo e qualitativo che comprenda tutte le parti interessate e che includa, in particolare, gli obiettivi di interesse generale e la qualità del servizio fornito; sottolinea che il metodo relativo agli indicatori qualitativi dovrebbe essere trasparente e valutare le differenze nella regolamentazione ex ante ed ex post; rileva l'importanza di valutare se le pertinenti direttive dell'UE sono attuate entro i termini previsti e secondo le intenzioni dei colegislatori dell'Unione;

53. raccomanda che il quadro di valutazione aggiornato del mercato unico ponga in relazione la qualità dell'attuazione con gli indicatori di restrittività esistenti e realizzi una mappatura delle restrizioni sui servizi negli ambiti politici nuovi e in quelli esistenti, nonché dei diversi livelli di attuazione e applicazione della legislazione dell'UE; suggerisce inoltre che il semestre europeo sia utilizzato anche per rafforzare il mercato unico, poiché l'eliminazione degli oneri normativi e amministrativi più problematici rappresenta una preoccupazione costante; incoraggia la Commissione a includere le attività intermedie degli Stati membri volte a rimuovere ulteriormente i rimanenti ostacoli amministrativi e normativi nel mercato unico dei servizi in sede di presentazione delle raccomandazioni specifiche per paese;

54. ritiene che, nel valutare i progressi degli Stati membri in termini di attuazione delle riforme strutturali, la Commissione dovrebbe analizzare i loro risultati in relazione alla realizzazione del potenziale del mercato unico e a quanto compiuto a favore di un'economia più sostenibile;

55. invita la Commissione ad aggiornare gli indicatori esistenti e a introdurne di nuovi, aiutando gli Stati membri a individuare gli sforzi che potrebbero essere compiuti per migliorare i risultati delle loro politiche, e a monitorare i loro sforzi di riduzione delle restrizioni;

56. esorta gli Stati membri a definire obiettivi nazionali annuali per l'apertura degli scambi di servizi e ad effettuare valutazioni in tal senso; raccomanda alla Commissione di utilizzare il quadro di valutazione del mercato unico per dimostrare l'apertura degli scambi di servizi negli Stati membri, come esemplificato nel quadro di valutazione europeo dell'innovazione, in quanto ciò consentirebbe agli Stati membri di assumere impegni credibili, concreti e misurabili per migliorare le loro prestazioni in termini di attuazione e applicazione nel settore degli scambi di servizi intra-UE;

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57. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


MOTIVAZIONE

Le conseguenze economiche della pandemia di coronavirus non hanno fatto che aumentare la necessità impellente di sfruttare appieno il potenziale del settore dei servizi a favore della crescita e dell'occupazione. La libera circolazione dei servizi all'interno del mercato unico deve pertanto figurare in cima all'agenda politica. La presente risoluzione mira a fornire una chiarezza e una trasparenza maggiori tanto alle imprese quanto ai consumatori, oltre ad affrontare la frammentazione del mercato unico ponendo gli Stati membri dinanzi alla loro responsabilità di attuare in maniera approfondita, nella forma e nella sostanza, la direttiva sui servizi.

Il relatore raccomanda pertanto (i) di affrontare direttamente le barriere nazionali all'interno del mercato unico (ii) garantendo un'adeguata applicazione della legislazione esistente, (iii) promuovendo la chiarezza normativa mediante l'introduzione di portali d'informazione nazionali e (iv) prevedendo strumenti di valutazione supplementari tramite i quadri di valutazione del mercato unico e gli indicatori di restrittività.

Potenziale inutilizzato dei servizi in termini di crescita e occupazione

 

Il settore dei servizi è il motore di crescita indispensabile dell'Unione europea. Esso rappresenta circa il 70 % del PIL dell'UE e una percentuale analoga in termini di occupazione. Data la sua natura, il settore della prestazione di servizi è strettamente interconnesso con altri settori economici, come l'attività manifatturiera, e l'economia digitale. Un migliore funzionamento del mercato interno dei servizi è quindi un'esigenza fondamentale per un'economia europea più competitiva e innovativa.

 

La direttiva sui servizi e la direttiva sulle qualifiche professionali sono tappe importanti per affrontare gli ostacoli esistenti alla libera circolazione dei servizi all'interno dell'UE. Tuttavia, il potenziale del mercato unico dei servizi rimane in gran parte inutilizzato. Anche dopo diversi anni le direttive non sono ancora pienamente attuate in tutti gli Stati membri. Vi sono ampi riscontri di come la burocrazia, le pratiche discriminatorie e le restrizioni normative creino barriere ingiustificate che privano i cittadini di posti di lavoro, i consumatori di scelte e gli imprenditori di opportunità. Il completamento del mercato unico è ostacolato anche da un'insufficiente azione di applicazione da parte della Commissione e delle autorità locali, regionali e nazionali.

 

Di fronte a una recessione storica e all'aumento della disoccupazione dovuti alla pandemia di coronavirus, è fondamentale una risposta europea ambiziosa. Il completamento del mercato unico dei servizi è uno dei pochi settori in cui è possibile generare crescita senza aumentare il debito pubblico. Secondo alcuni studi, i benefici dell'effettiva attuazione e di una migliore armonizzazione delle normative concernenti i servizi potrebbero ammontare ad almeno 297 miliardi di EUR, il che corrisponde al 2 % del PIL dell'UE.

Affrontare le barriere nazionali all'interno del mercato unico

 

L'attuazione insufficiente e la mancata applicazione hanno conseguenze dannose per i consumatori e i prestatori di servizi all'interno dell'Unione europea. A risentire della burocrazia e degli ostacoli amministrative ingiustificati sono soprattutto le PMI. Purtroppo alcuni Stati membri invocano spesso ragioni di interesse pubblico per isolare il proprio mercato interno. In particolare la sovraregolamentazione, gli onerosi requisiti legali, le restrizioni territoriali e le verifiche della necessità economica ostacolano la prestazione di servizi ed estromettono dal mercato alcune parti interessate.

 

In tale contesto il relatore accoglie con favore l'attività della Commissione volta ad affrontare le barriere amministrative, ad esempio attraverso la proposta di una carta elettronica, sottolineando l'importanza di attuare la legislazione esistente, come lo sportello digitale unico, in maniera favorevole alle PMI.

Garantire l'applicazione della legislazione esistente

 

Le imprese e i consumatori, che si trovano ad affrontare ostacoli e frustrazione nel tentativo di procedere allo scambio di servizi all'interno dell'UE, sottolineano spesso che i loro problemi non derivano da una mancanza di legislazione. Essi indicano piuttosto una grave mancanza in termini di attuazione e applicazione delle norme esistenti.

Tutti gli Stati membri hanno la responsabilità condivisa di recepire, attuare e applicare le norme comuni per gli scambi intra-UE di servizi. Il relatore è consapevole delle diverse realtà presenti negli Stati membri e delle difficoltà incontrate nell'apertura dei mercati nazionali all'aumento della concorrenza. È altresì importante riconoscere i progressi compiuti. Tuttavia, non deve essere tollerata alcuna disparità di criteri o eccezione. Analogamente, la crisi del coronavirus non dovrebbe essere utilizzata dagli Stati membri per giustificare il rinvio dell'attuazione delle pertinenti norme sul mercato unico. Al contrario, è necessario consentire agli europei di effettuare scambi commerciali il più liberamente possibile per sostenere la ripresa post crisi e migliorare la traiettoria di crescita a lungo termine dell'Europa.

Per queste ragioni il relatore accoglie con favore la recente comunicazione della Commissione intitolata "Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico" e sostiene le iniziative ivi definite. Tuttavia, il relatore chiede altresì un'azione più incisiva in materia di applicazione da parte della Commissione. Occorre utilizzare proficuamente l'intero pacchetto di strumenti, incluse le procedure d'infrazione accelerate. È necessario che vi siano conseguenze qualora un'insufficiente attuazione a livello nazionale rappresenti un ostacolo per le opportunità dei cittadini europei e la competitività dell'economia europea.

Promuovere la chiarezza normativa: portali d'informazione nazionali

 

Al momento di proporre, adottare e attuare la legislazione europea, è importante chiedere costantemente un riscontro agli operatori economici che dovrebbero beneficiare di tale regolamentazione. Il mercato unico dei servizi non fa eccezione. Uno dei messaggi salienti delle imprese e dei consumatori in tutta Europa è che, a livello pratico, è spesso molto difficile ottenere le informazioni necessarie sulle norme da rispettare, sulle procedure da seguire e sulle autorità da contattare nello Stato membro in cui si desidera svolgere un'attività economica. Inoltre, le informazioni fornite sono spesso disponibili solo nella lingua locale. Come sottolineato nella comunicazione molto pertinente della Commissione dal titolo "Individuare e affrontare le barriere al mercato unico", il 36 % delle imprese segnala ostacoli linguistici quando intendono effettuare scambi commerciali all'interno del mercato unico. È innanzitutto tale aspetto che spesso spaventa le PMI dall'intraprendere un tentativo.

Tenuto conto di queste realtà, il relatore è del parere che sia necessario un approccio più coordinato per quanto riguarda lo scambio di informazioni sul campo. Un gruppo di proposte contenute nella relazione propone pertanto l'istituzione di portali d'informazione nazionali volti a migliorare gli effetti benefici dello sportello digitale unico. Tali portali consolidano i punti di contatto esistenti nell'ambito di un portale di accesso generale e informano le imprese e i consumatori in merito a tutti i requisiti connessi alle attività economiche che sono obbligatori per l'esercizio dell'attività d'impresa. Tutte queste informazioni dovrebbero essere disponibili in inglese, oltre che nella lingua locale.

La Commissione dovrebbe coordinare l'attività dei singoli portali d'informazione nazionali e tutte le informazioni dovrebbero essere accessibili attraverso lo sportello digitale unico. È semplicemente un primo passo logico verso il rilancio degli scambi intraeuropei di servizi: consentire alle imprese di conoscere le regole da rispettare e le procedure da seguire.

Valutazione: quadro di valutazione del mercato unico e indicatori di restrittività

 

La valutazione dei risultati conseguiti dagli Stati membri per quanto riguarda sia l'attuazione che la fornitura di informazioni è assolutamente essenziale per migliorare il mercato unico dei servizi. Ciò consente agli Stati membri di imparare gli uni dagli altri attraverso le migliori pratiche e applica la tanto necessaria pressione per migliorare il funzionamento della legislazione europea esistente (e futura).

 

In tale contesto, il relatore sostiene con forza l'uso del quadro di valutazione del mercato unico e l'impegno della Commissione ad aggiornarlo con nuovi indicatori. Vi è margine per utilizzare il quadro di valutazione in modo ancora più attivo, ad esempio utilizzando indicatori quantitativi e qualitativi e classificando gli Stati membri in funzione della loro apertura agli scambi di servizi. Ciò consentirebbe ai consumatori e alle imprese di valutare il livello di progressi compiuti e in quali settori ciò avviene, e permetterebbe alla Commissione di dare la priorità all'azione in materia di applicazione nei settori particolarmente carenti.

 

In sintesi, il relatore è del parere che il mercato unico dei servizi possa essere completato solo attraverso uno sforzo congiunto da parte del Parlamento, della Commissione e dei singoli Stati membri – non solo attraverso una nuova legislazione mirata, ma soprattutto attraverso un netto miglioramento in termini di applicazione, condivisione delle informazioni e valutazione.


 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI (2.10.2020)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sul rafforzamento del mercato unico: il futuro della libera circolazione dei servizi

(2020/2020(INI))

Relatore per parere: Marc Botenga

 

 

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che, a norma dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'obiettivo dell'Unione è promuovere la giustizia e la protezione sociali; che la libera circolazione dei lavoratori è un principio fondamentale dell'Unione europea; che l'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, "nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana"; che il principio di parità di trattamento è sancito dall'articolo 45, paragrafo 2, TFUE, che vieta "qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro"

B. considerando che vi sono oltre 2,3 milioni di lavoratori distaccati per la prestazione di servizi in altri Stati membri; che la libertà di fornire servizi è fondamentale per il mercato unico e dovrebbe essere al servizio del benessere di tutti; che dovrebbe essere consentita la libera circolazione dei servizi e dei lavoratori nel mercato unico, garantendo al tempo stesso i diritti dei lavoratori e senza concedere alle imprese il diritto di aggirare le leggi e le pratiche in materia sociale e di impiego; che le considerazioni di natura ambientale e sociale devono essere tenute in debito conto per creare le condizioni necessarie per un mercato dei servizi sostenibile privo di dumping ambientale e sociale;

C. considerando che è necessario un mercato dei servizi più integrato e interconnesso per affrontare i cambiamenti climatici; che le considerazioni di natura economica, ambientale e sociale devono essere poste su un piano di parità per creare le condizioni necessarie per un mercato dei servizi sostenibile privo di dumping ambientale e sociale, in linea con la transizione giusta;

D. considerando che la libera circolazione dei servizi mette a disposizione delle società che intendono assumere personale un bacino più ampio di talenti cui attingere e persone provenienti da tutti i gruppi, in particolare giovani, migranti e disoccupati di lungo periodo; che il mercato unico può essere sostenibile e accrescere la prosperità solo se fondato su norme eque e comuni; che la protezione e la promozione di salari equi, dell'uguaglianza di genere e di condizioni di lavoro e di impiego dignitose svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di un mercato unico ben funzionante, equo e sostenibile che offra servizi di qualità; che la legislazione dell'Unione in materia di libera ed equa circolazione delle persone, dei lavoratori, delle merci e dei servizi deve essere attuata e monitorata in maniera efficace e coerente; che il ruolo principale dell'Autorità europea del lavoro (ELA) è quello di monitorare il rispetto del diritto dell'Unione in materia di mobilità dei lavoratori;

E. considerando che il 27 % del valore aggiunto dei beni prodotti nell'UE è generato dai servizi e che 14 milioni di posti di lavoro nel settore dei servizi sostengono l'industria manifatturiera[16];

F. considerando che la libera circolazione dei servizi non dovrebbe comportare un deterioramento delle condizioni di lavoro, in particolare la salute e la sicurezza dei lavoratori; che la crisi attuale ha fatto emergere le lacune esistenti in termini di protezione dei lavoratori mobili e transfrontalieri; che gli orientamenti della Commissione sul ripristino della libera circolazione si sono concentrati maggiormente sulla fornitura di servizi sicuri ai cittadini e ai residenti piuttosto che sulla garanzia di condizioni sicure per i lavoratori; che la vasta diffusione della COVID-19 mette in evidenza il potenziale impatto di condizioni di lavoro precarie sui lavoratori mobili;

G. considerando che la maggioranza dei lavoratori dell'Unione europea è assunta da piccole e medie imprese (PMI); che continuano a registrarsi violazioni della legislazione dell'Unione che disciplina la prestazione di servizi; che le PMI sono particolarmente vulnerabili a tali violazioni; che le iniziative rivolte alle PMI e alle start-up dovrebbero aiutare le imprese a conformarsi alle norme vigenti; che la concorrenza sleale è una delle principali fonti di difficoltà per le PMI;

H. considerando che le ripercussioni sociali della libera circolazione dei servizi possono interessare sia le regioni di origine, sia le regioni che ospitano i lavoratori mobili, in modo positivo e/o negativo; che il successo del rinnovamento industriale è seriamente compromesso dalle sfide demografiche che interessano l'UE; che, di conseguenza, è necessario dotare l'UE di una solida politica di coesione e di una politica industriale giusta e geograficamente equilibrata che contribuisca alla creazione di posti di lavoro e alla convergenza sociale verso l'alto; che è essenziale disporre di una regolamentazione efficace e di contratti collettivi per assicurare condizioni di impiego e di lavoro dignitose, servizi di qualità e una concorrenza leale;

I. considerando che la direttiva europea sull'accessibilità si pone l'obiettivo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno ravvicinando le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative degli Stati membri riguardanti i requisiti di accessibilità per taluni servizi, in particolare eliminando ed evitando gli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili dovuti a criteri di accessibilità diversi negli Stati membri; che la domanda di servizi accessibili è elevata ed è previsto un significativo aumento del numero di persone con disabilità;

J. considerando che la libera circolazione dei servizi dovrebbe seguire i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e non dovrebbe influire sulla sua ulteriore attuazione; che è fondamentale preservare il diritto delle autorità pubbliche e degli Stati membri di disciplinare il settore dei servizi laddove ciò sia nell'interesse pubblico generale; che la direttiva sui servizi esclude, totalmente o in parte, i servizi sociali, i servizi sanitari e altri servizi pubblici, riconoscendo l'esigenza di prevedere quadri normativi specifici per tali servizi affinché possano operare nell'interesse pubblico, in linea con il protocollo n. 26 e l'articolo 14 TFUE;

K. considerando che non esiste un sistema di raccolta sistematica dei dati a livello dell'UE per fornire dati adeguati sui lavoratori mobili o per consentire a questi ultimi di determinare lo stato della loro copertura previdenziale e di rivendicare i vari diritti maturati; che l'accesso alle informazioni relative alle norme applicabili, nonché il rispetto, il monitoraggio e l'applicazione effettivi di queste ultime sono condizioni necessarie per conseguire una mobilità equa e combattere gli abusi del sistema; che, essendo in grado di facilitare la vigilanza e l'applicazione della legislazione a tutela dei diritti dei lavoratori mobili, la tecnologia digitale dovrebbe essere promossa e utilizzata, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati;

1. rammenta che la libera circolazione dei servizi contribuisce alla crescita economica nell'UE e crea opportunità lavorative; osserva che la disposizione relativa al paese di destinazione è il principio alla base della direttiva sui servizi e ritiene che tale disposizione non debba essere modificata; sottolinea che la libera circolazione dei servizi deve avvenire nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dei diritti sociali; ricorda che i principi di parità di trattamento e libera circolazione non si applicano soltanto ai fornitori di servizi, ma anche ai lavoratori; ritiene che la libera circolazione dei servizi proceda di pari passo con la libera ed equa mobilità dei lavoratori che offrono tali servizi, e che il mercato interno tragga benefici dal rispetto delle norme sulle condizioni di lavoro e dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili; evidenzia che l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali quale norma minima potrebbe contribuire a rafforzare i diritti e la protezione dei lavoratori europei;

2. sottolinea che la normativa dell'Unione sulla libera circolazione dei servizi non deve in alcun modo influire sull'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello dell'Unione, compreso il diritto allo sciopero o il diritto di promuovere altre azioni contemplate dai sistemi di relazioni industriali specifici degli Stati membri, in conformità al diritto e/o alle prassi nazionali, né indebolire il diritto di negoziare, concludere e applicare contratti collettivi o di promuovere azioni collettive in conformità al diritto e/o alle prassi nazionali; evidenzia che una legislazione di qualità e la sua attuazione efficace rappresentano investimenti a lungo termine;

3. chiede un coordinamento più efficiente a livello dell'UE e un maggiore impegno nell'affrontare le sfide sociali fondamentali, rispettando nel contempo la diversità dei sistemi nazionali nonché le competenze degli Stati membri e i principi di proporzionalità e sussidiarietà; richiama all'attenzione il diritto fondamentale degli Stati membri di andare oltre i livelli minimi stabiliti dalle direttive dell'Unione europea senza creare ostacoli ingiustificati e sproporzionati; pone in rilievo la necessità di una cooperazione efficace tra gli Stati membri per quanto concerne la raccolta di dati sui lavoratori mobili, in modo da sopperire alle carenze di dati nelle prassi nazionali, ottenere un migliore accesso alle informazioni disponibili e creare un mercato interno del lavoro prevedibile e accessibile;

4. invita gli Stati membri a pubblicare su siti web standardizzati, conformemente alla legislazione dell'Unione, tutte le informazioni relative alle condizioni di distacco dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda i contratti collettivi locali e regionali, nonché alle condizioni generalmente applicabili; sottolinea che l'accesso alle informazioni è cruciale, poiché assicura chiarezza giuridica ai datori di lavoro e consente una migliore protezione dei diritti dei lavoratori; invita gli Stati membri ad attuare e monitorare correttamente e tempestivamente la direttiva riveduta relativa al distacco dei lavoratori al fine di tutelare i lavoratori durante il distacco in relazione alla libertà di prestare servizi, definendo disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori; esorta la Commissione a salvaguardare la tutela dei diritti dei lavoratori con riguardo alla libera circolazione dei servizi; invita la Commissione a continuare a monitorare i progressi degli Stati membri per quanto concerne il recepimento e l'attuazione della normativa, nonché a elaborare, di concerto con gli Stati membri, le parti sociali e i portatori di interessi, valutazioni trasparenti e partecipative che dovrebbero basarsi su criteri non soltanto qualitativi, ma anche quantitativi;

5. sottolinea che l'ambizione del Green Deal europeo e la necessità di transizioni giuste devono riflettersi anche nell'approccio al mercato interno dei servizi, promuovendo elevate norme sociali e ambientali quale prerequisito per un aumento della produttività; pone in evidenza il ruolo che gli appalti pubblici dovrebbero svolgere nel conseguimento di tali obiettivi; esorta gli Stati membri a far conoscere maggiormente e a utilizzare in modo più efficace i sistemi esistenti[17] per la promozione dei servizi verdi negli appalti pubblici[18] al fine di conseguire un'economia circolare; evidenzia l'importanza dei servizi che facilitano una riduzione quantificabile dell'impronta ambientale (servizi verdi)[19]; invita la Commissione ad iniziare a lavorare a una definizione comune di "servizi verdi";

6. evidenzia che gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il Green Deal europeo e la strategia per la parità di genere devono riflettersi anche nell'approccio al mercato unico dei servizi, promuovendo elevate norme sociali e ambientali quale prerequisito per un aumento della produttività; pone l'accento sull'importanza degli appalti pubblici nel conseguimento di tali obiettivi;

7. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali, di concerto con le parti sociali e l'ELA, ad elaborare strategie settoriali specifiche che garantiscano, promuovano e facilitino la mobilità volontaria dei lavoratori, attuando politiche pubbliche pertinenti e offrendo opportunità d'impiego di qualità nonché salari dignitosi e adatti alle competenze dei lavoratori; invita pertanto gli Stati membri a garantire la conformità in modo da assicurare condizioni eque e giuste per i lavoratori mobili, contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e intensificare la cooperazione amministrativa a livello nazionale e locale; sottolinea l'esigenza di un mercato dei servizi ben funzionante per contrastare la disoccupazione giovanile e favorire l'inserimento nel mercato del lavoro;

8. esorta le autorità pubbliche a evitare ostacoli ingiustificati e sproporzionati alla mobilità, sia per i lavoratori che per le imprese, che priverebbero i cittadini di posti di lavoro, aiuti e prestazioni sociali, e gli imprenditori di opportunità per rilanciare il settore europeo dei servizi e contribuire alla convergenza verso l'alto e alla coesione sociale; osserva tuttavia che gli Stati membri possono ricorrere a motivi di interesse pubblico per limitare o circoscrivere la prestazione di servizi transfrontalieri, come statuito dalla Corte di giustizia; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a contrastare l'economia sommersa e il lavoro non dichiarato, dal momento che tali fenomeni incidono negativamente sulla protezione dei lavoratori e falsano la concorrenza; invita, al contempo, a sostenere i datori di lavoro garantendo loro condizioni operative prevedibili e non discriminatorie, in modo che possano continuare a generare crescita e a offrire posti di lavoro; ritiene che le disposizioni, le pratiche e le regolamentazioni nazionali relative all'accesso e all'esercizio di professioni e servizi specifici per la tutela dell'interesse pubblico e la protezione dei lavoratori e/o dei consumatori non rappresentino un ostacolo al rafforzamento del mercato unico;

9. evidenzia che il forte impatto economico della pandemia di COVID-19 ha messo a repentaglio la libera circolazione dei servizi e dei lavoratori; accoglie con favore la pubblicazione tempestiva degli orientamenti della Commissione in materia di lavoratori stagionali, del 16 luglio 2020, che trattano dell'esercizio della libera circolazione dei lavoratori frontalieri, distaccati e stagionali nel contesto della pandemia di coronavirus a livello dell'UE; invita gli Stati membri, data la situazione eccezionale, a istituire rapidamente procedure specifiche volte a garantire che i lavoratori frontalieri e stagionali possano attraversare le frontiere, assicurando nel contempo condizioni di lavoro sicure; ritiene che, una volta superata la pandemia di COVID-19, tutte le politiche dell'UE pertinenti, in particolare quelle finalizzate a rafforzare il mercato interno, dovranno includere il ripristino di opportunità di occupazione e di prestazione di servizi di qualità in tutta l'Unione, al fine di sostenere lo sviluppo equo e sostenibile di tutte le regioni dell'UE; è dell'opinione che l'elaborazione di politiche solide e a lungo termine stimoli la creazione di posti di lavoro di qualità;

10. rileva che, alla luce dell'invecchiamento delle società europee, la carenza di manodopera qualificata sta diventando un problema sempre più grave e che, di conseguenza, uno dei fattori determinanti per la sopravvivenza presente e futura dell'industria è lo sviluppo di un sistema di formazione orientato alla domanda, nell'ambito del quale i sistemi di istruzione superiore e di formazione devono svolgere un ruolo chiave e che, oltre a promuovere il principio del rinnovamento generazionale, incoraggerà la digitalizzazione;

11. invita la Commissione a esaminare le lacune in materia di protezione e la necessità di rivedere la direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale, al fine di assicurare condizioni di lavoro e d'impiego dignitose per i lavoratori tramite agenzia interinale; ricorda l'importanza di coinvolgere le parti sociali nella pianificazione e nell'attuazione delle regolamentazioni relative alla prestazione di servizi e alle professioni; evidenzia, a tale proposito, la necessità di porre al centro la protezione dei lavoratori e la partecipazione delle parti sociali onde garantire il funzionamento democratico, la crescita economica ed elevate norme sociali e ambientali; invita la Commissione a promuovere, e gli Stati membri a garantire, l'accesso dei sindacati ai luoghi di lavoro, conformemente alle prassi nazionali; sollecita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere azioni volte a rafforzare e promuovere il dialogo sociale e l'autonomia delle parti sociali, nonché a incoraggiare i lavoratori a organizzarsi, in quanto strumento cruciale per conseguire norme elevate in materia di occupazione;

12. invita la Commissione a intensificare i suoi sforzi in materia e a rendere l'ELA operativa senza indebiti ritardi, al fine di migliorare l'applicazione e l'esecuzione del diritto dell'Unione relativo alla mobilità dei lavoratori e al coordinamento della sicurezza sociale;

13. esorta gli Stati membri a impegnarsi a fondo a favore della digitalizzazione dei servizi pubblici e ad attuare tutte le componenti del sistema per lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, allo scopo di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e gli istituti di previdenza sociale e facilitare la libera ed equa mobilità dei lavoratori europei; invita gli Stati membri a migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni sui sistemi di sicurezza sociale;

14. chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere l'uso di strumenti digitali e invita gli Stati membri a dotare gli ispettorati del lavoro di risorse sufficienti per contrastare qualsiasi forma di abuso; invita la Commissione a presentare un'iniziativa relativa a un numero di sicurezza sociale europeo, che offrirebbe certezza giuridica ai lavoratori e alle imprese, consentendo nel contempo di controllare efficacemente le pratiche di subappalto e contrastando le frodi sociali, quali il lavoro autonomo e il distacco fittizi e le società di comodo; chiede inoltre agli Stati membri di assicurare che i controlli effettuati siano proporzionati, giustificati e non discriminatori; esorta la Commissione a rendere l'ELA pienamente operativa quanto prima, in modo da garantire un migliore coordinamento tra gli ispettorati nazionali del lavoro e far fronte al dumping sociale transfrontaliero;

15. pone in evidenza l'esigenza di individuare nuovi modi per attrarre talenti e lavoratori dotati di competenze molto richieste; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali a collaborare con le parti sociali a favore del miglioramento delle competenze e della riqualificazione professionale dei lavoratori, così che possano trarre pienamente vantaggio da opportunità d'impiego di qualità, in particolare acquisendo competenze digitali; chiede un maggiore riconoscimento reciproco della compatibilità delle competenze e delle qualifiche, con il sostegno dei meccanismi di riconoscimento esistenti, quali il portale della mobilità professionale EURES, la piattaforma online Europass e il sistema di classificazione ESCO;

16. sottolinea che la proposta della Commissione relativa a una procedura di notifica rivista in materia di servizi limiterebbe in maniera ingiustificata le capacità di intervento degli Stati membri e delle autorità locali e pregiudicherebbe la loro competenza legislativa nel settore dei servizi; chiede pertanto alla Commissione di ritirare tale proposta;

17. ricorda che il 21 ottobre 2019 il Parlamento ha invitato la Commissione a ritirare la propria proposta relativa alla carta elettronica europea dei servizi; ribadisce pertanto il proprio invito alla Commissione a ritirare la proposta;

18. evidenzia che i lavoratori con disabilità continuano ad affrontare molteplici ostacoli che rendono loro difficile o impossibile trarre pienamente vantaggio dalla libera circolazione dei servizi; invita gli Stati membri ad attuare senza indugio l'atto europeo sull'accessibilità, al fine di eliminare efficacemente gli ostacoli per i lavoratori con disabilità e assicurare la disponibilità di servizi accessibili, nonché l'idoneità delle condizioni alle quali i servizi sono prestati; sottolinea l'importanza fondamentale di realizzare un mercato unico pienamente accessibile che garantisca la parità di trattamento e l'integrazione economica e sociale dei lavoratori con disabilità;

19. invita a recepire con urgenza la direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi;

20. sollecita la Commissione a integrare gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro quali fattori cruciali per rafforzare in modo sociale e sostenibile il mercato unico e per creare condizioni di concorrenza leale nel mercato unico; ritiene che la Commissione dovrebbe adottare un nuovo e ambizioso quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro che includa l'obiettivo di azzeramento delle morti connesse al lavoro; esorta la Commissione a continuare a stabilire limiti vincolanti di esposizione professionale per le sostanze cancerogene sul lavoro;

21. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la normativa dell'UE e il coordinamento tra le autorità nazionali al fine di agevolare l'individuazione dei casi di evasione fiscale; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a proporre un piano d'azione vincolante per combattere l'evasione fiscale.


INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

2.10.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

46

2

7

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Konstantinos Arvanitis, Brando Benifei, Marc Botenga, Samira Rafaela, Eugenia Rodríguez Palop

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

46

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop

NI

Daniela Rondinelli

PPE

Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Marc Angel, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

2

-

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

 

7

0

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

ID

Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 


 

 

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

2.12.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

31

3

11

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Kateřina Konečná, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Anna-Michelle Asimakopoulou, Claude Gruffat, Tsvetelina Penkova

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

31

+

ECR

Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

PPE

Pablo Arias Echeverría, Anna-Michelle Asimakopoulou, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann

NI

Miroslav Radačovský

RENEW

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, Christel Schaldemose

 

3

-

EUL/NGL

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

ID

Hynek Blaško

 

11

0

ECR

Carlo Fidanza

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Kim Van Sparrentak

ID

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI

Marco Zullo

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 8 gennaio 2021
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