RELAZIONE sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2017, 2018 e 2019

17.12.2020 - (2019/2132(INI))

Commissione giuridica
Relatrice: Sabrina Pignedoli


Procedura : 2019/2132(INI)
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A9-0270/2020
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2017, 2018 e 2019

(2019/2132(INI))

Il Parlamento europeo,

 visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2 e 3,

 

 viste le relazioni annuali della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea per gli anni 2017, 2018 e 2019 (COM(2018)0540, COM(2019)0319 e COM(2020)0350),

 vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione – Programma d'azione" (COM(2019)0343),

 

 vista la sua risoluzione del 14 giugno 2018 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2016[1],

 

 vista la sua risoluzione del 9 giugno 2016 per un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente[2],

 

 vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi[3],

 

 vista la comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2016 intitolata "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" (C(2016)8600),

 

 vista la comunicazione della Commissione del 2 aprile 2012 intitolata "Migliorare la gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto comunitario" (COM(2012)0154),

 

 visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016,

 

 vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Relazione sullo Stato di diritto 2020. La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2020)0580),

 vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 10 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta alla criminalità organizzata (COM(2016)0448),

 

 vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio intitolata "Nona relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza" (COM(2017)0407),

 

 vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (quarta direttiva antiriciclaggio), quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (quinta direttiva antiriciclaggio),

 

 vista l'analisi n. 07/2018 della Corte dei conti europea dal titolo "Applicazione del diritto dell'UE: le responsabilità della Commissione europea in materia di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (Analisi panoramica)",

 vista l'analisi n. 02/2020 della Corte dei conti europea dal titolo "Il processo legislativo dell'Unione europea dopo quasi 20 anni di quadro per legiferare meglio",

 visto l'articolo 54 del suo regolamento,

 

 visti i pareri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni,

 vista la relazione della commissione giuridica (A9-0270/2020),

A. considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dell'articolo 288, terzo comma, e dell'articolo 291, paragrafo 1, TFUE, gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di recepire, applicare e attuare le disposizioni del diritto dell'UE in modo corretto ed entro i termini stabiliti, nonché di fornire i rimedi giurisdizionali sufficienti a garantire una protezione giuridica efficace nei settori che rientrano tra le competenze dell'UE; che la legislazione dell'UE è efficace solo nella misura in cui è, da un lato, tempestivamente recepita, in modo completo e accurato, e, dall'altro, correttamente applicata negli ordinamenti nazionali da parte degli Stati membri, condizione necessaria per garantire i benefici delle politiche dell'UE a tutti i cittadini europei nonché parità di condizioni per le imprese in tutto il mercato interno; che la legislazione dell'UE dovrebbe rispettare i principi di leale cooperazione, attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità;

 

B. considerando che è necessario riconoscere l'importanza del contributo attivo dei parlamenti nazionali al corretto funzionamento dell'UE e assicurare il rispetto del principio di sussidiarietà, conformemente alla procedura sancita dal protocollo n. 2 del TFUE sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; che dovremmo continuare a promuovere una più stretta collaborazione con i parlamenti nazionali nel processo legislativo; che nel 2019 sono state presentate 159 relazioni e nessun parere motivato, su un totale di 4 918 e 439 pareri motivati presentati negli ultimi nove anni; che, ad oggi, la procedura del "cartellino giallo" è stata attivata solo tre volte, mentre il "cartellino arancione" non è mai stato utilizzato;

 

C. considerando che il dialogo tra le istituzioni dell'UE e le autorità nazionali è stato determinante per risolvere il 90 % delle procedure di infrazione dal 2014 a questa parte senza il coinvolgimento della Corte di giustizia; che le procedure di infrazione dovrebbero essere impiegate come misura di ultima istanza; che la legislazione dell'UE dovrebbe essere formulata in modo da renderne agevole il recepimento nel diritto nazionale;

 

D. considerando che le procedure EU Pilot sono state introdotte al fine di risolvere rapidamente potenziali violazioni del diritto dell'UE in una fase precoce, ove opportuno, attraverso un dialogo strutturato per la risoluzione dei problemi tra la Commissione e gli Stati membri; che il loro utilizzo è diminuito dal 2017 in quanto è stato riconosciuto che tale strumento aveva aggiunto alla procedura un ulteriore livello di burocrazia senza apportare un valore aggiunto; che la Commissione non ha ancora risposto alle ripetute richieste del Parlamento di essere tenuto informato riguardo a EU Pilot e alle procedure di infrazione avviate, in particolare quando risultano da petizioni;

 

E. considerando che nel 2016 la Commissione ha definito priorità per i propri lavori sui casi di infrazione e sulle denunce concentrandosi sulle violazioni più serie del diritto dell'UE aventi significative ripercussioni sugli interessi dei cittadini e delle imprese, e che il 2017 è stato il primo anno in cui essa ha applicato questo nuovo approccio più mirato;

 

F. considerando che le procedure di infrazione, unitamente ad altri meccanismi di attuazione e di promozione della conformità, garantiscono che i cittadini e le imprese dell'UE non siano penalizzati dal tardivo o incompleto recepimento o dall'incorretta applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri; che le procedure di infrazione hanno il perverso effetto di far pagare ai cittadini il costo dell'incompleto recepimento o dell'incorretta applicazione del diritto europeo da parte degli Stati membri; che è auspicabile una cooperazione interistituzionale più efficace, a livello sia nazionale che unionale, nonché l'introduzione di nuovi meccanismi o la revisione dei meccanismi esistenti per garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE;

 

G. considerando che il rispetto dello Stato di diritto è la pietra angolare della democrazia, ed è alla base dei diritti fondamentali; che la difesa dello Stato di diritto è una condizione preliminare indispensabile per la difesa di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati e dal diritto derivato; che l'UE ha un ruolo da svolgere nella risoluzione delle questioni relative allo Stato di diritto ogniqualvolta si presentino; che i tribunali nazionali degli Stati membri garantiscono l'effettiva applicazione dei diritti e degli obblighi previsti dal diritto dell'UE; che sistemi giudiziari efficaci e indipendenti negli Stati membri sono alla base della fiducia reciproca, su cui si fondano lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, un ambiente favorevole agli investimenti, la sostenibilità della crescita a lungo termine e la tutela degli interessi finanziari dell'UE;

 

H. considerando che la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà civili, organi giurisdizionali indipendenti e imparziali, la libertà di espressione, il pluralismo dei media e la loro indipendenza dall'influenza o dalle pressioni politiche, il rispetto della legalità da parte di entità subnazionali e la lotta alla corruzione e alle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle economie legali sono condizioni fondamentali per garantire un equo trattamento di fronte alla legge e la difesa dei diritti dei cittadini, per prevenire gli abusi e assicurare la responsabilità di coloro che amministrano la cosa pubblica; che la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media sono elementi essenziali del diritto alla libertà di espressione, e che media liberi e indipendenti svolgono un ruolo cruciale in una società democratica, come precisato nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nel TUE; che le campagne di disinformazione volte a fuorviare il pubblico in merito alle attività dell'UE riguardano altresì le misure prese per garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE negli Stati membri;

 

I. considerando che l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE vieta qualsiasi forma di discriminazione, anche quella fondata sulla disabilità; che numerosi atti legislativi finalizzati alla concreta attuazione di questo principio fondamentale non hanno trovato a tutt'oggi un'attuazione corretta in diversi Stati membri;

 

G. considerando che Europol ha rilevato che una percentuale compresa tra lo 0,7 % e l'1,28 % del prodotto interno lordo annuo dell'UE viene utilizzata per attività finanziarie sospette come il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, e che la Commissione ha avviato procedure di infrazione nei confronti della maggior parte degli Stati membri perché non hanno recepito correttamente le direttive antiriciclaggio, in particolare la quarta e la quinta;

K. considerando che alcuni Stati membri hanno introdotto regimi che comportano, direttamente o indirettamente, la vendita della cittadinanza dell'UE, e che sono state espresse serie preoccupazioni quanto alla possibilità che detti regimi favoriscano abusi, dando origine a problemi legati alla sicurezza e alla trasparenza, incrinando la fiducia dei cittadini nei valori e nei principi dell'UE e favoreggiando il terrorismo, la criminalità organizzata e il riciclaggio;

 

L. considerando che, secondo la relazione della Commissione, la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio relativa alla lotta alla criminalità organizzata[4] non garantisce il livello minimo necessario di ravvicinamento per la gestione o la partecipazione a un'organizzazione criminale in base a una definizione unica di organizzazione criminale; che la decisione quadro permette agli Stati membri di non introdurre il concetto di organizzazione criminale nel loro diritto nazionale, ma di continuare ad applicare il diritto penale nazionale attuale ricorrendo alle norme generali in materia di partecipazione a reati specifici e di preparazione degli stessi, e che ciò può avere l'effetto di creare ulteriori divergenze nell'attuazione pratica della decisione quadro;

 

M. considerando che la cosiddetta crisi dei rifugiati ha mostrato il bisogno di una riforma urgente del sistema europeo comune di asilo e di una maggiore condivisione degli oneri tra gli Stati membri; che i meccanismi obbligatori di ricollocazione di emergenza dei richiedenti asilo da Italia e Grecia si sono dimostrati inefficaci, causando in particolare gravi conseguenze di natura fisica e psicologica sui minori, e soprattutto sui minori non accompagnati;  che la Commissione ha aperto procedure di infrazione nei confronti della Cechia, della Polonia e dell'Ungheria perché si sono rifiutate di conformarsi alle decisioni di ricollocazione;

N. considerando che, secondo il codice frontiere Schengen, il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne è permesso solo in circostanze eccezionali e come soluzione di ultima istanza; che numerosi Stati membri hanno violato le norme prolungando i controlli alle frontiere senza una debita giustificazione; che la Commissione non ha ritenuto opportuno iniziare procedure di infrazione nei confronti di questi Stati membri;

 

O. considerando che la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media sono elementi essenziali del diritto alla libertà di espressione e che i media svolgono un ruolo cruciale in una società democratica, come disposto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dal TUE;

 

P. considerando che lo scopo della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento è limitare i danni causati dagli impatti delle crisi economiche sui bilanci pubblici, circoscrivendo attraverso i bail-in gli effetti dei default bancari sugli azionisti, gli obbligazionisti e i titolari di conti correnti con più di 100 000 EUR; che, con le disposizioni della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e in particolare con i bail-in da essa previsti, i correntisti e quindi i risparmiatori, rischiano di dover pagare per la cattiva gestione che causa l'insolvenza delle banche;

Q. considerando che nel 2019 la Commissione ha continuato a monitorare l'attuazione, da parte degli Stati membri, della IV direttiva sui requisiti patrimoniali, della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e della direttiva sulla gerarchia dei creditori bancari; che nel 2019 sono state avviate procedure di infrazione nei confronti di 12 Stati membri che non avevano adottato le misure necessarie per il pieno recepimento della direttiva sulla gerarchia dei creditori bancari;

1. accoglie favorevolmente le relazioni annuali della Commissione sull'applicazione del diritto dell'UE per gli anni 2017, 2018 e 2019, incluse le relazioni paese per paese; ritiene che queste relazioni annuali, il diritto di petizione e l'iniziativa dei cittadini europei siano strumenti preziosi per consentire ai legislatori dell'UE di individuare eventuali problemi; accoglie con favore l'impegno della Commissione di attribuire grande importanza al contributo dei cittadini, delle imprese e di altri portatori di interessi nell'individuazione delle violazioni del diritto dell'UE; sollecita la Commissione a intensificare il dibattito pubblico sulle sue relazioni annuali;

 

2. prende atto del numero considerevole di petizioni che esprimono la preoccupazione dei cittadini dinanzi alle presunte violazioni dello Stato di diritto negli Stati membri, e accoglie con favore la partecipazione dei cittadini all'esercizio dei loro diritti; ritiene tale monitoraggio fondamentale per individuare e prevenire i rischi per lo Stato di diritto, oltre che per i diritti e le libertà civili dei cittadini dell'UE, prima che detti rischi richiedano una risposta formale; accoglie con favore, a questo proposito, la prima relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto quale nuovo strumento di prevenzione e come parte del nuovo meccanismo annuale europeo per lo Stato di diritto; ribadisce il suo sostegno all'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, disciplinato da un accordo interistituzionale;

 

3.  ricorda che il Parlamento riceve ogni anno un numero considerevole di petizioni da parte di cittadini preoccupati che esprimono insoddisfazione per quanto riguarda lo stato di attuazione del diritto dell'UE negli Stati membri; è particolarmente preoccupato quanto alla prassi di rinviare un numero significativo di firmatari ad altri organi; ribadisce il proprio timore che tale approccio possa indurre i cittadini a credere che la loro voce non viene ascoltata dalle istituzioni dell'UE; sottolinea l'importante ruolo svolto dalla società civile e da altri portatori di interessi, in particolare informatori, nel monitoraggio e nelle segnalazioni riguardanti l'applicazione del diritto dell'UE;

 

4. esprime preoccupazione per il fatto che nel 2019 la Commissione ha avviato 797 nuove procedure di infrazione, un numero superiore a quello relativo al 2018 (644) e al 2017 (716); è altresì preoccupato in relazione al fatto che, nel 2019, la Commissione ha trasmesso 316 pareri motivati, rispetto ai 157 del 2018 e ai 275 del 2017; rileva, tuttavia, che nel 2019 erano ancora aperte 1 564 procedure di non conformità, in leggera diminuzione rispetto alle 1 571 procedure ancora aperte alla fine del 2018, e in leggero aumento rispetto a quelle ancora aperte nel 2017 (1 559); si compiace del fatto che il numero di procedure per mancato rispetto degli obblighi di recepimento tempestivo ancora aperte nel 2019 sia sceso a 599, il 21 % in meno rispetto al numero di procedure ancora aperte alla fine del 2018 (758);

 

5. sottolinea il ruolo cruciale della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) in quanto unica istituzione incaricata di pronunciarsi sulla validità del diritto dell'UE, garantendo così la sua corretta interpretazione e applicazione da parte delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri; ricorda che il procedimento pregiudiziale è un meccanismo fondamentale del diritto dell'UE, che contribuisce a chiarire il modo in cui tale diritto deve essere interpretato e applicato; incoraggia i giudici nazionali a rivolgersi alla CGUE in caso di dubbio, evitando in tal modo le procedure di infrazione;

 

6. fa osservare che, nel 2019, sono state avviate procedure di infrazione nei seguenti settori di politica principali, elencati in ordine decrescente in base al numero dei casi: ambiente, mercato interno, industria, imprese e PMI, mobilità e trasporti; nota con rammarico che la legislazione ambientale ha generato il maggior numero di problemi di recepimento e di applicazione nel 2019, mentre nel 2018 l'ambiente era al terzo posto in termini di nuove procedure di infrazione;

7. rileva che, secondo tali relazioni, i settori in cui in quegli anni è stato avviato contro gli Stati membri il maggior numero di procedure di infrazione legate al recepimento sono stati l'ambiente, la mobilità, i trasporti e il mercato interno;

8. sottolinea che la mancata applicazione non solo compromette l'efficienza del mercato interno, ma ha anche un impatto diretto sui diritti individuali e, di conseguenza, incide sulla credibilità e sull'immagine dell'Unione; considera che l'elevato numero di procedure di infrazione dimostra che garantire un'applicazione tempestiva, corretta ed efficace del diritto dell'UE negli Stati membri rimane una sfida e una priorità importante; invita la Commissione a fornire maggiori informazioni sui criteri applicati nell'ambito del nuovo approccio metodologico seguito a partire dal 2017 e volto a determinare i casi di infrazione e le denunce più gravi riguardanti il diritto dell'UE; si rammarica che il crescente numero di procedure abbia fatto aumentare in maniera costante dal 2017 il tempo medio necessario per indagare su potenziali violazioni del diritto dell'UE; invita la Commissione a ridurre i tempi medi per il trattamento delle denunce e delle procedure di infrazione; invita altresì la Commissione, se del caso, a ridurre drasticamente il tempo necessario per portare uno Stato membro dinanzi alla Corte di giustizia a norma degli articoli 258 e 260 TFUE;

 

9. osserva con preoccupazione che il tempo medio di recepimento nell'UE è aumentato, con direttive il cui recepimento nella legislazione nazionale ha richiesto, nel 2019, tre mesi in più rispetto al 2018; chiede che le procedure legislative siano adeguatamente programmate affinché vi sia tempo sufficiente per il recepimento; sottolinea che il diritto dell'UE deve essere formulato in modo chiaro e comprensibile, nel rispetto dei principi di chiarezza giuridica, trasparenza e certezza del diritto; chiede adeguate valutazioni d'impatto ex ante ed ex post del diritto dell'UE; ricorda che la legislazione che dà origine alle procedure di infrazione più gravi risulta da direttive; ricorda che i regolamenti sono dotati di applicabilità diretta e vincolante in tutti gli Stati membri; invita quindi la Commissione, a ricorrere, per quanto possibile, ai regolamenti quando intende presentare proposte legislative;

 

10. evidenzia il ruolo di controllo del Parlamento nel richiamare l'attenzione della Commissione sulle carenze nell'applicazione del diritto dell'UE negli Stati membri per mezzo di petizioni e interrogazioni; incoraggia la Commissione a rafforzare ulteriormente il suo controllo sulle modalità di applicazione del diritto dell'UE negli Stati membri, in linea con l'analisi panoramica della Corte dei conti europea; sottolinea che un dialogo intenso e strutturato tra la Commissione e gli Stati membri in una fase precoce è fondamentale per un'applicazione corretta ed efficace del diritto dell'UE, nonché per affrontare le questioni attinenti alla sovraregolamentazione durante il recepimento e l'applicazione di detto diritto; ricorda la necessità di istituire una banca dati e un sito web comuni per tutte le parti della procedura legislativa, al fine di accrescere la trasparenza nelle discussioni legislative; invita la Commissione a promuovere il rispetto della normativa in modo più coerente nei diversi settori di politica e, ove possibile e opportuno, a rafforzare strumenti di prevenzione come, ad esempio, la preparazione di piani di attuazione, tabelle di marcia, documenti esplicativi, siti web dedicati e lo scambio di buone pratiche per aiutare gli Stati membri a individuare i problemi di recepimento, ad affrontarli in una fase iniziale delle procedure di infrazione e a trovare soluzioni comuni, e quindi a migliorare l'efficacia della legislazione dell'UE;

 

11. riconosce il lavoro svolto dalla Commissione europea e il suo rispetto del principio di sussidiarietà; evidenzia il ruolo cruciale dei parlamenti nazionali e, ove pertinente, dei parlamenti regionali, nel controllo prelegislativo dei progetti di legge dell'UE; osserva che le attuali forme di cooperazione con i parlamenti nazionali potrebbero essere migliorate; si rammarica dell'attuale struttura della procedura per il meccanismo di controllo della sussidiarietà, che obbliga le commissioni dei parlamenti nazionali competenti per l'UE a dedicare un tempo eccessivo alle valutazioni tecniche e giuridiche dovendo nel contempo rispettare scadenze brevi; suggerisce una revisione di questi meccanismi per renderli più funzionali ed efficaci, e per consentire lo sviluppo di un approccio più politico al controllo della sussidiarietà in tutta l'UE; suggerisce altresì un ulteriore coinvolgimento del Comitato europeo delle regioni, che rappresenta le autorità regionali e locali, nel controllo della sussidiarietà;

 

12. è seriamente preoccupato dinanzi alla mancata attuazione delle direttive antiriciclaggio (quarta e quinta) da parte di un gran numero di Stati membri; esorta gli Stati membri a recepire urgentemente e correttamente dette direttive; accoglie con favore l'adozione, da parte della Commissione, della comunicazione intitolata "Verso una migliore attuazione del quadro dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo", che, unitamente a una serie di relazioni, può fornire un supporto alle autorità europee e nazionali per affrontare meglio il riciclaggio, compreso il rischio di finanziamento del terrorismo;

 

13. esprime preoccupazione per le implicazioni di alcuni programmi in materia di investimenti e cittadinanza recentemente adottati da alcuni Stati membri; invita la Commissione a introdurre una legislazione atta a vietare tali pratiche;

14. deplora la disomogeneità e la non adeguatezza della normativa europea destinata a contrastare la criminalità organizzata transfrontaliera, compresi, tra l'altro, il traffico di droga o la tratta di esseri umani; chiede che la Commissione continui a monitorare il corretto recepimento della decisione quadro relativa alla lotta contro la criminalità organizzata ricorrendo ai poteri conferitigli dai trattati per fare rispettare la normativa; chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa di direttiva sulla base dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, al fine di rivedere la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, direttiva che comprenda un adeguamento delle fattispecie di reato al fine di dare specifico rilievo al carattere transfrontaliero delle organizzazioni criminali, più volte evidenziato nelle relazioni delle agenzie europee competenti, segnatamente Europol ed Eurojust, oltre che sanzioni più severe e che preveda l'aggiunta del reato di associazione criminale che, sul modello di quello mafioso, è caratterizzato da tattiche intimidatorie, associazione con l'intento deliberato di compiere attività criminali e capacità di condizionamento delle istituzioni pubbliche; ritiene che, in tale contesto, sarebbe auspicabile anche una normativa europea generale sul tema della protezione di coloro che cooperano con le autorità preposte all'applicazione della legge;

 

15. sottolinea l'importanza di una normativa che permetta alle autorità di contrasto di aggredire efficacemente i patrimoni ottenuti illecitamente, impedendo ai criminali di trarre profitto dai loro reati e di reintrodurre poi i proventi di questi ultimi nell'economia legale o di utilizzarli per finanziare altre attività criminali; nota che la legislazione europea è lacunosa al riguardo, nonostante la prossima entrata in vigore del regolamento 2018/1805/UE; accoglie con favore, pertanto, l'impegno della Commissione di rivedere tutta la normativa di riferimento in materia di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato nell'UE, e di esaminare il bisogno eventuale di ulteriori regole comuni, con particolare riguardo agli aspetti del sequestro e della confisca dei beni proventi di reato anche in assenza di condanna definitiva, e della gestione di tali beni;

16. si compiace degli sforzi esplicati dalla Commissione ai fini di un monitoraggio costante del pieno recepimento delle direttive sui diritti procedurali nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia; sottolinea cionondimeno la sua preoccupazione dinanzi alle criticità che persistono nel recepimento della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; sottolinea altresì la sua preoccupazione in relazione alle procedure di infrazione avviate contro vari Stati membri per il mancato recepimento della direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;

17. sottolinea la necessità di migliorare la legislazione fiscale dell'UE al fine di rendere i sistemi fiscali più trasparenti, responsabili ed efficaci, oltre che limitare la concorrenza sleale tra Stati membri e il proliferare dei cosiddetti paradisi fiscali; ritiene che una tassazione equa e la lotta decisa contro la frode fiscale, l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro debbano svolgere un ruolo centrale nelle politiche dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare un sistema fiscale competitivo, equo e solido, adatto all'era digitale e ai nuovi modelli aziendali;

18. si rammarica che la Commissione non abbia deciso di aprire procedure di infrazione nei confronti di quegli Stati membri che hanno violato le norme Schengen;

19. critica gli Stata membri per non aver dato prova di solidarietà né condiviso le responsabilità nella ricollocazione dei richiedenti asilo;

 

20. esorta gli Stati membri a recepire la legislazione dell'UE sulla lotta contro i reati gravi e il terrorismo; segnala, in particolare, le carenze a livello del recepimento individuate dalla Commissione in diversi Stati membri con riferimento alla direttiva sulla lotta contro il terrorismo (2017/541/UE); nota che la maggior parte degli Stati membri nei confronti dei quali la Commissione ha portato avanti procedure di infrazione nel 2019 per mancato recepimento della direttiva sul codice di prenotazione (2016/681/UE) ha nel frattempo notificato alla Commissione l'adozione delle misure necessarie per recepire con successo tale atto;

21. invita le istituzioni dell'UE a garantire la piena attuazione della Carta dei diritti fondamentali in tutte le loro decisioni, azioni e politiche, come modo per sostenere il pluralismo e la libertà dei media; esprime preoccupazione dinanzi allo stato dei media nell'UE; condanna fermamente le pratiche volte a intimidire o a minacciare i giornalisti; rinnova, a tale proposito, il proprio invito alla Commissione a presentare una proposta globale di atto legislativo mirante a stabilire norme minime contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) in tutta l'UE; invita la Commissione a introdurre misure contro l'uso improprio dello strumento giuridico al fine di intimidire o danneggiare i giornalisti;

22. condanna il crescente numero di campagne di disinformazione volte a fuorviare l'opinione pubblica circa le attività dell'UE, e riguardanti altresì le misure prese per garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE negli Stati membri; invita la Commissione a contrastare questo fenomeno in quanto finalizzato a indebolire il processo democratico e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche dell'UE; invita la Commissione ad attuare una serie di azioni chiara, completa e di ampia portata per combattere la diffusione e l'impatto della disinformazione online in Europa, e assicurare la tutela dei valori e dei sistemi democratici europei;

23. esprime preoccupazione dinanzi alle gravi carenze riscontrate nell'applicazione del diritto dell'UE in materia di ambiente e di energia, in particolare per quanto riguarda la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, l'efficienza energetica, la perdita di biodiversità, il sovrasfruttamento delle risorse naturali e delle aree protette, il trattamento inadeguato delle acque reflue urbane e l'inquinamento dell'aria, che hanno anche pesanti ripercussioni sulla salute umana; osserva con preoccupazione che sono in corso 19 procedure di infrazione per recepimento non corretto delle disposizioni della direttiva sulla responsabilità ambientale, che è essenziale per garantire la corretta attuazione del principio "chi inquina paga" e la responsabilità per danni ambientali in generale;

24. rileva, in particolare, con preoccupazione che la maggior parte degli Stati membri ha violato in maniera persistente e sistematica le norme europee in materia di valori limite sugli inquinanti atmosferici; sottolinea che il degrado dell'ecosistema e la perdita di biodiversità sono questioni di importanza fondamentale in tutta l'UE; invita la Commissione a proporre una nuova normativa sul ripristino degli ecosistemi che sia basata sugli obblighi esistenti già previsti dalla direttiva Habitat e da altre normative dell'UE, e che vada oltre; invita la Commissione a garantire con fermezza il recepimento rapido, completo e corretto di tutte le direttive ambientali dell'UE in tutti gli Stati membri, tenendo conto delle priorità stabilite nella sua comunicazione dal titolo "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione";

 

25. sottolinea che la mancanza di un insieme coerente e completo di norme codificate riguardanti la buona amministrazione applicabili in tutta l'Unione rende difficile per i cittadini e le imprese comprendere facilmente e pienamente i loro diritti nel quadro del diritto dell'UE; sottolinea pertanto che la codifica delle norme sulla buona amministrazione sotto forma di un regolamento che definisca i vari aspetti delle procedure amministrative – tra cui le notifiche, i termini vincolanti, il diritto di essere sentiti e il diritto di ogni persona di avere accesso al proprio fascicolo – equivarrebbe a rafforzare i diritti dei cittadini e la trasparenza; ritiene che tale regolamento aumenterebbe l'efficacia, l'efficienza e la capacità delle pubbliche amministrazioni e dei servizi, rispondendo così alle esigenze di investimento e di riforma in tutta l'Unione europea;

26. ribadisce il suo invito ad adottare un regolamento su un'amministrazione dell'UE aperta, efficace e indipendente sulla base dell'articolo 298 TFUE, e constata che la Commissione non ha presentato una proposta per dar seguito a tale richiesta; invita pertanto, ancora una volta, la Commissione a presentare una proposta legislativa per una legge europea in materia di procedimenti amministrativi, tenendo conto delle azioni intraprese finora dal Parlamento in tale settore;

27. constata la particolare mancanza di recepimento, attuazione e supervisione del diritto dell'UE nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonostante che la Commissione e il Consiglio insistano sulla grande urgenza di queste proposte durante il processo legislativo; invita la Commissione e le autorità nazionali a monitorare in modo proattivo e completo e ad assicurare l'applicazione del diritto dell'UE in tale ambito;

 

28. riconosce che, al fine di garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE e il buon funzionamento del mercato interno, i cittadini e gli imprenditori devono essere informati sulle questioni derivanti dall'applicazione quotidiana del diritto dell'UE; chiede una maggiore cooperazione in questo settore, anche attraverso il servizio SOLVIT;

 

29. si rammarica della persistente mancanza di omogeneità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'effettiva attuazione della  normativa volta alla costruzione di un'Unione sociale e inclusiva, e alla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei confronti dei gruppi vulnerabili; esprime preoccupazione dinanzi alle gravi lacune e ai ritardi nell'applicazione del diritto dell'UE nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della normativa sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul lavoro, della direttiva sull'orario di lavoro e della legislazione sulla parità di trattamento e di retribuzione tra donne e uomini; sottolinea l'ampia interpretazione data dalla CGUE nelle proprie sentenze del concetto di parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, e chiede alla Commissione di fare di più per contrastare la discriminazione e il divario retributivo di genere a livello europeo;

 

30. invita la Commissione a garantire che la pandemia di COVID-19 non sia utilizzata dagli Stati membri come pretesto per una scorretta applicazione del diritto dell'UE e che eventuali ritardi nel recepimento delle direttive negli ordinamenti giuridici nazionali siano debitamente giustificati;

 

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale e ai parlamenti nazionali.


 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI (28.10.2020)

destinato alla commissione giuridica

sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea – 2017, 2018 e 2019

(2019/2132(INI))

Relatore per parere: Pedro Silva Pereira

 

 

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie favorevolmente le relazioni della Commissione sull'applicazione del diritto dell'UE; ritiene che tali relazioni siano strumenti fondamentali per garantire il controllo democratico del corretto recepimento e della corretta attuazione del diritto dell'UE; ritiene che tale monitoraggio sia essenziale come mezzo per individuare i rischi per lo Stato di diritto prima che questi possano raggiungere un punto in cui è richiesta una risposta formale;

2. sollecita la Commissione a intensificare il dibattito pubblico sulla sua relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE; sottolinea la necessità di aprire tale dibattito pubblico alla più ampia partecipazione possibile dei cittadini e osserva che la società civile potrebbe essere inclusa anche sotto gli auspici della Conferenza sul futuro dell'Europa;

3. chiede alla Commissione di sostenere ulteriormente gli Stati membri nel recepimento e nell'attuazione della legislazione dell'UE attraverso iniziative di sviluppo delle capacità in ambito istituzionale e amministrativo;

4. evidenzia l'importanza dello Stato di diritto quale prerequisito per un adeguato monitoraggio e una corretta applicazione del diritto dell'UE; sottolinea la sua profonda preoccupazione per le carenze generalizzate per quanto riguarda l'applicazione dello Stato di diritto in diversi Stati membri, come illustrato in dettaglio nella relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione; invita il Consiglio a cooperare con urgenza con il Parlamento in vista di un accordo sulla proposta della Commissione di regolamento sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (COM(2018)0324);

5. sottolinea che garantire il rispetto del diritto dell'UE è essenziale per creare condizioni di parità; sottolinea la necessità di migliorare costantemente i meccanismi volti a garantire che l'attività normativa sia pienamente conforme ai trattati, in particolare ai principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità, come stabilito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE), al principio di leale cooperazione, come stabilito all'articolo 13 TUE e al principio di uguaglianza davanti alla legge, come stabilito all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ( la Carta); ribadisce inoltre che l'efficacia degli atti giuridici dell'UE, che dipende dalla correttezza e dalla tempestività della loro attuazione, costituisce la pietra angolare della certezza del diritto e di una sua corretta applicazione;

6. sottolinea che le norme dell'Unione europea devono essere formulate in modo chiaro e comprensibile, nel rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e certezza del diritto; sottolinea che il diritto dell'Unione deve definire chiaramente i diritti e gli obblighi che comporta per i suoi destinatari, in particolare le istituzioni dell'UE e gli Stati membri; suggerisce di esaminare i documenti di orientamento giuridicamente non vincolanti quale potenziale strumento per assistere gli Stati membri nel processo di attuazione; deplora le incoerenze nell'applicazione e nell'interpretazione del diritto dell'UE che possono essere attribuite a traduzioni scorrette di testi giuridici; invita pertanto la Commissione a intensificare gli sforzi per garantire che la legislazione dell'UE adottata sia tradotta correttamente; invita la Commissione e gli Stati membri a proseguire e intensificare il dialogo e lo scambio delle migliori prassi al fine di affrontare la mancanza di chiarezza e trasparenza nel processo legislativo in sede di recepimento del diritto dell'UE;

7. ricorda che l'applicazione del diritto dell'UE include il rispetto dei valori condivisi tra cui i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto, come stabilito all'articolo 2 TUE; sottolinea la sua preoccupazione per il deteriorarsi della situazione dello Stato di diritto in alcuni Stati membri, come illustrato nella relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione; ribadisce il suo sostegno all'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, disciplinato da un accordo interistituzionale tra le tre istituzioni, che consista in un ciclo di monitoraggio annuale dei valori dell'Unione e contempli tutti gli aspetti di cui all'articolo 2 TUE; ritiene che gli strumenti disponibili previsti dai trattati debbano essere rafforzati e suggerisce che la Conferenza sul futuro dell'Europa affronti tale questione;

8. sottolinea il ruolo cruciale dei parlamenti nazionali e, se del caso, dei parlamenti regionali, nel controllo prelegislativo dei progetti di legge dell'UE, tenendo altresì presente che tale ruolo consente agli Stati membri di migliorare la qualità e la rapidità della loro attuazione; osserva che le forme esistenti di cooperazione con i parlamenti nazionali, come le delegazioni interparlamentari o le procedure che coinvolgono i parlamenti nazionali nello scambio di informazioni sull'elaborazione e l'applicazione del diritto dell'Unione, potrebbero essere migliorate; suggerisce che le possibilità di rafforzare la cooperazione nel campo dell'applicazione del diritto dell'Unione, nonché in materia di regolamentazione e attuazione dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, siano discusse in occasione della Conferenza sul futuro dell'Europa; ritiene che i tentativi di compromettere l'integrità costituzionale degli Stati membri costituiscano una violazione del diritto dell'UE;

9. chiede di migliorare il processo legislativo dell'UE, che si basa sulla trasparenza e sulla responsabilità nella redazione legislativa, insieme alla partecipazione della società civile, ove opportuno;

10. ricorda il principio di trasparenza sancito dai trattati dell'UE, nonché il diritto dei cittadini dell'UE alla giustizia e alla buona amministrazione, come sancito dagli articoli 41 e 47 della Carta; sottolinea che tali diritti e principi impongono che sia consentito ai cittadini un accesso adeguato ai progetti di atti giuridici che li riguardano; insiste sul fatto che tali diritti e principi dovrebbero ricoprire la massima importanza per gli Stati membri al momento di proporre progetti di atti recanti esecuzione del diritto dell'UE;

11. ricorda gli sforzi compiuti dalle istituzioni dell'UE per creare una banca dati e un sito web comuni per tutte le parti della procedura legislativa, ma deplora che tali sforzi non abbiano ancora raggiunto il loro obiettivo; ritiene che le banche dati e i siti web esistenti e futuri dovrebbero consentire a tutti i parlamenti coinvolti di fornire contributi adeguati;

12. ribadisce la sua posizione espressa nella sua risoluzione del 17 gennaio 2019 sull'indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE; esorta il Consiglio a elaborare criteri chiari e accessibili al pubblico per designare i documenti come "LIMITE", in linea con il diritto dell'UE, e a riesaminare sistematicamente lo status "LIMITE" dei documenti in una fase precoce, prima dell'adozione definitiva di un atto legislativo, nonché prima dei negoziati informali nei triloghi;

13. sottolinea che un adeguato recepimento e una corretta attuazione del diritto dell'Unione, sulla base dell'articolo 197 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono della massima importanza, in quanto responsabilità condivisa degli Stati membri e delle istituzioni e degli organi dell'Unione; chiede un'adeguata valutazione d'impatto ex ante ed ex post del diritto dell'UE, anche per quanto riguarda la sostenibilità e le questioni sociali, ambientali e di genere, in linea con l'impegno del Parlamento europeo e del Consiglio, come stabilito nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio";

14. sottolinea che gli Stati membri devono essere in grado di recepire correttamente il diritto dell'Unione nei rispettivi ordinamenti giuridici; chiede, in tale contesto, che le procedure legislative siano adeguatamente programmate al fine di concedere tempo sufficiente per il recepimento;

15. invita la Commissione e gli Stati membri ad agire congiuntamente e in modo coerente per affrontare i problemi connessi alla sovraregolamentazione durante il recepimento e l'applicazione del diritto dell'UE, dal momento che tale pratica comporta oneri inutili per i cittadini, le imprese e le amministrazioni, conduce a fraintendimenti sull'attività legislativa dell'UE e fomenta un euroscetticismo ingiustificato tra i cittadini; ricorda, a tale proposito, le disposizioni dell'AII "Legiferare meglio", secondo cui le misure nazionali che non sono strettamente connesse alla legislazione dell'Unione in questione devono essere chiaramente indicate e documentate dagli Stati membri, mentre gli elementi che non sono in alcun modo connessi a tale legislazione dell'Unione dovrebbero essere resi identificabili attraverso l'atto o gli atti di recepimento o i documenti associati; chiede alla Commissione di fornire regolarmente informazioni sulla documentazione delle misure di sovraregolamentazione;

16. osserva la particolare mancanza di recepimento, attuazione e vigilanza del diritto dell'UE nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in contrasto con l'estrema urgenza con cui le proposte legislative in tale ambito sono spesso avanzate dalla Commissione e dal Consiglio durante la procedura legislativa dell'UE; invita la Commissione e le autorità nazionali a monitorare e garantire in modo proattivo e completo l'applicazione del diritto dell'UE in tale ambito;

17. riconosce che, al fine di garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE e il corretto funzionamento del mercato interno, i cittadini e gli imprenditori devono essere informati sulle questioni derivanti dall'applicazione quotidiana del diritto dell'UE; chiede una maggiore cooperazione in questo settore, anche attraverso il servizio SOLVIT;

18. evidenzia l'importanza di un dialogo adeguato tra la Commissione europea e gli Stati membri nella fase precontenziosa;

19. sottolinea l'importante ruolo svolto anche dalle parti sociali, dagli organismi per la parità di genere e dalle organizzazioni della società civile nel monitoraggio e nella promozione di mezzi di ricorso efficaci nell'ambito del diritto dell'UE; incoraggia la Commissione a sensibilizzare in merito ai diritti dei cittadini e delle imprese nel quadro del diritto dell'UE e a sostenere ulteriormente i ricorrenti migliorando la loro comprensione del procedimento precontenzioso; esorta la Commissione, in qualità di custode dei trattati, ad avviare adeguate indagini nei casi in cui i cittadini o le organizzazioni della società civile abbiano debitamente sollevato una possibile violazione del diritto dell'UE;

20. sottolinea l'importante ruolo degli informatori nel monitorare la corretta applicazione del diritto dell'Unione; esorta gli Stati membri ad attuare le norme minime europee in materia di protezione concordate nel marzo 2019 e adottate formalmente nell'ottobre 2019, con largo anticipo rispetto al termine previsto due anni dopo; esorta gli Stati membri a sfruttare il margine lasciato dalla direttiva per applicarla utilizzando l'ambito di applicazione più ampio possibile e offrire una compensazione finanziaria a coloro che subiscono conseguenze per aver segnalato violazioni del diritto dell'Unione;

21. prende atto del calo del 10 % delle nuove procedure di infrazione avviate nel 2018 rispetto al 2017 e dell'aumento del numero di nuove procedure di infrazione nel 2019; osserva che, in base alla ripartizione delle nuove procedure d'infrazione aperte alla fine del 2017, 2018 e 2019, i principali settori in cui è stato avviato il maggior numero di procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri sono stati l'ambiente, la mobilità e i trasporti, il mercato interno, la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e i mercati dei capitali;

22. deplora l'aumento del 20 % del numero di procedure di infrazione relative alla legislazione dell'UE in materia di mercato unico dal dicembre 2017 e invita gli Stati membri a recepire il diritto dell'UE in modo più rapido e diligente; accoglie con favore le riduzioni consecutive dei nuovi casi di ritardo di recepimento nel 2017, 2018 e 2019; nota tuttavia con preoccupazione che il tempo medio di recepimento nell'UE è aumentato e che nel 2019 il recepimento delle direttive nella legislazione nazionale ha richiesto tre mesi in più rispetto al 2018; si rammarica che, nonostante i recenti progressi, l'applicazione tempestiva e corretta del diritto dell'UE continui a destare preoccupazione in diversi Stati membri;

23. invita la Commissione a considerare centrale il suo ruolo di custode dei trattati e a reagire avviando procedure d'infrazione laddove necessario per difendere la corretta applicazione del diritto dell'Unione e garantire la certezza giuridica per i cittadini e le imprese dell'UE;

24. prende atto del fatto che la Commissione non utilizza più EU Pilot come piattaforma predefinita attraverso la quale avviare un dialogo con gli Stati membri su presunte violazioni del diritto UE, in quanto si è dimostrato uno strumento che ha introdotto un ulteriore onere burocratico nella procedura senza apportare alcun reale valore aggiunto; ricorda che il tasso di risoluzione per i casi sollevati tramite EU Pilot è stato del 77 % nel 2017 e nel 2019 e del 73 % nel 2018;

25. ribadisce il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) quale unica istituzione incaricata di pronunciarsi sulla validità degli atti delle istituzioni dell'UE; ricorda inoltre il ruolo della CGUE nel garantire la corretta interpretazione e applicazione del diritto dell'UE nel contesto dell'attuazione dell'accordo di recesso e delle future relazioni con il Regno Unito.

 


INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

28.10.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

5

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Antonio Tajani, László Trócsányi, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Angel Dzhambazki, Niklas Nienaß

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

22

+

GUE/NGL

Leila Chaibi, Helmut Scholz

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW

Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Guy Verhofstadt

S&D

Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Mihai Tudose

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Daniel Freund, Niklas Nienaß

 

5

-

ECR

Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz Wolski

ID

Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

 

1

0

PPE

László Trócsányi

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI (25.9.2020)

destinato alla commissione giuridica

sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea - 2017, 2018 e 2019

(2019/2132(INI))

Relatore per parere: Domènec Ruiz Devesa

 

 

SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo costituisce uno dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, come sancito dall'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e dall'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); sottolinea l'importanza delle petizioni come strumento che permette ai cittadini e ai residenti di sentirsi coinvolti nelle attività dell'Unione, poiché rappresenta uno dei modi più accessibili per consentire ai cittadini di rivolgersi alle istituzioni dell'UE per esprimere le loro preoccupazioni in merito alle possibili violazioni dei loro diritti, ai casi di mancata applicazione o violazione del diritto dell'UE e alle possibili lacune all'interno dell'acquis; ricorda che il diritto di petizione rappresenta la pietra angolare della democrazia partecipativa e della cittadinanza europea e che, in quanto tale, nel dovuto rispetto dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea (TUE), esso contribuisce a colmare il divario tra i cittadini e le istituzioni politiche, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e il coinvolgimento nel dibattito politico dell'UE, e ritiene che tale processo di partecipazione dei cittadini debba consolidarsi come risultato della conferenza sul futuro dell'Europa; chiede alla Commissione di impegnarsi ad assumere un ruolo attivo nelle azioni richieste dai firmatari al fine di ottenere un cambiamento reale nella vita dei cittadini;

2. ricorda che garantire l'applicazione effettiva, equa e uniforme del diritto dell'Unione europea è fondamentale per la difesa dello Stato di diritto, che è uno dei valori fondanti dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito all'articolo 2 del TUE; prende atto di un numero considerevole di petizioni dei cittadini che esprimono preoccupazione per le presunte violazioni dello Stato di diritto negli Stati membri e accoglie con favore la partecipazione dei cittadini all'esercizio dei loro diritti; sottolinea che il mancato rispetto dello Stato di diritto, anche da parte degli enti subnazionali, ha un impatto diretto sulla vita dei cittadini, come dimostrato dalle petizioni ricevute e dai risultati dell'indagine speciale Eurobarometro 489; invita la Commissione a rispettare gli impegni assunti nella sua comunicazione del 2019 dal titolo "Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione. Programma d'azione" (COM(2019(0343), nel rispetto del principio di sussidiarietà, al fine di promuovere una cultura del rispetto dello Stato di diritto, rafforzare la cooperazione con le autorità nazionali e assicurare una risposta comune efficace alle minacce reali all'interno dell'Unione; ricorda alla Commissione che il lavoro svolto per garantire l'efficace applicazione del vigente diritto dell'UE è importante quanto il lavoro dedicato a elaborare nuove normative; ricorda che l'articolo 4 TUE stabilisce che l'Unione rispetti l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati, nonché le loro strutture fondamentali, sia politiche che costituzionali, e prevede anche che l'Unione rispetti le funzioni essenziali degli Stati membri, in particolare quelle che mirano a garantire l'integrità territoriale, il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nazionale;

3. sottolinea che la mancanza di applicazione non solo compromette l'efficienza del mercato interno, ma ha anche un impatto diretto sui diritti individuali e, di conseguenza, incide sulla credibilità e sull'immagine dell'Unione; osserva con preoccupazione l'aumento del populismo e dell'euroscetticismo e chiede pertanto alla Commissione di raddoppiare i suoi sforzi per salvaguardare l'integrità dell'ordinamento giuridico dell'UE; sottolinea, a tale riguardo, che l'attuazione e l'applicazione siano basate sulla ripartizione dei poteri conferiti dai trattati e che pertanto gli Stati membri e la Commissione hanno la responsabilità condivisa di attuare e far rispettare la legislazione europea, mentre spetta alla Commissione il ruolo di custode ultimo dei trattati; sottolinea, nel contempo, che tutte le istituzioni dell'UE condividono la responsabilità di garantire l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'UE, come previsto nell'accordo interistituzionale del 2016 "Legiferare meglio";

 

4.  sottolinea la fondamentale importanza dell'efficienza, della trasparenza e della responsabilità nell'elaborazione e nell'attuazione delle normative dell'Unione da parte delle sue istituzioni; sottolinea che il Parlamento europeo è l'istituzione scelta direttamente dai cittadini e ricorda, in considerazione del suo ruolo fondamentale di controllo, l'obbligo di responsabilità della Commissione dinanzi al Parlamento europeo, in particolare nell'ambito della commissione per le petizioni; evidenzia l'importante ruolo di controllo del Parlamento europeo nel richiamare l'attenzione della Commissione sulle carenze nell'applicazione del diritto dell'UE negli Stati membri per mezzo di petizioni e interrogazioni; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di agire con maggiore trasparenza, nonché di utilizzare in maniera efficace e di migliorare ulteriormente i meccanismi di controllo e gli strumenti di valutazione periodica esistenti; invita la Commissione, nel suo ruolo di custode dei trattati, a utilizzare tali meccanismi e strumenti per controllare e valutare debitamente la corretta e tempestiva attuazione del diritto dell'UE, nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini dell'UE e dei principi di buona ed efficace amministrazione di cui all'articolo 298 TFUE e agli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; osserva che, in linea con tali diritti e principi, si dovrebbe consentire alle persone con disabilità l'accesso ai progetti di atti legislativi;

5. riconosce l'impatto dell'attuazione efficace del diritto dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della credibilità delle istituzioni europee; ritiene, pertanto, che la relazione annuale pubblicata dalla Commissione, il diritto di petizione e l'iniziativa dei cittadini europei siano strumenti preziosi per consentire ai legislatori dell'Unione di individuare eventuali carenze;

6. ricorda che la commissione per le petizioni riceve ogni anno un numero considerevole di petizioni da parte di cittadini preoccupati che esprimono insoddisfazione per lo stato di attuazione del diritto dell'UE negli Stati membri e che la grande maggioranza di tali petizioni è trasmessa alla Commissione per un'indagine approfondita; accoglie con favore il coinvolgimento della Commissione nella procedura e reputa importante che i deputati al Parlamento europeo possano metterne in discussione i risultati e le raccomandazioni e sottolinea che è opportuno rispettare le sfere di competenza dell'UE;

7. accoglie con favore l'impegno della Commissione, indicato chiaramente nella sua relazione annuale 2017 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (COM(2018)0540), di attribuire un grande valore ai contributi dei cittadini, delle imprese e di altri soggetti interessati nell'individuazione delle violazioni del diritto dell'UE; prende atto, a tale proposito, degli sforzi compiuti dalla Commissione per illustrare l'impatto delle petizioni sulla sua azione di esecuzione in una serie di settori politici quali l'ambiente, la migrazione, la fiscalità e il mercato interno; sottolinea, tuttavia, il numero considerevole di petizioni ricevute in merito alle violazioni e alla mancata applicazione del diritto dell'UE in tali settori, oltre a molti altri settori di attività; deplora la mancanza di cifre sul numero di petizioni trattate dalla Commissione e il numero di petizioni che portano all'avvio di procedure EU Pilot e di procedure di infrazione;

8. accoglie con favore, a tal proposito, la maggiore trasparenza e la divulgazione di maggiori informazioni nelle relazioni del 2018 e del 2019 in merito al numero di petizioni trattate dalla Commissione e alle sue azioni di follow-up; deplora, tuttavia, che nella grande maggioranza dei casi la Commissione non ha avviato un'indagine né ha intrapreso ulteriori azioni; è particolarmente preoccupato, a tale proposito, per la prassi di rinviare un numero significativo di firmatari ad altri organi a livello nazionale, regionale o locale; osserva che tale pratica riflette la nuova politica di attuazione della Commissione annunciata nella sua comunicazione del 2016 dal titolo "Diritto dell'Unione europea: Risultati migliori attraverso una migliore applicazione "(C(2016)8600), che mira a indirizzare i cittadini verso il livello nazionale quando le denunce o le petizioni non sollevano questioni di più ampia portata o violazioni sistematiche del diritto dell'UE e possono essere affrontate in modo soddisfacente con altri meccanismi; ribadisce la sua continua opposizione all'approccio adottato a tal proposito e chiede alla Commissione di avviare indagini nei casi in cui siano state individuate possibili violazioni del diritto dell'UE; invita la Commissione a trattare le petizioni in modo più efficace rispondendo in modo tempestivo e completo e a collaborare con gli Stati membri ai fini dell'efficace risoluzione delle petizioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà; incoraggia la Commissione ad adoperarsi per introdurre nuovi meccanismi intesi a ridurre il tempo di risposta nel trattamento delle petizioni; considera insufficienti le risposte della Commissione in cui quest'ultima si limita ad affermare che l'adozione di ulteriori azioni a livello dell'UE non è di sua competenza;

9. ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che tale approccio potrebbe indurre i cittadini a credere che la loro voce non venga ascoltata dalle istituzioni dell'UE e che, in ultima analisi, potrebbe privarli della tutela giuridica qualora un ricorso a livello dell'UE dovesse rivelarsi più efficace a causa delle circostanze nazionali o della natura degli interessi in gioco; sottolinea il disappunto che la prassi della Commissione genera nei cittadini che confidano nell'UE per la protezione dei loro diritti e, in particolare, nella Commissione in quanto custode dei trattati a norma dell'articolo 17 TUE; chiede di riconsiderare la suddetta politica di attuazione in modo da garantire che essa non comprometta in alcun modo la gestione di taluni casi la cui efficace risoluzione potrebbe essere ottenuta più facilmente a livello dell'UE; considera ciò inammissibile ed esorta la Commissione a chiarire come intende affrontare il divario tra le aspettative dei cittadini e la realtà per quanto riguarda la possibilità di presentare ricorso a livello dell'UE, e a spiegare in che modo il suo approccio si inserisce nel suo ruolo di custode dei trattati e delle sue responsabilità di vigilanza a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE;

 

10. ricorda che la commissione per le petizioni riceve un numero considerevole di petizioni da parte di cittadini che si trovano in situazioni di svantaggio a seguito di decisioni adottate dalle magistrature nazionali; sottolinea che il diritto a un processo equo è un diritto fondamentale e deve essere rispettato dalle autorità giudiziarie in tutti gli Stati membri;

11. invita la Commissione a esaminare attentamente le petizioni aventi per oggetto i diritti delle persone con disabilità; esorta la Commissione ad attuare e applicare effettivamente la legislazione ambientale dell'UE, tenendo in considerazione il numero di petizioni ricevute nel 2018 in merito alle discariche non conformi, al trattamento inadeguato delle acque reflue urbane o alla cattiva qualità dell'aria in alcune zone;

12. osserva che nel 2018 e nel 2017 il numero di nuove denunce registrate dalla Commissione ha raggiunto il livello più alto dal 2011, con 3 850 nuove denunce nel 2018, mentre il numero di nuove denunce registrate nel 2019 è pari a 3 525; accoglie con favore l'aumento della partecipazione dei cittadini per quanto riguarda il processo di monitoraggio e di applicazione del diritto dell'UE, come dimostrato dall'afflusso significativo di denunce e petizioni; sottolinea, tuttavia, che, come nel caso delle petizioni, il numero di denunce che hanno portato ad indagini è rimasto molto basso nel 2019, nel 2018 e nel 2017 in proporzione al numero totale di denunce ricevute; chiede un'applicazione più trasparente della politica di attuazione; incoraggia la Commissione ad adottare un approccio più attivo nella raccolta di informazioni e nella risposta alle preoccupazioni dei cittadini e ad affrontare in particolare la tendenza ad incolpare Bruxelles;

13. sottolinea l'importante ruolo svolto dalle parti sociali, dalle ONG, dai cittadini europei e dalle altre parti interessate nel controllo e nella segnalazione delle carenze nel recepimento e nell'attuazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri; accoglie, pertanto, con favore la maggiore consapevolezza dei cittadini in merito al riesame della legislazione dell'UE, compreso il ruolo cruciale degli informatori nei settori pubblico e privato; sottolinea che i cittadini dell'UE hanno il diritto di ricevere informazioni tempestive, chiare, effettivamente accessibili e trasparenti riguardo alle leggi adottate dagli Stati membri al fine del recepimento della legislazione dell'UE nell'ordinamento nazionale e relative alle autorità nazionali responsabili di assicurarne la corretta attuazione;

14. riconosce, a tale riguardo, che è essenziale continuare a promuovere una cooperazione più stretta e a rafforzare i legami con i parlamenti nazionali nel processo legislativo; sottolinea che i ritardi nell'attuazione sono deleteri per la certezza del diritto; invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere misure più incisive contro qualsiasi ritardo o errore nel recepimento delle direttive per assicurare la piena attuazione e applicazione del diritto dell'UE, garantendo quindi lo Stato di diritto e la democrazia; sottolinea l'importanza delle missioni d'informazione basate su petizioni negli Stati membri, in modo da migliorare l'indagine su quanto affermato dai firmatari, e quale strumento unico per avvicinarsi ai cittadini e dimostrare che le loro preoccupazioni sono tenute in seria considerazione; esorta pertanto la Commissione a tenere debitamente conto delle relazioni sulle missioni d'informazione e delle risoluzioni basate su petizioni del Parlamento;

15. deplora il fatto che, nonostante gli sforzi profusi negli ultimi anni per migliorare la trasparenza delle sue attività di monitoraggio e di applicazione (ad esempio attraverso una piattaforma centralizzata che fornisce informazioni in materia di infrazioni), la Commissione non abbia ancora risposto alle ripetute richieste del Parlamento di essere tenuto regolarmente informato in merito a ogni EU Pilot aperto e a ogni procedura di infrazione avviata, in particolare quando derivano da petizioni; sottolinea l'importanza di ricevere aggiornamenti periodici sugli sviluppi nelle procedure di infrazione relative alle petizioni in sospeso, nel rispetto dei requisiti di riservatezza stabiliti nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; si rammarica della continua mancanza di impegno dimostrata dalla Commissione nel rispondere alle preoccupazioni sollevate nelle procedure EU Pilot; ricorda alla Commissione le elevate aspettative dei cittadini in materia di trasparenza per quanto riguarda le sue attività di sorveglianza; esorta, pertanto, la Commissione a condividere tali informazioni con il Parlamento in modo tempestivo e in uno spirito di leale cooperazione al fine di consentire al Parlamento di esercitare il suo controllo sull'esecutivo a norma dell'articolo 14 TUE e, in ultima istanza, di rafforzare la legittimità e la responsabilità dell'azione di esecuzione della Commissione, di consolidare la fiducia nel progetto dell'UE e, in ultima analisi, di rafforzare la legittimità della procedura EU Pilot;

16. sottolinea che un dialogo intenso e strutturato tra la Commissione e gli Stati membri in una fase precoce è fondamentale per l'applicazione corretta ed efficace del diritto dell'UE; invita la Commissione, a tale riguardo, a migliorare il meccanismo di risoluzione dei problemi nel quadro della procedura EU Pilot e a ripristinare un più ampio ricorso a tale sistema, inteso a risolvere rapidamente e informalmente le potenziali violazioni del diritto dell'UE in una fase precoce, senza dover ricorrere a una formale procedura d'infrazione in un numero considerevole di casi; osserva che, nel quadro delle nuove politiche adottate dalla Commissione per garantire il rispetto del diritto dell'Unione, l'obiettivo dell'EU Pilot non è prolungare la procedura d'infrazione, bensì, al contrario, contribuire in modo efficace alla risoluzione dei problemi;

17. ricorda che sia l'analisi panoramica del 2018 della Corte dei conti europea dal titolo "Applicazione del diritto dell'UE: le responsabilità della Commissione europea in materia di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea" sia la decisione del 2017 del Mediatore europeo in cui vengono presentati suggerimenti a seguito dell'indagine strategica OI/5/2016/AB sulla tempestività e trasparenza del trattamento delle denunce di infrazione da parte della Commissione europea invitano la Commissione a garantire che i casi di pre-infrazione siano trattati in modo più tempestivo, trasparente ed equo, tenendo conto del principio di sussidiarietà e della parità di trattamento;

18. invita la Commissione a esaminare la discriminazione operata sulla base delle lingue ufficiali di uno Stato membro nelle scuole e nella pubblica amministrazione in territori con più di una lingua ufficiale, ostacolando in tal modo la libera circolazione e violando le disposizioni del mercato interno (articolo 26, paragrafo 2, TFUE).


INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

19.2.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Anna-Michelle Asimakopoulou, Alexander Bernhuber, Ryszard Czarnecki, Eleonora Evi, Agnès Evren, Mario Furore, Gianna Gancia, Radan Kanev, Frédérique Ries, Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio, Yana Toom, Loránt Vincze, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Isabel Benjumea Benjumea, Jarosław Duda, Angel Dzhambazki, Ádám Kósa, Maite Pagazaurtundúa, Anne-Sophie Pelletier, Andrey Slabakov, Ramona Strugariu, Rainer Wieland

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Clara Aguilera, Estrella Durá Ferrandis, Mounir Satouri

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

27

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov

NI

Eleonora Evi, Mario Furore

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Alexander Bernhuber, Jarosław Duda, Agnès Evren, Radan Kanev, Ádám Kósa, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW

Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D

Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Andris Ameriks, Estrella Durá Ferrandis, Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio

VERTS/ALE

Mounir Satouri, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

 

0

-

 

 

 

2

0

GUE/NGL

Anne-Sophie Pelletier

ID

Gianna Gancia

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 


 

 

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

10.12.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

5

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Daniel Buda, Pascal Durand, Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Sabrina Pignedoli, Bettina Vollath

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Juan Ignacio Zoido Álvarez

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

20

+

EPP

Daniel Buda, Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken, Bettina Vollath

RENEW

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

NI

Sabrina Pignedoli

 

5

-

ID

Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

 

0

0

 

 

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

Ultimo aggiornamento: 6 gennaio 2021
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