RELAZIONE sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD

3.2.2021 - (2020/2086(INI))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatrice: Katrin Langensiepen


Procedura : 2020/2086(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A9-0014/2021
Testi presentati :
A9-0014/2021
Testi approvati :

MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE CONSTATAZIONI

Avere un lavoro è essenziale per la nostra vita. È fondamentale per avere rapporti interpersonali, guadagnare i mezzi finanziari necessari per condurre una vita sana e felice, realizzare il nostro potenziale umano, integrarci nella società. Tuttavia noi, persone con disabilità, siamo sistematicamente private del nostro "diritto di lavorare"[1], che è tutelato e promosso da diversi documenti internazionali in materia di diritti umani e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e siamo esclusi dal mercato del lavoro. In tutta l'Unione europea, spesso i datori di lavoro preferiscono pagare una multa piuttosto che assumerci.

Le statistiche ufficiali sulla disabilità sono scarse e per lo più non disaggregate per tipo di disabilità, razza/origine etnica, orientamento sessuale, ecc., e i dati sul tipo di occupazione cui hanno accesso le persone con disabilità sono pressoché inesistenti, tuttavia sappiamo che solo il 50,6 % delle persone con disabilità ha un lavoro (il 48,3 % delle donne e il 53,3 % degli uomini), rispetto al 74,8 % delle persone senza disabilità[2]. In base alle più recenti statistiche disponibili, soltanto il 20,7 % delle donne con disabilità ha un'occupazione a tempo pieno, rispetto al 28,6 % degli uomini con disabilità[3]. Tuttavia, queste cifre non indicano quante persone sono occupate nel mercato del lavoro aperto ed escludono le persone con disabilità che vivono in istituti di cura e che hanno molte meno probabilità di avere un lavoro o di essere incluse nella comunità in qualsiasi modo possibile. Vengono forniti in appresso ulteriori dati.

Va da sé che l'occupazione non è l'unico settore in cui è diffusa la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. Però è sicuramente un settore in cui, salvaguardando pari diritti e opportunità, si potrebbero ottenere cambiamenti trasformativi sia per le persone con disabilità interessate che per l'intera società.

La nostra società non è omogenea. Tutti noi abbiamo identità, capacità, conoscenze e competenze diverse e nell'Unione europea, che si pregia di essere in prima linea nella lotta per i diritti fondamentali, l'uguaglianza e la non discriminazione dovrebbero essere garantite a tutti, comprese le persone con disabilità, le quali costituiscono, a loro volta, un gruppo eterogeneo di persone con diverse identità coesistenti e diverse capacità.

Cionondimeno, nonostante tutti i nostri valori e trattati concordati di comune accordo, le nostre minoranze, comprese le persone con disabilità, continuano a subire una diffusa e sistematica privazione dei loro diritti, a cominciare dall'istruzione fino all'accesso alla giustizia, passando per l'accesso ai diritti in materia di salute sessuale e riproduttiva e al diritto di vivere in modo indipendente e liberi da violenze e abusi, a un livello di vita adeguato e alla protezione sociale, eccetera. È tempo che tutti noi comprendiamo che ognuno di noi ha identità multiple/intersezionali, che l'ottenimento dei diritti umani non è un favore che dovremmo chiedere agli altri, bensì il minimo indispensabile da garantire a ciascuno. La nostra società è diversificata e la diversità è un valore e una forza che ci aiuterà ad affrontare le sfide locali e globali in continua evoluzione. Noi, le persone con disabilità, con tutti i nostri talenti e le nostre competenze, siamo una delle fonti di tale diversità.

Una delle violazioni dei diritti più diffuse che noi, persone con disabilità, sperimentiamo è la negazione della nostra partecipazione. È per questo motivo che, per l'elaborazione della presente relazione, la relatrice ha chiesto il contributo delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative nel corso di una serie di discussioni svoltesi nei mesi di giugno e luglio di quest'anno, nonché durante la stesura vera e propria, che ha avuto luogo in agosto e settembre. Inoltre, poiché siamo fermamente convinti che non solo l'elaborazione della nostra relazione, ma anche il risultato finale dovrebbero essere più accessibili alle persone con disabilità, abbiamo aggiunto alla relazione anche una parte di facile lettura. Dobbiamo ringraziare Aurelie Baranger, Christian Takow, Helen Portal, Fanny Lamon e Soufiane El Amrani per aver preparato la versione di facile lettura.

La relatrice desidera esprimere la sua gratitudine ai colleghi che hanno partecipato alle nostre consultazioni con le parti interessate, in particolare:

 Aurelie Baranger e Christian Takow di Autism-Europe,

 Claudia Rustige e Klaus Meyer zu Brickwedde di Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen,

 Lars Bosselmann e Antoine Fobe dell'Unione europea dei ciechi,

 Marine Uldry e Haydn Hammersley del Forum europeo sulla disabilità,

 Natasa Kokic e Frank Sioen della Rete europea per la vita indipendente,

 Mark Wheatley e Jorge Crespo Garcia dell'Unione europea dei sordi,

 Helen Portal di Inclusion Europe,

 Renee Jopp e Hildur Onnudottir di International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus, e

 Laura Marchetti, Marie Fallon Kund e Jonas Bull di Mental Health Europe.

Grazie al lavoro di queste persone, che hanno condiviso conoscenze ed esperienze in merito alle preoccupazioni e alle sfide più pressanti per le persone con disabilità e alle violazioni dei diritti cui spesso sono soggette, indicando le buone pratiche e le politiche sostenibili e suggerendo i cambiamenti che vorrebbero vedere in relazione alle politiche e alla legislazione dell'UE, siamo riusciti a ottenere un quadro più chiaro della situazione occupazionale sul campo e a stilare un elenco più completo delle richieste.

La relatrice desidera inoltre esprimere la sua gratitudine e il suo apprezzamento nei confronti della dottoressa Jone Elizondo Urrestarazu, rappresentante di Equinet, che ci ha fornito informazioni preziosissime sugli aspetti giuridici e gli strumenti per affrontare la discriminazione occupazionale che le persone con disabilità devono affrontare negli Stati membri dell'UE, e nei confronti di due illustri giuristi del mondo accademico sulla disabilità, la professoressa Delia Ferri della National University of Ireland Maynooth e il professor Mark Priestley della University of Leeds, che hanno gentilmente condiviso con noi le loro proposte in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità. Inoltre, la relatrice desidera ringraziare la Rete europea contro il razzismo (ENAR), la Rete di organizzazioni rom europee locali (ERGO), l'ILGA-Europe e la Piattaforma per la cooperazione internazionale sui migranti privi di documenti (PICUM) per averci inviato i loro contributi scritti che evidenziano questioni relative alla discriminazione intersezionale. Infine, la relatrice è riconoscente per aver avuto l'opportunità di consultare gli esperti dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali in merito all'utilizzo e alla raccolta di dati sulla parità.

Tutti i colleghi menzionati hanno convenuto con noi che avere un lavoro è essenziale per la nostra vita. Come hanno detto alcuni di loro, "avere un lavoro soddisfacente è sicuramente una delle più potenti espressioni di inclusione. È una cosa positiva sia per la persona che lavora, sia per i colleghi che vedono l'inclusione in azione!"[4]; "l'istruzione e l'occupazione sono fondamentali per vivere in modo indipendente"[5]; "lavoro e occupazione significano essere un membro a pieno titolo della società, essere un collega e non un beneficiario di sussidi. Le persone si definiscono attraverso il lavoro e il loro contributo significativo alla vita lavorativa"[6]; "in un mondo ideale, il lavoro e l'occupazione significherebbero emancipazione, indipendenza e piena inclusione nella società. Penso sia questo ciò per cui dobbiamo lottare"[7].

La relatrice auspica che nel prossimo futuro riusciremo a vedere i vantaggi di avere luoghi di lavoro inclusivi e di vivere in una società inclusiva, e che, tutti insieme, renderemo onore al nostro motto ufficiale dell'Unione: "Unità nella diversità". Tuttavia, c'è ancora un lungo cammino davanti a noi. Ci auguriamo che tutti voi ci aiuterete a raggiungere questo obiettivo.

 

Easy-to-read - Inclusion Europe  Versione di facile lettura 

 

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Questa è una relazione del Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo è un luogo in cui si prendono
decisioni importanti dell'Unione europea.
 

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L'Unione europea è un gruppo di 27 paesi.
Viene chiamata anche UE.
Questi paesi si sono uniti per essere più forti
dal punto di vista politico ed economico.

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L'UE crea leggi e compie azioni su aspetti importanti
per i cittadini di questi paesi.
 

Questa relazione parla della situazione lavorativa
delle persone con disabilità.
 

Troppe persone con disabilità
non hanno un lavoro nell'Unione europea.
Per la loro disabilità
ricevono un trattamento peggiore di altre persone.
Questa si chiama discriminazione.
 

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Ciò significa che non possono far parte della comunità.
Significa che sono più povere.
E significa che non possono dimostrare
la loro intelligenza e il loro talento.
 

 

Troppe persone con disabilità
hanno soltanto un lavoro in un laboratorio protetto.
I laboratori protetti sono luoghi
in cui le persone con disabilità
lavorano separate dalle altre persone.
Questo significa che non hanno
colleghi senza disabilità.
E significa che guadagnano meno
e hanno meno diritti
delle persone senza disabilità.
 

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Le donne con disabilità hanno problemi più grandi.
Le donne con disabilità hanno più difficoltà
degli uomini con disabilità a trovare un lavoro.
Le donne con disabilità guadagnano meno
rispetto agli uomini con disabilità.
 

Le donne con disabilità sono spesso vittime
di molestie sessuali e abusi.
Si parla di molestia sessuale quando una persona
costringe un'altra persona
a parlare di sesso o le chiede atti sessuali.
Si parla di abuso quando qualcuno ti maltratta.
 

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Le persone con disabilità possono anche avere problemi
nel trovare e mantenere un lavoro
quando hanno un colore della pelle diverso
o quando vengono da un'altra cultura.
Per esempio, una persona rom con disabilità
spesso è più povera di altre persone con disabilità.
 

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Anche le persone con disabilità
e con un orientamento sessuale differente
subiscono più discriminazioni.
È possibile che abbiano difficoltà a trovare un lavoro
e che siano trattate male sul posto di lavoro.
 

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Vogliamo cambiare questa situazione.
Abbiamo scritto questa relazione
con l'aiuto di persone con disabilità.
Chiediamo che in Europa cambino molte cose.
 

 

Questi sono i cambiamenti che vogliamo:
 

 

Vogliamo una quota disabili nell'Unione europea.
Quota vuol dire che in un'impresa
c'è un numero minimo di lavoratori con disabilità.
In questo modo tutte le grandi imprese
dovranno dare lavoro a persone con disabilità.
 

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Vogliamo che le imprese offrano un adeguamento ragionevole.
Ciò significa che le imprese devono fare dei cambiamenti
per permettere alle persone con disabilità di lavorare presso di loro.
 

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Vogliamo che le persone con disabilità
abbiano un sostegno per trovare un buon lavoro.
Vogliamo che le persone con disabilità
abbiano un sostegno per fare bene il proprio lavoro.
Vogliamo che le persone che offrono questo sostegno
restino accanto alle persone con disabilità
finché hanno bisogno di aiuto.
 

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Vogliamo che le persone con disabilità
non perdano le loro prestazioni di disabilità se iniziano a lavorare.
Le prestazioni di disabilità sono il denaro
che una persona con disabilità riceve
dallo Stato per la sua disabilità.
Vogliamo che le persone con disabilità
vengano pagate come le persone senza disabilità
se fanno lo stesso lavoro.
Vogliamo che le persone con disabilità
si sentano sicure sul posto di lavoro.
 

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Vogliamo una società
in cui le persone con disabilità siano utili.
Questo significa che riconosciamo
il loro talento e il loro impegno sul lavoro.
 


LA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

IN CIFRE

 

Per dimostrare i gravi effetti della disuguaglianza e della discriminazione nei confronti delle persone con disabilità nel mercato del lavoro, la relatrice intende richiamare l'attenzione sui risultati delle ultime indagini e ricerche disponibili, che rivelano anche l'eterogeneità e la diversità all'interno del gruppo.

Il tasso di disoccupazione delle persone con disabilità (17,1 %) è quasi doppio rispetto a quello della popolazione in generale (10,2 %)[8] e la disoccupazione delle persone con disabilità dura più a lungo di quella delle persone senza disabilità, indipendentemente dalle qualifiche.

Il tasso di disoccupazione tra i giovani con disabilità (fascia di età 16-24 anni) è il più elevato, con il 24,9 % di disoccupati a fronte del 16,6 % della popolazione in generale, un dato che è indissolubilmente legato alle opportunità di istruzione[9].

Le donne con disabilità, che rappresentano il 16 % della popolazione femminile totale e il 60 % della popolazione complessiva di persone con disabilità nell'UE, continuano a fronteggiare molteplici forme di discriminazione intersezionale in tutti gli ambiti della vita. Soltanto il 20,7 % delle donne con disabilità ha un'occupazione a tempo pieno, rispetto al 28,6 % degli uomini con disabilità[10]. Il tasso di inattività economica delle donne con disabilità è superiore di oltre due terzi rispetto a quello della popolazione totale delle donne in età lavorativa (16-64 anni);

In tutta Europa vi sono oltre 30 milioni di persone non vedenti e ipovedenti; tra queste, il tasso medio di disoccupazione è del 75 % (e tra le donne è ancora più elevato), il che comporta per loro esclusione sociale e povertà[11].

Nell'UE vi sono circa un milione di persone sorde che utilizzano la lingua dei segni e 51 milioni di ipoudenti, molti dei quali sono altresì utilizzatori della lingua dei segni[12], la cui disoccupazione non è sufficientemente segnalata e studiata;

L'UE conta circa sette milioni di persone con disabilità intellettive, il cui livello di occupazione è notevolmente basso[13].

Secondo le stime, in tutta Europa solo il 10 % circa delle persone affette da disturbi dello spettro autistico è occupato, per lo più in lavori a tempo parziale e scarsamente retribuiti, in posizioni poco qualificate o in contesti protetti[14].

Il 29,5 % delle donne e il 27,5 % degli uomini[15] con disabilità sono a rischio di povertà e di esclusione sociale nell'UE, a fronte del 22,4 % dell'intera popolazione. Le persone con disabilità hanno maggiori probabilità di trovarsi in una condizione di povertà lavorativa rispetto alle persone senza disabilità (l'11 % contro il 9,1 %)[16] in ragione dei costi connessi alla loro disabilità, vale a dire sanitari, logistici e di sostegno umano, per il fatto che guadagnano meno dei loro colleghi in un ruolo equivalente e hanno meno probabilità di ottenere una promozione[17] e a causa della perdita del trattamento assistenziale una volta occupati. Il rischio di povertà è maggiore per coloro che dichiarano livelli di disabilità più gravi.

Un numero estremamente elevato di persone con disabilità è senza fissa dimora[18] e per le persone con disabilità esiste un rischio maggiore di diventare senzatetto[19].

A causa degli effetti cumulativi della discriminazione intersezionale, si presume che le persone rom con disabilità affrontino maggiori ostacoli, una maggiore disoccupazione e una condizione più grave di povertà e abbiano un minore accesso all'istruzione e ai servizi rispetto alle persone rom senza disabilità[20].

Le persone LGBTI con disabilità devono affrontare ulteriori ostacoli nel mondo del lavoro; il 16 % di loro riferisce di non aver ottenuto un posto di lavoro o una promozione a causa della propria identità, a fronte del 10 % del personale LGBTI in generale; una persona LGBTI con disabilità su quattro è stata oggetto di commenti offensivi, bullismo e abusi e outing senza consenso[21].

Da una recente indagine condotta a livello dell'UE sulle persone con disabilità emerge che il 96 % di loro ritiene che l'accesso al mercato del lavoro aperto sia inadeguato o necessiti di miglioramenti, che solo il 10 % è del parere che la legislazione vigente tuteli adeguatamente le persone con disabilità dalla discriminazione nel mercato del lavoro aperto e che il 18 % non è al corrente dell'esistenza, nel proprio paese, di norme che tutelano le persone con disabilità dalla discriminazione[22].


PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD

(2020/2086(INI))

Il Parlamento europeo,

 visti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta),

 viste la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) e la sua entrata in vigore nell'UE il 21 gennaio 2011, in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

 viste le osservazioni generali del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in merito all'attuazione della UNCRPD, in particolare l'osservazione generale n. 2 (2014) del 22 maggio 2014 sull'accessibilità, l'osservazione generale n. 3 (2016) del 26 agosto 2016 sulle donne e le ragazze con disabilità, l'osservazione generale n. 5 (2017) del 27 ottobre 2017 sulla vita indipendente e l'inclusione nella collettività e l'osservazione generale n. 6 (2018) del 26 aprile 2018 sull'uguaglianza e la non discriminazione,

 viste le osservazioni conclusive del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 2 ottobre 2015, sulla relazione iniziale dell'Unione europea,

 vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

 visti l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030 delle Nazioni Unite) e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),

 vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,

 vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

 vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

 visto il pilastro europeo dei diritti sociali,

 visto l'obiettivo della strategia Europa 2020 relativo alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale,

 vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione)[23],

 vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica[24],

 viste la proposta della Commissione relativa a una direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la relativa posizione del Parlamento del 2 aprile 2009[25],

 vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici[26],

 vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi[27],

 visti i regolamenti che stabiliscono le norme relative ai programmi di finanziamento dell'UE nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, in particolare il Fondo sociale europeo (FSE), l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il programma Erasmus e il Fondo per una transizione giusta, i quali forniscono assistenza finanziaria dell'UE per migliorare la situazione delle persone con disabilità,

 vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro[28], in particolare l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro e il divieto di imporre loro oneri finanziari per raggiungere tale obiettivo,

 vista la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2010 dal titolo " Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere" (COM(2010)0636) (Strategia sulla disabilità),

 visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 2 febbraio 2017, dal titolo "Progress Report on the implementation of the European Disability Strategy 2010-2020" (Relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020) (SWD(2017)0029),

 vista la raccomandazione della Commissione, del 22 giugno 2018, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità[29],

 visto il progetto pilota della Commissione del 2013 su una tessera di disabilità dell'UE,

 vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2020 sui diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie durante l'emergenza COVID-19[30],

 vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post-2020[31],

 vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2018 sulla situazione delle donne con disabilità[32],

 vista la sua risoluzione del 30 novembre 2017 sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità[33],

 vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite[34],

 vista la sua risoluzione del 20 maggio 2015 sull'elenco di questioni adottato dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea[35],

 vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020[36],

 vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro[37],

 viste le sue risoluzioni del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per sordi[38], del 18 novembre 1998 sui linguaggi gestuali[39] e del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti[40],

 vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze[41],

 vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017[42],

 vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro[43],

 visti gli studi pertinenti del dipartimento tematico A, in particolare lo studio del 2017 intitolato "Discrimination and Access to Employment for Female Workers with Disabilities" (Discriminazione e accesso all'occupazione per le donne con disabilità) e lo studio del 2015 dal titolo "Reasonable Accomodation and Sheltered Workshops for People with Disabilities: Cost and Returns of Investments" (Accomodamento ragionevole e laboratori protetti per le persone con disabilità: costi e redditività degli investimenti),

 visti gli studi pertinenti del Servizio di ricerca del Parlamento europeo, in particolare le valutazioni dell'attuazione europea del 2016 dal titolo "EU Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)" (Attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) da parte dell'UE) e "The obligations of the EU public administration under the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities" (Gli obblighi dell'amministrazione pubblica dell'UE in virtù della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità),

 vista la sempre più ampia giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea concernente l'interpretazione della direttiva 2000/78/CE,

 viste le relazioni annuali del 2018 e del 2019 del Mediatore europeo,

 viste le indagini strategiche del Mediatore europeo sul modo in cui la Commissione garantisce l'accessibilità dei propri siti web da parte delle persone con disabilità (OI/6/2017/EA) e sul trattamento riservato dalla Commissione alle persone con disabilità nell'ambito del regime comune di assicurazione malattia per il personale dell'UE (OI/4/2016/EA) e la sua decisione nell'indagine congiunta nei casi 1337/2017/EA e 1338/2017/EA relativi all'accessibilità per i candidati con disabilità visiva delle procedure di selezione per l'assunzione di funzionari dell'UE organizzate dall'Ufficio europeo di selezione del personale,

 vista l'indagine di propria iniziativa del Mediatore europeo sul rispetto dei diritti fondamentali nell'attuazione della politica di coesione dell'UE (OI/8/2014/AN),

 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dal titolo "Definire l'agenda dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2020-2030",

 viste le relazioni tematiche dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, compresi i suoi bollettini sulla pandemia di coronavirus,

 visti la raccolta delle pratiche relative ai dati sulla parità e gli orientamenti per migliorare la raccolta e l'uso dei dati sulla parità (orientamenti sui dati relativi alla parità) elaborati dal sottogruppo sui dati sulla parità del gruppo ad alto livello dell'UE sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità,

 visto l'indice sull'uguaglianza di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere,

 visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,

 viste le relazioni e le raccomandazioni delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, in particolare Autism Europe, la Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen, l'Unione europea dei ciechi, il Forum europeo sulla disabilità, la Rete europea per la vita indipendente, l'Unione europea dei sordi, Inclusion Europe, la Federazione internazionale per la spina bifida e l'idrocefalia e Mental Health Europe, nonché le relazioni e le raccomandazioni di Equinet e degli studiosi che lavorano sui diritti delle persone con disabilità,

 visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

 visti i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni,

 vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0014/2021),

A. considerando che le persone con disabilità[44] hanno il diritto di partecipare appieno al mercato del lavoro e alla società, ma che spesso sono private dei loro diritti fondamentali nell'UE; che, in grande maggioranza, le persone con disabilità sono escluse dal mercato del lavoro aperto e vedono negato il proprio diritto di lavorare su base di uguaglianza con gli altri o devono far fronte a notevoli difficoltà per raggiungere la parità di accesso e di condizioni di partecipazione al mercato del lavoro;

B. considerando che le persone con disabilità continuano a essere oggetto di molteplici forme di discriminazione intersezionale e svantaggi che si basano sulla loro disabilità e il genere, la razza, l'etnia, l'età, la religione o le convinzioni personali, l'orientamento sessuale, lo status migratorio o il contesto socioeconomico, ivi compreso il livello di istruzione; che la discriminazione è presente nelle diverse fasi del ciclo di lavoro, a cominciare dall'assunzione, e ciò può condurre all'esclusione sociale delle persone con disabilità; che la discriminazione e la mancanza di diversità sul luogo di lavoro comportano notevoli costi umani ed economici;

C. considerando che la Carta vieta qualsiasi forma di discriminazione, compresa quella basata sulla disabilità, e riconosce i diritti delle persone con disabilità[45];

D. considerando che l'UE ha aderito alla UNCRPD nel dicembre 2010 e che la Convenzione è entrata in vigore per l'UE nel gennaio 2011; che la UNCRPD è vincolante per l'UE, le sue istituzioni e i suoi Stati membri, che hanno l'obbligo diretto di attuarla pienamente, incluso l'articolo 27 in materia di lavoro e occupazione; che dalla sua adozione sono stati compiuti alcuni progressi verso il conseguimento dei suoi obiettivi, ma non in misura sufficiente;

E. considerando che l'UE, pertanto, deve agire in modo conforme con la UNCRPD e che la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) è tenuta a interpretare la legislazione dell'UE, compresa la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione, in maniera conforme con la UNCRPD;

F. considerando che la UNCRPD respinge il modello medico di disabilità e sostiene invece un modello di disabilità basato sui diritti umani e sulla concezione sociale-contestuale; che essa chiede l'uguaglianza inclusiva per le persone con disabilità; che la UNCRPD riconosce il diritto delle persone con disabilità di lavorare su una base di parità con gli altri, di scegliere liberamente la propria occupazione, di essere accettate e lavorare in un ambiente di lavoro aperto, inclusivo e accessibile;

G. considerando che, ai sensi della definizione e dei requisiti di cui alla UNCRPD, l'accomodamento ragionevole si concentra sulle esigenze specifiche di un individuo, mentre le azioni positive si applicano a un intero gruppo di persone potenzialmente soggette a discriminazioni; che entrambi sono necessari per salvaguardare il raggiungimento della diversità sul luogo di lavoro e per garantire che le persone con disabilità possano esercitare il proprio diritto al lavoro su base di parità con gli altri; che non esistono orientamenti chiari dell'UE in materia di accomodamento ragionevole, che non è sufficientemente compreso dai datori di lavoro e spesso non è disponibile o è insufficiente; che l'accomodamento ragionevole delle esigenze dei lavoratori con disabilità ha effetti fondamentali sulla qualità del loro lavoro, sulle loro prospettive di carriera e sulla sostenibilità del lavoro;

H. considerando che uno degli aspetti chiave dell'occupazione delle persone con disabilità è la loro partecipazione alla vita della comunità e il passaggio dal sostegno istituzionale al sostegno basato sulla comunità; che il processo di deistituzionalizzazione negli Stati membri deve essere completato, perché le persone con disabilità hanno diritto di vivere nella comunità e di esservi pienamente incluse; che i progressi nella deistituzionalizzazione sono disomogenei tra gli Stati membri e che, nonostante l'introduzione di politiche e lo stanziamento di cospicui finanziamenti nell'UE, vi sono ancora un milione di persone che vivono in istituti;

I. considerando che la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione ("la direttiva"), entrata in vigore nel 2000, rappresenta attualmente il principale strumento giuridico dell'UE per tutelare le persone con disabilità dalla discriminazione; che garantire l'uguaglianza e la non discriminazione è una competenza concorrente dell'UE e degli Stati membri;

J. considerando che la direttiva è solo parzialmente allineata alla UNCRPD, in quanto non include il modello di disabilità basato sui diritti umani, non affronta la discriminazione basata sulla disabilità presunta o futura, non si occupa della discriminazione intersezionale, non impone agli Stati membri di adottare misure di azione positiva, è limitata ai settori dell'occupazione e della formazione professionale e non si estende a tutti gli ambiti della vita come previsto dalla UNCRPD, non affronta la questione della libertà di circolazione a fini di occupazione, non impone la creazione di meccanismi di monitoraggio indipendenti, non prevede la partecipazione sistematica delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano al processo di monitoraggio e non prevede l'obbligo di raccogliere dati disaggregati;

K. considerando che la direttiva non impone giuridicamente agli Stati membri di designare un organismo per la parità che si occupi della discriminazione fondata sulla disabilità, il che costituisce un grave problema, poiché gli organismi per la parità svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione delle direttive in materia di parità di trattamento per quanto concerne gli aspetti che rientrano nel loro mandato, quali il genere, la razza e l'origine etnica;

L. considerando che la raccolta di dati comparabili sulla parità è essenziale per l'adozione di politiche e decisioni basate su dati concreti; che vi è una carenza di statistiche ufficiali, in particolare sulle persone con disabilità che vivono in strutture di assistenza e sulle loro caratteristiche, quali la razza/l'origine etnica o l'orientamento sessuale, il che è stato segnalato anche negli orientamenti sui dati relativi alla parità; che il regolamento (UE) 2019/1700[46] correggerà significativamente la situazione relativa ai dati delle indagini sulle famiglie in materia di occupazione, ai dati disaggregati per tipo di disabilità e ai dati sul paese di origine (prima e seconda generazione) e prevede studi pilota sulle persone che si trovano in istituti; che continueranno ad esservi lacune, che occorrerà colmare;

M. considerando che solo il 50,6 % delle persone con disabilità (48,3 % di donne e 53,3 % di uomini) ha un impiego rispetto al 74,8 % delle persone senza disabilità[47]; che le persone con disabilità che vivono in istituti o sono considerate inabili al lavoro sono escluse da tali statistiche[48]; che tali cifre non rivelano il tipo, la qualità e le condizioni di occupazione, ad esempio se il lavoratore è impiegato nel mercato del lavoro aperto e se gode dello status di dipendente, dei diritti in materia di lavoro e di un salario minimo garantito; che le persone con disabilità sono un gruppo eterogeneo e sono spesso oggetto di una discriminazione intersezionale, i cui effetti cumulativi hanno un impatto tangibile sull'occupazione;

N. considerando che in alcuni Stati membri le persone con disabilità sono impiegate prevalentemente in laboratori protetti; che tali laboratori protetti dovrebbero avere l'obiettivo di favorire l'inclusione, la riabilitazione e la transizione verso il mercato del lavoro aperto il prima possibile; che i laboratori protetti sono spesso ambienti segregati in cui i lavoratori con disabilità non godono dello status di dipendenti, dei diritti in materia di lavoro e di un salario minimo garantito; che ciò costituisce chiaramente una violazione della UNCRPD; che in alcuni Stati membri i laboratori protetti sono attualmente utilizzati come transizione verso il mercato del lavoro aperto; che la ricerca a livello europeo sulle caratteristiche e la diversità dei laboratori protetti, definiti talvolta anche "posti di lavoro protetti", potrebbe contribuire a individuare le migliori prassi, a migliorare il dibattito in materia e a garantire il rispetto della normativa dell'UE e della UNCRPD; che i modelli inclusivi di occupazione assistita, se basati sui diritti e riconosciuti in quanto occupazione, possono garantire il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e favorire l'inclusione e la transizione verso il mercato del lavoro aperto;

O. considerando che il tasso di disoccupazione delle persone con disabilità (17,1 %) è quasi doppio rispetto a quello della popolazione in generale (10,2 %)[49], e che la disoccupazione delle persone con disabilità dura più a lungo di quella delle persone senza disabilità, indipendentemente dalle qualifiche;

P. considerando che il tasso di disoccupazione dei giovani con disabilità (fascia di età 16-24 anni) è il più elevato, con il 24,9 % di disoccupati a fronte del 16,6 % registrato a livello della popolazione in generale; che tale differenza è indissolubilmente legata alle opportunità di istruzione;

Q. considerando che le donne con disabilità, che rappresentano il 16 % della popolazione femminile totale e il 60 % della popolazione complessiva di persone con disabilità nell'UE, continuano a dover affrontare molteplici forme di discriminazione intersezionale in tutti gli ambiti della vita; che il tasso di inattività economica delle donne con disabilità è superiore di oltre due terzi rispetto a quello della popolazione totale delle donne in età lavorativa (16-64 anni); che soltanto il 20,7 % delle donne con disabilità ha un'occupazione a tempo pieno, rispetto al 28,6 % degli uomini con disabilità;

R. considerando che le donne hanno più spesso la responsabilità di occuparsi della famiglia e costituiscono la grande maggioranza dei prestatori di assistenza alle persone con disabilità; che le madri sole che si prendono cura di figli con disabilità sono fortemente esposte al rischio di povertà ed esclusione sociale; che la discriminazione in base all'età, associata a possibili stereotipi e barriere, riguarda tutte le fasce d'età; che le donne anziane con disabilità sono spesso le sole a occuparsi dei membri disabili della famiglia; che ciò ha un effetto diretto sulla loro vulnerabilità alla povertà e all'esclusione sociale, nonché sul loro accesso all'occupazione e sul loro sviluppo professionale, e può influire negativamente sulle loro condizioni di lavoro;

S. considerando che l'Europa in senso ampio conta oltre 30 milioni di persone non vedenti e ipovedenti; che tra queste, il tasso medio di disoccupazione è del 75 % (e tra le donne è ancora più elevato), il che comporta la loro esclusione sociale e ne causa la povertà[50]; che nell'UE vivono circa un milione di persone sorde che utilizzano la lingua dei segni e 51 milioni di ipoudenti, molti dei quali utilizzano altresì la lingua dei segni, la cui disoccupazione non è sufficientemente segnalata e studiata; che l'UE conta circa sette milioni di persone con disabilità intellettive, il cui livello di occupazione è notevolmente più basso della media[51]; che, secondo le stime, in tutta Europa solo il 10 % circa delle persone affette da disturbi dello spettro autistico è occupato, per lo più in lavori a tempo parziale e scarsamente retribuiti, in posizioni poco qualificate o in contesti protetti[52];

T. considerando che tra le persone con disabilità il 29,5 % delle donne e il 27,5 % degli uomini sono a rischio di povertà e di esclusione sociale nell'UE, a fronte del 22,4 % della popolazione in generale; che le persone con disabilità hanno più probabilità di essere a rischio di povertà lavorativa rispetto alle persone senza disabilità (l'11 % rispetto al 9,1 %) in ragione dei costi supplementari legati alla loro disabilità, ad esempio i costi sanitari, logistici e di sostegno umano, della perdita delle prestazioni d'invalidità una volta che trovano un impiego e del fatto che guadagnano meno dei loro colleghi in un ruolo equivalente e hanno meno probabilità di ottenere una promozione[53]; che il rischio di povertà è maggiore per coloro che dichiarano livelli di disabilità più gravi;

U. considerando che un numero sproporzionato di persone con disabilità è senza dimora e che per le persone con disabilità esiste un rischio maggiore di diventare senzatetto; che i senzatetto possono sviluppare una disabilità, ad esempio in seguito all'amputazione di arti, a causa dei rischi derivanti dalle loro condizioni di vita;

V. considerando che, a causa degli effetti cumulativi della discriminazione intersezionale, si presume che le persone rom con disabilità affrontino maggiori ostacoli, sperimentino maggiori livelli di disoccupazione e condizioni più gravi di povertà e abbiano un minore accesso all'istruzione e ai servizi rispetto alle persone rom senza disabilità[54];

W. considerando che le persone LGBTI con disabilità devono affrontare ostacoli supplementari in materia di occupazione e il 16 % di loro riferisce di non avere ottenuto posti di lavoro o promozioni a causa della propria identità, a fronte del 10 % del personale LGBTI in generale; che una persona LGBTI con disabilità su quattro è stata oggetto di commenti offensivi, bullismo e abusi e outing senza consenso[55];

X. considerando che da una recente indagine condotta a livello dell'UE sulle persone con disabilità emerge che il 96 % ritiene che l'accesso al mercato del lavoro aperto sia inadeguato o necessiti di miglioramenti, che solo il 10 % è del parere che la legislazione vigente tuteli adeguatamente le persone con disabilità dalla discriminazione nel mercato del lavoro aperto e che il 18 % non è al corrente dell'esistenza, nel proprio paese, di norme che tutelano le persone con disabilità dalla discriminazione[56];

Y. considerando che tali dati dimostrano che la strategia dell'UE in materia di disabilità per il periodo 2010-2020 non ha dedicato sufficiente attenzione all'occupazione delle persone con disabilità e alla discriminazione intersezionale cui si trovano a far fronte;

Z. considerando che le molestie sul luogo di lavoro, incluse le molestie sessuali e le ritorsioni in caso di denuncia, ostacolano l'accesso al lavoro e all'occupazione, il mantenimento del posto di lavoro e la parità dei percorsi professionali, in particolare per le donne con disabilità;

AA. considerando che gli svantaggi, l'esclusione e la discriminazione cui sono soggette le persone con disabilità nel mercato del lavoro non costituiscono una sfida isolata, ma sono correlati alla mancanza di un'istruzione inclusiva, anche nella prima infanzia, all'apprendimento permanente, ivi compresa la formazione professionale, agli ostacoli, alla segregazione e alla discriminazione esistenti in relazione agli alloggi e alla salute, nonché alla mancanza di accessibilità dei trasporti e di altri servizi e prodotti; che è pertanto necessario adottare un approccio complesso e misure globali per porre rimedio a tale situazione;

AB. considerando che le misure volte a promuovere il benessere mentale e a prevenire i problemi di salute mentale e le disabilità psicosociali sul luogo di lavoro sono fondamentali;

AC. considerando che l'accessibilità dei luoghi di lavoro, dei trasporti e dei servizi di supporto, e in particolare di assistenza personale, nonché della società in generale è essenziale affinché le persone con disabilità possano godere effettivamente del diritto a una vita indipendente e del diritto al lavoro; che gli Stati membri dovrebbero sostenere anche la creazione di un ambiente edificato privo di barriere; che la direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, una volta recepita, apporterà un miglioramento significativo nell'ottica di una società priva di barriere e che, pertanto, il suo recepimento deve essere tempestivo e attentamente monitorato;

AD. considerando che l'eliminazione delle prestazioni destinate alle persone con disabilità una volta che esse trovano un impiego retribuito costituisce una politica altamente rischiosa e stressante, un notevole ostacolo all'accesso al lavoro, nonché una misura ingiusta dal punto di vista sociale, poiché non tiene conto dei costi più elevati che chi convive con una disabilità deve sostenere;

AE. considerando che le diverse definizioni di disabilità, i diversi metodi di valutazione e classificazione della disabilità, spesso non chiari, applicati negli Stati membri e la mancanza di riconoscimento reciproco dello status di disabile ostacolano la libertà di circolazione delle persone con disabilità all'interno dell'UE;

AF. considerando che la sensibilizzazione è fondamentale per consentire ai datori di lavoro e ai lavoratori di agire e reagire in modo adeguato, nella consapevolezza dei loro diritti e doveri nell'ambito della non discriminazione;

AG. considerando che le nuove tecnologie, in particolare i sistemi di intelligenza artificiale, sono potenzialmente in grado di elaborare processi di assunzione efficienti, accessibili e non discriminatori, ma che gli sviluppi tecnologici non inclusivi potrebbero comportare il rischio di aggiungere nuove barriere e forme di discriminazione; che l'articolo 9 della UNCRPD prevede che sia garantita alle persone con disabilità, su base di parità con gli altri, l'accessibilità delle informazioni nonché delle tecnologie e dei sistemi di comunicazione;

1. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a ribadire il loro impegno di realizzare un'uguaglianza inclusiva per le persone con disabilità e di dare piena attuazione alla UNCRPD, compreso l'articolo 27 in materia di lavoro e occupazione; li esorta, a tal fine, a intensificare gli sforzi e ad adoperarsi per creare un mercato del lavoro dell'UE inclusivo, accessibile e non discriminatorio, con un approccio strategico olistico e basato sul ciclo di vita, per le persone con disabilità e per tutti, conformemente ai trattati dell'UE e ai diritti enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali nonché ai valori internazionali sanciti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e agli OSS; invita l'UE e gli Stati membri a ratificare il protocollo facoltativo della UNCRPD;

2. ritiene che si debba procedere quanto prima a una revisione della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione per armonizzarla pienamente con le disposizioni della UNCRPD, e attuare un processo partecipativo volto a garantire un coinvolgimento diretto e a pieno titolo delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità;

Per un luogo di lavoro inclusivo e accessibile

3. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare norme di progettazione universale e orientamenti sull'accessibilità di ambienti, programmi, servizi e prodotti – inclusi i luoghi di lavoro, le loro attrezzature e i loro impianti – affinché siano utilizzabili da tutti;

4. invita gli Stati membri a garantire la fornitura di un accomodamento ragionevole per le persone con disabilità sul luogo di lavoro, senza alcun onere a carico dei lavoratori; chiede alla Commissione di elaborare orientamenti chiari dell'UE in materia di accomodamento ragionevole, specificando le forme che questo potrebbe assumere in base alle esigenze individuali, in modo che l'articolo 5 della direttiva possa essere recepito efficacemente nel diritto nazionale; invita la Commissione ad avviare procedure di infrazione e a incoraggiare gli Stati membri a garantire l'esistenza di un sistema di sanzioni in caso di assenza di un accomodamento ragionevole, dal momento che ciò costituisce una forma di discriminazione; ritiene che il Parlamento potrebbe avvalersi della possibilità di invitare la Commissione ad avviare tali procedure di infrazione; invita gli Stati membri a preparare materiale di supporto e di orientamento e a offrire una formazione pertinente in formati accessibili per i datori di lavoro, i responsabili, i lavoratori e le persone con disabilità, al fine di sviluppare le conoscenze, le competenze e la consapevolezza necessarie sull'attuazione pratica di un accomodamento ragionevole, sfatando così anche il mito dei costi proibitivi che comporta;

5. deplora con forza l'applicazione disomogenea e inadeguata della direttiva 2000/78/CE del Consiglio in alcuni Stati membri, che non monitorano e non sanzionano in modo efficace e uniforme le persistenti violazioni del diritto dell'UE;

6. afferma che il diritto di tutti all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dai patti internazionali rispettivamente relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari; ricorda che la Convenzione n. 111 dell'Organizzazione internazionale del lavoro proibisce la discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro;

7. esorta gli Stati membri a utilizzare o a prendere in considerazione l'introduzione di quote obbligatorie in materia di diversità sul luogo di lavoro, in modo da promuovere luoghi di lavoro inclusivi con sanzioni efficaci e proporzionate in caso di inosservanza; propone che le ammende siano reinvestite ai fini dell'inclusione; sottolinea che siffatte misure devono essere proporzionate, tenendo conto delle piccole organizzazioni; esorta inoltre gli Stati membri a sostenere le imprese pubbliche e private nell'attuazione di piani annuali per la diversità con obiettivi misurabili e valutazioni periodiche, come pure a sostenere i datori di lavoro nell'assunzione delle persone con disabilità attraverso misure quali, ad esempio, l'istituzione di un elenco volontario o uno sportello unico di candidati con disabilità da cui attingere per le nuove assunzioni; invita gli Stati membri ad accompagnare l'introduzione di quote con una formazione rivolta ai datori di lavoro sul contenuto e sul campo di applicazione delle norme applicabili; invita gli Stati membri a incaricare i servizi pubblici per l'impiego di preparare un elenco volontario di persone con disabilità in cerca di lavoro, per aiutare i datori di lavoro a rispettare il requisito delle quote in materia di diversità;

8. invita le istituzioni dell'UE a dare l'esempio fissando una quota in materia di diversità e una quota specifica in materia di diversità per l'assunzione di persone con disabilità, elaborando orientamenti interni relativi all'accomodamento ragionevole, garantendo l'equità e una piena accessibilità nel processo di assunzione e nel luogo di lavoro e impiegando le persone con qualsiasi tipo di disabilità a tutti i livelli, nonché ricercando attivamente tali persone per ricoprire posti vacanti; invita gli Stati membri a fare altrettanto nella loro pubblica amministrazione;

9. invita gli Stati membri ad adottare politiche occupazionali sostenibili e inclusive, come ad esempio procedure di assunzione adattate, impiego su misura, personalizzato, flessibile e sostenuto, condivisione del lavoro, modalità di collocamento e sostegno individuali e inclusività delle imprese, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle persone con diversi tipi di disabilità e facilitando così il loro accesso al mercato del lavoro; invita gli Stati membri a:

 utilizzare incentivi fiscali e altre misure di sostegno finanziario per le imprese, tra cui le PMI, che assumono persone con disabilità o forniscono loro formazione professionale e apprendistato;

 sostenere le imprese inclusive che occupano persone con disabilità nel mercato del lavoro aperto mediante appalti pubblici;

 promuovere modelli di intermediazione del lavoro su misura;

 promuovere la responsabilità sociale delle imprese in materia di occupazione delle persone con disabilità e sostenere le organizzazioni dell'economia sociale che reinvestono i loro profitti in obiettivi sociali; nonché

 informare i datori di lavoro in merito a tali politiche e incentivi;

invita gli Stati membri a sostenere le imprese che offrono misure mirate di azione positiva per combattere gli svantaggi multipli; invita gli Stati membri a scambiarsi le migliori pratiche al fine di individuare e applicare una combinazione mirata di misure a sostegno della parità di occupazione per le persone con disabilità;

10. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare con urgenza misure volte a valutare, con la partecipazione attiva delle persone con disabilità, le principali tendenze per il futuro del lavoro da una prospettiva di disabilità, in modo da identificare e avviare azioni specifiche per rendere il mercato del lavoro più inclusivo, tenendo in considerazione la diversità delle persone con disabilità; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di iniziative inclusive e accessibili, dotate di finanziamenti appropriati, finalizzate all'apprendimento permanente, compresa l'istruzione e la formazione professionale (IFP), e allo sviluppo delle competenze delle persone con disabilità fin dalla più giovane età, con particolare riferimento alle competenze digitali e verdi, in linea con le realtà e le esigenze in rapida evoluzione del mercato del lavoro attuale e futuro; sottolinea, inoltre, l'importanza di fornire un sostegno adeguato alle persone con disabilità lungo tutto l'arco della vita, utilizzando meglio le tecnologie innovative per garantire condizioni di parità e per eliminare gli ostacoli all'istruzione e all'occupazione, nonché per aiutare le persone con disabilità ad accedere agli strumenti digitali e ai software indispensabili per condurre una vita indipendente;

11. invita gli Stati membri ad aumentare la capacità dei servizi pubblici per l'impiego di creare una rete di imprese inclusive e ad assumere, ad ogni livello, ausiliari specializzati in materia di occupazione, come ad esempio "accompagnatori al lavoro", che forniscano una valutazione delle esigenze, una formazione e un sostegno personalizzati alle persone con disabilità in cerca di lavoro, come pure assistenti per lo svolgimento delle mansioni professionali, per tutto il tempo necessario al fine di aiutare le persone con disabilità a svolgere il loro lavoro nel mercato del lavoro aperto;

12. invita gli Stati membri a promuovere approcci fondati sui diritti umani nell'istruzione al fine di creare sistemi educativi inclusivi e non discriminatori, a sostenere lo sviluppo e l'erogazione di formazione in materia di progettazione universale, accomodamento ragionevole e diversità sul posto di lavoro destinata agli studenti universitari nelle pertinenti facoltà e con la partecipazione delle persone con disabilità, e a facilitare la formazione degli accompagnatori al lavoro, degli assistenti per lo svolgimento delle mansioni professionali e dei consulenti specializzati nell'ambito della disabilità e della diversità, prestando una particolare attenzione alle specificità dei vari tipi di disabilità;

13. invita gli Stati membri a valutare costantemente, assieme ai rappresentanti delle persone con disabilità, le caratteristiche, la diversità e l'efficacia dei laboratori protetti esistenti nel fornire alle persone con disabilità le competenze necessarie per ottenere un impiego nel mercato del lavoro aperto, e a garantire che tali laboratori siano contemplati e tutelati da quadri giuridici in materia di sicurezza sociale, condizioni lavorative, salari minimi e non discriminazione, provvedendo nel contempo alla graduale eliminazione dei laboratori non conformi alla UNCRPD, segnatamente all'articolo 27; chiede alla Commissione di monitorare tale processo; ricorda che i laboratori protetti dovrebbero rappresentare soltanto un'opzione per un periodo limitato nel ciclo di vita lavorativa delle persone con disabilità; invita gli Stati membri, a tale riguardo, a sviluppare e promuovere modelli di occupazione inclusivi sul mercato del lavoro aperto e al di fuori dei laboratori protetti, nel pieno rispetto della UNCRPD; insiste inoltre sul fatto che ai lavoratori con disabilità in laboratori protetti occorre garantire per lo meno dei diritti e uno status equivalenti ai diritti del lavoro delle persone occupate nel mercato del lavoro aperto; invita gli Stati membri, a tal proposito, ad accelerare la deistituzionalizzazione, a predisporre sistemi di assistenza efficaci, regionali e decentrati, compresi servizi di attivazione sociale, a tutti i livelli della società, e a garantire alle persone con disabilità una più agevole partecipazione al mercato del lavoro aperto nonché alla società in generale;

14. deplora il fatto che la discriminazione basata sulla religione o sul credo, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale possa compromettere il conseguimento degli obiettivi del trattato sull'Unione europea (TUE);

15. valuta positivamente le iniziative della Commissione, come l'Access City Award, ed è favorevole a iniziative a livello nazionale, regionale e locale;

16. deplora il fatto che le persone con disabilità intellettive o psicosociali incontrino ostacoli multipli sul piano giuridico, istituzionale, comunicativo e sociale che ostano all'esercizio dei loro diritti e impediscono loro di votare, di candidarsi alle elezioni per funzioni pubbliche, di esercitare la partecipazione civica o semplicemente di avere voce in capitolo riguardo alla propria vita; incoraggia gli Stati membri ad adottare misure immediate per riformare i rispettivi quadri giuridici al fine di garantire che le persone con disabilità godano della capacità giuridica su una base paritaria rispetto agli altri in tutti gli aspetti della vita, conformemente all'articolo 12 della UNCRPD, e ricorda che devono essere garantiti i diritti politici delle persone con disabilità, come pure l'opportunità di esercitarli su una base paritaria rispetto agli altri, conformemente all'articolo 29 della UNCRPD;

17. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i fondi dell'UE non siano spesi a favore di regimi di occupazione segregata per le persone con disabilità, che non offrono alcuna prospettiva di trovare un lavoro non protetto;

Per un luogo di lavoro non discriminatorio

18. esorta la Commissione e gli Stati membri a intensificare il loro lavoro con le persone con disabilità, le organizzazioni che le rappresentano e gli organismi per la parità, con l'obiettivo di preparare e avviare campagne globali di sensibilizzazione e una formazione mirata in formati accessibili e nelle lingue dei segni, rivolte ai datori di lavoro, ai responsabili in tutti gli ambiti e alla società in generale sulle capacità e i contributi delle persone con disabilità, nonché sui benefici della diversità, dell'uguaglianza e della non discriminazione, al fine di eliminare la stigmatizzazione e i pregiudizi esistenti nei confronti delle persone con disabilità, di combattere il bullismo, le molestie e lo sfruttamento, e di raggiungere un'uguaglianza inclusiva per tutti;

19. sottolinea l'importanza dell'accesso alle informazioni per le vittime di discriminazione; ritiene necessario che gli Stati membri adottino le misure appropriate per garantire che possano essere ottenute e siano offerte alle vittime una consulenza e un'assistenza legali ragionevoli e accessibili in tutte le fasi del processo giuridico, tra cui consulenze riservate e di persona e un sostegno emotivo, personale e morale, da parte di organismi per la parità o di intermediari appropriati; chiede inoltre agli Stati membri di combattere le molestie e la violenza sul posto di lavoro che violano la dignità della persona e/o creano un ambiente offensivo sul lavoro;

20. invita gli Stati membri ad adottare misure attive per salvaguardare il principio della non discriminazione per tutti, comprese le persone con disabilità, ad assicurare, conformemente alla UNCRPD, l'accessibilità dei luoghi di lavoro, dei trasporti e dell'ambiente edificato nonché a fornire un accomodamento ragionevole per tali persone in tutte le fasi del lavoro, dall'assunzione, passando per l'avanzamento di carriera, a condizioni di lavoro sane e sicure e alla riabilitazione professionale; invita le istituzioni dell'UE ad adottare le stesse misure; invita gli Stati membri a garantire che le persone con disabilità possano esercitare i loro diritti lavorativi e sindacali in condizioni di parità e siano tutelate da violenze, mobbing, bullismo online e molestie, comprese le molestie sessuali, in particolare quelle inflitte alle donne con disabilità; esorta, a tal fine, gli Stati membri a ratificare la Convenzione di Istanbul, che dovrebbe avere un impatto trasversale su tutta la legislazione dell'UE, prestando una particolare attenzione alle donne con disabilità che devono affrontare discriminazioni multiple e sono più vulnerabili alle molestie nel luogo di lavoro; invita le istituzioni dell'UE ad adottare le stesse misure;

21. sottolinea, inoltre, la necessità di un sistema di garanzia dei diritti delle persone con disabilità, che preveda misure specifiche per far fronte alle esigenze delle donne con disabilità;

22. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le politiche di inclusione perseguite a livello settoriale e aziendale siano elaborate in consultazione con i rappresentanti dei lavoratori;

23. invita la Commissione e gli Stati membri a fornire un sostegno ai lavoratori con disabilità causate da un infortunio, mantenendo il rapporto di lavoro o offrendo alla persona interessata un lavoro equivalente adeguato alle sue nuove competenze, senza che il lavoratore perda i diritti e le condizioni di lavoro di cui godeva prima dell'infortunio;

24. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio preventivo e inclusivo in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel sostenere l'assunzione e il ritorno al lavoro delle persone con disabilità; osserva che tale obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso percorsi integrati che associno la prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) con vari tipi di misure di occupabilità, quali il sostegno personalizzato, la consulenza, l'orientamento e l'accesso all'istruzione e alla formazione generale e professionale;

25. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare l'attuale divario retributivo basato sul genere, la disabilità e l'origine etnica, combattendo in tal modo la discriminazione salariale diretta e indiretta e il rischio di povertà lavorativa per i lavoratori che si trovano a far fronte a barriere sul lavoro e che sono soggetti a discriminazioni multiple, in particolare le persone LGBTI, le donne, i rom e i rifugiati; attende la presentazione, da parte della Commissione, della legislazione in materia di trasparenza retributiva nel luogo di lavoro annunciata per il primo trimestre del 2021, per combattere il divario retributivo subito dai gruppi sociali svantaggiati, tra cui in particolare le persone con disabilità;

26. sottolinea che la protezione delle persone transessuali contro la discriminazione sul lavoro deve essere efficace e invita gli Stati membri a combattere tale forma di discriminazione, soprattutto in ambito lavorativo;

27. invita gli Stati membri a non privare le persone con disabilità delle prestazioni d'invalidità, che coprono i costi supplementari legati alla disabilità, allorché tali persone entrano nel mercato del lavoro o superano una determinata soglia di reddito, dato che tale pratica contribuisce alla povertà tra i lavoratori e gli anziani, poiché le summenzionate prestazioni aiutano le persone con disabilità a superare le barriere e possono contribuire a garantire la loro dignità e la loro uguaglianza;

28. invita gli Stati membri a consentire una sufficiente flessibilità nella fornitura del sostegno e delle prestazioni sociali, per garantirne l'adattabilità alle esigenze individuali e ai percorsi professionali delle persone con disabilità;

29. invita la Commissione a valutare se gli Stati membri prevedono disposizioni dettagliate per l'esercizio del diritto al congedo di maternità, al congedo di paternità e al congedo di assistenza, così come disposizioni per un lavoro flessibile, e a valutare se queste siano adatte alle diverse esigenze delle madri con disabilità, delle madri con figli disabili o malattie di lunga durata, o delle madri che si trovano in condizioni particolari, ad esempio quelle che devono affrontare nascite premature; chiede misure più ambiziose per promuovere il ruolo paritario degli uomini come prestatori di assistenza; invita gli Stati membri a presentare strategie nazionali per sostenere i prestatori di assistenza informale; insiste sulla necessità di servizi di assistenza all'infanzia di alta qualità e accessibili per garantire una partecipazione paritaria delle donne al mondo del lavoro;

30. invita la Commissione a proporre una legislazione sulle norme relative agli organismi per la parità, dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, conferendo loro, in tal modo, un mandato più forte e risorse adeguate per salvaguardare la parità di trattamento delle persone con disabilità e garantire la divulgazione di informazioni accessibili a tutti;

31. invita la Commissione e gli Stati membri a fornire finanziamenti sostenibili per il rafforzamento delle capacità delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, riconoscendo il loro importante ruolo nel combattere la discriminazione nei confronti di tali persone;

32. invita la Commissione e gli Stati membri ad armonizzare la definizione di disabilità e a garantire il riconoscimento reciproco dello status di disabile in tutti gli Stati membri, in modo da garantire la libera circolazione delle persone con disabilità e permettere loro di esercitare i diritti di cittadinanza dell'UE; invita, a tal fine, la Commissione e gli Stati membri a condurre uno studio sulla legislazione esistente e a raccogliere le migliori pratiche in atto negli Stati membri; riconosce che la libertà di circolazione è un diritto fondamentale nell'UE; invita, pertanto, la Commissione e gli Stati membri a estendere l'uso della tessera di disabilità dell'UE a tutti gli Stati membri e ad ampliarne il campo di applicazione, consentendone l'utilizzo per il riconoscimento dello status di disabile e per l'accesso ai servizi in tutta l'UE e rendendo così più facile per le persone con disabilità vivere e lavorare all'estero; invita la Commissione a istituire un punto centrale di informazione nelle lingue dei segni nazionali e in formati accessibili per le persone con disabilità sui servizi a loro disposizione nei diversi Stati membri;

33. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere e promuovere l'assistenza personale basata sulle esigenze degli utenti, in linea con l'osservazione generale n. 5 del comitato UNCRPD, al fine di promuovere la vita indipendente e l'inclusione nel mercato del lavoro; ricorda che, data la particolare natura dell'assistenza personale, le disposizioni in materia di libera circolazione devono essere adattate alle esigenze delle persone con disabilità; chiede che l'UE intervenga per affrontare la questione dell'assistenza personale, con particolare riferimento alla libera circolazione delle persone con disabilità e dei loro assistenti personali;

34. ricorda che le nuove tecnologie rappresentano non solo delle opportunità, ma anche delle sfide per tutti i lavoratori, in particolare per le persone con disabilità; sottolinea, a tale proposito, che le nuove tecnologie potrebbero porre sfide importanti in termini di accessibilità per le persone con disabilità; sottolinea, pertanto, che l'accessibilità deve essere inclusa come prerequisito in tutte le iniziative dell'UE e che l'UE dovrebbe intraprendere azioni per sostenere l'applicazione della progettazione universale e per garantire la disponibilità e l'accessibilità economica delle tecnologie assistive; invita la Commissione a garantire, conformemente all'UNCRPD, la piena ed effettiva accessibilità delle tecnologie e dei sistemi di informazione e comunicazione su base paritaria e ad applicare, in tale contesto, orientamenti che aiutino gli sviluppatori di IA a tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità durante i processi di sviluppo, evitando di generare nuovi pregiudizi discriminatori; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere programmi di ricerca incentrati sullo sviluppo di tecnologie assistive, tra cui la robotica, le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di permettere la piena integrazione delle persone con disabilità in tutti gli aspetti della vita; invita gli Stati membri ad assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a strumenti digitali e software a prezzi accessibili e personalizzati in base alle loro esigenze, nonché ad avvalersi dell'esperienza delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità nel definire gli strumenti digitali o i software più adatti alle esigenze individuali di tali persone;

Ulteriori azioni mirate e integrazione dei diritti delle persone con disabilità

35. si compiace della consultazione pubblica che la Commissione ha tenuto sulla sua strategia dell'UE in materia di disabilità per il periodo successivo al 2020; invita la Commissione a insistere in modo particolare sull'occupazione nell'ambito di tale strategia, nonché a coprire tutte le disposizioni della UNCRPD, a fissare obiettivi chiari, misurabili e ambiziosi in materia di diversità nel luogo di lavoro che rispecchino l'eterogeneità delle persone con disabilità, a combattere le forme di discriminazione multipla e intersezionale, nonché a monitorare l'efficacia della strategia con la partecipazione delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano; sottolinea che la collaborazione con le autorità, le parti sociali, le organizzazioni e la società civile a livello europeo, nazionale e locale è indispensabile per garantire l'attuazione della strategia e della UNCRPD; invita la Commissione a proporre misure per affrontare le sfide e le violazioni dei diritti delle persone con disabilità nel contesto della COVID-19; sottolinea che la discriminazione basata sulla disabilità si è acuita durante la pandemia di COVID-19, mettendo in pericolo la vita delle persone con disabilità e minacciandone la salute fisica e mentale; invita la Commissione a collegare la futura strategia in materia di disabilità al processo del semestre europeo;

36. chiede la raccolta di dati a livello dell'UE sulla disabilità, tra cui sull'occupazione e l'IFP, disaggregati per genere, età, tipo di disabilità, razza/origine etnica, orientamento sessuale, livello di istruzione, ecc., con un approccio basato sui diritti umani e che includa le persone con disabilità che finora erano rimaste escluse dalle statistiche; chiede la raccolta di dati relativi all'impatto della crisi della COVID-19 sulle persone con disabilità al fine di proporre politiche per prepararsi a crisi future;

37. invita tutte le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad agire in base al motto "nulla su di noi senza di noi" e a instaurare una stretta cooperazione con le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, facendo tesoro della loro esperienza, nonché a coinvolgerle attivamente in tutte le fasi del processo decisionale, della legislazione, delle strategie, delle politiche e dei programmi pertinenti, compresi quelli più generali;

38. invita la Commissione e gli Stati membri a integrare i diritti delle persone con disabilità, tenendo conto della situazione specifica delle persone soggette a discriminazione multipla, in tutte le proposte relative all'occupazione, comprese quelle riguardanti le trasformazioni attese nel futuro del lavoro, nonché in sede di progettazione e attuazione di azioni volte a sviluppare competenze digitali e verdi;

39. invita la Commissione, in particolare il gruppo di lavoro per l'uguaglianza, e gli Stati membri a integrare sistematicamente i diritti delle persone con disabilità, prestando una particolare attenzione alle persone soggette alla discriminazione intersezionale, in tutte le leggi, le politiche e i programmi pertinenti, poiché l'uguaglianza nel lavoro è inscindibile dalla parità di accesso all'istruzione, alla salute, all'alloggio, alla giustizia e alla protezione sociale, e ad ampliare l'attenzione all'accessibilità in modo da compiere progressi verso l'accessibilità dell'ambiente edificato, degli spazi pubblici, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ecc.; sottolinea, al riguardo, la necessità di designare un punto di contatto per la disabilità in tutte le istituzioni dell'UE, comprese tutte le DG della Commissione e le agenzie dell'UE, oltre a istituire un meccanismo di coordinamento interistituzionale al fine di garantire l'integrazione della disabilità nell'insieme della legislazione dell'UE;

40. esprime preoccupazione per l'esistenza di barriere considerevoli nell'accesso alle informazioni e alle comunicazioni per le persone con disabilità, in particolare i non vedenti o non udenti, le persone con disabilità intellettive e le persone affette da disturbi dello spettro autistico; ricorda che le differenze nelle capacità degli individui di ricevere e trasmettere informazioni e di utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione rappresentano un divario di conoscenza che crea disuguaglianze;

41. chiede un riesame trasversale e completo del diritto e delle politiche dell'Unione per verificare la loro piena conformità alla UNCRPD;

42. invita gli Stati membri ad affrontare la discriminazione e la violenza contro i minori con disabilità mediante un approccio integrato, riconoscendo che essi corrono un rischio maggiore di subire tali comportamenti; sottolinea che l'opinione dei minori con disabilità dovrebbe trovare riscontro nella progettazione, nell'attuazione e nel monitoraggio di leggi, politiche, servizi e misure che li riguardano;

43. sottolinea la necessità di includere nel nuovo patto sulla migrazione e l'asilo disposizioni specifiche e appropriate che tengano adeguatamente conto delle esigenze delle persone con disabilità in tutte le fasi e in tutti i processi;

44. si rammarica del fatto che il diritto dell'Unione non tuteli le persone dalla discriminazione basata sulla disabilità al di fuori del luogo di lavoro e dell'ambito lavorativo;

45. invita il Consiglio a sbloccare, senza ulteriori indugi, i negoziati sulla proposta di direttiva orizzontale anti-discriminazione e a procedere verso un accordo, estendendo in tal modo la protezione delle persone con disabilità al di fuori della sfera del lavoro;

46. esprime profonda preoccupazione per il fatto che la maggior parte dei programmi tradizionali, compresi quelli finanziati dai fondi strutturali, non riescano a raggiungere i gruppi più svantaggiati, tra cui le persone con disabilità; invita pertanto la Corte dei conti europea a verificare in modo approfondito la performance dei programmi dell'UE dedicando una particolare attenzione ai programmi nel campo dell'istruzione e dell'occupazione, quali ad esempio il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ed Erasmus+;

47. invita la Commissione a garantire che i fondi dell'UE rispettino le norme unionali e internazionali in materia di diritti umani, nonché le convenzioni come la UNCRPD, e non sostengano misure e programmi che contribuiscono alla segregazione o all'esclusione sociale; invita altresì la Commissione a finanziare azioni volte a creare ambienti, prodotti, servizi, pratiche e dispositivi accessibili, a promuovere la deistituzionalizzazione e a sostenere l'assistenza personale, nonché a garantire che le azioni finanziate dall'UE raggiungano le persone con disabilità e garantiscano il loro coinvolgimento attivo nella società;

°

° °

48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, alla Corte dei conti europea, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Mediatrice europea, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo, in vista della sua distribuzione ai parlamenti e ai consigli subnazionali, al Consiglio d'Europa e alle Nazioni Unite.


 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI (13.1.2021)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD

(2020/2086(INI))

Relatrice per parere: Lucia Ďuriš Nicholsonová

 

 

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che l'obiettivo della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), di cui anche l'UE è parte, è promuovere, proteggere e garantire il pieno e l'equo godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte di tutte le persone, a prescindere da qualsiasi minorazione fisica, mentale, intellettuale o sensoriale; sottolinea che, ratificando la UNCRPD, l'UE e gli Stati membri si sono uniti agli sforzi concordati a livello internazionale per difendere i diritti delle persone con disabilità e promuovere la loro inclusione nella società e nell'occupazione attiva; evidenzia che, secondo l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), sebbene la ratifica della convenzione da parte di tutti gli Stati membri e dell'UE stessa rappresenti un traguardo importante, continuano a persistere divari tra la promessa della convenzione e la realtà concreta[57];

2. invita l'UE e gli Stati membri a ratificare il protocollo facoltativo della UNCRPD;

3. sottolinea che il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità è sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che è vincolante per l'UE e gli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione; rammenta che l'UE e i suoi Stati membri devono rispettare i diritti sanciti dalla Carta e osservare i principi ivi stabiliti, nonché promuovere l'applicazione della Carta stessa; evidenzia la necessità di migliorare la conoscenza della Carta e l'informazione al riguardo;

4. sottolinea che, stabilendo il diritto a vivere in modo indipendente e a essere inclusi nella comunità, l'articolo 19 della UNCRPD riunisce i principi di uguaglianza, autonomia e inclusione; chiede un cambiamento per quanto riguarda le condizioni di vita delle persone con disabilità e i servizi di sostegno loro destinati, con un passaggio da contesti istituzionali e segregativi di altro tipo a un sistema che consenta la partecipazione sociale; chiede agli Stati membri di includere obiettivi specifici con un calendario definito nelle loro strategie di deistituzionalizzazione, di finanziare in modo adeguato tali strategie e di sviluppare meccanismi volti a garantire un coordinamento efficace tra le autorità competenti nei diversi settori e livelli amministrativi[58];

5. sottolinea che un approccio all'istruzione inclusivo e basato sui diritti umani è un prerequisito necessario per favorire la partecipazione sociale delle persone con disabilità e promuovere il loro accesso al mercato del lavoro;

6. ritiene che la promozione dell'uguaglianza in materia di impiego e occupazione possa essere efficace soltanto se la discriminazione è contrastata in modo globale in tutti gli ambiti della vita, sia a livello europeo che a livello nazionale; evidenzia che l'accomodamento ragionevole e l'accessibilità sono componenti fondamentali per stabilire politiche inclusive nei confronti della disabilità, come riconosciuto dalla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[59];

7. invita gli Stati membri ad attuare pienamente la normativa dell'UE in materia di accessibilità; ritiene che occorra eliminare gli ostacoli fisici, normativi, digitali, logistici e sociali all'accessibilità; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere le norme di accessibilità e di progettazione universale di ambienti, programmi, servizi e prodotti, da adottare in consultazione con le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano; sottolinea la necessità di rafforzare la ricerca e l'innovazione nell'ambito delle tecnologie accessibili applicate alle attività sociali e culturali e ai processi lavorativi, ivi incluse le soluzioni per ampliare le opportunità di telelavoro, al fine di agevolare la partecipazione sociale e l'accesso all'occupazione delle persone con disabilità;

8. esprime preoccupazione per l'esistenza di barriere considerevoli nell'accesso alle informazioni e alle comunicazioni per le persone con disabilità, in particolare per ciechi o sordi, persone con disabilità intellettive e persone affette da disturbi dello spettro autistico; ricorda che le differenze tra le capacità degli individui di ricevere e trasmettere informazioni e di utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione rappresentano un divario di conoscenza che crea disuguaglianze; chiede di promuovere l'utilizzo di mezzi, modalità e formati di comunicazione accessibili e agevoli;

9. si rammarica del fatto che il diritto dell'Unione non tuteli le persone dalla discriminazione basata sulla disabilità al di fuori del luogo di lavoro e dell'ambito lavorativo;

10. esorta il Consiglio a sbloccare i negoziati sulla proposta di direttiva orizzontale sulla parità, che consentirebbe la protezione contro la discriminazione al di fuori dell'ambito lavorativo e dell'occupazione attraverso un approccio orizzontale;

11. sottolinea che la UNCRPD vieta la discriminazione in senso lato, compresi il rifiuto di un accomodamento ragionevole e la discriminazione multipla e intersettoriale basata su una combinazione di motivi; richiama l'attenzione sulla situazione particolarmente vulnerabile delle donne con disabilità e sollecita una rapida ratifica della convenzione di Istanbul da parte dell'Unione e degli Stati membri; rammenta che la UNCRPD prevede altresì che gli Stati membri attuino, ove necessario, misure di discriminazione positiva, che possono includere incentivi specifici in ambito occupazionale[60];

12. chiede un riesame trasversale e globale del diritto e delle politiche dell'Unione per garantire che rispettino pienamente la UNCRPD;

13. sottolinea la necessità di includere disposizioni specifiche e adeguate nel nuovo patto sulla migrazione e l'asilo che affrontino in modo appropriato le esigenze delle persone con disabilità in ogni fase e processo;

14. chiede misure volte a contrastare i pregiudizi relativi alle competenze e capacità delle persone con disabilità, per garantire che non subiscano un trattamento discriminatorio sulla base di tali pregiudizi; evidenzia che alcune persone con disabilità possono incontrare ostacoli aggiuntivi e specifici a causa di una combinazione di disabilità e altri fattori, tra cui fattori socioeconomici; sottolinea a tal proposito la necessità di un approccio intersettoriale e completo esteso a tutte le fasi della vita, per prevenire la stigmatizzazione, l'esclusione sociale e la povertà; chiede campagne di sensibilizzazione globali volte a mettere in evidenza il contributo delle persone con disabilità alla società, destinate al grande pubblico, a genitori e bambini, nonché a funzionari pubblici e professionisti; sottolinea che i media possono svolgere un ruolo importante nella divulgazione di informazioni sulle persone con disabilità e nel contribuire a cambiare in meglio gli atteggiamenti del pubblico nei loro confronti;

15. sottolinea la necessità di una definizione comune di "disabilità" a livello dell'UE in tutti i settori della politica dell'Unione, che includa le definizioni dei principali termini pertinenti; osserva che non vi è alcun riconoscimento reciproco della condizione di disabilità tra gli Stati membri dell'UE; invita la Commissione a prendere in considerazione ulteriori azioni in merito al riconoscimento reciproco della condizione di disabilità, nonché possibili misure volte ad agevolare la libera circolazione delle persone con disabilità; invita la Commissione a incoraggiare la partecipazione degli Stati membri al sistema volontario di riconoscimento reciproco della tessera di disabilità dell'UE;

16. plaude al fatto che il programma di lavoro della Commissione per il 2021 includa la strategia dell'UE sui diritti delle persone con disabilità per il periodo 2021-2030; insiste sul fatto che la futura strategia dovrebbe essere incentrata sulla piena attuazione della UNCRPD e rispecchiare l'esito della consultazione pubblica condotta prima della sua elaborazione da parte della Commissione; sottolinea che la collaborazione delle autorità, delle organizzazioni e della società civile a livello europeo, nazionale e locale è indispensabile per garantire l'attuazione della UNCRPD; sottolinea che il principio "Niente su di noi senza di noi", che prevede il coinvolgimento delle persone con disabilità, dovrebbe essere applicato in tutti i processi decisionali; incoraggia gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a garantire finanziamenti adeguati per le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e a rafforzare la cooperazione con tali organizzazioni;

17. deplora il fatto che le persone con disabilità intellettive o psicosociali facciano fronte a molteplici barriere giuridiche, istituzionali, comunicative e sociali che ostano all'esercizio dei loro diritti e impediscono loro di votare, di candidarsi alle elezioni per funzioni pubbliche, di esercitare la partecipazione civica o semplicemente di avere voce in capitolo riguardo alla propria vita; incoraggia gli Stati membri ad adottare misure immediate per riformare i rispettivi quadri giuridici al fine di garantire che le persone con disabilità godano della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita, conformemente all'articolo 12 della UNCRPD, e ricorda che devono garantiti i diritti politici delle persone con disabilità e l'opportunità di esercitarli su base di uguaglianza con gli altri, conformemente all'articolo 29 della UNCRPD;

18. invita gli Stati membri ad affrontare la discriminazione e la violenza contro i minori con disabilità mediante un approccio integrato, riconoscendo che essi corrono un rischio maggiore di subire tali comportamenti; sottolinea che l'opinione dei minori con disabilità dovrebbe trovare riscontro nella progettazione, nell'attuazione e nel monitoraggio di leggi, politiche, servizi e misure che li riguardano;

19. si rammarica del fatto che il rischio di essere soggetti a sfruttamento, violenza e abuso è considerevolmente maggiore per le persone con disabilità[61]; esprime preoccupazione per la scarsa consapevolezza che si osserva in merito ai diritti delle vittime e alle possibilità di ricorso, nonché per la carenza di segnalazioni rispetto a tutte le forme di discriminazione e alle violazioni dei diritti fondamentali delle persone con disabilità; sottolinea che, secondo l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), un importante fattore alla base di tale carenza di segnalazioni è il timore delle persone con disabilità di non essere prese sul serio dalle autorità[62]; esorta la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che gli sforzi di rafforzamento delle capacità siano rivolti a tutte le autorità e gli operatori competenti, al fine di garantire che comprendano l'approccio alla disabilità basato sui diritti fondamentali; ritiene che occorra rafforzare gli organismi nazionali per la parità e migliorare l'accesso ai meccanismi giudiziari e non giudiziari, anche mediante l'adattamento dei metodi di assistenza e comunicazione nonché la semplificazione delle procedure giuridiche, spesso lunghe e complesse;

20. si rammarica del fatto che la discriminazione e l'esclusione subite dalle persone con disabilità siano state ulteriormente aggravate dalla pandemia di COVID-19, in particolare nel caso delle persone che vivono in istituti[63]; sottolinea che il sostegno psicosociale e l'emancipazione sono assolutamente necessari per contrastare gli effetti dell'isolamento e l'aumento della violenza domestica, che colpisce il modo particolare le persone con disabilità[64]; esprime preoccupazione per gli investimenti insufficienti e la mancanza di azioni da parte delle autorità a tal riguardo; chiede impegni mirati per garantire che sia i professionisti sia gli utenti dei servizi di assistenza e sostegno dispongano di adeguati dispositivi di protezione individuale, onde consentire la prosecuzione di tali servizi in condizioni di sicurezza; invita la Commissione e gli Stati membri a mobilitare investimenti e risorse essenziali al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di sostegno, conformemente ai principi della UNCRPD e del pilastro europeo dei diritti sociali, nel quadro dell'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII e CRII +);

21. sottolinea la necessità di raccogliere dati solidi, disaggregati e comparabili relativi alla disabilità al fine di elaborare politiche basate su dati concreti in conformità della UNCRPD; si rammarica del fatto che l'attuazione delle politiche non sia monitorata in maniera globale mediante indicatori di risultato; propone che i progressi siano misurati rispetto a obiettivi specifici e aggiornati stabiliti a livello dell'Unione sulla base del lavoro di Eurostat; insiste che il monitoraggio dovrebbe essere eseguito con la partecipazione di un ente indipendente che includa persone con disabilità; esorta gli Stati membri a trattare i dati sulla parità nel pieno rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e vita privata.


INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

12.1.2021

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

53

4

7

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdalena Adamowicz, Malik Azmani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nathalie Loiseau, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

53

+

PPE

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Balázs HIDVÉGHI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Lukas MANDL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Caterina CHINNICI, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH, Elena YONCHEVA

RENEW

Malik AZMANI, Sophia IN ‘T VELD, Fabienne KELLER, Nathalie LOISEAU, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Dragoş TUDORACHE, Hilde VAUTMANS

VERTS/ALE

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Alice KUHNKE, Terry REINTKE, Tineke STRIK

THE LEFT

Clare DALY, Cornelia ERNST, Sira REGO, Miguel URBÁN CRESPO

NI

Laura FERRARA, Martin SONNEBORN

 

4

-

ID

Nicolas BAY, Jean-Paul GARRAUD, Marcel de GRAAFF

ECR

Assita KANKO

 

7

0

ID

Nicolaus FEST, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO

ECR

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI, Jorge BUXADÉ VILLALBA, Nicola PROCACCINI, Jadwiga WIŚNIEWSKA

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLE DONNE E L'UGUAGLIANZA DI GENERE (3.12.2020)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD

(2020/2086(INI))

Relatrice per parere: Rosa Estaràs Ferragut

 

SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che le donne sono le più colpite dalla disoccupazione e che, in media, nell'UE, solo il 48,3 % delle donne con disabilità ha un lavoro, a fronte del 53,3 % degli uomini con disabilità[65], mentre solo il 20,7 % delle donne con disabilità lavora a tempo pieno, contro il 28,6 % degli uomini con disabilità[66];

B. considerando che le cifre indicano che in media il 29,5 % delle donne con disabilità nell'UE è a rischio di povertà e di esclusione sociale, rispetto al 27,5 % degli uomini con disabilità[67];

C. considerando che i valori fondamentali dell'UE sono messi a repentaglio, come risulta dall'indagine dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)[68], e che vent'anni dopo l'adozione della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro le persone LGBTI continuano a subire discriminazioni a livello occupazionale;

D. considerando che le donne e le ragazze si trovano a dover far fronte a varie forme di discriminazione nel corso della loro vita, e che quelle con disabilità devono affrontare forme di discriminazione multiple e intersezionali basate sia sul genere che sulla disabilità, comprese la discriminazione diretta e indiretta, la discriminazione per associazione, il rifiuto di accomodamenti ragionevoli e la discriminazione strutturale o sistemica;

E. considerando che tali discriminazioni riguardano anche l'istruzione; che le transizioni digitale e verde generano una domanda di lavoratori con competenze digitali e verdi sempre più specializzate; che i divari di genere nell'istruzione digitale e le divisioni di genere nel mercato del lavoro digitale persistono; che le persone con disabilità sono spesso escluse dall'istruzione e, di conseguenza, dal mercato del lavoro e dalle opportunità occupazionali, cosa che rende più difficile l'accesso a un'occupazione a tempo pieno aggravando in tal modo le disuguaglianze in materia di occupazione e di retribuzione; che la sensibilizzazione è essenziale affinché i datori di lavoro e i lavoratori agiscano e reagiscano in modo appropriato, nella consapevolezza dei loro obblighi e diritti in materia di non discriminazione;

F. considerando che le donne hanno soprattutto la responsabilità di occuparsi della casa, e costituiscono la grande maggioranza dei prestatori di assistenza alle persone con disabilità; che le madri single che si prendono cura di figli con disabilità corrono un grave rischio di essere vittime della povertà e dell'esclusione sociale; che la discriminazione in base all'età riguarda tutte le fasce d'età, insieme a possibili stereotipi e barriere; che le donne anziane con disabilità sono spesso le sole a occuparsi dei membri disabili della famiglia; che ciò ha un effetto diretto sulla loro vulnerabilità alla povertà e all'esclusione sociale, nonché sul loro accesso all'occupazione e sul loro sviluppo professionale, e può influire negativamente sulle loro condizioni di lavoro;

1. invita la Commissione e gli Stati membri a integrare sistematicamente gli interessi e i diritti delle donne e delle ragazze con disabilità in tutti i piani d'azione e in tutte le strategie e politiche, in particolare per quanto riguarda la politica sociale, concentrandosi sulla discriminazione basata sul genere e sulla disabilità;

2. si rammarica che l'età sia un importante motivo di discriminazione nell'ambito dell'occupazione; ritiene che le donne anziane siano tuttora spesso esposte a stereotipi e barriere sul mercato del lavoro e invita a una giustizia intergenerazionale fondata sulla solidarietà;

3. sottolinea che la protezione delle persone trans contro la discriminazione sul lavoro deve essere efficace e invita gli Stati membri a combattere questa discriminazione, soprattutto nel settore dell'occupazione;

4. invita gli Stati membri a studiare la possibilità di introdurre nella direttiva strategie di azione positiva per i gruppi che subiscono discriminazioni gravi e strutturali, come i rom;

5. invita gli Stati membri a varare campagne di sensibilizzazione sulla lotta alla discriminazione e a fornire informazioni chiare ai lavoratori e al pubblico riguardo ai loro diritti e obblighi, compresi i diritti al lavoro e all'occupazione, con particolare attenzione all'accessibilità, compreso l'accesso all'informazione e alla comunicazione, e ad accomodamenti ragionevoli in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, al fine di eliminare ogni forma di discriminazione esplicita o latente, con l'obiettivo di imparare come individuare, affrontare e denunciare la discriminazione, compreso un approccio intersettoriale che affronti molteplici forme di discriminazione, nonché come accedere all'attuale legislazione antidiscriminazione; invita gli Stati membri a scambiarsi le migliori prassi in materia, concentrandosi sulle persone più a rischio, comprese le donne con disabilità, coinvolgendo nel contempo le parti sociali, in quanto tali forme di discriminazione ostacolano lo sviluppo degli investimenti e il dispiegamento di sforzi nel campo dell'istruzione e della formazione, e costituiscono un ostacolo allo sviluppo delle carriere;

6. sottolinea che il diritto al lavoro è un presupposto essenziale perché le donne con disabilità possano godere di un'effettiva parità di diritti e dell'indipendenza economica, nonché realizzarsi professionalmente; chiede alla Commissione e agli Stati membri di prendere misure e intraprendere azioni positive, nonché di adottare politiche adeguate per garantire che le ragazze e le donne con disabilità beneficino delle stesse norme che si applicano a tutti gli altri per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, le assunzioni e le promozioni, l'uguaglianza nell'accesso alla formazione e alla riconversione professionale, l'uguaglianza nell'accesso al credito e ad altre risorse produttive, e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, e che possano partecipare all'adozione di decisioni su un piede di parità rispetto a tutti gli altri lavoratori; invita gli Stati membri ad adottare misure per combattere la discriminazione e le molestie sul posto di lavoro – comprese le molestie sessuali di cui sono vittime le donne con disabilità – come ad esempio piani d'azione per affrontare la discriminazione sul lavoro, soprattutto per quanto riguarda il genere, la nazionalità, l'estrazione sociale, la disabilità, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, l'origine etnica e la religione; invita gli Stati membri ad adottare misure per combattere le molestie sul posto di lavoro nei confronti delle persone con disabilità; sottolinea, inoltre, la necessità di un sistema di garanzia dei diritti delle persone con disabilità, che preveda misure specifiche per far fronte alle esigenze delle donne con disabilità;

7. invita la Commissione e gli Stati membri a integrare i diritti delle donne e delle ragazze con disabilità nella progettazione e nell'attuazione di azioni volte a sviluppare le competenze digitali e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, contribuendo in tal modo a sistemi di istruzione accessibili e non stereotipati, con misure di istruzione inclusiva che consentano alle donne e alle ragazze con disabilità di partecipare al mercato del lavoro, con un'attenzione specifica per le capacità digitali e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, e per garantire che le donne e le ragazze con disabilità possano scegliere il proprio settore di studi, in modo da consentire loro di scegliersi un lavoro commisurato alle loro capacità, senza essere limitate da inaccessibilità, pregiudizi e stereotipi, promuovendo così la loro inclusione sociale;

8. invita la Commissione a valutare se gli Stati membri dispongono di disposizioni dettagliate per garantire che le persone possano esercitare il loro diritto al congedo di maternità, al congedo di paternità, al congedo parentale e al congedo di assistenza, nonché di disposizioni per un lavoro flessibile, e a valutare se queste siano adatte alle diverse esigenze delle madri con disabilità, delle madri con figli disabili o malattie di lunga durata, o delle madri che si trovano in condizioni particolari, ad esempio quelle che devono affrontare nascite premature; chiede misure più ambiziose per promuovere il ruolo paritario degli uomini come prestatori di assistenza; invita gli Stati membri a presentare strategie nazionali per sostenere i prestatori di assistenza informale; insiste sulla necessità di servizi di assistenza all'infanzia di alta qualità e accessibili per garantire la partecipazione paritaria delle donne al mondo del lavoro;

9. rammenta che, come dichiarato dal Comitato per i diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, il fatto di non fornire accomodamenti ragionevoli alle donne con disabilità può costituire una discriminazione ai sensi degli articoli 5 e 6 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite;

10. chiede che si raccolgano, ove possibile, dati pertinenti e precisi sul genere e sulla variabile della disabilità nel mercato del lavoro, nonché sulla sua dimensione sociale, con l'obiettivo di utilizzarli come base per le strategie nazionali ed europee in materia di disabilità, occupazione e parità di genere;

11. attende con interesse la valutazione dell'attuale strategia europea sulla disabilità e la proposta della Commissione relativa alla futura strategia europea di uguaglianza per le persone con disabilità per il prossimo periodo pluriennale, prevista per il 2021, che abbinerà approcci orizzontali e mirati e integrerà una solida prospettiva di genere, anche attraverso politiche che promuovano l'occupazione, la formazione, l'inserimento professionale, i percorsi professionali paritari, la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, l'adattamento sul posto di lavoro e l'istruzione continua, prestando attenzione all'inclusione digitale delle donne con disabilità e alla necessità di salvaguardare l'equilibrio tra vita privata e professionale;

12. invita il Consiglio ad adottare la direttiva orizzontale antidiscriminazione e a seguire un approccio intersezionale in tutte le politiche e la legislazione antidiscriminazione dell'UE;

13. chiede che si ottimizzi l'impiego degli attuali strumenti di finanziamento dell'UE, come il programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza", per promuovere l'accessibilità e la non discriminazione e per affrontare l'occupazione e le condizioni socioeconomiche delle donne con disabilità; invita gli Stati membri a facilitare l'accesso ai finanziamenti per i pertinenti portatori d'interessi, comprese le organizzazioni della società civile e gli organismi per le pari opportunità;

14. invita, inoltre, la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure – ad esempio ottimizzando i Fondi strutturali dell'UE – per incoraggiare e promuovere le imprese che si impegnano ad assumere persone con disabilità, al fine di migliorare il loro accesso alle opportunità di lavoro, e a sostenere le persone con disabilità nel diventare imprenditori, ad esempio elaborando un marchio di certificazione riconoscibile dall'esterno, con l'obiettivo di dimostrare la loro conformità alle norme in vigore e il lavoro che svolgono, e offrendo loro l'opportunità di condividere le iniziative attuate a tal fine;

15. invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione all'individuazione della violenza contro le donne e le ragazze con disabilità, al fine di identificarla e prevenirla in modo tempestivo.


INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

1.12.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

31

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andżelika Anna Możdżanowska, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula Zacharopoulou

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Lena Düpont, Elena Kountoura, Radka Maxová, Silvia Modig, Vera Tax

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

31

+

ECR

Andżelika Anna Możdżanowska

GUE/NGL

Elena Kountoura, Silvia Modig

ID

Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

PPE

Lena Düpont, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Sirpa Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew

Radka Maxová, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Evelyn Regner, Vera Tax

Verts/ALE

Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun

 

1

-

ID

Christine Anderson

 

2

0

ECR

Margarita de la Pisa Carrión, Jessica Stegrud,

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI (4.12.2020)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD

(2020/2086(INI))

Relatore per parere: Demetris Papadakis

SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea il fatto che la commissione per le petizioni riceve numerose petizioni sulla mancata attuazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso all'istruzione inclusiva, all'occupazione, alla formazione professionale, alla promozione e le condizioni di lavoro delle persone con disabilità e che si rende necessario pertanto un approccio più complesso; ribadisce la necessità di rendere il portale web delle petizioni più accessibile, trasparente e aperto a tutti i cittadini;

2. condanna il fatto che, secondo tali petizioni, le persone con disabilità continuano ad affrontare molte sfide e discriminazioni connesse all'accessibilità, alla partecipazione all'occupazione, all'istruzione e alla mobilità all'interno dell'UE; ritiene inaccettabile che molti datori di lavoro non adottino ancora misure adeguate per affrontare tali questioni, sebbene tali misure siano fondamentali per l'inclusione economica e sociale dei 100 milioni di persone con disabilità presenti nell'UE e sebbene siano disponibili l'intelligenza artificiale, oltre che tecnologie, strumenti e applicazioni digitali per rispondere alle esigenze specifiche delle persone con disabilità; sottolinea che ciò comporta l'esclusione di gran parte delle risorse umane disponibili; ritiene che il lavoro a distanza sia uno strumento importante per aumentare il livello di occupazione dei lavoratori con disabilità e promuovere l'efficace trasformazione dei luoghi di lavoro in luoghi accessibili; sottolinea la necessità di cooperare con il settore privato per fornire gli strumenti di lavoro adatti;

3. rileva che l'obbligo di prevedere una soluzione appropriata per le persone con disabilità resta uno degli elementi chiave della direttiva e che la Commissione dovrebbe continuare a monitorare rigorosamente il suo corretto recepimento nella legislazione nazionale;

4. deplora il fatto che la discriminazione basata sulla religione o sul credo, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale possa compromettere il conseguimento degli obiettivi del trattato sull’Unione europea (TUE);

5. ribadisce il suo invito agli Stati membri ad adottare misure specifiche per garantire la piena parità nella pratica al fine di prevenire o compensare gli svantaggi legati alle disabilità, tenendo conto delle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale e raccomanda agli Stati membri di garantire che l'occupazione delle persone con disabilità sia affrontata nei loro programmi nazionali di riforma; invita gli Stati membri a incoraggiare le imprese a garantire una maggiore inclusione delle persone con disabilità al loro interno; incoraggia, in tale contesto, la semplificazione del sostegno finanziario e tecnico per l'assunzione di persone con disabilità e l'adeguamento delle procedure di assunzione affinché le persone con disabilità possano accedere più facilmente alle offerte di lavoro e alle procedure di candidatura; sottolinea la necessità di sviluppare le competenze digitali tra la popolazione attiva e sottolinea che la digitalizzazione contribuirà ad una maggiore inclusione sociale e aiuterà le persone anziane e i lavoratori con disabilità a rimanere più a lungo sul mercato del lavoro.

6. deplora fortemente l'applicazione disomogenea e inadeguata della direttiva 2000/78/CE del Consiglio in alcuni Stati membri, che non monitorano e non sanzionano in modo efficace e uniforme le persistenti violazioni del diritto dell'UE;

7. afferma che il diritto di tutti all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dai patti internazionali relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari; ricorda che la Convenzione n. 111 dell'Organizzazione internazionale del lavoro proibisce la discriminazione in materia di impiego e nelle professioni;

8. sottolinea il fatto che la direttiva 2000/78/CE del Consiglio non contiene alcuna definizione del concetto di disabilità e incoraggia gli Stati membri a interpretare il diritto dell'UE in modo tale da fornire una base per un concetto di disabilità in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD);

9. invita gli Stati membri a completare il quadro giuridico antidiscriminazione dell'Unione e accoglie con favore, a tale riguardo, l'adesione dell'UE alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; ricorda che la UNCRPD è vincolante per l'UE, le sue istituzioni e i suoi Stati membri, che hanno l'obbligo diretto di attuarla pienamente, nondimeno il suo articolo 27 in materia di lavoro e occupazione; sottolinea l'importanza di aggiornare il quadro giuridico relativo alle persone prive di capacità giuridica, attraverso l'adozione di regimi di decisione assistita e al fine di consentire loro, in ultima analisi, l’esercizio concreto del loro diritto al lavoro;

10. dichiara che, conformemente all'articolo 6 TUE, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri, e che i diritti fondamentali, come garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, costituiscono principi generali del diritto dell’UE;

11. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero compiere notevoli sforzi, entro termini definiti, per adattare i luoghi di lavoro alle esigenze individuali delle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'accessibilità e rispondere alle esigenze specifiche dei lavoratori con disabilità , in modo da promuovere, nel settore privato, un ambiente favorevole all'assunzione di persone con tutti i tipi di menomazioni sul mercato del lavoro aperto; sottolinea l'importanza di un uso più diffuso delle tecnologie moderne a tal fine e insiste sulla promozione del dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere la parità di trattamento, se del caso anche a livello legislativo, e attraverso lo scambio costante di migliori prassi, al fine di promuovere in particolare l'inclusione delle donne con disabilità, delle persone provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati, delle minoranze nazionali e linguistiche e delle persone LGBTQ + con disabilità; ritiene che le pertinenti ricerche dovrebbero essere rese disponibili in un linguaggio semplice; ritiene, in tale contesto, che una politica di incentivazione e di ricompensa sia efficace nel migliorare l'accessibilità dei luoghi di lavoro;

12. esorta la Commissione, con carattere di urgenza, alla luce di tali sistematici problemi di applicazione, a istituire un controllo efficace dell'osservanza della direttiva a tutti i livelli e in tutti gli Stati membri, ad avviare immediatamente le indagini necessarie a individuare eventuali violazioni della direttiva e, se del caso, ad aprire procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri responsabili;

13. sottolinea l'importanza dell'accesso alle informazioni per le vittime di discriminazione; ritiene necessario che gli Stati membri adottino le misure appropriate per garantire che consulenza e assistenza legali ragionevoli ed accessibili possano essere ottenute e vengano offerte alle vittime, in tutte le fasi del processo giuridico, compresi una consulenza riservata di fatto e un sostegno emotivo, personale e morale, da parte degli organismi o degli intermediari appropriati per la promozione dell'uguaglianza; chiede agli Stati membri, inoltre, di combattere le molestie e la violenza sul posto di lavoro che violano la dignità della persona e/o creano un ambiente offensivo sul posto di lavoro;

14. accoglie con favore le iniziative della Commissione, come l'Access City Award, e sostiene iniziative a livello nazionale, regionale e locale;

15. invita tutti gli Stati membri e la Commissione, in collaborazione con le organizzazioni delle persone con disabilità e le parti sociali, ad adottare misure efficaci per conseguire l'integrazione sociale ed economica delle persone con disabilità, a compiere un’opera di sensibilizzazione circa i loro diritti, a condividere la ricerca e le migliori pratiche e combattere la disoccupazione giovanile e degli anziani, dal momento che la disoccupazione può portare alla povertà, all'esclusione sociale, ai problemi di salute mentale e al fenomeno dei senza dimora; invita gli Stati membri a garantire l'accesso delle persone con disabilità a un'istruzione di qualità, ad accomodamenti ragionevoli, a misure occupazionali come il sistema di garanzia per i giovani e a programmi di scambio quali Erasmus+; ribadisce l'importanza di evitare la segregazione occupazionale collegando le persone con disabilità al mercato aperto del lavoro, offrendo loro la possibilità di trovare occupazione in un settore di loro scelta;

16. sottolinea che il potenziale e il talento delle persone con disabilità sono enormi e non dovrebbero andare sprecati; sottolinea che, dato l'impatto economico della pandemia, l'UE dovrebbe sfruttare appieno il potenziale di tutti i suoi cittadini;

17. incoraggia gli Stati membri a mantenere o ad adottare misure volte a prevenire o a compensare gli svantaggi, sostiene le organizzazioni il cui obiettivo principale è realizzare azioni concrete per le persone bisognose e ritiene che un'analisi caso per caso della proporzionalità e dei calcoli costi/benefici continuerà ad avere un impatto sulle misure specifiche adottate dagli Stati membri, in nome di un’azione positiva;

18. invita la Commissione a concentrarsi maggiormente sulla transizione dai servizi istituzionali a quelli basati sulla comunità e sulla famiglia in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e ad affrontare le carenze individuate dal Mediatore nel caso 1233/2019/MMO;

19. invita gli Stati membri a promuovere l'accesso al lavoro e l'integrazione nel mercato del lavoro di tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro età, e ad applicare misure relative al genere, alle disabilità, alla retribuzione, alla formazione, allo sviluppo della carriera, e alla salute e alla sicurezza per proteggere tutti i lavoratori sul posto di lavoro;

20. evidenzia che le misure contro la discriminazione in base all'età non devono presentare delle distinzioni sostanziali tra giovani e anziani e che qualsiasi tipo di discriminazione ingiustificata fondata sull'età deve essere perseguita in modo adeguato;

21. sottolinea il ruolo delle donne, che tradizionalmente hanno la responsabilità primaria della cura dei figli e delle persone a carico con disabilità e il fatto che le donne disabili sono esposte a una doppia discriminazione che ha portato statisticamente alla crescita del tasso di disoccupazione; sottolinea che ciò ha un effetto diretto sulle opportunità e gli strumenti a disposizione delle donne per accedere al mercato del lavoro e avanzare nel loro sviluppo professionale e può incidere negativamente sulle loro prospettive di lavoro; indica che le donne sono le più colpite dalla disoccupazione e che sono vittime di discriminazione negativa in termini di occupazione, in particolare le donne in gravidanza e le madri, comprese le madri che allattano al seno; invita gli Stati membri a promuovere la ricerca su questo tema, vista la scarsità di dati e ad istituire un sistema flessibile di congedo parentale, con la garanzia di un lavoro dopo il congedo, che sia ugualmente accessibile a prescindere dal genere;

22. ritiene che molte persone con disabilità possano rappresentare modelli di comportamento decisivi per tutti, dimostrando cosa si può ottenere con la forza di volontà e come si possono superare i problemi; osserva che tali sfide rafforzano le competenze specifiche, come dimostra la presenza di persone con disabilità negli organi direttivi delle più importanti organizzazioni;

23. indica che, nell'attuazione del principio della parità di trattamento, l’UE dovrebbe mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, TUE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto in quanto le donne sono spesso vittime di numerose discriminazioni;

24. sottolinea che le famiglie monoparentali, soprattutto le madri sole, sono molto più frequentemente colpite dalla povertà lavorativa rispetto ad altre categorie di lavoratori e che tutte le misure adottate devono dedicare ai genitori soli una particolare attenzione;

25. insiste sull'aggiornamento e il rinnovo della strategia europea sulla disabilità post-2020, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente le disuguaglianze delle persone con disabilità, e di promuoverne l'inclusione sociale ed economica e l'indipendenza individuale, tenendo conto delle sfide e delle questioni relative alle disabilità derivanti dalla pandemia di COVID-19; osserva che le misure di confinamento adottate dai governi e il telelavoro possono aver colpito negativamente le persone con disabilità indipendentemente dal tipo di assistenza ricevuta, familiare o presso un istituto. sottolinea la necessità di un sostegno finanziario a favore dei datori di lavoro di persone disabili affinché possano fornire loro le attrezzature necessarie per il telelavoro;

26. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i fondi dell'UE siano sempre utilizzati nel rispetto delle norme internazionali e dell'UE in materia di diritti umani e non siano mai impiegati in situazioni di segregazione, abitativa o lavorativa, nei confronti di persone con disabilità senza alcuna prospettiva di trovare una residenza non istituzionale o un lavoro non protetto;

27. sottolinea che le sfide generate dalla pandemia di Covid-19 hanno avuto un effetto sproporzionato sulle persone con disabilità; esorta i governi a valutare l'impatto dei requisiti di confinamento e del telelavoro sulle persone con disabilità. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare i problemi menzionati nella risoluzione del Parlamento europeo dell’8 luglio 2020 sui diritti delle persone con disabilità intellettive durante l'emergenza COVID-19 e nella sua risoluzione del 18 giugno sui fondi supplementari per la ricerca biomedica sull'encefalomielite mialgica.


INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

3.12.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

0

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Andrus Ansip, Margrete Auken, Jordan Bardella, Alexander Bernhuber, Markus Buchheit, Ryszard Czarnecki, Eleonora Evi, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Emmanouil Fragkos, Mario Furore, Gianna Gancia, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Cristina Maestre Martín De Almagro, Dolors Montserrat, Ulrike Müller, Emil Radev, Sira Rego, Frédérique Ries, Monica Semedo, Massimiliano Smeriglio, Yana Toom, Loránt Vincze, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Kosma Złotowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Demetris Papadakis

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

30

+

PPE

Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Dolors Montserrat, Emil Radev, Loránt Vincze

S&D

Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Ibán García Del Blanco, Cristina Maestre Martín De Almagro, Demetris Papadakis, Massimiliano Smeriglio

RENEW

Andrus Ansip, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Monica Semedo, Yana Toom

VERTS/ALE

Margrete Auken, Tatjana Ždanoka

ECR

Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Alexis Georgoulis, Sira Rego

NI

Eleonora Evi, Mario Furore

 

0

-

 

 

 

4

0

ID

Jordan Bardella, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


 

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

27.1.2021

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

47

1

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Irena Joveva

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Andrea Bocskor

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

47

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová

ID

Dominique Bilde, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

NI

Daniela Rondinelli

PPE

Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Sylvie Brunet, Irena Joveva, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

The Left

Leila Chaibi, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

1

-

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

 

4

0

ECR

Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

ID

Nicolaus Fest, France Jamet

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

Ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2021
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