RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale
9.2.2021 - (COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS)) - *
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Sven Giegold
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0314),
– visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0213/2020),
– visto l'articolo 82 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0015/2021),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Al fine di consentire nuove iniziative dell'Unione nel settore della trasparenza fiscale, la direttiva 2011/16/UE21 del Consiglio è stata più volte modificata negli ultimi anni. Le modifiche vertevano soprattutto sull'introduzione di obblighi di comunicazione, seguiti dalla trasmissione ad altri Stati membri, in relazione a conti finanziari, ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, rendicontazione paese per paese e i e meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. In tal modo, le modifiche hanno esteso l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Le autorità fiscali dispongono ora di una serie più ampia di strumenti di cooperazione per individuare e affrontare le forme di frode, evasione ed elusione fiscali. |
(1) Al fine di consentire nuove iniziative dell'Unione nel settore della trasparenza fiscale, la direttiva 2011/16/UE21 del Consiglio è stata più volte modificata negli ultimi anni. Le modifiche vertevano soprattutto sull'introduzione di obblighi di comunicazione, seguiti dalla trasmissione ad altri Stati membri, in relazione a conti finanziari, ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, rendicontazione paese per paese e i e meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. In tal modo, le modifiche hanno esteso l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Le autorità fiscali dispongono ora di una serie più ampia di strumenti di cooperazione per individuare e affrontare le forme di frode, evasione ed elusione fiscali, allo scopo di salvaguardare il gettito fiscale e garantire una tassazione equa. |
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21 Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1). |
21 Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1). |
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 bis) La serie più ampia di strumenti di cooperazione, la transizione digitale e l'obiettivo di migliorare la cooperazione tra le autorità nazionali rendono necessarie risorse umane qualificate e risorse finanziarie adeguate. A tal fine, le modifiche proposte devono essere accompagnate da un adeguato livello di investimenti, soprattutto nell'adeguamento delle infrastrutture informatiche e digitali nonché nella formazione professionale. Infine, bisognerebbe potenziare la capacità degli Stati membri di trattare tutte le informazioni finanziarie ricevute e di aumentare le risorse finanziarie, umane e informatiche delle amministrazioni fiscali. |
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Negli ultimi anni, la Commissione ha monitorato l'applicazione e, nel 2019, ha completato una valutazione della Direttiva 2011/16/UE22. Sebbene vi siano stati notevoli miglioramenti nel campo dello scambio automatico di informazioni, è ancora necessario migliorare le disposizioni esistenti che riguardano tutte le forme di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa. |
(2) Negli ultimi anni, la Commissione ha monitorato l'applicazione e, nel 2019, ha completato una valutazione della direttiva 2011/16/UE22. Sebbene vi siano stati notevoli miglioramenti nel campo dello scambio automatico di informazioni, è ancora necessario migliorare le disposizioni esistenti che riguardano tutte le forme di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa. Al fine di tenere conto dell'evoluzione della situazione in termini di trasparenza fiscale, detta direttiva potrebbe dover essere aggiornata regolarmente. |
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22 Commissione europea, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Evaluation of the Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC (Valutazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE), SWD(2019) 328 final. |
22 Commissione europea, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Evaluation of the Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC (Valutazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE), SWD(2019) 328 final. |
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Conformemente all'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE, su domanda di un'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente tutte le informazioni in suo possesso o acquisite a seguito di un'indagine amministrativa, che siano plausibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relativamente alle imposte che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. Per garantire l'efficacia dello scambio di informazioni ed evitare ingiustificati rifiuti di richieste, nonché per garantire la chiarezza e certezza del diritto sia per le amministrazioni fiscali che per i contribuenti, è opportuno delineare chiaramente la norma di prevedibile pertinenza. In tale contesto, è opportuno inoltre chiarire che la norma di prevedibile pertinenza non si applica alle richieste di informazioni supplementari a seguito di uno scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE relativa a un ruling preventivo transfrontaliero o a un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento. |
(3) Conformemente all'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE, su domanda di un'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente tutte le informazioni in suo possesso o acquisite a seguito di un'indagine amministrativa, che siano plausibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relativamente alle imposte che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. Per garantire l'efficacia dello scambio di informazioni ed evitare ingiustificati rifiuti di richieste, nonché per garantire la chiarezza e certezza del diritto sia per le amministrazioni fiscali che per i contribuenti, è opportuno delineare chiaramente la norma di prevedibile pertinenza, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale afferma che l'espressione "prevedibile pertinenza" è intesa a garantire lo scambio di informazioni in materia fiscale nella misura più ampia possibile. In tale contesto, è opportuno inoltre chiarire che la norma di prevedibile pertinenza non si applica alle richieste di informazioni supplementari a seguito di uno scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE relativa a un ruling preventivo transfrontaliero o a un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento. |
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 bis) L'Unione e gli Stati membri dovrebbero garantire un sistema armonizzato di penali e sanzioni in tutta l'UE, al fine di impedire che i gestori di piattaforma sfruttino eventuali carenze e differenze tra i regimi fiscali degli Stati membri. In caso di violazione delle norme, dovrebbero essere prese in considerazione l'applicazione di sanzioni pecuniarie e l'esclusione dagli appalti pubblici. In casi estremi o reiterati, dovrebbe essere prevista la possibilità di revocare la licenza commerciale del gestore di piattaforma. |
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 bis) Al fine di mantenere i contribuenti correttamente e pienamente informati, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero divulgare le categorie di reddito in relazione alle quali le informazioni sono condivise automaticamente con le autorità competenti di altri Stati membri e di paesi terzi o giurisdizioni terze. |
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 ter) Le informazioni relative a meccanismi transfrontalieri con implicazioni per i paesi terzi dovrebbero altresì essere comunicate alle autorità fiscali dei paesi terzi interessati. Tale requisito dovrebbe riguardare, in particolare, i paesi in via di sviluppo che, solitamente, dispongono di un accesso più limitato ai sistemi internazionali di scambio di informazioni in materia fiscale. |
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) La corretta identificazione dei contribuenti è essenziale per uno scambio di informazioni efficace tra le amministrazioni fiscali. Un numero di identificazione fiscale (NIF) dovrebbe sempre essere reso disponibile ove richiesto dalla direttiva 2011/16/UE e, ai fini di una migliore identificazione, dovrebbe essere creato un NIF europeo. Il NIF europeo consentirebbe a terzi di identificare in modo rapido, facile e corretto nonché di registrare i NIF nelle relazioni transfrontaliere, e fungerebbe da base per un efficace scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri. |
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Le amministrazioni fiscali richiedono spesso informazioni ai gestori delle piattaforme digitali, con notevoli costi amministrativi e di conformità per tali gestori. Allo stesso tempo, alcuni Stati membri hanno imposto obblighi di comunicazione unilaterali, che creano un ulteriore onere amministrativo per i gestori delle piattaforme, che si trovano a dover rispettare una pletora di norme nazionali in materia di comunicazione. Sarebbe pertanto essenziale che in tutto il mercato interno si applicasse un obbligo di comunicazione standardizzato. |
(7) Le amministrazioni fiscali richiedono spesso informazioni ai gestori delle piattaforme digitali, con notevoli costi amministrativi e di conformità per tali gestori. Allo stesso tempo, alcuni Stati membri hanno imposto obblighi di comunicazione unilaterali, che creano un ulteriore onere amministrativo per i gestori delle piattaforme, che si trovano a dover rispettare una pletora di norme nazionali in materia di comunicazione. Sarebbe pertanto essenziale che in tutto il mercato interno si applicasse un obbligo di comunicazione standardizzato. Tale standardizzazione è essenziale per promuovere tre obiettivi principali: ridurre al minimo i costi di conformità per gli operatori, aumentare l'efficienza delle autorità nazionali e ridurre la burocrazia sia per i contribuenti che per le amministrazioni fiscali. |
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) La digitalizzazione dell'economia è una delle pietre angolari della futura strategia economica e di crescita dell'Unione. L'Unione dovrebbe essere un terreno attraente per le imprese digitali, in particolare per il loro potenziale commerciale, innovativo e occupazionale. Tuttavia, i beni e i servizi digitali tendono ad essere altamente mobili e intangibili, dunque più inclini a subire pratiche di pianificazione fiscale aggressive, considerato che molti modelli d'impresa non richiedono infrastrutture fisiche per eseguire transazioni con i clienti e generare profitti. Ciò mette in discussione l'adeguatezza dei modelli d'imposta sulle società dell'Unione concepiti per i settori tradizionali, anche riguardo alla misura in cui si potrebbero ridefinire i criteri di valutazione e di calcolo per adeguarli alle attività commerciali del XXI secolo. Inoltre, ciò porta a una situazione in cui i venditori online e i venditori che operano attraverso le piattaforme hanno attualmente l'opportunità di generare redditi che sono scarsamente dichiarati e quindi con un alto rischio di non essere opportunamente tassati o di non esserlo affatto. |
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Data la natura digitale e la flessibilità delle piattaforme digitali, l'obbligo di comunicazione dovrebbe essere esteso ai gestori di piattaforme che svolgono attività commerciali nell'Unione ma che non sono residenti a fini fiscali, né sono costituiti o gestiti, né hanno una stabile organizzazione in uno Stato membro. Ciò garantirebbe parità di condizioni tra le piattaforme, impedendo la concorrenza sleale. Per agevolare questo adempimento, le piattaforme straniere, per poter operare nel mercato interno, dovrebbero essere tenute a registrarsi e comunicare le informazioni richieste in un unico Stato membro. |
(13) Data la natura digitale e la flessibilità delle piattaforme digitali, l'obbligo di comunicazione dovrebbe essere esteso ai gestori di piattaforme che svolgono attività commerciali nell'Unione ma che non sono residenti a fini fiscali, né sono costituiti o gestiti, né hanno una stabile organizzazione in uno Stato membro. Ciò garantirebbe parità di condizioni tra le piattaforme, impedendo la concorrenza sleale. Per agevolare questo adempimento, le piattaforme straniere, per poter operare nel mercato interno, dovrebbero essere tenute a registrarsi e comunicare le informazioni richieste in un unico Stato membro, tenendo conto del luogo in cui si trova la loro sede generale o locale, della loro sede di direzione effettiva e dell'esistenza di un'attività economica sostanziale nello Stato membro scelto. |
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 bis) Dato che un'economia sempre più digitalizzata e globalizzata rivela dimensioni complesse e impegnative, come le cripto-attività, è importante accrescere la cooperazione tra le amministrazioni fiscali nazionali in questo campo. Una chiara definizione di cripto-attività, tenendo conto del costante lavoro svolto in seno all'OCSE e al GAFI, è importante per lottare contro l'evasione fiscale e per promuovere una tassazione equa. Il GAFI ha adottato un'ampia definizione di valuta virtuale e ha raccomandato di estendere gli obblighi in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) a qualsiasi persona fisica o giuridica che svolga attività quali lo scambio o il trasferimento di cripto-attività, la partecipazione ai servizi finanziari relativi alle offerte iniziali di moneta e la fornitura degli stessi. La proliferazione di cripto-valute è un tema di grande attualità che dovrebbe essere preso in considerazione nell'impegno ad accrescere la cooperazione amministrativa sulla base dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Inoltre, considerato il progresso tecnologico globale, vi è la necessità di meccanismi di supervisione avanzati che agiscano a stretto contatto con i pertinenti organismi di lotta contro il finanziamento della criminalità. |
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) L'obiettivo di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali può essere assicurato imponendo ai gestori di piattaforme digitali l'obbligo di comunicare tempestivamente i redditi percepiti attraverso le piattaforme, prima degli accertamenti fiscali annuali da parte delle autorità fiscali nazionali. Per agevolare il lavoro delle autorità fiscali degli Stati membri, le informazioni comunicate dovrebbero essere scambiate entro un mese dalla loro comunicazione. Per agevolare lo scambio automatico di informazioni e migliorare l'uso efficiente delle risorse, gli scambi dovrebbero essere effettuati per via elettronica attraverso la rete comune di comunicazione ("CCN") esistente messa a punto dall'Unione. |
(15) L'obiettivo di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali può essere assicurato imponendo ai gestori di piattaforme digitali l'obbligo di comunicare tempestivamente i redditi percepiti attraverso le piattaforme, prima degli accertamenti fiscali annuali da parte delle autorità fiscali nazionali. Per agevolare il lavoro delle autorità fiscali degli Stati membri, le informazioni comunicate dovrebbero essere scambiate senza indebito ritardo e al più tardi entro un mese dalla loro comunicazione. Per agevolare lo scambio automatico di informazioni e migliorare l'uso efficiente delle risorse, gli scambi dovrebbero essere effettuati per via elettronica attraverso la rete comune di comunicazione ("CCN") esistente messa a punto dall'Unione. L'infrastruttura digitale dovrebbe essere resiliente e garantire il massimo livello di sicurezza. |
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(15 bis) La presente direttiva dovrebbe assicurare che le autorità competenti possano accedere ai dati relativi alla durata dei contratti di locazione laddove la locazione di beni immobili di breve termine è limitata nel tempo, così da agevolare l'applicazione di tali limiti e un controllo sugli aumenti dei canoni di locazione nell'Unione. |
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(15 ter) I soggetti che hanno accesso a informazioni fiscali sensibili di gestori di piattaforma e imprese multinazionali, relative a pratiche di evasione ed elusione fiscali, dovrebbero essere incoraggiati a farsi avanti e a cooperare con le autorità competenti, con discrezione e rispetto per l'interesse pubblico, e in questo caso dovrebbero essere pienamente tutelati. |
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) La valutazione della direttiva 2011/16/UE effettuata dalla Commissione ha dimostrato la necessità di un monitoraggio coerente dell'efficacia dell'applicazione della stessa e delle disposizioni nazionali di recepimento che ne consentono l'applicazione. Affinché la Commissione possa continuare a monitorare e valutare adeguatamente l'efficacia degli scambi automatici di informazioni ai sensi della direttiva 2011/16/UE, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare annualmente alla Commissione le statistiche relative a tali scambi. |
(16) La valutazione della direttiva 2011/16/UE effettuata dalla Commissione ha dimostrato la necessità di un monitoraggio coerente dell'efficacia dell'applicazione della stessa e delle disposizioni nazionali di recepimento che ne consentono l'applicazione. Affinché la Commissione possa continuare a monitorare e valutare adeguatamente l'efficacia degli scambi automatici di informazioni ai sensi della direttiva 2011/16/UE, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare annualmente alla Commissione le statistiche relative a tali scambi. Essi dovrebbero inoltre comunicare annualmente alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative agli ostacoli che si frappongono alla corretta attuazione della suddetta direttiva. |
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 bis) Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta una relazione sull'attuazione e l'efficacia delle disposizioni che detta direttiva introduce nella direttiva 2011/16/UE, nonché proposte specifiche, comprese proposte legislative, volte a migliorarla. La relazione dovrebbe essere resa pubblica. |
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) I controlli multilaterali effettuati con il sostegno del programma Fiscalis 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5 hanno dimostrato il beneficio di controlli coordinati di uno o più contribuenti di interesse comune o complementare per due o più amministrazioni fiscali dell'Unione. Poiché non esiste una base giuridica esplicita per lo svolgimento di audit congiunti, quest'ultimi sono attualmente condotti sulla base delle disposizioni della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda la presenza di funzionari stranieri sul territorio di altri Stati membri e i controlli simultanei. Tuttavia, in molti casi questa pratica si è rivelata insufficiente e priva di chiarezza e certezza del diritto. |
(19) I controlli multilaterali effettuati con il sostegno del programma Fiscalis 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5 hanno dimostrato il beneficio di controlli coordinati di uno o più contribuenti di interesse comune o complementare per due o più amministrazioni fiscali dell'Unione. Il quadro dell'Unione in materia di cooperazione tra le amministrazioni fiscali dovrebbe pertanto contemplare ispezioni in loco e audit congiunti. Poiché non esiste una base giuridica esplicita per lo svolgimento di audit congiunti, quest'ultimi sono attualmente condotti sulla base delle disposizioni della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda la presenza di funzionari stranieri sul territorio di altri Stati membri e i controlli simultanei. Tuttavia, in molti casi questa pratica si è rivelata insufficiente e priva di chiarezza e certezza del diritto. È pertanto importante eliminare questa incertezza giuridica e predisporre una base giuridica per tali controlli nell'ambito della cooperazione amministrativa. |
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5 Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25). |
5 Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25). |
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Gli Stati membri dovrebbero adottare un quadro giuridico chiaro ed efficiente per consentire alle loro autorità fiscali di effettuare audit congiunti su persone che svolgono attività transfrontaliere. Gli audit congiunti sono indagini amministrative condotte congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri, per esaminare casi legati a una o più persone di interesse comune o complementare per questi Stati membri. Gli audit congiunti possono dare un forte contributo a un migliore funzionamento del mercato interno. Gli audit congiunti dovrebbero essere strutturati in modo da offrire ai contribuenti certezza del diritto, attraverso norme procedurali chiare, anche per attenuare il rischio di doppia imposizione. |
(20) Gli Stati membri dovrebbero adottare un quadro giuridico chiaro ed efficiente per consentire alle loro autorità fiscali di effettuare audit congiunti su persone che svolgono attività transfrontaliere. Gli audit congiunti sono indagini amministrative condotte congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri, per esaminare casi legati a una o più persone di interesse comune o complementare per questi Stati membri. Gli audit congiunti possono dare un forte contributo a un migliore funzionamento del mercato interno. Gli audit congiunti dovrebbero essere strutturati in modo da offrire ai contribuenti certezza del diritto, attraverso norme procedurali chiare, anche per attenuare il rischio di doppia imposizione. Oltre al quadro giuridico richiesto, gli Stati membri dovrebbero favorire condizioni che facilitino l'organizzazione degli audit congiunti a livello operativo, soprattutto supportando la formazione, anche linguistica, del personale che effettuerà tali audit. Si ricorda che il programma Fiscalis può fornire un sostegno finanziario a tale riguardo. |
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Al fine di garantire l'efficacia del processo, le risposte alle richieste di audit congiunti dovrebbero essere fornite entro un preciso lasso di tempo. Eventuali rifiuti delle richieste dovrebbero essere debitamente giustificati. Le disposizioni procedurali applicabili agli audit congiunti dovrebbero essere quelle dello Stato membro in cui ha luogo il pertinente audit. Di conseguenza, le prove raccolte durante l'audit congiunto dovrebbero essere reciprocamente riconosciute dallo Stato o dagli Stati membri partecipanti. È altrettanto importante che le autorità competenti concordino sui fatti e le circostanze del caso e cerchino di raggiungere un accordo sull'interpretazione della posizione fiscale della persona o delle persone sottoposte ad audit. Al fine di garantire che il risultato di un audit congiunto possa essere attuato negli Stati membri partecipanti, la relazione finale dovrebbe avere un valore giuridico equivalente agli strumenti nazionali pertinenti pubblicati a seguito di un audit negli Stati membri partecipanti. Ove necessario, gli Stati membri dovrebbero definire il quadro giuridico per l'esecuzione di un adeguamento corrispondente. |
(21) Al fine di garantire l'efficacia del processo, le risposte alle richieste di audit congiunti dovrebbero essere fornite entro un preciso lasso di tempo. Eventuali rifiuti delle richieste dovrebbero essere debitamente giustificati, dovrebbero essere ammessi solo per i motivi indicati nella presente direttiva e dovrebbero essere soggetti a un diritto di risposta da parte dell'autorità richiedente. Le disposizioni procedurali applicabili agli audit congiunti dovrebbero essere quelle dello Stato membro in cui ha luogo il pertinente audit. Di conseguenza, le prove raccolte durante l'audit congiunto dovrebbero essere reciprocamente riconosciute dallo Stato o dagli Stati membri partecipanti. È altrettanto importante che le autorità competenti concordino sui fatti e le circostanze del caso e cerchino di raggiungere un accordo sull'interpretazione della posizione fiscale della persona o delle persone sottoposte ad audit. Al fine di garantire che il risultato di un audit congiunto possa essere attuato negli Stati membri partecipanti, la relazione finale dovrebbe avere un valore giuridico equivalente agli strumenti nazionali pertinenti pubblicati a seguito di un audit negli Stati membri partecipanti. Ove necessario, gli Stati membri dovrebbero definire il quadro giuridico per l'esecuzione di un adeguamento corrispondente. |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(24 bis) È altrettanto importante sottolineare che non solo lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali, ma anche la condivisione delle migliori pratiche contribuisce a una maggiore efficienza nella riscossione delle imposte. In linea con il programma Fiscalis 2020, gli Stati membri dovrebbero dare priorità alla condivisione delle migliori pratiche tra le autorità fiscali. |
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di un formulario tipo con un numero limitato di elementi, incluso il regime linguistico, al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della direttiva 2011/16/UE e in particolare per lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio25. |
(26) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di un formulario tipo con un numero limitato di elementi, incluso il regime linguistico, al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della direttiva 2011/16/UE e in particolare per lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio25. La Commissione ha il diritto di elaborare relazioni e documenti utilizzando le informazioni scambiate in forma anonima, tenendo conto dei diritti di riservatezza dei contribuenti e conformemente al regolamento (UE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. |
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25 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
25 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(26 bis) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel quadro della direttiva 2011/16/UE dovrebbe continuare a essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. Il trattamento dei dati previsto nella direttiva 2011/16/UE ha il solo scopo di servire l'interesse pubblico generale nel settore fiscale, ossia contrastare la frode, l'elusione e l'evasione fiscali, salvaguardare il gettito fiscale e promuovere una tassazione equa, rafforzando così le opportunità di inclusione sociale, politica ed economica negli Stati membri. Pertanto, nella direttiva 2011/16/UE, i riferimenti alla pertinente legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati dovrebbero essere aggiornati e integrati dalle norme definite nella presente direttiva. |
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 – punto 9 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 8 bis, 8 bis bis, 8 bis ter e 8 bis quater, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; |
a) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 8 bis, 8 bis bis, 8 bis ter e 8 bis quater, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate e nuove a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; |
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 – punto 14
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Testo in vigore |
Emendamento |
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(1 bis) All'articolo 3, il punto 14 è modificato come segue: |
14. "ruling preventivo transfrontaliero": un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica fiscale, e che soddisfa le seguenti condizioni: |
"14. "ruling preventivo": un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica fiscale, indipendentemente dalla sua natura formale, informale, giuridicamente vincolante o non vincolante, e che soddisfa le seguenti condizioni: |
a) è emanato, modificato o rinnovato dal governo o dall'autorità fiscale di uno Stato membro, o per loro conto, o dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato membro, comprese le autorità locali, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente usato; |
a) è emanato, modificato o rinnovato dal governo o dall'autorità fiscale di uno Stato membro, o per loro conto, o dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato membro, comprese le autorità locali, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente usato; |
b) è emanato, modificato o rinnovato nei confronti di una determinata persona o di un gruppo di persone e tale persona o gruppo di persone ha il diritto di invocarlo; |
b) è emanato, modificato o rinnovato nei confronti di una determinata persona o di un gruppo di persone e tale persona o gruppo di persone ha il diritto di invocarlo; |
c) riguarda l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione giuridica o amministrativa concernente l'amministrazione o l'applicazione di normative nazionali in materia di imposte dello Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato membro, comprese le autorità locali; |
c) riguarda l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione giuridica o amministrativa concernente l'amministrazione o l'applicazione di normative nazionali in materia di imposte dello Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato membro, comprese le autorità locali; |
d) è correlato a un'operazione transfrontaliera oppure riguarda la questione se le attività svolte da una persona in un'altra giurisdizione costituiscano una stabile organizzazione o meno; e |
|
e) è emanato in via preliminare rispetto alle operazioni o alle attività in un'altra giurisdizione che potenzialmente costituiscono una stabile organizzazione o rispetto alla presentazione di una dichiarazione fiscale relativa al periodo in cui l'operazione o la serie di operazioni o le attività hanno avuto luogo. L'operazione transfrontaliera può comprendere, senza essere limitata a tali elementi, la realizzazione di investimenti, la fornitura di beni, servizi, finanziamenti o l'utilizzo di beni materiali o immateriali e non comporta necessariamente la partecipazione diretta della persona destinataria del ruling preventivo transfrontaliero; |
e) è emanato in via preliminare rispetto alle operazioni o alle attività in un'altra giurisdizione che potenzialmente costituiscono una stabile organizzazione o rispetto alla presentazione di una dichiarazione fiscale relativa al periodo in cui l'operazione o la serie di operazioni o le attività hanno avuto luogo. L'operazione può comprendere, senza essere limitata a tali elementi, la realizzazione di investimenti, la fornitura di beni, servizi, finanziamenti o l'utilizzo di beni materiali o immateriali e non comporta necessariamente la partecipazione diretta della persona destinataria del ruling preventivo;" |
|
(La modifica si applica all'intero testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti in tutto il testo) |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376)
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 – punto 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 ter) All'articolo 3, il punto 16 è soppresso. |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376)
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 5 bis – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ai fini di una richiesta di cui all'articolo 5, le informazioni richieste sono considerate prevedibilmente pertinenti se, al momento della richiesta, l'autorità richiedente ritiene che, conformemente alla sua legislazione nazionale, vi sia una ragionevole possibilità che le informazioni richieste siano pertinenti per le questioni fiscali di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e siano giustificate ai fini dell'indagine. |
1. Ai fini di una richiesta di cui all'articolo 5, le informazioni richieste sono considerate prevedibilmente pertinenti se, al momento della richiesta, l'autorità richiedente ritiene che, conformemente alla sua legislazione nazionale, vi sia una ragionevole possibilità che le informazioni richieste siano pertinenti per le questioni fiscali di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e siano giustificate ai fini della valutazione, della riscossione e della gestione delle imposte. |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 5 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Al fine di dimostrare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, l'autorità competente richiedente fornisce all'autorità interpellata informazioni di supporto, in particolare sul fine fiscale per il quale le informazioni sono richieste e sui motivi indicanti che le informazioni richieste sono in possesso dall'autorità interpellata o che sono in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione dell'autorità interpellata. |
2. Al fine di dimostrare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, l'autorità competente richiedente fornisce all'autorità interpellata informazioni di supporto. |
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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(3 bis) All'articolo 7, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: |
1. L'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 5 al più presto e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta. |
"1. L'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 5 al più presto e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta." |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 ter) All'articolo 7, è aggiunto il paragrafo seguente: |
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"6 bis. Anteriormente al 1° gennaio 2023 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute paese per paese, su questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici, comprese le entrate fiscali incrementali, degli scambi di informazioni su richiesta come anche gli aspetti pratici ad essi collegati, includendo il numero di richieste accettate e rifiutate, ricevute e inviate per paese, le tempistiche di gestione e altri aspetti rilevanti per una valutazione esaustiva." |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni: |
L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili, o che potrebbero ragionevolmente essere rese disponibili, riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni: |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale di cui al primo comma per le quali comunicano informazioni riguardanti i residenti di un altro Stato membro. |
Ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le categorie di reddito e di capitale di cui al primo comma per le quali comunicano informazioni riguardanti i residenti di un altro Stato membro. |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Anteriormente al 1° gennaio 2023, gli Stati membri notificano alla Commissione almeno quattro delle categorie elencate al paragrafo 1, per le quali l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di ogni altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni relative ai residenti in tale altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2024 o successivi. |
soppresso |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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a bis) al paragrafo 3, il primo comma è soppresso. |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 – paragrafo 3 bis – comma 2 – lettera a
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Testo in vigore |
Emendamento |
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b bis) al paragrafo 3 bis, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: |
a) il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione; |
"a) il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è il Titolare di Conto effettivo ultimo e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;" |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis – titolo
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Testo in vigore |
Emendamento |
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-a) il titolo è modificato come segue: |
Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento |
"Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento" |
|
(La modifica si applica all'intero testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti in tutto il testo) |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera -a bis (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis – paragrafo 2 – comma 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
-a bis) al paragrafo 2, il quarto comma è soppresso. |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera -a ter (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
-a ter) al paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: |
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"L'autorità competente non negozia né accetta nuovi accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento con paesi terzi che non ne consentono la comunicazione alle autorità competenti di altri Stati membri dal 1° gennaio 2022". |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera -a quater (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
-a quater) il paragrafo 4 è soppresso. |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis – paragrafo 6 – lettera a
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
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a bis) al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: |
a) identificazione della persona, diversa da una persona fisica, e, se del caso, del gruppo di persone cui appartiene; |
"a) identificazione della persona, comprese le persone fisiche, e, se del caso, del gruppo di persone cui appartiene;" |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis – paragrafo 6 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) sintesi del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazioni o serie di operazioni e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico; |
b) sintesi del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazioni o serie di operazioni, di tutte le pertinenti implicazioni fiscali dirette e indirette, quali le aliquote d'imposta effettive, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, omettendo però le informazioni suscettibili di comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico; |
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis – paragrafo 2
|
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Testo in vigore |
Emendamento |
|
(5 bis) All'articolo 8 bis bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: |
2. L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 4, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità tenuta alla rendicontazione sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione. |
"2. L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 4, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità tenuta alla rendicontazione sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione. L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica tale rendicontazione anche ai servizi competenti della Commissione, che è responsabile del registro centralizzato delle rendicontazioni paese per paese. La Commissione pubblica le statistiche relative alla rendicontazione paese per paese in forma anonima e aggregata su base annuale per tutti gli Stati membri." |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis ter – paragrafo 14 – lettera h bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 ter) All'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, è aggiunta la seguente lettera h bis): |
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"h bis) l'elenco dei beneficiari, aggiornato annualmente." |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quater – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
h) l'Identificativo del conto finanziario a cui il corrispettivo è pagato o accreditato, nella misura in cui ne è a conoscenza il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e l'autorità competente dello Stato membro in cui il venditore è residente non ha notificato alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri che non intende utilizzare l'Identificativo del conto finanziario a tale scopo; |
h) l'Identificativo del conto finanziario a cui il corrispettivo è pagato o accreditato, quale ottenuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione; |
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quater – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono rese accessibili ad altre autorità degli Stati membri riceventi, allo scopo di scoraggiare e perseguire le violazioni delle normative o regolamentazioni locali o nazionali, senza pregiudicare le norme sulla riservatezza in materia fiscale e la protezione dei dati applicabili nello Stato membro nel quale il venditore oggetto di comunicazione è residente. |
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2016/11/UE
Articolo 8 bis quater – paragrafo 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La comunicazione ai sensi del paragrafo 2 avviene utilizzando il formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 7, entro i due mesi successivi alla fine del periodo oggetto di comunicazione a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. |
3. La comunicazione ai sensi del paragrafo 2 avviene utilizzando il formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 7, senza indebito ritardo e al più tardi entro il mese successivo alla fine del periodo oggetto di comunicazione a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quater – paragrafo 4 – comma 2
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri stabiliscono le norme in base alle quali i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione possono scegliere di registrarsi presso le autorità competenti di un singolo Stato membro in conformità alle norme di cui all'allegato V, sezione IV, paragrafo F. |
Gli Stati membri stabiliscono le norme in base alle quali i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione possono scegliere di registrarsi presso le autorità competenti di un singolo Stato membro in conformità alle norme di cui all'allegato V, sezione IV, paragrafo F, tenendo conto del luogo in cui si trova la loro sede generale o locale, dell'effettiva sede operativa e dell'esistenza di una sostanziale attività economica nello Stato membro scelto, in assenza di identificazione ai fini dell'IVA come indicato nell'allegato V, sezione IV, paragrafo F. |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 ter – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione su base annuale statistiche sul volume degli scambi automatici di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis bis e all'articolo 8 bis quater e informazioni sui costi amministrativi e su altri costi e benefici pertinenti relativi agli scambi che hanno avuto luogo e sui potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per i terzi. |
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione su base annuale tutte le informazioni materiali pertinenti, tra cui statistiche sul volume degli scambi automatici nonché una valutazione dell'utilizzabilità dei dati scambiati di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis bis e all'articolo 8 bis quater, e informazioni sui costi amministrativi e su altri costi e benefici pertinenti relativi agli scambi che hanno avuto luogo e sui potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per i terzi. |
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 ter – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) Il paragrafo 2 è soppresso. |
soppresso |
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 ter – paragrafo 2
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
b bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: |
2. Anteriormente al 1° gennaio 2019 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute a norma del presente articolo, paragrafo 1, su questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio una proposta concernente le categorie e le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri, o gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, o entrambi. |
"2. Anteriormente al 1º gennaio 2022 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute a norma del presente articolo, paragrafo 1, su questioni quali l'uso effettivo dei dati ricevuti dagli Stati membri a fini fiscali o di altra natura, i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli aspetti pratici ad essi collegati. La Commissione presenta al Consiglio una proposta concernente le categorie e le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, inclusa la condizione che le informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri siano disponibili o rese disponibili, o gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, compresa la titolarità effettiva. |
Nell'esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e l'innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che: |
Nell'esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e l'innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che: |
a) l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunichi all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni sui periodi d'imposta dal 1º gennaio 2019 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro per tutte le categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni; e |
a) gli elenchi delle categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, siano resi disponibili dagli Stati membri, anche se attualmente non lo sono, e siano scambiati di conseguenza; |
b) l'elenco delle categorie e degli elementi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, sia ampliato per includere altre categorie ed elementi, comprese le royalties. |
b) le categorie di reddito di cui all'articolo 8, paragrafo 1, siano ampliate per includere beni non finanziari quali immobili, opere d'arte o gioielli e nuove forme di accumulo di ricchezza quali porti franchi e cassette di sicurezza; |
|
b bis) l'elenco degli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, sia ampliato per includere dati sui titolari effettivi finali e per far fronte all'elusione attraverso il ricorso a una seconda residenza fiscale o a residenze fiscali multiple; |
|
b ter) gli Stati membri siano generalmente autorizzati a utilizzare le informazioni ricevute per fini diversi da quelli previsti all'articolo 16, paragrafo 1; |
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b quater) l'uso effettivo dei dati ricevuti sia correttamente valutato." |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 11 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ai fini dello scambio delle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro che funzionari designati dalla prima e secondo le modalità procedurali stabilite da quest'ultima: |
1. Ai fini dello scambio delle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro che funzionari designati dalla prima e secondo le modalità procedurali stabilite da quest'ultima: |
a) siano presenti negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro interpellato; |
a) siano presenti negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro interpellato; |
b) siano presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro interpellato; |
b) siano presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro interpellato; |
c) partecipino alle indagini amministrative svolte dallo Stato membro interpellato attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, se del caso. |
c) partecipino alle indagini amministrative svolte dallo Stato membro interpellato attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, se del caso. |
Un'autorità competente risponde a una richiesta a norma del primo comma entro 30 giorni, per confermare il suo assenso o comunicare il rifiuto motivato all'autorità richiedente. |
Un'autorità competente risponde a una richiesta a norma del primo comma entro 30 giorni, per confermare il suo assenso o comunicare il rifiuto motivato all'autorità richiedente. |
|
Nei casi in cui viene comunicato un rifiuto motivato, l'autorità richiedente può contattare nuovamente l'autorità competente con elementi supplementari, al fine di ottenere per i suoi funzionari l'autorizzazione a svolgere i compiti di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c). L'autorità competente risponde alla seconda richiesta entro 30 giorni dal suo ricevimento. |
Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata, ne è data copia ai funzionari dell'autorità richiedente. |
Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata, ne è data copia ai funzionari dell'autorità richiedente. |
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 2
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Quando l'autorità competente di uno Stato membro chiede all'autorità competente di un altro Stato membro (o di altri Stati membri) di effettuare un audit congiunto di una o più persone di interesse comune o complementare per tutti i rispettivi Stati membri, le autorità interpellate rispondono alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. |
2. Quando l'autorità competente di uno o più Stati membri chiede all'autorità competente di un altro Stato membro (o di altri Stati membri) di effettuare un audit congiunto di una o più persone di interesse comune o complementare per tutti i rispettivi Stati membri, le autorità interpellate rispondono alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. |
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Una richiesta di audit congiunto da parte dell'autorità competente di uno Stato membro può essere respinta per motivi giustificati e, in particolare, per una delle seguenti ragioni: |
3. Una richiesta di audit congiunto da parte dell'autorità competente di uno Stato membro può essere respinta per una delle seguenti ragioni: |
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando un'autorità interpellata respinge la richiesta, comunica alla persona o alle persone richiedenti i motivi del rifiuto. |
Quando un'autorità interpellata respinge la richiesta, comunica alla persona o alle persone richiedenti per quale dei due motivi di cui al paragrafo 3 la richiesta è stata respinta. |
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera a
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere usate per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2, nonché all'IVA e alle altre imposte indirette. |
Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva sono coperte dal segreto d'ufficio sulla base del diritto nazionale degli Stati membri interpellati e dello Stato membro richiedente, e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere usate per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2, nonché all'IVA, alle informazioni di cui all'articolo 8 bis quater, paragrafo 2, secondo comma, e alle altre imposte indirette. |
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 16 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Con l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro che comunica le informazioni a norma della presente direttiva e soltanto nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità competente che riceve le informazioni, le informazioni e i documenti ricevuti a norma della presente direttiva possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1. |
2. Le informazioni e i documenti ricevuti a norma della presente direttiva da un'autorità competente di uno Stato membro possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1 soltanto nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità competente che riceve le informazioni. |
L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri un elenco delle finalità per le quali, conformemente alla legislazione nazionale, possono essere utilizzati informazioni e documenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1. L'autorità competente che riceve le informazioni può utilizzare le informazioni e i documenti ricevuti senza l'autorizzazione di cui al primo comma per una delle finalità elencate dallo Stato membro che le comunica. |
|
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 16 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) il paragrafo 4 è soppresso. |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 bis) All'articolo 17 è inserito il paragrafo seguente: |
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"4 bis. La possibilità di cui al paragrafo 4 di rifiutare la comunicazione di informazioni non si applica nel caso in cui l'autorità richiedente sia in grado di dimostrare che le informazioni richieste non saranno rese pubbliche e saranno utilizzate solo per la valutazione, la gestione e il controllo delle questioni fiscali relative alla persona o al gruppo di persone interessate dalla richiesta di informazioni." |
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 21 – paragrafo 7 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione sviluppa e fornisce sostegno tecnico e logistico per un'interfaccia centrale sicura per la cooperazione amministrativa nel settore fiscale quando gli Stati membri utilizzano per la comunicazione i formulari tipo ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 3. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso a detta interfaccia. Ai fini della raccolta di statistiche, la Commissione ha accesso alle informazioni relative agli scambi registrate nell'interfaccia e che possono essere estratte automaticamente. L'accesso da parte della Commissione non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di fornire statistiche sugli scambi di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4. |
La Commissione sviluppa e fornisce tutto il necessario sostegno tecnico e logistico per un'interfaccia centrale sicura per la cooperazione amministrativa nel settore fiscale quando gli Stati membri utilizzano per la comunicazione i formulari tipo ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 3. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso a detta interfaccia. La Commissione garantisce che l'interfaccia centrale sia protetta con il massimo livello di sicurezza informatica e mediante procedure tecnicamente certificate atte a garantire la protezione dei dati. Ai fini della raccolta di statistiche, la Commissione ha accesso alle informazioni relative agli scambi registrate nell'interfaccia e che possono essere estratte automaticamente. L'accesso da parte della Commissione non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di fornire statistiche sugli scambi di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4. |
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri esaminano e valutano, nella loro giurisdizione, l'efficacia della cooperazione amministrativa in conformità alla presente direttiva nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali e comunicano annualmente i risultati della loro valutazione alla Commissione. |
2. Gli Stati membri esaminano e valutano, nella loro giurisdizione, l'efficacia della cooperazione amministrativa in conformità alla presente direttiva nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali, ed esaminano e valutano i costi di conformità che possono risultare da un'eventuale situazione di comunicazione eccessiva. Gli Stati membri comunicano annualmente i risultati della loro valutazione al Parlamento europeo e alla Commissione. Una sintesi di tali risultati è resa pubblica, tenendo conto della riservatezza e dei diritti dei contribuenti. Le informazioni non sono disaggregate a un livello tale da poter essere attribuite a un singolo contribuente. |
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 – paragrafo 3
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Testo in vigore |
Emendamento |
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(17 bis) All'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: |
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 bis bis e 8 bis bis ter e i risultati pratici ottenuti. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. |
"3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio di informazioni su richiesta di cui agli articoli 5, 6 e 7, e dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 bis bis e 8 bis bis ter e i risultati pratici ottenuti, comprese le entrate fiscali incrementali associate alla cooperazione amministrativa. Le informazioni comunicate sono disaggregate dalla Commissione, almeno paese per paese. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2." |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 ter (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 bis – paragrafo 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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(17 ter) All'articolo 23 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
1. Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell'Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele in conformità della presente direttiva, che non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli necessari a determinare se e in che misura gli Stati membri rispettano la presente direttiva. |
"1. La riservatezza delle informazioni comunicate alla Commissione in conformità della presente direttiva è assicurata nella misura in cui la non divulgazione non nuoce all'interesse pubblico, le informazioni possono essere attribuite a un singolo contribuente e la loro divulgazione violerebbe i diritti dei contribuenti." |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 bis – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell'articolo 23 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. |
Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell'articolo 23 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni attribuibili possono essere comunicati ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. |
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 bis – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici e non sono pubblicati o comunicati ad altre persone o organismi senza l'esplicito accordo della Commissione. |
Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici ed essere accessibili a tutte le parti interessate e successivamente essere pubblici, nella misura in cui le informazioni in essi contenute non sono attribuibili a un unico contribuente e la loro divulgazione è conforme al regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. |
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 bis – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
In deroga al primo e al secondo comma, la Commissione può pubblicare annualmente sintesi anonime dei dati statistici che gli Stati membri le comunicano a norma dell'articolo 23, paragrafo 4. |
La Commissione pubblica annualmente sintesi anonime dei dati statistici che gli Stati membri le comunicano a norma dell'articolo 23, paragrafo 4. |
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19 – lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 – paragrafo 5 – comma 1
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di violazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 12, del regolamento (UE) 2016/679, le autorità competenti possano chiedere alla Commissione, in qualità di responsabile del trattamento, di sospendere, come misura di attenuazione, gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva con lo Stato membro in cui si è verificata la violazione. |
Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di violazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 12, del regolamento (UE) 2016/679, o in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio*, le autorità competenti possano chiedere alla Commissione, in qualità di responsabile del trattamento, di sospendere, come misura di attenuazione, gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva con lo Stato membro in cui si è verificata la violazione. |
|
_________________ |
|
* Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1). |
Motivazione
La possibilità di sospendere gli scambi di informazioni previsti dalla presente direttiva dovrebbe essere valida anche in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto in conformità del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19 – lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 – paragrafo 5 – comma 2
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La sospensione dura fino a quando le autorità competenti non chiedono alla Commissione di consentire nuovamente lo scambio di informazioni ai sensi della presente direttiva con lo Stato membro in cui si è verificata la violazione. |
La sospensione dura fino a quando le autorità competenti non chiedono alla Commissione di consentire nuovamente lo scambio di informazioni ai sensi della presente direttiva con lo Stato membro in cui si è verificata la violazione. La Commissione permette gli scambi di informazioni solo quando vi siano prove tecniche del fatto che il flusso dei dati è sicuro. |
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 bis – paragrafo 1
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli 8 bis bis, 8 bis ter e 8 bis quater e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli 8 bis bis, 8 bis ter e 8 bis quater e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione, in conformità dell'allegato V. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 20 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(20 bis) È aggiunto l'articolo seguente: |
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"Articolo 25 ter |
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Riesame |
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Entro... [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] la Commissione presenta una relazione sull'attuazione e l'efficacia delle disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) .../...*+ del Consiglio nonché proposte specifiche, comprese proposte legislative, per il miglioramento della presente direttiva. La relazione è resa pubblica. |
|
Nell'esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta un ulteriore rafforzamento dell'obbligo di comunicazione da parte dei gestori di piattaforma cui tale obbligo incombe.
|
|
________ |
|
* Direttiva (UE) .../... del Consiglio del ... recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU). |
|
+ GU: inserire il numero della presente direttiva modificativa nel testo e completare la nota a piè di pagina con il numero, la data e i riferimenti di pubblicazione in GU." |
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2011/16/UE
ALLEGATO V – comma 2 bis (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il presente allegato contiene anche diverse proposte di sanzioni, in conformità dell'articolo 25 bis, che gli Stati membri possono applicare. |
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2011/16/UE
ALLEGATO V – Sezione I – paragrafo A – punto 3 bis (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. "Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione escluso", un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione le cui entrate, generate nell'Unione durante l'anno civile precedente, non hanno superato i 100 000 EUR. |
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2011/16/UE
ALLEGATO V – Sezione I – paragrafo A – punto 4 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. "Attività pertinente esclusa", qualsiasi scambio di beni e servizi non remunerato e non monetario. |
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2011/16/UE
ALLEGATO V – Sezione III – paragrafo B – punto 2 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) l'identificativo del conto finanziario, se il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ne è a conoscenza e l'autorità competente dello Stato membro in cui è residente il venditore oggetto di comunicazione non ha comunicato alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri l'intenzione di non utilizzare a tal fine l'identificativo del conto finanziario; |
b) l'identificativo del conto finanziario, quale ottenuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e nella misura in cui l'autorità competente dello Stato membro in cui è residente il venditore oggetto di comunicazione non ha comunicato alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri l'intenzione di non utilizzare a tal fine l'identificativo del conto finanziario; |
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2011/16/UE
ALLEGATO V – Sezione III – paragrafo B – punto 3 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) l'identificativo del conto finanziario, se il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ne è a conoscenza e l'autorità competente dello Stato membro in cui è residente il venditore oggetto di comunicazione non ha comunicato alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri l'intenzione di non utilizzare a tal fine l'identificativo del conto finanziario; |
b) l'identificativo del conto finanziario, quale ottenuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e nella misura in cui l'autorità competente dello Stato membro in cui è residente il venditore oggetto di comunicazione non ha comunicato alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri l'intenzione di non utilizzare a tal fine l'identificativo del conto finanziario; |
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2011/16/UE
ALLEGATO V – Sezione IV – paragrafo C – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro ... [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] la Commissione valuta l'efficienza delle procedure amministrative e la qualità dell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione. La valutazione può essere accompagnata da proposte legislative qualora occorrano miglioramenti. |
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2011/16/UE
ALLEGATO V – Sezione IV – paragrafo F bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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F bis. Sanzioni per violazioni |
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Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione da parte dei gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri sono invitati a predisporre un insieme comune di sanzioni onde garantire l'applicazione di sanzioni simili nell'Unione e prevenire una scelta opportunistica del luogo di registrazione in funzione della severità delle sanzioni applicate. |
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Gli Stati membri sono particolarmente incoraggiati a considerare come sanzioni le opzioni di restrizione dei mezzi di pagamento regolamentati, l'addebito di ulteriori commissioni consequenziali per transazione, l'esclusione dai contratti pubblici e, in casi estremi e ripetuti, la revoca della licenza commerciale del gestore di piattaforma. |
MOTIVAZIONE
Il 15 luglio 2020 la Commissione ha pubblicato un pacchetto fiscale contenente tre iniziative distinte ma complementari, tra cui un piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della ripresa e una proposta legislativa volta a modificare la direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (DAC7).
La proposta DAC7 punta a estendere le norme dell'UE in materia di trasparenza fiscale alle piattaforme digitali. Se adottata, la proposta prevede che gli Stati membri si scambino automaticamente informazioni sui redditi generati dai venditori sulle piattaforme digitali. Ciò non solo consentirà alle autorità nazionali di individuare situazioni in cui dovrebbero essere riscosse imposte, ma ridurrà anche l'onere amministrativo gravante sulle piattaforme, che devono ottemperare a obblighi nazionali diversi in materia di comunicazione. Inoltre, la dichiarazione incompleta dei ricavi conseguiti attraverso le piattaforme digitali determina una concorrenza sleale tra l'economia tradizionale e l'economia delle piattaforme digitali. La proposta suggerisce anche una serie di adeguamenti da apportare alla direttiva, comprese tra l'altro disposizioni riguardanti gli audit congiunti tra le autorità fiscali, un riferimento esplicito alla possibilità per uno Stato membro di presentare richieste collettive a un altro Stato membro e chiarimenti sulla nozione di prevedibile pertinenza.
È necessario affrontare le sfide comportate dalla digitalizzazione dell'economia per garantire che i redditi e i ricavi generati attraverso le piattaforme digitali siano comunicati correttamente alle autorità fiscali. Solo mettendo a disposizione delle autorità fiscali un sistema affidabile di obblighi di comunicazione e tracciabilità dei fatti generatori dell'obbligazione tributaria è possibile assicurare che i redditi percepiti dai venditori siano opportunamente tassati nei rispettivi Stati membri e contribuiscano ad accrescere il gettito fiscale degli stessi. Inoltre, la crisi della COVID-19 ha ricordato l'importanza di tutelare le finanze pubbliche e la necessità di raccogliere risorse per affrontare le conseguenze economiche e sociali della pandemia e finanziare i futuri investimenti necessari in Europa.
Alla luce di quanto precede, la proposta DAC7 rappresenta una misura importante per continuare a contrastare la frode, l'elusione e l'evasione fiscali e per rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali nell'Unione. La proposta della Commissione è pertanto apprezzabile, poiché rappresenta un ulteriore passo verso uno scambio completo di informazioni su tutti i ricavi conseguiti e le attività possedute dai contribuenti nell'UE. La DAC7 comporta pertanto un ulteriore avanzamento verso una globalizzazione economica che si concilia con una tassazione equa e giusta dei redditi e dei patrimoni. Gli Stati membri riotterranno la possibilità di assoggettare a imposte efficienti, eque e giuste tutti i redditi percepiti o i patrimoni posseduti dai loro cittadini al di là dei confini nazionali solo se le informazioni sui redditi e i patrimoni fluiranno automaticamente attraverso le frontiere. La DAC e il sistema CRS globale hanno determinato progressi verso il conseguimento di tale obiettivo. Tuttavia, in particolare i patrimoni immobiliari, i trust, le azioni di imprese al di sotto della soglia di partecipazione del 25 %, alcune forme di plusvalenza e le cripto-attività dovranno essere inclusi pienamente nello scambio automatico di informazioni nel prossimo futuro. A tale scopo deve essere noto anche il titolare effettivo, e non solo il titolare giuridico. Gli Stati membri devono lavorare inoltre sulla disponibilità di dati, e non avvalersi soltanto dei dati esistenti.
Alla proposta attuale possono tuttavia essere nel frattempo apportate modifiche positive attraverso le seguenti raccomandazioni:
a norma dell'articolo 8, dovrebbero essere condivise automaticamente non solo le informazioni disponibili, ma anche le informazioni che potrebbero ragionevolmente essere rese disponibili dallo Stato membro;
gli Stati membri dovrebbero generalmente essere liberi di utilizzare le informazioni ricevute per fini diversi da quelli di natura fiscale. Di conseguenza, la necessaria autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro che comunica le informazioni è stata abolita e lo Stato membro dell'autorità competente che riceve le informazioni può utilizzarle nella misura consentita dalla propria legislazione;
lo scambio di informazioni sui ruling transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dovrebbe essere rafforzato ampliandone l'ambito di applicazione ai ruling informali e ai ruling fiscali nazionali;
le valutazioni e le analisi condivise dagli Stati membri con la Commissione europea dovrebbero essere pubblicate nella misura in cui non vengano divulgate informazioni potenzialmente attribuibili a uno specifico contribuente;
la Commissione dovrebbe avere l'obbligo di pubblicare annualmente sintesi anonime dei dati statistici ricevuti dagli Stati membri;
dovrebbe essere introdotta la definizione di attività pertinenti escluse e di gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione esclusi, al fine di ridurre l'onere burocratico gravante sulle piattaforme di piccole dimensioni e di escludere dall'ambito di applicazione delle norme le attività non monetarie e non remunerate;
è opportuno menzionare determinati tipi di sanzioni che gli Stati membri possono applicare in caso di inottemperanza delle piattaforme ai loro obblighi e chiedere un'armonizzazione delle sanzioni tra gli Stati membri al fine di sostenere un'attuazione equa ed efficace da parte di tutte le piattaforme;
dovrebbe essere inserita una clausola di riesame in virtù della quale la Commissione valuterà l'efficienza dell'attuazione dell'obbligo di comunicazione in questione ed esaminerà la possibilità di istituire un garante europeo incaricato di far rispettare la direttiva, se lo riterrà necessario.
Si noti che il Consiglio ha raggiunto un accordo a livello tecnico che gode del sostegno dei ministri. Tale accordo, purtroppo, indebolisce la proposta DAC7 in taluni ambiti essenziali, elencati in appresso, i quali dovrebbero essere lasciati immutati, così come proposti dalla Commissione europea:
per quanto riguarda gli audit congiunti, l'accordo del Consiglio indebolisce fortemente la proposta avanzata dalla Commissione su diversi fronti, sopprimendo tra l'altro i giustificati motivi per il rifiuto di un audit congiunto da parte delle autorità competenti, prorogando vari termini entro i quali le autorità interpellate devono rispondere, eliminando la possibilità per le persone di chiedere un audit congiunto e indebolendo le prescrizioni riguardanti la relazione finale;
per quanto concerne i "venditori oggetto di comunicazione", il Consiglio propone di introdurre un massimale e una soglia arbitrari per le attività di locazione di beni immobili;
in merito all'applicazione delle disposizioni della direttiva, il Consiglio ha proposto di ritardarla di un ulteriore anno. La Commissione aveva proposto che la direttiva fosse applicabile da gennaio 2022. Il Consiglio propone ora di rinviare al 2023 e suggerisce persino una deroga per quanto riguarda le norme sugli audit congiunti, le quali diverrebbero applicabili solo da gennaio 2024.
Infine, è deplorevole che il Consiglio sembri non tenere conto delle opinioni del Parlamento europeo. Tali azioni devono essere ritenute in contrasto con i principi di leale cooperazione e con il ruolo del Parlamento europeo nell'ambito di una procedura di consultazione quale sancito all'articolo 115 TFUE. In tale contesto è opportuno ribadire la necessità di passare alla maggioranza qualificata in materia fiscale. Il ruolo del Parlamento europeo nel controllo dell'elaborazione e dell'attuazione delle direttive sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale dovrebbe essere preso sul serio.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Proposta di direttiva del Consiglio volta a modificare la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale |
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Riferimenti |
COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS) |
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Consultazione del PE |
28.7.2020 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 14.9.2020 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
BUDG 14.9.2020 |
LIBE 14.9.2020 |
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Pareri non espressi Decisione |
BUDG 3.9.2020 |
LIBE 7.9.2020 |
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Relatori Nomina |
Sven Giegold 7.9.2020 |
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Approvazione |
4.2.2021 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
49 4 6 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Gerolf Annemans, Eva Maydell, Mick Wallace |
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Deposito |
9.2.2021 |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
49 |
+ |
ECR |
Raffaele Fitto, Cristian Terheş, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle |
PPE |
Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere |
Renew |
Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin |
S&D |
Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli |
The Left |
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace |
Verts/ALE |
Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun |
4 |
- |
ID |
Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Jörg Meuthen |
NI |
Lefteris Nikolaou-Alavanos |
6 |
0 |
ECR |
Derk Jan Eppink |
ID |
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni |
PPE |
Enikő Győri |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti