RELAZIONE sul tema "Verso un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC"

15.2.2021 - (2020/2043(INI))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Yannick Jadot
Relatori per parere (*):
Karin Karlsbro, commissione per il commercio internazionale
Luis Garicano, commissione per i problemi economici e monetari
(*) Commissioni associate – articolo 57 del regolamento


Procedura : 2020/2043(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A9-0019/2021

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul tema "Verso un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC"

(2020/2043(INI))

Il Parlamento europeo,

 visto l'accordo adottato in occasione della 21ª Conferenza delle Parti (COP21) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) svoltasi il 12 dicembre 2015 a Parigi (accordo di Parigi),

 vista la relazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente del 2019 sul divario tra le esigenze di riduzione delle emissioni e le prospettive,

 viste le relazioni speciali del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) sul riscaldamento globale di 1,5 °C e sull'oceano e la criosfera,

 vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640),

 viste la comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 dal titolo "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa" (COM(2020)0562) e la valutazione d'impatto che la accompagna (SWD(2020)176),

 viste le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019 e del 17-21 luglio 2020,

 vista la sua risoluzione del 23 luglio 2020 sulle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020[1],

 viste le conclusioni e le raccomandazioni della Corte dei conti europea nella relazione speciale n. 18/2020 del 15 settembre 2020 dal titolo "Il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE: l'assegnazione gratuita di quote doveva essere più mirata",

 vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale[2],

 vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo[3],

 vista la sua posizione riguardo all'obiettivo climatico per il 2030, segnatamente una riduzione del 60 % delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990[4],

 visto l'articolo 54 del suo regolamento,

 visti i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per i bilanci e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,

 vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0019/2021),

A. considerando che gli effetti negativi dei cambiamenti climatici rappresentano una minaccia diretta per i mezzi di sussistenza umani e gli ecosistemi terrestri e marini, come confermato dalle relazioni speciali dell'IPCC sul riscaldamento globale di 1,5 °C e sull'oceano e la criosfera; che la distribuzione di tali effetti è disomogenea e che le loro ripercussioni più negative si riscontrano sulle persone e sui paesi più poveri;

B. considerando che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) prevede che a partire dal 2030 i cambiamenti climatici causeranno la morte di circa 250 000 persone in più ogni anno per malnutrizione, malaria, diarrea e stress termico;

C. considerando che la temperatura media globale è già aumentata di oltre 1,1 °C rispetto ai livelli preindustriali[5];

D. considerando che l'UE e i suoi Stati membri si sono impegnati, nel quadro dell'accordo di Parigi, a realizzare azioni per il clima sulla base dei più recenti dati scientifici disponibili e ora hanno l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050;

E. considerando che negli ultimi decenni l'UE è riuscita con successo a scindere le emissioni di gas a effetto serra (GES) a livello territoriale e la crescita economica, con una riduzione delle emissioni di GES del 24 %, mentre il PIL ha registrato un aumento di oltre il 60 % tra il 1990 e il 2019; che ciò non tiene conto delle emissioni dell'UE incorporate nel suo commercio internazionale e pertanto sottostima la sua impronta globale di carbonio;

F. considerando che nel 2015 il rapporto tra le emissioni importate e le emissioni esportate dall'UE era di 3:1, dal momento che l'UE importava 1 317 milioni di tonnellate di CO2 e ne esportava 424 milioni di tonnellate[6];

G. considerando che il vigente diritto dell'UE è stato efficace nel realizzare gli obiettivi climatici adottati finora; che l'attuale struttura del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), in particolare le disposizioni vigenti in materia di rilocalizzazione delle emissioni di CO2, non ha fornito incentivi efficaci per la necessaria decarbonizzazione di determinati settori, segnatamente nell'industria, e in alcuni casi ha generato guadagni insperati ingiustificati per le imprese beneficiarie, come evidenziato dalla Corte dei conti europea[7];

H. considerando che la Commissione dovrebbe portare avanti il suo lavoro per mettere a punto metodologie intese a determinare l'impronta di carbonio e ambientale di un prodotto, adottando un approccio basato sull'intero ciclo di vita e garantendo che la contabilizzazione delle emissioni incorporate dei prodotti sia quanto più realistica possibile, includendo le emissioni prodotte dai trasporti internazionali;

I. considerando che la Commissione dovrebbe altresì esaminare la tracciabilità dei prodotti e dei servizi al fine di individuare in maniera più precisa tutti gli effetti durante i loro cicli di vita, ad esempio l'estrazione e l'uso dei materiali, il processo produttivo, il consumo di energia e il modo di trasporto utilizzato, al fine di creare banche dati;

J. considerando che circa il 27 % delle emissioni globali di CO2 dovute alla combustione di combustibili attualmente riguarda merci scambiate a livello internazionale[8]; che il 90 % del trasporto internazionale di merci è effettuato via mare, il che comporta significative emissioni di GES; che solo le emissioni di GES prodotte dalla navigazione interna sono state incluse nell'ambito del contributo determinato a livello nazionale (NDC) iniziale dell'UE; che ciò è soggetto a revisione alla luce dell'obiettivo rafforzato dell'UE per il 2030;

K. considerando che la crisi della COVID-19 ha offerto alcuni importanti insegnamenti e che pertanto la proposta della Commissione relativa a un nuovo strumento per la ripresa, denominato "Next Generation EU", sottolinea la necessità di rafforzare l'autonomia e la resilienza europee nonché la necessità di circuiti brevi, in particolare filiere alimentari più corte;

L. considerando che è essenziale che la Commissione disponga di una visione integrata delle politiche climatiche, ad esempio affrontando obiettivi di riduzione delle emissioni, come quelli per il trasporto marittimo, in coordinamento con le strategie di fissazione del prezzo del carbonio;

M. considerando che garantire una fissazione del prezzo del carbonio efficace e significativa, nel quadro di un contesto normativo più ampio, può fungere da incentivo economico per sviluppare metodi di produzione con una più bassa impronta di GES e può stimolare gli investimenti nell'innovazione e nelle nuove tecnologie per la decarbonizzazione e la circolarità dell'economia dell'UE; che un efficace meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) può svolgere un ruolo a tale riguardo;

N. considerando che il commercio può costituire uno strumento importante per promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici; che il mercato unico dell'UE rappresenta il secondo principale mercato di consumatori del mondo, che conferisce all'Unione una posizione unica per definire le norme a livello globale;

O. considerando che la lotta ai cambiamenti climatici contribuisce alla competitività e alla giustizia sociale e offre un importante potenziale in termini di sviluppo industriale, creazione di posti di lavoro, innovazione e sviluppo regionale;

P. considerando che l'articolo XX dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) consente ai membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di attuare le misure che sono necessarie per proteggere la vita o la salute umana, animale o vegetale b), e le risorse naturali g);

Q. considerando che l'UE dovrebbe accettare che un paese terzo istituisca un CBAM qualora tale paese applichi un prezzo del carbonio più elevato;

R. considerando che, nel suo programma elettorale, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è impegnato a "imporre tasse o quote di adeguamento del carbonio sulle merci ad alta intensità di carbonio provenienti da paesi che non rispettano i loro obblighi in materia di clima e ambiente"; che ciò creerebbe nuove opportunità di cooperazione tra l'UE e gli Stati Uniti per contrastare i cambiamenti climatici e ripristinare questo partenariato fondamentale;

S. considerando che l'obiettivo più ambizioso dell'UE in materia di cambiamenti climatici non dovrebbe comportare un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per le industrie europee;

Osservazioni generali

1. esprime profonda preoccupazione per il fatto che attualmente nessuno dei contributi determinati a livello nazionale (NDC) presentati, compresi quelli dell'UE e dei suoi Stati membri, è in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 °C, come previsto dall'accordo di Parigi, proseguendo nel contempo gli sforzi intesi a limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali;

2. esprime preoccupazione per la mancanza di cooperazione da parte di alcuni partner commerciali dell'UE nei negoziati internazionali sul clima negli ultimi anni, che, come recentemente osservato in occasione della COP25, pregiudica la nostra capacità collettiva a livello mondiale di conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi; incoraggia tutte le parti a sostenere uno sforzo globale collettivo e basato su dati scientifici che possa contribuire al conseguimento di tali obiettivi; invita la Commissione e il Consiglio a sostenere un processo decisionale trasparente, equo e inclusivo in sede di UNFCCC;

3. sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri hanno la responsabilità e l'opportunità di continuare ad assumere un ruolo guida nell'azione globale per il clima assieme agli altri principali emettitori a livello mondiale; sottolinea che l'UE ha svolto un ruolo guida nell'azione globale per il clima, come evidenziato dall'adozione dell'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e dal suo piano di rafforzare il suo obiettivo di riduzione delle emissioni GES entro il 2030; incoraggia vivamente la Commissione e gli Stati membri a intensificare la loro diplomazia climatica prima e dopo l'adozione della proposta legislativa relativa a un CBAM e, in particolare, a garantire un dialogo costante con i partner commerciali al fine di stimolare l'azione globale per il clima; sottolinea la necessità di sforzi diplomatici convergenti volti a garantire un tempestivo coinvolgimento dei paesi del vicinato dell'UE;

4. mette in rilievo il ruolo centrale di cittadini e consumatori nella transizione energetica e l'importanza di stimolare e sostenere le scelte dei consumatori per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici promuovendo attività sostenibili e benefici collaterali che contribuiscono a una migliore qualità della vita;

5. prende atto della proposta della Commissione di fissare l'obiettivo dell'Unione in materia di clima per il 2030 a una riduzione delle emissioni nette pari ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990; sottolinea, tuttavia, che il Parlamento ha adottato un obiettivo più elevato pari al 60 %;

6. osserva che, sebbene l'UE avesse notevolmente ridotto le sue emissioni interne di GES, le emissioni di GES incorporate nelle importazioni verso l'UE hanno registrato un costante aumento, compromettendo in tal modo gli sforzi compiuti dall'UE per ridurre la sua impronta globale di GES; sottolinea che alle importazioni nette di beni e servizi nell'UE è riconducibile oltre il 20 % delle emissioni interne di CO2 dell'Unione; ritiene che il contenuto di emissioni di GES delle importazioni dovrebbe essere meglio monitorato al fine di individuare possibili misure per ridurre l'impronta globale di GES dell'UE;

Concepire un CBAM compatibile con l'OMC

7. sostiene l'introduzione di un CBAM a condizione che sia compatibile con le norme dell'OMC e con gli accordi di libero scambio dell'UE, che non sia discriminatorio e non costituisca una restrizione dissimulata del commercio internazionale; ritiene che in quanto tale un CBAM creerebbe un incentivo per le industrie europee e i partner commerciali dell'UE a decarbonizzare le proprie industrie e sosterrebbe pertanto le politiche climatiche dell'UE e globali a favore della neutralità dei GES in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi; afferma in modo inequivocabile che un CBAM dovrebbe essere concepito esclusivamente per promuovere gli obiettivi climatici e non dovrebbe essere utilizzato impropriamente come strumento per rafforzare il protezionismo, le discriminazioni o le restrizioni ingiustificabili; sottolinea che tale meccanismo dovrebbe sostenere gli obiettivi ecologici dell'UE, in particolare per affrontare in modo più efficace il problema delle emissioni di GES incorporate nell'industria dell'UE e nel commercio internazionale, e al contempo essere non discriminatorio e mirare a garantire condizioni di parità a livello globale;

8. sottolinea che i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo dovrebbero beneficiare di un trattamento speciale al fine di tenere conto delle loro specificità e dei potenziali effetti negativi del CBAM sul loro sviluppo;

9. ricorda i vincoli e le sfide particolari con cui devono confrontarsi le regioni ultraperiferiche, in particolare in ragione della loro lontananza, dell'insularità e delle dimensioni limitate del loro mercato, e chiede che il CBAM tenga debito conto delle peculiarità di tali regioni, in conformità dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE);

10. ribadisce che l'introduzione di un CBAM dovrebbe far parte di un pacchetto di misure legislative mirate a garantire una rapida riduzione delle emissioni di GES derivanti dalla produzione e dai consumi dell'UE, in particolare rafforzando l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; sottolinea che il CBAM dovrebbe essere accompagnato da politiche volte a consentire e promuovere gli investimenti in processi industriali a bassa intensità di carbonio, in particolare attraverso strumenti di finanziamento innovativi, il nuovo piano d'azione per l'economia circolare e una più ampia politica industriale dell'UE che sia ambiziosa dal punto di vista ambientale e socialmente equa, con l'obiettivo di guidare una reindustrializzazione decarbonizzata dell'Europa per creare posti di lavoro di qualità a livello locale e garantire la competitività dell'economia europea, realizzando al contempo l'ambizione climatica dell'UE e offrendo prevedibilità e certezza per garantire gli investimenti nella neutralità climatica;

11. sottolinea che le norme sui prodotti possono garantire una produzione a basse emissioni di carbonio ed efficiente sotto il profilo delle risorse, nonché contribuire a ridurre il più possibile l'impatto ambientale negativo associato all'uso dei prodotti; chiede pertanto alla Commissione di proporre, a integrazione dell'introduzione di un CBAM, norme e standard più ambiziosi e vincolanti relativi alla riduzione delle emissioni di GES e ai risparmi in termini di risorse e di energia per i prodotti immessi sul mercato dell'UE, a sostegno del quadro strategico in materia di prodotti sostenibili e del nuovo piano d'azione per l'economia circolare;

12. ritiene che, al fine di evitare eventuali distorsioni nel mercato interno e lungo la catena del valore, il CBAM dovrebbe applicarsi a tutte le importazioni di prodotti e materie prime coperti dal sistema EU ETS, anche se integrati in prodotti intermedi o finali; ritiene che, in una fase iniziale (già entro il 2023) e previa una valutazione d'impatto, il CBAM dovrebbe applicarsi al settore energetico e ai settori industriali ad alta intensità energetica come quelli del cemento, dell'acciaio, dell'alluminio, della raffinazione del petrolio, della carta, del vetro, dei prodotti chimici e dei fertilizzanti, che continuano a beneficiare di consistenti quote gratuite e rappresentano tuttora il 94 % delle emissioni industriali dell'UE;

13. sottolinea che il contenuto di emissioni di GES delle importazioni dovrebbe essere contabilizzato sulla base di parametri di riferimento trasparenti, affidabili e aggiornati per prodotto a livello degli impianti nei paesi terzi e che, per impostazione predefinita, qualora l'importatore non renda disponibili i dati, dovrebbe essere contabilizzato il contenuto medio globale di emissioni di GES dei singoli prodotti, ripartito per i diversi metodi di produzione che presentano intensità di emissioni differenti; ritiene che la fissazione del prezzo del carbonio per le importazioni dovrebbe coprire le emissioni dirette e indirette e quindi anche tenere conto dell'intensità di carbonio della rete elettrica di ciascun paese o, qualora l'importatore renda disponibili i dati, l'intensità di carbonio del consumo energetico a livello di impianto;

14. osserva che la Commissione sta attualmente valutando tutte le diverse opzioni per l'introduzione di un CBAM, che vanno da strumenti fiscali a meccanismi che utilizzano il sistema EU ETS; sottolinea che le modalità per la concezione di un CBAM dovrebbero essere esaminate insieme alla revisione dell'EU ETS, in modo da assicurare la loro complementarità e coerenza e da evitare una sovrapposizione che determinerebbe una doppia protezione delle industrie dell'UE; sottolinea l'importanza di un processo trasparente alla base del CBAM, in particolare collaborando con l'OMC e i partner commerciali dell'UE, in coordinamento con il Parlamento europeo, e valutando e confrontando attentamente l'efficacia, l'efficienza e la fattibilità giuridica di diverse forme di CBAM al fine di ridurre le emissioni globali complessive di GES; insiste sul fatto che l'obiettivo principale del CBAM è l'ambiente e che pertanto i criteri ambientali dovrebbero svolgere un ruolo essenziale nella scelta dello strumento, garantendo un prezzo del carbonio prevedibile e sufficientemente elevato che incentivi gli investimenti nella decarbonizzazione al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi;

15. sottolinea l'importanza di valutare l'impatto di ciascuna opzione sul tenore di vita dei consumatori, in particolare di quelli appartenenti a gruppi più vulnerabili, nonché il loro impatto sulle entrate; invita la Commissione a includere nella valutazione d'impatto anche le conseguenze per il bilancio dell'UE delle entrate generate dal CBAM come risorsa propria, a seconda della concezione e delle modalità scelte;

16. ritiene che, per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2, nel rispetto delle norme dell'OMC, il CBAM debba imporre oneri per il contenuto di carbonio delle importazioni in modo da rispecchiare i costi del carbonio sostenuti dai produttori dell'UE; sottolinea che la fissazione del prezzo del carbonio nel quadro del CBAM dovrebbe rispecchiare l'evoluzione dinamica del prezzo delle quote dell'UE nel quadro del sistema EU ETS, garantendo la prevedibilità e una minore volatilità del prezzo del carbonio; è del parere che gli importatori debbano acquistare le quote da una riserva distinta di quote rispetto all'EU ETS, in cui il prezzo del carbonio corrisponde a quello del giorno dell'operazione nell'EU ETS; sottolinea che l'introduzione del CBAM è solo una delle misure finalizzate all'attuazione degli obiettivi del Green Deal europeo e deve anche essere accompagnata dalle misure necessarie in settori non contemplati dall'ETS e da una riforma ambiziosa dell'EU ETS, per assicurare che quest'ultimo realizzi, attraverso una fissazione del prezzo del carbonio significativa, nel pieno rispetto del principio "chi inquina paga", e per contribuire alla necessaria riduzione delle emissioni di GES in linea con l'obiettivo climatico aggiornato dell'UE per il 2030 e con l'obiettivo di azzerare le emissioni nette di GES nell'UE entro il 2050, anche attraverso l'adeguamento del fattore di riduzione lineare, un aggiustamento del massimale e la valutazione della potenziale necessità di fissare un prezzo minimo del carbonio;

17. sottolinea che un'accisa (o una tassa) sul tenore di carbonio di tutti i prodotti consumati, sia nazionali che importati, non affronterebbe pienamente il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sarebbe tecnicamente difficile, data la complessità del tracciamento del carbonio nelle catene globali del valore, e potrebbe comportare un onere significativo per i consumatori; riconosce che un dazio o una tassa fissa sulle importazioni potrebbe essere uno strumento semplice per fornire un segnale di prezzo ambientale forte e stabile per il carbonio importato; ritiene tuttavia che, data la sua natura fissa, tale tassa sarebbe uno strumento meno flessibile per rispecchiare l'evoluzione del prezzo del sistema ETS dell'UE; sottolinea che, in pratica, un'imposta in evoluzione che rispecchi automaticamente il prezzo del sistema ETS dell'UE sarebbe equivalente a un ETS teorico; riconosce che, qualora il CBAM fosse di natura fiscale, vi è la possibilità di introdurre un meccanismo basato sull'articolo 192, paragrafo 2, TFUE;

18. sottolinea che gli importatori devono avere la possibilità di dimostrare, in conformità delle norme dell'UE sul monitoraggio, la comunicazione e la verifica del sistema ETS dell'UE, che il tenore di carbonio dei loro prodotti è inferiore a tali valori e beneficiare di un importo esigibile opportunamente adeguato, al fine di incoraggiare l'innovazione e gli investimenti nelle tecnologie sostenibili in tutto il mondo; ritiene che ciò non debba imporre un onere sproporzionato alle PMI; sottolinea che l'attuazione del meccanismo dovrà essere sostenuta da una serie di norme dell'UE che ne prevengano l'elusione o l'uso improprio e richiederà una forte infrastruttura indipendente per la sua amministrazione;

19. sottolinea che il CBAM dovrebbe garantire che agli importatori di paesi terzi non sia addebitato due volte il tenore di carbonio dei loro prodotti onde assicurare che essi siano trattati su un piano di parità e senza discriminazioni; invita la Commissione a valutare attentamente l'impatto delle diverse opzioni CBAM sui paesi meno sviluppati;

20. sottolinea che, a differenza dell'ETS, il meccanismo non dovrebbe considerare la combustione del legno per la creazione di combustibile come neutra dal punto di vista del carbonio e che, nel quadro rivisto e aggiornato, dovrebbe essere fissato un prezzo per il carbonio incorporato nel legno tagliato e nel suolo impoverito;

21. esorta la Commissione ad adoperarsi per ridurre al minimo il rischio che coloro che esportano verso l'UE cerchino di evitare il meccanismo o ne indeboliscano l'efficacia, ad esempio riorientando la produzione tra i mercati o esportando prodotti semilavorati;

Aspetti attinenti al commercio di un CBAM

22. chiede che l'accordo di Parigi e il suo obiettivo degli 1,5 °C diventino uno dei principi guida fondamentali della politica commerciale, ai quali devono essere adeguate tutte le iniziative commerciali e i relativi strumenti politici, e che siano inclusi, tra l'altro, negli accordi di libero scambio (ALS) quali elementi essenziali; è convinto che una simile politica commerciale mirata possa costituire un importante fattore trainante per orientare le economie verso la decarbonizzazione al fine di conseguire gli obiettivi climatici fissati nell'accordo di Parigi e nel Green Deal europeo;

23. esprime profonda preoccupazione per l'erosione del sistema commerciale multilaterale; invita la Commissione a impegnarsi attivamente con i governi dei partner commerciali al fine di garantire un dialogo costante su tale iniziativa, fornendo in tal modo incentivi all'azione per il clima sia all'interno dell'Unione che da parte dei suoi partner commerciali; sottolinea che la politica commerciale può e dovrebbe essere utilizzata per promuovere un'agenda ambientale positiva ed evitare grandi differenze in termini di ambizioni climatiche tra l'UE e il resto del mondo e che un CBAM dovrebbe essere progettato come una misura complementare alle azioni nel quadro dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile degli accordi di libero scambio dell'UE; sottolinea, inoltre, che l'iniziativa deve mirare a rendere superfluo il CBAM man mano che il resto del mondo avrà raggiunto il livello di ambizione che l'UE ha fissato in termini di riduzione delle emissioni di CO2; è pertanto del parere che il CBAM dovrebbe essere considerato uno strumento per favorire l'accelerazione di tale processo e non uno strumento per il protezionismo; si attende che la Commissione avvii i negoziati per definire un approccio globale nell'ambito dell'OMC o del G20;

24. ritiene che il commercio internazionale e la politica commerciale siano fattori chiave della transizione verso un'economia globale circolare, efficiente sotto il profilo delle risorse e neutrale dal punto di vista climatico e che, in quanto tali, debbano sostenere gli sforzi globali a favore del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e dell'accordo di Parigi; ritiene che sia urgente perseguire una riforma globale dell'OMC che consenta a quest'ultima di garantire un commercio equo e, allo stesso tempo, di contrastare il riscaldamento globale; osserva che le norme del GATT risalgono al 1947 ed è del parere che debbano essere ripensate nell'attuale contesto della crisi climatica; auspica che la Commissione adotti iniziative urgenti per la riforma dell'OMC al fine di raggiungere la compatibilità con gli obiettivi climatici; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per conseguire una fissazione del prezzo globale della CO2 e per agevolare il commercio di tecnologie per la protezione del clima e dell'ambiente, ad esempio attraverso iniziative di politica commerciale come l'accordo sui beni ambientali dell'OMC;

25. invita la Commissione a portare avanti le riforme multilaterali dell'OMC che allineano il diritto del commercio internazionale agli obiettivi dell'accordo di Parigi e ad altri aspetti del diritto internazionale, in particolare le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); sottolinea che un CBAM è compatibile con le norme dell'OMC se è concepito con un chiaro obiettivo ambientale per ridurre le emissioni globali di gas a effetto serra e se mantiene la massima integrità ambientale;

26. evidenzia che un CBAM può contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; ricorda che la promozione del lavoro dignitoso è anche uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile ed esorta la Commissione a garantire che le merci immesse sul mercato dell'UE siano prodotte in condizioni che rispettino le convenzioni dell'OIL;

27. osserva che, al fine di essere compatibili con le norme dell'OMC, le disposizioni del GATT, quali l'articolo I (il principio della nazione più favorita), l'articolo III (il principio del trattamento nazionale) e, se necessario, l'articolo XX (eccezioni generali), potrebbero costituire la base per qualsiasi concezione del CBAM, la cui logica dovrebbe essere strettamente ambientale, con l'obiettivo di ridurre le emissioni globali di CO2 e prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

28. sottolinea il principio di non discriminazione ai sensi dell'articolo III del GATT; sottolinea che l'applicazione dello stesso trattamento alle importazioni e alla produzione interna è un criterio fondamentale per garantire la compatibilità di qualsiasi misura con le regole dell'OMC; sottolinea che il CBAM dovrebbe costituire un'alternativa alle misure esistenti in materia di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi del diritto dell'UE nei settori coperti dal sistema ETS dell'UE, in quanto creerebbe condizioni di parità tra i produttori nazionali ed esteri dell'UE applicando un onere sulle emissioni di carbonio incorporate di tutti i beni in tali settori, indipendentemente dalla loro origine, tutelando pienamente l'industria europea dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ed evitando trasferimenti di emissioni verso paesi terzi; evidenzia che l'attuazione del CBAM dovrebbe pertanto andare di pari passo con l'eliminazione graduale, parallela, rapida e definitiva di tali misure per i settori interessati, in modo da evitare una doppia protezione per gli impianti dell'UE, valutando nel contempo l'impatto sulle esportazioni e sui settori dipendenti lungo la catena del valore; sottolinea che la concezione del CBAM dovrebbe seguire un semplice principio in base al quale una tonnellata di carbonio non dovrebbe essere protetta due volte;

29. sottolinea l'importanza di garantire condizioni di parità a livello globale per la competitività delle industrie europee senza produrre effetti nocivi sul clima e sull'ambiente; esorta pertanto la Commissione a prendere in considerazione l'eventuale introduzione di sconti all'esportazione, ma solo se sarà in grado di dimostrare appieno il loro impatto positivo sul clima e la loro compatibilità con le norme dell'OMC; sottolinea che, al fine di prevenire effetti negativi sul clima incentivando metodi di produzione meno efficienti per le industrie esportatrici europee e onde garantire la compatibilità con l'OMC, qualsiasi forma di potenziale sostegno alle esportazioni dovrebbe essere trasparente, proporzionata, non dovrebbe comportare alcun tipo di vantaggio competitivo per le industrie esportatrici dell'UE nei paesi terzi, e dovrebbe essere strettamente limitata agli impianti più efficienti, in modo da mantenere gli incentivi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per le imprese esportatrici dell'UE;

30. sottolinea la necessità che qualsiasi meccanismo offra un incentivo alle industrie nell'UE e all'estero affinché realizzino prodotti puliti e concorrenziali ed evitino la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, senza pregiudicare le opportunità commerciali;

31. osserva che il CBAM fa parte del Green Deal europeo e costituisce uno strumento per conseguire l'obiettivo dell'UE di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050; osserva che la maggior parte dei settori industriali ad alta intensità di carbonio e altamente dipendenti dagli scambi commerciali potrebbero essere interessati dal CBAM, direttamente o indirettamente, e che dovrebbero essere consultati nel corso dell'intero processo; osserva inoltre che il CBAM potrebbe influenzare le catene di approvvigionamento spingendole a internalizzare i costi del carbonio; sottolinea che qualsiasi CBAM dovrebbe essere di facile gestione e non imporre un onere finanziario e amministrativo eccessivo alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI);

Il CBAM e le risorse proprie

32. riconosce che il CBAM potrebbe essere attuato come estensione dell'attuale regime dei dazi doganali o come sistema complementare nel quadro dell'ETS esistente; sottolinea che entrambi gli approcci potrebbero essere del tutto coerenti con un'iniziativa sulle risorse proprie;

33. sostiene l'intenzione della Commissione di utilizzare le entrate generate dal CBAM come nuove risorse proprie per il bilancio dell'UE e chiede alla Commissione di garantire la piena trasparenza sull'utilizzo di tali entrate; sottolinea, tuttavia, che il ruolo del CBAM in materia di bilancio dovrebbe essere solo un sottoprodotto dello strumento; ritiene che tali nuove entrate dovrebbero consentire un maggiore sostegno all'azione per il clima e agli obiettivi del Green Deal, come l'equa transizione e la decarbonizzazione dell'economia europea, nonché un incremento del contributo dell'UE ai finanziamenti internazionali per il clima a favore dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, i quali sono più vulnerabili ai cambiamenti climatici, in particolare per aiutarli a intraprendere un processo di industrializzazione basato su tecnologie pulite e decarbonizzate; invita la Commissione a tenere conto, nella sua futura proposta, delle ripercussioni sociali del meccanismo, al fine di ridurle al minimo; sottolinea che le entrate generate da un CBAM non dovrebbero in alcun modo essere utilizzate come sovvenzioni dissimulate alle industrie europee altamente inquinanti, in quanto ciò comprometterebbe in ultima analisi la compatibilità con l'OMC;

34. ricorda che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno concordato la creazione di nuove risorse proprie, compreso il CBAM, per il prossimo quadro finanziario pluriennale nell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (AII)[9]; sottolinea che l'assegnazione dei flussi finanziari generati dal CBAM al bilancio dell'UE contribuirebbe ad attenuare i problemi di equivalenza fiscale e ad assicurare un'equa ripartizione dell'impatto tra gli Stati membri, nonché a garantire una struttura snella con spese amministrative minime; conclude pertanto che la definizione dei proventi come risorsa propria dell'UE ridurrebbe la quota dei contributi basati sull'RNL nel finanziamento del bilancio dell'UE e contribuirebbe in tal modo a ripartire l'impatto del CBAM in modo equo tra tutti gli Stati membri; ritiene che eventuali risparmi a livello nazionale dovuti a minori contributi basati sull'RNL aumenteranno il margine di bilancio degli Stati membri; sottolinea che l'attuazione del meccanismo dovrebbe essere accompagnata dall'eliminazione delle sovvenzioni nocive per l'ambiente concesse alle industrie ad alta intensità energetica, in particolare le esenzioni e le agevolazioni fiscali per l'energia utilizzata da tali industrie;

35. prende atto di diverse stime prudenti delle entrate, che vanno da 5 a 14 miliardi di EUR all'anno, a seconda della portata e della concezione del nuovo strumento; sottolinea che il bilancio dell'UE è in ogni caso perfettamente adeguato per assorbire le fluttuazioni delle entrate o anche gli effetti regressivi a lungo termine;

36. è determinato a garantire che la risorsa propria basata sul CBAM faccia parte di un paniere di risorse proprie sufficiente a coprire il livello della spesa complessiva prevista per i costi di rimborso del capitale e degli interessi del prestito contratto nell'ambito dello strumento Next Generation EU, rispettando nel contempo il principio di universalità; ricorda inoltre che le eccedenze derivanti dal piano di rimborso devono continuare a figurare nel bilancio dell'UE come entrate generali;

37. sottolinea che l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie, come previsto nella tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie nel quadro dell'accordo interistituzionale, potrebbe facilitare una migliore focalizzazione della spesa a livello dell'Unione su settori prioritari e beni pubblici comuni con elevati vantaggi in termini di efficienza rispetto alla spesa nazionale; ricorda che, in caso di mancato rispetto delle condizioni concordate nell'AII da parte di una delle tre istituzioni, le altre potrebbero intentare un'azione giudiziaria;

38. invita le istituzioni a dare attivamente seguito, nello spirito e nella lettera, alla tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie nel quadro dell'accordo interistituzionale, che prevede che questa nuova risorsa propria entri in vigore al più tardi il 1º gennaio 2023;

Attuazione del CBAM e altri aspetti

39. sottolinea che l'attuazione del CBAM deve essere accompagnata dall'eliminazione di tutte le forme di sovvenzioni dannose per l'ambiente concesse alle industrie ad alta intensità energetica a livello nazionale; invita la Commissione a valutare le diverse pratiche degli Stati membri in materia alla luce del principio "chi inquina paga";

40. chiede che il CBAM sia monitorato tramite un organismo indipendente, sotto l'egida della Commissione, che riferisca periodicamente al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione, informandoli in maniera trasparente, su richiesta e almeno due volte l'anno;

41. osserva che l'UE è il principale importatore di carbonio al mondo e che il tenore di carbonio delle merci esportate dall'UE è nettamente inferiore a quello delle merci importate; deduce che gli sforzi europei volti a contrastare i cambiamenti climatici sono superiori alla media degli sforzi internazionali; sottolinea che, per misurare l'impatto climatico complessivo dell'Unione, è necessario un efficace metodo di rendicontazione che tenga conto delle emissioni delle merci e dei servizi importati nell'UE;

42. sottolinea che sforzi adeguati in materia di clima a livello internazionale, come un prezzo internazionale del carbonio solido, diffuso e coerente, e tecnologie, prodotti e processi di produzione a basse emissioni pienamente competitivi renderanno col tempo il meccanismo obsoleto; è del parere che il cambiamento climatico sia un problema globale che richiede soluzioni globali, e ritiene pertanto che l'UE debba continuare a sostenere la creazione di un quadro globale per la tariffazione della CO2 in linea con l'articolo 6 dell'accordo di Parigi; incoraggia la Commissione a progettare il meccanismo con un calendario chiaro e ambizioso per la sua attuazione ed evoluzione; ricorda che alcune soluzioni tecniche per la riduzione della CO2 sono ancora nella fase pilota e invita pertanto la Commissione a proseguire gli sforzi per svilupparle ulteriormente; invita la Commissione a progettare il meccanismo come parte di un pacchetto strategico globale e orientato sul lungo periodo, che sia coerente con l'obiettivo di realizzare un'economia altamente efficiente in termini di energia e di risorse, e a zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050;

43. ricorda che la politica climatica dell'UE, la sua politica industriale e l'obiettivo di mantenere e accrescere la crescita economica sostenibile devono andare di pari passo; sottolinea che qualsiasi meccanismo dovrebbe essere integrato nella nostra strategia industriale incentivando le industrie a produrre prodotti puliti e competitivi;

44. sottolinea che un meccanismo correttamente funzionante dovrebbe garantire la riduzione delle emissioni importate nell'UE e fornire la protezione del clima più efficace contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, rispettando nel contempo le regole dell'OMC; sottolinea che il meccanismo dovrebbe essere progettato in modo da assicurarne un'applicazione semplice ed efficace e, nel contempo, in modo da prevenire comportamenti elusivi quali il rimescolamento delle risorse o l'importazione di prodotti semilavorati o finiti non coperti dal meccanismo;

45. invita la Commissione a fornire consulenza e assistenza tecnica alle industrie in patria e all'estero, in particolare alle PMI, per la creazione di sistemi affidabili di rendicontazione delle emissioni di gas a effetto serra per le importazioni, al fine di mantenere un'industria europea forte senza causare ostacoli tecnici ai partner commerciali;

46. invita a condurre una valutazione speciale dell'impatto del meccanismo sulle PMI e sulla concorrenza in seno al mercato interno; chiede la creazione, se del caso, di un meccanismo di sostegno per le PMI affinché si adattino con successo alla nuova realtà di mercato, evitando così che siano vittime di pratiche sleali da parte degli attori di mercato più grandi;

47. osserva altresì che, al fine di prevenire la concorrenza sleale sul mercato europeo, il meccanismo non dovrebbe creare svantaggi competitivi tra materiali concorrenti; sottolinea che i materiali più rispettosi del clima non dovrebbero subire svantaggi competitivi;

48. sottolinea l'importanza del Parlamento nel garantire che i cittadini europei e i loro interessi siano rappresentati e nel contribuire alla realizzazione di priorità dell'UE quali la protezione del clima, la crescita sostenibile e la competitività internazionale; invita pertanto la Commissione e il Consiglio a coinvolgere pienamente il Parlamento, come colegislatore, nel processo legislativo mirante a istituire il meccanismo.

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° °

49. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


 

MOTIVAZIONE

I cambiamenti climatici non sono più una questione che riguarda soltanto gli scienziati e le generazioni future. Ogni giorno siamo colpiti dalle loro drammatiche conseguenze sui nostri stessi territori e le immagini catastrofiche che ci arrivano da tutto il mondo ci lasciano sgomenti. Incendi, ondate di calore, siccità, inondazioni, onde di marea, cicloni, scioglimento dei ghiacci, pandemie, spostamenti di popolazioni... i cambiamenti climatici sono la nostra realtà. E siamo arrivati soltanto a 1,1 gradi di riscaldamento medio!

L'accordo di Parigi ha dato luogo a una mobilitazione generale. Dobbiamo accelerare e innalzare le nostre ambizioni, poiché nella situazione attuale le nostre politiche climatiche sono destinate a portarci a un riscaldamento di 3-4 gradi o, negli scenari più pessimistici, ancora maggiore. Ciò scatenerebbe un caos sconosciuto in tutto il mondo. L'Unione europea ha la sua parte di responsabilità, per le emissioni di gas a effetto serra che produce, per le quantità sempre maggiori di emissioni che importa, perché è al centro del multilateralismo e della cooperazione internazionale, due elementi indispensabili, e perché è una potenza economica e commerciale e, in quanto tale, deve dare l'esempio.

Gli europei hanno preso coscienza dell'urgenza e dei rischi. Agiscono al loro livello. I giovani manifestano per il clima. Una percentuale crescente di attori economici investe in modo massiccio nelle energie rinnovabili, nel rigore e nell'efficienza energetica degli edifici e dei trasporti, nella decarbonizzazione dell'industria e dei servizi. Gli agricoltori dimostrano che il loro settore può contribuire al raffreddamento del pianeta piuttosto che al suo surriscaldamento. Non si tratta soltanto di combattere i rischi ma di un'aspirazione collettiva a trasformare il nostro modello di sviluppo affinché diventi più sostenibile, più equo sul piano sociale, più resiliente e più sovrano. La decarbonizzazione non è solo una necessità urgente, ma è anche diventata un'opportunità, un'importante stimolo per la creazione di posti di lavoro, la pianificazione equilibrata dei nostri territori e l'innovazione tecnologica, sociale, industriale e democratica.

Con l'obiettivo della neutralità climatica al più tardi entro il 2050, con il Green Deal e con la legge sul clima, la lotta contro i cambiamenti climatici è al centro dell'agenda politica dell'Unione. Le risoluzioni del Parlamento europeo, il programma della Commissione e le discussioni in seno al Consiglio impongono di fare di più e meglio. L'obiettivo di ridurre del 40 % le nostre emissioni entro il 2030 è obsoleto; gli scienziati raccomandano di elevarlo al 65 %. Qualunque sia il nuovo obiettivo scelto, saremo tenuti a rivedere in modo molto serio e sistematico l'insieme delle politiche europee in materia, in particolare la direttiva ETS che influisce in larga misura sul prezzo del carbonio e quindi sull'incentivo alla decarbonizzazione. Non potrà esistere una politica climatica ambiziosa senza una riduzione significativa delle quote di emissioni assegnate, senza l'abolizione rapida delle quote gratuite che contribuiscono alla scarsa efficienza del mercato del carbonio e senza la fissazione di un prezzo minimo per tonnellata di CO2.

Sebbene insufficiente, la politica climatica dell'Unione è più ambiziosa di quella di molti suoi partner commerciali. Se la lotta contro i cambiamenti climatici deve rappresentare un'opportunità industriale, economica e sociale, la decarbonizzazione della nostra economia non può portare a una nuova deindustrializzazione, con una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e degli investimenti. È nostra responsabilità garantire che gli sforzi richiesti alle imprese non le condannino a subire la concorrenza sleale da parte di attori che producono in paesi meno ambiziosi dell'Unione ma i cui prodotti entrano nel mercato interno. Questo è il motivo per cui occorre un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM).

Il CBAM è uno strumento indispensabile che risponde a diverse esigenze, alimentando un circolo virtuoso il cui obiettivo principale è la protezione del clima e si prefigge diversi obiettivi:

 contribuire al potenziamento dell'azione per il clima all'interno dell'Unione;

 incoraggiare i nostri partner a innalzare il loro livello di ambizione;

 tutelare i nostri produttori da una concorrenza potenzialmente sleale;

 favorire il rientro delle attività economiche sul territorio europeo;

 alimentare le risorse proprie dell'Unione.

Per questo, il CBAM deve rispettare una serie di principi.

 Deve applicarsi, a termine, a tutti i prodotti importati in modo da coprire la totalità della nostra impronta di carbonio e da evitare distorsioni nel mercato interno. Si applicherà in modo transitorio alle principali materie prime la cui produzione è caratterizzata da alte emissioni di CO2 e rientra nel mercato europeo del carbonio.

 Deve entrare in vigore il più rapidamente possibile e al più tardi a partire dal 2023. Il coordinamento con il mercato ETS sarà tanto più efficace quanto più breve sarà il periodo di transizione. Un CBAM efficace deve consentire di porre fine alle quote gratuite. Queste ultime, il principale strumento per contrastare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, hanno generato forti effetti avversi e guadagni insperati ("windfall profits"), come ricordato dalla Corte dei conti europea nella relazione speciale n. 18/2020 dal titolo "Il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE: l'assegnazione gratuita di quote doveva essere più mirata".

 Deve essere compatibile con le norme commerciali multilaterali, nella misura in cui diversi articoli del GATT consentono di agire a favore di interessi superiori agli scambi, come l'ambiente e la salute.

 Deve alimentare il bilancio europeo come nuova risorsa propria. Sosteniamo l'obiettivo di utilizzare questa risorsa principalmente per il Green Deal e per una transizione giusta, destinandone però una parte significativa al sostegno della transizione nei paesi più poveri e più colpiti dai cambiamenti climatici.

I cittadini europei si aspettano che l'Unione europea agisca con maggiore determinazione e ambizione a favore del clima e che abbandoni l'"ingenuità" o il cinismo che ha mostrato in materia di politica commerciale, ignorando troppo spesso i costi sociali, ambientali e industriali degli accordi sottoscritti.

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera rappresenta una grande opportunità per conciliare clima, industria, occupazione, resilienza, sovranità e rientro delle attività economiche. Per questo, costituisce un importante banco di prova politico e democratico per l'Unione. Il Parlamento europeo deve indicare la via da seguire!


PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE (14.12.2020)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sul tema "Verso un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC"

(2020/2043(INI))

Relatrice per parere (*): Karin Karlsbro

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

 

 

SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. plaude all'obiettivo dell'Unione di realizzare una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica entro il 2050, nonché l'obiettivo di ridurre le emissioni del 60 % entro il 2030, come proposto dal Parlamento; chiede di mantenere un livello di ambizione più elevato nell'ambito degli sforzi in materia di clima nella politica commerciale dell'UE nonché in molti altri ambiti politici; chiede che l'accordo di Parigi e il suo obiettivo degli 1,5 °C diventino uno dei principi guida fondamentali della politica commerciale, ai quali devono essere adeguate tutte le iniziative commerciali e i relativi strumenti politici, e siano inclusi, tra le altre cose, negli accordi di libero scambio (ALS) quale elemento essenziale; è convinto che una simile politica commerciale mirata possa costituire un importante fattore trainante per l'orientamento delle economie verso la decarbonizzazione al fine di conseguire gli obiettivi climatici fissati nell'accordo di Parigi e nel Green Deal europeo; sottolinea che, come effetto del maggior livello di ambizione dell'UE in relazione al tema dei cambiamenti climatici, il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio potrebbe aumentare; esorta la Commissione a garantire la piena protezione contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in tutte le sue politiche, tenendo conto nel contempo della competitività dell'industria europea e delle piccole e medie imprese (PMI); osserva che nel 2018 l'Unione aveva ridotto le sue emissioni interne di gas a effetto serra del 23,2 % rispetto ai livelli del 1990, mentre le emissioni di gas a effetto serra incorporate nel commercio internazionale sono aumentate costantemente; sottolinea che alle importazioni nette di beni e servizi nell'UE è riconducibile oltre il 20 % delle emissioni interne di CO2 dell'Unione;

2. sostiene, in assenza di un prezzo globale del carbonio e di una soluzione multilaterale, l'intenzione della Commissione di proporre un meccanismo dell'UE di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM) equo, trasparente, efficiente e basato sul mercato, a condizione che sia compatibile con le norme dell'OMC e gli accordi di libero scambio dell'UE (a tal fine deve essere non discriminatorio e non costituire una restrizione dissimulata al commercio internazionale) e che sia proporzionato, basato sul principio "chi inquina paga" e idoneo allo scopo di conseguire in modo efficace gli obiettivi climatici dell'UE; ritiene che un CBAM debba applicarsi ai beni provenienti da tutti i paesi terzi che non fanno ancora parte di un sistema efficace di fissazione del prezzo del carbonio o di misure equivalenti con obiettivi e costi simili a quelli del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), al fine di evitare qualsiasi discriminazione basata sull'origine, e che i costi per una tariffazione del carbonio meno ambiziosa debbano essere deducibili dal CBAM;

3. è convinto che l'obiettivo del CBAM dovrebbe essere quello di evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per l'UE, contribuendo in tal modo all'obiettivo generale di ridurre le emissioni globali e di aiutare l'UE a rispettare i propri impegni; sottolinea che un CBAM dell'UE è concepito esclusivamente per promuovere gli obiettivi climatici nonché per ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e che ciò dovrebbe avvenire in modo proporzionato ed equilibrato, basandosi su elementi di prova, senza che il sistema sia utilizzato impropriamente come strumento per rafforzare il protezionismo, la discriminazione ingiustificabile o le restrizioni in un contesto globale del commercio internazionale già gravato; chiede che, in tale contesto, sia evitata un'eccessiva burocrazia; osserva che una delle conseguenze della misura sarà la prevenzione del rischio di spostamento della produzione al di fuori dell'UE, in quanto tale delocalizzazione potrebbe vanificare gli sforzi dell'UE volti a ridurre le emissioni e a promuovere le politiche internazionali di protezione ambientale dell'UE;

4. osserva che, al fine di essere compatibili con le norme dell'OMC, le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), quali l'articolo I (il principio della nazione più favorita), l'articolo III (il principio del trattamento nazionale) e, se necessario, l'articolo XX (eccezioni generali), potrebbero costituire la base per qualsiasi concezione del CBAM, e che esso dovrebbe seguire un'unica logica strettamente ambientale, con l'obiettivo di ridurre le emissioni globali di CO2 e prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

5. chiede che valutazioni d'impatto approfondite siano presentate entro metà 2021, congiuntamente alla proposta legislativa, ai fini della massima trasparenza, e che siano forniti incentivi per la cooperazione e l'impegno con l'OMC e con i partner commerciali dell'UE, in coordinamento con il Parlamento europeo; osserva che la valutazione d'impatto deve essere condotta con l'obiettivo di ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni e, di conseguenza, le emissioni globali totali; invita pertanto la Commissione a includere nella valutazione d'impatto i seguenti aspetti:

a. gli effetti del CBAM sull'innovazione sostenibile e sui cambiamenti nei flussi commerciali e nelle catene di approvvigionamento;

b. una valutazione del valore aggiunto del CBAM rispetto alle opzioni alternative;

c. possibili settori pilota per un'attuazione precoce in cui il tenore di carbonio dei beni è facilmente identificabile;

d. il possibile impatto sull'industria dell'UE che potrebbe derivare da un meccanismo basato unicamente sui materiali di base che potrebbe causare un passaggio delle importazioni verso prodotti finiti e intermedi non coperti dal meccanismo, in particolare se il meccanismo sostituisce le misure esistenti in materia di rilocalizzazione delle emissioni;

e. la possibile inclusione del settore energetico nei casi specifici delle importazioni di elettricità ad alto tenore di carbonio e le modalità di tale inclusione;

f.  i possibili effetti sulle imprese dell'UE, in particolare sulle PMI, in termini di concorrenza globale se i prodotti sono influenzati da prezzi più elevati per le loro componenti;

g. un'analisi di una combinazione di variabili chiave, tra cui i settori, i paesi e i tipi di emissioni di gas a effetto serra inclusi nel CBAM e la relazione con le misure esistenti di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

h. particolare attenzione per i paesi meno sviluppati e in via di sviluppo al fine di garantire che il CBAM non abbia un effetto negativo sul loro sviluppo;

6. osserva che la valutazione d'impatto deve esaminare attentamente in che modo il CBAM interagirebbe con le misure esistenti in materia di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) e se le misure attuali o le quote gratuite debbano essere complementari al CBAM nella fase iniziale o se debbano essere eliminate, evitando nel contempo doppie tutele e discriminazioni nei confronti delle importazioni, come pure se il CBAM debba essere introdotto gradualmente o meno, in modo da garantire la compatibilità con l'OMC, pur mantenendo la prevedibilità e la stabilità per le imprese dell'UE;

7. sottolinea la necessità che qualsiasi meccanismo offra un incentivo alle industrie nell'UE e all'estero affinché realizzino prodotti puliti e concorrenziali ed evitino la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, senza pregiudicare le opportunità commerciali; sottolinea il ruolo che un siffatto meccanismo potrebbe rivestire, se attuato in modo equilibrato e appropriato, nei comparti ad alta intensità energetica, come l'industria dell'acciaio, del cemento e dell'alluminio, vista l'esposizione commerciale sperimentata da tali settori e la loro partecipazione al sistema di scambio di quote di emissione;

8. osserva che il CBAM fa parte del Green Deal europeo e rappresenta uno strumento per conseguire l'obiettivo dell'UE di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra nel 2050; osserva che la maggior parte dei settori industriali ad alta intensità di carbonio e altamente dipendenti dagli scambi commerciali potrebbero essere interessati dal CBAM, direttamente o indirettamente, e che dovrebbero essere consultati nel corso dell'intero processo; osserva inoltre che il CBAM potrebbe influenzare le catene di approvvigionamento spingendole a internalizzare i costi del carbonio; sottolinea che qualsiasi CBAM dovrebbe essere di facile gestione e non imporre un onere finanziario e amministrativo eccessivo alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI);

9. chiede che le entrate del CBAM siano usate per sostenere l'azione per il clima su scala globale ed europea; suggerisce che le entrate debbano essere reinvestite nel bilancio dell'UE ai fini della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo di tecnologie neutre in termini di emissioni di carbonio a sostegno della transizione sostenibile dell'industria, come pure in aiuti per il clima, al fine di garantire la compatibilità con l'OMC;

10. esprime profonda preoccupazione per l'erosione del sistema commerciale multilaterale; invita la Commissione a impegnarsi attivamente con i governi dei partner commerciali al fine di garantire un dialogo costante su tale iniziativa, fornendo in tal modo incentivi all'azione per il clima sia all'interno dell'Unione che da parte dei suoi partner commerciali; sottolinea che la politica commerciale può e dovrebbe essere utilizzata per promuovere un'agenda ambientale positiva ed evitare grandi differenze in termini di ambizioni climatiche tra l'UE e il resto del mondo e che un CBAM dovrebbe essere progettato come un'azione a complemento delle azioni nel quadro dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile negli accordi di libero scambio dell'UE; sottolinea, inoltre, che l'obiettivo finale deve essere l'azione globale che rende superfluo il CBAM man mano che il resto del mondo avrà raggiunto il livello di ambizione che l'UE ha fissato in termini di riduzione delle emissioni di CO2; è, pertanto, del parere che il CBAM dovrebbe essere considerato uno strumento per favorire l'accelerazione di tale processo e non uno strumento per il protezionismo; si attende che la Commissione avvii i negoziati per definire un approccio globale nell'ambito dell'OMC o del G20;

11. chiede un metodo di calcolo del tenore di carbonio che non discrimini tra produttori dell'UE e produttori dei paesi terzi e che sia il più vicino possibile al reale contenuto di carbonio delle merci interessate; prende atto delle difficoltà legate al calcolo del tenore di carbonio dei prodotti provenienti da Stati membri dell'UE e da paesi terzi e invita ad adoperarsi costantemente per garantire la comparabilità del tenore di carbonio dei prodotti; sottolinea che una tecnologia per la tracciabilità e il monitoraggio del tenore di carbonio e delle prestazioni dei prodotti complessi potrebbe essere utile per l'applicazione di un CBAM a tali prodotti; osserva che il CBAM deve incentivare i paesi e i produttori a condividere informazioni sulla fissazione del prezzo del carbonio e sul tenore di carbonio dei prodotti;

12. ritiene che il commercio internazionale e la politica commerciale siano fattori chiave della transizione verso un'economia globale circolare, efficiente sotto il profilo delle risorse e neutrale dal punto di vista climatico e che, in quanto tali, debbano sostenere gli sforzi globali a favore del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e dell'accordo di Parigi, ritiene che sia urgente perseguire una riforma globale dell'OMC che consenta a quest'ultima di garantire un commercio equo e, allo stesso tempo, di contrastare il riscaldamento globale; osserva che le norme del GATT risalgono al 1947 ed è del parere che debbano essere ripensate nell'attuale contesto della crisi climatica; auspica che la Commissione adotti iniziative urgenti per la riforma dell'OMC al fine di raggiungere la compatibilità con gli obiettivi climatici; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per conseguire una fissazione del prezzo globale della CO2 e per agevolare il commercio di tecnologie per la protezione del clima e dell'ambiente, ad esempio attraverso iniziative di politica commerciale come l'accordo sui beni ambientali dell'OMC.


INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

10.12.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

2

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Jan Zahradil

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marco Campomenosi, Nicola Danti, Manuela Ripa

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

34

+

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne

ID

Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

VERTS/ALE

Manuela Ripa, Heidi Hautala, Sara Matthieu

ECR

Emmanouil Fragkos

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

 

2

-

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

 

5

0

ECR

Geert Bourgeois, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI (11.12.2020)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sul tema "Verso un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC"

(2020/2043(INI))

Relatore per parere (*): Luis Garicano

 

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

 

 

SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che l'obiettivo principale del meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM) dovrebbe essere quello di combattere i cambiamenti climatici e sostenere gli obiettivi climatici dell'UE affrontando il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e incentivando gli investimenti in tecnologie verdi ed efficienti dal punto di vista energetico a livello europeo e globale, contribuendo così alla riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra; ritiene che l'obiettivo finale dovrebbe essere quello di adoperarsi per un'efficace politica climatica globale;

2. ritiene che l'obiettivo recentemente adottato del Green Deal europeo che consiste nel conseguire la neutralità climatica entro il 2050, l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 60 % entro il 2030 concordato dal Parlamento, nonché gli impegni internazionali dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi richiederanno notevoli sforzi di decarbonizzazione a livello dell'UE, portando a un aumento del prezzo del carbonio pagato dai produttori nazionali nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), probabilmente ben al di sopra del prezzo attuale; ritiene pertanto che, in assenza di un prezzo globale delle emissioni di carbonio, il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio potrebbe intensificarsi; plaude, in tale contesto, all'impegno del Consiglio e della Commissione di attuare un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC che garantisca che il prezzo delle importazioni rifletta il loro tenore di carbonio, contribuendo a creare condizioni di parità tra produttori nazionali e stranieri e garantendo in tal modo che gli obiettivi climatici dell'UE non vengano compromessi dalla delocalizzazione della produzione e dall'aumento delle importazioni da paesi con politiche climatiche meno ambiziose, il che a sua volta contribuirà a garantire una transizione giusta;

3. osserva che la Commissione sta attualmente valutando tutte le diverse opzioni per l'introduzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera che spazia da strumenti fiscali a meccanismi basati sul sistema ETS dell'UE; sottolinea che un'accisa (o una tassa) sul tenore di carbonio di tutti i prodotti consumati, sia nazionali che importati, non affronterebbe pienamente il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sarebbe tecnicamente difficile data la complessità del tracciamento del carbonio nelle catene globali del valore e potrebbe comportare un onere significativo per i consumatori; ritiene che, per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel rispetto delle norme dell'OMC, il CBAM debba imporre oneri per il contenuto di carbonio delle importazioni in modo da rispecchiare i costi del carbonio sostenuti dai produttori dell'UE; ritiene, a tale proposito, che il meccanismo debba garantire un prezzo unico del carbonio, sia per i produttori nazionali che per gli importatori, al fine di rispettare il principio di non discriminazione dell'OMC; è del parere che l'opzione che meglio rispecchia il costo del carbonio pagato dai produttori dell'UE, garantendo un adeguamento automatico dei prezzi e il rispetto del principio di non discriminazione, sia un meccanismo basato sul sistema ETS dell'UE; incoraggia pertanto la Commissione ad attuare un sistema che imponga agli importatori di acquistare quote per il volume di emissioni di carbonio incorporato nei loro prodotti; ritiene che ciò possa essere conseguito mediante la creazione di una riserva specifica di quote per le importazioni legate ai prezzi del sistema ETS (un ETS teorico) o mediante l'integrazione degli importatori nell'attuale riserva di quote ETS dell'UE; osserva che quest'ultima ipotesi potrebbe comportare ulteriori problemi tecnici, come la garanzia della stabilità dei prezzi (che potrebbe essere potenzialmente affrontata aumentando il massimale esistente a un livello adeguato e utilizzando la riserva stabilizzatrice del mercato) e l'introduzione di misure di salvaguardia per evitare il rischio di potenziali interferenze sul mercato; riconosce che un dazio o una tassa fissa sulle importazioni potrebbe essere uno strumento semplice per fornire un segnale di prezzo ambientale forte e stabile per il carbonio importato; ritiene tuttavia che, data la sua natura fissa, tale tassa sarebbe uno strumento meno flessibile per rispecchiare l'evoluzione del prezzo del sistema ETS dell'UE; sottolinea che, in pratica, un'imposta in evoluzione che rispecchi automaticamente il prezzo del sistema ETS dell'UE sarebbe equivalente a un ETS teorico; riconosce che, qualora il CBAM fosse di natura fiscale, vi è la possibilità di introdurre un meccanismo basato sull'articolo 192, paragrafo 2, del TFUE; insiste sul fatto che l'obiettivo principale del CBAM è l'ambiente e che pertanto i criteri ambientali dovrebbero svolgere un ruolo essenziale nella scelta dello strumento; sottolinea che, in linea con tale obiettivo, lo strumento selezionato deve garantire un prezzo del carbonio prevedibile e sufficientemente elevato che incentivi gli investimenti nella decarbonizzazione al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi;

4. ritiene che il CBAM dovrebbe idealmente applicarsi tutte le importazioni di articoli (dalle materie prime ai prodotti intermedi o finali) in cui sono integrati materiali di base disciplinati dal sistema ETS dell'UE, al fine di evitare distorsioni tra prodotti nel mercato interno e lungo la catena del valore; riconosce le difficoltà tecniche di coprire tutti i materiali di base disciplinati dal sistema ETS dell'UE già nel 2023 e comprende che i settori ritenuti a più alto rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio potrebbero essere considerati prioritari nella fase iniziale; mette tuttavia in guardia la Commissione circa i potenziali danni alle industrie dell'UE qualora non tutti i settori disciplinati dal sistema ETS dell'UE saranno coperti e la invita a proporre il più ampio ambito di applicazione settoriale possibile; esorta la Commissione, qualora adotti un approccio graduale, a includere un calendario vincolante per ampliare la copertura del CBAM;

5. ritiene che, idealmente, la CBAM dovrebbe misurare con la massima precisione possibile il contenuto di carbonio delle importazioni che rientrano nel suo ambito di applicazione; raccomanda, tuttavia, l'introduzione di un modello fattibile che misuri il tenore di carbonio di ciascuna importazione attraverso la composizione dei materiali di base (come indicato nella proposta del Comitato economico e sociale europeo); ricorda che tale ravvicinamento peserebbe ciascun materiale di base coperto dal sistema ETS dell'UE e lo moltiplicherebbe per il un valore prestabilito di intensità di carbonio; sottolinea, tuttavia, che gli importatori devono avere la possibilità di dimostrare, in conformità delle norme dell'UE per monitoraggio, la comunicazione e la verifica del sistema ETS dell'UE, che il tenore di carbonio dei loro prodotti è inferiore a tali valori e beneficiare di un importo pagabile opportunamente adeguato, per incoraggiare l'innovazione e gli investimenti nelle tecnologie sostenibili in tutto il mondo; ritiene che ciò non debba imporre un onere sproporzionato alle PMI; sottolinea che l'attuazione del meccanismo dovrà essere sostenuta da una serie di norme dell'UE che ne prevengano l'elusione o l'uso improprio e richiederà una forte infrastruttura indipendente per la sua amministrazione;

6. propone che l'attuazione del CBAM inneschi la progressiva riduzione dell'assegnazione gratuita di quote fino alla sua completa eliminazione, dopo un adeguato periodo transitorio, dal momento che il meccanismo deve garantire che i produttori e gli importatori dell'UE debbano sostenere gli stessi costi del carbonio nel mercato dell'UE; sottolinea la necessità di eliminare gradualmente le quote gratuite durante un periodo di transizione compatibile con un calendario prevedibile; ritiene che il periodo di transizione dovrebbe fornire certezza normativa alle industrie a elevata intensità di risorse e di energia; sottolinea che non vi dovrebbe essere una doppia protezione e che il meccanismo deve essere compatibile con l'OMC; ritiene che, a tal fine, il CBAM dovrebbe detrarre il valore delle quote gratuite dall'importo pagabile addebitato agli importatori, in modo che il CBAM e le quote gratuite possano coesistere senza comportare una doppia compensazione e pur rimanendo conformi all'OMC; osserva che tale eliminazione graduale dovrebbe essere accompagnata dall'introduzione di misure di sostegno alle esportazioni che rimarrebbero conformi all'OMC e coerenti con gli obiettivi ambientali dell'UE; invita la Commissione a valutare l'introduzione di agevolazioni parziali all'esportazione sulla base della logica attuale relativa ai parametri di riferimento dei produttori più efficienti in termini di carbonio, non permettendo rimborsi superiori all'attuale livello di quote gratuite, al fine di mantenere forti incentivi alla decarbonizzazione e garantire nel contempo parità di condizioni per le esportazioni dell'UE;

7. sottolinea che il CBAM dovrebbe garantire che agli importatori di paesi terzi non sia addebitato due volte il tenore di carbonio dei loro prodotti affinché siano trattati su un piano di parità e senza discriminazioni; invita la Commissione a valutare attentamente l'impatto delle diverse opzioni CBAM sui paesi meno sviluppati;

8. chiede che le entrate della CBAM siano considerate entrate dell'UE;

9. ritiene che la proposta in oggetto costituisca una solida base per la compatibilità con le norme dell'OMC, in quanto non opera discriminazioni tra produttori e importatori (né tra di essi), si basa su criteri oggettivi trasparenti e scientificamente fondati e soddisfa il suo obiettivo primario di proteggere l'ambiente e la salute; invita la Commissione ad avviare discussioni bilaterali e multilaterali con i partner commerciali per facilitare l'attuazione del CBAM ed evitare ritorsioni; insiste affinché sia portato avanti il lavoro della Commissione sulla sostenibilità ambientale in seno all'OMC per allineare il diritto commerciale internazionale agli obiettivi ambientali dell'accordo di Parigi; invita la Commissione a coinvolgere il Parlamento in tutte le fasi del processo di sviluppo del CBAM; chiede l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio nonché un processo di revisione in cui il Parlamento europeo sia coinvolto nella massima misura possibile.


INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

10.12.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

7

8

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Billy Kelleher, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Antonio Maria Rinaldi, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marc Angel, Manon Aubry, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Margarida Marques, Andreas Schwab

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

39

+

GUE/NGL

Manon Aubry, José Gusmão

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Frances Fitzgerald, José Manuel García Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Andreas Schwab, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Billy Kelleher, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon Courtin

S&D

Marc Angel, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Pedro Marques, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

Verts/ALE

Damien Carême, Sven Giegold, Claude Gruffat, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter Hansen, Ernest Urtasun

 

7

-

ECR

Derk Jan Eppink, Eugen Jurzyca, Roberts Zīle

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Lefteris Nikolaou Alavanos

PPE

Enikő Győri

 

8

0

ECR

Raffaele Fitto, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

Chris MacManus

ID

Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Renew

Caroline Nagtegaal

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI (11.12.2020)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sul tema "Verso un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC"

(2020/2043(INI))

Relatrice per parere: Elisabetta Gualmini

 

SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM) è da tempo proposto come autentica fonte verde di entrate proprie per il bilancio dell'UE e rientra tra le opzioni preferite per le nuove risorse proprie che figurano nella risoluzione legislativa del Parlamento del 16 settembre 2020[10];

2. riconosce che i principali obiettivi del CBAM devono essere di proteggere il clima, attenuare il problema della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, creare condizioni di parità per i costi di decarbonizzazione e aumentare la domanda di prodotti e processi a basse emissioni di carbonio, nonché di prevenire distorsioni della concorrenza e degli scambi e di salvaguardare la competitività delle industrie dell'UE; sottolinea che il CBAM aiuterà l'UE a realizzare i suoi obiettivi in materia di clima assicurando nel contempo condizioni di parità nel commercio internazionale, riducendo la delocalizzazione della produzione in paesi terzi dove vigono norme ambientali meno rigorose e rispettando il principio "chi inquina paga", con l'obiettivo di incentivare il resto del mondo ad adottare misure a favore del clima in linea con l'accordo di Parigi e il Green Deal europeo; ritiene che il risultato finale dell'introduzione di un CBAM sarebbe un aumento dell'innovazione e degli investimenti in tecnologie più verdi; sottolinea inoltre la necessità che il CBAM sia concepito tenendo presente il livello più elevato di integrità ambientale;

3. invita la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto approfondita dei diversi progetti di attuazione del CBAM prima di presentare una proposta legislativa; chiede che tale valutazione d'impatto tenga conto fin dall'inizio di diversi scenari, come la possibilità di coprire tutti i settori, attuali e futuri, del sistema di scambio delle quote di emissione (ETS), nonché le caratteristiche specifiche dei settori che potrebbero rientrare nel meccanismo; ritiene indispensabile che la valutazione analizzi l'impatto dei diversi progetti per quanto riguarda la loro capacità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, le loro conseguenze economiche e sociali sul settore industriale dell'UE, con particolare attenzione alle PMI, la competitività degli esportatori dell'UE e le possibili contromisure dei paesi terzi e dei loro fornitori nei confronti delle industrie dell'UE; ritiene al tempo stesso che, al fine di mantenere forti incentivi alla decarbonizzazione e garantire parità di condizioni per i prodotti dell'UE nei mercati terzi, la valutazione d'impatto dovrebbe anche esaminare i meriti e le probabili conseguenze degli sconti all'esportazione (anche se introdotti gradualmente) nei settori coperti e non coperti dal CBAM, nonché la loro complementarità con le misure di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nell'ambito del sistema ETS; sottolinea l'importanza di valutare l'impatto di ciascuna opzione sul tenore di vita dei consumatori, in particolare di quelli appartenenti a gruppi più vulnerabili, nonché il loro impatto sulle entrate; invita la Commissione a includere nella valutazione d'impatto anche le conseguenze per il bilancio dell'UE delle entrate generate dal CBAM come risorsa propria, a seconda della concezione e delle modalità scelte;

4. sottolinea l'importanza di evitare distorsioni del mercato interno e misure protezionistiche nei confronti dell'UE; osserva che la maggiore ambizione dell'UE in materia di cambiamenti climatici comporta un maggior rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, dovuto a norme ambientali meno rigorose e alla mancanza di azioni ambiziose in materia di clima nei paesi terzi; esorta pertanto la Commissione a garantire in tutte le sue politiche una protezione completa contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; propone un meccanismo compatibile con l'Organizzazione mondiale del commercio, non discriminatorio e progressivo e incoraggia vivamente la Commissione a rimanere aperta a un approccio multilaterale in grado di contribuire efficacemente alle azioni globali in materia di clima conformemente all'accordo di Parigi e di evitare ritorsioni contro l'economia dell'UE; esorta nel contempo la Commissione a perseguire riforme multilaterali dell'OMC che allineino il diritto commerciale internazionale agli obiettivi dell'accordo di Parigi; ritiene che, data la pandemia globale e la conseguente crisi economica, sia ancora più indispensabile elaborare politiche internazionali in grado di conciliare gli imperativi dell'azione per il clima con la competitività industriale e il commercio equo;

5. riconosce che il CBAM potrebbe essere attuato come estensione dell'attuale regime dei dazi doganali o come sistema complementare nel quadro dell'ETS esistente; sottolinea che entrambi gli approcci potrebbero essere del tutto coerenti con un'iniziativa sulle risorse proprie; sottolinea che quest'ultimo modello, centralizzato secondo le norme ETS per i settori, i materiali e i prezzi del carbonio, agevolerebbe la definizione di livelli di fissazione del prezzo del carbonio equivalenti per i prodotti UE e dei paesi terzi e garantirebbe pertanto un'equa parità di condizioni nel commercio internazionale, nonché la compatibilità con il diritto dell'OMC, in particolare con l'articolo III dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT); sottolinea che, benché il meccanismo definitivo dovrebbe coprire una gamma quanto più ampia possibile di importazioni, la concezione iniziale del CBAM potrebbe essere limitata a determinati settori dell'economia, scelti sulla base della valutazione d'impatto;

6. ricorda che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno concordato la creazione di nuove risorse proprie, compreso il CBAM, per il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) nell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (AII); sottolinea che l'assegnazione dei flussi finanziari generati dal CBAM al bilancio dell'UE contribuirebbe ad attenuare i problemi di equivalenza fiscale e ad assicurare un'equa ripartizione dell'impatto tra gli Stati membri, nonché a garantire una struttura snella con spese amministrative minime; conclude pertanto che la definizione dei proventi come risorsa propria dell'UE ridurrebbe la quota dei contributi basati sull'RNL nel finanziamento del bilancio dell'UE e contribuirebbe in tal modo a ripartire l'impatto del CBAM in modo equo tra tutti gli Stati membri; ritiene che eventuali risparmi a livello nazionale dovuti a minori contributi basati sull'RNL aumenteranno il margine di bilancio degli Stati membri; sottolinea che l'attuazione del meccanismo dovrebbe essere accompagnata dall'eliminazione delle sovvenzioni nocive per l'ambiente concesse alle industrie ad alta intensità energetica, in particolare le esenzioni e le agevolazioni fiscali per l'energia utilizzata da tali industrie;

7. si compiace del fatto che, se il CBAM diventerà la base per una risorsa propria conformemente all'AII, ciò permetterà di allineare maggiormente le entrate del bilancio dell'UE a obiettivi strategici quali il Green Deal europeo, la lotta contro i cambiamenti climatici, l'economia circolare e una transizione giusta, e contribuirà in tal modo a generare benefici collaterali, incentivi e valore aggiunto europeo; ritiene che le entrate generate dal CBAM sarebbero, per loro natura e origine, strettamente legate alle politiche climatiche, alla politica in materia di frontiere esterne e alla politica commerciale dell'UE e costituirebbero pertanto una base estremamente adeguata per una risorsa propria dell'UE; sottolinea che le entrate generate dal CBAM non sarebbero pertanto utilizzate, per ragioni di integrità ambientale, per sovvenzionare politiche o azioni contrarie all'accordo di Parigi e agli obiettivi del Green Deal europeo;

8. sottolinea che il contenuto di emissioni di gas a effetto serra delle importazioni interessate dovrebbe essere contabilizzato sulla base di parametri di riferimento trasparenti e affidabili per prodotto, che rappresentino il contenuto medio globale di emissioni di gas a effetto serra dei singoli prodotti, tenendo conto nel contempo dei diversi metodi di produzione che presentano intensità di emissioni differenti; ritiene che la fissazione del prezzo del carbonio per le importazioni debba tenere conto anche dell'intensità di carbonio della rete elettrica di ciascun paese;

9. prende atto di diverse stime prudenti delle entrate, che vanno da 5 a 14 miliardi di EUR all'anno, a seconda della portata e della concezione del nuovo strumento; sottolinea che il bilancio dell'UE è in ogni caso perfettamente adeguato per assorbire le fluttuazioni delle entrate o anche gli effetti regressivi a lungo termine;

10. è determinato a garantire che la risorsa propria basata sul CBAM faccia parte di un paniere di risorse proprie sufficiente a coprire il livello della spesa complessiva prevista per i costi di rimborso del capitale e degli interessi del prestito contratto nell'ambito dello strumento Next Generation EU, rispettando nel contempo il principio di universalità; ricorda inoltre che le eccedenze derivanti dal piano di rimborso devono continuare a figurare nel bilancio dell'UE come entrate generali; sottolinea che qualsiasi destinazione specifica delle entrate del CBAM sarebbe contraria all'AII, alla decisione sulle risorse proprie e al regolamento finanziario;

11. sottolinea che l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie, come previsto nella tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie nel quadro dell'accordo interistituzionale, potrebbe facilitare una migliore focalizzazione della spesa a livello dell'Unione su settori prioritari e beni pubblici comuni con elevati vantaggi in termini di efficienza rispetto alla spesa nazionale; ricorda che, in caso di mancato rispetto delle condizioni concordate nell'AII da parte di una delle tre istituzioni, le altre potrebbero intentare un'azione giudiziaria;

12. invita le istituzioni a dare attivamente seguito, nello spirito e nella lettera, alla tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie nel quadro dell'accordo interistituzionale, che prevede che questa nuova risorsa propria entri in vigore al più tardi il 1º gennaio 2023.


INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

10.12.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

2

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Herbert Dorfmann, Niclas Herbst, Petros Kokkalis

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

33

+

Greens/EFA

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Francisco Guerreiro

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

ID

Hélène Laporte

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

 

2

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Ioannis Lagos

 

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA (17.12.2020)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sul tema "Verso un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC"

(2020/2043(INI))

Relatore per parere: Jens Geier

 

SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che l'articolo XX dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) consente ai membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di attuare le misure che sono necessarie per proteggere la vita o la salute umana, animale o vegetale b), e le risorse naturali g);

1. accoglie con favore l'accordo di Parigi quale impegno internazionale per contrastare il cambiamento climatico e sottolinea la necessità di condurre una valutazione approfondita della compatibilità di tutti i codici internazionali con questi obiettivi climatici; osserva che l'UE è responsabile del 9 % dei livelli globali di emissioni di gas a effetto serra e che è il terzo più grande emettitore di gas a effetto serra al mondo; osserva altresì con preoccupazione la mancanza, a livello internazionale, di sforzi e misure sufficientemente ambiziosi in materia di clima che diano attuazione alle decisioni prese nel quadro di detto accordo, nonché il recesso degli Stati Uniti da esso;

2. si compiace degli sforzi europei compiuti in tale ambito, ad esempio dell'introduzione del Green Deal europeo e dell'obiettivo di realizzare una transizione efficiente sotto il profilo dei costi, giusta, socialmente equilibrata ed equa, che porti alla neutralità climatica entro il 2050 al più tardi; sottolinea l'esigenza di sostenere una riduzione del 60 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, garantendo nel contempo che il principio "chi inquina paga" sia costantemente applicato;

3. ritiene che misure asimmetriche di protezione del clima non siano sufficienti per contrastare il cambiamento climatico; sottolinea che la politica commerciale può e dovrebbe essere utilizzata per promuovere un'agenda ambientale positiva mantenendo nel contempo la competitività dell'UE, e per evitare grosse differenze in termini di ambizioni climatiche tra l'UE e il resto del mondo; ritiene inoltre che un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC ("il meccanismo") possa incentivare le importazioni a basse emissioni e la creazione di tecnologie e prodotti a basse emissioni nell'UE, portando a una riduzione – di cui c'è urgente bisogno – delle emissioni importate dall'UE; considera che il meccanismo potrebbe portare a un aumento degli sforzi internazionali intrapresi per combattere il cambiamento climatico e, se attuato in modo proporzionale ed equilibrato, rappresentare un primo passo verso la fissazione del prezzo del carbonio a livello internazionale; afferma inoltre che il meccanismo dovrebbe portare alla creazione di un circolo virtuoso per combattere il cambiamento climatico a livello internazionale, ad esempio facendolo rientrare nei negoziati sugli accordi ambientali multilaterali;

4. osserva che l'UE è il principale importatore di carbonio al mondo e che il tenore di carbonio delle merci esportate dall'UE è nettamente inferiore a quello delle merci importate; deduce che gli sforzi europei volti a contrastare i cambiamenti climatici sono superiori alla media degli sforzi internazionali; sottolinea che, per misurare l'impatto climatico complessivo dell'Unione, è necessario un efficace metodo di rendicontazione che tenga conto delle emissioni delle merci e dei servizi importati nell'UE;

5. sottolinea che il principale obiettivo del meccanismo è favorire il conseguimento della neutralità carbonica e incentivare gli sforzi internazionali volti a combattere il cambiamento climatico; sottolinea che il meccanismo dovrebbe consentire all'industria europea di contribuire in modo sostanziale agli obiettivi climatici dell'UE e ai paesi terzi di contribuire in modo sostanziale agli obiettivi climatici internazionali, promuovendo ingenti sforzi in vista della decarbonizzazione dei processi di produzione, e sottolinea al tempo stesso che ciò dovrebbe creare condizioni di parità per l'industria europea; sottolinea, inoltre, l'esigenza di considerare le emissioni derivanti dal trasporto delle importazioni nel calcolo della tariffazione del contenuto di carbonio; ritiene necessario che l'ambito di applicazione del meccanismo copra la parte più ampia possibile dell'impronta di carbonio di un prodotto, ad esempio attraverso l'inclusione delle emissioni legate all'energia impiegata nella produzione e, in ultima analisi, lungo la catena del valore, senza provocare distorsioni del mercato interno, in particolare nei mercati a valle;

6. sottolinea che sforzi adeguati in materia di clima a livello internazionale, come un prezzo internazionale del carbonio solido, diffuso e coerente, e tecnologie, prodotti e processi di produzione a basse emissioni pienamente competitivi renderanno col tempo il meccanismo obsoleto; è del parere che il cambiamento climatico sia un problema globale che richiede soluzioni globali, e ritiene pertanto che l'UE dovrebbe continuare a sostenere la creazione di un quadro globale per la tariffazione della CO2 in linea con l'articolo 6 dell'accordo di Parigi; incoraggia la Commissione a progettare il meccanismo con un calendario chiaro e ambizioso per la sua attuazione ed evoluzione; ricorda che alcune soluzioni tecniche per la riduzione della CO2 sono ancora nella fase pilota e invita pertanto la Commissione a proseguire gli sforzi per svilupparle ulteriormente; invita inoltre la Commissione a garantire una protezione mirata e tempestiva contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per tutti i settori considerati a rischio; invita infine la Commissione a progettare il meccanismo come parte di un pacchetto strategico globale e orientato sul lungo periodo, che sia coerente con l'obiettivo di realizzare un'economia altamente efficiente in termini di energia e di risorse, e a zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050;

7. sottolinea che il meccanismo dovrebbe essere inserito in una serie più ampia di politiche e di misure complementari volte a consentire e promuovere gli investimenti in processi industriali a bassa intensità di carbonio, a ridurre l'intensità delle emissioni dell'industria e a incentivare le misure di efficienza energetica e l'uso di energie rinnovabili; afferma che il meccanismo deve essere accompagnato da una politica industriale che sia ambiziosa dal punto di vista ambientale, economicamente valida e socialmente equa, e che rafforzi la resilienza e la competitività globale; suggerisce inoltre di sostenere il rinnovamento del patrimonio edilizio, la sostituzione delle materie prime da costruzione, l'implementazione del meccanismo per una transizione giusta e gli incentivi per l'acquisto di materiali a basse emissioni di carbonio attraverso gli appalti pubblici, così come forti politiche pubbliche di innovazione che escludano il sostegno a tecnologie che si limitano all'uso dei combustibili fossili; sottolinea l'esigenza di considerare il ruolo complementare del miglioramento delle norme riguardanti i prodotti in linea con il piano d'azione per l'economia circolare dell'UE;

8. rammenta i risultati ottenuti dall'Unione attraverso le norme sui requisiti dei prodotti e l'etichettatura, che sono stati in grado di stimolare un consumo responsabile, di coinvolgere i cittadini europei e sostenere la competitività industriale e l'innovazione; invita la Commissione a esplorare politiche di prodotto analoghe che potrebbero far avanzare nuovi standard e creare mercati guida per prodotti e tecnologie a basse emissioni di carbonio ed efficienti sotto il profilo delle risorse, al fine di garantire la transizione verso un'economia sostenibile e contribuire a garantire che l'uso dei prodotti abbia impatti negativi minimi sull'ambiente;

9. mette in evidenza che azioni climatiche asimmetriche a livello mondiale, e più specificamente la mancanza di azioni climatiche ambiziose da parte dei partner commerciali europei, potrebbero aumentare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, portando a un aumento delle emissioni globali e a uno svantaggio competitivo per l'industria europea sui mercati internazionali, e che quindi potrebbero mettere a rischio i posti di lavoro e le catene del valore in Europa; sottolinea che l'industria europea sta subendo una pressione economica maggiore a causa delle importazioni a basso costo provenienti dai partner commerciali e della crisi della COVID-19; esorta pertanto la Commissione ad assicurare una protezione più mirata ed efficace in ambito climatico e contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nella progettazione del meccanismo;

10. sottolinea che la prevenzione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio va di pari passo con il mantenimento della competitività industriale dell'UE e con la prevenzione dei trasferimenti di emissioni verso paesi terzi attraverso la riallocazione di attività industriali, investimenti e posti di lavoro; mette in evidenza che le attività intraprese per prevenire qualsiasi rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi climatici; sottolinea che i settori strategici sono particolarmente esposti in termini di impatto sulla loro produzione e capacità di investimento; sottolinea altresì la necessità di valutare i possibili rischi di delocalizzazione industriale extra-UE e di esternalizzazione; sottolinea inoltre la necessità di creare incentivi per i governi dei paesi terzi e gli esportatori al fine di ridurre le loro emissioni;

11. ricorda che la politica climatica dell'UE, la sua politica industriale e l'obiettivo di mantenere e accrescere la crescita economica sostenibile devono andare di pari passo; sottolinea che qualsiasi meccanismo dovrebbe essere integrato nella nostra strategia industriale incentivando le industrie a produrre prodotti puliti e competitivi;

12. suggerisce un meccanismo progressivo e specifico per settore che innanzitutto comprenda, dopo un'accurata valutazione d'impatto, i settori con il più alto contenuto di carbonio e a più alta intensità commerciale, come l'industria dell'acciaio, del cemento e dell'alluminio ad alta intensità energetica, il settore dell'energia elettrica e l'industria delle materie plastiche, dei prodotti chimici e dei fertilizzanti, prima di essere ampliato nel tempo; ritiene che un simile progetto potrebbe ridurre le ritorsioni a livello internazionale e servire come fase di prova per l'industria europea; sottolinea tuttavia che ciò non dovrebbe portare a distorsioni del mercato interno o a oneri amministrativi eccessivi, suscettibili di limitare una concorrenza di mercato equa, aperta e basata su regole e di avere un effetto particolarmente negativo sulle piccole e medie imprese (PMI), o di diventare uno strumento di protezionismo;

Aspetti commerciali

13. sottolinea che l'industria europea, comprese le PMI, dovrebbe avere la possibilità di accedere alla catena di fornitura globale e ai mercati globali per rimanere competitiva; esprime profonda preoccupazione per quanto riguarda gli effetti dell'erosione del sistema commerciale multilaterale, dell'aumento delle barriere commerciali e dei conflitti commerciali sulla bilancia commerciale europea; insiste affinché il meccanismo sia concepito in modo da ridurre il rischio di nuove controversie commerciali; invita pertanto la Commissione ad adottare un approccio multilaterale, senza pregiudicare l'efficacia del meccanismo, attraverso un dialogo continuo con i suoi partner commerciali internazionali, in particolare con quelli che seguono approcci diversi in materia di protezione del clima, al fine di evitare possibili misure di ritorsione internazionale contro l'UE;

14. sollecita pertanto la Commissione a rendere il meccanismo non discriminatorio e compatibile con l'acquis dell'OMC e le disposizioni contenute negli accordi commerciali dell'UE, preferibilmente ricorrendo all'articolo XX, lettere b) e g), dell'accordo GATT; incoraggia la Commissione a garantire condizioni di parità nel commercio internazionale, tenendo presente lo status dell'UE di più grande blocco commerciale del mondo; sottolinea che deve essere prestato debito rispetto a un mercato globale libero ed equo;

15. invita la Commissione a continuare a promuovere un quadro globale per la fissazione del prezzo della CO2 e a favorire il commercio di tecnologie per la protezione del clima e dell'ambiente, ad esempio attraverso iniziative di politica commerciale come l'accordo sui beni ambientali dell'OMC; sottolinea che l'Unione può svolgere un ruolo pionieristico includendo nei propri accordi commerciali capitoli ambiziosi riguardanti l'energia e la sostenibilità;

Metodologia

16. sottolinea che un meccanismo correttamente funzionante dovrebbe garantire la riduzione delle emissioni importate nell'UE e fornire la protezione del clima più efficace contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, rispettando nel contempo le regole dell'OMC; sottolinea che il meccanismo dovrebbe essere progettato in modo da assicurarne un'applicazione semplice ed efficace e, nel contempo, in modo da prevenire comportamenti elusivi quali il rimescolamento delle risorse o l'importazione di prodotti semilavorati o finiti non coperti dal meccanismo;

17. ritiene che il contenuto effettivo di carbonio delle merci importate dovrebbe essere preso in considerazione nella massima misura possibile nel metodo di calcolo, senza causare ulteriori difficoltà e svantaggi per l'industria europea; prende atto delle difficoltà incontrate nel raccogliere dati verificati e affidabili sul tenore di carbonio dei prodotti finiti o intermedi a causa delle catene del valore internazionali; chiede pertanto alla Commissione di valutare la fattibilità tecnica e la disponibilità di dati affidabili da parte degli importatori e degli esportatori, ad esempio esplorando il potenziale di tecnologie avanzate come la blockchain, e di proporre soluzioni, se necessario; sottolinea quindi l'importanza di istituire un sistema accurato di monitoraggio, rendicontazione e verifica per valutare l'efficienza del meccanismo; ritiene che la verifica da parte di terzi indipendenti potrebbe essere considerata uno strumento per garantire l'affidabilità dei dati;

18. invita la Commissione a fornire consulenza e assistenza tecnica alle industrie in patria e all'estero, in particolare alle PMI, per la creazione di sistemi affidabili di rendicontazione delle emissioni di gas a effetto serra per le importazioni, al fine di mantenere un'industria europea forte senza causare ostacoli tecnici ai partner commerciali; invita inoltre la Commissione ad assicurare che gli importatori siano autorizzati a dimostrare il basso tenore di carbonio dei loro prodotti, dando loro l'opportunità di vedere abbassare i loro pagamenti sul carbonio, o di esserne esentati, per i prodotti in questione; invita la Commissione a garantire la fattibilità e la compatibilità con il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE;

19. osserva altresì che, al fine di prevenire la concorrenza sleale sul mercato europeo, il meccanismo non dovrebbe creare svantaggi competitivi tra materiali concorrenti; sottolinea che i materiali più rispettosi del clima non dovrebbero subire svantaggi competitivi;

20. ritiene che il meccanismo dovrebbe tenere conto delle situazioni specifiche dei paesi meno sviluppati, che storicamente non hanno prodotto emissioni significative; sottolinea che esso non dovrebbe ostacolare il loro sviluppo sostenibile e che la loro situazione non dovrebbe essere ulteriormente aggravata dalla delocalizzazione di industrie inquinanti che sono dannose per l'ambiente e le popolazioni locali;

21. invita la Commissione ad analizzare la possibilità di iniziare a dare attuazione al meccanismo eliminando gradualmente le quote gratuite, cosa che verrebbe mantenuta durante una fase di transizione fino a quando il meccanismo non sia completamente introdotto ed efficiente; sottolinea che non vi dovrebbe essere una doppia protezione e che il meccanismo deve essere compatibile con l'OMC;

22. invita la Commissione a valutare la possibilità di stabilire sconti all'esportazione pienamente compatibili con l'OMC per gli attori industriali più virtuosi in termini di efficienza del carbonio nella progettazione del meccanismo;

23. sottolinea che, in conformità alla sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo[11] e alla sua risoluzione legislativa adottata in Aula il 16 settembre 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea[12], le risorse generate dal meccanismo sono considerate risorse proprie europee;

24. invita la Commissione a tenere conto, nella sua futura proposta, della dimensione sociale del meccanismo, al fine di garantire un'equa ripartizione degli oneri; osserva che il meccanismo potrebbe condurre a un aumento dei prezzi dei prodotti per i consumatori; sottolinea che questi ultimi, soprattutto quelli a basso reddito, non dovrebbero vedere il loro potere d'acquisto ulteriormente compromesso; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare i potenziali impatti sul tenore di vita, in particolare delle persone appartenenti a gruppi vulnerabili e negli Stati membri che dipendono fortemente dalle importazioni da paesi terzi, e ad adottare misure efficaci per sostenere le famiglie a basso reddito e lavorare per compensare il rischio di un eventuale aumento del prezzo dei beni importati a seguito dell'attuazione del meccanismo;

25. invita la Commissione a condurre una valutazione d'impatto approfondita di tutte le opzioni disponibili per i diversi meccanismi e progetti e per le diverse alternative prima di presentare una proposta legislativa, al fine di valutare in che misura esse incentivano l'azione internazionale per il clima e prevengono il rischio di rilocalizzazione del carbonio e degli investimenti, e di vedere quale strumento raggiunge l'obiettivo dell'ambizione globale per il clima nel modo più efficace; consiglia alla Commissione di fare dell'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 il fattore principale nella scelta della forma del meccanismo;

26. invita la Commissione a individuare, nella sua valutazione d'impatto, le misure per i settori a più alto rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio tenendo conto, nel contempo, della loro competitività; invita altresì la Commissione a valutare gli effetti del meccanismo sui partner commerciali, anche sui paesi nostri vicini e sui paesi in via di sviluppo; invita inoltre la Commissione a rendere pubblici i risultati della valutazione d'impatto il più presto possibile, e comunque prima alla pubblicazione della sua proposta legislativa;

27. invita a condurre una valutazione speciale dell'impatto del meccanismo sulle PMI e sulla concorrenza in seno al mercato interno; chiede la creazione, se del caso, di un meccanismo di sostegno per le PMI affinché si adattino con successo alla nuova realtà di mercato, evitando così che siano vittime di pratiche sleali da parte degli attori di mercato più grandi;

28. sottolinea l'importanza del Parlamento nel garantire la rappresentanza dei cittadini europei e dei loro interessi e nel contribuire alla realizzazione di priorità dell'UE quali la protezione del clima, la crescita sostenibile e la competitività internazionale; invita pertanto la Commissione e il Consiglio a coinvolgere pienamente il Parlamento, come colegislatore, nel processo legislativo mirante a istituire il meccanismo.


INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

15.12.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

32

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ciarán Cuffe, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Jérôme Rivière, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Damien Carême, Eleonora Evi, Klemen Grošelj, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

37

+

PPE

François-Xavier Bellamy

S&D

Carlo Calenda, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Alicia Homs Ginel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

RENEW

Nicola Beer, Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Klemen Groselj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

Verts/ALE

François Alfonsi, Damien Carême, Ciarán Cuffe, Eleonora Evi, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Marie Toussaint

GUE

Manuel Bompard

NI

Clara Ponsatí Obiols

 

32

-

PPE

Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar Del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyurk, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri

ECR

Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

NI

Andrea Caroppo

 

4

0

RENEW

Bart Groothuis

ID

Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

5.2.2021

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

58

8

10

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nikos Androulakis, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Karin Karlsbro, Petros Kokkalis, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Manuel Bompard, István Ujhelyi, Inese Vaidere

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

58

+

NI

Ivan Vilibor Sinčić

PPE

Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Inese Vaidere, Pernille Weiss, Michal Wiezik

Renew

Pascal Canfin, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Günther Sidl, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

8

-

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

The Left

Manuel Bompard

 

10

0

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

PPE

Esther de Lange

Renew

Andreas Glück

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

Ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2021
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