RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Carles Puigdemont i Casamajó
24.2.2021 - (2020/2024(IMM))
Commissione giuridica
Relatore: Angel Dzhambazki
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla richiesta di revoca dell'immunità di Carles Puigdemont i Casamajó
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta di revoca dell'immunità pervenuta il 13 gennaio 2020 e trasmessa dal presidente del Tribunal Supremo spagnolo (Corte suprema) e presentata dal presidente della Seconda Sezione del Tribunal Supremo spagnolo in relazione al procedimento speciale n. 3/20907/2017 il 10 gennaio 2020; vista la comunicazione in Aula della citata richiesta di revoca dell'immunità avvenuta il 16 gennaio 2020,
– avendo ascoltato Carles Puigdemont i Casamajó a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,
– visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019[1],
– vista la decisione della Junta Electoral Central spagnola (commissione elettorale centrale) del 13 giugno 2019[2],
– vista la comunicazione in Aula il 13 gennaio 2020, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 dicembre 2019, il Parlamento ha preso atto dell'elezione di Carles Puigdemont i Casamajó a deputato al Parlamento europeo a decorrere dal 2 luglio 2019,
– visto l'articolo 71, paragrafi 1 e 2, della Costituzione spagnola,
– visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A9‑0020/2021),
A. considerando che il presidente della Seconda Sezione del Tribunal Supremo spagnolo ha chiesto la revoca dell'immunità di Carles Puigdemont i Casamajó, deputato al Parlamento europeo, in relazione all'articolo 9, comma 1, lettera b), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea nel quadro del procedimento speciale n. 3/20907/2017 — procedimento penale per presunto reato di sedizione di cui agli articoli 544 e 545 del codice penale spagnolo, e per reato di malversazione di fondi pubblici, di cui all'articolo 432 del codice penale spagnolo in combinato disposto con l'articolo 252;
B. considerando che gli atti perseguibili sarebbero stati commessi nel 2017; che l'ordinanza di rinvio a giudizio nel caso di specie è stata emessa il 21 marzo 2018 e confermata da successive ordinanze di rigetto dei ricorsi; che l'indagine è stata chiusa con ordinanza del 9 luglio 2018 e confermata in via definitiva il 25 ottobre 2018; che, con ordinanza del 9 luglio 2018, Carles Puigdemont i Casamajó, tra gli altri, è stato dichiarato contumace ed è stato deciso di sospendere il procedimento nei suoi confronti e nei confronti di altre persone fintantoché non fossero state ritrovate;
C. considerando che, a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 dicembre 2019, il Parlamento ha preso atto dell'elezione di Carles Puigdemont i Casamajó a deputato al Parlamento europeo a decorrere dal 2 luglio 2019,
D. considerando che lo status di deputato al Parlamento europeo è stato acquisito a decorrere dal 13 giugno 2019; che la richiesta di revoca dell'immunità riguarda pertanto fatti e un procedimento giudiziario anteriore all'acquisizione dello status e, di conseguenza, all'immunità in quanto deputato al Parlamento europeo;
E. considerando che la commissione giuridica ha preso atto dei documenti presentati ai propri membri da Carles Puigdemont i Casamajó a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento e da lui ritenuti pertinenti alla procedura;
F. considerando che le autorità degli Stati membri decidono in merito all'opportunità del procedimento giudiziario;
G. considerando che non spetta al Parlamento europeo mettere in discussione i meriti dei sistemi giuridici e giudiziari nazionali;
H. considerando che il Parlamento europeo non ha alcuna competenza per valutare o mettere in discussione la giurisdizione delle autorità giudiziarie nazionali incaricate dei procedimenti penali in esame;
I. considerando che, conformemente al diritto spagnolo quale interpretato dai tribunali nazionali e comunicato al Parlamento dallo Stato membro in questione, la Seconda Sezione penale del Tribunal Supremo spagnolo è l'autorità competente a chiedere la revoca dell'immunità di un deputato al Parlamento europeo;
J. considerando che il procedimento giudiziario non riguarda opinioni o voti espressi dal deputato al Parlamento europeo nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
K. considerando che l'articolo 9, comma 1, lettera b), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
L. considerando che l'articolo 71, paragrafi 1 e 2, della Costituzione spagnola stabilisce che:
"1. I Deputati e Senatori beneficiano dell'inviolabilità per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Durante il periodo del loro mandato, i Deputati e Senatori beneficiano parimenti dell’immunità e potranno essere arrestati unicamente in caso di flagranza di reato. Non possono essere incriminati, né processati se non previa autorizzazione della rispettiva camera";
M. considerando che la richiesta di revoca dell'immunità precisa, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 71 della Costituzione spagnola e, nello specifico, la fase procedimentale a partire dalla quale non è necessario richiedere l'autorizzazione parlamentare a svolgere un procedimento penale nei confronti di un imputato che acquisisce lo status di deputato al parlamento, che una richiesta di revoca non è necessaria nei casi in cui lo status di deputato al parlamento sia acquisito mentre è in corso un processo precedentemente avviato o nei casi in cui un deputato al parlamento assuma le sue funzioni dopo che nei suoi confronti è stata avviata un'azione legale; che pertanto non è necessario chiedere la revoca dell'immunità a norma dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea per l'adozione di misure sul territorio spagnolo;
N. considerando che non spetta al Parlamento europeo interpretare le norme nazionali in materia di privilegi e immunità dei parlamentari;
O. considerando che l'articolo 9, comma 1, lettera b), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario;
P. considerando che il 14 ottobre 2019 la Seconda Sezione del Tribunal Supremo spagnolo ha ordinato di emettere "ai fini dell'idoneo svolgimento del procedimento penale [...]: un mandato d'arresto nazionale, un mandato d'arresto europeo o un mandato d'arresto internazionale ai fini dell'estradizione" di Carles Puigdemont i Casamajó, che è stato confermato contumace; che, come precisa la richiesta di revoca dell'immunità, il 10 gennaio 2020 il ricorso avverso tale decisione è stato respinto per quanto riguarda la revoca "dei pertinenti mandati nazionali di ricerca, arresto e carcerazione, nonché dei mandati d'arresto internazionale ed europeo" e accolto "avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2019 e la decisione del 18 ottobre 2018, [...] conformemente all'interpretazione data dalla CGUE nella sentenza del 19 dicembre 2019 in cui si riconosce al ricorrente o ai ricorrenti", in qualità di deputato o deputati al Parlamento europeo, i privilegi e le immunità di cui all'articolo 9 del protocollo n. 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed è stato deciso altresì di chiedere al Parlamento europeo di revocare l'immunità di Carles Puigdemont i Casamajó "al fine di procedere all'esecuzione del mandato d'arresto europeo che è stato spiccato" e di informarne l'autorità esecutiva belga;
Q. considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento, la commissione giuridica in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti attribuiti al deputato, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione;
R. considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato, ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;
S. considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;
T. considerando che l'accusa non ha chiaramente alcun rapporto con la posizione di Carles Puigdemont i Casamajó in quanto deputato al Parlamento europeo, bensì con la sua precedente carica di Presidente della Generalitat de Catalunya (governo catalano);
U. considerando che Carles Puigdemont i Casamajó fa parte di un gruppo di persone che si trovano nella situazione analoga di essere perseguite legalmente e trovarsi formalmente in stato di accusa per i reati in questione, con l'unica differenza di godere attualmente dell'immunità in quanto deputato al Parlamento europeo; che occorre pertanto tener presente che Carles Puigdemont i Casamajó non è l'unica persona sottoposta a procedimento giudiziario nella causa in questione;
V. considerando che i fatti incriminati sono stati commessi nel 2017 e che il procedimento penale in questione nei confronti di Carles Puigdemont i Casamajó è stato avviato nel 2018; che, su tale base, non si può affermare che il procedimento giudiziario sia stato avviato con l'intenzione di ostacolare la futura attività politica di Carles Puigdemont i Casamajó in qualità di deputato al Parlamento europeo, visto che in quel momento il suo status di europarlamentare era ancora ipotetico e futuro;
W. considerando che, nel caso di specie, il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di fumus persecutionis, vale a dire elementi effettivi dai quali si evinca che l'intento alla base del procedimento giudiziario potrebbe essere quello di danneggiare l'attività politica di un deputato e di conseguenza il Parlamento europeo;
1. decide di revocare l'immunità di Antoni Comín i Oliveres a norma dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità spagnole e a Carles Puigdemont i Casamajó.
INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Approvazione |
23.2.2021 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
15 8 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Ernő Schaller-Baross, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Daniel Buda, Andrzej Halicki, Emil Radev, Kosma Złotowski |
- [1] Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.)
- [2] Boletín Oficial del Estado, n. 142 del 14 giugno 2019, pagg. 62477-62478.