RELAZIONE INTERLOCUTORIA sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
25.3.2021 - (COM(2020)0225 – 2020/0112R(APP))
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Lukas Mandl
- PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLE DONNE E L'UGUAGLIANZA DI GENERE
- INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
(COM(2020)0225 – 2020/0112R(APP))
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (COM(2020)0225),
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 352,
– visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali[1] (in appresso, il "regolamento FRA"),
– visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visti la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012, e l'orientamento comune ad essa allegato,
– visto lo studio intitolato "Strengthening the Fundamental Rights Agency – The Revision of the Fundamental Rights Agency Regulation" (Rafforzare l'Agenzia per i diritti fondamentali – Revisione del regolamento che istituisce l'Agenzia per i diritti fondamentali), pubblicato dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali nel maggio 2020,
– visto l'articolo 105, paragrafo 5, del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,
– vista la relazione interlocutoria della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0058/2021),
A. considerando che la proposta di regolamento del Consiglio rappresenta un passo avanti verso un ampio miglioramento dell'efficacia del lavoro dell'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), in quanto prevede che essa possa operare pienamente in tutti i settori di competenza dell'Unione e ne chiarisce i compiti e i metodi di lavoro, nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà; che è deplorevole il fatto che la base giuridica di tale proposta richieda attualmente l'unanimità in seno al Consiglio e l'approvazione del Parlamento, il che significa che la partecipazione del Parlamento alla riforma è limitata;
B. considerando che la FRA fornisce un importante contributo alla difesa dei diritti fondamentali e, in quanto agenzia dell'UE indipendente e a pieno titolo e organismo di monitoraggio dei diritti fondamentali, dovrebbe essere ulteriormente rafforzata al fine di promuovere e difendere i diritti fondamentali nel modo più efficace possibile, cercando nel contempo un dialogo attraverso la partecipazione attiva della società civile, ivi compresi gli ordini degli avvocati, le organizzazioni professionali, i magistrati e gli avvocati;
C. considerando che le ambizioni dell'UE riguardo allo sviluppo di una dimensione esterna più forte dovrebbero trovare riscontro in un maggiore coinvolgimento della FRA nel monitoraggio e nel controllo degli atti e delle attività dell'Unione e dei suoi Stati membri in tutti gli aspetti della politica estera e di sicurezza comune;
D. considerando che, in un mondo globalizzato, è fondamentale garantire una sufficiente protezione dei diritti fondamentali attraverso la cooperazione internazionale con i paesi terzi;
E. considerando che è possibile conquistare e rafforzare la fiducia dei cittadini dell'UE nei confronti del lavoro delle autorità di polizia e giudiziarie solo nel momento in cui gli atti e le attività dell'Unione e dei suoi Stati membri sono monitorati e controllati in modo accurato, attento e costante, nonché rapidamente allineati agli obblighi in materia di diritti fondamentali; che le attività della FRA relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia rivestono quindi la massima importanza e il suo mandato deve perciò comprendere anche il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;
F. considerando che il lavoro della FRA nella difesa dei diritti fondamentali e nell'individuazione delle sfide, come ad esempio i diritti dei minori, la migrazione (comprese le frontiere esterne), l'uso dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, la parità di genere, la violenza di genere e i diritti delle donne, è importante in termini di priorità dell'Agenzia e deve pertanto essere riconosciuto e sostenuto;
1. ritiene che l'obiettivo della FRA di fornire alle istituzioni, agli organi e agli organismi pertinenti informazioni, assistenza e competenze in materia di diritti fondamentali nonché di difendere e proteggere i diritti fondamentali nell'UE rivesta la massima importanza, in quanto l'Agenzia monitora l'applicazione pratica della Carta a tutti i cittadini degli Stati membri, adoperandosi in tal modo per garantire che ogni individuo sia trattato con dignità e tenendo presente che a tutti gli Stati membri è accordato un trattamento paritario; sottolinea l'importante ruolo di facilitatore che essa svolge sostenendo l'Unione e i suoi Stati membri nell'adozione di misure o nella definizione di linee d'azione relative ai diritti fondamentali; sottolinea che tali azioni di sostegno possono assumere varie forme, compresa la pubblicazione di relazioni basate sui fatti ed equilibrate, che tengano conto di una varietà di fonti; incoraggia la Commissione e il Consiglio a integrare sistematicamente nel processo di elaborazione delle loro politiche i dati prodotti dalla FRA e si impegna a raggiungere lo stesso obiettivo;
2. sottolinea che i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio costituiscono un problema diffuso e urgente, unitamente alla discriminazione fondata su fattori quali il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'identità o l'espressione di genere, l'età o l'orientamento sessuale; ricorda che una prospettiva orizzontale e intersezionale è essenziale per tutelare i diritti fondamentali di tutti; mette in guardia contro l'aumento e la normalizzazione dell'incitamento all'odio e di diverse forme di razzismo, xenofobia e intolleranza ad essi associata, in particolare l'antiziganismo, l'antisemitismo, l'islamofobia e il razzismo contro le persone nere e di colore che allignano in numerosi Stati membri, aggravati dall'aumento dei movimenti estremisti e intensificati nell'ambiente online, in particolare durante la pandemia di COVID-19; sottolinea l'impegno della FRA a combattere ogni forma di discriminazione e invita l'Agenzia a proseguire il suo lavoro sugli sviluppi relativi all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio e a riferire regolarmente sui casi e sulle ultime tendenze;
3. ribadisce la sua disponibilità a porre la FRA in condizioni di operare pienamente in tutti i settori di competenza dell'Unione e svolgere il proprio ruolo quale previsto dai legislatori dell'UE e, pertanto, a individuare i principi e le condizioni in base ai quali può dare la sua approvazione; deplora, in tale contesto, la partecipazione limitata del Parlamento alla riforma della FRA e sottolinea la sua preferenza per una procedura legislativa ordinaria; invita la Commissione ad assegnare alla FRA, in linea con le altre agenzie che operano nel campo della giustizia e degli affari interni, un bilancio adeguatamente aumentato, per consentirle di svolgere pienamente il suo ruolo; riconosce la necessità di dotare la FRA di personale adeguatamente specializzato;
4. invita il Consiglio a tenere conto, in sede di modifica del regolamento FRA, delle seguenti considerazioni:
(i) Campo di applicazione del regolamento
in linea con le modifiche derivanti dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il termine "Comunità" dovrebbe essere sostituito dal termine "Unione" in tutto il regolamento; ciò implica che gli atti o le attività dell'Unione o degli Stati membri relativi alla politica estera e di sicurezza comune o nel quadro della stessa, nonché rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbero rientrare nell'ambito di competenza della FRA; a tale riguardo, dovrebbe essere chiaro che il mandato della FRA comprende il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e le questioni relative al rispetto dei diritti fondamentali alle frontiere esterne dell'Unione (in linea con l'articolo 77 TFUE) e si concentra anche sulle questioni relative al riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e delle sentenze tra gli Stati membri; sottolinea l'importante ruolo svolto dalla FRA nel fornire suggerimenti e contributi preziosi nel contesto dei procedimenti a norma dell'articolo 7 TUE e della relazione annuale sullo Stato di diritto; ritiene che la FRA dovrebbe anche contribuire in futuro nel quadro del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione[2]; sottolinea, in tale contesto, il ruolo della FRA quale strumento per difendere i principi della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, in particolare in tempi caratterizzati da preoccupanti tendenze autoritarie;
(ii) Cooperazione con i paesi terzi
la partecipazione in qualità di osservatori non dovrebbe essere limitata ai paesi candidati o ai paesi con i quali esiste un accordo di stabilizzazione e di associazione, ma dovrebbe essere aperta ad altri paesi terzi, come i paesi dello Spazio economico europeo e dell'Associazione europea di libero scambio, il Regno Unito o, ove ritenuto opportuno dal consiglio di amministrazione della FRA, i paesi interessati dalla politica europea di vicinato;
(iii) Settori di attività
oltre alla lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi associata di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento FRA e all'impegno più generale contro qualsiasi forma di discriminazione e reati generati dall'odio, nella parte operativa del nuovo regolamento dovrebbero essere specificamente menzionati i seguenti settori di attività:
la lotta contro l'antiziganismo, l'antisemitismo, l'islamofobia, il razzismo contro le persone nere e di colore, la tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze e il rispetto delle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura;
(iv) Programmazione annuale e pluriennale
la proposta della Commissione di interrompere l'attuale quadro pluriennale quinquennale dovrebbe essere accolta al fine di abbandonare la definizione di restrizioni tematiche per ciascun periodo quinquennale, in modo da consentire alla FRA di adeguare il suo lavoro e la sua focalizzazione tematica alle priorità emergenti; la FRA dovrebbe preparare la programmazione in stretta consultazione con i funzionari nazionali di collegamento, al fine di coordinare nel modo migliore e più efficiente possibile le principali aree tematiche di attività con le autorità nazionali degli Stati membri; il progetto di documento di programmazione dovrebbe essere trasmesso per discussione al competente organo preparatorio del Consiglio e al Parlamento europeo e, alla luce dei risultati di tali discussioni, il direttore della FRA deve sottoporre il progetto di documento di programmazione all'adozione del consiglio di amministrazione della FRA;
5. invita la Commissione a prendere in considerazione una revisione più esaustiva e ambiziosa del regolamento FRA, in seguito a un'approfondita valutazione d'impatto e a consultazioni con i pertinenti portatori di interessi dell'Agenzia, al fine di rafforzare l'indipendenza, l'efficienza e l'efficacia della FRA; invita il Consiglio a riflettere su tali proposte; invita la Commissione, ai fini di tale futura revisione, a tenere particolarmente conto dei seguenti aspetti:
(i) Consiglio di amministrazione
come avviene per molte altre agenzie dell'UE, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni dovrebbe avere il diritto di nominare un membro supplementare del consiglio di amministrazione della FRA; il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dovrebbe poter essere rinnovato una volta; dovrebbe essere introdotto un requisito in materia di equilibrio di genere negli organi istituiti dal regolamento FRA; incoraggia la FRA a proseguire la sua prassi di disporre di almeno un membro del comitato scientifico con competenze pertinenti in materia di parità di genere;
(ii) Valutazione ed esame indipendenti delle attività della FRA
ogni cinque anni, gli atti e le attività della FRA dovrebbero essere sottoposti a una valutazione esterna indipendente, non effettuata per conto della Commissione; l'obiettivo della valutazione esterna indipendente dovrebbe essere quello di esaminare, in particolare, l'impatto, l'efficacia, l'efficienza delle attività e dei risultati della FRA nonché le prassi operative adottate; il consiglio di amministrazione deve esaminare le conclusioni delle valutazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento FRA e formulare alla Commissione le raccomandazioni ritenute necessarie concernenti le modifiche da apportare alla FRA, alle sue prassi operative e alla portata della sua missione; la Commissione deve trasmettere la relazione di valutazione e le raccomandazioni al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e renderle pubbliche; dopo aver esaminato la relazione di valutazione e le raccomandazioni, la Commissione può presentare le eventuali proposte di modifica del regolamento che reputi necessarie;
(iii) Compiti
su richiesta del Consiglio, della Commissione o del Parlamento, la FRA dovrebbe poter effettuare, in particolare, ricerche scientifiche indipendenti, indagini e studi preparatori e di fattibilità, nonché formulare e pubblicare conclusioni e pareri su temi specifici, tra cui valutazioni specifiche per paese e pareri su proposte legislative in diverse fasi del processo legislativo, come pure su procedimenti a norma dell'articolo 7 TUE; dovrebbe altresì poterlo fare di propria iniziativa, e non solo su richiesta di un'istituzione dell'UE; inoltre, i singoli Stati membri o un gruppo di Stati membri dovrebbero avere un diritto di iniziativa; occorre includere nel regolamento il ruolo attivo della FRA nel futuro meccanismo dell'UE sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in qualità di organismo che, in collaborazione con un gruppo di esperti indipendenti, individua i principali sviluppi positivi e negativi in ciascuno Stato membro in modo imparziale e contribuisce, tra l'altro, alla preparazione della relazione annuale della Commissione;
°
° °
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
MOTIVAZIONE
L'Agenzia per i diritti fondamentali svolge un ruolo di rilievo nel fornire informazioni, assistenza e competenze in materia di diritti fondamentali nonché nel difendere e proteggere i diritti fondamentali nell'UE. Agisce in qualità di facilitatore sostenendo le istituzioni dell'UE e gli Stati membri nell'adozione di misure o nella definizione di linee d'azione relative ai diritti fondamentali.
Per consentire lo svolgimento di tali importanti compiti è necessario aggiornare l'attuale mandato della FRA, tenendo conto anche delle modifiche istituzionali che si sono prodotte dall'adozione dell'attuale mandato nel 2007. In tal senso, le ambizioni dell'UE riguardo allo sviluppo di una dimensione esterna più forte dovrebbero trovare riscontro in un maggiore coinvolgimento della FRA nel monitoraggio e nel controllo degli atti e delle attività dell'Unione e dei suoi Stati membri nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, ma anche in un ampliamento delle possibilità di cooperazione con i paesi terzi, quali i paesi del SEE e dell'EFTA, il Regno Unito dopo la Brexit o i paesi interessati dalla politica europea di vicinato. Inoltre, nel mandato della FRA dovrebbero rientrare anche gli atti e le attività delle autorità di polizia e giudiziaria relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Tenendo conto del ruolo della FRA quale agenzia indipendente, il suo consiglio di amministrazione dovrebbe poter decidere su base annuale in merito ai documenti di programmazione. Inoltre, ogni cinque anni dovrebbe essere effettuata una valutazione esterna indipendente volta a esaminare l'impatto, l'efficacia e l'efficienza delle attività e dei risultati della FRA nonché le prassi operative adottate.
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLE DONNE E L'UGUAGLIANZA DI GENERE (10.2.2021)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
(COM(2020)0225 – 2020/0112R(APP))
Relatrice per parere: Evelyn Regner
PA_Consent_Interim
SUGGERIMENTI
La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella relazione che approverà i seguenti suggerimenti:
A. considerando che la parità di genere è un valore fondamentale sancito dai trattati e che l'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) apporta un contributo unico alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali nell'UE;
B. considerando che la discriminazione basata sul genere e sull'identità di genere spesso si interseca con la discriminazione fondata su altri motivi, tra cui razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale, dando origine a discriminazioni doppie o multiple; che una prospettiva intersettoriale orizzontale è essenziale per tutelare i diritti fondamentali di tutti;
C. considerando che la FRA svolge il suo mandato sviluppando costantemente la propria capacità di ricerca, fornendo consulenze specialistiche e sensibilizzando a diverse questioni relative ai diritti fondamentali, compresa la parità di genere;
D. considerando che i dati comparabili, disaggregati per genere e attenti alla dimensione di genere sono essenziali per riflettere la piena portata della violenza di genere, rendere visibili le disuguaglianze e creare politiche mirate; che in diversi ambiti delle politiche dell'UE e degli Stati membri mancano ancora dati disaggregati per genere e attenti alla dimensione di genere; che le indagini e le analisi dei dati realizzate dalla FRA intendono contribuire a colmare tali lacune di conoscenze;
E. considerando che la FRA sta inoltre rafforzando il suo ruolo nelle attività operative fornendo informazioni, assistenza e consulenza sulle questioni relative ai diritti fondamentali nei punti di crisi ("hotspot") della migrazione, dove le condizioni di vita precarie possono comportare difficoltà di accesso all'assistenza sanitaria per le donne e le ragazze, in particolare per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, e dove esiste un rischio significativo di violenza sessuale e di genere, mediante l'organizzazione di sessioni formative e la collaborazione con le altre autorità e agenzie competenti, come l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO); che la FRA e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) hanno maturato un'ottima esperienza di collaborazione in materia di ricerca, comunicazione e creazione di reti, con l'obiettivo di rafforzare la promozione dei diritti umani e della parità di genere;
F. considerando che i diritti sessuali e riproduttivi sono diritti umani, la cui violazione costituisce una violazione dei diritti delle donne e delle ragazze all'uguaglianza, alla non discriminazione, alla dignità, alla salute e alla libertà da trattamenti disumani e degradanti; che recentemente si è osservato un evidente regresso a livello europeo in materia di parità di genere e diritti delle donne, anche per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, e un accesso sempre più limitato all'assistenza sanitaria; che il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e il diritto di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali sono posti in evidenza nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE; che la FRA, in cooperazione con l'EIGE, ha apportato contributi preziosi alla tutela di tali diritti;
G. considerando che l'analisi della FRA sulle ripercussioni della COVID-19 e delle misure adottate per contenerla ha messo in luce l'impatto sproporzionato del virus per le donne, e in particolare le donne in situazioni vulnerabili, come le vittime della violenza di genere, le donne impiegate nei settori essenziali, le donne a rischio di povertà o quelle che subiscono discriminazioni multiple;
H. considerando che la creazione di un'apposita configurazione del Consiglio sulla parità di genere, già richiesta dal Parlamento, consentirebbe un'ampia cooperazione con la FRA sulle questioni connesse alla parità di genere e contribuirebbe a rafforzare la tutela dei diritti delle donne e la parità di genere nell'Unione europea;
1. ritiene che l'attuale mandato della FRA sia pertinente, corrisponda alle necessità dell'UE e presenti un significativo valore aggiunto dell'UE; apprezza la qualità dei risultati della FRA, la sua efficacia e il suo impatto a livello dell'UE e la invita a promuovere l'integrazione della dimensione di genere e il bilancio di genere nelle sue attività, in linea con le priorità del quadro finanziario pluriennale 2021-2027;
2. chiede al Consiglio di introdurre un requisito in materia di equilibrio di genere negli organi istituiti dal regolamento (CE) n. 168/2007, in occasione della modifica delle disposizioni pertinenti nel quadro dell'attuale riforma, nonché di prevedere che almeno uno dei membri del comitato scientifico debba disporre di competenze pertinenti in materia di parità di genere;
3. chiede al Consiglio di introdurre, in occasione della modifica delle disposizioni pertinenti nel quadro dell'attuale riforma, l'obbligo di una valutazione che tenga conto della dimensione di genere;
4. plaude alla cooperazione tra la FRA e l'EIGE su tutti i vari aspetti della parità di genere, ivi incluso l'ambito della violenza di genere, e chiede che tale cooperazione sia rafforzata al fine di affrontare meglio il regresso sempre più marcato in materia di parità di genere e diritti delle donne, le politiche e/o le normative che possono violare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, come pure la discriminazione intersettoriale, le conseguenze della COVID-19 per le donne e le ragazze, in particolare per quanto concerne la violenza di genere, l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti nonché l'aumento dell'esclusione sociale e della violenza online, la quale rappresenta un problema grave e crescente che potrebbe avere gravi ripercussioni sulla società e l'economia europee; osserva con preoccupazione che la violenza di genere è aumentata significativamente durante il periodo di confinamento dovuto alla pandemia di COVID-19, ma continua ad essere insufficientemente denunciata in tutti gli Stati membri; chiede inoltre una maggiore cooperazione tra la FRA e l'EIGE nella formulazione di pareri volti, tra l'altro, a offrire un contributo alle autorità competenti al fine di migliorare la sicurezza delle donne e delle ragazze che si trovano nei punti di crisi della migrazione, garantendo loro condizioni di vita dignitose e accesso all'assistenza sanitaria, anche per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, nonché prevenendo la violenza sessuale e di genere;
5. invita la FRA ad affrontare in modo specifico gli aspetti di genere della tutela delle vittime di reati, nel quadro delle competenze ampliate dell'agenzia inerenti alla cooperazione in materia penale;
6. invita la FRA a elaborare, in collaborazione con l'EIGE, un nuovo studio sulla violenza di genere e la violenza contro le donne nel contesto della COVID-19, un nuovo studio sulla tutela della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti in Europa nonché un nuovo studio che analizzi la normativa dell'UE in materia di parità di genere e la sua attuazione al fine di individuare le lacune esistenti;
7. sottolinea che la violenza di genere ostacola la piena realizzazione della parità tra donne e uomini e costituisce una discriminazione e una violazione dei diritti umani; rammenta la mancanza di dati comparabili e aggiornati, disaggregati per genere, sulla violenza di genere negli Stati membri;
8. si rammarica che l'ultima indagine della FRA sulla violenza contro le donne, che costituisce un riferimento a livello dell'UE, risalga all'inizio del 2014, il che significa che i dati disponibili non sono né attuali né accurati; invita nuovamente la FRA, pertanto, a fornire dati aggiornati che rispecchino la situazione attuale negli Stati membri;
9. evidenzia i preziosi contributi forniti finora dalla FRA nell'ambito dei diritti delle donne, come ad esempio la sua recente relazione dal titolo "Out of sight: migrant women exploited in domestic work" (Lontano dagli occhi: lo sfruttamento delle donne migranti nel lavoro domestico), pubblicata nel 2018, che ha rivelato le terribili condizioni di lavoro e le violazioni dei diritti fondamentali subite dalle donne migranti nelle abitazioni private in tutta l'UE;
10. chiede una formazione più mirata in materia di parità di genere, in particolare in merito alla violenza di genere, per il personale della FRA, specialmente nell'ambito dell'assistenza che offre effettuando visite presso i punti di crisi della migrazione, grazie alle quali è in grado di fornire sostegno e consulenza basati su dati concreti alle autorità nazionali, alla Commissione e ad altre agenzie competenti che operano in tali punti di crisi, al fine di aiutare le autorità competenti ad assistere meglio le donne e le ragazze, ad esempio per quanto riguarda le loro esigenze sanitarie, segnatamente in termini di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, nonché a individuare le vittime della violenza di genere, della tratta e dello sfruttamento sessuale e a offrire loro l'aiuto e l'assistenza necessari;
11. accoglie con favore il fatto che l'ambito di attività della FRA includerà le competenze dell'Unione, compresa la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale; evidenzia l'impegno della Commissione a migliorare e concentrare gli sforzi volti a eliminare la violenza di genere, a fornire alle vittime un solido sistema di sostegno, ad accelerare l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e ad avvalersi delle opportunità offerte dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea per inserire la violenza contro le donne nel catalogo dei reati riconosciuti dall'UE; accoglie con favore il contributo della FRA a quanto precede;
12. chiede l'ampliamento dell'ambito delle funzioni della FRA per consentirle di fornire contributi di propria iniziativa alle discussioni in corso a norma dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea in seno alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio; invita la FRA a individuare, in cooperazione con un gruppo di esperti indipendenti, i principali sviluppi positivi e negativi in ciascuno Stato membro in maniera imparziale e a contribuire allo sviluppo di una metodologia per la relazione annuale sul monitoraggio dei valori dell'Unione nel quadro di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali;
13. riconosce la necessità di dotare la FRA di personale adeguatamente specializzato, nel contesto del suo attuale programma di lavoro per il periodo 2020-2022, affinché possa continuare a trattare questioni legate al genere, come la violenza di genere.
INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Approvazione |
4.2.2021 |
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
27 6 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karen Melchior, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Sandra Pereira, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, Christine Schneider, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula Zacharopoulou, Marco Zullo |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Alicia Homs Ginel, Radka Maxová |
|||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
27 |
+ |
NI |
Marco Zullo |
PPE |
Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Andreas Schieder, Elissavet Vozemberg-Vrionidi |
Renew |
Radka Maxová, Karen Melchior, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou |
S&D |
Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner |
The Left |
Eugenia Rodríguez Palop |
Verts/ALE |
Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun |
6 |
- |
ECR |
Margarita de la Pisa Carrión, Andżelika Anna Możdżanowska |
ID |
Christine Anderson, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri |
2 |
0 |
ECR |
Jessica Stegrud |
The Left |
Sandra Pereira |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Approvazione |
16.3.2021 |
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
52 13 2 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Magdalena Adamowicz, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Sira Rego, Isabel Santos, Silvia Sardone, Tom Vandenkendelaere, Axel Voss, Isabel Wiseler-Lima |
|||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
52 |
+ |
NI |
Laura Ferrara, Martin Sonneborn |
PPE |
Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Tom Vandenkendelaere, Axel Voss, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos |
Renew |
Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache |
S&D |
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva |
The Left |
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst, Sira Rego |
Verts/ALE |
Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik |
13 |
- |
ECR |
Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska |
ID |
Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Peter Kofod, Silvia Sardone, Tom Vandendriessche |
NI |
Milan Uhrík |
2 |
0 |
ECR |
Assita Kanko |
PPE |
Nadine Morano |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti