RELAZIONE sulla responsabilità delle imprese per i danni ambientali
6.4.2021 - (2020/2027(INI))
Commissione giuridica
Relatore: Antonius Manders
- PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI
- INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PR_INI
INDICE
Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
MOTIVAZIONE
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla responsabilità delle imprese per i danni ambientali
Il Parlamento europeo,
– vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale[1] (direttiva sulla responsabilità ambientale),
– vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente[2],
– vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 14 aprile 2016 a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale (COM(2016)0204),
– visti gli articoli 4 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visto l'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la modifica alla direttiva 2004/35/CE mediante la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive[3], la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio[4] e la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi[5],
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "REFIT Evaluation of the Environmental Liability Directive" (Valutazione REFIT della direttiva sulla responsabilità ambientale) (SWD(2016)0121), che accompagna la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale,
– vista la nota del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) del 6 giugno 2016, dal titolo: "The implementation of the Environmental Liability Directive: a survey of the assessment process carried out by the Commission" (L'attuazione della direttiva sulla responsabilità ambientale: un'indagine sul processo di valutazione da parte della Commissione),
– visto lo studio del dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del 15 maggio 2020, dal titolo "Environmental liability of companies" (Responsabilità ambientale delle imprese),
– visto lo studio della Commissione del maggio 2020, dal titolo "Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive" (Migliorare la sicurezza finanziaria nel contesto della direttiva sulla responsabilità ambientale),
– vista la valutazione del Comitato economico e sociale europeo, dell'11 dicembre 2019, della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente,
– vista la nota informativa dell'EPRS dell'ottobre 2020, dal titolo: "Environmental liability of companies: selected possible amendments of the ELD" (Responsabilità ambientale delle imprese: una selezione di possibili modifiche della direttiva sulla responsabilità ambientale),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 28 ottobre 2020, sulla valutazione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente (SWD(2020)0259),
– viste le conclusioni e le raccomandazioni del progetto EFFACE (European Union Action to Fight Environmental Crime – Azione dell'Unione europea nella lotta contro la criminalità ambientale) del marzo 2016,
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0112/2021),
A considerando che, conformemente all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire obiettivi quali la protezione della salute umana, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la promozione dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;
B considerando che la Carta dei diritti fondamentali sostiene che un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile;
C. considerando che una strategia ambientale coordinata a livello dell'Unione promuove la cooperazione e garantisce la coerenza tra le politiche dell'UE; che il Green Deal europeo fissa l'obiettivo ambizioso dell'"inquinamento zero", da realizzare attraverso una strategia trasversale che tuteli la salute dei cittadini dell'Unione dal degrado ambientale e dall'inquinamento, e chiede altresì una transizione giusta che non lasci indietro nessuno;
D. considerando che la condotta responsabile delle imprese presuppone che queste ultime tengano debitamente conto delle preoccupazioni di carattere ambientale; che garantire la responsabilità per i danni ambientali è essenziale per rendere le imprese europee più sostenibili nel lungo periodo; che tale risultato è strettamente connesso allo sviluppo della relativa normativa in materia di dovuta diligenza aziendale, responsabilità sociale delle imprese e governo societario sostenibile; che la responsabilità deve essere conforme al diritto nazionale;
E. considerando che i danni ambientali, le sostanze chimiche pericolose e nocive e i cambiamenti climatici possono comportare notevoli rischi per la salute umana attraverso l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua;
F. considerando che la direttiva sulla responsabilità ambientale è affiancata da altri strumenti e disposizioni in materia di responsabilità, a livello sia dell'UE che degli Stati membri; che gli incidenti attinenti alla direttiva sulla responsabilità ambientale possono parallelamente sfociare in procedimenti penali, civili o amministrativi, creando incertezza e insicurezza giuridiche sia per le imprese interessate, sia per le potenziali vittime;
G. considerando che la relazione della Commissione sulla responsabilità ambientale del 2016 indica che, malgrado i benefici generati dalla direttiva sulla responsabilità ambientale ai fini degli sforzi tesi a migliorare la coerenza giuridica a livello dell'UE, l'Unione deve ancora far fronte a una frammentazione normativa in quest'ambito nonché all'assenza di uniformità in termini giuridici e pratici;
H. considerando che le attuali definizioni di "danno ambientale" e "operatore" date dalla direttiva sulla responsabilità ambientale sono state oggetto di diverse analisi che hanno messo in luce le difficoltà relative alla loro interpretazione; che l'entità della soglia del danno ambientale viene interpretata e applicata in modi differenti e, pertanto, deve essere ulteriormente chiarita;
I. considerando che si è assistito a un aumento del numero di casi in cui le vittime dell'inquinamento provocato da società controllate da società madri europee attive al di fuori dell'UE hanno cercato di intentare cause per responsabilità ambientale contro queste ultime dinanzi ai tribunali dell'UE;
J. considerando che, nel diritto dell'UE, i regimi di responsabilità relativi all'inquinamento diffuso sono frammentati;
K. considerando che la direttiva sulla responsabilità ambientale ha istituito un quadro di responsabilità ambientale basato sul principio "chi inquina paga" per prevenire e porre rimedio ai danni ambientali; che tale direttiva integra importanti atti normativi della legislazione dell'UE in materia di ambiente, a cui è direttamente o indirettamente collegata, in particolare la direttiva Habitat[6], la direttiva Uccelli[7], la direttiva quadro sulle acque[8], la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino[9] e la direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare[10];
L. considerando che la relazione della Commissione sulla responsabilità ambientale del 2016 raccomandava a tutti gli Stati membri di "registrare i dati concernenti incidenti attinenti alla direttiva e pubblicare i relativi registri, se non vi hanno già provveduto"[11]; che, ciò nonostante, solamente sette Stati membri dispongono di un registro accessibile al pubblico per i casi attinenti alla direttiva sulla responsabilità ambientale, mentre altri quattro Stati membri dispongono di un registro non pubblico; che diversi Stati membri raccolgono informazioni che sono coperte da altri atti normativi dell'UE, ma non propriamente dalla direttiva sulla responsabilità ambientale, o dispongono di registri che presentano un ambito di applicazione di maggiore portata o di natura diversa, e che in vari Stati membri la raccolta dei dati avviene a livello regionale; che 14 Stati membri non dispongono di una banca dati degli incidenti ambientali o dei casi attinenti alla direttiva sulla responsabilità ambientale; che l'attuazione della direttiva sulla responsabilità ambientale è caratterizzata dal notevole grado di flessibilità concesso agli Stati membri in considerazione della frammentazione normativa e della mancanza di omogeneità in termini sia giuridici che pratici;
M considerando che la maggior parte degli Stati membri sembra non prevedere strumenti di garanzia finanziaria obbligatori nelle rispettive disposizioni legislative, mentre in diversi paesi tali strumenti rappresentano un requisito[12]; che, ove attuati, tali strumenti sembrano essersi dimostrati efficaci e hanno fatto emergere la necessità di valutare la possibilità di introdurre un sistema di garanzia finanziaria obbligatorio;
N. considerando che, sebbene la maggior parte dei mercati fornisca una copertura assicurativa sufficiente, anche per le misure di riparazione complementare e compensativa, la domanda è generalmente scarsa a causa della mancata segnalazione di incidenti, di un'applicazione non ottimale e di mercati assicurativi che emergono con maggiore lentezza[13]; che tutto ciò non comporta, di per sé, un ostacolo all'introduzione di garanzie finanziarie obbligatorie;
O. considerando che la questione dell'insolvenza degli operatori a seguito di incidenti gravi continua a rappresentare un problema nell'UE; che la Commissione dovrebbe analizzare i quadri normativi e nazionali esistenti e adottare un approccio armonizzato a livello dell'UE, al fine di mettere i contribuenti al riparo dalle conseguenze dell'insolvenza di un'impresa;
P. considerando che la disponibilità di strumenti di garanzia finanziaria è notevolmente aumentata dall'adozione della direttiva sulla responsabilità ambientale;
Q. considerando che la direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori[14], che abroga la direttiva 2009/22/CE, è stata adottata e sarà applicata dagli Stati membri a decorrere dal 25 giugno 2021;
R. considerando che, in alcuni casi, sebbene i membri dei consigli di amministrazione siano consapevoli che talune attività comportano un alto rischio di causare danni all'ambiente, il loro processo decisionale resta orientato ai profitti, a scapito di un comportamento responsabile e dell'ambiente;
S. considerando che un riesame della direttiva sulla responsabilità ambientale dovrebbe necessariamente ricercare un equilibrio tra preoccupazioni delle imprese e tutela dell'ambiente;
T. considerando che, negli ultimi anni, il Parlamento europeo ha assunto un ruolo proattivo nel sollecitare un regime di responsabilità ambientale per i danni ambientali e le violazioni dei diritti umani che si registrano nei paesi terzi, in particolare mediante l'approvazione della risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi[15];
U. considerando che il mandato per la Commissione dovrebbe garantire l'applicazione delle disposizioni relative alla creazione o al mantenimento di condizioni di parità in materia ambientale negli accordi commerciali dell'UE, qualora tali disposizioni facciano parte di tale accordo;
V. considerando che l'Agenzia europea dell'ambiente sta analizzando le modalità di distribuzione dei rischi e dei vantaggi ambientali nell'intera società; che l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015 mette in evidenza l'importanza di tenere in considerazione i diritti delle persone vulnerabili; che l'ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite ha recentemente pubblicato i principi quadro sui diritti umani e l'ambiente, che chiariscono gli obblighi degli Stati in termini di diritti umani riguardo a un ambiente pulito, sano e sostenibile; che, inoltre, un sistema di responsabilità delle imprese per le violazioni dei diritti umani è attualmente oggetto di negoziati in seno all'ONU;
W. considerando che l'impatto dei danni e dei reati ambientali incide negativamente non solo sulla biodiversità e sul clima, ma anche sui diritti umani e sulla salute umana; che un riesame dovrebbe esaminare i rischi della natura transfrontaliera dei danni ambientali, della criminalità organizzata e della grave corruzione nonché i rischi per la salute umana e l'ambiente;
X. considerando che il principio 21 della dichiarazione di Stoccolma e il principio 2 della dichiarazione di Rio, pur riconoscendo il diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse in base alle proprie politiche ambientali, sanciscono allo stesso modo la responsabilità di garantire che le attività svolte nelle loro giurisdizioni nazionali o poste sotto il loro controllo non arrechino danni all'ambiente di altri Stati o di aree al di fuori dei limiti delle loro giurisdizioni;
Osservazioni generali
1. accoglie con favore gli sforzi della Commissione tesi a valutare e colmare le lacune nell'attuazione negli Stati membri della direttiva sulla responsabilità ambientale e della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente;
2. deplora che il potere discrezionale previsto dalla direttiva sulla responsabilità ambientale, la mancanza di consapevolezza e di informazioni riguardo alla direttiva sulla responsabilità ambientale, risorse e competenze insufficienti e meccanismi inadatti a garantire il rispetto delle norme e una governance efficace a livello nazionale, regionale e locale, hanno generato carenze nell'attuazione, una considerevole variabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione e il rispetto della direttiva sulla responsabilità ambientale e, in particolare, il numero di casi e le condizioni di disparità tra gli operatori; deplora il fatto che tali carenze incidano anche sull'attuazione della direttiva; è pertanto del parere che occorra profondere maggiori sforzi per conseguire l'armonizzazione normativa nell'UE, nonché per aumentare il livello di fiducia dell'opinione pubblica nell'efficacia delle normative dell'UE per prevenire e porre rimedio ai danni ambientali in modo più efficace e di trovare il giusto equilibrio tra preoccupazioni delle imprese e tutela dell'ambiente;
3. accoglie con favore l'istituzione del forum sulla conformità e la governance ambientali, che riunisce professionisti con responsabilità nel campo della garanzia della conformità ambientale, come seguito al piano d'azione della Commissione per il 2018[16] e al programma di lavoro 2020-2022 per migliorare la conformità e la governance ambientali che il forum ha approvato nel febbraio 2020[17];
4. si rammarica del fatto che, in molti Stati membri, i bilanci assegnati agli ispettorati ambientali siano rimasti invariati o siano diminuiti a causa della crisi economica e che persino le autorità di grandi dimensioni e dotate di risorse adeguate possono incontrare difficoltà a elaborare in modo indipendente le conoscenze relative ai modi migliori per garantire la conformità; ritiene pertanto che un maggiore sostegno a livello dell'UE sia necessario, ad esempio attraverso portali di informazione accessibili, reti di uso comune (reti dell'UE per gli operatori del settore), informazioni e orientamenti sulle migliori pratiche, programmi di formazione aggiuntivi, materiale formativo e orientamenti sulle competenze, in quanto in tal modo si potrebbe aumentare la pressione sulle aziende che commettono infrazioni, favorire le aziende che rispettano la legge e consentire alle parti interessate, agli operatori e ai cittadini di essere maggiormente consapevoli dell'esistenza del regime previsto dalla direttiva sulla responsabilità ambientale e della sua applicazione, contribuendo in tal modo a una migliore prevenzione e riparazione dei danni ambientali;
5. deplora che i reati ambientali siano tra le forme di attività criminale transnazionale più redditizie; invita, pertanto, la Commissione e gli Stati membri a stanziare risorse finanziarie e umane adeguate per la prevenzione, l'indagine e il perseguimento dei reati ambientali e ad accrescere la competenza delle autorità coinvolte, compresi i pubblici ministeri e i giudici, al fine di perseguire più efficacemente i crimini ambientali e comminare sanzioni per gli stessi; invita gli Stati membri a istituire unità specializzate all'interno dei loro servizi nazionali di polizia o a rafforzarle ai livelli adeguati per indagare sui reati ambientali; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutti gli Stati membri dispongano di adeguate procedure di gestione delle crisi ambientali a livello sia nazionale che transnazionale e incoraggia gli Stati membri a ricorrere a squadre investigative comuni e allo scambio di informazioni nei casi di criminalità ambientale transnazionale, il che facilita il coordinamento delle indagini e delle azioni penali condotte parallelamente in diversi Stati membri;
6. ritiene che tra le varie cause di insufficiente armonizzazione della direttiva sulla responsabilità ambientale vi sia anche la mancata previsione di una procedura amministrativa standard da applicare per comunicare all'autorità competente la minaccia imminente di un danno ambientale o il danno ambientale effettivo; deplora, pertanto, che non vi sia alcun obbligo di pubblicare tali comunicazioni o informazioni su come sono stati gestiti i casi; osserva che alcuni Stati membri hanno riscontrato tale limite nella loro legislazione nazionale e hanno provveduto quindi a istituire banche dati per comunicazioni/incidenti/casi; sottolinea, tuttavia, che la pratica varia ampiamente da uno Stato membro all'altro ed è piuttosto limitata;
7. evidenzia che occorre raccogliere dati affidabili sugli incidenti ambientali che comportano l'applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale o di altri strumenti amministrativi, civili o penali sotto il controllo di una task force UE per la responsabilità ambientale, rendendo pubblici i relativi dati; invita la Commissione a valutare opportunamente la situazione, al fine di stabilire se una combinazione di diversi strumenti giuridici possa adeguatamente rispondere ai danni ambientali o se persistano gravi lacune da colmare; insiste sulla corretta attuazione della direttiva sulla responsabilità ambientale, incoraggiando gli Stati membri a registrare i dati relativi agli incidenti pertinenti alla direttiva, a pubblicare i relativi registri e a raccogliere i dati richiesti per documentare l'applicazione efficace ed efficiente della direttiva nei rispettivi paesi per accrescere la fiducia nel sistema della responsabilità ambientale e migliorare l'attuazione;
8. sottolinea che in quasi tutti i casi attinenti alla direttiva sulla responsabilità ambientale, gli operatori cooperano con le autorità amministrative ai fini della riparazione; osserva, tuttavia, che il costo delle misure correttive si aggira in media intorno a 42 000 EUR[18], ma che in qualche caso significativo le spese sono state sostanzialmente più elevate; si rammarica pertanto che in tali casi non sia stato possibile recuperare i costi a causa dell'insolvenza dell'operatore e che, di conseguenza, suddetti costi siano stati sostenuti dallo Stato, e indirettamente dai contribuenti, un fenomeno che nel futuro deve essere evitato;
9. rileva che il numero di imprese oggetto di azione penale in cause ambientali in tutti gli Stati membri è basso, anche quando viene dimostrato che sono stati commessi reati ai sensi della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente; sottolinea, in tale contesto, che le cause di tale situazione non sono ancora state analizzate o spiegate in modo esauriente dalla Commissione o dagli Stati membri;
Raccomandazioni
10. chiede di rivedere quanto prima la direttiva sulla responsabilità ambientale e di convertirla in un regolamento pienamente armonizzato; sottolinea, nel contempo, la necessità di aggiornare e allineare la direttiva sulla responsabilità ambientale con altri atti legislativi dell'UE volti a proteggere l'ambiente, compresa la direttiva sulla responsabilità ambientale; sottolinea che le differenze nell'attuazione e nell'applicazione delle norme dell'UE in materia di responsabilità delle imprese per i danni ambientali non creano attualmente parità di condizioni per l'industria dell'UE, il che provoca distorsioni per il corretto funzionamento del mercato interno dell'UE; chiede maggiori sforzi per armonizzare l'attuazione della direttiva sulla responsabilità ambientale negli Stati membri;
11. chiede che la direttiva sia aggiornata a seguito di un'approfondita valutazione d'impatto, che dovrebbe valutare, tra l'altro, il campo di applicazione della direttiva, tenendo conto nel contempo dei nuovi tipi e modelli di criminalità ambientale; sottolinea inoltre la necessità di garantire l'effettiva applicazione della legislazione vigente;
12. prende atto del crescente impegno da parte degli Stati membri ad adoperarsi per il riconoscimento dell'ecocidio a livello nazionale e internazionale; chiede alla Commissione di esaminare la pertinenza dell'ecocidio per il diritto e la diplomazia dell'UE;
13 invita la Commissione a fornire ulteriori chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali competenti e ai procuratori in relazione ai termini giuridici fondamentali della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente e a elaborare una classificazione armonizzata dei reati ambientali;
14. pone l'accento sull'importanza del ruolo svolto dagli strumenti normativi non vincolanti, come i documenti di orientamento sull'interpretazione dei termini giuridici utilizzati nella direttiva sulla responsabilità ambientale e nella direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, la valutazione del danno o le informazioni sulle prassi sanzionatorie negli Stati membri e il confronto tra dette prassi, al fine di migliorare l'efficacia dell'attuazione delle direttive; sottolinea la necessità di introdurre un'azione normativa molto più tempestiva e rigorosa negli Stati membri;
15. ritiene che l'applicazione della direttiva debba essere armonizzata e che si debba creare una task force dell'UE per la direttiva sulla responsabilità ambientale, formata da esperti altamente qualificati e funzionari della Commissione, al fine, da un lato, di sostenere gli Stati membri, su richiesta, nell'attuazione e nell'applicazione della direttiva, e, dall'altro, di offrire sostegno e consulenza alle vittime di danni ambientali in merito alle opzioni a loro disposizione ai fini di un'azione legale a livello dell'Unione (analogamente a SOLVIT);
16. ritiene che il quadro rivisto debba garantire una migliore raccolta di dati a livello dell'UE, lo scambio di informazioni, la trasparenza e la condivisione delle migliori prassi tra gli Stati membri, con il sostegno della task force dell'UE per la direttiva sulla responsabilità ambientale;
17. raccomanda che la futura task force dell'UE per la direttiva sulla responsabilità ambientale sostenga l'attuazione di un sistema di monitoraggio globale per fornire alle autorità competenti una serie di strumenti efficaci per monitorare e garantire il rispetto della legislazione ambientale;
18. invita la Commissione e gli Stati membri, con il sostegno della task force dell'UE per la direttiva sulla responsabilità ambientale, a creare sistemi di protezione e sostegno per le vittime di danni ambientali e a garantire loro un pieno accesso alla giustizia, all'informazione e al risarcimento; sottolinea il ruolo delle ONG del settore ambientale nella sensibilizzazione e nell'individuazione di potenziali violazioni della legislazione nazionale e dell'UE in materia di ambiente;
19. invita la Commissione a valutare l'efficacia dei meccanismi di reclamo rapido al fine di garantire un tempestivo risarcimento delle vittime nei casi di insolvenza, che possono comportare ulteriori danni;
20. si compiace dell'adozione della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, che abroga la direttiva 2009/22/CE e sarà applicata dagli Stati membri a decorrere dal 25 giugno 2023;
21. riconosce che il regolamento di Aarhus è attualmente in fase di revisione[19]; ribadisce che il regolamento di Aarhus consente l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, nonché, di conseguenza, il controllo pubblico degli atti dell'UE che incidono sull'ambiente; sottolinea che il regolamento di Aarhus include la direttiva sulla responsabilità ambientale;
22. pone l'accento, in particolare, sul ruolo dei difensori dei diritti umani ambientali, che lottano per i diritti e le libertà fondamentali in relazione al godimento di un ambiente sicuro, sano e sostenibile, e condanna fermamente qualsiasi forma di violenza, minaccia, vessazione e intimidazione perpetrata nei loro confronti, anche laddove lo scopo sia la compromissione procedurale degli sforzi atti a chiamare i responsabili dei danni ambientali a rispondere giuridicamente delle proprie azioni; invita gli Stati membri a provvedere affinché tali atti siano oggetto di indagini e azioni penali adeguate ed efficaci;
23. sostiene gli obblighi di comunicazione esistenti anche in merito a questioni non finanziarie; rileva, tuttavia, che tale rendicontazione finora è stata un obbligo giuridico solo per le grandi imprese; invita la Commissione a porre l'accento sull'applicazione di tali obblighi di comunicazione in caso di inadempimento nell'imminente revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario[20];
24. ritiene che sia necessaria maggiore chiarezza e, ove opportuno, un ampliamento della maggior parte delle definizioni contenute nella direttiva sulla responsabilità ambientale, in particolare "danni ambientali" e "operatore", al fine di rendere la direttiva equa e chiara per tutte le parti interessate e restare al passo con la rapida evoluzione degli inquinanti; accoglie pertanto con favore gli attuali sforzi tesi a elaborare un documento di interpretazione comune sulle definizioni e i concetti chiave della direttiva sulla responsabilità ambientale; si rammarica, tuttavia, che la Commissione e i gruppi di esperti governativi per la direttiva sulla responsabilità ambientale non siano giunti a un accordo in merito al formato, il che significa che il documento di interpretazione comune rimane un documento elaborato dalla società di consulenza incaricata dalla Commissione di sostenere l'attuazione del programma di lavoro pluriennale della direttiva sulla responsabilità ambientale per il periodo 2017-2020;
25. è del parere che la revisione della direttiva sulla responsabilità ambientale debba essere allineata all'accordo di Parigi sul clima, onde tutelare allo stesso modo gli interessi dei cittadini dell'UE e dell'ambiente; riconosce il valore intrinseco dell'ambiente e degli ecosistemi, nonché il loro diritto a una tutela efficace;
26. prende atto della frammentazione, nel diritto dell'UE, dei regimi di responsabilità relativi all'inquinamento diffuso; invita la Commissione a effettuare uno studio relativo alle modalità con cui l'inquinamento diffuso è affrontato dai diversi regimi di responsabilità dell'Unione;
27. sottolinea che le diverse interpretazioni e applicazioni dei criteri di cui all'allegato I della direttiva sulla responsabilità ambientale, che espandono la definizione di "danno ambientale" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, sono una delle ragioni dell'applicazione non uniforme della direttiva; chiede, pertanto, un'applicazione più coerente e ulteriori chiarimenti e orientamenti in merito ai criteri per definire un "danno significativo" ai sensi della direttiva sulla responsabilità ambientale;
28. invita la Commissione a valutare se l'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale, e delle attività di cui all'allegato III della stessa, possa limitare i danni a breve e a lungo termine per l'ambiente, la salute umana e la qualità dell'aria; chiede inoltre alla Commissione di valutare se l'approccio basato sul principio di precauzione presupponga una stima adeguata ed efficace dei rischi o degli effetti potenzialmente pericolosi;
29. esorta la Commissione e il Consiglio a considerare prioritari i reati ambientali; invita la Commissione ad avvalersi pienamente dell'articolo 83, paragrafo 2, TFUE e a prendere in considerazione l'adozione di una direttiva quadro globale sui reati ambientali e sanzioni efficaci e proporzionate, definendo i comportamenti da punire, la natura delle violazioni, le tipologie di reato, i regimi risarcitori, le misure di ripristino e le sanzioni minime, ivi compresa la responsabilità generale delle persone giuridiche e fisiche; invita la Commissione a valutare la possibilità di includere i reati ambientali nelle categorie di reato di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;
30. ritiene che misure di prevenzione esaustive ed efficaci e sanzioni penali dissuasive e proporzionate costituiscano importanti deterrenti contro i danni ambientali; si rammarica del basso tasso di individuazione, indagine, perseguimento e condanna per i reati ambientali; ritiene inoltre che, in linea con il principio "chi inquina paga", le imprese dovrebbero farsi carico di tutti i costi derivanti dai danni ambientali di cui sono direttamente responsabili, in modo da incentivarle a internalizzare le esternalità ambientali, evitando di esternalizzare tali costi;
31. sottolinea che i danni ambientali dovrebbero comportare responsabilità amministrative, civili e penali per le imprese responsabili, in linea con il principio del ne bis in idem; osserva che tali forme di responsabilità coesistono con altri regimi di responsabilità previsti dal diritto commerciale, come il diritto dei consumatori o il diritto della concorrenza;
32. esprime preoccupazione per l'elevata incidenza della criminalità ambientale, come dimostrano le stime combinate dell'OCSE, dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'Interpol relative al valore monetario di tutta la criminalità ambientale, secondo le quali quest'ultima costituisce la quarta principale categoria della criminalità internazionale; riconosce il collegamento diretto o indiretto tra i reati ambientali e la criminalità organizzata transnazionale e la corruzione[21]; invita Europol ad aggiornare lo studio condotto nel 2015[22] e a fornire regolarmente dati aggiornati; sottolinea che il congelamento e la confisca dei proventi di reato, anche per i reati ambientali, costituiscono strumenti essenziali per combattere la criminalità organizzata e pone in evidenza l'importanza di utilizzare tali proventi anche a fini sociali, con l'obiettivo di riparare i danni causati e di migliorare l'ambiente;
33. invita la Commissione a valutare la possibilità di estendere il mandato della Procura europea (EPPO) per coprire i reati ambientali, quando quest'ultima sarà pienamente stabilita e completamente operativa;
34. invita Europol ed Eurojust a rafforzare la documentazione, le indagini e il perseguimento dei reati ambientali; invita la Commissione, Europol ed Eurojust a fornire ulteriore sostegno e una struttura più efficace e istituzionalizzata alle reti esistenti di operatori, attività di contrasto transfrontaliere, agenzie ambientali e procure specializzate, quali la rete europea dei procuratori per l'ambiente (ENPE) e il Forum europeo - Unione dei giudici per l'ambiente (EUFJE);
35. sottolinea l'importanza della formazione (anche online) degli operatori delle autorità di contrasto in materia di reati ambientali e invita la CEPOL a intensificare la formazione in tale ambito;
36. pone in evidenza l'importanza di rafforzare la rete di contrasto alla criminalità ambientale (ENVICrimeNet) di Europol a livello nazionale ed europeo, onde consentire lo svolgimento di indagini indipendenti ed efficaci per contrastare i reati ambientali;
37. sottolinea che il regime di responsabilità ambientale dell'UE deve rispettare la coerenza delle politiche per lo sviluppo e il principio del "non nuocere";
38. invita la Commissione a valutare l'introduzione di un regime di responsabilità secondaria, segnatamente la responsabilità della società madre o la responsabilità a catena per i danni causati alla salute umana e all'ambiente[23], e a condurre una valutazione dell'attuale situazione per quanto riguarda la responsabilità delle società controllate che operano al di fuori dell'UE, che includa eventuali miglioramenti per i casi di danni ambientali;
39. accoglie con favore l'annuncio della Commissione, in base al quale la sua proposta relativa alla dovuta diligenza e alla responsabilità delle imprese includerà un regime di responsabilità e ritiene che, al fine di consentire alle vittime di avere accesso a un ricorso efficace, le imprese dovrebbero essere ritenute responsabili, in conformità del diritto nazionale, per i danni che le imprese sotto il loro controllo hanno causato o contribuito a causare mediante atti od omissioni, laddove queste ultime abbiano commesso violazioni dei diritti umani o abbiano causato danni all'ambiente, salvo nel caso in cui l'impresa possa dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza, in linea con i rispettivi obblighi in materia di dovere di diligenza, e di aver adottato tutte le misure ragionevoli per prevenire tali danni;
40. ritiene che la possibilità di concedere l'esonero della responsabilità basato sul possesso di un'autorizzazione oppure sullo stato delle conoscenze scientifiche in virtù della direttiva sulla responsabilità ambientale debba essere mantenuta esclusivamente nel caso in cui un'impresa sia in grado di dimostrare che non poteva essere a conoscenza dei pericoli derivanti dalla propria attività (inversione dell'onere della prova); chiede pertanto che il regime di responsabilità ambientale riveduto limiti l'ambito di applicazione dell'esonero dalla responsabilità basato sul possesso di un'autorizzazione oppure sullo stato delle conoscenze scientifiche in modo da renderlo più efficace, in linea con il principio "chi inquina paga";
41. invita la Commissione a valutare la possibilità di allineare la direttiva sulla responsabilità ambientale alla legislazione sulla responsabilità civile dei consigli di amministrazione nei casi in cui possa essere identificato un nesso causale tra l'azione o l'omissione del consiglio di amministrazione e l'insorgere di danni all'ambiente quali definiti nella direttiva sulla responsabilità ambientale, anche nel caso in cui tali danni derivino da attività inquinanti svolte per massimizzare il profitto della società e aumentare i bonus dei suoi membri[24];
42. sottolinea che il costo dei danni ambientali per i contribuenti e gli operatori responsabili potrebbe essere notevolmente ridotto ricorrendo a strumenti di garanzia finanziaria; rileva, tuttavia, che la direttiva sulla responsabilità ambientale non prevede un sistema di garanzia finanziaria obbligatorio;
43. chiede alla Commissione di valutare l'introduzione di un sistema di garanzia finanziaria obbligatorio (che disciplini assicurazioni, garanzie bancarie, società affiliate, titoli e obbligazioni o fondi) con una soglia massima per caso, al fine di evitare che i costi derivanti dalla riparazione dei danni ambientali ricadano sui contribuenti; chiede altresì alla Commissione di elaborare una metodologia armonizzata a livello dell'UE per il calcolo della soglia massima della responsabilità, tenendo conto dell'attività e dell'impatto sull'ambiente; sottolinea la necessità di garantire la possibilità di ottenere una compensazione finanziaria, anche in caso di insolvenza dell'operatore responsabile;
44. chiede alla Commissione di elaborare uno studio sull'introduzione di un regime di compensazione finanziaria a titolo della direttiva sulla responsabilità ambientale, a livello nazionale o dell'UE, per i casi in cui i mezzi di ricorso disponibili siano inadeguati data l'entità del danno; sottolinea che le discussioni in merito dovrebbero riguardare, tra l'altro, possibili modi di quantificare i danni ambientali;
45. ritiene che, dato che lo scopo della direttiva sulla responsabilità ambientale è quello di prevenire e porre rimedio ai danni ambientali, un futuro regolamento (regolamento sulla responsabilità ambientale) dovrebbe essere applicabile a tutte le imprese che operano nell'UE, indipendentemente dal luogo in cui sono state costituite o dal luogo in cui hanno sede, e che un approccio olistico e la reciprocità siano necessari per soddisfare le esigenze delle imprese in un'economia globale; ritiene inoltre che l'applicazione del futuro regolamento debba estendersi a qualsiasi ente che riceva fondi dell'UE, nazionali o regionali e che provochi o possa provocare danni all'ambiente nel corso delle proprie attività;
46. si compiace del fatto che un numero crescente di imprese europee persegua l'obiettivo della creazione di valore sostenibile e invita tutte le imprese ad adottare un triplice approccio;
47. riconosce che la transizione a modelli di produzione più sostenibili ed ecologici può essere dispendiosa per le imprese in termini di tempo e di costi e fa riferimento all'importanza della sicurezza del diritto e della pianificazione per le imprese interessate;
48. ricorda che l'UE dovrebbe promuovere un elevato livello di tutela ambientale nel proprio territorio, facendo quanto in suo potere per evitare che imprese aventi sede negli Stati membri dell'UE provochino danni ambientali nei paesi terzi; rammenta altresì che non esiste alcuno strumento giuridico dell'UE che preveda la possibilità di perseguire società europee all'estero qualora esse commettano reati ambientali o svolgano attività che causano danni ambientali; invita l'UE a incoraggiare le società madri ad adottare approcci sostenibili e responsabili nella loro cooperazione con i paesi terzi, in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani e ambiente, e ad astenersi dall'intraprendere strategie di investimento che conducano direttamente a risultati pericolosi; incoraggia la Commissione a creare incentivi per le imprese che adottano volontariamente politiche di sostenibilità che vanno oltre le norme in materia di ambiente e biodiversità previste dalla legge, in modo da valutare tali politiche, individuare le migliori pratiche e mettere i risultati a disposizione di altre imprese offrendo un esempio da seguire;
49 invita la Commissione a fare in modo che le disposizioni in materia di biodiversità in tutti gli accordi commerciali siano attuate e fatte rispettare integralmente, anche per mano del suo responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali; ritiene che la Commissione dovrebbe valutare meglio l'impatto degli accordi commerciali sulla biodiversità, anche con azioni di follow-up volte a rafforzare le disposizioni in materia di biodiversità contenute negli accordi esistenti e futuri, se del caso;
50. invita la Commissione a garantire l'applicazione delle disposizioni degli accordi commerciali dell'UE relative alla creazione o al mantenimento di condizioni di parità in materia ambientale, qualora tali accordi contengano le suddette disposizioni;
51. è del parere che, in casi predefiniti di inquinamento di carattere diffuso, quale misura correttiva non si dovrebbe applicare esclusivamente la responsabilità ambientale, bensì molteplici strumenti, ivi comprese misure amministrative, sanzioni pecuniarie e, in taluni casi, azioni penali;
52 esorta la Commissione a far rispettare l'applicazione delle sanzioni stabilite a norma della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente;
53. invita la Commissione, a tale riguardo, a garantire che la responsabilità sociale delle imprese nel prevenire e porre rimedio ai danni ambientali sia tenuta in considerazione nei contratti di appalto e nello stanziamento dei fondi pubblici;
54. invita la Commissione a presentare senza ulteriore indugio una proposta sulle ispezioni ambientali a livello europeo, come proposto dal Forum sulla conformità e la governance ambientali nell'azione 9 del suo programma di lavoro, ma è del parere che una raccomandazione per stabilire criteri minimi per le ispezioni ambientali non sia sufficiente;
55. invita la Commissione a promuovere iniziative da parte dell'UE, degli Stati membri e della comunità internazionale volte a intensificare gli sforzi contro i reati ambientali; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere soluzioni nelle sedi internazionali e a favorire la sensibilizzazione al riguardo;
56. propone che la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001[25], che descrive nel dettaglio le modalità di esecuzione delle ispezioni ambientali, sia aggiornata ove necessario e recepita in un documento o regolamento vincolante;
57. chiede al Mediatore europeo di prestare maggiore attenzione alle questioni relative all'acquis in materia di ambiente;
58. ritiene che le società condannate per reati ambientali non dovrebbero poter beneficiare delle misure previste per i soggetti figuranti nel registro per la trasparenza per un periodo di tempo adeguato ma limitato; suggerisce, a tal fine, di rivedere l'ambito di applicazione e il codice di condotta del registro per la trasparenza, in modo da includere disposizioni in materia di rimozione temporanea delle società condannate per reati ambientali;
59. sottolinea che il trattamento confidenziale delle informazioni relative agli effetti delle attività industriali, unitamente alla difficoltà di sorvegliare e identificare pratiche quali lo scarico illecito di sostanze o rifiuti in mare, il degasaggio delle navi e lo sversamento di petrolio, può comportare un aumento delle violazioni della legge in materia di inquinamento idrico; pone pertanto l'accento sulla necessità che gli Stati membri rendano pubbliche le informazioni pertinenti in modo da agevolare la valutazione di un possibile nesso causale tra le attività industriali e i danni arrecati all'ambiente;
60. sostiene l'appello delle Nazioni Unite affinché il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile sia riconosciuto globalmente a livello delle Nazioni Unite;
61. ricorda che l'incremento globale della criminalità ambientale rappresenta una crescente minaccia per il conseguimento dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e che le popolazioni dei paesi in via di sviluppo dipendono direttamente dall'ambiente per la loro sicurezza alimentare, sanitaria ed economica; deplora il fatto che il degrado della biodiversità causato dalla criminalità ambientale e la conseguente perdita di risorse aggravino la loro vulnerabilità;
62. chiede un maggiore sostegno alle autorità locali e ai governi dei paesi in via di sviluppo nel processo di armonizzazione della legislazione e delle politiche nazionali con le norme ambientali internazionali, sottolinea la necessità di sostenere la società civile e gli operatori locali nei paesi terzi e nei paesi in via di sviluppo nel chiamare le autorità governative a rispondere dei danni ambientali tollerati o approvati dallo Stato che sono provocati da società private e statali;
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63. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
MOTIVAZIONE
Mediante la presente relazione di iniziativa, e dato che la direttiva sulla responsabilità ambientale risale al 2004, il Parlamento europeo si propone di individuare i settori di possibile miglioramento e di formulare raccomandazioni specifiche che la Commissione europea dovrà recepire nelle sue future proposte legislative. Queste proposte dovrebbero, tra le altre cose, mirare a prevenire i danni ambientali riducendo i rischi, rafforzando il principio di precauzione e il principio "chi inquina paga", creando parità di condizioni per le imprese e garantendo che i contribuenti non sostengano l'onere derivante dai danni ambientali. Nel complesso, l'ambizione dovrebbe essere quella di equilibrare gli interessi ambientali e quelli delle imprese.
Posizione del relatore
Esistono differenze significative tra gli Stati membri per ciò che concerne l'attuazione e l'applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale. Ciò impedisce di creare parità di condizioni nel mercato interno, rende inutilmente difficile e dispendiosa la conduzione a livello di impresa e limita l'efficace prevenzione e l'inversione del danno ambientale. Pertanto, il relatore è del parere che la direttiva sulla responsabilità ambientale dovrebbe essere convertita in un regolamento pienamente armonizzato. Nel corso di un seminario sul tema della responsabilità ambientale, organizzato dalla commissione giuridica il 27 ottobre 2020, diversi esperti sul tema hanno confermato che si tratta di un'opzione valida[26].
Per sostenere gli Stati membri, su loro richiesta, nell'attuazione e nell'applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di creare una task force dell'UE per la responsabilità ambientale composta da esperti altamente qualificati. La task force dell'UE per la responsabilità ambientale potrebbe altresì offrire sostegno e consulenza alle vittime dei danni ambientali sulle opzioni a disposizione ai fini di un'azione legale a livello dell'Unione (analogamente a SOLVIT).
La Commissione dovrebbe anche esaminare la possibilità di introdurre un sistema di sicurezza finanziaria obbligatorio, il cui scopo sia evitare che i contribuenti debbano sostenere i costi dei danni ambientali in caso di insolvenza dell'impresa.
Per lo stesso motivo, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di introdurre la responsabilità della società madre o la responsabilità a catena allo scopo di limitare i rischi.
Inoltre, la direttiva sulla responsabilità ambientale dovrebbe essere applicabile a tutte le imprese che operano nel mercato interno, indipendentemente dal luogo in cui sono state costituite o dal luogo in cui hanno effettivamente sede. La reciprocità è necessaria per prevenire la concorrenza sleale e soddisfare le esigenze delle imprese in un'economia globale. Sono state queste le richieste più frequenti da parte dei rappresentanti del settore cui si è rivolto il relatore, oltre alla creazione di parità di condizioni nel mercato interno.
La Commissione dovrebbe esaminare se sia necessario e possibile estendere l'ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale per allinearla ad altre normative dell'UE e adottare un approccio olistico in modo da evitare danni all'ambiente, alla salute umana e alla qualità dell'aria sul lungo e breve periodo, nonché valutare se l'approccio basato sul principio di precauzione presupponga una corretta stima dei rischi o degli effetti potenzialmente pericolosi.
In aggiunta, il relatore ritiene che sia necessaria maggiore chiarezza per quanto riguarda alcuni concetti contenuti nella direttiva sulla responsabilità ambientale, per motivi di equità e trasparenza nei confronti di tutte le parti interessate e per procedere di pari passo con la rapida evoluzione dei fattori inquinanti.
Inoltre, per quanto riguarda l'esonero della responsabilità basato sul possesso di un'autorizzazione oppure sullo stato delle conoscenze scientifiche, il relatore è del parere che, in caso di prevedibilità del danno o laddove gli scienziati dell'azienda ne fossero a conoscenza, la possibilità di concedere l'esonero debba essere mantenuta esclusivamente nel caso in cui un'impresa sia in grado di dimostrare che non poteva essere a conoscenza dei pericoli derivanti dalla propria attività (inversione dell'onere della prova).
La direttiva sulla responsabilità ambientale dovrebbe essere allineata alla legislazione sulla responsabilità civile dei membri del consiglio di amministrazione della società, che causano danni all'ambiente attraverso decisioni irresponsabili, come nel caso Volkswagen (il cosiddetto "scandalo dieselgate").
In conclusione, in caso di inquinamento di carattere diffuso, quale misura correttiva non si dovrebbe applicare esclusivamente la responsabilità ambientale, bensì molteplici strumenti, ivi comprese misure amministrative, sanzioni pecuniarie e, in taluni casi, azioni penali.
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO (7.12.2020)
destinato alla commissione giuridica
sulla responsabilità delle imprese per i danni ambientali
Relatrice per parere: Caroline Roose
SUGGERIMENTI
La commissione per lo sviluppo invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. considerando che, negli ultimi anni, il Parlamento ha assunto un ruolo proattivo nel sollecitare un regime di responsabilità ambientale per i danni ambientali e le violazioni dei diritti umani che si registrano nei paesi terzi, in particolare mediante l'approvazione della risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi;
2. considerando che il principio 21 della dichiarazione di Stoccolma e il principio 2 della dichiarazione di Rio, pur riconoscendo il diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse naturali, sanciscono allo stesso modo la responsabilità, o l'obbligo, di non causare danni all'ambiente di altri Stati o di aree al di fuori dei limiti della giurisdizione nazionale;
3. considerando che in molti paesi in via di sviluppo si sono registrati danni ambientali e violazioni dei diritti umani, tra cui l'espropriazione di terreni da popolazioni indigene e comunità locali, forme di schiavitù moderna, la distruzione degli ecosistemi, l'inquinamento delle acque e lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali;
4. considerando che si è assistito a un aumento del numero di casi in cui le vittime dell'inquinamento provocato da società controllate da società madri europee cercano di intentare cause per responsabilità ambientale contro queste ultime dinanzi ai tribunali dell'UE;
5. considerando che le violazioni dei diritti umani e i danni ambientali sono spesso strettamente collegati, motivo per cui è necessario affrontarli adottando un approccio olistico;
6. ricorda che l'incremento globale della criminalità ambientale rappresenta una crescente minaccia per il conseguimento dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, l'accordo di Parigi e la Convenzione sulla diversità biologica, in particolare nei paesi in via di sviluppo; esprime preoccupazione per il fatto che i reati ambientali spesso non vengano rilevati a causa della reticenza o dell'inefficienza delle forze dell'ordine, in particolare nei paesi in via di sviluppo;
7. sostiene l'appello delle Nazioni Unite, come pure gli appelli di altre organizzazioni internazionali, affinché a livello delle Nazioni Unite sia riconosciuto il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, prevedendo imperativamente il dovere di perseguire coloro che violano tale diritto; chiede che l'Unione adatti di conseguenza la Carta dei diritti fondamentali dell'UE; esorta l'Unione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) nell'ambito del decennio d'azione entro il 2030, del Green Deal europeo e della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030;
8. ricorda che l'UE dovrebbe promuovere un elevato livello di tutela ambientale nel proprio territorio, facendo quanto in suo potere per evitare che imprese aventi sede negli Stati membri dell'UE provochino danni ambientali nei paesi terzi; riconosce la necessità di istituire un quadro obbligatorio e armonizzato sulla dovuta diligenza a livello dell'Unione ed esorta gli Stati membri ad agire in tal senso, al fine di garantire che l'azione in materia di dovuta diligenza non si limiti strettamente a sforzi nazionali a livello di Stati membri; rammenta che la dovuta diligenza è innanzitutto un meccanismo preventivo e che le imprese interessate dovrebbero in primo luogo essere tenute a individuare i potenziali o effettivi impatti negativi e ad adottare politiche e misure in risposta agli stessi; evidenzia che un'impresa che generi o contribuisca a generare un impatto negativo dovrebbe porvi rimedio e assumersi la responsabilità d'impresa per tale impatto; sottolinea che la responsabilità delle imprese, anche per i danni derivanti dalle loro attività, è necessaria per garantire che le imprese siano incentivate ad applicare la dovuta diligenza e che quest'ultima sia efficace;
9. rammenta che, stando al programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e Interpol, il valore monetario della criminalità ambientale è compreso tra 70 e 213 miliardi di USD all'anno; enfatizza che il commercio illegale di animali e prodotti forestali colpisce principalmente i paesi in via di sviluppo; invita l'UE a rafforzare il proprio sostegno a favore di tali paesi nella lotta contro il traffico illegale, che incide sull'ambiente, li priva di fonti di reddito aggiuntive e ne ostacola lo sviluppo sociale ed economico;
10. sottolinea che le popolazioni dei paesi in via di sviluppo dipendono direttamente dalla biodiversità per la loro sicurezza alimentare, sanitaria ed economica; deplora il fatto che il degrado della biodiversità causato dalla criminalità ambientale e la conseguente perdita di risorse aggravino la loro vulnerabilità;
11. pone in rilievo che, mentre il diritto internazionale ambientale si è evoluto attraverso l'adozione di trattati e convenzioni, il diritto penale continua a rivelarsi insufficiente per prevenire danni ecologici significativi; esorta l'UE a garantire la rendicontabilità e la responsabilità nella lotta conto la criminalità ambientale e a rendere quest'ultima una priorità politica strategica nell'ambito della cooperazione giudiziaria internazionale nonché delle istituzioni dell'UE e della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare rafforzando la buona governance ambientale, promuovendo il rispetto degli accordi ambientali multilaterali (MEA), inclusa l'adozione di sanzioni penali, incoraggiando lo scambio di migliori pratiche in materia di tutela dell'ambiente attraverso il dialogo con i settori pubblico e privato, le autorità locali nei paesi terzi e la società civile, e promuovendo un ampliamento della sfera di competenza della Corte penale internazionale ai fini del riconoscimento dei reati che costituiscono ecocidio nel quadro dello Statuto di Roma;
12. invita la Commissione a prendere in considerazione una proposta di riforma della direttiva 2008/99/CE, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente al fine di ampliare l'elenco di condotte che costituiscono reato ambientale, nonché a definire un quadro minimo di sanzioni che garantiscano efficacemente il suo carattere dissuasivo in tutto il territorio dell'UE;
13. accoglie con favore la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e la priorità data alla protezione della flora e della fauna nei negoziati degli accordi commerciali con i paesi in via di sviluppo; ricorda l'impegno della Commissione a rivedere il piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche, in particolare per quanto riguarda il traffico illegale di avorio; chiede, a tale riguardo, l'inclusione dell'elefante africano, a rischio di estinzione a causa del commercio illegale di avorio, nell'allegato 1 della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);
14. invita la Commissione e gli Stati membri a predisporre sistemi di protezione per le vittime di danni ambientali e a garantire che queste ultime abbiano pieno accesso alla giustizia, al risarcimento e all'assistenza, in un contesto in cui la direttiva sulla responsabilità ambientale non consente alle organizzazioni della società civile o a singoli cittadini di presentare istanze contro le imprese per presunte violazioni della direttiva; chiede che le persone fisiche e giuridiche interessate abbiano il diritto di presentare istanze contro le imprese sulla base della direttiva sulla responsabilità ambientale; invoca, inoltre, l'agevolazione delle azioni rappresentative da parte delle ONG contro le violazioni delle norme ambientali ad opera delle imprese;
15. sottolinea che il regime di responsabilità ambientale dell'UE deve rispettare la coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) e il principio del "non nuocere";
16. accoglie con favore la proposta della Commissione di migliorare l'attuazione della convenzione di Aarhus e di affrontare le preoccupazioni espresse dal comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus circa la conformità dell'UE agli obblighi internazionali che le incombono in forza della convenzione;
17. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la ratifica della convenzione di Aarhus da parte dei paesi terzi e a svolgere un ruolo attivo nella task force per l'accesso alla giustizia al fine di condividere informazioni, esperienze e buone pratiche della giurisprudenza pertinente con i paesi terzi;
18. si appella alla Commissione e agli Stati membri affinché promuovano i principi della convenzione di Aarhus in seno alle organizzazioni internazionali e nei processi internazionali relativi a questioni ambientali;
19. rammenta che la direttiva sulla responsabilità ambientale è essenziale per l'attuazione del principio "chi inquina paga"; deplora il fatto che le norme in materia di responsabilità non siano in gran parte state applicate e non siano in grado di assolvere le proprie funzioni compensative e preventive; è del parere che, per garantire l'effettiva attuazione del principio "chi inquina paga", la direttiva sulla responsabilità ambientale dovrebbe istituire un regime di responsabilità oggettiva per qualsiasi tipo di danno ambientale o situazione di pericolo imminente per l'ambiente, anche in situazioni in cui il danno è causato da attività esplicitamente autorizzate o in cui il potenziale danno di tali azioni non poteva essere noto quando queste si sono verificate, oltre a prevedere l'imprescrittibilità dei procedimenti sanzionatori;
20. ritiene che la responsabilità sociale e la responsabilità ambientale delle imprese svolgano un ruolo complementare al regime di responsabilità ambientale, in quanto la debita conformità alla responsabilità sociale e alla responsabilità ambientale delle imprese può ridurre la probabilità di provocare danni ambientali; invita pertanto la Commissione ad adottare una legislazione ambiziosa che definisca un quadro obbligatorio dell'UE in materia di dovuta diligenza; evidenzia che tale normativa dovrebbe seguire un approccio trasversale per quanto riguarda le materie prime, applicarsi a tutti gli attori economici della catena di approvvigionamento, compresi gli attori finanziari, sia a monte che a valle, ed essere accompagnata da un solido meccanismo di segnalazione, comunicazione ed esecuzione, che preveda sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di non conformità; ricorda, tuttavia, che tale legislazione deve integrare la normativa che stabilisce un quadro vincolante sulla responsabilità ambientale per le imprese dell'UE che operano in paesi terzi; ribadisce inoltre la necessità di elaborare norme in materia di comunicazione obbligatoria di informazioni pertinenti da parte delle imprese nell'ambito della revisione della direttiva 2014/95/UE del 22 ottobre 2014 per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, in particolare includendo un meccanismo di applicazione e sanzione a sostegno degli obblighi di comunicazione;
21. stima che, per conseguire un elevato livello di tutela ambientale, l'ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale dovrebbe essere esteso a qualsiasi tipo di condotta dannosa o che determini un rischio immediato per l'ambiente, in particolare a qualunque tipologia di rischio imminente per le acque e il suolo o di danno a loro detrimento;
22. pone in evidenza gli ostacoli che impediscono di ritenere le imprese responsabili dei danni ambientali da esse causati, quali il regime di responsabilità limitata, l'insolvenza, gli ostacoli nell'accesso alla giustizia, la latenza, l'incertezza causale e la mancanza di precisione dei criteri di valutazione dei danni ambientali;
23. accoglie con favore gli sforzi compiuti da alcune importanti imprese e società al fine di attuare misure volontarie per la difesa dei diritti umani e delle norme ambientali; riconosce, tuttavia, che gli sforzi di natura volontaria non sono sufficienti e che è essenziale disporre di un quadro globale per contrastare la criminalità ambientale nonché per tutelare e far rispettare le norme ambientali universali;
24. ricorda che il quadro normativo delle società multinazionali è viziato, in quanto le norme sancite nei MEA non sono vincolanti per le società multinazionali in virtù del diritto internazionale; rammenta altresì che non esiste alcuno strumento giuridico dell'UE che preveda la possibilità di perseguire società europee all'estero qualora esse commettano reati ambientali o svolgano attività che causano danni ambientali; sottolinea pertanto che l'attuale sistema, che fa affidamento sulle leggi nazionali, rischia di sottovalutare la gravità del danno ambientale delle imprese; invita per tale motivo l'UE e gli Stati membri a garantire l'accesso alla giustizia consentendo alle vittime di intentare una causa contro le società madri dinanzi ai tribunali nell'UE, in un contesto in cui molti sistemi giuridici degli Stati ospitanti sono inadeguati;
25. chiede inoltre un maggiore sostegno alle autorità locali e ai governi dei paesi in via di sviluppo nel processo di armonizzazione della legislazione e delle politiche nazionali con le norme ambientali internazionali, nel tentativo di rafforzare l'applicazione a livello nazionale della normativa in materia di dovuta diligenza e responsabilità delle imprese nei paesi terzi;
26. ritiene che tutti gli Stati membri dovrebbero stabilire regimi di responsabilità civile oggettiva per determinare il risarcimento di eventuali danni diretti causati alle persone a seguito di un danno ambientale provocato da un operatore; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa a tal fine;
27. rammenta che, in base alla direttiva sulla responsabilità ambientale vigente, non vi è modo di imporre la responsabilità della società madre, il che comporta, tra i suoi effetti negativi, il fatto che alcune società possono sfruttare in maniera abusiva la propria responsabilità limitata per investire in industrie pericolose mediante la creazione di entità giuridiche distinte, con l'obiettivo di esternalizzare i costi ambientali, limitando così la propria esposizione in termini giuridici e di relazioni pubbliche; reputa che l'UE debba sviluppare un approccio inclusivo alla responsabilità delle imprese; sottolinea che la responsabilità ambientale delle imprese dovrebbe essere connessa alla dimensione globale dei processi di produzione;
28. richiama all'attenzione le carenze in termini di governance nelle catene globali del valore; ribadisce che è necessario un quadro normativo comune che assicuri la rendicontabilità e la responsabilità delle imprese; invita l'UE a incoraggiare le società madri ad adottare approcci sostenibili e responsabili nella loro cooperazione con i paesi terzi, in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani e ambiente, e ad astenersi dall'intraprendere strategie di investimento che conducano direttamente a risultati pericolosi; insiste sulla necessità di creare condizioni di parità affinché le imprese e le società rispettino i diritti umani e le norme ambientali;
29. è dell'opinione che la portata della responsabilità oggettiva dovrebbe essere estesa alle società madri in tutta la catena di approvvigionamento onde scongiurare il rischio di danni morali, in conformità e a integrazione del principio secondo cui le imprese dell'UE hanno l'obbligo di diligenza e il dovere di sollecitudine per prevenire i danni ambientali causati dalle loro società controllate che operano al di fuori dell'UE; esorta la Commissione a valutare la fattibilità di intraprendere una siffatta misura; sottolinea l'importanza di includere, negli accordi commerciali dell'UE, clausole che garantiscano un elevato livello di tutela ambientale;
30. osserva che le aziende svolgono un ruolo importante nel sistema previsto dalla direttiva sulla responsabilità ambientale; ritiene tuttavia che, in considerazione della natura amministrativa della direttiva sulla responsabilità ambientale, le autorità amministrative abbiano un ruolo cruciale nel prendere l'iniziativa e nel reagire rapidamente laddove sia individuato un danno ambientale, come pure nell'intraprendere azioni adeguate per prevenire danni futuri;
31. ricorda che l'insolvenza pregiudica gravemente l'effetto deterrente della direttiva sulla responsabilità ambientale nella prevenzione dei danni ambientali; rammenta che, ad oggi, non vige alcun obbligo formale di fornire garanzie finanziarie a norma della direttiva sulla responsabilità ambientale; chiede, in tale contesto, lo sviluppo di un quadro armonizzato di garanzie di solvibilità obbligatorie per includere le responsabilità delle imprese a norma della direttiva sulla responsabilità ambientale in caso di insolvenza, in modo da rafforzare la funzione di prevenzione della direttiva, e per cercare una combinazione ottimale tra la futura legislazione dell'UE in materia di dovuta diligenza ambientale obbligatoria e i regimi di esecuzione a livello amministrativo, civile e penale volti a trattare i danni ambientali;
32. rammenta che un sistema di responsabilità delle imprese per le violazioni dei diritti umani è attualmente in fase di negoziazione in seno alle Nazioni Unite, nell'ambito del gruppo di lavoro intergovernativo aperto del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sulle società transnazionali e altre imprese commerciali in relazione ai diritti umani (OEIGWG); deplora tuttavia il fatto che la Commissione non abbia ricevuto un mandato dal Consiglio per condurre negoziati a nome dell'UE per quanto riguarda la sua partecipazione a tale gruppo; invita nuovamente l'UE e i suoi Stati membri a impegnarsi attivamente e in modo costruttivo in tale processo, con l'obiettivo di adottare un trattato vincolante e applicabile delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani;
33. sottolinea che è necessario migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime di danni ambientali, ad esempio attraverso azioni collettive, azioni rappresentative e meccanismi di ricorso, e chiede una valutazione di tali opzioni, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nel quadro di un trattato vincolante e applicabile delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; ricorda il ruolo positivo della futura legislazione sulla dovuta diligenza obbligatoria per quanto riguarda l'istituzione di meccanismi che garantiscano alle vittime di danni ambientali nei paesi terzi l'accesso effettivo alla tutela giudiziaria negli Stati membri laddove le attività dannose siano state realizzate da imprese con sede in uno Stato membro o da persone giuridiche controllate da tali imprese;
34. evidenzia il ruolo chiave svolto dalle ONG ambientali nella sensibilizzazione e nell'avvio di azioni legali; sottolinea pertanto la necessità di migliorare l'accesso alla giustizia per le ONG, in particolare in caso di inquinamento diffuso, anche mediante la rimozione degli ostacoli finanziari ai contenziosi, in modo da consentire di intentare azioni legali a norma della direttiva sulla responsabilità ambientale; deplora, più in generale, il fatto che la maggior parte dei principali MEA tra gli Stati non includa disposizioni in materia di responsabilità ambientale internazionale; invita per tali motivi l'Unione e i suoi Stati membri a premere per la creazione di un'autorità internazionale indipendente in materia di responsabilità ambientale;
35. ricorda che la responsabilità ambientale dovrebbe essere adeguatamente attuata e applicata per preservare meglio le risorse della biodiversità e garantire che qualsiasi conversione illegale dell'habitat sia invertita e che i costi di ripristino siano a carico del soggetto responsabile; pone l'accento, in tale contesto, sul fatto che la direttiva sulla responsabilità ambientale stabilisce un elenco esaustivo di attività che possono dare origine alla responsabilità delle imprese per danni ambientali oltre che danni alla biodiversità; sottolinea che questo approccio limita gravemente l'applicazione del principio "chi inquina paga"; chiede che sia prevista la responsabilità per tutte le imprese e per qualsiasi danno ambientale, in particolare quando il danno avviene per colpa dell'impresa o è dovuto a una grave negligenza; evidenzia, più in generale, che il diritto internazionale si è evoluto fino ad accogliere nuovi concetti come patrimonio comune dell'umanità, sviluppo sostenibile e generazioni future, ma sottolinea che non esiste un meccanismo internazionale permanente per monitorare e affrontare i danni ambientali o la distruzione ambientale che alterano significativamente i beni comuni globali o i servizi ecosistemici sul lungo periodo; invita, a tal fine, l'UE e i suoi Stati membri a sostenere un cambiamento di paradigma al fine di includere l'ecocidio e il diritto delle generazioni future nel diritto internazionale ambientale;
36. rammenta che esiste un solo oceano e che questo, in virtù dei servizi che fornisce a tutta l'umanità, è un bene comune; ricorda che la parte 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare conferisce agli Stati diritti sovrani sulle loro zone economiche esclusive e la libertà di navigazione oltre i limiti della giurisdizione nazionale; rammenta, tuttavia, che ciò non esonera gli Stati, e di conseguenza gli operatori nazionali, in particolare le imprese del settore marittimo, dalle loro responsabilità nei confronti della conservazione degli ecosistemi marini e costieri; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di garantire la responsabilità ambientale delle imprese per quanto riguarda i rischi legati allo sfruttamento delle risorse marine e al trasporto marittimo nelle acque dei paesi in via di sviluppo;
37. chiede la definizione di chiare regole di responsabilità per importatori, trasformatori e dettaglianti al fine di garantire la piena legalità e trasparenza della catena di approvvigionamento di tutte le materie prime agricole, in modo da prevenire la distruzione degli habitat naturali all'interno dell'UE e nei paesi terzi;
38. osserva che la definizione di danno ambientale stabilita dalla direttiva sulla responsabilità ambientale ostacola l'efficace protezione dell'ambiente in quanto separa artificiosamente il danno alle specie e agli habitat naturali protetti dai danni alle acque e al terreno; chiede che la definizione di danno ambientale venga modificata in modo da adottare un approccio più olistico;
39. sostiene la corretta attuazione della direttiva sulla responsabilità ambientale, incoraggiando gli Stati membri a registrare i dati relativi agli incidenti pertinenti alla direttiva, a pubblicare i relativi registri e a raccogliere i dati richiesti per documentare l'applicazione efficace ed efficiente della direttiva nei rispettivi paesi;
40. rileva che la soglia di "gravità" richiesta affinché un danno rientri nell'ambito di applicazione della direttiva si è dimostrata, nella pratica, troppo elevata per consentire una protezione sufficiente dell'ambiente; chiede l'eliminazione di tale soglia o chiarimenti al riguardo al fine di rimuovere gli ostacoli alla protezione dell'ambiente;
41. sottolinea la necessità di sostenere la società civile e gli operatori locali nei paesi terzi e nei paesi in via di sviluppo nel chiamare le autorità governative a rispondere dei danni ambientali tollerati o approvati dallo Stato che sono provocati da società private e statali, segnatamente garantendo un coinvolgimento tempestivo e costante delle comunità locali e canali accessibili per la comunicazione di informazioni sui rischi ambientali;
42. enfatizza in particolare il ruolo essenziale svolto dai difensori dell'ambiente e dalle organizzazioni della società civile nei paesi in via di sviluppo nel prevenire e contrastare le azioni che danneggiano l'ambiente; ricorda che tali operatori sono suscettibili di essere oggetto di varie forme di violenza fisica e psicologica volte a reprimerne l'azione; invita la Commissione a rafforzare il quadro che ne assicura la protezione, segnatamente introducendo misure giuridiche specifiche che definiscano i difensori dell'ambiente, in particolare attraverso strumenti finanziari di aiuto allo sviluppo, al fine di garantire la tutela dei loro diritti e di mettere in risalto il ruolo da essi svolto in termini di protezione, conservazione e ripristino dell'ambiente.
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Approvazione |
7.12.2020 |
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
13 10 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Christian Sagartz, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Barry Andrews, María Soraya Rodríguez Ramos, Caroline Roose |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
13 |
+ |
S&D |
Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella |
RENEW |
Barry Andrews, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos |
Verts/ALE |
Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Caroline Roose |
EUL/NGL |
Miguel Urbán Crespo |
NI |
Antoni Comín i Oliveres |
10 |
- |
PPE |
Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičiené, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Tomas Tobé |
ID |
Gianna Gancia, Bernhard Zimniok |
ECR |
Ryszard Czarnecki |
2 |
0 |
RENEW |
Jan-Christoph Oetjen |
ID |
Dominique Bilde |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE (29.1.2021)
destinato alla commissione giuridica
sulla responsabilità delle imprese per i danni ambientali
Relatore per parere: Pascal Canfin
SUGGERIMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
A. considerando che il Green Deal europeo fissa l'obiettivo ambizioso di azzerare l'inquinamento, da realizzare attraverso una strategia trasversale che tuteli la salute dei cittadini dal degrado ambientale e dall'inquinamento, e che chiede, allo stesso tempo, una transizione giusta che non lasci indietro nessuno;
B. considerando che i danni ambientali, le sostanze chimiche pericolose e nocive e i cambiamenti climatici comportano notevoli rischi per la salute umana attraverso l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua;
C. considerando che la direttiva sulla responsabilità ambientale istituisce "un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio "chi inquina paga", per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale" e un obbligo di prevenire i danni;
D. considerando che la direttiva integra i principali atti legislativi dell'UE in materia di ambiente, a cui è direttamente o indirettamente collegata;
E. considerando che un quadro dell'UE in materia di responsabilità ambientale dovrebbe incoraggiare la cooperazione e la parità di condizioni; che la direttiva sulla responsabilità ambientale convive con altri strumenti e disposizioni in materia di responsabilità, a livello sia dell'UE che degli Stati membri;
F. considerando che gli incidenti che danno origine alla responsabilità di cui alla direttiva possono anche sfociare parallelamente in procedimenti penali, civili o amministrativi;
G. considerando che l'Agenzia europea dell'ambiente sta analizzando le modalità di distribuzione dei rischi e dei vantaggi ambientali nell'intera società; che, secondo dati recenti, le regioni più povere dell'UE hanno maggiori probabilità di essere esposte a rischi sanitari ambientali a livelli che incidono negativamente sullo stato di salute, spesso per diverse generazioni;
H. considerando che le disuguaglianze ambientali fomentano le disuguaglianze sanitarie, facendo crescere tra le popolazioni vulnerabili un senso di ingiustizia e la sensazione di essere "lasciate indietro";
I. considerando che l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015 mette in evidenza l'importanza di tenere in considerazione i diritti delle persone vulnerabili; che l'ufficio dell'Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha recentemente pubblicato i principi quadro sui diritti umani e l'ambiente, che chiariscono gli obblighi degli Stati membri delle Nazioni Unite in termini di diritti umani riguardo a un ambiente pulito, sano e sostenibile e alla garanzia della tutela contro la discriminazione nella fruizione di tale ambiente;
1. ritiene che, in linea con il principio "chi inquina paga", le imprese dovrebbero farsi carico di tutti i costi sociali derivanti dai danni ambientali di cui sono direttamente responsabili, in modo da incentivarle a internalizzare le esternalità ambientali, evitando di esternalizzare tali costi; ritiene inoltre che le sanzioni siano deterrenti importanti contro la negligenza ambientale, utili a prevenire i danni ambientali;
2. esprime profonda preoccupazione per l'impatto negativo dei reati ambientali sulla biodiversità, sul sistema climatico e, in particolare, sulla salute umana, per citare qualche esempio;
3. ricorda che la criminalità legata all'inquinamento, in particolare lo scarico illegale di sostanze e rifiuti, contamina il suolo, le colture, le acque e gli ecosistemi terrestri e marini, danneggiando gli habitat e la flora e la fauna e alterando la catena alimentare; sottolinea a tale riguardo l'aumento delle violazioni della legge in materia di inquinamento marittimo e marino e la difficoltà di sorvegliare e identificare tali pratiche in mare, in particolare lo scarico illecito di rifiuti e di container in mare, il degasaggio delle navi e lo sversamento di petrolio per non farsi carico dei costi del trattamento; chiede quindi un rafforzamento delle misure di controllo, ad esempio attraverso sistemi satellitari di osservazione;
4. si compiace del fatto che un numero crescente di imprese dell'UE persegua l'obiettivo della creazione di valore sostenibile e invita tutte le imprese ad adottare un triplice approccio che presti la stessa attenzione alle persone, al profitto e al pianeta, nonché ai risultati conseguiti sotto il profilo economico, sociale e ambientale; si appella alla Commissione affinché integri tale obiettivo nella legislazione pertinente e invita gli Stati membri a perseguire urgentemente tale obiettivo applicando coerentemente la legislazione già in vigore;
5. riconosce che la transizione a modelli di produzione più sostenibili ed ecologici può essere dispendiosa per le imprese in termini di tempo e di costi e fa riferimento all'importanza della certezza giuridica e amministrativa per le imprese interessate;
6. deplora i bassi tassi di individuazione, indagine, perseguimento e condanna dei reati e danni ambientali, nonché lo scarso livello di ammende e sanzioni comminate, le ampie disparità tra gli Stati membri e le lacune nell'attuazione e nell'applicazione della legislazione vigente; invita la Commissione a individuare le cause e a proporre misure legislative globali per migliorare l'applicazione del diritto amministrativo, civile e penale al fine di proteggere meglio l'ambiente;
7. ritiene inoltre che vi sia la forte esigenza di un quadro di responsabilità coerente e completo a livello di Unione per contribuire alla realizzazione del Green Deal europeo, degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e degli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima;
8. esorta la Commissione a presentare un calendario legislativo rivisto e accelerato per la revisione delle direttive sulla responsabilità ambientale e sulla tutela penale dell'ambiente;
9. chiede che l'ambito di applicazione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente sia aggiornato onde garantire che includa tutta la legislazione ambientale applicabile, tenendo in considerazione le nuove tipologie e fattispecie di reati ambientali;
10. rileva che le sanzioni penali da sole sono spesso inefficaci, sebbene possano dare luogo a un'azione penale per cattiva condotta ambientale, e in alcuni casi portano addirittura all'archiviazione di un gran numero di cause ambientali, in particolare negli Stati membri in cui non è prevista la responsabilità penale delle imprese stabilite; osserva inoltre che in molti Stati membri si ricorre sempre più spesso a sanzioni finanziarie amministrative; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad agevolare l'accesso alla giustizia e a prevedere una mediazione e mezzi di ricorso efficaci per le vittime di danni ambientali e invita gli Stati membri a ricorrere a sanzioni amministrative per le violazioni meno gravi quale strumento complementare alle sanzioni penali per le violazioni più gravi, al fine di adottare tutte le misure necessarie per garantire che tali sanzioni siano applicate correttamente;
11. invita gli Stati membri e a garantire un'attuazione coerente della direttiva vigente e invita la Commissione a fornire ulteriori chiarimenti e orientamenti su alcuni termini giuridici chiave utilizzati nella direttiva sulla tutela penale dell'ambiente (ad esempio "danni rilevanti", "quantità non trascurabile", "quantità trascurabile", "impatto trascurabile", " attività pericolose" e "significativo deterioramento");
12. osserva che i dati e le statistiche sui reati ambientali e sulle azioni di contrasto negli Stati membri sono molto limitati, frammentari e incoerenti; chiede pertanto che la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente includa l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere, pubblicare e comunicare i dati, sfruttando nel contempo le sinergie con gli obblighi di comunicazione esistenti, e invita inoltre la Commissione ad agevolare e incoraggiare gli Stati membri ad applicare sanzioni efficaci in caso di mancata comunicazione;
13. ritiene che le attuali norme della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente non siano state efficaci nel garantire il rispetto dell'acquis ambientale e non garantiscano condizioni di parità adeguate;
14. invita la Commissione a rafforzare in modo sostanziale il livello delle sanzioni penali imposte a norma della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, affrontando nel contempo il ruolo delle forme gravi di criminalità organizzata in relazione al danno ambientale, anche fissando livelli minimi di sanzioni;
15. esorta la Commissione a far rispettare l'applicazione delle sanzioni stabilite a norma della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente;
16. invita la Commissione, a tale proposito, a verificare e a garantire che le sanzioni penali stabilite a norma della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente siano dissuasive, sottolineando che, a tal fine, tassi ridotti di individuazione e contrasto si tradurranno in sanzioni più severe; invita inoltre la Commissione a fornire orientamenti agli Stati membri sugli elementi portanti di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate, nonché orientamenti e raccomandazioni per un'attuazione efficace;
17. invita la Commissione a sviluppare una classificazione armonizzata di reati ambientali e di danni ambientali e una classificazione prestabilita di sanzioni idonee, per fornire orientamenti alle autorità nazionali competenti e ai procuratori in merito all'applicazione delle sanzioni di cui alla direttiva sulla tutela penale dell'ambiente;
18. ritiene che si potrebbe inserire nella direttiva sulla tutela penale dell'ambiente una disposizione che contenga un riferimento incrociato alla direttiva relativa alla confisca, al fine di rafforzare l'importanza delle misure di confisca e di congelamento dei beni nel contesto dei reati ambientali;
19. chiede inoltre la definizione di norme minime per le autorità nazionali sulla frequenza e la qualità dei controlli sugli operatori e invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare gli audit indipendenti degli operatori;
20. è del parere che la Commissione dovrebbe offrire ai giudici e agli operatori giudiziari una formazione specifica sulle particolarità del diritto e dei reati ambientali a livello nazionale e dell'UE e che le reti di operatori giudiziari disposte a offrire formazione ai propri membri dovrebbero essere incoraggiate a farlo;
21. si rammarica che l'attuazione della direttiva sulla responsabilità ambientale da parte degli Stati membri non sia stata coordinata e presenti mancanze in termini di armonizzazione ed efficacia, con conseguenti lacune nell'attuazione, una notevole variabilità e condizioni di disparità per gli operatori, in particolare nel caso in cui chi inquina diventa insolvente o fallisce;
22. rileva con preoccupazione che la relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva sulla responsabilità ambientale del 2016 ha concluso che, dal 2007, undici Stati membri non hanno segnalato alcun caso di danno ambientale in relazione alla suddetta direttiva, "forse perché affrontano i casi esclusivamente nell'ambito del sistema nazionale"; esorta pertanto la Commissione ad assumersi le proprie responsabilità ai fini di un'attuazione efficace della direttiva e chiede che quest'ultima sia riveduta quanto prima e che sia convertita in regolamento;
23. reputa necessario che non solo le società in quanto persone giuridiche, ma anche i consigli di amministrazione siano ritenuti responsabili dei danni che infliggono all'ambiente; invita la Commissione a valutare se sia necessario prevedere garanzie finanziarie obbligatorie da parte di tutti gli operatori che svolgono attività in grado di comportare rischi ambientali;
24. invita la Commissione a includere, nella revisione della direttiva, i danni causati dall'inquinamento atmosferico alla salute umana e all'ambiente, dal momento che ciò potrebbe incrementare i livelli di prevenzione e precauzione;
25. prende atto della frammentazione dei regimi di responsabilità relativi all'inquinamento diffuso nel diritto dell'UE; invita la Commissione a valutare gli aspetti correlati all'inquinamento diffuso;
26. auspica inoltre un'attuazione più efficace del principio "chi inquina paga" nella direttiva sulla responsabilità ambientale; chiede pertanto che l'ambito di applicazione della direttiva sia esteso a tutti i danni gravi all'ambiente e alla salute umana;
27. ritiene che, al fine di garantire un'applicazione più coerente, sia fondamentale che la Commissione fornisca maggiori chiarimenti e indicazioni in relazione ai principali termini giuridici impiegati nella direttiva, in particolare per quanto riguarda la soglia dei "danni significativi"; sottolinea che la direttiva sulla responsabilità ambientale deve essere in linea con la direttiva Habitat onde garantire uno stato di conservazione favorevole degli habitat e delle specie protetti;
28. ritiene che le istituzioni dell'UE e le autorità nazionali dovrebbero promuovere un dialogo strutturato con gli operatori economici al fine di agevolare la loro conformità a un quadro legislativo cangiante e complesso; osserva che le imprese necessitano di certezza del diritto, sotto forma di orientamenti e informazioni, prima che la normativa ambientale entri in vigore;
29. incoraggia la Commissione a creare incentivi affinché le imprese introducano volontariamente politiche di sostenibilità che vadano oltre norme giuridiche in materia di ambiente e biodiversità, in modo da valutare tali politiche, individuare le migliori pratiche e mettere i risultati a disposizione di altre imprese offrendo un esempio da seguire;
30. chiede che sia eliminata la possibilità di invocare l'esonero dalla responsabilità basato sul possesso di un'autorizzazione e l'esonero dalla responsabilità basato sullo stato delle conoscenze scientifiche in virtù della direttiva sulla responsabilità ambientale, in modo da promuovere il principio "chi inquina paga", i principi di prevenzione e precauzione e la responsabilità delle imprese, migliorando al tempo stesso l'efficacia della direttiva riveduta;
31. invita l'UE a prendere in considerazione il fatto che le società che ricevono aiuti di Stato o che partecipano ad appalti pubblici si impegnano a prevenire i danni ambientali e a porvi rimedio;
32. ritiene che le società condannate per reati ambientali non dovrebbero poter beneficiare di nessuna delle misure previste per i soggetti figuranti nel registro per la trasparenza; suggerisce, a tal fine, di rivedere l'ambito di applicazione e il codice di condotta del registro per la trasparenza, in modo da includere disposizioni in materia di rimozione delle società condannate per reati ambientali;
33. riconosce il valore intrinseco dell'ambiente e degli ecosistemi, nonché il loro diritto a essere tutelati in maniera efficace; condanna qualsiasi forma di vessazione, violenza o intimidazione nei confronti di tutte le parti interessate;
34. chiede al Mediatore europeo di prestare maggiore attenzione alle questioni relative all'acquis in materia di ambiente;
35. esprime preoccupazione circa la possibilità che i reati ambientali arrechino danni irreversibili all'ambiente, alla biodiversità e alla salute umana e per il fatto che tali reati rappresentano il quarto principale settore criminale al mondo, andando a convergere con altre forme di criminalità internazionale e rappresentando una crescente minaccia; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a fare in modo che la lotta alla criminalità ambientale diventi una priorità della cooperazione giudiziaria internazionale;
36. invita la Commissione a garantire un solido quadro a livello dell'Unione europea per trattare la questione dei reati ambientali nella pertinente legislazione dell'UE e invita la Commissione e gli Stati membri a partecipare attivamente nei consessi bilaterali e multilaterali allo scopo di assicurare condizioni di parità ambiziose su scala globale e possibilmente un accordo inteso a contrastare la criminalità ambientale e migliorare le attività di sensibilizzazione; invita Europol ad aggiornare lo studio sulla correlazione tra i reati ambientali e la criminalità organizzata transnazionale, commissionato nel 2015, e a fornire regolarmente aggiornamenti sulla situazione;
37. ricorda che i danni causati all'ambiente non conoscono frontiere; ritiene che sia pertanto essenziale migliorare la cooperazione transfrontaliera in materia di intelligence e prevenzione per quanto riguarda la criminalità ambientale, nonché di lotta ed eradicazione di quest'ultima, anche introducendo la possibilità di perseguire i reati congiuntamente e contemporaneamente in più Stati membri; pone altresì in evidenza l'importanza di rafforzare la rete di contrasto alla criminalità ambientale (ENVICrimeNet) di Europol a livello nazionale e dell'UE, onde consentire lo svolgimento di indagini indipendenti ed efficaci, al fine di combattere i reati ambientali che incidono negativamente sulla biodiversità e la salute umana, in particolare l'ecocidio;
38. invita la Commissione, Europol ed Eurojust a prevedere sostegno e una struttura più istituzionalizzata per le reti di operatori giudiziari esistenti, e a potenziare le indagini e il perseguimento dei reati ambientali;
39. chiede che nell'attuazione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente sia fornita maggiore chiarezza per quanto concerne la partecipazione e l'accesso alla giustizia delle organizzazioni non governative (ONG);
40. accoglie con favore la proposta legislativa della Commissione di modificare il regolamento (CE) n. 1367/2006 (COM(2020) 0642) per permettere un migliore esame pubblico delle leggi dell'UE che incidono sull'ambiente; chiede a tale proposito al Consiglio, nella sua capacità di colegislatore, l'attuazione effettiva del terzo pilastro della convenzione di Aarhus per garantire l'accesso ai tribunali alle persone fisiche e alle ONG ai fini dell'azione rappresentativa, in modo da consentire loro di avviare direttamente un'azione legale contro un operatore potenzialmente responsabile di danni ambientali;
41. chiede all'Unione di adoperarsi per il riconoscimento, a livello europeo e internazionale, del diritto a un ambiente sano;
42. prende atto del crescente impegno da parte degli Stati membri ad adoperarsi per il riconoscimento dell'ecocidio a livello nazionale e internazionale; chiede alla Commissione di esaminare la sua pertinenza per il diritto e la diplomazia dell'UE;
43. invita la Commissione e gli Stati membri a far conoscere meglio e a promuovere soluzioni per la protezione dei diritti ambientali e il riconoscimento dell'ecocidio nel diritto internazionale che tengano conto dei rischi posti dalla natura transfrontaliera dei danni ambientali e dalla criminalità ambientale grave;
44. è dell'opinione che la garanzia della responsabilità per i danni ambientali, unitamente alla pertinente legislazione, contribuirà a rendere le imprese dell'UE più sostenibili sul lungo termine; invita pertanto la Commissione ad avanzare una proposta legislativa su obblighi minimi di dovuta diligenza per le imprese per incentivare le società a individuare, attenuare, prevenire e monitorare gli effetti negativi sull'ambiente nella loro catena di approvvigionamento, tenendo conto nel contempo dei requisiti di dovuta diligenza convenuti a livello internazionale, come le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici destinate alle imprese multinazionali;
45. si compiace inoltre del numero crescente di obblighi di comunicazione anche in merito a questioni non finanziarie; rileva, tuttavia, che la comunicazione in merito alle questioni non finanziarie non ha finora costituito un chiaro obbligo giuridico; invita la Commissione a porre l'accento sull'applicazione di tali obblighi di comunicazione in caso di inadempimento nell'imminente revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario;
46. invita la Commissione a mantenere condizioni di parità nelle disposizioni ambientali di tutti gli accordi commerciali dell'UE e a garantire che le disposizioni ambientali siano soggette a meccanismi di esecuzione obbligatoria potenziati; chiede che le parti contraenti dell'accordo assicurino un elevato livello di tutela ambientale;
47. rileva che esiste un quadro nazionale[27] che consente di mantenere riservati per diversi anni gli esiti di indagini geologiche e idrogeologiche relative alle attività industriali e che ciò ha causato un inquinamento significativo delle fonti di acqua potabile; sottolinea che non si dovrebbe consentire il trattamento confidenziale delle informazioni relative agli effetti prevedibili per la salute umana, la salute animale o l'ambiente e che tali informazioni devono essere rese pubbliche tempestivamente in modo da poter stabilire il nesso di causalità tra l'operazione e le conseguenze, al fine di porre rimedio alla situazione e applicare correttamente il principio "chi inquina paga"; esorta gli Stati membri interessati a modificare il loro quadro nazionale di conseguenza.
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Approvazione |
27.1.2021 |
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
58 15 6 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Karin Karlsbro, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Hildegard Bentele, Manuel Bompard |
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Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Veronika Vrecionová |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
58 |
+ |
PPE |
Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Christine Schneider, Edina Tóth, Michal Wiezik |
Renew |
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir |
S&D |
Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken |
The Left |
Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace |
Verts/ALE |
Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus |
15 |
- |
ECR |
Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Anna Zalewska |
ID |
Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Luisa Regimenti, Silvia Sardone |
PPE |
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss |
6 |
0 |
ID |
Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Joëlle Mélin |
Renew |
Andreas Glück, Jan Huitema, Linea Søgaard-Lidell |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI (16.12.2020)
destinato alla commissione giuridica
sulla responsabilità delle imprese per i danni ambientali
Relatrice per parere: Saskia Bricmont
SUGGERIMENTI
La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. ricorda che la tutela dell'ambiente è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea[28]; è del parere che un ambiente pulito e non inquinato sia essenziale per lo sviluppo degli esseri umani; sottolinea la necessità di integrare nelle politiche dell'Unione un elevato livello di tutela ambientale e il miglioramento della qualità dell'ambiente;
2. ritiene che l'attuale degrado ambientale abbia conseguenze di vasta portata e durature per un ampio insieme di diritti umani, quali il diritto alla vita, alla libertà e alla salute; ricorda che i danni agli ecosistemi e all'ambiente influiscono sullo sviluppo sostenibile e sull'accesso alle risorse naturali e rischiano di innescare malattie, altre calamità ambientali, cambiamenti climatici irreversibili, una contaminazione della catena alimentare e la riduzione dell'aspettativa di vita;
3. sottolinea che i reati ambientali minano lo Stato di diritto, rappresentano una minaccia alla pace e alla sicurezza e ostacolano gravemente la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'UE;
4. ritiene che misure di prevenzione esaustive ed efficaci e sanzioni penali dissuasive e proporzionate costituiscano importanti deterrenti contro i danni ambientali; deplora i bassi tassi di individuazione, indagine, perseguimento e condanna per la criminalità ambientale; reputa che i danni all'ambiente debbano essere risarciti;
5. deplora la mancanza di un'efficace attuazione delle direttive dell'UE intese a stabilire la responsabilità penale delle persone giuridiche per i reati ambientali[29]; pone l'accento sull'importanza del ruolo svolto dagli strumenti di diritto non vincolante, come i documenti di orientamento sull'interpretazione dei termini giuridici utilizzati nelle direttive, la valutazione del danno o le informazioni sulle prassi sanzionatorie negli Stati membri e il confronto tra dette prassi, al fine di migliorare l'efficacia dell'attuazione delle direttive; sottolinea la necessità di introdurre interventi normativi molto più puntuali e stringenti per gli Stati Membri, anche optando, se necessario, per un regolamento anziché una direttiva, introducendo norme direttamente applicabili che accompagnino la politica del nuovo Green Deal che l'UE considera oggi una priorità assoluta;
6. sottolinea la necessità di aggiornare tale legislazione dopo un'approfondita valutazione d'impatto e di garantire l'effettiva applicazione della legislazione esistente;
7. invita la Commissione e gli Stati membri a stanziare risorse finanziarie e umane adeguate per la prevenzione, l'indagine e il perseguimento dei reati ambientali e a garantire un elevato livello di specializzazione e di competenza delle autorità coinvolte, compresi i pubblici ministeri e i giudici, al fine di perseguire più efficacemente i crimini ambientali e di comminare sanzioni per gli stessi; esorta a tale proposito gli Stati membri a istituire unità specializzate all'interno dei loro servizi nazionali di polizia o a rafforzarle ai livelli adeguati per indagare sui reati ambientali; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutti gli Stati membri dispongano di procedure adeguate di gestione delle crisi ambientali sia livello nazionale che transnazionale;
8. esorta la Commissione e il Consiglio a considerare i reati ambientali come una priorità; invita la Commissione ad avvalersi pienamente dell'articolo 83, paragrafo 2, TFUE e a prendere in considerazione l'adozione di una direttiva quadro globale sui reati ambientali e su sanzioni efficaci e proporzionate, che definisca i comportamenti da punire, la natura delle violazioni, le tipologie di reato, i regimi risarcitori, le misure di ripristino e le sanzioni, compresa la responsabilità complessiva delle persone giuridiche e fisiche; invita la Commissione a valutare la possibilità di includere i reati ambientali nelle sfere di criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;
9. accoglie con favore l'impegno della Commissione a presentare una proposta legislativa concernente una legislazione dell'UE che renda obbligatoria la dovuta diligenza nelle catene globali di approvvigionamento; riconosce che le pratiche non sostenibili e la scarsa ambizione in materia di tutela ambientale all'interno delle aziende rappresentano un ostacolo al raggiungimento dei traguardi fissati nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in modo particolare di quelli fissati negli obiettivi 3, 9, 12, 13, 14 e 15; sottolinea la necessità che le imprese dispongano di politiche interne e di una governance in materia di ambiente che siano trasparenti, responsabili e ambiziose ed evidenzia l'importanza di una squadra rafforzata e altamente qualificata per il monitoraggio e l'applicazione di tali politiche ambientali, ponendo l'accento principalmente sulle misure di prevenzione;
10. esprime preoccupazione per l'elevata incidenza della criminalità ambientale, come dimostrano le stime combinate dell'OCSE, dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'Interpol relative al valore monetario di tutta la criminalità ambientale, secondo le quali quest'ultima costituisce la quarta categoria più importante nella criminalità internazionale e il traffico e la gestione dei rifiuti illegali sono ai primi posti nell'elenco dei reati ambientali; riconosce il nesso diretto o indiretto tra i reati ambientali e la criminalità organizzata e la corruzione transnazionali[30], dato che tali reati ambientali, che generalmente sono commessi a livello di impresa, aprono le porte all'infiltrazione mafiosa nell'economia legale; mette in guardia contro il rischio di ulteriori tentativi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali alla luce delle opportunità supplementari offerte alle imprese dai finanziamenti dell'UE per la ripresa post-pandemia; invita l'Europol ad aggiornare lo studio eseguito nel 2015[31] e a fornire regolarmente dati aggiornati; sottolinea che il congelamento e la confisca dei proventi di reato, anche per i reati ambientali, costituiscono strumenti essenziali per combattere la criminalità organizzata e mette in evidenza l'importanza di utilizzare tali proventi anche a fini sociali, con l'obiettivo di riparare i danni causati e di migliorare l'ambiente;
11. esorta la Commissione, Europol ed Eurojust a fornire un ulteriore sostegno finanziario, umano e tecnico e una struttura più efficace e istituzionalizzata alle reti esistenti di operatori giudiziari, autorità di contrasto transfrontaliere, agenzie per l'ambiente e procuratori specializzati, quali la rete europea dei procuratori per l'ambiente (ENPE) e il forum UE dei giudici per l'ambiente (EUFJE), con la partecipazione di tutti gli Stati membri, anche istituendo reti dove i procuratori e i giudici specializzati in criminalità ambientale possano scambiare le proprie esperienze e assistersi reciprocamente, al fine di migliorare l'efficacia della lotta a questo tipo di criminalità; chiede un'azione più incisiva da parte della EnviCrimeNet di Europol; invita Europol e Eurojust a rafforzare la documentazione, le indagini e il perseguimento dei reati ambientali; sottolinea l'importanza di investire in livelli adeguati di risorse finanziarie e umane per Europol ed Eurojust;
12. invita Europol a istituire un'unità dedicata competente a raccogliere, archiviare, elaborare, analizzare e scambiare informazioni per sostenere e rafforzare gli Stati membri nelle attività di prevenzione, accertamento e indagine dei reati ambientali;
13. sottolinea l'importanza della formazione (online) degli operatori delle autorità di contrasto sui reati ambientali e invita la CEPOL a intensificare la formazione in tale ambito; riconosce la necessità di mettere a disposizione della CEPOL risorse adeguate;
14. invita gli Stati membri a incoraggiare il ricorso a squadre investigative comuni e lo scambio di informazioni nei casi di criminalità ambientale transnazionale, agevolando in tal modo il coordinamento delle indagini e delle azioni penali condotte in parallelo in diversi Stati membri;
15. invita la Commissione ad esaminare la possibilità di estendere il mandato dell'EPPO per coprire i reati ambientali quando la Procura europea sarà pienamente istituita e completamente operativa; sottolinea che l'EPPO deve disporre dei mezzi necessari per poter svolgere indagini approfondite e perseguire le attività criminali transfrontaliere;
16. invita la Commissione e gli Stati membri a creare sistemi di protezione e sostegno per le vittime di danni ambientali e a garantire loro un pieno accesso alla giustizia, all'informazione e al risarcimento; sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalle ONG ambientaliste nell'opera di sensibilizzazione e nell'identificazione delle potenziali violazioni del diritto nazionale e dell'UE e invita la Commissione e gli Stati membri ad accordare loro un sostegno finanziario adeguato; ribadisce l'importanza di consentire ai singoli o alle ONG ambientaliste di cercare rimedi e di chiedere provvedimenti ingiuntivi se le autorità pubbliche non intervengono per far fronte alle violazioni ambientali;
17. pone l'accento sul ruolo fondamentale dei difensori dei diritti umani ambientali, che lottano per i diritti e le libertà fondamentali in relazione al godimento di un ambiente sicuro, sano e sostenibile, e condanna fermamente qualsiasi forma di violenza, vessazione e intimidazione perpetrata nei loro confronti; invita gli Stati membri a provvedere affinché tali atti siano oggetto di indagini e azioni penali adeguate ed efficaci;
18. sottolinea l'importanza di sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità di contrasto sulla gravità e sull'aumento dei reati ambientali nell'UE; chiede alla Commissione e agli Stati membri di istituire punti di denuncia dedicati alla criminalità ambientale che incoraggino i cittadini a denunciare, in modo anonimo e senza timore di ritorsioni, i potenziali reati ambientali alle autorità competenti e che li mettano in condizioni di farlo;
19. chiede che sia istituito un archivio online centralizzato per la raccolta di statistiche sistematiche, affidabili e aggiornate sui reati ambientali e sulla condotta illecita lesiva dell'ambiente; invita la Commissione a imporre agli Stati membri l'obbligo di fornire tutte le pertinenti statistiche riguardanti l'insieme delle denunce di reati ambientali in un formato standard; invita la Commissione a pubblicare un'analisi quantitativa dei dati forniti sui reati ambientali, al fine di valutare l'efficacia dei sistemi nazionali e di formulare raccomandazioni sui modi per adeguarli nell'intento di contrastare più efficacemente la criminalità ambientale nonché di aiutare le autorità di contrasto nell'identificazione, nell'indagine e nel perseguimento di tali reati;
20. è convinto della necessità di adottare un approccio internazionale ai reati ambientali a causa del loro impatto globale sulle società; invita la Commissione a promuovere iniziative da parte dell'UE, degli Stati membri e della comunità internazionale volte a intensificare gli sforzi contro i reati ambientali; invita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare e promuovere soluzioni nelle sedi internazionali, anche per quanto riguarda la tutela dei difensori dei diritti umani ambientali; sottolinea, a tale proposito, l'esempio del Consorzio internazionale per la lotta ai reati contro le specie selvatiche, che riunisce cinque organizzazioni internazionali.
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Approvazione |
7.12.2020 |
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|
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
51 6 6 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Bartosz Arłukowicz, Philippe Olivier, Anne-Sophie Pelletier, Isabel Santos, Hilde Vautmans |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
51 |
+ |
PPE |
Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz |
S&D |
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva |
RENEW |
Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia In 'T Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans |
ID |
Peter Kofod |
Verts/ALE |
Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba I Giner, Tineke Strik |
GUE/NGL |
Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier |
NI |
Laura Ferrara, Martin Sonneborn |
6 |
- |
ID |
Nicolas Bay, Marcel De Graaff, Nicolaus Fest, Philippe Olivier, Tom Vandendriessche |
NI |
Milan Uhrík |
6 |
0 |
ID |
Annalisa Tardino |
ECR |
Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Approvazione |
18.3.2021 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
19 6 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Patrick Breyer, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Ilhan Kyuchyuk, Antonius Manders, Sabrina Pignedoli, Jérôme Rivière, Nacho Sánchez Amor |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
19 |
+ |
PPE |
Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Antonius Manders, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos |
S&D |
Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken, Lara Wolters |
Renew |
Pascal Durand, Ilhan Kyuchyuk, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara |
Verts/ALE |
Patrick Breyer, Marie Toussaint |
The Left |
Manon Aubry |
6 |
- |
ID |
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jérôme Rivière |
ECR |
Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli |
NI |
Mislav Kolakušić |
0 |
0 |
|
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
- [1] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.
- [2] GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.
- [3] GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.
- [4] GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.
- [5] GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66.
- [6] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
- [7] Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
- [8] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
- [9] Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.
- [10] Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66.
- [11] COM(2016)0204, pag. 10.
- [12] Direzione generale per l'ambiente, "Outcome of the Specific Contract 'Support for the REFIT actions for the ELD – phase 2'", (Esito del contratto specifico "Sostegno a favore delle azioni REFIT per la direttiva sulla responsabilità ambientale – Fase 2"), Commissione europea, Bruxelles, 2019, pag. 17.
- [13] Valutazione REFIT della direttiva sulla responsabilità ambientale, pag. 47.
- [14] GU L 409 DEL 4.12.2020, pag. 1.
- [15] GU C 215 del 19.6.2018, pag. 125.
- [16] Comunicazione della Commissione del 18 gennaio 2018 sulle azioni dell'UE volte a migliorare la conformità e la governance ambientali COM(2018)0010.
- [17] Environmental Compliance and Governance Forum, Endorsed work programme 2020-2022 to improve environmental compliance and governance, Commissione europea, Bruxelles, 2020.
- [18] Dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali, Responsabilità ambientale delle imprese, Parlamento europeo, Bruxelles, 2020, pag. 110.
- [19] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 ottobre 2020, relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2020)0642).
- [20] Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1.
- [21] Cfr. la relazione dell'EFFACE dal titolo "Organised Crime and Environmental Crime: Analysis of International Legal Instruments" (Criminalità organizzata e reati ambientali: analisi degli strumenti giuridici internazionali) (2015), o lo studio dal titolo "Transnational environmental crime threatens sustainable development" (I reati ambientali transnazionali minacciano lo sviluppo sostenibile) (2019).
- [22] Europol, "Report on Environmental Crime in Europe" (Relazione sulla criminalità ambientale in Europa), 5 giugno 2015.
- [23] Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre 2009, Akzo Nobel NV e altri contro Commissione delle Comunità europee, causa C-97/08 P, ECLI:EU:C:2009:536.
- [24] Ad esempio, lo scandalo del "dieselgate" e il caso dell'amministratore delegato di Volkswagen.
- [25] Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41).
- [26] https://www.europarl.europa.eu/committees/it/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-details/20201023WKS03021.
- [27] Il decreto n. 22/2015, in attuazione della legge n. 569/2007 coll. sulle opere geologiche (Slovacchia), ha consentito di mantenere riservati i risultati dell'indagine per un massimo di dieci anni e ha portato a un disastro ambientale nella Slovacchia occidentale.
- [28] Si veda, ad esempio, CGUE, causa C-24/19 o causa C-594/18 P.
- [29] Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE.
- [30] Cfr. la relazione dell'EFFACE dal titolo "Organised Crime and Environmental Crime: Analysis of International Legal Instruments" (Criminalità organizzata e reati ambientali: analisi degli strumenti giuridici internazionali) (2015), o lo studio dal titolo "Transnational environmental crime threatens sustainable development" (I reati ambientali transnazionali minacciano lo sviluppo sostenibile) (2019).
- [31] https://www.europol.europa.eu/publications-documents/report-environmental-crime-in-europe