RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

7.4.2021 - (COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD)) - ***I

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatrice: Stefania Zambelli


Procedura : 2020/0262(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A9-0114/2021

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

(COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0571),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0301/2020),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 visti i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione giuridica,

 vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0114/2021),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 

Emendamento  1

Progetto di risoluzione legislativa

Visto 3 bis (nuovo)

 

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2 (diritto alla vita) e l'articolo 31 (diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque),

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro. Tale direttiva, grazie a un insieme di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare l'applicazione coerente delle prescrizioni minime, garantisce un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti dall'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni. Tali prescrizioni minime mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di definire disposizioni più rigorose.

(1) La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro. Tale direttiva, grazie a un insieme di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare l'applicazione coerente delle prescrizioni minime, garantisce un livello elevato di protezione contro i rischi derivanti dall'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni. Tali prescrizioni minime mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di definire disposizioni più rigorose.

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3 Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

3 Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) La presente direttiva mostra chiaramente il valore aggiunto dell'Unione e la necessità di adottare una legislazione a livello di UE. Oltre a stabilire un livello minimo di protezione analogo in tutta l'Unione, la presente direttiva migliora altresì la chiarezza e l'applicazione e contribuisce a rafforzare la parità di condizioni per gli operatori economici nei settori che utilizzano le sostanze interessate.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) Sul luogo di lavoro, i lavoratori e altre persone sono spesso esposti a una combinazione di sostanze, il che può accrescere i rischi per la salute, avere effetti nocivi sul loro sistema riproduttivo, ridurre la loro fertilità o provocare l'infertilità e influenzare negativamente lo sviluppo fetale e l'allattamento. Le sostanze tossiche per la riproduzione sono estremamente preoccupanti e nell'organizzare la prevenzione sul luogo di lavoro è opportuno applicare alle sostanze reprotossiche lo stesso approccio seguito per gli agenti cancerogeni e mutageni. Dal momento che non tutte le sostanze reprotossiche sono sostanze per le quali esiste una soglia limite, è estremamente importante estendere a tali sostanze il campo di applicazione della direttiva 2004/37/CE per allineare detta direttiva al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis. Ciò è necessario per assicurare una migliore protezione ai lavoratori e ai loro figli e garantire una partecipazione sicura di tutti i lavoratori sul posto di lavoro, in particolare delle lavoratrici in stato di gravidanza o in periodo di allattamento. Nel regolamento (CE) n. 1907/2006, metà delle 211 sostanze identificate come sostanze estremamente preoccupanti sono sostanze reprotossiche. Come succede in taluni Stati membri, nell'organizzare la prevenzione sul luogo di lavoro si dovrebbe applicare pertanto lo stesso approccio agli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici, garantendo così coerenza giuridica e parità di condizioni in tutti gli Stati membri.

 

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1bis Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater) Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione è opportuno garantire un livello elevato di protezione della salute umana.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali4, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale per l'occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017 a Göteborg, sancisce il diritto dei lavoratori a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, che comprende la protezione contro l'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro.

(2) Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali46, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale per l'occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017 a Göteborg, sancisce il diritto dei lavoratori a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, che comprende la protezione contro l'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici sul posto di lavoro, indipendentemente dalle modalità e dalla durata dell'impiego o dell'esposizione.

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4 Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf.

4 Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Il piano europeo di lotta contro il cancro, presentato nella comunicazione della Commissione del 3 febbraio 2021, mira a ridurre l'onere che il cancro impone ai pazienti, alle loro famiglie e ai sistemi sanitari. Il cancro costituisce la principale causa di mortalità connessa al lavoro nell'Unione: il 52 %1 dei decessi annuali legati a un'attività professionale è attualmente attribuito a tumori professionali. L'esposizione sul luogo di lavoro è responsabile del 5,3-8,4 %2 dei casi di cancro, nonché di circa 120 0003 tumori diagnosticati e oltre 100 0004 decessi ogni anno. Pertanto, a seguito delle modifiche dell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, previste nella presente direttiva, entro la fine del 2024 dovrebbero essere introdotti ulteriori valori limite per altre sostanze o gruppi di sostanze e altri processi. Diverse agenzie e parti interessate e l'Organizzazione mondiale della sanità hanno individuato tra 50 e 70 sostanze o gruppi di sostanze negli elenchi prioritari degli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici sul luogo di lavoro per i quali è necessario fissare valori limite vincolanti. Entro la fine del 2021 la Commissione dovrebbe presentare un piano d'azione per pervenire all'introduzione di limiti di esposizione professionale per almeno 25 altre sostanze o gruppi di sostanze o altre sostanze generate da processi. Le altre sostanze o gruppi di sostanze di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE dovrebbero includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sostanze e processi quali fumi di saldatura, benzo(a)pirene/idrocarburi policiclici aromatici (IPA), α-clorotoluene (cloruro di benzile), nitrosammine, fuliggine, fibre di carburo di silicio, 1,2-dicloropropano, 1,2-diidrossibenzene (pirocatecolo), 2-cloro-1,3-butadiene (cloroprene),   2,3-epossipropile metacrilato (glicidil metacrilato), antrachinone, N-(idrossimetil)acrilammide (NMA),   1,2-dicloropropano, 1,2,3-tricloropropano, butanonossima, etilenimina (aziridina), 1,4-diossano, isoprene.  Le sostanze reprotossiche dovrebbero includere piombo e composti del piombo, bisfenolo A, monossido di carbonio, mercurio e composti inorganici di mercurio bivalenti, N-metil-2-pirrolidone, N,N-dimetilacetammide, nitrobenzene, N,N-dimetilformammide, 2-metossietanolo, 2-metossietil acetato, 2-etossietanolo, 2-etossietil acetato, di(2-etilesil)ftalato, benzil-butil-ftalato e dibutilftalato.

 

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 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1691

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/

3 https://osha.europa.eu/it/themes/work-related-diseases/work-related-cancer

4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) I valori limite di esposizione professionale vincolanti sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite dalla direttiva 2004/37/CE e non devono essere oltrepassati. È opportuno stabilire valori limite e altre disposizioni direttamente correlate per tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per i quali le informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, lo rendano possibile.

(3) I valori limite di esposizione professionale vincolanti sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite dalla direttiva 2004/37/CE e non devono essere oltrepassati. È opportuno stabilire valori limite e altre disposizioni direttamente correlate per tutti gli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici per i quali le informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici aggiornati, lo rendano possibile.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il rispetto dei valori limite di esposizione professionale vincolanti non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro a norma della direttiva 2004/37/CE, quali la riduzione dell'uso di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Tali misure dovrebbero includere, per quanto tecnicamente possibile, la sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori.

(4) Il rispetto dei valori limite di esposizione professionale vincolanti non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro a norma della direttiva 2004/37/CE, quali la riduzione dell'uso di agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Tali misure dovrebbero includere, per quanto tecnicamente possibile, la sostituzione dell'agente cancerogeno, mutageno e reprotossico con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori.

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) È essenziale conoscere in modo approfondito gli effetti delle sostanze manipolate dai lavoratori del settore sanitario. La formazione che il datore di lavoro è tenuto a fornire a norma dell'articolo 11 della direttiva 2004/37/CE dovrebbe non solo essere erogata periodicamente ai lavoratori del settore sanitario, ma dovrebbe essere fornita sistematicamente anche a tutti gli operatori sanitari che sono esposti a sostanze citotossiche o ad agenti mutageni.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) Oltre ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2004/37, i datori di lavoro dei settori dell'assistenza sanitaria e sociale dovrebbero impedire l'esposizione a sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche di lavoratori, pazienti e i loro familiari in stato di gravidanza, allattamento o che abbiano intenzione di concepire un figlio.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 4 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quater)  Contrastare l'esposizione a sostanze pericolose sul luogo di lavoro è particolarmente importante al fine di promuovere la prevenzione e affrontare le disuguaglianze in ambito sanitario, poiché alcune fra le categorie di lavoratori più vulnerabili possono essere sovraesposte o più vulnerabili alle diverse tipologie di sostanze. Le donne, ad esempio, sono sovrarappresentate tra il personale infermieristico dei reparti oncologici, che è potenzialmente esposto a medicinali pericolosi. Nei settori in cui i lavoratori sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici, l'integrazione di genere dovrebbe essere parte integrante dell'elaborazione delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle strategie di prevenzione. Le autorità degli Stati membri dovrebbero, in consultazione con le parti sociali, intraprendere azioni per integrare la parità di genere e tenere in considerazione i lavoratori con disabilità e LGBTQI+ nell'attuazione degli articoli 7, 8 e 10 della direttiva 2004/37/CE, in particolare per quanto riguarda i servizi igienici, le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 4 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quinquies) Alcuni lavoratori, come i lavoratori mobili, possono inoltre incontrare ulteriori difficoltà nell'accesso ai servizi sanitari. Inoltre, numerosi settori come l'industria chimica e siderurgica nonché il settore delle pulizie nell'ambito dei servizi sanitari dipendono da lavoratori mobili e migranti. Le autorità degli Stati membri dovrebbero garantire in particolare che le misure relative alle disposizioni intese ad evitare e a ridurre l'esposizione dei lavoratori, stabilite all'articolo 5, nonché i requisiti di informazione e formazione di cui agli articoli 11 e 12 della direttiva 2004/37/CE, tengano in considerazione la situazione vulnerabile dei lavoratori distaccati, mobili e migranti.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 4 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 sexies) La raccomandazione della Commissione 2003/670/CE1bis invita gli Stati membri a introdurre nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alle malattie riconosciute scientificamente di origine professionale, che possono dar luogo ad indennizzo e che devono costituire oggetto di misure preventive. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che ogni lavoratore abbia diritto all'indennizzo per malattia professionale qualora soffra di un'affezione di cui si possono determinare l'origine e la natura professionale.

 

________________

 

1 bis Raccomandazione della Commissione 2003/670/CE, del 19 settembre 2003, sull'elenco europeo delle malattie professionali (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 28).

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 4 septies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 septies) Tuttavia, la segnalazione e il riconoscimento dei tumori professionali come malattie professionali non sono uniformi a causa, in particolare, di un lungo periodo di latenza tra l'esposizione a sostanze pericolose e la diagnosi della malattia conseguente, la natura multifattoriale del cancro e anche per via delle complesse procedure per il riconoscimento ufficiale di una malattia quale malattia professionale e per la concessione di un indennizzo. I dati in merito ai problemi di salute correlati al lavoro sono spesso carenti, non affidabili o insufficienti. È quindi necessario compiere ulteriori sforzi per migliorare la segnalazione, la prevenzione, la diagnosi, il riconoscimento precoce e l'indennizzo delle malattie professionali, nonché incrementare il monitoraggio medico nel corso della vita avvalendosi di solidi registri relativi a malattie ed esposizioni.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 4 octies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 octies) Le prove di sfregamento nella cura del cancro sono poco frequenti e di conseguenza importanti rischi di esposizione non sono rilevati. L'esecuzione sistematica delle prove di sfregamento consentirebbe di individuare numerosi rischi. L'uso di tali prove dovrebbe, pertanto, essere incluso nell'articolo 3 della direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda la valutazione del rischio.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La presente direttiva rafforza la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. È opportuno fissare nella direttiva 2004/37/CE nuovi valori limite alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici, e basati anche su una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e della disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero, ove possibile, comprendere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori, pareri del comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come pure pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS). Le informazioni relative al rischio residuo, rese disponibili al pubblico a livello di Unione, sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni.

(5) La presente direttiva rafforza la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. È opportuno fissare nella direttiva 2004/37/CE nuovi valori limite utilizzando una metodologia basata sul rischio. I valori limite di esposizione professionale vincolanti dovrebbero essere fondati su dati concreti e stabiliti sulla base di tutte le informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici aggiornati, una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero, ove possibile, comprendere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori, pareri del comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come pure pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) e monografie dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC). Le informazioni relative al rischio residuo, rese disponibili al pubblico a livello di Unione, sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Conformemente alle raccomandazioni del RAC e del CCSS, ove possibile, i valori limite di esposizione per via inalatoria sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata) e, per alcuni agenti cancerogeni o mutageni, di periodi di riferimento più brevi, in genere di quindici minuti, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) al fine di limitare, per quanto possibile, gli effetti derivanti da un'esposizione di breve durata.

(6) Conformemente alle raccomandazioni del RAC e del CCSS, ove possibile, i valori limite di esposizione per via inalatoria sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata) e, per alcuni agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici, di periodi di riferimento più brevi, in genere di quindici minuti, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) al fine di limitare, per quanto possibile, gli effetti derivanti da un'esposizione di breve durata.

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È inoltre necessario tenere presenti altre vie di assorbimento, oltre a quella inalatoria, per tutti gli agenti cancerogeni e mutageni, compreso l'assorbimento cutaneo, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.

(7) È inoltre necessario tenere presenti vie di assorbimento diverse da quella inalatoria, per tutti gli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici, compreso l'assorbimento cutaneo, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Sul luogo di lavoro, i lavoratori sono spesso esposti a una combinazione di sostanze pericolose che possono aumentare i rischi e avere effetti negativi sulla salute. In caso di esposizione a una combinazione di sostanze che agiscono con la stessa modalità d'azione o sulla stessa cellula o tessuto bersaglio, è necessario adattare l'applicazione dei loro possibili valori limite per tenere conto degli effetti combinati.

Motivazione

I lavoratori sono spesso esposti simultaneamente a diverse sostanze chimiche pericolose utilizzate o generate nei processi industriali. I valori limite di esposizione professionale sono stabiliti sostanza per sostanza senza considerare la possibile esposizione combinata a diverse sostanze che agiscono con la stessa modalità d'azione (ad esempio diverse sostanze cancerogene presenti sul luogo di lavoro).

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) L'acrilonitrile risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio5 ed è pertanto cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite di lungo e breve termine per tale sostanza cancerogena. L'acrilonitrile può essere assorbito anche attraverso la pelle. È pertanto opportuno stabilire un valore limite per l'acrilonitrile nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE e corredarlo di una nota relativa alla penetrazione cutanea. Il CCSS, sulla base del parere del RAC, ha riconosciuto l'utilità del biomonitoraggio per l'acrilonitrile. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione nell'elaborazione di orientamenti sull'uso pratico del biomonitoraggio.

(9) L'acrilonitrile risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio5 ed è pertanto cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite di lungo e breve termine per tale sostanza cancerogena. L'acrilonitrile può essere assorbito anche attraverso la pelle. L'acrilonitrile è altamente tossico e causa neurotossicità, irritazione locale a livello cutaneo, oculare e delle vie respiratorie nonché sensibilizzazione cutanea. È pertanto opportuno stabilire un valore limite per l'acrilonitrile nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE e corredarlo di una nota relativa alla penetrazione cutanea. Il CCSS, sulla base del parere del RAC, ha riconosciuto l'utilità del biomonitoraggio per l'acrilonitrile. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione nell'elaborazione di orientamenti sull'uso pratico del biomonitoraggio.

__________________

__________________

5 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1272.

5 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1272

Motivazione

Il presente emendamento si basa sul parere del comitato di valutazione dei rischi dell'ECHA: https://echa.europa.eu/documents/10162/102477c9-a961-2c96-5c4d-76fcd856ac19

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per quanto riguarda l'acrilonitrile, a breve termine può essere difficile rispettare un valore limite di 1 mg/m³ (0,45 ppm) e un valore limite di breve durata pari a 4 mg/m³ (1,8 ppm). È opportuno introdurre un periodo transitorio di quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva a partire dal quale si applicano i valori limite di esposizione professionale (OEL).

(10) Per quanto riguarda l'acrilonitrile, a breve termine può essere difficile rispettare un valore limite di 1 mg/m³ (0,45 ppm) e un valore limite di breve durata pari a 4 mg/m³ (1,8 ppm). È opportuno introdurre un periodo transitorio di quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva a partire dal quale si applicano i valori limite di esposizione professionale (OEL). È opportuno ridurre l'esposizione, per quanto tecnicamente possibile, al di sotto di tali valori limite.

Motivazione

Se non è tecnicamente possibile sostituire la sostanza, o trovare un'alternativa ad essa, l'esposizione dei lavoratori deve essere ridotta al livello più basso consentito dalla tecnica. L'obbligo di ridurre al minimo i rischi è stabilito dall'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/37/CE.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per quanto riguarda i composti del nichel, può essere difficile rispettare i valori limite di 0,01 mg/m³ per la frazione respirabile e 0,05 mg/m³ per la frazione inalabile in una serie di settori o processi, tra cui nello specifico la fusione, la raffinazione e la saldatura. Inoltre, dato che è possibile utilizzare misure di gestione del rischio identiche sia per i composti del cromo (VI) sia per i composti del nichel, le misure transitorie volte a ridurre l'esposizione a questi due gruppi di agenti cancerogeni dovrebbero essere allineate. Pertanto dovrebbe essere introdotto un periodo transitorio fino al 17 gennaio 2025 compreso, durante il quale si dovrebbe applicare un valore limite di 0,1 mg/m³ per la frazione inalabile dei composti del nichel. Il periodo transitorio garantirebbe l'allineamento con la data di applicazione dell'OEL per i composti del cromo (VI) adottato nella direttiva 2017/2398/UE48.

(12)  Per quanto riguarda i composti del nichel, sulla base del consenso tra le parti sociali all'interno del CCSS, sono introdotti valori limite di 0,01 mg/m³ per la frazione respirabile e 0,05 mg/m³ per la frazione inalabile. Secondo il RAC, le informazioni disponibili sui meccanismi di genotossicità e cancro sostengono una soglia basata sulla modalità d'azione in relazione agli effetti cancerogeni. Per questo motivo, il RAC ha proposto un limite di esposizione professionale pari a 0,005 mg/m³ per la frazione respirabile e a 0,03 mg/m³ per la frazione inalabile, al di sotto del quale non ci si attende alcun rischio residuo di cancro significativo per i lavoratori. Potrebbe essere difficile rispettare tali valori in una serie di settori o processi, tra cui nello specifico la fusione, la raffinazione e la saldatura. Inoltre, dato che è possibile utilizzare misure di gestione del rischio identiche sia per i composti del cromo (VI) sia per i composti del nichel, le misure transitorie volte a ridurre l'esposizione a questi due gruppi di agenti cancerogeni dovrebbero essere allineate. Pertanto dovrebbe essere introdotto un periodo transitorio fino al 17 gennaio 2025 compreso, durante il quale si dovrebbe applicare un valore limite di 0,1 mg/m³ per la frazione inalabile dei composti del nichel. Il periodo transitorio garantirebbe l'allineamento con la data di applicazione dell'OEL per i composti del cromo (VI) adottato nella direttiva 2017/2398/UE48. È opportuno ridurre l'esposizione, per quanto tecnicamente possibile, al di sotto del valore limite introdotto e, ove possibile, al di sotto del valore limite proposto dal RAC.

__________________

__________________

48 Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398.

48 Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Nel contesto del Green Deal europeo si prevede una crescita dell'economia verde. È importante continuare a garantire e rafforzare la sicurezza sul lavoro e gli aspetti relativi alla salute nella creazione di nuovi posti di lavoro. I composti del nichel rivestono un ruolo di primo piano nello sviluppo di alternative verdi ai combustibili fossili. Poiché si prevede un aumento del fabbisogno di composti del nichel, è essenziale proteggere i lavoratori e garantire la piena ed efficace attuazione dei valori limite di esposizione professionale a tale agente chimico.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Il benzene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Il benzene può essere assorbito anche attraverso la pelle. Alla luce di dati scientifici più recenti, è opportuno rivedere i valori limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE per il benzene ed è opportuno mantenere la nota relativa alla penetrazione cutanea. Il CCSS, sulla base del parere del RAC, ha riconosciuto l'utilità del biomonitoraggio per il benzene. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione nell'elaborazione di orientamenti sull'uso pratico del biomonitoraggio.

(13) Il benzene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Il benzene può essere assorbito anche attraverso la pelle. Alla luce di dati scientifici più recenti, è opportuno rivedere i valori limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE per il benzene entro il 1° gennaio 2030, conformemente al parere del CCSS, ed è opportuno mantenere la nota relativa alla penetrazione cutanea. Il CCSS, sulla base del parere del RAC, ha riconosciuto inoltre l'utilità del biomonitoraggio per il benzene. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione nell'elaborazione di orientamenti sull'uso pratico del biomonitoraggio.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Per quanto riguarda il benzene, nel breve termine un valore limite di 0,2 ppm (0,66 mg/m³) può essere difficile da rispettare in alcuni settori. È opportuno introdurre un periodo transitorio di 4 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Da due anni fino a quattro anni dopo l'entrata in vigore, dovrebbe applicarsi un valore limite transitorio di 0,5 ppm (1,65 mg/m³).

(14) Per quanto riguarda il benzene, sulla base del consenso tra le parti sociali all'interno del CCSS, dovrebbe essere introdotto un valore limite rivisto di 0,2 ppm (0,66 mg/m³). Secondo il RAC, è possibile utilizzare una soglia basata sulla modalità d'azione in relazione al danno cromosomico nei lavoratori, al fine di stabilire un limite di esposizione professionale per la cancerogenicità che si ritiene non comporti un rischio residuo significativo di cancro e al fine di evitare altri effetti avversi. Per tale motivo il RAC ha proposto un valore limite di esposizione professionale pari a 0,05 ppm (0,16 mg/m³), dal momento che, nel breve termine, potrebbe essere difficile da rispettare in alcuni settori. È opportuno introdurre un periodo transitorio di 4 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Da due anni fino a quattro anni dopo l'entrata in vigore, dovrebbe applicarsi un valore limite transitorio di 0,5 ppm (1,65 mg/m³). È opportuno ridurre l'esposizione, per quanto tecnicamente possibile, al di sotto del valore limite introdotto e, ove possibile, al di sotto del valore limite proposto dal RAC.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) È opportuno rivedere il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile (frazione respirabile) di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2017/2398 alla luce delle valutazioni della Commissione in conformità della direttiva 2004/37/CE e dei dati scientifici e tecnici più recenti.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Considerando 14 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter) Il cobalto e i composti del cobalto soddisfano i criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire valori limite per tale gruppo di sostanze cancerogene. L'esposizione al cobalto e ai composti del cobalto sui luoghi di lavoro può anche causare la sensibilizzazione cutanea e la sensibilizzazione delle vie respiratorie. È pertanto opportuno stabilire due valori limite per le frazioni inalabile e respirabile del cobalto e dei suoi composti nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE e aggiungere la nota "Sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie".

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Considerando 14 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 quater) I medicinali pericolosi possono avere conseguenze negative per la salute, provocando ad esempio alcuni tipi di cancro e disturbi riproduttivi, nei lavoratori che sono esposti ad essi nel corso delle attività relative alla loro preparazione, somministrazione o smaltimento. Gli effetti dei medicinali pericolosi interessano i lavoratori che li manipolano direttamente o indirettamente. Fra tali lavoratori rientrano gli operatori sanitari che utilizzano farmaci citostatici o citotossici per il trattamento di pazienti oncologici negli ospedali o a domicilio e i lavoratori che svolgono attività di pulizia, trasporto, lavanderia o smaltimento dei rifiuti di medicinali pericolosi o di materiale contaminato da tali medicinali. È quindi importante proteggere tutti i lavoratori includendo i gruppi farmacoterapeutici pertinenti di medicinali pericolosi nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE. I requisiti di riduzione e sostituzione di cui all'articolo 4 di detta direttiva non si applicano ai medicinali pericolosi poiché essi sono essenziali per il trattamento dei pazienti. Le altre disposizioni di tale direttiva, in particolare gli articoli da 5 a 18 bis, come modificati dalla presente direttiva, si applicano ai lavoratori esposti a medicinali pericolosi.

Motivazione

In Europa, nel solo settore sanitario, 12,7 milioni di lavoratori (di cui 7,3 milioni di infermieri) sono esposti a medicinali pericolosi sul lavoro. Alcuni studi dimostrano che gli operatori sanitari che manipolano farmaci citotossici (tutti i farmaci con attività antitumorale) hanno una probabilità tre volte maggiore di sviluppare il cancro (come cancro al seno, tumore ematopoietico) e le infermiere esposte a farmaci citotossici hanno il doppio delle probabilità di abortire.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Considerando 14 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 quinquies) L'utilizzo sul luogo di lavoro, o durante lo svolgimento di mansioni lavorative, di agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici, compresi quelli di cui agli allegati alla direttiva 2004/37/CE, come modificata dalla presente direttiva, dovrebbe essere segnalato alle autorità nazionali responsabili della supervisione della salute dei lavoratori. Nel decidere quali sostanze segnalare, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle relazioni di attuazione presentate alla Commissione a norma dell'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Nel rispetto di livelli di protezione paritari per tutti i lavoratori, è importante garantire e agevolare la percorribilità operativa e la conformità, evitare effetti sproporzionati sulle microimprese e le PMI, anche attraverso la valutazione dell'impatto del recepimento sulle PMI, e adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che la sicurezza e la salute dei lavoratori siano tutelate a prescindere dalle dimensioni dell'impresa. In tale contesto, misure specifiche quali incentivi e strumenti digitali potrebbero aiutarle a rispettare meglio gli obblighi previsti dalla direttiva 2004/37/CE. Le parti sociali e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro sono chiamate a svolgere un ruolo importante in tal senso, in particolare per aiutare le PMI a valutare i rischi per la loro forza lavoro e attuare misure di protezione adeguate.

 

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) I valori limite stabiliti nella presente direttiva devono essere oggetto di controlli e revisioni periodici per garantire la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/200649.

(16) I valori limite stabiliti nella presente direttiva devono essere oggetto di controlli permanenti e revisioni periodiche, compresa, se del caso, l'elaborazione di proposte legislative, per garantire la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/200649.

__________________

__________________

49 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1907.

49 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1907.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire proteggere i lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza, compresa la prevenzione di tali rischi, derivanti o che potrebbero derivare dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire proteggere i lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza, compresa la prevenzione di tali rischi, derivanti o che potrebbero derivare dall'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici durante il lavoro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Considerando 18 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) Gli articoli 153, 154 e 155 TFUE stabiliscono la sfera di competenza e i poteri delle parti sociali per quanto riguarda la negoziazione e l'applicazione degli accordi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mentre la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce, in particolare, il diritto fondamentale alla vita (articolo 2) e il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque sotto il profilo della salute, della sicurezza e della dignità (articolo 31, paragrafo 1).

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Titolo

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1) Il titolo della direttiva 2004/37/CE è sostituito dal seguente:

DIRETTIVA 2004/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)

"DIRETTIVA 2004/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)"

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione delle sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 bis) All'articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

1.  La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi.

"1.  La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi."

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 ter) All'articolo 2 è inserita la lettera seguente:

 

"b bis)  «agente reprotossico»: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008;"

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 2 – lettera c (nuova)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 quater) All'articolo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c)  «valore limite», se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un «agente cancerogeno o mutageno» nell'aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito all'allegato III della presente direttiva.

"c)  «valore limite», se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un «agente cancerogeno, mutageno o reprotossico» nell'aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito all'allegato III della presente direttiva."

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 quinquies) All'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:

 

"c bis)  «valore limite basato sul rischio»: un valore limite fissato a un livello di esposizione corrispondente a un rischio di sviluppare un effetto nocivo per la salute (ad esempio il cancro) compreso tra un livello di rischio superiore e uno inferiore, che deve essere stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 153, paragrafo 2, TFUE."

Motivazione

Si riscontra ad oggi un ampio consenso tra le parti interessate e i governi sul fatto che l'attuale sistema utilizzato per fissare valori limite nell'ambito della direttiva dovrebbe essere rinnovato al fine di adottare una metodologia basata sul rischio. L'attuale metodologia utilizzata dalla Commissione europea, in concreto, tiene conto di una combinazione di aspetti relativi alla salute, alla fattibilità tecnica e a fattori socioeconomici. In sostanza, i valori limite di esposizione professionale vincolanti proposti per gli agenti cancerogeni si basano sull'analisi costi-benefici.

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 sexies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 sexies) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.  La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.

"1.  La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici a causa della loro attività lavorativa."

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 septies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 septies) All'articolo 3, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare. Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni o mutageni. I datori di lavoro debbono fornire alle autorità responsabili, dietro loro richiesta, gli elementi utilizzati per tale valutazione.

"Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori mediante una sistematica valutazione del rischio, in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare. Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici. I datori di lavoro debbono fornire alle autorità responsabili, dietro loro richiesta, gli elementi utilizzati per tale valutazione."

(02004L0037)

Motivazione

È importante menzionare il carattere obbligatorio della valutazione sistematica del rischio.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 octies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 3 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 octies)  All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.  I datori di lavoro, all'atto della valutazione del rischio, rivolgono un'attenzione particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l'altro, in considerazione l'opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni o mutageni.

"4.  I datori di lavoro, all'atto della valutazione del rischio, rivolgono un'attenzione particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l'altro, in considerazione l'opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici."

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 nonies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 nonies)  All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.  I datori di lavoro riducono l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, una miscela o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o, eventualmente, alla sicurezza dei lavoratori.

"1.  Se sul luogo di lavoro è presente un agente cancerogeno, mutageno o reprotossico, i datori di lavoro ne riducono l'utilizzazione, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, una miscela o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o, eventualmente, alla sicurezza dei lavoratori. Il presente paragrafo non si applica all'utilizzo dei medicinali pericolosi di cui all'allegato I."

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 decies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 decies)  All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.  Se non è tecnicamente possibile sostituire gli agenti cancerogeni o mutageni con una sostanza, una miscela o procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o alla sicurezza, i datori di lavoro provvedono affinché la produzione e l'utilizzazione degli agenti cancerogeni o mutageni avvengano in un sistema chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile.

"2.  Se non è tecnicamente possibile sostituire gli agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici con una sostanza, una miscela o procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o alla sicurezza, i datori di lavoro provvedono affinché la produzione e l'utilizzazione degli agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici avvengano in un sistema chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile."

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 undecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 undecies)  All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.  L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno stabilito all'allegato III.

"4.  L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o reprotossico stabilito all'allegato III. In caso di esposizione a una combinazione di sostanze che agiscono con la stessa modalità d'azione o sulla stessa cellula o tessuto bersaglio, l'applicazione degli eventuali valori limite per tali sostanze è adattata per tenere conto degli effetti combinati."

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto -1 duodecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 duodecies) All'articolo 5, paragrafo 5, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

5.  In tutti i casi di impiego di agenti cancerogeni o mutageni, i datori di lavoro applicano tutte le seguenti misure:

"5.  In tutti i casi di impiego di agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici, i datori di lavoro applicano tutte le seguenti misure:"

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 terdecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 terdecies)  All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a)  limitazione delle quantità di agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro;

"a)  limitazione delle quantità di agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici sul luogo di lavoro;"

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quaterdecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera c

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 quaterdecies)  All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c)  concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche in modo che sia evitata o ridotta al minimo l'emissione di agenti cancerogeni o mutageni nel luogo di lavoro;

"c)  concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche in modo che sia evitata o ridotta al minimo l'emissione di agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici nel luogo di lavoro;"

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quindecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera d

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 quindecies)  All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d)  evacuazione alla fonte degli agenti cancerogeni o mutageni, aspirazione locale o ventilazione generale adeguate, compatibili con la necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

"d)  evacuazione alla fonte degli agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici, aspirazione locale o ventilazione generale adeguate, compatibili con la necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;"

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 sexdecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera e

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 sexdecies)  All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e)  impiego di metodi appropriati già esistenti per la misurazione degli agenti cancerogeni o mutageni, in particolare per l'individuazione precoce delle esposizioni anormali causate da un evento non prevedibile o da un incidente;

"e)  impiego di metodi appropriati già esistenti per la misurazione degli agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici, in particolare per l'individuazione precoce delle esposizioni anormali causate da un evento non prevedibile o da un incidente;"

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 septdecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera i bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 septdecies) All'articolo 5, paragrafo 5, è inserita la lettera seguente:

 

"i bis)  garanzia della fornitura di dispositivi di protezione individuale;"

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 octodecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera j

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 octodecies)  All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

j)  delimitazione delle aree a rischio e impiego di adeguati segnali d'avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare" nelle aree in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;

"j)  delimitazione delle aree a rischio e impiego di adeguati segnali d'avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare" nelle aree in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici;"

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 novodecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera m bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 novodecies) All'articolo 5, paragrafo 5, è aggiunta la lettera seguente:

 

"m bis)  adozione di misure necessarie, in conformità della direttiva 92/85/CE, per garantire che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento siano debitamente tutelate e non siano in nessun caso tenute a svolgere attività che potrebbero comprometterne la sicurezza o la salute."

Motivazione

Gli agenti reprotossici possono danneggiare gravemente le lavoratrici gestanti e in periodo di allattamento; sono pertanto necessarie misure speciali rivolte a questo gruppo di lavoratrici.

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 vicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 vicies)  All'articolo 6, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a)  le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;

"a)  le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici;"

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 unvicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 unvicies)  All'articolo 6, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b)  i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o miscele contenenti agenti cancerogeni o mutageni;

"b)  i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o miscele contenenti agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici;"

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 duovicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 duovicies)  All'articolo 10, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

1.  Per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni o mutageni i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte a garantire che:

"1.  Per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte a garantire che:"

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 tervicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 tervicies)  All'articolo 10, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a)  i lavoratori non mangino, bevano o fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni o mutageni;

"a)  i lavoratori non mangino, bevano o fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici;"

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quatervicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – trattini 1 e 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 quatervicies) All'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, i trattini sono sostituiti dai seguenti:

–-  essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi,

–-  essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi,

 

 essere fornita nelle strutture sanitarie per tutti i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici, in particolare se sono presenti nuovi farmaci,

 essere periodicamente ripetuta, se necessario.

 essere fornita periodicamente in altri contesti, se necessario.

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quinvicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 quinvicies) All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.  I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi che contengono agenti cancerogeni o mutageni e a provvedere a un'etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti cancerogeni o mutageni, nonché ad apporre segnali di avvertimento chiaramente visibili.

"2.  I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi che contengono agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici e a provvedere a un'etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici, nonché ad apporre segnali di avvertimento chiaramente visibili."

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 sexvicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 sexvicies)  All'articolo 14, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

3.  Se si riscontra che un lavoratore soffre di un'anomalia che può essere stata causata da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo.

"3. Se si riscontra che un lavoratore soffre di un'anomalia che può essere stata causata da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici, il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo. "

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 septvicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 14 – paragrafo 8 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 septvicies) All'articolo 14, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

8.  Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile.

"8.  Tutti i casi di cancro e disturbi riproduttivi che, in conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile. Gli Stati membri inseriscono le informazioni di cui al presente paragrafo nelle relazioni di attuazione che presentano alla Commissione ai sensi dell'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE."

Emendamento  62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 octovicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 octotvicies) All'articolo 15, è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"2 bis. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 8, nell'ambito delle relazioni di attuazione che presentano alla stessa ai sensi dell'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE."

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 nonovicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 16 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 nonovicies)  All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.  Con la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio fissa con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse.

"1.  Con la procedura di cui all'articolo 153, paragrafo 2, TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio fissano con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite basati sul rischio relativi a tutti gli agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse."

Emendamento  64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 tricies

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 tricies) All'articolo 17, il primo comma è sostituito dal seguente:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 bis al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all'allegato II per tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni.

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 bis al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all'allegato II per tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici."

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 untricies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 untricies) All'articolo 18 bis, è inserito il comma seguente:

 

"Al più tardi entro il 31 dicembre 2021 la Commissione, previa consultazione del CCSS e tenuto conto delle raccomandazioni esistenti formulate da diverse agenzie, parti interessate e dall'Organizzazione mondiale della sanità sugli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici prioritari per i quali è necessario fissare valori limite, presenta un piano d'azione per conseguire valori limite di esposizione professionale per almeno 25 altre sostanze o gruppi di sostanze o altre sostanze generate da processi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella presente direttiva. Al più tardi entro il 31 dicembre 2024, la Commissione presenta una proposta legislativa tenendo conto del piano d'azione, degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa consultazione del CCSS."

Emendamento  66

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 duotricies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 duotricies) All'articolo 18 bis, è inserito il comma seguente:

 

"Al più tardi entro il 1° marzo 2022 la Commissione, tenuto conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione con le pertinenti parti interessate, in particolare gli operatori e i professionisti in campo sanitario, elabora una definizione di medicinali pericolosi e stabilisce l'elenco delle sostanze rientranti nella relativa voce dell'allegato I. La Commissione riesamina tale elenco ogni due anni. Al più tardi entro il 1° dicembre 2022 la Commissione, previa opportuna consultazione con le parti interessate, redige orientamenti e norme di buona prassi dell'Unione per la preparazione, la somministrazione e lo smaltimento dei medicinali pericolosi. Tali orientamenti e norme sono pubblicati sul sito web dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e diffusi in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti interessate. Le consultazioni condotte per elaborare la definizione, l'elenco, gli orientamenti e le norme sono trasparenti. Le dichiarazioni di interessi delle parti interessate e degli esperti sono rese pubbliche in modo tempestivo."

Motivazione

Alcuni studi dimostrano che gli operatori sanitari che manipolano farmaci citotossici (tutti i farmaci con attività antitumorale) hanno una probabilità tre volte maggiore di sviluppare il cancro (come cancro al seno, tumore emopoietico) e le infermiere esposte a farmaci citotossici hanno il doppio delle probabilità di abortire.

Emendamento  67

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 tertricies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 bis – paragrafo 2 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 tertricies) All'articolo 18 bis, è inserito il comma seguente:

 

"Al più tardi entro il 1° giugno 2022 la Commissione, tenuto conto della metodologia esistente per fissare i valori limite per gli agenti cancerogeni in alcuni Stati membri e del parere del CCSS, definisce i livelli di rischio superiore e inferiore di cui all'articolo 2. Al più tardi entro il 1° dicembre 2022 la Commissione, previa opportuna consultazione con le parti interessate, elabora orientamenti dell'Unione sulla metodologia per fissare valori limite basati sul rischio ai sensi della presente direttiva. Tali orientamenti sono pubblicati sul sito web dell'EU-OSHA e diffusi in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti interessate".

Motivazione

Si riscontra ad oggi un ampio consenso tra le parti interessate e i governi sul fatto che l'attuale sistema utilizzato per fissare valori limite nell'ambito della direttiva dovrebbe essere rinnovato al fine di adottare una metodologia basata sul rischio. L'attuale metodologia utilizzata dalla Commissione europea, in concreto, tiene conto di una combinazione di aspetti sanitari, fattibilità tecnica e fattori socioeconomici. In sostanza, i valori limite di esposizione professionale vincolanti proposti per gli agenti cancerogeni si basano sull'analisi costi-benefici.

Emendamento  68

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quatertricies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 quatertricies) All'articolo 18 bis, è aggiunto il comma seguente:

 

"Al più tardi entro il 1° dicembre 2022 la Commissione, tenuto conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche, del parere del RAC e previa opportuna consultazione con le pertinenti parti interessate, elabora orientamenti dell'Unione sulle modalità di adeguamento dell'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 5, paragrafo 4, in caso di esposizione a una combinazione di sostanze. Tali orientamenti sono pubblicati sul sito web dell'EU-OSHA e diffusi in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti interessate".

Motivazione

I lavoratori sono spesso esposti simultaneamente a diverse sostanze chimiche pericolose utilizzate o generate nei processi industriali. I valori limite di esposizione professionale sono stabiliti sostanza per sostanza senza considerare la possibile esposizione combinata a diverse sostanze che agiscono con la stessa modalità d'azione (ad esempio diverse sostanze cancerogene presenti sul luogo di lavoro).

Emendamento  69

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quintricies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 bis – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 quintricies) All'articolo 18 bis, è aggiunto il comma seguente:

 

"Al più tardi entro il 31 dicembre 2023, la Commissione, previa consultazione del CCSS e tenuto conto del parere del RAC del 2018 e degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche, presenta una proposta legislativa per introdurre il valore limite per il cobalto e i composti del cobalto."

Emendamento  70

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 sextricies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 bis – paragrafo 4 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 sextricies) All'articolo 18 bis, è aggiunto il comma seguente:

 

"Al più tardi entro il 1° gennaio 2028 la Commissione, tenuto conto del parere del RAC del 2018 e degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche, inizia a valutare la fattibilità di un'ulteriore riduzione del valore limite per il benzene. Al più tardi entro il 1° gennaio 2030 la Commissione propone, se del caso, le modifiche e gli emendamenti necessari in relazione a tale sostanza."

Emendamento  71

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 septtricies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 bis – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 septtricies) All'articolo 18 bis, è aggiunto il comma seguente:

 

"Al più tardi entro il 1° gennaio 2028 la Commissione, tenuto conto del parere del RAC del 2018 e degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche, valuta la fattibilità di un'ulteriore riduzione del valore limite per i composti del nichel. Al più tardi entro il 1° gennaio 2030 la Commissione propone, se del caso, le modifiche e gli emendamenti necessari in relazione a tale sostanza."

Emendamento  72

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 octotricies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Allegato I – punto 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 octotricies) All'allegato I è aggiunto il seguente punto:

 

"8 bis.  Lavori comportanti esposizione a medicinali pericolosi corrispondenti ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio."

Motivazione

In Europa, nel solo settore sanitario, 12,7 milioni di lavoratori (di cui 7,3 milioni di infermieri) sono esposti a medicinali pericolosi sul lavoro. Alcuni studi dimostrano che gli operatori sanitari che manipolano farmaci citotossici (tutti i farmaci con attività antitumorale) hanno una probabilità tre volte maggiore di sviluppare il cancro (come cancro al seno, tumore emopoietico) e le infermiere esposte a farmaci citotossici hanno il doppio delle probabilità di abortire.

Emendamento  73

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 novotricies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Allegato II – punto 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 novotricies) All'allegato II, il punto 1 è sostituito dal seguente:

1.  Il medico e/o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere al corrente delle condizioni e delle circostanze dell'esposizione di ciascun lavoratore.

"1.  Il medico e/o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici devono essere al corrente delle condizioni e delle circostanze dell'esposizione di ciascun lavoratore."

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento  74

Proposta di direttiva

Allegato – punto 1 – parte introduttiva

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – lettera A – riga 4

 

Testo in vigore

Polvere di silice cristallina respirabile

0,1

 

Emendamento

Polvere di silice cristallina respirabile

0,05

-

-

 

Motivazione

La direttiva (UE) 2017/2398 impone alla Commissione di vagliare la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile (SCR) entro il 2022. Dopo essere stato incluso nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE nel 2017, il valore limite rimane a 0,1  mg/m³, nonostante ci si attenda che, tra il 2010 e il 2069, 341 000 lavoratori decedano a causa di un'esposizione a tale livello. Tale cifra tiene conto unicamente dei casi di cancro ai polmoni, anche se si prevede che la mortalità sarà più elevata a causa di altre malattie causate dall'esposizione. La Spagna, la Finlandia e altri paesi non appartenenti all'UE hanno un valore limite inferiore a livello nazionale (0,05 mg/m³) che dimostra che ciò è tecnicamente ed economicamente fattibile.

 

 


MOTIVAZIONE

Il cancro rappresenta la prima causa di morte correlata al lavoro nell'Unione europea. I dati indicano che circa il 52 % dei decessi legati al lavoro è da ricondursi a tumori professionali, rispetto al 24 % attribuito a patologie cardiovascolari e il 22 % legato ad altre patologie.

 

La Commissione ha fatto della lotta contro il cancro una delle sue priorità per il quinquennio 2019-2024. Secondo la Commissione, infatti, il 40 % dei casi di cancro in Europa si può prevenire. Una maggiore protezione dei lavoratori, insieme ad una diminuzione o eliminazione dei rischi connessi al lavoro, va nella direzione di prevenire l'esposizione dei lavoratori a sostanze mutagene o cancerogene.

 

La Commissione ha già affrontato il problema dell'esposizione professionale ad agenti mutageni e cancerogeni tramite l'adozione di tre proposte al fine di aggiornare la direttiva 2004/37/EC sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, la prima nel maggio 2016, la seconda nel gennaio 2017, la terza nell'aprile 2018.

 

Questa rappresenta la quarta proposta legislativa della direttiva, e si propone di stabilire nuovi limiti di esposizione professionale per tre sostanze: l'acrilonitrile, i composti del nichel e il benzene.

 

La relatrice ha accolto con favore la proposta della Commissione e la revisione dei nuovi limiti di esposizione professionale. Infatti, la nuova modifica della direttiva ambisce a garantire un nuovo livello di protezione professionale ad oltre un milione di lavoratori in tutta l'UE, in numerosi e differenti settori, tra cui troviamo il settore petrolifero, tessile, manifatturiero, edile, chimico. Condivisibile è stata inoltre la distinzione tra frazione respirabile e frazione inalabile per quanto concerne i composti del nichel, con valori limite differenti essendo diverse le tipologie di esposizione e di pericolosità.

 

La proposta, inoltre, permette un congruo periodo di transizione per le aziende, variabile a seconda della sostanza, in maniera tale da potersi adattare ai nuovi valori limiti adottati. La relatrice ha ritenuto importante adottare un approccio per facilitare tale transizione per le piccole e medie imprese e la microimprese. Nel raggiungere i nuovi valori limite, deve essere adottato un approccio specifico per le PMI, le quali hanno una limitata capacità finanziaria e umana. Incentivi, agevolazioni e strumenti digitali possono essere gli strumenti adatti per venire incontro alle esigenze di queste imprese.

 

Infine, la relatrice ha ritenuto opportuno affrontare in maniera ambiziosa il problema dei prodotti medicinali pericolosi. Infatti, ogni anno, più di 12,7 milioni di operatori sanitari in Europa, compresi 7,3 milioni di infermieri, sono potenzialmente esposti a farmaci pericolosi. La manipolazione, la preparazione e la somministrazione di questi farmaci espone gli operatori sanitari a elevati rischi per la loro salute; infatti, secondo gli studi, tale categoria ha una probabilità tre volte superiore di contrarre tumori maligni. Per queste ragioni, la relatrice ha optato non solo per emendare l'Allegato 1 della direttiva, al fine di includere i farmaci pericolosi, ma ha anche chiesto l'introduzione di linee giuda che consentano lo scambio di informazioni e buone prassi fra gli Stati membri e l'istituzione di un registro europeo contenente una definizione di medicinale pericoloso e un elenco, da tenere sempre aggiornato, dei medicinali antineoplastici, immunosoppressori e antivirali e delle loro sostanze attive. Gli studi in materia dimostrano infatti come i provvedimenti legislativi siano efficaci solo se adeguatamente accompagnati da orientamenti e misure esplicative non vincolanti.

 

Infine, la relatrice ha voluto ribadire la volontà del Parlamento di affrontare anche il problema delle sostanze reprotossiche, questione già discussa nelle revisioni precedenti ma tuttora in fase di stallo. L'auspicio, riaprendo questa discussione, è quello che i co-legislatori possano trovare una soluzione appropriata ed equilibrata a questo problema.

 


 

PARERE DI MINORANZA

In quanto gruppi politici europeisti e democratici, impegnati a proteggere i lavoratori dai rischi connessi all'esposizione a sostanze nocive sul luogo di lavoro, PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE e The Left sostengono pienamente la revisione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni introdotta dalla Commissione europea e modificata dai deputati del Parlamento. I nostri gruppi politici sosterranno pertanto la relazione legislativa attribuita all'on. Zambelli del gruppo ID. Ciononostante, il nostro sostegno non può in alcun modo collegarci a detto gruppo politico e alle posizioni da esso espresse, cui ci opponiamo fermamente.

 


 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA (24.2.2021)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

(COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

Relatore per parere: Gilles Lebreton

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

È opportuno ricordare che il cancro, a prescindere che sia connesso o meno all'attività lavorativa, rappresenta la seconda causa di mortalità negli Stati membri dell'Unione europea dopo le malattie cardiovascolari, è responsabile di circa un quarto del numero totale di decessi ed è considerato una delle principali causa di morte prematura. Ha un impatto non solo sulla salute individuale e sulla vita familiare, ma anche sui sistemi sanitari e sociali nazionali, sui bilanci governativi, sulla produttività e sulla crescita dell'economia.

In tale contesto generale, la Commissione intende presentare un piano per ridurre le sofferenze causate dalla malattia e aiutare gli Stati membri a combattere il cancro più efficacemente e a migliorarne le cure.

Nel contesto occupazionale, il 52% dei decessi legati al lavoro registrati ogni anno è da ricondursi a tumori, rispetto al 24% attribuito a problemi del sistema cardio-circolatorio, al 22% legato ad altre patologie e al 2 % dovuto a lesioni.

La direttiva 2004/37/CE è stata adottata sulla base dell'articolo 153, paragrafo 2 ter, TFUE, allo scopo di migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori. L'articolo 16 prevede l'adozione di valori limite, conformemente alla procedura di cui all'articolo 153, paragrafo 2, TFUE, relativi a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per cui ciò è possibile.

L'obiettivo della proposta di cui trattasi è migliorare il livello di protezione previsto da detta direttiva stabilendo valori limite nuovi o rivedendoli.

A tal fine, quattro organizzazioni di datori di lavoro hanno risposto alla consultazione preliminare e hanno confermato il loro sostegno ad azioni volte a proteggere efficacemente i lavoratori dai tumori legati al lavoro, anche fissando valori limite di esposizione professionale vincolanti a livello dell'UE, sottolineando al contempo la necessità di definire valori proporzionati e tecnicamente realizzabili. Le organizzazioni di datori di lavoro, pur ritenendo pertinenti i criteri applicati dalla Commissione per definire le sostanze prioritarie, hanno proposto di inserire anche i criteri di fattibilità tecnica ed economica.

Onde attribuire priorità alla salute pubblica, la proposta non prevede un allentamento delle norme a favore delle microimprese o delle PMI. Secondo la Commissione, gli investimenti che le PMI dovranno effettuare per tutte le sostanze oggetto del riesame rappresenteranno una minima parte del loro fatturato nel corso dei prossimi 60 anni: solo un numero esiguo di PMI interessate dall'uso di composti del nichel potrebbe incontrare difficoltà nel conformarsi all'opzione prescelta. Per tale motivo, nel pacchetto delle opzioni prescelte sono stati inseriti periodi transitori volti ad attenuare le sfide.

In generale, le imprese interessate sono attente a tali priorità sanitarie. Tuttavia, in un contesto economico e sociale incerto, necessitano di chiarezza e stabilità giuridica. È pertanto necessario, ad esempio, che le definizioni dei prodotti e delle sostanze interessate e le informazioni sulle vie di inalazione siano precise e che il calendario delle eventuali revisioni sia fissato in anticipo.

Occorre infine rilevare gli sforzi di comunicazione compiuti dalla Commissione per illustrare e giustificare tali proposte di revisione della direttiva del 2004.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro. Tale direttiva, grazie a un insieme di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare l'applicazione coerente delle prescrizioni minime, garantisce un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti dall'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni. Tali prescrizioni minime mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di definire disposizioni più rigorose.

(1) La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione sul luogo di lavoro. Tale direttiva, grazie a un insieme di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare l'applicazione coerente delle prescrizioni minime, garantisce un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti dall'esposizione professionale ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione. Tali prescrizioni minime mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di definire disposizioni più rigorose. Tali requisiti minimi dovrebbero essere stabiliti dopo aver consultato le parti economiche e sociali interessate ed essere basati su valori e procedure proporzionati e tecnicamente realizzabili, nel miglior interesse della salute e della sicurezza dei lavoratori.

_________________

_________________

3 Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

3 Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Gli obblighi che incombono ai datori di lavoro ai sensi della presente direttiva dovrebbero tener conto del fatto che le PMI e le microimprese, che rappresentano la grande maggioranza delle imprese dell'Unione, dispongono di risorse finanziarie, tecniche e umane limitate. Gli Stati membri dovrebbero valutare l'impatto dell'attuazione della presente direttiva e degli oneri amministrativi correlati su tali imprese onde accertarsi che queste non siano colpite in modo sproporzionato, con particolare attenzione alle microimprese, e a pubblicare i risultati di tali valutazioni. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero mantenere livelli di protezione uniformi per tutti i lavoratori e agevolare il rispetto della normativa da parte delle PMI e delle microimprese. In tale contesto, misure specifiche quali incentivi e strumenti digitali potrebbero aiutare ulteriormente le PMI e le microimprese a rispettare gli obblighi stabiliti dalla direttiva 2004/37/CE e a progredire verso l'eliminazione dei rischi relativi all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali4, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale per l'occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017 a Göteborg, sancisce il diritto dei lavoratori a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, che comprende la protezione contro l'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro.

(2) Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali4, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale per l'occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017 a Göteborg, sancisce il diritto dei lavoratori a un ambiente di lavoro sicuro, sano e adeguato, ovvero a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, che comprende la protezione contro l'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro.

_________________

_________________

4 Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_en.pdf

4 Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) I valori limite di esposizione professionale vincolanti sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite dalla direttiva 2004/37/CE e non devono essere oltrepassati. È opportuno stabilire valori limite e altre disposizioni direttamente correlate per tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per i quali le informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, lo rendano possibile.

(3) I valori limite di esposizione professionale vincolanti sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite dalla direttiva 2004/37/CE e non devono essere oltrepassati. Alla luce degli sviluppi sociali, economici e tecnologici, è opportuno stabilire valori limite e altre disposizioni direttamente correlate ai valori limite vincolanti di esposizione professionale per tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per i quali le informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, lo rendano possibile, al fine di incrementare gli sforzi volti a proteggere i lavoratori e le società da tutti i possibili rischi professionali.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il rispetto dei valori limite di esposizione professionale vincolanti non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro a norma della direttiva 2004/37/CE, quali la riduzione dell'uso di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Tali misure dovrebbero includere, per quanto tecnicamente possibile, la sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori.

(4) Il rispetto dei valori limite di esposizione professionale vincolanti non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro a norma della direttiva 2004/37/CE, quali la riduzione dell'uso di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine.  Tali misure dovrebbero includere, per quanto tecnicamente possibile, la sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre o eliminare il livello di esposizione dei lavoratori. I programmi di ricerca in tale settore, in particolare per quanto concerne i rischi per la salute dei lavoratori, dovrebbero essere finanziati nell'ambito di futuri piani per la ripresa a livello europeo e nazionale.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) La presente direttiva offre una maggiore chiarezza ai lavoratori, ai datori di lavoro e alle autorità di contrasto e contribuisce a creare condizioni di parità per gli operatori economici, determinando ripercussioni positive sul tasso di occupazione e l'economia.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È inoltre necessario tenere presenti altre vie di assorbimento, oltre a quella inalatoria, per tutti gli agenti cancerogeni e mutageni, compreso l'assorbimento cutaneo, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.

(7) È inoltre necessario tenere presenti altre vie di assorbimento, oltre a quella inalatoria, per tutti gli agenti cancerogeni e mutageni, compreso l'assorbimento cutaneo e attraverso le mucose, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) I lavoratori potrebbero essere esposti a molteplici sostanze pericolose, il che può aggravare i rischi per la loro salute. Nel caso di un'esposizione combinata a sostanze pericolose, si dovrebbero adattare le norme e ridurre i valori limite per tenere conto degli effetti combinati.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Il benzene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Il benzene può essere assorbito anche attraverso la pelle. Alla luce di dati scientifici più recenti, è opportuno rivedere i valori limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE per il benzene ed è opportuno mantenere la nota relativa alla penetrazione cutanea. Il CCSS, sulla base del parere del RAC, ha riconosciuto l'utilità del biomonitoraggio per il benzene. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione nell'elaborazione di orientamenti sull'uso pratico del biomonitoraggio.

(13) Il benzene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Il benzene può essere assorbito anche attraverso la pelle. Alla luce di dati scientifici più recenti, è opportuno rivedere i valori limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE per il benzene al più tardi entro il 1° gennaio 2030, conformemente al parere del CCSS, ed è opportuno mantenere la nota relativa alla penetrazione cutanea. Il CCSS, sulla base del parere del RAC, ha riconosciuto l'utilità del biomonitoraggio per il benzene. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione nell'elaborazione di orientamenti sull'uso pratico del biomonitoraggio.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Per quanto riguarda il benzene, nel breve termine un valore limite di 0,2 ppm (0,66 mg/m³) può essere difficile da rispettare in alcuni settori. È opportuno introdurre un periodo transitorio di 4 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Da due anni fino a quattro anni dopo l'entrata in vigore, dovrebbe applicarsi un valore limite transitorio di 0,5 ppm (1,65 mg/m³).

(14) Per quanto riguarda il benzene, nel breve termine un valore limite di 0,2 ppm (0,66 mg/m³), rispetto al precedente valore limite di 1 ppm (3,25mg/m3), può essere difficile da rispettare in alcuni settori e per alcune imprese, in particolare le microimprese, e le PMI. È pertanto opportuno introdurre un periodo transitorio di 4 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Da due anni fino a quattro anni dopo l'entrata in vigore, dovrebbe applicarsi un valore limite transitorio di 0,5 ppm (1,65 mg/m³).

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Il cobalto e i composti del cobalto rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire valori limite per tali sostanze cancerogene. L'esposizione al cobalto e ai composti del cobalto sul luogo di lavoro può anche causare la sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie. Sarebbe pertanto opportuno fissare valori limite per le frazioni inalabili e respirabili del cobalto e dei suoi composti nell'ambito della direttiva 2004/37/CE.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) I valori limite stabiliti nella presente direttiva devono essere oggetto di controlli e revisioni periodici per garantire la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/20067.

(16) I valori limite stabiliti nella presente direttiva devono essere oggetto di controlli e revisioni periodici e revisioni rigorose a cadenza quantomeno quinquennale, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecnologie, per garantire la costante coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/20067 e con gli sviluppi sociali, economici e tecnologici.

__________________

__________________

7 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1907.

7 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1907.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) I periodi di transizione previsti dalla presente direttiva dovrebbero garantire la possibilità di adottare misure adeguate per anticipare i cambiamenti e la pianificazione degli investimenti necessari, evitando ripercussioni negative sulle imprese e sui lavoratori. Nel caso delle PMI e delle microimprese, ad esempio, i periodi di transizione fissati per talune sostanze dovrebbero aiutare le imprese ad affrontare eventuali problemi tecnici specifici e a pianificare gli investimenti con sufficiente anticipo.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire proteggere i lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza, compresa la prevenzione di tali rischi, derivanti o che potrebbero derivare dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire proteggere i lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza, compresa la prevenzione di tali rischi, derivanti o che potrebbero derivare dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, può essere conseguito dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito ancora meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Tali misure costituiscono comunque requisiti minimi che non privano gli Stati membri del diritto di prevedere disposizioni più protettive.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) Poiché le disposizioni contenute nella presente direttiva sono intese a fissare requisiti minimi, la medesima non impedisce agli Stati membri di introdurre disposizioni più protettive.

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Modifica della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Riferimenti

COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

EMPL

5.10.2020

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

JURI

5.10.2020

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Gilles Lebreton

12.10.2020

Approvazione

22.2.2021

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

13

5

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Ernő Schaller-Baross, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Andrzej Halicki, Javier Nart, Emil Radev

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

13

+

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Ernő Schaller-Baross, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

ID

Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

ECR

Raffaele Stancanelli

The Left

Manon Aubry

NI

Mislav Kolakušić

 

5

-

Renew

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

ECR

Angel Dzhambazki

 

1

0

Verts/ALE

Marie Toussaint

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Modifica della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Riferimenti

COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD)

Presentazione della proposta al PE

22.9.2020

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

EMPL

5.10.2020

 

 

 

Commissioni competenti per parere

 Annuncio in Aula

ENVI

5.10.2020

JURI

5.10.2020

 

 

Pareri non espressi

 Decisione

ENVI

12.10.2020

 

 

 

Relatori

 Nomina

Stefania Zambelli

10.11.2020

 

 

 

Esame in commissione

27.1.2021

23.2.2021

 

 

Approvazione

25.3.2021

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

46

0

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tomáš Zdechovský

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Johan Danielsson, Gheorghe Falcă, Sara Matthieu, Véronique Trillet-Lenoir

Deposito

7.4.2021

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

46

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová

ID

Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Gheorghe Falcă, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

The Left

Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Sara Matthieu, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri

 

6

0

ECR

Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

Renew

Abir Al-Sahlani

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 22 aprile 2021
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