RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

4.5.2021 - (COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Christian Doleschal


Procedura : 2020/0289(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A9-0152/2021

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

(COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0642),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0321/2020),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 gennaio 2021[1],

 previa consultazione del Comitato delle regioni,

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 visto il parere della commissione giuridica,

 vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0152/2021),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 


Emendamento  1

 

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio4 è stato adottato per contribuire all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di Aarhus stabilendo regole sulla sua applicazione alle istituzioni e agli organi dell'Unione.

(2) Il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio4 è stato adottato per contribuire all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di Aarhus stabilendo regole sulla sua applicazione alle istituzioni e agli organi dell'Unione. Il presente regolamento, pertanto, modifica il regolamento (CE) n. 1367/2006 al fine di applicare l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione.

__________________

__________________

4 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

4 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il Green Deal europeo", la Commissione si è impegnata a prendere in considerazione la possibilità di rivedere il regolamento (CE) n. 1367/2006 affinché i cittadini e le organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente che nutrono dubbi circa la compatibilità con il diritto ambientale di decisioni che hanno effetti sull'ambiente possano accedere più facilmente al riesame amministrativo o giudiziario a livello dell'UE. La Commissione si è inoltre impegnata ad adottare misure per migliorare il loro accesso alla giustizia nazionale in tutti gli Stati membri; a tal fine ha pubblicato una comunicazione dal titolo "Migliorare l'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE e nei suoi Stati membri".

(3) Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Green Deal europeo, la Commissione si è impegnata a prendere in considerazione la possibilità di rivedere il regolamento (CE) n. 1367/2006 affinché i cittadini e le organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente che nutrono specificidubbi circa la compatibilità con il diritto ambientale di atti amministrativi che hanno effetti sull'ambiente possano accedere più facilmente al riesame amministrativo o giudiziario a livello dell'UE. La Commissione si è inoltre impegnata ad adottare misure per migliorare il loro accesso alla giustizia nazionale in tutti gli Stati membri; a tal fine ha pubblicato la comunicazione del 14 ottobre 2020 sul miglioramento dell'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE e nei suoi Stati membri, nella quale afferma che "l'accesso alla giustizia in materia ambientale, sia attraverso la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) che attraverso le autorità giurisdizionali nazionali in quanto unionali, è un'importante misura di sostegno per aiutare a realizzare la transizione del Green Deal europeo e un modo per rafforzare il ruolo che la società civile può svolgere come custode dello spazio democratico".

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) L'articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus prevede che le procedure giudiziarie rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, della medesima convenzione non dovrebbero essere eccessivamente onerose. Al fine di garantire la non eccessiva onerosità1 bis dei ricorsi di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1367/2006 e la prevedibilità delle spese a carico dei ricorrenti, in caso di esito positivo di una controversia le istituzioni o gli organi dell'Unione dovrebbero presentare richieste di rimborso delle spese ragionevoli.

 

__________________

 

1 bis Comunicazione della Commissione del 4 aprile 2019 su "Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali 2019: un'Europa che protegge i suoi cittadini e ne migliora la qualità della vita" e comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 su "Migliorare l'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE e nei suoi Stati membri".

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Tenuto conto dell'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus e delle preoccupazioni espresse dal comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus5, è opportuno che il diritto dell'Unione sia reso conforme alle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alla giustizia in materia ambientale in modo compatibile con i principi fondamentali del diritto dell'Unione e con il suo sistema di riesame giudiziario.

(4) Tenuto conto dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione di Aarhus e del parere del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus5, è opportuno che il diritto dell'Unione sia reso conforme alle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alla giustizia in materia ambientale in modo compatibile con i principi fondamentali del diritto dell'Unione, inclusi i suoi trattati, e con il suo sistema di riesame giudiziario. Il regolamento (CE) n. 1367/2006 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

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5 Si vedano le conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32 all'indirizzo https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html.

5 Si veda il parere del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relativo ai casi ACCC/M/2017/3 e ACCC/C/2015/128 disponibile all'indirizzo https://unece.org/env/pp/cc/accc.m.2017.3_european-union e all'indirizzo https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) L'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus prevede che, nel quadro della rispettiva legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale. La procedura di riesame amministrativo a norma del regolamento di Aarhus integra il sistema di riesame amministrativo e giudiziario complessivo dell'Unione, che consente ai membri del pubblico di far sottoporre a riesame gli atti amministrativi attraverso impugnazioni dirette a livello dell'Unione, segnatamente a norma dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, e a norma dell'articolo 267 TFUE, attraverso gli organi giurisdizionali nazionali, che sono parte integrante del sistema dell'Unione a norma dei trattati.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La limitazione del riesame interno agli atti amministrativi di portata individuale imposta dal regolamento (CE) n. 1367/2006 è il principale ostacolo con cui si scontrano le organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente che desiderano proporre un riesame interno a norma dell'articolo 10 di detto regolamento anche per atti amministrativi di maggiore portata. È pertanto necessario ampliare l'ambito di applicazione della procedura di riesame interno prevista da tale regolamento per includervi gli atti non legislativi di portata generale.

(5) La limitazione del riesame interno agli atti amministrativi di portata individuale imposta dal regolamento (CE) n. 1367/2006 è stato il principale motivo di non ammissibilità per le organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente che desiderano proporre un riesame interno a norma dell'articolo 10 di detto regolamento anche per atti amministrativi di maggiore portata. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione della procedura di riesame interno prevista da tale regolamento per includervi gli atti non legislativi di portata generale.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) È opportuno che la definizione di "atto amministrativo" ai fini del regolamento (CE) n. 1367/2006 comprenda gli atti non legislativi. Tuttavia, un atto non legislativo potrebbe comportare misure di esecuzione a livello nazionale nei confronti delle quali le organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente possono ottenere tutela giurisdizionale, anche mediante un procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) a norma dell'articolo 267 del TFUE. È pertanto opportuno escludere dall'ambito di applicazione del riesame interno le disposizioni di tali atti non legislativi per le quali il diritto dell'Unione prescrive misure di recepimento a livello nazionale.

(6) È opportuno che la definizione di "atto amministrativo" ai fini del regolamento (CE) n. 1367/2006 comprenda gli atti non legislativi. Tuttavia, un atto non legislativo potrebbe comportare misure di esecuzione a livello nazionale nei confronti delle quali si può ottenere tutela giurisdizionale, anche mediante un procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) a norma dell'articolo 267 del TFUE.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Nell'interesse della certezza del diritto, il diritto dell'Unione deve prescrivere esplicitamente l'adozione di atti di esecuzione per una disposizione perché questa sia esclusa dalla nozione di atto amministrativo.

soppresso

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il regolamento (CE) n. 1367/2006 si applica agli atti adottati nell'ambito o ai sensi del diritto ambientale. Per contro, l'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus riguarda l'impugnazione di atti "compiuti in violazione" del diritto ambientale. È quindi necessario precisare che il riesame interno dovrebbe essere condotto al fine di accertare se un atto amministrativo configuri una violazione del diritto ambientale.

(9) Il regolamento (CE) n. 1367/2006 si applica agli atti adottati nell'ambito o ai sensi del diritto ambientale. L'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus riguarda l'impugnazione di atti od omissioni "compiuti in violazione" del diritto ambientale. È quindi necessario precisare, in linea con la giurisprudenza della CGUE, che il riesame interno dovrebbe essere condotto al fine di accertare se un atto amministrativo configuri una violazione del diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Nello stabilire se un atto amministrativo contenga disposizioni che, a causa dei loro effetti, potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale è necessario valutare se tali disposizioni rischiano di incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale elencati all'articolo 191 del TFUE. Di conseguenza, è opportuno che il meccanismo di riesame interno si applichi anche agli atti adottati per attuare politiche diverse dalla politica dell'Unione in materia ambientale.

(10) Nello stabilire se un atto amministrativo contenga disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), è necessario valutare, in linea con la giurisprudenza della CGUE, se tali disposizioni rischiano di incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale elencati all'articolo 191 del TFUE. In tal caso, è opportuno che il meccanismo di riesame interno si applichi anche agli atti adottati per attuare politiche diverse dalla politica dell'Unione in materia ambientale.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Sulla base dell'articolo 263, primo comma, TFUE, come interpretato dalla CGUE1 bis, un atto va considerato avente effetti esterni, e quindi in grado di essere oggetto di una richiesta di riesame, se è destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Gli atti amministrativi, quali le nomine e gli atti preparatori, che non producono effetti giuridici nei confronti di terzi e non possono essere considerati aventi effetti esterni, in linea con la giurisprudenza della CGUE, non dovrebbero pertanto costituire atti amministrativi ai sensi del regolamento(CE) n. 1367/2006.

 

__________________

 

1 bis Sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e altri/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, C-583/11 P, ECLI:EU:C:2013:625, punto 56.

 

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 10 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter) Al fine di garantire la coerenza giuridica, un atto è considerato avente effetti giuridici, e quindi in grado di essere oggetto di una richiesta di riesame, a norma dell'articolo 263, primo comma, TFUE, come interpretato dalla CGUE1 bis. Considerare un atto come avente effetti giuridici implica che esso possa essere oggetto di una richiesta di riesame, indipendentemente dalla sua forma, dato che la sua natura è considerata in relazione ai suoi effetti, al suo obiettivo e al suo contenuto1 ter.

 

__________________

 

1 bis Sentenza della Corte di giustizia del 29 gennaio 2021, ClientEarth contro Banca europea per gli investimenti, causa T-9/19, ECLI:EU:T:2021:42, punti 149 e 153. Vedasi anche la sentenza nella causa C-583/11 P, punto 56.

 

1 ter Sentenze della Corte di giustizia del 10 dicembre 1957, Usines à tubes de la Sarre/Alta autorità, cause riunite 1/57 e 4/57, ECLI:EU:C:1957:13, pag. 114; del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, 22/70, ECLI:EU:C:1971:32, punto 42; del 16 giugno 1993, Francia/Commissione, C-325/91, ECLI:EU:C:1993:245, punto 9; del 20 marzo 1997, Francia/Commissione, C-57/95, ECLI:EU:C:1997:164, punto 22; e del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C-463/10 P and C-475/10 P, ECLI:EU:C:2011:656, punto 36.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 10 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 quater) I termini procedurali previsti per il riesame amministrativo e/o giudiziario dovrebbero applicarsi solo una volta che il contenuto dell'atto amministrativo che riguarda un rilevante interesse pubblico tutelato dal diritto ambientale e che è successivamente impugnato è effettivamente noto alle persone interessate, in particolare nei casi in cui il singolo atto amministrativo è obsoleto. Ciò è necessario onde evitare prassi che potrebbero essere contrarie all'articolo 9 della convenzione di Aarhus e alla giurisprudenza della CGUE, in particolare la sentenza della Corte del 12 novembre 2019 nella causa C-261/18, Commissione/Irlanda)1 bis.

 

__________________

 

1 bis Sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 2019, Commissione europea/Irlanda, C-261/18, ECLI:EU:C:2019:955.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 10 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 quinquies) Mezzi tempestivi ed efficaci di partecipazione pubblica alla creazione e all'adozione di atti legislativi e non legislativi dell'Unione sono importanti al fine di affrontare i problemi in una fase precoce e di valutare se vi sia la necessità di un'ulteriore proposta per migliorare la partecipazione pubblica a livello orizzontale.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Dato il ruolo fondamentale di sensibilizzazione e di promozione di azioni giudiziarie svolto dalle organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente, le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero garantire un adeguato accesso all'informazione, alla partecipazione e alla giustizia.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Secondo la giurisprudenza della CGUE6, le organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente che chiedono il riesame interno di un atto amministrativo sono tenute, nel motivare la richiesta, a indicare gli elementi di fatto o gli argomenti di diritto sostanziali che possono far sorgere dubbi plausibili, ossia seri.

(12) Secondo la giurisprudenza della CGUE6, un soggetto che chiede il riesame interno di un atto amministrativo è tenuto, nel motivare la richiesta, a indicare gli elementi di fatto o gli argomenti di diritto sostanziali che possono far sorgere dubbi plausibili, ossia seri. Tale prescrizione dovrebbe altresì applicarsi nel quadro del regolamento (CE) n. 1367/2006.

__________________

__________________

6 Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2019, TestBioTech/Commissione, C-82/17 P, ECLI:EU:C:2019:719, punto 69.

6  Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2019, TestBioTech/Commissione, C-82/17 P, ECLI:EU:C:2019:719, punto 69, e sentenza nella causa T-9/19.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) In sede di esame di una richiesta di esame interno, altri soggetti direttamente interessati dalla richiesta in questione, come società o autorità pubbliche, dovrebbero poter presentare osservazioni all'istituzione o all'organo dell'Unione interessato entro i termini di cui al regolamento (CE) n. 1367/2006.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) Secondo la giurisprudenza della CGUE1 bis, se una misura di aiuto di Stato a norma dell'articolo 107 TFEU comporta una violazione del diritto ambientale dell'Unione, la misura in questione non può essere dichiarata compatibile con il mercato interno. La Commissione dovrebbe stabilire linee giuda chiare per facilitare la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, incluso il diritto ambientale dell'Unione.

 

_____________

 

1 bis Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2020, Repubblica d'Austria/Commissione europea e a., C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 12 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater) Il regolamento (CE) n. 1367/2006 stabilisce le disposizioni comuni, il campo di applicazione e le definizioni relativi all'accesso alle informazioni, alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia in materia ambientale a livello unionale. Ciò è opportuno e contribuisce ad assicurare la certezza del diritto e ad aumentare la trasparenza delle misure di esecuzione adottate nel contesto degli obblighi derivanti dalla convenzione di Aarhus.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 12 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quinquies) L'ambito di applicazione del procedimento di riesame a norma del regolamento (CE) n. 1367/2006 dovrebbe includere la legittimità sia sostanziale che procedurale dell'atto impugnato. In linea con la giurisprudenza della CGUE, un procedimento a norma dell'articolo 263, quarto comma, TFUE e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1367/2006 non può essere fondato su motivi nuovi o elementi di prova che non comparivano nella domanda di riesame, salvo privare il fine del requisito relativo alla motivazione per il riesame di una siffatta domanda, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006, del suo effetto utile e modificare l'oggetto del procedimento avviato con tale domanda1 bis.

 

__________________

 

1 bis Sentenza nella causa C-82/17 P, punto 39.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Gli atti adottati dalle autorità pubbliche degli Stati membri, incluse le misure di esecuzione nazionali adottate a livello di Stati membri richieste da un atto non legislativo a norma del diritto dell'Unione, non rientrano nel capo di applicazione del regolamento (CE) n. 1367/2006, in linea con i trattati e con il principio dell'autonomia dei giudici nazionali.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"), in particolare il diritto ad una buona amministrazione (articolo 41) e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47). Il presente regolamento concorre all'efficacia del sistema di riesame amministrativo e giudiziario dell'Unione e di conseguenza rafforza l'applicazione degli articoli 41 e 47 della Carta, contribuendo così allo Stato di diritto sancito dall'articolo 2 del TUE.

(14) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"), in particolare il principio della tutela dell'ambiente (articolo 37), il diritto ad una buona amministrazione (articolo 41) e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47). Il presente regolamento concorre all'efficacia del sistema di riesame amministrativo e giudiziario dell'Unione in materia ambientale e di conseguenza rafforza l'applicazione degli articoli 37, 41 e 47 della Carta, contribuendo così allo Stato di diritto sancito dall'articolo 2 del TUE.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) «atto amministrativo»: qualsiasi atto non legislativo adottato da un'istituzione o da un organo dell'Unione, avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti e contenente disposizioni che, a causa dei loro effetti, potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), ad eccezione delle disposizioni del presente atto per le quali il diritto dell'Unione prescrive esplicitamente misure di esecuzione a livello nazionale o dell'Unione;";

g) «atto amministrativo»: qualsiasi atto non legislativo adottato da un'istituzione o da un organo dell'Unione, avente effetti esterni e giuridici e contenente disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f); gli atti amministrativi non includono gli atti adottati della autorità pubbliche degli Stati membri;";

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis. l'articolo 2, paragrafo 2, è così modificato:

2.  Gli atti e le omissioni di natura amministrativa non comprendono le misure adottate dalle istituzioni o dagli organi comunitari o le loro omissioni, in qualità di organi di controllo amministrativo, in applicazione delle seguenti disposizioni del trattato:

"2. Gli atti e le omissioni di natura amministrativa non comprendono le misure adottate dalle istituzioni o dagli organi comunitari o le loro omissioni, in qualità di organi di controllo amministrativo, in applicazione delle seguenti disposizioni del trattato:

a) articoli 81, 82, 86 e 87 (regole di concorrenza);

a) articoli 81 e 82 [articoli 101 e 102 TFUE] (incluse le regole sulle concentrazioni);

b) articoli 226 e 228 (procedura di infrazione);

b) articoli 226 e 228 [articoli 258 e 260 TFUE] (procedura di infrazione);

c) articolo 195 (ricorsi al mediatore);

c) articolo 195 [articolo 228 TFUE] (ricorsi al mediatore);

d) articolo 280 (procedimenti dinanzi all'OLAF).

d) articolo 280 [articolo 325 TFUE] (procedimenti dinanzi all'OLAF);

 

d bis) articoli 86 e 87 [articoli 106 e 107 TFUE] (regole di concorrenza) fino a ... [18 mesi dall'adozione del presente regolamento].

 

d ter) Non oltre ... [18 mesi dopo la data di adozione del presente regolamento], la Commissione adotta linee guida intese a facilitare la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con le pertinenti disposizioni del diritto ambientale dell'Unione, comprese le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri quando notificano alla Commissione gli aiuti di Stato."

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

1 ter. all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Le informazioni ambientali da mettere a disposizione e divulgare vengono opportunamente aggiornate. In aggiunta ai documenti di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, le banche dati o i registri comprendono quanto segue:

"2. Le informazioni ambientali da mettere a disposizione e divulgare vengono opportunamente aggiornate. In aggiunta ai documenti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, nelle banche dati o nei registri sono inseriti, non appena consolidati:

a) testi di trattati, convenzioni o accordi internazionali e legislazione comunitaria riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente e di politiche, piani e programmi in materia ambientale;

a) testi di trattati, convenzioni o accordi internazionali e legislazione dell'Unione riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente e di politiche, piani e programmi in materia ambientale;

 

a bis)  posizioni degli Stati membri espresse nei processi decisionali che hanno portato all'adozione della legislazione o degli atti amministrativi dell'Unione riguardanti l'ambiente o relativi ad esso;

b) relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alla lettera a) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle istituzioni o organi comunitari;

b) relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alla lettera a) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle istituzioni o organi dell'Unione;

c) passi compiuti nelle procedure di infrazione al diritto comunitario a partire dalla fase di parere motivato ai sensi dell'articolo 226, paragrafo 1, del trattato;

c) passi compiuti nelle procedure di infrazione al diritto comunitario a partire dalla fase di parere motivato ai sensi dell'articolo 258, paragrafo 1, del trattato;

d) relazioni sullo stato dell'ambiente, come previsto dal paragrafo 4;

d) relazioni sullo stato dell'ambiente, come previsto dal paragrafo 4;

e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio delle attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio delle attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) autorizzazioni, con impatto significativo sull'ambiente, e accordi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni;

f) autorizzazioni, con impatto significativo sull'ambiente, e accordi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni;

g) studi sull'impatto ambientale e valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni.

g) studi sull'impatto ambientale e valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni."

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualsiasi organizzazione non governativa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 11 può presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione o all'organo dell'Unione che ha adottato un atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo, se ritiene che l'atto o l'omissione configuri una violazione del diritto ambientale.

Qualsiasi organizzazione non governativa o membri del pubblico che soddisfano i criteri di cui all'articolo 11 possono presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione o all'organo dell'Unione che ha adottato un atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo, se ritiene che l'atto o l'omissione configuri una violazione del diritto ambientale.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora l'atto amministrativo sia una misura di esecuzione a livello dell'Unione prescritta da un altro atto non legislativo, nel presentare la richiesta di riesame della misura di esecuzione l'organizzazione non governativa può anche chiedere il riesame della disposizione dell'atto non legislativo che prescrive tale misura.

Qualora l'atto amministrativo sia una misura di esecuzione a livello dell'Unione prescritta da un altro atto non legislativo, nel presentare la richiesta di riesame della misura di esecuzione l'organizzazione non governativa o i membri del pubblico che soddisfano i criteri di cui all'articolo 11 possono anche chiedere il riesame della disposizione dell'atto non legislativo che prescrive tale misura.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 10 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'istituzione o l'organo dell'Unione di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa sia chiaramente infondata. Non appena possibile, e comunque entro sedici settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo dell'Unione risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni.";

2. L'istituzione o l'organo dell'Unione di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa sia chiaramente infondata. Nel caso in cui un'istituzione o un organo dell'Unione riceva più richieste di riesame dello stesso atto od omissione sulla base gli stessi motivi, l'istituzione o l'organo può decidere di unire le richieste e di trattarle congiuntamente. In tal caso, l'istituzione o l'organo dell'Unione notifica quanto prima tale decisione a tutti i soggetti che hanno presentato una richiesta di riesame interno dello stesso atto od omissione. Entro quattro settimane dalla presentazione di tale richiesta, i soggetti terzi direttamente interessati dalla richiesta possono presentare osservazioni a tale istituzione od organo dell'Unione. Non appena possibile, e comunque entro sedici settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo dell'Unione risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  all'articolo 11 è inserito il seguente paragrafo:

 

"1 bis. Una richiesta di riesame interno in conformità dell'articolo 10 può essere presentata anche da membri del pubblico che dimostrino un sufficiente interesse o la violazione di un diritto di cui al successivo paragrafo 2."

 

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 ter. all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. La Commissione adotta le disposizioni necessarie ad assicurare un'applicazione trasparente e coerente dei criteri di cui al paragrafo 1.

"2. La Commissione adotta le disposizioni necessarie ad assicurare un'applicazione trasparente e coerente dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 1 bis. Non oltre ... [18 mesi dall'adozione del presente regolamento], la Commissione adotta un atto delegato in conformità dell'articolo 12 bis, specificando i criteri che i membri del pubblico, di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo, devono soddisfare. La Commissione riesamina l'applicazione di tali criteri almeno ogni tre anni e, se del caso, modifica l'atto delegato, al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto conferito ai membri del pubblico di cui al paragrafo 1 bis.

 

I criteri stabiliti dall'atto delegato adottato in conformità del presente paragrafo:

 

a) garantiscono un accesso effettivo alla giustizia in linea con gli obiettivi generali della convezione di Aarhus;

 

b) esigono che una richiesta sia presentata da membri del pubblico di diversi Stati membri quando essa riguarda un atto o un'omissione dell'Unione che riguarda il pubblico in più di uno Stato membro;

 

c) sono tali da evitare un'actio popularis, anche garantendo che, quando dimostrano un sufficiente interesse o la violazione di un diritto, i membri del pubblico sono tenuti a dimostrare di essere direttamente interessati rispetto al pubblico in generale;

 

d) riducono al minimo l'onere amministrativo per le istituzioni e gli organi dell'Unione."

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento 1367/2006/CE

Articolo 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater. è aggiunto l'articolo seguente:

 

"Articolo 11 bis

 

Registro pubblico delle richieste di riesame interno

 

Le istituzioni e gli organi dell'Unione istituiscono, al più tardi entro il 31 dicembre 2021, un registro di tutte le richieste che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 11 come pure dei richiedenti che soddisfano tali requisiti e hanno presentato le richieste. Il registro è aggiornato periodicamente."

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 12 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 quinquies. all'articolo 12, il paragrafo 1 è così modificato:

1. L'organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10 può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato.

"1. Qualora l'organizzazione non governativa o i membri del pubblico che hanno formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10 ritengano che una decisione dell'istituzione o dell'organo dell'Unione in risposta a tale richiesta sia insufficiente per garantire il rispetto del diritto ambientale, essi possono proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 263 del trattato, per riesaminare la legittimità sostanziale o procedurale di tale decisione."

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 12 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 sexies. all'articolo 12, il paragrafo 2 è così modificato:

2. Qualora l'istituzione o l'organo comunitario ometta di agire a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 o paragrafo 3, l'organizzazione non governativa ha il diritto di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato.

"2. Qualora l'istituzione o l'organo dell'Unione ometta di agire a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 o paragrafo 3, l'organizzazione non governativa o i membri del pubblico che hanno presentato la richiesta di riesame interno in conformità dell'articolo 10 hannoil diritto di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato."

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 septies.  è inserito il paragrafo seguente:

 

"2 bis. Fatta salva la prerogativa della Corte di determinare la ripartizione delle spese, occorre garantire che i procedimenti giudiziari avviati a norma del presente articolo non siano eccessivamente onerosi. Le istituzioni e gli organi dell'Unione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, presentano solamente richieste di rimborso delle spese ragionevoli."

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 12 bis (nuovo)

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 octies. è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 12 bis

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento].

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro e dal pubblico nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

 

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.


MOTIVAZIONE

Revisione del regolamento di Aarhus

 

I. Introduzione

 

L'Unione e i suoi 27 Stati membri sono parti della convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Il regolamento (CE) n. 1367/2006 (regolamento di Aarhus) recepisce la convenzione nel diritto dell'Unione.

 

Il regolamento di Aarhus ha fornito un importante contributo nel garantire l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Tuttavia, il comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus (ACCC) ha espresso la preoccupazione che l'Unione europea possa non rispettare pienamente tutti i requisiti della convenzione. Alla luce di tale preoccupazione, nel corso dell'ultima riunione delle parti della convenzione di Aarhus, l'Unione ha dichiarato la sua intenzione di "continuare ad esaminare le modalità e i mezzi per conformarsi alla convenzione di Aarhus in modo compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione e con il suo sistema di controllo giurisdizionale, tenendo conto delle preoccupazioni espresse nel quadro della convenzione" (dichiarazione di Budva) e il Consiglio e il Parlamento hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta di modifica del regolamento di Aarhus. La presente proposta di revisione del regolamento di Aarhus avanzata dalla Commissione europea intende migliorare l'attuazione della convenzione di Aarhus.

 

II. Raccomandazioni del relatore

 

Il relatore ritiene che sia importante garantire che l'Unione adempia i suoi obblighi internazionali, rispettando pienamente i trattati dell'Unione, la ripartizione delle competenze e il sistema di riesame complessivo dell'Unione ivi stabiliti e garantendo la certezza del diritto per tutti gli attori interessati, comprese i terzi, come le imprese e le autorità pubbliche.

 

Infine, il relatore desidera ricordare al Parlamento la scadenza ambiziosa per concludere la revisione del regolamento e ricorda che solo la decisione della riunione delle parti, che si terrà nell'ottobre 2021 per discutere le conclusioni, sarà definitiva.

 

a. Garantire il rispetto degli obblighi internazionali

 

1. Atti amministrativi di portata generale

 

L'ACCC ha riesaminato il rispetto della convenzione da parte dell'Unione e ha pubblicato le sue conclusioni il 17 marzo 2017. Il comitato ritiene che i potenziali richiedenti dovrebbero avere la possibilità di richiedere un riesame interno non soltanto per gli atti amministrativi di portata individuale, ma anche per atti di applicazione generale.

 

Il relatore riconosce tale proposta come un elemento essenziale per garantire il rispetto degli obblighi internazionali dell'UE. Dato che le decisioni in materia ambientale mirano a tutelare l'interesse pubblico e generalmente sono di portata generale, il relatore vorrebbe sottolineare che la revisione del regolamento garantirà un ampliamento molto significativo dell'accesso alla giustizia per le organizzazioni non governative. Ciò è confermato dall'analisi delle richieste di revisione interna già avanzate: 25 delle 43 richieste presentate alla Commissione sono state considerate inammissibili perché non soddisfacevano il requisito della portata individuale.

 

2. Costi non proibitivi

 

Come identificato nella comunicazione che accompagna la proposta di revisione, un'efficace legittimazione ad agire richiede l'eliminazione degli ostacoli sul campo, in particolare garantendo costi non proibitivi in tutto il sistema, anche a livello degli ordinamenti giuridici nazionali, perché la procedura di riesame amministrativo prevista dal regolamento di Aarhus non è che una parte del sistema di riesame amministrativo e giuridico complessivo dell'Unione.

 

b. Garantire la certezza del diritto

 

1. Chiarire la relazione con il "diritto ambientale"

 

L'ACCC ha raccomandato che il regolamento di Aarhus sia modificato per includervi la possibilità di impugnare qualsiasi atto amministrativo "relativo" all'ambiente e non solo gli atti che "rientrano" nel diritto ambientale.

 

Il relatore constata innanzitutto la necessità di chiarire il concetto di "diritto ambientale" a norma del quale è possibile presentare una richiesta di riesame. Il relatore ritiene che, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura di riesame debba incentrarsi proprio sugli aspetti degli atti che sono direttamente finalizzati a produrre effetti significativi sul conseguimento degli obiettivi della politica ambientale europea.

 

2. Chiarire il significato di "effetti giuridicamente vincolanti"

 

L'ACCC ha affermato di non essere convinto che un'esclusione generale di tutti gli atti che non hanno effetti esterni e giuridicamente vincolanti sia compatibile con la convenzione di Aarhus. A tal proposito, il relatore ritiene che sia necessario fare chiarezza.

Al fine di garantire la certezza del diritto in merito a quali atti amministrativi possano essere oggetto di una richiesta di riesame, il relatore ritiene che sia altresì importante affermare che gli atti possono avere "effetti giuridicamente vincolanti" indipendentemente dalla forma dell'atto (ad esempio degli orientamenti, adottati sotto forma di comunicazione, possono essere giuridicamente vincolanti considerandone gli effetti, gli obiettivi e i contenuti).

 

3. Soggetti terzi e il diritto di essere sentiti

 

Infine, la certezza del diritto richiede anche che qualsiasi terzo interessato da una richiesta di riesame, come ad esempio le imprese o autorità pubbliche che sono oggetto di tale atto, sia sentito durante la procedura e abbia la possibilità di difendere i propri interessi, al fine di garantire la parità di condizioni e di trattamento.

 

c. Garantire l'osservanza dei trattati

 

1. Possibilità di riesame per i membri del pubblico diversi dalle ONG

 

L'ACCC ha raccomandato che il regolamento di Aarhus consenta a membri del pubblico diversi dalle ONG di richiedere un esame interno.

 

Il relatore è tuttavia convinto che ampliare il ventaglio dei potenziali richiedenti non sia necessario per garantire l'osservanza della convenzione di Aarhus da parte dell'Unione, né che ciò renderebbe più sicuro ed efficiente il riesame amministrativo.

 

La convenzione di Aarhus fornisce un quadro per l'accesso alla giustizia, ma lascia alla discrezione individuale delle sue parti alcuni aspetti della sua applicazione. In diverse sue disposizioni, la convenzione indica che non tutti i membri del pubblico devono avere accesso alla procedura di riesame da essa prevista. È importante notare che all'articolo 9 la convenzione di Aarhus fa riferimento a una limitazione del ventaglio dei potenziali richiedenti a coloro che vantano "un interesse sufficiente" e afferma che occorre dare un ampio accesso alla giustizia al "pubblico interessato". Asserire che la convenzione di Aarhus obblighi le sue parti a concedere ad ogni membro del pubblico un accesso incondizionato alla procedura di riesame significa attribuire alla convenzione un significato che va oltre quanto inteso da chi l'ha redatta.

 

Inoltre, estendere il ventaglio dei potenziali richiedenti alle persone fisiche non è necessario per garantire un accesso effettivo alla procedura di riesame amministrativo. Le persone fisiche hanno la possibilità di richiedere un riesame degli atti e delle omissioni delle istituzioni e degli organi dell'UE attraverso gli organi giurisdizionali nazionali e il procedimento di pronuncia in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE e, a norma dell'articolo 264, quarto comma, TFUE, hanno la possibilità di presentare direttamente un ricorso di annullamento che consente alle persone fisiche o giuridiche di adire direttamente la CGUE. Il regolamento di Aarhus integra il quadro generale che già prevede la possibilità di riesame giudiziario sostanziale per le persone fisiche attraverso gli organi giurisdizionali nazionali e la CGUE.

 

Al contempo, il Tribunale, in quanto corte di livello massimo, non dovrebbe essere sovraccaricato con il compito di esaminare un numero sproporzionato di impugnazioni per uno stesso atto amministrativo, conseguenza del concedere alle persone fisiche la possibilità di fare richiesta di riesame. Ciò non apporterebbe alcun valore aggiunto e costituirebbe un utilizzo inefficiente e dispendioso delle risorse del Tribunale.

 

2. Decisioni in materia di aiuti di Stato e atti di esecuzione nazionali

 

Sebbene non rientrasse nelle sue conclusioni del 2017, nel suo progetto di raccomandazioni del gennaio 2021 l'ACCC ha espresso la posizione secondo cui il fatto di non dare la possibilità di riesaminare le decisioni sulle misure concernenti gli aiuti di Stato adottate dalla Commissione costituisce una violazione della convenzione di Aarhus da parte dell'Unione.

 

In tale contesto, il relatore desidera sottolineare che l'osservanza della convenzione non deve andare a scapito dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione e del suo sistema di riesame giudiziario. Come ha ricordato anche la CGUE, i procedimenti nazionali di natura amministrativa o giurisdizionale concernenti l'accesso alla giustizia in materia ambientale ricadono essenzialmente nel diritto degli Stati membri (Consiglio e Commissione/Vereniging Milieudefensie). Pertanto, le misure a livello nazionale, comprese le decisioni nazionali in materia di aiuti di Stato e gli atti di esecuzione nazionali derivanti dagli atti dell'Unione, sono impugnabili attraverso l'ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri, a loro volta firmatari della convenzione di Aarhus. Qualsiasi estensione a livello dell'Unione rappresenterebbe un'intrusione da parte di quest'ultima nei domini delle altre istituzioni e perturberebbe l'equilibro interistituzionale. Per qualsiasi misura a livello nazionale il quadro complessivo di ricorso amministrativo e giudiziario dell'Unione è equilibrato e adeguato allo scopo.

 

III. Conclusioni

 

La presente relazione mira a garantire il chiaro rispetto degli obblighi internazionali nell'ambito della convenzione di Aarhus da parte dell'Unione. Se da un lato l'ACCC ha fornito indicazioni preziose per il processo di revisione, dall'altro è importante modificare il regolamento di Aarhus in conformità dei trattati e tenendo conto del carattere sovranazionale dell'Unione e del suo corpus esistente di norme e mezzi di impugnazione. La relazione tiene debitamente conto degli attuali dubbi in merito al rispetto della convenzione di Aarhus da parte dell'Unione e mira a garantire una posizione unitaria a nome delle istituzioni dell'Unione. La relazione si prefigge di garantire che un esame formale del regolamento di Aarhus in occasione della riunione delle parti che si terrà nell'ottobre 2021 non riterrà l'Unione in violazione dei propri obblighi nell'ambito del diritto internazionale.

 


 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA (23.3.2021)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

(COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))

Relatore per parere: Jiří Pospíšil

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, che è sostenuta da una relazione[2] e da uno studio che l'accompagna[3], si propone di rivedere il meccanismo di riesame amministrativo creato nel 2006 relativamente agli atti amministrativi e alle omissioni amministrative delle istituzioni e degli organi dell'UE. Lo studio approfondito e la relazione della Commissione riguardanti il funzionamento delle disposizioni sull'accesso alla giustizia in materia ambientale a livello dell'UE forniscono una solida base fattuale per la presente iniziativa. Nonostante le modifiche proposte siano di portata piuttosto ampia, la Commissione ha ritenuto superflua una valutazione d'impatto. Ciò risulta particolarmente discutibile in quanto uno dei principali obiettivi consiste nella modifica dei riferimenti al diritto ambientale al fine di rendere passibile di riesame qualsiasi atto amministrativo che violi il diritto ambientale dell'UE, a prescindere dagli obiettivi politici che avranno un impatto significativo a livello amministrativo, ed è altresì discutibile in quanto un altro obiettivo principale consiste nella proroga dei termini per le richieste riguardanti il processo di riesame amministrativo e le relative risposte che causerà enormi ritardi per la procedura, inciderà negativamente sulle procedure a livello privato e pubblico e aumenterà i costi. Di conseguenza, senza tale valutazione d'impatto, la stima degli interessi e delle conseguenze è piuttosto nebulosa.

Il relatore riconosce che le organizzazioni non governative (ONG) impegnate a favore dell'ambiente in tutta Europa svolgono un ruolo importante per l'ambiente. Per questo dovrebbero avere il diritto, nel rispetto di condizioni chiare e certe, di chiedere il riesame delle decisioni adottate dalle autorità pubbliche se ritengono che queste violino la legislazione ambientale.

L'UE ha adottato il regolamento per contribuire all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, cui ha aderito formalmente nel 2005[4]. L'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione dispone che ciascuna parte provveda affinché "i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale".

Nel complesso, il relatore sostiene la proposta della Commissione, seppur con alcuni emendamenti volti ad adattare la definizione di atto (amministrativo) a quella prevista dall'articolo 263 TUE in quanto il relatore appoggia l'intenzione della Commissione di estendere la possibilità di chiedere un riesame amministrativo non solo agli atti di portata individuale ma anche agli atti di portata generale. Per quanto concerne la tutela dell'ambiente, si tratta infatti di una questione riguardante l'interesse pubblico, non gli interessi individuali. Il relatore condivide le argomentazioni addotte della Commissione secondo cui sono gli effetti di un atto amministrativo che viola il diritto ambientale e non gli obiettivi politici riguardanti il diritto ambientale dell'UE che dovrebbero essere tenuti in considerazione ai fini della richiesta di riesame amministrativo.

Il relatore propone inoltre di parlare di atti amministrativi che sono "destinati a produrre effetti esterni e giuridicamente vincolanti" in quanto il riesame dovrebbe essere possibile non solo per gli atti che sono per loro natura giuridicamente vincolanti e che hanno effetti esterni ma anche per gli atti che l'autore intendeva rendere in grado di produrre tali effetti.

Per quanto riguarda i termini proposti dalla Commissione, il relatore propone di abbreviarli leggermente per evitare di rendere i procedimenti amministrativi troppo lunghi e onerosi. Un termine troppo lungo ai fini della richiesta di riesame amministrativo potrebbe rappresentare un onere per l'istituzione. Un termine più breve per la presentazione delle richieste di riesame amministrativo può invece evitare un afflusso massiccio di richieste di carattere opportunistico e amministrativo. La differenza tra i termini riguardanti gli atti amministrativi e l'omissione per la mancata adozione di tali atti è legata alla natura dell'omissione stessa. Un termine abbreviato entro cui le istituzioni possono rispondere a una richiesta garantisce al contempo una protezione più efficace e più rapida dei cittadini ma pone altresì limiti al tempo necessario per la procedura, il che è importante per i soggetti che eseguono i progetti in questione. Sussiste un'impellente necessità di ridurre il periodo di incertezza del diritto per il pubblico interessato. Tiene inoltre in considerazione il fatto che se un atto amministrativo ha probabilmente un impatto negativo sull'ambiente, il danno può essere irreversibile e ciò giustifica la necessità di agire prontamente. Un termine breve costituisce altresì un incentivo per l'istituzione ad agire rapidamente e consente di garantire il rispetto del principio di buona amministrazione. Infine, poiché le procedure del riesame amministrativo possono essere considerate più semplici rispetto alle procedure di natura giurisdizionale (ad esempio non è necessario disporre di consulenze legali), non sussiste la necessità di prorogare troppo il termine o non sussiste affatto la necessità di prorogarlo.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

 

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) L'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione di Aarhus consente l'accesso ai procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale ai membri del pubblico, laddove essi soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione, affinché possano impugnare gli atti o contestare le omissioni compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale o dell'Unione. È necessario garantire l'accesso ai procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale affinché l'Unione possa conformarsi ai requisiti di tali disposizioni.

 

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  La limitazione del riesame interno agli atti amministrativi di portata individuale imposta dal regolamento (CE) n. 1367/2006 è il principale ostacolo con cui si scontrano le organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente che desiderano proporre un riesame interno a norma dell'articolo 10 di detto regolamento anche per atti amministrativi di maggiore portata. È pertanto necessario ampliare l'ambito di applicazione della procedura di riesame interno prevista da tale regolamento per includervi gli atti non legislativi di portata generale.

(5)  La limitazione del riesame interno agli atti amministrativi di portata individuale imposta dal regolamento (CE) n. 1367/2006 è un ostacolo con cui si scontrano le organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente che desiderano proporre un riesame interno motivato a norma dell'articolo 10 di detto regolamento anche per atti amministrativi di maggiore portata. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione della procedura di riesame interno prevista da tale regolamento per includervi gli atti non legislativi di portata generale compiuti in violazione del diritto ambientale.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) L'articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus prevede che le procedure giudiziarie rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus non debbano essere eccessivamente onerose. Al fine di garantire la non eccessiva onerosità dei ricorsi di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1367/2006 e la prevedibilità delle spese a carico dei ricorrenti, è opportuno che, in caso di esito positivo di una controversia, le istituzioni o gli organi dell'UE si adoperino per presentare richieste di rimborso delle spese che siano ragionevoli.

 

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Secondo la giurisprudenza della CGUE6, le organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente che chiedono il riesame interno di un atto amministrativo sono tenute, nel motivare la richiesta, a indicare gli elementi di fatto o gli argomenti di diritto sostanziali che possono far sorgere dubbi plausibili, ossia seri.

(12)  Secondo la giurisprudenza della CGUE6, tali organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente che chiedono il riesame interno di un atto amministrativo sono tenute, nel motivare la richiesta, a indicare gli elementi di fatto o gli argomenti di diritto sostanziali che possono far sorgere dubbi plausibili, ossia seri. Tale prescrizione dovrebbe altresì applicarsi nel quadro del regolamento (CE) n. 1367/2006.

______________

_________________

6 Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2019, TestBioTech/Commissione, C-82/17 P, ECLI:EU:C:2019:719, punto 69.

6 Sentenza C-82/17 P, punto 69.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g)  qualsiasi atto non legislativo adottato da un'istituzione o da un organo dell'Unione, avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti e contenente disposizioni che, a causa dei loro effetti, potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), ad eccezione delle disposizioni del presente atto per le quali il diritto dell'Unione prescrive esplicitamente misure di esecuzione a livello nazionale o dell'Unione;";

g)  qualsiasi atto non legislativo adottato da un'istituzione o da un organo dell'Unione, avente o destinato ad avere effetti esterni e giuridicamente vincolanti e contenente disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), ad eccezione delle disposizioni del presente atto per le quali il diritto dell'Unione prescrive esplicitamente misure di esecuzione a livello nazionale o dell'Unione;

Motivazione

Il relatore appoggia l'intenzione della Commissione di estendere la possibilità di chiedere un riesame amministrativo non solo per gli atti che hanno una portata individuale ma anche per gli atti di portata generale. Il relatore propone inoltre di parlare di atti amministrativi che sono "destinati a produrre effetti esterni e giuridicamente vincolanti" in quanto il riesame dovrebbe essere possibile non solo per gli atti che sono per loro natura giuridicamente vincolanti e che hanno effetti esterni ma anche per gli atti che l'autore intendeva rendere in grado di produrre tali effetti.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis. all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Le informazioni ambientali da mettere a disposizione e divulgare vengono opportunamente aggiornate.  In aggiunta ai documenti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, le banche dati o i registri comprendono quanto segue:

"2. Le informazioni ambientali da mettere a disposizione e divulgare vengono opportunamente aggiornate. In aggiunta ai documenti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, nelle banche dati o nei registri sono inseriti, non appena consolidati:

a) testi di trattati, convenzioni o accordi internazionali e legislazione comunitaria riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente e di politiche, piani e programmi in materia ambientale;

a) testi di trattati, convenzioni o accordi internazionali e legislazione dell'Unione riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente e di politiche, piani e programmi in materia ambientale;

 

a bis)  posizioni degli Stati membri espresse nei processi decisionali che hanno portato all'adozione della legislazione o degli atti amministrativi dell'Unione riguardanti l'ambiente o relativi ad esso;

b) relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alla lettera a) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle istituzioni o organi comunitari;

b) relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alla lettera a) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle istituzioni o organi dell'Unione;

c) passi compiuti nelle procedure di infrazione al diritto comunitario a partire dalla fase di parere motivato ai sensi dell'articolo 226, paragrafo 1, del trattato;

c) passi compiuti nelle procedure di infrazione al diritto comunitario a partire dalla fase di parere motivato ai sensi dell'articolo 258, paragrafo 1, del trattato;

d) relazioni sullo stato dell’ambiente, come previsto dal paragrafo 4;

d) relazioni sullo stato dell’ambiente, come previsto dal paragrafo 4;

e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio delle attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio delle attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) autorizzazioni, con impatto significativo sull'ambiente, e accordi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni;

f) autorizzazioni, con impatto significativo sull'ambiente, e accordi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni;

g) studi sull'impatto ambientale e valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni."

g) studi sull'impatto ambientale e valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni."

 

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1 –  punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora l'atto amministrativo sia una misura di esecuzione a livello dell'Unione prescritta da un altro atto non legislativo, nel presentare la richiesta di riesame della misura di esecuzione l'organizzazione non governativa può anche chiedere il riesame della disposizione dell'atto non legislativo che prescrive tale misura.

Qualora l'atto amministrativo sia una misura di esecuzione a livello dell'Unione prescritta da un altro atto non legislativo, nel presentare la richiesta di riesame della misura di esecuzione l'organizzazione non governativa può anche chiedere il riesame della disposizione dell'atto non legislativo che prescrive tale misura purché tale atto non legislativo riguardi l'ambiente.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 –  punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 10 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'istituzione o l'organo dell'Unione di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa sia chiaramente infondata. Non appena possibile, e comunque entro sedici settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo dell'Unione risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni.";

2.  L'istituzione o l'organo dell'Unione di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa sia chiaramente infondata. Non appena possibile, e comunque entro quattordici settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo dell'Unione risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni.";

Motivazione

Un termine abbreviato entro cui le istituzioni possono rispondere a una richiesta garantisce una protezione più efficace e più rapida dei cittadini ma pone altresì limiti al tempo necessario per la procedura, il che è importante per i soggetti che eseguono i progetti in questione. Sussiste un'impellente necessità di ridurre il periodo di incertezza del diritto per il pubblico interessato. Tiene inoltre in considerazione il fatto che se un atto amministrativo ha probabilmente un impatto negativo sull'ambiente, il danno può essere irreversibile e ciò giustifica la necessità di agire prontamente.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 –  punto 2 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 10 – paragrafo 3 –comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'istituzione o l'organo dell'Unione è tenuto ad agire in ogni caso entro ventidue settimane dal ricevimento della richiesta.

L'istituzione o l'organo dell'Unione è tenuto ad agire in ogni caso entro venti settimane dal ricevimento della richiesta.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 –  punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

2 bis. Fatta salva la prerogativa della Corte di determinare la ripartizione delle spese, i procedimenti giudiziari avviati a norma della presente disposizione non sono eccessivamente onerosi. In caso di esito positivo di una controversia, le istituzioni o gli organi dell'UE di cui all'articolo 10, paragrafo 1, si adoperano per presentare richieste di rimborso delle spese che siano ragionevoli.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale

Riferimenti

COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

ENVI

19.10.2020

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

JURI

19.10.2020

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Jiří Pospíšil

16.11.2020

Esame in commissione

7.12.2020

27.1.2021

22.2.2021

 

Approvazione

18.3.2021

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

11

8

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Patrick Breyer, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Ilhan Kyuchyuk, Antonius Manders, Sabrina Pignedoli, Jérôme Rivière, Nacho Sánchez Amor

 


 

 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

11

+

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Antonius Manders, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

ID

Gilles Lebreton, Jérôme Rivière

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

 

8

-

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Verts/ALE

Patrick Breyer, Marie Toussaint

The Left

Manon Aubry

 

6

0

Renew

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

ID

Gunnar Beck

NI

Mislav Kolakušić

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale

Riferimenti

COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD)

Presentazione della proposta al PE

14.10.2020

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

ENVI

19.10.2020

 

 

 

Commissioni competenti per parere

 Annuncio in Aula

JURI

19.10.2020

LIBE

19.10.2020

 

 

Pareri non espressi

 Decisione

LIBE

26.10.2020

 

 

 

Relatori

 Nomina

Christian Doleschal

1.12.2020

 

 

 

Esame in commissione

24.2.2021

22.4.2021

 

 

Approvazione

23.4.2021

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

61

7

10

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraki, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Asger Christensen, Danilo Oscar Lancini, Sirpa Pietikäinen

Deposito

4.5.2021


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

61

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Renew

Pascal Canfin, Asger Christensen, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

7

-

ECR

Rob Rooken

ID

Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Teuvo Hakkarainen, Danilo Oscar Lancini, Sylvia Limmer, Silvia Sardone

 

10

0

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Aurélia Beigneux, Catherine Griset, Joëlle Mélin

NI

Athanasios Konstantinou

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2021
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