RELAZIONE Relazione di attuazione sui fondi fiduciari dell'UE e lo strumento per i rifugiati in Turchia

23.7.2021 - (2020/2045(INI))

Commissione per gli affari esteri
Commissione per lo sviluppo
Commissione per i bilanci
Relatori: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver
(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)
Relatrice per parere (*):
Sira Rego, commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(*) Commissione associata – articolo 57 del regolamento


Procedura : 2020/2045(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A9-0255/2021

MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE CONSTATAZIONI

La relazione mira a delineare una valutazione politica dei fondi fiduciari dell'UE istituiti a partire dal 2014 e prorogati fino al dicembre 2021, nonché dello strumento per i rifugiati in Turchia.

 

Pur presentando una natura politica e giuridica differente, dal momento che lo strumento per i rifugiati in Turchia è un meccanismo di coordinamento e non uno strumento fuori bilancio e che i contributi degli Stati membri a detto strumento non sono di natura volontaria ma si basano sui rispettivi contributi RNL e confluiscono nel bilancio dell'Unione come entrate con destinazione specifica esterne, sia i fondi fiduciari dell'UE che lo strumento per i rifugiati in Turchia pongono sfide in relazione alla responsabilità democratica, al ruolo del Parlamento europeo e anche all'integrità del bilancio dell'UE.

 

Il Parlamento ha ripetutamente riconosciuto il valore aggiunto di detti strumenti fuori bilancio (i fondi fiduciari dell'UE) e di carattere straordinario (lo strumento per i rifugiati in Turchia), criticando tuttavia altrettanto ripetutamente il modo in cui essi sono stati istituiti e prorogati, vale a dire senza garantire l'adeguato coinvolgimento del Parlamento stesso. Anche il ruolo di controllo del Parlamento su tali strumenti è stato limitato.

 

I relatori ritengono che l'assistenza esterna dovrebbe essere finanziata totalmente dal bilancio dell'Unione ed essere attuata in modo coerente, seguendo una serie semplificata di regole, basate su strumenti colegislativi e nel pieno rispetto delle prerogative legislative, finanziarie e di controllo del Parlamento. Essi reputano altresì che occorra sfruttare appieno tutte le possibilità offerte dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e dallo strumento di assistenza preadesione (IPA III).

 

Nel caso dello strumento NDICI, in particolare, i relatori ritengono che esso, che costituirà il nuovo principale strumento esterno, comporterà un aumento della flessibilità e della capacità di risposta, consentendo la prosecuzione delle attività dei fondi fiduciari esistenti e salvaguardando in tal modo l'unità del bilancio dell'Unione.

 

Per far fronte a eventuali maggiori esigenze si esprime una netta preferenza per l'uso degli strumenti attuali, in particolare lo strumento NDICI, ove necessario aumentandone la dotazione tramite una revisione del QFP e dello strumento NDICI attuali o rinvigorendoli attraverso i contributi degli Stati membri e dei paesi terzi sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne.

 

Nel caso in cui si renda comunque necessario un nuovo fondo fiduciario, i relatori ritengono che esso debba essere debitamente giustificato dallo scoppio di una crisi di grande entità, da un cambiamento improvviso nelle relazioni internazionali che richieda una forte risposta finanziaria dell'UE o dalla necessità di mettere in comune le risorse con i paesi terzi, cosa che non sarebbe fattibile nell'ambito degli strumenti colegislativi. In tal caso, a differenza di quanto accaduto nel precedente QFP 2014-2020, il Parlamento dovrebbe essere pienamente coinvolto fin dalle primissime fasi.

 

BÊKOU

 

Il fondo fiduciario Bêkou per la Repubblica centrafricana è stato istituito dall'UE e da tre Stati membri (Francia, Germania e Paesi Bassi) nel luglio 2014 come primo fondo fiduciario in assoluto dell'Unione, al fine di mettere in comune e gestire le attività di sostegno alla Repubblica centrafricana in seguito alla crisi che ha travolto il paese nel biennio 2012-2013 e nel periodo successivo. Il fondo mira a rafforzare la resilienza della popolazione e dello Stato in un contesto estremamente fragile, segnatamente sostenendo programmi nell'ambito della sanità, delle risorse idriche e dei servizi igienico-sanitari, dello sviluppo rurale e della ripresa economica, nonché della riconciliazione e della coesione sociale.

 

Oltre a dotazioni dal Fondo europeo di sviluppo (FES) e dal bilancio dell'UE (218,9 milioni di EUR), la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, l'Italia e la Svizzera hanno contribuito al fondo, portandolo a un totale di 296,8 milioni di EUR nel 2019. Bêkou ("speranza" nella lingua locale Sango) mira a unire interventi di soccorso, risanamento, ricostruzione e sviluppo a più lungo termine in modo flessibile e dinamico.

 

Dal 2014 l'UE, che costituisce il partner di gran lunga più importante della Repubblica centrafricana, ha mobilitato, insieme ai suoi Stati membri e ad altri contribuenti, un totale di oltre 910 milioni di EUR destinati ai servizi di base alla popolazione (in particolare l'istruzione e la sanità, compresa, dallo scoppio della pandemia, la lotta alla COVID-19), alla stabilità e al processo di pace.

 

MADAD

 

Il fondo fiduciario regionale dell'Unione europea in risposta alla crisi siriana (Madad) è stato istituito nel dicembre del 2014 per rispondere alle esigenze di resilienza a più lungo termine dei rifugiati siriani e degli sfollati interni nei paesi vicini e sostenere le comunità e le amministrazioni dei paesi di accoglienza. Costituito per un periodo iniziale di cinque anni con una dotazione di partenza di 1 miliardo di EUR, nel 2019 e nel 2020 il fondo è stato prorogato per altri due anni, fino al 14 dicembre 2021, per garantire una transizione agevole verso la risposta dell'UE alla crisi nell'ambito dell'attuale QFP 2021-2027.

 

Il fondo ha mobilitato oltre 2,2 miliardi di EUR provenienti dal bilancio dell'UE, da 21 Stati membri, dalla Turchia e dal Regno Unito, assegnando 2 miliardi di EUR (a partire dal dicembre 2020) a oltre 94 progetti. Il fondo fiduciario sostiene al contempo più di 7,29 milioni di beneficiari. Nel 2015 il fondo è stato modificato per far fronte anche alla crisi irachena. Dal punto di vista geografico, la grande maggioranza dei finanziamenti è stata destinata ad azioni multinazionali rivolte ai paesi che ospitano il maggior numero di rifugiati siriani, vale a dire Libano, Turchia e Giordania. Il bilancio è suddiviso come segue: il 43 % al Libano, il 23 % alla Turchia e il 24 % alla Giordania. Alle azioni basate in Iraq è destinato il 7 % delle dotazioni del fondo, mentre ai Balcani occidentali (Serbia e Macedonia del Nord) è stato assegnato il 2,1 % dei finanziamenti. Il fondo fiduciario avrebbe potuto essere chiamato anche a far fronte alle esigenze della Siria e a sostenere il paese nella fase post-conflitto, a condizione che esso avesse avviato una transizione politica solida e credibile, in conformità della risoluzione 2254/2015 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Come è evidente, tali condizioni non si sono tuttavia verificate a causa del protrarsi del conflitto.

 

AFRICA

 

Il fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa (fondo fiduciario per l'Africa) è stato istituito il 12 novembre 2015 per contribuire ad affrontare le sfide multidimensionali che favoriscono l'instabilità nelle regioni del Sahel e del lago Ciad, del Corno d'Africa e dell'Africa settentrionale. Il fondo fiduciario per l'Africa si rivolge a 26 paesi ammissibili in tre regioni: il Sahel e il lago Ciad (Burkina Faso, Camerun, Ciad, Gambia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Ghana, Guinea e Costa d'Avorio), il Corno d'Africa (Gibuti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania e Uganda) e l'Africa settentrionale (Algeria, Egitto, Libia, Marocco e Tunisia).

 

Il fondo fiduciario per l'Africa opera lungo quattro assi strategici: 1) maggiori opportunità economiche e occupazionali attraverso programmi economici volti a creare opportunità di lavoro; 2) il rafforzamento della resilienza delle comunità, anche attraverso la fornitura di servizi di base alle popolazioni locali, ai rifugiati e agli sfollati nell'ambito dell'alimentazione e della nutrizione, della sicurezza, della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale; 3) una migliore gestione della migrazione, che comprenda lo sviluppo di strategie regionali e nazionali in materia di migrazione e sia volta a prevenire la migrazione irregolare, contrastare la tratta di esseri umani e il traffico di migranti e promuovere rimpatri volontari efficaci, una reintegrazione, una protezione internazionale e un asilo sostenibili, nonché la migrazione e la mobilità legali; e 4) una migliore governance e prevenzione dei conflitti, volta a combattere le violazioni dei diritti umani e ad applicare lo Stato di diritto, anche mediante lo sviluppo di capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo. Il fondo ha mobilitato all'incirca 5 miliardi di EUR, dei quali circa 0,6 miliardi provenienti dagli Stati membri dell'UE e da altri donatori.

 

COLOMBIA

 

La Colombia è martoriata da oltre 50 anni da un conflitto armato interno, che è costato la vita a oltre 220 000 persone, la maggior parte delle quali civili, e ha costretto allo sfollamento interno oltre 5 milioni di colombiani, un numero di sfollati interni fra i più elevati al mondo. Una lunga storia di violenza politica, grandi disuguaglianze sociali ed economiche, traffico di droga e altre attività illegali, associata alla mancanza di uno Stato forte in grado di fornire servizi ai suoi cittadini, sono gli elementi che, fra gli altri, hanno alimentato questo conflitto, che ha colpito in particolare le zone rurali e periferiche, provocando tuttavia ripercussioni estremamente negative sullo sviluppo economico e sociale dell'intero paese.

 

Il 24 agosto 2016 è stato raggiunto un accordo di pace fra il governo colombiano e il principale gruppo di ribelli del paese, le "Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia" (FARC). Nonostante i numerosi progressi compiuti da quel momento, di recente la situazione in Colombia è tornata a farsi delicata, poiché il paese sta facendo fronte a diverse crisi allo stesso tempo: le conseguenze negative della crisi dei rifugiati venezuelani (oltre 1,8 milioni di rifugiati venezuelani vivono attualmente in Colombia), le battute d'arresto del processo di pace e gli effetti della pandemia di COVID-19.

 

Il fondo fiduciario europeo per la pace in Colombia è stato istituito nel dicembre del 2016 per sostenere l'attuazione dell'accordo di pace raggiunto fra il governo del paese e le FARC. Il fondo ha mobilitato oltre 128 milioni di EUR provenienti dal bilancio dell'UE, nonché da 20 Stati membri, dal Cile e dal Regno Unito.

 

STRUMENTO PER I RIFUGIATI IN TURCHIA

 

Nei mesi di ottobre e novembre 2015 l'UE si è impegnata a stanziare risorse aggiuntive per un valore iniziale di 3 miliardi di EUR per sostenere i siriani sotto protezione temporanea e le comunità di accoglienza in Turchia. Successivamente, alla fine di novembre 2015, la Commissione ha adottato una decisione che istituiva lo strumento per i rifugiati in Turchia, come risposta dell'UE alla richiesta di offrire sostegno ai rifugiati in Turchia in fuga dai conflitti in Siria, Iraq, Afghanistan o altri paesi. Istituito il 1º gennaio 2016, lo strumento disponeva inizialmente di un bilancio di 3 miliardi di EUR, di cui 1 miliardo di EUR finanziato dal bilancio dell'UE e 2 miliardi di EUR provenienti dai contributi degli Stati membri dell'UE per evitare ulteriori pressioni sul bilancio dell'Unione. I contributi degli Stati membri sono calcolati attraverso una formula di ripartizione basata sui rispettivi redditi nazionali lordi. Lo strumento coordina i finanziamenti provenienti da diversi strumenti di finanziamento esterno dell'UE esistenti (IPA, ENI, DCI). I finanziamenti sono destinati ad attività umanitarie e non umanitarie, con una dotazione finanziaria pari rispettivamente a 1,4 miliardi di EUR e 1,6 miliardi di EUR.

 

Nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, il Consiglio europeo e la Turchia hanno confermato il loro impegno ad attuare il piano d'azione comune UE-Turchia per assistere la Turchia nella gestione della crisi migratoria. In tale occasione è stato inoltre concordato di aggiungere altri 3 miliardi di EUR al bilancio dello strumento entro la fine del 2018, di cui, questa volta, 2 miliardi di EUR dal bilancio dell'UE e 1 miliardo di EUR dai contributi degli Stati membri. I progetti finanziati nell'ambito delle due tranche proseguiranno, rispettivamente, non oltre la metà del 2021 e non oltre la metà del 2025; l'UE e i suoi Stati membri sono di gran lunga i maggiori donatori che si stanno adoperando per affrontare le conseguenze della crisi siriana. Va osservato che il fondo fiduciario Madad e lo strumento per i rifugiati in Turchia si sovrappongono parzialmente.


 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Relazione di attuazione sui fondi fiduciari dell'UE e lo strumento per i rifugiati in Turchia

(2020/2045(INI))

Il Parlamento europeo,

 visti gli articoli 208, 210, 214 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

 vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

 visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[1],

 visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[2],

 visto il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario[3],

 visti i bilanci generali dell'Unione europea per gli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021,

 vista la comunicazione della Commissione, del 18 novembre 2011, dal titolo "L'approccio globale in materia di migrazione e mobilità" (COM(2020)0743),

 visti il Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare e il Patto globale sui rifugiati, entrambi adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2018,

 vista la comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2016)0385),

 visto il piano di azione del vertice di La Valletta del novembre 2015,

 vista la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016,

 visto il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo, dal titolo "Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro", pubblicato il 30 giugno 2017,

 visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 30 aprile 2014, concernente un approccio basato sui diritti che copra tutti i diritti umani per la cooperazione allo sviluppo dell'UE (SWD(2014)0152),

 visto il consenso europeo in materia di aiuto umanitario del 30 gennaio 2008,

 visti gli accordi costitutivi originari dei fondi fiduciari Bêkou e Madad e dei fondi fiduciari per l'Africa e per la Colombia e le relative revisioni del dicembre 2020,

 vista la decisione C(2015)9500 della Commissione, del 24 novembre 2015, relativa al coordinamento delle iniziative dell'Unione e degli Stati membri tramite un meccanismo di coordinamento – lo strumento per la Turchia a favore dei rifugiati[4], modificata dalle decisioni della Commissione C(2016)855, del 10 febbraio 2016[5], C(2017)2293, del 18 aprile 2017[6], C(2018)1500, del 14 marzo 2018[7], e C(2018)4959 del 24 luglio 2018[8],

 viste la quarta relazione annuale della Commissione sullo strumento per i rifugiati in Turchia del 30 aprile 2020 (COM(2020)0162) e le relazioni precedenti ad essa,

 vista la settima relazione sui risultati del fondo fiduciario Madad[9],

 viste le relazioni speciali della Corte dei conti dal titolo "Il fondo fiduciario Bêkou dell'UE per la Repubblica centrafricana: un esordio promettente, nonostante alcune carenze" (n. 11/2017), "Lo strumento per i rifugiati in Turchia: assistenza utile, ma sono necessari miglioramenti per ottenere un miglior rapporto tra benefici e costi" (n. 27/2018) e "Il fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa: flessibile, ma non sufficientemente mirato" (n. 32/2018),

 viste le decisioni della Commissione di prorogare i fondi fiduciari dell'UE fino a dicembre 2021, conformemente all'articolo 234 del regolamento finanziario, e le posizioni espresse dal Parlamento in merito ai progetti di decisione di proroga,

 vista la sua risoluzione del 18 aprile 2018 sull'attuazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE: revisione intermedia del 2017 e futura architettura post-2020[10],

 vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sull'attuazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello strumento per gli aiuti umanitari e del Fondo europeo di sviluppo[11],

 vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sul Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa: le implicazioni per lo sviluppo e gli aiuti umanitari[12],

 vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 su una nuova strategia UE-Africa – un partenariato per lo sviluppo sostenibile e inclusivo,

 viste le sue risoluzioni del 20 gennaio 2021 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune – Relazione annuale 2020[13], del 18 maggio 2017 sulla strategia dell'UE relativa alla Siria[14], del 6 ottobre 2016 sulla Siria[15], del 24 novembre 2016 sulla situazione in Siria[16] e del 6 luglio 2016 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2016 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2015[17],

 viste le sue risoluzioni del 13 marzo 2019 sulla relazione 2018 della Commissione concernente la Turchia[18], del 12 dicembre 2018 concernente la posizione del Consiglio relativa al secondo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019[19] e del 4 luglio 2018 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2018 dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione: proroga dello strumento per i rifugiati in Turchia[20],

 visti il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2020[21] e la decisione di accompagnamento relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020 per fornire costante sostegno umanitario a favore dei rifugiati in Turchia[22],

 vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 sulle relazioni 2019-2020 della Commissione concernenti la Turchia[23],

 viste le decisioni di prorogare il fondo fiduciario Madad fino al 14 dicembre 2021 conformemente all'articolo 234 del regolamento finanziario, adottate dalla Commissione nel 2019 e nel 2020,

 visti gli impegni ad affrontare la crisi siriana e a sostenere la popolazione della Siria assunti dall'UE e dai suoi Stati membri in occasione delle conferenze di Londra e Bruxelles tenutesi fra il 2016 e il 2021,

 vista la valutazione di medio termine svolta dalla Commissione nel 2018 e le relazioni periodiche sui risultati del fondo fiduciario Madad,

 visti il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario[24], la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2018, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) per il periodo 2021-2027 (COM(2018)0460) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2018, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) per il periodo 2021-2027 (COM(2018)0465),

 visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

 viste le deliberazioni congiunte della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci a norma dell'articolo 58 del regolamento,

 visti i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per il controllo dei bilanci,

 vista la relazione della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A9-0255/2021),

A. considerando che dal 2014 sono stati istituiti quattro fondi fiduciari dell'UE per rispondere all'esigenza di strumenti rapidi e flessibili che fornissero un aiuto coerente e rafforzato in risposta alle crisi: il fondo fiduciario Bêkou, istituito il 15 luglio 2014 allo scopo di offrire sostegno in tutti gli aspetti dell'uscita della Repubblica centrafricana dalla crisi e negli sforzi di ricostruzione del paese, il fondo fiduciario Madad, un fondo fiduciario regionale dell'Unione europea in risposta alla crisi siriana per consentire la messa in comune e l'adattamento delle risorse e della risposta a livello regionale, costituito il 15 dicembre 2014, il fondo fiduciario per l'Africa, un fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa, istituito il 12 novembre 2015, e il fondo fiduciario per la Colombia, costituito il 12 dicembre 2016 per sostenere l'attuazione dell'accordo di pace nelle prime fasi della ripresa e della stabilizzazione post‑conflitto;

B. considerando che la revisione del regolamento finanziario effettuata nel 2018 ha introdotto disposizioni che rafforzano parzialmente i poteri di controllo del Parlamento in occasione dell'istituzione di nuovi fondi fiduciari dell'UE o della proroga di quelli esistenti; che le disposizioni restano troppo limitate per garantire un pieno controllo democratico da parte del Parlamento nonché un controllo completo ad opera dello stesso in veste di autorità di bilancio, come previsto dai trattati;

C. considerando che nel 2020 il Parlamento ha espresso pareri prevalentemente favorevoli in relazione alle richieste di proroga dei fondi fiduciari dell'UE fino alla fine del 2021, manifestando al contempo preoccupazioni riguardo alla mancanza di trasparenza nell'attuazione dei progetti, per quanto concerne specificamente quelli relativi alla gestione delle frontiere e della migrazione, e a condizione, nel caso del fondo fiduciario per l'Africa, di fornire garanzie obbligatorie sul rispetto dei diritti umani fondamentali in tutti i progetti finanziati;

D. considerando che l'istituzione dei fondi fiduciari dell'UE e dello strumento per i rifugiati in Turchia è stata giustificata dalla necessità di una reazione rapida, ad hoc e flessibile che non sarebbe stata possibile nell'ambito dei quadri istituzionali classici e delle risorse e della flessibilità limitate disponibili nell'ambito del bilancio dell'UE; che il nuovo quadro finanziario esterno dell'UE (strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, NDICI) dovrebbe superare i vincoli che hanno comportato la necessità di istituire fondi fiduciari per rispondere in modo più flessibile e rapido a crisi specifiche; che gli strumenti fuori bilancio, come i fondi fiduciari dell'UE, e quelli straordinari, come lo strumento per i rifugiati in Turchia, mettono a repentaglio i principi della responsabilità democratica, della trasparenza e della sana gestione finanziaria, minando il ruolo del Parlamento europeo e anche l'integrità e l'unità del bilancio dell'UE; che il Parlamento non è stato consultato in merito all'istituzione degli strumenti fuori bilancio; che il Fondo europeo di sviluppo (FES) ha contribuito al fondo fiduciario per l'Africa e al fondo fiduciario Bêkou e che pertanto il Parlamento non è stato coinvolto in alcun modo nell'istituzione di questi due fondi fiduciari dell'UE; che la possibilità del Parlamento di partecipare al processo è stata limitata a un'obiezione ai progetti di decisione di esecuzione sugli accordi costitutivi del fondo fiduciario Madad e del fondo fiduciario per la Colombia;

E. considerando che, in fase di istituzione di un fondo fiduciario dell'UE, la Commissione deve giustificarne il valore aggiunto, la visibilità, la complementarità con altri strumenti di finanziamento dell'Unione e l'allineamento agli obiettivi delle politiche, e che è essenziale garantire un monitoraggio e una valutazione costanti dell'impiego dei fondi per assicurare che i loro effetti siano sempre in linea con il diritto, i valori fondamentali e gli obiettivi dell'UE;

F. considerando che, secondo il regolamento finanziario, i fondi fiduciari dell'UE dovrebbero essere soggetti a un audit annuale esterno e indipendente e che la Commissione ha il potere di sospendere l'accordo di finanziamento se il paese partner viola un obbligo relativo al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici o dello Stato di diritto e in casi gravi di corruzione; che, nelle sue relazioni speciali sui fondi fiduciari dell'UE, la Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione di migliorare il coordinamento dei donatori (fondo fiduciario Bêkou), di eliminare i punti deboli nell'attuazione, di aumentare l'efficienza e le azioni mirate (fondo fiduciario per l'Africa) e di conseguire un miglior rapporto tra benefici e costi (strumento per i rifugiati in Turchia);

G. considerando che, secondo le stime della Commissione, permangono notevoli esigenze umanitarie in relazione ai rifugiati al di là di quelle contemplate dallo strumento per i rifugiati in Turchia;

H. considerando che il Parlamento, pur riconoscendo il valore aggiunto di tali strumenti, ha ripetutamente espresso la necessità di un migliore controllo parlamentare sui fondi fiduciari dell'UE e sullo strumento per i rifugiati in Turchia e di un suo maggiore coinvolgimento nella preparazione e negoziazione dei futuri fondi fiduciari dell'UE nonché riguardo alla proroga dei fondi fiduciari esistenti e di altri strumenti finanziari nell'ambito dell'azione esterna dell'UE; che il Parlamento ha invitato la Commissione a migliorare la sua comunicazione relativa ai fondi fiduciari dell'UE e ha osservato che un'informazione costante e basata su dati riguardo all'attuazione dei fondi fiduciari è essenziale per consentire al Parlamento di esercitare il proprio ruolo di vigilanza e controllo democratico;

I. considerando che attualmente la quota principale dei contribuiti ai fondi fiduciari dell'UE proviene dal bilancio dell'Unione, mentre i contributi degli Stati membri rappresentano un porzione molto limitata delle loro dotazioni complessive; che i contributi degli Stati membri allo strumento per i rifugiati in Turchia non sono volontari, bensì si basano sul criterio di contribuzione del reddito nazionale lordo (RNL) e sono iscritti direttamente nel bilancio dell'Unione in qualità di entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario; che, nel caso dei fondi fiduciari dell'UE, i contributi degli Stati membri non sono iscritti nel bilancio dell'Unione a norma dell'articolo 187, paragrafo 6, del regolamento finanziario;

J. considerando che la dichiarazione UE-Turchia del marzo 2016 e l'accordo di riammissione UE-Turchia prestano particolare attenzione alla prevenzione della creazione di nuove rotte marittime o terresti di migrazione illegale, allo smantellamento delle reti di trafficanti, al controllo delle frontiere della Turchia e all'accettazione dei rimpatri, in modo non discriminatorio;

K. considerando che il principale obiettivo della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà, come sancito dall'articolo 208 TFUE; che il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo continua a costituire il quadro dottrinale della politica di sviluppo dell'UE e che il consenso europeo in materia di aiuto umanitario ribadisce i principi fondamentali dell'aiuto umanitario; che l'UE e i suoi partner nel settore umanitario devono poter garantire assistenza e protezione in base alle esigenze e nel rispetto dei principi di neutralità, imparzialità, umanità e indipendenza dell'azione umanitaria; che le risorse provenienti dalle fonti dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) devono essere dedicate allo sviluppo economico, umano e sociale, garantendo in particolare l'accesso a un'istruzione di qualità, il consolidamento della resilienza a livello locale, anche in relazione ai cambiamenti climatici, e la realizzazione di operazioni di mantenimento della pace volte a fornire aiuti allo sviluppo e/o assistenza umanitaria, con particolare riguardo alle sfide in materia di sviluppo individuate nella decisione concernente il fondo fiduciario;

L. considerando che l'accordo costitutivo del fondo fiduciario per l'Africa inserisce chiaramente i progetti di gestione delle frontiere in Libia nell'ambito del mandato del fondo fiduciario e del regolamento relativo allo strumento europeo di vicinato (ENI); che da luglio 2017 sono stati stanziati quasi 90 milioni di EUR tramite il fondo fiduciario per l'Africa per addestrare, equipaggiare e sostenere le capacità della guardia costiera libica e 49 milioni di EUR per far fronte alle condizioni in cui sono trattenuti i rimpatriati; che l'accordo costitutivo del fondo fiduciario stabilisce chiaramente che quest'ultimo finanzierà attività che contribuiscono a migliorare la gestione della migrazione in tutti i suoi aspetti, in linea con l'approccio globale in materia di migrazione e mobilità, comprese le attività di contenimento e prevenzione della migrazione irregolare e di lotta contro la tratta di esseri umani; che tuttavia sono state denunciate violazioni dei diritti umani nell'ambito delle attività della guardia costiera libica;

M. considerando che nel 2020 il Parlamento ha ritenuto che, al fine di procedere con la proroga del fondo fiduciario per l'Africa, debbano essere fornite garanzie obbligatorie sul rispetto dei diritti umani in tutti i progetti finanziati, con particolare attenzione alla gestione della migrazione e assicurando altresì che tali garanzie siano previste nel caso in cui in futuro si renda necessario un nuovo fondo fiduciario debitamente giustificato;

N. considerando che il fondo fiduciario regionale dell'Unione europea in risposta alla crisi siriana (fondo fiduciario Madad) ha mobilitato 2,3 miliardi di EUR, compresi i contributi volontari di 21 Stati membri dell'UE, della Turchia e del Regno Unito; che i suoi programmi si concentrano su istruzione, mezzi di sussistenza, salute, protezione e acqua, a favore di rifugiati, sfollati interni e comunità locali, fornendo sostegno a oltre 7 milioni di beneficiari; che, con il protrarsi della guerra civile siriana, la risposta del fondo fiduciario Madad si è evoluta ulteriormente nel contesto del nesso tra azione umanitaria e sviluppo, concentrandosi maggiormente sul rafforzamento dei sistemi a sostegno degli sforzi e delle capacità dei paesi ospitanti di rispondere a tale crisi prolungata, in particolare attraverso l'erogazione di servizi pubblici in Iraq, Giordania e Libano;

O. considerando che, secondo la sua valutazione, il fondo fiduciario Madad è in grado di avviare i progetti in modo relativamente più veloce rispetto alle procedure standard nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e dello strumento di assistenza preadesione; che il fondo fiduciario Madad è altresì riuscito a realizzare un'economia di scala, con progetti su larga scala di volume medio pari a 20 milioni di EUR e un periodo medio di attuazione di circa 30 mesi;

P. considerando che lo strumento per i rifugiati in Turchia si differenzia dai fondi fiduciari dell'UE, principalmente poiché rimane integrato nel bilancio dell'Unione;

Q. considerando che, secondo la Commissione, lo strumento per i rifugiati in Turchia è stato progettato per coordinare gli strumenti finanziari dell'UE esistenti affinché siano mobilitati in maniera coerente e congiunta per rispondere alle esigenze dei rifugiati;

I. Considerazioni generali

Aspetti di bilancio

1. osserva che al 31 dicembre 2020 i contributi annunciati a favore di tutti i fondi fiduciari dell'UE ammontavano a un totale di 7 691 milioni di EUR, di cui 3 170 milioni di EUR a titolo del bilancio dell'UE, 3 534 milioni provenienti dal Fondo europeo di sviluppo (FES) e 988 milioni di EUR in contributi degli Stati membri e di altri donatori; rileva inoltre che, alla stessa data, erano stati aggiudicati contratti per un totale di 7 141 milioni di EUR ed erano stati versati 4 869 milioni di EUR a titolo dei fondi fiduciari dell'UE; constata altresì che, al 31 dicembre 2020, il tasso di esecuzione degli stanziamenti di impegno per tutti i fondi fiduciari dell'UE era pari al 98 % (il fondo fiduciario Madad aveva impegnato oltre il 95 % degli stanziamenti di impegno disponibili, il fondo fiduciario Bêkou il 99 %, il fondo fiduciario per l'Africa il 99 % e il fondo fiduciario per la Colombia il 94 %), mentre il tasso di esecuzione complessivo degli stanziamenti di pagamento ammontava al 63 % (62 % per il fondo fiduciario per l'Africa, 66 % per il fondo fiduciario Bêkou, 52 % per il fondo fiduciario per la Colombia e 64 % per il fondo fiduciario Madad);

2. ricorda che lo strumento per i rifugiati in Turchia è costituito da due tranche da 3 miliardi di EUR ciascuna; si rammarica del fatto che, a differenza della prima tranche per il periodo 2016-2017, alla quale il bilancio dell'UE aveva contribuito per 1 miliardo di EUR e gli Stati membri per 2 miliardi di EUR, nella seconda tranche, per il periodo 2018-2019, la proporzione dei contributi sia stata invertita, a scapito dei progetti esistenti dell'Unione;

3. ricorda che, mentre per la prima tranche dello strumento per i rifugiati in Turchia i contributi IPA II rappresentavano il 52,4 %, l'aiuto umanitario il 46,6 %, lo strumento che contribuisce alla pace e sicurezza lo 0,7 % e lo strumento per la cooperazione allo sviluppo lo 0,3 %, per la seconda tranche i contributi IPA II hanno rappresentato il 64,5 % e l'aiuto umanitario il 35,5 %;

4. osserva che entro la fine del 2020 il 36,6 % dello stanziamento della prima tranche dello strumento per i rifugiati in Turchia era stato attuato attraverso la gestione diretta e il 63,4 % attraverso la gestione indiretta (di cui più di quattro quinti da parte delle organizzazioni internazionali); osserva altresì che, per la seconda tranche, la gestione diretta ha rappresentato il 32,1 % (il 100 % da parte della Commissione europea) e la gestione indiretta il 67,9 % (con tre quarti da parte delle organizzazioni internazionali);

5. osserva inoltre che le organizzazioni internazionali sono state i principali incaricati dell'attuazione dei fondi fiduciari dell'UE (36,8 %), davanti alla Commissione europea (35,7 %), alle agenzie degli Stati membri (24,2 %) e agli organismi di servizio pubblico (3,4 %);

Partecipazione del Parlamento al processo decisionale, ai quadri di monitoraggio dei risultati e alla rendicontazione e/o valutazione

6. osserva che ai presidenti e ai deputati pertinenti delle commissioni è stato accordato lo status di osservatori nelle riunioni dei comitati strategici dei fondi fiduciari e in seno al comitato direttivo dello strumento per i rifugiati in Turchia; si rammarica del fatto che tale status non sia stato formalmente indicato negli accordi costitutivi dei fondi fiduciari; chiede con forza che gli inviti alle riunioni del consiglio di amministrazione tengano conto del calendario ufficiale del Parlamento e che tutte le informazioni e la documentazione pertinente da discutere alle riunioni del consiglio di amministrazione siano fornite con largo anticipo, al fine di consentire la partecipazione attiva dei deputati e del personale del segretariato;

7. si rammarica del ruolo limitato del Parlamento nel processo decisionale, nella supervisione e nel controllo dei contributi dell'Unione ai fondi fiduciari dell'UE e ribadisce che sarebbe stato opportuno utilizzare pienamente le soluzioni giuridiche, normative e di bilancio esistenti prima di creare e/o prorogare i fondi fiduciari dell'UE, che dovrebbero restare uno strumento di extrema ratio; rammenta le proprie richieste precedentemente disattese, ribadisce che il Parlamento dovrebbe essere rappresentato alle riunioni dei comitati operativi e dovrebbe poterne monitorare le attività, e invita la Commissione a fornire in tempo utile informazioni dettagliate sulle decisioni adottate in seno a tali comitati; ritiene che il Parlamento debba utilizzare appieno i suoi poteri di controllo dell'esecuzione e di controllo di bilancio e garantire che le decisioni di finanziamento dell'UE e le relative assegnazioni siano conformi ai principi di legalità e di sana gestione finanziaria dell'Unione, assoggettando così l'azione dell'UE alla responsabilità e alla legittimità democratica;

8. prende atto degli sforzi della Commissione per monitorare attentamente e valutare gli interventi e per far conoscere le attività dei fondi fiduciari dell'UE e dello strumento per i rifugiati in Turchia attraverso una serie di relazioni specifiche; chiede che tali sforzi volti a conseguire una maggiore trasparenza siano rafforzati tramite la pubblicazione di dati pertinenti, compresi dettagli specifici dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi dichiarati, sulle pagine web dei fondi fiduciari dell'UE e dello strumento per i rifugiati in Turchia; sottolinea che la disponibilità, il livello di dettaglio, la completezza e la coerenza oggettiva di tali relazioni sono elementi essenziali per sostenere il Parlamento in veste di autorità di bilancio nell'ottica di valutare adeguatamente l'attuazione;

9. osserva che nelle relazioni annuali del 2019 e 2020 del fondo fiduciario per l'Africa sono state rese disponibili informazioni sul coinvolgimento delle organizzazioni della società civile; si rammarica che questo tipo di informazioni non sia pubblicamente disponibile a causa della scarsa trasparenza delle attività di subappalto; osserva che, ove possibile, tali informazioni dovrebbero essere disaggregate a livello di progetto, tenendo conto dei requisiti opportunamente motivati di riservatezza e sicurezza;

10. si rammarica per la comunicazione tardiva da parte della Commissione della sua intenzione di prorogare la durata dei fondi fiduciari dell'UE e per le valutazioni tardive di alcuni dei fondi fiduciari, che non hanno consentito al Parlamento di giungere tempestivamente a conclusioni complete e precise nel caso del fondo fiduciario per l'Africa, limitando in tal modo la vigilanza e la responsabilità democratiche;

11. ribadisce ancora una volta che le proroghe dei fondi fiduciari dell'UE fino a dicembre 2021 da esso approvate devono essere principalmente di natura tecnica, in modo da consentire una transizione agevole nel nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) nonché una gestione contrattuale e un impiego efficienti dei fondi già stanziati; sottolinea che la Commissione ha fornito rassicurazioni in merito al fatto che le proroghe avevano l'obiettivo di garantire la persistenza della base giuridica per i pagamenti degli impegni assunti nel quadro del precedente QFP 2014-2020 e che non saranno assunti nuovi impegni riguardo ai fondi fiduciari dell'UE nel quadro degli strumenti NDICI o IPA III;

12. sottolinea che, nelle sue relazioni, la Commissione dovrebbe illustrare la complementarità dei diversi strumenti finanziari dedicati agli ambiti contemplati dai fondi fiduciari dell'UE e dallo strumento per i rifugiati in Turchia, incluso il piano per gli investimenti esterni dell'UE, nonché il valore aggiunto generato;

II. Valutazione di ciascun fondo fiduciario dell'UE/dello strumento per i rifugiati in Turchia

Bêkou

13. ritiene che il fondo fiduciario Bêkou abbia parzialmente contribuito, insieme ad altri strumenti, a far fronte alla situazione nella Repubblica centrafricana e all'approccio basato sul nesso fra sviluppo ed esigenze umanitarie nel paese;

14. fa inoltre riferimento alle conclusioni della delegazione della sua commissione per lo sviluppo nella Repubblica centrafricana del febbraio 2018, nelle quali si sottolinea che il fondo fiduciario Bêkou è visibile e sembra essere percepito in maniera positiva nel paese, con progetti che affrontano adeguatamente esigenze che vanno dal risanamento alla fornitura di mezzi di sussistenza e allo sviluppo a più lungo termine, quanto meno a livello locale e su piccola scala;

15. richiama l'attenzione sulle conclusioni formulate dalla Corte dei conti europea nella sua relazione speciale del 2017, secondo le quali il fondo fiduciario Bêkou ha ottenuto in generale risultati positivi e ha attratto aiuti, anche se pochi donatori aggiuntivi, e i progetti a esso connessi hanno prodotto per la maggior parte le realizzazioni attese e conferito maggiore visibilità all'UE; segnala tuttavia che la relazione ha raccomandato una migliore definizione dell'ambito di intervento, il miglioramento del coordinamento dei donatori, delle procedure di selezione dei progetti, del monitoraggio e della misurazione delle prestazioni, nonché l'ottimizzazione dei costi e una maggiore trasparenza nella selezione delle organizzazioni preposte all'attuazione; osserva che in seno al comitato operativo gli Stati membri sono rappresentati dalle proprie agenzie nazionali per lo sviluppo, le quali sono anche selezionate come organismi attuatori dei progetti, ed è preoccupato che ciò possa generare un potenziale conflitto di interessi nella procedura di selezione dei progetti da parte del comitato operativo;

16. osserva che, a fronte della crisi umanitaria, della povertà e delle nuove sfide in materia di sicurezza presenti nella Repubblica centrafricana, affinché l'Unione possa fornire ulteriore sostegno saranno necessari programmi ben mirati e, se del caso, finanziamenti dell'UE flessibili nell'ambito dello strumento NDICI per consolidare la risposta umanitaria, la pace e la sicurezza, la democratizzazione e il rafforzamento delle istituzioni democratiche e il rispetto dei diritti umani nel paese;

17. ritiene che, nonostante l'intervento dell'UE e di altri donatori, la situazione nel paese resti instabile a causa della comparsa di nuovi conflitti e della grave insicurezza alimentare;

Madad

18. ritiene che il fondo fiduciario Madad abbia dimostrato il suo valore aggiunto in risposta alla crisi, ma anche per l'UE, conferendole una maggiore influenza e visibilità esterna nonché una maggiore capacità di controllo, coordinamento e mobilitazione di fondi provenienti da fonti differenti rispetto ai livelli nazionali o ad altri canali internazionali; osserva che la spesa del fondo era in linea con le basi giuridiche o gli strumenti dell'Unione utilizzati e con i relativi obiettivi; rammenta pertanto che i progetti finanziati nel quadro del fondo fiduciario Madad devono promuovere e tutelare la dignità, i diritti umani e le libertà fondamentali e favorire l'inclusione sociale ed economica, in particolare delle minoranze e dei gruppi vulnerabili; si rammarica che il conflitto in Siria sia ancora in corso e sottolinea che, a fronte delle esigenze dei rifugiati siriani, che non possono fare ritorno nel loro paese di origine nel prossimo futuro, nonché delle esigenze delle comunità di accoglienza in termini di integrazione e occupazione di lungo periodo, è ancora necessaria l'assistenza a lungo termine dell'UE e della comunità internazionale per garantire capacità di integrazione e occupazione a lungo termine in modo coesivo con le comunità di accoglienza; sottolinea che, a causa della presenza di zone minacciate dai conflitti in Siria, non è attualmente possibile procedere a una ricostruzione a lungo termine;

19. osserva che la relazione sulla valutazione intermedia strategica dell'ottobre 2018 ha concluso che il fondo fiduciario Madad è ampio ed efficiente sotto il profilo dei costi, raggiungendo un gran numero di beneficiari a un costo relativamente basso, e consente all'UE di operare in modo flessibile;

20. plaude alla reazione rapida e flessibile del fondo fiduciario a sostegno dei paesi e delle comunità partner durante la pandemia di coronavirus, che ha mostrato un impegno attivo nel riorientamento e nella riorganizzazione delle attività, non solo nel settore della sanità, ma anche in altri ambiti, come la sussistenza, la protezione, l'istruzione o la coesione sociale in Libano, Iraq, Turchia e Giordania;

21. sottolinea l'importanza di un sostegno continuo a favore dei rifugiati, degli sfollati interni e delle comunità di accoglienza vulnerabili colpite dal conflitto prolungato, anche nell'intera regione, tramite una combinazione di finanziamenti a più lungo termine, prevedibili, completamente trasparenti e rapidi da mobilitare a titolo degli strumenti istituiti nell'ambito del QFP 2021-2027 e di eventuali contributi provenienti dagli Stati membri sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, che tenga conto di tutti gli strumenti finanziari previsti nel quadro del regolamento finanziario;

22. ricorda la vulnerabilità delle comunità di rifugiati palestinesi in Siria e nella regione e chiede un sostegno continuo e la loro inclusione nei piani e nelle risposte umanitari dell'UE in merito alla crisi siriana;

Africa

23. osserva che il fondo fiduciario per l'Africa è stato creato come fondo fiduciario di emergenza per contribuire ad affrontare le crisi in tre regioni africane, al fine di conseguire la stabilità e obiettivi di sviluppo a lungo termine; ritiene che il fondo fiduciario per l'Africa costituisca uno strumento rapido e flessibile per contribuire ad affrontare sfide globali comuni quali la migrazione e lo sfollamento forzato, gli effetti dei cambiamenti climatici e le crisi economiche; evidenzia che la situazione senza precedenti verificatasi nel contesto dell'attuale pandemia di COVID-19 ha richiesto tutta la flessibilità e la rapidità necessarie; sottolinea tuttavia che la flessibilità deve essere sempre accompagnata dalla piena trasparenza e responsabilità; ritiene che vi possa essere margine di miglioramento attraverso un'azione guidata e più mirata nell'ambito di tutte e tre le sezioni nonché attraverso il sostegno alla misurazione e alla rendicontazione dei risultati;

24. osserva che 78 progetti hanno contribuito a maggiori opportunità economiche e occupazionali, 97 progetti avevano l'obiettivo di rafforzare la resilienza, 75 progetti erano dedicati alla gestione della migrazione e 75 progetti hanno contribuito a migliorare la governance e la prevenzione dei conflitti; constata con preoccupazione che, a fronte di circostanze specifiche, la gestione della migrazione è diventata il punto focale della risposta dell'UE in alcuni progetti; ribadisce tuttavia che gli obiettivi originari di migliorare la resilienza e affrontare le cause profonde della migrazione dovrebbero essere mantenuti;

25. si compiace che il fondo fiduciario per l'Africa abbia contribuito in alcuni casi all'approccio basato sul triplice nesso fra aiuto umanitario, sviluppo e pace, che sarebbe stato impossibile da perseguire con gli strumenti finanziari dell'UE previsti dal precedente QFP; ricorda che i finanziamenti del fondo fiduciario devono essere attuati e valutati sulla base dei criteri APS e che tutte le spese che non rispondono a tale requisito devono essere finanziate da fonti diverse messe in comune nel fondo fiduciario; condanna qualsiasi impiego di fondi dell'APS che sia in contrasto con gli obiettivi di sviluppo; ricorda che, come principio fondamentale, l'assistenza umanitaria deve essere indipendente;

26. deplora il fatto che ben il 37 % del fondo fiduciario per l'Africa sia destinato a misure volte a limitare e ridurre la migrazione, mentre meno del 9 % è destinato ad affrontare le cause della migrazione e degli sfollamenti forzati; rileva che meno dell'1,5 % del fondo fiduciario per l'Africa è stato assegnato ai canali di migrazione regolari; riconosce che la sicurezza è essenziale per la stabilità dei paesi partner africani e che l'UE deve sostenere i paesi partner nell'affrontare le cause profonde dei flussi migratori irregolari, nonché del traffico e della tratta di esseri umani;

27. prende atto delle segnalazioni riguardanti le continue violazioni dei diritti umani perpetrate in Libia nel contesto degli interventi della guardia costiera libica; sottolinea che molte delle persone salvate o intercettate dalla guardia costiera tornano a essere trattenute arbitrariamente in condizioni esecrabili in Libia; sottolinea che il rimpatrio di rifugiati in paesi in cui non sono al sicuro viola la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati; osserva che nel quadro del meccanismo di transito di emergenza emergono gravi preoccupazioni in merito al rispetto dei diritti umani nell'attuazione dei progetti; prende atto dell'inosservanza del principio di non respingimento in Libia; sottolinea tuttavia che qualsiasi intervento dovrebbe garantire la piena tutela della vita umana, della dignità e dei diritti umani; invita a tale proposito la Commissione e gli Stati membri a riesaminare le attività di cooperazione con le autorità competenti per quanto riguarda la sorveglianza e la gestione marittima e delle frontiere, finanziate a titolo del fondo fiduciario per l'Africa, e a effettuare una specifica valutazione dei rischi di tali attività, in consultazione con le organizzazioni della società civile, al fine di garantire una valutazione oggettiva del rispetto dei diritti umani;

28. sottolinea l'importanza della cooperazione e del dialogo con i partner locali; plaude alle consultazioni e agli studi effettuati per individuare le esigenze prioritarie; invita caldamente la Commissione a coinvolgere opportunamente le autorità locali e le organizzazioni della società civile nei progetti sostenuti dal fondo fiduciario per l'Africa;

29. osserva che uno degli obiettivi fondamentali del fondo fiduciario per l'Africa, stabilito nel suo accordo costitutivo, è affrontare le cause profonde della migrazione, in particolare promuovendo la resilienza, opportunità economiche e paritarie, la sicurezza e lo sviluppo, e facendo fronte alle violazioni dei diritti umani; chiede di porre maggiore enfasi sugli obiettivi di sviluppo a lungo termine come l'occupazione, l'istruzione, la sicurezza alimentare e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale;

30. osserva che la relazione speciale n. 32/2018 della Corte dei conti europea ha messo in evidenza diverse lacune, tra cui la mancata applicazione del diritto dell'UE in materia di appalti pubblici e una gestione opaca, ha raccomandato il miglioramento della procedura di selezione dei progetti, una maggiore velocità di attuazione e un monitoraggio più sistematico delle prestazioni che comprenda l'intera gamma dei progetti e ha rilevato che, alla luce del vasto ambito di applicazione, spesso il fondo non è stato efficiente in ragione dell'assenza di una quantificazione adeguata delle esigenze e dei mezzi attraverso cui si sarebbe potuto ottenere un impatto misurato; chiede la semplificazione e una migliore comunicazione in merito alla presentazione delle domande per le gare d'appalto, in modo da facilitare l'accesso ai finanziamenti dell'UE da parte delle ONG più piccole e locali;

31. osserva che il fondo fiduciario per l'Africa ha offerto un contributo al rafforzamento della resilienza e all'attuazione del nesso fra aiuto umanitario e sviluppo nei contesti fragili; osserva altresì che il fondo ha anche stimolato la cooperazione fra diversi portatori di interessi, ha consentito i contributi di donatori extra-UE, che hanno acquisito una particolare importanza nel contesto post-Brexit, e ha aumentato la visibilità della questione della migrazione e dello sfollamento forzato, come pure della risposta dell'UE a tali fenomeni; si rammarica, nel contempo, che il monitoraggio dell'attuazione del fondo non sia stato adeguato e chiede di inserire obiettivi SMART (specifici, misurabili, attuabili, realistici e temporalmente definiti) nella programmazione dei progetti e di definire obiettivi quantificabili per la valutazione degli stessi;

32. accoglie con favore la proposta della Commissione di disimpegnare i finanziamenti del fondo fiduciario per l'Africa inizialmente assegnati all'Eritrea, in particolare per gli appalti relativi all'ammodernamento delle strade che hanno fatto ricorso al lavoro forzato;

Colombia

33. ritiene che il fondo fiduciario per la Colombia abbia dimostrato il suo valore e rappresenti, nelle circostanze attuali, uno strumento importante per sostenere l'attuazione dell'accordo di pace fra il governo colombiano e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC); osserva che la proroga del fondo fiduciario per la Colombia ha ribadito ulteriormente l'impegno dell'UE, offrendo altresì un prezioso sostegno al processo di pace colombiano; ricorda che il fondo fiduciario per la Colombia è istituito nel quadro dello strumento per la cooperazione allo sviluppo e deve essere allineato all'obiettivo primario della politica di sviluppo dell'Unione europea: "l'obiettivo principale della politica dell'Unione [nel settore della cooperazione allo sviluppo] è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà" e "l'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo";

34. sottolinea il ruolo importante del fondo nel sostenere la Colombia nell'ambito dello sviluppo rurale globale e della crescita economica; chiede che l'attuazione del processo di pace in Colombia continui ad attribuire priorità a programmi di finanziamento a medio e lungo termine completamente trasparenti e al relativo monitoraggio, e che tali programmi beneficino dell'opportuno controllo democratico e del coinvolgimento del Parlamento europeo nonché di idonee consultazioni trasparenti e inclusive dei portatori di interessi, in particolare della società civile locale;

35. si congratula con la Colombia per gli sforzi profusi, malgrado i suoi problemi con l'attuazione dell'accordo di pace, per fornire sostegno agli oltre 1,7 milioni di migranti venezuelani fuggiti nel suo territorio, in particolare garantendo loro uno status di protezione temporanea della durata di dieci anni;

36. accoglie con favore la partecipazione della Repubblica del Cile al fondo fiduciario in qualità di donatore; osserva che la partecipazione di partner della regione apporta un elevato valore aggiunto e ha aumentato il riconoscimento e la legittimazione sul territorio dell'impegno e della cooperazione dell'UE;

Strumento per i rifugiati in Turchia

37. sottolinea che la Turchia ospita il maggior numero di rifugiati al mondo, con quasi 4 milioni di rifugiati siriani, iracheni e afgani registrati; ricorda l'importante ruolo svolto dallo strumento per i rifugiati in Turchia per quanto riguarda l'accoglienza dei rifugiati provenienti dalla Siria; chiede una valutazione approfondita dell'impatto sui diritti umani della dichiarazione UE-Turchia e sottolinea l'importanza del rispetto da parte di entrambe le parti dei diritti fondamentali nell'ambito della sua attuazione; è del parere che l'UE dovrebbe continuare a fornire il sostegno necessario ai rifugiati siriani e di altra origine e alle comunità di accoglienza in Turchia, garantendo che il governo turco non sia direttamente coinvolto nella gestione e nell'assegnazione dei fondi, i quali dovrebbero essere erogati in via principale direttamente ai rifugiati e alle comunità di accoglienza e dovrebbero essere gestiti da organizzazioni che assicurano responsabilità e trasparenza;

38. ritiene che lo strumento dell'UE per i rifugiati in Turchia abbia dimostrato il suo valore come strumento innovativo di condivisione, nonché come importante meccanismo di coordinamento inteso ad aiutare la Turchia a rispondere rapidamente alle esigenze umanitarie e di sviluppo immediate dei rifugiati e delle rispettive comunità di accoglienza, e sottolinea la necessità di garantire la sostenibilità di tali attività; osserva pertanto che la maggioranza dei progetti doveva essere prorogata per raggiungere l'obiettivo atteso; esprime il suo sostegno alla società civile turca e ricorda gli sforzi encomiabili delle organizzazioni internazionali nell'attuazione di tali progetti; sottolinea il valore aggiunto generato dal coinvolgimento di organizzazioni, esperti e ONG locali e provenienti da tutti gli Stati membri nell'attuazione dello strumento per i rifugiati in Turchia;

39. plaude al successo della prima tranche dello strumento per i rifugiati in Turchia, in particolare per quanto riguarda la rete di sicurezza sociale di emergenza (ESSN), che è il maggiore progetto umanitario gestito dalla Commissione; si compiace dei progressi compiuti in relazione alla seconda tranche, che consentono una transizione graduale dall'assistenza umanitaria all'aiuto allo sviluppo;

40. riconosce il ruolo svolto dallo strumento per i rifugiati in Turchia nel fornire sostegno per il soddisfacimento delle esigenze di base a circa 1,8 milioni di rifugiati, sostegno all'istruzione a 668 900 bambini rifugiati e servizi di assistenza sanitaria e protezione a milioni di rifugiati; sottolinea inoltre che la relazione speciale n. 27/2018 della Corte dei conti europea ha segnalato l'incoerenza del finanziamento delle attività sanitarie e di istruzione, con un uso parallelo di strutture gestionali diverse per finanziare progetti simili; osserva inoltre che la relazione ha evidenziato che si sarebbe potuto ottenere un valore maggiore dai progetti che prevedono assistenza in denaro e ha invitato la Commissione a migliorare la programmazione per le infrastrutture municipali e il sostegno socioeconomico, a consentire l'ambiente operativo per le organizzazioni della società civile e a migliorare la comunicazione in merito allo strumento; richiama l'attenzione in particolare sull'impatto della COVID-19 sui rifugiati e sottolinea che lo strumento per i rifugiati in Turchia è stato istituito nonostante la sussistenza di gravi preoccupazioni riguardo alla situazione dei diritti umani dei rifugiati in Turchia dal punto di vista del diritto internazionale in materia di asilo; ricorda che nel 2020 la Commissione ha chiesto la mobilitazione di altri 481,6 milioni di EUR nel quadro del margine per imprevisti del bilancio dell'UE, il che va al di là dello stanziamento inizialmente pianificato per lo strumento per i rifugiati in Turchia, al fine di finanziare le attività previste dal programma relativo alla rete di sicurezza sociale di emergenza e dal programma di trasferimento condizionale di denaro per l'istruzione;

41. ribadisce il suo profondo rammarico per il fatto che il Parlamento non sia stato consultato formalmente né chiamato ad approvare l'istituzione o la proroga di questo strumento e sia stato coinvolto solo come uno dei rami dell'autorità di bilancio, minando in tal modo la responsabilità democratica in relazione allo strumento per i rifugiati in Turchia; ribadisce che tale situazione non dovrebbe più verificarsi;

42. sottolinea che la relazione speciale n. 27/2018 della Corte dei conti europea[25] solleva dubbi sull'efficienza dei progetti umanitari finanziati dallo strumento, dato che essi non valutano in modo coerente ed esaustivo la ragionevolezza dei costi iscritti nel bilancio; osserva che la relazione manifesta inoltre preoccupazione riguardo al fatto che non è possibile monitorare tutti i progetti umanitari durante l'audit; sottolinea a tale riguardo che il rifiuto delle autorità turche di concedere l'accesso ai dati dei beneficiari per i due progetti di assistenza in denaro potrebbe sollevare interrogativi circa la sana gestione finanziaria nel quadro dello strumento, tenuto conto in particolare del rapido arretramento della Turchia nell'ambito dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; ricorda la necessità di un controllo sui fondi utilizzati dal governo turco e dalle amministrazioni locali; ribadisce che i fondi devono essere utilizzati esclusivamente per soddisfare tutte le esigenze fisiche e psicologiche dei rifugiati, tra cui l'alloggio, il cibo, l'istruzione e la garanzia di un tenore di vita dignitoso; invita la Commissione a migliorare il monitoraggio e a ottenere i dati dei beneficiari di tutti i programmi e progetti nell'ambito dello strumento per i rifugiati in Turchia; sottolinea che, per garantire la piena responsabilità ed evitare doppi finanziamenti, la Commissione dovrebbe rendere disponibili le risorse sulla base degli obiettivi conseguiti dai partner esecutivi in loco e dopo una valutazione dell'attuazione eseguita conformemente alle norme del regolamento finanziario; invita pertanto la Commissione a garantire che gli obiettivi e l'attuazione dello strumento per i rifugiati in Turchia siano conformi ai principi, alle politiche e agli obiettivi generali dell'UE, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, e manifesta preoccupazione per il deterioramento di tali principi in Turchia;

43. sottolinea l'importanza della transizione dall'aiuto umanitario alla cooperazione allo sviluppo e invita la Commissione a sviluppare e attuare una strategia di transizione, incentrata sul contribuire alla creazione di opportunità di sostentamento per i rifugiati affinché siano maggiormente indipendenti e socialmente integrati nelle loro comunità di accoglienza; ricorda l'obiettivo a lungo termine dell'UE di un graduale subentro delle autorità turche nelle attività finanziate dall'UE nel pieno rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; invita tutte le parti coinvolte nell'imminente conferenza multilaterale sul Mediterraneo orientale ad affrontare la questione in modo globale, insieme alle questioni umanitarie e in materia di sviluppo;

44. reitera la sua richiesta alla Turchia di rispettare il principio di non respingimento, in particolare al confine con la Siria, garantendo il pieno rispetto dei diritti umani dei rifugiati e il loro status sancito dalla convenzione del 1951 sui rifugiati, e di non strumentalizzare i flussi migratori utilizzandoli come mezzo di ricatto nei confronti dell'UE per fini politici; si aspetta che la Turchia dia piena attuazione, in modo non discriminatorio, alla dichiarazione UE-Turchia del marzo 2016 e all'accordo di riammissione UE-Turchia; esorta la Commissione a garantire un attento monitoraggio dell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, anche in relazione alla situazione dei diritti umani dei richiedenti asilo e dei migranti rimpatriati in Turchia nell'ambito di tale dichiarazione, e a riferire al Parlamento in merito; invita le autorità turche a concedere all'UNHCR pieno accesso ai centri di permanenza per i rimpatri al confine turco-siriano, per poter monitorare il rispetto del principio di non respingimento; sottolinea che il sostegno finanziario a favore della Turchia nella gestione dei flussi di rifugiati deve rispettare la piena trasparenza di bilancio e il coinvolgimento senza restrizioni delle organizzazioni della società civile; invita la Commissione a esortare le autorità turche a migliorare il contesto in cui operano le ONG internazionali; invita la Commissione ad attingere alla sua esperienza nell'ambito dei sistemi speciali per la verifica da parte di terzi per rafforzare la vigilanza sulla spesa;

45. invita la Turchia ad astenersi dal tenere i rifugiati in centri di trattenimento al fine di far firmare loro moduli per il rimpatrio volontario, e a garantire l'accesso a servizi di assistenza sanitaria indipendentemente dal luogo in cui si sono registrati all'interno del paese;

46. osserva che lo strumento per i rifugiati in Turchia sostiene solo i rifugiati registrati; manifesta preoccupazione per il fatto che numerosi rifugiati sono stati lasciati senza assistenza in quanto la registrazione è stata resa difficoltosa in alcune province e città;

47. accoglie con favore l'invito del Consiglio alla Commissione di presentare una proposta al Consiglio sulla prosecuzione del finanziamento per i rifugiati siriani in Turchia nonché in Giordania, Libano e altre zone della regione;

III. Prospettive future e raccomandazioni

48. sottolinea la necessità di rispondere meglio alle esigenze di finanziamento in situazioni di crisi prolungate nonché in vista del coordinamento e della transizione tra aiuti umanitari, ricostruzione e sviluppo in modo flessibile e interconnesso, con modalità in linea con gli obiettivi delle politiche internazionali in materia di sviluppo, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e i principi della politica di sviluppo dell'Unione, come il sostegno all'eliminazione della povertà e la riduzione delle disuguaglianze, nonché nel pieno rispetto, in caso di intervento umanitario, dei principi in materia di assistenza umanitaria dell'umanità, della neutralità, dell'imparzialità e dell'indipendenza, tutelando appieno la vita umana, la dignità e i diritti umani; ribadisce la necessità dell'efficienza e dell'efficacia dell'assistenza dell'UE affinché si generino effetti concreti sul campo;

49. sottolinea la necessità di fare tesoro degli insegnamenti tratti dall'istituzione, dalla gestione e dall'attuazione dei fondi fiduciari e dello strumento per i rifugiati in Turchia per applicarli alla nuova generazione di strumenti di finanziamento esterno e di rafforzare le sinergie e la coerenza dell'assistenza esterna dell'UE e il controllo parlamentare; esorta la Commissione a presentare un esaustivo riesame finale dell'attuazione dei fondi fiduciari dell'UE, valutando il loro allineamento agli obiettivi umanitari, in materia di diritti umani e di sviluppo dell'Unione; ribadisce che, qualora in futuro emerga la necessità di un nuovo fondo fiduciario dell'UE o di uno strumento ad hoc, il meccanismo di contribuzione a valere sul bilancio dell'Unione dovrebbe essere chiaramente definito e negoziato sin dall'inizio con il pieno coinvolgimento del Parlamento; ritiene inoltre che sia opportuno rafforzare l'impatto e la visibilità dell'assistenza esterna dell'UE, mettendo in risalto il ruolo dell'UE e dei suoi Stati membri in qualità di principali donatori di finanziamenti a favore dello sviluppo mondiale;

50. invita Commissione a garantire una valutazione d'impatto trasparente, effettuata da organismi ed esperti indipendenti dell'UE, sull'impatto dei progetti finanziati dall'UE sui diritti umani dei migranti e dei rifugiati, così come in generale sulla popolazione del paese interessato; chiede l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio efficace e indipendente per monitorare e valutare pienamente la destinazione finale di tali fondi, e di protocolli d'azione in caso di violazioni dei diritti fondamentali; reputa necessario coinvolgere appieno le amministrazioni regionali e locali e gli attori della società civile nella loro concezione e attuazione; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare una panoramica chiara e completa dei fondi utilizzati nell'ambito di tutti gli strumenti finanziari per finanziare la cooperazione con i paesi terzi nel settore della gestione della migrazione e della loro esecuzione; sottolinea l'importanza di condividere i dati di audit con il quadro di controllo finanziario dell'UE, compresi la Corte dei conti europea, l'OLAF e l'EPPO;

51. sottolinea la necessità di affrontare meglio le sfide della migrazione intra-africana, che rappresenta quasi il 90 % dei flussi migratori in Africa, in stretta collaborazione con l'Unione africana e in linea con il suo quadro relativo alle politiche di migrazione per l'Africa e con il piano d'azione 2018-2030; ribadisce tuttavia la necessità di adottare, nel lungo periodo, un approccio che eviti di creare dipendenze dagli interventi esterni; ribadisce a tale proposito il ruolo dell'istruzione ai fini dell'emancipazione e l'importanza di un'istruzione di qualità per generare un sostegno più solido a favore della cooperazione allo sviluppo;

52. osserva che la parità di genere e l'inclusione sociale sono due dei principali obiettivi di spesa della programmazione dello strumento NDICI; ribadisce l'impegno dell'UE a favore dell'emancipazione delle donne e delle ragazze, e invita la Commissione a integrare la parità di genere, insieme allo sviluppo della resilienza e all'adattamento ai cambiamenti climatici, nella pianificazione e nell'attuazione dei fondi fiduciari e dello strumento per i rifugiati in Turchia; raccomanda che nell'attuazione dei progetti realizzati nel quadro dei fondi fiduciari dell'UE e dello strumento per i rifugiati in Turchia sia effettuata regolarmente un'analisi sensibile alla dimensione di genere e che le donne siano coinvolte nella concezione dei progetti sostenuti;

53. invita la Commissione a cessare o rivedere la cooperazione con i paesi terzi che non rispettano pienamente i diritti fondamentali, anche mediante la sospensione di specifici finanziamenti e progetti che mettano a rischio o pregiudichino i diritti umani;

54. ribadisce, pur prendendo atto del fatto che il regolamento finanziario consente la creazione di fondi fiduciari per l'azione esterna, il proprio fermo convincimento che l'assistenza esterna dovrebbe essere finanziata totalmente dal bilancio dell'Unione ed essere attuata in modo coerente, seguendo una serie semplificata di regole, basate su strumenti colegislativi e nel pieno rispetto delle prerogative legislative, finanziarie e di controllo del Parlamento nonché dei principi di unità di bilancio, responsabilità, trasparenza, efficacia e sana gestione finanziaria dell'UE; sottolinea che l'adozione di strumenti straordinari aumenta la complessità della governance finanziaria e sottopone a pressioni finanziarie gli strumenti di politica estera esistenti, rischiando in tal modo di influire sulla loro efficienza; ritiene che i fondi fiduciari dell'UE dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per reagire a significative crisi improvvise e situazioni in cui occorre coordinare le risposte di molteplici donatori e in cui un obiettivo di politica esterna non può essere pienamente conseguito mediante gli strumenti di finanziamento esterno esistenti, a condizione che tali fondi fiduciari dell'UE rispettino il principio di sana gestione finanziaria e non duplichino altri canali di finanziamento esistenti o strumenti simili senza prevedere alcuna addizionalità e che i loro obiettivi siano allineati agli obiettivi dello strumento o della linea di bilancio dell'Unione da cui sono finanziati; invita la Commissione a garantire una comunicazione più efficiente in loco, che metta in evidenza il ruolo dell'UE quale principale donatore di finanziamenti a favore dello sviluppo mondiale;

55. sottolinea che la messa in comune delle risorse del FES, del bilancio dell'Unione e di altri donatori nell'ambito dei fondi fiduciari non dovrebbe modificare la capacità delle attuali politiche e degli attuali programmi dell'UE di perseguire i loro obiettivi originari, come l'eliminazione della povertà e la promozione dei diritti fondamentali;

56. ricorda che i fondi fiduciari dell'UE e lo strumento per i rifugiati in Turchia dovrebbero essere considerati strumenti eccezionali o effettivamente legati a emergenze e che il loro valore aggiunto e i loro effetti sul campo dovrebbero essere opportunamente giustificati e monitorati con attenzione; si aspetta che la Commissione sfrutti appieno le possibilità offerte dall'approccio basato sui programmi nell'ambito del pilastro geografico dello strumento NDICI e dell'IPA III – che non possono più essere utilizzati per finanziare l'assistenza preadesione alla Turchia, ad eccezione del sostegno alle organizzazioni della società civile turca attraverso lo strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani – integrando tali possibilità con una programmazione tematica globale, il finanziamento di azioni di risposta rapida e l'ampia riserva non programmata disponibile nel quadro dello strumento NDICI;

57. ricorda che è previsto che i finanziamenti della riserva per le sfide e priorità emergenti nel quadro dello strumento NDICI vadano ad aggiungersi ai finanziamenti dei programmi geografici e tematici e delle azioni di risposta rapida; sottolinea che la Commissione si è impegnata a discutere l'utilizzo di tali finanziamenti nel quadro del dialogo geopolitico con il Parlamento e a fornire informazioni dettagliate prima della loro mobilitazione, tenendo pienamente in considerazione le osservazioni del Parlamento sulla natura, gli obiettivi e gli importi finanziari previsti;

58. accoglie con favore il nuovo strumento di finanziamento esterno dell'UE NDICI, in quanto prevede crescenti opportunità nel bilancio dell'Unione per rispondere a nuove emergenze; confida che lo strumento NDICI permetterà un'assegnazione più efficiente delle risorse e garantirà sufficiente flessibilità e capacità di risposta, traendo insegnamenti da precedenti esperienze e valutazioni dei fondi fiduciari esistenti da parte dello strumento NDICI;

59. sottolinea che il potenziale dello strumento NDICI dovrebbe essere sfruttato appieno e che tale strumento dovrebbe essere migliorato ove necessario, mentre il ricorso a strumenti di finanziamento straordinari dovrebbe essere limitato alle emergenze impreviste, salvaguardando così l'unità del bilancio dell'Unione e la relativa responsabilità democratica; sottolinea a tale riguardo che un quadro di governance del processo decisionale ordinario attribuisce maggiore legittimità all'azione esterna dell'UE, sia all'interno dell'Unione sia nei paesi di destinazione;

60. chiede che i finanziamenti di ogni eventuale strumento che succederà all'attuale strumento per i rifugiati in Turchia non pregiudichino gli strumenti di finanziamento adottati di recente, in particolare l'IPA III e lo NDICI, compresa la relativa riserva per le sfide e priorità emergenti, dato che lo strumento che succederà all'attuale strumento per i rifugiati in Turchia non risponde a una sfida o a una crisi realmente nuova; sostiene caldamente il finanziamento di ogni eventuale iniziativa di questo tipo attraverso nuovi stanziamenti, rafforzati ove necessario da contribuiti degli Stati membri; ribadisce che il Parlamento deve essere coinvolto pienamente e sin dall'inizio nelle discussioni sullo strumento che succederà all'attuale strumento per i rifugiati in Turchia, comprese le sue strutture di finanziamento e di governance, le quali devono rispecchiare le fonti dei finanziamenti e il ruolo dell'autorità di bilancio;

61. chiede, in caso di maggiori esigenze nell'ambito del QFP 2021-2027, che la prima e principale soluzione da valutare sia il ricorso a strumenti colegislativi, vale a dire aumentando la dotazione dello strumento NDICI tramite una revisione del QFP e dei regolamenti dello strumento stesso o, quale opzione secondaria e a condizione che il Parlamento sia pienamente coinvolto nel processo decisionale e dotato di un idoneo potere di controllo, attraverso un rafforzamento delle linee di bilancio pertinenti allo strumento NDICI tramite contributi sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne; si aspetta a tale riguardo che l'imminente revisione del regolamento finanziario garantirà un opportuno coinvolgimento dell'autorità di bilancio nella governance delle entrate con destinazione specifica esterne; sottolinea che, ove ciononostante emergesse l'esigenza di un nuovo fondo fiduciario debitamente giustificato, in seguito allo scoppio di una grave crisi, a un improvviso mutamento delle relazioni internazionali che richieda un'importante risposta finanziaria dell'UE o alla necessità di mettere in comune risorse insieme a paesi terzi con modalità non realizzabili nel quadro degli strumenti colegislativi, il Parlamento dovrà essere pienamente coinvolto fin dalle primissime fasi; ritiene a tale proposito che il regolamento finanziario dovrebbe essere riveduto al fine di garantire al Parlamento un ruolo adeguato nell'istituzione e nel controllo di qualsiasi nuovo fondo fiduciario, comprese l'elaborazione dell'accordo costitutivo e la mobilitazione del contributo dell'Unione, nonché l'attuazione, la prosecuzione e l'eventuale liquidazione del fondo in questione;

62. invita la Commissione a dare priorità all'approccio basato sul nesso tra aiuto umanitario e sviluppo nell'attuazione dello strumento NDICI e chiede di aumentare la cooperazione fra gli attori dell'UE in ambito umanitario e nel settore dello sviluppo, in particolare nei contesti post-crisi e nelle crisi prolungate, perché si adatti meglio alle esigenze locali e ottenga risultati più efficienti;

63. osserva che le possibilità di integrare la politica di migrazione nella politica esterna dell'UE sono notevolmente ampliate dall'inclusione della migrazione nella componente tematica, geografica e di risposta rapida dello strumento NDICI; osserva tuttavia con preoccupazione che attraverso la componente "risposta rapida", la cooperazione con i paesi terzi in materia di gestione della migrazione può essere finanziata senza che la Commissione debba pubblicare documenti di programmazione o consultare gli attori della società civile e senza il coinvolgimento del Parlamento, anche nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione, che non prevede meccanismi per valutare i possibili effetti negativi di tali interventi; insiste, al riguardo, sulla necessità di garantire che il QFP 2021-2027 sia accompagnato da un solido quadro di riferimento sui diritti umani per l'individuazione, l'attuazione e il monitoraggio dei futuri programmi di cooperazione in materia di migrazione;

64. osserva che lo strumento NDICI prevede valutazioni intermedie e finali e la presentazione di una relazione annuale dettagliata della Commissione al Parlamento e al Consiglio sulle attività in corso, sui risultati ottenuti, sull'efficacia e sui progressi verso i traguardi e gli obiettivi tematici del regolamento; invita la Commissione a sviluppare e attuare una metodologia precisa per tenere traccia del 10 % della spesa destinata alla migrazione e allo sfollamento forzato, per garantire efficacemente un'idonea trasparenza e rendicontabilità della spesa, come prescritto dal regolamento;

65. accoglie con favore le procedure decisionali vicine al territorio, l'adattamento alle realtà locali e la possibilità di attuare progetti transfrontalieri e finanziati in più anni nei fondi fiduciari dell'UE e nello strumento per i rifugiati in Turchia, poiché tali elementi apportano un elevato valore aggiunto; chiede di integrare tali aspetti nei futuri esercizi di programmazione connessi agli strumenti di bilancio per la politica esterna dell'UE;

66. riconosce che la cooperazione con i rappresentanti delle comunità locali e i portatori di interessi, compresi gli enti governativi locali, le organizzazioni della società civile, le parti sociali e i leader religiosi nei contesti interessati dai conflitti è fondamentale per promuovere la riconciliazione, il dialogo e la pace; sottolinea che le chiese e le organizzazioni di ispirazione religiosa a livello locale svolgono un ruolo attivo nella cooperazione allo sviluppo e nella fornitura di assistenza umanitaria alle persone più bisognose e chiede alla Commissione di collaborare con loro, in particolare nel prestare sostegno diretto alle comunità difficili da raggiungere nei paesi in via di sviluppo;

67. sottolinea l'importanza di destinare una quota sostanziale dei futuri finanziamenti dell'UE nell'ambito della migrazione ai gruppi della società civile dei paesi terzi per fornire assistenza e per la protezione e il monitoraggio dei diritti dei migranti, nonché di garantire che una parte significativa dei finanziamenti dell'UE sia destinata al miglioramento dei diritti umani, della protezione internazionale e delle prospettive future dei rifugiati;

68. chiede alla Commissione di adattare i metodi di programmazione alle realtà dei territori e alle sfide locali emergenti e di favorire la titolarità locale dell'attuazione dei nuovi strumenti di sviluppo dell'UE; invita inoltre la Commissione a svolgere una valutazione delle necessità e ad adattare la risposta dell'UE alle esigenze locali;

69. invita la Commissione a valutare le possibilità di coinvolgere i partner dei paesi terzi in iniziative e finanziamenti congiunti per affrontare sfide comuni come la migrazione, lo sfollamento forzato, i cambiamenti climatici, l'emancipazione delle donne e la protezione dei gruppi vulnerabili;

70. invita la Commissione ad assegnare la priorità agli investimenti nell'istruzione e nella creazione di posti di lavoro, per offrire alle persone nei paesi partner la possibilità di partecipare ad attività locali che generano reddito;

71. si aspetta che la Commissione affronti le crisi attuali e future nonché le potenziali esigenze in termini di ricostruzione in modo più efficiente e mirato, utilizzando le modalità esistenti e gli altri mezzi possibili nel quadro dell'attuale regolamento finanziario, mediante una cooperazione stretta e coordinata con gli Stati membri e le altre istituzioni dell'UE nel quadro dell'approccio "Team Europa", nonché insieme ai partner e donatori internazionali che condividono gli stessi principi;

°

° °

72. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Consiglio.


POSIZIONE DI MINORANZA

di Bernhard Zimniok

 

Lo scrivente concorda sul fatto che il Parlamento europeo debba poter esercitare il pieno controllo sulle risorse finanziarie versate dai contribuenti negli Stati membri e gestite dagli amministratori della Commissione; è inaccettabile che la Commissione non abbia agevolato tale controllo.

 

Tuttavia, il testo costituisce una spudorata approvazione dell'anomalo complesso industriale dello sviluppo e si propone di alimentarlo ulteriormente nonostante la sua inefficacia. La maggioranza dei fondi in oggetto viene utilizzata per esercitare un'influenza politica non condivisa dalla maggior parte dei cittadini degli Stati membri e costituisce pertanto una riprovevole manifestazione di un neocolonialismo che non rispetta i diritti sovrani e le culture delle nazioni interessate. Il testo chiede inoltre finanziamenti supplementari a favore dell'aiuto allo sviluppo in un momento in cui gli Stati membri sono costretti a ridurre la spesa per garantire la ripresa dalla crisi COVID-19 e non rispetta la richiesta di moratoria in relazione a tutti gli aiuti allo sviluppo gestiti dalla Commissione. Sussistono inesattezze che inducono a credere che sia la Commissione a finanziare le azioni in materia di sviluppo, mentre in realtà tutte le risorse sono versate dai contribuenti negli Stati membri. Non viene elaborata alcuna risposta adeguata nei confronti della Turchia e della guerra ibrida che il paese muove nei confronti degli Stati membri utilizzando le armi della migrazione di massa, né viene dichiarata la necessità immediata di cessare tutti gli aiuti alla Turchia gestiti dalla Commissione.


 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI (15.4.2021)

destinato alla commissione per gli affari esteri, alla commissione per lo sviluppo e alla commissione per i bilanci

sulla relazione di attuazione sui fondi fiduciari dell'UE e lo strumento per i rifugiati in Turchia

(2020/2045(INI))

Relatore per parere: Tomáš Zdechovský

 

SUGGERIMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per gli affari esteri, la commissione per lo sviluppo e la commissione per i bilanci, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

A. considerando che il trattato di Lisbona ha rafforzato il ruolo del Parlamento europeo al fine di garantire la coerenza e la responsabilità democratica;

B. considerando che l'istituzione di fondi fiduciari e il superamento delle norme di bilancio dell'UE pregiudicano il principio dell'unità di bilancio e pongono una serie di problemi in termini di sana gestione finanziaria, trasparenza e responsabilità; che i quattro fondi fiduciari dell'UE esistenti[26] sono impiegati come meccanismi di finanziamento per l'attuazione di misure in materia di cooperazione internazionale e sviluppo; che ciò accresce la complessità delle strutture finanziarie esistenti, il che potrebbe condurre a inefficienze operative;

C. considerando che lo strumento per i rifugiati in Turchia si differenzia dai fondi fiduciari dell'UE, principalmente poiché rimane integrato nel bilancio dell'Unione;

D. considerando che, secondo la Commissione, lo strumento per i rifugiati in Turchia è stato progettato per coordinare gli strumenti finanziari dell'UE esistenti affinché siano mobilitati in maniera coerente e congiunta per rispondere alle esigenze dei rifugiati;

E. considerando che il Parlamento europeo ha convenuto che metà della spesa dello strumento per i rifugiati in Turchia sia a carico del bilancio dell'UE, per un importo pari a 3 miliardi di EUR per il periodo 2016-2019;

1. constata che i fondi fiduciari dell'UE sono stati concepiti per fornire una risposta rapida in caso di circostanze difficili e aumentare la flessibilità dei finanziamenti, il che rende difficile appurare[27] quali sono le emergenze concrete e in che modo i finanziamenti aggiuntivi concorrono ad affrontarle, nonché garantire un controllo qualitativo dei risultati sul campo; ribadisce pertanto che tali strumenti dovrebbero essere classificati come eccezionali o di emergenza e che il loro valore aggiunto e i loro effetti sul campo dovrebbero essere adeguatamente giustificati e monitorati;

2. sottolinea che l'UE deve sempre garantire che i progetti e i programmi nel quadro dei fondi fiduciari dell'UE promuovano e proteggano i diritti umani; ritiene che debbano essere messi a punto sistemi solidi per monitorare gli impatti in termini di diritti umani, unitamente a un sistema di responsabilità dotato di indicatori specifici per prevenire e affrontare le violazioni del diritto internazionale;

3. evidenzia che la necessità di istituire i fondi fiduciari dell'UE è emersa in parte in risposta al livello insufficiente di flessibilità del bilancio dell'UE e alla mancanza di possibilità di finanziare esigenze impreviste in diversi ambiti;

4. richiama l'attenzione sulla relazione speciale n. 27/2018 della Corte dei conti europea ("la Corte"), dal titolo: "Lo strumento per i rifugiati in Turchia: assistenza utile, ma sono necessari miglioramenti per ottenere un miglior rapporto tra benefici e costi"; rileva che, secondo le conclusioni della relazione, se da un lato i progetti sottoposti ad audit hanno fornito un utile sostegno ai rifugiati e la maggior parte di essi ha dato i risultati auspicati, dall'altro la metà di essi non ha ottenuto gli effetti attesi; osserva inoltre che il monitoraggio dei progetti di assistenza in denaro nel quadro dello strumento per i rifugiati in Turchia è stato limitato poiché la Commissione e i suoi partner attuatori delle Nazioni Unite non hanno avuto accesso ai dati primari dei beneficiari; si compiace che alcune delle raccomandazioni contenute nella relazione della Corte siano state prese in considerazione per la programmazione della seconda tranche dello strumento per i rifugiati in Turchia; invita la Commissione a riferire ulteriormente sull'attuazione delle raccomandazioni della Corte nell'ambito della procedura di discarico;

5. insiste con forza sulla necessità di garantire in via prioritaria che l'attuazione dello strumento per i rifugiati in Turchia e dei fondi fiduciari dell'UE sia pienamente conforme ai principi generali dell'Unione e agli impegni giuridici sanciti nei trattati nonché alle politiche e agli obiettivi dell'UE, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani; sottolinea che è necessario garantire il conseguimento di tali obiettivi;

6. prende atto della relazione speciale n. 27/2018 della Corte sullo strumento per i rifugiati in Turchia, nella quale la Corte ha in ultima analisi concluso che lo strumento avrebbe potuto essere più efficace e che avrebbe potuto ottenere un miglior rapporto tra benefici e costi; ritiene che vi sia ancora margine di miglioramento in termini di efficienza dei progetti umanitari;

7. invita la Commissione a monitorare continuamente che lo strumento per i rifugiati in Turchia sia attuato in linea con i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento, rispettando appieno al tempo stesso il diritto del Parlamento di esercitare il potere di verifica e controllo sui finanziamenti dell'UE;

8. esprime estrema preoccupazione per il fatto che i tentativi della Commissione di monitorare i progetti umanitari siano stati ostacolati dal rifiuto delle autorità turche di concedere l'accesso ai dati dei beneficiari dei due progetti di assistenza in denaro; si rammarica che, di conseguenza, non sia stato possibile risalire a tali beneficiari;

9. deplora che le esigenze dei rifugiati in termini di infrastrutture municipali e sostegno socioeconomico non siano state sufficientemente coperte nell'ambito dello strumento per i rifugiati in Turchia[28]; invita pertanto la Commissione a rispondere in modo più efficace a tali esigenze al fine di migliorare la razionalizzazione e la complementarità dell'assistenza fornita; ricorda inoltre la necessità di garantire la parità di accesso all'istruzione e alla formazione, la salute, la protezione e altre esigenze di base, in particolare alle ragazze e alle giovani donne;

10. plaude al successo della prima tranche dello strumento per i rifugiati in Turchia, in particolare per quanto riguarda la rete di sicurezza sociale di emergenza (ESSN), che è il maggiore progetto umanitario gestito dalla Commissione; si compiace dei progressi compiuti in relazione alla seconda tranche, che consentono una transizione graduale dall'assistenza umanitaria all'aiuto allo sviluppo;

11. sottolinea che lo strumento per i rifugiati in Turchia ha avuto un impatto positivo sui gruppi destinatari vulnerabili, fornendo accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione, nonché al programma di integrazione e all'assistenza umanitaria a 1,8 milioni di persone;

12. pone in evidenza il difficile contesto lavorativo nel quale le organizzazioni non governative (ONG) si trovano a operare nell'ambito dell'attuazione dello strumento per i rifugiati in Turchia; invita la Commissione a rispondere all'esigenza di migliorare l'ambiente operativo per le organizzazioni della società civile, anche attraverso il proseguimento del dialogo con le autorità turche sulle questioni inerenti alla registrazione e ai permessi;

13. accoglie positivamente le relazioni di monitoraggio fornite attraverso il quadro dei risultati dello strumento per i rifugiati in Turchia; evidenzia la necessità di realizzare rigorosi esercizi di monitoraggio e audit ex ante ed ex post, anche in Turchia, allo scopo di assicurare il rispetto del regolamento finanziario nonché il controllo e l'accesso da parte della Corte, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Procura europea; invita la Commissione a intensificare la comunicazione relativa allo strumento per i rifugiati in Turchia e a fornire tutte le informazioni necessarie affinché il Parlamento europeo eserciti i suoi diritti di verifica e controllo; chiede che la Commissione garantisca che i finanziamenti dello strumento per i rifugiati in Turchia raggiungano i beneficiari previsti, in particolare i progetti per i rifugiati, e non siano utilizzati per altre finalità; ricorda, in tale contesto, l'importanza dell'accessibilità ai dati primari dei beneficiari e della tracciabilità dei finanziamenti dell'UE, e invita la Commissione a presentare la valutazione intermedia strategica prevista dello strumento per i rifugiati in Turchia; insiste inoltre affinché le autorità turche concedano ai partner attuatori il pieno accesso ai dati sui beneficiari ammissibili, al fine di migliorare la rendicontabilità e l'efficienza del quadro di monitoraggio di tali progetti faro[29];

14. osserva con preoccupazione che la crisi COVID-19 ha notevolmente rallentato i progressi relativi alle singole azioni e allo strumento per i rifugiati in Turchia nel suo complesso, determinando un ritardo di attuazione che, secondo le stime del giugno 2020, sarebbe compreso tra i 3 e 12 mesi; sottolinea che, secondo la relazione di monitoraggio del novembre 2020, i soggetti più colpiti sono stati i rifugiati più vulnerabili impiegati nel settore informale; si rammarica che la sospensione delle attività in presenza, ad esempio nel settore della coesione sociale, dell'insegnamento delle lingue e del sostegno psicosociale, abbia inciso in misura sproporzionata sulle donne rifugiate;

15. ricorda che i fondi fiduciari dell'UE sono strumenti flessibili che consentono l'attuazione rapida, efficace ed efficiente di progetti nel quadro dell'assistenza umanitaria e delle situazioni di emergenza, garantendo nel contempo la sana gestione finanziaria;

16. riconosce le difficoltà riscontrate in questo tipo di imprese, dovute a diversi fattori tra cui la diversità dei gruppi di destinatari e l'ubicazione;

17. sottolinea che le azioni realizzate nell'ambito delle varie componenti dello strumento per i rifugiati in Turchia saranno più efficaci, più sostenibili e otterranno un migliore rapporto tra costi e benefici se faranno parte di un approccio integrato;

18. invita la Commissione a valutare l'orientamento attuale dell'assistenza umanitaria, il cui obiettivo è ridurre e in ultima analisi eliminare la povertà, e a migliorare l'efficienza e il monitoraggio dei progetti di assistenza in denaro;

19. sottolinea la necessità di un monitoraggio di qualità e riconosce le difficoltà riscontrate nella supervisione dei due progetti di assistenza in denaro, dal momento che la Commissione e i suoi partner attuatori delle Nazioni unite non hanno avuto accesso ai dati originali dei beneficiari;

20. prende atto degli sforzi compiuti e delle misure adottate dall'UE e dai suoi Stati membri per sostenere i rifugiati e le comunità di accoglienza in Turchia; invita la Commissione a migliorare la sua strategia di comunicazione e a intensificare i suoi contatti con il pubblico al fine di sensibilizzare in merito agli sforzi compiuti dall'UE, così da rendere tali azioni e i loro obiettivi maggiormente conosciuti;

21. evidenzia che è necessario adoperarsi per monitorare e far rispettare i valori e le norme dell'UE nel settore dell'assistenza ai rifugiati, in quanto ciò rafforzerebbe la fiducia nell'Unione dimostrando la capacità di quest'ultima di raggiungere i traguardi prefissati;

22. esorta la Commissione a trasmettere alle autorità turche la necessità di migliorare l'ambiente di lavoro delle ONG internazionali;

23. invita la Commissione a intervenire in risposta a qualsiasi tentativo da parte della Turchia di usare lo strumento per i rifugiati in Turchia per fare leva sull'UE.


INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

14.4.2021

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

2

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Alin Mituța, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Vincenzo Sofo, Michal Wiezik, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Joachim Stanisław Brudziński, Maria Grapini, Hannes Heide, Mikuláš Peksa, Viola Von Cramon-Taubadel

 

 



 

 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

24

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Vincenzo Sofo

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Michal Wiezik, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Pierre Karleskind, Alin Mituța

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova

Verts

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon‑Taubadel

 

2

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean‑François Jalkh

 

2

0

The Left

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


 

 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI (11.5.2021)

destinato alla commissione per gli affari esteri, alla commissione per lo sviluppo e alla commissione per i bilanci

sulla relazione di attuazione sui fondi fiduciari dell'UE e lo strumento per i rifugiati in Turchia

(2020/2045(INI))

Relatrice per parere: Sira Rego

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

 

 

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per gli affari esteri, la commissione per lo sviluppo e la commissione per i bilanci, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

A. considerando che lo strumento dell'UE per i rifugiati in Turchia è stato istituito nel 2016 nel quadro della dichiarazione UE-Turchia e gestisce 6 miliardi di EUR, mobilitati in due tranche: una destinata a finanziare progetti che si concluderanno al più tardi entro la metà del 2021 e l'altra per finanziare progetti la cui conclusione è prevista al più tardi entro la metà del 2025; che lo strumento per i rifugiati in Turchia costituisce un meccanismo di coordinamento congiunto e non uno strumento di finanziamento in sé;

B. considerando che lo strumento per i rifugiati in Turchia ha contribuito al sostentamento di oltre 1,8 milioni di rifugiati e comunità di accoglienza in Turchia e rappresenta pertanto un pilastro fondamentale del sostegno e dell'aiuto umanitario; che lo strumento per i rifugiati in Turchia è minacciato dalla pressione politica esercitata dal governo turco nei confronti dell'Unione europea nell'ambito delle controversie sulla dichiarazione UE-Turchia, fatto che, in ultima analisi, danneggia i rifugiati e le comunità di accoglienza che dipendono da questo sostegno; che nell'ambito di tale dichiarazione si sono verificati casi di violazioni dei diritti umani che sono incompatibili con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

C. considerando che il fondo fiduciario regionale dell'Unione europea in risposta alla crisi siriana (fondo fiduciario Madad) ha mobilitato 2,3 miliardi di EUR, compresi i contributi volontari di 21 Stati membri dell'UE, della Turchia e del Regno Unito; che i suoi programmi si concentrano su istruzione, mezzi di sussistenza, salute, protezione e acqua, a favore di rifugiati, sfollati interni e comunità locali, fornendo sostegno a oltre 7 milioni di beneficiari; che, con il protrarsi della guerra civile siriana, la risposta del fondo fiduciario Madad si è evoluta ulteriormente nel contesto del nesso tra azione umanitaria e sviluppo, concentrandosi maggiormente sul rafforzamento dei sistemi a sostegno degli sforzi e delle capacità dei paesi ospitanti di rispondere a tale crisi prolungata, in particolare attraverso l'erogazione di servizi pubblici in Iraq, Giordania e Libano;

D. considerando che, secondo la sua valutazione, il fondo fiduciario Madad è in grado di avviare i progetti in modo relativamente più veloce rispetto alle procedure standard nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e dello strumento di assistenza preadesione; che il fondo fiduciario Madad è altresì riuscito a realizzare un'economia di scala, con progetti su larga scala di volume medio pari a 20 milioni di EUR e un periodo medio di attuazione di circa 30 mesi;

E. considerando che il fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa (fondo fiduciario per l'Africa) è stato istituito nel 2015 ed è stato presentato quale strumento chiave per attuare il piano d'azione di La Valletta; che è diventato il principale strumento finanziario dell'impegno politico dell'UE nei confronti dei partner africani nel campo della migrazione; che il fondo fiduciario per l'Africa ha finanziato oltre 500 progetti in 26 paesi africani in tre regioni geografiche, Sahel e Lago Ciad, Corno d'Africa e Africa settentrionale, per impegni totali di un valore superiore a 5 miliardi di EUR dal 2016, di cui 4,4 miliardi provenienti dal bilancio dell'UE; che questi paesi affrontano sfide crescenti che riguardano la pressione demografica, l'estrema povertà, la debolezza delle infrastrutture sociali ed economiche, le tensioni interne e le debolezze istituzionali, una insufficiente resilienza, le emergenze alimentari e le sollecitazioni ambientali;

F. considerando che la revisione intermedia del fondo fiduciario per l'Africa ha evidenziato il valore aggiunto del fondo quale strumento flessibile che affronta situazioni in rapida evoluzione e si occupa di questioni locali specifiche; che, tuttavia, una relazione della Corte dei conti europea del 2018[30] ha evidenziato varie carenze, tra cui sfide giuridiche quali la mancata applicazione del diritto dell'UE in materia di appalti pubblici, nonché una gestione poco trasparente; che la Commissione ha dichiarato di aver tenuto conto di tali preoccupazioni e di aver predisposto miglioramenti; che la società civile ha espresso dubbi[31] in merito alla qualità dei progetti approvati e, cosa più preoccupante, ai presunti contributi a trattamenti inumani e degradanti e/o al finanziamento di attori che hanno perpetrato violazioni dei diritti umani, ad esempio in Libia, Eritrea e Sudan;

G. considerando che l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce chiaramente che la cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione e che l'obiettivo principale della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà; che il fondo fiduciario per l'Africa fruisce in maniera predominante dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), principalmente a valere sul Fondo europeo di sviluppo (FES), e di conseguenza la sua attuazione dovrebbe basarsi sui principi fondamentali di efficacia dello sviluppo;

H. considerando che la mobilità intraregionale ha svolto un ruolo importante in Africa nel corso della sua storia; che, in risposta alla siccità, le popolazioni locali sono state tradizionalmente in grado di modificare le loro strategie di sussistenza e hanno dimostrato una capacità di adattamento, spesso ricorrendo alla migrazione come mezzo per diversificare i propri mezzi di sussistenza; che sin dai primi anni 2000, e in particolare dal 2016, questo sistema di diversificazione dei mezzi di sussistenza è stato posto sotto pressione principalmente a causa delle limitazioni alla libertà di circolazione intraregionale derivanti dal sostegno fornito dagli Stati membri dell'UE ad alcuni paesi africani per combattere la migrazione irregolare verso l'Europa;

I. considerando che dal 2017 l'UE ha fornito 57,2 milioni di EUR a sostegno del progetto di gestione integrata delle frontiere e della migrazione nell'ambito della sezione Africa settentrionale del fondo fiduciario per l'Africa, al fine di aumentare la capacità operativa della guardia costiera, della marina e dell'amministrazione generale per la sicurezza costiera libiche onde aiutarle a intercettare le persone in mare, fornendo nel contempo sostegno all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) per consentirle di assistere i migranti più vulnerabili bloccati in Libia e nei paesi ospitanti; che, secondo i dati dell'OIM, più di 20 000 persone sono state intercettate nel 2019 e 2020 dalla guardia costiera libica; che numerose relazioni hanno confermato che la Libia non è ancora un luogo di sbarco sicuro, per via delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nei confronti di rifugiati e migranti e a causa del conflitto in corso nel paese; che l'8 maggio 2020 l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto una moratoria su tutte le intercettazioni e i rimpatri in Libia; che in una relazione pubblicata nel marzo 2021 la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha ribadito la sua richiesta, già espressa nel 2019, di sospendere il sostegno alla guardia costiera libica che incide sulle intercettazioni e sui rimpatri;

J. considerando che alcune organizzazioni della società civile hanno avviato varie cause, promosso procedimenti giudiziari e presentato denunce contro l'UE e i suoi Stati membri per violazioni dei diritti umani, violazioni della normativa dell'UE in materia di finanziamenti e del diritto internazionale dei diritti umani[32], respingimenti e altri atti disumani contro i migranti[33] legati direttamente o indirettamente ad alcuni progetti del fondo fiduciario per l'Africa; che è stato riferito che il centro operativo regionale a sostegno del processo di Khartoum e dell'iniziativa dell'Unione africana per il Corno d'Africa (ROCK) e il programma per una migliore gestione della migrazione sostenuti dal fondo fiduciario per l'Africa sono stati sospesi dall'UE in Sudan nel 2019;

K. considerando che la scadenza del fondo fiduciario per l'Africa e di altri fondi fiduciari dell'UE è prevista per la fine del 2021; che si prevede che il prossimo strumento di finanziamento pluriennale per l'azione esterna, lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), destini il 10 % ad attività legate alla migrazione, in aggiunta all'istituzione delle priorità indicative nazionali reciprocamente concordate nonché a un approccio flessibile fondato su incentivi;

L. considerando che sarebbe utile che la Commissione e gli Stati membri elaborassero una rassegna chiara e completa dei fondi utilizzati per finanziare la cooperazione con i paesi terzi nel settore della gestione della migrazione attraverso tutti gli strumenti finanziari e la loro attuazione, comprese informazioni quali gli importi, gli obiettivi, la finalità, le azioni ammissibili e la fonte di finanziamento;

1. deplora che i fondi fiduciari dell'UE siano strumenti ad hoc che si discostano dal processo decisionale ordinario e aggirano il controllo parlamentare e il controllo democratico e che quindi mancano di trasparenza e di responsabilità democratica; sottolinea che non sono disponibili, o sono difficilmente accessibili, dati dettagliati sui fondi stanziati; esorta la Commissione ad adottare misure immediate per migliorare la trasparenza e la regolare condivisione di informazioni con il Parlamento europeo nonché garantire una sorveglianza e un controllo parlamentare migliori sulla definizione, sull'attuazione e sul seguito dato al fondo fiduciario per l'Africa e allo strumento per i rifugiati in Turchia, incluse eventuali misure future da adottare a norma dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento NDICI; ribadisce la necessità di potenziare la responsabilità delle autorità direttamente incaricate della gestione dei fondi; invita la Commissione a formalizzare immediatamente lo status di osservatore del Parlamento alle riunioni dei consigli di amministrazione dei fondi fiduciari dell'UE e a presentargli ogni anno una relazione finanziaria e sui diritti umani in relazione all'attuazione dei progetti attuali e futuri;

2. osserva che i fondi dell'UE sono stati utilizzati per esercitare pressioni sui governi partner affinché rispettino gli obiettivi interni dell'UE in materia di migrazione e sottolinea il crescente ricorso, dal 2016, a una maggiore condizionalità tra la cooperazione allo sviluppo e la gestione della migrazione; deplora l'uso dell'assistenza allo sviluppo per l'attuazione di accordi informali non soggetti ad alcun controllo parlamentare e democratico, ivi compresi la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, il memorandum d'intesa UE-Unione africana per la pace, la sicurezza e la governance del 23 maggio 2018 e il memorandum d'intesa UE-Nigeria del 29 agosto 2019;

3. prende atto con preoccupazione delle carenze nell'applicazione del diritto dell'UE in materia di appalti pubblici per quanto concerne la politica migratoria esterna dell'UE[34]; ritiene che le disposizioni dell'articolo 3 della decisione della Commissione dell'ottobre 2015 (C(2015)7293) che istituisce il fondo fiduciario per l'Africa e i progetti di aiuto umanitario finanziati tramite il fondo Madad e lo strumento per i rifugiati in Turchia non siano compatibili con il diritto dell'UE in materia di appalti pubblici o ne siano esentati; sottolinea la mancanza di trasparenza per quanto riguarda l'attuazione e l'ambito di applicazione delle procedure previste dal diritto in materia di appalti pubblici nella selezione dei partner esecutivi[35]; si rammarica che le procedure e i criteri di selezione dei progetti non siano sufficientemente chiari o documentati[36];

4. sottolinea che progetti attualmente coperti dai fondi fiduciari dell'UE potrebbero essere finanziati nell'ambito di qualsiasi componente dello strumento NDICI – risposta geografica, tematica o rapida – entro l'obiettivo di spesa del 10 % definito dal regolamento; esprime preoccupazione per le discussioni in corso al Consiglio che mirano alla creazione di iniziative di finanziamento di Team Europa legate al tema della migrazione, allo scopo di proporre azioni relative alla gestione della migrazione in Africa, che rischiano di eludere il controllo del Parlamento;

5. fa notare che lo strumento per i rifugiati in Turchia si differenzia dai fondi fiduciari dell'UE, principalmente poiché rimane integrato nel bilancio dell'Unione; riconosce il sostegno fornito dallo strumento per i rifugiati in Turchia a favore dei rifugiati e delle comunità di accoglienza in Turchia, in relazione alla salute, all'assistenza umanitaria, all'istruzione, al sostegno socioeconomico; osserva tuttavia che solo i rifugiati registrati hanno accesso a tale sostegno, lasciando molte presone prive di assistenza; sottolinea a questo proposito che, dal 2016, l'accesso alla registrazione è stato ostacolato in talune province e città della Turchia, come riportato da alcune ONG quali Amnesty International;

6. si rammarica che tale cruciale sostegno sia stato stanziato nel quadro della dichiarazione UE-Turchia; esprime preoccupazione per i due progetti di sostegno alla gestione della migrazione, per un valore totale di 80 milioni di EUR, alla luce del mancato accesso e monitoraggio da parte di osservatori nazionali e internazionali, anche nei luoghi di trattenimento[37]; evidenzia la necessità di garantire la realizzazione di esercizi di monitoraggio e audit rigorosi allo scopo di assicurare il rispetto del regolamento finanziario; invita la Commissione a intensificare la comunicazione relativa allo strumento per i rifugiati in Turchia e chiede che garantisca che tali fondi siano destinati specificamente a progetti per i rifugiati e non siano utilizzati per altre finalità; invita la Commissione a garantire che gli obiettivi dello strumento per i rifugiati in Turchia siano conformi ai principi, alle politiche e agli obiettivi generali dell'UE, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani;

7. sottolinea l'importante contributo del fondo fiduciario Madad nel sostenere l'accesso ai servizi di base come la salute e l'istruzione per i rifugiati siriani, gli sfollati interni e le comunità di accoglienza nei paesi vicini; si compiace della recente adozione di un pacchetto di assistenza di 130 milioni di EUR per sostenere i rifugiati siriani e le comunità locali in Giordania e Libano, alla luce della perdurante crisi umanitaria dovuta al conflitto in atto in Siria; chiede che il fondo fiduciario Madad sia integrato agevolmente nel nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP), assicurando un'assegnazione e un uso efficiente dei fondi già impegnati;

8. riconosce che alcuni progetti del fondo fiduciario per l'Africa hanno fornito un sostegno essenziale, soprattutto attraverso investimenti nel settore della salute e dell'istruzione, nello sviluppo economico, nella creazione di posti di lavoro e nell'integrazione nei mercati del lavoro, sia a favore delle comunità locali che dei rifugiati, e in special modo dei gruppi vulnerabili come le donne e i giovani; si rammarica che il fondo fiduciario per l'Africa abbia avuto un impatto limitato nella creazione di maggiori opportunità economiche e di occupazione, come sottolineato nella sua revisione intermedia, nonostante ciò rappresenti uno dei quattro obiettivi principali del fondo;

9. osserva che la revisione intermedia ha rilevato che la struttura di governance e di gestione del fondo fiduciario per l'Africa era flessibile ed efficiente e ha consentito di adottare decisioni rapide sulla base di una visione strategica delle questioni e grazie a personale competente e impegnato; osserva che vi è una mancanza di responsabilità e controllo del fondo fiduciario per l'Africa e continua a esprimere preoccupazione per la governance del fondo, per l'unione di risorse dell'UE aventi obiettivi diversi, per la composizione del consiglio di amministrazione del fondo e dei suoi comitati operativi regionali, che ha permesso a taluni Stati membri di adottare decisioni dirette sulla spesa dei fondi dell'UE sulla base di un contributo di 3 milioni di EUR, per la scarsa trasparenza del processo di definizione e approvazione dei progetti, per la mancanza di dialogo con le organizzazioni della società civile locali e attive nell'ambito dei diritti umani; evidenzia la mancanza di valutazioni d'impatto ex ante e continue riguardanti le popolazioni e i paesi interessati, in particolare per quanto riguarda i diritti fondamentali, e l'assenza di qualsiasi condizionalità dei diritti fondamentali sull'uso dei finanziamenti;

10. sottolinea che i fondi fiduciari dell'UE si sono concentrati principalmente sul sostegno ai paesi nello sviluppo di strategie nazionali e regionali in materia di gestione della migrazione, sul miglioramento delle capacità di prevenzione della migrazione irregolare e di lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, nonché sull'agevolazione di rimpatri e reintegri sostenibili e dignitosi; sottolinea che la grande attenzione rivolta agli obiettivi 3 e 4 del fondo fiduciario per l'Africa si discosta da un approccio globale alla migrazione; deplora che il 37 % del fondo fiduciario per l'Africa sia destinato a misure volte a limitare e ridurre la migrazione, mentre meno del 9 % è destinato ad affrontare le cause della migrazione e degli sfollamenti forzati; rileva che meno dell'1,5 % del fondo fiduciario per l'Africa è stato assegnato ai canali di migrazione regolari; evidenzia che ridurre la mobilità per scoraggiare la migrazione è pressoché contrario agli obiettivi di sviluppo, poiché aumenta la povertà e rischia di pregiudicare i diritti fondamentali;

11. ribadisce il suo invito alla Commissione e alle agenzie dell'Unione a cessare o rivedere la loro cooperazione con paesi terzi, anche sospendendo finanziamenti e progetti specifici che mettono a repentaglio i diritti umani degli interessati, anche quando i paesi terzi non rispettano pienamente i diritti fondamentali; ribadisce in tale contesto il proprio invito alla Commissione e agli Stati membri, tenuto conto delle gravi violazioni dei diritti umani nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti in Libia, compresi quelli intercettati in mare, affinché rivedano urgentemente tutte le attività di cooperazione con le autorità libiche competenti per quanto riguarda la sorveglianza e la gestione marittima e delle frontiere finanziate a titolo del fondo fiduciario per l'Africa e sospendano la seconda fase del progetto del fondo fiduciario a sostegno della gestione integrata delle frontiere e della migrazione fino a quando non vi saranno chiare garanzie di rispetto dei diritti umani, compresa l'abolizione della legge che criminalizza i migranti irregolari; chiede alla Commissione di garantire una valutazione trasparente dei rischi, eseguita da organismi dell'UE ed esperti indipendenti, in relazione all'impatto dei progetti finanziati dall'UE sui diritti umani dei migranti e dei rifugiati, così come sull'insieme della popolazione del paese interessata; chiede la creazione di un meccanismo di monitoraggio indipendente in materia di diritti umani e protocolli chiari per agire in caso di violazioni dei diritti fondamentali;

12. sottolinea la necessità di definire con chiarezza il quadro del fondo fiduciario per l'Africa e dello strumento per i rifugiati in Turchia, nonché dei loro potenziali successori, compresi la definizione, la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dei progetti, al fine di garantire che le azioni finanziate nell'ambito del fondo fiduciario per l'Africa e dello strumento per i rifugiati in Turchia contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici di tali fondi e non siano impiegate per altri scopi; invita la Commissione a condurre una valutazione ex-post almeno un anno dopo il completamento di tutte le attività del fondo fiduciario per l'Africa e a riferire al Parlamento di conseguenza; invita la Commissione a coinvolgere le organizzazioni della società civile in tale valutazione e a prestare particolare attenzione all'impatto del fondo sullo sviluppo e sui diritti fondamentali, con particolare riguardo ai progetti di cui agli obiettivi 3 e 4;

13. rileva con preoccupazione che, attraverso la componente di "risposta rapida" dello strumento NDICI, la cooperazione con i paesi terzi sulla gestione della migrazione può essere finanziata senza che la Commissione debba pubblicare alcun documento di programmazione o consultare gli attori della società civile, e senza il coinvolgimento del Parlamento; insiste, al riguardo, sulla necessità di garantire che il QFP 2021-2027 sia accompagnato da un solido quadro di riferimento sui diritti umani per l'individuazione, l'attuazione e il monitoraggio dei futuri programmi di cooperazione in materia di migrazione; invita la Commissione e gli Stati membri a ricorrere allo strumento NDICI e ai suoi partenariati internazionali per promuovere programmi di protezione dei rifugiati e dei migranti, in linea con il diritto dell'Unione e il diritto internazionale, e a garantire che l'APS sia utilizzato per sostenere e mantenere uno sviluppo umano sostenibile, la democrazia e i diritti umani, per la protezione di tutte le persone;

14. invita l'UE a rivedere la dichiarazione UE-Turchia allo scopo di garantire il rispetto delle norme sui diritti umani e ad assicurare che l'aiuto e il sostegno umanitari forniti dallo strumento per i rifugiati in Turchia non siano minacciati dall'instabilità politica.


INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

11.5.2021

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

52

15

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Abir Al-Sahlani, Damian Boeselager, Sira Rego, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

52

+

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

Renew

Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

The Left

Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst, Sira Rego

Verts/ALE

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

15

-

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Rob Rooken

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Milan Uhrík

PPE

Nadine Morano

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 

 


INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

13.7.2021

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

100

14

16

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Robert Biedroń, Dominique Bilde, Anna Bonfrisco, Udo Bullmann, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Włodzimierz Cimoszewicz, Antoni Comín i Oliveres, David Cormand, Katalin Cseh, Ryszard Czarnecki, Paolo De Castro, Tanja Fajon, José Manuel Fernandes, Anna Fotyga, Michael Gahler, Gianna Gancia, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Valentino Grant, Klemen Grošelj, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Andrzej Halicki, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Pierrette Herzberger-Fofana, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Beata Kempa, Moritz Körner, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ilhan Kyuchyuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, David Lega, Janusz Lewandowski, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Thierry Mariani, Erik Marquardt, Margarida Marques, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Javier Nart, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, Karlo Ressler, Thijs Reuten, Michèle Rivasi, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Bogdan Rzońca, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Nicolae Ştefănuță, Tineke Strik, Marc Tarabella, Hermann Tertsch, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Hilde Vautmans, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok, Željana Zovko

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ioan-Rareş Bogdan, Andrea Cozzolino, Özlem Demirel, Herbert Dorfmann, Markéta Gregorová, Ewa Kopacz, Katrin Langensiepen, Gabriel Mato, Iskra Mihaylova, Marlene Mortler, Patrizia Toia, Mick Wallace, Milan Zver

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

100

+

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Anna-Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Ioan-Rareş Bogdan, Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Andrzej Halicki, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Ewa Kopacz, Andrius Kubilius, David Lega, Janusz Lewandowski, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Gabriel Mato, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Marlene Mortler, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Janina Ochojska, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Radosław Sikorski, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Milan Zver

Renew

Petras Auštrevičius, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Charles Goerens, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Valérie Hayer, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Iskra Mihaylova, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Robert Biedroń, Udo Bullmann, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Tanja Fajon, Eider Gardiazabal Rubial, Raphaël Glucksmann, Mónica Silvana González, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Dietmar Köster, Pierre Larrouturou, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Margarida Marques, Sven Mikser, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Nils Ušakovs

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Markéta Gregorová, Francisco Guerreiro, Pierrette Herzberger-Fofana, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Michèle Rivasi, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel

 

14

-

ECR

Charlie Weimers

ID

Dominique Bilde, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Bernhard Zimniok

NI

Ioannis Lagos

The Left

Özlem Demirel, Manu Pineda, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

 

16

0

ECR

Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Johan Van Overtveldt, Witold Jan Waszczykowski

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Gianna Gancia, Valentino Grant

NI

Antoni Comín i Oliveres, Kostas Papadakis

The Left

Silvia Modig

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

Ultimo aggiornamento: 2 settembre 2021
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