RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013
11.10.2021 - (COM(2020)0673 – C9-0338/2020 – 2020/0306(COD)) - ***I
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Ivan Štefanec
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013
(COM(2020)0673 – C9-0338/2020 – 2020/0306(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0673),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33, 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0338/2020),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 marzo 2021[1],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la lettera della commissione per il commercio internazionale,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0279/2021),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando -1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1 bis) L'unione doganale ha costituito un pilastro fondamentale dell'Unione europea, uno dei principali blocchi commerciali al mondo. L'unione doganale è fondamentale per un'integrazione riuscita dell'Unione e per il corretto funzionamento del mercato interno, a vantaggio delle imprese e dei consumatori. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1) Il commercio internazionale dell'Unione è soggetto alla normativa doganale e alla normativa non doganale dell'Unione. Quest'ultima si applica a beni specifici in settori quali la salute e la sicurezza, l'ambiente, l'agricoltura, la pesca, il patrimonio culturale e la vigilanza del mercato. Uno dei compiti principali assegnati alle autorità doganali in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio30 è garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti e, se del caso, la protezione dell'ambiente, in stretta cooperazione con altre autorità. Le autorità responsabili delle formalità regolamentari non doganali dell'Unione ("autorità competenti partner") e le autorità doganali spesso operano a compartimenti stagni, creando obblighi di dichiarazione complessi e onerosi per gli operatori e procedure inefficienti di sdoganamento delle merci che possono condurre a errori e frodi. Per risolvere il problema della frammentazione dell'interoperabilità tra le autorità doganali e le autorità competenti partner nella gestione dei processi di sdoganamento delle merci e coordinare le azioni in questo settore, la Commissione e gli Stati membri hanno assunto nel corso degli anni una serie di impegni intesi a sviluppare iniziative nell'ambito dello sportello unico per lo sdoganamento delle merci. |
1) Il commercio internazionale dell'Unione è soggetto alla normativa doganale e alla normativa non doganale dell'Unione. Quest'ultima si applica a beni specifici in settori quali la salute e la sicurezza, l'ambiente, l'agricoltura, la pesca, il patrimonio culturale e la vigilanza del mercato. Uno dei compiti principali assegnati alle autorità doganali in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio30 è garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti e, se del caso, la protezione dell'ambiente, in stretta cooperazione con altre autorità. Le autorità responsabili delle formalità regolamentari non doganali dell'Unione ("autorità competenti partner") e le autorità doganali spesso operano a compartimenti stagni, creando obblighi di dichiarazione complessi e onerosi per gli operatori e procedure inefficienti di sdoganamento delle merci che possono condurre a errori e frodi e costi aggiuntivi per gli operatori economici. I problemi relativi all'interoperabilità di tali autorità costituiscono grandi ostacoli ai progressi verso il completamento del mercato unico digitale e il raggiungimento di una gestione integrata e coordinata delle dogane e delle frontiere. Per risolvere il problema della frammentazione dell'interoperabilità tra le autorità doganali e le autorità competenti partner nella gestione dei processi di sdoganamento delle merci e coordinare le azioni in questo settore, la Commissione e gli Stati membri hanno assunto nel corso degli anni una serie di impegni intesi a sviluppare iniziative nell'ambito dello sportello unico per lo sdoganamento delle merci. |
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30 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1). |
30 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1). |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio31, gli Stati membri e la Commissione si adoperano per istituire e rendere operativa una struttura di servizi a interfaccia unica. Come indicato nella relazione finale sulla valutazione dell'attuazione della dogana elettronica nell'UE del 21 gennaio 201532, mentre alcuni elementi di tale decisione restano molto pertinenti, altre parti sono state sostituite o non sono sufficientemente concrete per incoraggiare e incentivare ulteriori progressi, in particolare per quanto riguarda l'iniziativa dello sportello unico. In tale contesto il Consiglio, nelle conclusioni del 17 dicembre 2014 sulla dogana elettronica e sull'attuazione dello sportello unico nell'Unione europea33 ha approvato la dichiarazione di Venezia del 15 ottobre 201434 e ha invitato la Commissione a presentare una proposta di revisione della decisione n. 70/2008/CE. |
2) A norma della decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio31, gli Stati membri e la Commissione si adoperano per istituire e rendere operativa una struttura di servizi a interfaccia unica che assicuri la continuità del flusso di dati tra gli operatori economici e le autorità doganali, tra le autorità doganali e la Commissione, tra le autorità doganali e altre amministrazioni o agenzie, e tra un sistema doganale e un altro in tutta l'Unione, e che consenta agli operatori economici di trasmettere alle dogane tutte le informazioni necessarie per lo sdoganamento delle importazioni e delle esportazioni, comprese le informazioni richieste dalla normativa non doganale. Alcuni elementi di tale decisione sono stati sostituiti o non sono sufficientemente concreti per incoraggiare e incentivare ulteriori progressi, in particolare per quanto riguarda l'iniziativa dello sportello unico. In tale contesto, e in linea con la relazione finale sulla valutazione dell'attuazione della dogana elettronica nell'UE del 21 gennaio 201531 bis, il Consiglio, nelle conclusioni del 17 dicembre 2014 sulla dogana elettronica e sull'attuazione dello sportello unico nell'Unione europea33, ha approvato la dichiarazione di Venezia del 15 ottobre 201434 e ha invitato la Commissione a presentare una proposta di revisione della decisione n. 70/2008/CE. |
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31 Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21). |
31 Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21). |
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31 bis Relazione finale elaborata da Coffey International Development, Europe Economic Research Ltd e Ramboll Management Consulting su richiesta della Commissione. |
32 Relazione finale elaborata da Coffey International Development, Europe Economic Research Ltd e Ramboll Management Consulting su richiesta della Commissione. |
32 Relazione finale elaborata da Coffey International Development, Europe Economic Research Ltd e Ramboll Management Consulting su richiesta della Commissione. |
33 ST16507/14. |
33 ST16507/14. |
34 Allegato delle conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 2014. |
34 Allegato delle conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 2014. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis) La decisione n. 70/2008/CE ha costituito la base giuridica che permette alla Commissione di elaborare un piano strategico pluriennale per le dogane (MASP-C) inteso a creare un ambiente doganale elettronico coerente e interoperabile per l'Unione. Nella sua proposta di regolamento che istituisce, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, il programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale1 bis, la Commissione ha proposto, al fine di adempiere agli impegni assunti nell'ambito dell'agenda "Legiferare meglio", di abrogare e sostituire la decisione n. 70/2008/CE. Alla fine, i riferimenti al MASP-C sono stati omessi nel programma "Dogana" istituito dal regolamento (UE) 2021/444 e, di conseguenza, la decisione n. 70/2008/CE non è stata abrogata. Poiché tutte le pertinenti disposizioni della decisione n. 70/2008/CE sono state riprese dal regolamento (UE) n. 952/2013 o sono ora riprese dal presente regolamento, è opportuno abrogare la decisione n. 70/2008/CE. Al fine di garantire la coerenza e il coordinamento tra il regolamento (UE) n. 952/2013 e il presente regolamento, il MASP-C dovrebbe includere tutti gli elementi pertinenti relativi a tutti i sistemi elettronici pertinenti per entrambi i regolamenti. |
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1 bis (COM(2018)0442) |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4) L'agevolazione degli scambi e la sicurezza riguardano tutte le autorità coinvolte nel processo di sdoganamento delle merci attraverso le frontiere dell'Unione. Il rapido aumento del commercio internazionale ha accresciuto la necessità di migliorare la cooperazione e il coordinamento tra tali autorità. Il processo di digitalizzazione in corso consente di soddisfare questa esigenza in modo più efficiente collegando i sistemi delle autorità doganali e delle autorità competenti partner e consentendo uno scambio sistematico e automatizzato di informazioni tra di esse. L'attuale quadro di conformità normativa non è al momento sufficiente a sostenere un'interazione efficace tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, i cui sistemi e le cui procedure sono caratterizzati da frammentazione e ridondanza. Un processo di sdoganamento delle merci pienamente coordinato ed efficiente richiede una semplificazione del contesto normativo unionale per il commercio internazionale che apporti benefici a lungo termine all'Unione e ai suoi residenti in tutti i settori. |
4) L'agevolazione degli scambi e la sicurezza riguardano tutte le autorità coinvolte nel processo di sdoganamento delle merci attraverso le frontiere dell'Unione. Il rapido aumento del commercio internazionale e del commercio elettronico ha accresciuto la necessità di migliorare la cooperazione e il coordinamento tra tali autorità. Il processo di digitalizzazione in corso consente di soddisfare questa esigenza in modo più efficiente collegando i sistemi delle autorità doganali e delle autorità competenti partner e consentendo uno scambio integrato, accessibile, sistematico e automatizzato di informazioni tra di esse, con l'obiettivo di rafforzare la verifica dei certificati e instaurare una cooperazione regolare sulle procedure doganali. L'attuale quadro di conformità normativa non è al momento sufficiente a sostenere un'interazione efficace tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, i cui sistemi e le cui procedure sono caratterizzati da frammentazione e ridondanza. Un processo di sdoganamento delle merci pienamente coordinato ed efficiente richiede una semplificazione del contesto normativo unionale per il commercio internazionale che apporti benefici a lungo termine all'Unione e ai suoi residenti in tutti i settori, sostenga l'efficacia e il buon funzionamento del mercato unico e salvaguardi la protezione dei consumatori. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis) I risultati contenuti nella relazione speciale n. 04/2021 della Corte dei conti europea dal titolo "Controlli doganali: l'insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell'UE" dovrebbero essere tenuti in considerazione in sede di attuazione del presente regolamento. Inoltre, sebbene le soluzioni digitali possano migliorare l'armonizzazione e ridurre il flusso di lavoro, esse non possono prescindere da personale adeguatamente formato. Pertanto, la mancanza di risorse e di personale sufficienti per le autorità doganali potrebbe compromettere il corretto funzionamento del mercato interno e dell'unione doganale. Di conseguenza, gli investimenti degli Stati membri nei sistemi elettronici dovrebbero garantire finanziamenti sufficienti per il personale necessario al fine di garantire che i controlli doganali siano condotti in modo uniforme in tutta l'Unione. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5) Il piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020, presentato nella comunicazione della Commissione del 19 aprile 201636, mira ad aumentare l'efficienza dei servizi pubblici eliminando gli ostacoli digitali esistenti, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la qualità delle interazioni tra le amministrazioni nazionali. In linea con questa visione e con gli sforzi più ampi volti a semplificare e digitalizzare i processi di comunicazione per gli scambi internazionali di merci, la Commissione ha sviluppato un progetto pilota volontario denominato "Scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane". Tale progetto consente alle autorità doganali di verificare automaticamente il rispetto di un numero limitato di formalità non doganali tramite lo scambio di informazioni tra i sistemi doganali degli Stati membri partecipanti e i rispettivi sistemi non doganali dell'Unione che gestiscono le formalità non doganali. Anche se il progetto ha migliorato le procedure di sdoganamento, la sua natura volontaria ne limita chiaramente il potenziale di generare benefici sostanziali per le autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici. |
5) Il piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020, presentato nella comunicazione della Commissione del 19 aprile 201636, mira ad aumentare l'efficienza dei servizi pubblici eliminando gli ostacoli digitali esistenti, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la qualità delle interazioni tra le amministrazioni nazionali. In particolare, tale piano comprende principi quali uno standard di servizio digitale per default, la segnalazione una sola volta, attività transfrontaliere per default al fine di facilitare la mobilità all'interno del mercato unico digitale, l'interoperabilità per default al fine di garantire che i servizi pubblici funzionino senza soluzione di continuità in tutto il mercato unico, e l'affidabilità dei dati personali e della sicurezza informatica. |
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36 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 - Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione (COM(2016)179 final del 19 aprile 2016). |
36 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 - Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione (COM(2016)179 final del 19 aprile 2016). |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis) In linea con la visione tracciata nel piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 e con gli sforzi più ampi volti a semplificare e digitalizzare i processi di comunicazione per gli scambi internazionali di merci, la Commissione ha sviluppato un progetto pilota volontario denominato "Scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane". Tale progetto consente alle autorità doganali di verificare automaticamente il rispetto di un numero limitato di formalità non doganali tramite lo scambio di informazioni tra i sistemi doganali degli Stati membri partecipanti e i rispettivi sistemi non doganali dell'Unione che gestiscono le formalità non doganali. Anche se il progetto ha migliorato le procedure di sdoganamento, la sua natura volontaria ne limita chiaramente il potenziale di generare benefici sostanziali per le autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici, soprattutto a causa della mancanza di una visione completa di tutte le importazioni ed esportazioni nell'UE e dell'impatto limitato nel ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori economici. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 ter) Lo sportello unico doganale dell'Unione europea dovrebbe essere allineato e reso il più possibile interoperabile con altri sistemi doganali attuali o futuri, quali lo sdoganamento centralizzato di cui al regolamento (UE) n. 952/2013. La Commissione dovrebbe incoraggiare l'interoperabilità tra i sistemi commerciali e gli ambienti nazionali dello sportello unico e, se del caso e con l'accordo del paese terzo interessato, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di rendere il sistema EU CSW-CERTEX interoperabile con i sistemi doganali e non doganali dei paesi terzi al fine di facilitare lo sdoganamento delle merci e di rendere il commercio internazionale più efficiente. Se del caso, è opportuno ricercare sinergie tra il sistema di interfaccia unica marittima europea istituito dal regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. |
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1 Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64). |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis) La completa digitalizzazione raggiunta dall'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane richiede un alto livello di sicurezza informatica delle soluzioni proposte. Un attacco riuscito all'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane causerebbe probabilmente l'interruzione dei sistemi doganali e non doganali nell'Unione e infliggerebbe danni al commercio e all'economia dell'Unione. Pertanto, occorre applicare uno standard elevato di sicurezza informatica delle reti di comunicazione, dei sistemi di informazione e dei dispositivi utilizzati dalle autorità doganali, come quello che sarà istituito dalla futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (la "direttiva NIS 2"), che abroga la direttiva (UE) 2016/1148. Sia la Commissione che gli Stati membri dovrebbero seguire, ove possibile, le raccomandazioni formulate dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) in materia di sicurezza informatica del sistema EU CSW-CERTEX e degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7) Gli scambi di informazioni digitali attraverso il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbero comprendere le formalità non doganali dell'Unione previste dalla normativa dell'Unione che le autorità doganali sono incaricate di applicare. Tali formalità impongono obblighi diversi per l'importazione, l'esportazione o il transito di determinate merci e la loro verifica tramite i controlli doganali è di fondamentale importanza per l'efficace funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe comprendere le formalità regolamentari digitalizzate previste dalla normativa dell'Unione e gestite dalle autorità competenti partner nei sistemi elettronici non doganali dell'Unione, che conservano le informazioni pertinenti di tutti gli Stati membri necessarie per lo sdoganamento delle merci. È pertanto opportuno individuare le formalità non doganali dell'Unione che dovrebbero essere oggetto di cooperazione digitale attraverso il sistema EU CSW-CERTEX. In particolare, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe inizialmente comprendere i requisiti sanitari e fitosanitari, le norme che disciplinano l'importazione di prodotti biologici, i requisiti ambientali in relazione ai gas fluorurati a effetto serra e alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché le formalità relative all'importazione di beni culturali. |
7) Gli scambi di informazioni digitali attraverso il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbero comprendere le formalità non doganali dell'Unione previste dalla normativa dell'Unione che le autorità doganali sono incaricate di applicare. Tali formalità impongono obblighi diversi per l'importazione, l'esportazione o il transito di determinate merci e la loro verifica tramite i controlli doganali è di fondamentale importanza per l'efficace funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe comprendere le formalità regolamentari digitalizzate previste dalla normativa dell'Unione e gestite dalle autorità competenti partner nei sistemi elettronici non doganali dell'Unione, che conservano le informazioni pertinenti di tutti gli Stati membri necessarie per lo sdoganamento delle merci. È pertanto opportuno individuare le formalità non doganali dell'Unione che dovrebbero essere oggetto di cooperazione digitale attraverso il sistema EU CSW-CERTEX, mentre a lungo termine, non appena le specifiche tecniche e funzionali appropriate saranno poste in essere, tutti i sistemi non doganali dovrebbero essere inclusi. In particolare, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe inizialmente comprendere i requisiti sanitari e fitosanitari, le norme che disciplinano l'importazione di prodotti biologici, i requisiti ambientali in relazione ai gas fluorurati a effetto serra e alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché le formalità relative all'importazione di beni culturali e, su base volontaria, le norme relative alla sicurezza dei prodotti, le norme relative all'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale e le norme concernenti la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
9) La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe sviluppare, integrare, utilizzare e mantenere il sistema EU CSW-CERTEX. Per fornire servizi di sportello unico adeguati e armonizzati a livello dell'Unione per le formalità non doganali dell'Unione, la Commissione dovrebbe collegare i rispettivi sistemi non doganali dell'Unione con EU CSW-CERTEX. Agli Stati membri spetterebbe il compito di collegare i rispettivi ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX. |
9) La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe sviluppare, integrare, utilizzare e mantenere il sistema EU CSW-CERTEX. Per fornire servizi di sportello unico adeguati e armonizzati a livello dell'Unione per le formalità non doganali dell'Unione, la Commissione dovrebbe collegare i rispettivi sistemi non doganali dell'Unione con EU CSW-CERTEX. Agli Stati membri spetterebbe il compito di collegare i rispettivi ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX e la responsabilità dell'integrazione e della gestione delle opportune interfacce con il sistema EU CSW-CERTEX, incluso un numero sufficiente di addetti opportunamente formati. Inoltre, la Commissione dovrebbe fornire formazione e sostegno alle squadre coinvolte nella creazione, progettazione e manutenzione degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. La Commissione dovrebbe altresì fornire assistenza nel collegare gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane a EU CSW-CERTEX. Inoltre, il sistema EU CSW-CERTEX e gli ambienti nazionali dello sportello unico dovrebbero essere allineati alle raccomandazioni per l'interoperabilità nei servizi pubblici contenute nel Quadro europeo di interoperabilità – Strategia di attuazione. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
10) Il trattamento di dati personali nel sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe facilitare la condivisione delle informazioni tra gli ambienti doganali nazionali e i sistemi non doganali dell'Unione senza che i dati siano conservati. I dati dovrebbero inoltre essere trasformati, ove necessario, per consentire lo scambio di informazioni tra i due domini digitali. I sistemi informatici utilizzati per la trasformazione dei dati dovrebbero essere situati nell'Unione. |
10) Il trattamento di dati personali e non personali nel sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe lasciare impregiudicati il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "GDPR")1 bis e i principi enunciati nel regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter (il "regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali") e dovrebbe aver luogo in un ambiente sicuro e protetto dalle minacce informatiche. A tal fine, dovrebbero essere adottate adeguate misure organizzative e tecniche di sicurezza informatica tra cui, in particolare, la diffusione di misure di crittografia. Inoltre, il trattamento di dati personali e non personali nel sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe facilitare la condivisione delle informazioni tra gli ambienti doganali nazionali e i sistemi non doganali dell'Unione senza che i dati siano conservati. I dati dovrebbero inoltre essere trasformati, ove necessario, per consentire lo scambio di informazioni tra i due domini digitali. I sistemi informatici utilizzati per la trasformazione dei dati dovrebbero essere situati nell'Unione. |
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1 bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
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1 ter Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59). |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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10 bis) L'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane dovrebbe essere progettato con un alto livello di sicurezza informatica e includere strumenti a prova di errore. Inoltre, il quadro per un ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane e la digitalizzazione dei sistemi doganali e non doganali dovrebbero consentire agli Stati membri e alla Commissione di utilizzare in modo efficace i più avanzati strumenti di analisi dei dati e di intelligenza artificiale per migliorare l'individuazione delle frodi e dei casi di non conformità e ridurre tali rischi per l'Unione. Inoltre, esso dovrebbe comportare anche un rafforzamento dei meccanismi di controllo e di salvaguardia contro le attività fraudolente, al fine di indirizzare meglio le ispezioni manuali e in loco, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei prodotti e la contraffazione dei prodotti quando sono importati per scopi commerciali. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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10 ter) È necessario istituire un gruppo di lavoro per gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane, che dovrebbe fungere da forum per discutere, a livello tecnico, i progressi nell'attuazione degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e per aiutare a suggerire ulteriori sistemi doganali e non doganali da aggiungere all'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea e a EU CSW-CERTEX. Il gruppo di lavoro dovrebbe essere composto da rappresentanti della Commissione e dai coordinatori nazionali degli Stati membri. I rappresentanti del gruppo di lavoro dovrebbero essere in grado di comprendere i dettagli tecnici dell'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane e dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Inoltre, su richiesta dello Stato membro interessato, il gruppo di lavoro dovrebbe fornire contributi e sostegno per la creazione, progettazione e attuazione di qualsiasi ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane. Al fine di garantire la continuità, il gruppo di lavoro dovrebbe riunirsi almeno ogni sei mesi e le riunioni dovrebbero essere indette e presiedute dai rappresentanti della Commissione, che dovrebbero elaborare una sintesi scritta delle conclusioni di ogni riunione e tenere un registro aggiornato dell'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane di ogni Stato membro e dei progressi compiuti in relazione all'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
13) L'accresciuta digitalizzazione delle formalità regolamentari doganali e non doganali dell'Unione applicabili agli scambi internazionali ha offerto agli Stati membri nuove opportunità per migliorare la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti partner. Nel perseguire tali priorità, vari Stati membri hanno iniziato a elaborare quadri per ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Tali iniziative differiscono in misura considerevole per quanto riguarda il livello dell'attuale architettura informatica doganale, le priorità e le strutture dei costi. È pertanto necessario esigere che gli Stati membri istituiscano e gestiscano ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane per le formalità non doganali dell'Unione comprese in EU CSW-CERTEX. Tali ambienti dovrebbero costituire le componenti nazionali dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, consentendo la condivisione di informazioni per via elettronica e la collaborazione tra le autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici al fine di garantire il rispetto e l'efficace applicazione della normativa doganale e delle formalità non doganali dell'Unione comprese in EU CSW-CERTEX. In linea con tale obiettivo, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero consentire alle autorità doganali di verificare in modo automatizzato le formalità per le quali i dati sono trasmessi dal rispettivo sistema non doganale dell'Unione tramite EU CSW-CERTEX. Gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero inoltre consentire alle autorità competenti partner di monitorare e controllare le quantità di merci autorizzate ("gestione della quantità") che sono state svincolate dalle autorità doganali nell'Unione. Queste funzioni dovrebbero essere assicurate fornendo le necessarie informazioni sullo sdoganamento ai sistemi non doganali dell'Unione tramite EU CSW-CERTEX. In pratica, la gestione della quantità a livello dell'Unione è necessaria per consentire una migliore applicazione delle formalità regolamentari non doganali tramite un monitoraggio automatizzato e continuo dell'uso dei quantitativi autorizzati per lo svincolo delle merci, evitando il loro uso eccessivo o inadeguato. |
13) L'accresciuta digitalizzazione delle formalità regolamentari doganali e non doganali dell'Unione applicabili agli scambi internazionali ha offerto agli Stati membri nuove opportunità per migliorare la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti partner. Nel perseguire tali priorità, vari Stati membri hanno iniziato a elaborare quadri per ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Tali iniziative differiscono in misura considerevole per quanto riguarda il livello dell'attuale architettura informatica doganale, le priorità e le strutture dei costi. È pertanto necessario esigere che gli Stati membri istituiscano e gestiscano ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane per le formalità non doganali dell'Unione comprese in EU CSW-CERTEX. Tali ambienti dovrebbero costituire le componenti nazionali dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. I pertinenti sistemi non doganali elencati all'allegato I dovrebbero essere sviluppati e integrati da ogni Stato membro nel proprio ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane e dovrebbero essere sicuri e protetti dalle minacce informatiche, dovrebbero utilizzare i migliori strumenti di sicurezza informatica disponibili e basarsi su specifiche tecniche uniformi elaborate dalla Commissione. Tali specifiche tecniche uniformi dovrebbero fornire serie di dati comuni per tutte le applicazioni, le dichiarazioni e le notifiche, al fine di creare una soluzione d'interfaccia informatica interoperabile comune, e dovrebbero garantire che le decisioni prese dalle amministrazioni nazionali siano valide in tutta l'Unione. Ciò dovrebbe consentire la condivisione di informazioni per via elettronica e la collaborazione tra le autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici e dovrebbe garantire il rispetto e l'efficace applicazione della normativa doganale e delle formalità non doganali dell'Unione comprese in EU CSW-CERTEX. In linea con tale obiettivo, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero avere caratteristiche equivalenti e consentire alle autorità doganali di verificare in modo automatizzato le formalità per le quali i dati sono trasmessi dal rispettivo sistema non doganale dell'Unione tramite EU CSW-CERTEX. Gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero inoltre consentire alle autorità competenti partner di monitorare e controllare le quantità di merci autorizzate ("gestione della quantità") che sono state svincolate dalle autorità doganali nell'Unione. Queste funzioni dovrebbero essere assicurate fornendo le necessarie informazioni sullo sdoganamento ai sistemi non doganali dell'Unione tramite EU CSW-CERTEX. In pratica, la gestione della quantità a livello dell'Unione è necessaria per consentire una migliore applicazione delle formalità regolamentari non doganali tramite un monitoraggio automatizzato e continuo dell'uso dei quantitativi autorizzati per lo svincolo delle merci, evitando il loro uso eccessivo o inadeguato. L'allineamento degli ambienti nazionali dello sportello unico con il sistema EU CSW-CERTEX faciliterebbe una gestione efficace della quantità al livello dell'Unione. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
14) Al fine di semplificare ulteriormente le procedure di sdoganamento delle merci per gli operatori economici, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero diventare un canale unico di comunicazione con le autorità doganali e le autorità competenti partner. Le formalità non doganali dell'Unione oggetto di questa misura di agevolazione supplementare sono un sottoinsieme delle formalità generali incluse nel sistema EU CSW-CERTEX. È opportuno che la Commissione individui progressivamente tali formalità valutando il rispetto di una serie di criteri pertinenti per l'agevolazione degli scambi, tenendo conto della loro fattibilità giuridica e tecnica. Al fine di promuovere ulteriormente l'agevolazione degli scambi, dovrebbe essere possibile utilizzare gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane come piattaforma per il coordinamento dei controlli tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. |
14) Al fine di semplificare ulteriormente le procedure di sdoganamento delle merci per gli operatori economici e di ridurre gli oneri amministrativi, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero diventare un canale unico di comunicazione con le autorità doganali e le autorità competenti partner. Le formalità non doganali dell'Unione oggetto di questa misura di agevolazione supplementare sono un sottoinsieme delle formalità generali incluse nel sistema EU CSW-CERTEX. È opportuno che la Commissione individui progressivamente tali formalità valutando il rispetto di una serie di criteri pertinenti per l'agevolazione degli scambi, tenendo conto della loro fattibilità giuridica e tecnica. Al fine di promuovere ulteriormente l'agevolazione degli scambi e di migliorare l'efficienza dei controlli, dovrebbe essere possibile utilizzare gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane come piattaforma per il coordinamento dei controlli tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
15) Ogni Stato membro dovrebbe essere l'unico titolare del trattamento dei dati effettuato nell'ambito dell'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane. Le operazioni di trattamento dei dati dovrebbero essere svolte conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Poiché alcuni dei dati provenienti dall'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane devono essere scambiati con i sistemi non doganali dell'Unione attraverso EU CSW-CERTEX, è opportuno che ciascuno Stato membro sia tenuto a notificare alla Commissione qualsiasi violazione dei dati personali che comprometta la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità o l'integrità dei dati personali trattati nel proprio ambiente. |
15) Ogni Stato membro dovrebbe essere l'unico titolare del trattamento dei dati effettuato nell'ambito dell'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane. Le operazioni di trattamento dei dati dovrebbero essere svolte conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Poiché alcuni dei dati provenienti dall'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane devono essere scambiati con i sistemi non doganali dell'Unione attraverso EU CSW-CERTEX, è opportuno che ciascuno Stato membro sia tenuto a notificare immediatamente alla Commissione qualsiasi violazione dei dati personali che comprometta la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità, l'accessibilità o l'integrità dei dati personali trattati nel proprio ambiente. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
17) In considerazione delle formalità non doganali dell'Unione contemplate, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe avere diverse finalità. Dovrebbe mettere i dati pertinenti a disposizione delle autorità doganali per una più efficace applicazione delle politiche di regolamentazione non doganali dell'Unione mediante la verifica automatizzata di tali formalità. Dovrebbe fornire i dati pertinenti alle autorità competenti partner al fine di monitorare e determinare la quantità residua di merci autorizzate non cancellata dalle autorità doganali nello sdoganamento di altre spedizioni. Dovrebbe inoltre sostenere l'attuazione del principio dello "sportello unico" per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, facilitando l'integrazione delle procedure doganali e non doganali dell'Unione in un processo di sdoganamento delle merci completamente automatizzato. Alcuni atti giuridici dell'Unione possono richiedere trasferimenti di dati tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione e comunicazione istituito nell'atto pertinente. Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe pertanto consentire la condivisione automatizzata dei dati tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, ove richiesto da tali atti. |
17) In considerazione delle formalità non doganali dell'Unione contemplate, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe avere diverse finalità. Dovrebbe mettere i dati pertinenti a disposizione delle autorità doganali per una più efficace applicazione delle politiche di regolamentazione non doganali dell'Unione mediante la verifica automatizzata di tali formalità. Dovrebbe fornire i dati pertinenti alle autorità competenti partner al fine di monitorare e determinare la quantità residua di merci autorizzate non cancellata dalle autorità doganali nello sdoganamento di altre spedizioni. Dovrebbe inoltre sostenere l'attuazione del principio dello "sportello unico" per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, facilitando l'integrazione delle procedure doganali e non doganali dell'Unione in un processo di sdoganamento delle merci completamente automatizzato e assistito da sistemi intelligenti. Alcuni atti giuridici dell'Unione possono richiedere trasferimenti di dati tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione e comunicazione istituito nell'atto pertinente. Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe pertanto consentire la condivisione automatizzata dei dati tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, ove richiesto da tali atti. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
19) Esiste una sovrapposizione considerevole tra i dati contenuti nella dichiarazione doganale e i dati contenuti nella domanda di documenti di accompagnamento. Per consentire il riutilizzo dei dati, in modo che gli operatori economici non debbano fornire gli stessi dati più di una volta, è necessario riconciliare e razionalizzare i requisiti in materia di dati per le formalità doganali e le formalità non doganali dell'Unione comprese in EU CSW-CERTEX. È pertanto opportuno che la Commissione individui i dati contenuti sia nella dichiarazione doganale che nella domanda di documenti di accompagnamento. La Commissione dovrebbe inoltre individuare i dati richiesti unicamente dalla normativa non doganale dell'Unione ("serie di dati dell'autorità competente partner (ACP)"). I dati della dichiarazione doganale e la serie o le serie di dati ACP dovrebbero costituire una dichiarazione integrata comprendente tutte le informazioni relative allo sdoganamento necessarie per espletare le formalità doganali e le formalità non doganali dell'Unione incluse in EU CSW-CERTEX. |
19) Esiste una sovrapposizione considerevole tra i dati contenuti nella dichiarazione doganale e i dati contenuti nella domanda di documenti di accompagnamento, la quale rende più laborioso il processo di sdoganamento. Per consentire il riutilizzo dei dati, in modo che gli operatori economici non debbano fornire gli stessi dati più di una volta, è necessario riconciliare e razionalizzare i requisiti in materia di dati per le formalità doganali e le formalità non doganali dell'Unione comprese in EU CSW-CERTEX. È pertanto opportuno che la Commissione individui i dati contenuti sia nella dichiarazione doganale che nella domanda di documenti di accompagnamento. La Commissione dovrebbe inoltre individuare i dati richiesti unicamente dalla normativa non doganale dell'Unione ("serie di dati dell'autorità competente partner (ACP)"). I dati della dichiarazione doganale e la serie o le serie di dati ACP dovrebbero costituire una dichiarazione integrata comprendente tutte le informazioni relative allo sdoganamento necessarie per espletare le formalità doganali e le formalità non doganali dell'Unione incluse in EU CSW-CERTEX. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
20) Per consentire agli operatori economici di espletare le formalità doganali e le formalità non doganali concernenti gli stessi movimenti di merci, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero consentire loro di presentare, mediante una dichiarazione integrata, tutti i dati richiesti da diverse autorità di regolamentazione per vincolare le merci ai regimi doganali. Dovrebbe essere possibile introdurre tali dati insieme alla dichiarazione doganale presentata prima della presentazione prevista delle merci in dogana, conformemente all'articolo 171 del regolamento (UE) n. 952/2013. |
20) Per consentire agli operatori economici di espletare le formalità doganali e le formalità non doganali concernenti gli stessi movimenti di merci, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero consentire loro di presentare, mediante una dichiarazione integrata, tutti i dati richiesti da diverse autorità di regolamentazione per vincolare le merci ai regimi doganali. Dovrebbe essere possibile introdurre tali dati insieme alla dichiarazione doganale presentata prima della presentazione prevista delle merci in dogana, conformemente all'articolo 171 del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali presentazioni dovrebbero consentire di rispettare il principio "una tantum". L'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane dovrebbe permettere agli operatori economici autorizzati, quali definiti nel codice doganale dell'Unione, di utilizzare il loro status certificato quando interagiscono con tale ambiente, permettendo così una più facile compilazione delle dichiarazioni e delle informazioni per le autorità doganali. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
23) Una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri è essenziale per coordinare tutte le attività associate al funzionamento efficace dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Data la portata ampia e diversificata di tali attività, è necessario che ciascuno Stato membro nomini un'autorità competente quale coordinatore nazionale. Il coordinatore nazionale dovrebbe fungere da punto di contatto per la Commissione e promuovere la cooperazione a livello nazionale, garantendo nel contempo l'interoperabilità dei sistemi. La Commissione dovrebbe assicurare il coordinamento ove necessario e contribuire a garantire l'efficace applicazione delle formalità non doganali dell'Unione. |
23) Una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri è essenziale per coordinare tutte le attività associate al funzionamento efficace dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Ciò contribuirà anche a colmare il divario digitale in Europa e tra i diversi livelli di digitalizzazione e preparazione digitale degli Stati membri, evitando così potenziali distorsioni. Data la portata ampia e diversificata di tali attività, è necessario che ciascuno Stato membro nomini un'autorità competente quale coordinatore nazionale. Il coordinatore nazionale dovrebbe fungere da punto di contatto per la Commissione e promuovere la cooperazione a livello nazionale, garantendo nel contempo l'interoperabilità dei sistemi. La Commissione dovrebbe assicurare il coordinamento ove necessario e contribuire a garantire l'efficace applicazione delle formalità non doganali dell'Unione. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) È necessaria una pianificazione dettagliata per integrare progressivamente nel sistema EU CSW-CERTEX varie formalità non doganali dell'Unione previste da diversi settori. A tal fine è opportuno che la Commissione elabori un programma di lavoro per integrare tali formalità in EU CSW-CERTEX e per instaurare collegamenti tra i sistemi non doganali dell'Unione che trattano tali formalità e EU CSW-CERTEX. L'obiettivo principale del programma di lavoro dovrebbe essere quello di sostenere i requisiti operativi e il calendario di attuazione di tali attività. Il programma di lavoro dovrebbe essere riesaminato periodicamente per valutare i progressi complessivi compiuti nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. |
(25) È necessaria una pianificazione dettagliata per integrare progressivamente nel sistema EU CSW-CERTEX varie formalità non doganali dell'Unione previste da diversi settori. A tal fine è opportuno che la Commissione elabori un programma di lavoro per integrare tali formalità in EU CSW-CERTEX e per instaurare collegamenti tra i sistemi non doganali dell'Unione che trattano tali formalità e EU CSW-CERTEX. L'obiettivo principale del programma di lavoro dovrebbe essere quello di sostenere i requisiti operativi e il calendario di attuazione di tali attività. Il programma di lavoro dovrebbe essere riesaminato periodicamente per valutare i progressi complessivi compiuti nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e dovrebbe essere aggiornato almeno ogni tre anni. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) La Commissione dovrebbe monitorare regolarmente il funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di valutare le prestazioni di EU CSW-CERTEX e di garantire l'efficace applicazione delle formalità non doganali dell'Unione comprese in EU CSW-CERTEX. È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni periodiche di valutazione sul funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Tali relazioni dovrebbero fare il punto sui progressi compiuti, individuare i settori da migliorare e proporre raccomandazioni per il futuro alla luce dei progressi ottenuti in vista del potenziamento della collaborazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti partner coinvolte nello sdoganamento delle merci, al fine di garantire procedure semplificate per gli operatori economici e l'efficace applicazione delle formalità non doganali dell'Unione. |
(26) La Commissione dovrebbe monitorare regolarmente il funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di valutare le prestazioni di EU CSW-CERTEX e di garantire l'efficace applicazione delle formalità non doganali dell'Unione comprese in EU CSW-CERTEX. È opportuno che la Commissione presenti, almeno ogni tre anni, al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni periodiche di valutazione sul funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Tali relazioni dovrebbero fare il punto sui progressi compiuti, individuare i settori da migliorare e proporre raccomandazioni per il futuro alla luce dei progressi ottenuti in vista del potenziamento della collaborazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti partner coinvolte nello sdoganamento delle merci, al fine di garantire procedure semplificate per gli operatori economici e l'efficace applicazione delle formalità non doganali dell'Unione. Ai fini del monitoraggio e delle relazioni, la Commissione dovrebbe instaurare e mantenere un dialogo costante con gli Stati membri, gli operatori economici pertinenti, gli attori della società civile e altre parti interessate. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Al fine di garantire un funzionamento efficiente ed efficace dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) con riguardo alle modifiche dell'elenco delle formalità non doganali dell'Unione comprese nel sistema EU CSW-CERTEX, alla specifica dei dati da scambiare tramite EU CSW-CERTEX e all'individuazione dei dati comuni sia alla dichiarazione doganale che alla domanda di documenti di accompagnamento, unitamente alla serie di dati ACP per ciascuno dei pertinenti atti dell'Unione applicabili alle formalità non doganali dell'Unione integrate in EU CSW-CERTEX. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"41. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(27) Al fine di garantire un funzionamento efficiente ed efficace dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) con riguardo alle aggiunte all'elenco delle formalità non doganali dell'Unione comprese nel sistema EU CSW-CERTEX; alla specifica dei dati da scambiare tramite EU CSW-CERTEX; alla modifica dell'allegato I bis per consentire alla Commissione di adattare il MASP-C agli sviluppi dei futuri progetti relativi alle dogane e ai previsti requisiti informatici; e all'individuazione dei dati comuni sia alla dichiarazione doganale che alla domanda di documenti di accompagnamento, unitamente alle serie di dati ACP per ciascuno dei pertinenti atti dell'Unione applicabili alle formalità non doganali dell'Unione integrate in EU CSW-CERTEX. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"41. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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41 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). |
41 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento istituisce un ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, che fornisce un insieme integrato di servizi elettronici interoperabili a livello nazionale e dell'Unione tramite il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane per sostenere l'interazione e lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato. |
Il presente regolamento istituisce un ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, che fornisce un insieme integrato di servizi elettronici interoperabili a livello nazionale e dell'Unione tramite il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane per sostenere l'interazione e migliorare lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato I, parte A e parte B. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Esso stabilisce le norme relative agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane nonché le norme sulla cooperazione amministrativa digitale e sulla condivisione di informazioni nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. |
Esso stabilisce le norme relative agli ambienti nazionali dello sportello unico per i sistemi doganali e non doganali di cui all'allegato I e, attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, stabilisce specifiche tecniche uniformi per l'interoperabilità, nonché le norme sulla cooperazione amministrativa digitale e sulla condivisione di informazioni nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, al fine di proteggere meglio i cittadini e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori economici. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis) "sistemi elettronici europei": i sistemi elettronici necessari per l'unione doganale e per lo svolgimento dei compiti delle autorità doganali, in particolare i sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e agli articoli 278 e 280 del regolamento (UE) n. 952/2013, all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e in altre disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano i sistemi elettronici a fini doganali, compresi accordi internazionali come la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR)1 ter; |
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1 bis Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1). |
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1 ter GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 ter) "componente comune": la componente dei sistemi elettronici europei, sviluppata a livello dell'Unione, che è disponibile per tutti gli Stati membri o che è stata individuata come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione; |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 quater) "componente nazionale": la componente dei sistemi elettronici europei, sviluppata a livello nazionale, che è disponibile nello Stato membro che ha elaborato tale componente o contribuito alla sua elaborazione congiunta; |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 quinquies) "trasformazione": il processo di conversione del formato dei dati non doganali in dati compatibili con la dichiarazione doganale, e viceversa, senza modificarne il contenuto. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
È istituito un ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Esso comprende il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato. |
È istituito un ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Esso comprende il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione di cui allegato I, parte A. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 21 per modificare gli elenchi dei sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato I, parti A, B e C. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione garantisce che i sistemi conformi alle norme applicabili di cui agli articoli da 10 a 15 siano rimossi dall'elenco di cui all'allegato I, parti B o C, e aggiunti all'elenco di cui all'allegato I, parti A o B. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
È istituito un sistema elettronico di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX). EU CSW-CERTEX collega gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato. |
È istituito un sistema elettronico di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX). EU CSW-CERTEX collega gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato I, parte A. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione collega i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato con EU CSW-CERTEX e consente lo scambio di informazioni sulle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato. |
2. La Commissione collega i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato I, parte A, con EU CSW-CERTEX e consente lo scambio di informazioni sulle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I, parte A. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri collegano gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX e consentono lo scambio di informazioni sulle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato. |
3. Gli Stati membri collegano gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX e consentono lo scambio di informazioni sulle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I, parte A. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 per modificare l'allegato, in particolare per includere altre formalità non doganali dell'Unione. |
soppresso |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Trattamento di dati personali in EU CSW-CERTEX |
Trattamento di dati personali e non personali in EU CSW-CERTEX |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo -1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1 bis. Il trattamento di dati personali e non personali in EU CSW-CERTEX nel quadro del presente regolamento lascia impregiudicati il regolamento (UE) 2016/679 e i principi stabiliti nel regolamento (UE) 2018/1807. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo -1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1 ter. Il trattamento di dati personali e non personali in EU CSW-CERTEX ha luogo in un ambiente sicuro, protetto dalle minacce informatiche e utilizzando i migliori strumenti di cibersicurezza disponibili. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) consentire lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato per quanto riguarda le formalità non doganali dell'Unione ivi elencate; |
a) consentire lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato I, parte A, per quanto riguarda le formalità non doganali dell'Unione ivi elencate; |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) le persone fisiche i cui dati personali figurano nei documenti di accompagnamento o in altre prove documentali supplementari necessarie per l'espletamento delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato; |
b) le persone fisiche i cui dati personali figurano nei documenti di accompagnamento o in altre prove documentali supplementari necessarie per l'espletamento delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I, parte A; |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La trasformazione dei dati personali di cui al paragrafo 1, lettera b), è effettuata utilizzando un'infrastruttura informatica situata nell'Unione. |
5. La trasformazione dei dati personali di cui al paragrafo 1, lettera b), è effettuata in conformità dei paragrafi -1 bis e -1 ter, utilizzando un'infrastruttura informatica situata nell'Unione. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri istituiscono ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Ciascuno Stato membro è responsabile dello sviluppo, dell'integrazione e del funzionamento del proprio ambiente dello sportello unico per le dogane. |
1. Gli Stati membri istituiscono ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane sulla base di specifiche tecniche uniformi elaborate dalla Commissione. Tali specifiche tecniche uniformi stabiliscono serie di dati comuni per tutte le applicazioni, le dichiarazioni e le notifiche, al fine di creare una soluzione d'interfaccia informatica interoperabile comune. Ciascuno Stato membro è responsabile dello sviluppo, dell'integrazione e del funzionamento del proprio ambiente dello sportello unico per le dogane, della sua interoperabilità con EU CSW-CERTEX e con i pertinenti sistemi non doganali elencati all'allegato I, parte A, nonché di assicurare che tali sistemi funzionino in un ambiente sicuro e protetto dalle minacce informatiche. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane consentono lo scambio di informazioni e la cooperazione per via elettronica tra le autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici ai fini del rispetto e dell'efficace applicazione della normativa doganale e delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato. |
2. Gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane consentono lo scambio di informazioni in modo standardizzato e interoperabile, e la cooperazione per via elettronica tra le autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici ai fini del rispetto e dell'efficace applicazione della normativa doganale e delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I, parte A. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) consentono alle autorità doganali di verificare in modo automatizzato il rispetto delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato sulla base dei dati ricevuti dai sistemi non doganali dell'Unione ai fini dello sdoganamento delle merci; |
a) consentono alle autorità doganali di verificare in modo automatizzato il rispetto delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I, parte A, sulla base dei dati ricevuti dai sistemi non doganali dell'Unione ai fini dello sdoganamento delle merci; |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) consentono alle autorità competenti partner di effettuare, se del caso, la gestione della quantità relativa alle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato; |
b) consentono alle autorità competenti partner di effettuare, se del caso, la gestione della quantità relativa alle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I, parte A; |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) forniscono agli operatori economici un canale di comunicazione unico per l'espletamento delle formalità doganali pertinenti e delle formalità non doganali dell'Unione soggette alla cooperazione digitale supplementare di cui all'articolo 12. |
c) forniscono agli operatori economici un canale di comunicazione unico per la presentazione delle informazioni standardizzate per l'espletamento delle formalità doganali pertinenti e delle formalità non doganali dell'Unione soggette alla cooperazione digitale supplementare di cui all'articolo 12. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. La Commissione fornisce formazione e sostegno alle squadre coinvolte nella creazione, progettazione e manutenzione degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. La Commissione fornisce inoltre assistenza nel collegare gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane a EU CSW-CERTEX. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 bis |
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Gruppo di lavoro per gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane |
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1. È istituito un gruppo di lavoro per gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane ("il gruppo di lavoro"). Il gruppo di lavoro funge da forum per discutere, a livello tecnico, i progressi nell'attuazione degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e per aiutare a suggerire ulteriori sistemi doganali e non doganali da aggiungere all'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea e a EU CSW-CERTEX. |
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2. Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti della Commissione e dai coordinatori nazionali di cui all'articolo 17. |
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3. Il gruppo di lavoro fornisce contributi e sostegno per la creazione, progettazione e attuazione di qualsiasi ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane su richiesta dello Stato membro interessato. |
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4. Il gruppo di lavoro fornisce sostegno in relazione alle attività di monitoraggio e comunicazione di cui all'articolo 17, lettera b ter). |
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5. Il gruppo di lavoro si riunisce almeno ogni sei mesi e le riunioni sono indette e presiedute dai rappresentanti della Commissione, che elaboreranno una sintesi scritta delle conclusioni di ogni riunione e terranno un registro aggiornato dell'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane di ogni Stato membro e dei progressi compiuti in relazione all'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Capo IV – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Cooperazione digitale – scambio di informazioni e altre norme procedurali |
Cooperazione digitale – scambio di informazioni e altre norme procedurali, condivisione dei dati e quadro sulla sicurezza informatica |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per ciascuna delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato il sistema EU CSW-CERTEX consente lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i pertinenti sistemi non doganali dell'Unione per le seguenti finalità: |
1. Per ciascuna delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I, parte A, il sistema EU CSW-CERTEX consente lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i pertinenti sistemi non doganali dell'Unione in modo sicuro, standardizzato e interoperabile per le seguenti finalità: |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
d) consentire qualsiasi altro trasferimento automatizzato di dati tra le autorità doganali e le pertinenti autorità competenti partner previsto dalla normativa dell'Unione di cui all'allegato. |
d) consentire qualsiasi altro trasferimento automatizzato di dati tra le autorità doganali e le pertinenti autorità competenti partner previsto dalla normativa dell'Unione di cui all'allegato I, parte A. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per ciascuna delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato, il sistema EU CSW-CERTEX provvede a: |
2. Per ciascuna delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I, parte A, il sistema EU CSW-CERTEX provvede a: |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Per le merci soggette a una delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane forniscono le seguenti funzionalità: |
Per le merci soggette a una delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I, parte A, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane forniscono le seguenti funzionalità: |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) consentire agli operatori economici di presentare le informazioni pertinenti richieste per l'espletamento delle formalità doganali e delle formalità non doganali dell'Unione applicabili; |
a) consentire agli operatori economici di presentare in modo sicuro, standardizzato e interoperabile, e attraverso un punto di accesso unico, le informazioni standardizzate pertinenti richieste per l'espletamento delle formalità doganali e delle formalità non doganali dell'Unione applicabili; |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato sono soggette alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), degli articoli da 11 a 15 e dell'articolo 16, paragrafo 2, a condizione che la Commissione abbia stabilito, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, che tali formalità soddisfano i criteri stabiliti nel suddetto paragrafo. |
1. Le formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I, parte A, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), degli articoli da 11 a 15 e dell'articolo 16, paragrafo 2, a condizione che la Commissione abbia stabilito, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, che tali formalità soddisfano i criteri stabiliti nel suddetto paragrafo. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, quali delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato soddisfano i seguenti criteri: |
2. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, quali delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I, parte A, soddisfano i seguenti criteri: |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) il corrispondente sistema non doganale dell'Unione di cui all'allegato può identificare l'operatore economico mediante il numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI); |
c) il corrispondente sistema non doganale dell'Unione di cui all'allegato I, parte A, può identificare l'operatore economico mediante il numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI); |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I dati supplementari di cui al paragrafo 1 sono identificati con l'acronimo corrispondente della formalità non doganale dell'Unione di cui all'allegato, seguito dai termini "serie di dati dell'autorità competente partner (ACP)". |
2. I dati supplementari di cui al paragrafo 1 sono identificati con l'acronimo corrispondente della formalità non doganale dell'Unione di cui all'allegato I, parte A, seguito dai termini "serie di dati dell'autorità competente partner (ACP)". |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 per individuare, da un lato, i dati comuni sia alla dichiarazione doganale che alla domanda di documenti di accompagnamento e, dall'altro, la serie di dati ACP per ciascuno dei pertinenti atti dell'Unione applicabili alle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato. |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 per individuare, da un lato, i dati comuni sia alla dichiarazione doganale che alla domanda di documenti di accompagnamento e, dall'altro, la serie di dati ACP per ciascuno dei pertinenti atti dell'Unione applicabili alle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I, parte A. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Capo IV – Sezione 3 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3 ALTRE NORME PROCEDURALI PER LE FORMALITÀ NON DOGANALI DELL'UNIONE |
3 ALTRE NORME PROCEDURALI PER LE FORMALITÀ DOGANALI E NON DOGANALI DELL'UNIONE, LA CONDIVISIONE DEI DATI E IL QUADRO SULLA SICUREZZA INFORMATICA |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) agisce in qualità di rappresentante in seno al gruppo di lavoro istituito a norma dell'articolo 9 bis; |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 – lettera b ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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b ter) coordina l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e agevola lo svolgimento delle attività di monitoraggio e comunicazione di cui all'articolo 20, in particolare fornendo le informazioni richieste dal paragrafo 4 di tale articolo. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 17 bis |
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Piano strategico pluriennale per le dogane |
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1. L'allegato I bis fornisce dettagli riguardanti le metodologie e gli strumenti di supporto relativi ai sistemi elettronici europei ed elenca le azioni innovative e le azioni pilota. |
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2. Sulla base delle disposizioni di cui all'allegato I bis, la Commissione elabora e tiene aggiornato un piano strategico pluriennale per le dogane (il "MASP-C"). Il MASP-C definisce in dettaglio tutti i compiti pertinenti per lo sviluppo, il mantenimento e il funzionamento dei sistemi elettronici europei elencati nell'allegato I bis e specifica, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato I bis, se ciascun sistema, o una parte di un sistema, costituisce: |
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a) una componente comune; |
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b) una componente nazionale; o |
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c) una combinazione di entrambe. |
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La Commissione coopera con gli Stati membri al fine di sviluppare, mantenere e gestire i sistemi elettronici europei. |
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3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 21 al fine di modificare l'allegato I bis ove necessario per consentire alla Commissione di adattare il MASP-C agli sviluppi dei futuri progetti relativi alle dogane e ai requisiti informatici che sono previsti. |
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4. Gli Stati membri notificano alla Commissione il completamento di ciascun compito ad essi assegnato nell'ambito del MASP-C di cui al paragrafo 2. Inoltre, essi riferiscono periodicamente alla Commissione in merito ai progressi compiuti in relazione ai loro compiti e, se del caso, in merito a eventuali ritardi nella relativa attuazione. |
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5. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale sui progressi compiuti nell'attuazione del MASP-C di cui al paragrafo 1 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. Tali relazioni annuali sono redatte in un formato prestabilito. |
|
6. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione elabora, sulla base delle relazioni annuali sui progressi compiuti di cui al paragrafo 5, una relazione consolidata intesa a valutare i progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione nell'attuazione del MASP-C di cui al paragrafo 2, comprese informazioni riguardanti i necessari adattamenti del MASP-C, o eventuali ritardi nella sua attuazione, e rende pubblica tale relazione. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 17 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 17 ter |
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Condivisione dei dati |
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Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle autorità doganali nello svolgimento delle loro attività, gli Stati membri aggregano, per quanto possibile, i pertinenti dati non personali raccolti mediante l'uso degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e, ove possibile e sicuro, condividono tali dati con gli sviluppatori di software o i produttori di apparecchiature. |
|
Qualsiasi trattamento dei dati avviene in modo sicuro e mediante adeguate misure di sicurezza organizzative e tecniche, fatti salvi i regolamenti (UE) n. 952/2013, (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1024 e [l'atto sulla governance dei dati], nonché il pertinente diritto nazionale in materia di sicurezza informatica. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 17 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 17 quater |
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Quadro sulla sicurezza informatica |
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1. La Commissione garantisce che il sistema EU CSW-CERTEX sia sviluppato e progettato con un elevato livello di sicurezza informatica e includa strumenti a prova di errore al fine di proteggere contro qualsiasi attacco o minaccia informatica ai sistemi di informazione creando un quadro solido e sicuro. |
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2. La Commissione facilita e sostiene lo scambio di informazioni tra le pertinenti autorità competenti riguardo alle minacce informatiche esistenti e precedenti. |
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3. Gli Stati membri provvedono affinché gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane siano sicuri e protetti dalle minacce informatiche, e facciano ricorso ai migliori strumenti disponibili per la sicurezza informatica, anche utilizzando la crittografia. |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Capo IV– titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Costi di EU CSW-CERTEX, programma di lavoro, monitoraggio e comunicazione |
Costi di EU CSW-CERTEX, programma di lavoro, monitoraggio, riesame e comunicazione |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un programma di lavoro inteso a sostenere l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda il collegamento dei sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato al sistema EU CSW-CERTEX e l'integrazione delle rispettive formalità non doganali dell'Unione. Il programma di lavoro è tenuto aggiornato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2. |
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un programma di lavoro inteso a sostenere l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda il collegamento dei sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato I, parte A, al sistema EU CSW-CERTEX e l'integrazione delle rispettive formalità non doganali dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il programma di lavoro di cui al primo comma è riesaminato e aggiornato periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, al fine di valutare e migliorare l'attuazione generale del presente regolamento. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Monitoraggio e comunicazione |
Monitoraggio, riesame e comunicazione |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione effettua un monitoraggio periodico del funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. |
1. La Commissione effettua un monitoraggio periodico del funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, in particolare del suo impatto sugli operatori delle imprese, comprese le PMI. La Commissione fornisce, inoltre, orientamenti tempestivi in relazione ad aggiornamenti adeguati e ad altre modifiche, e garantisce l'accesso a una formazione adeguata. |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. La Commissione esamina regolarmente lo stato dei sistemi di cui all'allegato I, parti B e C, al fine di valutarne i progressi verso il rispetto delle norme di cui agli articoli da 10 a 15. Se la Commissione conclude che un sistema elencato all'allegato I, parti B o C, è conforme alle norme applicabili di cui agli articoli da 10 a 15, essa adotta un atto delegato come indicato all'articolo 3, paragrafo 1 bis, per aggiungere il sistema all'allegato I, parti A o B. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione valuta periodicamente le prestazioni del sistema EU CSW-CERTEX. |
2. La Commissione valuta periodicamente le prestazioni del sistema EU CSW-CERTEX, al fine di tenerlo aggiornato e di apportarvi le modifiche necessarie. La valutazione include una valutazione dell'efficacia, dell'efficienza, della coerenza, della pertinenza e del valore aggiunto unionale del sistema EU CSW-CERTEX. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Entro il 31 dicembre 2027, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene inoltre informazioni sul monitoraggio e sulla valutazione effettuati, rispettivamente, a norma dei paragrafi 1 e 2. |
3. Entro il 31 dicembre 2026, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene inoltre informazioni sulle attività di monitoraggio e valutazione intraprese, rispettivamente, a norma dei paragrafi 1, 1 bis e 2, e una sintesi delle conclusioni raggiunte. La relazione fornisce un quadro chiaro dello stato di avanzamento che l'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane di ciascuno Stato membro e l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane hanno raggiunto. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Capo VI – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione, modifiche del regolamento (UE) n. 952/2013 e disposizioni finali |
Procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione, modifiche del regolamento (UE) n. 952/2013, abrogazione e disposizioni finali |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, secondo comma, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo 17 bis, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 1 bis, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, secondo comma, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo 17 bis, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 1 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 4, dell'articolo 17 bis, paragrafo 3 e dell'articolo 20, paragrafo 1 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 23 – punto 2
Regolamento (UE) n. 952/2013
Articolo 163 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
"I documenti di accompagnamento per le formalità non doganali dell'Unione applicabili di cui all'allegato del regolamento (UE) [...] si considerano in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione doganale, a condizione che tali autorità siano in grado di ottenere i dati necessari dai corrispondenti sistemi non doganali dell'Unione tramite il sistema di scambio dei certificati nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento.". |
"I documenti di accompagnamento per le formalità non doganali dell'Unione applicabili di cui all'allegato I, parte A del regolamento (UE) [...] si considerano in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione doganale, a condizione che tali autorità siano in grado di ottenere i dati necessari dai corrispondenti sistemi non doganali dell'Unione tramite il sistema di scambio dei certificati nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento.". |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 23 bis |
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Abrogazione |
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La decisione n. 70/2008/CE è abrogata. |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
L'articolo 5, paragrafi 2 e 3, l'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), e l'articolo 10 si applicano a ciascuna delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato a decorrere dalle date ivi indicate. |
L'articolo 5, paragrafi 2 e 3, l'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), e l'articolo 10 si applicano a ciascuna delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I, parte A a decorrere dalle date ivi indicate. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
L'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), l'articolo 11, l'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 14 e l'articolo 15, paragrafi 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2031. |
L'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), l'articolo 11, l'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 14 e l'articolo 15, paragrafi 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2028. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Allegato – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
ALLEGATO: |
ALLEGATO I: Parte A |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte B (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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ALLEGATO I: Parte B |
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Sistemi che possono essere utilizzati su base volontaria dagli Stati membri e che dovrebbero essere collegati entro il 2023 |
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1. Regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso |
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2. Certificato per il commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) |
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3. Sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) e sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) |
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4. Sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi |
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5. Licenza di importazione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale |
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6. Spedizioni di rifiuti |
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7. Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) |
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8. Previo assenso informato (PIC) per l'esportazione e l'importazione di prodotti chimici pericolosi |
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9. Certificato di cattura di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (cattura UE INN) |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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ALLEGATO I: Parte C |
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ALTRI SISTEMI |
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Divieto di esportazione del mercurio – Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 |
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Inquinanti organici persistenti – Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE |
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Previo assenso informato (PIC) – ePIC (ECHA) – Regolamento (UE) 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose |
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Tagliole – Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme internazionali in materia di catture mediante trappole senza crudeltà; Regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione, del 10 gennaio 1997, recante disposizioni sulla certificazione delle pellicce e degli altri prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio |
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Commercio dei prodotti derivati dalla foca – Regolamento (UE) 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 ottobre 2015, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca; Regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca e che abroga il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione |
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Cuccioli di foca – Direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa all'importazione negli Stati Membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati |
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Specie esotiche invasive (IAS) – Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive |
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Certificato di cattura di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (cattura UE INN) – Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999; Regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione del 22 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata |
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Sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp – Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp. |
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Regime di registrazione statistica relativo al pesce spada e al tonno obeso - Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso |
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Programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) - Regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010 , che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio |
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TUTELA DELLA SALUTE DELLE PERSONE, DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE |
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Spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito – Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito; Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi |
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Pellicce di cane e di gatto e prodotti che le contengono – Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono |
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Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) |
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Scorte personali di prodotti di origine animale – Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 |
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Animali da compagnia – Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 |
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Utensili per cucina in plastica originari della Cina e Hong Kong – Regolamento (UE) n. 284/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011, che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l'importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti; Regolamento (CE) n. 882/2004 - Articolo 48, paragrafo 1 |
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Restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica – Regolamento di esecuzione (UE) n. 321/2011 della Commissione, del 1° aprile 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica; Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE |
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Ortofrutticoli freschi e banane - Norme di commercializzazione – Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati; Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio |
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Luppolo in provenienza da paesi terzi - Regolamento n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi; Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio |
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Documenti per l'importazione di vini da paesi terzi e documenti di accompagnamento per il controllo e la certificazione dei prodotti vitivinicoli - Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione; Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio |
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Condizioni particolari per l'importazione a causa del rischio di contaminazione da aflatossine - Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009; Regolamento n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare – Articolo 53, regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali |
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Foglie di betel dal Bangladesh - 2014/88/UE: decisione di esecuzione della Commissione, del 13 febbraio 2014, che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel ("Piper betle"); Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articolo 53 |
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Semi di sesamo e foglie di betel dall'India - Regolamento di esecuzione (UE) 2017/186 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce condizioni specifiche applicabili all'introduzione nell'Unione di partite da alcuni paesi terzi per motivi di contaminazione microbiologica e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009; Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare – Art. 53 |
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Germogli - Regolamento (UE) n. 211/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, relativo alle prescrizioni in tema di certificazione per l'importazione nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli; Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali – Art. 48, par. 1 |
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Regolamento OCM unica – Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio |
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Residui della fabbricazione dell'amido di granturco dagli Stati Uniti – Regolamento (CE) n. 1375/2007 della Commissione, del 23 novembre 2007 , relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco; Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio |
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Prodotti biologici – Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; Cernobil – Regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil; Regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl |
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Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali – Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali |
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Mangimi e alimenti di origine non animale ad alto rischio – Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione |
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Gombo e foglie di curry dall'India – Regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di gombo e di foglie di curry dall'India e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013; Regolamento n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare – Articolo 53, regolamento (CE) n. 82/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali – Art. 15, par. 5 |
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Riso GM non autorizzato dalla Cina – 2011/884/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 dicembre 2011, recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina e che abroga la decisione n. 2008/289/CE, modificata dalla decisione di esecuzione 2013/287/UE della Commissione e dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare — Art. 53 |
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Fukushima - Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/6 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014; Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare – Art. 53 |
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Gomma di guar proveniente dall'India – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/175 della Commissione, del 5 febbraio 2015, che stabilisce condizioni speciali applicabili all'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine, regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare — Art. 53 |
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Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano; Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali , direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano |
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Sperimentazione clinica di medicinali per uso umano - Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE |
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Medicinali veterinari – Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari; Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali |
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Direttiva sulla sanità delle piante – Organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali – Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari sui vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere effettuati in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli |
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Controlli fitosanitari del materiale da imballaggio in legno originario della Cina - 2013/92/UE: decisione di esecuzione della Commissione, del 18 febbraio 2013, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina; Direttiva sulla salute delle piante 2004/29/CE; Direttiva 2006/103/CE |
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Requisiti per la commercializzazione di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante – http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/eu_marketing_requirements/index_it.htm |
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Fagioli secchi originari della Nigeria – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione, del 18 giugno 2015, relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009; Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare – Art. 53 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali – Art. 15, par. 5 |
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PROTEZIONE DEGLI INTERESSI CULTURALI ED ECONOMICI |
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Medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro - Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro; |
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Controlli sul denaro contante - Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa; Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione |
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Tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) - Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio |
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Precursori di droghe - Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi; Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe |
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Medicinali registrati a prezzi graduati – Regolamento (UE) 2016/793 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, inteso a evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali |
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Regolamento anti-tortura - Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti |
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Direttiva sulle armi civili – Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi |
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Esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni – Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni |
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Precursori di esplosivi – Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi; Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE |
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Sanzioni o misure restrittive - Articolo 215 TFUE |
Motivazione
L'elenco della parte C dell'allegato I rispecchia le informazioni di base della valutazione d'impatto della Commissione e deve ancora essere aggiornato.
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Elenco dei sistemi elettronici europei e delle loro componenti comuni e nazionali, di cui all'articolo 17 bis. |
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[...] |
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A. I sistemi elettronici europei sono i seguenti: |
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[...] |
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B. Le componenti comuni dei sistemi elettronici europei sono le seguenti: |
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[...] |
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C. Costituiscono le componenti nazionali dei sistemi elettronici europei tutte le componenti non identificate come componenti comuni alla sezione B. |
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2. Azioni di innovazione e azioni pilota di cui all'articolo 17 bis. |
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Le seguenti azioni di innovazione e azioni pilota sono pertinenti ai fini dell'istituzione del MASP-C. |
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3. Metodologie e strumenti di sostegno relativi al sistema elettronico europeo di cui all'articolo 17 bis |
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Le seguenti metodologie e strumenti di sostegno sono pertinenti ai fini dell'istituzione del MASP-C. |
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MOTIVAZIONE
Vista la costante evoluzione del contesto commerciale internazionale tra l'Unione europea e i paesi terzi, è di massima importanza per l'UE garantire, da un lato, che le merci che entrano nel suo territorio siano sicure e soddisfino i requisiti europei e, dall'altro, che le procedure doganali siano quanto più efficienti per gli operatori economici, riducendo così gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese in fase di sdoganamento. Nel contempo, il codice doganale dell'Unione (CDU) fornisce la base giuridica per un ambiente doganale moderno ed elettronico, che mira a un'unione doganale priva di supporti cartacei e completamente automatizzata. Fornisce altresì un quadro completo delle norme e procedure doganali dell'UE, adattate alle moderne realtà commerciali e ai moderni strumenti di comunicazione. Ivi è compresa l'applicazione di più di 60 atti giuridici non doganali dell'UE relativi a specifici settori strategici, quali la salute e la sicurezza, la protezione dell'ambiente, la pesca e l'agricoltura, la vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti, così come il patrimonio culturale.
Nella pratica, ciò si traduce in obblighi indifferenti per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci, per un valore stimato di 39,7 milioni di dichiarazioni in dogana all'anno; ne derivano obblighi gravosi per i commercianti, che devono fornire i relativi documenti non doganali dell'Unione al momento dello sdoganamento.
Considerando che ogni anno l'unione doganale agevola lo scambio di oltre 3 500 miliardi di EUR di merci, risulta evidente che lo sdoganamento e controlli rigidi sono essenziali per consentire un flusso regolare del commercio e per proteggere i cittadini, le imprese e l'ambiente dell'UE.
Pertanto, il relatore accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013. Egli ritiene che si tratti del primo passo verso la creazione di un quadro digitale per una cooperazione rafforzata fra tutte le autorità di frontiera attraverso uno sportello unico. Per le imprese e i commercianti è fondamentale poter fornire dati ed espletare le formalità alla frontiera mediante un unico portale in un determinato Stato membro, riducendo così la duplicazione degli sforzi, i tempi e i costi. Le autorità doganali e le altre autorità dovrebbero poter utilizzare congiuntamente tali dati e verificare automaticamente che le merci in questione siano conformi ai requisiti dell'Unione e che le formalità necessarie siano state espletate, garantendo così un approccio pienamente coordinato allo sdoganamento delle merci e una visione d'insieme più chiara a livello dell'UE delle merci in entrata nell'Unione o in uscita dalla stessa.
Il relatore ritiene che la proposta in esame contribuirà a creare le condizioni adeguate per la collaborazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, al fine di attuare correttamente gli aspetti esterni di molte politiche del mercato interno e di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sul commercio.
1. Estensione dell'ambito di applicazione delle formalità non doganali comprese nel sistema EU CSW-CERTEX
Il relatore propone di includere, a partire dal 2023, anche le formalità afferenti alla licenza di importazione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) nell'ambito di applicazione delle formalità non doganali comprese nel sistema EU CSW-CERTEX.
2. Interoperabilità e armonizzazione dei sistemi
Il relatore riconosce che alcuni Stati membri hanno partecipato alla fase pilota dello sportello unico doganale dell'UE e che alcuni hanno sviluppato soluzioni software proprie a tal fine. Per tale ragione, il relatore ritiene che sia necessario conseguire un'interoperabilità e una standardizzazione effettive dei sistemi elettronici. La Commissione dovrebbe assumersi la responsabilità di elaborare specifiche tecniche uniformi in materia di interoperabilità. Tali specifiche tecniche uniformi dovrebbero fornire serie di dati comuni per tutte le applicazioni, le dichiarazioni e le notifiche, al fine di creare una soluzione d'interfaccia informatica interoperabile comune. Ciò dovrebbe consentire la condivisione di informazioni per via elettronica e la collaborazione tra le autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici e dovrebbe garantire il rispetto e l'efficace applicazione dei controlli doganali.
3. Sicurezza e cibersicurezza
I sistemi non doganali pertinenti elencati all'allegato I dovrebbero essere sviluppati e integrati da ogni Stato membro nel suo ambiente di sportello unico per le dogane, assicurando la protezione, la sicurezza e la resilienza informatica.
4. Obblighi di dichiarazione dei punti di contatto nazionali
Il relatore propone di ampliare l'elenco dei compiti affidati al coordinatore nazionale per l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e di includervi anche l'obbligo di dare seguito all'adozione uniforme di specifiche tecniche per l'ambiente dello sportello unico nazionale.
5. Piano strategico pluriennale per le dogane (MASP-C)
Il relatore è del parere che, al fine di garantire la coerenza e il coordinamento tra il codice doganale dell'Unione e il regolamento in esame, sia necessario attuare il piano strategico pluriennale per le dogane elettroniche (MASP-C), che dovrebbe comprendere lo sviluppo di sistemi doganali elettronici a livello dell'UE ai fini della creazione di un ambiente doganale elettronico europeo. Il MASP-C dovrebbe fornire alle parti interessate un quadro d'insieme e informazioni generali in merito ai progetti e alle problematiche principali legate all'evoluzione dell'iniziativa di informatizzazione doganale e allo stato attuale dei lavori.
Inoltre, dal momento che la proposta di regolamento che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane mira a mettere in relazione procedure doganali e non doganali, il relatore ritiene opportuno incorporare il MASP-C in detto regolamento allo scopo di garantire coerenza e visione d'insieme a livello di progetti e di evoluzione delle iniziative elettroniche.
Il relatore propone che qualsiasi modifica del MASP-C sia adottata sotto forma di atto delegato.
La precedente decisione sulla dogana elettronica (decisione n. 70/2008/CE) costituisce attualmente la base giuridica che permette alla Commissione di elaborare il MASP-C. Nella sua proposta relativa al programma "Dogana" nell'ambito del QFP, la Commissione ha proposto di sostituire e abrogare la precedente decisione sulla dogana elettronica al fine di rispettare i suoi impegni nel quadro dell'agenda "Legiferare meglio". Inizialmente, il Parlamento europeo ha accolto con favore la proposta della Commissione di modernizzare alcuni aspetti di tale decisione, ma non l'ha ritenuta giuridicamente solida. In seguito, durante i negoziati sul programma "Dogana" nell'ambito del QFP, sono stati omessi i riferimenti al MASP-C e, di conseguenza, sono stati mantenuti lo status quo e la decisione obsoleta sulla dogana elettronica.
Di conseguenza, il relatore propone di includere il MAPS-C nel regolamento relativo all'ambiente dello sportello unico per le dogane al fine di rispettare gli impegni nel quadro dell'agenda "Legiferare meglio"; inoltre, sostiene che tale regolamento sia una soluzione adeguata per modernizzare gli ultimi aspetti della precedente decisione sulla dogana elettronica e dunque per abrogarla.
La proposta di includere il MASP-C nel suddetto regolamento comporta, tra l'altro, la modifica del considerando 2 e dell'articolo 2, l'aggiunta di un nuovo considerando 2 bis, di un nuovo articolo 17 bis e di un nuovo articolo 23 bis, nonché la modifica dei poteri delegati conferiti alla Commissione.
5. Periodicità dei programmi di lavoro
Per garantire trasparenza nell'attuazione dei programmi di lavoro del regolamento, il relatore propone di specificare all'articolo 19 e al considerando 25 che essi hanno una durata massima di tre anni.
6. Entrata in vigore anticipata
Il relatore ritiene che il termine previsto dalla Commissione per l'applicazione delle disposizioni sia troppo lungo e propone di ridurlo da dieci a sette anni, con entrata in vigore a partire dal 2028.
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Commissione per il commercio internazionale
EXPO-COM-INTA D(2021) 2708
Anna CAVAZZINI
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Presidente
Oggetto: Parere della commissione INTA relativo alla relazione della commissione IMCO sull'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e la modifica del regolamento (UE) n. 952/2013
***I 2020/0306(COD) COM(2020)0673 – C9-0338/2020
Onorevole Cavazzini,
il 19 novembre 2020 i coordinatori della commissione per il commercio internazionale (INTA) hanno deciso di elaborare un parere sotto forma di lettera in merito alla relazione della commissione IMCO sull'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e la modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 2020, ***I 2020/0306(COD) COM(2020)0673 – C9-0338/2020.
Alla luce di quanto precede, La invito pertanto a trasmettere la presente lettera al relatore e a esaminare gli emendamenti ivi allegati come contributo della commissione INTA alla relazione della commissione IMCO. Viste le circostanze eccezionali, confido che la presente lettera sarà trattata in maniera adeguata nel corso della procedura di votazione della Sua commissione.
Distinti saluti,
On. Bernd LANGE,
Presidente della commissione INTA
Posizione della commissione INTA sotto forma di lettera in merito alla relazione della commissione IMCO sull'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane
La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti suggerimenti:
1. ricorda che, vista la pandemia di COVID-19, il commercio internazionale può essere un potente strumento per garantire posti di lavoro e crescita sostenibile e stimolare la concorrenza e l'innovazione nell'ambito della strategia di ripresa economica dell'UE; sottolinea che l'UE sta pertanto perseguendo un'ambiziosa agenda di politica commerciale per riaffermare la propria leadership globale e potenziare la resilienza delle catene di approvvigionamento globali; evidenzia, in tale contesto, che le dogane dell'UE sono fondamentali per garantire l'agevolazione dei flussi commerciali, la competitività delle nostre imprese, la tutela dei consumatori e la lotta alla contraffazione;
2. plaude allo sportello unico e al quadro digitale dell'UE che permetteranno una procedura doganale integrata e coordinata in tutta l'Unione europea, che affronterà il problema dei compartimenti stagni e dei sistemi non allineati e consentirà un uso più efficiente delle risorse umane e finanziarie; invita la Commissione ad assicurare la presenza di garanzie per gestire il rischio di divergenze unilaterali che potrebbero creare ostacoli per i vettori commerciali;
3. ricorda che due terzi delle importazioni beneficiano di preferenze nell'ambito dell'accordo di libero scambio e che lo sportello unico dell'UE e una politica più incisiva in materia di digitalizzazione delle procedure doganali serviranno ad accrescere l'importanza degli accordi commerciali;
4. ricorda i principi dell'accordo sulla facilitazione degli scambi e chiede alla Commissione e agli Stati membri di attuare l'ambiente dello sportello unico per le dogane in conformità di tali principi, anche per quanto riguarda gli operatori economici stabiliti nei paesi meno sviluppati o in via di sviluppo, affinché possano accedere con maggiore efficienza al mercato interno dell'UE;
5. ricorda che il commercio di merci contraffatte e usurpative è in crescita; esorta gli Stati membri a concentrare i loro sforzi sulla lotta alla contraffazione online onde prevenire la contraffazione e le frodi e tutelare i consumatori e i produttori;
6. ritiene inoltre che il portale dello sportello unico doganale dell'UE per gli operatori dovrebbe includere disposizioni speciali per le merci contraffatte e rafforzare i meccanismi di salvaguardia per garantire che le iniziative non agevolino le frodi fiscali e avvantaggino i contraffattori e gli operatori commerciali illeciti;
7. pone in evidenza che gli Stati membri hanno vari livelli di competenza digitale e si trovano in diverse fasi di preparazione per l'adozione dello sportello unico dell'UE; esorta la Commissione a prestare a tutti gli Stati membri e alle autorità competenti un'assistenza adeguata per la trasformazione digitale e l'attuazione dei portali unici nazionali, tra cui il materiale hardware e software del caso, la gestione dei cambiamenti di processo e la formazione;
8. ricorda che le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono la struttura portante dell'economia dell'UE, incluso il settore del commercio elettronico; è del parere pertanto che le PMI debbano beneficiare di processi semplificati per facilitarne le attività e incentivare l'accesso ai mercati dei paesi terzi dei partner commerciali dell'UE, garantendo nel contempo un sufficiente grado di controllo per assicurare che i prodotti che entrano nel mercato unico siano sicuri per i consumatori;
9. ritiene che l'ambiente dello sportello unico per le dogane svolga un ruolo importante per la trasparenza della catena di approvvigionamento, in particolare nel rafforzare la fiducia dei consumatori; è del parere che, a tal fine, l'UE debba migliorare la trasparenza dei dati doganali;
10. si compiace della tanto attesa proposta di un ambiente dello sportello unico per le dogane, che razionalizza lo scambio di informazioni tra le autorità doganali nazionali e i sistemi dell'UE, quale passo importante per l'efficace e completa attuazione del codice doganale dell'Unione (CDU), allo scopo di migliorare l'efficienza della cooperazione tra le autorità nazionali, rafforzare i controlli di sicurezza e la conformità alle frontiere grazie a una maggiore standardizzazione delle procedure e ridurre la frammentazione tra gli Stati membri dell'UE mediante una soluzione digitale orientata al futuro, per una più rapida e più efficiente condivisione dei dati elettronici tra le diverse autorità governative addette allo sdoganamento delle merci alla frontiera;
11. ricorda che l'ambiente dello sportello unico deve garantire un'applicazione omogenea delle formalità regolamentari doganali e non doganali nell'intera Europa onde evitare il cosiddetto "port shopping" (variazioni sospette di utilizzo dei porti); sottolinea la necessità che gli Stati membri attribuiscano sufficienti fondi alle amministrazioni doganali, anche assicurando la formazione sulle norme dell'UE per le autorità doganali, al fine di garantirne l'efficace funzionamento;
12. è del parere che lo sportello unico sia assolutamente necessario, in quanto consentirà alle imprese dell'UE, in particolare alle PMI, di espletare le formalità alle frontiere su un unico portale, contribuendo in tal modo all'agevolazione degli scambi commerciali, all'ulteriore sviluppo del commercio elettronico nonché all'eliminazione degli oneri amministrativi per le imprese dell'UE e delle vulnerabilità derivanti da un modello frammentato di controlli alle frontiere; ritiene che l'ambiente dello sportello unico per le dogane contribuirà a migliorare l'individuazione dei prodotti contraffatti, un aspetto che è diventato ancora più importante alla luce della pandemia di COVID-19;
13. esorta vivamente gli Stati membri a migliorare l'attuazione dei sistemi informatici essenziali per l'ambiente dello sportello unico per le dogane, a mettere a disposizione le risorse richieste e ad adottare celermente le misure necessarie per l'attuazione del sistema nel più breve tempo possibile, onde garantire controlli più efficaci in un'ampia gamma di settori e portare avanti la lotta alle merci contraffatte;
14. invita la Commissione e gli Stati membri a fornire chiare linee guida per l'attuazione dell'ambiente dello sportello unico per le dogane, al fine di garantire le stesse condizioni e parità di trattamento negli Stati membri dell'UE, in particolare per le autorità doganali nazionali;
15. si augura che l'iniziativa dello sportello unico dell'UE rafforzi la cooperazione e il coordinamento a livello digitale tramite l'armonizzazione e il riutilizzo dei dati, per colmare il divario digitale ancora evidente tra gli Stati membri dell'UE, segnatamente grazie alle possibilità di finanziamento previste dal Fondo per la ripresa e la resilienza;
16. raccomanda che lo sportello unico dell'UE e le disposizioni successive forniscano un quadro in linea con altre iniziative dell'Unione, come ad esempio la legge sui servizi digitali, onde garantire sinergie ed evitare duplicazioni e/o interferenze in altre azioni di politica.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Istituzione dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 |
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Riferimenti |
COM(2020)0673 – C9-0338/2020 – 2020/0306(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
29.10.2020 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 11.11.2020 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
INTA 11.11.2020 |
BUDG 11.11.2020 |
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Pareri non espressi Decisione |
BUDG 10.11.2020 |
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Relatori Nomina |
Ivan Štefanec 2.12.2020 |
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Esame in commissione |
26.5.2021 |
12.7.2021 |
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Approvazione |
27.9.2021 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
45 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Maria da Graça Carvalho, Claude Gruffat, Katrin Langensiepen |
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Deposito |
11.10.2021 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
45 |
+ |
ECR |
Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek |
ID |
Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle |
NI |
Miroslav Radačovský |
PPE |
Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann |
Renew |
Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo |
S&D |
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose |
The Left |
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier |
Verts/ALE |
Anna Cavazzini, David Cormand, Claude Gruffat, Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak |
0 |
- |
|
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0 |
0 |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
– : contrari
0 : astenuti
- [1] GU C 220 del 9.6.2021, pag. 62.