RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE del Consiglio
14.10.2021 - (COM(2021)0037 – C9-0009/2021 – 2021/0020(COD)) - ***I
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Petros Kokkalis
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE del Consiglio
(COM(2021)0037 – C9-0009/2021 – 2021/0020(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0037),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0009/2021),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0285/2021),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Una base di conoscenze statistiche è necessaria per delineare, attuare, monitorare, valutare e riesaminare le politiche connesse all'agricoltura nell'Unione, in particolare la politica agricola comune (PAC), comprese le misure di sviluppo rurale, nonché le politiche dell'Unione concernenti, tra l'altro, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'uso del suolo, le regioni, la sanità pubblica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. |
(1) Una base trasparente, completa e affidabile di conoscenze statistiche è necessaria per delineare, attuare, monitorare, valutare e riesaminare le politiche connesse all'agricoltura nell'Unione, in particolare la politica agricola comune (PAC), comprese le misure di sviluppo rurale, nonché le politiche dell'Unione concernenti, tra l'altro, l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, l'uso del suolo, le regioni, la sanità pubblica, la sicurezza degli alimenti, la protezione fitosanitaria, l'uso sostenibile dei pesticidi, l'uso dei medicinali veterinari, la salute e il benessere degli animali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tali statistiche possono inoltre essere utili per monitorare e valutare l'impatto dell'agricoltura sugli impollinatori e sugli organismi del terreno essenziali. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) La rilevazione di dati statistici, in particolare sugli input e sugli output agricoli, dovrebbe mirare, tra l'altro, a supportare il processo decisionale mettendo a disposizione dati aggiornati a sostegno del Green Deal europeo con le relative strategie "dal produttore al consumatore" e "biodiversità" e le future riforme della PAC. |
(2) La rilevazione di dati statistici, in particolare sugli input e sugli output agricoli, dovrebbe mirare, tra l'altro, a supportare un processo decisionale basato su elementi concreti mettendo a disposizione dati aggiornati, di qualità e accessibili, in particolare i dati necessari per l'elaborazione di indicatori agroambientali, a valutare l'impatto del Green Deal europeo e a sostenere e valutare i progressi del Green Deal europeo in merito alle relative strategie "dal produttore al consumatore" e "biodiversità", i piani d'azione per l'inquinamento zero e la produzione biologica e le future riforme della PAC. Un elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo è la transizione verso un'agricoltura multifunzionale in grado di produrre alimenti sicuri e in quantità sufficienti fornendo al contempo output ambientali positivi. Dovrebbe essere messo a punto un sistema pienamente operativo e trasparente per la rilevazione regolare di dati statistici sull'utilizzo di pesticidi e altri input chimici impiegati in agricoltura. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) È importante disporre di dati statistici armonizzati di elevata qualità per esaminare la situazione e le tendenze degli input e degli output agricoli nell'Unione, il funzionamento dei mercati e la sicurezza alimentare e per valutare la sostenibilità nonché l'impatto ambientale, economico e sociale delle politiche nazionali e dell'Unione. Tali dati comprendono, tra l'altro, le statistiche sul bestiame e sulle carni, sulla produzione e sull'uso di uova, nonché sulla produzione e sull'uso di latte e prodotti lattiero-caseari. Anche le statistiche relative alla superficie investita, alla resa e alla produzione di seminativi, ortaggi, varie colture permanenti e pascoli sono importanti, così come i bilanci delle materie prime. Si rendono sempre più necessarie statistiche sulle vendite e sull'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti. |
(3) È importante disporre di dati statistici armonizzati, coerenti e comparabili di elevata qualità per esaminare la situazione e le tendenze degli input e degli output agricoli nell'Unione, al fine di fornire dati significativi e precisi riguardo all'impatto ambientale, economico e sociale dell'agricoltura nonché al ritmo della transizione verso pratiche agricole sostenibili. I dati raccolti dovrebbero inoltre rispecchiare il funzionamento dei mercati e la sicurezza alimentare, in modo da garantire l'accesso a prodotti alimentari sufficienti e di alta qualità, e valutare la sostenibilità nonché l'impatto ambientale, economico e sociale e le prestazioni delle politiche nazionali e dell'Unione e valutare la sostenibilità e l'impatto dello sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali. Tali dati comprendono, tra l'altro, le statistiche sul bestiame e sulle carni, sulla produzione e sull'uso di uova, nonché sulla produzione e sull'uso di latte e prodotti lattiero-caseari. Anche le statistiche relative alla superficie investita, alla resa e alla produzione di seminativi, ortaggi, varie colture permanenti e pascoli permanenti sono importanti, così come i bilanci delle materie prime e il foraggio. Inoltre, sono necessarie statistiche sulle vendite e sull'uso di prodotti fitosanitari, biocidi, fertilizzanti, medicinali veterinari e antibiotici nei mangimi attraverso migliori metodi di raccolta dei dati e una maggiore coerenza con la legislazione settoriale, garantendo la sicurezza degli alimenti e prevenendo così gravi minacce per la salute animale e umana. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 bis) È importante ottenere dati statistici armonizzati sugli input per unità di alimenti prodotti. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) Per garantire la disponibilità e l'utilizzo di dati sicuri, efficienti sotto il profilo energetico, economicamente accessibili e di alta qualità, l'Unione dovrebbe promuovere investimenti in norme, strumenti, servizi e infrastrutture cloud nonché nelle competenze digitali per il trattamento dei dati nelle zone rurali e remote. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) La rilevazione dei dati per le statistiche europee sugli input e sugli output agricoli, nonché la produzione e la diffusione di tali statistiche sono attualmente basate su diversi atti giuridici. Ciò non garantisce un'adeguata coerenza tra i singoli settori statistici, né promuove un approccio integrato allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche agricole. Il presente regolamento dovrebbe sostituire tali atti giuridici per assicurare l'armonizzazione e la comparabilità delle informazioni e per garantire la coerenza e il coordinamento tra le statistiche agricole europee, facilitare l'integrazione e la razionalizzazione dei relativi processi statistici e consentire un approccio più olistico. Si rende pertanto necessario abrogare i regolamenti (CE) n. 1165/2008(15), (CE) n. 543/2009(16) e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(17) e la direttiva 96/16/CE del Consiglio(18). I numerosi correlati gentlemen's agreement e accordi nel quadro del sistema statistico europeo (SSE) in merito alla trasmissione dei dati dovrebbero essere integrati nel presente regolamento qualora sia comprovato che i dati soddisfano le esigenze degli utenti, che la metodologia concordata funziona e che la qualità dei dati è adeguata. |
(7) La rilevazione dei dati per le statistiche europee sugli input e sugli output agricoli, nonché la produzione e la diffusione di tali statistiche sono attualmente basate su diversi atti giuridici. Ciò non garantisce un'adeguata coerenza tra i singoli settori statistici, né promuove un approccio integrato allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche agricole concepite per comprendere gli aspetti economici, sociali e ambientali dell'agricoltura. Il presente regolamento dovrebbe sostituire tali atti giuridici per assicurare l'armonizzazione e la comparabilità delle informazioni e per garantire la coerenza e il coordinamento tra le statistiche agricole europee, facilitare l'integrazione e la razionalizzazione dei relativi processi statistici e consentire un approccio più olistico. Si rende pertanto necessario abrogare i regolamenti (CE) n. 1165/2008(15), (CE) n. 543/2009(16) (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(17) e la direttiva 96/16/CE del Consiglio(18). I numerosi correlati gentlemen's agreement e accordi nel quadro del sistema statistico europeo (SSE) in merito alla trasmissione dei dati dovrebbero essere integrati nel presente regolamento qualora sia comprovato che i dati soddisfano le esigenze degli utenti, che la metodologia concordata funziona e che la qualità dei dati è adeguata. |
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15 Regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 1). |
15 Regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 1). |
16 Regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1). |
16 Regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1). |
17 Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1). |
17 Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1). |
18 Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27). |
18 Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27). |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Una larga parte della superficie agricola europea è investita a pascoli. Poiché in passato la produzione di tali superfici non era considerata importante, nelle statistiche sui prodotti vegetali non sono stati inclusi dati sulla loro produzione. Con l'aumentare dell'importanza dell'impatto dei pascoli e dei ruminanti sull'ambiente a causa dei cambiamenti climatici, risulta necessario disporre di statistiche sulla produzione dei pascoli nonché sul pascolo degli animali. |
(9) Una larga parte della superficie agricola europea è investita a pascoli. Poiché in passato la produzione di tali superfici non era considerata importante, nelle statistiche sui prodotti vegetali non sono stati inclusi dati sulla loro produzione. Con l'aumentare dell'importanza dell'impatto dei pascoli permanenti e dei ruminanti sull'ambiente a causa dei cambiamenti climatici, risulta necessario disporre di statistiche sui pascoli permanenti nonché sul pascolo degli animali. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(9 bis) A fini statistici è opportuno valutare la fattibilità di massimizzare l'uso dei dati preesistenti rilevati nel quadro degli obblighi previsti dalla PAC, senza creare nuovi obblighi e oneri amministrativi. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) I dati relativi all'immissione sul mercato e all'utilizzo dei pesticidi da presentare a norma della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(21) e del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(22) dovrebbero essere utilizzati ai fini del presente regolamento conformemente alle pertinenti disposizioni di tale direttiva e di tale regolamento. |
(12) I dati relativi all'immissione sul mercato e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari da presentare a norma della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(21) e del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(22) dovrebbero essere utilizzati ai fini del presente regolamento conformemente alle pertinenti disposizioni di tale direttiva e di tale regolamento.I dati relativi all'immissione sul mercato e all'utilizzo dei biocidi da fornire a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio22 bis dovrebbero essere utilizzati ai fini del presente regolamento conformemente alle pertinenti disposizioni di tale regolamento. Le statistiche relative all'immissione sul mercato e all'utilizzo dei pesticidi dovrebbero essere rese pubbliche e nel modo quanto più dettagliato possibile, in particolare a livello di sostanza attiva e coltura, al fine di consentire una valutazione significativa delle tendenze riguardo all'utilizzo di pesticidi e ai rischi complessivi associati, nonché l'aggiornamento degli indicatori di rischio armonizzati di cui alla direttiva 2009/128/CE. |
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21 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71). |
21 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71). |
22 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). |
22 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). |
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22 bis Regolamento (UE) No 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1). |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Per determinare l'evoluzione della PAC è importante disporre di statistiche comparabili di tutti gli Stati membri sugli input e sugli output agricoli. Per le variabili si dovrebbero quindi utilizzare, per quanto possibile, classificazioni standard e definizioni comuni. |
(13) Per determinare l'evoluzione della PAC e monitorarne l'attuazione attraverso i piani strategici nazionali in vista del contributo della PAC agli obiettivi del Green Deal europeo, è importante disporre di statistiche comparabili di tutti gli Stati membri sugli input e sugli output agricoli. Per le variabili si dovrebbero quindi utilizzare, per quanto possibile, classificazioni standard e definizioni comuni unitamente a informazioni coerenti. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 bis) La coerenza, la comparabilità e l'interoperabilità dei dati e l'uniformità dei formati di trasmissione degli stessi sono requisiti essenziali per l'elaborazione delle statistiche agricole dell'Unione, in particolare per assicurare l'efficienza dei processi di rilevazione, trattamento e diffusione e per garantire la qualità dei risultati ottenuti. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) La rilevazione dei dati necessari per la compilazione delle statistiche dovrebbe comportare, ove possibile, costi e oneri amministrativi minimi. È pertanto necessario individuare eventuali proprietari delle fonti dei dati richiesti e provvedere affinché questi possano essere utilizzati per le statistiche. |
(14) La rilevazione dei dati necessari per la compilazione delle statistiche dovrebbe comportare costi e oneri amministrativi minimi per i rispondenti, compresi gli agricoltori e le piccole e medie imprese (PMI) e gli Stati membri. È pertanto necessario massimizzare l'utilizzo delle fonti di dati esistenti, aumentare le sinergie e l'efficienza tra tali fonti e ottimizzare i metodi di rilevazione dei dati utilizzati. Laddove si possano individuare eventuali proprietari delle fonti dei dati richiesti, si dovrebbe provvedere affinché questi possano essere utilizzati per le statistiche nel pieno rispetto dei diritti privati delle persone fisiche identificabili e della proprietà dei dati. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) I set di dati da trasmettere riguardano parecchi ambiti statistici. Al fine di prevedere un approccio flessibile che consenta l'adattamento delle statistiche in caso di modifica delle disposizioni in merito ai dati, nel regolamento di base dovrebbero essere specificati solo i domini, le tematiche e le tematiche dettagliate, specificando i set di dati dettagliati negli atti di esecuzione. |
(15) I set di dati da trasmettere riguardano parecchi ambiti statistici. Al fine di prevedere un approccio flessibile che consenta l'adattamento delle statistiche in caso di modifica delle disposizioni in merito ai dati, nel regolamento di base dovrebbero essere specificati solo i domini, le tematiche e le tematiche dettagliate, specificando i set di dati dettagliati negli atti di esecuzione. La raccolta di set di dati dettagliati non dovrebbe imporre costi aggiuntivi significativi tali da comportare un onere sproporzionato e ingiustificato per le aziende agricole e per gli Stati membri. |
Motivazione
La necessità di mantenere un approccio flessibile alla rilevazione dei dati in vista dei nuovi sviluppi politici e delle esigenze emergenti in materia di dati non deve andare a scapito della certezza del diritto e della prevedibilità per i rispondenti e i produttori di dati (agricoltori, organi amministrativi, grossisti, intermediari, ecc.). A tal proposito, l'allegato è da considerarsi parte essenziale del presente regolamento e le modifiche ai domini, alle tematiche e alle tematiche dettagliate dell'allegato sono soggette alla procedura legislativa ordinaria.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) La produzione biologica sta diventando sempre più importante come indicatore di sistemi di produzione agricola sostenibili. È pertanto necessario provvedere affinché le statistiche disponibili sull'agricoltura biologica siano coerenti con le altre statistiche sulla produzione agricola tramite la loro integrazione nei set di dati. Tali statistiche sulla produzione biologica dovrebbero inoltre essere coerenti con le informazioni amministrative prodotte a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio(23) e utilizzare tali informazioni. |
(16) La produzione biologica sta diventando sempre più importante come indicatore di sistemi di produzione agricola sostenibili. I dati statistici sulla produzione biologica sono essenziali per monitorare i progressi del piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica nell'Unione. È pertanto necessario provvedere affinché le statistiche disponibili sull'agricoltura biologica siano coerenti con le altre statistiche sulla produzione agricola tramite la loro integrazione nei set di dati. Tali statistiche sulla produzione biologica dovrebbero inoltre essere coerenti con le informazioni amministrative prodotte a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio(23) e utilizzare tali informazioni. |
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23 Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1). |
23 Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1). |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 bis) L'approccio "One Health", sostenuto dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), riconosce che la salute degli esseri umani, la salute animale e gli ecosistemi sono interconnessi ed è quindi essenziale sia per la salute animale, sia per quella umana garantire un utilizzo prudente dei medicinali veterinari antimicrobici negli animali destinati alla produzione di alimenti. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 ter) Per garantire il massimo livello di sanità pubblica, salute degli animali e protezione dell'ambiente e per contribuire all'obiettivo dell'Unione di ridurre, tra l'altro, il rischio che gli esseri umani e gli animali sviluppino una resistenza agli antimicrobici, è opportuno che vengano fornite statistiche sulle vendite e sull'uso dei medicinali veterinari antimicrobici negli animali destinati alla produzione di alimenti, conformemente alle prescrizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. |
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1 bis Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43). |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Dovrebbe essere possibile rilevare dati su argomenti ad hoc relativi agli input e agli output agricoli in un momento specifico al fine di integrare i dati rilevati su base regolare con dati complementari su aspetti necessitanti maggiori informazioni, fenomeni emergenti o innovazioni. |
(18) Dovrebbe essere possibile rilevare dati su argomenti ad hoc relativi agli input e agli output agricoli in un momento specifico al fine di integrare i dati rilevati su base regolare con dati complementari su aspetti necessitanti maggiori informazioni, fenomeni emergenti o innovazioni. Tuttavia, al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto e ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i rispondenti e gli Stati membri, la rilevazione di dati ad hoc dovrebbe essere effettuata in via eccezionale, a seguito di uno studio di fattibilità approfondito sulla necessità di elaborare nuove statistiche e una volta consultate le parti interessate. Le autorità nazionali dovrebbero avere accesso al sostegno finanziario dell'Unione per coprire i costi di attuazione relativi alla rilevazione di dati ad hoc. |
Motivazione
È probabile che la rilevazione di dati ad hoc imponga costi di elaborazione aggiuntivi per le autorità degli Stati membri e oneri di risposta per il settore agricolo. A questo proposito, le future esigenze riguardo allo sviluppo e all'elaborazione di nuove statistiche ai fini del presente regolamento, che sono alla base del Green Deal europeo e delle relative strategie, saranno il risultato di uno studio di fattibilità e di una consultazione delle parti interessate e saranno sostenute con il contributo finanziario dell'Unione europea.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Al fine di ridurre l'onere amministrativo gravante sugli Stati membri, dovrebbe essere consentita l'esenzione da talune trasmissioni regolari di dati se il contributo degli Stati membri al totale UE per tali dati è limitato. |
(19) Al fine di ridurre l'onere amministrativo gravante sugli Stati membri, dovrebbe essere consentita l'esenzione da talune trasmissioni regolari di dati se il contributo degli Stati membri al totale dell'Unione per tali dati è limitato e se le variabili hanno una prevalenza bassa negli Stati membri interessati. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Al fine di migliorare l'efficienza dei processi di produzione statistica dell'SSE e di ridurre l'onere amministrativo per i rispondenti, gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità nazionali dovrebbero avere il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi rilevati a fini pubblici, indipendentemente dal fatto che siano detenuti da enti pubblici o privati, e di utilizzare tali dati. Gli INS e le altre autorità nazionali dovrebbero inoltre essere in grado di integrare tali dati amministrativi con dati statistici, nella misura in cui tali dati siano necessari per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche agricole europee, conformemente all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. |
(20) Al fine di migliorare l'efficienza dei processi di produzione statistica dell'SSE e di ridurre l'onere amministrativo per i rispondenti, gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità nazionali dovrebbero avere il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi rilevati a fini pubblici, indipendentemente dal fatto che siano detenuti da enti pubblici o privati, e di utilizzare tali dati. Se si possono individuare i soggetti o le entità ai quali i dati si riferiscono, si dovrebbe provvedere affinché questi dati possano essere utilizzati a fini di statistica solo qualora sia garantito il pieno rispetto del diritto alla tutela dei dati personali e aziendali. Gli INS e le altre autorità nazionali dovrebbero inoltre essere in grado di integrare tali dati amministrativi con dati statistici, nella misura in cui tali dati siano necessari per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche agricole europee, conformemente all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Qualsiasi trattamento di dati personali previsto dal presente regolamento è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento. I dati raccolti dovrebbero essere utilizzati solo per il tempo strettamente necessario ai fini dell'esecuzione delle analisi pertinenti. |
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1 bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti dovrebbero adoperarsi per modernizzare, nella misura del possibile, le modalità di rilevazione dei dati. È opportuno promuovere il ricorso a soluzioni digitali. |
(21) Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti dovrebbero adoperarsi per modernizzare, nella misura del possibile, le modalità di rilevazione dei dati sfruttando i finanziamenti provenienti dagli strumenti di assistenza tecnica. È opportuno promuovere il ricorso a soluzioni digitali e a strumenti di monitoraggio del territorio, come il programma di osservazione della Terra dell'Unione Copernicus e i sensori remoti. Poiché le infrastrutture a banda larga coprono circa il 50 % delle zone rurali e remote, è importante incentivare lo sviluppo di infrastrutture di connettività a banda larga ad altissima capacità, compreso il 5G, segnatamente nelle zone meno sostenibili dal punto di vista economico, come le zone rurali, montuose e remote a bassa densità di popolazione, al fine di utilizzare sondaggi online, informazioni satellitari e dati generati automaticamente e big data. Sempre più spesso i dati agricoli sono generati attraverso pratiche agricole digitali, in cui l'agricoltore rimane il principale fornitore di dati, responsabile della rilevazione, dell'elaborazione e della gestione dei dati agricoli. Una buona base per migliorare la trasparenza, la responsabilità e la fiducia laddove gli agricoltori condividono dati generati automaticamente dovrebbe essere garantita mediante orientamenti o regolamenti volontari. I piani nazionali del dispositivo per la ripresa e la resilienza comprendono misure che potrebbero contribuire alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne derivano. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(22 bis) Al fine di ridurre l'onere amministrativo per le aziende agricole, nel decidere quali set di dati e variabili richiedere, si dovrebbe preferibilmente prendere in considerazione l'uso dei dati disponibili piuttosto che delle indagini statistiche. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) È stata eseguita una valutazione d'impatto secondo il principio della sana gestione finanziaria al fine di focalizzare il programma statistico definito dal presente regolamento sulla necessità di garantire l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi e di tener conto dei vincoli di bilancio. |
(25) Nel 2016 è stata eseguita una valutazione d'impatto sulla Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre secondo il principio della sana gestione finanziaria al fine di focalizzare il programma statistico definito dal presente regolamento sulla necessità di garantire l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi e di tener conto dei vincoli di bilancio. Dati gli ultimi sviluppi politici, derivanti dal nuovo modello di attuazione della PAC e dal Green Deal europeo, unitamente alle strategie correlate "dal produttore al consumatore" e "biodiversità", tale valutazione d'impatto dovrebbe essere aggiornata di conseguenza per riflettere meglio le nuove esigenze in materia di dati. |
Motivazione
La commissione AGRI ha invitato la Commissione a integrare la valutazione d'impatto del 2016 sulla "Strategia per le statistiche agricole per il 2020 e oltre" al fine di tenere conto degli ultimi sviluppi relativi alla riforma della PAC e al processo in corso nell'ambito della strategia "Dal produttore al consumatore". Il nuovo modello di attuazione della PAC comporta un monitoraggio e una valutazione basati su indicatori al fine di verificare le prestazioni degli Stati membri alla luce del conseguimento di obiettivi predefiniti. È pertanto fondamentale che gli indicatori siano resi operativi mediante la raccolta dei dati corrispondenti. L'aggiornamento della valutazione d'impatto apporterebbe maggiore chiarezza sulle nuove esigenze in termini di dati derivanti dai recenti sviluppi politici, in particolare per quanto riguarda la raccolta di statistiche agroambientali. Ciò potrebbe ridurre al minimo la necessità di dati ad hoc, il che comporta il rischio di ulteriori oneri amministrativi per i rispondenti e i produttori di dati.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Al fine di soddisfare le esigenze emergenti in materia di dati, dovute principalmente ai nuovi sviluppi in agricoltura, alla revisione della legislazione e ai mutamenti delle priorità politiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle tematiche dettagliate elencate nel presente regolamento e alla definizione delle tematiche e delle tematiche dettagliate da fornire e di altre modalità pratiche per la rilevazione di dati ad hoc come stabilito nel presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201625. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(27) Al fine di soddisfare le esigenze emergenti in materia di dati, dovute principalmente ai nuovi sviluppi in agricoltura, alla revisione della legislazione e ai mutamenti delle priorità politiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle tematiche dettagliate elencate nel presente regolamento e alla definizione delle tematiche e delle tematiche dettagliate da fornire e di altre modalità pratiche per la rilevazione di dati ad hoc come stabilito nel presente regolamento. Nell'adottare tali atti delegati la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per le aziende agricole e gli Stati membri. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201625. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Tali atti delegati non dovrebbero in alcun caso comportare un aumento degli oneri amministrativi o dei costi per le aziende agricole e gli Stati membri. Al fine di ridurre al minimo l'onere amministrativo, è opportuno evitare, per quanto possibile, nuovi obblighi in materia di informazione e applicare il principio "one-in, one-out" per legiferare meglio. |
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25 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. |
25 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(27 bis) Riguardo alle nuove variabili, dovrebbe essere realizzato uno studio di fattibilità sotto la direzione di Eurostat in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica competenti. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla specificazione dei set di dati connessi alle tematiche e alle tematiche dettagliate elencate nell'allegato, degli elementi tecnici dei dati da fornire, degli elenchi e delle descrizioni delle variabili e di altre modalità pratiche per la rilevazione di dati ad hoc, nonché alla specificazione di modalità pratiche per la stesura delle relazioni sulla qualità e del loro contenuto. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(26). |
(28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione ai fini della specificazione dei set di dati connessi alle tematiche e alle tematiche dettagliate elencate nell'allegato, degli elementi tecnici dei dati da fornire, degli elenchi e delle descrizioni delle variabili e di altre modalità pratiche per la rilevazione di dati ad hoc, nonché alla specificazione di modalità pratiche per la stesura delle relazioni sulla qualità e del loro contenuto. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(26). Nell'esercitare tali poteri la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per le aziende agricole e gli Stati membri. |
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26 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
26 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatti salvi sia la direttiva 2003/4/CE(27) sia il regolamento (CE) n. 1367/2006(28). |
(31)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatti salvi il regolamento (CE) 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(26 bis), la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(27) e il regolamento (CE) 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(28). La convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale richiede l'adozione di disposizioni sulla raccolta, l'accesso del pubblico e la diffusione di informazioni ambientali su richiesta o mediante diffusione attiva da parte delle autorità contemplate dalla convenzione. Al fine di garantire la coerenza con la convenzione di Aarhus, il presente regolamento dovrebbe specificare il livello di dettaglio al quale i dati rilevati devono essere diffusi in modo proattivo da Eurostat. |
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26 bis Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). |
27 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26). |
27 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26). |
28 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13). |
28 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13). |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee aggregate relative agli input e agli output delle attività agricole, nonché agli usi intermedi di tali output in agricoltura e alla loro raccolta e trasformazione industriale. |
Il presente regolamento stabilisce un quadro di riferimento integrato per le statistiche europee aggregate relative agli input e agli output delle attività agricole, nonché agli usi intermedi di tali output in agricoltura e alla loro raccolta e trasformazione industriale. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di "attività agricola", "superficie agricola utilizzata", "unità di bestiame", "azienda agricola" e "proprietà collettive" di cui all'articolo 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2018/1091. |
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di "azienda agricola", "proprietà collettive", "unità di bestiame" e "superficie agricola utilizzata" di cui rispettivamente alle lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1091. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis) "fertilizzante": un prodotto fertilizzante dell'UE con la funzione di fornire nutrienti alle piante o ai funghi conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009; |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter) "fertilizzante inorganico": un concime diverso dai concimi organici od organo-minerali, che contiene o rilascia nutrienti in forma minerale, conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009; |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 bis) "prodotti fitosanitari": i prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009; |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 8 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 ter) "biocidi": i biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012; |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 8 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 quater) "medicinale veterinario": un medicinale veterinario ai sensi dell'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2019/6; |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 8 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 quinquies) "antimicrobico": qualsiasi sostanza con un'azione diretta sui microrganismi, utilizzata per il trattamento o la prevenzione di infezioni o malattie infettive, che comprende gli antibiotici, gli antivirali, gli antimicotici e gli antiprotozoari, ai sensi dell'articolo 4, punto 12), del regolamento (UE) 2019/6; |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 8 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 sexies) "pesticida": un prodotto fitosanitario o un biocida; |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 8 septies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 septies) "animali destinati alla produzione di alimenti": gli animali destinati alla produzione di alimenti ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 470/2009; |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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15 bis) "bilancio delle colture": la fornitura e l'utilizzo dei principali cereali e semi oleosi in una zona di riferimento durante un periodo di riferimento; |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 15 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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15 ter) "bilancio lordo dei nutrienti": il bilancio tra i nutrienti in entrata (impiego di fertilizzanti, apporto lordo di letame e altri input) e in uscita (rimozione di nutrienti attraverso la raccolta delle colture, rimozione di nutrienti attraverso la raccolta e il pascolamento, rimozione dei residui delle colture dal campo) nel suolo agricolo; |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 15 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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15 quater) "fertilizzante": un concime ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2003/2003; |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 15 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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15 quinquies) "attività agricola": i) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli; ii) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione; o iii) lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 15 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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15 sexies) "fertilizzante inorganico": un concime minerale ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 2003/2003. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Per la tematica dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punto iii), i dati riguardano i prodotti fitosanitari immessi sul mercato ai sensi dell'articolo 3, punto 9), del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
4. Per la tematica dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punto iii), i dati riguardano i prodotti fitosanitari immessi sul mercato ai sensi dell'articolo 3, punto 9), del regolamento (CE) n. 1107/2009 e l'uso da parte degli utilizzatori professionali ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Per la tematica dei medicinali veterinari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punto iii bis), i dati riguardano i prodotti immessi sul mercato, comprese le sostanze antimicrobiche ai sensi dell'articolo 4, punti 2) e 12) del regolamento (UE) 2019/6, per l'utilizzo in animali destinati alla produzione di alimenti. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare ulteriormente i requisiti di copertura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2. |
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare ulteriormente i requisiti di copertura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e non comportano oneri o costi aggiuntivi significativi per gli agricoltori o gli Stati membri. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto -i (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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-i) superficie coltivata |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
d) statistiche sui nutrienti e sui prodotti fitosanitari |
d) Statistiche sui nutrienti, sui pesticidi, sui medicinali veterinari e sugli antibiotici nei mangimi |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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iii bis) biocidi |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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iii ter) medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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iii quater) antibiotici nei mangimi |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare le tematiche dettagliate di cui all'allegato. |
soppresso |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 9 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
9. La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire i set di dati da trasmettere alla Commissione (Eurostat). Tali atti di esecuzione specificano i seguenti elementi tecnici dei dati da fornire, se del caso: |
9. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per definire i set di dati da trasmettere alla Commissione (Eurostat). Tali atti delegati specificano i seguenti elementi tecnici dei dati da fornire, se del caso: |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 9 – comma 1 – lettera c
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) le variabili relative alla produzione biologica e ai prodotti biologici; |
soppresso |
Motivazione
Le informazioni sulla produzione biologica e sui prodotti biologici dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 9 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) un elenco di fertilizzanti di riferimento per i quali devono essere rilevati i prezzi; |
Motivazione
L'emendamento mira a migliorare le statistiche disponibili e la trasparenza del mercato sui prezzi dei fertilizzanti.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 9 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, non più tardi di nove mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento. |
Tali atti delegati sono adottati non più tardi di... [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tali atti delegati non comportano oneri amministrativi o costi aggiuntivi significativi per le aziende agricole e gli Stati membri. Nella selezione dell'elenco delle variabili e delle regole metodologiche si tiene conto della disponibilità di dati amministrativi al fine di ridurre al minimo la necessità di indagini statistiche. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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9 bis. L'elenco delle variabili di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), non comporta un aumento dell'attuale numero totale di variabili, prevedendo un margine di flessibilità dell'1 %. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 9 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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9 ter. Per quanto riguarda i nuovi obblighi concernenti le informazioni statistiche, Eurostat effettua, in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica competenti, uno studio di fattibilità unitamente a una valutazione dei conseguenti oneri amministrativi prima di decidere in merito alle azioni di cui ai paragrafi 8 e 9. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1 a decorrere dall'anno di riferimento [2 anni dopo l'entrata in vigore del regolamento] e con un intervallo minimo di due anni tra ciascuna rilevazione di dati ad hoc. |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1 a decorrere dall'anno di riferimento [2 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e con un intervallo minimo di cinque anni tra ciascuna rilevazione di dati ad hoc. |
Motivazione
Gli Stati membri hanno bisogno di tempo sufficiente per stanziare risorse al fine di avviare una nuova rilevazione di dati ad hoc.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire: |
3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 14 per definire: |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15 non più tardi di 12 mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento. |
Tali atti delegati sono adottati non più tardi di sei mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Nell'esercitare il potere di adottare atti delegati ai sensi dei paragrafi 1 e 3, la Commissione si assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni: |
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a) gli atti delegati mirano a conseguire la neutralizzazione o la riduzione dei costi e degli oneri e, in ogni caso, non comportano un considerevole costo od onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti; |
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b) gli atti delegati sono adottati almeno 12 mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento dei dati. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Nell'adottare gli atti delegati di cui al presente articolo, la Commissione effettua valutazioni d'impatto dei suoi atti delegati che si prevede avranno un impatto economico, ambientale o sociale significativo. Essa valuta innanzitutto se nuove statistiche possano essere basate su dati esistenti provenienti da fonti amministrative pertinenti a livello dell'Unione e, qualora non siano ancora disponibili dati, valuta la fattibilità di nuove rilevazioni di dati, tenendo conto delle fonti e dei metodi di raccolta appropriati, della qualità statistica e degli oneri amministrativi per i rispondenti e gli istituti nazionali di statistica. Tali atti delegati non comportano oneri ingiustificati per gli Stati membri o per i rispondenti. |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Uno Stato membro può essere esentato da talune trasmissioni regolari dei dati se l'impatto dello Stato membro sul totale UE di una variabile è limitato. La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire le soglie per le variabili secondo una metodologia specifica, in modo tale che l'applicazione di tali soglie non riduca di oltre il 5 % le informazioni sul totale UE previsto della variabile nell'anno di riferimento. Le soglie sono rivedute su iniziativa della Commissione (Eurostat) in modo che corrispondano alle tendenze dei totali UE. |
2. Uno Stato membro può essere esentato da talune trasmissioni regolari dei dati se l'impatto dello Stato membro sul totale UE di una variabile è limitato. Tale esenzione non si applica ai dati raccolti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d). La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire le soglie per le variabili secondo una metodologia specifica, in modo tale che l'applicazione di tali soglie non riduca di oltre il 5 % le informazioni sul totale UE previsto della variabile nell'anno di riferimento. Le soglie sono rivedute su iniziativa della Commissione (Eurostat) in modo che corrispondano alle tendenze dei totali UE. |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) altre fonti o altri metodi o approcci innovativi. |
c) altre fonti, metodi o approcci innovativi, quali strumenti digitali e sensori remoti. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi informazione proveniente dal sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) istituito dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(29), dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(30) e dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina istituito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio(31), dallo schedario viticolo realizzato in conformità all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(32) e dai registri previsti per l'agricoltura biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848. |
2. Gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi informazione proveniente dal sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) istituito dal regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013], dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(30) e dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina istituito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio(31), dallo schedario viticolo realizzato in conformità all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(32) e dai registri previsti per l'agricoltura biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848. |
__________________ |
__________________ |
29 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608). |
|
30 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1). |
30 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1). |
31 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8). |
31 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8). |
32 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). |
32 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Le statistiche sui biocidi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punto iii bis) del presente regolamento, sono fornite avvalendosi delle informazioni contenute nei registri tenuti dai titolari dell'autorizzazione conformemente all'articolo 68 del regolamento (UE) n. 528/2012 e messe a disposizione delle autorità competenti a norma di tale articolo. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 ter. Le statistiche sulle vendite e sull'uso dei medicinali veterinari antimicrobici per animali destinati alla produzione di alimenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punto iii ter), del presente regolamento sono fornite avvalendosi, come minimo, dei dati raccolti dagli Stati membri conformemente all'articolo 57 del regolamento (UE) 2019/6 e delle registrazioni tenute in conformità agli articoli 96 e 108 di detto regolamento. |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 quater (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 quater. Le statistiche sui biocidi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punto iii bis), sono fornite avvalendosi, come minimo, delle informazioni contenute nei registri tenuti conformemente all'articolo 68 del regolamento (UE) n. 528/2012 nonché all'articolo 5 e all'allegato I, parte A, punto II, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 183/2005. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. A tal fine, gli Stati membri richiedono agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari di fornire dati, in formato elettronico, comprendenti almeno la denominazione del prodotto fitosanitario, la dose di applicazione, la superficie principale e la coltura sulle quali il prodotto fitosanitario è stato utilizzato conformemente al presente regolamento. |
4. A tal fine, gli Stati membri richiedono agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e biocidi di fornire dati, se del caso in formato elettronico, comprendenti, per tipo di colture e specie di animali, almeno le quantità e la denominazione delle sostanze attive utilizzate e del prodotto fitosanitario e del biocida utilizzato, la dose di applicazione, la data di applicazione e la superficie su cui il prodotto fitosanitario o il biocida è stato utilizzato. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Le autorità nazionali responsabili dell'adempimento alle prescrizioni del presente regolamento hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente ai dati e di utilizzare tali dati, compresi i dati relativi alle singole imprese e aziende agricole contenuti nella documentazione amministrativa compilata nel loro territorio nazionale, a norma dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Le autorità nazionali e i proprietari dei dati amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione per tale accesso. Detto accesso è concesso anche nei casi in cui l'autorità competente abbia delegato a organismi privati o semipubblici compiti da svolgere per suo conto. |
6. Le autorità nazionali responsabili dell'adempimento alle prescrizioni del presente regolamento hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente ai dati e di utilizzare tali dati, compresi i dati relativi alle singole imprese e aziende agricole contenuti nella documentazione amministrativa compilata nel loro territorio nazionale, a norma dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Anche altre autorità nazionali responsabili dell'attuazione della pertinente normativa dell'Unione in materia di ambiente, sicurezza alimentare e sanità pubblica, nonché l'Agenzia europea dell'ambiente, hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente ai dati aggregati e di utilizzare tali dati a fini statistici e di monitoraggio. Le autorità nazionali e i proprietari dei dati amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione per tale accesso. Detto accesso è concesso anche nei casi in cui l'autorità competente abbia delegato a organismi privati o semipubblici compiti da svolgere per suo conto. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. I dati rilevati possono essere utilizzati solo per il periodo necessario alla realizzazione delle analisi e non possono essere trattati ulteriormente o resi pubblici in modo incompatibile con la finalità iniziale della rilevazione dei dati. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 9 bis (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
9 bis. La Commissione (Eurostat) pubblica su Internet, a titolo gratuito, la relazione sulla qualità fornita dagli Stati membri, altre relazioni o informazioni fornite dagli Stati membri in applicazione del presente articolo, nonché qualsiasi richiesta di chiarimento della Commissione (Eurostat). |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 10 bis |
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Pubblicazione dei dati |
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1. I dati rilevati sulle tematiche elencate all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), sono diffusi attivamente dalla Commissione (Eurostat) via Internet, a titolo gratuito, al seguente livello di dettaglio: |
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a) per sostanza attiva; |
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b) per prodotto fitosanitario, biocida, medicinale veterinario e fertilizzante; |
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c) per coltura e specie animale; |
|
d) per anno. |
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2. I dati rilevati a norma del presente regolamento sono diffusi attivamente dalla Commissione (Eurostat) ad eccezione dei dati riservati ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1367/2006. |
|
3. Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto di accesso del pubblico ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1367/2006 e la direttiva 2003/4/CE. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ai fini dell'esecuzione del presente regolamento, l'Unione può concedere sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per coprire i costi di realizzazione di una rilevazione di dati ad hoc. |
1. Ai fini dell'esecuzione del presente regolamento, l'Unione concede sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per sostenere l'accesso alla pertinente tecnologia e coprire i costi di esecuzione del presente regolamento nonché i costi di una rilevazione di dati ad hoc e i costi degli studi di fattibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 1 ter. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Alla luce delle priorità della strategia digitale europea e della necessità di realizzare un mercato unico digitale, i piani nazionali per la ripresa e la resilienza possono finanziare la spesa nel settore digitale per migliorare la raccolta e l'utilizzo dei dati nel settore agricolo. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora l'applicazione del presente regolamento o delle misure di esecuzione e degli atti delegati adottati a norma dello stesso richieda importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione può adottare atti di esecuzione per concedere deroghe agli Stati membri per un periodo massimo di due anni. |
Qualora l'applicazione del presente regolamento o delle misure di esecuzione e degli atti delegati adottati a norma dello stesso richieda importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione può adottare atti di esecuzione per concedere deroghe agli Stati membri per un periodo massimo di tre anni. |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto in questione. |
Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto in questione, spiegando quali importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale sono necessari e illustrando i tempi stimati per attuare tali adeguamenti. Tale richiesta è resa pubblica. |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. La Commissione (Eurostat) esamina la richiesta e valuta se soddisfa le condizioni pertinenti di cui al paragrafo 1. |
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Qualora la Commissione ritenga che la deroga non sia giustificata ai sensi delle condizioni pertinenti di cui al paragrafo 1, adotta una decisione entro 3 mesi dalla data di ricevimento della richiesta motivata, informando lo Stato membro interessato del fatto che la deroga non può essere accettata e motivando tale rifiuto. Tale decisione è resa pubblica. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, primo comma, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2. |
2. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 14, in cui specifica le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 8, e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta di entrata in vigore del regolamento]. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 9, all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, e all'articolo 13, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. |
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Il Parlamento europeo riceve la programmazione per i mesi successivi e gli inviti a tutte le riunioni con gli esperti. La preparazione e l'elaborazione degli atti delegati di cui al presente regolamento comprendono consultazioni pubbliche in forma scritta della durata minima di sei settimane. |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 14 bis |
|
Riesame |
|
1. Entro il 31 dicembre … [inserire l'anno in corso una volta che siano trascorsi 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina il presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua attuazione. |
|
2. Nel corso del primo riesame di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta in particolare: |
|
se e perché vi sono lacune e carenze nei dati rilevati che limitano la capacità delle autorità pubbliche di valutare i progressi verso un'agricoltura sostenibile, compresi i dati relativi all'uso di prodotti fitosanitari, biocidi e medicinali veterinari. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Allegato – lettera a – tabella
|
Testo della Commissione |
a) Statistiche sulla produzione animale |
Tematica |
Tematiche dettagliate |
Frequenze di trasmissione |
Periodi di riferimento |
Bestiame e carni |
Bestiame |
Due volte all'anno, ogni anno o tre volte per decennio |
Date |
Produzione di carne |
Mensilmente |
Mese (anno civile) |
|
Annualmente |
Anno civile |
||
Consegne di animali |
Due volte all'anno o annualmente |
Trimestri (anno civile) Semestri (anno civile) Anni (anno civile) |
|
Uova e pulcini |
Uova da consumo |
Annualmente o tre volte per decennio |
Anno civile |
Uova da cova e pulcini di volatili da cortile |
Mensilmente |
Mese (anno civile) |
|
Struttura dei centri di incubazione |
Annualmente |
Anno civile Date |
|
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Latte prodotto e utilizzato nelle aziende agricole |
Annualmente o tre volte per decennio |
Anno civile |
Disponibilità di latte per il settore lattiero-caseario |
Annualmente |
Anno civile |
|
Impieghi del latte e dei materiali lattiero-caseari da parte del settore lattiero-caseario e prodotti risultanti |
Annualmente |
Anno civile |
|
Impieghi mensili di latte vaccino da parte del settore lattiero-caseario |
Mensilmente o due volte all'anno |
Mese (anno civile) |
|
Struttura delle aziende lattiero-casearie |
Tre volte per decennio |
Anno civile |
|
Emendamento |
a) Statistiche sulla produzione animale1 bis |
Tematica |
Tematiche dettagliate |
Frequenze di trasmissione |
Periodi di riferimento |
Bestiame e carni |
Bestiame |
Due volte all'anno, ogni anno |
Date |
Produzione di carne |
Mensilmente |
Mese (anno civile) |
|
Annualmente |
Anno civile |
||
Consegne di animali |
Due volte all'anno o annualmente |
Trimestri (anno civile) Semestri (anno civile) Anni (anno civile) |
|
Uova e pulcini |
Uova da consumo |
Annualmente |
Anno civile |
Uova da cova e pulcini di volatili da cortile |
Mensilmente |
Mese (anno civile) |
|
Struttura dei centri di incubazione |
Annualmente |
Anno civile Date |
|
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Latte prodotto e utilizzato nelle aziende agricole |
Annualmente |
Anno civile |
Disponibilità di latte per il settore lattiero-caseario |
Annualmente |
Anno civile |
|
Impieghi del latte e dei materiali lattiero-caseari da parte del settore lattiero-caseario e prodotti risultanti |
Annualmente |
Anno civile |
|
Impieghi mensili di latte vaccino da parte del settore lattiero-caseario |
Mensilmente o due volte all'anno |
Mese (anno civile) |
|
Struttura delle aziende lattiero-casearie |
Tre volte per decennio |
Anno civile |
–––––––––––––––––––––––– |
1 bis Numero totale di animali e totale di prodotti di origine animale, specificando l'agricoltura biologica certificata e/o in fase di conversione per tema. |
|
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Allegato – lettera b – tabella
|
Testo della Commissione |
b) Statistiche sulla produzione vegetale |
Tematica |
Tematiche dettagliate |
Frequenze di trasmissione |
Periodi di riferimento |
Produzione vegetale |
Produzione di seminativi e prati permanenti |
Subannualmente e annualmente |
Anno civile |
Produzione orticola escluse le colture permanenti |
Subannualmente e annualmente |
Anno civile |
|
Produzione di colture permanenti |
Subannualmente e annualmente |
Anno civile |
|
Bilanci delle colture |
Bilanci dei cereali |
Annualmente |
Anno |
Bilanci dei semi oleosi |
Annualmente |
Anno |
|
Pascoli |
Gestione delle superfici a pascolo |
Ogni 3 anni |
Anno civile |
|
Emendamento |
b) Statistiche sulla produzione vegetale1 bis |
Tematica |
Tematiche dettagliate |
Frequenze di trasmissione |
Periodi di riferimento |
Superficie coltivata |
Superficie agricola utilizzata, seminativi e prati permanenti |
Annualmente |
Anno civile |
Colture orticole |
Annualmente |
Anno civile |
|
Colture permanenti |
Annualmente |
Anno civile |
|
Colture foraggere |
Ogni 3 anni |
Anno civile |
|
Superficie lasciata a riposo |
Annualmente |
Anno civile |
|
Produzione vegetale |
Produzione di seminativi e prati permanenti |
Subannualmente e annualmente |
Anno |
Produzione orticola escluse le colture permanenti |
Subannualmente e annualmente |
Anno |
|
Produzione di colture permanenti |
Subannualmente e annualmente |
Anno |
|
Produzione di foraggio |
Ogni 3 anni |
Anno civile |
|
Bilanci delle colture |
Bilanci dei cereali |
Annualmente |
Anno |
Bilanci dei semi oleosi |
Annualmente |
Anno |
|
Pascoli |
Gestione delle superfici a pascolo |
Ogni 3 anni |
Anno civile |
––––––––––––––––––––––––––––––––––– |
1 bis Superficie principale totale e produzione, specificando l'agricoltura biologica certificata e/o in fase di conversione. |
|
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Allegato – lettera b bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
|
|
Emendamento |
b bis) Produzione e prodotti biologici |
Tematica |
Tematiche dettagliate |
Frequenze di trasmissione |
Periodi di riferimento |
Produzione e prodotti biologici |
Produzione e prodotti biologici |
Annualmente |
Anno civile |
|
Motivazione
In linea con l'articolo 5, paragrafo 4; inoltre, a seguito dell'azione 11 del piano d'azione per l'agricoltura biologica, la Commissione intensificherà, a partire dal 2022, la raccolta di dati di mercato in collaborazione con gli Stati membri ed estenderà l'analisi degli osservatori del mercato dell'UE ai prodotti biologici.
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Allegato – lettera c – tabella – righe 3, 4 e 5
|
Testo della Commissione |
|
Prezzi assoluti degli input |
Fertilizzanti |
Annualmente |
Anno civile |
Mangimi |
Annualmente |
Anno civile |
|
Energia |
Annualmente |
Anno civile |
|
|
|
|
|
Emendamento |
|
Prezzi assoluti degli input |
Fertilizzanti |
Mensilmente o trimestralmente |
Anno civile |
Prodotti fitosanitari |
Annualmente |
Anno civile |
|
Biocidi |
Annualmente |
Anno civile |
|
Medicinali veterinari |
Annualmente |
Anno civile |
|
Mangimi |
Annualmente |
Anno civile |
|
Energia |
Annualmente |
Anno civile |
|
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Allegato – lettera d – tabella
|
Testo della Commissione |
d) Statistiche sui nutrienti e sui prodotti fitosanitari |
Tematica |
Tematiche dettagliate |
Frequenze di trasmissione |
Periodi di riferimento |
Nutrienti nei fertilizzanti agricoli |
Fertilizzanti inorganici per l'agricoltura |
Annualmente |
Anno civile |
Fertilizzanti organici per l'agricoltura |
|||
Bilanci dei nutrienti |
Coefficienti relativi al contenuto di nutrienti per le colture e le piante foraggere |
Ogni 5 anni |
Anni (anno civile) |
Volumi dei residui vegetali e coefficienti relativi al contenuto di nutrienti |
|||
Coefficienti di fissazione dell'azoto attraverso processi biologici |
|||
Coefficienti di deposizione dell'azoto atmosferico |
|||
Coefficienti relativi al contenuto di nutrienti nei semi |
|||
Coefficienti relativi ai nutrienti negli effluenti zootecnici |
|||
Volumi degli effluenti zootecnici ritirati e coefficienti relativi al contenuto di nutrienti |
|||
Prodotti fitosanitari |
Prodotti fitosanitari immessi sul mercato |
Annualmente |
Anno civile |
Uso di prodotti fitosanitari in agricoltura |
Annualmente |
Anno civile |
|
Emendamento |
d) Statistiche sui nutrienti, sui pesticidi, sui medicinali veterinari e sugli antibiotici nei mangimi |
Tematica |
Tematiche dettagliate |
Frequenze di trasmissione |
Periodi di riferimento |
Nutrienti nei fertilizzanti agricoli |
Fertilizzanti inorganici per l'agricoltura |
Annualmente |
Anno civile |
Fertilizzanti organici per l'agricoltura |
|||
Bilanci dei nutrienti |
Coefficienti relativi al contenuto di nutrienti per le colture e le piante foraggere |
Ogni 5 anni |
Anni (anno civile) |
Volumi dei residui vegetali e coefficienti relativi al contenuto di nutrienti |
|||
Coefficienti di fissazione dell'azoto attraverso processi biologici |
|||
Coefficienti di deposizione dell'azoto atmosferico |
|||
Coefficienti relativi al contenuto di nutrienti nei semi |
|||
Coefficienti relativi ai nutrienti negli effluenti zootecnici |
|||
Volumi degli effluenti zootecnici ritirati e coefficienti relativi al contenuto di nutrienti |
|||
Prodotti fitosanitari |
Prodotti fitosanitari immessi sul mercato |
Annualmente |
Anno civile |
Uso di prodotti fitosanitari in agricoltura1 bis |
Annualmente |
Anno civile |
|
Biocidi |
Biocidi immessi sul mercato |
Annualmente |
Anno civile |
Uso di biocidi in agricoltura |
Annualmente |
Anno civile |
|
Medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti e mangimi |
Medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti immessi sul mercato |
Annualmente |
Anno civile |
Uso di medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti |
Annualmente |
Anno civile |
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Antibiotici nei mangimi immessi sul mercato |
Annualmente |
Anno civile |
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Uso di antibiotici nei mangimi |
Annualmente |
Anno civile |
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1 bis Specificando l'uso in agricoltura biologica certificata e/o in fase di conversione |
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Statistiche sugli input e sugli output agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE del Consiglio |
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Riferimenti |
COM(2021)0037 – C9-0009/2021 – 2021/0020(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
2.2.2021 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
AGRI 8.2.2021 |
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Relatori Nomina |
Petros Kokkalis 8.3.2021 |
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Approvazione |
12.10.2021 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
39 9 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Colm Markey, Alin Mituța, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Joëlle Mélin |
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Deposito |
14.10.2021 |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
39 |
+ |
NI |
Dino Giarrusso |
PPE |
Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
Renew |
Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Alin Mituța, Ulrike Müller |
S&D |
Clara Aguilera, Eric Andrieu, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella |
The Left |
Manuel Bompard, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis |
Verts/ALE |
Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener |
9 |
- |
ECR |
Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová |
ID |
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Joëlle Mélin |
0 |
0 |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti