RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici

15.10.2021 - (COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Michal Šimečka
Relatori per parere (*):
Nils Torvalds, commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Alex Agius Saliba, commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento


Procedura : 2020/0365(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A9-0289/2021
Testi presentati :
A9-0289/2021
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici

(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0829),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0421/2020),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per gli affari esteri e della commissione per i trasporti e il turismo,

 vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0289/2021),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La direttiva 2008/114/CE del Consiglio17 stabilisce una procedura di designazione delle infrastrutture critiche europee nei settori dell'energia e dei trasporti, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto transfrontaliero su almeno due Stati membri. Tale direttiva si incentra esclusivamente sulla protezione di tali infrastrutture. La valutazione di tale direttiva, svolta nel 201918, ha riscontrato tuttavia che, dato il carattere sempre più interconnesso e transfrontaliero delle operazioni effettuate utilizzando infrastrutture critiche, le misure protettive riguardanti solo singole strutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni. È quindi necessario modificare l'approccio applicato per garantire la resilienza dei soggetti critici, vale a dire la loro capacità di mitigare e assorbire gli incidenti che possono perturbare le loro operazioni, di adattarvisi e di riprendersi.

(1) La direttiva 2008/114/CE del Consiglio17 stabilisce una procedura di designazione delle infrastrutture critiche europee nei settori dell'energia e dei trasporti, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto transfrontaliero su almeno due Stati membri. Tale direttiva si incentra esclusivamente sulla protezione di tali infrastrutture. La valutazione di tale direttiva, svolta nel 201918, ha riscontrato tuttavia che, dato il carattere sempre più interconnesso e transfrontaliero delle operazioni effettuate utilizzando infrastrutture critiche, le misure protettive riguardanti solo singole strutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni. È quindi necessario modificare l'approccio applicato per garantire la resilienza dei soggetti critici, vale a dire la loro capacità di mitigare e assorbire gli incidenti che possono perturbare la loro fornitura di servizi essenziali, la libera circolazione di servizi essenziali e il funzionamento del mercato interno, di reagire agli stessi, di adattarvisi e di riprendersi.

_________________

_________________

17 Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

17 Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

18 SWD(2019) 308.

18 SWD(2019) 308.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Nonostante le misure esistenti a livello dell'Unione19 e a livello nazionale a sostegno della protezione delle infrastrutture critiche nell'Unione, i soggetti che gestiscono tali infrastrutture non sono adeguatamente attrezzati per affrontare i rischi attuali e previsti per il futuro per le loro operazioni, che possono portare a discontinuità nella fornitura di servizi essenziali per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Questo è dovuto a un panorama delle sfide dinamico, con minacce terroristiche in evoluzione e crescenti interdipendenze fra le infrastrutture e i settori, nonché a un aumento del rischio fisico dovuto alle catastrofi naturali e ai cambiamenti climatici, che aumenta la frequenza e la portata degli eventi meteorologici estremi e comporta cambiamenti a lungo termine nelle condizioni climatiche medie che possono ridurre la capacità e l'efficienza di determinati tipi di infrastrutture se non sono in atto misure di resilienza o di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, i settori e i tipi di soggetti rilevanti non sono riconosciuti come critici in modo coerente in tutti gli Stati membri.

(2) Nonostante le misure esistenti a livello dell'Unione19 e a livello nazionale a sostegno della protezione delle infrastrutture critiche nell'Unione, i soggetti che gestiscono tali infrastrutture non sono sempre adeguatamente attrezzati per affrontare i rischi attuali e previsti per il futuro per le loro operazioni, che possono portare a discontinuità nella fornitura di servizi essenziali per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Questo è dovuto a un panorama delle sfide dinamico, con minacce ibride e terroristiche in evoluzione e crescenti interdipendenze fra le infrastrutture e i settori, nonché a un aumento del rischio fisico dovuto alle catastrofi naturali e ai cambiamenti climatici, che aumenta la frequenza e la portata degli eventi meteorologici estremi e comporta cambiamenti a lungo termine nelle condizioni climatiche medie che possono ridurre la capacità, l'efficienza e la durata di determinati tipi di infrastrutture se non sono in atto misure di resilienza o di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, i settori e i tipi di soggetti rilevanti non sono riconosciuti come critici in modo coerente in tutti gli Stati membri. A livello di Unione non esiste un unico elenco riconosciuto di settori delle infrastrutture critiche; esistono invece atti giuridici diversi che riguardano settori differenti.

_________________

_________________

19 Programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP).

19 Programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP).

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Alcune infrastrutture critiche hanno dimensione paneuropea, come l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) e Galileo, il sistema globale di navigazione via satellite dell'Unione europea.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Queste crescenti interdipendenze sono il risultato di una rete di fornitura di servizi sempre più transfrontaliera e intercorrelata, che utilizza infrastrutture chiave in tutta l'Unione nei settori dell'energia, dei trasporti, nel settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, delle infrastrutture digitali, delle acque potabili e reflue, della sanità, di determinati aspetti della pubblica amministrazione, nonché dello spazio, per quanto riguarda la fornitura di determinati servizi che dipendono da infrastrutture di terra possedute, gestite e utilizzate dagli Stati membri o da soggetti privati, ad esclusione, pertanto, delle infrastrutture possedute, gestite o utilizzate dall'Unione o per suo conto nell'ambito dei suoi programmi spaziali. Tali interdipendenze implicano che qualsiasi perturbazione, anche se inizialmente limitata a un soggetto o a un settore, possa avere effetti a cascata più ampi, con potenziali ripercussioni negative di ampia portata e di lunga durata sulla fornitura di servizi in tutto il mercato interno. La pandemia di COVID-19 ha mostrato la vulnerabilità delle nostre società sempre più interdipendenti di fronte a rischi di bassa probabilità.

(3) Queste crescenti interdipendenze sono il risultato di una rete di fornitura di servizi sempre più transfrontaliera e intercorrelata, che utilizza infrastrutture chiave in tutta l'Unione nei settori dell'energia, dei trasporti, nel settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, delle infrastrutture digitali, delle acque potabili e reflue, della produzione, trasformazione e distribuzione alimentare, della sanità, di determinati aspetti della pubblica amministrazione, nonché dello spazio, per quanto riguarda la fornitura di determinati servizi che dipendono da infrastrutture di terra possedute, gestite e utilizzate dagli Stati membri o da soggetti privati, ad esclusione, pertanto, delle infrastrutture possedute, gestite o utilizzate dall'Unione o per suo conto nell'ambito dei suoi programmi spaziali. Tali interdipendenze implicano che qualsiasi perturbazione dei servizi essenziali, anche se inizialmente limitata a un soggetto o a un settore, possa avere effetti a cascata più ampi, con potenziali ripercussioni negative di ampia portata e di lunga durata sulla fornitura di servizi in tutto il mercato interno. La pandemia di COVID-19 ha mostrato la vulnerabilità delle nostre società sempre più interdipendenti di fronte a rischi di bassa probabilità.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) I soggetti che intervengono nella fornitura di servizi essenziali devono sempre più spesso rispettare requisiti divergenti imposti dalle leggi degli Stati membri. Il fatto che alcuni Stati membri prevedano per tali soggetti requisiti di sicurezza più rigorosi rischia non solo di incidere negativamente sul mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nell'Unione, ma crea anche ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. Tipi di soggetti simili sono considerati critici da alcuni Stati membri ma non da altri, e quelli individuati come critici devono soddisfare requisiti divergenti nei vari Stati membri. Questo crea oneri supplementari e non necessari per le imprese che operano a livello transfrontaliero, in particolare per quelle attive negli Stati membri con requisiti più rigorosi.

(4) I soggetti che intervengono nella fornitura di servizi essenziali devono rispettare requisiti divergenti imposti dalle leggi degli Stati membri. Il fatto che alcuni Stati membri prevedano per tali soggetti requisiti di sicurezza più rigorosi non solo comporta diversi livelli di resilienza, ma incide anche negativamente sul mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nell'Unione e dà origine a una concorrenza sleale e a ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. Gli investitori e le imprese possono fare affidamento su soggetti critici che sono resilienti e confidare in essi, e l'affidabilità e la fiducia sono pietre angolari di un mercato interno ben funzionante. Tipi di soggetti simili sono considerati critici da alcuni Stati membri ma non da altri, e quelli individuati come critici devono soddisfare requisiti divergenti nei vari Stati membri. Questo crea oneri supplementari e non necessari per le imprese che operano a livello transfrontaliero, in particolare per quelle attive negli Stati membri con requisiti più rigorosi. Un quadro unionale determinerebbe quindi anche la creazione di condizioni di parità per i soggetti critici in tutta l'Unione.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) È quindi necessario stabilire norme minime armonizzate per garantire la fornitura di servizi essenziali nel mercato interno ed aumentare la resilienza dei soggetti critici.

(5) È quindi necessario stabilire norme minime armonizzate per garantire la fornitura e la libera circolazione dei servizi essenziali nel mercato interno, aumentare la resilienza dei soggetti critici e migliorare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti. È fondamentale che tali norme siano adeguate per il futuro. A tal fine, lo scopo della presente direttiva è rendere resilienti i soggetti critici, migliorando in tal modo la loro capacità di garantire la fornitura continua di servizi essenziali dinanzi a una serie di rischi diversi. Stabilendo le norme minime, la presente direttiva consente agli Stati membri di adottare o mantenere norme più rigorose per garantire la fornitura di servizi essenziali nel mercato interno ed aumentare la resilienza dei soggetti critici.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri dovrebbero individuare i soggetti critici che dovrebbero essere tenuti a soddisfare specifici requisiti e che dovrebbero essere oggetto di sorveglianza, ma che dovrebbero anche ricevere particolare sostegno e orientamenti per raggiungere un livello di resilienza elevato rispetto a tutti i rischi rilevanti.

(6) Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri dovrebbero individuare i soggetti critici che forniscono servizi essenziali nei settori e sottosettori di cui all'allegato della presente direttiva. I suddetti soggetti critici dovrebbero essere tenuti a soddisfare specifici requisiti e che dovrebbero essere oggetto di sorveglianza, ma che dovrebbero anche ricevere particolare sostegno e orientamenti per raggiungere un livello di resilienza elevato rispetto a tutti i rischi rilevanti.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Determinati settori dell'economia, come l'energia e i trasporti, sono già regolamentati, o potrebbero esserlo in futuro, da atti settoriali del diritto dell'Unione contenenti norme riguardanti certi aspetti della resilienza dei soggetti che operano nel loro ambito. Per affrontare in modo globale la resilienza dei soggetti critici ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, tali misure settoriali dovrebbero essere integrate da quelle previste dalla presente direttiva, che crea un quadro generale per trattare la resilienza dei soggetti critici rispetto a tutti i pericoli, naturali e di origine umana, accidentali e intenzionali.

(7) Determinati settori dell'economia, come l'energia e i trasporti, sono già regolamentati, o potrebbero esserlo in futuro, da atti settoriali del diritto dell'Unione contenenti norme riguardanti certi aspetti della resilienza dei soggetti che operano nel loro ambito. Per affrontare in modo globale la resilienza dei soggetti critici ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, tali misure settoriali dovrebbero essere considerate come lex specialis ed essere integrate da quelle previste dalla presente direttiva, che crea un quadro generale per trattare la resilienza dei soggetti critici rispetto a tutti i pericoli, naturali e di origine umana, accidentali e intenzionali.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Data l'importanza della cibersicurezza per la resilienza dei soggetti critici e a fini di congruenza, è necessario, ove possibile, un approccio coerente fra la presente direttiva e la direttiva (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio20 [proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (in appresso "direttiva NIS 2")]. Data la maggiore frequenza e le particolari caratteristiche dei rischi informatici, la direttiva NIS 2 impone a un'ampia gamma di soggetti requisiti dettagliati per garantire la propria cibersicurezza. Dato che l'aspetto della cibersicurezza è trattato in modo sufficiente dalla direttiva NIS 2, le tematiche da essa contemplate dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, fermo restando il particolare regime per i soggetti del settore delle infrastrutture digitali.

(8) Data l'importanza della cibersicurezza per la resilienza dei soggetti critici e a fini di congruenza, è necessario, ove possibile, un approccio coerente fra la presente direttiva e la direttiva (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio20 [proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (in appresso "direttiva NIS 2")]. Data la maggiore frequenza e le particolari caratteristiche dei rischi informatici, la direttiva NIS 2 impone a un'ampia gamma di soggetti requisiti dettagliati per garantire la propria cibersicurezza. Dato che l'aspetto della cibersicurezza è trattato in modo sufficiente dalla direttiva NIS 2, le tematiche da essa contemplate dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, fermo restando il particolare regime per i soggetti del settore delle infrastrutture digitali. Di conseguenza, le autorità competenti designate a norma della direttiva NIS 2 saranno responsabili della vigilanza sui soggetti individuati come soggetti critici o come soggetti equivalenti ai soggetti critici ai sensi della presente direttiva per quanto riguarda le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

_________________

_________________

20 [Riferimento alla direttiva NIS 2, una volta adottata.]

20 [Riferimento alla direttiva NIS 2, una volta adottata.]

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per garantire un approccio globale alla resilienza dei soggetti critici, ciascuno Stato membro dovrebbe dotarsi di una strategia che stabilisca gli obiettivi e le misure strategiche da attuare. A tal fine gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro strategie per la cibersicurezza prevedano un quadro strategico per il rafforzamento del coordinamento tra l'autorità competente a norma della presente direttiva e quella prevista dalla direttiva NIS 2 nel contesto della condivisione delle informazioni sugli incidenti e sulle minacce informatiche e dello svolgimento di compiti di vigilanza.

(10) Per garantire un approccio globale alla resilienza dei soggetti critici, ciascuno Stato membro dovrebbe dotarsi di una strategia che stabilisca gli obiettivi e le misure strategiche da attuare. A tal fine, e tenendo conto della natura ibrida di numerose minacce e della strategia dell'Unione in materia di resilienza, elaborata dal gruppo per la resilienza dei soggetti critici ed istituita dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro strategie prevedano un quadro strategico per il rafforzamento del coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri, a norma della presente direttiva e della direttiva NIS 2, anche per quanto concerne la condivisione delle informazioni sugli incidenti e sulle minacce informatiche e lo svolgimento di compiti di vigilanza.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Le azioni degli Stati membri per individuare i soggetti critici e contribuire a garantirne la resilienza dovrebbero seguire un approccio basato sui rischi, incentrato sui soggetti maggiormente rilevanti per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Per garantire un tale approccio mirato, ciascuno Stato membro dovrebbe procedere, in un quadro armonizzato, a una valutazione di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, che possano ripercuotersi negativamente sulla fornitura di servizi essenziali, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica come le pandemie, e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo. Nell'effettuare tali valutazioni dei rischi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di altre valutazioni dei rischi generali o settoriali svolte ai sensi di altri atti del diritto dell'Unione, e dovrebbero prendere in considerazione le dipendenze fra settori, anche di altri Stati membri e paesi terzi. I risultati della valutazione dei rischi dovrebbero essere utilizzati nel processo di individuazione dei soggetti critici, e per aiutare tali soggetti a conformarsi alle prescrizioni in materia di resilienza previsti dalla presente direttiva.

(11) Le azioni degli Stati membri per individuare i soggetti critici e contribuire a garantirne la resilienza dovrebbero seguire un approccio basato sui rischi, incentrato sui soggetti maggiormente rilevanti per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Per garantire un tale approccio mirato, ciascuno Stato membro dovrebbe procedere, in un quadro armonizzato, a una valutazione di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi i rischi intersettoriali e transfrontalieri, che possano ripercuotersi negativamente sulla fornitura di servizi essenziali, compresi i sinistri, le minacce ibride, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica come le pandemie, e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo, le infiltrazioni criminali e il sabotaggio. Nell'effettuare tali valutazioni dei rischi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di altre valutazioni dei rischi generali o settoriali svolte ai sensi di altri atti del diritto dell'Unione, e dovrebbero prendere in considerazione le dipendenze fra settori, anche di altri Stati membri e paesi terzi. Gli Stati membri non dovrebbero considerare come un rischio qualsiasi normale rischio operativo di impresa derivante dalle condizioni di mercato né i rischi derivanti da processi decisionali democratici. I risultati della valutazione dei rischi dovrebbero essere utilizzati nel processo di individuazione dei soggetti critici, e per aiutare tali soggetti a conformarsi alle prescrizioni in materia di resilienza previsti dalla presente direttiva. Inoltre, la Commissione dovrebbe essere in grado di sostenere con competenze di consulenza i soggetti critici aventi sede nei paesi terzi, su richiesta degli stessi.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per garantire che tutti i soggetti rilevanti debbano rispettare tali prescrizioni e per ridurre le divergenze a tale riguardo, è importante stabilire norme armonizzate che consentano un'individuazione coerente dei soggetti critici in tutta l'Unione, consentendo al tempo stesso agli Stati membri di tenere conto delle specificità nazionali. Dovrebbero essere pertanto stabiliti dei criteri per individuare i soggetti critici. Ai fini di efficacia, efficienza, coerenza e certezza del diritto, dovrebbero anche essere stabilite norme adeguate in materia di notifica e cooperazione in relazione a tale individuazione nonché alle conseguenze giuridiche di tale individuazione. Affinché la Commissione possa valutare la corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero trasmetterle in modo quanto più dettagliato e specifico le informazioni pertinenti e, in ogni caso, l'elenco dei servizi essenziali, il numero di soggetti critici individuati per ogni settore e sottosettore di cui all'allegato, e il servizio o i servizi essenziali che ogni soggetto fornisce così come ogni soglia applicata.

(12) Per garantire che tutti i soggetti rilevanti debbano rispettare tali prescrizioni e per ridurre le divergenze a tale riguardo, è importante stabilire norme minime armonizzate che consentano un'individuazione coerente dei soggetti critici in tutta l'Unione, consentendo al tempo stesso agli Stati membri di tenere conto delle specificità nazionali. Dovrebbero essere pertanto stabiliti in maniera trasparente criteri e metodologie comuni per individuare i soggetti critici. Ai fini di efficacia, efficienza, coerenza e certezza del diritto, dovrebbero anche essere stabilite norme adeguate in materia di notifica e cooperazione in relazione a tale individuazione nonché alle conseguenze giuridiche di tale individuazione. Affinché la Commissione possa valutare la corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero trasmetterle in modo quanto più dettagliato e specifico le informazioni pertinenti e, in ogni caso, l'elenco dei servizi essenziali, il numero di soggetti critici individuati per ogni settore e sottosettore di cui all'allegato, e il servizio o i servizi essenziali che ogni soggetto fornisce così come ogni soglia applicata.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Conformemente al diritto unionale e nazionale applicabile, compreso il regolamento (UE) 2019/4521 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, occorre prendere atto della potenziale minaccia rappresentata dalla proprietà estera di infrastrutture critiche all'interno dell'Unione, poiché dal corretto funzionamento delle infrastrutture critiche dipendono i servizi, l'economia, la libera circolazione e la sicurezza dei cittadini dell'Unione. È fondamentale che gli Stati membri e la Commissione vigilino sugli investimenti finanziari provenienti da paesi esteri nel quadro del funzionamento di soggetti critici all'interno dell'Unione e sulle conseguenze che tali investimenti potrebbero avere sulla capacità di prevenire perturbazioni significative.

 

_________________

 

1bis Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1).

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) L'acquis dell'UE in materia di servizi finanziari stabilisce per i soggetti finanziari requisiti dettagliati di gestione di tutti i rischi cui sono esposti, compresi i rischi operativi, e di garanzia di continuità operativa. Si tratta del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio23 e del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio24, così come del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio25 e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio26. La Commissione ha recentemente proposto di integrare tale quadro con il regolamento XX/YYYY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (in appresso "regolamento DORA")27], che stabilisce le condizioni che devono soddisfare le imprese finanziarie per la gestione dei rischi relativi alle TIC, compresa la protezione delle infrastrutture TIC fisiche. Dato che la resilienza dei soggetti elencati ai punti 3 e 4 dell'allegato è esaurientemente coperta dall'acquis dell'UE in materia di servizi finanziari, anche tali soggetti dovrebbero essere trattati come equivalenti ai soggetti critici ai fini del solo capo II della presente direttiva. Per garantire un'applicazione coerente delle norme relative ai rischi operativi e alla resilienza digitale nel settore finanziario, il sostegno degli Stati membri al rafforzamento della resilienza complessiva dei soggetti finanziari equivalenti ai soggetti critici dovrebbe essere assicurato dalle autorità designate ai sensi dell'articolo 41 del [regolamento DORA], e secondo le procedure stabilite in tale atto legislativo in modo pienamente armonizzato.

(15) L'acquis dell'UE in materia di servizi finanziari stabilisce per i soggetti finanziari requisiti dettagliati di gestione di tutti i rischi cui sono esposti, compresi i rischi operativi, e di garanzia di continuità operativa. Si tratta del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio23 e del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio24, così come del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio25 e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio26. La Commissione ha recentemente proposto di integrare tale quadro con il regolamento XX/YYYY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (in appresso "regolamento DORA")27], che stabilisce le condizioni che devono soddisfare le imprese finanziarie per la gestione dei rischi relativi alle TIC, compresa la protezione delle infrastrutture TIC fisiche. Dato che la resilienza dei soggetti elencati ai punti 3 e 4 dell'allegato è esaurientemente coperta dall'acquis dell'UE in materia di servizi finanziari, anche tali soggetti dovrebbero essere trattati come equivalenti ai soggetti critici ai fini del solo capo II della presente direttiva e pertanto non dovrebbero essere soggetti agli obblighi di cui ai capi da III a VI della presente direttiva. Per garantire un'applicazione coerente delle norme relative ai rischi operativi e alla resilienza digitale nel settore finanziario, il sostegno degli Stati membri al rafforzamento della resilienza complessiva dei soggetti finanziari equivalenti ai soggetti critici dovrebbe essere assicurato dalle autorità designate ai sensi dell'articolo 41 del [regolamento DORA], e secondo le procedure stabilite in tale atto legislativo in modo pienamente armonizzato.

_________________

_________________

22 Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

22 Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

23 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

23 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

24 Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

24 Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

25 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

25 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

26 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

26 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

27 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014, COM(2020) 595.

27 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014, COM(2020) 595.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti a vigilare sull'applicazione delle norme della presente direttiva e, ove necessario, a farle rispettare, e dovrebbero provvedere affinché tali autorità dispongano di poteri e risorse adeguate. In considerazione delle differenze esistenti tra le strutture di governance nazionali e al fine di salvaguardare gli accordi settoriali già esistenti o gli organismi di vigilanza e di regolamentazione dell'Unione ed evitare duplicazioni, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di designare più di un'autorità nazionale competente. In tal caso dovrebbero comunque delineare chiaramente i rispettivi compiti delle autorità interessate e garantire fra di esse una cooperazione agevole ed efficace. Tutte le autorità competenti dovrebbero inoltre cooperare in modo più generale con le altre autorità rilevanti, sia a livello nazionale che a livello dell'Unione.

(16) Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti a vigilare sull'applicazione delle norme della presente direttiva e a farle rispettare, e dovrebbero provvedere affinché tali autorità dispongano di poteri e risorse adeguate. In considerazione delle differenze esistenti tra le strutture di governance nazionali e al fine di salvaguardare gli accordi settoriali già esistenti o gli organismi di vigilanza e di regolamentazione dell'Unione ed evitare duplicazioni, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di designare più di un'autorità nazionale competente. In tal caso dovrebbero comunque delineare chiaramente i rispettivi compiti delle autorità interessate e garantire fra di esse una cooperazione agevole ed efficace, anche con le autorità competenti di altri Stati membri. Tutte le autorità competenti dovrebbero inoltre cooperare in modo più generale con le altre autorità rilevanti, sia a livello nazionale che a livello dell'Unione, anche con le autorità competenti di altri Stati membri.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Al fine di agevolare la cooperazione e la comunicazione transfrontaliere e per consentire l'efficace attuazione della presente direttiva, ogni Stato membro dovrebbe, ferme restando le prescrizioni giuridiche settoriali a livello di Unione, designare, in seno a una delle autorità da esso indicate come autorità competenti ai sensi della presente direttiva, un punto di contatto unico nazionale incaricato di coordinare le questioni relative alla resilienza dei soggetti critici e la cooperazione transfrontaliera a livello dell'Unione a tale riguardo.

(17) Al fine di agevolare la cooperazione e la comunicazione transfrontaliere e per consentire l'efficace attuazione della presente direttiva, ogni Stato membro dovrebbe, ferme restando le prescrizioni giuridiche settoriali a livello di Unione, designare, in seno a una delle autorità da esso indicate come autorità competenti ai sensi della presente direttiva, un punto di contatto unico nazionale incaricato di coordinare le questioni relative alla resilienza dei soggetti critici e la cooperazione transfrontaliera a livello dell'Unione a tale riguardo. Ciascun punto di contatto unico dovrebbe inoltre fungere da collegamento e coordinare tutte le comunicazioni con le autorità competenti del proprio Stato membro, con i punti di contatto unici degli altri Stati membri e con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici. I punti di contatto unici dovrebbero utilizzare canali di segnalazione efficienti, sicuri e standardizzati.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Dato che i soggetti individuati come soggetti critici ai sensi della direttiva NIS 2, così come i soggetti individuati nel settore delle infrastrutture digitali che devono essere trattati come equivalenti ai sensi della presente direttiva, sono sottoposti ai requisiti di cibersicurezza della direttiva NIS 2, le autorità competenti designate ai sensi delle due direttive dovrebbero cooperare, in particolare in relazione ai rischi e agli incidenti di cibersicurezza che hanno ripercussioni su tali soggetti.

(18) I soggetti individuati come soggetti critici ai sensi della presente direttiva, così come i soggetti nel settore delle infrastrutture digitali che devono essere trattati come equivalenti, sono sottoposti ai requisiti di cibersicurezza della direttiva NIS 2. Le autorità competenti designate ai sensi delle due direttive dovrebbero pertanto cooperare in modo efficace e coerente, in particolare in relazione ai rischi e agli incidenti che hanno ripercussioni su tali soggetti. È importante che gli Stati membri adottino misure tese a evitare la duplicazione delle segnalazioni e dei controlli e a garantire che le strategie e i requisiti previsti dalla presente direttiva e dalla direttiva NIS 2 siano complementari e che sui soggetti critici non gravi un onere amministrativo superiore a quanto necessario per conseguire gli obiettivi della presente direttiva.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Gli Stati membri dovrebbero sostenere i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ferma restando la responsabilità giuridica dei soggetti stessi quanto al garantire tale ottemperanza. Gli Stati membri potrebbero in particolare sviluppare materiali e metodologie di orientamento, contribuire all'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza e preparare corsi di formazione per il personale dei soggetti critici. Inoltre, date le interdipendenze tra i soggetti e i settori, gli Stati membri dovrebbero predisporre strumenti di scambio di informazioni a sostegno di una condivisione volontaria fra soggetti critici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di concorrenza stabilite nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(19) Gli Stati membri dovrebbero sostenere i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza, in particolare quelli che si qualificano come piccole o medie imprese (PMI), nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ferma restando la responsabilità giuridica dei soggetti stessi quanto al garantire tale ottemperanza. Gli Stati membri dovrebbero in particolare sviluppare materiali e metodologie di orientamento, contribuire all'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza e preparare corsi di formazione per il personale dei soggetti critici. Ove ciò sia necessario e giustificato da obiettivi di interesse pubblico, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di fornire risorse finanziarie ai soggetti critici, fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato. Inoltre, date le interdipendenze tra i soggetti e i settori, gli Stati membri dovrebbero predisporre strumenti di scambio di informazioni e buone pratiche a sostegno di una condivisione fra soggetti critici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di concorrenza stabilite nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Considerando 19 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Nell'attuazione della presente direttiva, è importante che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per prevenire oneri amministrativi eccessivi, in particolare per le PMI, ed evitare duplicazioni o obblighi non necessari. È fondamentale che gli Stati membri assistano le PMI e contribuiscano a fornire loro un sostegno adeguato, quando richiesto, ai fini dell'adozione delle misure tecniche e organizzative previste dalla presente direttiva.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Per essere in grado di garantire la propria resilienza, i soggetti critici dovrebbero avere una conoscenza esaustiva di tutti i rischi rilevanti a cui sono esposti e dovrebbero analizzarli. A tal fine dovrebbero effettuare analisi dei rischi ogniqualvolta necessario date le loro specifiche circostanze e l'evolversi di tali rischi, e in ogni caso ogni quattro anni. Le valutazioni dei rischi da parte dei soggetti critici dovrebbero basarsi sulla valutazione dei rischi svolta dagli Stati membri.

(20) Per essere in grado di garantire la propria resilienza, i soggetti critici dovrebbero avere una conoscenza esaustiva di tutti i rischi rilevanti a cui sono esposti e dovrebbero analizzarli. A tal fine dovrebbero effettuare analisi dei rischi ogniqualvolta necessario date le loro specifiche circostanze e l'evolversi di tali rischi, e in ogni caso ogni quattro anni. Le valutazioni dei rischi da parte dei soggetti critici dovrebbero basarsi sulla valutazione dei rischi svolta dagli Stati membri e dovrebbero essere in linea con criteri e metodologie comuni.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio28, il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio29 e la direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio30 stabiliscono requisiti applicabili ai soggetti dei settori del trasporto aereo e marittimo per prevenire incidenti causati da atti illeciti, resistere alle conseguenze di tali incidenti e mitigarle. Se le misure stabilite dalla presente direttiva sono più ampie in termini di rischi affrontati e di tipi di misure da prendere, i soggetti critici di tali settori dovrebbero rispecchiare, nel loro piano di resilienza o nei documenti equivalenti, le misure adottate ai sensi di tali altri atti dell'Unione. Inoltre, nell'attuare le misure di resilienza ai sensi della presente direttiva, i soggetti critici potrebbero considerare la possibilità di richiamarsi a orientamenti non vincolati e a documenti su buone prassi sviluppati in aree di lavoro settoriali, come la piattaforma per la sicurezza dei passeggeri ferroviari nell'UE31.

(23) Il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio28, il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio29 e la direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio30 stabiliscono requisiti applicabili ai soggetti dei settori del trasporto aereo e marittimo per prevenire incidenti causati da atti illeciti, resistere alle conseguenze di tali incidenti e mitigarle. Se le misure stabilite dalla presente direttiva sono più ampie in termini di rischi affrontati e di tipi di misure da prendere, i soggetti critici di tali settori dovrebbero rispecchiare, nel loro piano di resilienza o nei documenti equivalenti, le misure adottate ai sensi di tali altri atti dell'Unione. Inoltre, i soggetti critici devono prendere in considerazione anche la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio30 bis che introduce una valutazione delle strade a livello di rete per la mappatura dei rischi di incidenti e un'ispezione di sicurezza stradale mirata per individuare condizioni pericolose, difetti e problemi che aumentano il rischio di incidenti e lesioni, sulla base di un sopralluogo di una strada o di un tratto di strada esistente. Assicurare la protezione e la resilienza dei soggetti critici riveste la massima importanza per il settore ferroviario e, nell'attuare le misure di resilienza ai sensi della presente direttiva, i soggetti critici sono incoraggiati a richiamarsi a orientamenti non vincolanti e a documenti su buone prassi sviluppati in aree di lavoro settoriali, come la piattaforma per la sicurezza dei passeggeri ferroviari nell'UE31.

_________________

_________________

28 Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag.72).

28 Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag.72).

29 Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

29 Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

30 Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

30 Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

 

30 bis Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).

31 Decisione della Commissione, del 29 giugno 2018, che istituisce la piattaforma per la sicurezza dei passeggeri ferroviari nell'UE, C/2018/4014.

31 Decisione della Commissione, del 29 giugno 2018, che istituisce la piattaforma per la sicurezza dei passeggeri ferroviari nell'UE, C/2018/4014.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Il rischio che i dipendenti di soggetti critici facciano un uso improprio, ad esempio, dei loro diritti di accesso all'interno dell'organizzazione per nuocere e provocare danni desta sempre maggiori preoccupazioni. Il rischio è accentuato dal crescente fenomeno della radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo. È quindi necessario consentire ai soggetti critici di chiedere controlli dei precedenti personali per i dipendenti che rientrano in specifiche categorie e di garantire che tali richieste siano valutate rapidamente dalle autorità rilevanti, conformemente alle norme applicabili del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, comprese quelle relative alla protezione dei dati personali.

(24) Il rischio che i dipendenti di soggetti critici facciano un uso improprio, ad esempio, dei loro diritti di accesso all'interno dell'organizzazione per nuocere e provocare danni desta sempre maggiori preoccupazioni. Il rischio è accentuato dal crescente fenomeno della radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo. È quindi necessario consentire ai soggetti critici di chiedere controlli dei precedenti personali per i dipendenti che rientrano in specifiche categorie e di garantire che tali richieste siano valutate rapidamente dalle autorità rilevanti, conformemente alle norme applicabili del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, comprese quelle relative alla protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) I soggetti critici dovrebbero notificare alle autorità competenti degli Stati membri, non appena ciò sia ragionevolmente possibile date le circostanze, gli incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo le loro operazioni. La notifica dovrebbe consentire alle autorità competenti di reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti e di avere una visione globale dei rischi complessivi cui sono esposti i soggetti critici. A tal fine dovrebbe essere stabilita una procedura per la notifica di determinati incidenti e dovrebbero essere forniti dei parametri per determinare se la perturbazione effettiva o potenziale sia significativa e se l'incidente debba quindi essere notificato. Tenuto conto del potenziale impatto transfrontaliero di tali perturbazioni, dovrebbe essere istituita una procedura che consenta agli Stati membri di informare gli altri Stati membri toccati tramite punti di contatto unici.

(25) I soggetti critici dovrebbero notificare alle autorità competenti degli Stati membri, non appena ciò sia ragionevolmente possibile date le circostanze, e in ogni caso entro 24 ore da quando sono venuti a conoscenza dell'incidente in questione, qualsiasi incidente che perturba in modo significativo o può perturbare in modo significativo le loro operazioni. L'autorità competente dovrebbe informare il pubblico di un siffatto incidente qualora ritenga che sarebbe nell'interesse pubblico procedere in tal senso. L'autorità competente dovrebbe provvedere affinché il soggetto critico interessato informi gli utenti dei suoi servizi che potrebbero essere interessati da un siffatto incidente dell'incidente stesso e, se del caso, di qualsiasi misura di sicurezza o rimedio possibile. La notifica dovrebbe consentire alle autorità competenti di reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti e di avere una visione globale dei rischi complessivi cui sono esposti i soggetti critici. A tal fine dovrebbe essere stabilita una procedura per la notifica di determinati incidenti e dovrebbero essere forniti dei parametri per determinare se la perturbazione effettiva o potenziale sia significativa e se l'incidente debba quindi essere notificato. Tenuto conto del potenziale impatto transfrontaliero di tali perturbazioni, dovrebbe essere istituita una procedura che consenta agli Stati membri di informare senza indebiti ritardi gli altri Stati membri toccati tramite punti di contatto unici. Le informazioni sugli incidenti dovrebbero essere trattate in modo tale da rispettare la riservatezza e la sicurezza e gli interessi commerciali del soggetto critico interessato.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Se i soggetti critici, in generale, operano in una rete sempre più interconnessa di prestazioni di servizi e di infrastrutture e spesso erogano servizi essenziali in più di uno Stato membro, alcuni di essi sono di particolare rilevanza per l'Unione poiché forniscono servizi essenziali a un gran numero di Stati membri, e richiedono perciò una specifica sorveglianza a livello dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere definite le norme riguardanti la specifica sorveglianza di tali soggetti critici di particolare rilevanza europea. Tali norme non pregiudicano le disposizioni sulla vigilanza e sull'esecuzione di cui alla presente direttiva.

(26) Se i soggetti critici, in generale, operano in una rete sempre più interconnessa di prestazioni di servizi e di infrastrutture e spesso erogano servizi essenziali in più di uno Stato membro, alcuni di essi sono di particolare rilevanza per l'Unione e per il mercato interno poiché forniscono servizi essenziali a vari Stati membri, e richiedono perciò una specifica sorveglianza a livello dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere definite le norme riguardanti la specifica sorveglianza di tali soggetti critici di particolare rilevanza europea. Tali norme non pregiudicano le disposizioni sulla vigilanza e sull'esecuzione di cui alla presente direttiva.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Considerando 27 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis) È opportuno che la normazione resti un processo essenzialmente guidato dal mercato. Potrebbero tuttavia sussistere situazioni in cui è opportuno richiedere l'osservanza di determinate norme a livello dell'Unione. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero sostenere e promuovere l'elaborazione e l'attuazione di norme e specifiche riguardanti la resilienza dei soggetti critici come stabilito dalle organizzazioni europee di normazione ai fini dell'adozione di misure tecniche e organizzative intese a garantire la resilienza dei soggetti critici. È inoltre opportuno che gli Stati membri incoraggino l'utilizzo di specifiche e norme accettate a livello internazionale riguardanti le misure sulla resilienza applicabili ai soggetti critici.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le loro autorità competenti dispongano di certi poteri specifici per la corretta applicazione ed esecuzione della presente direttiva nei confronti dei soggetti critici, qualora tali soggetti rientrino nella loro giurisdizione come specificato nella direttiva. Ciò dovrebbe includere, in particolare, il potere di effettuare ispezioni, vigilanza e audit, di chiedere ai soggetti critici di fornire informazioni e prove riguardanti le misure adottate per adempiere ai loro obblighi e, ove necessario, di emettere provvedimenti per porre rimedio alle violazioni riscontrate. Nell'emettere tali provvedimenti, gli Stati membri non dovrebbero imporre misure che vadano oltre quanto necessario e proporzionato per garantire l'adempimento degli obblighi da parte dei soggetti critici interessati, tenendo conto in particolare della gravità della violazione e della capacità economica del soggetto critico. Più in generale, tali poteri dovrebbero essere accompagnati da garanzie adeguate ed efficaci da specificarsi nella normativa nazionale, conformemente alle prescrizioni derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nel valutare l'ottemperanza di un soggetto critico agli obblighi di cui alla presente direttiva, le autorità competenti designate ai sensi della presente direttiva dovrebbero poter chiedere alle autorità competenti designate a norma della direttiva NIS 2 di valutare la cibersicurezza di tali soggetti. Tali autorità competenti dovrebbero cooperare e scambiarsi informazioni a tal fine.

(30) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le loro autorità competenti dispongano di certi poteri specifici per la corretta applicazione ed esecuzione della presente direttiva nei confronti dei soggetti critici, qualora tali soggetti rientrino nella loro giurisdizione come specificato nella direttiva. Ciò dovrebbe includere, in particolare, il potere di effettuare ispezioni, vigilanza e audit, di chiedere ai soggetti critici di fornire informazioni e prove riguardanti le misure adottate per adempiere ai loro obblighi e, ove necessario, di emettere provvedimenti per porre rimedio alle violazioni riscontrate. Nell'emettere tali provvedimenti, gli Stati membri non dovrebbero imporre misure che vadano oltre quanto necessario e proporzionato per garantire l'adempimento degli obblighi da parte dei soggetti critici interessati, tenendo conto in particolare della gravità della violazione e della capacità economica del soggetto critico. Più in generale, tali poteri dovrebbero essere accompagnati da garanzie adeguate ed efficaci da specificarsi nella normativa nazionale, conformemente alle prescrizioni derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La valutazione dei soggetti critici in conformità della presente direttiva per questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva NIS 2, come la cibersicurezza fisica e non fisica, spetta alle autorità competenti designate a norma della direttiva NIS 2. Inoltre, nel valutare l'ottemperanza di un soggetto critico agli obblighi di cui alla presente direttiva, le autorità competenti designate ai sensi della presente direttiva dovrebbero poter chiedere alle autorità competenti designate a norma della direttiva NIS 2 di valutare la cibersicurezza di tali soggetti. Tali autorità competenti dovrebbero cooperare e scambiarsi informazioni a tal fine.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Al fine di tenere conto dei nuovi rischi, degli sviluppi tecnologici o delle specificità di uno o più settori, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti che integrano le misure di resilienza che devono adottare i soggetti critici, precisando ulteriormente alcune o tutte le misure. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201632. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(31) Al fine di tenere conto dei nuovi rischi, degli sviluppi tecnologici o delle specificità di uno o più settori, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti che integrano le misure di resilienza che devono adottare i soggetti critici, precisando ulteriormente alcune o tutte le misure. Onde evitare divergenze nell'applicazione della presente direttiva e migliorare il funzionamento del mercato interno, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di integrare la presente direttiva elaborando un elenco comune di servizi essenziali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201632. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

_________________

_________________

32 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1

32 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente direttiva:

1. La presente direttiva stabilisce misure intese a raggiungere un livello di resilienza elevato dei soggetti critici al fine di garantire la fornitura di servizi essenziali nell'Unione e migliorare il funzionamento del mercato interno. A tal fine, la presente direttiva:

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) fa obbligo agli Stati membri di adottare determinate misure volte a garantire la fornitura nel mercato interno di servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche, in particolare di individuare i soggetti critici e i soggetti da trattare come equivalenti sotto taluni aspetti e di consentire loro di adempiere ai loro obblighi;

(a) fa obbligo agli Stati membri di adottare determinate misure volte a garantire la costante fornitura nel mercato interno di servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche, in particolare di individuare i soggetti critici e i soggetti da trattare come equivalenti sotto taluni aspetti e di consentire loro di adempiere ai loro obblighi;

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatto salvo l'articolo 7, la presente direttiva non si applica alle materie disciplinate dalla direttiva (UE) XX/YY [proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione ("direttiva NIS 2")].

2. Fatto salvo l'articolo 7, la presente direttiva non si applica alle materie disciplinate dalla direttiva (UE) XX/YY [proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione ("direttiva NIS 2")]. In considerazione delle interconnessioni tra la cibersicurezza e la sicurezza fisica dei soggetti, gli Stati membri assicurano un'attuazione coerente della presente direttiva e della direttiva NIS 2.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) "incidente": un evento che può perturbare, o che perturba, le operazioni di un soggetto critico;

(3) "incidente": un evento che può perturbare, o che perturba la fornitura di un servizio essenziale da parte di un soggetto critico;

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) "infrastruttura": un elemento, un sistema o parte di questo, necessario per la prestazione di un servizio essenziale;

(4) "infrastruttura": elementi, fra cui strutture, sistemi e attrezzature, o parti di questi, necessari per la prestazione di un servizio essenziale;

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) "servizio essenziale": un servizio essenziale per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche;

(5) "servizio essenziale": un servizio essenziale per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubblica, dell'ambiente o dello Stato di diritto;

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) "rischio": ogni circostanza o evento con potenziali effetti pregiudizievoli per la resilienza dei soggetti critici;

(6) "rischio": ogni circostanza o evento con potenziali effetti pregiudizievoli per la capacità di un soggetto critico di fornire un servizio essenziale;

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) "valutazione dei rischi": metodologia per determinare la natura e la portata di un rischio analizzando potenziali minacce e pericoli e valutando le condizioni di vulnerabilità esistenti che potrebbero perturbare le operazioni del soggetto critico.

(7) "valutazione dei rischi": metodologia per determinare la natura e la portata di un rischio valutando potenziali minacce e pericoli nei confronti della resilienza di un soggetto critico, analizzando le condizioni di vulnerabilità esistenti che potrebbero perturbare le operazioni di un soggetto critico e valutando il potenziale effetto negativo che la perturbazione delle operazioni potrebbe avere sulla fornitura di servizi essenziali.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) "norma": una norma ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;

 

____________

 

1 bis Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) "specifica tecnica": una specifica tecnica, ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1025/2012;

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] ogni Stato membro adotta una strategia per rafforzare la resilienza dei soggetti critici. Tale strategia definisce gli obiettivi e le misure strategiche per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte di tali soggetti critici e contempla almeno i settori di cui all'allegato.

1. A seguito di una consultazione aperta a tutte le parti interessate, entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] ogni Stato membro adotta una strategia per rafforzare la resilienza dei soggetti critici. Tale strategia tiene conto della strategia dell'Unione sulla resilienza preparata dal gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 16 e definisce gli obiettivi e le misure strategiche per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte di tali soggetti critici e contempla almeno i settori di cui all'allegato.

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) una descrizione delle misure necessarie per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici, compresa una valutazione dei rischi a livello nazionale, l'individuazione dei soggetti critici e dei soggetti equivalenti ai soggetti critici, e le misure a sostegno dei soggetti critici adottate in conformità del presente capo;

(c) una descrizione delle misure necessarie per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici, compresa una valutazione dei rischi a livello nazionale di cui all'articolo 4, l'individuazione dei soggetti critici e dei soggetti equivalenti ai soggetti critici, e le misure a sostegno dei soggetti critici adottate in conformità del presente capo, comprese le misure intese a rafforzare la cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato e i soggetti pubblici e privati;

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) un elenco di tutte le autorità e di tutte le parti interessate coinvolte nell'attuazione della strategia;

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) un quadro strategico che risponda alle esigenze e alle caratteristiche specifiche delle piccole e medie imprese individuate come soggetti critici al fine di migliorarne la resilienza;

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter) gli aspetti pertinenti della strategia nazionale per la cibersicurezza di cui alla direttiva NIS 2 e di qualsiasi altra strategia nazionale settoriale al fine di conseguire coordinamento, complementarità e sinergie.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La strategia è aggiornata ove necessario e almeno ogni quattro anni.

A seguito di una consultazione aperta a tutte le parti interessate, la strategia è aggiornata almeno ogni quattro anni.

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 stilano un elenco dei servizi essenziali nei settori di cui all'allegato. Esse effettuano, entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, una valutazione di tutti i rischi rilevanti che possono ripercuotersi sulla fornitura di tali servizi, allo scopo di individuare i soggetti critici a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e di aiutare tali soggetti critici ad adottare misure ai sensi dell'articolo 11.

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 21 al fine di integrare la presente direttiva stilando un elenco dei servizi essenziali nei settori di cui all'allegato. La Commissione adotta l'atto delegato entro … [sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 effettuano, entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, una valutazione di tutti i rischi rilevanti che possono ripercuotersi sulla fornitura dei servizi essenziali elencati nell'atto delegato, allo scopo di individuare i soggetti critici a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e di aiutare tali soggetti critici ad adottare misure ai sensi dell'articolo 11.

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La valutazione dei rischi tiene conto di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio34.

La valutazione dei rischi tiene conto di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi quelli di natura intersettoriale o transfrontaliera, i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio34.

_________________

_________________

34 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

34 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) ogni rischio derivante dalle dipendenze fra i settori di cui all'allegato, anche di altri Stati membri e paesi terzi, e l'impatto che una perturbazione in un settore può avere su altri settori;

(c) ogni rischio derivante dalle dipendenze fra i settori di cui all'allegato, anche di altri Stati membri e paesi terzi, e l'impatto che una perturbazione in un settore può avere su altri settori, compresi gli eventuali rischi per i cittadini e il mercato interno;

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri mettono a disposizione dei soggetti critici individuati a norma dell'articolo 5 gli elementi rilevanti della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1 per aiutarli ad effettuare la propria valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 10 e ad adottare le misure per garantire la propria resilienza ai sensi dell'articolo 11.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione dei soggetti critici individuati a norma dell'articolo 5 gli elementi rilevanti della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1, mediante il proprio punto di contatto unico di cui all'articolo 8, paragrafo 2, per aiutarli ad effettuare la propria valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 10 e ad adottare le misure per garantire la propria resilienza ai sensi dell'articolo 11.

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, può sviluppare un modello comune volontario per la presentazione delle relazioni in ottemperanza con il paragrafo 4.

5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa un modello comune volontario per la presentazione delle relazioni in ottemperanza con il paragrafo 4.

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nell'individuare i soggetti critici ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto dei risultati delle valutazioni dei rischi di cui all'articolo 4 e applicano i seguenti criteri:

2. Nell'individuare i soggetti critici ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto dei risultati delle valutazioni dei rischi di cui all'articolo 4 e della strategia per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 3 e applicano i seguenti criteri:

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la fornitura di tale servizio dipende da un'infrastruttura situata nello Stato membro, e

(b) la fornitura di tale servizio essenziale dipende da un'infrastruttura situata nello Stato membro, e

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura del servizio o di altri servizi essenziali nei settori di cui all'allegato che dipendono da tale servizio.

(c) un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura del servizio essenziale o di altri servizi essenziali nei settori di cui all'allegato che dipendono da tale servizio.

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. A seguito della notifica di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici comunichino alle rispettive autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 della presente direttiva se sono stati individuati come soggetti critici in uno o più altri Stati membri. Qualora un soggetto sia stato individuato come critico da due o più Stati membri, tali Stati membri devono avviare consultazioni reciproche allo scopo di ridurre l'onere che grava su tale soggetto in virtù degli obblighi di cui al capo III.

5. A seguito della notifica di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici comunichino alle rispettive autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 della presente direttiva se sono stati individuati come soggetti critici in uno o più altri Stati membri. Qualora un soggetto sia stato individuato come critico da due o più Stati membri, tali Stati membri devono avviare consultazioni reciproche allo scopo di raggiungere il maggior grado di coerenza possibile e ridurre l'onere che grava su tale soggetto in virtù degli obblighi di cui al capo III.

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Ai fini del capo IV, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici, a seguito della notifica di cui al paragrafo 3, comunichino alle rispettive autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 della presente direttiva se forniscono servizi essenziali a o in più di un terzo degli Stati membri. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica senza indebito ritardo alla Commissione l'identità di tali soggetti critici.

6. Ai fini del capo IV, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici, a seguito della notifica di cui al paragrafo 3, comunichino alle rispettive autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 della presente direttiva se forniscono i medesimi o analoghi servizi essenziali a o in più di tre Stati membri. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica senza indebito ritardo alla Commissione l'identità di tali soggetti critici.

 

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora tali aggiornamenti portino all'individuazione di soggetti critici supplementari, si applicano i paragrafi 3, 4 e 5. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i soggetti non più individuati come critici a seguito di un aggiornamento ricevano notifica di questo fatto e sia comunicato loro che non devono più adempiere agli obblighi di cui al capo III a decorrere dal ricevimento di tale informazione.

Qualora tali aggiornamenti portino all'individuazione di soggetti critici supplementari, si applicano i paragrafi 3, 4 e 5. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i soggetti non più individuati come critici a seguito di un aggiornamento ricevano notifica di questo fatto e sia comunicato loro in tempo utile che non devono più adempiere agli obblighi di cui al capo III a decorrere dal ricevimento di tale informazione.

Emendamento  55

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora raccomandazioni e orientamenti volti ad aiutare gli Stati membri a individuare i soggetti critici.

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il numero di utenti che dipendono dal servizio fornito dal soggetto;

(a) il numero di utenti che dipendono dal servizio essenziale fornito dal soggetto;

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la dipendenza da tale servizio di altri settori di cui all'allegato;

(b) la dipendenza da tale servizio essenziale di altri settori o sottosettori di cui all'allegato o della catena di approvvigionamento;

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) l'area geografica che potrebbe essere interessata da un incidente, compresi eventuali impatti transfrontalieri;

(e) l'area geografica che potrebbe essere interessata da un incidente, compresi eventuali impatti transfrontalieri, tenendo conto della vulnerabilità associata al grado di isolamento di determinati tipi di zone geografiche, come quelle insulari, ultraperiferiche o montane;

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) l'importanza del soggetto nel mantenimento di un livello sufficiente del servizio, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio.

(f) l'importanza del soggetto nel mantenimento di un livello sufficiente del servizio essenziale, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio essenziale.

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici, può adottare orientamenti per agevolare l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 2.

3. La Commissione, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici, adotta orientamenti per agevolare l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 2.

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per quanto i riguarda i settori di cui ai punti 3, 4 e 8 dell'allegato, gli Stati membri, entro [tre anni e tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], individuano i soggetti da trattare come equivalenti ai soggetti critici ai fini del presente capo. A tali soggetti essi applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 7, e dell'articolo 9.

1. Per quanto i riguarda i settori di cui ai punti 3, 4 e 8 dell'allegato, gli Stati membri, entro [un anno e sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], individuano i soggetti da trattare come equivalenti ai soggetti critici ai fini del presente capo. A tali soggetti essi applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 7, e dell'articolo 9.

Emendamento  62

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ogni Stato membro designa, all'interno dell'autorità competente, un punto di contatto unico che eserciti una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera con le autorità competenti di altri Stati membri e con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 16 ("punto di contatto unico").

2. Ogni Stato membro designa, all'interno dell'autorità competente, un punto di contatto unico che eserciti una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera con le autorità competenti di altri Stati membri, con la Commissione e con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 16 ("punto di contatto unico") e, se del caso, per garantire la cooperazione con i paesi terzi.

Emendamento  63

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro [tre anni e sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente ogni anno, i punti di contatto unici trasmettono alla Commissione e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici una relazione di sintesi in merito alle notifiche ricevute, compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati, e alle azioni intraprese a norma dell'articolo 13, paragrafo 3.

3. Entro [quattro anni e sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente nel primo trimestre di ogni anno, i punti di contatto unici trasmettono alla Commissione e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici una relazione di sintesi in merito alle notifiche ricevute, compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati, e alle azioni intraprese a norma dell'articolo 13, paragrafo 3.

Emendamento  64

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri sostengono i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza. Tale sostegno può comportare l'elaborazione di materiali e metodologie di orientamento, aiuto nell'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza e preparazione di corsi di formazione per il personale dei soggetti critici.

1. Gli Stati membri sostengono i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza. Tale sostegno comporta l'elaborazione di materiali e metodologie di orientamento, aiuto nell'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza e preparazione di corsi di formazione per il personale dei soggetti critici. Gli Stati membri possono fornire risorse finanziarie ai soggetti critici, fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, ove ciò sia necessario e giustificato da obiettivi di interesse pubblico.

Emendamento  65

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici, entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, valutino, basandosi sulle valutazioni dei rischi degli Stati membri e su altre fonti di informazioni pertinenti, tutti i rischi rilevanti che possono perturbare le loro operazioni.

Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici, entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, valutino, basandosi sulle valutazioni dei rischi degli Stati membri e su altre fonti di informazioni pertinenti, tutti i rischi rilevanti che possono perturbare la loro fornitura di servizi essenziali.

Emendamento  66

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) riprendersi dagli incidenti, anche tramite misure di continuità operativa e l'individuazione di catene di approvvigionamento alternative;

(d) riprendersi dagli incidenti, anche tramite misure di continuità operativa, e l'individuazione di catene di approvvigionamento alternative per garantire la continua prestazione del servizio essenziale;

Emendamento  67

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) assicurare un'adeguata gestione della sicurezza del personale, anche definendo le categorie di dipendenti che svolgono funzioni critiche, introducendo autorizzazioni di accesso alle aree, impianti e altre infrastrutture sensibili così come alle informazioni sensibili, e individuando specifiche categorie di personale ai fini dell'articolo 12;

(e) assicurare un'adeguata gestione della sicurezza del personale, anche definendo le categorie di dipendenti che svolgono funzioni critiche, definendo opportuni requisiti di formazione e qualifiche, introducendo autorizzazioni di accesso alle aree, impianti e altre infrastrutture sensibili così come alle informazioni sensibili, e individuando specifiche categorie di personale ai fini dell'articolo 12; qualora nella gestione della sicurezza del personale siano coinvolti fornitori esterni, i soggetti critici ne garantiscono la conformità alle norme e specifiche generalmente accettate;

Emendamento  68

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) sensibilizzare il personale interessato in merito alle misure di cui alle lettere da a) ad e).

(f) sensibilizzare il personale interessato in merito alle misure di cui alle lettere da a) ad e), anche mediante corsi di formazione periodici.

Emendamento  69

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Su richiesta dello Stato membro che ha individuato il soggetto critico, e con l'accordo del soggetto critico interessato, la Commissione organizza missioni di consulenza, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafi 4, 5, 7 e 8, per consigliare il soggetto critico riguardo all'adempimento degli obblighi derivanti dal capo III. La missione di consulenza riferisce i suoi risultati alla Commissione, a tale Stato membro e al soggetto critico interessato.

3. Su richiesta dello Stato membro che ha individuato il soggetto critico, e in consultazione con il soggetto critico interessato, la Commissione organizza missioni di consulenza, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafi 4, 5, 7 e 8, per consigliare il soggetto critico riguardo all'adempimento degli obblighi derivanti dal capo III. La missione di consulenza riferisce i suoi risultati alla Commissione, a tale Stato membro e al soggetto critico interessato. Su loro richiesta, la Commissione può inoltre offrire missioni di consulenza ai soggetti critici basati nei paesi terzi.

Emendamento  70

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici possano presentare richieste di controllo dei precedenti personali di dipendenti che rientrano in alcune specifiche categorie, così come di persone prese in considerazione per l'assunzione in funzioni che rientrano in tali categorie, e affinché tali richieste siano valutate rapidamente dalle autorità competenti a effettuare tali controlli.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici possano presentare richieste di controllo dei precedenti personali di dipendenti che rientrano in alcune specifiche categorie, così come di persone prese in considerazione per l'assunzione in funzioni che rientrano in tali categorie, e affinché tali richieste siano valutate rapidamente dalle autorità competenti a effettuare tali controlli. Tali controlli dei precedenti personali sono proporzionati e strettamente limitati a quanto necessario e pertinente ai fini dell'espletamento dei compiti del personale in questione.

Emendamento  71

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale applicabili, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio38, il controllo dei precedenti personali di cui al paragrafo 1:

2. Conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale applicabili, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri assicurano che il controllo dei precedenti personali di cui al paragrafo 1 sia effettuato al solo scopo di valutare un potenziale rischio per la sicurezza del soggetto critico interessato. Il controllo dei precedenti personali:

_________________

 

38 GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

 

Emendamento  72

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici notifichino senza indebito ritardo all'autorità competente gli incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo le loro operazioni. Le notifiche includono tutte le informazioni disponibili necessarie per consentire all'autorità competente di comprendere la natura, la causa e le possibili conseguenze dell'incidente, compresa la determinazione di un suo eventuale impatto transfrontaliero. La notifica non espone i soggetti critici a una maggiore responsabilità.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici notifichino senza indebito ritardo all'autorità competente gli incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo le loro operazioni. Entro 24 ore dal momento in cui un soggetto critico individua un incidente, viene inviata una notifica iniziale, seguita da una relazione finale dettagliata al più tardi dopo un mese. Le notifiche includono tutte le informazioni disponibili necessarie per consentire all'autorità competente di comprendere la natura, la causa e le possibili conseguenze dell'incidente, compresa la determinazione di un suo eventuale impatto transfrontaliero. La notifica non espone i soggetti critici a una maggiore responsabilità.

 

Qualora un incidente abbia o possa avere un impatto significativo sui soggetti critici o sulla continuità dei servizi essenziali in più di tre Stati membri, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici interessati notifichino tali incidenti alla Commissione. Quest'ultima informa senza indebito ritardo il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di qualsiasi notifica. La Commissione e il gruppo per la resilienza dei soggetti critici, conformemente al diritto dell'Unione, trattano le informazioni fornite nell'ambito di dette notifiche rispettandone la riservatezza e tutelando la sicurezza e gli interessi commerciali del soggetto o dei soggetti critici interessati.

Emendamento  73

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'area geografica interessata dalla perturbazione o dalla potenziale perturbazione.

(c) l'area geografica interessata dalla perturbazione o dalla potenziale perturbazione, tenendo conto dell'eventuale isolamento geografico di tale area.

Emendamento  74

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'autorità competente interessata trasmette una volta all'anno una relazione sintetica alla Commissione e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici in merito alle notifiche ricevute e alle azioni intraprese a norma del presente articolo.

Emendamento  75

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il più rapidamente possibile dopo aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, l'autorità competente fornisce al soggetto critico che l'ha trasmessa informazioni rilevanti di follow-up, comprese informazioni che possano supportare un'efficace risposta del soggetto critico all'incidente.

4. Il più rapidamente possibile dopo aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, l'autorità competente fornisce al soggetto critico che l'ha trasmessa informazioni rilevanti di follow-up, comprese informazioni che possano supportare un'efficace risposta del soggetto critico all'incidente. L'autorità competente informa il pubblico di un incidente qualora ritenga che sarebbe nell'interesse generale procedere in tal senso. L'autorità competente provvede affinché i soggetti critici informino gli utenti dei loro servizi che potrebbero essere interessati da un incidente dell'incidente stesso e, se del caso, di qualsiasi eventuale misura di sicurezza o correttiva.

Emendamento  76

Proposta di direttiva

Articolo 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 bis

 

Norme

 

Al fine di promuovere un'attuazione coerente della presente direttiva, gli Stati membri, senza imporre o privilegiare l'uso di un particolare tipo di tecnologia, incentivano il ricorso a norme e specifiche pertinenti per la sicurezza e la resilienza dei soggetti critici.

Emendamento  77

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Un soggetto è considerato soggetto critico di particolare rilevanza europea se è stato individuato come soggetto critico e fornisce servizi essenziali a o in più di un terzo degli Stati membri, e se è stato notificato come tale alla Commissione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 6 rispettivamente.

2. Un soggetto è considerato soggetto critico di particolare rilevanza europea se è stato individuato come soggetto critico e fornisce i medesimi o analoghi servizi essenziali a o in più di tre Stati membri, e se è stato notificato come tale alla Commissione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 6 rispettivamente.

Emendamento  78

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Su richiesta di uno o più Stati membri o della Commissione, lo Stato membro in cui è situata l'infrastruttura del soggetto critico di particolare rilevanza europea e tale soggetto critico informano, insieme, la Commissione e il gruppo per la resilienza dei soggetti critici dei risultati della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'articolo 10 e delle misure adottate ai sensi dell'articolo 11.

Su richiesta di uno o più Stati membri o della Commissione, un soggetto critico di particolare rilevanza europea informa il gruppo per la resilienza dei soggetti critici dei risultati della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'articolo 10 e delle misure adottate ai sensi dell'articolo 11.

Emendamento  79

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Su richiesta di uno o più Stati membri, o di propria iniziativa, e d'accordo con lo Stato membro in cui è situata l'infrastruttura del soggetto critico di particolare rilevanza europea, la Commissione organizza una missione di consulenza per valutare le misure predisposte da tale soggetto per adempiere ai propri obblighi ai sensi del capo III. Se necessario, le missioni di consulenza possono richiedere specifiche competenze nel settore della gestione del rischio di catastrofi attraverso il centro di coordinamento della risposta alle emergenze.

2. Su richiesta di uno o più Stati membri, o di propria iniziativa, e in consultazione con lo Stato membro in cui è situata l'infrastruttura del soggetto critico di particolare rilevanza europea, la Commissione organizza una missione di consulenza per valutare le misure predisposte da tale soggetto per adempiere ai propri obblighi ai sensi del capo III. Se necessario, le missioni di consulenza possono richiedere specifiche competenze nel settore della gestione del rischio di catastrofi attraverso il centro di coordinamento della risposta alle emergenze.

Emendamento  80

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione organizza il programma delle missioni di consulenza consultandosi con i membri della specifica missione e d'accordo con lo Stato membro in cui è situata l'infrastruttura del soggetto critico o del soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato.

La Commissione organizza il programma delle missioni di consulenza consultandosi con i membri della specifica missione e con lo Stato membro in cui è situata l'infrastruttura del soggetto critico o del soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato.

Emendamento  81

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Qualora ciò sia rilevante per lo svolgimento dei suoi compiti, esso può invitare rappresentanti dei portatori di interessi a partecipare ai suoi lavori.

Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Qualora ciò sia rilevante per lo svolgimento dei suoi compiti, esso invita rappresentanti dei pertinenti portatori di interessi a partecipare ai suoi lavori e il Parlamento europeo a partecipare in qualità di osservatore.

Emendamento  82

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) facilitare lo scambio di migliori prassi per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti critici da parte degli Stati membri conformemente all'articolo 5, anche in relazione alle dipendenze transfrontaliere e per quanto riguarda i rischi e gli incidenti;

(c) facilitare lo scambio di migliori prassi per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti critici da parte degli Stati membri conformemente all'articolo 5, anche in relazione alle dipendenze transfrontaliere e intersettoriali e per quanto riguarda i rischi e gli incidenti;

Emendamento  83

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) preparare una strategia unionale sulla resilienza nel rispetto degli obiettivi di cui alla presente direttiva;

Emendamento  84

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h) scambiare informazioni e migliori prassi in materia di ricerca e sviluppo in relazione alla resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva;

(h) scambiare informazioni e migliori prassi in materia di innovazione, ricerca e sviluppo in relazione alla resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva;

Emendamento  85

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera h bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h bis) promuovere e sostenere valutazioni del rischio coordinate e azioni congiunte fra i soggetti critici;

Emendamento  86

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici si riunisce periodicamente, e almeno una volta all'anno, con il gruppo di cooperazione istituito a norma della [direttiva NIS 2] al fine di promuovere la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni.

5. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici si riunisce periodicamente, e almeno una volta all'anno, con il gruppo di cooperazione istituito a norma della [direttiva NIS 2] al fine di agevolare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni.

Emendamento  87

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Entro [tre anni e sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, la Commissione trasmette al gruppo per la resilienza dei soggetti critici una relazione di sintesi sulle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 4, paragrafo 4.

7. Entro [tre anni e sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, la Commissione trasmette al gruppo per la resilienza dei soggetti critici una relazione di sintesi sulle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 4, paragrafo 4. La Commissione pubblica regolarmente una relazione di sintesi delle attività del gruppo per la resilienza dei soggetti critici.

 

La Commissione istituisce una segreteria comune per il gruppo per la resilienza dei soggetti critici e il gruppo di cooperazione istituito a norma della [direttiva NIS 2] al fine di facilitare la comunicazione tra i due gruppi e, di conseguenza, di ridurre al minimo le ambiguità tra le diverse autorità designate a norma della presente direttiva e della [direttiva NIS 2].

Emendamento  88

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Al fine di ricevere e utilizzare correttamente le informazioni che le sono state trasmesse a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione tiene un registro unionale degli incidenti onde sviluppare e condividere le migliori prassi e metodologie.

Emendamento  89

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o eventuale altra data stabilita dai colegislatori.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o eventuale altra data stabilita dai colegislatori.

Emendamento  90

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento  91

Proposta di direttiva

Articolo 22 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro [54 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Entro [54 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. La relazione contiene capitoli specifici per ciascun paese in merito ai concreti progressi di attuazione in ciascuno Stato membro.

Emendamento  92

Proposta di direttiva

Articolo 22 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta in particolare l'impatto e il valore aggiunto della presente direttiva nel garantire la resilienza dei soggetti critici, e se il suo ambito di applicazione debba essere esteso ad altri settori o sottosettori. La prima relazione è presentata entro [sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] e valuta in particolare se il suo ambito d'applicazione debba essere esteso per includere il settore della produzione, trasformazione e distribuzione alimentare.

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta in particolare l'impatto e il valore aggiunto della presente direttiva nel garantire la resilienza dei soggetti critici, e se il suo ambito di applicazione debba essere esteso ad altri settori o sottosettori. La prima relazione è presentata entro [sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] e valuta in particolare se il suo ambito d'applicazione debba essere esteso. A tal fine, la Commissione tiene conto dei pertinenti documenti del gruppo per la resilienza dei soggetti critici.

Emendamento  93

Proposta di direttiva

Allegato – tabella – punto 2 – Trasporti – lettera e (nuova)

 

Testo della Commissione

2. Trasporti

a) Trasporto aereo

— Vettori aerei di cui all'articolo 3, punto 4, del regolamento (CE) n. 300/2008

— Gestori aeroportuali di cui all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/12/CE, aeroporti di cui all'articolo 2, punto 1, di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013, e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti

— Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 549/200459

 

b) Trasporto ferroviario

— Gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, punto 2, della direttiva 2012/34/UE

— Imprese ferroviarie di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio di cui all'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/34/UE

 

c) Trasporto per vie d'acqua

— Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004, escluse le singole navi gestite da tali compagnie

 

— Organi di gestione dei porti di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2005/65/CE, compresi i relativi impianti portuali di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti

 

— Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo di cui all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

 

d) Trasporto su strada

Autorità stradali di cui all'articolo 2, punto 12, del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione64 responsabili del controllo della gestione del traffico

 

— Gestori di sistemi di trasporto intelligenti di cui all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2010/40/UE

 

Emendamento

2. Trasporti

a) Trasporto aereo

— Vettori aerei di cui all'articolo 3, punto 4, del regolamento (CE) n. 300/200856

— Gestori aeroportuali di cui all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/12/CE57, aeroporti di cui all'articolo 2, punto 1, di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/201358, e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti

— Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 549/200459

 

b) Trasporto ferroviario

— Gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, punto 2, della direttiva 2012/34/UE60

— Imprese ferroviarie di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio di cui all'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/34/UE

 

c) Trasporto per vie d'acqua

— Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/200461, escluse le singole navi gestite da tali compagnie

— Organi di gestione dei porti di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2005/65/CE62, compresi i relativi impianti portuali di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti

— Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo di cui all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE63 del Parlamento europeo e del Consiglio

 

d) Trasporto su strada

Autorità stradali di cui all'articolo 2, punto 12, del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione64 responsabili del controllo della gestione del traffico

— Gestori di sistemi di trasporto intelligenti di cui all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2010/40/UE65

 

e) Trasporto pubblico

Autorità di trasporto pubblico e operatori di servizio pubblico di cui all'articolo 2, lettere b) e d), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio65 bis.

 

 

_____________________

 

 

65 bis Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

Emendamento  94

Proposta di direttiva

Allegato – sezione 5 – sottosezione 6 (nuova)

 

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

Settori, sottosettori e tipi di soggetti

Settori, sottosettori e tipi di soggetti

5. Settore sanitario

5. Settore sanitario

— Prestatori di assistenza sanitaria di cui all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE

— Prestatori di assistenza sanitaria di cui all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE

— Laboratori di riferimento dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento [XX] relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero

— Laboratori di riferimento dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento [XX] relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero

— Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali di cui all'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE

— Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali di cui all'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE

— Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2

— Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2

— Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica ("elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica") di cui all'articolo 20 del regolamento XXXX

— Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica ("elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica") di cui all'articolo 20 del regolamento XXXX

 

— Soggetti titolari di un'autorizzazione alla distribuzione di cui all'articolo 79 della direttiva 2001/83/CE

Emendamento  95

Proposta di direttiva

Allegato – settore 9 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

9. Pubblica amministrazione

9. Pubblica amministrazione e istituzioni democratiche

Emendamento  96

Proposta di direttiva

Allegato – settore 9 – Tipo di soggetto – 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

— Amministrazioni e assemblee centrali, regionali e locali

Emendamento  97

Proposta di direttiva

Allegato – sezione 10 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis. Produzione, trasformazione e distribuzione alimentari

 

— Imprese alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis

 

________________

 

1 bis Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

 


 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA (2.7.2021)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici

(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – (2020)0365(COD))

Relatore per parere: Nils Torvalds

(*)  Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

 

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

 

Proposta di direttiva

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La direttiva 2008/114/CE del Consiglio17 stabilisce una procedura di designazione delle infrastrutture critiche europee nei settori dell'energia e dei trasporti, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto transfrontaliero su almeno due Stati membri. Tale direttiva si incentra esclusivamente sulla protezione di tali infrastrutture. La valutazione di tale direttiva, svolta nel 201918, ha riscontrato tuttavia che, dato il carattere sempre più interconnesso e transfrontaliero delle operazioni effettuate utilizzando infrastrutture critiche, le misure protettive riguardanti solo singole strutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni. È quindi necessario modificare l'approccio applicato per garantire la resilienza dei soggetti critici, vale a dire la loro capacità di mitigare e assorbire gli incidenti che possono perturbare le loro operazioni, di adattarvisi e di riprendersi.

(1) La direttiva 2008/114/CE del Consiglio17 stabilisce una procedura di designazione delle infrastrutture critiche europee nei settori dell'energia e dei trasporti, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto transfrontaliero su almeno due Stati membri. Tale direttiva si incentra esclusivamente sulla protezione di tali infrastrutture. La valutazione di tale direttiva, svolta nel 201918, ha riscontrato tuttavia che, dato il carattere sempre più interconnesso e transfrontaliero delle operazioni effettuate utilizzando infrastrutture critiche, le misure protettive riguardanti solo singole strutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni. È quindi necessario modificare l'approccio applicato per garantire la resilienza dei soggetti critici, vale a dire la loro capacità di mitigare e assorbire gli incidenti che possono perturbare le loro operazioni compromettendo il benessere socioeconomico complessivo dei cittadini, di reagire e adattarsi a essi e di riprendersi.

__________________

__________________

17 Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

17 Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

18 SWD(2019) 308.

18 SWD(2019) 308.

Emendamento  2

 

Proposta di direttiva

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Queste crescenti interdipendenze sono il risultato di una rete di fornitura di servizi sempre più transfrontaliera e intercorrelata, che utilizza infrastrutture chiave in tutta l'Unione nei settori dell'energia, dei trasporti, nel settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, delle infrastrutture digitali, delle acque potabili e reflue, della sanità, di determinati aspetti della pubblica amministrazione, nonché dello spazio, per quanto riguarda la fornitura di determinati servizi che dipendono da infrastrutture di terra possedute, gestite e utilizzate dagli Stati membri o da soggetti privati, ad esclusione, pertanto, delle infrastrutture possedute, gestite o utilizzate dall'Unione o per suo conto nell'ambito dei suoi programmi spaziali. Tali interdipendenze implicano che qualsiasi perturbazione, anche se inizialmente limitata a un soggetto o a un settore, possa avere effetti a cascata più ampi, con potenziali ripercussioni negative di ampia portata e di lunga durata sulla fornitura di servizi in tutto il mercato interno. La pandemia di COVID-19 ha mostrato la vulnerabilità delle nostre società sempre più interdipendenti di fronte a rischi di bassa probabilità.

(3) Queste crescenti interdipendenze sono il risultato di una rete di fornitura di servizi sempre più transfrontaliera e intercorrelata, che utilizza infrastrutture chiave in tutta l'Unione nei settori dell'energia, dei trasporti, nel settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, delle infrastrutture digitali, delle acque potabili e reflue, della sanità, degli alimenti, di determinati aspetti della pubblica amministrazione, nonché dello spazio, per quanto riguarda la fornitura di determinati servizi che dipendono da infrastrutture di terra possedute, gestite e utilizzate dagli Stati membri o da soggetti privati, ad esclusione, pertanto, delle infrastrutture possedute, gestite o utilizzate dall'Unione o per suo conto nell'ambito dei suoi programmi spaziali. L'innovazione e i progressi tecnologici contribuiscono alla creazione di nuove forme e tipologie di sistemi infrastrutturali che impiegano innovazioni al fine di ridurre i costi e aumentare l'efficienza e che possono avere implicazioni in termini di rischi e resilienza. Tali interdipendenze implicano che qualsiasi perturbazione, anche se inizialmente limitata a un soggetto o a un settore, possa avere effetti a cascata più ampi, con potenziali ripercussioni negative di ampia portata e di lunga durata sulla fornitura di servizi in tutto il mercato interno. La resilienza delle infrastrutture energetiche svolge un ruolo importante nella crescita economica in tutta l'Unione e contribuisce a garantire un livello di vita dignitoso ai consumatori di energia vulnerabili. La pandemia di COVID-19 ha mostrato la vulnerabilità delle nostre società sempre più interdipendenti di fronte a rischi di bassa probabilità.

Emendamento  3

 

Proposta di direttiva

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) I soggetti che intervengono nella fornitura di servizi essenziali devono sempre più spesso rispettare requisiti divergenti imposti dalle leggi degli Stati membri. Il fatto che alcuni Stati membri prevedano per tali soggetti requisiti di sicurezza più rigorosi rischia non solo di incidere negativamente sul mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nell'Unione, ma crea anche ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. Tipi di soggetti simili sono considerati critici da alcuni Stati membri ma non da altri, e quelli individuati come critici devono soddisfare requisiti divergenti nei vari Stati membri. Questo crea oneri supplementari e non necessari per le imprese che operano a livello transfrontaliero, in particolare per quelle attive negli Stati membri con requisiti più rigorosi.

(4) I soggetti che intervengono nella fornitura di servizi essenziali devono sempre più spesso rispettare requisiti divergenti imposti dalle leggi degli Stati membri. Il fatto che alcuni Stati membri prevedano per tali soggetti requisiti di sicurezza più rigorosi rischia non solo di incidere negativamente sul mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nell'Unione, ma crea anche ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. La resilienza dei soggetti critici è di grande importanza per il funzionamento del mercato interno e per la sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini. Tipi di soggetti simili sono considerati critici da alcuni Stati membri ma non da altri, e quelli individuati come critici devono soddisfare requisiti divergenti nei vari Stati membri. Questo crea oneri supplementari e non necessari per le imprese che operano a livello transfrontaliero, in particolare per quelle attive negli Stati membri con requisiti più rigorosi.

Emendamento  4

 

Proposta di direttiva

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) È quindi necessario stabilire norme minime armonizzate per garantire la fornitura di servizi essenziali nel mercato interno ed aumentare la resilienza dei soggetti critici.

(5) È quindi necessario stabilire norme minime armonizzate per garantire la fornitura di servizi essenziali nel mercato interno ed aumentare la resilienza dei soggetti critici. Poiché la presente direttiva prevede norme minime, gli Stati membri sono liberi di adottare o mantenere norme più rigorose per garantire la fornitura di servizi essenziali nel mercato interno e migliorare la resilienza dei soggetti critici qualora le ritengano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale.

Emendamento  5

 

Proposta di direttiva

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Data l'importanza della cibersicurezza per la resilienza dei soggetti critici e a fini di congruenza, è necessario, ove possibile, un approccio coerente fra la presente direttiva e la direttiva (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio20 [proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (in appresso "direttiva NIS 2")]. Data la maggiore frequenza e le particolari caratteristiche dei rischi informatici, la direttiva NIS 2 impone a un'ampia gamma di soggetti requisiti dettagliati per garantire la propria cibersicurezza. Dato che l'aspetto della cibersicurezza è trattato in modo sufficiente dalla direttiva NIS 2, le tematiche da essa contemplate dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, fermo restando il particolare regime per i soggetti del settore delle infrastrutture digitali.

(8) Data l'importanza della cibersicurezza per la resilienza dei soggetti critici e a fini di congruenza, è necessario, ove possibile, un approccio coerente fra la presente direttiva e la direttiva (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio20 [proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (in appresso "direttiva NIS 2")], evitando qualsiasi sovrapposizione che potrebbe ostacolare l'efficacia di queste due direttive. Data la maggiore frequenza e le particolari caratteristiche dei rischi informatici, la direttiva NIS 2 impone a un'ampia gamma di soggetti requisiti dettagliati per garantire la propria cibersicurezza. Dato che l'aspetto della cibersicurezza è trattato in modo sufficiente dalla direttiva NIS 2, le tematiche da essa contemplate dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, fermo restando il particolare regime per i soggetti del settore delle infrastrutture digitali.

__________________

__________________

20 [Riferimento alla direttiva NIS 2, una volta adottata.]

20 [Riferimento alla direttiva NIS 2, una volta adottata.]

Emendamento  6

 

Proposta di direttiva

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Le azioni degli Stati membri per individuare i soggetti critici e contribuire a garantirne la resilienza dovrebbero seguire un approccio basato sui rischi, incentrato sui soggetti maggiormente rilevanti per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Per garantire un tale approccio mirato, ciascuno Stato membro dovrebbe procedere, in un quadro armonizzato, a una valutazione di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, che possano ripercuotersi negativamente sulla fornitura di servizi essenziali, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica come le pandemie, e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo. Nell'effettuare tali valutazioni dei rischi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di altre valutazioni dei rischi generali o settoriali svolte ai sensi di altri atti del diritto dell'Unione, e dovrebbero prendere in considerazione le dipendenze fra settori, anche di altri Stati membri e paesi terzi. I risultati della valutazione dei rischi dovrebbero essere utilizzati nel processo di individuazione dei soggetti critici, e per aiutare tali soggetti a conformarsi alle prescrizioni in materia di resilienza previsti dalla presente direttiva.

(11) Le azioni degli Stati membri per individuare i soggetti critici e contribuire a garantirne la resilienza dovrebbero seguire un approccio basato sui rischi, incentrato sui soggetti maggiormente rilevanti per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Per garantire un tale approccio mirato, ciascuno Stato membro dovrebbe procedere, in un quadro armonizzato, a una valutazione di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, che possano ripercuotersi negativamente sulla fornitura di servizi essenziali, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica come le pandemie, e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo e l'infiltrazione criminale. Nell'effettuare tali valutazioni dei rischi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di altre valutazioni dei rischi generali o settoriali svolte ai sensi di altri atti del diritto dell'Unione, e dovrebbero prendere in considerazione le dipendenze fra settori, anche di altri Stati membri e paesi terzi. I risultati della valutazione dei rischi dovrebbero essere utilizzati nel processo di individuazione dei soggetti critici, e per aiutare tali soggetti a conformarsi alle prescrizioni in materia di resilienza previsti dalla presente direttiva.

Emendamento  7

 

Proposta di direttiva

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per garantire che tutti i soggetti rilevanti debbano rispettare tali prescrizioni e per ridurre le divergenze a tale riguardo, è importante stabilire norme armonizzate che consentano un'individuazione coerente dei soggetti critici in tutta l'Unione, consentendo al tempo stesso agli Stati membri di tenere conto delle specificità nazionali. Dovrebbero essere pertanto stabiliti dei criteri per individuare i soggetti critici. Ai fini di efficacia, efficienza, coerenza e certezza del diritto, dovrebbero anche essere stabilite norme adeguate in materia di notifica e cooperazione in relazione a tale individuazione nonché alle conseguenze giuridiche di tale individuazione. Affinché la Commissione possa valutare la corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero trasmetterle in modo quanto più dettagliato e specifico le informazioni pertinenti e, in ogni caso, l'elenco dei servizi essenziali, il numero di soggetti critici individuati per ogni settore e sottosettore di cui all'allegato, e il servizio o i servizi essenziali che ogni soggetto fornisce così come ogni soglia applicata.

(12) Per garantire che tutti i soggetti rilevanti debbano rispettare tali prescrizioni e per ridurre le divergenze a tale riguardo, è importante stabilire norme armonizzate che consentano un'individuazione coerente dei soggetti critici in tutta l'Unione, consentendo al tempo stesso agli Stati membri di tenere conto delle specificità nazionali. La presente direttiva affronta la necessità di garantire la continuità dei servizi essenziali per il mantenimento di funzioni sociali o attività economiche vitali, fatte salve le competenze nazionali nell'organizzazione e nella fornitura dei servizi pubblici. Dovrebbero essere pertanto stabiliti dei criteri per individuare i soggetti critici. Ai fini di efficacia, efficienza, coerenza e certezza del diritto, dovrebbero anche essere stabilite norme adeguate in materia di notifica e cooperazione in relazione a tale individuazione nonché alle conseguenze giuridiche di tale individuazione. Affinché la Commissione possa valutare la corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero trasmetterle in modo quanto più dettagliato e specifico le informazioni pertinenti e, in ogni caso, l'elenco dei servizi essenziali, il numero di soggetti critici individuati per ogni settore e sottosettore di cui all'allegato, e il servizio o i servizi essenziali che ogni soggetto fornisce così come ogni soglia applicata.

Emendamento  8

 

Proposta di direttiva

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti a vigilare sull'applicazione delle norme della presente direttiva e, ove necessario, a farle rispettare, e dovrebbero provvedere affinché tali autorità dispongano di poteri e risorse adeguate. In considerazione delle differenze esistenti tra le strutture di governance nazionali e al fine di salvaguardare gli accordi settoriali già esistenti o gli organismi di vigilanza e di regolamentazione dell'Unione ed evitare duplicazioni, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di designare più di un'autorità nazionale competente. In tal caso dovrebbero comunque delineare chiaramente i rispettivi compiti delle autorità interessate e garantire fra di esse una cooperazione agevole ed efficace. Tutte le autorità competenti dovrebbero inoltre cooperare in modo più generale con le altre autorità rilevanti, sia a livello nazionale che a livello dell'Unione.

(16) Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti a vigilare sull'applicazione delle norme della presente direttiva e, ove necessario, a farle rispettare, e dovrebbero provvedere affinché tali autorità dispongano di poteri e risorse adeguate. In considerazione delle differenze esistenti tra le strutture di governance nazionali e al fine di salvaguardare gli accordi per settore già esistenti a livello nazionale o dell'Unione o gli organismi di vigilanza e di regolamentazione nazionali e dell'Unione ed evitare duplicazioni, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di designare più di un'autorità nazionale competente. In tal caso dovrebbero comunque delineare chiaramente i rispettivi compiti delle autorità interessate e garantire fra di esse una cooperazione agevole ed efficace. Tutte le autorità competenti dovrebbero inoltre cooperare in modo più generale con le altre autorità rilevanti, sia a livello nazionale che a livello dell'Unione.

Emendamento  9

 

Proposta di direttiva

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Dato che i soggetti individuati come soggetti critici ai sensi della direttiva NIS 2, così come i soggetti individuati nel settore delle infrastrutture digitali che devono essere trattati come equivalenti ai sensi della presente direttiva, sono sottoposti ai requisiti di cibersicurezza della direttiva NIS 2, le autorità competenti designate ai sensi delle due direttive dovrebbero cooperare, in particolare in relazione ai rischi e agli incidenti di cibersicurezza che hanno ripercussioni su tali soggetti.

(18) I soggetti individuati come soggetti critici ai sensi della presente direttiva, così come i soggetti nel settore delle infrastrutture digitali che devono essere trattati come equivalenti ai sensi della presente direttiva, sono sottoposti ai requisiti di cibersicurezza della direttiva NIS 2. Di conseguenza, le autorità competenti designate ai sensi delle due direttive dovrebbero cooperare, in particolare in relazione ai rischi e agli incidenti di cibersicurezza che hanno ripercussioni su tali soggetti. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per evitare la duplicazione delle segnalazioni e dei controlli, per garantire che le strategie e i requisiti previsti dalla presente direttiva e dalla direttiva NIS 2 siano complementari e che i soggetti critici non siano soggetti a ulteriori oneri amministrativi.

Emendamento  10

 

Proposta di direttiva

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Gli Stati membri dovrebbero sostenere i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ferma restando la responsabilità giuridica dei soggetti stessi quanto al garantire tale ottemperanza. Gli Stati membri potrebbero in particolare sviluppare materiali e metodologie di orientamento, contribuire all'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza e preparare corsi di formazione per il personale dei soggetti critici. Inoltre, date le interdipendenze tra i soggetti e i settori, gli Stati membri dovrebbero predisporre strumenti di scambio di informazioni a sostegno di una condivisione volontaria fra soggetti critici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di concorrenza stabilite nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(19) Gli Stati membri dovrebbero sostenere i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ferma restando la responsabilità giuridica dei soggetti stessi quanto al garantire tale ottemperanza. Gli Stati membri dovrebbero in particolare sviluppare materiali e metodologie di orientamento, contribuire all'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza e preparare corsi di formazione per il personale dei soggetti critici. Inoltre, date le interdipendenze tra i soggetti e i settori, gli Stati membri dovrebbero predisporre strumenti di scambio di informazioni a sostegno di una condivisione volontaria fra soggetti critici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di concorrenza stabilite nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento  11

 

Proposta di direttiva

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) I soggetti critici dovrebbero notificare alle autorità competenti degli Stati membri, non appena ciò sia ragionevolmente possibile date le circostanze, gli incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo le loro operazioni. La notifica dovrebbe consentire alle autorità competenti di reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti e di avere una visione globale dei rischi complessivi cui sono esposti i soggetti critici. A tal fine dovrebbe essere stabilita una procedura per la notifica di determinati incidenti e dovrebbero essere forniti dei parametri per determinare se la perturbazione effettiva o potenziale sia significativa e se l'incidente debba quindi essere notificato. Tenuto conto del potenziale impatto transfrontaliero di tali perturbazioni, dovrebbe essere istituita una procedura che consenta agli Stati membri di informare gli altri Stati membri toccati tramite punti di contatto unici.

(25) I soggetti critici dovrebbero notificare alle autorità competenti degli Stati membri, non appena ciò sia ragionevolmente possibile date le circostanze, gli incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo le loro operazioni. La notifica dovrebbe consentire alle autorità competenti di reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti, per evitare conseguenze ancora peggiori, e di avere una visione globale dei rischi complessivi cui sono esposti i soggetti critici. A tal fine dovrebbe essere stabilita una procedura per la notifica di determinati incidenti e dovrebbero essere forniti dei parametri per determinare se la perturbazione effettiva o potenziale sia significativa e se l'incidente debba quindi essere notificato. Tenuto conto del potenziale impatto transfrontaliero di tali perturbazioni, dovrebbe essere istituita una procedura che consenta agli Stati membri di informare gli altri Stati membri toccati tramite punti di contatto unici. Data la sensibilità di taluni eventi, è opportuno garantire forme adeguate di riservatezza e meccanismi per evitare la diffusione di dati che potrebbero compromettere la sicurezza nazionale.

Emendamento  12

 

Proposta di direttiva

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le loro autorità competenti dispongano di certi poteri specifici per la corretta applicazione ed esecuzione della presente direttiva nei confronti dei soggetti critici, qualora tali soggetti rientrino nella loro giurisdizione come specificato nella direttiva. Ciò dovrebbe includere, in particolare, il potere di effettuare ispezioni, vigilanza e audit, di chiedere ai soggetti critici di fornire informazioni e prove riguardanti le misure adottate per adempiere ai loro obblighi e, ove necessario, di emettere provvedimenti per porre rimedio alle violazioni riscontrate. Nell'emettere tali provvedimenti, gli Stati membri non dovrebbero imporre misure che vadano oltre quanto necessario e proporzionato per garantire l'adempimento degli obblighi da parte dei soggetti critici interessati, tenendo conto in particolare della gravità della violazione e della capacità economica del soggetto critico. Più in generale, tali poteri dovrebbero essere accompagnati da garanzie adeguate ed efficaci da specificarsi nella normativa nazionale, conformemente alle prescrizioni derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nel valutare l'ottemperanza di un soggetto critico agli obblighi di cui alla presente direttiva, le autorità competenti designate ai sensi della presente direttiva dovrebbero poter chiedere alle autorità competenti designate a norma della direttiva NIS 2 di valutare la cibersicurezza di tali soggetti. Tali autorità competenti dovrebbero cooperare e scambiarsi informazioni a tal fine.

(30) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le loro autorità competenti dispongano di certi poteri specifici per la corretta applicazione ed esecuzione della presente direttiva nei confronti dei soggetti critici, qualora tali soggetti rientrino nella loro giurisdizione come specificato nella direttiva. Ciò dovrebbe includere, in particolare, il potere di effettuare ispezioni, vigilanza e audit, di chiedere ai soggetti critici di fornire informazioni e prove riguardanti le misure adottate per adempiere ai loro obblighi e, ove necessario, di emettere provvedimenti per porre rimedio alle violazioni riscontrate. Nell'emettere tali provvedimenti, gli Stati membri non dovrebbero imporre misure che vadano oltre quanto necessario e proporzionato per garantire l'adempimento degli obblighi da parte dei soggetti critici interessati, tenendo conto in particolare della gravità della violazione e della capacità economica del soggetto critico. Più in generale, tali poteri dovrebbero essere accompagnati da garanzie adeguate ed efficaci da specificarsi nella normativa nazionale, conformemente alle prescrizioni derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La valutazione dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva in questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva NIS 2, come la cibersicurezza fisica e non fisica, spetta alle autorità competenti designate a norma della direttiva NIS 2. Inoltre, nel valutare l'ottemperanza di un soggetto critico agli obblighi di cui alla presente direttiva, le autorità competenti designate ai sensi della presente direttiva dovrebbero poter chiedere alle autorità competenti designate a norma della direttiva NIS 2 di valutare la cibersicurezza di tali soggetti. Tali autorità competenti dovrebbero cooperare e scambiarsi informazioni a tal fine.

Emendamento  13

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) fa obbligo agli Stati membri di adottare determinate misure volte a garantire la fornitura nel mercato interno di servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche, in particolare di individuare i soggetti critici e i soggetti da trattare come equivalenti sotto taluni aspetti e di consentire loro di adempiere ai loro obblighi;

(a) fa obbligo agli Stati membri di adottare determinate misure volte a garantire la fornitura continua nel mercato interno di servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche, in particolare di individuare i soggetti critici e i soggetti da trattare come equivalenti sotto taluni aspetti e di consentire loro di adempiere ai loro obblighi;

Emendamento  14

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatto salvo l'articolo 7, la presente direttiva non si applica alle materie disciplinate dalla direttiva (UE) XX/YY [relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione ("direttiva NIS 2")].

2. Fatto salvo l'articolo 7, la presente direttiva non si applica alle materie disciplinate dalla direttiva (UE) XX/YY [relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione ("direttiva NIS 2")]. In considerazione delle interconnessioni tra la cibersicurezza e la sicurezza fisica dei soggetti, gli Stati membri assicurano un'attuazione coerente di entrambe le direttive.

Emendamento  15

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le loro strategie di sicurezza, comprese le strategie di sicurezza specifiche per settore, prevedano un quadro strategico coordinato per un maggiore coordinamento nel contesto della condivisione di informazioni su incidenti e minacce e dell'esercizio dei compiti di vigilanza, evitando la duplicazione dei requisiti e delle attività di rendicontazione e monitoraggio.

Emendamento  16

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) "rischio": ogni circostanza o evento con potenziali effetti pregiudizievoli per la resilienza dei soggetti critici;

(6) "rischio": ogni circostanza o evento con potenziali effetti pregiudizievoli per le operazioni dei soggetti critici;

Emendamento  17

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) gli aspetti pertinenti della strategia nazionale per la cibersicurezza di cui alla direttiva NIS 2 e di qualsiasi altra strategia nazionale settoriale al fine di conseguire coordinamento, complementarità e sinergie.

Emendamento  18

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Nell'elaborazione delle loro strategie, gli Stati membri possono consultare gli enti locali e regionali e tenere in considerazione le capacità locali.

Emendamento  19

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La valutazione dei rischi tiene conto di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio34.

La valutazione dei rischi tiene conto di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio34. Se pertinente, la valutazione dei rischi considera le capacità delle autorità locali e regionali.

__________________

__________________

34 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

34 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Emendamento  20

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, può sviluppare un modello comune volontario per la presentazione delle relazioni in ottemperanza con il paragrafo 4.

5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa un modello comune volontario per la presentazione delle relazioni in ottemperanza con il paragrafo 4.

Emendamento  21

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Gli Stati membri possono identificare i soggetti che hanno identificato come soggetti essenziali ai sensi della direttiva NIS 2 come soggetti critici ai sensi della presente direttiva. Se uno Stato membro decide di non identificare i soggetti essenziali ai sensi della direttiva NIS 2 come soggetti critici ai sensi della presente direttiva, ne fornisce i motivi.

Emendamento  22

 

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) l'area geografica che potrebbe essere interessata da un incidente, compresi eventuali impatti transfrontalieri;

(e) l'area geografica che potrebbe essere interessata da un incidente, compresi eventuali impatti transfrontalieri, tenendo conto della vulnerabilità associata al grado di isolamento di determinati tipi di aree geografiche, come le regioni insulari, ultraperiferiche o montane;

Emendamento  23

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ogni Stato membro designa, all'interno dell'autorità competente, un punto di contatto unico che eserciti una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera con le autorità competenti di altri Stati membri e con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 16 ("punto di contatto unico").

2. Ogni Stato membro designa, all'interno dell'autorità competente, un punto di contatto unico che eserciti una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera con le autorità competenti di altri Stati membri, con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 16 ("punto di contatto unico") e con i soggetti critici. Ciascuno Stato membro provvede affinché il punto di contatto unico designato ai sensi della direttiva NIS 2 sia il punto di contatto unico ai sensi della presente direttiva.

Emendamento  24

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro [tre anni e sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente ogni anno, i punti di contatto unici trasmettono alla Commissione e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici una relazione di sintesi in merito alle notifiche ricevute, compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati, e alle azioni intraprese a norma dell'articolo 13, paragrafo 3.

3. Entro [tre anni e sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente nel corso del primo trimestre di ogni anno, i punti di contatto unici trasmettono alla Commissione e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici una relazione di sintesi in merito alle notifiche ricevute, compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati, e alle azioni intraprese a norma dell'articolo 13, paragrafo 3.

Emendamento  25

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti, ove opportuno e conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, si consultino e cooperino con le altre autorità nazionali competenti, in particolare quelle responsabili della protezione civile, delle attività di contrasto e della protezione dei dati personali, così come con le parti interessate pertinenti, compresi i soggetti critici.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti, ove opportuno e conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, si consultino e cooperino con le altre autorità nazionali competenti, tra cui, ove opportuno, gli enti locali e regionali, in particolare le autorità responsabili della protezione civile, delle attività di contrasto e della protezione dei dati personali, così come con le parti interessate pertinenti, compresi i soggetti critici.

Emendamento  26

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri sostengono i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza. Tale sostegno può comportare l'elaborazione di materiali e metodologie di orientamento, aiuto nell'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza e preparazione di corsi di formazione per il personale dei soggetti critici.

1. Gli Stati membri sostengono i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza, nell'elaborazione di protocolli, accordi e cooperazione e nello scambio di informazioni e competenze tra il settore pubblico e quello privato. Tale sostegno comporta tra l'altro l'elaborazione di materiali e metodologie di orientamento, aiuto nell'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza e preparazione di corsi periodici di formazione per il personale dei soggetti critici.

Emendamento  27

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Se necessario, gli Stati membri stanziano risorse sufficienti per sostenere i soggetti critici nell'adempimento degli obblighi di conformità, in particolare per coprire i costi supplementari associati alle attività di apprendimento e formazione o all'assunzione di personale aggiuntivo per l'elaborazione di relazioni, il monitoraggio e la revisione.

Emendamento  28

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri predispongono strumenti di condivisione delle informazioni per sostenere lo scambio volontario di informazioni fra i soggetti critici in relazione alle materie disciplinate dalla presente direttiva, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, riguardo, in particolare, alla concorrenza e alla protezione dei dati personali.

3. Al fine di aumentare la condivisione delle conoscenze e la trasparenza tra i settori e all'interno degli stessi, gli Stati membri predispongono strumenti di condivisione delle informazioni per sostenere lo scambio volontario di informazioni fra i soggetti critici in relazione alle materie disciplinate dalla presente direttiva, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, riguardo, in particolare, alla concorrenza e alla protezione dei dati personali.

Emendamento  29

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) prevenire incidenti suscettibili di minacciare la sicurezza e la continuità della fornitura di beni e servizi;

Emendamento  30

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) avvalersi di norme e specifiche europee riconosciute pertinenti per la resilienza dei soggetti critici, senza imporre l'uso di un particolare tipo di servizio o tecnologia o discriminare a favore di esso;

Emendamento  31

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) assicurare un'adeguata gestione della sicurezza del personale, anche definendo le categorie di dipendenti che svolgono funzioni critiche, introducendo autorizzazioni di accesso alle aree, impianti e altre infrastrutture sensibili così come alle informazioni sensibili, e individuando specifiche categorie di personale ai fini dell'articolo 12;

(e) assicurare un'adeguata gestione della sicurezza e della formazione del personale, anche definendo le categorie di dipendenti che svolgono funzioni critiche, introducendo autorizzazioni di accesso alle aree, impianti e altre infrastrutture sensibili così come alle informazioni sensibili, e individuando specifiche categorie di personale ai fini dell'articolo 12;

Emendamento  32

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) sensibilizzare il personale interessato in merito alle misure di cui alle lettere da a) ad e).

(f) sensibilizzare mediante formazioni periodiche gli operatori interessati e il loro personale in merito alle misure di cui alle lettere da a) ad e).

Emendamento  33

 

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici possano presentare richieste di controllo dei precedenti personali di dipendenti che rientrano in alcune specifiche categorie, così come di persone prese in considerazione per l'assunzione in funzioni che rientrano in tali categorie, e affinché tali richieste siano valutate rapidamente dalle autorità competenti a effettuare tali controlli.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici possano presentare richieste debitamente giustificate di controllo dei precedenti personali di dipendenti che rientrano in alcune specifiche categorie, identificate in base a criteri nazionali comuni, così come di persone prese in considerazione per l'assunzione in funzioni critiche che rientrano in tali categorie, e affinché tali richieste siano valutate rapidamente dalle autorità competenti a effettuare tali controlli.

Emendamento  34

 

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale applicabili, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio38, il controllo dei precedenti personali di cui al paragrafo 1:

2. Conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale applicabili, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio38, gli Stati membri assicurano che il controllo dei precedenti personali di cui al paragrafo 1 sia effettuato al solo scopo di valutare un potenziale rischio per la sicurezza del soggetto critico e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona interessata. Il controllo dei precedenti personali:

__________________

__________________

38 GU L 119 dell'4.5.2016, pag. 1.

38 GU L 119 dell'4.5.2016, pag. 1.

Emendamento  35

 

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) esamina gli impieghi precedenti, i titoli di studio ed eventuali vuoti nel curriculum di studio o di lavoro dell'a persona in questione almeno per gli ultimi cinque anni e per un massimo di dieci anni.

(c) in casi eccezionali e sulla base di criteri nazionali, esamina gli impieghi precedenti, i titoli di studio ed eventuali vuoti nel curriculum di studio o di lavoro dell'a persona in questione almeno per gli ultimi cinque anni e per un massimo di dieci anni.

Emendamento  36

 

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici notifichino senza indebito ritardo all'autorità competente gli incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo le loro operazioni. Le notifiche includono tutte le informazioni disponibili necessarie per consentire all'autorità competente di comprendere la natura, la causa e le possibili conseguenze dell'incidente, compresa la determinazione di un suo eventuale impatto transfrontaliero. La notifica non espone i soggetti critici a una maggiore responsabilità.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici notifichino senza indebito ritardo all'autorità competente soltanto gli incidenti che perturbano in modo significativo le loro operazioni, onde evitare un eccesso di informazioni e un flusso di dati inutile e garantire l'efficace funzionamento delle autorità nazionali e dei soggetti privati. Le notifiche includono tutte le informazioni disponibili necessarie per consentire all'autorità competente di comprendere la natura, la causa e le possibili conseguenze dell'incidente, compresa la determinazione di un suo eventuale impatto transfrontaliero. La notifica non espone i soggetti critici a una maggiore responsabilità.

Emendamento  37

 

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a) l'impatto sulla vita umana e le conseguenze ambientali;

Emendamento  38

 

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'area geografica interessata dalla perturbazione o dalla potenziale perturbazione.

(c) l'area geografica interessata dalla perturbazione o dalla potenziale perturbazione, tenendo conto dell'eventuale isolamento geografico di tale area.

Emendamento  39

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Qualora ciò sia rilevante per lo svolgimento dei suoi compiti, esso può invitare rappresentanti dei portatori di interessi a partecipare ai suoi lavori.

2. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Qualora ciò sia rilevante per lo svolgimento dei suoi compiti, esso può invitare rappresentanti dei pertinenti portatori di interessi a partecipare ai suoi lavori, incoraggiando la partecipazione delle PMI, della società civile e dei sindacati soprattutto negli aspetti legati alla formazione.

Emendamento  40

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici si riunisce periodicamente, e almeno una volta all'anno, con il gruppo di cooperazione istituito a norma della [direttiva NIS 2] al fine di promuovere la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni.

5. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici si riunisce periodicamente, e almeno una volta all'anno, con il gruppo di cooperazione istituito a norma della [direttiva NIS 2] al fine di facilitare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni.

Emendamento  41

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici, in uno spirito di cooperazione in materia di sicurezza e di libero accesso, può dare, su richiesta, l'accesso ai suoi risultati e ai dati sorgente perché vengano impiegati nel mondo accademico, nella ricerca sulla sicurezza e per altri usi utili. Le richieste di accesso devono essere motivate e giustificate e i dati forniti devono rispettare i diritti fondamentali delle persone ed essere proporzionati all'influenza sui soggetti in questione.

Emendamento  42

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 7 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter. La Commissione istituisce una segreteria comune per il gruppo per la resilienza dei soggetti critici e il gruppo di cooperazione istituito a norma della [direttiva NIS 2] al fine di facilitare la comunicazione tra i due gruppi e, di conseguenza, di ridurre al minimo le ambiguità tra le diverse autorità designate a norma della presente direttiva e della [direttiva NIS 2].

Emendamento  43

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Al fine di ricevere e utilizzare correttamente le informazioni che le sono state trasmesse a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione tiene un registro europeo degli incidenti al fine di sviluppare e condividere le migliori pratiche e metodologie.

Emendamento  44

 

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta in particolare l'impatto e il valore aggiunto della presente direttiva nel garantire la resilienza dei soggetti critici, e se il suo ambito di applicazione debba essere esteso ad altri settori o sottosettori. La prima relazione è presentata entro [sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] e valuta in particolare se il suo ambito d'applicazione debba essere esteso per includere il settore della produzione, trasformazione e distribuzione alimentare.

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta in particolare l'impatto e il valore aggiunto della presente direttiva nel garantire la resilienza dei soggetti critici, e se il suo ambito di applicazione debba essere esteso ad altri settori o sottosettori. La prima relazione è presentata entro [sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva]. A tal fine e in vista di promuovere ulteriormente la cooperazione strategica, la Commissione tiene conto di eventuali documenti di orientamento non vincolanti del gruppo per la resilienza dei soggetti critici sull'esperienza acquisita a livello strategico.

Emendamento  45

 

Proposta di direttiva

Allegato – punto 5 Salute (nuovo)

 

 

Testo della Commissione

Settore

Sottosettore

Tipo di soggetto

 

Emendamento

 

 

Soggetti titolari di un'autorizzazione di distribuzione di cui all'articolo 79 della direttiva 2001/83/CE

Emendamento  46

 

Proposta di direttiva

Allegato – punto 8 bis (nuovo)

 

 

Testo della Commissione

Settore

Sottosettore

Tipo di soggetto

 

Emendamento

Alimenti

Mercato all'ingrosso

 Imprese del settore alimentare di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 (1bis)

1bis Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.04.2004, pag. 55).


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Resilienza dei soggetti critici

Riferimenti

COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

LIBE

11.2.2021

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

ITRE

11.2.2021

Commissioni associate - annuncio in aula

29.4.2021

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Nils Torvalds

15.2.2021

Esame in commissione

26.5.2021

 

 

 

Approvazione

1.7.2021

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

58

0

14

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Mauri Pekkarinen, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Viktor Uspaskich, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Klemen Grošelj, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Jutta Paulus, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

58

+

NI

Martin Buschmann, Clara Ponsatí Obiols, Viktor Uspaskich

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Renew

Nicola Beer, Nicola Danti, Valter Flego, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

S&D

Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Robert Hajšel, Alicia Homs Ginel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

The Left

Marisa Matias

Verts/ALE

Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Manuela Ripa, Marie Toussaint

 

14

0

ECR

Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Elena Lizzi, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri

The Left

Marc Botenga

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 


 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI (26.7.2021)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici

(COM(2020)0829 – C9‑0421/2020 – 2020/0365(COD))

Relatore per parere "(*)": Alex Agius Saliba

 

 

"(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento"

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

Il 16 dicembre 2020 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulla resilienza dei soggetti critici, corredata di una valutazione d'impatto basata sulla valutazione dell'attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa alle infrastrutture critiche europee (ECI) del 2019. Alla luce dell'importanza della cibersicurezza per la resilienza dei soggetti critici, la Commissione ha presentato parallelamente anche una proposta di revisione della direttiva NIS ("NIS 2"). Al fine di garantire la piena coerenza, gli obblighi in materia di resilienza informatica ai sensi della direttiva NIS 2 si applicherebbero anche ai soggetti critici individuati nella nuova proposta.

La proposta sulla resilienza dei soggetti critici rispecchia un cambiamento di approccio dall'attuale protezione di strutture singole al rafforzamento della resilienza dei soggetti critici che le gestiscono. La proposta imporrebbe agli Stati membri di adottare strategie nazionali ed effettuare periodicamente valutazioni dei rischi e stabilisce che i soggetti critici debbano rafforzare la propria resilienza e capacità di fornire servizi essenziali. La procedura di individuazione dei soggetti critici sarebbe diversa rispetto a quella prevista dalla direttiva ECI. La Commissione avrebbe inoltre responsabilità di sorveglianza specifica dei soggetti critici di particolare rilevanza europea.

Il relatore sostiene in larga misura la proposta sulla resilienza dei soggetti critici e ritiene importante che la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori riconosca che le attuali misure a livello dell'UE volte a tutelare i servizi e le infrastrutture chiave dai rischi fisici devono essere aggiornate. Il rafforzamento della resilienza dei soggetti critici negli Stati membri e la creazione di condizioni di parità per detti soggetti in tutta l'Unione rivestono un'importanza fondamentale alla luce delle crescenti interconnessioni tra i settori, i soggetti e i servizi nel mercato interno.

 

Ai sensi dell'articolo 57 la commissione IMCO è associata con competenze condivise per quanto riguarda gli aspetti rientranti nel suo ambito di competenza tesi a migliorare il funzionamento del mercato interno.

Ambito di applicazione e definizioni

Il relatore accoglie con favore l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva, poiché consente di includere nuovi settori che in precedenza non godevano di misure di protezione specifiche. Il relatore ritiene tuttavia necessario definire chiaramente l'obiettivo generale di garantire un livello elevato di resilienza dei soggetti critici e delle infrastrutture essenziali e assicurare la fornitura di servizi essenziali, allo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno.

Intende inoltre garantire un allineamento e un'armonizzazione maggiori delle direttive sulla resilienza dei soggetti critici e NIS 2, in particolare in relazione all'ambito di applicazione e alle definizioni, ove possibile. A tal fine, il relatore chiede che la protezione fisica di natura non informatica di cui alla proposta di direttiva sulla resilienza dei soggetti critici sia chiaramente separata dagli obblighi previsti dalla direttiva NIS 2 attraverso una chiara distinzione nella definizione di "resilienza" di cui all'articolo 2, punto 2. Propone inoltre una serie di definizioni ben articolate di "soggetto critico", "resilienza", "incidente", "infrastruttura essenziale", fra gli altri.

Strategia e valutazione dei rischi da parte degli Stati membri

 

Il relatore accoglie con favore la strategia tesa a rafforzare la resilienza dei soggetti critici e la valutazione dei rischi che ciascuno Stato membro deve effettuare. Propone tuttavia dei suggerimenti volti a migliorare il coinvolgimento e la consultazione dei soggetti critici e dei portatori di interessi, poiché tali imprese offrono servizi fondamentali per il buon andamento della vita quotidiana e una cooperazione rafforzata con esse è essenziale per conseguire gli obiettivi della presente direttiva. Riconosce altresì l'importanza di gestire i rischi legati ai fornitori e alla catena di approvvigionamento quando i soggetti critici vi fanno ricorso per garantire il contributo delle catene di approvvigionamento alla resilienza delle entità destinatarie.

 

Individuazione dei soggetti critici

 

Il relatore approva il fatto che gli Stati membri dovranno individuare i soggetti critici nei settori chiave pertinenti di cui all'allegato, ma osserva che essi saranno obbligati a individuare i soggetti per i settori e sottosettori dell'allegato presenti negli Stati membri e per i quali sono fornitori chiave di servizi essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società e delle attività economiche. Il relatore ha pertanto formulato alcune proposte al riguardo.

 

Autorità competenti e punto di contatto unico

 

Il relatore riconosce l'importanza di una sorveglianza adeguata e di una maggiore cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Osserva tuttavia che andrebbero istituiti punti di contatto unici che esercitino una funzione di collegamento e di coordinamento con i soggetti critici, le autorità competenti e altri punti di contatto unici e con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici. Il punto di contatto unico dovrebbe inoltre semplificare e armonizzare i canali di segnalazione (principio dello sportello unico).

 

Notifica degli incidenti

Il relatore ritiene che gli incidenti che perturbano in modo significativo le operazioni dei soggetti critici e sono di interesse pubblico debbano essere segnalati non soltanto alle autorità competenti tramite il punto di contatto unico, ma anche al pubblico o agli utenti interessati, se del caso. Il relatore invita altresì a chiarire alcuni dei requisiti riguardanti la notifica degli incidenti non ancora avvenuti e fornisce ulteriori indicazioni in merito alle soglie di segnalazione.


EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La direttiva 2008/114/CE del Consiglio17 stabilisce una procedura di designazione delle infrastrutture critiche europee nei settori dell'energia e dei trasporti, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto transfrontaliero su almeno due Stati membri. Tale direttiva si incentra esclusivamente sulla protezione di tali infrastrutture. La valutazione di tale direttiva, svolta nel 201918, ha riscontrato tuttavia che, dato il carattere sempre più interconnesso e transfrontaliero delle operazioni effettuate utilizzando infrastrutture critiche, le misure protettive riguardanti solo singole strutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni. È quindi necessario modificare l'approccio applicato per garantire la resilienza dei soggetti critici, vale a dire la loro capacità di mitigare e assorbire gli incidenti che possono perturbare le loro operazioni, di adattarvisi e di riprendersi.

(1) La direttiva 2008/114/CE del Consiglio17 stabilisce una procedura di designazione delle infrastrutture critiche europee nei settori dell'energia e dei trasporti, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto transfrontaliero su almeno due Stati membri. Tale direttiva si incentra esclusivamente sulla protezione di tali infrastrutture. La valutazione di tale direttiva, svolta nel 201918, ha riscontrato tuttavia che, dato il carattere sempre più interconnesso e transfrontaliero delle operazioni effettuate utilizzando infrastrutture critiche, le misure protettive riguardanti solo singole strutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni. È quindi necessario modificare l'approccio applicato per garantire la resilienza dei soggetti critici, vale a dire la loro capacità di mitigare e assorbire gli incidenti o le minacce che possono perturbare le loro operazioni, il funzionamento del mercato interno o la libera circolazione dei servizi essenziali, nonché di proteggersi da essi, di adattarvisi e di riprendersi.

__________________

__________________

17 Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

17 Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

18 SWD(2019) 308.

18 SWD(2019) 308.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Nonostante le misure esistenti a livello dell'Unione19 e a livello nazionale a sostegno della protezione delle infrastrutture critiche nell'Unione, i soggetti che gestiscono tali infrastrutture non sono adeguatamente attrezzati per affrontare i rischi attuali e previsti per il futuro per le loro operazioni, che possono portare a discontinuità nella fornitura di servizi essenziali per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Questo è dovuto a un panorama delle sfide dinamico, con minacce terroristiche in evoluzione e crescenti interdipendenze fra le infrastrutture e i settori, nonché a un aumento del rischio fisico dovuto alle catastrofi naturali e ai cambiamenti climatici, che aumenta la frequenza e la portata degli eventi meteorologici estremi e comporta cambiamenti a lungo termine nelle condizioni climatiche medie che possono ridurre la capacità e l'efficienza di determinati tipi di infrastrutture se non sono in atto misure di resilienza o di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, i settori e i tipi di soggetti rilevanti non sono riconosciuti come critici in modo coerente in tutti gli Stati membri.

(2) Nonostante le misure esistenti a livello dell'Unione19 e a livello nazionale a sostegno della protezione delle infrastrutture critiche nell'Unione, i soggetti che gestiscono tali infrastrutture non sono adeguatamente attrezzati per affrontare i rischi attuali e previsti per il futuro per le loro operazioni, che possono portare a discontinuità nella fornitura di servizi essenziali per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Questo è dovuto a un panorama delle sfide dinamico, con minacce terroristiche in evoluzione e crescenti interdipendenze fra le infrastrutture e i settori, nonché a un aumento del rischio fisico dovuto alle catastrofi naturali e ai cambiamenti climatici, che aumenta la frequenza e la portata degli eventi meteorologici estremi e comporta cambiamenti a lungo termine nelle condizioni climatiche medie che possono ridurre la capacità e l'efficienza di determinati tipi di infrastrutture se non sono in atto misure di resilienza o di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, i settori e i tipi di soggetti rilevanti non sono riconosciuti come critici in modo coerente in tutti gli Stati membri. A causa della maggiore interdipendenza intersettoriale e transfrontaliera fra le infrastrutture critiche, un incidente in uno Stato membro può interessare seriamente le attività di un altro Stato membro. Al fine di raggiungere un elevato livello di resilienza delle infrastrutture critiche in tutta l'Unione, i servizi e le infrastrutture essenziali dovrebbero essere protetti e resilienti in tutti gli Stati membri.

__________________

__________________

19 Programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP).

19 Programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP).

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Queste crescenti interdipendenze sono il risultato di una rete di fornitura di servizi sempre più transfrontaliera e intercorrelata, che utilizza infrastrutture chiave in tutta l'Unione nei settori dell'energia, dei trasporti, nel settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, delle infrastrutture digitali, delle acque potabili e reflue, della sanità, di determinati aspetti della pubblica amministrazione, nonché dello spazio, per quanto riguarda la fornitura di determinati servizi che dipendono da infrastrutture di terra possedute, gestite e utilizzate dagli Stati membri o da soggetti privati, ad esclusione, pertanto, delle infrastrutture possedute, gestite o utilizzate dall'Unione o per suo conto nell'ambito dei suoi programmi spaziali. Tali interdipendenze implicano che qualsiasi perturbazione, anche se inizialmente limitata a un soggetto o a un settore, possa avere effetti a cascata più ampi, con potenziali ripercussioni negative di ampia portata e di lunga durata sulla fornitura di servizi in tutto il mercato interno. La pandemia di COVID-19 ha mostrato la vulnerabilità delle nostre società sempre più interdipendenti di fronte a rischi di bassa probabilità.

(3) Queste crescenti interdipendenze sono il risultato di una rete di fornitura di servizi essenziali sempre più transfrontaliera e intercorrelata, che utilizza infrastrutture chiave in tutta l'Unione nei settori dell'energia, dei trasporti, nel settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, delle infrastrutture digitali, delle acque potabili e reflue, della sanità, di determinati aspetti della pubblica amministrazione, nonché dello spazio, per quanto riguarda la fornitura di determinati servizi che dipendono da infrastrutture di terra possedute, gestite e utilizzate dagli Stati membri o da soggetti privati, ad esclusione, pertanto, delle infrastrutture possedute, gestite o utilizzate dall'Unione o per suo conto nell'ambito dei suoi programmi spaziali. Tali interdipendenze implicano che qualsiasi perturbazione dei servizi essenziali, anche se inizialmente limitata a un soggetto o a un settore, possa avere effetti a cascata più ampi, con una potenziale ripercussione negativa di ampia portata e di lunga durata sulla fornitura di tali servizi in tutto il mercato interno, nonché sui cittadini, i consumatori e le imprese. La pandemia di COVID-19 ha mostrato la vulnerabilità delle nostre società sempre più interdipendenti di fronte a rischi di bassa probabilità.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) I soggetti che intervengono nella fornitura di servizi essenziali devono sempre più spesso rispettare requisiti divergenti imposti dalle leggi degli Stati membri. Il fatto che alcuni Stati membri prevedano per tali soggetti requisiti di sicurezza più rigorosi rischia non solo di incidere negativamente sul mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nell'Unione, ma crea anche ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. Tipi di soggetti simili sono considerati critici da alcuni Stati membri ma non da altri, e quelli individuati come critici devono soddisfare requisiti divergenti nei vari Stati membri. Questo crea oneri supplementari e non necessari per le imprese che operano a livello transfrontaliero, in particolare per quelle attive negli Stati membri con requisiti più rigorosi.

(4) I soggetti che intervengono nella fornitura di servizi e infrastrutture essenziali devono sempre più spesso rispettare requisiti divergenti imposti dalle leggi degli Stati membri. Il fatto che alcuni Stati membri prevedano per tali soggetti requisiti di sicurezza più rigorosi non solo crea livelli eterogenei di resilienza e differenze tra gli Stati membri riguardanti la designazione e la sorveglianza di soggetti critici ma incide altresì negativamente sul mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nell'Unione e crea anche una concorrenza sleale e ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. Tipi di soggetti simili sono considerati critici da alcuni Stati membri ma non da altri, e quelli individuati come critici devono soddisfare requisiti divergenti nei vari Stati membri. Questo crea oneri supplementari e non necessari per le imprese che operano a livello transfrontaliero, in particolare per quelle attive negli Stati membri con requisiti più rigorosi. Pertanto un quadro europeo dovrebbe altresì essere volto alla creazione di condizioni di parità per i soggetti critici in tutta l'Unione.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) È quindi necessario stabilire norme minime armonizzate per garantire la fornitura di servizi essenziali nel mercato interno ed aumentare la resilienza dei soggetti critici.

(5) È quindi necessario stabilire norme minime armonizzate per garantire la fornitura e la libera circolazione di servizi essenziali nel mercato interno ed aumentare la resilienza dei soggetti critici e delle infrastrutture essenziali necessarie per le attività della società o economiche vitali nell'Unione. A tal fine, lo scopo della direttiva dovrebbe essere quello di rendere resilienti tali infrastrutture e soggetti critici ampliando la loro capacità di garantire una fornitura continuativa dei servizi o delle infrastrutture essenziali o almeno di ripristinare rapidamente le loro prestazioni a seguito di un incidente. Gli operatori delle infrastrutture critiche che forniscono servizi essenziali in vari settori del mercato interno necessari per le funzioni vitali della società e le attività economiche dovrebbero divenire resilienti nei confronti dei rischi attuali e prevedibili nel futuro.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri dovrebbero individuare i soggetti critici che dovrebbero essere tenuti a soddisfare specifici requisiti e che dovrebbero essere oggetto di sorveglianza, ma che dovrebbero anche ricevere particolare sostegno e orientamenti per raggiungere un livello di resilienza elevato rispetto a tutti i rischi rilevanti.

(6) Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri dovrebbero individuare i soggetti critici che forniscono servizi o infrastrutture essenziali rientranti nei settori e sottosettori esistenti a livello nazionale di cui all'allegato e che dovrebbero essere tenuti a soddisfare specifici requisiti e che dovrebbero essere oggetto di sorveglianza, ma che dovrebbero anche ricevere particolare sostegno e orientamenti per raggiungere un livello di resilienza elevato rispetto a tutti i rischi rilevanti e alle possibili crisi.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Data l'importanza della cibersicurezza per la resilienza dei soggetti critici e a fini di congruenza, è necessario, ove possibile, un approccio coerente fra la presente direttiva e la direttiva (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio20 [proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (in appresso "direttiva NIS 2")]. Data la maggiore frequenza e le particolari caratteristiche dei rischi informatici, la direttiva NIS 2 impone a un'ampia gamma di soggetti requisiti dettagliati per garantire la propria cibersicurezza. Dato che l'aspetto della cibersicurezza è trattato in modo sufficiente dalla direttiva NIS 2, le tematiche da essa contemplate dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, fermo restando il particolare regime per i soggetti del settore delle infrastrutture digitali.

(8) Data l'importanza della cibersicurezza per la resilienza dei soggetti critici e a fini di congruenza, è necessario, ove possibile, un approccio coerente fra la presente direttiva e la direttiva (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio20 ("direttiva NIS 2"). Data la maggiore frequenza e le particolari caratteristiche dei rischi informatici, la direttiva NIS 2 impone a un'ampia gamma di soggetti requisiti dettagliati per garantire la propria cibersicurezza. Dato che l'aspetto della cibersicurezza è trattato in modo sufficiente dalla direttiva NIS 2, le tematiche da essa contemplate dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, fermo restando il particolare regime per i soggetti del settore delle infrastrutture digitali. Dovrebbe essere garantito un approccio coerente fra i due atti, ad esempio assicurando che i soggetti di cui alla direttiva NIS 2 che potrebbero essere soggetti a obblighi ai sensi della presente direttiva beneficino, se possibile, di un punto di contatto unico e di un insieme di norme comuni. Di conseguenza la sorveglianza di soggetti identificati come critici o equivalenti a critici ai sensi della presente direttiva, nelle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva NIS 2, sarà responsabilità delle autorità competenti designate ai sensi della direttiva NIS 2. Inoltre, i soggetti individuati come essenziali ai sensi della direttiva NIS 2 ma non considerati soggetti critici dalla presente direttiva dovrebbero migliorare altresì la resilienza delle proprie infrastrutture fisiche, se del caso.

__________________

__________________

20 [Riferimento alla direttiva NIS 2, una volta adottata.]

20 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (GU L ... del ..., pag. ...).

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per garantire un approccio globale alla resilienza dei soggetti critici, ciascuno Stato membro dovrebbe dotarsi di una strategia che stabilisca gli obiettivi e le misure strategiche da attuare. A tal fine gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro strategie per la cibersicurezza prevedano un quadro strategico per il rafforzamento del coordinamento tra l'autorità competente a norma della presente direttiva e quella prevista dalla direttiva NIS 2 nel contesto della condivisione delle informazioni sugli incidenti e sulle minacce informatiche e dello svolgimento di compiti di vigilanza.

(10) Per garantire un approccio globale alla resilienza dei soggetti critici e tenere in considerazione gli obiettivi della strategia dell'Unione sulla resilienza elaborata dal gruppo per la resilienza dei soggetti critici, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare una strategia che stabilisca gli obiettivi e le misure strategiche da attuare. A tal fine gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro strategie per la cibersicurezza prevedano un quadro strategico per il rafforzamento del coordinamento tra l'autorità competente a norma della presente direttiva e quella prevista dalla direttiva NIS 2 nel contesto della condivisione delle informazioni sugli incidenti e sulle minacce informatiche e dello svolgimento di compiti di vigilanza.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Le azioni degli Stati membri per individuare i soggetti critici e contribuire a garantirne la resilienza dovrebbero seguire un approccio basato sui rischi, incentrato sui soggetti maggiormente rilevanti per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Per garantire un tale approccio mirato, ciascuno Stato membro dovrebbe procedere, in un quadro armonizzato, a una valutazione di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, che possano ripercuotersi negativamente sulla fornitura di servizi essenziali, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica come le pandemie, e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo. Nell'effettuare tali valutazioni dei rischi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di altre valutazioni dei rischi generali o settoriali svolte ai sensi di altri atti del diritto dell'Unione, e dovrebbero prendere in considerazione le dipendenze fra settori, anche di altri Stati membri e paesi terzi. I risultati della valutazione dei rischi dovrebbero essere utilizzati nel processo di individuazione dei soggetti critici, e per aiutare tali soggetti a conformarsi alle prescrizioni in materia di resilienza previsti dalla presente direttiva.

(11) Le azioni degli Stati membri per individuare i soggetti critici e contribuire a garantirne la resilienza dovrebbero seguire un approccio basato sui rischi, incentrato sui soggetti maggiormente rilevanti per lo svolgimento di servizi essenziali vitali per le funzioni della società o per le attività economiche. Per garantire un tale approccio mirato, ciascuno Stato membro dovrebbe procedere, in un quadro armonizzato, a una valutazione di tutti i rischi rilevanti, ivi compresi i rischi intersettoriali, transfrontalieri, naturali e di origine umana, che possano ripercuotersi negativamente sulla fornitura di servizi essenziali, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica come le pandemie, e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo. Nell'effettuare tali valutazioni dei rischi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di altre valutazioni dei rischi generali o settoriali svolte ai sensi di altri atti del diritto dell'Unione, e dovrebbero prendere in considerazione le dipendenze fra settori, anche di altri Stati membri e paesi terzi, nonché i rischi derivanti per l'insieme della popolazione o il mercato interno. Gli Stati membri non dovrebbero considerare come un rischio l'eventuale normale rischio operativo di impresa derivante dalle condizioni di mercato né l'eventuale rischio derivante da processi decisionali democratici. I risultati della valutazione dei rischi dovrebbero essere utilizzati nel processo di individuazione dei soggetti critici, e per aiutare tali soggetti a conformarsi alle prescrizioni in materia di resilienza previsti dalla presente direttiva.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per garantire che tutti i soggetti rilevanti debbano rispettare tali prescrizioni e per ridurre le divergenze a tale riguardo, è importante stabilire norme armonizzate che consentano un'individuazione coerente dei soggetti critici in tutta l'Unione, consentendo al tempo stesso agli Stati membri di tenere conto delle specificità nazionali. Dovrebbero essere pertanto stabiliti dei criteri per individuare i soggetti critici. Ai fini di efficacia, efficienza, coerenza e certezza del diritto, dovrebbero anche essere stabilite norme adeguate in materia di notifica e cooperazione in relazione a tale individuazione nonché alle conseguenze giuridiche di tale individuazione. Affinché la Commissione possa valutare la corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero trasmetterle in modo quanto più dettagliato e specifico le informazioni pertinenti e, in ogni caso, l'elenco dei servizi essenziali, il numero di soggetti critici individuati per ogni settore e sottosettore di cui all'allegato, e il servizio o i servizi essenziali che ogni soggetto fornisce così come ogni soglia applicata.

(12) Per garantire che tutti i soggetti rilevanti debbano rispettare tali prescrizioni e per ridurre le divergenze a tale riguardo, è importante stabilire norme armonizzate che consentano un'individuazione coerente dei soggetti critici in tutta l'Unione, consentendo al tempo stesso agli Stati membri di tenere conto delle specificità nazionali dei settori e sottosettori nel loro territorio di cui all'allegato. Di conseguenza, in stretta collaborazione con le autorità competenti, dovrebbero essere stabiliti delle specifiche e dei criteri comuni basati su indicatori minimi e metodologie per ogni settore e sottosettore per individuare i soggetti critici. Ai fini di efficacia, efficienza, coerenza e certezza del diritto, dovrebbero anche essere stabilite norme adeguate in materia di notifica e cooperazione in relazione a tale individuazione nonché alle conseguenze giuridiche di tale individuazione. Affinché la Commissione possa valutare la corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero trasmetterle in modo quanto più dettagliato e specifico le informazioni pertinenti e, in ogni caso, l'elenco dei servizi essenziali, il numero di soggetti critici individuati per ogni settore e sottosettore di cui all'allegato, e il servizio o i servizi essenziali che ogni soggetto fornisce così come ogni soglia applicata. Al fine di evitare un'applicazione divergente della presente direttiva e di migliorare il funzionamento del mercato interno, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, dovrebbe fornire orientamenti dettagliati ed elaborare raccomandazioni volte a sostenere gli Stati membri nell'elaborazione dell'elenco delle infrastrutture e dei servizi essenziali come pure dei soggetti critici per ciascun settore e sottosettore nazionale di cui all'allegato.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) L'acquis dell'UE in materia di servizi finanziari stabilisce per i soggetti finanziari requisiti dettagliati di gestione di tutti i rischi cui sono esposti, compresi i rischi operativi, e di garanzia di continuità operativa. Si tratta del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio23 e del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio24, così come del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio25 e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio26. La Commissione ha recentemente proposto di integrare tale quadro con il regolamento XX/YYYY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (in appresso "regolamento DORA")27], che stabilisce le condizioni che devono soddisfare le imprese finanziarie per la gestione dei rischi relativi alle TIC, compresa la protezione delle infrastrutture TIC fisiche. Dato che la resilienza dei soggetti elencati ai punti 3 e 4 dell'allegato è esaurientemente coperta dall'acquis dell'UE in materia di servizi finanziari, anche tali soggetti dovrebbero essere trattati come equivalenti ai soggetti critici ai fini del solo capo II della presente direttiva. Per garantire un'applicazione coerente delle norme relative ai rischi operativi e alla resilienza digitale nel settore finanziario, il sostegno degli Stati membri al rafforzamento della resilienza complessiva dei soggetti finanziari equivalenti ai soggetti critici dovrebbe essere assicurato dalle autorità designate ai sensi dell'articolo 41 del [regolamento DORA], e secondo le procedure stabilite in tale atto legislativo in modo pienamente armonizzato.

(15) L'acquis dell'UE in materia di servizi finanziari stabilisce per i soggetti finanziari requisiti dettagliati di gestione di tutti i rischi cui sono esposti, compresi i rischi operativi, e di garanzia di continuità operativa. Si tratta del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio23 e del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio24, così come del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio25 e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio26. La Commissione ha recentemente proposto di integrare tale quadro con il regolamento XX/YYYY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (in appresso "regolamento DORA")27], che stabilisce le condizioni che devono soddisfare le imprese finanziarie per la gestione dei rischi relativi alle TIC, compresa la protezione delle infrastrutture TIC fisiche. Dato che la resilienza dei soggetti elencati ai punti 3 e 4 dell'allegato è esaurientemente coperta dall'acquis dell'UE in materia di servizi finanziari, anche tali soggetti dovrebbero essere trattati come equivalenti ai soggetti critici ai fini del solo capo II della presente direttiva e pertanto non dovrebbero essere sottoposti agli obblighi di cui ai capi da III a VI. Per garantire un'applicazione coerente delle norme relative ai rischi operativi e alla resilienza digitale nel settore finanziario, il sostegno degli Stati membri al rafforzamento della resilienza complessiva dei soggetti finanziari equivalenti ai soggetti critici dovrebbe essere assicurato dalle autorità designate ai sensi dell'articolo 41 del [regolamento DORA], e secondo le procedure stabilite in tale atto legislativo in modo pienamente armonizzato.

__________________

__________________

22 Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

22 Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

23 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

23 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

24 Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

24 Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

25 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

25 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

26 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

26 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

27 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014, COM(2020) 595.

27 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014, COM(2020) 595.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti a vigilare sull'applicazione delle norme della presente direttiva e, ove necessario, a farle rispettare, e dovrebbero provvedere affinché tali autorità dispongano di poteri e risorse adeguate. In considerazione delle differenze esistenti tra le strutture di governance nazionali e al fine di salvaguardare gli accordi settoriali già esistenti o gli organismi di vigilanza e di regolamentazione dell'Unione ed evitare duplicazioni, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di designare più di un'autorità nazionale competente. In tal caso dovrebbero comunque delineare chiaramente i rispettivi compiti delle autorità interessate e garantire fra di esse una cooperazione agevole ed efficace. Tutte le autorità competenti dovrebbero inoltre cooperare in modo più generale con le altre autorità rilevanti, sia a livello nazionale che a livello dell'Unione.

(16) Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti a vigilare sull'applicazione delle norme della presente direttiva e a farle rispettare, e dovrebbero provvedere affinché tali autorità dispongano di poteri e risorse adeguate. In considerazione delle differenze esistenti tra le strutture di governance nazionali e al fine di salvaguardare gli accordi settoriali già esistenti o gli organismi di vigilanza e di regolamentazione dell'Unione ed evitare duplicazioni, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di designare più di un'autorità nazionale competente. In tal caso dovrebbero comunque delineare chiaramente i rispettivi compiti delle autorità interessate e garantire fra di esse una cooperazione agevole ed efficace. Tutte le autorità competenti dovrebbero inoltre cooperare in modo più generale con le altre autorità rilevanti, sia a livello nazionale che a livello dell'Unione.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Al fine di agevolare la cooperazione e la comunicazione transfrontaliere e per consentire l'efficace attuazione della presente direttiva, ogni Stato membro dovrebbe, ferme restando le prescrizioni giuridiche settoriali a livello di Unione, designare, in seno a una delle autorità da esso indicate come autorità competenti ai sensi della presente direttiva, un punto di contatto unico nazionale incaricato di coordinare le questioni relative alla resilienza dei soggetti critici e la cooperazione transfrontaliera a livello dell'Unione a tale riguardo.

(17) Al fine di agevolare la cooperazione e la comunicazione transfrontaliere e per consentire l'efficace attuazione della presente direttiva, ogni Stato membro dovrebbe, ferme restando le prescrizioni giuridiche settoriali a livello di Unione, designare, in seno a una delle autorità da esso indicate come autorità competenti ai sensi della presente direttiva, un punto di contatto unico nazionale incaricato di coordinare le questioni relative alla resilienza dei soggetti critici e la cooperazione transfrontaliera a livello dell'Unione a tale riguardo. I punti di contatto unici dovrebbero inoltre fungere da collegamento e coordinare tutte le comunicazioni con le autorità competenti del proprio Stato membro, con i punti di contatto unici degli altri Stati membri, con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici istituito ai sensi della presente direttiva e con i soggetti individuati come soggetti critici a norma della presente direttiva. Al fine di facilitare la cooperazione e la comunicazione con gli Stati membri, i soggetti identificati come critici ai sensi della presente direttiva dovrebbero altresì designare un punto di contatto di riferimento interno al soggetto stesso. Il soggetto critico dovrebbe servirsi del punto di contatto di riferimento per collegarsi, coordinarsi e comunicare con gli Stati membri in merito a misure concernenti gli aspetti organizzativi e tecnici dell'attuazione della presente direttiva. A tal fine, i punti di contatto unici dovrebbero utilizzare canali di segnalazione efficienti, sicuri, standardizzati e armonizzati.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Dato che i soggetti individuati come soggetti critici ai sensi della direttiva NIS 2, così come i soggetti individuati nel settore delle infrastrutture digitali che devono essere trattati come equivalenti ai sensi della presente direttiva, sono sottoposti ai requisiti di cibersicurezza della direttiva NIS 2, le autorità competenti designate ai sensi delle due direttive dovrebbero cooperare, in particolare in relazione ai rischi e agli incidenti di cibersicurezza che hanno ripercussioni su tali soggetti.

(18) Dato che i soggetti individuati come soggetti critici ai sensi della direttiva NIS 2, così come i soggetti individuati nel settore delle infrastrutture digitali che devono essere trattati come equivalenti ai sensi della presente direttiva, sono sottoposti ai requisiti di cibersicurezza della direttiva NIS 2, le autorità competenti designate ai sensi delle due direttive dovrebbero cooperare in modo coerente ed efficace, in particolare in relazione ai rischi e agli incidenti di cibersicurezza che hanno ripercussioni su tali soggetti.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Gli Stati membri dovrebbero sostenere i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ferma restando la responsabilità giuridica dei soggetti stessi quanto al garantire tale ottemperanza. Gli Stati membri potrebbero in particolare sviluppare materiali e metodologie di orientamento, contribuire all'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza e preparare corsi di formazione per il personale dei soggetti critici. Inoltre, date le interdipendenze tra i soggetti e i settori, gli Stati membri dovrebbero predisporre strumenti di scambio di informazioni a sostegno di una condivisione volontaria fra soggetti critici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di concorrenza stabilite nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(19) Gli Stati membri dovrebbero sostenere i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ferma restando la responsabilità giuridica dei soggetti stessi quanto al garantire tale ottemperanza. Gli Stati membri potrebbero in particolare sviluppare materiali e metodologie di orientamento e dovrebbero contribuire all'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza, preparare corsi di formazione per il personale dei soggetti critici, fornire risorse finanziarie senza pregiudicare le norme vigenti in materia di concorrenza, in particolare le norme sul sostegno e sull'aiuto di Stato nonché proteggere le aree, gli impianti e altre infrastrutture sensibili, ove necessario e motivato da obiettivi di interesse pubblico. Inoltre, date le interdipendenze tra i soggetti e i settori, gli Stati membri dovrebbero predisporre strumenti di scambio di informazioni e buone pratiche a sostegno di una condivisione volontaria fra soggetti critici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di concorrenza stabilite nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) I soggetti critici dovrebbero notificare alle autorità competenti degli Stati membri, non appena ciò sia ragionevolmente possibile date le circostanze, gli incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo le loro operazioni. La notifica dovrebbe consentire alle autorità competenti di reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti e di avere una visione globale dei rischi complessivi cui sono esposti i soggetti critici. A tal fine dovrebbe essere stabilita una procedura per la notifica di determinati incidenti e dovrebbero essere forniti dei parametri per determinare se la perturbazione effettiva o potenziale sia significativa e se l'incidente debba quindi essere notificato. Tenuto conto del potenziale impatto transfrontaliero di tali perturbazioni, dovrebbe essere istituita una procedura che consenta agli Stati membri di informare gli altri Stati membri toccati tramite punti di contatto unici.

(25) I soggetti critici dovrebbero notificare alle autorità competenti degli Stati membri, non appena ciò sia ragionevolmente possibile date le circostanze ed entro 24 ore da quando sono venuti a conoscenza di un incidente specifico, gli incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo le loro operazioni. I soggetti critici e le autorità competenti dovrebbero altresì informare il pubblico di tali incidenti laddove ritengano che tale comunicazione sia nell'interesse pubblico. I soggetti critici dovrebbero inoltre informare gli utenti dei loro servizi potenzialmente interessati in merito all'incidente, alle sue conseguenze e, se del caso, alle eventuali misure di sicurezza o correttive che gli utenti devono adottare. La notifica dovrebbe consentire alle autorità competenti e agli utenti di reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti e di avere una visione globale dei rischi complessivi cui sono esposti i soggetti critici. A tal fine dovrebbe essere stabilita una procedura per la notifica di determinati incidenti e dovrebbero essere forniti dei parametri per determinare se la perturbazione effettiva o potenziale sia significativa e se l'incidente debba quindi essere notificato. Tenuto conto del potenziale impatto transfrontaliero di tali perturbazioni, dovrebbero essere istituite procedure che consentano agli Stati membri di informare gli altri Stati membri toccati e gli altri soggetti critici toccati tramite punti di contatto unici. Le informazioni sugli incidenti dovrebbero essere trattate in modo tale da rispettare la riservatezza e tutelare la sicurezza e gli interessi commerciali del soggetto critico interessato.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Se i soggetti critici, in generale, operano in una rete sempre più interconnessa di prestazioni di servizi e di infrastrutture e spesso erogano servizi essenziali in più di uno Stato membro, alcuni di essi sono di particolare rilevanza per l'Unione poiché forniscono servizi essenziali a un gran numero di Stati membri, e richiedono perciò una specifica sorveglianza a livello dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere definite le norme riguardanti la specifica sorveglianza di tali soggetti critici di particolare rilevanza europea. Tali norme non pregiudicano le disposizioni sulla vigilanza e sull'esecuzione di cui alla presente direttiva.

(26) Se i soggetti critici, in generale, operano in una rete sempre più interconnessa di prestazioni di servizi e di infrastrutture e spesso erogano servizi essenziali in più di uno Stato membro, alcuni di essi sono di particolare rilevanza per l'Unione e per il mercato interno poiché forniscono servizi essenziali a un gran numero di Stati membri, e richiedono perciò una specifica sorveglianza a livello dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere definite le norme riguardanti la specifica sorveglianza di tali soggetti critici di particolare rilevanza europea. Tali norme non pregiudicano le disposizioni sulla vigilanza e sull'esecuzione di cui alla presente direttiva. Sebbene le agenzie, gli organismi o le istituzioni dell'Unione e i servizi da essi offerti non rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe comunque elaborare orientamenti e strategie, per individuare quali agenzie, organismi o istituzioni e quali servizi da essi offerti potrebbero essere considerati soggetti equivalenti a soggetti critici che forniscono servizi essenziali per il funzionamento del mercato interno e garantirne una maggiore resilienza.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Qualora uno Stato membro ritenga necessario disporre di ulteriori informazioni per poter consigliare un soggetto critico quanto all'adempimento dei suoi obblighi di cui al capo III o per poter valutare il rispetto di tali obblighi da parte di un soggetto critico di particolare rilevanza europea, la Commissione, in accordo con lo Stato membro in cui è situata l'infrastruttura di tale soggetto, dovrebbe organizzare una missione di consulenza per valutare le misure predisposte da tale soggetto. Per garantire che tali missioni di consulenza siano effettuate correttamente dovrebbero essere stabilite disposizioni complementari, in particolare sulla loro organizzazione e sul loro svolgimento, sul follow-up da fornire e sugli obblighi dei soggetti critici di particolare rilevanza europea interessati. Fermo restando il dovere, per lo Stato membro in cui si svolge la missione di consulenza e per il soggetto interessato, di rispettare le disposizioni della presente direttiva, la missione di consulenza dovrebbe essere condotta in ottemperanza delle specifiche norme della legislazione di tale Stato membro, ad esempio sulle precise condizioni da soddisfare per ottenere l'accesso ai locali o ai documenti rilevanti e sul ricorso giurisdizionale. Le specifiche competenze necessarie per tali missioni potrebbero, se del caso, essere chieste tramite il centro di coordinamento della risposta alle emergenze.

(27) Qualora uno Stato membro ritenga necessario disporre di ulteriori informazioni per poter consigliare un soggetto critico quanto all'adempimento dei suoi obblighi di cui al capo III o per poter valutare il rispetto di tali obblighi da parte di un soggetto critico di particolare rilevanza europea, la Commissione, in accordo con lo Stato membro di stabilimento e gli Stati membri in cui è situata l'infrastruttura di tale soggetto, dovrebbe organizzare una missione di consulenza per valutare le misure predisposte da tale soggetto. Per garantire che tali missioni di consulenza siano effettuate correttamente dovrebbero essere stabilite disposizioni complementari, in particolare sulla loro organizzazione e sul loro svolgimento, sul follow-up da fornire e sugli obblighi dei soggetti critici di particolare rilevanza europea interessati. Fermo restando il dovere, per lo Stato membro in cui si svolge la missione di consulenza e per il soggetto interessato, di rispettare le disposizioni della presente direttiva, la missione di consulenza dovrebbe essere condotta in ottemperanza delle specifiche norme della legislazione di tale Stato membro, ad esempio sulle precise condizioni da soddisfare per ottenere l'accesso ai locali o ai documenti rilevanti e sul ricorso giurisdizionale. Le specifiche competenze necessarie per tali missioni potrebbero, se del caso, essere chieste tramite il centro di coordinamento della risposta alle emergenze.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Considerando 27 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis) È opportuno che la normazione resti un processo essenzialmente guidato dal mercato. Potrebbero tuttavia sussistere situazioni in cui è opportuno richiedere l'osservanza di determinate norme a livello dell'Unione. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero altresì sostenere e promuovere l'elaborazione e l'attuazione di norme e specifiche riguardanti la resilienza dei soggetti critici come stabilito dalle organizzazioni europee di normazione per l'adozione di misure tecniche e organizzative tese a garantire la resilienza dei soggetti critici ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva. È inoltre opportuno che gli Stati membri incoraggino l'utilizzo di specifiche e norme accettate a livello internazionale riguardanti le misure sulla resilienza applicabili ai soggetti critici.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente direttiva:

1. La presente direttiva stabilisce misure tese al raggiungimento di un livello di resilienza elevato dei soggetti critici e delle infrastrutture essenziali nell'Unione al fine di garantire una fornitura efficace di servizi essenziali, anche in situazioni di crisi, e migliorare il funzionamento del mercato interno.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

A tal fine, la presente direttiva:

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) fa obbligo agli Stati membri di adottare determinate misure volte a garantire la fornitura nel mercato interno di servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche, in particolare di individuare i soggetti critici e i soggetti da trattare come equivalenti sotto taluni aspetti e di consentire loro di adempiere ai loro obblighi;

(a) fa obbligo agli Stati membri di adottare determinate misure volte a garantire la fornitura nel mercato interno di servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche, in particolare di individuare i soggetti critici e i soggetti da trattare come equivalenti sotto taluni aspetti nei settori e sottosettori di cui all'allegato nonché di consentire a tali soggetti di adempiere ai loro obblighi ai sensi della presente direttiva e di sostenerli nel provvedere a tale adempimento come pure di aumentare la loro capacità di fornire servizi essenziali nel mercato interno;

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) stabilisce per i soggetti critici obblighi volti a rafforzare la loro resilienza e a migliorare la loro capacità di fornire tali servizi nel mercato interno;

(b) stabilisce per i soggetti critici obblighi volti a rafforzare la resilienza delle loro infrastrutture e a migliorare la capacità di tali soggetti di fornire servizi essenziali nel mercato interno;

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatto salvo l'articolo 7, la presente direttiva non si applica alle materie disciplinate dalla direttiva (UE) XX/YY [proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione ("direttiva NIS 2")].

2. Fatto salvo l'articolo 7, la presente direttiva non si applica alle materie disciplinate dalla direttiva (UE) XX/YY ("direttiva NIS 2").

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Fatto salvo l'articolo 346 TFUE, le informazioni riservate ai sensi della normativa dell'Unione e nazionale, quale quella sulla riservatezza commerciale, sono scambiate con la Commissione e con altre autorità competenti solo nella misura in cui tale scambio sia necessario ai fini dell'applicazione della presente direttiva. Le informazioni scambiate sono limitate alle informazioni pertinenti e commisurate a tale scopo. Lo scambio di informazioni tutela la riservatezza di dette informazioni e protegge la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti critici.

 

4. Fatto salvo l'articolo 346 TFUE, le informazioni riservate ai sensi della normativa dell'Unione e nazionale, quale quella sulla riservatezza commerciale, sono scambiate con la Commissione e con altre autorità competenti solo nella misura in cui tale scambio sia necessario ai fini dell'applicazione della presente direttiva. Le informazioni scambiate sono limitate alle informazioni pertinenti e commisurate a tale scopo. Lo scambio di informazioni tutela la riservatezza di dette informazioni e protegge la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti interessati.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "soggetto critico": un soggetto pubblico o privato di uno dei tipi di cui all'allegato, individuato come tale da uno Stato membro a norma dell'articolo 5;

(1) "soggetto critico": un soggetto pubblico o privato di un tipo che fornisce servizi o infrastrutture essenziali necessari al corretto funzionamento delle attività economiche o della società vitali in uno o più Stati membri, che rientra nei settori e sottosettori di cui all'allegato e che è stato individuato come tale da uno Stato membro a norma dell'articolo 5;

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) "soggetto equivalente a un soggetto critico": un soggetto individuato da uno Stato membro come appartenente ai settori delle infrastrutture digitali, bancarie e finanziarie di cui ai punti 3, 4 o 8 dell'allegato;

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "resilienza": la capacità di prevenire, attenuare, assorbire un incidente che perturba o può perturbare le operazioni di un soggetto critico, di adattarvisi e di riprendersi;

(2) "resilienza": la capacità di prevenire, attenuare, gestire, assorbire un incidente o una minaccia che perturba o può perturbare le operazioni di un soggetto critico, di adattarvisi, di riprendersi e di proteggersi;

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) "incidente": un evento che può perturbare, o che perturba, le operazioni di un soggetto critico;

(3) "incidente": un evento che provoca la perturbazione di servizi essenziali o la distruzione di infrastrutture essenziali e ha un significativo effetto sulla fornitura di detti servizi in uno o più Stati membri a causa dell'incapacità di mantenere le operazioni di tale soggetto critico;

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) "infrastruttura": un elemento, un sistema o parte di questo, necessario per la prestazione di un servizio essenziale;

(4) "infrastruttura essenziale": un elemento, un sistema o parte di questo, necessario per la prestazione di un servizio essenziale;

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) "servizio essenziale": un servizio essenziale per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche;

(5) "servizio essenziale": un servizio essenziale per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche e l'adeguato funzionamento del mercato interno, la cui perturbazione avrebbe un effetto significativo sulla fornitura di tale servizio o di altri servizi intersettoriali o essenziali, in uno o più Stati membri;

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) "valutazione dei rischi": metodologia per determinare la natura e la portata di un rischio analizzando potenziali minacce e pericoli e valutando le condizioni di vulnerabilità esistenti che potrebbero perturbare le operazioni del soggetto critico.

(7)  "valutazione dei rischi": metodologia per determinare la natura e la portata di un rischio valutando la portata di potenziali minacce e pericoli nei confronti della resilienza del soggetto critico, analizzando le condizioni di vulnerabilità esistenti che potrebbero agevolare la perturbazione delle operazioni del soggetto critico e valutando il potenziale effetto negativo che la perturbazione delle operazioni potrebbe avere sulla fornitura di servizi essenziali;

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) "strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici": un quadro coerente di uno Stato membro che definisce gli obiettivi strategici e le priorità in relazione alla sicurezza e resilienza dei soggetti critici;

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) "norma": norma quale definita nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;

 

__________________

 

1 bis Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quater) "specifica tecnica": una specifica tecnica ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] ogni Stato membro adotta una strategia per rafforzare la resilienza dei soggetti critici. Tale strategia definisce gli obiettivi e le misure strategiche per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte di tali soggetti critici e contempla almeno i settori di cui all'allegato.

1. Entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] ogni Stato membro, previa consultazione dei soggetti critici, adotta una strategia per rafforzare la resilienza dei soggetti critici. Tale strategia tiene conto della strategia europea sulla resilienza preparata dal gruppo per la resilienza dei soggetti critici e definisce gli obiettivi e le misure strategiche per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte di tali soggetti critici e contempla almeno i settori di cui all'allegato.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) priorità e obiettivi strategici per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici tenendo conto delle interdipendenze transfrontaliere e intersettoriali;

(a) priorità e obiettivi strategici per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici tenendo conto delle interdipendenze transfrontaliere e intersettoriali e dei collegamenti della catena di approvvigionamento;

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) una descrizione delle misure necessarie per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici, compresa una valutazione dei rischi a livello nazionale, l'individuazione dei soggetti critici e dei soggetti equivalenti ai soggetti critici, e le misure a sostegno dei soggetti critici adottate in conformità del presente capo;

(c) una descrizione delle misure necessarie per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici, compresa una valutazione dei rischi a livello nazionale, l'individuazione dei soggetti critici e dei soggetti equivalenti ai soggetti critici, e le misure a sostegno dei soggetti critici adottate in conformità del presente capo, comprese le misure tese a rafforzare la cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato e i soggetti pubblici e privati;

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) un elenco delle autorità e degli attori coinvolti nell'attuazione della strategia nazionale in materia di resilienza dei soggetti critici;

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) un quadro politico riguardante la resilienza nella catena di approvvigionamento dei soggetti critici utilizzato da questi ultimi per la fornitura dei propri servizi essenziali;

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter) un quadro politico che riguarda le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e fornisce orientamenti e sostegno per il rispetto degli obblighi di cui alla presente direttiva;

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La strategia è aggiornata ove necessario e almeno ogni quattro anni.

La strategia è aggiornata ove necessario e almeno ogni quattro anni previa consultazione dei soggetti critici individuati.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro strategie, e ogni relativo aggiornamento, entro tre mesi dalla loro adozione.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e ai soggetti critici individuati le loro strategie, e ogni relativo aggiornamento, attraverso il punto di contatto unico entro tre mesi dalla loro adozione.

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 stilano un elenco dei servizi essenziali nei settori di cui all'allegato. Esse effettuano, entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, una valutazione di tutti i rischi rilevanti che possono ripercuotersi sulla fornitura di tali servizi, allo scopo di individuare i soggetti critici a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e di aiutare tali soggetti critici ad adottare misure ai sensi dell'articolo 11.

Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 stilano un elenco dei servizi essenziali che rientrano nei pertinenti settori di cui all'allegato. Esse effettuano, previa consultazione dei soggetti critici ed entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, una valutazione di tutti i rischi rilevanti che possono ripercuotersi sulla fornitura di tali servizi e perturbarla. La valutazione dei rischi è utilizzata su base continuativa dalle autorità competenti dello Stato membro allo scopo di individuare i servizi essenziali e i corrispondenti soggetti critici a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e di aiutare tali soggetti critici ad adottare misure ai sensi dell'articolo 11.

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La valutazione dei rischi tiene conto di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio34.

La valutazione dei rischi tiene conto di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi quelli di natura intersettoriale o transfrontaliera, i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio34.

__________________

__________________

34 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

34 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) ogni rischio derivante dalle dipendenze fra i settori di cui all'allegato, anche di altri Stati membri e paesi terzi, e l'impatto che una perturbazione in un settore può avere su altri settori;

(c) ogni rischio derivante dalle dipendenze fra i settori di cui all'allegato, anche di altri Stati membri e paesi terzi, e l'impatto che una perturbazione in un settore può avere su altri settori, compresi gli eventuali rischi per i cittadini e il mercato interno;

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del primo comma, lettera c), gli Stati membri cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri e dei paesi terzi, a seconda dei casi.

Ai fini del primo comma, lettera c), gli Stati membri cooperano strettamente con la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri e dei paesi terzi.

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri mettono a disposizione dei soggetti critici individuati a norma dell'articolo 5 gli elementi rilevanti della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1 per aiutarli ad effettuare la propria valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 10 e ad adottare le misure per garantire la propria resilienza ai sensi dell'articolo 11.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione dei soggetti critici individuati a norma dell'articolo 5 gli elementi rilevanti della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1, mediante il proprio punto di contatto unico, per aiutarli ad effettuare la propria valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 10 e ad adottare le misure per garantire la propria resilienza ai sensi dell'articolo 11.

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, ogni Stato membro fornisce alla Commissione i dati sui tipi di rischi individuati e sui risultati delle valutazioni dei rischi, per settore e sottosettore di cui all'allegato.

4. Entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni cinque anni, ogni Stato membro fornisce alla Commissione i dati sui tipi di rischi individuati e sui risultati delle valutazioni dei rischi, per settore e sottosettore di cui all'allegato.

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, può sviluppare un modello comune volontario per la presentazione delle relazioni in ottemperanza con il paragrafo 4.

5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici, sviluppa un modello comune volontario per la presentazione delle relazioni in ottemperanza con il paragrafo 4, tenendo conto delle differenze tra i settori e sottosettori e delle pratiche esistenti negli Stati membri.

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro [tre anni e tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri individuano, per ogni settore e sottosettore di cui all'allegato, ad eccezione dei relativi punti 3, 4 e 8, i soggetti critici.

1. Entro [tre anni e tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri individuano, laddove siano presenti infrastrutture, per ogni settore e sottosettore di cui all'allegato, ad eccezione dei relativi punti 3, 4 e 8, i soggetti critici.

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nell'individuare i soggetti critici ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto dei risultati delle valutazioni dei rischi di cui all'articolo 4 e applicano i seguenti criteri:

2. Nell'individuare i soggetti critici ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto dei risultati delle valutazioni dei rischi di cui all'articolo 4 e della strategia per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 3 e applicano i seguenti criteri:

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni Stato membro redige un elenco dei soggetti critici individuati e provvede affinché a questi soggetti critici sia notificata la loro individuazione come tali entro un mese dall'individuazione stessa e affinché siano comunicati loro gli obblighi derivanti dai capi II e III e la data a decorrere dalla quale si applicano loro le disposizioni di tali capi.

Ogni Stato membro redige un elenco dei soggetti critici individuati e provvede affinché a questi soggetti critici sia notificata, attraverso il punto di contatto unico dello Stato membro, la loro individuazione come tali entro tre mesi dall'individuazione stessa e affinché siano comunicati loro gli obblighi derivanti dai capi II e III e la data a decorrere dalla quale si applicano loro le disposizioni di tali capi.

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

In fase di redazione dell'elenco dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri sviluppano un approccio coerente nei confronti della direttiva NIS 2, tenendone in considerazione l'ambito di applicazione. Gli Stati membri garantiscono che i soggetti essenziali di cui all'allegato I della direttiva NIS 2 ma non riconosciuti come soggetti critici a norma della presente direttiva rafforzino, se del caso, la resilienza dei propri servizi essenziali alle minacce o agli incidenti di natura fisica non inerenti alla cibersicurezza e alle minacce o agli incidenti ibridi.

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. A seguito della notifica di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici comunichino alle rispettive autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 della presente direttiva se sono stati individuati come soggetti critici in uno o più altri Stati membri. Qualora un soggetto sia stato individuato come critico da due o più Stati membri, tali Stati membri devono avviare consultazioni reciproche allo scopo di ridurre l'onere che grava su tale soggetto in virtù degli obblighi di cui al capo III.

5. A seguito della notifica di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici comunichino alle rispettive autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 della presente direttiva se sono stati individuati come soggetti critici in uno o più altri Stati membri. Qualora un soggetto sia stato individuato come critico da due o più Stati membri per la fornitura di servizi essenziali identici o simili, tali Stati membri devono avviare consultazioni reciproche allo scopo di ridurre l'onere che grava su tale soggetto in virtù degli obblighi di cui al capo III.

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Ai fini del capo IV, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici, a seguito della notifica di cui al paragrafo 3, comunichino alle rispettive autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 della presente direttiva se forniscono servizi essenziali a o in più di un terzo degli Stati membri. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica senza indebito ritardo alla Commissione l'identità di tali soggetti critici.

6. Ai fini del capo IV, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici, a seguito della notifica di cui al paragrafo 3, comunichino alle rispettive autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 della presente direttiva se sono stati individuati come soggetti critici per la fornitura di servizi essenziali identici o simili a o in più di un quinto degli Stati membri. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica senza indebito ritardo alla Commissione l'identità di tali soggetti critici.

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione elabora raccomandazioni e orientamenti volti a sostenere gli Stati membri nell'individuazione dei servizi essenziali specifici, delle infrastrutture e dei soggetti che li forniscono e a includerli nel loro elenco di soggetti critici.

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la dipendenza da tale servizio di altri settori di cui all'allegato;

(b) la dipendenza da tale servizio di altri settori o sottosettori di cui all'allegato o della catena di approvvigionamento;

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente e sulla pubblica sicurezza;

(c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente, sulla protezione dei consumatori e sulla pubblica sicurezza;

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) la quota di mercato del soggetto sul mercato di tali servizi;

(d) la quota di mercato del soggetto sul mercato di tali servizi, il tipo di soggetto e il suo impatto sul funzionamento del mercato interno e la fornitura di uno o più servizi essenziali;

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) l'area geografica che potrebbe essere interessata da un incidente, compresi eventuali impatti transfrontalieri;

(e) l'area geografica che potrebbe essere interessata da un incidente, compresi l'eventuale impatto transfrontaliero e intersettoriale e le interdipendenze tra infrastrutture e settori e tra Stati membri e paesi terzi;

Emendamento  62

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) la vulnerabilità associata al grado di isolamento di determinati tipi di aree geografiche, quali le regioni insulari, le regioni ultraperiferiche e le zone di montagna;

Emendamento  63

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) la copertura geografica dei servizi forniti dai soggetti critici in ogni settore, incluse le informazioni su qualsiasi impatto transfrontaliero;

Emendamento  64

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) le soglie applicate per specificare uno o più criteri di cui al paragrafo 1.

(c) le soglie applicate per specificare uno o più criteri di cui al paragrafo 1 e l'eventuale metodologia utilizzata per l'applicazione di dette soglie.

Emendamento  65

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici, può adottare orientamenti per agevolare l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 2.

3. La Commissione, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici, può adottare orientamenti per agevolare l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 2 e delle differenze tra i settori e i sottosettori e tra le pratiche attuate negli Stati membri.

Emendamento  66

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per quanto i riguarda i settori di cui ai punti 3, 4 e 8 dell'allegato, gli Stati membri, entro [tre anni e tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], individuano i soggetti da trattare come equivalenti ai soggetti critici ai fini del presente capo. A tali soggetti essi applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 7, e dell'articolo 9.

1. Per quanto i riguarda i settori di cui ai punti 3, 4 e 8 dell'allegato, gli Stati membri, entro [tre anni e tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], individuano i soggetti da trattare come equivalenti ai soggetti critici ai fini del presente capo. A tali soggetti essi applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 7, e dell'articolo 9 e i soggetti interessati non sono sottoposti agli obblighi di cui al capo II o alle disposizioni pertinenti relative all'applicazione dei capi III e IV.

Emendamento  67

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché ai soggetti di cui al paragrafo 1 sia notificata senza indebito ritardo la loro individuazione come soggetti di cui al presente articolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché ai soggetti di cui al paragrafo 1 sia notificata, mediante i propri punti di contatto unici, senza indebito ritardo la loro individuazione come soggetti di cui al presente articolo.

Emendamento  68

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili della corretta applicazione e, se necessario, dell'esecuzione delle norme della presente direttiva a livello nazionale ("autorità competente"). Gli Stati membri possono designare una o più autorità esistenti.

1. Ogni Stato membro designa un punto di contatto unico. Il punto di contatto unico designato esercita una funzione di collegamento con i soggetti critici individuati e garantisce la cooperazione transfrontaliera con le autorità competenti e i punti di contatto unici di altri Stati membri nonché con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 16 e, ove opportuno, garantisce la cooperazione con i paesi terzi.

Emendamento  69

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti, ove opportuno e conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, si consultino e cooperino con le altre autorità nazionali competenti, in particolare quelle responsabili della protezione civile, delle attività di contrasto e della protezione dei dati personali, così come con le parti interessate pertinenti, compresi i soggetti critici.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti, ove opportuno e conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, si consultino e cooperino con le altre autorità nazionali competenti, in particolare quelle responsabili della protezione civile, delle attività di contrasto, della protezione dei dati personali, della protezione del consumatore e della vigilanza del mercato, così come con le parti interessate pertinenti, compresi i soggetti critici.

Emendamento  70

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Ogni Stato membro notifica alla Commissione, entro tre mesi dalla loro designazione, l'autorità competente e il punto di contatto unico designati, compresi i loro precisi compiti e responsabilità ai sensi della presente direttiva e i loro dati di contatto, e qualsiasi ulteriore modifica dei medesimi. Ogni Stato membro rende pubblica la designazione dell'autorità competente e del punto di contatto unico.

7. Ogni Stato membro notifica alla Commissione, al gruppo per la resilienza dei soggetti critici e ai soggetti critici individuati nel proprio territorio, entro tre mesi dalla loro designazione, l'autorità competente e il punto di contatto unico designati, compresi i loro precisi compiti e responsabilità ai sensi della presente direttiva e i loro dati di contatto, e qualsiasi ulteriore modifica dei medesimi. Ogni Stato membro rende pubblica la designazione dell'autorità competente e del punto di contatto unico.

Emendamento  71

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri sostengono i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza. Tale sostegno può comportare l'elaborazione di materiali e metodologie di orientamento, aiuto nell'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza e preparazione di corsi di formazione per il personale dei soggetti critici.

1. Gli Stati membri sostengono i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza. Tale sostegno può includere risorse finanziarie per l'elaborazione di linee guida e materiali di orientamento, metodologie, certificati, ricerche ed esercitazioni di verifica della resilienza dei soggetti critici e della preparazione del relativo personale e l'offerta di corsi di formazione periodici per il personale dei soggetti critici, la fornitura di infrastrutture condivise e di assistenza e la protezione di aree, impianti e altre infrastrutture sensibili, se del caso.

Emendamento  72

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti cooperino e scambino informazioni e buone prassi con i soggetti critici dei settori di cui all'allegato.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti cooperino e scambino informazioni e buone prassi, mediante il rispettivo punto di contatto unico, con i soggetti critici dei settori di cui all'allegato.

Emendamento  73

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tale valutazione tiene conto di tutti i rischi rilevanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che potrebbero perturbare la fornitura di servizi essenziali. Tiene conto dell'eventuale dipendenza di altri settori di cui all'allegato dal servizio essenziale fornito dal soggetto critico, anche negli Stati membri e nei paesi terzi vicini se del caso, e dell'impatto che una perturbazione nella fornitura di servizi essenziali in uno o più di tali settori può avere sul servizio essenziale fornito dal soggetto critico.

Tale valutazione tiene conto di tutti i rischi rilevanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che potrebbero perturbare la fornitura di servizi essenziali oppure ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Tiene conto dell'eventuale dipendenza di altri settori di cui all'allegato dal servizio essenziale fornito dal soggetto critico, anche negli altri Stati membri, a livello europeo, e nei paesi terzi se del caso, e dell'impatto che una perturbazione nella fornitura di servizi essenziali in uno o più di tali settori può avere sul servizio essenziale fornito dal soggetto critico o sulla catena di approvvigionamento, ivi compresi gli aspetti riguardanti le relazioni tra ciascun soggetto e i rispettivi fornitori o prestatori di servizi.

Emendamento  74

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) evitare il verificarsi di incidenti, anche tramite misure di riduzione del rischio di catastrofi e di adattamento ai cambiamenti climatici;

(a) effettuare un'analisi dei rischi, gestire gli incidenti ed evitare che si verifichino, anche tramite misure di riduzione del rischio di catastrofi e di adattamento ai cambiamenti climatici;

Emendamento  75

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) valutare i possibili rischi per la sicurezza dei beneficiari del servizio essenziale;

Emendamento  76

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) assicurare un'adeguata protezione fisica di aree, impianti e altre infrastrutture sensibili mediante, tra l'altro, recinzioni, barriere, strumenti e routine di controllo del perimetro nonché attrezzature di rilevamento e controlli dell'accesso;

(b) assicurare un'adeguata protezione fisica di aree, impianti e altre infrastrutture sensibili e chiave mediante, tra l'altro, recinzioni, barriere, strumenti e routine di controllo del perimetro nonché attrezzature di rilevamento e controlli dell'accesso;

Emendamento  77

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) assicurare un'adeguata gestione della sicurezza del personale, anche definendo le categorie di dipendenti che svolgono funzioni critiche, introducendo autorizzazioni di accesso alle aree, impianti e altre infrastrutture sensibili così come alle informazioni sensibili, e individuando specifiche categorie di personale ai fini dell'articolo 12;

(e) assicurare un'adeguata gestione della sicurezza del personale, requisiti di formazione e qualifiche, anche definendo le categorie di dipendenti che svolgono funzioni critiche e mansioni di sicurezza e di protezione, introducendo autorizzazioni di accesso alle aree, impianti e altre infrastrutture sensibili così come alle informazioni sensibili, e individuando specifiche categorie di personale ai fini dell'articolo 12, come previsto dal diritto nazionale e dell'Unione;

Emendamento  78

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento, ivi compresi gli aspetti di sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto e i suoi fornitori di servizi, quali ad esempio i servizi di sicurezza;

Emendamento  79

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) sensibilizzare il personale interessato in merito alle misure di cui alle lettere da a) ad e).

(f) sensibilizzare il personale interessato in merito alle misure di cui alle lettere da a) ad e) anche mediante la formazione.

Emendamento  80

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici predispongano e applichino un piano di resilienza o un documento o documenti equivalenti, in cui siano descritte dettagliatamente le misure di cui al paragrafo 1. Qualora abbiano adottato misure derivanti da obblighi contenuti in altri atti del diritto dell'Unione, anch'esse rilevanti ai fini delle misure di cui al paragrafo 1, i soggetti critici descrivono nel piano di resilienza o nel o nei documenti equivalenti anche tali misure.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici predispongano e applichino un piano di resilienza o un documento o documenti equivalenti, in cui siano specificate le misure in conformità del paragrafo 1. Qualora abbiano attuato misure derivanti da obblighi sanciti in un'altra normativa dell'Unione, anch'esse rilevanti ai fini delle misure di cui al paragrafo 1, i soggetti critici descrivono nel piano di resilienza o nel o nei documenti equivalenti anche tali misure.

Emendamento  81

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che i soggetti critici designino entro tre mesi dalla ricezione della notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 3, un punto di contatto unico che eserciti una funzione di collegamento con gli Stati membri su questioni inerenti alle misure tecniche e organizzative descritte nel paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento  82

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21, al fine di integrare il paragrafo 1 stabilendo norme dettagliate che specifichino alcune o tutte le misure da adottare ai sensi di tale paragrafo. La Commissione adotta tali atti delegati nella misura in cui ciò è necessario per l'efficace e coerente applicazione di tale paragrafo conformemente agli obiettivi della presente direttiva, tenuto conto di ogni rilevante evoluzione nei rischi, nella tecnologia o nella fornitura dei servizi interessati, così come di qualsiasi specificità relativa ai particolari settori e tipi di soggetti.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21, al fine di integrare alcune o tutte le misure da adottare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo per garantire la coerenza con i requisiti esistenti previsti dal diritto nazionale e dell'Unione e tenere conto delle nuove minacce, degli sviluppi tecnologici o delle specificità settoriali. La Commissione adotta tali atti delegati nella misura in cui ciò è necessario per l'efficace e coerente applicazione di tale paragrafo conformemente agli obiettivi della presente direttiva, tenuto conto di ogni rilevante evoluzione nei rischi, nella tecnologia o nella fornitura dei servizi interessati, così come di qualsiasi specificità relativa ai particolari settori e tipi di soggetti.

Emendamento  83

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici possano presentare richieste di controllo dei precedenti personali di dipendenti che rientrano in alcune specifiche categorie, così come di persone prese in considerazione per l'assunzione in funzioni che rientrano in tali categorie, e affinché tali richieste siano valutate rapidamente dalle autorità competenti a effettuare tali controlli.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici possano presentare richieste di controllo dei precedenti personali di dipendenti che rientrano in alcune specifiche categorie, così come di persone prese in considerazione per l'assunzione in funzioni che rientrano in tali categorie, e affinché tali richieste siano valutate rapidamente dalle autorità competenti a effettuare tali controlli. Tali persone sono informate in anticipo in merito ai controlli e sono fornite loro informazioni generali sulle modalità e le tempistiche dei controlli e su chi se ne occuperà.

Emendamento  84

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) esamina gli impieghi precedenti, i titoli di studio ed eventuali vuoti nel curriculum di studio o di lavoro della persona in questione almeno per gli ultimi cinque anni e per un massimo di dieci anni.

(c) in casi eccezionali, laddove ritenuto necessario dagli Stati membri, esamina gli impieghi precedenti, i titoli di studio ed eventuali vuoti nel curriculum di studio o di lavoro della persona in questione per gli ultimi cinque anni e, ove opportuno, per un massimo degli ultimi dieci anni.

Emendamento  85

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. I controlli dei precedenti personali di cui al paragrafo 1 del presente articolo rispettano pienamente i requisiti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione. I risultati trasmessi al soggetto si limitano agli elementi strettamente necessari per conseguire le finalità dei controlli dei precedenti personali.

Emendamento  86

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici notifichino senza indebito ritardo all'autorità competente gli incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo le loro operazioni. Le notifiche includono tutte le informazioni disponibili necessarie per consentire all'autorità competente di comprendere la natura, la causa e le possibili conseguenze dell'incidente, compresa la determinazione di un suo eventuale impatto transfrontaliero. La notifica non espone i soggetti critici a una maggiore responsabilità.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici notifichino all'autorità competente, attraverso il loro punto di contatto unico, senza indebito ritardo e, ad ogni modo, entro 24 ore da quando sono venuti a conoscenza di un incidente specifico, gli incidenti che hanno avuto un impatto significativo sulle operazioni del soggetto critico o che le perturbano in modo significativo o le possono perturbare in modo significativo. Le notifiche includono tutte le informazioni disponibili necessarie per consentire all'autorità competente di comprendere la natura, la causa e le possibili conseguenze dell'incidente, compresa la determinazione di un suo eventuale impatto transfrontaliero. La notifica non espone i soggetti critici a una maggiore responsabilità. L'autorità competente tratta le informazioni fornite rapidamente, rispettandone la riservatezza e tutelando la sicurezza e gli interessi commerciali del soggetto critico interessato.

 

Se un incidente ha o può avere un impatto significativo sui soggetti critici o sulla continuità della fornitura dei servizi essenziali, i soggetti critici di particolare rilevanza a livello europeo notificano tali incidenti anche alla Commissione. La Commissione informa il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di qualsiasi notifica senza indebito ritardo. La Commissione e il gruppo per la resilienza dei soggetti critici, conformemente al diritto dell'Unione, trattano le informazioni rispettandone la riservatezza e tutelando la sicurezza e gli interessi commerciali del soggetto critico interessato.

Emendamento  87

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per determinare la rilevanza della perturbazione o della potenziale perturbazione delle operazioni del soggetto critico a causa di un incidente si tiene conto in particolare dei seguenti parametri:

2. Per determinare la rilevanza dell'impatto, della perturbazione o della potenziale perturbazione delle operazioni del soggetto critico a causa di un incidente si tiene conto in particolare almeno dei seguenti parametri:

Emendamento  88

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il numero di utenti interessati dalla perturbazione o dalla potenziale perturbazione;

(a) il numero di utenti interessati dall'incidente;

Emendamento  89

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la durata della perturbazione o la durata prevista di una potenziale perturbazione;

(b) la durata dell'incidente e della perturbazione o la durata prevista della potenziale perturbazione;

Emendamento  90

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'area geografica interessata dalla perturbazione o dalla potenziale perturbazione.

(c) l'estensione geografica dell'area interessata dall'incidente e dalla perturbazione.

Emendamento  91

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) la misura in cui è interessato il funzionamento dei servizi e delle infrastrutture essenziali;

Emendamento  92

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) il grado di isolamento delle zone interessate dall'incidente, e in particolare se interessa regioni insulari o ultraperiferiche o zone di montagna;

Emendamento  93

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater) qualsiasi impatto sulla vita umana o sull'ambiente.

Emendamento  94

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quinquies) l'impatto sulle attività economiche e della società e sul mercato interno.

Emendamento  95

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base delle informazioni fornite nella notifica dal soggetto critico, l'autorità competente, tramite il suo punto di contatto unico, informa il punto di contatto unico degli altri Stati membri interessati nel caso in cui l'incidente abbia, o possa avere, un impatto significativo sui soggetti critici e sulla continuità dei servizi essenziali in uno o più altri Stati membri.

Sulla base delle informazioni fornite nella notifica dal soggetto critico, l'autorità competente informa senza indebito ritardo, tramite il suo punto di contatto unico, il punto di contatto unico degli altri Stati membri interessati nel caso in cui l'incidente abbia, o possa avere, un impatto significativo sui soggetti critici e sulla continuità dei servizi essenziali in uno o più altri Stati membri. I punti di contatto unici degli Stati membri interessati dall'incidente informano i pertinenti soggetti critici nei propri territori.

Nel far questo il punto di contatto unico, conformemente al diritto dell'Unione o alla legislazione nazionale conforme al diritto dell'Unione, tratta le informazioni rispettandone la riservatezza e tutelando la sicurezza e gli interessi commerciali del soggetto critico interessato.

Nel far questo le autorità competenti e il punto di contatto unico, conformemente al diritto dell'Unione o alla legislazione nazionale conforme al diritto dell'Unione, trattano le informazioni rispettandone la riservatezza e tutelando la sicurezza e gli interessi commerciali del soggetto critico interessato.

Emendamento  96

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'autorità competente interessata informa, tramite il proprio punto di contatto unico, il pubblico dell'incidente o impone al soggetto critico di informare il pubblico mediante il proprio punto di contatto unico, laddove ritenga che tale comunicazione sia nell'interesse pubblico.

Emendamento  97

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. L'autorità competente garantisce che, qualora vi sia una minaccia particolare e significativa di incidente che interessa i soggetti critici o le infrastrutture critiche, i soggetti critici informino gli utenti dei loro servizi che potrebbero essere interessati dall'incidente o dalla perturbazione dei servizi e delle sue conseguenze nonché, se del caso, di eventuali misure di sicurezza o correttive.

Emendamento  98

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater. Una volta all'anno, l'autorità competente interessata trasmette, tramite il punto di contatto unico, una relazione sintetica alla Commissione e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici in merito alle notifiche ricevute e alle azioni intraprese ai sensi del presente articolo.

Emendamento  99

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il più rapidamente possibile dopo aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, l'autorità competente fornisce al soggetto critico che l'ha trasmessa informazioni rilevanti di follow-up, comprese informazioni che possano supportare un'efficace risposta del soggetto critico all'incidente.

4. Il più rapidamente possibile dopo aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, l'autorità competente fornisce al soggetto critico che l'ha trasmessa informazioni rilevanti di follow-up, tramite il punto di contatto unico dello Stato membro, comprese informazioni che possano supportare un'efficace risposta del soggetto critico all'incidente.

Emendamento  100

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Un soggetto è considerato soggetto critico di particolare rilevanza europea se è stato individuato come soggetto critico e fornisce servizi essenziali a o in più di un terzo degli Stati membri, e se è stato notificato come tale alla Commissione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 6 rispettivamente.

2. Un soggetto è considerato soggetto critico di particolare rilevanza europea se è stato individuato come soggetto critico e fornisce servizi essenziali identici o simili a o in più di un quinto degli Stati membri, e se è stato notificato come tale alla Commissione da parte di uno di tali Stati membri, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 6 rispettivamente.

Emendamento  101

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, senza indebito ritardo dopo il ricevimento della notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 6, comunica al soggetto interessato la sua individuazione come soggetto critico di particolare rilevanza europea e lo informa degli obblighi ad esso incombenti ai sensi del presente capo e della data a decorrere dalla quale si applicano tali obblighi.

La Commissione, senza indebito ritardo dopo il ricevimento della notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 6, comunica allo Stato membro di stabilimento, agli Stati membri in cui è situata l'infrastruttura e al soggetto interessato la sua individuazione come soggetto critico di particolare rilevanza europea e informa gli Stati membri pertinenti e il soggetto critico degli obblighi ad essi incombenti ai sensi del presente capo e della data a decorrere dalla quale si applicano tali obblighi.

Emendamento  102

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Su richiesta di uno o più Stati membri o della Commissione, lo Stato membro in cui è situata l'infrastruttura del soggetto critico di particolare rilevanza europea e tale soggetto critico informano, insieme, la Commissione e il gruppo per la resilienza dei soggetti critici dei risultati della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'articolo 10 e delle misure adottate ai sensi dell'articolo 11.

Su richiesta di uno o più Stati membri o della Commissione, lo Stato membro di stabilimento come pure gli Stati membri in cui è situata l'infrastruttura del soggetto critico di particolare rilevanza europea e tale soggetto critico informano, insieme, la Commissione e il gruppo per la resilienza dei soggetti critici dei risultati della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'articolo 10 e delle misure adottate ai sensi dell'articolo 11.

Emendamento  103

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Su richiesta di uno o più Stati membri, o di propria iniziativa, e d'accordo con lo Stato membro in cui è situata l'infrastruttura del soggetto critico di particolare rilevanza europea, la Commissione organizza una missione di consulenza per valutare le misure predisposte da tale soggetto per adempiere ai propri obblighi ai sensi del capo III. Se necessario, le missioni di consulenza possono richiedere specifiche competenze nel settore della gestione del rischio di catastrofi attraverso il centro di coordinamento della risposta alle emergenze.

2. Su richiesta di uno o più Stati membri, o di propria iniziativa, e d'accordo con lo Stato membro in cui è stabilito il soggetto o è situata l'infrastruttura del soggetto critico di particolare rilevanza europea, la Commissione organizza una missione di consulenza per valutare le misure predisposte da tale soggetto per adempiere ai propri obblighi ai sensi del capo III. Se necessario, le missioni di consulenza possono richiedere specifiche competenze nel settore della gestione del rischio di catastrofi attraverso il centro di coordinamento della risposta alle emergenze.

Emendamento  104

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro un periodo di tre mesi dalla sua conclusione, la missione di consulenza riferisce i suoi risultati alla Commissione, al gruppo per la resilienza dei soggetti critici e al soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato.

Entro un periodo di tre mesi dalla sua conclusione, la missione di consulenza riferisce i suoi risultati allo Stato membro di stabilimento o allo Stato membro in cui è situata l'infrastruttura, alla Commissione, al gruppo per la resilienza dei soggetti critici e al soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato.

Emendamento  105

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici analizza la relazione e, qualora necessario, dà indicazioni alla Commissione sull'adempimento o meno degli obblighi di cui al capo III da parte del soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato e, se del caso, su quali misure potrebbero essere adottate per migliorare la sua resilienza.

Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici analizza la relazione e, qualora necessario, dà indicazioni agli Stati membri e alla Commissione sull'adempimento o meno degli obblighi di cui al capo III da parte del soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato e, se del caso, su quali misure potrebbero essere adottate per migliorare la sua resilienza.

Emendamento  106

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base di tale indicazione la Commissione comunica allo Stato membro in cui è situata l'infrastruttura del soggetto interessato, al gruppo per la resilienza dei soggetti critici e al soggetto interessato la sua opinione sull'adempimento o meno degli obblighi di cui al capo III da parte di tale soggetto e, se del caso, quali misure potrebbero essere adottate per migliorare la sua resilienza.

Sulla base di tale indicazione la Commissione comunica allo Stato membro di stabilimento o allo Stato membro in cui è situata l'infrastruttura del soggetto interessato, al gruppo per la resilienza dei soggetti critici e al soggetto interessato la sua opinione sull'adempimento o meno degli obblighi di cui al capo III da parte di tale soggetto e, se del caso, quali misure potrebbero essere adottate per migliorare la sua resilienza.

Emendamento  107

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro tiene in debito conto tali opinioni e fornisce alla Commissione e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici informazioni su ogni misura adottata a seguito di tale comunicazione.

Lo Stato membro interessato tiene in debito conto tali opinioni e fornisce alla Commissione e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici informazioni su ogni misura adottata a seguito di tale comunicazione.

Emendamento  108

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni missione di consulenza è composta da esperti degli Stati membri e da rappresentanti della Commissione. Gli Stati membri possono proporre i loro candidati. La Commissione seleziona e nomina i membri di ciascuna missione di consulenza in funzione della loro capacità professionale e garantendo una rappresentanza equilibrata fra gli Stati membri sotto il profilo geografico. La Commissione sostiene i costi relativi alla partecipazione alla missione di consulenza.

Ogni missione di consulenza è composta da esperti degli Stati membri pertinenti e da rappresentanti della Commissione. Gli Stati membri possono proporre i loro candidati. La Commissione seleziona e nomina i membri di ciascuna missione di consulenza in funzione della loro capacità professionale e garantendo una rappresentanza equilibrata fra gli Stati membri sotto il profilo geografico, includendo almeno un rappresentante proveniente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto critico. La Commissione sostiene i costi relativi alla partecipazione alla missione di consulenza.

Emendamento  109

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione organizza il programma delle missioni di consulenza consultandosi con i membri della specifica missione e d'accordo con lo Stato membro in cui è situata l'infrastruttura del soggetto critico o del soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato.

La Commissione organizza il programma delle missioni di consulenza consultandosi con i membri della specifica missione e d'accordo con lo Stato membro di stabilimento e lo Stato membro in cui è situata l'infrastruttura del soggetto critico o del soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato.

Emendamento  110

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché il soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato fornisca alla missione di consulenza accesso a tutte le informazioni e a tutti i sistemi ed impianti relativi alla fornitura dei suoi servizi essenziali, e necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

6. Gli Stati membri provvedono affinché il soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato fornisca alla missione di consulenza accesso a tutte le informazioni, ai documenti e a tutti i sistemi, luoghi ed impianti relativi alla fornitura dei suoi servizi essenziali, e necessari per lo svolgimento delle sue funzioni e per l'adempimento della missione di consulenza. Le eventuali informazioni scambiate sono limitate alle informazioni pertinenti, necessarie e commisurate allo scopo di tale scambio. Lo scambio di informazioni tutela la riservatezza di dette informazioni e protegge la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti critici.

Emendamento  111

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. La missione di consulenza è svolta conformemente al diritto nazionale applicabile dello Stato membro in cui è situata l'infrastruttura.

7. La missione di consulenza è svolta conformemente al diritto nazionale applicabile dello Stato membro in cui ha luogo la missione di consulenza.

Emendamento  112

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis. La Commissione, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici, identifica i servizi, i sistemi o i prodotti critici specifici che possono essere oggetto della valutazione dei rischi di cui all'articolo 10.

Emendamento  113

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Qualora ciò sia rilevante per lo svolgimento dei suoi compiti, esso può invitare rappresentanti dei portatori di interessi a partecipare ai suoi lavori.

Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Qualora ciò sia rilevante per lo svolgimento dei suoi compiti, esso può invitare rappresentanti dei portatori di interessi o delle parti interessate, quali i rappresentanti delle associazioni professionali europee, delle associazioni di soggetti critici, dei soggetti critici di particolare rilevanza europea, dell'industria e dei centri di ricerca rilevanti per ciascun settore economico di interesse a partecipare ai suoi lavori.

Emendamento  114

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) assistere la Commissione nel fornire aiuto agli Stati membri per il rafforzamento della loro capacità di contribuire a garantire la resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva;

(a) assistere la Commissione nel fornire aiuto agli Stati membri per il rafforzamento della loro capacità di contribuire a garantire la resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva e nel promuovere la sua attuazione uniforme negli Stati membri;

Emendamento  115

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) valutare le strategie per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 3 e individuare le migliori prassi in relazione a tali strategie;

(b) valutare le strategie nazionali per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 3, verificare la preparazione degli Stati membri e individuare le migliori prassi in relazione a tali strategie;

Emendamento  116

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  scambiare informazioni sulle priorità e sulle sfide chiave relative alla resilienza dei soggetti critici;

Emendamento  117

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) facilitare lo scambio di migliori prassi per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti critici da parte degli Stati membri conformemente all'articolo 5, anche in relazione alle dipendenze transfrontaliere e per quanto riguarda i rischi e gli incidenti;

(c) facilitare lo scambio di informazioni e migliori prassi per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti critici da parte degli Stati membri conformemente all'articolo 5, anche in relazione alle dipendenze transfrontaliere e per quanto riguarda i rischi e gli incidenti;

Emendamento  118

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) preparare una strategia europea sulla resilienza nel rispetto degli obiettivi di cui alla presente direttiva;

Emendamento  119

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera h bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h bis) promuovere e sostenere valutazioni del rischio coordinate e azioni congiunte fra i soggetti critici;

Emendamento  120

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera h ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h ter) pubblicare conclusioni pertinenti del suo lavoro, per agevolare la ricerca accademica e nel settore della sicurezza;

Emendamento  121

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera h quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h quater) scambiare migliori prassi e informazioni su tutte le altre questioni riguardanti l'attuazione della presente direttiva, ivi compresi l'applicazione e lo sviluppo di norme e specifiche tecniche;

Emendamento  122

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera i bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis) sostenere gli Stati membri e i soggetti critici nell'adempimento degli obblighi di cui al capo III mediante le migliori prassi, lo scambio di informazioni e documenti di orientamento non vincolanti.

Emendamento  123

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera i ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i ter) effettuare valutazioni coordinate dei rischi di sicurezza di servizi, sistemi o catene di approvvigionamento dei prodotti critici specifici, tenendo conto dei fattori di rischio tecnici e, se del caso, di natura non tecnica.

Emendamento  124

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nello svolgimento di tali compiti, il gruppo per la resilienza dei soggetti critici tutela la riservatezza delle informazioni che sono state scambiate e protegge la sicurezza e gli interessi commerciali degli Stati membri e dei soggetti critici interessati.

Emendamento  125

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro [24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] e in seguito ogni due anni, il gruppo per la resilienza dei soggetti critici stabilisce un programma di lavoro sulle azioni da intraprendere per realizzare i propri obiettivi e compiti, garantendone la coerenza con le prescrizioni e gli obiettivi della presente direttiva.

4. Entro [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] e in seguito ogni due anni, il gruppo per la resilienza dei soggetti critici stabilisce un programma di lavoro sulle azioni da intraprendere per realizzare i propri obiettivi e compiti, garantendone la coerenza con le prescrizioni e gli obiettivi della presente direttiva.

Emendamento  126

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Entro [tre anni e sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, la Commissione trasmette al gruppo per la resilienza dei soggetti critici una relazione di sintesi sulle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 4, paragrafo 4.

7. Entro [tre anni e sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, la Commissione trasmette al gruppo per la resilienza dei soggetti critici una relazione di sintesi sulle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 4, paragrafo 4. La Commissione pubblica regolarmente una relazione di sintesi delle attività del gruppo per la resilienza dei soggetti critici.

Emendamento  127

Proposta di direttiva

Articolo 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 16 bis

 

Normazione

 

La Commissione e gli Stati membri sostengono e promuovono lo sviluppo e l'attuazione delle norme stabilite dai pertinenti organismi di normazione europei al fine di promuovere l'attuazione convergente degli articoli 11 e 12.

Emendamento  128

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Resilienza dei soggetti critici

Riferimenti

COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

LIBE

11.2.2021

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

IMCO

11.2.2021

Commissioni associate - annuncio in Aula

29.4.2021

Relatore per parere

 Nomina

Alex Agius Saliba

18.2.2021

Esame in commissione

26.5.2021

22.6.2021

 

 

Approvazione

12.7.2021

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

1

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Antonius Manders, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Clara Aguilera, Maria da Graça Carvalho, Christian Doleschal, Claude Gruffat, Jiří Pospíšil, Kosma Złotowski

 

 



VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

41

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Kosma Złotowski

ID

Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

PPE

Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Christian Doleschal, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein

Renew

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo

S&D

Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Marcel Kolaja

 

1

-

ECR

Eugen Jurzyca

 

3

0

ID

Miroslav Radačovský

The Left

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 


 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI (28.9.2021)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici

(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

Relatore per parere: Lukas Mandl

 

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La direttiva 2008/114/CE del Consiglio17 stabilisce una procedura di designazione delle infrastrutture critiche europee nei settori dell'energia e dei trasporti, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto transfrontaliero su almeno due Stati membri. Tale direttiva si incentra esclusivamente sulla protezione di tali infrastrutture. La valutazione di tale direttiva, svolta nel 201918, ha riscontrato tuttavia che, dato il carattere sempre più interconnesso e transfrontaliero delle operazioni effettuate utilizzando infrastrutture critiche, le misure protettive riguardanti solo singole strutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni. È quindi necessario modificare l'approccio applicato per garantire la resilienza dei soggetti critici, vale a dire la loro capacità di mitigare e assorbire gli incidenti che possono perturbare le loro operazioni, di adattarvisi e di riprendersi.

(1) La direttiva 2008/114/CE del Consiglio17 stabilisce una procedura di designazione delle infrastrutture critiche europee nei settori dell'energia e dei trasporti, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto transfrontaliero su almeno due Stati membri. Tale direttiva si incentra esclusivamente sulla protezione di tali infrastrutture. La valutazione di tale direttiva, svolta nel 201918, ha riscontrato tuttavia che, dato il carattere sempre più interconnesso e transfrontaliero delle operazioni effettuate utilizzando infrastrutture critiche, le misure protettive riguardanti solo singole strutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni. È quindi necessario modificare l'approccio applicato per garantire la resilienza dei soggetti critici, vale a dire la loro capacità di mitigare e assorbire gli incidenti che possono perturbare le loro operazioni, di adattarvisi e di riprendersi, mettendo in tal modo a rischio la vita democratica, sociale ed economica in uno o più Stati membri.

_________________

_________________

17 Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

17 Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

18 SWD(2019) 308.

18 SWD(2019) 308.

Emendamento  2

 

Proposta di direttiva

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Nonostante le misure esistenti a livello dell'Unione19 e a livello nazionale a sostegno della protezione delle infrastrutture critiche nell'Unione, i soggetti che gestiscono tali infrastrutture non sono adeguatamente attrezzati per affrontare i rischi attuali e previsti per il futuro per le loro operazioni, che possono portare a discontinuità nella fornitura di servizi essenziali per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Questo è dovuto a un panorama delle sfide dinamico, con minacce terroristiche in evoluzione e crescenti interdipendenze fra le infrastrutture e i settori, nonché a un aumento del rischio fisico dovuto alle catastrofi naturali e ai cambiamenti climatici, che aumenta la frequenza e la portata degli eventi meteorologici estremi e comporta cambiamenti a lungo termine nelle condizioni climatiche medie che possono ridurre la capacità e l'efficienza di determinati tipi di infrastrutture se non sono in atto misure di resilienza o di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, i settori e i tipi di soggetti rilevanti non sono riconosciuti come critici in modo coerente in tutti gli Stati membri.

(2) Nonostante le misure esistenti a livello dell'Unione19 e a livello nazionale a sostegno della protezione delle infrastrutture critiche nell'Unione, i soggetti che gestiscono tali infrastrutture non sono adeguatamente attrezzati per affrontare i potenziali rischi attuali e previsti per il futuro per le loro operazioni, che possono portare a discontinuità nella fornitura di servizi essenziali per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Questo è dovuto a un ambiente di sicurezza sempre più complesso, in cui l'Unione si trova ad affrontare minacce dalle molteplici sfaccettature in un mondo fortemente multipolare, tra cui minacce ibride, tecnologie emergenti, in particolare l'intelligenza artificiale, con un comportamento inaffidabile di taluni attori globali, un panorama delle sfide dinamico, con minacce terroristiche in evoluzione da parte di Stati ostili e attori non statali e crescenti interdipendenze globali fra le infrastrutture e i settori, nonché a un aumento del rischio fisico dovuto alle catastrofi naturali e ai cambiamenti climatici, che aumenta la frequenza e la portata degli eventi meteorologici estremi e comporta cambiamenti a lungo termine nelle condizioni climatiche medie che possono ridurre la capacità e l'efficienza di determinati tipi di infrastrutture se non sono in atto misure di resilienza o di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, i settori e i tipi di soggetti rilevanti non sono riconosciuti come critici in modo coerente in tutti gli Stati membri.

__________________

__________________

19 Programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP).

19 Programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP).

Emendamento  3

 

Proposta di direttiva

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Queste crescenti interdipendenze sono il risultato di una rete di fornitura di servizi sempre più transfrontaliera e intercorrelata, che utilizza infrastrutture chiave in tutta l'Unione nei settori dell'energia, dei trasporti, nel settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, delle infrastrutture digitali, delle acque potabili e reflue, della sanità, di determinati aspetti della pubblica amministrazione, nonché dello spazio, per quanto riguarda la fornitura di determinati servizi che dipendono da infrastrutture di terra possedute, gestite e utilizzate dagli Stati membri o da soggetti privati, ad esclusione, pertanto, delle infrastrutture possedute, gestite o utilizzate dall'Unione o per suo conto nell'ambito dei suoi programmi spaziali. Tali interdipendenze implicano che qualsiasi perturbazione, anche se inizialmente limitata a un soggetto o a un settore, possa avere effetti a cascata più ampi, con potenziali ripercussioni negative di ampia portata e di lunga durata sulla fornitura di servizi in tutto il mercato interno. La pandemia di COVID-19 ha mostrato la vulnerabilità delle nostre società sempre più interdipendenti di fronte a rischi di bassa probabilità.

(3) Queste crescenti interdipendenze sono il risultato di una rete di fornitura di servizi sempre più transfrontaliera e intercorrelata, che utilizza infrastrutture chiave in tutta l'Unione nei settori dell'energia, dei trasporti, nel settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, delle infrastrutture digitali, servizi di telecomunicazione (compresi hardware, software, firmware e reti), delle acque potabili e reflue, della sanità, di determinati aspetti della pubblica amministrazione, nonché dello spazio, per quanto riguarda la fornitura di determinati servizi che dipendono da infrastrutture di terra possedute, gestite e utilizzate dagli Stati membri o da soggetti privati, ad esclusione, pertanto, delle infrastrutture possedute, gestite o utilizzate dall'Unione o per suo conto nell'ambito dei suoi programmi spaziali ma che sono anche rilevanti per la politica di sicurezza e di difesa comune. Le infrastrutture possedute, gestite o utilizzate dall'Unione o per suo conto nell'ambito dei suoi programmi spaziali sono di particolare importanza per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri nonché per il corretto funzionamento delle missioni e delle operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune. A norma del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, tale infrastruttura deve essere opportunamente protetta. Tali interdipendenze implicano che qualsiasi perturbazione, anche se inizialmente limitata a un soggetto o a un settore, possa avere effetti a cascata più ampi, con potenziali ripercussioni negative di ampia portata e di lunga durata sulla fornitura di servizi in tutto il mercato interno e possa mettere a rischio la sicurezza e la protezione dei cittadini dell'Unione nonché la vita democratica, sociale ed economica di quest'ultima e i suoi interessi economici e finanziari. La pandemia di COVID-19 ha mostrato la vulnerabilità delle nostre società sempre più interdipendenti di fronte a rischi ad alto impatto di bassa probabilità e l'importanza capitale di garantire l'approvvigionamento, fra l'altro, delle materie prime e dei prodotti chimici e farmaceutici che sono essenziali per molti settori delle infrastrutture critiche.

 

__________________

 

1 bis Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Per l'Unione, le campagne ibride "sono multidimensionali e mirano a destabilizzare l'avversario combinando misure coercitive e sovversive e avvalendosi di strumenti e tattiche convenzionali e non convenzionali, come ad esempio di tipo diplomatico, militare, economico e tecnologico. Le campagne ibride, che possono essere utilizzate da soggetti sia statali che non statali, sono progettate in modo tale che risulti difficile individuarle o risalire al loro autore. Internet e le reti online permettono ai soggetti sia statali che non statali di condurre azioni aggressive secondo nuove modalità. Possono essere utilizzate per violare infrastrutture critiche, soggetti e processi democratici, lanciare campagne di disinformazione e propaganda persuasive, sottrarre informazioni e rendere di pubblico dominio dati sensibili. Gli attacchi informatici su vasta scala nei confronti di soggetti e infrastrutture critici a livello transfrontaliero possono rendere necessaria l'applicazione dell'articolo 222 TFUE.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) Gli incidenti e le crisi di cibersicurezza su vasta scala a livello dell'Unione esigono, in ragione dell'elevato grado di interdipendenza tra settori e paesi, un'azione coordinata per garantire una risposta rapida ed efficace, così come una migliore prevenzione e preparazione rispetto ad analoghe situazioni future. La disponibilità di reti e soggetti critici e sistemi informativi ciberresilienti come pure la disponibilità, la riservatezza e l'integrità dei dati sono vitali per la sicurezza dell'Unione sia all'interno che all'esterno dei suoi confini. Data la problematica distinzione fra le questioni civili e militari e la natura di duplice uso degli strumenti e delle tecnologie informatiche, si impone un approccio globale e olistico.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Determinati settori dell'economia, come l'energia e i trasporti, sono già regolamentati, o potrebbero esserlo in futuro, da atti settoriali del diritto dell'Unione contenenti norme riguardanti certi aspetti della resilienza dei soggetti che operano nel loro ambito. Per affrontare in modo globale la resilienza dei soggetti critici ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, tali misure settoriali dovrebbero essere integrate da quelle previste dalla presente direttiva, che crea un quadro generale per trattare la resilienza dei soggetti critici rispetto a tutti i pericoli, naturali e di origine umana, accidentali e intenzionali.

(7) Determinati settori dell'economia, come l'energia e i trasporti, sono già regolamentati, o potrebbero esserlo in futuro, da atti settoriali del diritto dell'Unione contenenti norme riguardanti certi aspetti della resilienza dei soggetti che operano nel loro ambito. Per affrontare in modo globale la resilienza dei soggetti critici ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, così come della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini dell'Unione, tali misure settoriali dovrebbero essere integrate da quelle previste dalla presente direttiva, che crea un quadro generale per trattare la resilienza dei soggetti critici rispetto a tutti i pericoli, naturali e di origine umana, accidentali e intenzionali e garantisce la collaborazione con organizzazioni internazionali affini per il mantenimento della resilienza.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Data l'importanza della cibersicurezza per la resilienza dei soggetti critici e a fini di congruenza, è necessario, ove possibile, un approccio coerente fra la presente direttiva e la direttiva (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio20 [proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (in appresso "direttiva NIS 2")]. Data la maggiore frequenza e le particolari caratteristiche dei rischi informatici, la direttiva NIS 2 impone a un'ampia gamma di soggetti requisiti dettagliati per garantire la propria cibersicurezza. Dato che l'aspetto della cibersicurezza è trattato in modo sufficiente dalla direttiva NIS 2, le tematiche da essa contemplate dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, fermo restando il particolare regime per i soggetti del settore delle infrastrutture digitali.

(8) Data l'importanza della cibersicurezza per la resilienza dei soggetti critici e a fini di congruenza, è necessario un approccio coerente fra la presente direttiva e la direttiva (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio20 [proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (in appresso "direttiva NIS 2")]. Data la maggiore frequenza e le particolari caratteristiche dei rischi informatici e tenuto conto del numero crescente di attacchi e di incidenti informatici causati da attori statali e non statali ostili, la direttiva NIS 2 impone a un'ampia gamma di soggetti requisiti dettagliati per garantire la propria cibersicurezza. Dato che l'aspetto della cibersicurezza è trattato in modo sufficiente dalla direttiva NIS 2, le tematiche da essa contemplate dovrebbero applicarsi conformemente alla presente direttiva, ove possibile e necessario.

_________________

_________________

20 [Riferimento alla direttiva NIS 2, una volta adottata.]

20 [Riferimento alla direttiva NIS 2, una volta adottata.]

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Poiché i cambiamenti climatici sono associati all'aumento della frequenza, dell'intensità e della complessità delle catastrofi naturali, che possono perturbare i servizi essenziali o distruggere le infrastrutture essenziali con notevoli ricadute a livello intersettoriale o transfrontaliero, occorre un approccio coerente tra la presente direttiva e la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, come modificata, in particolare in relazione agli aspetti inerenti alla preparazione e alle azioni di risposta.

 

_________________

 

1 bis Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

Emendamento  9

 

Proposta di direttiva

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Le azioni degli Stati membri per individuare i soggetti critici e contribuire a garantirne la resilienza dovrebbero seguire un approccio basato sui rischi, incentrato sui soggetti maggiormente rilevanti per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Per garantire un tale approccio mirato, ciascuno Stato membro dovrebbe procedere, in un quadro armonizzato, a una valutazione di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, che possano ripercuotersi negativamente sulla fornitura di servizi essenziali, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica come le pandemie, e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo. Nell'effettuare tali valutazioni dei rischi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di altre valutazioni dei rischi generali o settoriali svolte ai sensi di altri atti del diritto dell'Unione, e dovrebbero prendere in considerazione le dipendenze fra settori, anche di altri Stati membri e paesi terzi. I risultati della valutazione dei rischi dovrebbero essere utilizzati nel processo di individuazione dei soggetti critici, e per aiutare tali soggetti a conformarsi alle prescrizioni in materia di resilienza previsti dalla presente direttiva.

(11) Le azioni degli Stati membri per individuare i soggetti critici e contribuire a garantirne la resilienza dovrebbero seguire un approccio basato sui rischi, incentrato sui soggetti maggiormente rilevanti per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Per garantire un tale approccio mirato, ciascuno Stato membro dovrebbe procedere, in un quadro armonizzato, a una valutazione di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, che possano ripercuotersi negativamente sulla fornitura di servizi essenziali, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le conseguenze negative dei cambiamenti climatici, le emergenze di sanità pubblica come le pandemie, e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo e le minacce ibride quali ad esempio le ingerenze straniere e le campagne di disinformazione dolosa, nonché le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN). Nell'effettuare tali valutazioni dei rischi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di altre valutazioni dei rischi generali o settoriali svolte ai sensi di altri atti del diritto dell'Unione, in particolare ai sensi della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, e dovrebbero prendere in considerazione le dipendenze fra settori, anche di altri Stati membri e paesi terzi. La sinergia con la NATO nel settore della preparazione civile può essere importante, in particolare con il Comitato per lo studio dei piani di emergenza nel settore civile della NATO, che ha delineato sette fattori chiave di preparazione alla resilienza presi in considerazione in sede di misurazione della resilienza. Inoltre, si dovrebbe tenere conto anche del processo di analisi delle minacce nel quadro della PSDC. I risultati della valutazione dei rischi dovrebbero essere utilizzati nel processo di individuazione dei soggetti critici, e per aiutare tali soggetti a conformarsi alle prescrizioni in materia di resilienza previsti dalla presente direttiva.

 

__________________

 

1 bis Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per garantire che tutti i soggetti rilevanti debbano rispettare tali prescrizioni e per ridurre le divergenze a tale riguardo, è importante stabilire norme armonizzate che consentano un'individuazione coerente dei soggetti critici in tutta l'Unione, consentendo al tempo stesso agli Stati membri di tenere conto delle specificità nazionali. Dovrebbero essere pertanto stabiliti dei criteri per individuare i soggetti critici. Ai fini di efficacia, efficienza, coerenza e certezza del diritto, dovrebbero anche essere stabilite norme adeguate in materia di notifica e cooperazione in relazione a tale individuazione nonché alle conseguenze giuridiche di tale individuazione. Affinché la Commissione possa valutare la corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero trasmetterle in modo quanto più dettagliato e specifico le informazioni pertinenti e, in ogni caso, l'elenco dei servizi essenziali, il numero di soggetti critici individuati per ogni settore e sottosettore di cui all'allegato, e il servizio o i servizi essenziali che ogni soggetto fornisce così come ogni soglia applicata.

(12) Per garantire che tutti i soggetti rilevanti debbano rispettare tali prescrizioni e per ridurre le divergenze a tale riguardo, è importante stabilire norme armonizzate che consentano un'individuazione coerente dei soggetti critici in tutta l'Unione, consentendo al tempo stesso agli Stati membri di tenere conto delle specificità nazionali. Dovrebbero essere pertanto stabiliti dei criteri comuni, basati su indicatori minimi e metodologie per ogni settore e sottosettore, per individuare i soggetti critici. Ai fini di efficacia, efficienza, coerenza e certezza del diritto, dovrebbero anche essere stabilite norme adeguate in materia di notifica e cooperazione in relazione a tale individuazione nonché alle conseguenze giuridiche di tale individuazione. Affinché la Commissione possa valutare la corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero trasmetterle in modo dettagliato, specifico, confrontabile e standardizzato le informazioni pertinenti e, in ogni caso, l'elenco dei servizi essenziali, il numero di soggetti critici individuati per ogni settore e sottosettore di cui all'allegato, e il servizio o i servizi essenziali che ogni soggetto fornisce così come ogni soglia applicata.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Gli Stati membri dovrebbero sostenere i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ferma restando la responsabilità giuridica dei soggetti stessi quanto al garantire tale ottemperanza. Gli Stati membri potrebbero in particolare sviluppare materiali e metodologie di orientamento, contribuire all'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza e preparare corsi di formazione per il personale dei soggetti critici. Inoltre, date le interdipendenze tra i soggetti e i settori, gli Stati membri dovrebbero predisporre strumenti di scambio di informazioni a sostegno di una condivisione volontaria fra soggetti critici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di concorrenza stabilite nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(19) Gli Stati membri dovrebbero sostenere i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ferma restando la responsabilità giuridica dei soggetti stessi quanto al garantire tale ottemperanza. Gli Stati membri potrebbero in particolare sviluppare materiali e metodologie di orientamento, contribuire all'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza, tra cui, se del caso, esercitazioni intersettoriali e transfrontaliere, e preparare corsi di formazione per il personale dei soggetti critici. Gli Stati membri potrebbero inoltre valutare la possibilità di intensificare la cooperazione con organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e le Nazioni Unite. Inoltre, date le interdipendenze tra i soggetti e i settori, gli Stati membri dovrebbero predisporre strumenti di scambio di informazioni a sostegno di una condivisione volontaria fra soggetti critici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di concorrenza stabilite nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Per essere in grado di garantire la propria resilienza, i soggetti critici dovrebbero avere una conoscenza esaustiva di tutti i rischi rilevanti a cui sono esposti e dovrebbero analizzarli. A tal fine dovrebbero effettuare analisi dei rischi ogniqualvolta necessario date le loro specifiche circostanze e l'evolversi di tali rischi, e in ogni caso ogni quattro anni. Le valutazioni dei rischi da parte dei soggetti critici dovrebbero basarsi sulla valutazione dei rischi svolta dagli Stati membri.

(20) Per essere in grado di garantire la propria resilienza, i soggetti critici dovrebbero avere una conoscenza esaustiva di tutti i rischi rilevanti a cui sono esposti e dovrebbero analizzarli. A tal fine dovrebbero effettuare analisi dei rischi ogniqualvolta necessario date le loro specifiche circostanze e l'evolversi di tali rischi, e in ogni caso ogni quattro anni. Le valutazioni dei rischi da parte dei soggetti critici dovrebbero basarsi sulla valutazione dei rischi svolta dagli Stati membri, utilizzando una metodologia comune stabilita per ciascun settore interessato.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Il rischio che i dipendenti di soggetti critici facciano un uso improprio, ad esempio, dei loro diritti di accesso all'interno dell'organizzazione per nuocere e provocare danni desta sempre maggiori preoccupazioni. Il rischio è accentuato dal crescente fenomeno della radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo. È quindi necessario consentire ai soggetti critici di chiedere controlli dei precedenti personali per i dipendenti che rientrano in specifiche categorie e di garantire che tali richieste siano valutate rapidamente dalle autorità rilevanti, conformemente alle norme applicabili del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, comprese quelle relative alla protezione dei dati personali.

(24) Il rischio di uso improprio dei diritti di accesso all'interno dell'organizzazione dei soggetti critici per nuocere e provocare danni desta sempre maggiori preoccupazioni, soprattutto nel contesto delle crescenti ingerenze straniere, della disinformazione dolosa e della radicalizzazione che potrebbe portare all'estremismo violento e al terrorismo. È quindi necessario consentire ai soggetti critici di chiedere controlli dei precedenti personali per i dipendenti che rientrano in specifiche categorie, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali, del diritto del lavoro e della legislazione in materia di protezione dei dati e della vita privata, escludendo qualsiasi forma di discriminazione nel quadro di procedure di assunzione viziate da parzialità, e di garantire che tali richieste siano valutate rapidamente dalle autorità rilevanti, conformemente alle norme applicabili del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, comprese quelle relative alla protezione dei dati personali.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) I soggetti critici dovrebbero notificare alle autorità competenti degli Stati membri, non appena ciò sia ragionevolmente possibile date le circostanze, gli incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo le loro operazioni. La notifica dovrebbe consentire alle autorità competenti di reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti e di avere una visione globale dei rischi complessivi cui sono esposti i soggetti critici. A tal fine dovrebbe essere stabilita una procedura per la notifica di determinati incidenti e dovrebbero essere forniti dei parametri per determinare se la perturbazione effettiva o potenziale sia significativa e se l'incidente debba quindi essere notificato. Tenuto conto del potenziale impatto transfrontaliero di tali perturbazioni, dovrebbe essere istituita una procedura che consenta agli Stati membri di informare gli altri Stati membri toccati tramite punti di contatto unici.

(25) I soggetti critici dovrebbero notificare alle autorità competenti degli Stati membri, non appena ciò sia ragionevolmente possibile date le circostanze, gli incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo le loro operazioni. La notifica dovrebbe consentire alle autorità competenti di reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti e di avere una visione globale dei rischi complessivi cui sono esposti i soggetti critici. La notifica dovrebbe inoltre attivare, ove appropriato, una procedura di informazione degli utenti o dei cittadini potenzialmente interessati, con chiare indicazioni di sicurezza. A tal fine dovrebbe essere stabilita una procedura per la notifica di determinati incidenti e dovrebbero essere forniti dei parametri per determinare se la perturbazione effettiva o potenziale sia significativa e se l'incidente debba quindi essere notificato. Tenuto conto del potenziale impatto transfrontaliero di tali perturbazioni, dovrebbe essere istituita una procedura che consenta agli Stati membri di informare gli altri Stati membri toccati tramite punti di contatto unici.

Emendamento  15

 

Proposta di direttiva

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Per conseguire gli obiettivi della presente direttiva, e ferma restando la responsabilità giuridica degli Stati membri e dei soggetti critici quanto al garantire l'ottemperanza dei rispettivi obblighi ivi stabiliti, la Commissione dovrebbe, ove lo ritenga opportuno, intraprendere alcune attività di sostegno volte ad agevolare l'adempimento di tali obblighi. Nel fornire sostegno agli Stati membri e ai soggetti critici nell'attuazione degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva la Commissione dovrebbe basarsi sulle strutture e sugli strumenti esistenti, come quelli previsti dal meccanismo di protezione civile dell'Unione e dalla rete europea di riferimento per la protezione delle infrastrutture critiche.

(29) Per conseguire gli obiettivi della presente direttiva, e ferma restando la responsabilità giuridica degli Stati membri e dei soggetti critici quanto al garantire l'ottemperanza dei rispettivi obblighi ivi stabiliti, la Commissione dovrebbe, ove lo ritenga opportuno, intraprendere alcune attività di sostegno volte ad agevolare l'adempimento di tali obblighi. Tra tali attività dovrebbero rientrare anche corsi di formazione su diversi aspetti della resilienza dei soggetti critici. I corsi in questione dovrebbero essere incentrati, tra l'altro, sulle tecnologie rivoluzionarie emergenti. Nel fornire sostegno e formazione agli Stati membri e ai soggetti critici nell'attuazione degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva la Commissione dovrebbe basarsi sulle strutture e sugli strumenti esistenti, come quelli previsti dal meccanismo di protezione civile dell'Unione e dalla rete europea di riferimento per la protezione delle infrastrutture critiche o dall'Accademia europea per la sicurezza e la difesa, che possono contribuire allo sviluppo di una cultura comune europea in materia di sicurezza. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che siano pienamente sfruttate le possibilità di ricerca nel campo della resilienza dei soggetti critici nell'ambito di Orizzonte Europa e del Fondo europeo per la difesa.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente direttiva:

1. La presente direttiva stabilisce misure tese a raggiungere un livello di resilienza elevato dei soggetti critici al fine di garantire la fornitura di servizi essenziali nell'Unione e, così facendo, migliorare il funzionamento del mercato interno e l'offerta di servizi sociali essenziali.

 

A tal fine, la presente direttiva:

Emendamento  17

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) "incidente": un evento che può perturbare, o che perturba, le operazioni di un soggetto critico;

(3) "incidente": un evento naturale o di origine antropica che può mettere a rischio l'incolumità e la sicurezza, perturbare la fornitura di servizi essenziali o causare la distruzione di infrastrutture essenziali in uno o più Stati membri a causa dell'incapacità di mantenere le operazioni di un dato soggetto critico;

Emendamento  18

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) "servizio essenziale": un servizio essenziale per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche;

(5) "servizio essenziale": un servizio essenziale per il mantenimento di funzioni vitali o democratiche della società o di attività economiche, della pubblica sicurezza e dello Stato di diritto;

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) priorità e obiettivi strategici per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici tenendo conto delle interdipendenze transfrontaliere e intersettoriali;

(a) priorità e obiettivi strategici per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici tenendo conto delle interdipendenze transfrontaliere e intersettoriali, anche in caso di minacce ibride;

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Ciascuno Stato membro stabilisce procedure nazionali e accordi tra le autorità e gli organismi nazionali competenti al fine di garantire la sua partecipazione e il suo sostegno efficaci alla gestione coordinata degli incidenti su vasta scala che colpiscono soggetti critici, nonché delle crisi a livello dell'Unione, comprese le risposte alle pertinenti richieste a norma delle clausole di solidarietà e di mutua difesa di cui, rispettivamente, all'articolo 222 TFUE e all'articolo 42, paragrafo 7, TUE.

Emendamento  21

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 stilano un elenco dei servizi essenziali nei settori di cui all'allegato. Esse effettuano, entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, una valutazione di tutti i rischi rilevanti che possono ripercuotersi sulla fornitura di tali servizi, allo scopo di individuare i soggetti critici a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e di aiutare tali soggetti critici ad adottare misure ai sensi dell'articolo 11.

Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 stilano un elenco dei servizi essenziali nei settori di cui all'allegato. Esse effettuano, entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, una valutazione, basata su una metodologia e indicatori comuni, di tutti i rischi rilevanti che possono ripercuotersi sulla fornitura di tali servizi, allo scopo di individuare i soggetti critici a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e di aiutare tali soggetti critici ad adottare misure ai sensi dell'articolo 11.

Emendamento  22

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La valutazione dei rischi tiene conto di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio34.

La valutazione dei rischi tiene conto di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica e le minacce antagoniste, inclusi le minacce ibride e gli incidenti su vasta scala, i reati di terrorismo che presuppongono l'uso di armi convenzionali e non convenzionali, come gli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN) di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio34.

 

È auspicabile che la valutazione dei rischi tenga conto anche del mantenimento della continuità della pubblica amministrazione, dell'approvvigionamento energetico, degli spostamenti demografici, delle risorse idriche e alimentari, della risposta alle emergenze, dei sistemi di trasporto civile e di comunicazione.

__________________

__________________

34 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

34 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro [tre anni e tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri individuano, per ogni settore e sottosettore di cui all'allegato, ad eccezione dei relativi punti 3, 4 e 8, i soggetti critici.

1. Entro [tre anni e tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri, sulla base di orientamenti comuni pubblicati dalla Commissione, individuano, per ogni settore e sottosettore di cui all'allegato, ad eccezione dei relativi punti 3, 4 e 8, i soggetti critici.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente e sulla pubblica sicurezza;

(c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente e sulla pubblica sicurezza, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali;

Emendamento  25

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti, ove opportuno e conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, si consultino e cooperino con le altre autorità nazionali competenti, in particolare quelle responsabili della protezione civile, delle attività di contrasto e della protezione dei dati personali, così come con le parti interessate pertinenti, compresi i soggetti critici.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti, ove opportuno e conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, si consultino e cooperino con le altre autorità nazionali competenti, in particolare quelle responsabili della protezione civile, delle attività di contrasto, della sicurezza e della difesa e della protezione dei dati personali, così come con le parti interessate pertinenti, compresi i soggetti critici. Allo stesso tempo, tenuto conto che alcuni soggetti critici possono essere privati, gli Stati membri devono trovare il modo di consentire una cooperazione tempestiva, efficace e approfondita tra detti soggetti, gli operatori di emergenza privati che potenzialmente operano all'interno di detti soggetti e certificati da enti nazionali e le autorità nazionali.

Emendamento  26

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri sostengono i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza. Tale sostegno può comportare l'elaborazione di materiali e metodologie di orientamento, aiuto nell'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza e preparazione di corsi di formazione per il personale dei soggetti critici.

1. Gli Stati membri, e se del caso la Commissione, sostengono i soggetti critici, anche ove finanziariamente opportuno e possibile, nel rafforzamento della loro resilienza. Tale sostegno può comportare l'elaborazione di materiali e metodologie di orientamento, aiuto nell'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza, tra cui, se del caso, esercitazioni intersettoriali e transfrontaliere, programmi di sensibilizzazione e preparazione di corsi di formazione per il personale delle autorità nazionali competenti e dei soggetti critici.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) evitare il verificarsi di incidenti, anche tramite misure di riduzione del rischio di catastrofi e di adattamento ai cambiamenti climatici;

(a) evitare il verificarsi di incidenti, anche tramite misure di riduzione del rischio di catastrofi e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché misure che contribuiscono a contrastarli;

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) assicurare un'adeguata protezione fisica di aree, impianti e altre infrastrutture sensibili mediante, tra l'altro, recinzioni, barriere, strumenti e routine di controllo del perimetro nonché attrezzature di rilevamento e controlli dell'accesso;

(b) assicurare un'adeguata protezione fisica di aree, impianti e altre infrastrutture sensibili mediante, tra l'altro, recinzioni, barriere, strumenti e routine di controllo del perimetro nonché attrezzature di rilevamento e controlli dell'accesso, nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e della vita privata e delle legislazioni settoriali e del diritto del lavoro;

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) assicurare un'adeguata gestione della sicurezza del personale, anche definendo le categorie di dipendenti che svolgono funzioni critiche, introducendo autorizzazioni di accesso alle aree, impianti e altre infrastrutture sensibili così come alle informazioni sensibili, e individuando specifiche categorie di personale ai fini dell'articolo 12;

(e) assicurare un'adeguata gestione della sicurezza del personale, anche definendo le categorie di dipendenti che svolgono funzioni critiche, introducendo autorizzazioni di accesso alle aree, impianti e altre infrastrutture sensibili così come alle informazioni sensibili, e individuando specifiche categorie di personale ai fini dell'articolo 12, nel pieno rispetto della legislazione settoriale e del diritto del lavoro;

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) sensibilizzare il personale interessato in merito alle misure di cui alle lettere da a) ad e).

(f) sensibilizzare il personale interessato in merito alle misure di cui alle lettere da a) ad e) e coinvolgerlo attraverso il dialogo sociale nella definizione e attuazione delle misure e nel seguito dato loro.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici possano presentare richieste di controllo dei precedenti personali di dipendenti che rientrano in alcune specifiche categorie, così come di persone prese in considerazione per l'assunzione in funzioni che rientrano in tali categorie, e affinché tali richieste siano valutate rapidamente dalle autorità competenti a effettuare tali controlli.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici possano presentare richieste di controllo proporzionato dei precedenti personali di dipendenti che rientrano in alcune specifiche categorie, così come di persone prese in considerazione per l'assunzione in funzioni che rientrano in tali categorie, e affinché tali richieste siano valutate rapidamente dalle autorità pubbliche competenti a effettuare tali controlli. Tali controlli sono proporzionati e strettamente limitati a quanto necessario e pertinente per l'assolvimento degli obblighi del personale interessato, nel pieno rispetto della legislazione settoriale e del diritto del lavoro.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) l'impatto sulla vita umana e le conseguenze ambientali;

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni missione di consulenza è composta da esperti degli Stati membri e da rappresentanti della Commissione. Gli Stati membri possono proporre i loro candidati. La Commissione seleziona e nomina i membri di ciascuna missione di consulenza in funzione della loro capacità professionale e garantendo una rappresentanza equilibrata fra gli Stati membri sotto il profilo geografico. La Commissione sostiene i costi relativi alla partecipazione alla missione di consulenza.

Ogni missione di consulenza è composta da esperti degli Stati membri e da rappresentanti della Commissione. Gli Stati membri possono proporre i loro candidati. La Commissione seleziona e nomina i membri di ciascuna missione di consulenza in funzione della loro capacità professionale e delle loro diverse esperienze e garantendo una rappresentanza equilibrata fra gli Stati membri sotto il profilo geografico e di genere. La Commissione sostiene i costi relativi alla partecipazione alla missione di consulenza.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Qualora ciò sia rilevante per lo svolgimento dei suoi compiti, esso può invitare rappresentanti dei portatori di interessi a partecipare ai suoi lavori.

Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Qualora ciò sia rilevante per lo svolgimento dei suoi compiti, esso può invitare rappresentanti dei portatori di interessi a partecipare ai suoi lavori, garantendo la partecipazione di diversi portatori di interessi, in particolare dei sindacati.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici, in uno spirito di cooperazione in materia di sicurezza e di accesso aperto, pubblica periodicamente i suoi risultati e i dati sorgente opportunamente anonimizzati, a vantaggio dei cittadini, affinché possano essere usati nelle università, per la ricerca in materia di sicurezza e per altri scopi benefici.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Al fine di ricevere e utilizzare correttamente le informazioni che le sono state trasmesse a norma dell'articolo 13, la Commissione tiene un registro europeo degli incidenti e istituisce un centro comune europeo di segnalazione al fine di sviluppare e condividere le migliori pratiche e metodologie.

Emendamento  37

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. La Commissione intensifica la collaborazione con i pertinenti consessi internazionali e i paesi terzi che condividono gli stessi principi, in particolare con i paesi dei Balcani occidentali e del vicinato, anche nell'ambito del programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche e dei potenziali programmi successivi, attraverso attività ed esercizi comuni di formazione e la condivisione di prassi eccellenti.

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Allegato – Settore 9 – Titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

9. Pubblica amministrazione

9. Pubblica amministrazione e istituzioni democratiche

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Allegato – Settore 9 – Tipo di soggetto – 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

— Amministrazioni e assemblee centrali, regionali e locali


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Resilienza dei soggetti critici

Riferimenti

COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

LIBE

11.2.2021

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

AFET

11.3.2021

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Lukas Mandl

22.2.2021

Esame in commissione

16.6.2021

12.7.2021

 

 

Approvazione

27.9.2021

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

58

8

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Thijs Reuten, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Vladimír Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan, Özlem Demirel, Angel Dzhambazki, Markéta Gregorová, Evin Incir, Assita Kanko, Pierfrancesco Majorino, Mick Wallace

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

58

+

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Assita Kanko, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

NI

Fabio Massimo Castaldo, Kinga Gál

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Renew

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Markéta Gregorová, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

8

-

ID

Maximilian Krah, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

NI

Kostas Papadakis

The Left

Özlem Demirel, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

 

0

0

 

 

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 


 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO (12.7.2021)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici

(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

Relatore per parere: Angel Dzhambazki

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

 La natura mutevole del panorama delle minacce richiede una migliore protezione e maggiori investimenti nelle capacità di resilienza dell'UE per ridurre le vulnerabilità, anche per le infrastrutture critiche che sono essenziali per il funzionamento delle nostre società e della nostra economia.

 

La proposta di direttiva sulla resilienza dei soggetti critici estende sia l'ambito di applicazione sia la portata della direttiva sulle infrastrutture critiche europee del 2008. Essa prevede la copertura di dieci settori: energia, trasporti, settore bancario, infrastrutture del mercato finanziario, settore sanitario, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, amministrazione pubblica e spazio. Tra le disposizioni degne di nota figurano l'obbligo per gli Stati membri di disporre di una strategia per garantire la resilienza dei soggetti critici, di effettuare una valutazione nazionale dei rischi e, su questa base, di individuare i soggetti critici. I soggetti critici sarebbero tenuti a effettuare valutazioni proprie dei rischi, ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per aumentare la propria resilienza e a notificare alle autorità nazionali gli eventi perturbatori. Inoltre, i soggetti critici che forniscono servizi ad o in almeno un terzo degli Stati sarebbero soggetti a una sorveglianza specifica, comprese missioni di consulenza organizzate dalla Commissione.

 

Il relatore accoglie con favore la proposta, dal momento che i trasporti costituiscono un settore fondamentale nella direttiva sulle infrastrutture critiche europee. Tale settore rappresenta altresì la spina dorsale delle nostre economie e quest'ultimo anno, caratterizzato dalla diffusione del coronavirus, lo ha senza dubbio dimostrato. Un'azione rapida in materia di resilienza delle infrastrutture critiche e delle catene di approvvigionamento è stata fondamentale per attenuare gli effetti negativi della pandemia sulle nostre società. La proposta di direttiva sulla resilienza dei soggetti critici ci dà la possibilità di valutare in modo approfondito la situazione delle infrastrutture critiche e delle procedure di emergenza in tutti i settori cruciali. Date le crescenti interdipendenze tra settori a livello transfrontaliero nonché l'introduzione di tecnologie intelligenti e di una rapida digitalizzazione, questo processo di valutazione sarà della massima importanza. Tuttavia, ciò potrebbe altresì portare all'emergere di nuove minacce che rendono necessaria l'elaborazione di una direttiva sulla resilienza dei soggetti critici resiliente e adeguata alle esigenze future. Sebbene il relatore ritenga che il principio di sussidiarietà e un processo decisionale vicino alle esigenze dei cittadini europei siano importanti, è altrettanto importante garantire il reciproco affidamento ai progetti, ai processi e alle infrastrutture di interesse comune.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

 

Emendamento  1

 

Proposta di direttiva

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La direttiva 2008/114/CE del Consiglio17 stabilisce una procedura di designazione delle infrastrutture critiche europee nei settori dell'energia e dei trasporti, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto transfrontaliero su almeno due Stati membri. Tale direttiva si incentra esclusivamente sulla protezione di tali infrastrutture. La valutazione di tale direttiva, svolta nel 201918, ha riscontrato tuttavia che, dato il carattere sempre più interconnesso e transfrontaliero delle operazioni effettuate utilizzando infrastrutture critiche, le misure protettive riguardanti solo singole strutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni. È quindi necessario modificare l'approccio applicato per garantire la resilienza dei soggetti critici, vale a dire la loro capacità di mitigare e assorbire gli incidenti che possono perturbare le loro operazioni, di adattarvisi e di riprendersi.

(1) La direttiva 2008/114/CE del Consiglio17 stabilisce una procedura di designazione delle infrastrutture critiche europee nei settori dell'energia e dei trasporti, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto transfrontaliero su almeno due Stati membri. Tale direttiva si incentra esclusivamente sulla protezione di tali infrastrutture. La valutazione di tale direttiva, svolta nel 201918, ha riscontrato tuttavia che, dato il carattere sempre più interconnesso e transfrontaliero delle operazioni effettuate utilizzando infrastrutture critiche quali ferrovie, gestione del traffico aereo, porti e terminali, le misure protettive riguardanti solo singole strutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni. È quindi necessario modificare l'approccio applicato per garantire la resilienza dei soggetti critici, vale a dire la loro capacità di mitigare e assorbire gli incidenti che possono perturbare le loro operazioni e il funzionamento del mercato interno, di adattarvisi e di riprendersi.

__________________

__________________

17 Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

17 Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

18 SWD(2019) 308.

18 SWD(2019) 308.

Emendamento  2

 

Proposta di direttiva

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Nonostante le misure esistenti a livello dell'Unione19 e a livello nazionale a sostegno della protezione delle infrastrutture critiche nell'Unione, i soggetti che gestiscono tali infrastrutture non sono adeguatamente attrezzati per affrontare i rischi attuali e previsti per il futuro per le loro operazioni, che possono portare a discontinuità nella fornitura di servizi essenziali per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Questo è dovuto a un panorama delle sfide dinamico, con minacce terroristiche in evoluzione e crescenti interdipendenze fra le infrastrutture e i settori, nonché a un aumento del rischio fisico dovuto alle catastrofi naturali e ai cambiamenti climatici, che aumenta la frequenza e la portata degli eventi meteorologici estremi e comporta cambiamenti a lungo termine nelle condizioni climatiche medie che possono ridurre la capacità e l'efficienza di determinati tipi di infrastrutture se non sono in atto misure di resilienza o di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, i settori e i tipi di soggetti rilevanti non sono riconosciuti come critici in modo coerente in tutti gli Stati membri.

(2) Nonostante le misure esistenti a livello dell'Unione19 e a livello nazionale a sostegno della protezione delle infrastrutture critiche nell'Unione, i soggetti che gestiscono tali infrastrutture non sono adeguatamente attrezzati per affrontare i rischi attuali e previsti per il futuro per le loro operazioni, che possono portare a discontinuità nella fornitura di servizi essenziali per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche e per la libera circolazione e la sicurezza dei cittadini. Questo è dovuto a un panorama delle sfide dinamico, con minacce di origine umana quali terrorismo, infiltrazioni criminali, ingerenze straniere e attacchi informatici in evoluzione e crescenti interdipendenze fra le infrastrutture e i settori, nonché a un aumento del rischio fisico dovuto alle catastrofi naturali e ai cambiamenti climatici, che aumenta la frequenza e la portata degli eventi meteorologici estremi e comporta cambiamenti a lungo termine nelle condizioni climatiche medie che possono ridurre la capacità, l'efficienza e il ciclo di vita di determinati tipi di infrastrutture se non sono in atto misure di resilienza o di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, i settori e i tipi di soggetti rilevanti spesso non sono riconosciuti come critici in modo coerente in tutti gli Stati membri, il che richiede un livello più elevato di coordinamento e un approccio più integrato alla protezione di importanti infrastrutture critiche transfrontaliere e orizzontali, come quelle dei settori dei trasporti e dell'energia.

__________________

__________________

19 Programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP).

19 Programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP).

Emendamento  3

 

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Il problema crescente delle infiltrazioni criminali nelle infrastrutture di trasporto critiche, in particolare in nodi logistici come porti e aeroporti, sta compromettendo le operazioni dei soggetti critici in questo settore e, di conseguenza, l'efficace fornitura di servizi essenziali in tutta l'Unione.

Emendamento  4

 

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)  Le ingerenze straniere da parte di attori statali e non statali, dovute alla crescente influenza o al controllo esercitati da soggetti non europei su infrastrutture di trasporto critiche quali collegamenti ferroviari, porti o aeroporti, a seguito della loro acquisizione o di investimenti sostanziali in imprese strategiche nonché per effetto del trasferimento di conoscenze strategiche, comportano minacce crescenti per le infrastrutture critiche e la sicurezza economica dell'Unione.

Emendamento  5

 

Proposta di direttiva

Considerando 2 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater)  Il settore dei trasporti comprende soggetti critici nei sottosettori del trasporto stradale, ferroviario, aereo, per vie navigabili interne e marittimo, compresi porti e terminali.

Emendamento  6

 

Proposta di direttiva

Considerando 2 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quinquies)  Alcune infrastrutture critiche hanno una dimensione paneuropea, come Eurocontrol, l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, e Galileo, il sistema globale di navigazione via satellite dell'Unione europea.

Emendamento  7

 

Proposta di direttiva

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Queste crescenti interdipendenze sono il risultato di una rete di fornitura di servizi sempre più transfrontaliera e intercorrelata, che utilizza infrastrutture chiave in tutta l'Unione nei settori dell'energia, dei trasporti, nel settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, delle infrastrutture digitali, delle acque potabili e reflue, della sanità, di determinati aspetti della pubblica amministrazione, nonché dello spazio, per quanto riguarda la fornitura di determinati servizi che dipendono da infrastrutture di terra possedute, gestite e utilizzate dagli Stati membri o da soggetti privati, ad esclusione, pertanto, delle infrastrutture possedute, gestite o utilizzate dall'Unione o per suo conto nell'ambito dei suoi programmi spaziali. Tali interdipendenze implicano che qualsiasi perturbazione, anche se inizialmente limitata a un soggetto o a un settore, possa avere effetti a cascata più ampi, con potenziali ripercussioni negative di ampia portata e di lunga durata sulla fornitura di servizi in tutto il mercato interno. La pandemia di COVID-19 ha mostrato la vulnerabilità delle nostre società sempre più interdipendenti di fronte a rischi di bassa probabilità.

(3) Queste crescenti interdipendenze sono il risultato di una rete di fornitura di servizi sempre più transfrontaliera e intercorrelata, che utilizza infrastrutture chiave in tutta l'Unione nei settori dell'energia, dei trasporti, nel settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, delle infrastrutture digitali, delle acque potabili e reflue, della sanità, di determinati aspetti della pubblica amministrazione, nonché dello spazio, per quanto riguarda la fornitura di determinati servizi che dipendono da infrastrutture di terra possedute, gestite e utilizzate dagli Stati membri o da soggetti privati, ad esclusione, pertanto, delle infrastrutture possedute, gestite o utilizzate dall'Unione o per suo conto nell'ambito dei suoi programmi spaziali. Tali interdipendenze implicano che qualsiasi perturbazione, anche se inizialmente limitata a un soggetto o a un settore, possa avere effetti a cascata più ampi, con potenziali ripercussioni negative di ampia portata e di lunga durata sulla fornitura di servizi in tutto il mercato interno. La pandemia di COVID-19 ha mostrato la vulnerabilità delle nostre società sempre più interdipendenti, in particolare i settori dei trasporti e del turismo, di fronte a rischi di bassa probabilità e ha dimostrato l'importanza di settori strategici come quello dei trasporti, attraverso l'attuazione delle corsie verdi, che hanno fornito catene di approvvigionamento sicure per i servizi sanitari e di emergenza ed hanno assicurato forniture essenziali di prodotti alimentari e di prodotti medicinali e farmaceutici, sottolineando la necessità di garantire la resilienza dell'infrastruttura di trasporto critica in tutta l'Unione.

Emendamento  8

 

Proposta di direttiva

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) I soggetti che intervengono nella fornitura di servizi essenziali devono sempre più spesso rispettare requisiti divergenti imposti dalle leggi degli Stati membri. Il fatto che alcuni Stati membri prevedano per tali soggetti requisiti di sicurezza più rigorosi rischia non solo di incidere negativamente sul mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nell'Unione, ma crea anche ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. Tipi di soggetti simili sono considerati critici da alcuni Stati membri ma non da altri, e quelli individuati come critici devono soddisfare requisiti divergenti nei vari Stati membri. Questo crea oneri supplementari e non necessari per le imprese che operano a livello transfrontaliero, in particolare per quelle attive negli Stati membri con requisiti più rigorosi.

(4) I soggetti che intervengono nella fornitura di servizi essenziali devono sempre più spesso rispettare requisiti divergenti imposti dalle leggi degli Stati membri. Il fatto che alcuni Stati membri prevedano per tali soggetti requisiti di sicurezza più rigorosi rischia non solo di incidere negativamente sul mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nell'Unione, ma crea anche ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno e in alcuni casi comporta persino una minaccia per i cittadini dell'Unione. La resilienza dei soggetti critici garantisce agli investitori e alle imprese affidabilità e fiducia, che sono pietre angolari di un mercato interno ben funzionante. Tipi di soggetti simili sono considerati critici da alcuni Stati membri ma non da altri, e quelli individuati come critici devono soddisfare requisiti divergenti nei vari Stati membri. Questo crea oneri supplementari e non necessari per le imprese che operano a livello transfrontaliero, in particolare per quelle attive negli Stati membri con requisiti più rigorosi.

Emendamento  9

 

Proposta di direttiva

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) È quindi necessario stabilire norme minime armonizzate per garantire la fornitura di servizi essenziali nel mercato interno ed aumentare la resilienza dei soggetti critici.

(5) È quindi necessario stabilire una serie di norme minime armonizzate per garantire la fornitura di servizi essenziali nel mercato interno ed aumentare la resilienza dei soggetti critici, evitando in tal modo eventuali divergenze tra gli Stati membri. Tale approccio faciliterebbe l'introduzione di specifiche e metodologie comuni per le future valutazioni dei rischi che includano indicatori comuni minimi per ciascun settore e per i soggetti pubblici e privati. A tale riguardo, il futuro quadro dovrebbe tenere altresì conto dell'innovazione e delle nuove tecnologie intelligenti, quali la digitalizzazione, l'automazione, la gestione dei dati, i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, la mobilità connessa e automatizzata e l'intelligenza artificiale, in particolare in settori come quello dei trasporti, che sta attualmente attraversando una trasformazione globale. Nel contesto della rete transeuropea (TEN-T), infrastrutture più resilienti richiederanno migliori sistemi di gestione, ivi compresa una visione integrata in grado di individuare le minacce nelle fasi di progettazione e operative (prevenzione, monitoraggio, manutenzione), minimizzando nel contempo qualsiasi impatto durante gli eventi di emergenza e garantendo una rapida ripresa sociale ed economica. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata ai collegamenti transfrontalieri.

Emendamento  10

 

Proposta di direttiva

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri dovrebbero individuare i soggetti critici che dovrebbero essere tenuti a soddisfare specifici requisiti e che dovrebbero essere oggetto di sorveglianza, ma che dovrebbero anche ricevere particolare sostegno e orientamenti per raggiungere un livello di resilienza elevato rispetto a tutti i rischi rilevanti.

(6) Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri dovrebbero individuare i soggetti critici che dovrebbero essere tenuti a soddisfare specifici requisiti e che dovrebbero essere oggetto di sorveglianza, ma che dovrebbero anche ricevere particolare sostegno, protezione e orientamenti, anche a beneficio delle PMI, ed essere oggetto di attività di sensibilizzazione per raggiungere un livello di resilienza elevato rispetto a tutti i rischi rilevanti.

Emendamento  11

 

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) La rapida evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e la sua digitalizzazione, attraverso il crescente utilizzo di sistemi di mobilità intelligenti come i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, la mobilità connessa e automatizzata e la mobilità come servizio, sottolineano l'interconnessione tra il mondo fisico e quello digitale in tale settore e richiedono un approccio efficace per garantire infrastrutture di trasporto digitali resilienti in Europa.

Emendamento  12

 

Proposta di direttiva

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per garantire un approccio globale alla resilienza dei soggetti critici, ciascuno Stato membro dovrebbe dotarsi di una strategia che stabilisca gli obiettivi e le misure strategiche da attuare. A tal fine gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro strategie per la cibersicurezza prevedano un quadro strategico per il rafforzamento del coordinamento tra l'autorità competente a norma della presente direttiva e quella prevista dalla direttiva NIS 2 nel contesto della condivisione delle informazioni sugli incidenti e sulle minacce informatiche e dello svolgimento di compiti di vigilanza.

(10) Per garantire un approccio globale alla resilienza dei soggetti critici, ciascuno Stato membro dovrebbe dotarsi di una strategia che stabilisca gli obiettivi e le misure strategiche da attuare. A tal fine, e tenuto conto della natura ibrida di numerose minacce, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro strategie prevedano un quadro strategico per il rafforzamento del coordinamento tra l'autorità competente a norma della presente direttiva e quella prevista dalla direttiva NIS 2 nel contesto della condivisione delle informazioni sugli incidenti e sulle minacce informatiche e non informatiche e dello svolgimento di compiti di vigilanza.

Emendamento  13

 

Proposta di direttiva

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Le azioni degli Stati membri per individuare i soggetti critici e contribuire a garantirne la resilienza dovrebbero seguire un approccio basato sui rischi, incentrato sui soggetti maggiormente rilevanti per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Per garantire un tale approccio mirato, ciascuno Stato membro dovrebbe procedere, in un quadro armonizzato, a una valutazione di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, che possano ripercuotersi negativamente sulla fornitura di servizi essenziali, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica come le pandemie, e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo. Nell'effettuare tali valutazioni dei rischi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di altre valutazioni dei rischi generali o settoriali svolte ai sensi di altri atti del diritto dell'Unione, e dovrebbero prendere in considerazione le dipendenze fra settori, anche di altri Stati membri e paesi terzi. I risultati della valutazione dei rischi dovrebbero essere utilizzati nel processo di individuazione dei soggetti critici, e per aiutare tali soggetti a conformarsi alle prescrizioni in materia di resilienza previsti dalla presente direttiva.

(11) Le azioni degli Stati membri per individuare i soggetti critici e contribuire a garantirne la resilienza dovrebbero seguire un approccio basato sui rischi, incentrato sui soggetti maggiormente rilevanti per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche, ad esempio i poli multimodali per i trasporti, come i porti, le infrastrutture ferroviarie o la gestione del traffico aereo. Per garantire un tale approccio mirato, ciascuno Stato membro dovrebbe procedere, in un quadro armonizzato, a una valutazione di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, che possano ripercuotersi negativamente sulla fornitura di servizi essenziali, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, il cambiamento climatico, le emergenze di sanità pubblica come le pandemie, le infiltrazioni criminali e le minacce antagoniste, inclusi le ingerenze straniere e i reati di terrorismo. Tali valutazioni dovrebbero basarsi sulle più recenti conoscenze scientifiche riguardanti le minacce in evoluzione e dovrebbero essere aggiornate regolarmente alla luce di tali conoscenze, al fine di garantire un adattamento tempestivo all'evoluzione del panorama delle minacce. Nell'effettuare tali valutazioni dei rischi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di altre valutazioni dei rischi generali o settoriali svolte ai sensi di altri atti del diritto dell'Unione, e dovrebbero prendere in considerazione le dipendenze fra settori, anche di altri Stati membri e paesi terzi. I risultati della valutazione dei rischi dovrebbero essere utilizzati nel processo di individuazione dei soggetti critici, e per aiutare tali soggetti a conformarsi alle prescrizioni in materia di resilienza previsti dalla presente direttiva.

Emendamento  14

 

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  Al fine di garantire pienamente che sia adottato un approccio adeguato per ridurre le vulnerabilità e aumentare la resilienza degli Stati membri in considerazione delle minacce ai soggetti critici, è importante preservare la resilienza, se del caso, delle comunità locali e regionali alle potenziali conseguenze di una significativa perturbazione dei soggetti critici.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 13 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter) Conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, compreso il regolamento (UE) 2019/4521 bis che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, occorre prendere atto della potenziale minaccia rappresentata dalla proprietà estera di infrastrutture critiche all'interno dell'Unione, dato che dal corretto funzionamento delle infrastrutture critiche dipendono i servizi, l'economia, la libera circolazione e la sicurezza dei cittadini dell'Unione. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero vigilare sugli investimenti finanziari provenienti da paesi esteri nel funzionamento di soggetti critici all'interno dell'Unione e sulle conseguenze che tali investimenti potrebbero avere sulla capacità di prevenire perturbazioni significative.

 

_________________

 

1 bis Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1).

Emendamento  16

 

Proposta di direttiva

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Gli Stati membri dovrebbero sostenere i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ferma restando la responsabilità giuridica dei soggetti stessi quanto al garantire tale ottemperanza. Gli Stati membri potrebbero in particolare sviluppare materiali e metodologie di orientamento, contribuire all'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza e preparare corsi di formazione per il personale dei soggetti critici. Inoltre, date le interdipendenze tra i soggetti e i settori, gli Stati membri dovrebbero predisporre strumenti di scambio di informazioni a sostegno di una condivisione volontaria fra soggetti critici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di concorrenza stabilite nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(19) Gli Stati membri dovrebbero sostenere i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ferma restando la responsabilità giuridica dei soggetti stessi quanto al garantire tale ottemperanza. Gli Stati membri potrebbero in particolare sviluppare materiali e metodologie di orientamento, svolgere attività di sensibilizzazione e contribuire all'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza e preparare corsi di formazione per il personale dei soggetti critici. Inoltre, date le interdipendenze tra i soggetti e i settori, gli Stati membri dovrebbero predisporre strumenti di scambio di informazioni a sostegno di una condivisione volontaria fra soggetti critici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di concorrenza stabilite nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale formazione e tali strumenti dovrebbero facilitare l'attuazione della presente direttiva, in particolare in relazione a rischi in rapida evoluzione come quelli connessi alla cibersicurezza e ai cambiamenti climatici. Tale formazione e tali strumenti dovrebbero essere estesi, ove necessario, ad altre parti interessate coinvolte.

Emendamento  17

 

Proposta di direttiva

Considerando 19 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)   Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire oneri amministrativi eccessivi, in particolare per le PMI, ed evitare duplicazioni o obblighi non necessari. Gli Stati membri dovrebbero assistere le PMI e contribuire a fornire loro un sostegno adeguato, quando richiesto, ai fini dell'adozione delle misure tecniche e organizzative previste dalla presente direttiva.

Emendamento  18

 

Proposta di direttiva

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Per essere in grado di garantire la propria resilienza, i soggetti critici dovrebbero avere una conoscenza esaustiva di tutti i rischi rilevanti a cui sono esposti e dovrebbero analizzarli. A tal fine dovrebbero effettuare analisi dei rischi ogniqualvolta necessario date le loro specifiche circostanze e l'evolversi di tali rischi, e in ogni caso ogni quattro anni. Le valutazioni dei rischi da parte dei soggetti critici dovrebbero basarsi sulla valutazione dei rischi svolta dagli Stati membri.

(20) Per essere in grado di garantire la propria resilienza, i soggetti critici dovrebbero avere una conoscenza esaustiva di tutti i rischi rilevanti a cui sono esposti e dovrebbero analizzarli e definire misure volte a contrastarli. A tal fine dovrebbero effettuare analisi dei rischi ogniqualvolta necessario date le loro specifiche circostanze e l'evolversi di tali rischi, e in ogni caso ogni quattro anni. Le valutazioni dei rischi da parte dei soggetti critici dovrebbero basarsi sulla valutazione dei rischi svolta dagli Stati membri. Tali valutazioni dovrebbero basarsi anche su specifiche e metodologie comuni per ciascun settore. Al fine di evitare divergenze tra Stati membri, esse dovrebbero includere indicatori minimi. Esse dovrebbero includere inoltre protocolli di emergenza. È urgentemente necessaria un'ulteriore armonizzazione delle norme in materia di sicurezza e protezione e dei requisiti di certificazione riguardanti settori delle infrastrutture critiche nonché le aree di sosta e le aree di parcheggio sicure, in relazione alle quali persistono interpretazioni divergenti.

Emendamento  19

 

Proposta di direttiva

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio28, il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio29 e la direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio30 stabiliscono requisiti applicabili ai soggetti dei settori del trasporto aereo e marittimo per prevenire incidenti causati da atti illeciti, resistere alle conseguenze di tali incidenti e mitigarle. Se le misure stabilite dalla presente direttiva sono più ampie in termini di rischi affrontati e di tipi di misure da prendere, i soggetti critici di tali settori dovrebbero rispecchiare, nel loro piano di resilienza o nei documenti equivalenti, le misure adottate ai sensi di tali altri atti dell'Unione. Inoltre, nell'attuare le misure di resilienza ai sensi della presente direttiva, i soggetti critici potrebbero considerare la possibilità di richiamarsi a orientamenti non vincolati e a documenti su buone prassi sviluppati in aree di lavoro settoriali, come la piattaforma per la sicurezza dei passeggeri ferroviari nell'UE31.

(23) Il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio28, il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio29 e la direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio30 stabiliscono requisiti applicabili ai soggetti dei settori del trasporto aereo e marittimo per prevenire incidenti causati da atti illeciti, resistere alle conseguenze di tali incidenti e mitigarle. Se le misure stabilite dalla presente direttiva sono più ampie in termini di rischi affrontati e di tipi di misure da prendere, i soggetti critici di tali settori dovrebbero rispecchiare, nel loro piano di resilienza o nei documenti equivalenti, le misure adottate ai sensi di tali altri atti dell'Unione. Inoltre, i soggetti critici dovrebbero prendere in considerazione anche la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio30 bis che introduce una valutazione delle strade a livello di rete per la mappatura dei rischi di incidenti e un'ispezione di sicurezza stradale mirata per individuare condizioni pericolose, difetti e problemi che aumentano il rischio di incidenti e lesioni, sulla base di un sopralluogo di una strada o di un tratto di strada esistente. Assicurare la protezione e la resilienza dei soggetti critici riveste la massima importanza per il settore ferroviario e, nell'attuare le misure di resilienza ai sensi della presente direttiva, i soggetti critici sono incoraggiati a richiamarsi a orientamenti non vincolanti e a documenti su buone prassi sviluppati in aree di lavoro settoriali, come la piattaforma per la sicurezza dei passeggeri ferroviari nell'UE31.

__________________

__________________

28 Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

28 Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

29 Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

29 Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

30 Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

30 Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

 

30 bis Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).

31 Decisione della Commissione, del 29 giugno 2018, che istituisce la piattaforma per la sicurezza dei passeggeri ferroviari nell'UE, C/2018/4014.

31 Decisione della Commissione, del 29 giugno 2018, che istituisce la piattaforma per la sicurezza dei passeggeri ferroviari nell'UE, C/2018/4014.

Emendamento  20

 

Proposta di direttiva

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Il rischio che i dipendenti di soggetti critici facciano un uso improprio, ad esempio, dei loro diritti di accesso all'interno dell'organizzazione per nuocere e provocare danni desta sempre maggiori preoccupazioni. Il rischio è accentuato dal crescente fenomeno della radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo. È quindi necessario consentire ai soggetti critici di chiedere controlli dei precedenti personali per i dipendenti che rientrano in specifiche categorie e di garantire che tali richieste siano valutate rapidamente dalle autorità rilevanti, conformemente alle norme applicabili del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, comprese quelle relative alla protezione dei dati personali.

(24) Il rischio che i dipendenti di soggetti critici facciano un uso improprio, ad esempio, dei loro diritti di accesso all'interno dell'organizzazione per nuocere e provocare danni desta sempre maggiori preoccupazioni. Ciò riguarda in particolare i soggetti critici del settore dei trasporti, ad esempio in nodi logistici come porti e aeroporti, in relazione ai quali si rileva, in alcuni casi, un problema significativo e crescente di infiltrazione criminale. Il rischio è accentuato dal crescente fenomeno della radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo. È quindi necessario consentire ai soggetti critici di chiedere controlli dei precedenti personali per i dipendenti che rientrano in specifiche categorie e di garantire che tali richieste siano valutate rapidamente dalle autorità rilevanti, conformemente alle norme applicabili del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, comprese quelle relative alla protezione dei dati personali.

Emendamento  21

 

Proposta di direttiva

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) I soggetti critici dovrebbero notificare alle autorità competenti degli Stati membri, non appena ciò sia ragionevolmente possibile date le circostanze, gli incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo le loro operazioni. La notifica dovrebbe consentire alle autorità competenti di reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti e di avere una visione globale dei rischi complessivi cui sono esposti i soggetti critici. A tal fine dovrebbe essere stabilita una procedura per la notifica di determinati incidenti e dovrebbero essere forniti dei parametri per determinare se la perturbazione effettiva o potenziale sia significativa e se l'incidente debba quindi essere notificato. Tenuto conto del potenziale impatto transfrontaliero di tali perturbazioni, dovrebbe essere istituita una procedura che consenta agli Stati membri di informare gli altri Stati membri toccati tramite punti di contatto unici.

(25) I soggetti critici dovrebbero notificare alle autorità competenti degli Stati membri, non appena ciò sia ragionevolmente possibile date le circostanze e, su base volontaria, ad altri soggetti, gli incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo le loro operazioni. La notifica dovrebbe consentire alle autorità competenti di reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti e di avere una visione globale dei rischi complessivi cui sono esposti i soggetti critici. A tal fine dovrebbe essere stabilita una procedura per la notifica di determinati incidenti e dovrebbero essere forniti dei parametri per determinare se la perturbazione effettiva o potenziale sia significativa e se l'incidente debba quindi essere notificato. Tenuto conto del potenziale impatto transfrontaliero di tali perturbazioni, dovrebbe essere istituita una procedura che consenta agli Stati membri di informare gli altri Stati membri toccati tramite punti di contatto unici.

Emendamento  22

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. La presente direttiva stabilisce misure tese a raggiungere un livello di resilienza elevato dei soggetti critici al fine di garantire la fornitura di servizi essenziali nell'Unione e migliorare il funzionamento del mercato interno.

Emendamento  23

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente direttiva:

1. A tal fine, la presente direttiva:

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) priorità e obiettivi strategici per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici tenendo conto delle interdipendenze transfrontaliere e intersettoriali;

(a) priorità e obiettivi strategici per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici tenendo conto delle interdipendenze transfrontaliere e intersettoriali e della necessità di condivisione di informazioni tra i soggetti;

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) una descrizione delle misure necessarie per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici, compresa una valutazione dei rischi a livello nazionale, l'individuazione dei soggetti critici e dei soggetti equivalenti ai soggetti critici, e le misure a sostegno dei soggetti critici adottate in conformità del presente capo;

(c) una descrizione delle misure necessarie per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici, compresa una valutazione dei rischi a livello nazionale, l'individuazione dei soggetti critici e dei soggetti equivalenti ai soggetti critici, i requisiti di manutenzione correlati ai soggetti critici e le misure a sostegno dei soggetti critici adottate in conformità del presente capo;

Motivazione

L'adeguata manutenzione dei soggetti critici svolge un ruolo essenziale per il loro mantenimento e dunque per la loro resilienza ai rischi. Nel settore dei trasporti, ciò è particolarmente importante per modi di trasporto come quello ferroviario, per i quali sono necessari requisiti di manutenzione rigorosi.

Emendamento  26

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) strategie o altre iniziative volte ad aumentare la resilienza delle comunità locali e regionali alla luce delle potenziali conseguenze di una o più perturbazioni significative di soggetti critici, ove applicabile;

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter) una tabella di marcia che precisi le misure necessarie che i soggetti critici devono adottare per aumentare la loro resilienza all'impatto dei cambiamenti climatici, rendendo le proprie operazioni climaticamente neutre entro il 2050, e per conseguire gli obiettivi nazionali e dell'Unione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici.

Emendamento  28

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 stilano un elenco dei servizi essenziali nei settori di cui all'allegato. Esse effettuano, entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, una valutazione di tutti i rischi rilevanti che possono ripercuotersi sulla fornitura di tali servizi, allo scopo di individuare i soggetti critici a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e di aiutare tali soggetti critici ad adottare misure ai sensi dell'articolo 11.

Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 stilano un elenco dei servizi essenziali nei settori di cui all'allegato. Esse effettuano, entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, una valutazione di tutti i rischi rilevanti che possono ripercuotersi sulla fornitura di tali servizi impiegando specifiche o metodologie armonizzate con indicatori dettagliati in funzione delle specificità di ciascun settore, allo scopo di individuare i soggetti critici a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e di aiutare tali soggetti critici ad adottare misure ai sensi dell'articolo 11 per garantire livelli minimi di servizio e la resilienza dell'infrastruttura critica.

Emendamento  29

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La valutazione dei rischi tiene conto di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio34.

La valutazione dei rischi tiene conto di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica, le infiltrazioni criminali e le minacce antagoniste, inclusi gli attacchi informatici, le ingerenze straniere e i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio34.

__________________

__________________

34 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

34 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Emendamento  30

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, può sviluppare un modello comune volontario per la presentazione delle relazioni in ottemperanza con il paragrafo 4.

5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa un modello comune per la presentazione delle relazioni in ottemperanza con il paragrafo 4.

Emendamento  31

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Ai fini del capo IV, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici, a seguito della notifica di cui al paragrafo 3, comunichino alle rispettive autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 della presente direttiva se forniscono servizi essenziali a o in più di un terzo degli Stati membri. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica senza indebito ritardo alla Commissione l'identità di tali soggetti critici.

6. Ai fini del capo IV, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici, a seguito della notifica di cui al paragrafo 3, comunichino alle rispettive autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 della presente direttiva se forniscono servizi essenziali a o in più di due Stati membri. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica senza indebito ritardo alla Commissione l'identità di tali soggetti critici.

Emendamento  32

 

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente e sulla pubblica sicurezza;

(c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente e sulla pubblica sicurezza e protezione;

Emendamento  33

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri sostengono i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza. Tale sostegno può comportare l'elaborazione di materiali e metodologie di orientamento, aiuto nell'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza e preparazione di corsi di formazione per il personale dei soggetti critici.

1. Gli Stati membri sostengono i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza. Tale sostegno può comportare l'elaborazione di materiali e metodologie di orientamento, attività di sensibilizzazione, aiuto nell'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza e preparazione di corsi di formazione per il personale dei soggetti critici.

Emendamento  34

 

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tale valutazione tiene conto di tutti i rischi rilevanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che potrebbero perturbare la fornitura di servizi essenziali. Tiene conto dell'eventuale dipendenza di altri settori di cui all'allegato dal servizio essenziale fornito dal soggetto critico, anche negli Stati membri e nei paesi terzi vicini se del caso, e dell'impatto che una perturbazione nella fornitura di servizi essenziali in uno o più di tali settori può avere sul servizio essenziale fornito dal soggetto critico.

Tale valutazione tiene conto di tutti i rischi rilevanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che potrebbero perturbare la fornitura di servizi essenziali, ostacolando in tal modo il corretto funzionamento del mercato interno. Tiene conto dell'eventuale dipendenza di altri settori di cui all'allegato dal servizio essenziale fornito dal soggetto critico, anche negli Stati membri e nei paesi terzi vicini se del caso, e dell'impatto che una perturbazione nella fornitura di servizi essenziali in uno o più di tali settori può avere sul servizio essenziale fornito dal soggetto critico.

Emendamento  35

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) assicurare un'adeguata protezione fisica di aree, impianti e altre infrastrutture sensibili mediante, tra l'altro, recinzioni, barriere, strumenti e routine di controllo del perimetro nonché attrezzature di rilevamento e controlli dell'accesso;

(b) assicurare un'adeguata manutenzione e protezione fisica di aree, impianti e altre infrastrutture sensibili, al fine di aumentare la durata di vita di tali infrastrutture esistenti. Le misure di protezione possono includere recinzioni, barriere, strumenti e routine di controllo del perimetro nonché attrezzature di rilevamento, sistemi di chiamata di emergenza per la notifica alle autorità competenti e controlli dell'accesso;

Emendamento  36

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) sensibilizzare il personale interessato in merito alle misure di cui alle lettere da a) ad e).

(f) sensibilizzare il personale interessato in merito agli incidenti e alle perturbazioni che potrebbero verificarsi, comprese le infiltrazioni criminali, e in merito alle misure di cui alle lettere da a) ad e).

Emendamento  37

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Su richiesta dello Stato membro che ha individuato il soggetto critico, e con l'accordo del soggetto critico interessato, la Commissione organizza missioni di consulenza, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafi 4, 5, 7 e 8, per consigliare il soggetto critico riguardo all'adempimento degli obblighi derivanti dal capo III. La missione di consulenza riferisce i suoi risultati alla Commissione, a tale Stato membro e al soggetto critico interessato.

3. Su richiesta dello Stato membro che ha individuato il soggetto critico, la Commissione organizza missioni di consulenza, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafi 4, 5, 7 e 8, per consigliare il soggetto critico riguardo all'adempimento degli obblighi derivanti dal capo III. La missione di consulenza riferisce i suoi risultati alla Commissione, a tale Stato membro e al soggetto critico interessato.

Emendamento  38

 

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il più rapidamente possibile dopo aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, l'autorità competente fornisce al soggetto critico che l'ha trasmessa informazioni rilevanti di follow-up, comprese informazioni che possano supportare un'efficace risposta del soggetto critico all'incidente.

4. Il più rapidamente possibile dopo aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, l'autorità competente fornisce al soggetto critico che l'ha trasmessa informazioni rilevanti di follow-up, comprese informazioni che possano supportare un'efficace risposta del soggetto critico all'incidente. Se la notifica concerne un rischio diretto per la vita umana, l'autorità competente provvede affinché i pertinenti servizi di pubblica sicurezza siano mobilitati e, se del caso, inviati sul luogo dell'incidente entro un lasso di tempo minimo.

Emendamento  39

 

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Un soggetto è considerato soggetto critico di particolare rilevanza europea se è stato individuato come soggetto critico e fornisce servizi essenziali a o in più di un terzo degli Stati membri, e se è stato notificato come tale alla Commissione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 6 rispettivamente.

2. Un soggetto è considerato soggetto critico di particolare rilevanza europea se è stato individuato come soggetto critico e fornisce servizi essenziali a o in più di due Stati membri, e se è stato notificato come tale alla Commissione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 6 rispettivamente.

Emendamento  40

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) facilitare lo scambio di migliori prassi per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti critici da parte degli Stati membri conformemente all'articolo 5, anche in relazione alle dipendenze transfrontaliere e per quanto riguarda i rischi e gli incidenti;

(c) facilitare lo scambio di migliori prassi per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti critici da parte degli Stati membri conformemente all'articolo 5, anche in relazione alle dipendenze transfrontaliere e intersettoriali e per quanto riguarda i rischi e gli incidenti;

Emendamento  41

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h) scambiare informazioni e migliori prassi in materia di ricerca e sviluppo in relazione alla resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva;

(h) scambiare informazioni e migliori prassi in materia di innovazione, ricerca e sviluppo in relazione alla resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva;

Emendamento  42

 

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per valutare l'adempimento degli obblighi di cui alla presente direttiva da parte dei soggetti individuati come soggetti critici ai sensi dell'articolo 5 dagli Stati membri, questi provvedono affinché le autorità competenti siano dotate dei poteri e dei mezzi per:

1. Per valutare l'adempimento degli obblighi di cui alla presente direttiva da parte dei soggetti individuati come soggetti critici ai sensi dell'articolo 5 dagli Stati membri, questi provvedono affinché le autorità competenti siano dotate dei poteri, dei mezzi e delle risorse umane e finanziarie per:

Emendamento  43

 

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano i poteri e i mezzi per richiedere, qualora necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi della presente direttiva, che i soggetti da essi individuati come soggetti critici ai sensi dell'articolo 5 forniscano, entro un ragionevole periodo di tempo stabilito da dette autorità:

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano i poteri, i mezzi e le risorse umane e finanziarie per richiedere, qualora necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi della presente direttiva, che i soggetti da essi individuati come soggetti critici ai sensi dell'articolo 5 forniscano, entro un ragionevole periodo di tempo stabilito da dette autorità:

Emendamento  44

 

Proposta di direttiva

Articolo 22 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta in particolare l'impatto e il valore aggiunto della presente direttiva nel garantire la resilienza dei soggetti critici, e se il suo ambito di applicazione debba essere esteso ad altri settori o sottosettori. La prima relazione è presentata entro [sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] e valuta in particolare se il suo ambito d'applicazione debba essere esteso per includere il settore della produzione, trasformazione e distribuzione alimentare.

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta in particolare l'impatto e il valore aggiunto della presente direttiva nel garantire la resilienza dei soggetti critici, e se il suo ambito di applicazione debba essere esteso ad altri settori o sottosettori. La prima relazione è presentata entro [quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] e valuta in particolare se il suo ambito d'applicazione debba essere esteso per includere il settore della produzione, trasformazione e distribuzione alimentare.

Emendamento  45

 

Proposta di direttiva

Articolo 22 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro ... [sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione procede a un riesame dell'applicazione della presente direttiva e degli atti giuridici settoriali. Il riesame si concentra sull'individuazione di duplicazioni negli atti giuridici, nei requisiti regolamentari o nelle procedure pertinenti, e di qualsiasi sovrapposizione tra di essi, al fine di migliorare la coerenza tra la presente direttiva e la pertinente normativa settoriale e la certezza del diritto. A tal fine la Commissione elabora una relazione che trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.

Emendamento  46

 

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva + 1 giorno].

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal [30 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva + 1 giorno].

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Allegato – tabella – punto 2 Trasporti – lettera e nuova

 

Testo della Commissione

2. Trasporti

a) Trasporto aereo

– Vettori aerei di cui all'articolo 3, punto 4, del regolamento (CE) n. 300/200856

– Gestori aeroportuali di cui all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/12/CE57, aeroporti di cui all'articolo 2, punto 1, di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/201358, e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti

– Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 549/200459

 

b) Trasporto ferroviario

– Gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, punto 2, della direttiva 2012/34/UE60

– Imprese ferroviarie di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio di cui all'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/34/UE

 

c) Trasporto per vie d'acqua

– Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/200461, escluse le singole navi gestite da tali compagnie

 

– Organi di gestione dei porti di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2005/65/CE62, compresi i relativi impianti portuali di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti

 

– Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo di cui all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE63 del Parlamento europeo e del Consiglio

 

d) Trasporto su strada

Autorità stradali di cui all'articolo 2, punto 12, del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione64 responsabili del controllo della gestione del traffico

 

– Gestori di sistemi di trasporto intelligenti di cui all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2010/40/UE65

 

Emendamento

2. Trasporti

a) Trasporto aereo

– Vettori aerei di cui all'articolo 3, punto 4, del regolamento (CE) n. 300/200856

– Gestori aeroportuali di cui all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/12/CE57, aeroporti di cui all'articolo 2, punto 1, di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/201358, e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti

– Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 549/200459

 

b) Trasporto ferroviario

– Gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, punto 2, della direttiva 2012/34/UE60

– Imprese ferroviarie di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio di cui all'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/34/UE

 

c) Trasporto per vie d'acqua

– Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/200461, escluse le singole navi gestite da tali compagnie

– Organi di gestione dei porti di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2005/65/CE62, compresi i relativi impianti portuali di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti

– Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo di cui all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE63 del Parlamento europeo e del Consiglio

 

d) Trasporto su strada

Autorità stradali di cui all'articolo 2, punto 12, del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione64 responsabili del controllo della gestione del traffico

– Gestori di sistemi di trasporto intelligenti di cui all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2010/40/UE65

 

e) Trasporti pubblici

– Autorità di trasporto pubblico e operatori di servizio pubblico di cui all'articolo 2, lettere b) e d), del regolamento(CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio65 bis.

 

 

________________

 

 

65 bis Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Resilienza dei soggetti critici

Riferimenti

COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

LIBE

11.2.2021

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

TRAN

11.2.2021

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Angel Dzhambazki

25.1.2021

Approvazione

12.7.2021

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

48

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Clare Daly, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, Tomasz Frankowski, Michael Gahler, Maria Grapini, Alessandra Moretti, Marianne Vind

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

48

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Michael Gahler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Vera Tax, Marianne Vind, Petar Vitanov

The Left

Clare Daly, Kateřina Konečná

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

 

 

1

0

The Left

João Pimenta Lopes

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Resilienza dei soggetti critici

Riferimenti

COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD)

Presentazione della proposta al PE

16.12.2020

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

LIBE

11.2.2021

 

 

 

Commissioni competenti per parere

 Annuncio in Aula

AFET

11.3.2021

ECON

11.2.2021

ITRE

11.2.2021

IMCO

11.2.2021

 

TRAN

11.2.2021

Pareri non espressi

 Decisione

ECON

26.1.2021

Commissioni associate

 Annuncio in Aula

ITRE

29.4.2021

IMCO

29.4.2021

 

 

Relatori

 Nomina

Michal Šimečka

24.2.2021

 

 

 

Esame in commissione

24.2.2021

26.5.2021

22.6.2021

3.9.2021

 

11.10.2021

 

 

 

Approvazione

12.10.2021

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

57

6

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Maria Grapini, Andrzej Halicki, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Javier Zarzalejos

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Olivier Chastel, Tanja Fajon, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Anne-Sophie Pelletier, Thijs Reuten, Rob Rooken, Maria Walsh

Deposito

15.10.2021


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

57

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Maria Grapini, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Bettina Vollath

Renew

Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Peter Kofod, Philippe Olivier, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Rob Rooken, Jadwiga Wiśniewska

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

 

6

-

ID

Marcel de Graaff

NI

Milan Uhrík

The Left

Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

 

0

0

 

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

Ultimo aggiornamento: 29 ottobre 2021
Note legali - Informativa sulla privacy