RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti
29.10.2021 - (COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD)) - ***I
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Jonás Fernández
(Procedura semplificata – articolo 52, paragrafo 2, del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti
(COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0397),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0326/2021),
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 ottobre 2021[1],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9 0297/2021),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Il [GU: inserire la data] la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) .../202114 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653, tra l'altro per facilitare l'uso della presentazione, del contenuto e del formato standard del KID da parte delle società di gestione, delle società d'investimento e delle persone che forniscono consulenza sulle quote di OICVM e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti. La data di applicazione del regolamento delegato (UE) .../2021 è stata tuttavia fissata al 1º luglio 2022 per dare alle suddette società di gestione, società d'investimento e persone che forniscono consulenza sulle quote di OICVM e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti tempo sufficiente per prepararsi alla fine del regime transitorio e quindi all'obbligo di redigere un KID. Poiché la data di applicazione del regolamento delegato (UE) .../2021 è stata fissata al 1º luglio 2022 e poiché è necessario garantire che la fine del regime transitorio coincida con la data di applicazione del regolamento delegato (UE) .../2021, è necessario prorogare di sei mesi la durata del regime transitorio, ossia fino al 30 giugno 2022. |
(4) Il [GU: inserire la data] la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) .../202114 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653, tra l'altro per facilitare l'uso della presentazione, del contenuto e del formato standard del KID da parte delle società di gestione, delle società d'investimento e delle persone che forniscono consulenza sulle quote di OICVM e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti. La data di applicazione del regolamento delegato (UE) .../2021 dovrebbe rispecchiare l'esigenza di dare alle suddette società di gestione, società d'investimento e persone che forniscono consulenza sulle quote di OICVM e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti tempo sufficiente per prepararsi alla fine del regime transitorio e quindi all'obbligo di redigere un KID. |
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14 GU C […] del […], pag. […]. |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 bis) Allo scopo di garantire che tale esigenza di un tempo sufficiente per prepararsi all'obbligo di elaborare un KID sia soddisfatta, è necessario prorogare di dodici mesi la durata del regime transitorio, ossia fino al 31 dicembre 2022. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) Il regolamento (UE) n. 1286/2014 mira a consentire agli investitori al dettaglio di prendere decisioni d'investimento meglio informate. Nonostante le buone intenzioni, fin dalla sua adozione è stato oggetto di diverse critiche, cui urge dare risposta al fine di migliorare la fiducia degli investitori al dettaglio nei mercati finanziari, a beneficio delle società che sono alla ricerca di finanziamenti e, nel lungo termine, degli investitori stessi. Gli attuali limiti riguardano, fra l'altro, l'esigenza di una definizione più chiara degli investitori al dettaglio, l'ambito di applicazione dei prodotti disciplinati dal regolamento PRIIP, l'eliminazione sistematica del supporto cartaceo qualora un PRIIP sia offerto nell'ambito di un contatto diretto, il concetto di operazioni successive e la fornitura di informazioni precontrattuali agli investitori professionali. L'esigenza di una revisione più ampia figurava già nel regolamento (UE) n. 1286/2014 e la sua urgenza resta invariata. Sulla base di tale revisione a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Commissione dovrebbe presentare urgentemente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione accompagnata, se del caso, da una proposta volta ad affrontare gli attuali limiti. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Regolamento (UE) n. 1286/2014
Articolo 32 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
All'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, la data "31 dicembre 2021" è sostituita da "30 giugno 2022". |
All'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, la data "31 dicembre 2021" è sostituita da "31 dicembre 2022". |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Modifica del regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d’investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti |
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Riferimenti |
COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
15.7.2021 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 13.9.2021 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
IMCO 13.9.2021 |
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Pareri non espressi Decisione |
IMCO 1.9.2021 |
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Relatori Nomina |
Jonás Fernández 1.9.2021 |
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Procedura semplificata - decisione |
27.9.2021 |
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Esame in commissione |
27.9.2021 |
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Approvazione |
25.10.2021 |
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Deposito |
3.11.2021 |
- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.