RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
3.11.2021 - (COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)) - ***I
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Jonás Fernández
(Procedura semplificata – articolo 52, paragrafo 2, del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
(COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0399),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0327/2021),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 ottobre 2021[1],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0301/2021),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Il [GU: inserire la data] la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) .../202110, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653, tra l'altro per facilitare l'uso della presentazione, del contenuto e del formato standard del KID da parte delle società di gestione, delle società d'investimento e delle persone che forniscono consulenza sugli OICVM o vendono quote di tali prodotti. La data di applicazione del regolamento delegato (UE) .../2021 è stata tuttavia fissata al 1º luglio 2022 per dare alle suddette società di gestione, società d'investimento e persone che forniscono consulenza sugli OICVM o vendono quote di tali prodotti tempo sufficiente per prepararsi alla fine del regime transitorio e quindi all'obbligo di elaborare un KID. Poiché la data di applicazione del regolamento delegato (UE) .../2021 è stata fissata al 1º luglio 2022 e poiché è necessario garantire che la fine del regime transitorio coincida con la data di applicazione del regolamento delegato (UE) .../2021, il regolamento (UE) n. 1286/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) .../2021 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di prorogare il regime transitorio fino al 30 giugno 2022. |
(5) Il [GU: inserire la data] la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2021/..., che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653, tra l'altro per facilitare l'uso della presentazione, del contenuto e del formato standard del KID da parte delle società di gestione, delle società d'investimento e delle persone che forniscono consulenza sugli OICVM o vendono quote di tali prodotti. La data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2021/... dovrebbe riflettere l'esigenza di dare alle suddette società di gestione, società d'investimento e persone che forniscono consulenza sugli OICVM o vendono quote di tali prodotti tempo sufficiente per prepararsi alla fine del regime transitorio e quindi all'obbligo di elaborare un KID. |
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10 GU C […] del […], pag. […]. |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) Allo scopo di garantire che tale esigenza di un tempo sufficiente per prepararsi all'obbligo di elaborare un KID sia soddisfatta, il regolamento (UE) n. 1286/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di prorogare il regime transitorio fino al 31 dicembre 2022. |
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Le "informazioni chiave per gli investitori" di cui all'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE e i "documenti contenenti le informazioni chiave" prescritti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 riguardano essenzialmente gli stessi obblighi di informazione. È quindi necessario evitare che gli investitori al dettaglio in PRIIP interessati ad acquistare quote di OICVM ricevano, a partire dal 1º luglio 2022, entrambi i documenti per lo stesso prodotto finanziario. È dunque opportuno stabilire che il KID deve essere considerato conforme ai requisiti applicabili al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori di cui alla direttiva 2009/65/CE. |
(6) Le "informazioni chiave per gli investitori" di cui all'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE e i "documenti contenenti le informazioni chiave" prescritti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 riguardano essenzialmente gli stessi obblighi di informazione. È quindi necessario evitare che gli investitori al dettaglio in PRIIP interessati ad acquistare quote di OICVM ricevano, a partire dal 1º gennaio 2023, entrambi i documenti per lo stesso prodotto finanziario. È dunque opportuno stabilire che il KID deve essere considerato conforme ai requisiti applicabili al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori di cui alla direttiva 2009/65/CE. Ciò significa, inoltre, che per gli investitori diversi dagli investitori al dettaglio, le società di investimento e le società di gestione dovrebbero continuare a redigere le "informazioni chiave per gli investitori" a norma della direttiva 2009/65/CE, salvo se decidono di redigere un "documento contenente le informazioni chiave" di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014, nel qual caso non dovrebbero essere obbligate dalle autorità competenti a fornire le "informazioni chiave per gli investitori", e dovrebbe quindi essere fornito a tali investitori il solo "documento contenente le informazioni chiave". |
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 82 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti non impongano a una società d'investimento o, per uno dei fondi comuni da essa gestiti, una società di gestione di redigere le informazioni chiave per gli investitori di cui agli articoli da 78 a 82 e all'articolo 94 della presente direttiva qualora rediga, consegni, riveda e traduca un documento contenente le informazioni chiave conforme ai requisiti per i documenti contenenti le informazioni chiave di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014. |
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro il 30 giugno 2022 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
1. Entro il 30 giugno 2022 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2022. |
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2023. |
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. |
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. |
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione, in tempo utile perché questa possa presentare le proprie osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva. |
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Modifica della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) |
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Riferimenti |
COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
15.7.2021 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 13.9.2021 |
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Relatori Nomina |
Jonás Fernández 1.9.2021 |
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Procedura semplificata - decisione |
27.9.2021 |
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Esame in commissione |
27.9.2021 |
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Approvazione |
29.10.2021 |
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Deposito |
3.11.2021 |
- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.