RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

3.11.2021 - (COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Jonás Fernández
(Procedura semplificata – articolo 52, paragrafo 2, del regolamento)


Procedura : 2021/0219(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A9-0301/2021
Testi presentati :
A9-0301/2021
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

(COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0399),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0327/2021),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 ottobre 2021[1],

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0301/2021),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il [GU: inserire la data] la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) .../202110, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653, tra l'altro per facilitare l'uso della presentazione, del contenuto e del formato standard del KID da parte delle società di gestione, delle società d'investimento e delle persone che forniscono consulenza sugli OICVM o vendono quote di tali prodotti. La data di applicazione del regolamento delegato (UE) .../2021 è stata tuttavia fissata al 1º luglio 2022 per dare alle suddette società di gestione, società d'investimento e persone che forniscono consulenza sugli OICVM o vendono quote di tali prodotti tempo sufficiente per prepararsi alla fine del regime transitorio e quindi all'obbligo di elaborare un KID. Poiché la data di applicazione del regolamento delegato (UE) .../2021 è stata fissata al 1º luglio 2022 e poiché è necessario garantire che la fine del regime transitorio coincida con la data di applicazione del regolamento delegato (UE) .../2021, il regolamento (UE) n. 1286/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) .../2021 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di prorogare il regime transitorio fino al 30 giugno 2022.

(5) Il [GU: inserire la data] la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2021/..., che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653, tra l'altro per facilitare l'uso della presentazione, del contenuto e del formato standard del KID da parte delle società di gestione, delle società d'investimento e delle persone che forniscono consulenza sugli OICVM o vendono quote di tali prodotti. La data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2021/... dovrebbe riflettere l'esigenza di dare alle suddette società di gestione, società d'investimento e persone che forniscono consulenza sugli OICVM o vendono quote di tali prodotti tempo sufficiente per prepararsi alla fine del regime transitorio e quindi all'obbligo di elaborare un KID.

_________________

 

10 GU C […] del […], pag. […].

 

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Allo scopo di garantire che tale esigenza di un tempo sufficiente per prepararsi all'obbligo di elaborare un KID sia soddisfatta, il regolamento (UE) n. 1286/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di prorogare il regime transitorio fino al 31 dicembre 2022.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Le "informazioni chiave per gli investitori" di cui all'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE e i "documenti contenenti le informazioni chiave" prescritti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 riguardano essenzialmente gli stessi obblighi di informazione. È quindi necessario evitare che gli investitori al dettaglio in PRIIP interessati ad acquistare quote di OICVM ricevano, a partire dal 1º luglio 2022, entrambi i documenti per lo stesso prodotto finanziario. È dunque opportuno stabilire che il KID deve essere considerato conforme ai requisiti applicabili al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori di cui alla direttiva 2009/65/CE.

(6) Le "informazioni chiave per gli investitori" di cui all'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE e i "documenti contenenti le informazioni chiave" prescritti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 riguardano essenzialmente gli stessi obblighi di informazione. È quindi necessario evitare che gli investitori al dettaglio in PRIIP interessati ad acquistare quote di OICVM ricevano, a partire dal 1º gennaio 2023, entrambi i documenti per lo stesso prodotto finanziario. È dunque opportuno stabilire che il KID deve essere considerato conforme ai requisiti applicabili al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori di cui alla direttiva 2009/65/CE. Ciò significa, inoltre, che per gli investitori diversi dagli investitori al dettaglio, le società di investimento e le società di gestione dovrebbero continuare a redigere le "informazioni chiave per gli investitori" a norma della direttiva 2009/65/CE, salvo se decidono di redigere un "documento contenente le informazioni chiave" di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014, nel qual caso non dovrebbero essere obbligate dalle autorità competenti a fornire le "informazioni chiave per gli investitori", e dovrebbe quindi essere fornito a tali investitori il solo "documento contenente le informazioni chiave".

Emendamento  4

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 82 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti non impongano a una società d'investimento o, per uno dei fondi comuni da essa gestiti, una società di gestione di redigere le informazioni chiave per gli investitori di cui agli articoli da 78 a 82 e all'articolo 94 della presente direttiva qualora rediga, consegni, riveda e traduca un documento contenente le informazioni chiave conforme ai requisiti per i documenti contenenti le informazioni chiave di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 30 giugno 2022 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

1. Entro il 30 giugno 2022 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2022.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione, in tempo utile perché questa possa presentare le proprie osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Modifica della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

Riferimenti

COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)

Presentazione della proposta al PE

15.7.2021

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

ECON

13.9.2021

 

 

 

Relatori

 Nomina

Jonás Fernández

1.9.2021

 

 

 

Procedura semplificata - decisione

27.9.2021

Esame in commissione

27.9.2021

 

 

 

Approvazione

29.10.2021

 

 

 

Deposito

3.11.2021

 

 

Ultimo aggiornamento: 15 novembre 2021
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